Testo - Camera dei Deputati
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Flavio Palermo<br />
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica nelle procedure e<br />
nella prassi parlamentare<br />
Premessa; Parte I: Il potere presidenziale di rinvio delle leggi - 1 - Cenni storici;<br />
2 - Natura giuridica dell’istituto del rinvio; 3 - Motivazioni del rinvio. Parte II:<br />
La fase del riesame parlamentare - 1 - Novità e doverosità del procedimento di<br />
riesame; 2 - Principi generali desumibili dalla disciplina costituzionale e<br />
regolamentare; 3 - Emendabilità del testo; 4 - Avvio del procedimento di<br />
riesame; 5 - Limitazione della discussione; 5.1 - Oggetto della limitazione;<br />
5.2 - Potere di iniziativa; 5.3 - Termine per la deliberazione; 5.4 - Discussione<br />
e votazione delle proposte di limitazione; 5.5 - Effetti sul prosieguo dell’iter<br />
parlamentare; 6 - Il rinvio della legge in regime di prorogatio; Considerazioni<br />
conclusive.<br />
Premessa<br />
Nel corso della XIV legislatura si è registrata una rinnovata attenzione degli<br />
studiosi per le modalità di esercizio delle funzioni presidenziali: il Presidente<br />
della Repubblica Ciampi è stato infatti il primo, nella storia repubblicana, ad<br />
essere eletto e ad operare in un contesto politico tendenzialmente bipolare,<br />
espressione delle regole di un sistema elettorale prevalentemente<br />
maggioritario.<br />
Tale circostanza ha indotto la dottrina a monitorare costantemente le scelte<br />
compiute dal Capo dello Stato, segnatamente con riferimento agli atti<br />
espressione dell’esercizio delle sue prerogative; sovente tali analisi sono partite<br />
da un presupposto che non sempre si è rivelato, almeno all’apparenza,<br />
corrispondente alla realtà. Ci si attendeva, infatti, un arretramento del<br />
Presidente sotto il profilo degli interventi di carattere politico, risultandone<br />
per contro rafforzate le funzioni di garanzia e controllo della Costituzione ( 1 ).<br />
Molto spesso, invece, il Capo dello Stato si è trovato suo malgrado al centro<br />
della disputa politica, ma ciò non tanto per effetto di una scelta consapevole,<br />
quanto per la particolare litigiosità che ha caratterizzato le coalizioni di<br />
maggioranza ed opposizione, spesso conflittuali non solo sul merito <strong>dei</strong> singoli<br />
provvedimenti ma anche – e soprattutto – sul piano della reciproca<br />
legittimazione politica.
38 Flavio Palermo<br />
A prescindere, tuttavia, da valutazioni di natura politologica, sembra<br />
interessante valutare gli sviluppi di istituti – nel caso specifico il potere di<br />
rinvio delle leggi ex articolo 74 della Costituzione – la cui portata, per ragioni<br />
storiche alle quali si farà successivamente cenno, non è stata compiutamente<br />
delineata dal costituente, che ne ha sostanzialmente rimesso la definizione alla<br />
dottrina e alla prassi.<br />
Parte I: Il potere presidenziale di rinvio delle leggi<br />
1 - Cenni storici<br />
La definizione della figura e del ruolo del Presidente della Repubblica<br />
nel nuovo assetto statuale è stata caratterizzata, nel corso <strong>dei</strong> lavori<br />
preliminari al varo della Costituzione, dalla difficoltà di giungere ad un<br />
compromesso; la conseguenza fu che i costituenti si limitarono alla<br />
enunciazione di un certo numero di principi, spesso rispondenti a logiche<br />
diverse, lasciando essenzialmente alla prassi – come già osservato – il<br />
compito di fissare le linee essenziali dell’istituto presidenziale.<br />
In questo contesto deve essere inquadrata la definizione delle modalità di<br />
partecipazione del Capo dello Stato al procedimento di formazione delle<br />
leggi. Nel merito, già in seno alla Commissione per studi attinenti alla<br />
riorganizzazione dello Stato la questione fu posta in termini di alternativa tra<br />
la conferma della sanzione regia, peraltro con adattamenti tali da<br />
stravolgerne le caratteristiche fondamentali, e l’introduzione del veto<br />
sospensivo, istituto mutuato dall’esperienza francese. In realtà, sembrò<br />
ormai comune la convinzione circa l’ineluttabilità dell’esautoramento del<br />
Capo dello Stato dall’esercizio della funzione legislativa.<br />
In seno alla Commissione <strong>dei</strong> settantacinque le ipotesi prospettate ( 2 )<br />
differivano essenzialmente nella terminologia, non negli effetti: il Presidente<br />
della Repubblica avrebbe potuto soltanto arrestare temporaneamente<br />
l’entrata in vigore della legge, essendo tenuto a promulgarla ove il<br />
Parlamento avesse confermato la deliberazione precedentemente assunta;<br />
la discussione si concluse peraltro con la soppressione della disposizione<br />
che prevedeva il potere di rinvio.<br />
La questione fu riesaminata dall’Assemblea costituente che,
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
preliminarmente, espresse un orientamento contrario alla conferma<br />
dell’istituto sanzionatorio, attribuendo al Capo dello Stato il solo potere di<br />
promulgazione. Successivamente, con la presentazione di un emendamento<br />
dell’onorevole Bozzi, fu riproposta l’attribuzione di un potere di veto<br />
sospensivo, da esercitare nei termini concessi per la promulgazione<br />
medesima: con messaggio motivato il Presidente della Repubblica può<br />
chiedere una nuova deliberazione, fermo restando l’obbligo di promulgare<br />
ove le Camere riapprovino la legge a maggioranza assoluta <strong>dei</strong> componenti.<br />
L’emendamento fu quindi approvato, ma senza il riferimento alla<br />
maggioranza qualificata, al quale lo stesso proponente rinunciò dopo che<br />
diversi costituenti espressero il loro orientamento contrario ( 3 ).<br />
Altri importanti problemi connessi al potere di rinvio rimasero in ombra<br />
nel corso della discussione: soltanto fugaci interventi furono dedicati, ad<br />
esempio, alla natura giuridica del predetto potere, ai motivi che ne<br />
legittimavano l’esercizio ( 4 ) ed alla procedura parlamentare di riesame.<br />
Prima di passare a quest’ultimo tema, oggetto principale della presente<br />
trattazione, sembra quindi opportuno soffermarsi, sia pure in modo<br />
sintetico, sulle prime due problematiche, anche alla luce della più recente<br />
prassi presidenziale; si farà essenzialmente riferimento alla Presidenza<br />
Ciampi, giacché il Presidente Napolitano, al momento, non si è mai avvalso<br />
della prerogativa di cui all’articolo 74 della Costituzione.<br />
2 - Natura giuridica dell’istituto del rinvio<br />
Per lungo tempo, la già ricordata laconicità del costituente ha dato luogo<br />
a dispute dottrinarie circa l’effettiva configurazione dell’istituto. Tra le<br />
diverse ricostruzioni ipotizzate, quella più persuasiva, attualmente seguita<br />
dalla dottrina maggioritaria, considera la richiesta di riesame manifestazione<br />
di un potere di controllo che, in quanto tale, si colloca al di fuori della fase<br />
costitutiva del procedimento di formazione della legge, accentuandone in tal<br />
modo il carattere di strumento di tutela dell'unità nazionale e <strong>dei</strong> principi<br />
fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in piena coerenza con il ruolo<br />
di garante del sistema affidato al Capo dello Stato.<br />
La predetta collocazione è anzitutto desumibile dall’articolo 70 della<br />
Costituzione, che attribuisce collettivamente alle due Camere l’esercizio della<br />
funzione legislativa. A ciò si aggiunga che, mentre per il rinvio l’articolo 74 fa<br />
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40 Flavio Palermo<br />
espresso riferimento alla «legge» (già perfezionatasi), l’articolo 72, che disciplina<br />
le linee essenziali del procedimento legislativo, usa il termine «disegno di legge».<br />
Sembra pertanto corretto considerare il controllo presidenziale delle leggi come<br />
fase del subprocedimento di promulgazione ( 5 ), della quale rappresenta il<br />
necessario presupposto ( 6 ), rimanendone peraltro distinta in quanto<br />
espressione di un potere autonomo ( 7 ) e dalla più ampia latitudine di<br />
discrezionalità.<br />
Coerentemente con tale impostazione, il controllo svolto dal Presidente<br />
della Repubblica in sede di rinvio è stato assimilato a quello esercitato dalla<br />
Corte costituzionale nella sede del giudizio di costituzionalità, pur nella<br />
consapevolezza delle molteplici diversità che contraddistinguono il ruolo e<br />
le modalità mediante le quali esso viene svolto dai due differenti organi ( 8 ).<br />
Si è pertanto sostenuto che, sebbene il Presidente e la Corte condividano la<br />
medesima funzione di garanzia costituzionale, diversa sembrerebbe la<br />
qualità della medesima: garanzia politica e provvisoria negli effetti nel primo<br />
caso, strettamente giuridica e definitiva nel secondo ( 9 ). Tale differenziazione<br />
evidenzierebbe la complementarietà delle funzioni svolte dai due soggetti,<br />
ciascuno <strong>dei</strong> quali agirebbe in campi preclusi o limitati per l’altro ( 10 );<br />
secondo una ricostruzione di portata ancora più ampia, entrambi<br />
parteciperebbero ad un sistema di garanzia costituzionale avente carattere<br />
diffuso e policentrico ( 11 ).<br />
È ormai un dato sufficientemente acquisito dalla dottrina e confermato<br />
dalla prassi applicativa, sulla base di argomentazioni di ordine logico e<br />
sistematico, l’inquadramento del potere di rinvio nell’ambito delle<br />
prerogative esclusive del Capo dello Stato, conservando un valore<br />
meramente storico la tesi, sostenuta anche da alcuni membri dell’Assemblea<br />
costituente, secondo la quale, in realtà, vi sarebbe comunque la<br />
partecipazione (o addirittura l’iniziativa) del Governo nella determinazione<br />
dell’atto presidenziale. In particolare, sul piano logico la sostanziale<br />
attribuzione del potere di rinvio all’Esecutivo sarebbe inutile, atteso che<br />
questo organo partecipa attivamente all’esercizio della funzione legislativa,<br />
ed incoerente, in ragione del fatto che l’Esecutivo avrebbe un potere di<br />
controllo sul Parlamento, dal quale è istituzionalmente controllato. Sul<br />
piano sistematico, è indubbio il collegamento funzionale del rinvio con la<br />
promulgazione, potere quest’ultimo indubbiamente presidenziale; inoltre, il<br />
Capo dello Stato appare il soggetto più idoneo al controllo delle leggi, attesa<br />
la sua estraneità alla determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza<br />
e la posizione di imparzialità che lo contraddistingue ( 12 ).
