La legge - Camera dei Deputati
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LEGGE<br />
so<br />
ELETTORALE POLITICA<br />
COMMENTATA<br />
Dal D' ATTILIO BRUNIALTI<br />
Professore di Diritto costituzionale nella R. Università ili Torino<br />
coiraggianta<br />
DELLE LEGGI SULLE INCOMPATIBILITÀ 3 LUGLIO 1875, 5 MAGGIO 1877<br />
E 5 LUGLIO 1882<br />
DEI REGOLAMENTI PER LA VERIFICA DELLE ELEZIONI<br />
DELLE NOTE E CIRCOLARI MINISTERIALI PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE<br />
DELLA GIURISPRUDENZA PARLAMENTARE, GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA<br />
DELLA LEGISLAZIONE COMPARATA<br />
DI NUMEROSE ILLUSTRAZIONI ESPLICATIVE TRATTE DALLE RELAZIONI<br />
E DISCUSSIONI PARLAMENTARI, ECC. ECC.<br />
TORINO<br />
UNIONE TIPOGRAFIGO-EDITRIGE<br />
33, Via Carlo Alberto, 33.<br />
ROMA . NAPOLI<br />
Piazza S. Silvestro, K" 75, piano primo. ' Via S. Liborio, N° 4, piano primo.<br />
1882<br />
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Diritti di traduzione e riproduzione riservati<br />
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A SUA ECCELLENZA<br />
L'Avv. G. ZANARDELLI<br />
MINISTRO GUARDASIGILLI<br />
Sin dal principio del 1878, quando Ella teneva il porta<br />
foglio <strong>dei</strong>rInterno, mi fece l'onore di chiamarmi a preparare con<br />
Lei la nuova Legge Elettorale. Gli studi che da non pochi anni<br />
avevo dedicati al gravissimo tema, e la sincera amicizia che a<br />
Lei mi stringeva non sarebbero stati titoli sufficienti all' onore,<br />
dove Ella, come Ministro e come Deputalo, non avesse dedicato a<br />
questa riforma un ingegno altissimo ed una operosità senza pari.<br />
Ella si compiacque tuttavia di continuarmi sino alla pro<br />
mulgazione delle due Leggi una preziosa fiducia, e volle darmene<br />
pubblico e solenne attestato (4). È mio debito, adunque, nel dare<br />
alla luce questo Commento, inscrivere in capo ad esso il nome<br />
illustre di Lei, perchè, come dai larghi tratti che io tolgo dalla<br />
Relazione dottissima con cui Ella espose la <strong>legge</strong> alla <strong>Camera</strong> e<br />
dai discorsi coi quali la difese in entrambe, gli derivi autorità<br />
che non saprei la maggiore.<br />
Ho posto cura, Eccellenza, a raccogliere in una tutte le<br />
Leggi che potrebbero formare un Codice elettorale, illustrandole<br />
diffusamente^ ad ogni articolo^ con argomenti tolti dalle relazioni<br />
ministeriali e parlamentari^ con quei discorsi che giovano a<br />
(1) « Mi corre il debito a tale riguardo di professarmi gratissimo<br />
alPegregio professore Brunialti, che mi prestò in ogni parte del mio lavoro<br />
ed in questa segnatamente una cooperazione piena di zelo, d'intelligenza e<br />
d'abnegazione ». {Relazione ZANARDELLI, Legisl. XIV, Doc. SS-^j^pag. 134).
chiarirne le disposizioni^ con richiami alla legislazione degli altri<br />
Stati, ristampando o riassumendo le più importanti decisioni<br />
della giurisprudenza parlamentare, amministrativa e giudiziaria,<br />
le note e circolari ministeriali e tutto quanto può, insomma,<br />
giovare a più chiara intelligenza ed a più facile applicazione<br />
d'una <strong>legge</strong> nuova, di cosi alta importanza.<br />
Ella accetti il mio lavoro, e saprà <strong>legge</strong>rvi dentro non solo<br />
il frutto del lungo studio, ma il vivissimo amore col quale porto<br />
questo contributo alla base larga, su cui consisteranno durevol<br />
mente assieme il Principato Sabaudo e le italiche libertà.<br />
Mi tenga. Eccellenza, per<br />
Vicenza, Agosto 1882.<br />
Dev.mo Aff.mo<br />
Prof. ATTILIO BRUNIALTI<br />
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i<br />
È-<br />
{<br />
PREFAZIONE<br />
L<br />
Il Codice elettorale.<br />
Offrendo al lettore, in questo volume, un commento di tutte<br />
le leggi che si attengono alle elezioni politiche, credo opportuno<br />
di premettere alcune considerazioni scientifiche e storiche sul potere<br />
elettorale in generale e sulle norme con cui lo regola la nostra<br />
legislazione. E anzitutto il Codice elettorale, nome che ben potrebbe<br />
essere attribuito a queste diverse disposizioni, comprende<br />
le leggi seguenti:<br />
1. liegge elettorale 22 gennaio 1882, N. 593, Serie 3^, che<br />
è la <strong>legge</strong> elettorale propriamente detta, contenendo la maggior<br />
parte delle norme su questa materia ;<br />
2. Legge 7 maggio 1882, che comprende gli articoli riflet<br />
tenti la formazione del collegio e l'elezione a scrutinio di lista, e<br />
sono quelli che portano i numeri 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80.<br />
Questa <strong>legge</strong> e la precedente devono essere pubblicate in testo<br />
unico, ed è quello al quale mi sono attenuto nel Commento, a più<br />
chiara intelligenza <strong>dei</strong> lettori. Questo testo unico sarà pubblicato<br />
insieme alla Tabella delle Sezioni, quando sia compiuta, e per ciò<br />
non ne posso dare la data;<br />
3. Legge 13 maggio 1877, N. 3830, Serie 2^, che è cono<br />
sciuta generalmente col nome di <strong>legge</strong> sulle ìncompatibità par<br />
lamentari ;<br />
4. Legge 3 luglio 1875, N. 2610, Serie 2^ conosciuta col<br />
nome di <strong>legge</strong> Bonfadini, che completa la precedente;<br />
5. Legge 5 luglio 1882, sopra alcune incompatibilità poli<br />
tiche ed amministrative;<br />
6. R. decreto 13 giugno 1882, che determina la circoscri»<br />
zione <strong>dei</strong> Collegi elettorali;<br />
medesimi.<br />
7. RR. decreti che costituiscono le Sezioni <strong>dei</strong> collegi<br />
Salvo questi due ultimi titoli, che non hanno bisogno d'alcuno<br />
schiarimento, le leggi soprannumerate vengono commentate<br />
articolo per articolo, esponendo per ciascheduna i motivi che
VI LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
hanno determinato il legislatore, il prò ed il contro d'ogni disposizione,<br />
i precedenti storici e legislativi, cosi italiani che stranieri.<br />
L'esposizione viene completata coiraggiunta della giurisprudenza<br />
parlamentare, giudiziaria ed amministrativa, e di tutte<br />
le note, circolari, telegrammi, discorsi, ecc., che possono giovare<br />
a più chiara intelligenza ed applicazione della <strong>legge</strong>.<br />
L'esposizione dottrinale trovasi, adunque, già abbastanza<br />
sviluppata ancor essa, sotto a ciascun articolo, per non ripetere<br />
qui quello che si <strong>legge</strong>rà nel volume. Mi limiterò a quelle considerazioni<br />
di natura più generale, che vogliono essere opportunamente<br />
premesse allo studio di un così importante ramo della<br />
nostra legislazione politica.<br />
IL<br />
Importanza della <strong>legge</strong> elettorale; è confermata dalla scienza,<br />
dalla storia e dai nostri precedenti legislativi.<br />
<strong>La</strong> legislazione elettorale, in uno Stato retto a forme rappresentative,<br />
non ha minore importanza delle principali disposizioni<br />
dello Statuto costituzionale. <strong>La</strong>onde fu detta ìa, lex leffum:<br />
la teoria della esistenza pratica della costituzione; la <strong>legge</strong> che<br />
dà qualità e modo a tutto l'essere dello Stato. Sebbene si reputi<br />
generalmente poco conveniente accogliere nello Statuto le norme<br />
fondamentali della legislazione elettorale, che mutano con maggiore<br />
frequenza non sia a quello consentito dal buon andamento<br />
degli ordini politici, la loro importanza è riconosciuta dalla coscienza<br />
di tutte le libere nazioni. Scriveva a tale proposito, nella<br />
sua Relazione, cui attingerò sovente anche nel Commento con<br />
grande libertà, Fon. Zanardelii, che « una buona <strong>legge</strong> elettorale<br />
è àncora di salute, è sicurezza di un avvenire di libertà e di giustizia<br />
anche ad uno Stato retto da pessime leggi; poiché, mediante<br />
l'azione della <strong>legge</strong> elettorale, queste ultime verrebbero<br />
tutte modificate o mutate. E, per converso, una cattiva <strong>legge</strong><br />
elettorale renderebbe inane il benefìcio delle più sapienti e libere<br />
istituzioni, le quali non potrebbero durare, se non a patto che<br />
rimanessero una fallace illusione. Alla <strong>legge</strong> elettorale pertanto<br />
tornano mirabilmente e precisamente applicabili le parole del filosofo<br />
antico: hoc civitati maximum est saliitis initiiim, super<br />
quo^ quasi stabili fimdamento, aedificare postea quidquid civi-tati<br />
decorum sit^ facile quisquam poierit; sed si fuyidamentum<br />
hoc debile ruinosumque fuerit, ìiulla civilis operaprospera <strong>dei</strong>nde<br />
procedit, E tornano applicabili non meno le parole di un eminente<br />
pubblicista <strong>dei</strong> nostri tempi, il quale scriveva: ditemi quali<br />
sono i vostri elettori, e vi dirò qual è il vostro Governo.<br />
" Di questa particolare importanza <strong>dei</strong> sistemi elettorali<br />
porge ne' suoi annali e ne' suoi rivolgimenti una eloquentissima<br />
conferma la storia delle nazioni. Che alle riforme elettorali,
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE VII<br />
effettuate, contese, negate, si annette la memoria delle grandi commozioni<br />
popolari, <strong>dei</strong> più gravi conflitti politici, delle benefiche<br />
trasformazioni come delle rivoluzioni violenti: da Roma antica,<br />
ove al sistema <strong>dei</strong> Comizi corrisponde la progressiva evoluzione<br />
de' suoi ordinamenti; ove Cicerone ad una semplice modificazione<br />
nel metodo del voto attribuiva la rivendicazione della libertà, infino<br />
alla grande Rivoluzione del 1789 compiutasi in-nome della<br />
equa rappresentanza degli Ordini; alle lunghe agitazioni, alle vivissime<br />
lotte per la riforma della <strong>legge</strong> elettorale inglese del 1832 ;<br />
alla rivoluzione francese del 1830 provocata dalle ordinanze che<br />
modificavano il sistema elettorale; a quella del 24 febbraio 1848<br />
in cui Parigi insorse in nome della riforma elettorale e dall'ostinato<br />
rifiuto di questa riforma trasse la ragione principale ad abbattere<br />
la monarchia ; nonché finalmente alla caduta della seconda<br />
repubblica, caduta a cui contribuì sì grandemente la mutilazione<br />
che del suffragio universale avea fatto la <strong>legge</strong> del 31 maggio 1850,<br />
abolita con uno <strong>dei</strong> proclami del 2 dicembre '^ {Relaz, ZANARDELLI,<br />
pag. 3-4).<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale, notava dal canto suo l'on. <strong>La</strong>mpertico,<br />
relatore pel Senato, è fra le leggi dallo Statuto espressamente<br />
riservate, e nello Statuto trova già determinate alcune<br />
norme, siccome quelle concernenti l'eleggibilità, l'indole del mandato,<br />
e la durata dell'ufficio di Deputato : « agli occhi del paese<br />
perciò (diceva la relazione al Re, la quale precedeva la <strong>legge</strong> del<br />
20 novembre 1859) la <strong>legge</strong> elettorale è sacra, come è sacro lo<br />
Statuto, di cui essa è il completamento e la guarentigia pratica<br />
più efìScace. Né voi quindi, o Sire, né la nazione, avreste consentito<br />
mai ci si ponesse la mano se non in quanto o gli accrescimenti<br />
territoriali del regno o lo svolgimento <strong>dei</strong> principii<br />
contenuti nello Statuto l'avessero imperiosamente richiesto «.<br />
« Si ebbe perfino cura di riprodurne le disposizioni testualmente,<br />
osservandosi nella citata relazione, come " non sarebbe<br />
« stato savio consiglio di cangiarne la forma, poiché spogliandola<br />
« del carattere che le imprime la lingua e lo stile in cui fu erigi-<br />
^ nariamente dettata, si sarebbe per avventura diminuita la rive-<br />
« ronza, onde dalla sua origine fu nello spirito <strong>dei</strong> Vostri popoli<br />
'^ circondata «. Tanto che nella discussione della <strong>legge</strong> 31 ottobre<br />
1860 potè asserirsi, che " nel Parlamento Subalpino era invalsa<br />
« la teoria, non avesse il Parlamento facoltà di modificare la <strong>legge</strong><br />
" elettorale: esser cioè la <strong>legge</strong> elettorale così connessa collo Sta-<br />
" tute, che fosse, non meno dello Statuto, intangibile ". S'intende<br />
che con questo non ne sarebbe stata vietata la riforma, la quale,<br />
come le altre che si elevino a importanza costituzionale, .... andrebbe<br />
circondata, nonché dagli avvedimenti più cauti, da speciali<br />
norme di procedura costituzionale, al che infatto altri Statuti<br />
provvedono. Però pure in questa parte, nonché avere ricorso agli<br />
esempi classici dell'Inghilterra, la stessa storia nostra costìtuzio-
^<br />
vili LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
9<br />
naie ci somministra copia di ammaestramenti. E riforme che eievansi<br />
ad importanza d'ordine costituzionale non si sono escluse<br />
perchè tali, ma perchè in se stesse non buone, ovvero non opportune,<br />
0 non bastantemente maturate, ovvero anco superflue in<br />
quanto le condizioni costituzionali dell'esercizio di un diritto o la<br />
sua definizione meglio si conseguissero mediante determinazione<br />
legislativa ohe per via di abrogazioni statutarie, o finalmente da<br />
riservarsi quando la necessità ne fosse manifesta ed irrecusabile "<br />
(Relaz. LAMPERTICO, DOC. 119 A, pag. 17-20).<br />
III.<br />
Sua connessione colle condizioni e cogli ordinamenti dello Stato.<br />
D'altra parte la legislazione elettorale non si può immaginare<br />
disgiunta dalle condizioni materiali e politiche dello Stato, e<br />
dal suo ordinamento giuridico ed amministrativo. Sino a che lo<br />
Stato contenevasi in un accampamento o nelle mura di una città,<br />
l'adunanza generale degli uomini liberi in armi, o del popolo sulla<br />
piazza pubblica poteva costituire il Parlamento. Ma quando lo<br />
Stato si allargò, la rappresentanza diventò l'unico mezzo per tutelare<br />
gli interessi di tutti. Quindi le leggi elettorali, che determinano<br />
il modo di costituire questa rappresentanza, si connettono,<br />
e lo notava egregiamente l'on. <strong>La</strong>mpertico, relatore dell'Ufficio<br />
centrale del Senato, alla vita politica dello Stato, ai suoi ordini<br />
amministrativi, giudiziarii e costituzionali.<br />
Le leggi elettorali esprimono anzitutto lo stato di lotta<br />
delle parti politiche e gli artifici, di che si valgono per avere l'una<br />
sull'altra il sopravvento. Cosila legislazione elettorale del Belgio<br />
scende a particolarità, che mai un pensatore solitario avrebbe<br />
potuto immaginare, e si fa manifesta la preoccupazione delle<br />
parti, le quali assiduamente, spesso con parità di forze, si contrastano<br />
il governo della pubblica cosa. Non sono mai contente<br />
delle guarentigie, che sentono il bisogno di prendere l'una verso<br />
l'altra, in guisa che provvisioni, le quali si mettono innanzi dagli<br />
uni per togliere l'adito alla frode, si combattono dagli altri come<br />
restrizioni del diritto. Parimenti la specificazione di certi reati,<br />
come causa d'indegnità, quale, poniamo, il duello in qualche <strong>legge</strong><br />
elettorale degli Stati Uniti, manifesta di per sé sola un paese<br />
di sovente funestato da tali reati.<br />
Così non vi ha parte dell'amministrazione dello Stato, con<br />
cui la <strong>legge</strong> elettorale non abbia ad essere coordinata. Quando<br />
una <strong>legge</strong> elettorale riconosce il diritto politico <strong>dei</strong> cittadini, ha<br />
in ciò un punto di contatto col diritto internazionale, come nell'associarlo<br />
ai diritti civili, fa sue le norme del diritto privato.<br />
Quando cerca le sue guarentigie nell'istruzione o in un censo, si<br />
collega a tutte le leggi, le quali promuovono la coltura nazionale,<br />
ed a tutte quelle che regolano la finanza, non pur dello
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE IX<br />
Stato, ma delle provincie, non solo in materia d'imposizioni, ma<br />
in fatto di credito pubblico. Quando infine si conduce all'ordinamento<br />
pratico delle elezioni, deve fare assegnamento sui compartimenti<br />
ed ordinamenti amministrativi e giudiziarii, come a vindice<br />
del diritto chiama il giure statuente e processuale penale.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale non deve soltanto preservare gelosamente la<br />
sincerità propria, ma la sincerità di tutti gli ordinamenti dello<br />
Stato. I vari circoli di emulazione hanno molte tangenti, ma devono<br />
però sempre mantenersi integri senza inflessione o regresso.<br />
E saremo perciò ben cauti nel provvedere, che l'Amministrazione<br />
dello Stato, anziché ordinarsi in relazione al fine suo proprio,<br />
non abbia ad essere subordinata ad intendimenti politici e particolarmente<br />
elettorali.<br />
E quanto agli ordini costituzionali, basterà notare le preoccupazioni<br />
con cui alcuni accolsero il nuovo allargamento del<br />
diritto elettorale per l'avvenire della stessa monarchia, e la sicurezza<br />
del suo maggiore incremento, che altri ne traggono ; le osservazioni<br />
mosse da varie parti intorno alle conseguenze che ne<br />
deriverebbero per il Senato, al quale non basterebbe più Tautorevolezza<br />
presente di fronte ad una piìi larga e completa rappresentanza<br />
del paese; e gli appunti che vennero mossi con maggior<br />
vivacità, nella discussione della riforma elettorale e dopo ia sua<br />
approvazione, allo Statuto, da coloro che reputano non potersi<br />
a lungo sottrarre alle conseguenze <strong>dei</strong> nuovi ordinamenti.<br />
IV.<br />
<strong>La</strong> questione del voto politico nel 1848; opinioni degli scrittori.<br />
Sin dal 1848 la quistìone del voto politico fu posta e poi<br />
tenuta viva in Italia da legislazioni più o meno ristrette, e si<br />
trovarono a fronte diverse opinioni. Gli uni si dichiaravano ricisamente<br />
contrari ad ogni popolarità di suffragio, proclamando le<br />
soluzioni francesi, americane e svizzere incompatibili con liberi<br />
ordinamenti, e reputando invece, che la capacità elettorale dovesse<br />
essere commisurata all'imposta. Altri riconoscevano che il voto<br />
popolare è la mèta sicura, la soluzione terminativa, alla quale<br />
tosto 0 tardi saranno trascinati tutti gli Stati, di guisa che giovava<br />
accoglierla subito, senza riserva, od almeno avviarvisi a grado,<br />
ovvero si studiavano d'accrescerne i vantaggi e temperarne gli<br />
inconvenienti con l'elezione a due o tre gradi, col voto per provincia,<br />
col voto duale, plurale, proporzionale, limitato, cumulativo,<br />
libero.<br />
Nessuna meraviglia se i pochi studi fatti nel libero Piemonte<br />
traevano a conclusioni dottrinarie, taluni per vizio di<br />
scuola, altri per le recenti e gravi preoccupazioni degli avvenimenti<br />
di Francia. Veramente Cesare Balbo, dimostrando con singolare<br />
acume Timpossibilità di soluzioni teoriche, raccomandava
X LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
senza più di cercare un sistema di elezione, dal quale uscissero<br />
proprio gli ottimi. Ma gli altri s'attenevano ai principii della scuola<br />
dottrinaria, come il Boncompagni e il Carutti, ovvero si prefìggevano<br />
quasi ad ideale il suffragio universale, constatando poi il<br />
conflitto tra la pratica e la teoria, come il Melegari e il Casanova.<br />
« In teoria, dice quest'ultimo, il suffragio universale sarebbe la<br />
massima delle garanzie che devono cercarsi dal legislatore. È il<br />
principio, da cui deve partire, il punto vero di perfezione, cui deve<br />
costantemente tendere »; ma poi conclude: « il suffragio universale,<br />
nelle presenti condizioni d'Europa, non è possibile. <strong>La</strong>sciato<br />
da parte lo spediente dell'elezione indiretta, bisognava dunque<br />
accordare il suffragio soltanto a coloro che possono pronunziarsi<br />
con cognizione di causa e con indipendenza di volontà ». Invece<br />
Terenzio Mamiani, quasi solo allora, dava espressione scientifica<br />
e direi italiana alla quistione elettorale, riconoscendo come « aumentare<br />
gli elettori, gli era un diffondere in tutto lo Stato il più<br />
importante esercizio ed il più nobile della vita politica ». Ed a<br />
coloro che s'impensierivano agli esempi della democrazia francese,<br />
additava i prodigi delle nostre repubbliche, e concludeva:<br />
" che se le moltitudini talora si ingannano sul loro bene e profitto,<br />
assai più spesso avviene che i facoltosi e i maggiorenti scordino<br />
l'altrui bene 0 non se ne curino ». A raccogliere poi in una il buon<br />
senso delle moltitudini e la scienza fine e consumata <strong>dei</strong> pochi,<br />
suggeriva « di procacciare con ogni industria che il consesso <strong>dei</strong><br />
deputati raccolga in sé i risultati di queste due eccellenze ».<br />
Nel proclama 8 febbraio 1848, con cui Re Carlo Alberto<br />
annunciava le basi di uno Statuto fondamentale per istabilire un<br />
compiuto sistema di governo rappresentativo, enunciava fra queste<br />
l'istituzione d'una <strong>Camera</strong> elettiva sulla base del censo a determinarsi.<br />
Poiché, per la <strong>legge</strong> elettorale non veniva indicato come<br />
base se non il censo, l'on. E. Ricotti osservava, in uno studio sulla<br />
Rappresentanza nazionale pubblicato in quella occasione, che il<br />
prendere, negli Stati Sardi, ad esempio la <strong>legge</strong> elettorale francese,<br />
avrebbe condotto a conseguenze ancora più ristrettive di quelle<br />
che una <strong>legge</strong> fondata sul censo portava nella Francia medesima.<br />
Rammentava l'aneddoto d'un candidato all'ufficio di deputato,<br />
che presentandosi al Cousin per sollecitarne i voti, si udì solennemente<br />
rispondere: " Monsieur, je suis professeur à la faculté des<br />
" lettres, je suis membro de TAcadémie des sciences morales et<br />
" politiques, je suis membre de l'Académie francaise, je suis<br />
« membre du Conseil Rovai de l'instruction publique, je suis pair<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XI<br />
proprietà fondiaria, il censo non forniva negli Stati Sardi una<br />
base altrettanto sicura e giusta quanto in Francia^ e ciò perchè<br />
si era proceduto nella catastazione in tempi diversi e con diversi<br />
criteri, come si era poi proceduto del pari in misura varia, e<br />
grandemente varia nei disgravi d'imposta. E di più, per via del<br />
censo 0 d'imposta diretta non sarebbero venuti a formar parte<br />
del corpo elettorale in Piemonte se non i possessori di beni stabili,<br />
perchè altra imposta diretta non vi era che la fondiaria.<br />
L'imposta personale e mobiliare fruttava meno d'un milione e<br />
veniva riscossa quasi a forma di testatico, senza ragionevole riguardo<br />
alle condizioni del contribuente. Non esistevano ne l'imposta<br />
sulla patenti, né la mohiliare propriamente detta, ne altre<br />
simili, dalle quali desumere i valori <strong>dei</strong> commerci, delle ricchezze<br />
mobili, e <strong>dei</strong> frutti dell'intelligenza. In Francia trovandosi soggetti<br />
a imposte dirette anche coloro che versano nell'industria,<br />
commercio, studi ed uflftci, molti di questi venivano a formar<br />
parte del corpo elettorale, se non per la loro capacità, per l'imposta.<br />
Il Ricotti pertanto proponeva, che la qualità di esercente<br />
industria e commercio fosse intanto, per le prime elezioni, stabilita<br />
dalle Camere di commercio e colTattribuzione d'un censo ed imposizione.<br />
Quanto agli studi ed uffizi non faceva punto proposte<br />
formali, ma particolarmente metteva innanzi il bisogno che fossero<br />
rappresentate la milizia e Tistruzione.<br />
V.<br />
Come è stata fatta la <strong>legge</strong> piemontese del 18 marzo 1848.<br />
Parve in quei giorni a molti che fosse non senza audacia<br />
né senza pericolo il venire innanzi con tali proposte ; ma il Re ne<br />
chiamò l'autore a far parte della Commissione. I diritti dell'intelligenza,<br />
dell'industria, del commercio erano stati riconosciuti<br />
dalla Commissione del 27 novembre 1847. Cesare Balbo, presidente<br />
della Commissione, nettamente pose la domanda, se meglio tornasse<br />
dar indietro rispetto alla <strong>legge</strong> comunale o andare più avanti<br />
del proclama dell'S febbraio, e nello stesso tempo la risolveva con<br />
questo secondo partito. " Ed anzi, nota ì'on. <strong>La</strong>mpertico xi^\ riassumere<br />
cotesti ricordi, non solo non si sarebbe dovuto tacere,<br />
ma dire nel preambolo della nuova l^ggQ, perchè Tinterissimo<br />
onore ne venisse alle intenzioni spontanee del Re. Non sono approdate<br />
le ricerche <strong>dei</strong> processi verbali della Commissione, che<br />
stesi vennero dal conte Ponza di S. Martino, poi ministro, comunque<br />
molto succintamente stesi, a speciale istanza del Balbo,<br />
il quale citava, ad esempio, quelli del Consiglio napoleonico di<br />
Stato presso cui era stato uditore ». <strong>La</strong> Commissione, poiché nel<br />
programma dell'S febbraio erano limitati i diritti elettorali colla<br />
clausola del godimeìito <strong>dei</strong> diritti civili^ e però ne sarebbero stati<br />
esclusi gli Ebrei, cosi per non contrastare troppo apertamente
XII LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
alla formola regia, e per soddisfare al principio di eguaglianza,<br />
aveva preso il partito di dire, che per l'elettorato era necessario<br />
il godimento <strong>dei</strong> diritti civili, salvo per quelli che ne fossero<br />
esclusi per causa di differenza di religione. Più tardi, cioè il 29<br />
marzo, dal campo di Voghera, il Re li concesse loro con un decreto<br />
ch'ebbe virtù di <strong>legge</strong>, perchè pubblicato durante i poteri<br />
straordinari, che si aveva riservati fino all'apertura del Parlamento.<br />
<strong>La</strong> rivoluzione del 21 febbraio a Parigi colse la Commissione<br />
a lavoro quasi finito, ma non trovavasi più davanti la <strong>legge</strong><br />
elettorale del 1831 e la Carta del 1830, bensì il suffragio universale<br />
e la repubblica democratica. Dovette la Commissione ritornare<br />
sui suoi passi e allargare vie più le condizioni dell'elettorato.<br />
Per far presto si divise il lavoro tra i suoi componenti:<br />
circoscrizione elettorale, quistioni legali, disposizioni particolari<br />
alla Sardegna, dove la mancanza d'istruzione, e di comunicazioni<br />
esigevano provvedimenti speciali. Nello Statuto del Regno 4 marzo<br />
1848, il Re si riservava di fare, non che le leggi sulla Stampa,<br />
sulla Milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato,<br />
quella sulle Elezioni, ma non si accennò più alla base del censo.<br />
<strong>La</strong> relazione della Commissione è stata stesa dal Sineo. <strong>La</strong> nuova<br />
<strong>legge</strong> elettorale pertanto ha la data 17 marzo, ed è preceduta da<br />
questo proemio :<br />
'^ Dopo avere stabilito le basi del Governo rappresentativo,<br />
fu nostra cura di affrettare il momento in cui, radunate le Camere,<br />
il nostro popolo fosse chiamato ad usare in benefizio della<br />
patria di tutte le libertà che gli abbiamo assicurato. E perchè a<br />
ciò era anzitutto necessaria la <strong>legge</strong> che doveva regolare l'elezione<br />
<strong>dei</strong> deputati, abbiamo tosto dato le disposizioni opportune,<br />
affinchè quella vi venisse nel più breve termine proposta, senza<br />
aspettare che fossero raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione<br />
poteva forse riuscire opportuna per fissare le condizioni<br />
<strong>dei</strong> diritti elettorali. Così senza frapporre alcun indugio, prese<br />
in seria considerazione le condizioni politiche in cui si trova la<br />
nostra patria, pieni di confidenza nel senno e nella virtù del nostro<br />
popolo, ci siamo indotti per una parte a partecipare il diritto di<br />
e<strong>legge</strong>re a quel maggiore numero di cittadini che fosse compatibile<br />
colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo,<br />
ed abbiamo lasciata per l'altra appieno libera agli elettori la scelta<br />
<strong>dei</strong> deputati. Portiamo ferma fiducia, che venendo per tal modo<br />
liberamente e pienamente espresse tutte le opinioni e i desiderii<br />
della nazione, il concorso della <strong>Camera</strong> elettiva cogli altri poteri<br />
dello Stato varrà a perfezionare e rassodare gli ordini costituzionali<br />
».<br />
Il R. editto elettorale del 17 marzo 1848 fu compilato<br />
adunque piuttosto frettolosamente. Si fondava sul doppio criterio<br />
del censo e della capacità Richiedeva per tutti gli elettori il pieno<br />
godimento <strong>dei</strong> diritti civili, 25 anni d'età, e quella elementariasima
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XIII<br />
istruzione che si presume in chi sappia <strong>legge</strong>re e scrivere. A queste<br />
condizioni era elettore chiunque pagava 40 lire d'imposte l'anno,<br />
non computate le comunali. Per alcune provincie il censo elettorale<br />
era di sole 20 lire, tenuto conto delle loro speciali condizioni<br />
economiche. I laureati delle Università, i notai, i causidici di collegio,<br />
gli ufficiali giubilati ed i funzionari in ritiro con una pensione<br />
tra 600 e 1200 lire erano elettori a metà censo. Ed a solo<br />
titolo di capacità si riconoscevano elettori i membri effettivi di<br />
regie Accademie, i professori delle scuole superiori, i magistrati<br />
inamovibili, i membridelle Camere o Comizi di commercio e di<br />
agricoltura, gli ufficiali e i funzionari a riposo godenti di una<br />
pensione superiore a 1200 lire. Uguali diritti avevano coloro che<br />
pagavano un fitto annuo da 200 a 600 lire, commisurato alla popolazione<br />
<strong>dei</strong> vari centri, per locali occupati a qualsiasi titolo ; i<br />
capitani marittimi, phe pagavano un fitto tra 100 e 300 lire; i<br />
direttori d'opifici, i quali davano pane a più di 30 operai; e coloro<br />
i quali, da cinque anni o più, possedevano un annuo reddito di<br />
600 lire sul Debito Pubblico.<br />
VI.<br />
Modificazioni accolte nelle leggi del 1859 e del 1860, ed estensione<br />
della <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860 a tutto il Regno.<br />
Nel Parlamento subalpino non furono proposte e forse<br />
neanche pensate, sostanziali riforme legislative a questa \egge<br />
elettorale. E invero fu nel piccolo Piemonte, ne poteva altrimenti<br />
essere, cura prima e suprema salvare la libertà e le istituzioni<br />
rappresentative. Una marea di cieca e furibonda reazione minacciava<br />
allora d'inondare tutto il continente d'Europa, e certo non<br />
era piccola impresa per il Parlamento subalpino sfuggire quasi solo<br />
a un tanto pencolo di naufragio. Ai sospirati e così recenti ordinamenti<br />
di libertà si professava allora una specie di culto, e<br />
per lungo tempo le meìiti <strong>dei</strong> pensatori e degli uomini di Stato<br />
dovevano rifuggire da qualunque idea di riforma politica, quasi<br />
da tentazione di sacrilegio. L'edificio era cosi sbattuto dai venti,<br />
che nessuno osava mettervi mano, tanta era la paura di vederlo<br />
crollare.<br />
Si erano veduti cadere, l'uno dopo l'altro, gli Statuti costituzionali<br />
che avevano fatto credere per un momento alla possibilità<br />
d'una federazione italiana. Non era giovato alla Toscana chiamare<br />
alle urne, con larghezza assai maggiore della <strong>legge</strong> piemontese,<br />
i minori censiti e quasi tutti coloro che avevano un qualche fondamento<br />
d'istruzione; non alla napoletana il ristrettissimo censo,<br />
il quale, unito al procedimento dello scrutinio di lista, diede tutte<br />
le Provincie in balìa della capitale e delle influenze che vi dominarono,<br />
ottime da prima, ma poi poco men che fatali. Non valse<br />
ai Siciliani l'aver fatta la prova d'uno Stato popolare, secondo
XrV LBGOI POLITICO-AMM1N1STRA.TIVE<br />
le fantasie francesi : sovranità di popolo, partecipazione di tutti<br />
i cittadini ai Comizi, libertà quasi senza freno ; non allo Stato Romano,<br />
dapprima la sua studiata architettura di Comizi comunali<br />
e provinciali e di elezioni a più gradi, poscia la sfrenata popolarità<br />
repubblicana. Nessuno di questi ordinamenti elettorali bastò<br />
a salvare la libertà; alcuni, e sarebbe utile studiare in quale misura,<br />
contribuirono a distruggerla. Di guisa che si concluse, certo<br />
a ragione d'esperienze nostre, se non di teorie, che la <strong>legge</strong> piemontese,<br />
sfuggendo dagli aristocratici congegni della napoletana<br />
del pari che dalie larghezze di quelle di Roma e di Sicilia, era la<br />
più adatta, per le idee e le condizioni <strong>dei</strong> tempi, che si potesse<br />
immaginare in Italia,<br />
Il regio editto 17 marzo'1848 sulle elezioni politiche ricevette<br />
qualche modificazione col decreto legislativo 20 nov. 1859,<br />
in virtù <strong>dei</strong> poteri straordinari conferiti colla <strong>legge</strong> 25 aprile. <strong>La</strong><br />
relazione, che lo precede, ne giustifica la necessità, e per introdurre<br />
nel Parlamento rappresentanti delle provincie novellamente<br />
annesse, e pei progressi che il paese aveva fatti nelle vie della<br />
libertà. Il numero <strong>dei</strong> deputati per tutto il Regno venne portato<br />
da 204 a 260, conche venne bensì aumentato nel suo complesso,<br />
ma in tal modo che ciascun deputato rappresentasse un maggior<br />
numero di elettori che per lo innanzi. E nel corpo elettorale vennero<br />
chiamati i cittadini, che « per indizi legali più sicuri del<br />
censo, sono riputati possedere la capacità necessaria all'esercizio<br />
<strong>dei</strong> diritti politici, e che indipendentemente da ogni condizione di<br />
contributo rappresentano effettivamente interessi morali e materiali<br />
di un ordine maggiore nella società ». Tale principio aveva<br />
ricevuto applicazione anche nell'editto regio del 1848 o integralmente,<br />
0 per la riduzione del censo alla metà, ma nel decreto legislativo<br />
del 1859 ebbe applicazione più estesa e sicura. Quelli, per<br />
esempio, che hanno conseguito il supremo grado accademico di<br />
laurea od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le<br />
Università del Regno, erano ammessi anco dall'editto del 1848,<br />
ma a condizione che pagassero la metà del censo o del fìtto stabilito<br />
per l'elettorato. Colla <strong>legge</strong> del 1859 vennero ammessi essi<br />
pure indipendentemente dal pagamento d'un censo o d'un fitto.<br />
Correlativamente a detto principio, e salvi i diritti di coloro che<br />
erano già entrati legalmente a far parte del corpo elettorale, la<br />
condizione del saper <strong>legge</strong>re e scrivere venne estesa a tutto lo<br />
Stato. Si ridusse al quinto, anziché al quarto, il numero <strong>dei</strong> funzionari<br />
impiegati regi che possono venire ammessi alla <strong>Camera</strong>;<br />
si determinarono le categorie <strong>dei</strong> funzionari e impiegati regi<br />
eleggibili : e sul numero totale degli eleggibili si stabilirono speciali<br />
limitazioni per le categorie della magistratura e dell'istruzione.<br />
Le incompatibilità poi tra alcuni uflSci ecclesiastici e le<br />
funzioni parlamentari vennero determinate più esplicitamente,<br />
secondo la giurisprudenza già prevalsa nella <strong>Camera</strong>. Nel tutto
LEGK>E ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XV<br />
insieme però la nuova <strong>legge</strong> non era che una riproduzione testuale<br />
di quella che sino allora aveva governato le elezioni. E sebbene<br />
i provvedimenti presi negli ultimi dieci anni in ordine al regime<br />
delle imposte sembrassero richiedere l'eguaglianza di tutte le<br />
Provincie rispetto al censo elettorale, la più larga franchigia già<br />
posseduta rispetto al censo da alcune venne alle medesime mantenuta.<br />
Che se non venne la misura stessa estesa alle altre, in<br />
qualche modo vi si preludeva coll'indicare che si sarebbe pur<br />
dovuto venire alla determinazione d'un censo eguale, e che ciò<br />
si sarebbe dovuto attuare non col portare il livello delle une al<br />
punto stesso delle altre, ma col far discendere il livello di queste<br />
allo stesso punto di quelle, di che semplicemente non si reputava<br />
venuto il tempo.<br />
Coi nuovi ingrandimenti del Regno si riconobbe pertanto la<br />
necessità di allargare la circoscrizione <strong>dei</strong> Collegi, poiché quando<br />
avessero fatto parte del Regno tutte le provincie che ora ne fanno<br />
parte, colTantico criterio, i deputati non sarebbero stati meno<br />
di 700, ed intanto sarebbero già stati non meno di 600. Già sin<br />
da quando si era presentata la <strong>legge</strong> per promuovere e stabilire<br />
le annessioni, ne2:li uffici stessi della <strong>Camera</strong> si era avvertita la<br />
necessità di riformare le circoscrizioni elettorali, ed essendosi<br />
mosso dubbio di introdurne Le norme ed i criteri in quella <strong>legge</strong><br />
stessa, il conte di Cavour promise di presentare una <strong>legge</strong> a<br />
parte. Nel disegno del Ministero, che fu presentato il 6 ottobre,<br />
era lasciato alla <strong>Camera</strong> il giudicare di quanti deputati il nuovo<br />
Parlamento si sarebbe dovuto comporre, e quale dovesse essere,<br />
per conseguenza, il valore numerico delle circoscrizioni. Si deliberò,<br />
sopra proposta della Commissione, per la quale riferi<br />
Ton. Valentino Pasini, che le circoscrizioni avessero a stabilirsi<br />
per modo, che il numero <strong>dei</strong> deputati non fosse mai minore di 400<br />
e il numero medio degli abitanti, preso .a norma di ciascuna circoscrizione,<br />
non mai eccedesse i 50,000.<br />
Così la <strong>legge</strong> 31 ottobre 1860 dava facoltà al Governo del Re,<br />
tosto che fosse attuata Tannessione allo Stato di altre provincie<br />
del Regno, di regolare con regi decreti le circoscrizioni <strong>dei</strong> Collegi<br />
elettorali conformandosi a detta norma. Il che si è fatto col decreto<br />
legislativo 17 dicembre 1860, con cui venne approvata la<br />
nuova tabella delle circoscrizioni <strong>dei</strong> Collegi elettorali del Regno<br />
in sostituzione di quella annessa alla <strong>legge</strong> elettorale del 20 novembre<br />
1859 e ai decreti del regio Governo della Toscana e del<br />
governatore della provincia <strong>dei</strong>rEmilia 21 e 25 gennaio 1860, e<br />
veline promulgata la <strong>legge</strong> elettorale in tutte le provincie del<br />
Regno. 11 numero <strong>dei</strong> deputati venne determinato più vicino al<br />
massimo, che al minimo, per cui la <strong>legge</strong> del 31 ottobre aveva<br />
dato facoltà, e risultò di 443. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale venne estesa<br />
con decreto legislativo 13 ottobre 1866 alle provincie della Venezia<br />
e di Mantova, con che i Collegi elettorali vennero accre-
XVI LEGGI POLITICO-AMMmiSTR.\TrVE<br />
sciuti d^aitri 50: con decreto 15 ottobre 1870 venne estesa alia<br />
provincia di Roma, il che portò un nuovo aumento di 14 Collegi,<br />
portato poi a 15 con decreto 6 novembre, cosicché in tutto il<br />
Regno si ebbero 508 Collegi elettorali.<br />
VII.<br />
9<br />
Studi e proposte di riforma elettorale nel Parlamento italiano.<br />
Come fu esteso a questo modo in tutta Italia, il concetto<br />
piemontese della franchigia elettorale appariva anche meno completo<br />
ed adatto. Le condizioni erano diverse; sarebbe stato per<br />
Io meno opportuno studiare quali nuovi e più larghi criteri tornavano<br />
acconci a formare il primo Parlamento del Regno d'Italia.<br />
Cosi sin dai primi anni si cominciò ad invocare la riforma di una<br />
tra quelle leggi, che dovrebbero essere appunto le meno mutabili.<br />
I progressi, per quanto lenti, della coltura generale e dell'educazione<br />
politica, l'esempio delle altre nazioni, e piii di tutto, i vizi<br />
ed i pericoli che il sistema elettorale, applicato su d'una scala più<br />
larga, andava rivelando, divennero altrettanti argomenti a sostegno<br />
della riforma elettorale. Quella venerazione, che era sembrata<br />
in Piemonte, e per breve tempo anche in Italia, utile ed opportuna,<br />
veniva meno, dacché in tutta l'Europa il dispotismo era, si<br />
può dire, scomparso. Non pareva piii necessaria la superstiziosa<br />
immobilità, che mette la società civile e politica, essenzialmente<br />
progressiva, nel bivio di rinunciare al moto, che è come dire alla<br />
vita, ovvero spezzare violentemente alla prima occasione gli<br />
impacci importuni, per buttarsi nel vortice delle rivoluzioni.<br />
Indi si ebbero studi numerosi e autorevoli, tra i quali mi<br />
basterà ricordare quelli del Padelletti, del Serra-Groppello e del<br />
Palma, determinati da un concorso aperto dalla Reale Accademia<br />
di Napoli sulla questione^elettorale ; quelli di Cenala, Paolo Lioy,<br />
De Kiriaki, <strong>La</strong> Cava e tanti altri, mentre in scritti di ordine più<br />
generale o di natura occasionale trattavano il problema elettorale<br />
C. Alfieri di Sostegno, Fontanelli, Garelli della Morea, Saredo,<br />
Broglio, Bonghi, Luzzati, Scolari, Jacini, De Cori, Marliani,<br />
Ricciardi, Pierantoni, Borroni, Siotto-Pintor e quasi tutte le più<br />
autorevoli Riviste e giornali d'Italia.<br />
Le riforme della legislazione elettorale non seguirono, però,<br />
di pari passo gli studi, anzi passarono molti anni prima che alcuna<br />
riuscisse ad imporsi alla pubblica discussione.<br />
Il 15 febbraio 1864 l'onorevole Francesco Crispi presentò<br />
alla <strong>Camera</strong> un progetto di <strong>legge</strong> elettorale in 13 articoli, essenzialmente<br />
diretto ad accordare la franchigia politica a tutti.i cittadini<br />
d'anni 21, che sapessero <strong>legge</strong>re e scrivere. Questoprogetto<br />
fu letto alla <strong>Camera</strong> qualche giorno appresso, ma non potè<br />
neanche essere svolto dal proponente: gli onorevoli Sella, Allievi,<br />
Lovito, ricordando i lavori urgenti che la <strong>Camera</strong> aveva
m<br />
LEGGE ELETTORAIJK POFJTICA — PREFAZIONE XVII<br />
sulle braccia, aiutarono il Ministero a seppellire la proposta quasi<br />
prima che nata.<br />
Pure essendo cresciuto il numero degli elettori a cagione<br />
dello straordinario aumentare <strong>dei</strong> tributi, il ministro Chiaves ordinò<br />
una straordinaria revisione delle liste elettorali politiche<br />
nella seconda metà del 1865, la quale venne poi sancita dalle Camere.<br />
Però sin d'allora, assai più che dell'uso del diritto, le<br />
masse si preoccupavano di questa triste cagione del suo allargamento:<br />
l'aumento delle imposte, ed il contribuente sopraffaceva<br />
l'elettore. L'apatia , che sin dai primi anni del nuovo Regno<br />
presiedeva alle elezioni politiche, si estese anche alla iscrizione<br />
degli elettori sulle liste, di tal guisa che il numero loro non<br />
crebbe in proporzione delle imposte, e dello sviluppo economico<br />
e sociale del paese. <strong>La</strong>onde avvertivano tutti la necessità « di curare<br />
questa malattia dannosissima ad un paese che si governa<br />
coll'opinione pubblica », come diceva la circolare Ricasoli del<br />
26 giugno 1868; ma alle medicine, che avrebbero almeno attenuato<br />
il male, si preferivano i soporiferi, che col sonno concedevano<br />
un qualche sollievo.<br />
<strong>La</strong> guerra coU'Austria, le cure della nuova capitale, l'agitazione<br />
del paese, l'acquisto di Roma distolsero il pensiero dalla<br />
riforma elettorale. Già dissi come la <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860<br />
venisse estesa alla Venezia con Mantova, e poi alla provincia di<br />
Roma, e sebbene si tenesse un po'più alto il quoziente, con danno<br />
delle nuove provinole, cui sarebbe spettato qualche rappresentante<br />
di più, ne entravano alla <strong>Camera</strong> 508. Dopo il 1870 un nuovo<br />
impulso si aggiunse a determinare la riforma, derivante dalle<br />
condizioni della <strong>Camera</strong> stessa, dove, venuto meno lo scopo che<br />
aveva storicamente divise le parti politiche, queste si dovevano<br />
schierare, ordinare, muovere e da ultimo confondere intorno ad<br />
un programma di cui la riforma elettorale era gran parte.<br />
Incominciò a parlarne l'on. Cairoli, con una proposta di<br />
<strong>legge</strong> fatta alla <strong>Camera</strong> il 13 maggio 1872, per accordare l'elettorato<br />
a tutti gli Italiani di 21 anni compiuti, i quali sapessero<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere seriamente. Fu il primo grido di una guerra,<br />
che la Sinistra combattè per quasi dieci anni, e della quale basterà<br />
ricordare sommariamente i più notevoli avvenimenti, quelli che<br />
contribuirono a determinare il successo. Quella prima proposta<br />
del Cairoli, intanto, combattuta dall'on. <strong>La</strong>nza, che subito ammise<br />
però, a nome del Governo, la necessità di qualche riforma, senza<br />
discendere così basso, non andò oltre al Comitato privato. Non<br />
si smarrì d'animo Fautore ; incoraggiato dalle adesioni ricevute<br />
da molte parti d'Italia, dalle petizioni di Associazioni operaie<br />
politiche, dall'applauso di affollati Comizi, dalle approvazioni di<br />
uomini intelligenti, dalla coscienza di far cosa utile al paese, giusta,<br />
liberale, ripropose la <strong>legge</strong> nella sessione successiva, e poi di<br />
nuovo nel 1873, quando laproposta ebbe, oltre la sua, la firma di<br />
LEGGI SPECIALI.— Serie 1*^ — Voi. IV. B
II LEGGI P0LITIC0-A3nnNISTKATrVli<br />
altri autorevoli uomini delia Sinistra. L'on. Cantelli si mostrò<br />
men severo del <strong>La</strong>nza, e il progetto superò la prova degli uflSci,<br />
i quali affidarono ad una Commissione la cura di seppellirlo almeno<br />
con gli onori. Parve che le censure mosse alla legislazione elettorale<br />
vigente fossero meditazioni di studiosi solitari, o aspirazioni<br />
di sottili minoranze; il paese, dicevano, non sarebbe disposto a<br />
seguirci su questa via, non domanda la riforma, non la apprezza,<br />
non l'accetterebbe di buon grado. <strong>La</strong>onde fu calata nel sepolcro,<br />
e il decreto che chiuse l'XI Legislatura vi mise sopra la pietra.<br />
Nella successiva non riusci agli on. <strong>La</strong>zzaro e De Zerbi di<br />
modificare alcune norme per la formazione e revisione delle liste<br />
elettorali e per la composizione <strong>dei</strong> seggi ; ma piuttosto per difetto<br />
di tempo, che la proposta si tenne per buona da quanti ne parlarono<br />
e non fu trascurata nella presente riforma. Riusciva invece<br />
all'on. Bonfadini di chiudere una porta aperta, per la quale i professori<br />
e qualche altro funzionario avevano trovato modo d'entrare<br />
alla <strong>Camera</strong> in numero alquanto maggiore, di quello che<br />
era stato reputato conveniente dal legislatore. Non si fece di piì],<br />
sebbene tornassero innanzi alla <strong>Camera</strong> le proposte di sancire<br />
qualche incompatibilità per ragione d'affari collo Stato, che erano<br />
mosse cria dalla famosa inchiesta sulle Meridionali, e si erano trascinate<br />
indarno fino allora, fra la difficoltà intrinseca della proposta,<br />
l'indifferenza <strong>dei</strong> più, e la consueta paura di dare un largo<br />
strappo alla <strong>legge</strong>. E fu respinto anche, con tutti gli onori, un<br />
progetto degli onorevoli Corte e Maurigi, inteso a chiamare al<br />
potere elettorale i cittadini di 21 anni compiuti, paganti almeno<br />
25 lire di imposta, o inscritti sulle liste <strong>dei</strong> giurati, od usciti da<br />
nn istituto d'istruzione secondaria. L'on. Corte ricordò in quell'occasione<br />
la storia della Sibilla e fu profeta; quelli che stimano<br />
la presente riforma pericolosa ed eccessiva, devono sentire<br />
quanta responsabilità pesi su coloro che combatterono, con successo<br />
allora, le modeste proposte, in alcune delle quali conveniva<br />
la maggioranza della <strong>Camera</strong>.<br />
Vili.<br />
<strong>La</strong> Commissione regia del 1876 e il progetto Nicotera.<br />
L'on. Depretis, quando venne chiamato al potere dalla fiducia<br />
del Parlamento e del Re, aveva già affermata, nel programma<br />
che per poco non pigliò il posto del quinto evangelo, la necessità<br />
di avviarsi risolutamente al suffragio popolare. Ma né lui, né<br />
Fon, Nicotera, ministro delTInterno, avevano fretta di compiere<br />
la riforma elettorale, né per nessuna cosa al mondo l'avrebbero<br />
voluta compiere colla larghezza già proposta dall'on. Cairoli.<br />
<strong>La</strong>onde fu istituita una Commissione, con un solenne decreto<br />
reale, che dava alla riforma un'autorità mancata alle altre, come<br />
s'addice alla sua importanza politica, ed assicurava in cotal modo<br />
il paese, che questa volta la sua attesa non sarebbe stata delusa.
