26.08.2013 Views

P~UTlLA\ - Camera dei Deputati

P~UTlLA\ - Camera dei Deputati

P~UTlLA\ - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Indice.<br />

Distribuzione e deposizione delle schede.<br />

Durata della votazione<br />

Interruzione delle operazioni e abbandono dell'urna.<br />

Scrutinio .<br />

Numerazione delle schede<br />

Discordanza nei risultati .<br />

Schede allegate ai verbali<br />

CAPITOLO XIII. - Riscontro e nota d'identificazione<br />

Equipollenti<br />

Distruzione della lista<br />

Firma della lista .<br />

Conseguenze dell'irregolarità<br />

Chiusura e tr'lsmissione al pretore<br />

Affissione .<br />

Compilazione .<br />

Trasmissione .<br />

Verbali degli uffici provvisori<br />

VerDali <strong>dei</strong> seggi definitivi<br />

Doppio esemplare<br />

Errore materiale .<br />

Piena prova del verbale<br />

XI<br />

Pago<br />

179<br />

180<br />

18-!<br />

187<br />

188<br />

ivi<br />

189<br />

CAPITOLO XIV. Verbali 201<br />

192<br />

193<br />

194<br />

ivi<br />

195<br />

197<br />

200<br />

203<br />

203<br />

ivi<br />

204<br />

205<br />

206<br />

207<br />

CAPITOLO XV. - Proclamazione<br />

211<br />

Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti .<br />

211<br />

Mancata proclamazione<br />

212<br />

Poteri dell'Assemblea.<br />

213<br />

Proclamazione di ballottaggio<br />

216<br />

Effetti della proclamazione<br />

218<br />

Competenza della <strong>Camera</strong><br />

ivi<br />

Competenza della Giunta Elezioni<br />

219<br />

Suoi limiti. Esame del merito in sede di prodamazione 220<br />

La proclamazione deve precedere qualsiasi inchiesta? 222<br />

Conclusione sui poteri della <strong>Camera</strong> .<br />

223<br />

Diritto nella <strong>Camera</strong> di proclamare il ballottaggio ivi<br />

Proclamazione di un secondo ballotlaggio<br />

226<br />

Rettifica di proclamazione<br />

227<br />

Quoziente per la proclamazione .<br />

229


XII Indice.<br />

Pago<br />

Rapporto cogli iscritti 229<br />

Rapporto coi voti dati 231<br />

Prevalenza per ragione d'età . 233<br />

CAPITOLO XVI. - Prova di resistenza 235<br />

Nt.l.lJità prescritte dalla legge e nullità essenziali. ivi<br />

Grande prova di resistenza 236<br />

Annullamento delle sezioni 240<br />

Conseguenza della nullità di sezioni 242<br />

Nullità di voti singoli 243<br />

Proclamazione del soccombente 244<br />

CAPITOLO XVII. - Proteste 247<br />

Termine della presentazione di proteste alla <strong>Camera</strong> ivi<br />

Proteste nei verbali 248<br />

Regolarità delle proteste presentale alla <strong>Camera</strong> - Autenticazione<br />

249<br />

Presentazione delle proteste per mezzo di un deputalo 251<br />

CAPITOLO XVIIl. - Uorruzione 253<br />

Cibarie e trasporti ivi<br />

Beneficenze 258<br />

Corruzione in danaro. 260<br />

CAPITOLO XIX. - Pressione 264<br />

Pressioni individuali e raggiri 265<br />

Pressioni nella sala elettorale 268<br />

Pressioni municipali . 269<br />

Pressioni governative. 271<br />

Pressioni singole su privati e sindaci 276<br />

Pressioni su impiegati 278<br />

Azione generale del Governo . 281<br />

PreSSione del clero 289<br />

CAPITOLO XX. - Ineleggibilità e incompatibilità 2(}3<br />

Condizioni generali ivi<br />

Cittadinanza & 294<br />

Acquisto di cittadinanza 295<br />

Perdita della cittadinanza 299


XIV<br />

Militari<br />

Professori<br />

Indice.<br />

Pago<br />

363<br />

367<br />

CAPITOLO XXV. - ()onnessione di due ufOci ad uno<br />

<strong>dei</strong> quali è attribuita l'ineleggibilità 375<br />

Le leggi del 1848 e del 1859 e loro applicazione ivi<br />

Legge Bonfadini 379<br />

Sua applicazione 380<br />

Eleggibilità <strong>dei</strong> Direttori generali. 382<br />

Altre connessioni . 385<br />

Militari ivi<br />

Casi diversi 336<br />

CAPITOLO XXVI. - Accertamento <strong>dei</strong> deputati impiegati<br />

387<br />

Legislazione relativa all'Accertamento ivi<br />

Conf1itto <strong>dei</strong> proclamati in elezioni generali con quelli<br />

eletti in elezioni suppletive 390<br />

Posizione <strong>dei</strong> deputati nominati aù impieghi 393<br />

Opzione consentita agli eletti in elezioni suppletive<br />

che non trovano posto nelle categorie ivi<br />

Ballottaggi ivi<br />

CO'nf1itto tra elezioni suppletive avvenute in giorm<br />

diversi. 395<br />

Assegnazione alle ùiverse categorie 398<br />

Decadenza <strong>dei</strong> deputati sorteggiati 404<br />

Esenzioni dal sorteggio 406<br />

Risultati <strong>dei</strong> singoli Accertamenti 408<br />

CAPITOLO XXVII. - Ineleggibili&à <strong>dei</strong> sacerdoti 414<br />

CAPITOLO XXVIII. - Ineleggibilità per ragioni di<br />

affari. 417<br />

Azionisti di Società contraenti collo Stato 418<br />

Sottoscrittori di Convenzioni collo Stato . 419<br />

Impiegati di SoCietà contraenti collo Stato ivi<br />

Tentativi di legislazione . 420<br />

Legge 13 maggio 1877 . 423<br />

Aggiunte e proposte ulteriori 425<br />

Avvocati . i vi.


Indice. xv<br />

Pago<br />

EsteI1sione ai senatori. 425<br />

Astensione obbligatoria dal volo 426<br />

Incompatibilità con funzioni nelle Banche 427<br />

Altre incompatibilità . 428<br />

Applicazione pratica della legge del 11:177 429<br />

Esattori di dazi ivi<br />

Contratti d'opere o somministrazioni 430<br />

Affittuari e concessionari. 433<br />

Vincoli con Società sussidiale 434<br />

Avvocati e procuratori presso Socielà vincolate collo<br />

Stato 435<br />

nAPITOLO XXIX. - Incompatibilità amministrati"e 437<br />

Proposte legislative ivi<br />

Legge 5 luglio 1882 438<br />

Legge 30 dicembre 1888 439<br />

Legge 7 Luglio 1889 440<br />

Testo unico 28 marzo 1895 ivi<br />

Proposte successive 441<br />

Applicazione transitoria . ivi<br />

Dimissioni 442<br />

Esercizio effettivo della funzione. Assessore ff. lli sindaco<br />

irl<br />

Presidente della Deputazione Provinciale 444<br />

Deputato provinciale in altra Provincia ivi<br />

Deputato provinciale supplente ivi<br />

Sindaci ivi<br />

Altre incompatibilità amministrative. 445<br />

CAPITOLO XXX. - Duplice qualità legislativa 416<br />

Contemporaneità degli uffici di Senatore e Deputato. ivi<br />

Opzione 448<br />

Elezioni non contemporanee. ivi<br />

CAPITOLO XXXI. - Giuramento 454<br />

Rifiuto del Giuramento e Giuramento condizionato ivi<br />

Legge 30 dicembre 1882 457<br />

Sua applicazione . 458<br />

Modo di giuramento pcr le elezioni generali e per le<br />

suppletive , 459<br />

Giuramento all'inaugurazione del nuovo Regno. 460


INTRODUZIONE<br />

La Logica parlamentare di Hamilton c'insegna che<br />

quando si vuoI citare un esempio siccome argomentazione,<br />

esso deve essere al tempo stesso irritante<br />

nella discussione e probatorio per la causa<br />

che si sostiene. Alla prima di queste condizioni<br />

sanno obbedire anche troppo sovente i valorosi<br />

oratori. Potrà il presente mio lavoro al secondo di<br />

tali intenti coadiuvare?<br />

Nel grande valore che vanno assumendo, specialmente<br />

in materia elettorale, j precedenti, e noel frequente<br />

ricorso che vi si fa, non sarà immodesto lo<br />

sperarlo.<br />

Se la forza della consuetudine non è anche più<br />

profondamente affermata, si deve alla insufficiente<br />

coscienza della tutela delle minoranze, che dimana<br />

dalla conformità di deliberazioni sottratte alle fluttuanti<br />

maggioranze, e della garanzia di giustizia che<br />

ne è la conseguenza.<br />

Non vorremmo con ciò intendere che le decisioni<br />

della Carnera abbiano ad avere forza assolutamente<br />

obbligatoria nei casi similari, sì da costituire<br />

un' interpretazione autentica della legge, la<br />

quale è affidata al corpo legislativo integrale; e saremmo<br />

bene sconfortati se si raggiungesse anche<br />

MONTALCINI. 1<br />

/


Introduzione. 3<br />

Perocchè, se alcuni radicali professano la dottrina<br />

più reazionaria, che conduce alla massima<br />

delle esclusioni, venendo meno a quel sentimento<br />

di giustizia che dovrebbe essere la base dello Stato<br />

moderno; al falso concetto di liberalismo inten·<br />

dono egualmente servire coloro che non vogliono<br />

parlare di legge d'incompatibilità perchè la sovranità<br />

popolare è illimitata.<br />

Iu una delle prime manifestazioni pubbliche <strong>dei</strong><br />

nuovi desideri che si sviluppavano in Inghilterra,<br />

il meeting del 27 Giugno 1783 tenuto ad iniziativa di<br />

Fox, Sheridan e Fitzpatrick, si domandava fra le altre<br />

conclusioni di stabilire che ogni persona com·<br />

petente a votare è eleggibile (1).<br />

Ma, per converso, ad analoghe argomentazioni ricorreva<br />

il partito clericale belga quando nel 1872<br />

combattè ogni disposizione d'incompatibilità.<br />

Si dimenticava dagli uni e dagli altri che, come<br />

dice il Filangieri, ogni diritto nasce sconfinato nel<br />

subietto (personalità) ed è solamente estrinsecandosi<br />

che trova un confine nella cerchia dell'obietto<br />

che abbraccia e compenetra. È lo stesso come della<br />

questione del suffragio universale, la quale può risolversi,<br />

non colla domanda accademica se sia savio<br />

riconoscere ad ognuno il diritto elettivo, ma<br />

piuttosto con quella pratica se sia prudente privarne<br />

più a lungo intere classi (2).<br />

Il nostro sistema elettorale ha avuto l'inabilità<br />

di accettare la responsabilità di limitazioni al diritto<br />

universale senza limitare in nessun modo gli<br />

inconvenienti di un troppo largo ed inintelligente<br />

concorso. Ammessa una certa capacità come base<br />

(1) Harris - The his/ory of the radical party in Parliamw/,<br />

pago 32.<br />

(ii Russell Lowell - Democracy and o/her addresses, pago 31.


Introduzione. 5<br />

tuzione, il concetto imperioso di rispondere ai fini<br />

di essa.<br />

Non bisogna esagerare l'importanza di una legge<br />

elettorale, nè credere, nella interezza del suo significato,<br />

alla frase che la chiama la lex legzz111: essa<br />

è piuttosto la garanzia che le leggi diventino il<br />

più che possibile rispondenti alle necessità del momento,<br />

o per meglio dire all'opinione prevalente<br />

del paese. Che, se dovere dello Stato è non solo di<br />

interpretare esattamente le opinioni del paese, ma<br />

di impedire che queste traviino, altre leggi sono<br />

eli pari importanza, e principalmente quelle che<br />

regolino la suprema potestà giudiziaria, garanzia<br />

del diritto di tutti, contro le invasioni di tutti i poteri;<br />

e quelle che governino il complesso di attribuzioni<br />

dalla progrediente civiltà accentrate nello<br />

Stato, a tutela e vigilanza della diminuita coscienza<br />

individuale in quei rami di attività cui, per la massima<br />

divisione del lavoro, gli sforzi individuali<br />

vanno diventando estranei (1).<br />

Ma, considerata la legge elettorale siccome garanzia,<br />

deve rispondere a questo scopo e mettersi<br />

in grado che la garanzia riesca vera ed efficace. Se<br />

convengo completamente col Gladstone (2) che la<br />

preoccupazione dell'interesse personale, uno dci<br />

principali ostacoli i quali si frappongono al sano e<br />

patriotticò giudizio delle questioni politiche, non<br />

aumenta d'intensità discendendo da una classe della<br />

società ad altra inferiore, non devono però disconoscersi<br />

tutte le conseguenze del fatto compiuto.<br />

(1) Helps, Thoughts upon governement., p. 17-21.<br />

(2) Gladstone, Il diritto elettorale nelle contee (tra.dm;ione francese)<br />

pago 171.


Introduzione. 7<br />

contro le imprudenze, sia nella maggior vigilanza<br />

contro i preposti alla cosa pubblica, si rivela più<br />

urgente !'introduzione nel campo legislativo dell'elemento<br />

tecnico. In mezzo all' invasione continua<br />

che il legislativo va facendo sull'esecutivo con minuta<br />

perturbatrice azione di revisione, la quale toglie<br />

al Governo le legittime ed alte sue responsabilità<br />

convergenti invece nel Parlamento che le<br />

assume in anticipazione, esso deve affidare in tutte<br />

le questioni di un esame più rispondente alla verità<br />

ed ai bisogni.<br />

Perchè distrarre queste persone tecniche dalle<br />

loro occupazioni abituali?<br />

lo non divido punto le idee di coloro, i quali pretendono<br />

che il deputato faccia soltanto il deputato:<br />

nè credo prudente e conveniente cheil deputato resti<br />

in permanenza nell'ambiente chiuso del Parlamento,<br />

ave si induce ai pettegolezzi di dietroscena,<br />

i più difficili a risolversi. Che, se· alcune<br />

costituzioni moderne, come il Guatemala, l'Haiti,<br />

la Rumania vanno fino a determinare la vacanza<br />

<strong>dei</strong> seggi occupati da coloro che risultino assenti un<br />

dato numero di volte, con molto senno la Edinburgh<br />

Review ('1), interprete della tendenza inglese,<br />

riteneva come grave ostacolo ai pubblici affari il<br />

concetto francese della necessità di una quotiç.iana<br />

costante presenza del deputato al suo posto.<br />

E teoria <strong>dei</strong> partiti estremi la pretesa che il rappresentante<br />

deva essere sempre presente (2) e dedicare<br />

tutta intera la sua attività alla rappresentanza<br />

politica, senza avvertire al vantaggio che dalla vita<br />

(1) Aprile 1875, p. 383.<br />

(2) Harris, History of the radical Party in Parliament, p. 67.


8 Introduzione.<br />

. in mezzo al popolo trae la effettività della rappresentanza<br />

di esso. Ond'è che, per le stesse incompatibilità<br />

amministrative, non possono dimenticarsi<br />

i frutti che la pratica del governo locale dà, oltrechè<br />

come preparazione all'arte di governo, anche<br />

pel contatto diretto che conserva coi bisogni <strong>dei</strong><br />

mandanti.<br />

Le ragioni pl'incipali addotte contro la presenza<br />

<strong>dei</strong> funzionari in Parlamento, le quali si riassumono<br />

più che altro nel difetto di indipendenza, cedono<br />

di fronte alla considerazione che l'indipendenza è<br />

avanti tutto nel carattere. Come non bisogna esagerare<br />

questo principio nella vita politica ove, secondo<br />

il concetto di Lamartine, non si vive di negazione,<br />

perchè governare è invece affermare (1)<br />

così è mestieri riconoscere che i modi di dipendenza<br />

sono tanti e talmente inafferrabili, che non<br />

si può su questa ragione elevare tutto un sistema.<br />

Diceva Talleyrand, in queste cose anche phì competente<br />

che in altre, pur sempre in tutte abilissimo,<br />

che l'arte di mettere gli uomini al loro posto<br />

rispettivo è la prima forse nella scienza di governare;<br />

ma quella di trovare i posti per i malcontenti<br />

è certamente la più difficile (2). Non sarà desso un<br />

vantaggio di essersi assicurata la cooperazione disinteressata<br />

di persone capaci, che nella categoria<br />

<strong>dei</strong> malcontenti non possono essere collocati?<br />

Non occorre scendere nella categoria <strong>dei</strong> deputati<br />

impiegati per trovare un certo numero di persone,<br />

le quali ritengono il Governo del proprio paese dover<br />

esser sempre aiutato nell'esecuzione del proprio<br />

(1) Lamartine,· Raccolta di scritti politici, p. 63.<br />

(2) TaIleyrand, ilfemoire SUI' les advantages à relirer des colonies<br />

nouvelles, p. 52.


Introduzione. 11<br />

con molto acume e corredo storico che ogni partito<br />

è stato alternativamente da entrambi i lati di<br />

ogni questione di governo.<br />

Ma, date le condizioni tristi della vita parlamentare<br />

in ogni paese, è doloroso constatare che il Governo,<br />

più che a cercare gli elementi che si lascino<br />

convincere a mutar opinione, deve resistere alla<br />

corrente che gli si impone. Onde, se lo Gneist, - le<br />

cui ricerche costituzionali formano un vero patrimonio<br />

scientifico, pur predominando in esse più<br />

l'ingegno che la convinzione - indicò quale secondo<br />

tra gli abusi del Governo di partito gli impieghi<br />

conferiti ai partitanti (1), noi siamo invece<br />

convinti che l'aumento delle cariche politiche, a<br />

disposizione <strong>dei</strong> nuovi Gabinetti, sia stato uno <strong>dei</strong><br />

coefficienti della vita costituzionale inglese. Ma<br />

questa seppe evitare di applicare lo stesso sistema<br />

alle cariche amministrative, tenendosi lontana dal<br />

cleclll sweep degli americani, che sovverte ogni giusto<br />

indirizzo della cosa pubblica, rompendone le<br />

tradizioni ed annullando quello spirito di corpo,<br />

il quale, se, quando sia portato all'eccesso, schiaccia<br />

l'individualità degli uomini più prec1ari, è anche<br />

sovente la salvaguardia dello Stato.<br />

Quale danno può sorgere quando di questo spirito<br />

di corpo si consenta una limitatissima introduzione<br />

in Parlamento per mezzo di alcuni elevati<br />

funzionari, costituiti in situazione tale da servire<br />

di contrappeso alle ambizioni <strong>dei</strong> malcontenti, che<br />

sono il pericolo <strong>dei</strong> Gabinetti, ma anche della vita<br />

parlamentare? _<br />

Osservava argutamente il Marselli nella Politica<br />

dello Stato italiano che, mentre tutta la società<br />

tende alla divisione del lavoro, le Assemblee po-<br />

(1) Gneist - VerqJaltllng Illstìz Recbtsweg I, 201.


12 Introduzione.<br />

lìtiche camminano a ritroso dell' evoluzione sociale<br />

e tendono sempre più a comporsi di indiYidui<br />

simili; confermava cosi la legge dello Spencer<br />

sulla instabilità degli omogenei la quale regola non<br />

solo i rapporti morali, ma anche i fisici, utilizzando<br />

le forze contrarie ad un comune intento,<br />

Allorchè nel 18-18 L\ssemblea francese volle, anzichè<br />

in "CIfici estratti a sorte, suddividersi in sezioni<br />

corrispondenti a ciascun ramo del pubblico<br />

servizio, ottenneilrisultato che in una si iscrivessero<br />

270, in un'altra 25 deputati. Onde si an-erte in tutte<br />

le Assemblee la deficienza di uomini tecnici e la sovrabbondanza<br />

di avvocati, naturali candidati di elettori<br />

non educati a considerare la cosa pubblica come<br />

propria (1). Conseguenza la prolissità <strong>dei</strong> discorsi,<br />

che protraggono alrinfinito le discussioni, ed a cui<br />

solo rimedio potrebbe essere fone hour rule dettata<br />

dal buon senso del popolo americano odiatore dello<br />

Speaking for Buncombe.<br />

Alla deficienza del sistema tendono oyviare le<br />

.Assemblee colle molte Commissioni permanenti, le<br />

quali tanto miglior prova danno quanto più sovente<br />

siano deferite alla scelta imparziale e illuminata<br />

del Presidente.<br />

Ed. Picard nel suo ottimo libro sulla Confeclion<br />

viciellse des lois en Belgique ne addebitava la causa<br />

al meccanismo legislatiYo: e, Goblet d'Alville (2),<br />

ne traeva argomento per chiedere l'abolizione delle<br />

incompatibilità, che hanno abbassato il livello intellettuale<br />

del Parlamento.<br />

La presenza <strong>dei</strong> magistrati in Parlamento do-<br />

(I) TurieIlo, Governo e governati, fI. 297.<br />

(2) Revue de Belgique 15 Maggio 1884, p. 11,


14 Introduzione.<br />

Altrettali pericoli non si avverano pei professori,<br />

riguardo ai quali possono soltanto aver ragione<br />

le necessità amministrative e da un lato la preponderanza<br />

anche numerica che essi vanno prendendo,<br />

e dall'altro il danno delle cattedre loro affidate.<br />

Dubbi questi, che potrebbero forse risolversi, ove<br />

si riuscisse ad attuare il concetto di dividere lo<br />

stipendio in due parti, l'una spettante loro in ragione<br />

della carica, l'altra in ragione delle lezioni<br />

date, e attribuendo questa a chi f::lccia lezioni in<br />

loro vece; concetto il più conciliabile coll'ufficio<br />

vero del professore universitario, il cui còmpito<br />

piuttosto che di insegnare direttamente, è di dare<br />

l'opportuno indirizzo agli studi.<br />

Se v'ha caso in cui possa più sicuramente applicarsi<br />

l'avvertimento del BluntschIi (1) circa l'influenza,<br />

che lo spirito dell'ufficio esercita sulla<br />

persona operando in essa come l'anima sul corpo,<br />

gli è nei militari chiamati a non discutere gli ordini<br />

ricevuti, i quali dovrebbero essere per ciò i<br />

meno adatti all' ufficio parlamentare, che ha principalmente<br />

còmpito di discussione. Se è vero che<br />

in Inghilterra essi sono tutti elegf!ibili, è anche vero<br />

che in quel grande paese è riconosciuta la massima<br />

che i Ministri della Guerra e della Marina non<br />

debbano appartenere al servizio nè di terra nè di<br />

mare, e che apzi, quando un ufficiale generale sia<br />

assunto ad ufficio ministeriale, debba abbandonare<br />

l'attività del servizio. E del resto vige in certa proporzione<br />

anche pei militari la considerazione della<br />

(1) BluntschIi, Diritto Pubblico universale ed. il. voI. I, p. 31-32.


Introduzione. 15<br />

pavida cautela dimostrata dai non tecnici, la quale<br />

- se da un canto ne moltiplica il pericolo per<br />

l'azione esclusiva ed assorbente - ne rende dall'altro<br />

necessario 1'intervento per quell' ufficio di<br />

revisione che è elemento essenziale dell' azione<br />

parlamentare.<br />

Nella materia in esame, più che altrove, è mestieri<br />

ricordare che le leggi non possono se non con<br />

grande rischio importarsi da uno ad altro paese;<br />

perche tutta la legislazione, oltre all'influsso diretto<br />

<strong>dei</strong> costumi, deve subire la necessaria interferenza<br />

dell' una sull'altra parte di essa. Nella diversità<br />

delle tendenze <strong>dei</strong> corpi elettorali, come<br />

ammeUere uniformità di disposizioni legislative e<br />

non osservare le immediate conseguenze che in<br />

tutta la legislazione produce, per esempio in Danimarca<br />

il suffragio universale, freno potente alla<br />

prodigalità in materia di finanza, e il suffragio<br />

ristretto in Belgio, ove prevale opposta tendenza<br />

perchè la maggior parte degli elettori ha interesse<br />

all'aumento delle spese sotto forma di opere pubbliche<br />

ecc. ?<br />

Così è che Bismarck dava come ragione principale<br />

della esclusione da lui desiderata <strong>dei</strong> funzionari<br />

dal Parlamento germanico la tendenza ch'egli in<br />

loro temeva a rendersi gli interpreti delle idee particolariste<br />

<strong>dei</strong> vari governi (1).<br />

La materia delle incompatiblIità deve subire anche<br />

maggiormente l'influenza <strong>dei</strong> tempi e delle circostanze;<br />

ma la legge ed il costume dovrebbero<br />

trovar modo di evitare la impressione dolorosa<br />

prodotta dalla situazione di coloro, i quali, dubi-<br />

(1) Bismarck, Discours ed. franco val. I. p. 361.


16 Introduzione.<br />

tando di poter restare nell'alto Consiglio legislativo<br />

del paese, ritengono la loro azione in Parlamento<br />

diminuita, o almeno resa perplessa da questa condizione<br />

di cose, che ricorda quella del naufrago<br />

famoso, il quale rivolgendosi a Dio nell'estremo<br />

periglio gli dirigeva la preghiera: "o mio Dio, salvatemi,<br />

non salvate altri che me, io non voglio stancare<br />

la vostra misericordia l" L'operazione del sorteggio,<br />

che diventa anch'essa un campo di schermaglia<br />

parlamentare, non può essere vista volontieri<br />

se non da coloro <strong>dei</strong> quali Lucrezio direbbe<br />

Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,<br />

E terra magnUIll alterius spectare laborem,<br />

Non quia vexari quunquam est jllcullda voluptas,<br />

Sed, quibusipse malis carens, quia cernere Sllave est.<br />

Mentre è errore degli spiriti superficiali il credere<br />

che le opinioni interessate non siano sincere,<br />

è però cosa gravissima lasciare entrare nei<br />

Consigli i rappresentanti di interessi. John Stuart<br />

Mill (1) affermava che i vizi del Governo rappresentativo<br />

siano l'ignJranza o incapacità dell'assemblea,<br />

e il pericolo ch'essa cada sotto l'influenza di<br />

interessi non identici al benessere generale della<br />

comunanza. Contro il primo è difficile una garanzia<br />

perchè essa deve rispecchiare l'intero paese; ond'è<br />

riconosciuto che lo stesso uomo politico eminente,<br />

quegli che in Inghilterra sarebbe chiamato Lord<br />

01 the ascendent non ha nessun bisogno di essere<br />

come il Nettuno di Virgilio che<br />

Alto<br />

Prospiciens, summa placidum caput extulit unda.<br />

Ma, se verso l'idea fondamentale della rappre-<br />

(1) Stuart MiIl - Governo rappresentativo, trad. it., pago 108.


Introduzione. 19<br />

di nomi venerati nell'acquisto delle azioni di Suez,<br />

gli affari di Panama dimostrano che le moderne<br />

relazioni di un potere esecutivo colla finanza presentano<br />

pericoli positivi, che è più facile aumentare<br />

che diminuire. Ed è appunto come grande capitalista,<br />

specialmente per le questioni monetarie,<br />

che il potere esecutivo aumenta la propria influenza<br />

politica.<br />

Il solo contrappeso contro la presenza degli interessi<br />

<strong>dei</strong> banchieri, delle grandi compagnie ferroviarie,<br />

delle grandi società di armatori, così facili<br />

ad essere per sè stessi difesi, deve trovarsi<br />

nella generale ricognizione della verità che ogni<br />

membro del popolo ha nello sviluppo della sua<br />

vita morale un interesse molto superiore per grandezza<br />

e valore.<br />

Ma il moltiplicarsi della presenza di tali interessi<br />

in Parlamento dovrà trovare un freno più nei<br />

costumi che nelle leggi<br />

Quid leges sine moribus<br />

Vanae proficìunt<br />

Nel diritto costituzionale vi sono molti istituti, le<br />

cui attribuzioni scritte sono le meno praticate, e<br />

applicate invece quelle non sancite da alcuna legge.<br />

Così le potestà del Re scritte nello Statuto sono<br />

quelle che non gli pertengono di fatto, perchè solo<br />

col consenso <strong>dei</strong> Ministri possono esplicarsi; mentre<br />

l'influenza che nel consiglio <strong>dei</strong> Ministri esercita<br />

e nella scelta degli stessi Ministri può essere<br />

vera ed efficace, quantunque non scritta. Cosi delle<br />

incompatibilità, nel valutare le quali le Camere<br />

sono arbitre concedendosi loro di apprezzare anche<br />

quelle morali, che vietino l'esercizio onesto del<br />

mandato.


Introdllzione. 21<br />

Il pericolo maggiore è che possa convertirsi a<br />

scopo politico questa llltima ratio di una coscienza<br />

offesa; tanto più quando, sostituendosi al corpo elettorale<br />

si volessero rinnovare i fasti di quelle assemblee<br />

che si ritennero in facoltà, dichiarando l'eletto<br />

llnfit and wlcapable, di proclamare altri in sua<br />

vece: dal caso \Vilkes in Inghilterra del 1769, al<br />

caso Boulanger del 9 Novembre 1889 in Francia.<br />

L'indagine su questi casi si confonde facilmente<br />

col diritto riconosciuto a sè stesse da molte Assemblee<br />

di esp ellere le persone indegne di sedervi;<br />

il quale, se può essere materia regolamentare<br />

quando sia limitato a caso per caso, non può<br />

mai restare misura disciplinare quando, come il<br />

regolamento del Reichstag proposto da Bismark nel<br />

1878, voglia produrre effetti di ineleggibilità pennanente.<br />

Se il Sheldon Amos (1) ritiene che in tal caso<br />

il regolamento acquisti, in virtù dell'autorità delegata,<br />

valore di legge, non può mettersi in dubbio<br />

che vengasi ad attribuire all'autorità di un'Assem-<br />

J)lea preponderanza troppo assoluta.<br />

Dall' esame di tutti i casi di espulsione del<br />

Parlamento inglese il Cohen (2) trae la conclusione<br />

che non avvennero mai se non quando, graziati dalla<br />

Corona i condannati, si era in presenza di una<br />

violazione grave della legge da intaccare l'onore del<br />

suo autore. E da simile indagine fatta dal Kent<br />

e dall'Andrews (3j sugli usi americani conchiudono<br />

quasi uniformemente limitandoli ai casi di infrazione,<br />

che, senza esser contemplata da nessuna<br />

legge, sia inconciliabile colla carica dell'eletto e<br />

col suo dovere.<br />

(1) Sheldon Amos, Science of Politics, p. 463.<br />

(2) Die Verfassung und GesclIiiflsordnung des Englischen Parliamenls<br />

V. Anche Grego A History of Parliamentary Elections.<br />

(3) Anclrews, Manuai of the constitution of United States, p.70.


22 Introduzione.<br />

L'impossibilità di codificare questi casi e i sentimenti<br />

che li determinano è conferma della opportunità<br />

della forza consuetudinaria che sia guida e<br />

limite al tempo stesso.<br />

Perocchè non possiamo e non crederemmo mai<br />

opportuno assurgere a chiamare col Thibaut il di·<br />

ritto una matematica giuridica. Sarebbe forse possibile<br />

soltanto cercare di ottenere - qùello che<br />

il Freeman tentò nella Comparative Politics - un<br />

diritto nelle istituzioni politiche ad un trattamento<br />

scientifico; senza dimenticare però che, se l'ignoto<br />

sentimento delbisognevole si manifesta nella consuetudine,<br />

la nota volontà del giusto preferisce la<br />

legge. Ma a costituire questa legge il diritto consuetudinario<br />

raccolto nei precedenti e nella pratica<br />

comune giova quanto la coscienza giuridica<br />

validamente determinata.<br />

Nel raccogliere e commentare i precedenti della<br />

nostra storia elettorale<br />

Feci quod potui: [adant melioTa potentes.<br />

Ma ora ed allora ho creduto mio dovere far<br />

tesoro dell'aurea massima inglese, che si potrebbe<br />

con frutto applicare a tutte le manifestazioni della<br />

umana attività: Wae to the writer that exhausts his<br />

subiect: his readers are exhausted first.


CAPITOLO I.<br />

Legislazione elettorale.<br />

l,a legge elettorale è legge statutaria? - Le prime<br />

elezioni al Parlamento subalpino furono compiute secondo le<br />

norme dell' Editto 17 Marzo 1848 emanato da Re Carlo Alberto<br />

in applicazione dell'art. 83 dello Statuto, il quale accomuna<br />

nello stesso concetto di istituzionale stabilità vari argomenti di<br />

diritto pubblico interno, e fra altd la stampa e il codice elettorale.<br />

Purtuttavia così diversa sorte ottennero essi nello storico<br />

svolgimento rimanendo quella, nonostante l'immenso progresso<br />

e la difforme concezione delle sue funzioni e del suo potere, immutata<br />

d'allora; e questo invece soggetto alle maggiod fluttuazioni,<br />

quasichè, a seguire la corrente dell'opinione popolare e le<br />

vicissitudini della vita pubblica nella sua rapida evoluzione,<br />

occorra piuttosto alle libertà formali che non alle sostanziali<br />

riguardare. Nè più che libertà formale può essere ritenuta la<br />

guarentigia elettorale, tutela, se vuolsi, di tutte le altre, ma insufficiente<br />

a costituire di per sè stessa una esplicazione integrale<br />

delle volontà individuali intesè al perfezionamento delle<br />

tendenze sociali: diritto dunque esclusivamente politico in confronto<br />

degli altri, che insieme assumono l'aspetto politico e il<br />

civile.<br />

Contrariamente pertanto a quelle costituzioni che, perdendo<br />

di adattabilità, vollero legata la loro sorte al principio elettorale,<br />

lo Statuto Albertino deferì ad una legge speciale il compito<br />

di regolarlo.<br />

Ma nel conflitto delle diverse tendenze, seppe il buon senso<br />

italico tenersi equamente lontano dalle eccessive opinioni di


Legislazione elettorale. 25<br />

L'ampiezza del suffragio è sottoposta ad Una condizione di<br />

relatività tutta soggettiva a chi consideri la sincera compatibilità<br />

del regime rappresentativo col trasferimento quasi integrale<br />

elcI potere politico nelle masse e la necessità di equa corrispondenza<br />

del diritto politico colla diffusa istruzione e col<br />

concetto progrediente della sovranità individuale, cui debbono<br />

quelle sole limitazioni apporsi le quali derivino dalla incapacità<br />

di esercitarlo o di manifestarlo.<br />

La legge del 1848 richiedeva per essere elettori il necessario<br />

concorso delle condizioni che riassumo (1): l° godere per nascita<br />

o pel' origine <strong>dei</strong> diritti civili e politici nei R. R. Stati, o<br />

avere acquistato, se italiani, i diritti civili, o, se non italiani,<br />

la naturalità per legge; 2° età di 25 anni; 3° saper leggere e<br />

scrivere; 4° pagare un censo annuo, di 40 o 20 lire a seconda<br />

delle provincie, dal quale erano esenti i membri di Accademie,<br />

professori, ufficiali o impiegati in attività o a riposo; oppure<br />

anche pagare un determinato fitto. Non consentito agli elettori<br />

di farsi rappresentare.<br />

Necessità per l'elezione a primo scrutinio d'aver oltenuto più<br />

della metà <strong>dei</strong> voti, coll'intervento di più del terzo degli iscritti:<br />

in difetto, ballottaggio (2).<br />

Possono essere eletti deputati tutti quelli in cui concorrono<br />

i requisiti inelicati dall'art. 40 dello Statuto. Non possono, a titolo<br />

di eccezione, essere eletti i funzionari stipendiati ed amovibili<br />

dell'ordine giudiziario, i membri del corpo diplomatico in missione,<br />

gli intendenti e i consiglieri d'intendenza, gli impiegati<br />

stipendiati dell'ordine amministrativo di grado inferiore a Intendente<br />

generale (fatta 'riserva per gli uffiziali del genio civile<br />

e delle miniere non inferiori ad ingégnere capo e per gli ufficiali<br />

sanitari membri del protomedicato e <strong>dei</strong> consigli di sanità),<br />

gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo<br />

di residenta. Ineleggibili, senza distinzione fra civili e militari<br />

(1) Speciali disposizioni eran date per l'isola di Sardegna sino all'effettiva<br />

assimilazione col sistema generale di terraferma, e per le provincie<br />

di assola e Valsesia e i mandameuti di Gozzano e Orta fin allora<br />

immuni dalle contribuzioni.<br />

(2) Il '22 Dicembre 1848 era presa in considerazione la proposta Benza<br />

per stabilire che nemmeno la votazione di ballottaggio avrebbe valore<br />

se non fossero accorsi alle urne più del quarto degli elettori: ma non<br />

ebbe seguito.


30 Capitolo I.<br />

Il deputato eletto in più collegi dovrà entro 8 giorni dalla<br />

convalidazione dichiaral"e quale sia il collegio di cui egli intende<br />

esercitare la rappresentanza: in difetto, la <strong>Camera</strong> procederà<br />

per estrazione a sorte.<br />

La <strong>Camera</strong> ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni<br />

<strong>dei</strong> propri membri.<br />

Il deputato che riceva un impiego regio stipendiato o un<br />

avanzamento con aumento di stipendio cesserà sull'istante di<br />

essere deputato: potrà nondimeno essere rieletto.<br />

Quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato,<br />

il collegio sarà convocato nel termine di un mese.<br />

B. Decreto .'1 Dicembre .860. - Non appena pubblicata<br />

la nuova legge, i gloriosi fatti della nostra indipendenza<br />

resero necessarie alcune modificazioni quanto alla circoscrizione<br />

ed al numero <strong>dei</strong> collegi.<br />

n 6 Ottobre 1860 fu perciò presentato alla <strong>Camera</strong> il disegno<br />

di legge per dare facoltà al Governo di modificare con RR. DD.<br />

la legge elettorale politica, nella parte relativa al numero <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong> e alla circoscrizione <strong>dei</strong> collegi.<br />

E la legge 31 Ottobre 1860 n. 4385 la quale concedeva questi<br />

pieni poteri fu a breve intervallo seguita dal R. D. 17 Dicembre<br />

1860 n. 4513 che promulgò in tutto lo Stato intatta la legge del20<br />

Novembre 1859 colle sole modificazioni ed aggiunte alla tabella<br />

delle circoscrizioni conseguenti al nuovo stato di cose.<br />

Decreto .3 ottobre .866. - La legge del 1860 fu poi<br />

estesa col decreto luogotenenziale 13 ottobre 1866 n. 3282 alle<br />

Provincie della Venezia e di Mantova, cui furono attribuiti 50<br />

deputati.<br />

BB. DD••5 ottobre e 6 nove .8'10. - Data finalmente<br />

all'Italia la sua gloriosa capitale, fu promulgata la stessa legge,<br />

con R. D. 15 ottobre 1870 n. 5932 anche nella Provincia di Roma,<br />

assegnandole 14 deputati, elevati a 15 col successivo decreto del<br />

6 novembre 1870 n. '5985.<br />

Proposte intermedie e successive. - Cosi la )lostra<br />

legge elettorale, rimasta per lungo tratto di tempo immutata,<br />

potè raffermarsi nella coscienza nazionale; solo manifestandosi<br />

la tendenza - come avvenne colla legge 26 aprile 1866 n. 2875,<br />

che concedeva il diritto elettorale a coloro cui nuovi procedimenti<br />

finanziari avevano aumentato le imposte - di agevolare il<br />

modo per raggiungere il censo voluto dalla legge, o di ampliare<br />

le categorie degli elettori indipendentemente dal censo. Impe-


32 Capitolo 1.<br />

potè il dotto relatore ammettere il suffragio uni\'ersale solo<br />

come ultima meta, all'effetto di riuscire, nell'interesse dell'ordine,<br />

della libertà e della giustizia, a diffondere la capacità<br />

politica ed a'".'iarla alla partecipazione <strong>dei</strong> pubblici negozi.<br />

È questo il primo <strong>dei</strong> documenti parlamentari. in cui ampiamente<br />

si discorra, con grande lusso di legislazione comparata<br />

e con singolare competenza e dottrina, tutta la soggetta materia,<br />

dal .oto negati.o al cumulati\'o o al quoziente, dall'obbligatorietà<br />

del voto al doppio suffragio. e all'indennità ai deputati:<br />

concilludendo non essere il paese maturo alle esposte riforme,<br />

nè le pubbliche condizioni morali. politiche ed economiche,<br />

nè le aspirazioni sincere e spontanee della nazione tali<br />

da farle credere opportune.<br />

A più modesti concetti si ispirarono proposte di legge successi\'e<br />

che non ebbero esse neppure l'onore della discussione:<br />

quella Lazzaro accettata dalla relazione Castellano. pelO to;;liere<br />

al Prefetto l'ingerenza nella re\-isione delle liste e attribuirne<br />

la decisione alla deputazione pro.inciale; quella dell"onorevole<br />

De Zerbi, del 30 aprile 18/5, che costituiva i seggi col presidente<br />

magistrato, con un l° scrutatore magistrato giudiziario o<br />

comunale, ai quali si sarebbero aggiunti. per l'ufficio pron"isorio,<br />

i due elettori più .ecchi e il più giovane, e per il definitivo<br />

tre membri eletti.<br />

I.egge S I.uglio .8'5. - cna sola proposta potè ottenere<br />

esito felice trattandosi, più che di una disposizione nuova,<br />

di interpretazione della legge esistente. E fu la proposta Bonfadini,<br />

di cui ragioneremo più ampiamente altrove. intesa ad<br />

impedire che l'aggiunta della qualità di membro di uno <strong>dei</strong><br />

Consigli superiori valesse a infirmare la limitazione del numero<br />

<strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong> magistrati. Ed essa divenne legge 3 luglio<br />

1875 n. 2610.<br />

VODlmissione Reale as Aprile .8'8. - L'on. De Zerbi<br />

tentò riprodurre il 29 Marzo 18/6la sua proposta, aggiungendovi<br />

maggiori penalità contro le violazioni di legge commesse dai<br />

ordini di concetti riconosceva anche l'on. Righi il 14 Dicembre 1875,<br />

riferendo sulla proposta di legge degli on.. Corte e lIaurigi. prel;& in<br />

considerazione il 22 Novembre precedente, intesa & ridurre l'età a 21<br />

anno e il censo a 25 lire, e lo considerare elettori per capacità i licenziati<br />

<strong>dei</strong> ginna.::.-j, delle scuole tecniche, commerciali, a",oricole e navali<br />

e <strong>dei</strong> collegi militari e gli inseritti nelle liste <strong>dei</strong> giurati.


Legislazione elettorale. 47<br />

ziaria o siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali,<br />

nei quali casi le schede non possono venire arse se non dopo<br />

completo esaurimento del processo.<br />

Disegno di legge :I Aprile :lS9,.. - 11 concetto dell'obbligo<br />

nel votante di apporre la propria firma, a garanzia del<br />

voto, respinto da questa legge, risorse nel disegno presentato<br />

dal Crispi il 2 Aprile 1394 sulle operazioni elettorali amministrative<br />

e politiche, il quale, ritornando pure ad antico concetto,<br />

devolveva ai Tribunali penali la cognizione <strong>dei</strong> reati elettorali.<br />

Relazione Grippo. - Approvato in prima lettura, vi riferl<br />

il 28 Aprile 1894 l'ono Grippo, il quale ..non accettava la disposizione<br />

relativa alla firma dell'elettore nella lista, perchè rende<br />

troppo facile violare il segreto del voto col confronto tra la<br />

firma e la scrittura delle schede, moltiplica le astensioni per<br />

timidezza, produce 'perdita di tenlpo, ecc.<br />

Per aumentare le garanzie, chiariva invece le disposizioni<br />

relative alla nota di identificazione, la quale dovrà essere, a<br />

pena di nullità, prima di procedersi allo spoglio delle schede,<br />

sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego sigillato<br />

c trasmessa al Pretore (nella discussione alla <strong>Camera</strong> fu aggiunta:<br />

immediatamente), con facoltà a ciascun elettore presente<br />

di apporre la firma sulla busta del piego e con obbligo<br />

nel cancelliere di compilarne entro 8 giorni copia autentica da<br />

trasmettersi, vistata dal Pretore, al sindaco il quale la farà affiggere<br />

per 15. giorni all'albo pretorio del Comune.<br />

Quanto alla competenza <strong>dei</strong> reati elettorali, adottava una strada<br />

media, defel'endo ai tribunali penali i reati di falso, corruzione<br />

e coercizione personale al voto e lasciando immutata la<br />

competenza <strong>dei</strong> giurati per tutti gli altri reati.<br />

Legge Il I.uglio IS94 n. :lS7. - Cosi fu approvato dalla<br />

<strong>Camera</strong>, la quale vi aggiunse l'obbligo nell'autoriià giudiziaria,<br />

cui siano stati rimessi per deliberazione della <strong>Camera</strong> atti di<br />

elezioni contestate, di informare ogni tre mesi la Presidenza<br />

della <strong>Camera</strong> delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi<br />

o indicare sommariamente i motivi per cui le decisioni definitive<br />

non hanno ancora potuto pronunziarsi. E così fu concepita<br />

la legge 11 luglio 1894, n. 287.<br />

La relazione dell'on. Gnppo conteneva anche un'altra proposta,<br />

che non fu accettata dalla <strong>Camera</strong>, di trasmettere agli elettori<br />

il certilìcnto elettorale, trc giorni prima dell'elezione, per<br />

mezzo dell'uflìdo postale che ne ritirerebbe ricevuta, rima-


52 Capitolo I.<br />

Aprile 1896. Egli intendeva al doppio fine: di impedire la frode<br />

che nella varia intersecazione <strong>dei</strong> molteplici titoli dava facile<br />

modo di riconoscimento coi motti d'ordine; e di togliere<br />

la costante incertezza nel numero <strong>dei</strong> votanti motivata dalla<br />

dubbiezza <strong>dei</strong> segni che caratterizzavano le schede nulle, evitando<br />

così molte errate proclamazioni e conseguenti rcttillcazioni.<br />

Proponeva al primo scopo che l'elettore possa scrivere<br />

sulla scheda il solo nome e cognome del candidato, salvo<br />

aggiungere, in caso di possibile omonimia, la paternità: al<br />

secondo intendeva proponendo che, nel determinare il n umero<br />

<strong>dei</strong> votanti, non fossero computate le schede dichiarate<br />

nulle, le bianche e tutte quelle che non contengano sufficienti<br />

indicazioni per poter esser attribuite a persona eleggibile. Rimasta<br />

allo stato di proposta, fu negli stessi tennini riproclotta<br />

il 1° febbraio 1897, e vi riferì lo stesso ono Torrigiani il 18 febbraio<br />

1898 ammettendo che si possa far precedere il nome e<br />

cognome del candidato da un solo titolo o nobiliare o professionale<br />

od accademico o cavalleresco, e aggiungel'c la paternità<br />

in caso di possibile omonimia; insistette invece inte·<br />

gralmente sulla seconda parte.<br />

Venuta in discussione, la <strong>Camera</strong> adottò suEa prima proposta<br />

la sospensiva in attesa di proposte forse più radicali, quale<br />

quella preannunziata dall'ono Antonio Di Hudinì circa l'obbligo<br />

di denunziare in precedenza la candidature. Quanto alla seconda<br />

accettò il concetto che, formulato dall'ono Carcano, mutava<br />

completamente la natura della proposta, venendosi con<br />

essa a computare, per determinare il numero <strong>dei</strong> votanti, tutte<br />

le schede, ad eccezione di quelle da considerarsi nulle perchè<br />

mancanti del bollO e della firma dello scrutatore.<br />

Questa formola, la quale venne così ad aumentare considerevolmente<br />

il nnmero <strong>dei</strong> ballottaggi, fu tradotta nella legge<br />

7 Aprile 1898 n. 117.<br />

Non cessarono con questa le lagnanze e gli appunti mossi<br />

a singole disposizioni della legge vigente. Ma non è a nascondersi<br />

che i ritocchi parziali, se hanno il pregio di rispondere<br />

direttamente al riconoscimento di un errore della legge e rilnediarlo,<br />

presentano il grave danno di non riuscire armonici<br />

e di essere talvolta votati con difetto di quella ponderaziolle<br />

che, per modificare una legge organica e quasi statutaria, sarebbe<br />

necessaria e doverosa<br />

Già il senatore Di Sambuy, nella relazione 17 Giugno 1897, se·


Legislazione elettorale. 55<br />

segno eli legge pcr moclifìcazioni alle circoscrizioni clcllul'ali,<br />

opponeya il 10 Gennaio 1850 la sospensiva, anche per<br />

la situazione in cui si troverebbe una <strong>Camera</strong> appena eletta<br />

la qUrlle. approvando una riforma della legge elettorale, verrebbe<br />

ad ammettere che essa è dEettosa e con ciò a confessare<br />

" che noi, i quali fummo eletti colla legge presente, non<br />

rappresentiamo la vera e sincera espressione del voto degli<br />

elettori". CnvoUl' l'ispondenda consentiva che, se nella sostanza<br />

della legge elettorale si fosse introdotta qualche grave<br />

modificazione; sarebbe sorta la necessità di scioglier la <strong>Camera</strong>,<br />

che nel caso non si presentava. Di fatti la <strong>Camera</strong> non fu,<br />


CAPITOLO II.<br />

Analfabeti.<br />

18crizione di analfabeti. - Nel commentare le dispo,izioni<br />

della legge vigente, per la parte che è campo delle deliberazioni<br />

della <strong>Camera</strong>, e può determinarne la giurisdizione,<br />

non debbo soffermarmi sulle qualità necessal'Ìe per essere elettore,<br />

requisiti, il cui giudizio è di esclusiva competenza delle<br />

speciali giurisdizioni indicate espressamente dalla legge.<br />

L'unico punto, su cui la competenza della <strong>Camera</strong> può essere<br />

opportunamente eccitata, è la idoneità dell'elettore a leggere e<br />

scrivere; non già a fine di acquistal'e giurisdizione sulle liste,<br />

ma per giudicare se broglio possa essere intervenuto colà dove<br />

figuri votante chi, iscritto incensurabilmente nelle liste, si provi<br />

essere stato nell' impossibilità di votare per la sua incapacitù<br />

a leggere e scrivere.<br />

La condizione del sapel' leggere e scrivere fu costantemente<br />

imposta come requisito necessario pel' l'iscrizione nelle liste.<br />

La legge del 1848 non ammetteva nessuna eccezione; pel'ò, a<br />

quanto si -affermava nella relazione sull'elezione Praus nel collegio<br />

di Bovino del 4 Dicembre 1865, un decreto 5 Aprile 1848<br />

avrebbe consentito che anche per la nomina del deputato gli<br />

elettori potessero farsi scrivere la scheda dal segretario, facoltà<br />

che sarebbe stata soppressa col R. D. 24 l'faggio 1848 (1). Certo<br />

è che nel promulgare alle provincie annesse la legge del 1848,<br />

i decreti luogotenenziali dovettero tener conto delle condizioni<br />

tI) Questi decreti non si trovano nella collezione delle Leggi e<br />

Decreti


Analfabeti. 61<br />

zione Solimbergo sull'elezione Florena a :\1istretta del 13 Giugno<br />

1893 pur ripetendo la massima, aggiunge che altro è accertare<br />

un fatto che cade sotto i sensi e non ammette disparità di apprezzamento,<br />

altro è esprimere un giudizio che può essere errato;<br />

non è quindi inoppugnabile il pronunziato dell'ufficio e potrù<br />

la Giunta e la <strong>Camera</strong>, quando ne trovi elementi, ritenere che<br />

siasi bene o male giudicato, COllie nell'attribuzione di schede,<br />

cosi nell'ammissione al voto per inttrposta persona di elettori<br />

asserti indisposti; ma,'per hon cadere anch'essa nell'arbitrio, si<br />

limita a ritener nulli i voti di 74 elettori di cui l'ufficio non<br />

dichiarò nemmeno l'indisposizione.<br />

Prova di resistenza. - E cosi la relazione Gorio sull'elezione<br />

Lefebvre 29 Aprile 1894 non ammetteva che il vizioso intervento<br />

al voto di elettori per interposta persona potesse inficiare<br />

le operazioni della sezione, ma solo dar luogo ad una<br />

deduzione di voti corrispondente al numero degli elettori ammessi<br />

illegalmente.<br />

E come massima prova di resistenza non giungeva più oltre<br />

di questa deduzione la relazione Girarcli 2 febbraio 1901 sull'elezione<br />

Personè a Campi Salentina.<br />

La confnsione, che i seggi al'tificiosamente fanno fra le due<br />

categorie di persone che la legge ammette a farsi scrivere la<br />

scheda da altri elettori, non è dunque chiarita dalle decisioni<br />

della Giunta e della <strong>Camera</strong>; le quali non tennero in debito<br />

calcolo la natul'a eccezionale della disposizione transitoria<br />

che va quindi, secondo tutte le norme di interpretazione, intesa<br />

restrittivamente ; perocchè essa è la negazione del principio<br />

fondamentale che presiede alla nostra legge, il segreto<br />

del voto, in virtù del quale non è ammesso nè il voto di assenti<br />

llè !'importazione di scheda scritta fuori della sala elettorale.<br />

Non possiamo che fare ampio plauso alle parole della relazione<br />

Basteris (collegio 2° di Palermo - Corleone - eletto<br />

Firmaturi) del 1 Febbraio 1883: " non vale il dire che, essendo<br />

le liste permanenti e intangibili, ogni iscritto ha diritto di votare<br />

e perciò di delegare altri a scrivere per lui ogni qualvolta<br />

trovisi nell'impossibilità di scrivere: ed illvero non è a confondersi<br />

il diritto per sè coll'esercizio del diritto stesso: all'lscritto<br />

non si contende il diritto di votare, bensì richiedesi<br />

ch'egli voti nel modo che il legislatore prescrive: l'iscrizione<br />

di analfabeti è una flagrante violazione della legge e tale vio-


G2 Capitolo II.<br />

lazione, per ciò solo che passò inosservata, non può essere titolo<br />

legittimo per licenziare impunemente una seconda dolazione<br />

della legge stessa "'<br />

Finchè la legge si appaga di indisposizione notoria e non<br />

sia reso obbligatorio un elenco speciale degli analfabeti eccezionalmente<br />

iscritti, sarà sempre troppo facile confondere i<br />

due casi ben diversi per cui la legge ammette il ricorso ad un<br />

coadiutore; ma potrà d'aUro Into la soverchia larghf:'zza dell'ufficio<br />

e la càntraddizione <strong>dei</strong> numeri che noI consente fornire<br />

larga prova della colpevole connivenza <strong>dei</strong> seggi.


CAPITOLO IV.<br />

Liste.<br />

La netta separazione non è di cosa umana e tanto meno di<br />

giurisdizioni cosÌ complesse e Ìntimamente collegate. Onde è<br />

chiaro che, ove all'Assemblea non possa darsi facoltà di giudicare<br />

del diritlo individuale degli elettori, non potrebbe equamente<br />

negarlesi il diritto di giudicare se la lista in complésso<br />

corrisponda a quelle garanzie che la legge prescrive: e in questo<br />

punto è troppo facile un punto d'intersezione, nel quale il giudizio<br />

sulla individualità offesa coincida colla violazione della<br />

forma nella sanzione di tutta la lista.<br />

Competenza della <strong>Camera</strong>. - Il criterio dell'insilldacabilità<br />

della lisla ebbe il sopravvento sin dai primi tempi. Il 10 Gennaio<br />

1852, leUasi una protesta di alcuni indebitamente ome


Liste. 67<br />

Ma il 10 Dicembre l86:J fu convalidata l'elezione Camerini a<br />

Lanciano, quantunque per costituire il minimum eletto;ale la<br />

Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti avesse detratto dal numero degli<br />

iscritti due morti e 6 duplicati; riconobbe allora l'Ufficio, a relazione<br />

Cairoli, che l'operato del seggio non era nello stretto<br />

diritto, ma era una ricognizione della verità, non potendo la<br />

legge dar valore allo zero. Il 26 marzo Ì867 fu convalidata l'elezione<br />

Siccardi a Ceva, il quale non avrebbe raggiunto il terzo<br />

necessario ove il seggio non avesse detratto dal numero degli<br />

iscritti i morti, e il 6 aprile 1867 la <strong>Camera</strong>, considerando che<br />

l'ono Carron, eletto ad Avigliana, non resisteva se non detraendo<br />

dalle liste i 17 morti, ne convalido tuttavia l'elezione. La forma<br />

cedette alla sostanza.<br />

Nell'elezione Bottero nello collegio di Nizza un elettore erasi<br />

presentato dichianmdo non saper leggere e scrivere e il seggio<br />

non l'aveva ammesso al voto. La <strong>Camera</strong> il2 Gennaio 1858, nonostante<br />

le contrarie ragioni dell' ono Depretis, il quale nel<br />

dubbio gravissimo avrebbe inclinato a credere ch' egli avesse<br />

il diritto di votare, convalidò l'elezione a fine di non creare un<br />

campo vastissimo agli arbitri <strong>dei</strong> seggi.<br />

Doppia iscrizione. - Nello stesso intendimento, la <strong>Camera</strong><br />

ritenne il 20 Giugno 1876 bene operasse l'ufficio di Sora quando<br />

impecH ad un elettore di dare un doppio voto, nonostante la<br />

doppia iscrizione nelle liste (1). Nel collegio di Cittano\a, eletto<br />

Avati, due inùividui già iscritti nella lista, cancellati di poi nella<br />

decretazione tanto provvisoria che definitiva della lista stessa,<br />

furono per errore compresi nelle copie redatte per uso degli<br />

(1) Il 21 Dicembre 1857 fu convalidata l'elezione di Albertville (eletto<br />

Jaillet) ave un elettore, che votò tre giorni dopo anche a Ugine, poteva<br />

spostare la magi!;ioranza; dichiarava allora Gustavo Cav.onr che<br />

nullo fu invece il voto da lui dato nel secondo collegio, nè quel che<br />

egli fece dopo può infirmare quanto fece regolarmente prima. Che, se<br />

le due elezioni fossero state contemporanee, rispondeva Camillo Cavour<br />

il 29 Dicembre 1857, per l'elezione Bottero a Nizza I, che l'elettore<br />

commette un atto dalla legge proibito, ma ciò non basta a render<br />

nullo 11 sno voto; e, ripresa la discnssione il2 Gennaio successivo,<br />

Biancheri dichiarava esser questa piuttosto uu' infrazione disciplinare<br />

anzichè un elemento sufficiente ad invalidare nn'elezione. E l'elezione<br />

fu convalidata. Invece per l'elezione De Meis a Chieti fu il 23 Novembre<br />

1865 ritenutI> nullo 11 voto di nn elettore che, iscritto in due collegi,<br />

aveva votato in entrambi.


