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Helvetia Diaria da Ricovero

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La tua Assicurazione svizzera.<br />

Mod. FI/1DDR – Ed. 07/2012<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano<br />

Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />

www.helvetia.it<br />

<strong>Helvetia</strong><br />

<strong>Diaria</strong> <strong>da</strong><br />

<strong>Ricovero</strong><br />

Contratto di assicurazione, che prevede la corresponsione di una diaria a<br />

seguito di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o<br />

malattia.<br />

Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1DDR – Ed. 07/2012)<br />

contenente:<br />

Nota Informativa, comprensiva del Glossario<br />

Condizioni di Assicurazione<br />

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione<br />

del contratto di assicurazione.<br />

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota<br />

Informativa.<br />

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476<br />

Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031


La tua Assicurazione svizzera.<br />

NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI<br />

POLIZZA DIARIA DA RICOVERO<br />

La presente Nota informativa è re<strong>da</strong>tta secondo lo schema predisposto <strong>da</strong>ll’ISVAP, ma il suo contenuto non è<br />

soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di<br />

Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.<br />

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo<br />

corretto e completo le caratteristiche del prodotto DIARIA DA RICOVERO, che prevede la corresponsione di una diaria a seguito di<br />

ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura conseguente a infortunio o malattia.<br />

La Nota Informativa si articola in quattro sezioni:<br />

Informazioni relative all’impresa di assicurazione;<br />

Informazioni relative al contratto;<br />

Informazioni sulle procedure liqui<strong>da</strong>tive e sui reclami;<br />

Glossario.<br />

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE<br />

1. Informazioni generali<br />

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax<br />

02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it<br />

La Società <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è<br />

iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo <strong>Helvetia</strong>, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi<br />

n. d’ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio<br />

dell’attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato<br />

sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato<br />

sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.<br />

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa<br />

I <strong>da</strong>ti relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro<br />

relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di<br />

solvibilità riferito alla gestione <strong>da</strong>nni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di<br />

solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto <strong>da</strong>lla normativa vigente).<br />

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO<br />

Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con “tacito rinnovo” (ovvero, alla scadenza pattuita, in<br />

mancanza di disdetta mediante lettera raccoman<strong>da</strong>ta spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’Assicurazione di<br />

durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così successivamente).<br />

Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di<br />

sessanta giorni, fermo quanto previsto <strong>da</strong>ll’Art. 7 – “Recesso in caso di sinistro” - delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.<br />

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />

L’assicurazione prevede la corresponsione di una diaria a seguito di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura<br />

conseguente a infortunio o malattia, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 100 giorni per<br />

evento e per anno assicurativo (il giorno di entrata e di dimissione <strong>da</strong>ll’Ospe<strong>da</strong>le o <strong>da</strong>ll’Istituto di cura<br />

vengono considerati, ai fini liqui<strong>da</strong>tivi, un giorno di ricovero).<br />

E’ poi possibile prestare la garanzia <strong>Helvetia</strong> Assistance in abbinamento al contratto.<br />

Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto <strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> ricovero e si richiama l’attenzione sui capoversi contrassegnati con i<br />

seguenti simboli:<br />

Altre garanzie prestate<br />

Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento<br />

- Day Hospital<br />

- <strong>Diaria</strong> supplementare post ricovero per convalescenza<br />

Si richiama particolare attenzione sulla presenza di :<br />

1) Esclusioni;<br />

2) Limiti di indennizzo;<br />

Per il dettaglio di quanto sopra si riman<strong>da</strong> all’Art 18 “Esclusioni” delle Norme che regolano<br />

l’assicurazione in generale, alla garanzia Day Hospital indicata sul frontespizio di polizza.<br />

Si segnala che l’assicurazione non è operante per ricoveri relativi ad infortuni e malattie, preesistenti<br />

alla stipulazione della polizza che abbiano <strong>da</strong>to origine a cure, ricoveri o diagnosi.<br />

Persone non assicurabili<br />

Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza<br />

Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012 Pagina 1 di 6<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano<br />

Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461<br />

www.helvetia.it<br />

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476<br />

Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2<br />

G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997<br />

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002<br />

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031


La tua Assicurazione svizzera.<br />

che l’Assicurato era affetto <strong>da</strong> dipendenza <strong>da</strong> sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci,<br />

allucinogeni), <strong>da</strong> sieropositività HIV o <strong>da</strong>lle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,<br />

forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, resta<br />

precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l’assicurazione stessa cessa<br />

contestualmente - indipendentemente <strong>da</strong>lla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma<br />

dell’Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l’eventuale indennizzo. In caso di<br />

cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni <strong>da</strong>lla cessazione della<br />

stessa, la parte di premio al netto dell’imposta già pagata, e relativa al tempo che intercorre tra il momento della<br />

cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.<br />

E’ bene ricor<strong>da</strong>re che il diritto all’indennizzo può essere ridotto anche nel caso di mancato adempimento degli<br />

obblighi in caso di sinistro come previsto <strong>da</strong>ll’Art 6 delle “Norme che regolano l’assicurazione in<br />

generale”.<br />

La garanzia vale in tutto in mondo.<br />

Relativamente alla garanzia Day Hospital, la Società corrisponde la diaria assicurata in misura ridotta del<br />

50% per ogni giorno di degenza e per una durata di trenta giorni per evento e per anno assicurativo. Ad esempio:<br />

Tipologia di evento: <strong>Ricovero</strong> in <strong>da</strong>y hospital per 5 giorni consecutivi<br />

<strong>Diaria</strong> pattuita: € 78,00 al giorno<br />

Limite di indennizzo: 50% della diaria pattuita (pari ad € 39,00)<br />

Importo liqui<strong>da</strong>to: € 156,00 (pari ad € 39,00 moltiplicato per 4 giorni in quanto i giorni di entrata<br />

e uscita vengono considerati come unica giornata)<br />

Per quanto riguar<strong>da</strong> la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affi<strong>da</strong>to la gestione dei sinistri ad<br />

un’Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si riman<strong>da</strong><br />

per gli aspetti di dettaglio.<br />

Le prestazioni offerte <strong>da</strong> tale garanzia ed i limiti di indennizzo sono i seguenti:<br />

Prestazioni fornite 24 ore su 24 ovunque si trovi l’assicurato<br />

Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro<br />

Consulenza medica ===<br />

Invio di un medico generico in casi d’urgenza in Italia<br />

(<strong>da</strong>lle 20.00 alle 08.00 nei giorni feriale - Senza limitazione oraria nei giorni festivi)<br />

