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Indice.<br />
Distribuzione e deposizione delle schede.<br />
Durata della votazione<br />
Interruzione delle operazioni e abbandono dell'urna.<br />
Scrutinio .<br />
Numerazione delle schede<br />
Discordanza nei risultati .<br />
Schede allegate ai verbali<br />
CAPITOLO XIII. - Riscontro e nota d'identificazione<br />
Equipollenti<br />
Distruzione della lista<br />
Firma della lista .<br />
Conseguenze dell'irregolarità<br />
Chiusura e tr'lsmissione al pretore<br />
Affissione .<br />
Compilazione .<br />
Trasmissione .<br />
Verbali degli uffici provvisori<br />
VerDali <strong>dei</strong> seggi definitivi<br />
Doppio esemplare<br />
Errore materiale .<br />
Piena prova del verbale<br />
XI<br />
Pago<br />
179<br />
180<br />
18-!<br />
187<br />
188<br />
ivi<br />
189<br />
CAPITOLO XIV. Verbali 201<br />
192<br />
193<br />
194<br />
ivi<br />
195<br />
197<br />
200<br />
203<br />
203<br />
ivi<br />
204<br />
205<br />
206<br />
207<br />
CAPITOLO XV. - Proclamazione<br />
211<br />
Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti .<br />
211<br />
Mancata proclamazione<br />
212<br />
Poteri dell'Assemblea.<br />
213<br />
Proclamazione di ballottaggio<br />
216<br />
Effetti della proclamazione<br />
218<br />
Competenza della <strong>Camera</strong><br />
ivi<br />
Competenza della Giunta Elezioni<br />
219<br />
Suoi limiti. Esame del merito in sede di prodamazione 220<br />
La proclamazione deve precedere qualsiasi inchiesta? 222<br />
Conclusione sui poteri della <strong>Camera</strong> .<br />
223<br />
Diritto nella <strong>Camera</strong> di proclamare il ballottaggio ivi<br />
Proclamazione di un secondo ballotlaggio<br />
226<br />
Rettifica di proclamazione<br />
227<br />
Quoziente per la proclamazione .<br />
229
XII Indice.<br />
Pago<br />
Rapporto cogli iscritti 229<br />
Rapporto coi voti dati 231<br />
Prevalenza per ragione d'età . 233<br />
CAPITOLO XVI. - Prova di resistenza 235<br />
Nt.l.lJità prescritte dalla legge e nullità essenziali. ivi<br />
Grande prova di resistenza 236<br />
Annullamento delle sezioni 240<br />
Conseguenza della nullità di sezioni 242<br />
Nullità di voti singoli 243<br />
Proclamazione del soccombente 244<br />
CAPITOLO XVII. - Proteste 247<br />
Termine della presentazione di proteste alla <strong>Camera</strong> ivi<br />
Proteste nei verbali 248<br />
Regolarità delle proteste presentale alla <strong>Camera</strong> - Autenticazione<br />
249<br />
Presentazione delle proteste per mezzo di un deputalo 251<br />
CAPITOLO XVIIl. - Uorruzione 253<br />
Cibarie e trasporti ivi<br />
Beneficenze 258<br />
Corruzione in danaro. 260<br />
CAPITOLO XIX. - Pressione 264<br />
Pressioni individuali e raggiri 265<br />
Pressioni nella sala elettorale 268<br />
Pressioni municipali . 269<br />
Pressioni governative. 271<br />
Pressioni singole su privati e sindaci 276<br />
Pressioni su impiegati 278<br />
Azione generale del Governo . 281<br />
PreSSione del clero 289<br />
CAPITOLO XX. - Ineleggibilità e incompatibilità 2(}3<br />
Condizioni generali ivi<br />
Cittadinanza & 294<br />
Acquisto di cittadinanza 295<br />
Perdita della cittadinanza 299
XIV<br />
Militari<br />
Professori<br />
Indice.<br />
Pago<br />
363<br />
367<br />
CAPITOLO XXV. - ()onnessione di due ufOci ad uno<br />
<strong>dei</strong> quali è attribuita l'ineleggibilità 375<br />
Le leggi del 1848 e del 1859 e loro applicazione ivi<br />
Legge Bonfadini 379<br />
Sua applicazione 380<br />
Eleggibilità <strong>dei</strong> Direttori generali. 382<br />
Altre connessioni . 385<br />
Militari ivi<br />
Casi diversi 336<br />
CAPITOLO XXVI. - Accertamento <strong>dei</strong> deputati impiegati<br />
387<br />
Legislazione relativa all'Accertamento ivi<br />
Conf1itto <strong>dei</strong> proclamati in elezioni generali con quelli<br />
eletti in elezioni suppletive 390<br />
Posizione <strong>dei</strong> deputati nominati aù impieghi 393<br />
Opzione consentita agli eletti in elezioni suppletive<br />
che non trovano posto nelle categorie ivi<br />
Ballottaggi ivi<br />
CO'nf1itto tra elezioni suppletive avvenute in giorm<br />
diversi. 395<br />
Assegnazione alle ùiverse categorie 398<br />
Decadenza <strong>dei</strong> deputati sorteggiati 404<br />
Esenzioni dal sorteggio 406<br />
Risultati <strong>dei</strong> singoli Accertamenti 408<br />
CAPITOLO XXVII. - Ineleggibili&à <strong>dei</strong> sacerdoti 414<br />
CAPITOLO XXVIII. - Ineleggibilità per ragioni di<br />
affari. 417<br />
Azionisti di Società contraenti collo Stato 418<br />
Sottoscrittori di Convenzioni collo Stato . 419<br />
Impiegati di SoCietà contraenti collo Stato ivi<br />
Tentativi di legislazione . 420<br />
Legge 13 maggio 1877 . 423<br />
Aggiunte e proposte ulteriori 425<br />
Avvocati . i vi.
Indice. xv<br />
Pago<br />
EsteI1sione ai senatori. 425<br />
Astensione obbligatoria dal volo 426<br />
Incompatibilità con funzioni nelle Banche 427<br />
Altre incompatibilità . 428<br />
Applicazione pratica della legge del 11:177 429<br />
Esattori di dazi ivi<br />
Contratti d'opere o somministrazioni 430<br />
Affittuari e concessionari. 433<br />
Vincoli con Società sussidiale 434<br />
Avvocati e procuratori presso Socielà vincolate collo<br />
Stato 435<br />
nAPITOLO XXIX. - Incompatibilità amministrati"e 437<br />
Proposte legislative ivi<br />
Legge 5 luglio 1882 438<br />
Legge 30 dicembre 1888 439<br />
Legge 7 Luglio 1889 440<br />
Testo unico 28 marzo 1895 ivi<br />
Proposte successive 441<br />
Applicazione transitoria . ivi<br />
Dimissioni 442<br />
Esercizio effettivo della funzione. Assessore ff. lli sindaco<br />
irl<br />
Presidente della Deputazione Provinciale 444<br />
Deputato provinciale in altra Provincia ivi<br />
Deputato provinciale supplente ivi<br />
Sindaci ivi<br />
Altre incompatibilità amministrative. 445<br />
CAPITOLO XXX. - Duplice qualità legislativa 416<br />
Contemporaneità degli uffici di Senatore e Deputato. ivi<br />
Opzione 448<br />
Elezioni non contemporanee. ivi<br />
CAPITOLO XXXI. - Giuramento 454<br />
Rifiuto del Giuramento e Giuramento condizionato ivi<br />
Legge 30 dicembre 1882 457<br />
Sua applicazione . 458<br />
Modo di giuramento pcr le elezioni generali e per le<br />
suppletive , 459<br />
Giuramento all'inaugurazione del nuovo Regno. 460
INTRODUZIONE<br />
La Logica parlamentare di Hamilton c'insegna che<br />
quando si vuoI citare un esempio siccome argomentazione,<br />
esso deve essere al tempo stesso irritante<br />
nella discussione e probatorio per la causa<br />
che si sostiene. Alla prima di queste condizioni<br />
sanno obbedire anche troppo sovente i valorosi<br />
oratori. Potrà il presente mio lavoro al secondo di<br />
tali intenti coadiuvare?<br />
Nel grande valore che vanno assumendo, specialmente<br />
in materia elettorale, j precedenti, e noel frequente<br />
ricorso che vi si fa, non sarà immodesto lo<br />
sperarlo.<br />
Se la forza della consuetudine non è anche più<br />
profondamente affermata, si deve alla insufficiente<br />
coscienza della tutela delle minoranze, che dimana<br />
dalla conformità di deliberazioni sottratte alle fluttuanti<br />
maggioranze, e della garanzia di giustizia che<br />
ne è la conseguenza.<br />
Non vorremmo con ciò intendere che le decisioni<br />
della Carnera abbiano ad avere forza assolutamente<br />
obbligatoria nei casi similari, sì da costituire<br />
un' interpretazione autentica della legge, la<br />
quale è affidata al corpo legislativo integrale; e saremmo<br />
bene sconfortati se si raggiungesse anche<br />
MONTALCINI. 1<br />
/
Introduzione. 3<br />
Perocchè, se alcuni radicali professano la dottrina<br />
più reazionaria, che conduce alla massima<br />
delle esclusioni, venendo meno a quel sentimento<br />
di giustizia che dovrebbe essere la base dello Stato<br />
moderno; al falso concetto di liberalismo inten·<br />
dono egualmente servire coloro che non vogliono<br />
parlare di legge d'incompatibilità perchè la sovranità<br />
popolare è illimitata.<br />
Iu una delle prime manifestazioni pubbliche <strong>dei</strong><br />
nuovi desideri che si sviluppavano in Inghilterra,<br />
il meeting del 27 Giugno 1783 tenuto ad iniziativa di<br />
Fox, Sheridan e Fitzpatrick, si domandava fra le altre<br />
conclusioni di stabilire che ogni persona com·<br />
petente a votare è eleggibile (1).<br />
Ma, per converso, ad analoghe argomentazioni ricorreva<br />
il partito clericale belga quando nel 1872<br />
combattè ogni disposizione d'incompatibilità.<br />
Si dimenticava dagli uni e dagli altri che, come<br />
dice il Filangieri, ogni diritto nasce sconfinato nel<br />
subietto (personalità) ed è solamente estrinsecandosi<br />
che trova un confine nella cerchia dell'obietto<br />
che abbraccia e compenetra. È lo stesso come della<br />
questione del suffragio universale, la quale può risolversi,<br />
non colla domanda accademica se sia savio<br />
riconoscere ad ognuno il diritto elettivo, ma<br />
piuttosto con quella pratica se sia prudente privarne<br />
più a lungo intere classi (2).<br />
Il nostro sistema elettorale ha avuto l'inabilità<br />
di accettare la responsabilità di limitazioni al diritto<br />
universale senza limitare in nessun modo gli<br />
inconvenienti di un troppo largo ed inintelligente<br />
concorso. Ammessa una certa capacità come base<br />
(1) Harris - The his/ory of the radical party in Parliamw/,<br />
pago 32.<br />
(ii Russell Lowell - Democracy and o/her addresses, pago 31.
Introduzione. 5<br />
tuzione, il concetto imperioso di rispondere ai fini<br />
di essa.<br />
Non bisogna esagerare l'importanza di una legge<br />
elettorale, nè credere, nella interezza del suo significato,<br />
alla frase che la chiama la lex legzz111: essa<br />
è piuttosto la garanzia che le leggi diventino il<br />
più che possibile rispondenti alle necessità del momento,<br />
o per meglio dire all'opinione prevalente<br />
del paese. Che, se dovere dello Stato è non solo di<br />
interpretare esattamente le opinioni del paese, ma<br />
di impedire che queste traviino, altre leggi sono<br />
eli pari importanza, e principalmente quelle che<br />
regolino la suprema potestà giudiziaria, garanzia<br />
del diritto di tutti, contro le invasioni di tutti i poteri;<br />
e quelle che governino il complesso di attribuzioni<br />
dalla progrediente civiltà accentrate nello<br />
Stato, a tutela e vigilanza della diminuita coscienza<br />
individuale in quei rami di attività cui, per la massima<br />
divisione del lavoro, gli sforzi individuali<br />
vanno diventando estranei (1).<br />
Ma, considerata la legge elettorale siccome garanzia,<br />
deve rispondere a questo scopo e mettersi<br />
in grado che la garanzia riesca vera ed efficace. Se<br />
convengo completamente col Gladstone (2) che la<br />
preoccupazione dell'interesse personale, uno dci<br />
principali ostacoli i quali si frappongono al sano e<br />
patriotticò giudizio delle questioni politiche, non<br />
aumenta d'intensità discendendo da una classe della<br />
società ad altra inferiore, non devono però disconoscersi<br />
tutte le conseguenze del fatto compiuto.<br />
(1) Helps, Thoughts upon governement., p. 17-21.<br />
(2) Gladstone, Il diritto elettorale nelle contee (tra.dm;ione francese)<br />
pago 171.
Introduzione. 7<br />
contro le imprudenze, sia nella maggior vigilanza<br />
contro i preposti alla cosa pubblica, si rivela più<br />
urgente !'introduzione nel campo legislativo dell'elemento<br />
tecnico. In mezzo all' invasione continua<br />
che il legislativo va facendo sull'esecutivo con minuta<br />
perturbatrice azione di revisione, la quale toglie<br />
al Governo le legittime ed alte sue responsabilità<br />
convergenti invece nel Parlamento che le<br />
assume in anticipazione, esso deve affidare in tutte<br />
le questioni di un esame più rispondente alla verità<br />
ed ai bisogni.<br />
Perchè distrarre queste persone tecniche dalle<br />
loro occupazioni abituali?<br />
lo non divido punto le idee di coloro, i quali pretendono<br />
che il deputato faccia soltanto il deputato:<br />
nè credo prudente e conveniente cheil deputato resti<br />
in permanenza nell'ambiente chiuso del Parlamento,<br />
ave si induce ai pettegolezzi di dietroscena,<br />
i più difficili a risolversi. Che, se· alcune<br />
costituzioni moderne, come il Guatemala, l'Haiti,<br />
la Rumania vanno fino a determinare la vacanza<br />
<strong>dei</strong> seggi occupati da coloro che risultino assenti un<br />
dato numero di volte, con molto senno la Edinburgh<br />
Review ('1), interprete della tendenza inglese,<br />
riteneva come grave ostacolo ai pubblici affari il<br />
concetto francese della necessità di una quotiç.iana<br />
costante presenza del deputato al suo posto.<br />
E teoria <strong>dei</strong> partiti estremi la pretesa che il rappresentante<br />
deva essere sempre presente (2) e dedicare<br />
tutta intera la sua attività alla rappresentanza<br />
politica, senza avvertire al vantaggio che dalla vita<br />
(1) Aprile 1875, p. 383.<br />
(2) Harris, History of the radical Party in Parliament, p. 67.
8 Introduzione.<br />
. in mezzo al popolo trae la effettività della rappresentanza<br />
di esso. Ond'è che, per le stesse incompatibilità<br />
amministrative, non possono dimenticarsi<br />
i frutti che la pratica del governo locale dà, oltrechè<br />
come preparazione all'arte di governo, anche<br />
pel contatto diretto che conserva coi bisogni <strong>dei</strong><br />
mandanti.<br />
Le ragioni pl'incipali addotte contro la presenza<br />
<strong>dei</strong> funzionari in Parlamento, le quali si riassumono<br />
più che altro nel difetto di indipendenza, cedono<br />
di fronte alla considerazione che l'indipendenza è<br />
avanti tutto nel carattere. Come non bisogna esagerare<br />
questo principio nella vita politica ove, secondo<br />
il concetto di Lamartine, non si vive di negazione,<br />
perchè governare è invece affermare (1)<br />
così è mestieri riconoscere che i modi di dipendenza<br />
sono tanti e talmente inafferrabili, che non<br />
si può su questa ragione elevare tutto un sistema.<br />
Diceva Talleyrand, in queste cose anche phì competente<br />
che in altre, pur sempre in tutte abilissimo,<br />
che l'arte di mettere gli uomini al loro posto<br />
rispettivo è la prima forse nella scienza di governare;<br />
ma quella di trovare i posti per i malcontenti<br />
è certamente la più difficile (2). Non sarà desso un<br />
vantaggio di essersi assicurata la cooperazione disinteressata<br />
di persone capaci, che nella categoria<br />
<strong>dei</strong> malcontenti non possono essere collocati?<br />
Non occorre scendere nella categoria <strong>dei</strong> deputati<br />
impiegati per trovare un certo numero di persone,<br />
le quali ritengono il Governo del proprio paese dover<br />
esser sempre aiutato nell'esecuzione del proprio<br />
(1) Lamartine,· Raccolta di scritti politici, p. 63.<br />
(2) TaIleyrand, ilfemoire SUI' les advantages à relirer des colonies<br />
nouvelles, p. 52.
Introduzione. 11<br />
con molto acume e corredo storico che ogni partito<br />
è stato alternativamente da entrambi i lati di<br />
ogni questione di governo.<br />
Ma, date le condizioni tristi della vita parlamentare<br />
in ogni paese, è doloroso constatare che il Governo,<br />
più che a cercare gli elementi che si lascino<br />
convincere a mutar opinione, deve resistere alla<br />
corrente che gli si impone. Onde, se lo Gneist, - le<br />
cui ricerche costituzionali formano un vero patrimonio<br />
scientifico, pur predominando in esse più<br />
l'ingegno che la convinzione - indicò quale secondo<br />
tra gli abusi del Governo di partito gli impieghi<br />
conferiti ai partitanti (1), noi siamo invece<br />
convinti che l'aumento delle cariche politiche, a<br />
disposizione <strong>dei</strong> nuovi Gabinetti, sia stato uno <strong>dei</strong><br />
coefficienti della vita costituzionale inglese. Ma<br />
questa seppe evitare di applicare lo stesso sistema<br />
alle cariche amministrative, tenendosi lontana dal<br />
cleclll sweep degli americani, che sovverte ogni giusto<br />
indirizzo della cosa pubblica, rompendone le<br />
tradizioni ed annullando quello spirito di corpo,<br />
il quale, se, quando sia portato all'eccesso, schiaccia<br />
l'individualità degli uomini più prec1ari, è anche<br />
sovente la salvaguardia dello Stato.<br />
Quale danno può sorgere quando di questo spirito<br />
di corpo si consenta una limitatissima introduzione<br />
in Parlamento per mezzo di alcuni elevati<br />
funzionari, costituiti in situazione tale da servire<br />
di contrappeso alle ambizioni <strong>dei</strong> malcontenti, che<br />
sono il pericolo <strong>dei</strong> Gabinetti, ma anche della vita<br />
parlamentare? _<br />
Osservava argutamente il Marselli nella Politica<br />
dello Stato italiano che, mentre tutta la società<br />
tende alla divisione del lavoro, le Assemblee po-<br />
(1) Gneist - VerqJaltllng Illstìz Recbtsweg I, 201.
12 Introduzione.<br />
lìtiche camminano a ritroso dell' evoluzione sociale<br />
e tendono sempre più a comporsi di indiYidui<br />
simili; confermava cosi la legge dello Spencer<br />
sulla instabilità degli omogenei la quale regola non<br />
solo i rapporti morali, ma anche i fisici, utilizzando<br />
le forze contrarie ad un comune intento,<br />
Allorchè nel 18-18 L\ssemblea francese volle, anzichè<br />
in "CIfici estratti a sorte, suddividersi in sezioni<br />
corrispondenti a ciascun ramo del pubblico<br />
servizio, ottenneilrisultato che in una si iscrivessero<br />
270, in un'altra 25 deputati. Onde si an-erte in tutte<br />
le Assemblee la deficienza di uomini tecnici e la sovrabbondanza<br />
di avvocati, naturali candidati di elettori<br />
non educati a considerare la cosa pubblica come<br />
propria (1). Conseguenza la prolissità <strong>dei</strong> discorsi,<br />
che protraggono alrinfinito le discussioni, ed a cui<br />
solo rimedio potrebbe essere fone hour rule dettata<br />
dal buon senso del popolo americano odiatore dello<br />
Speaking for Buncombe.<br />
Alla deficienza del sistema tendono oyviare le<br />
.Assemblee colle molte Commissioni permanenti, le<br />
quali tanto miglior prova danno quanto più sovente<br />
siano deferite alla scelta imparziale e illuminata<br />
del Presidente.<br />
Ed. Picard nel suo ottimo libro sulla Confeclion<br />
viciellse des lois en Belgique ne addebitava la causa<br />
al meccanismo legislatiYo: e, Goblet d'Alville (2),<br />
ne traeva argomento per chiedere l'abolizione delle<br />
incompatibilità, che hanno abbassato il livello intellettuale<br />
del Parlamento.<br />
La presenza <strong>dei</strong> magistrati in Parlamento do-<br />
(I) TurieIlo, Governo e governati, fI. 297.<br />
(2) Revue de Belgique 15 Maggio 1884, p. 11,
14 Introduzione.<br />
Altrettali pericoli non si avverano pei professori,<br />
riguardo ai quali possono soltanto aver ragione<br />
le necessità amministrative e da un lato la preponderanza<br />
anche numerica che essi vanno prendendo,<br />
e dall'altro il danno delle cattedre loro affidate.<br />
Dubbi questi, che potrebbero forse risolversi, ove<br />
si riuscisse ad attuare il concetto di dividere lo<br />
stipendio in due parti, l'una spettante loro in ragione<br />
della carica, l'altra in ragione delle lezioni<br />
date, e attribuendo questa a chi f::lccia lezioni in<br />
loro vece; concetto il più conciliabile coll'ufficio<br />
vero del professore universitario, il cui còmpito<br />
piuttosto che di insegnare direttamente, è di dare<br />
l'opportuno indirizzo agli studi.<br />
Se v'ha caso in cui possa più sicuramente applicarsi<br />
l'avvertimento del BluntschIi (1) circa l'influenza,<br />
che lo spirito dell'ufficio esercita sulla<br />
persona operando in essa come l'anima sul corpo,<br />
gli è nei militari chiamati a non discutere gli ordini<br />
ricevuti, i quali dovrebbero essere per ciò i<br />
meno adatti all' ufficio parlamentare, che ha principalmente<br />
còmpito di discussione. Se è vero che<br />
in Inghilterra essi sono tutti elegf!ibili, è anche vero<br />
che in quel grande paese è riconosciuta la massima<br />
che i Ministri della Guerra e della Marina non<br />
debbano appartenere al servizio nè di terra nè di<br />
mare, e che apzi, quando un ufficiale generale sia<br />
assunto ad ufficio ministeriale, debba abbandonare<br />
l'attività del servizio. E del resto vige in certa proporzione<br />
anche pei militari la considerazione della<br />
(1) BluntschIi, Diritto Pubblico universale ed. il. voI. I, p. 31-32.
Introduzione. 15<br />
pavida cautela dimostrata dai non tecnici, la quale<br />
- se da un canto ne moltiplica il pericolo per<br />
l'azione esclusiva ed assorbente - ne rende dall'altro<br />
necessario 1'intervento per quell' ufficio di<br />
revisione che è elemento essenziale dell' azione<br />
parlamentare.<br />
Nella materia in esame, più che altrove, è mestieri<br />
ricordare che le leggi non possono se non con<br />
grande rischio importarsi da uno ad altro paese;<br />
perche tutta la legislazione, oltre all'influsso diretto<br />
<strong>dei</strong> costumi, deve subire la necessaria interferenza<br />
dell' una sull'altra parte di essa. Nella diversità<br />
delle tendenze <strong>dei</strong> corpi elettorali, come<br />
ammeUere uniformità di disposizioni legislative e<br />
non osservare le immediate conseguenze che in<br />
tutta la legislazione produce, per esempio in Danimarca<br />
il suffragio universale, freno potente alla<br />
prodigalità in materia di finanza, e il suffragio<br />
ristretto in Belgio, ove prevale opposta tendenza<br />
perchè la maggior parte degli elettori ha interesse<br />
all'aumento delle spese sotto forma di opere pubbliche<br />
ecc. ?<br />
Così è che Bismarck dava come ragione principale<br />
della esclusione da lui desiderata <strong>dei</strong> funzionari<br />
dal Parlamento germanico la tendenza ch'egli in<br />
loro temeva a rendersi gli interpreti delle idee particolariste<br />
<strong>dei</strong> vari governi (1).<br />
La materia delle incompatiblIità deve subire anche<br />
maggiormente l'influenza <strong>dei</strong> tempi e delle circostanze;<br />
ma la legge ed il costume dovrebbero<br />
trovar modo di evitare la impressione dolorosa<br />
prodotta dalla situazione di coloro, i quali, dubi-<br />
(1) Bismarck, Discours ed. franco val. I. p. 361.
16 Introduzione.<br />
tando di poter restare nell'alto Consiglio legislativo<br />
del paese, ritengono la loro azione in Parlamento<br />
diminuita, o almeno resa perplessa da questa condizione<br />
di cose, che ricorda quella del naufrago<br />
famoso, il quale rivolgendosi a Dio nell'estremo<br />
periglio gli dirigeva la preghiera: "o mio Dio, salvatemi,<br />
non salvate altri che me, io non voglio stancare<br />
la vostra misericordia l" L'operazione del sorteggio,<br />
che diventa anch'essa un campo di schermaglia<br />
parlamentare, non può essere vista volontieri<br />
se non da coloro <strong>dei</strong> quali Lucrezio direbbe<br />
Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,<br />
E terra magnUIll alterius spectare laborem,<br />
Non quia vexari quunquam est jllcullda voluptas,<br />
Sed, quibusipse malis carens, quia cernere Sllave est.<br />
Mentre è errore degli spiriti superficiali il credere<br />
che le opinioni interessate non siano sincere,<br />
è però cosa gravissima lasciare entrare nei<br />
Consigli i rappresentanti di interessi. John Stuart<br />
Mill (1) affermava che i vizi del Governo rappresentativo<br />
siano l'ignJranza o incapacità dell'assemblea,<br />
e il pericolo ch'essa cada sotto l'influenza di<br />
interessi non identici al benessere generale della<br />
comunanza. Contro il primo è difficile una garanzia<br />
perchè essa deve rispecchiare l'intero paese; ond'è<br />
riconosciuto che lo stesso uomo politico eminente,<br />
quegli che in Inghilterra sarebbe chiamato Lord<br />
01 the ascendent non ha nessun bisogno di essere<br />
come il Nettuno di Virgilio che<br />
Alto<br />
Prospiciens, summa placidum caput extulit unda.<br />
Ma, se verso l'idea fondamentale della rappre-<br />
(1) Stuart MiIl - Governo rappresentativo, trad. it., pago 108.
Introduzione. 19<br />
di nomi venerati nell'acquisto delle azioni di Suez,<br />
gli affari di Panama dimostrano che le moderne<br />
relazioni di un potere esecutivo colla finanza presentano<br />
pericoli positivi, che è più facile aumentare<br />
che diminuire. Ed è appunto come grande capitalista,<br />
specialmente per le questioni monetarie,<br />
che il potere esecutivo aumenta la propria influenza<br />
politica.<br />
Il solo contrappeso contro la presenza degli interessi<br />
<strong>dei</strong> banchieri, delle grandi compagnie ferroviarie,<br />
delle grandi società di armatori, così facili<br />
ad essere per sè stessi difesi, deve trovarsi<br />
nella generale ricognizione della verità che ogni<br />
membro del popolo ha nello sviluppo della sua<br />
vita morale un interesse molto superiore per grandezza<br />
e valore.<br />
Ma il moltiplicarsi della presenza di tali interessi<br />
in Parlamento dovrà trovare un freno più nei<br />
costumi che nelle leggi<br />
Quid leges sine moribus<br />
Vanae proficìunt<br />
Nel diritto costituzionale vi sono molti istituti, le<br />
cui attribuzioni scritte sono le meno praticate, e<br />
applicate invece quelle non sancite da alcuna legge.<br />
Così le potestà del Re scritte nello Statuto sono<br />
quelle che non gli pertengono di fatto, perchè solo<br />
col consenso <strong>dei</strong> Ministri possono esplicarsi; mentre<br />
l'influenza che nel consiglio <strong>dei</strong> Ministri esercita<br />
e nella scelta degli stessi Ministri può essere<br />
vera ed efficace, quantunque non scritta. Cosi delle<br />
incompatibilità, nel valutare le quali le Camere<br />
sono arbitre concedendosi loro di apprezzare anche<br />
quelle morali, che vietino l'esercizio onesto del<br />
mandato.
Introdllzione. 21<br />
Il pericolo maggiore è che possa convertirsi a<br />
scopo politico questa llltima ratio di una coscienza<br />
offesa; tanto più quando, sostituendosi al corpo elettorale<br />
si volessero rinnovare i fasti di quelle assemblee<br />
che si ritennero in facoltà, dichiarando l'eletto<br />
llnfit and wlcapable, di proclamare altri in sua<br />
vece: dal caso \Vilkes in Inghilterra del 1769, al<br />
caso Boulanger del 9 Novembre 1889 in Francia.<br />
L'indagine su questi casi si confonde facilmente<br />
col diritto riconosciuto a sè stesse da molte Assemblee<br />
di esp ellere le persone indegne di sedervi;<br />
il quale, se può essere materia regolamentare<br />
quando sia limitato a caso per caso, non può<br />
mai restare misura disciplinare quando, come il<br />
regolamento del Reichstag proposto da Bismark nel<br />
1878, voglia produrre effetti di ineleggibilità pennanente.<br />
Se il Sheldon Amos (1) ritiene che in tal caso<br />
il regolamento acquisti, in virtù dell'autorità delegata,<br />
valore di legge, non può mettersi in dubbio<br />
che vengasi ad attribuire all'autorità di un'Assem-<br />
J)lea preponderanza troppo assoluta.<br />
Dall' esame di tutti i casi di espulsione del<br />
Parlamento inglese il Cohen (2) trae la conclusione<br />
che non avvennero mai se non quando, graziati dalla<br />
Corona i condannati, si era in presenza di una<br />
violazione grave della legge da intaccare l'onore del<br />
suo autore. E da simile indagine fatta dal Kent<br />
e dall'Andrews (3j sugli usi americani conchiudono<br />
quasi uniformemente limitandoli ai casi di infrazione,<br />
che, senza esser contemplata da nessuna<br />
legge, sia inconciliabile colla carica dell'eletto e<br />
col suo dovere.<br />
(1) Sheldon Amos, Science of Politics, p. 463.<br />
(2) Die Verfassung und GesclIiiflsordnung des Englischen Parliamenls<br />
V. Anche Grego A History of Parliamentary Elections.<br />
(3) Anclrews, Manuai of the constitution of United States, p.70.
22 Introduzione.<br />
L'impossibilità di codificare questi casi e i sentimenti<br />
che li determinano è conferma della opportunità<br />
della forza consuetudinaria che sia guida e<br />
limite al tempo stesso.<br />
Perocchè non possiamo e non crederemmo mai<br />
opportuno assurgere a chiamare col Thibaut il di·<br />
ritto una matematica giuridica. Sarebbe forse possibile<br />
soltanto cercare di ottenere - qùello che<br />
il Freeman tentò nella Comparative Politics - un<br />
diritto nelle istituzioni politiche ad un trattamento<br />
scientifico; senza dimenticare però che, se l'ignoto<br />
sentimento delbisognevole si manifesta nella consuetudine,<br />
la nota volontà del giusto preferisce la<br />
legge. Ma a costituire questa legge il diritto consuetudinario<br />
raccolto nei precedenti e nella pratica<br />
comune giova quanto la coscienza giuridica<br />
validamente determinata.<br />
Nel raccogliere e commentare i precedenti della<br />
nostra storia elettorale<br />
Feci quod potui: [adant melioTa potentes.<br />
Ma ora ed allora ho creduto mio dovere far<br />
tesoro dell'aurea massima inglese, che si potrebbe<br />
con frutto applicare a tutte le manifestazioni della<br />
umana attività: Wae to the writer that exhausts his<br />
subiect: his readers are exhausted first.
CAPITOLO I.<br />
Legislazione elettorale.<br />
l,a legge elettorale è legge statutaria? - Le prime<br />
elezioni al Parlamento subalpino furono compiute secondo le<br />
norme dell' Editto 17 Marzo 1848 emanato da Re Carlo Alberto<br />
in applicazione dell'art. 83 dello Statuto, il quale accomuna<br />
nello stesso concetto di istituzionale stabilità vari argomenti di<br />
diritto pubblico interno, e fra altd la stampa e il codice elettorale.<br />
Purtuttavia così diversa sorte ottennero essi nello storico<br />
svolgimento rimanendo quella, nonostante l'immenso progresso<br />
e la difforme concezione delle sue funzioni e del suo potere, immutata<br />
d'allora; e questo invece soggetto alle maggiod fluttuazioni,<br />
quasichè, a seguire la corrente dell'opinione popolare e le<br />
vicissitudini della vita pubblica nella sua rapida evoluzione,<br />
occorra piuttosto alle libertà formali che non alle sostanziali<br />
riguardare. Nè più che libertà formale può essere ritenuta la<br />
guarentigia elettorale, tutela, se vuolsi, di tutte le altre, ma insufficiente<br />
a costituire di per sè stessa una esplicazione integrale<br />
delle volontà individuali intesè al perfezionamento delle<br />
tendenze sociali: diritto dunque esclusivamente politico in confronto<br />
degli altri, che insieme assumono l'aspetto politico e il<br />
civile.<br />
Contrariamente pertanto a quelle costituzioni che, perdendo<br />
di adattabilità, vollero legata la loro sorte al principio elettorale,<br />
lo Statuto Albertino deferì ad una legge speciale il compito<br />
di regolarlo.<br />
Ma nel conflitto delle diverse tendenze, seppe il buon senso<br />
italico tenersi equamente lontano dalle eccessive opinioni di
Legislazione elettorale. 25<br />
L'ampiezza del suffragio è sottoposta ad Una condizione di<br />
relatività tutta soggettiva a chi consideri la sincera compatibilità<br />
del regime rappresentativo col trasferimento quasi integrale<br />
elcI potere politico nelle masse e la necessità di equa corrispondenza<br />
del diritto politico colla diffusa istruzione e col<br />
concetto progrediente della sovranità individuale, cui debbono<br />
quelle sole limitazioni apporsi le quali derivino dalla incapacità<br />
di esercitarlo o di manifestarlo.<br />
La legge del 1848 richiedeva per essere elettori il necessario<br />
concorso delle condizioni che riassumo (1): l° godere per nascita<br />
o pel' origine <strong>dei</strong> diritti civili e politici nei R. R. Stati, o<br />
avere acquistato, se italiani, i diritti civili, o, se non italiani,<br />
la naturalità per legge; 2° età di 25 anni; 3° saper leggere e<br />
scrivere; 4° pagare un censo annuo, di 40 o 20 lire a seconda<br />
delle provincie, dal quale erano esenti i membri di Accademie,<br />
professori, ufficiali o impiegati in attività o a riposo; oppure<br />
anche pagare un determinato fitto. Non consentito agli elettori<br />
di farsi rappresentare.<br />
Necessità per l'elezione a primo scrutinio d'aver oltenuto più<br />
della metà <strong>dei</strong> voti, coll'intervento di più del terzo degli iscritti:<br />
in difetto, ballottaggio (2).<br />
Possono essere eletti deputati tutti quelli in cui concorrono<br />
i requisiti inelicati dall'art. 40 dello Statuto. Non possono, a titolo<br />
di eccezione, essere eletti i funzionari stipendiati ed amovibili<br />
dell'ordine giudiziario, i membri del corpo diplomatico in missione,<br />
gli intendenti e i consiglieri d'intendenza, gli impiegati<br />
stipendiati dell'ordine amministrativo di grado inferiore a Intendente<br />
generale (fatta 'riserva per gli uffiziali del genio civile<br />
e delle miniere non inferiori ad ingégnere capo e per gli ufficiali<br />
sanitari membri del protomedicato e <strong>dei</strong> consigli di sanità),<br />
gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo<br />
di residenta. Ineleggibili, senza distinzione fra civili e militari<br />
(1) Speciali disposizioni eran date per l'isola di Sardegna sino all'effettiva<br />
assimilazione col sistema generale di terraferma, e per le provincie<br />
di assola e Valsesia e i mandameuti di Gozzano e Orta fin allora<br />
immuni dalle contribuzioni.<br />
(2) Il '22 Dicembre 1848 era presa in considerazione la proposta Benza<br />
per stabilire che nemmeno la votazione di ballottaggio avrebbe valore<br />
se non fossero accorsi alle urne più del quarto degli elettori: ma non<br />
ebbe seguito.
30 Capitolo I.<br />
Il deputato eletto in più collegi dovrà entro 8 giorni dalla<br />
convalidazione dichiaral"e quale sia il collegio di cui egli intende<br />
esercitare la rappresentanza: in difetto, la <strong>Camera</strong> procederà<br />
per estrazione a sorte.<br />
La <strong>Camera</strong> ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni<br />
<strong>dei</strong> propri membri.<br />
Il deputato che riceva un impiego regio stipendiato o un<br />
avanzamento con aumento di stipendio cesserà sull'istante di<br />
essere deputato: potrà nondimeno essere rieletto.<br />
Quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato,<br />
il collegio sarà convocato nel termine di un mese.<br />
B. Decreto .'1 Dicembre .860. - Non appena pubblicata<br />
la nuova legge, i gloriosi fatti della nostra indipendenza<br />
resero necessarie alcune modificazioni quanto alla circoscrizione<br />
ed al numero <strong>dei</strong> collegi.<br />
n 6 Ottobre 1860 fu perciò presentato alla <strong>Camera</strong> il disegno<br />
di legge per dare facoltà al Governo di modificare con RR. DD.<br />
la legge elettorale politica, nella parte relativa al numero <strong>dei</strong><br />
<strong>Deputati</strong> e alla circoscrizione <strong>dei</strong> collegi.<br />
E la legge 31 Ottobre 1860 n. 4385 la quale concedeva questi<br />
pieni poteri fu a breve intervallo seguita dal R. D. 17 Dicembre<br />
1860 n. 4513 che promulgò in tutto lo Stato intatta la legge del20<br />
Novembre 1859 colle sole modificazioni ed aggiunte alla tabella<br />
delle circoscrizioni conseguenti al nuovo stato di cose.<br />
Decreto .3 ottobre .866. - La legge del 1860 fu poi<br />
estesa col decreto luogotenenziale 13 ottobre 1866 n. 3282 alle<br />
Provincie della Venezia e di Mantova, cui furono attribuiti 50<br />
deputati.<br />
BB. DD••5 ottobre e 6 nove .8'10. - Data finalmente<br />
all'Italia la sua gloriosa capitale, fu promulgata la stessa legge,<br />
con R. D. 15 ottobre 1870 n. 5932 anche nella Provincia di Roma,<br />
assegnandole 14 deputati, elevati a 15 col successivo decreto del<br />
6 novembre 1870 n. '5985.<br />
Proposte intermedie e successive. - Cosi la )lostra<br />
legge elettorale, rimasta per lungo tratto di tempo immutata,<br />
potè raffermarsi nella coscienza nazionale; solo manifestandosi<br />
la tendenza - come avvenne colla legge 26 aprile 1866 n. 2875,<br />
che concedeva il diritto elettorale a coloro cui nuovi procedimenti<br />
finanziari avevano aumentato le imposte - di agevolare il<br />
modo per raggiungere il censo voluto dalla legge, o di ampliare<br />
le categorie degli elettori indipendentemente dal censo. Impe-
32 Capitolo 1.<br />
potè il dotto relatore ammettere il suffragio uni\'ersale solo<br />
come ultima meta, all'effetto di riuscire, nell'interesse dell'ordine,<br />
della libertà e della giustizia, a diffondere la capacità<br />
politica ed a'".'iarla alla partecipazione <strong>dei</strong> pubblici negozi.<br />
È questo il primo <strong>dei</strong> documenti parlamentari. in cui ampiamente<br />
si discorra, con grande lusso di legislazione comparata<br />
e con singolare competenza e dottrina, tutta la soggetta materia,<br />
dal .oto negati.o al cumulati\'o o al quoziente, dall'obbligatorietà<br />
del voto al doppio suffragio. e all'indennità ai deputati:<br />
concilludendo non essere il paese maturo alle esposte riforme,<br />
nè le pubbliche condizioni morali. politiche ed economiche,<br />
nè le aspirazioni sincere e spontanee della nazione tali<br />
da farle credere opportune.<br />
A più modesti concetti si ispirarono proposte di legge successi\'e<br />
che non ebbero esse neppure l'onore della discussione:<br />
quella Lazzaro accettata dalla relazione Castellano. pelO to;;liere<br />
al Prefetto l'ingerenza nella re\-isione delle liste e attribuirne<br />
la decisione alla deputazione pro.inciale; quella dell"onorevole<br />
De Zerbi, del 30 aprile 18/5, che costituiva i seggi col presidente<br />
magistrato, con un l° scrutatore magistrato giudiziario o<br />
comunale, ai quali si sarebbero aggiunti. per l'ufficio pron"isorio,<br />
i due elettori più .ecchi e il più giovane, e per il definitivo<br />
tre membri eletti.<br />
I.egge S I.uglio .8'5. - cna sola proposta potè ottenere<br />
esito felice trattandosi, più che di una disposizione nuova,<br />
di interpretazione della legge esistente. E fu la proposta Bonfadini,<br />
di cui ragioneremo più ampiamente altrove. intesa ad<br />
impedire che l'aggiunta della qualità di membro di uno <strong>dei</strong><br />
Consigli superiori valesse a infirmare la limitazione del numero<br />
<strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong> magistrati. Ed essa divenne legge 3 luglio<br />
1875 n. 2610.<br />
VODlmissione Reale as Aprile .8'8. - L'on. De Zerbi<br />
tentò riprodurre il 29 Marzo 18/6la sua proposta, aggiungendovi<br />
maggiori penalità contro le violazioni di legge commesse dai<br />
ordini di concetti riconosceva anche l'on. Righi il 14 Dicembre 1875,<br />
riferendo sulla proposta di legge degli on.. Corte e lIaurigi. prel;& in<br />
considerazione il 22 Novembre precedente, intesa & ridurre l'età a 21<br />
anno e il censo a 25 lire, e lo considerare elettori per capacità i licenziati<br />
<strong>dei</strong> ginna.::.-j, delle scuole tecniche, commerciali, a",oricole e navali<br />
e <strong>dei</strong> collegi militari e gli inseritti nelle liste <strong>dei</strong> giurati.
Legislazione elettorale. 47<br />
ziaria o siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali,<br />
nei quali casi le schede non possono venire arse se non dopo<br />
completo esaurimento del processo.<br />
Disegno di legge :I Aprile :lS9,.. - 11 concetto dell'obbligo<br />
nel votante di apporre la propria firma, a garanzia del<br />
voto, respinto da questa legge, risorse nel disegno presentato<br />
dal Crispi il 2 Aprile 1394 sulle operazioni elettorali amministrative<br />
e politiche, il quale, ritornando pure ad antico concetto,<br />
devolveva ai Tribunali penali la cognizione <strong>dei</strong> reati elettorali.<br />
Relazione Grippo. - Approvato in prima lettura, vi riferl<br />
il 28 Aprile 1894 l'ono Grippo, il quale ..non accettava la disposizione<br />
relativa alla firma dell'elettore nella lista, perchè rende<br />
troppo facile violare il segreto del voto col confronto tra la<br />
firma e la scrittura delle schede, moltiplica le astensioni per<br />
timidezza, produce 'perdita di tenlpo, ecc.<br />
Per aumentare le garanzie, chiariva invece le disposizioni<br />
relative alla nota di identificazione, la quale dovrà essere, a<br />
pena di nullità, prima di procedersi allo spoglio delle schede,<br />
sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego sigillato<br />
c trasmessa al Pretore (nella discussione alla <strong>Camera</strong> fu aggiunta:<br />
immediatamente), con facoltà a ciascun elettore presente<br />
di apporre la firma sulla busta del piego e con obbligo<br />
nel cancelliere di compilarne entro 8 giorni copia autentica da<br />
trasmettersi, vistata dal Pretore, al sindaco il quale la farà affiggere<br />
per 15. giorni all'albo pretorio del Comune.<br />
Quanto alla competenza <strong>dei</strong> reati elettorali, adottava una strada<br />
media, defel'endo ai tribunali penali i reati di falso, corruzione<br />
e coercizione personale al voto e lasciando immutata la<br />
competenza <strong>dei</strong> giurati per tutti gli altri reati.<br />
Legge Il I.uglio IS94 n. :lS7. - Cosi fu approvato dalla<br />
<strong>Camera</strong>, la quale vi aggiunse l'obbligo nell'autoriià giudiziaria,<br />
cui siano stati rimessi per deliberazione della <strong>Camera</strong> atti di<br />
elezioni contestate, di informare ogni tre mesi la Presidenza<br />
della <strong>Camera</strong> delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi<br />
o indicare sommariamente i motivi per cui le decisioni definitive<br />
non hanno ancora potuto pronunziarsi. E così fu concepita<br />
la legge 11 luglio 1894, n. 287.<br />
La relazione dell'on. Gnppo conteneva anche un'altra proposta,<br />
che non fu accettata dalla <strong>Camera</strong>, di trasmettere agli elettori<br />
il certilìcnto elettorale, trc giorni prima dell'elezione, per<br />
mezzo dell'uflìdo postale che ne ritirerebbe ricevuta, rima-
52 Capitolo I.<br />
Aprile 1896. Egli intendeva al doppio fine: di impedire la frode<br />
che nella varia intersecazione <strong>dei</strong> molteplici titoli dava facile<br />
modo di riconoscimento coi motti d'ordine; e di togliere<br />
la costante incertezza nel numero <strong>dei</strong> votanti motivata dalla<br />
dubbiezza <strong>dei</strong> segni che caratterizzavano le schede nulle, evitando<br />
così molte errate proclamazioni e conseguenti rcttillcazioni.<br />
Proponeva al primo scopo che l'elettore possa scrivere<br />
sulla scheda il solo nome e cognome del candidato, salvo<br />
aggiungere, in caso di possibile omonimia, la paternità: al<br />
secondo intendeva proponendo che, nel determinare il n umero<br />
<strong>dei</strong> votanti, non fossero computate le schede dichiarate<br />
nulle, le bianche e tutte quelle che non contengano sufficienti<br />
indicazioni per poter esser attribuite a persona eleggibile. Rimasta<br />
allo stato di proposta, fu negli stessi tennini riproclotta<br />
il 1° febbraio 1897, e vi riferì lo stesso ono Torrigiani il 18 febbraio<br />
1898 ammettendo che si possa far precedere il nome e<br />
cognome del candidato da un solo titolo o nobiliare o professionale<br />
od accademico o cavalleresco, e aggiungel'c la paternità<br />
in caso di possibile omonimia; insistette invece inte·<br />
gralmente sulla seconda parte.<br />
Venuta in discussione, la <strong>Camera</strong> adottò suEa prima proposta<br />
la sospensiva in attesa di proposte forse più radicali, quale<br />
quella preannunziata dall'ono Antonio Di Hudinì circa l'obbligo<br />
di denunziare in precedenza la candidature. Quanto alla seconda<br />
accettò il concetto che, formulato dall'ono Carcano, mutava<br />
completamente la natura della proposta, venendosi con<br />
essa a computare, per determinare il numero <strong>dei</strong> votanti, tutte<br />
le schede, ad eccezione di quelle da considerarsi nulle perchè<br />
mancanti del bollO e della firma dello scrutatore.<br />
Questa formola, la quale venne così ad aumentare considerevolmente<br />
il nnmero <strong>dei</strong> ballottaggi, fu tradotta nella legge<br />
7 Aprile 1898 n. 117.<br />
Non cessarono con questa le lagnanze e gli appunti mossi<br />
a singole disposizioni della legge vigente. Ma non è a nascondersi<br />
che i ritocchi parziali, se hanno il pregio di rispondere<br />
direttamente al riconoscimento di un errore della legge e rilnediarlo,<br />
presentano il grave danno di non riuscire armonici<br />
e di essere talvolta votati con difetto di quella ponderaziolle<br />
che, per modificare una legge organica e quasi statutaria, sarebbe<br />
necessaria e doverosa<br />
Già il senatore Di Sambuy, nella relazione 17 Giugno 1897, se·
Legislazione elettorale. 55<br />
segno eli legge pcr moclifìcazioni alle circoscrizioni clcllul'ali,<br />
opponeya il 10 Gennaio 1850 la sospensiva, anche per<br />
la situazione in cui si troverebbe una <strong>Camera</strong> appena eletta<br />
la qUrlle. approvando una riforma della legge elettorale, verrebbe<br />
ad ammettere che essa è dEettosa e con ciò a confessare<br />
" che noi, i quali fummo eletti colla legge presente, non<br />
rappresentiamo la vera e sincera espressione del voto degli<br />
elettori". CnvoUl' l'ispondenda consentiva che, se nella sostanza<br />
della legge elettorale si fosse introdotta qualche grave<br />
modificazione; sarebbe sorta la necessità di scioglier la <strong>Camera</strong>,<br />
che nel caso non si presentava. Di fatti la <strong>Camera</strong> non fu,<br />
CAPITOLO II.<br />
Analfabeti.<br />
18crizione di analfabeti. - Nel commentare le dispo,izioni<br />
della legge vigente, per la parte che è campo delle deliberazioni<br />
della <strong>Camera</strong>, e può determinarne la giurisdizione,<br />
non debbo soffermarmi sulle qualità necessal'Ìe per essere elettore,<br />
requisiti, il cui giudizio è di esclusiva competenza delle<br />
speciali giurisdizioni indicate espressamente dalla legge.<br />
L'unico punto, su cui la competenza della <strong>Camera</strong> può essere<br />
opportunamente eccitata, è la idoneità dell'elettore a leggere e<br />
scrivere; non già a fine di acquistal'e giurisdizione sulle liste,<br />
ma per giudicare se broglio possa essere intervenuto colà dove<br />
figuri votante chi, iscritto incensurabilmente nelle liste, si provi<br />
essere stato nell' impossibilità di votare per la sua incapacitù<br />
a leggere e scrivere.<br />
La condizione del sapel' leggere e scrivere fu costantemente<br />
imposta come requisito necessario pel' l'iscrizione nelle liste.<br />
La legge del 1848 non ammetteva nessuna eccezione; pel'ò, a<br />
quanto si -affermava nella relazione sull'elezione Praus nel collegio<br />
di Bovino del 4 Dicembre 1865, un decreto 5 Aprile 1848<br />
avrebbe consentito che anche per la nomina del deputato gli<br />
elettori potessero farsi scrivere la scheda dal segretario, facoltà<br />
che sarebbe stata soppressa col R. D. 24 l'faggio 1848 (1). Certo<br />
è che nel promulgare alle provincie annesse la legge del 1848,<br />
i decreti luogotenenziali dovettero tener conto delle condizioni<br />
tI) Questi decreti non si trovano nella collezione delle Leggi e<br />
Decreti
Analfabeti. 61<br />
zione Solimbergo sull'elezione Florena a :\1istretta del 13 Giugno<br />
1893 pur ripetendo la massima, aggiunge che altro è accertare<br />
un fatto che cade sotto i sensi e non ammette disparità di apprezzamento,<br />
altro è esprimere un giudizio che può essere errato;<br />
non è quindi inoppugnabile il pronunziato dell'ufficio e potrù<br />
la Giunta e la <strong>Camera</strong>, quando ne trovi elementi, ritenere che<br />
siasi bene o male giudicato, COllie nell'attribuzione di schede,<br />
cosi nell'ammissione al voto per inttrposta persona di elettori<br />
asserti indisposti; ma,'per hon cadere anch'essa nell'arbitrio, si<br />
limita a ritener nulli i voti di 74 elettori di cui l'ufficio non<br />
dichiarò nemmeno l'indisposizione.<br />
Prova di resistenza. - E cosi la relazione Gorio sull'elezione<br />
Lefebvre 29 Aprile 1894 non ammetteva che il vizioso intervento<br />
al voto di elettori per interposta persona potesse inficiare<br />
le operazioni della sezione, ma solo dar luogo ad una<br />
deduzione di voti corrispondente al numero degli elettori ammessi<br />
illegalmente.<br />
E come massima prova di resistenza non giungeva più oltre<br />
di questa deduzione la relazione Girarcli 2 febbraio 1901 sull'elezione<br />
Personè a Campi Salentina.<br />
La confnsione, che i seggi al'tificiosamente fanno fra le due<br />
categorie di persone che la legge ammette a farsi scrivere la<br />
scheda da altri elettori, non è dunque chiarita dalle decisioni<br />
della Giunta e della <strong>Camera</strong>; le quali non tennero in debito<br />
calcolo la natul'a eccezionale della disposizione transitoria<br />
che va quindi, secondo tutte le norme di interpretazione, intesa<br />
restrittivamente ; perocchè essa è la negazione del principio<br />
fondamentale che presiede alla nostra legge, il segreto<br />
del voto, in virtù del quale non è ammesso nè il voto di assenti<br />
llè !'importazione di scheda scritta fuori della sala elettorale.<br />
Non possiamo che fare ampio plauso alle parole della relazione<br />
Basteris (collegio 2° di Palermo - Corleone - eletto<br />
Firmaturi) del 1 Febbraio 1883: " non vale il dire che, essendo<br />
le liste permanenti e intangibili, ogni iscritto ha diritto di votare<br />
e perciò di delegare altri a scrivere per lui ogni qualvolta<br />
trovisi nell'impossibilità di scrivere: ed illvero non è a confondersi<br />
il diritto per sè coll'esercizio del diritto stesso: all'lscritto<br />
non si contende il diritto di votare, bensì richiedesi<br />
ch'egli voti nel modo che il legislatore prescrive: l'iscrizione<br />
di analfabeti è una flagrante violazione della legge e tale vio-
G2 Capitolo II.<br />
lazione, per ciò solo che passò inosservata, non può essere titolo<br />
legittimo per licenziare impunemente una seconda dolazione<br />
della legge stessa "'<br />
Finchè la legge si appaga di indisposizione notoria e non<br />
sia reso obbligatorio un elenco speciale degli analfabeti eccezionalmente<br />
iscritti, sarà sempre troppo facile confondere i<br />
due casi ben diversi per cui la legge ammette il ricorso ad un<br />
coadiutore; ma potrà d'aUro Into la soverchia larghf:'zza dell'ufficio<br />
e la càntraddizione <strong>dei</strong> numeri che noI consente fornire<br />
larga prova della colpevole connivenza <strong>dei</strong> seggi.
CAPITOLO IV.<br />
Liste.<br />
La netta separazione non è di cosa umana e tanto meno di<br />
giurisdizioni cosÌ complesse e Ìntimamente collegate. Onde è<br />
chiaro che, ove all'Assemblea non possa darsi facoltà di giudicare<br />
del diritlo individuale degli elettori, non potrebbe equamente<br />
negarlesi il diritto di giudicare se la lista in complésso<br />
corrisponda a quelle garanzie che la legge prescrive: e in questo<br />
punto è troppo facile un punto d'intersezione, nel quale il giudizio<br />
sulla individualità offesa coincida colla violazione della<br />
forma nella sanzione di tutta la lista.<br />
Competenza della <strong>Camera</strong>. - Il criterio dell'insilldacabilità<br />
della lisla ebbe il sopravvento sin dai primi tempi. Il 10 Gennaio<br />
1852, leUasi una protesta di alcuni indebitamente ome
Liste. 67<br />
Ma il 10 Dicembre l86:J fu convalidata l'elezione Camerini a<br />
Lanciano, quantunque per costituire il minimum eletto;ale la<br />
Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti avesse detratto dal numero degli<br />
iscritti due morti e 6 duplicati; riconobbe allora l'Ufficio, a relazione<br />
Cairoli, che l'operato del seggio non era nello stretto<br />
diritto, ma era una ricognizione della verità, non potendo la<br />
legge dar valore allo zero. Il 26 marzo Ì867 fu convalidata l'elezione<br />
Siccardi a Ceva, il quale non avrebbe raggiunto il terzo<br />
necessario ove il seggio non avesse detratto dal numero degli<br />
iscritti i morti, e il 6 aprile 1867 la <strong>Camera</strong>, considerando che<br />
l'ono Carron, eletto ad Avigliana, non resisteva se non detraendo<br />
dalle liste i 17 morti, ne convalido tuttavia l'elezione. La forma<br />
cedette alla sostanza.<br />
Nell'elezione Bottero nello collegio di Nizza un elettore erasi<br />
presentato dichianmdo non saper leggere e scrivere e il seggio<br />
non l'aveva ammesso al voto. La <strong>Camera</strong> il2 Gennaio 1858, nonostante<br />
le contrarie ragioni dell' ono Depretis, il quale nel<br />
dubbio gravissimo avrebbe inclinato a credere ch' egli avesse<br />
il diritto di votare, convalidò l'elezione a fine di non creare un<br />
campo vastissimo agli arbitri <strong>dei</strong> seggi.<br />
Doppia iscrizione. - Nello stesso intendimento, la <strong>Camera</strong><br />
ritenne il 20 Giugno 1876 bene operasse l'ufficio di Sora quando<br />
impecH ad un elettore di dare un doppio voto, nonostante la<br />
doppia iscrizione nelle liste (1). Nel collegio di Cittano\a, eletto<br />
Avati, due inùividui già iscritti nella lista, cancellati di poi nella<br />
decretazione tanto provvisoria che definitiva della lista stessa,<br />
furono per errore compresi nelle copie redatte per uso degli<br />
(1) Il 21 Dicembre 1857 fu convalidata l'elezione di Albertville (eletto<br />
Jaillet) ave un elettore, che votò tre giorni dopo anche a Ugine, poteva<br />
spostare la magi!;ioranza; dichiarava allora Gustavo Cav.onr che<br />
nullo fu invece il voto da lui dato nel secondo collegio, nè quel che<br />
egli fece dopo può infirmare quanto fece regolarmente prima. Che, se<br />
le due elezioni fossero state contemporanee, rispondeva Camillo Cavour<br />
il 29 Dicembre 1857, per l'elezione Bottero a Nizza I, che l'elettore<br />
commette un atto dalla legge proibito, ma ciò non basta a render<br />
nullo 11 sno voto; e, ripresa la discnssione il2 Gennaio successivo,<br />
Biancheri dichiarava esser questa piuttosto uu' infrazione disciplinare<br />
anzichè un elemento sufficiente ad invalidare nn'elezione. E l'elezione<br />
fu convalidata. Invece per l'elezione De Meis a Chieti fu il 23 Novembre<br />
1865 ritenutI> nullo 11 voto di nn elettore che, iscritto in due collegi,<br />
aveva votato in entrambi.