3 - Motivazioni del rinvio<br />
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
Per una corretta ricostruzione dell’istituto del rinvio non si può<br />
prescindere dalla compiuta definizione delle ragioni che legittimano il Capo<br />
dello Stato a sospendere l’efficacia di un provvedimento legislativo. Nel<br />
silenzio della Carta fondamentale, la dottrina maggioritaria è pervenuta alla<br />
conclusione che una legge possa essere rinviata alle Camere per una nuova<br />
deliberazione ove si ravvisino vizi formali (irregolarità nel procedimento di<br />
formazione) o vizi sostanziali (cause di illegittimità costituzionale ovvero<br />
motivi inerenti il merito costituzionale).<br />
Per quanto riguarda i primi, la questione della loro ammissibilità è stata<br />
oggetto di discussione a seguito di un comunicato del Quirinale (del 27<br />
dicembre 2000) emesso in occasione della promulgazione della legge<br />
finanziaria per il 2001, il cui iter, ad avviso di alcune forze politiche, sarebbe<br />
stato connotato da irregolarità. Al riguardo, la posizione assunta dalla<br />
Presidenza della Repubblica è stata molto netta, essendosi osservato che,<br />
sulla base del vigente ordinamento costituzionale, è inibito al Capo dello<br />
Stato sindacare l’iter parlamentare <strong>dei</strong> provvedimenti legislativi, la cui<br />
conformità verrebbe certificata in via definitiva attraverso il messaggio del<br />
Presidente del ramo del Parlamento che per ultimo licenzia il testo. In buona<br />
sostanza, la nota sposa in modo acritico il principio della insindacabilità<br />
degli interna corporis acta, la cui validità è stata più volte ribadita, sebbene<br />
non sempre in modo lineare e coerente, dalla giurisprudenza costituzionale.<br />
La tesi presidenziale ha suscitato perplessità in ragione del fatto che il<br />
procedimento di promulgazione (all’interno del quale, come già detto, può<br />
essere collocato il rinvio presidenziale) presuppone un controllo che<br />
dovrebbe anzitutto consistere nell’accertamento della conformità <strong>dei</strong> testi<br />
approvati dalle due Camere, non potendo al riguardo considerarsi<br />
impeditivo il messaggio di trasmissione, che non è finalizzato ad attestare<br />
determinati fatti in modo incontrovertibile, bensì ad attivare l’organo<br />
competente a porre in essere la fase o il successivo atto del procedimento.<br />
Dovrebbe pertanto concludersi nel senso di ammettere il predetto<br />
accertamento di conformità <strong>dei</strong> testi, pur nella consapevolezza che il<br />
medesimo non è agevolato dalla prassi di far accompagnare il messaggio di<br />
trasmissione esclusivamente dal testo licenziato dalla <strong>Camera</strong> che ha<br />
deliberato per ultima.<br />
Quanto ai possibili vizi di natura sostanziale, occorre rilevare che anche<br />
tale questione è stata recentemente oggetto di una precisazione, sia pure<br />
41
42 Flavio Palermo<br />
sotto forma di esternazione informale, da parte del Quirinale: in particolare,<br />
nel giugno 2003, in risposta ad una imprevista domanda rivoltagli in<br />
occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’ambasciata italiana a<br />
Berlino, il Capo dello Stato ha individuato nella «incostituzionalità<br />
manifesta» l’unica causa giustificatrice del rinvio presidenziale delle leggi,<br />
fermo restando l’obbligo di promulgarle ove il Parlamento le riapprovi.<br />
L’interpretazione dell’articolo 74 della Costituzione fornita dal Presidente<br />
è apparsa ad alcuno ingiustificatamente restrittiva, anzitutto perché priva<br />
di un qualsiasi riferimento costituzionale: nel sistema italiano, infatti, non vi<br />
è nulla che autorizzi a ritenere la manifesta incostituzionalità come esclusivo<br />
canone del rinvio presidenziale delle leggi. Per di più, la stessa recente prassi<br />
presidenziale sembra avere più volte richiamato l’attenzione del Parlamento<br />
al rispetto di una logica ordinamentale o della legislazione che assume come<br />
parametro non soltanto i principi sanciti dalla Carta costituzionale, ma<br />
anche quelli fissati in leggi ritenute fondamentali e qualificanti per il nostro<br />
ordinamento (ad esempio la legge n. 400 del 1988), ovvero assurti al rango<br />
di principi generali del medesimo ( 13 ).<br />
È stato giustamente osservato, inoltre, che la manifesta incostituzionalità è<br />
un canone tutt’altro che univoco e comunque non meno opinabile <strong>dei</strong> motivi<br />
riconducibili all’opportunità politica ovvero al cosiddetto merito<br />
costituzionale ( 14 ), parametro quest’ultimo sul quale parte significativa della<br />
dottrina sembra convenire al fine di lasciare al Presidente della Repubblica<br />
una discrezionalità più consona al suo ruolo di garante della Costituzione e<br />
dell’unità nazionale.<br />
Sul concetto di merito costituzionale, però, si registrano interpretazioni<br />
e definizioni diverse ( 15 ): «ampia area residuale e non ben definibile in<br />
positivo» ( 16 ), «nozione cuscinetto» volta a mediare tra la rigidità del<br />
controllo di legittimità e l’eccessiva elasticità del controllo di merito ( 17 ),<br />
«complesso di elementi e di valutazioni lato sensu politiche, atti a giustificare<br />
la stessa richiesta di riesame per motivi di legittimità» ( 18 ), istanze collegate<br />
a valori di rango costituzionale che non hanno trovato traduzione piena in<br />
forma precettiva ( 19 ). Al di là delle differenze, un denominatore comune<br />
sembra connotare le diverse prospettazioni, ossia il fatto che si tratterebbe<br />
di valutazioni accessorie, comunque finalizzate ad integrare e completare i<br />
profili di pura legittimità. La prassi presidenziale sembra confermare tale<br />
ricostruzione, ove si consideri che nella generalità <strong>dei</strong> casi il messaggio di<br />
rinvio si fonda su motivi di natura prevalentemente tecnico-giuridica,<br />
sovente eccependo la mancata individuazione nella legge di adeguate forme
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
di copertura degli oneri finanziari da essa recati, in violazione del quarto<br />
comma dell’articolo 81 della Costituzione.<br />
Il secondo elemento che emerge dalla richiamata esternazione<br />
presidenziale è il limite invalicabile che caratterizza l’esercizio del potere ex<br />
articolo 74 della Costituzione, vincolato ad un giudizio meramente<br />
sospensivo della volontà parlamentare, alla quale viene assicurata una<br />
indiscussa prevalenza. La questione della doverosità della promulgazione del<br />
provvedimento riapprovato è stata peraltro dibattuta dai costituzionalisti con<br />
riferimento all’ipotesi che il Presidente della Repubblica ritenesse permanere<br />
i profili di incostituzionalità precedentemente rilevati, ingenerandosi in tal<br />
modo un conflitto di doveri tra quello di promulgare la legge e l’altro, più<br />
generale, di garantire il rispetto della Carta fondamentale ( 20 ).<br />
La prima e più radicale alternativa alla prospettata doverosità della<br />
promulgazione sarebbe il semplice rifiuto di promulgare un testo<br />
palesemente incostituzionale, non potendosi obbligare il Capo dello Stato ad<br />
incorrere, nei casi più gravi, nella responsabilità penale speciale ex articolo<br />
90 della Costituzione.<br />
La seconda ipotesi, meno radicale della precedente, sarebbe quella di<br />
“sospendere” la procedura di promulgazione e sollevare conflitto di<br />
attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, soprattutto qualora nel<br />
messaggio di rinvio fossero già stati eccepiti gravi e dirimenti vizi di<br />
incostituzionalità, il cui accertamento da parte del giudice delle leggi<br />
escluderebbe l’obbligo di promulgare.<br />
La terza tesi, sulla quale sembra si possa convenire, limita l’obbligo della<br />
promulgazione alla riapprovazione parlamentare del medesimo testo,<br />
escludendone invece la doverosità se in occasione del procedimento<br />
parlamentare di riesame siano state introdotte nuove disposizioni ( 21 ).<br />
Una quarta soluzione potrebbe essere desunta da un inedito precedente<br />
risalente al giugno 2002, quando il Presidente della Repubblica, nel<br />
promulgare una legge, ha contestualmente inviato – rendendola pubblica –<br />
una lettera al Presidente del Consiglio contenente considerazioni critiche<br />
sul provvedimento, nonché indicazioni sui criteri ai quali l’Esecutivo si<br />
sarebbe dovuto attenere in sede di attuazione ( 22 ). Si tratta di un’ipotesi non<br />
contemplata dal diritto positivo, che si inscrive nel quadro dell’attività di<br />
moral suasion svolta dal Capo dello Stato nei confronti di altri organi<br />
costituzionali ( 23 ).<br />
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44 Flavio Palermo<br />
Parte II: La fase del riesame parlamentare<br />
1 - Novità e doverosità del procedimento di riesame<br />
L’esercizio del potere presidenziale di rinvio delle leggi comporta l’apertura<br />
della cosiddetta fase camerale ( 24 ), la cui disciplina è desumibile dai principi<br />
fissati nella Carta costituzionale e nei Regolamenti parlamentari, nonché dalla<br />
prassi formatasi presso i due rami del Parlamento.<br />
Come autorevolmente sostenuto in dottrina ( 25 ), si osserva preliminarmente<br />
che il rinvio determina la cessazione <strong>dei</strong> tipici effetti dell’originario<br />
procedimento, imponendone la ripetizione. Con il riesame parlamentare si<br />
assiste infatti ad una completa novazione del procedimento legislativo, al quale<br />
non sono applicabili limitazioni che non siano quelle che autonomamente il<br />
singolo ramo del Parlamento si impone; a sostegno di tale tesi vale la<br />
considerazione che la sottoposizione del provvedimento al controllo di un<br />
organo esterno al procedimento legislativo – il Capo dello Stato – recide il<br />
nesso di continuità tra le due fasi procedimentali dell’esame e del riesame,<br />
rendendo necessari, ai fini della nuova deliberazione di cui all’articolo 74 della<br />
Costituzione, tutti i passaggi richiesti dall’articolo 72 della Carta<br />
fondamentale, inclusa l’approvazione «articolo per articolo» ( 26 ).<br />
La novazione del procedimento legislativo determina importanti effetti<br />
sotto il profilo dell’applicabilità delle regole ordinarie che sovrintendono a<br />
tipici istituti parlamentari, quale anzitutto il contingentamento <strong>dei</strong> tempi,<br />
segnatamente con riferimento alla sua esclusione, ai sensi del comma 12<br />
dell’articolo 24 del Regolamento della <strong>Camera</strong>, nel primo calendario, per le<br />
fasi successive alla discussione sulle linee generali <strong>dei</strong> provvedimenti vertenti<br />
in modo prevalente su una delle materie previste dall’articolo 49, comma 1,<br />
del Regolamento della <strong>Camera</strong>; conferma di ciò si ricava dal precedente<br />
relativo alla cosiddetta legge Gasparri, la cui discussione nel calendario <strong>dei</strong><br />
lavori dell’Assemblea per il mese di gennaio 2004 non è stata sottoposta a<br />
contingentamento.<br />
Ulteriore conseguenza procedurale derivante dalla novità dell’iter legis è<br />
l’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e sospensive, in relazione alla quale<br />
esiste ormai una prassi univoca ( 27 ); essendo tali strumenti, infatti, finalizzati<br />
ad impedire o differire la discussione di un progetto di legge sulla base di<br />
argomentazioni attinenti al suo contenuto, nulla esclude che la loro
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
presentazione sia motivata proprio alla luce <strong>dei</strong> rilievi oggetto del messaggio<br />
di rinvio del Capo dello Stato.<br />
Particolarmente controversa in sede dottrinaria è stata la configurabilità in<br />
capo alle Camere di un dovere di riesame della legge rinviata. Le soluzioni<br />
ipotizzate appaiono tre: un vero e proprio obbligo giuridico di ridiscutere il<br />
provvedimento ( 28 ), un semplice onere ( 29 ), ovvero un mero dovere di<br />
correttezza istituzionale nei confronti del Capo dello Stato ( 30 ).<br />
La questione deve essere affrontata tenendo conto della disciplina<br />
regolamentare e della prassi applicativa seguita nei due rami del Parlamento,<br />
che – come si vedrà – sono assolutamente conformi, ma soprattutto del fatto<br />
che il provvedimento rinviato si trova, dal punto di vista procedurale, in una<br />
condizione analoga a quella in cui si trovava l’originario atto di iniziativa<br />
legislativa. Il problema può pertanto essere posto in termini più generali, ossia<br />
in relazione alla situazione in cui ciascuna <strong>Camera</strong> si trova a seguito della<br />
presentazione di un progetto di legge. Ciò premesso, la tesi preferibile sembra<br />
quella secondo la quale le Camere sarebbero titolari esclusivamente<br />
dell’obbligo di avviare il procedimento legislativo ( 31 ) mediante l’assegnazione<br />
del testo alla Commissione competente per materia; il seguito del<br />
procedimento si configurerebbe invece come un mero onere, laddove ad esso<br />
è subordinata la definitiva approvazione della legge. Non sembra invece che<br />
si possa parlare di dovere di correttezza nei confronti del Presidente della<br />
Repubblica, atteso che non è configurabile in capo ad esso un interesse<br />
giuridicamente tutelato alla riapprovazione, alla luce <strong>dei</strong> rilievi formulati, della<br />
legge rinviata.<br />
2 - Principi generali desumibili dalla disciplina costituzionale e regolamentare<br />
La disciplina del procedimento di riesame contenuta nella Carta<br />
fondamentale e nei Regolamenti parlamentari è connotata da una certa<br />
laconicità, alla quale ha dovuto sopperire una prassi applicativa ormai<br />
consolidata e, come già osservato, conforme nei due rami del Parlamento.<br />
Il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione si limita infatti a<br />
stabilire che le Camere sono chiamate a procedere ad una seconda<br />
deliberazione ove intendano far acquistare al provvedimento la sua tipica<br />
efficacia: dovranno pertanto essere ripercorse tutte le fasi dell’iter<br />
legislativo costituzionalmente prescritte, restando preclusa la possibilità di<br />
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46 Flavio Palermo<br />
limitarsi ad una mera pronunzia di rigetto delle obiezioni presidenziali, che<br />