===<br />

Invio di un infermiere al domicilio € 100,00<br />

Invio di un fisioterapista a domicilio € 200,00<br />

Trasporto in autoambulanza in Italia ===<br />

Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni € 100,00<br />

Trasferimento in un centro ospe<strong>da</strong>liero attrezzato ===<br />

Rientro <strong>da</strong>l centro ospe<strong>da</strong>liero attrezzato ===<br />

Informazioni sanitarie specialistiche (<strong>da</strong>lle 09.00 alle 18.00 – esclusi i festivi) ===<br />

Prestazioni fornite 24 ore su 24 quando l’assicurato si trovi ad oltre 50 km. <strong>da</strong>l suo comune di residenza<br />

Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012 Pagina 2 di 6<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

Garanzia <strong>Helvetia</strong> Assistance<br />

Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro<br />

Interprete a disposizione all’estero Max 8 ore lavorative<br />

Invio di medicinali urgenti ===<br />

Anticipo spese mediche € 250,00<br />

Rientro sanitario ===<br />

Rientro con un familiare ===<br />

Viaggio di un familiare € 250,00<br />

Rientro anticipato ===<br />

Accompagnamento minori ===<br />

Autista a disposizione ===<br />

Rientro salma € 3.000,00<br />

Ciascuna delle suddette prestazioni non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.<br />

Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si riman<strong>da</strong> alla sezione dedicata alla garanzia <strong>Helvetia</strong> Assistance –<br />

paragrafo “Prestazioni <strong>Helvetia</strong> Assistance”.


La tua Assicurazione svizzera.<br />

Per usufruire delle prestazioni previste, l’Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla:<br />

Centrale Operativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:<br />

telefonando <strong>da</strong>ll’Italia numero verde 800.016.910<br />

telefonando <strong>da</strong>ll’estero numero di Milano 0039.(0)2.582.861.71<br />

Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al<br />

paragrafo “Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio <strong>Helvetia</strong> Assistance” ed all’interno della<br />

descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo “Prestazioni <strong>Helvetia</strong> Assistance”.<br />

In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà<br />

direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione, pena la mancata attivazione della<br />

garanzia assistenza.<br />

4. Periodi di carenza contrattuale<br />

Premesso che la polizza prevede un periodo di carenza, ovvero, il tempo che intercorre tra la <strong>da</strong>ta di stipulazione della polizza e<br />

l’effettiva decorrenza della garanzia, l’assicurazione ha effetto a partire <strong>da</strong>lle ore 24 del:<br />

giorno di perfezionamento della polizza per gli infortuni;<br />

trentesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per la malattia;<br />

trecentosessantesimo giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per il parto cesareo,<br />

l’aborto non volontario e le malattie dipendenti <strong>da</strong> gravi<strong>da</strong>nza e puerperio.<br />

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguar<strong>da</strong>nte lo<br />

stesso Assicurato, i termini di aspettativa di cui sopra operano:<br />

• <strong>da</strong>l giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali <strong>da</strong> quest’ultima<br />

previsti;<br />

• <strong>da</strong>l giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni<br />

<strong>da</strong> essa previste.<br />

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni contrattuali intervenute nel corso di uno<br />

stesso contratto.<br />

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario<br />

Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere<br />

influenza sul rischio.<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla<br />

valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa<br />

cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- “Dichiarazioni relative alle<br />

circostanze del rischio” – delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”).<br />

E’ infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità<br />

della garanzia, il Contraente/Assicurato dichiara di non avere difetti fisici, malattie croniche o che comportino<br />

l’assunzione di una terapia farmacologica continuativa, menomazioni o subito infortuni con residuate gravi<br />

invalidità permanenti o avuto polizze infortuni o malattia annullate per sinistro.<br />

Si segnala che l’assicurazione non è operante per ricoveri relativi ad infortuni e malattie preesistenti alla<br />

stipulazione della polizza che abbiano <strong>da</strong>to origine a cure, ricoveri o diagnosi.<br />

La polizza <strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> ricovero non prevede la compilazione preventiva del questionario sanitario.<br />

6. Aggravamento e diminuzione del rischio<br />

Il Contraente/Assicurato deve <strong>da</strong>re comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.<br />

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati <strong>da</strong>lla Società possono comportare la perdita totale o parziale<br />

del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).<br />

7. Premi<br />

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è<br />

stato concesso il frazionamento in più rate.<br />

L’importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all’intermediario.<br />

E’ prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo.<br />

I mezzi di pagamento del premio accettati <strong>da</strong>lla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre<br />

2007 e successive modificazioni, sono: gli assegni, il bonifico ed il denaro contante, con i limiti e le mo<strong>da</strong>lità previsti <strong>da</strong>lle vigenti norme.<br />

E’ previsto, infine, a norma dell’art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provve<strong>da</strong> al pagamento del premio o delle<br />

rate di premio successive l’assicurazione resta sospesa <strong>da</strong>lle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore<br />

<strong>da</strong>lle ore 24 del giorno di pagamento.<br />

E’ facoltà della Società e, nei limiti della stessa fissati, dell’intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la<br />

durata del contratto.<br />

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate<br />

Le somme assicurate e il premio annuo lordo della sezione <strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> <strong>Ricovero</strong>, con esclusione quindi delle<br />

prestazioni <strong>Helvetia</strong> Assistance, salvo specifica rinuncia del Contraente/Assicurato (che deve essere indicata in<br />

polizza), sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei<br />

Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012 Pagina 3 di 6<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di<br />

Statistica.<br />

L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di settembre dell’anno<br />

anteriore alla <strong>da</strong>ta di stipulazione del contratto , con quello del mese di settembre anteriore alla <strong>da</strong>ta di scadenza<br />

del premio e tenendo conto dell’eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si<br />

riman<strong>da</strong> all’Art. 13 “Indicizzazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.<br />

9. Rivalse<br />

In caso di ricovero conseguente ad infortunio, la Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa,<br />

al diritto di rivalsa previsto <strong>da</strong>ll’art. 1916 del Codice Civile.<br />

10. Diritto di recesso<br />

• Diritto di recesso per il Contraente<br />

In caso di polizza con durata poliennale, il Contraente può recedere <strong>da</strong>l contratto ad ogni scadenza<br />

anniversaria con preavviso di 60 giorni mediante lettera.<br />

n caso di sinistro e fino al 60° giorno <strong>da</strong>l pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente può recedere<br />