Liste. 69<br />
ed evidentemente, nel parlare di liste, noi intendiamo riferirci<br />
alle liste politiche. non alle amministrative, quantunque le<br />
ultime leggi ne abbiano molto accomunate le sorti. La nostra<br />
storia parlamentare ci offre però un caso in cui fu, per circostanze<br />
eccezionali, ammesso l'uso delle liste amministrative per<br />
l'elezione politica. L'elezione Speciale a Catania II fu, in base<br />
al decreto del luogotenente Montezemolo dell' 11 Gennaio 1861<br />
che rendeva valide per le elezioni politiche le liste amministrative,<br />
con"/alidata il 15 Giugno 1864 nonostante le obbiezioni<br />
di coloro che a tale decreto davano applicazione per una sola<br />
elezione.<br />
I,i!ilte dell'anno precedente. - Sorge sovente il dubbio<br />
quali siano le liste legali, in base alle quali l'elezione debba<br />
avvenire, imperocchè non sia sempre certo se le formalità sian<br />
tutte e secondo legge compiute.<br />
Nell'equivoco sorto nei collegi di Felizzano (eletto Carbonazzi)<br />
e Lanzo (eletto Genina) ove furono per alcune sezioni adoperate<br />
le liste del 1848 anzichè quelle approvate del 1849, la<br />
<strong>Camera</strong> convalidò la prima (10 Agosto 1849) e annullò la seconda<br />
(13 Agosto 1849) in virtù <strong>dei</strong> calcoli fatti, da cui risultava<br />
non potere in quella i nuovi iscritti spostare la proclamazione,<br />
che poteva in questa essere modificata. Lo stesso calcolo<br />
si fece per l'elezione Cadolini a Pescarolo, convalidatail 24 novembre<br />
1865. E parimente l'elezione di Vincenzo Ricci nel lO<br />
collegio di Genova fu per la stessa ragione, dopo discussione,<br />
convalidata il 6 febbraio 1866. Invece, la relazione Vigoni<br />
20 Dicembre 1886 sull'elezione Calvi a Pavia I ritenne che l'aver<br />
votato su una lista anzichè sull' altra produce l'annullamento<br />
della sezione. E il 15 dicembre 1891 l'elezione Dari in Ascoli<br />
Piceno, relazione Tondi, fu annullata perchè in alcune sezioni<br />
l'elezione avvenne sulle liste del 1891 che iI giorno della elezione<br />
non erano ancora definitive.<br />
Ma se niuna lista nuova sia stata pubblicata, non può inferirsene<br />
colpa nel collegio per aver adoperate le sole possibili, cioè<br />
le precedenti, non essendo lecito obbligare una sezione all'astensione<br />
per colpa delle autorità locali. In una sezione del collegio<br />
di Pozzuoli (eletto Scotti), non essendo pubblicate altre liste, si<br />
fece l'elezione sulle liste del 1861, mentre eran già decorsi i termini<br />
perchè le successive fossero preparate: l'ufficio, relatore<br />
Patcrnostro, considerando che le liste nuove sono permanenti<br />
fino alla revisione, proponeva la convalidazione con invito al
70 Capitolo IV.<br />
ministro di far conoscere alle autorità la convenienza di agire<br />
con maggiore zelo: e l'elezione fu convalidata il 24 febbraio 1863.<br />
Nè potrà precludersi alla <strong>Camera</strong> anche un giudizio di sovrano<br />
ed equitativo apprezzamento di circostanze, le quali facciano<br />
fede della mancanza assoluta di voluti brogli. IUpubblicata<br />
nel 1860 la legge del 1859 coll'estensione alle nuove provincie,<br />
la Giunta di Ciriè ritenne avere ancora il diritto di rettificare<br />
le liste, secondo la disposizione contenuta nella legge<br />
del 1859, che la legge del IS60 manteneva in vigore per le provincie<br />
ove era per la prima volta pubblicata; il relatore Cantelli,<br />
dimostrando la buona fecle di tale operazione confermata dal<br />
fatto che i nuovi iscritti avevano realmente tutte le qualità<br />
volute, propose la convalidazione che la <strong>Camera</strong> accolse il<br />
lO marzo 1861.<br />
Non è dunque motivo di nullità per sè stante l'avere alèune<br />
sezioni votato sulle liste vecchie, ed altre sulle nuove, peroc·<br />
chè ogni Comune è un ente separato, al quale deve aversi riguardo<br />
per la validità delle liste, non al collegio che è l'unione<br />
delle varie unità organiche. Così la elezione Simonelli nel collegio<br />
di Lari, essendo le liste di alcuni Comuni rimaste giacenti<br />
presso la prefettura, e procedutosi perciò alla votazione in alcune<br />
sezioni sulle liste del 1871, in altre su quelle del 1872, fu il<br />
14 Dicembre 1872 convaliclata Un certo dubbio in argomento<br />
lasciava il 9 Maggio 1876 il relatore dell'elezione di Levanto,<br />
la quale fl: per altre ragioni annullata; ma l' ono Pierantoni<br />
dichiarava allora la massima assoluta non importare nullità<br />
l'avere alcuni Comuni votato colle liste nuove ed altri colle<br />
vecchie, quando nei primi le liste nuove eran decretate, nei<br />
secondi nOIl ancora.<br />
Liste diverse nei due serutinii. - Più importante sorge<br />
il dibattito e più grave la ragione del dubitare allorchè liste<br />
di\'erse, pure legalmente approvate, sian adoperate nella scrutinio<br />
e nel ballottaggio. Partendo dal concetto che questo non<br />
è se non una seconda prova, cui son chiamati gli elettori della<br />
la. votazione, logica vuole che gli eletturi convocati siano i medesimi<br />
che a quella avevan diritto. Onde, se nell'intervallo tra<br />
l'una e l'altra sorte nuove liste fossero validamente pubblicate,<br />
dovrebbero per il ballottaggio le prime sole aver vigore.<br />
Ma un altre ordine di considerazioni si contrappone, informato<br />
al concetto che della revisione delle liste fa, non un diritto privato,<br />
ma una ragion pubblica, cui sommamente interessa, che
72 Capitolo IV.<br />
ove la pubblicazione delle liste era mancata, l'ono Varè aveva<br />
tentato dimostrare che solo per via d'interpretazione erasi sempre<br />
ritenuto spettare l'obbligo della pubblicazione, mentre soltanto<br />
per un precetto formale di legge possono comminarsi le<br />
nullità; nonostante questa argomentazione e l'autorita dell'oratore,<br />
la elezione fu annullata.<br />
Negli annali parlamentari troviamo sovente ricordata come<br />
testo la decisione della <strong>Camera</strong>, con cui furono annullate il 5 Dicembre<br />
1865 le elezioni <strong>dei</strong> tre collegi di Genova. eletti Vincenzo<br />
Ricci, Serra Cassano, e Giovanni Ricci, perchè erasi votato su<br />
liste, le quali, dopo l'aggiunta <strong>dei</strong> nuovi elettori iscritti in<br />
virtù della nuova legge di ricchezza mobile, non eran state<br />
regolarmente pubblicate dal Municipio: "L' l7fficio considerò<br />
che dove non vi sono state le pubblicazioni non può ritenersi<br />
siavi stata decretazione delle liste; opinò che, se è vero che le<br />
liste una volta decretate acquistano il valore di cosa giudicata,<br />
ciò per altro non può intendersi in modo assoluto, ma sempre<br />
alla condizione che le formalità sostanziali prescritte dalla<br />
legge siano state rigorosamente applicate, e ritenne perciò ad<br />
unanimità nel difetto di pubblicazione un motivo di nullità ".<br />
È degno di osservazione che nelle elezioni seguite all'annullamento,<br />
non essendosi ancora avuta la regolare affissione delle<br />
liste nuove, si adoperarono le liste vecchie; ma vennero allora<br />
sollevate in senso contrario proteste per essere stati così impediti<br />
dal voto i nuovi elettori; proteste le quali la <strong>Camera</strong><br />
respinse il 24 Gennaio 1866, convalidando le nuove elezioni.<br />
Invece, il 12 Dicembre 1865, si convalidò l'elezione Berardi a<br />
Foligno, nonostante la mancata pubblicazione delle liste, perchè<br />
detraendosi i voti in esse ottenuti l'eletto rimaneva in maggioranza<br />
in alcune sezioni, ma non si volle portare le cose all'estrema<br />
conseguenza da altri domandata di una assoluta nullità<br />
della elezione.<br />
PelO la elezione Masei nel XII di Napoli, l'Ufficio affermava<br />
doversi piuttosto votare sulle liste vecchie, anzichè sulle nuove<br />
in cui si fossero introdotte modificazioni, quando i termini per<br />
i reclami non fossero h'ascorsi; ma la <strong>Camera</strong> il 4 Aprile 1867,<br />
sulla opinione di Coppino che sulle liste vecchie rese sospette<br />
dalle modificazioni introdotte non fosse possibile votare e che<br />
l'ultima decretazione sia la definitiva, convalidò l'elezione.<br />
Colla convalidazione dell'ono Alatri nel II collegio di Roma,<br />
il 14 Dicembre 1874, si intese che all'affissione delle liste fosse
Liste. 73<br />
equipollente l'averle esposte mediante deposito al municipio<br />
in luogo aperto al pubblico e con avviso che chiunque avrebbe<br />
potuto prenderne notizia. Diceva il relatore Piroli ehe " questo<br />
modo di esposizione pubblica generalmente eseguito dal municipio<br />
di Roma anche nelle precedenti elezioni soddisfa pienamente<br />
al voto della legge •. Nella lunga e dotta discussiol1é<br />
avvenuta in quell'occasione alla <strong>Camera</strong> l'onorevole Mancini<br />
fece una lunga indicazione di addebiti contro questa elezione<br />
per erronee iscrizioni, ecc. e avocò alla <strong>Camera</strong> i massimi diritti<br />
in materia di verificazione di poteri; al cheil Piroli rispondeva<br />
ammettendo la competenza della <strong>Camera</strong> circa la nullità<br />
delle liste, negandola quando si tratti della irregolarità di<br />
una o più iscrizioni, la quale rientt'a nella giurisdizione dell'autorità<br />
giudiziaria. La <strong>Camera</strong>, convalidando l'elezione, convenne<br />
anche una volta in questa opinione, e non tenne conto di<br />
tutti gli addebiti singoli fatti alle liste, di cui Mancini voleva<br />
dimostrare la irregolare compilazione.<br />
Nè basta l'affissione delle liste se essa non dura per tutto il<br />
tempo prescritto dalla legge. Nel comune di Aversa non essendo<br />
le liste state affisse pei 10 giorni prescrilti dalla legge e la decretazione<br />
del Prefetto essendo avvenuta prima che fossero<br />
trascorsi i 15 giorni accordati per produrl'e i reclami, l'elezione<br />
fu il 19 Gennaio 1871 annullata.<br />
Per la stessa ragione fu annullata, il 14 Dicembre 1874, l'elezione<br />
di Spaventa a Chieti. Invece il 18 Dicembre 1874 l'elezione<br />
Pugliese-Giannone a Caltanissetta avvenuta 1'8 Novembre, su una<br />
lista approvata il 5 Novembre, fu convalidata. E il 1° febbraio<br />
1875 fu parimenti convalidata l'elezione Golia ad Aversa, comunque<br />
non decorsi i termini, perchè constava che i reclami<br />
presentati da elettori per ottenere la propria iscrizione erano<br />
stati tutti ammessi e che, per quanto riguarda i reclami di terzi<br />
per ottenere la iscrizione di altri elettori, nessun appello erasi<br />
presentato alla Corte dalle persone di cui si chiedeva l'iscrizione. (<br />
Si venne cosi a ridurre una questione complessa di lista ad una )<br />
indagine minuta di iscrizione, la quale, come sfugge alla com- I.<br />
petenza della <strong>Camera</strong> per trarne motivo di nullità, le sfugge ;<br />
pure per dedurne conferma della regolarità delle liste.<br />
Il rigore <strong>dei</strong> termini fu di nuovo affermato colla decisione<br />
15 Febbraio 1877 (elez. Bruno nel collegio di Nicosia) che ritenne<br />
nulla la lista di Leonforte perchè era stata pubblicata il 3 Settembre<br />
e decretata definitivamente H 14, comunque nel verbale
74 Capitolo 1V.<br />
della Giunta fosse chiaramente espresso che fino a tullo il 17<br />
non erano pervenuti reclami.<br />
Pubblicazione interrotta. - La discussione avvenuta il<br />
16 febbraio 1875 sull'elezione Auriti a Chieti dà soluzione ad<br />
un dubbio circa un elegante quesito di interpretazione della<br />
legge. Le liste devono essere pubblicate ed affisse nei termini<br />
stabiliti; ma, interrotti per una qualsiasi ragione i termini, possono<br />
dessi esser ripresi tenendo per valide tulle le oper:;1zioni<br />
precedenti o tutte devono rinnovarsi? La elezione precedente<br />
di Chieti era stata, come vedemmo, annullata perchè mancava<br />
un giorno a compiersi i 10 prescritti dalla legge. La relazione<br />
diceva che "per il principio di ragione che l'annullamento<br />
invalida il procedimento dal primo alto viziato in poi, rimanendo<br />
fermi nella loro integrità gli alti precedenti non colpiti<br />
da alcun vizio o difetto, ciò che doveva farsi per regolare l'operazione<br />
delle liste era. di rimettere in corso integralmente<br />
i termini ai reclami con ordinare che fossero di nuovo pubblicate<br />
ed affisse per giorni 10, il che fu fatto; e non era necessario<br />
che, oltre alla nuova pubblicazione delle liste, fosse ripetuta<br />
la notificazione ai cancellali radiati ". E l'elezione fu convalidata.<br />
Modifieazioni necessarie nelle liste. - Anche il principio<br />
della intangibilità delle liste ha la sua necessaria eccezione<br />
nella legge, che ammette le variazioni provenienti da<br />
morte o interdizione. Nell'applicazione, la <strong>Camera</strong> riconobbe<br />
non potersi tacciare d'illegalità le liste nelle quali, oltre alla<br />
radiazione <strong>dei</strong> morti e di quelli privati <strong>dei</strong> diritti civili, eransi<br />
tolti due duplicati e uno che era iscritto anche in altro collegio e<br />
per contro erasi aggiunto uno che per semplice errore di copiatura<br />
era stato omesso nelle liste attuali (Ferrara, eletto Mosli<br />
4 Aprile 18671.<br />
Ma non può l'ufficio respingere chi si presenti a votare col<br />
certificato di elettore, solo perchè si sappia che erroneamente<br />
egli figuri nella lista, spettando esclusivamente alla commissione<br />
elettorale del Comune introdurre nelle liste le necessarie modificazioni<br />
(elezione Aliberti a Napoli X, relazione Nocito 15 Aprile<br />
1898).<br />
Che, se un'amministrazione comunale succeda con propositi<br />
di integrità ad altra la quale abbia capricciose alterazioni introdotte<br />
nella lista, quella deve ben riguardare, pur volendo<br />
ritornare soltanto all'antica dizione, di non introdurre in questa
Liste. 75<br />
lista alterata le nuove e corrette modificazioni, ma richiamare<br />
invece l'altro originale della lista che è deposto alla Commissione<br />
provinciale (reI. Rosano, 2 maggio 1891, Siracusa I).<br />
E la stessa competenza dev'essere attribuita a chi rappresenta<br />
l'Amministrazione Comunale cioè al R, Commissario (Vedi reI.<br />
Nasi 28 febbraio 1894 sull'elezione Cefaly a Nicastro).<br />
A tti d'appello. - In un caso solo il seggio può ammettere<br />
elettori non iscritti e cioè, in pendenza del giudizio innanzi<br />
alla Corte d'Appello, gli elettori che dimostrino di essere stati<br />
iscritti nelle li.';te precedenti e ne siano stati cancellati, nonchè<br />
coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive nell'anno in<br />
corso per decisione della commissione provinciale concorde<br />
colle proposte della commissione comunale.<br />
Ma la competenza del seggio affermata in modo così incerto<br />
dalla parola dimostrino adoperata nella legge attuale, senza che<br />
sia specificato il modo con cui la dimostrazione possa o debba<br />
esser data, è anche in questo caso limitata a prender cognizione<br />
dell'atto d'appello, non potendo entrarvi in merito: per aver<br />
ciò fatto, pelO aver cioè giudicato che esso non fosse stato regolarmente<br />
intimato e non introdotto in termini e non avere perciò<br />
ammesso al voto 4 elettori, l'elezione di Strambino fu il 13<br />
Gennaio 1859 annullata.<br />
E fu ritenuto ancora il 26 Gennaio 1866 per l'elezione di<br />
Afragola, elelto De Lorenzo, che la semplice presentazione dell'atto<br />
d'appello sia sufficiente a legittimare la pretesa al voto,<br />
senza che occorra un certificato del cancelliere a giustificare<br />
che l'appello era stato realmente introdotto (1),<br />
Presentatisi all'elezione di Torre Annunziata alcuni elettori<br />
muniti di certificati del cancelliere d'Appello, i seggi li respinsero<br />
perchè essi non avevano reclanlato per impugnare una<br />
decisione della commissione provinciale. La Giunta Elezioni,<br />
relazione Sacchetti, ricordava che le Corti d'Appello di Torino<br />
e di Milano dichiararono non ammissibili i ricorsi prodotti<br />
direttamente alla Corte quando sia stato omesso il reclamo<br />
alla commissione provinciale; contuttociò • non ritenendo nell'ufficio<br />
la facoltà di dichiarare la ricevibilità o meno di ricorsi<br />
presentati alla Corte e limitare il diritto di appello che è<br />
garantito dalla legge elettorale e della cui applicabilità _deve<br />
(1) L'elezione fu per tutt' altra ragione sottoposta ad inchiesta e<br />
poscia annullata il 22 Maggio 1866.
Liste. 77<br />
nell'elenco speciale degli appartenenti ai corpi armati, la quale<br />
produce di fatto conseguenze uguali alla cancellazione? La<br />
Giunta colla relazione Sacchetti sulla elezione Catapano nel collegio<br />
di Torre Annunziata ritenne il7 Aprile 1894 che essi siano<br />
da equipararsi ai cancellati dalle liste e conservino quindi il<br />
diritto di partecipare alla votazione quando sia provata la loro<br />
iscrizione nelle liste dell'anno precedente.<br />
Effetti della sentenza d'appello. - La presentazione <strong>dei</strong><br />
certificati d'appello introdotto può trovarsi in conflitto colla<br />
pronunzia della sentenza d'appello, quando questa non riconosca<br />
il diritto elettorale a coloro che, per virtù del certificato,<br />
potrebbero votare. Nel conflitto, quale <strong>dei</strong> due fatti deve prevalere?<br />
Se la ragione della sospensiva cessa quando la sentenza<br />
è pronunciata, è pure da riconoscersi che iI valutare gli effetti<br />
di una sentenza darebbe ai seggi la competenza ad entrare nel<br />
merito che finora loro vedemmo negata, e da ricordarsi che<br />
le variazioni alle liste per effetto delle sentenze devono esser<br />
fatte dalle autorità competenti nelle forme dalla legge previste.<br />
Nel collegio di Pescia 6 elettori, producendo certificato d'appello,<br />
furono ammessi al voto, nonostante fosse da altri presentato<br />
il certificato del cancelliere della Corte attestante che<br />
iI ricol'so loro era stato rigettato. La Giunta Elezioni, relatore<br />
Righi, " considerato che la giurisprudenza della <strong>Camera</strong>, per<br />
ciò che riflette la comunicazione delle deliberazioni dell'autorità<br />
giudiziaria, non esige siasi corrisposto a tutte le pratiche<br />
prescritte dal Codice di Procedura Civile per rendere esecutoria<br />
una sentenza e che la legge elettorale non sancisce la sospensione<br />
dell'esecuzione della sentenza durante il ricorso in<br />
Cassazione" propose annullarsi al proclamato Ferdinando<br />
Martini i 6 voti e proclamare perciò il ballottaggio non avendo<br />
con tale detrazione nessuno <strong>dei</strong> concorrenti ragginnto la maggioranza.<br />
La <strong>Camera</strong> invece, il 25 Aprile 1876, convalidò l'elezione.<br />
Per converso approvandosi il 20 Giugno 1876 l'elezione di Serrastretta,<br />
si ritenne che i presidenti <strong>dei</strong> seggi non possono rifiutarsi<br />
di ricevere la notificazione delle sentenze e bene operano<br />
escI udendo dal voto coloro i s::ui reclami siano stati dalla<br />
Corte rigettati, nonostante non siasi notificata la sentenza al<br />
domicilio <strong>dei</strong> cancellati, anche perchè l'esame della questione<br />
sulla notificazione delle sentenze sfugge alla competenza <strong>dei</strong><br />
seggi.
78 Capitolo IV.<br />
Un caso anche più rilevante, il quale si connette colla parità<br />
di trattamento tra il primo e il secondo scrutinio, ci è offerto<br />
dall'elezione del 3° Collegio di Genova della XIV legislatura.<br />
Nell'intervallo tra la pdma e la seconda votazione furono revocate<br />
dalla Corte d'Appello molte iscrizioni aggiunte d'ufficio;<br />
notificata pe!" atto d'usciere la sentenza ai presicienti <strong>dei</strong> seggi,<br />
questi respinsero dall'urna molti di tali elettori. Onde proteste,<br />
perchè questi non avevano avuto notificazione nè <strong>dei</strong> reclami<br />
nè del giudicato. e perchè la sentenza della Corte non può<br />
dar luogo ad immediata modificazione delle liste, e perchè tra<br />
la prima e la seconda votazione non si può eseguire nessuna<br />
val'iazione di lista. La relazione Martelli, ritenuta imprescindibile<br />
la intimazione agli interessati tanto del reclamo quanto e<br />
più ancora delle decisioni relative, le quali senza di essa non<br />
potevano ritenersi passate in giudicato - tanto più che i didtti<br />
elettorali, una volta svegliati e riconosciuti, anche nel caso di<br />
contestazione, fino a dimostrazione contraria fatta in ultimo<br />
grado di giuris1izione debbono essere mantenuti - trovando<br />
anche degna di serio esame l'altra questione se dopo la prima<br />
votazione sian ammesse modificazioni alle liste pel ballottaggio<br />
in considerazione della necessità di conservare eguaglianza di<br />
condizioni tra i candidati nella prima e nella seconda votazione,<br />
propose, e la <strong>Camera</strong> il 13 Luglio 1880 accolse, l'annullamento<br />
dell'elezione, nonostante che 377 fossero gli esclusi dalla sentenza<br />
e in 389 risultasse la differenza <strong>dei</strong> voli tra i due candidati.<br />
Le conseguenze <strong>dei</strong> giudicati delle Corti d'appello sono dunque<br />
semplicissime lorchè la Corte accoglie i ricorsi ordinando<br />
la reiscrizione <strong>dei</strong> cancellati, perchè qnesti vengono a mantenere<br />
in definitiva la loro condizione che in quasi possesso era loro<br />
attribuita. Sono invece complicale e più difficili nella risoluzione,<br />
lorchè la Corte rigetlando i ricol'si stabilisce una difformità tra<br />
le loro condizioni di fronle al tempo.<br />
Ma, nell'esame di queste conseguenze, dobbiamo soffermarci<br />
un istante sopra un caso rimasto isolato e che, ustando contro<br />
tutte le buone consuetudini, non deve formare precedente.<br />
La <strong>Camera</strong> in quella occasi{)ne, di fronte alla pendenza di un<br />
giudizio in Corte d'appello sulla cancellazione di elettori precedentemente<br />
iscritti, rinviò l'elezione alla Giunta affinchè questa<br />
nuovamente riferisse non appena pronunziata la sentenza della<br />
Corte stessa (Elez. Cicciano, 12 Maggio 1879). Onde risultò il poco
80 Capitolo IV.<br />
si attengono; e non è risolto nemmeno il dubbio circa la ampliata<br />
competenza che viensi ad attribuire ai seggi.<br />
Ed è appunto su questa mancanza di giurisdizione <strong>dei</strong> seggi<br />
che faceva assegnamento il Mari sostenendo vigorosamente il<br />
5 Dicembre 1874 le ragioni della Giunta, la quale proponeva l'annullamento<br />
dell'elezione di Brescia Morra nel collegio di Avellino<br />
perchè non eran stati ammessi al voto 65 elettori i quali,<br />
radiati dalla Corte d'appello, erano stati reiscritli in virtù della<br />
sentenza della Cassazione che cassava quella d'Appello e, notificata<br />
questa al sindaco ed al prefetto, avevan ricevuto i relativi<br />
certificali elettorali. Nella dotta discussione seguilane tra Mancini<br />
e Mari la <strong>Camera</strong> allnullò l'elezione, alla quale non avevan<br />
concorso coloro cui la Cassazione veniva a riconoscere ab inilio<br />
il diritto elettorale.
CAPITOLO V.<br />
Circosorizioni Elettorali.<br />
La legge del 17 Marzo 1813 staoiih'a 20J collegi ad un solo<br />
de[)utato, <strong>dei</strong> quali ci risparmiamo di indicare la circoscrizione<br />
perchè non corrispondente in niuna guisa alla successiva divisione<br />
per provincia. Dna sola Assemblea era prevista pei<br />
collegi ove il numel'O degli elettori non avesSe ecceduto i 400;<br />
gli altri divisi in più sezioni, ognuna delle quali, formata di<br />
comuni o frazioni di comuni i più vicini fra loro, non avrebbe<br />
compreso meno di 200 elettori. Per la Sardegna invece il sistema<br />
era tutto diverso: gli elettori d'ogni provincia avevano a riunirsi<br />
nel capoluogo della Provincia, essendo raggruppati per<br />
ordine alfabetico e suddivisi poi in tante parti uguali quanti i<br />
deputati da eleggersi.<br />
Circoscl'izione di terraferlna, - Come il sistema speciale<br />
per la Sardegna sapeva molto di empirico, così il cOluplesso<br />
della prima circoscrizio ne lascin.Ya molto a desiderare. :\Ia il<br />
legislatore d'allora, cui premeva emanar tosto una legge che<br />
fosse la consacrazione definitiva della grande conquista costituzionale,<br />
aveva avuto la sublime franchezza di dichiarare che<br />
per la somma urgenza non aveva aspettato «che fossero raccolte<br />
tutte le notizie di fatto la cui cognizione poteva forse<br />
riuscire opportuna per fissare le condizioni <strong>dei</strong> diritti elettorali."<br />
Onde, constatate subito le mende, cominciò la <strong>Camera</strong> fino dal<br />
17 Giugno dello stesso ann o 18J8 a far voti per la. separazione<br />
<strong>dei</strong> collegi di Cernobbio e Intra,<br />
Era allora sommo interesse, nell'esordio della vita politica,<br />
che la scarsezza <strong>dei</strong> votanti dovuta principalmente alle (liffi-<br />
MOXTALCINI. (j
84 Capitolo V.<br />
sizione transitoria, per detel'minare in ciascuna delle provincie<br />
dell'Isola quale fra i collegi dovesse essere rappresentato dagli<br />
attuali deputati, era incaricato l'ufficio di Presidenza della <strong>Camera</strong><br />
di pl'ocedere alla relativa estrazione a sorte entro 5 giorni dalla<br />
pubblicazione della legge, al qual sorteggio, pel' vari motivi<br />
protratto, procedette la Presidenza un mese dopo dandone notizia<br />
alla <strong>Camera</strong> il 27 febbraio.<br />
Circoscrizioni del .8ii9 e del .860, del 1866 e del<br />
1870. - La legge 20 Novembre 1859, pubblicata in virtù <strong>dei</strong><br />
pieni poteri, dopo l'annessione della Lombardia, fissava il numero<br />
<strong>dei</strong> deputati in 260, sempre a collegio ullinominale.<br />
La distribuzione <strong>dei</strong> collegi in ciascuna provincia regolata<br />
per circondario, ciascun collegio è diviso in tante sezioni quanti<br />
i mandamenti, purchè il numero degli elettod non sia inferiore<br />
a 40; nei collegi ove tale divisione non possa aver luogo e nei<br />
mandamenti più popolosi gli elettori, quando il loro numero<br />
oltrepassi i 400, suddivisi in sezioni di 200 elettori almeno.<br />
Determinato col Decreto Farini, che manrlava pubblicare nell'Emilia<br />
la legge elettorale del 20 Novembre 1859, in 70 il numero<br />
<strong>dei</strong> deputati per quelle provincie - e in 57 il numero <strong>dei</strong><br />
deputati della Toscana in virtù elel Decreto di quel Governo<br />
2Ì Gennaio 1860 - il numero complessivo <strong>dei</strong> deputati per tutto<br />
il regno venne ad elevarsi a 387. E con questo numero si fecero<br />
le elezioni della VII legislatura.<br />
Ma ben presto la cessione di Savoia e Nizza alla Francia e<br />
l'annessione di Napoli e Sicilia, delle Marche e dell' Umbria<br />
resero necessari nuovi provvedimenti. 11 6 Ottobre 1860 venng<br />
perciò presentato il disegno di legge per dare facoltà al<br />
Governo di modificare con RR. DD. la legge elettorale politica<br />
nella pal"te relativa al numero <strong>dei</strong> deputati e alla circoscrizione<br />
<strong>dei</strong> collegi; perchè, applicandola tal quale anche<br />
alle pl"Ovincie annesse, sarebbe risultato,un tal numero di deputati<br />
da non trovare riscontro in altri Stati e per ogni rispetto eccessivo,<br />
sia per lo scarso numero delle persone agiate al punto da<br />
poter sostenere senza inden.nità la dignità della rappresentanza,<br />
sia per la difficoltà di raccogliere in Parlamento il numero legale.<br />
La relazione Pasini dellO Ottobre 1860 esponeva che intendimento<br />
degli uffici della <strong>Camera</strong> era che i deputati di tutta intera<br />
l'Italia fossero 500, ma per intanto alla facoltà concessa al<br />
Governo aggiungeva la sola limitazione che il numero <strong>dei</strong> deputati<br />
non fosse minore di 400 e la cifra media della popolazione,
Circoscrizioni elettorali. 85<br />
presa a norma per stabilire la circoscrizione, non ecceelesse i<br />
50 mila abitanti per ciascun collegio.<br />
CosI concessi, colla legge 31 Ottobre 1860 n. 4385, questi pieni<br />
poteri, furono eliminate le difficoltà inerenti ad una discussione<br />
parlamentare in materia, in cui l'interesse generale e il particolare<br />
possono esser così facilmente a conflitto, e per risolvere<br />
la quale dovettero in seguito tante coni missioni, parlamentari<br />
ed extra, sovente con scarso frutto arrovellarsi. La legge fu a<br />
hreve tratto di tempo seguita dal R. D. 17 Dicembre 1860 Il. 4513<br />
che, colle moelificazioni ed aggiunte alla tabella delle circoscrizioni,<br />
determinò il numerò <strong>dei</strong> collegi elettorali in 443, sempre<br />
a scrutinio uninominale.<br />
Per circostanze speciali il Luogotenente del Be in Sicilia, nell'indire<br />
le elezioni per la VIII legislatura, disponeva che esse<br />
avesser luogo per comune e non per nlanelamento. Occorsa<br />
però un'elezione suppletiva nel collegio eli Caccamo, nella<br />
quale fu eletto il Bertani, due sezioni, quantunque invitate dal<br />
Prefetto a votare nel capoluogo elel lllandamento, fecero la<br />
votazione nel capoluogo del comune. L'elezione fu per tal<br />
motivo il 13 Luglio 1864 annullata. Avendone l'ono Sanguinetti<br />
pt'eso argornento per invitare il Governo a procedere alla<br />
cil"coscrizione elettorale politica della Sicilia in conformità<br />
(Ielle leggi vigenti, fu invece, su proposta dell'ono Di San<br />
Donato, adottato l'ordine del giorno puro e semplice. L'elezione<br />
successiva nello stesso collegio, in persona del Martinelli,<br />
essendo avvenuta colla convocazione di tutte le sezioni nel<br />
capoluogo del mandamento, nonostante la proposta di annullamento<br />
fatta eia Salaris, il4 Novembt'e 1864 fu convalidata.<br />
La legge del 1860 fu poi estesa col Decreto Luogotenenziale<br />
13 Ottobre 1866 n. 3282 alle provincie di Venezia e Mantova cui<br />
furono a'>segnati 50 deputati; e col Il. D. 15 Oltobre 1870 n. 5932<br />
alla Provincia di Roma, cui furono assegnali 14 deputali, elevati<br />
poscia col R. D. 6 Novembre 1870 a 15.<br />
Il numero <strong>dei</strong> deputati venne cosi definitivamente stabilito<br />
in 508, sempre a scrutinio uninorninale.<br />
!liicrutinio uninolllinale o scrutinio di lista. .- Ma, se il<br />
numero <strong>dei</strong> deputati non ebbe più, per mutar di leggi e di<br />
eventi, a modifical"si, non cosi fu della forma di scrutinio.<br />
Già il 19 Gennaio 1856, discutendosi le modificazioni alla legge<br />
elettorale relative alla Sardegna, Riccardo Sineo, pur riconoscendo<br />
quale metodo migliore la rappresentanza individuale
Circoscrizioni elettorali. 87<br />
all'esercizio del loro diritto, togliendosi loro il senso preciso<br />
dell'influenza del loro voto, che l'elemento urbano abbia a preponderare<br />
sul rurale, e che infine colla tirannia <strong>dei</strong> comitati<br />
centrali vengano sacrificati i diritti delle minoranze. Di questa<br />
ultima obiezione riconosceva la gravità l'ono Depretis, il quale<br />
però riteneva non conveniente che" quando il COI'PO elettorale<br />
sarà scosso e agitato dall'arrivo e dalla fresca vitalità <strong>dei</strong> nuovi<br />
venuti e dalla procedura cambiata, si introducessero altri elementi<br />
di novità, mentre questi congegni proporzionali non hanno<br />
ancor detta l'ultima parola e si adattano ai popoli Ilei quali<br />
l'educazione politica è più matura ".<br />
Rimasto indiscusso il pl'ogetto, dal quale la relazione Brin<br />
aveva scissa la parte dello scrutinio di lista, fu riprodotto dall'ono<br />
Depretis il 31 Maggio 1880, insistendo su questa riforma<br />
applicata in modo che, mantenute intatte in unità di collegio<br />
le provincie che non avevano più di 5 deputati, le altre fossero<br />
suddivise in collegi con non più di 5 e non meno di 3 deputati,<br />
sempre limitando i singoli collegi nei confini della Provincia.<br />
Per procedere alla ripartizione il disegno di legge calcolò la popolazione<br />
in 26,801,154, che, divisa per 508 deputati, risultava a 52,758<br />
abitanti per deputato; attribui anzitutto alle singole provincie<br />
un numero di deputati uguale al numero intero risultante dalla<br />
divisione della cifra della popolazione per questo comun divisore:<br />
e così si sarebbero avuti 475 deputati. Indi aggiunse<br />
un deputato alle provincie che nella divisione avevano un residuo<br />
maggiore della metà e cosi se ne ottennero altri 28: gli<br />
ultimi5 vennero assegnati alle provincie le quali avevano residui<br />
che più si avvicinavano alla metà, Pavia, Macerata, Bari, Girgenti<br />
e Trapani.<br />
Relazione Zanal'delli. - L'on. Zanardelli consacrò a questo<br />
argomento alcune delle migliori pagine delle sua relazione,<br />
nella quale si dimostra favorevolissimo allo scrutinio di lista,<br />
specialmente nel momento in cui, affievolito il pensiero politico<br />
che suscita le grandi lotte ideali, tendono a tenerne vece<br />
le misere sollecitudini locali e personali (1).<br />
(l) Il 14 Giugno 1881 nella discussione alla <strong>Camera</strong> della riforma<br />
elettorale erispi diceva che il metodo di votazione a scrutinio di lista<br />
vale assai più che l'allargamento del suffragio: i criteri di capacità e<br />
di censo non sono che menzogne e arbitrio, mentre dal metodo di votazione<br />
dipende la ricostituzione del sistema parlamentare.
88 Capitolo r.<br />
Quanto all'applicazione del sistema, escludeva il collegio<br />
unico che, sotto l'apparenza di collegio nazionale. conserverebbe<br />
l'elezione del deputato ancora a collegio ristretto, renderebbe i<br />
primi'eletti arbitri del Governo, e richiede miracoli di disciplina.<br />
Hiconosciuto invece che lo scrutinio provinciale costituisce<br />
un vero organismo vivente, osservava il grande divario che ne<br />
consegue tra provincia e provincia, l"aspetto quasi federale che<br />
verrebbe ad assumere l'elezione, e la necessità di consentire<br />
il yoto con schede preparate (1): e meno accettabile ancora<br />
considerava il collegio di cil'condado, divisione artificiale non<br />
fondata su tradizioni o affinità naturali. Accetta\"a in massima<br />
il concetto ministeriaIe.<br />
Solleyutisi reclami da alcune pro\'incie, specialmente da<br />
Porto Maurizio e dagli Abruzzi, la Commissione esaminò se<br />
potesse aumentarsi il numero <strong>dei</strong> deputati prendendo il quoziente<br />
originario di 50 mila abitanti; ma si con\'inse delrimpossibilità<br />
di tenere immutato questo quoziente, che a\Tcbbe<br />
portato con sè l'aumento del numero <strong>dei</strong> deputati ad ogni<br />
censimento. Deliberò invece che la distdbuzione del numero<br />
<strong>dei</strong> deputati per pI'o"ineia e la cil"coscrizione <strong>dei</strong> collegi debbano<br />
esser riveduti per legge alla prima sessione dopo ogni<br />
censim·ento.<br />
Costituita l'unità provinciale, nella necessilà di diddere in<br />
più collegi le provincie che non possono fvrmare un solo collegio,<br />
il :\finistero aveva nel suo progetto tenuto conto delIn<br />
presente circosnizione circondariale aggruppando, dove pos-<br />
(1) Crispi il 4 febbraio 1882 proponeva un contro progetto in virtù del<br />
quale ciascuua provincia con non più di 8 deputati avrebbe costituito un<br />
collegio; per le altre provincie la circoscrizione sarebbe fatta per R. D.<br />
uditi i Consigli Provinciali e una Commissione centrale di 5 senatori<br />
e 6 deputati, in modo che ogni collegio non comprendesse meno di 3<br />
nè più di 8 deputati; ed ammetteva che le schede potessero portarsi<br />
scritte nell'aula, Ingegnoso e semplice era il sistema proposto dall'on.<br />
Chimirri per cui ciascuna provincia elegge a scrutinio uninominale il<br />
numero <strong>dei</strong> deputati attribuitole: l'ufficio principale proclama eletti<br />
qnelli che hauno conseguito il maggior numero di voti pnrchè non inferiore<br />
al quoziente provinciale, che si ottiene dividendo il numerI)<br />
<strong>dei</strong> votanti per quello degli eligendi, e tenendosi conto, per i casi di<br />
vacanze parziali, di coloro che avranno ottenuto il maggior nnmero<br />
di voti dopo i proclamati. Entrambi furono ritirati dai loro proponenti<br />
per non pregiudicarli.
Circoscrizioni elettorali.<br />
sihile, più circondari o costituendo un collegio unico nei maggiori<br />
e nlantenendo sem pre ferma la circoscrizionc mandamentale<br />
in modo che non fosse mai frazionata fra più collegi.<br />
La Commissionc, acceltati i criteri di contiguità, di condizioni<br />
stradali, eli facilità eli comunicazioni che avevano determinato<br />
il progetto ministeriale, introdusse varic moelificazioni ispirate<br />
al concctto di conservare a ciascuna provincia il numero<br />
<strong>dei</strong> dcputati attuale e alla norma generale di non costringersi<br />
dentro le strette di un'assoluta unifonnità eli popolazione allo<br />
scopo eli potcr congiungere popolazioni affini, seguendo per<br />
lo più le presenti circoscrizioni per modo che gli attuali collegi<br />
si trovassero chiusi tutti interi nelle nuove circoscrizioni, ad<br />
eccezione <strong>dei</strong> 30 collegi formati da mandamenti e comuni<br />
appartenenti a pl'ovincie diverse, i quali dovevano di necessità<br />
essere spezzati. Nell'aggruppamento di più collegi la Commissione<br />
ebhe cura, ove si dO\'cva suddividere una provincia in<br />
circoscrizion.i disuguali, di costituire la più grande intorno al<br />
capoluogo della provincia.<br />
Per la suddivisione in sezioni la Commissione accettò il sistema<br />
medio proposto d,lI i\Iinistero. Ciascuna sezione non deve comporsi<br />
d imeno di 200 nè di più di 400 elettori; la divisione in sezioni,<br />
quando il numero dCl{li elettori lo permette, è fatta pel' mandamenti<br />
e, dove non sia possibile, per comuni limitrofi o per<br />
t'l'azioni dello stesso comune, ma in guisa che il numero non<br />
sia mai nè superiore a 400 nè inferiore a 200; per eècezione,<br />
quando la lontananza diiI capoluogo o le condizioni della viabilità<br />
rendano difficile l'esercizio del diritto eleltorale, si 'possono<br />
costituire le sezioni con meno di 200 iscritti ma non solto<br />
i 50: le modifìcazioni alle circoscrizioni ispirate a queste norme<br />
saranno falte per R. D.; la suddivisione <strong>dei</strong> Comuni in sezioni<br />
è fatta dall'autorità comunale (1).<br />
(1) Nella pratica entrambe queste facoltà possono dar luogo ad abusi:<br />
le autorità comunali compiono le suddivisioni del comune in modo così<br />
segreto che non ne giunge notiziR alla CRmera stessa se non coi verbali<br />
delle elezioni delle singole sezioni ad un tra.tto create: e il Governo<br />
nella imminenza delle elezioni procede ad un così grande numero<br />
di separazioni· di cOlUuni e di costituzioni di sezioni autonome,<br />
da dar luogo a sospetto almeno di imprevidenza. Per correttezza dovrebbe<br />
certamente evitarsi di addivenirvi dopo la pubblicazione del<br />
R. D. che convoca i comizi.
Circoscrizioni elettorali. 9L<br />
minoranze, che la relazione Zanardelli accoglie volentieri perchè,<br />
quando le minoranze, anche ragguardevoli, non saranno<br />
si facilmente escluse, le decisioni dell'urna saranno accettate<br />
con maggior fiducia da tutti i partiti. Essa però non si dissimula<br />
le obiezioni mosse alla rappresentanza delle minoranze da<br />
coloro, i quali affermano che l'equilibrio naturale e salutare<br />
è dato dalla varietà <strong>dei</strong> collegi ave l'uno o l'allro partito trovasi<br />
in maggioranza, e che la rappresentanza delle minoranze<br />
serve, non ai grandi partiti che possono contendersi il predominio<br />
dell'Assemblea, ma ad introdurre i terzi e quarti partiti<br />
senza vitalitù, che arrecherebbero nel Parlamento la confusione<br />
e il dissolvimento.<br />
Esamina singolarmeute il voto negativo che dà facollà, non<br />
solo di votare a favore del proprio candidato, ma anche contm<br />
il candidato avverso; il quoziente di Rare secondo il quale<br />
ciascun elettorc dà il voto al canclidato che preferisce, ma<br />
segna anche il nome di un secondo, di un terzo, ecc. nel caso che<br />
il primo non fosse eletto o fosse già eletto con altri voti; le<br />
liste libere o liste concorrenti per cui ogni partito presenta una<br />
lista completa <strong>dei</strong> suoi candidati scrivendoli in orcline di preferenza;<br />
il voto cumulativo il quale attribuisce all'elettore tanti<br />
voti quanti depntali, potendo cumulare su uno o più nomi tutti<br />
o parte di questi voti; il sistema proposto da Genala pel quale l'elettore<br />
scriverebbe il nome di un solo candidato, proclmllandosi<br />
eletti coloro che ottenessero più del terzo <strong>dei</strong> voti nei<br />
collegi a due deputati, più del quarto <strong>dei</strong> voti nei collegi a<br />
tre, più del quinto nei collegi a quattro, più del sesto nei collegi<br />
a cinque e, ove non tutti i deputati fossero eletti a<br />
primo scrutinio, si proccderebbe a ballottaggio tra i candidati<br />
che ottennero maggior numero di voti in numero triplo <strong>dei</strong><br />
deputati rimasti da eleggere (1); il voto limitato in cui all'e-<br />
(1) Vedasi il metodo presentato dall' ono Genala alla Commissione<br />
incaricMa nel 1889 di esaminare la proposta Nicotera-Bonghi per abolizione<br />
delta scrutinio di lista. Egli proponeva che il collegio fosse<br />
mantenuto di due o tre deputati, ma l'elettore votasse per uno solo<br />
<strong>dei</strong> candidati e di questi non si reputasse eletto se non chi avesse<br />
ottenuto più di 2/8 <strong>dei</strong> voti nei collegi a due deputati e più di 3/8 nei<br />
collegi a tre, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degti<br />
inscritti. La Commissione l'aveva respinto con tutte le altre proposte:<br />
l' ono Bonghi nella sua relazione 8 Maggio 1890 diceva che<br />
questa, mentre pare cumuli i vantaggi <strong>dei</strong> due sistemi, ne cumula<br />
invece gli errori,
Circoscrizioni elettorali, !J5<br />
ove il resid uo più si accostava alla metà del quoziente. Che, se<br />
invece del criterio provinciale, si prendessel'o a base i singoli<br />
135 collegi, si avrebbe la conseguenza che in 101 il movimento<br />
della popolazione non porterebbe modificazione del numero<br />
<strong>dei</strong> deputati; in 8 importerebbe l'aumento di un deputato; altri<br />
3 avrebbero diritto ad aumento, ma hanno già il massimo di<br />
5 deputati; in 18 si dovrebbe diminuire un deputato. Onde il<br />
numero <strong>dei</strong> collegi scenderebbe a 501 e pel' mantenere il numero<br />
di 50S, dovrebbero assegnarsi ai collegi più vicini al quoziente.<br />
oltre ai 3 che, non potendosi aumentare a Genova I,<br />
Milano I, Palermo I, si aumenterebbero ad altro collegio della<br />
Provincia,<br />
Il disegno di legge, ritenendo che tutta l'economia della legge<br />
ha pel' fondamento il riparto tra le Provincie in ragione della<br />
rispettiva popolazione, si conforma al primo di questi criteri.<br />
Nuove dubbiezze suHa forma di scrutinio. - Il 3 Marzo<br />
1886 riferì l'ono Franchetti in nome della maggioranza di una<br />
speciale Commissione di 18 deputati presieduta da Nicotera.<br />
Respinto prima con 8 voti contro 8 il ritorno allo scrutinio<br />
uninominale, si trovò di fronte a difficoltà insormontabili<br />
per l'applicazione di un quoziente ridotto: e in nuove votazioni<br />
respinse con 6 voti contro 6 il disegno ministeriaie e<br />
approvò con 6 voti contro 4 e 2 ast. la proposta che le elezioni<br />
debbano farsi per collegio uninominale e che il numero totale<br />
<strong>dei</strong> deputati debba rimanere invariato, equamente ripartendolo<br />
fra le provincie del regno: non fu nemmeno approvata la proposta<br />
di alcuno <strong>dei</strong> Commissari per conservare lo scrutinio di<br />
lista per le grandi città. A nome della minoranza riferì l'ono<br />
Cibrario che si riservò la propria opinione sulla preferenza <strong>dei</strong><br />
due sistemi, ma, limitandosi al tema proposto della nuova circoscrizione,<br />
accettò il disegno ministeriale; però invece di definire<br />
fin d'allora la tabella delle circoscrizioni, proponeva affidarne<br />
l'incarico ad una Commissione di 5 deputati e 5 senatori<br />
nominati dai rispettivi Presidenti e presieduta dal Ministro<br />
dell'interno.<br />
La chiusura della sessione fece cadere il disegno di legge,<br />
che fu riprodotto il 22 Giugno 1886. Ma, come già vedemmo,<br />
la questione del riparto <strong>dei</strong> collegi erasi complicata con quella<br />
più complessa della forma di scrutinio, la cui soluzione si imponeva<br />
come pregiudiziale, e a cui intesero le due proposte di<br />
legge, dell'ono Nicotera l'una c dell'ono Bonghi l'altra, prese in
Circoscrizioni elettorali.<br />
la connessità sua colla questione dello scrutinio tanto dibat.<br />
tuta e di cosi lunga soluzione.<br />
Il 14 Giugno 1891 coln. 280 fu pubblicato il R. D. che approvò<br />
la tabella delle circoscrizioni <strong>dei</strong> collegi elettorali compilata<br />
dalla Commissione.<br />
La <strong>Camera</strong> non sentì dopo d'aUora parlare di circoscrizioni<br />
elettorali se non una volta, colla lnodestissima proposta Giuliani<br />
presa in considerazione il 24 Giugno 1896, ma non mai<br />
riferita, per trasferire il Capoluogo del collegio di Capaccio a<br />
Bocca d'Aspide.<br />
()ensimento del :1981. Nuovo riparto. - Il rinvio del<br />
censimento fortunatamente soppresse una delle revisioni decennali,<br />
delle quali non fu più argomento fino al 12 Maggio<br />
1903 dopo il censimento del 1901. Accertati con questo gli abi·<br />
tanti in 32,966,307, il quoziente di ogni collegio si eleverebbe<br />
a 64,894. Il disegno di legge presentato in omaggio alla legge<br />
elettorale non fa che riprodurre le precise disposizioni della<br />
legge del 1891; e finora non è giunto a relazione.<br />
Tra la inosservanza della prescrizione di legge, la quale imporrebbe<br />
la l'innovazione del ripat'to nella 1" sessione susseguente<br />
al censimento - con frase ambigua di per sè, e che si<br />
presta alle interpretazioni diverse di chi crede si alluda alla<br />
apertura di una sessione susseguente al censimento e di chi intende<br />
le sedute che, comunque incominciate, vengono dopo al<br />
censimento, - e l'impossibilità colla pdma di queste interpretazioni<br />
di applicare rigorosamente la legge nel caso di unica sessione<br />
di una Legislatura, non parrebbe davvero inopportuna<br />
la p\"Oposta contenuta nella relazione dell'onoro Genala 28 Marzo<br />
1892 di sopprimere questo articolo di legge.<br />
Nè il censimento dà esso stesso cifre perfette, nè la ragione<br />
della popolazione, cui si ispira il riparto <strong>dei</strong> deputati, è così<br />
strettamente assorbente che una piccola variazione trascurata<br />
possa far ritenere illegale il numel'O di rappresentanti di una<br />
Provincia che obbedisce forse a molte altre ragioni di prevalenza,<br />
nè è forse opportuno per piccole differenze spostare<br />
interessi gravissimi e dar luogo a tanto lavorio, dentro e fnori<br />
e attorno al Parlamento, e così improduttivo, tranne forse di<br />
reciproche transazioni. Onde non sarebbe difficile convenire<br />
con lui, che avrebbe voluto riservare a leggi speciali, quando<br />
ne fosse veramente accertato il bisogno, di correggere le maggiori<br />
sproporzioni insorgenti.
CAPITOLO VI.<br />
Convocazione <strong>dei</strong> Collegi.<br />
Il diritto di convocazione <strong>dei</strong> Collegi elettorali, illSito pel" ragion<br />
di cose nello istituto regie, offrirebbe argomento degno di<br />
essere fra i principali consìderato e regolato: perocchè l'arbitrio<br />
in tale materia potrebbe frustrare o rendere meno efficacc<br />
la partecipazione popolare al governo della COsa pubblica, indebolendo<br />
quell'cssenziale principio di garanzia che la conquista<br />
elettorale rappresenta e nel suo significato storico e nella<br />
sua concezione pratica.<br />
Lo Statuto del Regno non fu invero troppo parco di disposizioni<br />
a questo riguardo, per quanto all"indole riassuntiva di<br />
quel gmnde documento si spettasse. Parallela all'obbligo di<br />
convocare la <strong>Camera</strong> in ogni anno, costituisce coll'art. 9 la facoltà<br />
nel Re di sciogliere la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> purchè un'altra<br />
ne sia convocata nel termine di quattro mesi; e chiarisce<br />
all'articolo 44 che, se un deputato cessa per qualunque motivo<br />
dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto<br />
convocato per fare una nuova elezione.<br />
Evidentemente il primo legislatore intendeva rinviare alla<br />
futura legge elettorale ogni determinazione ulteriore; ma non<br />
lasciava luogo a dubitare che l'intenzione fosse conforme al<br />
principio della necessaria assoluta integralità della rappresentanza.<br />
Risolveva così fin d'allora, in periodo non sospetto, la<br />
questione, più tardi sollevatasi nella scienza e nella pratica.<br />
della utilità delle elezioni parziali, la quale si collega alla diversità<br />
della forma di scrutinio; perocchè meno conciliabili<br />
colle convocazioni di singoli collegi si presentino lo scrutinio
Convocazione <strong>dei</strong> collegi. 101<br />
di lista e alcune delle varie forme concepite di rappresentanza<br />
delle minoranze.<br />
Chiaro è pertanto che le elezioni parziali, le quali - pur di<br />
valore incerto specialmente a causa delle molteplici astensioni<br />
che determinano - sono talora eccellente indizio del movimento<br />
della pubblica opinione dopo i generali comizi, vennero<br />
dallo Statuto recisamente affermate e sancite (1) quantunque<br />
in formala vaga, che sarebbe stato còmpito della legge<br />
eleUorale di specificare. Invece la legge del 1848 si limitava ad<br />
inlerpret81'e il tosto dell'art. 44 dello Statuto, colla dichiarazione<br />
che, in caso di nomina di un deputato ad impiego o di avanzamento<br />
e quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio,<br />
sal·à convocato nel termine di un mese: e a quest'obbligo si<br />
tenne il Governo così vincolato che persino in periodi di<br />
pieni poteri non crl'ldeUe di potervi pretermettere (2).<br />
Ma siffaUa disposizione lasciava intatto l'arbitrio del potere<br />
esecutivo quanto alle elezioni generali, regolato dal solo art. 9<br />
dello Sta tulo, il quale, non chiarendo se nei quattro mesi debba<br />
essere il decreto di riconvocazione pubblicalo o l'altra Cailiera<br />
adunata, concede la facoltà di attenersi al primo inciso dell'articolo<br />
stesso, alla convocazione cioè delle Camere in ogni<br />
anno (3).<br />
Le elezioni per la P legislatura furono indette con R. D. 17<br />
Marzo 1848, il giorno stesso della promulgazione della legge<br />
elettorale, per il 17 Aprile. Parrebbe dunque che il legislatore,<br />
(1) Dalle elezioni parziali <strong>dei</strong> Collegi non sorge la facoltà di convovocare<br />
parzialmente le sezioni <strong>dei</strong> singoli Collegi, le cui operazioni<br />
siano per qùalche motivo dichiarate nulle. Troppo grave sarebbe lasciare<br />
in mano di un piccolo numero di elettori la decisione di una<br />
elezione: precedente assai pericoloso lo dichiarava il 5 Marzo 1891 l'ono<br />
Rosano allorquando proponeva, come effetto della nullità della sezione<br />
di Limbadi, l'annullamento di tutta l'elezione del II collegio di Catanzaro<br />
a scrutinio di lista; e proibito dalla legge, la quale non ammette<br />
altra ipotesi che quella della convocazione dell'intero collegio, lo affermava<br />
il 15 Maggio 1891 l'ono Nocito, proponendo la nullità di tutte<br />
le operazioni del I collegio di Napoli pure a scrutinio di lista, come<br />
conseguenza dell'annullamento della piccola sezione di Bacoli.<br />
(2) Il 14 Giugno 1859 furono convocati 4 collegi, il 12 Luglio altri 9,<br />
il 21 altri 5.<br />
(3) I consolidamenti <strong>dei</strong> bilanci e la larghezza delle leggi di reclutamento<br />
potrebbero altrimenti tendere a far c::nsiderare meno indispensabile<br />
anche la convocazione annuale.
Convocazione <strong>dei</strong> collegi, 103<br />
La legge 1859-60 non aggiunse all'arbitrio dell'esecutivo alcuna<br />
limitazione. Soltanto la legge del 1882, ad evitare repentine<br />
convocazioni le quali non lascino agli elettori modo di<br />
prendere gli opportuni concerti, prescrisse per tutte le elezioni<br />
il limite minimo di quindici giorni.<br />
Intervallo tra il R. O. e la convocazione. - È interessante<br />
aver presente in riassunto la distanzà cheintercorse trail<br />
Decreto di convocazione <strong>dei</strong> vari comizi generali e il giorno della<br />
loro riunione: 18 giorni nella la legislatura (tenendo conto del secondo<br />
decreto di rettifica), 17 nella 2 a , 15 nella 3a, 19 nella 4\ 18<br />
nella ::i a, 20 nella 6a, 25 nella 7a, 24 nell'8", 45 nella g", 25 nella lO",<br />
18 nella 11", 48 nella 12",32 nella 13a, 14 nella 14\ (il minimo<br />
<strong>dei</strong> quindici giorni non fu stabilito che per la legislatura successiya),<br />
27 nella 15', 26 nella 16 a , 32 nella 17\ 27 nella 18.,<br />
18 nella 19', 18 nella 20", 15 nella 2]a,<br />
Intervallo h'a le elezioni e la convocazione del Parlamento.<br />
- E non sarà inutile un analogo confronto dell'intenallo<br />
tra la dat:1 del 2° scrutinio delle elezioni generali e<br />
quella della convocazione del Parlamento: 10 giorni circa<br />
nella l", 8 circa nella 2", 8 nella 3'. 9 nella 4",8 nella 5.,.26<br />
nella 6", ;) nella 7 a , 15 nella S", 20 nella 9", ;) nella lO a , 8 nella Ila,<br />
8 nella 12", Snella 13", 3 nella H', 17 nella 15", 11 nella 16", lO<br />
nella 17a, lO nella 18a, 8 nella 19',9 nella 20", 6 nella 21".<br />
Ballottaggi. - Alla regola della contemporaneità delle elezioni<br />
contravvennero, più che le votazioni di primo scrutinio,<br />
le votazioni di balloltaggio le quali, non fissate nei primi tempi<br />
dal decreto di convocazione, furono fatte nei giorni che erano<br />
di volta in volla indicati ad libit1ll1l delle autorità locali. Per<br />
la 3 a legislatura incominciò ad introdursi l'intervallo degli 8<br />
giorni; ma anche 8 giorni intercorsero tra la convocazione <strong>dei</strong><br />
collegi di terraferma e di quelli di Sardegna. Per la 4 a legislatura<br />
la la votazione avvenne il 9 Dicembre 1849 e la 2 a il 10 e<br />
1'11, secondochc truttavasi di collegi di una o più sezioni; per<br />
la Sardegna il 13 e successid.<br />
Queste incertezze e irregolal"ità furono avvertite dall'ono Galvagno,<br />
il quale nel suo disegno di legge del 31 Dicembre 1849<br />
prescriveva !'indicazione di un intervallo fisso tra la l' e la 2'<br />
votazione, che dalla relazione Boncompagni fu stabilito non<br />
superiore agli 8 giorni e così sancito nella legge 19 gennaio 1850<br />
n. 975. Di vero le successive eiezioni generali per la 5 a legislatura<br />
ebbero il 1 0 scrutinio a11'8 Dicembre 1852, il 2 0 all' 11. E
Convocazione <strong>dei</strong> collegi. 107<br />
Accadde una volla, il 16 Febbrnio 1875, che fosse superato di<br />
tre giorni il limite del mese in questo senso interpretato; per<br />
il collegio di Chieti, eletto Auriti: la Giunta ritenne non essere<br />
ricevibile questo appunto di nullità perchè questo termine non<br />
è perentorio al segno da infirmare l'elezione che venisse fatta<br />
dopo: e l'elezione fu convalidata.<br />
Su questa facoltà del Governo la <strong>Camera</strong> esercitò pertanto,<br />
o in sede di verificazione di poteri, o con speciali interrogazioni,<br />
il suo controllo.<br />
Il 30 Luglio 189.5 l'ono Imbriani moveva interrogazione sul<br />
ritardo nella convocazione <strong>dei</strong> collegi di Roma IV, Alcamo,<br />
Aragona, ;\Iodica, Termini, Tricarico, e l'\apoli X deplorando<br />
che siasi voluta protrarre fino ad aver luogo a <strong>Camera</strong> chiusa,<br />
cioè fuori del controllo parlamentnre. L'on. Galli, sottosegretario<br />
di Stato, invocava a suffragare !'interpretazione, per cui<br />
la parola convocazione si riferisce puramente al R. Decre'to,<br />
la differenza di espressione adoperata, avendo il legislatore nello<br />
stesso articolo usata non più la parola convocazione, ma quella<br />
eli ele:::ione quandJ parlò del termine minimo di 15 giorni.<br />
Questa interpretazione fu seguita quasi costantemente durante<br />
tutto il ;\finistero Crispi, nel quale però non fu mai superato<br />
il termine di un mese dal messaggio al Decreto e di un altro<br />
mese al giorno dell'elezione. L'on. Di Rudini, il quale pure<br />
aveva nel suo disegno complesso del 25 Novembre 1891 aggiunta<br />
lIna disposizione per spiegare che, entro un mese dalla dichiarazione<br />
di vacanza di un collegio, deve pubblicarsi il decreto<br />
di convocazione, non già avvenire l'elezione, ritornò per la<br />
maggior parte <strong>dei</strong> casi all'antica tradizione, senza togliersi però<br />
i n pochi casi la maggiore ampiezza: cosi per Cesenail messaggio<br />
fu spedito il 27 Giugno, il 20 Luglio fu pubblicato il Decreto<br />
pel' l'elezione al16 Agosto. Col ministero successivo si oltrepassò<br />
poi in alcuni casi il limite massimo mai prima raggiunto, per<br />
mezzo <strong>dei</strong> RR. DD. 22e 30 Dicembre 1898 che convocarono per il 12<br />
:.\Iarzo)1899 i collegi di Forlì e Castrogiovanni dichiarati vacanti<br />
coi rispettivi messaggi 24 e 30 Novembre; del R. D. 19 Gennaio<br />
1899 che convocava pcl 12 Marzo il eollegio di Perugia dichiarato<br />
vacante col messaggio 21 Dicembl'e; del R. D. 25 Giugno<br />
1899 che convocava pel13 Agosto i collegi di Forlì, Milnno V e<br />
Ravenna dichiarati vacanti col messaggio del 3 Giugno; del<br />
R. D. 29 Giugno che convocava pei 13 Agosto il collegio di Castellaneta<br />
dichiarato vacante col messaggio del 5 Giugno e così
114 Capitolo l'I.<br />
ramento prescritto dall'art. 49 dello Statuto, non accettò senz'altro<br />
la proposta Pierantoni di dichiarare vacante un seggio<br />
nel collegio di :\Iacerata, ma attese la emanazione della legge,<br />
la quale dichiarava decaduti dal mandato coloro che avessero<br />
ricusato di prestare il giuramento: in esecuzione di essa il 17<br />
Gennaio 1883 il Presidente dichiarò vacante un seggio nel collegio<br />
di Macerata.<br />
Protrazione delle operazioni elettorali. - Tranne che<br />
nei casi in cui un R. D. sia intervenuto a modificare il giorno<br />
della votazione, questo non può essere dagli elcttod cambiato,<br />
nè protratto;' ond'è abusivo il continuare le operazioni al di<br />
là del giorno fissato, e tanto meno ammissibile il cominciarle<br />
in giorno successivo.<br />
Il 7 Marzo 1861 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione di Liborio Homano<br />
a Bitonto perchè le operazioni di lIna sezione erano<br />
state protratte fino al domani; il 13 :\Iarzo 1861 fu annullata<br />
l'elezione Scrugli a Trapani perchè la sezione di Xicotera. composto<br />
il seggio il 27 gennaio, non fece la votazione per l'elezione<br />
che il 28. Il 2 Aprile 1867 fu annullata l'elezione D'Ondes Heggio<br />
a Castroreale perchè, .mentre la votazione avrebbe dovuto aver<br />
luogo il lO Marzo, eran state le operazioni protratte fino alle 3<br />
del giorno 11. E più recentemente il 5 :\Iarzo 1891. su relazione<br />
Rosano. fu ritenuto che "l'aver protratto le operazioni fino alle<br />
2 pomo dell'indomani costituisce una nullità evidente dovendo<br />
la votazione compiersi nel giorno fissato dal H. D. che convocò<br />
i comizi ".<br />
Purtroppo negli ultimi tempi, senza che la Giunta e la <strong>Camera</strong><br />
valessero a colpire il malo andazzo, il protrarre le operazioni<br />
fin quando la vigilanza assidua <strong>dei</strong> controllanti fosse<br />
stancata o almeno fin quando la conoscenza <strong>dei</strong> risultati delle<br />
altre sezioni consentisse di modellare su questi i propri, a vittoria<br />
del proprio çandidato, divenne una delle forme di perpetrare<br />
le maggiori insidie elettorali. E fOI'se, nel contrasto fra<br />
le malizie degli uni e degli :lItri, la <strong>Camera</strong> fu trascinata talora,<br />
suomalgrado, a indulgere alla malizia minore, come perl'elezione<br />
Aprile a Regalbuto 20 Febbraio 1900, ove fu convalidato l'operato<br />
di due sezioni che avevano protratte le operazioni di 4<br />
giorni, solo perchè non si constatarono reati nè irregolarità<br />
conseguenti, nè cambiamenti di schede nè interruzione di operazioni,<br />
nè irregolarità nelle liste di identificazione.
CAPITOLO VII.<br />
Sezioni.<br />
Ve·rsiamo qui ancora in materia, in cui la competenza della<br />
<strong>Camera</strong> è minima, perocchè, quando siano osservate le prescrizioni<br />
formali di legge, scaeso può esser l'interver:.to dell'autorità<br />
legislativa tutrice della regolarità delle operazioni elettorali.<br />
Le rag\oni, per cui la Commi'3sione elettorale comunale determini<br />
in un modo anzichè in un allro la ripartizione del Comune<br />
in sezioni, o il R. D. costituisca le sezioni comprendenti<br />
più comuni o frazioni sono di apprezzamento delle autorità<br />
cui dalla legge ne è conferita la facollà, senza diritto di revisione<br />
o controllo.<br />
Onde l' onoro Salaris diceva forse eccessivamente, ma con<br />
un certo senso di verità, il 13 Giugno 1864, a proposito dell'elezione<br />
Bertani a Caccamo, che la circoscl"izione costituisce materia<br />
di regolamento anzichè materia essenziale per gli atti elettorali<br />
e non può infiuire sulla volontà degli elettori.<br />
Non dobbiamo tuttavia dimenticare l'alta e sovrana importanza<br />
che tutti questi elementi possono avere nella preparazione<br />
della lotta elettorale, specialmente là ove siavi sospetto<br />
di indebite ingerenze locali o pressioni governative. Indipendentemente<br />
da ciò, potrebbe costituire soggetto di osservazione,<br />
da pal"te della Giunta delle elezioni, il fatto che le variazioni<br />
alle circoscrizioni introdotte nella imminenza delle elezioni<br />
sian riuscite a spostaee tutti i legittimi calcoli e le preparazioni<br />
legali fatte dagli elettori.<br />
Anche le norme dettate dalla legge ora vigente per determinal"e<br />
con maggior precisione il collegio, al quale debba ·asse-
Sezioni. 117<br />
posta Michelini di dichiarare nulla la elezione a motivo del<br />
luogo della convocazione.<br />
Quando altra volta una sezione, quella di Casatisma, fu convocata<br />
fuori del territorio del capoluogo del mandamento nel<br />
collegio di Casteggio, la <strong>Camera</strong> vòlle indagarne le conseguenze<br />
e, tratte informazioni che pei manifesti del sindaco e per le dichiarazioni<br />
di tutti, gli elettori non avevano potuto cadere in<br />
errore sul luogo della votazione, convalidò il 29 Dicembre 1857<br />
la elezione Valerio.<br />
Nè maggior conto tenne il relatore Bargoni, il 2 Dicembre 1865,<br />
delle lagnanze sollevate da Torricella Peligna perchè il capoluogo<br />
della sezione fosse a Gessopalena mentre in quella era il<br />
capoluogo di mandamento.<br />
E la <strong>Camera</strong> non volle il 4 Novembre 1864 seguire l'ono Salaris<br />
il quale voleva l'annullamento dell'elezione Martinclli a<br />
Caccamo,'perchè tutte le sezioni erano state convocate nel capoluogo<br />
dci mandamento.<br />
()ompetenza della ()amera. - Ma abbiamo già osservato<br />
che la competenza e la severità della <strong>Camera</strong> si potrebbero<br />
risvegliare lorchè dalla facoltà del potere esecutivo inopportunamente<br />
esercitata fosse potuto sorgere dubbio sulla regolare<br />
espressione della volontà del corpo elettorale. Il collegio<br />
di Montebelluna era stato con R. D. 13 Ottobre 1866 diviso in<br />
due sezioni; il commissal"Ìo distrettuale invece ordinò la distribut.ione<br />
in 4, in virtù di un Decreto Reale della Giugno<br />
1867 non noto a nessuno, perchè comparso nella Gazzetta<br />
Ufficiale della luglio, mentre l'elezione era avvenuta il 16<br />
Giugno. L'Ufficio della <strong>Camera</strong> osservò " esser vero che la<br />
legge stabilisce la facoltà del potere eseeutivo d'ordinare<br />
che gli elettori convengano in tale o tal altro luogo; ma, se<br />
questa facoltà deve intendersi all'effetto di ricònoscere il diritto<br />
di ordinare che gli elettori si convochino in un luogo diverso<br />
dal capoluogo del mandamento o della sezione, il potere esecutiYo<br />
non può valersene se non nel decreto che ordina la<br />
convocazione del collegio .' E l'elezione fu con deliberazione<br />
12 Luglio 1867 ritenuta nulla.<br />
Il pericolo di un eccesso di potere fu considerato così grande<br />
che la Camem non si peritò di dimostl'are il proprio malcontento,<br />
ritenendo pericoloso precedente quello <strong>dei</strong> collegi di<br />
Guastalla e di Varallo,ove con Decreti 16 e 30 Dicembe 1869 era<br />
stato stabilito che certi comuni, per la impraticabilità delle
J20 Capitolo VII.<br />
cappello e parte in un manicotto; onde la votazione peccava<br />
in tutte le forme sostanziali e l'elezione potè convalidarsi il<br />
2 Dicembre 1865 soltanto perchè resistette a tutte le prove.<br />
Severa ebbe a dimostrarsi la <strong>Camera</strong> contro il fatto di essersi<br />
superato il limite massimo consentito, quando all'eccedenza<br />
molto considerevole si uni un'altra violazione di legge. Trattavasi<br />
del collegio di Pisa, eletto Barsanti. Il comune di Pisa, che<br />
era diviso in 5 sezioni, deliberava di costituirsi invece in 3 sezioni<br />
per ordine alfabetico, di 846 elettori la prima, 844 la seconda,<br />
818laterza. Il 14 Dicembre 1874 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione, principalmente<br />
per la considerazione che, essendo due i mandamenti<br />
della città, venivano ad essere in una sezione confusi gli elettori<br />
dell'un mandamento con quelli dell'altro, contrariamente alla<br />
disposizione della legge d'allora che del mandamento costituiva<br />
la prima base della ripartizione per sezioni.<br />
La norma seguita dalla <strong>Camera</strong> che non ritenne per sè solo<br />
motivo di nullità di una sezione nè l'eccesso di iscritti, nè - come<br />
nei casi delle elezioni di Cefalù (eletto Turrisi) il4 Marzo 1861 e<br />
di Siracusa (eletto Greco Cassia) il 18 Dicembre 1874 - la costituzione<br />
di sezioni con un numero molto esiguo di elettori, ha<br />
avuto ancora applicazione il 9 Marzo 1901 per l'elezione Majno<br />
a Milano II, ove due sezioni avevano superato i 600 iscritti.<br />
c:Jonfusione di sezioni nella votazione. - Costituite<br />
dalle legittime autorità le sezioni nel modo incensurabile, quale<br />
conseguenza potrà portare il fatto che la ripartizione non sia<br />
stata nel momento della votazione osservata?<br />
Nell'elezione Crispo a Sassari 2° non essendosi, per il rifiuto<br />
degli elettori di assumere la funzione di scrutatori, proceduto<br />
in una sezione alla votazione, gli elettori di questa furono nel<br />
ballottaggio ammessi a votare nell'altra sezione dello stesso Comune:<br />
l'Ufficio della <strong>Camera</strong>, reI. Daziani, ritenne, e la <strong>Camera</strong><br />
approvò il2 febbraio 1855, dovesse concludersene l'annullamento<br />
.perchè la legge prescrivendo la divisione delle sezioni e fa·<br />
cendone corpi a parte, non è permesso trasgredirvi col riunire<br />
per la votazione diverse sezioni.<br />
E nello stesso senso il 17 Giugno 1880, non avendo a Cassal'o,<br />
sezione del collegio di Vizzini, funzionato il seggio, e 11 suoi elettori<br />
avendo votato nella sezione di Ferla, la <strong>Camera</strong> ritenne nulla<br />
la sezione di Ferla, pur convalidando l'elezione dell'ono Cafici, la<br />
quale da questo annullamento non riusciva spostata nel risultato<br />
finale.