Liste. 69<br />

ed evidentemente, nel parlare di liste, noi intendiamo riferirci<br />

alle liste politiche. non alle amministrative, quantunque le<br />

ultime leggi ne abbiano molto accomunate le sorti. La nostra<br />

storia parlamentare ci offre però un caso in cui fu, per circostanze<br />

eccezionali, ammesso l'uso delle liste amministrative per<br />

l'elezione politica. L'elezione Speciale a Catania II fu, in base<br />

al decreto del luogotenente Montezemolo dell' 11 Gennaio 1861<br />

che rendeva valide per le elezioni politiche le liste amministrative,<br />

con"/alidata il 15 Giugno 1864 nonostante le obbiezioni<br />

di coloro che a tale decreto davano applicazione per una sola<br />

elezione.<br />

I,i!ilte dell'anno precedente. - Sorge sovente il dubbio<br />

quali siano le liste legali, in base alle quali l'elezione debba<br />

avvenire, imperocchè non sia sempre certo se le formalità sian<br />

tutte e secondo legge compiute.<br />

Nell'equivoco sorto nei collegi di Felizzano (eletto Carbonazzi)<br />

e Lanzo (eletto Genina) ove furono per alcune sezioni adoperate<br />

le liste del 1848 anzichè quelle approvate del 1849, la<br />

<strong>Camera</strong> convalidò la prima (10 Agosto 1849) e annullò la seconda<br />

(13 Agosto 1849) in virtù <strong>dei</strong> calcoli fatti, da cui risultava<br />

non potere in quella i nuovi iscritti spostare la proclamazione,<br />

che poteva in questa essere modificata. Lo stesso calcolo<br />

si fece per l'elezione Cadolini a Pescarolo, convalidatail 24 novembre<br />

1865. E parimente l'elezione di Vincenzo Ricci nel lO<br />

collegio di Genova fu per la stessa ragione, dopo discussione,<br />

convalidata il 6 febbraio 1866. Invece, la relazione Vigoni<br />

20 Dicembre 1886 sull'elezione Calvi a Pavia I ritenne che l'aver<br />

votato su una lista anzichè sull' altra produce l'annullamento<br />

della sezione. E il 15 dicembre 1891 l'elezione Dari in Ascoli<br />

Piceno, relazione Tondi, fu annullata perchè in alcune sezioni<br />

l'elezione avvenne sulle liste del 1891 che iI giorno della elezione<br />

non erano ancora definitive.<br />

Ma se niuna lista nuova sia stata pubblicata, non può inferirsene<br />

colpa nel collegio per aver adoperate le sole possibili, cioè<br />

le precedenti, non essendo lecito obbligare una sezione all'astensione<br />

per colpa delle autorità locali. In una sezione del collegio<br />

di Pozzuoli (eletto Scotti), non essendo pubblicate altre liste, si<br />

fece l'elezione sulle liste del 1861, mentre eran già decorsi i termini<br />

perchè le successive fossero preparate: l'ufficio, relatore<br />

Patcrnostro, considerando che le liste nuove sono permanenti<br />

fino alla revisione, proponeva la convalidazione con invito al


70 Capitolo IV.<br />

ministro di far conoscere alle autorità la convenienza di agire<br />

con maggiore zelo: e l'elezione fu convalidata il 24 febbraio 1863.<br />

Nè potrà precludersi alla <strong>Camera</strong> anche un giudizio di sovrano<br />

ed equitativo apprezzamento di circostanze, le quali facciano<br />

fede della mancanza assoluta di voluti brogli. IUpubblicata<br />

nel 1860 la legge del 1859 coll'estensione alle nuove provincie,<br />

la Giunta di Ciriè ritenne avere ancora il diritto di rettificare<br />

le liste, secondo la disposizione contenuta nella legge<br />

del 1859, che la legge del IS60 manteneva in vigore per le provincie<br />

ove era per la prima volta pubblicata; il relatore Cantelli,<br />

dimostrando la buona fecle di tale operazione confermata dal<br />

fatto che i nuovi iscritti avevano realmente tutte le qualità<br />

volute, propose la convalidazione che la <strong>Camera</strong> accolse il<br />

lO marzo 1861.<br />

Non è dunque motivo di nullità per sè stante l'avere alèune<br />

sezioni votato sulle liste vecchie, ed altre sulle nuove, peroc·<br />

chè ogni Comune è un ente separato, al quale deve aversi riguardo<br />

per la validità delle liste, non al collegio che è l'unione<br />

delle varie unità organiche. Così la elezione Simonelli nel collegio<br />

di Lari, essendo le liste di alcuni Comuni rimaste giacenti<br />

presso la prefettura, e procedutosi perciò alla votazione in alcune<br />

sezioni sulle liste del 1871, in altre su quelle del 1872, fu il<br />

14 Dicembre 1872 convaliclata Un certo dubbio in argomento<br />

lasciava il 9 Maggio 1876 il relatore dell'elezione di Levanto,<br />

la quale fl: per altre ragioni annullata; ma l' ono Pierantoni<br />

dichiarava allora la massima assoluta non importare nullità<br />

l'avere alcuni Comuni votato colle liste nuove ed altri colle<br />

vecchie, quando nei primi le liste nuove eran decretate, nei<br />

secondi nOIl ancora.<br />

Liste diverse nei due serutinii. - Più importante sorge<br />

il dibattito e più grave la ragione del dubitare allorchè liste<br />

di\'erse, pure legalmente approvate, sian adoperate nella scrutinio<br />

e nel ballottaggio. Partendo dal concetto che questo non<br />

è se non una seconda prova, cui son chiamati gli elettori della<br />

la. votazione, logica vuole che gli eletturi convocati siano i medesimi<br />

che a quella avevan diritto. Onde, se nell'intervallo tra<br />

l'una e l'altra sorte nuove liste fossero validamente pubblicate,<br />

dovrebbero per il ballottaggio le prime sole aver vigore.<br />

Ma un altre ordine di considerazioni si contrappone, informato<br />

al concetto che della revisione delle liste fa, non un diritto privato,<br />

ma una ragion pubblica, cui sommamente interessa, che


72 Capitolo IV.<br />

ove la pubblicazione delle liste era mancata, l'ono Varè aveva<br />

tentato dimostrare che solo per via d'interpretazione erasi sempre<br />

ritenuto spettare l'obbligo della pubblicazione, mentre soltanto<br />

per un precetto formale di legge possono comminarsi le<br />

nullità; nonostante questa argomentazione e l'autorita dell'oratore,<br />

la elezione fu annullata.<br />

Negli annali parlamentari troviamo sovente ricordata come<br />

testo la decisione della <strong>Camera</strong>, con cui furono annullate il 5 Dicembre<br />

1865 le elezioni <strong>dei</strong> tre collegi di Genova. eletti Vincenzo<br />

Ricci, Serra Cassano, e Giovanni Ricci, perchè erasi votato su<br />

liste, le quali, dopo l'aggiunta <strong>dei</strong> nuovi elettori iscritti in<br />

virtù della nuova legge di ricchezza mobile, non eran state<br />

regolarmente pubblicate dal Municipio: "L' l7fficio considerò<br />

che dove non vi sono state le pubblicazioni non può ritenersi<br />

siavi stata decretazione delle liste; opinò che, se è vero che le<br />

liste una volta decretate acquistano il valore di cosa giudicata,<br />

ciò per altro non può intendersi in modo assoluto, ma sempre<br />

alla condizione che le formalità sostanziali prescritte dalla<br />

legge siano state rigorosamente applicate, e ritenne perciò ad<br />

unanimità nel difetto di pubblicazione un motivo di nullità ".<br />

È degno di osservazione che nelle elezioni seguite all'annullamento,<br />

non essendosi ancora avuta la regolare affissione delle<br />

liste nuove, si adoperarono le liste vecchie; ma vennero allora<br />

sollevate in senso contrario proteste per essere stati così impediti<br />

dal voto i nuovi elettori; proteste le quali la <strong>Camera</strong><br />

respinse il 24 Gennaio 1866, convalidando le nuove elezioni.<br />

Invece, il 12 Dicembre 1865, si convalidò l'elezione Berardi a<br />

Foligno, nonostante la mancata pubblicazione delle liste, perchè<br />

detraendosi i voti in esse ottenuti l'eletto rimaneva in maggioranza<br />

in alcune sezioni, ma non si volle portare le cose all'estrema<br />

conseguenza da altri domandata di una assoluta nullità<br />

della elezione.<br />

PelO la elezione Masei nel XII di Napoli, l'Ufficio affermava<br />

doversi piuttosto votare sulle liste vecchie, anzichè sulle nuove<br />

in cui si fossero introdotte modificazioni, quando i termini per<br />

i reclami non fossero h'ascorsi; ma la <strong>Camera</strong> il 4 Aprile 1867,<br />

sulla opinione di Coppino che sulle liste vecchie rese sospette<br />

dalle modificazioni introdotte non fosse possibile votare e che<br />

l'ultima decretazione sia la definitiva, convalidò l'elezione.<br />

Colla convalidazione dell'ono Alatri nel II collegio di Roma,<br />

il 14 Dicembre 1874, si intese che all'affissione delle liste fosse


Liste. 73<br />

equipollente l'averle esposte mediante deposito al municipio<br />

in luogo aperto al pubblico e con avviso che chiunque avrebbe<br />

potuto prenderne notizia. Diceva il relatore Piroli ehe " questo<br />

modo di esposizione pubblica generalmente eseguito dal municipio<br />

di Roma anche nelle precedenti elezioni soddisfa pienamente<br />

al voto della legge •. Nella lunga e dotta discussiol1é<br />

avvenuta in quell'occasione alla <strong>Camera</strong> l'onorevole Mancini<br />

fece una lunga indicazione di addebiti contro questa elezione<br />

per erronee iscrizioni, ecc. e avocò alla <strong>Camera</strong> i massimi diritti<br />

in materia di verificazione di poteri; al cheil Piroli rispondeva<br />

ammettendo la competenza della <strong>Camera</strong> circa la nullità<br />

delle liste, negandola quando si tratti della irregolarità di<br />

una o più iscrizioni, la quale rientt'a nella giurisdizione dell'autorità<br />

giudiziaria. La <strong>Camera</strong>, convalidando l'elezione, convenne<br />

anche una volta in questa opinione, e non tenne conto di<br />

tutti gli addebiti singoli fatti alle liste, di cui Mancini voleva<br />

dimostrare la irregolare compilazione.<br />

Nè basta l'affissione delle liste se essa non dura per tutto il<br />

tempo prescritto dalla legge. Nel comune di Aversa non essendo<br />

le liste state affisse pei 10 giorni prescrilti dalla legge e la decretazione<br />

del Prefetto essendo avvenuta prima che fossero<br />

trascorsi i 15 giorni accordati per produrl'e i reclami, l'elezione<br />

fu il 19 Gennaio 1871 annullata.<br />

Per la stessa ragione fu annullata, il 14 Dicembre 1874, l'elezione<br />

di Spaventa a Chieti. Invece il 18 Dicembre 1874 l'elezione<br />

Pugliese-Giannone a Caltanissetta avvenuta 1'8 Novembre, su una<br />

lista approvata il 5 Novembre, fu convalidata. E il 1° febbraio<br />

1875 fu parimenti convalidata l'elezione Golia ad Aversa, comunque<br />

non decorsi i termini, perchè constava che i reclami<br />

presentati da elettori per ottenere la propria iscrizione erano<br />

stati tutti ammessi e che, per quanto riguarda i reclami di terzi<br />

per ottenere la iscrizione di altri elettori, nessun appello erasi<br />

presentato alla Corte dalle persone di cui si chiedeva l'iscrizione. (<br />

Si venne cosi a ridurre una questione complessa di lista ad una )<br />

indagine minuta di iscrizione, la quale, come sfugge alla com- I.<br />

petenza della <strong>Camera</strong> per trarne motivo di nullità, le sfugge ;<br />

pure per dedurne conferma della regolarità delle liste.<br />

Il rigore <strong>dei</strong> termini fu di nuovo affermato colla decisione<br />

15 Febbraio 1877 (elez. Bruno nel collegio di Nicosia) che ritenne<br />

nulla la lista di Leonforte perchè era stata pubblicata il 3 Settembre<br />

e decretata definitivamente H 14, comunque nel verbale


74 Capitolo 1V.<br />

della Giunta fosse chiaramente espresso che fino a tullo il 17<br />

non erano pervenuti reclami.<br />

Pubblicazione interrotta. - La discussione avvenuta il<br />

16 febbraio 1875 sull'elezione Auriti a Chieti dà soluzione ad<br />

un dubbio circa un elegante quesito di interpretazione della<br />

legge. Le liste devono essere pubblicate ed affisse nei termini<br />

stabiliti; ma, interrotti per una qualsiasi ragione i termini, possono<br />

dessi esser ripresi tenendo per valide tulle le oper:;1zioni<br />

precedenti o tutte devono rinnovarsi? La elezione precedente<br />

di Chieti era stata, come vedemmo, annullata perchè mancava<br />

un giorno a compiersi i 10 prescritti dalla legge. La relazione<br />

diceva che "per il principio di ragione che l'annullamento<br />

invalida il procedimento dal primo alto viziato in poi, rimanendo<br />

fermi nella loro integrità gli alti precedenti non colpiti<br />

da alcun vizio o difetto, ciò che doveva farsi per regolare l'operazione<br />

delle liste era. di rimettere in corso integralmente<br />

i termini ai reclami con ordinare che fossero di nuovo pubblicate<br />

ed affisse per giorni 10, il che fu fatto; e non era necessario<br />

che, oltre alla nuova pubblicazione delle liste, fosse ripetuta<br />

la notificazione ai cancellali radiati ". E l'elezione fu convalidata.<br />

Modifieazioni necessarie nelle liste. - Anche il principio<br />

della intangibilità delle liste ha la sua necessaria eccezione<br />

nella legge, che ammette le variazioni provenienti da<br />

morte o interdizione. Nell'applicazione, la <strong>Camera</strong> riconobbe<br />

non potersi tacciare d'illegalità le liste nelle quali, oltre alla<br />

radiazione <strong>dei</strong> morti e di quelli privati <strong>dei</strong> diritti civili, eransi<br />

tolti due duplicati e uno che era iscritto anche in altro collegio e<br />

per contro erasi aggiunto uno che per semplice errore di copiatura<br />

era stato omesso nelle liste attuali (Ferrara, eletto Mosli<br />

4 Aprile 18671.<br />

Ma non può l'ufficio respingere chi si presenti a votare col<br />

certificato di elettore, solo perchè si sappia che erroneamente<br />

egli figuri nella lista, spettando esclusivamente alla commissione<br />

elettorale del Comune introdurre nelle liste le necessarie modificazioni<br />

(elezione Aliberti a Napoli X, relazione Nocito 15 Aprile<br />

1898).<br />

Che, se un'amministrazione comunale succeda con propositi<br />

di integrità ad altra la quale abbia capricciose alterazioni introdotte<br />

nella lista, quella deve ben riguardare, pur volendo<br />

ritornare soltanto all'antica dizione, di non introdurre in questa


Liste. 75<br />

lista alterata le nuove e corrette modificazioni, ma richiamare<br />

invece l'altro originale della lista che è deposto alla Commissione<br />

provinciale (reI. Rosano, 2 maggio 1891, Siracusa I).<br />

E la stessa competenza dev'essere attribuita a chi rappresenta<br />

l'Amministrazione Comunale cioè al R, Commissario (Vedi reI.<br />

Nasi 28 febbraio 1894 sull'elezione Cefaly a Nicastro).<br />

A tti d'appello. - In un caso solo il seggio può ammettere<br />

elettori non iscritti e cioè, in pendenza del giudizio innanzi<br />

alla Corte d'Appello, gli elettori che dimostrino di essere stati<br />

iscritti nelle li.';te precedenti e ne siano stati cancellati, nonchè<br />

coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive nell'anno in<br />

corso per decisione della commissione provinciale concorde<br />

colle proposte della commissione comunale.<br />

Ma la competenza del seggio affermata in modo così incerto<br />

dalla parola dimostrino adoperata nella legge attuale, senza che<br />

sia specificato il modo con cui la dimostrazione possa o debba<br />

esser data, è anche in questo caso limitata a prender cognizione<br />

dell'atto d'appello, non potendo entrarvi in merito: per aver<br />

ciò fatto, pelO aver cioè giudicato che esso non fosse stato regolarmente<br />

intimato e non introdotto in termini e non avere perciò<br />

ammesso al voto 4 elettori, l'elezione di Strambino fu il 13<br />

Gennaio 1859 annullata.<br />

E fu ritenuto ancora il 26 Gennaio 1866 per l'elezione di<br />

Afragola, elelto De Lorenzo, che la semplice presentazione dell'atto<br />

d'appello sia sufficiente a legittimare la pretesa al voto,<br />

senza che occorra un certificato del cancelliere a giustificare<br />

che l'appello era stato realmente introdotto (1),<br />

Presentatisi all'elezione di Torre Annunziata alcuni elettori<br />

muniti di certificati del cancelliere d'Appello, i seggi li respinsero<br />

perchè essi non avevano reclanlato per impugnare una<br />

decisione della commissione provinciale. La Giunta Elezioni,<br />

relazione Sacchetti, ricordava che le Corti d'Appello di Torino<br />

e di Milano dichiararono non ammissibili i ricorsi prodotti<br />

direttamente alla Corte quando sia stato omesso il reclamo<br />

alla commissione provinciale; contuttociò • non ritenendo nell'ufficio<br />

la facoltà di dichiarare la ricevibilità o meno di ricorsi<br />

presentati alla Corte e limitare il diritto di appello che è<br />

garantito dalla legge elettorale e della cui applicabilità _deve<br />

(1) L'elezione fu per tutt' altra ragione sottoposta ad inchiesta e<br />

poscia annullata il 22 Maggio 1866.


Liste. 77<br />

nell'elenco speciale degli appartenenti ai corpi armati, la quale<br />

produce di fatto conseguenze uguali alla cancellazione? La<br />

Giunta colla relazione Sacchetti sulla elezione Catapano nel collegio<br />

di Torre Annunziata ritenne il7 Aprile 1894 che essi siano<br />

da equipararsi ai cancellati dalle liste e conservino quindi il<br />

diritto di partecipare alla votazione quando sia provata la loro<br />

iscrizione nelle liste dell'anno precedente.<br />

Effetti della sentenza d'appello. - La presentazione <strong>dei</strong><br />

certificati d'appello introdotto può trovarsi in conflitto colla<br />

pronunzia della sentenza d'appello, quando questa non riconosca<br />

il diritto elettorale a coloro che, per virtù del certificato,<br />

potrebbero votare. Nel conflitto, quale <strong>dei</strong> due fatti deve prevalere?<br />

Se la ragione della sospensiva cessa quando la sentenza<br />

è pronunciata, è pure da riconoscersi che iI valutare gli effetti<br />

di una sentenza darebbe ai seggi la competenza ad entrare nel<br />

merito che finora loro vedemmo negata, e da ricordarsi che<br />

le variazioni alle liste per effetto delle sentenze devono esser<br />

fatte dalle autorità competenti nelle forme dalla legge previste.<br />

Nel collegio di Pescia 6 elettori, producendo certificato d'appello,<br />

furono ammessi al voto, nonostante fosse da altri presentato<br />

il certificato del cancelliere della Corte attestante che<br />

iI ricol'so loro era stato rigettato. La Giunta Elezioni, relatore<br />

Righi, " considerato che la giurisprudenza della <strong>Camera</strong>, per<br />

ciò che riflette la comunicazione delle deliberazioni dell'autorità<br />

giudiziaria, non esige siasi corrisposto a tutte le pratiche<br />

prescritte dal Codice di Procedura Civile per rendere esecutoria<br />

una sentenza e che la legge elettorale non sancisce la sospensione<br />

dell'esecuzione della sentenza durante il ricorso in<br />

Cassazione" propose annullarsi al proclamato Ferdinando<br />

Martini i 6 voti e proclamare perciò il ballottaggio non avendo<br />

con tale detrazione nessuno <strong>dei</strong> concorrenti ragginnto la maggioranza.<br />

La <strong>Camera</strong> invece, il 25 Aprile 1876, convalidò l'elezione.<br />

Per converso approvandosi il 20 Giugno 1876 l'elezione di Serrastretta,<br />

si ritenne che i presidenti <strong>dei</strong> seggi non possono rifiutarsi<br />

di ricevere la notificazione delle sentenze e bene operano<br />

escI udendo dal voto coloro i s::ui reclami siano stati dalla<br />

Corte rigettati, nonostante non siasi notificata la sentenza al<br />

domicilio <strong>dei</strong> cancellati, anche perchè l'esame della questione<br />

sulla notificazione delle sentenze sfugge alla competenza <strong>dei</strong><br />

seggi.


78 Capitolo IV.<br />

Un caso anche più rilevante, il quale si connette colla parità<br />

di trattamento tra il primo e il secondo scrutinio, ci è offerto<br />

dall'elezione del 3° Collegio di Genova della XIV legislatura.<br />

Nell'intervallo tra la pdma e la seconda votazione furono revocate<br />

dalla Corte d'Appello molte iscrizioni aggiunte d'ufficio;<br />

notificata pe!" atto d'usciere la sentenza ai presicienti <strong>dei</strong> seggi,<br />

questi respinsero dall'urna molti di tali elettori. Onde proteste,<br />

perchè questi non avevano avuto notificazione nè <strong>dei</strong> reclami<br />

nè del giudicato. e perchè la sentenza della Corte non può<br />

dar luogo ad immediata modificazione delle liste, e perchè tra<br />

la prima e la seconda votazione non si può eseguire nessuna<br />

val'iazione di lista. La relazione Martelli, ritenuta imprescindibile<br />

la intimazione agli interessati tanto del reclamo quanto e<br />

più ancora delle decisioni relative, le quali senza di essa non<br />

potevano ritenersi passate in giudicato - tanto più che i didtti<br />

elettorali, una volta svegliati e riconosciuti, anche nel caso di<br />

contestazione, fino a dimostrazione contraria fatta in ultimo<br />

grado di giuris1izione debbono essere mantenuti - trovando<br />

anche degna di serio esame l'altra questione se dopo la prima<br />

votazione sian ammesse modificazioni alle liste pel ballottaggio<br />

in considerazione della necessità di conservare eguaglianza di<br />

condizioni tra i candidati nella prima e nella seconda votazione,<br />

propose, e la <strong>Camera</strong> il 13 Luglio 1880 accolse, l'annullamento<br />

dell'elezione, nonostante che 377 fossero gli esclusi dalla sentenza<br />

e in 389 risultasse la differenza <strong>dei</strong> voli tra i due candidati.<br />

Le conseguenze <strong>dei</strong> giudicati delle Corti d'appello sono dunque<br />

semplicissime lorchè la Corte accoglie i ricorsi ordinando<br />

la reiscrizione <strong>dei</strong> cancellati, perchè qnesti vengono a mantenere<br />

in definitiva la loro condizione che in quasi possesso era loro<br />

attribuita. Sono invece complicale e più difficili nella risoluzione,<br />

lorchè la Corte rigetlando i ricol'si stabilisce una difformità tra<br />

le loro condizioni di fronle al tempo.<br />

Ma, nell'esame di queste conseguenze, dobbiamo soffermarci<br />

un istante sopra un caso rimasto isolato e che, ustando contro<br />

tutte le buone consuetudini, non deve formare precedente.<br />

La <strong>Camera</strong> in quella occasi{)ne, di fronte alla pendenza di un<br />

giudizio in Corte d'appello sulla cancellazione di elettori precedentemente<br />

iscritti, rinviò l'elezione alla Giunta affinchè questa<br />

nuovamente riferisse non appena pronunziata la sentenza della<br />

Corte stessa (Elez. Cicciano, 12 Maggio 1879). Onde risultò il poco


80 Capitolo IV.<br />

si attengono; e non è risolto nemmeno il dubbio circa la ampliata<br />

competenza che viensi ad attribuire ai seggi.<br />

Ed è appunto su questa mancanza di giurisdizione <strong>dei</strong> seggi<br />

che faceva assegnamento il Mari sostenendo vigorosamente il<br />

5 Dicembre 1874 le ragioni della Giunta, la quale proponeva l'annullamento<br />

dell'elezione di Brescia Morra nel collegio di Avellino<br />

perchè non eran stati ammessi al voto 65 elettori i quali,<br />

radiati dalla Corte d'appello, erano stati reiscritli in virtù della<br />

sentenza della Cassazione che cassava quella d'Appello e, notificata<br />

questa al sindaco ed al prefetto, avevan ricevuto i relativi<br />

certificali elettorali. Nella dotta discussione seguilane tra Mancini<br />

e Mari la <strong>Camera</strong> allnullò l'elezione, alla quale non avevan<br />

concorso coloro cui la Cassazione veniva a riconoscere ab inilio<br />

il diritto elettorale.


CAPITOLO V.<br />

Circosorizioni Elettorali.<br />

La legge del 17 Marzo 1813 staoiih'a 20J collegi ad un solo<br />

de[)utato, <strong>dei</strong> quali ci risparmiamo di indicare la circoscrizione<br />

perchè non corrispondente in niuna guisa alla successiva divisione<br />

per provincia. Dna sola Assemblea era prevista pei<br />

collegi ove il numel'O degli elettori non avesSe ecceduto i 400;<br />

gli altri divisi in più sezioni, ognuna delle quali, formata di<br />

comuni o frazioni di comuni i più vicini fra loro, non avrebbe<br />

compreso meno di 200 elettori. Per la Sardegna invece il sistema<br />

era tutto diverso: gli elettori d'ogni provincia avevano a riunirsi<br />

nel capoluogo della Provincia, essendo raggruppati per<br />

ordine alfabetico e suddivisi poi in tante parti uguali quanti i<br />

deputati da eleggersi.<br />

Circoscl'izione di terraferlna, - Come il sistema speciale<br />

per la Sardegna sapeva molto di empirico, così il cOluplesso<br />

della prima circoscrizio ne lascin.Ya molto a desiderare. :\Ia il<br />

legislatore d'allora, cui premeva emanar tosto una legge che<br />

fosse la consacrazione definitiva della grande conquista costituzionale,<br />

aveva avuto la sublime franchezza di dichiarare che<br />

per la somma urgenza non aveva aspettato «che fossero raccolte<br />

tutte le notizie di fatto la cui cognizione poteva forse<br />

riuscire opportuna per fissare le condizioni <strong>dei</strong> diritti elettorali."<br />

Onde, constatate subito le mende, cominciò la <strong>Camera</strong> fino dal<br />

17 Giugno dello stesso ann o 18J8 a far voti per la. separazione<br />

<strong>dei</strong> collegi di Cernobbio e Intra,<br />

Era allora sommo interesse, nell'esordio della vita politica,<br />

che la scarsezza <strong>dei</strong> votanti dovuta principalmente alle (liffi-<br />

MOXTALCINI. (j


84 Capitolo V.<br />

sizione transitoria, per detel'minare in ciascuna delle provincie<br />

dell'Isola quale fra i collegi dovesse essere rappresentato dagli<br />

attuali deputati, era incaricato l'ufficio di Presidenza della <strong>Camera</strong><br />

di pl'ocedere alla relativa estrazione a sorte entro 5 giorni dalla<br />

pubblicazione della legge, al qual sorteggio, pel' vari motivi<br />

protratto, procedette la Presidenza un mese dopo dandone notizia<br />

alla <strong>Camera</strong> il 27 febbraio.<br />

Circoscrizioni del .8ii9 e del .860, del 1866 e del<br />

1870. - La legge 20 Novembre 1859, pubblicata in virtù <strong>dei</strong><br />

pieni poteri, dopo l'annessione della Lombardia, fissava il numero<br />

<strong>dei</strong> deputati in 260, sempre a collegio ullinominale.<br />

La distribuzione <strong>dei</strong> collegi in ciascuna provincia regolata<br />

per circondario, ciascun collegio è diviso in tante sezioni quanti<br />

i mandamenti, purchè il numero degli elettod non sia inferiore<br />

a 40; nei collegi ove tale divisione non possa aver luogo e nei<br />

mandamenti più popolosi gli elettori, quando il loro numero<br />

oltrepassi i 400, suddivisi in sezioni di 200 elettori almeno.<br />

Determinato col Decreto Farini, che manrlava pubblicare nell'Emilia<br />

la legge elettorale del 20 Novembre 1859, in 70 il numero<br />

<strong>dei</strong> deputati per quelle provincie - e in 57 il numero <strong>dei</strong><br />

deputati della Toscana in virtù elel Decreto di quel Governo<br />

2Ì Gennaio 1860 - il numero complessivo <strong>dei</strong> deputati per tutto<br />

il regno venne ad elevarsi a 387. E con questo numero si fecero<br />

le elezioni della VII legislatura.<br />

Ma ben presto la cessione di Savoia e Nizza alla Francia e<br />

l'annessione di Napoli e Sicilia, delle Marche e dell' Umbria<br />

resero necessari nuovi provvedimenti. 11 6 Ottobre 1860 venng<br />

perciò presentato il disegno di legge per dare facoltà al<br />

Governo di modificare con RR. DD. la legge elettorale politica<br />

nella pal"te relativa al numero <strong>dei</strong> deputati e alla circoscrizione<br />

<strong>dei</strong> collegi; perchè, applicandola tal quale anche<br />

alle pl"Ovincie annesse, sarebbe risultato,un tal numero di deputati<br />

da non trovare riscontro in altri Stati e per ogni rispetto eccessivo,<br />

sia per lo scarso numero delle persone agiate al punto da<br />

poter sostenere senza inden.nità la dignità della rappresentanza,<br />

sia per la difficoltà di raccogliere in Parlamento il numero legale.<br />

La relazione Pasini dellO Ottobre 1860 esponeva che intendimento<br />

degli uffici della <strong>Camera</strong> era che i deputati di tutta intera<br />

l'Italia fossero 500, ma per intanto alla facoltà concessa al<br />

Governo aggiungeva la sola limitazione che il numero <strong>dei</strong> deputati<br />

non fosse minore di 400 e la cifra media della popolazione,


Circoscrizioni elettorali. 85<br />

presa a norma per stabilire la circoscrizione, non ecceelesse i<br />

50 mila abitanti per ciascun collegio.<br />

CosI concessi, colla legge 31 Ottobre 1860 n. 4385, questi pieni<br />

poteri, furono eliminate le difficoltà inerenti ad una discussione<br />

parlamentare in materia, in cui l'interesse generale e il particolare<br />

possono esser così facilmente a conflitto, e per risolvere<br />

la quale dovettero in seguito tante coni missioni, parlamentari<br />

ed extra, sovente con scarso frutto arrovellarsi. La legge fu a<br />

hreve tratto di tempo seguita dal R. D. 17 Dicembre 1860 Il. 4513<br />

che, colle moelificazioni ed aggiunte alla tabella delle circoscrizioni,<br />

determinò il numerò <strong>dei</strong> collegi elettorali in 443, sempre<br />

a scrutinio uninominale.<br />

Per circostanze speciali il Luogotenente del Be in Sicilia, nell'indire<br />

le elezioni per la VIII legislatura, disponeva che esse<br />

avesser luogo per comune e non per nlanelamento. Occorsa<br />

però un'elezione suppletiva nel collegio eli Caccamo, nella<br />

quale fu eletto il Bertani, due sezioni, quantunque invitate dal<br />

Prefetto a votare nel capoluogo elel lllandamento, fecero la<br />

votazione nel capoluogo del comune. L'elezione fu per tal<br />

motivo il 13 Luglio 1864 annullata. Avendone l'ono Sanguinetti<br />

pt'eso argornento per invitare il Governo a procedere alla<br />

cil"coscrizione elettorale politica della Sicilia in conformità<br />

(Ielle leggi vigenti, fu invece, su proposta dell'ono Di San<br />

Donato, adottato l'ordine del giorno puro e semplice. L'elezione<br />

successiva nello stesso collegio, in persona del Martinelli,<br />

essendo avvenuta colla convocazione di tutte le sezioni nel<br />

capoluogo del mandamento, nonostante la proposta di annullamento<br />

fatta eia Salaris, il4 Novembt'e 1864 fu convalidata.<br />

La legge del 1860 fu poi estesa col Decreto Luogotenenziale<br />

13 Ottobre 1866 n. 3282 alle provincie di Venezia e Mantova cui<br />

furono a'>segnati 50 deputati; e col Il. D. 15 Oltobre 1870 n. 5932<br />

alla Provincia di Roma, cui furono assegnali 14 deputali, elevati<br />

poscia col R. D. 6 Novembre 1870 a 15.<br />

Il numero <strong>dei</strong> deputati venne cosi definitivamente stabilito<br />

in 508, sempre a scrutinio uninorninale.<br />

!liicrutinio uninolllinale o scrutinio di lista. .- Ma, se il<br />

numero <strong>dei</strong> deputati non ebbe più, per mutar di leggi e di<br />

eventi, a modifical"si, non cosi fu della forma di scrutinio.<br />

Già il 19 Gennaio 1856, discutendosi le modificazioni alla legge<br />

elettorale relative alla Sardegna, Riccardo Sineo, pur riconoscendo<br />

quale metodo migliore la rappresentanza individuale


Circoscrizioni elettorali. 87<br />

all'esercizio del loro diritto, togliendosi loro il senso preciso<br />

dell'influenza del loro voto, che l'elemento urbano abbia a preponderare<br />

sul rurale, e che infine colla tirannia <strong>dei</strong> comitati<br />

centrali vengano sacrificati i diritti delle minoranze. Di questa<br />

ultima obiezione riconosceva la gravità l'ono Depretis, il quale<br />

però riteneva non conveniente che" quando il COI'PO elettorale<br />

sarà scosso e agitato dall'arrivo e dalla fresca vitalità <strong>dei</strong> nuovi<br />

venuti e dalla procedura cambiata, si introducessero altri elementi<br />

di novità, mentre questi congegni proporzionali non hanno<br />

ancor detta l'ultima parola e si adattano ai popoli Ilei quali<br />

l'educazione politica è più matura ".<br />

Rimasto indiscusso il pl'ogetto, dal quale la relazione Brin<br />

aveva scissa la parte dello scrutinio di lista, fu riprodotto dall'ono<br />

Depretis il 31 Maggio 1880, insistendo su questa riforma<br />

applicata in modo che, mantenute intatte in unità di collegio<br />

le provincie che non avevano più di 5 deputati, le altre fossero<br />

suddivise in collegi con non più di 5 e non meno di 3 deputati,<br />

sempre limitando i singoli collegi nei confini della Provincia.<br />

Per procedere alla ripartizione il disegno di legge calcolò la popolazione<br />

in 26,801,154, che, divisa per 508 deputati, risultava a 52,758<br />

abitanti per deputato; attribui anzitutto alle singole provincie<br />

un numero di deputati uguale al numero intero risultante dalla<br />

divisione della cifra della popolazione per questo comun divisore:<br />

e così si sarebbero avuti 475 deputati. Indi aggiunse<br />

un deputato alle provincie che nella divisione avevano un residuo<br />

maggiore della metà e cosi se ne ottennero altri 28: gli<br />

ultimi5 vennero assegnati alle provincie le quali avevano residui<br />

che più si avvicinavano alla metà, Pavia, Macerata, Bari, Girgenti<br />

e Trapani.<br />

Relazione Zanal'delli. - L'on. Zanardelli consacrò a questo<br />

argomento alcune delle migliori pagine delle sua relazione,<br />

nella quale si dimostra favorevolissimo allo scrutinio di lista,<br />

specialmente nel momento in cui, affievolito il pensiero politico<br />

che suscita le grandi lotte ideali, tendono a tenerne vece<br />

le misere sollecitudini locali e personali (1).<br />

(l) Il 14 Giugno 1881 nella discussione alla <strong>Camera</strong> della riforma<br />

elettorale erispi diceva che il metodo di votazione a scrutinio di lista<br />

vale assai più che l'allargamento del suffragio: i criteri di capacità e<br />

di censo non sono che menzogne e arbitrio, mentre dal metodo di votazione<br />

dipende la ricostituzione del sistema parlamentare.


88 Capitolo r.<br />

Quanto all'applicazione del sistema, escludeva il collegio<br />

unico che, sotto l'apparenza di collegio nazionale. conserverebbe<br />

l'elezione del deputato ancora a collegio ristretto, renderebbe i<br />

primi'eletti arbitri del Governo, e richiede miracoli di disciplina.<br />

Hiconosciuto invece che lo scrutinio provinciale costituisce<br />

un vero organismo vivente, osservava il grande divario che ne<br />

consegue tra provincia e provincia, l"aspetto quasi federale che<br />

verrebbe ad assumere l'elezione, e la necessità di consentire<br />

il yoto con schede preparate (1): e meno accettabile ancora<br />

considerava il collegio di cil'condado, divisione artificiale non<br />

fondata su tradizioni o affinità naturali. Accetta\"a in massima<br />

il concetto ministeriaIe.<br />

Solleyutisi reclami da alcune pro\'incie, specialmente da<br />

Porto Maurizio e dagli Abruzzi, la Commissione esaminò se<br />

potesse aumentarsi il numero <strong>dei</strong> deputati prendendo il quoziente<br />

originario di 50 mila abitanti; ma si con\'inse delrimpossibilità<br />

di tenere immutato questo quoziente, che a\Tcbbe<br />

portato con sè l'aumento del numero <strong>dei</strong> deputati ad ogni<br />

censimento. Deliberò invece che la distdbuzione del numero<br />

<strong>dei</strong> deputati per pI'o"ineia e la cil"coscrizione <strong>dei</strong> collegi debbano<br />

esser riveduti per legge alla prima sessione dopo ogni<br />

censim·ento.<br />

Costituita l'unità provinciale, nella necessilà di diddere in<br />

più collegi le provincie che non possono fvrmare un solo collegio,<br />

il :\finistero aveva nel suo progetto tenuto conto delIn<br />

presente circosnizione circondariale aggruppando, dove pos-<br />

(1) Crispi il 4 febbraio 1882 proponeva un contro progetto in virtù del<br />

quale ciascuua provincia con non più di 8 deputati avrebbe costituito un<br />

collegio; per le altre provincie la circoscrizione sarebbe fatta per R. D.<br />

uditi i Consigli Provinciali e una Commissione centrale di 5 senatori<br />

e 6 deputati, in modo che ogni collegio non comprendesse meno di 3<br />

nè più di 8 deputati; ed ammetteva che le schede potessero portarsi<br />

scritte nell'aula, Ingegnoso e semplice era il sistema proposto dall'on.<br />

Chimirri per cui ciascuna provincia elegge a scrutinio uninominale il<br />

numero <strong>dei</strong> deputati attribuitole: l'ufficio principale proclama eletti<br />

qnelli che hauno conseguito il maggior numero di voti pnrchè non inferiore<br />

al quoziente provinciale, che si ottiene dividendo il numerI)<br />

<strong>dei</strong> votanti per quello degli eligendi, e tenendosi conto, per i casi di<br />

vacanze parziali, di coloro che avranno ottenuto il maggior nnmero<br />

di voti dopo i proclamati. Entrambi furono ritirati dai loro proponenti<br />

per non pregiudicarli.


Circoscrizioni elettorali.<br />

sihile, più circondari o costituendo un collegio unico nei maggiori<br />

e nlantenendo sem pre ferma la circoscrizionc mandamentale<br />

in modo che non fosse mai frazionata fra più collegi.<br />

La Commissionc, acceltati i criteri di contiguità, di condizioni<br />

stradali, eli facilità eli comunicazioni che avevano determinato<br />

il progetto ministeriale, introdusse varic moelificazioni ispirate<br />

al concctto di conservare a ciascuna provincia il numero<br />

<strong>dei</strong> dcputati attuale e alla norma generale di non costringersi<br />

dentro le strette di un'assoluta unifonnità eli popolazione allo<br />

scopo eli potcr congiungere popolazioni affini, seguendo per<br />

lo più le presenti circoscrizioni per modo che gli attuali collegi<br />

si trovassero chiusi tutti interi nelle nuove circoscrizioni, ad<br />

eccezione <strong>dei</strong> 30 collegi formati da mandamenti e comuni<br />

appartenenti a pl'ovincie diverse, i quali dovevano di necessità<br />

essere spezzati. Nell'aggruppamento di più collegi la Commissione<br />

ebhe cura, ove si dO\'cva suddividere una provincia in<br />

circoscrizion.i disuguali, di costituire la più grande intorno al<br />

capoluogo della provincia.<br />

Per la suddivisione in sezioni la Commissione accettò il sistema<br />

medio proposto d,lI i\Iinistero. Ciascuna sezione non deve comporsi<br />

d imeno di 200 nè di più di 400 elettori; la divisione in sezioni,<br />

quando il numero dCl{li elettori lo permette, è fatta pel' mandamenti<br />

e, dove non sia possibile, per comuni limitrofi o per<br />

t'l'azioni dello stesso comune, ma in guisa che il numero non<br />

sia mai nè superiore a 400 nè inferiore a 200; per eècezione,<br />

quando la lontananza diiI capoluogo o le condizioni della viabilità<br />

rendano difficile l'esercizio del diritto eleltorale, si 'possono<br />

costituire le sezioni con meno di 200 iscritti ma non solto<br />

i 50: le modifìcazioni alle circoscrizioni ispirate a queste norme<br />

saranno falte per R. D.; la suddivisione <strong>dei</strong> Comuni in sezioni<br />

è fatta dall'autorità comunale (1).<br />

(1) Nella pratica entrambe queste facoltà possono dar luogo ad abusi:<br />

le autorità comunali compiono le suddivisioni del comune in modo così<br />

segreto che non ne giunge notiziR alla CRmera stessa se non coi verbali<br />

delle elezioni delle singole sezioni ad un tra.tto create: e il Governo<br />

nella imminenza delle elezioni procede ad un così grande numero<br />

di separazioni· di cOlUuni e di costituzioni di sezioni autonome,<br />

da dar luogo a sospetto almeno di imprevidenza. Per correttezza dovrebbe<br />

certamente evitarsi di addivenirvi dopo la pubblicazione del<br />

R. D. che convoca i comizi.


Circoscrizioni elettorali. 9L<br />

minoranze, che la relazione Zanardelli accoglie volentieri perchè,<br />

quando le minoranze, anche ragguardevoli, non saranno<br />

si facilmente escluse, le decisioni dell'urna saranno accettate<br />

con maggior fiducia da tutti i partiti. Essa però non si dissimula<br />

le obiezioni mosse alla rappresentanza delle minoranze da<br />

coloro, i quali affermano che l'equilibrio naturale e salutare<br />

è dato dalla varietà <strong>dei</strong> collegi ave l'uno o l'allro partito trovasi<br />

in maggioranza, e che la rappresentanza delle minoranze<br />

serve, non ai grandi partiti che possono contendersi il predominio<br />

dell'Assemblea, ma ad introdurre i terzi e quarti partiti<br />

senza vitalitù, che arrecherebbero nel Parlamento la confusione<br />

e il dissolvimento.<br />

Esamina singolarmeute il voto negativo che dà facollà, non<br />

solo di votare a favore del proprio candidato, ma anche contm<br />

il candidato avverso; il quoziente di Rare secondo il quale<br />

ciascun elettorc dà il voto al canclidato che preferisce, ma<br />

segna anche il nome di un secondo, di un terzo, ecc. nel caso che<br />

il primo non fosse eletto o fosse già eletto con altri voti; le<br />

liste libere o liste concorrenti per cui ogni partito presenta una<br />

lista completa <strong>dei</strong> suoi candidati scrivendoli in orcline di preferenza;<br />

il voto cumulativo il quale attribuisce all'elettore tanti<br />

voti quanti depntali, potendo cumulare su uno o più nomi tutti<br />

o parte di questi voti; il sistema proposto da Genala pel quale l'elettore<br />

scriverebbe il nome di un solo candidato, proclmllandosi<br />

eletti coloro che ottenessero più del terzo <strong>dei</strong> voti nei<br />

collegi a due deputati, più del quarto <strong>dei</strong> voti nei collegi a<br />

tre, più del quinto nei collegi a quattro, più del sesto nei collegi<br />

a cinque e, ove non tutti i deputati fossero eletti a<br />

primo scrutinio, si proccderebbe a ballottaggio tra i candidati<br />

che ottennero maggior numero di voti in numero triplo <strong>dei</strong><br />

deputati rimasti da eleggere (1); il voto limitato in cui all'e-<br />

(1) Vedasi il metodo presentato dall' ono Genala alla Commissione<br />

incaricMa nel 1889 di esaminare la proposta Nicotera-Bonghi per abolizione<br />

delta scrutinio di lista. Egli proponeva che il collegio fosse<br />

mantenuto di due o tre deputati, ma l'elettore votasse per uno solo<br />

<strong>dei</strong> candidati e di questi non si reputasse eletto se non chi avesse<br />

ottenuto più di 2/8 <strong>dei</strong> voti nei collegi a due deputati e più di 3/8 nei<br />

collegi a tre, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degti<br />

inscritti. La Commissione l'aveva respinto con tutte le altre proposte:<br />

l' ono Bonghi nella sua relazione 8 Maggio 1890 diceva che<br />

questa, mentre pare cumuli i vantaggi <strong>dei</strong> due sistemi, ne cumula<br />

invece gli errori,


Circoscrizioni elettorali, !J5<br />

ove il resid uo più si accostava alla metà del quoziente. Che, se<br />

invece del criterio provinciale, si prendessel'o a base i singoli<br />

135 collegi, si avrebbe la conseguenza che in 101 il movimento<br />

della popolazione non porterebbe modificazione del numero<br />

<strong>dei</strong> deputati; in 8 importerebbe l'aumento di un deputato; altri<br />

3 avrebbero diritto ad aumento, ma hanno già il massimo di<br />

5 deputati; in 18 si dovrebbe diminuire un deputato. Onde il<br />

numero <strong>dei</strong> collegi scenderebbe a 501 e pel' mantenere il numero<br />

di 50S, dovrebbero assegnarsi ai collegi più vicini al quoziente.<br />

oltre ai 3 che, non potendosi aumentare a Genova I,<br />

Milano I, Palermo I, si aumenterebbero ad altro collegio della<br />

Provincia,<br />

Il disegno di legge, ritenendo che tutta l'economia della legge<br />

ha pel' fondamento il riparto tra le Provincie in ragione della<br />

rispettiva popolazione, si conforma al primo di questi criteri.<br />

Nuove dubbiezze suHa forma di scrutinio. - Il 3 Marzo<br />

1886 riferì l'ono Franchetti in nome della maggioranza di una<br />

speciale Commissione di 18 deputati presieduta da Nicotera.<br />

Respinto prima con 8 voti contro 8 il ritorno allo scrutinio<br />

uninominale, si trovò di fronte a difficoltà insormontabili<br />

per l'applicazione di un quoziente ridotto: e in nuove votazioni<br />

respinse con 6 voti contro 6 il disegno ministeriaie e<br />

approvò con 6 voti contro 4 e 2 ast. la proposta che le elezioni<br />

debbano farsi per collegio uninominale e che il numero totale<br />

<strong>dei</strong> deputati debba rimanere invariato, equamente ripartendolo<br />

fra le provincie del regno: non fu nemmeno approvata la proposta<br />

di alcuno <strong>dei</strong> Commissari per conservare lo scrutinio di<br />

lista per le grandi città. A nome della minoranza riferì l'ono<br />

Cibrario che si riservò la propria opinione sulla preferenza <strong>dei</strong><br />

due sistemi, ma, limitandosi al tema proposto della nuova circoscrizione,<br />

accettò il disegno ministeriale; però invece di definire<br />

fin d'allora la tabella delle circoscrizioni, proponeva affidarne<br />

l'incarico ad una Commissione di 5 deputati e 5 senatori<br />

nominati dai rispettivi Presidenti e presieduta dal Ministro<br />

dell'interno.<br />

La chiusura della sessione fece cadere il disegno di legge,<br />

che fu riprodotto il 22 Giugno 1886. Ma, come già vedemmo,<br />

la questione del riparto <strong>dei</strong> collegi erasi complicata con quella<br />

più complessa della forma di scrutinio, la cui soluzione si imponeva<br />

come pregiudiziale, e a cui intesero le due proposte di<br />

legge, dell'ono Nicotera l'una c dell'ono Bonghi l'altra, prese in


Circoscrizioni elettorali.<br />

la connessità sua colla questione dello scrutinio tanto dibat.<br />

tuta e di cosi lunga soluzione.<br />

Il 14 Giugno 1891 coln. 280 fu pubblicato il R. D. che approvò<br />

la tabella delle circoscrizioni <strong>dei</strong> collegi elettorali compilata<br />

dalla Commissione.<br />

La <strong>Camera</strong> non sentì dopo d'aUora parlare di circoscrizioni<br />

elettorali se non una volta, colla lnodestissima proposta Giuliani<br />

presa in considerazione il 24 Giugno 1896, ma non mai<br />

riferita, per trasferire il Capoluogo del collegio di Capaccio a<br />

Bocca d'Aspide.<br />

()ensimento del :1981. Nuovo riparto. - Il rinvio del<br />

censimento fortunatamente soppresse una delle revisioni decennali,<br />

delle quali non fu più argomento fino al 12 Maggio<br />

1903 dopo il censimento del 1901. Accertati con questo gli abi·<br />

tanti in 32,966,307, il quoziente di ogni collegio si eleverebbe<br />

a 64,894. Il disegno di legge presentato in omaggio alla legge<br />

elettorale non fa che riprodurre le precise disposizioni della<br />

legge del 1891; e finora non è giunto a relazione.<br />

Tra la inosservanza della prescrizione di legge, la quale imporrebbe<br />

la l'innovazione del ripat'to nella 1" sessione susseguente<br />

al censimento - con frase ambigua di per sè, e che si<br />

presta alle interpretazioni diverse di chi crede si alluda alla<br />

apertura di una sessione susseguente al censimento e di chi intende<br />

le sedute che, comunque incominciate, vengono dopo al<br />

censimento, - e l'impossibilità colla pdma di queste interpretazioni<br />

di applicare rigorosamente la legge nel caso di unica sessione<br />

di una Legislatura, non parrebbe davvero inopportuna<br />

la p\"Oposta contenuta nella relazione dell'onoro Genala 28 Marzo<br />

1892 di sopprimere questo articolo di legge.<br />

Nè il censimento dà esso stesso cifre perfette, nè la ragione<br />

della popolazione, cui si ispira il riparto <strong>dei</strong> deputati, è così<br />

strettamente assorbente che una piccola variazione trascurata<br />

possa far ritenere illegale il numel'O di rappresentanti di una<br />

Provincia che obbedisce forse a molte altre ragioni di prevalenza,<br />

nè è forse opportuno per piccole differenze spostare<br />

interessi gravissimi e dar luogo a tanto lavorio, dentro e fnori<br />

e attorno al Parlamento, e così improduttivo, tranne forse di<br />

reciproche transazioni. Onde non sarebbe difficile convenire<br />

con lui, che avrebbe voluto riservare a leggi speciali, quando<br />

ne fosse veramente accertato il bisogno, di correggere le maggiori<br />

sproporzioni insorgenti.


CAPITOLO VI.<br />

Convocazione <strong>dei</strong> Collegi.<br />

Il diritto di convocazione <strong>dei</strong> Collegi elettorali, illSito pel" ragion<br />

di cose nello istituto regie, offrirebbe argomento degno di<br />

essere fra i principali consìderato e regolato: perocchè l'arbitrio<br />

in tale materia potrebbe frustrare o rendere meno efficacc<br />

la partecipazione popolare al governo della COsa pubblica, indebolendo<br />

quell'cssenziale principio di garanzia che la conquista<br />

elettorale rappresenta e nel suo significato storico e nella<br />

sua concezione pratica.<br />

Lo Statuto del Regno non fu invero troppo parco di disposizioni<br />

a questo riguardo, per quanto all"indole riassuntiva di<br />

quel gmnde documento si spettasse. Parallela all'obbligo di<br />

convocare la <strong>Camera</strong> in ogni anno, costituisce coll'art. 9 la facoltà<br />

nel Re di sciogliere la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> purchè un'altra<br />

ne sia convocata nel termine di quattro mesi; e chiarisce<br />

all'articolo 44 che, se un deputato cessa per qualunque motivo<br />

dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto<br />

convocato per fare una nuova elezione.<br />

Evidentemente il primo legislatore intendeva rinviare alla<br />

futura legge elettorale ogni determinazione ulteriore; ma non<br />

lasciava luogo a dubitare che l'intenzione fosse conforme al<br />

principio della necessaria assoluta integralità della rappresentanza.<br />

Risolveva così fin d'allora, in periodo non sospetto, la<br />

questione, più tardi sollevatasi nella scienza e nella pratica.<br />

della utilità delle elezioni parziali, la quale si collega alla diversità<br />

della forma di scrutinio; perocchè meno conciliabili<br />

colle convocazioni di singoli collegi si presentino lo scrutinio


Convocazione <strong>dei</strong> collegi. 101<br />

di lista e alcune delle varie forme concepite di rappresentanza<br />

delle minoranze.<br />

Chiaro è pertanto che le elezioni parziali, le quali - pur di<br />

valore incerto specialmente a causa delle molteplici astensioni<br />

che determinano - sono talora eccellente indizio del movimento<br />

della pubblica opinione dopo i generali comizi, vennero<br />

dallo Statuto recisamente affermate e sancite (1) quantunque<br />

in formala vaga, che sarebbe stato còmpito della legge<br />

eleUorale di specificare. Invece la legge del 1848 si limitava ad<br />

inlerpret81'e il tosto dell'art. 44 dello Statuto, colla dichiarazione<br />

che, in caso di nomina di un deputato ad impiego o di avanzamento<br />

e quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio,<br />

sal·à convocato nel termine di un mese: e a quest'obbligo si<br />

tenne il Governo così vincolato che persino in periodi di<br />

pieni poteri non crl'ldeUe di potervi pretermettere (2).<br />

Ma siffaUa disposizione lasciava intatto l'arbitrio del potere<br />

esecutivo quanto alle elezioni generali, regolato dal solo art. 9<br />

dello Sta tulo, il quale, non chiarendo se nei quattro mesi debba<br />

essere il decreto di riconvocazione pubblicalo o l'altra Cailiera<br />

adunata, concede la facoltà di attenersi al primo inciso dell'articolo<br />

stesso, alla convocazione cioè delle Camere in ogni<br />

anno (3).<br />

Le elezioni per la P legislatura furono indette con R. D. 17<br />

Marzo 1848, il giorno stesso della promulgazione della legge<br />

elettorale, per il 17 Aprile. Parrebbe dunque che il legislatore,<br />

(1) Dalle elezioni parziali <strong>dei</strong> Collegi non sorge la facoltà di convovocare<br />

parzialmente le sezioni <strong>dei</strong> singoli Collegi, le cui operazioni<br />

siano per qùalche motivo dichiarate nulle. Troppo grave sarebbe lasciare<br />

in mano di un piccolo numero di elettori la decisione di una<br />

elezione: precedente assai pericoloso lo dichiarava il 5 Marzo 1891 l'ono<br />

Rosano allorquando proponeva, come effetto della nullità della sezione<br />

di Limbadi, l'annullamento di tutta l'elezione del II collegio di Catanzaro<br />

a scrutinio di lista; e proibito dalla legge, la quale non ammette<br />

altra ipotesi che quella della convocazione dell'intero collegio, lo affermava<br />

il 15 Maggio 1891 l'ono Nocito, proponendo la nullità di tutte<br />

le operazioni del I collegio di Napoli pure a scrutinio di lista, come<br />

conseguenza dell'annullamento della piccola sezione di Bacoli.<br />

(2) Il 14 Giugno 1859 furono convocati 4 collegi, il 12 Luglio altri 9,<br />

il 21 altri 5.<br />

(3) I consolidamenti <strong>dei</strong> bilanci e la larghezza delle leggi di reclutamento<br />

potrebbero altrimenti tendere a far c::nsiderare meno indispensabile<br />

anche la convocazione annuale.


Convocazione <strong>dei</strong> collegi, 103<br />

La legge 1859-60 non aggiunse all'arbitrio dell'esecutivo alcuna<br />

limitazione. Soltanto la legge del 1882, ad evitare repentine<br />

convocazioni le quali non lascino agli elettori modo di<br />

prendere gli opportuni concerti, prescrisse per tutte le elezioni<br />

il limite minimo di quindici giorni.<br />

Intervallo tra il R. O. e la convocazione. - È interessante<br />

aver presente in riassunto la distanzà cheintercorse trail<br />

Decreto di convocazione <strong>dei</strong> vari comizi generali e il giorno della<br />

loro riunione: 18 giorni nella la legislatura (tenendo conto del secondo<br />

decreto di rettifica), 17 nella 2 a , 15 nella 3a, 19 nella 4\ 18<br />

nella ::i a, 20 nella 6a, 25 nella 7a, 24 nell'8", 45 nella g", 25 nella lO",<br />

18 nella 11", 48 nella 12",32 nella 13a, 14 nella 14\ (il minimo<br />

<strong>dei</strong> quindici giorni non fu stabilito che per la legislatura successiya),<br />

27 nella 15', 26 nella 16 a , 32 nella 17\ 27 nella 18.,<br />

18 nella 19', 18 nella 20", 15 nella 2]a,<br />

Intervallo h'a le elezioni e la convocazione del Parlamento.<br />

- E non sarà inutile un analogo confronto dell'intenallo<br />

tra la dat:1 del 2° scrutinio delle elezioni generali e<br />

quella della convocazione del Parlamento: 10 giorni circa<br />

nella l", 8 circa nella 2", 8 nella 3'. 9 nella 4",8 nella 5.,.26<br />

nella 6", ;) nella 7 a , 15 nella S", 20 nella 9", ;) nella lO a , 8 nella Ila,<br />

8 nella 12", Snella 13", 3 nella H', 17 nella 15", 11 nella 16", lO<br />

nella 17a, lO nella 18a, 8 nella 19',9 nella 20", 6 nella 21".<br />

Ballottaggi. - Alla regola della contemporaneità delle elezioni<br />

contravvennero, più che le votazioni di primo scrutinio,<br />

le votazioni di balloltaggio le quali, non fissate nei primi tempi<br />

dal decreto di convocazione, furono fatte nei giorni che erano<br />

di volta in volla indicati ad libit1ll1l delle autorità locali. Per<br />

la 3 a legislatura incominciò ad introdursi l'intervallo degli 8<br />

giorni; ma anche 8 giorni intercorsero tra la convocazione <strong>dei</strong><br />

collegi di terraferma e di quelli di Sardegna. Per la 4 a legislatura<br />

la la votazione avvenne il 9 Dicembre 1849 e la 2 a il 10 e<br />

1'11, secondochc truttavasi di collegi di una o più sezioni; per<br />

la Sardegna il 13 e successid.<br />

Queste incertezze e irregolal"ità furono avvertite dall'ono Galvagno,<br />

il quale nel suo disegno di legge del 31 Dicembre 1849<br />

prescriveva !'indicazione di un intervallo fisso tra la l' e la 2'<br />

votazione, che dalla relazione Boncompagni fu stabilito non<br />

superiore agli 8 giorni e così sancito nella legge 19 gennaio 1850<br />

n. 975. Di vero le successive eiezioni generali per la 5 a legislatura<br />

ebbero il 1 0 scrutinio a11'8 Dicembre 1852, il 2 0 all' 11. E


Convocazione <strong>dei</strong> collegi. 107<br />

Accadde una volla, il 16 Febbrnio 1875, che fosse superato di<br />

tre giorni il limite del mese in questo senso interpretato; per<br />

il collegio di Chieti, eletto Auriti: la Giunta ritenne non essere<br />

ricevibile questo appunto di nullità perchè questo termine non<br />

è perentorio al segno da infirmare l'elezione che venisse fatta<br />

dopo: e l'elezione fu convalidata.<br />

Su questa facoltà del Governo la <strong>Camera</strong> esercitò pertanto,<br />

o in sede di verificazione di poteri, o con speciali interrogazioni,<br />

il suo controllo.<br />

Il 30 Luglio 189.5 l'ono Imbriani moveva interrogazione sul<br />

ritardo nella convocazione <strong>dei</strong> collegi di Roma IV, Alcamo,<br />

Aragona, ;\Iodica, Termini, Tricarico, e l'\apoli X deplorando<br />

che siasi voluta protrarre fino ad aver luogo a <strong>Camera</strong> chiusa,<br />

cioè fuori del controllo parlamentnre. L'on. Galli, sottosegretario<br />

di Stato, invocava a suffragare !'interpretazione, per cui<br />

la parola convocazione si riferisce puramente al R. Decre'to,<br />

la differenza di espressione adoperata, avendo il legislatore nello<br />

stesso articolo usata non più la parola convocazione, ma quella<br />

eli ele:::ione quandJ parlò del termine minimo di 15 giorni.<br />

Questa interpretazione fu seguita quasi costantemente durante<br />

tutto il ;\finistero Crispi, nel quale però non fu mai superato<br />

il termine di un mese dal messaggio al Decreto e di un altro<br />

mese al giorno dell'elezione. L'on. Di Rudini, il quale pure<br />

aveva nel suo disegno complesso del 25 Novembre 1891 aggiunta<br />

lIna disposizione per spiegare che, entro un mese dalla dichiarazione<br />

di vacanza di un collegio, deve pubblicarsi il decreto<br />

di convocazione, non già avvenire l'elezione, ritornò per la<br />

maggior parte <strong>dei</strong> casi all'antica tradizione, senza togliersi però<br />

i n pochi casi la maggiore ampiezza: cosi per Cesenail messaggio<br />

fu spedito il 27 Giugno, il 20 Luglio fu pubblicato il Decreto<br />

pel' l'elezione al16 Agosto. Col ministero successivo si oltrepassò<br />

poi in alcuni casi il limite massimo mai prima raggiunto, per<br />

mezzo <strong>dei</strong> RR. DD. 22e 30 Dicembre 1898 che convocarono per il 12<br />

:.\Iarzo)1899 i collegi di Forlì e Castrogiovanni dichiarati vacanti<br />

coi rispettivi messaggi 24 e 30 Novembre; del R. D. 19 Gennaio<br />

1899 che convocava pcl 12 Marzo il eollegio di Perugia dichiarato<br />

vacante col messaggio 21 Dicembl'e; del R. D. 25 Giugno<br />

1899 che convocava pel13 Agosto i collegi di Forlì, Milnno V e<br />

Ravenna dichiarati vacanti col messaggio del 3 Giugno; del<br />

R. D. 29 Giugno che convocava pei 13 Agosto il collegio di Castellaneta<br />

dichiarato vacante col messaggio del 5 Giugno e così


114 Capitolo l'I.<br />

ramento prescritto dall'art. 49 dello Statuto, non accettò senz'altro<br />

la proposta Pierantoni di dichiarare vacante un seggio<br />

nel collegio di :\Iacerata, ma attese la emanazione della legge,<br />

la quale dichiarava decaduti dal mandato coloro che avessero<br />

ricusato di prestare il giuramento: in esecuzione di essa il 17<br />

Gennaio 1883 il Presidente dichiarò vacante un seggio nel collegio<br />

di Macerata.<br />

Protrazione delle operazioni elettorali. - Tranne che<br />

nei casi in cui un R. D. sia intervenuto a modificare il giorno<br />

della votazione, questo non può essere dagli elcttod cambiato,<br />

nè protratto;' ond'è abusivo il continuare le operazioni al di<br />

là del giorno fissato, e tanto meno ammissibile il cominciarle<br />

in giorno successivo.<br />

Il 7 Marzo 1861 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione di Liborio Homano<br />

a Bitonto perchè le operazioni di lIna sezione erano<br />

state protratte fino al domani; il 13 :\Iarzo 1861 fu annullata<br />

l'elezione Scrugli a Trapani perchè la sezione di Xicotera. composto<br />

il seggio il 27 gennaio, non fece la votazione per l'elezione<br />

che il 28. Il 2 Aprile 1867 fu annullata l'elezione D'Ondes Heggio<br />

a Castroreale perchè, .mentre la votazione avrebbe dovuto aver<br />

luogo il lO Marzo, eran state le operazioni protratte fino alle 3<br />

del giorno 11. E più recentemente il 5 :\Iarzo 1891. su relazione<br />

Rosano. fu ritenuto che "l'aver protratto le operazioni fino alle<br />

2 pomo dell'indomani costituisce una nullità evidente dovendo<br />

la votazione compiersi nel giorno fissato dal H. D. che convocò<br />

i comizi ".<br />

Purtroppo negli ultimi tempi, senza che la Giunta e la <strong>Camera</strong><br />

valessero a colpire il malo andazzo, il protrarre le operazioni<br />

fin quando la vigilanza assidua <strong>dei</strong> controllanti fosse<br />

stancata o almeno fin quando la conoscenza <strong>dei</strong> risultati delle<br />

altre sezioni consentisse di modellare su questi i propri, a vittoria<br />

del proprio çandidato, divenne una delle forme di perpetrare<br />

le maggiori insidie elettorali. E fOI'se, nel contrasto fra<br />

le malizie degli uni e degli :lItri, la <strong>Camera</strong> fu trascinata talora,<br />

suomalgrado, a indulgere alla malizia minore, come perl'elezione<br />

Aprile a Regalbuto 20 Febbraio 1900, ove fu convalidato l'operato<br />

di due sezioni che avevano protratte le operazioni di 4<br />

giorni, solo perchè non si constatarono reati nè irregolarità<br />

conseguenti, nè cambiamenti di schede nè interruzione di operazioni,<br />

nè irregolarità nelle liste di identificazione.


CAPITOLO VII.<br />

Sezioni.<br />

Ve·rsiamo qui ancora in materia, in cui la competenza della<br />

<strong>Camera</strong> è minima, perocchè, quando siano osservate le prescrizioni<br />

formali di legge, scaeso può esser l'interver:.to dell'autorità<br />

legislativa tutrice della regolarità delle operazioni elettorali.<br />

Le rag\oni, per cui la Commi'3sione elettorale comunale determini<br />

in un modo anzichè in un allro la ripartizione del Comune<br />

in sezioni, o il R. D. costituisca le sezioni comprendenti<br />

più comuni o frazioni sono di apprezzamento delle autorità<br />

cui dalla legge ne è conferita la facollà, senza diritto di revisione<br />

o controllo.<br />

Onde l' onoro Salaris diceva forse eccessivamente, ma con<br />

un certo senso di verità, il 13 Giugno 1864, a proposito dell'elezione<br />

Bertani a Caccamo, che la circoscl"izione costituisce materia<br />

di regolamento anzichè materia essenziale per gli atti elettorali<br />

e non può infiuire sulla volontà degli elettori.<br />

Non dobbiamo tuttavia dimenticare l'alta e sovrana importanza<br />

che tutti questi elementi possono avere nella preparazione<br />

della lotta elettorale, specialmente là ove siavi sospetto<br />

di indebite ingerenze locali o pressioni governative. Indipendentemente<br />

da ciò, potrebbe costituire soggetto di osservazione,<br />

da pal"te della Giunta delle elezioni, il fatto che le variazioni<br />

alle circoscrizioni introdotte nella imminenza delle elezioni<br />

sian riuscite a spostaee tutti i legittimi calcoli e le preparazioni<br />

legali fatte dagli elettori.<br />

Anche le norme dettate dalla legge ora vigente per determinal"e<br />

con maggior precisione il collegio, al quale debba ·asse-


Sezioni. 117<br />

posta Michelini di dichiarare nulla la elezione a motivo del<br />

luogo della convocazione.<br />

Quando altra volta una sezione, quella di Casatisma, fu convocata<br />

fuori del territorio del capoluogo del mandamento nel<br />

collegio di Casteggio, la <strong>Camera</strong> vòlle indagarne le conseguenze<br />

e, tratte informazioni che pei manifesti del sindaco e per le dichiarazioni<br />

di tutti, gli elettori non avevano potuto cadere in<br />

errore sul luogo della votazione, convalidò il 29 Dicembre 1857<br />

la elezione Valerio.<br />

Nè maggior conto tenne il relatore Bargoni, il 2 Dicembre 1865,<br />

delle lagnanze sollevate da Torricella Peligna perchè il capoluogo<br />

della sezione fosse a Gessopalena mentre in quella era il<br />

capoluogo di mandamento.<br />

E la <strong>Camera</strong> non volle il 4 Novembre 1864 seguire l'ono Salaris<br />

il quale voleva l'annullamento dell'elezione Martinclli a<br />

Caccamo,'perchè tutte le sezioni erano state convocate nel capoluogo<br />

dci mandamento.<br />

()ompetenza della ()amera. - Ma abbiamo già osservato<br />

che la competenza e la severità della <strong>Camera</strong> si potrebbero<br />

risvegliare lorchè dalla facoltà del potere esecutivo inopportunamente<br />

esercitata fosse potuto sorgere dubbio sulla regolare<br />

espressione della volontà del corpo elettorale. Il collegio<br />

di Montebelluna era stato con R. D. 13 Ottobre 1866 diviso in<br />

due sezioni; il commissal"Ìo distrettuale invece ordinò la distribut.ione<br />

in 4, in virtù di un Decreto Reale della Giugno<br />

1867 non noto a nessuno, perchè comparso nella Gazzetta<br />

Ufficiale della luglio, mentre l'elezione era avvenuta il 16<br />

Giugno. L'Ufficio della <strong>Camera</strong> osservò " esser vero che la<br />

legge stabilisce la facoltà del potere eseeutivo d'ordinare<br />

che gli elettori convengano in tale o tal altro luogo; ma, se<br />

questa facoltà deve intendersi all'effetto di ricònoscere il diritto<br />

di ordinare che gli elettori si convochino in un luogo diverso<br />

dal capoluogo del mandamento o della sezione, il potere esecutiYo<br />

non può valersene se non nel decreto che ordina la<br />

convocazione del collegio .' E l'elezione fu con deliberazione<br />

12 Luglio 1867 ritenuta nulla.<br />

Il pericolo di un eccesso di potere fu considerato così grande<br />

che la Camem non si peritò di dimostl'are il proprio malcontento,<br />

ritenendo pericoloso precedente quello <strong>dei</strong> collegi di<br />

Guastalla e di Varallo,ove con Decreti 16 e 30 Dicembe 1869 era<br />

stato stabilito che certi comuni, per la impraticabilità delle


J20 Capitolo VII.<br />

cappello e parte in un manicotto; onde la votazione peccava<br />

in tutte le forme sostanziali e l'elezione potè convalidarsi il<br />

2 Dicembre 1865 soltanto perchè resistette a tutte le prove.<br />

Severa ebbe a dimostrarsi la <strong>Camera</strong> contro il fatto di essersi<br />

superato il limite massimo consentito, quando all'eccedenza<br />

molto considerevole si uni un'altra violazione di legge. Trattavasi<br />

del collegio di Pisa, eletto Barsanti. Il comune di Pisa, che<br />

era diviso in 5 sezioni, deliberava di costituirsi invece in 3 sezioni<br />

per ordine alfabetico, di 846 elettori la prima, 844 la seconda,<br />

818laterza. Il 14 Dicembre 1874 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione, principalmente<br />

per la considerazione che, essendo due i mandamenti<br />

della città, venivano ad essere in una sezione confusi gli elettori<br />

dell'un mandamento con quelli dell'altro, contrariamente alla<br />

disposizione della legge d'allora che del mandamento costituiva<br />

la prima base della ripartizione per sezioni.<br />

La norma seguita dalla <strong>Camera</strong> che non ritenne per sè solo<br />

motivo di nullità di una sezione nè l'eccesso di iscritti, nè - come<br />

nei casi delle elezioni di Cefalù (eletto Turrisi) il4 Marzo 1861 e<br />

di Siracusa (eletto Greco Cassia) il 18 Dicembre 1874 - la costituzione<br />

di sezioni con un numero molto esiguo di elettori, ha<br />

avuto ancora applicazione il 9 Marzo 1901 per l'elezione Majno<br />

a Milano II, ove due sezioni avevano superato i 600 iscritti.<br />

c:Jonfusione di sezioni nella votazione. - Costituite<br />

dalle legittime autorità le sezioni nel modo incensurabile, quale<br />

conseguenza potrà portare il fatto che la ripartizione non sia<br />

stata nel momento della votazione osservata?<br />

Nell'elezione Crispo a Sassari 2° non essendosi, per il rifiuto<br />

degli elettori di assumere la funzione di scrutatori, proceduto<br />

in una sezione alla votazione, gli elettori di questa furono nel<br />

ballottaggio ammessi a votare nell'altra sezione dello stesso Comune:<br />

l'Ufficio della <strong>Camera</strong>, reI. Daziani, ritenne, e la <strong>Camera</strong><br />

approvò il2 febbraio 1855, dovesse concludersene l'annullamento<br />

.perchè la legge prescrivendo la divisione delle sezioni e fa·<br />

cendone corpi a parte, non è permesso trasgredirvi col riunire<br />

per la votazione diverse sezioni.<br />

E nello stesso senso il 17 Giugno 1880, non avendo a Cassal'o,<br />

sezione del collegio di Vizzini, funzionato il seggio, e 11 suoi elettori<br />

avendo votato nella sezione di Ferla, la <strong>Camera</strong> ritenne nulla<br />

la sezione di Ferla, pur convalidando l'elezione dell'ono Cafici, la<br />

quale da questo annullamento non riusciva spostata nel risultato<br />

finale.