<strong>da</strong>l contratto, <strong>da</strong>ndone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccoman<strong>da</strong>ta. In questo caso, a<br />

sua richiesta, la polizza si intende annullata <strong>da</strong>lle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione alla<br />

Società oppure <strong>da</strong>lla successiva scadenza anniversaria come previsto <strong>da</strong>ll’art. 7 – “Recesso in caso di<br />

sinistro”.<br />

• Diritto di recesso per la Società<br />

La Società, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno <strong>da</strong>l pagamento o rifiuto dell’indennizzo, può recedere<br />

<strong>da</strong>l contratto, <strong>da</strong>ndone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccoman<strong>da</strong>ta. La polizza si<br />

intende annullata alla prima scadenza anniversaria o, se la comunicazione è stata fatta meno di 60<br />

giorni prima della stessa, <strong>da</strong>lla scadenza annuale successiva.<br />

Il recesso non può essere esercitato <strong>da</strong>lla Società decorsi due anni <strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta di effetto della polizza,<br />

salvo quanto previsto <strong>da</strong>ll’Art.1- “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e <strong>da</strong>ll’Art. 14<br />

“Persone non assicurabili”, come indicato nell’art. 7 – “Recesso in caso di sinistro” delle “Norme che<br />

regolano l’assicurazione in generale”.<br />

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti <strong>da</strong>l contratto<br />

I diritti derivanti <strong>da</strong>l contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni <strong>da</strong>l giorno in cui si è verificato il fatto su<br />

cui il diritto si fon<strong>da</strong>, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato <strong>da</strong>lla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.<br />

Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.<br />

12. Legge applicabile al contratto<br />

Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.<br />

Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa <strong>da</strong> quella italiana, salvi i limiti derivanti<br />

<strong>da</strong>ll’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie<br />

previste <strong>da</strong>ll’ordinamento italiano.<br />

13. Regime fiscale<br />

Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l’imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste <strong>da</strong>l<br />

Contraente, come disposto <strong>da</strong>lla vigente normativa di settore.<br />

14. Informativa in corso di contratto<br />

In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le<br />

stesse derivassero <strong>da</strong> innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà<br />

prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l’obbligo di fornire<br />

riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata <strong>da</strong>l Contraente o <strong>da</strong>gli eventi diritto in merito al rapporto assicurativo,<br />

entro venti giorni <strong>da</strong>l ricevimento della richiesta.<br />

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />

15. Sinistri – Liqui<strong>da</strong>zione dell’indennizzo<br />

Premesso che per ”Sinistro” si intende il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital,<br />

garantiti <strong>da</strong>l contratto assicurativo a seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non<br />

volontaria della gravi<strong>da</strong>nza, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:<br />

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il <strong>da</strong>nno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di<br />

compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;<br />

- <strong>da</strong>rne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni <strong>da</strong> quando ne hanno avuto la<br />

possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, con certificato medico <strong>da</strong> cui risulti la diagnosi circostanziata.<br />

L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti <strong>da</strong>lla Società, fornire alla stessa ogni<br />

informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo <strong>da</strong>l segreto professionale i<br />

medici che l’hanno visitato e curato.<br />

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.<br />

1915 del Codice Civile).<br />

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa<br />

documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).<br />

Per i ricoveri avvenuti all’estero, la diaria verrà corrisposta in Italia in Euro.<br />

Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012 Pagina 4 di 6<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

16. Assistenza diretta – Convenzioni<br />

La polizza “<strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> ricovero” non prevede alcuna forma di convenzionamento con Istituti di Cura.<br />

17. Reclami<br />

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti<br />

coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami -<br />

Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it<br />

Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:<br />

- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla<br />

commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore <strong>da</strong> parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,<br />

degli intermediari e dei periti assicurativi;<br />

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni<br />

<strong>da</strong>l ricevimento <strong>da</strong> parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;<br />

- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:<br />

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).<br />

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:<br />

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;<br />

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;<br />

- breve descrizione del motivo della lamentela;<br />

- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito <strong>da</strong>lla stessa;<br />

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.<br />

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si<br />

ricor<strong>da</strong> che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi<br />

conciliativi ove esistenti.<br />

Nel caso in cui la legislazione scelta <strong>da</strong>lle parti sia diversa <strong>da</strong> quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere<br />

rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità<br />

competente e il Contraente.<br />

18. Arbitrato<br />

In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire man<strong>da</strong>to di decidere se ed in quale<br />

misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il<br />

terzo di comune accordo o, in caso contrario, <strong>da</strong>l Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio<br />

dei medici.<br />

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza<br />

dell’Assicurato.<br />

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico <strong>da</strong> essa designato, contribuendo per metà<br />

delle spese e competenze per il terzo medico.<br />

Si ricor<strong>da</strong> che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.<br />

19. Mediazione per la conciliazione delle controversie<br />

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere<br />

preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso<br />

il Ministero della Giustizia.<br />

La doman<strong>da</strong> di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata<br />

tempestivamente presso la sede legale della Società.<br />

Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della doman<strong>da</strong> giudiziale innanzi<br />

l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno<br />

utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti <strong>da</strong>l contratto.<br />

Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012 Pagina 5 di 6<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia


La tua Assicurazione svizzera.<br />

D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA<br />

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:<br />

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto <strong>da</strong>ll’assicurazione.<br />

Assicurazione: il contratto di assicurazione.<br />

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.<br />

Day Hospital la degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata <strong>da</strong> cartella clinica --- <strong>da</strong>lla quale<br />

risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell’Assicurato nell’Istituto di cura --- per prestazioni di<br />

carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, non comportino la necessità di un ricovero, ma<br />

richie<strong>da</strong>no, per loro natura e complessità, l’esigenza di un regime di assistenza medica ed<br />

infermieristica continue.<br />

Indennizzo la somma dovuta <strong>da</strong>lla Società in caso di sinistro.<br />

Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva<br />

lesioni fisiche oggettivamente constatabili.<br />

Istituto di cura l’ospe<strong>da</strong>le, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in<br />

base ai requisiti di legge e <strong>da</strong>lle competenti Autorità, all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al<br />

ricovero dei malati. Non si considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di<br />

convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.<br />

Malattia ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente <strong>da</strong> infortunio<br />