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XIX<br />
Ecco il testo di quell'importante decreto:<br />
" Considerando, che la volontà della nazione, fondamento<br />
del nostro diritto pubblico e glorioso titolo della monarchia su<br />
cui venne ricostituita l'unità della patria, ha la sua ordinaria<br />
manifestazione per mezzo del corpo elettorale, da cui emana la<br />
<strong>Camera</strong> rappresentativa;<br />
'^ Considerando che le condizioni dell'elettorato politico,<br />
determinate per <strong>legge</strong>, quando primamente fu sancito il patto<br />
costitutivo della nostra società politica, furono poscia con altra<br />
<strong>legge</strong> modificate, allorché, ampliato il Regno, si venivano raccogliendo<br />
in un solo Stato le maggiori parti d'Italia;<br />
" Considerando che ora, consolidata l'unità politica, condotta<br />
presso al termine la grande opera della piena concordanza delle<br />
leggi e delle istituzioni rappresentative, introdotte nuove disposizioni,<br />
che variano notabilmente le relazioni personali ed economiche<br />
<strong>dei</strong> cittadini, si è manifestato il desiderio e il bisogno che<br />
le norme da cui è regolato l'esercizio dell'elettorato politico,<br />
vengano condotte ad una più sincera rispondenza colle progredite<br />
condizioni della società;<br />
« Considerando che il desiderio di studiare e riformare la<br />
costituzione del corpo elettorale si è manifestato anche con ripetute<br />
dichiarazioni e con formali proposte presentate nel Parlamento;<br />
« Considerando che prima d'introdurre variazioni e correzioni<br />
in una delle leggi fondamentali deJlo Stato è necessario procedere<br />
con sicuro avvedimento, tanto per accertare quali siano<br />
le mutazioni veramente desiderate e desiderabili, quanto per prevedere<br />
e regolarne le conseguenze..,. ».<br />
Per questi motivi veniva istituita una Commissione reale,<br />
collo scopo di « raccogliere gli elementi statistici risguardanti la<br />
storia delle elezioni politiche nel regno d'Italia, e di studiare<br />
tutte le proposte di riforma suggerite per regolare ed estendere<br />
il diritto elettorale, per assicurarne l'esercizio e per ristabilire il<br />
pieno accordo tra la <strong>legge</strong> elettorale e le altre leggi che determinano<br />
i diritti e gli obblighi <strong>dei</strong> cittadini, e si stabiliva che la<br />
Commissione reale, compiuti gli opportuni studi preparatorii,<br />
avesse a proporre i provvedimenti, che, a suo avviso, piìi efficacemente<br />
conducono allo scopo di estendere il diritto elettorale a<br />
tutti i cittadini, i quali, secondo lo spirito delle nostre istituzioni,<br />
potrebbero essere chiamati a scegliere i rappresentanti della<br />
nazione ».<br />
Vennero chiamati a far parte della Commissione i senatori<br />
Conforti e Tecchio, ed i deputati Cairoli, Correnti, Corte, Crispi,<br />
Guerrieri-Gonzaga, Maurigi e Righi. Dopo una breve discussione,<br />
della quale furon'o pubblicati i verbali, l'on. Correnti venne nominato<br />
relatore, e stese, infatti, uno schema di relazione, che<br />
servì alTon. Nicotera per compilare quella, colla quale presentò<br />
al Parlamento il suo progetto di riforma alla <strong>legge</strong> elettorale.
i^GOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
In questo proponeva di abbassare a 21 anni l'età per l'elettorato,<br />
di ridurre il censo e di inscrivere inoltre nelle liste elettorali<br />
quelli che avevano superata la quarta elementare o dimostrassero<br />
con titoli equipollenti di possedere le cognizioni, con poche altre<br />
modificazioni alla <strong>legge</strong> vigente.<br />
Ma il progetto non approdò, essendo la <strong>Camera</strong> preoccupata<br />
da questioni economiche ed amministrative e distratta poi da<br />
contrasti personali, che impedirono al Ministero di trar profitto,<br />
per il compimento di questa e d'altre riforme, d'una delle più<br />
grosse maggioranze che ricordi la storia parlamentare.<br />
IX.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari.<br />
<strong>La</strong> fortuna, che non sorrise al progetto di riforma della<br />
<strong>legge</strong> elettorale, che concerneva l'elettorato , accompagnò in<br />
porto, sebbene attraverso una navigazione delle più burrascose,<br />
quello sulle incompatibilità parlamentari, e ne usci la <strong>legge</strong> del<br />
1877. Per effetto della quale, in luogo di centodue funzionari,<br />
quanti non erano stati mai, se ne ammisero alla <strong>Camera</strong> soli 40,<br />
esclusi i ministri ed i segretari generali; i professori furono<br />
ridotti da 13 a 10, e d'altrettanto i magistrati; si tolse modo al<br />
Governo di trarre dalla <strong>Camera</strong> prefetti ed altri funzionari, fuorché<br />
pel servizio diplomatico; e si decisero per <strong>legge</strong> alcuni punti dubbi<br />
0 risolti già dalla giurisprudenza parlamentare. Si tentò, inoltre,<br />
riassumendo le molte e varie proposte fatte, di metter argine<br />
all'aff'arismo ; ma qui, ch'era pure il maggior titolo della riforma,<br />
l'effetto è mancato, perchè tutti sanno che la <strong>Camera</strong> si è chiusa<br />
davanti a qualche onesto uomo di affari, ma non ne fu escluso<br />
uno solo di quegli affaristi, che ne corrompono il carattere e tanto<br />
contribuiscono ad esautorare il sistema parlamentare.<br />
X.<br />
Come è stata messa assieme la naova <strong>legge</strong> elettorale<br />
L'on. Crispi, venuto al Ministero dell'interno in sulla fine<br />
del 1877, ripigliò subito il disegno della riforma, e preparò un<br />
progetto di <strong>legge</strong> che neppure ebbe il tempo di presentare alle<br />
Camere, anzi credo sia noto a pochissimi, perchè dopo due mesi<br />
e mezzo, nei quali vennero a morire il Re che aveva più di tutti<br />
contribuito a fare l'Italia, ed il Pontefice che più di tutti l'aveva<br />
impacciata, fu costretto a rassegnare le proprie dimissioni. Nel<br />
progetto Crispi era esteso l'elettorato a parecchie categorie di<br />
cittadini comprese nella nuova <strong>legge</strong>: quelli che avessero militato<br />
nell'esercito di terra o di mare, i decorati al valor militare<br />
e civile, ed alcuni altri. Si accoglieva la proposta di escludere<br />
dal voto quelli che appartengono a corpi armati, fino al grado di
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE<br />
capitano, non compreso, salvo che si trovino in residenza libera ;<br />
la prima revisione delle Uste era affidata alla Giunta, e si modificavano<br />
parecchie disposizioni della procedura elettorale. Veniva<br />
poi introdotto lo scrutinio di lista per Provincia, col voto per Comune,<br />
come l'on. Crispi sostenne anche poi, innanzi alla <strong>Camera</strong>,<br />
Di questi progetti e di questi studi fece tesoro Ton. Zanardelli,<br />
quando, chiamato nel Ministero del 24 marzo 1878 al dipartimento<br />
dell'Interno, rivolse principalmente le proprie cure alla<br />
riforma elettorale. In pochi mesi di assiduo lavoro, con una Commissione<br />
nella quale ebbi l'onore d'esser chiamato subito a studiare<br />
con lui, preparò non solo il progetto completo della nuova<br />
<strong>legge</strong> elettorale, ma altresì quelle circoscrizioni, che dopo essere<br />
state segno ad accuse tanto più fiere quanto più indeterminate,<br />
sono state approvate dal Parlamento con poche e lievi modificazioni,<br />
introdotte od almeno elaborate anche queste da quei medesimi<br />
che avevano disegnate le prime.<br />
L'on. Zanardelli fu però rovesciato prima di presentare alla<br />
<strong>Camera</strong> il suo lavoro, al quale mancavano solo il coordinamento<br />
e la revisione finale, e la relazione che doveva spiegarlo ed illustrarlo.<br />
Tutto questo compi, appena assunto il portafoglio dell'Interno,<br />
Ton. Depretis, ed il 17 marzo 1879 presentò alla <strong>Camera</strong><br />
il progetto di <strong>legge</strong>, nel quale la Commissione parlamentare per<br />
cui riferi l'on. Brin, introdusse modificazioni profonde. Mantenne<br />
le principali categorie degli elettori a titolo di capacità, ma quasi<br />
per ristabilire l'equilibrio che da queste veniva, a suo giudizio,<br />
turbato, abbassò il censo a lire 10, non computando le sovrimposte<br />
locali; e proporzionatamente diminuì i titoli equipollenti al<br />
censo richiesti per i mezzadri, i fìttaiuoli, i possessori di rendita<br />
pubblica. Non accettò lo scrutinio di lista e la nuova distribuzione<br />
di deputati che ne seguiva, mantenendo il collegio uninominale,<br />
ed introdusse nella procedura elettorale alcune modificazioni<br />
corrispondenti a questa risoluzione ed altre nuove. Respinse da<br />
ultimo là maggior parte delle proposte sanzioni penali, reputandole<br />
troppo severe e meglio collocate nel Codice penale di là da venire.<br />
Ma la sessione fu chiusa prima che coteste proposte venissero<br />
a sostenere contro a quelle che il Ministero aveva fatte, la<br />
prova della discussione. E neirautunno del 1879, mentre la <strong>Camera</strong><br />
accordò all'on. Depretis quattro mesi di vacanza, e tenne<br />
il portafoglio dell'Interno Fon. Villa, la riforma elettorale fece<br />
un ultimo sonnellino. Tornato al potere nel novembre del 1879<br />
Fon. Depretis, la svegliò definitivamente, e per assicurarne le sorti<br />
immaginò di presentare alla <strong>Camera</strong> non già una nuova <strong>legge</strong><br />
elettorale, ma la riforma degli articoli più sostanziali di essa, il<br />
più bel fiore, lasciando gli altri, che a suo avviso avrebbero impacciata<br />
la discussione. Il minuto esame di disposizioni secondarie<br />
non doveva indugiare di più l'applicazione d'una riforma, della<br />
quale appariva ogni giorno più urgente la necessità.
LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
<strong>La</strong> Commissione, nella quale la <strong>Camera</strong> mandò a sedere i<br />
suoi uomini politici più eminenti, non fu di questo avviso, e<br />
assai potè nel determinarla a ripigliare tutto intero il progetto,<br />
l'affetto paterno che doveva sentire per esso l'on. Zanardelli, il<br />
quale fu non solo il relatore, ma la guida e l'anima di questa<br />
Commissione. « Le disposizioni che hanno per oggetto di assicurare<br />
la libertà, la sincerità, la moralità, la segretezza del voto.<br />
mediante guarentigie che seguano le operazioni elettorali, dal<br />
primo istante in cui il municipio pone mano ad inscrivere gli elettori,<br />
insino all'ultimo in cui viene dal seggio elettorale proclamato<br />
il deputato, parvero alla Commissione tutt'altro che secondarie ;<br />
parvero anzi fra le più essenziali e le più invocate del paese ».<br />
Perciò fu prima cura della Commissione di integrare il secondo<br />
disegno ministeriale col primo, e presentare alla discussione della<br />
<strong>Camera</strong> una <strong>legge</strong> completa.<br />
<strong>La</strong> Commissione attese al suo lavoro con zelo indefesso nell'estate<br />
del 1880, e nominò a relatori l'on. Zanardelli, che meglio<br />
di tutti era in grado di renderne le ragioni. Egli presentò la sua<br />
relazione in sulla fine del dicembre, e potè essere distribuita<br />
nel febbraio: lavoro senza esempio negli annali parlamentari, e<br />
di cui nessun elogio potrebbe dirsi, che non sia stato ripetuto,<br />
anche in Parlamenti stranieri.<br />
XI.<br />
Come la <strong>legge</strong> elettorale venne discussa ed approvata.<br />
<strong>La</strong> discussione ricominciò il 24 marzo e continuò, interrotta<br />
da crisi ministeriali che parvero minacciare fino all'estremo le<br />
sorti della riforma, nei tre mesi seguenti. <strong>La</strong> Commissione subì,<br />
nel frattempo, parecchie modificazioni, tra le quali noto le due<br />
che più giovarono al successo della riforma ed a farvi accogliere<br />
almeno a titolo di esperimento, un principio giusto, l'entrata<br />
dell'on. Zanardelli nel Gabinetto, e quella dell'on. Cenala nella<br />
Commissione. Ma per condurlo in porto fu giocoforza dividere il<br />
carico, come io aveva suggerito fin da principio, nel 1878, quando<br />
l'on. Zanardelli mi fece, come dissi, l'onore di chiamarmi a collaborare<br />
nel progetto. E l'impresa fu molto delicata, e non sarebbe<br />
riuscita, trascinando a sicura rovina tutta la <strong>legge</strong>, senza<br />
la consumata abilità parlamentare dell'on. Depretis. Bisognò navigare<br />
tra Scilla e Cariddi; perchè da una parte volevano lo Scrutinio<br />
di lista come condizione sine qua no?i della riforma, che<br />
reputavano pericolosa e dannosa senza il collegio ampio ; dall'altra<br />
non volevano saperne di rinunciare ai fidi ricoveri, alle relazioni<br />
faticosamente accumulate, nel momento stesso in cui dovevano<br />
contare con tanti elettori nuovi. Tra gli uni, come tra gli altri<br />
v'erano uomini animati da una fede purissima e da un profondo<br />
convincimento, e v'erano in maggior numero di quelli che si do-
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXIII<br />
mandavano se col collegio ampio avrebbero avuto più o meno<br />
influenza, maggiore o minor sicurezza di tornare alla <strong>Camera</strong>, e<br />
la risposta avrebbe dettato loro il voto. I fatti compiuti miOstrarono<br />
anche a coloro che più si erano ostinati contro la divisione<br />
quanto fosse opportuna.<br />
Legò ad essa il suo nome l'on. Ercole, che seppe raccogliere<br />
intorno asè unalegione di deputati, dove nessuna grande individualità<br />
spiccava, ma che all'ultima stretta, contando sulle opposizioni<br />
politiche e su quelli che si sarebbero fatti lor dietro, avrebbero<br />
potuto ben dire nos numerum sumus. Fatto sta che il Ministero<br />
seppe così bene destreggiarsi, e lasciare mettere in dubbio anche<br />
quello di cui l'on. Depretis non aveva dato argomento a dubitare<br />
mai, che la mozione dell'on. Ercole passò, il carico fu diviso su<br />
due navi, ed a questo, modo potè riuscire in porto.<br />
<strong>La</strong> Légge elettorale propriamente detta, separata da quella<br />
sullo Scrutinio di lista, cioè dalle disposizioni del titolo terzo che<br />
si attenevano a questo argomento, potè subito camminare più<br />
spedita, sebbene la <strong>Camera</strong> vi perdesse attorno ancora il resto<br />
del giugno ed alcuni giorni del luglio, li Senato, che nell'indirizzo<br />
col quale aveva risposto un anno prima al discorso della Corona,<br />
aveva alzata la voce e mostrati i denti, lasciando presagire una<br />
fìerissima opposizione, fu in fondo saggio, prudente, temperato,<br />
e si mostrò animato di sincero patriottismo e rispettoso della<br />
volontà del paese. L'on. <strong>La</strong>mpertico, riferendo a nome dell'Ufficio<br />
Centrale, seppe illuminare, quando si credeva da tutti esaurito,<br />
nuovi lati del problema, additò francamente i pericoli d'alcune<br />
risoluzioni, e propose anche parecchi emendamenti sostanziali<br />
di molto peso, sui quali assai difficilmente sarebbesi potuto evitare<br />
un conflitto tra le due Camere. Ma all'ultima stretta una sola<br />
modificazione notevole fu accolta, per computare, come nella<br />
<strong>legge</strong> del 1860, insieme all'imposta erariale, la sovrimposta provinciale<br />
nella formazione del censo elettorale. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, lo<br />
confessò nella sua breve relazione l'on. Ceppino, succeduto nell'ufficio<br />
all'on, Zanardelli, accettò a malincuore anche questa;<br />
però seppe tener conto della moderazione del Senato, e il 22 gennaio<br />
di quest'anno la <strong>legge</strong> venne sancita dalla Corona e subito<br />
promulgata.<br />
Il progetto separato sullo Scrutinio di lista, acconciato dalla<br />
Commissione che ristudiò la Tabella della circoscrizione e si adoperò<br />
a coordinarlo all'altra <strong>legge</strong>, fu di nuovo discusso alla <strong>Camera</strong><br />
tra la metà di gennaio e la metà di febbraio. Vennero ripetuti<br />
molti argomenti sveltiranno innanzi, ma più che tutto la discussione<br />
si aggirò sulla rappresentanza delle minoranze, che fu a un<br />
punto di compromettere la <strong>legge</strong> sullo Scrutinio di lista, come già<br />
questa l'intera. Pure anche questa difficoltà fu superata sacrificando<br />
gran parte del principio, che non rimane più nella <strong>legge</strong> fuorché<br />
a titolo di tenuissimo esperimento, e la <strong>legge</strong> passò al Senato. Il
XXIV LEGGI POLITICO-AMMIJSISTRATIVE<br />
quale, questa volta, fu anche più prudente, piii temperato o rassegnato,<br />
tanto che non nocque alle sorti della <strong>legge</strong> la malattia<br />
che sventuratamente non consenti all'on. Depretis di assistere<br />
alla discussione. L'eloquenza veramente seducente dell'on. Zanardelli,<br />
Io zelo sincero e intelligente con cui Fon. <strong>La</strong>mpertico,<br />
di nuovo relatore, difese il progetto, ne assicurarono le sorti, e<br />
senza alcuna modificazione fu approvato, e il 7 di maggio diventò<br />
anch'esso <strong>legge</strong> dello Stato.<br />
XII.<br />
Difficoltà d'una buona <strong>legge</strong> elettorale. Criteri fondamentali<br />
del potere elettorale.<br />
Non si possono disconoscere le difficoltà onde è circondata<br />
questa materia e che impediscono alla maggior parte degli Stati<br />
di avere buone e perfette legislazioni elettorali. Già da opposti<br />
campi Balbo e Sismondi notavano che tutta la materia delle eledifficil<br />
1<br />
W<br />
che in questa, la quale anch'esso chiama la gran questione di<br />
Governo, ci troviamo ridotti a scegliere fra diverse soluzioni imperfette.<br />
" Non havvi di questa <strong>legge</strong> alcuna parte, sia concernente<br />
il diritto in se stesso, sia il metodo con cui esercitarlo,<br />
non havvi quasi alcuna disposizione particolare, che non presenti<br />
argomenti di discussione, problemi di difficile scioglimento. E<br />
tale difficoltà della materia ci è confermata dall'esame delle numerose<br />
leggi elettorali de' vari paesi, dai modi svariatissimi in<br />
ogni tempo immaginati con profondi studi, con sforzi ingegnosi,<br />
e talvolta con rapida vicenda, allo scopo di costituire la rappresentanza<br />
del paese ; ci è confermata dagli ingannevoli effetti che<br />
spesso gli autori e fautori di queste leggi ottennero dall'opera<br />
loro " (ZANARDELLI, pag. 4).<br />
Si veda, come le dottrine, le applicazioni, le leggi si dividano<br />
in due campi riguardo al primo fondamento del potere politico.<br />
<strong>La</strong> rivoluzione francese elevò a dogma la dottrina democratica<br />
del suffragio universale, conseguenza dell'eguaglianza di tutti in<br />
faccia alla <strong>legge</strong> ed espressione della sovranità popolare. L'ideale<br />
dell'umanità pareva loro il Governo diretto; tolleravano il rappresentativo<br />
a mala pena, con mandato imperativo, col diritto di<br />
sanzione riservato al popolo, e cogli altri congegni <strong>dei</strong> quali la<br />
Svizzera fa da qualche tempo non invidiabile esperimento. Fin d'allora<br />
una schiera d'illustri pensatori, educati alla scuola di Montesquieu<br />
ed alle esperienze inglesi, rifuggiva da questo assoluto,<br />
ed anche alcuni teorici, come Siéyès e Condorcet, cercavano di<br />
moderarlo nelle applicazioni legislative. Infatti l'Assemblea Costituente<br />
non applicò il suffragio universale, e la Legislativa escluse<br />
dai voto i salariati e i minori di 24 anni, temperando anche questa
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXV<br />
ristretta popolarità con due gradi di elezione. Il suffragio unidiretto<br />
accolto nella Costituzione del 24 giugno 1793 ebbe la vita<br />
d'un giorno, perchè il popolo, di restrizione in restrizione, riuscì<br />
ad abdicare nelle mani di un grande elettore tutta la propria<br />
sovranità.<br />
<strong>La</strong> scuola dottrinaria sorse allora, quasi reazione contro la<br />
teoria democratica : Royer-Collard che ne fu il banditore, e<br />
Guizot che potè farne più lungo esperimento, ponevano ad assunto<br />
della rappresentanza parlamentare una specie di giustizia<br />
ideale, e ne proclamavano la sovranità. Nella pratica cotesta sovranità<br />
della giustizia si concretava nella sovranità <strong>dei</strong> più capaci,<br />
cioè ad un arbitrio sconfinato, che, dal dispotismo illuminato<br />
d'un solo uomo di genio, discendeva sino al suffragio di<br />
tutti coloro che erano capaci di <strong>legge</strong>re e scrivere. <strong>La</strong> teoria dottrinaria<br />
fu la rovina del Governo che volle farne l'unico suo fondamento<br />
e la sua sanzione, perchè la Francia si compendiò tutta in<br />
circa duecentomila elettori, base tanto ristretta, che il primo movimento<br />
popolare bastò a rovesciarla.<br />
L'esperi^enza delle due teorie ebbe qualche utile azione sulle<br />
legislazioni elettorali <strong>dei</strong> popoli che si vennero poi costituendo<br />
a libertà. Era in entrambe un pericolo: il suffragio popolare<br />
richiamava alia memoria gli eccessi della rivoluzione delTottantanove<br />
; al dottrinarismo puro s'imputava la caduta delle due Monarchie<br />
francesi. Nelle leggi elettorali del Belgio, del Piemonte,<br />
del Portogallo, nei tentativi italiani e tedeschi del 1848-49 troviamo<br />
le più temperate espressioni legislative della scuola eclettica.<br />
Gli uomini di Stato s'adoperano con uguale interesse ad<br />
evitare la democrazia e l'oligarchia, e parve a loro supremo intento<br />
del Governo rappresentativo quello di adagiarsi tra le due<br />
forme, chiamando all'urna il maggior numero di cittadini capaci.<br />
Senonchè, mentre continuano le dispute <strong>dei</strong> dotti e le preoccupazioni<br />
degli uomini di Stato, il suffragio si va allargando<br />
dovunque. Le esperienze della Svizzera, degli Stati Uniti, debbono<br />
pure essere notate, con quelle di Francia; l'Inghilterra, dopo<br />
avere ammessa al voto la borghesia, apre le porte alla democrazia<br />
e le dà un considerevole acconto colla <strong>legge</strong> del 1867; la<br />
Germania unita, sciogliendo il voto del Parlamento di Francoforte,<br />
scrive nella sua Costituzione, sotto il patrocinio di Bismarck,<br />
il suffragio universale. In Spagna lo afferma una rivoluzione<br />
e lo subiscono due Monarchie; in Francia il sig. Thiers<br />
rispetta non meno di Gambetta e di Louis Blanc il principio del<br />
voto popolare, e la nuova Repubblica conferma quello che neanche<br />
la reazione succeduta alla guerra e alla Comune aveva osato<br />
toccare. Quasi tutti gli altri Stati si tengono stretti ai principii<br />
del censo e della capacità ; ma devono allargare, coll'abbassamento<br />
di queste condizioni, la base dello Stato, che si va anche naturalmente<br />
allargando per la diffusione della ricchezza e della coltura.
XXVI LEGGI POLITICO-AMIMINISTRATIVE<br />
Anche la scienza si trova a poco a poco costretta ad uscire<br />
dalle scuole e dai libri per tener conto di questi progressi. I dottrinarli<br />
restano isolati, quasi massi erratici, testimoni di epoche<br />
scomparse; gli eclettici si vanno vieppiù accostando alla scuola<br />
democratica. Molti vi si adagiano, quasi paghi di trovare nella<br />
partecipazione di tutti al voto e quindi al governo della cosa pubblica,<br />
una formola decisa, che acqueti ogni loro dubbio. Gli altri,<br />
constatata l'impossibilità di arrestare il torrente della democrazia,<br />
rivolgono tutto l'ingegno a studiare un ben ordinato sistema di<br />
argini e di chiuse, che valgano a volgerne a profìtto le forze. Si<br />
aggiunge che le più corrette dottrine della scuola moderna vanno<br />
scemando il pregiudizio che annetteva un valore esagerato alle<br />
forme politiche. <strong>La</strong> credenza della virtù innata delle Costituzioni<br />
va scomparendo, come scomparve quella nella superiorità congenita<br />
<strong>dei</strong> sovrani. Si comprende generalmente che le forme politiche<br />
hanno un valore solo in quanto sono vivificate dal carattere nazionale.<br />
E cosi anche il diritto elettorale, secondo scrive Herbert<br />
Spencer, non si considera più « come un benefizio per se medesimo,<br />
ma come mezzo per guarentire ad ogni cittadino tutti i risultati<br />
utili, debitamente ottenuti, delle attività sue ; e di assicurargli le<br />
condizioni che gli permettano di vivere nel miglior modo comportabile<br />
dall'uguale diritto che tutti gli altri cittadini possedono «.<br />
A questo modo viene prevalendo un concetto, che a me parve<br />
egregiamente espresso, nella scienza, dal Bluntschli, e che senza<br />
alcune esagerazioni, nelle quali è stato trascinato in ultimo dalla<br />
discussione parlamentare, avrebbe meglio di ogni altro tradotto in<br />
atto la legislazione italiana. Voglio dire il concetto della capacità,<br />
per cui è elettore chiunque sa e può esercitare debitamente il<br />
diritto suo, cioè con indipendenza ed intelligenza sufiScienti a fare<br />
che sia proprio suo, non altrui. Ma poiché, sebben turbato da<br />
alcune disposizioni fortunatamente transitorie, tale criterio è<br />
quello della nuova <strong>legge</strong> italiana, giova dire, con qualche particolare,<br />
come si è formato prima nella mente degli scienziati, e<br />
come potè essere tradotto in pratiche applicazioni.<br />
XIII.<br />
Le condizioni di età e di sesso.<br />
In tutte le legislazioni elettorali si domandano alcune condizioni<br />
per esercitare il diritto elettorale. Anche là dove il suffragio<br />
è universale, non sono ammessi i fanciulli, sebbene sia<br />
stato proposto più volte, nei libri e nei Parlamenti, di rivestire<br />
della loro rappresentanza politica chi ne possiede la rappresentanza<br />
civile. Nei paesi retti a largo sufìTragio bastano generalmente<br />
ventun anno, l'età cui s'arrestano le aspirazioni democratiche,<br />
quantunque, dopo i mutati ordinamenti militari ed i progressi<br />
<strong>dei</strong>reducazione, s'accenni a chiedere un maggiore abbassamento<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXVII<br />
dell'età politica, portandola a 18 anni, quanti bastano in quasi tutte<br />
le democrazie dirette della Svizzera, nell'Uri, nei due Appenzell,<br />
a Glarona.<br />
Pili disputata la questione del sesso, una di quelle che ritornano<br />
tutti gli anni anche davanti alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglesi<br />
ed hanno già una ricca letteratura. Primi se ne preoccuparono gli<br />
Inglesi, ai quali già la collezione del Prjnne porgeva esempi di<br />
donne che si accostarono alle urne sin dai tempi più antichi,<br />
specialmente nei horghi marci, mentre Whitelocke, contro<br />
lord Coke, sosteneva, che il liber homo della magna charia non ha<br />
sesso, e le leggi esoneraìio le donne da molti ufficii, mentre nessuna<br />
parla della franchigia elettorale. Fatto sta che per alcuni<br />
anni la causa del voto politico delle donne andò guadagnando<br />
proseliti, tanto da lasciar supporre che tosto o tardi sarebbe<br />
entrata nella legislazione. Ma poi sopravvenne una cotale indifferenza;<br />
gli argomenti degli oppositori guadagnarono terreno;<br />
e le piccole esperienze americane dissuasero molti partigiani.<br />
D'altronde, uno <strong>dei</strong> più ardenti sostenitori del female siiffrage,<br />
lo Stuart Mill, non è più ; Taltro, che fu Jacob Bright, abbandonò<br />
una opinione professata piuttosto per simpatia dell'amico ; restano<br />
sulla breccia il Fawcett, il Forsyth e pochi altri, che riuscirono<br />
più volte a raccogliere alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni un rispettabile<br />
numero di voti. Questi fatti mostrerebbero essi soli come quella<br />
del fem^ale suffraga sia questione seria, dove non si avessero<br />
le legislazioni del Dacotah e dell'Utah che ammettono al voto le<br />
donne, e negli Stati del Missuri, dell'Ohio, del Minnesota, di New-<br />
York non si fossero fatte proposte somiglianti. Anche il Chili ha<br />
fatto quello che non fu concesso ad alcuni revising barristers<br />
inglesi nelle elezioni del 1867, i quali, fondandosi sulla sostituzione<br />
della parola man alla parola male person, fatta, forse a<br />
caso, nel re forni act di quell'anno, inscrissero sulle liste elettorali<br />
le donne. Nel Chili la inscrizione delie donne sulle liste elettorali<br />
fu accolta con entusiasmo ed ebbe la sanzione del fatto compiuto.<br />
Ma la causa della franchigia politica della donna non pare<br />
destinata a propiziarsi la simpatia <strong>dei</strong> legislatori né l'appoggio<br />
degli scienziati. <strong>La</strong> Corte suprema degli Stati Uniti, con sentenza<br />
del 4 ottobre 1875, respinse un ricorso delle donne del<br />
Missuri contro la Costituzione dello Stato, che ricusava loro il<br />
diritto di voto, negando che la qualità d'uomo e di cittadino secondo<br />
la Costituzione federale, bastasse sola a conferire questo<br />
diritto. Le esperienze americane hanno assai nociuto alle appariscenti<br />
dottrine del Mill e <strong>dei</strong> suoi seguaci, e tarpate le ali alla<br />
propaganda in favore del female suffrage. Non si nega che qualche<br />
progresso non possa esser realizzato anche in questo senso,<br />
ma legislatori e scienziati s'accordano nel giudicare la questione<br />
per lo meno immatura, e nello stato presente della civiltà e della<br />
coltura affatto inopportuna.<br />
iff
XXVin LEGO! POLITICO-AMiriNISTRATIVE<br />
Nella discussione parlamentare le donne non mancarono in<br />
Italia di valenti campioni, che difesero quanto esse avevano, con<br />
numerose petizioni, domandato; ma prevalsero le savie considerazioni,<br />
che già l'on. Zanardelli aveva svolte nella sua relEizione:<br />
« Ai diritti, come ai doveri della vita pubblica e militante, la<br />
donna, nelle società antiche e moderne, è rimasta estranea, e<br />
parve sempre, ad essa stessa in generale e ad altrui, per la sua<br />
natura, per le sue stesse nobilissime doti, ripugnante e disadatta...<br />
<strong>La</strong> donna sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende<br />
e nelle gare politiche. Quelle stesse virtù nelle quali vince<br />
veramente l'uomo, per le quali è ammirata ed ammirabile, virtù<br />
di tenerezza, di passione, d'impeto, ma che traggono nascimento<br />
dal fatto incontrastabile, che in essa prevalgono il cuore alla<br />
mente, l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione,<br />
la generosità alla giustizia, quelle stesse virtìi non sono quelle che<br />
ai forti doveri della vita civile macr^riormente convencrono.<br />
C71^> CJ<br />
Perciò la maggior parte delle donne non aspira a che si conferisca<br />
loro un diritto, il quale in tal caso sarebbe in pari tempo<br />
un dovere, e le costringerebbe ad assumere la parte insopportabile<br />
della donna politica, a scendere ad occupazioni e disquisizioni<br />
e negozi, che sarebbero mortale fastidio per la loro tempra<br />
delicata e gentile; mentre la parte nobilissima della donna nella<br />
politica è quella di formare i caratteri, di inspirare l'amor di<br />
patria, l'altezza <strong>dei</strong> sentimenti, di sorreggere e fortificare nello<br />
esercizio delle pubbliche virtù, di indirizzare le menti e gli animi<br />
ai fulgidi ideali verso cui volgesi e <strong>dei</strong> quali innamorasi più facilmente<br />
il suo pensiero " (Relaz, ZÀXARDELLI, pag. 34),<br />
XIV.<br />
Altre condizioni legali, sociali, religiose e politiche.<br />
Queste eccezioni quasi generali di età e di sesso non sono<br />
le sole che vietano anche al più largo e popolare suffragio la qualifica<br />
di universale. Ve n'ha alcune altre fondate sulla condizione<br />
legale delle persone o sulla loro posizione sociale, eccezioni per*<br />
manenti o tali che scemano o cessano col venir meno degli impedimenti.<br />
Non conosco <strong>legge</strong> elettorale, la quale chiami al voto<br />
i condannati ed i falliti non riabilitati, tranne le prime Costituzioni<br />
della California; certo nessuna lo consente ai pazzi ed agli<br />
interdetti- Le Costituzioni degli Stati schiavisti escludevano dal<br />
voto i neri ; l'Oregon e la California i Cinesi, e il Texas anche<br />
gli Indiani. Ma dopo l'emendamento del 1870 nessun pretesto di<br />
razza o di colore può permettere ad uno degli Stati Uniti di escludere<br />
dal voto un cittadino americano. Né di cosi fatte esclusioni<br />
di razza ci off'rono esempio le costituzioni rappresentative delle<br />
Colonie inglesi e delle altre Repubbliche americane, dove anche<br />
il diritto di cittadino non sia conteso ad uomini di razza e colore<br />
diversi.