costituiscono comunque un opportuno elemento di valutazione ( 32 ). D’altra<br />
parte, non vi è più alcun dubbio, ormai, circa l’oggetto del riesame, da<br />
individuare nel testo della legge rinviata e non nel messaggio presidenziale,<br />
che ne potrebbe eventualmente rappresentare la causa. Sotto il profilo<br />
squisitamente procedurale, il messaggio assume un rilievo significativo in<br />
quanto rappresenta, come vedremo, il parametro di riferimento per<br />
l’individuazione delle parti del provvedimento che devono essere<br />
necessariamente riesaminate e quelle in relazione alle quali l’Assemblea<br />
potrebbe decidere di omettere la discussione.<br />
Passando alle disposizioni regolamentari, prima della riforma del 1971<br />
soltanto il Regolamento del Senato (art. 88) conteneva una specifica disciplina del<br />
procedimento, che all’occorrenza veniva peraltro applicata anche dalla <strong>Camera</strong>,<br />
il cui Regolamento non disponeva nulla al riguardo.<br />
Nei testi vigenti l’istituto è disciplinato, rispettivamente, dall’articolo 71 del<br />
Regolamento della <strong>Camera</strong> (al quale per comodità si farà riferimento nel seguito<br />
della trattazione) e dall’articolo 136 del Regolamento del Senato, che contengono<br />
norme, se non identiche, sostanzialmente coincidenti.<br />
Il comma 1 dell’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> dispone anzitutto<br />
che, ove il Capo dello Stato eserciti il potere di rinvio di cui all’articolo 74 della<br />
Costituzione, il riesame inizi «presso quella <strong>Camera</strong> che in precedenza lo ha<br />
approvato per prima».<br />
Perplessità sulla legittimità costituzionale di tale disposizione sono state<br />
manifestate in dottrina ( 33 ) in quanto, sia pure indirettamente, sarebbe lesa<br />
l’autonomia garantita a ciascun ramo del Parlamento circa l’organizzazione <strong>dei</strong><br />
propri lavori; il problema appare peraltro almeno attenuato dalla coincidenza<br />
della previsione nei due Regolamenti, quasi come se vi fosse una reciproca<br />
accettazione della limitazione delle rispettive prerogative ( 34 ).<br />
Il comma 2 dell’articolo 71 prevede quindi che la commissione competente<br />
( 35 ), alla quale è trasmesso il messaggio, «riferisce sul progetto di legge<br />
all’Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto<br />
del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo<br />
e alla votazione finale».<br />
Da tale previsione si desume anzitutto l’integrale riapertura dell’iter<br />
parlamentare, con ripetizione delle fasi costituzionalmente prescritte e senza<br />
particolari aggravamenti procedurali.<br />
Non può infatti essere considerata tale la riserva di Assemblea ( 36 ), prevista<br />
indipendentemente dal contenuto del provvedimento rinviato, che può peraltro
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
determinare una differenza rispetto alla procedura seguita per la prima<br />
approvazione (sede legislativa o redigente); la sua ratio è rinvenibile nella<br />
necessità di «assicurare una maggiore attenzione ai rilievi presidenziali, doverosa<br />
per l’organo dal quale provengono» ( 37 ). Come già ricordato ( 38 ), inoltre, non è<br />
stata accolta dall’Assemblea costituente la proposta di subordinare la<br />
riapprovazione del provvedimento al conseguimento della maggioranza assoluta<br />
<strong>dei</strong> componenti.<br />
L’elemento veramente peculiare della disciplina recata dall’articolo 71 è la<br />
facoltà di limitare l’esame alle sole parti del progetto di legge (nel quale, a causa<br />
del rinvio, è successivamente degradata la legge approvata) ( 39 ) oggetto del<br />
messaggio; la finalità di tale previsione, oltre a coincidere con la ratio della riserva<br />
di Assemblea, è individuabile nei criteri di economia procedurale che informano<br />
i lavori parlamentari ( 40 ): ferma restando, infatti, la facoltà di modificare anche le<br />
parti del provvedimento sulle quali il Presidente della Repubblica non ha<br />
formulato alcuna osservazione, non vi è tuttavia ragione per disconoscere, in<br />
mancanza di obiezioni, la perdurante validità politica del dibattito a suo tempo<br />
intervenuto ( 41 ).<br />
Le richiamate norme regolamentari individuano senz’ombra di dubbio<br />
nell’Assemblea l’organo cui compete l’eventuale deliberazione di limitazione<br />
della discussione; semmai ve ne fosse bisogno, nella lettera del 4 agosto 1992 il<br />
Presidente del Senato lo ha ribadito, evidenziando che un’eventuale delibera al<br />
riguardo assunta dalla commissione non potrebbe «intendersi se non come<br />
proposta all’Assemblea di fare esercizio dell’anzidetto potere».<br />
Nella prassi, generalmente, su proposta del Presidente o del relatore, la<br />
commissione decide preliminarmente di limitare l’esame in sede referente alle<br />
sole parti oggetto del messaggio presidenziale, dando per approvati i restanti<br />
articoli ( 42 ); soltanto con una deliberazione successiva la commissione proporrà<br />
formalmente all’Assemblea di pronunziarsi ai sensi dell’articolo 71 del<br />
Regolamento della <strong>Camera</strong>.<br />
La richiamata decisione, ovviamente, produce effetti limitativi della<br />
discussione – e quindi delle connesse facoltà emendative – esclusivamente con<br />
riferimento all’esame in sede referente, non potendo in alcun modo determinare<br />
conseguenze preclusive delle prerogative di altri organi parlamentari (ad esempio<br />
le commissioni in sede consultiva) ovvero <strong>dei</strong> singoli deputati, i quali pertanto,<br />
in assenza di una formale deliberazione dell’Assemblea, potranno comunque<br />
presentare in Aula emendamenti riferiti a qualsiasi parte del testo.<br />
La limitazione della discussione deve ritenersi consentita anche quando il<br />
riesame del provvedimento abbia inizio al Senato ( 43 ).<br />
47
48 Flavio Palermo<br />
3 - Emendabilità del testo<br />
Un problema di carattere generale di particolare rilievo attiene alla piena<br />
emendabilità o meno del provvedimento rinviato dal Capo dello Stato,<br />
segnatamente con riferimento alle parti del testo che non siano oggetto del<br />
messaggio presidenziale.<br />
Sebbene la lettera dell’articolo 74 della Costituzione sia astrattamente<br />
conciliabile sia con un regime di piena emendabilità sia con un altro di<br />
assoluta inemendabilità, la dottrina prevalente e più autorevole ( 44 ),<br />
suffragata da una prassi costante che sembra aver ormai dato origine ad<br />
un’autentica consuetudine, propende per la soluzione più ampia, ossia<br />
quella dell’emendabilità tanto delle parti prese in considerazione dal<br />
messaggio (in senso sia conforme sia difforme dai rilievi presidenziali),<br />
quanto di quelle non considerate ( 45 ); al riguardo, è stato osservato che<br />
l’emendabilità è coerente con la mancata prescrizione, tipica di ordinamenti<br />
diversi dal nostro, di una maggioranza qualificata per l’approvazione del<br />
testo rinviato ( 46 ).<br />
Si osserva altresì che l’inammissibilità anche delle sole proposte<br />
emendative riferite a parti del testo che non formano oggetto <strong>dei</strong> rilievi<br />
presidenziali determinerebbe una sostanziale analogia tra il procedimento<br />
de quo e quello conseguente alla navette, per il quale i Regolamenti<br />
parlamentari prescrivono che l’esame sia limitato alle modificazioni<br />
apportate dall’altro ramo del Parlamento, fatta salva la votazione finale<br />
dello stesso.<br />
Una tale assimilazione sarebbe del tutto ingiustificata anzitutto alla luce<br />
del disposto degli articoli 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> e 136 del<br />
Regolamento del Senato che, consentendo a ciascuna Assemblea di<br />
deliberare in ordine alla limitazione, implicitamente riconoscono quale<br />
ipotesi ordinaria la discussione dell’intero provvedimento (cosa che non<br />
avviene nel caso di testi modificati dall’altra <strong>Camera</strong>); la previsione della<br />
votazione «articolo per articolo» del testo rinviato, inoltre, appare<br />
preordinata alla loro emendabilità, sembrando poco coerente consentire la<br />
reiezione di un articolo ma non la sua modifica. L’applicazione, infine, <strong>dei</strong><br />
principi propri della discussione <strong>dei</strong> provvedimenti modificati dall’altro<br />
ramo del Parlamento rischierebbe di stravolgere la natura ed il ruolo del<br />
Presidente della Repubblica, rendendolo co-legislatore nel senso di organo<br />
di approvazione successiva del testo licenziato dalle Camere, ipotesi questa<br />
incompatibile con la nostra Carta costituzionale ( 47 ).
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
Dal riconoscimento della piena emendabilità del testo rinviato si deve far<br />
discendere l’ulteriore rinviabilità della legge da parte del Capo dello Stato,<br />
facoltà, peraltro, finora mai esercitata; l’ipotesi, per la verità, non è<br />
contemplata dal nostro ordinamento, ma in tal caso il silenzio non può<br />
equivalere ad esclusione.<br />
La questione deve essere risolta considerando che, ove il Presidente della<br />
Repubblica fosse costretto a promulgare un testo diverso da quello<br />
originariamente rinviato per effetto delle modificazioni introdotte dal<br />
Parlamento, sarebbe sostanzialmente vanificato il potere attribuitogli<br />
dall’articolo 74 della Costituzione. Tali considerazioni segnano però anche<br />
i limiti dell’ulteriore rinviabilità, che deve intendersi circoscritta alle<br />
disposizioni non contenute o comunque differenti da quelle recate nel<br />
provvedimento per la prima volta approvato dalle due Camere; una diversa<br />
conclusione si porrebbe in contrasto con «il principio della prevalenza della<br />
doppia deliberazione conforme che si trae dall’articolo 74, secondo comma,<br />
ed al Presidente della Repubblica verrebbe in pratica riconosciuta una sorta<br />
di potere di veto assoluto» ( 48 ).<br />
4 - Avvio del procedimento di riesame<br />
La fase parlamentare di riesame viene avviata mediante l’annunzio in Aula<br />
del rinvio della legge e la lettura del messaggio presidenziale, che viene<br />
successivamente stampato e distribuito (doc. I), diretti a consentire a tutti gli<br />
«onorevoli membri del Parlamento» (ai quali il messaggio è indirizzato) di<br />
averne conoscenza; viene altresì comunicata la trasmissione del messaggio<br />
medesimo e l’assegnazione del relativo progetto di legge alle competenti<br />
commissioni, in sede referente, ove l’iter riprenda alla <strong>Camera</strong>; nel caso in cui,<br />
invece, la ripresa spetti al Senato, alla lettura segue soltanto la trasmissione,<br />
non l’assegnazione ( 49 ).<br />
Un caso particolare è rappresentato dal messaggio di rinvio della legge<br />
delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, contenente osservazioni,<br />
oltreché sul merito del provvedimento, anche sulla tecnica redazionale<br />
impiegata, che avrebbe reso difficoltosa l’analisi del testo ( 50 ). Al riguardo,<br />
sembra condivisibile l’opinione secondo la quale i rilievi attinenti al drafting<br />
legislativo siano stati tenuti ben distinti da quelli concernenti i profili di dubbia<br />
legittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nel testo, così da non<br />
49
50 Flavio Palermo<br />
rientrare tra i motivi del rinvio ( 51 ); all’opposto, occorrerebbe sostenere – il che<br />
non appare fondato anche alla luce <strong>dei</strong> numerosi casi di leggi connotate da un<br />
esiguo numero di articoli a loro volta composti da centinaia di commi ( 52 ) –<br />
che la violazione delle regole di drafting configuri un autonomo vizio di<br />
legittimità costituzionale ( 53 ).<br />
Al di là di tali valutazioni, le richiamate peculiarità del messaggio hanno<br />
prodotto un inedito effetto procedurale in quanto, anche a seguito di una<br />
corrispondenza intercorsa tra le Presidenze <strong>dei</strong> due rami del Parlamento, il 21<br />
dicembre 2004 il Presidente della <strong>Camera</strong> ha convocato congiuntamente la<br />
Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la legislazione proprio al fine di<br />
esaminare gli aspetti connessi alla qualità della legislazione; della medesima<br />
questione il Presidente del Senato ha investito la rispettiva Giunta per il<br />
regolamento (sedute del 27 dicembre 2004 e del 9 febbraio 2005).<br />
Come precisato dal Presidente della <strong>Camera</strong>, da ultimo, nella seduta del 15<br />
dicembre 2003, sull’annunzio in Aula del messaggio di rinvio non è ammessa<br />
alcuna forma di dibattito ( 54 ).<br />
Prima della trasmissione alla commissione competente, ovvero addirittura<br />
prima della lettura in Aula, i Presidenti delle due Camere – auspicabilmente<br />
previe opportune intese tra loro – dovrebbero procedere al vaglio <strong>dei</strong> requisiti<br />
essenziali del messaggio, al fine di accertare se lo stesso sia effettivamente<br />
qualificabile come tale; ad avviso di tale orientamento dottrinario, si tratterebbe<br />
di un vero e proprio obbligo derivante dal compito, assegnato ai Presidenti dai<br />
rispettivi regolamenti, di garantirne la puntuale osservanza ( 55 ).<br />
I requisiti essenziali del messaggio vengono pressoché unanimemente<br />
individuati nella motivazione, nella sottoscrizione presidenziale, nella<br />
controfirma ministeriale ed, infine, nel termine.<br />
In estrema sintesi, la motivazione è espressamente richiesta dall’articolo 74<br />
della Costituzione ed è pertanto da escludersi che possa rinvenirsi in atti o<br />
dichiarazioni del Capo dello Stato diversi dal messaggio di rinvio.<br />
Mentre la sottoscrizione presidenziale è chiaramente finalizzata a consentire<br />
l’accertamento della provenienza dell’atto, più controverso è stato invece il<br />
riconoscimento del requisito della controfirma, da taluni contestato in quanto<br />
ritenuto contraddittorio con la configurazione sostanzialmente presidenziale<br />
del potere di rinvio. In realtà, la necessità della controfirma per la validità del<br />
messaggio è desumibile dal principio generale, applicabile a qualsiasi atto<br />
presidenziale in conseguenza della generale irresponsabilità del Presidente<br />
della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,<br />
enunciato dal primo comma dell’articolo 89 della Costituzione ( 56 ).