Malattia preesistente malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti insorte<br />

anteriormente alla sottoscrizione della polizza.<br />

Polizza il documento che prova l’assicurazione.<br />

Premio la somma dovuta <strong>da</strong>l Contraente alla Società per l’Assicurazione, dovuta per intero indipendentemente<br />

<strong>da</strong>l frazionamento pattuito in polizza.<br />

Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.<br />

<strong>Ricovero</strong> degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento in Istituto di cura.<br />

Sinistro il verificarsi del ricovero in istituto di cura o della degenza in Day Hospital a seguito di malattia,<br />

infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non volontaria della gravi<strong>da</strong>nza.<br />

Società l’Impresa assicuratrice.<br />

Struttuta<br />

Organizzativa<br />

Mod. C/31DDR – Ed. 07/2012 Pagina 6 di 6<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita <strong>da</strong> tecnici<br />

ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione<br />

sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato<br />

ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in<br />

polizza.<br />

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE<br />

IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è<br />

responsabile della veridicità e della completezza dei <strong>da</strong>ti e delle notizie contenuti nella presente Nota<br />

informativa.<br />

Il Rappresentante Generale<br />

e Direttore per l’Italia<br />

Francesco La Gioia


<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia<br />

via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano<br />

tel. 02.53.51.1 (20 linee) – telefax 02.53.51.461<br />

e-mail: direzione@helvetia.it – www.helvetia.it<br />

<strong>Helvetia</strong><br />

<strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> <strong>Ricovero</strong><br />

Condizioni di Assicurazione.<br />

Parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. FI/1DDR – Ed. 12/2010.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010<br />

Anno di fon<strong>da</strong>zione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.<br />

Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476<br />

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031<br />

Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del<br />

26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv.<br />

ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97


Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo<br />

inerente la Polizza <strong>Helvetia</strong> <strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> <strong>Ricovero</strong>.<br />

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano con atto in<br />

<strong>da</strong>ta 25/11/2010 n. 7506/3996 del suo repertorio.


DEFINIZIONI<br />

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto <strong>da</strong>ll’assicurazione.<br />

Assicurazione il contratto di assicurazione.<br />

Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.<br />

Day Hospital la degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata <strong>da</strong> cartella<br />

clinica --- <strong>da</strong>lla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell’Assicurato<br />

nell’Istituto di cura --- per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e<br />

riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma richie<strong>da</strong>no, per<br />

loro natura e complessità, l’esigenza di un regime di assistenza medica ed<br />

infermieristica continue.<br />

Indennizzo la somma dovuta <strong>da</strong>lla Società in caso di sinistro.<br />

Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza<br />

diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.<br />

Istituto di cura l’ospe<strong>da</strong>le, la clinica universitaria, l’istituto universitario, la casa di cura,<br />

regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e <strong>da</strong>lle competenti Autorità,<br />

all’erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si<br />

considerano “Istituto di cura” gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e<br />

le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.<br />

Malattia ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente <strong>da</strong><br />

infortunio.<br />

Malattia<br />

preesistente<br />

malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche<br />

preesistenti insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza.<br />

Polizza il documento che prova l’assicurazione.<br />

Premio la somma dovuta <strong>da</strong>l Contraente alla Società per l’Assicurazione, dovuta per intero<br />

indipendentemente <strong>da</strong>l frazionamento pattuito in polizza.<br />

Recesso scioglimento del vincolo contrattuale.<br />

<strong>Ricovero</strong> degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento<br />

in Istituto di cura.<br />

Sinistro il verificarsi del ricovero in Istituto di cura o della degenza in Day Hospital a<br />

seguito di malattia, infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non<br />

volontaria della gravi<strong>da</strong>nza.<br />

Società l’Impresa assicuratrice <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA<br />

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.<br />

Struttura<br />

Organizzativa<br />

la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano,<br />

costituita <strong>da</strong> responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e<br />

presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro<br />

i diversi limiti previsti <strong>da</strong>l contratto, e che, in virtù di specifica convenzione,<br />

provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato,<br />

all’organizzazione e erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza,<br />

con costi a carico della medesima Compagnia.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 1 di 16


GLOSSARIO<br />

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste<br />

<strong>da</strong>l Sistema Internazionale – SI, definite <strong>da</strong>l DPR 802/1982 e successive modifiche)<br />

Anno (annuo - annuale) periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso<br />

di anno solare bisestile).<br />

Bimestre (bimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in<br />

funzione della <strong>da</strong>ta iniziale del conteggio.<br />

Età assicurativa età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.<br />

Mese (mensile) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in<br />

funzione della <strong>da</strong>ta iniziale del conteggio.<br />

Poliennale (durata) periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731<br />

in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).<br />

Quadrimestre (quadrimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni<br />

in funzione della <strong>da</strong>ta iniziale del conteggio.<br />

Quinquennio (quinquennale) periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in<br />

caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).<br />

Semestre (semestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni<br />

in funzione della <strong>da</strong>ta iniziale del conteggio.<br />

Settimana (settimanale) periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.<br />

Trimestre (trimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in<br />

funzione della <strong>da</strong>ta iniziale del conteggio.<br />

.<br />

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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a<br />

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita<br />

totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione<br />

(artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ).<br />

Art. 2 - Altre assicurazioni<br />

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve <strong>da</strong>re<br />

comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate.<br />

In caso di sinistro, l’Assicurato deve <strong>da</strong>rne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può<br />

richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo la rispettiva polizza<br />

autonomamente considerata, purché le somme complessivamente riscosse non superino<br />

l’ammontare del <strong>da</strong>nno.<br />

Art. 3 - Effetto dell’assicurazione - Pagamento del premio<br />

L’assicurazione ha effetto <strong>da</strong>lle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima<br />

rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto <strong>da</strong>lle ore 24 del giorno del<br />

pagamento.<br />

Se l’Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione<br />

resta sospesa <strong>da</strong>lle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore<br />

<strong>da</strong>lle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 Cod. Civ.).<br />

I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla<br />

Direzione della Società.<br />

Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione<br />

Le modifiche contrattuali devono essere provate <strong>da</strong>lle Parti per iscritto.<br />