Sezioni. 121<br />

Invece da ultimo una giurisprudenza più mite andò formandosi<br />

colla deliberazione del 20 Dicembre 1882 per l'elezione<br />

Frola nel II collegio di Torino (Ciriè). La sezione di Brusasco<br />

era stata divisa in due destinandovi due stanze attigue dello<br />

stesso locale; non essendo stato possibi!e costituire il seggio provvisorio<br />

per la seconda sezione, gli elettori furono fatti votare<br />

nella prima: ill'e!atore Crispi diceva che essi non patirono alcun<br />

pregiudizio e votarono regolarmente, onde l'elezione fu convalidata.


Impossibilità di votare. 123<br />

agenti superiori della pubblica amministrazione, allora si convalida<br />

l'elezione quando il voto della sezione non potrebbe<br />

spostare il risultato complessivo e si annulla nel caso opposto.<br />

In queste ipotesi proposte dal Pescatore non si parla di casi<br />

di impossibilità individuali, le quali non debbono evidentemente<br />

tenersi in calcolo: la legge domanda che tutte le sezioni<br />

votino, non chiede che tutti singolarmente gli elettori vadano<br />

all'urna.<br />

Per altro anche allo stato attuale della legislazione, indipendentemente<br />

dall'impressione che il giudice ne possa trarre sul<br />

carattere generale dell'elezione, non potrebbe togliersi la facoltà<br />

di provare in ipotesi l'efficienza àel voto di chi da violenza<br />

è stato impedito di dare il suo suffragio. Ma pur trat·<br />

tandosi di tutti gli elettori di una sezione, non deve aversi riguardo<br />

alle impossibilità soggettive, l'impedimento deve derivare<br />

dal fatto estraneo all'elettore, senza di che ogui sing01a<br />

impossibilità fisica dovrebbe essere valutata.<br />

Gli impedimenti imprevisti, o, se previsti, di impossibile rimedio,<br />

sono dipendenti da cause materiali, o da colpa o dolo.<br />

Della prima natura sono stati considerati nei nostri annali<br />

parlamentari gli ostacoli alla viabilità, tali da rendere estremamente<br />

pericoloso l'accostarsi alle urne nel dato momento. In<br />

questo caso la volontà di coloro, i quali avrebbero voluto concorrere<br />

all'elezione, ma non poterono, non deve essere trascurata:<br />

e se il loro voto fosse stato sufficiente a spostare in qualsiasi<br />

ipotesi il risultato, non possono considerarsi alla stessa<br />

stl'egua di coloro che volontariamente si astennero.<br />

Ma senza dubbio deve trattarsi di casi assolutamente eccezionali<br />

e di vera e riconosciuta impossibilità, non di incidenti<br />

che devono subirsi come elementi indivisibili dalle sorti elettorali,<br />

poichè chi presumesse di rimoverli tutti e sempre, non<br />

sarebbe quasi mai a capo di elezioni definitive.<br />

Nel collegio di Santhià il sindaco e molti elettori intervenuti<br />

avevano fatta dkhiarazione che le acque avevano matedalmente<br />

impedito il passaggio di fiumi e torrenti; ma la <strong>Camera</strong><br />

convalidò il 28 Dicembre 1849 la elezione nella considerazione<br />

che, come erano presenti questi elettori della stessa frazione,<br />

avrebbero potuto gli altri, se pur con disagio, intervenire.<br />

Osservava allora il relatore non aver valore l'obiezione che<br />

le minoranze imporrebbero così il loro giudizio alle maggioranze,<br />

imperocchè la necessità di ottenere universalmente


Impossibilità di votare. 125<br />

a Perugia 2°, avendo gli eleitori di Costacciaro allegata la impossibilità<br />

di andar a votare a causa della gran neve caduta,<br />

la Giunta, accertato che il viaggio ne risultava incomodo, senza<br />

che ne fosse creato un vero e proprio impedimento, propose<br />

e la <strong>Camera</strong> accolse la convalidazionè. E il 20 Dicembre 1882<br />

per l'elezione Bonghi nel 2° collegio di Treviso, relatore Crispi,<br />

non fu ritenuta provata la impossibilità degli elettori di Zenson<br />

di votare per la difficoltà di accesso al locale della sezione<br />

costituita dalle acque tumultuose, mentre la chiesa, che è allo<br />

stesso livello della sala, era stata affollatissima in quel giorno:<br />

e quindi fu pure convalidata l'elezione.<br />

Per gli stessi motivi la <strong>Camera</strong> approvava il21 Dicembre 1882<br />

la convalidazione degli ono Tivaroni, Morpurgo e Giuriati nel<br />

collegio di Belluno ove, se 4 sezioni non costituirono il seggio<br />

per la minacciosa piena del Padola, il Genio Civile dichiarò<br />

non aver questa costituito una assoluta impossibilità di recarsi<br />

a votare; e il 20 Gennaio 1883 la convalidazione di Scolari, Simoni<br />

e Cavalletto nel 3° collegio di Udine perchè, §le le sezioni<br />

di Pasiano e Prato non procedettero, a causa dell'inondazione<br />

del Meduna e del Livenza, alle operazioni elettorali, i sindaci<br />

di quei Comuni asserirono non esser stati gli elettori nella impossibilità<br />

materiale di votare e il commissario distrettuale<br />

affermò non esser state in condizioni migliori altre sezioni nelle<br />

quali pure si procedette a votazione.<br />

Timore. - La constatata impossibilità di fatto, della cui prova<br />

è arbitra assoluta la <strong>Camera</strong>, esclude che possa esserle nei suoi<br />

effetti paragonato il timore, se anche motivato e scusabile. La<br />

<strong>Camera</strong> il 4 Mal'zo 1861 per la elezione di Ascoli non volle<br />

prendere in veruna considerazione le ragioni di 6 sezioni, le<br />

quali non votarono perchè infestate dalle orde borboniche e<br />

papaline, nel concetto che o questi elettori non vollero per paura<br />

recarsi alle urne e ciò non può produrre la nullità <strong>dei</strong> voti<br />

degli altri, o ne furono realmente impediti dalla forza maggiore<br />

<strong>dei</strong> briganti che vietarono il passaggio e, pel' la giurisprudenza<br />

allora vigente che non ammetteva neppure la forza maggiore<br />

quale ragione di nullità, non si può l'elezione invalidare. Se la<br />

prima parte del dilemma si reggeva su ampia base in diritto,<br />

non altrettanto poteva dirsi della seconda, che avrebbe potuto<br />

costituire gl'avissimo inconveniente quando se ne estendesse<br />

l'applicazione ad un ben organizzato brigantaggio per uso di<br />

un candidato. Irrefutabile dicemmo la prima parte: e ne diede


126 Capitolo VIII.<br />

conferma il 16 Dicembre 1882 il relatore Della Rocca per l'elezione<br />

Fabris e Seismit Doda nello collegio di Udine: dimostrato<br />

che a Latisana eravi soltanto preoccupazione di possibili pericoli,<br />

non ostacolo invincibile a votare, diceva non potersi<br />

pretendere dagli elettori i'eroismo, ma un'appl'ensione non potere<br />

costituire un legale e grave impedimento.<br />

Nella sezione di Limbadi del II collegio di Catanzaro era sorto.<br />

per la costituzione del seggio, violento alterco, sedato il quale,<br />

potè compiersi la votazione; ma, questa espletata, la rissa si<br />

rianimò fuori dalla sala,onde gli elettori intimoriti se ne andarono;<br />

il relatore Rosano li considerò come astenuti volontari,<br />

senza che il loro operato potesse dar luogo nè allo anllullamento<br />

dell'intera elezione, nè alla votazione suppletiva delLt<br />

sola sezione, che costituirebbe un precedente assai pericoloso<br />

(5 Marzo 1891). La qual tesi fu pure vittoriosamente sostenuta<br />

dal reI. Callaini per l'elezione Xuvoloni a Porto :\Iaurizio il 18<br />

Dicembre 1900 il quale. constatato che nessun atto di violenza<br />

impedì agli .elettori di Pietrabruna di recarsi a votare, considerò<br />

coloro che per timore si ritirarono siccome volontariamente<br />

astenuti.<br />

Mancata eo§tituzione <strong>dei</strong> seggi. - Fra le arti elettorali<br />

può anche esservi quella di impedire la costituzione del seggio<br />

definitivo in una sezione, che si sappia grandemente favorevole<br />

all'avversario; ma non può riuscire allo scopo se non<br />

per effetto della imprevidenza di tutto un pal'tito, Indipendentemente<br />

dalla malizia, la impossibilità in cui, per la mancata<br />

costituzione del seggio, si tl'ovino gli eleLtori di votare, non<br />

può essere ragione di nullità.<br />

Invece la <strong>Camera</strong> 1'11 Aprile 1850 annullò l'elezione del II collegio<br />

di Isili perchè, non costituitosi il seggio della la sezione,<br />

l'elezione fu fatta dai soli elettori dell'aitra sezione. Il 2 Febbraio<br />

1855 annullò l'elezione Crispo nel II collegio di Sassari per<br />

non essersi una delle due sezioni potuta costituire a causa del<br />

rifiuto <strong>dei</strong> primi tre eletti e della difficoltà di rim'enire gli altri<br />

due; fu ritenuto che per un fatto indipendente dalla loro volontà<br />

una metà degli elettori non avesse potuto votare. Il 4 Marzo<br />

1861 fu invece convalidato Grizoni a Isili, quantunque una sczione<br />

non avesse potuto costituirsi perchè nessuno aveva voluto<br />

accettare la carica di presidente; si considerò allora che in<br />

qualunque modo avesse essa votato non avrebbe evitato il ballottaggio<br />

cui si procedette. Il 5 Febbraio 1862 fu convalidato


128 Capitolo 17II.<br />

Sanna a Grosseto nonostante che una sezione, che poteva spostare,<br />

non avesse votato perchè il Presidente non aveva potuto<br />

nel ballottaggio recarsi a presiedere l'ufficio, e datone avviso<br />

al primo scrutatore, questi e gli altd avevano ritenuto non<br />

potere senza il Presidente aver luogo la votazione: l'elezione<br />

fu convalidata.<br />

Invece il 19 Gennaio 1867 fu annullata l'elezione Gigli a Teano,<br />

in cui una sezione non costituì il seggio provvisorio.<br />

Dubbio non poteva sorgere per la deliberazione di convalidazione<br />

di Morone a Torre Annunziata il 20 Gennaio 1875, dove<br />

una sezione che poteva spostal"e non votò, ma risultò che, oltre<br />

l'assenza della maggioranza <strong>dei</strong> membri dell'ufficio, nessun<br />

elettore si el"a presentato fino alle 6 pomeridiane.<br />

Caso veramente degno di osservazione fu quello dell'elezione<br />

TUI"Ì, Afan de Rivera e Giusso nel I collegio di Napoli della<br />

XVII legislatul"a. Avendo nella sezione di Bacoli due componenti<br />

l'ufficio definitivo rifiutato !'incarico, il seggio provvisorio<br />

sciolse l'adunanza elevando. verbale negativo, quantunque la<br />

sala fosse piena di elettori che volevano votal"e.<br />

Il reI. Nocito dichiarò questo • un vero impedimento all' esercizio<br />

del diritto elettorale che de\'e portal"e all'annullamento<br />

della infera elezione. Infatti non si potrebbe convocare la sola<br />

sezione di Bacoli perchè la legge non ammette altra ipotesi<br />

che quella della convocazione dell'intero collegio; nè può considerarsi<br />

come non esistente la sezione di Bacoli perchè, se<br />

questo può farsi quando gli elettori di una sezione non vogliono<br />

votare, non può dirsi lo stesso se una sezione non ha potuto<br />

votare per una circostanza indipendente dalla sua volontà,<br />

quando il suo voto potesse avel"e diretta influenza sul risultato<br />

definitivo dell'intero collegio •. L'elezione il 15 )laggio 1891 fu<br />

annullata.<br />

Un ultimo caso dobbiamo in questo argomento specifico citare.<br />

Per l'elezioue di Varese della X VIII legislatura elettI' Cambiasi,<br />

nella sezione di Cassano Valcuviansindaco col segretario<br />

e il messo comunale aprono la sala, mancano i due scrutatori<br />

designati, si suona la campana, si manda il messo, ma gli eletti,<br />

che son davanti alla casa comunale, non si movono per timore<br />

di dover far pal·te del seggio: il sindaco stanco fece chiudere<br />

la sala: sul mezzogiorno elettori mandarono dal sindaco a<br />

pregarlo di riaprida, al che egli, temendo di violare la legge, si<br />

rifiutò e cosi elettori di altl'a frazione che scendevano per vo-


CAPlTOLO IX.<br />

Seggi Elettorali.<br />

Fra le principali garanzie. l'he la legge volle accordare, somma<br />

è quella della composizione <strong>dei</strong> seggi, preordinalo il pròvvisorio<br />

ad assicurare che il definitivo corrisponda al desiderio<br />

della maggioranza, e destinato questo ad accertare che la votazione<br />

si compia nelle forme volute.<br />

Xoi vedemmo nella voce Legislazione elettorale pago 32 e 42 i<br />

tentativi fatti per sottrarre alle fluttuanti maggior:lDze la scelta<br />

degli scrutatori. :Ma la speciosità dell'argomento che niun miglior<br />

tutore <strong>dei</strong> propri interessi sia all'infuori dell'interessato stesso,<br />

non considerandQsi che. fra il conflitto degli interessi, altri<br />

dev'essere il giudice dirimente; nonchè la acutezza delle lotte<br />

che fa desiderare una prima avvisaglia, segno dell'esito successivo,<br />

per trarne auspici e ammonimenti e sovente anche<br />

eccitamenti a ricorrere a mezzi fino all'ultimo rifiutati, fUron<br />

sempre di ostacolo a che si aCèettassero sicuri rimedi.<br />

Lo stato attuale della nostra legislazione affida la presidenza<br />

dell'ufficio provvisorio ad un magistrato, ed. in mancanza,<br />

alÌe autorità comunali, in difetto delle quali al conciliatore<br />

e a persone da lui designate fra gli eleggibili a consigliere<br />

comunale: scrutatori provvisori due consiglieri comunali<br />

estratti a so1"Ìe dalla Giunta nel giorno precedente all'ele­<br />

;o:ione, e in loro mancanza i due elettori più anziani e i due<br />

più giovani fra i presenti. Costituito l'ufficio provvisorio alle<br />

ore 9, la sezione purchè sian presenti almeno 20 elettori elegge<br />

a voto limitato l'ufficio definitivo composto di un presidente<br />

.e 4 scrutatori: chi ha più voti ne diviene il presidente, a pa-


CAPITOLO X.<br />

Sala elettorale.<br />

DiSI)Osizione della sala e <strong>dei</strong> tavoli. - Prima di disporre<br />

le norme che devono regolare la votazione, la legge dichiara<br />

che la sala deve esser divisa in due compartimenti da un tramezzo<br />

non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio<br />

da un compartimento all'altro: nel compartimento dove<br />

si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione,<br />

nell'altro siede l'ufficio elettorale: la tavola dell'ufficio<br />

deve essere disposta in guisa che gli elettod possano girarvi<br />

intorno dopo chiusa la votazione: le tavole destinate alla scdttura<br />

delle schede elevono essere isolate e collocate in modo da<br />

assicurare il segreto del voto.<br />

Sono qui chiaramente indicati i due scopi della legge: segreto<br />

del voto, ma vigilanza dell'ufficio sull'elettore: controllo dell'elettore<br />

sull'ufficio. L'ignoranza o la malizia dell'uno e dell'altro<br />

trovò sovente il modo di contravvenirvi. La dstrettezza <strong>dei</strong> locali<br />

o la violenza delle passioni non permise talora la netta<br />

divisione delle due parti della sala: il tavolo dell'ufficio collocato<br />

sovente in modo che difficile fosse l'assistenza dell'elettore<br />

che voleva controllare, o impeditane la vigilanza con tutte le<br />

arti, fra cui principale quella della cosÙtuzione di una specie<br />

di anello circolare composto di elettori congiurati i quali, col<br />

loro moto violento e continuo e colla nessuna interruzione<br />

dello spazio, impedissero a chiunque altro di vedere quanto<br />

il seggio complice stesse per commettere (1).<br />

(1) Una delle ragioni per cui il 20 Dicembre 1886 fu annullata 1'ele-


146 Capitolo X.<br />

il tavolo di scritturazione, ma annesso alla sala di votazione e<br />

collocato in modo da essere a tutti visibile e senz'altro accesso<br />

che quello della sala, fu il 17 Giugno 1897 cOll\'alidata, su relazione<br />

Fani, la elezione Piccolo Cupani nel collegio di Naso,<br />

Affissione delle liste nella sala. - Nella sala elettorale<br />

devono essere affissi, oltre ai principali articoli delllllegge elet·<br />

torale, la lista degli elettori della sezione, e l'elenco speciale di<br />

coloro che, per appartenere a corpi organizzati, sono temporaneamente<br />

esclusi dal voto.<br />

"La mancata affissione nella sala delle sedute della lista<br />

degli elettori della sezione "' dichiarava la deliberazione della <strong>Camera</strong><br />

4 Aprile 1850:per l'elezione di Torriglia, " non importa nullità,<br />

quando il presidente, non ritrovando nell'ufficio comunale<br />

questo esemplare della lista, inviti gli elettori a servirsi della<br />

lista originale depositata sul tavolo della presidenza, di cui<br />

molti elettori pl'esero di fatto visione. " Invece, pur facendo la<br />

stessa precisa ipotesi, decideva in senso opposto la <strong>Camera</strong> il<br />

24 Dicembre 1853 per l'elezione Paleocapa a S. Quirico, nella<br />

quale la lista essendosi staccata dal muro era rim.asta sul tavolo<br />

del seggio.<br />

Ma ritornò invece alle più miti conclusioni il 21 Dicembre<br />

1857 per l'elezione Vallauria Mondovì, e il 30 Dicembre 1837<br />

per l'elezione Chappel'on a Pont-Beauvoisin, dove la convalidazione<br />

fu motivata dal riflesso che, non essendovi nè proteste<br />

nè esclusioni di elettori o intrusi.oni di non iscritti, non si potessero<br />

legittimare le conclusioni negative.<br />

Alla giurisprudenza più rigida fece ancora ritorno la <strong>Camera</strong><br />

per l'elezione Majorana Calatabiano a Castroreale annullata il<br />

7 Maggio 1863; e il 23 Dicembre 1863 per l'elezione Cantù a Caprino<br />

Bergamasco, ove pure le liste erano state deposte sul<br />

tavolo della presidenza, visibili a tutti; e il 7 kglio 1864 per<br />

l'elezione Montuori ad Avellino, ove però questa irregolarità<br />

era accompagnata dall'altra maggiore di non aver tenuto lista<br />

di riscontro.<br />

E, quando la lista elettorale della sezione, invece di essere affissa<br />

nella sala stessa, lo sia nella sala che vi melte accesso, fu già<br />

deciso il 2 Gennaio 1858 per la elezione Asinari a Pancalieri<br />

che, se importa violazione della lettera della legge, non impQrta<br />

quella dello spirito; e confermato colla deliberazione del<br />

14 Dicembre 1889 per l'elezione Turi a Napoli I, reI. Barazzu()li.


Sala elettorale. 149<br />

il )Ioja ne appoggi:wa le conclusioni, perocchè la disposizione<br />

di legge sia intesa, non solo ad impedire che voti un non elettore,<br />

ma anche a proteggere gli elettori contro ogni influenza<br />

morale che potessero su di essi esercitare persone estranee al<br />

collegio; mentre Pinelli affermava essere la disposizione di legge<br />

soltanto diretta ad assicurare la polizia delle adunanze e non<br />

potere pertanto di per sè sola portare la nullità.<br />

Esagerando la tesi contraria sostenuta dal Moja, vi fu chi,<br />

per la elezione della V legislatura, volle contestare l'elezione<br />

del Moja stesso perchè, a custodia della sala elettorale, fosse<br />

stato posto un illettel'ato n quale non poteva leggere n certificato<br />

elettorale; man :l2 Dicembre 1853 fu convalidata, perchè<br />

non si volle aggiungere nulla che la legge non dica, bastando<br />

che chi si presenta sia riconosciuto elettore e dal custode e<br />

dai membri dell'ufficio. La vera teoria fu esposta il 6 Febbraio<br />

1854 per l'elezione di Siolto Pintor a Nuoro: " l'omissione della<br />

presentazione del cel"lificato non pu6 per sè sola ravvisarsi<br />

quale causa sufficiente per infil'mare l'elezione, salvo che tale<br />

omissione fosse accompagnata da circostanze che tendessero<br />

a dLmostrare che ebbero luogo brogli e che l'elezione non potè<br />

essere si ncera. ,. E n 17 Dicembre fu pure convalidata l'elezione<br />

Parodi nel IV collegio di Genova perchè tale omissione viola<br />

la legge di disciplina, non la legge di votazione: e cosÌ ancora<br />

il 21 Dicembre 18.17 l'elezione Vallauri a Mondovi. Si pervenne<br />

anche, colla convalidazione della elezione Oliandini a Levanto<br />

il 15 Gennaio 1858, a non dare importanza alla constatazione che<br />

parecchi non elettori entrarono per qualche momento nella<br />

sala, essendo subito fatti uscÌ1'e dal seggio.<br />

II 4 Dicembre 1865 per l'elezione Praus a Bovino e n 20 Giugno<br />

1876 per l'elezione di Serrastretta fu sancito che la mancanza<br />

del certificato, essendo contemplata dalle disposizioni penali<br />

colla multa Ilno a Lire 200, non può portare altra penalità all'infuori<br />

di questa dalla legge prevista. Chiarissimamente fu<br />

risolto ogni dubbio colla relazione Meàrdi 12 Luglio 1880 nella<br />

. elezione Zuccaro Floresta a Francavilla Sicula. "L'intervento<br />

di non elettori nell'aula non potrebbe per sè solo produrre<br />

la nullità dell'elezione, salvo nel caso in cui gli estranei prendessero<br />

parte al voto o suscitassel'o brogli, confusione o disordine,<br />

e così fu confermato colla relazione Romco 11 Febbraio<br />

1881 per l'elezione Di Belmonte a Napoli I.<br />

Le leggi elettorali che vi succedeltero e che diedero man


Sala elettorale. 151<br />

quale, incaricando il presidente della polizia dell'adunanza, divieta<br />

a qùalsiasi specie di forza armata di collocarsi, senza la<br />

sua richiesta, nella sala dell'adunanza o nelle adiacenze. Non<br />

colla prima, che imporrebbe alla pubblica forza, ancorchè<br />

chiamata dal presidente, di entrare disarmata nell'aula, e che<br />

pertanto non può riferirsi se non agli elettori; non colla seconda,<br />

la quale evidentemente si riferisce ad un nucleo di<br />

forza pubblica, e non alla presenza isolata di qualche suo rappresentante,<br />

che sarebbe eccessivo proibire anche nelle adiacenze<br />

della sala elettorale.<br />

Al presidente, al cui potere discrezionale è affidata la polizia<br />

dell'adunanza, sta la suprema decisione del fatto.<br />

A lui, colla polizia dell'adunanza, è conferita la facoltà di<br />

chiedere la forza necessaria alle autorità civili ed ai comandanti<br />

militari, che sono tenuti ad ottemperare alle sue richieste;<br />

ma il modo con cui si esplichi la sua autorità non è previsto<br />

dalle legge attuale, la quale lascia integra ed amplissima<br />

la sua facoltà senza limitazione. Invece la legge 1859-60 spiegava<br />

che, quando nella sala uno o più degli assistenti diano palese<br />

segno di approvazione, o altrimenti eccitino tumulti, il presidente<br />

li chiamerà all'ordine e non cessando la perturbazione<br />

inserirà menzione del fatto richiamo nel verbale, sulla cui<br />

esibizione i colpevoli saranno puniti con ammenda ecc.<br />

La relazione fatta alla <strong>Camera</strong> il 22 Ottobre 1849 sulla elezione<br />

<strong>dei</strong> due collegi di Cuglieri dichiarava: "vero è che nella<br />

legge elettorale non vedesi espressamente attribuita al presidente<br />

la facoltà di allontanare dalla sala un qualsiasi elettore, ma<br />

questa facoltà è senza dubbio implicita nel presidente a petto<br />

eli qualunque elettore che inquieti ed agiti l'adunanza, da che<br />

egli è incaricato della polizia dell'adunanza. "<br />

Quando pet" la elezione Praus a Bovino il reI. Musmeei in·<br />

tendeva dalla sola presenza di due carabinieri nella sala concludel'e<br />

alla violata segretezza del voto, venne d'altra parte<br />

fatto appello alla autorità del presidente del seggio, supremo<br />

tutore di quel segreto del voto, che non solo non era stato violato<br />

ma tutelato, tanto che nessuna protesta erasi mossa: e la<br />

<strong>Camera</strong> il 4 Dicembre 1865 convalidò l'elezione.<br />

Con precedente forse più importante fu convalidata il 25<br />

Marzo 1867 l'elezione Mussi ad Abbiategrasso, nonostante la<br />

protesta di uno stesso presidente di sezione: diceva allora il<br />

"reI. Viacava: " se i carabinieri fossero entrati per usare pressione


Sala elettorale. 153<br />

dizio sopra provvedimenti di sicurezza che il sotto prefetto,<br />

custode dell'ordine pubblico, aveva facoltà e dovere di prendere<br />

sotto la sua responsabilità.... "<br />

Non occorre aggiungere che tutto questo ragionamento regge<br />

soltanto finchè non si possa dimostrare una illecita pressione<br />

delle autorità, la quale costituirebbe altra forma di violazione<br />

di legge e di cui ragioneremo più oltre.


160 Capitolo XI.<br />

rità del fatlo grave, che deve essere impedito, perchè se si<br />

generalizzasse potrebbe dar luogo ad ogni sorta d'arbitrii e<br />

sopraffazioni .'<br />

SeriUurazione. - Consegnate a tempo e nel modo regolare<br />

le schede agli elettori, esse devono essere scritte sul tavolo<br />

a ciò destinato, La legge non precisa il punto della scheda oye<br />

debba essere scritto il nome del candidato: e perciò, quand'anche<br />

la scheda stampata porti !'indicazione dello spazio ove<br />

il nome deve essere apposto, nessuna difficoltà venne mai sollevata<br />

se in luogo diverso il nome fosse scritto, purchè non<br />

assuma, per la sua strana collocazione, aspetto di segno di<br />

riconoscimento, da riconginngersi nella sua significazione con<br />

altre peculiarità di altre schede,<br />

Nello stesso modo. la Giunta ebbe assai di frequente occasione<br />

di occuparsi del dubbio che investe una scheda, la quale<br />

porti il nome del candidato scritto sul rovescio; e con giurisprudenza<br />

costante, di cui sono recente espressione la relazione<br />

Brunialti 25 Gennaio 1893 per l'elezione Tiepolo a Yenezia<br />

III e la relazione Stelluti-Scala per l'elezione Pivano a Saluzzo<br />

convalidata dalla <strong>Camera</strong> 1'8 Giugno 1897, ne ritenne la<br />

validità, purchè. ben inteso. risponda all'altro requisito di essere<br />

consegnata piegata al presidente, in modo che il nome del<br />

candidato non sia visibile esternamente. È anche chiaro che<br />

la giurisprudenza douebbe cedere quando fosse dimostrato<br />

che la presentazione di una scheda, di cui non si scorgesse<br />

all"esterno nè firma nè timbro, fosse segno combinato pel' far<br />

r"iconoscere il votante.<br />

Colla parola scrive adoperata dalla legge non è speci;tlizzato<br />

nessun metodo, nè la legge pl'escrive che debbasi adoperare<br />

l'inchiostro che sui ta,'oli della sala è deposto, Xon potrebbe<br />

essere perciò causa di invalidità l'adoperare altr'o inchiostro, a<br />

condizione, sempre sott'intesa, che la diversità dell"inchiostro<br />

non costituisca un segno, 1\on disponendo la legge l'uso delrinchiostro,<br />

non si poterono nemmeno colpire di nullità le<br />

schede scritte a lapis, che è pure uno <strong>dei</strong> mezzi di scrittura; così<br />

il 26 Marzo 1867 fu convalidata l'elezione Ellero a Pordenone,<br />

nonostante molte schede fosser scritte a lapis. Recentemente il<br />

17 Aprile 1893 la Camel'a convalidò l'elezione Gavazzi a Lecco,<br />

sulla relazione Cambray-Digny, la quale, costatando che in una<br />

sezionequasi tutte le schede eran scritte a lapis nero ed alcune<br />

anche a lapis rosso o turchino, ma indifferentemente pei vari


Schede. 161<br />

candidati, e che la carta era tale da non potervisi introdurre<br />

cancellature per sostituire altro nome, ne propone\'a la convalidazione,<br />

sia perchè nullità non è sancita dalla legge, sia<br />

perchè la giurisprudenza accetta come valido il testamento<br />

olografo a lapis.<br />

Indicazioni necessarie. - Affinchè il voto dell'elettore<br />

ottenga il suo scopo, occorre ancora che possa essere attribuito<br />

al candidato preferito e che cioè la indicazione contenuta nella<br />

scheda sia chiara e sufficiente a distinguere il candidato da<br />

qualsiasi altra persona, elettore o non.<br />

La legge dice che l'elettore scrive il nome, intendendo evidentemente<br />

comprendere nome e cognome, i predicati cioè<br />

usualmente adoperati per discernere l'una dall'altra persona.<br />

Tutte le altre indicazioni consentite non sono condizioni di<br />

validità, salvo nel caso che sia necessario individualizzare, con titoli<br />

aggiunti, due omonimi; anzi possono talora costituire una<br />

ragione di sospetto. ]\{a, se per la prima votazione fu ritenuto<br />

necessario che nome e cognome si accompagnino, pel ballottaggio<br />

parve sufficiente il solo cognome, cosi come sovente,<br />

quando si tratti di candidato noto per esser già deputato scadente,<br />

il solo cognome fu ritenuto sufficiente anche in primo<br />

scrutinio.<br />

Occorre sempre non discostarsi dal concetto, che l'elezione è<br />

l'espressione della volontà dell'elettore e che quindi deve essere<br />

sancita ogni volta che sia chiara l'intenzione: che però non si fa<br />

votazione di intenzione e che questa deve esser validamente<br />

espressa affinchè non rimanga il dubbio di una incoazione di volontà,<br />

e invece si abbia la convinzione di una volontà integrale<br />

diretta coscientemente, univocamente e seriamente a quella manifestazione.<br />

L'elezione non è un atto, cui il legislatore possa riconoscere<br />

un carattere di leggerezza, ammettendo la validità di schede<br />

scherzose o ridicole. E ad ogni buon conto, trattandosi di impressioni<br />

di fatto, di cui il seggio locale è ottimo giudice, l'operato<br />

può annullarsene allora soltanto che sorga evidente la<br />

violazione di legge o la parzialità.<br />

Molto cauti, osservava il Della Motta relatore dell'elezione di<br />

S. Martino Siccomario il 23 Dicembre 1857, deve essersi nel riformare<br />

i giudizi <strong>dei</strong> collegi elettomli intorno all' identità di<br />

persone, e il Bonfadini, relatore dell'elezione di Tolentino, scriveva<br />

il 19 Dicembre 1870 che " l'ufficio locale è evidentemente<br />

MONTALCINI. 11


162 Capitolo XI.<br />

il giudice più competente che in fatto di interpretazione di<br />

schede possa esservi.,<br />

Nome solo. - Delle schede, le quali portino il solo nome<br />

proprio del candidato, non costituendo più che un principio<br />

di indicazione, di consueto non. si ritiene la validità nemmeuo<br />

in ballottaggio: e, per la evidenza sua, la cosa non si<br />

trova sovente registrata nelle deliberazioni della <strong>Camera</strong>.<br />

Per la elezione Griffini a Crema la Giunta, confortata dal voto<br />

della <strong>Camera</strong> elel 22 Dicembre 1870, ritenne che " la sezione di<br />

Crema a torto aveva attribuito all'avv. Pietro Donati una scheda<br />

portante l'indicazionc avvocalo Pielro perchè il solo nome non<br />

basta, nemmeno nel ballottaggio, a distinguere sufficientemente<br />

la persona che si vuole eleggere .'<br />

Abbiamo riportato questo caso perchè proprio tre giorni<br />

prima la <strong>Camera</strong> aveva creduto prendere una deliberazione<br />

apparentemente contraria. Xel collegio di Tolentino l'Assemblea<br />

<strong>dei</strong> Presidenti non ayeva fatto proclamazione: la Giunta, attribuendo<br />

a Giuseppe Checchetelli una scheda che portava mal<br />

scritto: Giuseppe cavaliere, riconosceva la parità <strong>dei</strong> voti tra i<br />

competitori e, nel dubbio prodotto dal bruciamento di una<br />

scheda, proponeva l'annullamento. Diceva allora il relatore Bonfadini<br />

che, quando uno <strong>dei</strong> candidati si chiama Filippo e l'altro<br />

Giuseppe, non può esservi dubbio sull'intenzione dell'elettore,<br />

tanto più quando l'ufficio locale già la ritenne sufficientemente<br />

espressa, bastando in certi luoghi il solo nome ad<br />

indicare la persona. La <strong>Camera</strong>, annullando il 19 Dicembre 1870<br />

l'elezione di Tolentino, riconosceva tale scheda da attribuirsi.<br />

Solo cognome. - Non occorre spiegare che molto più<br />

chiara risulta l'intenzione dell'elettore quando la scheda porti<br />

il solo cognome accompagnato da una qualifica, Già il 5 Febbraio<br />

1849 era stata convalidata l'elezione Geninu a Lanzo, calcolando<br />

utili in primo scrutinio 7 schede colle indicazioni<br />

Avvocato Genina. 112 Ottobre 1849 si attribuiscono, anche a primo<br />

scrutinio, le schede avvocato Portis non essendo provato che<br />

esista altro avvocato Portis. Il 22 Dicembre 1851 si convalida<br />

l'elezione Saracco ad Acqui computandogli come buone, quantunque<br />

in primo scrutinio, 54 schede colla sola indicazione avvocato<br />

Saracco, sul riflesso che niun altro avvocato Saracco<br />

risiedeva nel collegio e che egli era già stato eletto nella legislatura<br />

precedente. Così il 16 Gennaio 1854 la <strong>Camera</strong> ritenne<br />

attribuibili al conte Robbio di Varigliè 10 schede colla sola in-


164, Capitolo XI.<br />

Colla relazione Rosano pel collegio di Caltanissetta, accolta<br />

dalla <strong>Camera</strong> il 25 Febbraio 1890, si va anche più innanzi: e<br />

mentre si attribuiscono ad Ignazio Testasecca schede Testasecca<br />

essendo dimosh'ato esser egli unico elettore iscritto con questo<br />

nome, 5i accordano anche al competitore Domenico Minolfi<br />

schede Minolfi quantunque tre altri elettori con questo cognome<br />

fossero iscritti nelle liste: • è sembrato che quando due soli<br />

sono i candidati, entrambi notissimi, niun dubbio potesse sorgere<br />

sull'intenzione dell'elettore .' Colla relazione Stelluti-Scala<br />

8 Giugno 1897 pel collegio di Saluzzo si ritornò per altro a più<br />

moderato giudizio e, mentre si considerarono come disperse le<br />

schede Pivano perchè candidato nuovo e altri elettori eranvi<br />

nel collegio con questa denominazione, si attribuirono a Carlo<br />

Buttini le schede Buttini perchè deputato uscente e perchè niun<br />

altro eleggibile collo stesso nome eravi nel collegio: e al Pivano<br />

si attribuirono le schede avvocato Pivano,<br />

Titoli nobiliari. - Qualche difficoltà è talora sovrapposta,<br />

nel dipanamento di questa intricata matassa, dai titoli nobiliari,<br />

la cui complessa natura non può pretendersi sia cognita<br />

agli elettod, ma deve soggiacere alla regola comune della notorietà<br />

e della consuetudine locale.<br />

Il lO Febbraio 1855 la <strong>Camera</strong> ebbe a decidere la attribuzione<br />

al conte Ignazio Costa della Torre di 26 schede Cosla della<br />

Torre, nonostante la esistenza di un conte Francesco Costa<br />

della Torre, per essere quegli candidato notissimo. Più difficile<br />

si presentò la questione il 23 Dicembre 18.57 per l'elezione di<br />

S. Martino Siccomario. Il competitore del proclamato era il<br />

conte Castellani-Fantoni, il quale sarebbe riuscito eletto se gli<br />

si fossero attribuite a primo scrutinio alcune schede: conle<br />

Castellani. Veniva però provata l'esistenza di altro conte Castellani,<br />

quantunque da alcuni si affermasse che questi portava<br />

abusivamente il titolo di conte. La Ca.tp.era ritenne non dover<br />

essa entrare nella questione di araldica: e che quando sono<br />

note con uno stesso titolo due persone, affinchè ad una di esse<br />

debbano i voti attribuirsi, essi abbiano ad avere maggiore specificazione.<br />

Nel II collegio di Palermo si contendevano il seggio per la<br />

IX legislatura in primo scrutinio il Paternostro, il Perez e il<br />

marchese Vincenzo Mortellaro: il Perez entrò in ballottaggio<br />

con 106 voti mentre 104 erano stati attribuiti al Mortellaro, e<br />

dispersi erano stati ritenuti altri voti Marchese Vincenzo ..\:101'-


166 Capitolo XI.<br />

tanti cavaliere Giovanni Marone -- quantunque titolo e nome<br />

del candidato fossero esattamente indicati - perchè esisteva nel<br />

collegio un commendatore Giovanni Marone volgarmente chiamato<br />

cavaliere ed anzi più noto nel collegio. Il 25 Marzo 1863<br />

fu convalidato Celestino Bianchi pur essendo risultata l'esi·<br />

stenza di un altro Celestino Bianchi. Il 25 Kovembre 1865 l'Ufficio<br />

incaricato di riferire sull'elezione di Chiaravalle Centrale<br />

ritenne che non fossero da attribuirsi a Francesco De Luca le<br />

schede portanti in ballottaggio nome e cognome, perchè altre<br />

tre persone collo stesso nome e cognome esistevano nel collegio;<br />

ma la <strong>Camera</strong> invece ritenne doverglisi attribuire e quindi<br />

lo proclamò e convalidò.<br />

Invece la <strong>Camera</strong> annullò nel collegio di Naso, il 29 Novembre<br />

1865, 10 schede portanti in primo scrutinio Antonino Baratta<br />

senza altra indicazione, perchè venne esibito un certificato<br />

dell'esistenza nel collegio di altro Antonino Baratta. Ma il<br />

15 Dicembre 1865 per l'elezione di Pesaro ritornò a più miti<br />

deliberazioni accordando al C011l111. Sansone D'Ancona le schede<br />

date a Sansone D'Ancona, quantunque provata l'esistenza di<br />

altro Sansone D'Ancona, sul riflesso che la lotta elettorale<br />

aveva abbastanza chiaramente indicato chi fosse il candidato. E<br />

per rovescio il 19 Gennaio 1867 fu annullata l'elezione di Mariano<br />

Fogazzaro a Marostica perchè provata l'esistenza di altro<br />

Mariano Fogazzaro. Ma ancora, pel mutare delle circostanze<br />

accessorie, la <strong>Camera</strong> diede verdetto diverso il 26 Marzo 1867 pcl<br />

collegio di Lanciano, attribuendo all'avv. Nicola Melchiorre tutte<br />

le schede col nome e cognome, pur essendo provata l'esistenza<br />

nel collegio di altri 6 omonimi, per la considerazione che questi<br />

erano ineleggibili perchè illetterati o colpiti da condanna<br />

e che l'avv. Nicola Melchiorre era l'unico politicamente noto.<br />

Il 21 Dicembre 1870 furono attribuite a Saverio De Bonis 10<br />

schede col nome e cognome, quantunque accertata l'esistenza<br />

di altri 4 omonimi e nello stesso giorno fu rettificata la proclamazione<br />

del collegio di Castelvetrano sostituendo alla proclamazione<br />

di Anca quella di Francesco Crispi, cui fm'ono attribuite<br />

7 schede portanti avvocato Francesco Crispi, negate dal<br />

seggio perchè altro Francesco Crispi esercente l'avvocatul'a esisteva<br />

nel collegio.<br />

L'elezione di Teramo della XII legislatura, nonostante protesta<br />

per la esistenza nel collegio di un omonimo, fu il 5 Dicembre<br />

1874 convalidata perchè il Francesco Sebastiani era noto


Schede.<br />

S. Marco Argentano attribui in ballottaggio a Raffaele ia Costa<br />

una scheda con Francesco La Costa, che era decisiva per l'elezione:<br />

1'8 Febbraio 1871 nel collegio di Badia-Polesine accordò a'<br />

Luigi Basi una scheda con Giacomo Basi. Invece il 15 Maggio 1871<br />

pel collegio di Poggio Mirteto non attribui a Luigi Masi una<br />

scheda che portava scdtto, secondo i favorevoli, Luiggi Nasi, secondo<br />

i contrad Luggiggi Nasi e l'elezione fu per tal motivo<br />

annullata, Alla larghezza equa si ritorna il 5 Dicembre 1874 pel<br />

collegio di Zogno ave, attribuendosi a Gian Battista Agliardi alcune<br />

schede non accordategli dai seggi portanti Aliardi e Aelardi<br />

conte G. Battista, questi riesce a superare il Cucchi ed è a lui<br />

sostituito nella proclamazione. E il 19 Dicembre 1874 pel collegio<br />

di Todno I la <strong>Camera</strong> attribuisce a Camillo Ferrati due<br />

schede comm. Camillo Ferrari e comm. Camillo Ferraris; ma<br />

partendo da ben diverso, e sémpre giusto, principio annulla a<br />

Casimiro Favale una scheda Camillo Falevele non ritenendo che<br />

" queste pal'ole possano accettarsi come una sufficiente e non<br />

dubbia indicazione della persona del Favale e come la seria manifestazione<br />

di un voto a lui dato"<br />

La <strong>Camera</strong> nella deliberazione 25 Gennaio 1893 pel III collegio<br />

di Venezia attribui a Giacomo Ricco le schede Federico<br />

Ricco, Francesco Ricco e Giacomo nico; annullò invece Giacomo<br />

Tiepolo non accordando la scheda a Lorenzo Tiepolo perchè,<br />

se nel ballottaggio basta il cognome scritto chiaramente, resta<br />

invece incerta la volontà dell'elettore quando vi si aggiunge il<br />

nome dell'altro candidato.<br />

Accade talora che la <strong>Camera</strong> si trovi di fronte al fatto che i<br />

seggi locali abbiano tenute distinte certe categorie di schede<br />

portanti designazioni affini, venendo di conseguenza a collocare<br />

fra i dispersi alcuni voti che intenzionalmente andavano<br />

diretti alla stessa persona L'8 Aprile 1850 pel VI collegio di Torino<br />

la <strong>Camera</strong> convalidò Miglietti nelle, seguenti circostanze:<br />

nel primo scrutinio Miglietti aveva avuto 75 voti, Bonacossa 18,<br />

Frescot G. B. 15 e G. Frascotti 5, onde era stato proclamato ballottaggio<br />

tra i primi due; la <strong>Camera</strong> non ritenne, nonostante la<br />

domanda indi pervenuta, di annullare l'elezione perchè il ballottaggio<br />

dovesse proclamal'si col Frescot, al quale non credette<br />

dovessero attribuirsi i voli Frascotti.<br />

Pur essendo constatata l'esistenza di due avvocati Paolo e<br />

Paolino Maltese, di cui uno però candidato notissimo e l'altro<br />

quasi ignoto, la <strong>Camera</strong>, il 20 Marzo 18f8, considerò doversi con-


170 Capitolo XI.<br />

globare i voti assegnati separatamente alle due categorie. Cosi<br />

il 12 Dicembre 1876 nel collegio di Montecorvino Rovella, correggendo<br />

l'operato dell'Assembea <strong>dei</strong> Presidenti che aveva tenuto<br />

staccati gli 84 voti di Dini Luigi dai 138 di Dini Luigi fa Gennaro,<br />

li attribuì alla stessa persona. E il 29 Giugno 1886, reI. Fortunato,<br />

convalidò l'operato <strong>dei</strong> Presidenti del III collegio di<br />

Novara che, sommando i voti di Collobiano cav. Francesco con<br />

quelli di Collobiano Francesco, lo aveva proclamato eletto invece<br />

di i\farazio. Numerose proteste erano di vero sòrtc perchè<br />

un comitato di contadini aveva proclamato con pubblico ma·<br />

nifesto la candidatura dcI loro collega Collobiano Francesco,<br />

onde a lui parcvan doversi queste ultime schede in sede separata<br />

attribuirsi: ma riesci all'ono Collobiano dimostrare non<br />

esser questa che una manovra degli avversari per ingenerare<br />

confusione ed equivoco, e l'elezione fu convalidata.<br />

Un caso spccialissimo fu risolto il 2 Luglio 1886 per l'elezione<br />

elel I collegio di Caserta, relatore Lacava (1). Il collegio aveva proclamato<br />

eletto Novelli con 5348 voti, contro Francesco JJontagna<br />

cui ne furono assegnati 5262: a questi la Giunta aggiunse altri 49<br />

voti indebitamente sottrattigli perchè sulla schecla non fosse<br />

indicata la paternità. con ciò raggiungeva voti 5311 : oltre a questi<br />

una sezione aveva assegnati 38 voti a Lorenzo Montagna, ma il<br />

giorno successivo era stata presentata all'Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti<br />

la dichiarazione di uno scrutatore e del Segretario della<br />

sezione che per solo errore era stato segnato nel verbale il nome<br />

Lorenzo invece di Francesco, ed altra di 5 elettori presenti allo<br />

scrutinio di aver inteso leggere i voti stessi col nome di Francesco.<br />

Per inverso era dedotta una dichiarazione di altri 15 elettori<br />

che un Lorenzo Montagna è iscritto nelle liste, e i fogli di<br />

sCl"utinio segnano i voti a Jlfontagna senza prenome. Un argomento<br />

che avrebbe potuto chiarire la questione era fornito da<br />

due schede allegate come contestate le quali portavano il nome<br />

(1) La <strong>Camera</strong> aveva già il 25 Novembre 1852 pel collegio di Avigliana<br />

attribuiti a Seyssel i voti per errore segnati nel verbale a DeysseI<br />

non esistente, e in ugual senso aveva risolto il 26 Marzo 1867 per<br />

l'elezione Siccardi a Ceva. In una sezione di questo Collegio il verbale<br />

portava i voti assegnati a Siccm"di Lorenzo anzichè a Ferdinando; sulla<br />

attestazione di 7 elettori e del sindaco scrutatore che le schede portavano<br />

il nome di Ferdinando, questi era stato proclamato e fu dalla <strong>Camera</strong><br />

convalidato.


Schede.<br />

consentire di porre gli sguardi, per evitare di rifare così, lungi<br />

dal controllo delle parti e dalle guarantigie di legge, una elezione<br />

in condizioni tutte diverse da quel colore locale che<br />

non si può ad essa negare.<br />

Anche l'annullamento per motti d'ordine dovrebbe essere<br />

dichiarato solo là oye una grande precisione di combinazione<br />

ne assicurasse la frode. Con molta esattezza diceva la relazione<br />

Zanardelli del 1880: " è vero che anche con tali indicazioni<br />

(paternità, professione, titolo, ecc.) soltanto si possono<br />

architettare sicuri segni di riconoscimento; ma da una parte<br />

vietando anche siffatte indicazioni si correrebbe il pericolo più<br />

grande di render nulle moltissime schede d'incontrastabile sincecerità<br />

e buona fede, e d'altro canto è evidente che escludere<br />

ogni possibilità di consimili intelligenze, per quanto si faccia,<br />

è impossibile. Anche una macchia d'inchiostro può esser fortuita<br />

c può esser fatta coll'intenzione di farsi conoscere; così<br />

dicasi del sottolineare il nome e cognome del candidato e simili.<br />

L'annullare in questi casi le schede sarebbe un aprire di<br />

troppo la porta all'arbitrio, mentre d'altra parte per i faUi in<br />

cui l'artifizio sia evidente, la disposizione generale che vieta<br />

sotto pena di nullità ogni segno che possa ritenel'si apposto<br />

come mezzo di riconoscimento è più che sufficiente allo<br />

scopo ,.<br />

La conservazione di tutte le schede aperse l'adito a considerare<br />

non le singole schede invalide per il segno singolarmente<br />

contenuto, ma per il segno combinato nella diversa disposizione<br />

delle altre schede. E veramente questo vizio, che non sarà stato<br />

ignoto ai precedenti facitori di elezioni, venne consacrato alla<br />

nullità soltanto dopo la legge 28 Giugno 1892.<br />

Invero collo scrutinio di lista v'era già un mezzo generale,<br />

rivelato acutamente dalla relazione Rosano 2 Maggio 1891 per<br />

l'elezione di Siracusa I, e cioè il nome aggiunto.<br />

La prima relazione che constatò gli effetti della legge del 1892<br />

è la relazione Andolfato 9 Maggio 1893 sull'elezione Mezzanotte<br />

a Ortona a :\Iare, conchiusa coll'annullamento perchè vi fu<br />

affermata l'esistenza del motto d'ordine da parte di entrambi<br />

i candidati, quali anelli della catena preordinata a legare la<br />

coscienza degli elettori.<br />

Successivamente il 19 Dicembre 1895 la relazione Brin riusci<br />

ad annullare le due sezioni Grumo e Toritto del collegio di<br />

Altamura per raggruppamento artifizioso di nome, cognome,


176 Capitolo XI.<br />

la premessa della pnrola DOll 'al nome; " perchè nelle provincie<br />

napoletane la parola Don innanzi ni nomi di tutti coloro<br />

che appnrtengono alle c1nssi civili è d'uso genernle ,.<br />

Le condizioni nuove fatte dalla nuova legge, i pe,sgiorati costumi<br />

elettorali, la necessità di colpire maggiormente le manifestazioni<br />

della frode crescente resero le Giunte successive<br />

assai più severe in questi apprezzaJ;l1enti, arrivando anche a<br />

considerare nulle certe schede perchè portano qualche piccolo<br />

geroglifico, che si è in dubbio se non corrisponda al modo di<br />

firma commerciale, o una piccola sottosegnatura, o una piccola<br />

cancellatura, o una sigla, ecc. La l'affinatezza della mala fede<br />

ha creato come naturale conseguenza la legge del sospetto, giungendo<br />

persino ad annullare schede che portano il nome coll'aggiunta<br />

di deputato, perchè questa qualità allcora non spetti al<br />

candidato. La relazione Brunialti 25 Gennaio 1893 sull'elezione<br />

Tiepolo nel III collegio di Venezia, la quale con esemplare<br />

precisione ci ren(ie conto delle deliberazioni su ogni singola<br />

scheda, ci chiarisce che fu attribuita la scheda Co. Lorenzo<br />

Tiepolo; annuUate le schede che portano due volte nome e<br />

cognome; annullata Giacomo Ricco deputato: attribuita Signor<br />

Lorenzo Tiepolo; attribuita Rieee G. Ricco Giacomo. Il 25 Febbraio<br />

1893 la relazione Chiapusso suU'elezione Comin a Caserta<br />

annullava pure le schede col deputato. Colla relazione Bonardi<br />

21 Maggio 1893 sull'elezione di Frosinone la Giunta aveva ritenute<br />

valide tutte le schede fll. Ellena, Ecc. Ellena; la <strong>Camera</strong> invece,<br />

convalidando l'elezione Vienna, ritenne nulle tutte quelle schede.<br />

Da ultimo la relazione Carmine 29 Maggio 1897 sull'elezione Ruffoni<br />

a Ferrara dichiara che" trovate alcune schede col signor o<br />

con cancellature e rfpetizione di nomi, a stretto rigore e in base<br />

alla letterale disposizione di legge, dovrebbero essere considerate<br />

come nulle. Si è però osservato che la nullità di queste<br />

schede trarrebbe la sua giustificazione sollanto nel dubbio che<br />

le indicazioni potessero essere considerate come segni di riconoscimento<br />

del votante, ciò che nel caso concreto dovrebbe<br />

ritenersi escluso dietro le considerazioni che le schede stesse<br />

appartengono e all'uno e all'altro candidato e si trovano ripartite<br />

in varie sezioni n' Siccome il risultato non ne rimaneva spostato,<br />

la questione non fu risoluta.


otllzione. 183<br />

scopo di impedire le sopraffnioni del seggio che, vedendo la<br />

sala piena di elettori di altro partito, voglia loro impedit'e<br />

l'esercizio del voto. E pel collegio I di Livorno si decise il 6<br />

Maggio 1876 che. pur dichiaratosi che s'intenderà chiusa la<br />

votazione quando avrà votato un elettore il quale stava seri·<br />

vendo la scheda, se nel frattempo entrano altri elettori, deve<br />

anche a questi permettersi il voto, annullandosi in caso contrario<br />

il risultato della sezione. E la l'elazione Yarè sullo stesso<br />

collegio di Livorno I, 12 Giugno 1876, dichiarava non essere<br />

nullità l'avere il Presidente dichiarata chiusa la votazione<br />

dopo aver data regolarmente la scheda ad un elettore, mentre<br />

la scheda veniva dall' elettore portata a deporre, apparendo<br />

che quella formula fu proferita collo scopo di far che la<br />

scheda medesima fosse ['ultima a distribuirsi.<br />

Per l'elezione )\ofri a Torino IV la relazione Giusso constatava<br />

il 4 Luglio 1893 che alcuni seggi, chiusa la votazione alle 4 pom,.<br />

non avevano ammesso a votare vari elettori perchè arrivati<br />

dopo. La Giunta potè ritenere che, col metodo adottato dai seggi<br />

di farsi, nel dichiarare chiusa la votazione, consegnare dai presenti<br />

la loro tessera chiamandoli poi a votare l'uno dopo l'altro,<br />

i presenti abbian tutti potuto votare: ma non considerò<br />

corretto il metodo stesso, non dovendosi dichiarare chiusa la<br />

votazione se non quando consti che tutti gli elettori presenti<br />

nella sala abbiano votato. Anche questo per altro deve contemperarsi<br />

colI'altro criterio di non ammettere quella specie<br />

di ostruzionismo, che sarebbe prodotto quando un elettore<br />

per volta si presentasse dopo le 4 pomo e, mentl'e questi, depone<br />

la scheda, altri si avvicendassero, conducendo così a<br />

termine illi milato la votazione.<br />

La legge dispone che le operazioni non possano essere terminate<br />

prima delle 4, ma non stabilisce alcun termine massimo.<br />

Noi abbiamo creduto che la legge fissi implicitamente<br />

questo nlassinlO là ove prescrive che la votazione deve avvenire<br />

nel giorno fissato dal H. D, (li convocazione (V, Convocazione<br />

pago 114), Ma sovente, negli ultimi tempi specialmente, le<br />

operazioni eccedettero la mezzanotte del giorno dell'inizio della<br />

votazione. Il 19 Dicembre 1886 pel II collegio di Catanzaro la<br />

relazione Cuccia constatava che in 4 sezioni la votazione si era<br />

chiusa dalle 9 alle 10 ant. del giorno successivo, ma che la pennanenza<br />

degli uffici el'a stata effettiva, almeno nella maggioranza,<br />

e che era rimasta di proposito tanto tempo per dar modo di


186 Capitolo XII.<br />

del 1892, la quale dispose che quando per contestazioni o per<br />

qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto<br />

allo scrutinio o non l'abbia compiuto, può, chiudendo le urne<br />

e le schede già spogliate con le firme di almeno tre membri<br />

dell'ufficio e il sigillo del Comune, mandare il 'tutto alla prima<br />

sezione ove l'Assemblea <strong>dei</strong> presidenti procederà allo scrutinio<br />

Onde, quando per qualsiasi altra causa l'urna sia stata abbandonata,<br />

l'osservanza delle stesse formalità qui stabilite deve assicurare<br />

contro ogni accusa di simil genere.<br />

La questione dell'abbandono dell'urna si connette con quella<br />

dell'obbligo della presenza costante di tre membri del seggio.<br />

e quindi col dubbio, se il segretario formi o meno parte del<br />

seggio di cui già vedemmo al capitolo Seggi le ragioni pro e<br />

contro la tesi.<br />

Naturalmente la cosa sarebbe anche peggiore allorchè il<br />

numero <strong>dei</strong> membri dell'ufficio presenti fosse costantemente<br />

inferiore a tre; ma anche questa prescrizione fu con una certa<br />

discrezione interpretata; così il 16 Agosto 1849, per l'elezione del<br />

generale Trotti nel collegio di Bosco d'Alessandria, fu ritenuto<br />

che la presenza di due soli membri dell'ufficio non infinna<br />

l'elezione quando il terzo lasciò la sala per un solo quarto<br />

d'ora, nell'intervallo <strong>dei</strong> due appelli. senza che nel frattempo<br />

fosse successa nessuna operazione. Il 9 Febbraio 1850 pel collegio<br />

di S. Damiano d'Asti ave, sospese le operazioni elettorali,<br />

eran stati a custodia dell'urna un solo scrutatore ed il segretario.<br />

anzi lo scrutatore andava e veniva dalla sala elettorale<br />

ad altre annesse con le porte aperte, la C.lmera, l:espingendo la<br />

proposta di procedere ad inchiesta, annullò l'elezione. Così il 9<br />

Febbraio 1857 fu annullata l'elezione Chiaves a Cavour per lo<br />

-stesso errore di fatto E se anche il 19 Maggio 1860 fu per analogo<br />

motivo annullata l'elezione Berretta a Varese, abbiamo invece<br />

il2 Giu'gno 1858 la relazione Biancheri, a nome della Commissione<br />

d'inchiesta mI collegio di Castelnuovo, la quale, pur<br />

accertato che l'urna in certi momenti era rimasta affidata a<br />

soli due scrutatori "ritenne non doversi proporre l'annullamento<br />

perchè l'uI'na fu sempre religiosamente rispettata, che<br />

non tanto la materiale presenza quanto l'attenzione è richiesta<br />

dalla legge e, amlnesso pure che uno scrutatore s'inoltri in un<br />

luogo attiguo e per pochi minuti, non permette a coloro che<br />

rimasero di neanche concepire il pensiero nonchè poter praticare<br />

un'azione infedele" e la <strong>Camera</strong> convalidò l'elezione.


Votazione. 187<br />

Scrutinio. - Compiute tutte le operazioni descritte, e accertato<br />

il numero <strong>dei</strong> votanti risultante dalla nota d'identificazione,<br />

il presidente procede allo spoglio delle schede: uno<br />

degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega,<br />

la consegna al presidente che ne dà lettura ael alta voce e la<br />

passa allo snutatore eletto col minor numero di voti. Gli altri<br />

scrntatori, fra cui dev'essere chi ha firmato le schede ed il segretario,<br />

notano ed uno di loro rende contenlporaneamente<br />

pubblico il numero <strong>dei</strong> voti che ciascuno <strong>dei</strong> candidati va riportando:<br />

elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una<br />

scheda, questa deve essere immediatamente vidimata Contato<br />

poi il numero delle schede scritte e riscontrato se corrisponde<br />

tanto al numero <strong>dei</strong> votanti quanto al numero <strong>dei</strong> voti riportati<br />

complessivamente dai candidati, più quello delle schede<br />

bianche, nulle e contestate, e contate le schede bianche rimaste<br />

nella prima urna, riscontrando se corrispondono al numero<br />

degli iscritti che non hanno votato, queste vengono immediatamente<br />

distrutte. Tutte le schede spogliate vengono chiuse in<br />

un plico colle indicazIoni del collegio e della sezione, colle<br />

firme di almeno 3 membri dell'ufficio e il sigillo del Comune,<br />

per esser depositate nella Cancelleria della Pretura. Le schede<br />

bianche, le nulle, le contestate e le carte relative ai reclami e<br />

alle proteste devono essere vidimate almeno da tre <strong>dei</strong> componenti<br />

l'ufficio e annesse all'esemplare del verbale da trasmettersi<br />

alla Presidenza delb <strong>Camera</strong>.<br />

Della violazione di queste formalità diversa può esser la conseguenza<br />

secondo le circostanze.<br />

Ad esempio la legge, la quale pure consente la presenza di<br />

soli tre membri, presa alla lettera nelle sue disposizioni, costringerebbe<br />

ad i mmobilità lo scrutatore della minoranza e quello<br />

che ha firmato le schede, rendendo d'altra parte inutile la presenza<br />

degli altri due, se volesse impedire ad ognuno di cedere<br />

nella mutua fiducia il posto all'altro.<br />

E· cosi la imperizia del segretario o qualche piccolo incidente<br />

non segnato in verbale possono produrre nei conti delle schede<br />

alcune sconcordanze, che non debbono di per sè infirmare la<br />

validità. Il segretario diligente e il presideIlte vigilante devono<br />

molto attendere che le cifre <strong>dei</strong> votanti in appello, e dopo<br />

l'appello, riunite insieme, corrispondano al numero complessivo<br />

<strong>dei</strong> votanti e che, sommate a quello delle schede bianche<br />

rimaste, corrispondano dal canto loro al numero degli elettori


188 Capitolo XII.<br />

iscritti e delle schede firmate, e innanzi tutto che il numero<br />

<strong>dei</strong> voti assegnati a ciascun candidato, unito colle schede nulle<br />

e contestate, corrisponda esattamente al numero <strong>dei</strong> voti deposti:<br />

e più ancora deve bene spiegarsi se le schede attribuite, fra<br />

le contestate, siano computate nel numero <strong>dei</strong> voti asspgnati<br />

complessivamente dalla sezione o se si intenda di questi voti<br />

contestati formare categoria a sè affatto distinta. Dalla esatta<br />

compilazione di queste notizie può dipendere molte volte la<br />

sorte di un'elezione, come da una inesattezza può sorgere !'indizio<br />

primo di ilTegolarità che :lltrimenti sarebbero passate<br />

inosservate.<br />

Numerazione delle schede. - Quanto al modo di passare<br />

alla numerazione delle schede la legge nulla prescrive di IJl'eciso.<br />

Il 1 0 Dicembre 1880 Correale relatore della elezione Giera a<br />

Livorno l scriveva che" il modo tenuto di separare i hollettini,<br />

dopo averne data lettura, in due gruppi secondo che nppartengono<br />

all"uno o all'altro <strong>dei</strong> candidali, può non essere il migliore,<br />

ma non è certamente vietato dalla legge. " Ma evidentemente<br />

qualunque sepnrazione di simil genere fosse fatta prima<br />

(Iella chiusura della votazione snrebbe ragione di nullità, cosi<br />

come fu annullata l'elezione di Torriglia il 16 Maggio 1850 perchè,<br />

dopo 13 prima votazione, prima di procedere al 2° appello,<br />

si era rO\'esciata l'urna e contato il numero delle schede. A.ltro<br />

caso sarebbe quando si trattasse di semplice inversione delle<br />

operazioni inerenti allo scrutinio: onde il 2 Febbraio 1901 fu<br />

convalidata l'elezione Personè nel collegio di Campi Salentina,<br />

relatore Girardi, nonostante che in una sezione il seggio avesse<br />

numerate le schede prima di procedere allo spoglio. E ciò è<br />

tanto equanime, che era stato già riconosciuto dalla <strong>Camera</strong><br />

il 22 Dicembre 1858, per le elezioni di Santhià e di Spigno, non<br />

portare annullamento la mancata registrazione in verbale dello<br />

adempimento di questa formalità, ritenendosi i vuoti lasciati<br />

negli stampati imputabili a semplice dimenticanza.<br />

Discordanza nei ri!ilultati. - :'Ila assai più importante e<br />

produttiva di effetli fu ritenuta la discordanza nel numero<br />

delle schede. Il 15 Maggio 1871 fu annullata l'elezione di Poggio<br />

:\Iirteto, ove era\'i parità di voti tra Federici e Masi perchè in<br />

una sezione erasi trovata nell' urna lIna scheda in più <strong>dei</strong> votanti:<br />

il 5 Dicembre 1874 annullasi l'elezione Gamberini a Capannori,<br />

perchè in una sezione furono trovate 130 schede contro<br />

a 120 votanti e il verbale ammetteva che molti elettori a-


Yotazione. 191<br />

sia un artifizio per riuscire ad annullare un'elezione dopo l'esito<br />

fìnale, non essendo escluso il sospetto che le schecle trovate<br />

tardivamente fossero state sottratte per opera del candidato<br />

soccombente, per valersene poi, nel caso di sconfitta, nel momento<br />

in cui, finita la votazione, si toglievano dall'urna per contarle.<br />

E l'elezione fu il 29 ;\Iaggio 1897 convalidata.


