il contenzioso doganale e latutela dell'operatore - Intesa Sanpaolo.
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IL CONTENZIOSO DOGANALE E LA TUTELA Estero >> Commercio internazionale DELL’OPERATORE di Najdat Al Najjari www.intesasanpaoloimprese.com
- Page 2 and 3: Sommario Introduzione..............
- Page 4 and 5: I PRESUPPOSTI DELLA CONTROVERSIA DO
- Page 6 and 7: A norma dell’art. 68 T.U.L.D. il
- Page 8 and 9: nemmeno nella norma tributaria, in
IL CONTENZIOSO DOGANALE E LA TUTELA<br />
Estero >> Commercio internazionale<br />
DELL’OPERATORE<br />
di Najdat Al Najjari<br />
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Sommario<br />
Introduzione........................................................................................3<br />
I presupposti della controversia <strong>doganale</strong> .................................................4<br />
L'accettazione ed <strong>il</strong> controllo...................................................................4<br />
La contestazione in corso di accertamento ................................................5<br />
Rettifica della bolletta <strong>doganale</strong> non contestata dall'operatore ......................6<br />
Interludio cautelare e la sospensione giurisdizionale ...................................6<br />
Conclusioni..........................................................................................8<br />
Glossario.............................................................................................9<br />
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Introduzione<br />
Nel corso di questo dossier tratteremo, nel concreto, la tematica delle controversie doganali<br />
nate in fase di formazione dell’accertamento e delle opposizioni agli avvisi di accertamento<br />
suppletivo e di rettifica, evidenziando le caratteristiche principali della controversia <strong>doganale</strong><br />
che, a suo modo, costituisce un unicum nel mondo processuale amministrativo/tributario.<br />
Il processo tributario è disciplinato principalmente dal D.Lgs. n.546/1992; l’art. 2, in<br />
particolare, definisce l’oggetto della giurisdizione tributaria precisando che vi appartengono<br />
«tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,<br />
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e <strong>il</strong> contributo per <strong>il</strong> Servizio sanitario<br />
nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque<br />
irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio».<br />
L’Avvocatura dello Stato ha chiarito, in un parere informativo reso all’Agenzia delle Entrate,<br />
che la nuova formulazione della competenza del Giudice Tributario è tale da escludere in<br />
campo tributario i ricorsi amministrativi (sia pure facoltativi e concorrenti) non esistendo<br />
alcuna disposizione che consenta <strong>il</strong> raccordo temporale tra tali ipotetici ricorsi rispetto a quelli<br />
giurisdizionali di fronte alle Commissioni che vanno proposti nel termine di decadenza<br />
previsto dalla legge.<br />
L’ «unicità» del <strong>contenzioso</strong> <strong>doganale</strong> rispetto alle altre aree della giustizia tributaria viene<br />
peraltro ribadita nella circolare 17 giugno 2002 dell’Agenzia delle Dogane laddove si ribadisce<br />
che in materia <strong>doganale</strong> resistono i rimedi di carattere amministrativo specificamente previsti<br />
per la risoluzione delle controversie di tipo <strong>doganale</strong> previsti e disciplinati dagli artt. 65 e<br />
seguenti del T.U.L.D. in quanto si tratta di «procedure di natura prevalentemente fattuale e<br />
tecnica che rientrano, come sub-procedimenti, nell’attività amministrativa di accertamento».<br />
La possib<strong>il</strong>ità di opporsi per via amministrativa ad un atto che interviene in corso di<br />
accertamento costituisce un elemento caratterizzante del <strong>contenzioso</strong> <strong>doganale</strong> che conferma<br />
così la propria posizione ibrida rispetto all’attuale sistema processuale tributario.<br />
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I PRESUPPOSTI DELLA CONTROVERSIA DOGANALE<br />