Sezioni. 121<br />
Invece da ultimo una giurisprudenza più mite andò formandosi<br />
colla deliberazione del 20 Dicembre 1882 per l'elezione<br />
Frola nel II collegio di Torino (Ciriè). La sezione di Brusasco<br />
era stata divisa in due destinandovi due stanze attigue dello<br />
stesso locale; non essendo stato possibi!e costituire il seggio provvisorio<br />
per la seconda sezione, gli elettori furono fatti votare<br />
nella prima: ill'e!atore Crispi diceva che essi non patirono alcun<br />
pregiudizio e votarono regolarmente, onde l'elezione fu convalidata.
Impossibilità di votare. 123<br />
agenti superiori della pubblica amministrazione, allora si convalida<br />
l'elezione quando il voto della sezione non potrebbe<br />
spostare il risultato complessivo e si annulla nel caso opposto.<br />
In queste ipotesi proposte dal Pescatore non si parla di casi<br />
di impossibilità individuali, le quali non debbono evidentemente<br />
tenersi in calcolo: la legge domanda che tutte le sezioni<br />
votino, non chiede che tutti singolarmente gli elettori vadano<br />
all'urna.<br />
Per altro anche allo stato attuale della legislazione, indipendentemente<br />
dall'impressione che il giudice ne possa trarre sul<br />
carattere generale dell'elezione, non potrebbe togliersi la facoltà<br />
di provare in ipotesi l'efficienza àel voto di chi da violenza<br />
è stato impedito di dare il suo suffragio. Ma pur trat·<br />
tandosi di tutti gli elettori di una sezione, non deve aversi riguardo<br />
alle impossibilità soggettive, l'impedimento deve derivare<br />
dal fatto estraneo all'elettore, senza di che ogui sing01a<br />
impossibilità fisica dovrebbe essere valutata.<br />
Gli impedimenti imprevisti, o, se previsti, di impossibile rimedio,<br />
sono dipendenti da cause materiali, o da colpa o dolo.<br />
Della prima natura sono stati considerati nei nostri annali<br />
parlamentari gli ostacoli alla viabilità, tali da rendere estremamente<br />
pericoloso l'accostarsi alle urne nel dato momento. In<br />
questo caso la volontà di coloro, i quali avrebbero voluto concorrere<br />
all'elezione, ma non poterono, non deve essere trascurata:<br />
e se il loro voto fosse stato sufficiente a spostare in qualsiasi<br />
ipotesi il risultato, non possono considerarsi alla stessa<br />
stl'egua di coloro che volontariamente si astennero.<br />
Ma senza dubbio deve trattarsi di casi assolutamente eccezionali<br />
e di vera e riconosciuta impossibilità, non di incidenti<br />
che devono subirsi come elementi indivisibili dalle sorti elettorali,<br />
poichè chi presumesse di rimoverli tutti e sempre, non<br />
sarebbe quasi mai a capo di elezioni definitive.<br />
Nel collegio di Santhià il sindaco e molti elettori intervenuti<br />
avevano fatta dkhiarazione che le acque avevano matedalmente<br />
impedito il passaggio di fiumi e torrenti; ma la <strong>Camera</strong><br />
convalidò il 28 Dicembre 1849 la elezione nella considerazione<br />
che, come erano presenti questi elettori della stessa frazione,<br />
avrebbero potuto gli altri, se pur con disagio, intervenire.<br />
Osservava allora il relatore non aver valore l'obiezione che<br />
le minoranze imporrebbero così il loro giudizio alle maggioranze,<br />
imperocchè la necessità di ottenere universalmente
Impossibilità di votare. 125<br />
a Perugia 2°, avendo gli eleitori di Costacciaro allegata la impossibilità<br />
di andar a votare a causa della gran neve caduta,<br />
la Giunta, accertato che il viaggio ne risultava incomodo, senza<br />
che ne fosse creato un vero e proprio impedimento, propose<br />
e la <strong>Camera</strong> accolse la convalidazionè. E il 20 Dicembre 1882<br />
per l'elezione Bonghi nel 2° collegio di Treviso, relatore Crispi,<br />
non fu ritenuta provata la impossibilità degli elettori di Zenson<br />
di votare per la difficoltà di accesso al locale della sezione<br />
costituita dalle acque tumultuose, mentre la chiesa, che è allo<br />
stesso livello della sala, era stata affollatissima in quel giorno:<br />
e quindi fu pure convalidata l'elezione.<br />
Per gli stessi motivi la <strong>Camera</strong> approvava il21 Dicembre 1882<br />
la convalidazione degli ono Tivaroni, Morpurgo e Giuriati nel<br />
collegio di Belluno ove, se 4 sezioni non costituirono il seggio<br />
per la minacciosa piena del Padola, il Genio Civile dichiarò<br />
non aver questa costituito una assoluta impossibilità di recarsi<br />
a votare; e il 20 Gennaio 1883 la convalidazione di Scolari, Simoni<br />
e Cavalletto nel 3° collegio di Udine perchè, §le le sezioni<br />
di Pasiano e Prato non procedettero, a causa dell'inondazione<br />
del Meduna e del Livenza, alle operazioni elettorali, i sindaci<br />
di quei Comuni asserirono non esser stati gli elettori nella impossibilità<br />
materiale di votare e il commissario distrettuale<br />
affermò non esser state in condizioni migliori altre sezioni nelle<br />
quali pure si procedette a votazione.<br />
Timore. - La constatata impossibilità di fatto, della cui prova<br />
è arbitra assoluta la <strong>Camera</strong>, esclude che possa esserle nei suoi<br />
effetti paragonato il timore, se anche motivato e scusabile. La<br />
<strong>Camera</strong> il 4 Mal'zo 1861 per la elezione di Ascoli non volle<br />
prendere in veruna considerazione le ragioni di 6 sezioni, le<br />
quali non votarono perchè infestate dalle orde borboniche e<br />
papaline, nel concetto che o questi elettori non vollero per paura<br />
recarsi alle urne e ciò non può produrre la nullità <strong>dei</strong> voti<br />
degli altri, o ne furono realmente impediti dalla forza maggiore<br />
<strong>dei</strong> briganti che vietarono il passaggio e, pel' la giurisprudenza<br />
allora vigente che non ammetteva neppure la forza maggiore<br />
quale ragione di nullità, non si può l'elezione invalidare. Se la<br />
prima parte del dilemma si reggeva su ampia base in diritto,<br />
non altrettanto poteva dirsi della seconda, che avrebbe potuto<br />
costituire gl'avissimo inconveniente quando se ne estendesse<br />
l'applicazione ad un ben organizzato brigantaggio per uso di<br />
un candidato. Irrefutabile dicemmo la prima parte: e ne diede
126 Capitolo VIII.<br />
conferma il 16 Dicembre 1882 il relatore Della Rocca per l'elezione<br />
Fabris e Seismit Doda nello collegio di Udine: dimostrato<br />
che a Latisana eravi soltanto preoccupazione di possibili pericoli,<br />
non ostacolo invincibile a votare, diceva non potersi<br />
pretendere dagli elettori i'eroismo, ma un'appl'ensione non potere<br />
costituire un legale e grave impedimento.<br />
Nella sezione di Limbadi del II collegio di Catanzaro era sorto.<br />
per la costituzione del seggio, violento alterco, sedato il quale,<br />
potè compiersi la votazione; ma, questa espletata, la rissa si<br />
rianimò fuori dalla sala,onde gli elettori intimoriti se ne andarono;<br />
il relatore Rosano li considerò come astenuti volontari,<br />
senza che il loro operato potesse dar luogo nè allo anllullamento<br />
dell'intera elezione, nè alla votazione suppletiva delLt<br />
sola sezione, che costituirebbe un precedente assai pericoloso<br />
(5 Marzo 1891). La qual tesi fu pure vittoriosamente sostenuta<br />
dal reI. Callaini per l'elezione Xuvoloni a Porto :\Iaurizio il 18<br />
Dicembre 1900 il quale. constatato che nessun atto di violenza<br />
impedì agli .elettori di Pietrabruna di recarsi a votare, considerò<br />
coloro che per timore si ritirarono siccome volontariamente<br />
astenuti.<br />
Mancata eo§tituzione <strong>dei</strong> seggi. - Fra le arti elettorali<br />
può anche esservi quella di impedire la costituzione del seggio<br />
definitivo in una sezione, che si sappia grandemente favorevole<br />
all'avversario; ma non può riuscire allo scopo se non<br />
per effetto della imprevidenza di tutto un pal'tito, Indipendentemente<br />
dalla malizia, la impossibilità in cui, per la mancata<br />
costituzione del seggio, si tl'ovino gli eleLtori di votare, non<br />
può essere ragione di nullità.<br />
Invece la <strong>Camera</strong> 1'11 Aprile 1850 annullò l'elezione del II collegio<br />
di Isili perchè, non costituitosi il seggio della la sezione,<br />
l'elezione fu fatta dai soli elettori dell'aitra sezione. Il 2 Febbraio<br />
1855 annullò l'elezione Crispo nel II collegio di Sassari per<br />
non essersi una delle due sezioni potuta costituire a causa del<br />
rifiuto <strong>dei</strong> primi tre eletti e della difficoltà di rim'enire gli altri<br />
due; fu ritenuto che per un fatto indipendente dalla loro volontà<br />
una metà degli elettori non avesse potuto votare. Il 4 Marzo<br />
1861 fu invece convalidato Grizoni a Isili, quantunque una sczione<br />
non avesse potuto costituirsi perchè nessuno aveva voluto<br />
accettare la carica di presidente; si considerò allora che in<br />
qualunque modo avesse essa votato non avrebbe evitato il ballottaggio<br />
cui si procedette. Il 5 Febbraio 1862 fu convalidato
128 Capitolo 17II.<br />
Sanna a Grosseto nonostante che una sezione, che poteva spostare,<br />
non avesse votato perchè il Presidente non aveva potuto<br />
nel ballottaggio recarsi a presiedere l'ufficio, e datone avviso<br />
al primo scrutatore, questi e gli altd avevano ritenuto non<br />
potere senza il Presidente aver luogo la votazione: l'elezione<br />
fu convalidata.<br />
Invece il 19 Gennaio 1867 fu annullata l'elezione Gigli a Teano,<br />
in cui una sezione non costituì il seggio provvisorio.<br />
Dubbio non poteva sorgere per la deliberazione di convalidazione<br />
di Morone a Torre Annunziata il 20 Gennaio 1875, dove<br />
una sezione che poteva spostal"e non votò, ma risultò che, oltre<br />
l'assenza della maggioranza <strong>dei</strong> membri dell'ufficio, nessun<br />
elettore si el"a presentato fino alle 6 pomeridiane.<br />
Caso veramente degno di osservazione fu quello dell'elezione<br />
TUI"Ì, Afan de Rivera e Giusso nel I collegio di Napoli della<br />
XVII legislatul"a. Avendo nella sezione di Bacoli due componenti<br />
l'ufficio definitivo rifiutato !'incarico, il seggio provvisorio<br />
sciolse l'adunanza elevando. verbale negativo, quantunque la<br />
sala fosse piena di elettori che volevano votal"e.<br />
Il reI. Nocito dichiarò questo • un vero impedimento all' esercizio<br />
del diritto elettorale che de\'e portal"e all'annullamento<br />
della infera elezione. Infatti non si potrebbe convocare la sola<br />
sezione di Bacoli perchè la legge non ammette altra ipotesi<br />
che quella della convocazione dell'intero collegio; nè può considerarsi<br />
come non esistente la sezione di Bacoli perchè, se<br />
questo può farsi quando gli elettori di una sezione non vogliono<br />
votare, non può dirsi lo stesso se una sezione non ha potuto<br />
votare per una circostanza indipendente dalla sua volontà,<br />
quando il suo voto potesse avel"e diretta influenza sul risultato<br />
definitivo dell'intero collegio •. L'elezione il 15 )laggio 1891 fu<br />
annullata.<br />
Un ultimo caso dobbiamo in questo argomento specifico citare.<br />
Per l'elezioue di Varese della X VIII legislatura elettI' Cambiasi,<br />
nella sezione di Cassano Valcuviansindaco col segretario<br />
e il messo comunale aprono la sala, mancano i due scrutatori<br />
designati, si suona la campana, si manda il messo, ma gli eletti,<br />
che son davanti alla casa comunale, non si movono per timore<br />
di dover far pal·te del seggio: il sindaco stanco fece chiudere<br />
la sala: sul mezzogiorno elettori mandarono dal sindaco a<br />
pregarlo di riaprida, al che egli, temendo di violare la legge, si<br />
rifiutò e cosi elettori di altl'a frazione che scendevano per vo-
CAPlTOLO IX.<br />
Seggi Elettorali.<br />
Fra le principali garanzie. l'he la legge volle accordare, somma<br />
è quella della composizione <strong>dei</strong> seggi, preordinalo il pròvvisorio<br />
ad assicurare che il definitivo corrisponda al desiderio<br />
della maggioranza, e destinato questo ad accertare che la votazione<br />
si compia nelle forme volute.<br />
Xoi vedemmo nella voce Legislazione elettorale pago 32 e 42 i<br />
tentativi fatti per sottrarre alle fluttuanti maggior:lDze la scelta<br />
degli scrutatori. :Ma la speciosità dell'argomento che niun miglior<br />
tutore <strong>dei</strong> propri interessi sia all'infuori dell'interessato stesso,<br />
non considerandQsi che. fra il conflitto degli interessi, altri<br />
dev'essere il giudice dirimente; nonchè la acutezza delle lotte<br />
che fa desiderare una prima avvisaglia, segno dell'esito successivo,<br />
per trarne auspici e ammonimenti e sovente anche<br />
eccitamenti a ricorrere a mezzi fino all'ultimo rifiutati, fUron<br />
sempre di ostacolo a che si aCèettassero sicuri rimedi.<br />
Lo stato attuale della nostra legislazione affida la presidenza<br />
dell'ufficio provvisorio ad un magistrato, ed. in mancanza,<br />
alÌe autorità comunali, in difetto delle quali al conciliatore<br />
e a persone da lui designate fra gli eleggibili a consigliere<br />
comunale: scrutatori provvisori due consiglieri comunali<br />
estratti a so1"Ìe dalla Giunta nel giorno precedente all'ele<br />
;o:ione, e in loro mancanza i due elettori più anziani e i due<br />
più giovani fra i presenti. Costituito l'ufficio provvisorio alle<br />
ore 9, la sezione purchè sian presenti almeno 20 elettori elegge<br />
a voto limitato l'ufficio definitivo composto di un presidente<br />
.e 4 scrutatori: chi ha più voti ne diviene il presidente, a pa-
CAPITOLO X.<br />
Sala elettorale.<br />
DiSI)Osizione della sala e <strong>dei</strong> tavoli. - Prima di disporre<br />
le norme che devono regolare la votazione, la legge dichiara<br />
che la sala deve esser divisa in due compartimenti da un tramezzo<br />
non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio<br />
da un compartimento all'altro: nel compartimento dove<br />
si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione,<br />
nell'altro siede l'ufficio elettorale: la tavola dell'ufficio<br />
deve essere disposta in guisa che gli elettod possano girarvi<br />
intorno dopo chiusa la votazione: le tavole destinate alla scdttura<br />
delle schede elevono essere isolate e collocate in modo da<br />
assicurare il segreto del voto.<br />
Sono qui chiaramente indicati i due scopi della legge: segreto<br />
del voto, ma vigilanza dell'ufficio sull'elettore: controllo dell'elettore<br />
sull'ufficio. L'ignoranza o la malizia dell'uno e dell'altro<br />
trovò sovente il modo di contravvenirvi. La dstrettezza <strong>dei</strong> locali<br />
o la violenza delle passioni non permise talora la netta<br />
divisione delle due parti della sala: il tavolo dell'ufficio collocato<br />
sovente in modo che difficile fosse l'assistenza dell'elettore<br />
che voleva controllare, o impeditane la vigilanza con tutte le<br />
arti, fra cui principale quella della cosÙtuzione di una specie<br />
di anello circolare composto di elettori congiurati i quali, col<br />
loro moto violento e continuo e colla nessuna interruzione<br />
dello spazio, impedissero a chiunque altro di vedere quanto<br />
il seggio complice stesse per commettere (1).<br />
(1) Una delle ragioni per cui il 20 Dicembre 1886 fu annullata 1'ele-
146 Capitolo X.<br />
il tavolo di scritturazione, ma annesso alla sala di votazione e<br />
collocato in modo da essere a tutti visibile e senz'altro accesso<br />
che quello della sala, fu il 17 Giugno 1897 cOll\'alidata, su relazione<br />
Fani, la elezione Piccolo Cupani nel collegio di Naso,<br />
Affissione delle liste nella sala. - Nella sala elettorale<br />
devono essere affissi, oltre ai principali articoli delllllegge elet·<br />
torale, la lista degli elettori della sezione, e l'elenco speciale di<br />
coloro che, per appartenere a corpi organizzati, sono temporaneamente<br />
esclusi dal voto.<br />
"La mancata affissione nella sala delle sedute della lista<br />
degli elettori della sezione "' dichiarava la deliberazione della <strong>Camera</strong><br />
4 Aprile 1850:per l'elezione di Torriglia, " non importa nullità,<br />
quando il presidente, non ritrovando nell'ufficio comunale<br />
questo esemplare della lista, inviti gli elettori a servirsi della<br />
lista originale depositata sul tavolo della presidenza, di cui<br />
molti elettori pl'esero di fatto visione. " Invece, pur facendo la<br />
stessa precisa ipotesi, decideva in senso opposto la <strong>Camera</strong> il<br />
24 Dicembre 1853 per l'elezione Paleocapa a S. Quirico, nella<br />
quale la lista essendosi staccata dal muro era rim.asta sul tavolo<br />
del seggio.<br />
Ma ritornò invece alle più miti conclusioni il 21 Dicembre<br />
1857 per l'elezione Vallauria Mondovì, e il 30 Dicembre 1837<br />
per l'elezione Chappel'on a Pont-Beauvoisin, dove la convalidazione<br />
fu motivata dal riflesso che, non essendovi nè proteste<br />
nè esclusioni di elettori o intrusi.oni di non iscritti, non si potessero<br />
legittimare le conclusioni negative.<br />
Alla giurisprudenza più rigida fece ancora ritorno la <strong>Camera</strong><br />
per l'elezione Majorana Calatabiano a Castroreale annullata il<br />
7 Maggio 1863; e il 23 Dicembre 1863 per l'elezione Cantù a Caprino<br />
Bergamasco, ove pure le liste erano state deposte sul<br />
tavolo della presidenza, visibili a tutti; e il 7 kglio 1864 per<br />
l'elezione Montuori ad Avellino, ove però questa irregolarità<br />
era accompagnata dall'altra maggiore di non aver tenuto lista<br />
di riscontro.<br />
E, quando la lista elettorale della sezione, invece di essere affissa<br />
nella sala stessa, lo sia nella sala che vi melte accesso, fu già<br />
deciso il 2 Gennaio 1858 per la elezione Asinari a Pancalieri<br />
che, se importa violazione della lettera della legge, non impQrta<br />
quella dello spirito; e confermato colla deliberazione del<br />
14 Dicembre 1889 per l'elezione Turi a Napoli I, reI. Barazzu()li.
Sala elettorale. 149<br />
il )Ioja ne appoggi:wa le conclusioni, perocchè la disposizione<br />
di legge sia intesa, non solo ad impedire che voti un non elettore,<br />
ma anche a proteggere gli elettori contro ogni influenza<br />
morale che potessero su di essi esercitare persone estranee al<br />
collegio; mentre Pinelli affermava essere la disposizione di legge<br />
soltanto diretta ad assicurare la polizia delle adunanze e non<br />
potere pertanto di per sè sola portare la nullità.<br />
Esagerando la tesi contraria sostenuta dal Moja, vi fu chi,<br />
per la elezione della V legislatura, volle contestare l'elezione<br />
del Moja stesso perchè, a custodia della sala elettorale, fosse<br />
stato posto un illettel'ato n quale non poteva leggere n certificato<br />
elettorale; man :l2 Dicembre 1853 fu convalidata, perchè<br />
non si volle aggiungere nulla che la legge non dica, bastando<br />
che chi si presenta sia riconosciuto elettore e dal custode e<br />
dai membri dell'ufficio. La vera teoria fu esposta il 6 Febbraio<br />
1854 per l'elezione di Siolto Pintor a Nuoro: " l'omissione della<br />
presentazione del cel"lificato non pu6 per sè sola ravvisarsi<br />
quale causa sufficiente per infil'mare l'elezione, salvo che tale<br />
omissione fosse accompagnata da circostanze che tendessero<br />
a dLmostrare che ebbero luogo brogli e che l'elezione non potè<br />
essere si ncera. ,. E n 17 Dicembre fu pure convalidata l'elezione<br />
Parodi nel IV collegio di Genova perchè tale omissione viola<br />
la legge di disciplina, non la legge di votazione: e cosÌ ancora<br />
il 21 Dicembre 18.17 l'elezione Vallauri a Mondovi. Si pervenne<br />
anche, colla convalidazione della elezione Oliandini a Levanto<br />
il 15 Gennaio 1858, a non dare importanza alla constatazione che<br />
parecchi non elettori entrarono per qualche momento nella<br />
sala, essendo subito fatti uscÌ1'e dal seggio.<br />
II 4 Dicembre 1865 per l'elezione Praus a Bovino e n 20 Giugno<br />
1876 per l'elezione di Serrastretta fu sancito che la mancanza<br />
del certificato, essendo contemplata dalle disposizioni penali<br />
colla multa Ilno a Lire 200, non può portare altra penalità all'infuori<br />
di questa dalla legge prevista. Chiarissimamente fu<br />
risolto ogni dubbio colla relazione Meàrdi 12 Luglio 1880 nella<br />
. elezione Zuccaro Floresta a Francavilla Sicula. "L'intervento<br />
di non elettori nell'aula non potrebbe per sè solo produrre<br />
la nullità dell'elezione, salvo nel caso in cui gli estranei prendessero<br />
parte al voto o suscitassel'o brogli, confusione o disordine,<br />
e così fu confermato colla relazione Romco 11 Febbraio<br />
1881 per l'elezione Di Belmonte a Napoli I.<br />
Le leggi elettorali che vi succedeltero e che diedero man
Sala elettorale. 151<br />
quale, incaricando il presidente della polizia dell'adunanza, divieta<br />
a qùalsiasi specie di forza armata di collocarsi, senza la<br />
sua richiesta, nella sala dell'adunanza o nelle adiacenze. Non<br />
colla prima, che imporrebbe alla pubblica forza, ancorchè<br />
chiamata dal presidente, di entrare disarmata nell'aula, e che<br />
pertanto non può riferirsi se non agli elettori; non colla seconda,<br />
la quale evidentemente si riferisce ad un nucleo di<br />
forza pubblica, e non alla presenza isolata di qualche suo rappresentante,<br />
che sarebbe eccessivo proibire anche nelle adiacenze<br />
della sala elettorale.<br />
Al presidente, al cui potere discrezionale è affidata la polizia<br />
dell'adunanza, sta la suprema decisione del fatto.<br />
A lui, colla polizia dell'adunanza, è conferita la facoltà di<br />
chiedere la forza necessaria alle autorità civili ed ai comandanti<br />
militari, che sono tenuti ad ottemperare alle sue richieste;<br />
ma il modo con cui si esplichi la sua autorità non è previsto<br />
dalle legge attuale, la quale lascia integra ed amplissima<br />
la sua facoltà senza limitazione. Invece la legge 1859-60 spiegava<br />
che, quando nella sala uno o più degli assistenti diano palese<br />
segno di approvazione, o altrimenti eccitino tumulti, il presidente<br />
li chiamerà all'ordine e non cessando la perturbazione<br />
inserirà menzione del fatto richiamo nel verbale, sulla cui<br />
esibizione i colpevoli saranno puniti con ammenda ecc.<br />
La relazione fatta alla <strong>Camera</strong> il 22 Ottobre 1849 sulla elezione<br />
<strong>dei</strong> due collegi di Cuglieri dichiarava: "vero è che nella<br />
legge elettorale non vedesi espressamente attribuita al presidente<br />
la facoltà di allontanare dalla sala un qualsiasi elettore, ma<br />
questa facoltà è senza dubbio implicita nel presidente a petto<br />
eli qualunque elettore che inquieti ed agiti l'adunanza, da che<br />
egli è incaricato della polizia dell'adunanza. "<br />
Quando pet" la elezione Praus a Bovino il reI. Musmeei in·<br />
tendeva dalla sola presenza di due carabinieri nella sala concludel'e<br />
alla violata segretezza del voto, venne d'altra parte<br />
fatto appello alla autorità del presidente del seggio, supremo<br />
tutore di quel segreto del voto, che non solo non era stato violato<br />
ma tutelato, tanto che nessuna protesta erasi mossa: e la<br />
<strong>Camera</strong> il 4 Dicembre 1865 convalidò l'elezione.<br />
Con precedente forse più importante fu convalidata il 25<br />
Marzo 1867 l'elezione Mussi ad Abbiategrasso, nonostante la<br />
protesta di uno stesso presidente di sezione: diceva allora il<br />
"reI. Viacava: " se i carabinieri fossero entrati per usare pressione
Sala elettorale. 153<br />
dizio sopra provvedimenti di sicurezza che il sotto prefetto,<br />
custode dell'ordine pubblico, aveva facoltà e dovere di prendere<br />
sotto la sua responsabilità.... "<br />
Non occorre aggiungere che tutto questo ragionamento regge<br />
soltanto finchè non si possa dimostrare una illecita pressione<br />
delle autorità, la quale costituirebbe altra forma di violazione<br />
di legge e di cui ragioneremo più oltre.
160 Capitolo XI.<br />
rità del fatlo grave, che deve essere impedito, perchè se si<br />
generalizzasse potrebbe dar luogo ad ogni sorta d'arbitrii e<br />
sopraffazioni .'<br />
SeriUurazione. - Consegnate a tempo e nel modo regolare<br />
le schede agli elettori, esse devono essere scritte sul tavolo<br />
a ciò destinato, La legge non precisa il punto della scheda oye<br />
debba essere scritto il nome del candidato: e perciò, quand'anche<br />
la scheda stampata porti !'indicazione dello spazio ove<br />
il nome deve essere apposto, nessuna difficoltà venne mai sollevata<br />
se in luogo diverso il nome fosse scritto, purchè non<br />
assuma, per la sua strana collocazione, aspetto di segno di<br />
riconoscimento, da riconginngersi nella sua significazione con<br />
altre peculiarità di altre schede,<br />
Nello stesso modo. la Giunta ebbe assai di frequente occasione<br />
di occuparsi del dubbio che investe una scheda, la quale<br />
porti il nome del candidato scritto sul rovescio; e con giurisprudenza<br />
costante, di cui sono recente espressione la relazione<br />
Brunialti 25 Gennaio 1893 per l'elezione Tiepolo a Yenezia<br />
III e la relazione Stelluti-Scala per l'elezione Pivano a Saluzzo<br />
convalidata dalla <strong>Camera</strong> 1'8 Giugno 1897, ne ritenne la<br />
validità, purchè. ben inteso. risponda all'altro requisito di essere<br />
consegnata piegata al presidente, in modo che il nome del<br />
candidato non sia visibile esternamente. È anche chiaro che<br />
la giurisprudenza douebbe cedere quando fosse dimostrato<br />
che la presentazione di una scheda, di cui non si scorgesse<br />
all"esterno nè firma nè timbro, fosse segno combinato pel' far<br />
r"iconoscere il votante.<br />
Colla parola scrive adoperata dalla legge non è speci;tlizzato<br />
nessun metodo, nè la legge pl'escrive che debbasi adoperare<br />
l'inchiostro che sui ta,'oli della sala è deposto, Xon potrebbe<br />
essere perciò causa di invalidità l'adoperare altr'o inchiostro, a<br />
condizione, sempre sott'intesa, che la diversità dell"inchiostro<br />
non costituisca un segno, 1\on disponendo la legge l'uso delrinchiostro,<br />
non si poterono nemmeno colpire di nullità le<br />
schede scritte a lapis, che è pure uno <strong>dei</strong> mezzi di scrittura; così<br />
il 26 Marzo 1867 fu convalidata l'elezione Ellero a Pordenone,<br />
nonostante molte schede fosser scritte a lapis. Recentemente il<br />
17 Aprile 1893 la Camel'a convalidò l'elezione Gavazzi a Lecco,<br />
sulla relazione Cambray-Digny, la quale, costatando che in una<br />
sezionequasi tutte le schede eran scritte a lapis nero ed alcune<br />
anche a lapis rosso o turchino, ma indifferentemente pei vari
Schede. 161<br />
candidati, e che la carta era tale da non potervisi introdurre<br />
cancellature per sostituire altro nome, ne propone\'a la convalidazione,<br />
sia perchè nullità non è sancita dalla legge, sia<br />
perchè la giurisprudenza accetta come valido il testamento<br />
olografo a lapis.<br />
Indicazioni necessarie. - Affinchè il voto dell'elettore<br />
ottenga il suo scopo, occorre ancora che possa essere attribuito<br />
al candidato preferito e che cioè la indicazione contenuta nella<br />
scheda sia chiara e sufficiente a distinguere il candidato da<br />
qualsiasi altra persona, elettore o non.<br />
La legge dice che l'elettore scrive il nome, intendendo evidentemente<br />
comprendere nome e cognome, i predicati cioè<br />
usualmente adoperati per discernere l'una dall'altra persona.<br />
Tutte le altre indicazioni consentite non sono condizioni di<br />
validità, salvo nel caso che sia necessario individualizzare, con titoli<br />
aggiunti, due omonimi; anzi possono talora costituire una<br />
ragione di sospetto. ]\{a, se per la prima votazione fu ritenuto<br />
necessario che nome e cognome si accompagnino, pel ballottaggio<br />
parve sufficiente il solo cognome, cosi come sovente,<br />
quando si tratti di candidato noto per esser già deputato scadente,<br />
il solo cognome fu ritenuto sufficiente anche in primo<br />
scrutinio.<br />
Occorre sempre non discostarsi dal concetto, che l'elezione è<br />
l'espressione della volontà dell'elettore e che quindi deve essere<br />
sancita ogni volta che sia chiara l'intenzione: che però non si fa<br />
votazione di intenzione e che questa deve esser validamente<br />
espressa affinchè non rimanga il dubbio di una incoazione di volontà,<br />
e invece si abbia la convinzione di una volontà integrale<br />
diretta coscientemente, univocamente e seriamente a quella manifestazione.<br />
L'elezione non è un atto, cui il legislatore possa riconoscere<br />
un carattere di leggerezza, ammettendo la validità di schede<br />
scherzose o ridicole. E ad ogni buon conto, trattandosi di impressioni<br />
di fatto, di cui il seggio locale è ottimo giudice, l'operato<br />
può annullarsene allora soltanto che sorga evidente la<br />
violazione di legge o la parzialità.<br />
Molto cauti, osservava il Della Motta relatore dell'elezione di<br />
S. Martino Siccomario il 23 Dicembre 1857, deve essersi nel riformare<br />
i giudizi <strong>dei</strong> collegi elettomli intorno all' identità di<br />
persone, e il Bonfadini, relatore dell'elezione di Tolentino, scriveva<br />
il 19 Dicembre 1870 che " l'ufficio locale è evidentemente<br />
MONTALCINI. 11
162 Capitolo XI.<br />
il giudice più competente che in fatto di interpretazione di<br />
schede possa esservi.,<br />
Nome solo. - Delle schede, le quali portino il solo nome<br />
proprio del candidato, non costituendo più che un principio<br />
di indicazione, di consueto non. si ritiene la validità nemmeuo<br />
in ballottaggio: e, per la evidenza sua, la cosa non si<br />
trova sovente registrata nelle deliberazioni della <strong>Camera</strong>.<br />
Per la elezione Griffini a Crema la Giunta, confortata dal voto<br />
della <strong>Camera</strong> elel 22 Dicembre 1870, ritenne che " la sezione di<br />
Crema a torto aveva attribuito all'avv. Pietro Donati una scheda<br />
portante l'indicazionc avvocalo Pielro perchè il solo nome non<br />
basta, nemmeno nel ballottaggio, a distinguere sufficientemente<br />
la persona che si vuole eleggere .'<br />
Abbiamo riportato questo caso perchè proprio tre giorni<br />
prima la <strong>Camera</strong> aveva creduto prendere una deliberazione<br />
apparentemente contraria. Xel collegio di Tolentino l'Assemblea<br />
<strong>dei</strong> Presidenti non ayeva fatto proclamazione: la Giunta, attribuendo<br />
a Giuseppe Checchetelli una scheda che portava mal<br />
scritto: Giuseppe cavaliere, riconosceva la parità <strong>dei</strong> voti tra i<br />
competitori e, nel dubbio prodotto dal bruciamento di una<br />
scheda, proponeva l'annullamento. Diceva allora il relatore Bonfadini<br />
che, quando uno <strong>dei</strong> candidati si chiama Filippo e l'altro<br />
Giuseppe, non può esservi dubbio sull'intenzione dell'elettore,<br />
tanto più quando l'ufficio locale già la ritenne sufficientemente<br />
espressa, bastando in certi luoghi il solo nome ad<br />
indicare la persona. La <strong>Camera</strong>, annullando il 19 Dicembre 1870<br />
l'elezione di Tolentino, riconosceva tale scheda da attribuirsi.<br />
Solo cognome. - Non occorre spiegare che molto più<br />
chiara risulta l'intenzione dell'elettore quando la scheda porti<br />
il solo cognome accompagnato da una qualifica, Già il 5 Febbraio<br />
1849 era stata convalidata l'elezione Geninu a Lanzo, calcolando<br />
utili in primo scrutinio 7 schede colle indicazioni<br />
Avvocato Genina. 112 Ottobre 1849 si attribuiscono, anche a primo<br />
scrutinio, le schede avvocato Portis non essendo provato che<br />
esista altro avvocato Portis. Il 22 Dicembre 1851 si convalida<br />
l'elezione Saracco ad Acqui computandogli come buone, quantunque<br />
in primo scrutinio, 54 schede colla sola indicazione avvocato<br />
Saracco, sul riflesso che niun altro avvocato Saracco<br />
risiedeva nel collegio e che egli era già stato eletto nella legislatura<br />
precedente. Così il 16 Gennaio 1854 la <strong>Camera</strong> ritenne<br />
attribuibili al conte Robbio di Varigliè 10 schede colla sola in-
164, Capitolo XI.<br />
Colla relazione Rosano pel collegio di Caltanissetta, accolta<br />
dalla <strong>Camera</strong> il 25 Febbraio 1890, si va anche più innanzi: e<br />
mentre si attribuiscono ad Ignazio Testasecca schede Testasecca<br />
essendo dimosh'ato esser egli unico elettore iscritto con questo<br />
nome, 5i accordano anche al competitore Domenico Minolfi<br />
schede Minolfi quantunque tre altri elettori con questo cognome<br />
fossero iscritti nelle liste: • è sembrato che quando due soli<br />
sono i candidati, entrambi notissimi, niun dubbio potesse sorgere<br />
sull'intenzione dell'elettore .' Colla relazione Stelluti-Scala<br />
8 Giugno 1897 pel collegio di Saluzzo si ritornò per altro a più<br />
moderato giudizio e, mentre si considerarono come disperse le<br />
schede Pivano perchè candidato nuovo e altri elettori eranvi<br />
nel collegio con questa denominazione, si attribuirono a Carlo<br />
Buttini le schede Buttini perchè deputato uscente e perchè niun<br />
altro eleggibile collo stesso nome eravi nel collegio: e al Pivano<br />
si attribuirono le schede avvocato Pivano,<br />
Titoli nobiliari. - Qualche difficoltà è talora sovrapposta,<br />
nel dipanamento di questa intricata matassa, dai titoli nobiliari,<br />
la cui complessa natura non può pretendersi sia cognita<br />
agli elettod, ma deve soggiacere alla regola comune della notorietà<br />
e della consuetudine locale.<br />
Il lO Febbraio 1855 la <strong>Camera</strong> ebbe a decidere la attribuzione<br />
al conte Ignazio Costa della Torre di 26 schede Cosla della<br />
Torre, nonostante la esistenza di un conte Francesco Costa<br />
della Torre, per essere quegli candidato notissimo. Più difficile<br />
si presentò la questione il 23 Dicembre 18.57 per l'elezione di<br />
S. Martino Siccomario. Il competitore del proclamato era il<br />
conte Castellani-Fantoni, il quale sarebbe riuscito eletto se gli<br />
si fossero attribuite a primo scrutinio alcune schede: conle<br />
Castellani. Veniva però provata l'esistenza di altro conte Castellani,<br />
quantunque da alcuni si affermasse che questi portava<br />
abusivamente il titolo di conte. La Ca.tp.era ritenne non dover<br />
essa entrare nella questione di araldica: e che quando sono<br />
note con uno stesso titolo due persone, affinchè ad una di esse<br />
debbano i voti attribuirsi, essi abbiano ad avere maggiore specificazione.<br />
Nel II collegio di Palermo si contendevano il seggio per la<br />
IX legislatura in primo scrutinio il Paternostro, il Perez e il<br />
marchese Vincenzo Mortellaro: il Perez entrò in ballottaggio<br />
con 106 voti mentre 104 erano stati attribuiti al Mortellaro, e<br />
dispersi erano stati ritenuti altri voti Marchese Vincenzo ..\:101'-
166 Capitolo XI.<br />
tanti cavaliere Giovanni Marone -- quantunque titolo e nome<br />
del candidato fossero esattamente indicati - perchè esisteva nel<br />
collegio un commendatore Giovanni Marone volgarmente chiamato<br />
cavaliere ed anzi più noto nel collegio. Il 25 Marzo 1863<br />
fu convalidato Celestino Bianchi pur essendo risultata l'esi·<br />
stenza di un altro Celestino Bianchi. Il 25 Kovembre 1865 l'Ufficio<br />
incaricato di riferire sull'elezione di Chiaravalle Centrale<br />
ritenne che non fossero da attribuirsi a Francesco De Luca le<br />
schede portanti in ballottaggio nome e cognome, perchè altre<br />
tre persone collo stesso nome e cognome esistevano nel collegio;<br />
ma la <strong>Camera</strong> invece ritenne doverglisi attribuire e quindi<br />
lo proclamò e convalidò.<br />
Invece la <strong>Camera</strong> annullò nel collegio di Naso, il 29 Novembre<br />
1865, 10 schede portanti in primo scrutinio Antonino Baratta<br />
senza altra indicazione, perchè venne esibito un certificato<br />
dell'esistenza nel collegio di altro Antonino Baratta. Ma il<br />
15 Dicembre 1865 per l'elezione di Pesaro ritornò a più miti<br />
deliberazioni accordando al C011l111. Sansone D'Ancona le schede<br />
date a Sansone D'Ancona, quantunque provata l'esistenza di<br />
altro Sansone D'Ancona, sul riflesso che la lotta elettorale<br />
aveva abbastanza chiaramente indicato chi fosse il candidato. E<br />
per rovescio il 19 Gennaio 1867 fu annullata l'elezione di Mariano<br />
Fogazzaro a Marostica perchè provata l'esistenza di altro<br />
Mariano Fogazzaro. Ma ancora, pel mutare delle circostanze<br />
accessorie, la <strong>Camera</strong> diede verdetto diverso il 26 Marzo 1867 pcl<br />
collegio di Lanciano, attribuendo all'avv. Nicola Melchiorre tutte<br />
le schede col nome e cognome, pur essendo provata l'esistenza<br />
nel collegio di altri 6 omonimi, per la considerazione che questi<br />
erano ineleggibili perchè illetterati o colpiti da condanna<br />
e che l'avv. Nicola Melchiorre era l'unico politicamente noto.<br />
Il 21 Dicembre 1870 furono attribuite a Saverio De Bonis 10<br />
schede col nome e cognome, quantunque accertata l'esistenza<br />
di altri 4 omonimi e nello stesso giorno fu rettificata la proclamazione<br />
del collegio di Castelvetrano sostituendo alla proclamazione<br />
di Anca quella di Francesco Crispi, cui fm'ono attribuite<br />
7 schede portanti avvocato Francesco Crispi, negate dal<br />
seggio perchè altro Francesco Crispi esercente l'avvocatul'a esisteva<br />
nel collegio.<br />
L'elezione di Teramo della XII legislatura, nonostante protesta<br />
per la esistenza nel collegio di un omonimo, fu il 5 Dicembre<br />
1874 convalidata perchè il Francesco Sebastiani era noto
Schede.<br />
S. Marco Argentano attribui in ballottaggio a Raffaele ia Costa<br />
una scheda con Francesco La Costa, che era decisiva per l'elezione:<br />
1'8 Febbraio 1871 nel collegio di Badia-Polesine accordò a'<br />
Luigi Basi una scheda con Giacomo Basi. Invece il 15 Maggio 1871<br />
pel collegio di Poggio Mirteto non attribui a Luigi Masi una<br />
scheda che portava scdtto, secondo i favorevoli, Luiggi Nasi, secondo<br />
i contrad Luggiggi Nasi e l'elezione fu per tal motivo<br />
annullata, Alla larghezza equa si ritorna il 5 Dicembre 1874 pel<br />
collegio di Zogno ave, attribuendosi a Gian Battista Agliardi alcune<br />
schede non accordategli dai seggi portanti Aliardi e Aelardi<br />
conte G. Battista, questi riesce a superare il Cucchi ed è a lui<br />
sostituito nella proclamazione. E il 19 Dicembre 1874 pel collegio<br />
di Todno I la <strong>Camera</strong> attribuisce a Camillo Ferrati due<br />
schede comm. Camillo Ferrari e comm. Camillo Ferraris; ma<br />
partendo da ben diverso, e sémpre giusto, principio annulla a<br />
Casimiro Favale una scheda Camillo Falevele non ritenendo che<br />
" queste pal'ole possano accettarsi come una sufficiente e non<br />
dubbia indicazione della persona del Favale e come la seria manifestazione<br />
di un voto a lui dato"<br />
La <strong>Camera</strong> nella deliberazione 25 Gennaio 1893 pel III collegio<br />
di Venezia attribui a Giacomo Ricco le schede Federico<br />
Ricco, Francesco Ricco e Giacomo nico; annullò invece Giacomo<br />
Tiepolo non accordando la scheda a Lorenzo Tiepolo perchè,<br />
se nel ballottaggio basta il cognome scritto chiaramente, resta<br />
invece incerta la volontà dell'elettore quando vi si aggiunge il<br />
nome dell'altro candidato.<br />
Accade talora che la <strong>Camera</strong> si trovi di fronte al fatto che i<br />
seggi locali abbiano tenute distinte certe categorie di schede<br />
portanti designazioni affini, venendo di conseguenza a collocare<br />
fra i dispersi alcuni voti che intenzionalmente andavano<br />
diretti alla stessa persona L'8 Aprile 1850 pel VI collegio di Torino<br />
la <strong>Camera</strong> convalidò Miglietti nelle, seguenti circostanze:<br />
nel primo scrutinio Miglietti aveva avuto 75 voti, Bonacossa 18,<br />
Frescot G. B. 15 e G. Frascotti 5, onde era stato proclamato ballottaggio<br />
tra i primi due; la <strong>Camera</strong> non ritenne, nonostante la<br />
domanda indi pervenuta, di annullare l'elezione perchè il ballottaggio<br />
dovesse proclamal'si col Frescot, al quale non credette<br />
dovessero attribuirsi i voli Frascotti.<br />
Pur essendo constatata l'esistenza di due avvocati Paolo e<br />
Paolino Maltese, di cui uno però candidato notissimo e l'altro<br />
quasi ignoto, la <strong>Camera</strong>, il 20 Marzo 18f8, considerò doversi con-
170 Capitolo XI.<br />
globare i voti assegnati separatamente alle due categorie. Cosi<br />
il 12 Dicembre 1876 nel collegio di Montecorvino Rovella, correggendo<br />
l'operato dell'Assembea <strong>dei</strong> Presidenti che aveva tenuto<br />
staccati gli 84 voti di Dini Luigi dai 138 di Dini Luigi fa Gennaro,<br />
li attribuì alla stessa persona. E il 29 Giugno 1886, reI. Fortunato,<br />
convalidò l'operato <strong>dei</strong> Presidenti del III collegio di<br />
Novara che, sommando i voti di Collobiano cav. Francesco con<br />
quelli di Collobiano Francesco, lo aveva proclamato eletto invece<br />
di i\farazio. Numerose proteste erano di vero sòrtc perchè<br />
un comitato di contadini aveva proclamato con pubblico ma·<br />
nifesto la candidatura dcI loro collega Collobiano Francesco,<br />
onde a lui parcvan doversi queste ultime schede in sede separata<br />
attribuirsi: ma riesci all'ono Collobiano dimostrare non<br />
esser questa che una manovra degli avversari per ingenerare<br />
confusione ed equivoco, e l'elezione fu convalidata.<br />
Un caso spccialissimo fu risolto il 2 Luglio 1886 per l'elezione<br />
elel I collegio di Caserta, relatore Lacava (1). Il collegio aveva proclamato<br />
eletto Novelli con 5348 voti, contro Francesco JJontagna<br />
cui ne furono assegnati 5262: a questi la Giunta aggiunse altri 49<br />
voti indebitamente sottrattigli perchè sulla schecla non fosse<br />
indicata la paternità. con ciò raggiungeva voti 5311 : oltre a questi<br />
una sezione aveva assegnati 38 voti a Lorenzo Montagna, ma il<br />
giorno successivo era stata presentata all'Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti<br />
la dichiarazione di uno scrutatore e del Segretario della<br />
sezione che per solo errore era stato segnato nel verbale il nome<br />
Lorenzo invece di Francesco, ed altra di 5 elettori presenti allo<br />
scrutinio di aver inteso leggere i voti stessi col nome di Francesco.<br />
Per inverso era dedotta una dichiarazione di altri 15 elettori<br />
che un Lorenzo Montagna è iscritto nelle liste, e i fogli di<br />
sCl"utinio segnano i voti a Jlfontagna senza prenome. Un argomento<br />
che avrebbe potuto chiarire la questione era fornito da<br />
due schede allegate come contestate le quali portavano il nome<br />
(1) La <strong>Camera</strong> aveva già il 25 Novembre 1852 pel collegio di Avigliana<br />
attribuiti a Seyssel i voti per errore segnati nel verbale a DeysseI<br />
non esistente, e in ugual senso aveva risolto il 26 Marzo 1867 per<br />
l'elezione Siccardi a Ceva. In una sezione di questo Collegio il verbale<br />
portava i voti assegnati a Siccm"di Lorenzo anzichè a Ferdinando; sulla<br />
attestazione di 7 elettori e del sindaco scrutatore che le schede portavano<br />
il nome di Ferdinando, questi era stato proclamato e fu dalla <strong>Camera</strong><br />
convalidato.
Schede.<br />
consentire di porre gli sguardi, per evitare di rifare così, lungi<br />
dal controllo delle parti e dalle guarantigie di legge, una elezione<br />
in condizioni tutte diverse da quel colore locale che<br />
non si può ad essa negare.<br />
Anche l'annullamento per motti d'ordine dovrebbe essere<br />
dichiarato solo là oye una grande precisione di combinazione<br />
ne assicurasse la frode. Con molta esattezza diceva la relazione<br />
Zanardelli del 1880: " è vero che anche con tali indicazioni<br />
(paternità, professione, titolo, ecc.) soltanto si possono<br />
architettare sicuri segni di riconoscimento; ma da una parte<br />
vietando anche siffatte indicazioni si correrebbe il pericolo più<br />
grande di render nulle moltissime schede d'incontrastabile sincecerità<br />
e buona fede, e d'altro canto è evidente che escludere<br />
ogni possibilità di consimili intelligenze, per quanto si faccia,<br />
è impossibile. Anche una macchia d'inchiostro può esser fortuita<br />
c può esser fatta coll'intenzione di farsi conoscere; così<br />
dicasi del sottolineare il nome e cognome del candidato e simili.<br />
L'annullare in questi casi le schede sarebbe un aprire di<br />
troppo la porta all'arbitrio, mentre d'altra parte per i faUi in<br />
cui l'artifizio sia evidente, la disposizione generale che vieta<br />
sotto pena di nullità ogni segno che possa ritenel'si apposto<br />
come mezzo di riconoscimento è più che sufficiente allo<br />
scopo ,.<br />
La conservazione di tutte le schede aperse l'adito a considerare<br />
non le singole schede invalide per il segno singolarmente<br />
contenuto, ma per il segno combinato nella diversa disposizione<br />
delle altre schede. E veramente questo vizio, che non sarà stato<br />
ignoto ai precedenti facitori di elezioni, venne consacrato alla<br />
nullità soltanto dopo la legge 28 Giugno 1892.<br />
Invero collo scrutinio di lista v'era già un mezzo generale,<br />
rivelato acutamente dalla relazione Rosano 2 Maggio 1891 per<br />
l'elezione di Siracusa I, e cioè il nome aggiunto.<br />
La prima relazione che constatò gli effetti della legge del 1892<br />
è la relazione Andolfato 9 Maggio 1893 sull'elezione Mezzanotte<br />
a Ortona a :\Iare, conchiusa coll'annullamento perchè vi fu<br />
affermata l'esistenza del motto d'ordine da parte di entrambi<br />
i candidati, quali anelli della catena preordinata a legare la<br />
coscienza degli elettori.<br />
Successivamente il 19 Dicembre 1895 la relazione Brin riusci<br />
ad annullare le due sezioni Grumo e Toritto del collegio di<br />
Altamura per raggruppamento artifizioso di nome, cognome,
176 Capitolo XI.<br />
la premessa della pnrola DOll 'al nome; " perchè nelle provincie<br />
napoletane la parola Don innanzi ni nomi di tutti coloro<br />
che appnrtengono alle c1nssi civili è d'uso genernle ,.<br />
Le condizioni nuove fatte dalla nuova legge, i pe,sgiorati costumi<br />
elettorali, la necessità di colpire maggiormente le manifestazioni<br />
della frode crescente resero le Giunte successive<br />
assai più severe in questi apprezzaJ;l1enti, arrivando anche a<br />
considerare nulle certe schede perchè portano qualche piccolo<br />
geroglifico, che si è in dubbio se non corrisponda al modo di<br />
firma commerciale, o una piccola sottosegnatura, o una piccola<br />
cancellatura, o una sigla, ecc. La l'affinatezza della mala fede<br />
ha creato come naturale conseguenza la legge del sospetto, giungendo<br />
persino ad annullare schede che portano il nome coll'aggiunta<br />
di deputato, perchè questa qualità allcora non spetti al<br />
candidato. La relazione Brunialti 25 Gennaio 1893 sull'elezione<br />
Tiepolo nel III collegio di Venezia, la quale con esemplare<br />
precisione ci ren(ie conto delle deliberazioni su ogni singola<br />
scheda, ci chiarisce che fu attribuita la scheda Co. Lorenzo<br />
Tiepolo; annuUate le schede che portano due volte nome e<br />
cognome; annullata Giacomo Ricco deputato: attribuita Signor<br />
Lorenzo Tiepolo; attribuita Rieee G. Ricco Giacomo. Il 25 Febbraio<br />
1893 la relazione Chiapusso suU'elezione Comin a Caserta<br />
annullava pure le schede col deputato. Colla relazione Bonardi<br />
21 Maggio 1893 sull'elezione di Frosinone la Giunta aveva ritenute<br />
valide tutte le schede fll. Ellena, Ecc. Ellena; la <strong>Camera</strong> invece,<br />
convalidando l'elezione Vienna, ritenne nulle tutte quelle schede.<br />
Da ultimo la relazione Carmine 29 Maggio 1897 sull'elezione Ruffoni<br />
a Ferrara dichiara che" trovate alcune schede col signor o<br />
con cancellature e rfpetizione di nomi, a stretto rigore e in base<br />
alla letterale disposizione di legge, dovrebbero essere considerate<br />
come nulle. Si è però osservato che la nullità di queste<br />
schede trarrebbe la sua giustificazione sollanto nel dubbio che<br />
le indicazioni potessero essere considerate come segni di riconoscimento<br />
del votante, ciò che nel caso concreto dovrebbe<br />
ritenersi escluso dietro le considerazioni che le schede stesse<br />
appartengono e all'uno e all'altro candidato e si trovano ripartite<br />
in varie sezioni n' Siccome il risultato non ne rimaneva spostato,<br />
la questione non fu risoluta.
otllzione. 183<br />
scopo di impedire le sopraffnioni del seggio che, vedendo la<br />
sala piena di elettori di altro partito, voglia loro impedit'e<br />
l'esercizio del voto. E pel collegio I di Livorno si decise il 6<br />
Maggio 1876 che. pur dichiaratosi che s'intenderà chiusa la<br />
votazione quando avrà votato un elettore il quale stava seri·<br />
vendo la scheda, se nel frattempo entrano altri elettori, deve<br />
anche a questi permettersi il voto, annullandosi in caso contrario<br />
il risultato della sezione. E la l'elazione Yarè sullo stesso<br />
collegio di Livorno I, 12 Giugno 1876, dichiarava non essere<br />
nullità l'avere il Presidente dichiarata chiusa la votazione<br />
dopo aver data regolarmente la scheda ad un elettore, mentre<br />
la scheda veniva dall' elettore portata a deporre, apparendo<br />
che quella formula fu proferita collo scopo di far che la<br />
scheda medesima fosse ['ultima a distribuirsi.<br />
Per l'elezione )\ofri a Torino IV la relazione Giusso constatava<br />
il 4 Luglio 1893 che alcuni seggi, chiusa la votazione alle 4 pom,.<br />
non avevano ammesso a votare vari elettori perchè arrivati<br />
dopo. La Giunta potè ritenere che, col metodo adottato dai seggi<br />
di farsi, nel dichiarare chiusa la votazione, consegnare dai presenti<br />
la loro tessera chiamandoli poi a votare l'uno dopo l'altro,<br />
i presenti abbian tutti potuto votare: ma non considerò<br />
corretto il metodo stesso, non dovendosi dichiarare chiusa la<br />
votazione se non quando consti che tutti gli elettori presenti<br />
nella sala abbiano votato. Anche questo per altro deve contemperarsi<br />
colI'altro criterio di non ammettere quella specie<br />
di ostruzionismo, che sarebbe prodotto quando un elettore<br />
per volta si presentasse dopo le 4 pomo e, mentl'e questi, depone<br />
la scheda, altri si avvicendassero, conducendo così a<br />
termine illi milato la votazione.<br />
La legge dispone che le operazioni non possano essere terminate<br />
prima delle 4, ma non stabilisce alcun termine massimo.<br />
Noi abbiamo creduto che la legge fissi implicitamente<br />
questo nlassinlO là ove prescrive che la votazione deve avvenire<br />
nel giorno fissato dal H. D, (li convocazione (V, Convocazione<br />
pago 114), Ma sovente, negli ultimi tempi specialmente, le<br />
operazioni eccedettero la mezzanotte del giorno dell'inizio della<br />
votazione. Il 19 Dicembre 1886 pel II collegio di Catanzaro la<br />
relazione Cuccia constatava che in 4 sezioni la votazione si era<br />
chiusa dalle 9 alle 10 ant. del giorno successivo, ma che la pennanenza<br />
degli uffici el'a stata effettiva, almeno nella maggioranza,<br />
e che era rimasta di proposito tanto tempo per dar modo di
186 Capitolo XII.<br />
del 1892, la quale dispose che quando per contestazioni o per<br />
qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto<br />
allo scrutinio o non l'abbia compiuto, può, chiudendo le urne<br />
e le schede già spogliate con le firme di almeno tre membri<br />
dell'ufficio e il sigillo del Comune, mandare il 'tutto alla prima<br />
sezione ove l'Assemblea <strong>dei</strong> presidenti procederà allo scrutinio<br />
Onde, quando per qualsiasi altra causa l'urna sia stata abbandonata,<br />
l'osservanza delle stesse formalità qui stabilite deve assicurare<br />
contro ogni accusa di simil genere.<br />
La questione dell'abbandono dell'urna si connette con quella<br />
dell'obbligo della presenza costante di tre membri del seggio.<br />
e quindi col dubbio, se il segretario formi o meno parte del<br />
seggio di cui già vedemmo al capitolo Seggi le ragioni pro e<br />
contro la tesi.<br />
Naturalmente la cosa sarebbe anche peggiore allorchè il<br />
numero <strong>dei</strong> membri dell'ufficio presenti fosse costantemente<br />
inferiore a tre; ma anche questa prescrizione fu con una certa<br />
discrezione interpretata; così il 16 Agosto 1849, per l'elezione del<br />
generale Trotti nel collegio di Bosco d'Alessandria, fu ritenuto<br />
che la presenza di due soli membri dell'ufficio non infinna<br />
l'elezione quando il terzo lasciò la sala per un solo quarto<br />
d'ora, nell'intervallo <strong>dei</strong> due appelli. senza che nel frattempo<br />
fosse successa nessuna operazione. Il 9 Febbraio 1850 pel collegio<br />
di S. Damiano d'Asti ave, sospese le operazioni elettorali,<br />
eran stati a custodia dell'urna un solo scrutatore ed il segretario.<br />
anzi lo scrutatore andava e veniva dalla sala elettorale<br />
ad altre annesse con le porte aperte, la C.lmera, l:espingendo la<br />
proposta di procedere ad inchiesta, annullò l'elezione. Così il 9<br />
Febbraio 1857 fu annullata l'elezione Chiaves a Cavour per lo<br />
-stesso errore di fatto E se anche il 19 Maggio 1860 fu per analogo<br />
motivo annullata l'elezione Berretta a Varese, abbiamo invece<br />
il2 Giu'gno 1858 la relazione Biancheri, a nome della Commissione<br />
d'inchiesta mI collegio di Castelnuovo, la quale, pur<br />
accertato che l'urna in certi momenti era rimasta affidata a<br />
soli due scrutatori "ritenne non doversi proporre l'annullamento<br />
perchè l'uI'na fu sempre religiosamente rispettata, che<br />
non tanto la materiale presenza quanto l'attenzione è richiesta<br />
dalla legge e, amlnesso pure che uno scrutatore s'inoltri in un<br />
luogo attiguo e per pochi minuti, non permette a coloro che<br />
rimasero di neanche concepire il pensiero nonchè poter praticare<br />
un'azione infedele" e la <strong>Camera</strong> convalidò l'elezione.
Votazione. 187<br />
Scrutinio. - Compiute tutte le operazioni descritte, e accertato<br />
il numero <strong>dei</strong> votanti risultante dalla nota d'identificazione,<br />
il presidente procede allo spoglio delle schede: uno<br />
degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega,<br />
la consegna al presidente che ne dà lettura ael alta voce e la<br />
passa allo snutatore eletto col minor numero di voti. Gli altri<br />
scrntatori, fra cui dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario,<br />
notano ed uno di loro rende contenlporaneamente<br />
pubblico il numero <strong>dei</strong> voti che ciascuno <strong>dei</strong> candidati va riportando:<br />
elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una<br />
scheda, questa deve essere immediatamente vidimata Contato<br />
poi il numero delle schede scritte e riscontrato se corrisponde<br />
tanto al numero <strong>dei</strong> votanti quanto al numero <strong>dei</strong> voti riportati<br />
complessivamente dai candidati, più quello delle schede<br />
bianche, nulle e contestate, e contate le schede bianche rimaste<br />
nella prima urna, riscontrando se corrispondono al numero<br />
degli iscritti che non hanno votato, queste vengono immediatamente<br />
distrutte. Tutte le schede spogliate vengono chiuse in<br />
un plico colle indicazIoni del collegio e della sezione, colle<br />
firme di almeno 3 membri dell'ufficio e il sigillo del Comune,<br />
per esser depositate nella Cancelleria della Pretura. Le schede<br />
bianche, le nulle, le contestate e le carte relative ai reclami e<br />
alle proteste devono essere vidimate almeno da tre <strong>dei</strong> componenti<br />
l'ufficio e annesse all'esemplare del verbale da trasmettersi<br />
alla Presidenza delb <strong>Camera</strong>.<br />
Della violazione di queste formalità diversa può esser la conseguenza<br />
secondo le circostanze.<br />
Ad esempio la legge, la quale pure consente la presenza di<br />
soli tre membri, presa alla lettera nelle sue disposizioni, costringerebbe<br />
ad i mmobilità lo scrutatore della minoranza e quello<br />
che ha firmato le schede, rendendo d'altra parte inutile la presenza<br />
degli altri due, se volesse impedire ad ognuno di cedere<br />
nella mutua fiducia il posto all'altro.<br />
E· cosi la imperizia del segretario o qualche piccolo incidente<br />
non segnato in verbale possono produrre nei conti delle schede<br />
alcune sconcordanze, che non debbono di per sè infirmare la<br />
validità. Il segretario diligente e il presideIlte vigilante devono<br />
molto attendere che le cifre <strong>dei</strong> votanti in appello, e dopo<br />
l'appello, riunite insieme, corrispondano al numero complessivo<br />
<strong>dei</strong> votanti e che, sommate a quello delle schede bianche<br />
rimaste, corrispondano dal canto loro al numero degli elettori
188 Capitolo XII.<br />
iscritti e delle schede firmate, e innanzi tutto che il numero<br />
<strong>dei</strong> voti assegnati a ciascun candidato, unito colle schede nulle<br />
e contestate, corrisponda esattamente al numero <strong>dei</strong> voti deposti:<br />
e più ancora deve bene spiegarsi se le schede attribuite, fra<br />
le contestate, siano computate nel numero <strong>dei</strong> voti asspgnati<br />
complessivamente dalla sezione o se si intenda di questi voti<br />
contestati formare categoria a sè affatto distinta. Dalla esatta<br />
compilazione di queste notizie può dipendere molte volte la<br />
sorte di un'elezione, come da una inesattezza può sorgere !'indizio<br />
primo di ilTegolarità che :lltrimenti sarebbero passate<br />
inosservate.<br />
Numerazione delle schede. - Quanto al modo di passare<br />
alla numerazione delle schede la legge nulla prescrive di IJl'eciso.<br />
Il 1 0 Dicembre 1880 Correale relatore della elezione Giera a<br />
Livorno l scriveva che" il modo tenuto di separare i hollettini,<br />
dopo averne data lettura, in due gruppi secondo che nppartengono<br />
all"uno o all'altro <strong>dei</strong> candidali, può non essere il migliore,<br />
ma non è certamente vietato dalla legge. " Ma evidentemente<br />
qualunque sepnrazione di simil genere fosse fatta prima<br />
(Iella chiusura della votazione snrebbe ragione di nullità, cosi<br />
come fu annullata l'elezione di Torriglia il 16 Maggio 1850 perchè,<br />
dopo 13 prima votazione, prima di procedere al 2° appello,<br />
si era rO\'esciata l'urna e contato il numero delle schede. A.ltro<br />
caso sarebbe quando si trattasse di semplice inversione delle<br />
operazioni inerenti allo scrutinio: onde il 2 Febbraio 1901 fu<br />
convalidata l'elezione Personè nel collegio di Campi Salentina,<br />
relatore Girardi, nonostante che in una sezione il seggio avesse<br />
numerate le schede prima di procedere allo spoglio. E ciò è<br />
tanto equanime, che era stato già riconosciuto dalla <strong>Camera</strong><br />
il 22 Dicembre 1858, per le elezioni di Santhià e di Spigno, non<br />
portare annullamento la mancata registrazione in verbale dello<br />
adempimento di questa formalità, ritenendosi i vuoti lasciati<br />
negli stampati imputabili a semplice dimenticanza.<br />
Discordanza nei ri!ilultati. - :'Ila assai più importante e<br />
produttiva di effetli fu ritenuta la discordanza nel numero<br />
delle schede. Il 15 Maggio 1871 fu annullata l'elezione di Poggio<br />
:\Iirteto, ove era\'i parità di voti tra Federici e Masi perchè in<br />
una sezione erasi trovata nell' urna lIna scheda in più <strong>dei</strong> votanti:<br />
il 5 Dicembre 1874 annullasi l'elezione Gamberini a Capannori,<br />
perchè in una sezione furono trovate 130 schede contro<br />
a 120 votanti e il verbale ammetteva che molti elettori a-
Yotazione. 191<br />
sia un artifizio per riuscire ad annullare un'elezione dopo l'esito<br />
fìnale, non essendo escluso il sospetto che le schecle trovate<br />
tardivamente fossero state sottratte per opera del candidato<br />
soccombente, per valersene poi, nel caso di sconfitta, nel momento<br />
in cui, finita la votazione, si toglievano dall'urna per contarle.<br />
E l'elezione fu il 29 ;\Iaggio 1897 convalidata.
