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Testo - Camera dei Deputati

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Flavio Palermo<br />

Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica nelle procedure e<br />

nella prassi parlamentare<br />

Premessa; Parte I: Il potere presidenziale di rinvio delle leggi - 1 - Cenni storici;<br />

2 - Natura giuridica dell’istituto del rinvio; 3 - Motivazioni del rinvio. Parte II:<br />

La fase del riesame parlamentare - 1 - Novità e doverosità del procedimento di<br />

riesame; 2 - Principi generali desumibili dalla disciplina costituzionale e<br />

regolamentare; 3 - Emendabilità del testo; 4 - Avvio del procedimento di<br />

riesame; 5 - Limitazione della discussione; 5.1 - Oggetto della limitazione;<br />

5.2 - Potere di iniziativa; 5.3 - Termine per la deliberazione; 5.4 - Discussione<br />

e votazione delle proposte di limitazione; 5.5 - Effetti sul prosieguo dell’iter<br />

parlamentare; 6 - Il rinvio della legge in regime di prorogatio; Considerazioni<br />

conclusive.<br />

Premessa<br />

Nel corso della XIV legislatura si è registrata una rinnovata attenzione degli<br />

studiosi per le modalità di esercizio delle funzioni presidenziali: il Presidente<br />

della Repubblica Ciampi è stato infatti il primo, nella storia repubblicana, ad<br />

essere eletto e ad operare in un contesto politico tendenzialmente bipolare,<br />

espressione delle regole di un sistema elettorale prevalentemente<br />

maggioritario.<br />

Tale circostanza ha indotto la dottrina a monitorare costantemente le scelte<br />

compiute dal Capo dello Stato, segnatamente con riferimento agli atti<br />

espressione dell’esercizio delle sue prerogative; sovente tali analisi sono partite<br />

da un presupposto che non sempre si è rivelato, almeno all’apparenza,<br />

corrispondente alla realtà. Ci si attendeva, infatti, un arretramento del<br />

Presidente sotto il profilo degli interventi di carattere politico, risultandone<br />

per contro rafforzate le funzioni di garanzia e controllo della Costituzione ( 1 ).<br />

Molto spesso, invece, il Capo dello Stato si è trovato suo malgrado al centro<br />

della disputa politica, ma ciò non tanto per effetto di una scelta consapevole,<br />

quanto per la particolare litigiosità che ha caratterizzato le coalizioni di<br />

maggioranza ed opposizione, spesso conflittuali non solo sul merito <strong>dei</strong> singoli<br />

provvedimenti ma anche – e soprattutto – sul piano della reciproca<br />

legittimazione politica.


38 Flavio Palermo<br />

A prescindere, tuttavia, da valutazioni di natura politologica, sembra<br />

interessante valutare gli sviluppi di istituti – nel caso specifico il potere di<br />

rinvio delle leggi ex articolo 74 della Costituzione – la cui portata, per ragioni<br />

storiche alle quali si farà successivamente cenno, non è stata compiutamente<br />

delineata dal costituente, che ne ha sostanzialmente rimesso la definizione alla<br />

dottrina e alla prassi.<br />

Parte I: Il potere presidenziale di rinvio delle leggi<br />

1 - Cenni storici<br />

La definizione della figura e del ruolo del Presidente della Repubblica<br />

nel nuovo assetto statuale è stata caratterizzata, nel corso <strong>dei</strong> lavori<br />

preliminari al varo della Costituzione, dalla difficoltà di giungere ad un<br />

compromesso; la conseguenza fu che i costituenti si limitarono alla<br />

enunciazione di un certo numero di principi, spesso rispondenti a logiche<br />

diverse, lasciando essenzialmente alla prassi – come già osservato – il<br />

compito di fissare le linee essenziali dell’istituto presidenziale.<br />

In questo contesto deve essere inquadrata la definizione delle modalità di<br />

partecipazione del Capo dello Stato al procedimento di formazione delle<br />

leggi. Nel merito, già in seno alla Commissione per studi attinenti alla<br />

riorganizzazione dello Stato la questione fu posta in termini di alternativa tra<br />

la conferma della sanzione regia, peraltro con adattamenti tali da<br />

stravolgerne le caratteristiche fondamentali, e l’introduzione del veto<br />

sospensivo, istituto mutuato dall’esperienza francese. In realtà, sembrò<br />

ormai comune la convinzione circa l’ineluttabilità dell’esautoramento del<br />

Capo dello Stato dall’esercizio della funzione legislativa.<br />

In seno alla Commissione <strong>dei</strong> settantacinque le ipotesi prospettate ( 2 )<br />

differivano essenzialmente nella terminologia, non negli effetti: il Presidente<br />

della Repubblica avrebbe potuto soltanto arrestare temporaneamente<br />

l’entrata in vigore della legge, essendo tenuto a promulgarla ove il<br />

Parlamento avesse confermato la deliberazione precedentemente assunta;<br />

la discussione si concluse peraltro con la soppressione della disposizione<br />

che prevedeva il potere di rinvio.<br />

La questione fu riesaminata dall’Assemblea costituente che,


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

preliminarmente, espresse un orientamento contrario alla conferma<br />

dell’istituto sanzionatorio, attribuendo al Capo dello Stato il solo potere di<br />

promulgazione. Successivamente, con la presentazione di un emendamento<br />

dell’onorevole Bozzi, fu riproposta l’attribuzione di un potere di veto<br />

sospensivo, da esercitare nei termini concessi per la promulgazione<br />

medesima: con messaggio motivato il Presidente della Repubblica può<br />

chiedere una nuova deliberazione, fermo restando l’obbligo di promulgare<br />

ove le Camere riapprovino la legge a maggioranza assoluta <strong>dei</strong> componenti.<br />

L’emendamento fu quindi approvato, ma senza il riferimento alla<br />

maggioranza qualificata, al quale lo stesso proponente rinunciò dopo che<br />

diversi costituenti espressero il loro orientamento contrario ( 3 ).<br />

Altri importanti problemi connessi al potere di rinvio rimasero in ombra<br />

nel corso della discussione: soltanto fugaci interventi furono dedicati, ad<br />

esempio, alla natura giuridica del predetto potere, ai motivi che ne<br />

legittimavano l’esercizio ( 4 ) ed alla procedura parlamentare di riesame.<br />

Prima di passare a quest’ultimo tema, oggetto principale della presente<br />

trattazione, sembra quindi opportuno soffermarsi, sia pure in modo<br />

sintetico, sulle prime due problematiche, anche alla luce della più recente<br />

prassi presidenziale; si farà essenzialmente riferimento alla Presidenza<br />

Ciampi, giacché il Presidente Napolitano, al momento, non si è mai avvalso<br />

della prerogativa di cui all’articolo 74 della Costituzione.<br />

2 - Natura giuridica dell’istituto del rinvio<br />

Per lungo tempo, la già ricordata laconicità del costituente ha dato luogo<br />

a dispute dottrinarie circa l’effettiva configurazione dell’istituto. Tra le<br />

diverse ricostruzioni ipotizzate, quella più persuasiva, attualmente seguita<br />

dalla dottrina maggioritaria, considera la richiesta di riesame manifestazione<br />

di un potere di controllo che, in quanto tale, si colloca al di fuori della fase<br />

costitutiva del procedimento di formazione della legge, accentuandone in tal<br />

modo il carattere di strumento di tutela dell'unità nazionale e <strong>dei</strong> principi<br />

fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in piena coerenza con il ruolo<br />

di garante del sistema affidato al Capo dello Stato.<br />

La predetta collocazione è anzitutto desumibile dall’articolo 70 della<br />

Costituzione, che attribuisce collettivamente alle due Camere l’esercizio della<br />

funzione legislativa. A ciò si aggiunga che, mentre per il rinvio l’articolo 74 fa<br />

39


40 Flavio Palermo<br />

espresso riferimento alla «legge» (già perfezionatasi), l’articolo 72, che disciplina<br />

le linee essenziali del procedimento legislativo, usa il termine «disegno di legge».<br />

Sembra pertanto corretto considerare il controllo presidenziale delle leggi come<br />

fase del subprocedimento di promulgazione ( 5 ), della quale rappresenta il<br />

necessario presupposto ( 6 ), rimanendone peraltro distinta in quanto<br />

espressione di un potere autonomo ( 7 ) e dalla più ampia latitudine di<br />

discrezionalità.<br />

Coerentemente con tale impostazione, il controllo svolto dal Presidente<br />

della Repubblica in sede di rinvio è stato assimilato a quello esercitato dalla<br />

Corte costituzionale nella sede del giudizio di costituzionalità, pur nella<br />

consapevolezza delle molteplici diversità che contraddistinguono il ruolo e<br />

le modalità mediante le quali esso viene svolto dai due differenti organi ( 8 ).<br />

Si è pertanto sostenuto che, sebbene il Presidente e la Corte condividano la<br />

medesima funzione di garanzia costituzionale, diversa sembrerebbe la<br />

qualità della medesima: garanzia politica e provvisoria negli effetti nel primo<br />

caso, strettamente giuridica e definitiva nel secondo ( 9 ). Tale differenziazione<br />

evidenzierebbe la complementarietà delle funzioni svolte dai due soggetti,<br />

ciascuno <strong>dei</strong> quali agirebbe in campi preclusi o limitati per l’altro ( 10 );<br />

secondo una ricostruzione di portata ancora più ampia, entrambi<br />

parteciperebbero ad un sistema di garanzia costituzionale avente carattere<br />

diffuso e policentrico ( 11 ).<br />

È ormai un dato sufficientemente acquisito dalla dottrina e confermato<br />

dalla prassi applicativa, sulla base di argomentazioni di ordine logico e<br />

sistematico, l’inquadramento del potere di rinvio nell’ambito delle<br />

prerogative esclusive del Capo dello Stato, conservando un valore<br />

meramente storico la tesi, sostenuta anche da alcuni membri dell’Assemblea<br />

costituente, secondo la quale, in realtà, vi sarebbe comunque la<br />

partecipazione (o addirittura l’iniziativa) del Governo nella determinazione<br />

dell’atto presidenziale. In particolare, sul piano logico la sostanziale<br />

attribuzione del potere di rinvio all’Esecutivo sarebbe inutile, atteso che<br />

questo organo partecipa attivamente all’esercizio della funzione legislativa,<br />

ed incoerente, in ragione del fatto che l’Esecutivo avrebbe un potere di<br />

controllo sul Parlamento, dal quale è istituzionalmente controllato. Sul<br />

piano sistematico, è indubbio il collegamento funzionale del rinvio con la<br />

promulgazione, potere quest’ultimo indubbiamente presidenziale; inoltre, il<br />

Capo dello Stato appare il soggetto più idoneo al controllo delle leggi, attesa<br />

la sua estraneità alla determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza<br />

e la posizione di imparzialità che lo contraddistingue ( 12 ).


3 - Motivazioni del rinvio<br />

Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

Per una corretta ricostruzione dell’istituto del rinvio non si può<br />

prescindere dalla compiuta definizione delle ragioni che legittimano il Capo<br />

dello Stato a sospendere l’efficacia di un provvedimento legislativo. Nel<br />

silenzio della Carta fondamentale, la dottrina maggioritaria è pervenuta alla<br />

conclusione che una legge possa essere rinviata alle Camere per una nuova<br />

deliberazione ove si ravvisino vizi formali (irregolarità nel procedimento di<br />

formazione) o vizi sostanziali (cause di illegittimità costituzionale ovvero<br />

motivi inerenti il merito costituzionale).<br />

Per quanto riguarda i primi, la questione della loro ammissibilità è stata<br />

oggetto di discussione a seguito di un comunicato del Quirinale (del 27<br />

dicembre 2000) emesso in occasione della promulgazione della legge<br />

finanziaria per il 2001, il cui iter, ad avviso di alcune forze politiche, sarebbe<br />

stato connotato da irregolarità. Al riguardo, la posizione assunta dalla<br />

Presidenza della Repubblica è stata molto netta, essendosi osservato che,<br />

sulla base del vigente ordinamento costituzionale, è inibito al Capo dello<br />

Stato sindacare l’iter parlamentare <strong>dei</strong> provvedimenti legislativi, la cui<br />

conformità verrebbe certificata in via definitiva attraverso il messaggio del<br />

Presidente del ramo del Parlamento che per ultimo licenzia il testo. In buona<br />

sostanza, la nota sposa in modo acritico il principio della insindacabilità<br />

degli interna corporis acta, la cui validità è stata più volte ribadita, sebbene<br />

non sempre in modo lineare e coerente, dalla giurisprudenza costituzionale.<br />

La tesi presidenziale ha suscitato perplessità in ragione del fatto che il<br />

procedimento di promulgazione (all’interno del quale, come già detto, può<br />

essere collocato il rinvio presidenziale) presuppone un controllo che<br />

dovrebbe anzitutto consistere nell’accertamento della conformità <strong>dei</strong> testi<br />

approvati dalle due Camere, non potendo al riguardo considerarsi<br />

impeditivo il messaggio di trasmissione, che non è finalizzato ad attestare<br />

determinati fatti in modo incontrovertibile, bensì ad attivare l’organo<br />

competente a porre in essere la fase o il successivo atto del procedimento.<br />

Dovrebbe pertanto concludersi nel senso di ammettere il predetto<br />

accertamento di conformità <strong>dei</strong> testi, pur nella consapevolezza che il<br />

medesimo non è agevolato dalla prassi di far accompagnare il messaggio di<br />

trasmissione esclusivamente dal testo licenziato dalla <strong>Camera</strong> che ha<br />

deliberato per ultima.<br />

Quanto ai possibili vizi di natura sostanziale, occorre rilevare che anche<br />

tale questione è stata recentemente oggetto di una precisazione, sia pure<br />

41


42 Flavio Palermo<br />

sotto forma di esternazione informale, da parte del Quirinale: in particolare,<br />

nel giugno 2003, in risposta ad una imprevista domanda rivoltagli in<br />

occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’ambasciata italiana a<br />