Le contestazioni in fase di formazione dell’accertamento e la revisione<br />
dell’accertamento<br />
Il presupposto necessario per potersi avere controversia <strong>doganale</strong> è l’esistenza di un atto<br />
dell’autorità amministrativa nei confronti del quale presentare opposizione nelle sedi<br />
competenti. L’atto della dogana può sorgere a seguito di una contestazione formulata<br />
all’operatore, la quale può sorgere:<br />
a) in fase di formazione dell’accertamento;<br />
b) in un momento successivo, in caso di revisione dell’accertamento d’ufficio o su<br />
istanza di parte.<br />
Il caso a) è previsto dall’art. 65 del T.U.L.D. <strong>il</strong> quale prevede che in corso di formazione<br />
dell’accertamento possano insorgere contestazioni circa la «qualificazione, valore, origine della<br />
merce o circa <strong>il</strong> regime di tara o trattamento degli imballaggi».<br />
Il caso b) è quello della revisione dell’accertamento promossa d’ufficio o su istanza di parte<br />
che ha luogo, per definizione, dopo che l’accertamento è divenuto definitivo ed entro tre anni<br />
da tale data; esso può avere ad oggetto errori, omissioni o inesattezze contenuti nella<br />
dichiarazione stessa (art .78 C.D.C. e art. 11, comma 1, D.Lgs. n.374/1990).<br />
I mezzi di tutela offerti al Contribuente avverso i provvedimenti della Dogana sono<br />
disciplinati da diverse fonti normative; pare opportuno iniziare la trattazione di questa<br />
complessa tematica partendo dalle disposizioni della Circolare 79/D del 19 apr<strong>il</strong>e 2000, la quale<br />
fornisce alcuni appropriati chiarimenti e permette un primo orientamento di massima.<br />
Il provvedimento sopra citato chiarisce, al punto 1, che per l’iscrizione a ruolo di somme<br />
derivanti da rapporti di diritto pubblico non è necessaria l’esistenza di titolo esecutivo. I<br />
documenti sulla base dei quali potranno essere iscritte a ruolo le somme dovute dal<br />
contribuente saranno, pertanto, o gli «avvisi di accertamento suppletivo o di rettifica»<br />
ovvero le bollette doganali, nel caso in cui i diritti siano stati regolarmente accertati e non<br />
riscossi in sede di dichiarazione.<br />
Il successivo punto 2 (Rettifica dell’accertamento: modalità e mezzi di tutela offerti al<br />
Contribuente) afferma, tra le altre cose, che:<br />
• in caso di contestazioni sorte in fase di formazione dell’accertamento <strong>doganale</strong> è<br />
esperib<strong>il</strong>e la procedura di ricorso di cui all’art. 65 del Testo Unico Leggi Doganali;<br />
• in ogni altro caso di accertamento suppletivo (da qualsiasi ragione esso sia<br />
determinato) la procedura per <strong>il</strong> ricorso è quella prevista dall’art. 11, comma 7, del<br />
D.Lgs. n.374/1990.<br />
L’ACCETTAZIONE ED IL CONTROLLO<br />
A norma dell’art. 8 D.Lgs. n.374/1990 quando <strong>il</strong> dichiarante presenta all’Ufficio <strong>doganale</strong><br />
designato la propria dichiarazione essa viene normalmente accettata ed iscritta nel registro<br />
corrispondente alla destinazione <strong>doganale</strong> richiesta; peraltro, sulla base della dichiarazione<br />
l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti dovuti in ragione della destinazione <strong>doganale</strong><br />
richiesta per le merci.<br />
L’ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione,<br />
allo scopo di accertare la qualità, la quantità, <strong>il</strong> valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro<br />
elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti. Nel corso di<br />
questa attività l’ufficio può procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle<br />
merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico.<br />
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La legge prevede che i risultati dei controlli devono essere annotati sulla bolletta<br />
<strong>doganale</strong> disponendo altresì che quando l'ufficio non procede alla visita delle merci,<br />
quest'ultime si considerano conformi al dichiarato.<br />
Le attività appena descritte costituiscono l’accertamento della dichiarazione: nel corso di<br />