Art. 5 - Aggravamento del rischio<br />

L’Assicurato/Contraente deve <strong>da</strong>re comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli<br />

aggravamenti di rischio non noti o non accettati <strong>da</strong>lla società possono comportare la perdita totale o parziale<br />

del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Cod. Civ.).<br />

Art. 6 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato<br />

L’Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono:<br />

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il <strong>da</strong>nno, sottoponendosi subito alle<br />

cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare<br />

la cura e la capacità a riprendere il lavoro.<br />

Il sinistro deve essere denunciato <strong>da</strong>l Contraente/Assicurato o <strong>da</strong>i suoi aventi diritto alla<br />

Società o all’Agenzia entro 3 giorni <strong>da</strong> quando ne ha avuto possibilità (art. 1913 del Cod.<br />

Civ.), con certificato medico, <strong>da</strong> cui risulti la diagnosi circostanziata.<br />

L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti <strong>da</strong>lla Società,<br />

fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal<br />

fine sciogliendo <strong>da</strong>l segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.<br />

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto<br />

all’indennizzo (art. 1915 del Cod. Civ.).<br />

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro<br />

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno <strong>da</strong>l pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti<br />

possono recedere <strong>da</strong>ll’assicurazione <strong>da</strong>ndone comunicazione all’altra Parte mediante<br />

lettera raccoman<strong>da</strong>ta.<br />

Il recesso ha effetto <strong>da</strong>lla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia<br />

comunicato meno di 60 giorni prima di tale <strong>da</strong>ta, <strong>da</strong>lla scadenza annua successiva.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 4 di 16


Tuttavia, se è esercitato <strong>da</strong>l Contraente, può avere effetto, a Sua richiesta, <strong>da</strong>l giorno stesso<br />

della spedizione della raccoman<strong>da</strong>ta.<br />

In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni <strong>da</strong>lla cessazione<br />

dell’assicurazione, la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo<br />

che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di<br />

assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.<br />

Il recesso non può essere esercitato <strong>da</strong>lla Società decorsi due anni <strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta di effetto<br />

della polizza, salvo quanto previsto <strong>da</strong>ll’art. 1 - ”Dichiarazioni relative alle circostanze del<br />

rischio” e <strong>da</strong>ll’art. 14 - “Persone non assicurabili” delle Norme che regolano<br />

l’Assicurazione in Generale.<br />

Art. 8 - Proroga dell’assicurazione<br />

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman<strong>da</strong>ta spedita almeno 30 giorni prima<br />

della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così<br />

successivamente, salvo quanto disposto <strong>da</strong>ll’art. 7 - “Recesso in caso di sinistro” delle<br />

Norme che regolano l’Assicurazione in Generale.<br />

Art. 9 - Oneri fiscali<br />

Sono a carico del Contraente.<br />

Art. 10 - Foro competente<br />

Valgono le Norme di legge.<br />

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge<br />

L’assicurazione è regolata <strong>da</strong>lla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato <strong>da</strong>lla polizza, valgono le<br />

norme di legge.<br />

Art. 12 - Prova<br />

L’Assicurato é esonerato <strong>da</strong>l provare che il <strong>da</strong>nno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi <strong>da</strong>lla<br />

garanzia.<br />

Art. 13 - Indicizzazione<br />

Le somme assicurate e il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti ad adeguamento in<br />

proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di<br />

operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Centrale di Statistica.<br />

L’adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del mese di settembre dell’anno<br />

anteriore alla <strong>da</strong>ta di stipulazione della polizza con quello del mese di settembre dell’anno anteriore alla <strong>da</strong>ta<br />

di scadenza del premio e tenendo conto dell’eventuale mutamento della base di calcolo.<br />

Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere <strong>da</strong>lla prima scadenza annuale di premio successiva al<br />

31 Dicembre dell’anno di pubblicazione dell’indice <strong>da</strong> mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si<br />

procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha <strong>da</strong>to luogo a variazioni. Qualora, in<br />

conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è<br />

in facoltà delle Parti rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli<br />

risultanti dopo l’ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di<br />

garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme.<br />

Art. 14 - Persone non assicurabili<br />

Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a<br />

conoscenza che l’Assicurato era affetto <strong>da</strong> dipendenza <strong>da</strong> sostanze psicoattive (alcool,<br />

stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni), <strong>da</strong> sieropositività HIV o <strong>da</strong>lle seguenti infermità<br />

mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati<br />

paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, resta precisato<br />

che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso della polizza, l’assicurazione stessa cessa<br />

contestualmente - indipendentemente <strong>da</strong>lla concreta valutazione dello stato di salute<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 5 di 16


dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 del Cod. Civ., senza obbligo della Società di<br />

corrispondere l’eventuale indennizzo.<br />

In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente, entro<br />

45 giorni <strong>da</strong>lla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto dell’imposta già pagata<br />

e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il<br />

termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.<br />

Art. 15 - Termine di Prescrizione<br />

I diritti derivanti <strong>da</strong>l contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni <strong>da</strong>l giorno in cui si è verificato il fatto<br />

su cui il diritto si fon<strong>da</strong>, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato <strong>da</strong>lla Legge n. 166 del 27 ottobre<br />

2008. Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.<br />

Art. 16 - Controversie - Arbitrato Irrituale<br />

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per<br />

iscritto, man<strong>da</strong>to di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle<br />

condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o in<br />

caso contrario <strong>da</strong>l Consiglio dell’Ordine dei medici, avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei<br />

medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di<br />

residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico <strong>da</strong><br />

essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le<br />

decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa <strong>da</strong> ogni formalità di legge e<br />

sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo,<br />

errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito<br />

verbale, <strong>da</strong> redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico<br />

sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale; nel qual<br />

caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.<br />

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “DIARIA DA RICOVERO”<br />

Art. 17 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa<br />

L’assicurazione ha effetto a partire <strong>da</strong>lle ore 24:<br />

• del giorno del perfezionamento della polizza per gli infortuni;<br />

• del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie;<br />

• del 360° (trecentosessantesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per il<br />

parto cesareo, l’aborto non volontario, le malattie dipendenti <strong>da</strong> gravi<strong>da</strong>nza e<br />

puerperio.<br />

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra<br />

polizza riguar<strong>da</strong>nte gli stessi assicurati e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui<br />

sopra operano:<br />

• <strong>da</strong>l giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i<br />

massimali <strong>da</strong> quest’ultima previsti;<br />

• <strong>da</strong>l giorno di effetto della presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle<br />

diverse prestazioni <strong>da</strong> essa previste.<br />

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel<br />

corso di una stessa polizza.<br />

Art. 18 - Esclusioni<br />

L’assicurazione non è operante per ricoveri relativi a:<br />

a) infortuni e malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano <strong>da</strong>to origine<br />

a cure, ricoveri o diagnosi;<br />

b) cure o interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici e/o malformazioni<br />

congenite preesistenti alla stipulazione della polizza;<br />

c) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 6 di 16


d) conseguenze di intossicazioni causate <strong>da</strong> abuso di alcool e/o di psicofarmaci, nonché<br />

