04.09.2013 Views

Procedimento giudiziario pendente - Inps

Procedimento giudiziario pendente - Inps

Procedimento giudiziario pendente - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Invalidi civili – Indennità di accompagnamento - <strong>Procedimento</strong> <strong>giudiziario</strong> <strong>pendente</strong> – Successiva<br />

domanda amministrativa - Irricevibilità ai sensi dell’art. 11, l. 222/84 – Esclusione.<br />

Tribunale di Palermo –– 04.03/25.06.2005, n. 949 – Dott. Martino – Spica (Avv. Samaritano,<br />

Paruta) – INPS (Avv. Madonia) – Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello<br />

Stato).<br />

Con riguardo alla indennità di accompagnamento, l’art. 11, l. 12 giugno 1984, n. 222, il quale<br />

stabilisce, tra l’altro, che non può essere presentata una nuova domanda mentre è in corso un<br />

procedimento <strong>giudiziario</strong>, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, è<br />

norma speciale disciplinante la materia dell’invalidità pensionabile e non può trovare applicazione<br />

analogica nella diversa materia delle prestazioni riconosciute in favore degli invalidi civili.<br />

FATTO - Con ricorso depositato il 20.11.2003 Spica Rosalia, avendo premesso :<br />

di aver proposto in data 22.5.2002 una prima domanda amministrativa per il riconoscimento del<br />

proprio diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento e che tale domanda non era stata<br />

accolta;<br />

di aver presentato, in data 31.1.2003, per il riconoscimento del medesimo diritto, una seconda<br />

domanda in via amministrativa, la quale, a differenza della prima, era stata accolta;<br />

convenne in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S. chiedendo dichiararsi<br />

la sussistenza, del proprio diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento dalla data di<br />

presentazione della prima domanda amministrativa (22.5.2002) sino a quella di presentazione della<br />

seconda istanza (31.1.2003).<br />

Resistettero in giudizio il Ministero e l’Istituto convenuti, eccependo quest’ultimo l’inammissibilità<br />

del ricorso per carenza di una valida domanda amministrativa e contestando entrambi la fondatezza<br />

della domanda di cui chiesero il rigetto.<br />

La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, all'udienza del 4.3.2005, è stata decisa<br />

come da separato dispositivo.<br />

DIRITTO - In via preliminare va chiarito come entrambi i soggetti convenuti siano dotati di<br />

legittimazione passiva nella presente controversia.<br />

Per quanto riguarda l’INPS, è appena il caso di ricordare che l'art. 130 del D. Lgs. n. 112 del<br />

31.03.1998, ha trasferito ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'<strong>Inps</strong> “la funzione di


erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi<br />

civili”, ed alle Regioni “le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici”.<br />

La norma, infatti, mantenendo fermo “il principio della separazione tra la fase dell’accertamento<br />

sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all’art. 11 della legge 24<br />

dicembre 1993, n. 537”, ha poi stabilito che “nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi<br />

alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1<br />

(dal 121° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cioè dal 3 settembre del 1998;<br />

n.d.e.) la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le<br />

provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a<br />

provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1”.<br />

La più recente giurisprudenza di legittimità, a sua volta, ha precisato che : “Mentre nella disciplina<br />

del DPR n.698 del 1994 alla separazione dei procedimenti di accertamento dei requisiti sanitari e<br />

di attribuzione delle provvidenze si accompagnava la distinzione quanto alla legittimazione<br />

passiva, rispettivamente dei Ministeri del Tesoro e dell’interno, nel D.Lgs. n.112 del 1998 si<br />

prevede come unico legittimato passivo l’INPS” (cfr. Cass. 25.6/29.8.2002 n.12681).<br />

Per quel che riguarda, invece, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’art.42, comma 1°, del<br />

recente D.L. 30.9.2003 n.269, ha espressamente qualificato quest’ultimo come “litisconsorte<br />

necessario ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile” in tutte le controversie, come la<br />

presente, “concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità<br />

ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro”.<br />

Pertanto, sia l’INPS sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze devono ritenersi legittimati a<br />

resistere nella presente controversia.<br />

Sempre in via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità sollevata<br />

dall’INPS, in relazione al disposto dell’art. 11 della L. 222/84 secondo cui : “A decorrere<br />

dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda<br />

intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità<br />

di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a<br />

quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in<br />

sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.<br />

Non può, infatti, condividersi la, seppur suggestiva, opinione di parte convenuta, secondo<br />

cui la suddetta disposizione assurge a norma di carattere generale, e quindi applicabile anche alle<br />

norme in materia di invalidità civile, quale naturale temperamento del principio generale sancito<br />

dall’art. 149 disp. Att. C.p.c..<br />

La norma in questione, infatti, costituisce una disposizione speciale, contenuta all’interno


della disciplina, altrettanto speciale, dettata in materia di provvidenze (assegno d’invalidità e<br />

pensione d’inabilità) erogate dall’Istituto ai propri assicurati, e come tale appare insuscettibile di<br />

estensione analogica alla materia delle invalidità civili disciplinate dalla L. 118/1971 e successive<br />

modifiche.<br />

Tale conclusione è resa palese, oltre che dall’inclusione della citato art. 11 all’interno della<br />

L. 222/1984 (portante come rubrica “revisione della disciplina della invalidità pensionabile”),<br />

anche dal tenore letterale del medesimo articolo che indica quale unico soggetto destinatario del<br />

divieto ivi contenuto “l’assicurato”.<br />

L’eccezione d’inammissibilità va, quindi, respinta.<br />

Per quanto attiene al merito, la domanda é fondata e, come tale, deve essere accolta.<br />

Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base dell’esame degli atti, ha concluso che Spica<br />

Rosalia, a causa delle patologie da cui è affetta, è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla<br />

legge per la fruizione dell’indennità di accompagnamento a partire dalla presentazione della prima<br />

domanda amministrativa (maggio 2002).<br />

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e<br />

sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).<br />

Può, quindi, concludersi che la ricorrente ha diritto alla percezione dell’indennità di<br />

accompagnamento per il periodo compreso fra il 1.6.2002 (primo giorno del mese successivo alla<br />

data di presentazione della prima domanda amministrativa) ed il 31 gennaio 2003 (data in cui le è<br />

stata riconosciuto il medesimo diritto in sede amministrativa).<br />

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in<br />

favore degli avv.ti Lucio Samaritano e Rosanna Paruta che ha dichiarato di averle anticipate senza<br />

aver ricevuto compenso alcuno.<br />

Restano definitivamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infine, le spese della<br />

consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.<br />

(Omissis)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!