Riscontro e Ilota d'identificazione. 1\15<br />

l'elezione Pandola a Napoli III, ove la lista di una sezione era<br />

hensì firmata da un solo scrutatore, ma una seconda lista si<br />

rinvenne ìdentica alla prima, firmata dal segretario. Il 26 Gennaio<br />

1875 per l'elezione Zanardelli ad Iseo fu dichiarata ormai<br />

costante giurisprudenza che non può render nulla l'elezione il<br />

fatto che la firma sia stata fatta unicamente dal segl"etario. Parimenti<br />

per l'elezione Cerulli a Giulianova fu affermata, il 15<br />

Dicembre 1876 nella relazione, addirittura la massima costante<br />

che il difetto della firma di uno degli scrutatori non fu mai riguardata<br />

per sè solo come irregolarità capace di infirmare l'elezione.<br />

La larghezza d'interpretazione andò anche sino a convalidarsi,<br />

con relazione Gerardi, il 2.) Giugno 1880, l'elezione<br />

Capozzi ad Atripalda nonostante la protesta, ç,he deduceva l'al1notumento<br />

a margine di ciascun votante esser stato fatto dal<br />

presidente, anzichè da uno scrutatore e dal segretario.<br />

t::onseguenze dell'irregolarità. - La conclusione della<br />

nota di riscontro è di accertare in modo indiscutibile che la<br />

persona iscritta ha votato. Ove per altro, dopo che il voto è<br />

avvenuto, altri si presenti per dare il suo voto q1lalificandosi<br />

col nome già segnato, evidentemente, se sia data la prova efficiente<br />

che il falso o l'errore avvenne, deve esser rimediato e,<br />

se irrimediabile, portare tutte le sue conseguenze. Accadde<br />

per altro a Badia che due elettori andarono a votare e, trovato<br />

che altri aveva già votato col loro nome, se ne andarono senza<br />

reclamare: la Giunta ritenne che essi abbiano voluto affel"mare<br />

il loro diritto solo quando poterono sperare di infirmare l'elezione,<br />

mentre avrebbero dovuto chiedere che della loro protesta<br />

si prendesse atto nel verbale, e pure essendovi due soli<br />

voti


198 Capitolo XIII.<br />

tinio. La ragione della legge si comprende: la nota d'identificazione<br />

deve ser"ir di controllo alle schede e queste a quella.<br />

necessita quindi che non si possa la prima correggere in modo<br />

da farla risultare corrispondente al numero delle schede sortite<br />

dall'urna, nè affidade entrambe alle stesse persone che, insieme<br />

possedendole, possono l'una e le altre artificiosamente correggere.<br />

La pl'escrizione di legge non può interpretarsi nel modo<br />

più rigoroso là, ave la distanza o le difficoltà delle strade o<br />

l'impossibilità di trovare il numero necessario eli persone rendano<br />

impossibile la pretesa di letterale interpretazione. Lo scopo<br />

clelIa legge poi è ottenuto sicuramente lorchè i due pacchi<br />

sono consegnati a persone di"el'se e nell'orùine di tempo dalla<br />

legge pl'evisto : che, se i mezzi di trasporto prescelLi o ragioni<br />

accidentali li abbiano fatti giungere al pretore contemporaneamente<br />

o anche nell' ordine rovesciato, non sarebbe questa<br />

una violazione della ragione della legge.<br />

Cel'tamente la prima garanzia è che la nota, una volta chiusa,<br />

non sia riaperta: onde senza nessuna esitazione la Call1era<br />

annullò il 26 luglio 1895 la elezione Pipitone a Marsala, reI. Cibrario,<br />

perchè in una s'ezione, rimasta per errol'e sul tavolo del<br />

seggio la lista di identificazione, e incluso invece nel pacco<br />

un alh'o documento, el'asi cercato rimediar"i mandando a riaprire<br />

il pacco in Pretul"a. Per l'elezione di Fermo Rocca a<br />

Manto"a, dove era escluso ogni concetto di mala fede, la relazione<br />

Pompilj, pur constatando che la prescrizione di nullità<br />

è assoluta, di fronte alla disputa se debba guardarsi all'ora<br />

della spedizione o a quella dell'arri"o, si astenne dal elecidere<br />

la questione perchè il risultato definitivo non sarebbe mai stato<br />

spostato. Il 26 maggio 1897 la <strong>Camera</strong> convalidò di fatti l'elezione<br />

Rocca.<br />

Poco di poi, 1'8 Giugno 1897, fu convalidata, su relazione<br />

Stelluti Scala, l'elezione Pivano a Saluzzo, ave di una sezione era<br />

stata trasmessa subito al pretore la lista d'identificazione originale,<br />

ma scrivendo sopra la busta copia della lista, e dopo 8<br />

giorni era stata trasmessa una copia che era denominata invece<br />

originale; perehè poco importa la intestazione più o lneno<br />

precisa della lista, quando la medesima contiene tutti 1 caratteri<br />

necessari alla sua legalità e alla sua sincerità.<br />

Il 16 Giugno 1897 fu convalidata, su relazione Fili-Astolfone,<br />

l'elezione Chimirri a Serra S. Bruno, ove la lista era stata<br />

immediatamente trasmessa. quantunque giunta contempora-


Riscontro e nota d'identificazione. '19!1<br />

neamente al plico delle schede: e in modo più generale la<br />

relazione Clementini sull' elezione Calvanese a Nocera inferiore,<br />

convalidata il 7 Luglio 1897, dich.iarava come principio che<br />

la legge, la quale stabilisce che, dopo chiusa la votazione, sia<br />

tosto accertato il numero <strong>dei</strong> votanti, che sia sottoscritta la<br />

nota d'identificazione, chiusa e trasmessa al pretore, non fissa<br />

in modo specifico il tempo entro cui queste operazioni debbano<br />

compiersi. Per la elezione Donadio a Savigliano si passò sopra<br />

all'irregolarità della sezione ove la lista, dimenticata dal segretario,<br />

era stata consegnata con ritardo, e dell'altra ove il<br />

plico della lista era stato consegnato al messo medesimo che<br />

consegnò le schede, e non nella sede della Pl'etura, ma al difuori<br />

di essa; ma soltanto perchè l'ipotesi della nullità delle<br />

sezioni non turbava il risultato lìnale: e l'elezione fu il 9<br />

Feubraio 1899 convalidata.<br />

Successh'amente per l'elezione Dozzio a Corteolona la relazione<br />

Marcora constatava il fatto che la lista della sezione di<br />

:Magherno non era stata trasmessa immediatamente al Pretore,<br />

che el'a stato imp0ssibile manomettere il piego il quale era stato<br />

sempre sopra il bvolo e alla vista degli elettori durante lo scrutinio:<br />

dalla nullità della sezione, detratti i voti ivi attribuiti a<br />

ciascuno <strong>dei</strong> candidati, il soccombente Romussi avrebbe raggiunto<br />

la prevalenza di 3 voti; ma essendo dall'inchiesta escluso<br />

ogni dubbio che la suaccennata infrazione di legge fosse preordinata<br />

a fine delittuoso, la Giunta ritenne eccessiva una decisione<br />

fondata esclusivamente su tali rigidi risultati numerici,<br />

e propose invece la nullità per criteri complessivi di violata<br />

libertà del voto, corruzione ecc. La <strong>Camera</strong> invece 1'8 Giugno<br />

1899 convalidò l'elezione Dozzio.<br />

Ripetutasi analoga discussione per l'elezione Dozzio della XXI<br />

legislatura, il relatol'e Girardi attestava che, se i pieghi contenenti<br />

le liste erano stati consegnati contemporaneamente a quelli delle<br />

schede, la loro suggellazione era stata precedente, e, non essendovi<br />

dubbio sulla sincerità delle operazioni, non potevasi<br />

intl'odurre una nullilà che la legge limita alla softoscrizione e<br />

chiusura della nota: la controrelazione Berenini dimostrava<br />

l'erroneità di questa tesi per la disposizione dell' articolo e<br />

'per lo scopo della legge, essendo le garanzie per loro natura<br />

indeclinabili. Con appello nominale - 147 sì, 47 no, 14 ast. -<br />

l'elezione Dozzio fu convalidata il 30 Maggio 1902.<br />

In tema di presunzione cosi severa, alla legge non devesi ag-


","<br />

Verbali. 209<br />

sima che il verbale dà la piena prova <strong>dei</strong> fatti successi nella<br />

sala elettorale, onde non vale contro di esso nessuna opposizione<br />

o protesta.<br />

Il 4 marzo 1861 fu convalidato Schininà a Ragusa perchè il<br />

verbale portava a lui attribuiti 278 voti, mentre attestazioni concoreli<br />

riferivano che il presidente aveva proclamato l'esito della<br />

votazione in 268 (due ci"oè meno del competitore).<br />

in obbedienza alla piena fede elel verbale come atto pubblico<br />

fu il 2 luglio 1886 convalidata l'elezione Novelli a Caserta I,<br />

contro Montagna, su relazione Lacava " perchè le proteste non<br />

inseritc nel verbale ma fatte dopo non possono infìrmare quanto<br />

nel verbale è solennemente affermato, nè la querela pcr iscri.zione<br />

in falso del verbale può arrestare il giudizio della<br />

• Giunta." E contenlporaneamente dichiaravasi che non il foglio<br />

di scrutinio, ma il verbale fa piena fede. Ma nello stesso<br />

tempo fu ammesso l'errore materiale elel verbale di un'allra<br />

sezione dello stesso collegio, ave era indicata la fine dell'appello<br />

alle 12, e la chiusura della votazione alle 12,20.<br />

Il 22 api'ile 1887 il "Montagna presentò una petizione chiedente<br />

la revoca clclIa convalidazione elcI Novelli perchè, essendosi riconosciuto<br />

falso dall'autorità giudiziaria un verbale, la maggioranza<br />

<strong>dei</strong> voti non era più da questo raggiunta. La Giunta<br />

delle elezioni, cui fu eletta petizione inviata, riferi il 1° luglio<br />

1887 con relazione Lacava, osservando che il verbale non era<br />

stato esso stesso dichiarato falso, e, se nei considerando della<br />

sentcru:a era stato ritenuto che i voti attribuiti nel verbale a<br />

Lorenzo Montagna do\'evan esser assegnati a Francesco Montagna,<br />

l'ordinanza non aveva altra competenza all'infuori degli<br />

effetti penali, nè poteva esser estesa ad altri effetti amministrativi<br />

o civili o politici perchè non vi fu contradditorio colla parte,<br />

contro la quale si vorrebbe ora invocare e che è rimasta del<br />

tutto a quel procedimento estranea.<br />

Anche più grave sotto ogni aspetto si rivelerebbe la cosa<br />

lorchè una dichiarazione assoluta di falsità di un verbale facesse<br />

perdere alla proclamazione ed alla susseguente convalidazione<br />

la sua base: ex facto oritur jus.<br />

Per dichiarare la falsità di un verbale non occorre però la<br />

pronunzia dell'autorità giudiziaria. La <strong>Camera</strong> "ritenne senz'al..<br />

tra il 22 giugno 1897 provata la falsità <strong>dei</strong> verbali dell'elezione<br />

di Teano, elelto Amore, la quale, su proposta dell'ono Marcora;<br />

fu annullata.<br />

MONTALCINI. 14


210 Capitolo XIV.<br />

E se, ritenuta dalla Giunta la falsità di un verbale dell'elezione<br />

Capo a Napoli III, la <strong>Camera</strong> ne convalidò tuttavia l'elezione<br />

il 16 giugno 1891, il fatto fu dovuto ad altre ragioni per<br />

le quali il Capo, immediatamente dopo la convalidazione, si<br />

dimise.<br />

In sostanza dunque, se il verbale è un atto, che per sè stesso è<br />

rivestito della massima fiducia e pubblica -credibilità, si può<br />

ripetere coll'ono Cambray-Digny, relatore della elezione Cimbali<br />

a Bronte, il 22 marzo 1893, che" tutto ha un limite, anche<br />

la fede che deve darsi ai verbali elettorali, e la Giunta ha riconosciuto<br />

che in questi casi il limite fu oltrepassato. "<br />

Se la <strong>Camera</strong>, nella sfera della sua competenza, può ritenere<br />

non attendibili i risultati di un verbale, questa attribuzione<br />

esula completamente dai poteri dell'assemblea <strong>dei</strong> presidenti.<br />

Onde male si ritenne investita di tale facoltù l'assemblea <strong>dei</strong><br />

presidenti della elezione d'Acerra, quando, ritenuto falso il<br />

verbale di una sezione dove il Carfora aveva avuto la maggioranza,<br />

proclamò eletto in base agli altri verbali il Barone, e<br />

la <strong>Camera</strong> dovette, il 15 gennaio 1888, pur ritenendo non validamente<br />

espressi i voli di quella sezione il cui verbale era<br />

stato alterato con raschiature, annullare la proclamazione illegittimamente<br />

fatta dal collegio incompetente.


212 Capitolo Xl!.<br />

dell'Assemblea fossero nel resto regolari, la <strong>Camera</strong> vi si sostituirebbe<br />

rinnovando cogli stessi elementi la proclamazione.<br />

La <strong>Camera</strong> il 22 Gennaio 1875 per l'elezione Caruso a Comiso<br />

ritenne non potersi dichiarare nulla un'elezione perchè !"ufficio<br />

principale non volle dar lettura <strong>dei</strong> processi verbali delle singole<br />

sezioni,<br />

L'Assemblea per prima norma, comune a quella di qualsiasi<br />

Assemblea deliberante, deve essere com'ocata in ora a tutti<br />

coloro, che vi hanno diritto d'inten'enire, comunicata.<br />

Il SO NO\'embre 1865 la <strong>Camera</strong> convalidò l'elezione Pizzi a<br />

Capua, quantunque l'Assemblea <strong>dei</strong> presidenti, dopo aver rilnandato<br />

l'adunanza al domani, si fosse convocata nella stessa<br />

notte in cui fece la proclamazione; ma la cosa fu sanata dalla<br />

presenza di tutti i presidenti.<br />

È compito del magistrato destinato a presiedere l'adunanza<br />

di impedire che questa manchi alle sue attribuzioni o eccedendole<br />

o non ottemperandovi; ma la esperienza non permetterebbe<br />

di consentire in un elogio all'0!1era generale <strong>dei</strong> magistrati,<br />

forse troppo timidi o forse spostati in una riunione nella quale<br />

interessi cosi vivaci cozzano tra di loro.<br />

Ed è bene avvertire che la forma solenne della proclamazione<br />

è nella legge affidata al presidente, il quale deve procedervi<br />

in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea; affidata<br />

la presidenza al magistrato. la legge \'olle garantirsi che, se<br />

atti positivi, pur in tutela della legge, non potevano contro<br />

il volere della maggioranza compiersi dal presidente, la sua<br />

sola opposizione sia sufcìcente ad impedire la consacl'azione<br />

di un atto fazioso. E solo dal presidente può rendersi pubblica<br />

la proclamazione, la quale così acquista quella forma<br />

solenne che dalla sola pubblicità può, secondo diceva il l'eIa·<br />

tore Biancheri dell'elezione di Castelnuovo il 2 Giugno 1858,<br />

esserle accordata.<br />

Mancata proclamazione. - Indetta l'adunanza in ora<br />

che possa essere a tutti conveniente, il presidente deve cercare<br />

di raccogliere il numero necessario <strong>dei</strong> presenti e, più che tul to,<br />

di ottenere tutti i verbali. In caso che una volontaria astensione<br />

impedisse di l'accoglierli tutti è dover suo, alla presenza di<br />

due terzi, procedere ad una proclamazione. L'invio <strong>dei</strong> verbali<br />

direttamente alla <strong>Camera</strong> è sempre un atto fazioso che non<br />

va in un nessun modo incoraggiato. Dei vari casi che possono<br />

succedere fu tipico quello rilevato nella interrogazione Romeo


Proclamazione, 213<br />

del 12 febbraio ]883. Dal 7 gennaio era avvenuta la votazione<br />

nel II. collegio di Catania e nessuna proclamazione era ancora<br />

avvenuta. Il Depretis è\Iinistro chiariva che, non essendosi<br />

riusciti a riunire i due terzi <strong>dei</strong> presidenti, egli aveva dato ordine<br />

al Prefetto di restituire ai presidenti clei seggi, dai quali li<br />

aveva ricenlti, i verbali, indtandoli a recarsi all'ufficio centrale:<br />

che invece 13 presidenti avevano mandato i loro verbali direttatamente<br />

alla presidenza della <strong>Camera</strong>; che la Giunta delle elezioni<br />

aveva opinato dovere i presidenti che si trovavano in<br />

permanenza ad .\cireale fare, ove raggiungessero i due terzi, lo<br />

spoglio <strong>dei</strong> verbali esistenti, senza che si restituissero loro quelli<br />

mandati ora direttamente, e in caso contrario redigere verbale<br />

da spedirsi coi verbali delle sezioni al è\Iinislro dell'interno.<br />

),'on essendo riuscito a raccogliere i due terzi <strong>dei</strong> presidenti. il<br />

prefetto chiese ai singoli comuni copia autentica <strong>dei</strong> verbali<br />

che trasIuetteva alla <strong>Camera</strong>.<br />

Il deputato nomeo, che presentava mozione' per dichiarare<br />

impossibile fare una proclamazione sulla copia <strong>dei</strong> verbali, il<br />

è\Iinistro Depretis rispondeva che ciò darcbbe facoltà a pochi presidenti<br />

di rimandare indefìnitamente la proclamazione. Avendo<br />

l'ono nomeo Pl'Oposto che la sua mozione fosse discussa entro<br />

8 giorni, la <strong>Camera</strong> approvò invece la lwopo;,ta Crispi di discuterla<br />

quando fossero pervenuti i verbali o le copie dell'elezione.<br />

Troppo sovente si ripeterono eli allora in poi i casi di<br />

mancata proclamazione o peI'chè non furono portati i verbali<br />

o per dissidi fra i presidenti llell'Assemhle'l.<br />

L'invio parziale di verbali alla Giunta non ha altro effetto<br />

che quello eli garantire i dissidenti dalle temute prepotenze<br />

della maggioranza, quando non sia inteso ad un atto semplicemente<br />

fazioso.<br />

Poteri dell'..\sselllblea. - La mancanza di qualche verbale<br />

può ridurre l'Assemhlea <strong>dei</strong> presidenti. la quale voglia ottemperare<br />

alla legge, nella necessità di fare una proclamazione<br />

irregolare. Per la XX legislatura i presidenti del IV collegio<br />

di Roma si trovarono mancanti del verlJale di una sezione,<br />

ove, roUe le urne, gli atti eI'ano stati trasmessi all'autorità giudiziaria.<br />

In sèguito al computo <strong>dei</strong> voti risultanti nei verbali loro<br />

presentati proclamarono eletto Zuccari il quale, nella rettitudine<br />

sua, fece conoscere il yalore di quella proclamazione col non<br />

farne uso, e il 3 giugno 1897 la <strong>Camera</strong>, tenuto conto anche di<br />

quel verbale, proclamò eletto il Torlonia.


216 Capitolo XV.<br />

La incompptenza dell'Assemblea non deve essere nemmeno<br />

essa esagerata. Se dessa non ha facoltà di variare i risultati, ha<br />

però il diritto di leggere bene i verbali; e se in un verbale.<br />

nella colonna <strong>dei</strong> voti assegnati ad un candidato, non sono<br />

aggiunti i voti contestati e attribuiti dalla sezione, è nella facoltù<br />

dell' Assemblea di cumulare i voti stessi.<br />

Più dubbio è se l'Assemblea possa decidere la fusione di<br />

categorie di nomi che designino una stessa persona, e che<br />

sian state, per uno scrupolo eccessivo, tenute distinte. È certo<br />

però, se non si vuole ridurre l'Assemblea ad un mero automn,<br />

che non può cousentirsi con quello che fu fatto nel collegio di<br />

Avigliana, ave, essendosi in un verbale per semplice errore scritto<br />

il nome di un candidato Deyssel anzichè Seyssel, e comunque<br />

il Presidente ritornasse col verbale corretto, l'ufficio principale<br />

proclamò il ballottaggio tra Deyssel e i\Iontabone. Onde nel ballottaggio<br />

dati i voti a Seyssel, furono annullati come dati li<br />

persona che non era in ballottaggio, ponendo così la <strong>Camera</strong><br />

nella necessità di proclamare e convalidare il Seyssel,<br />

come fece il 25 Novembre 1852. E, salvo venire all'assurdo, non<br />

può ripetersi quello che successe nel collegio di Torriglia, ove<br />

il seggio, tenendo distinti i voti di Pietro Bossi da quelli di<br />

Pietro Bosso e quelli di avvocato Carlo Carenzi da quelli di<br />

Abate avvocato Carlo Carenzi, attribui al primo 12 voti, al secondo<br />

10, al terzo 5, al quarto 4: onde proclamò il ballottaggio<br />

fra i due primi, nel quale fu proclamato Pietro Bosso e la <strong>Camera</strong><br />

il 4 Aprile 1850 annullò l'elezione. La proclamazione, una<br />

volta fatta dall'Assemblea, chiunque essa sia, è irretraltabile.<br />

Proclamazione di ballottaggio. - Il 27 Aprile 1861<br />

si discusse alla <strong>Camera</strong> l'elezione Sergardi nel collegio di<br />

Montalcino, che era stato ivi proclamato, mentre poi invece il<br />

seggio, riconosciuto che non aveva il terzo degli isajtti, aveva<br />

proclamato il ballottaggio tra lui ed un altro. L'Ufficio della<br />

<strong>Camera</strong> pI'oponeva l'annullamento perchè la proclamazione di<br />

elezione compiuta può avel'e indotto elettori in errore, che non<br />

siansi più recati a votare nel ballottaggio, riuscito pure a suo<br />

favore; e perchè l'ufficio elettorale non ha potere di ritornare<br />

sopra alle operazioni consumate e val"iarle, Andl'eucci invece<br />

sostenne la validità dell'elezione di ballottaggio, perchè sarebbe<br />

ammettere la teoria che proclama la incorreggibilità dell'errore<br />

per modo che l'errore verrebbe ad avere efficacia di diritto<br />

e prevalere alla legge, con pericolo che un seggio lo facesse


226 Capitolo X1 T •<br />

Minervini a Montecorvino Rovella, se ne proclama un altro tra<br />

l\linervini e Dini: e seguì d'allora anche la proclamazione di<br />

nuovi ballottaggi.<br />

. Dopo di t.:he, il diritto della <strong>Camera</strong> di proclamare i ballottaggi<br />

fu incontestato e molteplici volte applicato, finchè per<br />

le elezioni della XXI legislatura, mal compresa e mal applicata<br />

dai seggi la legge nuova sulle schede nulle, fu còmpito della<br />

<strong>Camera</strong> di proclamare un numero molto considere\'ole di ballottaggi.<br />

Proclamazione di un secondo ballottaggio. - Ricorderemo<br />

ora i casi principali, in cui la <strong>Camera</strong>, annullato il risultato<br />

di un ballottaggio, proclamò un nuovo ballottaggio; sia<br />

perchè la cosa fu più rara, sia perchè fu talora posta in dubbio<br />

siifatta potestà della <strong>Camera</strong>. quasicchè la convocazione del<br />

collegio avesse espletato tutta la sua efficacia colla doppia votazione.<br />

]\la fu sempre dimostI-ato come una nuova votazione<br />

di ballottaggio, quando dovesse accadere tra persone artificiosamente<br />

escluse dalla seconda votazione, o quando questa abbia<br />

avuto luogo in condizioni irregolari, non fosse che naturale<br />

e legittimo supplemento della prima votazione, in surrogazione<br />

di un atto nullo e inefficace.<br />

Il 5 Aprile 1867 per l'elezione di Petralìa Sottana, riscontrato<br />

che H ballottaggio era stato mal proclamato tra due candidati,<br />

la Carnei-a non ordinò la rinnovazione del ballottaggio tra<br />

altri, ma annullò l'elezione.<br />

InveceH10 Dicembre 1874, non avendo un Comune potuto votare<br />

nel ballottaggio, si ordina la l'innovazione nel collegio di Urbino<br />

del ballottaggo tra gli stessi candidati: e il 14 Dicembre 1874 pel<br />

collegio di Lacedonia, constatata una grave irregolarità, fu annullata<br />

la operazione di ballottaggio e ordinata la rinnovazione del<br />

ballottaggio fra gli stessi due candidati: e ngualmente il giorno<br />

stesso pel collegio di Chiaravalle. Il 23 Gennaio 1875 pel collegio<br />

di Augusta, annullato H ballottaggio tra Beneventano e<br />

Omo<strong>dei</strong>, si proclama un nuovo ballottaggio tra Beneventano e<br />

Accolla. Il 29 Gennaio 1883 annullasi l'elezione di Lorenzini in<br />

ballottaggio con Pericoli nel I collegio di Roma, e si indice un<br />

nuovo ballottaggio tra Lorenzini e Caetani di Teano. Il 10 Luglio<br />

1895 si proclama un nuovo ballottaggio tra Vizioli e Giampietro<br />

ad Atessa. Il 7 :Marzo 1901 pel collegio di AI'ezzo, annullato<br />

H ballottaggio tra Severi e Landucci, si ordina un nuovo<br />

ballottaggio tra gli stessi candidati.


Proclamazione. 227<br />

Rettifica di proclamazione. - Connessa pure alle facoltà<br />

della <strong>Camera</strong> in fatto di proclamazione è quella di sostituire<br />

un elelto a quello proclamato dai Presidenti. Ma questo<br />

non può farsi che in sede di contestazione, non potendo, senza<br />

ledere il dil'itto di difesa, spossessarsi taluno del suo mandato.<br />

Questa rettifica è cosa sempre molto delicata. Altro è dichiarare<br />

male espressa una volontà, altro è sostituire a questa<br />

un'altra volontà. Ricordo quindi a cagion d'onore la relazione<br />

Piccoli del 5 Dicembre 1874 sul collegio di Anagni, ove, pur<br />

trovando argomento a rettificare la proclamazione, rileva troppo<br />

pericoloso che la Giunta si attribuisca il giudizio su schede, la<br />

cui validilà dipenderebbe da perizie calligrafiche, e. trovando<br />

pedcoloso sostituire la maggioranza della <strong>Camera</strong> o della<br />

Giunta alla maggioranza di un collegio, propone l'annullamento<br />

anzichè la rettifica: e la <strong>Camera</strong> la segui in questa via.<br />

Sin dai primordi della nostra pratica parlamentare si discusse<br />

con molta serietà se questa facoltà di rettifica spettasse alla<br />

<strong>Camera</strong>.<br />

Nel caso che abbiamo più sopra citato del collegio di Avigliana,<br />

dove per errore al nome Seyssel era stato sostituito l'inesistente<br />

Deyssel, l'Dfficio incaricato di rlferirne aveva ritenuto<br />

che il còmpito di proclamare spettasse soltanto al corpo<br />

elettorale e che la <strong>Camera</strong> potesse soltanto annullare l'elezione<br />

irregolare: e Michelini vi consentiva perchè, se la <strong>Camera</strong> si<br />

spingesse più in là, eserciterebbe una funzione elettiva. Ma il<br />

ministro Di San Martino affermava la vera teoria, dichiarando<br />

che chi elegge il deputato non è l'ufficio elettorale, incaricato<br />

soltanto di accertare il risultato, ma gli elettori coi loro bollettini:<br />

onde il ritornare alla vera lezione <strong>dei</strong> bollettini e al vero<br />

risultato voluto dJglì elettori è cosa conforme alla legge. E la<br />

<strong>Camera</strong> il 25 Novembre 1852 proclamò e convalidò Seyssel.<br />

Ancora il 14 Gennaio 1858, proposto di proclamare Giriodi a<br />

Bricherasio invece di Tecchio e opponendosi Bottero perchè la<br />

<strong>Camera</strong> non può essere considerata che come una Cassazione<br />

e non può proclamare i deputati, e Michelini G. B. ripetendo<br />

i pericoli della <strong>Camera</strong> trasformata in corpo elettorale con<br />

oppressione delle minoranze, il Ministro Rattazzi risponde riconoscendo<br />

il diritto della <strong>Camera</strong> di supplire al difetto del<br />

corpo elettorale, purchè vi supplisca nell'atto in cui deve pronunciare<br />

il suo giudizio sulla conferma dell'elezione, non prima.<br />

Ond' è che la <strong>Camera</strong> votò !'inchiesta sull'elezione senza addivenire<br />

a proclamazione.


Proclamazione. 229<br />

Quoziente per la proclamazione. Abbiamo visto sin<br />

qui le modalità della proclamazione e la via per correggerla.<br />

Ma non abbiamo ancora veduto chi deve essere il proclamato.<br />

La legge dice che dev'essere proclamato colui, che ha ottenuto<br />

un numero di voti maggiore del sesto del numero totale<br />

degli elettori iscritti e più della metà <strong>dei</strong> suffragi dati.<br />

Rapporto cogli iscritti. - Varia fu questa proporzione<br />

secondo le leggi succedutesi: a noi basta qui ricordare che<br />

collo scrutinio di lista un solo elemento era richiesto, superare<br />

1'8 0 degli iscritti. Di questo abbassamento di quoziente, reso<br />

necessario per diminuire il numero <strong>dei</strong> ballottaggi, d'altronde<br />

molto più frequenti con quella forma di squittinio, è rimasta<br />

ancora traccia nella nostra legge, che appunto perciò si contenta<br />

del sesto degli iscritti nella prima prova, mentre la legge<br />

precedente allo scrutinio di lista richiedeva il terzo.<br />

Ben pochi sono perciò i ballottaggi causali dal venir meno a<br />

questa prima condizione, di molto facile raggiungimento. Chè,<br />

ove qualche raro collegio, come quelli della provincia di Bergamo,<br />

lasci qualche volta luogo a censura per lo scarso<br />

numero <strong>dei</strong> votanti, non dobbiamo ritenerlo di importanza<br />

così grave, se, fin dai primorcli del nostro vivere libero, il desiderio<br />

di aCCOlTere alle urne era così poco avvertito che, nonostante<br />

una circolare mandata dal ministero dell'Interno alle<br />

autorità perchè facessero sentir quanto fosse sacro il dovere<br />

di prender parte alle elezioni, si moveva tuttavia il 13 Novembre<br />

1848 forte lagnanza alla <strong>Camera</strong> per lo scarso numero dci<br />

votanti; del che si ebbe esempio anche di poi allorchè il 16 Agosto<br />

1849 il generale Ponza di S. Martino fu convalidato deputato<br />

di Torriglia eletto a unanimità in secondo scrutinio con 6 voti.<br />

Checchè sia, l'osservanza di questo primo requisito poco presta<br />

il fianco a dubbi perocchè le liste elett()rali sono quel che<br />

sono e non possono essere mutate: soltanto potrà accadere talora<br />

.qualche discrepanza d'opinione circa le eventuali modificazioni<br />

che siano avvenute nelle liste dopo l'annuale loro approvazione,<br />

ma è cosa di rarissima evenienza.<br />

Il 24 Novembre 1865 nel I collegio di Bologna, ove iscritti<br />

erano 1720, Minghetti aveva avuto in primo scrutinio 572 voti,<br />

onde erasi fatto ballottaggio, nel quale n Minghetti fu proclamato.<br />

Volevasi da taluno sostituire la sua proclamazione in<br />

primo scrutinio perchè, portate le fedi di morte di 5 elettori, il numero<br />

degli iscritti doveva ridursi a 1715, ma il relatore Rasponi


Proclamazione. 231<br />

ottenuto la maggioranza. Di contrario avviso fu la minoranza<br />

della Giunta composta di Vastarini-Cresi, Lazzaro e Villa, la<br />

quale proponeva la convalidazione di Berio a primo scrutinio.<br />

La <strong>Camera</strong> invece ordinò un'inchiesta per conoscere se i detti<br />

defunti o analfabeti corrispondessero con quelli indicati nei<br />

prodotti certificati: e dopo l'inchiesta, per questa ed altre irregolarità<br />

accertate annullò l'elezione.<br />

Ancora il 3 Luglio 1886 fu convalidata l'elezione Borgnini ad<br />

Asti, il quale non raggiungeva il terzo se non deducendo dalle<br />

liste 58 elettori, <strong>dei</strong> quali esisteva irrefragabile la prova che eran<br />

defunti prima della votazione.<br />

Rapporto coi voti dati. - 11 secondo requisito, il raggiungimento<br />

di più della metà <strong>dei</strong> suffragi dati, dà luogo a<br />

qualche dubbio maggiore.<br />

Perocchè il computo <strong>dei</strong> suffragi dati si presta a più grande<br />

incertezza. La legge dice difatti, e diceva anche prima, che nel<br />

determinare il numero <strong>dei</strong> votanti non vengono computate le<br />

schede nulle.<br />

Quali siano le schede nulle già vedemmo alla voce speciale<br />

(Schede p. 171). È necessario però rammentare la conseguenza<br />

che sul moltiplicarsi <strong>dei</strong> ballottaggi ha avuto la legge 7 Apr. 1898<br />

n. 117, che calcolò come nulle, allo scopò della detrazione dal<br />

numero <strong>dei</strong> votanti, soltanto quelle mancanti di bollo e di<br />

firma, quelle cioè che perdono addirittura il carattere di schede.<br />

Elevato il quoziente, il numero di ballottaggi venne ad accrescersi,<br />

e ad aumentarsi in correlazione le rettifiche di proclamazione<br />

per parte della <strong>Camera</strong>; perocchè, sia la ignoranza<br />

della legge nuova, sia l'equivoco in cui i seggi sono mantenuti<br />

dai verbali stampati che portano le formule antiquate, hanno<br />

perpetuato il sistema precedente di togliere dal numero <strong>dei</strong><br />

votanti tutte le schede per qualsiasi ragione annullate dai<br />

seggi.<br />

La nuova legge ebbe però il grande, immensurabile vantaggio<br />

di sopprimere le lunghe e vacue discussioni sulla nullità o<br />

imperfezione delle schede, e quindi la grande dubbiezza agli<br />

effetti della proclamazione.<br />

In qualsiasi modo, noi ora sappiamo. che la metà prevalente<br />

<strong>dei</strong> votanti, salvo le rare eccezioni di schede non bollate e firmate,<br />

costituisce il quoziente inalterabile, senza dover seguitare<br />

quella lunga e interminabile discriminazione, di cui fu chiaro<br />

e sintetico esempio la relazione Balerizano 12 Dic. 1895 sull'elezione<br />

Prampolini nel collegio di Guastalla.


PJ'octamazione.<br />

Di poi fu ritenuto incontestato che la metà prevalente è quella<br />

che dà l'elezione.<br />

Prevalenza per ragione d'età. - Accadde talora che<br />

due candidati ottenessero egual numero di suffragi. La legge,<br />

in applicazione della norma generale, stabilisce che a parità<br />

di voti il maggiore d'età ha la prevalenza. Ma 1\ <strong>Camera</strong><br />

applicò questa regola con una grande parsimonia e titubanza.<br />

Il 21 Dicembre 1857 la <strong>Camera</strong> Subalpina trovassi<br />

di fronte al caso dell'elezione di Gavi, ave Orso Serra aveva<br />

un numero di schede certe; a Spinola il seggio aveva assegnato<br />

tre voti di meno, ma tre schede avrebbero potuto<br />

attribuirglisi in scde di ballottaggio, onde si sarebbe verificata<br />

parità di voti, nella quale lo Spinola maggiore d'età sarebbe<br />

riuscito vittorioso. La <strong>Camera</strong> ritenne che l'elezione a favore<br />

del maggiore d'età deve riservarsi al caso in cui vi sia il dubbio<br />

sull'eletto; ma qui deve prevalere invece altro criterio: su<br />

due candidati con voti pari, se l'uno ha tutti i voti certi, e l'allro<br />

ha alcuni voti dubbi, la certezza deve prevalere al dubbio e il<br />

Serra fu convalidato.<br />

Ancora il 14 Gennaio 1858 Giriodi avrebbe dovuto proclamarsi,<br />

a parità di voti, eletto in confronto di Tecchio minore<br />

di età; ma la <strong>Camera</strong> preferì procedere all'inchiesta proposta,<br />

senza farla precedere da proclamazione, per non esser costretta<br />

a risolvere il dubbio colla prevalenza dell'età.<br />

Il 24 Gennaio 1866 la <strong>Camera</strong>, sul riflesso che un elettore non<br />

aveva potuto votare, annullò l'elezione di Borghetto Lodigiano,<br />

ave in ballottaggio il Bianchi-Mina era stato proclamato, in confronto<br />

del Finzi, per ragione d'età.<br />

Il 19 Dicembre 1874 per l'elezione di Torino I, annullata la<br />

scheda Faleuele al Favale, questi scendeva a 315 voti pari a<br />

quelli del Ferrati maggiore d'età: la <strong>Camera</strong> convalidò il Ferrati,<br />

cui assegnò però anche altre schede, in maniera da superare<br />

il Favale.<br />

Il 23 Gennaio 1875 pel collegio di Augusta la questione dell'età<br />

ebbe finalmente la effettiva e decisiva influenza: assegnate<br />

varie schede contestate ad Accolla, questi venne ad avere lo<br />

stesso numero di schede dell'Omo<strong>dei</strong>, il quale era entrato in<br />

ballottaggio con Beneventano: essendo l'Accolla più anziano<br />

dell'Omo<strong>dei</strong>, la Giunta annullò il compiuto ballottaggio e ne<br />

proclamò uno nuovo tra Beneventano e Accolla.<br />

Il 15 Luglio 1880 il rellltQ:re Marini del collegio di Todi, ave colle


CAPITOLO XTI.<br />

Prova di resistenzao<br />

.'\"ullità presl"ritte dalla legge e nullità essenziali. ­<br />

Strettamente connessa colla proclamazione è la questione<br />

dell'effetto che date nullità producano sul risultato finale.<br />

La leg6e stabilisce specificamente la pena di nullità per la<br />

\'jolazione delle disposizioni degli art. 67 e 68, cioè per la durata<br />

della votazione fino alle 4 e oltre tre ore dopo la fine dello<br />

appello e per la firma immediata della lista d'identificazione<br />

avanti che si proceda alla spoglio delle schede. La quale ultima<br />

è tale. che la sua sostanzialità fu voluta dalla legge rilevare<br />

colla comminatoria della nullitù. appunto perchè a prima vista<br />

non apparirebbe così imporhlIlte, quali altre disposizioni che<br />

costituiscono l'essenza ddl"elezione.<br />

Se la indicazione eli nullità fosse tassativa per le sole disposizioni,<br />

a cui è singolarmente comminata, si don-ebbe dedurre<br />

che non sarebbe causa di nullità il non avere addirittura teliuto<br />

la lista d'identificazione, o l'avere fatto la elezione su<br />

liste non vere, o in giorni e luoghi di\'ersi da quelli stabiliti,<br />

ecc.<br />

Così la legge, dopo aver vietato l'uso di schede che non sian<br />

quelle fornite dal municipio, senti il bisogno di dichiarar nulle<br />

le schede che nOli portano il bollo o la firma dello scrutatore, ma<br />

non credette necessario stabilire la nullità delle schede scritte<br />

su carta che non sia quella fornila dal municipio. Vi sono disposizioni,<br />

le quali costituiscono talmente l'essenza deIloelezione<br />

che superfluo sarebbe il colpirne di mùlità la violazione; però<br />

più che nullità è inesistenza di elezione. Kè la legge ha mai<br />

creduto dover stabilire la nullità delleelezioni, in cui la volQntit


Capitolo XVI.<br />

degli elettori sia coartata in qualche modo; eppure non sono<br />

poche le volte in cui tutta un'elezione fu per tal ragione annullata.<br />

Il che acquista anche più sicuro significato ave si ricordi<br />

la origine della nostra legge elettorale, nella quale veruna prescrizione<br />

specifica di nullità era mai stabilita.<br />

Ora dunque resta inteso che le nullità sono di due specie:<br />

quelle esplicitamente indicate dalla legge e quelle le quali colpiscono<br />

la violazione di disposizioni essenziali, costitutive. E questa<br />

distinzione è tanto più da considerarsi in quanto che le prime<br />

violazioni, siavi o non la buona fede, producono nullità perchè<br />

cosi ,"olle la legge; per le altre è indice delle conseguenze il con­<br />

COI'SO della buona o della mala fede e il risultato fraudolento o<br />

dannoso, Così fu ritenuto il 26 settembre 1849 per l'elezione di<br />

Taggia, il 9 febbraio 1850 per quella di S. Damiano d'Asti. E come<br />

il 4 giugno 1864 per l'elezione di Palermo I, il relatore Michelini<br />

diceva che non tutte le violazioni delle prescrizioni di leggi possono<br />

portare a nullità, perchè basterebbe a chi vuoI mandare a<br />

monte l'elezione dell' avversario di errare qualche formalità;<br />

cosi il3 marzo 1891, annullandosi l'elezione di Macerata per mancata<br />

allegazione di schede contestate, il relatore Pascolato diceva<br />

che, pur non essendo questa fra le formalità esplicitamente<br />

colpite di nullità, deve intendersi che le conseguenze dell'inosservanza<br />

debbono dedursi caso per caso secondo l'influenza del<br />

risultato finale.<br />

Il 15 Marzo 1861 dicevasi dall'Ufficio referente che, non esseno<br />

dovi alcuna disposizione che nella legge elettorale comminasse<br />

la nullità per infrazione di nessuna delle prescrizioni in essa<br />

contenute, si deve ritenere che dipenda dall'apprezzamento<br />

delle diverse ciscostanze del caso il decidere se l'infrazione di<br />

una piuttosto di altra formola della legge sia tale da viziare o<br />

no l'elezione.<br />

Grande prova di resistenza. - Da lungo tempo la <strong>Camera</strong><br />

ha cercato applicare quelle che più o meno a ragione<br />

furono chiamate piccola e grande prova di resistenza,. la piccola<br />

consistente nella nullità della sezione, che può condurre anche<br />

alla nullità di tutta l'elezione: la grande, che attribuisce<br />

ipoteticamente al soccombente tutti i voti <strong>dei</strong> non votanti nella<br />

sezione ove la nullità fu commessa e, solo quando a questo computo<br />

resista la maggioranza del proclamato, ne convalida l'elezione.


Prova di· resistenza. 239<br />

Sulla osservazione di Chimirri che nessun elettore aveva protestato<br />

di essere andato a votare ed aver trovato le operazioni<br />

chiuse, l'elezione fu convalidata.<br />

Come calcolo puramente ipotetico vediamo di nuovo accennato<br />

a. tale prova nella relazione Lovito dell' 11 marzo 1891<br />

sull'elezione Oddone e Frascara a Alessandria I, per la anticipata<br />

chiusura di una sezione, e nella relazione Carmine 29<br />

maggio 1897 sull'elezione Emilio Farina a Levanto, per una<br />

sezione in cui eransi trovate nell'urna due schede non bollate:<br />

entrambe convalidate perchè alla grande prova resistenti.<br />

È indubitato che le ragioni succitate del Boneschi sono di<br />

grande valore e che la nullità <strong>dei</strong> voti regolari può essere un<br />

premio a quegli che, vista la enorme prevalenza di un candidato<br />

in una sezione, abbia voluto, chiudendo prima del tempo<br />

la votazione, impedire che questa prevalenza si accentuasse.<br />

Ma è anche certo che la valutazione delle circostanze si impone<br />

per giungere allo annullamento dell' elezione, se non per via<br />

della grande prova di resistenza, per via del sospetto generale<br />

diffuso sull'elezione, per quel sospetto generale che annulla<br />

un'elezione con immensa prevalenza di voti, in cui siano provati<br />

pochi singoli fatti di corruzione. Diceva l'ono Fani relatore<br />

dell'elezione di Acerra, eletto Calabria, il 7 luglio 1897: "ritenute<br />

nulle tre su undici sezioni, non v'ha salvezza possibile<br />

perchè nessuno può dire, a meno di non sostituire ii giudizio<br />

e la volontà dell'elettore, usurpando cosi un diritto che è suo<br />

e tutto suo, qual'è la parte vera e quale quella inquinata. La<br />

elezione si alimenta e vive di verità e sincerità; se in una<br />

parte si scovre che questa vien meno, essa rimane tutta contaminata<br />

".<br />

E con anche maggiore chiarezza l'ono Marcora relatore dell'elezione<br />

Capece-Minutolo ad Aversa dichiarava il 18 maggifl 1901.<br />

"L'annullamento d'una sezione per brogli e falsità non può<br />

portare a convalida, quantunque la maggioranza delle altre sezioni<br />

lasci in piedi l'eletto, perchè, per giurisprudenza costante<br />

della <strong>Camera</strong>, l'annullamento <strong>dei</strong> voti di una sezione può riflettersi<br />

anche sul computo <strong>dei</strong> voti; e non soltanto su quello<br />

da attribuirsi ai candidati quando si tratti di nullità puramente<br />

formale, giammai quando si tratti di delittuosa sostituzione<br />

di voti falsi agli effettivamente dati, cosicchè nella fattispecie<br />

riducendosi i voti del Capece a 1030 e del Rosano a 972,<br />

ma restando Il numero di votanti a 2248, il Capece non potrebbe<br />

in alcun modo dirsi validamente eletto.


240 Capitolo X VI.<br />

Nè può condurre a ballottaggio, perchè questo non è ammissibile<br />

quando trattisi di sostituzione dolosa di schede e di voti, e<br />

quando pertanto, non potendosi escludere che, senza il bl'oglio,<br />

tutti o buona parte <strong>dei</strong> voti apparentemente raccolti dal candidato<br />

vittorioso sarebbero invece spettati a quello soccombente,<br />

la prova di resistenza richiederebbe che a quest'ultimo si attribuissero<br />

i voti dati all'altro. L'elezione fu annullata.<br />

Annullamento delle sezioni. - Limitandoci invece alle<br />

irregolarità, le quali possono restare circoscritte nelle loro conseguenze,<br />

noi ricordiamo l'elezione BOI,tolucci a Pavullo, la<br />

quale fu, contro il parere dell'Ufficio, convalidata il 27 novembre<br />

1865, applicandosi soltanto la piccola prova dell'annullamento<br />

della sezione; e quella del 5 dicembre 1865 Errante a Prizzi,<br />

convalidata dopo l'annullamento di due sezioni sopra 7, quantunque<br />

si facesse osservare che il deputato non restava il deputato<br />

di tutto il collegio essendo gli elettori delle due sezioni<br />

privati della legittima efficacia del loro didtto.<br />

Il 12 dicembre 1865 fu convalidato Berardi a Foligno, che restava<br />

in prevalenza dopo l'annullamento delle sezioni di Foligno<br />

ove le liste non eran state pubblicate, quantunque Salaris<br />

osservasse che pure gli elettori di Foligno avevan diritto di<br />

partecipare al voto ed alle sue conseguenze. n 27 marzo 1867,<br />

ritenuta nulla una sezione del III collegio di Venezia, eletto<br />

Bembo, ove l'urna era stuta affidata a due scrutatori più il<br />

segretario, l'elezione fu tuttavia colla piccola prova convalidata.<br />

Il 4 aprile 1867 fu convalidata l'elezione Avitabile a Campagna,<br />

ove, annullata una sezione perchè alcune schede fossero<br />

state portate di fuod, l'Ufficio ritenne doversi annullare la sola<br />

sezione e non tutto il collegio" attesochè, per quanto riguarda<br />

le operazioni elettorali, ogni sezione ha entità propria, altdmenti<br />

ne verrebbe l'inconveniente che in una sezione,. dove si<br />

vedesse che l'elezione non riesci come si sarebbe desiderato,<br />

potrebbesi col commettere di proposito un'Ì1Tegolarità, fare in<br />

modo che si potesse poi protestare per l'annullamento, per procedere<br />

cosi ad una seconda votazione .'<br />

E il 3 febbraio 1883 nel collegio di Rovigo, il 22 febbraio 1884<br />

in quello di Caserta, il 2 luglio 1885 in quello di Caserta I ful'ono<br />

annullate alcune sezioni, convalidandosi l'elezione che<br />

non ne restava spostata.<br />

Il 1'2 marzo 1887 fu convalidata l'elezione Acquaviva a Co-


Prova di l'esistenza. 241<br />

senza II, ove tre sezioni furono dichiarate nulle perchè, diceva il<br />

relatore Della Rocca, " quando l'annullamento parziale non<br />

sposta il rIsultato finale dell'elezione, questa rimane sempre<br />

valida pel nolo adagio lltile per inutile non vitiatur, e per l'altro<br />

ovvIo prIncipio che la maggioranza non può soffrir danno<br />

dall'errore involontario, e non di rado anche doloso di una o<br />

più frazioni "'<br />

Il 14 dicembre 1889 fu convalidata l'elezione Turi a Napoli I,<br />

ove tre sezIoni eran state annullate per chiusura della votazIone<br />

prima delle 4; e il 25 febbraio 1890 convalidavasi, su relazione<br />

Rasano, l'elezione Testasecca nel collegio di Caltanissetta<br />

"ove ulla sezione era annullata per essersi, nonostante le<br />

proteste, bruciale tutte le schede: e medesimamente il" 29<br />

aprile 1891 convalidavasi, su relazione Tittoni, l'elezione Simeoni a<br />

Napoli II ove 4 sezioni furon annullate; e 1'11 Maggio 1893, convalidavasi,<br />

su relazione Mariottl, l'elezione Squitti a Tropea, ove<br />

una sezione era stata annullata per non esser trascorse le tre ore<br />

dalla fine dell'appello; e il 19 dicembre 1895 l'elezione Fracassi<br />

a Crescentino, nonostante l'annullamento di una sezione<br />

ove eran mancate le firme alle liste d'identificazione, e l'eleo<br />

zione Piccolo-Cupani a Naso il 17 giugno 1897. "<br />

E il 26 giugno 1897 fu convalidata, su relazione Di Sant'Onofrlo,<br />

l'elezione De Renzis a Capua,ove pure si constatò che in<br />

tre sezioni eransi commesse gl'avi irregolarità, specialmente<br />

quanto alla attribuzione di voti.<br />

Evidentemente se il dubbio cada sulla infedele lettura delle<br />

schede o simili, non sarebbe equo annullare i voti di quello a<br />

cui danno la irregolarità sarebbe stata commessa: ma rientra<br />

questa in quella categoria di nullità capaci di investire tutta<br />

la elezione.<br />

Per l'elezione Vaccaro a Regalbuto il relatore Marsengo-Bastia<br />

scriveva il 6 luglio 1898 che, trovate molte schede col motto<br />

d'ordine, non potevasi parlare di prova di resistenza, ostan·<br />

dovi i precedenti parlamentari e la ragion del decidere: non<br />

si tratta qui di annullare l'elezione per il solo fatto che vi sian<br />

stati nelle schede segni di riconoscimento: l'uso <strong>dei</strong> segni è la<br />

riprova delle irregolarità con cui avvenne l'elezione e dello<br />

stato d'animo COITOttO in cui molti elettori ebbero a trovarsi.<br />

La contro relazione StelIuti·Scala diceva invece che i precedenti<br />

consentivano la prova di resistenza e come conseguenza la<br />

convalidazione, perchè sarebbe assolutamente ingiusto togliere<br />

MONTALCINI. 16


242 Capitolo XVI.<br />

efficacia alla volontà di più di 4/5 di elettori che hanno correttamente<br />

esercitato il loro diritto, L'elezione fu dalla <strong>Camera</strong><br />

annullata.<br />

Il7 luglio 1897 egualmente per l'elezione Calvanese a Nocera<br />

inferiore; ma 1'11 luglio 1898 fu ancora convalidata, su relazione<br />

Franchetti, l'elezione di Calderoni ad Altamura dopo l'annullamento<br />

di due sezioni ove era constatato il giro di titoli.<br />

Coll'annullamento delle sezioni, per la massima parte <strong>dei</strong> casi,<br />

si intese togliere i voti a ciascuno <strong>dei</strong> candidati in esse attribuiti<br />

e sopprimel'e pure i votanti dal numero complessivo per<br />

formare la maggiOl'anza, Questo è criterio a parer noslro erroneo;<br />

perocchè la nullità colpisce la manifestazione del voto<br />

in quella tale esplicazione, non il dil'itto di voto che dev'esser<br />

mantenuto in tutti coloro che si accostarono alle urne: sarebbe<br />

strano che, poichè un seggio commise irregolarità, contro le<br />

quali magari gli elettori protestarono, questi non fosser nemmeno<br />

calcolati tra i votanti. Allora soltanto uno può dirsi realmente<br />

eletto, nonostante l'annullamento delle sezioni, allorchè,<br />

pur toltigli i voti attribuiti nelle sezioni infette, egli resta tuttavia<br />

l'eletto di tutto il collegio,<br />

. Conseguenza della nullità di sezioni. - Dunque fra<br />

la grande prova di resistenza a giusta ragione ripudiata, e<br />

la piccola prova intesa come annullamento di tutta la sezione,<br />

quasi essa non esistesse, v'ha la via di mezzo, per cui<br />

non si priva del diritto elettorale una intera sezione o più<br />

di esse, mentre legge non è entrata nell'ordine di idee del<br />

borgo putrido, nonostante le fatte proposte; nè si convalida<br />

un deputato che sia il rappresentante di una parte, e forse<br />

talora di una minoranza del collegio; ma si al11m.ette che, ove,<br />

dedotti i voti ottenuti, egli possa vantare di essel'e ancora<br />

rappresentante della metà prevalente di tutti i votanti del collegio,<br />

egli possa continuare a rappresentarlo, nonostante la nullità<br />

parziale.<br />

Cosi il2 febbraio 1901 fu fatto dal l'clatoreGil'ardi per l'elezione<br />

Vallone a Maglie, ave, annullata una sezione per mancanza<br />

delle tre ore trascorse dalla fine dell'appello alla chiusura<br />

della votazione, si proclamò il ballottaggio, essendosi soppressi<br />

ai due candidati i voti in essa riportati, ma non detratti dal<br />

'numero <strong>dei</strong> votanti.<br />

Nella quotidiana esperienza delle Giunte sovente accade di<br />

vedere che, esposte e provate nullità a carico di una sezione


246 Capitolo X \Tl.<br />

tura i risultamenti della proclamazione, dovesse consigliare un<br />

nuovo appello alla libera manifestazione della volontà del collegio<br />

"' Rinviata il 26 luglio 1895 l'elezione alla Giunta, questa<br />

confermò le sue proposte " non perchè abbia ritenuto che<br />

l'annullamento di una sezione porli sempre con sè l'annulla·<br />

mento dell'intero collegio, ma perchè nella specie l'importanza<br />

numerica della sezione rispetto al numero totale degli elettori<br />

consiglia un nuovo e libero appello all'intero corpo elettorale<br />

"' E il 31 luglio 1895 l'elezione fu annullata.<br />

E ancora il 14 dicembre 1b95 si annulla l'elezione di Fusco<br />

Alfonso a Castellammare, senza proclamare Sorrentino che<br />

a\Tebbe avuta nelle sezioni non incriminate la mnggioranza,<br />

perchè, diceva la relazione Caldesi, "non è assolutamente concepibile<br />

che la minoranza di un collegio possa da sola investire<br />

il deputato del mandato di rappresentGre l'intero collegio", E<br />

il 19 dicembre 1895 fu per le stesse ragioni annullGta l'elezione<br />

Pascale ad Altamura, dove, annullate due sezioni, la maggioranza<br />

sarebbe stata del competitore Serena,<br />

E il 7 luglio 1897 si annullò l'elezione Calabria ad Acerra<br />

senza proclamare il :\Iontagna: e così il 3 giugno 1899 per l'elezione<br />

di Militello si annullò l'eletto Caffarelli, non si proclamò<br />

il Cirmeni.<br />

Il 6 febbraio 1901 p'!r l'elezione di :\'oto fu fatto un tentativo<br />

di risolle\'are il sistema di rettificare la proclamazione, Essendosi<br />

dimostrale falsità in parecchie sezioni, la minoranza avrebbe<br />

voluto, annullata l'elezione Di Lorenzo Raeli, proclamare il competitore<br />

Carlo Di Rudinì, perchè le schede, per quanto avessero<br />

bollo e firma dello scrlltatore, pure essendo ideologicamente<br />

false, devono scomplltarsi dal numero <strong>dei</strong> volanti. Ma la m:lggioranza,<br />

di fronle alla falsificazione della volontà elettorale,<br />

all'assenza di ogni controllo, alla difficoltà di statuire esattamente<br />

il vero numero delle schede sostituite e alla esatta interpretazione<br />

della legge che dichiara nulle le sole schede che<br />

materialmente mancano del bollo e della firma dello scrutatore.<br />

propose e la <strong>Camera</strong> votò l'annullamento. Deliberò invece la<br />

Giunta nel giugno 1903 la sostituzione del Binelli nel collegio<br />

di Massa Carrara pèr l'annullamento delle sezioni di Ma,ssa<br />

e la <strong>Camera</strong> ne votò la proposta il 10 dicembre 1903,


CAPITOLO XVII.<br />

Proteste,<br />

È riserbato alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, dice la legge elettorale,<br />

di pronunziare giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle<br />

proteste ed in generale su tutti i reclami presentati nell'adunanza<br />

delle sezioni elettorali, o in quella <strong>dei</strong> presidenti o posteriormente.<br />

Tel'mine per la presentazione di proteste alla ()amera.<br />

- E aggiunge, con disposizione che fu introdotta a<br />

nuovo nell'ultima legge, l'obbligo della ricevuta per le proteste<br />

mandate alla Presidenza della <strong>Camera</strong> e l'obbligo di presentarle<br />

entro 30 giorni dall'elezione.<br />

Questo termine è un termine massimo, ma non tale da vincolare<br />

l'azione della <strong>Camera</strong>, perocchè, soggiunge la legge, non<br />

saranno ricevute quando la <strong>Camera</strong> abbia già in questo termine<br />

pronunziato definitivamente sull'elezione. E fu eccellente<br />

innovazione tendente a frenare la valanga di proteste<br />

mandate all'ultima ora, quale schermaglia per impedire all'eietto<br />

di potersi difendere. Già il 16 novembre 1880 1'0G. Sorrentino<br />

aveva chiesto si fissasse un termine per la presentazione<br />

delle proteste, a fine di togliere la disparità di condizione tra<br />

l'eletto, che può aver subito convalidata la sua elezione, e quelli<br />

che stanno per mesi in berlina.<br />

Al quale intento gioverebbe la resistenza della Giunta, la<br />

quale non accettasse come documenti allegati o come documenti<br />

presentati nei termini della contestazione, documenti<br />

nuovi che aprono nuove cause di contestazione non prima in<br />

termini dedotte.<br />

Nel caso di proclamazione fatta dalla <strong>Camera</strong>, il termine do-


248 Capitolo X VII.<br />

vrebbe decorrere dal giorno della proclamazione, cosi come<br />

quando una rettifica di proclamazione fosse pronunziata.<br />

Anche per il termine della presentazione delle proteste vige<br />

la regola generale della forza maggiore. Onde 1'8 giugno 1899<br />

la Giunta ritenne come tempestivamente presentate alcune<br />

proteste conÌl'o l'elezione Dozzio a Corteolona, che erano state<br />

sequestrate dall'Autorità giudiziaria in una perquisizione fatta<br />

a casa dell'ono Sacchi, il quale era stato incaricato di presentarle.<br />

Proteste nei verbali. - Le proteste o i reclami, se presentati<br />

alle sezioni o all'adunanza <strong>dei</strong> Presidenti, fanno parte integl'ante<br />

del verbale trasmesso alla <strong>Camera</strong> ed acquistano<br />

autenticità dal verbale stesso.<br />

La presentazione delle proteste, diceva la relazione della<br />

Giunta 22 gennaio 1875 nell'elezione Caruso a Comiso, non dà<br />

diritto al protestante di sottoscrivere il verbale, perchè la legge<br />

non richiede tale sottoscrizione e, se si volesse da ciò argomentare<br />

la poca fedeltà o la studiata omissione di alcuna di<br />

queste proteste, il reclamante avrebbe mezzo di provvedere<br />

alla tutela <strong>dei</strong> propri dil'itti, iscrivendo in falso il verbale.<br />

In caso di rifiuto del 'ieggio di accogliere le proteste, possono<br />

essei' intimate per atto di usciere ed il loro valore è aggravato<br />

anzi dal fatto del rifiuto di riceverle. Sarebbe diversa la cosa<br />

ove la protesta preparata avanti le operazioni, e magari stereotipata<br />

uguale per tutte le varie sezioni, rivelassa piuttosto<br />

la intenzione di dare ad ogni costo ragione di nullità anzichè<br />

la constatazione <strong>dei</strong> fatti realmente succeduti. Per citare un<br />

solo esempio, la relazione Serena sulla elezione del IV collegio<br />

di Napoli, 4 febb. 1887, dimostrava l'irricevibilità di una protesta<br />

per atto- d'usciere, la quale, intimata prima che vi cominciasse<br />

lo scrutinio <strong>dei</strong> voti, reclamava contro la infedele<br />

lettura delle schede.<br />

Anche nell'Assemblea <strong>dei</strong> Presidenti possono essere presentate<br />

proteste relative, non solo alle operazioni dell'Assemblea<br />

stessa, ma anche a quelle delle varie sezioni. Ma la relazione<br />

Toaldi, 7 luglio 1880, sull'elezione Odescalchi a Civitavecchia attestò<br />

la massima costante della <strong>Camera</strong> non essere attendibile<br />

la protesta fatta, nell'atto della ricognizione generale <strong>dei</strong> voti,<br />

dai presidenti di alcune delle sezioni contro la regolarità delle<br />

operazioni elettorali avvenute nelle sezioni stesse, cui essi protestanti<br />

avevano presieduto.