^<br />
f<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE<br />
<strong>La</strong> condizione sociale delle persone può in certi casi essere<br />
incompatibile coU'esercizio del diritto di voto. Così avviene di<br />
coloro che vivono della pubblica carità. Si può declamare, si possono<br />
versar lagrime sul pauperismo e dedicare tutti gli sforzi individuali<br />
e collettivi a scemare o meglio a^prevenire questa piaga<br />
sociale, ma neanche la teoria democratica potrà riconoscere a chi<br />
vive nella società quasi parassita l'esercizio del diritto di voto.<br />
Certo va troppo innanzi la <strong>legge</strong> elettorale danese, la quale vuole<br />
che gli indigenti siano ammessi soltanto dopo aver rimborsati i<br />
sussidii ricevuti; ma non si possono biasimare le moderate esclusioni<br />
delle Costituzioni più democratiche, le quali, a guisa di<br />
temperamento, non computano a questo titolo i sussidii distribuiti<br />
per ragione d'istruzione ed esigono che la mendicità risulti<br />
provata da un atto pubblico di ammonizione, di condono o di<br />
soccorso.<br />
Più gravi controversie si agitano nella scienza e tra i legislatori,<br />
riguardo ai ministri <strong>dei</strong> culti, ed a coloro che si trovano<br />
sotto le armi per la difesa della società e dello Stato, le due sole<br />
professioni, forse, che possono porgere argomento a siffatta controversia.<br />
Quanto ai ministri del culto, la eccezione viene addotta<br />
generalmente pel solo clero cattolico, e si fonda sulle speciali<br />
condizioni di dipendenza, in cui si trova e sulla sua esistenza<br />
quasi appartata dalla società, mentre cerca aiuto di ragioni anche<br />
nelle leggi Clementine, le quali vietano al Clero piiblicis se ad ministrationihiis<br />
immiscere, et seciilares ciiras siiscipere, ricordandogli<br />
l'evangelico 7iemo potest duobus dominis servire. Ed<br />
infatti, quasi tutte le legislazioni elettorali ricusano implicitamente<br />
l'esercizio del voto politico al Clero regolare, laddove sono<br />
ancora tollerate le fraterie, ed alcune, tra altre le leggi costituzionali<br />
di Soletta (1850, 1856), del Ticino (1855), di Friburgo<br />
1863), di Lucerna (1863) e di Zug (1864), riconoscevano il<br />
diritto elettorale ai soli laici. Le autorità federali decisero, in<br />
parecchie occasioni, che così fatta esclusione era perfettamente<br />
compatibile coi principii generali della Costituzione svizzera,<br />
quantunque mostrassero la tendenza, che trovò la sua espressione<br />
nell'articolo 47 del nuovo Statuto, di riconoscere che nessuna<br />
restrizione potesse essere fatta all'uso <strong>dei</strong> diritti civili per cause<br />
di natura ecclesiastica o religiosa. Le leggi prussiane, certo le<br />
più severe contro il Clero, non lo escludono dall'esercizio <strong>dei</strong><br />
diritti politici se non a titolo di pena.<br />
Piii grave è la controversia riguardo a coloro che si trovano<br />
in condizione di assoluta dipendenza per causa del servizio militare,<br />
laddove le larghe condizioni generali della <strong>legge</strong> li chiamano<br />
al voto. Nessuna imitabile soluzione ci additano le democrazie<br />
svizzere e americane, che non conoscono la triste necessità<br />
w<br />
degli eserciti permanenti : tuttavia l'Ohio nega ricisamente il voto<br />
a chiunque si trovi per pubblico servizio sotto le armi, e la nuova
XXX LEGGI POLITICO-AMMINISTR\TIVE<br />
Costituzione svizzera non permette loro di votare fuori del Comune<br />
di origine. In questo modo si elimina la necessità di una<br />
esclusione che apparirebbe ad ogni modo odiosa, e si rende in pari<br />
tempo impossibile un abuso, che toglierebbe ogni sincerità alle<br />
elezioni e darebbe una influenza preponderante al partito, che<br />
dispone della forza armata. <strong>La</strong>onde pare preferibile la soluzione<br />
accolta dalla nostra <strong>legge</strong>, che esclude non dal diritto, ma dal<br />
suo effettivo esercizio tutti coloro che si trovano sotto le armi,<br />
non solo nelTesercito e nell'armata, ma altresì negli altri corpi<br />
organizzati per servizio pubblico, e consente di esercitarlo soltanto<br />
ai sott'uffiziali, che ne avevano già il possesso, si trovano<br />
in condizione di maggiore indipendenza e sono in numero incomparabilmente<br />
minore.<br />
XV.<br />
Il voto politico fondato sul censo; storia e legislazione comparata<br />
di questo criterio.<br />
Queste ed altre eccezioni relative all'età, al sesso, alla condizione<br />
sociale permanente o temporanea, al domicilio, non scemano<br />
la popolarità del suffragio, ma neanche concedono di chiamarlo<br />
universale^ dove l'universalità non voglia essere intesa<br />
appunto con queste restrizioni. Le quali acquistano quasi modo e<br />
qualità di principii generali, essendo con poche diversità ammesse<br />
dagli scrittori e da tutte le istituzioni rappresentative. Ma poche<br />
costituzioni si appagano di queste restrizioni ; le altre sacrificano<br />
in diversa misura la popolarità del voto ad un concetto storico o<br />
dottrinario, concedendo l'esercizio della funzione di elettore solo<br />
a coloro che si trovano in determinate condizioni. Così il suffragio<br />
politico diventa una eccezione, determinandosi per <strong>legge</strong> secondo<br />
quali criterii debba essere conferito.<br />
Il più generalmente ammesso è quello del censo. Cotesta<br />
idea del rating siiffrage è cosi profondamente radicata nelle istituzioni<br />
anglo-sassoni, che nella Gran Brettagna si mantenne inalterata<br />
traverso abusi secolari fino alla riforma del 1832; seppe<br />
resistere a lungo negli Stati Uniti alle esagerazioni dellademocraz^ia,<br />
e non fu abbandonata nemmeno nei nuovi consorzi civili fondati<br />
in Australia e nella Nuova Zelanda. L'antico principio inglese,<br />
loithout taxation not representation, non ammette eccezione;<br />
neanche lo Stuart Mill, audace novatore, vorrebbe concedere<br />
" a chi ha proprio niente, il diritto di frugare nelle tasche di chi<br />
possiede qualcosa ». Il rating suffrage, il diritto di voto riconosciuto<br />
a chi paga una tassa, fu mantenuto nelle riforme inglesi<br />
del 1832 e del 1867, e colle proposte più recenti, che sono come<br />
il lievito d'una nuova riforma, si domanda soltanto di estendere<br />
alle contee, cioè alle classi rurali i beneficii della <strong>legge</strong> del 1867.<br />
Così per gli Inglesi rimane sempre un'astrazione il concetto del-
I<br />
LEGGE ELKTTORAt.E POrilTICA — PREFAZIONK XXXI<br />
Yequal representaiion; pertìno gli Americani, nelle più recenti<br />
deliherazioni della loro suprema magistratura politica, non parlano<br />
di diritto elettorale, ma di franchigia, e il Seaman, a capo<br />
di una schiera di illustri pensatori, s'adopera a ricondurre le<br />
legislazioni del suo paese a quelle condizioni di censo che la sola<br />
Costituzione del piccolo Rhode Island ancora conserva.<br />
Diverse sono le cause, perle quali parecchie costituzioni<br />
politiche domandano all'elettore quanto paga di imposta annua,<br />
ch'è come dire quanto possiede, imperocché l'imposta non è presa<br />
che come la misura più evidente e materiale del reddito. Alcune<br />
sono puramente dottrinarie, altre hanno un valore storico. Le<br />
prime prevalgono nel Belgio, in Italia ed altrove; le seconde in<br />
Inghilterra, in Germania e nei paesi scandinavi.<br />
Gli antichi Parlamenti inglesi non hanno traccia d'organizzazione<br />
simmetrica. I rappresentanti del paese erano convocati<br />
dal Re per domandar loro qualche cosa, per lo più un contributo<br />
di denaro o di uomini; e premeva sopratutto conoscere l'opinione<br />
del paese. Chi guardasse il modo, ond'erano eletti i membri<br />
del Parlamento, potrebbe quasi dire che si sceglievano a caso,<br />
tra le persone più influenti. Scopo supremo e principio unico era<br />
quello di consentire Timposta. Questo principio storico ebbe una<br />
grande influenza sul carattere nazionale, di guisa che ancora oggi<br />
gli Inglesi mostrano assai maggior fiducia nelle riforme parziali<br />
e incomplete, le quali abbiano una qualche analogia colle istituzioni<br />
vive, che nelle riforme, le quali, per quanto giuste, semplici,<br />
chiare, perfette, contrastano con esse. " Così, avverte anche<br />
Bagehot, ci troviamo ridotti a scegliere tra diverse soluzioni<br />
imperfette. Il sistema elettorale inglese è una cosa tutta artificiale<br />
e molti scrittori notano con rammarico come nessun sistema<br />
naturale vi si potrebbe sostituire «.<br />
Ma nessuna delle ragioni addotte per mostrare l'opportunità<br />
del sistema elettorale inglese può valere per altri paesi. Così<br />
troppo ci dilungheremmo a volere indagare le ragioni storiche<br />
della distribuzione del suffragio nei paesi di razza scandinava e<br />
alemanna. Queste ragioni sono di gran lunga meno antiche che<br />
in Inghilterra, e per conseguenza più facili, e meno contrastate<br />
vi riescono le riforme elettorali. Tuttavia l'analisi delle leggi<br />
elettorali di Svezia, di Norvegia, come di quelle dell'Austria,<br />
della Prussia e <strong>dei</strong> piccoli Stati tedeschi vivi o morti, è una<br />
riprova evidente di cotesta affermazione. Invece dell'uguaglianza,<br />
che tanto piace nel mezzodì, invece delle forme irregolari<br />
e quasi capricciose dell'elettorato inglese, v'è una tenerezza<br />
pei sistemi, uno studio dì categorie e di ordini, che parrebbe talvolta<br />
elaborato nel gabinetto d'un filosofo e risponde invece alle<br />
condizioni della società ed al suo sviluppo storico. Forse il<br />
Mommsen ha saputo spiegare cosi bene il sistema romano <strong>dei</strong><br />
Comizi, perchè aveva m casa alcunché di somigliante: gli elet-
XXXII LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
tori graduati di Servio Tullio si riflettevano nelle categorie bavaresi<br />
e prussiane. In Baviera la <strong>Camera</strong> elettiva esce da cinque<br />
diverse categorie di elettori: nobili, università, clero, città privilegiate<br />
e proprietari non^ compresi nelle categorie precedenti, i<br />
quali eleggono la metà <strong>dei</strong> deputati. L'Assia Darmstadt alle categorie<br />
aveva aggiunto un triplice grado di elezione. E la <strong>legge</strong><br />
prussiana del 1850, sanzionando un sistema sviluppato quasi spontaneamente,<br />
riuscì, secondo la vivace espressione del Bismark,<br />
che amo citare come uomo di Stato^ non come autorità costituzionale,<br />
« la più infelice, la più contraria al buon senso; una<br />
<strong>legge</strong> che divide elementi, i quali si dovrebbero unire, aggruppa<br />
persone che non hanno alcuna ragione d'essere unite ed applica<br />
ad ogni Comune una misura diversa ".<br />
Qui almeno il censo, coi suoi corredi di categorie, di classi,<br />
di elezioni indirette e triplici, ha ragioni storiche. Ma vi sono altre<br />
leggi elettorali, le quali s'attengono al censo esclusivamente<br />
per un concetto dottrinario di capacità. <strong>La</strong> funzione elettorale<br />
non può essere esercitata che dai più capaci, e misura della capacità<br />
è la ricchezza.<br />
Le leggi elettorali francesi della Ristorazione si fondarono<br />
esclusivamente sul censo, per una reazione, la quale parve allora<br />
necessaria, contro la popolarità del voto che avea condotto i primi<br />
tentativi di parlamentarismo ai terrori del 93 ed avea dato prove<br />
di tanta docilità sotto l'Impero. Ma il Governo degli uomini a<br />
tante centinaio di franchi, che studiava la sua giustificazione negli<br />
esempi britannici, non avea altra base che l'arbitrio sconfinato,<br />
e diede frutti peggiori del più popolare <strong>dei</strong> suffragi. Dapprima il<br />
mandato imperativo, le sterili lotte personali, l'appagamento di<br />
vanità e d'ambizioni ; poi l'incuranza degli interessi s^eri del paese,<br />
l'egoismo, l'isolamento, la ruina della monarchia.<br />
<strong>La</strong> Spagna, il Belgio, l'Olanda, il Piemonte, s'inspirarono<br />
più 0 meno a questa esperienza, prendendo il censo come criterio<br />
principale, non però esclusivo, della funzione elettorale. Cosi si<br />
evitarono maggiori danni, costituendo un qualche legame fra gli<br />
ordinamenti anteriori, la condizione della popolazione e il sistema<br />
elettorale. Ma queste medesime origini mostravano già che il<br />
censo, come criterio di capacità, aveva in sé il pericoloso arbitrio<br />
di tutti i criteri somiglianti. Al di fuori della storia, non<br />
hanno un altro punto fìsso dove arrestarsi.<br />
XVI.<br />
Il criterio del censo deve cedere a quello della capacità.<br />
Coloro che hanno tentato di giustificare il censo come base<br />
dell'elettorato, al di fuori delle ragioni storiche, non hanno saputo<br />
trovare che sofismi, ed hanno finito per sostenere, in fondo,<br />
che chi ha il potere in mano, sia un re, sia una oligarchia qual-
.<br />
i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXXIII<br />
siasi, può distribuirlo come meglio gli talenta. I borghesi di<br />
Luigi Filippo mettevano per condizione un censo di 300 lire;<br />
gli autori della nostra <strong>legge</strong> elettorale s'appagarono prima di 40,<br />
adesso di 19,80; l'effetto è diverso, ma identico l'arbitrio di queste<br />
determinazioni.<br />
Senonchè di teoria in teoria, anche coloro che vogliono sostenere<br />
il criterio del censo si sono ormai ridotti a sostenerlo per<br />
una preoccupazione affatto finanziaria. Raccolgono, alcuni senza<br />
saperlo, il concetto anglo-sassone del rating suffrago, e mentre<br />
sono disposti a riconoscere come elettore chiunque paghi una imposta,<br />
respingono inesorabilmente chi non ne paga alcuna.<br />
Affrettiamoci a notarlo: questo concetto, che chiamerei quasi<br />
una applicazione delJ^teoria dottrinaria alla democratica, è pericoloso<br />
ed inesatto. Pericoloso, perchè chiamerebbe al voto molti,<br />
i quali non avrebbero la coscienza di questo atto politico; inesatto,<br />
perchè ne resterebbero esclusi coloro che pagano allo Stato i milioni<br />
e i miliardi delle contribuzioni indirette, che non sono meno<br />
gravose delle dirette. Sarebbe una solenne ingiustizia riconoscere<br />
il diritto elettorale in chi paga dieci o venti lire d'imposta e ricusarlo,<br />
per esempio, agli abitanti <strong>dei</strong> Comuni murati, nessuno <strong>dei</strong><br />
quali paga meno di venti lire di solo dazio consumo.<br />
Il vero è che non v'è alcuna ragione seria, la quale dimostri<br />
la necessità di porre a fondamento <strong>dei</strong> diritti politici un criterio<br />
diverso da quello su cui si fonda la <strong>legge</strong> civile, dove non si oppongano<br />
argomenti i quali abbiano un valore storico, più o meno<br />
discutibile, ovvero ragioni di convenienza sociale, come sarebbe<br />
il caso delle donne. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> concede il pieno esercizio <strong>dei</strong> diritti<br />
civili a chi ne ha la coscienza, e non v'è motivo sufficiente per<br />
porre a base dell'elettorato politico un criterio diverso.<br />
Il diritto elettorale fu giustamente definito la garanzia necessaria<br />
<strong>dei</strong> diritti e degli interessi sociali. Può esercitarlo chiunque<br />
è in grado di comprenderne l'importanza e l'utilità; può<br />
votare per la nomina <strong>dei</strong> rappresentanti al Governo chiunque sa<br />
quello che fa, gettando nell'urna il suo voto. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> civile ha<br />
delle restrizioni: un pazzo non può passeggiare le vie, né un interdetto<br />
vendere i proprii beni, né un minore prender moglie, senza<br />
consenso di chi ha su di lui la patria podestà. Sono restrizioni<br />
stabilite a vantaggio non solo della società, ma di chi ne è direttamente<br />
colpito. Qui non v'è alcun arbitrio, nulla di convenzionale.<br />
Siamo ugualmente lontani da quelle teorie che vedono nella<br />
funzione elettorale un privilegio, una concessione legale, e da<br />
quegli ideali, i quali credono Tuso del diritto di voto inseparabile<br />
dalla natura umana: fuggiamo con uguale ribrezzo da<br />
quei paduli dove stagna e muore la più energica vita politica,<br />
e da quelle altezze troppo serene per poter essere raggiunte d a<br />
un popolo.<br />
LEGGI SPECIALL — Serie 1» — Voi. IV. e
LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
XVII.<br />
Il criterio della capacità e la sua applicazione.<br />
Ai criteri desunti in qualunque modo dal censo, si oppone<br />
come minimo di capacità il saper <strong>legge</strong>re e scrivere, che inteso<br />
alla lettera è davvero troppo povera cosa. Scarabocchiare il proprio<br />
nome e <strong>legge</strong>re sillabando il libro delle sette trombe non è,<br />
di per sé solo, indizio di capacità politica, neanche la più limitata.<br />
E più nuoce Tindeterminatezza di questo criterio e la necessità<br />
di fornirne di volta in volta le prove, dando così cagione a frodi<br />
e a contestazioni continue. Più d'una elezione fu tra noi oppugnata,<br />
perchè avevano messo le mani dentro l'urna elettori analfabeti,<br />
e s'ebbero esempi di candidati, i quali, dopo aver forniti<br />
alcuni fidi d'una apparenza di censo, fecero loro apprendere a<br />
disegnare il nome e se ne foggiarono altrettanti elettori. Anche<br />
la necessità di scrivere il bollettino del voto nella sala delle elezioni,<br />
derivata appunto da questa condizione del saper <strong>legge</strong>re e<br />
scrivere, è un impaccio e diventa sorgente di frodi, di sospettose<br />
vigilanze, di astensioni.<br />
Respinto il criterio del censo, e il minimo di capacità ridotto<br />
al saper <strong>legge</strong>re e scrivere, entrambi arbi^rarii, ingiusti e punto<br />
rispondenti al moderno concetto del Governo rappresentativo,<br />
non rimane che applicare alla franchigia politica il criterio che ci<br />
parve rispondere meglio alle conclusioni della scienza ed alle<br />
presenti condizioni della società. Tutti i cittadini i quali hanno<br />
raggiunti i 21 anni d'età, dimorano da sei mesi o da un anno in un<br />
luogo, e godono del pieno esercizio <strong>dei</strong> loro diritti civili, sono in<br />
possesso <strong>dei</strong> loro diritti politici. Ma altro è il diritto, altro è l'esercizio<br />
del diritto. Tutti possono prendere moglie, vendere un campo,<br />
comperare una casa, fare un testamento ; la <strong>legge</strong> circonda però<br />
l'esercizio di questi diritti di determinate garanzie, di cautele, di<br />
formalità minuziose, perchè ciascuno sia pienamente conscio<br />
dell'atto che compie. Se non può esservi diversità sostanziale tra<br />
i diritti civili ed i politici, la <strong>legge</strong> che regola la franchigia elettorale<br />
non può essere diversa da quella che porge le norme per<br />
l'esercizio <strong>dei</strong> diritti civili. Tutti i cittadini sono dunque elettori;<br />
possono votare coloro che hanno la coscienza dell'atto che<br />
compiono.<br />
Ma anche qui è necessario un giudizio, e si potrebbe cadere<br />
nell'arbitrio. <strong>La</strong> determinazione di questo criterio non può essere<br />
lasciata al giudizio individuale, né, tanto meno, affidata ad autorità,<br />
le quali siano diretta od indiretta emanazione <strong>dei</strong> poteri<br />
pubblici. <strong>La</strong> coscienza del voto, il sentimento del valore di questo<br />
importante atto politico non possono essere domandati che all'educazione,<br />
alla scuola. L'istruzione elementare dovrebbe essere riordinata<br />
collo scopo di formare il cittadino. Le scuole serali, tutte le<br />
r
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE<br />
popolari, d'ogni forma, e le elementari dovrebbero avere a questo<br />
scopo un programma uniforme, stabilito dallo Stato, nel quale<br />
l'insegnamento <strong>dei</strong> diritti e <strong>dei</strong> doveri del cittadino fosse un<br />
obbligo generale, serio, efficace. A frequentare le scuole sarebbero<br />
costretti tutti, salvo gli indigenti, per tre anni almeno,<br />
riportandone un attestato soddisfacente, che basterebbe ad esercitare<br />
il diritto di voto.<br />
So che cotesta soluzione della questione del voto politico<br />
alla quale si è, in sostanza, attenuta la nostra <strong>legge</strong>, complica<br />
ancora più il già difficile problema dell'educazione primaria. Ma<br />
questo rimane sempre uno di quelli, nei quali la volontà non ha<br />
contrasti. Non si può esitare un momento. <strong>La</strong> diffusione dell'istruzione<br />
elementare è una conseguenza necessaria del Governo<br />
rappresentativo ; laddove non è diffusa, largamente diffusa, questo<br />
intisichisce, viene meno, scompare. I più intimi rapporti corrono<br />
tra la diffusione dellMnsegnamento e lo sviluppo politico <strong>dei</strong><br />
popoli: i più istruiti sono incontestabilmente i più liberi.<br />
Non credo il Comune adatto a riformare e condurre in questo<br />
senso la scuola; sarebbero necessari consorzi amministrativi più<br />
ampii, ^"^eoXeàìschoolhoards, come s'hanno in Inghilterra. L'istruzione<br />
elementare dovrebbe essere impartita dallo Stato, col mezzo<br />
di questi enti morali, acconci a ricevere anche dotazioni speciali,<br />
investiti del potere di nominare i maestri e di esercitare su di loro<br />
una diretta vigilanza. Certo non basterebbero le sole forze del<br />
contributo: bisogna metter mano, come consiglia il Villari, alle<br />
Opere pie, e consacrare almeno quella grossa parte <strong>dei</strong> loro proventi,<br />
la quale impingua le amministrazioni, per la natura <strong>dei</strong> loro beni<br />
complicatissime e costose, a benefizio dell'istruzione, che è pure<br />
la maggiore e la migliore carità che si possa fare. Tutte questioni<br />
che qui si toccano appena, imperocché noi concludiamo che per<br />
il retto e sincero svolgimento del sistema rappresentativo v'è<br />
bisogno di scuole, le quali infondano in chi non sia idiota la coscienza<br />
della franchigia politica, e lasciamo agli educatori la cura<br />
di ordinare sollecitamente la scuola popolare per modo che risponda<br />
a questo intento.<br />
xvin.<br />
Criteri dell'elettorato secondo la nuova <strong>legge</strong>.<br />
Vediamo adesso come la <strong>legge</strong> abbia provveduto a fare gli<br />
elettori, e quali risultati se ne abbiano ottenuti.<br />
Indubbiamente si è conseguito anzitutto il risultato di allargare<br />
assai le basi del potere elettorale. Giovi un po' di statistica.<br />
L'on. Zanardelli, senza calcolare che molti si potessero inscrivere<br />
pel semplice titolo del saper <strong>legge</strong>re e scrivere o poco più, presagiva<br />
che si avrebbero avuti 1,950,000 elettori. Erano precisamente<br />
638,874 ene furono aggiunti 1,420,507: in tutto2,068,381.
XXXVI LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Invece di 22 elettori per mille abitanti, ne abbiamo 73 per mille,<br />
più del triplo. E, secondo una statistica preliminare, sono cosi<br />
distribuiti e proporzionati alla popolazione nelle varie regioni,<br />
in ordine decrescente :<br />
Piemonte.<br />
Liguria .<br />
Lombardia<br />
Veneto , .<br />
Toscana .<br />
<strong>La</strong>zio . .<br />
Marche. .<br />
Sardegna. .<br />
Emilia . . .<br />
Campania .<br />
Sicilia . . .<br />
Abruzzi Molise<br />
Umbria. . .<br />
Calabria . .<br />
Puglia . . .<br />
Basilicata .<br />
elettori 306,164 per 1000 abit. 100,00<br />
99<br />
1?<br />
»<br />
9><br />
9?<br />
9J<br />
9?<br />
9?<br />
99<br />
99<br />
95<br />
95<br />
95<br />
99<br />
5»<br />
85,358<br />
343,542<br />
220,174<br />
169,948<br />
61,000<br />
62,048<br />
46,811<br />
136,668<br />
173,197<br />
175,365<br />
76,576<br />
31,633<br />
69,597<br />
86,015<br />
25,480<br />
95<br />
99<br />
99<br />
55<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
9»<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
9»<br />
99<br />
99<br />
95<br />
99<br />
95<br />
99<br />
95<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
99<br />
96,01<br />
96,00<br />
78,70<br />
76,90<br />
73,00<br />
66,60<br />
65,70<br />
62,40<br />
60,20<br />
58,80<br />
58,80<br />
55,50<br />
55,50<br />
54,30<br />
49,10<br />
Secondo la <strong>legge</strong> questi elettori debbono essere tutti cittadini,<br />
godere <strong>dei</strong> loro diritti civili e politici, avere compiuta l'età<br />
di 21 anno, e saper <strong>legge</strong>re e scrivere, cioè essere in grado di firmare<br />
il certificato di iscrizione col quale si presentano a votare,<br />
se il presidente dell'ufficio ne faccia richiesta per assicurarsi della<br />
loro identità personale, e vergare sulla scheda, in modo sufficientemente<br />
intelligibile, il nome e cognome <strong>dei</strong> due, tre o quattro<br />
candidati ai quali danno il voto. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> domanda poi qualche<br />
altro requisito speciale, di capacità o di censo- Alcuni sono specificatamente<br />
enumerati in un lungo elenco, che parve a più d'uno<br />
superfluo, ma ha lo scopo di agevolare la formazione delle liste,<br />
in quello che cerca di tener conto scrupoloso di tutti gli indi^, i<br />
quali mostrano che l'elettore è capace di cpmpiere l'ufficio suo,<br />
cioè possiede intelligenza ed indipendenza sufficienti a compierlo.<br />
Se alcun dubbio può sorgere riguardo a taluna di queste categorie,<br />
nessuno può resistere quando si fermi l'attenzione alle due<br />
minime condizioni richieste, oltre alle tre generali, per essere<br />
elettore: pagare un censo di lire 19,80, ovvero dare prova di<br />
possedere una intelligenza quasi rudimentale.<br />
Cotesto censo fu il risultato di due compromessi seguiti nel<br />
corso delle discussioni, per un lato tra quelli che di questo criterio<br />
non ne volevano sapere e consentivano a lasciarlo a 40 lire per<br />
rispetto del passato, e gli altri, che avevano proposto di ridurlo<br />
a sole 10 lire; per l'altro tra la <strong>Camera</strong> che aveva computato il<br />
solo tributo erariale, ed il Senato, che volle compresa anche la<br />
sovrimposta provinciale. Fu poi accolta la cifra di lire 19,80,
LEGGK ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXXVII<br />
anziché di 20, affine di comprendere sulle liste elettorali tutti i<br />
contribuenti di ricchezza mobile inscritti nei ruoli per redditi di<br />
categorie B e C, e per conseguenza tutti quei contribuenti, che<br />
hanno 150 lire di reddito imponibile, le quali corrispondono a<br />
circa 640 lire di reddito effettivo proveniente dal lavoro, ed a<br />
533,33 di reddito proveniente dall'impiego di capitale unito al<br />
lavoro. Nelle campagne basta un reddito anche minore, perchè<br />
la sovrimposta provinciale, di cui si è pur voluto tener conto,<br />
grava soltanto la fondiaria, e le condizioni alle quali è concesso<br />
l'elettorato ai fittaiuoli e ai mezzadri sono molto più facili di quelle<br />
alle quali è stato dato agli inquilini nei centri urbani. Le alte e<br />
disperate grida <strong>dei</strong> nostri rurali hsinno condotto appunto a cotesto<br />
risultato, per cui si usa maggior liberalità alla popolazione sparsa,<br />
che ha, a tacer d'altro, minor agio di partecipare con una certa<br />
continuità alla vita politica, di quello che alla agglomerata. Tutte<br />
le disposizioni della nuova <strong>legge</strong> relative al censo, e più quelle<br />
che chiamano all'elettorato politico quanti tennero per un anno<br />
l'ufficio di consiglieri comunali, o compirono la loro ferma nell'esercito,<br />
sono favorevoli agli abitatori della campagna.<br />
Già dissi che il censo elettorale non può essere più tenuto<br />
in conto di misura dell'interesse che il cittadino ha nell'azienda sociale.<br />
Le nuove teoriche intorno all'imposta e l'idea moderna dello<br />
Stato noi consentono ; e d'altronde bisognerebbe tener conto di<br />
quello che ciascuno paga a titolo d'imposta indiretta, e della incidenza<br />
di tutti i tributi : cosa impossibile. Se v'è ragione per cui si<br />
possa menar buono il criterio d-el censo è questa, già accolta implicitamente<br />
dagli autori della <strong>legge</strong> del 1860: che colui il quale possiede<br />
un certo reddito ha una relativa indipendenza e può aversi<br />
procurata una rudimentale istruzione. Ma quando si scende al<br />
disotto d'un certo limite, quando si tratta di cittadini che guadagnano<br />
meno di due lire al giorno in città e men d'una lira in campagna,<br />
davvero non si riesce a comprendere quale indipendenza<br />
possano avere e quale agio di sviluppare la loro intelligenza quanto<br />
basta per esercitare debitamente questo ufficio. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> è stata<br />
dunque larghissima, molto più di quanto i suoi autori avrebbero<br />
consentito e più di quanto desiderava anche l'on. Depretis.<br />
Assai più combattuto fu il criterio della minima capacità,<br />
che è anche piti basso di quello proposto già dall'onorevole Cairoli.<br />
L'on. Cairoli aveva spiegato il suo criterio colle parole<br />
stesse di Stuart Mill: « Sarebbe sommamente a desiderarsi, che<br />
condizione del suffragio fosse, oltre la lettura, la scrittura ed il<br />
calcolo, un maggior corredo di cognizioni; sarebbe a desiderarsi,<br />
che dagli elettori si potesse esigere una certa conoscenza della<br />
conformazione della terra e delle sue divisioni naturali e politiche,<br />
una certa cognizione degli elementi della storia civile e politica<br />
del proprio paese ^^. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> sull'istruzione obbligatoria ci dava<br />
un criterio sicuro, uguale, giustissimo : peccato non sia stata
XXXVIII LEGGI POHTIGO-AMMINISTRA.TIVE<br />
proclamata insieme al regno d'Italia, ma invece si debbano aspettare<br />
ancora molti anni gli elettori che ci va preparando. Già v'era<br />
prima un'altra difficoltà. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non è applicata dovunque ; le<br />
sanzioni penali di essa sono in gran parte inefficaci ; mancano le<br />
istituzioni complementari, senza le quali a ventun anni sono quasi<br />
perduti i frutti dell'istruzione avuta nella fanciullezza: lo ha dimostrato<br />
lucidamente nella sua relazione il senatore <strong>La</strong>mpertico,<br />
e tutti erano ben persuasi che la <strong>legge</strong> elettorale, accogliendo a<br />
criterio minimo di capacità il corso dell'istruzione ol)bligatoria<br />
neanche avrebbe provveduto all'avvenire. Certo trascurava indebitamente<br />
il passato, e un presente che durerà ancora parecchi<br />
anni. Molti, che pur sanno <strong>legge</strong>re, scrivere e qualcosa d'altro, non<br />
sono mai andati a scuola; pochissimi serbano il certificato d'esservi<br />
andati, né lo potrebbero trovare negli archivi del Comune.<br />
Indi la necessità di una qualche disposizione transitoria, la quale<br />
tenesse conto di una siff^atta condizione di cose. A coloro che possedono<br />
comunque un certificato d'aver superato in gioventù la<br />
seconda elementare basta presentarlo e sta bene. Già cotesta misura<br />
zoppica un po': sotto il paterno regime di Francesco II di<br />
Napoli 0 di Pio IX, tutti sanno se nelle scuole elementari si imparava,<br />
a farsi un'idea della patria, della libertà, del Governo e<br />
delle altre cose, che pur l'elettore dovrebbe conoscere, e che sorta<br />
di storia s'insegnasse. Ma mettiamo pure che il cittadino che vi<br />
ha imparato a <strong>legge</strong>re carta stampata e far di conti possa partecipare<br />
in qualche modo alla vita pubblica, e" tiriamo via. Ma se<br />
manca, caso quasi generale, qualsiasi certificato?<br />
<strong>La</strong> prima soluzione cui s'era pensato è quella dell'esame,<br />
e già l'aveva accolta nel 1876 l'on. Nicotera, secondo il quale si<br />
doveva dare innanzi al pretore, al delegato scolastico ed al sopraintendente<br />
delle scuole comunali. Anche l'on. Zanardelli, quando<br />
si parlò per la prima volta di questo partito, pensò alla fabbrica<br />
d'elettori che si sarebbe privilegiata, ed all'apatia che avrebbe<br />
allontanati dalla prova i migliori. Ma poi, ripensandoci su bene,<br />
studiando le soluzioni accolte da altre legislazioni, scrutando le condizioni<br />
nostre, si concluse che non c'era proprio soluzione migliore,<br />
e fu senza alcun scrupolo accettata. Senonchè la Commissione<br />
parlamentare, su cotesto punto fondamentale, diede torto al relatore,<br />
e si mostrò molto più severa, adottando una soluzione assai<br />
caldeggiata dall'onorevole Coppino e punto sgradita, in fondo,<br />
anche all'on. Depretis, per cui era accolta, a minimo criterio di<br />
capacità la quarta elementare. Non era più il caso di pensare ad<br />
equipollenti, a Commissioni d'esame, a disposizioni transitorie,<br />
ed infatti tutto questo venne messo da parte.<br />
Se non che all'on. Zanardelli entrato a tempo nel Gabinetto,<br />
fu giocoforza consentire un qualche sacrificio. Al criterio minimo<br />
dell'istruzione obbligatoria egli teneva, ed a ragione, perchè era<br />
l'unico preciso, sicuro, efficace, mentre quello della quarta eie-
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXXIX<br />
mentare era severo, disuguale e poco meno che inutile. E se lo<br />
avesse ristaurato nella discussione parlamentare, secondo il progetto<br />
suo, che non aveva potuto far prevalere nella Commissione, le<br />
proporzioni della <strong>legge</strong> sarebbero state correttissime, tanto più che<br />
nella Commissione d'esame il Ministero aveva aggiunto a quei tre<br />
un delegato della Deputazione provinciale e il giudice conciliatore.<br />
Pochissimi cittadini, forse, si sarebbero presentati a cotesto esame:<br />
peggio p9r loro ; certo sarebbe stato criterio incensurabile. Senonché<br />
la Commissione parlamentare, dibattendosi fra i molti<br />
emendamenti presentati alla proposta ministeriale, uscì fuori,<br />
deus ex machina, con cotesta idea della domanda scritta e firmata<br />
davanti a notaio. <strong>La</strong> tolse di netto dalla <strong>legge</strong> portoghese<br />
<strong>dei</strong>rS maggio 1878 (articolo 2), senza darsi pensiero alcuno di<br />
sapere che risultati aveva dato in quel paese. A me, che ne parlai<br />
neirautunno <strong>dei</strong> 1880 col Braancamp, allora presidente del<br />
Consiglio, e con qualche altro uomo di Stato del Portogallo,<br />
parve che la prova fosse tutt*altro che imitabile; alla <strong>Camera</strong>,<br />
poi, cotesti elettori per atto di notaio furono subito qualificati<br />
per « elettori a 50 centesimi «. Ma davvero è lecito dubitare<br />
che la Commissione abbia ben compreso il senso e la portata<br />
di cotesta misura transitoria, ed è certo che la <strong>Camera</strong> era<br />
quel giorno, che fu il 27 giugno, tanto stanca e svogliata della<br />
discussione lunghissima, e desiderosa d'Uscirne ad ogni costo, che<br />
per poco non chiuse la bocca a chi ne dimostrò gli inconvenienti<br />
e i pericoli. Il Ministero, vicino a toccar la riva, lasciò fare;<br />
fu soddisfatto di restringere a due anni soli l'impero della misura<br />
che la Commissione aveva proposto per cinque. Ed anche questo<br />
lo iece con una grande stanchezza, come cosa di nessuna importanza:<br />
de minimis non curat praetor, disse l'on. Depretis, e<br />
niente altro. Del che non vi è neppur la consolazione di imputare<br />
il malo modo con cui si fanno tra noi le leggi, improvvisando emendamenti,<br />
modificando a caso, come piace a Dio, disposizioni lungamente<br />
studiate, cogliendo all'impensata ministri e relatori;<br />
niente affatto. <strong>La</strong> Commissione ci aveva pensato su ventiquattro<br />
ore a tutti gli emendamenti, che la condussero a siffatta proposta.<br />
<strong>La</strong> stanchezza grande, di tutti, e la scarsa coscienza del valore<br />
di essa, ecco i soli motivi che se ne possono addurre.<br />
S'intende che turbò tutta Teconomia della <strong>legge</strong>, per quanto<br />
riguarda l'elettorato, e se ne avvide l'ufficio centrale del Senato.<br />
« Cotesto articolo, disse chiaro l'on. <strong>La</strong>mpertico, è in contraddizione<br />
col principio fondamentale della <strong>legge</strong> e coi principii generali<br />
del diritto ed apre l'adito a gravissimi arbitrii ». Lo aveva<br />
notato anche il Frère Orban, parlandone nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti<br />
del Belgio, ed augurando che il Senato italiano non<br />
lo approvasse. E il Senato aveva suggerito Commissioni, non<br />
essenzialmente d'esame, ma innanzi alle quali si potessero sperimentare<br />
tutti gli altri elementi e mezzi di prova, ultimo l'esame.
LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
nel che l'Uffizio centrale s'era trovato unanime. Però all'ultiiao<br />
momento, e sebbene persino il Guardasigilli riconoscesse quasi<br />
gli inconvenienti della misura proposta dalla <strong>Camera</strong>, questa, con<br />
sorpresa grande dello stesso Ministero, fu approvata.<br />
Il suffragio a due gradi. •>r/r<br />
Appena vennero ricordati, nella discussione parlamentare,<br />
alcuni sistemi elettorali che si possono tenere per condannati dalla<br />
scienza del pari che dall'esperienza. Il suffragio indiretto od a<br />
doppio grado, il plurale e quello per virtù del quale si vorrebbero<br />
rappresentati artificialmente gli interessi, sono metodi elettorali<br />
che hanno potuto trovare in altri tempi ed in altri paesi qualche<br />
adesione, ma tra noi meritano appena un breve ricordo.<br />
Usato il suffragio indiretto in alcune delle nostre repubbliche<br />
del medio evo ed in Roma ai tempi di Arnaldo da Brescia, esso<br />
fu adottato, in Francia dalla Costituente del 1789. Con questo<br />
metodo furono elette nel 1791 l'Assemblea legislativa e nel 1792<br />
la Convenzione. Mutato nel suffragio diretto dalla Convenzione<br />
medesima colla Costituzione del 1793, da questa Assemblea venne<br />
ristabilito colla Costituzione dell'anno III, e continuò ad essere<br />
adottato immutabilmente; portato anzi da due a tre ed a quattro<br />
gradi, nelle Costituzioni del Consolato e dell'Impero, che ebbero<br />
per effetto, colle loro piramidi de'notabili, e colle designazioni di<br />
semplici candidature, di rendere nulla più che un'ombra la rappresentanza<br />
ed il diritto elettorale.<br />
Ed in Italia, nello stesso tempo, questo sistema fu abbracciato<br />
dai singoli Stati a cui si estese la rivoluzione francese, sì che Io<br />
vedemmo, a due o più gradi, stabilito dalle Costituzioni della<br />
Repubblica cisalpina del 1797 e 1798, nonché dalle Costituzioni<br />
della Repubblica cispadana, della Repubblica ligure del 1797, della<br />
Repubblica romana del 1798 e dèlia Repubblica partenopea del<br />
1799. Il suffragio indiretto fu pure adottato da quella Costituzione<br />
spagnuola di Cadice del 1812, che Riego proclamò di nuovo<br />
in Ispagna nel 1820, e fu la parola d'ordine di tutte le rivoluzioni<br />
di quel tempo, sicché sulle basi della Costituzione spagnuola<br />
anche quella strappata in Napoli a Ferdinando I nel 1820<br />
stabiliva il suffragio indiretto. E come nella Spagna fu, anche<br />
posteriormente, accolto collo Statuto Reale del 1834, cosi nella<br />
Costituzione del 1826 era stato accolto dal Portogallo.<br />
Questo sistema possiedono pure l'Austria per le elezioni<br />
<strong>dei</strong> deputati de' Comuni rurali, e la Rumania per le elezioni dell'ultima<br />
classe de' suoi elettori, costituita dai piccoli contribuenti.<br />
In Prussia eziandio, ciascuna delle tre classi di elettori primarii<br />
non e<strong>legge</strong> direttamente i deputati, ma nomina gli elettori secondari<br />
che devono procedere all'elezione della <strong>Camera</strong>. Indiretta è
1 -<br />
^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — rREFAZlONE XLI<br />
del pari l'elezione in altri Stati della Germania, come nella Baviera,<br />
nel Baden, nell'Assia, nell'Oldenburgo ; lo è nella Norvegia,<br />
per tacere d'alcuni Stati dell'America, come il Messico, il<br />
Perù, il Brasile; nel qual ultimo, però,i risultati del suffragio indiretto<br />
hanno cosi male corrisposto ai voti della nazione, che l'elezione<br />
a doppio grado è stata abbandonata nell'ultima <strong>legge</strong><br />
del 1881.<br />
Né risultamenti diversi da quelli lamentati nel Brasile può<br />
dare per se stesso il suffragio indiretto, il quale, malgrado le apologie<br />
che ne fecero.chiarissimi pubblicisti, le proposte e gli elogi<br />
<strong>dei</strong> legislatori che nelle recenti discussioni francesi ne chiesero il<br />
ristabilimento, se non merita tutti i vituperi che gli scagliò contro<br />
Hérault de Séchelles nella Relazione sulla Costituzione del 1793,<br />
è da riconoscersi coi più acuti pubblicisti d'ogni dottrina, da<br />
Bentham a Brougham ed a Stuart-Mill, da Beniamino Constant<br />
a Guizot e a Luigi Blanc, da Balbo e Cavour a Mazzini, siccome<br />
un metodo viziosissimo, fatto non per guarentire ma per turbare<br />
la sincerità delle elezioni.<br />
Infatti il suffragio indiretto, pur riconoscendo in una determinata<br />
cerchia di cittadini il diritto elettorale, lo diminuisce<br />
e lo elude; separa l'elezione dalle volontà da cui deve emanare;<br />
affievolisce e spezza ogni legame di fiducia, di solidarietà fra il<br />
corpo elettorale ed il deputato, a cui vien meno gran-parte della<br />
sua forza e della sua autorità; incoraggia la più grande piaga <strong>dei</strong><br />
paesi liberi, l'indifferenza per la vita pubblica, togliendo l'interesse<br />
immediato alla elezione, mentre incontrastabilmente si procederà<br />
con assai maggior noncuranza alla scelta d'un elettore<br />
che a quella d'un deputato, non trovandosi alcuna spinta ad un<br />
voto si remotamente efficace ; apre l'adito alla corruzione e al«<br />
l'intrigo, facendo dipendere la vera e definitiva elezione da un<br />
ristretto numero di persone ; infine toglie ogni influenza e partecipazione<br />
della minoranza, che nella seconda votazione resta annullata<br />
e scompare: ragione cotesta per cui ci pare naturalissimo<br />
il risultamento che, nella sua Relazione per l'abbandono<br />
del voto a più gradi, lamenta il ministro dell'interno del Brasile,<br />
quello cioè, di avere dato quasi sempre Camere unanimi,<br />
malgrado tutte le leggi che con vari spedienti, compreso il voto<br />
limitato, si studiarono di rimuovere questo gravissimo inconveniente<br />
che snatura il governo rappresentativo. Ed a questo capitale<br />
difetto alludeva appunto Cesare Balbo allorché scrisse<br />
« essersi fatto omai domma universale di tutta questa scienza elettorale,<br />
che le elezioni indirette sono cattive e rigettabili da ogni<br />
parte politica, perchè servono appunto troppo, ora all'una, ora<br />
all'altra parte trionfante «.