questa attività possono verificarsi, da parte della dogana, contestazioni in alcuni importanti<br />
elementi della dichiarazione, che possono portare ad una contestazione qualora l’operatore non<br />
concordi sulle qualificazioni attribuite dall’organo di controllo.<br />
In tal caso è data al dichiarante la possib<strong>il</strong>ità di opporsi alla contestazione nei modi indicati<br />
negli art. 65 e seguenti del T.U.L.D.; in caso di mancata contestazione da parte dell’operatore<br />
l'ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione, firmata e datata, liquidando i diritti nella<br />
misura derivante dalla rettifica effettuata rispetto a quanto dichiarato dalla parte. La legge<br />
prevede, poi, che la data dell'annotazione sopra descritta costituisce la data in cui<br />
l'accertamento è divenuto definitivo.<br />
LA CONTESTAZIONE IN CORSO DI ACCERTAMENTO<br />
L’art. 65 T.U.L.D. dispone che qualora nel corso dell’accertamento sorgano contestazioni tra <strong>il</strong><br />
dichiarante e l’autorità in relazione alla qualificazione, all’origine, al regime di tara o al<br />
trattamento degli imballaggi, <strong>il</strong> proprietario può chiedere che sia disposta visita di<br />
controllo sulle merci a norma dell’art. 63 T.U.L.D.. Qualora <strong>il</strong> proprietario delle merci non<br />
richieda la visita sopra indicata, o non intenda accettarne <strong>il</strong> risultato, potrà chiedere che sia<br />
sentito <strong>il</strong> parere di un collegio di due periti uno di parte, ed uno nominato dalla Dogana stessa;<br />
in tal caso <strong>il</strong> parere dei periti, anche se concorde, non è vincolante per l’autorità.<br />
Sulla contestazione decide poi <strong>il</strong> Direttore con provvedimento motivato, e la decisione deve<br />
essere notificata all’interessato immediatamente; se egli non intende accettare la decisione<br />
deve richiedere che sia redatto apposito verbale nel termine di dieci giorni dalla notifica. Si<br />
sottolinea che, se l’operatore non intende deferire la contestazione all’esame dei periti, <strong>il</strong><br />
verbale sopra indicato viene redatto e notificato immediatamente, al momento del sorgere<br />
della contestazione.<br />
La Circolare 79/D del 19 apr<strong>il</strong>e 2000 chiarisce, molto opportunamente, che <strong>il</strong> termine di dieci<br />
giorni previsto dalla norma è termine perentorio ai fini della definitività dell’attività di<br />
accertamento amministrativo, ed <strong>il</strong> suo inut<strong>il</strong>e decorso non preclude l’azione giurisdizionale<br />
per contestare la pretesa erariale, nei termini e nelle forme previste dall’art. 22 D.Lgs.<br />
n.374/1990.<br />
In altri termini, <strong>il</strong> provvedimento è impugnab<strong>il</strong>e in via autonoma, secondo le regole<br />
generali, di fronte al giudice tributario competente.<br />
Qualora invece l’operatore interessato, nel termine di dieci giorni sopra descritto, contesti<br />
l’esito dell’accertamento come definito dal Direttore ha la possib<strong>il</strong>ità di ricorrere al Direttore<br />
regionale territorialmente competente; l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza,<br />
entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui all’art. 65 T.U.L.D. Il<br />
mancato rispetto del termine di decadenza previsto dalla norma implica la definitività<br />
dell’accertamento effettuato dall’autorità <strong>doganale</strong>, la quale procede di conseguenza al<br />
recupero dei maggiori diritti accertati, o a promuovere la procedura di rimborso per quanto<br />
eventualmente pagato in più.<br />
Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o tecnico, la presentazione dell’istanza non richiede particolari formalità, anche<br />
se deve essere redatta secondo le specifiche previste dall’art. 66, secondo comma, T.U.L.D.; in<br />
particolare essa deve essere trasmessa unitamente al verbale di contraddittorio ed alle<br />
eventuali relazioni dei periti (se richieste). Naturalmente l’operatore interessato deve<br />
sv<strong>il</strong>uppare all’interno dell’istanza tutte le proprie argomentazioni e contro deduzioni rispetto a<br />