Proteste. 249<br />

Regolarità delle proteste presentate alla C)amera<br />

_ ,,,"utentieazione. - Le proteste presentate alla <strong>Camera</strong><br />

devono essere autenticate, perocchè deve constare, a termine<br />

dell'art. 21 del Regolamento àella <strong>Camera</strong> del 1863, che siano<br />

firmate da cittadini del collegio o da candidati che vi ottennero<br />

voti. La legalizzazione deve esser fatta dal sindaco del<br />

Comune, ove i firmatarì hanno domicilio, o del Comune ove<br />

avvenne l'elezione.<br />

Si ritenne nella pratica titolo equipollente l'aggiunzione <strong>dei</strong><br />

certificati elettorali <strong>dei</strong> protestanti. In realtà il Regolamento<br />

richiede solo che sian cittadini del collegio e non parla di<br />

elettori; onde i certificati o provan troppo o provan nulla,<br />

perchè in essi non è comprovato che chi firmò sia realmente<br />

la persona indicata; così come la autentica del notaio assicura<br />

questo requisito, ma non attesta che sian cittadini del<br />

collegio.<br />

Quale l'effetto delle proteste non autenticate '!<br />

Pervenuta per l'elezione Costa ad Alghero una protesta non<br />

autenticata, l'Ufficio esaminò se dovesse tenersene conio e il<br />

19 dicembre 1857, nel contrasto tra le varie opinioni, fu deliberato<br />

di non risolvere la questione, ed, esaminata la natura del<br />

fatto denunciato, respingerla in merito.<br />

Quantunque alle proteste non legalizzate non si desse gran<br />

peso, si continuarono anche di poi a leggere alla <strong>Camera</strong>proteste<br />

non munite di tale garanzia.<br />

Il 12 dicembre 1865, su una protesta non legalizzata relativa<br />

all'elezione Berardi a Foligno, il relatore Xegrotto diceva che<br />

" l'Ufficio non intendendo pregiudicare il principio che, allorquando<br />

reclami o proteste giungano alla <strong>Camera</strong> non regolarmente<br />

autenticati, si abbiano a respingere, purè ritenendo,<br />

allorchè essi si riferiscono a fatti di facile e pronta indagine,<br />

possa l'Uffizio od un membro qualsiasi di esso domandare che<br />

quei fatti siano verificati, cosi incarica il relatore di fare indagini<br />

,.<br />

Il 26 gennaio 1866 si delibera un'inchiesta giudiziaria sull'elezione<br />

M:artini a Crema sulla fede di proteste non autenticate,<br />

ad una delle quali però erano annessi i certificati elettorali di<br />

alcuni <strong>dei</strong> firmatari.<br />

Il 28 febbraio 1866 il Venturelli, relatare dell'elezione di Valenza,<br />

dice che gli Uffici sanno qual conto tenere delle proteste<br />

non legalizzate, ma esse turbano sempre la coscienza <strong>dei</strong>


Corrllzione. 261<br />

fessati come a lui favorevoli, vuolsi ancora distinguere se i maneggi<br />

da essi adoperati avessero vera ed efficace influenza sulla<br />

avvenuta elezione, o se pure non fossero di alcun risultato<br />

ed effetto per la sua definitiva riuscita. In quest'ultimo caso, il<br />

quale può specialmente an'eearsi quando il candidato ottenne<br />

un'importante maggioranza di voti, quando "edansi i fatti di<br />

corruzione perfettamente isolati, parrebbe forse troppo severa<br />

giustizia colpire l'elezione per effetto dell'altrui imprudente<br />

operare, che pur tornò inefficace "<br />

E la circospezione in questo argomento risulta tanto più<br />

necessaria da quanto fu attestato nella relazione 2-! aprile 1866<br />

sull'elezione Cavallini a Sannazzaro, nella quale un elettore per<br />

vendicarsi dcI rivale del Cavallini, con cui aveva lite privata,<br />

diede a 15 o 20 elettori 5 lire l'uno perchè votassero per Cavallini,<br />

senza che questi ne avesse nessuna conoscenza e tanto<br />

meno partecipazione, Onde la <strong>Camera</strong> approvò la convalidazione<br />

con invio degli atti all'autorità giudiziaria.<br />

Xello stesso ordine di idee la relazione )Iolfino del 9 maggio<br />

1867 sull'elezione Leardi a Tortona, pur pro\'ata la corruzione<br />

di alcuni elettori da parte dell'eletto confesso, proponeva, e la<br />

<strong>Camera</strong> accoglienl. la convalidazione colrìnvio degli aUi all'autorità<br />

giudiziaria, perchè a tale prova occorre ancora che la<br />

corruzione fosse riuscita numericamente ad alterare lo stato<br />

della votazione.<br />

La larghezza della <strong>Camera</strong> continuò ancora, Fatta sull'elezione<br />

:iIerialdi a Capriata una inchiesta giudiziaria, che riduceva<br />

la accusa a tentativi respinti, la maggioranza, avuto riguardo<br />

che i tentativi, se fUrono respinti dagli uni, possono<br />

aver fatto breccia negli altri, proponeva l'annullamento: la <strong>Camera</strong>.<br />

dopo un discorso di Chiaves che affermava allora solo<br />

poter annullarsi un'elezione per atti di corruz:ione, quando siasi<br />

convinti che questo atto è tale da a\'er ridotta la maggioranza ad<br />

una maggioranza fittizia e non più vera, convalidò il 25 Maggio<br />

1867 la elezione,<br />

E nella stessa tornata convalidò l'elezione Carrara a Capannori,<br />

ove furono da inchiesta parlamentare provati tre fatti<br />

di corruzione; perchè nessuna parte nè diretta nè indiretta vi<br />

pl'ese l'ono CaLTara, per la esiguità degli atti stessi e la convinzione<br />

che essi non poterono aver avuto influenza sul risultato<br />

della votazione.<br />

)la, affinchè siano prese in considerazione denunzie di fatti


Pressione. 265<br />

o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie<br />

spirituali o colle istruzioni sopra indicate.<br />

Vade categorie dunque sono fatte dalla legge e vi corrispondono<br />

diverse penalità.<br />

Della prima, chc si potrebbe dire delle intimidazioni o violenze<br />

o pressioni individuali, minore è il danno sociale.<br />

Ma la penalità è subito aumentata per le altre due categorie<br />

le pressioni esercitate <strong>dei</strong> pubblici funzionari o del clero; perocchè<br />

dirigendosi queste a una grande quantità di persone, possono<br />

avere effetti molto più deleteri sul risultato elettorale.<br />

Pressioni individuali e raggiri. - Della prima categoria<br />

pochi sono i fatli accennali nelle relazioni parlamentari, siccome<br />

quelli che, per essere efficienli sull'elezione complessa,<br />

dovrebbero essere accompagnati da molte altre circostanze assorbenti.<br />

I falli eli tale natura devono essere, come diceva il<br />

Castagnola il 4 Giugno 1864 sull'elezione Raffaele a Palermo I,<br />

atti a fare impressione in constantem virum, perchè allora, secondo<br />

l'espressione eli Boggio dellO Maggio 1866, la pressione<br />

escludendo il consenso vizia radicalmente l'elezione, da qualunque<br />

parte sia essa venuta.<br />

I! 6 Aprile 1867 fu annullata l'elezione Gadbaldi a Mantova<br />

per essersi impedita l'affissione di manifesti a favore del caI!.didato<br />

avverso, per essersi tappezzate le strade discritti anonimi,<br />

minacciati gravi mali e morte ai fautori dell' Arrivabene, cui<br />

furono anche mandate lettere anonime, e nella cui casa fu<br />

esploso un petardo.<br />

Ma tutto resta subordinato al criterio che la <strong>Camera</strong> si faccia<br />

sull'intrinseca volontà del corpo elettorale; onde il 4 Luglio 1898,<br />

pur riconoscendo la relazione Giusso, per l'elezione Nofri a<br />

Torino IV, provate le violenze di molti elettori per impedire ad<br />

altri di avvicinarsi alla sala dell'elezione, e severamente biasimandole,<br />

propose la convalidazione, perchè era convincimento<br />

della Giunta che l'eletto del collegio fosse il Nofri: e la <strong>Camera</strong><br />

convalidò.<br />

A questa categoria si congiunge la. press\one. esercitata con<br />

arti fraudolente, notizie. conosciute faIs'e, raggiri o ll,difizi-6Cc-_.<br />

La legge però non poteva pt'evedere singolarmente le infinite<br />

manifestazioni della lotta elettorale, la quale non può dubitarsi<br />

sia la palestra dove il più abile vinca: i candidati più eletti<br />

e più alto collocati nella pubblica estimazione hanno pur bisogno<br />

di cooperatori non sempre guardinghi nei mezzi risati.


Pressione. 273<br />

lersi, per il trionfo del proprio, di quegli stessi mezzi leciti che<br />

il partito d'opposizione non si perita di adoperare, mantenendo<br />

cioè estraneo alla lotta l'esercizio delle supreme potestà esecutive,<br />

come l'intervento nelle amministrazioni locali, le pressioni<br />

sugli impiegati, le promesse di lavori o minacce di sospensione,<br />

ecc. Chè, se si lasciano da parte le grandi parole, le<br />

quali hanno acquistato maggiore importanza dal rumore fatto intorno<br />

ad esse che dalla reale loro significazione, e perciò il gran<br />

nome di candidature ufficiali, non possiamo dimenticare i doveri<br />

e i diritti che un Governo, appunto perchè ha la responsabilità<br />

della cosa pubblica, deve esercitare nel momento determinante<br />

della vita del paese.<br />

Onde, la riconosciuta necessità di conservare il giudizio delle<br />

elezioni alla <strong>Camera</strong>, la quale, come giury, può dalle circostanze<br />

diverse trarre ragione <strong>dei</strong> diversi giudizi. Lorchè Vittorio<br />

Emanuele II aveva creduto, nel suo grande patriottismo, di<br />

ricorrere alla sua parola diretta per richiamare gli elettori allo<br />

adempimento <strong>dei</strong> loro doveri costituzionali, non è maraviglia<br />

nè che il Governo, segucndolo nella stessa via, cercasse conseguire<br />

il trionfo della propria politica, nè che la <strong>Camera</strong>, tutta<br />

compresa della necessità suprema dello Stato, sorvolasse su<br />

qualche maggiore trasgressione. E si spiega che abbia potuto<br />

la <strong>Camera</strong>, il 22 dicembre 1849, convalidare senza discussione<br />

l'elezione Del Carretto ad Albenga quantunque l'intendente<br />

avesse pubblicato un manifesto, in cui protestava apertamente<br />

contro le deliberazioni della <strong>Camera</strong> disciolta e raccomandava<br />

di non votare pel' gli oppositori del Governo e di mandare<br />

alla <strong>Camera</strong> uomini liberali sì ma moderati.<br />

Così come il 23 dicembre 1851 fu convalidata l'elezione del<br />

collegio di Bosco in persona del Melegari, che era stato proposto<br />

dall'intendente con lettere ai sindaci.<br />

Il 23 dicembre 1853 per l'elezione De Benedetti a Sarzana, proposta<br />

dall'ufficio un'inchiesta giudiziaria per sincerare se le<br />

autorità locali avessero promosso con mezzi illeciti l'elezione<br />

del De Benedetti, il Ministro dell'Interno Di San Martino dichiarava<br />

che il Governo non aveva esercitata veruna pressione,<br />

soltanto cercato, nella sfera dell'azione che compete ad ogni Governo<br />

politico, di ottenere nelle elezioni che gli amici suoi<br />

fossero concordi, che svegliassero gli inerti, schiarissero i dubbiosi<br />

e che il paese desse lo spettacolo della partecipazione in<br />

massa alle elezioni... ; quando eleltori suoi amici politici con-<br />

MONTALCINI. 18


276 Capitolo XIX.<br />

gherità contro le pressioni governative, ricordando la circolare<br />

diretta dal conte di Cavour agli intendenti, nell'assumere il<br />

potere, per dichiarare esplicitamente essere sua volontà che il<br />

Governo continuasse ad intervenire nelle elezioni.<br />

Citati alcuni fatti speciali, non proponeva inchieste, perchè suo<br />

scopo « non è di combattere alcune elezioni in particolare, bensì<br />

di avvertire che l'azione del Governo, tal quale fu praticata,<br />

anzichè consolidare l'edifizio costituzionale, lo fa crollare nelle<br />

sue basi, ne infradicia le radici." Cavour in risposta accettava<br />

la responsabilità della circolare che lesse in questi termini:<br />

« Questa politica è stretto obbligo del Governo di promuovere<br />

e far prevalere sia nel Parlamento, sia nei Comizi elettorali, sia<br />

in cospetto al supremo tribunale della pubblica opinione. Gli<br />

amministratori provinciali possono e debbono concorrere a<br />

questo scopo col dissipare gli errori, coll'illuminare i loro amministrati,<br />

col far conoscere il vero spirito che guida la condotta<br />

del Governo, e ciò in modo speciale all'epoca delle elezioni<br />

<strong>dei</strong> rappresentanti della nazione. Il Governo non deve rimanere<br />

estraneo a quest'atto supremo della vita politica del popolo,<br />

ma deve intervenirvi apertamente con mezzi schietti.e leali,<br />

con riconoscere per amici, non coloro che sarebbero disposti<br />

a dare appoggio a qualunque atto ministeriale, ma quelli che<br />

consentono nei suoi principi, che seguono la stessa bandiera,<br />

che sono determinati a far trionfare la medesima causa politica<br />

". E conchiudeva, combattuto da Valerio, replicando la teoria<br />

del 1855.<br />

Pressioni singole su privati e sindaci. - Il 19 febbraio<br />

1858, per l'elezione Tecchio a Cm'magnola, un impiegata della<br />

giudicatura aveva minacciato gli elettori che, se avessero votato<br />

per Della Torre, avrebbero avuto a pentirsene e, quando<br />

fossero ricorsi in tribunale per avere giustizia, egli l'avrebbe<br />

loro negata mandandoli a chiederla in sacristia.<br />

Cavour riconosceva sconveniente e colpevole la condotta<br />

di tale impiegato,· assicurando che, ove fosse dimostrato aver<br />

questi tenuto tale linguaggio, avrebbe invitato il collega guardasigilli<br />

ad adottare a suo riguardo le misure più severe, ma<br />

negava che i fatti fossero sufficientemente specificati. E Bottero<br />

aggiungeva che questa sarebbe un'imprudenza individualè, per<br />

cui il colpevole deve esser punito, non tale da far annullare<br />

l'elezione, perchè ogni elettore doveva sapere 'che ogni pressione<br />

sarebbe punita. L'elezione fu convalidata.


Pressione. 277<br />

Grad accuse di pressione furono sollevate contro la elezione<br />

Astengo a Savona e la <strong>Camera</strong> dovette ampiamente occuparsene<br />

il 20 febbraio 1858. Un' impiegato degli esteri era andato<br />

a fare propaganda pel collegio esponendo nna lettera di Cavour<br />

e assicurando che, se fosse stato eletto il competitore<br />

Assereto, mai sarebbe stata costrutta la ferrovia; il maggiore<br />

comandante la guardia nazionale aveva pubblicato un manifesto<br />

ai militi elettori in favore (jj Astengo e altrettanto il Shldaco<br />

di Quiliano. L'Ufficio non dà importanza alla letterR del<br />

ministro, la quale non faceva che chiarire la posizione: " non approva<br />

che il maggiore dirigesse in questa sua qualità un proclama<br />

ai militi, ma, esaminato il proclama, nulla trovò che non<br />

potesse dirsi da un privato; e disapprova che il sindaco abbia<br />

con virulenza attaccato i partiti contrari, ma nulla vi ha trovato<br />

di imposizione a favore di Astengo"; quindi propone la<br />

convalidazione. De Yiry dichiara che quando si tratta d'influenza<br />

sulle elezioni non dobbiamo cercare fatti positivi constatanti<br />

che essi abbiano stornato i voli di un numero più o<br />

meno grande di elettori, ma dobbiamo cercare se essi sono<br />

realmente di natura da esercitare un'influenza generale sullo<br />

spirito degli elettori. Cavour spiega i fatti, leggendo altri proclami<br />

del partito an-el'SO in altri collegi anche più violenti:<br />

• da questo si scorge che in fatto di proclami elettorali, bisogna<br />

usare reciprocamente una gl'ande indulgenza." L'elezione<br />

venne conv:llidata.<br />

Il 6 marzo 1858 fu in\'ece annullata, per un complesso di circostanze,<br />

l'elezione di Chiaves a Sanfront, ove un impiegato<br />

dell'intendenza di Saluzzo aveva girato il collegio invitando gli.<br />

elettori a votare per Chiaves, solo mezzo per ottenere la strada<br />

desiderata, e il sostituto segretario del giudice del mandamento<br />

aveva qualificato di briganti quelli che votassero per Sineo.<br />

Il 2 giugno 1858 l'ono Bianchel'i relatore dell'elezione Ollandini<br />

a Levanto, pur affermando, in nome della Commissione<br />

d'inchiesta, che razione <strong>dei</strong> cal'abinieri non si presentò con<br />

carattere di pl'essioni, raggil'L o minaccie, manifestava" il desiderio<br />

e il voto che non si rinnovi altra volta una anche indiretta<br />

ingerenza <strong>dei</strong> carabinieri reali sul corpo elettorale •.<br />

Biasimava inoltre la lettera riservata scritta dall'intendente ad<br />

un sindaco con ingiuriosi raffronti fra i due candidati. • È poi<br />

pericoloso non solo, ma attentatol'io alla libertà <strong>dei</strong> suffragi<br />

il sistema di rappresentare, da chi è legale interprete della


280 Capitolo XIX.<br />

diretto alla radicale soluzione di impedire la candidatura agli<br />

impiegati.<br />

Costituita la Giunta delle elezioni, questa ebbe ad occuparsi<br />

della circolare del Sotto Prefetto di Crema ai sindaci del collegio<br />

avverso la candidatura del Cantù e riferendo 1'11 Dicembre<br />

1869, mentre dichiarava questo un pessimo precedente, non<br />

poteva ammettere che debba sopportarne le conseguenze il<br />

Griffini; e non essendo risultato che i sindaci avessero ottemperato<br />

all'invito del Sotto-Prefello e che l'elezione fosse il prodotto<br />

della pressione, constatava che in virtù della circolare<br />

il Griffini perdette anzichè guadagnare, onde l'elezione fu convalidata.<br />

Il 13 Marzo 1871 si convalidò l'elezione Sanminiatelli a San Miniato,<br />

ave un pretore ed un delegato ed un sostituto procuratore<br />

del Re ne avevano patrocinato la candidatura "perchè i<br />

detti funzionari non usarono nè pressioni nè minacce di sorta<br />

e soltanto sostennero quella candidatura come elettori politici<br />

e come amici del Sanminiatelli •.<br />

Riguardo alle candidature degli amici del Governo, il Mini·<br />

stro Cantelli dichiarava il 16 Dicembre 1874, in occasione del·<br />

l'elezione Sforza Cesarini ad Albano, non avei' mai esitato qui,<br />

come altrove, a far conoscere quale era il candidato che il Governo<br />

preferiva, ma il Governo non aver mai proposto candidati<br />

ed aver sempre dello ai prefetti ed agli elettori influenti: fate<br />

sorgere le candidature nei collegi e quando saranno sorte spontaneamente<br />

io dirò quale <strong>dei</strong> candidati il Governo preferirebbe.<br />

Il 29 Gennaio 1875 fu convalidata l'elezione Cesare Rasponi a<br />

Ravenna I, ave il Prefetto aveva chiamato a sè il capo delle<br />

guardie di P. S., partigiano dell'altro candidato, e indicandogli<br />

che il candidato del Governo era il Cesare Rasponi, lo aveva<br />

invitato a prender i provvedimenti perchè le guardie conoscessero<br />

le intenzioni del Governo. Il domani fu in tal senso<br />

pubblicato un manifesto, ma il capo aggiunse verbalmente alle<br />

guardie che però eran libere di votare come loro pareva; e<br />

constò che il capo e 22 guardie votarono pel Gioachino Rasponi.<br />

" Affinchè possa annullarsi una elezione, diceva il relatore Pucciani,<br />

per illegittima ingerenza del potere esecutivo e per pressioni,<br />

occorre dimostrare, non tanto l'uso <strong>dei</strong> mezzi atti a menomare<br />

la libertà del voto, quanto la efficacia che codesti mezzi<br />

hanno avuto per conseguire lo scopo che colui che li ha ado,


Pressione. 283<br />

persona di chi lo p!"esiede; onde la lotta fu frasformata da lotta<br />

per principi in lotta pro e contro una persona: affermava la<br />

piena libertà lasciata ai funzionari, molti <strong>dei</strong> quali si credettero<br />

autorizzati a porsi nel campo dell'opposizione. Ripresa la<br />

accusa il 30 Giugno 1886 dall' interpellanza Cavallotti, questi<br />

citò una graude quantità di fatti specifici di pressioni esercitate,<br />

soifermandosi sulla circolare emanata dal Comm. Castorina<br />

Direttore Generale delle Gabelle: "nell'imminenza delle<br />

elezioni politiche non posso astenermi dal rivolgermi confidenzialmente<br />

ai signori ispettori delle guardie di finanza per far<br />

loro presenti i grandi interessi che dipendono dal risultato<br />

dell'appello fRtto dal Governo al corpo elettorale .... A loro io<br />

volgo pertanto calda preghiera di volersi adoperare con quella<br />

alacrità, che non esclude la prudenza e che è avvalorata dal<br />

buon tatto, pel trionfo <strong>dei</strong> candidati che abbiano per programma<br />

l'indirizzo attuale di Governo, procurando di mettersi all'uopo<br />

in comunicazione coi Sig. Prefetti e Sotto Prefetti per averne<br />

norma nella scelta del candidato n' La discussione si chiuse<br />

colla proposta d'inchiesta presentata dal Cavallotti.<br />

Ritornando ai casi singoli, il 14 Dicembre 1886 il Comitato<br />

che indagò sull'elezione del generale Rolandi a Genova II constatò<br />

che i carabinieri obbedirono soltanto al regolamento che<br />

loro prescrive di presentarsi al passaggio di un generale, e non<br />

dà quindi rilievo alla protesta la quale lamentava che nel giro<br />

elettorale egli fosse stato accompagnato dai carabinieri.<br />

La relazione Franzi del7 Maggio 1887 sull'elezione Zeppa nel III<br />

collegio di Roma accerta che nei giorni immediatamente precedenti<br />

l'elezione furono notificati 2:.1 mandati di comparizione<br />

relativi alla precedente elezione: "non opportuno deve apparire<br />

questo fatto, ma parve alla Giunta che lo spingere oltre le<br />

proprie indagini l'avrebbe portata a disturbare la voluta libertà<br />

d'azione dell'autorità giudiziaria n'<br />

Ma nonostante l'opposizione di Menotti Garibaldi che rilevava<br />

il precedente gravissimo, che il cittadino, nel momento in cui<br />

deve compiere un@ <strong>dei</strong> maggiori suoi doveri, possa esser disturbato<br />

in questa grandissima funzione dai mandati di comparizione<br />

dell'autorità giudiziaria, l'elezione fu convalidata.<br />

Come vedesi, se le accuse sono soventi formulate, di rado furono<br />

accertate, e anche più di rado condussero ad una conseguenza<br />

sulle deliberazioni della <strong>Camera</strong>.<br />

Una lunghissima inchiesta fu condotta nella XVII legislatura'


Pressione. 285<br />

di Prefettura, che dovette influire sulla seguìta elezione, " influenza<br />

che costituisce l'abusivo patrocinio vietato dalla legge<br />

e dalla giurisprudenza parlamentare". L'elezione fu annullata.<br />

Le accuse di pl'essione governativa si riproducono nelle successive<br />

elezioni. Appena convocata la <strong>Camera</strong> per la XIX legislatura,<br />

Imbriani interroga il 18 Giugno 1895 sulle circolari<br />

emanate dal Ministro della Guerra per impedire il voto ai militari<br />

quando si supponevano favorevoli al candidato di oppo:'<br />

sizione. Il Ministro Mocenni rispondeva attestando che la circolare<br />

fu diramata 8 giorni dopo l'elezione, relativamente al<br />

contegno tenuto da alcuni ufficiali durante le elezioni, in omag·<br />

gio al § 49 del regolamento di disciplina militare, il quale stabilisce<br />

non poter il milital'e prender parte ad assembramenti<br />

ed a manifestazioni di parti politiche.<br />

Il 2 Maggio 1896 l'ono Falconi, relatore dell'elezione Menotti a<br />

Varese, dichiarava nella sua relazione: "la legge non vieta ai<br />

pubblici funzionari di farsi sostenitori con mezzi leciti di una<br />

candidatura e di sottoscrivere colla rispettiva loro qualità ma·<br />

nifesti elettorali, salva soltanto la questione della maggiore o<br />

minore correttezza del loro operato e delle responsabilità disciplinari:<br />

l'unico divieto che loro impone è di non vincolare i<br />

suffragi degli elettori abusando delle loro funzioni direttamente<br />

o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in<br />

via gerarchica. "<br />

Il 22 Maggio 1896 fu convalidata l'elezione Damiani ad Alcamo,<br />

ritenendo la relazione Morelli-Gualtierotti giustificato lo scioglimento<br />

del Consiglio Comunale che era addotto a protesta di<br />

pressione.<br />

E quanto allo scioglimento <strong>dei</strong> Consigli Comunali, diventata<br />

arma frequentemente adoperata nei periodi elettorali, diceva<br />

l'ono Gallo, relatore dell'elezione Cafiero ad Andria, il6 Giugno 1896:<br />

" non vi ha dubbio che sarebbe costituzionalmente corretto che,<br />

durante il periodo dell'agitazione elettorale politica, le amministrazioni<br />

comunali fossero rappresentate da coloro che dal<br />

suffragio popolare sono legittimamente delegati a rappresentarle:<br />

e non vi ha dubbio che uno scioglimento di Consiglio<br />

comunale durante la battaglia elettorale o nel periodo notoriamente<br />

preparatorio si presenta come sospetto. Ma non è men<br />

vero che sovente le impure sorgenti o il non corretto funzionamento<br />

di una amministl'azione locale possono giustificare il rigoroso<br />

provvedimento della gestione temporanea governativa....


286 Capitolo XIX.<br />

È tutta una questione di apprezzamento la quale, per quanto<br />

non si sottragga alla censura parlamentare, non può essere trattata<br />

con criteri che non siano di equità e persino di deferenza,<br />

fino a prova contraria."<br />

E poco dopo 1'11 Luglio 1896 la relazione Morelli-Gualtierotti<br />

sull'elezione Poli a Castelnuovo Garfagnana, pur riprovando<br />

energicamente la rimozione di due sindaci fatta nell'intervallo<br />

tra le due votazioni, riconobbe che nessun indizio si ebbe che<br />

quei due arbitrì spostassero un voto od intimidissero un elettOI'e,<br />

e l'elezione fu convalidata.<br />

Ma fu in relazione a questa elezione che si svolse il 27 Giu-.<br />

gno 1896 !'interrogazione <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> Nasi e Pellerano circa il<br />

severo invito ad un prete di smettere assolutamente di prender<br />

pal'te attiva nelle lotte amministrative e politiche.<br />

La <strong>Camera</strong> fu pure interessata di simili questioni, all'infuori<br />

della verifica <strong>dei</strong> poteri, per la interrogazione Nasi del 29 Maggio<br />

1897 sull'indebita ingerenza del Prefetto di Perugia nell'elezione<br />

di Poggio Mirteto e per quella 6 Luglio 1897 Vendramini<br />

sulla condotta del Prefetto di Aquila nell'elezione politica di<br />

Avezzano, con particolare accenno alle pressioni del Prefetto<br />

Pennino sul sindaco di Cappadocia.<br />

Il 15 febbraio 1898 fu annullata l'ele:,done Gagliardi a Tropea,<br />

ove la relazione Marsengo Bastia constatò un fatto di pressione<br />

per essere stato spedito, vari giorni prima dell'elezione, in Tropea,<br />

con speciale missione di Pubblica Sicurezza, il delegato<br />

Tranfo di Tropea, il quale prendeva parte e parte attivissima<br />

al movimento elettorale in favore di Gagliardi, candidato appoggiato<br />

dal Governo.<br />

E come delle pressioni adoperate per le elezioni Siciliane<br />

mossero alte lagnanze specialmente i deputati Sciacca della Scala<br />

e Finocchiaro-Aprile nella discussione 15-17 Giugno 1897 del<br />

Bilancio dell'Interno; così la relazione Nocito sull'elezione Perrotta<br />

a Giarre constatava l' 8 Marzo 1898 la sospensione dell'esecuzione<br />

di una sentenza contro due elettori fatta d'arbitrio<br />

del delegato di P, S.; ammoniti prosciolti; sciolto il Consiglio<br />

comunale di GialTe; pressioni del R. Commissario sugli impiegati<br />

del Comune; sospensione di atti esecutivi verso un debitore<br />

di 23,000 lire all'ospedale; vari commissari mandati successivamente<br />

nello stesso paese; minacce ai pubblici esercenti,<br />

perquisizioni domiciliari, distribuzione ritardata o negata di<br />

certificati elettorali; e "cosa di cui non si ha esempio alcuno


Pressione. 287<br />

nei nefasti delle elezioni politiche, accadde il fatto di un cordone<br />

militare tirato intorno all'accesso alle sale elettorali con facoltà<br />

al delegato di far entràre chi gli piaceva, e blocco intorno alle<br />

urne mantenuto dalla stessa forza pubblica agli ordini del delegato<br />

di P. S. e lo sgombro forzato dalla sala <strong>dei</strong> partigiani<br />

del candidato d'opposizione nel momento più solenne della<br />

votazione, quello dello spoglio delle schede.» L'elezione fu annullata.<br />

Per l'elezione contigua di Regalbuto la relazione Marsengo Bastia<br />

6 Luglio 1898 accertava la chiamata <strong>dei</strong> Sindaci dal Prefetto,<br />

sotto la forma di consiglio, non di pressione o violenza; osservando<br />

che" la raccomandazione di chi comanda vale il comando'<br />

stesso, e sopratutto quando le raccomandazioni si facevano ai<br />

sindaci chiamati in occasione di provvedimenti da darsi dal<br />

prefetto per urgenti bisogni <strong>dei</strong> Municipi»; le pressioni <strong>dei</strong><br />

commissari reg'i sugli impiegati municipali, ed altri fatti specifici,<br />

fra cui il telegramma del commissario civile per la Sicilia<br />

al candidato Vaccarl) che prometteva la presentazione del<br />

disegno di legge per l'aggregazione del comune di Centuripe a<br />

Catania. Onde, nonostante la contro rélazione Stelluti Scala, il<br />

quale in nome della minoranza toglieva molta dell'importanza<br />

<strong>dei</strong> fatti accennati, la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione.<br />

Per completare l'esposizione dell'azione parlamentare circa<br />

l'ingerenza del Governo nelle elezioni ci occorre rammentare<br />

le interpellanze 5 Marzo 1900 sulle lettere del generale Mirri al<br />

Procuratore Generale Venturini, le quali parevano alludere a<br />

pressioni nelle elezioni politiche, e la mozione che ne segui<br />

del Dep. Mirabelli per deplorare l'inframmettenza del potere<br />

politico nelle elezioni; e ricordare ancora le interpellanze svolte<br />

il 9 Luglio 1900 dai deputati Colajanni, Pansini e De Marinis<br />

sull'azione <strong>dei</strong> prefetti e sull'opera del Governo nelle ultime<br />

elezioni politiche, ai quali Saracco Preso del Consiglio rispondeva<br />

non poter penetrare nel pensiero del suo predecessore,<br />

sotto il quale le elezioni eransi compiute, e non poter rispondere<br />

che <strong>dei</strong> propri propositi per l'avvenire. "Qualora il Governo<br />

creda dover intervenire nelle lotte elettorali, debbe<br />

sempre mostrarsi dignitoso, anche nelle forme che non si debbono<br />

mai trascurare, e guardarsi bene da quei propositi e da<br />

quegli atti di corruzione e pressioni, <strong>dei</strong> quali fon. Colajanni<br />

si è lagnato. A me non risultano i fatti accennati e io non<br />

posso nè debbo credere che siansi commessi. Ritengo tuttavia


288 Capitolo XIX.<br />

che il Governo non debba sempre rimanersene colle mani<br />

alla cintola perchè, se i partiti avversari si agitano per mandare<br />

in Parlamento persone che il Governo crede di non poter appoggiare<br />

presso gli elettori. bisogna pur lasciargli la sua parte<br />

d'azione. Il Governo è pure un partito anch'esso, quello s'intende<br />

rappresentato dalla maggioranza che lo sostiene: è dunque<br />

naturale e legittimo che pensi a difendere quelli del suo<br />

partito con mezzi onesti e posso anche concedere che nei<br />

giorni che precedono le elezioni debba aver cura di astenersi<br />

da quegli atti che sentono troppo l'aspirazione del momento....<br />

ma deve combattere con armi leali e dichiarare apertamente,<br />

se occorre, qual'è il candidato che preferisce nelle elezioni e<br />

sostenerlo senza farne mistero. (1).<br />

Nella relazione Finocchiaro Aprile sull"elezione Lemmi nel II<br />

Collegio di Pistoja è accennato ad un caso veramente tipico: era<br />

stato nel periodo elettorale h-atto in arresto lo stesso candidato<br />

avversario, Emilio Farina; • senza esaminare tutte le circostanze<br />

per riconoscere se tutta la colpa fosse da un lato solo,<br />

la cosa deve essere apprezzata, non nei rapporti amministrativi<br />

e giuridici, ma nel riguardo dell'effetto che nel corpo elettorale<br />

abbia potuto produrre in guisa da alterare il risultato<br />

del voto •.... e ritenendo che ciò ebbe un contraccolpo tutto<br />

favorevole al Farina, il 12 Marzo 1901 l'elezione fu convalidata.<br />

L'argomento che abbiamo cosi esaurito è troppo facilmente<br />

attinente alla politica di partito, perchè a me convenisse soffermarmivi<br />

con commenti. Non ho nemmeno potuto seguire il<br />

sistema costantemente tenuto di fare una logica discriminazione<br />

<strong>dei</strong> fatti, poichè h'oppo facilmente sono tra loro connessi.<br />

Certo non sono gli ordini agli impiegati che possono maggiormente<br />

temersi, pronti come questi sono a votare a prefer'enza<br />

peril candidato d-opposizione, per quello spirito di contrasto che<br />

regna la burocrazia e la politica; mancando alloro stretto dovere<br />

sia quando asserviscono il loro posto a farsi del partito<br />

al potere pubblici banditori, sia quando contro di esso esercitano<br />

armi di propaganda, dimentichi che, se il Governo non ha<br />

(1) A proposito delle eandidature nfficiali, mi piaee rieordare la argnta.<br />

risposta. data. il 17 Gingno 1897 all'ono di 8. Onofrio, ehe ne muoveva<br />

lagnanza, dall'on. Di Rudinì, il quale diehiarava doversi farvi llR emendamento<br />

e pa.rlare inveee delle anto-eandidature nffieiali.


Pressione.<br />

quali eretici, di minaccie di scomuniche con privazione <strong>dei</strong><br />

sacramenti in caso di morte, ecc. capaci di turbare la coscienza<br />

<strong>dei</strong> fedeli ponendoli, come diceva Tegas, nell'alternativa di mettere<br />

a repentaglio la salute dell'anima o di tradire la loro convinzione<br />

politica.<br />

E, se anche Loj combatteva le conclusioni per l'annullamento<br />

perchè al concetto della pressione deve esser annessa l'idea di<br />

ingiustizia e di mancanza di diritto in chi l'esercita, ment,"e il<br />

prete, il quale dice al credente che un'azione trae con sè peccato<br />

mortale, non commette cosa ingiusta nè fuori <strong>dei</strong> suoi<br />

diritti, pure queste elezioni furono tutte annullate.<br />

Con questi annullamenti è chiuso il periodo classico della<br />

pressione religiosa, la quale non può dirsi mai cessata, ma diventata<br />

più guardinga' e prudente.<br />

Il 30 Nov. 1865 era stata ordinata dalla <strong>Camera</strong> una inchiesta<br />

giudiziaria sull'elezione Conti a San l\Uniato: e sui risultati di<br />

essa riferì il 23 Dicembre 1865 Scolarì, non esservi stata pressione<br />

clericale nè abuso di potere per parte <strong>dei</strong> sacerdoti, i<br />

quali solo si adoperarono a manifestare la loro opinione favorevole<br />

al Conti: "il clero avendo abbandonato il suo programma<br />

nè eletti nè elettori e avendo deliberato di agire nella<br />

sfera costituzionale, doveva certaménte usare di quei mezzi<br />

che la legge a tutti concede •. E l'elezione fu convalidata.<br />

Invece il 15 Maggio 1866 fu annullata l'elezione Cocchi a Pontremoli,<br />

su relazione Puccioni, perchè risultò provato da inchiesta<br />

che a molti elettori i preti minacciavano il rifiuto dell'assoluzione,<br />

la scomunica, ecc.<br />

Per l'elezione di Pontedecimo, eletto Salvago, il relatore Salvagnoli<br />

non riscontrava gli estremi della pressione religiosa<br />

nei discorsi fatti da un prete ad elettori che, se avessero votato<br />

per Negl'otto protestante, sarebbero dannati all'inferno ecc.<br />

Ordinata il 30 Marzo 1867 un'inchiesta, il 16 Maggio l'elezione fu<br />

convalidata perchè da questa risultarono smentiti i fatti addebitati.<br />

Il 24 Novembre 1880 Molfino, relatore della Commissione d'inchiesta<br />

sull'elezione di Campi Bisenzio, trova non censurabile<br />

la predica di un pievano che, pur lasciando la libertà del voto,<br />

_ invitava a scegliere una persona colta, un uomo onesto, un cristiano.<br />

Per l'elezione di Monopoli avvenne un caso speciale sia nella<br />

sua essenza sia nelle conseguenze sue. Il giorno de12° scruti-


294 Capitolo XX.<br />

sere eletti nel distretto ove esercitano attualmente od hanno<br />

sei mesi prima esercitato l'ufficio. Disposizione questa, che<br />

pone i magistrati superiori eleggibili in condizione peggiore<br />

di quella, in cui si troverebbe un procuratore del Re che è<br />

ineleggibile: potendo questi dimettersi il giorno avanti l'elezione<br />

e, valendosi di tutta la influenza fino a quel giorno accumulata,<br />

ayvantaggiarsi nell'elezione, mentre debbono i magistrati<br />

d'appello attendere oltre 6 mesi.<br />

Lo stesso titolo di incompatibilità amministrative non resta<br />

pertanto veramente appropriato, se non al divieto di coesistenza<br />

della carica amministrativa e della politica: quando si riflette<br />

il divieto di esser eletto in chi già abbia la funzione ammini·<br />

strativa si rientra nel campo dell'ineleggibilità.<br />

Nel linguaggio usuale si fa così ampia confusione <strong>dei</strong> due<br />

vocaboli, che sarà meglio adoperare linguaggio più generico e<br />

distinguere intanto radicalmente tutte queste dalle incapacità<br />

che sono pene conseguenti da reati o speciali condizioni delle<br />

persone.<br />

Ma occorre anche aggiungere che in pratica una certa distinzione<br />

si mantiene tra le ineleggibilità contemplate dallo<br />

Statuto e quelle sancite dalla legge elettorale: le prime talmente<br />

connaturate che la mancanza di esse fece per un certo<br />

tempo dichiarare la nullità della elezione senza ricorrere nemmeno<br />

alla formalità della contestazione, la quale, se pure ora<br />

si crede dover premettere, non diminuisce la speciale importanza<br />

di quella pregiudiziale che la Giunta ritiene dovere avanti<br />

a tutte eliminare.<br />

Non occorre dichiarare che prima di tutte le condizioni è<br />

la identificazione della persona eletta: onde per la verifica <strong>dei</strong><br />

poteri sono richiesti i documenti che ne attestino. Si avverò<br />

nella XXI legislatura che fu elevata protesta contro l'elezione<br />

Patrizj ad Atri perchè non esistesse un Luigi Bernardo Patrizj,<br />

quale fu proclamato, barone ed avvocato, mentre colui che<br />

porta quel nome è Luigi Bernardi fu Bernardo, nè avvocato<br />

nè bal'one; pur constatata la verità di queste asserzioni, la<br />

<strong>Camera</strong> lo convalidò il 18 Dic. 1900, reI. Torraca, perchè egli<br />

fece già parte della <strong>Camera</strong> da 4 legislature e con quel nome<br />

è riconosciuto nel Manuale.<br />

f'ittadinanza. - Le condizioni specialmente richieste dallo<br />

Statuto sono: sudditanza e godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici;<br />

età di 30 anni.


2ç)6 Capitolo XX.<br />

cittadinanza per parte di stranieri. E primo si presenta quello<br />

di Terenzio Mamiani, al quale la storia ha rionosciuti così<br />

grandi meriti che non si scorgerebbe la ragione della differenza<br />

di trattamento col Manzoni e col Casati, se non fossero i rapporti<br />

più diretti e il più immediato orizzonte. Certo si è che il 24 Dicembre<br />

1849, avuto notizia dal Ministero dell'Interno che nessun<br />

decreto di naturalità egli aveva ottenuto, il relatore Lanza fu<br />

costretto a proporne l'annullamento dell'elezione a Pinerolo; e<br />

il successivo 26 fu per la stessa ragione annullata la sua elezione<br />

nel Collegio VI di Genova. Sorse allora la voce del Lorenzo<br />

Valeria a chiedere se Mamiani avesse domandato la naturalità<br />

sarda e questa gli fosse stata negata; e Galvagno Ministro<br />

dell'Interno rispondeva non poter spiegare le ragioni<br />

per cui erasi creduto ricusare al Mamiani la chiesta naturalità.<br />

Eletto a Quarto nella VI legislatura Delitala, nato nella città<br />

spagnuola di Burgos da padre spagnuolo che aveva militato<br />

nelle truppe spagnuole e, venuto nei Regi Stati, aveva ottenuto<br />

con brevetto dell'8 Gennaio 1842 il grado militare da cui nel<br />

1854 erasi dimesso, mandò alla <strong>Camera</strong> due atti di naturalità,<br />

a dimostrare essere egli stato sempre considerato in Sardegna<br />

come cittadino sardo, ch'egli vi dimorò ininterrottamente dal<br />

1834 ad oggi, che vi ha sempre posseduto e che l'avo era nativo<br />

dell'isola. L'Ufficio dena <strong>Camera</strong> propose, senza motivazione,<br />

la convalidazione. Rattazzi osservando che l'unico mezzo<br />

per acquistare la cittadinanza è il decreto di naturalità, che il<br />

Delitala non produceva; e che il diritto romano vigente in Sal'degna<br />

fino al 1848, per cui poteva acquistarsi la cittadinanza<br />

col domicilio da lO anni, valeva per l'acquisto <strong>dei</strong> diritti municipali,<br />

non del diritto di sudditanza, si opponeva alle proposte<br />

conclusioni. Il relatore Corsi affermava la cittadinanza<br />

del Delitala, che fu sempre iscritto nelle liste elettorali politiche<br />

e comunali, fece sempre parte della guardia nazionale e fu<br />

vicesindaco di Cagliari. Cavour dimostrava che non esistendo<br />

prima del 1848 i diritti politici non potevano essere acquistati:<br />

onde il 24 Marzo 1858 la elezione fu annullata.<br />

Eleggibile fu il 12 Marzo 1868 dichiarato il Loup nonostante<br />

che i reclamanti asserissero che, nato in Svizzera nel Cantone<br />

di Vaud, non avesse mai acquistato cittadinanza italiana. Si<br />

dava come punto di fatto che uno zio suo era venuto nei primi<br />

del secolo a Bologna e lo aveva adottato e che l'eletto dimorò<br />

a Bologna dal 1831, ma l'adottante non era cittadino italiano e


298 Capitolo XX,<br />

che, egli aveva ricorso in Cassazione, la quale mantenne ferma<br />

la iscrizione rivendicando in lui la qualità di cittadino italiano.<br />

La relazione Massabò dimostra la assoluta insindacabilità<br />

della cosa giudicata; ma ad abbondanza spiega che la<br />

qualità di cittadino italiano derivava in lui dall'avere, minorenne,<br />

coabitato col padre naturalizzato toscano; onde gli altri<br />

fatti suesposti, se dimostrano una meno esatta valutazione<br />

della sua situazione giuridica, non ricadono in nessuno <strong>dei</strong><br />

casi previsti dal Codice per la perdita della cittadinanza. Il 6<br />

Marzo 1891 la <strong>Camera</strong> convalidò l'elezione.<br />

E convalidò il 25 Marzo 1893 l'elezione di Maury, il quale, nato<br />

in Italia da padre straniero che vi si era stabilito dal 1854 e vi<br />

dimorò sempre di poi, soddisfece alla leva militare senza invocare<br />

esenzione.<br />

Sull'elezione a Prato di Arturo Carpi, nato in Egitto, che al<br />

30° anno si era presentato all'ufficiale dello stato civile di Firenze<br />

per dichiarare, come figlio di padre che aveva alla sua nascita<br />

perduto la cittadinanza italiana, la sua volontà di esser ammesso<br />

a goderne i diritti, e perciò era stato nominato con R. D. capitano<br />

nella milizia territoriale,la relazione Mariotti dichiara non<br />

risultare che il padre avesse perduto la cittadinanza quando<br />

nacque l'Arturo e che, se questi ammise di esser nato da padre<br />

che avesse perduto la cittadinanza, la sua dichiarazione non<br />

può essere argomento sufficiente a dimostrare un fatto contradetto<br />

dalle prove esibite: ma che d'altl'onde, siccome il Codice<br />

Civile reputa cittadino il figlio nato all'estero da padre<br />

che ha perduto la cittadinanza prima della sua nascita, se ha<br />

servito o serve nell'armata nazionale, il grado avuto nella milizia<br />

territoriale deve considerarsi equivalente. Fu pertanto<br />

il 12 Giugno 1893 ritenuto eleggibile.<br />

Vista la grande larghezza d'interpretazione usata dalla <strong>Camera</strong><br />

in materia di naturalità, si deve spiegare con altre ragioni<br />

concomitanti l'annullamento per ineleggibilità, nel 28<br />

Febbraio 1898, del Ventura di Carovigno nato a Trieste senza<br />

che nessun R. D. fosse intervenuto ad accordargli la naturalità,<br />

quantunque Barzilai domandasse allora che l'annullamento<br />

si motivasse a tutt'altre ragioni, broglio, corruzione ecc., per<br />

non stabilire un precedente, unico dalla costituzione del Regno,<br />

di annullare un eletto perchè italiano non regnkolo.<br />

Sulla questione di fatto può essere interessante il discorso pronunziato<br />

dal Ventura il 21 Aprile 1898 lorchè si trattò della<br />

proposta di un suo successivo annullamento.


Ineleggibilità e incompatibilità. 299<br />

Sull'elezione di un Triestino la <strong>Camera</strong>, la quale aveva gia<br />

da 5 legislature convalidato senza osservazioni l' ono Barzilai<br />

nato a Triesté da famiglia Triestina, ebbe ad intrattenersi ancora<br />

il 19 dicembre 1903 per l'elezione di Carlo Schanzer nel<br />

collegio di Aversa. Nato aVienna da padre austriaco, egli aveva<br />

ottenuto l"incolato triestino e tutti i suoi certificati di provenienza<br />

austriaca provavano ch'egli vi era considerato quale<br />

cittadino austriaco pertinente al comune di Trieste. Fu prodotto<br />

pure in suo favore il testo del R. D. che gli concedeva<br />

la piccola naturalità italiana, il quale gli accordava, pel pag.amento<br />

della tassa di concessione, quella esenzione che è consentita<br />

soltanto pei cittadini non regnicoli. Convalidata senza<br />

contestazione dalla Giunta, la <strong>Camera</strong> ne rinviò la convalidazione<br />

al domani, la quale fu, dopo lunga discussione, approvata<br />

con appello nominale (voti favo 166, contrari 36, asteno 16).<br />

Mancò la documentazione più essenziale, la dimostrazione che<br />

il cOl11unedi Trieste avesse nel suo Statuto facoltà di attribuire<br />

ai suoi abitanti i diritti politici.<br />

E certamente non dobbiamo passare sotto silenzio la influenza<br />

grande che la legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione<br />

avrà sui rapporti di cittadinanza, visto che essa, in modificazione<br />

del Codice Civile, dichiara che la cittadinanza potrà, per<br />

decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli<br />

Esteri, concedersi a chi, nato nel Regno o all'estel'o, e diventato<br />

sh'aniero, perchè figlio minore di padre che ha perduto<br />

la cittadinanza, oppure nato nel regno o all'estero da padre che<br />

avesse perduto la cittadinanza prima della sua nascita, non<br />

abbia dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la<br />

qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la<br />

cittadinanza estera, purchè dichiari di fissare il SllO domicilio<br />

nel Regno.<br />

Perdita della cittadinanza. - Alcuni pochi casi dobbiamo<br />

ancora ricordare in cui, non il dubbio sull'acquisto della 'cittadinanza<br />

fu dalla <strong>Camera</strong> risolto, ma invece quello sulla perdita<br />

della cittadinanza stessa.<br />

Nella 5 a legislatura era stato eletto dal II Collegio di Domodossola<br />

il dottore G. B. Fantonetti, il quale era stato cittadino<br />

sardo ma dal 1852 era stato nominato membro effettivo stipendiato<br />

dell'I. R. Istituto Lombardo Veneto, il cui regolamento richiedeva<br />

lacittadinanza austriaca, mentre e d'altra parte il nostro<br />

Codice Civile privava e privadella cittadinanza chi senza espressa


300 Capitolo XX.<br />

autorizzazione del Governo accetta pubbliche funzioni da un<br />

governo estero. Nonostante che il Fantonetti avesse tenuto<br />

sempre casa in Torino e nei diplomi cavallereschi sardi conferitigli<br />

fosse fatto cenno degli impieghi da lui coperti negli<br />

Stati austriaci, la CaI:1era ritenne il 3 gennaio 18fi4 aver egli<br />

perduto la cittadinanza.<br />

Eccezionale fu la situazione in cui venne il 13 Aprile 1860<br />

convalidata l'elezione di Giuseppe Ferrari. Dopo che nel 1841<br />

egli ayeva ottenuto lo svincolo dalla sudditanza austriaca, ebbe<br />

la naturalità francese: nè alcun altro atto lo affermava cittadÌilO<br />

italiano. " Ma si osservò che in Lombardia da 40 anni a<br />

questa parte non v'era più cittadino il quale avesse sicuro godimento<br />

<strong>dei</strong> diritti civili e poli Lici, tante essendo state le storie<br />

delle nostre successive emigrazioni, che non si può giudicare<br />

se una emigrazione sia stata esclusivamente politica o no ; ammesso<br />

anche che questa non potesse essere esclusivamente<br />

politica, non credette l'Ufficio che fosse questione da discutere<br />

se i diritti civili e politici siansi cominciati a godere in Lombardia<br />

dal momento in cui la rigenerazione nostra ebbe luogo<br />

e lo Statuto fu proclamato, o se debbasi rimontare ai diritti<br />

antecedenti dipendenti da atti del Governo straniero .'<br />

Il 2 Marzo 1861 nella convalidazione dell'elezione, a Comiso,<br />

di Paolo Paternostro, il quale aveva accettato impiego presso<br />

l'Egitto, si riconobbe ch'egli non poteva chiedere il consenso<br />

al Governo delle due Sicilie di cui, ·come deputato, aveva<br />

votato la decadenza il 13 Aprile 1848; onde, se egli legalmente<br />

non adempiva alla legge <strong>dei</strong> Borboni, moralmente faceva il<br />

debito suo, perdendo la terra natale laddove altrimenti non<br />

può conservarsi che inchinandosi a coloro che ne sono i nemici.<br />

E quando Crispi obiettava perchè Paternostro non era ritornato<br />

in Sicilia, dopo che Garibaldi aveva redenta quella terra<br />

italiana, mentre eravi invece ritornato due anni prima con un<br />

permesso che aveva chiesto ed ottenuto dal Borbone, Paternostro<br />

stesso interviene nella discussione spiegando che ritornò<br />

in Sicilia per CUI'are la sua salute ma ne ripartì e ritornò in<br />

Sicilia a congiurare: esiliato ancora una volta, non potè ritornare<br />

se non più tardi, ma Garibaldi gli riconobbe i suoi titoli<br />

patriottici e gli conferi un brevetto di onorificenza, La <strong>Camera</strong><br />

ne convalidò l'elezione.<br />

E cosi il 20 Novembre 1862 fu convalidata l'elezione di Stefano<br />

Siccoli, il quale godeva una pensione dal governo peru·


30} Capitolo XX.<br />

non impone esplicitamente tale condizione, potrebbe questa<br />

essere implicita nell'art. 40 dello Statuto che, oltrc alla sudditanza,<br />

richiede il godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici, ove non<br />

si voglia con questo intendere il·solo godimento ipotetico, cioè<br />

diritto a godere, quantunque questo diritto non sia esplicato. Ma<br />

gli è certo ad ogni modo che male si argomenterebbe per il<br />

contrario che l'iscrizione neUe liste politiche sia prova assoluta<br />

dell'eleggibilità, e la ragione addotta dai protestanti contro<br />

l'elezione Engel, che la larghezza dalla legge riconosciuta per<br />

l'acquisto dell'elettorato non sia riprodotta pel' l'acquisto della<br />

eleggibilità, non appare destituita di ogni fondamento.<br />

Il 2 Dicembre 1897 la relazione Giusso sull'elezione Morese a<br />

Montecorvino Rovella rileva "la costante giurisprudenza non<br />

poter dichiararsi l'ineleggibilità per la sola ragione che l'eletto<br />

non fosse iscritto nelle liste elettorali al tempo dell'elezione.•


306 Capitolo XXI.<br />

la stessa condizione per esser eletto, non poteva derogare allo<br />

Statuto.<br />

Se è notevole che per la convalidazione fossero il Balbo, il<br />

quale della Commissione per la compilazione della prima legge<br />

elettorale era stato magna pars, il Lanza e il Sineo, era certo<br />

rilevante la ragione dedotta dal Siotlo Pintor che, quando si richiede<br />

una condizione per la validità di un atto, la si richiede<br />

al momento stesso in cui l'atto si compie. La <strong>Camera</strong>, la quale<br />

pure era già entrata altra volta nél criterio che tra convalidazione<br />

e ammissibilità vi fosse differenza, lorchè aveva il 6<br />

Agosto 1849 convalidato l'elezione di Reta condannato per<br />

reato d'alto tradimento pur dichiarando non potersi ammettere<br />

alla <strong>Camera</strong>, resistette alle lusinghe dell'interpretazione benevola<br />

ed annullò l'elezione.<br />

Annullò pure il 22 Novembre 1851 l'elezione Saracco nato il<br />

9 Ottobre 1821 ed eletto in 1° scrutinio il 5 Ottobre 1851.<br />

Senza discussione è annullata il 6 Maggio 1852 l'elezione De<br />

Roussey. Ma il tentativo si ripete il 4 Gennaio 1858 per l'elezione<br />

Lignana, che aveva compiuto i 30 anni il 19 Dicembre.<br />

A Vallauri che riassumeva l'argomentazione dedotta dalla lettera<br />

dello Statuto, Cavour Ministro rispondeva ammettendo la<br />

possibilità di tale interpretazione dello Statuto, non della legge<br />

elettorale che pone per l'eleggibilità le stesse condizioni dallo<br />

Statuto richieste per l'ammissione. E a Valerio, il quale coll'esempio<br />

di altre nazioni e coll'autorità del Conte Balbo affermava<br />

non potere la legge e!ettorale menomare diritti concessi<br />

dallo Statuto, Michelini replicava che, riferendosi lo Statuto<br />

alla futura legge elettorale, questa nOll deroga, ma interpreta<br />

quello. La <strong>Camera</strong> tenne fermo alla sua giurisprudenza annullando.<br />

E per l'agion d'età furon senza discussione annullate le elezioni<br />

dell'ono Garilli il 4 Ottobre 1860, degli ono Mussi e Bartolucci<br />

il :!5 Nov. 18(;5, dell'ono Mussi di nuovo il 27 Gennaio 1866,<br />

e di ll.UOVO dell'ono Bartolucci il 2i Febbraio 1866, dell'ono Torina<br />

il 12 Dicembre 1870, degli ono Luigi Luzzatti (eletto in due<br />

collegi) e Colonna di Cesarò il 14 Dicembre 1870, dell'ono Codronchi<br />

il 19 Dicembre 1870, e di nuovo dell'ono Luzzatti il 6<br />

Febbraio 1871 edell'on. Codronchi il 15 Marzo e il 15 Maggio<br />

1871, dell'ono Leopoldo Torlonia il 10 Dicembre 1883, dell'OlI.<br />

Weil-Weiss il 30 Gennaio 1893, dell'on.Ventnra di Carovigno<br />

il 4 Maggio 1897 e dell'ono Carlo Di. Rudini, e di nuovo il 16


CAPITOLO XXII.<br />

Incapaoità.<br />

Indegnità penali. - Per compiere l'esame <strong>dei</strong> requisiti<br />

essenziali pcr l"eleggibilità. in relazione alle prescrizioni dello<br />

Statuto e d211a legge elettorale, ci resta a discorrere delle incapacità,<br />

siccome quelle che tolgono i diritti civili e politici.<br />

Dice la legge elettorale vigente, nelle Disposizioni Generali e<br />

Penali, che, oltre ai casi nei quali la legge fa derivare da condanne<br />

penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale<br />

pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita delle qualità<br />

di elettore ed eleggibile i condannati, non riabilitati, 10 alle<br />

pene dell'ergastolo, e dell' interdizione perpetua dai pubblici<br />

uffici e alle pene della reclusione e della detenzione per più di<br />

;) anni; 2° a pene correzionali per furto, ricettazione dolosa di<br />

merci furtive, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia,<br />

e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice<br />

penale, qualunque specie di falso, falsa testimonianza, e calunnia,<br />

nonchè per reati contro il buon costume, secondo la<br />

cessata legislazione penale; 30 per reati che, secondo il vigente<br />

Codice penale, corrispondono a quelli contemplati nel numero<br />

precedente.<br />

Sono incapaci di esercitare il diritto di elettori e di eleggibili<br />

i condannali per reati di oziosità, vagabondaggio e mendicità,<br />

la quale incapacità cessa un anno dopo espiata la pena.<br />

Pure incapaci i commercianti falliti, finchè dura lo stato di<br />

fallimento; coloro che sono in stato d'interdizione o 1nabilitarione<br />

per infermità di mente; coloro che sono ricoyerati negli<br />

ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli<br />

istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.<br />

Una interdizione temporaria, varia secondo i reati, è pure


Incapacità. 309<br />

comminata dalla legge elettorale per molti fra i reati da essa<br />

specificamente contemplati.<br />

Le incapacità provenienti da condanna sono dunque di due<br />

specie, la permanente e la temporaria; la temporaria deve, per<br />

la validità della elezione, essere cessata al giorno della elezione,<br />

non bastando la riacquistata libertà dell' esercizio <strong>dei</strong> diritti<br />

politici per il giorno della convalidazione. A proposito dell'elezione<br />

Di S. Giuliano, che non aveva ancora raggiunto i 30<br />

anni, diceva il 5 Dicembre 1882 l'onoro Crispi che, se ad un'individuo<br />

eletto deputato, non manchino il giorno dell'elezione<br />

che 8 o 10 giorni per rientrare nella pienezza <strong>dei</strong> suoi diritti<br />

politici sospesi in conseguenza di una condanna correzionale,<br />

ove anche il giorno, in cui la <strong>Camera</strong> deve esaminare gli atti<br />

dell' elezione, fosse già libero da quella incapacità, la <strong>Camera</strong><br />

non pOÌ/'ebbe dichiararlo eleggibile.<br />

Nella interpretazione di queste disposizioni penali la <strong>Camera</strong><br />

deve restringersi all'applicazione di quanto l'autorità giudiziaria<br />

abbia giudicato.<br />

Ma la <strong>Camera</strong>, nella tutela della propria dil{nità, ha talora<br />

esteso la sua competenza sino a costituirsi COlne una specie di<br />

giury competente a giudicare della moralità <strong>dei</strong> membri che<br />

la compongono, ampliando oltre misura la facoltà concessa<br />

dallo art. 60 dello Statuto, lorchè dichiara ognuna delle Camere<br />

sola competente a giudicare della validità dci titoli d'ammissione<br />

<strong>dei</strong> propri membri.<br />

Titoli d'ammissione sono quelli dall' art. 40 dello Statuto<br />

stesso definiti; nè in materia odiosa sarebbe lecito dare interpretazione<br />

ampliativa.<br />

Ma d'altra parte questa si riconnette con una certa tendenza,<br />

che è andata esplicandosi negli ultimi tempi, e di duplice ordine:<br />

aggiungere alla pena di coloro, che sian condannati a qualsiasi<br />

penalità per reati elettorali, la ineleggibilità per un certo<br />

periodo e negare anche al corpo elettorale, per così dire infetto,<br />

la facoltà di esser per un certo tempo rappresentato. La prima<br />

tendenza non è che una estensione delle disposizioni della<br />

legge penale vigente. La seconda si l'icollega alle tradizioni in·<br />

glesi <strong>dei</strong> borghi putridi ed anche alla giurisprudenza troppo<br />

propensa a ritenere inesistente il risultato di qualche sezione<br />

vizi'ata, considerando come sufficientemente espressa la volontà<br />

del corpo elettorale dalle rimanenti sezioni non viziate.<br />

La relazione Genala 28 marzo 1892 sulle modificazioni alla


310 Capitolo XXII.<br />

legge elettorale politica esaminava la proposta di sospendersi<br />

la riconvocazione <strong>dei</strong> collegi, la cui elezione sia stata annullata<br />

per brogli o per corruzione, ammettendola soltanto in<br />

casi ecccezionali, nei quali spetterebbe alla <strong>Camera</strong> stessa di<br />

determinare !'intervallo, che deve decorrere prima della riconvocazione,<br />

non minore di quattro mesi e non maggiore di un<br />

anno.<br />

Il concetto ne fn riprodotto nella legislatura successi\-a dell'ono<br />

Socci, il quale però, invece di colpire il collegio. colpiva il deputato,<br />

dichiarando ineleggibile durante il corso della legislatura<br />

il deputato, la cui elezione venne annullata per corruzione<br />

o per brogli, anche in parte ad esso imputabili. E la proposta,<br />

la quale avrebbe avuto ben poco campo di applicazioni in<br />

quanto che i candidati sanno ben trovare chi lavori per loro<br />

conto - e le relazioni della <strong>Camera</strong> si affrettano anche troppo<br />

sovente a rendere omaggio alla condotta del candidato, che alle<br />

tristi mene si dichiara estraneo, - fn presa inconsiderazione<br />

il 31 gennaio 1893. Con formola più precisa la proposta di legge<br />

Bovio presa in considerazione il 4 febbraio 1893 dichiarava ineleggibili<br />

coloro, la cui elezione fu annullata per corruzione vo<br />

Iuta o consentita dai candidati.<br />

Sulla proposta Socci il 10 marzo 1894 riferì il Socci stesso, dichiarando<br />

ineleggibile il deputato la cui elezione fu annullata<br />

per brogli e corruzione e richiamando in parte il concetto<br />

dell·on. Genala coll'aggiunta che, quando per due volte nel periodo<br />

di lO anni o di tre legislature è annullata per corruzione<br />

l'elezione di nn collegio, questo rimarrà privato per lalegislatura<br />

successiva dell' esercizio del diritto elettorale in tutto o<br />

per le sole sezioni infette, se queste non costituiscono più del<br />

terzo degli elettori iscritti.<br />

Cominciata a discutersi il '; aprile 1894, non fu presa alcuna<br />

determinazione; ma fu riprodotta, in formola analoga, il 9 luglio<br />

1895 e di nuovo il 7 maggio 1897, sulla quale riferì lo stesso<br />

Socci il 18 febbraio 1898, aggiungendo la garanzia che le deliberazioni<br />

in virtù della presente legge debbano essere adottate<br />

dalla <strong>Camera</strong> a maggioranza di tre quarti <strong>dei</strong> votanti. Nè questa<br />

volta, nè la successiva, in cui fu di nuovo presa in considerazione<br />

il 19 novembre 1898 potè la <strong>Camera</strong> occuparsene. Ebbe però l'onore<br />

di essere in gran parte riprodotta dal progetto del Ministro<br />

Pelloux prt:sentato il 19 novembre 1898, che stabiliva a carico del<br />

deputato, la cui elezione sia stata annullata per corruzioni, per


Incapacità. 311<br />

brogli o violenze imputabili a lui stesso la ineleggibilità per 3<br />

anni da dichiararsi senz'altro nell' adunanza <strong>dei</strong> Presidenti<br />

intliggen'do ancora la indicazione, nel R. D. di 2 a convocazione,<br />

delle ragioni dell' annullamento della precedente elezione,<br />

colla designazione del nome di colui che in quella era<br />

stato proclamato.<br />

Aggiungeva la privazione per 3 anni del diritto di avere il<br />

proprio rappresentante al collegio, in cui l'elezione sia stata<br />

per tali motivi annullata per due volte consecutive, e a quello<br />

in cui l'elezione sia stata per due volte consecutive annullata<br />

per ineleggibilità dell' eletto in base all' art. 40 dello Statuto.<br />

Quest'ultimo concetto inteso a combattere le candidature protesta<br />

fu una delle cause, per cui il disegno di legge rimase travolto<br />

dalla generale riprovazione. Dimenticava troppo, che la<br />

libertà è freno a sè stessa e che il significato delle candidature<br />

protesta non consiste nel mandare il deputato alla <strong>Camera</strong>, ma<br />

nel fatto solo della elezione.<br />

A questo intento e senza giudicare della praticità della cosa,<br />

valeva meglio la proposta di legge del Deputato Aprile presa in<br />

cons4derazionè il 18 maggio 1896, che dichiarava non scritto<br />

sulla scheda il nome di chi con sentenza passata in giudicato<br />

è colpito da incapacità. Ripresa in considerazione il 26 novembre<br />

1900 la proposta Socci limitata alla sola ineleggibilità del<br />

deputato, la cui elezione è annullata per brogli, fu riferita il<br />

27 giugno 1901 da Gallini, il quale, dichiarando ineleggibile per<br />

5 anni dalla data della sentenza chi è stato condannato per<br />

brogli o corruzioni elettorali, attribuiva, non alla deliberazione<br />

della <strong>Camera</strong>, ma alla sentenza giudiziaria la facoltà di produrre<br />

l'ineleggibilità ed aggiungeva un ordine del giorno per<br />

invitare" a provvedere perchè siano rigorosamente applicate<br />

le sanzioni penali stabilite dalla legge in materia elettorale<br />

tanto contro i liberi cittadini, quanto contro i pubblioi ufficiali.<br />

"<br />

Anche a questo tentativo non arrise migliO!" fortuna. Forse<br />

nocque a questo, come ai precedenti, il fatto che si volle presentare<br />

la cosa come un'assoluta novità, mentre non si trattava<br />

in fondo che di estendere ai reati di corruzione elettorale la<br />

stessa penalità, che già la legge elettorale dispone per la dolosa<br />

iscrizione o cancellazione delle liste, per la sottrazione o alterazione<br />

di registri o certificati scolastici, per il rifiuto di pubblkare<br />

o lasciar prendere notizie e copia degli elenchi delle<br />

liste, ècc.