XLII LEGGI POLITICO-AMmNISTRATIVE<br />
XX.<br />
Il suffragio per classi o categorie.<br />
Appena può dirsi che abbia fatto capolino nella Commissione<br />
e poi nelle Camere il sistema della cosi detta rappresentanza<br />
degli interessi, sia divisi secondo la maggiore o minore<br />
ricchezza, la grande o la piccola proprietà, sia divisi per corpi o<br />
professioni.<br />
Del primo sistema abbiamo tuttora l'esempio in uno degli<br />
Stati più ragguardevoli e civili, la Prussia, che divide appunto<br />
in ogni Comune o Collegio gli elettori in tre classi, disuguali<br />
di numero ma equivalenti di diritto. Infatti ciascuna di queste<br />
tre classi rappresenta un terzo del contingente delle imposte<br />
dirette, ed e<strong>legge</strong> un terzo degli elettori di secondo grado.<br />
Perciò la prima classe, costituita dai maggiori estimati e composta<br />
di pochissimi ricchi, concorre alla elezione per un terzo, del pari<br />
che la seconda classe, costituita della media possidenza e, relativamente,<br />
ristretta essa pure; e la terza classe, che si compone<br />
<strong>dei</strong> minori contribuenti e inoltre di tutti quelli che non pagano<br />
alcuna imposta, concorre anch'essa per un terzo soltanto alla<br />
elezione, sebbene sia di gran lunga piìi numerosa che le altre<br />
classi prese insieme.<br />
Il sistema prussiano, cui è analogo quello della Rumania,<br />
imita i Comizi centuriati introdotti in Roma da Servio Tullio, le<br />
classi soloniche della Repubblica ateniese, le votazioni per arti<br />
maggiori e minori della Repubblica fiorentina.<br />
In Austria l'applicazione del principio della rappresentanza<br />
degli interessi a questo sistema di divisione, secondo la grande<br />
0 piccola proprietà, congiunge anche la divisione per professioni<br />
0 stato sociale, perchè la <strong>legge</strong> attribuisce una speciale rappresentanza<br />
alla grande proprietà fondiaria, alle città, mercati e<br />
centri industriali, ai Comuni rurali, ed alle Camere di commercio<br />
ed industria. Ed ivi la grande proprietà ed il commercio, che<br />
eleggono 126 deputati sopra 353, hanno una rappresentanza veramente<br />
preponderante, tanto che la grande proprietà ha un deputato<br />
per ogni 56 elettori, e le Camere di commercio un deputato<br />
per ogni 24 elettori, mentre le città ne hanno soltanto uno per<br />
1698, e i Comuni rurali uno per 8309 elettori.<br />
Anche VAtto addizionale alle Costituzioni dell'Impero francese,<br />
del 22 aprile 1815, introduceva per l'industria e pel commercio<br />
una rappresentanza speciale; e, prima ancora, la Costituzione<br />
della Repubblica italiana del 1802 aveva distinto il corpo<br />
elettorale in tre Collegi: quello <strong>dei</strong> possidenti che doveva radunarsi<br />
a Milano, quello <strong>dei</strong> dotti che dovevasi convocare a Bologna,<br />
quello <strong>dei</strong> commercianti che riunivasi a Brescia. Ed analoghe divisioni<br />
e rappresentanze speciali ebbero la Costituzione della Re-
•-•.<br />
l<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLIII<br />
pubblica ligure del 1802, lo Statuto costituzionale di Napoli e di<br />
Sicilia del 1808, nonché, nello stesso Regno di Napoli, la Costituzione<br />
che re Gioachino aveva promulgata nel 1815.<br />
L'avere esposto in che consistano siffatti ordinamenti sembrami<br />
equivalga al dimostrarne l'anacronismo, cosicché fa maraviglia<br />
che siano stati in Francia, nei primi anni dopo la caduta<br />
del secondo Impero, ripetutamente proposti, e siano stati ampiamente<br />
esaminati, sia pure per respingerli, anche nell'ultima discussione<br />
intorno alla <strong>legge</strong> elettorale. Il concetto di queste divisioni<br />
arbitrarie è, a mio avviso, radicalmente falso, completamente<br />
contrario alle idee moderne, ai principii del nostro diritto pubblico.<br />
Nessuna memoria d'una specie di caste egizie, di Ordini separati,<br />
sopravvisse al principio dell'unità delle nostre società; la<br />
rappresentanza degli interessi come suppone, cosi suscita il loro<br />
antagonismo, mentre lo Stato deve proporsi la loro armonia, la<br />
loro fusione. Perciò gli interessi <strong>dei</strong> cittadini, essenzialmente convergenti,<br />
non si possono a priori costituire come distinti fra loro,<br />
quando in proporzioni diverse essi sono gli stessi per tutti,<br />
quando le nostre leggi sottoposero gli uni e gli altri allo stesso<br />
regime. Se da un canto, adunque, é un gettare il seme di odii e<br />
discordie sociali, il mostrare nelle Camere le deputazioni delle<br />
varie classi l'una contro i'altra armate, dall'altro lato la rappresentanza<br />
diviene per tal modo esclusivamente patrimoniale, onde<br />
nella Prussia vedonsi Collegi in cui il più forte estimato, pagando<br />
uh terzo dell'imposta nel territorio comunale, nomina da solo più<br />
elettori, cosi come nelle centurie romane la prima classe poteva<br />
formare da sola una maggioranza decisiva che rendeva inutile la<br />
votazione di tutte le altre classi prese insieme.<br />
XAI.<br />
Il suffragio plurale.<br />
Fu pure ricordato il sistema del yoio plurale, inteso ad introdurre<br />
una specie di gerarchia nel suffragio, sebbene questa<br />
pluralità di voto abbia avuto applicazioni importanti e diuturne<br />
nelle legislazioni, e l'onore di proposte anche recenti in altri<br />
paesi, nonché il fervido appoggio'di pensatori autorevolissimi.<br />
Di questa pluralità, o gerarchia di suffragio molteplici furono<br />
le combinazioni proposte, sulle varie basi dell'età, dello<br />
stato di famiglia, del censo, della capacità. Da alcuni si propose<br />
un voto preponderante in ragione dell'età, considerata come guarentigia<br />
di maturità ; cosi nelle centurie di Roma gli anziani delle<br />
singole classi, benché inferiori di numero, avevano la stessa quantità<br />
di suffragi che i giovani, e l'età contribuiva col censo ad at-<br />
gium feratur<br />
Da altri, come accennai, si attribuirebbe un doppio voto<br />
m
XLIV X^EGGI POLITICO-AMMINISTRA TIVE<br />
agli ammogliati, proposta questa, che, presentata dal deputato<br />
Raudot, nella discussione delia vigente <strong>legge</strong> francese, riusci<br />
quasi, come avverte la relazione ministeriale, ad essere adottata,<br />
avendo ottenuto 344 voti contro 390; da altri ancora, che pure<br />
ne fecero recenti proposte in Francia, si assegnerebbero, in ordine<br />
crescente, voti supplementari agli uomini ammogliati, e ai<br />
padri di famiglia in ragjone del numero <strong>dei</strong> figli, quasi in rappresentanza<br />
della moglie e della prole, reputandosi che il numero<br />
stesso <strong>dei</strong> membri della famiglia debba rappresentare un maggior<br />
interesse nella pubblica cosa. Ad avviso d'altri, infine, la plurarità<br />
del voto dovrebbe dipendere in tutto, od in gran parte, dal<br />
censo, come sostengono il Bluntschli, il Sidney Smith, il Lorrimer,<br />
e come era stabilito nella <strong>legge</strong> elettorale del 29 giugno 1820 che<br />
ebbe vigore in Francia, per dieci anni, fino al termine della Ristorazione.<br />
Secondo questa <strong>legge</strong> i maggiori estimati del Collegio<br />
concorrevano a nominare con tutti gli altri elettori 258<br />
deputati, ma gli altri 172 li nominavano essi esclusivamente.<br />
Lo Staart-Mill strenuamente combàtte la moltiplicità del<br />
voto, concessa in ragione della materiale ricchezza, ma altrettanto<br />
strenuamente sostiene la pluralità del voto attribuita in ragione<br />
della ricchezza mentale. All'illustre pubblicista sembra ingiusto<br />
e pericoloso che gli uomini di m^nte e coltura più elevata<br />
debbano avere sulla cosa pubblica un'influenza uguale a quella<br />
<strong>dei</strong> meno intelligenti ed educati.<br />
Tutti questi metodi intesi a stabilire un ordinamento gerarchico<br />
del suffragio, ripugnano irresistibilmente ai nostri costumi,<br />
alle nostre condizioni sociali, al sentimento di eguaglianza, cui<br />
siffatte gradazioni e classificazioni di <strong>legge</strong> riescono odiose ed<br />
umilianti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del doppio voto in Francia valse, per effetto<br />
della cosa e quasi del suo stesso nome, a significare tutto un sistema<br />
di privilegio, e fu una delle principali cagioni della impopolarità<br />
e della caduta della dinastia borbonica.<br />
XXII.<br />
Il voto obbligatorio.<br />
Fu invece chi pensò di introdurre nella nostra legislazione<br />
elettorale il principio della obbligatorietà del voto, come recentemente<br />
in Prussia ed in Francia, nella stampa e negli stessi Parlamenti,<br />
fu da alcuni domandato ; come nel Brasile lo stesso Governo<br />
ha proposto ; e come fu adottato nelle Costituzioni di qualche<br />
Stato della Unione americana.<br />
Il Bardoux, nella Relazione presentata all'Assemblea francese,<br />
intorno alla proposta da lui fatta di ristabilire lo scrutinio<br />
di lista e introdurre il voto obbligatorio, osserva che l'elettorato<br />
partecipa alla istituzione del giuri ; che occorre rammentare agli<br />
elettori che non vi sono diritti senza doveri; che la democrazia ha<br />
l'obbligo di creare reali ed efiicaci responsabilità.<br />
^
LESGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLV<br />
L'indiiferenza e l'inerzia sono certamente lamentabilissime<br />
e colpevoli; esse possono considerarsi come un doloroso indizio<br />
della poca educazione politica di un paese. Questa indifl'erenza e<br />
questa inerzia dovrebbero specialmente essere combattute presso<br />
di noi, perchè qui minore che altrove suol essere il concorso degli<br />
elettori all'urna; tanto che nel complesso delle sette elezioni generali<br />
che vi furono dal 1861 insino ad oggi non andarono ad<br />
esercitare il diritto e il dovere del voto che 55 elettori sopra 100<br />
inscritti. Ed anche nelle elezioni del 1880, nelle quali l'intervento<br />
degli elettori fu più numeroso che in tutte le precedenti, s'ebbero,<br />
ogni 100 elettori, soli 59 votanti, mentre nelle ultime elezioni<br />
81 ne ebbe la Francia, 72 il Belgio, 65 la Spagna, 64 l'Impero<br />
germanico.<br />
Ma in questa materia è proprio il caso di dire che sono affatto<br />
vane le leggi senza i costumi ; mentre, ove anche le astensioni<br />
non potessero venire determinate da motivi così legittimi da renderle<br />
esse pure un diritto, certo è che il voto non ha importanza<br />
e valore, se non in quanto sia un atto libero e spontaneo ; e d'altra<br />
parte i mezzi coattivi, ove anche non aprissero pericoloso campo<br />
all'arbitrio nel giudizio intorno agli impedimenti che potrebbero<br />
dispensare dairobbligo, fallirebbero completamente lo scopo, poiché<br />
nulla pili vale a disamorare da simili atti quanto il doverli<br />
fare per forza. Ed anzi, siccome le sanzioni che porlo più si propongono<br />
all'obbligo del voto, non consisterebbero che nella sospensione<br />
0 nella perdita dello stesso diritto elettorale, dappoiché<br />
gli stessi partigiani derl voto obbligatorio in generale non credono<br />
di poter proporre pene corporali e nemmeno pecuniarie, così ne<br />
viene che per chi non voglia votare, la stessa sanzione sarebbe<br />
impotente od anche derisa, e muterebbesi da temporaneo in permanente<br />
quel fatto che si vorrebbe evitare.<br />
XXIIL<br />
Le altre disposizioni concernenti Telettorato, e specialmente<br />
la cittadinanza.<br />
Nel commento sono esposte le altre più notevoli variazioni<br />
che furono introdotte nel primo titolo della <strong>legge</strong>. Sin dal quale<br />
posso dire, che la prima Commissione, da cui la <strong>legge</strong> uscì sostanzialmente<br />
completa, ebbe la^assima cura a non lasciare alcun<br />
dubbio 0 motivo di controversia, accettando in gran parte le soluzioni<br />
che già la giurisprudenza era venuta preparando. Così<br />
riguardo alla delegazione del censo elettorale ed alle quistiqni<br />
che essa aveva sollevato ; così per il trasferimento del domicilio<br />
politico, consentito a tutti, coirobbligo, non più soggetto ad<br />
ombra di dubbio, della doppia dichiarazione; così si dica d'altri<br />
punti della <strong>legge</strong>. Sopra uno solo pare che il legi^atore abbia<br />
preferito di lasciare una cotal incertezza, là dove si tratta dell'ac-
5XVI LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE *<br />
quisto della cittadinanza, consentito per solo decreto reale agli<br />
Italiani che non appartengono al Regno. Su di che, come ho già<br />
dato nel commento i pareri, ai quali sarà bene attenersi, giova<br />
riferire qui le parole, inspirate ad alto senno politico, che pronunciò<br />
al Senato l'on. <strong>La</strong>mpertico :<br />
'^ Si è mantenuta, quanto ai cittadini d'altri Stati, la dizione<br />
che è nella <strong>legge</strong> vigente, dizione però, la quale, diciamolo pure,<br />
se si fosse fatta una <strong>legge</strong> nuova, andava mutata. Andava mutata,<br />
perchè tale disposizione di <strong>legge</strong> è sorta in condizioni affatto diverse<br />
da quelle in cui oggi si trova l'Italia. Sappiamo che per le<br />
elezioni amministrative la distinzione fra i cittadini d'altri Stati<br />
italiani o d'altra nazionalità è ancora più decisa; poiché per le<br />
elezioni politiche occorre, comunque non per <strong>legge</strong>, ma però si<br />
per decreto, che siano naturalizzati; perle leggi amministrative<br />
nemmeno questo, basta che sieno della stessa nostra nazionalità.<br />
Si dà senza più il diritto elettorale amministrativo a coloro che<br />
per comunanza di linguaggio, per unità di coltura maggiormente<br />
si crede possano partecipare della vita pubblica italiana. Importanti<br />
sentenze di Tribunali vi hanno, le quali tuttavia hanno contenuto<br />
l'applicazione di detta disposizione delle leggi amministrative<br />
in tali confini, da certissimamente evitare ogni difficoltà delle<br />
nostre buone relazioni internazionali. Poiché si è dai Tribunali<br />
dichiarato, che quella disposizione non può riferirsi che a quelle<br />
Provincie, le quali dovevano costituire, e costituiscono già il<br />
Regno d'Italia. E per così limitare l'applicazione di detta disposizione<br />
si è invocata la ragione storica della <strong>legge</strong>, la necessità di<br />
mantenere buoni rapporti internazionali, la conformità di principi!<br />
con quelli adottati dal Codice civile.<br />
« Ma se si fosse trattato di una <strong>legge</strong> elettorale politica<br />
nuova, e non di una semplice <strong>legge</strong> di riforma elettorale, volentieri<br />
ammettiamo che la distinzione fra i cittadini d'altri Stati,<br />
che sono di nazionalità italiana ovvero d'altra nazionalità, andava<br />
tolta. Ben diversa è la condizione di un popolo, il quale<br />
viene ordinandosi ad unità, e di un popolo, il quale ha già<br />
preso posto tra i principali Stati come pegno di tranquillità<br />
e di pace. Era bene di togliere quella distinzione, facilitando a<br />
tutti del pari l'acquisto della cittadinanza italiana, che oggidì per<br />
via di <strong>legge</strong> si acquista tanto di rado e pressoché mai.<br />
" Certo che è riconosciuto dal diritto internazionale spettare<br />
allo Stato, che concede la cittadinanza, determinarne le condizioni.<br />
Ma è dell'interesse dello Stato medesimo di non tenersi chiuso<br />
in\se stesso, di facile dischiudere la via a chi vuole acquistarne<br />
la cittadinanza. E con ciò sparirebbero tutte le difficoltà cui potesse<br />
dar luogo una distinzione. È verissimo che distinzioni simili<br />
non mancano nelle legislazioni d'altri Stati, e cioè si facilita<br />
l'acquisto d^la cittadinanza, in vista di un particolare legame,<br />
che verso lo Stato fu determinato dall'origine, dalla storia. Tali
-.7^<br />
V<br />
t<br />
li,<br />
-f<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLVII<br />
sarebbero le disposizioni delle leggi francesi sull'acquisto della<br />
cittadinanza per benefizio di <strong>legge</strong>, a favore di famiglie d'origine<br />
francese, e che vennero dalla Francia espulse per la revoca dell'editto<br />
di Nantes. Con tutto ciò nessuno dubita, che in una <strong>legge</strong><br />
elettorale nuova quella disposizione della nostra <strong>legge</strong> elettorale<br />
si dovrebbe togliere. Ciò premesso, e nei termini più leali, ci si<br />
conceda osservare che una <strong>legge</strong> elettorale trova e non crea tutto<br />
quell'insieme di leggi giuridiche, amministrative, finanziarie, con<br />
cui necessariamente deve coordinarsi. E d'uopo è che prenda<br />
queste leggi come sono ; non si può, nelToccasione di una <strong>legge</strong><br />
elettorale, rifare tutti gli ordinamenti dello Stato. Particolarmente<br />
una <strong>legge</strong> di naturalità ha così molteplici attinenze, che, per<br />
quanto sia desiderabile, è certamente impossibile di rifarla nel-<br />
Toccasione di una riforma elettorale. Occorre pensare a una <strong>legge</strong><br />
che sia destinata esclusivamente a regolare l'acquisto della naturalità,<br />
e con cui .poi la <strong>legge</strong> elettorale, come ogni altra in<br />
questo riguardo si coordini.<br />
« E così parmi che il valore di detta disposizione di <strong>legge</strong><br />
sia ridotto alla sua vera portata, che non debba dar luogo ad alcuna<br />
cagione di diffidenza ».<br />
XXIV.<br />
Le liste elettorali.<br />
Le liste che provvedono alla formazione del corpo elettorale,<br />
sono il regiiitro dello stato politico <strong>dei</strong> cittadini. Tutto quello<br />
di buono che offrivano a questo riguardo le nostre leggi e quelle<br />
de^li altri Stati, tutto quanto suggerivano l'esperienza o lo studio<br />
per guarentire una buona formazione delle liste elettorali, tutto<br />
fu accolto e sancito nella nuova <strong>legge</strong>.<br />
Concorrono alla formazione delle liste il potere elettivo del<br />
Comune nel quale il cittadino ha più fiducia, che è da lui meglio<br />
conosciuto ; il potere esecutivo, cui è però tolta, nella presidenza<br />
della Commissione provinciale, qualunque possibilità d'arbitrio ;<br />
il potere giudiziario, con norme più precise e meglio adatte a<br />
guarentire il diritto politico <strong>dei</strong> cittadini secondo <strong>legge</strong>, quando<br />
sia da altre autorità minacciato e leso; e per ultimo la pubblica<br />
opinione, che può esercitare sulla formazione delle liste la più<br />
larga, continua ed illimitata sorveglianza. Tutto questo con termini<br />
precisi, con sanzioni efficaci, nel modo il più chiaro Q completo.<br />
Il 15 gennaio la Giunta pubblica l'avviso per invitare chi<br />
vi ha diritto ad inscriversi, e fino al 31 chiunque l'ha o crede di<br />
averlo può farne domanda. Nel febbraio la Giunta rivede le liste ;<br />
il r marzo le pubblica, ne manda notizia al Prefetto, e invita<br />
chiunque voglia ed abbia motivo di farlo a reclamare contro di<br />
esse. Il 20 marzo si raduna il Consìglio comunale, esamina i reclami,<br />
e rivede il lavoro della Giunta ; poi, tra il 5 e il 15 aprile, le
XLVIII LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />
liste si jfubblicano una seconda volta, e di nuovo è data facoltà ai<br />
cittadini di reclamare. Tra il 20 e il 25 le liste debbono mandarsi<br />
al prefetto, il quale convoca pel 5 maggio la Commissione provinciale,<br />
che durante il maggio e il giugno compie a tutto agio<br />
il proprio lavoro di revisione, e l'ultimo, giorno di questo mese<br />
decreta definitivamente le liste. Nella seconda metà di luglio si<br />
pubblicano per la terza volta, e allora chiunque può rivolgersi<br />
all'autorità giudiziaria, alla quale per debito di convenienza non<br />
si fissarono termini, ma si imposero forme spiccie, economiche,<br />
sommarie. E cotesti termini non sono inefficaci. Dell'autorità<br />
giudiziaria non si può dubitare. Sulle provinciali il Governo ha<br />
azione diretta e può spronarle a compiere il dover loro, pel quale<br />
è assegnato, del resto, un tempo larghissimo per molte provinole<br />
e più che sufficiente anche a quelle che chiudono gran numero di<br />
Comuni. In questi poi le operazioni saranno compiute nei termini,<br />
sempre e dovunque, perchè se le autorità a ciò delegate sonnecchiano<br />
0 trascurano il dover loro, il prefetto manda subito un<br />
commissario il quale provveda, e il Comune deve pagarne la<br />
spesa, che non si è osato, come pur sarebbe stato ottimo consiglio,<br />
di mettere a carico di coloro alla cui negligenza inescusabile<br />
è dovuta la spesa stessa; del resto provvederanno gli elettori,<br />
lasciando a casa quei neghittosi.<br />
XXV.<br />
Le iscrizioni degli elettori ; inconvenienti e rimedi.<br />
Se v'hanno tuttavia disuguaglianze, inconvenienti, disposizioni<br />
che non lasciano nell'animo una completa soddisfazione,<br />
bisogna proprio dire, come Platone, che avviene in tutte le cose<br />
umane, per quanto noi vi mettiamo ingegno e prudenza e buon<br />
volere. Un primo guaio è certo questo, che non tutti gli elettori<br />
siano inscritti ad un modo, per cui il potere politico riesce diff*uso<br />
in proporzione molto diversa nelle diverse regioni. Vi sono elettori<br />
che la Giunta deve inscrivere nella lista di propria iniziativa<br />
e ve ne sono altri che debbono farne essi domanda. Quelli saranno<br />
inscritti tutti 0 quasi, secondo la diligenza delle autorità<br />
comunali; questi lo saranno secondo la loro attività politica, o<br />
piuttosto secondo lo sprone che i partiti caccieranno loro nei<br />
fianchi. Riesce facilissima l'inscrizione degli elettori per censo :<br />
basta pigliare i ruoli dell'esattore. Non offre alcuna difficoltà<br />
quella degli elettori che attingono il diritto in una delle categorie<br />
specificate nel secondo articolo della <strong>legge</strong>; già possiedono<br />
tutti un qualche documento della capacità loro, e poi è<br />
facile, specie nei minori Comuni, averne notizie ed elenchi completissimi.<br />
Anche i mezzadri, i fìttaioli e gli altri che hanno<br />
titolo equipollente al censo possono essere inscritti a tutto agio,<br />
sebbene debbasi deplorare, che si sia cancellata la guarentigia
L<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLIX<br />
della registrazione dell'atto, colla quale il titolo stesso sarebbesi<br />
potuto certificare meglio che negli altri metodi accolti dalla <strong>legge</strong>.<br />
Se v'ha difficoltà per le Giunte, riguarda solo quelli che hanno<br />
superato nei tempi passati la seconda elementare, e non possedono<br />
certificato alcuno, né si può trovarlo negli archivi del Comune<br />
che avrebbe dovuto, è vero, almeno dopo il 1860, conservarlo.<br />
Ma non lo ha conservato probabilmente affatto, o in ben pochi.<br />
Qui non c'è rimedio : non è caso che il legislatore non abbia<br />
preveduto. Sapevamcelo, ed è Tunica circostanza attenuante <strong>dei</strong><br />
due articoli incriminati della <strong>legge</strong>. Se il Comune non possiede i<br />
vecchi certificati scolastici, se non li può addurre il cittadino che<br />
chiede l'inscrizione, è forza rivolgersi al notaio e far la domanda.<br />
Frattanto vuoisi notare sin d'ora, che due cause da molti<br />
temute: l'agglomeramento della popolazione e Tazione <strong>dei</strong> partiti<br />
estremi, non hanno avuta influenza sulla formazione delle liste,<br />
0 l'hanno avuta certo molto inferiore a quella d'altre cause più<br />
legittime, come sono l'educazione politica, e le condizioni morali,<br />
intellettuali ed economiche delle popolazioni. Percorrendo<br />
i varii compartimenti, e tenendo per Comuni urbani quelli che<br />
hanno un centro di popolazione agglomerata di 6000 e più abitanti,<br />
per rurali gli altri, il censimento del 1871 ci mostrò, che<br />
gli 8,570,000 di popolazione urbana, ed i 18,331,144 di rurale<br />
sono assai disugualmente distribuiti nelle varie regioni. Qui<br />
basti ricordare, che la popolazione rurale supera di gran lunga<br />
la urbana in Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Abruzzi e<br />
Molise, Calabrie, Sardegna; la supera ancora del doppio e più<br />
in Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Basilicata. Nel <strong>La</strong>zio e<br />
in Campania, la popolazione urbana è di poco inferiore alla<br />
rurale ; nelle Puglie quella è doppia di questa, più che doppia<br />
in Sicilia. Ora il massimo numero d'elettori inscritti s'è avuto<br />
appunto in Piemonte, e la Sicilia si trova quasi al fondo della<br />
scala, sebbene la maggior parte della sua popolazione viva agglomerata<br />
in città. Gli è che anzitutto i notari sono andati o<br />
sono stati mandati a pagamento non solo nelle città, ma anche<br />
nei comuni rurali; e in questi le Giunte comunali hanno potuto<br />
compiere con una agevolezza senza paragone maggiore tutte le<br />
inscrizioni d'ufficio.<br />
Invece ha avuto molta influenza l'educazione politica, e<br />
questa spiega come il Piemonte, che l'ha più antica e diff^usa, si<br />
trovi alla testa di tutte l'altre regioni per frequenza di elettori.<br />
Naturale che il beneficio del viver libero ed i mezzi che lo guarentiscono<br />
siano più apprezzati laddove si conoscono da più lungo<br />
tempo, ed è anche maggiore l'educazione, e più attiva la parte<br />
presa dai cittadini nella cosa pubblica. Così ha avuto una grande<br />
influenza sulla formazione del nuovo corpo elettorale la diffusione<br />
della coltura e della ricchezza, che sono i due criteri coi quali<br />
si è formato.<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1'' — Voi. IV. D
L LEGOI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />
D'altronde gli è sopratutto <strong>dei</strong> diritti politici che può ripetersi<br />
il negligentihus non sufficù.oit jura. Che colpa ci ha il<br />
legislatore, se chi avrebbe il diritto di appartenere al corpo elettorale<br />
non ne vuole sapere? Meglio resti fuori; indifferenza per<br />
indifferenza, è preferibile quella che trattiene il cittadino dall'entrare<br />
nel corpo elettorale, a quella che, entratovi, lo trattiene<br />
dal compiervi il dover suo.<br />
Non abbiamo sognato mai, che la nuova <strong>legge</strong> elettorale<br />
facesse l'ufficio delle sette trombe, destando i neghittosi dal<br />
sonno e spingendoli a quell'azione ed a quell'agitazione che sono<br />
pur così conformi alla natura ed alla tradizione italiana. A questo<br />
provvedere colla <strong>legge</strong>, il tempo. Intanto abbiamo veduto che<br />
scarsa azione la pubblica opmione abbia esercitato sulla formazione<br />
delle liste. In parecchie provincie non è pervenuto alle<br />
Commissioni provinciali un solo reclamo, in molte pochissimi.<br />
Segno che al Comune si è lavorato per bene, ma più segno di<br />
indifferenza. A questo modo poco giova, certo, anche la buona<br />
composizione della Commissione provinciale e la limitazione<br />
scrupolosa <strong>dei</strong> suoi poteri. Ma frattanto ecco un'altra nuova e<br />
preziosa guarentigia. Il prefetto non è più despota delle liste<br />
per conto del Governo e delle passioni politiche di cui rado sa<br />
non essere Tergano o l'interprete, e tuttavia, prescindendone i<br />
lavori, dà alla Commissione l'autorità che dal Governo dello<br />
Stato può soltanto derivare. <strong>La</strong> presenza del magistrato è guarentigia<br />
non solo contro la frode e della esatta osservanza della<br />
<strong>legge</strong>, per cui forse sarebbe stato meglio a quel posto il procuratore<br />
del R,e, ma anche contro l'influsso di passioni politiche,<br />
le quali ha l'abitudine di dominare in nome della giustizia o<br />
guardare dall'alto. I tre consiglieri provinciali portano anche<br />
qui l'elemento elettivo, in cui non' si può dubitare i cittadini<br />
hanno fiducia, così quelli dell'uno che dell'altro partito. Doloroso<br />
parlare di partiti nel Consiglio della provincia, ma necessario,<br />
sino a che ne faranno parte deputati e senatori, e vi porteranno,<br />
quelli specialmente, le passioni loro. Per questo si è<br />
provveduto che se questi partiti vi sono, e I'un d'essi non è di<br />
molto inferiore all'altro, sì che la lotta può esser vivace, anche<br />
attorno alle liste politiche e nell'esame <strong>dei</strong> reclami, ambedue abbiano<br />
nella Commissione una rappresentanza, e quindi una tutela.<br />
E l'hanno di fatto avuta dovunque proprio giovava loro averla,<br />
ed era, secondo la <strong>legge</strong> stessa, possibile.<br />
Dell'ultimo potere "che ha azione sulla composizione del<br />
corpo elettorale, il giudiziario, poco mi rimane a dire. Il legislatore<br />
ha provveduto perchè il ricorso ad esso guarentisse e mai<br />
impacciasse l'esercizio del diritto; ha agoA^olato quanto era possibile<br />
ai cittadini l'adito a questo potere; ha dato modo alle Corti<br />
di procedere spiccie, senza scemare per questo la guarentigia,<br />
che deriva dalla loro azione; ha tolto di mezzo persino i dubbi,
LEOGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LI<br />
che neanche davanti all'autorità giudiziaria il cittadino fosse costretto<br />
ad una qualsiasi spesa. Davvero non era possibile fare<br />
più e meglio, e nessuna <strong>legge</strong> l'ha fatto, neanche quelle del<br />
Belgio, che sono su questo punto minute sino alla pedanteria,<br />
e coi frequenti mutamenti rivelano l'assidua cura del legislatore,<br />
ma anche l'estrema difficoltà della materia.<br />
XXVI.<br />
<strong>La</strong> questione del collegio ; suo valore ; scrutinio di lista<br />
e collegio uninominale.<br />
<strong>La</strong> questione della costituzione del Collegio, se cioè meglio<br />
convenga d'avere elezioni sparse o concentrate, per un nome solo<br />
0 per una lista di nomi, è la piii importante del terzo titolo e ne<br />
tenne più a lungo in sospeso la parte sostanziale. Già Cesare<br />
Balbo la chiamava una disputa teoricamente interminabile,<br />
e le perplessità ed i dubbi crebbero in tutti quanti cercarono di<br />
determinare il concetto teorico in forma di <strong>legge</strong>, oltre di che<br />
le perenni trasformazioni sociali e politiche presentano sempre<br />
nuovi effetti nei quali deve essere considerato. Si che non riusci<br />
superflua su questo punto una discussione reiterata e lunghissima,<br />
quando pareva che l'on. Zanardelli avesse esauriti tutti gli argomenti<br />
in difesa del collegio plurale, e vi si fermava, incerto dapprima<br />
anche il Senato, dopo che l'on, <strong>La</strong>mpertico, con grande<br />
imparzialità, ne disse le ragioni favorevoli e contrarie e ridusse<br />
la questione alla sua giusta misura.<br />
Nessuno può mettere in dubbio l'azione propria e, per cosi<br />
dire, specifica esercitata dalla forma delle elezioni; ma altre<br />
cause più intime e profonde concorrono a determinare il risultato,<br />
sì che le stesse forme di elezione danno i risultati più diversi,<br />
e le forme più diverse danno risultati identici. <strong>La</strong> questione del<br />
collegio dipende anzitutto dalla maggiore o minore estensione<br />
del potere politico, dalle qualità del corpo elettorale, dall'ampiezza<br />
delle circoscrizioni amministrative cui si coordinano le<br />
politiche. L'indole delle assemblee che si tratta di e<strong>legge</strong>re, l'abitudine<br />
e l'esperienza della vita libera, e tanti altri fattori contribuiscono<br />
a determinare la scelta. Qui, insomma, più che in qualsiasi<br />
altra parte della <strong>legge</strong>, può dirsi che ^ l'efficacia e l'azione sua<br />
dipendono, non che da tutte insieme le condizioni della nazione,<br />
politiche, economiche, morali, e dalle cagioni che concorrono a<br />
formare l'opinione nazionale, dagli ordinamenti tutti e da tutte<br />
le congiunture che comunque alle elezioni si riferiscono ".<br />
Chi avesse la pazienza di <strong>legge</strong>re tutti gli argomenti che<br />
furono addotti nella <strong>Camera</strong> elettiva e nel Senato, per risolvere<br />
cotesta questione del Collegio, od anche solo il riassunto che mi<br />
sono studiato di darne, troverà contraddizioni ben singolari.<br />
Coloro che volevano conservate le antiche circoscrizioni le hanno<br />
•ì0
LII LEGGI POIilTICO-AMMINISTRATIVE<br />
difese vigorosamente, mostrando che era opportuno e prudente<br />
compiere le due grandi riforme del corpo elettorale e del collegio,<br />
una alla volta ; che non è prudente né saggio mutare un metodo<br />
elettorale il quale fece tra noi ottima prova, con un altro che viene<br />
abbandonato o trasformato anche negli Stati i quali lo aveauo<br />
accolto; che nel collegio largo l'elettore avrà maggiore difficoltà<br />
a scegliere i deputati e li sceglierà peggio ; che le astensioni<br />
saranno molto più numerose ; che l'elezione sarà principalmente<br />
in balìa <strong>dei</strong> Comitafi, e riuscirà punto libera e sincera; che lo<br />
scrutinio di lista ci condurrà al mandato imperativo; che non<br />
sarà possibile tutelare il segreto del voto; che gli elettori<br />
avranno diverso potere politico secondo il collegio nel quale lo<br />
eserciteranno ; che le minoranze riusciranno più difficilmente ad<br />
essere rappresentate e saranno quasi dovunque schiacciate; che<br />
l'ingerenza del governo sarà più grande, la sua influenza più<br />
efficace ; che la responsabilità del deputato scemerà o scomparirà<br />
affatto, a scapito della sua qualità; che la tutela degli interessi<br />
locali sarà troppo scarsa e insufficiente con grave danno della<br />
nostra attività politica; che aumenteranno le sollecitazioni, le<br />
indebite ingerenze ed altri difetti del sistema parlamentare ; che<br />
il potere della <strong>Camera</strong> risulterà troppo accresciuto e ne sarà turbato<br />
l'equilibrio tra essa, il Senato e la Corona; che le città eserciteranno<br />
una grande e indebita influenza sulle campagne costrette<br />
con esse a collegio; che il collegio individuale, abolito<br />
dalla <strong>legge</strong>, resterà nell'uso e determinerà strani e dannosi connubi<br />
; che dovrà temperarsi e cessare la severità con cui sono<br />
verificate le elezioni.<br />
Dal canto loro i fautori del collegio ampio, a più nomi, dimostrarono<br />
che le due riforme, del voto e del collegio, dovevano<br />
assolutamente procedere insieme ; che lo scrutinio di lista ha<br />
precedenti autorevoli e degni, ed è poi anche conforme alle nostre<br />
tradizioni storiche; che la scelta <strong>dei</strong> deputati non sarà molto più<br />
difficile, e riuscirà di gran lunga migliore; che le astensioni degli<br />
elettori scemeranno; che i Comitati locali riusciranno incontestabilmente<br />
utili, mentre non saranno punto gli arbitri delle elezioni,<br />
né potranno abusare dell'autorità loro; che le corruzioni<br />
saranno molto più difficili e rare ed avranno minore influenza;<br />
che il potere politico sarà più equamente distribuito; che le minoranze<br />
potranno aprirsi più facilmente una via per effetto di<br />
mutue concessioni, o di speciali accorgimenti legislativi; che gli<br />
uomini eminenti, lungi dall'essere combattuti, avranno maggiore<br />
autorità; che l'influenza del Governo sarà tanto minore quanto<br />
più ampio il collegio ; che lo scrutinio di lista risponderà meglio<br />
al principio sancito dall'art, 41 dello Statuto, per cui i deputati<br />
rappresentano la regione in generale e non i collegi dove sono<br />
eletti; che migliorando la scelta <strong>dei</strong> deputati, eleverà il livello<br />
intellettuale delle assemblee ; che gli interessi locali veramente
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LUI<br />
degni non maccheranno di valorosi difensori, i quali potranno<br />
essere anzi più forti e imparziali ; che tutte le influenze sociali<br />
potranno mostrare meglio il loro valore; che si riordineranno i<br />
partiti in due grandi, compatti, nettamente divisi.<br />
XXVIL<br />
Il collegio plurale e i suoi effetti.<br />
Più d'uno sentirà la tentazione di ripetere, a proposito dello<br />
scrutinio di lista, le belle parole che E. Renan pronunciava testé<br />
all'Accademia francese di ben più alte ed oscure verità; ^ Quando<br />
si nega il loro valore ho una gran voglia di crederci; quando si<br />
affermano sento un dubbio invincìbile ». Il metodo che abbiamo<br />
abbandonato lo conosciamo, ne sappiamo i difetti e a molti può<br />
parere preferibile tutto, anche l'ignoto. Del collegio ampio giudicheremo<br />
fra breve. Intanto non si può negare, che se il progresso<br />
generale consente meglio all'elettore di scrivere più nomi<br />
sulla scheda, questo vantaggio è distrutto dal gran numero di<br />
elettori nuovi, che hanno pochissima esperienza della vita pubblica.<br />
E nemmeno si può negare che alcuni benefizi attesi dallo<br />
scrutinio di lista possono tenersi già compromessi da coloro che<br />
se ne dovranno servire, e sanno che più della mole può la mente<br />
che Tagita e lo spirito che vi soffia dentro. Più probabilmente il<br />
collegio a più nomi non produrrà tutti i beni che ne aspettano ì<br />
fautori, nò tutti gli inconvenienti che ne temono coloro che lo<br />
hanno combattuto.<br />
Uno studio comparativo, imparziale e di qualche efficacia<br />
si potrà fare dopo le prime elezioni generali, quando lo avremo<br />
veduto alla prova. Per mio conto non seppi mai acconciarmi a<br />
vedere compiute le due riforme ad un tempo, sebbene debba<br />
applaudire la distruzione <strong>dei</strong> collegi vecchi, a un solo nome, che<br />
consentirà, quando tutti ne avranno compresa la necessità, di<br />
adottare un metodo più giusto di scrutinio. Temo la poca o nessuna<br />
esperienza degli elettori; l'eccessiva influenza <strong>dei</strong> Comitati,<br />
nei quali entreranno in troppi luoghi più arruffoni e mestatori,<br />
che uomini dabbene, disinteressati, degni davvero di guidare gli<br />
elettori; temo soprattutto la confusione che potrebbero determinare,<br />
perchè profìtti loro, i partiti estremi. Sono poi convinto che<br />
il Governo potrà esercitare una influenza molto più grande; che<br />
l'indifferenza degli elettori crescerà e determinerà astensioni<br />
più numerose; che di molti vantaggi, i quali il collegio plurinominale<br />
offrirebbe davvero, non profitteranno i migliori. L'onorevole<br />
Zanardelli, che è pur riuscito a conquistare la maggioranza<br />
della <strong>Camera</strong>, perchè io posso dire proprio che è conquista sua,<br />
ed ha trascinato colla sua eloquenza il Senato, ha messo nell'animo<br />
di coloro che avrebbero accettato il collegio largo solo a<br />
condizione che la Commissione parlamentare avesse accolti tempe-
LIV LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
ramenti che poi miseramente e paurosamente lasciò assalire, smantellare<br />
e quasi distruggere, una sola speranza, ed è questa, che lo<br />
Scrutinio di lista elevi davvero i cuori, e determini la formazione<br />
d'una <strong>Camera</strong> in cui sia più vivo il sentimento nazionale, in cui<br />
il deputato sia meno impacciato dai vincoli delle sue clientele<br />
locali, in cui possano compiersi le grandi riforme ancora attese<br />
e che per altra via non si potrebbero condurre a riva.<br />
XXVIII.<br />
I nuovi collegi.<br />
Quanto alla formazione di questi nuovi collegi, non so come<br />
si sarebbero potuti avere migliori seguendo i criteri ai quali era<br />
pure necessario attenersi. Io ne avrei di buon grado trascurato<br />
uno, quello che ci costrinse a tener conto della provincia, la quale<br />
in alcune regioni d'Italia è bene costituita, ed ha tutte le qualità<br />
d'un organismo sano, vigoroso ; ma in altre è una accolta artificiale<br />
di Comuni, niente di più e di meglio, senza tradizioni, senza<br />
comunanza di interessi, senza vitalità, nonché politica, nemmanco<br />
amministrativa. Ma non sarà difficile, disegnando una nuova circoscrizione,<br />
costruire un centinaio di collegi, con 250 a 300 mila<br />
abitanti ciascuno, e quindi con 5 deputati, aggruppandoli poi a<br />
tre 0 quattro per costituire le provincie nuove, con una media<br />
d'un milione di abitanti ciascuna, come le reputano necessarie<br />
tutti quanti hanno studiato con maggiore imparzialità e profondità<br />
l'argomento. <strong>La</strong> storia, le tradizioni, la statistica, la topografia,<br />
porgeranno i criteri per costituire veri organismi; i Consigli<br />
provinciali e meglio i comunali potranno correggerli per guisa<br />
che corrispondano anche ai sentimenti <strong>dei</strong> cittadini ed alla volontà<br />
loro, e insieme alla questione della circoscrizione elettorale se<br />
ne potranno sciogliere altre, delle quali abbiamo una paura tale,<br />
da strozzarci persino le parole sul labbro ogni volta che se ne<br />
parla. Quello che non si è fatto, insomma, si potrà fare nella<br />
nuova Legislatura, la quale dovrà, a ogni modo, rivedere la circoscrizione<br />
presente per debito di giustizia e per comando di <strong>legge</strong>.<br />
XXIX.<br />
<strong>La</strong> rappresentanza proporzionale; il voto limitato.<br />
Dopo quella del collegio s'è fatta grossa, nel terzo titolo, la<br />
questione della rappresentanza proporzionale o delle minoranze,<br />
portata dentro nella prima Commissione di studio dal Genala e da<br />
me, e difesa di poi da quel valorosissimo campione, cui è in gran<br />
parte dovuta la piccola, ma promettente vittoria.<br />
Sino dal 1862 se ne era parlato pubblicamente con qualche<br />
calore ed avevamo accolto, con entusiasmo giovanile, il proposito<br />
di far accogliere il metodo d'elezione proporzionale che l'esperi-
LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LV<br />
mento e lo studio ci mostrassero più adatto, nella nostra legislazione.<br />
Un'associazione fondata a tale intento nel 1873 aveva già<br />
avviate indagini, discussioni, conferenze, esperimenti; se ne incominciò<br />
a parlare anche nelle Camere e dileguò nell'animo di<br />
molti la maggiore obbiezione derivata dall'ignoranza della questione<br />
0 del non volervi applicare la mente. Non s'era però ancora<br />
trovato, come narro nel testo del Commento, un metodo<br />
soddisfacente, perchè quelli del quoziente, diversamente temperati,<br />
riuscivano oscuri e poco intelligibili ai più ; quelli del limite<br />
0 del cumulo <strong>dei</strong> voti, tra i metodi semplici i più noti e diffusi,<br />
non evitavano che il maggior difetto <strong>dei</strong> sistemi elettorali più in<br />
uso. L'onor. Genala propose più tardi un metodo chiaro, temperato,<br />
veramente suo, ma, per i motivi che a suo luogo ho detti, non<br />
poteva trovare nel Parlamento il favore che, opportunamente<br />
modificato, gli sorriderà forse tosto o tardi nel paese.<br />
Nel primo progetto di <strong>legge</strong> preparato dall'on. Zanardelli<br />
e presentato dall'on. Depretis, eravamo riusciti ad ottenere appena<br />
un platonico riconoscimento del principio. « Troppe altre novità,<br />
diceva nella sua relazione Fon. Depretis, sono state accolte nella<br />
nuova <strong>legge</strong>, e questi congegni proporzionali non hanno detto an- *<br />
Cora la loro ultima parola, e si adattano solo a popoli di matura<br />
educazione politica ". Più tardi la Commissione e la <strong>Camera</strong> consentirono<br />
un piccolo esperimento. Già il metodo del voto limitato,<br />
che è il più semplice e provato, sebbene tra i meno perfetti di<br />
quanti furono escogitati a conseguire una più giusta rappresentanza,<br />
era stato accolto quasi senza contrasto per l'elezione di tre<br />
consiglieri della Commissione provinciale di revisione delle liste,<br />
e di scrutinio per l'elezione degli uffici definitivi, dove ciascuno<br />
vota per 3 soli membri e n'escono eletti 5. Dunque tutte le obbiezioni<br />
mosse contro il principio della rappresentanza proporzionale<br />
e contro il metodo suggerito per attuarlo, erano dettate da considerazioni<br />
partigiane ed individuali, o determinate da ignoranza<br />
e da paura di novità. <strong>La</strong> Commissione non tardò, infatti, a convincersi,<br />
che il metodo poteva adottarsi senza danno o pericolo in<br />
tutti i Collegi, salvo in quelli di due deputati. Aveva fatto ottima<br />
prova, per consenso e per confessione di autorevoli uomini delle<br />
diverse parti politiche, in Inghilterra e nella Spagna; appagava<br />
il desiderio di molti deputati, i quali a questa condizione soltanto<br />
accettavano lo scrutinio di lista ; scemava effettivamente le maggiori<br />
difficoltà di questa procedura e distruggeva alcune tra le<br />
maggiori obbiezioni ; infine bisognava pure riconoscere quanta<br />
giustizia c'era in siffatto principio, e come era semplice, chiaro,<br />
naturale, intelligibilea tutti il metodo proposto per recarlo in atto.<br />
<strong>La</strong> Commissione accolse dunque la risoluzione di limitare<br />
a due nomi le schede nei collegi di tre, a tre nei collegi di quattro,<br />
ed a quattro in quelli di cinque. Dapprima il Ministero, come aveva<br />
fatto su altre questioni, non disse né si; ne no, sebbene, per assi-
LVI LEGGI POUTICO-AMMINISTRAilVli<br />
curare le sorti della <strong>legge</strong>, mostravasi propenso ad accettare anche<br />
queste proposte. Allora s'impegnò una battaglia, la più accanita<br />
che si combattesse in tutta la Jegge. Il Ministero dapprima esitò,<br />
come chi studia il vento che tira ; poscia pensò che a lui premeva<br />
anzitutto condurre in porto la <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista, poi entrarvi<br />
possibilmente cogli uomini di parte sua, e sacrificò il voto<br />
limitato nei collegi a tre ed quattro. Ma fu doppio danno ; perchè<br />
da un lato si ridusse a meschine proporzioni un esperimento che<br />
sarebbe stato importantissimo; dall'altro si avvertì subito che i<br />
collegi a 5 deputati non erano bene ripartiti tra le varie parti<br />
d'Italia, si che fu giocoforza nominare una Commissione parlamentare,<br />
per consigliare il Ministero nel gelosissimo uffizio affidatogli<br />
di meglio ripartire questi collegi.<br />
Davanti al Senato sì può dire che la lotta si racolse tutta su<br />
questo punto. Fu chi propose che il voto venisse limitato anche<br />
nei collegi a 4 deputati, e quindi, complessivamente in 73 collegi;<br />
mentre altri sarebbe stato pago di vedere aumentati sino ai 52 i<br />
collegi a 5 deputati. Le due soluzioni avevano comuni e particolari<br />
difetti e pericoli; non davano piena soddisfazione ai fautori<br />
del principio, e risospingevano la <strong>legge</strong> nei vortici della <strong>Camera</strong>,<br />
dove sarebbe probabilmente naufragato anche il lieve acconto ottenuto<br />
nei collegi a 5.<br />
Cosi il metodo del voto limitato rimane applicato a soli<br />
37 collegi, se pur saranno tanti, dove potrà ottenere sicuramente<br />
un deputato su cinque la minoranza che saprà raccogliere sul<br />
nome prediletto un po' più d'un quarto <strong>dei</strong> votanti. L'esperimento<br />
non riuscirà però cosi netto come quelli che si possono fare in una<br />
scuola di chimica. Il confuso disordine <strong>dei</strong> partiti, là poca esperienza<br />
degli elettori, il modo come i collegi sono composti, le simpatie<br />
diverse che gli stessi candidati raccoglieranno, non assicurano<br />
che la minoranza riesca sempre a raccogliersi sopra un solo<br />
nome ed a farlo prevalere, e che Tultimo della lista sia il rappresentante<br />
della minoranza. Pure dove la lotta sarà più accanita,<br />
i partiti spiccati ed ordinati, le forze non molto diverse, si<br />
vedrà il grande vantaggio di codesto metodo, e quanta giustizia<br />
sia in esso, e come appaghi la verità e guarentisca la libertà delle<br />
elezioni.<br />
Il ballottaggio.<br />
All'argomento del voto limitato si attiene quello del ballottaggio,<br />
che taluni volevano tolto di mezzo. E in verità se per<br />
l'elezione a primo scrutinio si fossero domandate le severe condizioni<br />
della maggior parte delle leggi, il doppio rapporto, od<br />
anche solo il terzo o il quarto degl'inscritti, il principio del voto<br />
limitato sarebbe stato scritto nella <strong>legge</strong> per celia. Ma l'on. Za-
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LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LVII<br />
nardelli si convinse, sopratutto per il precedente che trovò nella<br />
<strong>legge</strong> francese del 1849, che con tanti elettori e così ampii collegi<br />
conveniva appagarsi dell'ottavo degli elettori inscritti: due<br />
0 tremila voti daranno pur sempre una grande autorità. A questo<br />
modo il ballottaggio è guarentigia di serietà dell'elezione che<br />
nel primo scrutinio potrebbe essere trascurata e persino impedita,<br />
e nulla toglie alle minoranze, le quali, se non riescono a condurre<br />
all'urna l'ottavo degli elettori di un collegio, non possono<br />
davvero deplorare di non riuscire ad ottenere un deputato.<br />
<strong>La</strong> procedura elettorale.<br />
<strong>La</strong> procedura che la nuova <strong>legge</strong>, nel collegio così formato,<br />
prescrive per reiezione <strong>dei</strong> deputati, è incontestabilmente la parte<br />
migliore della <strong>legge</strong>. L'ufficio provvisorio sarà presieduto quasi<br />
sempre da un magistrato ; si costituisce ad ora precisa, alle 9, e<br />
alle 10 al più tardi incomincia a costituirsi il definitivo e può<br />
incominciare l'appello per l'elezione. <strong>La</strong>onde l'elettore è sicuro<br />
che se alle 10 si trova nella sala potrà guarentire il diritto suo<br />
concorrendo alla costituzione del seggio e poi,subito votare. I men<br />
diligenti possono attendere la mattina ai loro affari, far la colazione<br />
e magari anche la siesta, e andando poi, così a comodo, fra<br />
le tre e le quattro, a votare, sono ancora sicuri di trovar l'urna<br />
aperta e andarsene subito subito. L'astensione, insomma, non<br />
avrà più scuse, ne attenuanti, tanto più che l'urna, se non sarà<br />
proprio alla porta dell'elettore, si troverà in più che metà <strong>dei</strong><br />
comuni.<br />
<strong>La</strong> sala sarà così disposta che gli elettori non possano stringersi<br />
intorno al tavolo, vigilare chi scrive il voto, turbare le<br />
operazioni dell'ufficio ; e tuttavia potranno vedere bene quello che<br />
si fa, e dopo chiusa la votazione, girare tutto intorno al tavolo<br />
ad esercitare una assidua vigilanza. E non soli quelli inscritti<br />
sulla lista d'una sezione, che potrebbero essere tutti d'un'opinione,<br />
ma gli altri, perchè sebbene la <strong>legge</strong> noi dica chiaro,<br />
basterà appartenere al collegio per avere il diritto di entrare<br />
nella sala almeno durante lo spoglio della votazione e in quanto<br />
lo consente la capacità della sala. L'ufficio definitivo non potrà<br />
essere eletto da men di venti elettori, né oltre le 10, come ho<br />
detto, e se nella sezione vi sono due opinioni in lotta, anche<br />
quella <strong>dei</strong> meno, purché abbia una qualche consistenza, riuscirà<br />
a mandare nel seggio uno scrutatore di sua fiducia. Il segretario<br />
dell'ufficio sarà sempre uomo capace, e s'avranno verbali fatti<br />
a modo, i quali consentiranno retto giudizio dell'elezione.<br />
Per quanto l'umano ingegno si aguzzi nel frodare la <strong>legge</strong>,<br />
mi pare che sarà molto difficile alterare, con queste cautele, il risultato<br />
dell'elezione. Le schede debbono essere proprio quelle for-
LVIII LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
nite dal Comune, in carta bianca, bollata e firmata a tergo ; si<br />
debbono scrivere nella sala, in segreto bensì, ma per tal modo da<br />
non le poter scambiare con altre, e poi deporre in urna di vetro<br />
chiaro per mano del presidente. I casi di nullità sia di tutta<br />
la scheda, sia d'uno <strong>dei</strong> nomi scritti su di essa, sono scrupolosamente<br />
previsti, senza soverchio rigore: così per esempio, sono<br />
tolte di mezzo tutte le controversie intorno al modo di scrivere<br />
il nome del candidato. Certo non è impedito che l'elettore si faccia<br />
conoscere a chi ne avesse comprato il voto, scrivendo dopo il<br />
nome <strong>dei</strong> candidati il suo, che sarebbe nullo, senza invalidare la<br />
scheda, perchè la <strong>legge</strong> non vieta, né può, di scrivere fra i canditati<br />
se stesso. Le attribuzioni degli uffici, e quelle dell'ufficio<br />
principale sono determinate con molta esattezza, togliendo di<br />
mezzo le incertezze, gli arbitrii, i soprusi che trovavano scusa o<br />
pretesto nelle lacune o nell'oscurità della <strong>legge</strong>. A dir breve, il<br />
segreto del voto è guarentito meglio, ma insieme lo sono la<br />
libertà, la verità, il buon ordine dell'elezione, garanzie della<br />
maggiore importanza, senza le quali l'allargamento del potere<br />
politico e quello del collegio avrebbero accresciuto la corruzione,<br />
l'intrigo, la frode così da guastare nella sua sorgente tutto il<br />
sistema parlamentare.<br />
XXXII.<br />
Gli eleggibili; incompatibilità; condizioni di eleggibilità.<br />
Riguardo all'eleggibilità, che è oggetto del quarto titolo<br />
della <strong>legge</strong> elettorale e delle tre leggine che la completano, sarebbe<br />
stato certamente desiderabile una revisione ed un coordinamento.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1877, dove sono sancite alcune incompatibilità parlamentari,<br />
è stata così male imbastita, che nella stessa Commissione<br />
del 1880 fu proposto di procedere alla sua revisione, inserendola<br />
nel progetto, con quelle modificazioni che potrebbero<br />
reputarsi utili ed opportune. Questo partito anch'io sostenni allorché<br />
si preparò la <strong>legge</strong>; ma fin d'allora Ton. Zanardelli, memore<br />
delle difficoltà superate nel 1877, avvertì che troppo si sarebbe<br />
impacciata la discussione. Le più lievi modificazioni che si fossero<br />
proposte avrebbero richiamato in discussione l'intero tema,<br />
e la sorte della <strong>legge</strong> sarebbe diventata anche più incerta, specie<br />
se si avesse proposto di indennizzare i deputati, come anche l'onorevole<br />
Zanardelli personalmente desiderava.<br />
Le condizioni di eleggibilità restano relativamente larghe e<br />
facili. Non è necessario possedere un censo o reddito qualsiasi,<br />
e pur troppo viene eletto talvolta chi non ha modo di vivere e<br />
spera, facendo il deputato, di procurarselo. Le cagioni di indegnità,<br />
di esclusione, a differenza d'altre legislazioni, sono le stesse<br />
che per gli elettori, e neppure è necessario essere inscritti sulle<br />
liste elettorali per avere il suffragio <strong>dei</strong> proprii concittadini. Così
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LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LIX<br />
non occorre avere domicilio neppur d'origine nel collegio, restrizione<br />
accolta già dalla Costituente francese nel 1789, in parte<br />
negli Statuti del 1814 e del 1830, riproposta nel 1874 dalla<br />
Commissione <strong>dei</strong> Trenta, per evitare, dicevano, le candidature<br />
nomadi; restrizione imitata pure nelle Costituzioni spagnuola<br />
del 1812, napoletana del 1820, toscana del 1848, e tuttora vigente<br />
in Grecia ed in alcuni Stati della Germania e dell'America.<br />
Ben avrebbe voluto l'on. Zanardelli abbassare l'età in cui<br />
il cittadino può essere eletto a deputato, da 30 a 25 o togliere<br />
affatto questa condizione. Nel 1878, quando egli teneva a questa<br />
riforma in modo più riciso, trovò la più forte opposizione in alcuni<br />
colleghi del Ministero Cairoli, ai quali pareva pericoloso mutare<br />
lo Statuto, come non era sembrato alla Corona, e fu anzi la cagione<br />
per cui la <strong>legge</strong>, già pronta, non venne presentata in tempo,<br />
prima che il Ministero, per altre cagioni, fosse costretto a rassegnare<br />
le proprie dimissioni. Più tardi si riparlò anche dell'età<br />
per l'elettorato, ma nessuno osò complicare con una questione<br />
statutaria le altre gravissime chiuse nella <strong>legge</strong>.<br />
XXXIII.<br />
<strong>La</strong> retribuzione <strong>dei</strong>rufficio di deputato.<br />
Fu messa fuori, ma indarno, la proposta di risolvere tutte<br />
le questioni d'incompatibilità, rendendo anche i funzionari eleggibili,<br />
sotto l'unica condizione dell'opzione, col retribuire i deputati.<br />
Però agli on. Riberi, Pullè, Crispi, ed alla pattuglia repubblicana,<br />
che si fecero a difenderla, non furono più opposte le ragioni<br />
che il Boncompagni ha ripetute dal 1849 al 1876 e il Minghetti<br />
rincalzò allora, facendo scudo a sé dello Statuto. Ma parve ai più<br />
che la retribuzione riuscirebbe poco accetta al paese, e fu il solo<br />
argomento di qualche peso, che temperò Tautorità con cui il Ministero<br />
troncò la discussione le due o tre voHe che si sollevò sopra<br />
questo argomento. Ma se è proprio vero che la pubblica opinione<br />
sia ancora contraria alla retribuzione <strong>dei</strong> deputati, credo non tarderà<br />
a correggersi. L'esempio di tutti gli Stati rappresentativi,<br />
che non hanno ragioni particolarissime per mantenere la gratuità<br />
del mandato; la necessità di allargare la cerchia degli eleggibili<br />
ed elevare assieme il livello intellettuale della <strong>Camera</strong> ; la convinzione,<br />
già troppo diffusa, che a fare il deputato ci si guadagna,<br />
per cui è meglio addirittura sapere quello che costano; ma sopratutto<br />
la sicurezza che a questa maniera la questione delle incompatibilità<br />
sarà sciolta e potrà chiudersi la <strong>Camera</strong> a tutti i funzionari,<br />
a tutti gli affaristi, a tutti gli avvocati patrocinanti, coi<br />
necessari temperamenti; questi ed altri argomenti, che sarebbero<br />
molti e gravi, indurranno il paese ad imporre cotesta riforma alla<br />
<strong>Camera</strong>, che si picca di generosità e d'abnegazione, più che altro,<br />
perchè non vengamene l'ultima scusa della sua negligenza, della
LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
fìaccona con cui attende spesso alle più importanti discussioni,<br />
della leggierezza estrema con cui sperpera in una tornata più denaro<br />
di quanto sarebbe necessario a retribuire convenientemente<br />
coloro che ne fanno parte.<br />
XXXIV.<br />
Le incompatibilità parlamentari e Tapplicazione della <strong>legge</strong>.<br />
Frattanto ci dobbiamo principalmente attenere alla <strong>legge</strong><br />
del 1877, e per questo ho cercato di darne le ragioni ed esporre<br />
come venne applicata sino ad ora. Le sue restrizioni saranno trovate<br />
probabilmente anche più severe dai nuovi elettori, perchè<br />
nel collegio ampio s'impongono meglio alla pubblica attenzione<br />
coloro che la <strong>legge</strong> principalmente colpisce. Non si possono certo<br />
riproporre le larghezze usate dalla <strong>legge</strong> del 1848, quando l'educazione<br />
politica del paese era scarsa, l'autorità della <strong>Camera</strong> elettiva<br />
ancora da formare, sì che pareva a tutti conveniente che vi<br />
si potessero mandare funzionari numerosi, sino al quarto <strong>dei</strong> deputati,<br />
che erano allora 204. Quando la <strong>legge</strong> si applicò al Regno<br />
d'Italia quel numero fu ristretto, dal quarto al quinto; vennero<br />
dichiarati ineleggibili alcuni funzionari, i quali si erano mostrati<br />
meno indipendenti, e due categorie, che minacciavano di usurpare<br />
un po' tutto il posto per loro, furono chiuse dentro a più<br />
severi confini. Una, quella <strong>dei</strong> professori, ed era la più invadente,<br />
trovò poi modo di violarli, mettendo nella categoria generale<br />
tutti coloro che erano o venivano fatti a bella posta per questo<br />
membri di qualche Consiglio, e allora fu fatta la <strong>legge</strong> del 1875,<br />
che rimase poscia coordinata, e nessuno sa perchè non fusa, a<br />
quella del 13 maggio 1877.<br />
In questa le categorie speciali vennero ristrette anche più,<br />
e la generale, da 102 deputati, quanti poteva accoglierne, fu ridotta<br />
circa alla metà, imprendendo ministri e segretari generali,<br />
poiché questi sono esclusi dal novero <strong>dei</strong> 40. Si che mentre quel<br />
limite in 17 anni non era stato, nonché soverchiato, nemmeno<br />
toccato mai, nell'ultima legislatura la sorte menò fieri colpi;<br />
furono esclusi deputati autorevoli e simpatici, e si sollevarono,<br />
quando un posto rimaneva vacante, questioni fìerissime per occuparlo,<br />
decise quasi sempre a ragioni di parte o per considerazioni<br />
personali.<br />
XXXV.<br />
Le incompatibilità politico-amministrative.<br />
Una riforma si dovette però accogliere, anche nella materia<br />
delle incompatibilità, e fu quasi in articulo mortis, tanto che<br />
appena ha potuto trovar posto in coda al presente volume, per<br />
colpire alcuni uffici amministrativi i quali debbono rendere ine-
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LEGGE ELETTORALE POLiriOA — PREFAZIONE LXI<br />
leggibile chi li occupa, per sottrarlo a pericolose tentazioni, e<br />
sono per natura loro incompatibili col mandato parlamentare.<br />
Anche in cotesto argomento, se non fossero stati gli interessi<br />
individuali, che per poco non compromisero la piccola <strong>legge</strong><br />
0 non le scemarono efficacia, le difficoltà non sarebbero state gravi.<br />
1 sindaci ed i deputati provinciali, altri voleva anzi tutti i componenti<br />
lo Giunte, ed i consiglieri provinciali tutti quanti, e v'è<br />
chi avrebbe aggiunto anche, con buoni argomenti, i capi o presidenti<br />
delle amministrazioni di beneficenza, non debbono cumulare<br />
a questi uffizi quello di deputato.<br />
Il sindaco è uffiziale del Governo, dice la <strong>legge</strong> comunale e<br />
provinciale, e basterebbe ad escluderlo dalla <strong>Camera</strong> questa qualità<br />
sua, se anche non fosse nominato dal ministro delTinterno, e<br />
quindi da lui dipendente, e se potesse attendere debitamente ai<br />
due uffici. I deputati provinciali hanno troppa parte ed influenza in<br />
tutta l'amministrazione locale, perchè non si vegga la convenienza<br />
di sancire la loro incompatibilità. Poi tutta cotesta gente, e vi dovrebbero<br />
essere compresi almeno anche gli amministratori delle<br />
Opere pie, sono candidati che traggono dall'ufficio loro una forza,<br />
la quale manca agli altri, e li mette in una cotale condizione di superiorità,<br />
che non ha nessuna ragione di essere. Ma più che tutto<br />
deve prevalere la convinzione che solo a questa maniera si farà cessare<br />
la confusione fra l'amministrazione e la politica, che domina<br />
adesso, per conseguenza naturale di cotali elezioni, nella mente<br />
degli elettori; che turba, a cagione <strong>dei</strong> deputati che vi seggono<br />
esercitando influenze affatto indebite, tutta l'azione <strong>dei</strong> Consigli<br />
comunali e provinciali, e porta poi questo turbamento e la confusione<br />
che ne deriva nella <strong>Camera</strong>, dove raggiunge il grado massimo<br />
e riesce fatale a tutto quanto il sistema parlamentare.<br />
<strong>La</strong> piccola <strong>legge</strong>, adunque, è un ottimo principio, e giova sperare<br />
che possa essere perfezionata e venga, come s'accenna, applicata<br />
sempre con grande severità.<br />
XXX VL<br />
L'affarismo e le incompatibilità.<br />
Pur troppo neanche questa <strong>legge</strong> tocca l'affarismo, che è la<br />
principale cagione delle indebite ingerenze parlamentari, e nemmeno<br />
dalla <strong>legge</strong> del 1877 fu efficacemente colpito, sebbene principalmente<br />
per questo intento si fosse iniziata. Le ragioni sono evidenti.<br />
Si possono escludere dalla <strong>Camera</strong> coloro che hanno contratti col<br />
Governo o sovvenzioni, non gli altri che le procurano ai loro<br />
parenti od ai loro clienti. Si possono dichiarare incompatibili gli<br />
avvocati che prestano la loro opera abituale alle società od imprese<br />
sussidiate, non coloro che ne percepiscono assegni cospicui<br />
pur non prestando quell'opera, ma principalmente per lo zelo con<br />
cui ne patrocinano eventualmente la causa. S'aggiunga, che il Go
LXII LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
verno ha modo di esercitare sulla <strong>Camera</strong> indebite influenze e ne<br />
scema l'indipendenza coi favori che può concedere, come certo<br />
non avverrebbe se anche i funzionari vi fossero accolti in numero<br />
doppio. Ma se tutti avvertono e forse esagerano il danno, non è<br />
facile il rimedio. Una proposta di vietare almeno agli avvocati<br />
( ieputati<br />
il patrocinio in affari dove siano in causa pubbliche am<br />
ministrazioni, appena fu avvertita, e quella di escludere tutti gli<br />
avvocati patrocinanti dalla <strong>Camera</strong> non si può tenere per seria e<br />
possibile. <strong>La</strong>onde in cotesto argomento più che in qualunque altro<br />
è giocoforza rimettersi alla pubblica opinione, perchè sceveri,<br />
come nessuna <strong>legge</strong> potrebbe fare, gli onesti e discacci, severa<br />
come Cristo, i profanatori dal tempio della libertà e della <strong>legge</strong>.<br />
XXXVII.<br />
Le sanzioni penali.<br />
Le sanzioni penali contenute nella nuova <strong>legge</strong> potranno<br />
esser più correttamente giudicate dopo la prova. Parvero a taluno<br />
severissime, e pure s'erano dapprima proposte con^severità anche<br />
maggiore, e fra tutte le legislazi-oni, quella che abbiamo, è davvero<br />
mite. D'altronde chi pensa alle cento e più leggi penali fatte<br />
in materia elettorale dall'Inghilterra e alla cura assidua e quasi<br />
pedante con cui il Belgio si studia, quasi tutti gli anni, di purificare,<br />
a furia di queste leggi, i comizi, sentirà più d'un dubbio intorno<br />
all'efficacia della nostra. <strong>La</strong> quale potrà invece allontanare<br />
molti dabben uomini dall'ufRcio; anch'io, se fossi messo a sedere<br />
in alcuno, terrei sotto gli occhi la <strong>legge</strong>, o piuttosto il mio<br />
stesso commento, per timore d'intoppare in qualche sanzione<br />
penale. Bisogna però confessare, che qualche vantaggio s'avrà di<br />
certo; il controllo <strong>dei</strong> cittadini sarà più facile ed efficace, la verifica<br />
delle elezioni procederà più spedita e meno guasta da criteri<br />
politici, insomma vi guadagnerà la sincerità con cui la <strong>Camera</strong><br />
si forma.<br />
XXXVIII.<br />
Le disposizioni transitorie.<br />
Poco v'è da aggiungere a proposito delie disposizioni transitorie,<br />
delle quali ho spiegato nel commento l'origine e la ragione.<br />
Alcune sono già fatti compiuti, come quelle che s'attenevano<br />
alla prima revisione delle liste, e lo sono anche altre<br />
disposizioni, che per l'economia della <strong>legge</strong> avrebbero dovuto<br />
prendere posto fra le transitorie, quelle relative alla nomina e<br />
all'ufficio della Commissione per le circoscrizioni. Resta adunque,<br />
e veramente importante, una sola, quella che consente l'inscrizione<br />
degli elettori, che ne stendono domanda innanzi al notaio ed a tre<br />
testimoni, ed avrà effetto ancora nei primi mesi del prossimo
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l<br />
<<br />
LEGGE ELRTTORALE POLITICA — PREFAZIONE LXIII<br />
anno. Ma è desiderabile che la severità usata nella sua prima applicazione,<br />
nella seconda ed ultima sia anche maggiore, affinchè<br />
la <strong>legge</strong> venga osservata, non applicata a capriccio di Comitati o<br />
di Giunte, per fabbricare ad ogni costo elettori.<br />
XXXIX<br />
<strong>La</strong>cune e difetti; riforme desiderabili.<br />
V'è, so bene, nella <strong>legge</strong> qualche lacuna, che toglie autorità<br />
a molte istruzioni ed avvertenze che il Governo può emanare<br />
per questa, come per altre materie; principale quella, che<br />
non dà esplicitamente alla magistratura il potere di vigilare, nel<br />
pubblico interesse, perchè la <strong>legge</strong> venga applicata ammodo.<br />
Con poche altre disposizioni, alcune delle quali sono state forse<br />
studiatamente, ma le più inconsideratamente omesse, si avrebbe<br />
avuto una <strong>legge</strong>, a questo riguardo, perfetta.<br />
Ma, quando fa messa assieme per la prima volta, l'on. Zanardelli<br />
insisteva perchè, accogliendo pure le riforme più necessarie,<br />
si lasciasse della vecchia <strong>legge</strong> la maggior parte che si potesse,<br />
rispettandone anche il linguaggio poco corretto di traduttori<br />
inesperti. Così nella prima proposta non si notarono abbastanza<br />
quelle lacune e quelle imperfezioni, che uno studio a nuovo<br />
avrebbe meglio messe in rilievo. Le ineleganze di parole si vennero<br />
poi correggendo, ma le lacune rimasero, come se la giurisprudenza<br />
si avesse dovuto rispettare e tenere in conto di <strong>legge</strong><br />
anche là dove si poteva e doveva dare autorità di <strong>legge</strong>, come<br />
pure si è fatto in molti punti, alle sue più saggie e autorevoli<br />
decisioni, respingendo le altre.<br />
Questo difetto della <strong>legge</strong> assai difficilmente e incompletamente<br />
potrà essere corretto, dove non si provveda a toglierlo, insieme<br />
alla correzione, che la <strong>legge</strong> stessa impone, di tutta la circoscrizione<br />
elettorale. Ma l'argomento esce dai limiti di codesto<br />
studio, inteso ad illustrare la vigente legislazione, non a preparare,<br />
in qualunque modo, le riforme, che già la scienza e un principio<br />
di esperienza riconoscono necessarie.<br />
XL.<br />
Conclusione.<br />
« <strong>La</strong> discussione della <strong>legge</strong> elettorale, mossa da certa<br />
vivacità d'opinioni in contrasto tra loro, si è condotta con<br />
tanta equità d'animo da tutte le parti, che in Italia e fuori deve<br />
crescere alla <strong>legge</strong> autorità: tutti ne dobbiamo essere lieti ^'.<br />
Queste parole, colle quali l'on. <strong>La</strong>mpertico chiudeva uno <strong>dei</strong> suoi<br />
discorsi, nella tornata del 20 dicembre 1881, amo di ripetere, a<br />
mo' di conclusione. Ed aggiungo, che tutti quanti contribuirono<br />
alla formazione di cotesta legislazione, possono sentire il nobile
LXIV LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
orgoglio di aver recato al paese un grande benefìzio. Si superarono<br />
coraggiosamente difficoltà gravi e molteplici; si sono risolte<br />
a un tempo quistioni, che agitarono in altri Stati intere generazioni<br />
e determinarono sanguinose rivoluzioni. Alcune soluzioni<br />
dovranno forse subire nuove modificazioni, ma i vantaggi conseguiti<br />
già non andranno perduti mai più. Le porte dell'elettorato<br />
sono aperte così, che ciascun cittadino vi potrà ormai entrare,<br />
solo che il voglia, ed acquisti la capacità elementare che per tale<br />
ufficio si domanda; i vecchi Collegi sono ormai distrutti, ne potranno<br />
essere ricostruiti, se anche il principio del Collegio plurale<br />
non desse i risultati che se ne ripromettono i suoi fautori più<br />
convinti ; la scelta <strong>dei</strong> deputati dovrà essere necessariamente più<br />
corretta, poiché si è incominciato a sottrarla ad alcune indebite<br />
influenze, e dovrà essere fatta con idee e criteri più elevati. Una<br />
<strong>Camera</strong> migliore darà migliori leggi, e mentre guarentirà più<br />
efficacemente la libertà, provvederà anche meglio non siasi fatto<br />
sino ad ora al benessere <strong>dei</strong> cittadini, alla potenza e all'autorità<br />
dello Stato. Così la nuova legislazione elettorale sarà veramente<br />
il preludio di una nuova età, nella quale la Costituzione italiana,<br />
consolidando la monarchia, diventerà schiettamente democratica.