Riscontro e Ilota d'identificazione. 1\15<br />
l'elezione Pandola a Napoli III, ove la lista di una sezione era<br />
hensì firmata da un solo scrutatore, ma una seconda lista si<br />
rinvenne ìdentica alla prima, firmata dal segretario. Il 26 Gennaio<br />
1875 per l'elezione Zanardelli ad Iseo fu dichiarata ormai<br />
costante giurisprudenza che non può render nulla l'elezione il<br />
fatto che la firma sia stata fatta unicamente dal segl"etario. Parimenti<br />
per l'elezione Cerulli a Giulianova fu affermata, il 15<br />
Dicembre 1876 nella relazione, addirittura la massima costante<br />
che il difetto della firma di uno degli scrutatori non fu mai riguardata<br />
per sè solo come irregolarità capace di infirmare l'elezione.<br />
La larghezza d'interpretazione andò anche sino a convalidarsi,<br />
con relazione Gerardi, il 2.) Giugno 1880, l'elezione<br />
Capozzi ad Atripalda nonostante la protesta, ç,he deduceva l'al1notumento<br />
a margine di ciascun votante esser stato fatto dal<br />
presidente, anzichè da uno scrutatore e dal segretario.<br />
t::onseguenze dell'irregolarità. - La conclusione della<br />
nota di riscontro è di accertare in modo indiscutibile che la<br />
persona iscritta ha votato. Ove per altro, dopo che il voto è<br />
avvenuto, altri si presenti per dare il suo voto q1lalificandosi<br />
col nome già segnato, evidentemente, se sia data la prova efficiente<br />
che il falso o l'errore avvenne, deve esser rimediato e,<br />
se irrimediabile, portare tutte le sue conseguenze. Accadde<br />
per altro a Badia che due elettori andarono a votare e, trovato<br />
che altri aveva già votato col loro nome, se ne andarono senza<br />
reclamare: la Giunta ritenne che essi abbiano voluto affel"mare<br />
il loro diritto solo quando poterono sperare di infirmare l'elezione,<br />
mentre avrebbero dovuto chiedere che della loro protesta<br />
si prendesse atto nel verbale, e pure essendovi due soli<br />
voti
198 Capitolo XIII.<br />
tinio. La ragione della legge si comprende: la nota d'identificazione<br />
deve ser"ir di controllo alle schede e queste a quella.<br />
necessita quindi che non si possa la prima correggere in modo<br />
da farla risultare corrispondente al numero delle schede sortite<br />
dall'urna, nè affidade entrambe alle stesse persone che, insieme<br />
possedendole, possono l'una e le altre artificiosamente correggere.<br />
La pl'escrizione di legge non può interpretarsi nel modo<br />
più rigoroso là, ave la distanza o le difficoltà delle strade o<br />
l'impossibilità di trovare il numero necessario eli persone rendano<br />
impossibile la pretesa di letterale interpretazione. Lo scopo<br />
clelIa legge poi è ottenuto sicuramente lorchè i due pacchi<br />
sono consegnati a persone di"el'se e nell'orùine di tempo dalla<br />
legge pl'evisto : che, se i mezzi di trasporto prescelLi o ragioni<br />
accidentali li abbiano fatti giungere al pretore contemporaneamente<br />
o anche nell' ordine rovesciato, non sarebbe questa<br />
una violazione della ragione della legge.<br />
Cel'tamente la prima garanzia è che la nota, una volta chiusa,<br />
non sia riaperta: onde senza nessuna esitazione la Call1era<br />
annullò il 26 luglio 1895 la elezione Pipitone a Marsala, reI. Cibrario,<br />
perchè in una s'ezione, rimasta per errol'e sul tavolo del<br />
seggio la lista di identificazione, e incluso invece nel pacco<br />
un alh'o documento, el'asi cercato rimediar"i mandando a riaprire<br />
il pacco in Pretul"a. Per l'elezione di Fermo Rocca a<br />
Manto"a, dove era escluso ogni concetto di mala fede, la relazione<br />
Pompilj, pur constatando che la prescrizione di nullità<br />
è assoluta, di fronte alla disputa se debba guardarsi all'ora<br />
della spedizione o a quella dell'arri"o, si astenne dal elecidere<br />
la questione perchè il risultato definitivo non sarebbe mai stato<br />
spostato. Il 26 maggio 1897 la <strong>Camera</strong> convalidò di fatti l'elezione<br />
Rocca.<br />
Poco di poi, 1'8 Giugno 1897, fu convalidata, su relazione<br />
Stelluti Scala, l'elezione Pivano a Saluzzo, ave di una sezione era<br />
stata trasmessa subito al pretore la lista d'identificazione originale,<br />
ma scrivendo sopra la busta copia della lista, e dopo 8<br />
giorni era stata trasmessa una copia che era denominata invece<br />
originale; perehè poco importa la intestazione più o lneno<br />
precisa della lista, quando la medesima contiene tutti 1 caratteri<br />
necessari alla sua legalità e alla sua sincerità.<br />
Il 16 Giugno 1897 fu convalidata, su relazione Fili-Astolfone,<br />
l'elezione Chimirri a Serra S. Bruno, ove la lista era stata<br />
immediatamente trasmessa. quantunque giunta contempora-
Riscontro e nota d'identificazione. '19!1<br />
neamente al plico delle schede: e in modo più generale la<br />
relazione Clementini sull' elezione Calvanese a Nocera inferiore,<br />
convalidata il 7 Luglio 1897, dich.iarava come principio che<br />
la legge, la quale stabilisce che, dopo chiusa la votazione, sia<br />
tosto accertato il numero <strong>dei</strong> votanti, che sia sottoscritta la<br />
nota d'identificazione, chiusa e trasmessa al pretore, non fissa<br />
in modo specifico il tempo entro cui queste operazioni debbano<br />
compiersi. Per la elezione Donadio a Savigliano si passò sopra<br />
all'irregolarità della sezione ove la lista, dimenticata dal segretario,<br />
era stata consegnata con ritardo, e dell'altra ove il<br />
plico della lista era stato consegnato al messo medesimo che<br />
consegnò le schede, e non nella sede della Pl'etura, ma al difuori<br />
di essa; ma soltanto perchè l'ipotesi della nullità delle<br />
sezioni non turbava il risultato lìnale: e l'elezione fu il 9<br />
Feubraio 1899 convalidata.<br />
Successh'amente per l'elezione Dozzio a Corteolona la relazione<br />
Marcora constatava il fatto che la lista della sezione di<br />
:Magherno non era stata trasmessa immediatamente al Pretore,<br />
che el'a stato imp0ssibile manomettere il piego il quale era stato<br />
sempre sopra il bvolo e alla vista degli elettori durante lo scrutinio:<br />
dalla nullità della sezione, detratti i voti ivi attribuiti a<br />
ciascuno <strong>dei</strong> candidati, il soccombente Romussi avrebbe raggiunto<br />
la prevalenza di 3 voti; ma essendo dall'inchiesta escluso<br />
ogni dubbio che la suaccennata infrazione di legge fosse preordinata<br />
a fine delittuoso, la Giunta ritenne eccessiva una decisione<br />
fondata esclusivamente su tali rigidi risultati numerici,<br />
e propose invece la nullità per criteri complessivi di violata<br />
libertà del voto, corruzione ecc. La <strong>Camera</strong> invece 1'8 Giugno<br />
1899 convalidò l'elezione Dozzio.<br />
Ripetutasi analoga discussione per l'elezione Dozzio della XXI<br />
legislatura, il relatol'e Girardi attestava che, se i pieghi contenenti<br />
le liste erano stati consegnati contemporaneamente a quelli delle<br />
schede, la loro suggellazione era stata precedente, e, non essendovi<br />
dubbio sulla sincerità delle operazioni, non potevasi<br />
intl'odurre una nullilà che la legge limita alla softoscrizione e<br />
chiusura della nota: la controrelazione Berenini dimostrava<br />
l'erroneità di questa tesi per la disposizione dell' articolo e<br />
'per lo scopo della legge, essendo le garanzie per loro natura<br />
indeclinabili. Con appello nominale - 147 sì, 47 no, 14 ast. -<br />
l'elezione Dozzio fu convalidata il 30 Maggio 1902.<br />
In tema di presunzione cosi severa, alla legge non devesi ag-
","<br />
Verbali. 209<br />
sima che il verbale dà la piena prova <strong>dei</strong> fatti successi nella<br />
sala elettorale, onde non vale contro di esso nessuna opposizione<br />
o protesta.<br />
Il 4 marzo 1861 fu convalidato Schininà a Ragusa perchè il<br />
verbale portava a lui attribuiti 278 voti, mentre attestazioni concoreli<br />
riferivano che il presidente aveva proclamato l'esito della<br />
votazione in 268 (due ci"oè meno del competitore).<br />
in obbedienza alla piena fede elel verbale come atto pubblico<br />
fu il 2 luglio 1886 convalidata l'elezione Novelli a Caserta I,<br />
contro Montagna, su relazione Lacava " perchè le proteste non<br />
inseritc nel verbale ma fatte dopo non possono infìrmare quanto<br />
nel verbale è solennemente affermato, nè la querela pcr iscri.zione<br />
in falso del verbale può arrestare il giudizio della<br />
• Giunta." E contenlporaneamente dichiaravasi che non il foglio<br />
di scrutinio, ma il verbale fa piena fede. Ma nello stesso<br />
tempo fu ammesso l'errore materiale elel verbale di un'allra<br />
sezione dello stesso collegio, ave era indicata la fine dell'appello<br />
alle 12, e la chiusura della votazione alle 12,20.<br />
Il 22 api'ile 1887 il "Montagna presentò una petizione chiedente<br />
la revoca clclIa convalidazione elcI Novelli perchè, essendosi riconosciuto<br />
falso dall'autorità giudiziaria un verbale, la maggioranza<br />
<strong>dei</strong> voti non era più da questo raggiunta. La Giunta<br />
delle elezioni, cui fu eletta petizione inviata, riferi il 1° luglio<br />
1887 con relazione Lacava, osservando che il verbale non era<br />
stato esso stesso dichiarato falso, e, se nei considerando della<br />
sentcru:a era stato ritenuto che i voti attribuiti nel verbale a<br />
Lorenzo Montagna do\'evan esser assegnati a Francesco Montagna,<br />
l'ordinanza non aveva altra competenza all'infuori degli<br />
effetti penali, nè poteva esser estesa ad altri effetti amministrativi<br />
o civili o politici perchè non vi fu contradditorio colla parte,<br />
contro la quale si vorrebbe ora invocare e che è rimasta del<br />
tutto a quel procedimento estranea.<br />
Anche più grave sotto ogni aspetto si rivelerebbe la cosa<br />
lorchè una dichiarazione assoluta di falsità di un verbale facesse<br />
perdere alla proclamazione ed alla susseguente convalidazione<br />
la sua base: ex facto oritur jus.<br />
Per dichiarare la falsità di un verbale non occorre però la<br />
pronunzia dell'autorità giudiziaria. La <strong>Camera</strong> "ritenne senz'al..<br />
tra il 22 giugno 1897 provata la falsità <strong>dei</strong> verbali dell'elezione<br />
di Teano, elelto Amore, la quale, su proposta dell'ono Marcora;<br />
fu annullata.<br />
MONTALCINI. 14
210 Capitolo XIV.<br />
E se, ritenuta dalla Giunta la falsità di un verbale dell'elezione<br />
Capo a Napoli III, la <strong>Camera</strong> ne convalidò tuttavia l'elezione<br />
il 16 giugno 1891, il fatto fu dovuto ad altre ragioni per<br />
le quali il Capo, immediatamente dopo la convalidazione, si<br />
dimise.<br />
In sostanza dunque, se il verbale è un atto, che per sè stesso è<br />
rivestito della massima fiducia e pubblica -credibilità, si può<br />
ripetere coll'ono Cambray-Digny, relatore della elezione Cimbali<br />
a Bronte, il 22 marzo 1893, che" tutto ha un limite, anche<br />
la fede che deve darsi ai verbali elettorali, e la Giunta ha riconosciuto<br />
che in questi casi il limite fu oltrepassato. "<br />
Se la <strong>Camera</strong>, nella sfera della sua competenza, può ritenere<br />
non attendibili i risultati di un verbale, questa attribuzione<br />
esula completamente dai poteri dell'assemblea <strong>dei</strong> presidenti.<br />
Onde male si ritenne investita di tale facoltù l'assemblea <strong>dei</strong><br />
presidenti della elezione d'Acerra, quando, ritenuto falso il<br />
verbale di una sezione dove il Carfora aveva avuto la maggioranza,<br />
proclamò eletto in base agli altri verbali il Barone, e<br />
la <strong>Camera</strong> dovette, il 15 gennaio 1888, pur ritenendo non validamente<br />
espressi i voli di quella sezione il cui verbale era<br />
stato alterato con raschiature, annullare la proclamazione illegittimamente<br />
fatta dal collegio incompetente.
212 Capitolo Xl!.<br />
dell'Assemblea fossero nel resto regolari, la <strong>Camera</strong> vi si sostituirebbe<br />
rinnovando cogli stessi elementi la proclamazione.<br />
La <strong>Camera</strong> il 22 Gennaio 1875 per l'elezione Caruso a Comiso<br />
ritenne non potersi dichiarare nulla un'elezione perchè !"ufficio<br />
principale non volle dar lettura <strong>dei</strong> processi verbali delle singole<br />
sezioni,<br />
L'Assemblea per prima norma, comune a quella di qualsiasi<br />
Assemblea deliberante, deve essere com'ocata in ora a tutti<br />
coloro, che vi hanno diritto d'inten'enire, comunicata.<br />
Il SO NO\'embre 1865 la <strong>Camera</strong> convalidò l'elezione Pizzi a<br />
Capua, quantunque l'Assemblea <strong>dei</strong> presidenti, dopo aver rilnandato<br />
l'adunanza al domani, si fosse convocata nella stessa<br />
notte in cui fece la proclamazione; ma la cosa fu sanata dalla<br />
presenza di tutti i presidenti.<br />
È compito del magistrato destinato a presiedere l'adunanza<br />
di impedire che questa manchi alle sue attribuzioni o eccedendole<br />
o non ottemperandovi; ma la esperienza non permetterebbe<br />
di consentire in un elogio all'0!1era generale <strong>dei</strong> magistrati,<br />
forse troppo timidi o forse spostati in una riunione nella quale<br />
interessi cosi vivaci cozzano tra di loro.<br />
Ed è bene avvertire che la forma solenne della proclamazione<br />
è nella legge affidata al presidente, il quale deve procedervi<br />
in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea; affidata<br />
la presidenza al magistrato. la legge \'olle garantirsi che, se<br />
atti positivi, pur in tutela della legge, non potevano contro<br />
il volere della maggioranza compiersi dal presidente, la sua<br />
sola opposizione sia sufcìcente ad impedire la consacl'azione<br />
di un atto fazioso. E solo dal presidente può rendersi pubblica<br />
la proclamazione, la quale così acquista quella forma<br />
solenne che dalla sola pubblicità può, secondo diceva il l'eIa·<br />
tore Biancheri dell'elezione di Castelnuovo il 2 Giugno 1858,<br />
esserle accordata.<br />
Mancata proclamazione. - Indetta l'adunanza in ora<br />
che possa essere a tutti conveniente, il presidente deve cercare<br />
di raccogliere il numero necessario <strong>dei</strong> presenti e, più che tul to,<br />
di ottenere tutti i verbali. In caso che una volontaria astensione<br />
impedisse di l'accoglierli tutti è dover suo, alla presenza di<br />
due terzi, procedere ad una proclamazione. L'invio <strong>dei</strong> verbali<br />
direttamente alla <strong>Camera</strong> è sempre un atto fazioso che non<br />
va in un nessun modo incoraggiato. Dei vari casi che possono<br />
succedere fu tipico quello rilevato nella interrogazione Romeo
Proclamazione, 213<br />
del 12 febbraio ]883. Dal 7 gennaio era avvenuta la votazione<br />
nel II. collegio di Catania e nessuna proclamazione era ancora<br />
avvenuta. Il Depretis è\Iinistro chiariva che, non essendosi<br />
riusciti a riunire i due terzi <strong>dei</strong> presidenti, egli aveva dato ordine<br />
al Prefetto di restituire ai presidenti clei seggi, dai quali li<br />
aveva ricenlti, i verbali, indtandoli a recarsi all'ufficio centrale:<br />
che invece 13 presidenti avevano mandato i loro verbali direttatamente<br />
alla presidenza della <strong>Camera</strong>; che la Giunta delle elezioni<br />
aveva opinato dovere i presidenti che si trovavano in<br />
permanenza ad .\cireale fare, ove raggiungessero i due terzi, lo<br />
spoglio <strong>dei</strong> verbali esistenti, senza che si restituissero loro quelli<br />
mandati ora direttamente, e in caso contrario redigere verbale<br />
da spedirsi coi verbali delle sezioni al è\Iinislro dell'interno.<br />
),'on essendo riuscito a raccogliere i due terzi <strong>dei</strong> presidenti. il<br />
prefetto chiese ai singoli comuni copia autentica <strong>dei</strong> verbali<br />
che trasIuetteva alla <strong>Camera</strong>.<br />
Il deputato nomeo, che presentava mozione' per dichiarare<br />
impossibile fare una proclamazione sulla copia <strong>dei</strong> verbali, il<br />
è\Iinistro Depretis rispondeva che ciò darcbbe facoltà a pochi presidenti<br />
di rimandare indefìnitamente la proclamazione. Avendo<br />
l'ono nomeo Pl'Oposto che la sua mozione fosse discussa entro<br />
8 giorni, la <strong>Camera</strong> approvò invece la lwopo;,ta Crispi di discuterla<br />
quando fossero pervenuti i verbali o le copie dell'elezione.<br />
Troppo sovente si ripeterono eli allora in poi i casi di<br />
mancata proclamazione o peI'chè non furono portati i verbali<br />
o per dissidi fra i presidenti llell'Assemhle'l.<br />
L'invio parziale di verbali alla Giunta non ha altro effetto<br />
che quello eli garantire i dissidenti dalle temute prepotenze<br />
della maggioranza, quando non sia inteso ad un atto semplicemente<br />
fazioso.<br />
Poteri dell'..\sselllblea. - La mancanza di qualche verbale<br />
può ridurre l'Assemhlea <strong>dei</strong> presidenti. la quale voglia ottemperare<br />
alla legge, nella necessità di fare una proclamazione<br />
irregolare. Per la XX legislatura i presidenti del IV collegio<br />
di Roma si trovarono mancanti del verlJale di una sezione,<br />
ove, roUe le urne, gli atti eI'ano stati trasmessi all'autorità giudiziaria.<br />
In sèguito al computo <strong>dei</strong> voti risultanti nei verbali loro<br />
presentati proclamarono eletto Zuccari il quale, nella rettitudine<br />
sua, fece conoscere il yalore di quella proclamazione col non<br />
farne uso, e il 3 giugno 1897 la <strong>Camera</strong>, tenuto conto anche di<br />
quel verbale, proclamò eletto il Torlonia.
216 Capitolo XV.<br />
La incompptenza dell'Assemblea non deve essere nemmeno<br />
essa esagerata. Se dessa non ha facoltà di variare i risultati, ha<br />
però il diritto di leggere bene i verbali; e se in un verbale.<br />
nella colonna <strong>dei</strong> voti assegnati ad un candidato, non sono<br />
aggiunti i voti contestati e attribuiti dalla sezione, è nella facoltù<br />
dell' Assemblea di cumulare i voti stessi.<br />
Più dubbio è se l'Assemblea possa decidere la fusione di<br />
categorie di nomi che designino una stessa persona, e che<br />
sian state, per uno scrupolo eccessivo, tenute distinte. È certo<br />
però, se non si vuole ridurre l'Assemblea ad un mero automn,<br />
che non può cousentirsi con quello che fu fatto nel collegio di<br />
Avigliana, ave, essendosi in un verbale per semplice errore scritto<br />
il nome di un candidato Deyssel anzichè Seyssel, e comunque<br />
il Presidente ritornasse col verbale corretto, l'ufficio principale<br />
proclamò il ballottaggio tra Deyssel e i\Iontabone. Onde nel ballottaggio<br />
dati i voti a Seyssel, furono annullati come dati li<br />
persona che non era in ballottaggio, ponendo così la <strong>Camera</strong><br />
nella necessità di proclamare e convalidare il Seyssel,<br />
come fece il 25 Novembre 1852. E, salvo venire all'assurdo, non<br />
può ripetersi quello che successe nel collegio di Torriglia, ove<br />
il seggio, tenendo distinti i voti di Pietro Bossi da quelli di<br />
Pietro Bosso e quelli di avvocato Carlo Carenzi da quelli di<br />
Abate avvocato Carlo Carenzi, attribui al primo 12 voti, al secondo<br />
10, al terzo 5, al quarto 4: onde proclamò il ballottaggio<br />
fra i due primi, nel quale fu proclamato Pietro Bosso e la <strong>Camera</strong><br />
il 4 Aprile 1850 annullò l'elezione. La proclamazione, una<br />
volta fatta dall'Assemblea, chiunque essa sia, è irretraltabile.<br />
Proclamazione di ballottaggio. - Il 27 Aprile 1861<br />
si discusse alla <strong>Camera</strong> l'elezione Sergardi nel collegio di<br />
Montalcino, che era stato ivi proclamato, mentre poi invece il<br />
seggio, riconosciuto che non aveva il terzo degli isajtti, aveva<br />
proclamato il ballottaggio tra lui ed un altro. L'Ufficio della<br />
<strong>Camera</strong> pI'oponeva l'annullamento perchè la proclamazione di<br />
elezione compiuta può avel'e indotto elettori in errore, che non<br />
siansi più recati a votare nel ballottaggio, riuscito pure a suo<br />
favore; e perchè l'ufficio elettorale non ha potere di ritornare<br />
sopra alle operazioni consumate e val"iarle, Andl'eucci invece<br />
sostenne la validità dell'elezione di ballottaggio, perchè sarebbe<br />
ammettere la teoria che proclama la incorreggibilità dell'errore<br />
per modo che l'errore verrebbe ad avere efficacia di diritto<br />
e prevalere alla legge, con pericolo che un seggio lo facesse
226 Capitolo X1 T •<br />
Minervini a Montecorvino Rovella, se ne proclama un altro tra<br />
l\linervini e Dini: e seguì d'allora anche la proclamazione di<br />
nuovi ballottaggi.<br />
. Dopo di t.:he, il diritto della <strong>Camera</strong> di proclamare i ballottaggi<br />
fu incontestato e molteplici volte applicato, finchè per<br />
le elezioni della XXI legislatura, mal compresa e mal applicata<br />
dai seggi la legge nuova sulle schede nulle, fu còmpito della<br />
<strong>Camera</strong> di proclamare un numero molto considere\'ole di ballottaggi.<br />
Proclamazione di un secondo ballottaggio. - Ricorderemo<br />
ora i casi principali, in cui la <strong>Camera</strong>, annullato il risultato<br />
di un ballottaggio, proclamò un nuovo ballottaggio; sia<br />
perchè la cosa fu più rara, sia perchè fu talora posta in dubbio<br />
siifatta potestà della <strong>Camera</strong>. quasicchè la convocazione del<br />
collegio avesse espletato tutta la sua efficacia colla doppia votazione.<br />
]\la fu sempre dimostI-ato come una nuova votazione<br />
di ballottaggio, quando dovesse accadere tra persone artificiosamente<br />
escluse dalla seconda votazione, o quando questa abbia<br />
avuto luogo in condizioni irregolari, non fosse che naturale<br />
e legittimo supplemento della prima votazione, in surrogazione<br />
di un atto nullo e inefficace.<br />
Il 5 Aprile 1867 per l'elezione di Petralìa Sottana, riscontrato<br />
che H ballottaggio era stato mal proclamato tra due candidati,<br />
la Carnei-a non ordinò la rinnovazione del ballottaggio tra<br />
altri, ma annullò l'elezione.<br />
InveceH10 Dicembre 1874, non avendo un Comune potuto votare<br />
nel ballottaggio, si ordina la l'innovazione nel collegio di Urbino<br />
del ballottaggo tra gli stessi candidati: e il 14 Dicembre 1874 pel<br />
collegio di Lacedonia, constatata una grave irregolarità, fu annullata<br />
la operazione di ballottaggio e ordinata la rinnovazione del<br />
ballottaggio fra gli stessi due candidati: e ngualmente il giorno<br />
stesso pel collegio di Chiaravalle. Il 23 Gennaio 1875 pel collegio<br />
di Augusta, annullato H ballottaggio tra Beneventano e<br />
Omo<strong>dei</strong>, si proclama un nuovo ballottaggio tra Beneventano e<br />
Accolla. Il 29 Gennaio 1883 annullasi l'elezione di Lorenzini in<br />
ballottaggio con Pericoli nel I collegio di Roma, e si indice un<br />
nuovo ballottaggio tra Lorenzini e Caetani di Teano. Il 10 Luglio<br />
1895 si proclama un nuovo ballottaggio tra Vizioli e Giampietro<br />
ad Atessa. Il 7 :Marzo 1901 pel collegio di AI'ezzo, annullato<br />
H ballottaggio tra Severi e Landucci, si ordina un nuovo<br />
ballottaggio tra gli stessi candidati.
Proclamazione. 227<br />
Rettifica di proclamazione. - Connessa pure alle facoltà<br />
della <strong>Camera</strong> in fatto di proclamazione è quella di sostituire<br />
un elelto a quello proclamato dai Presidenti. Ma questo<br />
non può farsi che in sede di contestazione, non potendo, senza<br />
ledere il dil'itto di difesa, spossessarsi taluno del suo mandato.<br />
Questa rettifica è cosa sempre molto delicata. Altro è dichiarare<br />
male espressa una volontà, altro è sostituire a questa<br />
un'altra volontà. Ricordo quindi a cagion d'onore la relazione<br />
Piccoli del 5 Dicembre 1874 sul collegio di Anagni, ove, pur<br />
trovando argomento a rettificare la proclamazione, rileva troppo<br />
pericoloso che la Giunta si attribuisca il giudizio su schede, la<br />
cui validilà dipenderebbe da perizie calligrafiche, e. trovando<br />
pedcoloso sostituire la maggioranza della <strong>Camera</strong> o della<br />
Giunta alla maggioranza di un collegio, propone l'annullamento<br />
anzichè la rettifica: e la <strong>Camera</strong> la segui in questa via.<br />
Sin dai primordi della nostra pratica parlamentare si discusse<br />
con molta serietà se questa facoltà di rettifica spettasse alla<br />
<strong>Camera</strong>.<br />
Nel caso che abbiamo più sopra citato del collegio di Avigliana,<br />
dove per errore al nome Seyssel era stato sostituito l'inesistente<br />
Deyssel, l'Dfficio incaricato di rlferirne aveva ritenuto<br />
che il còmpito di proclamare spettasse soltanto al corpo<br />
elettorale e che la <strong>Camera</strong> potesse soltanto annullare l'elezione<br />
irregolare: e Michelini vi consentiva perchè, se la <strong>Camera</strong> si<br />
spingesse più in là, eserciterebbe una funzione elettiva. Ma il<br />
ministro Di San Martino affermava la vera teoria, dichiarando<br />
che chi elegge il deputato non è l'ufficio elettorale, incaricato<br />
soltanto di accertare il risultato, ma gli elettori coi loro bollettini:<br />
onde il ritornare alla vera lezione <strong>dei</strong> bollettini e al vero<br />
risultato voluto dJglì elettori è cosa conforme alla legge. E la<br />
<strong>Camera</strong> il 25 Novembre 1852 proclamò e convalidò Seyssel.<br />
Ancora il 14 Gennaio 1858, proposto di proclamare Giriodi a<br />
Bricherasio invece di Tecchio e opponendosi Bottero perchè la<br />
<strong>Camera</strong> non può essere considerata che come una Cassazione<br />
e non può proclamare i deputati, e Michelini G. B. ripetendo<br />
i pericoli della <strong>Camera</strong> trasformata in corpo elettorale con<br />
oppressione delle minoranze, il Ministro Rattazzi risponde riconoscendo<br />
il diritto della <strong>Camera</strong> di supplire al difetto del<br />
corpo elettorale, purchè vi supplisca nell'atto in cui deve pronunciare<br />
il suo giudizio sulla conferma dell'elezione, non prima.<br />
Ond' è che la <strong>Camera</strong> votò !'inchiesta sull'elezione senza addivenire<br />
a proclamazione.
Proclamazione. 229<br />
Quoziente per la proclamazione. Abbiamo visto sin<br />
qui le modalità della proclamazione e la via per correggerla.<br />
Ma non abbiamo ancora veduto chi deve essere il proclamato.<br />
La legge dice che dev'essere proclamato colui, che ha ottenuto<br />
un numero di voti maggiore del sesto del numero totale<br />
degli elettori iscritti e più della metà <strong>dei</strong> suffragi dati.<br />
Rapporto cogli iscritti. - Varia fu questa proporzione<br />
secondo le leggi succedutesi: a noi basta qui ricordare che<br />
collo scrutinio di lista un solo elemento era richiesto, superare<br />
1'8 0 degli iscritti. Di questo abbassamento di quoziente, reso<br />
necessario per diminuire il numero <strong>dei</strong> ballottaggi, d'altronde<br />
molto più frequenti con quella forma di squittinio, è rimasta<br />
ancora traccia nella nostra legge, che appunto perciò si contenta<br />
del sesto degli iscritti nella prima prova, mentre la legge<br />
precedente allo scrutinio di lista richiedeva il terzo.<br />
Ben pochi sono perciò i ballottaggi causali dal venir meno a<br />
questa prima condizione, di molto facile raggiungimento. Chè,<br />
ove qualche raro collegio, come quelli della provincia di Bergamo,<br />
lasci qualche volta luogo a censura per lo scarso<br />
numero <strong>dei</strong> votanti, non dobbiamo ritenerlo di importanza<br />
così grave, se, fin dai primorcli del nostro vivere libero, il desiderio<br />
di aCCOlTere alle urne era così poco avvertito che, nonostante<br />
una circolare mandata dal ministero dell'Interno alle<br />
autorità perchè facessero sentir quanto fosse sacro il dovere<br />
di prender parte alle elezioni, si moveva tuttavia il 13 Novembre<br />
1848 forte lagnanza alla <strong>Camera</strong> per lo scarso numero dci<br />
votanti; del che si ebbe esempio anche di poi allorchè il 16 Agosto<br />
1849 il generale Ponza di S. Martino fu convalidato deputato<br />
di Torriglia eletto a unanimità in secondo scrutinio con 6 voti.<br />
Checchè sia, l'osservanza di questo primo requisito poco presta<br />
il fianco a dubbi perocchè le liste elett()rali sono quel che<br />
sono e non possono essere mutate: soltanto potrà accadere talora<br />
.qualche discrepanza d'opinione circa le eventuali modificazioni<br />
che siano avvenute nelle liste dopo l'annuale loro approvazione,<br />
ma è cosa di rarissima evenienza.<br />
Il 24 Novembre 1865 nel I collegio di Bologna, ove iscritti<br />
erano 1720, Minghetti aveva avuto in primo scrutinio 572 voti,<br />
onde erasi fatto ballottaggio, nel quale n Minghetti fu proclamato.<br />
Volevasi da taluno sostituire la sua proclamazione in<br />
primo scrutinio perchè, portate le fedi di morte di 5 elettori, il numero<br />
degli iscritti doveva ridursi a 1715, ma il relatore Rasponi
Proclamazione. 231<br />
ottenuto la maggioranza. Di contrario avviso fu la minoranza<br />
della Giunta composta di Vastarini-Cresi, Lazzaro e Villa, la<br />
quale proponeva la convalidazione di Berio a primo scrutinio.<br />
La <strong>Camera</strong> invece ordinò un'inchiesta per conoscere se i detti<br />
defunti o analfabeti corrispondessero con quelli indicati nei<br />
prodotti certificati: e dopo l'inchiesta, per questa ed altre irregolarità<br />
accertate annullò l'elezione.<br />
Ancora il 3 Luglio 1886 fu convalidata l'elezione Borgnini ad<br />
Asti, il quale non raggiungeva il terzo se non deducendo dalle<br />
liste 58 elettori, <strong>dei</strong> quali esisteva irrefragabile la prova che eran<br />
defunti prima della votazione.<br />
Rapporto coi voti dati. - 11 secondo requisito, il raggiungimento<br />
di più della metà <strong>dei</strong> suffragi dati, dà luogo a<br />
qualche dubbio maggiore.<br />
Perocchè il computo <strong>dei</strong> suffragi dati si presta a più grande<br />
incertezza. La legge dice difatti, e diceva anche prima, che nel<br />
determinare il numero <strong>dei</strong> votanti non vengono computate le<br />
schede nulle.<br />
Quali siano le schede nulle già vedemmo alla voce speciale<br />
(Schede p. 171). È necessario però rammentare la conseguenza<br />
che sul moltiplicarsi <strong>dei</strong> ballottaggi ha avuto la legge 7 Apr. 1898<br />
n. 117, che calcolò come nulle, allo scopò della detrazione dal<br />
numero <strong>dei</strong> votanti, soltanto quelle mancanti di bollo e di<br />
firma, quelle cioè che perdono addirittura il carattere di schede.<br />
Elevato il quoziente, il numero di ballottaggi venne ad accrescersi,<br />
e ad aumentarsi in correlazione le rettifiche di proclamazione<br />
per parte della <strong>Camera</strong>; perocchè, sia la ignoranza<br />
della legge nuova, sia l'equivoco in cui i seggi sono mantenuti<br />
dai verbali stampati che portano le formule antiquate, hanno<br />
perpetuato il sistema precedente di togliere dal numero <strong>dei</strong><br />
votanti tutte le schede per qualsiasi ragione annullate dai<br />
seggi.<br />
La nuova legge ebbe però il grande, immensurabile vantaggio<br />
di sopprimere le lunghe e vacue discussioni sulla nullità o<br />
imperfezione delle schede, e quindi la grande dubbiezza agli<br />
effetti della proclamazione.<br />
In qualsiasi modo, noi ora sappiamo. che la metà prevalente<br />
<strong>dei</strong> votanti, salvo le rare eccezioni di schede non bollate e firmate,<br />
costituisce il quoziente inalterabile, senza dover seguitare<br />
quella lunga e interminabile discriminazione, di cui fu chiaro<br />
e sintetico esempio la relazione Balerizano 12 Dic. 1895 sull'elezione<br />
Prampolini nel collegio di Guastalla.
PJ'octamazione.<br />
Di poi fu ritenuto incontestato che la metà prevalente è quella<br />
che dà l'elezione.<br />
Prevalenza per ragione d'età. - Accadde talora che<br />
due candidati ottenessero egual numero di suffragi. La legge,<br />
in applicazione della norma generale, stabilisce che a parità<br />
di voti il maggiore d'età ha la prevalenza. Ma 1\ <strong>Camera</strong><br />
applicò questa regola con una grande parsimonia e titubanza.<br />
Il 21 Dicembre 1857 la <strong>Camera</strong> Subalpina trovassi<br />
di fronte al caso dell'elezione di Gavi, ave Orso Serra aveva<br />
un numero di schede certe; a Spinola il seggio aveva assegnato<br />
tre voti di meno, ma tre schede avrebbero potuto<br />
attribuirglisi in scde di ballottaggio, onde si sarebbe verificata<br />
parità di voti, nella quale lo Spinola maggiore d'età sarebbe<br />
riuscito vittorioso. La <strong>Camera</strong> ritenne che l'elezione a favore<br />
del maggiore d'età deve riservarsi al caso in cui vi sia il dubbio<br />
sull'eletto; ma qui deve prevalere invece altro criterio: su<br />
due candidati con voti pari, se l'uno ha tutti i voti certi, e l'allro<br />
ha alcuni voti dubbi, la certezza deve prevalere al dubbio e il<br />
Serra fu convalidato.<br />
Ancora il 14 Gennaio 1858 Giriodi avrebbe dovuto proclamarsi,<br />
a parità di voti, eletto in confronto di Tecchio minore<br />
di età; ma la <strong>Camera</strong> preferì procedere all'inchiesta proposta,<br />
senza farla precedere da proclamazione, per non esser costretta<br />
a risolvere il dubbio colla prevalenza dell'età.<br />
Il 24 Gennaio 1866 la <strong>Camera</strong>, sul riflesso che un elettore non<br />
aveva potuto votare, annullò l'elezione di Borghetto Lodigiano,<br />
ave in ballottaggio il Bianchi-Mina era stato proclamato, in confronto<br />
del Finzi, per ragione d'età.<br />
Il 19 Dicembre 1874 per l'elezione di Torino I, annullata la<br />
scheda Faleuele al Favale, questi scendeva a 315 voti pari a<br />
quelli del Ferrati maggiore d'età: la <strong>Camera</strong> convalidò il Ferrati,<br />
cui assegnò però anche altre schede, in maniera da superare<br />
il Favale.<br />
Il 23 Gennaio 1875 pel collegio di Augusta la questione dell'età<br />
ebbe finalmente la effettiva e decisiva influenza: assegnate<br />
varie schede contestate ad Accolla, questi venne ad avere lo<br />
stesso numero di schede dell'Omo<strong>dei</strong>, il quale era entrato in<br />
ballottaggio con Beneventano: essendo l'Accolla più anziano<br />
dell'Omo<strong>dei</strong>, la Giunta annullò il compiuto ballottaggio e ne<br />
proclamò uno nuovo tra Beneventano e Accolla.<br />
Il 15 Luglio 1880 il rellltQ:re Marini del collegio di Todi, ave colle
CAPITOLO XTI.<br />
Prova di resistenzao<br />
.'\"ullità presl"ritte dalla legge e nullità essenziali. <br />
Strettamente connessa colla proclamazione è la questione<br />
dell'effetto che date nullità producano sul risultato finale.<br />
La leg6e stabilisce specificamente la pena di nullità per la<br />
\'jolazione delle disposizioni degli art. 67 e 68, cioè per la durata<br />
della votazione fino alle 4 e oltre tre ore dopo la fine dello<br />
appello e per la firma immediata della lista d'identificazione<br />
avanti che si proceda alla spoglio delle schede. La quale ultima<br />
è tale. che la sua sostanzialità fu voluta dalla legge rilevare<br />
colla comminatoria della nullitù. appunto perchè a prima vista<br />
non apparirebbe così imporhlIlte, quali altre disposizioni che<br />
costituiscono l'essenza ddl"elezione.<br />
Se la indicazione eli nullità fosse tassativa per le sole disposizioni,<br />
a cui è singolarmente comminata, si don-ebbe dedurre<br />
che non sarebbe causa di nullità il non avere addirittura teliuto<br />
la lista d'identificazione, o l'avere fatto la elezione su<br />
liste non vere, o in giorni e luoghi di\'ersi da quelli stabiliti,<br />
ecc.<br />
Così la legge, dopo aver vietato l'uso di schede che non sian<br />
quelle fornite dal municipio, senti il bisogno di dichiarar nulle<br />
le schede che nOli portano il bollo o la firma dello scrutatore, ma<br />
non credette necessario stabilire la nullità delle schede scritte<br />
su carta che non sia quella fornila dal municipio. Vi sono disposizioni,<br />
le quali costituiscono talmente l'essenza deIloelezione<br />
che superfluo sarebbe il colpirne di mùlità la violazione; però<br />
più che nullità è inesistenza di elezione. Kè la legge ha mai<br />
creduto dover stabilire la nullità delleelezioni, in cui la volQntit
Capitolo XVI.<br />
degli elettori sia coartata in qualche modo; eppure non sono<br />
poche le volte in cui tutta un'elezione fu per tal ragione annullata.<br />
Il che acquista anche più sicuro significato ave si ricordi<br />
la origine della nostra legge elettorale, nella quale veruna prescrizione<br />
specifica di nullità era mai stabilita.<br />
Ora dunque resta inteso che le nullità sono di due specie:<br />
quelle esplicitamente indicate dalla legge e quelle le quali colpiscono<br />
la violazione di disposizioni essenziali, costitutive. E questa<br />
distinzione è tanto più da considerarsi in quanto che le prime<br />
violazioni, siavi o non la buona fede, producono nullità perchè<br />
cosi ,"olle la legge; per le altre è indice delle conseguenze il con<br />
COI'SO della buona o della mala fede e il risultato fraudolento o<br />
dannoso, Così fu ritenuto il 26 settembre 1849 per l'elezione di<br />
Taggia, il 9 febbraio 1850 per quella di S. Damiano d'Asti. E come<br />
il 4 giugno 1864 per l'elezione di Palermo I, il relatore Michelini<br />
diceva che non tutte le violazioni delle prescrizioni di leggi possono<br />
portare a nullità, perchè basterebbe a chi vuoI mandare a<br />
monte l'elezione dell' avversario di errare qualche formalità;<br />
cosi il3 marzo 1891, annullandosi l'elezione di Macerata per mancata<br />
allegazione di schede contestate, il relatore Pascolato diceva<br />
che, pur non essendo questa fra le formalità esplicitamente<br />
colpite di nullità, deve intendersi che le conseguenze dell'inosservanza<br />
debbono dedursi caso per caso secondo l'influenza del<br />
risultato finale.<br />
Il 15 Marzo 1861 dicevasi dall'Ufficio referente che, non esseno<br />
dovi alcuna disposizione che nella legge elettorale comminasse<br />
la nullità per infrazione di nessuna delle prescrizioni in essa<br />
contenute, si deve ritenere che dipenda dall'apprezzamento<br />
delle diverse ciscostanze del caso il decidere se l'infrazione di<br />
una piuttosto di altra formola della legge sia tale da viziare o<br />
no l'elezione.<br />
Grande prova di resistenza. - Da lungo tempo la <strong>Camera</strong><br />
ha cercato applicare quelle che più o meno a ragione<br />
furono chiamate piccola e grande prova di resistenza,. la piccola<br />
consistente nella nullità della sezione, che può condurre anche<br />
alla nullità di tutta l'elezione: la grande, che attribuisce<br />
ipoteticamente al soccombente tutti i voti <strong>dei</strong> non votanti nella<br />
sezione ove la nullità fu commessa e, solo quando a questo computo<br />
resista la maggioranza del proclamato, ne convalida l'elezione.
Prova di· resistenza. 239<br />
Sulla osservazione di Chimirri che nessun elettore aveva protestato<br />
di essere andato a votare ed aver trovato le operazioni<br />
chiuse, l'elezione fu convalidata.<br />
Come calcolo puramente ipotetico vediamo di nuovo accennato<br />
a. tale prova nella relazione Lovito dell' 11 marzo 1891<br />
sull'elezione Oddone e Frascara a Alessandria I, per la anticipata<br />
chiusura di una sezione, e nella relazione Carmine 29<br />
maggio 1897 sull'elezione Emilio Farina a Levanto, per una<br />
sezione in cui eransi trovate nell'urna due schede non bollate:<br />
entrambe convalidate perchè alla grande prova resistenti.<br />
È indubitato che le ragioni succitate del Boneschi sono di<br />
grande valore e che la nullità <strong>dei</strong> voti regolari può essere un<br />
premio a quegli che, vista la enorme prevalenza di un candidato<br />
in una sezione, abbia voluto, chiudendo prima del tempo<br />
la votazione, impedire che questa prevalenza si accentuasse.<br />
Ma è anche certo che la valutazione delle circostanze si impone<br />
per giungere allo annullamento dell' elezione, se non per via<br />
della grande prova di resistenza, per via del sospetto generale<br />
diffuso sull'elezione, per quel sospetto generale che annulla<br />
un'elezione con immensa prevalenza di voti, in cui siano provati<br />
pochi singoli fatti di corruzione. Diceva l'ono Fani relatore<br />
dell'elezione di Acerra, eletto Calabria, il 7 luglio 1897: "ritenute<br />
nulle tre su undici sezioni, non v'ha salvezza possibile<br />
perchè nessuno può dire, a meno di non sostituire ii giudizio<br />
e la volontà dell'elettore, usurpando cosi un diritto che è suo<br />
e tutto suo, qual'è la parte vera e quale quella inquinata. La<br />
elezione si alimenta e vive di verità e sincerità; se in una<br />
parte si scovre che questa vien meno, essa rimane tutta contaminata<br />
".<br />
E con anche maggiore chiarezza l'ono Marcora relatore dell'elezione<br />
Capece-Minutolo ad Aversa dichiarava il 18 maggifl 1901.<br />
"L'annullamento d'una sezione per brogli e falsità non può<br />
portare a convalida, quantunque la maggioranza delle altre sezioni<br />
lasci in piedi l'eletto, perchè, per giurisprudenza costante<br />
della <strong>Camera</strong>, l'annullamento <strong>dei</strong> voti di una sezione può riflettersi<br />
anche sul computo <strong>dei</strong> voti; e non soltanto su quello<br />
da attribuirsi ai candidati quando si tratti di nullità puramente<br />
formale, giammai quando si tratti di delittuosa sostituzione<br />
di voti falsi agli effettivamente dati, cosicchè nella fattispecie<br />
riducendosi i voti del Capece a 1030 e del Rosano a 972,<br />
ma restando Il numero di votanti a 2248, il Capece non potrebbe<br />
in alcun modo dirsi validamente eletto.
240 Capitolo X VI.<br />
Nè può condurre a ballottaggio, perchè questo non è ammissibile<br />
quando trattisi di sostituzione dolosa di schede e di voti, e<br />
quando pertanto, non potendosi escludere che, senza il bl'oglio,<br />
tutti o buona parte <strong>dei</strong> voti apparentemente raccolti dal candidato<br />
vittorioso sarebbero invece spettati a quello soccombente,<br />
la prova di resistenza richiederebbe che a quest'ultimo si attribuissero<br />
i voti dati all'altro. L'elezione fu annullata.<br />
Annullamento delle sezioni. - Limitandoci invece alle<br />
irregolarità, le quali possono restare circoscritte nelle loro conseguenze,<br />
noi ricordiamo l'elezione BOI,tolucci a Pavullo, la<br />
quale fu, contro il parere dell'Ufficio, convalidata il 27 novembre<br />
1865, applicandosi soltanto la piccola prova dell'annullamento<br />
della sezione; e quella del 5 dicembre 1865 Errante a Prizzi,<br />
convalidata dopo l'annullamento di due sezioni sopra 7, quantunque<br />
si facesse osservare che il deputato non restava il deputato<br />
di tutto il collegio essendo gli elettori delle due sezioni<br />
privati della legittima efficacia del loro didtto.<br />
Il 12 dicembre 1865 fu convalidato Berardi a Foligno, che restava<br />
in prevalenza dopo l'annullamento delle sezioni di Foligno<br />
ove le liste non eran state pubblicate, quantunque Salaris<br />
osservasse che pure gli elettori di Foligno avevan diritto di<br />
partecipare al voto ed alle sue conseguenze. n 27 marzo 1867,<br />
ritenuta nulla una sezione del III collegio di Venezia, eletto<br />
Bembo, ove l'urna era stuta affidata a due scrutatori più il<br />
segretario, l'elezione fu tuttavia colla piccola prova convalidata.<br />
Il 4 aprile 1867 fu convalidata l'elezione Avitabile a Campagna,<br />
ove, annullata una sezione perchè alcune schede fossero<br />
state portate di fuod, l'Ufficio ritenne doversi annullare la sola<br />
sezione e non tutto il collegio" attesochè, per quanto riguarda<br />
le operazioni elettorali, ogni sezione ha entità propria, altdmenti<br />
ne verrebbe l'inconveniente che in una sezione,. dove si<br />
vedesse che l'elezione non riesci come si sarebbe desiderato,<br />
potrebbesi col commettere di proposito un'Ì1Tegolarità, fare in<br />
modo che si potesse poi protestare per l'annullamento, per procedere<br />
cosi ad una seconda votazione .'<br />
E il 3 febbraio 1883 nel collegio di Rovigo, il 22 febbraio 1884<br />
in quello di Caserta, il 2 luglio 1885 in quello di Caserta I ful'ono<br />
annullate alcune sezioni, convalidandosi l'elezione che<br />
non ne restava spostata.<br />
Il 1'2 marzo 1887 fu convalidata l'elezione Acquaviva a Co-
Prova di l'esistenza. 241<br />
senza II, ove tre sezioni furono dichiarate nulle perchè, diceva il<br />
relatore Della Rocca, " quando l'annullamento parziale non<br />
sposta il rIsultato finale dell'elezione, questa rimane sempre<br />
valida pel nolo adagio lltile per inutile non vitiatur, e per l'altro<br />
ovvIo prIncipio che la maggioranza non può soffrir danno<br />
dall'errore involontario, e non di rado anche doloso di una o<br />
più frazioni "'<br />
Il 14 dicembre 1889 fu convalidata l'elezione Turi a Napoli I,<br />
ove tre sezIoni eran state annullate per chiusura della votazIone<br />
prima delle 4; e il 25 febbraio 1890 convalidavasi, su relazione<br />
Rasano, l'elezione Testasecca nel collegio di Caltanissetta<br />
"ove ulla sezione era annullata per essersi, nonostante le<br />
proteste, bruciale tutte le schede: e medesimamente il" 29<br />
aprile 1891 convalidavasi, su relazione Tittoni, l'elezione Simeoni a<br />
Napoli II ove 4 sezioni furon annullate; e 1'11 Maggio 1893, convalidavasi,<br />
su relazione Mariottl, l'elezione Squitti a Tropea, ove<br />
una sezione era stata annullata per non esser trascorse le tre ore<br />
dalla fine dell'appello; e il 19 dicembre 1895 l'elezione Fracassi<br />
a Crescentino, nonostante l'annullamento di una sezione<br />
ove eran mancate le firme alle liste d'identificazione, e l'eleo<br />
zione Piccolo-Cupani a Naso il 17 giugno 1897. "<br />
E il 26 giugno 1897 fu convalidata, su relazione Di Sant'Onofrlo,<br />
l'elezione De Renzis a Capua,ove pure si constatò che in<br />
tre sezioni eransi commesse gl'avi irregolarità, specialmente<br />
quanto alla attribuzione di voti.<br />
Evidentemente se il dubbio cada sulla infedele lettura delle<br />
schede o simili, non sarebbe equo annullare i voti di quello a<br />
cui danno la irregolarità sarebbe stata commessa: ma rientra<br />
questa in quella categoria di nullità capaci di investire tutta<br />
la elezione.<br />
Per l'elezione Vaccaro a Regalbuto il relatore Marsengo-Bastia<br />
scriveva il 6 luglio 1898 che, trovate molte schede col motto<br />
d'ordine, non potevasi parlare di prova di resistenza, ostan·<br />
dovi i precedenti parlamentari e la ragion del decidere: non<br />
si tratta qui di annullare l'elezione per il solo fatto che vi sian<br />
stati nelle schede segni di riconoscimento: l'uso <strong>dei</strong> segni è la<br />
riprova delle irregolarità con cui avvenne l'elezione e dello<br />
stato d'animo COITOttO in cui molti elettori ebbero a trovarsi.<br />
La contro relazione StelIuti·Scala diceva invece che i precedenti<br />
consentivano la prova di resistenza e come conseguenza la<br />
convalidazione, perchè sarebbe assolutamente ingiusto togliere<br />
MONTALCINI. 16
242 Capitolo XVI.<br />
efficacia alla volontà di più di 4/5 di elettori che hanno correttamente<br />
esercitato il loro diritto, L'elezione fu dalla <strong>Camera</strong><br />
annullata.<br />
Il7 luglio 1897 egualmente per l'elezione Calvanese a Nocera<br />
inferiore; ma 1'11 luglio 1898 fu ancora convalidata, su relazione<br />
Franchetti, l'elezione di Calderoni ad Altamura dopo l'annullamento<br />
di due sezioni ove era constatato il giro di titoli.<br />
Coll'annullamento delle sezioni, per la massima parte <strong>dei</strong> casi,<br />
si intese togliere i voti a ciascuno <strong>dei</strong> candidati in esse attribuiti<br />
e sopprimel'e pure i votanti dal numero complessivo per<br />
formare la maggiOl'anza, Questo è criterio a parer noslro erroneo;<br />
perocchè la nullità colpisce la manifestazione del voto<br />
in quella tale esplicazione, non il dil'itto di voto che dev'esser<br />
mantenuto in tutti coloro che si accostarono alle urne: sarebbe<br />
strano che, poichè un seggio commise irregolarità, contro le<br />
quali magari gli elettori protestarono, questi non fosser nemmeno<br />
calcolati tra i votanti. Allora soltanto uno può dirsi realmente<br />
eletto, nonostante l'annullamento delle sezioni, allorchè,<br />
pur toltigli i voti attribuiti nelle sezioni infette, egli resta tuttavia<br />
l'eletto di tutto il collegio,<br />
. Conseguenza della nullità di sezioni. - Dunque fra<br />
la grande prova di resistenza a giusta ragione ripudiata, e<br />
la piccola prova intesa come annullamento di tutta la sezione,<br />
quasi essa non esistesse, v'ha la via di mezzo, per cui<br />
non si priva del diritto elettorale una intera sezione o più<br />
di esse, mentre legge non è entrata nell'ordine di idee del<br />
borgo putrido, nonostante le fatte proposte; nè si convalida<br />
un deputato che sia il rappresentante di una parte, e forse<br />
talora di una minoranza del collegio; ma si al11m.ette che, ove,<br />
dedotti i voti ottenuti, egli possa vantare di essel'e ancora<br />
rappresentante della metà prevalente di tutti i votanti del collegio,<br />
egli possa continuare a rappresentarlo, nonostante la nullità<br />
parziale.<br />
Cosi il2 febbraio 1901 fu fatto dal l'clatoreGil'ardi per l'elezione<br />
Vallone a Maglie, ave, annullata una sezione per mancanza<br />
delle tre ore trascorse dalla fine dell'appello alla chiusura<br />
della votazione, si proclamò il ballottaggio, essendosi soppressi<br />
ai due candidati i voti in essa riportati, ma non detratti dal<br />
'numero <strong>dei</strong> votanti.<br />
Nella quotidiana esperienza delle Giunte sovente accade di<br />
vedere che, esposte e provate nullità a carico di una sezione
246 Capitolo X \Tl.<br />
tura i risultamenti della proclamazione, dovesse consigliare un<br />
nuovo appello alla libera manifestazione della volontà del collegio<br />
"' Rinviata il 26 luglio 1895 l'elezione alla Giunta, questa<br />
confermò le sue proposte " non perchè abbia ritenuto che<br />
l'annullamento di una sezione porli sempre con sè l'annulla·<br />
mento dell'intero collegio, ma perchè nella specie l'importanza<br />
numerica della sezione rispetto al numero totale degli elettori<br />
consiglia un nuovo e libero appello all'intero corpo elettorale<br />
"' E il 31 luglio 1895 l'elezione fu annullata.<br />
E ancora il 14 dicembre 1b95 si annulla l'elezione di Fusco<br />
Alfonso a Castellammare, senza proclamare Sorrentino che<br />
a\Tebbe avuta nelle sezioni non incriminate la mnggioranza,<br />
perchè, diceva la relazione Caldesi, "non è assolutamente concepibile<br />
che la minoranza di un collegio possa da sola investire<br />
il deputato del mandato di rappresentGre l'intero collegio", E<br />
il 19 dicembre 1895 fu per le stesse ragioni annullGta l'elezione<br />
Pascale ad Altamura, dove, annullate due sezioni, la maggioranza<br />
sarebbe stata del competitore Serena,<br />
E il 7 luglio 1897 si annullò l'elezione Calabria ad Acerra<br />
senza proclamare il :\Iontagna: e così il 3 giugno 1899 per l'elezione<br />
di Militello si annullò l'eletto Caffarelli, non si proclamò<br />
il Cirmeni.<br />
Il 6 febbraio 1901 p'!r l'elezione di :\'oto fu fatto un tentativo<br />
di risolle\'are il sistema di rettificare la proclamazione, Essendosi<br />
dimostrale falsità in parecchie sezioni, la minoranza avrebbe<br />
voluto, annullata l'elezione Di Lorenzo Raeli, proclamare il competitore<br />
Carlo Di Rudinì, perchè le schede, per quanto avessero<br />
bollo e firma dello scrlltatore, pure essendo ideologicamente<br />
false, devono scomplltarsi dal numero <strong>dei</strong> volanti. Ma la m:lggioranza,<br />
di fronle alla falsificazione della volontà elettorale,<br />
all'assenza di ogni controllo, alla difficoltà di statuire esattamente<br />
il vero numero delle schede sostituite e alla esatta interpretazione<br />
della legge che dichiara nulle le sole schede che<br />
materialmente mancano del bollo e della firma dello scrutatore.<br />
propose e la <strong>Camera</strong> votò l'annullamento. Deliberò invece la<br />
Giunta nel giugno 1903 la sostituzione del Binelli nel collegio<br />
di Massa Carrara pèr l'annullamento delle sezioni di Ma,ssa<br />
e la <strong>Camera</strong> ne votò la proposta il 10 dicembre 1903,
CAPITOLO XVII.<br />
Proteste,<br />
È riserbato alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, dice la legge elettorale,<br />
di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle<br />
proteste ed in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza<br />
delle sezioni elettorali, o in quella <strong>dei</strong> presidenti o posteriormente.<br />
Tel'mine per la presentazione di proteste alla ()amera.<br />
- E aggiunge, con disposizione che fu introdotta a<br />
nuovo nell'ultima legge, l'obbligo della ricevuta per le proteste<br />
mandate alla Presidenza della <strong>Camera</strong> e l'obbligo di presentarle<br />
entro 30 giorni dall'elezione.<br />
Questo termine è un termine massimo, ma non tale da vincolare<br />
l'azione della <strong>Camera</strong>, perocchè, soggiunge la legge, non<br />
saranno ricevute quando la <strong>Camera</strong> abbia già in questo termine<br />
pronunziato definitivamente sull'elezione. E fu eccellente<br />
innovazione tendente a frenare la valanga di proteste<br />
mandate all'ultima ora, quale schermaglia per impedire all'eietto<br />
di potersi difendere. Già il 16 novembre 1880 1'0G. Sorrentino<br />
aveva chiesto si fissasse un termine per la presentazione<br />
delle proteste, a fine di togliere la disparità di condizione tra<br />
l'eletto, che può aver subito convalidata la sua elezione, e quelli<br />
che stanno per mesi in berlina.<br />
Al quale intento gioverebbe la resistenza della Giunta, la<br />
quale non accettasse come documenti allegati o come documenti<br />
presentati nei termini della contestazione, documenti<br />
nuovi che aprono nuove cause di contestazione non prima in<br />
termini dedotte.<br />
Nel caso di proclamazione fatta dalla <strong>Camera</strong>, il termine do-
248 Capitolo X VII.<br />
vrebbe decorrere dal giorno della proclamazione, cosi come<br />
quando una rettifica di proclamazione fosse pronunziata.<br />
Anche per il termine della presentazione delle proteste vige<br />
la regola generale della forza maggiore. Onde 1'8 giugno 1899<br />
la Giunta ritenne come tempestivamente presentate alcune<br />
proteste conÌl'o l'elezione Dozzio a Corteolona, che erano state<br />
sequestrate dall'Autorità giudiziaria in una perquisizione fatta<br />
a casa dell'ono Sacchi, il quale era stato incaricato di presentarle.<br />
Proteste nei verbali. - Le proteste o i reclami, se presentati<br />
alle sezioni o all'adunanza <strong>dei</strong> Presidenti, fanno parte integl'ante<br />
del verbale trasmesso alla <strong>Camera</strong> ed acquistano<br />
autenticità dal verbale stesso.<br />
La presentazione delle proteste, diceva la relazione della<br />
Giunta 22 gennaio 1875 nell'elezione Caruso a Comiso, non dà<br />
diritto al protestante di sottoscrivere il verbale, perchè la legge<br />
non richiede tale sottoscrizione e, se si volesse da ciò argomentare<br />
la poca fedeltà o la studiata omissione di alcuna di<br />
queste proteste, il reclamante avrebbe mezzo di provvedere<br />
alla tutela <strong>dei</strong> propri dil'itti, iscrivendo in falso il verbale.<br />
In caso di rifiuto del 'ieggio di accogliere le proteste, possono<br />
essei' intimate per atto di usciere ed il loro valore è aggravato<br />
anzi dal fatto del rifiuto di riceverle. Sarebbe diversa la cosa<br />
ove la protesta preparata avanti le operazioni, e magari stereotipata<br />
uguale per tutte le varie sezioni, rivelassa piuttosto<br />
la intenzione di dare ad ogni costo ragione di nullità anzichè<br />
la constatazione <strong>dei</strong> fatti realmente succeduti. Per citare un<br />
solo esempio, la relazione Serena sulla elezione del IV collegio<br />
di Napoli, 4 febb. 1887, dimostrava l'irricevibilità di una protesta<br />
per atto- d'usciere, la quale, intimata prima che vi cominciasse<br />
lo scrutinio <strong>dei</strong> voti, reclamava contro la infedele<br />
lettura delle schede.<br />
Anche nell'Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti possono essere presentate<br />
proteste relative, non solo alle operazioni dell'Assemblea<br />
stessa, ma anche a quelle delle varie sezioni. Ma la relazione<br />
Toaldi, 7 luglio 1880, sull'elezione Odescalchi a Civitavecchia attestò<br />
la massima costante della <strong>Camera</strong> non essere attendibile<br />
la protesta fatta, nell'atto della ricognizione generale <strong>dei</strong> voti,<br />
dai presidenti di alcune delle sezioni contro la regolarità delle<br />
operazioni elettorali avvenute nelle sezioni stesse, cui essi protestanti<br />
avevano presieduto.