Berlino, il Capo dello Stato ha individuato nella «incostituzionalità<br />

manifesta» l’unica causa giustificatrice del rinvio presidenziale delle leggi,<br />

fermo restando l’obbligo di promulgarle ove il Parlamento le riapprovi.<br />

L’interpretazione dell’articolo 74 della Costituzione fornita dal Presidente<br />

è apparsa ad alcuno ingiustificatamente restrittiva, anzitutto perché priva<br />

di un qualsiasi riferimento costituzionale: nel sistema italiano, infatti, non vi<br />

è nulla che autorizzi a ritenere la manifesta incostituzionalità come esclusivo<br />

canone del rinvio presidenziale delle leggi. Per di più, la stessa recente prassi<br />

presidenziale sembra avere più volte richiamato l’attenzione del Parlamento<br />

al rispetto di una logica ordinamentale o della legislazione che assume come<br />

parametro non soltanto i principi sanciti dalla Carta costituzionale, ma<br />

anche quelli fissati in leggi ritenute fondamentali e qualificanti per il nostro<br />

ordinamento (ad esempio la legge n. 400 del 1988), ovvero assurti al rango<br />

di principi generali del medesimo ( 13 ).<br />

È stato giustamente osservato, inoltre, che la manifesta incostituzionalità è<br />

un canone tutt’altro che univoco e comunque non meno opinabile <strong>dei</strong> motivi<br />

riconducibili all’opportunità politica ovvero al cosiddetto merito<br />

costituzionale ( 14 ), parametro quest’ultimo sul quale parte significativa della<br />

dottrina sembra convenire al fine di lasciare al Presidente della Repubblica<br />

una discrezionalità più consona al suo ruolo di garante della Costituzione e<br />

dell’unità nazionale.<br />

Sul concetto di merito costituzionale, però, si registrano interpretazioni<br />

e definizioni diverse ( 15 ): «ampia area residuale e non ben definibile in<br />

positivo» ( 16 ), «nozione cuscinetto» volta a mediare tra la rigidità del<br />

controllo di legittimità e l’eccessiva elasticità del controllo di merito ( 17 ),<br />

«complesso di elementi e di valutazioni lato sensu politiche, atti a giustificare<br />

la stessa richiesta di riesame per motivi di legittimità» ( 18 ), istanze collegate<br />

a valori di rango costituzionale che non hanno trovato traduzione piena in<br />

forma precettiva ( 19 ). Al di là delle differenze, un denominatore comune<br />

sembra connotare le diverse prospettazioni, ossia il fatto che si tratterebbe<br />

di valutazioni accessorie, comunque finalizzate ad integrare e completare i<br />

profili di pura legittimità. La prassi presidenziale sembra confermare tale<br />

ricostruzione, ove si consideri che nella generalità <strong>dei</strong> casi il messaggio di<br />

rinvio si fonda su motivi di natura prevalentemente tecnico-giuridica,<br />

sovente eccependo la mancata individuazione nella legge di adeguate forme


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

di copertura degli oneri finanziari da essa recati, in violazione del quarto<br />

comma dell’articolo 81 della Costituzione.<br />

Il secondo elemento che emerge dalla richiamata esternazione<br />

presidenziale è il limite invalicabile che caratterizza l’esercizio del potere ex<br />

articolo 74 della Costituzione, vincolato ad un giudizio meramente<br />

sospensivo della volontà parlamentare, alla quale viene assicurata una<br />

indiscussa prevalenza. La questione della doverosità della promulgazione del<br />

provvedimento riapprovato è stata peraltro dibattuta dai costituzionalisti con<br />

riferimento all’ipotesi che il Presidente della Repubblica ritenesse permanere<br />

i profili di incostituzionalità precedentemente rilevati, ingenerandosi in tal<br />

modo un conflitto di doveri tra quello di promulgare la legge e l’altro, più<br />

generale, di garantire il rispetto della Carta fondamentale ( 20 ).<br />

La prima e più radicale alternativa alla prospettata doverosità della<br />

promulgazione sarebbe il semplice rifiuto di promulgare un testo<br />

palesemente incostituzionale, non potendosi obbligare il Capo dello Stato ad<br />

incorrere, nei casi più gravi, nella responsabilità penale speciale ex articolo<br />

90 della Costituzione.<br />

La seconda ipotesi, meno radicale della precedente, sarebbe quella di<br />

“sospendere” la procedura di promulgazione e sollevare conflitto di<br />

attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, soprattutto qualora nel<br />

messaggio di rinvio fossero già stati eccepiti gravi e dirimenti vizi di<br />

incostituzionalità, il cui accertamento da parte del giudice delle leggi<br />

escluderebbe l’obbligo di promulgare.<br />

La terza tesi, sulla quale sembra si possa convenire, limita l’obbligo della<br />

promulgazione alla riapprovazione parlamentare del medesimo testo,<br />

escludendone invece la doverosità se in occasione del procedimento<br />

parlamentare di riesame siano state introdotte nuove disposizioni ( 21 ).<br />

Una quarta soluzione potrebbe essere desunta da un inedito precedente<br />

risalente al giugno 2002, quando il Presidente della Repubblica, nel<br />

promulgare una legge, ha contestualmente inviato – rendendola pubblica –<br />

una lettera al Presidente del Consiglio contenente considerazioni critiche<br />

sul provvedimento, nonché indicazioni sui criteri ai quali l’Esecutivo si<br />

sarebbe dovuto attenere in sede di attuazione ( 22 ). Si tratta di un’ipotesi non<br />

contemplata dal diritto positivo, che si inscrive nel quadro dell’attività di<br />

moral suasion svolta dal Capo dello Stato nei confronti di altri organi<br />

costituzionali ( 23 ).<br />

43


44 Flavio Palermo<br />

Parte II: La fase del riesame parlamentare<br />

1 - Novità e doverosità del procedimento di riesame<br />

L’esercizio del potere presidenziale di rinvio delle leggi comporta l’apertura<br />

della cosiddetta fase camerale ( 24 ), la cui disciplina è desumibile dai principi<br />

fissati nella Carta costituzionale e nei Regolamenti parlamentari, nonché dalla<br />

prassi formatasi presso i due rami del Parlamento.<br />

Come autorevolmente sostenuto in dottrina ( 25 ), si osserva preliminarmente<br />

che il rinvio determina la cessazione <strong>dei</strong> tipici effetti dell’originario<br />

procedimento, imponendone la ripetizione. Con il riesame parlamentare si<br />

assiste infatti ad una completa novazione del procedimento legislativo, al quale<br />

non sono applicabili limitazioni che non siano quelle che autonomamente il<br />

singolo ramo del Parlamento si impone; a sostegno di tale tesi vale la<br />

considerazione che la sottoposizione del provvedimento al controllo di un<br />

organo esterno al procedimento legislativo – il Capo dello Stato – recide il<br />

nesso di continuità tra le due fasi procedimentali dell’esame e del riesame,<br />

rendendo necessari, ai fini della nuova deliberazione di cui all’articolo 74 della<br />

Costituzione, tutti i passaggi richiesti dall’articolo 72 della Carta<br />

fondamentale, inclusa l’approvazione «articolo per articolo» ( 26 ).<br />

La novazione del procedimento legislativo determina importanti effetti<br />

sotto il profilo dell’applicabilità delle regole ordinarie che sovrintendono a<br />

tipici istituti parlamentari, quale anzitutto il contingentamento <strong>dei</strong> tempi,<br />

segnatamente con riferimento alla sua esclusione, ai sensi del comma 12<br />

dell’articolo 24 del Regolamento della <strong>Camera</strong>, nel primo calendario, per le<br />

fasi successive alla discussione sulle linee generali <strong>dei</strong> provvedimenti vertenti<br />

in modo prevalente su una delle materie previste dall’articolo 49, comma 1,<br />

del Regolamento della <strong>Camera</strong>; conferma di ciò si ricava dal precedente<br />

relativo alla cosiddetta legge Gasparri, la cui discussione nel calendario <strong>dei</strong><br />

lavori dell’Assemblea per il mese di gennaio 2004 non è stata sottoposta a<br />

contingentamento.<br />

Ulteriore conseguenza procedurale derivante dalla novità dell’iter legis è<br />

l’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e sospensive, in relazione alla quale<br />

esiste ormai una prassi univoca ( 27 ); essendo tali strumenti, infatti, finalizzati<br />

ad impedire o differire la discussione di un progetto di legge sulla base di<br />

argomentazioni attinenti al suo contenuto, nulla esclude che la loro


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

presentazione sia motivata proprio alla luce <strong>dei</strong> rilievi oggetto del messaggio<br />

di rinvio del Capo dello Stato.<br />

Particolarmente controversa in sede dottrinaria è stata la configurabilità in<br />

capo alle Camere di un dovere di riesame della legge rinviata. Le soluzioni<br />

ipotizzate appaiono tre: un vero e proprio obbligo giuridico di ridiscutere il<br />

provvedimento ( 28 ), un semplice onere ( 29 ), ovvero un mero dovere di<br />

correttezza istituzionale nei confronti del Capo dello Stato ( 30 ).<br />

La questione deve essere affrontata tenendo conto della disciplina<br />

regolamentare e della prassi applicativa seguita nei due rami del Parlamento,<br />

che – come si vedrà – sono assolutamente conformi, ma soprattutto del fatto<br />

che il provvedimento rinviato si trova, dal punto di vista procedurale, in una<br />

condizione analoga a quella in cui si trovava l’originario atto di iniziativa<br />

legislativa. Il problema può pertanto essere posto in termini più generali, ossia<br />

in relazione alla situazione in cui ciascuna <strong>Camera</strong> si trova a seguito della<br />

presentazione di un progetto di legge. Ciò premesso, la tesi preferibile sembra<br />

quella secondo la quale le Camere sarebbero titolari esclusivamente<br />

dell’obbligo di avviare il procedimento legislativo ( 31 ) mediante l’assegnazione<br />

del testo alla Commissione competente per materia; il seguito del<br />

procedimento si configurerebbe invece come un mero onere, laddove ad esso<br />

è subordinata la definitiva approvazione della legge. Non sembra invece che<br />

si possa parlare di dovere di correttezza nei confronti del Presidente della<br />

Repubblica, atteso che non è configurabile in capo ad esso un interesse<br />

giuridicamente tutelato alla riapprovazione, alla luce <strong>dei</strong> rilievi formulati, della<br />

legge rinviata.<br />

2 - Principi generali desumibili dalla disciplina costituzionale e regolamentare<br />

La disciplina del procedimento di riesame contenuta nella Carta<br />

fondamentale e nei Regolamenti parlamentari è connotata da una certa<br />

laconicità, alla quale ha dovuto sopperire una prassi applicativa ormai<br />

consolidata e, come già osservato, conforme nei due rami del Parlamento.<br />

Il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione si limita infatti a<br />

stabilire che le Camere sono chiamate a procedere ad una seconda<br />

deliberazione ove intendano far acquistare al provvedimento la sua tipica<br />

efficacia: dovranno pertanto essere ripercorse tutte le fasi dell’iter<br />

legislativo costituzionalmente prescritte, restando preclusa la possibilità di<br />

45


46 Flavio Palermo<br />

limitarsi ad una mera pronunzia di rigetto delle obiezioni presidenziali, che<br />

costituiscono comunque un opportuno elemento di valutazione ( 32 ). D’altra<br />

parte, non vi è più alcun dubbio, ormai, circa l’oggetto del riesame, da<br />

individuare nel testo della legge rinviata e non nel messaggio presidenziale,<br />

che ne potrebbe eventualmente rappresentare la causa. Sotto il profilo<br />

squisitamente procedurale, il messaggio assume un rilievo significativo in<br />

quanto rappresenta, come vedremo, il parametro di riferimento per<br />

l’individuazione delle parti del provvedimento che devono essere<br />

necessariamente riesaminate e quelle in relazione alle quali l’Assemblea<br />

potrebbe decidere di omettere la discussione.<br />

Passando alle disposizioni regolamentari, prima della riforma del 1971<br />

soltanto il Regolamento del Senato (art. 88) conteneva una specifica disciplina del<br />

procedimento, che all’occorrenza veniva peraltro applicata anche dalla <strong>Camera</strong>,<br />

il cui Regolamento non disponeva nulla al riguardo.<br />

Nei testi vigenti l’istituto è disciplinato, rispettivamente, dall’articolo 71 del<br />

Regolamento della <strong>Camera</strong> (al quale per comodità si farà riferimento nel seguito<br />

della trattazione) e dall’articolo 136 del Regolamento del Senato, che contengono<br />

norme, se non identiche, sostanzialmente coincidenti.<br />

Il comma 1 dell’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> dispone anzitutto<br />

che, ove il Capo dello Stato eserciti il potere di rinvio di cui all’articolo 74 della<br />

Costituzione, il riesame inizi «presso quella <strong>Camera</strong> che in precedenza lo ha<br />

approvato per prima».<br />

Perplessità sulla legittimità costituzionale di tale disposizione sono state<br />

manifestate in dottrina ( 33 ) in quanto, sia pure indirettamente, sarebbe lesa<br />

l’autonomia garantita a ciascun ramo del Parlamento circa l’organizzazione <strong>dei</strong><br />

propri lavori; il problema appare peraltro almeno attenuato dalla coincidenza<br />

della previsione nei due Regolamenti, quasi come se vi fosse una reciproca<br />

accettazione della limitazione delle rispettive prerogative ( 34 ).<br />

Il comma 2 dell’articolo 71 prevede quindi che la commissione competente<br />

( 35 ), alla quale è trasmesso il messaggio, «riferisce sul progetto di legge<br />

all’Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto<br />

del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo<br />

e alla votazione finale».<br />

Da tale previsione si desume anzitutto l’integrale riapertura dell’iter<br />

parlamentare, con ripetizione delle fasi costituzionalmente prescritte e senza<br />

particolari aggravamenti procedurali.<br />

Non può infatti essere considerata tale la riserva di Assemblea ( 36 ), prevista<br />

indipendentemente dal contenuto del provvedimento rinviato, che può peraltro


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

determinare una differenza rispetto alla procedura seguita per la prima<br />

approvazione (sede legislativa o redigente); la sua ratio è rinvenibile nella<br />

necessità di «assicurare una maggiore attenzione ai rilievi presidenziali, doverosa<br />

per l’organo dal quale provengono» ( 37 ). Come già ricordato ( 38 ), inoltre, non è<br />

stata accolta dall’Assemblea costituente la proposta di subordinare la<br />

riapprovazione del provvedimento al conseguimento della maggioranza assoluta<br />