LEGGE<br />
ELETTORALE POLITICA<br />
COMMENTATA<br />
DAL DOTTORE<br />
ATTILIO BRUNIALTI<br />
Professore di diritto costituzionale nella R. Università di Torino,<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie l* «- Voi IV. 1
ir ; -.<br />
TITOLO I.<br />
Delle condizioni per esigere elettore<br />
e del domicilio politico.<br />
ART. 1. Per essere elettore è richiesto il concorso delle<br />
seguenti condizioni :<br />
l"" Di godere, per nascita o per orìgine, <strong>dei</strong> diritti civili<br />
e politici del Regno. Quelli che ne per Tuno, né per Taltro<br />
degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia<br />
itahani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove<br />
abbiano ottenuta la naturalità per decreto " Reale, e prestato<br />
iuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel<br />
novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per <strong>legge</strong>;<br />
2^ Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età<br />
3^ Di saper <strong>legge</strong>re e scrivere;<br />
4^ Di avere uno degli altri requisiti determinati negli<br />
articoli seguenti.<br />
1. Condizioni generali per l'elettorato politico.<br />
2. <strong>La</strong> cittadinanza^ secondo il Codice civile,<br />
3. Acquisto e perdita della cittadinanza.<br />
4. Diritti civili e diritti politici.<br />
5. Motivi della severità della <strong>legge</strong> elettorale verso gli stranieri.<br />
6. <strong>La</strong> naturalità dovrelihe procurare allo straniero tutti i diritti di<br />
cittadino.<br />
7. Ragioni in contrario. L'istituto della cittadinanza non può riformarsi<br />
in modo occasionale.<br />
8. Legislazione comparata. Il sistema francese.<br />
9. Inghilterra^ Belgio^ Rumania, Germania^ Austria.<br />
10, Svizzera e Stati Uniti d'America.<br />
IL Le costituzioni <strong>dei</strong> cessati Stati italiani.<br />
12. Eccezione a favore degli Italiani diprovincie non comprese nelRegno.<br />
13. Come sia interpretata dalla giurisprudenza.<br />
14. Perchè il legislatore abbia tacitamente mantenuto un parere diverso<br />
e quale possa essere.<br />
15. Ragioni di una omissione della <strong>legge</strong>.<br />
16. <strong>La</strong> condizione dell'età. Motivi.<br />
17. Legislazione comparata.<br />
18. <strong>La</strong> maggiorità civile e la politica.<br />
19. <strong>La</strong> prova dell'età. Giurisprudenza.
4 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
•<br />
20. Quando Vetà debba essere raggiunta.<br />
21. TJH. lp.nL^la.zione belaa. Motivi.<br />
Motiv<br />
Motivi<br />
24. E una necessità materiale.<br />
25. E una necessità morale.<br />
26. Non valgono le ragioni addotte in contrario.<br />
27. Esempi di questa condizione.<br />
28. Di fatto è ammessa anche nei piti civili Stati a suffragio universale.<br />
29. È conforme al voto del paese. Conclusione.<br />
30. Gli analfabeti. Diritto acquisito.<br />
31. Che cosa s'intenda per saper <strong>legge</strong>re e scrivere.<br />
32. Distinzione: e pìHma quando è condizione generale.<br />
33. Quando è condizione speciale di capacità.<br />
34. Condizioni speciali.<br />
r<br />
1. Condizioni generali per relettorato. — Il primo articolo<br />
determina le condizioni generali necessarie per essere elettore<br />
politico. Queste condizioni sono quattro:<br />
1. Godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici del Regno,<br />
2. Età di 21 anni compiuti,<br />
3. Saper <strong>legge</strong>re e scrivere,<br />
4. Possedere uno <strong>dei</strong> requisiti speciali, salvo il disposto<br />
dell'art. 100 della <strong>legge</strong>, a tenore del quale, sotto certe condizioni,<br />
bastano per i due primi anni dalla promulgazione della<br />
<strong>legge</strong> (1882 e 1883) i tre primi requisiti.<br />
3. (I). Cittadinanza.— Il primo requisito richiesto per Telettorato<br />
è quello del godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici.<br />
Il Codice civile dichiara, a questo proposito, nel primo titolo<br />
del libro primo, che « ogni cittadino gode <strong>dei</strong> diritti civili purché<br />
non ne sia decaduto per condanna penale (art. 1). Lo straniero è<br />
ammesso a godere <strong>dei</strong> diritti civili attribuiti ai cittadini (art. 3).<br />
È cittadino il figlio di padre cittadino (art. 4). E riputato cittadino<br />
il figlio di padre che abbia perduta la cittadinanza prima<br />
della sua nascita, ove sia nato nel regno e vi abbia fissato la<br />
sua residenza; ed il figlio nato nel regno da uno straniero che<br />
vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni almeno (art. 5, 8).<br />
Può e<strong>legge</strong>re la qualità di cittadino, facendone analoga dichiarazione<br />
entro l'anno dell'età maggiore, e fissando il suo domicilio<br />
nel regno, il figlio nato in paese estero da padre che abbia perduta<br />
la cittadinanza prima della sua nascita, o da uno straniero<br />
che abbia fissato nel regno il domicilio da meno di 10 anni (articoli<br />
6, 8). E cittadino il figlio nato di padre ignoto e di madre<br />
cittadina, o di genitori ignoti " (art. 7).<br />
3. « <strong>La</strong> cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla<br />
naturalità, concessa per <strong>legge</strong> o per decreto reale. Il decreto reale<br />
non produce effetto se non dopo registrato dajruflSziale dello stato<br />
civile del luogo, dove lo straniero intende fissare od ha fissato il<br />
suo domicilio, e se non viene da lui prestato giuramento davanti<br />
r"
LEGGE ELETTORALE POLITICA 5<br />
lo stesso uffiziale, di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto<br />
e le leggi del regno. <strong>La</strong> registrazione deve essere fatta, sotto<br />
pena di decadenza, entro sei mesi dalla data del decreto " {Codice<br />
civiley art. 10).<br />
« <strong>La</strong> cittadinanza si perde per rinuncia, per conseguimento<br />
della cittadinanza d'altro Stato, per accettazione di un impiego<br />
0 servizio militare di governo estero senza permesso del<br />
Governo » (art, 11).<br />
4. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale stabilisce una grande differenza fra l'acquisto<br />
de'diritti civili, e quello de'diritti politici. Gli stranieri<br />
possono diventare'elettori politici soltanto quando ottengano la<br />
naturalità per <strong>legge</strong>; la naturalità ordinaria, acquistata per<br />
decreto reale registrato dall'ufficiale di stato civile e seguito dal<br />
giuramento di fedeltà al Re e di obbedienza alle leggi, non può<br />
conferire giammai, in alcun-caso ad uno straniero l'elettorato<br />
politico e tanto meno l'eleggibilità.<br />
5. Motivi, — <strong>La</strong> legislazione civile italiana va lodata fra<br />
tutte come liberale verso gli stranieri, ma la <strong>legge</strong> elettorale<br />
forma ancora con essa uno spiccato contrasto, essendo delle più<br />
severe. <strong>La</strong>'<strong>legge</strong> elettorale ha creduto opportuno di mantenere<br />
le cautele, che circondano l'ammissione <strong>dei</strong> cittadini all'esercizio<br />
del potere politico. « Affinchè uno straniero possa contrarre<br />
seriamente un legame che subentri a quello che doveva stringerlo<br />
al luogo natio, affinchè, pe' suoi sentimenti, per le sue idee, possa<br />
divenire figlio della patria adottiva, conviene ch'egli si formi ai<br />
sentimenti ed alle idee di quest'ultima. Una breve residenza, una<br />
volontà passeggiera di sua natura od almeno incerta nel suo<br />
avvenire, non bastano, dunque, a procurare l'acquisto della pienezza<br />
<strong>dei</strong> diritti di cittadino » {Rei. ZANARDELLI, pag. 24).<br />
6. D'altra parte bisogna riconoscere, che è regola troppo rigida<br />
esigere che l'equiparazione al cittadino indigeno possa aver luogo<br />
soltanto per <strong>legge</strong>. Con siffatta disposizione, in venti anni, in<br />
Italia due soli stranieri soltanto poterono diventare elettori (leggi<br />
19 giugno 1866 e 4 agosto. 1867).<br />
Il principio della grande naturalità fu abbandonato nel diritto<br />
pubblico di quasi tutti gli Stati più ragguardevoli. Anche in<br />
Francia si preferì di tornare all'antica divisa: à tout venant<br />
beau Jeu, Nel vero concetto della naturalità, questa risponde al<br />
suo nome allora soltanto che agguaglia coloro i quali la ottengono<br />
ai cittadini per natura; né, d'altra parte, può scindersi la<br />
qualità, la personalità di cittadino.<br />
Secondo questo concetto, quegli cui viene conferitala cittadinanza,<br />
dovrebbe essere non solo elettore, ma eleggibile. D'altra<br />
parte, quale sanzione più efficace di quella della elezione stessa,<br />
attinta alla volontà nazionale? Che se,ciò si può dire per la eleg-<br />
;ibilità, a maggior ragione si deve ripetere per l'elettorato, che<br />
non è un singolare onore, ma un diritto e un dovere a cui tutti i
9 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
cittadini dovrebbero partecipare. Con una <strong>legge</strong> civile, com'è la<br />
nostra, che ammette anche lo straniero a godere <strong>dei</strong> diritti civili<br />
attribuiti ai cittadini, chi domanderà la cittadinanza se non può<br />
avere l'elettorato, che è di regola il solo effetto politico della<br />
cittadinanza stessa? Quando quest'ultima non conferirà vantaggi,<br />
lo straniero preferirà di rimanere nella condizione che se non<br />
altro lo sottrae agli oneri cui sono soggetti i cittadini.<br />
Infine, dacché lo straniero il quale chiede la cittadinanza<br />
presso di noi godeva nella sua patria la pienezza <strong>dei</strong> diritti inerenti<br />
alla qualità di cittadino, perchè subirà egli una diminutio<br />
capitis mutando nazionalità? Ciò ripugna tanto più perla circostanza,<br />
che non potendo alcuno razionalmente avere due patrie,<br />
in generale colui che ottenne all'estero la cittadinanza la perde<br />
nel proprio paese; così ogni suo vincolo colla patria d'origine<br />
rimane disciolto senza che egli trovi una vera patria nella patria<br />
adottiva. Infatti se in Italia a due soli stranieri venne conferita<br />
la cittadinanza colle solennità di una <strong>legge</strong>, assai scarsi furono<br />
anche quelli ammessi per decreto reale; negli ultimi undici anni<br />
essi furono in media 25 per anno.<br />
Per tutte queste considerazioni, e perchè inoltre coloro che<br />
chiedono la nostra cittadinanza con ciò stesso attestano la viva<br />
simpatia e predilezione che nutrono per il nostro paese, la Commissione<br />
della <strong>Camera</strong>, innanzi alla quale l'onor. Zanardelli svolse<br />
queste ragioni, stimava opportuno di agevolare, sciogliendolo da<br />
forme poco acconcie a provvedimenti individuali, il conferimento<br />
della cittadinanza, anziché rendere un fatto del tutto eccezionale,<br />
come fu sinora, la piena partecipazione al nostro diritto.<br />
7. Ma il Parlamento fu trattenuto dal modificare senz'altro<br />
in questa occasione le disposizioni di <strong>legge</strong> circa al conferimento<br />
della cittadinanza ed a' suoi effetti, per il motivo che aveva trattenuto,<br />
nella primitiva formazione del progetto, anche il Ministero.<br />
« Sciogliendo da certe forme il conferimento della piena<br />
cittadinanza, è sembrato che occorra provvedere a circondarlo<br />
di garanzie tali, da assicurare lo Stato, che seria e tenace sia la<br />
volontà di chi vuol cercare nella nostra terra la sua patria di<br />
elezione; ed occorra inoltre esaminare, se adottando in questa<br />
materia nuovi provvedimenti, non sia il caso altresì di sostituire<br />
al conferimento della cittadinanza a modo'individuale e di favore,<br />
quella acquisizione generale e di pien diritto al verificarsi di<br />
certe condizioni, la quale è caldeggiata da autorevolissimi giureconsulti<br />
e stabilita nelle più libere costituzioni « {ReL ZANAR<br />
DELLI, pag. 25-26).<br />
8. Legislazione comparata. — <strong>La</strong> Francia ha sperimentati<br />
diversi sistemi, da quello della Costituente, che rispondeva all'invito<br />
fatto a tutti i popoli della terra (6 agosto 1790) ad accorrere<br />
a godere sotto un Governo libero i sacri diritti dell'umanità, sino<br />
al sistema dell'Ordinanza del 1814, che introdusse la distinzione
LEGGE ELETTORALE POLITICA 7<br />
delle due specie di naturalità, la grande e la piccola. <strong>La</strong> distinzione<br />
fu tolta col decreto del 28 marzo 1848 ; ma la <strong>legge</strong> del 3<br />
dicembre 1849 introdusse nuove restrizioni. Questa <strong>legge</strong> fu in<br />
gran parte abrogata dal decreto organico del 2 febbraio 1852,<br />
e la <strong>legge</strong> del 29 giugno 1862 mantenne il sistema della concessione<br />
della piena cittadinanza per decreto imperiale, abbreviando<br />
il termine della residenza necessaria a conseguirla. <strong>La</strong> naturalità<br />
si acquista, dunque, in Francia iero, che ha ottenuto<br />
dal Governo l'autorizzazione di stabilire nello Stato il suo domicilio,<br />
conforme all'art. 13 del Codice civ. e che continua a risiedervi<br />
per un certo tempo, di tre anni in casi ordinari, di uno in<br />
caso di eccezionali servigi.<br />
9. In Inghilterra il godimento <strong>dei</strong> di"ritti politici si acquista<br />
soltanto per atto del Parlamento.<br />
Nel Belgio {Costituzione, art. 5, leggi 27 settembre 1835,<br />
e 15,febbraio 1844) la grande e la-piccola naturalità non possono<br />
essere accordate che dal potere legislativo. Chi, mediante una<br />
apposita <strong>legge</strong>, abbia conseguito la naturalità ordinaria, è ammesso<br />
ad essere elettore provinciale e comunale, ma escluso<br />
dai diritti politici. Per conseguire tali diritti occorre la grande<br />
naturalità, la quale è accordata soltanto a coloro che abbiano<br />
reso servigi eminenti allo Stato, e paghino una tassa di registro<br />
di 1000 lire.<br />
Affine alla legislazione belga è quella della Rumania, la cui<br />
<strong>legge</strong> elettorale esige per l'elettorato la piccola, per Teleggibilità<br />
la grande naturalità, e la cui Costituzione stabilisce che la<br />
naturalità debba essere accordata dal potere legislativo. Queste<br />
disposizioni furono alquanto mitigate dopo il trattato di Berlino.<br />
Nella Germania nessuna <strong>legge</strong> occorre per rendere gli stranieri<br />
elettori, ed eleggibili alla Dieta. Secondo la <strong>legge</strong> del<br />
V giugno 1870 e l'articolo 79 della Costituzione, per essere cittadini<br />
dell'Impero basta essere cittadini di alcuno degli Stati<br />
dell'Impero medesimo. <strong>La</strong> cittadinanza <strong>dei</strong> singoli Stati può<br />
dagli stranieri acquistarsi per naturalizzazione, la quale si ottiene<br />
con un semplice atto emanato dalla superiore autorità amministrativa,<br />
e conferisce tutti i diritti del cittadino. Soltanto per<br />
l'eleggibilità, a termini della <strong>legge</strong> elettorale, è necessario che la<br />
cittadinanza d'uno degli Stati siasi acquistata almeno da un anno.<br />
In Austria la cittadinanza si acquista per concessione<br />
dell'autorità politica, oppure anche cai semplice verificarsi di<br />
determinati requisiti ed in seguito al giuramento di fedeltà. <strong>La</strong><br />
cittadinanza per tal modo acquistata rende tosto elettore, e,<br />
dopo tre anni, eleggibile al Consiglio dell'Impero.<br />
10. Nella Svizzera, secondo la <strong>legge</strong> del 3 luglio 1876, spetta<br />
al potere esecutivo della Confederazione, cioè al Consiglio federale,<br />
accordare l'abilitazione alle autorità cantonali di conferire<br />
la naturalità agli stranieri. A termini della Costituzione^ la natu-
8 LEGGI POLITICO-AMinNISTRATlTE<br />
ralità cosi ottenuta dà il diritto di voto, e, dopo cinque anni,<br />
l'eleggibilità.<br />
Negli Stati Uniti d'America, come in Francia secondo le<br />
Costituzioni della Rivoluzione, la cittadinanza non si conferisce<br />
individualmente, con atto del potere esecutivo o legislativo; è<br />
un diritto generale che si accorda a tutti quelli i quali vogliono<br />
approfittare del beneficio della <strong>legge</strong>, adempiendo alle condizioni<br />
che dalla <strong>legge</strong> medesima sono prescritte. Queste condizioni sono<br />
in generale: la quinquennale residenza, la rinuncia alla cittadinanza<br />
d'origine e il giuramento di fedeltà verso gli Stati Uniti<br />
da prestarsi innanzi ai tribunali, cui spetta di riscontrare la<br />
condizione di quinquennale residenza ed anche quella della moralità<br />
dello straniero. <strong>La</strong> cittadinanza così conseguita attribuisce<br />
tutti i diritti, tranne quello di essere eletto presidente o vicepresidente<br />
della Repubblica, al cui seggio.non possono essere<br />
eletti che i cittadini nati negli Stati Uniti. Per essere eleggibili<br />
alla <strong>Camera</strong>, conviene avere acquistata la cittadinanza almeno<br />
da sette anni.<br />
11. Le costituzioni <strong>dei</strong> vari Stati italiani del 1798-99 imitarono<br />
le francesi contemporanee; quelle di Napoli 1820 e 1848, Sicilia<br />
1848 e Roma 1849 domandavano il concorso del potere legislativo<br />
; quest'ultima però dava allo straniero in tale caso il pieno<br />
godimento di tutti i diritti politici, ed ammetteva pure si potesse<br />
acquistare con un domicilio continuato di 10 anni nel territorio<br />
romano.<br />
12. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> mantiene l'eccezione, contenuta nella precedente<br />
<strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 a favore degli Italiani di provinole che<br />
non appartengono ancora al regno. Questa disposizione liberale<br />
e patriottica era stata inserita nella <strong>legge</strong> a favore degli Italiani<br />
che abitavano provincie non ancora comprese nel Regno. Vi si<br />
aggiunse l'art. 17 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale 20 marzo<br />
1865, che dichiarò « equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio<br />
del diritto elettorale amministrativo i cittadini delle altre<br />
Provincie d'Italia ancorché manchino della naturalità n<br />
<strong>La</strong> giurisprudenza che si è formata intorno a questo articolo<br />
può, dunque, concorrere con altre considerazioni a spiegare il<br />
significato del mantenimento della precitata disposizione nella<br />
nuova <strong>legge</strong>.<br />
13. <strong>La</strong> Corte d'appello di Venezia (3 settembre 1869) dichiarò<br />
che « la <strong>legge</strong>... ha avuto riguardo al criterio certo e definito del<br />
confine geografico ed etnografico della nazione e non a quello del<br />
confine politico « {Riv, amm., 1869, pag. 887; Legge^Y^, ir, 355).<br />
Analoga sentenza pronunciò la Corte d'appello di Casale (18 agosto<br />
1870), nella causa Demattei e soci contro la Deputazione prov.<br />
d'Alessandria, in seguito alla quale furono ammessi all'elettorato<br />
amministrativo alcuni cittadini del Canton Ticino, sebbene non<br />
naturalizzati {Rw. amm.j 1870, 816; Legge^ xi, ii, 18).
LEGGE ELETTORALE POLITICA 9<br />
In seguito però furono, con varie sentenze, esclusi i cittadini<br />
del Canton Ticino, e la Corte di Torino, in una sentenza del 30<br />
dicembre 1870, così formulò il proprio parere, che a* maggior<br />
ragione si applicò al diritto elettorale politico. « <strong>La</strong> predetta<br />
disposizione può essere invocata dai cittadini di quelle provincia<br />
italiane che, soggette a dominio stranièro, affrettarono coi loro<br />
voti l'unione alla patria comune, e non dai cittadini di quelle<br />
provinole che hanno un governo nazionale del quale il Governo<br />
italiano ha riconosciuto l'esistenza, e col quale si trova in buone<br />
relazioni di amicizia ». <strong>La</strong> stessa decisione era stata pronunciata<br />
per i Corsi {Riv. aìnm., 1854, pag. 258). <strong>La</strong> Corte d'appello di<br />
Mil " che l'ultimo<br />
capoverso dell'art. 17 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale riguarda<br />
solo i cittadini di quelle provincie d'Italia, che soggette ancora<br />
in quel tempo al dominio straniero, era nella fede inconcussa<br />
della nazione che quanto prima si sarebbero aggregate alla madre<br />
patria, e cioè le provincie della Venezia con Mantova e di Roma<br />
[Monit Riv. amm., 1878, 10). E concludeva<br />
applicando il principio collo escludere dal diritto elettorale,<br />
cosi amministrativo che politico, gli Italiani del Canton Ticino.<br />
14. Il legislatore non ha però mostrato di tenere gran conto <strong>dei</strong><br />
motivi di questa giurisprudenza, conservando nella nuova <strong>legge</strong><br />
elettorale politica la precitata disposizione, sebbene non mancassero<br />
proposte di cancellarla. Che se venne conservata, è evidente<br />
che non le può mancare materia, e si deve intendere riferita<br />
specialmente a quegli Italiani, che in diverse occasioni manifestarono<br />
il desiderio di essere riuniti al Regno d'Italia. Non è<br />
dubbio, adunque, che ai cittadini del Trentino e di Trieste col<br />
litorale, per acquistare il diritto elettorale politico in Italia basterebbe<br />
la semplice naturalità per decreto reale. Il caso è più dubbio<br />
per i cittadini d'altre provincie, e non può essere esteso a<br />
quelli che con atti espliciti hanno rinunciato alla cittadinanza<br />
italiana (Nizza e Savoia), ovvero l'hanno da tempo lontano perduta<br />
(Corsica e Malta), o finalmente non hanno mai mostrato in<br />
alcun modo il desiderio o la speranza di esser» ammessi al Regno<br />
d'Italia (Canton Ticino, Comuni italiani <strong>dei</strong> Grigioni, ecc.).<br />
15. Nella <strong>legge</strong> del 1860 si <strong>legge</strong>va la seguente aggiunta : " Nell'aramettere<br />
i cittadini all'esercizio <strong>dei</strong> diritti civili non si ha<br />
lìl 1<br />
tici di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che<br />
professa ». Ma già'con regio decreto, 17 febbraio 1848, i Valdesi<br />
vennero ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici, e con<br />
decreto 19 marzo 1848 lo furono del pari gli Ebrei, Il comma<br />
fu tuttavia conservato nella <strong>legge</strong> del 1860 anche per ciò^ che si<br />
era dubitato se i regolari che emettono voti solenni, perdendo i<br />
diritti civili, fossero ammessi all'esercizio del diritto elettorale,<br />
e lo scioglieva a loro favore; ma anche in questo senso non è
10 LEaai POLITIOO-AMMINISTRATIVE<br />
+<br />
più necessaria alcuna dichiarazione, dopo la <strong>legge</strong> del 1865 sull'abolizione<br />
delle corporazioni religiose. <strong>La</strong> libertà di coscienza e<br />
di culto è oggi in Italia cosi completa, che si reputò poco conveniente<br />
lasciare trasparire dalla <strong>legge</strong> la sola supposizione che<br />
possa essere altrimenti.<br />
16. (II). Età, Motivi. — L'età richiesta per essere elettore è<br />
di 21 anni compiuti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 richiedeva 25 anni ; ma la<br />
riduzione- fu costantemente ammessa in tutti i progetti presentati<br />
alla <strong>Camera</strong>, e da tutte le Commissioni che li esaminarono<br />
nella <strong>Camera</strong> e nel Senato.<br />
Si è notato, che a tale età i giovani hanno, in generale, raggiunta<br />
la pienezza delle loro facoltà fisiche e mentali, ed occupano<br />
una posizione od hanno forniti i loro studi ; che la <strong>legge</strong> civile<br />
riconosce in tale età al cittadino il diritto di compiere da solo i<br />
più importanti atti della vita civile (art. 323 Cod. civ.), salvo la<br />
necessità del consenso <strong>dei</strong> genitori necessario a contrarre matrimonio<br />
sino all'età di anni 25 (art. 63) ; che in nessun altro Stato<br />
era più ingiusto ritardare la maggiorità politica, mentre è cosi<br />
precoce lo sviluppo dell'intelligenza; che secondo la <strong>legge</strong> comunale<br />
e provinciale il cittadino può essere a 21 anno non solo consigliere,<br />
ma sindaco di qualsiasi Comune (art. 17,25, 91, 98, 157);<br />
che, finalmente, conviene educare per tempo la gioventù all'esercizio<br />
del potere politico, seguendo anche le antiche tradizioni<br />
<strong>dei</strong> nostri Comuni,<br />
17, Legislazione comparala.. — L'elettorato politico si esercita<br />
in alcuni cantoni della Svizzera anche prima di 20 anni, che è<br />
l'età necessaria in Ungheria e nelle elezioni federali svizzere. In<br />
Inghilterra, Francia, Belgio, Baviera, Sassonia, Grecia, Serbia,<br />
Rumania, Stati Uniti d'America e nella maggior parte delle<br />
altre repubbliche americane e delle colonie britanniche si ha il<br />
diritto elettorale politico all'età di 21 anni. <strong>La</strong> stessa età era<br />
domandata nel progetto di <strong>legge</strong> elettorale del 9 maggio 1848 del<br />
Governo provvisorio di Lombardia; nel decreto del 3 giugno 1848<br />
del Governo provvisorio della Repubblica veneta; nelle leggi elettorali<br />
del 29 lugli# 1859 per le provincie modenesi, 19 agosto<br />
1859 per le provincie parmensi, ed 8 agosto 1859 per le provincie<br />
delle Romagne; nelle leggi elettorali del 10 febbraio 1849 del<br />
Governo provvisorio toscano ; e del 29 dicembre 1848 della Suprema<br />
Giunta dello Stato romano ; nella Costituzione 3el 1^ luglio<br />
1848 della Repubblica romana; e nello Statuto siciliano del 10<br />
luglio 1848. L'età richiesta per l'elettorato è .di 23 anni in<br />
Olanda; di anni 24 in Austria e in Prussia; di 25 nell'Impero<br />
germanico, in Norvegia, nella Svezia, in Spagna, in Portogallo,<br />
nel Canton Ticino, nel Brasile, nella Confederazione Argentina.<br />
<strong>La</strong> stessa età domandavano la Costituzione napoletana del 10<br />
febbraio 1848; lo Statuto pontificio del 14 marzo 1848; la <strong>legge</strong><br />
elettorale toscana del 3 marzo 1848, eoe. In Danimarca si è
I r^mi<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 11<br />
elettori soltanto a 30 anni. In alcuni Stati dell'America è diversa<br />
l'età dell'elettorato, secondo che l'elettore è celibe od ammogliato.<br />
Così nel Messico, nel Perù e nella Bolivia è dichiarato<br />
elettore ogni cittadino che abbia 21 anno, ma gli ammogliati<br />
nel Messico sono elettori a 18 anni, nel Perù e nella^ Bolivia a<br />
qualunque età. Il Cile esige 25 anni pei celibi, 21 per gli ammogliati.<br />
Anche nel Portogallo la <strong>legge</strong> del 1852 ridusse l'età dell'elettorato<br />
a 21 anno in favore degli uomini ammogliati, come<br />
pure <strong>dei</strong> preti, <strong>dei</strong> funzionari civili e militari, e <strong>dei</strong> laureati.<br />
18. In alcuni Stati, specialmente della Germania, la maggiore<br />
età ci\'ile precede quella dell'elettorato politico. Ma è da notarsi,<br />
che nella Germania fu soltanto colla recente <strong>legge</strong> del 17 febbraio<br />
1875, la quale stabili un'età maggiore unica per tutto l'Impero,<br />
che questa venne ^fissata a 21 anno. Anteriormente, quando<br />
si pubblicò la maggior parte delle leggi elettorali vigenti,<br />
l'età maggiore era più elevata in parecchi de' più importanti<br />
Stati della Confederazione, Era a 24 anni nella maggior parte<br />
della Prussia; a 25 nel Wiirtemberg fino alla <strong>legge</strong> 30 giugno<br />
1865 e dopo a 23; a 25 anni in alcune parti della Prussia ed in<br />
alcuni Stati minori. <strong>La</strong> maggiore età era bensì a 21 anno, anche<br />
prima della recente <strong>legge</strong> dell'Impero, nella Baviera e nella<br />
Sassonia; ma ivi è uguale l'età per l'elettorato. Negli Stati retti<br />
a più liberali istituzioni, come l'Inghilterra, la Francia, il Belgio,<br />
gli Stati Uniti, l'età chiesta per l'elettorato coincide colla maggiore<br />
età civile,<br />
19. <strong>La</strong> prova dell'età è fornita dall'atto di nascita, e perciò<br />
quasi tutte le legislazioni elettorali ed anche la nostra dispongono<br />
che a tale scopo si debbano rilasciare i richiesti atti di nascita<br />
gratuitamente e su carta libera. L'atto di nascita può essere<br />
supplito dall'atto di matrimonio (DALLOZ, 1863, i, 137) ; dal contratto<br />
di matrimonio {ivi) ; da un libretto d'operaio (18 marzo<br />
1863, Cass.), o da altri equipollenti, che valgano a darne la certezza,<br />
ma non dal semplice giuramento (23 novembre 1874,<br />
Cassazione, DALLOZ, 1875, i, 75).<br />
20. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 non diceva quando dovesse essere compiuta<br />
l'età di 21 anno, e la lacuna aveva dato luogo a gravi dubbi<br />
ed a disformi decisioni.<br />
In Francia, secondo l'art. 13 del decreto organico del 2 febbraio<br />
1852, l'età di 21 anno deve essere raggiunta prima della<br />
chiusura definitiva della lista elettorale, che ha luogo il 31 marzo<br />
di ogni anno, e la disposizione venne riprodotta neirarticolo 5<br />
della <strong>legge</strong> del 7 luglio 1874, sull'elettorato municipale.<br />
31. Anche nel Belgio era molto controversa la questione se l'età<br />
di 21 anno si dovesse raggiungere prima della formazione delle<br />
liste 0 nel giorno in cui queste servono per l'elezione. L'art. 4 del<br />
nuovo Codice elettorale domanda, che la condizione di età esista<br />
prima dell'epica in cui le liste servono per le elezioni. « A diffe-
12 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
renza di altre condizioni dell'elettorato, che dipendono da fatti<br />
incerti, quella dell'età deve fatalmente compiersi in un'epoca determinata.<br />
Si può sapere con una certezza assoluta, quando si<br />
rivedono le liste, quali sono le persone che debbono compiere 21<br />
anno nell'epoca in cui le elezioni si fanno secondo le liste rivedute.<br />
-Questa epoca è d'altronde invariabile, perchè le liste nuove entrano<br />
in vigore il 1*^ maggio. Inscrivendo dunque su di esse<br />
coloro che innanzi a quell'epoca raggiungeranno l'età prescritta<br />
non si corre pericolo di conferire il diritto elettorale a cittadini<br />
che manchino di una delle qualità richieste. Se invece si esige<br />
che l'età sia compiuta prima della chiusura delle liste si escludono<br />
dall'elettorato cittadini che saranno atti ad esercitarlo nel<br />
momento in cui deve essere esercitato » {Dociiments parlam.<br />
helges, Chambre des reprèseiit., 1871-72, pag. 241).<br />
33. Nella<strong>legge</strong> italiana la questione è stata pure risolutain modo<br />
analogo alla legislazione belga, e con una precisione anche maggiore,<br />
mediante una disposizione tolta dalla <strong>legge</strong> sul reclutamento<br />
militare. È quella contenuta nell'art. 16, secondo capoverso, per<br />
cui « hanno diritto di essere inscritti nelle liste elettorali anche<br />
coloro, che pur non avendo compiuto il 21 anno d'età, lo compiano<br />
non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso «.<br />
« 11 capoverso dell'articolo 16, in un colla modificazione del<br />
num. 2, art. 1, ha per oggetto di togliere l'antinomia che vi ha<br />
nella vigente <strong>legge</strong> fra la disposizione, secondo la quale ha diritto<br />
di essere elettore chi abbia raggiunta l'età prescritta dalla <strong>legge</strong><br />
nel giorno della elezione; e la disposizione dell'art. 53, con cui<br />
si stabilisce che l'elezione <strong>dei</strong> deputati, in qualunque periodo dell'anno<br />
segua^ si fa unicamente dalle persone comprese nelle liste<br />
elettorali definitivamente decretate, alle quali, sino alla revisione<br />
dell'anno successivo, non si può fare alcuna modificazione. In<br />
forza di quest'ultima prescrizione, la predetta disposizione dell'articolo<br />
1 rimane, nella pratica, lettera morta, per cui si doveva<br />
provvedere a modificarla, od a renderne possibile l'adempimento.<br />
Conveniva quindi procurare di conciliare, possibilmente,<br />
la massima, secondo la quale, per l'esercizio di un diritto condizionale<br />
basta che la condizione si adempia nel momento in cui il<br />
diritto deve essere esercitato, coU'altra massima della immutabilità<br />
delle liste dopo la loro sanzione definitiva e colla cautela di<br />
non lasciare ai seggi la decisione inappellabile di questioni relative<br />
al diritto elettorale. Ed a ciò ci sembra provveduto nel<br />
miglior modo possibile collo stabilire che nella formazione delle<br />
liste debbansi comprendere tutti i cittadini i quali acquistino la<br />
richiesta condizione di età prima che le liste medesime definitivamente<br />
si chiudano » (Relaz. ZANARDELLI, pag. 109, 110).<br />
33. (III). .Saper <strong>legge</strong>re e scrivere. — Motivi. — <strong>La</strong> condizione<br />
è la medesima che era contenuta nella <strong>legge</strong> precedente. Ed è cosi<br />
giustificato il suo mantenimento : « Tutti ritengono necessario
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LKGGE ELETTORALE POLITICA 13<br />
che l'elettore abbia la coscienza, la libertà, l'intelligenza del proprio<br />
voto. Ora chi non sa <strong>legge</strong>re e scrivere, nel maggior numero<br />
<strong>dei</strong> casi, non può avere alcuno di tali requisiti. Imperocché<br />
chi non sa scrivere la propria scheda non è libero, essendo obbligato<br />
di confidare il proprio voto ad un altro, che può ingannarlo<br />
impunemente. L'elettore non sa quindi che cosa fa, non sa a chi<br />
dà il voto, e scompare del voto ogni coscienza ed ogni libertà, e<br />
scompare insieme ogni segretezza, che della libertà stessa è primissima<br />
guarentigia.<br />
24, « Nella nostra <strong>legge</strong> converrebbe mutare tutta la procedura,<br />
cancellarne almeno tutta quella parte che fu diretta ad accrescere<br />
e mantenere la libertà e sincerità del suffragio, la quale parte<br />
della <strong>legge</strong>, nelle condizioni nostre, è reputata di primissima<br />
importanza, ed è vivamente reclamata dalla pubblica opinione.<br />
Alla scheda che si scrive dall'elettore nei comizi converrebbe,<br />
infatti, ove fossero ammessi gli analfabeti, sostituire la scheda<br />
stampata o manoscritta, preparata anteriormente e che per l'analfabeta<br />
dovrebb'essere necessariamente vergata da mano altrui ;<br />
poiché a quest'ultimo riuscirebbe ancora più difficile della nostra<br />
procedura quella del Belgio e dell'Inghilterra, secondo le quali<br />
si segnano i nomi <strong>dei</strong> candidati che si vogliono scegliere, e che<br />
vengono anteriormente designati, su schede stampate e consegnate<br />
all'elettore.<br />
25. « Il requisito di saper <strong>legge</strong>re e scrivere è ugualmente<br />
necessario per assicurare quella conoscenza, quella intelligenza,<br />
che è pure coscienza del voto, e che non è meno indispensabile<br />
della sua libertà, ed anzié da quest'ultima inseparabile<br />
« Il suffragio, non essendo il fatto materiale del deporre<br />
una scheda nell'urna, ma un atto di libertà intelligente, non può<br />
estendersi senonchè nella misura che si va estendendo la corrispondente<br />
capacità di esercitarlo. Senza di essa il voto non é<br />
già quello dell'individuo cui si intende di attribuirlo ; é il voto di<br />
chi specula sulla sua ignoranza; del padrone, del prete, di chi<br />
facilmente lo sa accaparrare colle lusinghe, coi doni, ed a ben<br />
tenue prezzo, come di cosa della quale neppur conosce il.significato<br />
e il valore,<br />
« Sìa pure che l'analfabeta abbia talvolta intelligenza ed<br />
accorgimento uguale o maggiore che non ne abbia l'uomo illuminato<br />
; ma ciò non é che per le faccende le quali immediatamente<br />
lo riguardano, cui abbia pensato e cui pensa infatti con assiduo e<br />
tenace intento.<br />
36. « Né regge dall'un caso all'altro la illazione <strong>dei</strong> plebisciti,<br />
poiché per essi trattavasi di questione semplice, grande, una ;<br />
trattavasi dell'idea primigenia di patria, dell'essere o non essere<br />
come nazione ; trattavasi, più ancora che d'un esercizio della<br />
ragione, dell'espressione di un sentimento innato nel cuore dell'uomo,<br />
tratto dalla* lingua stessa che parla, a sentirsi umiliato<br />
ed irritato innanzi alla dominazione straniera.