Proteste. 249<br />
Regolarità delle proteste presentate alla C)amera<br />
_ ,,,"utentieazione. - Le proteste presentate alla <strong>Camera</strong><br />
devono essere autenticate, perocchè deve constare, a termine<br />
dell'art. 21 del Regolamento àella <strong>Camera</strong> del 1863, che siano<br />
firmate da cittadini del collegio o da candidati che vi ottennero<br />
voti. La legalizzazione deve esser fatta dal sindaco del<br />
Comune, ove i firmatarì hanno domicilio, o del Comune ove<br />
avvenne l'elezione.<br />
Si ritenne nella pratica titolo equipollente l'aggiunzione <strong>dei</strong><br />
certificati elettorali <strong>dei</strong> protestanti. In realtà il Regolamento<br />
richiede solo che sian cittadini del collegio e non parla di<br />
elettori; onde i certificati o provan troppo o provan nulla,<br />
perchè in essi non è comprovato che chi firmò sia realmente<br />
la persona indicata; così come la autentica del notaio assicura<br />
questo requisito, ma non attesta che sian cittadini del<br />
collegio.<br />
Quale l'effetto delle proteste non autenticate '!<br />
Pervenuta per l'elezione Costa ad Alghero una protesta non<br />
autenticata, l'Ufficio esaminò se dovesse tenersene conio e il<br />
19 dicembre 1857, nel contrasto tra le varie opinioni, fu deliberato<br />
di non risolvere la questione, ed, esaminata la natura del<br />
fatto denunciato, respingerla in merito.<br />
Quantunque alle proteste non legalizzate non si desse gran<br />
peso, si continuarono anche di poi a leggere alla <strong>Camera</strong>proteste<br />
non munite di tale garanzia.<br />
Il 12 dicembre 1865, su una protesta non legalizzata relativa<br />
all'elezione Berardi a Foligno, il relatore Xegrotto diceva che<br />
" l'Ufficio non intendendo pregiudicare il principio che, allorquando<br />
reclami o proteste giungano alla <strong>Camera</strong> non regolarmente<br />
autenticati, si abbiano a respingere, purè ritenendo,<br />
allorchè essi si riferiscono a fatti di facile e pronta indagine,<br />
possa l'Uffizio od un membro qualsiasi di esso domandare che<br />
quei fatti siano verificati, cosi incarica il relatore di fare indagini<br />
,.<br />
Il 26 gennaio 1866 si delibera un'inchiesta giudiziaria sull'elezione<br />
M:artini a Crema sulla fede di proteste non autenticate,<br />
ad una delle quali però erano annessi i certificati elettorali di<br />
alcuni <strong>dei</strong> firmatari.<br />
Il 28 febbraio 1866 il Venturelli, relatare dell'elezione di Valenza,<br />
dice che gli Uffici sanno qual conto tenere delle proteste<br />
non legalizzate, ma esse turbano sempre la coscienza <strong>dei</strong>
Corrllzione. 261<br />
fessati come a lui favorevoli, vuolsi ancora distinguere se i maneggi<br />
da essi adoperati avessero vera ed efficace influenza sulla<br />
avvenuta elezione, o se pure non fossero di alcun risultato<br />
ed effetto per la sua definitiva riuscita. In quest'ultimo caso, il<br />
quale può specialmente an'eearsi quando il candidato ottenne<br />
un'importante maggioranza di voti, quando "edansi i fatti di<br />
corruzione perfettamente isolati, parrebbe forse troppo severa<br />
giustizia colpire l'elezione per effetto dell'altrui imprudente<br />
operare, che pur tornò inefficace "<br />
E la circospezione in questo argomento risulta tanto più<br />
necessaria da quanto fu attestato nella relazione 2-! aprile 1866<br />
sull'elezione Cavallini a Sannazzaro, nella quale un elettore per<br />
vendicarsi dcI rivale del Cavallini, con cui aveva lite privata,<br />
diede a 15 o 20 elettori 5 lire l'uno perchè votassero per Cavallini,<br />
senza che questi ne avesse nessuna conoscenza e tanto<br />
meno partecipazione, Onde la <strong>Camera</strong> approvò la convalidazione<br />
con invio degli atti all'autorità giudiziaria.<br />
Xello stesso ordine di idee la relazione )Iolfino del 9 maggio<br />
1867 sull'elezione Leardi a Tortona, pur pro\'ata la corruzione<br />
di alcuni elettori da parte dell'eletto confesso, proponeva, e la<br />
<strong>Camera</strong> accoglienl. la convalidazione colrìnvio degli aUi all'autorità<br />
giudiziaria, perchè a tale prova occorre ancora che la<br />
corruzione fosse riuscita numericamente ad alterare lo stato<br />
della votazione.<br />
La larghezza della <strong>Camera</strong> continuò ancora, Fatta sull'elezione<br />
:iIerialdi a Capriata una inchiesta giudiziaria, che riduceva<br />
la accusa a tentativi respinti, la maggioranza, avuto riguardo<br />
che i tentativi, se fUrono respinti dagli uni, possono<br />
aver fatto breccia negli altri, proponeva l'annullamento: la <strong>Camera</strong>.<br />
dopo un discorso di Chiaves che affermava allora solo<br />
poter annullarsi un'elezione per atti di corruz:ione, quando siasi<br />
convinti che questo atto è tale da a\'er ridotta la maggioranza ad<br />
una maggioranza fittizia e non più vera, convalidò il 25 Maggio<br />
1867 la elezione,<br />
E nella stessa tornata convalidò l'elezione Carrara a Capannori,<br />
ove furono da inchiesta parlamentare provati tre fatti<br />
di corruzione; perchè nessuna parte nè diretta nè indiretta vi<br />
pl'ese l'ono CaLTara, per la esiguità degli atti stessi e la convinzione<br />
che essi non poterono aver avuto influenza sul risultato<br />
della votazione.<br />
)la, affinchè siano prese in considerazione denunzie di fatti
Pressione. 265<br />
o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie<br />
spirituali o colle istruzioni sopra indicate.<br />
Vade categorie dunque sono fatte dalla legge e vi corrispondono<br />
diverse penalità.<br />
Della prima, chc si potrebbe dire delle intimidazioni o violenze<br />
o pressioni individuali, minore è il danno sociale.<br />
Ma la penalità è subito aumentata per le altre due categorie<br />
le pressioni esercitate <strong>dei</strong> pubblici funzionari o del clero; perocchè<br />
dirigendosi queste a una grande quantità di persone, possono<br />
avere effetti molto più deleteri sul risultato elettorale.<br />
Pressioni individuali e raggiri. - Della prima categoria<br />
pochi sono i fatli accennali nelle relazioni parlamentari, siccome<br />
quelli che, per essere efficienli sull'elezione complessa,<br />
dovrebbero essere accompagnati da molte altre circostanze assorbenti.<br />
I falli eli tale natura devono essere, come diceva il<br />
Castagnola il 4 Giugno 1864 sull'elezione Raffaele a Palermo I,<br />
atti a fare impressione in constantem virum, perchè allora, secondo<br />
l'espressione eli Boggio dellO Maggio 1866, la pressione<br />
escludendo il consenso vizia radicalmente l'elezione, da qualunque<br />
parte sia essa venuta.<br />
I! 6 Aprile 1867 fu annullata l'elezione Gadbaldi a Mantova<br />
per essersi impedita l'affissione di manifesti a favore del caI!.didato<br />
avverso, per essersi tappezzate le strade discritti anonimi,<br />
minacciati gravi mali e morte ai fautori dell' Arrivabene, cui<br />
furono anche mandate lettere anonime, e nella cui casa fu<br />
esploso un petardo.<br />
Ma tutto resta subordinato al criterio che la <strong>Camera</strong> si faccia<br />
sull'intrinseca volontà del corpo elettorale; onde il 4 Luglio 1898,<br />
pur riconoscendo la relazione Giusso, per l'elezione Nofri a<br />
Torino IV, provate le violenze di molti elettori per impedire ad<br />
altri di avvicinarsi alla sala dell'elezione, e severamente biasimandole,<br />
propose la convalidazione, perchè era convincimento<br />
della Giunta che l'eletto del collegio fosse il Nofri: e la <strong>Camera</strong><br />
convalidò.<br />
A questa categoria si congiunge la. press\one. esercitata con<br />
arti fraudolente, notizie. conosciute faIs'e, raggiri o ll,difizi-6Cc-_.<br />
La legge però non poteva pt'evedere singolarmente le infinite<br />
manifestazioni della lotta elettorale, la quale non può dubitarsi<br />
sia la palestra dove il più abile vinca: i candidati più eletti<br />
e più alto collocati nella pubblica estimazione hanno pur bisogno<br />
di cooperatori non sempre guardinghi nei mezzi risati.
Pressione. 273<br />
lersi, per il trionfo del proprio, di quegli stessi mezzi leciti che<br />
il partito d'opposizione non si perita di adoperare, mantenendo<br />
cioè estraneo alla lotta l'esercizio delle supreme potestà esecutive,<br />
come l'intervento nelle amministrazioni locali, le pressioni<br />
sugli impiegati, le promesse di lavori o minacce di sospensione,<br />
ecc. Chè, se si lasciano da parte le grandi parole, le<br />
quali hanno acquistato maggiore importanza dal rumore fatto intorno<br />
ad esse che dalla reale loro significazione, e perciò il gran<br />
nome di candidature ufficiali, non possiamo dimenticare i doveri<br />
e i diritti che un Governo, appunto perchè ha la responsabilità<br />
della cosa pubblica, deve esercitare nel momento determinante<br />
della vita del paese.<br />
Onde, la riconosciuta necessità di conservare il giudizio delle<br />
elezioni alla <strong>Camera</strong>, la quale, come giury, può dalle circostanze<br />
diverse trarre ragione <strong>dei</strong> diversi giudizi. Lorchè Vittorio<br />
Emanuele II aveva creduto, nel suo grande patriottismo, di<br />
ricorrere alla sua parola diretta per richiamare gli elettori allo<br />
adempimento <strong>dei</strong> loro doveri costituzionali, non è maraviglia<br />
nè che il Governo, segucndolo nella stessa via, cercasse conseguire<br />
il trionfo della propria politica, nè che la <strong>Camera</strong>, tutta<br />
compresa della necessità suprema dello Stato, sorvolasse su<br />
qualche maggiore trasgressione. E si spiega che abbia potuto<br />
la <strong>Camera</strong>, il 22 dicembre 1849, convalidare senza discussione<br />
l'elezione Del Carretto ad Albenga quantunque l'intendente<br />
avesse pubblicato un manifesto, in cui protestava apertamente<br />
contro le deliberazioni della <strong>Camera</strong> disciolta e raccomandava<br />
di non votare pel' gli oppositori del Governo e di mandare<br />
alla <strong>Camera</strong> uomini liberali sì ma moderati.<br />
Così come il 23 dicembre 1851 fu convalidata l'elezione del<br />
collegio di Bosco in persona del Melegari, che era stato proposto<br />
dall'intendente con lettere ai sindaci.<br />
Il 23 dicembre 1853 per l'elezione De Benedetti a Sarzana, proposta<br />
dall'ufficio un'inchiesta giudiziaria per sincerare se le<br />
autorità locali avessero promosso con mezzi illeciti l'elezione<br />
del De Benedetti, il Ministro dell'Interno Di San Martino dichiarava<br />
che il Governo non aveva esercitata veruna pressione,<br />
soltanto cercato, nella sfera dell'azione che compete ad ogni Governo<br />
politico, di ottenere nelle elezioni che gli amici suoi<br />
fossero concordi, che svegliassero gli inerti, schiarissero i dubbiosi<br />
e che il paese desse lo spettacolo della partecipazione in<br />
massa alle elezioni... ; quando eleltori suoi amici politici con-<br />
MONTALCINI. 18
276 Capitolo XIX.<br />
gherità contro le pressioni governative, ricordando la circolare<br />
diretta dal conte di Cavour agli intendenti, nell'assumere il<br />
potere, per dichiarare esplicitamente essere sua volontà che il<br />
Governo continuasse ad intervenire nelle elezioni.<br />
Citati alcuni fatti speciali, non proponeva inchieste, perchè suo<br />
scopo « non è di combattere alcune elezioni in particolare, bensì<br />
di avvertire che l'azione del Governo, tal quale fu praticata,<br />
anzichè consolidare l'edifizio costituzionale, lo fa crollare nelle<br />
sue basi, ne infradicia le radici." Cavour in risposta accettava<br />
la responsabilità della circolare che lesse in questi termini:<br />
« Questa politica è stretto obbligo del Governo di promuovere<br />
e far prevalere sia nel Parlamento, sia nei Comizi elettorali, sia<br />
in cospetto al supremo tribunale della pubblica opinione. Gli<br />
amministratori provinciali possono e debbono concorrere a<br />
questo scopo col dissipare gli errori, coll'illuminare i loro amministrati,<br />
col far conoscere il vero spirito che guida la condotta<br />
del Governo, e ciò in modo speciale all'epoca delle elezioni<br />
<strong>dei</strong> rappresentanti della nazione. Il Governo non deve rimanere<br />
estraneo a quest'atto supremo della vita politica del popolo,<br />
ma deve intervenirvi apertamente con mezzi schietti.e leali,<br />
con riconoscere per amici, non coloro che sarebbero disposti<br />
a dare appoggio a qualunque atto ministeriale, ma quelli che<br />
consentono nei suoi principi, che seguono la stessa bandiera,<br />
che sono determinati a far trionfare la medesima causa politica<br />
". E conchiudeva, combattuto da Valerio, replicando la teoria<br />
del 1855.<br />
Pressioni singole su privati e sindaci. - Il 19 febbraio<br />
1858, per l'elezione Tecchio a Cm'magnola, un impiegata della<br />
giudicatura aveva minacciato gli elettori che, se avessero votato<br />
per Della Torre, avrebbero avuto a pentirsene e, quando<br />
fossero ricorsi in tribunale per avere giustizia, egli l'avrebbe<br />
loro negata mandandoli a chiederla in sacristia.<br />
Cavour riconosceva sconveniente e colpevole la condotta<br />
di tale impiegato,· assicurando che, ove fosse dimostrato aver<br />
questi tenuto tale linguaggio, avrebbe invitato il collega guardasigilli<br />
ad adottare a suo riguardo le misure più severe, ma<br />
negava che i fatti fossero sufficientemente specificati. E Bottero<br />
aggiungeva che questa sarebbe un'imprudenza individualè, per<br />
cui il colpevole deve esser punito, non tale da far annullare<br />
l'elezione, perchè ogni elettore doveva sapere 'che ogni pressione<br />
sarebbe punita. L'elezione fu convalidata.
Pressione. 277<br />
Grad accuse di pressione furono sollevate contro la elezione<br />
Astengo a Savona e la <strong>Camera</strong> dovette ampiamente occuparsene<br />
il 20 febbraio 1858. Un' impiegato degli esteri era andato<br />
a fare propaganda pel collegio esponendo nna lettera di Cavour<br />
e assicurando che, se fosse stato eletto il competitore<br />
Assereto, mai sarebbe stata costrutta la ferrovia; il maggiore<br />
comandante la guardia nazionale aveva pubblicato un manifesto<br />
ai militi elettori in favore (jj Astengo e altrettanto il Shldaco<br />
di Quiliano. L'Ufficio non dà importanza alla letterR del<br />
ministro, la quale non faceva che chiarire la posizione: " non approva<br />
che il maggiore dirigesse in questa sua qualità un proclama<br />
ai militi, ma, esaminato il proclama, nulla trovò che non<br />
potesse dirsi da un privato; e disapprova che il sindaco abbia<br />
con virulenza attaccato i partiti contrari, ma nulla vi ha trovato<br />
di imposizione a favore di Astengo"; quindi propone la<br />
convalidazione. De Yiry dichiara che quando si tratta d'influenza<br />
sulle elezioni non dobbiamo cercare fatti positivi constatanti<br />
che essi abbiano stornato i voli di un numero più o<br />
meno grande di elettori, ma dobbiamo cercare se essi sono<br />
realmente di natura da esercitare un'influenza generale sullo<br />
spirito degli elettori. Cavour spiega i fatti, leggendo altri proclami<br />
del partito an-el'SO in altri collegi anche più violenti:<br />
• da questo si scorge che in fatto di proclami elettorali, bisogna<br />
usare reciprocamente una gl'ande indulgenza." L'elezione<br />
venne conv:llidata.<br />
Il 6 marzo 1858 fu in\'ece annullata, per un complesso di circostanze,<br />
l'elezione di Chiaves a Sanfront, ove un impiegato<br />
dell'intendenza di Saluzzo aveva girato il collegio invitando gli.<br />
elettori a votare per Chiaves, solo mezzo per ottenere la strada<br />
desiderata, e il sostituto segretario del giudice del mandamento<br />
aveva qualificato di briganti quelli che votassero per Sineo.<br />
Il 2 giugno 1858 l'ono Bianchel'i relatore dell'elezione Ollandini<br />
a Levanto, pur affermando, in nome della Commissione<br />
d'inchiesta, che razione <strong>dei</strong> cal'abinieri non si presentò con<br />
carattere di pl'essioni, raggil'L o minaccie, manifestava" il desiderio<br />
e il voto che non si rinnovi altra volta una anche indiretta<br />
ingerenza <strong>dei</strong> carabinieri reali sul corpo elettorale •.<br />
Biasimava inoltre la lettera riservata scritta dall'intendente ad<br />
un sindaco con ingiuriosi raffronti fra i due candidati. • È poi<br />
pericoloso non solo, ma attentatol'io alla libertà <strong>dei</strong> suffragi<br />
il sistema di rappresentare, da chi è legale interprete della
280 Capitolo XIX.<br />
diretto alla radicale soluzione di impedire la candidatura agli<br />
impiegati.<br />
Costituita la Giunta delle elezioni, questa ebbe ad occuparsi<br />
della circolare del Sotto Prefetto di Crema ai sindaci del collegio<br />
avverso la candidatura del Cantù e riferendo 1'11 Dicembre<br />
1869, mentre dichiarava questo un pessimo precedente, non<br />
poteva ammettere che debba sopportarne le conseguenze il<br />
Griffini; e non essendo risultato che i sindaci avessero ottemperato<br />
all'invito del Sotto-Prefello e che l'elezione fosse il prodotto<br />
della pressione, constatava che in virtù della circolare<br />
il Griffini perdette anzichè guadagnare, onde l'elezione fu convalidata.<br />
Il 13 Marzo 1871 si convalidò l'elezione Sanminiatelli a San Miniato,<br />
ave un pretore ed un delegato ed un sostituto procuratore<br />
del Re ne avevano patrocinato la candidatura "perchè i<br />
detti funzionari non usarono nè pressioni nè minacce di sorta<br />
e soltanto sostennero quella candidatura come elettori politici<br />
e come amici del Sanminiatelli •.<br />
Riguardo alle candidature degli amici del Governo, il Mini·<br />
stro Cantelli dichiarava il 16 Dicembre 1874, in occasione del·<br />
l'elezione Sforza Cesarini ad Albano, non avei' mai esitato qui,<br />
come altrove, a far conoscere quale era il candidato che il Governo<br />
preferiva, ma il Governo non aver mai proposto candidati<br />
ed aver sempre dello ai prefetti ed agli elettori influenti: fate<br />
sorgere le candidature nei collegi e quando saranno sorte spontaneamente<br />
io dirò quale <strong>dei</strong> candidati il Governo preferirebbe.<br />
Il 29 Gennaio 1875 fu convalidata l'elezione Cesare Rasponi a<br />
Ravenna I, ave il Prefetto aveva chiamato a sè il capo delle<br />
guardie di P. S., partigiano dell'altro candidato, e indicandogli<br />
che il candidato del Governo era il Cesare Rasponi, lo aveva<br />
invitato a prender i provvedimenti perchè le guardie conoscessero<br />
le intenzioni del Governo. Il domani fu in tal senso<br />
pubblicato un manifesto, ma il capo aggiunse verbalmente alle<br />
guardie che però eran libere di votare come loro pareva; e<br />
constò che il capo e 22 guardie votarono pel Gioachino Rasponi.<br />
" Affinchè possa annullarsi una elezione, diceva il relatore Pucciani,<br />
per illegittima ingerenza del potere esecutivo e per pressioni,<br />
occorre dimostrare, non tanto l'uso <strong>dei</strong> mezzi atti a menomare<br />
la libertà del voto, quanto la efficacia che codesti mezzi<br />
hanno avuto per conseguire lo scopo che colui che li ha ado,
Pressione. 283<br />
persona di chi lo p!"esiede; onde la lotta fu frasformata da lotta<br />
per principi in lotta pro e contro una persona: affermava la<br />
piena libertà lasciata ai funzionari, molti <strong>dei</strong> quali si credettero<br />
autorizzati a porsi nel campo dell'opposizione. Ripresa la<br />
accusa il 30 Giugno 1886 dall' interpellanza Cavallotti, questi<br />
citò una graude quantità di fatti specifici di pressioni esercitate,<br />
soifermandosi sulla circolare emanata dal Comm. Castorina<br />
Direttore Generale delle Gabelle: "nell'imminenza delle<br />
elezioni politiche non posso astenermi dal rivolgermi confidenzialmente<br />
ai signori ispettori delle guardie di finanza per far<br />
loro presenti i grandi interessi che dipendono dal risultato<br />
dell'appello fRtto dal Governo al corpo elettorale .... A loro io<br />
volgo pertanto calda preghiera di volersi adoperare con quella<br />
alacrità, che non esclude la prudenza e che è avvalorata dal<br />
buon tatto, pel trionfo <strong>dei</strong> candidati che abbiano per programma<br />
l'indirizzo attuale di Governo, procurando di mettersi all'uopo<br />
in comunicazione coi Sig. Prefetti e Sotto Prefetti per averne<br />
norma nella scelta del candidato n' La discussione si chiuse<br />
colla proposta d'inchiesta presentata dal Cavallotti.<br />
Ritornando ai casi singoli, il 14 Dicembre 1886 il Comitato<br />
che indagò sull'elezione del generale Rolandi a Genova II constatò<br />
che i carabinieri obbedirono soltanto al regolamento che<br />
loro prescrive di presentarsi al passaggio di un generale, e non<br />
dà quindi rilievo alla protesta la quale lamentava che nel giro<br />
elettorale egli fosse stato accompagnato dai carabinieri.<br />
La relazione Franzi del7 Maggio 1887 sull'elezione Zeppa nel III<br />
collegio di Roma accerta che nei giorni immediatamente precedenti<br />
l'elezione furono notificati 2:.1 mandati di comparizione<br />
relativi alla precedente elezione: "non opportuno deve apparire<br />
questo fatto, ma parve alla Giunta che lo spingere oltre le<br />
proprie indagini l'avrebbe portata a disturbare la voluta libertà<br />
d'azione dell'autorità giudiziaria n'<br />
Ma nonostante l'opposizione di Menotti Garibaldi che rilevava<br />
il precedente gravissimo, che il cittadino, nel momento in cui<br />
deve compiere un@ <strong>dei</strong> maggiori suoi doveri, possa esser disturbato<br />
in questa grandissima funzione dai mandati di comparizione<br />
dell'autorità giudiziaria, l'elezione fu convalidata.<br />
Come vedesi, se le accuse sono soventi formulate, di rado furono<br />
accertate, e anche più di rado condussero ad una conseguenza<br />
sulle deliberazioni della <strong>Camera</strong>.<br />
Una lunghissima inchiesta fu condotta nella XVII legislatura'
Pressione. 285<br />
di Prefettura, che dovette influire sulla seguìta elezione, " influenza<br />
che costituisce l'abusivo patrocinio vietato dalla legge<br />
e dalla giurisprudenza parlamentare". L'elezione fu annullata.<br />
Le accuse di pl'essione governativa si riproducono nelle successive<br />
elezioni. Appena convocata la <strong>Camera</strong> per la XIX legislatura,<br />
Imbriani interroga il 18 Giugno 1895 sulle circolari<br />
emanate dal Ministro della Guerra per impedire il voto ai militari<br />
quando si supponevano favorevoli al candidato di oppo:'<br />
sizione. Il Ministro Mocenni rispondeva attestando che la circolare<br />
fu diramata 8 giorni dopo l'elezione, relativamente al<br />
contegno tenuto da alcuni ufficiali durante le elezioni, in omag·<br />
gio al § 49 del regolamento di disciplina militare, il quale stabilisce<br />
non poter il milital'e prender parte ad assembramenti<br />
ed a manifestazioni di parti politiche.<br />
Il 2 Maggio 1896 l'ono Falconi, relatore dell'elezione Menotti a<br />
Varese, dichiarava nella sua relazione: "la legge non vieta ai<br />
pubblici funzionari di farsi sostenitori con mezzi leciti di una<br />
candidatura e di sottoscrivere colla rispettiva loro qualità ma·<br />
nifesti elettorali, salva soltanto la questione della maggiore o<br />
minore correttezza del loro operato e delle responsabilità disciplinari:<br />
l'unico divieto che loro impone è di non vincolare i<br />
suffragi degli elettori abusando delle loro funzioni direttamente<br />
o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in<br />
via gerarchica. "<br />
Il 22 Maggio 1896 fu convalidata l'elezione Damiani ad Alcamo,<br />
ritenendo la relazione Morelli-Gualtierotti giustificato lo scioglimento<br />
del Consiglio Comunale che era addotto a protesta di<br />
pressione.<br />
E quanto allo scioglimento <strong>dei</strong> Consigli Comunali, diventata<br />
arma frequentemente adoperata nei periodi elettorali, diceva<br />
l'ono Gallo, relatore dell'elezione Cafiero ad Andria, il6 Giugno 1896:<br />
" non vi ha dubbio che sarebbe costituzionalmente corretto che,<br />
durante il periodo dell'agitazione elettorale politica, le amministrazioni<br />
comunali fossero rappresentate da coloro che dal<br />
suffragio popolare sono legittimamente delegati a rappresentarle:<br />
e non vi ha dubbio che uno scioglimento di Consiglio<br />
comunale durante la battaglia elettorale o nel periodo notoriamente<br />
preparatorio si presenta come sospetto. Ma non è men<br />
vero che sovente le impure sorgenti o il non corretto funzionamento<br />
di una amministl'azione locale possono giustificare il rigoroso<br />
provvedimento della gestione temporanea governativa....
286 Capitolo XIX.<br />
È tutta una questione di apprezzamento la quale, per quanto<br />
non si sottragga alla censura parlamentare, non può essere trattata<br />
con criteri che non siano di equità e persino di deferenza,<br />
fino a prova contraria."<br />
E poco dopo 1'11 Luglio 1896 la relazione Morelli-Gualtierotti<br />
sull'elezione Poli a Castelnuovo Garfagnana, pur riprovando<br />
energicamente la rimozione di due sindaci fatta nell'intervallo<br />
tra le due votazioni, riconobbe che nessun indizio si ebbe che<br />
quei due arbitrì spostassero un voto od intimidissero un elettOI'e,<br />
e l'elezione fu convalidata.<br />
Ma fu in relazione a questa elezione che si svolse il 27 Giu-.<br />
gno 1896 !'interrogazione <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> Nasi e Pellerano circa il<br />
severo invito ad un prete di smettere assolutamente di prender<br />
pal'te attiva nelle lotte amministrative e politiche.<br />
La <strong>Camera</strong> fu pure interessata di simili questioni, all'infuori<br />
della verifica <strong>dei</strong> poteri, per la interrogazione Nasi del 29 Maggio<br />
1897 sull'indebita ingerenza del Prefetto di Perugia nell'elezione<br />
di Poggio Mirteto e per quella 6 Luglio 1897 Vendramini<br />
sulla condotta del Prefetto di Aquila nell'elezione politica di<br />
Avezzano, con particolare accenno alle pressioni del Prefetto<br />
Pennino sul sindaco di Cappadocia.<br />
Il 15 febbraio 1898 fu annullata l'ele:,done Gagliardi a Tropea,<br />
ove la relazione Marsengo Bastia constatò un fatto di pressione<br />
per essere stato spedito, vari giorni prima dell'elezione, in Tropea,<br />
con speciale missione di Pubblica Sicurezza, il delegato<br />
Tranfo di Tropea, il quale prendeva parte e parte attivissima<br />
al movimento elettorale in favore di Gagliardi, candidato appoggiato<br />
dal Governo.<br />
E come delle pressioni adoperate per le elezioni Siciliane<br />
mossero alte lagnanze specialmente i deputati Sciacca della Scala<br />
e Finocchiaro-Aprile nella discussione 15-17 Giugno 1897 del<br />
Bilancio dell'Interno; così la relazione Nocito sull'elezione Perrotta<br />
a Giarre constatava l' 8 Marzo 1898 la sospensione dell'esecuzione<br />
di una sentenza contro due elettori fatta d'arbitrio<br />
del delegato di P, S.; ammoniti prosciolti; sciolto il Consiglio<br />
comunale di GialTe; pressioni del R. Commissario sugli impiegati<br />
del Comune; sospensione di atti esecutivi verso un debitore<br />
di 23,000 lire all'ospedale; vari commissari mandati successivamente<br />
nello stesso paese; minacce ai pubblici esercenti,<br />
perquisizioni domiciliari, distribuzione ritardata o negata di<br />
certificati elettorali; e "cosa di cui non si ha esempio alcuno
Pressione. 287<br />
nei nefasti delle elezioni politiche, accadde il fatto di un cordone<br />
militare tirato intorno all'accesso alle sale elettorali con facoltà<br />
al delegato di far entràre chi gli piaceva, e blocco intorno alle<br />
urne mantenuto dalla stessa forza pubblica agli ordini del delegato<br />
di P. S. e lo sgombro forzato dalla sala <strong>dei</strong> partigiani<br />
del candidato d'opposizione nel momento più solenne della<br />
votazione, quello dello spoglio delle schede.» L'elezione fu annullata.<br />
Per l'elezione contigua di Regalbuto la relazione Marsengo Bastia<br />
6 Luglio 1898 accertava la chiamata <strong>dei</strong> Sindaci dal Prefetto,<br />
sotto la forma di consiglio, non di pressione o violenza; osservando<br />
che" la raccomandazione di chi comanda vale il comando'<br />
stesso, e sopratutto quando le raccomandazioni si facevano ai<br />
sindaci chiamati in occasione di provvedimenti da darsi dal<br />
prefetto per urgenti bisogni <strong>dei</strong> Municipi»; le pressioni <strong>dei</strong><br />
commissari reg'i sugli impiegati municipali, ed altri fatti specifici,<br />
fra cui il telegramma del commissario civile per la Sicilia<br />
al candidato Vaccarl) che prometteva la presentazione del<br />
disegno di legge per l'aggregazione del comune di Centuripe a<br />
Catania. Onde, nonostante la contro rélazione Stelluti Scala, il<br />
quale in nome della minoranza toglieva molta dell'importanza<br />
<strong>dei</strong> fatti accennati, la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione.<br />
Per completare l'esposizione dell'azione parlamentare circa<br />
l'ingerenza del Governo nelle elezioni ci occorre rammentare<br />
le interpellanze 5 Marzo 1900 sulle lettere del generale Mirri al<br />
Procuratore Generale Venturini, le quali parevano alludere a<br />
pressioni nelle elezioni politiche, e la mozione che ne segui<br />
del Dep. Mirabelli per deplorare l'inframmettenza del potere<br />
politico nelle elezioni; e ricordare ancora le interpellanze svolte<br />
il 9 Luglio 1900 dai deputati Colajanni, Pansini e De Marinis<br />
sull'azione <strong>dei</strong> prefetti e sull'opera del Governo nelle ultime<br />
elezioni politiche, ai quali Saracco Preso del Consiglio rispondeva<br />
non poter penetrare nel pensiero del suo predecessore,<br />
sotto il quale le elezioni eransi compiute, e non poter rispondere<br />
che <strong>dei</strong> propri propositi per l'avvenire. "Qualora il Governo<br />
creda dover intervenire nelle lotte elettorali, debbe<br />
sempre mostrarsi dignitoso, anche nelle forme che non si debbono<br />
mai trascurare, e guardarsi bene da quei propositi e da<br />
quegli atti di corruzione e pressioni, <strong>dei</strong> quali fon. Colajanni<br />
si è lagnato. A me non risultano i fatti accennati e io non<br />
posso nè debbo credere che siansi commessi. Ritengo tuttavia
288 Capitolo XIX.<br />
che il Governo non debba sempre rimanersene colle mani<br />
alla cintola perchè, se i partiti avversari si agitano per mandare<br />
in Parlamento persone che il Governo crede di non poter appoggiare<br />
presso gli elettori. bisogna pur lasciargli la sua parte<br />
d'azione. Il Governo è pure un partito anch'esso, quello s'intende<br />
rappresentato dalla maggioranza che lo sostiene: è dunque<br />
naturale e legittimo che pensi a difendere quelli del suo<br />
partito con mezzi onesti e posso anche concedere che nei<br />
giorni che precedono le elezioni debba aver cura di astenersi<br />
da quegli atti che sentono troppo l'aspirazione del momento....<br />
ma deve combattere con armi leali e dichiarare apertamente,<br />
se occorre, qual'è il candidato che preferisce nelle elezioni e<br />
sostenerlo senza farne mistero. (1).<br />
Nella relazione Finocchiaro Aprile sull"elezione Lemmi nel II<br />
Collegio di Pistoja è accennato ad un caso veramente tipico: era<br />
stato nel periodo elettorale h-atto in arresto lo stesso candidato<br />
avversario, Emilio Farina; • senza esaminare tutte le circostanze<br />
per riconoscere se tutta la colpa fosse da un lato solo,<br />
la cosa deve essere apprezzata, non nei rapporti amministrativi<br />
e giuridici, ma nel riguardo dell'effetto che nel corpo elettorale<br />
abbia potuto produrre in guisa da alterare il risultato<br />
del voto •.... e ritenendo che ciò ebbe un contraccolpo tutto<br />
favorevole al Farina, il 12 Marzo 1901 l'elezione fu convalidata.<br />
L'argomento che abbiamo cosi esaurito è troppo facilmente<br />
attinente alla politica di partito, perchè a me convenisse soffermarmivi<br />
con commenti. Non ho nemmeno potuto seguire il<br />
sistema costantemente tenuto di fare una logica discriminazione<br />
<strong>dei</strong> fatti, poichè h'oppo facilmente sono tra loro connessi.<br />
Certo non sono gli ordini agli impiegati che possono maggiormente<br />
temersi, pronti come questi sono a votare a prefer'enza<br />
peril candidato d-opposizione, per quello spirito di contrasto che<br />
regna la burocrazia e la politica; mancando alloro stretto dovere<br />
sia quando asserviscono il loro posto a farsi del partito<br />
al potere pubblici banditori, sia quando contro di esso esercitano<br />
armi di propaganda, dimentichi che, se il Governo non ha<br />
(1) A proposito delle eandidature nfficiali, mi piaee rieordare la argnta.<br />
risposta. data. il 17 Gingno 1897 all'ono di 8. Onofrio, ehe ne muoveva<br />
lagnanza, dall'on. Di Rudinì, il quale diehiarava doversi farvi llR emendamento<br />
e pa.rlare inveee delle anto-eandidature nffieiali.
Pressione.<br />
quali eretici, di minaccie di scomuniche con privazione <strong>dei</strong><br />
sacramenti in caso di morte, ecc. capaci di turbare la coscienza<br />
<strong>dei</strong> fedeli ponendoli, come diceva Tegas, nell'alternativa di mettere<br />
a repentaglio la salute dell'anima o di tradire la loro convinzione<br />
politica.<br />
E, se anche Loj combatteva le conclusioni per l'annullamento<br />
perchè al concetto della pressione deve esser annessa l'idea di<br />
ingiustizia e di mancanza di diritto in chi l'esercita, ment,"e il<br />
prete, il quale dice al credente che un'azione trae con sè peccato<br />
mortale, non commette cosa ingiusta nè fuori <strong>dei</strong> suoi<br />
diritti, pure queste elezioni furono tutte annullate.<br />
Con questi annullamenti è chiuso il periodo classico della<br />
pressione religiosa, la quale non può dirsi mai cessata, ma diventata<br />
più guardinga' e prudente.<br />
Il 30 Nov. 1865 era stata ordinata dalla <strong>Camera</strong> una inchiesta<br />
giudiziaria sull'elezione Conti a San l\Uniato: e sui risultati di<br />
essa riferì il 23 Dicembre 1865 Scolarì, non esservi stata pressione<br />
clericale nè abuso di potere per parte <strong>dei</strong> sacerdoti, i<br />
quali solo si adoperarono a manifestare la loro opinione favorevole<br />
al Conti: "il clero avendo abbandonato il suo programma<br />
nè eletti nè elettori e avendo deliberato di agire nella<br />
sfera costituzionale, doveva certaménte usare di quei mezzi<br />
che la legge a tutti concede •. E l'elezione fu convalidata.<br />
Invece il 15 Maggio 1866 fu annullata l'elezione Cocchi a Pontremoli,<br />
su relazione Puccioni, perchè risultò provato da inchiesta<br />
che a molti elettori i preti minacciavano il rifiuto dell'assoluzione,<br />
la scomunica, ecc.<br />
Per l'elezione di Pontedecimo, eletto Salvago, il relatore Salvagnoli<br />
non riscontrava gli estremi della pressione religiosa<br />
nei discorsi fatti da un prete ad elettori che, se avessero votato<br />
per Negl'otto protestante, sarebbero dannati all'inferno ecc.<br />
Ordinata il 30 Marzo 1867 un'inchiesta, il 16 Maggio l'elezione fu<br />
convalidata perchè da questa risultarono smentiti i fatti addebitati.<br />
Il 24 Novembre 1880 Molfino, relatore della Commissione d'inchiesta<br />
sull'elezione di Campi Bisenzio, trova non censurabile<br />
la predica di un pievano che, pur lasciando la libertà del voto,<br />
_ invitava a scegliere una persona colta, un uomo onesto, un cristiano.<br />
Per l'elezione di Monopoli avvenne un caso speciale sia nella<br />
sua essenza sia nelle conseguenze sue. Il giorno de12° scruti-
294 Capitolo XX.<br />
sere eletti nel distretto ove esercitano attualmente od hanno<br />
sei mesi prima esercitato l'ufficio. Disposizione questa, che<br />
pone i magistrati superiori eleggibili in condizione peggiore<br />
di quella, in cui si troverebbe un procuratore del Re che è<br />
ineleggibile: potendo questi dimettersi il giorno avanti l'elezione<br />
e, valendosi di tutta la influenza fino a quel giorno accumulata,<br />
ayvantaggiarsi nell'elezione, mentre debbono i magistrati<br />
d'appello attendere oltre 6 mesi.<br />
Lo stesso titolo di incompatibilità amministrative non resta<br />
pertanto veramente appropriato, se non al divieto di coesistenza<br />
della carica amministrativa e della politica: quando si riflette<br />
il divieto di esser eletto in chi già abbia la funzione ammini·<br />
strativa si rientra nel campo dell'ineleggibilità.<br />
Nel linguaggio usuale si fa così ampia confusione <strong>dei</strong> due<br />
vocaboli, che sarà meglio adoperare linguaggio più generico e<br />
distinguere intanto radicalmente tutte queste dalle incapacità<br />
che sono pene conseguenti da reati o speciali condizioni delle<br />
persone.<br />
Ma occorre anche aggiungere che in pratica una certa distinzione<br />
si mantiene tra le ineleggibilità contemplate dallo<br />
Statuto e quelle sancite dalla legge elettorale: le prime talmente<br />
connaturate che la mancanza di esse fece per un certo<br />
tempo dichiarare la nullità della elezione senza ricorrere nemmeno<br />
alla formalità della contestazione, la quale, se pure ora<br />
si crede dover premettere, non diminuisce la speciale importanza<br />
di quella pregiudiziale che la Giunta ritiene dovere avanti<br />
a tutte eliminare.<br />
Non occorre dichiarare che prima di tutte le condizioni è<br />
la identificazione della persona eletta: onde per la verifica <strong>dei</strong><br />
poteri sono richiesti i documenti che ne attestino. Si avverò<br />
nella XXI legislatura che fu elevata protesta contro l'elezione<br />
Patrizj ad Atri perchè non esistesse un Luigi Bernardo Patrizj,<br />
quale fu proclamato, barone ed avvocato, mentre colui che<br />
porta quel nome è Luigi Bernardi fu Bernardo, nè avvocato<br />
nè bal'one; pur constatata la verità di queste asserzioni, la<br />
<strong>Camera</strong> lo convalidò il 18 Dic. 1900, reI. Torraca, perchè egli<br />
fece già parte della <strong>Camera</strong> da 4 legislature e con quel nome<br />
è riconosciuto nel Manuale.<br />
f'ittadinanza. - Le condizioni specialmente richieste dallo<br />
Statuto sono: sudditanza e godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici;<br />
età di 30 anni.
2ç)6 Capitolo XX.<br />
cittadinanza per parte di stranieri. E primo si presenta quello<br />
di Terenzio Mamiani, al quale la storia ha rionosciuti così<br />
grandi meriti che non si scorgerebbe la ragione della differenza<br />
di trattamento col Manzoni e col Casati, se non fossero i rapporti<br />
più diretti e il più immediato orizzonte. Certo si è che il 24 Dicembre<br />
1849, avuto notizia dal Ministero dell'Interno che nessun<br />
decreto di naturalità egli aveva ottenuto, il relatore Lanza fu<br />
costretto a proporne l'annullamento dell'elezione a Pinerolo; e<br />
il successivo 26 fu per la stessa ragione annullata la sua elezione<br />
nel Collegio VI di Genova. Sorse allora la voce del Lorenzo<br />
Valeria a chiedere se Mamiani avesse domandato la naturalità<br />
sarda e questa gli fosse stata negata; e Galvagno Ministro<br />
dell'Interno rispondeva non poter spiegare le ragioni<br />
per cui erasi creduto ricusare al Mamiani la chiesta naturalità.<br />
Eletto a Quarto nella VI legislatura Delitala, nato nella città<br />
spagnuola di Burgos da padre spagnuolo che aveva militato<br />
nelle truppe spagnuole e, venuto nei Regi Stati, aveva ottenuto<br />
con brevetto dell'8 Gennaio 1842 il grado militare da cui nel<br />
1854 erasi dimesso, mandò alla <strong>Camera</strong> due atti di naturalità,<br />
a dimostrare essere egli stato sempre considerato in Sardegna<br />
come cittadino sardo, ch'egli vi dimorò ininterrottamente dal<br />
1834 ad oggi, che vi ha sempre posseduto e che l'avo era nativo<br />
dell'isola. L'Ufficio dena <strong>Camera</strong> propose, senza motivazione,<br />
la convalidazione. Rattazzi osservando che l'unico mezzo<br />
per acquistare la cittadinanza è il decreto di naturalità, che il<br />
Delitala non produceva; e che il diritto romano vigente in Sal'degna<br />
fino al 1848, per cui poteva acquistarsi la cittadinanza<br />
col domicilio da lO anni, valeva per l'acquisto <strong>dei</strong> diritti municipali,<br />
non del diritto di sudditanza, si opponeva alle proposte<br />
conclusioni. Il relatore Corsi affermava la cittadinanza<br />
del Delitala, che fu sempre iscritto nelle liste elettorali politiche<br />
e comunali, fece sempre parte della guardia nazionale e fu<br />
vicesindaco di Cagliari. Cavour dimostrava che non esistendo<br />
prima del 1848 i diritti politici non potevano essere acquistati:<br />
onde il 24 Marzo 1858 la elezione fu annullata.<br />
Eleggibile fu il 12 Marzo 1868 dichiarato il Loup nonostante<br />
che i reclamanti asserissero che, nato in Svizzera nel Cantone<br />
di Vaud, non avesse mai acquistato cittadinanza italiana. Si<br />
dava come punto di fatto che uno zio suo era venuto nei primi<br />
del secolo a Bologna e lo aveva adottato e che l'eletto dimorò<br />
a Bologna dal 1831, ma l'adottante non era cittadino italiano e
298 Capitolo XX,<br />
che, egli aveva ricorso in Cassazione, la quale mantenne ferma<br />
la iscrizione rivendicando in lui la qualità di cittadino italiano.<br />
La relazione Massabò dimostra la assoluta insindacabilità<br />
della cosa giudicata; ma ad abbondanza spiega che la<br />
qualità di cittadino italiano derivava in lui dall'avere, minorenne,<br />
coabitato col padre naturalizzato toscano; onde gli altri<br />
fatti suesposti, se dimostrano una meno esatta valutazione<br />
della sua situazione giuridica, non ricadono in nessuno <strong>dei</strong><br />
casi previsti dal Codice per la perdita della cittadinanza. Il 6<br />
Marzo 1891 la <strong>Camera</strong> convalidò l'elezione.<br />
E convalidò il 25 Marzo 1893 l'elezione di Maury, il quale, nato<br />
in Italia da padre straniero che vi si era stabilito dal 1854 e vi<br />
dimorò sempre di poi, soddisfece alla leva militare senza invocare<br />
esenzione.<br />
Sull'elezione a Prato di Arturo Carpi, nato in Egitto, che al<br />
30° anno si era presentato all'ufficiale dello stato civile di Firenze<br />
per dichiarare, come figlio di padre che aveva alla sua nascita<br />
perduto la cittadinanza italiana, la sua volontà di esser ammesso<br />
a goderne i diritti, e perciò era stato nominato con R. D. capitano<br />
nella milizia territoriale,la relazione Mariotti dichiara non<br />
risultare che il padre avesse perduto la cittadinanza quando<br />
nacque l'Arturo e che, se questi ammise di esser nato da padre<br />
che avesse perduto la cittadinanza, la sua dichiarazione non<br />
può essere argomento sufficiente a dimostrare un fatto contradetto<br />
dalle prove esibite: ma che d'altl'onde, siccome il Codice<br />
Civile reputa cittadino il figlio nato all'estero da padre<br />
che ha perduto la cittadinanza prima della sua nascita, se ha<br />
servito o serve nell'armata nazionale, il grado avuto nella milizia<br />
territoriale deve considerarsi equivalente. Fu pertanto<br />
il 12 Giugno 1893 ritenuto eleggibile.<br />
Vista la grande larghezza d'interpretazione usata dalla <strong>Camera</strong><br />
in materia di naturalità, si deve spiegare con altre ragioni<br />
concomitanti l'annullamento per ineleggibilità, nel 28<br />
Febbraio 1898, del Ventura di Carovigno nato a Trieste senza<br />
che nessun R. D. fosse intervenuto ad accordargli la naturalità,<br />
quantunque Barzilai domandasse allora che l'annullamento<br />
si motivasse a tutt'altre ragioni, broglio, corruzione ecc., per<br />
non stabilire un precedente, unico dalla costituzione del Regno,<br />
di annullare un eletto perchè italiano non regnkolo.<br />
Sulla questione di fatto può essere interessante il discorso pronunziato<br />
dal Ventura il 21 Aprile 1898 lorchè si trattò della<br />
proposta di un suo successivo annullamento.
Ineleggibilità e incompatibilità. 299<br />
Sull'elezione di un Triestino la <strong>Camera</strong>, la quale aveva gia<br />
da 5 legislature convalidato senza osservazioni l' ono Barzilai<br />
nato a Triesté da famiglia Triestina, ebbe ad intrattenersi ancora<br />
il 19 dicembre 1903 per l'elezione di Carlo Schanzer nel<br />
collegio di Aversa. Nato aVienna da padre austriaco, egli aveva<br />
ottenuto l"incolato triestino e tutti i suoi certificati di provenienza<br />
austriaca provavano ch'egli vi era considerato quale<br />
cittadino austriaco pertinente al comune di Trieste. Fu prodotto<br />
pure in suo favore il testo del R. D. che gli concedeva<br />
la piccola naturalità italiana, il quale gli accordava, pel pag.amento<br />
della tassa di concessione, quella esenzione che è consentita<br />
soltanto pei cittadini non regnicoli. Convalidata senza<br />
contestazione dalla Giunta, la <strong>Camera</strong> ne rinviò la convalidazione<br />
al domani, la quale fu, dopo lunga discussione, approvata<br />
con appello nominale (voti favo 166, contrari 36, asteno 16).<br />
Mancò la documentazione più essenziale, la dimostrazione che<br />
il cOl11unedi Trieste avesse nel suo Statuto facoltà di attribuire<br />
ai suoi abitanti i diritti politici.<br />
E certamente non dobbiamo passare sotto silenzio la influenza<br />
grande che la legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione<br />
avrà sui rapporti di cittadinanza, visto che essa, in modificazione<br />
del Codice Civile, dichiara che la cittadinanza potrà, per<br />
decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli<br />
Esteri, concedersi a chi, nato nel Regno o all'estel'o, e diventato<br />
sh'aniero, perchè figlio minore di padre che ha perduto<br />
la cittadinanza, oppure nato nel regno o all'estero da padre che<br />
avesse perduto la cittadinanza prima della sua nascita, non<br />
abbia dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la<br />
qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la<br />
cittadinanza estera, purchè dichiari di fissare il SllO domicilio<br />
nel Regno.<br />
Perdita della cittadinanza. - Alcuni pochi casi dobbiamo<br />
ancora ricordare in cui, non il dubbio sull'acquisto della 'cittadinanza<br />
fu dalla <strong>Camera</strong> risolto, ma invece quello sulla perdita<br />
della cittadinanza stessa.<br />
Nella 5 a legislatura era stato eletto dal II Collegio di Domodossola<br />
il dottore G. B. Fantonetti, il quale era stato cittadino<br />
sardo ma dal 1852 era stato nominato membro effettivo stipendiato<br />
dell'I. R. Istituto Lombardo Veneto, il cui regolamento richiedeva<br />
lacittadinanza austriaca, mentre e d'altra parte il nostro<br />
Codice Civile privava e privadella cittadinanza chi senza espressa
300 Capitolo XX.<br />
autorizzazione del Governo accetta pubbliche funzioni da un<br />
governo estero. Nonostante che il Fantonetti avesse tenuto<br />
sempre casa in Torino e nei diplomi cavallereschi sardi conferitigli<br />
fosse fatto cenno degli impieghi da lui coperti negli<br />
Stati austriaci, la CaI:1era ritenne il 3 gennaio 18fi4 aver egli<br />
perduto la cittadinanza.<br />
Eccezionale fu la situazione in cui venne il 13 Aprile 1860<br />
convalidata l'elezione di Giuseppe Ferrari. Dopo che nel 1841<br />
egli ayeva ottenuto lo svincolo dalla sudditanza austriaca, ebbe<br />
la naturalità francese: nè alcun altro atto lo affermava cittadÌilO<br />
italiano. " Ma si osservò che in Lombardia da 40 anni a<br />
questa parte non v'era più cittadino il quale avesse sicuro godimento<br />
<strong>dei</strong> diritti civili e poli Lici, tante essendo state le storie<br />
delle nostre successive emigrazioni, che non si può giudicare<br />
se una emigrazione sia stata esclusivamente politica o no ; ammesso<br />
anche che questa non potesse essere esclusivamente<br />
politica, non credette l'Ufficio che fosse questione da discutere<br />
se i diritti civili e politici siansi cominciati a godere in Lombardia<br />
dal momento in cui la rigenerazione nostra ebbe luogo<br />
e lo Statuto fu proclamato, o se debbasi rimontare ai diritti<br />
antecedenti dipendenti da atti del Governo straniero .'<br />
Il 2 Marzo 1861 nella convalidazione dell'elezione, a Comiso,<br />
di Paolo Paternostro, il quale aveva accettato impiego presso<br />
l'Egitto, si riconobbe ch'egli non poteva chiedere il consenso<br />
al Governo delle due Sicilie di cui, ·come deputato, aveva<br />
votato la decadenza il 13 Aprile 1848; onde, se egli legalmente<br />
non adempiva alla legge <strong>dei</strong> Borboni, moralmente faceva il<br />
debito suo, perdendo la terra natale laddove altrimenti non<br />
può conservarsi che inchinandosi a coloro che ne sono i nemici.<br />
E quando Crispi obiettava perchè Paternostro non era ritornato<br />
in Sicilia, dopo che Garibaldi aveva redenta quella terra<br />
italiana, mentre eravi invece ritornato due anni prima con un<br />
permesso che aveva chiesto ed ottenuto dal Borbone, Paternostro<br />
stesso interviene nella discussione spiegando che ritornò<br />
in Sicilia per CUI'are la sua salute ma ne ripartì e ritornò in<br />
Sicilia a congiurare: esiliato ancora una volta, non potè ritornare<br />
se non più tardi, ma Garibaldi gli riconobbe i suoi titoli<br />
patriottici e gli conferi un brevetto di onorificenza, La <strong>Camera</strong><br />
ne convalidò l'elezione.<br />
E cosi il 20 Novembre 1862 fu convalidata l'elezione di Stefano<br />
Siccoli, il quale godeva una pensione dal governo peru·
30} Capitolo XX.<br />
non impone esplicitamente tale condizione, potrebbe questa<br />
essere implicita nell'art. 40 dello Statuto che, oltrc alla sudditanza,<br />
richiede il godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici, ove non<br />
si voglia con questo intendere il·solo godimento ipotetico, cioè<br />
diritto a godere, quantunque questo diritto non sia esplicato. Ma<br />
gli è certo ad ogni modo che male si argomenterebbe per il<br />
contrario che l'iscrizione neUe liste politiche sia prova assoluta<br />
dell'eleggibilità, e la ragione addotta dai protestanti contro<br />
l'elezione Engel, che la larghezza dalla legge riconosciuta per<br />
l'acquisto dell'elettorato non sia riprodotta pel' l'acquisto della<br />
eleggibilità, non appare destituita di ogni fondamento.<br />
Il 2 Dicembre 1897 la relazione Giusso sull'elezione Morese a<br />
Montecorvino Rovella rileva "la costante giurisprudenza non<br />
poter dichiararsi l'ineleggibilità per la sola ragione che l'eletto<br />
non fosse iscritto nelle liste elettorali al tempo dell'elezione.•
306 Capitolo XXI.<br />
la stessa condizione per esser eletto, non poteva derogare allo<br />
Statuto.<br />
Se è notevole che per la convalidazione fossero il Balbo, il<br />
quale della Commissione per la compilazione della prima legge<br />
elettorale era stato magna pars, il Lanza e il Sineo, era certo<br />
rilevante la ragione dedotta dal Siotlo Pintor che, quando si richiede<br />
una condizione per la validità di un atto, la si richiede<br />
al momento stesso in cui l'atto si compie. La <strong>Camera</strong>, la quale<br />
pure era già entrata altra volta nél criterio che tra convalidazione<br />
e ammissibilità vi fosse differenza, lorchè aveva il 6<br />
Agosto 1849 convalidato l'elezione di Reta condannato per<br />
reato d'alto tradimento pur dichiarando non potersi ammettere<br />
alla <strong>Camera</strong>, resistette alle lusinghe dell'interpretazione benevola<br />
ed annullò l'elezione.<br />
Annullò pure il 22 Novembre 1851 l'elezione Saracco nato il<br />
9 Ottobre 1821 ed eletto in 1° scrutinio il 5 Ottobre 1851.<br />
Senza discussione è annullata il 6 Maggio 1852 l'elezione De<br />
Roussey. Ma il tentativo si ripete il 4 Gennaio 1858 per l'elezione<br />
Lignana, che aveva compiuto i 30 anni il 19 Dicembre.<br />
A Vallauri che riassumeva l'argomentazione dedotta dalla lettera<br />
dello Statuto, Cavour Ministro rispondeva ammettendo la<br />
possibilità di tale interpretazione dello Statuto, non della legge<br />
elettorale che pone per l'eleggibilità le stesse condizioni dallo<br />
Statuto richieste per l'ammissione. E a Valerio, il quale coll'esempio<br />
di altre nazioni e coll'autorità del Conte Balbo affermava<br />
non potere la legge e!ettorale menomare diritti concessi<br />
dallo Statuto, Michelini replicava che, riferendosi lo Statuto<br />
alla futura legge elettorale, questa nOll deroga, ma interpreta<br />
quello. La <strong>Camera</strong> tenne fermo alla sua giurisprudenza annullando.<br />
E per l'agion d'età furon senza discussione annullate le elezioni<br />
dell'ono Garilli il 4 Ottobre 1860, degli ono Mussi e Bartolucci<br />
il :!5 Nov. 18(;5, dell'ono Mussi di nuovo il 27 Gennaio 1866,<br />
e di ll.UOVO dell'ono Bartolucci il 2i Febbraio 1866, dell'ono Torina<br />
il 12 Dicembre 1870, degli ono Luigi Luzzatti (eletto in due<br />
collegi) e Colonna di Cesarò il 14 Dicembre 1870, dell'ono Codronchi<br />
il 19 Dicembre 1870, e di nuovo dell'ono Luzzatti il 6<br />
Febbraio 1871 edell'on. Codronchi il 15 Marzo e il 15 Maggio<br />
1871, dell'ono Leopoldo Torlonia il 10 Dicembre 1883, dell'OlI.<br />
Weil-Weiss il 30 Gennaio 1893, dell'on.Ventnra di Carovigno<br />
il 4 Maggio 1897 e dell'ono Carlo Di. Rudini, e di nuovo il 16
CAPITOLO XXII.<br />
Incapaoità.<br />
Indegnità penali. - Per compiere l'esame <strong>dei</strong> requisiti<br />
essenziali pcr l"eleggibilità. in relazione alle prescrizioni dello<br />
Statuto e d211a legge elettorale, ci resta a discorrere delle incapacità,<br />
siccome quelle che tolgono i diritti civili e politici.<br />
Dice la legge elettorale vigente, nelle Disposizioni Generali e<br />
Penali, che, oltre ai casi nei quali la legge fa derivare da condanne<br />
penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale<br />
pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita delle qualità<br />
di elettore ed eleggibile i condannati, non riabilitati, 10 alle<br />
pene dell'ergastolo, e dell' interdizione perpetua dai pubblici<br />
uffici e alle pene della reclusione e della detenzione per più di<br />
;) anni; 2° a pene correzionali per furto, ricettazione dolosa di<br />
merci furtive, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia,<br />
e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice<br />
penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza, e calunnia,<br />
nonchè per reati contro il buon costume, secondo la<br />
cessata legislazione penale; 30 per reati che, secondo il vigente<br />
Codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel numero<br />
precedente.<br />
Sono incapaci di esercitare il diritto di elettori e di eleggibili<br />
i condannali per reati di oziosità, vagabondaggio e mendicità,<br />
la quale incapacità cessa un anno dopo espiata la pena.<br />
Pure incapaci i commercianti falliti, finchè dura lo stato di<br />
fallimento; coloro che sono in stato d'interdizione o 1nabilitarione<br />
per infermità di mente; coloro che sono ricoyerati negli<br />
ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli<br />
istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.<br />
Una interdizione temporaria, varia secondo i reati, è pure
Incapacità. 309<br />
comminata dalla legge elettorale per molti fra i reati da essa<br />
specificamente contemplati.<br />
Le incapacità provenienti da condanna sono dunque di due<br />
specie, la permanente e la temporaria; la temporaria deve, per<br />
la validità della elezione, essere cessata al giorno della elezione,<br />
non bastando la riacquistata libertà dell' esercizio <strong>dei</strong> diritti<br />
politici per il giorno della convalidazione. A proposito dell'elezione<br />
Di S. Giuliano, che non aveva ancora raggiunto i 30<br />
anni, diceva il 5 Dicembre 1882 l'onoro Crispi che, se ad un'individuo<br />
eletto deputato, non manchino il giorno dell'elezione<br />
che 8 o 10 giorni per rientrare nella pienezza <strong>dei</strong> suoi diritti<br />
politici sospesi in conseguenza di una condanna correzionale,<br />
ove anche il giorno, in cui la <strong>Camera</strong> deve esaminare gli atti<br />
dell' elezione, fosse già libero da quella incapacità, la <strong>Camera</strong><br />
non pOÌ/'ebbe dichiararlo eleggibile.<br />
Nella interpretazione di queste disposizioni penali la <strong>Camera</strong><br />
deve restringersi all'applicazione di quanto l'autorità giudiziaria<br />
abbia giudicato.<br />
Ma la <strong>Camera</strong>, nella tutela della propria dil{nità, ha talora<br />
esteso la sua competenza sino a costituirsi COlne una specie di<br />
giury competente a giudicare della moralità <strong>dei</strong> membri che<br />
la compongono, ampliando oltre misura la facoltà concessa<br />
dallo art. 60 dello Statuto, lorchè dichiara ognuna delle Camere<br />
sola competente a giudicare della validità dci titoli d'ammissione<br />
<strong>dei</strong> propri membri.<br />
Titoli d'ammissione sono quelli dall' art. 40 dello Statuto<br />
stesso definiti; nè in materia odiosa sarebbe lecito dare interpretazione<br />
ampliativa.<br />
Ma d'altra parte questa si riconnette con una certa tendenza,<br />
che è andata esplicandosi negli ultimi tempi, e di duplice ordine:<br />
aggiungere alla pena di coloro, che sian condannati a qualsiasi<br />
penalità per reati elettorali, la ineleggibilità per un certo<br />
periodo e negare anche al corpo elettorale, per così dire infetto,<br />
la facoltà di esser per un certo tempo rappresentato. La prima<br />
tendenza non è che una estensione delle disposizioni della<br />
legge penale vigente. La seconda si l'icollega alle tradizioni in·<br />
glesi <strong>dei</strong> borghi putridi ed anche alla giurisprudenza troppo<br />
propensa a ritenere inesistente il risultato di qualche sezione<br />
vizi'ata, considerando come sufficientemente espressa la volontà<br />
del corpo elettorale dalle rimanenti sezioni non viziate.<br />
La relazione Genala 28 marzo 1892 sulle modificazioni alla
310 Capitolo XXII.<br />
legge elettorale politica esaminava la proposta di sospendersi<br />
la riconvocazione <strong>dei</strong> collegi, la cui elezione sia stata annullata<br />
per brogli o per corruzione, ammettendola soltanto in<br />
casi ecccezionali, nei quali spetterebbe alla <strong>Camera</strong> stessa di<br />
determinare !'intervallo, che deve decorrere prima della riconvocazione,<br />
non minore di quattro mesi e non maggiore di un<br />
anno.<br />
Il concetto ne fn riprodotto nella legislatura successi\-a dell'ono<br />
Socci, il quale però, invece di colpire il collegio. colpiva il deputato,<br />
dichiarando ineleggibile durante il corso della legislatura<br />
il deputato, la cui elezione venne annullata per corruzione<br />
o per brogli, anche in parte ad esso imputabili. E la proposta,<br />
la quale avrebbe avuto ben poco campo di applicazioni in<br />
quanto che i candidati sanno ben trovare chi lavori per loro<br />
conto - e le relazioni della <strong>Camera</strong> si affrettano anche troppo<br />
sovente a rendere omaggio alla condotta del candidato, che alle<br />
tristi mene si dichiara estraneo, - fn presa inconsiderazione<br />
il 31 gennaio 1893. Con formola più precisa la proposta di legge<br />
Bovio presa in considerazione il 4 febbraio 1893 dichiarava ineleggibili<br />
coloro, la cui elezione fu annullata per corruzione vo<br />
Iuta o consentita dai candidati.<br />
Sulla proposta Socci il 10 marzo 1894 riferì il Socci stesso, dichiarando<br />
ineleggibile il deputato la cui elezione fu annullata<br />
per brogli e corruzione e richiamando in parte il concetto<br />
dell·on. Genala coll'aggiunta che, quando per due volte nel periodo<br />
di lO anni o di tre legislature è annullata per corruzione<br />
l'elezione di nn collegio, questo rimarrà privato per lalegislatura<br />
successiva dell' esercizio del diritto elettorale in tutto o<br />
per le sole sezioni infette, se queste non costituiscono più del<br />
terzo degli elettori iscritti.<br />
Cominciata a discutersi il '; aprile 1894, non fu presa alcuna<br />
determinazione; ma fu riprodotta, in formola analoga, il 9 luglio<br />
1895 e di nuovo il 7 maggio 1897, sulla quale riferì lo stesso<br />
Socci il 18 febbraio 1898, aggiungendo la garanzia che le deliberazioni<br />
in virtù della presente legge debbano essere adottate<br />
dalla <strong>Camera</strong> a maggioranza di tre quarti <strong>dei</strong> votanti. Nè questa<br />
volta, nè la successiva, in cui fu di nuovo presa in considerazione<br />
il 19 novembre 1898 potè la <strong>Camera</strong> occuparsene. Ebbe però l'onore<br />
di essere in gran parte riprodotta dal progetto del Ministro<br />
Pelloux prt:sentato il 19 novembre 1898, che stabiliva a carico del<br />
deputato, la cui elezione sia stata annullata per corruzioni, per
Incapacità. 311<br />
brogli o violenze imputabili a lui stesso la ineleggibilità per 3<br />
anni da dichiararsi senz'altro nell' adunanza <strong>dei</strong> Presidenti<br />
intliggen'do ancora la indicazione, nel R. D. di 2 a convocazione,<br />
delle ragioni dell' annullamento della precedente elezione,<br />
colla designazione del nome di colui che in quella era<br />
stato proclamato.<br />
Aggiungeva la privazione per 3 anni del diritto di avere il<br />
proprio rappresentante al collegio, in cui l'elezione sia stata<br />
per tali motivi annullata per due volte consecutive, e a quello<br />
in cui l'elezione sia stata per due volte consecutive annullata<br />
per ineleggibilità dell' eletto in base all' art. 40 dello Statuto.<br />
Quest'ultimo concetto inteso a combattere le candidature protesta<br />
fu una delle cause, per cui il disegno di legge rimase travolto<br />
dalla generale riprovazione. Dimenticava troppo, che la<br />
libertà è freno a sè stessa e che il significato delle candidature<br />
protesta non consiste nel mandare il deputato alla <strong>Camera</strong>, ma<br />
nel fatto solo della elezione.<br />
A questo intento e senza giudicare della praticità della cosa,<br />
valeva meglio la proposta di legge del Deputato Aprile presa in<br />
cons4derazionè il 18 maggio 1896, che dichiarava non scritto<br />
sulla scheda il nome di chi con sentenza passata in giudicato<br />
è colpito da incapacità. Ripresa in considerazione il 26 novembre<br />
1900 la proposta Socci limitata alla sola ineleggibilità del<br />
deputato, la cui elezione è annullata per brogli, fu riferita il<br />
27 giugno 1901 da Gallini, il quale, dichiarando ineleggibile per<br />
5 anni dalla data della sentenza chi è stato condannato per<br />
brogli o corruzioni elettorali, attribuiva, non alla deliberazione<br />
della <strong>Camera</strong>, ma alla sentenza giudiziaria la facoltà di produrre<br />
l'ineleggibilità ed aggiungeva un ordine del giorno per<br />
invitare" a provvedere perchè siano rigorosamente applicate<br />
le sanzioni penali stabilite dalla legge in materia elettorale<br />
tanto contro i liberi cittadini, quanto contro i pubblioi ufficiali.<br />
"<br />
Anche a questo tentativo non arrise migliO!" fortuna. Forse<br />
nocque a questo, come ai precedenti, il fatto che si volle presentare<br />
la cosa come un'assoluta novità, mentre non si trattava<br />
in fondo che di estendere ai reati di corruzione elettorale la<br />
stessa penalità, che già la legge elettorale dispone per la dolosa<br />
iscrizione o cancellazione delle liste, per la sottrazione o alterazione<br />
di registri o certificati scolastici, per il rifiuto di pubblkare<br />
o lasciar prendere notizie e copia degli elenchi delle<br />
liste, ècc.