<strong>da</strong>ll’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;<br />

e) interruzione volontaria non terapeutica della gravi<strong>da</strong>nza e il parto naturale (non<br />

cesareo);<br />

f) conseguenze di azioni dolose compiute o tentate <strong>da</strong>ll’Assicurato, nonché <strong>da</strong> lui<br />

volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;<br />

g) prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica o<br />

stomatologica ricostruttiva, resi necessari <strong>da</strong> infortunio;<br />

h) cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed<br />

ortodontico, nonché quelle del paradonto, non rese necessarie <strong>da</strong> infortunio;<br />

i) eliminazione e/o correzione dei difetti di rifrazione quali la miopia, astigmatismo,<br />

ipermetropia, presbiopia.<br />

j) malattie professionali, come definite <strong>da</strong>l DPR 30/06/65, n° 1124 e successive modifiche;<br />

k) prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non<br />

riconosciute <strong>da</strong>lla medicina ufficiale (D.M del 08/11/91 pubblicato sulla G.U n° 262 e<br />

successive modifiche);<br />

l) degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente<br />

non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della<br />

vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza, quando le degenze e i ricoveri siano<br />

resi necessari prevalentemente <strong>da</strong> misure di carattere assistenziale o fisioterapico di<br />

mantenimento;<br />

m) degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali;<br />

n) terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo, nonché terapie della sterilità<br />

acquisita e/o dell’impotenza dei singoli partner della coppia;<br />

o) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni e assestamenti energetici dell’atomo,<br />

naturali o provocati e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare,<br />

isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non siano causate <strong>da</strong><br />

radiazioni utilizzate per terapie mediche;<br />

p) interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni;<br />

q) infortuni derivanti <strong>da</strong>lla gui<strong>da</strong> di mezzi di locomozione aerea;<br />

r) infortuni derivanti <strong>da</strong>ll’uso e gui<strong>da</strong> di mezzi di locomozione subacquea;<br />

s) infortuni derivanti <strong>da</strong>lla gui<strong>da</strong> di veicoli o natanti a motore per uso non privato e in ogni<br />

caso, se il conducente Assicurato é privo della prescritta abilitazione alla gui<strong>da</strong> oppure<br />

guidi in stato di ubriachezza;<br />

t) infortuni derivanti <strong>da</strong>lla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale e di quelli<br />

seguenti anche a titolo non professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie<br />

forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto <strong>da</strong>l<br />

trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore,<br />

paracadutismo e sport aerei in genere (ultraleggeri, deltaplani, parapendio);<br />

u) infortuni derivanti <strong>da</strong>ll’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in<br />

competizione non di regolarità pura e nelle relative prove;<br />

v) infortuni derivanti <strong>da</strong> guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inon<strong>da</strong>zioni ed eruzioni<br />

vulcaniche;<br />

w) infortuni derivanti <strong>da</strong> tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni,<br />

sempreché l’Assicurato Vi abbia preso parte attiva;<br />

z) infortuni derivanti <strong>da</strong> arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per<br />

mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale.<br />

Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel<br />

corso della polizza, le lettere a) e b) si applicheranno con riguardo alla <strong>da</strong>ta della<br />

variazione, anziché a quella di stipulazione della polizza.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 7 di 16


Art. 19 - Pagamento Indennizzo<br />

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa<br />

documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici). Per i ricoveri avvenuti all’estero, la diaria verrà<br />

corrisposta in Italia in Euro.<br />

Art. 20 - Validità territoriale dell’assicurazione<br />

L’assicurazione vale per il mondo intero.<br />

Art. 21 - Rinuncia della Società all’azione di rivalsa<br />

La Società, in caso di ricovero conseguente ad infortunio, rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi<br />

causa, al diritto di rivalsa previsto <strong>da</strong>ll’art. 1916 del Codice Civile.<br />

HELVETIA ASSISTANCE<br />

(vali<strong>da</strong> solo se espressamente richiamata mediante crocettatura<br />

nel frontespizio della polizza “<strong>Diaria</strong> <strong>da</strong> <strong>Ricovero</strong>” - Mod. C/15)<br />

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA<br />

Per usufruire delle prestazioni previste, l’Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed<br />

esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24,<br />

nei seguenti modi:<br />

telefonando <strong>da</strong>ll’Italia numero verde 800.01.69.10<br />

telefonando <strong>da</strong>ll’estero numero di Milano 02/58.28.61.71<br />

Oppure inviando un telegramma o una lettera raccoman<strong>da</strong>ta a:<br />

Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 - Milano<br />

L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa:<br />

• il tipo di assistenza di cui necessita;<br />

• il proprio nome, cognome e domicilio;<br />

• il numero della polizza preceduto <strong>da</strong>lla sigla ELCO;<br />

• indirizzo del luogo in cui si trova;<br />

• il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell’assistenza.<br />

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.<br />

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni<br />

ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare<br />

gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.<br />

In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che<br />

interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 8 di 16


DEFINIZIONI<br />

Assicurato Gli Assicurati che hanno stipulato la polizza<br />

Effetto e durata Dalla <strong>da</strong>ta di decorrenza della polizza e per tutta la<br />

durata della stessa.<br />

Estensione Territoriale Mondo intero.<br />

<strong>Helvetia</strong> Assistance è il servizio di pronta assistenza, organizzato<br />

<strong>da</strong>ll’<strong>Helvetia</strong> Assicurazioni in collaborazione con<br />