<strong>dei</strong> componenti.<br />

L’elemento veramente peculiare della disciplina recata dall’articolo 71 è la<br />

facoltà di limitare l’esame alle sole parti del progetto di legge (nel quale, a causa<br />

del rinvio, è successivamente degradata la legge approvata) ( 39 ) oggetto del<br />

messaggio; la finalità di tale previsione, oltre a coincidere con la ratio della riserva<br />

di Assemblea, è individuabile nei criteri di economia procedurale che informano<br />

i lavori parlamentari ( 40 ): ferma restando, infatti, la facoltà di modificare anche le<br />

parti del provvedimento sulle quali il Presidente della Repubblica non ha<br />

formulato alcuna osservazione, non vi è tuttavia ragione per disconoscere, in<br />

mancanza di obiezioni, la perdurante validità politica del dibattito a suo tempo<br />

intervenuto ( 41 ).<br />

Le richiamate norme regolamentari individuano senz’ombra di dubbio<br />

nell’Assemblea l’organo cui compete l’eventuale deliberazione di limitazione<br />

della discussione; semmai ve ne fosse bisogno, nella lettera del 4 agosto 1992 il<br />

Presidente del Senato lo ha ribadito, evidenziando che un’eventuale delibera al<br />

riguardo assunta dalla commissione non potrebbe «intendersi se non come<br />

proposta all’Assemblea di fare esercizio dell’anzidetto potere».<br />

Nella prassi, generalmente, su proposta del Presidente o del relatore, la<br />

commissione decide preliminarmente di limitare l’esame in sede referente alle<br />

sole parti oggetto del messaggio presidenziale, dando per approvati i restanti<br />

articoli ( 42 ); soltanto con una deliberazione successiva la commissione proporrà<br />

formalmente all’Assemblea di pronunziarsi ai sensi dell’articolo 71 del<br />

Regolamento della <strong>Camera</strong>.<br />

La richiamata decisione, ovviamente, produce effetti limitativi della<br />

discussione – e quindi delle connesse facoltà emendative – esclusivamente con<br />

riferimento all’esame in sede referente, non potendo in alcun modo determinare<br />

conseguenze preclusive delle prerogative di altri organi parlamentari (ad esempio<br />

le commissioni in sede consultiva) ovvero <strong>dei</strong> singoli deputati, i quali pertanto,<br />

in assenza di una formale deliberazione dell’Assemblea, potranno comunque<br />

presentare in Aula emendamenti riferiti a qualsiasi parte del testo.<br />

La limitazione della discussione deve ritenersi consentita anche quando il<br />

riesame del provvedimento abbia inizio al Senato ( 43 ).<br />

47


48 Flavio Palermo<br />

3 - Emendabilità del testo<br />

Un problema di carattere generale di particolare rilievo attiene alla piena<br />

emendabilità o meno del provvedimento rinviato dal Capo dello Stato,<br />

segnatamente con riferimento alle parti del testo che non siano oggetto del<br />

messaggio presidenziale.<br />

Sebbene la lettera dell’articolo 74 della Costituzione sia astrattamente<br />

conciliabile sia con un regime di piena emendabilità sia con un altro di<br />

assoluta inemendabilità, la dottrina prevalente e più autorevole ( 44 ),<br />

suffragata da una prassi costante che sembra aver ormai dato origine ad<br />

un’autentica consuetudine, propende per la soluzione più ampia, ossia<br />

quella dell’emendabilità tanto delle parti prese in considerazione dal<br />

messaggio (in senso sia conforme sia difforme dai rilievi presidenziali),<br />

quanto di quelle non considerate ( 45 ); al riguardo, è stato osservato che<br />

l’emendabilità è coerente con la mancata prescrizione, tipica di ordinamenti<br />

diversi dal nostro, di una maggioranza qualificata per l’approvazione del<br />

testo rinviato ( 46 ).<br />

Si osserva altresì che l’inammissibilità anche delle sole proposte<br />

emendative riferite a parti del testo che non formano oggetto <strong>dei</strong> rilievi<br />

presidenziali determinerebbe una sostanziale analogia tra il procedimento<br />

de quo e quello conseguente alla navette, per il quale i Regolamenti<br />

parlamentari prescrivono che l’esame sia limitato alle modificazioni<br />

apportate dall’altro ramo del Parlamento, fatta salva la votazione finale<br />

dello stesso.<br />

Una tale assimilazione sarebbe del tutto ingiustificata anzitutto alla luce<br />

del disposto degli articoli 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> e 136 del<br />

Regolamento del Senato che, consentendo a ciascuna Assemblea di<br />

deliberare in ordine alla limitazione, implicitamente riconoscono quale<br />

ipotesi ordinaria la discussione dell’intero provvedimento (cosa che non<br />

avviene nel caso di testi modificati dall’altra <strong>Camera</strong>); la previsione della<br />

votazione «articolo per articolo» del testo rinviato, inoltre, appare<br />

preordinata alla loro emendabilità, sembrando poco coerente consentire la<br />

reiezione di un articolo ma non la sua modifica. L’applicazione, infine, <strong>dei</strong><br />

principi propri della discussione <strong>dei</strong> provvedimenti modificati dall’altro<br />

ramo del Parlamento rischierebbe di stravolgere la natura ed il ruolo del<br />

Presidente della Repubblica, rendendolo co-legislatore nel senso di organo<br />

di approvazione successiva del testo licenziato dalle Camere, ipotesi questa<br />

incompatibile con la nostra Carta costituzionale ( 47 ).


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

Dal riconoscimento della piena emendabilità del testo rinviato si deve far<br />

discendere l’ulteriore rinviabilità della legge da parte del Capo dello Stato,<br />

facoltà, peraltro, finora mai esercitata; l’ipotesi, per la verità, non è<br />

contemplata dal nostro ordinamento, ma in tal caso il silenzio non può<br />

equivalere ad esclusione.<br />

La questione deve essere risolta considerando che, ove il Presidente della<br />

Repubblica fosse costretto a promulgare un testo diverso da quello<br />

originariamente rinviato per effetto delle modificazioni introdotte dal<br />

Parlamento, sarebbe sostanzialmente vanificato il potere attribuitogli<br />

dall’articolo 74 della Costituzione. Tali considerazioni segnano però anche<br />

i limiti dell’ulteriore rinviabilità, che deve intendersi circoscritta alle<br />

disposizioni non contenute o comunque differenti da quelle recate nel<br />

provvedimento per la prima volta approvato dalle due Camere; una diversa<br />

conclusione si porrebbe in contrasto con «il principio della prevalenza della<br />

doppia deliberazione conforme che si trae dall’articolo 74, secondo comma,<br />

ed al Presidente della Repubblica verrebbe in pratica riconosciuta una sorta<br />

di potere di veto assoluto» ( 48 ).<br />

4 - Avvio del procedimento di riesame<br />

La fase parlamentare di riesame viene avviata mediante l’annunzio in Aula<br />

del rinvio della legge e la lettura del messaggio presidenziale, che viene<br />

successivamente stampato e distribuito (doc. I), diretti a consentire a tutti gli<br />

«onorevoli membri del Parlamento» (ai quali il messaggio è indirizzato) di<br />

averne conoscenza; viene altresì comunicata la trasmissione del messaggio<br />

medesimo e l’assegnazione del relativo progetto di legge alle competenti<br />

commissioni, in sede referente, ove l’iter riprenda alla <strong>Camera</strong>; nel caso in cui,<br />

invece, la ripresa spetti al Senato, alla lettura segue soltanto la trasmissione,<br />

non l’assegnazione ( 49 ).<br />

Un caso particolare è rappresentato dal messaggio di rinvio della legge<br />

delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, contenente osservazioni,<br />

oltreché sul merito del provvedimento, anche sulla tecnica redazionale<br />

impiegata, che avrebbe reso difficoltosa l’analisi del testo ( 50 ). Al riguardo,<br />

sembra condivisibile l’opinione secondo la quale i rilievi attinenti al drafting<br />

legislativo siano stati tenuti ben distinti da quelli concernenti i profili di dubbia<br />

legittimità costituzionale di talune disposizioni contenute nel testo, così da non<br />

49


50 Flavio Palermo<br />

rientrare tra i motivi del rinvio ( 51 ); all’opposto, occorrerebbe sostenere – il che<br />

non appare fondato anche alla luce <strong>dei</strong> numerosi casi di leggi connotate da un<br />

esiguo numero di articoli a loro volta composti da centinaia di commi ( 52 ) –<br />

che la violazione delle regole di drafting configuri un autonomo vizio di<br />

legittimità costituzionale ( 53 ).<br />

Al di là di tali valutazioni, le richiamate peculiarità del messaggio hanno<br />

prodotto un inedito effetto procedurale in quanto, anche a seguito di una<br />

corrispondenza intercorsa tra le Presidenze <strong>dei</strong> due rami del Parlamento, il 21<br />

dicembre 2004 il Presidente della <strong>Camera</strong> ha convocato congiuntamente la<br />

Giunta per il Regolamento ed il Comitato per la legislazione proprio al fine di<br />

esaminare gli aspetti connessi alla qualità della legislazione; della medesima<br />

questione il Presidente del Senato ha investito la rispettiva Giunta per il<br />

regolamento (sedute del 27 dicembre 2004 e del 9 febbraio 2005).<br />

Come precisato dal Presidente della <strong>Camera</strong>, da ultimo, nella seduta del 15<br />

dicembre 2003, sull’annunzio in Aula del messaggio di rinvio non è ammessa<br />

alcuna forma di dibattito ( 54 ).<br />

Prima della trasmissione alla commissione competente, ovvero addirittura<br />

prima della lettura in Aula, i Presidenti delle due Camere – auspicabilmente<br />

previe opportune intese tra loro – dovrebbero procedere al vaglio <strong>dei</strong> requisiti<br />

essenziali del messaggio, al fine di accertare se lo stesso sia effettivamente<br />

qualificabile come tale; ad avviso di tale orientamento dottrinario, si tratterebbe<br />

di un vero e proprio obbligo derivante dal compito, assegnato ai Presidenti dai<br />

rispettivi regolamenti, di garantirne la puntuale osservanza ( 55 ).<br />

I requisiti essenziali del messaggio vengono pressoché unanimemente<br />

individuati nella motivazione, nella sottoscrizione presidenziale, nella<br />

controfirma ministeriale ed, infine, nel termine.<br />

In estrema sintesi, la motivazione è espressamente richiesta dall’articolo 74<br />

della Costituzione ed è pertanto da escludersi che possa rinvenirsi in atti o<br />

dichiarazioni del Capo dello Stato diversi dal messaggio di rinvio.<br />

Mentre la sottoscrizione presidenziale è chiaramente finalizzata a consentire<br />

l’accertamento della provenienza dell’atto, più controverso è stato invece il<br />

riconoscimento del requisito della controfirma, da taluni contestato in quanto<br />

ritenuto contraddittorio con la configurazione sostanzialmente presidenziale<br />

del potere di rinvio. In realtà, la necessità della controfirma per la validità del<br />

messaggio è desumibile dal principio generale, applicabile a qualsiasi atto<br />

presidenziale in conseguenza della generale irresponsabilità del Presidente<br />

della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,<br />

enunciato dal primo comma dell’articolo 89 della Costituzione ( 56 ).


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

L’ultimo requisito, il termine entro il quale il potere de quo deve essere<br />

esercitato, è anche quello che merita un maggiore approfondimento per le<br />

diverse interpretazioni che la dottrina e la prassi hanno dato del combinato<br />

disposto degli articoli 73 e 74 della Carta fondamentale, dai quali si evince che<br />

le leggi possono essere rinviate alle Camere entro lo stesso termine previsto<br />

per la promulgazione, ossia un mese dall’«approvazione» ( 57 ).<br />

Il problema principale attiene proprio al significato da attribuire<br />

all’espressione «approvazione» ossia, in ultima analisi, all’individuazione del<br />

giorno dal quale decorre il prescritto termine di un mese. Al riguardo, la prassi<br />

sembra essersi attestata su un’interpretazione piuttosto rigida, che fa<br />

riferimento alla data di effettiva approvazione da parte della <strong>Camera</strong> che per<br />

ultima ha licenziato il provvedimento. Con messaggio in data 7 ottobre 1960,<br />

infatti, il Presidente Gronchi, «per evitare la formazione di consuetudini<br />

abrogative o innovative in palese contrasto con chiare disposizioni<br />

costituzionali», rinviò una legge inviatagli per la promulgazione oltre due mesi<br />

dopo l’ultima approvazione parlamentare, quindi in palese violazione<br />

dell’articolo 73 della Costituzione. Le due Camere, nella circostanza,<br />

adottarono una linea comune consistente nella riapprovazione del<br />

provvedimento secondo la procedura prescritta, con le sole precisazioni<br />

critiche, alla <strong>Camera</strong>, del relatore e del Presidente dell’Assemblea circa il<br />

carattere meramente formale della nuova deliberazione; al Senato, invece, il<br />

relatore affermò che non si trattava di sottoporre il provvedimento ad un nuovo<br />

esame, «ma soltanto di deliberarlo nuovamente e senza alcuna modificazione».<br />