14 liEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
« Quanto agli argomenti dedotti dalla rappresentanza di tutti<br />
li interessi, dalla utilità sociale di evitare l'antagonismo di classi<br />
partecipi al voto o da esso escluse, dall'efficacia educatrice dell'esercizio<br />
del suffragio, dalla saviezza del popolo nelle elezioni,<br />
questi argomenti reggono tutti, ma più che a favore del voto rigidamente<br />
universale, reggono a favore del voto popolare, esteso<br />
a quanti hanno coscienza di ciò che fanno. Tutte le classi, tutti<br />
gli interessi possono dirsi rappresentati, quando si esige una capacità<br />
così elementare che non havvi classe la quale non la posseda,<br />
e che chiunque può agevolmente procurarsi.<br />
27. «* Il requisito del saper <strong>legge</strong>re e scrivere non manca d'esempi.<br />
<strong>La</strong> Costituzione francese dell'anno III, stabiliva che i giovani non<br />
avrebbero potuto essere inscritti sul registro civico se non provassero<br />
di saper <strong>legge</strong>re e scrivere e di esercitare una professione<br />
meccanica. Tale requisito non doveva invero richiedersi che nove<br />
anni più tardi, ma ciò dipendeva dalla difficoltà, assai maggiore<br />
in quel tempo, dell'apprendere a <strong>legge</strong>re e scrivere per la mancanza<br />
di scuole ; che solo poc'anzi la Costituente aveva avuto la<br />
gloria di riconoscere e sancire il principio della gratuità della<br />
istruzione,<br />
« <strong>La</strong> necessità di tale requisito, nella discussione di quella<br />
Costituzione, era stata propugnata gagliardamente dal Boissy<br />
d'Anglas, che aveva chiamato la scienza della lettura e della<br />
scrittura im sesto senso per Vuomo^ e dal Daunou: « Conviene<br />
assimilare per gradi, egli diceva, gli elementi <strong>dei</strong> corpi politici.<br />
Qual sorte è riservata a quella moltitudine di cittadini che voi<br />
avete dispensato dal dovere d'istruirsi, se non d'essere dominata<br />
dall'influenza <strong>dei</strong> ricchi, o d'essere nelle mani delle fazioni,] ciechi<br />
strumenti di tutti i delitti e di tutte le calamità? Chi non potrà<br />
conoscere da se stesso né le leggi, ne gli atti delle autorità costituite,<br />
ne gli avvenimenti politici, quale parte utile volete che<br />
prenda alle votazioni? Colui che non può verificare il proprio<br />
voto, colui che non vede, non intende che col soccorso altrui,<br />
che ha continuamente bisogno di circondarsi di consigli più o<br />
meno perfidi, di testimonianze più o meno sospette, che è esposto<br />
quasi senza difesa a tutte le seduzioni ed a tutte le frodi, come<br />
volete che eserciti il diritto elettorale con qualche frutto per se<br />
stesso e senza un grande pericolo per la Repubblica? Voi avrete<br />
fatto una cosa salutare al progresso dell'ordinamento sociale, al<br />
consolidamento della libertà, ai bisogni individuali d'ogni cittadino,<br />
se voi metterete le generazioni che devono succedervi nella<br />
necessità di non arrivare all'esercizio <strong>dei</strong> diritti di cittadino che<br />
dopo aver imparato a <strong>legge</strong>re. D'altra parte per tal modo si<br />
prende il solenne impegno d'istituire finalmente scuole primarie,<br />
di stabilirne l'ordinamento, di togliere gli ostacoli che rendono<br />
difficile la loro istituzione «.<br />
« Conformi disposizioni ebbero le Costituzioni della Repub-
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 15<br />
blica ligure del 1797, della Repubblica cisalpina e della Repubblica<br />
romana <strong>dei</strong> 1798. Nella Costituente francese dell848, tale requisito<br />
era stato pure proposto dal rappresentante Charton e sostenuto<br />
dal <strong>La</strong>steyrie, il quale nel voto inconsapevole degli analfabeti<br />
reputava non potersi scorgere che il voto del grande proprietario,<br />
del sindaco, del curato.<br />
28. « Questo requisito vediamo pure inscritto nelle leggi di alcuni<br />
Stati dell'Unione americana ; e neiritalia stessa ne avemmo,<br />
in leggi assai liberali, importanti esempi. Così lo Statuto siciliano<br />
del 10 luglio 1848, mentre dichiarava elettori tutti i cittadini<br />
dell'età di 21 anno, aggiungeva però la condizione del saper <strong>legge</strong>re<br />
e scrivere. E più recentemente, nel 1859, il Farini per Telezione<br />
delle Assemblee di Modena e Parma, con decreti 29 luglio<br />
e 19 agosto dello stesso anno, ammise pure all'elettorato tutti i<br />
cittadini che avessero compiuto gli anni ventuno, ma che sapessero<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere.<br />
« Aggiungasi che nei paesi, i quali ammisero il suffragio universale<br />
senza condizione alcuna d'istruzione, ben piìi favorevole<br />
però era lo stato di coltura generale di quello che sventuratamente<br />
non sia presso di noi. Negli Stati Uniti, infatti, è raro<br />
trovare cittadini che non sappiano <strong>legge</strong>re e scrivere, e perfino<br />
fra gli Indiani, che parevano destinati a vivere e morire in uno<br />
stato di abbrutimento selvaggio, parecchie tribù hanno scuole<br />
numerose, e per esse qualche senso di civile educazione ; onde se<br />
in quella nazione alcuni Stati richiesero per l'elettorato, come<br />
abbiamo detto, la condizione di saper <strong>legge</strong>re e scrivere, nella<br />
maggior parte di essi la condizione medesima sarebbe superflua<br />
ed oziosa.<br />
« Nella Svizzera pure l'istruzione è non solo universale, ma<br />
relativamente assai elevata, poiché la scuola obbligatoria abbraccia<br />
un insegnamento estesissimo, e dura cinque, sei, sette<br />
anni ed oltre ancora ; nella Germania poi la diffusione dell'istruzione<br />
è quasi doppia a dirittura che non sia in Italia, poiché colà<br />
16 abitanti su 100 frequentano la scuoia ; e nella stessa Francia<br />
è assai piìi estesa che presso di noi che abbiamo soltanto il 35 per<br />
100 della popolazione maschile al di sopra <strong>dei</strong> 21 anno, che sappia<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere.<br />
29. " Noteremo infine, a proposito di tale controversia, che nelle<br />
petizioni presentate alla <strong>Camera</strong>, se alcune ne troviamo le quali<br />
chiedono in via assoluta il suffragio universale, altre pure ve ne<br />
sono le quali lo domandano a favore di tutti i maggiorenni che<br />
godano i diritti civili, ma che inoltre sappiano <strong>legge</strong>re e scrivere.<br />
« <strong>La</strong> Commissione fu perciò unanime nell'approvare questa<br />
disposizione dell'art. 1 del progetto di <strong>legge</strong>, secondo la quale,<br />
oltre le condizioni della cittadinanza e dell'età maggiore, quella<br />
altresì richiedesi del saper <strong>legge</strong>re e scrivere ^ {Relaz. ZANAR-<br />
DELLi, pag. 24-28).
16 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
30. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860, parlando di questa condizione, aggiungeva:<br />
" Nelle Provincie dove non è stata finora richiesta, nulla<br />
sarà innovato ai diritti degli analfabeti, che alla promulgazione di<br />
questa <strong>legge</strong> si troveranno inscritti sulle liste elettorali M. E la<br />
misura era cosi giustificata: « I progressi che la pubblica istruzione<br />
ha fatti in tutte le classi dell'isola di Sardegna, dove gli<br />
analfabeti erano per eccezione ammessi all'elettorato, giustifica<br />
questa seconda proposta ". <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> ha fatto un passo di<br />
pili, ed ha mantenuto il diritto elettorale soltanto a quegli analfabeti,<br />
che erano già inscritti sulle liste del 1881, sino a che non<br />
perdano un altro requisito essenziale (art. 102). E non mancarono<br />
vive opposizioni contro una disposizione utile ormai a poche persone,<br />
e di assai dubbia opportunità di fronte alla nuova larghezza.<br />
Questa disposizione continuerà ad applicarsi non solo nelle<br />
Provincie di Sardegna', ma altresì nelle napoletane a favore di<br />
coloro che erano inscritti nelle liste prima della promulgazione<br />
della <strong>legge</strong> del 1860 {Attiparlam., Legisl. X, elezione di Andria;<br />
Riv. amm., 1867, 418).<br />
Del caso in cui, fuori di queste eccezioni ammesse dalla<br />
<strong>legge</strong>, elettori analfabeti prendano parte al voto si terrà parola<br />
nel capo relativo alle modalità della votazione.<br />
31. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> scioglie anche, sebbene in modo indiretto,<br />
i dubbi che potevano derivare dalla contrapposizione delle parole<br />
saper <strong>legge</strong>re e scrivere, alla parola analfabeta. Bisogna, cioè,<br />
distinguere il caso in cui trattisi della condizione generale, imposta<br />
a tutti gli elettori, da quello in cui il saper <strong>legge</strong>re e<br />
scrivere è condizione speciale.<br />
32. L'elettore, che non possiede alcun altro requisito, e domanda<br />
la sua inscrizione nelle liste a tenore dell'art. 100, deve<br />
sapere non solo vergare il proprio nome, ma scrivere una domanda,<br />
con indicazione di paternità, età, domicilio, condizione<br />
e sesso firmandola, e all'uopo anche scrivere e firmare una<br />
protesta contro i reclami che fossero mossi da altri per la di lui<br />
iscrizione (articoli 100, 101).<br />
33. Il caso è diverso per coloro che possedono altri requisiti,<br />
p. es. il censo. È vero che in una sentenza dell'Appello di Casale<br />
(26 luglio 1858) si era ritenuto che il legislatore, avendo usato per<br />
le elezioni politiche le parole saper <strong>legge</strong>re e scrivere^ non volesse<br />
contentarsi della sola cognizione dell'alfabeto, come per le elezioni<br />
amministrative, ma richiedesse una maggiore e più spedita<br />
abilità nella lettura e nella scrittura, avvertendo che » una tale<br />
distinzione, oltre ad essere conforme al senso letterale delle parole,<br />
era altresì conveniente alla materia delle elezioni, in cui le<br />
capacità degli elettori debbono essere diverse a seconda della<br />
varia importanza delle incombenze da affidarsi agli eletti. Il legislatore<br />
volle, che per l'elezione <strong>dei</strong> deputati gli elettori fossero<br />
in grado di procurarsi notizie intorno alle vicende politiche,
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LEGGE ELETTORALE ^LITICA 17<br />
mediante una sciolta ed intelligente lettura delle effemeridi e delle<br />
pubbliche dichiarazioni <strong>dei</strong> candidati, mentre invece nella sfera<br />
più ristretta delle elezioni comunali tenne conto degli interessi locali<br />
" (BELLONO, Manuale, pag. 18,19). Ma in seguito la giurisprudenza<br />
mutò, ed ora in seguito alla nuova <strong>legge</strong> è certo che per<br />
adempiere alla condizione generale del saper <strong>legge</strong>re e scrivere,<br />
basta vergare in qualunque modo il nome <strong>dei</strong> candidati preferiti.<br />
Dice, infatti, in proposito, la relazione dell'onorevole Zanardelli<br />
: ** <strong>La</strong> semplice condizione inserita nella <strong>legge</strong> che l'elettore<br />
sappia <strong>legge</strong>re e scrivere non vale nemmeno a guarentire<br />
che l'elettore medesimo sappia <strong>legge</strong>re e scrivere davvero. <strong>La</strong><br />
sola operazione meccanica del vergare le lettere che compongono<br />
un nome e cognome è tutto ciò che si richiede per adempiere,<br />
alla condizione medesima: sicché, prima delle elezioni,<br />
un certo numero di elettori, che non sapesse <strong>legge</strong>re ne scrivere,<br />
potrebbe venir impratichito nello sgorbiare i segni che indichino<br />
in qualche modo il candidato per cui l'elettore deve votare.<br />
Infatti la giurisprudenza cosi amministrativa, come giudiziaria,<br />
sancita anche da recenti sentenze della Corte suprema di Roma,<br />
stabilisce, che ad escludere in una persona la qualità di analfabeta<br />
basti l'attitudine necessaria a poter riempire di propria mano<br />
le schede delle votazioni o ad accertarsi da se che altri le abbia<br />
riempite conformemente al suo dettato, ne tampoco occorra che<br />
sappia <strong>legge</strong>re correttamente tutti i nomi scrittf sulle schede<br />
altrui. Il requisito del saper <strong>legge</strong>re e scrivere, siccome non appoggiato<br />
a possibili certificati di studi percorsi, si presta per se<br />
stesso così facilmente al pericolo di non poter essere seriamente<br />
applicato senza particolari disposizioni, le quali ne guarentiscano<br />
la pratica ed effettiva realtà, che la recentissima <strong>legge</strong> portoghese,<br />
esigendo il requisito medesimo stabilì che il diritto di<br />
votare derivante dal saper <strong>legge</strong>re e scrivere sia riconosciuto soltanto<br />
allorché l'iscrizione nelle liste elettorali venga domandata<br />
dall'interessato con istanza da esso scritta e firmata, ed autenticata<br />
da notaio. Né alla <strong>legge</strong> portoghese ciò basta ancora; poiché<br />
prevedendo che, malgrado questa cautela, possa essere inscritto<br />
un analfabeta, determina ch'ove in seguito a tale inscrizione vi<br />
sia un reclamo col quale si sostenga che effettivamente Tinscritto<br />
non sa <strong>legge</strong>re e scrivere, la Commissione incaricata della revisione<br />
delle liste possa invitarlo a presentarsi ad essa per scrivere<br />
e firmare una protesta contro le affermazioni del reclamo^ il quale<br />
ritiensi fondato se il cittadino inscritto, dopo essere stato chiamato,<br />
non comparisca, o ricusi di scrivere e sottoscrivere la protesta.<br />
Ora, dato che una persona sappia redigere proteste di tal<br />
fatta, non c'è dubbio che essa presenta ben pi'ù che il requisito<br />
di non^essere analfabeta " {ReL pag. 43). Nulla di simile è stabilito<br />
nella nostra <strong>legge</strong>, mentre il caso é diverso quando trattisi<br />
di condizione speciale.<br />
LEGGI SPECIALL — Serie l"" — Voi. IV. 2<br />
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18 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
34. (IV). — Oltre alle tre condizioni generali, è richiesta una<br />
delle condizioni speciali delle quali si occupano gli articoli seguenti.<br />
Il cittadino per essere elettore deve avere un certo<br />
grado di istruzione, pagare un determinato censo, ovvero occupare<br />
od aver occupato una posizione o raggiunto un grado sociale,<br />
che dia sufficiente guarentigia di intelligenza e di indipendenza.<br />
ART. 2. Sono elettori quando abbiano le condizioni ri<br />
chieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro<br />
che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento<br />
prescritto dalla <strong>legge</strong> e dal regolamento sulle materie comprese<br />
nel corso elementare obbligatorio.<br />
Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:<br />
i*' I membri effettivi delle Accademie di scienze, di<br />
lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle<br />
Camere di commercio ed arti ; i presidenti, direttori e membri<br />
<strong>dei</strong> Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e <strong>dei</strong> Comizi<br />
agrari ;<br />
2^ I delegati e sopraintendenti scolastici ; i professori e<br />
maestri di qualunque grado, patentati o semplicente abilitati<br />
all'insegnamento in scuole o Istituti pubblici o privati; i<br />
presidenti, direttori o rettori di detti Istituti e scuole; i<br />
ministri <strong>dei</strong> culti;<br />
3*^ Coloro che conseguirono un grado accademico od<br />
altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti<br />
superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le<br />
Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari<br />
; i graduati della marina mercantile ; gli agenti di<br />
cambio e sensali legalmente esercenti ; coloro che ottennero<br />
la patente di segretario comunale;<br />
4° Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale,<br />
tecnica, professionale o magistrale; e coloro che su<br />
perarono l'esame del primo corso di un Istituto o scuola<br />
pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale.<br />
magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale<br />
d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere<br />
di qualunque Istituto o scuola pubblica di grado superiore<br />
all'elementare , governativa ovvero pareggiata, riconosciuta<br />
od approvata dallo Stato;<br />
5° Coloro che servirono effettivamente sotto le armi<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 19<br />
per non meno di due anni, e che, per il grado della<br />
istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della<br />
reggimentale, o la frequentarono con profitto;<br />
6° I membri degli Ordini equestri del Regno;<br />
7° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di<br />
glieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori<br />
0 viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di<br />
pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria<br />
quali, per non meno di un anno, furono presidenti o<br />
direttori di Ranche, Casse di risparmio, Società anonime od<br />
in accomandita cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo<br />
credito legalmente costituite, od amministratori di Opere pie<br />
8° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo<br />
con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli<br />
uffici del Parlamento, <strong>dei</strong> Regi Ordini equestri, delle Provin<br />
eie, <strong>dei</strong> Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e corpi indicati<br />
nel n*^ 1 del presente articolo, <strong>dei</strong> pubblici Istituti d<br />
credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio<br />
delle'Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i<br />
capi 0 direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbian<br />
al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.<br />
Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno<br />
da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali.<br />
ufficio segnato nel bilancio della relativa Ammin<br />
e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi<br />
sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti,<br />
e tutti coloro che prestano opera manuale ;<br />
9° Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio e quelli che uscirono<br />
con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla<br />
limitazione di cui all'articolo 14;<br />
10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore<br />
civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute<br />
pubblica;<br />
11. I decorati della medagha <strong>dei</strong> Mille, e coloro ai quali<br />
fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi<br />
della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza<br />
e l'unità d'Italia.<br />
1, Le condizioni speciali per l'elettorato.<br />
modificazione introdotta dal
20 LEGOI POLmCO-AMMINISTRA.Tn'E<br />
3. <strong>La</strong> scuola obbligatoria.<br />
4. Chi sia esonerato dal frequentarla.<br />
5. Difficoltà e limiti nell'applicazione della <strong>legge</strong>.<br />
6. Le scuole complementari, serali e festive.<br />
i. Regolarnento per le rnedesirae.<br />
8. Le idee d^l Governo in argomento.<br />
9. L'applicazione della <strong>legge</strong> siclVistruzi-one obbligatoria.<br />
10. / risultati ottenuti.<br />
IL <strong>La</strong> prora dell'istruzione.<br />
12. Gli altri titoli elettorali. Loro opportunità.<br />
13. Membri effettivi d'AccajJlemie di scienze^ lettere ed arti.<br />
14. Membri dì Camere di commercio.<br />
15. MerabH <strong>dei</strong> Co/isigli direttivi di Comizi agra.ri.<br />
16. Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi di Associazioni agrarie ed affini.<br />
IT. Delegati e sopraintendenti scolastici.<br />
18. Professori e maestri.<br />
19. Presideyiti, rettori o direttori di scuole.<br />
20. Ministri <strong>dei</strong> culti.<br />
21. <strong>La</strong>ureati d£lle Università e Istituti superiori.<br />
22. Procuratori.<br />
23. Notai.<br />
24. Ragionieri.<br />
25. Geometri.<br />
26. Farmacisti.<br />
27. Veterinaiai.<br />
28. Graduati della rnarirui mercantile.<br />
29. Agenti di cambio e sensali.<br />
30. Segretari comunali patentati.<br />
31. Licenziati delle scuole secondxirie.<br />
32. Primo anno di studi superato nelle medesime.<br />
33. Soldati di due anni che frequentarono la scuola militare o ne<br />
furono esonerati.<br />
34. <strong>La</strong> scuola reggi'mentale. Sua istituzione.<br />
35. Suo ordAnamento presente.<br />
36. Membri d'Ordini equestri.<br />
37. Consiglieri procìnci/xU e comunali.<br />
33- Conciliatori, viceconciliatorì^ vicepretori.<br />
39. Uscieri giudiziari.<br />
40. Presidenti o direttori di banche, ecc.<br />
41. A'mmiìiistratori di opere pie.<br />
42* Lnpiegati pubblici in attività od a riposo.<br />
43. Capi 0 direttori di stabilimenti iyutustriali.<br />
44. Ufficiali e sott^ufficiali congedati o in servizio.<br />
45. Decorati della 'medaglia d'oro o d'argento al valore.<br />
46. Decorati della medxigKa <strong>dei</strong> Mille e della guerra dell'indipemìenza.<br />
!• Condizioni speciali per l'elettorato. — Oltre le condizioni<br />
generali determinate dall'art. 1^ per essere elettore è necessario<br />
possedere alcuna deìle condizioni speciali contenute in quest'articolo,<br />
a meno che non si paghi il censo, o non si abbia un altro<br />
titolo equivalente al censo.
1<br />
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LEGGE ELETTOKALE POLITICA 21<br />
<strong>La</strong> disposizione fondamentale delia <strong>legge</strong> è quella che accorda<br />
il diritto elettorale a tutti coloro che hanno superato con<br />
buon esito l'esperimento del corso elementare obbligatorio.<br />
2. Prima di passare all'esame dì questo articolo, giova dar ragione<br />
di una importante modificazione che subì per opera del<br />
Senato la primitiva redazione accolta nella <strong>Camera</strong>.<br />
Il Senato ha modificato il quinto capoverso, che conteneva<br />
due disposizioni distinte : la prinia dichiarava elettori coloro che<br />
avessero sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla<br />
<strong>legge</strong> e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare<br />
obbligatorio; mentre, per la seconda erano elettori coloro<br />
che innanzi all'attuazione della <strong>legge</strong> suU'obbligo dell'istruzione<br />
elementare, superarono l'esame della seconda classe elementare<br />
nelle scuole pubbliche.<br />
<strong>La</strong> prima parte del citato capoverso è divenuta, nel progetto<br />
senatorio e poi nella <strong>legge</strong>, il principio dell'art. 2 ; la disposizione<br />
del secondo capoverso del citato n. 5 dell'articolo 2 venne rinviata<br />
alle disposizioni transitorie, dove si troverà all'art. 99.<br />
<strong>La</strong> modificazione introdotta nell'articolo 2 quale era stato<br />
adottato dalla <strong>Camera</strong>, consiste in ciò, che a costituire titolo di<br />
elettorato l'istruzione di per se stessa era sembrata alla <strong>Camera</strong><br />
sufficiente, e bastava, in qualche modo, la presunzione, mentre<br />
nel testo adottato dal Senato si sostituì alla presunzione la prova<br />
legale,- da fornirsi dall'elettore.<br />
Identica è la modificazione introdotta nella disposizione che<br />
riguarda l'ammissione all'elettorato, per disposizione transitoria,<br />
di coloro che prima dell'attuazione della le^ge suU'obbligo dell'istruzione<br />
elementare abbiano superato con buon esito l'esame<br />
della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche: essi debbono<br />
produrne il conseguito certificato.<br />
3. Istruzione obbligatoria. Motivi, — Il legislatore è stato<br />
determinato dall'idea di trovare una base sicura e precisa, su<br />
cui potesse a poco a poco svolgersi ed allargarsi il potere politico.<br />
Posta a fondamento dell'elettorato politico la scuola elementare<br />
obbligatoria, in progresso di tempo, cioè quando tutte<br />
le classi di età che compongono la popolazione maschile avranno<br />
potuto avvantaggiarsi del benefìcio della scuola, e soddisfare all'obbligo<br />
imposto dalla <strong>legge</strong> del 15 luglio 1877, la quasi universalità<br />
<strong>dei</strong> cittadini maggiorenni avrà l'adito aperto al conseguimento<br />
del potere elettorale.<br />
Ed invero, secondo la <strong>legge</strong> 15 luglio 1877, i fanciulli, che<br />
abbiano compiuta l'età di sei anni, o coll'insegnamento in famiglia,<br />
0 per mezzo di scuole private o delle scuole pubbliche, dovranno<br />
\ tutti indistintamente ricevere l'istruzione corso<br />
inferiore.-1 soli che non arriveranno a conseguire per virtù di<br />
essa la qualità di elettori, sono quelli che non si trovano in<br />
condizione di andare alla scuola o di profittarne, ed in genere
22 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
non si trovano per le cause medesime in condizione di ricevere<br />
Fistruzione altrimenti.<br />
4. Non si trovano in condizione di andare alla scuola quelli<br />
che ne sono impediti da motivi di salute o da altri impedimenti<br />
gravi (art. 3 della <strong>legge</strong>). Sono tenuti per impedimenti gravi: le<br />
malattie, la distanza dalla scuola, la difficoltà delle strade, la povertà<br />
assoluta (art. 21 del regolamento approvato con decreto<br />
19 ottobre 1877). Non si trovano in condizione di profittarne<br />
« gli idioti, la maggior parte <strong>dei</strong> ciechi e <strong>dei</strong> sordo-muti dalla<br />
nascita, ed infine tutti coloro che, per scarsità di intelligenza, o<br />
per mala inclinazione sono refrattari ad ogni istruzione che non<br />
sia manuale, oppure non applicano la mente allo studio, o che, se<br />
anche rimanessero molti anni sui banchi di una scuola, non riuscirebbero<br />
mai a conseguire un certificato di profitto. I quali tutti<br />
si può supporre che in media formino il 10 per cento <strong>dei</strong> fanciulli<br />
obbligati al corso-elementare inferiore, e che conseguentemente<br />
non giunge a ottenere il certificato di idoneità « (ZANARDELLI, Relazione^<br />
nota (a) a p. 45 degli allegati).<br />
Eccettuati coloro, che comunque non traggano profitto<br />
dell'obbligo ingiunto dalla <strong>legge</strong>, ed eccettuati inoltre quelli che<br />
abbiano bensì conseguito per la <strong>legge</strong> dell'istruzione obbligatoria<br />
la qualità di elettori, ma in progresso di tempo ne restino comunque<br />
privi, i cittadini tutti, in correlazione dell'obbligo della<br />
istruzione elementare, acquisteranno tosto o tardi il diritto dell'elettorato<br />
politico. Questa influenza dell'istruzione obbligatoria<br />
sui diritti politici avrà la sua manifestazione nell'aumento di elettori<br />
per titolo d'istruzione, e in pari tempo nelFaumento di elettori<br />
per taluna altra delle categorie ammesse dalla <strong>legge</strong>, e che la più<br />
divulgata istruzione rende maggiormente accessibili.<br />
5. Giova però notare, che pur ammettendo che nei termini della<br />
<strong>legge</strong>, le disposizioni penali tendenti ad assicurare l'adempimento<br />
delFobbligo delFistruzione sieno applicate efficacemente,<br />
per disposizione della <strong>legge</strong> medesima, non trovano applicazione<br />
se non per la sola parte della popolazione che abita entro un<br />
raggio di due chilometri dalla scuola comunale. E fin dalla prima<br />
relazione, del 19 gennaio 1878, sull'attuazione della <strong>legge</strong> 15 giugno<br />
1877, si è richiamata l'attenzione su questa gravissima difficoltà,<br />
eh© si oppone alla maggiore diff'usione dell'istruzione elementare.<br />
<strong>La</strong> popolazione che per condizioni topografiche non può usufruire<br />
delle scuole, ascende nel regno a 1,778,107.<br />
L'applicabilità della <strong>legge</strong> si fa consistere in un determinato<br />
ragguaglio degli insegnanti al numero degli abitanti. Il<br />
che non vuol dire, che quando un Comune abbia, ragguagliatamente<br />
al numera degli abitanti, il numero d'insegnanti dalla <strong>legge</strong><br />
richiesto, posseda la scuola. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> stessa negli art. 13 e 14<br />
dà impulso a quei provvedimenti che per opera <strong>dei</strong> Comuni -e<br />
dello Stato occorrono perchè la scuola non sia soltanto decretata,<br />
ma istituita e fornita di quanto occorre al suo ufficio.
1 •<br />
i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 23<br />
6. Le quali considerazioni vanno del pari estese a quegli altri<br />
provvedimenti, che presuppongono già attuata l'istruzione elementare<br />
obbligatoria, e si propongono di accrescerne e assicurarne<br />
il profitto mediante le scuole serali e festive. Mentre per<br />
l'art. 316 della <strong>legge</strong> fondamentale sull'ordinamento della pubblica<br />
istruzione il corso inferiore, come parimenti il corso superiore,<br />
si compie in due anni, per la <strong>legge</strong> 15 luglio 18^7 Tobbligo<br />
dura di regola da sei sino ai nove, e può essere protratto fino a<br />
dieci anni compiuti (art. 1, 2), oltre quanto nel regolamento esecutivo<br />
della <strong>legge</strong> è prescritto per la prosecuzione nelle scuole<br />
serali e festive (art. 11 del regol. 19 ottobre 1877). Detto regolamento<br />
prescrive, che gli alunni già prosciolti dall'obbligo della<br />
scuola diurna e che non hanno frequentato il primo anno del corso<br />
elementare di secondo grado, sieno tenuti alle scuole serali e festive<br />
per un anno, purché prima che Tanno si compia non superino<br />
un particolare esperimento d'esame (citato art. 11). Né perché<br />
l'obbligo cessi basta che l'alunno abbia frequentata la scuola<br />
serale per un anno, ma bisogna che sostenga un esperimento alla<br />
fine delTanno scolastico sulle materie.in essa studiate (art. 12),<br />
e, non s'intende adempiuto l'obbligo, se durante Tanno l'alunno<br />
manchi quaranta volte alla scuola serale, ovvero dieci volte alla<br />
scuola festiva (art. 13).<br />
Nelle quali scuole serali o festive il maestro, per mezzo<br />
del libro di lettura, si deve studiare di dare agli alunni cognizioni<br />
varie ed utili, per mezzo <strong>dei</strong> componimenti, esercitarli nelle<br />
scritture meglio rispondenti agli usi della vita, per mezzo dell'aritmetica<br />
pratica, abituarli sopratutto alla tenuta <strong>dei</strong> conti domestici,<br />
e per mezzo di racconti storici, acconciamente scelti,<br />
accendere nei loro cuori l'amore all'Italia e il sentimento del<br />
dovere.<br />
7. E con regio decreto 18 novembre 1880 si è anche approvato<br />
un regolamento per dette scuole serali e festive di complemento<br />
all'istruzione elementare obbligatoria in applicazione dell'art. 7<br />
della <strong>legge</strong> 15 luglio 1877. In esso si dichiara, che le scuole serali<br />
e festive di complemento mirano ad ampliare le cognizioni,<br />
e perfezionare le abilità acquistate dai giovani campagnuoli ed<br />
artigiani che norl possono frequentare il corso elementare superiore<br />
e a dar loro la coltura necessaria al buon governo dell'azienda<br />
domestica, industriale e rurale, o all'esercizio dell'arte. Si<br />
stabiliscono, come materie d'insegnamento, le nozioni di scienze<br />
naturali e d'igiene, i principali fatti della storia d'Italia, i doveri<br />
del cittadino, l'aritmetica, il sistema metrico e la tenuta <strong>dei</strong> conti<br />
domestici, la lingua nazionale e il disegno nelle sue più facili e<br />
prossime applicazioni alle varie arti e alle industrie agricole. Si<br />
contemplano, avuto riguardo alla ragione <strong>dei</strong> luoghi, insegnamenti<br />
speciali d'agricoltura ed economia rurale, di computisteria,<br />
telegrafia, e simili. E al regolamento vanno uniti pure i programmi
24 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
per gli insegnamenti prescritti normali e comuni. Si promettono<br />
premi annuali di 200 lire ai maestri delle scuole complementari,<br />
alla cui istituzione il Ministero sia concorso con espresso consenso,<br />
ed eguali premi a tutti gli insegnanti che abbiano atteso<br />
con diligenza alle scuole festive e ai corsi complementari ; inoltre<br />
si accenna a biblioteche da promuoversi presso queste scuole per<br />
opera del Ministero medesimo, si fa riserva di donare alle nuove<br />
scuole i sussidi didattici ritenuti indispensabili all'efficacia di<br />
certi insegnamenti, si promettono ogni anno premi, consistenti<br />
in libretti postali di risparmio a quegli alunni <strong>dei</strong> corsi complementari,<br />
che siano particolarmente segnalati. Finalmente si promettono<br />
speciali premi ed incoraggiamenti ai Municipi che abbiano<br />
più saviamente ordinato la statistica degli obbligati alla<br />
scuola, e che si sieno mostrati più zelanti nel promuovere l'istituzione<br />
0 l'incremento delle nuove scuole.<br />
8. « L'attuazione di questo regolamento, approvato col regio<br />
decreto 18 novembre 1881, venne^ mediante circolare 22 gennaio<br />
1881 ,. sospesa , e in aspettazione di riforme nell'ordinamento<br />
speciale di dette scuole serali e festive di complemento, e per<br />
trovarsi intanto il bilancio approvato per le scuole serali ordinarie<br />
per gli adulti, di cui quelle dovrebbero tenere il posto.<br />
Frattanto abbiamo promesso che la riforma sarà completata<br />
colla istituzione della scuola "popolare serale e festiva, a corso<br />
triennale obbligatorio per tutti, salvo per quelli che possano<br />
provare di aver frequentato o di frequentare regolarmente corsi<br />
superiori o corrispondenti ; verrà supplito alla scuola primaria<br />
per gli inadempienti, mediante l'istituzione di un corso preparatorio,<br />
obbligatorio in ogni Comune, dai 15 ai 16 anni. I giovani<br />
dai 16 ai 19 frequenteranno la scuola popolare di complemento,<br />
con duplice programma istruttivo ed educativo; quanto al lato<br />
educativo, la scuola nei giorni di festa, vera palestra degli<br />
efebi, educherà e favorirà durante lo stesso triennio lo svolgimento<br />
delle forza fisiche nell'intento militare; preparerà validi<br />
contingenti alle leve, addestrati alle armi ed al tiro.<br />
« <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> sarà coordinata alle già esistenti in guisa<br />
che, quella specialmente sulla obbligatorietà, trovi in questa il<br />
suo necessario complemento, e però complementare intitolerassi<br />
la nuova scuola.<br />
** Altro benefico risultato scaturirà dalla scuola complementare,<br />
e questo consisterà nel mantenere un livello intellettuale<br />
tra le popolazioni urbane e le rurali; di guisa che nelle<br />
eventuali modificazioni della <strong>legge</strong> elettorale si troveranno di<br />
fronte due elernenti resi omogenei, e che si contempereranno a<br />
vicenda.<br />
«* Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, scaturisce per<br />
necessaria conseguenza, che le scuole complementari, quali di<br />
presente esistono, resteranno abolite, sorgendo in loro vece la
1<br />
-t<br />
•y.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 25<br />
vera scuola popolare complementare, per la cui istituzione avrò<br />
l'onore di presentare al Parlamento uno schema di <strong>legge</strong>, con la<br />
quale si proporranno altresì gli opportuni stanziamenti che valgano<br />
a completare.! fondi che resterebbero disponibili nel bilancio<br />
della pubblica istruzione, giusta Tart. 14 del cap.. 40 « {Lettera<br />
delVonorevole mmistro "per la pubblica istruzione, Relaz, LAM-<br />
PERTICO, pag. 55).<br />
9. Il principio dell'istruzione elementare obbligatoria è stato<br />
sancito nella <strong>legge</strong> 13 novembre 1859; ma solo colla <strong>legge</strong> 15<br />
luglio 1877 si è reso con sanzioni penali legalmente efficace in via<br />
di massima. "*•<br />
Andò detta <strong>legge</strong> in vigore per la disposizione transitoria<br />
dell'art. 9, col principiare dell'anno scolastico 1877-78 nei Comuni<br />
di popolazione inferiore a 5000 abitanti, che per ogni 1000<br />
avessero almeno un insegnante di grado inferiore, nei Comuni di<br />
popolazione da 5000 a 20,000 che ne avessero uno almeno ogni<br />
1200; nei Comuni maggiori, che avessero almeno un insegnante<br />
per 1500 abitanti. In tutti gli altri Comuni la <strong>legge</strong> deve essere<br />
applicata gradatamente SQCondo che le scuole raggiungano le condizioni<br />
sopra indicate.<br />
Al principio dell'anno scolastico 1878-79, degli 8279 Comuni<br />
del Regno, quanti erano in quel tempo, 7533 sarebbero già<br />
stati riconosciuti nella suddetta condizione, perchè la <strong>legge</strong> vi<br />
fosse applicata. Gli altri 746 Comuni non erano ancora stati riconosciuti<br />
in tali condizioni.<br />
Il numero <strong>dei</strong> Comuni, pei quali venne dichiarata l'obbligatorietà,<br />
si è mantenuto anche nell'anno scolastico 1881 presso<br />
a poco negli stessi termini, cosicché degli 8279 Comuni del<br />
Regno, ne resterebbero soli 700 nei quali l'obbligatorietà non<br />
sia stata proclamata. <strong>La</strong> quale condizione quasi stazionaria di un<br />
residuo che tutti desiderano di vedere sparito, vuoisi attribuire<br />
al fatto che è pur sempre costituito dai Comuni più miseri, nei<br />
quali in applicazione della <strong>legge</strong> sulla obbligatorietà si riduce<br />
a quistione di assoluta impotenza cui non bastano i mezzi del<br />
bilancio dello Stato a completamente risturare.<br />
<strong>La</strong> proclamazione dell'obbligo venne ovunque fatta per<br />
deliberazione.del Consiglio provinciale scolastico, il quale, verificata<br />
la popolazione, Comune per Comune, in base al censimento<br />
ufficiale, verificata l'entità percentuale <strong>dei</strong> maestri di fronte ad<br />
essa popolazione, proclama l'obbligo, invitando i sindaci ad agire<br />
in conformità, salvo l'aprire ulteriori scuole nel Comune, ove la<br />
frequenza degli allievi avesse superato in ogni classe o sezione dì<br />
classe il numero consentito dai regolamenti.<br />
10. '^ Mettendo da parte la provincia di Torino, nella quale<br />
veramente meraviglioso è l'operato, ed i risultati conseguitine,<br />
e dove riscontriamo che il numero degli adempienti si approssima<br />
di molto a quello degli obbligati, per la restante Italia presa in
26 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
complesso, e stando alle cifre, avremmo ohe gli adempienti rispondono<br />
a circa la metà degli obbligati; ma ho dovuto dire,<br />
stando alle cifre, ed è mio desiderio chiarire il più che mi sia<br />
possibile le condizioni vere della pubblica istruzione, laonde non<br />
mi perito di dichiarare doversi questo mezzo ridurre alquanto, e<br />
ciò per le seguenti considerazioni: l^ perchè gli inscritti non<br />
sempre tutti frequentano la scuola; 2^ perchè di quelli stessi<br />
che la frequentano a principio, alcuni la vengono via via abbandonando<br />
nel 2^, nel 3^, nel 4° mese ; 3^ perchè di quelli stessi che<br />
la frequentano dal principio alla fine dell'anno, buon numero, i<br />
più poveri sono costretti ad assenze che diminuiscono sensibilmente<br />
il profìtto. Dall'assieme però, e dalla natura stessa delle<br />
mancanze, risulta che il popolo italiano tutto accorrerebbe volenteroso<br />
alle scuole; la scuola quindi più o meno deserta, più o<br />
meno frequentata, se può essere cagione di miseria o di prosperità,<br />
è altresì di ambedue la necessaria conseguenza.<br />
« E dopo quanto ho avuto ad esporre non recherà meraviglia,<br />
se alla quistione sull'applicazione delle sanzioni stabilite<br />
dalla <strong>legge</strong>, rispondo che essa, salvo rari casi, è restata lettera<br />
morta, poiché fatta la dovuta parte all'indolenza, non scongiurabile,<br />
di qualche sindaco, in genere si è dovuto riconoscere che<br />
chi non frequentava la scuola, non la frequentava o per assoluta<br />
povertà, o per distanza e per mancanza di viabilità, e d'altra<br />
parte le regie procure quasi unanimi hanno dichiarato mancare<br />
gli estremi per un corretto procedimento legale » {Da una let^<br />
tera del Ministro della pubblica istruzione alVUfpmo centrale<br />
del Senato. Relaz. LAMPERTICO, pag. 43-45).<br />
11. Il buon esito dell'esperimento od esame deve risultare da<br />
documenti 0 certificati rilasciati dalle autorità competenti su carta<br />
libera e senza nessuna spesa. Può servire anche l'attestato riportato<br />
nelle scuole come erano ordinate precedentemente alla <strong>legge</strong><br />
Casati, purché il grado dell'istruzione corrisponda a quello contempl9.to<br />
nella <strong>legge</strong> vigente (art. 99 cfr.). I certificati devono<br />
essere rilasciati su carta libera e senza alcuna spesa, apponendovi<br />
però la nota, che servono esclusivamente per la iscrizione nelle<br />
liste elettorali {Circolare del Minisi, della pubblica istruzione ai<br />
RR. Provveditori, febbraio 1882).<br />
13. Indipendentemente da questa provasene elettori, anzitutto,<br />
coloro che possiedono un grado di istruzione più elevata della elementare,<br />
cioè superiore o secondaria, ovvero esercitano un ufficio<br />
tale da esigere questo superiore grado di istruzione, se anche<br />
non possedano alcuna prova di averlo eff^ettivamente raggiunto.<br />
" A rimuovere Timpossibilità, od anche talvolta la difficoltà e<br />
l'impaccio in cui molti si troverebbero di esibire un certificato<br />
qualsiasi di studi, e l'inutile molestia per molti altri di farlo,<br />
era conveniente dispensare dal dare la prova del compimento<br />
degli studi richiesti tutti quelli nei quali una eguale o maggiore
JJEGGE ELETTORALE POLITICA 27<br />
attitudine è da ritenersi inerente alla loro posizione. E perciò il<br />
disegno di <strong>legge</strong> stabilisce una serie di categorìe che comprendono<br />
coloro cui, all'infuori di qualsiasi prova, per una presunzione<br />
JKris et de jure, è attribuito il diritto elettorale » [Relazione<br />
ZANARDELLI), Siccome molti non possedono alcun documento degli<br />
studi percorsi, e possono invece facilmente produrre altri titoli,<br />
giova entrare a questo riguardo in naaggiori specificazioni.<br />
13. Sono elettori a questo titolo:<br />
I membri delle Accademie di scienze, di lettere ed arti<br />
costituite da oltre 10 anni. Non sono contemplate soltanto le<br />
Accademie regie, nelle quali è necessario che la nomina a membro<br />
effettivo sia approvata con decreto reale, ma tutte le altre. È però<br />
necessario che l'Accademia sia istituita da oltre. 10 anni, a guarentigia<br />
di qualche serietà del titolo.<br />
Le Accademie di scienze, lettere ed arti costituite nel Regno<br />
innanzi all'anno 1871 sono le seguenti :<br />
Ancona — Accademia agraria in Iesi,<br />
Arezzo -^ Regia Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti ;<br />
Accademia Etruscain Cortona; Regia Accademia di scienze,<br />
lettere ed arti della Valle Tiberina toscana in S. Sepolcro;<br />
Regia Accademia Valdarnese del Poggio in Montevarchi.<br />
Ascoli Piceno — Accademia agraria provinciale in Fermo.<br />
Belluno —Accademia di scienze, lettere ed arti degli Anistamici.<br />
Bergamo — Ateneo di scienze lettere ed arti.<br />
Bologna — Accademia delle scienze dell'Istituto; Accademia filarmonica<br />
; Accademia <strong>dei</strong> Ragionieri (già <strong>dei</strong> Logismografi) ;<br />
Accademia filodrammatica Francesco Albergati.<br />
Brescia — Ateneo di Brescia.<br />
Catania — AccademiaGioenia di scienze naturali ; Accademia degli<br />
Zelanti di scienze, lettere ed arti in Acireale; Accademia<br />
Dafnicadi lettere e belle arti in Acireale; Accademia A^^^nVzo-<br />
Diodena di scienze in Agira.<br />
Cosenza — Accademia di scienze.<br />
Ferrara — Accademia medico-chirurgica.<br />
Firenze — Accademia della Crusca; Società Colombaria; Acca<br />
demia di belle arti; Società medico-fisiga; Società fìloiatica ;<br />
Società filarmonica ; Regia Accademia de' Georgofili ; Regia<br />
Accademia <strong>dei</strong> Fidenti; Accademia del R. Istituto musicale ;<br />
Società entomologica ; Accademia di scienze, lettere ed arti<br />
in Pistoia.<br />
Foggia — Accademia agraria in Lucerà.<br />
Forlì — Accademia Rubiconia <strong>dei</strong> Filopatridi in Savignano dì<br />
Romagna.<br />
Genova— Accademia Ligustica di belle arti.<br />
Lucca — Regia Accademia Lucchese dì scienze lettere ed arti.<br />
Macerata — Accademia Georgìca in Treia.