Europ Assistance Service S.p.A..<br />

Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna<br />

che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva<br />

lesioni fisiche oggettivamente constatabili.<br />

Malattia ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di<br />

salute non dipendente <strong>da</strong> infortunio.<br />

Malattia Preesistente Malattia che sia l’espressione o la conseguenza<br />

diretta di situazioni patologiche croniche preesistenti<br />

alla sottoscrizione della polizza.<br />

Malattia Improvvisa Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non<br />

era a conoscenza e che comunque non sia una<br />

manifestazione, seppure improvvisa, di un<br />

precedente morboso noto all’Assicurato.<br />

Prestazioni sono le assistenze prestate <strong>da</strong>lla Struttura<br />

Organizzativa all’Assicurato.<br />

Sinistro il singolo fatto o avvenimento che si può verificare<br />

nel corso di validità della polizza e che determina la<br />

richiesta di assistenza dell’Assicurato.<br />

Società <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA<br />

Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. -<br />

Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita <strong>da</strong><br />

responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),<br />

attrezzature e presidi (centralizzati e non) in<br />

funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i<br />

diversi limiti previsti <strong>da</strong>l contratto, e che, in virtù di<br />

specifica convenzione, provvede per conto della<br />

Compagnia al contatto con l’Assicurato,<br />

all’organizzazione e erogazione delle prestazioni di<br />

assistenza previste in polizza, con costi a carico<br />

della medesima Compagnia.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 9 di 16


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PRESTAZIONI HELVETIA ASSISTANCE<br />

PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L’ASSICURATO.<br />

Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.<br />

1. Consulenza medica<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in<br />

contatto, direttamente o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa<br />

che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna <strong>da</strong> effettuare in Suo favore.<br />

2. Invio di un medico generico in casi d’urgenza in Italia<br />

Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico <strong>da</strong>lle ore 20<br />

alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa , accertata la<br />

necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati.<br />

In caso di impossibilità <strong>da</strong> parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura<br />

Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più<br />

vicino mediante autoambulanza.<br />

3. Invio di un infermiere al domicilio<br />

Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro <strong>da</strong> un ricovero in ospe<strong>da</strong>le a seguito<br />

di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito <strong>da</strong> un infermiere, la Struttura Organizzativa<br />

procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, assumendone la Società l’onorario fino<br />

ad un massimo di € 100,00 per sinistro.<br />

4. Invio di un fisioterapista al domicilio<br />

Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti <strong>da</strong> infortunio, necessiti dell’assistenza di<br />

un fisioterapista al domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell’Assicurato un<br />

fisioterapista, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.<br />

5. Trasporto in autoambulanza in Italia<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza,<br />

successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla<br />

direttamente, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo<br />

pari a quello necessario per compiere 100 km di percorso complessivo (an<strong>da</strong>ta/ritorno).<br />

6. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni<br />

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato <strong>da</strong>ll’istituto di cura<br />

presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente<br />

un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato e ad un eventuale accompagnatore, di<br />

raggiungere la propria abitazione.<br />

La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.<br />

7. Trasferimento in un centro ospe<strong>da</strong>liero attrezzato<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato sia ritenuto non curabile nell’ambito<br />

dell’organizzazione ospe<strong>da</strong>liera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate <strong>da</strong>i<br />

medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il<br />

medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:<br />

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero<br />

ritenuto più attrezzato per curare l’Assicurato;<br />

- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo in base alle condizioni del paziente<br />

mediante:<br />

• aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il<br />

trasferimento avvenga in Italia);<br />

• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 11 di 16


• treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;<br />

• autoambulanza, senza limiti di percorso.<br />

- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario <strong>da</strong>i<br />

medici della Struttura Organizzativa.<br />

Non <strong>da</strong>nno luogo alla prestazione:<br />

- le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospe<strong>da</strong>liera della<br />

Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative;<br />

- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie<br />

nazionali o internazionali.<br />

La Società terrà a proprio carico le relative spese.<br />

8. Rientro <strong>da</strong>l centro ospe<strong>da</strong>liero attrezzato<br />

Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, viene dimesso <strong>da</strong>l centro<br />

ospe<strong>da</strong>liero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i<br />

medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo in base alle condizioni del<br />

paziente, mediante:<br />

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;<br />

- treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;<br />

- autoambulanza, senza limiti di percorso.<br />

Il trasporto è interamente organizzato <strong>da</strong>lla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa<br />

l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria <strong>da</strong>i medici della Struttura<br />

Organizzativa.<br />

L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospe<strong>da</strong>le presso cui è<br />

ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l’ha in cura, affinché la<br />

Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.<br />

9. Informazioni sanitarie specialistiche<br />

(In funzione <strong>da</strong>l Lunedì al Venerdì <strong>da</strong>lle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi<br />

infrasettimanali)<br />

Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni riguar<strong>da</strong>nti il servizio sanitario pubblico e/o privato, potrà<br />

ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa e potrà accedere alla Banca <strong>da</strong>ti che fornirà informazioni<br />

su:<br />

- diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.);<br />

- ubicazione dei vari uffici ASL e degli Istituti di Cura;<br />

- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;<br />

- consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti ed uffici competenti;<br />

- assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi CEE ed extra CEE;<br />

- cliniche private, ospe<strong>da</strong>li, centri di pronto soccorso;<br />

- medici specialisti.<br />

PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 QUANDO L’ASSICURATO SI TROVI AD OLTRE 50 KM<br />

DAL SUO COMUNE DI RESIDENZA.<br />

Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza ed è<br />

operante quando, in conseguenza di un sinistro avvenuto in un luogo ad oltre 50 km di<br />

distanza <strong>da</strong>l comune di residenza dell’Assicurato, determina la richiesta di assistenza <strong>da</strong><br />

parte dell’Assicurato <strong>da</strong>lla medesima località ove si è determinato il sinistro.<br />

1. Interprete a disposizione all’estero<br />

Qualora, in caso di ricovero in ospe<strong>da</strong>le a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato trovi difficoltà a<br />

comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, assumendone<br />

la Società i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.<br />

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura<br />

Organizzativa.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 12 di 16


2. Invio di medicinali urgenti<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato per le cure del caso necessiti<br />

urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempre che<br />

commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle<br />

con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.<br />

Restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali.<br />

3. Anticipo spese mediche<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato debba sostenere delle spese<br />

mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la<br />

Struttura Organizzativa pagherà, per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo di €<br />