La tesi anzidetta ha suscitato forti perplessità, atteso che fra il giorno della<br />

definitiva approvazione di una legge e quello dell’effettiva conoscenza da parte<br />

del Presidente della Repubblica potrebbe passare un significativo lasso di<br />

tempo tra l’altro dovuto, anche ove non vi fosse un ritardo doloso nella<br />

trasmissione da parte dell’istituzione parlamentare ovvero del Governo<br />

(mediante il quale la legge perviene al Capo dello Stato), all’eventuale<br />

coordinamento formale del testo e, comunque, agli adempimenti tecnici<br />

necessari per la composizione e la stampa del messaggio, soprattutto nel caso<br />

di provvedimenti complessi che abbiano subito numerose modificazioni nel<br />

corso dell’iter parlamentare. Ciò premesso, per evitare che lo spazio concesso<br />

al potere presidenziale di controllo risulti inopinatamente compresso,<br />

sembrerebbe preferibile individuare il dies a quo non nella data di<br />

approvazione, ma in quella della sua comunicazione, vale a dire nel momento<br />

in cui la deliberazione finale perde la qualifica di atto interno ed acquisisce<br />

rilevanza esterna ( 58 ).<br />

51


52 Flavio Palermo<br />

A conclusione di questa doverosa digressione sui requisiti essenziali del<br />

messaggio, è necessario soffermarsi sugli effetti che potrebbero derivare da un<br />

eventuale esito negativo del vaglio presidenziale circa la loro sussistenza. Nel<br />

merito, un’autorevole dottrina ( 59 ) distingue le ipotesi nelle quali il rinvio sia<br />

sprovvisto di sottoscrizione ovvero di motivazione, nel qual caso si dovrebbe<br />

parlare di irricevibilità del messaggio, da quelle nelle quali lo stesso sia privo<br />

di controfirma ministeriale ovvero sia stato inviato fuori termine, ipotesi nelle<br />

quali si dovrebbe invece parlare di mera improcedibilità: mentre in caso di<br />

irricevibilità l’atto sarebbe assolutamente inutilizzabile, in quello di<br />

improcedibilità potrebbe invece essere considerato alla stregua di un<br />

«messaggio libero».<br />

La predetta ricostruzione non manca peraltro di suscitare perplessità,<br />

soprattutto ove si consideri che sia l’irricevibilità che l’improcedibilità<br />

precluderebbero alla legge la possibilità di entrare in vigore, giacché nessuna<br />

disposizione costituzionale consente al Capo dello Stato di promulgare una<br />

legge rinviata e non riapprovata dal Parlamento. Del resto, la prassi mostra che<br />

anche nei casi più controversi di esercizio del potere presidenziale – rinvio<br />

esercitato a Camere sciolte, fuori termine ovvero fondato su motivazioni di<br />

merito – le Camere hanno preferito avviare comunque il procedimento di<br />

riesame.<br />

Ciò è avvenuto anche per i provvedimenti in relazione ai quali, sebbene per<br />

ragioni diverse, parte della dottrina ha sostenuto sussistere limitazioni oggettive<br />

all’esercizio del potere di rinvio, vale a dire, in particolare, i disegni di legge di<br />

conversione di decreti-legge e le leggi di iniziativa governativa.<br />

Quanto ai primi, il problema, essenzialmente (ma non esclusivamente) posto ( 60 )<br />

in relazione alla ristrettezza e tassatività del termine prescritto per la loro<br />

approvazione dall’articolo 77 della Costituzione, a pena di decadenza del<br />

provvedimento d’urgenza, sembra essersi ulteriormente aggravato alla luce<br />

della nota sentenza della Corte costituzionale (n. 360 del 1996) che ha escluso<br />

– rectius condizionato – la prassi della reiterabilità: in buona sostanza, si è<br />

sostenuto che ove il potere di rinvio fosse esercitato in prossimità della<br />

scadenza <strong>dei</strong> sessanta giorni si tramuterebbe in un vero e proprio veto assoluto,<br />

inconciliabile con la natura del medesimo potere. La dottrina prevalente,<br />

tuttavia, ammette la possibilità che il potere presidenziale di rinvio abbia ad<br />

oggetto leggi di conversione, seppure in presenza di limiti e condizioni, tra i<br />

quali la congruenza del lasso temporale per poter procedere alla riapprovazione<br />

della legge rinviata ( 61 ).<br />

Per quanto riguarda le leggi di iniziativa governativa, in occasione del rinvio


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

della cosiddetta legge Gasparri è stato autorevolmente sostenuto ( 62 ) che il<br />

Capo dello Stato potrebbe esercitare il potere di cui all’articolo 74 della<br />

Costituzione solo a seguito di «fatti sopravvenuti che inducano a modificare i<br />

risultati del preventivo vaglio di costituzionalità operato nella fase di<br />

autorizzazione alla presentazione del disegno di legge», potendosi altrimenti<br />

ravvisare un «eccesso di potere (…) nella forma sintomatica della<br />

contraddittorietà»; nel caso di specie, tale conclusione sarebbe ulteriormente<br />

rafforzata dal fatto che la presentazione del disegno di legge è stata preceduta<br />

da un messaggio che il Capo dello Stato ha trasmesso alle Camere nel quale, in<br />

modo puntuale, vengono fissati i principi che dovrebbero ispirare la<br />

regolamentazione del sistema radiotelevisivo.<br />

La tesi, sebbene ben argomentata, non sembra però condivisibile perché, al<br />

di là delle incertezze riguardanti la natura ed il contenuto del suddetto potere<br />

di autorizzazione, è indubbia l’autonomia e la diversità dell’oggetto e<br />

dell’ambito di tale attribuzione rispetto al potere di rinvio delle leggi, che non<br />

potrà in alcun modo essere limitato dal preventivo atto autorizzativo ( 63 ).<br />

5 - Limitazione della discussione<br />

5.1 - Oggetto della limitazione<br />

Tralasciando le considerazioni già svolte circa la ratio della facoltà attribuita<br />

all’Assemblea di limitare la discussione alle parti del provvedimento<br />

richiamate nel messaggio presidenziale, occorre preliminarmente definire<br />

l’oggetto della deliberazione, segnatamente con riferimento all’esistenza di<br />

eventuali limiti.<br />

Il comma 2 dell’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> sembra anzitutto<br />

prescrivere che la limitazione debba riguardare tutte – e soltanto – le parti<br />

oggetto del messaggio presidenziale, escludendo cioè che ne possa concernere<br />

soltanto alcune; ad esse devono peraltro aggiungersi le parti che richiedono di<br />

essere aggiornate in quanto contenenti date o termini scaduti. Al riguardo, ed<br />

in termini più generali, è stata opportunamente data risposta positiva al<br />

quesito attinente all’ammissibilità di modifiche che, sebbene non riferite a<br />

parti del testo oggetto del messaggio, si rendano necessarie per il fatto stesso<br />

del rinvio: si tratta – come detto – dell’aggiornamento di termini scaduti o<br />

53


54 Flavio Palermo<br />

dell’adeguamento di norme concernenti la copertura di oneri finanziari, ai<br />

sensi del quarto comma dell’articolo 81 della Costituzione.<br />

La soluzione appare senz’altro convincente, anche in considerazione del<br />

fatto che un analogo principio trova applicazione in caso di navette, ove, con<br />

riferimento a disposizioni già approvate nel medesimo testo da entrambi i<br />

rami del Parlamento, si rendano necessarie modifiche conseguenti al mero<br />

decorso del tempo. D’altro canto, come precisato dal Presidente della <strong>Camera</strong><br />

nella seduta del 21 gennaio 2004, «sarebbe contrario ad una regola di buon<br />

senso e di coerenza legislativa varare un testo con date non aggiornate» ( 64 ).<br />

Il tenore letterale del richiamato articolo 71, comma 2, del Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong> sembrerebbe invece escludere che la limitazione della<br />

discussione possa interessare modifiche, non riconducibili al messaggio di<br />

rinvio, apportate al testo in sede referente; ne discende che, in tal caso,<br />

resterebbe preclusa all’Assemblea la facoltà di deliberare la limitazione, la<br />

quale, oltre a risultare palesemente incongruente con le determinazioni<br />

assunte in commissione, imporrebbe altrimenti la presentazione di<br />

emendamenti, volti ad espungere dal testo le modifiche introdotte, che<br />

risulterebbero però inammissibili in quanto riferiti a parti del provvedimento<br />

non più oggetto di discussione.<br />

Si tratta, peraltro, di un’eventualità che ben difficilmente potrà verificarsi,<br />

atteso che, come vedremo, spetta alla commissione medesima, in via<br />

principale, formulare la proposta di limitazione della discussione.<br />

Non sembrerebbero esservi preclusioni, invece, alla possibilità che la<br />

deliberazione di limitazione si riferisca a frazioni del testo inferiori all’articolo<br />

(commi, periodi, lettere), in analogia con quanto previsto dal comma 2<br />

dell’articolo 70 del Regolamento della <strong>Camera</strong> in relazione ai progetti di legge<br />

già approvati dalla <strong>Camera</strong> e modificati dal Senato ( 65 ).<br />

5.2 - Potere di iniziativa<br />

Nel richiamare le considerazioni già svolte circa la sicura attribuzione<br />

all’Assemblea della potestà di deliberare la limitazione della discussione ( 66 ),<br />

appare altrettanto certo che la titolarità del potere di iniziativa de quo deve<br />

essere prioritariamente riconosciuta alla commissione alla quale sono stati<br />

contestualmente assegnati il messaggio di rinvio ed il progetto di legge, ai fini<br />

dello svolgimento dell’attività istruttoria. Come precisato dal Presidente della


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

<strong>Camera</strong> nella seduta del 21 gennaio 2004, infatti, «l’individuazione in concreto<br />

dell’oggetto della limitazione della discussione rappresenta una valutazione<br />

attinente ai contenuti del messaggio di rinvio e al merito del progetto di legge<br />

e la sede naturale per la formulazione di tale proposta (…) è certamente la<br />

commissione competente per materia». Ciò è del resto coerente con il<br />

principio in forza del quale, in via ordinaria, la commissione è l’organo al<br />

quale spetta formulare le proposte relative ai tempi e all’oggetto della<br />

discussione (ad esempio lo stralcio ed il rinvio in commissione) ed il relatore<br />

è comunque interpellato su ogni altra proposta che incida sul seguito del<br />

procedimento (art. 86, c. 7, Reg. Cam.).<br />

È questione controversa se dal generale potere-dovere di garantire il<br />

puntuale rispetto del Regolamento possa discendere il compito, per il<br />

Presidente della <strong>Camera</strong>, di intervenire ove la proposta di limitazione<br />

formulata dalla commissione appaia in contraddizione con il messaggio del<br />

Capo dello Stato; questa tesi è stata da ultimo sostenuta, nella seduta del 21<br />

gennaio 2004, dall’onorevole Boccia, che ha espressamente invitato la<br />

Presidenza – alla quale a suo avviso sarebbe riconducibile una «responsabilità<br />

diretta della quale non può assolutamente disfarsi» – a valutare l’opportunità<br />

di certificare con una propria decisione «quali siano esattamente gli articoli<br />

interessati» dal messaggio, anche al fine di scongiurare vizi che potrebbero<br />

altrimenti inficiare la legittimità costituzionale dell’intero procedimento<br />

legislativo.<br />

La questione è stata risolta negativamente dal Presidente della <strong>Camera</strong>, che<br />

ha escluso qualsiasi propria competenza in materia ( 67 ), ritenendo che il<br />

compito di individuare gli ambiti toccati dal messaggio presidenziale sia<br />

attribuibile esclusivamente alla commissione di merito.<br />

La decisione appare corretta, perlomeno con riferimento alle ipotesi – le<br />

più frequenti e significative – in cui le contestazioni non riguardano la mancata<br />

inclusione, nella proposta della commissione, di specifiche disposizioni<br />

oggetto del predetto messaggio, quanto la considerazione che il<br />

provvedimento in esame avrebbe carattere “di sistema” e che, pertanto, le<br />

norme di cui si compone sarebbero strettamente correlate le une alle altre,<br />

talché risulterebbe inammissibile o comunque inopportuno il ricorso<br />

all’istituto di cui al comma 2 dell’articolo 71 del Regolamento. Sembra infatti<br />

evidente che la valutazione circa la natura sistematica di un provvedimento<br />

presenti carattere prevalentemente politico piuttosto che giuridicoregolamentare,<br />

in relazione al quale appare pertanto incongruo il richiamo al<br />

ruolo di garanzia svolto dal Presidente della <strong>Camera</strong>; d’altro canto, gli<br />

55


56 Flavio Palermo<br />

eventuali effetti che le modifiche apportate alle parti del progetto di legge<br />

oggetto del messaggio potrebbero avere su altre disposizioni del testo<br />

potranno essere valutati al termine dell’esame in commissione, in sede di<br />

vaglio di ammissibilità degli emendamenti presentati in Assemblea ( 68 ).<br />

Il disposto regolamentare non esclude che la proposta di limitazione della<br />

discussione sia avanzata da singoli deputati, in coerenza con quanto prescritto<br />

per le deliberazioni concernenti l’ordine <strong>dei</strong> lavori ( 69 ).<br />

La prassi più recente – relativa, rispettivamente, alla cosiddetta legge<br />

Gasparri ed alla legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario – è<br />

stata così connotata dalla presentazione, sia alla <strong>Camera</strong> che al Senato, di<br />

diverse proposte alternative di singoli parlamentari ( 70 ), non giudicate<br />

inammissibili neppure laddove si chiedeva semplicemente di estendere la<br />

discussione all’intero progetto di legge ( 71 ). Con riferimento a quest’ultima<br />

ipotesi, peraltro, nella seduta del 6 luglio 2005 il Presidente della <strong>Camera</strong> ha<br />

sottolineato che «una pronuncia dell’Assemblea su tale questione consegue<br />

implicitamente alla decisione sulla proposta di limitazione della discussione<br />

formulata dalla commissione» e su eventuali ulteriori proposte alternative: in<br />

caso di loro reiezione, infatti, si dovrebbe intendere «che l’Assemblea abbia<br />

deciso di procedere all’esame dell’intero provvedimento».<br />

5.3 - Termine per la deliberazione<br />

Le disposizioni regolamentari non fissano in modo esplicito e vincolante il<br />

momento della deliberazione, limitandosi a prevedere che la stessa sia di<br />

competenza dell’Assemblea. Peraltro, conformemente all’esigenza di garantire<br />

un coerente ed ordinato svolgimento <strong>dei</strong> lavori parlamentari, la prassi<br />

costantemente seguita colloca tale fase tra l’esame preliminare del progetto<br />

di legge presso la commissione di merito e l’inizio dell’esame delle proposte<br />

emendative presentate in Assemblea.<br />

Alla <strong>Camera</strong>, in particolare, nella XIII legislatura ( 72 ) la deliberazione è<br />

intervenuta, previa apposita delibazione da parte della commissione, dopo la<br />

conclusione dell’esame in sede referente, prima ovvero al termine della<br />

discussione sulle linee generali ( 73 ).<br />

Nella scorsa legislatura, invece, la deliberazione è avvenuta durante l’esame in<br />

sede referente, prima che la commissione passasse alla discussione degli<br />

emendamenti ( 74 ); tale operato, peraltro oggetto di specifiche contestazioni da