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
L’ultimo requisito, il termine entro il quale il potere de quo deve essere<br />
esercitato, è anche quello che merita un maggiore approfondimento per le<br />
diverse interpretazioni che la dottrina e la prassi hanno dato del combinato<br />
disposto degli articoli 73 e 74 della Carta fondamentale, dai quali si evince che<br />
le leggi possono essere rinviate alle Camere entro lo stesso termine previsto<br />
per la promulgazione, ossia un mese dall’«approvazione» ( 57 ).<br />
Il problema principale attiene proprio al significato da attribuire<br />
all’espressione «approvazione» ossia, in ultima analisi, all’individuazione del<br />
giorno dal quale decorre il prescritto termine di un mese. Al riguardo, la prassi<br />
sembra essersi attestata su un’interpretazione piuttosto rigida, che fa<br />
riferimento alla data di effettiva approvazione da parte della <strong>Camera</strong> che per<br />
ultima ha licenziato il provvedimento. Con messaggio in data 7 ottobre 1960,<br />
infatti, il Presidente Gronchi, «per evitare la formazione di consuetudini<br />
abrogative o innovative in palese contrasto con chiare disposizioni<br />
costituzionali», rinviò una legge inviatagli per la promulgazione oltre due mesi<br />
dopo l’ultima approvazione parlamentare, quindi in palese violazione<br />
dell’articolo 73 della Costituzione. Le due Camere, nella circostanza,<br />
adottarono una linea comune consistente nella riapprovazione del<br />
provvedimento secondo la procedura prescritta, con le sole precisazioni<br />
critiche, alla <strong>Camera</strong>, del relatore e del Presidente dell’Assemblea circa il<br />
carattere meramente formale della nuova deliberazione; al Senato, invece, il<br />
relatore affermò che non si trattava di sottoporre il provvedimento ad un nuovo<br />
esame, «ma soltanto di deliberarlo nuovamente e senza alcuna modificazione».<br />
La tesi anzidetta ha suscitato forti perplessità, atteso che fra il giorno della<br />
definitiva approvazione di una legge e quello dell’effettiva conoscenza da parte<br />
del Presidente della Repubblica potrebbe passare un significativo lasso di<br />
tempo tra l’altro dovuto, anche ove non vi fosse un ritardo doloso nella<br />
trasmissione da parte dell’istituzione parlamentare ovvero del Governo<br />
(mediante il quale la legge perviene al Capo dello Stato), all’eventuale<br />
coordinamento formale del testo e, comunque, agli adempimenti tecnici<br />
necessari per la composizione e la stampa del messaggio, soprattutto nel caso<br />
di provvedimenti complessi che abbiano subito numerose modificazioni nel<br />
corso dell’iter parlamentare. Ciò premesso, per evitare che lo spazio concesso<br />
al potere presidenziale di controllo risulti inopinatamente compresso,<br />
sembrerebbe preferibile individuare il dies a quo non nella data di<br />
approvazione, ma in quella della sua comunicazione, vale a dire nel momento<br />
in cui la deliberazione finale perde la qualifica di atto interno ed acquisisce<br />
rilevanza esterna ( 58 ).<br />
51
52 Flavio Palermo<br />
A conclusione di questa doverosa digressione sui requisiti essenziali del<br />
messaggio, è necessario soffermarsi sugli effetti che potrebbero derivare da un<br />
eventuale esito negativo del vaglio presidenziale circa la loro sussistenza. Nel<br />
merito, un’autorevole dottrina ( 59 ) distingue le ipotesi nelle quali il rinvio sia<br />
sprovvisto di sottoscrizione ovvero di motivazione, nel qual caso si dovrebbe<br />
parlare di irricevibilità del messaggio, da quelle nelle quali lo stesso sia privo<br />
di controfirma ministeriale ovvero sia stato inviato fuori termine, ipotesi nelle<br />
quali si dovrebbe invece parlare di mera improcedibilità: mentre in caso di<br />
irricevibilità l’atto sarebbe assolutamente inutilizzabile, in quello di<br />
improcedibilità potrebbe invece essere considerato alla stregua di un<br />
«messaggio libero».<br />
La predetta ricostruzione non manca peraltro di suscitare perplessità,<br />
soprattutto ove si consideri che sia l’irricevibilità che l’improcedibilità<br />
precluderebbero alla legge la possibilità di entrare in vigore, giacché nessuna<br />
disposizione costituzionale consente al Capo dello Stato di promulgare una<br />
legge rinviata e non riapprovata dal Parlamento. Del resto, la prassi mostra che<br />
anche nei casi più controversi di esercizio del potere presidenziale – rinvio<br />
esercitato a Camere sciolte, fuori termine ovvero fondato su motivazioni di<br />
merito – le Camere hanno preferito avviare comunque il procedimento di<br />
riesame.<br />
Ciò è avvenuto anche per i provvedimenti in relazione ai quali, sebbene per<br />
ragioni diverse, parte della dottrina ha sostenuto sussistere limitazioni oggettive<br />
all’esercizio del potere di rinvio, vale a dire, in particolare, i disegni di legge di<br />
conversione di decreti-legge e le leggi di iniziativa governativa.<br />
Quanto ai primi, il problema, essenzialmente (ma non esclusivamente) posto ( 60 )<br />
in relazione alla ristrettezza e tassatività del termine prescritto per la loro<br />
approvazione dall’articolo 77 della Costituzione, a pena di decadenza del<br />
provvedimento d’urgenza, sembra essersi ulteriormente aggravato alla luce<br />
della nota sentenza della Corte costituzionale (n. 360 del 1996) che ha escluso<br />
– rectius condizionato – la prassi della reiterabilità: in buona sostanza, si è<br />
sostenuto che ove il potere di rinvio fosse esercitato in prossimità della<br />
scadenza <strong>dei</strong> sessanta giorni si tramuterebbe in un vero e proprio veto assoluto,<br />
inconciliabile con la natura del medesimo potere. La dottrina prevalente,<br />
tuttavia, ammette la possibilità che il potere presidenziale di rinvio abbia ad<br />
oggetto leggi di conversione, seppure in presenza di limiti e condizioni, tra i<br />
quali la congruenza del lasso temporale per poter procedere alla riapprovazione<br />
della legge rinviata ( 61 ).<br />
Per quanto riguarda le leggi di iniziativa governativa, in occasione del rinvio
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
della cosiddetta legge Gasparri è stato autorevolmente sostenuto ( 62 ) che il<br />
Capo dello Stato potrebbe esercitare il potere di cui all’articolo 74 della<br />
Costituzione solo a seguito di «fatti sopravvenuti che inducano a modificare i<br />
risultati del preventivo vaglio di costituzionalità operato nella fase di<br />
autorizzazione alla presentazione del disegno di legge», potendosi altrimenti<br />
ravvisare un «eccesso di potere (…) nella forma sintomatica della<br />
contraddittorietà»; nel caso di specie, tale conclusione sarebbe ulteriormente<br />
rafforzata dal fatto che la presentazione del disegno di legge è stata preceduta<br />
da un messaggio che il Capo dello Stato ha trasmesso alle Camere nel quale, in<br />
modo puntuale, vengono fissati i principi che dovrebbero ispirare la<br />
regolamentazione del sistema radiotelevisivo.<br />
La tesi, sebbene ben argomentata, non sembra però condivisibile perché, al<br />
di là delle incertezze riguardanti la natura ed il contenuto del suddetto potere<br />
di autorizzazione, è indubbia l’autonomia e la diversità dell’oggetto e<br />
dell’ambito di tale attribuzione rispetto al potere di rinvio delle leggi, che non<br />
potrà in alcun modo essere limitato dal preventivo atto autorizzativo ( 63 ).<br />
5 - Limitazione della discussione<br />
5.1 - Oggetto della limitazione<br />
Tralasciando le considerazioni già svolte circa la ratio della facoltà attribuita<br />
all’Assemblea di limitare la discussione alle parti del provvedimento<br />
richiamate nel messaggio presidenziale, occorre preliminarmente definire<br />
l’oggetto della deliberazione, segnatamente con riferimento all’esistenza di<br />
eventuali limiti.<br />
Il comma 2 dell’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> sembra anzitutto<br />
prescrivere che la limitazione debba riguardare tutte – e soltanto – le parti<br />
oggetto del messaggio presidenziale, escludendo cioè che ne possa concernere<br />
soltanto alcune; ad esse devono peraltro aggiungersi le parti che richiedono di<br />
essere aggiornate in quanto contenenti date o termini scaduti. Al riguardo, ed<br />
in termini più generali, è stata opportunamente data risposta positiva al<br />
quesito attinente all’ammissibilità di modifiche che, sebbene non riferite a<br />
parti del testo oggetto del messaggio, si rendano necessarie per il fatto stesso<br />
del rinvio: si tratta – come detto – dell’aggiornamento di termini scaduti o<br />
53
54 Flavio Palermo<br />
dell’adeguamento di norme concernenti la copertura di oneri finanziari, ai<br />
sensi del quarto comma dell’articolo 81 della Costituzione.<br />
La soluzione appare senz’altro convincente, anche in considerazione del<br />
fatto che un analogo principio trova applicazione in caso di navette, ove, con<br />
riferimento a disposizioni già approvate nel medesimo testo da entrambi i<br />
rami del Parlamento, si rendano necessarie modifiche conseguenti al mero<br />
decorso del tempo. D’altro canto, come precisato dal Presidente della <strong>Camera</strong><br />
nella seduta del 21 gennaio 2004, «sarebbe contrario ad una regola di buon<br />
senso e di coerenza legislativa varare un testo con date non aggiornate» ( 64 ).<br />
Il tenore letterale del richiamato articolo 71, comma 2, del Regolamento<br />
della <strong>Camera</strong> sembrerebbe invece escludere che la limitazione della<br />
discussione possa interessare modifiche, non riconducibili al messaggio di<br />
rinvio, apportate al testo in sede referente; ne discende che, in tal caso,<br />
resterebbe preclusa all’Assemblea la facoltà di deliberare la limitazione, la<br />
quale, oltre a risultare palesemente incongruente con le determinazioni<br />
assunte in commissione, imporrebbe altrimenti la presentazione di<br />
emendamenti, volti ad espungere dal testo le modifiche introdotte, che<br />
risulterebbero però inammissibili in quanto riferiti a parti del provvedimento<br />
non più oggetto di discussione.<br />
Si tratta, peraltro, di un’eventualità che ben difficilmente potrà verificarsi,<br />
atteso che, come vedremo, spetta alla commissione medesima, in via<br />
principale, formulare la proposta di limitazione della discussione.<br />
Non sembrerebbero esservi preclusioni, invece, alla possibilità che la<br />
deliberazione di limitazione si riferisca a frazioni del testo inferiori all’articolo<br />
(commi, periodi, lettere), in analogia con quanto previsto dal comma 2<br />
dell’articolo 70 del Regolamento della <strong>Camera</strong> in relazione ai progetti di legge<br />
già approvati dalla <strong>Camera</strong> e modificati dal Senato ( 65 ).<br />
5.2 - Potere di iniziativa<br />
Nel richiamare le considerazioni già svolte circa la sicura attribuzione<br />
all’Assemblea della potestà di deliberare la limitazione della discussione ( 66 ),<br />
appare altrettanto certo che la titolarità del potere di iniziativa de quo deve<br />
essere prioritariamente riconosciuta alla commissione alla quale sono stati<br />
contestualmente assegnati il messaggio di rinvio ed il progetto di legge, ai fini<br />
dello svolgimento dell’attività istruttoria. Come precisato dal Presidente della
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
<strong>Camera</strong> nella seduta del 21 gennaio 2004, infatti, «l’individuazione in concreto<br />
dell’oggetto della limitazione della discussione rappresenta una valutazione<br />
attinente ai contenuti del messaggio di rinvio e al merito del progetto di legge<br />
e la sede naturale per la formulazione di tale proposta (…) è certamente la<br />
commissione competente per materia». Ciò è del resto coerente con il<br />
principio in forza del quale, in via ordinaria, la commissione è l’organo al<br />
quale spetta formulare le proposte relative ai tempi e all’oggetto della<br />
discussione (ad esempio lo stralcio ed il rinvio in commissione) ed il relatore<br />
è comunque interpellato su ogni altra proposta che incida sul seguito del<br />
procedimento (art. 86, c. 7, Reg. Cam.).<br />
È questione controversa se dal generale potere-dovere di garantire il<br />
puntuale rispetto del Regolamento possa discendere il compito, per il<br />
Presidente della <strong>Camera</strong>, di intervenire ove la proposta di limitazione<br />
formulata dalla commissione appaia in contraddizione con il messaggio del<br />
Capo dello Stato; questa tesi è stata da ultimo sostenuta, nella seduta del 21<br />
gennaio 2004, dall’onorevole Boccia, che ha espressamente invitato la<br />
Presidenza – alla quale a suo avviso sarebbe riconducibile una «responsabilità<br />
diretta della quale non può assolutamente disfarsi» – a valutare l’opportunità<br />
di certificare con una propria decisione «quali siano esattamente gli articoli<br />
interessati» dal messaggio, anche al fine di scongiurare vizi che potrebbero<br />
altrimenti inficiare la legittimità costituzionale dell’intero procedimento<br />
legislativo.<br />
La questione è stata risolta negativamente dal Presidente della <strong>Camera</strong>, che<br />
ha escluso qualsiasi propria competenza in materia ( 67 ), ritenendo che il<br />
compito di individuare gli ambiti toccati dal messaggio presidenziale sia<br />
attribuibile esclusivamente alla commissione di merito.<br />
La decisione appare corretta, perlomeno con riferimento alle ipotesi – le<br />
più frequenti e significative – in cui le contestazioni non riguardano la mancata<br />
inclusione, nella proposta della commissione, di specifiche disposizioni<br />
oggetto del predetto messaggio, quanto la considerazione che il<br />
provvedimento in esame avrebbe carattere “di sistema” e che, pertanto, le<br />
norme di cui si compone sarebbero strettamente correlate le une alle altre,<br />
talché risulterebbe inammissibile o comunque inopportuno il ricorso<br />
all’istituto di cui al comma 2 dell’articolo 71 del Regolamento. Sembra infatti<br />
evidente che la valutazione circa la natura sistematica di un provvedimento<br />
presenti carattere prevalentemente politico piuttosto che giuridicoregolamentare,<br />
in relazione al quale appare pertanto incongruo il richiamo al<br />
ruolo di garanzia svolto dal Presidente della <strong>Camera</strong>; d’altro canto, gli<br />
55
56 Flavio Palermo<br />
eventuali effetti che le modifiche apportate alle parti del progetto di legge<br />
oggetto del messaggio potrebbero avere su altre disposizioni del testo<br />
potranno essere valutati al termine dell’esame in commissione, in sede di<br />
vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentati in Assemblea ( 68 ).<br />
Il disposto regolamentare non esclude che la proposta di limitazione della<br />
discussione sia avanzata da singoli deputati, in coerenza con quanto prescritto<br />
per le deliberazioni concernenti l’ordine <strong>dei</strong> lavori ( 69 ).<br />
La prassi più recente – relativa, rispettivamente, alla cosiddetta legge<br />
Gasparri ed alla legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario – è<br />
stata così connotata dalla presentazione, sia alla <strong>Camera</strong> che al Senato, di<br />
diverse proposte alternative di singoli parlamentari ( 70 ), non giudicate<br />