28 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Mantova — Regia Accademia Virgiliana di scienze, lettere ed arti.<br />
Massa-Carrara — Accademia di scienze, lettere ed arti in Massa;<br />
Accademia di belle arti in Carrara.<br />
Messina — Accademia di scienze ed arti Peloritana; Accademia<br />
<strong>dei</strong> Pellegrini affaticati in Castroreale.<br />
Milano — Regia Accademia di belle arti; Regia Accademia<br />
scientifico-letteraria ; Accademia fìsico-medico-statistica ;<br />
Istituto Lombardo di scienze e lettere.<br />
Modena — Accademia di scienze e belle arti.<br />
Napoli — Società reale di scienze, lettere ed arti; Accademia<br />
Pontaniana ; Regia Accademia medico-chirurgica ; Istituto<br />
di incoraggiamento.<br />
Padova — Accademia di scienze ed arti ; Accademia scientificoletteraria<br />
<strong>dei</strong> Concordi in Bovolenta.<br />
Palermo — Regia Accademia di scienze, lettere ed arti; Consiglio<br />
di perfezionamento e Società delle scienze naturali ed<br />
economiche; Regia Accademia delle scienze mediche ; Circolo<br />
giuridico; Società di acclimatazione e agricoltura per<br />
la Sicilia; Società Siciliana di storia patria.<br />
Parma — Regia Accademia di belle arti.<br />
Perugia — Accademia di belle arti; Accademia medico-chirurgica;<br />
Accademia scientifico-letteraria', storica, agricc^a degli<br />
Ottusi in Spoleto ; Accademia scientifico-letteraria <strong>dei</strong> Liberi<br />
in Città di Castello.<br />
Pesaro ed Urbino — Accademia Raffaello in Urbino; Accademia<br />
agraria in Pesaro.<br />
Pisa — Accademia <strong>dei</strong> Sepolti in Volterra.<br />
Ravenna — Accademia di belle arti.<br />
Roma — Reale Accademia <strong>dei</strong> Lincei; Pontifìcia Accademia <strong>dei</strong><br />
' nuovi Lincei; Pontificia Accademia Romana di Archeologia;<br />
Pontificia Accademia della Immacolata Concezione di Maria<br />
Vergine; Accademia degli Arcadi; Accademia Tiberina;<br />
Società Universale <strong>dei</strong> Quiriti; Accademia di San Luca;<br />
Congregazione <strong>dei</strong> Virtuosi al Panteon ; Accademia di Santa<br />
Cecilia.<br />
Rovigo — Accademia scientifico-letteraria <strong>dei</strong> Concordi.<br />
Siena — Accademia <strong>dei</strong> Fisiocrati.<br />
Siracusa—Gabinetto scientifico-letterario; Gabinetto scientificoletterario<br />
in Ragusa;<br />
Torino — Reale Accademia di agricoltura; Reale Accademia<br />
Albertina di belle arti; Reale Accademia di medicina;<br />
' Reale Accademia delle scienze. •<br />
Treviso — Ateneo di Treviso ; Accademia <strong>dei</strong> Filoglotti in<br />
Castelfranco.<br />
Udine — Accademia già degli Sventati.<br />
Venezia — Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti;<br />
Ateneo Veneto : Reale Accademia di belle arti.
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 29<br />
Verona — Accademia di agricoltura, arti e commercio.<br />
Vicenza — Accademia Olimpica di scienze lettere ed arti;<br />
Ateneo di scienze, lettere ed arti in Bassano Veneto.<br />
14. I Membri delle Camere di commercio.<br />
Le Camere di commercio sono stabilite nelle seguenti città,<br />
con un numero di membri tra 9 e 21 :<br />
Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino.<br />
Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia.<br />
Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carrara, Caserta, Catania,<br />
Catanzaro, Chiavenna, Chieti, Civitavecchia, Como, Cosenza,<br />
Cremona, Cuneo.<br />
Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Foligno, Forli.<br />
Genova, Girgenti.<br />
Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca.<br />
Macerata, Mantova, Messina, Milano, Modena.<br />
Napoli.<br />
Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Porto<br />
Maurizio, Potenza,<br />
Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo.<br />
Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa.<br />
Teramo^Torino, Trapani, Treviso.<br />
Udine.<br />
Varese, Venezia, Verona, Vicenza.<br />
15, I Presidenti, Direttori e Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi <strong>dei</strong><br />
Comizi agrari -e delle Associazioni agrarie.<br />
I Capoluoghi di Provincia (69), e di Circondario (128) o<br />
Distretto (87), nei quali debbono aver sede i Comizi agrari, secondo<br />
il Decreto reale 23 dicembre 1866, sono i seguenti :<br />
Abbiategrasso, Acireale, Acqui, Adria, Agordo, Alba, Albenga,<br />
Alcamo, Alessandria, Alghero, Altamura, Ampezzo, Ancona,<br />
Aosta, Aquila, Arezzo, Ariano (Avellino), Ariano (Rovigo),<br />
Arzignano, Ascoli Piceno, Asola, Asolo, Asiago, Asti, Auronzo,<br />
Avellino, Avezzano.<br />
Badia, Barbarano, Bardolino, Bari, Barletta, Bassano, Belluno,<br />
Benevento, Bergamo, Biella, Biyona, Bobbio,' Bologna,<br />
Borgo San Donnino, Bovino, Borgotaro, Bozzolo, Breno,<br />
Brescia, Brindisi.<br />
Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Camerino, Campagna, Campobasso,<br />
Camposampiero, Canneto suU'Oglio, Caprino, Casale<br />
Monferrato, Casalmaggiore, Caserta, Casoria, CavStelfranco,<br />
Castellammare di Stabia, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione<br />
delle Stiviere, Castroreale, Castrovillari, (Catania,<br />
Catanzaro, Cefalù, Cento Cesena, Cerreto Sannita, Chiari,<br />
Chiavari, Chieti, Chioggia, Cittadella, Cittaducale, Cividale,<br />
Civitavecchia, elusone, Codroipo, Cologna, Comacchio, Como,
30 LEGGI POLITICO-AMMIKISTRATIVE<br />
Conegliano, Conselve, Cosenza, Cotrone, Corleone, Crema,<br />
Cremona, Cuneo.<br />
Dolo, Domodossola.<br />
Este.<br />
Faenza, Feltre, Fermo, Ferrara, Fiorenzuola, Firenze, Foggia,<br />
Foligno, Fonzaso, Forlì, Fresinone.<br />
Gaeta, Gallarate, Gallipoli, Gemona, Genova, Gerace, Girgenti,<br />
Gonzaga, Grosseto, Guastalla,<br />
Iglesias, Imola, Isernia, Isola della Scala, Ivrea.<br />
<strong>La</strong>gonegro, <strong>La</strong>nciano, <strong>La</strong>nusei, <strong>La</strong>rino, <strong>La</strong>tisana, Lecce, Lecco,<br />
Legnago, Lendinara, Lodi, Longarone, Lonigo, Lucca, Lugo.<br />
Macerata, Maniago, Mantova, Marostica, Massa-Carrara, Massa<br />
Superiore, Matera, Mazzara del Vallo, Melfi, Messina, Mestre,<br />
Milano, Mirandola, Mirano, Mistretta, Modena, Modica,<br />
Moggio, Mondovì, Monselice, Montagnana, Montebelluna,<br />
Monteleone, Montepulciano, Monza, Mortara.<br />
Napoli, ]N'icastro, Nicosia, Nola, Noto, Novara, Novi Ligure,<br />
Nuoro.<br />
Occhiobeiìo, Oderzo, Oristano, Orvieto, Ossola, Ostiglia, Ozieri.<br />
Padova, Palermo, Pallanza, Palma, Palmi, Paola, Parma, Patti,<br />
Pavia, PavuUo nel Frignano, Penne, Perugia, Pesaro, Pia-<br />
cenza, Piazza Armerina, Piedimonte d'Alife,<br />
Pieve<br />
dorè, Pinerolo, Piove, Pisa, Pistoia, Polesella, Pontremoli,<br />
Pordenone, Portoferraio, Portogruaro, Porto Maurizio, Potenza,<br />
Pozzuoli.<br />
Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Revere, Rieti, Rimini,<br />
Rocca San Casciano, Rossano, Roma, Rovigo.<br />
Sacile, Sala, Salerno, Salò, Saluzzo, S. Angelo <strong>dei</strong> Lombardi<br />
S. Bartolomeo in Galdo, San Bonifacio, San Daniele, San<br />
Dona, SansTuinetto, San Miniato, San Pietro, San Pietro<br />
Incariano, San Remo, San Severo, San Vito, Sassari, Savona,<br />
Schio, Sciacca, Sermide, Siena, Siracusa, Solmona, Sondrio,<br />
Sora, Spezia, Spilimbergo, Spoleto, Susa.<br />
Taranto, Tarcento, Tempio, Teramo, Termini Imerese, Terni,<br />
Terranova di Sicilia, Thiene, Tolmezzo, Torino, Tortona,<br />
Trapani, Tregnago; Treviglio, Treviso.<br />
Udine, Urbino.<br />
Valdagno, Valdobbiadene, Vallo della Lucania, Varallo, Varese,<br />
Vasto, Velletri, Venezia, Vercelli, Vergato, Verolanuova,<br />
Verona, Viadana, Vicenza, Villafranca, Viterbo, Vittorio,<br />
Voghera, Volta Mantovana, Volterra.<br />
Si hanno inoltre i seguenti Comizi mandamentali e comunali<br />
:<br />
Assisi, Cagli, Capriata d'Orba, Carpi, Fabriano, Fano, Figline,<br />
Gubbio, Iesi, Savigliano, Vigevano.<br />
16. Oltre alle Accademie di agricoltura, abbiamo le seguenti<br />
Associazioni agrarie, di orticoltura, ed affini:
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 31<br />
Agordo (Belluno), Circolo pomologico ; Amandola (Ascoli Piceno),<br />
Associazione agricola e Mutuo insegnamento ; Aquila, Società<br />
economica.<br />
Bologna, Società agraria.<br />
Campobasso, Società economica; Castiglione Torinese (Torino),<br />
Associazione agricola; Catanzaro, Società economica; Como,<br />
Associazione agricola; Cremona, Consorzio agrario.<br />
Firenze, R. Società Toscana d'orticoltura; Foggia, Società economica.<br />
Grosseto, Associazione agricola; Gubbio (Perugia), Associazione<br />
agricola.<br />
Lecce, Società economica.<br />
Messina, Società economica; Milano, Società agraria di Lombardia,<br />
Società generale degli agricoltori italiani, Società<br />
orticola di Lombardia.<br />
Novara, Società probateutica.<br />
Palermo, Società di acclimazione, Società di agricoltura e pastorizia;<br />
Parma, Società orticola.<br />
Reggio Calabria, Società economica; Roma, Collegio centrale<br />
degli ingegneri agronomi italiani.<br />
Salerno, Società economica ; Sarzana (Genova), Associazione.<br />
agricola.<br />
Torino, R. Società nazionale di Medicina veterinaria, Società<br />
promotrice dell'Industria nazionale.<br />
Udine, Associazione agricola Friulana.<br />
Varese (Como), Consorzio agrario; Venezia, Società orticola.<br />
17, I Delegati e Sopraintendenti scolastici.<br />
Oltre ai provveditori ed agli ispettori scolastici, che percepiscono<br />
stipendio, e furono istituiti dalla <strong>legge</strong> Casati abbiamo<br />
i delegati scolastici mandamentali, di cui si ha traccia nel regio<br />
decreto 6 dicembre 1866, ma che furono disciplinati dal regolamento<br />
21 novembre 1867 completato e sviluppato in quello del<br />
3 novembre 1877. I delegati scolastici sono gratuiti ed onorari,<br />
e vengono nominati dal ministro della pubblica istruzione, in numero<br />
di uno 0 più per ogni mandamento. L'art. 59 del regolamento<br />
3 novembre 1877 non enumera classi di persone su cui<br />
debba cadere la nomina, ma la natura stessa di questo ufficio<br />
indica chiaramente, che devono esservi chiamate quelle persone<br />
che, per la loro posizione indipendente, per la condizione anche<br />
finanziaria, per Fattività, per l'accortezza, per essere del paese<br />
e per conoscere i bisogni, godono della fiducia di quella popolazione<br />
presso cui devono compiere il loro ufficio (M. VITA LEVI,<br />
Leggi sulla pubb. istruz, annotate^ pag. 89).<br />
I sopraintendenti scolastici sono nominati nella stessa guisa,<br />
uno 0 più per ciascun Comune, in ragione della popolazione.<br />
18. I Professori e Maestri di qualunque grado, patentati, o
32 LKGai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
semplicemente abilitati nell'insegnamento in scuola o Istituti pubblici<br />
e privati :<br />
I professori sono emeriti, ordinari, straordinari o incaricati<br />
nelle Università; titolari, reggenti, o incaricati negli Istituti<br />
tecnici e nelle scuole tecniche, nei licei, nei ginnasi e nelle scuole<br />
normali. I maestri sono comunali o privati. Ai professori sono<br />
equiparati per questo titolo i dottori di collegio ed i liberi docenti<br />
delle Università,<br />
Per essere eletto maestro in una scuola pubblica è necessario<br />
aver conseguito una patente di idoneità, le quali si ottengono<br />
per esame (Legge 13 novembre 1859, art. 328), o per titoli<br />
(Regolamento 24 giugno 1860, art. 28). Il maestro può anche<br />
ottenere una semplice abilitazione o autorizzazione provvisoria<br />
ad insegnare per un dato tempo od in determinate condizioni.<br />
L'abilitazione deve essere in ogni caso conferita dallo Stato.<br />
19. I Presidenti, Direttori o Rettori di scuola o Istituti pubblici<br />
e privati.<br />
I presidenti o presidi si hanno nelle Facoltà universitarie,<br />
nei licei, e negli Istituti tecnici e in alcune scuole private; i<br />
direttori nei ginnasi, nelle scuole normali, nelle scuole tecniche<br />
e nelle private; i rettori nelle Università è in scuole private.<br />
In alcuni casi non possono essere, in altri non sono professori<br />
0 maestri ma esercitano un ufficio amministrativo, e possono essere<br />
privi di qualsiasi altro requisito specialmente nelle scuole<br />
private.<br />
20. I Ministri <strong>dei</strong> culti.<br />
L'on. Bertolucci propose un emendamento « perchè si accordasse<br />
il voto al ministro <strong>dei</strong> culti per questa sola qualità,<br />
come si accorda all'avvocato, al medico, e perfino alla recluta<br />
reggimentale dopo ritornata a casa avendo sostenuta la scuola<br />
del reggimento. " Mi sembrava, aggiunse^ che il Ministero e Commissione<br />
avessero commessa una dimenticanza, alla quale era<br />
giusto che vi si riparasse coll'usare ai ministri <strong>dei</strong> culti lo stesso<br />
trattamento che si fa alle classi piii o meno colte della società<br />
nell'articolo secondo di questo progetto di <strong>legge</strong> « {Atli Pari.<br />
LegisL, xiv, 13 giugno 1881, p. 6058).<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> pur sospettando, com'ebbe a dichiarare il Ministero,<br />
che l'emendamento fosse superfluo, e sebbene vi siano<br />
legislazioni elettorali che escludono invece dal voto i ministri <strong>dei</strong><br />
culti, lo accolse. Non sono compresi i giovani che sono entrati<br />
negli ordini sacri, ed anzi venne respinto un emendamento dell'onor.<br />
Massari, che proponeva quest'aggiunta: «* Questi giovani<br />
non acquistarono la capacità che è constatata dalla professione.<br />
Sono sulla via ed allora il giudizio dipende dal grado dello studio.<br />
Ora se questo studio non è fatto cosi che sfugga alla vigilanza<br />
del Governo, e si sottragga alle prescrizioni comuni, già vale<br />
come tutti gli altri gradi di coltura per l'elettorato w.
'%:<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 33<br />
21. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro<br />
equivalente in alcune delle Università o degli Istituti superiori<br />
del Regno.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860 domandava il supremo<br />
grado accademico, cioè la laurea. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />
del 1865, invece, all'art. 18 domanda un grado accademico. Ora<br />
la <strong>legge</strong> 13 novembre 1859 (art. 126, 141), trattando distintamente<br />
<strong>dei</strong> vari gradi accademici, ammetteva la licenza, i brevetti,<br />
i certificati, e la giurisprudenza tenne pur conto <strong>dei</strong> titoli equipollenti,<br />
come l'assolutoria, che era conferita nelle Provincie venete<br />
e dava adito alle carriere giudiziarie, ecc. (Corte d'appello<br />
di Verona, 19 agosto 1870, Riv. amm. 1871, 240, 241), e persino<br />
degli attestati d'esame annuale (Corte d'appello di Catania, 22 ottobre<br />
1871, Riv. amm. 1871, 141; e cfr. Riv. amm. 1869,<br />
120; 1873, 337). Per queste ragioni e perchè basta, per esempio,<br />
l'aver superato l'esame del primo corso d'una scuola secondaria<br />
per essere elettore, si deve ritenere per valido ad ottenere la<br />
iscrizione sulle liste qualsiasi documento anche di semplice ammissione<br />
all'Università, e la stessa tessera di studente dell'Università<br />
0 Istituti affini,<br />
23. I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello.<br />
Per essere inscritto nell'albo <strong>dei</strong> Procuratori presso una<br />
Corte d'appello od un Tribunale civile e correzionale, è necessario:<br />
essere cittadino dello Stato; giustificare la propria moralità;<br />
aver raggiunta l'età maggiore; provare di aver compiuti i<br />
corsi e sostenuti gli esami stabiliti dalle discipline universitarie<br />
per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale e<br />
della procedura civile e penale; aver atteso per due anni almeno<br />
alla pratica forense presso un Procuratore esercente (Legge, 8<br />
giugno 1874, art. 39) ; aver sostenuto un esame teorico e pratico,<br />
verbale e per iscritto, davanti ad una Commissione, composta a<br />
tenore del Regolamento (ivi, e RegoL relativo, art. 20, 21, 59).<br />
23. I Notai.<br />
Sino al 1875, Tistituzione del notariato era governata in<br />
Italia da otto differenti leggi emanaj:e dai vari Governi della penisola.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 25 luglio 1875, col Regolamento del 19 dicembre<br />
e la <strong>legge</strong> del 25 maggio 1879, col Regolamento del 23<br />
settembre unificarono questa legislazione.<br />
Per esercitare l'ufficio di Notaio, si domandano i seguenti<br />
requisiti: cittadinanza; età d'anni 21 e preferibilmente 24; certificato<br />
di moralità; compimento <strong>dei</strong> corsi di istituzioni di diritto<br />
romano comparato, Codice civile e di procedura civile, diritto<br />
commerciale, e diritto penale; pratica di due anni dopo Tesarne;<br />
esame di idoneità dopo la pratica (Legge 25 luglio 1875, art. 5).<br />
24:. I Ragionieri.<br />
L'ufficio di ragioniere è esercitato da coloro che hanno conseguito<br />
la patente in seguito agli studi percorsi presso la sezione<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie 1* « Voi. IV. 3
34 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
di commercio e di ragioneria negli Istituti tecnici. Sono però<br />
equiparati a questi tutti coloro che possiedono un qualsiasi documento<br />
pubblico che dia loro titolo a questo ufficio o ad altro equipollente,<br />
come quello di liquidatore.<br />
25. I Geometri.<br />
Il dubbio, se i Geometri possano essere inscritti sebbene<br />
non laureati, anche in quelle provincie dove la laurea era loro<br />
necessaria, che era già stato risolto in senso affermativo da una<br />
sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18 dicembre 1868<br />
{Riv. amm. xx, 1869^ 129), non ha più ragione di essere.<br />
Cosi pure possono essere inscritti tutti coloro che esercitano<br />
l'ufficio di geometri, agrimensori, ecc., in virtù di disposizioni<br />
anteriori all'istituzione delle sezioni di agrimensura presso gli<br />
Istituti tecnici, purché ne possiedano un titolo o documento pubblico<br />
conforme alle disposizioni vigenti nel luogo e nel tempo in<br />
cui si è acquistato.<br />
26. I Farmacisti.<br />
Per poter condurre una farmacia occorre essere munito di<br />
patente di idoneità, ed esservi autorizzato da speciale permesso<br />
del prefetto '(Regol. 1874, art. 97, R. decreto 1877). Per conseguire<br />
la detta patente si domandano condizioni diverse nelle diverse<br />
regioni d'Italia (Piemonte, RR. patenti 16 marzo 1839<br />
Liguria, RR. patenti 6 gennaio 1841 ; Sardegna, RR. Patenti<br />
4 ottobre 1842; Provincie Napoletane, R. decreto 10 aprile 1850<br />
Provincie Lombarde e Venete, Notif, govern. 10 ottobre 1835<br />
Parma, Decreto 10 ottobre 1817 ; Modena, Decreto 7 luglio 1851 ;<br />
Provincie ex Pontifìcie, Ordin. 15 novembre 1856-; in Toscana<br />
l'esercizio e la professione sono liberi, salve le disposizioni generali<br />
e le penali). In generale, oltre alle due condizioni suespresse,<br />
si domanda l'età d'anni 21 e una cauzione. Sotto il nome di farmacisti<br />
s'intendono anche quelli che senza avere farmacia propria,<br />
adempiuto alle condizioni prescritte dalle disposizioni generali e<br />
speciali, prestano servizio in una farmacia altrui.<br />
Non sono compresi in questa disposizione della <strong>legge</strong> gli<br />
erbaiuoli o semplicisti, ed i droghieri, che possono essere elettori<br />
per altri titoli.<br />
27. I Veterinari.<br />
Per i veterinari si domanda una patente di idoneità ma,<br />
a differenza <strong>dei</strong> medici e chirurgi, possono esercitare là loro professione<br />
anche senza la patente, se alla promulgazione del Regolamento<br />
del 1874 la esercitavano legalmente, secondo le disposizioni<br />
vigenti nelle rispettive provincie.<br />
Sono pure elettori, per analogia, i dentisti, i flebotomi e salassatori,<br />
anche se esercitano il loro ufficio senza laurea od altra<br />
patente, purché alle condizioni vigenti prima del Regolamento<br />
del 1874 nelle rispettive provincie, allo stesso titolo <strong>dei</strong> Veterinari<br />
e di altre categorie contemplate in questo articolo della <strong>legge</strong>.
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 35<br />
28. I graduati della marina mercantile.<br />
Sotto la denominazione di graduati della marina mercantile<br />
vanno compresi i capitani e gli altri ufficiali di bordo, i padroni,<br />
gli ingegneri e costruttori navali, ed i macchinisti. Gli ingegneri<br />
e costruttori navali hanno una patente accordata dal Ministero<br />
della marina, I capitani sono di lungo corso o di cabotaggio, i<br />
padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo ;<br />
cosi gli uni che gli altri devono essere patentati, alle condizioni<br />
stabilite dall'art. 62 del Codice per la marina mercantile. Sono<br />
considerati ufficiali di bordo (art. 66): il capitano in secondo,<br />
lo scrivano, il sottoscrivano, il medico-chirurgo di bordo, il macchinista<br />
in primo e il macchinista in secondo. I titoli necessari a<br />
questi uffici sono determinati dagli art. 67 al 69 del Cod. suddetto.<br />
I capitani, ufficiali ed applicati di porto sono compresi nella<br />
categoria degli impiegati civili (Cod. mar. merc^ art. 3).<br />
39. Gli Agenti di Cambio e Sensali legalmente esercenti.<br />
<strong>La</strong> materia della pubblica mediazione è disciplinata in Italia,<br />
oltreché dal Codice di commercio, dai decreti 23 dicembre 1865,<br />
e 6 dicembre 1866, e dalla <strong>legge</strong> 8 giugno 1868. Le condizioni<br />
richieste per l'esercizio delle funzioni di Agente di Cambio sono:<br />
un esame, una cauzione, e un po' di pratica d'affari. Coloro che<br />
hanno il diploma di licenza nella sezione commerciale di un Istituto<br />
tecnico sono esenti dall'esame, il quale non è richiesto per<br />
i Sensali legalmente esercenti.<br />
Non possono comprendersi nel novero <strong>dei</strong> Sensali legalmente<br />
esercenti, gli Spedizionieri di dogana, che non si ritennero<br />
compresi nell'identica disposizione della <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />
per l'elettorato amministrativo (art. 18, Palermo 31 luglio<br />
1880, Com. di V^Xevmo contra Dep. prov., Circolo giuridico,<br />
XI, 331).<br />
30. I Segretari comunali, quando abbiano ottenuto la patente,<br />
sebbene non esercitino effettivamente il loro ufficio.<br />
I segretari comunali che esercitano il loro ufficio e godano<br />
d'una pensione di riposo sono già compresi nella categoria degli<br />
impiegati, anche se trovandosi già in ufficio alla promulgazione<br />
della <strong>legge</strong> del 1865 secondo le disposizioni vigenti nella rispettiva<br />
provincia, non possedessero la patente. In altri casi non può<br />
essere sostituita però da alcun altro titolo equipollente, e questi<br />
non possono perciò servire all'acquisto del diritto elettorale.<br />
31. Coloro che consegnÌTOìio la licenza, liceale, ginnasiale,<br />
tecnica, professionale e magistrale.<br />
Le norme per il conseguimento della licenza negli istituti<br />
e nelle scuole tecniche, nei licei e nei ginnasi, nelle scuole professionali<br />
e magistrali sono determinate dai decreti e regolamenti<br />
delle relative scuole. <strong>La</strong> disposizione si applica a tutte sorta di<br />
licenze conseguite in modo analogo in una scuola o Istituto di in-<br />
I segnamento secondario.<br />
à<br />
1 ^
36 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
32. Coloro che superarono l'esame del primo corso di un Istituto<br />
0 scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa<br />
ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato.<br />
Sono comprese tutte le scuole o Istituti dove si dà un<br />
insegnamento superiore all'elementare. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> pone una sola<br />
condizione, che la scuola sia governativa, anche solo in parte,<br />
ovvero che lo Stato in qualche modo ne riconosca l'esistenza. Le<br />
scuole secondarie comunali di primo o secondo grado possono<br />
ottenere il pareggiamento adempiendo alle condizioni determinate<br />
dalle circolari 18 giugno 1861 e 20 gennaio 1875, nonché<br />
del regolamento 3 novembre 1877, art. 27, Le scuole e gli Istituti<br />
tecnici comunali o fondati da corpi morali possono venire<br />
pareggiate alle condizioni poste dal regolamento del 19 settembre<br />
1860, art. 134, 135, 136, salvo il disposto della circolare 1^ ottobre<br />
1863, Il riconoscimento e l'approvazione sono pure determinati<br />
da regolamenti e circolari speciali, ed implicano un indiretto<br />
0 diretto intervento dello Stato nella scuola tenuta da corpi<br />
morali o da privati.<br />
33. Coloro che servirono sotto le armi per non meno di due<br />
anni, e che, per il grado della loro istruzione vennero esonerati<br />
dalla frequentazione della scuola militare o la frequentarono con<br />
profìtto.<br />
« Sebbene l'istruzione elementare impartita nelle scuole di<br />
reggimento non vada oltre il <strong>legge</strong>re e lo scrivere, pure a tale<br />
istruzione in quelli fra essi che rimasero per qualche tempo<br />
sotto le nazionali insegne, si aggiunge, a costituire una maggiore<br />
capacità alla vita pubblica, lo svolgimento delle facoltà<br />
intellettuali e morali derivante dalla moltiplicità e varietà <strong>dei</strong><br />
contatti, dalla conoscenza di contrade e di genti diverse, dalle<br />
abitudini civili che contraggono nel servizio che sono chiamati a<br />
prestare, dalla virtù del dovere che apprendono e che applicano<br />
con generosa abnegazione, dall'idea di quella patria, di cui sentono<br />
ad essi afìfidato il presidio nei di del pericolo. Ciò a maggior<br />
ragione deve dirsi <strong>dei</strong> reduci dalle patrie battaglie " {Relaz,<br />
ZANARDELLI, pag. 55).<br />
34. L'istituzione delle scuole <strong>dei</strong> Corpi è dovuta ad Alfonso<br />
<strong>La</strong>marmora. Con circolare 12 nov. 1849, il ministro annunciava<br />
che " intento con tutto l'animo a ristorare l'esercito, appena chiamato<br />
da S. M. a reggere le cose della milizia, aveva immediatamente<br />
rivolto il pensiero ad attuare nei Corpi dell'esercito attivo<br />
cogli esercizi di ginnastica, e l'insegnamento degli elementi dell'arte<br />
militare, Tistruzione primaria ». Ricordando che le scuole<br />
reggimentali furono sempre annoverate fra i mezzi più efficaci a<br />
recare l'esercito ad alto grado di floridezza, attribuiva lo scarso<br />
fruttò che se ne otteneva in passato, al non essere sufficientemente<br />
apprezzate, e per ciò al difetto di sufficiente cooperazione.<br />
<strong>La</strong> quale cooperazione il ministro eccitava con nobili parole da
I .<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 37<br />
parte di tutti gli ufficiali colla massima energia. E particolarmente<br />
raccomandava che, allargandosi oltre la sfera del servizio,<br />
si facesse loro considerare come fosse conveniente che ad uomini,<br />
tolti nel fiore degli anni al lavoro <strong>dei</strong> campi ed alle indu-^<br />
strie delle officine, ove avrebbero potuto perfezionarsi e prepararsi<br />
qualche avvenire, si porga il compenso della istruzione ed<br />
il mezzo di procurarsi cognizioni utili, cosicché, ritornando in<br />
patria più colti d'ingegno e forniti di maggior sapere, si possa<br />
dire, che l'esercito è un germe fecondo di civiltà popolare, e che<br />
anche in tempo di pace, lungi dall'essere alla patria di peso inutile,<br />
sa pur renderle servizi segnalati ed eminenti.<br />
Da quell'epoca le scuole, reggimentali fecero sempre parte<br />
del nostro sistema educativo militare, sebbene rimanessero sospese<br />
in quegli anni, in cui le necessità della guerra obbligarono a volgere<br />
tutti i pensieri alle istruzioni di carattere esclusivamente militare.<br />
Non prima tuttavia del 1871 si sono rese obbligatorie. Colla<br />
circolare 9 ottobre, n. 49, con cui venivano date le norme per le<br />
istruzioni varie prescritte alle truppe pel periodo invernale dal<br />
regolamento di disciplina^ istruzione e servizio interno, furono<br />
sistemate scuole militari di tre gradi diversi. Il primo grado era<br />
per gli analfabeti, e la scuola per gli analfabeti si dichiarava<br />
obbligatoria. E s'ingiungeva ai comandanti <strong>dei</strong> Corpi avvertire<br />
con ordine del giorno, essere per lo innanzi determinato, che<br />
allorquando una classe debba essere mandata in congedo illimitato<br />
prima del termine fissato dalla <strong>legge</strong>, coloro che non sapranno<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere, sarebbero trattenuti sotto le armi, sino al<br />
compimento della ferma legale di sei anni per la cavalleria e<br />
quattro per le altre armi. Questa determinazione doveva cominciare<br />
ad essere applicata agli uomini della classe del 1848.<br />
35. Ora, pei programmi che vanno annessi alla istruzione per<br />
le scuole <strong>dei</strong> Corpi in allegato al Regolamento di disciplina militare,<br />
25 gennaio 1874, num. 7, l'insegnamento della scuola<br />
elementare nell'esercito consiste nel <strong>legge</strong>re abbastanza correntemente<br />
un libro di stampa facile ed uno scritto chiaro, ed intenderne<br />
il senso, scrivere intelligibilmente, copiando lo stampato e<br />
lo scritto, <strong>legge</strong>re e scrivere i numeri interi. E rimesso al comandante<br />
di Corpo il metodo che crede più conveniente. Per la<br />
lettura è suggerita la scelta di libri che contengano frasi semplici e<br />
che si riferiscano a cose famigliari al soldato. L'esame per questa<br />
scuola consiste nella lettura di alcune frasi di uno stampato facile,<br />
dandone la spiegazione, nel copiare anche lentamente alcune<br />
righe di stampato o di scritto facile e chiaro, nel <strong>legge</strong>re e scrivere<br />
numeri interi.<br />
Similmente, nell'istruzione per le scuole <strong>dei</strong> Corpi, vi è una<br />
disposizione, riprodotta dal § 483 del Regolamento di disciplina<br />
militare, colla quale è prescritto, che qualunque soldato, il quale<br />
non abbia imparato a <strong>legge</strong>re e scrivere, debba essere trattenuto<br />
-•>
38 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
+<br />
sotto le bandiere fino al compimento legale della ferma ancorché<br />
la sua classe sia mandata in congedo illimitato prima del termine<br />
fissato dalla <strong>legge</strong>.<br />
Le relazioni sulla leva e sulle vicende dell'esercito dimostrano<br />
quanto utile risultato abbiano dato, anno per anno, queste disposizioni,<br />
per quanto migliori si avrebbero quando fosse più lunga la<br />
durata di quella parte della ferma che i militari sono obbligati<br />
a passare nelle file <strong>dei</strong>resercito, e per quanto l'efRcacia ne dipenda<br />
in gran parte dalla maggiore o minore applicazione di<br />
detto articolo 483 del Regolamento di disciplina militare. Quasi<br />
tutti i militari imparano a <strong>legge</strong>re e scrivere prima di lasciare il<br />
servizio, dopo Fapplicazione della sanzione che rende l'obbligo<br />
efficace. Sinché l'istruzione era facoltativa, di 60 analfabeti circa<br />
su 100 coscritti all'arrivo nel reggimento, la metà erano ancora<br />
analfabeti al momento del congedo; ma dacché è divenuta obbligatoria,<br />
la proporzione degli analfabeti, al momento del congedo,<br />
è diminuita fino al 7 circa per cento.<br />
36. I Membri degli Ordini equestri del Regno.<br />
Gli Ordini equestri del regno d'Italia sono: l'Ordine supremo<br />
della Santissima Annunziata, l'Ordine <strong>dei</strong> santi Maurizio e <strong>La</strong>zzaro,<br />
l'Ordine militare di Savoia, l'Ordine civile di Savoia e l'Ordine<br />
della Corona d'Italia.<br />
37. I Consiglieri provinciali e comunali.<br />
« È evidente che chi tenne per qualche tempo un tale ufficio,<br />
sebbene sappia a mala pena <strong>legge</strong>re e scrivere, essendosi iniziato<br />
alla vita pubblica nelle amministrazioni municipali, é da ritenersi<br />
dotato di criterio abbastanza illuminato perchè si possa in lui,<br />
eletto in virtù della pubblica fiducia nelle elezioni amministrative,<br />
riconoscere, sebbene in campo più vasto, la capacità di essere<br />
elettore » {Relazione ZANARDELLI).<br />
I Consiglieri provinciali variano di numero fra i 20 ed i 60,<br />
secondo la popolazione della provincia (Legge comunale e provinciale<br />
del 20 marzo 1865, art. 155). Per essere eletti è necessario<br />
aver domicilio o possidenza nella provincia, aver compiuto<br />
25 anni e non trovarsi in uno <strong>dei</strong> casi d'incompatibilità contem<br />
plati dagli articoli 162 e 25 della <strong>legge</strong>. I Consiglieri comunali<br />
variano di numero fra 15 ed 80, secondo la popolazione del Comune<br />
(art. 11). Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccetto<br />
gli ecclesiastici che hanno cura d'anime, i funzionari del Croverno<br />
che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e coloro<br />
che percepiscono o maneggiano danaro del Comune^ o litigano con<br />
esso (art. 25).<br />
38. I Giudici Conciliatori e Vice-Conciliatori, ed i Vice-Pretori<br />
comunali.<br />
In ogni Comune vi è per lo meno uTri Conciliatore ed un Vice-<br />
Conciliatore, nominati dai primi Presidenti d'appello sulle terne<br />
presentate dai Consigli comunali, sentito l'avviso del Procuratore
LEGGE ELETTORALE POLITICA 39<br />
generale, oltre alle condizioni generali d'idoneità prescritte dalla<br />
<strong>legge</strong>. Per qualunque funzione od uffizio giudiziario è necessario<br />
avere l'età di 25 anni, dimorare nel Comune ed essere inscritto<br />
nella lista degli elettori comunali (Legge sulTord. giud. 6 dicembre<br />
1865; <strong>legge</strong> 23 dicembre 1875, art. 27, 28 e 33).<br />
I Vice-Pretori comunali sono nominati dai primi Presidenti<br />
della Corte d'appello sulla proposta del Procuratore generale, e<br />
basta avere i medesimi requisiti prescritti per la nomina a Conciliatore.<br />
I Vice-Pretori mandamentali, invece, sono nominati dal Re<br />
e devono essere laureati in <strong>legge</strong>. Notai o Procuratori esercenti<br />
(Legge sull'ordinamento giudiziario, modificata dalla <strong>legge</strong> 23 dicembre<br />
1875, art. 29 e 40).<br />
39. Gli Uscieri addetti all'autorità giudiziaria.<br />
Ogni Corte, Tribunale o Pretura ha un numero di Uscieri<br />
proporzionato alle esigenze del servizio ; presso i Conciliatori<br />
fanno ufficio di Uscieri gli inservienti comunali. Per essere nominato<br />
Usciere è necessario avere l'età d'anni 21 compiuti, ed avere<br />
dato saggio di capacità in un esame di abilitazione. Devono prestare<br />
cauzione e dimorare nel luogo ove sie lono le autorità giudiziarie<br />
cui sono addetti (Legge suH'ord. giud., ecc., art. 4, 8,<br />
173, 174 e 187 e RegoL gen. giudiz., art. 76 e 79).<br />
40. I Presidenti o Direttori di Banche, Casse di risparmio. Società<br />
anonime ed in accomandita, di mutuo soccorso o di mutuo<br />
credito legalmente costituite.<br />
" In un'ultima deliberazione della Commissione là dove si<br />
parla <strong>dei</strong> Presidenti o Direttori di Banche, Casse di risparmio. Società<br />
anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso<br />
0 di mutuo credito, si sono aggiunte le parole: legalmente esilienti.<br />
Queste parole si aggiunsero soltanto, pernon comprendere<br />
in tale disposizione quelle società, la cui esistenza fosse contraria<br />
alla <strong>legge</strong>, per mancanza di autorizzazione espressamente<br />
necessaria a termini di ^egge, per altro motivo; oppure non potesse<br />
essere in verun modo provata " {Relazione ZANARDELLI,<br />
pag. 55, nota).<br />
Quando la <strong>legge</strong> venne innanzi alla <strong>Camera</strong>, Ton. Vacchelli<br />
propose la soppressione delle parole legalmente esistenti, che<br />
trovavasi nel progetto della Commissione, « per timore che si<br />
riferissero alla personalità giuridica delle società stesse, e perchè<br />
non si erano aggiunte nelle disposizioni "contenute a doro favore<br />
nelle leggi sul bollo, sulla ricchezza mobile e in altre ». <strong>La</strong> <strong>Camera</strong><br />
non accettò la soppressione; ma per togliere il dubbio<br />
espresso dall'onor. Vacchelli mutò la parola esistenti coll'altra<br />
costituite. E Fon. relatore Ceppino ne diede la seguente spiegazione.<br />
^ Le deliberazioni delle nostre Corti hanno determinato<br />
quali siano queste condizioni. Ogni società esiste o perchè corrisponde<br />
al Codice di commercio, o perchè corrisponde al Codice<br />
civile. <strong>La</strong> Commissione non pensa che il timore dell'on. Yac-
40 LEGGI POLITICO-AMìnNISTRATIYE<br />
clielli possa avverarsi, ne che si voglia confondere la costituzione<br />
legale, la questione del vero e legale riconoscimento. Quindi<br />
Ila creduto, che variando la parola esistenti in costituite si possa<br />
rendere più chiara la dizione « {Aitiparlam., Legis. XIV, 14 giugno<br />
1881, pag. 6082).<br />
41. Gli Amministratori di Opere pie.<br />
Sono Opere pie gli Istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi<br />
ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere<br />
alle classi meno agiate, di prestare loro assistenza, educarle,<br />
istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mCvStiere, sono<br />
pure considerate come Opere pie quelle che hanno uno scopo in<br />
parte ecclesiastico, o sono rette da persone ecclesiastiche o fondate<br />
ad esclusivo beneficio di persone che professano un culto. <strong>La</strong><br />
loro amministrazione è affidata ai corpi moraJi, consigli, direzioni<br />
collegiali 0 singolari, istituiti dalle tavole di fondazione, da consuetudini<br />
o da speciali regolamenti (Legge sull'amministrazione<br />
delle Opere pie, 3 agosto 1864).<br />
42. Gli Impiegati in attività di servizio, o a riposo, con o senza<br />
pensione, che occupano o tennero, verso retribuzione, un ufficio<br />
segnato nel bilancio della rispettiva amministrazione.<br />
Sono compresi gli impiegati ed agenti ordinari e straordinari<br />
delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato ; gli impiegati<br />
addetti alle due Camere del Parlamento; quelli del Ministero<br />
della Casa reale e del Gran Magistero degli Ordini equestri ; gli<br />
impiegati ed agenti ordinari e straordinari delle amministrazioni<br />
provinciali e comunali, delle Opere pie, Congregazioni di carità e<br />
Monti di pietà; delle Accademie, Camere di commercio, Associazioni<br />
e Comizi agrari; delle Casse di risparmio, delle Banche popolari<br />
e degli altri Istituti di credito; delle Società ferroviarie^<br />
d'assicurazione e di navigazione; della Regia <strong>dei</strong> tabacchi, della<br />
Società per la vendita de' beni demaniali.<br />
Gli uscieri, gli inservienti e coloro che prestano opera manuale<br />
non sono compresi sotto il nome di impiegati, sebbene possano<br />
essere elettori per altri titoli.<br />
Sono pure esclusi quelli che prestano il loro servizio gratuitamente<br />
e quelli che fanno parte di una delle citate amministrazioni<br />
in qualità di giornalieri o provvisorii.<br />
Per tutte le predette categorie si domanda, che sia decorso<br />
almeno un anno da che tengono l'ufficio il quale serve loro di<br />
titolo per l'inscrizione nelle liste elettorali.<br />
43. I Capi 0 Direttori di stabilimenti industriali che abbiano al<br />
loro costante giornaliero servizio almeno 10 operai.<br />
Il numero degli operai era di 30 secondo la <strong>legge</strong> del 17 dicembre<br />
1860, e si aggiungeva « senza distinzione di sesso «. <strong>La</strong><br />
clausola continua ad avere valore, sebbene sottintesa, anche nella<br />
nuova <strong>legge</strong>, sia pel principio deWzibi lex non distinguit, ecc.,<br />
sia perchè il numero degli operai venne ridotto da 30 a 10, per
TI<br />
T<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 41<br />
proporzionarlo ai criteri meno elevati dell'elettorato secondo la<br />
<strong>legge</strong> medesima.<br />
M, Gli Ufficiali e Sottufficiali congedati od in servizio nell'esercito<br />
0 nell'armata nazionale.<br />
Sono compresi gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito permanente,<br />
della milizia mobile, di complemento, della riserva e quelli<br />
<strong>dei</strong> corpi speciali, sanitario, di commissariato, contabile, veterinario,<br />
ecc. ; sono pure compresi quelli in aspettativa, i dimissionari,<br />
i riformati, i collocati a riposo.<br />
"Per la riserva con cui esercitano il loro diritto si veda l'artìcolo<br />
14.<br />
45. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile,<br />
militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica.<br />
<strong>La</strong> medaglia al valore civile venne istituita con decreto del<br />
V maggio 1851 ; quella ai benemeriti della salute pubblica nel<br />
1867; le altre due sono di data più antica. Non si è tenuto conto<br />
<strong>dei</strong> decorati della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci<br />
lustri, perchè al conseguimento di essa possono aspirare soltanto<br />
i cavalieri mauriziani i quali si trovino in effettivo militare servizio<br />
da non meno di cinquant'anni, e che sono quindi già compresi<br />
tra i decorati. Si è tenuto conto a parte <strong>dei</strong> decorati della medaglia<br />
<strong>dei</strong> Mille, perchè, essendo stata istituita allo scopo esclusivo<br />
di onorare coloro che presero parte a quel glorioso episodio del<br />
nostro risorgimento, non poteva opportunamente comprendersi<br />
tra le onorificenze destinate a premiare azioni che possono rinnovarsi<br />
ogni giorno.<br />
<strong>La</strong> disposizione di questo paragrafo della <strong>legge</strong>^ riguardo<br />
specialmente ad alcune categorie, venne censurata « perchè, come<br />
accennò anche la relazione presentata dall'onorevole Nicotera,<br />
l'atto di chi si immerge nelle onde, o si getta tra le fiamme, esponendo<br />
la propria vita per salvare l'altrui, ed ottiene per ciò una<br />
giusta ricompensa, è semplicemente un atto di generoso coraggio,<br />
coraggio al quale nell'uomo non sono indivisibili compagne Tintelligenzaj,<br />
l'istruzione, la moralità. Ora, a rigore di logica,<br />
l'elettorato non può considerarsi come un guiderdone, come una<br />
specie di premio Monthyon, ma bensì come un diritto, il cui esercizio<br />
è condizionato, secondo che si disse, a requisiti d'intelligenza<br />
e di moralità. Tuttavia, siccome anche per gli individui compresi<br />
nelle categorie in discorso è sempre necessaria la condizione del<br />
saper <strong>legge</strong>re e scrivere, e le altre d'indole generale contemplate<br />
dalla <strong>legge</strong>, così era giusto di rendere omaggio ad atti che, ad<br />
ogni modo, dimostrano nel cittadino un nobile disinteresse, una<br />
generosa virtù " (Relaz. ZANARDELLI).<br />
46. I decorati della medaglia <strong>dei</strong> mille e coloro ai quali fu<br />
riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi delle<br />
medaglie commemorative delle guerre per l'indipendenza e l'unità<br />
d'Italia.