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

parte degli onorevoli Acquarone e Buemi nella seduta dell’Assemblea del 6 luglio<br />

2005 ( 75 ), è stato giustamente considerato dal Presidente della <strong>Camera</strong> ( 76 )<br />

corretto e «conforme ad un principio di economia procedurale e di buona<br />

organizzazione <strong>dei</strong> lavori di commissione e di Assemblea». Il momento della<br />

deliberazione «dipende in buona sostanza dall’andamento <strong>dei</strong> lavori della<br />

commissione»; rilevato, peraltro, il carattere prioritario riconosciuto<br />

all’iniziativa di quest’ultima, sembrerebbe doversi escludere l’ipotesi che la<br />

deliberazione dell’Assemblea possa intervenire prima dell’inizio dell’esame<br />

preliminare, senza peraltro doverne necessariamente seguire la conclusione ( 77 ).<br />

Al Senato, nella XIV legislatura, l’Assemblea ha sempre deliberato la<br />

limitazione della discussione prima della fissazione del termine per la<br />

presentazione degli emendamenti in commissione; la predetta deliberazione,<br />

come peraltro confermato (rectius, nel caso specifico auspicato) dal Presidente<br />

del Senato nella lettera del 4 agosto 1992, potrebbe essere adottata anche<br />

dopo che la commissione abbia ultimato l’esame delle proposte emendative<br />

presentate.<br />

5.4 - Discussione e votazione delle proposte di limitazione<br />

La procedura generalmente seguita in Assemblea per l’esame e la votazione<br />

delle proposte di limitazione ( 78 ) è coerente con la natura incidentale che<br />

sembra doversi riconoscere all’istituto. Conseguentemente, la discussione<br />

viene introdotta dal relatore in commissione, che illustra la proposta da questa<br />

formulata; seguono interventi ai sensi degli articoli 41 e 45 del Regolamento,<br />

con ampliamento (nella seduta del 21 gennaio 2004) a dieci minuti del tempo<br />

concesso a ciascun oratore ( 79 ). L’ampliamento del dibattito nei tempi e nel<br />

numero degli interventi dipende ovviamente dalla rilevanza politica del tema<br />

in discussione.<br />

In presenza di proposte alternative, la Presidenza ha precisato ( 80 ) che deve<br />

essere prioritariamente posta in votazione quella della commissione, essendo<br />

la concreta individuazione dell’oggetto della limitazione – come già detto –<br />

una valutazione attinente ai contenuti del messaggio di rinvio ed al merito del<br />

provvedimento de quo: l’approvazione di tale proposta comporta la<br />

preclusione delle restanti, alla cui votazione si giunge soltanto ove respinta la<br />

prima. La predetta prassi costituisce del resto attuazione di un principio<br />

regolamentare contenuto anche nel già richiamato articolo 86, comma 7, del<br />

57


58 Flavio Palermo<br />

Regolamento, il quale prevede, in via ordinaria, che le proposte relative a<br />

tempi ed oggetto delle discussioni siano formulate dalla commissione ed<br />

illustrate in Aula dal relatore, il quale è comunque interpellato su ogni altra<br />

proposta attinente l’ordine <strong>dei</strong> lavori che abbia conseguenze sul seguito<br />

dell’esame di un provvedimento. Si attribuisce in sostanza alle commissioni,<br />

in quanto organo istruttorio, un fondamentale ruolo propositivo e consultivo<br />

sulle proposte procedurali che riguardano l’iter del provvedimento.<br />

Per quanto concerne, infine, le modalità di votazione, dall’assimilazione<br />

della procedura in oggetto alle questioni incidentali formali discende il ricorso<br />

al voto per alzata di mano ovvero mediante procedimento elettronico senza<br />

registrazione di nomi ( 81 ).<br />

5.5 - Effetti sul prosieguo dell’iter parlamentare<br />

L’intervenuta pronunzia dell’Assemblea di limitazione della discussione<br />

determina significativi effetti sulle diverse fasi del procedimento legislativo.<br />

Anzitutto, sia nel corso dell’esame in sede referente ( 82 ), sia nella fase<br />

dell’esame in Assemblea, devono ritenersi inammissibili, per estraneità<br />

all’oggetto della discussione, tutte le proposte emendative non riferite ad<br />

articoli oggetto del messaggio presidenziale di rinvio ( 83 ); ove la limitazione<br />

riguardi parti di articoli, ad esse andrebbe rapportato il vaglio di<br />

ammissibilità. Le uniche eccezioni dovrebbero riguardare gli eventuali<br />

interventi di coordinamento che si rendessero necessari per effetto della<br />

modifica di disposizioni oggetto del messaggio ( 84 ): i relativi emendamenti,<br />

se già presentati in commissione, dovrebbero essere accantonati per essere<br />

esaminati esclusivamente ove intervenga la predetta modifica ( 85 ), mentre, se<br />

fossero successivamente presentati in Assemblea, dovrebbero essere<br />

senz’altro dichiarati ammissibili.<br />

Nel richiamare le considerazioni precedentemente svolte in ordine<br />

all’emendabilità del testo, si osserva che, ai fini dell’ammissibilità, è<br />

necessario e sufficiente che gli emendamenti siano formalmente riferiti ad<br />

una disposizione oggetto di discussione, non dovendosi ritenere essenziale,<br />

invece, la coerenza con le finalità del messaggio presidenziale; come già<br />

osservato, il riesame da parte dell’istituzione parlamentare deve infatti<br />

intendersi assolutamente pieno e libero, riducendosi altrimenti, di fatto, ad<br />

una sorta di accettazione o meno <strong>dei</strong> rilievi del Capo dello Stato, che


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

assumerebbe conseguentemente un ruolo che gli è estraneo nel nostro<br />

sistema costituzionale.<br />

Considerazioni analoghe a quelle svolte per gli emendamenti valgono con<br />

riferimento ad eventuali testi (anche parzialmente) alternativi presentati da<br />

relatori di minoranza ( 86 ), ai sensi dell’articolo 79, comma 12, ultimo<br />

periodo, del Regolamento della <strong>Camera</strong>; ove pertanto l’Assemblea deliberi<br />

di limitare la discussione, dovrebbero risultare inammissibili le parti del<br />

testo alternativo non più oggetto di esame.<br />

Con riferimento, invece, all’attività delle commissioni in sede consultiva ( 87 ),<br />

si è già detto che la pronunzia della sola commissione di merito non ne<br />

pregiudica la pienezza delle funzioni; la situazione cambia a seguito della<br />

deliberazione dell’Assemblea, nel qual caso il parere, ove non ancora<br />

espresso, dovrà essere riferito alle sole parti oggetto di esame ( 88 ).<br />

Un ulteriore precedente di particolare interesse, relativo alla seduta<br />

dell’Assemblea del 19 luglio 2005, attiene agli effetti della deliberazione di<br />

limitazione della discussione sull’applicazione dell’istituto previsto<br />

dall’articolo 85-bis del Regolamento della <strong>Camera</strong>. Il comma 1 di tale<br />

disposizione è volto ad attenuare le conseguenze distorsive di una sempre<br />

più frequente applicazione dell’articolo 85, comma 8, del Regolamento della<br />

<strong>Camera</strong> e del conseguente ricorso, in considerazione dell’elevato numero di<br />

emendamenti presentati, a votazioni riassuntive o per principi (le cosiddette<br />

deliberazioni normative parziali) ( 89 ): esso prevede infatti che, in tali casi,<br />

sia comunque garantita la votazione di un numero di proposte emendative<br />

(a tal fine segnalate) non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un<br />

decimo <strong>dei</strong> componenti ciascun gruppo. Ebbene, nell’occasione richiamata<br />

il Presidente ha reso esplicita l’applicazione del criterio secondo il quale il<br />

calcolo delle quote viene effettuato tenendo conto esclusivamente degli<br />

articoli oggetto della limitazione e non di tutti quelli che compongono il<br />

provvedimento. Dal computo dovrebbero ritenersi esclusi, secondo quanto<br />

evidenziato dal Presidente nella riunione della Conferenza <strong>dei</strong> presidenti di<br />

gruppo del 20 gennaio 2004, gli articoli la cui modifica si rendesse necessaria<br />

a causa del mero fatto del decorso del tempo conseguente al rinvio<br />

presidenziale (ad esempio, per l’aggiornamento di date o termini) ( 90 ).<br />

La deliberazione ex articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong> non<br />

sembra produrre ulteriori effetti sull’ordinario svolgimento dell’iter legis in<br />

Assemblea. Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali, infatti, al<br />

di là di affermazioni di principio ( 91 ), non sembrano consentite restrizioni nel<br />

numero delle iscrizioni a parlare.<br />

59


60 Flavio Palermo<br />

È senz’altro ammissibile la proposta di rinvio del provvedimento in<br />

commissione ( 92 ), nel qual caso, peraltro, non può in ogni caso considerarsi<br />

superata la limitazione della discussione in quanto, «come costantemente<br />

affermato dalla Presidenza, per un principio di continuità del procedimento,<br />

l’esame in Assemblea (…) riprende esattamente dal punto in cui esso si era<br />

interrotto con il rinvio» ( 93 ); resta così confermata l’inammissibilità di<br />

emendamenti estranei alle materie oggetto del messaggio presidenziale ( 94 ).<br />

Nulla quaestio, inoltre, sul fatto che il progetto di legge debba essere<br />

votato «articolo per articolo»: oltre ad essere espressamente prescritto<br />

dall’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong>, ciò vale a garantire il<br />

puntuale rispetto dell’articolo 72 della Costituzione.<br />

Si osserva, infine, che la prassi ( 95 ) ha costantemente ammesso la<br />

presentazione di ordini del giorno riferiti anche a parti del testo che non<br />

siano oggetto della discussione limitata, atteso che tali strumenti di indirizzo<br />

sono volti ad impegnare l’Esecutivo in ordine all’attuazione di una legge<br />

considerata nella sua interezza.<br />

La limitazione della discussione ma, più in generale, il rinvio presidenziale<br />

delle leggi non sembra incidere, infine, sulla facoltà del Governo di porre la<br />

questione di fiducia nel corso del procedimento di riesame. In tal senso,<br />

l’unico precedente risale alla seduta del 19 luglio 2005, quando l’Esecutivo<br />

è ricorso allo strumento fiduciario sul mantenimento dell’articolo 2 del<br />

progetto di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, nel testo già<br />

modificato dal Senato.<br />

Il precedente appare corretto per due ordini di ragioni, riconducibili<br />

rispettivamente al diritto positivo ed alla natura del potere presidenziale di<br />

rinvio.<br />

Sebbene la Carta fondamentale non preveda espressamente la questione<br />

di fiducia, è tuttavia innegabile il suo fondamento costituzionale, che<br />

possiamo ritenere rispondente all’intima essenza del nostro regime<br />

parlamentare, fondato su un rapporto fiduciario avente natura paritaria e<br />

bilaterale. Considerato, infatti, che l’indirizzo politico viene fissato<br />

congiuntamente da Governo e (maggioranza del) Parlamento, deve ad<br />

entrambi riconoscersi la facoltà di promuovere una verifica della<br />

permanenza del rapporto medesimo, anche se l’articolo 94 della<br />

Costituzione regolamenta esclusivamente il versante dell’iniziativa<br />

parlamentare. È nella potestà dell’Esecutivo, quindi, giudicare determinante<br />

rispetto alla sua azione, e conseguentemente alla sua permanenza in carica,<br />

l’esito di una specifica votazione, così ponendo il Parlamento di fronte


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

all’alternativa di assecondarne gli orientamenti ovvero determinarne le<br />

dimissioni.<br />

La disciplina dell’istituto è contenuta nei Regolamenti parlamentari (dal<br />

1971 alla <strong>Camera</strong> e dal 1988 al Senato), nonché, quanto alla fase della<br />

deliberazione governativa, nella legge n. 400 del 1988; in particolare, sono<br />

i Regolamenti parlamentari, segnatamente l’articolo 116 del Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong>, a prevedere espressamente ed in modo tassativo le fattispecie<br />

nelle quali è interdetto al Governo il ricorso alla questione di fiducia, la cui<br />

apponibilità non viene (e quindi non deve ritenersi) esclusa nei procedimenti<br />

di riesame delle leggi rinviate dal Capo dello Stato.<br />

Tale scelta è coerente con la natura e con gli effetti del rinvio<br />

presidenziale delle leggi, che, come si è già osservato, può provocare<br />

esclusivamente un’ulteriore riflessione, senza imporre alle due Camere alcun<br />

obbligo né determinare aggravamenti di natura procedurale; da quanto<br />

premesso discende che nella fase del riesame parlamentare non possono<br />

ritenersi compresse le prerogative costituzionalmente attribuite<br />

all’Esecutivo, tra le quali quella di annettere all’approvazione di talune<br />

disposizioni un valore condizionante la sua permanenza in carica.<br />

6 - Il rinvio della legge in regime di prorogatio<br />

Una questione di rilievo ampiamente dibattuta è l’ammissibilità<br />

dell’esercizio del potere presidenziale di rinvio nell’imminenza o<br />

successivamente allo scioglimento delle Camere.<br />

Fino alla X legislatura, sebbene il dettato costituzionale non prevedesse<br />

alcuna limitazione, l’esercizio del predetto potere si è arrestato non appena<br />

intervenuto il decreto di scioglimento, nella consapevolezza che altrimenti<br />

ne sarebbe necessariamente derivata la decadenza del provvedimento<br />

legislativo in questione: in tal modo, lo stesso istituto del rinvio sarebbe stato<br />

snaturato e trasformato in una sorta di veto assoluto, in qualche modo<br />

assimilabile al meccanismo del pocket veto proprio dell’ordinamento<br />

statunitense ( 96 ).<br />

Si è peraltro cominciato ad osservare che la situazione di completa<br />

inattività che contraddistingueva il Parlamento in epoca statutaria è venuta<br />

meno per effetto dell’esplicito riconoscimento, nella Costituzione,<br />

dell’istituto della prorogatio, la cui applicazione, prevista dall’articolo 77 per<br />