inammissibili neppure laddove si chiedeva semplicemente di estendere la<br />
discussione all’intero progetto di legge ( 71 ). Con riferimento a quest’ultima<br />
ipotesi, peraltro, nella seduta del 6 luglio 2005 il Presidente della <strong>Camera</strong> ha<br />
sottolineato che «una pronuncia dell’Assemblea su tale questione consegue<br />
implicitamente alla decisione sulla proposta di limitazione della discussione<br />
formulata dalla commissione» e su eventuali ulteriori proposte alternative: in<br />
caso di loro reiezione, infatti, si dovrebbe intendere «che l’Assemblea abbia<br />
deciso di procedere all’esame dell’intero provvedimento».<br />
5.3 - Termine per la deliberazione<br />
Le disposizioni regolamentari non fissano in modo esplicito e vincolante il<br />
momento della deliberazione, limitandosi a prevedere che la stessa sia di<br />
competenza dell’Assemblea. Peraltro, conformemente all’esigenza di garantire<br />
un coerente ed ordinato svolgimento <strong>dei</strong> lavori parlamentari, la prassi<br />
costantemente seguita colloca tale fase tra l’esame preliminare del progetto<br />
di legge presso la commissione di merito e l’inizio dell’esame delle proposte<br />
emendative presentate in Assemblea.<br />
Alla <strong>Camera</strong>, in particolare, nella XIII legislatura ( 72 ) la deliberazione è<br />
intervenuta, previa apposita delibazione da parte della commissione, dopo la<br />
conclusione dell’esame in sede referente, prima ovvero al termine della<br />
discussione sulle linee generali ( 73 ).<br />
Nella scorsa legislatura, invece, la deliberazione è avvenuta durante l’esame in<br />
sede referente, prima che la commissione passasse alla discussione degli<br />
emendamenti ( 74 ); tale operato, peraltro oggetto di specifiche contestazioni da
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
parte degli onorevoli Acquarone e Buemi nella seduta dell’Assemblea del 6 luglio<br />
2005 ( 75 ), è stato giustamente considerato dal Presidente della <strong>Camera</strong> ( 76 )<br />
corretto e «conforme ad un principio di economia procedurale e di buona<br />
organizzazione <strong>dei</strong> lavori di commissione e di Assemblea». Il momento della<br />
deliberazione «dipende in buona sostanza dall’andamento <strong>dei</strong> lavori della<br />
commissione»; rilevato, peraltro, il carattere prioritario riconosciuto<br />
all’iniziativa di quest’ultima, sembrerebbe doversi escludere l’ipotesi che la<br />
deliberazione dell’Assemblea possa intervenire prima dell’inizio dell’esame<br />
preliminare, senza peraltro doverne necessariamente seguire la conclusione ( 77 ).<br />
Al Senato, nella XIV legislatura, l’Assemblea ha sempre deliberato la<br />
limitazione della discussione prima della fissazione del termine per la<br />
presentazione degli emendamenti in commissione; la predetta deliberazione,<br />
come peraltro confermato (rectius, nel caso specifico auspicato) dal Presidente<br />
del Senato nella lettera del 4 agosto 1992, potrebbe essere adottata anche<br />
dopo che la commissione abbia ultimato l’esame delle proposte emendative<br />
presentate.<br />
5.4 - Discussione e votazione delle proposte di limitazione<br />
La procedura generalmente seguita in Assemblea per l’esame e la votazione<br />
delle proposte di limitazione ( 78 ) è coerente con la natura incidentale che<br />
sembra doversi riconoscere all’istituto. Conseguentemente, la discussione<br />
viene introdotta dal relatore in commissione, che illustra la proposta da questa<br />
formulata; seguono interventi ai sensi degli articoli 41 e 45 del Regolamento,<br />
con ampliamento (nella seduta del 21 gennaio 2004) a dieci minuti del tempo<br />
concesso a ciascun oratore ( 79 ). L’ampliamento del dibattito nei tempi e nel<br />
numero degli interventi dipende ovviamente dalla rilevanza politica del tema<br />
in discussione.<br />
In presenza di proposte alternative, la Presidenza ha precisato ( 80 ) che deve<br />
essere prioritariamente posta in votazione quella della commissione, essendo<br />
la concreta individuazione dell’oggetto della limitazione – come già detto –<br />
una valutazione attinente ai contenuti del messaggio di rinvio ed al merito del<br />
provvedimento de quo: l’approvazione di tale proposta comporta la<br />
preclusione delle restanti, alla cui votazione si giunge soltanto ove respinta la<br />
prima. La predetta prassi costituisce del resto attuazione di un principio<br />
regolamentare contenuto anche nel già richiamato articolo 86, comma 7, del<br />
57
58 Flavio Palermo<br />
Regolamento, il quale prevede, in via ordinaria, che le proposte relative a<br />
tempi ed oggetto delle discussioni siano formulate dalla commissione ed<br />
illustrate in Aula dal relatore, il quale è comunque interpellato su ogni altra<br />
proposta attinente l’ordine <strong>dei</strong> lavori che abbia conseguenze sul seguito<br />
dell’esame di un provvedimento. Si attribuisce in sostanza alle commissioni,<br />
in quanto organo istruttorio, un fondamentale ruolo propositivo e consultivo<br />
sulle proposte procedurali che riguardano l’iter del provvedimento.<br />
Per quanto concerne, infine, le modalità di votazione, dall’assimilazione<br />
della procedura in oggetto alle questioni incidentali formali discende il ricorso<br />
al voto per alzata di mano ovvero mediante procedimento elettronico senza<br />
registrazione di nomi ( 81 ).<br />
5.5 - Effetti sul prosieguo dell’iter parlamentare<br />
L’intervenuta pronunzia dell’Assemblea di limitazione della discussione<br />
determina significativi effetti sulle diverse fasi del procedimento legislativo.<br />
Anzitutto, sia nel corso dell’esame in sede referente ( 82 ), sia nella fase<br />
dell’esame in Assemblea, devono ritenersi inammissibili, per estraneità<br />
all’oggetto della discussione, tutte le proposte emendative non riferite ad<br />
articoli oggetto del messaggio presidenziale di rinvio ( 83 ); ove la limitazione<br />
riguardi parti di articoli, ad esse andrebbe rapportato il vaglio di<br />
ammissibilità. Le uniche eccezioni dovrebbero riguardare gli eventuali<br />
interventi di coordinamento che si rendessero necessari per effetto della<br />
modifica di disposizioni oggetto del messaggio ( 84 ): i relativi emendamenti,<br />
se già presentati in commissione, dovrebbero essere accantonati per essere<br />
esaminati esclusivamente ove intervenga la predetta modifica ( 85 ), mentre, se<br />
fossero successivamente presentati in Assemblea, dovrebbero essere<br />
senz’altro dichiarati ammissibili.<br />
Nel richiamare le considerazioni precedentemente svolte in ordine<br />
all’emendabilità del testo, si osserva che, ai fini dell’ammissibilità, è<br />
necessario e sufficiente che gli emendamenti siano formalmente riferiti ad<br />
una disposizione oggetto di discussione, non dovendosi ritenere essenziale,<br />
invece, la coerenza con le finalità del messaggio presidenziale; come già<br />
osservato, il riesame da parte dell’istituzione parlamentare deve infatti<br />
intendersi assolutamente pieno e libero, riducendosi altrimenti, di fatto, ad<br />
una sorta di accettazione o meno <strong>dei</strong> rilievi del Capo dello Stato, che
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
assumerebbe conseguentemente un ruolo che gli è estraneo nel nostro<br />
sistema costituzionale.<br />
Considerazioni analoghe a quelle svolte per gli emendamenti valgono con<br />
riferimento ad eventuali testi (anche parzialmente) alternativi presentati da<br />
relatori di minoranza ( 86 ), ai sensi dell’articolo 79, comma 12, ultimo<br />
periodo, del Regolamento della <strong>Camera</strong>; ove pertanto l’Assemblea deliberi<br />
di limitare la discussione, dovrebbero risultare inammissibili le parti del<br />
testo alternativo non più oggetto di esame.<br />
Con riferimento, invece, all’attività delle commissioni in sede consultiva ( 87 ),<br />
si è già detto che la pronunzia della sola commissione di merito non ne<br />
pregiudica la pienezza delle funzioni; la situazione cambia a seguito della<br />
deliberazione dell’Assemblea, nel qual caso il parere, ove non ancora<br />
espresso, dovrà essere riferito alle sole parti oggetto di esame ( 88 ).<br />
Un ulteriore precedente di particolare interesse, relativo alla seduta<br />
dell’Assemblea del 19 luglio 2005, attiene agli effetti della deliberazione di<br />
limitazione della discussione sull’applicazione dell’istituto previsto<br />
dall’articolo 85-bis del Regolamento della <strong>Camera</strong>. Il comma 1 di tale<br />
disposizione è volto ad attenuare le conseguenze distorsive di una sempre<br />
più frequente applicazione dell’articolo 85, comma 8, del Regolamento della<br />
<strong>Camera</strong> e del conseguente ricorso, in considerazione dell’elevato numero di<br />
emendamenti presentati, a votazioni riassuntive o per principi (le cosiddette<br />
deliberazioni normative parziali) ( 89 ): esso prevede infatti che, in tali casi,<br />
sia comunque garantita la votazione di un numero di proposte emendative<br />
(a tal fine segnalate) non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un<br />
decimo <strong>dei</strong> componenti ciascun gruppo. Ebbene, nell’occasione richiamata<br />
il Presidente ha reso esplicita l’applicazione del criterio secondo il quale il<br />
calcolo delle quote viene effettuato tenendo conto esclusivamente degli<br />
articoli oggetto della limitazione e non di tutti quelli che compongono il<br />
provvedimento. Dal computo dovrebbero ritenersi esclusi, secondo quanto<br />
evidenziato dal Presidente nella riunione della Conferenza <strong>dei</strong> presidenti di<br />
gruppo del 20 gennaio 2004, gli articoli la cui modifica si rendesse necessaria<br />
a causa del mero fatto del decorso del tempo conseguente al rinvio<br />
presidenziale (ad esempio, per l’aggiornamento di date o termini) ( 90 ).<br />
La deliberazione ex articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> non<br />
sembra produrre ulteriori effetti sull’ordinario svolgimento dell’iter legis in<br />
Assemblea. Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali, infatti, al<br />
di là di affermazioni di principio ( 91 ), non sembrano consentite restrizioni nel<br />
numero delle iscrizioni a parlare.<br />
59
60 Flavio Palermo<br />
È senz’altro ammissibile la proposta di rinvio del provvedimento in<br />
commissione ( 92 ), nel qual caso, peraltro, non può in ogni caso considerarsi<br />
superata la limitazione della discussione in quanto, «come costantemente<br />
affermato dalla Presidenza, per un principio di continuità del procedimento,<br />
l’esame in Assemblea (…) riprende esattamente dal punto in cui esso si era<br />
interrotto con il rinvio» ( 93 ); resta così confermata l’inammissibilità di<br />
emendamenti estranei alle materie oggetto del messaggio presidenziale ( 94 ).<br />
Nulla quaestio, inoltre, sul fatto che il progetto di legge debba essere<br />
votato «articolo per articolo»: oltre ad essere espressamente prescritto<br />
dall’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong>, ciò vale a garantire il<br />
puntuale rispetto dell’articolo 72 della Costituzione.<br />
Si osserva, infine, che la prassi ( 95 ) ha costantemente ammesso la<br />
presentazione di ordini del giorno riferiti anche a parti del testo che non<br />
siano oggetto della discussione limitata, atteso che tali strumenti di indirizzo<br />
sono volti ad impegnare l’Esecutivo in ordine all’attuazione di una legge<br />
considerata nella sua interezza.<br />
La limitazione della discussione ma, più in generale, il rinvio presidenziale<br />
delle leggi non sembra incidere, infine, sulla facoltà del Governo di porre la<br />
questione di fiducia nel corso del procedimento di riesame. In tal senso,<br />
l’unico precedente risale alla seduta del 19 luglio 2005, quando l’Esecutivo<br />
è ricorso allo strumento fiduciario sul mantenimento dell’articolo 2 del<br />
progetto di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, nel testo già<br />
modificato dal Senato.<br />
Il precedente appare corretto per due ordini di ragioni, riconducibili<br />
rispettivamente al diritto positivo ed alla natura del potere presidenziale di<br />
rinvio.<br />
Sebbene la Carta fondamentale non preveda espressamente la questione<br />
di fiducia, è tuttavia innegabile il suo fondamento costituzionale, che<br />
possiamo ritenere rispondente all’intima essenza del nostro regime<br />
parlamentare, fondato su un rapporto fiduciario avente natura paritaria e<br />
bilaterale. Considerato, infatti, che l’indirizzo politico viene fissato<br />
congiuntamente da Governo e (maggioranza del) Parlamento, deve ad<br />
entrambi riconoscersi la facoltà di promuovere una verifica della<br />
permanenza del rapporto medesimo, anche se l’articolo 94 della<br />
Costituzione regolamenta esclusivamente il versante dell’iniziativa<br />
parlamentare. È nella potestà dell’Esecutivo, quindi, giudicare determinante<br />
rispetto alla sua azione, e conseguentemente alla sua permanenza in carica,<br />
l’esito di una specifica votazione, così ponendo il Parlamento di fronte
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
all’alternativa di assecondarne gli orientamenti ovvero determinarne le<br />
dimissioni.<br />
La disciplina dell’istituto è contenuta nei Regolamenti parlamentari (dal<br />
1971 alla <strong>Camera</strong> e dal 1988 al Senato), nonché, quanto alla fase della<br />
deliberazione governativa, nella legge n. 400 del 1988; in particolare, sono<br />
i Regolamenti parlamentari, segnatamente l’articolo 116 del Regolamento<br />
della <strong>Camera</strong>, a prevedere espressamente ed in modo tassativo le fattispecie<br />
nelle quali è interdetto al Governo il ricorso alla questione di fiducia, la cui<br />
apponibilità non viene (e quindi non deve ritenersi) esclusa nei procedimenti<br />
di riesame delle leggi rinviate dal Capo dello Stato.<br />
Tale scelta è coerente con la natura e con gli effetti del rinvio<br />
presidenziale delle leggi, che, come si è già osservato, può provocare<br />
esclusivamente un’ulteriore riflessione, senza imporre alle due Camere alcun<br />
obbligo né determinare aggravamenti di natura procedurale; da quanto<br />
premesso discende che nella fase del riesame parlamentare non possono<br />
ritenersi compresse le prerogative costituzionalmente attribuite<br />
all’Esecutivo, tra le quali quella di annettere all’approvazione di talune<br />
disposizioni un valore condizionante la sua permanenza in carica.<br />
6 - Il rinvio della legge in regime di prorogatio<br />
Una questione di rilievo ampiamente dibattuta è l’ammissibilità<br />
dell’esercizio del potere presidenziale di rinvio nell’imminenza o<br />
successivamente allo scioglimento delle Camere.<br />
Fino alla X legislatura, sebbene il dettato costituzionale non prevedesse<br />
alcuna limitazione, l’esercizio del predetto potere si è arrestato non appena<br />
intervenuto il decreto di scioglimento, nella consapevolezza che altrimenti<br />
ne sarebbe necessariamente derivata la decadenza del provvedimento<br />
legislativo in questione: in tal modo, lo stesso istituto del rinvio sarebbe stato<br />
snaturato e trasformato in una sorta di veto assoluto, in qualche modo<br />
assimilabile al meccanismo del pocket veto proprio dell’ordinamento<br />