312 Capitolo XXII.<br />

Al concetto di ammettere le legittime conseguenze <strong>dei</strong> deliberati<br />

dell'autorità giudiziaria e con intento opposto a quello<br />

di coloro che vogliono scarcerato il condannato che sia eletto<br />

deputato, era ispirata la disposizione proposta dal disegno di<br />

legge 8 maggio 1890 il quale veniva, ma assai più cautamente,<br />

proponendo la ineleggibilità, durante 1'espiazione della pena,<br />

di coloro che siano stati condannati per reati per cui non si<br />

incorra nella perdita delle qualità di elettore e di eleggibile,<br />

togliendo cosi discussioni irritanti, confermando il principio<br />

che il Re solo ha diritto di far grazia e attestando che " se fine<br />

precipuo delle sentenze di condanna è la difesa del corpo sociale,<br />

non potrebbe, senza offesa del·dirilto universale, nella<br />

minima parte di esso corpo arrogarsi il diritto di menomarne<br />

l'ufficio.• Riprodotto nel progetto 25 novembre 1891, rimase indiscusso<br />

dalla <strong>Camera</strong>, timorosa di aggiungere una sanzione<br />

penale a quelle direttamente stabilite dalle sentenze. La relazione<br />

Genala 28 marzo 1892, pur conco l'dando nel concetto di<br />

impedire che un cittadino carcerato per espiazione di pena<br />

venga prosciolto. per il fatto della sua elezione a deputato, trovava<br />

in talune parti esorbitante, in altre indeterminata la.proposta.<br />

In qualsiasi modo si consideri la cosa, 'Si tratta sempre dell'ipotesi<br />

di ineleggibihtà perpetua o temporaria, non mai di sospensione<br />

della qualità di deputato. Il 26 aprile 1875 il senatore<br />

Pantaleoni, nella discussione del Codice Penale, a proposito delle<br />

pene contro il duello che importerebbero anche la sospensione<br />

dai pubblici uffici fino a 5 anni, avvertiva che una delle prime<br />

conseguenze di questa interdizione è la sospensione da ogni<br />

diritto elettorale e dalla qualità di membro del Parlamento e<br />

della giuria; o,ra lo Statuto prevede il caso di cessazione dall'ufficio<br />

di deputato, non la sospensione Il relatore Borsani e il<br />

commissario regio Eula dimostravano che questo argomento<br />

prova troppo, perchè dovrebbe proporsi contro tutte le altre<br />

trasgressioni che importano la sospensione dai pubblici uffici,<br />

e sarebbe facilmente riparato dal Parlamento stesso, il<br />

quale ritarderebbe la concessione della autorizzazione a procedere.<br />

Ed Eula alla domanda, se per la sospensione si renda<br />

vacante il collegio, rispondeva che, questa pena rendendo il<br />

condannato incapace del suo ufficio, si dovrà senz'alcun dubbio<br />

procedere alla sua surrogazione, e se gli elettori lo rieleggel'anno<br />

peggio' per loro, l'elezione sarà annullata. Pantaleoni<br />

però non concordava in questa opinione.


Incapacitci. 313<br />

Cosa sostanziale ed ineccepibile è che la <strong>Camera</strong>, arbitra per<br />

lo Statuto de' titoli di ammissibilità <strong>dei</strong> propri membri, non<br />

può invadere, collo stabilire ineleggibilità future, le funzioni<br />

delle sentenze giudiziarie, le quali però essa ha il diritto di<br />

applicare singolarmente come meglio crede: ma sentenze, non<br />

impuiazioni. Il che non esclude che la <strong>Camera</strong> abbia, per ragioni<br />

complesse e valendosi del suo diritto di decidere senza<br />

motivazione, annullato elezioni nelle quali nessuna sentenza<br />

suffragava tale deliberazione.<br />

Il 25 novembre 1865 per l'elezione di Cristoforo Ferrara a<br />

Vallo della Lucania, imputato di furto qualificato, cospirazione,<br />

assassinio, falso, ecc., non essendovi sentenza di condanna, lo<br />

Ufficio si astenne dal discuterne, ma, prendendosi argomento<br />

dal mancato concorso alle urne di 9 elettori che ne furono impediti,<br />

la elezione fu annullata ad unanimità.<br />

Poco di poi, il 1 dicembre 1865. sull' elezione Mazzucchi nel<br />

II collegio di Ferrara, di fronte al certificato che indicava essere<br />

stato il Mazzucchi altre volte imputato di ingiurie caiUlIniose<br />

in scrittura legale ed assolto da accusa di truffa e falso<br />

per non constare e difetto di prove, l'Ufficio "per illuminare<br />

la propria coscienza sul!' onoratezza del proclamato" aveva<br />

condotto anche indagini sulle procedure "pur riconoscendo<br />

che queste non sono nella cerchia della rigorosa legalità ", ed<br />

essendo andato in voti pari pro e contro non fece proposte.<br />

L'elezione fu annullata.<br />

Indegnità morale. - Compare pertanto quasi ufficialmente<br />

il .diritto della <strong>Camera</strong> di informarsi della onoratezza<br />

del suo membro, convertendosi così come in giury e l'Assemblea<br />

in un circolo chiuso, che in sè, non nella designazione<br />

degli elettori, riconosce un giudizio sovrano.<br />

Il 22 novembre 1865 era stata annullata l'elezione del conte<br />

Enrico Martini a Crema senza che nella elezione vi fossero<br />

proteste: era soltanto pervenuta una domanda di alcuni elettori<br />

così concepita: può esser convalidata l'elezione a deputato<br />

di un cittadino la cui elezione a consigliere pt'ovinciale diede<br />

luogo ad un processo di corruzione ancora pendente?<br />

Rieletto il Mazzucchi, la questione si riprodusse e il 22 febbraio<br />

1866 il relatore Nicotera dichiarava che" sebbene dalle<br />

autorità della Corte criminl\1e di Ferrara non risulti in modo<br />

strettamente legale che il Mazzucchi non sia eleggibile, pure<br />

l'Ufficio, nOn l'0tendo assolutamente dividere la questione le-


Incapacità. 315<br />

Nonostante questa difesa anche dal lato morale, l'elezione<br />

Mancuso fu annullata. - Rieletto però, l'elezione fu senza discussione<br />

convalidata il 31 gennaio 1871.<br />

Il diritto della <strong>Camera</strong> di indagare la moralità dello eletto<br />

prima di convalidarlo fu anche affermato il 18 gennaio 1883<br />

per l'elezione di Coccapieller presentata dalla Giunta come<br />

contestata.<br />

Majocchi dichiarava che avrebbe votato contro la convalidazione<br />

interpretando secondo la sua coscienza l'art. 60 dello<br />

Statuto, perchè " quando, per effetto di avvenimenti straordinari<br />

politici o morali, è nato un equivoco nel corpo elettorale,<br />

la <strong>Camera</strong> deve p"ovvedere alla propria dignità, al decoro delle<br />

istituzioni come se si trattasse di corruzione. Noi ci troviamo<br />

di fronte ad una votazione avvenuta in causa di una celebrità<br />

fabbricata con mezzi che ripugnano ad ogni cittadino, cui stia<br />

a cuore il mantenimento della pubblica morale ".<br />

La proposta Majocchi di annullare l'elezione, dopo prova e<br />

controprova, è respinta, e pure con prova e controprova è convalidata<br />

l'elezione.<br />

La cosa si ripetè 1'11 Dicèmbre 1884 per l'elezione Castellazzo<br />

a Grosseto. Presentata dalla Giunta la convalidazione pura e semplice,<br />

Chinaglia e Adamoli propongono il rinvio dell' elezione<br />

alla Giunta coll'incarico di appurare taluni fatti politici apposti<br />

a carico dell'eletto (accusa di aver denunziato i compagni<br />

di congiura). Aporti, dichiarando che nessuno può erigersi a<br />

tutore del decoro della <strong>Camera</strong>, rileva il pericolo della proposta<br />

Chinaglia, che accenna a render possibile l'esercizio<br />

di un diritto di veto contro la votazione degli elettori e, mentre<br />

ferisce il più alto ordine cavalleresco militare conferto al Castellazzo,<br />

ingiuria la memoria di Garibaldi, il quale non solo<br />

fece a Castellazzo l'elemosina del perdono, ma lo onorò affidandogli<br />

nel 1867 in Roma la missione che gli valse dai tribunali<br />

del Papa la condanna alla galera in vita. Anche Cavallotti<br />

ne fa l'apologia.<br />

La pregiudiziale proposta da Crispi fu approvata per appello<br />

nominale con 155 si, 123 no e 11 ast. e l'elezione restò così convalidata,<br />

dando luogo allo incidente delle dimissioni di Finzi,<br />

dalla <strong>Camera</strong> ad unanimità non accettate.<br />

La <strong>Camera</strong> però non seguì in questa via l' ono Imbriani lorchè,<br />

annunziata il 7 aprile 1894 la convalidazione di Silipl'andi, egli,<br />

accennando al reato di adulterio da lui commesso, dichiarava


3-16 Capitolo XXII.<br />

che, come il Senato giudicando quale alto giury d'onore, ha<br />

allontanato dal suo seno diversi senatori, cosi può fare la <strong>Camera</strong>.<br />

Opposta da Severi la pregiudiziale alla proposta Imbriani,<br />

questi la ritirò.<br />

Se in alcuni casi la <strong>Camera</strong> credette con un voto d'indole<br />

politica, nel senso generale della parola in contrapposto alla<br />

necessità giuridica, annullare una elezione, deve ritenersi la<br />

regola generale, che fa dipendere soltanto da una sentenza passata<br />

in giudicato la dichiarazione di ineleggibilità.<br />

f'ondanne !ilpeeiali. - Non ci rimane più che ad esaminare<br />

alcuni pochi altri casi, in cui la <strong>Camera</strong> dovette puramente<br />

e semplicemente interpretare dal lato giuridico se la<br />

condanna inflitta a chi sia stato eletto deputato importasse la<br />

ineleggibilità politica.<br />

Per l'elezione Maurogordato nel collegio I di Livorno si ritenne<br />

nel 6 marzo 1891 che tra i reati, i quali implicano la perdita<br />

delle qualità di elettore o di eleggibile non è compreso il<br />

reato di renitenza o d'omissione nella leva, non indicato nella<br />

legge elettorale nè nello Statuto; e se la legge del reclutamento,<br />

diceva il relatore Massabò, stabilisce che nessun cittadino<br />

dello Stato può essere ammesso a pubblici uffici ove non<br />

provi di aver soddisfatto all'obbligo della leva, non può questo<br />

interpretarsi nel senso che importi la pena perpetua dell'interdizione<br />

dai pubblici uffizi, repugnando che, senza la guarentigia<br />

di un giudizio contradditorio, si possa infliggere una pena<br />

così grave: onde tutto induce a credere che le parole pubblico<br />

ufficio dì tale legge siano equipollente a pubblico impiego e la<br />

disposizione limitata al tempo in cui sia possibile la prestazione<br />

del servizio militare.<br />

L'on. De Felice Giuffrida eletto nei c'ollegi di Catania II e Paternò<br />

nella XVIII" legislatura era stato condannato ad una<br />

multa per uso sciente di certificalo medico riconosciuto falso<br />

(il certificato medico dichiarava la impossibilità del De Felice<br />

di presentarsi ad una chiamata in udienza).<br />

Sostennero alcuni che, mancando l'idea del lucro e del possibile<br />

danno, cessassero gli elementi del falso e quindi della<br />

ineleggibilità: ma, di fronle ad una sentenza irrevocabile, altri<br />

ne vollero sostenere la eleggibilità, perchè la legge elettorale<br />

politica debba interpretarsi coi criteri di questo speciale carattere<br />

e perciò ritenersi abbia voluto contemplare quei soli<br />

casi, i quali hanno implicito nel fatto incriminato il carattere


Incapacita. 32l<br />

della Carnera, senza alcuna discussione, nelle tornate 26 novembre<br />

1886, 18 gennaio 1887 e 1 giugno 18:;7. Il 30 novembre 1897 per<br />

una nuova elezione del Cipriani a Forlì, l'ono Fani ripetè la<br />

proposta di nullità, non essendo mutate le condizioni del Cipriani<br />

pel fatto della grazia concessagli nel 1888, per la quale<br />

non vien meno l'effetto penale della interdizione dai pubblici<br />

uffici. Sostenne, è vero, allora l'ono Manna l'eleggibilità perchè<br />

il fatto per cui Cipriani fu condannato non era in quel tempo,<br />

per prescrizione dell'azione penale, punibile: nè il decreto di<br />

grazia può metlerlo in condizione peggiore di quello in cui<br />

sarebbe stato senza di esso: e MirabeUi sostenne la retroattività<br />

della prescrizione.<br />

Ma Nocito espose che non è ammissibile la influenza della<br />

legge penale più mite sulle pene già inflitte con sentenza irrevocabile,<br />

se non quando si tratti di una legge nuova che cancelli<br />

un fatto dal novero <strong>dei</strong> reati: e la questione della prescrizione<br />

non poter farsi che avanti a magistrati, e, fatta e<br />

risolta dalla Cassazione, non potere riprodursi.<br />

La proposta di dichiarare la nullità dell'elezione fu approvata<br />

con appello nominale 181 sì, 46 no, 13 ast. ,<br />

Rieletto il Cipriani, l'ono Mirabelli ripetè il 9 febbraio 1898 le<br />

sue argomentazioni, basandole specialmente sul diritto supremo<br />

della <strong>Camera</strong> in materia di verifica delle elezioni e sul dovere<br />

di essa di ascoltare con riverenza la voce rinnovellata<br />

del paese. L'on. Ferri, dopo aver dichiarato il fondamento giuridico<br />

dell'eleggibilità per essere ope legis cessata !'interdizione<br />

dai pubblici uffizi fin dalla promulgazione del nuovo Codice penale<br />

e delle disposizioni transitorie, considerava principalmente<br />

la cosa dal lato politico ed invitava la <strong>Camera</strong> a giudicare se le<br />

convenga persistere in questo conflitto colla sovranità popolare.<br />

Il ministro Zanardelli, lasciando sperare in una soluzione favorevole<br />

quando fosse cessata la coazione, negava che il concetto<br />

del nuovo Codice il quale commisura la prescrizione, non alla<br />

pena astrattamente comminata al reato, ma alla pena concretamente<br />

inflitta, esistesse già nel Codice vigente nel 1882 e che potessero<br />

applicarsi le disposizioni transitorie, le quàli non si riferiscono<br />

che a cause tuttora pendenti. La <strong>Camera</strong> approvò le<br />

• conclusioni della Giunta per la nullità dell'elezione.<br />

Dopo l'annullamento delle elezioni degli ono Bosco, Barbato,<br />

e De Felice per la condanna inflitta loro dai tribunali militari<br />

e dopo la loro rielezione sopravvenne un decreto di amnistia.<br />

MONTALCINI. . 21


322 Capitolo XXII.<br />

La Giunta delle elezioni riferi il 28 aprile 1896 proponendo lo<br />

annùllamento nonostante l'amnistia, perchè devesi la capacità<br />

giuridica d.3gli elettori considerare al momento dell'elezione.<br />

Nel conflitto delle opinioni, dottamente sostennte, di cui l'una<br />

dava la prevalenza al concetto che l'amnistia cancellando tutto<br />

non può lasciar esistere nessuna conseguenza, e l'altra invece<br />

alla massima che quod nulluIll est non patest tractu temparis canualescere,<br />

la <strong>Camera</strong> per divisione nell'Aula respinse la conclusione<br />

della Giunta e convalidò le elezioni, tranne quella di<br />

Bosco che non aveva raggiunto l'età legale.<br />

Un caso diverso, il quale però nelle sue conseguenze vi si approssima,<br />

successe per gli on. Turati, De Andreis e Chiesi rieleUi<br />

dopo la decadenza dichiarata dalla <strong>Camera</strong> (1) e dopo che con<br />

IL D. 4 maggio 1899 era stato concesso l'indulto dalle pene inflitte<br />

dai tribunali militari. Rimanendo pel'ò ferma per l'art. 87 del<br />

Codice la interdizione dai pubblici uffici e quindi l'ineleggibilità,<br />

fu sollevata l'obiezione che il Tribunale di Milano avesse<br />

nello infliggere loro la condanna esorbitato dai limiti segnati<br />

dall'autorizzazione a procedere concessa dalla <strong>Camera</strong>; ma, la<br />

r\llazione della maggioranza della Giunta, relatore Donati, osservò<br />

che la questione era già stata sollevata nella relazione<br />

sulla decadenza di tali deputati e risoluta col voto della <strong>Camera</strong>:<br />

la relazione della minoranza redatta dall'on.Emilio Farina<br />

intendeva provare che sola vera causa della condanna era<br />

stata la propaganda anteriore, precisamente esclusa dalla autorizzazione<br />

a procedere. La <strong>Camera</strong> il 2 giugno 1899 annullò le<br />

elezioni.<br />

Rieletti, la Giunta si trovò nella necessità di ripresentare la<br />

proposta di annullamento; ma, dopo proposte queste conclusioni,<br />

intervenuto un R. D. di amnistia, la -Giunta riprese in<br />

esame le questioni dal punto di vista esclusivamente giuridico,<br />

e perciò il Presidente ono Finocchiaro Aprile dichiarò alla <strong>Camera</strong>,<br />

il 31 gennaio 1900, che essa si riportava al voto del 1896<br />

in cni aveva concluso non avere 1'aministia sanato la nullità<br />

delle elezioni, e che la <strong>Camera</strong> non aveva accolto convalidandole:<br />

onde la Giunta riconosceva ragionevole e logico che in<br />

questioni di tal genere sia assolutamente prevalente il carattere<br />

politico e se ne rimetteva alla <strong>Camera</strong>. L' ono Tassi con'<br />

(l)V. Capitolo: IJeeadensa.


Incapacità. 323<br />

molti altri colleghi di estrema sinistra proponevano il seguente<br />

ordine del giorno: "La <strong>Camera</strong> affermando la sua suprema autorità<br />

di collegio giudicante politico, come personificazione<br />

della sovranità popolare, riconosce la eleggibilità di Chiesi,<br />

De Andreis e Turati e ne convalida l'elezione". L'on. Donati,<br />

che era stato il relatore sulle elezioni <strong>dei</strong> medesimi nel 1899,<br />

propose senz'altro la convalidazione pura e semplice, che fu<br />

dalla <strong>Camera</strong> approvata.<br />

Altre incapacità. - Dopo le indegnità per reati commessi<br />

la legge contempla alcune incapacità d'indole meno grave e<br />

perciò anche non permanenti; e cioè <strong>dei</strong> condannati per oziosità,<br />

vagabondaggio e mendicità -la quale incapacità cessa un<br />

anno dopo espiata la pena - <strong>dei</strong> commercianti falliti finchè dura<br />

lo stato di fallimento; degli interdetti o inabilitati per infermità<br />

di mente, <strong>dei</strong> ricoverati, di coloro che sono abitualmente a<br />

carico degli istituti di beneficenza, finchè dura questo loro<br />

stato.<br />

Di queste categorie la <strong>Camera</strong> non ebbe guari ad occuparsi<br />

quanto al loro diritto di eleggibilità. Vedemmo, per incidente,<br />

indicato che l'assegnazione a domicilio coatto non può essere<br />

causa di incapacità, siccome quella che proviene da atto del<br />

potere esecutivo e non del giudiziado.<br />

E già la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> ed il Senato, nella discussione<br />

della legge elettorale, avevano inteso che il solo fatto della<br />

ammonizione non bastasse per escludere un cittadino dalle<br />

liste elettorali.<br />

Alcuni pochi casi sono da registrare di risoluzioni della <strong>Camera</strong><br />

quanto a chi fosse in stato di fallimento.<br />

Dobbiamo ricordare che le leggi del 1848 e del 1859 avevano<br />

in argomento una formola diVersa, contemplando esse coloro<br />

che sono in stato di fallimento dichiarato o d'interdizione giudiziaria,<br />

e coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non<br />

abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori.<br />

Il 13 maggio 1848 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione di Caccia di<br />

Cilavegna, di cui era stato dichiarato in Francia il fallimento,<br />

nonostante ch'egli avesse già stipulato concordato coi creditori,<br />

ma dopo l'elezione.<br />

Cont1'O Francesco Giordano eletto a Capaccio nella VIII legislatura<br />

era stato pronunciato fallimento, si fece concordato,<br />

ma non si procedette alla riabilitazione in forma legale. Nonostante<br />

la favorevole proposta del relatore Plutino e le argo-


324 Capitolo XXII.<br />

mentazioni di Mancini, la <strong>Camera</strong> il 24 aprile 1865 annullò la<br />

elezione.<br />

Nella XIV legislatura fu elevata protesta contro l'elezione di<br />

Tiberio Berardi nel I collegio di Perugia perchè nel 1848 egli<br />

aveva fatto cessione di beni. La relazione De-Witt del 14 giugno<br />

1880 dichiarava non esser la cosa giustificata in fatto perchè<br />

non è dimostrato dai· documenti che questa cessione fosse<br />

compiuta nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento<br />

giudiziario pontificio dellO novembre 1834, ma che, quand'anche<br />

fosse provato che il Berardi in epoca anteriore al 1866 fosse<br />

addivenuto alla cessione <strong>dei</strong> beni, ciò non rileverebbe in diritto<br />

poichè il vigente Codice Civile più non riconosce nè ammette<br />

questo ente legale.<br />

Infine fu il 29 aprile 1894 convalidata l'elezione Lefebvre a<br />

Sora, contro cui erano iniziate procedm·e di fallimento perchè,<br />

diceva il relatore Gorio • le procedure di fallimento non sono<br />

sufficienti a costituire quello stato di fallimento, che solo rende<br />

un'cittadino immeritevole dell'onore della rappresentanza nazionale.<br />

»


CAPITOLO XXIII.<br />

Ineleggibilità per ragi9ne di impieghi.<br />

Se la regola generale è la eleggihilità di ogni cittadino purchè<br />

non sia incorso nelle indicate ragioni di indegnitù, una eccezione,<br />

che, pel' la sua estensione, assume virtù di regola,<br />

dispone la ineleggibilità di lutti i funzionari cd impiegati<br />

aventi uno stipendio nel bilancio dello Stato o nei bilanci<br />

del Fondo per il Culto, degli Economati generali dci benefici<br />

vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'ordine Mauriziano<br />

e delle scuole d'ogni grado sovvenule sul bilancio dello<br />

Stato.<br />

nagione dell'ineleggibilità. - La ragione se ne trova<br />

nella necessità che i pubblici funzionari siano il meno possibile<br />

distratti dalle loro ordinarie attribuzioni e in parte nella<br />

diffidenza, naturale nei primi tempi del regime libero, ma che<br />

si accentuò in segnito sempre più, verso i dipendenti del potere<br />

esecutivo, e in parte ancora nel pericolo per la disciplina,<br />

rilevato dal Barazzuoli nella relazione 5 febbraio 1881 sulle incompatibilità,lorchè<br />

si pone l'impiegato in condizione di parità<br />

c talora di superiorità di fronte al potere esecutivo.<br />

Che se, a quesla diffidenza ispirandosi, il Minervini proponeva<br />

il 6 maggio 1876 che i deputati impiegati non avessero<br />

voto nelle discussioni che implicano questioni di gabinetto;<br />

il Mussi relatore della legge sulle incompatibilità parlamentare<br />

del 1877 dichiarava "necessari oggi provvedimenti atti a<br />

frenare le influenze preponderanti del potere, quantunque desideriamo<br />

che in progresso di tempo, compiuto il decentramento<br />

e quasi disinteressato il Governo da molte ingerenze<br />

minori e locali, possa essere più utilmente affidato allo spi-<br />

.,; rito pubblico il còmpito di garantire la <strong>Camera</strong> da indebite


lneleggibilità per ragione di impieghi. 327<br />

nella guardia nazionale invitandolo a ritirarsi dalla lotta' per<br />

chè aveva dichiarato doversi modificare radicalmente l'attuale<br />

indirizzo politico amministrativo dello Stato; il ministro Bicasoli,<br />

pur non approvandone la condotta, dichiarava in allora<br />

che chi vuole un impiego o una carica governativa non può<br />

mettersi in contraddizione coi suoi principi, e Cordova pure<br />

ministro aggiungeva che chi si rispetta non domanda un mandato<br />

di fiducia ai rappresentanti di un potere esecutivo ch'egli<br />

disapprova.<br />

È notevole per le molte considerazioni, che se ne possono in<br />

vario senso dedurre, il calcolo che il 23 febbraio 1877, nella discussione<br />

della legge delle incompatibilità, esponeva Domenico<br />

Berti; da cui si rilevava che nella X legislatura la Destra, compresi<br />

i centri, contava 42 impiegati, la Sinistra 24; nell' XI 42<br />

la Destra. 26 la Sinistra; nella XII 48 la Destra e 22 la Sinistra;<br />

nclla XIII 16 la Destra e 46 la Sinistra. Le deduzioni possono<br />

essere molte, e molte più sarebbero se il calcolo fosse continuato<br />

per le successive legislature; ma questo calcolo non<br />

credo a me conveniente il compiere. Ma è debito ricordare<br />

le parole contenute nella relazione premessa al R. D. 20 novembre<br />

1859 che, pei pieni poteri, emanava la nuova legge elettorale<br />

" la presenza <strong>dei</strong> pubblici ufficiali nell'Assemblea elettiva<br />

non ha mai presso di noi scemato in modo alcuno l'indipendenza<br />

parlamentare. Il paese ha avuto in essi mai sempl'e<br />

un tributo di utili cognizioni pratiche e l'esempio di egregie<br />

virtù civili. Nella riduzione del loro numero si vuoI quindi<br />

scorgere prima un omaggio reso ai principii dell'ordine costituzionale,<br />

che un provvedimento diretto a rimuovere un pericolo<br />

che presso di noi fortunatamente non si è mai appalesato<br />

•. I principi costituzionali, cui rende omaggio la relazione,<br />

hanno loro precipua estrinsecazione nella necessità che i due<br />

rami del Parlamento siano composti di diversi elementi; essendo<br />

bene che nel Senato vi siano uomini tecnici, i quali abbiano<br />

compiuto la loro esperienza nelle alte cariche dello<br />

Stato, e che essi non abbiano invece la prevalenza nella <strong>Camera</strong><br />

dove si iniziano le leggi di finanze, in cui, secondo diceva<br />

il Crispi i1'25 gennaio 1866, conviene esser sciolti da ogni vincolo,<br />

non dico di servizio, ma di idee burocratiche, di tradizioni<br />

o sistemi contrari alle grandi innovazioni, ave perciò il<br />

deputato deve essere nella interezza delle sue personali opinioni,<br />

in guisa che non possa neanche per convenienza accettarne<br />

diverse da quelle che come cittàdino deve avere.


328 Capitolo XXIII.<br />

Qui si ha la ragione fondamentale della ineleggibilità degli<br />

impiegati. Ma, come tutto ciò che si attiene alla politica, la moderazione<br />

delle applicazioni è la più esatta conferma <strong>dei</strong> principì.<br />

Onde non era certo destinata a successo la proposta che<br />

il Crispi svolgeva il 4 febbraio 1882, in aggiunta al contro-progetto<br />

allo scrutinio di lista, che tutti gli impiegati eletti, appena<br />

accettino il mandato legislativo, cessino di essere impiegati e<br />

non possano essere riammessi nelle pubbliche amministrazioni<br />

che 6 anni dopo chiusa la legislatura; termine che nella<br />

proposta di legge da lui svolta il 2 giugno riduceva a due anni,<br />

dimostrandosi poi meno conseguente alle proprie idee allorchè<br />

nel 1887 fu egli a proporre ed ottenere dalla <strong>Camera</strong> l'abrogazione<br />

di quella disposizione della legge del 1877 che impediva<br />

la nomina <strong>dei</strong> deputati ad impieghi.<br />

Legislazione relativa all'eleggibilità degli impiegati.<br />

- Assodato brevissimamente il criterio generale che presiede<br />

a queste ineleggibilità, ricordiamo nelle linee generali la tendenza<br />

delle varie leggi di fronte agli impiegati. La legge dd 1848,<br />

ritenuta la eleggibilità generale degli impiegati, stabiliva soltanto<br />

alcune eccezioni, e limitava il numero <strong>dei</strong> funzionari al<br />

quarto del numero totale degli impiegati.<br />

La legge del 1859 cominciava a invertire la situazione, dichiarando<br />

tutti i funzionari di regola ineleggibili, salvo alcune<br />

categorie di eccezioni, ristrette al quinto del numero totale,<br />

colla limitazione della limitazione per i magistrati e professori<br />

i quali non potevano rispettivamente eccedere l'ottavo del<br />

quinto ammesso.<br />

Fra i successivi disegni di legge nessuno vi fu, che riguardasse<br />

la incompatibilità <strong>dei</strong> funzionari, tranne la proposta Sineo del<br />

15 aprile 1871 per abrogare le disposizioni limitatrici delle categorie<br />

speciali e sostituirvene altra, per cui non si sarebbero<br />

ammessi in numero maggiore di tre i componenti di ciascun<br />

corpo giudiziario o universitariO. Ma nel timore che di tal modo<br />

queste categorie speciali assorbissero la totalità <strong>dei</strong> posti degli<br />

impiegati, la <strong>Camera</strong> ne respinse la presa in considel'azione.<br />

Il 7 dicembre 1876 fu presentato dal ministro Nicotera, come<br />

preludio al disegno di legge di riforma elettorale, 'che a lui<br />

non riusciva condurre a compimento, quello delle incompatibiUti!.<br />

parlamentari, che ebbe migliore fortuna.<br />

Al titolo Incompatibilità parlamentari, non corrispondente<br />

alla esatta significazione delle parole, perchè comprendeva in-


Ineleggibilità per ragione di impieghi. 331<br />

Invano molte proposte di legge furono presentate, delle quali<br />

vedremo singolarmente le disposizioni nelle rispettive trattazioni,<br />

limitandoci a ricordare ora in modo particolare la proposta<br />

Bonghi presa in considerazione il 19 giugno 1884 per elevare<br />

il numero degli impiegati eleggibili a 60. Mentre dobbiamo<br />

notare che, di fronte alla rigidezza della legge, la quale<br />

nella maggior parte <strong>dei</strong> progetti tende a rendersi sempre<br />

maggiore, risponde, per parte della <strong>Camera</strong> stessa, la tendenza<br />

ad applicare la legge ai singoli casi personali colla maggìore<br />

benevolenza e lal'ghezza.<br />

Ma al tempo stesso la <strong>Camera</strong> in varie occasioni aggiunse<br />

alcune limitazioni nuove alla eleggibilità politica, introducendo<br />

la incompatibilità con funzioni amministrative e con le funzioni<br />

negli Istituti di Emissione; e in qualsiasi legge che possa<br />

darvi addentellato, dimostra, quasi lieta di rigirare il ferro nella<br />

piaga del propdo corpo, il desiderio di moltiplicare queste<br />

ineleggibilità ecl incompatibilità, che, ove non fossero corrette<br />

dalla contraddittoda benevolenza personale, tenderebbero a<br />

porre la <strong>Camera</strong> all'infuori di tutte le correnti della pubblica<br />

opinione, le più sicure nella manifestazione <strong>dei</strong> desideri intelligenti<br />

dcI paese e degli interessi più legittimi di esso.<br />

Cosi mentre il disegno di legge del 16 maggio 1860, che istituiva<br />

presso il Consiglio di Stato una sezione temporanea per lo<br />

studio <strong>dei</strong> progetti di legge, stabiliva che la nomina a membro<br />

della detta sezione, pur importando una ind


338 Capitolo XXIII,<br />

derò eleggibile Mazza membro della Commissione centrale di<br />

accertamento <strong>dei</strong> redditi di ricchezza mobile e fabbricati, perchè<br />

non v'è legge o regolamento che assegni la retribuzione, e invece<br />

si suole prelevare, dal fondo assegnato alle Commissioni<br />

provinciali, una somma da distribuirsi ai componenti la Comsione<br />

centrale in ragione <strong>dei</strong> ricorsi riferiti, e quindi non pesa<br />

sul bilancio dello Stato.<br />

L'on. Correale riferì il 22 aprile 1882 sull'elezione di Lo Presti<br />

nel collegio di Calatafimi. L'eletto era stato con R. D. 14 gennaio<br />

1877 nominato membro del Consiglio d'amministrazione<br />

dell'azienda <strong>dei</strong> danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.<br />

Egli non riceve,-a nè indennità nè retribuzione fissa o<br />

periodica, ma un compenso <strong>dei</strong> lavori eseguiti, considerato quasi<br />

rivalsa di spese incontrate nel disimpegno dell'incarico, e neppure<br />

pagato dall'erario dello Stato, ma dai cespiti dell'azienda,<br />

lo Stato fungendo solo da esattore. L'elezione fu convalidata.<br />

Sulla questione <strong>dei</strong> deputati che fanno parte di Commissioni<br />

consultive, per cui non hanno stipendio, riferì egregiamente il<br />

Lacava in quella relazione su molti casi di incompatibilità, del<br />

13 maggio 1883, che fa ancora testo per la soluzione delle molte<br />

questioni contemplate.<br />

Esaminata la condizione <strong>dei</strong>·membri delle Commissioni provinciali<br />

di appello per la ricchezza mobile e di .quelli che fanno<br />

parte del collegio consultivo <strong>dei</strong> periti doganali, fu negata<br />

loro la qualità di impiegati, sia perchè il loro ufficio è gratuito<br />

e volontario, sia perchè non è soggetto a promozioni e avanzamenti.<br />

Quanto al Presidente ed ai membri della Commissione Centrale<br />

per le imposte dirette, <strong>dei</strong> quali i due vicepresidenti e i nove<br />

membri hanno 20 lire per ogni adunanza e 8000 lire annue da<br />

ripartirsi tra di loro in ragione del numero degli affari riferiti,<br />

e il presidente ha 20 lire per seduta più una somma, che, senza<br />

avere carattere sostanzialmente diverso da quello <strong>dei</strong> commissari,<br />

riesce all'incirca in 1800 lire annue - nonostante l'opinione<br />

della maggioranza che li considerava ineleggibili, sia pel' la retribuzione,<br />

sia per le loro attribuzioni di contenzioso amministrativo<br />

-la <strong>Camera</strong> il 21 aprile 1883 convalidò :Mazza e Giolitti<br />

presidente il primo, membro il secondo di detta Commissione.<br />

B.ettorato di ITni....ersità. - Il 6 marzo 1861 era stato annullata<br />

dalla <strong>Camera</strong> l'elezione di Matteo Ricci professore ordinario<br />

d'università e Rettore: e per incidente la relazione


342 Capitolo XXIII.<br />

non sono compatibili colla posizione occupata nella Lista Civile<br />

di S. M.<br />

Dopo le dichiarazioni del Ministro Rattazzi che nessuna influenza<br />

poteva essere stata esercitata sul suo voto, la <strong>Camera</strong><br />

prese atto delle offerte dimissioni, motivate da una legittima<br />

ragione di delicatezza, che non può non assumere anche aspetto<br />

di giusta separazione di poteri. Opportunamente fu perciò specificata<br />

nella legge la ineleggibilità degli impiegati di Casa<br />

Reale e, se la teoria della connessione di impieghi, di cui discorreremo<br />

più oltre, ha potuto trovar modo di farne penetrare<br />

ancora taluno nella <strong>Camera</strong>, non crediamo che alla forzata in·<br />

terpretazione della legge siasi aggiunta nessuna ragione di<br />

opportunità politica.<br />

Per mancanza di connessione necessaria fu ritenuto, nella relazione<br />

d'Accertamento del 1o dicembre 1880, ineleggibile Bertolè­<br />

Viale generale e Gran cacciatore del Re con 8000 lire di stipendio<br />

sulla lista civile; e quantunque nella discussione dell'8<br />

dicembre Minghetti osservasse essersi rimasti intesi nella discussione<br />

della legge di incompatibilità che coloro che avessero<br />

assegno sulla lista civile rimanev!fIlo eleggibili se eran generali,<br />

pure fu annullata l'elezione di Bertolè-Viale.<br />

Invece il 21 aprile 1883 fu ritenuto eleggibile, su relazione<br />

Lacava, Morra tenente generale, che aveva inoltre un assegno<br />

di 4000 lire sulla lista civile come aiutante di campo generale<br />

del Re, sulla considerazione che pel' esser aiutante di campo<br />

generale occorre esser generali. Fu in seguito anche convalidato<br />

Accinni nelle stesse condizioni.<br />

Analogamente procedette la cosa per gli impiegati dell'Ordine<br />

Mauriziano, il quale per lungo tempo si volle considerare<br />

come dipendente esclusivamente dalla persona del Re e perciò<br />

indipendente da ogni controllo dello Stato, teoria che fu col<br />

tempo temperata. Contuttociò il Galvagno, il quale non era<br />

considerato come impiegato per il fatto di percepire 1000 lire<br />

come cavaliere <strong>dei</strong> SS. Maurizio e Lazzaro, fu collocato in tale<br />

novero il 13 gennaio 1854 per godere 1000 lire come consigliere<br />

dell'ordine: ma, rifattasi la questione il 23 gennaio 1858, non fu<br />

più per tale qualità considerato fra gli impiegati.<br />

Il 7-8 maggio 1858 fu convalidato Falqui-Pes, Procuratore Ge·<br />

nerale det Primo Segretario dell'Ordine Mauriziano nell'isola di<br />

Sardegna, senza alcun assegnamento.<br />

Nella relazione Capriolo 23 maggio 1860 sull'Accertamento noIi


i<br />

Ineleggibilità per ragione di impieghi. 345<br />

vale e reggente la direzione generale del matedale al Ministero<br />

della Marina, con indennità annua di L. 1200, fu convalidato,<br />

perchè per R. decreto 9 dicembre 1866 il corpo del Genio navale<br />

era stato reso militare e l'indennitàè data a tutti gli ufficiali<br />

di marina, che prestano servizio al ministero per compenso<br />

della minor paga che ricevono non essendo imbarcati.<br />

Cessati questi momenti di incertezza, la teoria non fu più invocata,<br />

specialmente di fronte alle accresciute severità della<br />

legge, E se il 14 niaggio 1871, nella relazione di Accertamento, è<br />

considerato Giudici medico direttore del corpo sanitario militare<br />

corrispondente a maggiore; e se in seguito il Brin, ispettore<br />

generale del genio navale, il Micheli ispettore del genio<br />

navale, il Bozzone direttore del genio navale ed altri furono<br />

equiparati ad ufficiali superiori, non fu già per la teoria dell'assimilazione<br />

che importa una arbitraria estensione data dalla<br />

<strong>Camera</strong> alla legge delle incompatibilità, ma perchè disposizioni<br />

speciali di leggi e di regolamenti ne parificavano effettivamente<br />

il grado ai gradi militari corrispondenti.<br />

L'assimilazione fu ancora invocata nella relazione 6 marzo<br />

1880 sull'elezione Mantellini, avvocato generale erariale, non<br />

andando in vigore, se non nella legislatura successiva, la legge<br />

del 1877; che comprendeva eccezionalmente tra gli eleggibili<br />

l'avvocato generale erariale; onde, principalmente sulla affermazione<br />

del Nicotera, il quale della legge era stato il proponente,<br />

che nel suo progetto originario non aveva compreso la<br />

eleggibilità dell'avvocato generale erariale, ritenendolo già insito<br />

nella formola generale della legge, fu il 9 mal'ZO convalidato.<br />

Accettazione dell'inlpiego. - Perchè concorrano le condizioni<br />

volute per stabilÌl'ne la qualità di impiegato, è necessario<br />

che la persona designata alla carica la accetti.<br />

Il 26 febbraio 1861 non fllrìtenuto impiegato Amari, il quale il 20<br />

gennaio, 7 giorni prima dell'elezione, era stato nominato membro<br />

della Commissione straol'dinada presso il Consiglio di Stato,<br />

carica ch'egli non aveva accettato. Minghetti allora ministro<br />

dichiarava che la accettazione è quella che costituisce la qualità<br />

di impiegato. Amari stesso intervenne a dimostrare l'arbitrio<br />

estremo che si lascierebbe al ministro di escludere dalla<br />

<strong>Camera</strong> le persone non benevise. La <strong>Camera</strong> convalidò anche<br />

Mancini, il quale non aveva nè accettato nè rifiutato l'ufficio<br />

di consigliere di luogotenenza confertogli il 17 gennaio 1861,<br />

quando era stato il 27 gennaio eletto deputato, ma 1'8 febbraio<br />

era entrato in carica.


346 Capifolo XXIII.<br />

Il 25 febbraio 1893 la <strong>Camera</strong>, su relazione Coppino, annullò<br />

l'elezione Chironi pl'of. ol'dinario di diritto civile, il quale, con<br />

iscrizione nel Bollettino della Pubblica Istruzione, era stato incaricato<br />

dell'insegnamento dell'Introduzione delle scienze giuridiche,<br />

quantunque egli non ne avesse avuto particolare partecipazione<br />

e dichiarasse non averne nulla saputo; la relazione<br />

dichiara che l'iscrizione nel Bollettino della Pubblica istruzione<br />

equivale a ufficiale comunicazione, pel'occhè il potel"e esecutivo<br />

non esce dall'orbita delle sue attribuzioni, quando regola<br />

i rapporti che devono essere tra esso e gli ufficiali che ne<br />

dipendono e determina chiaramente e legittimamente il modo<br />

secondo il quale comunica le sue deliberazioni.<br />

• Inpieghi senza stipendio. - Una ricerca anche più importante<br />

è relativa alle conseguenze, che la rinunzia allo stipendio<br />

possa produrre circa l'assegnazione alla categoria di<br />

impiegato; di fronte alla quale è notevole l'osservazione fatta il<br />

27 febbraio 1885 dall'ono Della Rocca che, se la mancata riscossione<br />

dello stipendio fosse sufficiente agli effetti dell'eleggibilità,<br />

si potrebbe giungere alla conclusione che l'impiegato sospeso<br />

dall' ufficio per motivi disciplinari, e che perciò non<br />

percepisce stipendio, potrebbe esser eletto. Ricordiamo intanto<br />

il caso succitato del Bellono del 3 febbraio 1851 convalidato,<br />

perchè risultò che nel decreto di nomina non gli era stato<br />

assegnato alcuno stipendio.<br />

La relazione di Accertamento del 23 gennaio 1854 voleva anche<br />

considerare quale impiegato Arnulfo, il quale aveva rinunziato<br />

alle 3000 lire che gli competevano come impiegato in aspettativa<br />

perchè questa rinunzia avrebbe potuto essere revocata: la Camel"a<br />

però deliberò in senso contrado. Risollevata la questione<br />

nella relazione di Accertamento del 23 maggio 1860, il relatore<br />

Capriolo esponeva il pensiero della maggioranza che la rinunzia<br />

allo stipendio non basti a togliere la qualità di impiegato, principalmente<br />

perchè non restano modificati i rapporti personali<br />

dell' impiegato verso il Governo nè le sue speranze. Quindi<br />

considerava impiegato il D'Ancona, direttore pel" le finanze, il<br />

commercio e i lavori pubblici in Toscana, quantunque il giorno<br />

stesso in cui accettava l'ufficio dichiarasse formalmente di<br />

rinunziare all'annesso stipendio. La <strong>Camera</strong> invece il 30 maggio<br />

1860 non lo considerò come impiegato. E nelle stesse condizioni<br />

fu di nuovo il D'Ancona convalidato il 7 marzo 1861<br />

senza essere ritenuto impiegato,


Ineleggibilità per ragione di impieghi. 347<br />

Nessuna contestazione fu sollevata dalla relazione del 23<br />

maggio 1860 sul caso di Bettino Ricasoli, governatore generale<br />

della Toscana, perchè nessuno stipendio gli era allegato in bilancio,<br />

nè per il tenente generale Solaroli e il maggior generale<br />

Annoni di Cerro, perchè ii loro grado militare, non essendovi<br />

annesso nè ufficio nè assegno, non era considerato<br />

che come un semplice titolo di onorificenza.<br />

Però il 15 maggio 1861, la relazione Capriolo di Accertamento<br />

proponeva l'annullamento di Boggio, professore ordinario senza<br />

stipendio, e di Ranco, ingegnere capo del genio civile senza<br />

stipendio e in congedo illimitato, per essere stato dal Governo<br />

autorizzato a prestare l'opera sua alla società Vittorio Emanuele;<br />

ma la <strong>Camera</strong> il 22 maggio 1861 collocava il primo fra<br />

i professori e convalidava il secondo.<br />

Il 7 agosto 1862 fu convalidato Passerini, che aveva rinunziato<br />

allo stipendio ma non all'ufficio e che anche la rinunzia aveva<br />

diretto al gonfaloniere del luogo, ove aveva avuto luogo l'elezione,<br />

e non al Ministero, il quale perciò non aveva potuto<br />

intervenire ad accettarla.<br />

Nelle incertezze che ne derivarono, la questione fu assunta<br />

in grande e particolare esame dalla Commissione di accertamento<br />

del 1866, la quale, colla relazione De Luca del 26 gennaio<br />

1866, proponeva l'annullamento di Ranieri, professore senza<br />

stipendio, ritenendo invece come non impiegato il Cipriani<br />

perchè professore emerito, cui non corrisponde in bilal!cio<br />

llessuno stipendio. La <strong>Camera</strong> ii 3 febbraio 1866 votava come<br />

massima: che non può esser eletto deputato, salvo le eccezioni<br />

stabilite, chi copre un impiego, al quale impiego è allogato nel<br />

bilancio dello Stato uno stipendio, comunque questo non venga<br />

riscosso. E il 5 febbraio non accettò nemmeno la distinzione<br />

proposta da Depretis in favore di coloro, i quali, nominati<br />

ad un impiego, non accettino se non sotto condizione che non<br />

debba esser accompagnato da stipendio.<br />

Onde 1'8 giugno 1867 fu annullata l'elezione di S. Marco Argentano<br />

in persona dell' ono Bruno, ispettore di pubblica sanità delle<br />

provincie di Messina, Catania e Siracusa, quantunque avesse rinunciato<br />

all' annuo assegno di L. 2000. E 1'11 dicembre 1869 fu<br />

considerato impiegato il prof. Bucchia quantunque, per essere<br />

incaricato di prestare l'opera sua nella costruzione della ferrovialigure<br />

fosse senza stipendio sul bilanciQ dello&tato;, ed,<br />

essendo completa la categoria, fu annullato.·


348 Capitolo XXII{.<br />

Dagli esempi citati si scorge non netta abbastanza la distinzione<br />

tra la rinunzia allo stipendio connesso all' impiego coperto<br />

e la assunzione di un ufficio che non porta con sè stipendio:<br />

nel primo caso, la funzione per la sua essenza rivela<br />

la dipendenza da superiori, e, potendo essere in seguito lo<br />

stipendio ridomandato e accordato, aumenta la ragione della<br />

incompatibilità; nel secondo, la funzione o consdtiva o digrado<br />

elevatissimo e di natura non esecutiva non fa e non può fare<br />

carico sul bilancio dello Stato.<br />

I! dubbio rimane circa quell' impiegato, il quale non solo rinunziasse<br />

allo stipendio, ma avesse un decreto di nomina in cui<br />

fosse indicata la gratuità dell'ufficio da lui assunto, cui ordinariamente<br />

è assegnato stipendio. Se pur non muterebbe nndole<br />

dell'impiego, nè il rapporto di dipendenza, nè la consuetudine<br />

dell'ufficio, nè l'interesse materiale e morale futuro, parrebbe<br />

salvato dalla lettera della legge. la quale colpisce gli impiegati<br />

aventi lino stipendio ecc. e non coloro che abbiano un impiego<br />

che faccia carico sul bilancio dello Stato. E questa differenza<br />

deve essere bene avvertita tra l'art. 82 e l'art. 83, il quale, parlandO-<br />

invece di reggenze od incarichi temporanei, contempla,<br />

non più la persona, ma l'ufficio, che faccia carico sul bilancio.<br />

La legge cioè volle esser più severa verso quelle funzioni<br />

provvisorie, le quali, potendo essere per mire men legittime<br />

accordate, non devono essere concesse quantunque<br />

vol.te' abbiano una incidenza anche indiretta sul bilancio.<br />

La relazione Lacava del 13 marzo 1883 sulle ineleggibilità e<br />

incompatibilità parlamentari prende ad esame la questione e<br />

la risolve con criteri analoghi, quantunque incompleti, non<br />

rilevando questa distinzione che dalla legge è evidente.<br />

Per evitare i dubbi d'interpretazione e le conseguenze amministrative<br />

poco commendevoli, che da queste ibride situazioni<br />

si producevano, l'ono Bonghi aveva presentato una proposta<br />

di legge, che fu presa in considerazione il 19 giugno 1884, colla<br />

quale non considerava temporaneamente quale impiegato chi<br />

conservando l'impiego rinuncia allo stipendio e all' indennità<br />

durante il tempo che riveste l'ufficio di deputato; ma<br />

quando le funzioni, che l'impiegato ha nell'amministrazione<br />

pubblica,' sian tali che non si possano interamente disimpegnare<br />

mentre egli riveste l'ufficio di deputato, il Ministro avrebbe<br />

obbligo di nominal'e un supplente, al quale l'impiegato rilascierebbe<br />

un terzo, del suo stipendio, La proposta restò li, nè il<br />

.suo concetto fp m,ai più l·ipreso.


350 Capitolo XXIII.<br />

l'assegno al direttore: onde il 20 marzo 1896 l'elezione fu convalidata,<br />

Aspettative e pensioni. - Se fin dai principi della legge<br />

elettorale non fu considerato mai come impiegato chi avesse<br />

semplicemente diritto a pensione (e il concetto della legge lo<br />

vieterebbe, perchè mancano i rappot,U di dipendenza, la natura<br />

dell'ufficio non più coperto, e più lo i m pedisce la lettera<br />

della legge che sempre parla di stipendio), non altrettanto uniforme<br />

e indubbia fu la intet'pretazione circa la condizione di<br />

aspettativa, quantunque già la legge del 1848 dichiarasse ogni<br />

funzionario od impiegato regio in aspettativa parificato a quello<br />

in attività,<br />

L'aspettativa, com'è noto, può assumere diversi aspetti di<br />

fronte al bilancio dello Stato essendo gratuita o retribuita secondo<br />

che sia concessa per motivi di famiglia o di salute. La<br />

mancanza di stipendio unita alla mancanza di ufficio potrebbe<br />

rendere inclini ad adottut'e nel primo caso una deliberazione<br />

più benevola,<br />

Il 14 dicembre 1850 fu convalidata l'elezione Bellona già avvocato<br />

<strong>dei</strong> poveri, cui eran state conservate le pt'erogative di<br />

titolo, grado ed anzianità di consigliere d'appello, perchè considet'ata<br />

come un'onorificenza e, se anche l'anzianità potesse<br />

essel'gli di qualche vantaggio qualora venisse poi nominato<br />

consigliere d'appello effettivo, questo futuro vantaggio eventuale<br />

non potrebbe renderlo attualmente ineleggibile.<br />

La relazione di Accertamento del 1854 considera"'ll fra gli<br />

impiegati Avondo, che era in aspettativa senza stipendio: ma il<br />

16 gennaio 1854 lo stesso relatore Michelini ritirò la proposta e<br />

l'Avondo non fu considerato fra gli impiegati.<br />

Il 23 maggio 1860 la relazione Capriolo di Accertamento non<br />

considerava fra gli impiegati Malmusi, console generale in<br />

aspettativa, perchè, avendo chiesto l'aspettativa per attendere<br />

a cure maggiori, non gli spettava nessun assegno, e per analogo<br />

argomento neppure Boggio professore.<br />

Il 4 ottobre 1860 sono convalidati, pur non essendovi posto<br />

nella categoria speciale, i professori Fabrizj Giovanni e Torrigiani<br />

in aspettatha senza stipendio, non considerandoli impiegati;<br />

il 27 maggio 1861 Mandoi-Albanese professore in aspettiva<br />

senza stipendio. Il 21 giugnb1861 la seconda relazione di Accertamento<br />

Massad approvava Albicilli in aspettativa senza<br />

stipendio. Il 19 marzo 1863 si convalidò Passaglia professore, il


Ineleggibilita per ragione di impieghi. 351<br />

10 marzo 1863 Greco-Cassia, consigliere d'Appello, e il25 marzo<br />

1863 Celestino Bianchi direttore generale al Ministero dell'Interno,<br />

perchè tutti in aspettativa senza stipendio.<br />

Invece il 28 novembre 1865 si annullò l'elezione Speciale, perchè<br />

impiegato in aspettativa con stipendio.<br />

La legge del 1877 dichiara esplicitamente che ogni funzionario<br />

e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello<br />

in attività.<br />

Nonostante questa formula così esplicita, fu sollevato il dub·<br />

bio se essa potesse significare l' ineleggibilità del funzionario<br />

in aspettativa senza stipendio, in occasione della elezione di<br />

Panzacchi, professore dell' Istituto di Belle Arti di Bologna in<br />

aspettativa senza stipendio: ma la relazione Della Rocca, 23<br />

febbraio 1885, pur riconoscendo che la legge non fa distinzione<br />

fra l'aspettativa a mezzo stipendio o senza stipendio, dichiara<br />

che l'impiegato in aspettativa non cessa di essere impiegato,<br />

figura nel ruolo e il suo richiamo in servizio diventa per legge<br />

inevitabile.<br />

A Tajani, che riassumeva le ragioni della convalidazione, rispondeva<br />

Crispi dimostrando che sarebbe stata superflua la<br />

disposizione della legge, la quale assimila l'aspettativa all'atti·<br />

vità, se occorresse per l'ineleggibilità la riscossione dello stipendio.<br />

nimissioni dall'impiego. - Ancora alcune considerazioni<br />

sulla eftìcenza delle dimissioni.<br />

Il 7 febbraio 1849 l'ono Lanza riferiva sull'elezione del collegio<br />

di Dogliani in persona del segretario del Comune stesso,<br />

Chiarle, il quale aveva dato le dimissioni prima dell' elezione,<br />

quantunque non fossel'o notificate al collegio elettorale se non<br />

nella seconda votazione. L'Uftìcio, ritenendo che, oltre all'accettazione<br />

per parte del Consiglio Comunale, la quale era intervenuta,<br />

occorresse pure quella dell'Intendente della Provinda e<br />

che la rinunzia dovesse essere nota al collegio fin dalla prima<br />

votazione, proponeva l'annullamento. Vi fu debolmente da Pateri<br />

opposto che egli non fosse impiegato d'ordine amministra·<br />

'tivo, ma più decisamente che non occorreva l'accettazione dell'intendente,<br />

la quale ad ogni modo avrebbe retrotratti i suoi<br />

effetti ,al giorno della rinuncia. E su questa considerazione fu /<br />

convalidata l'elezione.<br />

Il 24 dicembre 1849 il relatore Arnulfo proponeva la convalidazione<br />

dell' ispettore demaniale Gandolfi, il quale aveva dato


352 Capitolo XXIII.<br />

prima dell'elezione le dimissioni dall' ufficio, quantunque non<br />

accettate che dopo di essa: il relatore riteneva che l'acceltazione<br />

posteriore retrotrae gli effelli alla data della domanda, nè è<br />

lecito impedire ad un cittadino di rinunzial'e alla qualità che<br />

lo rende ineleggibile. Esposta da Pescatore la obiezione che la<br />

dimissione, finchè non è accettata, è sempre revocabile, Di Revel<br />

rispondeva esser molto più temibile la manovra di un Ministero<br />

che, non accettando le dimissioni, renda un candidato<br />

ineleggibile. Il Ministro delle finanze intervenne a dichiarare che<br />

il Gandolfi fu in realtà collocato a riposo prima dell' elezione,<br />

quantunque l'atto ufficiale sia stato firmato più tardi: l'elezione<br />

fu convalidata.<br />

Il 2 marzo 1861 la <strong>Camera</strong> annullò l'elezione SC'arabelli a<br />

Spoleto, perchè egli aveva dato le dimissioni dall'ufficio di segretario<br />

dell'Accademia di Belle Arti di Milano soltanto nell'intervallo<br />

tra la prima e la seconda votazione.<br />

Le dimissioni devono essere date in modo chiaro e preciso.<br />

La relazione della Commissione d'Accertamento del 15 maggio<br />

1861 lasciava alla Camel'a di risolvere il dubbio sulla posizione<br />

di Bonghi, di cui era incerto se avesse dato o ricevuto le dimissioni.<br />

Su questo caso la <strong>Camera</strong>, il 21 maggio 1861, non procede<br />

a nessuna deliberazione, perchè si resta intesi che il Ministero<br />

manderà all'ono Bonghi la comunicazione, dimenticata,<br />

delle dimissioni dategli da membro del Consiglio superiore.<br />

La stessa Giunta erasi mostrata favorevole al partito più benigno<br />

per il Duca Proto, il quale aveva dato le dimissioni da<br />

l'icevitore distrettuale 7 giorni prima dell'elezione, quantunque<br />

il giorno della votazione non fosse ancora stato firmato il decreto<br />

di accettazione delle dimissioni stesse, già amministrativamente<br />

accettate tanto che era già stata proposta la persona a<br />

rimpiazzarlo.<br />

La <strong>Camera</strong> ancor::! aveva avuto la benevolenza di convalidare<br />

il 7 agosto 1862 Passerini, il quale aveva presentato la rinuncia<br />

allo stipendio, non al Ministero, che non aveva potuto intervenire<br />

ad accettarle, ma al gonfaloniere del luogo ove aveva<br />

luogo l'elezione.<br />

L'8 maggio 1866 fu convalidata l'elezione Majorana eletto a<br />

Nicosia il 4 marzo, essendosi il 28 febbraio dimesso dall' impiego<br />

ed essendo stato firmato il 4 marzo il decreto di accettazione<br />

già comunicato telegraficamente dal Ministero il 3.<br />

Il 16 dicembre 1870 fu annullata l'elezione Manzella, ingegnere


Ineleggibilità per ragione di impieghi. 355<br />

riore all'elezione, non nuocciaall'eletto, ove questi le abbia mandate<br />

in tempo da poter essere accettate prima o se, avendole<br />

anche negli ultimi istanti anteriori all'elezione presentate, ciò<br />

sia dipeso da circostanze affatto estranee alla sua volontà e<br />

non possa mettersi in dubbio la sincerità della rinunzia". Ora<br />

nel caso attuale la candidatura era stata posta solo negli ultimi<br />

giorni e un telegl'amma del Ministro dell'Istruzione in data del<br />

3 partecipava che avrebbe sottoposto alla firma Reale il decreto<br />

di accettazione delle dimissioni. L'elezione fu convalidata.<br />

Resta sempre dunque sottoposta la decisione a circostanze<br />

di fatto, le quali possono lasciare aperta la via a qualunque<br />

delle opposte decisioni.<br />

Ma a dirimere la questione dovrebbe avere ora un' influenza<br />

indiretta la legge del 5 dicembre 1897 la quale, come si appaga<br />

che entro gli otto giorni dal sorteggio sian presentate alla <strong>Camera</strong><br />

le dimissioni dell'eletto cui non sia riuscito favorevole<br />

il sorteggio, senza parlare di accettazione del Ministro, intende<br />

ché la presentazione delle dimissioni sciolga la locazione d'opera,<br />

la quale. avendo bisogno del concorso di due volontà,<br />

viene a mancare lorchè una sola di queste si ritira dal contratto.


CAPITOLO XXIV.<br />

Eccezioni all'ineleggibilità impieghi.<br />

Alla regola della ineleggibiIità per ragione d'impiego la legge<br />

ammette sette ordini di eccezioni.<br />

lUinistri e Sottosegretari di Stato, Ministro di Vasa<br />

Reale e Primo Segretario dell'Ordine Mauriziano. ­<br />

Quantunque la legge le riunisca insieme, ben diversa è la<br />

significazione di queste eccezioni: le prime, che costituiscono<br />

il cardine e l'essenza di tutto il sistema nostro di Governo di<br />

Gabinetto; le seconde, introdotte dalla <strong>Camera</strong>, come emenda·<br />

menti alla proposta della Commissione, restano una semplice e<br />

personale transazione tra chi, come Minghetti, non ammetteva<br />

!'incompatibilità <strong>dei</strong> funzionari della Lista Civile e dell'Ordine<br />

Mauriziano perchè non fanno carico al bilancio dello Stato, e<br />

chi trovava una assoluta inconciIiabiIità per la dipendenza<br />

loro da un altro potere concorrente a quello della <strong>Camera</strong>:<br />

onde non trovaron grazia nè il Primo Aiutante di campo generale,<br />

nè tantomeno il Prefetto di Palazzo.<br />

Del resto anche prima che la legge del 13 maggio 1877 andasse<br />

in vigore, il 26 e il 31 maggio 1877 era stata convalidata<br />

in due collegi l'elezione di Correnti, Primo Segretario dell'Ordine<br />

Mauriziano, e dopo la legge non fu eletto che il Berti, il<br />

quale poco dopo si ritirò, trovando egli ed il successore, come<br />

i Ministri di Casa Reale, più adatto e pacifico seggio in Senato.<br />

Avvocato generale erariale. - Seconda eccezione è costituita<br />

dal Presidente e dai Presidenti di Sezione del Consiglio<br />

di Stato, dai Consiglieri e dall'avvocato generale erariale.<br />

Quest'ultimo fu, per deliberazione della <strong>Camera</strong>,aggiunto alle<br />

proposte della Commissione,ritenendolo da equipararsi - anzi-


Eccezioni all'ineleggibilità impieghi. 357<br />

chè, come il Muratori voleva al Pubblico Ministero, nel cui<br />

ufficio può per la legge del 1875 trasferirsi - ad un vero consigliere<br />

della Corona, talchè riteneva il Maurigi che potrebbe<br />

anche assumere un vero e reale carattere politico e governativo.<br />

La eleggibililà <strong>dei</strong> Consiglieri di Stato era stata ammessa da<br />

tutte le leggi precedenti: ma sempre nel numero <strong>dei</strong> Consiglieri.<br />

quali la legge di istituzione di esso consente; e quindi a<br />

rngione il 15 maggio 1861 si sarebbe dichiarato ineleggibile il<br />

Correnti, che al giorno dell'elezione era fuori pianta, se l'essere<br />

stato messo in pianta dopo l'elezione non avesse modificata la<br />

dura sentenza.<br />

Membri di Consigli Superiori. - Una terza eccezione è<br />

fatta per i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione,<br />

del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore<br />

<strong>dei</strong> ponti e strade e del Consiglio delle miniere.<br />

La legge che è così precisa contemplando i Presidenti, i Presidenti<br />

di sezione, i Consiglieri del Consiglio di Stato, e altrettanto<br />

i Presidenti, Presidenti di sezione, Consiglieri di Cassazione<br />

e d'Appello, qui si limita a parlare deì membri. Onde<br />

sorgerebbe legittimo il dubbio dell'eleggibilità, se non del Presidente,<br />

che è sempre il Ministro rispettivo, del Vice Presidente.<br />

I membri di questi Consigli, ave pure non facciano parte<br />

di altl'e amministrazioni dello Stato, entrano per questa sola<br />

qualità nel numero degli impiegati e concorrono al sorteggio,<br />

come avvenne Pel' Gabelli, Senise e Squitti, consiglieri di Pubblica<br />

Istl'uzione.<br />

La indicazione di questi Consigli è tassativa e non può essere<br />

ampliata; quantunque possa esser interpretata. Potè perciò<br />

al Consiglio supel'iore <strong>dei</strong> Ponti e Strade ritenersi sostituito<br />

quello <strong>dei</strong> Lavori Pubblici, perchè identico nelle attribuzioni e<br />

nella composizione. Ma non possono aggiungersene altri, comedimenticandosi<br />

che ben scarso regalo si farebbe a questi nuovi<br />

Consigli o Accademie dichiarando i loro membri, che non<br />

hanno stipendio, parificati ad impiegati - si tentò da taluni per<br />

godere della teoria, che dalla qualità di impiegati) eleggibile<br />

farebbe assorbire quella di impiegato investitb di funziol)e<br />

ineleggibile.<br />

Non si consentì difatti che il Consiglio superiore di Agricoltura,<br />

o l'Accademia <strong>dei</strong> Lincei coprissero sotto questa bandiera<br />

la mel'ce avariata (V. 24 novembre 1893 relazione Callaini sul


Eccezioni all'ineleggibilita impieghi. 359<br />

La stessa frase distretti elettorali, introdotta in questa disposizione<br />

e che non trova riscontro in nessun'altra della legge<br />

stessa o di al tra, implicherebbe forse una conseguenza diversa ­<br />

in caso di giurisdizione che investisse una parte sola del collegio<br />

- della formola adoperata pei magistrati pei quali si parla<br />

di territorio della loro giurisdizione (1). Perocchè, in queste ipotesi,<br />

quella importa la ineleggibilità in tutto il collegio e questa<br />

nel solo territorio di loro giurisdizione: onde potrebbe sostenersi<br />

che, se la elezione fosse così forte nelle altre sezioni da<br />

resistere anche all'annullamento delle sezioni comprese nel<br />

dato territorio, la elezione potesse essere valida ugualmente.<br />

Ricordiamo che la ineleggibilità per ragion di territorio era<br />

già prevista dalla legge del 1848, la quale stabiliva la ineleggibilità<br />

di tutti gli uffiziali di qualunque grado, senza distinzione fra<br />

civili e militari, nei distretti elettorali nei quali esercitano un<br />

comando; e dalla legge del 1859, la quale limitava la ineleggibiliU.<br />

di territorio agli uffiziali superiori di terra e di mare<br />

che non possono esser eletti nei distretti, nei quali esercitano<br />

un comando, mentre senza limitazione erano eleggibili i consiglieri<br />

di Cassazione e d'Appello. La proposta De Zerbi del 29<br />

marzo 1876 dichiarava ineleggibili anche i magistrati nei collegi<br />

elettorali dove abbiano giurisdizione.<br />

Ed osserviamo che, se il Senato soppresse la ineleggibilità per<br />

ragion di territorio <strong>dei</strong> Consigliet'ì di Cassazione, la quale sarebbe<br />

stata cosi ampia da potersi a ragione dalla relazione Mussi<br />

affermare che per essa i consiglieri della Cassazione di Roma<br />

sarebbero stati ineleggibili in tutto il Regno, resta però questa<br />

anomalia che - mentre un pretore o un procuratore del Re,<br />

o un capitano dell'esercito, dando le dimissioni il giorno prima<br />

dell'elezione, si rendono ovunque eleggibili - il Presidente di<br />

Corte d'Appello o il generale restano ancora per 6 mesi ineleggibili<br />

nel territorio ove hanno avuto giurisdizione o comando,<br />

(1) Non sarà inutile rammentare che il 28 febbraio 1877 la <strong>Camera</strong> respinse<br />

l'emendamento Chimirri, il quale dichiarava i magistrati ineleggibili<br />

nel collegio ove hanno la residenza del loro ufficio, e i militari<br />

nei distretti militari nei quali esercitano un comando: e come la<br />

legge abbia voluto evitare pei militari la parola territorio, la quale aveva<br />

dato luogo a tante contestazioni sul quesito se un dato comando fO.5se<br />

o non comando territoriale. V. la discussione sull'elezione Marselli 8 dicembre<br />

1880.