61


62 Flavio Palermo<br />

i disegni di legge di conversione <strong>dei</strong> decreti-legge, è stata ritenuta estensibile<br />

alle altre fattispecie ugualmente connotate da urgenza ed indifferibilità. La<br />

dottrina più avveduta ha inoltre convenuto sull’inopportunità di un siffatto<br />

restringimento della facoltà presidenziale proprio nelle fasi terminali della<br />

legislatura, solitamente accompagnate dall’approvazione di provvedimenti<br />

che, anche per soddisfare esigenze di stampo pre-elettorale, determinano<br />

oneri aggiuntivi per l’erario.<br />

Sono state queste le basi da cui si è partiti allorché, alla fine della X<br />

legislatura, il problema si è posto concretamente a seguito del rinvio<br />

(intervenuto il giorno prima dello scioglimento) della legge in materia di<br />

obiezione di coscienza, nonché delle leggi in tema, rispettivamente, di<br />

cessazione dell’uso dell’amianto e di assicurazione obbligatoria per la<br />

responsabilità civile automobilistica.<br />

A sostegno della decisione di avviare l’esame degli indicati<br />

provvedimenti, previamente assunta in sede di programmazione <strong>dei</strong> lavori,<br />

nella seduta dell’Assemblea del 26 febbraio 1992 la Presidenza della <strong>Camera</strong><br />

ha sottolineato l’esigenza che l’attività parlamentare in regime di prorogatio<br />

includesse anche il riesame ex articolo 74 della Costituzione, da intendersi<br />

pertanto ascrivibile al novero delle attività «costituzionalmente doverose» ( 97 ).<br />

Venivano in tal modo conseguiti due obiettivi: rispondere ai rilievi contenuti<br />

nel messaggio presidenziale di rinvio ed evitare la decadenza di<br />

provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento. A sostegno<br />

della sua determinazione il Presidente ha richiamato, oltre alla dottrina<br />

prevalente, la sentenza della Corte costituzionale n. 468 del 1991, che, sia<br />

pure con specifico riferimento alle leggi regionali rinviate dal commissario<br />

di Governo, si era espressa favorevolmente in ordine alla competenza<br />

dell’organo in regime di prorogatio ( 98 ).<br />

Una compiuta definizione della materia è peraltro intervenuta con due<br />

conformi pareri delle Giunte per il Regolamento di <strong>Camera</strong> e Senato dell’11<br />

marzo 1992, i quali hanno ribadito anzitutto, sia pure incidentalmente, la<br />

facoltà delle Camere sciolte di procedere ad una nuova deliberazione.<br />

Ove ciò non avvenga, al fine di evitare la decadenza del provvedimento<br />

rinviato, si richiama l’applicabilità, in via analogica, dell’istituto del<br />

repechage ( 99 ), rispettivamente previsto dall’articolo 107 del Regolamento<br />

della <strong>Camera</strong> e dall’articolo 81 del Regolamento del Senato, segnatamente<br />

con riferimento ai progetti di legge di iniziativa popolare.<br />

Conseguentemente, il provvedimento rinviato dal Capo dello Stato che<br />

abbia iniziato nella precedente legislatura il proprio iter alla <strong>Camera</strong> non


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

deve essere ripresentato, ma soltanto nuovamente assegnato alle<br />

commissioni competenti per materia, permanendo nell’ordine del giorno<br />

generale; inoltre, ferme restando le peculiarità della procedura prevista<br />

dall’articolo 71 del Regolamento della <strong>Camera</strong>, si applicano senza ulteriori<br />

adempimenti le disposizioni di cui ai primi due commi del già citato articolo<br />

107, nella parte in cui prevedono l’assegnazione alla commissione del<br />

termine breve di quindici giorni per riferire, con successiva iscrizione del<br />

provvedimento all’ordine del giorno dell’Assemblea, subordinatamente al<br />

previo inserimento nel calendario <strong>dei</strong> lavori.<br />

La medesima procedura si applica ai provvedimenti che, avendo iniziato<br />

il proprio iter al Senato, siano trasmessi alla <strong>Camera</strong> da quel ramo del<br />

Parlamento per la nuova deliberazione.<br />

Considerazioni conclusive<br />

Al termine della presente trattazione sul rinvio presidenziale delle leggi, che<br />

ha interessato essenzialmente la fase parlamentare del riesame, sembra<br />

opportuno svolgere talune brevi considerazioni circa l’effettiva rispondenza<br />

dell’istituto alle finalità che gli sono proprie ed alle aspettative che è lecito<br />

attribuirgli.<br />

Il giudizio prevalente della dottrina sulla prassi costituzionale instauratasi dal<br />

1948 ad oggi non è molto positivo, a causa della scarsa propensione mostrata,<br />

in generale, da coloro che si sono succeduti alla carica presidenziale ad avvalersi<br />

del potere previsto dall’articolo 74 della Costituzione nei riguardi di interventi<br />

impropri, o addirittura di mancati interventi, del Parlamento nel processo di<br />

attuazione <strong>dei</strong> valori fondanti il nostro ordinamento giuridico-costituzionale.<br />

Le critiche si appuntano, in particolare, sia sulla «mancata o ritardata attivazione<br />

di istituti di primaria importanza introdotti dal costituente e che attendevano dal<br />

legislatore, per divenire operativi, la necessaria regolamentazione normativa di<br />

competenza parlamentare» ( 100 ), sia sull’inadeguata salvaguardia di diritti civili,<br />

politici e sociali; tutto ciò ha indubbiamente contribuito al turbamento della<br />

vita del Paese e ad un sempre più preoccupante scollamento tra cittadini ed<br />

istituzioni. Le lamentele in ordine ad un uso eccessivamente moderato del<br />

potere de quo si sono spinte al punto che è stata provocatoriamente avanzata<br />

l’ipotesi che il ricorso ad esso sia servito al Capo dello Stato più per scongiurare<br />

una sua caduta in desuetudine che non per evitare l’entrata in vigore di leggi<br />

63


64 Flavio Palermo<br />

illegittime o costituzionalmente inopportune ( 101 ).<br />

Il disagio istituzionale avvertito dalla dottrina ha spinto taluni autori a<br />

proporre <strong>dei</strong> correttivi volti a rivitalizzare l’istituto, in modo da rendere più<br />

incisiva la funzione di controllo da esso garantita, anche a fronte del maggior<br />

peso politico assunto nel sistema costituzionale dal raccordo Parlamento-<br />

Governo e del conseguente rischio di abusi e sopraffazioni da parte delle forze<br />

politiche di maggioranza.<br />

La prima proposta si colloca nell’ottica di un più stretto raccordo tra i due<br />

massimi organi di garanzia, nel senso di riconoscere al Capo dello Stato la facoltà<br />

di impugnare direttamente le leggi dinanzi alla Corte costituzionale, ove<br />

riapprovate dalle Camere con i medesimi vizi di costituzionalità denunziati nel<br />

messaggio di rinvio. Si tratta di un’ipotesi suggestiva, soprattutto alla luce<br />

dell’evoluzione in senso maggioritario della nostra forma di governo, che<br />

tuttavia non è scevra dal grave rischio di favorire pericolosi conflitti istituzionali<br />

tra Parlamento, Presidente della Repubblica e giudice delle leggi, elevando<br />

quest’ultimo al rango di arbitro tra i primi due organi.<br />

La seconda proposta appare meno problematica e perniciosa per gli equilibri<br />

istituzionali, rimanendo all’interno del circuito Presidenza della Repubblica-<br />

Parlamento. In buona sostanza, essa riprende la proposta originariamente<br />

formulata dall’onorevole Bozzi in seno all’Assemblea costituente, prevedendo<br />

di subordinare la riapprovazione della legge rinviata dal Capo dello Stato al<br />

conseguimento della maggioranza assoluta <strong>dei</strong> componenti: si costringerebbero<br />

in tal modo le forze parlamentari ad una maggiore riflessione ed alla ricerca di<br />

più ampie aggregazioni di consensi.<br />

Nel merito, non può tuttavia non essere ricordata la scelta del costituente,<br />

frutto di apposite riflessioni, di non prevedere particolari aggravamenti<br />

procedurali per il procedimento di riesame, nel timore che ciò potesse<br />

determinare non solo un rafforzamento delle prerogative presidenziali, ma<br />

anche uno snaturamento del suo ruolo di garante dell’unità nazionale e <strong>dei</strong><br />

vigenti principi costituzionali, facendone una sorta di co-legislatore.<br />

Sul versante del riesame parlamentare, si potrebbe invece prevedere un<br />

meccanismo che risponda alle esigenze emerse, in particolare, nel corso della<br />

discussione di recenti provvedimenti legislativi aventi particolare rilevanza e<br />

recanti la disciplina organica di materie complesse quali, nel caso specifico, il<br />

settore radiotelevisivo e delle comunicazioni e l’ordinamento giudiziario. Si<br />

tratta, in buona sostanza, delle leggi definite “di sistema”, in relazione alle quali<br />

è stata invocata l’arbitrarietà, o comunque l’inopportunità, di applicare l’istituto<br />

della limitazione della discussione secondo parametri eccessivamente restrittivi,


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

che non consentano una discussione compiuta ed approfondita, alla luce <strong>dei</strong><br />

rilievi formulati dal Capo dello Stato, dell’intero provvedimento.<br />

Nel merito, se non si ritiene congruo – per le ragioni già esposte ( 102 ) – un<br />

puntuale vaglio della proposta della commissione competente da parte della<br />

Presidenza, si potrebbe ad esempio ipotizzare il coinvolgimento del Comitato<br />

per la legislazione, organo al quale è istituzionalmente affidato il compito di<br />

razionalizzare i processi normativi e, soprattutto, migliorare la qualità <strong>dei</strong> testi<br />

legislativi. In particolare, l’espressione di un parere del Comitato, magari con gli<br />

effetti previsti dal comma 4 dell’articolo 96 del Regolamento – ossia tale da<br />

costringere la commissione di merito, previa pronunzia dell’Assemblea su un<br />

apposito ordine del giorno presentato dal presidente del Comitato medesimo,<br />

ad uniformarsi ad esso –, garantirebbe la dovuta ponderazione in ordine ad una<br />

determinazione, di cui si sottolinea la natura prevalentemente politica, in grado<br />

di incidere fortemente sul prosieguo della discussione.<br />

A prescindere, comunque, dalla bontà e dalla coerenza ordinamentale delle<br />

richiamate proposte, sembrano forse eccessive le pur motivate critiche mosse<br />

alla prassi applicativa registratasi in ordine all’esercizio del potere di rinvio:<br />

d’altra parte, l’assenza di una solida tradizione risalente all’ordinamento precostituzionale<br />

non poteva non indurre coloro che si sono succeduti nella<br />

titolarità della carica presidenziale ad evitare o comunque limitare forme di<br />

contrapposizione alle maggioranze politiche che si andavano costituendo e dalle<br />

quali, di fatto, traevano la propria legittimazione.<br />

Ciò nonostante, è fuor di dubbio che il ricorso all’istituto de quo ha<br />

comunque svolto un’importante funzione soprattutto nelle fasi storiche<br />

caratterizzate dalla crisi delle rappresentanze politiche ed istituzionali; non a<br />

caso, al di là di taluni eccessi che lo hanno esposto al rischio di un impeachment,<br />

a fare il maggior uso del potere di rinvio è stato il Presidente Cossiga, il cui<br />

settennato è forse coinciso con la più grave crisi istituzionale conosciuta<br />

dall’Italia repubblicana. In tal caso – come pure, più di recente, quando in un<br />

clima di forte contrapposizione politica sono state approvate leggi fortemente<br />

contestate dall’opposizione e da una significativa parte della pubblica<br />

opinione –, il Capo dello Stato ha dato voce ad interessi e sensibilità, connessi<br />

a principi e valori di rango costituzionale, che, a suo avviso, non trovavano<br />

adeguata rappresentazione e tutela.<br />

Si tratta di una funzione che, purtroppo, conserva oggi tutta la sua valenza,<br />

atteso il sempre crescente distacco tra l’opinione pubblica, da un lato, e le<br />

rappresentanze politiche ed istituzionali, dall’altro; ne sono testimonianza le<br />

critiche sempre più aspre rivolte alla classe politica, in relazione ai presunti<br />

65


66 Flavio Palermo<br />

privilegi da questa goduti ed ai conseguenti elevati costi che ne ricadrebbero<br />

sulla collettività. Senza entrare nel merito di tali valutazioni, sembra interessante<br />

rilevare il fondamentale ruolo che può – e potrà – essere svolto dalla Presidenza<br />

della Repubblica nel recepire e ricondurre nell’alveo istituzionale, anche<br />

mediante l’esercizio del potere di rinvio, istanze che potrebbero altrimenti<br />

trovare canali e forme di rappresentazione difficili da controllare nei loro<br />

sviluppi e, pertanto, pericolose per l’ordinato funzionamento del sistema<br />

democratico.<br />

Note<br />

( 1 ) In tal senso, DE FIORESE C., «Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità<br />

nazionale», in Rivista di diritto costituzionale 2003, p. 171 e ss.; SACCO F., «La prassi della<br />

Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato», in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 3,<br />

2004, p. 2149 e ss.<br />

( 2 ) Nella relazione introduttiva l’on. Mortati prospettò due ipotesi: la prima, difficilmente<br />

conciliabile con la forma di governo parlamentare, confermava una potestà di intervento attivo<br />

del Capo dello Stato nell’esercizio della funzione legislativa assimilabile alla sanzione regia; la<br />

seconda si limitava invece a prevedere l’apposizione di un veto. L’on. Conti sostenne quindi<br />

l’opportunità di confermare la sanzione ma con adattamenti tali da ricondurla all’istituto del veto<br />

sospensivo.<br />

( 3 ) FALZONE V., PALERMO F., COSENTINO F., La Costituzione della Repubblica italiana illustrata<br />

con i lavori preparatori, Mondadori, Milano, 1980, p. 215.<br />

( 4 ) L’on. Bozzi ne identificava due: il vizio di legittimità, da intendersi quale contrasto con la<br />

Costituzione, ed il vizio di merito, allorché la volontà manifestata dalla rappresentanza<br />

parlamentare «non sia espressione genuina del sentimento popolare».<br />

( 5 ) D’AMICO G., «Ripensando al controllo presidenziale sulle leggi in sede di promulgazione<br />

(A proposito di una nota del Quirinale)», in Rassegna parlamentare, n. 1/2002, p. 267 e ss.<br />

( 6 ) Contra, BARTHOLINI S., La promulgazione, Giuffrè, Milano, 1955, p. 264 e ss.<br />

( 7 ) BOZZI A., «Il rinvio presidenziale della legge», in Studi in onore di Silvio Lessona,<br />

Zanichelli, Milano, 1963, vol. I, p. 117.<br />

( 8 ) PALADIN L., «La funzione presidenziale di controllo», in Quaderni costituzionali, 1982,<br />

p. 314 e ss. Sull’argomento, cfr. LUCIANI M., «Corte costituzionale e Presidente della<br />

Repubblica», in Foro italiano, 2000, V, p. 27; GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere<br />

presidenziale di rinvio delle leggi», Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, in<br />

Quaderno n. 15/2005, pp. 116-117.<br />

( 9 ) Cfr., da ultimo, FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, Giuffrè, Milano,<br />

2000, p. 310.