statunitense ( 96 ).<br />
Si è peraltro cominciato ad osservare che la situazione di completa<br />
inattività che contraddistingueva il Parlamento in epoca statutaria è venuta<br />
meno per effetto dell’esplicito riconoscimento, nella Costituzione,<br />
dell’istituto della prorogatio, la cui applicazione, prevista dall’articolo 77 per<br />
61
62 Flavio Palermo<br />
i disegni di legge di conversione <strong>dei</strong> decreti-legge, è stata ritenuta estensibile<br />
alle altre fattispecie ugualmente connotate da urgenza ed indifferibilità. La<br />
dottrina più avveduta ha inoltre convenuto sull’inopportunità di un siffatto<br />
restringimento della facoltà presidenziale proprio nelle fasi terminali della<br />
legislatura, solitamente accompagnate dall’approvazione di provvedimenti<br />
che, anche per soddisfare esigenze di stampo pre-elettorale, determinano<br />
oneri aggiuntivi per l’erario.<br />
Sono state queste le basi da cui si è partiti allorché, alla fine della X<br />
legislatura, il problema si è posto concretamente a seguito del rinvio<br />
(intervenuto il giorno prima dello scioglimento) della legge in materia di<br />
obiezione di coscienza, nonché delle leggi in tema, rispettivamente, di<br />
cessazione dell’uso dell’amianto e di assicurazione obbligatoria per la<br />
responsabilità civile automobilistica.<br />
A sostegno della decisione di avviare l’esame degli indicati<br />
provvedimenti, previamente assunta in sede di programmazione <strong>dei</strong> lavori,<br />
nella seduta dell’Assemblea del 26 febbraio 1992 la Presidenza della <strong>Camera</strong><br />
ha sottolineato l’esigenza che l’attività parlamentare in regime di prorogatio<br />
includesse anche il riesame ex articolo 74 della Costituzione, da intendersi<br />
pertanto ascrivibile al novero delle attività «costituzionalmente doverose» ( 97 ).<br />
Venivano in tal modo conseguiti due obiettivi: rispondere ai rilievi contenuti<br />
nel messaggio presidenziale di rinvio ed evitare la decadenza di<br />
provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento. A sostegno<br />
della sua determinazione il Presidente ha richiamato, oltre alla dottrina<br />
prevalente, la sentenza della Corte costituzionale n. 468 del 1991, che, sia<br />
pure con specifico riferimento alle leggi regionali rinviate dal commissario<br />
di Governo, si era espressa favorevolmente in ordine alla competenza<br />
dell’organo in regime di prorogatio ( 98 ).<br />
Una compiuta definizione della materia è peraltro intervenuta con due<br />
conformi pareri delle Giunte per il Regolamento di <strong>Camera</strong> e Senato dell’11<br />
marzo 1992, i quali hanno ribadito anzitutto, sia pure incidentalmente, la<br />
facoltà delle Camere sciolte di procedere ad una nuova deliberazione.<br />
Ove ciò non avvenga, al fine di evitare la decadenza del provvedimento<br />
rinviato, si richiama l’applicabilità, in via analogica, dell’istituto del<br />
repechage ( 99 ), rispettivamente previsto dall’articolo 107 del Regolamento<br />
della <strong>Camera</strong> e dall’articolo 81 del Regolamento del Senato, segnatamente<br />
con riferimento ai progetti di legge di iniziativa popolare.<br />
Conseguentemente, il provvedimento rinviato dal Capo dello Stato che<br />
abbia iniziato nella precedente legislatura il proprio iter alla <strong>Camera</strong> non
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
deve essere ripresentato, ma soltanto nuovamente assegnato alle<br />
commissioni competenti per materia, permanendo nell’ordine del giorno<br />
generale; inoltre, ferme restando le peculiarità della procedura prevista<br />
dall’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong>, si applicano senza ulteriori<br />
adempimenti le disposizioni di cui ai primi due commi del già citato articolo<br />
107, nella parte in cui prevedono l’assegnazione alla commissione del<br />
termine breve di quindici giorni per riferire, con successiva iscrizione del<br />
provvedimento all’ordine del giorno dell’Assemblea, subordinatamente al<br />
previo inserimento nel calendario <strong>dei</strong> lavori.<br />
La medesima procedura si applica ai provvedimenti che, avendo iniziato<br />
il proprio iter al Senato, siano trasmessi alla <strong>Camera</strong> da quel ramo del<br />
Parlamento per la nuova deliberazione.<br />
Considerazioni conclusive<br />
Al termine della presente trattazione sul rinvio presidenziale delle leggi, che<br />
ha interessato essenzialmente la fase parlamentare del riesame, sembra<br />
opportuno svolgere talune brevi considerazioni circa l’effettiva rispondenza<br />
dell’istituto alle finalità che gli sono proprie ed alle aspettative che è lecito<br />
attribuirgli.<br />
Il giudizio prevalente della dottrina sulla prassi costituzionale instauratasi dal<br />
1948 ad oggi non è molto positivo, a causa della scarsa propensione mostrata,<br />
in generale, da coloro che si sono succeduti alla carica presidenziale ad avvalersi<br />
del potere previsto dall’articolo 74 della Costituzione nei riguardi di interventi<br />
impropri, o addirittura di mancati interventi, del Parlamento nel processo di<br />
attuazione <strong>dei</strong> valori fondanti il nostro ordinamento giuridico-costituzionale.<br />
Le critiche si appuntano, in particolare, sia sulla «mancata o ritardata attivazione<br />
di istituti di primaria importanza introdotti dal costituente e che attendevano dal<br />
legislatore, per divenire operativi, la necessaria regolamentazione normativa di<br />
competenza parlamentare» ( 100 ), sia sull’inadeguata salvaguardia di diritti civili,<br />
politici e sociali; tutto ciò ha indubbiamente contribuito al turbamento della<br />
vita del Paese e ad un sempre più preoccupante scollamento tra cittadini ed<br />
istituzioni. Le lamentele in ordine ad un uso eccessivamente moderato del<br />
potere de quo si sono spinte al punto che è stata provocatoriamente avanzata<br />
l’ipotesi che il ricorso ad esso sia servito al Capo dello Stato più per scongiurare<br />
una sua caduta in desuetudine che non per evitare l’entrata in vigore di leggi<br />
63
64 Flavio Palermo<br />
illegittime o costituzionalmente inopportune ( 101 ).<br />
Il disagio istituzionale avvertito dalla dottrina ha spinto taluni autori a<br />
proporre <strong>dei</strong> correttivi volti a rivitalizzare l’istituto, in modo da rendere più<br />
incisiva la funzione di controllo da esso garantita, anche a fronte del maggior<br />
peso politico assunto nel sistema costituzionale dal raccordo Parlamento-<br />
Governo e del conseguente rischio di abusi e sopraffazioni da parte delle forze<br />
politiche di maggioranza.<br />
La prima proposta si colloca nell’ottica di un più stretto raccordo tra i due<br />
massimi organi di garanzia, nel senso di riconoscere al Capo dello Stato la facoltà<br />
di impugnare direttamente le leggi dinanzi alla Corte costituzionale, ove<br />
riapprovate dalle Camere con i medesimi vizi di costituzionalità denunziati nel<br />
messaggio di rinvio. Si tratta di un’ipotesi suggestiva, soprattutto alla luce<br />
dell’evoluzione in senso maggioritario della nostra forma di governo, che<br />
tuttavia non è scevra dal grave rischio di favorire pericolosi conflitti istituzionali<br />
tra Parlamento, Presidente della Repubblica e giudice delle leggi, elevando<br />
quest’ultimo al rango di arbitro tra i primi due organi.<br />
La seconda proposta appare meno problematica e perniciosa per gli equilibri<br />
istituzionali, rimanendo all’interno del circuito Presidenza della Repubblica-<br />
Parlamento. In buona sostanza, essa riprende la proposta originariamente<br />
formulata dall’onorevole Bozzi in seno all’Assemblea costituente, prevedendo<br />
di subordinare la riapprovazione della legge rinviata dal Capo dello Stato al<br />
conseguimento della maggioranza assoluta <strong>dei</strong> componenti: si costringerebbero<br />
in tal modo le forze parlamentari ad una maggiore riflessione ed alla ricerca di<br />
più ampie aggregazioni di consensi.<br />
Nel merito, non può tuttavia non essere ricordata la scelta del costituente,<br />
frutto di apposite riflessioni, di non prevedere particolari aggravamenti<br />
procedurali per il procedimento di riesame, nel timore che ciò potesse<br />
determinare non solo un rafforzamento delle prerogative presidenziali, ma<br />
anche uno snaturamento del suo ruolo di garante dell’unità nazionale e <strong>dei</strong><br />
vigenti principi costituzionali, facendone una sorta di co-legislatore.<br />
Sul versante del riesame parlamentare, si potrebbe invece prevedere un<br />
meccanismo che risponda alle esigenze emerse, in particolare, nel corso della<br />
discussione di recenti provvedimenti legislativi aventi particolare rilevanza e<br />
recanti la disciplina organica di materie complesse quali, nel caso specifico, il<br />
settore radiotelevisivo e delle comunicazioni e l’ordinamento giudiziario. Si<br />
tratta, in buona sostanza, delle leggi definite “di sistema”, in relazione alle quali<br />
è stata invocata l’arbitrarietà, o comunque l’inopportunità, di applicare l’istituto<br />
della limitazione della discussione secondo parametri eccessivamente restrittivi,
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
che non consentano una discussione compiuta ed approfondita, alla luce <strong>dei</strong><br />
rilievi formulati dal Capo dello Stato, dell’intero provvedimento.<br />
Nel merito, se non si ritiene congruo – per le ragioni già esposte ( 102 ) – un<br />
puntuale vaglio della proposta della commissione competente da parte della<br />
Presidenza, si potrebbe ad esempio ipotizzare il coinvolgimento del Comitato<br />
per la legislazione, organo al quale è istituzionalmente affidato il compito di<br />
razionalizzare i processi normativi e, soprattutto, migliorare la qualità <strong>dei</strong> testi<br />
legislativi. In particolare, l’espressione di un parere del Comitato, magari con gli<br />
effetti previsti dal comma 4 dell’articolo 96 del Regolamento – ossia tale da<br />
costringere la commissione di merito, previa pronunzia dell’Assemblea su un<br />
apposito ordine del giorno presentato dal presidente del Comitato medesimo,<br />
ad uniformarsi ad esso –, garantirebbe la dovuta ponderazione in ordine ad una<br />
determinazione, di cui si sottolinea la natura prevalentemente politica, in grado<br />
di incidere fortemente sul prosieguo della discussione.<br />
A prescindere, comunque, dalla bontà e dalla coerenza ordinamentale delle<br />
richiamate proposte, sembrano forse eccessive le pur motivate critiche mosse<br />
alla prassi applicativa registratasi in ordine all’esercizio del potere di rinvio:<br />
d’altra parte, l’assenza di una solida tradizione risalente all’ordinamento precostituzionale<br />
non poteva non indurre coloro che si sono succeduti nella<br />
titolarità della carica presidenziale ad evitare o comunque limitare forme di<br />
contrapposizione alle maggioranze politiche che si andavano costituendo e dalle<br />
quali, di fatto, traevano la propria legittimazione.<br />
Ciò nonostante, è fuor di dubbio che il ricorso all’istituto de quo ha<br />
comunque svolto un’importante funzione soprattutto nelle fasi storiche<br />
caratterizzate dalla crisi delle rappresentanze politiche ed istituzionali; non a<br />
caso, al di là di taluni eccessi che lo hanno esposto al rischio di un impeachment,<br />
a fare il maggior uso del potere di rinvio è stato il Presidente Cossiga, il cui<br />
settennato è forse coinciso con la più grave crisi istituzionale conosciuta<br />
dall’Italia repubblicana. In tal caso – come pure, più di recente, quando in un<br />
clima di forte contrapposizione politica sono state approvate leggi fortemente<br />
contestate dall’opposizione e da una significativa parte della pubblica<br />
opinione –, il Capo dello Stato ha dato voce ad interessi e sensibilità, connessi<br />
a principi e valori di rango costituzionale, che, a suo avviso, non trovavano<br />
adeguata rappresentazione e tutela.<br />
Si tratta di una funzione che, purtroppo, conserva oggi tutta la sua valenza,<br />
atteso il sempre crescente distacco tra l’opinione pubblica, da un lato, e le<br />
rappresentanze politiche ed istituzionali, dall’altro; ne sono testimonianza le<br />
critiche sempre più aspre rivolte alla classe politica, in relazione ai presunti<br />
65
66 Flavio Palermo<br />
privilegi da questa goduti ed ai conseguenti elevati costi che ne ricadrebbero<br />
sulla collettività. Senza entrare nel merito di tali valutazioni, sembra interessante<br />
rilevare il fondamentale ruolo che può – e potrà – essere svolto dalla Presidenza<br />
della Repubblica nel recepire e ricondurre nell’alveo istituzionale, anche<br />
mediante l’esercizio del potere di rinvio, istanze che potrebbero altrimenti<br />
trovare canali e forme di rappresentazione difficili da controllare nei loro<br />
sviluppi e, pertanto, pericolose per l’ordinato funzionamento del sistema<br />
democratico.<br />
Note<br />
( 1 ) In tal senso, DE FIORESE C., «Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità<br />
nazionale», in Rivista di diritto costituzionale 2003, p. 171 e ss.; SACCO F., «La prassi della<br />
Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato», in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 3,<br />
2004, p. 2149 e ss.<br />
( 2 ) Nella relazione introduttiva l’on. Mortati prospettò due ipotesi: la prima, difficilmente<br />
conciliabile con la forma di governo parlamentare, confermava una potestà di intervento attivo<br />
del Capo dello Stato nell’esercizio della funzione legislativa assimilabile alla sanzione regia; la<br />
seconda si limitava invece a prevedere l’apposizione di un veto. L’on. Conti sostenne quindi<br />
l’opportunità di confermare la sanzione ma con adattamenti tali da ricondurla all’istituto del veto<br />
sospensivo.<br />
( 3 ) FALZONE V., PALERMO F., COSENTINO F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata<br />
con i lavori preparatori, Mondadori, Milano, 1980, p. 215.<br />
( 4 ) L’on. Bozzi ne identificava due: il vizio di legittimità, da intendersi quale contrasto con la<br />
Costituzione, ed il vizio di merito, allorché la volontà manifestata dalla rappresentanza<br />
parlamentare «non sia espressione genuina del sentimento popolare».<br />
( 5 ) D’AMICO G., «Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione<br />
(A proposito di una nota del Quirinale)», in Rassegna parlamentare, n. 1/2002, p. 267 e ss.<br />
( 6 ) Contra, BARTHOLINI S., La promulgazione, Giuffrè, Milano, 1955, p. 264 e ss.<br />
( 7 ) BOZZI A., «Il rinvio presidenziale della legge», in Studi in onore di Silvio Lessona,<br />
Zanichelli, Milano, 1963, vol. I, p. 117.<br />
( 8 ) PALADIN L., «La funzione presidenziale di controllo», in Quaderni costituzionali, 1982,<br />
p. 314 e ss. Sull’argomento, cfr. LUCIANI M., «Corte costituzionale e Presidente della<br />
Repubblica», in Foro italiano, 2000, V, p. 27; GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere<br />
presidenziale di rinvio delle leggi», Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, in<br />
Quaderno n. 15/2005, pp. 116-117.<br />
( 9 ) Cfr., da ultimo, FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, Giuffrè, Milano,<br />
2000, p. 310.