360 Capitolo XXIV.<br />

nonostante la uguale ragione dell'influenza in ragione dell'ufficio.<br />

Il controprogetto Crispi del 4 febbraio 1882 contrapposto allo<br />

scrutinio di lista adombrava questo concetto, dichiarando ineleggibili<br />

tutti gli impiegati nei collegi della provincia ove esercitano<br />

il loro ufficio.<br />

E che il sentimento di questa verità sia diffuso, nonostante<br />

la legge attuale non ne comporti l'applicazione, si ha comprova<br />

nella deliberazione della Giunta delle Elezioni del 19 dicembre<br />

1870 circa l'elezione di Cordova a Giarre, le cui dimissioni da<br />

sottoprefetto di Giarre eran state accettate tre giorni prima<br />

della votazione; ne proponeva allora la convalidazione' non<br />

senza notare come sarebbe conveniente che nella legge elettorale<br />

trovassero ostacolo le elezioni di pubblici funzionari, i<br />

quali, conservando fino all'estremo limite di tempo l'esercizio<br />

della loro giurisdizione nella località alla medesima sottoposta,<br />

possono sviare la libera manifestazione della volontà degli<br />

elettori "<br />

Altra riprova si ha nella relazione Massabò del 7 marzo 1891<br />

sull'elezione Zainy, ispettore del Genio Ch'ile del Circolo di<br />

Napoli, eletto a Castellammare di Stabia. Si sentì in essa il bisogno<br />

di affermare che gli ispettori non hanno alcuna giul'isdizione,<br />

non essendo che controllori ed intermediari tra le<br />

autorità locali e l'ufficio centrale. Allo stesso concetto erano<br />

ispirate le eccezioni mosse contro l'ono Laudisi eletto a Bitonto,<br />

ove era stato fino agli ultimi dì Provveditore agli studi, respinte<br />

dalla relazione Coppino del 28 maggio 1897 perchè le<br />

prescrizioni odiose non si possono allargare.<br />

E conferma se ne ebbe anche nell'interpellanza Nocito del<br />

13 maggio 1901, se sia compatibile coi doveri di un ufficiale<br />

dello Stato ineleggibile all'ufficio di deputato continuare ad<br />

agitarsi in un collegio elettorale; alla quale il Ministro Giolitti<br />

rispondendo riconosceva la opportunità di introdurre nella<br />

legge elettorale modificazioni, le quali sancissero che il funzionario<br />

ineleggibile non potesse diventare eleggibile se non sei<br />

mesi dopo aver abbandonato l'ufficio. A questi intendimenti<br />

si ispirò la proposta di legge Vischi presa in considerazione<br />

il 21 maggio 1901.<br />

lIIagistrati. - Consideriamo ora specificamente la categol'ia<br />

<strong>dei</strong> magistrati, relativamente ai quali vogliamo limitarci a ricordare<br />

il timore riverenziale espresso dal Crispi il 29 aprile


362 Capitolo XXIV.<br />

poli, fu dalla relazione Alario sull'Accertamento dello dicembre<br />

1880, dichiarato eleggibile, perchè il R. D. 16 febbraio 1862 che<br />

istituiva la sezione di Potenza la dichiarava, in tutto ciò che<br />

concerne la giurisdizione, Corte indipendente.<br />

Il13 marzo 1883 la relazione Lacava sulle ineleggibililà e incompatibilità<br />

parlamentari dichiarava ineleggibile Penserini, consigliere<br />

di Corte d'Appello in missione di Presidente di Tribunale,<br />

con indennità di missione di L. 1200: perocchè questo<br />

incarico è uffizio incompatibile colla Deputazione, essendo<br />

l'uso di inviare consiglieri in missione di Presidenti una facoltà<br />

del Guardasigilli, non un obbligo imposto dalla legge;<br />

ma la <strong>Camera</strong> il 21 aprile lo convalidò.<br />

Per ragione di giurisdizione territoriale fu il 20 nov. 1886 annullata,<br />

su relazione Della Rocca, l'elezione di Nicola Falconi<br />

nel 2 0 collegio di .Campobasso, compreso nel distretto della<br />

Corte di Appello di Napoli; perocchè egli, consigliere di questa<br />

Corte d'Appello fino al 29 aprile 1886, trasferito in quella data<br />

alla Corte d'Appello di Milano applicandolo alla Cassazione<br />

di Napoli, non aveva lasciato da 6 mesi le funzioni di consigliere<br />

d'Appello di Napoli, essendo la elezione avvenuta il<br />

23 maggio.<br />

E per la stessa ragione fu annullata il 20 marzo 1893l'elezione<br />

Guj, consigliere della Corte d'Appello di Roma fino al 25 settembre<br />

1892, il quale era stato eletto il 6 novembre 1892 deputato<br />

di Anagni, compreso nella giurisdizione della Corte d'Appello<br />

di Roma.<br />

La relazione Massabò del 2 dico 1891 comtemplò e risolse<br />

favorevolmente la situazione particolare dell'ono Piccolo-Cupani<br />

il quale, consigliere di Corte d'Appello, era stato incaricato<br />

delle funzioni di consigliere coloniale dell'Eritrea, ma il 12<br />

aprile 1891 p.e el'a stato esonerato e posto a disposizione del<br />

Ministero degli Affari Esteri fino al giorno della sua riammissione<br />

in magistratura. II 26 luglio 1891 era stato eletto deputato.<br />

Non rientrando in nessuno <strong>dei</strong> casi previsti dalla legge sull'ordinamento<br />

giudiziario per perdere la qualità di magistrato,<br />

e non potendosi presumere la rinuncia ai propri diritti e<br />

d'altro lato il R. D. 6 settembre 1890 n. 7126 dichiarando che<br />

gli ufficiali coloniali continueranno a prendere colla loro anzianità<br />

posto nel ruolo dell'Amministrazione cui appartengono,<br />

la sua elezione venne convalidata ed egli fu iscritto nella categoria<br />

<strong>dei</strong> deputati magistratt.


364 Capitolo XXIV.<br />

Il progetto Nicotera del 7 dicembre 1876 la restringeva agli ufficiali<br />

generali, ma la relazione :Mussi la riconfermava agli uffiziali<br />

superiori.<br />

Così disposto dalla legge del 1877, il Nicotera ritentò invano<br />

il 25 nov. 1891 di ricondurre la limitazione agli ufficiali generali;<br />

nè approdò la proposta 26 maggio 1896 per la decadenza <strong>dei</strong><br />

militari che si trovino a far parte di truppe mobilizzate in tempo<br />

di guerra.<br />

Nonostante la chiarezza della legge, lasciò luogo talora a<br />

dubbio nell'applicazione per la citata teoria dell'assimilazione.<br />

Il Braico, medico capo nei volontari assimilato ad ufficiale<br />

superiore, era stato dalla relazione Capriolo del 15 maggio 1861<br />

Pl'Oposto per l'annullamento a causa della funzione essenzialmente<br />

civile che i medici prestano; ma la <strong>Camera</strong> il 22 maggio<br />

lo convalidò, menlre il 3 dicembre 1861 annullò l'elezione di<br />

Curzio, ufficiale <strong>dei</strong> volontari, perchè non uffiziale superiore.<br />

Quanto alla natura dell'ufficio militare, dobbiamo accennare<br />

alle condizioni degli ufficiali della milizia territoriale, della riserva<br />

e del servizio ausiliario.<br />

Agli ufficiali della prima di tali categorie la relazione Lacava<br />

13 marzo 1883 non riteneva applicabile la ineleggibilità, avendo<br />

indole e scopo tutto slraordinario e non stipendio, ma solo indennità<br />

quando sono in servizio: e nega, per il carattere non<br />

continuativo, la possibilità dell'influenza del superiore sull'inferiore.<br />

Analoga osservazione faceva per le condizioni di riserva e<br />

di posizione ausiliaria, che la relazione Pasquali 16 maggio 1883<br />

confermava, escludendo dal Bovero degli impiegali il generale<br />

Araldi in posizil],ne ausiliaria, perchè • questi non sono che<br />

impiegati a riposo e l'indennità che ricevono non è il corrispettivo<br />

di servizi che prestano attualmente. ma rimborso di<br />

spese, cui devono necessariamente sottostare per esser pronti<br />

a servire quando straordinarie esigenze del paese impongano<br />

chiamate straordinarie sotto le armi.: e la cosa rimase d'allora<br />

inconlestata, quantunque aspre lagnanze avesse mosso contro<br />

questa giurisprudenza il Nicotera il 16 giugno 1882.<br />

Cosicchè a noi rimane soltanto a ricordare i casi, in cui fu<br />

applicata la limitazione per ragion di territorio.<br />

Fin dal lO gennaio 1857 fu annullata l'elezione nel collegio<br />

di Iglesias del generale Boyl, comandante generale dell'isola di<br />

Sardegna. '


366 Capitolo XXIV.<br />

esplicare la sua azione in qualche parte del territorio soggetto;,<br />

e perciò p'roponeva e la <strong>Camera</strong> consentì l'annullamento.<br />

Mutata colla legge del 1877 la formola concernente questa<br />

ineleggibilità per ragion di territorio e trasfotmato il comando<br />

in ufficio del grado, la relazione Alario dello dicembre 1880 sull'Accértamento<br />

dichiara ineleggibile il Marselli, il quale era<br />

stato eletto nel collegio di Pescina, mentre era capo di stato<br />

maggiore del 7 0 corpo d'armata, nel cui perimetro è compreso<br />

quel collegio; e la <strong>Camera</strong> discutendo 1'8 dicembre 1880 tale<br />

relazione, annullò l'elezione dopo che il Mussi, antico relatore<br />

della legge, spiegò che la parola ufficio fu sostituita in comando<br />

per comprendere qualunque specie di funzione.<br />

La relazione Lacava del 13 marzo 1883 sulle incompatibilità<br />

ed ineleggibilità espone"a la situazione del maggiore d'artiglieria<br />

Corazzi eletto nello collegio di Roma, pur essendo applicato<br />

alla direzione territoriale d'artiglieria in Roma. La<br />

maggioranza della Giunta ne riteneva l'ineleggibilità per ragione<br />

di territorio, perchè la direzione territoriale d'artiglieria<br />

provvede ai bisogni in materiale e munizioni delle truppe<br />

stanziate nel territorio, alla stipulazione <strong>dei</strong> contratti, agli appalti<br />

per provviste e lavori; la minoranza invece, per le limitate<br />

attribuzioni sue, lo riteneva eleggibile e la <strong>Camera</strong> il 21<br />

aprile 1883 seguì l'opinione della minoranza.<br />

L'opposto accadde il 5 marzo 1891 per l'elezione di Grosseto,<br />

ave era stato eletto il viceammiraglio Racchia, comandante il<br />

10 dipartimento marittimo. La relazione Lanzara ritenne che<br />

il capo del 10 dipartimento esercita l'effettivo comando nel<br />

golfo di Spezia ave esiste l'arsenale, e che nel rimanente littorale<br />

fino a Terracina egli ha un'alta sorveglianza per quanto<br />

concerne la sicurezza militare, mentre la giurisdizione effettiva<br />

sul personale e sul materiale è <strong>dei</strong> capitani di porto, i quali<br />

dipendono direttamente dal Ministero, nella cui competenza<br />

sono pure gli avanzamenti, le nomine e le traslocazioni del<br />

personale, ecc. L'on. Parpaglia sosteneva in nome della minoranza<br />

la tesi opposta, dimostrando che il capo del dipartimento<br />

esercita il suo ufficio, non solo sulla gente imbarcata,<br />

ma su tutte le forze che posson anche esser a terra e poggiandosi<br />

sul preciso disposto della legge domandava l'annullamento,<br />

che la <strong>Camera</strong> votò.<br />

Infine il 1 0 maggio 1902 fu annullata l'elezione di Palumbo


368 Capitolo XXIV.<br />

legge del 1876, la quale chiarisce questa giurisprudenza estendendola<br />

a tutte le scuole soltanto peril fatto della sovvenzione<br />

dello Stato.<br />

La relazione Lacava 13 marzo 1883 ritenne come impiegato<br />

dello Stato il Cantoni, professore della scuola superiore di agdcoltura<br />

in Milano pagato sul bilancio della scuola cui lo Stato<br />

concorreva col sussidio di lire 30 mila.<br />

E tanto più deve ciò intendersi quando il patrimonio privato<br />

di un Istituto venga a fondersi col bilancio dello Stato:<br />

Onde la relazione Pasquali di Accertamento del 16 maggio 1883<br />

eonsiderò fra gli impiegati dello Stato il Corleo, il quale aveva<br />

nella Università di Palermo una cattedra fondata col lascito<br />

Gioemi, perocchè questo si è. fuso col patrimonio dell' Università<br />

di Palermo, onde lo stipendio del CorIeo è compreso nel<br />

bilancio proprio di quella Università.<br />

La relazione Righi sulle incompatibilità e ineleggibilità parlamentari<br />

del 3 dicembre 1883 contemplava il caso dell'onorevole<br />

Dotto De' Dauli professore nella scuola tecnica di Forli<br />

sussidiata, come tutte le altre scuole tecniche, dello Stato. E<br />

dalla discussione del 6 e del 15 dicembre risultò che, indipendentemente<br />

dall'esistenza della legge Casati in quelle provincie,<br />

era inevitabile l'annullamento perchè la legge, dicendo<br />

scuole d'ogni grado sovvenute dallo Stato, non fa distinzione<br />

tra sovvenzione continuativa e saltuaria, fra sovvenzione d'importo<br />

maggiore o minore, determinata in sè stesso o proporzionale,<br />

sovvenzione obbligatoria o semplicemente potestativa<br />

per parte dello Stato; di fatto la scuola di Forlì fu dal 1869<br />

sovvenuta ininterrottamente dallo Stato.<br />

Il 19 dicembre 1886 la relazione Cuccia espone il caso del<br />

prof. Razzaboni che, oltre ad essere professore, era direttore<br />

della scuola d'applicazione degli ingegneri. E, quantunque un<br />

Consorzio contribuisca alla spesa per certi corsi, la relazione<br />

dichiara che la scuola resta una e contenendo lo statuto del<br />

Consorzio impegni del Governo verso di essa, la scuola rimane<br />

fra qHelle sovvenute. La elezione è perciò annullata. Nel<br />

caso analogo del Fradeletto che nella scuola superiore di commercio<br />

di Venezia aveva, oltre alla cattedra ordinaria, anche<br />

Un incarico, la Giunta e la <strong>Camera</strong> giunsero il 7 mal'ZO 1901<br />

a conclusione diversa, convalidandone l'elezione. Diceva molto<br />

argutamente il relatore Barzilai che la legge, nello stabilire la<br />

prilIJ.u eccezione alla regola generale, distintamente contempla


Eccezioni all'ineleggibilità impieghi. 371<br />

Natura degli Istituti. - 80ffermiamoci ora sulla qualità degli<br />

Istituti che sian ritenuti equiparati alle Università, per dare<br />

supremi gradi accademici.<br />

Sin dal 6 aprile 1860 fu convalidata l'elezione di Ercolani,<br />

professore di anatomia patologica e zoologia nella R. Scuola<br />

di medicina veterinaria di Milano ed incaricato delle funzioni<br />

di direttore della Scuola sellza stipendio. Il relatore Massa ritenne<br />

quell'IstiLuto parificato ad Università perchè aggregato<br />

all'Università di Pavia, e perchè a Bologna, Modena e Parma<br />

la scuola della veterinaria si fa appunto dalle Università rispettive.<br />

A maggior ragione, dopo il Regio decreto 8 dicembre<br />

1860 che pareggiava le dette scuole agli istituti universitari, coi<br />

quali avevano comune la natura e l'estensione dello insegnamento,<br />

fu il 29 novembre 1872 convalidata l'elezione Chiappero<br />

professore nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria in<br />

Torino.<br />

Il 9 aprile 1860 fu convalidata l'elezione del Carrega, professore<br />

ordinario nell'Istituto di perfezionamento in Firenze, considerato<br />

come compimento dell'Università Toscana.<br />

Discutendosi nelle sedute 3-5 febbraio 1866 le conclusioni della<br />

Commissione cl'Accertamentò favorevoli ai professori di questo<br />

Istituto, Crispi le combatteva perchè non può dirsi che conferisca<br />

i supremi gradi accademici un Istituto, nel quale coloro che<br />

sono stati nelle Università trovano il complemento ai loro studi.<br />

Bedi, ministro dell'istrllzione pubblica, dichiarava che questo<br />

Istituto prima e dopo il decreto del 1859, c9n cui fu ampliato,<br />

venne sempre ritenuto come parte integrante dell'insegnamento<br />

universitario di Toscana, e anzi prima del 1859 i laureati di<br />

Pisa e di Siena non potevano essel'e ammessi al prs.tico esercizio<br />

senza che avessero atteso ai corsi nell'Istituto di FiI'enze,<br />

e dopo il 1859 non possono senza tale certificato presentarsi<br />

alla laurea. La <strong>Camera</strong> rigettava la proposta Crispi e dichiarava<br />

eleggibili i professori Ferrari e Corticelli che erano in tale condizione.<br />

Invece il 15 marzo 1861 la <strong>Camera</strong> aveva annullato l'elezione<br />

del Mercantini, professore nell'Accademia di Bologna, quantunque<br />

il relatore proponesse la convalidazione sul fondamento che,<br />

se l'Accademia non dà supremi gradi accademici, pure la cattedra<br />

d'estetica da quel professore coperta è del più alto grado.<br />

E pal'imente il 27 marzo 1861 erasi annullata l'elezione di Mandoj<br />

Albanese, professore nel R. Collegio della Nunziatella di


374 Capitolo XXIV.<br />

Superiore di commercio di Venezia, perchè il regolamento approvato<br />

con Hegio decreto 15 maggio 1870 dichiara che il diploma<br />

da questa Scuola rilasciato sarà ritenuto equivalente ai<br />

superiori gradi accademici per tutti gli effetti di legge, e la<br />

legge consolare 21 agosto 1870 stabilisce per la carriera consolare<br />

la parificazione della licenza nella Scuola superiore di Venezia<br />

alla laurea in giurisprudenza. E questa Scuola fu pure<br />

dichiarata pareggiata colla convalidazione di Pascolato, direttore<br />

di essa, il 6 febbraio lnOi. •


Capitolo XXY.<br />

a maggioranza la proposta fatta da uno <strong>dei</strong> Commissari in<br />

favore <strong>dei</strong> militari chiamati a qualche direzione tecnica <strong>dei</strong><br />

Ministeri Guerra o MaI'ina. Ne sorse la legge 3 luglio 1875 n.<br />

2610, la quale all'articolo 100 della legge del 1860 dopo le parole<br />

nOIl possono esser alllmessi alla Carnera aggiulIse le altre<br />

quand' anche appartengano ad lino <strong>dei</strong> Consigli designali al Il. 7.<br />

dell'articolo 97; ed infine clopo le parole le elezioni nuove degli<br />

impiegati saranno nulle aggiunse le altre: sarà nulla parimenti<br />

l'elezione degl'impiegati designati nell'articolo 97 quando gli e/elti<br />

disimpegnino anche temporaneamente un altro ufficio retribuito<br />

sul bilancio dello Stato tra quelli non conlcmp/ati dal suddetto<br />

articolo o non congiunli necessarialllenie co/! essi. Restituisco<br />

qui il vero testo quale fu corretto col Regio Decreto ()<br />

fehbraio 1887 n. 4323, mentre il testo della legge 1875 aveva<br />

dimenticalo il non ili quest' ultimo periodo.<br />

La lunga questione dibattuta avanti la legge dalla <strong>Camera</strong><br />

venne dopo di essa a spostarsi; i tentativi che prima si facevano<br />

per dimostrare la prevalenza delle ragioni di eleggibilità<br />

si ripeterono a provare la congiunzione necessaria dell' UIIO<br />

coll'allro ufficio.<br />

Sua applicazione. - Come prima applicazione della legge<br />

furono il 19 dicembre 1876 convalidate le elezioni di Randaccio<br />

a Pesaro e a Recco, essendo egli direttor'e generale della sa,<br />

nità marittima e membro del Consiglio superiore di sanità.<br />

Annullata invece il 27 gennaio 1877 l'elezione di La Francesca,<br />

avvocato generale presso la Cassazione di Napoli, quantunque<br />

fosse anche segr'etario generale al Ministero di Grazia e Giustizia.<br />

Il 6 marzo 1877 la relazione Varè sull'Accertamento ritenne<br />

necessariamente congiunto coll'ufficio di professore ordinario<br />

di chimica quello di direttore della clinica e perciò dichiarò<br />

eleggibili Baccelli, Sperino e Umana e altrettanto Pellegrini e<br />

Ratti professori ordinarii e direttori del rispettivo gabinetto<br />

chimico-farmaceutico.<br />

Non eleggibile invece Carducci, professore ordinario di letteratUl'a<br />

italiana e incaricato di insegnare la storia comparata<br />

delle letterature neolatine, perchè il nesso logico, dal quale<br />

sono stretti i molti rami della letteratura non possa portare al<br />

grado di congiunzione necessaria .Ia unione personale, anche<br />

opportunissima, di due cattedre della stessa università, nelle<br />

quali si diano insegnamenti diversi a studenti che possono<br />

essere diVersi. E nemmeno Fabrelti, professore ordinario di


38l Capitolo XXV.<br />

zioni idrauliche e incaricato dell'insegnamento delle costruzioni<br />

marittime, la relazione Vigoni dell'8 febbraio 1887 riconosce<br />

il nesso scientifico tra i due insegnamenti, ma non consente<br />

che il raggruppamento di materie nei programmi possa valere<br />

di criterio della imprescindibile necessità di affidare l'insegnamento<br />

'ad uno o più titolari; onde, nonostante la difesa<br />

del Nazzani stesso, che per l'incarico aveva rinunziato allo<br />

stipendio, l'elezione fu annullata; come il 25 febbrai o 1893 fu<br />

annullata l'elezione di Chironi, professore di diritto civile incaricato<br />

dell'insegnamento della introduzione alle scienze giuridiche;<br />

e senza contestazione fu "n 15 gennaio 1894 collocato,<br />

nella relazione d'accertamento, fra i professori, il Celli professore<br />

ordinario e direttore dell'Istituto d'igiene.<br />

La relazione Alario sull'Accertamento, 1 dicembre 1880, riteneva<br />

eleggibile Sanarelli consigliere d'appello e membro del<br />

tribunale supremo di guerra, perchè il codice penale militare<br />

designa organicamente due Consiglieri della Corte d'Appello<br />

a membri del Tribunale supremo; così Celesia, consigliere di<br />

Stato e membro dello 'stesso tribunale supremo; Ercolani, professore<br />

di istituzioni veterinarie e direttore del Museo di anatomia<br />

patologica e del rispettivo gabinetlo e Curioni, professore<br />

di costl"Uzioni idl"auliche e stradali e direttore del.Gabinetto<br />

con rispettive indennità: e Messedaglia e Villari, professori<br />

ordinari e membri del Consiglio' superiore di Pubblica Istruzione.<br />

Ritenne inelcggibile Bertolè-Viale Generale e Gran Cacciatore<br />

del Re con assegno di 8000 lire; il che fu confermato 1'8<br />

dicembre dalla <strong>Camera</strong> nonostante che la legge contempli, per<br />

la regola della connessione necessaria, l'incarico di uffici retribuiti<br />

sul bilancio dello Stato, senza ripetere l'enumerazione<br />

degli altri bilanci. E di fatto la relazione Lacava 13 marzo 1883<br />

sulle incompatibilità dichiarava eleggibile il Mazza, tenente generale<br />

ed aiutante di campo generale del Re con 4000 lire<br />

di assegno sulla lista civile.<br />

Elec:gibilità <strong>dei</strong> Direttori generali. - La stessa relazione<br />

Alario convalidava Valsecchi e Randaccio, Direttori Generali<br />

e membri di Consigli superiori, ritenendo che in questa<br />

parte nulla sia stato mutato dalla legge del 1877 sulle incompatibilità.<br />

Ma la questione medesima fu risollevata dalla<br />

relazione Lacava del 13 marzo 1883 a nome della Giunta delle<br />

Elezioni. Essa dà interpretazione autentica alla legge Bonfadini<br />

dichiarando che con questa «fu dunque affermato che


384 Capitolo XXr.<br />

gione di non compl'endere nella benevola eccezione i direttori<br />

generali.<br />

Il 2 luglio 1897 l'on, Balenzano riferì sul caso Bertarelli, direttore<br />

generale dell' amministrazione civile e membro del<br />

Consiglio di sanità. Rilevate le titubanze delle precedenti Giunte,<br />

dichiara la necessità che l'ufficio principale sia compatibile e<br />

non viceversa, e mette anche in dubbio se il Bertarelli sia<br />

membro nato del Consiglio di sanità, essendolo forse invece il<br />

capo dell'ufficio sanitario.<br />

Rilevata poi la incompatibilità speciale del direttore gcnerale<br />

dell'amministrazione civile chiamato ad cseguire il voiere dcI<br />

}Iinistro dell'Interno e che pl'esiede a tutte le amministraziolli<br />

delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni e delle opere Pie ed ha perciò<br />

nelle mani lo strumento più potente d'influellza elettorale, ne<br />

propone l'annullamento. Il Girardi nella discmsione alla <strong>Camera</strong><br />

si chiedeva quale disposizione di legge autorizzasse a distinguere<br />

tra l'ufficio principale e l'accessorio quando si tratta<br />

di uffici necessariamente connessi tra di loro per volontà di legge<br />

. e non per arbitrio di potere esecutivo. Xè il procuratore<br />

generale di Roma, quale membro del Consiglio di sanità, diventerebbe<br />

eleggibile perchè egli vi interviene, non solo in ragione<br />

dell'ufficio, ma in ragione della residenza,<br />

Sulla proposta della Giunta si votò a scrutinio segreto, da<br />

cui risultarono 115 per convalidazione, 113 per l'annullamento e<br />

25 astenuti. Cosi fu convalidato.<br />

La giurisprudenza della <strong>Camera</strong> fu anche più benevola per<br />

il caso dell'Ispettore generale delle strade ferrate che è membro<br />

aggregato del Consiglio superiore <strong>dei</strong> Lavori Pubblici. La<br />

relazione Barzilai del 6 febbraio 1901 riconosceva che la legge<br />

elettorale non dice affatto che gl'ineleggibili, perchè facciano<br />

parte di quei Consigli, diventino eleggibili; dice invece all'articolo<br />

88 che anche i membri di quei consigli diventano ineleg·<br />

gibili quando abbiano un altro ufficio retribuito sul bilancio<br />

dello Stato non compreso nelle eccezioni e non congiunto ne·<br />

cessariamenle con esso. Ma però quando si tratta del Consiglio<br />

superiore <strong>dei</strong> Lavori Pubblici, siccome di soli funzionari è composto<br />

quel Consiglio, da un lato la legge dichiarerebbe eleggibili<br />

i membri di quel Consiglio e dall'aUI'o non sanando, per<br />

questa partecipazione, la ineleggibilità, li escluderebbe tutti.<br />

E, constatato che l'ispettore generale fa parte del Consiglio<br />

superiore. non per volontà del Ministro, ma per disposizione


Accertamento del numero <strong>dei</strong> deputati. :38D<br />

Questo è ancora lo stato della legislazione, che non fu plU<br />

modificato quanto al numero, quantunque, come vedremo, abbia<br />

avuto qualche riforma quanto alle conseguenze del sorteggio.<br />

Passati dal periodo della maggiore larghezza al periodo<br />

della massima diffidenza, si cercò di mitigarla man mano, non<br />

con una coraggiosa, netta riforma, ma coi piccoli artifizi, che<br />

fecero profittare della ampiezza delle maglie della rete, e<br />

più che tutto col lasciare trascorrere lungo lasso di tempo prima<br />

di escludere quelli che il rigor della legge imporrebbe allontanare.<br />

Constatata l'eccedenza del numero stabilito, è necessario il<br />

sorteggio per indicare l'eletto che debbe lasciare il posto,<br />

Una simpatica questione fu sollevata nell'8 febbraio 1854 da<br />

chi, in favore del ministro Paleocapa eletto in due collegi,<br />

avrebbe voluto che nel sorteggio si imbussolassero i collegi e<br />

non i nomi degli eletti, onde Paleocapa potesse contare per due.<br />

Cavour, Presidente del Consiglio, dice che, nonostante il piacere<br />

di veder crescere le probabilità in favore del suo collega, pure<br />

la legge è chiara quando parla di sorteggio del nome <strong>dei</strong> deputati,<br />

e il Paleocapa non deve perciò contare che per uno.<br />

Xel sorteggio il nome di Paleocapa fu tosto estratto (1).<br />

Ma quando nelle constatazioni pubbliche o nelle indagini<br />

private. taluno coscientemente o incoscientemente sfugga al<br />

sorteggio, quale ne sarà la conseguenza? Il solo fatto dell'aver<br />

taciuto la propria qualità sarebbe stata desso sufficiente a togliere<br />

a lui il vantaggio del sorteggio? E se la cosa non sia<br />

imputabile a sua colpa, quale la conseguenza, non potendosi<br />

con effetto retroattivo danneggiare la condizione degli altri? A<br />

questi dubbi rispondeva la relazione De Luca sull'Accertamento,<br />

del 26 gennaio 1866, la quale stabiliva come massima<br />

adottata ad unanimità: doversi annullare l'elezione di un impiegato<br />

eleggibile se questi non rivelando la sua qualità abbia<br />

evitato il sorteggio. E ne fece dolorosa esperienza il prof. Bucchia,<br />

il quale, pur risultando sicura la sua buona fede dal<br />

fatto stesso dell'aver egli sollevato il dubbio, fu il 12 giugno<br />

1867 annullato per essersi ritenuto impiegato in aspettativa.<br />

(1) Vedasi in contrario il caso del 17 marzo 1870, in cui si posero<br />

nell'urna i nomi <strong>dei</strong> due collegi rappresentati da Bonacci e Capone e<br />

non i nomi degli eletti,


390 Capitolo XXVI.<br />

Allorchè i due giudizi, sulla validità dell'elezione e sull'Accertamento,<br />

erano deferiti a due Giunte diverse, non faceva<br />

ostacolo alle nuove indagini della seconda se non il fatto che<br />

nella relazione di convalidazione si fosse ampiamente esaminata<br />

e risolta la questione relativa alla qualità dell'eletto, siccome<br />

dichiarava la relazione Capdolo del 15 maggio 1861. E<br />

allorchè la Giunta speciale di Accertamento venne in progresso<br />

di tempo a cedere alla natura assorbente della Gi unta delle<br />

elezioni, si mantenne sempre il lavoro di Accertamento disgiunto<br />

dalla verifica <strong>dei</strong> poteri e, risenata nella formola di<br />

convalidazione la cognizione delle incompatibilità non conosciute<br />

e pt'eesistenti, resta libero in sede di Accertamento di<br />

rilevare quelle pdma ignorate.<br />

Per giungere al sorteggio, occorre stabilire con precisione<br />

il momento in cui possa dirsi constatato il numero degli impiegati<br />

deputati, di guisa che, se eccedente, ne sorga diftida<br />

agli elettori che da quel giorno aItri impiegati non sono eleggibili;<br />

questione, che, come ben vedesi. si collega strettamente<br />

coll'altra della concorrenza <strong>dei</strong> deputati eletti nelle elezioni<br />

suppletive con quelli delle elezioni generali.<br />

()onOitto <strong>dei</strong> proclamati in elezioni generali con<br />

quelli eletti in elezioni suppletive. - A questo proposito<br />

già dal 24 maggio 1861 la <strong>Camera</strong> rigettò la proposta Yalerio<br />

di comprendere fra i sorteggiabili anche quelli eletti<br />

in elezioni suppletive. :\la il sentimento che al pubblico dovesse<br />

pur darsi qualche notizia, la quale lo mettesse in avvero<br />

tenza sulla validità delle sue operazioni, trovò accoglienza<br />

presso il Presidente della Giunta Accertamento, ono Panattoni,<br />

il quale, il 18 dico 1855, venne a dichiarare spontalleamente alla<br />

<strong>Camera</strong> non esser ancora pronta la relazione, ma ritenere necessario<br />

render noto alla <strong>Camera</strong> ed al paese che le due categorie<br />

<strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori eccedevano di già il numero<br />

indicato dalla legge, affincbè gli elettori non avessero a fare<br />

atto nullo nominando individui di categorie già complete. E<br />

sul valore di questo avviso dato dall'ono Panattoni si ebbe dibattito<br />

il 27 gennaio 1866, allorquando ilrelatore Venturelli basò<br />

su di esso la sua proposta di annullamento dell'elezione dell'ono<br />

Pantano, consigliere d'Appello, sostenendo Broglio che<br />

l'operato della Commissione non può avere effetto perentorio<br />

finchè non è riconosciuto e valida).o dalla <strong>Camera</strong>. Sulla proposta<br />

del PanaUoni stesso, il qual; ammetteva che l'avviso da


Accertamento del numero <strong>dei</strong> deputati. 3%<br />

lini, Baratiet'i, Mocenni e Morra e proclamato il ballottaggio tra<br />

Randaccio ed altro candidato; nessun posto vacante nella categoria<br />

generale, che invece si fece il 19 luglio per la promozione<br />

di Zanolini. Il 22 viene in ballottaggio eletto il Randaccio.<br />

La relazione del 31 gennaio 1884 della Giunta Elezioni, in applicazione<br />

del principio quod vitioSllIll ab initio tractu temporis<br />

convalescere -non potest, ne propone l'annullamento: e non<br />

ostante lo stesso Ferracciù, presidente della Giunta, nella 2 a<br />

tornata della <strong>Camera</strong> del 4 febbr. 1884 sostenesse l'opinione<br />

contraria, le conclusioni della Giunta sono dalla <strong>Camera</strong> approvate.<br />

Ma, unitamente all'ono Chimirri, quantunque con discorde<br />

intento, l'ono Ferracciù sollevava altra più gl'ave questione colla<br />

distinzione fra le condizioni di capacità, ch'egli riconosceva<br />

necessarie al momento della elezione, e quelle di incompatibilità,<br />

che possono anche sopraggiungere.<br />

t:JonOitto tra elezioni suppletive avt'enute in giorni<br />

diversi. - E questo dibattito si ricollega direttamente con altro,'<br />

che tanti dubbi e tanto varia giurisprudenza originò nella<br />

1I0stra <strong>Camera</strong>, sulla prevalenza, iII caso di concorso tra diverse<br />

elezioni suppletive, del giorno in cui l'elezione si fece o<br />

di quello in cui la <strong>Camera</strong> ne deve deliberare.<br />

Mentre l'imperfezione per ragione di ineleggibilità è insanabile,<br />

sarebbe invece sanabile quella per ragione di incompatibilità,<br />

quando questa venisse, prima della deliberazione<br />

della Camcl'a, a cessare? E quale, nell'ipotesi, la situazione<br />

degli altri, che sulla incompatibilità del primo avessero<br />

fatto calcolo per dedurne la vacanza di seggi e la validità di<br />

elezioni successive? Il dubbio si ricollega pure a quello sulla<br />

notizia pubblica e certa della situazione delle singole categorie.<br />

Dei casi molteplici, che le delibel'Uzioni della <strong>Camera</strong> furon chiamate<br />

a risolvere, abbiamo esempio nelle primissime legislature<br />

del Parlamento Subalpino, Resisi vacanti nel luglio 1850 due<br />

posti di impiegati, nell'agosto furono eletti altd due impiegati<br />

a sostituirli; nel settembre fu eletto Berti: il 14 novembre 1850<br />

l'Ufficio chiamato a riconoscerne la validità ritenne che l'elezione<br />

del Berti non dovesse annullal'si, ma insieme concorrel'e<br />

- al sorteggio <strong>dei</strong> due posti. La <strong>Camera</strong> considerò prevalente la<br />

questione dell'età legale non ancora raggiunta dal Berti e per<br />

.. questa considerazione, riservate le altre, ne annullò l'elezione.<br />

Invece, eletto prima De Candia a Cagliari e successivamente


408 Capitolo XXVI.<br />

e Brin che eran Ministri e gli ono Nocito, Corsi e Carenzi che<br />

eran Sottosegretari al momento della loro elezione, quantnnque<br />

dimissionari prima dell'Accertamento. La relazione andò<br />

anche più oltre, ed esaminata la questione dell'ono Gianturco,<br />

il quale non era Sottosegretario di Stato al momento dell'elezione,<br />

ma era stato nominato dopo ed era già cessato prima<br />

dell'Accertamento, non lo ritenne neppure soggetto a sorteggio.<br />

Con questo precedente e colle stesse argomentazioni furono<br />

dalla relazione Finocchiaro Aprile dell'11 maggio 1901 esclusi<br />

dall'elenco <strong>dei</strong> sorteggiabili gli Oll. Giallturco, Pascolato, Panzacchi<br />

e Rava che eran stati nominati Ministri e Sottosegretari<br />

di Stato dopo il giorno dell'elezione, e non avevano più<br />

tale ufficio al giorno dell'Accertamento.<br />

Però il 21 maggio 1901 la <strong>Camera</strong> prese in considerazione la<br />

proposta Vischi che stabiliva che l'esclusione dal sorteggio<br />

<strong>dei</strong> membri del Governo riguardava solo quelli che eran membri<br />

del Governo al momento dell'elezione.<br />

Il desiderio di estendere ancora queste esclusioni dal sorteggio<br />

si è già alcune volte manifestato, ma la <strong>Camera</strong> finora<br />

si mostrò ostile a queste proposte: cosi il 27 giugno 1891 respinse<br />

]a proposta Grimaldi di escludere dal sorteggio il<br />

Presidente e i Vice Presidenti dell'Assemblea, che fossero impiegati,<br />

e il 6 marzo 1894 respinse la proposta Imbriani di esentare<br />

dal sorteggio i deputati che hanno fatto parte del Comitato<br />

<strong>dei</strong> Sette, affinchè possano continuare a rispondere <strong>dei</strong><br />

loro atti.<br />

Risultati <strong>dei</strong> singoli Accertamenti. - Diamo ora uno<br />

sguardo riassuntivo ai risultati <strong>dei</strong> singoli Accertamenti in<br />

riferimento alla legge vigente.


-------------------------<br />

CAPITOLO XXVII.<br />

Ineleggibilità <strong>dei</strong> Sacerdoti.<br />

Un'altra ragione d'ineleggibilitù contempla la legge, su cui l:1.<br />

nostra attenzione va ·;affermata,<br />

L'art. 87 della legge eletLorale dichiara ineleggibili gli ecclesiastici<br />

aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza,<br />

quelli che ne fanno le \'eci e i membri <strong>dei</strong> capitoli.<br />

Questa ineleggibilitù è fondala, in parte negli obblighi speciali<br />

degli in\'estiti che ne impediscono la libera attivitù, in parte<br />

nel tiIllore di pressione che essi possano esercitare, in parte<br />

nel concetto politico di limitare l'ìngresso nelle aule lpgislati\'e<br />

a coloro che riconoscono in nBro potere il dirilto d'impero, A<br />

tnle proposito non sarù inutile ricordare l'interpellanza svolta<br />

il 1° giugno 1860 dal Senatore Roncalli circa le pressioni esercitate<br />

sul sacerdote deputato Brad, al quale fu in questo modo dai<br />

superiori tolto il diritto di celebrare la messa, sen7a alcuna<br />

ragione.<br />

Quanto a questa ineleggibilitù che in sifralta forma fu sempre<br />

riprodolla, dobbiamo ricordnre soltanto che In Cnmera <strong>dei</strong><br />

Deputali, nell'approvare q uella che f\1 poi la legge delle incom:<br />

patibilità del 1877, avc\'a accetLata la proposta Pierantoni di<br />

dichiarare ineleggibili senz'allro tulli i ministri del culto: avendo<br />

invece il Senato, su proposta del relatore Mauri, respinta questa<br />

disposizione, venne a rimanere in vigore la formola della<br />

legge elellorale qual'è nel testo unico riprodotta.<br />

Nell'ir.tel·pl'etazione di questa formola la giurisprudenza poco<br />

ci soccorre perchè dopo la proclamazione del Regno d'Italia, anche<br />

prima del non expedil, nessun caso più ci si presenta. Vari<br />

invece il Parlamento subalpino fu chiamato a risolverne,


416 Capitolo XXVII.<br />

di residenza, ma che la giurisdizione capitolare non si esercita<br />

dai membri uti singuli, che dall'obbligo di residenza i singoli<br />

canonici possono essere dispensati e che la cura abituale si<br />

- restringe al diritto di nominare un parroco. Proponéva perciò<br />

la conferma, la quale, dopo dottissima discussione di tre giorni,<br />

fu respinta per votazione nominale con 83 voti contro 60. Dalla<br />

forma di votazione allora specialissima può dedursi la importanza<br />

cui erasi elevata la questione.<br />

E così il 13 gennaio successivo furono annullate le elezioni di<br />

Scavini, canonico della cattedrale di Novara, e Ponzetti, canonico<br />

a Caluso: principalmente perchè, come osservava il ministro<br />

Rattazzi, fUI'ono i canonici stessi, nelle loro contestazioni<br />

colla Cassa ecclesiastica, a dar occasione a constatare che, se<br />

non avevano cura d'anime, avevano però obbligo di residenza.<br />

Fu invece convalidata il 14 gennaio 1859 l'elezione dell'abate<br />

Niel, appartenente alla Congregazione <strong>dei</strong> preti secolari del:a<br />

Doltrina Cristiana, costretti ai tre voti semplici, di obbedienza,<br />

castità e povertà, oltre al quarto di perseverare nell'Ordine,<br />

dal quale non possono essere sciolti che dal Pontefice o dal<br />

Capitolo generale.<br />

Il 3 marzo 1861 fu annullata l'elezione di Buonomo primicerio<br />

della cattedrale di Gaeta.<br />

Invece il 7 marzo venne convalidata quella di Valenti, porzionario<br />

nella cattedrale di Monopoli, perchè il porzionario non<br />

è canonico, non ha cura d'anime nè giurisdizione, ma solo una<br />

porzione presbiteriale che è parle di massa.<br />

Se il 23 marzo 1861 fu convalidala Del Drago, canonico della<br />

chiesa collegiata di Rutigliano, perchè era stato destituito dalla<br />

qualità di canonico, il 21 giugno la relazione di Accerlamento<br />

<strong>dei</strong> deputati impiegali ne sanciva l'ineleggibilità per la riconosciuta<br />

sua qualità di canonico.<br />

Il 14 marzo 1863 fu convalidato Passaglia ex-gesuita perchè da<br />

prove teslimoniali ed altre deduzioni si ritenne ch'egli avesse<br />

svestiLo l'abito monacale rimanendo semplice abate.


Ineleggibilità per ragioni d'affari. 419<br />

ogni violenza e intimidazione •. E nello svolgere la sua proposta<br />

si domandava se, per mantenere la moralità nell'Assemblea,<br />

Qccorra che nella <strong>Camera</strong> vi siano 500 oziosi a rappresentare<br />

i 25 milioni di operosi italiani: " tanta più influenza,<br />

tanta più efficacia ed autorità avrà nel paese un'Assemblea<br />

quanto più in essa è rappresentato tutto ciò che costituisce la<br />

reale vita economica ed industriale del paese". Il ministro<br />

Lanza dichiarava l'inutilità di questa proposta, non essendovi<br />

nessuna legge che vieti il voto ai deputati possessori di azioni<br />

ed essendosi anzi in tutte le votazioni escluso esplicitamente<br />

che alcuna incapacità cada sugli azionisti, onde non riteneva<br />

ammissibile che si sottoponesse a deliberazione della <strong>Camera</strong><br />

una proposta che era di tutta evidenza. Di fronte a tali dichiarazioni<br />

l'ono Bonghi la ritirò.<br />

§otto§crittori di Uonvenzioni collo §tato. - Che del<br />

resto un deputato potesse avere legami d'affari collo Stato<br />

era stato provato dalle convenzioni con Grandis, Grattoni<br />

e Sommeiller, il quale ultimo era deputato, e tanto più dal<br />

falto della convenzione proposta il 31 luglio 1862 da Bastogi, deputato,<br />

per le ferrovie meridionali, la quale era stata dalla <strong>Camera</strong><br />

acceltata. E cosi nella Raccolta delle Leggi e Decreti troviamo<br />

moltissimi esempi di convenzioni collo Stato firmate da<br />

deputati; e solo furono effetto di spontanea delicatezza le dimissioni<br />

date il 19 marzo 1875 dal deputato Bastogi per la ragione<br />

che, volendo egli astenersi durante tutta la discussione<br />

delle Convenzioni, non voleva ne sorgesse danno pei suo collegio.<br />

Impiegati di §ocietà contraenti collo ,ltato. - Un<br />

dubbio era stato sollevati> il 4 marzo 1861 sulla eleggibilità di<br />

Oldofredi Tadini, direttore della Società Vittorio Emanuele,<br />

nominato dalla Società e con stipelldio sul bilancio della<br />

stessa, alla quale però lo Stato aveva garantito un interesse.<br />

Per la responsabilità che di questi bilanci prendeva, con tale<br />

garanzia, lo Stato, ne sostenevail Mellalla l'ineleggibilità, la quale<br />

non fu accolta dalla <strong>Camera</strong>.<br />

Allo stesso modo fu convalidata il 7 maggio 1863 l'elezione di<br />

Bella commissario governativo per le Meridionali, nominato<br />

dallo Stato, ma pagato sul bilancio della Società.<br />

Ma lo stesso severo Mellana, lorchè il 13 marzo 1863 moveva<br />

censura a Minghetti perchè fosse rimasto amministratore della<br />

Socktà <strong>dei</strong> Canali Cavour, lo incolpava perchè cumula:S5a Jale


420 Capitolo XX1 TIII.<br />

qualità con quella di ministro, non con quella di semplice deputato:<br />

onde trionfalmente gli poteva rispondere Minghetti<br />

dichiarando la dimissione da lui data prima di accettare l'ufficio<br />

di ministro. Rammento che nella discussione dell'H gennaio<br />

1867 Riberi ricordava che Cavour, prima di assumere nel<br />

1850 il Ministero di Agricoltura, vendette tutte le azioni industriali<br />

che possedeva.<br />

Il 17 giugno 1870 fu annullata l'elezione di Ara, presidente del<br />

Consiglio di amministrazione <strong>dei</strong> Canali Cavour, perchè, avendo<br />

il Governo autorizzata la Società ad emettere obbligazioni per<br />

15 milioni ed assumendo diretta ingerenza nell'Amministrazione,<br />

quegli fu ritenuto impiegato governativo. La Convenzione<br />

con cui fu autorizzata la Società ad emettere le obbligazioni era<br />

in data 7 marzo 1869 e quindi ben lungi dall'essere applicabile<br />

al Minghetti.<br />

Tentativi di legislazione. - Il sospetto però e la diffidenza,<br />

legittimati forse da qualche caso meno corretto, procedevano<br />

verso la vittoria. La relazione Piroli, a nome della Commissione<br />

d'inchiesta sui fatti relativi alla concessione delle ferrovie meri-<br />

. dionali, conchiudeva il 15 luglio 1864: « consigliano ad ogni modo<br />

il pubblico interesse e la dignità delIl <strong>Camera</strong> che si abbia a stabilire<br />

per legge l'incompatibilità della qualità:di deputato colle<br />

funzioni di amministratored'imprese sovvenute dallo Stato, o con<br />

qualunque altra impresa che implichi conflitto coll'interesse<br />

pubblico .' Questo punto della relazione fu discusso il 17 luglio<br />

1864: e fu combattuto dal Mari come quello che, anzichè tutelare,<br />

offenderebbe il decoro <strong>dei</strong> deputati, costituendo una legge<br />

d'inabilitazione, la quale verrebbe ad alterare il sistema elettorale,<br />

mentre si dimenticano mille casi di conflitto tra !'interesse<br />

generale e il privato, per ragione della possidenza, della<br />

proprietà di capitali impiegati in effetti pubblici: la garanzia<br />

. prestata dallo Stato alla Società si ritol'ce contro le conclusioni<br />

della Commissione, pel'chè così !'interesse della Società concessionaria<br />

viene a combinare con quello dello Stato. Conchiudeva<br />

proponendo, a nome anche di Biancheri; un ordine del<br />

giorno per invitare il Ministero a proporre un progetto di legge<br />

« col quale si IH'ovvegga ai- casi nei quali vi possa essere conflitto<br />

tra !'interesse generale eiI personale nelle funzioni di<br />

deputalO •.<br />

Lanza dichiarava allora che la Commissione modificava la<br />

proposta nel senso-di invitare il Gove-rno-a proporre undise-


Ineleggibilità per ragioni d'affari. 421<br />

gno di legge per determinare in quali casi possa esservi incompatibilità<br />

tra le funzioni di deputato e quelle attinenti ad<br />

imprese industriali e commerciali sovvenute dallo Stato, eda<br />

provvedere pure ai casi nei quali possa esservi conflitto tra<br />

l'interesse generale ed il particolal'e nell'esercizio delle funzioni<br />

di rappresentante della nazione. E Mari spiegava ancora che<br />

coll'ordine del giorno da lui proposto non intendeva escludere<br />

qualunque caso di incompatibilità, ma soltanto combattere la<br />

tesi speciale di quella incompatibilità, che era contemplata dalle<br />

conclusioni della Commissione. L'ordine del giorno Mari-Biancheri<br />

fu dalla <strong>Camera</strong> approvato quasi ad unanimità.<br />

Con scopo più limitato, il 19 novembre 1864, eletto Allievi<br />

membro della Giunta generale del bilancio, Mellana dichiarava<br />

subito di riservarsi di movere la questione se chi fa parte di<br />

Società sussidiate dallo Stato possa essere nominato commissario<br />

del Bilancio.<br />

Il sospetto continuava ad imperare e aveva bisogno di un<br />

soddisfacinll'nto. Il 23 marzo 1875, innanzi che si discutesse 1.'l.<br />

legge ferroviaria, il La Porta proponeva un ordine del giorno per<br />

invitare il Ministero a presentare nell'attuale sessione un disegno<br />

di legge sulle incompatibilità parlamentari, al che il ministro<br />

Lanza rispondeva colla promessa più formale, c.he fu<br />

mantenuta il 31 marzo.<br />

È bene notare che il 23 marzo, lorchè il La Porta faceva la<br />

sua proposta, il Presidente annunziava che parecchi deputati,<br />

membri di Consigli di amministrazione di ferrovie o in altro<br />

modo interessati, avevano. a lui dichiarato di astenersi dalla<br />

discussione e ùal voto.<br />

Il progetto del ministro Lanza alla formola inglese generica<br />

da applicarsi ai casi in cui si riscontri interesse pecuniario,<br />

personale, diretto ed immediato, preferiva la specificazione <strong>dei</strong><br />

singoli casi, che raccoglieva in 5 categorie: interesse come portatore<br />

di azioni: intel'esse come impiegato o stipendiato dell'impresa<br />

o costruttore <strong>dei</strong> lavori: interesse come rappresentante<br />

o promotore di una Società sovvenuta o non dallo Stato:<br />

interesse personale nei diritti o nelle obbligazioni contrattuali<br />

della Società verso lo Stato: interesse qualsivoglia, onde possa<br />

nascere fondato sospetto di voti dati a danno dello Stato. Due<br />

ordini di rimedi riconosceva: o limitare l'azione del membro del<br />

Parlamento sugli affari in cui egli o !'impresa siano interessati,<br />

onde divieto di far parte di Commissioni, di prender parte alle


426 Capitolo XX"III.<br />

mentare vive pdncipalmente pel rispetto reciproco delle competenze<br />

dèi grandi Corpi dello Stato fra loro e principalmente<br />

<strong>dei</strong> più delicati riguardi mutui <strong>dei</strong> due rami del Parlamento.<br />

Il Senato ha attribuzioni proprie e nessuna delle incompatibilità<br />

applicabili alla Camel·a. la quale ha una di\'ersa origine<br />

ed una "Speciale ingerenza in materia di finanza, può essere<br />

applicata al Senato •.<br />

Ciò nonostante la questione meciesima si riprodusse colla<br />

proposta Di San Donato fatta il 18 luglio 1888 durante la discussione<br />

della legge comunaie e provinciale, per estendere ai<br />

senatori le incompatibilità parlamentari.<br />

Crispi ministro rispondeva accettando il concetto della proposta,<br />

perchè la sola differenza tra senatore e deputato consiste<br />

nel fatto che quegli, essendo a vita, non subisce il sindacato<br />

della Xazione: ma, occorrendo procedel'e in modo che il Senato<br />

non abbia a sentirsene offeso, prometteva esaminare tale<br />

questione allorquando avrebbe presentato un disegno di legge<br />

per modificare e abolire le incompatibilità, alle quali egli<br />

preferiva il sistema di comprendere fra i reati certi atti <strong>dei</strong><br />

membri del Parlamento" che in date occasioni essi potessero<br />

commettere. Il deputato Di San Donato ritirò allora la proposta,<br />

la quale fu sotto forma specifica ripresentata il 9 luglio<br />

1890 dal Pantano, allorquando, adottata dalla <strong>Camera</strong> l'incompatibilità<br />

<strong>dei</strong> deputati colle funzioni nei Banchi di Xapoli e di<br />

Sicilia, egli avrebbe voluto estenderla anche ai senatori. Non<br />

accettato dal relatore Luzzatti, l'emendamento Pantano fu dalla<br />

<strong>Camera</strong> respinto.<br />

Astensione obbligatOl'ia dal voto. - L'antica tendenza,<br />

ispirata all'esempio inglese, di voler aggiungere l'astensione dal<br />

voto <strong>dei</strong> deputati interessati, risorse, quantunque inutilmente,<br />

colla proposta Bonghi presa in considerazione il19 giugno 1884,<br />

il quale vietava di prender parte alle votazioni su cose nelle<br />

quali il deputato abhia interesse particolare o personale, sia<br />

come avvocato di privati o di società, sia amministratore, sia<br />

come contraente coll'amministl'azione pubblica, sotto pena di<br />

decadenz3 dal mandato quando ne fosse provata l'infrazione.<br />

Lorchè il 6 marzo 1885, terminata la discussione delle Convenzioni<br />

ferroviarie, '>tava per procedersi alla votazione segreta.<br />

Kapodano faceva appello ai sentimenti più delicati <strong>dei</strong> suoi<br />

colleghi perchè, o,oe si trovassero in alcuni <strong>dei</strong> casi di incompatibilità.<br />

si .astenessero dal voto. Vi rispondeva il Presidente


430 Capitolo XX VIII.<br />

rapporto d'interesse tra l'esattore e lo Stato, per quanto si riferisce<br />

alla ricognizione delle cosidette quote inesigibili e al<br />

relativo sgravio a favore dell'esattore; riflesso questo per cui<br />

si può propendere alla risposta affermativa nel quesito teorico.<br />

Invece, riconosciuto che lo Spada intervenne nei contratti,<br />

non in nome proprio, ma nel nome e nell'interesse della Banca<br />

di cui era direttore, conchiudeva mancare il sustrato di fatto<br />

perchè lo Spada non è l'esattore, nè il fi<strong>dei</strong>ussore, nè prestatore<br />

di cauzione a pro d'ell'esattore. E l'elezione fu convalidata.<br />

Si andò anche più in là sulla via della benevola interpretazione,<br />

perocchè la relazione Nocito dell'8 marzo 1898 sul caso<br />

Perrotta, eletto a Giarre, riconosceva nel fatto ch'egli era esattore<br />

delle imposte dirette pel quinquennio in corso; ma dichiarava<br />

" non essere il caso di confondere collo stipendio degli impiegali<br />

dello Stato, l'aggio col quale i comuni retribuiscono i loro esattori,<br />

nè da confondere gli impiegati dello Stato cogli esattori<br />

nominati di regola dai Comuni. Nè si può dire ch'egli rientri<br />

nel caso dell'art. 85 perchè l'esattore stipula il suo contratto<br />

col Comune o col consorzio e nei casi eccezionali col prefetto,<br />

ma come autorità tutoria; nè fa un çontratto di somministrazione<br />

di lavori nè riceve concessioni. Certo sarebbe desiderabile<br />

che in una futura riforma della nostra legge elettorale<br />

non fossero eleggibili gli esattori delle imposte, ai quali la<br />

legge presta la uis publica dello Stato e che considera come ufo<br />

ficiali pubblici, e che il prefetto investe dell'esercizio delle funzioni<br />

rilasciando una patente, e che hanno infine svariati<br />

rapporti di dipendenza coll'agente delle imposte, intendente,<br />

prefetto e ministro; ma la legge in vigore non si presta ad accogliere<br />

per via d'interpretazione estensiva questo desiderio n'<br />

Riproposto quesito analogo nella XXI legislatura per il Ventura,<br />

eletto a Nicastro,il quale era presidente della Banca Mutua<br />

Cooperativa assuntrice dell'esattoria del comune di Nicastro,<br />

della tesoreria comunale, dell'appallodel dazio consumo e<br />

della rappresentanza del Banco di Napoli, il relatore Berenini,<br />

dopo alcune constatazioni di fatto, dichiarò l'opinioneunanime<br />

della Giunta, che la gestione della esattoria comunale non cada<br />

obiettivamente sotto il disposto dell'art. 84 e che in ogni caso<br />

l'assenza nel Ventura di ogni personale interesse non renda<br />

applicabile il successivo art. 85. L'elezione fu convalidata.<br />

fJontratti d'opere o somministrazioni. - Quanto ai contratti<br />

d'opere o somministrazioni, si può forse osservare un<br />

movimento più incerto, e certo più rigorose.


Ineleggibilità per ragioni d'affari. 431<br />

Il 7 febbraio 1881 fu annullata l'elezione Glisenti a Salò, perchè<br />

vincolato personalmente collo Stato per contratti di somministrazioni.<br />

La relazione non dice di più, ma trattavasi evidentemente<br />

della fabbrica d'armi.<br />

La relazione Lacava del 13 maggio 1883 sulle ineleggibilità e<br />

incompatibilità non contemplava fra gli ineleggibili il Ginori­<br />

Lisci, proprietario della manifattura di porcellana a Doccia,<br />

che aveva contrattato colla amministrazione marittima tutta la<br />

fornitura di porcellane e crista!li; sia perchè il Ginori proprietario<br />

non si potrebbe dire a tutto rigore personalmente<br />

vincolato collo Stato, sia perchè la legge ha voluto colpire l'appaltatore,<br />

cioè colui che degli appalti fa il suo principale esercizio,<br />

non l'industriale che vende e spaccia i prodotti delle<br />

proprie manifatture, nè il proprietario che vende le sue<br />

derrate.<br />

A questa molto larga interpretazione, la quale non teneva in<br />

nessun conto la ragione del vincolo, che diversifica la vendita<br />

di un prodotto dal contratto per somministrazione continuativa,<br />

facev:l seguito, a molto maggior ragione, la deliberazione<br />

registrata nella stessa relazione, relativa a Felice Ferri, mandatario<br />

della ditta Casalegno che era in lite col commissariato<br />

militare di Napoli, al quale aveva chiesto un milione di indennizzo<br />

per somministrazioni fatte nel 1862-63 con procedura che<br />

era ora avanti la Cassazione.<br />

Il Ferri non era cessionario della ditta, ma solo mandatado,<br />

e inoltre il contratto di somministrazione era cessato dal 1863<br />

e nel 1883 non esisteva che una lite. Onde fu ritenuto eleggibile.<br />

La vera questione pratica della eleggibilità degli appaltatori<br />

sorse colla elezione :\lenutti nel II collegio di Roma; ritenne<br />

il 3 marzo 1891 la <strong>Camera</strong>, su relazione Barazzuoli, che le opere<br />

ferroviarie a lui appaltate erano al giorno dell'elezione non<br />

solo compiute ma collaudate: onde" non può parlarsi di ineleggibilità,<br />

sia perchè le leggi proibitive devono interpretarsi<br />

restriltivamente, sia perchè la ragione dell'ineleggibilità sta nel<br />

timore dell'influenza che il deputato può nel proprio interesse<br />

esercitare sul potere esecutivo, timore che sparisce il giorno<br />

in cui l'opera è collaudata e tutto si riduce ad una questio.q.e<br />

di dare ed avere che, in caso di controversia, deve essere risoluta<br />

dal potere giudiziario non dall'amministrativo, sia perchè<br />

ritenendo che l'ineleggibilità duri finchè, anche in via contep-


CAPITOLO XXIX.<br />

Incompatibilità amministrative.<br />

Vero tipo di incompatibilità è costituilo da quelle, che la<br />

\"oce comune chiama incompatibilità amministrative e che,<br />

sparse prima nella legge comunale e provinciale e nella legge<br />

speciale di incompatibilità amministrative, sono ora raccolte<br />

nel testo unico della legge elettorale politica; e anche prima<br />

che nella legge eran già nel sentimento avvertito sin dai primordi<br />

della nostra vita pubblica.<br />

Comunque nessuna disposizione speciale vielasse la elezione<br />

di segretari comunali, pure 1'11 maggio 1848 fu annullata l'eleo<br />

zione di Scoppini e il 3 luglio 1848 quella di Molfino, segretari<br />

comunali, per la influenza temibile ch'essi possono esercìlare.<br />

Il Chiarle fu il 7 febbraio 1849 convalidato soltanto perchè<br />

polè dimostrarsi aver egli dato da consimile ufficio la dimissione.<br />

Il 9 dicembre 1850 fu annullata l'elezione di Lorenzo Chiapelti,<br />

segretario della Commissione degli Ospizi e segretario<br />

dell'Ospizio <strong>dei</strong> Trovatelli, il quale era bensì pagato sui fondi<br />

della Provincia, ma era di nomina del Ministero dell' Interno,<br />

perchè queste amministrazioni maneggiano fondi dello Stato<br />

stanziati nel bilancio per mantenimento <strong>dei</strong> trovatelli.<br />

Fu invece il 14 dicembre 1850 convalidata l'elezione di Bellono<br />

sindaco di Torino.<br />

Proposte legislative. - Il primo accenno ad una sanzione<br />

legislativa che riconoscesse, sia il valore democratico<br />

- della ripartizione delle funzioni pubbliche, sia la necessità;<br />

di una separazione che impedisse le mutue subordinazioni<br />

degli interessi reciproci e dichiarasse col fatto che le pubbliche<br />

funzioni, non un onore soltanto ma un munus publi-.


442 Capitolo XXIX.<br />

denza di esso ebbe già la sua determinazione giuridica e mentre<br />

pendono gli atti necessari alla .effeltiva surrogazione, non<br />

può trarre seco tutti quegli effetti che sono proprii della carica<br />

esercitata nell'intero complesso delle ragioni e <strong>dei</strong> diritti che<br />

la caratterizzano.<br />

Onde, nonostante le contrarie ragioni della minoranza, quelle<br />

elezioni furono convalidate.<br />

Non potendosi lo stesso ritenere per i sindaci, perchè la proroga<br />

delle loro funzioni non impediva la loro sostituzione, fu<br />

lo stesso giorno, su relazione Palberti, annullata l'elezione di<br />

Pinna, sindaco di Nuoro.<br />

lItimissioni. - Su analoghi motivi erasi poggiato il Furnari,<br />

il quale, dimessosi in tempo utile da sindaco di Tripi, ne aveva<br />

continuato le funzioni, pel'chè, egli diceva, nessun assessore o<br />

consigliere aveva accettato di surrogarlo, ed egli non poteva,<br />

senza incorrere in responsabilità penali e civili per atti ineseguiti,<br />

abbandonare le funzioni che niuno accettava di assumere.<br />

Di fronte al fatto che l'aulodtà superiore avrebbe potuto provvedere<br />

Con un Commissario regio e di fronte alle esplicite<br />

disposizioni della legge l'elezione fu, il 21 maggio 1901, -annullata.<br />

n preciso significato della necessità della dimissione 6 mesi<br />

prima fu chiarito il 21 giug-no 1897 colla relazione Franchelti<br />

sull'elezione Sichel a Guastalla. L'eletto aveva rassegnato le dimissioni<br />

da sindaco di Guastalla il 20 settembre ed era cessato<br />

dalle sue funzioni il 21. Computando il termine <strong>dei</strong> 6 mesi richiesti<br />

in 180 giorni, in conformità colla regola stabilita dal<br />

Codice Civile, era trascorso appunto un termine di 180 giorni dal<br />

22 settembre, giorno successivo a quello in cui cessò dalle funzioni,<br />

al 20 marzo vigilia dell'elezione, la quale fu convalidata.<br />

E così fu confermato dalla relazione Pascolato 28 gennaio 1891.<br />

Nè questo termine può completarsi computando insieme il periodo<br />

di un congedo anteriore (24 luglio 1895, elezione Budassi,<br />

relatore Sacchetti).<br />

Esercizio effettivo della funzione. Assessore ff.di<br />

sindaco. - Più importante fu il dubbio sui casi, in cui sorga<br />

contrasto tra la qualità e la funziorie realmente esercitata.<br />

Fu il 31 gennaio 1891 annullata l'elezione Corradini, sindaco<br />

di Ravenna, quantunque non ne avesse d'ordinario e direttamente<br />

esercitato le funzioni, non essendovi però dubbio che<br />

esso stesso ebbe a delegare quelle funzioni ad un assessore e<br />

intervenne alle tornate della Giunta.