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

( 10 ) LORELLO L., «Presidente della Repubblica e rinvio della legge: un nuovo custode della<br />

qualità della legislazione?», in Nuove autonomie, n. 3/2005, pp. 330-331.<br />

( 11 ) In tal senso, BALDASSARRE A., Il Capo dello Stato, in AA.VV., Manuale di diritto pubblico, II,<br />

L’organizzazione costituzionale, a cura di G. Amato e A. Barbera, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 232.<br />

( 12 ) Al riguardo, cfr. FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 348 e ss.<br />

( 13 ) GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere presidenziale di rinvio delle leggi»,<br />

cit., pp. 110-121.<br />

( 14 ) CHIMENTI C., «Quirinale e rinvio delle leggi alle Camere», 13 luglio 2003, in<br />

www.forumcostituzionale.it. In senso conforme, SACCO F., «La prassi della Presidenza Ciampi<br />

nei primi cinque anni del mandato», cit., p. 2159.<br />

( 15 ) Sulla chiarezza di tale formula nutriva perplessità persino il suo ideatore, GUARINO G., nel suo<br />

«Il Presidente della Repubblica italiana (note preliminari)», in Rivista trimestrale di diritto pubblico,<br />

1951, p. 959.<br />

( 16 ) BIN R., PITRUZZELLA G., Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2004, p. 326; PALADIN<br />

L., Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1995, pp. 343-344.<br />

( 17 ) RUGGERI A., «Rinvio presidenziale delle leggi e autorizzazione alla presentazione <strong>dei</strong><br />

disegni di legge fra aperture del modello e delusione della prassi», in Il Presidente della<br />

Repubblica, a cura di Luciani M. e Volpi M., Il Mulino, Bologna, 1997 pp. 186-187.<br />

( 18 ) PALADIN L., La funzione presidenziale di controllo, cit. p. 320.<br />

( 19 )FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., pp. 330-331.<br />

( 20 ) BALBONI E., «Ordinamento giudiziario: il rinvio di Ciampi», in Quaderni<br />

costituzionali, n. 2/2005, pp. 411-412.<br />

( 21 ) Sul tema ci si soffermerà più diffusamente nel capitolo 3 della Parte II, dedicato alla<br />

emendabilità del testo.<br />

( 22 ) Forti perplessità sulla compatibilità con il dettato costituzionale di tale fattispecie, definita<br />

«promulgazione con motivazione contraria» o «promulgazione dissenziente», sono state espresse da<br />

SACCO F., «La prassi della Presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato», cit., pp. 2154-2155.<br />

( 23 ) Come acutamente osservato da GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere<br />

presidenziale di rinvio delle leggi», cit., pp. 118-119, si tratta di un’opera di mediazione<br />

(contestata, ma non in modo unanime, dalla dottrina) alla quale il Quirinale ricorre sempre più<br />

spesso per influenzare l’azione di forze politiche ed istituzionali senza alimentare fratture e<br />

contrapposizioni.<br />

( 24 ) FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 383 e ss.<br />

( 25 ) MANZELLA A., Il Parlamento, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 380.<br />

( 26 ) Ove peraltro si volesse considerare il riesame parlamentare parte di un unico<br />

procedimento legislativo, si dovrebbe convenire con la tesi secondo la quale il suo<br />

perfezionamento si articolerebbe in due fasi, delle quali la prima degraderebbe, a posteriori, a<br />

preparatoria della seconda; in tal senso CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi<br />

rinviate dal Presidente della Repubblica», in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea<br />

costituente, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 179 e pp. 204-205.<br />

( 27 ) Questioni pregiudiziali e/o sospensive sono state discusse, rispettivamente, nelle sedute<br />

dell’Assemblea dell’11 febbraio 1991 (provvedimento sul servizio nazionale di protezione civile),<br />

del 22 settembre 1992 (legge in tema di obiezione di coscienza), del 3 febbraio 2004 (c.d. legge<br />

Gasparri) e del 19 luglio 2005 (legge delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario).<br />

( 28 ) D’EUFEMIA G., Elementi di diritto costituzionale, Novene, Napoli, 1952, p. 162.<br />

( 29 ) BOZZI A., «Note sul rinvio presidenziale della legge», in Rivista trimestrale di diritto<br />

pubblico, 1958, n. 4, p. 770, nota 78; MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova,<br />

67


68 Flavio Palermo<br />

1975-1976, II, p. 651; CICCONETTI S. M., voce «Promulgazione e pubblicazione delle leggi»,<br />

Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1988, XXXVII, p. 117.<br />

( 30 )BENVENUTIF., «Il controllo mediante richiesta di riesame», in Rivista trimestrale di diritto<br />

pubblico, 1954, p. 386, nota 20.<br />

( 31 )CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />

Repubblica», cit., p. 183, nota 97.<br />

( 32 ) Una sorta di parallelismo tra il messaggio di rinvio e le relazioni introduttive che<br />

accompagnano i progetti di legge viene prefigurato da CHIMENTI C., «Note sul riesame<br />

parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica», cit., p. 159. MANZELLA A.,<br />

nel suo Il Parlamento, cit., pp. 378-379, si spinge oltre, configurando un «procedimento duale»<br />

nel cui ambito si inscriverebbe non soltanto «una iniziativa vincolante» ma anche «una sorta di<br />

potere d’emendamento presidenziale» che, secondo una prassi emersa nella XIV legislatura,<br />

potrebbe avere pure carattere informale e preventivo.<br />

( 33 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />

Repubblica», cit., p. 146.<br />

( 34 ) Trova invece un ostacolo insormontabile nel dettato <strong>dei</strong> Regolamenti parlamentari la tesi,<br />

sostenuta da A. M. Sandulli, secondo la quale <strong>Camera</strong> e Senato potrebbero procedere alla seconda<br />

deliberazione anche «contemporaneamente» o, comunque, «indipendentemente» l’una dall’altro.<br />

( 35 ) In sede di lavori preparatori sono state respinte, al Senato, le proposte di affidare ad una<br />

commissione speciale il compito di riferire all’Assemblea, nonché di prevedere l’acquisizioni di<br />

pareri obbligatori di determinate commissioni.<br />

( 36 ) Espressamente prescritta, nel Regolamento del Senato, anche dagli articoli 35 e 36.<br />

( 37 ) FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 395.<br />

( 38 ) Vedi capitolo 2 della Parte I.<br />

( 39 ) Correttamente, il termine “legge”, oltreché nel testo dell’articolo 74 Cost., è costantemente<br />

presente nei messaggi presidenziali di rinvio, essendo stato il provvedimento conformemente<br />

approvato dalle due Camere. Non appena rientrato in ambito parlamentare, tuttavia, viene<br />

recuperata l’originaria dicitura “disegno di legge” o “proposta di legge”, determinando il rinvio<br />

una regressione che ha però carattere meramente procedurale: il testo approvato mantiene infatti<br />

una giuridica rilevanza come oggetto del nuovo iter parlamentare, oltreché come parametro per<br />

verificare l’ulteriore rinviabilità del nuovo testo.<br />

( 40 ) Vedi l’intervento del Presidente della <strong>Camera</strong> nella seduta dell’Assemblea del 6 luglio 2005.<br />

( 41 ) MANZELLA A., Il Parlamento, cit., p. 380.<br />

( 42 ) Vedi le sedute della VI Commissione del 23 aprile 1998, della X Commissione del 2 giugno<br />

1998, dell’XI Commissione del 6 dicembre 2000; nella seduta del 15 gennaio 2004 le Commissioni<br />

riunite VI e IX si sono limitate a deliberare la limitazione dell’esame in sede referente,<br />

individuando le parti oggetto del messaggio.<br />

( 43 ) In senso conforme il precedente relativo alla legge delega per la riforma dell’ordinamento<br />

giudiziario.<br />

( 44 ) BOZZI A., «Note sul rinvio presidenziale della legge», cit., p. 771 e ss.; MORTATI C.,<br />

Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 651; CICCONETTI S. M., voce «Promulgazione e pubblicazione<br />

delle leggi», cit., p. 118; FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., pp.<br />

396-398.<br />

( 45 ) Approvazioni di emendamenti non riferiti a parti del testo oggetto <strong>dei</strong> rilievi del Presidente<br />

della Repubblica sono intervenute relativamente ai provvedimenti sull’assicurazione obbligatoria<br />

per i commercianti (rinviato nel novembre 1960) e sulla riforma del CSM (rinviato nell’ottobre<br />

1975), nonché alla legge di semplificazione 2001 (Assemblea del Senato); nell’XI legislatura, in<br />

sede referente, modifiche dello stesso tipo sono state adottate con riferimento ad un


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

provvedimento in tema di recupero ambientale di zone agrarie non montane; la presentazione,<br />

con relativa declaratoria di ammissibilità, di proposte emendative riferite a disposizioni non<br />

interessate dal rinvio presidenziale è quindi intervenuta con riferimento al progetto di legge in<br />

materia di obiezione di coscienza (rinviato nel febbraio 1992) ed alla richiamata legge di<br />

semplificazione 2001 (presso la I Commissione della <strong>Camera</strong>).<br />

( 46 ) ELIA L., Forma di Governo e procedimento legislativo negli Stati Uniti d’America, Giuffrè,<br />

Milano, 1961, p. 194; contra, CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal<br />

Presidente della Repubblica», cit., p. 169.<br />

( 47 ) Illuminanti, al riguardo, i lavori dell’Assemblea costituente, efficacemente ricostruiti, per i<br />

profili di interesse, da FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., pp. 17-54.<br />

( 48 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />

Repubblica», cit., p. 178.<br />

( 49 ) Nel caso del rinvio della cosiddetta legge sull’inappellabilità delle sentenze di<br />

proscioglimento, avendo ricevuto la <strong>Camera</strong> il messaggio presidenziale venerdì 20 gennaio 2006,<br />

a seduta dell’Assemblea conclusa, il messaggio medesimo è stato immediatamente trasmesso ai<br />

gruppi e al presidente della commissione competente: al formale annunzio in Aula si è proceduto<br />

nella successiva seduta di lunedì 23 gennaio.<br />

( 50 ) In particolare, la scelta di concentrare la disciplina approvata in due soli articoli, il secondo<br />

<strong>dei</strong> quali composto da 49 commi, comprometterebbe le esigenze di chiarezza e comprensibilità<br />

<strong>dei</strong> testi normativi, risultando per di più difficilmente compatibile «con la ratio delle norme<br />

costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l’articolo 72 della<br />

Costituzione».<br />

( 51 ) CUOCOLO L., «Le osservazioni del Presidente della Repubblica sul drafting legislativo tra<br />

rinvio della legge e messaggio alle Camere», in www.associazione<strong>dei</strong>costituzionalisti.it, 2 gennaio<br />

2006.<br />

( 52 ) L’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) è addirittura composto<br />

da 1364 commi.<br />

( 53 ) Un tentativo suggestivo e ben argomentato di attribuire valenza costituzionale alle regole<br />

di redazione normativa, con conseguente contestazione della reiterata prassi <strong>dei</strong><br />

maxiemendamenti (v. LORELLO L., «Presidente della Repubblica e rinvio della legge: un nuovo<br />

custode della qualità della legislazione?», cit., p. 327-348), si fonda sull’esigenza di garantire il<br />

sostanziale rispetto dell’articolo 72 della Costituzione, che, tra gli altri, persegue l’obiettivo di<br />

assicurare precetti chiari, comprensibili e facilmente osservabili. La necessità che tali requisiti<br />

siano soddisfatti è stata peraltro più volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale che,<br />

appellandosi al principio della ragionevolezza, ha elevato «chiarezza normativa» e «certezza del<br />

diritto» al rango di valori costituzionali (sentenza n. 384 del 10 novembre 1994). In senso<br />

conforme, SALERNO G. M., «La tecnica legislativa e la chiarezza normativa nella giurisprudenza<br />

costituzionale più recente», in Rassegna parlamentare, 1997, p. 1034 e ss., prospetta l’opportunità<br />

di considerare la violazione del canone di «buona legislazione» quale possibile causa, seppure<br />

indiretta, di incostituzionalità, proprio facendo appello al principio di ragionevolezza.<br />