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
( 10 ) LORELLO L., «Presidente della Repubblica e rinvio della legge: un nuovo custode della<br />
qualità della legislazione?», in Nuove autonomie, n. 3/2005, pp. 330-331.<br />
( 11 ) In tal senso, BALDASSARRE A., Il Capo dello Stato, in AA.VV., Manuale di diritto pubblico, II,<br />
L’organizzazione costituzionale, a cura di G. Amato e A. Barbera, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 232.<br />
( 12 ) Al riguardo, cfr. FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 348 e ss.<br />
( 13 ) GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere presidenziale di rinvio delle leggi»,<br />
cit., pp. 110-121.<br />
( 14 ) CHIMENTI C., «Quirinale e rinvio delle leggi alle Camere», 13 luglio 2003, in<br />
www.forumcostituzionale.it. In senso conforme, SACCO F., «La prassi della Presidenza Ciampi<br />
nei primi cinque anni del mandato», cit., p. 2159.<br />
( 15 ) Sulla chiarezza di tale formula nutriva perplessità persino il suo ideatore, GUARINO G., nel suo<br />
«Il Presidente della Repubblica italiana (note preliminari)», in Rivista trimestrale di diritto pubblico,<br />
1951, p. 959.<br />
( 16 ) BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2004, p. 326; PALADIN<br />
L., Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1995, pp. 343-344.<br />
( 17 ) RUGGERI A., «Rinvio presidenziale delle leggi e autorizzazione alla presentazione <strong>dei</strong><br />
disegni di legge fra aperture del modello e delusione della prassi», in Il Presidente della<br />
Repubblica, a cura di Luciani M. e Volpi M., Il Mulino, Bologna, 1997 pp. 186-187.<br />
( 18 ) PALADIN L., La funzione presidenziale di controllo, cit. p. 320.<br />
( 19 )FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., pp. 330-331.<br />
( 20 ) BALBONI E., «Ordinamento giudiziario: il rinvio di Ciampi», in Quaderni<br />
costituzionali, n. 2/2005, pp. 411-412.<br />
( 21 ) Sul tema ci si soffermerà più diffusamente nel capitolo 3 della Parte II, dedicato alla<br />
emendabilità del testo.<br />
( 22 ) Forti perplessità sulla compatibilità con il dettato costituzionale di tale fattispecie, definita<br />
«promulgazione con motivazione contraria» o «promulgazione dissenziente», sono state espresse da<br />
SACCO F., «La prassi della Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato», cit., pp. 2154-2155.<br />
( 23 ) Come acutamente osservato da GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere<br />
presidenziale di rinvio delle leggi», cit., pp. 118-119, si tratta di un’opera di mediazione<br />
(contestata, ma non in modo unanime, dalla dottrina) alla quale il Quirinale ricorre sempre più<br />
spesso per influenzare l’azione di forze politiche ed istituzionali senza alimentare fratture e<br />
contrapposizioni.<br />
( 24 ) FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 383 e ss.<br />
( 25 ) MANZELLA A., Il Parlamento, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 380.<br />
( 26 ) Ove peraltro si volesse considerare il riesame parlamentare parte di un unico<br />
procedimento legislativo, si dovrebbe convenire con la tesi secondo la quale il suo<br />
perfezionamento si articolerebbe in due fasi, delle quali la prima degraderebbe, a posteriori, a<br />
preparatoria della seconda; in tal senso CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi<br />
rinviate dal Presidente della Repubblica», in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea<br />
costituente, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 179 e pp. 204-205.<br />
( 27 ) Questioni pregiudiziali e/o sospensive sono state discusse, rispettivamente, nelle sedute<br />
dell’Assemblea dell’11 febbraio 1991 (provvedimento sul servizio nazionale di protezione civile),<br />
del 22 settembre 1992 (legge in tema di obiezione di coscienza), del 3 febbraio 2004 (c.d. legge<br />
Gasparri) e del 19 luglio 2005 (legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario).<br />
( 28 ) D’EUFEMIA G., Elementi di diritto costituzionale, Novene, Napoli, 1952, p. 162.<br />
( 29 ) BOZZI A., «Note sul rinvio presidenziale della legge», in Rivista trimestrale di diritto<br />
pubblico, 1958, n. 4, p. 770, nota 78; MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova,<br />
67
68 Flavio Palermo<br />
1975-1976, II, p. 651; CICCONETTI S. M., voce «Promulgazione e pubblicazione delle leggi»,<br />
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1988, XXXVII, p. 117.<br />
( 30 )BENVENUTIF., «Il controllo mediante richiesta di riesame», in Rivista trimestrale di diritto<br />
pubblico, 1954, p. 386, nota 20.<br />
( 31 )CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />
Repubblica», cit., p. 183, nota 97.<br />
( 32 ) Una sorta di parallelismo tra il messaggio di rinvio e le relazioni introduttive che<br />
accompagnano i progetti di legge viene prefigurato da CHIMENTI C., «Note sul riesame<br />
parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica», cit., p. 159. MANZELLA A.,<br />
nel suo Il Parlamento, cit., pp. 378-379, si spinge oltre, configurando un «procedimento duale»<br />
nel cui ambito si inscriverebbe non soltanto «una iniziativa vincolante» ma anche «una sorta di<br />
potere d’emendamento presidenziale» che, secondo una prassi emersa nella XIV legislatura,<br />
potrebbe avere pure carattere informale e preventivo.<br />
( 33 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />
Repubblica», cit., p. 146.<br />
( 34 ) Trova invece un ostacolo insormontabile nel dettato <strong>dei</strong> Regolamenti parlamentari la tesi,<br />
sostenuta da A. M. Sandulli, secondo la quale <strong>Camera</strong> e Senato potrebbero procedere alla seconda<br />
deliberazione anche «contemporaneamente» o, comunque, «indipendentemente» l’una dall’altro.<br />
( 35 ) In sede di lavori preparatori sono state respinte, al Senato, le proposte di affidare ad una<br />
commissione speciale il compito di riferire all’Assemblea, nonché di prevedere l’acquisizioni di<br />
pareri obbligatori di determinate commissioni.<br />
( 36 ) Espressamente prescritta, nel Regolamento del Senato, anche dagli articoli 35 e 36.<br />
( 37 ) FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 395.<br />
( 38 ) Vedi capitolo 2 della Parte I.<br />
( 39 ) Correttamente, il termine “legge”, oltreché nel testo dell’articolo 74 Cost., è costantemente<br />
presente nei messaggi presidenziali di rinvio, essendo stato il provvedimento conformemente<br />
approvato dalle due Camere. Non appena rientrato in ambito parlamentare, tuttavia, viene<br />
recuperata l’originaria dicitura “disegno di legge” o “proposta di legge”, determinando il rinvio<br />
una regressione che ha però carattere meramente procedurale: il testo approvato mantiene infatti<br />
una giuridica rilevanza come oggetto del nuovo iter parlamentare, oltreché come parametro per<br />
verificare l’ulteriore rinviabilità del nuovo testo.<br />
( 40 ) Vedi l’intervento del Presidente della <strong>Camera</strong> nella seduta dell’Assemblea del 6 luglio 2005.<br />
( 41 ) MANZELLA A., Il Parlamento, cit., p. 380.<br />
( 42 ) Vedi le sedute della VI Commissione del 23 aprile 1998, della X Commissione del 2 giugno<br />
1998, dell’XI Commissione del 6 dicembre 2000; nella seduta del 15 gennaio 2004 le Commissioni<br />
riunite VI e IX si sono limitate a deliberare la limitazione dell’esame in sede referente,<br />
individuando le parti oggetto del messaggio.<br />
( 43 ) In senso conforme il precedente relativo alla legge delega per la riforma dell’ordinamento<br />
giudiziario.<br />
( 44 ) BOZZI A., «Note sul rinvio presidenziale della legge», cit., p. 771 e ss.; MORTATI C.,<br />
Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 651; CICCONETTI S. M., voce «Promulgazione e pubblicazione<br />
delle leggi», cit., p. 118; FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., pp.<br />
396-398.<br />
( 45 ) Approvazioni di emendamenti non riferiti a parti del testo oggetto <strong>dei</strong> rilievi del Presidente<br />
della Repubblica sono intervenute relativamente ai provvedimenti sull’assicurazione obbligatoria<br />
per i commercianti (rinviato nel novembre 1960) e sulla riforma del CSM (rinviato nell’ottobre<br />
1975), nonché alla legge di semplificazione 2001 (Assemblea del Senato); nell’XI legislatura, in<br />
sede referente, modifiche dello stesso tipo sono state adottate con riferimento ad un
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
provvedimento in tema di recupero ambientale di zone agrarie non montane; la presentazione,<br />
con relativa declaratoria di ammissibilità, di proposte emendative riferite a disposizioni non<br />
interessate dal rinvio presidenziale è quindi intervenuta con riferimento al progetto di legge in<br />
materia di obiezione di coscienza (rinviato nel febbraio 1992) ed alla richiamata legge di<br />
semplificazione 2001 (presso la I Commissione della <strong>Camera</strong>).<br />
( 46 ) ELIA L., Forma di Governo e procedimento legislativo negli Stati Uniti d’America, Giuffrè,<br />
Milano, 1961, p. 194; contra, CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal<br />
Presidente della Repubblica», cit., p. 169.<br />
( 47 ) Illuminanti, al riguardo, i lavori dell’Assemblea costituente, efficacemente ricostruiti, per i<br />
profili di interesse, da FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., pp. 17-54.<br />
( 48 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />
Repubblica», cit., p. 178.<br />
( 49 ) Nel caso del rinvio della cosiddetta legge sull’inappellabilità delle sentenze di<br />
proscioglimento, avendo ricevuto la <strong>Camera</strong> il messaggio presidenziale venerdì 20 gennaio 2006,<br />
a seduta dell’Assemblea conclusa, il messaggio medesimo è stato immediatamente trasmesso ai<br />
gruppi e al presidente della commissione competente: al formale annunzio in Aula si è proceduto<br />
nella successiva seduta di lunedì 23 gennaio.<br />
( 50 ) In particolare, la scelta di concentrare la disciplina approvata in due soli articoli, il secondo<br />
<strong>dei</strong> quali composto da 49 commi, comprometterebbe le esigenze di chiarezza e comprensibilità<br />
<strong>dei</strong> testi normativi, risultando per di più difficilmente compatibile «con la ratio delle norme<br />
costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l’articolo 72 della<br />
Costituzione».<br />
( 51 ) CUOCOLO L., «Le osservazioni del Presidente della Repubblica sul drafting legislativo tra<br />
rinvio della legge e messaggio alle Camere», in www.associazione<strong>dei</strong>costituzionalisti.it, 2 gennaio<br />
2006.<br />
( 52 ) L’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) è addirittura composto<br />
da 1364 commi.<br />
( 53 ) Un tentativo suggestivo e ben argomentato di attribuire valenza costituzionale alle regole<br />
di redazione normativa, con conseguente contestazione della reiterata prassi <strong>dei</strong><br />
maxiemendamenti (v. LORELLO L., «Presidente della Repubblica e rinvio della legge: un nuovo<br />
custode della qualità della legislazione?», cit., p. 327-348), si fonda sull’esigenza di garantire il<br />
sostanziale rispetto dell’articolo 72 della Costituzione, che, tra gli altri, persegue l’obiettivo di<br />
assicurare precetti chiari, comprensibili e facilmente osservabili. La necessità che tali requisiti<br />
siano soddisfatti è stata peraltro più volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale che,<br />
appellandosi al principio della ragionevolezza, ha elevato «chiarezza normativa» e «certezza del<br />
diritto» al rango di valori costituzionali (sentenza n. 384 del 10 novembre 1994). In senso<br />
conforme, SALERNO G. M., «La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza<br />
costituzionale più recente», in Rassegna parlamentare, 1997, p. 1034 e ss., prospetta l’opportunità<br />
di considerare la violazione del canone di «buona legislazione» quale possibile causa, seppure<br />
indiretta, di incostituzionalità, proprio facendo appello al principio di ragionevolezza.<br />
( 54 ) Nella seduta del 1° febbraio 1992, peraltro, fu consentito l’intervento del deputato<br />
Quercini, volto a sottolineare la doverosità del riesame parlamentare delle leggi anche in periodo<br />
di prorogatio, al quale seguirono altri tre interventi ai sensi degli articoli 41 e 45 del Regolamento.<br />
( 55 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />
Repubblica», cit., p. 141.<br />
( 56 ) Per una puntuale ricostruzione della elaborazione dottrinale sviluppatasi in ordine al<br />