quanto ha costituito oggetto dell’accertamento <strong>doganale</strong>.<br />
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A norma dell’art. 68 T.U.L.D. <strong>il</strong> Direttore dell’Agenzia interessato dal ricorso definisce la<br />
vertenza nel termine di quattro mesi dalla presentazione dell’istanza da parte dell’operatore<br />
interessato. A norma dell’art. 22 D.Lgs. n.374/1990, peraltro, la decisione del Direttore sarà<br />
impugnab<strong>il</strong>e entro sessanta giorni dalla data della sua notifica di fronte alla Commissione<br />
Tributaria competente per territorio. Sul punto la Circolare 41/D 2002 dell’Agenzia delle<br />
Dogane ha infatti espressamente previsto l’eliminazione della cosiddetta «seconda istanza»<br />
del procedimento della controversia <strong>doganale</strong> chiarendo che «<strong>il</strong> procedimento amministrativo<br />
per la risoluzione delle controversie doganali sia articolato in un’unica istanza innanzi al<br />
Direttore Regionale territorialmente competente, la cui decisione a norma degli artt. 66 e 68,<br />
primo comma, T.U.L.D. è opportuno che sia espressamente qualificata come definitiva». Il<br />
ricorso al Ministro per le Finanze non deve ritenersi più esperib<strong>il</strong>e.<br />
RETTIFICA DELLA BOLLETTA DOGANALE NON CONTESTATA<br />
DALL’OPERATORE<br />
Il ricorso alla procedura di controversia <strong>doganale</strong> in corso di accertamento previsto<br />
dall’art. 65 e seguenti T.U.L.D. non costituisce un procedimento necessario per <strong>il</strong> contribuente<br />
che intenda contestare l’esito dell’accertamento; a norma dell’art. 9 comma 1, D.Lgs.<br />
n.374/1990 se «<strong>il</strong> dichiarante non ha contestato le difformità riscontrate nei modi indicati dagli<br />
artt. 65 e seguenti T.U.L.D. l’ufficio appone sulla bolletta apposita annotazione» e<br />
l’accertamento diviene definitivo.<br />
Avverso l’accertamento definitivo è ammesso <strong>il</strong> rimedio giurisdizionale in sede di commissione<br />
tributaria a norma del successivo art. 22: esso deve essere proposto nel termine di sessanta<br />
giorni dalla data dell’apposizione sulla bolletta <strong>doganale</strong> stessa delle menzioni di cui<br />
all’art. 9, comma 1, D.Lgs. n.374/1990, nei modi e nelle forme previste per <strong>il</strong> processo<br />
tributario disciplinato dal D.Lgs. n.546/1992.<br />
INTERLUDIO CAUTELARE E LA SOSPENSIONE GIURISDIZIONALE<br />
Nel caso di attività di accertamento dalle quali derivi una maggiore pretesa dell’erario nei<br />
confronti dell’operatore, sono previsti alcuni strumenti di tipo cautelare volti a paralizzare<br />
temporaneamente, in attesa della definizione del giudizio di opposizione, l’esecuzione del<br />
provvedimento.<br />
Il Codice Doganale Comunitario, all’art. 244, prevede una forma particolare di sospensione<br />
dell’esecutività degli atti impositivi.<br />
La norma chiarisce dapprima che la proposizione di un ricorso non sospende gli effetti<br />
esecutivi della decisione contestata, conferendo all’Autorità <strong>doganale</strong> la facoltà di sospendere,<br />
in tutto o in parte, l’esecuzione della stessa quando abbia motivo di ritenere la decisione<br />
impugnata non conforme al diritto <strong>doganale</strong>, ovvero si prof<strong>il</strong>i la possib<strong>il</strong>ità di un grave danno<br />
per l’interessato.<br />
La norma prosegue indicando che, se la decisione oggetto di impugnazione ha per effetto<br />
l’applicazione di dazi (import/export) la sospensione degli effetti esecutivi è subordinata alla<br />
costituzione di una garanzia salvo che <strong>il</strong> debitore, per comprovati motivi di carattere<br />
economico o sociale, non si trovi in gravi difficoltà a poterla prestare; in tal caso l’Autorità<br />
<strong>doganale</strong> può rinunciarvi.<br />
Come si evince dalla lettura del testo normativo, i due requisiti non devono,<br />
necessariamente, essere presenti contemporaneamente essendo sufficiente la presenza di uno<br />
solo di essi a giustificare la sospensione ex art. 244 C.D.C.; l’interpretazione è stata<br />