( 54 ) Nella seduta del 1° febbraio 1992, peraltro, fu consentito l’intervento del deputato<br />

Quercini, volto a sottolineare la doverosità del riesame parlamentare delle leggi anche in periodo<br />

di prorogatio, al quale seguirono altri tre interventi ai sensi degli articoli 41 e 45 del Regolamento.<br />

( 55 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />

Repubblica», cit., p. 141.<br />

( 56 ) Per una puntuale ricostruzione della elaborazione dottrinale sviluppatasi in ordine al<br />

valore della controfirma ministeriale in relazione al rinvio delle leggi, cfr. FALZEA P., Il rinvio delle<br />

leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 79 e ss. In particolare, l’autore configura la<br />

controfirma quale «atto dovuto», diretta conseguenza del principio della «traslazione delle<br />

responsabilità» di cui al richiamato art. 89 della Carta fondamentale. Sul punto è recentemente<br />

intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 200 del 2006, con la quale è<br />

69


70 Flavio Palermo<br />

stato definito il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica in relazione al<br />

potere di concessione della grazia (c.d. caso Sofri), ha esplicitamente riconosciuto che alla<br />

controfirma «va attribuito carattere sostanziale quando l’atto sottoposto alla firma del Capo dello<br />

Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell’Esecutivo,<br />

mentre ad essa deve essere riconosciuto valore solamente formale quando l’atto sia espressione<br />

di poteri propri del Presidente della Repubblica»: è quest’ultimo il caso del rinvio delle leggi ex<br />

articolo 74 Cost.<br />

( 57 ) Secondo la tesi sostenuta da D’AMICO G., «Ripensando al controllo presidenziale sulle<br />

leggi in sede di promulgazione (A proposito di una nota del Quirinale)», cit., sarebbe<br />

configurabile un ragionevole termine minimo prima del quale il Capo dello Stato non<br />

dovrebbe/potrebbe promulgare, poiché ciò corrisponderebbe ad una sostanziale rinunzia al<br />

potere-dovere di controllo sui provvedimenti legislativi attribuitogli dalla Costituzione.<br />

( 58 ) In tal senso, CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal<br />

Presidente della Repubblica», cit., p. 194; GROTTANELLI DE’ SANTI G., «La formazione delle<br />

leggi, Art. 73-74 Cost.», in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli,<br />

Bologna-Roma, 1985, p. 210.<br />

( 59 ) CHIMENTI C., «Note sul riesame parlamentare delle leggi rinviate dal Presidente della<br />

Repubblica», cit., p. 142.<br />

( 60 )MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 708.<br />

( 61 ) In tal senso, CICCONETTI S. M., voce «Promulgazione e pubblicazione delle leggi», cit.,<br />

pp. 111-119; la tesi è stata recentemente riproposta dall’autore in: «Un caso d’inammissibilità del<br />

potere presidenziale di rinvio della legge alle Camere», in Giurisprudenza costituzionale, n. 4/2002.<br />

Sul punto, cfr. anche GROTTANELLI DE’ SANTI G., «La formazione delle leggi, Art. 73-74», cit.,<br />

pp. 203-205; ESPOSITO C., «Decreto-legge», in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1962,<br />

XI, p. 882 e ss.; FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 362 e ss.;<br />

da ultimo, CARNEVALE P., «La decadenza del decreto-legge a seguito di rinvio alle Camere della<br />

relativa legge di conversione: un accadimento proprio ineluttabile?», in Rassegna parlamentare,<br />

n. 1/2004, p. 277 e ss.<br />

( 62 ) ESPOSITO M., «Il rinvio alle Camere della legge Gasparri e la storia dimenticata del potere<br />

presidenziale di autorizzazione», in www.eius.it.<br />

( 63 ) In tal senso, GALEOTTI S., PEZZINI B., «Il Presidente della Repubblica nella Costituzione<br />

italiana», Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1996, p. 467; SACCO F., «La prassi<br />

della presidenza Ciampi nei primi cinque anni del mandato», cit., pp. 2160-2166.<br />

( 64 ) Un precedente interessante si è verificato nel corso dell’iter della cosiddetta legge Gasparri,<br />

nel cui testo risultava una palese incongruenza normativa, dal momento che il provvedimento,<br />

mentre rafforzava complessivamente il ruolo della Commissione parlamentare per l’indirizzo<br />

generale e la vigilanza <strong>dei</strong> servizi radiotelevisivi, contestualmente ne abrogava espressamente la<br />

legge istitutiva. L’incongruenza, rilevata con due missive dal presidente pro tempore della predetta<br />

Commissione, nonché in Aula dal deputato Violante (seduta del 21 gennaio 2004), è stata superata<br />

in sede di coordinamento formale, ex articolo 90, comma 1, Reg. Cam.<br />

( 65 ) In tal senso le determinazioni assunte dalle Commissioni riunite VI e IX nella seduta del<br />

15 gennaio 2004 e dalla II Commissione nella seduta del 5 luglio 2005.<br />

( 66 ) Vedi il precedente capitolo 2, dedicato ai principi generali desumibili dalla disciplina<br />

costituzionale e regolamentare.<br />

( 67 ) Tale declaratoria di incompetenza sembrerebbe contraddetta da talune precisazioni<br />

successivamente rese dal Presidente che, con riferimento alla prospettata necessità di modificare<br />

alcune parti della cosiddetta legge Gasparri non incluse nella proposta di limitazione, osservò<br />

che «le Commissioni non hanno ritenuto che tale questione dovesse essere oggetto di riesame<br />

parlamentare, né il punto risulta essere considerato nel messaggio di rinvio» (pertanto oggetto di<br />

valutazione da parte della Presidenza).


Il riesame delle leggi rinviate dal Presidente della Repubblica<br />

( 68 ) In proposito, si veda il paragrafo 5.5 concernente gli effetti sul prosieguo dell’iter<br />

parlamentare.<br />

( 69 ) Il testo delle proposte di limitazione della discussione è pubblicato nell’Allegato A al<br />

resoconto sommario e stenografico della seduta dell’Assemblea nel corso della quale vengono<br />

esaminate.<br />

( 70 ) Per motivi di carattere ordinatorio, la Presidenza può fissare un termine per la loro<br />

presentazione.<br />

( 71 ) Proposta Violante relativa alla c.d. legge Gasparri e proposta Finocchiaro riferita alla legge<br />

delega sull’ordinamento giudiziario.<br />

( 72 ) Le deliberazioni formali dell’Assemblea sono tutte successive al 1998.<br />

( 73 ) Un caso particolare si è verificato nella seduta del 12 dicembre 2000 quando la proposta<br />

di limitazione della discussione, preannunziata dal relatore nel corso della discussione sulle linee<br />

generali, è stata meramente ricordata all’Assemblea dal Presidente all’inizio dell’esame degli<br />

articoli, ai quali non era stato presentato alcun emendamento. Un’analoga fattispecie di<br />

limitazione in via di fatto si era verificata nella seduta del 12 marzo 1981.<br />

( 74 ) A tal fine, la deliberazione ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del Regolamento è stata<br />

iscritta quale apposito punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea (sedute del 21 gennaio 2004<br />

e 6 luglio 2005). Nell’ultimo <strong>dei</strong> due richiamati precedenti, anzi, la data per la deliberazione in<br />

Aula della limitazione della discussione fu preventivamente stabilita dalla Conferenza <strong>dei</strong><br />

presidenti di gruppo (riunione del 30 giugno 2005), subordinatamente alla presentazione della<br />

relativa proposta da parte della commissione.<br />

( 75 ) In particolare, l’on. Acquarone sosteneva che l’Assemblea è in grado di individuare<br />

compiutamente le parti alle quali limitare la discussione soltanto «attraverso una visione completa<br />

e generale del provvedimento», che, pertanto, non potrebbe prescindere dalla conclusione<br />

dell’esame in sede referente.<br />

( 76 ) Vedi le sedute del 21 gennaio 2004 e del 6 luglio 2005.<br />

( 77 ) In tal senso, si veda il precedente della seduta della II Commissione del 5 luglio 2005.<br />

( 78 ) Da ultimo, vedi le sedute dell’Assemblea del 21 gennaio 2004 e del 6 luglio 2005.<br />

( 79 ) Nella seduta del 28 aprile 1998, invece, dopo l’intervento del relatore il Presidente ha<br />

concesso la parola soltanto ad un oratore a favore e ad uno contro, senza estendere il dibattito<br />

ad un deputato per gruppo.<br />

( 80 ) Vedi seduta del 21 gennaio 2004.<br />

( 81 ) Da ultimo, si veda l’intervento del Presidente nella seduta del 6 luglio 2005.<br />

( 82 ) Si precisa, in merito, che l’articolo 23, comma 5, ultimo periodo, del Regolamento esclude<br />

espressamente il termine ordinario minimo di due mesi per l’esame in sede referente, rimettendo<br />

sostanzialmente alla Conferenza <strong>dei</strong> presidenti di gruppo la calendarizzazione del provvedimento<br />

per l’Assemblea.<br />

( 83 ) Vedi sedute delle Commissioni riunite VI e IX del 21 gennaio 2004 e dell’Assemblea del<br />

3 febbraio 2004; nella seduta della II Commissione del 12 luglio 2005, invece, la Presidenza si è<br />

espressa in termini di irricevibilità.<br />

( 84 ) Tale interpretazione sembra trovare conferma nelle precisazioni rese dal Presidente nella<br />

seduta del 21 gennaio 2004.<br />

( 85 ) In senso conforme, vedi le sedute della II Commissione del 6 e del 12 luglio 2005.<br />

( 86 ) Sull’ammissibilità della nomina di relatori di minoranza, vedi seduta dell’Assemblea del<br />

29 gennaio 2004.<br />

( 87 ) La prassi circa l’assegnabilità a commissioni, per il parere, di progetti di legge rinviati dal<br />

Capo dello Stato è costante.<br />

71


72 Flavio Palermo<br />

( 88 ) I precedenti sono conformi: vedi le sedute delle Commissioni I e VI e del Comitato per<br />

la legislazione del 28 gennaio 2004, nonché della I Commissione e del Comitato per la legislazione<br />

del 13 luglio 2005.<br />

( 89 ) Si tratta di particolari prassi inizialmente instauratesi praeter Regolamento e<br />

successivamente codificate, alla <strong>Camera</strong>, in occasione della riforma del 1997; le loro finalità<br />

consistono nel «soddisfacimento di esigenze di chiarezza contenutistica, di coerenza decisionale,<br />

di economia procedimentale e, non da ultimo, di sollecitazioni antiostruzionistiche». Per una più<br />

ampia disamina delle “deliberazioni normative parziali”, vedi DI CIOLO V., CIAURRO L., Il diritto<br />

parlamentare nella teoria e nella pratica, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 420-422.<br />

( 90 ) Si rinvia, nel merito, alle considerazioni svolte nel paragrafo 5.1, concernente l’“oggetto<br />

della limitazione”.<br />

( 91 ) Intervento del Presidente nella seduta dell’Assemblea del 28 aprile 1998.<br />

( 92 ) Sedute dell’Assemblea del 14 settembre 1993 e del 3 febbraio 2004.<br />

( 93 ) Vedi, da ultimo, lo speech del Presidente della <strong>Camera</strong> relativo al seguito dell’esame del<br />

doc. XXII, n. 8-A/R (seduta del 25 luglio 2007).<br />

( 94 ) Esplicito in tal senso l’intervento del Presidente di turno nella seduta dell’Assemblea del<br />

25 febbraio 2004, la cui correttezza è stata confermata dal Presidente della <strong>Camera</strong> nella riunione<br />

della Conferenza <strong>dei</strong> presidenti di gruppo del successivo 26 febbraio.<br />

( 95 ) Per tutti, si richiamano, da ultimo, i precedenti relativi alle sedute dell’Assemblea del 24<br />

marzo 2004 e del 20 luglio 2005.<br />

( 96 )MALESARDI P., «Il rinvio delle leggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica:<br />

problemi costituzionali e regolamentari», Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure,<br />

apparati. Serie delle verifiche di professionalità <strong>dei</strong> consiglieri parlamentari, Roma, I, 1987, p. 476.<br />

( 97 ) Si veda, al riguardo, la pronunzia del Presidente della <strong>Camera</strong> nella seduta del 25 gennaio<br />

1994, successivamente confermata nelle sedute del 14 marzo 2001 e del 14 febbraio 2006.<br />

( 98 ) L’iter <strong>dei</strong> provvedimenti in materia di obiezione di coscienza ed RC auto non si è concluso,<br />

mentre la legge in tema di impiego dell’amianto è stata approvata dall’Assemblea il 5 marzo 1992.<br />

( 99 ) L’istituto, che è stato introdotto nei Regolamenti parlamentari al fine di non vanificare<br />

l’attività legislativa proficuamente svolta nella legislatura immediatamente precedente, si presenta<br />

come un procedimento abbreviato basato su una dichiarazione d’urgenza. Esso, fondato sul<br />

presupposto della ripresentazione, entro sei mesi dall’inizio della nuova legislatura, di un testo<br />

identico a quello di un progetto di legge già approvato dalla <strong>Camera</strong>, in via definitiva ovvero in<br />

sede referente, sembra rappresentare una parziale deroga (maggiormente accentuata con<br />

riferimento alle proposte di legge di iniziativa popolare, per le quali non è prescritto il requisito<br />

della ripresentazione) al tradizionale principio di discontinuità nelle legislature.<br />

( 100 ) FALZEA P., Il rinvio delle leggi nel sistema degli atti presidenziali, cit., p. 402.<br />

( 101 ) Cfr. GRISOLIA M. C., «Nuove problematiche sul potere presidenziale di rinvio delle leggi»,<br />

cit., p. 109.<br />

( 102 ) Vedi paragrafo 5.2 della Parte II, concernente il potere di iniziativa relativo alla limitazione<br />

della discussione.

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