valore della controfirma ministeriale in relazione al rinvio delle leggi, cfr. FALZEA P., Il rinvio delle<br />
leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 79 e ss. In particolare, l’autore configura la<br />
controfirma quale «atto dovuto», diretta conseguenza del principio della «traslazione delle<br />
responsabilità» di cui al richiamato art. 89 della Carta fondamentale. Sul punto è recentemente<br />
intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 200 del 2006, con la quale è<br />
69
70 Flavio Palermo<br />
stato definito il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica in relazione al<br />
potere di concessione della grazia (c.d. caso Sofri), ha esplicitamente riconosciuto che alla<br />
controfirma «va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del Capo dello<br />
Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’Esecutivo,<br />
mentre ad essa deve essere riconosciuto valore solamente formale quando l’atto sia espressione<br />
di poteri propri del Presidente della Repubblica»: è quest’ultimo il caso del rinvio delle leggi ex<br />
articolo 74 Cost.<br />
( 57 ) Secondo la tesi sostenuta da D’AMICO G., «Ripensando al controllo presidenziale sulle<br />
leggi in sede di promulgazione (A proposito di una nota del Quirinale)», cit., sarebbe<br />
configurabile un ragionevole termine minimo prima del quale il Capo dello Stato non<br />
dovrebbe/potrebbe promulgare, poiché ciò corrisponderebbe ad una sostanziale rinunzia al<br />
potere-dovere di controllo sui provvedimenti legislativi attribuitogli dalla Costituzione.<br />
( 58 ) In tal senso, CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal<br />
Presidente della Repubblica», cit., p. 194; GROTTANELLI DE’ SANTI G., «La formazione delle<br />
leggi, Art. 73-74 Cost.», in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli,<br />
Bologna-Roma, 1985, p. 210.<br />
( 59 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />
Repubblica», cit., p. 142.<br />
( 60 )MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 708.<br />
( 61 ) In tal senso, CICCONETTI S. M., voce «Promulgazione e pubblicazione delle leggi», cit.,<br />
pp. 111-119; la tesi è stata recentemente riproposta dall’autore in: «Un caso d’inammissibilità del<br />
potere presidenziale di rinvio della legge alle Camere», in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2002.<br />
Sul punto, cfr. anche GROTTANELLI DE’ SANTI G., «La formazione delle leggi, Art. 73-74», cit.,<br />
pp. 203-205; ESPOSITO C., «Decreto-legge», in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1962,<br />
XI, p. 882 e ss.; FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 362 e ss.;<br />
da ultimo, CARNEVALE P., «La decadenza del decreto-legge a seguito di rinvio alle Camere della<br />
relativa legge di conversione: un accadimento proprio ineluttabile?», in Rassegna parlamentare,<br />
n. 1/2004, p. 277 e ss.<br />
( 62 ) ESPOSITO M., «Il rinvio alle Camere della legge Gasparri e la storia dimenticata del potere<br />
presidenziale di autorizzazione», in www.eius.it.<br />
( 63 ) In tal senso, GALEOTTI S., PEZZINI B., «Il Presidente della Repubblica nella Costituzione<br />
italiana», Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1996, p. 467; SACCO F., «La prassi<br />
della presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato», cit., pp. 2160-2166.<br />
( 64 ) Un precedente interessante si è verificato nel corso dell’iter della cosiddetta legge Gasparri,<br />
nel cui testo risultava una palese incongruenza normativa, dal momento che il provvedimento,<br />
mentre rafforzava complessivamente il ruolo della Commissione parlamentare per l’indirizzo<br />
generale e la vigilanza <strong>dei</strong> servizi radiotelevisivi, contestualmente ne abrogava espressamente la<br />
legge istitutiva. L’incongruenza, rilevata con due missive dal presidente pro tempore della predetta<br />
Commissione, nonché in Aula dal deputato Violante (seduta del 21 gennaio 2004), è stata superata<br />
in sede di coordinamento formale, ex articolo 90, comma 1, Reg. Cam.<br />
( 65 ) In tal senso le determinazioni assunte dalle Commissioni riunite VI e IX nella seduta del<br />
15 gennaio 2004 e dalla II Commissione nella seduta del 5 luglio 2005.<br />
( 66 ) Vedi il precedente capitolo 2, dedicato ai principi generali desumibili dalla disciplina<br />
costituzionale e regolamentare.<br />
( 67 ) Tale declaratoria di incompetenza sembrerebbe contraddetta da talune precisazioni<br />
successivamente rese dal Presidente che, con riferimento alla prospettata necessità di modificare<br />
alcune parti della cosiddetta legge Gasparri non incluse nella proposta di limitazione, osservò<br />
che «le Commissioni non hanno ritenuto che tale questione dovesse essere oggetto di riesame<br />
parlamentare, né il punto risulta essere considerato nel messaggio di rinvio» (pertanto oggetto di<br />
valutazione da parte della Presidenza).
Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />
( 68 ) In proposito, si veda il paragrafo 5.5 concernente gli effetti sul prosieguo dell’iter<br />
parlamentare.<br />
( 69 ) Il testo delle proposte di limitazione della discussione è pubblicato nell’Allegato A al<br />
resoconto sommario e stenografico della seduta dell’Assemblea nel corso della quale vengono<br />
esaminate.<br />
( 70 ) Per motivi di carattere ordinatorio, la Presidenza può fissare un termine per la loro<br />
presentazione.<br />
( 71 ) Proposta Violante relativa alla c.d. legge Gasparri e proposta Finocchiaro riferita alla legge<br />
delega sull’ordinamento giudiziario.<br />
( 72 ) Le deliberazioni formali dell’Assemblea sono tutte successive al 1998.<br />
( 73 ) Un caso particolare si è verificato nella seduta del 12 dicembre 2000 quando la proposta<br />
di limitazione della discussione, preannunziata dal relatore nel corso della discussione sulle linee<br />
generali, è stata meramente ricordata all’Assemblea dal Presidente all’inizio dell’esame degli<br />
articoli, ai quali non era stato presentato alcun emendamento. Un’analoga fattispecie di<br />
limitazione in via di fatto si era verificata nella seduta del 12 marzo 1981.<br />
( 74 ) A tal fine, la deliberazione ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del Regolamento è stata<br />
iscritta quale apposito punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea (sedute del 21 gennaio 2004<br />
e 6 luglio 2005). Nell’ultimo <strong>dei</strong> due richiamati precedenti, anzi, la data per la deliberazione in<br />
Aula della limitazione della discussione fu preventivamente stabilita dalla Conferenza <strong>dei</strong><br />
presidenti di gruppo (riunione del 30 giugno 2005), subordinatamente alla presentazione della<br />
relativa proposta da parte della commissione.<br />
( 75 ) In particolare, l’on. Acquarone sosteneva che l’Assemblea è in grado di individuare<br />
compiutamente le parti alle quali limitare la discussione soltanto «attraverso una visione completa<br />
e generale del provvedimento», che, pertanto, non potrebbe prescindere dalla conclusione<br />
dell’esame in sede referente.<br />
( 76 ) Vedi le sedute del 21 gennaio 2004 e del 6 luglio 2005.<br />
( 77 ) In tal senso, si veda il precedente della seduta della II Commissione del 5 luglio 2005.<br />
( 78 ) Da ultimo, vedi le sedute dell’Assemblea del 21 gennaio 2004 e del 6 luglio 2005.<br />
( 79 ) Nella seduta del 28 aprile 1998, invece, dopo l’intervento del relatore il Presidente ha<br />
concesso la parola soltanto ad un oratore a favore e ad uno contro, senza estendere il dibattito<br />
ad un deputato per gruppo.<br />
( 80 ) Vedi seduta del 21 gennaio 2004.<br />
( 81 ) Da ultimo, si veda l’intervento del Presidente nella seduta del 6 luglio 2005.<br />
( 82 ) Si precisa, in merito, che l’articolo 23, comma 5, ultimo periodo, del Regolamento esclude<br />
espressamente il termine ordinario minimo di due mesi per l’esame in sede referente, rimettendo<br />
sostanzialmente alla Conferenza <strong>dei</strong> presidenti di gruppo la calendarizzazione del provvedimento<br />
per l’Assemblea.<br />
( 83 ) Vedi sedute delle Commissioni riunite VI e IX del 21 gennaio 2004 e dell’Assemblea del<br />
3 febbraio 2004; nella seduta della II Commissione del 12 luglio 2005, invece, la Presidenza si è<br />
espressa in termini di irricevibilità.<br />
( 84 ) Tale interpretazione sembra trovare conferma nelle precisazioni rese dal Presidente nella<br />
seduta del 21 gennaio 2004.<br />
( 85 ) In senso conforme, vedi le sedute della II Commissione del 6 e del 12 luglio 2005.<br />
( 86 ) Sull’ammissibilità della nomina di relatori di minoranza, vedi seduta dell’Assemblea del<br />
29 gennaio 2004.<br />
( 87 ) La prassi circa l’assegnabilità a commissioni, per il parere, di progetti di legge rinviati dal<br />
Capo dello Stato è costante.<br />
71
72 Flavio Palermo<br />
( 88 ) I precedenti sono conformi: vedi le sedute delle Commissioni I e VI e del Comitato per<br />
la legislazione del 28 gennaio 2004, nonché della I Commissione e del Comitato per la legislazione<br />
del 13 luglio 2005.<br />
( 89 ) Si tratta di particolari prassi inizialmente instauratesi praeter Regolamento e<br />
successivamente codificate, alla <strong>Camera</strong>, in occasione della riforma del 1997; le loro finalità<br />
consistono nel «soddisfacimento di esigenze di chiarezza contenutistica, di coerenza decisionale,<br />
di economia procedimentale e, non da ultimo, di sollecitazioni antiostruzionistiche». Per una più<br />
ampia disamina delle “deliberazioni normative parziali”, vedi DI CIOLO V., CIAURRO L., Il diritto<br />
parlamentare nella teoria e nella pratica, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 420-422.<br />
( 90 ) Si rinvia, nel merito, alle considerazioni svolte nel paragrafo 5.1, concernente l’“oggetto<br />
della limitazione”.<br />
( 91 ) Intervento del Presidente nella seduta dell’Assemblea del 28 aprile 1998.<br />
( 92 ) Sedute dell’Assemblea del 14 settembre 1993 e del 3 febbraio 2004.<br />
( 93 ) Vedi, da ultimo, lo speech del Presidente della <strong>Camera</strong> relativo al seguito dell’esame del<br />
doc. XXII, n. 8-A/R (seduta del 25 luglio 2007).<br />
( 94 ) Esplicito in tal senso l’intervento del Presidente di turno nella seduta dell’Assemblea del<br />
25 febbraio 2004, la cui correttezza è stata confermata dal Presidente della <strong>Camera</strong> nella riunione<br />
della Conferenza <strong>dei</strong> presidenti di gruppo del successivo 26 febbraio.<br />
( 95 ) Per tutti, si richiamano, da ultimo, i precedenti relativi alle sedute dell’Assemblea del 24<br />
marzo 2004 e del 20 luglio 2005.<br />
( 96 )MALESARDI P., «Il rinvio delle leggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica:<br />
problemi costituzionali e regolamentari», Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure,<br />
apparati. Serie delle verifiche di professionalità <strong>dei</strong> consiglieri parlamentari, Roma, I, 1987, p. 476.<br />
( 97 ) Si veda, al riguardo, la pronunzia del Presidente della <strong>Camera</strong> nella seduta del 25 gennaio<br />
1994, successivamente confermata nelle sedute del 14 marzo 2001 e del 14 febbraio 2006.<br />
( 98 ) L’iter <strong>dei</strong> provvedimenti in materia di obiezione di coscienza ed RC auto non si è concluso,<br />
mentre la legge in tema di impiego dell’amianto è stata approvata dall’Assemblea il 5 marzo 1992.<br />
( 99 ) L’istituto, che è stato introdotto nei Regolamenti parlamentari al fine di non vanificare<br />
l’attività legislativa proficuamente svolta nella legislatura immediatamente precedente, si presenta<br />
come un procedimento abbreviato basato su una dichiarazione d’urgenza. Esso, fondato sul<br />
presupposto della ripresentazione, entro sei mesi dall’inizio della nuova legislatura, di un testo<br />
identico a quello di un progetto di legge già approvato dalla <strong>Camera</strong>, in via definitiva ovvero in<br />
sede referente, sembra rappresentare una parziale deroga (maggiormente accentuata con<br />
riferimento alle proposte di legge di iniziativa popolare, per le quali non è prescritto il requisito<br />
della ripresentazione) al tradizionale principio di discontinuità nelle legislature.<br />
( 100 ) FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 402.<br />
( 101 ) Cfr. GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere presidenziale di rinvio delle leggi»,<br />
cit., p. 109.<br />
( 102 ) Vedi paragrafo 5.2 della Parte II, concernente il potere di iniziativa relativo alla limitazione<br />
della discussione.