250,00 per sinistro.<br />

La prestazione non è operante:<br />

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;<br />

- se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia<br />

vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;<br />

- se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di<br />

restituzione <strong>da</strong> quest’ultima ritenute adeguate.<br />

Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese <strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta<br />

dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata,<br />

l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.<br />

4. Rientro sanitario<br />

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti<br />

diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante<br />

sul posto, ren<strong>da</strong>no necessario il Suo trasporto in ospe<strong>da</strong>le attrezzato in Italia o alla Sua residenza in Italia, la<br />

Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono<br />

più idoneo in base alle condizioni del paziente, mediante:<br />

- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro<br />

avvenga in paesi Europei);<br />

- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;<br />

- treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;<br />

- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).<br />

Il trasporto è interamente organizzato <strong>da</strong>lla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa<br />

l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria <strong>da</strong>i medici della Struttura<br />

Organizzativa stessa.<br />

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a<br />

quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.<br />

Non <strong>da</strong>nno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono<br />

essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.<br />

La prestazione non è altresì operante qualora l’Assicurato o i suoi familiari addivengano a<br />

dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.<br />

5. Rientro con un familiare<br />

Qualora si provve<strong>da</strong> al rientro sanitario dell’Assicurato, in base alle condizioni della prestazione "Rientro<br />

sanitario" di cui al precedente punto 4, ed i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria<br />

l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà anche il viaggio di rientro di<br />

un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo previsto per l’Assicurato. La Società terrà a proprio<br />

carico il relativo costo. La Società ha il diritto di richiedere al familiare dell’Assicurato, qualora<br />

ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario o altri documenti di viaggio non<br />

utilizzati.<br />

Mod. C/16 – Ed. 12/2010 Pagina 13 di 16


6. Viaggio di un familiare<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato necessiti di un ricovero<br />

in istituto di cura per un periodo superiore a dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a<br />

disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o<br />

ferroviario (prima classe) di an<strong>da</strong>ta e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La<br />

Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.<br />

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.<br />

7. Rientro anticipato<br />

Qualora l’Assicurato debba rientrare prima della <strong>da</strong>ta che aveva programmato, con un mezzo diverso <strong>da</strong><br />

quello inizialmente previsto, a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio/a, fratello,<br />

sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora) come <strong>da</strong> <strong>da</strong>ta risultante su certificato di morte rilasciato<br />

<strong>da</strong>ll’anagrafe, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio in treno, prima classe, o in aereo di linea,<br />

classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene<br />

inumato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.<br />

La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate<br />

informazioni sui sinistri che <strong>da</strong>nno luogo alla richiesta di rientro anticipato.<br />

Tali informazioni saranno documentate successivamente su richiesta della Struttura Organizzativa.<br />

8. Accompagnamento minori<br />

Qualora l’Assicurato, accompagnato <strong>da</strong> familiari minori di 18 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di<br />

loro in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un<br />

familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima<br />

classe) di an<strong>da</strong>ta e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla<br />

loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.<br />

9. Autista a disposizione<br />

Qualora l’Assicurato si trovi impossibilitato a gui<strong>da</strong>re il proprio veicolo a seguito di infortunio o malattia<br />

improvvisa e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura<br />

Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino<br />

alla città di residenza dell’Assicurato stesso, secondo l’itinerario più breve. La Società terrà a proprio<br />

carico l’onorario dell’autista, mentre restano a carico dell’Assicurato le spese relative al<br />

carburante e ad eventuali pe<strong>da</strong>ggi (autostrade, traghetti, ecc.).<br />

Nel caso in cui l’Assicurato rientrasse senza attendere l’autista, deve specificare il luogo<br />

dove è in custodia il veicolo <strong>da</strong> ritirare e lasciare sul posto le chiavi, il libretto di<br />

circolazione, l’autorizzazione alla gui<strong>da</strong> del veicolo e, se si trova all’estero, la carta verde.<br />

10. Rientro salma<br />

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa<br />

organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio<br />

carico le relative spese fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro, anche nel caso in cui siano<br />

coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore dell’importo massimo previsto<br />

(€ 3.000,00), la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà<br />

ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute <strong>da</strong> essa adeguate.<br />

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.<br />

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ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO HELVETIA ASSISTANCE<br />

1. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata<br />

all’estero nel corso di ciascun anno di validità della polizza è di 60 giorni.<br />

2. L’Assicurato libera <strong>da</strong>l segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti<br />

oggetto di questo Servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima<br />

del sinistro.<br />

3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti <strong>da</strong>:<br />

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o<br />

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate<br />

4.<br />

<strong>da</strong>ll’accelerazione artificiale di particelle atomiche;<br />

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo<br />

e di van<strong>da</strong>lismo;<br />

c) dolo dell’Assicurato;<br />

d) suicidio o tentato suicidio;<br />

e) infortuni derivanti <strong>da</strong>llo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata<br />

di rocce o accesso a ghiacciai, salti <strong>da</strong>l trampolino con sci o idrosci, gui<strong>da</strong> ed uso di<br />

guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche,<br />

motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli<br />

infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;<br />

f) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti <strong>da</strong>lla gravi<strong>da</strong>nza dopo il 6° mese e<br />

<strong>da</strong>l puerperio; malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano<br />

<strong>da</strong>to origine a cure, ricoveri o diagnosi;<br />

g) malattie ed infortuni conseguenti e derivanti <strong>da</strong> abuso di alcoolici o psicofarmaci<br />

nonché <strong>da</strong>ll’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;<br />

h) l’espianto e/o il trapianto di organi.<br />

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di<br />

belligeranza dichiarata o di fatto.<br />

5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a<br />

fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.<br />

6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni <strong>da</strong>lla<br />

<strong>da</strong>ta del sinistro che ha <strong>da</strong>to origine al diritto alla prestazione in conformità con<br />

quanto previsto <strong>da</strong>ll’art. 2952 Cod. Civ.<br />

7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni<br />

della legge italiana.<br />

8. Il diritto alle assistenze fornite <strong>da</strong>lla Società, decade qualora l’Assicurato non abbia<br />

preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.<br />

9. La polizza è regolata <strong>da</strong>lle legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza<br />

sono soggette alla giurisdizione italiana.<br />

10. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per <strong>da</strong>nni conseguenti ad un<br />

suo mancato o ritar<strong>da</strong>to intervento determinato <strong>da</strong> circostanze fortuite o<br />

imprevedibili.<br />

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Modulo di Polizza<br />

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Mod. C/16 – Ed. 12/2010

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