312 Capitolo XXII.<br />
Al concetto di ammettere le legittime conseguenze <strong>dei</strong> deliberati<br />
dell'autorità giudiziaria e con intento opposto a quello<br />
di coloro che vogliono scarcerato il condannato che sia eletto<br />
deputato, era ispirata la disposizione proposta dal disegno di<br />
legge 8 maggio 1890 il quale veniva, ma assai più cautamente,<br />
proponendo la ineleggibilità, durante 1'espiazione della pena,<br />
di coloro che siano stati condannati per reati per cui non si<br />
incorra nella perdita delle qualità di elettore e di eleggibile,<br />
togliendo cosi discussioni irritanti, confermando il principio<br />
che il Re solo ha diritto di far grazia e attestando che " se fine<br />
precipuo delle sentenze di condanna è la difesa del corpo sociale,<br />
non potrebbe, senza offesa del·dirilto universale, nella<br />
minima parte di esso corpo arrogarsi il diritto di menomarne<br />
l'ufficio.• Riprodotto nel progetto 25 novembre 1891, rimase indiscusso<br />
dalla <strong>Camera</strong>, timorosa di aggiungere una sanzione<br />
penale a quelle direttamente stabilite dalle sentenze. La relazione<br />
Genala 28 marzo 1892, pur conco l'dando nel concetto di<br />
impedire che un cittadino carcerato per espiazione di pena<br />
venga prosciolto. per il fatto della sua elezione a deputato, trovava<br />
in talune parti esorbitante, in altre indeterminata la.proposta.<br />
In qualsiasi modo si consideri la cosa, 'Si tratta sempre dell'ipotesi<br />
di ineleggibihtà perpetua o temporaria, non mai di sospensione<br />
della qualità di deputato. Il 26 aprile 1875 il senatore<br />
Pantaleoni, nella discussione del Codice Penale, a proposito delle<br />
pene contro il duello che importerebbero anche la sospensione<br />
dai pubblici uffici fino a 5 anni, avvertiva che una delle prime<br />
conseguenze di questa interdizione è la sospensione da ogni<br />
diritto elettorale e dalla qualità di membro del Parlamento e<br />
della giuria; o,ra lo Statuto prevede il caso di cessazione dall'ufficio<br />
di deputato, non la sospensione Il relatore Borsani e il<br />
commissario regio Eula dimostravano che questo argomento<br />
prova troppo, perchè dovrebbe proporsi contro tutte le altre<br />
trasgressioni che importano la sospensione dai pubblici uffici,<br />
e sarebbe facilmente riparato dal Parlamento stesso, il<br />
quale ritarderebbe la concessione della autorizzazione a procedere.<br />
Ed Eula alla domanda, se per la sospensione si renda<br />
vacante il collegio, rispondeva che, questa pena rendendo il<br />
condannato incapace del suo ufficio, si dovrà senz'alcun dubbio<br />
procedere alla sua surrogazione, e se gli elettori lo rieleggel'anno<br />
peggio' per loro, l'elezione sarà annullata. Pantaleoni<br />
però non concordava in questa opinione.
Incapacitci. 313<br />
Cosa sostanziale ed ineccepibile è che la <strong>Camera</strong>, arbitra per<br />
lo Statuto de' titoli di ammissibilità <strong>dei</strong> propri membri, non<br />
può invadere, collo stabilire ineleggibilità future, le funzioni<br />
delle sentenze giudiziarie, le quali però essa ha il diritto di<br />
applicare singolarmente come meglio crede: ma sentenze, non<br />
impuiazioni. Il che non esclude che la <strong>Camera</strong> abbia, per ragioni<br />
complesse e valendosi del suo diritto di decidere senza<br />
motivazione, annullato elezioni nelle quali nessuna sentenza<br />
suffragava tale deliberazione.<br />
Il 25 novembre 1865 per l'elezione di Cristoforo Ferrara a<br />
Vallo della Lucania, imputato di furto qualificato, cospirazione,<br />
assassinio, falso, ecc., non essendovi sentenza di condanna, lo<br />
Ufficio si astenne dal discuterne, ma, prendendosi argomento<br />
dal mancato concorso alle urne di 9 elettori che ne furono impediti,<br />
la elezione fu annullata ad unanimità.<br />
Poco di poi, il 1 dicembre 1865. sull' elezione Mazzucchi nel<br />
II collegio di Ferrara, di fronte al certificato che indicava essere<br />
stato il Mazzucchi altre volte imputato di ingiurie caiUlIniose<br />
in scrittura legale ed assolto da accusa di truffa e falso<br />
per non constare e difetto di prove, l'Ufficio "per illuminare<br />
la propria coscienza sul!' onoratezza del proclamato" aveva<br />
condotto anche indagini sulle procedure "pur riconoscendo<br />
che queste non sono nella cerchia della rigorosa legalità ", ed<br />
essendo andato in voti pari pro e contro non fece proposte.<br />
L'elezione fu annullata.<br />
Indegnità morale. - Compare pertanto quasi ufficialmente<br />
il .diritto della <strong>Camera</strong> di informarsi della onoratezza<br />
del suo membro, convertendosi così come in giury e l'Assemblea<br />
in un circolo chiuso, che in sè, non nella designazione<br />
degli elettori, riconosce un giudizio sovrano.<br />
Il 22 novembre 1865 era stata annullata l'elezione del conte<br />
Enrico Martini a Crema senza che nella elezione vi fossero<br />
proteste: era soltanto pervenuta una domanda di alcuni elettori<br />
così concepita: può esser convalidata l'elezione a deputato<br />
di un cittadino la cui elezione a consigliere pt'ovinciale diede<br />
luogo ad un processo di corruzione ancora pendente?<br />
Rieletto il Mazzucchi, la questione si riprodusse e il 22 febbraio<br />
1866 il relatore Nicotera dichiarava che" sebbene dalle<br />
autorità della Corte criminl\1e di Ferrara non risulti in modo<br />
strettamente legale che il Mazzucchi non sia eleggibile, pure<br />
l'Ufficio, nOn l'0tendo assolutamente dividere la questione le-
Incapacità. 315<br />
Nonostante questa difesa anche dal lato morale, l'elezione<br />
Mancuso fu annullata. - Rieletto però, l'elezione fu senza discussione<br />
convalidata il 31 gennaio 1871.<br />
Il diritto della <strong>Camera</strong> di indagare la moralità dello eletto<br />
prima di convalidarlo fu anche affermato il 18 gennaio 1883<br />
per l'elezione di Coccapieller presentata dalla Giunta come<br />
contestata.<br />
Majocchi dichiarava che avrebbe votato contro la convalidazione<br />
interpretando secondo la sua coscienza l'art. 60 dello<br />
Statuto, perchè " quando, per effetto di avvenimenti straordinari<br />
politici o morali, è nato un equivoco nel corpo elettorale,<br />
la <strong>Camera</strong> deve p"ovvedere alla propria dignità, al decoro delle<br />
istituzioni come se si trattasse di corruzione. Noi ci troviamo<br />
di fronte ad una votazione avvenuta in causa di una celebrità<br />
fabbricata con mezzi che ripugnano ad ogni cittadino, cui stia<br />
a cuore il mantenimento della pubblica morale ".<br />
La proposta Majocchi di annullare l'elezione, dopo prova e<br />
controprova, è respinta, e pure con prova e controprova è convalidata<br />
l'elezione.<br />
La cosa si ripetè 1'11 Dicèmbre 1884 per l'elezione Castellazzo<br />
a Grosseto. Presentata dalla Giunta la convalidazione pura e semplice,<br />
Chinaglia e Adamoli propongono il rinvio dell' elezione<br />
alla Giunta coll'incarico di appurare taluni fatti politici apposti<br />
a carico dell'eletto (accusa di aver denunziato i compagni<br />
di congiura). Aporti, dichiarando che nessuno può erigersi a<br />
tutore del decoro della <strong>Camera</strong>, rileva il pericolo della proposta<br />
Chinaglia, che accenna a render possibile l'esercizio<br />
di un diritto di veto contro la votazione degli elettori e, mentre<br />
ferisce il più alto ordine cavalleresco militare conferto al Castellazzo,<br />
ingiuria la memoria di Garibaldi, il quale non solo<br />
fece a Castellazzo l'elemosina del perdono, ma lo onorò affidandogli<br />
nel 1867 in Roma la missione che gli valse dai tribunali<br />
del Papa la condanna alla galera in vita. Anche Cavallotti<br />
ne fa l'apologia.<br />
La pregiudiziale proposta da Crispi fu approvata per appello<br />
nominale con 155 si, 123 no e 11 ast. e l'elezione restò così convalidata,<br />
dando luogo allo incidente delle dimissioni di Finzi,<br />
dalla <strong>Camera</strong> ad unanimità non accettate.<br />
La <strong>Camera</strong> però non seguì in questa via l' ono Imbriani lorchè,<br />
annunziata il 7 aprile 1894 la convalidazione di Silipl'andi, egli,<br />
accennando al reato di adulterio da lui commesso, dichiarava
3-16 Capitolo XXII.<br />
che, come il Senato giudicando quale alto giury d'onore, ha<br />
allontanato dal suo seno diversi senatori, cosi può fare la <strong>Camera</strong>.<br />
Opposta da Severi la pregiudiziale alla proposta Imbriani,<br />
questi la ritirò.<br />
Se in alcuni casi la <strong>Camera</strong> credette con un voto d'indole<br />
politica, nel senso generale della parola in contrapposto alla<br />
necessità giuridica, annullare una elezione, deve ritenersi la<br />
regola generale, che fa dipendere soltanto da una sentenza passata<br />
in giudicato la dichiarazione di ineleggibilità.<br />
f'ondanne !ilpeeiali. - Non ci rimane più che ad esaminare<br />
alcuni pochi altri casi, in cui la <strong>Camera</strong> dovette puramente<br />
e semplicemente interpretare dal lato giuridico se la<br />
condanna inflitta a chi sia stato eletto deputato importasse la<br />
ineleggibilità politica.<br />
Per l'elezione Maurogordato nel collegio I di Livorno si ritenne<br />
nel 6 marzo 1891 che tra i reati, i quali implicano la perdita<br />
delle qualità di elettore o di eleggibile non è compreso il<br />
reato di renitenza o d'omissione nella leva, non indicato nella<br />
legge elettorale nè nello Statuto; e se la legge del reclutamento,<br />
diceva il relatore Massabò, stabilisce che nessun cittadino<br />
dello Stato può essere ammesso a pubblici uffici ove non<br />
provi di aver soddisfatto all'obbligo della leva, non può questo<br />
interpretarsi nel senso che importi la pena perpetua dell'interdizione<br />
dai pubblici uffizi, repugnando che, senza la guarentigia<br />
di un giudizio contradditorio, si possa infliggere una pena<br />
così grave: onde tutto induce a credere che le parole pubblico<br />
ufficio dì tale legge siano equipollente a pubblico impiego e la<br />
disposizione limitata al tempo in cui sia possibile la prestazione<br />
del servizio militare.<br />
L'on. De Felice Giuffrida eletto nei c'ollegi di Catania II e Paternò<br />
nella XVIII" legislatura era stato condannato ad una<br />
multa per uso sciente di certificalo medico riconosciuto falso<br />
(il certificato medico dichiarava la impossibilità del De Felice<br />
di presentarsi ad una chiamata in udienza).<br />
Sostennero alcuni che, mancando l'idea del lucro e del possibile<br />
danno, cessassero gli elementi del falso e quindi della<br />
ineleggibilità: ma, di fronle ad una sentenza irrevocabile, altri<br />
ne vollero sostenere la eleggibilità, perchè la legge elettorale<br />
politica debba interpretarsi coi criteri di questo speciale carattere<br />
e perciò ritenersi abbia voluto contemplare quei soli<br />
casi, i quali hanno implicito nel fatto incriminato il carattere
Incapacita. 32l<br />
della Carnera, senza alcuna discussione, nelle tornate 26 novembre<br />
1886, 18 gennaio 1887 e 1 giugno 18:;7. Il 30 novembre 1897 per<br />
una nuova elezione del Cipriani a Forlì, l'ono Fani ripetè la<br />
proposta di nullità, non essendo mutate le condizioni del Cipriani<br />
pel fatto della grazia concessagli nel 1888, per la quale<br />
non vien meno l'effetto penale della interdizione dai pubblici<br />
uffici. Sostenne, è vero, allora l'ono Manna l'eleggibilità perchè<br />
il fatto per cui Cipriani fu condannato non era in quel tempo,<br />
per prescrizione dell'azione penale, punibile: nè il decreto di<br />
grazia può metlerlo in condizione peggiore di quello in cui<br />
sarebbe stato senza di esso: e MirabeUi sostenne la retroattività<br />
della prescrizione.<br />
Ma Nocito espose che non è ammissibile la influenza della<br />
legge penale più mite sulle pene già inflitte con sentenza irrevocabile,<br />
se non quando si tratti di una legge nuova che cancelli<br />
un fatto dal novero <strong>dei</strong> reati: e la questione della prescrizione<br />
non poter farsi che avanti a magistrati, e, fatta e<br />
risolta dalla Cassazione, non potere riprodursi.<br />
La proposta di dichiarare la nullità dell'elezione fu approvata<br />
con appello nominale 181 sì, 46 no, 13 ast. ,<br />
Rieletto il Cipriani, l'ono Mirabelli ripetè il 9 febbraio 1898 le<br />
sue argomentazioni, basandole specialmente sul diritto supremo<br />
della <strong>Camera</strong> in materia di verifica delle elezioni e sul dovere<br />
di essa di ascoltare con riverenza la voce rinnovellata<br />
del paese. L'on. Ferri, dopo aver dichiarato il fondamento giuridico<br />
dell'eleggibilità per essere ope legis cessata !'interdizione<br />
dai pubblici uffizi fin dalla promulgazione del nuovo Codice penale<br />
e delle disposizioni transitorie, considerava principalmente<br />
la cosa dal lato politico ed invitava la <strong>Camera</strong> a giudicare se le<br />
convenga persistere in questo conflitto colla sovranità popolare.<br />
Il ministro Zanardelli, lasciando sperare in una soluzione favorevole<br />
quando fosse cessata la coazione, negava che il concetto<br />
del nuovo Codice il quale commisura la prescrizione, non alla<br />
pena astrattamente comminata al reato, ma alla pena concretamente<br />
inflitta, esistesse già nel Codice vigente nel 1882 e che potessero<br />
applicarsi le disposizioni transitorie, le quàli non si riferiscono<br />
che a cause tuttora pendenti. La <strong>Camera</strong> approvò le<br />
• conclusioni della Giunta per la nullità dell'elezione.<br />
Dopo l'annullamento delle elezioni degli ono Bosco, Barbato,<br />
e De Felice per la condanna inflitta loro dai tribunali militari<br />
e dopo la loro rielezione sopravvenne un decreto di amnistia.<br />
MONTALCINI. . 21
322 Capitolo XXII.<br />
La Giunta delle elezioni riferi il 28 aprile 1896 proponendo lo<br />
annùllamento nonostante l'amnistia, perchè devesi la capacità<br />
giuridica d.3gli elettori considerare al momento dell'elezione.<br />
Nel conflitto delle opinioni, dottamente sostennte, di cui l'una<br />
dava la prevalenza al concetto che l'amnistia cancellando tutto<br />
non può lasciar esistere nessuna conseguenza, e l'altra invece<br />
alla massima che quod nulluIll est non patest tractu temparis canualescere,<br />
la <strong>Camera</strong> per divisione nell'Aula respinse la conclusione<br />
della Giunta e convalidò le elezioni, tranne quella di<br />
Bosco che non aveva raggiunto l'età legale.<br />
Un caso diverso, il quale però nelle sue conseguenze vi si approssima,<br />
successe per gli on. Turati, De Andreis e Chiesi rieleUi<br />
dopo la decadenza dichiarata dalla <strong>Camera</strong> (1) e dopo che con<br />
IL D. 4 maggio 1899 era stato concesso l'indulto dalle pene inflitte<br />
dai tribunali militari. Rimanendo pel'ò ferma per l'art. 87 del<br />
Codice la interdizione dai pubblici uffici e quindi l'ineleggibilità,<br />
fu sollevata l'obiezione che il Tribunale di Milano avesse<br />
nello infliggere loro la condanna esorbitato dai limiti segnati<br />
dall'autorizzazione a procedere concessa dalla <strong>Camera</strong>; ma, la<br />
r\llazione della maggioranza della Giunta, relatore Donati, osservò<br />
che la questione era già stata sollevata nella relazione<br />
sulla decadenza di tali deputati e risoluta col voto della <strong>Camera</strong>:<br />
la relazione della minoranza redatta dall'on.Emilio Farina<br />
intendeva provare che sola vera causa della condanna era<br />
stata la propaganda anteriore, precisamente esclusa dalla autorizzazione<br />
a procedere. La <strong>Camera</strong> il 2 giugno 1899 annullò le<br />
elezioni.<br />
Rieletti, la Giunta si trovò nella necessità di ripresentare la<br />
proposta di annullamento; ma, dopo proposte queste conclusioni,<br />
intervenuto un R. D. di amnistia, la -Giunta riprese in<br />
esame le questioni dal punto di vista esclusivamente giuridico,<br />
e perciò il Presidente ono Finocchiaro Aprile dichiarò alla <strong>Camera</strong>,<br />
il 31 gennaio 1900, che essa si riportava al voto del 1896<br />
in cni aveva concluso non avere 1'aministia sanato la nullità<br />
delle elezioni, e che la <strong>Camera</strong> non aveva accolto convalidandole:<br />
onde la Giunta riconosceva ragionevole e logico che in<br />
questioni di tal genere sia assolutamente prevalente il carattere<br />
politico e se ne rimetteva alla <strong>Camera</strong>. L' ono Tassi con'<br />
(l)V. Capitolo: IJeeadensa.
Incapacità. 323<br />
molti altri colleghi di estrema sinistra proponevano il seguente<br />
ordine del giorno: "La <strong>Camera</strong> affermando la sua suprema autorità<br />
di collegio giudicante politico, come personificazione<br />
della sovranità popolare, riconosce la eleggibilità di Chiesi,<br />
De Andreis e Turati e ne convalida l'elezione". L'on. Donati,<br />
che era stato il relatore sulle elezioni <strong>dei</strong> medesimi nel 1899,<br />
propose senz'altro la convalidazione pura e semplice, che fu<br />
dalla <strong>Camera</strong> approvata.<br />
Altre incapacità. - Dopo le indegnità per reati commessi<br />
la legge contempla alcune incapacità d'indole meno grave e<br />
perciò anche non permanenti; e cioè <strong>dei</strong> condannati per oziosità,<br />
vagabondaggio e mendicità -la quale incapacità cessa un<br />
anno dopo espiata la pena - <strong>dei</strong> commercianti falliti finchè dura<br />
lo stato di fallimento; degli interdetti o inabilitati per infermità<br />
di mente, <strong>dei</strong> ricoverati, di coloro che sono abitualmente a<br />
carico degli istituti di beneficenza, finchè dura questo loro<br />
stato.<br />
Di queste categorie la <strong>Camera</strong> non ebbe guari ad occuparsi<br />
quanto al loro diritto di eleggibilità. Vedemmo, per incidente,<br />
indicato che l'assegnazione a domicilio coatto non può essere<br />
causa di incapacità, siccome quella che proviene da atto del<br />
potere esecutivo e non del giudiziado.<br />
E già la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> ed il Senato, nella discussione<br />
della legge elettorale, avevano inteso che il solo fatto della<br />
ammonizione non bastasse per escludere un cittadino dalle<br />
liste elettorali.<br />
Alcuni pochi casi sono da registrare di risoluzioni della <strong>Camera</strong><br />
quanto a chi fosse in stato di fallimento.<br />
Dobbiamo ricordare che le leggi del 1848 e del 1859 avevano<br />
in argomento una formola diVersa, contemplando esse coloro<br />
che sono in stato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria,<br />
e coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non<br />
abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori.<br />
Il 13 maggio 1848 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione di Caccia di<br />
Cilavegna, di cui era stato dichiarato in Francia il fallimento,<br />
nonostante ch'egli avesse già stipulato concordato coi creditori,<br />
ma dopo l'elezione.<br />
Cont1'O Francesco Giordano eletto a Capaccio nella VIII legislatura<br />
era stato pronunciato fallimento, si fece concordato,<br />
ma non si procedette alla riabilitazione in forma legale. Nonostante<br />
la favorevole proposta del relatore Plutino e le argo-
324 Capitolo XXII.<br />
mentazioni di Mancini, la <strong>Camera</strong> il 24 aprile 1865 annullò la<br />
elezione.<br />
Nella XIV legislatura fu elevata protesta contro l'elezione di<br />
Tiberio Berardi nel I collegio di Perugia perchè nel 1848 egli<br />
aveva fatto cessione di beni. La relazione De-Witt del 14 giugno<br />
1880 dichiarava non esser la cosa giustificata in fatto perchè<br />
non è dimostrato dai· documenti che questa cessione fosse<br />
compiuta nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento<br />
giudiziario pontificio dellO novembre 1834, ma che, quand'anche<br />
fosse provato che il Berardi in epoca anteriore al 1866 fosse<br />
addivenuto alla cessione <strong>dei</strong> beni, ciò non rileverebbe in diritto<br />
poichè il vigente Codice Civile più non riconosce nè ammette<br />
questo ente legale.<br />
Infine fu il 29 aprile 1894 convalidata l'elezione Lefebvre a<br />
Sora, contro cui erano iniziate procedm·e di fallimento perchè,<br />
diceva il relatore Gorio • le procedure di fallimento non sono<br />
sufficienti a costituire quello stato di fallimento, che solo rende<br />
un'cittadino immeritevole dell'onore della rappresentanza nazionale.<br />
»
CAPITOLO XXIII.<br />
Ineleggibilità per ragi9ne di impieghi.<br />
Se la regola generale è la eleggihilità di ogni cittadino purchè<br />
non sia incorso nelle indicate ragioni di indegnitù, una eccezione,<br />
che, pel' la sua estensione, assume virtù di regola,<br />
dispone la ineleggibilità di lutti i funzionari cd impiegati<br />
aventi uno stipendio nel bilancio dello Stato o nei bilanci<br />
del Fondo per il Culto, degli Economati generali dci benefici<br />
vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'ordine Mauriziano<br />
e delle scuole d'ogni grado sovvenule sul bilancio dello<br />
Stato.<br />
nagione dell'ineleggibilità. - La ragione se ne trova<br />
nella necessità che i pubblici funzionari siano il meno possibile<br />
distratti dalle loro ordinarie attribuzioni e in parte nella<br />
diffidenza, naturale nei primi tempi del regime libero, ma che<br />
si accentuò in segnito sempre più, verso i dipendenti del potere<br />
esecutivo, e in parte ancora nel pericolo per la disciplina,<br />
rilevato dal Barazzuoli nella relazione 5 febbraio 1881 sulle incompatibilità,lorchè<br />
si pone l'impiegato in condizione di parità<br />
c talora di superiorità di fronte al potere esecutivo.<br />
Che se, a quesla diffidenza ispirandosi, il Minervini proponeva<br />
il 6 maggio 1876 che i deputati impiegati non avessero<br />
voto nelle discussioni che implicano questioni di gabinetto;<br />
il Mussi relatore della legge sulle incompatibilità parlamentare<br />
del 1877 dichiarava "necessari oggi provvedimenti atti a<br />
frenare le influenze preponderanti del potere, quantunque desideriamo<br />
che in progresso di tempo, compiuto il decentramento<br />
e quasi disinteressato il Governo da molte ingerenze<br />
minori e locali, possa essere più utilmente affidato allo spi-<br />
.,; rito pubblico il còmpito di garantire la <strong>Camera</strong> da indebite
lneleggibilità per ragione di impieghi. 327<br />
nella guardia nazionale invitandolo a ritirarsi dalla lotta' per<br />
chè aveva dichiarato doversi modificare radicalmente l'attuale<br />
indirizzo politico amministrativo dello Stato; il ministro Bicasoli,<br />
pur non approvandone la condotta, dichiarava in allora<br />
che chi vuole un impiego o una carica governativa non può<br />
mettersi in contraddizione coi suoi principi, e Cordova pure<br />
ministro aggiungeva che chi si rispetta non domanda un mandato<br />
di fiducia ai rappresentanti di un potere esecutivo ch'egli<br />
disapprova.<br />
È notevole per le molte considerazioni, che se ne possono in<br />
vario senso dedurre, il calcolo che il 23 febbraio 1877, nella discussione<br />
della legge delle incompatibilità, esponeva Domenico<br />
Berti; da cui si rilevava che nella X legislatura la Destra, compresi<br />
i centri, contava 42 impiegati, la Sinistra 24; nell' XI 42<br />
la Destra. 26 la Sinistra; nella XII 48 la Destra e 22 la Sinistra;<br />
nclla XIII 16 la Destra e 46 la Sinistra. Le deduzioni possono<br />
essere molte, e molte più sarebbero se il calcolo fosse continuato<br />
per le successive legislature; ma questo calcolo non<br />
credo a me conveniente il compiere. Ma è debito ricordare<br />
le parole contenute nella relazione premessa al R. D. 20 novembre<br />
1859 che, pei pieni poteri, emanava la nuova legge elettorale<br />
" la presenza <strong>dei</strong> pubblici ufficiali nell'Assemblea elettiva<br />
non ha mai presso di noi scemato in modo alcuno l'indipendenza<br />
parlamentare. Il paese ha avuto in essi mai sempl'e<br />
un tributo di utili cognizioni pratiche e l'esempio di egregie<br />
virtù civili. Nella riduzione del loro numero si vuoI quindi<br />
scorgere prima un omaggio reso ai principii dell'ordine costituzionale,<br />
che un provvedimento diretto a rimuovere un pericolo<br />
che presso di noi fortunatamente non si è mai appalesato<br />
•. I principi costituzionali, cui rende omaggio la relazione,<br />
hanno loro precipua estrinsecazione nella necessità che i due<br />
rami del Parlamento siano composti di diversi elementi; essendo<br />
bene che nel Senato vi siano uomini tecnici, i quali abbiano<br />
compiuto la loro esperienza nelle alte cariche dello<br />
Stato, e che essi non abbiano invece la prevalenza nella <strong>Camera</strong><br />
dove si iniziano le leggi di finanze, in cui, secondo diceva<br />
il Crispi i1'25 gennaio 1866, conviene esser sciolti da ogni vincolo,<br />
non dico di servizio, ma di idee burocratiche, di tradizioni<br />
o sistemi contrari alle grandi innovazioni, ave perciò il<br />
deputato deve essere nella interezza delle sue personali opinioni,<br />
in guisa che non possa neanche per convenienza accettarne<br />
diverse da quelle che come cittàdino deve avere.
328 Capitolo XXIII.<br />
Qui si ha la ragione fondamentale della ineleggibilità degli<br />
impiegati. Ma, come tutto ciò che si attiene alla politica, la moderazione<br />
delle applicazioni è la più esatta conferma <strong>dei</strong> principì.<br />
Onde non era certo destinata a successo la proposta che<br />
il Crispi svolgeva il 4 febbraio 1882, in aggiunta al contro-progetto<br />
allo scrutinio di lista, che tutti gli impiegati eletti, appena<br />
accettino il mandato legislativo, cessino di essere impiegati e<br />
non possano essere riammessi nelle pubbliche amministrazioni<br />
che 6 anni dopo chiusa la legislatura; termine che nella<br />
proposta di legge da lui svolta il 2 giugno riduceva a due anni,<br />
dimostrandosi poi meno conseguente alle proprie idee allorchè<br />
nel 1887 fu egli a proporre ed ottenere dalla <strong>Camera</strong> l'abrogazione<br />
di quella disposizione della legge del 1877 che impediva<br />
la nomina <strong>dei</strong> deputati ad impieghi.<br />
Legislazione relativa all'eleggibilità degli impiegati.<br />
- Assodato brevissimamente il criterio generale che presiede<br />
a queste ineleggibilità, ricordiamo nelle linee generali la tendenza<br />
delle varie leggi di fronte agli impiegati. La legge dd 1848,<br />
ritenuta la eleggibilità generale degli impiegati, stabiliva soltanto<br />
alcune eccezioni, e limitava il numero <strong>dei</strong> funzionari al<br />
quarto del numero totale degli impiegati.<br />
La legge del 1859 cominciava a invertire la situazione, dichiarando<br />
tutti i funzionari di regola ineleggibili, salvo alcune<br />
categorie di eccezioni, ristrette al quinto del numero totale,<br />
colla limitazione della limitazione per i magistrati e professori<br />
i quali non potevano rispettivamente eccedere l'ottavo del<br />
quinto ammesso.<br />
Fra i successivi disegni di legge nessuno vi fu, che riguardasse<br />
la incompatibilità <strong>dei</strong> funzionari, tranne la proposta Sineo del<br />
15 aprile 1871 per abrogare le disposizioni limitatrici delle categorie<br />
speciali e sostituirvene altra, per cui non si sarebbero<br />
ammessi in numero maggiore di tre i componenti di ciascun<br />
corpo giudiziario o universitariO. Ma nel timore che di tal modo<br />
queste categorie speciali assorbissero la totalità <strong>dei</strong> posti degli<br />
impiegati, la <strong>Camera</strong> ne respinse la presa in considel'azione.<br />
Il 7 dicembre 1876 fu presentato dal ministro Nicotera, come<br />
preludio al disegno di legge di riforma elettorale, 'che a lui<br />
non riusciva condurre a compimento, quello delle incompatibiUti!.<br />
parlamentari, che ebbe migliore fortuna.<br />
Al titolo Incompatibilità parlamentari, non corrispondente<br />
alla esatta significazione delle parole, perchè comprendeva in-
Ineleggibilità per ragione di impieghi. 331<br />
Invano molte proposte di legge furono presentate, delle quali<br />
vedremo singolarmente le disposizioni nelle rispettive trattazioni,<br />
limitandoci a ricordare ora in modo particolare la proposta<br />
Bonghi presa in considerazione il 19 giugno 1884 per elevare<br />
il numero degli impiegati eleggibili a 60. Mentre dobbiamo<br />
notare che, di fronte alla rigidezza della legge, la quale<br />
nella maggior parte <strong>dei</strong> progetti tende a rendersi sempre<br />
maggiore, risponde, per parte della <strong>Camera</strong> stessa, la tendenza<br />
ad applicare la legge ai singoli casi personali colla maggìore<br />
benevolenza e lal'ghezza.<br />
Ma al tempo stesso la <strong>Camera</strong> in varie occasioni aggiunse<br />
alcune limitazioni nuove alla eleggibilità politica, introducendo<br />
la incompatibilità con funzioni amministrative e con le funzioni<br />
negli Istituti di Emissione; e in qualsiasi legge che possa<br />
darvi addentellato, dimostra, quasi lieta di rigirare il ferro nella<br />
piaga del propdo corpo, il desiderio di moltiplicare queste<br />
ineleggibilità ecl incompatibilità, che, ove non fossero corrette<br />
dalla contraddittoda benevolenza personale, tenderebbero a<br />
porre la <strong>Camera</strong> all'infuori di tutte le correnti della pubblica<br />
opinione, le più sicure nella manifestazione <strong>dei</strong> desideri intelligenti<br />
dcI paese e degli interessi più legittimi di esso.<br />
Cosi mentre il disegno di legge del 16 maggio 1860, che istituiva<br />
presso il Consiglio di Stato una sezione temporanea per lo<br />
studio <strong>dei</strong> progetti di legge, stabiliva che la nomina a membro<br />
della detta sezione, pur importando una ind
338 Capitolo XXIII,<br />
derò eleggibile Mazza membro della Commissione centrale di<br />
accertamento <strong>dei</strong> redditi di ricchezza mobile e fabbricati, perchè<br />
non v'è legge o regolamento che assegni la retribuzione, e invece<br />
si suole prelevare, dal fondo assegnato alle Commissioni<br />
provinciali, una somma da distribuirsi ai componenti la Comsione<br />
centrale in ragione <strong>dei</strong> ricorsi riferiti, e quindi non pesa<br />
sul bilancio dello Stato.<br />
L'on. Correale riferì il 22 aprile 1882 sull'elezione di Lo Presti<br />
nel collegio di Calatafimi. L'eletto era stato con R. D. 14 gennaio<br />
1877 nominato membro del Consiglio d'amministrazione<br />
dell'azienda <strong>dei</strong> danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.<br />
Egli non riceve,-a nè indennità nè retribuzione fissa o<br />
periodica, ma un compenso <strong>dei</strong> lavori eseguiti, considerato quasi<br />
rivalsa di spese incontrate nel disimpegno dell'incarico, e neppure<br />
pagato dall'erario dello Stato, ma dai cespiti dell'azienda,<br />
lo Stato fungendo solo da esattore. L'elezione fu convalidata.<br />
Sulla questione <strong>dei</strong> deputati che fanno parte di Commissioni<br />
consultive, per cui non hanno stipendio, riferì egregiamente il<br />
Lacava in quella relazione su molti casi di incompatibilità, del<br />
13 maggio 1883, che fa ancora testo per la soluzione delle molte<br />
questioni contemplate.<br />
Esaminata la condizione <strong>dei</strong>·membri delle Commissioni provinciali<br />
di appello per la ricchezza mobile e di .quelli che fanno<br />
parte del collegio consultivo <strong>dei</strong> periti doganali, fu negata<br />
loro la qualità di impiegati, sia perchè il loro ufficio è gratuito<br />
e volontario, sia perchè non è soggetto a promozioni e avanzamenti.<br />
Quanto al Presidente ed ai membri della Commissione Centrale<br />
per le imposte dirette, <strong>dei</strong> quali i due vicepresidenti e i nove<br />
membri hanno 20 lire per ogni adunanza e 8000 lire annue da<br />
ripartirsi tra di loro in ragione del numero degli affari riferiti,<br />
e il presidente ha 20 lire per seduta più una somma, che, senza<br />
avere carattere sostanzialmente diverso da quello <strong>dei</strong> commissari,<br />
riesce all'incirca in 1800 lire annue - nonostante l'opinione<br />
della maggioranza che li considerava ineleggibili, sia pel' la retribuzione,<br />
sia per le loro attribuzioni di contenzioso amministrativo<br />
-la <strong>Camera</strong> il 21 aprile 1883 convalidò :Mazza e Giolitti<br />
presidente il primo, membro il secondo di detta Commissione.<br />
B.ettorato di ITni....ersità. - Il 6 marzo 1861 era stato annullata<br />
dalla <strong>Camera</strong> l'elezione di Matteo Ricci professore ordinario<br />
d'università e Rettore: e per incidente la relazione
342 Capitolo XXIII.<br />
non sono compatibili colla posizione occupata nella Lista Civile<br />
di S. M.<br />
Dopo le dichiarazioni del Ministro Rattazzi che nessuna influenza<br />
poteva essere stata esercitata sul suo voto, la <strong>Camera</strong><br />
prese atto delle offerte dimissioni, motivate da una legittima<br />
ragione di delicatezza, che non può non assumere anche aspetto<br />
di giusta separazione di poteri. Opportunamente fu perciò specificata<br />
nella legge la ineleggibilità degli impiegati di Casa<br />
Reale e, se la teoria della connessione di impieghi, di cui discorreremo<br />
più oltre, ha potuto trovar modo di farne penetrare<br />
ancora taluno nella <strong>Camera</strong>, non crediamo che alla forzata in·<br />
terpretazione della legge siasi aggiunta nessuna ragione di<br />
opportunità politica.<br />
Per mancanza di connessione necessaria fu ritenuto, nella relazione<br />
d'Accertamento del 1o dicembre 1880, ineleggibile Bertolè<br />
Viale generale e Gran cacciatore del Re con 8000 lire di stipendio<br />
sulla lista civile; e quantunque nella discussione dell'8<br />
dicembre Minghetti osservasse essersi rimasti intesi nella discussione<br />
della legge di incompatibilità che coloro che avessero<br />
assegno sulla lista civile rimanev!fIlo eleggibili se eran generali,<br />
pure fu annullata l'elezione di Bertolè-Viale.<br />
Invece il 21 aprile 1883 fu ritenuto eleggibile, su relazione<br />
Lacava, Morra tenente generale, che aveva inoltre un assegno<br />
di 4000 lire sulla lista civile come aiutante di campo generale<br />
del Re, sulla considerazione che pel' esser aiutante di campo<br />
generale occorre esser generali. Fu in seguito anche convalidato<br />
Accinni nelle stesse condizioni.<br />
Analogamente procedette la cosa per gli impiegati dell'Ordine<br />
Mauriziano, il quale per lungo tempo si volle considerare<br />
come dipendente esclusivamente dalla persona del Re e perciò<br />
indipendente da ogni controllo dello Stato, teoria che fu col<br />
tempo temperata. Contuttociò il Galvagno, il quale non era<br />
considerato come impiegato per il fatto di percepire 1000 lire<br />
come cavaliere <strong>dei</strong> SS. Maurizio e Lazzaro, fu collocato in tale<br />
novero il 13 gennaio 1854 per godere 1000 lire come consigliere<br />
dell'ordine: ma, rifattasi la questione il 23 gennaio 1858, non fu<br />
più per tale qualità considerato fra gli impiegati.<br />
Il 7-8 maggio 1858 fu convalidato Falqui-Pes, Procuratore Ge·<br />
nerale det Primo Segretario dell'Ordine Mauriziano nell'isola di<br />
Sardegna, senza alcun assegnamento.<br />
Nella relazione Capriolo 23 maggio 1860 sull'Accertamento noIi
i<br />
Ineleggibilità per ragione di impieghi. 345<br />
vale e reggente la direzione generale del matedale al Ministero<br />
della Marina, con indennità annua di L. 1200, fu convalidato,<br />
perchè per R. decreto 9 dicembre 1866 il corpo del Genio navale<br />
era stato reso militare e l'indennitàè data a tutti gli ufficiali<br />
di marina, che prestano servizio al ministero per compenso<br />
della minor paga che ricevono non essendo imbarcati.<br />
Cessati questi momenti di incertezza, la teoria non fu più invocata,<br />
specialmente di fronte alle accresciute severità della<br />
legge, E se il 14 niaggio 1871, nella relazione di Accertamento, è<br />
considerato Giudici medico direttore del corpo sanitario militare<br />
corrispondente a maggiore; e se in seguito il Brin, ispettore<br />
generale del genio navale, il Micheli ispettore del genio<br />
navale, il Bozzone direttore del genio navale ed altri furono<br />
equiparati ad ufficiali superiori, non fu già per la teoria dell'assimilazione<br />
che importa una arbitraria estensione data dalla<br />
<strong>Camera</strong> alla legge delle incompatibilità, ma perchè disposizioni<br />
speciali di leggi e di regolamenti ne parificavano effettivamente<br />
il grado ai gradi militari corrispondenti.<br />
L'assimilazione fu ancora invocata nella relazione 6 marzo<br />
1880 sull'elezione Mantellini, avvocato generale erariale, non<br />
andando in vigore, se non nella legislatura successiva, la legge<br />
del 1877; che comprendeva eccezionalmente tra gli eleggibili<br />
l'avvocato generale erariale; onde, principalmente sulla affermazione<br />
del Nicotera, il quale della legge era stato il proponente,<br />
che nel suo progetto originario non aveva compreso la<br />
eleggibilità dell'avvocato generale erariale, ritenendolo già insito<br />
nella formola generale della legge, fu il 9 mal'ZO convalidato.<br />
Accettazione dell'inlpiego. - Perchè concorrano le condizioni<br />
volute per stabilÌl'ne la qualità di impiegato, è necessario<br />
che la persona designata alla carica la accetti.<br />
Il 26 febbraio 1861 non fllrìtenuto impiegato Amari, il quale il 20<br />
gennaio, 7 giorni prima dell'elezione, era stato nominato membro<br />
della Commissione straol'dinada presso il Consiglio di Stato,<br />
carica ch'egli non aveva accettato. Minghetti allora ministro<br />
dichiarava che la accettazione è quella che costituisce la qualità<br />
di impiegato. Amari stesso intervenne a dimostrare l'arbitrio<br />
estremo che si lascierebbe al ministro di escludere dalla<br />
<strong>Camera</strong> le persone non benevise. La <strong>Camera</strong> convalidò anche<br />
Mancini, il quale non aveva nè accettato nè rifiutato l'ufficio<br />
di consigliere di luogotenenza confertogli il 17 gennaio 1861,<br />
quando era stato il 27 gennaio eletto deputato, ma 1'8 febbraio<br />
era entrato in carica.
346 Capifolo XXIII.<br />
Il 25 febbraio 1893 la <strong>Camera</strong>, su relazione Coppino, annullò<br />
l'elezione Chironi pl'of. ol'dinario di diritto civile, il quale, con<br />
iscrizione nel Bollettino della Pubblica Istruzione, era stato incaricato<br />
dell'insegnamento dell'Introduzione delle scienze giuridiche,<br />
quantunque egli non ne avesse avuto particolare partecipazione<br />
e dichiarasse non averne nulla saputo; la relazione<br />
dichiara che l'iscrizione nel Bollettino della Pubblica istruzione<br />
equivale a ufficiale comunicazione, pel'occhè il potel"e esecutivo<br />
non esce dall'orbita delle sue attribuzioni, quando regola<br />
i rapporti che devono essere tra esso e gli ufficiali che ne<br />
dipendono e determina chiaramente e legittimamente il modo<br />
secondo il quale comunica le sue deliberazioni.<br />
• Inpieghi senza stipendio. - Una ricerca anche più importante<br />
è relativa alle conseguenze, che la rinunzia allo stipendio<br />
possa produrre circa l'assegnazione alla categoria di<br />
impiegato; di fronte alla quale è notevole l'osservazione fatta il<br />
27 febbraio 1885 dall'ono Della Rocca che, se la mancata riscossione<br />
dello stipendio fosse sufficiente agli effetti dell'eleggibilità,<br />
si potrebbe giungere alla conclusione che l'impiegato sospeso<br />
dall' ufficio per motivi disciplinari, e che perciò non<br />
percepisce stipendio, potrebbe esser eletto. Ricordiamo intanto<br />
il caso succitato del Bellono del 3 febbraio 1851 convalidato,<br />
perchè risultò che nel decreto di nomina non gli era stato<br />
assegnato alcuno stipendio.<br />
La relazione di Accertamento del 23 gennaio 1854 voleva anche<br />
considerare quale impiegato Arnulfo, il quale aveva rinunziato<br />
alle 3000 lire che gli competevano come impiegato in aspettativa<br />
perchè questa rinunzia avrebbe potuto essere revocata: la Camel"a<br />
però deliberò in senso contrado. Risollevata la questione<br />
nella relazione di Accertamento del 23 maggio 1860, il relatore<br />
Capriolo esponeva il pensiero della maggioranza che la rinunzia<br />
allo stipendio non basti a togliere la qualità di impiegato, principalmente<br />
perchè non restano modificati i rapporti personali<br />
dell' impiegato verso il Governo nè le sue speranze. Quindi<br />
considerava impiegato il D'Ancona, direttore pel" le finanze, il<br />
commercio e i lavori pubblici in Toscana, quantunque il giorno<br />
stesso in cui accettava l'ufficio dichiarasse formalmente di<br />
rinunziare all'annesso stipendio. La <strong>Camera</strong> invece il 30 maggio<br />
1860 non lo considerò come impiegato. E nelle stesse condizioni<br />
fu di nuovo il D'Ancona convalidato il 7 marzo 1861<br />
senza essere ritenuto impiegato,
Ineleggibilità per ragione di impieghi. 347<br />
Nessuna contestazione fu sollevata dalla relazione del 23<br />
maggio 1860 sul caso di Bettino Ricasoli, governatore generale<br />
della Toscana, perchè nessuno stipendio gli era allegato in bilancio,<br />
nè per il tenente generale Solaroli e il maggior generale<br />
Annoni di Cerro, perchè ii loro grado militare, non essendovi<br />
annesso nè ufficio nè assegno, non era considerato<br />
che come un semplice titolo di onorificenza.<br />
Però il 15 maggio 1861, la relazione Capriolo di Accertamento<br />
proponeva l'annullamento di Boggio, professore ordinario senza<br />
stipendio, e di Ranco, ingegnere capo del genio civile senza<br />
stipendio e in congedo illimitato, per essere stato dal Governo<br />
autorizzato a prestare l'opera sua alla società Vittorio Emanuele;<br />
ma la <strong>Camera</strong> il 22 maggio 1861 collocava il primo fra<br />
i professori e convalidava il secondo.<br />
Il 7 agosto 1862 fu convalidato Passerini, che aveva rinunziato<br />
allo stipendio ma non all'ufficio e che anche la rinunzia aveva<br />
diretto al gonfaloniere del luogo, ove aveva avuto luogo l'elezione,<br />
e non al Ministero, il quale perciò non aveva potuto<br />
intervenire ad accettarla.<br />
Nelle incertezze che ne derivarono, la questione fu assunta<br />
in grande e particolare esame dalla Commissione di accertamento<br />
del 1866, la quale, colla relazione De Luca del 26 gennaio<br />
1866, proponeva l'annullamento di Ranieri, professore senza<br />
stipendio, ritenendo invece come non impiegato il Cipriani<br />
perchè professore emerito, cui non corrisponde in bilal!cio<br />
llessuno stipendio. La <strong>Camera</strong> ii 3 febbraio 1866 votava come<br />
massima: che non può esser eletto deputato, salvo le eccezioni<br />
stabilite, chi copre un impiego, al quale impiego è allogato nel<br />
bilancio dello Stato uno stipendio, comunque questo non venga<br />
riscosso. E il 5 febbraio non accettò nemmeno la distinzione<br />
proposta da Depretis in favore di coloro, i quali, nominati<br />
ad un impiego, non accettino se non sotto condizione che non<br />
debba esser accompagnato da stipendio.<br />
Onde 1'8 giugno 1867 fu annullata l'elezione di S. Marco Argentano<br />
in persona dell' ono Bruno, ispettore di pubblica sanità delle<br />
provincie di Messina, Catania e Siracusa, quantunque avesse rinunciato<br />
all' annuo assegno di L. 2000. E 1'11 dicembre 1869 fu<br />
considerato impiegato il prof. Bucchia quantunque, per essere<br />
incaricato di prestare l'opera sua nella costruzione della ferrovialigure<br />
fosse senza stipendio sul bilanciQ dello&tato;, ed,<br />
essendo completa la categoria, fu annullato.·
348 Capitolo XXII{.<br />
Dagli esempi citati si scorge non netta abbastanza la distinzione<br />
tra la rinunzia allo stipendio connesso all' impiego coperto<br />
e la assunzione di un ufficio che non porta con sè stipendio:<br />
nel primo caso, la funzione per la sua essenza rivela<br />
la dipendenza da superiori, e, potendo essere in seguito lo<br />
stipendio ridomandato e accordato, aumenta la ragione della<br />
incompatibilità; nel secondo, la funzione o consdtiva o digrado<br />
elevatissimo e di natura non esecutiva non fa e non può fare<br />
carico sul bilancio dello Stato.<br />
I! dubbio rimane circa quell' impiegato, il quale non solo rinunziasse<br />
allo stipendio, ma avesse un decreto di nomina in cui<br />
fosse indicata la gratuità dell'ufficio da lui assunto, cui ordinariamente<br />
è assegnato stipendio. Se pur non muterebbe nndole<br />
dell'impiego, nè il rapporto di dipendenza, nè la consuetudine<br />
dell'ufficio, nè l'interesse materiale e morale futuro, parrebbe<br />
salvato dalla lettera della legge. la quale colpisce gli impiegati<br />
aventi lino stipendio ecc. e non coloro che abbiano un impiego<br />
che faccia carico sul bilancio dello Stato. E questa differenza<br />
deve essere bene avvertita tra l'art. 82 e l'art. 83, il quale, parlandO-<br />
invece di reggenze od incarichi temporanei, contempla,<br />
non più la persona, ma l'ufficio, che faccia carico sul bilancio.<br />
La legge cioè volle esser più severa verso quelle funzioni<br />
provvisorie, le quali, potendo essere per mire men legittime<br />
accordate, non devono essere concesse quantunque<br />
vol.te' abbiano una incidenza anche indiretta sul bilancio.<br />
La relazione Lacava del 13 marzo 1883 sulle ineleggibilità e<br />
incompatibilità parlamentari prende ad esame la questione e<br />
la risolve con criteri analoghi, quantunque incompleti, non<br />
rilevando questa distinzione che dalla legge è evidente.<br />
Per evitare i dubbi d'interpretazione e le conseguenze amministrative<br />
poco commendevoli, che da queste ibride situazioni<br />
si producevano, l'ono Bonghi aveva presentato una proposta<br />
di legge, che fu presa in considerazione il 19 giugno 1884, colla<br />
quale non considerava temporaneamente quale impiegato chi<br />
conservando l'impiego rinuncia allo stipendio e all' indennità<br />
durante il tempo che riveste l'ufficio di deputato; ma<br />
quando le funzioni, che l'impiegato ha nell'amministrazione<br />
pubblica,' sian tali che non si possano interamente disimpegnare<br />
mentre egli riveste l'ufficio di deputato, il Ministro avrebbe<br />
obbligo di nominal'e un supplente, al quale l'impiegato rilascierebbe<br />
un terzo, del suo stipendio, La proposta restò li, nè il<br />
.suo concetto fp m,ai più l·ipreso.
350 Capitolo XXIII.<br />
l'assegno al direttore: onde il 20 marzo 1896 l'elezione fu convalidata,<br />
Aspettative e pensioni. - Se fin dai principi della legge<br />
elettorale non fu considerato mai come impiegato chi avesse<br />
semplicemente diritto a pensione (e il concetto della legge lo<br />
vieterebbe, perchè mancano i rappot,U di dipendenza, la natura<br />
dell'ufficio non più coperto, e più lo i m pedisce la lettera<br />
della legge che sempre parla di stipendio), non altrettanto uniforme<br />
e indubbia fu la intet'pretazione circa la condizione di<br />
aspettativa, quantunque già la legge del 1848 dichiarasse ogni<br />
funzionario od impiegato regio in aspettativa parificato a quello<br />
in attività,<br />
L'aspettativa, com'è noto, può assumere diversi aspetti di<br />
fronte al bilancio dello Stato essendo gratuita o retribuita secondo<br />
che sia concessa per motivi di famiglia o di salute. La<br />
mancanza di stipendio unita alla mancanza di ufficio potrebbe<br />
rendere inclini ad adottut'e nel primo caso una deliberazione<br />
più benevola,<br />
Il 14 dicembre 1850 fu convalidata l'elezione Bellona già avvocato<br />
<strong>dei</strong> poveri, cui eran state conservate le pt'erogative di<br />
titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, perchè considet'ata<br />
come un'onorificenza e, se anche l'anzianità potesse<br />
essel'gli di qualche vantaggio qualora venisse poi nominato<br />
consigliere d'appello effettivo, questo futuro vantaggio eventuale<br />
non potrebbe renderlo attualmente ineleggibile.<br />
La relazione di Accertamento del 1854 considera"'ll fra gli<br />
impiegati Avondo, che era in aspettativa senza stipendio: ma il<br />
16 gennaio 1854 lo stesso relatore Michelini ritirò la proposta e<br />
l'Avondo non fu considerato fra gli impiegati.<br />
Il 23 maggio 1860 la relazione Capriolo di Accertamento non<br />
considerava fra gli impiegati Malmusi, console generale in<br />
aspettativa, perchè, avendo chiesto l'aspettativa per attendere<br />
a cure maggiori, non gli spettava nessun assegno, e per analogo<br />
argomento neppure Boggio professore.<br />
Il 4 ottobre 1860 sono convalidati, pur non essendovi posto<br />
nella categoria speciale, i professori Fabrizj Giovanni e Torrigiani<br />
in aspettatha senza stipendio, non considerandoli impiegati;<br />
il 27 maggio 1861 Mandoi-Albanese professore in aspettiva<br />
senza stipendio. Il 21 giugnb1861 la seconda relazione di Accertamento<br />
Massad approvava Albicilli in aspettativa senza<br />
stipendio. Il 19 marzo 1863 si convalidò Passaglia professore, il
Ineleggibilita per ragione di impieghi. 351<br />
10 marzo 1863 Greco-Cassia, consigliere d'Appello, e il25 marzo<br />
1863 Celestino Bianchi direttore generale al Ministero dell'Interno,<br />
perchè tutti in aspettativa senza stipendio.<br />
Invece il 28 novembre 1865 si annullò l'elezione Speciale, perchè<br />
impiegato in aspettativa con stipendio.<br />
La legge del 1877 dichiara esplicitamente che ogni funzionario<br />
e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello<br />
in attività.<br />
Nonostante questa formula così esplicita, fu sollevato il dub·<br />
bio se essa potesse significare l' ineleggibilità del funzionario<br />
in aspettativa senza stipendio, in occasione della elezione di<br />
Panzacchi, professore dell' Istituto di Belle Arti di Bologna in<br />
aspettativa senza stipendio: ma la relazione Della Rocca, 23<br />
febbraio 1885, pur riconoscendo che la legge non fa distinzione<br />
fra l'aspettativa a mezzo stipendio o senza stipendio, dichiara<br />
che l'impiegato in aspettativa non cessa di essere impiegato,<br />
figura nel ruolo e il suo richiamo in servizio diventa per legge<br />
inevitabile.<br />
A Tajani, che riassumeva le ragioni della convalidazione, rispondeva<br />
Crispi dimostrando che sarebbe stata superflua la<br />
disposizione della legge, la quale assimila l'aspettativa all'atti·<br />
vità, se occorresse per l'ineleggibilità la riscossione dello stipendio.<br />
nimissioni dall'impiego. - Ancora alcune considerazioni<br />
sulla eftìcenza delle dimissioni.<br />
Il 7 febbraio 1849 l'ono Lanza riferiva sull'elezione del collegio<br />
di Dogliani in persona del segretario del Comune stesso,<br />
Chiarle, il quale aveva dato le dimissioni prima dell' elezione,<br />
quantunque non fossel'o notificate al collegio elettorale se non<br />
nella seconda votazione. L'Uftìcio, ritenendo che, oltre all'accettazione<br />
per parte del Consiglio Comunale, la quale era intervenuta,<br />
occorresse pure quella dell'Intendente della Provinda e<br />
che la rinunzia dovesse essere nota al collegio fin dalla prima<br />
votazione, proponeva l'annullamento. Vi fu debolmente da Pateri<br />
opposto che egli non fosse impiegato d'ordine amministra·<br />
'tivo, ma più decisamente che non occorreva l'accettazione dell'intendente,<br />
la quale ad ogni modo avrebbe retrotratti i suoi<br />
effetti ,al giorno della rinuncia. E su questa considerazione fu /<br />
convalidata l'elezione.<br />
Il 24 dicembre 1849 il relatore Arnulfo proponeva la convalidazione<br />
dell' ispettore demaniale Gandolfi, il quale aveva dato
352 Capitolo XXIII.<br />
prima dell'elezione le dimissioni dall' ufficio, quantunque non<br />
accettate che dopo di essa: il relatore riteneva che l'acceltazione<br />
posteriore retrotrae gli effelli alla data della domanda, nè è<br />
lecito impedire ad un cittadino di rinunzial'e alla qualità che<br />
lo rende ineleggibile. Esposta da Pescatore la obiezione che la<br />
dimissione, finchè non è accettata, è sempre revocabile, Di Revel<br />
rispondeva esser molto più temibile la manovra di un Ministero<br />
che, non accettando le dimissioni, renda un candidato<br />
ineleggibile. Il Ministro delle finanze intervenne a dichiarare che<br />
il Gandolfi fu in realtà collocato a riposo prima dell' elezione,<br />
quantunque l'atto ufficiale sia stato firmato più tardi: l'elezione<br />
fu convalidata.<br />
Il 2 marzo 1861 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione SC'arabelli a<br />
Spoleto, perchè egli aveva dato le dimissioni dall'ufficio di segretario<br />
dell'Accademia di Belle Arti di Milano soltanto nell'intervallo<br />
tra la prima e la seconda votazione.<br />
Le dimissioni devono essere date in modo chiaro e preciso.<br />
La relazione della Commissione d'Accertamento del 15 maggio<br />
1861 lasciava alla Camel'a di risolvere il dubbio sulla posizione<br />
di Bonghi, di cui era incerto se avesse dato o ricevuto le dimissioni.<br />
Su questo caso la <strong>Camera</strong>, il 21 maggio 1861, non procede<br />
a nessuna deliberazione, perchè si resta intesi che il Ministero<br />
manderà all'ono Bonghi la comunicazione, dimenticata,<br />
delle dimissioni dategli da membro del Consiglio superiore.<br />
La stessa Giunta erasi mostrata favorevole al partito più benigno<br />
per il Duca Proto, il quale aveva dato le dimissioni da<br />
l'icevitore distrettuale 7 giorni prima dell'elezione, quantunque<br />
il giorno della votazione non fosse ancora stato firmato il decreto<br />
di accettazione delle dimissioni stesse, già amministrativamente<br />
accettate tanto che era già stata proposta la persona a<br />
rimpiazzarlo.<br />
La <strong>Camera</strong> ancor::! aveva avuto la benevolenza di convalidare<br />
il 7 agosto 1862 Passerini, il quale aveva presentato la rinuncia<br />
allo stipendio, non al Ministero, che non aveva potuto intervenire<br />
ad accettarle, ma al gonfaloniere del luogo ove aveva<br />
luogo l'elezione.<br />
L'8 maggio 1866 fu convalidata l'elezione Majorana eletto a<br />
Nicosia il 4 marzo, essendosi il 28 febbraio dimesso dall' impiego<br />
ed essendo stato firmato il 4 marzo il decreto di accettazione<br />
già comunicato telegraficamente dal Ministero il 3.<br />
Il 16 dicembre 1870 fu annullata l'elezione Manzella, ingegnere
Ineleggibilità per ragione di impieghi. 355<br />
riore all'elezione, non nuocciaall'eletto, ove questi le abbia mandate<br />
in tempo da poter essere accettate prima o se, avendole<br />
anche negli ultimi istanti anteriori all'elezione presentate, ciò<br />
sia dipeso da circostanze affatto estranee alla sua volontà e<br />
non possa mettersi in dubbio la sincerità della rinunzia". Ora<br />
nel caso attuale la candidatura era stata posta solo negli ultimi<br />
giorni e un telegl'amma del Ministro dell'Istruzione in data del<br />
3 partecipava che avrebbe sottoposto alla firma Reale il decreto<br />
di accettazione delle dimissioni. L'elezione fu convalidata.<br />
Resta sempre dunque sottoposta la decisione a circostanze<br />
di fatto, le quali possono lasciare aperta la via a qualunque<br />
delle opposte decisioni.<br />
Ma a dirimere la questione dovrebbe avere ora un' influenza<br />
indiretta la legge del 5 dicembre 1897 la quale, come si appaga<br />
che entro gli otto giorni dal sorteggio sian presentate alla <strong>Camera</strong><br />
le dimissioni dell'eletto cui non sia riuscito favorevole<br />
il sorteggio, senza parlare di accettazione del Ministro, intende<br />
ché la presentazione delle dimissioni sciolga la locazione d'opera,<br />
la quale. avendo bisogno del concorso di due volontà,<br />
viene a mancare lorchè una sola di queste si ritira dal contratto.
CAPITOLO XXIV.<br />
Eccezioni all'ineleggibilità impieghi.<br />
Alla regola della ineleggibiIità per ragione d'impiego la legge<br />
ammette sette ordini di eccezioni.<br />
lUinistri e Sottosegretari di Stato, Ministro di Vasa<br />
Reale e Primo Segretario dell'Ordine Mauriziano. <br />
Quantunque la legge le riunisca insieme, ben diversa è la<br />
significazione di queste eccezioni: le prime, che costituiscono<br />
il cardine e l'essenza di tutto il sistema nostro di Governo di<br />
Gabinetto; le seconde, introdotte dalla <strong>Camera</strong>, come emenda·<br />
menti alla proposta della Commissione, restano una semplice e<br />
personale transazione tra chi, come Minghetti, non ammetteva<br />
!'incompatibilità <strong>dei</strong> funzionari della Lista Civile e dell'Ordine<br />
Mauriziano perchè non fanno carico al bilancio dello Stato, e<br />
chi trovava una assoluta inconciIiabiIità per la dipendenza<br />
loro da un altro potere concorrente a quello della <strong>Camera</strong>:<br />
onde non trovaron grazia nè il Primo Aiutante di campo generale,<br />
nè tantomeno il Prefetto di Palazzo.<br />
Del resto anche prima che la legge del 13 maggio 1877 andasse<br />
in vigore, il 26 e il 31 maggio 1877 era stata convalidata<br />
in due collegi l'elezione di Correnti, Primo Segretario dell'Ordine<br />
Mauriziano, e dopo la legge non fu eletto che il Berti, il<br />
quale poco dopo si ritirò, trovando egli ed il successore, come<br />
i Ministri di Casa Reale, più adatto e pacifico seggio in Senato.<br />
Avvocato generale erariale. - Seconda eccezione è costituita<br />
dal Presidente e dai Presidenti di Sezione del Consiglio<br />
di Stato, dai Consiglieri e dall'avvocato generale erariale.<br />
Quest'ultimo fu, per deliberazione della <strong>Camera</strong>,aggiunto alle<br />
proposte della Commissione,ritenendolo da equipararsi - anzi-
Eccezioni all'ineleggibilità impieghi. 357<br />
chè, come il Muratori voleva al Pubblico Ministero, nel cui<br />
ufficio può per la legge del 1875 trasferirsi - ad un vero consigliere<br />
della Corona, talchè riteneva il Maurigi che potrebbe<br />
anche assumere un vero e reale carattere politico e governativo.<br />
La eleggibililà <strong>dei</strong> Consiglieri di Stato era stata ammessa da<br />
tutte le leggi precedenti: ma sempre nel numero <strong>dei</strong> Consiglieri.<br />
quali la legge di istituzione di esso consente; e quindi a<br />
rngione il 15 maggio 1861 si sarebbe dichiarato ineleggibile il<br />
Correnti, che al giorno dell'elezione era fuori pianta, se l'essere<br />
stato messo in pianta dopo l'elezione non avesse modificata la<br />
dura sentenza.<br />
Membri di Consigli Superiori. - Una terza eccezione è<br />
fatta per i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione,<br />
del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore<br />
<strong>dei</strong> ponti e strade e del Consiglio delle miniere.<br />
La legge che è così precisa contemplando i Presidenti, i Presidenti<br />
di sezione, i Consiglieri del Consiglio di Stato, e altrettanto<br />
i Presidenti, Presidenti di sezione, Consiglieri di Cassazione<br />
e d'Appello, qui si limita a parlare deì membri. Onde<br />
sorgerebbe legittimo il dubbio dell'eleggibilità, se non del Presidente,<br />
che è sempre il Ministro rispettivo, del Vice Presidente.<br />
I membri di questi Consigli, ave pure non facciano parte<br />
di altl'e amministrazioni dello Stato, entrano per questa sola<br />
qualità nel numero degli impiegati e concorrono al sorteggio,<br />
come avvenne Pel' Gabelli, Senise e Squitti, consiglieri di Pubblica<br />
Istl'uzione.<br />
La indicazione di questi Consigli è tassativa e non può essere<br />
ampliata; quantunque possa esser interpretata. Potè perciò<br />
al Consiglio supel'iore <strong>dei</strong> Ponti e Strade ritenersi sostituito<br />
quello <strong>dei</strong> Lavori Pubblici, perchè identico nelle attribuzioni e<br />
nella composizione. Ma non possono aggiungersene altri, comedimenticandosi<br />
che ben scarso regalo si farebbe a questi nuovi<br />
Consigli o Accademie dichiarando i loro membri, che non<br />
hanno stipendio, parificati ad impiegati - si tentò da taluni per<br />
godere della teoria, che dalla qualità di impiegati) eleggibile<br />
farebbe assorbire quella di impiegato investitb di funziol)e<br />
ineleggibile.<br />
Non si consentì difatti che il Consiglio superiore di Agricoltura,<br />
o l'Accademia <strong>dei</strong> Lincei coprissero sotto questa bandiera<br />
la mel'ce avariata (V. 24 novembre 1893 relazione Callaini sul
Eccezioni all'ineleggibilita impieghi. 359<br />
La stessa frase distretti elettorali, introdotta in questa disposizione<br />
e che non trova riscontro in nessun'altra della legge<br />
stessa o di al tra, implicherebbe forse una conseguenza diversa <br />
in caso di giurisdizione che investisse una parte sola del collegio<br />
- della formola adoperata pei magistrati pei quali si parla<br />
di territorio della loro giurisdizione (1). Perocchè, in queste ipotesi,<br />
quella importa la ineleggibilità in tutto il collegio e questa<br />
nel solo territorio di loro giurisdizione: onde potrebbe sostenersi<br />
che, se la elezione fosse così forte nelle altre sezioni da<br />
resistere anche all'annullamento delle sezioni comprese nel<br />
dato territorio, la elezione potesse essere valida ugualmente.<br />
Ricordiamo che la ineleggibilità per ragion di territorio era<br />
già prevista dalla legge del 1848, la quale stabiliva la ineleggibilità<br />
di tutti gli uffiziali di qualunque grado, senza distinzione fra<br />
civili e militari, nei distretti elettorali nei quali esercitano un<br />
comando; e dalla legge del 1859, la quale limitava la ineleggibiliU.<br />
di territorio agli uffiziali superiori di terra e di mare<br />
che non possono esser eletti nei distretti, nei quali esercitano<br />
un comando, mentre senza limitazione erano eleggibili i consiglieri<br />
di Cassazione e d'Appello. La proposta De Zerbi del 29<br />
marzo 1876 dichiarava ineleggibili anche i magistrati nei collegi<br />
elettorali dove abbiano giurisdizione.<br />
Ed osserviamo che, se il Senato soppresse la ineleggibilità per<br />
ragion di territorio <strong>dei</strong> Consigliet'ì di Cassazione, la quale sarebbe<br />
stata cosi ampia da potersi a ragione dalla relazione Mussi<br />
affermare che per essa i consiglieri della Cassazione di Roma<br />
sarebbero stati ineleggibili in tutto il Regno, resta però questa<br />
anomalia che - mentre un pretore o un procuratore del Re,<br />
o un capitano dell'esercito, dando le dimissioni il giorno prima<br />
dell'elezione, si rendono ovunque eleggibili - il Presidente di<br />
Corte d'Appello o il generale restano ancora per 6 mesi ineleggibili<br />
nel territorio ove hanno avuto giurisdizione o comando,<br />
(1) Non sarà inutile rammentare che il 28 febbraio 1877 la <strong>Camera</strong> respinse<br />
l'emendamento Chimirri, il quale dichiarava i magistrati ineleggibili<br />
nel collegio ove hanno la residenza del loro ufficio, e i militari<br />
nei distretti militari nei quali esercitano un comando: e come la<br />
legge abbia voluto evitare pei militari la parola territorio, la quale aveva<br />
dato luogo a tante contestazioni sul quesito se un dato comando fO.5se<br />
o non comando territoriale. V. la discussione sull'elezione Marselli 8 dicembre<br />
1880.