confermata anche dalla Corte di Giustizia la quale, nella sentenza 17.07.1997 resa nel<br />
procedimento G-130/1995, ha confermato questo principio.<br />
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Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o operativo, è la stessa Agenzia delle Dogane ad essere competente per la<br />
pronuncia sull’istanza di sospensione presentata a norma dell’art. 244 del Codice Doganale<br />
Comunitario.<br />
La sospensione giurisdizionale<br />
Esiste un’ulteriore possib<strong>il</strong>ità offerta all’operatore per poter sospendere provvisoriamente gli<br />
effetti esecutivi dell’atto impugnato, ed è quella di cui all’art. 47 D.Lgs. n.546/1992; anche in<br />
questa materia è intervenuta la Circolare 26/D 2002<br />
Va chiarito, preliminarmente, che l’istanza di sospensione a norma dell’art. 244 C.D.C. può<br />
essere presentata dall’operatore sia in presenza di controversia <strong>doganale</strong> di cui agli artt. 65<br />
e seguenti T.U.L.D. sia in caso di mancata contestazione dell’accertamento per via<br />
amministrativa, qualora <strong>il</strong> contribuente scelga di avvalersi del ricorso di fronte all’organo<br />
giurisdizionale; in tal caso <strong>il</strong> rimedio concorre con quello previsto dal ricordato art. 47 D.Lgs.<br />
n.546/1992.<br />
La norma in commento afferma che <strong>il</strong> ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un<br />
danno grave ed irreparab<strong>il</strong>e, può chiedere alla commissione provinciale competente la<br />
sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata; detta istanza potrà essere<br />
contenuta direttamente all’interno nel ricorso introduttivo ovvero essere proposta con atto<br />
separato, notificato alle altre parti e depositato in segreteria.<br />
A seguito del deposito <strong>il</strong> Presidente fissa, con decreto, la trattazione della istanza di<br />
sospensione, e ne cura la comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima della data<br />
dell’udienza. Nell’udienza così fissata <strong>il</strong> Collegio sente le parti in camera di consiglio e provvede<br />
sull’istanza con ordinanza motivata, non impugnab<strong>il</strong>e.<br />
Si ricorda che, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione presentata dall’operatore,<br />
la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla<br />
pronuncia; la sentenza che decide <strong>il</strong> merito del giudizio, successivamente, assorbe <strong>il</strong><br />
contenuto dell’ordinanza i cui effetti cessano automaticamente alla data di pubblicazione della<br />
sentenza stessa.<br />
L’ottavo comma della norma in commento prevede che la Commissione, su istanza motivata<br />
delle parti, può modificare o revocare <strong>il</strong> contenuto dell’ordinanza cautelare in caso di<br />
mutamento delle circostanze di fatto; la previsione è molto significativa se si ricorda che, a<br />
norma del comma 5 dell’articolo in commento, la sospensione può essere anche parziale e<br />
subordinata, se del caso, alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o<br />
fideiussione bancaria o assicurativa.<br />
Si fa presente che, essendo l’accoglimento del ricorso fondato sulla sussistenza contestuale del<br />
fumus boni iuris e del periculum in mora, la presenza di entrambi deve essere dimostrata ed<br />
adeguatamente motivata; e l’Agenzia, come peraltro esplicato nella variamente richiamata<br />
Circolare 26/D – 2002, sarà particolarmente vig<strong>il</strong>e nell’eccepire, a torto o a ragione, l’eventuale<br />
incompletezza o genericità delle argomentazioni motivazionali esposte dal ricorrente.<br />
Dal momento che la decisione nel merito cautelare è destinata a «incidere sul convincimento<br />
definitivo del Collegio, e ciò in quanto <strong>il</strong> procedimento cautelare presuppone comunque la<br />
delibazione pur sommaria del merito della causa», c’è da aspettarsi che le difese dell’erario in<br />
questa sede siano particolarmente pugnaci; prova ne sia l’invito esplicito che l’Agenzia rivolge<br />
ai propri uffici, poche righe dopo, a partecipare «sempre e comunque a tali procedimenti<br />