Incompatibilitci amministrative. 443<br />

•<br />

Invece il 14 marzo 1891 fu convalidata l'elezione di Luigi Oddone,<br />

il quale era stato nominato sindaco, ma non aveva accettato<br />

l'ufficio nè prestato giuramento, continuando soltanto<br />

a funzionare come assessore, tantochè anche il suo nome fu<br />

imbussolato per l'estrazione del 50 <strong>dei</strong> consiglieri, locchè non<br />

sarebbe avvenuto se fosse stato sindaco.<br />

Un caso più speciale avvenne per l'elezione Licata a Sciacca.<br />

Egli era stato sinclaco di Sciacca; scaduto da consigliere, continuò<br />

a funzionare da sinclaco ; rieletto consigliere e convocato<br />

il Consiglio peI 4 settembre 1892, il 3 diede la consegna al consigliere<br />

anziano, ma per varii fatti non si potè procedere all'elezione<br />

del nuovo sindaco fino all'aprile del 1893: intanto il<br />

5 marzo egli era stato eletto deputato: e nel frattempo nominato<br />

assessore, funzionò da sindaco alternativamente cogli altri<br />

assessori. La Giunta, relatore Barazzuoli, ritenne che dal 4 settembre<br />

egli non fosse più sindaco. E la <strong>Camera</strong> il 19 maggio<br />

1893 convalidò l'elezione.<br />

Fu anche il 30 giugno 1897 convalidata l'elezione di Giacomo<br />

Calleri, il quale come assessore anziano aveva tenuto accidentalmente<br />

e interrottamente le funzioni di sindaco, ordinariamente<br />

assunte dal secondo assessore. Ma più importante fu<br />

la decisione della <strong>Camera</strong> dello stesso giorno nel caso di Piero<br />

Lucca. che da oltre 3 anni esercitava le funzioni di sindaco di<br />

Yercelli colla veste di assessore anziano. La relazione Grippo,<br />

affermalo che questo andanlento anormale dell'amministrazione<br />

di Vercelli traeva origine da condizioni locali e che, nel<br />

determinare e coordinare le ragioni di ineleggibilità ed incompatibilità,<br />

il legislatore ha tenuto presente il normale funzionamento<br />

dell'organismo politico ed amministrativo dello Stato,<br />

proponeva. e la <strong>Camera</strong> accoglieva, la convalidazione.<br />

Il 14 dicembre 1898, la relazione Falconi proponeva l'annullamento<br />

dell'elezione Cuzzi, il quale, sin dal 24 febbraio 1897<br />

aveva presentato le dimissioni da deputato provinciale supplente,<br />

ma era intervenuto alle sedute della Deputazione provinciale<br />

fino al 13 aprile 1898, mentre l'elezione avvenne il 13<br />

gingno, tantochè egli stesso aveva sentito il bisogno di rinnovare<br />

il 27 aprile 1898 le dimissioni stesse. La Giunta dichiar'ava che<br />

- base dell'ineleggibilità è, non l'esercizio della funzione, ma la<br />

carica in sè. A questa proposizione contrastava nella discussione<br />

alla <strong>Camera</strong> il Calissano, perchè la legge parla di chi esercita<br />

le funzioni: dimostrò egli ancora che il Cuzzi, essendo de-


Incompatibilità amministrative. 445<br />

funzione. La relazione Gi'usso del 31 giugno 1897 dichiarava<br />

non potersi prendere in considerazione la sottile obiezione<br />

del Bellia, cioè la poca importanza del Comune di Pettinengo,<br />

di cui era sindaco.<br />

E nemmeno fu ritenuta per valida l'obiezione sollevata dal<br />

Miaglia, sindaco di S. Benigno, per essere la maggioranza <strong>dei</strong><br />

comuni del Mandamento di S. Benigno componenti di altro<br />

collegio elettorale, e colla relazione Talamo del 18 dicembre<br />

1900 fu l'elezione annullata.<br />

Altre ineomllatibilità amministrative. - Una incompatibilità<br />

,che non sempre fu avvertita, è pure stabilita dall'art. 32<br />

della legge elettorale là dove dichiara che i membri della Commissione<br />

elettorale provinciale non possono esser scelti fra i<br />

deputati al Parlamento. Ma questo non crea un' ineleggibilità.<br />

Onde' a ragione il 4 dicembre 1895 potè la relazione Sacchetti<br />

proporre la convalidazione di Mezzanotte, il quale, appena eletto<br />

deputato, erasi dimesso dalla Commissione elettorale provinciale,<br />

nè la legge attribuisce un'efficacia retroattiva all'esercizio<br />

di quell'ufficio.<br />

E come incompatibilità è spiegato che possa il deputato es-<br />

, seI' nominato sindaco purchè dal primo ufficio si dimetta.<br />

Quindi il 28 novembre 1889 furon accolte le dimissioni di Guic·<br />

ciardini da deputato perchè aveva accettalo l'ufficio di sindaco<br />

di Firenze, e lo stesso accadde il 16 aprile 1898 per il Casana<br />

nominato sindaco di Torino, e il 31 gennaio 1900 per i.l Colonna<br />

nominato sindaco di Roma. Così sta per succedere per il<br />

Niccolini eletto nel marzo 1904 sindaco di Firenze.<br />

Ma è indubitato che la legge, prevedendo il caso del sindaco<br />

che sia eletto deputato, non prevede il caso inverso: e solo per<br />

estensione si vollero applicare a questa seconda ipotesi le pre·<br />

scrizioni dalla legge stabilile per la prima.


448 Capitolo XXX.<br />

Nel 1900 il Frola viene nominato senatore. Non avendo ancora<br />

prestato giuramento nè essendo stati convalidati i suoi<br />

titoli di Senatore, la sua elezione viene convalidata il 1° luglio<br />

1900 e nel tempo stesso dichiarato vacante il collegio.<br />

Finchè non siasi entl'ato nel pieno esercizio delle funzioni<br />

di senatore è sempre precipitato il dichiarare vacante un collegio<br />

pel' la nomina a senatore del suo rappresentante perocchè<br />

deve evitarsi il rischio corso nella XXI legislatura dal Vischi,<br />

il cui collegio era stato dichiarato vacante prima della conva·<br />

lidazione di lui a senatore.<br />

Opzione. - A siffatta questione se ne connette altra più difficile<br />

a risolversi: la duplice o multipla rappresentanza affiliata<br />

'da collegi diversi.<br />

La legge dichiara all'art. 94 che il deputato eletto da più collegi<br />

deve dichiarare, fra otto giorni dalla convalidazione delle<br />

sue elezioni, quale sia il collegio di cui egli intenda esercitare<br />

la rappresentanza: in difetto di opzione si procederà all'estrazione<br />

a sorte.<br />

Elezioni non contemporanee. - Ma se l'elezione non sia<br />

contemporanea, il deputato di un collegio potrà farsi eleggere<br />

in altro collegio e scegliere la rappresentanza di questo? Senza<br />

dubbio, se egli abbia data la dimissione dal pdmo e la <strong>Camera</strong><br />

ne abbia pl"eSO atto, non può egli essere messo in condizione<br />

inferiore a quella di ogni qualsiasi cittadino.<br />

Però, avendo la <strong>Camera</strong>, per l'art. 95, essa sola il diritto di ricevere<br />

le dimissioni <strong>dei</strong> propri membri, la sola dimissione<br />

presentata sarà sufficiente a sciogliere il deputato in carica:dal<br />

legame che lo tiene avvinto ai suoi primi elettori? E quando<br />

si rispondesse negativamente a questa domanda non divente-<br />

, l'ebbe egli in situazione peggiore di quella fatta all'impiegato, al<br />

cui atto di rinunzia indubbiamente espresso si dà for7a completa<br />

indipendentemente dall'accettazione?<br />

La questione resta assorbita in quella più generale fatta da<br />

. coloro, i quali intendono riconoscere nel deputato in carica la<br />

facolta di presentarsi ad altro collegio, valendosi, entro gli 8<br />

giorni dalla convalidazione della successiva elezione, della facoltà<br />

di opzione consentita dall'art. 94.<br />

Sia la rappresentanza politica un mandato di particolari inte­<br />

; ressi e quindi non revocabile ad arbitrio del solo mandatario,<br />

,senza ch'egli abbia per "atto formale di volontà rotto i suoi rapporti<br />

coi SUGi mandanti; o sia il mandato nazionale, come di-


450 Capitolo XXX.<br />

conto della consuetudine che non ammise fino al caso CavaI·<br />

lotti del 27 maggio 1893 i deputati delle elezioni suppletive a<br />

giurare fin dopo la convalidazione.<br />

Si cita, come prova dell'arrendevolezza della <strong>Camera</strong> subalpina,<br />

il fatto del Sulis la cui elezione pel 30 collegio di Sassari<br />

era stata convalidata il 16 marzo 1852, quantunque ne fosse già<br />

stata prima convalidata la elezione nel l Q collegio di Sassari<br />

ed egli avesse prestato giuramento. Ma si mancò d'ossel'vare<br />

che, pur trattandosi di elezioni suppletive, avevano avuto luogo<br />

entrambe lo stesso giorno, 7 marzo.<br />

Prescrivendo allora il regolamento che coloro, i quali avevano<br />

là loro elezione sospesa per inchiesta, non potessero votare,<br />

si chiese il 13 gennaio 1858 da Miglietti se, col prender<br />

parte al voto, il Vallauri la cui elezione di Boves era sotto inchiesta<br />

intendesse di optal'e per il collegio di Mondovì che era<br />

stato.convalidato. Su proposta ,del minisu-o Rattazzi, si rinviò<br />

la decisione dell'incidente al giorno in cui Valiauri optasse.<br />

Nella VIII legislatura la <strong>Camera</strong> aveva deliberato un'inchiesta<br />

sull'elezione di <strong>Camera</strong>ta-Scovazzo a Naso, ma l'autorità giudizial'ia,<br />

cui era stata commessa, non l'ave"a da 7 mesi ancora<br />

iniziata. Nel frattempo il <strong>Camera</strong>ta-Scovazzo era stato eletto<br />

anche a Mistretta, onde molte petizioni furon rivolte alla <strong>Camera</strong><br />

perchè il primo collegio fosse dichiarato vacante. La<br />

Commissione delle petizioni propose invitarsi il Governo a riconvocare<br />

questo collegio, ritenendosi implicitamente l'opzione<br />

per Mistretta pel fatto del prestato giuramento, Nonostante lo<br />

Scovazzi reclamasse il diritto di optare entro gli otto giorni<br />

dalla ·convalidazione di entrambe l,e elezioni, la <strong>Camera</strong> ritenne<br />

implicita la sua opzione per Mistretta e dichiarò vacante il<br />

collegio di Naso.<br />

Il 31 dicembre 1865 Ranco era stato eletto deputato di Francavilla;<br />

il 21 gennaio 1866, mentre la pl'ima elezione non era<br />

ancora stata convalidata, fu elello deputato di Caltanissetta. Il<br />

relatore Guerrieri proponeva il 27 febbraio 1866 l'annullamento,<br />

che fu combattuto da Cordova. Si approvò allora la proposta<br />

Lazzaro di dIchiarar valida la seconda elezione, perchè al<br />

giorno della votazione non era ancora stata convalidata la prima<br />

elezione, pur dichial'ando vacante il secondo collegio perchè<br />

la convalidazione della prima elezione risalendo al giorno della<br />

votazione rendeva inefficace la seconda.<br />

Così il 22 dicembre 1866 fu senza discussione annullata l'ele-


CAPITOLO XXXI.<br />

Giuramento.<br />

Connesso intimamente toll'elezione è l'atto che consente !'im·<br />

missione in P'lssesso dell'eletto.<br />

Niun'altra disposizione vi dava per lungo tempo norma all'infuori<br />

dell'art. 49 dello Statuto, in forza del quale i senatori<br />

e deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro<br />

funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare<br />

lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare<br />

le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del<br />

Re e della patda.<br />

Anzi il 6 febbraio 1866 Cesare Cantù svolgeva una sua proposta<br />

di legge intesa ad abolire il giuramento politico; ma<br />

Chiaves, ministro dell'Interno, oltre al trincerarsi dietro la precisa<br />

disposizione dello Statuto, afferma,'a non potersi parlare<br />

di inutilità del giul'amento, che si presta alle istituzioni unite<br />

inseparabilmente pel bene comune. E la proposta non fu presa<br />

in considerazione.<br />

Rifiuto del Giuramento e Giuramento condizionato.<br />

- Questa non era che una proposta antesignana alla condotta<br />

del deputato Crotti, il quale il 9 maggio 1867, invitato a giurare,<br />

rhpondeva: "Giuro di esser fedele al Re ed allo Statuto, salve<br />

le leggi divine ed ecclesiastiche » ma dopo dibattito col Presidente,<br />

invitato a ritirarsi per evitare di doversi interrogare la<br />

<strong>Camera</strong>, si ritirò.<br />

Il 20 maggio, comunicata una lettera del Crotti, il quale asseriva<br />

che il Presidente avrebbe avuto il'dovere di consultare<br />

la <strong>Camera</strong>, il Presidente dichiara che, di fronte alla chiara<br />

'disposizione dello Statuto, unica questione a risolversi è: se


460 Capitolo XXXI.<br />

Difatti il 27 maggio 1893, Cavallotti, eletto in elezione suppletiva<br />

e non ancora convalidato, scriveva che, affinchè un ulteriore<br />

indugio non divenisse tacita acquiescenza ed aggiungesse<br />

valore di precedente ad un'erronea interpretazione dell'art.<br />

49 dello Statuto, egli sarebbe venuto nell'Aula a prestar<br />

giuramento. Lazzaro appoggiava la domanda per non far dipendere<br />

l'esercizio delle funzioni di deputato dalla buona volontà<br />

della Giunta delle Elezioni. La proposta di ammettere il deputato<br />

Cavallotti fu approvata ad unanimità. E di poi tutti i<br />

deputati eletti nelle elezioni suppletive furono ammessi a giurare<br />

indipendentemente dalla convalidazione.<br />

Si tentò invero il 19 aprile 1898 dall'ono Cambray-Digny di<br />

impedire il giuramento al Ventura, la cui elezione era stata<br />

già annullata precedentemente P et· difetto di cittadinanza, finchè<br />

egli non avesse provato di avere questa qualità acquistato.<br />

Il deputato Sonnino disse allora che, di fronte alla costante giurisprudenza,<br />

sarebbe una prepotenza il non ammetterlo a giurare,<br />

con 'pericolo di costituire un precedente di cui potrebbe<br />

valersi la maggioranza per sospendere l'ammissione degli eletti<br />

di parte contrada. La sospensiva proposta da Cambray-Digny<br />

fu votala soltanto da tre deputali. Invitato Ventura a giurare,<br />

questi giurò chiedendo la parola; ma il Presidente, non riconoscendo<br />

nè motivo a discussione nè fatto personale, gliela negò.<br />

Nè la cosa ebbe a1tl'imenti seguito, continuandosi invece nella<br />

consuetuùine introdotta dopo il caso Cavallotti, nonostante il<br />

tentativo del progetto ùel ministt·o Pelloux ,del 19 novembre<br />

1898, il quale proponeva che, nel caso di elezioni parziali, il<br />

deputato nuovo nominato non fosse ammesso a giurare prima<br />

della convalidazione, e che restò non l"iferito.<br />

Se la prestazione del giuramento è condizione per esser ammessi<br />

nell'esercizio delle funzioni, non impol·ta che la Camel'a<br />

non possa investire di qualche ufficio un deputato che non ha<br />

ancora giurato: cosi Fal'ini fu nominato Presidente il 23 novembre<br />

1882, e lIon prestò giuramento che il 25 novembre.<br />

e Fortunato fu nominato Segretario della <strong>Camera</strong> 1'11 giugno<br />

1885 senza avere ancora prestato giuramento.<br />

Giuramento all'inaugurazione del nuovo Regno. ­<br />

Il giuramento <strong>dei</strong> deputati esenatori si deve ripetere nel cambiamento<br />

di Regno, mediantelareciproca prestazionedelgiuramento<br />

tra· Re e legislatori; ma quelli che non prestaron il giuramento<br />

nella seduta Reale non furon chiamati a prestarlo di poi.


,<br />

CAPITOLO XXXII.<br />

Decadenza dal mandato di deputato.<br />

La qualità di deputato non si perde altrimenti che: lo a causa<br />

di morte; 2° di decadenza pel' essel'incorsi in una delle cause<br />

di ineleggibilità od incompatibilità previste o per nomina ad<br />

impiego o promozione; go per dimissione.<br />

Purtroppo della prima causa non possiamo mettere in dubbio<br />

gli effetti.<br />

Ineleggihilità sOI)ravvenute. - Delle ragioni di incompatibilità<br />

sopravvenute ragionammo allorchè trattammo delle<br />

ineleggibilità e incompatibilità, pari essendo le condizioni per<br />

la elezione come per conservare la qualità di deputato.<br />

Ci occorre soltanto ricordare la deliberazione adottata dalla<br />

<strong>Camera</strong> lorchè fUl'on comunicate le sentenze di condanna <strong>dei</strong><br />

deputati De Andreis e Turati.<br />

Rinviate alla Giunta delle elezioni, questa, sulla relazione del<br />

suo presidente Gallo, opinò non avere la Camel'a a pronunciarsi<br />

sulla interdizione dai pubblici uffici con esse stabilita, ma dover<br />

riconoscere la condanna pron"unciata dal magistrato, traendone<br />

l'unico effetto legale che la riguarda, cioè la dichiarazione di<br />

vacanza <strong>dei</strong> due collegi. Respinta con appello nominale il lo<br />

febbraio 1899 la sospensiva proposta dall'onoI'. Bovio, l'ono Orlando<br />

osservava la cura con cui la Giunta si è astenuta dal dare<br />

la formola precisa di pronunzia della decadenza ritenendo non<br />

bastare di prender atto, ma occorrere un vero giudizio Rispon-<br />

_ deva il guardasigilli Finocchiaro-Aprile maravigliandosi dell'ossel'vazione<br />

che la <strong>Camera</strong> deliba pronunziare con formola positiva<br />

la decadenza, la quale è già pronunciata con formola positiva<br />

dall'art. 34 del codice penale: e il relatore Gallo chiariva


466 Capitolo XXXII.<br />

<strong>dei</strong> ministri nominati o rinominati ad impieghi dopo la loro<br />

cessazione dalla carica ministeriale. Il14 novembre 1850, il giorno<br />

stesso in cui eran accettate le dimissioni da ministro, il :\Iameli<br />

era stato nominato Consigliere di Stato. Si dubitò se questa<br />

nomina a nuova carica lo facesse decadere da deputato,<br />

quantunque non vi fosse stata interruzione e la carica nuova<br />

costituisse piuttosto un regresso che non avanzamento. A sostegno<br />

della tesi favorevole il Demarchi ricordava che il Ricci<br />

e il Pareto cessati dal ministero Balbo e chiamati a far parte<br />

di quello Casati, non eran decaduti. Rinviata la decisione, il 16<br />

novembre fu ritenuto che il :\Iameli non avesse a decadere,<br />

perchè il ministro dell'interno Galvagno dichiarò che era nelle<br />

intenzioni di Sua :\Iaestà, secondo le intelligénze tenute nel<br />

Consiglio <strong>dei</strong> ministri, che il :\Iameli passasse dal :\Iinistero al<br />

Consiglio di Stato.<br />

La :\Iarmora, ministro della guerra, nominato il 2 aprile 1855<br />

Comandante in capo della spedizioue in Oriente, non decadde<br />

da deputato.<br />

Invece decadde il 15 Gennaio 1868 Coppino che, lasciato il<br />

ministero, era stato dopo un intervallo rinominato alla cattedra<br />

nell'università che prima copriva.<br />

Senza risultato, il 17 maggio 1869 il deputato Ricciardi presentava<br />

proposta per dichiarare vacanti i collegi <strong>dei</strong> deputati<br />

De Filippo, Riboty e Bertolè-Viale ministri dimissionari l'iconfermati.<br />

Invece il2 giugno 1881, essendo :\Iaffei cessato da Segretario<br />

Generale con reintegrazione nel pristino posto di anzianità<br />

come inviato stl'Uordinario e ministro plenipotenziario,<br />

viene dichiarato vacante il collegio.<br />

Poco può insegnarci la storia costituzionale, quanto alla nomina<br />

<strong>dei</strong> deputati ad impieghi, che non sia già compreso nelle<br />

indagini circa le incompatibilità. RicoI'diamo soltanto che il4<br />

maggio 1881 sullainterrogazione <strong>dei</strong> deputati Pierantoni e Romeo<br />

se decadano i deputati eletti dalle Università membri del Consiglio<br />

superiore della P. I., mancando per essiil sospetto della soverchia<br />

dipendenza dal Governo, il ministro dell'istruzione rispondeva<br />

aver chiesto sull'argomento il parere del ministro<br />

guardasigilli, il quale aveva espresso opinione non potere i deputati<br />

durante la legislatura e 6 mesi dopo essere eletti membri<br />

del Consiglio superiore della P. 1. Convertita la interrogazione<br />

in interpellanza, fu svolta il 3 luglio 1881, e vi rispose il ministro<br />

Depretis, il quale dichiarò che i corpi scientifici non


468 Capitolo XXXII.<br />

Passaggio di elas-;le. - E, mentre il 25 lllglio 1848 deliberò<br />

che non cessasse dall'ufficio il Pozzo, capitano di 2a classe<br />

promosso alla la classe, avendo il Balbo Preso del Consiglio<br />

chiarito che l'avanzamento avviene per anzianità e senza Regio<br />

Decreto ma con una semplice lettera del ministro; il 20 ottobre<br />

1848 dichiarò invece decaduto il generale Durando per promozione<br />

ad aiutante di campo di S. M. il Re.<br />

o E su analoga questione ritenne invece il 22 novembre 1851<br />

èhe a ragione si fosse dichiarato vacante il collegio di Acqui<br />

per la promozione di Bella da ingegnere di 2 a classe a ingegnere<br />

di la classe, perchè egli era stato promosso con Regio<br />

Decreto.<br />

Sollevata la questione il lO dicembre 185:'.1 sulla vaeanza del<br />

collegio di Cuglieri II, ['iconvocato per la promozione di Naytana<br />

da presidente di tribunale di 4a classe alla 3 a classe, fu riconosciuto<br />

che la vacanza era stata legittimamente dichiarata.<br />

Però nella legislatura XVII il Passerini, ingegnere del genio<br />

civile, rinunziò alla promozione di classe, che gli derivava dalla<br />

anzianità, per non esser soggetto a rielezione.<br />

Necessità di aumento di liltipendio e avanzamento di<br />

gl'ado. - È chiaro che, aumento di stipendio, che non importasse<br />

avanzamento di grado, non costituirebbe la promozione<br />

a sensi della legge d'incompatibilità.<br />

Il ministro dell'interno aveva dichiarato nella IV legislatura<br />

vacanti i collegi di Sassal'i III e di Cagliari II perchè il Marongiu,<br />

per una nuova organizzazione della Facoltà legale, aveva<br />

avuto,. pur consel'vando la stessa cattedra, aumento di stipendio,<br />

é il Cossu, pl'Ofessore dListituzioni civili, era stato nominato<br />

professore di Codice Civile senza aumento di stipendio. La <strong>Camera</strong><br />

deliberò che il II collegio di Cagliari rappresentato dal<br />

Cossu era stato giustamente ritenuto vacante, non così quello<br />

di Sassari rappresentato dal Marongiu.<br />

Il 15 novembre 1853 fu esaminato il caso di Brunati, del quale<br />

eranvi dubbio che, insieme colla commenda <strong>dei</strong> S. S. Maurizio<br />

e Lazzaro avesse pure avuto una pensione. Il ministro di San<br />

Martino osservò che la legge, quando parla di avanzamenti.<br />

inknde quelli che influiscono sulla carriera dell' impiegato.<br />

Così intendendo anche il relatore Daziani, la questione non<br />

ebbe séguito.<br />

La relazione Cavallini dello febbraio 1851 ebbe ad occuparsi<br />

di alcuni casi speciali di militari che avevano avuto aumento di


470 Capitolo XXXII.<br />

grado e titolo di Presidente di sezione, applicato alla Corte di<br />

Cassazione di quella città, per essere stato nominato Presidente<br />

di sezione della Corte d'Appello di Xapoli con stipendio di<br />

lire 8000.<br />

E con R. D. 7 novembre 1887 n. 5014 fu, senza messaggio della<br />

Presidenza della <strong>Camera</strong>, convocato il collegio di :\lodena ritenuto<br />

vacante per la promozione a brigadiere del colonnello<br />

Gandolfi, perchè aumentava lo stipendio: e invece il 5 marzo<br />

1891, comunicata la promozione di Afan De Rh'era da colon·<br />

nello brigadiere a maggior generale, non fu ritenuto decadere<br />

perchè non era aumentato lo stipendio, ma solo il grado.<br />

Però non è necessario che l'avanzamento di grado e l'aumento<br />

di stipendio abbiano luogo contemporaneamente. Il 29<br />

gennaio 1855 fu ritenuto dalla relazione :\Iichelini che fosse<br />

decaduto Avondo. professore in aspettativa senza stipendio, al<br />

quale fu assegnato poi lo stipendio, di cui godeva prima del<br />

collocamento in aspettath'a.<br />

Tale conseguenza non sorgerebbe però se la pl'omozione, PUI'<br />

decorrendo da giorno posteriore all'elezione, fosse già nota<br />

prima dell'elezione: C'osì il 7 febbraio 1871 la relazione Arri·<br />

gossi non ritenne decaduto il De Luca eletto il 20 novembre<br />

mentre con Decreto del lO novembre era stato promosso<br />

a partire dal lO dicembre.<br />

Viceversa la relazione 31 gennaio 1884 sulle incompatibilità,<br />

dando notizia della promozione di Zanolini con R. D. 19 luglio<br />

1883 a datare dal 31 luglio, attesta che il ministro interrogato<br />

in proposito aveva risposto che la pratica efficacia del decreto<br />

di promozione ai riguardi dell'anzianità e della pensione era<br />

del 19 luglio.<br />

Promozioni <strong>dei</strong> Dlilitari. - Su alcuni casi notevoli ebbe<br />

ad intrattenersi l'attenzione della <strong>Camera</strong> per interpretare la<br />

disposizione, che permette per i militari le sole promozioni per<br />

anzianità.<br />

E noi avemmo occasione più sopra di rilevare come difficilmente<br />

conciliabile sia tale disposizione colle norme delle<br />

leggi militari.<br />

La relazione Franchetti del 28 maggio 1888 sui decreti registrati<br />

con riserva dalla Corte <strong>dei</strong> Conti rilevava che con R. R.<br />

D. D. 26 Agosto, 20 settembre e 2 e 7 ottobre '1887 erano stati<br />

promossi Racchia a vice ammiraglio, Canevaro a contrammiraglio,<br />

Gandolfi a colonnello brigadiere, Corvetto a tenente


Decadenza dal mandato di deputato. 471<br />

generale, promozioni fatte a norma delle leggi 13 no,embre<br />

1853 e 4 dicembre 1858, secondo le quali le promozioni degli<br />

ufficiali superiori si fanno esclushamente a scelta. Alle osservazioni<br />

fatte dalla Corte <strong>dei</strong> Conti in base alla disposizione della<br />

legge delle incompatibilità, il ministro Brin aveva risposto che<br />

questa può trovare la sua applicazione quando si tratti di promozioni<br />

a gradi che siano de.oluti in una data proporzione<br />

alla anzianità, non quando si tratti di gradi conferiti esclusivamente<br />

a scelta. Citava il caso del deputato contrammiraglio<br />

Di Saint Bon promosso il 27 ottobre 1877 a scelta a vice ammiraglio,<br />

e del Bozzone promosso a scelta il 24 giugno 1883<br />

da direttore a ispettore del Genio navale: e dichiarava che<br />

avendo le promozioni, per i gradi da colonnello in su, luogo<br />

per anzianità dedotta dal quadro d'avanzamento speciale, in<br />

cui si trovano i promovendi dichiarati idonei, può dil'si la promozione<br />

determinata dall'anzianità, La Corte <strong>dei</strong> Conti. con deliberazione<br />

adottata il 3 novembre 1887 a Sezioni unite, ritenne<br />

che le norme relati\'e all'avanzamento sono anteriori alla legge<br />

di incompatibilità: e se, per essere la scelta condizione necessaria<br />

della promozione, venisse meno la proibizione, non \'i<br />

sarebbe ragione all'eccezione fatta per le promozioni in tempo<br />

di guerra: e perciò registrò i decreti con riser,a.<br />

La relazione FranchettL dopo aver fatto ragione di una obiezione<br />

- la quale, basandosi sopra uno strano modo di intendere<br />

la parola paragrafi adoperata dalla legge, quasichè essa<br />

dovesse riferirsi, non al segno materiale del capoverso, ma al<br />

concetto diverso contenuto, opinava intendersi abolito anche il<br />

capoverso relativo alle promozioni - dimostrava come, non potendo<br />

essere deputati militari in grado inferiore a maggiore, pei<br />

quali non è lecito che l'avanzamento a scelta, se la legge non<br />

avesse inteso proibire questo, non avrebbe avuto ragione d'essere.<br />

Considerata la perfetta buona fede <strong>dei</strong> ministri, in base agli<br />

addotti precedenti, non crede,a doversi revocare i decreti, ma<br />

doversi modificare la legge elettGrale la quale, fondata sulla diffidenza<br />

di tutto e di tutti, inceppando ad ogni passo l'azione degli<br />

uomini che, dovendo governare, devono pur valersi degli strnmllnti<br />

più adatti e più efficaci, provoca ad eluderla e violarla:<br />

ed intanto, finchè non sarà provveduto altrimenti per legge, i<br />

1ieputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e<br />

dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni<br />

fuori di quelle rigorosamente determinate dalla anzianità.<br />

Questa relazione non fu discussa dalla <strong>Camera</strong>.


474 Capitolo XXXIII.<br />

nunzia al mandato, la <strong>Camera</strong> proseguì la discussione ed ano<br />

nullò l'elezione.<br />

E il4 cttobre 1849, non accettando le dimissioni date dal deputato<br />

di Recco, ordinava su quella elezione una seconda inchiesta.<br />

Persino il 2 novembre 1849 sospendeva l'accettazione delle<br />

dimissioni di Paleocapa, la cui convalidazione era rimasta sospesa<br />

pel' la sua qualità d'impiegato,<br />

Sorta il 15 aprile 1853 questione se, avendo Pernigotti nominato<br />

vicario generale dato le dimissioni dopo che la <strong>Camera</strong><br />

aveva già iniziato la discussione, avesse o no cessato di esser<br />

deputato, si approvò l'ordine del giorno Cavallini: "La <strong>Camera</strong><br />

dichiarando di non voler per nulla pregiudicare la questione<br />

se la carica di vicario generale abbia fatto decadere il Pernigotti,<br />

ne accetta le dimissioni,,; con che si faceva giusta differenza<br />

tra la convalidazione di un'elezione nella quale i terzi<br />

possono esser interessati, e la decadenza che non riflette se<br />

non il deputato e che è risolta colla sua dimissione.<br />

Il 31 maggio 1853 peI'ò la <strong>Camera</strong> ritornò, per considerazioni<br />

speciali, anche sulla sua giurisprudenza in fatto di elezioni non<br />

convalidate, avendo accettate, senza pregiudizio della validità o<br />

no dell'elezione, le dimissioni di Santa Rosa che era stato eletto<br />

ad unanimità.<br />

Il 18 maggio 1861 furono accettate le dimissioni di Biancoli<br />

anche prima della convalidazione: è però da notarsi che i<br />

dubbi sulla validità erano per incompatibilità, non per fatti<br />

connessi all'elezione.<br />

Mentre il 14 dicembre 1865 eran state accettate le dimissioni<br />

di Martini deputato per Soresina, sulla cui elezione era pendente<br />

un'inchiesta giudiziaria, vengono tuttavia il 24 gennaio<br />

1866 comunicati i risultati dell'inchiesta, dopo di che si passa<br />

all'ol'dine del giorno quanto all'elezione, ma si delibera di trasmettere<br />

gli atti dell'inchiesta al guardasigilli.<br />

Il 27 novelubre 1879 si accettano le dimissioni di Telfener, la<br />

cui elezione era contestata per ineleggibilità.<br />

Ond' è che quando il 27 giugno 1881 Petriccione chiedeva la<br />

dimissioni, il Presidente Farini potè affermare che i precedenti<br />

della <strong>Camera</strong> ammettono si prenda alto di una dimissione<br />

anche non essendo convalidata l'elezione. La <strong>Camera</strong> però, per<br />

le ragioni che le motivarono, non prese atto di esse.<br />

E 1'8 febbraio 1882 si prende atto delle dimissioni di Palomba,<br />

sulla cui elezione contestata era stato ordinato un comitato inquircnte.<br />

.


Dimissioni dall'ulfzcio di deputato. 479<br />

perchè, repubblicano di fede, non potrebbe giurare fedeltà alla<br />

monarchia e allo Statuto.<br />

Il 17 luglio 1867 si prende atto delle dimissioni del Panciatichi<br />

per il voto della <strong>Camera</strong> in ordine all'asse ecclesiastico,<br />

senza dar seguito alla proposta Pisanelli di riprovarne" la motivazione.<br />

Il 27 luglio 1870 sulle dimissioni di Valerio, Consiglio e Depretis,<br />

i quali avevano interpretato il voto della <strong>Camera</strong> per la<br />

chiusurà della discussione generale delle convenzioni ferroviarie<br />

siccome inteso ad impedilo loro di combatterle, la <strong>Camera</strong><br />

non ne prende atto, ma i tre deputati insistono poi nelle loro<br />

dimissioni.<br />

Il 22 maggio 1873 si prende atto Senza discussione delle dimissioni<br />

di Della Rocca per la condotta del Governo nella risoluzione<br />

dell'ultima crisi ministeriale.<br />

Il 2 giugno 1873, avendo Toci presentato le dimissioni per il<br />

voto della <strong>Camera</strong> sulle corporazioni religiose, Massari rileva che<br />

sarebbe cattivo precedente accettale queste dimissioni, le quali<br />

non sono accettate. E il 18 giugno 1873, essendosi Gabelli dimesso<br />

pel- il ritardo nella discussione del disegno di legge sulle<br />

ferrovie secondarie, Lovito dichiara che la divergenza d'opinioni<br />

sopra un argomento legislativo non può esser causa di<br />

dimissioni: onde la <strong>Camera</strong> ritiene la dimissione come non<br />

avvenuta.<br />

Il 17 gingno 1880, ad unanimità, la <strong>Camera</strong> non accettò le dimissioni<br />

di Crispi, il quale, " serYitore del paese la cui volontà<br />

mi è stata solennemente manifestata" ritirò le dimissioni.<br />

Il 19 novembre 1887 si dà atte delle dimissioni di Aurelio<br />

Saffi presentate per l'obbligo che ogni uomo ha verso la propria<br />

coscienza e verso la pubblica fede di serbarsi verace negli<br />

atti della vita ai convincimenti dell'animo_<br />

La <strong>Camera</strong> non mantenne costante la giurisprudenza nemmeno<br />

nei casi di dimissioni date per contt-asti del deputato nel<br />

collegio elettorale. 115 dicembre 1867 si accettarono senz'altro le<br />

dimissioni date da Cittadella perchè 144 elettori, costituenti la<br />

quarta parte degli iscritti, avevanO pubblicato non aver più<br />

fiducia inlui e nonostante che altri 225 gliconfermassero la propria<br />

fiducia. E il 25 novembre 1868 si prese atto delle dimissioni<br />

di Bullo, il quale scriveva che nelle decorse vacanze aveva<br />

avuto agio di persuadersi che alcuni elettori nel Ilominarlo de·<br />

putato avevano inteso rilasciargli un mandato imperativo,


CAPITOLO XXXIV.<br />

Verificazione <strong>dei</strong> poteri.<br />

Un'ultima ricerca ci rÌInane: il modo con cui si procede alla<br />

verificazione delle elezioni.<br />

La prima decisione della <strong>Camera</strong>, ancora irregolamentata, fu<br />

quella del 9 maggio 1848, per cui gli atti elettorali si distribuirono<br />

tra i sette Uffici in modo però che niun Ufficio avesse a<br />

conoscere dell'elezione <strong>dei</strong> membri che lo componevano: e la<br />

relazione venisse fatta alla <strong>Camera</strong> oralmente.<br />

Progetto di Regolamento del l''' Giugno ·J!iiiiO.<br />

Il sistema fu trovato cosi pieno d'inconvenienti, che già il<br />

14 giugno 1850 il progetto di Regolamento della <strong>Camera</strong> presentato<br />

dalla Commissione speciale, relatore Torelli, proponeva<br />

tutt'altro metodo che meriterebbe d'esser meglio conosciuto.<br />

L'ufficio provvisorio di Presidenza doveva estrarre a<br />

sorte 11 tra i deputati presenti e verificarne i poteri; incontrandosi<br />

dubbio o reclami intorno all'elezione di taluno di essi,<br />

,doveva procedere a surrogarlo con nuova estrazione a sorte.<br />

i Questi 11 cosi completati venivano a costituire il Comitato per<br />

Ja verificazione delle elezioni, il quale, cominciando dalla ve­<br />

Irifica <strong>dei</strong> poteri <strong>dei</strong> presenti, aveva a deliberare in complesso<br />

;·sulle elezioni regolari, e una per una su quelle da lui dtenute<br />

:iirregolari e su quelle intorno a cui fosse sorta protesta o per­<br />

'venuta petizione. La relazione del Comitato non poteva esser<br />

Jfatta se non 12 giorni dopo avvenute le elezioni in terra ferma<br />

11e 16 in Sardegna. - Il progetto non fu discusso.<br />

J. difetti del sistema degli Uffici venivano, per le difficoltà<br />

ttecniche della distribuzione, aggravate l - come ad esempio, per<br />

Ul'elezione Delitala il 24 marzo 1858, - nei casi in cui un nuovo<br />

;sorteggio degli Uffici succedesse mentre le elezioni distribuite<br />

MONTALCINI. 31


Verificazione <strong>dei</strong> poteri. 483<br />

regolamento fu completato da un regolamento interno della<br />

Giunta delle Elezioni approvato il 4 dicembre 1868 e che, nonostante<br />

le molte mende, è tuttora in vigore. Esso dava nor- •<br />

ma al nlodo di distribuire i verbali delle elezioni, al modo<br />

di costituirsi <strong>dei</strong> rappresentanti dell'eletto o <strong>dei</strong> protestanti, e<br />

cominciava ad introdurre le distinzioni tra elezioni contestate<br />

ed incontestate, per quelle prescrivendo il deposito <strong>dei</strong> documenti<br />

nella Segreteria della <strong>Camera</strong> due giorni prima della<br />

seduta pubblica e la presentazione nello stesso termine della<br />

lista <strong>dei</strong> testimoni da sentirsi in seduta pubblica. E se il Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong> prescriveva genericamente la seduta<br />

pubblica, il regolamento interno la limitava disponendo che i<br />

relatori faranno privatamente i loro rapporti alla Giunta in<br />

sedute preparatorie, nelle quali questa dichiarerà se sia matura<br />

la pratica da discutersi in pubblica seduta. E, se le decisioni<br />

sulle elezioni senza protesta saranno prese in seduta pubblica<br />

dandone partecipazione alla <strong>Camera</strong>, per le altre, udita}n<br />

seduta pubblica la relazione, esaminati i documenti e i testimoni,<br />

i membri della Giunta si ritireranno per deliberare e<br />

la deliberazione sarà poi letta in seduta pubblica.<br />

Onde fu in questo Regolamento interno limitata la pubblicità<br />

delle sedute e portata la grande innovazione, della quale<br />

la <strong>Camera</strong> non sempre tenne conto, che nelle elezioni senza<br />

protesta la Giunta pronunzierà il suo avviso dandone partecipazione<br />

alla <strong>Camera</strong>.<br />

Nei primissimi tempi dell'azione della Giunta la lettera del<br />

segretario della Giunta comunicava, colle deliberazioni della<br />

Giunta, anche osservazioni su elezioni non contestate, come 1'8<br />

marzo 18ìO pel' le elezioni di Varallo e di Guastalla: e le relazioni<br />

delle contestate eran lette dal relatore o dal segretario<br />

alla tribuna.<br />

Azione della Giunta - Dimissioni. - Già l' 8 dicembre<br />

1870 il San Donato proponeva che a causa (\ella difficoltà per 12<br />

deputati di verificare tutte le elezioni si ritornasse al sistema<br />

degli Uffici; ma, sulla preghiera del Presidente, non insistè nella<br />

sua proposta. Nè fu più mosso dubbio alcuno sulla bontà del<br />

, sistema. Onde, quando per le note vicende dell'ostruzionismo<br />

si dovette il 28 giugno 1900, secondo le proposte del Presidente<br />

Villa, sospendere ogni disposizione regolamentare, non trovossi<br />

altro mezzo per la verifica delle elezioni che la nomina della<br />

.. Giunta delle Elezioni. Il sistema della Giunta aveva fatto cosi


484 Capitolo XXXIV.<br />

buona prova che il 23 gennaio 1874 Farini poteva attestare che<br />

nessun caso di deliberazione contraria alla proposta della Giunta<br />

• eravi stato dall'istituzione dell'attuale procedura.<br />

Cionostante cominciarono proprio d'allora i primi guai.1l10.dicembre<br />

c1874 il Presidente annunziava aver ricevuto lettera da<br />

Crispi, Depretis, Lacava, Nicotera e Negl'otto, i quali si dimettevano<br />

da membri della Giunta e vi insistevano. Dichiarava<br />

allorail Depretis che di fronte alla lotta elettorale eccitatissima'<br />

all'ingerenza governativa e alle gravi contestazioni occorreva<br />

cun'applicazione severa della legge ed un'esatta osservanza delle<br />

norme processuali, mentre invece il regolamento interno era<br />

in stato di demolizione. Si rivolgeva perciò alla <strong>Camera</strong> perchè<br />

riconosca il caso di impossibilità morale che vieta di esercitare<br />

il mandato, nè li costringa per forza a mantenerlo in virtù di<br />

un articolo di regolamento, il solo forse che è mantenuto illeso.<br />

Il Presidente della <strong>Camera</strong> Biancheri dichiarava che i membri<br />

della Giunta rimasti in ufficio superano il numero stabilito<br />

per la validità delle deliberazioni e compiranno la loro missione.<br />

La dimissione era cagionata piuttosto da dissensi interni,<br />

ma, riconosciuta implicitamente la facoltà di dimissione di alcuni<br />

membri della Giunta, veniva vulnerato il principio.<br />

Tuttavia non costitui precedente: perocchè la Giunta della<br />

2 a sessione della xn a legislatura, la quale, nominata sotto un<br />

Ministero di Destra, fu, alla prima elezione che si discusse dopo<br />

l'avvento al potere della Sinistra, battuta nelle sue conclusioni,<br />

non pensò, secondo le dichiarazioni del suo Presidente<br />

Mantellini, nella seduta del 25 aprile 1876, di dimettersi.<br />

Il 27 aprile 1883 avemmo il primo vero caso di dimissione<br />

per dissenso colla <strong>Camera</strong>.<br />

Respinte il 21 aprile dalla <strong>Camera</strong> tutte le conclusioni della<br />

Giunta sulle incompatibilità parlamentari, essa con lettera<br />

del Vicepresidente Lacava dichiarò che, turbata nei criteri sull'applicazione<br />

della legge, ad unanimità <strong>dei</strong> presenti, pregava<br />

la <strong>Camera</strong> di volerla rilevare dal suo ufficio. Fu allora approvata<br />

ad unanimità la proposta Ercole: " La <strong>Camera</strong>, esprimendo<br />

la propria fiducia nella Giunta, passa ecc. " E la Giunta<br />

con lettera comunicata il 7 maggio non insistè.<br />

Un caso di dimostrazioni singole avemmo da Nicotera e Cairoli<br />

il 14 dicembre 1886, i quali, dopo l'annullamento dell'elezione<br />

Leali, dichiararono che, non potendo essi dare le dimissioni<br />

perchè il regolamento lo vieta, non sarebbero più intervenuti<br />

alle sedute della Giunta.


Yerificazione <strong>dei</strong> poteri. 485<br />

Respinta il 10 maggio 1891 la proposta della Giunta per l'annullamento<br />

dell'elezione Papadopoli, i 9 membri della Giunta<br />

presenti diedero le dimissioni, annunziate il 5 maggio dal<br />

Presidente. Approvato l'ordine del giorno Ercole che esprimeva<br />

fiducia nella Giunta, questa, con lettera del 18 maggio,<br />

non insistette. Ed essendo il 16 giugno colla convalidazione<br />

del 3° collegio di Napoli in persona di Capo, di cui la Giunta<br />

aveva proposto l'annullamento, sorta nuova dimostrazione<br />

della divergenza profonda tra i criteri della Giunta e quelli<br />

della maggioranza <strong>dei</strong> deputati, dichiarò con lette['a del Presidente<br />

Tondi che, riguardosa del tempo e <strong>dei</strong> lavori della <strong>Camera</strong>,<br />

avrebbe tuttavia conservato l'incarico.<br />

:\la nella XVIII legislatura sorse il caso più grave, che dovette<br />

avere altra soluzione. Mentre la <strong>Camera</strong> aveva già, contro<br />

il voto della Giuata, convalidato il 24 maggio 1893 l'elezione di<br />

Vienna a Frosinone. il 30 maggio fu respinta la proposta della<br />

Giunta per l'annullamento dell'elezione Aguglia ad Albano.<br />

L'on. Attilio Luzzatto sostenendo la convalidazione cOIlchiudeva<br />

coll'invito alla Giunta di provvedere alla sua fama di giudici<br />

imparziali. Fortis, presidente della Giunta, dichiarò subito le<br />

dimissioni irrevocabili della Giunta, che confermava il domani,<br />

disposto piuttosto a dimettersi da deputato, ritenendo anche<br />

che Ilon possano pel Regolamento dimettersi i singoli membri,<br />

ma la Giunta collettivamente avere il diritto e qualche volta<br />

il dovere di dimettersi: questa interpretazione confermava<br />

Villa.<br />

Dopo prova e controprova è approvato un ordine del giorno<br />

Ercole per esprimere la propria fiducia nella Giunta. Ma il 3<br />

giugno, comunicata una lettera della Giunta che insisteva, non<br />

si dubitò se non sul modo migliore di regolare il periodo transitorio.<br />

Respinti i varii ordini del giorno proposti, è approvato quello<br />

Palberti per risolvere nettamente la questione prendendo atto .<br />

. senz'altro delle dimissioni, lasciando alla nuova Giunta vedere<br />

se sia il caso o no di tener conto del materiale già pronto. E<br />

il 5 giugno è nominata la nuova Giunta, che fu presieduta da<br />

A Guicciardini. Questa, pur deliberando in massima di conservare<br />

libertàldi giudizio su ciò che fosse stato dall'altra Giunta<br />

: esaminato e deciso, pure di fatto accettò i lavori della Giunta<br />

.. precedente; p['ese"ntò le relazioni già pronte, accettò le con­<br />

. elusioni già presentate dai Comitati inquirenti e, per quelli


486 Capitolo XXXI Y.<br />

compiuti, ma che non avevano riferito conclusioni, accettò i<br />

verbali e su questi decise; confermò i comitati inquirenti<br />

cambiando le persone <strong>dei</strong> componenti, discusse le contestate<br />

e rinnovò la discussione pubblica per quelle discusse, ma non<br />

decise in alcun modo.<br />

Modificazioni proposte al Regolamento della Giunta.<br />

- Xessuna modificazione al Regolamento della Giunta fu mai<br />

votato. Avemmo una piccola proposta Lazzaro, Caldesi e Garavetti<br />

del 19 maggio 1896, alla quale già pI'elude\"a Imbriani<br />

il 3 marzo 1891, e ripetuta il 23 giugno 189ì da Rampoldi, per<br />

escludere i membri della <strong>Camera</strong> dalle llifese avanti la Giunta:<br />

ed una di Gallini delr8 luglio 1896 per dichiarare valida l'elezione<br />

del deputato che, per fatto indipendente dalla sua volontà,<br />

non abbia potuto prestar giuramento, e la cui elezione<br />

non potè esser convalidata per lo scioglimento della <strong>Camera</strong>:<br />

combattuta dalla relazione Fusinato del 14 febbraio 1898. che<br />

ne dimostrò l'aperto contrasto cogli articoli 40 e 49 dello Statuto<br />

e 81 e seguenti della legge elettorale.<br />

Una complessa proposta di modificazioni avemmo colla relazione<br />

Simeoni del 21 marzo 1893 sulle modificazioni al capo V del<br />

Regolamento della <strong>Camera</strong>. Cominciava a dar norma più precisa<br />

alla distribuzione <strong>dei</strong> verbali da farsi per ordine alfabetico<br />

in ragione di 25 verbali per ogni membro della<br />

Giunta, ad istituire varie Sottocommissioni di cinque, la cui<br />

proposta unanime di convalidazione sarebbe definili\'a, con<br />

obbligo di riferire entro tre giorni dalla costituzione complessivamente<br />

su tutte le elezioni senza protesta o con proteste<br />

vaghe: dichiarandosi espressamente la facoltà della <strong>Camera</strong><br />

di discutere le proposte della Giunta, Coslitui,a un<br />

primo stadio di elezioni discutibili, che sono subito passate<br />

in Segreteria a visione delle parti, le quali potranno entro S<br />

giorni presentare documenti e controdeduzioni: dopo di che la<br />

Giunta delibererebbe proponendone la convalidazione o indagini<br />

preliminari o la contestazione. Ed alh'e disposizioni correlati\'e.<br />

fra cui importantissima quella per la quale il deputato la cui<br />

elezione sia contestata si asterrà dal prender parte alle sedute<br />

della Camel'a e degli Uffici. Queste proposte che contenevano<br />

un germe di ottime disposizioni, non furono mai discusse alla<br />

<strong>Camera</strong>.<br />

Dobbiamo ancora rammentare la giusta osservazione del<br />

Presidente della Giunla Elezioni, ono Finocchiaro Aprile, falla


Verificazione <strong>dei</strong> poteri. 487<br />

il 18 maggio 1901 per l'elezione Capece Minutolo circa !'inopportunità<br />

di esaminare domande d'autorizzazione a procedere,<br />

contro deputati non convalidati, per accuse e responsabilità<br />

connesse coll'elezione, onde trovisi vincolata e pregiudicata la<br />

sua azione: come nel caso successo in quel giorno, in cui fu<br />

annullata l'elezione dopo che per gli stessi fatti erasi negata<br />

l'autorizzazione a procedere.<br />

CJolllpetenza della Giunta. - Come fu intesa la competenza<br />

della Giunta delle Elezioni? Non occupiamoci della distinzione,<br />

per certo tempo durata, di attribuzioni fra la Giunta<br />

Elezioni e la Giunta di Accertamento <strong>dei</strong> deputati impiegati,<br />

fuse tutte il 16 aprile 1888 nella prima.<br />

Perdurando il sistema della verifica per mezzo degli Uffici<br />

erasi ritenuto sempre, ed era stato esplicitamente dichiarato<br />

il 25 febhraio 1861, che la convalidazione non toglie la facoltà<br />

di annullare in seguito, quando si scoprano ragioni di ineleggibilità;<br />

però il giorno di poi, sulla considerazione di Gustavo<br />

Cavour che turp!us ejicitur quam non admittitur si preferì in<br />

un caso dubbio sospendere la convalidazione anzichè considerare<br />

la convalidazione sub conditione. E così si sospese il 29<br />

marzo 1867 la convalidazione dell'elezione di Thiene piuttosto<br />

che revocare la decisione della Giunta di Acc.ertamento. Il<br />

31 maggio 1880 Nicotera, chiedendo se dopo convalidata una<br />

elezione si possa ancora sollevare la questione d'incompatibilità<br />

per cause non note alla Giunta Elezioni, proponeva un<br />

ordine del giorno: "la <strong>Camera</strong> nel procedere alla validità delle<br />

eleziuni riserva tutte le eccezioni che possono verificarsi in<br />

forza della legge sulle incompatibilità ". Dopo molte altre proposte<br />

e lunga discussione d.urata anche il giorno di poi, fu approvato<br />

l'ordine del giorno puro e semplice, proposto da Vastarini<br />

Cresi, il quale affermava che il regolamento deferisce<br />

alla Giunta delle Elezioni tutte le questioni, comprese anche<br />

le ineleggibilità, e che la legge del 1877, dichial'ando che cessa<br />

dall'ufficio di deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità,<br />

risolve il dubbio circa la situazione di un'elezione con-<br />

. validata ignorandosi le ragioni d'ineleggibilità le quali colpiscano<br />

A l'eletto. Dopo d'allora rimase sempre inteso che le incompati­<br />

!?ilità o ineleggibilità sono sempre riservate e cosi è esplicitamente<br />

detto nella formola che adopera il Presidente nel proclamare<br />

le convalidazioni,<br />

È opportuno però chiarire che la Giunta delle Elezioni è


492 Capitolo XXXIV.<br />

:respinta. Senonchè 1'11 dicembre 188i Chinaglia propose il rinvio<br />

alla Giunta dell'elezione di Castellazzo di cui era proposta la<br />

convalidazione pura e semplice; Crispi rilevò che la creazione<br />

della Giunta Elezioni era ispirata al concetto di evitare i voti di<br />

maggioranza per avvicinarsi al sistema inglese, ove la <strong>Camera</strong><br />

non si occupa delle elezioni non contestate. •<br />

Deliberazioni della fJamera. - Onde, se pure il 18<br />

maggio 1883 il Presidente, dopo la lunga discussione sull'elezione<br />

di Napoli II, pUl' trattandosi di convalidazione pura e<br />

semplice, la mise a partito; invece il 7 aprile 1894, sulla elezione<br />

di Siliprandi, su cui eran mosse osservazioni da Imbriani,<br />

il Presidente Biancheri dichiarava che quando un'elezione è<br />

riconosciuta conforme alla legge e non sonvi proteste la <strong>Camera</strong><br />

non deve intervenire, ma solo spettare al Presidente di<br />

dàr atto alla Giunta delle sue conclusioni. Cavallotti affermava<br />

allora il diritto prevalente della <strong>Camera</strong>, che era anche dichiarato<br />

da Gallo, il quale negava alla <strong>Camera</strong> il diritto di annullare<br />

un'elezione incontestata, ma riconosceva quello di non<br />

prender atto delle conclusioni della Giunta: onde il Presidente<br />

concludeva colla massima non essere impedito ad un deputato<br />

di proporre che nn'elezione sia dichiarata cOlltestata, ma quando<br />

tutto è regolare, il Presidente dà atto alla Giunta della sua comunicazione<br />

ed altra proposta non può essere fatta.<br />

E già il 30 gennaio 1883, respinta la proposta di contestare<br />

l'elezione di Genova I, il Presidente proclamava senz'aItro la<br />

convalidazione, perchè dichiarava egli, confortato dall'opinione<br />

di Minghetti, respinta la contraria proposta non restava che la<br />

proposta della Giunta di convalidazione pura e semplice, la<br />

quale non deve esser messa ai vot!.<br />

Del resto il diritto prevalente della <strong>Camera</strong> può esser necessario<br />

anche per i casi, in cui errori di falto o nUSlvi documenti<br />

rendano opportuno ritornare sulle conclusioni adottate.<br />

Pervenuto il 18 giugno 1880 ùn telegramma che annunziava la<br />

querela di falso contro un verbale dell'elezione di Castroreale,<br />

la <strong>Camera</strong> respinse il proposto rinvio di due giorni: ma il 2<br />

dello stesso mese essendo giunla protesta nuova per l'elezione<br />

di Iglesias, nonostante che Vastarini Cresidichiarasse che quando<br />

la Giunta dal suo albo pretorio si è pronunciata, ha esaurito<br />

il suo compito, la <strong>Camera</strong> ne deliberò il rinvio alla Giunta per<br />

l'esame delle proteste arrivate. E se la Giunta potè rifiutarsi di<br />

pronunziarsi sulla domanda di l'evocazione del giudizio sul-


49--1 Capitolo XXXIY.<br />

l'annullamento perchè, risolto questo, rimane salva la proposta<br />

dell'inchiesta, mentre, mettendo prima ai voti la convalidazione,<br />

resterebbe con un voto affermativo esclusa !'inchiesta.<br />

Il 22 marzo 1866 sull'elezione Mazzini fu posto ai voti l'annullamento<br />

proposto dalla Giunta anzichè i molteplici ordini dal<br />

giorno presentati come emendamenti.<br />

Restano qui in conflitto le due teorie; quella del considerare<br />

le proposte contrarie a quella dellTffìcio o della Giunla come<br />

emendamenti e come tali da premettersi in votazione, oppure<br />

quella del considerare la prevalenza da darsi alle proposte sospensive,<br />

o alle proposte più favorevoli all'eletto. :'\è la cosa<br />

è di poco rilievo per chi sa come dalla posizione della questione<br />

risulti molto sovente modificata l'essenza del voto,<br />

n 22 febbraio 1883 sull'elezione di Saporito e Corleo a Tra<br />

pani, proposta della Giunta la convalidazione, Tajani propose<br />

invece l'inchiesta, e Parenzo l'annullamento: respinti l'una e<br />

l'altro, viene approvata la convalidazione. -<br />

Il 22 luglio 1895 tra la proposta della Giunta di convalidare<br />

De Andreis e quella Cambray Digny di convalidare Beltrami è<br />

messa ai voti questa come emendamento: e cosi il 4 dicembre<br />

1895 tra la proposta della Giunta di convalidare Zavattari e<br />

quella Colombo Quattrofrati di convalidare Gabba a )1ilano IY<br />

è messa questa prima ai voti.<br />

Il 15 giugno 1896 sull'elezione Yienna a Frosinone, di cui la<br />

Giunta proponeva l'annullamento, fu proposta da Ruggieri la<br />

convalidazione: intendendo il Presidente metter ai voti l'emendamento<br />

Ruggieri, Sanguinetti rilevò come in casi precedenti<br />

si fosse data la prevalenZ3. alle conclusioni della Giunla: ma rispose<br />

il Presidente che ciò era avvenuto perchè di fronte alla<br />

proposta di ballottaggio o di annullamento erasi sempre data<br />

la preferenza a quella di convalidazione, cosi il 24 maggio 1895<br />

per l'elezione Yienna - Ellena fu posta ai voti prima la convalidazione;<br />

e il 30 maggio per l'elezione di Albano e il giugno<br />

1891 per relezione di Salerno III. E anche questa volta la proposta<br />

di convalidazione ebbe la prevalenza.<br />

Da ultimo il 6 dicembre 1900 sull'elezione di Corteolona la<br />

Giunta proponeva il ballottaggio, l'ono Spirito la validità della<br />

proclamazione del Dozzio e il rinvio alla Giunta, ron. De Andreis<br />

il rinvio alla Giunta per motivi di illegalità e corruzione.<br />

Vien prima messa ai voti la proposta di ballottaggio: ritirata<br />

indi la proposta Spirito, non si fa più votazione ritenendo


Verificazione <strong>dei</strong> poteri. 495<br />

implicito il rinvio alla Giunta per l'esame delle altre questioni.<br />

Il 12 marzo 1901 sull'elezione di Sessa Aurunca la Giunta proponeva<br />

la proclamazione di Romano Giuseppe in luogo di Di<br />

Lorenzo e la sua convalidazione. Le conc1u'>ioni della Giunta<br />

messe ai voti, invece della proposta Manna di annullamento,<br />

furon respinte. Manna sostiene che devesi perciò metter ora ai<br />

voti la sua proposta di annullamento: il Presidente invece dichiara<br />

doversi interpretare il voto della <strong>Camera</strong> nel senso di<br />

rinvio alla Giunta perchè faccia un nuovo esame. E cosi!fu fatto.<br />

I voti della Giunta a parità sono per l'art. 25 del Regolamento<br />

per la convalidazione. n 2 Dicembre 1892 per l'elezione De Amicis<br />

a Solmona, convalidata a 8 contro 8 e 2 astenuti, Lazzaro<br />

sosteneva questa regola valere soltanto per la decisione sulle<br />

elezioni contestate, ma qui invece condurre direttamente la contestazione;<br />

fn invece da Vastarini Cresi dimostrata l'essenza<br />

di questa disposizione, la quale associa ai voti <strong>dei</strong> favorevoli la<br />

presunzione della legittimità nascente dal possesso di Stato; la<br />

proposta Lazzal'o messa ai voti fu respinta. E fu sempre infatti<br />

interpretata in questo senso.<br />

Un solo caso di parità nelle deliberazioni della <strong>Camera</strong> avemmo<br />

il 1° dicembre 1865 per l'elezione Spurgazzi. Riusciti pari i<br />

voti nella proposta di annullamento, ritenevano alcuni che potesse<br />

proporsi l'inchiesta, la sospensiva ecc., ed altri che dovesse<br />

mettersi ai voti la convalidazione: invece il Presidente,<br />

dopo lunga discussione, dichiarò senz'altra votazione convalidata<br />

l'elezione.<br />

Di regola le votazioni in materia elettorale si fanno per alzata<br />

e seduta. Però il 22 marzo 1866 si procedette ad appello<br />

nominale sulla elezione Mazzini, la quale fu annullata con 191<br />

voti contro 107 e 4 astenuti. Appello nominale si fa il 7 dicembre<br />

1882 sulla convalidazione di Raggio, Ferraris e Borgatta<br />

a Alessandria IV; il 2 maggio 1891 sulla proposta Mariotti<br />

per convalidare le elezioni di Rudinì, Reale e Bordonali a Siracusa<br />

I; il 3 giugno 1896 sull'annullamento di Pinna a Nuoro.<br />

Invece il 23 febbraio 1892 sull'elezione Caruso a Siracusa II<br />

si fece doppia votazione a scrutinio segreto, la prima volta<br />

_ sulla proposta Vischi di nominare un Comitato inquirente, la<br />

seconda sulla pl'Oposta della Giunta di convalidare l'elezione,<br />

la quale fu invece annullata. E allo scrutinio segreto si ricorse<br />

pure il 10 luglio 1893 sulla elezione di Leno.


- - ' .' .<br />

Mlsùre - vedi Avarie e sinistri marittimi - Codice del Perito·Misuratore<br />

- Metrologia - Monete - Strumenti metrici.<br />

litillcoltura - TJedi Ostricoltura - Piscicoltura.<br />

Mitologia (Dizionario di), di F. RAMORINO. (In lavoro).<br />

Mitologia comparata, del Prof. A. DE GUBERNATIS, 2 a<br />

edizione, di pago VIII-100. (Esaurito).<br />

Mitologia greca, di A. PORESTI:<br />

Volume L Divinità, di pago VIII-264<br />

Volume II. Eroi, di pago 188<br />

Mitologie orientali, di D. BASSI:<br />

VoI. L MitoZogia babilonese-assira, pago XVI-219.<br />

VoI. II. Mitologia egiziana e fenicia. (In lavoro).<br />

Inemotecnla - TJedi Arte della memoria..<br />

Mobili artlltlcl - vedi Amatore d'oggetti d'a.rte.<br />

Moda - fled' Abiti - Biancheria - Fiori artificiali - Trine.<br />

Modellatore meccanico, falegname ed ebanista, del Prol. _<br />

G. MINA, pago XVII-428, con 293 incis\oni e 1 tavola • ,11M<br />

Molini (L'Industria <strong>dei</strong>) e la maclnazione del frumenj:o,<br />

di C. 8IBER-MILLOT, di pago xx-259, con 103 incisioni<br />

nel testo e 3 tavole. • . • . . • . . • • . • • Il...­<br />

Monete greche, di 8. AMBROSOLI, di pago XIV-286" con 200 -<br />

fotoincisioni e 2 carte geografiche. • • . • • • • • s ...:..<br />

Monste (Prontuario delle), pesi e misure inglesi, raggullgliate<br />

a quelle del sistema decimale, dell'Ing. GHER8I, di,<br />

pago XII-196, con 47 tabelle di conti fatti e 40 facsimili<br />

delle monete in corso • • • __o • • • • • . • • .8<br />

Monete romane. Manuale elementare compiI. da F. GNE(}, , '<br />

cm, 2 a edizione, riveduta corretta ed ampliata, di pago ,<br />

XXVII-37O, con 25 tavole e 90 figure nel testo. • •• '8<br />

Monogrammi, del Prof. A. 8EVERI, 7S tavole divise in tre .<br />

serie, di due e di tre cifre • • • • • • • . • • • 8-<br />

Montatore (Il) di macchine. Opera arricchita da oltre' 250, '<br />

esempi pratici e problemi risolti, di 8. DINARO, di par.<br />

gine XII-,,68 . . • • . • . . • . • • • • _. .:."<br />

. Morlologia generale - vedi Embriologia.<br />

Morfologia 'greca, del Prof. V. BETTEI, pago xx-S76<br />

Morfologia itanana, del Prof. E. GORRA, pago VI-142<br />

Morte (Ija) vera' e'la morte apparente, co,n appendice<br />

Zegislaz.ione moituaria" di F. DELL'AOQUA l p.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!