360 Capitolo XXIV.<br />
nonostante la uguale ragione dell'influenza in ragione dell'ufficio.<br />
Il controprogetto Crispi del 4 febbraio 1882 contrapposto allo<br />
scrutinio di lista adombrava questo concetto, dichiarando ineleggibili<br />
tutti gli impiegati nei collegi della provincia ove esercitano<br />
il loro ufficio.<br />
E che il sentimento di questa verità sia diffuso, nonostante<br />
la legge attuale non ne comporti l'applicazione, si ha comprova<br />
nella deliberazione della Giunta delle Elezioni del 19 dicembre<br />
1870 circa l'elezione di Cordova a Giarre, le cui dimissioni da<br />
sottoprefetto di Giarre eran state accettate tre giorni prima<br />
della votazione; ne proponeva allora la convalidazione' non<br />
senza notare come sarebbe conveniente che nella legge elettorale<br />
trovassero ostacolo le elezioni di pubblici funzionari, i<br />
quali, conservando fino all'estremo limite di tempo l'esercizio<br />
della loro giurisdizione nella località alla medesima sottoposta,<br />
possono sviare la libera manifestazione della volontà degli<br />
elettori "<br />
Altra riprova si ha nella relazione Massabò del 7 marzo 1891<br />
sull'elezione Zainy, ispettore del Genio Ch'ile del Circolo di<br />
Napoli, eletto a Castellammare di Stabia. Si sentì in essa il bisogno<br />
di affermare che gli ispettori non hanno alcuna giul'isdizione,<br />
non essendo che controllori ed intermediari tra le<br />
autorità locali e l'ufficio centrale. Allo stesso concetto erano<br />
ispirate le eccezioni mosse contro l'ono Laudisi eletto a Bitonto,<br />
ove era stato fino agli ultimi dì Provveditore agli studi, respinte<br />
dalla relazione Coppino del 28 maggio 1897 perchè le<br />
prescrizioni odiose non si possono allargare.<br />
E conferma se ne ebbe anche nell'interpellanza Nocito del<br />
13 maggio 1901, se sia compatibile coi doveri di un ufficiale<br />
dello Stato ineleggibile all'ufficio di deputato continuare ad<br />
agitarsi in un collegio elettorale; alla quale il Ministro Giolitti<br />
rispondendo riconosceva la opportunità di introdurre nella<br />
legge elettorale modificazioni, le quali sancissero che il funzionario<br />
ineleggibile non potesse diventare eleggibile se non sei<br />
mesi dopo aver abbandonato l'ufficio. A questi intendimenti<br />
si ispirò la proposta di legge Vischi presa in considerazione<br />
il 21 maggio 1901.<br />
lIIagistrati. - Consideriamo ora specificamente la categol'ia<br />
<strong>dei</strong> magistrati, relativamente ai quali vogliamo limitarci a ricordare<br />
il timore riverenziale espresso dal Crispi il 29 aprile
362 Capitolo XXIV.<br />
poli, fu dalla relazione Alario sull'Accertamento dello dicembre<br />
1880, dichiarato eleggibile, perchè il R. D. 16 febbraio 1862 che<br />
istituiva la sezione di Potenza la dichiarava, in tutto ciò che<br />
concerne la giurisdizione, Corte indipendente.<br />
Il13 marzo 1883 la relazione Lacava sulle ineleggibililà e incompatibilità<br />
parlamentari dichiarava ineleggibile Penserini, consigliere<br />
di Corte d'Appello in missione di Presidente di Tribunale,<br />
con indennità di missione di L. 1200: perocchè questo<br />
incarico è uffizio incompatibile colla Deputazione, essendo<br />
l'uso di inviare consiglieri in missione di Presidenti una facoltà<br />
del Guardasigilli, non un obbligo imposto dalla legge;<br />
ma la <strong>Camera</strong> il 21 aprile lo convalidò.<br />
Per ragione di giurisdizione territoriale fu il 20 nov. 1886 annullata,<br />
su relazione Della Rocca, l'elezione di Nicola Falconi<br />
nel 2 0 collegio di .Campobasso, compreso nel distretto della<br />
Corte di Appello di Napoli; perocchè egli, consigliere di questa<br />
Corte d'Appello fino al 29 aprile 1886, trasferito in quella data<br />
alla Corte d'Appello di Milano applicandolo alla Cassazione<br />
di Napoli, non aveva lasciato da 6 mesi le funzioni di consigliere<br />
d'Appello di Napoli, essendo la elezione avvenuta il<br />
23 maggio.<br />
E per la stessa ragione fu annullata il 20 marzo 1893l'elezione<br />
Guj, consigliere della Corte d'Appello di Roma fino al 25 settembre<br />
1892, il quale era stato eletto il 6 novembre 1892 deputato<br />
di Anagni, compreso nella giurisdizione della Corte d'Appello<br />
di Roma.<br />
La relazione Massabò del 2 dico 1891 comtemplò e risolse<br />
favorevolmente la situazione particolare dell'ono Piccolo-Cupani<br />
il quale, consigliere di Corte d'Appello, era stato incaricato<br />
delle funzioni di consigliere coloniale dell'Eritrea, ma il 12<br />
aprile 1891 p.e el'a stato esonerato e posto a disposizione del<br />
Ministero degli Affari Esteri fino al giorno della sua riammissione<br />
in magistratura. II 26 luglio 1891 era stato eletto deputato.<br />
Non rientrando in nessuno <strong>dei</strong> casi previsti dalla legge sull'ordinamento<br />
giudiziario per perdere la qualità di magistrato,<br />
e non potendosi presumere la rinuncia ai propri diritti e<br />
d'altro lato il R. D. 6 settembre 1890 n. 7126 dichiarando che<br />
gli ufficiali coloniali continueranno a prendere colla loro anzianità<br />
posto nel ruolo dell'Amministrazione cui appartengono,<br />
la sua elezione venne convalidata ed egli fu iscritto nella categoria<br />
<strong>dei</strong> deputati magistratt.
364 Capitolo XXIV.<br />
Il progetto Nicotera del 7 dicembre 1876 la restringeva agli ufficiali<br />
generali, ma la relazione :Mussi la riconfermava agli uffiziali<br />
superiori.<br />
Così disposto dalla legge del 1877, il Nicotera ritentò invano<br />
il 25 nov. 1891 di ricondurre la limitazione agli ufficiali generali;<br />
nè approdò la proposta 26 maggio 1896 per la decadenza <strong>dei</strong><br />
militari che si trovino a far parte di truppe mobilizzate in tempo<br />
di guerra.<br />
Nonostante la chiarezza della legge, lasciò luogo talora a<br />
dubbio nell'applicazione per la citata teoria dell'assimilazione.<br />
Il Braico, medico capo nei volontari assimilato ad ufficiale<br />
superiore, era stato dalla relazione Capriolo del 15 maggio 1861<br />
Pl'Oposto per l'annullamento a causa della funzione essenzialmente<br />
civile che i medici prestano; ma la <strong>Camera</strong> il 22 maggio<br />
lo convalidò, menlre il 3 dicembre 1861 annullò l'elezione di<br />
Curzio, ufficiale <strong>dei</strong> volontari, perchè non uffiziale superiore.<br />
Quanto alla natura dell'ufficio militare, dobbiamo accennare<br />
alle condizioni degli ufficiali della milizia territoriale, della riserva<br />
e del servizio ausiliario.<br />
Agli ufficiali della prima di tali categorie la relazione Lacava<br />
13 marzo 1883 non riteneva applicabile la ineleggibilità, avendo<br />
indole e scopo tutto slraordinario e non stipendio, ma solo indennità<br />
quando sono in servizio: e nega, per il carattere non<br />
continuativo, la possibilità dell'influenza del superiore sull'inferiore.<br />
Analoga osservazione faceva per le condizioni di riserva e<br />
di posizione ausiliaria, che la relazione Pasquali 16 maggio 1883<br />
confermava, escludendo dal Bovero degli impiegali il generale<br />
Araldi in posizil],ne ausiliaria, perchè • questi non sono che<br />
impiegati a riposo e l'indennità che ricevono non è il corrispettivo<br />
di servizi che prestano attualmente. ma rimborso di<br />
spese, cui devono necessariamente sottostare per esser pronti<br />
a servire quando straordinarie esigenze del paese impongano<br />
chiamate straordinarie sotto le armi.: e la cosa rimase d'allora<br />
inconlestata, quantunque aspre lagnanze avesse mosso contro<br />
questa giurisprudenza il Nicotera il 16 giugno 1882.<br />
Cosicchè a noi rimane soltanto a ricordare i casi, in cui fu<br />
applicata la limitazione per ragion di territorio.<br />
Fin dal lO gennaio 1857 fu annullata l'elezione nel collegio<br />
di Iglesias del generale Boyl, comandante generale dell'isola di<br />
Sardegna. '
366 Capitolo XXIV.<br />
esplicare la sua azione in qualche parte del territorio soggetto;,<br />
e perciò p'roponeva e la <strong>Camera</strong> consentì l'annullamento.<br />
Mutata colla legge del 1877 la formola concernente questa<br />
ineleggibilità per ragion di territorio e trasfotmato il comando<br />
in ufficio del grado, la relazione Alario dello dicembre 1880 sull'Accértamento<br />
dichiara ineleggibile il Marselli, il quale era<br />
stato eletto nel collegio di Pescina, mentre era capo di stato<br />
maggiore del 7 0 corpo d'armata, nel cui perimetro è compreso<br />
quel collegio; e la <strong>Camera</strong> discutendo 1'8 dicembre 1880 tale<br />
relazione, annullò l'elezione dopo che il Mussi, antico relatore<br />
della legge, spiegò che la parola ufficio fu sostituita in comando<br />
per comprendere qualunque specie di funzione.<br />
La relazione Lacava del 13 marzo 1883 sulle incompatibilità<br />
ed ineleggibilità espone"a la situazione del maggiore d'artiglieria<br />
Corazzi eletto nello collegio di Roma, pur essendo applicato<br />
alla direzione territoriale d'artiglieria in Roma. La<br />
maggioranza della Giunta ne riteneva l'ineleggibilità per ragione<br />
di territorio, perchè la direzione territoriale d'artiglieria<br />
provvede ai bisogni in materiale e munizioni delle truppe<br />
stanziate nel territorio, alla stipulazione <strong>dei</strong> contratti, agli appalti<br />
per provviste e lavori; la minoranza invece, per le limitate<br />
attribuzioni sue, lo riteneva eleggibile e la <strong>Camera</strong> il 21<br />
aprile 1883 seguì l'opinione della minoranza.<br />
L'opposto accadde il 5 marzo 1891 per l'elezione di Grosseto,<br />
ave era stato eletto il viceammiraglio Racchia, comandante il<br />
10 dipartimento marittimo. La relazione Lanzara ritenne che<br />
il capo del 10 dipartimento esercita l'effettivo comando nel<br />
golfo di Spezia ave esiste l'arsenale, e che nel rimanente littorale<br />
fino a Terracina egli ha un'alta sorveglianza per quanto<br />
concerne la sicurezza militare, mentre la giurisdizione effettiva<br />
sul personale e sul materiale è <strong>dei</strong> capitani di porto, i quali<br />
dipendono direttamente dal Ministero, nella cui competenza<br />
sono pure gli avanzamenti, le nomine e le traslocazioni del<br />
personale, ecc. L'on. Parpaglia sosteneva in nome della minoranza<br />
la tesi opposta, dimostrando che il capo del dipartimento<br />
esercita il suo ufficio, non solo sulla gente imbarcata,<br />
ma su tutte le forze che posson anche esser a terra e poggiandosi<br />
sul preciso disposto della legge domandava l'annullamento,<br />
che la <strong>Camera</strong> votò.<br />
Infine il 1 0 maggio 1902 fu annullata l'elezione di Palumbo
368 Capitolo XXIV.<br />
legge del 1876, la quale chiarisce questa giurisprudenza estendendola<br />
a tutte le scuole soltanto peril fatto della sovvenzione<br />
dello Stato.<br />
La relazione Lacava 13 marzo 1883 ritenne come impiegato<br />
dello Stato il Cantoni, professore della scuola superiore di agdcoltura<br />
in Milano pagato sul bilancio della scuola cui lo Stato<br />
concorreva col sussidio di lire 30 mila.<br />
E tanto più deve ciò intendersi quando il patrimonio privato<br />
di un Istituto venga a fondersi col bilancio dello Stato:<br />
Onde la relazione Pasquali di Accertamento del 16 maggio 1883<br />
eonsiderò fra gli impiegati dello Stato il Corleo, il quale aveva<br />
nella Università di Palermo una cattedra fondata col lascito<br />
Gioemi, perocchè questo si è. fuso col patrimonio dell' Università<br />
di Palermo, onde lo stipendio del CorIeo è compreso nel<br />
bilancio proprio di quella Università.<br />
La relazione Righi sulle incompatibilità e ineleggibilità parlamentari<br />
del 3 dicembre 1883 contemplava il caso dell'onorevole<br />
Dotto De' Dauli professore nella scuola tecnica di Forli<br />
sussidiata, come tutte le altre scuole tecniche, dello Stato. E<br />
dalla discussione del 6 e del 15 dicembre risultò che, indipendentemente<br />
dall'esistenza della legge Casati in quelle provincie,<br />
era inevitabile l'annullamento perchè la legge, dicendo<br />
scuole d'ogni grado sovvenute dallo Stato, non fa distinzione<br />
tra sovvenzione continuativa e saltuaria, fra sovvenzione d'importo<br />
maggiore o minore, determinata in sè stesso o proporzionale,<br />
sovvenzione obbligatoria o semplicemente potestativa<br />
per parte dello Stato; di fatto la scuola di Forlì fu dal 1869<br />
sovvenuta ininterrottamente dallo Stato.<br />
Il 19 dicembre 1886 la relazione Cuccia espone il caso del<br />
prof. Razzaboni che, oltre ad essere professore, era direttore<br />
della scuola d'applicazione degli ingegneri. E, quantunque un<br />
Consorzio contribuisca alla spesa per certi corsi, la relazione<br />
dichiara che la scuola resta una e contenendo lo statuto del<br />
Consorzio impegni del Governo verso di essa, la scuola rimane<br />
fra qHelle sovvenute. La elezione è perciò annullata. Nel<br />
caso analogo del Fradeletto che nella scuola superiore di commercio<br />
di Venezia aveva, oltre alla cattedra ordinaria, anche<br />
Un incarico, la Giunta e la <strong>Camera</strong> giunsero il 7 mal'ZO 1901<br />
a conclusione diversa, convalidandone l'elezione. Diceva molto<br />
argutamente il relatore Barzilai che la legge, nello stabilire la<br />
prilIJ.u eccezione alla regola generale, distintamente contempla
Eccezioni all'ineleggibilità impieghi. 371<br />
Natura degli Istituti. - 80ffermiamoci ora sulla qualità degli<br />
Istituti che sian ritenuti equiparati alle Università, per dare<br />
supremi gradi accademici.<br />
Sin dal 6 aprile 1860 fu convalidata l'elezione di Ercolani,<br />
professore di anatomia patologica e zoologia nella R. Scuola<br />
di medicina veterinaria di Milano ed incaricato delle funzioni<br />
di direttore della Scuola sellza stipendio. Il relatore Massa ritenne<br />
quell'IstiLuto parificato ad Università perchè aggregato<br />
all'Università di Pavia, e perchè a Bologna, Modena e Parma<br />
la scuola della veterinaria si fa appunto dalle Università rispettive.<br />
A maggior ragione, dopo il Regio decreto 8 dicembre<br />
1860 che pareggiava le dette scuole agli istituti universitari, coi<br />
quali avevano comune la natura e l'estensione dello insegnamento,<br />
fu il 29 novembre 1872 convalidata l'elezione Chiappero<br />
professore nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria in<br />
Torino.<br />
Il 9 aprile 1860 fu convalidata l'elezione del Carrega, professore<br />
ordinario nell'Istituto di perfezionamento in Firenze, considerato<br />
come compimento dell'Università Toscana.<br />
Discutendosi nelle sedute 3-5 febbraio 1866 le conclusioni della<br />
Commissione cl'Accertamentò favorevoli ai professori di questo<br />
Istituto, Crispi le combatteva perchè non può dirsi che conferisca<br />
i supremi gradi accademici un Istituto, nel quale coloro che<br />
sono stati nelle Università trovano il complemento ai loro studi.<br />
Bedi, ministro dell'istrllzione pubblica, dichiarava che questo<br />
Istituto prima e dopo il decreto del 1859, c9n cui fu ampliato,<br />
venne sempre ritenuto come parte integrante dell'insegnamento<br />
universitario di Toscana, e anzi prima del 1859 i laureati di<br />
Pisa e di Siena non potevano essel'e ammessi al prs.tico esercizio<br />
senza che avessero atteso ai corsi nell'Istituto di FiI'enze,<br />
e dopo il 1859 non possono senza tale certificato presentarsi<br />
alla laurea. La <strong>Camera</strong> rigettava la proposta Crispi e dichiarava<br />
eleggibili i professori Ferrari e Corticelli che erano in tale condizione.<br />
Invece il 15 marzo 1861 la <strong>Camera</strong> aveva annullato l'elezione<br />
del Mercantini, professore nell'Accademia di Bologna, quantunque<br />
il relatore proponesse la convalidazione sul fondamento che,<br />
se l'Accademia non dà supremi gradi accademici, pure la cattedra<br />
d'estetica da quel professore coperta è del più alto grado.<br />
E pal'imente il 27 marzo 1861 erasi annullata l'elezione di Mandoj<br />
Albanese, professore nel R. Collegio della Nunziatella di
374 Capitolo XXIV.<br />
Superiore di commercio di Venezia, perchè il regolamento approvato<br />
con Hegio decreto 15 maggio 1870 dichiara che il diploma<br />
da questa Scuola rilasciato sarà ritenuto equivalente ai<br />
superiori gradi accademici per tutti gli effetti di legge, e la<br />
legge consolare 21 agosto 1870 stabilisce per la carriera consolare<br />
la parificazione della licenza nella Scuola superiore di Venezia<br />
alla laurea in giurisprudenza. E questa Scuola fu pure<br />
dichiarata pareggiata colla convalidazione di Pascolato, direttore<br />
di essa, il 6 febbraio lnOi. •
Capitolo XXY.<br />
a maggioranza la proposta fatta da uno <strong>dei</strong> Commissari in<br />
favore <strong>dei</strong> militari chiamati a qualche direzione tecnica <strong>dei</strong><br />
Ministeri Guerra o MaI'ina. Ne sorse la legge 3 luglio 1875 n.<br />
2610, la quale all'articolo 100 della legge del 1860 dopo le parole<br />
nOIl possono esser alllmessi alla Carnera aggiulIse le altre<br />
quand' anche appartengano ad lino <strong>dei</strong> Consigli designali al Il. 7.<br />
dell'articolo 97; ed infine clopo le parole le elezioni nuove degli<br />
impiegati saranno nulle aggiunse le altre: sarà nulla parimenti<br />
l'elezione degl'impiegati designati nell'articolo 97 quando gli e/elti<br />
disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito<br />
sul bilancio dello Stato tra quelli non conlcmp/ati dal suddetto<br />
articolo o non congiunli necessarialllenie co/! essi. Restituisco<br />
qui il vero testo quale fu corretto col Regio Decreto ()<br />
fehbraio 1887 n. 4323, mentre il testo della legge 1875 aveva<br />
dimenticalo il non ili quest' ultimo periodo.<br />
La lunga questione dibattuta avanti la legge dalla <strong>Camera</strong><br />
venne dopo di essa a spostarsi; i tentativi che prima si facevano<br />
per dimostrare la prevalenza delle ragioni di eleggibilità<br />
si ripeterono a provare la congiunzione necessaria dell' UIIO<br />
coll'allro ufficio.<br />
Sua applicazione. - Come prima applicazione della legge<br />
furono il 19 dicembre 1876 convalidate le elezioni di Randaccio<br />
a Pesaro e a Recco, essendo egli direttor'e generale della sa,<br />
nità marittima e membro del Consiglio superiore di sanità.<br />
Annullata invece il 27 gennaio 1877 l'elezione di La Francesca,<br />
avvocato generale presso la Cassazione di Napoli, quantunque<br />
fosse anche segr'etario generale al Ministero di Grazia e Giustizia.<br />
Il 6 marzo 1877 la relazione Varè sull'Accertamento ritenne<br />
necessariamente congiunto coll'ufficio di professore ordinario<br />
di chimica quello di direttore della clinica e perciò dichiarò<br />
eleggibili Baccelli, Sperino e Umana e altrettanto Pellegrini e<br />
Ratti professori ordinarii e direttori del rispettivo gabinetto<br />
chimico-farmaceutico.<br />
Non eleggibile invece Carducci, professore ordinario di letteratUl'a<br />
italiana e incaricato di insegnare la storia comparata<br />
delle letterature neolatine, perchè il nesso logico, dal quale<br />
sono stretti i molti rami della letteratura non possa portare al<br />
grado di congiunzione necessaria .Ia unione personale, anche<br />
opportunissima, di due cattedre della stessa università, nelle<br />
quali si diano insegnamenti diversi a studenti che possono<br />
essere diVersi. E nemmeno Fabrelti, professore ordinario di
38l Capitolo XXV.<br />
zioni idrauliche e incaricato dell'insegnamento delle costruzioni<br />
marittime, la relazione Vigoni dell'8 febbraio 1887 riconosce<br />
il nesso scientifico tra i due insegnamenti, ma non consente<br />
che il raggruppamento di materie nei programmi possa valere<br />
di criterio della imprescindibile necessità di affidare l'insegnamento<br />
'ad uno o più titolari; onde, nonostante la difesa<br />
del Nazzani stesso, che per l'incarico aveva rinunziato allo<br />
stipendio, l'elezione fu annullata; come il 25 febbrai o 1893 fu<br />
annullata l'elezione di Chironi, professore di diritto civile incaricato<br />
dell'insegnamento della introduzione alle scienze giuridiche;<br />
e senza contestazione fu "n 15 gennaio 1894 collocato,<br />
nella relazione d'accertamento, fra i professori, il Celli professore<br />
ordinario e direttore dell'Istituto d'igiene.<br />
La relazione Alario sull'Accertamento, 1 dicembre 1880, riteneva<br />
eleggibile Sanarelli consigliere d'appello e membro del<br />
tribunale supremo di guerra, perchè il codice penale militare<br />
designa organicamente due Consiglieri della Corte d'Appello<br />
a membri del Tribunale supremo; così Celesia, consigliere di<br />
Stato e membro dello 'stesso tribunale supremo; Ercolani, professore<br />
di istituzioni veterinarie e direttore del Museo di anatomia<br />
patologica e del rispettivo gabinetlo e Curioni, professore<br />
di costl"Uzioni idl"auliche e stradali e direttore del.Gabinetto<br />
con rispettive indennità: e Messedaglia e Villari, professori<br />
ordinari e membri del Consiglio' superiore di Pubblica Istruzione.<br />
Ritenne inelcggibile Bertolè-Viale Generale e Gran Cacciatore<br />
del Re con assegno di 8000 lire; il che fu confermato 1'8<br />
dicembre dalla <strong>Camera</strong> nonostante che la legge contempli, per<br />
la regola della connessione necessaria, l'incarico di uffici retribuiti<br />
sul bilancio dello Stato, senza ripetere l'enumerazione<br />
degli altri bilanci. E di fatto la relazione Lacava 13 marzo 1883<br />
sulle incompatibilità dichiarava eleggibile il Mazza, tenente generale<br />
ed aiutante di campo generale del Re con 4000 lire<br />
di assegno sulla lista civile.<br />
Elec:gibilità <strong>dei</strong> Direttori generali. - La stessa relazione<br />
Alario convalidava Valsecchi e Randaccio, Direttori Generali<br />
e membri di Consigli superiori, ritenendo che in questa<br />
parte nulla sia stato mutato dalla legge del 1877 sulle incompatibilità.<br />
Ma la questione medesima fu risollevata dalla<br />
relazione Lacava del 13 marzo 1883 a nome della Giunta delle<br />
Elezioni. Essa dà interpretazione autentica alla legge Bonfadini<br />
dichiarando che con questa «fu dunque affermato che
384 Capitolo XXr.<br />
gione di non compl'endere nella benevola eccezione i direttori<br />
generali.<br />
Il 2 luglio 1897 l'on, Balenzano riferì sul caso Bertarelli, direttore<br />
generale dell' amministrazione civile e membro del<br />
Consiglio di sanità. Rilevate le titubanze delle precedenti Giunte,<br />
dichiara la necessità che l'ufficio principale sia compatibile e<br />
non viceversa, e mette anche in dubbio se il Bertarelli sia<br />
membro nato del Consiglio di sanità, essendolo forse invece il<br />
capo dell'ufficio sanitario.<br />
Rilevata poi la incompatibilità speciale del direttore gcnerale<br />
dell'amministrazione civile chiamato ad cseguire il voiere dcI<br />
}Iinistro dell'Interno e che pl'esiede a tutte le amministraziolli<br />
delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni e delle opere Pie ed ha perciò<br />
nelle mani lo strumento più potente d'influellza elettorale, ne<br />
propone l'annullamento. Il Girardi nella discmsione alla <strong>Camera</strong><br />
si chiedeva quale disposizione di legge autorizzasse a distinguere<br />
tra l'ufficio principale e l'accessorio quando si tratta<br />
di uffici necessariamente connessi tra di loro per volontà di legge<br />
. e non per arbitrio di potere esecutivo. Xè il procuratore<br />
generale di Roma, quale membro del Consiglio di sanità, diventerebbe<br />
eleggibile perchè egli vi interviene, non solo in ragione<br />
dell'ufficio, ma in ragione della residenza,<br />
Sulla proposta della Giunta si votò a scrutinio segreto, da<br />
cui risultarono 115 per convalidazione, 113 per l'annullamento e<br />
25 astenuti. Cosi fu convalidato.<br />
La giurisprudenza della <strong>Camera</strong> fu anche più benevola per<br />
il caso dell'Ispettore generale delle strade ferrate che è membro<br />
aggregato del Consiglio superiore <strong>dei</strong> Lavori Pubblici. La<br />
relazione Barzilai del 6 febbraio 1901 riconosceva che la legge<br />
elettorale non dice affatto che gl'ineleggibili, perchè facciano<br />
parte di quei Consigli, diventino eleggibili; dice invece all'articolo<br />
88 che anche i membri di quei consigli diventano ineleg·<br />
gibili quando abbiano un altro ufficio retribuito sul bilancio<br />
dello Stato non compreso nelle eccezioni e non congiunto ne·<br />
cessariamenle con esso. Ma però quando si tratta del Consiglio<br />
superiore <strong>dei</strong> Lavori Pubblici, siccome di soli funzionari è composto<br />
quel Consiglio, da un lato la legge dichiarerebbe eleggibili<br />
i membri di quel Consiglio e dall'aUI'o non sanando, per<br />
questa partecipazione, la ineleggibilità, li escluderebbe tutti.<br />
E, constatato che l'ispettore generale fa parte del Consiglio<br />
superiore. non per volontà del Ministro, ma per disposizione
Accertamento del numero <strong>dei</strong> deputati. :38D<br />
Questo è ancora lo stato della legislazione, che non fu plU<br />
modificato quanto al numero, quantunque, come vedremo, abbia<br />
avuto qualche riforma quanto alle conseguenze del sorteggio.<br />
Passati dal periodo della maggiore larghezza al periodo<br />
della massima diffidenza, si cercò di mitigarla man mano, non<br />
con una coraggiosa, netta riforma, ma coi piccoli artifizi, che<br />
fecero profittare della ampiezza delle maglie della rete, e<br />
più che tutto col lasciare trascorrere lungo lasso di tempo prima<br />
di escludere quelli che il rigor della legge imporrebbe allontanare.<br />
Constatata l'eccedenza del numero stabilito, è necessario il<br />
sorteggio per indicare l'eletto che debbe lasciare il posto,<br />
Una simpatica questione fu sollevata nell'8 febbraio 1854 da<br />
chi, in favore del ministro Paleocapa eletto in due collegi,<br />
avrebbe voluto che nel sorteggio si imbussolassero i collegi e<br />
non i nomi degli eletti, onde Paleocapa potesse contare per due.<br />
Cavour, Presidente del Consiglio, dice che, nonostante il piacere<br />
di veder crescere le probabilità in favore del suo collega, pure<br />
la legge è chiara quando parla di sorteggio del nome <strong>dei</strong> deputati,<br />
e il Paleocapa non deve perciò contare che per uno.<br />
Xel sorteggio il nome di Paleocapa fu tosto estratto (1).<br />
Ma quando nelle constatazioni pubbliche o nelle indagini<br />
private. taluno coscientemente o incoscientemente sfugga al<br />
sorteggio, quale ne sarà la conseguenza? Il solo fatto dell'aver<br />
taciuto la propria qualità sarebbe stata desso sufficiente a togliere<br />
a lui il vantaggio del sorteggio? E se la cosa non sia<br />
imputabile a sua colpa, quale la conseguenza, non potendosi<br />
con effetto retroattivo danneggiare la condizione degli altri? A<br />
questi dubbi rispondeva la relazione De Luca sull'Accertamento,<br />
del 26 gennaio 1866, la quale stabiliva come massima<br />
adottata ad unanimità: doversi annullare l'elezione di un impiegato<br />
eleggibile se questi non rivelando la sua qualità abbia<br />
evitato il sorteggio. E ne fece dolorosa esperienza il prof. Bucchia,<br />
il quale, pur risultando sicura la sua buona fede dal<br />
fatto stesso dell'aver egli sollevato il dubbio, fu il 12 giugno<br />
1867 annullato per essersi ritenuto impiegato in aspettativa.<br />
(1) Vedasi in contrario il caso del 17 marzo 1870, in cui si posero<br />
nell'urna i nomi <strong>dei</strong> due collegi rappresentati da Bonacci e Capone e<br />
non i nomi degli eletti,
390 Capitolo XXVI.<br />
Allorchè i due giudizi, sulla validità dell'elezione e sull'Accertamento,<br />
erano deferiti a due Giunte diverse, non faceva<br />
ostacolo alle nuove indagini della seconda se non il fatto che<br />
nella relazione di convalidazione si fosse ampiamente esaminata<br />
e risolta la questione relativa alla qualità dell'eletto, siccome<br />
dichiarava la relazione Capdolo del 15 maggio 1861. E<br />
allorchè la Giunta speciale di Accertamento venne in progresso<br />
di tempo a cedere alla natura assorbente della Gi unta delle<br />
elezioni, si mantenne sempre il lavoro di Accertamento disgiunto<br />
dalla verifica <strong>dei</strong> poteri e, risenata nella formola di<br />
convalidazione la cognizione delle incompatibilità non conosciute<br />
e pt'eesistenti, resta libero in sede di Accertamento di<br />
rilevare quelle pdma ignorate.<br />
Per giungere al sorteggio, occorre stabilire con precisione<br />
il momento in cui possa dirsi constatato il numero degli impiegati<br />
deputati, di guisa che, se eccedente, ne sorga diftida<br />
agli elettori che da quel giorno aItri impiegati non sono eleggibili;<br />
questione, che, come ben vedesi. si collega strettamente<br />
coll'altra della concorrenza <strong>dei</strong> deputati eletti nelle elezioni<br />
suppletive con quelli delle elezioni generali.<br />
()onOitto <strong>dei</strong> proclamati in elezioni generali con<br />
quelli eletti in elezioni suppletive. - A questo proposito<br />
già dal 24 maggio 1861 la <strong>Camera</strong> rigettò la proposta Yalerio<br />
di comprendere fra i sorteggiabili anche quelli eletti<br />
in elezioni suppletive. :\la il sentimento che al pubblico dovesse<br />
pur darsi qualche notizia, la quale lo mettesse in avvero<br />
tenza sulla validità delle sue operazioni, trovò accoglienza<br />
presso il Presidente della Giunta Accertamento, ono Panattoni,<br />
il quale, il 18 dico 1855, venne a dichiarare spontalleamente alla<br />
<strong>Camera</strong> non esser ancora pronta la relazione, ma ritenere necessario<br />
render noto alla <strong>Camera</strong> ed al paese che le due categorie<br />
<strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori eccedevano di già il numero<br />
indicato dalla legge, affincbè gli elettori non avessero a fare<br />
atto nullo nominando individui di categorie già complete. E<br />
sul valore di questo avviso dato dall'ono Panattoni si ebbe dibattito<br />
il 27 gennaio 1866, allorquando ilrelatore Venturelli basò<br />
su di esso la sua proposta di annullamento dell'elezione dell'ono<br />
Pantano, consigliere d'Appello, sostenendo Broglio che<br />
l'operato della Commissione non può avere effetto perentorio<br />
finchè non è riconosciuto e valida).o dalla <strong>Camera</strong>. Sulla proposta<br />
del PanaUoni stesso, il qual; ammetteva che l'avviso da
Accertamento del numero <strong>dei</strong> deputati. 3%<br />
lini, Baratiet'i, Mocenni e Morra e proclamato il ballottaggio tra<br />
Randaccio ed altro candidato; nessun posto vacante nella categoria<br />
generale, che invece si fece il 19 luglio per la promozione<br />
di Zanolini. Il 22 viene in ballottaggio eletto il Randaccio.<br />
La relazione del 31 gennaio 1884 della Giunta Elezioni, in applicazione<br />
del principio quod vitioSllIll ab initio tractu temporis<br />
convalescere -non potest, ne propone l'annullamento: e non<br />
ostante lo stesso Ferracciù, presidente della Giunta, nella 2 a<br />
tornata della <strong>Camera</strong> del 4 febbr. 1884 sostenesse l'opinione<br />
contraria, le conclusioni della Giunta sono dalla <strong>Camera</strong> approvate.<br />
Ma, unitamente all'ono Chimirri, quantunque con discorde<br />
intento, l'ono Ferracciù sollevava altra più gl'ave questione colla<br />
distinzione fra le condizioni di capacità, ch'egli riconosceva<br />
necessarie al momento della elezione, e quelle di incompatibilità,<br />
che possono anche sopraggiungere.<br />
t:JonOitto tra elezioni suppletive avt'enute in giorni<br />
diversi. - E questo dibattito si ricollega direttamente con altro,'<br />
che tanti dubbi e tanto varia giurisprudenza originò nella<br />
1I0stra <strong>Camera</strong>, sulla prevalenza, iII caso di concorso tra diverse<br />
elezioni suppletive, del giorno in cui l'elezione si fece o<br />
di quello in cui la <strong>Camera</strong> ne deve deliberare.<br />
Mentre l'imperfezione per ragione di ineleggibilità è insanabile,<br />
sarebbe invece sanabile quella per ragione di incompatibilità,<br />
quando questa venisse, prima della deliberazione<br />
della Camcl'a, a cessare? E quale, nell'ipotesi, la situazione<br />
degli altri, che sulla incompatibilità del primo avessero<br />
fatto calcolo per dedurne la vacanza di seggi e la validità di<br />
elezioni successive? Il dubbio si ricollega pure a quello sulla<br />
notizia pubblica e certa della situazione delle singole categorie.<br />
Dei casi molteplici, che le delibel'Uzioni della <strong>Camera</strong> furon chiamate<br />
a risolvere, abbiamo esempio nelle primissime legislature<br />
del Parlamento Subalpino, Resisi vacanti nel luglio 1850 due<br />
posti di impiegati, nell'agosto furono eletti altd due impiegati<br />
a sostituirli; nel settembre fu eletto Berti: il 14 novembre 1850<br />
l'Ufficio chiamato a riconoscerne la validità ritenne che l'elezione<br />
del Berti non dovesse annullal'si, ma insieme concorrel'e<br />
- al sorteggio <strong>dei</strong> due posti. La <strong>Camera</strong> considerò prevalente la<br />
questione dell'età legale non ancora raggiunta dal Berti e per<br />
.. questa considerazione, riservate le altre, ne annullò l'elezione.<br />
Invece, eletto prima De Candia a Cagliari e successivamente
408 Capitolo XXVI.<br />
e Brin che eran Ministri e gli ono Nocito, Corsi e Carenzi che<br />
eran Sottosegretari al momento della loro elezione, quantnnque<br />
dimissionari prima dell'Accertamento. La relazione andò<br />
anche più oltre, ed esaminata la questione dell'ono Gianturco,<br />
il quale non era Sottosegretario di Stato al momento dell'elezione,<br />
ma era stato nominato dopo ed era già cessato prima<br />
dell'Accertamento, non lo ritenne neppure soggetto a sorteggio.<br />
Con questo precedente e colle stesse argomentazioni furono<br />
dalla relazione Finocchiaro Aprile dell'11 maggio 1901 esclusi<br />
dall'elenco <strong>dei</strong> sorteggiabili gli Oll. Giallturco, Pascolato, Panzacchi<br />
e Rava che eran stati nominati Ministri e Sottosegretari<br />
di Stato dopo il giorno dell'elezione, e non avevano più<br />
tale ufficio al giorno dell'Accertamento.<br />
Però il 21 maggio 1901 la <strong>Camera</strong> prese in considerazione la<br />
proposta Vischi che stabiliva che l'esclusione dal sorteggio<br />
<strong>dei</strong> membri del Governo riguardava solo quelli che eran membri<br />
del Governo al momento dell'elezione.<br />
Il desiderio di estendere ancora queste esclusioni dal sorteggio<br />
si è già alcune volte manifestato, ma la <strong>Camera</strong> finora<br />
si mostrò ostile a queste proposte: cosi il 27 giugno 1891 respinse<br />
]a proposta Grimaldi di escludere dal sorteggio il<br />
Presidente e i Vice Presidenti dell'Assemblea, che fossero impiegati,<br />
e il 6 marzo 1894 respinse la proposta Imbriani di esentare<br />
dal sorteggio i deputati che hanno fatto parte del Comitato<br />
<strong>dei</strong> Sette, affinchè possano continuare a rispondere <strong>dei</strong><br />
loro atti.<br />
Risultati <strong>dei</strong> singoli Accertamenti. - Diamo ora uno<br />
sguardo riassuntivo ai risultati <strong>dei</strong> singoli Accertamenti in<br />
riferimento alla legge vigente.
-------------------------<br />
CAPITOLO XXVII.<br />
Ineleggibilità <strong>dei</strong> Sacerdoti.<br />
Un'altra ragione d'ineleggibilitù contempla la legge, su cui l:1.<br />
nostra attenzione va ·;affermata,<br />
L'art. 87 della legge eletLorale dichiara ineleggibili gli ecclesiastici<br />
aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza,<br />
quelli che ne fanno le \'eci e i membri <strong>dei</strong> capitoli.<br />
Questa ineleggibilitù è fondala, in parte negli obblighi speciali<br />
degli in\'estiti che ne impediscono la libera attivitù, in parte<br />
nel tiIllore di pressione che essi possano esercitare, in parte<br />
nel concetto politico di limitare l'ìngresso nelle aule lpgislati\'e<br />
a coloro che riconoscono in nBro potere il dirilto d'impero, A<br />
tnle proposito non sarù inutile ricordare l'interpellanza svolta<br />
il 1° giugno 1860 dal Senatore Roncalli circa le pressioni esercitate<br />
sul sacerdote deputato Brad, al quale fu in questo modo dai<br />
superiori tolto il diritto di celebrare la messa, sen7a alcuna<br />
ragione.<br />
Quanto a questa ineleggibilitù che in sifralta forma fu sempre<br />
riprodolla, dobbiamo ricordnre soltanto che In Cnmera <strong>dei</strong><br />
Deputali, nell'approvare q uella che f\1 poi la legge delle incom:<br />
patibilità del 1877, avc\'a accetLata la proposta Pierantoni di<br />
dichiarare ineleggibili senz'allro tulli i ministri del culto: avendo<br />
invece il Senato, su proposta del relatore Mauri, respinta questa<br />
disposizione, venne a rimanere in vigore la formola della<br />
legge elellorale qual'è nel testo unico riprodotta.<br />
Nell'ir.tel·pl'etazione di questa formola la giurisprudenza poco<br />
ci soccorre perchè dopo la proclamazione del Regno d'Italia, anche<br />
prima del non expedil, nessun caso più ci si presenta. Vari<br />
invece il Parlamento subalpino fu chiamato a risolverne,
416 Capitolo XXVII.<br />
di residenza, ma che la giurisdizione capitolare non si esercita<br />
dai membri uti singuli, che dall'obbligo di residenza i singoli<br />
canonici possono essere dispensati e che la cura abituale si<br />
- restringe al diritto di nominare un parroco. Proponéva perciò<br />
la conferma, la quale, dopo dottissima discussione di tre giorni,<br />
fu respinta per votazione nominale con 83 voti contro 60. Dalla<br />
forma di votazione allora specialissima può dedursi la importanza<br />
cui erasi elevata la questione.<br />
E così il 13 gennaio successivo furono annullate le elezioni di<br />
Scavini, canonico della cattedrale di Novara, e Ponzetti, canonico<br />
a Caluso: principalmente perchè, come osservava il ministro<br />
Rattazzi, fUI'ono i canonici stessi, nelle loro contestazioni<br />
colla Cassa ecclesiastica, a dar occasione a constatare che, se<br />
non avevano cura d'anime, avevano però obbligo di residenza.<br />
Fu invece convalidata il 14 gennaio 1859 l'elezione dell'abate<br />
Niel, appartenente alla Congregazione <strong>dei</strong> preti secolari del:a<br />
Doltrina Cristiana, costretti ai tre voti semplici, di obbedienza,<br />
castità e povertà, oltre al quarto di perseverare nell'Ordine,<br />
dal quale non possono essere sciolti che dal Pontefice o dal<br />
Capitolo generale.<br />
Il 3 marzo 1861 fu annullata l'elezione di Buonomo primicerio<br />
della cattedrale di Gaeta.<br />
Invece il 7 marzo venne convalidata quella di Valenti, porzionario<br />
nella cattedrale di Monopoli, perchè il porzionario non<br />
è canonico, non ha cura d'anime nè giurisdizione, ma solo una<br />
porzione presbiteriale che è parle di massa.<br />
Se il 23 marzo 1861 fu convalidala Del Drago, canonico della<br />
chiesa collegiata di Rutigliano, perchè era stato destituito dalla<br />
qualità di canonico, il 21 giugno la relazione di Accerlamento<br />
<strong>dei</strong> deputati impiegali ne sanciva l'ineleggibilità per la riconosciuta<br />
sua qualità di canonico.<br />
Il 14 marzo 1863 fu convalidato Passaglia ex-gesuita perchè da<br />
prove teslimoniali ed altre deduzioni si ritenne ch'egli avesse<br />
svestiLo l'abito monacale rimanendo semplice abate.
Ineleggibilità per ragioni d'affari. 419<br />
ogni violenza e intimidazione •. E nello svolgere la sua proposta<br />
si domandava se, per mantenere la moralità nell'Assemblea,<br />
Qccorra che nella <strong>Camera</strong> vi siano 500 oziosi a rappresentare<br />
i 25 milioni di operosi italiani: " tanta più influenza,<br />
tanta più efficacia ed autorità avrà nel paese un'Assemblea<br />
quanto più in essa è rappresentato tutto ciò che costituisce la<br />
reale vita economica ed industriale del paese". Il ministro<br />
Lanza dichiarava l'inutilità di questa proposta, non essendovi<br />
nessuna legge che vieti il voto ai deputati possessori di azioni<br />
ed essendosi anzi in tutte le votazioni escluso esplicitamente<br />
che alcuna incapacità cada sugli azionisti, onde non riteneva<br />
ammissibile che si sottoponesse a deliberazione della <strong>Camera</strong><br />
una proposta che era di tutta evidenza. Di fronte a tali dichiarazioni<br />
l'ono Bonghi la ritirò.<br />
§otto§crittori di Uonvenzioni collo §tato. - Che del<br />
resto un deputato potesse avere legami d'affari collo Stato<br />
era stato provato dalle convenzioni con Grandis, Grattoni<br />
e Sommeiller, il quale ultimo era deputato, e tanto più dal<br />
falto della convenzione proposta il 31 luglio 1862 da Bastogi, deputato,<br />
per le ferrovie meridionali, la quale era stata dalla <strong>Camera</strong><br />
acceltata. E cosi nella Raccolta delle Leggi e Decreti troviamo<br />
moltissimi esempi di convenzioni collo Stato firmate da<br />
deputati; e solo furono effetto di spontanea delicatezza le dimissioni<br />
date il 19 marzo 1875 dal deputato Bastogi per la ragione<br />
che, volendo egli astenersi durante tutta la discussione<br />
delle Convenzioni, non voleva ne sorgesse danno pei suo collegio.<br />
Impiegati di §ocietà contraenti collo ,ltato. - Un<br />
dubbio era stato sollevati> il 4 marzo 1861 sulla eleggibilità di<br />
Oldofredi Tadini, direttore della Società Vittorio Emanuele,<br />
nominato dalla Società e con stipelldio sul bilancio della<br />
stessa, alla quale però lo Stato aveva garantito un interesse.<br />
Per la responsabilità che di questi bilanci prendeva, con tale<br />
garanzia, lo Stato, ne sostenevail Mellalla l'ineleggibilità, la quale<br />
non fu accolta dalla <strong>Camera</strong>.<br />
Allo stesso modo fu convalidata il 7 maggio 1863 l'elezione di<br />
Bella commissario governativo per le Meridionali, nominato<br />
dallo Stato, ma pagato sul bilancio della Società.<br />
Ma lo stesso severo Mellana, lorchè il 13 marzo 1863 moveva<br />
censura a Minghetti perchè fosse rimasto amministratore della<br />
Socktà <strong>dei</strong> Canali Cavour, lo incolpava perchè cumula:S5a Jale
420 Capitolo XX1 TIII.<br />
qualità con quella di ministro, non con quella di semplice deputato:<br />
onde trionfalmente gli poteva rispondere Minghetti<br />
dichiarando la dimissione da lui data prima di accettare l'ufficio<br />
di ministro. Rammento che nella discussione dell'H gennaio<br />
1867 Riberi ricordava che Cavour, prima di assumere nel<br />
1850 il Ministero di Agricoltura, vendette tutte le azioni industriali<br />
che possedeva.<br />
Il 17 giugno 1870 fu annullata l'elezione di Ara, presidente del<br />
Consiglio di amministrazione <strong>dei</strong> Canali Cavour, perchè, avendo<br />
il Governo autorizzata la Società ad emettere obbligazioni per<br />
15 milioni ed assumendo diretta ingerenza nell'Amministrazione,<br />
quegli fu ritenuto impiegato governativo. La Convenzione<br />
con cui fu autorizzata la Società ad emettere le obbligazioni era<br />
in data 7 marzo 1869 e quindi ben lungi dall'essere applicabile<br />
al Minghetti.<br />
Tentativi di legislazione. - Il sospetto però e la diffidenza,<br />
legittimati forse da qualche caso meno corretto, procedevano<br />
verso la vittoria. La relazione Piroli, a nome della Commissione<br />
d'inchiesta sui fatti relativi alla concessione delle ferrovie meri-<br />
. dionali, conchiudeva il 15 luglio 1864: « consigliano ad ogni modo<br />
il pubblico interesse e la dignità delIl <strong>Camera</strong> che si abbia a stabilire<br />
per legge l'incompatibilità della qualità:di deputato colle<br />
funzioni di amministratored'imprese sovvenute dallo Stato, o con<br />
qualunque altra impresa che implichi conflitto coll'interesse<br />
pubblico .' Questo punto della relazione fu discusso il 17 luglio<br />
1864: e fu combattuto dal Mari come quello che, anzichè tutelare,<br />
offenderebbe il decoro <strong>dei</strong> deputati, costituendo una legge<br />
d'inabilitazione, la quale verrebbe ad alterare il sistema elettorale,<br />
mentre si dimenticano mille casi di conflitto tra !'interesse<br />
generale e il privato, per ragione della possidenza, della<br />
proprietà di capitali impiegati in effetti pubblici: la garanzia<br />
. prestata dallo Stato alla Società si ritol'ce contro le conclusioni<br />
della Commissione, pel'chè così !'interesse della Società concessionaria<br />
viene a combinare con quello dello Stato. Conchiudeva<br />
proponendo, a nome anche di Biancheri; un ordine del<br />
giorno per invitare il Ministero a proporre un progetto di legge<br />
« col quale si IH'ovvegga ai- casi nei quali vi possa essere conflitto<br />
tra !'interesse generale eiI personale nelle funzioni di<br />
deputalO •.<br />
Lanza dichiarava allora che la Commissione modificava la<br />
proposta nel senso-di invitare il Gove-rno-a proporre undise-
Ineleggibilità per ragioni d'affari. 421<br />
gno di legge per determinare in quali casi possa esservi incompatibilità<br />
tra le funzioni di deputato e quelle attinenti ad<br />
imprese industriali e commerciali sovvenute dallo Stato, eda<br />
provvedere pure ai casi nei quali possa esservi conflitto tra<br />
l'interesse generale ed il particolal'e nell'esercizio delle funzioni<br />
di rappresentante della nazione. E Mari spiegava ancora che<br />
coll'ordine del giorno da lui proposto non intendeva escludere<br />
qualunque caso di incompatibilità, ma soltanto combattere la<br />
tesi speciale di quella incompatibilità, che era contemplata dalle<br />
conclusioni della Commissione. L'ordine del giorno Mari-Biancheri<br />
fu dalla <strong>Camera</strong> approvato quasi ad unanimità.<br />
Con scopo più limitato, il 19 novembre 1864, eletto Allievi<br />
membro della Giunta generale del bilancio, Mellana dichiarava<br />
subito di riservarsi di movere la questione se chi fa parte di<br />
Società sussidiate dallo Stato possa essere nominato commissario<br />
del Bilancio.<br />
Il sospetto continuava ad imperare e aveva bisogno di un<br />
soddisfacinll'nto. Il 23 marzo 1875, innanzi che si discutesse 1.'l.<br />
legge ferroviaria, il La Porta proponeva un ordine del giorno per<br />
invitare il Ministero a presentare nell'attuale sessione un disegno<br />
di legge sulle incompatibilità parlamentari, al che il ministro<br />
Lanza rispondeva colla promessa più formale, c.he fu<br />
mantenuta il 31 marzo.<br />
È bene notare che il 23 marzo, lorchè il La Porta faceva la<br />
sua proposta, il Presidente annunziava che parecchi deputati,<br />
membri di Consigli di amministrazione di ferrovie o in altro<br />
modo interessati, avevano. a lui dichiarato di astenersi dalla<br />
discussione e ùal voto.<br />
Il progetto del ministro Lanza alla formola inglese generica<br />
da applicarsi ai casi in cui si riscontri interesse pecuniario,<br />
personale, diretto ed immediato, preferiva la specificazione <strong>dei</strong><br />
singoli casi, che raccoglieva in 5 categorie: interesse come portatore<br />
di azioni: intel'esse come impiegato o stipendiato dell'impresa<br />
o costruttore <strong>dei</strong> lavori: interesse come rappresentante<br />
o promotore di una Società sovvenuta o non dallo Stato:<br />
interesse personale nei diritti o nelle obbligazioni contrattuali<br />
della Società verso lo Stato: interesse qualsivoglia, onde possa<br />
nascere fondato sospetto di voti dati a danno dello Stato. Due<br />
ordini di rimedi riconosceva: o limitare l'azione del membro del<br />
Parlamento sugli affari in cui egli o !'impresa siano interessati,<br />
onde divieto di far parte di Commissioni, di prender parte alle
426 Capitolo XX"III.<br />
mentare vive pdncipalmente pel rispetto reciproco delle competenze<br />
dèi grandi Corpi dello Stato fra loro e principalmente<br />
<strong>dei</strong> più delicati riguardi mutui <strong>dei</strong> due rami del Parlamento.<br />
Il Senato ha attribuzioni proprie e nessuna delle incompatibilità<br />
applicabili alla Camel·a. la quale ha una di\'ersa origine<br />
ed una "Speciale ingerenza in materia di finanza, può essere<br />
applicata al Senato •.<br />
Ciò nonostante la questione meciesima si riprodusse colla<br />
proposta Di San Donato fatta il 18 luglio 1888 durante la discussione<br />
della legge comunaie e provinciale, per estendere ai<br />
senatori le incompatibilità parlamentari.<br />
Crispi ministro rispondeva accettando il concetto della proposta,<br />
perchè la sola differenza tra senatore e deputato consiste<br />
nel fatto che quegli, essendo a vita, non subisce il sindacato<br />
della Xazione: ma, occorrendo procedel'e in modo che il Senato<br />
non abbia a sentirsene offeso, prometteva esaminare tale<br />
questione allorquando avrebbe presentato un disegno di legge<br />
per modificare e abolire le incompatibilità, alle quali egli<br />
preferiva il sistema di comprendere fra i reati certi atti <strong>dei</strong><br />
membri del Parlamento" che in date occasioni essi potessero<br />
commettere. Il deputato Di San Donato ritirò allora la proposta,<br />
la quale fu sotto forma specifica ripresentata il 9 luglio<br />
1890 dal Pantano, allorquando, adottata dalla <strong>Camera</strong> l'incompatibilità<br />
<strong>dei</strong> deputati colle funzioni nei Banchi di Xapoli e di<br />
Sicilia, egli avrebbe voluto estenderla anche ai senatori. Non<br />
accettato dal relatore Luzzatti, l'emendamento Pantano fu dalla<br />
<strong>Camera</strong> respinto.<br />
Astensione obbligatOl'ia dal voto. - L'antica tendenza,<br />
ispirata all'esempio inglese, di voler aggiungere l'astensione dal<br />
voto <strong>dei</strong> deputati interessati, risorse, quantunque inutilmente,<br />
colla proposta Bonghi presa in considerazione il19 giugno 1884,<br />
il quale vietava di prender parte alle votazioni su cose nelle<br />
quali il deputato abhia interesse particolare o personale, sia<br />
come avvocato di privati o di società, sia amministratore, sia<br />
come contraente coll'amministl'azione pubblica, sotto pena di<br />
decadenz3 dal mandato quando ne fosse provata l'infrazione.<br />
Lorchè il 6 marzo 1885, terminata la discussione delle Convenzioni<br />
ferroviarie, '>tava per procedersi alla votazione segreta.<br />
Kapodano faceva appello ai sentimenti più delicati <strong>dei</strong> suoi<br />
colleghi perchè, o,oe si trovassero in alcuni <strong>dei</strong> casi di incompatibilità.<br />
si .astenessero dal voto. Vi rispondeva il Presidente
430 Capitolo XX VIII.<br />
rapporto d'interesse tra l'esattore e lo Stato, per quanto si riferisce<br />
alla ricognizione delle cosidette quote inesigibili e al<br />
relativo sgravio a favore dell'esattore; riflesso questo per cui<br />
si può propendere alla risposta affermativa nel quesito teorico.<br />
Invece, riconosciuto che lo Spada intervenne nei contratti,<br />
non in nome proprio, ma nel nome e nell'interesse della Banca<br />
di cui era direttore, conchiudeva mancare il sustrato di fatto<br />
perchè lo Spada non è l'esattore, nè il fi<strong>dei</strong>ussore, nè prestatore<br />
di cauzione a pro d'ell'esattore. E l'elezione fu convalidata.<br />
Si andò anche più in là sulla via della benevola interpretazione,<br />
perocchè la relazione Nocito dell'8 marzo 1898 sul caso<br />
Perrotta, eletto a Giarre, riconosceva nel fatto ch'egli era esattore<br />
delle imposte dirette pel quinquennio in corso; ma dichiarava<br />
" non essere il caso di confondere collo stipendio degli impiegali<br />
dello Stato, l'aggio col quale i comuni retribuiscono i loro esattori,<br />
nè da confondere gli impiegati dello Stato cogli esattori<br />
nominati di regola dai Comuni. Nè si può dire ch'egli rientri<br />
nel caso dell'art. 85 perchè l'esattore stipula il suo contratto<br />
col Comune o col consorzio e nei casi eccezionali col prefetto,<br />
ma come autorità tutoria; nè fa un çontratto di somministrazione<br />
di lavori nè riceve concessioni. Certo sarebbe desiderabile<br />
che in una futura riforma della nostra legge elettorale<br />
non fossero eleggibili gli esattori delle imposte, ai quali la<br />
legge presta la uis publica dello Stato e che considera come ufo<br />
ficiali pubblici, e che il prefetto investe dell'esercizio delle funzioni<br />
rilasciando una patente, e che hanno infine svariati<br />
rapporti di dipendenza coll'agente delle imposte, intendente,<br />
prefetto e ministro; ma la legge in vigore non si presta ad accogliere<br />
per via d'interpretazione estensiva questo desiderio n'<br />
Riproposto quesito analogo nella XXI legislatura per il Ventura,<br />
eletto a Nicastro,il quale era presidente della Banca Mutua<br />
Cooperativa assuntrice dell'esattoria del comune di Nicastro,<br />
della tesoreria comunale, dell'appallodel dazio consumo e<br />
della rappresentanza del Banco di Napoli, il relatore Berenini,<br />
dopo alcune constatazioni di fatto, dichiarò l'opinioneunanime<br />
della Giunta, che la gestione della esattoria comunale non cada<br />
obiettivamente sotto il disposto dell'art. 84 e che in ogni caso<br />
l'assenza nel Ventura di ogni personale interesse non renda<br />
applicabile il successivo art. 85. L'elezione fu convalidata.<br />
fJontratti d'opere o somministrazioni. - Quanto ai contratti<br />
d'opere o somministrazioni, si può forse osservare un<br />
movimento più incerto, e certo più rigorose.
Ineleggibilità per ragioni d'affari. 431<br />
Il 7 febbraio 1881 fu annullata l'elezione Glisenti a Salò, perchè<br />
vincolato personalmente collo Stato per contratti di somministrazioni.<br />
La relazione non dice di più, ma trattavasi evidentemente<br />
della fabbrica d'armi.<br />
La relazione Lacava del 13 maggio 1883 sulle ineleggibilità e<br />
incompatibilità non contemplava fra gli ineleggibili il Ginori<br />
Lisci, proprietario della manifattura di porcellana a Doccia,<br />
che aveva contrattato colla amministrazione marittima tutta la<br />
fornitura di porcellane e crista!li; sia perchè il Ginori proprietario<br />
non si potrebbe dire a tutto rigore personalmente<br />
vincolato collo Stato, sia perchè la legge ha voluto colpire l'appaltatore,<br />
cioè colui che degli appalti fa il suo principale esercizio,<br />
non l'industriale che vende e spaccia i prodotti delle<br />
proprie manifatture, nè il proprietario che vende le sue<br />
derrate.<br />
A questa molto larga interpretazione, la quale non teneva in<br />
nessun conto la ragione del vincolo, che diversifica la vendita<br />
di un prodotto dal contratto per somministrazione continuativa,<br />
facev:l seguito, a molto maggior ragione, la deliberazione<br />
registrata nella stessa relazione, relativa a Felice Ferri, mandatario<br />
della ditta Casalegno che era in lite col commissariato<br />
militare di Napoli, al quale aveva chiesto un milione di indennizzo<br />
per somministrazioni fatte nel 1862-63 con procedura che<br />
era ora avanti la Cassazione.<br />
Il Ferri non era cessionario della ditta, ma solo mandatado,<br />
e inoltre il contratto di somministrazione era cessato dal 1863<br />
e nel 1883 non esisteva che una lite. Onde fu ritenuto eleggibile.<br />
La vera questione pratica della eleggibilità degli appaltatori<br />
sorse colla elezione :\lenutti nel II collegio di Roma; ritenne<br />
il 3 marzo 1891 la <strong>Camera</strong>, su relazione Barazzuoli, che le opere<br />
ferroviarie a lui appaltate erano al giorno dell'elezione non<br />
solo compiute ma collaudate: onde" non può parlarsi di ineleggibilità,<br />
sia perchè le leggi proibitive devono interpretarsi<br />
restriltivamente, sia perchè la ragione dell'ineleggibilità sta nel<br />
timore dell'influenza che il deputato può nel proprio interesse<br />
esercitare sul potere esecutivo, timore che sparisce il giorno<br />
in cui l'opera è collaudata e tutto si riduce ad una questio.q.e<br />
di dare ed avere che, in caso di controversia, deve essere risoluta<br />
dal potere giudiziario non dall'amministrativo, sia perchè<br />
ritenendo che l'ineleggibilità duri finchè, anche in via contep-
CAPITOLO XXIX.<br />
Incompatibilità amministrative.<br />
Vero tipo di incompatibilità è costituilo da quelle, che la<br />
\"oce comune chiama incompatibilità amministrative e che,<br />
sparse prima nella legge comunale e provinciale e nella legge<br />
speciale di incompatibilità amministrative, sono ora raccolte<br />
nel testo unico della legge elettorale politica; e anche prima<br />
che nella legge eran già nel sentimento avvertito sin dai primordi<br />
della nostra vita pubblica.<br />
Comunque nessuna disposizione speciale vielasse la elezione<br />
di segretari comunali, pure 1'11 maggio 1848 fu annullata l'eleo<br />
zione di Scoppini e il 3 luglio 1848 quella di Molfino, segretari<br />
comunali, per la influenza temibile ch'essi possono esercìlare.<br />
Il Chiarle fu il 7 febbraio 1849 convalidato soltanto perchè<br />
polè dimostrarsi aver egli dato da consimile ufficio la dimissione.<br />
Il 9 dicembre 1850 fu annullata l'elezione di Lorenzo Chiapelti,<br />
segretario della Commissione degli Ospizi e segretario<br />
dell'Ospizio <strong>dei</strong> Trovatelli, il quale era bensì pagato sui fondi<br />
della Provincia, ma era di nomina del Ministero dell' Interno,<br />
perchè queste amministrazioni maneggiano fondi dello Stato<br />
stanziati nel bilancio per mantenimento <strong>dei</strong> trovatelli.<br />
Fu invece il 14 dicembre 1850 convalidata l'elezione di Bellono<br />
sindaco di Torino.<br />
Proposte legislative. - Il primo accenno ad una sanzione<br />
legislativa che riconoscesse, sia il valore democratico<br />
- della ripartizione delle funzioni pubbliche, sia la necessità;<br />
di una separazione che impedisse le mutue subordinazioni<br />
degli interessi reciproci e dichiarasse col fatto che le pubbliche<br />
funzioni, non un onore soltanto ma un munus publi-.