(udienze in cui si discute l’istanza di sospensione, ndr), anche al fine di ottenere, ove dovesse<br />
essere accolta l’istanza del contribuente, la prestazione di idonea garanzia (…)».<br />
Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o tecnico si ritiene applicab<strong>il</strong>e la normativa di cui all’art. 669 sexies del Codice di<br />
Procedura Civ<strong>il</strong>e, <strong>il</strong> quale prevede che «<strong>il</strong> giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non<br />
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione<br />
indispensab<strong>il</strong>i in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con<br />
ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda (…)»; alcun termine è previsto,<br />
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nemmeno nella norma tributaria, in relazione al deposito di documentazione processuale,<br />
o di documenti o altre prove.<br />
Come abbiamo già indicato, in caso di mutamento delle circostanze di fatto la Commissione, su<br />
istanza di parte, potrà revocare o modificare <strong>il</strong> provvedimento cautelare; sul punto la<br />
richiamata circolare dell’Agenzia non manca di sollecitare gli uffici alla vig<strong>il</strong>anza circa <strong>il</strong><br />
permanere «delle circostanze oggettive in cui si concreta in ogni singolo caso <strong>il</strong> periculum in<br />
mora, al fine di poter rappresentare al collegio, ove ne ricorrano i presupposti, le mutate<br />
ovvero cessate condizioni di periculum» al fine di invocare la revoca o la modifica del<br />
provvedimento emesso. Sarà pertanto cura dell’operatore dare adeguata dimostrazione della<br />
sussistenza del fumus e del periculum in mora, al fine di mantenere i benefici raggiunti con<br />
l’eventuale ottenimento della richiesta sospensione.<br />
CONCLUSIONI<br />
In questo excursus abbiamo focalizzato l’attenzione sui rimedi offerti al contribuente dal<br />
vigente sistema processuale avverso atti di accertamento dell’autorità <strong>doganale</strong>,<br />
analizzando in particolare <strong>il</strong> procedimento di tipo amministrativo previsto per le contestazioni<br />
sorte in corso di accertamento (artt. 65 e seguenti T.U.L.D.) e i rimedi di tipo cautelare<br />
provvisorio di cui agli artt. 244 C.D.C. e 47 D.Lgs. n.546/1992: le disposizioni analizzate<br />
devono essere naturalmente raccordate con i principi generali del processo tributario;<br />
particolare interesse a tale proposito assume l’individuazione effettuata dalla giurisprudenza<br />
delle situazioni che costituiscono periculum in mora tale da giustificare l’accoglimento della<br />
domanda di sospensione del provvedimento.<br />
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GLOSSARIO<br />
Bolletta <strong>doganale</strong><br />
Nell’ambito degli scambi con l’estero, questo documento (detto anche DAU, ovvero<br />
Documento Amministrativo Unico) è generalmente comp<strong>il</strong>ato dallo spedizioniere per conto<br />
dell’importatore e costituisce <strong>il</strong> documento attraverso cui viene resa manifesta la volontà<br />
dell’importatore circa la destinazione <strong>doganale</strong> da conferire alla merce oggetto di una<br />
transazione.<br />
Accertamento <strong>doganale</strong><br />
All’interno del <strong>contenzioso</strong> <strong>doganale</strong>, l’accertamento <strong>doganale</strong> costituisce un<br />
procedimento amministrativo che ha come finalità l’emissione della bolletta <strong>doganale</strong> e la<br />
liquidazione dei diritti doganali, i quali sono costituiti dall’insieme delle somme riscosse<br />
dalle dogane in ossequio alla normativa vigente sullo sdoganamento delle merci.<br />
Documento reperib<strong>il</strong>e, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito<br />
http://www.intesasanpaoloimprese.com/<br />
Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore<br />
Fonte: PMI<br />
Il mens<strong>il</strong>e della piccola e media impresa, Ipsoa Editore<br />
Copyright: WKI - Ipsoa Editore<br />
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