442 Capitolo XXIX.<br />
denza di esso ebbe già la sua determinazione giuridica e mentre<br />
pendono gli atti necessari alla .effeltiva surrogazione, non<br />
può trarre seco tutti quegli effetti che sono proprii della carica<br />
esercitata nell'intero complesso delle ragioni e <strong>dei</strong> diritti che<br />
la caratterizzano.<br />
Onde, nonostante le contrarie ragioni della minoranza, quelle<br />
elezioni furono convalidate.<br />
Non potendosi lo stesso ritenere per i sindaci, perchè la proroga<br />
delle loro funzioni non impediva la loro sostituzione, fu<br />
lo stesso giorno, su relazione Palberti, annullata l'elezione di<br />
Pinna, sindaco di Nuoro.<br />
lItimissioni. - Su analoghi motivi erasi poggiato il Furnari,<br />
il quale, dimessosi in tempo utile da sindaco di Tripi, ne aveva<br />
continuato le funzioni, pel'chè, egli diceva, nessun assessore o<br />
consigliere aveva accettato di surrogarlo, ed egli non poteva,<br />
senza incorrere in responsabilità penali e civili per atti ineseguiti,<br />
abbandonare le funzioni che niuno accettava di assumere.<br />
Di fronte al fatto che l'aulodtà superiore avrebbe potuto provvedere<br />
Con un Commissario regio e di fronte alle esplicite<br />
disposizioni della legge l'elezione fu, il 21 maggio 1901, -annullata.<br />
n preciso significato della necessità della dimissione 6 mesi<br />
prima fu chiarito il 21 giug-no 1897 colla relazione Franchelti<br />
sull'elezione Sichel a Guastalla. L'eletto aveva rassegnato le dimissioni<br />
da sindaco di Guastalla il 20 settembre ed era cessato<br />
dalle sue funzioni il 21. Computando il termine <strong>dei</strong> 6 mesi richiesti<br />
in 180 giorni, in conformità colla regola stabilita dal<br />
Codice Civile, era trascorso appunto un termine di 180 giorni dal<br />
22 settembre, giorno successivo a quello in cui cessò dalle funzioni,<br />
al 20 marzo vigilia dell'elezione, la quale fu convalidata.<br />
E così fu confermato dalla relazione Pascolato 28 gennaio 1891.<br />
Nè questo termine può completarsi computando insieme il periodo<br />
di un congedo anteriore (24 luglio 1895, elezione Budassi,<br />
relatore Sacchetti).<br />
Esercizio effettivo della funzione. Assessore ff.di<br />
sindaco. - Più importante fu il dubbio sui casi, in cui sorga<br />
contrasto tra la qualità e la funziorie realmente esercitata.<br />
Fu il 31 gennaio 1891 annullata l'elezione Corradini, sindaco<br />
di Ravenna, quantunque non ne avesse d'ordinario e direttamente<br />
esercitato le funzioni, non essendovi però dubbio che<br />
esso stesso ebbe a delegare quelle funzioni ad un assessore e<br />
intervenne alle tornate della Giunta.
Incompatibilitci amministrative. 443<br />
•<br />
Invece il 14 marzo 1891 fu convalidata l'elezione di Luigi Oddone,<br />
il quale era stato nominato sindaco, ma non aveva accettato<br />
l'ufficio nè prestato giuramento, continuando soltanto<br />
a funzionare come assessore, tantochè anche il suo nome fu<br />
imbussolato per l'estrazione del 50 <strong>dei</strong> consiglieri, locchè non<br />
sarebbe avvenuto se fosse stato sindaco.<br />
Un caso più speciale avvenne per l'elezione Licata a Sciacca.<br />
Egli era stato sinclaco di Sciacca; scaduto da consigliere, continuò<br />
a funzionare da sinclaco ; rieletto consigliere e convocato<br />
il Consiglio peI 4 settembre 1892, il 3 diede la consegna al consigliere<br />
anziano, ma per varii fatti non si potè procedere all'elezione<br />
del nuovo sindaco fino all'aprile del 1893: intanto il<br />
5 marzo egli era stato eletto deputato: e nel frattempo nominato<br />
assessore, funzionò da sindaco alternativamente cogli altri<br />
assessori. La Giunta, relatore Barazzuoli, ritenne che dal 4 settembre<br />
egli non fosse più sindaco. E la <strong>Camera</strong> il 19 maggio<br />
1893 convalidò l'elezione.<br />
Fu anche il 30 giugno 1897 convalidata l'elezione di Giacomo<br />
Calleri, il quale come assessore anziano aveva tenuto accidentalmente<br />
e interrottamente le funzioni di sindaco, ordinariamente<br />
assunte dal secondo assessore. Ma più importante fu<br />
la decisione della <strong>Camera</strong> dello stesso giorno nel caso di Piero<br />
Lucca. che da oltre 3 anni esercitava le funzioni di sindaco di<br />
Yercelli colla veste di assessore anziano. La relazione Grippo,<br />
affermalo che questo andanlento anormale dell'amministrazione<br />
di Vercelli traeva origine da condizioni locali e che, nel<br />
determinare e coordinare le ragioni di ineleggibilità ed incompatibilità,<br />
il legislatore ha tenuto presente il normale funzionamento<br />
dell'organismo politico ed amministrativo dello Stato,<br />
proponeva. e la <strong>Camera</strong> accoglieva, la convalidazione.<br />
Il 14 dicembre 1898, la relazione Falconi proponeva l'annullamento<br />
dell'elezione Cuzzi, il quale, sin dal 24 febbraio 1897<br />
aveva presentato le dimissioni da deputato provinciale supplente,<br />
ma era intervenuto alle sedute della Deputazione provinciale<br />
fino al 13 aprile 1898, mentre l'elezione avvenne il 13<br />
gingno, tantochè egli stesso aveva sentito il bisogno di rinnovare<br />
il 27 aprile 1898 le dimissioni stesse. La Giunta dichiar'ava che<br />
- base dell'ineleggibilità è, non l'esercizio della funzione, ma la<br />
carica in sè. A questa proposizione contrastava nella discussione<br />
alla <strong>Camera</strong> il Calissano, perchè la legge parla di chi esercita<br />
le funzioni: dimostrò egli ancora che il Cuzzi, essendo de-
Incompatibilità amministrative. 445<br />
funzione. La relazione Gi'usso del 31 giugno 1897 dichiarava<br />
non potersi prendere in considerazione la sottile obiezione<br />
del Bellia, cioè la poca importanza del Comune di Pettinengo,<br />
di cui era sindaco.<br />
E nemmeno fu ritenuta per valida l'obiezione sollevata dal<br />
Miaglia, sindaco di S. Benigno, per essere la maggioranza <strong>dei</strong><br />
comuni del Mandamento di S. Benigno componenti di altro<br />
collegio elettorale, e colla relazione Talamo del 18 dicembre<br />
1900 fu l'elezione annullata.<br />
Altre ineomllatibilità amministrative. - Una incompatibilità<br />
,che non sempre fu avvertita, è pure stabilita dall'art. 32<br />
della legge elettorale là dove dichiara che i membri della Commissione<br />
elettorale provinciale non possono esser scelti fra i<br />
deputati al Parlamento. Ma questo non crea un' ineleggibilità.<br />
Onde' a ragione il 4 dicembre 1895 potè la relazione Sacchetti<br />
proporre la convalidazione di Mezzanotte, il quale, appena eletto<br />
deputato, erasi dimesso dalla Commissione elettorale provinciale,<br />
nè la legge attribuisce un'efficacia retroattiva all'esercizio<br />
di quell'ufficio.<br />
E come incompatibilità è spiegato che possa il deputato es-<br />
, seI' nominato sindaco purchè dal primo ufficio si dimetta.<br />
Quindi il 28 novembre 1889 furon accolte le dimissioni di Guic·<br />
ciardini da deputato perchè aveva accettalo l'ufficio di sindaco<br />
di Firenze, e lo stesso accadde il 16 aprile 1898 per il Casana<br />
nominato sindaco di Torino, e il 31 gennaio 1900 per i.l Colonna<br />
nominato sindaco di Roma. Così sta per succedere per il<br />
Niccolini eletto nel marzo 1904 sindaco di Firenze.<br />
Ma è indubitato che la legge, prevedendo il caso del sindaco<br />
che sia eletto deputato, non prevede il caso inverso: e solo per<br />
estensione si vollero applicare a questa seconda ipotesi le pre·<br />
scrizioni dalla legge stabilile per la prima.
448 Capitolo XXX.<br />
Nel 1900 il Frola viene nominato senatore. Non avendo ancora<br />
prestato giuramento nè essendo stati convalidati i suoi<br />
titoli di Senatore, la sua elezione viene convalidata il 1° luglio<br />
1900 e nel tempo stesso dichiarato vacante il collegio.<br />
Finchè non siasi entl'ato nel pieno esercizio delle funzioni<br />
di senatore è sempre precipitato il dichiarare vacante un collegio<br />
pel' la nomina a senatore del suo rappresentante perocchè<br />
deve evitarsi il rischio corso nella XXI legislatura dal Vischi,<br />
il cui collegio era stato dichiarato vacante prima della conva·<br />
lidazione di lui a senatore.<br />
Opzione. - A siffatta questione se ne connette altra più difficile<br />
a risolversi: la duplice o multipla rappresentanza affiliata<br />
'da collegi diversi.<br />
La legge dichiara all'art. 94 che il deputato eletto da più collegi<br />
deve dichiarare, fra otto giorni dalla convalidazione delle<br />
sue elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda esercitare<br />
la rappresentanza: in difetto di opzione si procederà all'estrazione<br />
a sorte.<br />
Elezioni non contemporanee. - Ma se l'elezione non sia<br />
contemporanea, il deputato di un collegio potrà farsi eleggere<br />
in altro collegio e scegliere la rappresentanza di questo? Senza<br />
dubbio, se egli abbia data la dimissione dal pdmo e la <strong>Camera</strong><br />
ne abbia pl"eSO atto, non può egli essere messo in condizione<br />
inferiore a quella di ogni qualsiasi cittadino.<br />
Però, avendo la <strong>Camera</strong>, per l'art. 95, essa sola il diritto di ricevere<br />
le dimissioni <strong>dei</strong> propri membri, la sola dimissione<br />
presentata sarà sufficiente a sciogliere il deputato in carica:dal<br />
legame che lo tiene avvinto ai suoi primi elettori? E quando<br />
si rispondesse negativamente a questa domanda non divente-<br />
, l'ebbe egli in situazione peggiore di quella fatta all'impiegato, al<br />
cui atto di rinunzia indubbiamente espresso si dà for7a completa<br />
indipendentemente dall'accettazione?<br />
La questione resta assorbita in quella più generale fatta da<br />
. coloro, i quali intendono riconoscere nel deputato in carica la<br />
facolta di presentarsi ad altro collegio, valendosi, entro gli 8<br />
giorni dalla convalidazione della successiva elezione, della facoltà<br />
di opzione consentita dall'art. 94.<br />
Sia la rappresentanza politica un mandato di particolari inte<br />
; ressi e quindi non revocabile ad arbitrio del solo mandatario,<br />
,senza ch'egli abbia per "atto formale di volontà rotto i suoi rapporti<br />
coi SUGi mandanti; o sia il mandato nazionale, come di-
450 Capitolo XXX.<br />
conto della consuetudine che non ammise fino al caso CavaI·<br />
lotti del 27 maggio 1893 i deputati delle elezioni suppletive a<br />
giurare fin dopo la convalidazione.<br />
Si cita, come prova dell'arrendevolezza della <strong>Camera</strong> subalpina,<br />
il fatto del Sulis la cui elezione pel 30 collegio di Sassari<br />
era stata convalidata il 16 marzo 1852, quantunque ne fosse già<br />
stata prima convalidata la elezione nel l Q collegio di Sassari<br />
ed egli avesse prestato giuramento. Ma si mancò d'ossel'vare<br />
che, pur trattandosi di elezioni suppletive, avevano avuto luogo<br />
entrambe lo stesso giorno, 7 marzo.<br />
Prescrivendo allora il regolamento che coloro, i quali avevano<br />
là loro elezione sospesa per inchiesta, non potessero votare,<br />
si chiese il 13 gennaio 1858 da Miglietti se, col prender<br />
parte al voto, il Vallauri la cui elezione di Boves era sotto inchiesta<br />
intendesse di optal'e per il collegio di Mondovì che era<br />
stato.convalidato. Su proposta ,del minisu-o Rattazzi, si rinviò<br />
la decisione dell'incidente al giorno in cui Valiauri optasse.<br />
Nella VIII legislatura la <strong>Camera</strong> aveva deliberato un'inchiesta<br />
sull'elezione di <strong>Camera</strong>ta-Scovazzo a Naso, ma l'autorità giudizial'ia,<br />
cui era stata commessa, non l'ave"a da 7 mesi ancora<br />
iniziata. Nel frattempo il <strong>Camera</strong>ta-Scovazzo era stato eletto<br />
anche a Mistretta, onde molte petizioni furon rivolte alla <strong>Camera</strong><br />
perchè il primo collegio fosse dichiarato vacante. La<br />
Commissione delle petizioni propose invitarsi il Governo a riconvocare<br />
questo collegio, ritenendosi implicitamente l'opzione<br />
per Mistretta pel fatto del prestato giuramento, Nonostante lo<br />
Scovazzi reclamasse il diritto di optare entro gli otto giorni<br />
dalla ·convalidazione di entrambe l,e elezioni, la <strong>Camera</strong> ritenne<br />
implicita la sua opzione per Mistretta e dichiarò vacante il<br />
collegio di Naso.<br />
Il 31 dicembre 1865 Ranco era stato eletto deputato di Francavilla;<br />
il 21 gennaio 1866, mentre la pl'ima elezione non era<br />
ancora stata convalidata, fu elello deputato di Caltanissetta. Il<br />
relatore Guerrieri proponeva il 27 febbraio 1866 l'annullamento,<br />
che fu combattuto da Cordova. Si approvò allora la proposta<br />
Lazzaro di dIchiarar valida la seconda elezione, perchè al<br />
giorno della votazione non era ancora stata convalidata la prima<br />
elezione, pur dichial'ando vacante il secondo collegio perchè<br />
la convalidazione della prima elezione risalendo al giorno della<br />
votazione rendeva inefficace la seconda.<br />
Così il 22 dicembre 1866 fu senza discussione annullata l'ele-
CAPITOLO XXXI.<br />
Giuramento.<br />
Connesso intimamente toll'elezione è l'atto che consente !'im·<br />
missione in P'lssesso dell'eletto.<br />
Niun'altra disposizione vi dava per lungo tempo norma all'infuori<br />
dell'art. 49 dello Statuto, in forza del quale i senatori<br />
e deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro<br />
funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare<br />
lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare<br />
le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del<br />
Re e della patda.<br />
Anzi il 6 febbraio 1866 Cesare Cantù svolgeva una sua proposta<br />
di legge intesa ad abolire il giuramento politico; ma<br />
Chiaves, ministro dell'Interno, oltre al trincerarsi dietro la precisa<br />
disposizione dello Statuto, afferma,'a non potersi parlare<br />
di inutilità del giul'amento, che si presta alle istituzioni unite<br />
inseparabilmente pel bene comune. E la proposta non fu presa<br />
in considerazione.<br />
Rifiuto del Giuramento e Giuramento condizionato.<br />
- Questa non era che una proposta antesignana alla condotta<br />
del deputato Crotti, il quale il 9 maggio 1867, invitato a giurare,<br />
rhpondeva: "Giuro di esser fedele al Re ed allo Statuto, salve<br />
le leggi divine ed ecclesiastiche » ma dopo dibattito col Presidente,<br />
invitato a ritirarsi per evitare di doversi interrogare la<br />
<strong>Camera</strong>, si ritirò.<br />
Il 20 maggio, comunicata una lettera del Crotti, il quale asseriva<br />
che il Presidente avrebbe avuto il'dovere di consultare<br />
la <strong>Camera</strong>, il Presidente dichiara che, di fronte alla chiara<br />
'disposizione dello Statuto, unica questione a risolversi è: se
460 Capitolo XXXI.<br />
Difatti il 27 maggio 1893, Cavallotti, eletto in elezione suppletiva<br />
e non ancora convalidato, scriveva che, affinchè un ulteriore<br />
indugio non divenisse tacita acquiescenza ed aggiungesse<br />
valore di precedente ad un'erronea interpretazione dell'art.<br />
49 dello Statuto, egli sarebbe venuto nell'Aula a prestar<br />
giuramento. Lazzaro appoggiava la domanda per non far dipendere<br />
l'esercizio delle funzioni di deputato dalla buona volontà<br />
della Giunta delle Elezioni. La proposta di ammettere il deputato<br />
Cavallotti fu approvata ad unanimità. E di poi tutti i<br />
deputati eletti nelle elezioni suppletive furono ammessi a giurare<br />
indipendentemente dalla convalidazione.<br />
Si tentò invero il 19 aprile 1898 dall'ono Cambray-Digny di<br />
impedire il giuramento al Ventura, la cui elezione era stata<br />
già annullata precedentemente P et· difetto di cittadinanza, finchè<br />
egli non avesse provato di avere questa qualità acquistato.<br />
Il deputato Sonnino disse allora che, di fronte alla costante giurisprudenza,<br />
sarebbe una prepotenza il non ammetterlo a giurare,<br />
con 'pericolo di costituire un precedente di cui potrebbe<br />
valersi la maggioranza per sospendere l'ammissione degli eletti<br />
di parte contrada. La sospensiva proposta da Cambray-Digny<br />
fu votala soltanto da tre deputali. Invitato Ventura a giurare,<br />
questi giurò chiedendo la parola; ma il Presidente, non riconoscendo<br />
nè motivo a discussione nè fatto personale, gliela negò.<br />
Nè la cosa ebbe a1tl'imenti seguito, continuandosi invece nella<br />
consuetuùine introdotta dopo il caso Cavallotti, nonostante il<br />
tentativo del progetto ùel ministt·o Pelloux ,del 19 novembre<br />
1898, il quale proponeva che, nel caso di elezioni parziali, il<br />
deputato nuovo nominato non fosse ammesso a giurare prima<br />
della convalidazione, e che restò non l"iferito.<br />
Se la prestazione del giuramento è condizione per esser ammessi<br />
nell'esercizio delle funzioni, non impol·ta che la Camel'a<br />
non possa investire di qualche ufficio un deputato che non ha<br />
ancora giurato: cosi Fal'ini fu nominato Presidente il 23 novembre<br />
1882, e lIon prestò giuramento che il 25 novembre.<br />
e Fortunato fu nominato Segretario della <strong>Camera</strong> 1'11 giugno<br />
1885 senza avere ancora prestato giuramento.<br />
Giuramento all'inaugurazione del nuovo Regno. <br />
Il giuramento <strong>dei</strong> deputati esenatori si deve ripetere nel cambiamento<br />
di Regno, mediantelareciproca prestazionedelgiuramento<br />
tra· Re e legislatori; ma quelli che non prestaron il giuramento<br />
nella seduta Reale non furon chiamati a prestarlo di poi.
,<br />
CAPITOLO XXXII.<br />
Decadenza dal mandato di deputato.<br />
La qualità di deputato non si perde altrimenti che: lo a causa<br />
di morte; 2° di decadenza pel' essel'incorsi in una delle cause<br />
di ineleggibilità od incompatibilità previste o per nomina ad<br />
impiego o promozione; go per dimissione.<br />
Purtroppo della prima causa non possiamo mettere in dubbio<br />
gli effetti.<br />
Ineleggihilità sOI)ravvenute. - Delle ragioni di incompatibilità<br />
sopravvenute ragionammo allorchè trattammo delle<br />
ineleggibilità e incompatibilità, pari essendo le condizioni per<br />
la elezione come per conservare la qualità di deputato.<br />
Ci occorre soltanto ricordare la deliberazione adottata dalla<br />
<strong>Camera</strong> lorchè fUl'on comunicate le sentenze di condanna <strong>dei</strong><br />
deputati De Andreis e Turati.<br />
Rinviate alla Giunta delle elezioni, questa, sulla relazione del<br />
suo presidente Gallo, opinò non avere la Camel'a a pronunciarsi<br />
sulla interdizione dai pubblici uffici con esse stabilita, ma dover<br />
riconoscere la condanna pron"unciata dal magistrato, traendone<br />
l'unico effetto legale che la riguarda, cioè la dichiarazione di<br />
vacanza <strong>dei</strong> due collegi. Respinta con appello nominale il lo<br />
febbraio 1899 la sospensiva proposta dall'onoI'. Bovio, l'ono Orlando<br />
osservava la cura con cui la Giunta si è astenuta dal dare<br />
la formola precisa di pronunzia della decadenza ritenendo non<br />
bastare di prender atto, ma occorrere un vero giudizio Rispon-<br />
_ deva il guardasigilli Finocchiaro-Aprile maravigliandosi dell'ossel'vazione<br />
che la <strong>Camera</strong> deliba pronunziare con formola positiva<br />
la decadenza, la quale è già pronunciata con formola positiva<br />
dall'art. 34 del codice penale: e il relatore Gallo chiariva
466 Capitolo XXXII.<br />
<strong>dei</strong> ministri nominati o rinominati ad impieghi dopo la loro<br />
cessazione dalla carica ministeriale. Il14 novembre 1850, il giorno<br />
stesso in cui eran accettate le dimissioni da ministro, il :\Iameli<br />
era stato nominato Consigliere di Stato. Si dubitò se questa<br />
nomina a nuova carica lo facesse decadere da deputato,<br />
quantunque non vi fosse stata interruzione e la carica nuova<br />
costituisse piuttosto un regresso che non avanzamento. A sostegno<br />
della tesi favorevole il Demarchi ricordava che il Ricci<br />
e il Pareto cessati dal ministero Balbo e chiamati a far parte<br />
di quello Casati, non eran decaduti. Rinviata la decisione, il 16<br />
novembre fu ritenuto che il :\Iameli non avesse a decadere,<br />
perchè il ministro dell'interno Galvagno dichiarò che era nelle<br />
intenzioni di Sua :\Iaestà, secondo le intelligénze tenute nel<br />
Consiglio <strong>dei</strong> ministri, che il :\Iameli passasse dal :\Iinistero al<br />
Consiglio di Stato.<br />
La :\Iarmora, ministro della guerra, nominato il 2 aprile 1855<br />
Comandante in capo della spedizioue in Oriente, non decadde<br />
da deputato.<br />
Invece decadde il 15 Gennaio 1868 Coppino che, lasciato il<br />
ministero, era stato dopo un intervallo rinominato alla cattedra<br />
nell'università che prima copriva.<br />
Senza risultato, il 17 maggio 1869 il deputato Ricciardi presentava<br />
proposta per dichiarare vacanti i collegi <strong>dei</strong> deputati<br />
De Filippo, Riboty e Bertolè-Viale ministri dimissionari l'iconfermati.<br />
Invece il2 giugno 1881, essendo :\Iaffei cessato da Segretario<br />
Generale con reintegrazione nel pristino posto di anzianità<br />
come inviato stl'Uordinario e ministro plenipotenziario,<br />
viene dichiarato vacante il collegio.<br />
Poco può insegnarci la storia costituzionale, quanto alla nomina<br />
<strong>dei</strong> deputati ad impieghi, che non sia già compreso nelle<br />
indagini circa le incompatibilità. RicoI'diamo soltanto che il4<br />
maggio 1881 sullainterrogazione <strong>dei</strong> deputati Pierantoni e Romeo<br />
se decadano i deputati eletti dalle Università membri del Consiglio<br />
superiore della P. I., mancando per essiil sospetto della soverchia<br />
dipendenza dal Governo, il ministro dell'istruzione rispondeva<br />
aver chiesto sull'argomento il parere del ministro<br />
guardasigilli, il quale aveva espresso opinione non potere i deputati<br />
durante la legislatura e 6 mesi dopo essere eletti membri<br />
del Consiglio superiore della P. 1. Convertita la interrogazione<br />
in interpellanza, fu svolta il 3 luglio 1881, e vi rispose il ministro<br />
Depretis, il quale dichiarò che i corpi scientifici non
468 Capitolo XXXII.<br />
Passaggio di elas-;le. - E, mentre il 25 lllglio 1848 deliberò<br />
che non cessasse dall'ufficio il Pozzo, capitano di 2a classe<br />
promosso alla la classe, avendo il Balbo Preso del Consiglio<br />
chiarito che l'avanzamento avviene per anzianità e senza Regio<br />
Decreto ma con una semplice lettera del ministro; il 20 ottobre<br />
1848 dichiarò invece decaduto il generale Durando per promozione<br />
ad aiutante di campo di S. M. il Re.<br />
o E su analoga questione ritenne invece il 22 novembre 1851<br />
èhe a ragione si fosse dichiarato vacante il collegio di Acqui<br />
per la promozione di Bella da ingegnere di 2 a classe a ingegnere<br />
di la classe, perchè egli era stato promosso con Regio<br />
Decreto.<br />
Sollevata la questione il lO dicembre 185:'.1 sulla vaeanza del<br />
collegio di Cuglieri II, ['iconvocato per la promozione di Naytana<br />
da presidente di tribunale di 4a classe alla 3 a classe, fu riconosciuto<br />
che la vacanza era stata legittimamente dichiarata.<br />
Però nella legislatura XVII il Passerini, ingegnere del genio<br />
civile, rinunziò alla promozione di classe, che gli derivava dalla<br />
anzianità, per non esser soggetto a rielezione.<br />
Necessità di aumento di liltipendio e avanzamento di<br />
gl'ado. - È chiaro che, aumento di stipendio, che non importasse<br />
avanzamento di grado, non costituirebbe la promozione<br />
a sensi della legge d'incompatibilità.<br />
Il ministro dell'interno aveva dichiarato nella IV legislatura<br />
vacanti i collegi di Sassal'i III e di Cagliari II perchè il Marongiu,<br />
per una nuova organizzazione della Facoltà legale, aveva<br />
avuto,. pur consel'vando la stessa cattedra, aumento di stipendio,<br />
é il Cossu, pl'Ofessore dListituzioni civili, era stato nominato<br />
professore di Codice Civile senza aumento di stipendio. La <strong>Camera</strong><br />
deliberò che il II collegio di Cagliari rappresentato dal<br />
Cossu era stato giustamente ritenuto vacante, non così quello<br />
di Sassari rappresentato dal Marongiu.<br />
Il 15 novembre 1853 fu esaminato il caso di Brunati, del quale<br />
eranvi dubbio che, insieme colla commenda <strong>dei</strong> S. S. Maurizio<br />
e Lazzaro avesse pure avuto una pensione. Il ministro di San<br />
Martino osservò che la legge, quando parla di avanzamenti.<br />
inknde quelli che influiscono sulla carriera dell' impiegato.<br />
Così intendendo anche il relatore Daziani, la questione non<br />
ebbe séguito.<br />
La relazione Cavallini dello febbraio 1851 ebbe ad occuparsi<br />
di alcuni casi speciali di militari che avevano avuto aumento di
470 Capitolo XXXII.<br />
grado e titolo di Presidente di sezione, applicato alla Corte di<br />
Cassazione di quella città, per essere stato nominato Presidente<br />
di sezione della Corte d'Appello di Xapoli con stipendio di<br />
lire 8000.<br />
E con R. D. 7 novembre 1887 n. 5014 fu, senza messaggio della<br />
Presidenza della <strong>Camera</strong>, convocato il collegio di :\lodena ritenuto<br />
vacante per la promozione a brigadiere del colonnello<br />
Gandolfi, perchè aumentava lo stipendio: e invece il 5 marzo<br />
1891, comunicata la promozione di Afan De Rh'era da colon·<br />
nello brigadiere a maggior generale, non fu ritenuto decadere<br />
perchè non era aumentato lo stipendio, ma solo il grado.<br />
Però non è necessario che l'avanzamento di grado e l'aumento<br />
di stipendio abbiano luogo contemporaneamente. Il 29<br />
gennaio 1855 fu ritenuto dalla relazione :\Iichelini che fosse<br />
decaduto Avondo. professore in aspettativa senza stipendio, al<br />
quale fu assegnato poi lo stipendio, di cui godeva prima del<br />
collocamento in aspettath'a.<br />
Tale conseguenza non sorgerebbe però se la pl'omozione, PUI'<br />
decorrendo da giorno posteriore all'elezione, fosse già nota<br />
prima dell'elezione: C'osì il 7 febbraio 1871 la relazione Arri·<br />
gossi non ritenne decaduto il De Luca eletto il 20 novembre<br />
mentre con Decreto del lO novembre era stato promosso<br />
a partire dal lO dicembre.<br />
Viceversa la relazione 31 gennaio 1884 sulle incompatibilità,<br />
dando notizia della promozione di Zanolini con R. D. 19 luglio<br />
1883 a datare dal 31 luglio, attesta che il ministro interrogato<br />
in proposito aveva risposto che la pratica efficacia del decreto<br />
di promozione ai riguardi dell'anzianità e della pensione era<br />
del 19 luglio.<br />
Promozioni <strong>dei</strong> Dlilitari. - Su alcuni casi notevoli ebbe<br />
ad intrattenersi l'attenzione della <strong>Camera</strong> per interpretare la<br />
disposizione, che permette per i militari le sole promozioni per<br />
anzianità.<br />
E noi avemmo occasione più sopra di rilevare come difficilmente<br />
conciliabile sia tale disposizione colle norme delle<br />
leggi militari.<br />
La relazione Franchetti del 28 maggio 1888 sui decreti registrati<br />
con riserva dalla Corte <strong>dei</strong> Conti rilevava che con R. R.<br />
D. D. 26 Agosto, 20 settembre e 2 e 7 ottobre '1887 erano stati<br />
promossi Racchia a vice ammiraglio, Canevaro a contrammiraglio,<br />
Gandolfi a colonnello brigadiere, Corvetto a tenente
Decadenza dal mandato di deputato. 471<br />
generale, promozioni fatte a norma delle leggi 13 no,embre<br />
1853 e 4 dicembre 1858, secondo le quali le promozioni degli<br />
ufficiali superiori si fanno esclushamente a scelta. Alle osservazioni<br />
fatte dalla Corte <strong>dei</strong> Conti in base alla disposizione della<br />
legge delle incompatibilità, il ministro Brin aveva risposto che<br />
questa può trovare la sua applicazione quando si tratti di promozioni<br />
a gradi che siano de.oluti in una data proporzione<br />
alla anzianità, non quando si tratti di gradi conferiti esclusivamente<br />
a scelta. Citava il caso del deputato contrammiraglio<br />
Di Saint Bon promosso il 27 ottobre 1877 a scelta a vice ammiraglio,<br />
e del Bozzone promosso a scelta il 24 giugno 1883<br />
da direttore a ispettore del Genio navale: e dichiarava che<br />
avendo le promozioni, per i gradi da colonnello in su, luogo<br />
per anzianità dedotta dal quadro d'avanzamento speciale, in<br />
cui si trovano i promovendi dichiarati idonei, può dil'si la promozione<br />
determinata dall'anzianità, La Corte <strong>dei</strong> Conti. con deliberazione<br />
adottata il 3 novembre 1887 a Sezioni unite, ritenne<br />
che le norme relati\'e all'avanzamento sono anteriori alla legge<br />
di incompatibilità: e se, per essere la scelta condizione necessaria<br />
della promozione, venisse meno la proibizione, non \'i<br />
sarebbe ragione all'eccezione fatta per le promozioni in tempo<br />
di guerra: e perciò registrò i decreti con riser,a.<br />
La relazione FranchettL dopo aver fatto ragione di una obiezione<br />
- la quale, basandosi sopra uno strano modo di intendere<br />
la parola paragrafi adoperata dalla legge, quasichè essa<br />
dovesse riferirsi, non al segno materiale del capoverso, ma al<br />
concetto diverso contenuto, opinava intendersi abolito anche il<br />
capoverso relativo alle promozioni - dimostrava come, non potendo<br />
essere deputati militari in grado inferiore a maggiore, pei<br />
quali non è lecito che l'avanzamento a scelta, se la legge non<br />
avesse inteso proibire questo, non avrebbe avuto ragione d'essere.<br />
Considerata la perfetta buona fede <strong>dei</strong> ministri, in base agli<br />
addotti precedenti, non crede,a doversi revocare i decreti, ma<br />
doversi modificare la legge elettGrale la quale, fondata sulla diffidenza<br />
di tutto e di tutti, inceppando ad ogni passo l'azione degli<br />
uomini che, dovendo governare, devono pur valersi degli strnmllnti<br />
più adatti e più efficaci, provoca ad eluderla e violarla:<br />
ed intanto, finchè non sarà provveduto altrimenti per legge, i<br />
1ieputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e<br />
dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni<br />
fuori di quelle rigorosamente determinate dalla anzianità.<br />
Questa relazione non fu discussa dalla <strong>Camera</strong>.
474 Capitolo XXXIII.<br />
nunzia al mandato, la <strong>Camera</strong> proseguì la discussione ed ano<br />
nullò l'elezione.<br />
E il4 cttobre 1849, non accettando le dimissioni date dal deputato<br />
di Recco, ordinava su quella elezione una seconda inchiesta.<br />
Persino il 2 novembre 1849 sospendeva l'accettazione delle<br />
dimissioni di Paleocapa, la cui convalidazione era rimasta sospesa<br />
pel' la sua qualità d'impiegato,<br />
Sorta il 15 aprile 1853 questione se, avendo Pernigotti nominato<br />
vicario generale dato le dimissioni dopo che la <strong>Camera</strong><br />
aveva già iniziato la discussione, avesse o no cessato di esser<br />
deputato, si approvò l'ordine del giorno Cavallini: "La <strong>Camera</strong><br />
dichiarando di non voler per nulla pregiudicare la questione<br />
se la carica di vicario generale abbia fatto decadere il Pernigotti,<br />
ne accetta le dimissioni,,; con che si faceva giusta differenza<br />
tra la convalidazione di un'elezione nella quale i terzi<br />
possono esser interessati, e la decadenza che non riflette se<br />
non il deputato e che è risolta colla sua dimissione.<br />
Il 31 maggio 1853 peI'ò la <strong>Camera</strong> ritornò, per considerazioni<br />
speciali, anche sulla sua giurisprudenza in fatto di elezioni non<br />
convalidate, avendo accettate, senza pregiudizio della validità o<br />
no dell'elezione, le dimissioni di Santa Rosa che era stato eletto<br />
ad unanimità.<br />
Il 18 maggio 1861 furono accettate le dimissioni di Biancoli<br />
anche prima della convalidazione: è però da notarsi che i<br />
dubbi sulla validità erano per incompatibilità, non per fatti<br />
connessi all'elezione.<br />
Mentre il 14 dicembre 1865 eran state accettate le dimissioni<br />
di Martini deputato per Soresina, sulla cui elezione era pendente<br />
un'inchiesta giudiziaria, vengono tuttavia il 24 gennaio<br />
1866 comunicati i risultati dell'inchiesta, dopo di che si passa<br />
all'ol'dine del giorno quanto all'elezione, ma si delibera di trasmettere<br />
gli atti dell'inchiesta al guardasigilli.<br />
Il 27 novelubre 1879 si accettano le dimissioni di Telfener, la<br />
cui elezione era contestata per ineleggibilità.<br />
Ond' è che quando il 27 giugno 1881 Petriccione chiedeva la<br />
dimissioni, il Presidente Farini potè affermare che i precedenti<br />
della <strong>Camera</strong> ammettono si prenda alto di una dimissione<br />
anche non essendo convalidata l'elezione. La <strong>Camera</strong> però, per<br />
le ragioni che le motivarono, non prese atto di esse.<br />
E 1'8 febbraio 1882 si prende atto delle dimissioni di Palomba,<br />
sulla cui elezione contestata era stato ordinato un comitato inquircnte.<br />
.
Dimissioni dall'ulfzcio di deputato. 479<br />
perchè, repubblicano di fede, non potrebbe giurare fedeltà alla<br />
monarchia e allo Statuto.<br />
Il 17 luglio 1867 si prende atto delle dimissioni del Panciatichi<br />
per il voto della <strong>Camera</strong> in ordine all'asse ecclesiastico,<br />
senza dar seguito alla proposta Pisanelli di riprovarne" la motivazione.<br />
Il 27 luglio 1870 sulle dimissioni di Valerio, Consiglio e Depretis,<br />
i quali avevano interpretato il voto della <strong>Camera</strong> per la<br />
chiusurà della discussione generale delle convenzioni ferroviarie<br />
siccome inteso ad impedilo loro di combatterle, la <strong>Camera</strong><br />
non ne prende atto, ma i tre deputati insistono poi nelle loro<br />
dimissioni.<br />
Il 22 maggio 1873 si prende atto Senza discussione delle dimissioni<br />
di Della Rocca per la condotta del Governo nella risoluzione<br />
dell'ultima crisi ministeriale.<br />
Il 2 giugno 1873, avendo Toci presentato le dimissioni per il<br />
voto della <strong>Camera</strong> sulle corporazioni religiose, Massari rileva che<br />
sarebbe cattivo precedente accettale queste dimissioni, le quali<br />
non sono accettate. E il 18 giugno 1873, essendosi Gabelli dimesso<br />
pel- il ritardo nella discussione del disegno di legge sulle<br />
ferrovie secondarie, Lovito dichiara che la divergenza d'opinioni<br />
sopra un argomento legislativo non può esser causa di<br />
dimissioni: onde la <strong>Camera</strong> ritiene la dimissione come non<br />
avvenuta.<br />
Il 17 gingno 1880, ad unanimità, la <strong>Camera</strong> non accettò le dimissioni<br />
di Crispi, il quale, " serYitore del paese la cui volontà<br />
mi è stata solennemente manifestata" ritirò le dimissioni.<br />
Il 19 novembre 1887 si dà atte delle dimissioni di Aurelio<br />
Saffi presentate per l'obbligo che ogni uomo ha verso la propria<br />
coscienza e verso la pubblica fede di serbarsi verace negli<br />
atti della vita ai convincimenti dell'animo_<br />
La <strong>Camera</strong> non mantenne costante la giurisprudenza nemmeno<br />
nei casi di dimissioni date per contt-asti del deputato nel<br />
collegio elettorale. 115 dicembre 1867 si accettarono senz'altro le<br />
dimissioni date da Cittadella perchè 144 elettori, costituenti la<br />
quarta parte degli iscritti, avevanO pubblicato non aver più<br />
fiducia inlui e nonostante che altri 225 gliconfermassero la propria<br />
fiducia. E il 25 novembre 1868 si prese atto delle dimissioni<br />
di Bullo, il quale scriveva che nelle decorse vacanze aveva<br />
avuto agio di persuadersi che alcuni elettori nel Ilominarlo de·<br />
putato avevano inteso rilasciargli un mandato imperativo,
CAPITOLO XXXIV.<br />
Verificazione <strong>dei</strong> poteri.<br />
Un'ultima ricerca ci rÌInane: il modo con cui si procede alla<br />
verificazione delle elezioni.<br />
La prima decisione della <strong>Camera</strong>, ancora irregolamentata, fu<br />
quella del 9 maggio 1848, per cui gli atti elettorali si distribuirono<br />
tra i sette Uffici in modo però che niun Ufficio avesse a<br />
conoscere dell'elezione <strong>dei</strong> membri che lo componevano: e la<br />
relazione venisse fatta alla <strong>Camera</strong> oralmente.<br />
Progetto di Regolamento del l''' Giugno ·J!iiiiO.<br />
Il sistema fu trovato cosi pieno d'inconvenienti, che già il<br />
14 giugno 1850 il progetto di Regolamento della <strong>Camera</strong> presentato<br />
dalla Commissione speciale, relatore Torelli, proponeva<br />
tutt'altro metodo che meriterebbe d'esser meglio conosciuto.<br />
L'ufficio provvisorio di Presidenza doveva estrarre a<br />
sorte 11 tra i deputati presenti e verificarne i poteri; incontrandosi<br />
dubbio o reclami intorno all'elezione di taluno di essi,<br />
,doveva procedere a surrogarlo con nuova estrazione a sorte.<br />
i Questi 11 cosi completati venivano a costituire il Comitato per<br />
Ja verificazione delle elezioni, il quale, cominciando dalla ve<br />
Irifica <strong>dei</strong> poteri <strong>dei</strong> presenti, aveva a deliberare in complesso<br />
;·sulle elezioni regolari, e una per una su quelle da lui dtenute<br />
:iirregolari e su quelle intorno a cui fosse sorta protesta o per<br />
'venuta petizione. La relazione del Comitato non poteva esser<br />
Jfatta se non 12 giorni dopo avvenute le elezioni in terra ferma<br />
11e 16 in Sardegna. - Il progetto non fu discusso.<br />
J. difetti del sistema degli Uffici venivano, per le difficoltà<br />
ttecniche della distribuzione, aggravate l - come ad esempio, per<br />
Ul'elezione Delitala il 24 marzo 1858, - nei casi in cui un nuovo<br />
;sorteggio degli Uffici succedesse mentre le elezioni distribuite<br />
MONTALCINI. 31
Verificazione <strong>dei</strong> poteri. 483<br />
regolamento fu completato da un regolamento interno della<br />
Giunta delle Elezioni approvato il 4 dicembre 1868 e che, nonostante<br />
le molte mende, è tuttora in vigore. Esso dava nor- •<br />
ma al nlodo di distribuire i verbali delle elezioni, al modo<br />
di costituirsi <strong>dei</strong> rappresentanti dell'eletto o <strong>dei</strong> protestanti, e<br />
cominciava ad introdurre le distinzioni tra elezioni contestate<br />
ed incontestate, per quelle prescrivendo il deposito <strong>dei</strong> documenti<br />
nella Segreteria della <strong>Camera</strong> due giorni prima della<br />
seduta pubblica e la presentazione nello stesso termine della<br />
lista <strong>dei</strong> testimoni da sentirsi in seduta pubblica. E se il Regolamento<br />
della <strong>Camera</strong> prescriveva genericamente la seduta<br />
pubblica, il regolamento interno la limitava disponendo che i<br />
relatori faranno privatamente i loro rapporti alla Giunta in<br />
sedute preparatorie, nelle quali questa dichiarerà se sia matura<br />
la pratica da discutersi in pubblica seduta. E, se le decisioni<br />
sulle elezioni senza protesta saranno prese in seduta pubblica<br />
dandone partecipazione alla <strong>Camera</strong>, per le altre, udita}n<br />
seduta pubblica la relazione, esaminati i documenti e i testimoni,<br />
i membri della Giunta si ritireranno per deliberare e<br />
la deliberazione sarà poi letta in seduta pubblica.<br />
Onde fu in questo Regolamento interno limitata la pubblicità<br />
delle sedute e portata la grande innovazione, della quale<br />
la <strong>Camera</strong> non sempre tenne conto, che nelle elezioni senza<br />
protesta la Giunta pronunzierà il suo avviso dandone partecipazione<br />
alla <strong>Camera</strong>.<br />
Nei primissimi tempi dell'azione della Giunta la lettera del<br />
segretario della Giunta comunicava, colle deliberazioni della<br />
Giunta, anche osservazioni su elezioni non contestate, come 1'8<br />
marzo 18ìO pel' le elezioni di Varallo e di Guastalla: e le relazioni<br />
delle contestate eran lette dal relatore o dal segretario<br />
alla tribuna.<br />
Azione della Giunta - Dimissioni. - Già l' 8 dicembre<br />
1870 il San Donato proponeva che a causa (\ella difficoltà per 12<br />
deputati di verificare tutte le elezioni si ritornasse al sistema<br />
degli Uffici; ma, sulla preghiera del Presidente, non insistè nella<br />
sua proposta. Nè fu più mosso dubbio alcuno sulla bontà del<br />
, sistema. Onde, quando per le note vicende dell'ostruzionismo<br />
si dovette il 28 giugno 1900, secondo le proposte del Presidente<br />
Villa, sospendere ogni disposizione regolamentare, non trovossi<br />
altro mezzo per la verifica delle elezioni che la nomina della<br />
.. Giunta delle Elezioni. Il sistema della Giunta aveva fatto cosi
484 Capitolo XXXIV.<br />
buona prova che il 23 gennaio 1874 Farini poteva attestare che<br />
nessun caso di deliberazione contraria alla proposta della Giunta<br />
• eravi stato dall'istituzione dell'attuale procedura.<br />
Cionostante cominciarono proprio d'allora i primi guai.1l10.dicembre<br />
c1874 il Presidente annunziava aver ricevuto lettera da<br />
Crispi, Depretis, Lacava, Nicotera e Negl'otto, i quali si dimettevano<br />
da membri della Giunta e vi insistevano. Dichiarava<br />
allorail Depretis che di fronte alla lotta elettorale eccitatissima'<br />
all'ingerenza governativa e alle gravi contestazioni occorreva<br />
cun'applicazione severa della legge ed un'esatta osservanza delle<br />
norme processuali, mentre invece il regolamento interno era<br />
in stato di demolizione. Si rivolgeva perciò alla <strong>Camera</strong> perchè<br />
riconosca il caso di impossibilità morale che vieta di esercitare<br />
il mandato, nè li costringa per forza a mantenerlo in virtù di<br />
un articolo di regolamento, il solo forse che è mantenuto illeso.<br />
Il Presidente della <strong>Camera</strong> Biancheri dichiarava che i membri<br />
della Giunta rimasti in ufficio superano il numero stabilito<br />
per la validità delle deliberazioni e compiranno la loro missione.<br />
La dimissione era cagionata piuttosto da dissensi interni,<br />
ma, riconosciuta implicitamente la facoltà di dimissione di alcuni<br />
membri della Giunta, veniva vulnerato il principio.<br />
Tuttavia non costitui precedente: perocchè la Giunta della<br />
2 a sessione della xn a legislatura, la quale, nominata sotto un<br />
Ministero di Destra, fu, alla prima elezione che si discusse dopo<br />
l'avvento al potere della Sinistra, battuta nelle sue conclusioni,<br />
non pensò, secondo le dichiarazioni del suo Presidente<br />
Mantellini, nella seduta del 25 aprile 1876, di dimettersi.<br />
Il 27 aprile 1883 avemmo il primo vero caso di dimissione<br />
per dissenso colla <strong>Camera</strong>.<br />
Respinte il 21 aprile dalla <strong>Camera</strong> tutte le conclusioni della<br />
Giunta sulle incompatibilità parlamentari, essa con lettera<br />
del Vicepresidente Lacava dichiarò che, turbata nei criteri sull'applicazione<br />
della legge, ad unanimità <strong>dei</strong> presenti, pregava<br />
la <strong>Camera</strong> di volerla rilevare dal suo ufficio. Fu allora approvata<br />
ad unanimità la proposta Ercole: " La <strong>Camera</strong>, esprimendo<br />
la propria fiducia nella Giunta, passa ecc. " E la Giunta<br />
con lettera comunicata il 7 maggio non insistè.<br />
Un caso di dimostrazioni singole avemmo da Nicotera e Cairoli<br />
il 14 dicembre 1886, i quali, dopo l'annullamento dell'elezione<br />
Leali, dichiararono che, non potendo essi dare le dimissioni<br />
perchè il regolamento lo vieta, non sarebbero più intervenuti<br />
alle sedute della Giunta.
Yerificazione <strong>dei</strong> poteri. 485<br />
Respinta il 10 maggio 1891 la proposta della Giunta per l'annullamento<br />
dell'elezione Papadopoli, i 9 membri della Giunta<br />
presenti diedero le dimissioni, annunziate il 5 maggio dal<br />
Presidente. Approvato l'ordine del giorno Ercole che esprimeva<br />
fiducia nella Giunta, questa, con lettera del 18 maggio,<br />
non insistette. Ed essendo il 16 giugno colla convalidazione<br />
del 3° collegio di Napoli in persona di Capo, di cui la Giunta<br />
aveva proposto l'annullamento, sorta nuova dimostrazione<br />
della divergenza profonda tra i criteri della Giunta e quelli<br />
della maggioranza <strong>dei</strong> deputati, dichiarò con lette['a del Presidente<br />
Tondi che, riguardosa del tempo e <strong>dei</strong> lavori della <strong>Camera</strong>,<br />
avrebbe tuttavia conservato l'incarico.<br />
:\la nella XVIII legislatura sorse il caso più grave, che dovette<br />
avere altra soluzione. Mentre la <strong>Camera</strong> aveva già, contro<br />
il voto della Giuata, convalidato il 24 maggio 1893 l'elezione di<br />
Vienna a Frosinone. il 30 maggio fu respinta la proposta della<br />
Giunta per l'annullamento dell'elezione Aguglia ad Albano.<br />
L'on. Attilio Luzzatto sostenendo la convalidazione cOIlchiudeva<br />
coll'invito alla Giunta di provvedere alla sua fama di giudici<br />
imparziali. Fortis, presidente della Giunta, dichiarò subito le<br />
dimissioni irrevocabili della Giunta, che confermava il domani,<br />
disposto piuttosto a dimettersi da deputato, ritenendo anche<br />
che Ilon possano pel Regolamento dimettersi i singoli membri,<br />
ma la Giunta collettivamente avere il diritto e qualche volta<br />
il dovere di dimettersi: questa interpretazione confermava<br />
Villa.<br />
Dopo prova e controprova è approvato un ordine del giorno<br />
Ercole per esprimere la propria fiducia nella Giunta. Ma il 3<br />
giugno, comunicata una lettera della Giunta che insisteva, non<br />
si dubitò se non sul modo migliore di regolare il periodo transitorio.<br />
Respinti i varii ordini del giorno proposti, è approvato quello<br />
Palberti per risolvere nettamente la questione prendendo atto .<br />
. senz'altro delle dimissioni, lasciando alla nuova Giunta vedere<br />
se sia il caso o no di tener conto del materiale già pronto. E<br />
il 5 giugno è nominata la nuova Giunta, che fu presieduta da<br />
A Guicciardini. Questa, pur deliberando in massima di conservare<br />
libertàldi giudizio su ciò che fosse stato dall'altra Giunta<br />
: esaminato e deciso, pure di fatto accettò i lavori della Giunta<br />
.. precedente; p['ese"ntò le relazioni già pronte, accettò le con<br />
. elusioni già presentate dai Comitati inquirenti e, per quelli
486 Capitolo XXXI Y.<br />
compiuti, ma che non avevano riferito conclusioni, accettò i<br />
verbali e su questi decise; confermò i comitati inquirenti<br />
cambiando le persone <strong>dei</strong> componenti, discusse le contestate<br />
e rinnovò la discussione pubblica per quelle discusse, ma non<br />
decise in alcun modo.<br />
Modificazioni proposte al Regolamento della Giunta.<br />
- Xessuna modificazione al Regolamento della Giunta fu mai<br />
votato. Avemmo una piccola proposta Lazzaro, Caldesi e Garavetti<br />
del 19 maggio 1896, alla quale già pI'elude\"a Imbriani<br />
il 3 marzo 1891, e ripetuta il 23 giugno 189ì da Rampoldi, per<br />
escludere i membri della <strong>Camera</strong> dalle llifese avanti la Giunta:<br />
ed una di Gallini delr8 luglio 1896 per dichiarare valida l'elezione<br />
del deputato che, per fatto indipendente dalla sua volontà,<br />
non abbia potuto prestar giuramento, e la cui elezione<br />
non potè esser convalidata per lo scioglimento della <strong>Camera</strong>:<br />
combattuta dalla relazione Fusinato del 14 febbraio 1898. che<br />
ne dimostrò l'aperto contrasto cogli articoli 40 e 49 dello Statuto<br />
e 81 e seguenti della legge elettorale.<br />
Una complessa proposta di modificazioni avemmo colla relazione<br />
Simeoni del 21 marzo 1893 sulle modificazioni al capo V del<br />
Regolamento della <strong>Camera</strong>. Cominciava a dar norma più precisa<br />
alla distribuzione <strong>dei</strong> verbali da farsi per ordine alfabetico<br />
in ragione di 25 verbali per ogni membro della<br />
Giunta, ad istituire varie Sottocommissioni di cinque, la cui<br />
proposta unanime di convalidazione sarebbe definili\'a, con<br />
obbligo di riferire entro tre giorni dalla costituzione complessivamente<br />
su tutte le elezioni senza protesta o con proteste<br />
vaghe: dichiarandosi espressamente la facoltà della <strong>Camera</strong><br />
di discutere le proposte della Giunta, Coslitui,a un<br />
primo stadio di elezioni discutibili, che sono subito passate<br />
in Segreteria a visione delle parti, le quali potranno entro S<br />
giorni presentare documenti e controdeduzioni: dopo di che la<br />
Giunta delibererebbe proponendone la convalidazione o indagini<br />
preliminari o la contestazione. Ed alh'e disposizioni correlati\'e.<br />
fra cui importantissima quella per la quale il deputato la cui<br />
elezione sia contestata si asterrà dal prender parte alle sedute<br />
della Camel'a e degli Uffici. Queste proposte che contenevano<br />
un germe di ottime disposizioni, non furono mai discusse alla<br />
<strong>Camera</strong>.<br />
Dobbiamo ancora rammentare la giusta osservazione del<br />
Presidente della Giunla Elezioni, ono Finocchiaro Aprile, falla
Verificazione <strong>dei</strong> poteri. 487<br />
il 18 maggio 1901 per l'elezione Capece Minutolo circa !'inopportunità<br />
di esaminare domande d'autorizzazione a procedere,<br />
contro deputati non convalidati, per accuse e responsabilità<br />
connesse coll'elezione, onde trovisi vincolata e pregiudicata la<br />
sua azione: come nel caso successo in quel giorno, in cui fu<br />
annullata l'elezione dopo che per gli stessi fatti erasi negata<br />
l'autorizzazione a procedere.<br />
CJolllpetenza della Giunta. - Come fu intesa la competenza<br />
della Giunta delle Elezioni? Non occupiamoci della distinzione,<br />
per certo tempo durata, di attribuzioni fra la Giunta<br />
Elezioni e la Giunta di Accertamento <strong>dei</strong> deputati impiegati,<br />
fuse tutte il 16 aprile 1888 nella prima.<br />
Perdurando il sistema della verifica per mezzo degli Uffici<br />
erasi ritenuto sempre, ed era stato esplicitamente dichiarato<br />
il 25 febhraio 1861, che la convalidazione non toglie la facoltà<br />
di annullare in seguito, quando si scoprano ragioni di ineleggibilità;<br />
però il giorno di poi, sulla considerazione di Gustavo<br />
Cavour che turp!us ejicitur quam non admittitur si preferì in<br />
un caso dubbio sospendere la convalidazione anzichè considerare<br />
la convalidazione sub conditione. E così si sospese il 29<br />
marzo 1867 la convalidazione dell'elezione di Thiene piuttosto<br />
che revocare la decisione della Giunta di Acc.ertamento. Il<br />
31 maggio 1880 Nicotera, chiedendo se dopo convalidata una<br />
elezione si possa ancora sollevare la questione d'incompatibilità<br />
per cause non note alla Giunta Elezioni, proponeva un<br />
ordine del giorno: "la <strong>Camera</strong> nel procedere alla validità delle<br />
eleziuni riserva tutte le eccezioni che possono verificarsi in<br />
forza della legge sulle incompatibilità ". Dopo molte altre proposte<br />
e lunga discussione d.urata anche il giorno di poi, fu approvato<br />
l'ordine del giorno puro e semplice, proposto da Vastarini<br />
Cresi, il quale affermava che il regolamento deferisce<br />
alla Giunta delle Elezioni tutte le questioni, comprese anche<br />
le ineleggibilità, e che la legge del 1877, dichial'ando che cessa<br />
dall'ufficio di deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità,<br />
risolve il dubbio circa la situazione di un'elezione con-<br />
. validata ignorandosi le ragioni d'ineleggibilità le quali colpiscano<br />
A l'eletto. Dopo d'allora rimase sempre inteso che le incompati<br />
!?ilità o ineleggibilità sono sempre riservate e cosi è esplicitamente<br />
detto nella formola che adopera il Presidente nel proclamare<br />
le convalidazioni,<br />
È opportuno però chiarire che la Giunta delle Elezioni è
492 Capitolo XXXIV.<br />
:respinta. Senonchè 1'11 dicembre 188i Chinaglia propose il rinvio<br />
alla Giunta dell'elezione di Castellazzo di cui era proposta la<br />
convalidazione pura e semplice; Crispi rilevò che la creazione<br />
della Giunta Elezioni era ispirata al concetto di evitare i voti di<br />
maggioranza per avvicinarsi al sistema inglese, ove la <strong>Camera</strong><br />
non si occupa delle elezioni non contestate. •<br />
Deliberazioni della fJamera. - Onde, se pure il 18<br />
maggio 1883 il Presidente, dopo la lunga discussione sull'elezione<br />
di Napoli II, pUl' trattandosi di convalidazione pura e<br />
semplice, la mise a partito; invece il 7 aprile 1894, sulla elezione<br />
di Siliprandi, su cui eran mosse osservazioni da Imbriani,<br />
il Presidente Biancheri dichiarava che quando un'elezione è<br />
riconosciuta conforme alla legge e non sonvi proteste la <strong>Camera</strong><br />
non deve intervenire, ma solo spettare al Presidente di<br />
dàr atto alla Giunta delle sue conclusioni. Cavallotti affermava<br />
allora il diritto prevalente della <strong>Camera</strong>, che era anche dichiarato<br />
da Gallo, il quale negava alla <strong>Camera</strong> il diritto di annullare<br />
un'elezione incontestata, ma riconosceva quello di non<br />
prender atto delle conclusioni della Giunta: onde il Presidente<br />
concludeva colla massima non essere impedito ad un deputato<br />
di proporre che nn'elezione sia dichiarata cOlltestata, ma quando<br />
tutto è regolare, il Presidente dà atto alla Giunta della sua comunicazione<br />
ed altra proposta non può essere fatta.<br />
E già il 30 gennaio 1883, respinta la proposta di contestare<br />
l'elezione di Genova I, il Presidente proclamava senz'aItro la<br />
convalidazione, perchè dichiarava egli, confortato dall'opinione<br />
di Minghetti, respinta la contraria proposta non restava che la<br />
proposta della Giunta di convalidazione pura e semplice, la<br />
quale non deve esser messa ai vot!.<br />
Del resto il diritto prevalente della <strong>Camera</strong> può esser necessario<br />
anche per i casi, in cui errori di falto o nUSlvi documenti<br />
rendano opportuno ritornare sulle conclusioni adottate.<br />
Pervenuto il 18 giugno 1880 ùn telegramma che annunziava la<br />
querela di falso contro un verbale dell'elezione di Castroreale,<br />
la <strong>Camera</strong> respinse il proposto rinvio di due giorni: ma il 2<br />
dello stesso mese essendo giunla protesta nuova per l'elezione<br />
di Iglesias, nonostante che Vastarini Cresidichiarasse che quando<br />
la Giunta dal suo albo pretorio si è pronunciata, ha esaurito<br />
il suo compito, la <strong>Camera</strong> ne deliberò il rinvio alla Giunta per<br />
l'esame delle proteste arrivate. E se la Giunta potè rifiutarsi di<br />
pronunziarsi sulla domanda di l'evocazione del giudizio sul-
49--1 Capitolo XXXIY.<br />
l'annullamento perchè, risolto questo, rimane salva la proposta<br />
dell'inchiesta, mentre, mettendo prima ai voti la convalidazione,<br />
resterebbe con un voto affermativo esclusa !'inchiesta.<br />
Il 22 marzo 1866 sull'elezione Mazzini fu posto ai voti l'annullamento<br />
proposto dalla Giunta anzichè i molteplici ordini dal<br />
giorno presentati come emendamenti.<br />
Restano qui in conflitto le due teorie; quella del considerare<br />
le proposte contrarie a quella dellTffìcio o della Giunla come<br />
emendamenti e come tali da premettersi in votazione, oppure<br />
quella del considerare la prevalenza da darsi alle proposte sospensive,<br />
o alle proposte più favorevoli all'eletto. :'\è la cosa<br />
è di poco rilievo per chi sa come dalla posizione della questione<br />
risulti molto sovente modificata l'essenza del voto,<br />
n 22 febbraio 1883 sull'elezione di Saporito e Corleo a Tra<br />
pani, proposta della Giunta la convalidazione, Tajani propose<br />
invece l'inchiesta, e Parenzo l'annullamento: respinti l'una e<br />
l'altro, viene approvata la convalidazione. -<br />
Il 22 luglio 1895 tra la proposta della Giunta di convalidare<br />
De Andreis e quella Cambray Digny di convalidare Beltrami è<br />
messa ai voti questa come emendamento: e cosi il 4 dicembre<br />
1895 tra la proposta della Giunta di convalidare Zavattari e<br />
quella Colombo Quattrofrati di convalidare Gabba a )1ilano IY<br />
è messa questa prima ai voti.<br />
Il 15 giugno 1896 sull'elezione Yienna a Frosinone, di cui la<br />
Giunta proponeva l'annullamento, fu proposta da Ruggieri la<br />
convalidazione: intendendo il Presidente metter ai voti l'emendamento<br />
Ruggieri, Sanguinetti rilevò come in casi precedenti<br />
si fosse data la prevalenZ3. alle conclusioni della Giunla: ma rispose<br />
il Presidente che ciò era avvenuto perchè di fronte alla<br />
proposta di ballottaggio o di annullamento erasi sempre data<br />
la preferenza a quella di convalidazione, cosi il 24 maggio 1895<br />
per l'elezione Yienna - Ellena fu posta ai voti prima la convalidazione;<br />
e il 30 maggio per l'elezione di Albano e il giugno<br />
1891 per relezione di Salerno III. E anche questa volta la proposta<br />
di convalidazione ebbe la prevalenza.<br />
Da ultimo il 6 dicembre 1900 sull'elezione di Corteolona la<br />
Giunta proponeva il ballottaggio, l'ono Spirito la validità della<br />
proclamazione del Dozzio e il rinvio alla Giunta, ron. De Andreis<br />
il rinvio alla Giunta per motivi di illegalità e corruzione.<br />
Vien prima messa ai voti la proposta di ballottaggio: ritirata<br />
indi la proposta Spirito, non si fa più votazione ritenendo
Verificazione <strong>dei</strong> poteri. 495<br />
implicito il rinvio alla Giunta per l'esame delle altre questioni.<br />
Il 12 marzo 1901 sull'elezione di Sessa Aurunca la Giunta proponeva<br />
la proclamazione di Romano Giuseppe in luogo di Di<br />
Lorenzo e la sua convalidazione. Le conc1u'>ioni della Giunta<br />
messe ai voti, invece della proposta Manna di annullamento,<br />
furon respinte. Manna sostiene che devesi perciò metter ora ai<br />
voti la sua proposta di annullamento: il Presidente invece dichiara<br />
doversi interpretare il voto della <strong>Camera</strong> nel senso di<br />
rinvio alla Giunta perchè faccia un nuovo esame. E cosi!fu fatto.<br />
I voti della Giunta a parità sono per l'art. 25 del Regolamento<br />
per la convalidazione. n 2 Dicembre 1892 per l'elezione De Amicis<br />
a Solmona, convalidata a 8 contro 8 e 2 astenuti, Lazzaro<br />
sosteneva questa regola valere soltanto per la decisione sulle<br />
elezioni contestate, ma qui invece condurre direttamente la contestazione;<br />
fn invece da Vastarini Cresi dimostrata l'essenza<br />
di questa disposizione, la quale associa ai voti <strong>dei</strong> favorevoli la<br />
presunzione della legittimità nascente dal possesso di Stato; la<br />
proposta Lazzal'o messa ai voti fu respinta. E fu sempre infatti<br />
interpretata in questo senso.<br />
Un solo caso di parità nelle deliberazioni della <strong>Camera</strong> avemmo<br />
il 1° dicembre 1865 per l'elezione Spurgazzi. Riusciti pari i<br />
voti nella proposta di annullamento, ritenevano alcuni che potesse<br />
proporsi l'inchiesta, la sospensiva ecc., ed altri che dovesse<br />
mettersi ai voti la convalidazione: invece il Presidente,<br />
dopo lunga discussione, dichiarò senz'altra votazione convalidata<br />
l'elezione.<br />
Di regola le votazioni in materia elettorale si fanno per alzata<br />
e seduta. Però il 22 marzo 1866 si procedette ad appello<br />
nominale sulla elezione Mazzini, la quale fu annullata con 191<br />
voti contro 107 e 4 astenuti. Appello nominale si fa il 7 dicembre<br />
1882 sulla convalidazione di Raggio, Ferraris e Borgatta<br />
a Alessandria IV; il 2 maggio 1891 sulla proposta Mariotti<br />
per convalidare le elezioni di Rudinì, Reale e Bordonali a Siracusa<br />
I; il 3 giugno 1896 sull'annullamento di Pinna a Nuoro.<br />
Invece il 23 febbraio 1892 sull'elezione Caruso a Siracusa II<br />
si fece doppia votazione a scrutinio segreto, la prima volta<br />
_ sulla proposta Vischi di nominare un Comitato inquirente, la<br />
seconda sulla pl'Oposta della Giunta di convalidare l'elezione,<br />
la quale fu invece annullata. E allo scrutinio segreto si ricorse<br />
pure il 10 luglio 1893 sulla elezione di Leno.
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Volume L Divinità, di pago VIII-264<br />
Volume II. Eroi, di pago 188<br />
Mitologie orientali, di D. BASSI:<br />
VoI. L MitoZogia babilonese-assira, pago XVI-219.<br />
VoI. II. Mitologia egiziana e fenicia. (In lavoro).<br />
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. Morlologia generale - vedi Embriologia.<br />
Morfologia 'greca, del Prof. V. BETTEI, pago xx-S76<br />
Morfologia itanana, del Prof. E. GORRA, pago VI-142<br />
Morte (Ija) vera' e'la morte apparente, co,n appendice<br />
Zegislaz.ione moituaria" di F. DELL'AOQUA l p.