42 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
<strong>La</strong> medaglia <strong>dei</strong> Mille, come quelle commemorative delle<br />
guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, servono di titolo all'elettorato<br />
quando si posseda il relativo brevetto, che si adduce appunto<br />
in prova del titolo. L'on. Luporini aveva proposto che fossero<br />
compresi in questa disposizione anche " quelli che avrebbero avuto<br />
diritto di fregiarsi della medaglia, se l'avessero tempestivamente<br />
richiesta ". Si rammenta che siffatta medaglia commemorativa fu<br />
istituita con decreto 1865, col quale si stabilì ancora che avrebbero<br />
avuto diritto di fregiarsene tutti quelli che ne avesseso fatto<br />
richiesta entro un anno, dal giorno del decreto stesso. Questo<br />
termine fu poi prorogato più volte; ma finalmente trascorse in<br />
modo irrevocabile, e nel 1868 fu sciolta la Commissione nominata<br />
per la verificazione <strong>dei</strong> titoli, di guisa che coloro che, a<br />
quel tempo, non avevano fatta la relativa domanda, decaddero<br />
da ogni loro ragione. Quelli,- dunque che avevano fatta questa<br />
domanda poterono fregiarsi della medaglia, coloro invece che<br />
non l'avevano fatta, quantunque ne avessero avuto il diritto, non<br />
potettero fregiarsene. Evidentemenjte la proposta non poteva essere<br />
accolta, per le complicazioni e le incertezze alle quali darebbe<br />
luogo, e perciò si ritiene necessario il diploma conseguito<br />
0 da conseguirsi nelle forme che potessero venire stabilite, qualora<br />
si riconoscesse, per esempio, il che non fu fatto ancora, tra<br />
le predette guerre la Campagna di Roma del 1867.<br />
ART. 3. Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni<br />
indicate ai numeri ì^'y 2*^, 3^ <strong>dei</strong>rarticolo 1 :<br />
1"^ Coloro che pagano annualmente per imposte dirette<br />
una somma non minore di lire 49, 80; al Regio tributo prediale<br />
si aggiunge il provinciale, non il comunale;<br />
2"^ Gli affittuari <strong>dei</strong> fondi rustici, quando ne dirigano personalmente<br />
la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore<br />
a lire 500;<br />
3^ I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione<br />
nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente<br />
condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta<br />
non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;<br />
4^ Coloro che conducono personalmente un fondo con<br />
contratto di fìtto a canone pagabile in generi, oppure con con<br />
tratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il<br />
fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore<br />
di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;<br />
ò"" Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e<br />
per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio^ arte o
LEGGE ELETTORALE POLITICA 43<br />
industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria<br />
una pigione non minore :<br />
Nei Comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150<br />
In quelU da 2,500 a 10,000 id. y> 200<br />
Id. da 10,000 a 50,000 id. y> 260<br />
Id. da 50,000 a 150,000 id. y> 330<br />
Id. superiori a 150,000 id. j> 400<br />
1. Che cosa sia il censo elettorale.<br />
2. Come e peluche fu diminuito.<br />
3. Argomenti addotti in difesa del censo.<br />
4. Proposte di maggiore diminuzione.<br />
5. Argomenti addotti contro la diminuzione del censo.<br />
6. Altri argomenti contro i fautori di essa.<br />
7. Argo7nenti tratti dalle nostre condizioni sociali e dai nostri precedenti<br />
legislativi.<br />
8. Compromesso fra le due opinioni: riduzione del censo a metà.<br />
9. Legislazione comparata. Gli Stati dell'Europa continentale.<br />
10. L'Inghilterra.<br />
11. Elettori per ragione di censo.<br />
12. Perchè siasi adottata la cifra di lire i9^ 80.<br />
13. Imposte dirette che danno titolo alVelettorato.<br />
14. Si risolve un dubbio in proposito.<br />
15. Ragioni di un'omissione della <strong>legge</strong>.<br />
16. .Rinvio alle leggi fiscali.<br />
17. Perchè la <strong>Camera</strong> aveva escluso le sovrimposte provinciali.<br />
18. Ragioni addotte in Senato contro questa esclusione.<br />
19. E per il computo delle sovrimposte medesiìue.<br />
20. Conseguenze legislative di questa risoluzione.<br />
21. Come la risoluzione fu accolta dalla <strong>Camera</strong>.<br />
22. Gli affittuari di fondi rustici.<br />
23. I subaffittuari.<br />
24. / mezzadri o coloni.<br />
2b. Difetti di questa disposizione e come emendati.<br />
26. Gli affittuari o mezzadri a sistema misto. r<br />
27. Ragioni e limiti della disposizione della <strong>legge</strong>.<br />
28. In qual modo trovino la loro applicazione.<br />
29. I locatari. Pigione differenziale.<br />
30. Si giustificano alcuni inconvenienti.<br />
31. -E" necessario il pagamento del fitto.<br />
1. Censo elettorale. Motivi. — Dopo aver determinato le categorie<br />
degli elettori per il titolo dell'istruzione, o per altri<br />
equipollenti che lasciano presumere la capacità loro, il legislatore<br />
dichiara quali sieno i cittadini che possono esercitare il<br />
diritto elettorale per il titolo della somma che pagano annualmente<br />
all'erario. Il censo elettorale è « la somma pagata allo<br />
Stato 0 alla Provincia, che dà titolo all'inscrizione sulle liste<br />
elettorali ".<br />
r
44 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
2. L'abbassamento del censo da lire 40 a lire 19, 80 fu un<br />
compromesso tra due partiti, l'uno <strong>dei</strong> quali sosteneva l'abbassamento<br />
del censo in nome della rappr-esentanza degli interessi,<br />
mentre Taltro lo combatteva in nome della rappresentanza personale.<br />
Tolgo dalla Relazione i principali argomenti svolti nei due<br />
sensi e le ragioni del compromesso al quale riuscirono.<br />
3. Per gli uni la riforma non doveva abbandonare le nostre<br />
tradizioni legislative, bensì svolgere parallelamente i due titoli<br />
della capacità e del censo. Questo sarebbesi perciò dovuto abbassare<br />
in proporzione, tanto più che attribuivano al solo principio<br />
del censo un fondamento veramente razionale, " ripetendo col^<br />
<strong>La</strong>njuinais (11 luglio 1795) : ^ l'imposta che si richiede èia prova<br />
dell'interesse che si può prendere all'ordina sociale ". E invero,<br />
a conseguire i fini sociali, cooperano utilmente coloro che vi hanno<br />
speciale interesse e che a cooperarvi hanno un titolo eminente,<br />
perchè contribuiscono alle rendite dello Stato col pagamento di<br />
quelle imposte che il Parlamento deve votare ; ond'è che lo stesso<br />
Stuart Mill reputava non potersi dare ai nullatenenti il diritto<br />
di frugare nelle tasche di chi possiede qualche cosa.<br />
" Adottandosi la base del censo, il corpo elettorale rappresenta<br />
l'esperienza della vita guadagnata lavorando; il censo è<br />
frutto d'intelligenza, di lavoro, di previdenza, di risparmio; ed<br />
a questi utili frutti dell'attività e della virtii sociale non si può<br />
essere indifferenti, quando si tratta di attribuire il diritto di disporre<br />
delle sorti della nazione. « <strong>La</strong> provvidenza, scrisse il Vico,<br />
ordinò che nel censo vi fosse la regola degli onori; e cosi gli industriosi,<br />
non gli infingardi, i parchi, non i prodighi, i provvidi,<br />
non gli scioperati, e in una parola i ricchi con qualche virtù, non<br />
i poveri con molti e sfacciati vizi fossero estimati gli ottimi del<br />
Governo ». Il censo è anche presunzione di capacità utile, di<br />
intelligenza illuminata sui veri ed essenziali interessi della società,<br />
perchè l'unica fonte di questa capacità, di questa intellienza,<br />
di questi lumi, non è il grado d'istruzione ricevuto nella<br />
scuola, ma più specialmente l'abitudine di trattare negozi, l'assiduo<br />
tirocinio neiramministrazione quotidiana di un patrimonio<br />
anche ristrettissimo. Il censo ridotto a tenue misura, come condizione<br />
del diritto elettorale, attribuirebbe il diritto medesimo a<br />
tutti quelli che esplicano una feconda attività,' che hanno una<br />
posizione sociale per quanto modesta, e non ne resterebbero<br />
privi che gli oziosi e i vagabondi. Chi è mai, infatti, il quale abbia<br />
un'onorata capacità e non paghi venti lire d'imposta? E se non<br />
le paga, come vive, se non mendicando, o coi soccorsi della pubblica<br />
beneficenza? Invero, a conti fatti, anche il meno fortunato<br />
operaio non guadagna una somma minore di 640 lire all'anno, e<br />
deve quindi, a termini di <strong>legge</strong>, pagare lire 19, 80 di ricchezza<br />
mobile. Che se froda la tassa, non è questo un motivo per cui gli<br />
si attribuisca un diritto che, obbedendo alla <strong>legge</strong>, egli acquiste-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 45<br />
+<br />
rebbe, in virtù delFimposta alla quale è tenuto. D'altra parte,<br />
come ammette la stessa Relazione ministeriale del 17 marzo 1879,<br />
e come, a sostegno del grandissimo abbassamento di censo con<br />
essa proposto, dichiara la Relazione dell'onorevole Brin, il censo<br />
è un fattore di equilibrio frale città e le campagne, ove, se fanno<br />
difetto i mezzi d'istruirsi, abbondano invece i piccoli censiti. Ora,<br />
perciò appunto, senza l'abbassamento del censo, non si conseguirebbe<br />
tale equilibrio, si schiaccerebbero le campagne colle città,<br />
si avrebbe il predominio d'una classe a pregiudizio ed oppressione<br />
di un'altra. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> invece, per essere informata a principii<br />
di giustizia, di libertà, di eguaglianza, di pubblica utilità,<br />
deve provvedere ad un'equa rappresentanza di tutti i legittimi<br />
interessi che si svolgono nello Stato; e raggiungere per tal modo<br />
la concordia, l'armonia delle varie classi sociali.<br />
« Inoltre non è da dimenticarsi, che in alcune parti dello<br />
Stato, quali sono la Sardegna, la Liguria, i circondari di Bobbio<br />
e di Novi, anche al presente non si richiede per l'esercizio <strong>dei</strong><br />
diritto elettorale se non un censo dimezzato, che consiste, cioè,<br />
nel pagamento di sole venti lire fra imposta dovuta allo Stato e<br />
sovrimposta provinciale. Ora, si vorrà in queste regioni arrecare<br />
una restrizione ai diritti di cui godono da lungo tempo? Oppure<br />
non si avrà il coraggio di rendere partecipe di questo vantag;gio,<br />
colà esercitato per oltre trent'anni senza inconvenienti, le altre<br />
provinole dello Stato? » {Rei. ZANARDELLI, pag. 62-64).<br />
4. Per tali considerazioni era stato proposto che il censo elettorale<br />
si fissasse a lire 10 d'imposta erariale, non computata la<br />
sovrimposta provinciale né la comunale; che del pari per gli affittuari<br />
di fondi rustici bastasse il pagamento d'un annuo fitto di<br />
lire 400, pei mezzadri la conduzione d'un fondo gravato di un'imposta<br />
di lire 40, e pei portatori di rendita pubblica il possesso di<br />
un titolo di lire 200; che infine l'importo delle pigioni il cui pagamento<br />
attribuisce il diritto elettorale venisse ridotto alla metà<br />
di quello stabilito nel disegno ministeriale.<br />
5, Ma il relatore cosi espone le ragioni <strong>dei</strong> fautori del principio<br />
della rappresentanza personale. Secondo questi « il censo<br />
elettorale è un vero anacronismo, e, come tale va scomparendo<br />
dalle leggi degli Stati liberi, sicché sarebbe strano che oggi ne<br />
volesse sancire il principio il Parlamento italiano.<br />
« Il censo elettorale, poi, se non sarebbe per se stesso ammissibile,<br />
perché non può giustificarsi in linea di principio, molto<br />
meno si potrebbe accogliere in una <strong>legge</strong> come è quella che si<br />
propone, nella quale la capacità che si richiede all'esercizio del<br />
diritto è così esigua, che può e dev'essere raggiunta da tutti ; per<br />
cui può ripetersi ciò che diceva uno <strong>dei</strong> vostri commissari nella<br />
Commissione reale del 1876, che, cioè, quando si è stabilita tale<br />
una capacità da condurre al suff'ragio universale, il censo fondamentalmente<br />
è stato abolito. Ed infatti nella Commissione
46 LEGGI POLITICO-AAMINISTRATIVE<br />
medesima, come fu avvertito nella Relazione sul progetto di <strong>legge</strong><br />
elettorale presentato dall'onorevoje Nicotera, la proposta dell'abbassamento<br />
del censo, la quale ne riconfermava il principio, fu<br />
vinta per un solo voto di maggioranza. Per ciò appunto, a rigore<br />
di sistema, nel progetto di <strong>legge</strong> non si sarebbe dovuto tenere<br />
conto del censo. Ma non si volle, mentre si trattava d'ampliare<br />
largamente il suffragio da una parte, restringerlo dall'altra; ed<br />
in via di transizione sembrò conveniente mantenerlo, perchè,<br />
fino a quando non entrino nel corpo elettorale quanti ne acquistino<br />
il diritto cogli studi della scuola obbligatoria, abbiano modo<br />
•di appartenervi, quando sappiano <strong>legge</strong>re e scrivere, coloro che<br />
per questo titolo del censo vi vennero ammessi fino al presente.<br />
« Ma ove, invece di lasciare in via di transizione il censo<br />
quale è, lo si ponesse a base della riforma, estendendone l'efficacia,<br />
in tal caso, oltre al disdire le ragioni del suo essere, si<br />
verrebbe anche, come osserva la prima Relazione dell'onorevole<br />
ministro dell'interno, a riconoscerlo giusto in principio. Ora,<br />
stando ai principii, il diritto di suffragio è essenzialmente un diritto<br />
personale: è la persona che deve essere rappresentata, non<br />
il suo campo, il suo muro, il suo scudo. Ciò, fino dalle prime discussioni<br />
che su tale argomento ebbero luogo nella Costituente<br />
francese del 1789, avvertiva il duca di Lévis dicendo: « gli nomini<br />
soli devono essere rappresentati e non le superfìcie; gli<br />
uomini soli pei loro diritti naturali, e non per le imposte che<br />
pagano ».<br />
« Il censo elettorale entrò a far parte del diritto pubblico<br />
come una delle esplicazioni della sovranità della terra; tant'è che<br />
in Inghilterra ed in altri Stati, una proprietà mobile, anche ingente,<br />
non attribuiva alcun diritto elettorale. Siccome, secondo<br />
il diritto feudale, al possesso del suolo è congiùnto ogni diritto<br />
sovrano, e la terra regna, amministra, combatte, giudica, è la<br />
misura di tutte le obbligazioni civili e militari, cosi di tale primato<br />
rimase la tradizione nella partecipazione alla sovranità mediante<br />
il suffragio. L'Inghilterra pertanto quando dovette limitare<br />
il diritto di voto, lo diede ai suoi freeholders, ai liberi<br />
proprietari del suolo. Ma, come si vide, anche presso quel popolo<br />
ciò non avvenne che per ragione d'opportunità e non già per<br />
un principio razionale, mentre ivi pure poteva dire al Papa l'arcivescovo<br />
di Cantorbery: Consuetiido est regni Angliae qiiod<br />
in negotiis contingentibus statum ejusdem regni, reqidritur<br />
consilium omnium quod res tangit, E di questo universale diritto,<br />
fi-no alla <strong>legge</strong> del 1872, rimasero presso quel popolo gli<br />
avanzi ; poiché nel primo esperimento del voto, quando la numerazione<br />
<strong>dei</strong> votanti non era espressamente domandata, l'elezione<br />
soleva essere fatta dall'intera moltitudine stipata sulla<br />
piazza pubblica, fosse o non fosse composta di elettori. Anche<br />
nell'Inghilterra, però, la riforma del 1832 aveva avuto di mira
.„'<br />
' (<br />
^<br />
xì<br />
— ^<br />
*.<br />
LEGaE ELETTORALE POLITICA 47<br />
d*introdurre il nuovo principio del diritto personale. Lo attesta<br />
Tuomo che nelle lotte parlamentari, da cui quella riforma è<br />
uscita, ne fu il più poderoso propugnatore, Lord Brougliam. <strong>La</strong><br />
<strong>legge</strong>, egli dice, fu ideata collo scopo evidente di tirare una<br />
linea fra l'ignoranza e Vintelligenza. Egli soggiunge bensì che<br />
non è riuscita a tale scopo, ed anzi lasciò Vistruzione nella<br />
parte esclusa. Che se ciò avvenne, perchè i mezzi coi quali si<br />
volle raggiungere tale scopo erano coordinati alle tradizioni del<br />
paese, le quali, come scrisse non ha guari il <strong>La</strong>urent, non si<br />
compongono per così dire che di pregiudizi, non è men vero che<br />
all'attuazione del nuovo diritto mirarono e la riforma del 1832 e<br />
quella del 1867. Ne il semplice abitare in una casa, come non<br />
effimero pigionante di qualsiasi specie e per qualsiasi mercede,<br />
può considerarsi come misura di censo ; né a rigore lo può essere<br />
nemmeno l'importo di tasse pagate per l'appartamento occupato,<br />
il quale richiede talvolta un dispendio non lieve, solo perchè la<br />
famiglia è molto numerosa e perciò stesso, forse, in gravi<br />
strettezze.<br />
« Se pertanto il censo elettorale sarebbe inammissibile in<br />
linea di principio, indubbiamente poi, come ho accennato,.è incompatibile<br />
con una <strong>legge</strong>, la quale ammetta al voto tutti i cittadini<br />
sotto la condizione della sola capacità necessaria alla coscienza<br />
del voto medesimo.<br />
6. Il relatore prosegue ricordando come lo Stato non sia una<br />
associazione di contribuenti, e mal si disconosce la più importante<br />
parte della sua missione. " <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> non vota soltanto le<br />
imposte che interessano i contribuenti, ma delibera intorno a tutte<br />
le grandi quistioni di pace e di guerra, intorno ai diritti individuali<br />
e collettivi, provvede alla giustizia, all'educazione, al progresso<br />
non solamente materiale, ma morale e civile... Ove adunque<br />
in questa materia degli interessi sociali fosse lecito il fare<br />
distinzioni, potrebbesi dire che più d'ogni altro sono rispettabili<br />
e sacri gli interessi degli indigenti, gli interessi <strong>dei</strong> sofferenti, e<br />
che, fra tutti, essi hanno bisogno di efficaci sollecitudini, di sicure<br />
guarentigie ". Le imposte dirette, d'altronde, colpiscono<br />
indirettamente, per la nota <strong>legge</strong> di ripercussione, tutti i consumatori.<br />
Inoltre nessuno sfugge alle imposte indirette, che fruttano<br />
quasi il doppio delle imposte dirette. Il bilancio dello Stato è<br />
dunque principalmente rappresentato dalle somme che provengono<br />
dalle imposte indirette, le quali cadono su tutte le classi, e il cui<br />
importo è in molta parte contribuito dai meno abbienti. « Ag-<br />
- giungasi d'altra parte che, considerato lo Stato come una associazione<br />
di contribuenti, per essere logici, converrebbe, come in<br />
una società per azioni, rendere i voti proporzionali alle quote<br />
<strong>dei</strong>rimposla pagata, secondo che propose il Sidney Smith, il<br />
quale vorrebbe mandar a votare i cittadini coll'ultiraa ricevuta<br />
<strong>dei</strong>resattore e che il loro suffragio contasse per la cifra scritta su
48 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
quella. Cosi nella Svezia, per la <strong>legge</strong> del 21 marzo 1862, ogni<br />
cittadino, nella amministrazione del Comune, ha un voto per ogni<br />
risdallero che paga, col limite che nessuno possa averne un numero<br />
superiore alla cinquantesima parte del totale <strong>dei</strong> voti che risulta<br />
dalle liste comunali; così anche nelle assemblee parrocchiali<br />
inglesi sì può, per ragione di averi, disporre di più voti<br />
infine a sei.<br />
«• D'altronde, con quale norma razionale si può mai determinare<br />
la misura del censo per cui è dato o negato il diritto elettorale ?<br />
Io dissi in addietro che, per verità, la determinazione <strong>dei</strong> limiti<br />
riguardo a molte condizioni legali è necessariamente lasciata all'apprezzamento<br />
del legislatore. Nelle altre condizioni, peraltro,<br />
la base razionale del limite è facile trovarla, come ad esempio,<br />
nell'età la presenta il giudizio intorno al tempo in cui l'uomo<br />
giunge al pieno svolgimento delle sue facoltà, sicché il limite<br />
varia di poco nelle diverse legislazioni. Ma in questa materia<br />
quale è il fondamento razionale del limite? Quale ragione intrinseca<br />
si può addurre per stabilire piuttosto l'imposta di trecento,<br />
di duecento, di cento lire, che quella di cinquanta, quaranta,<br />
venti, dieci, cinque? »<br />
E quanto alle elevate ragioni d'ordine morale, che si mettono<br />
innanzi a favore del censo, quale fondamento del diritto<br />
elettorale, si può dire con Romagnosi, non essersi veduta mai<br />
« la sapienza civile annessa al perticato del terreno, e la fiducia<br />
sociale ingenita alla cifra dell'estimo ". Il censo, in un grande<br />
numero di casi, anziché essere il frutto del lavoro e del risparmio,<br />
é l'effetto della nascita e del caso, l'avanzo di una maggiore<br />
sostanza sperperata, anzi, talvolta non rappresenta neppure<br />
una proprietà sostanziale ed effettiva, perché il proprietario<br />
di un fondo paga le imposte, ma é aggravato d'ipoteche, si che<br />
in realtà poco o nulla ha del proprio. « Non lasciamo sussistere,<br />
diceva a tale proposito il Dufaure alla <strong>Camera</strong> francese,<br />
non lasciamo sussistere più a lungo questo principio della <strong>legge</strong><br />
vigente, che per giungere agli onori occorra diventare proprietari.<br />
Permettetemi di dirvi, che mettendo cosi la fortuna<br />
come condizione di tutti gli onori, noi dirigiamo tutte le ambizioni<br />
verso la fortuna. Noi vi proponiamo di spingere ad acquistare<br />
l'istruzione, mentre la <strong>legge</strong> vigente spinge ad acquistare<br />
la fortuna ».<br />
7. Quanto all'affermazione non esservi alcuno che abbia una<br />
capacità utile, il quale non paghi il minimo d'imposta fissato<br />
dalla Commissione, salvo che viva mendicando ; il relatore nota<br />
che se anche cosi fosse, « affinchè l'accennato argomento reggesse,<br />
bisognerebbe che fosse altrettanto vera la proposizione inversa,<br />
che, cioè, tutti quelli che pagano la detta somma d'imposta<br />
hanno questa capacità. Ma non sussiste neppure che quanti<br />
hanno un'utile capacità paghino lire 19,80. Se consultiamo i ruoli
J<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 49<br />
principali e suppletivi dell'imposta sulla ricchezza mobile pel<br />
1879, troviamo che gli articoli di ruolo comprendenti redditi della<br />
categoria (7, vale a dire redditi provenienti dal lavoro, non sono<br />
che 97,774. Si tolgano tutti gli esiercenti professioni liberali, ingegneri,<br />
avvocati, notai, medici, ragionieri, mediatori e simili,<br />
e poi si veda se e quanti operai rimangano, i quali paghino l'imposta<br />
sovrindicata. Che la debbano pagare, che abbiano quindi<br />
il reddito che ve li assoggetta, non si può presumere senza affermare<br />
che la <strong>legge</strong> è completamente inapplicata ; ma dato pure<br />
che per una rigorosa ed inesorabile applicazione della <strong>legge</strong> potessero<br />
esservi assoggettati, se ciò non avviene, segno è che il<br />
fiscalismo non è così intransigente da non misurare con una certa<br />
larghezza i guadagni di chi ha appena lo stretto necessario ; non<br />
è così poco sollecito <strong>dei</strong> propri interessi per inscrivere nei ruoli<br />
quote che, per la forza stessa delle cose, sarebbero inesigibili ».<br />
<strong>La</strong> Relazione del ministro Rattazzi, sulla quale fu promulgata<br />
la vigente <strong>legge</strong>, dichiarava di non ammettere il censo elettorale<br />
se non in quanto è una presunzione di capacità. E come<br />
tale fu sempre considerato nei successivi atti parlamentari: nella<br />
Relazione del 22 novembre 1875 dell'onorevole Righi, in quella<br />
del 22 novembre 1877 <strong>dei</strong>ronorevole Nicotera, nonché in quelle<br />
dell'onorevole Depretis e dell'onorevole Brin sul precedente progetto<br />
di <strong>legge</strong>. Né sotto diverso aspetto considerano il censo gli<br />
scrittori e gli uomini politici che credono gli si debba mantenere<br />
efficacia Ora, stabilito che il censo non è ammissibile come<br />
criterio a riconoscere in chi Io possiede il diritto di suffragio, se<br />
non come presunzione di capacità, affinchè veramente sia tale,<br />
deve essere abbastanza elevato, senza di che, come indìzio d'attitudine<br />
all'elettorato, esso nulla può significare ». Inoltre, come<br />
avvertì il Guerrieri-Gonzaga nelle discussioni della Commissione<br />
reale del 1876, il censo è stato già virtualmente abbassato da<br />
quello che nella <strong>legge</strong> del 1859 erasi reputato necessario per indurne<br />
una presunzione di capacità, per effetto dell'aumento ragguardevolissimo<br />
<strong>dei</strong> pubblici tributi. Coll'imposta fondiaria cosi<br />
grave come é in Italia, specialmente in alcune provincie, le stesse<br />
quaranta lire d'imposta sono lungi dal rappresentare la rendita<br />
anche d'una sola lira al giorno.<br />
« Perciò, giustamente, a nostro avviso, disse la prima Relazione<br />
dell'onorevole ministro dell'interno, che, come presunzione<br />
di capacità, come indizio eziandio d'una certa azienda da amministrare,<br />
il censo di lire 40 fissato dalla <strong>legge</strong> vigente, coi nostri<br />
sistemi d'imposta significa pochissima cosa, tantoché sarebbe<br />
forse il caso d'aumentarlo, anziché diminuirlo, se, toccandolo,<br />
non ne riconoscesse implicitamente la legittimità come principio.<br />
Ove poi discendesse anche più, non diremo alle dieci ma soltanto<br />
alle venti lire, siccome il censo non rappresenterebbe che la rendita<br />
di pochi centesimi al giorno, come potrebbe dirsi che tale<br />
LEGGI SPECIALI, «- Serie T* r^ Voi' IV^ 4
50 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
rendita valesse a dar guarentigia per se stessa d'una qualsiasi<br />
capacità o educazione, d'una condizione civile, e neppure d'una<br />
qualsiasi importanza d'amministrazione o esperienza d'affari, maggiore<br />
di quella che abbia qualunque altro cittadino non censito?<br />
E, del pari che ogni presunzione di capacità, sparirebbe altresì<br />
ogni presunzione d'indipendenza, poiché non sono di certo questi<br />
pochi centesimi al giorno che porrebbero il censito in condizione<br />
di poter soddisfare ai propri bisogni materiali e morali ed a quelli<br />
della propria famiglia ".<br />
« Il legislatore italiano ha già riconosciuta e sancita la verità<br />
di questo concetto colla riforma (8 giugno 1874) della <strong>legge</strong><br />
sull'ordinamento <strong>dei</strong> giurati, nella quale, anziché ridurre, elevò<br />
il censo che dà titolo alla giurìa. Tale censo, che per la <strong>legge</strong><br />
del 1865 era quello dell'elettorato politico, venne dalla predetta<br />
<strong>legge</strong> del 1874 portato dalla somma di lire 40 a quella di lire 100,<br />
200, 300, secondo la popolazione <strong>dei</strong> singoli Comuni. Aggiungasi<br />
poi che, anche come presunzione di capacità, il censo, singolari<br />
incoerenze. Se il possesso di determinati mezzi pecuniari fa presumere<br />
nel cittadino la capacità elettorale, come mai perde que-sta<br />
capacità quand'egli più non abbia gli stessi redditi? Come, abbassandosi<br />
un'imposta, per questo stesso fatto che é cagione di<br />
maggiore vita e prosperità al paese, diminuisce il numero degli<br />
elettori; innalzandosi invece l'imposta, in migliaia di elettori, i<br />
quali imprecano contro di essa sorge e presumesi quella capacità,<br />
che, senza che in loro nulla siasi mutato, non poteva presumersi<br />
prima? Così se si passassero alcune imposte dello Stato al Comune ».<br />
Quanto alla temuta sproporzione fra città e campagne, il<br />
Relatore osserva, che anche colla <strong>legge</strong> del 1860 gli elettori sono<br />
proporzionalmente più numerosi nei centri urbani ; che ciò è<br />
conforme alla storia di tutta la civiltà; che altre disposizioni del<br />
progetto di <strong>legge</strong> giovano a ristabilire l'equilibrio a favore <strong>dei</strong><br />
minori centri, come quelli che danno titolo elettorale ai militari<br />
congedati, ai consiglieri comunali, ai fittavoli, ecc. {Relazione,<br />
pag. 65-74).<br />
8. <strong>La</strong> Commissione adottò e la <strong>Camera</strong> accolse risoluzioni<br />
•- *<br />
medie, le quali tengono conto delle ragioni addotte dalle due<br />
parti, e che trovarono nuovo rincalzo di argomenti nelle discuszioni<br />
della <strong>Camera</strong> e del Senato e nella relazione dell'onorevole<br />
<strong>La</strong>mpertico. ^ Ad accogliere questo partito la Commissione fu<br />
ridotta dalla considerazione che, se la capacità è potenza di lavorare,<br />
il censo è lavoro compiuto, ed esso^ oltre al rappresentare<br />
sempre un valore, rappresenta spesso una virtù che merita favore<br />
ed incoraggiamento: quella di accrescere la fortuna pubblica e<br />
privata col previdente risparmio ; quella anche di conservare con<br />
avvedimento e saviezza la sostanza avita. A ciò fu inoltre indotta<br />
dal pensiero che, segnatamente in qualche parte d'Italia, avvi un<br />
gran numero di piccoli proprietari, onesti, intelligenti, sensati,
LEGGE ELETTORALE POLITICA 51<br />
laboriosi, pieni d'affetto per la patria e per le sue istituzioni,<br />
affatto emancipati dalle influenze clericali, desiderosi di partecipare<br />
alla vita politica, e. ad essa educati dal lungo esercizio<br />
della vita amministrativa in quella palestra delle aziende municipali<br />
che giustamente fu chiamata la scuola elementare della<br />
libertà.<br />
« Ma, in pari tempo, riconobbe le eminenti ragioni del<br />
diritto personale in materia di elezioni, osservando che in tutti<br />
gli Stati europei l'elettorato andò ognora più acquistando questo<br />
carattere, spostandosi dalla base del censo a quella della capacità-<br />
Essa reputò inoltre che, pure facendo una parte al criterio del<br />
censo, non si potesse troppo abbassarne la misura senza distruggere<br />
le sue ragioni di essere, senza venir meno a quelli stessi<br />
principii che l'hanno fatto stabilire come base precipua dell'elettorato<br />
nella vigente <strong>legge</strong>.<br />
« Perciò la maggioranza della Commissione accolse una<br />
riduzione del censo fissato dalla <strong>legge</strong> medesima; riduzione non<br />
lieve certamente, ma nemmeno così rilevante come quella che<br />
alcuni Commissari aveano sostenuto {Relazione ZANARDELLI ,<br />
pag. 75-76).<br />
9. Legislazio7%e comparata. —• Fermando l'attenzione sulle<br />
sole costituzioni e leggi elettorali ora in vigore, troviamo che<br />
parecchie ammettono ancora, come principale o sussidiario, il titolo<br />
del censo.<br />
<strong>La</strong> Spagna, dopo molti mutamenti legislativi, ha scritto<br />
nella <strong>legge</strong> del 28 dicembre 1878 il censo di 25 e ÒO peseias,<br />
secondo vi si aggiungono o no altri titoli.<br />
Nel Belgio la <strong>legge</strong> del 30 marzo 1881 poneva per base del<br />
diritto elettorale il censo differenziale. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1848 parificò<br />
il censo in tutto lo Stato, portandolo al minimo di 20 fiorini<br />
(42, 32 lire), fissato dalla Costituzione.<br />
Nell'Olanda, secondo le leggi elettorali del 1848 e del 1850,<br />
si domanda un censo differenziale che varia tra 20 e 160 fiorini,<br />
secondo le località.<br />
Le leggi elettorali dell'Austria e della Prussia, fondate sul<br />
vieto sistema della rappresentanza degli interessi, suddividendo gli<br />
elettori in classi, tengono conto principalmente del censo.<br />
E fra i principali StatidelTlmpero germanico, la Baviera,<br />
l'Assia e l'Oldenburgo, richiedono un'imposta diretta d'un importo<br />
qualsiasi; la Sassonia per la <strong>legge</strong> dell'aprile 1868 esige<br />
l'imposta di un tallero (lire 3,75).<br />
Nell'Ungheria sono titolo all'elettorato la capacità ed il<br />
censo, il quale varia assai secondo le località e secondo le<br />
categorie di elettori, per alcuna delle quali basta il possesso di<br />
un reddito di cento fiorini (lire 212, 50) e, nelle città libere, anche<br />
minore.<br />
Nella Svezia, giusta la <strong>legge</strong> elettorale del 22 giugno 1866,'
52 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
occorre per Tesercizio del diritto elettorale una rendita il cui<br />
minimum è di 800 risdalleri (lire 1144).<br />
10. In Inghilterra colla riforma del 1832 l'elettorato, ch'era<br />
divenuto uno stato di fatto, chiuso ad ogni idea di diritto, tutto<br />
ineguaglianze, ingiustizie, corruzioni, cessò d'essere privilegio<br />
quasi escìusÌY0 <strong>dei</strong> freemenSy uomini godenti civiche prerogative,<br />
e <strong>dei</strong> freeholders, o liberi proprietari d'un fondo, della rendita<br />
netta di 40 scellini. A questi furono aggiunti come elettori: nelle<br />
città e nei borghi i proprietari di case d'una rendita netta di 10<br />
lire sterline, e sotto speciali condizioni i conduttori di esse paganti<br />
una pigione pure dì 10 lire; nelle contee i proprietari piùo<br />
meno assoluti di fondi della rendita di 10 lire sterline, ed utilisti<br />
ed affittuari, se a vita od a lungo termine ove paghino un canone<br />
annuo di 10 lire, se a breve termine o precari ove paghino annue<br />
lire 50. Colla riforma elettorale del 1867, agli elettori delle categorie<br />
precedentemente indicate si aggiunsero : nelle città e borghi<br />
i proprietari e conduttori di case che le occupino da dodici mesi<br />
ed abbiano pagato per esse le tasse <strong>dei</strong> poveri, nonché chiunque<br />
da un certo tempo abiti, anche come subinquilino di stanze mobigliate,<br />
una casa, il cui reddito netto, se smobigliata, non sia<br />
minore di 10 lire sterline: nelle contee i proprietari, utilisti,<br />
affittuari che in virtù di diritti vitalizi o della durata di sessanta<br />
anni, abbiano il godimento di un fondo della rendita netta di 5<br />
lire sterline, nonché i proprietari ed affittuari che da dodici mesi<br />
detengano un immobile del valore imponibile di 12 lire sterline<br />
ed abbiano pagato le tasse relative. Per la Scozia e per l'Irlanda<br />
seguirono disposizioni particolari intese ad estendere ivi pure la<br />
franchigia elettorale.<br />
11. L'articolo 4 comprende cinque diverse categorie di censit :<br />
1. Quelli che pagano lire 19,80 di imposta diretta allo Stato<br />
e alla Provincia.<br />
2. Gli affittuari di fondi rustici.<br />
3. I mezzadri o coloni.<br />
4. I conduttori di fondi rustici a titolo misto, ciascuno alle<br />
condizioni determinate dalla <strong>legge</strong>,<br />
13. Sono elettori coloro che pagano lire 19, 80 di imposte<br />
dirette allo Stato od alla Provincia.<br />
Sì è stabilita l'imposta di lire 19, 80 e non di lire 20, per<br />
comprendere nel corpo elettorale tutti i contribuenti di ricchezza<br />
mobile inscritti nei ruoli per redditi di categorie B e 0; tutti<br />
quei contribuenti, per conseguenza, che hanno anche sole lire 150<br />
di reddito imponibile, le quali corrispondono a lire 640 di reddito<br />
effettivo, proveniente esclusivamente dal lavoro, e lire 533, 33 di<br />
reddito derivante dall'impiego riunito del capitale e del lavoro.<br />
13. Le imposte dirette che danno titolo all'elettorato a chi le<br />
paga in questa misura sono le seguenti :<br />
P Imposta sui terreni;
LEGGE ELETTORALE POLITICA 53<br />
2*" Imposta sui fabbricati;<br />
S"" Imposta sulla ricchezza mobile.<br />
Nella prima redazione del progetto di <strong>legge</strong> era detto « coloro<br />
che pagano un'annua imposta diretta ecc. «. Nella discussione<br />
parlamentare si sostituirono le parole per imposte dirette^<br />
onde esprimere più chiaramente il concetto della <strong>legge</strong>, per cui il<br />
censo elettorale può essere composto anche di diverse imposte dirette.<br />
Un cittadino potrebbe pagare 16 lire di imposta sui terreni,<br />
e 3, 80 sui fabbricati, ed avrebbe titolo sufficiente all'elettorato,<br />
14. Può sorgere il dubbio se il decimo accordato ai Comuni<br />
sulla imposta di ricchezza mobile dall'articolo 16 della <strong>legge</strong><br />
23 giugno 1778, n.3903, debba computarsi nell'applicazione del-<br />
Tarticolo 3, per costituire le lire 19, 80.<br />
A togliere questo,dubbio il Ministero ha-chiesto su questo<br />
argomento il parere del Consiglio di Stato. Il parere è del seguente<br />
tenore :<br />
« <strong>La</strong> Sezione ha considerato :<br />
« Che pel n. 1 dell'art. 3 della <strong>legge</strong> elettorale 22 gennaio<br />
1882, al regio tributo erariale deve aggiungersi il provinciale,<br />
ma non il comunale, per determinare rammentare delle L. 19,80,<br />
il cui pagamento conferisce titoli all'elettorato;<br />
" Che il decimo di cui si tratta nel quesito ministeriale non<br />
ha vero carattere di sovraimposta comunale; ma è un assegno<br />
che ha fatto lo Stato ai Comuni, mentre contemporaneamente ha<br />
avocato a sé l'addizionale di 3^4 di centesimo già spettante ai<br />
Comuni per spese di distribuzione dell'imposta;<br />
» Che questo carattere del decimo accordato ai Comuni<br />
sulla imposta di ricchezza mobile dall'art. 16 della <strong>legge</strong> 23 giugno<br />
1877 e dell'art. 72 del testo unico della <strong>legge</strong> sulla detta imposta<br />
del 24 agosto 1877, n. 4021, risulta dalla locuzione stessa della<br />
<strong>legge</strong> « Sarà corrisposta ai Comuni una parte dell'imposta incas-<br />
« sata dallo Stato nell'anno precedente... nella misura di un<br />
*^ decimo della somma riscossa.<br />
w Che perciò questo decimo non costituisce una sovraimposta<br />
stabilita a favore <strong>dei</strong> Comuni, ma un assegno o corresponsione<br />
fatto loro a titolo oneroso.<br />
« Per questi motivi la Sezione è di parere che il decimo di<br />
cui si tratta non si possa detrarre dal computo per la costituzione<br />
della somma di L. 19,80 »».<br />
15. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 aveva apposta alla corrispondente<br />
disposizione, contenuta nell'art. 2, la seguente aggiunta:<br />
« lì censo elettorale si compone di ogni specie di imposta<br />
diretta, e cosi tanto dell'imposta prediale, quanto della personale<br />
e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano<br />
per le miniere e fucine, <strong>dei</strong> diritti di finanza imposti per l'esercizio<br />
di uffici e professione e di ogni altra imposta diretta di simile<br />
genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato
54 LEGGI POLITICO-A^DUNTSTRATn'E<br />
al regio Governo un capitale, gli interessi del medesimo saranno<br />
computati come finanza ^.<br />
Le imposte contemplate in questa disposizione, tolte le dirette<br />
sopra noverate, furono abolite o trasformate in imposte<br />
comunali. Essa non aveva perciò più alcuna ragione di essere.<br />
16. Del resto, per quanto riguarda l'imposta, la sua qualità e<br />
l'esazione è necessario riferirsi alla lee^islazione fiscale. Essa contiene<br />
le regole secondo le quali si percepisce l'imposta, le guarentigie<br />
che protesrsfono i cittadini contro sii abusi ; i mezzi di<br />
ricorso di cui dispongono i contribuenti. Deve l'imposta chi è tenuto<br />
personalmente a pagarla verso l'amministrazione, in virtù di<br />
un titolo fiscale legalmente stabilito.<br />
17. E stata mantenuta nella nuova <strong>legge</strong> la disposizione di<br />
quella del 1860 per cui al tributo erariale si aggiunge quello pacato<br />
alle Provincie. Le Provincie hanno facoltà, secondo la lesrge,<br />
\ ^ ^ ^<br />
di imporre un'aggiunta sui tributi che si pagano allo Stato per<br />
terreni e fabbricati. Il progetto miuisteriale non aveva introdotto<br />
a questo riguardo alcuna modificazione; invece la Commissione<br />
di cui fu relatore l'onorevole Brin, nel ridurre il cen^o, credette<br />
di stabilirlo sulla base della sola imposta governativa. <strong>La</strong> Commissione<br />
di cui fu relatore l'onorevole Zanardelli e poi la <strong>Camera</strong><br />
seguirono la medesima via.<br />
** Que^rli stessi motivi che indussero il le^jislatore ad escludere<br />
la sovrimposta comunale valgono anche a consigliare resclusione<br />
della provinciale. L'imposta dovuta allo Stato ha un carattere<br />
di maggiore determinatezza, perchè non è sottoposta a quelle<br />
forti oscillazioni da un anno all'altro cui vanno so^r^ette le sovrimposte<br />
comunali e provinciali; oscillazioni le quali fanno sì<br />
che con frequente ed alterna vicenda lo stesso individuo acquisti<br />
6 perda il diritto elettorale. Tale imposta è d'altra parte la stessa<br />
in tutto lo Stato, sicché non dà luocro, nell'esercizio del diritto<br />
medesimo, a disuguaglianze fra i cittadini, secondo che appartengono<br />
ad una piuttosto che ad altra Provincia. Imperocché da<br />
Provincia a Provincia, nel rapporto fra la sovrimposta provinciale<br />
e l'imposta priucipale; riscontrasi una diversità grandissima,<br />
tanto che la sovrimposta provinciale, che nella media generale<br />
del regno rappresenta pel corrente anno 1880 il 38,48 per cento<br />
dell'imposta governativa, nella provincia di Cremona non è che<br />
del 18,82 per cento, mentre nella provincia di Reggio Calabria<br />
sale al 102, 89 per cento.<br />
tt Aggiungesi, che siccome la ricchezza mobile non è gravata<br />
da sovrimposta provinciale, computando nel censo elettorale<br />
quella che pesa sulla fondiaria, si viene a costituire un'altra notevole<br />
disuguaglianza fra contribuente e contribuente.<br />
^ Parve perciò razionale adottare la base della sola imposta<br />
governativa, base che è quella stessa della <strong>legge</strong> elettorale belga,<br />
il cui articolo 5 stabilisce che « i centesimi addizionali percepiti
^ì!<br />
•m \<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 5o<br />
sulle imposte dirette a favore delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni non<br />
sono computati per formare il censo elettorale " {ReL ZANARDELLI,<br />
pag. 75-76). <strong>La</strong>onde la <strong>Camera</strong> aveva deliberato di attribuire il<br />
diritto di voto a coloro che pagano un'annua imposta di lire 19,80,<br />
non computando la sovrimposta provinciale, ne la comunale.<br />
18. Quando la <strong>legge</strong> venne presentata al Senato prevalse però<br />
contrario parere, il quale trovò nella relazione e nei discorsi pronunciati<br />
dall'onor. <strong>La</strong>mpertico acuti ed efficaci, se non giusti<br />
argomenti.<br />
« <strong>La</strong> diversità è certo grandissima da Provincia a Provincia<br />
nel rapporto fra la sovrimposta provinciale e l'imposta principale.<br />
Ma non meno reale è la diversità dell'imposta erariale, attese<br />
le enormi sperequazioni fra gli estimi delle varie Provincie<br />
del Regno, ed il prodotto della stessa aliquota d'imposta è molto<br />
diverso nelle Provincie d'Italia. Anche prendendo le sole medie<br />
delle grandi circoscrizioni, l'imposta erariale, che dà ih Lombardia<br />
lire 949, 58 per chilometro quadrato, nonne dà che 127, 30 in<br />
Sardegna, e sta al di sotto di 300 in Sicilia e in altre due circoscrizioni<br />
fra quelle in cui si trovano distribuiti i risultati dell'Inchiesta<br />
agraria. <strong>La</strong> differenza poi risalta straordinariamente di<br />
più, Provincia per Provincia. Mentre nella provincia di Cremona<br />
rimposta erariale dà lire 2018, 81, ne dà sole 93 in quella di Grosseto,<br />
61, 30 in quella di Sondrio. Non si può dire in via assoluta<br />
che proporzionatamente all'ammontare dell'imposta erariale per<br />
chilometro quadrato cresca o diminuisca il numero degli elettori<br />
pel fatto del pagamento di un'imposta erariale. Evidentemente<br />
questo elemento va contemperato con altri elementi, come quello<br />
principalissimo della divisione della proprietà. E qui pure qualche<br />
volta gli elementi vari concorrono Dell'esercitare un'identica<br />
azione, qualche volta invece si contemperano, si correggono, si<br />
elidono a vicenda.<br />
19, « Conseguentemente una <strong>legge</strong> elettorale, la quale esclude<br />
la sovrimposta provinciale nel costituire il censo elettorale, viene<br />
in alcune Provincie ad esercitare un'influenza maggiore e in altre<br />
meno a seconda che la sovrimposta provinciale rappresenta un<br />
elemento di compensazione maggiore o minore. Ma questo è certo,<br />
che di per se stessa la sovrimposta provinciale nella sperequazione<br />
dell'imposta erariale è un elemento non già di sperequazione<br />
maggiore, bensì di compensazione.<br />
" Il rapporto fra l'imposta erariale e le sovrimposte provinciali<br />
pagate nelle varie Provincie, non ha importanza a favore<br />
di uno pili che dell'altro sistema. Posto che nell'applicazione della<br />
imposta fondiaria vi siano delle sperequazioni, e questo è un fatto<br />
generalmente riconosciuto, è evidente che coU'applicare in ragione<br />
inversa dell'elevatezza dell'imposta erariale la sovrimposta provinciale,<br />
si potrebbero affatto correggere le disuguaglianze esistenti<br />
nella imposta erariale; come pure ove questo criterio non
56 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
venisse seguito, coU'applicare in diversa misura la sovrimposta<br />
provinciale la sperequazione dell'imposta erariale potrebbe ancora<br />
più esacerbarsi. Non può dirsi che questa correzione delle disuguaglianze<br />
esistenti per la sperequazione dell'imposta erariale, le<br />
Amministrazioni provinciali abbiano in animo di farla. Naturalmente<br />
queste misurano l'ammontare della sovrimposta principalmente<br />
ai loro bisogni, e non già proponendosi un criterio di perequazione,<br />
che certo non avrà mai campeggiato nelle deliberazioni<br />
<strong>dei</strong> Consigli provinciali.<br />
« Tuttavia è chiaro, che ove l'imposta erariale sia gravosissima<br />
gli amministratori, che alla loro volta sono contribuenti e<br />
degli interessi <strong>dei</strong> contribuenti si preoccupano, sono parchi nel<br />
sovrimporre. Si fanno in questo caso le spese puramente necessarie<br />
e si cerca possibilmente di dividerle in più esercizi. All'incontro<br />
laddove il peso dell'imposta erariale è più sopportabile si<br />
può largheggiare di più nelle spese, e si provvede ai lavori pubblici<br />
in un più breve periodo di tempo. Indipendentemente inoltre<br />
da ogni considerazione <strong>dei</strong> Corpi deliberanti è men necessario di<br />
aggravare la mano in quelle Provincie che più pagano d'imposta<br />
erariale, e di aggravarla più in quelle che pagano meno, perchè<br />
appunto per le sperequazioni esistenti la piccola quota di sovrimposta<br />
provinciale di una Provincia che paga assai, uguaglia la<br />
quota più elevata di quella che paga poco. Una certa naturale<br />
tendenza a correggere le sperequazioni dell'imposta fondiaria con<br />
l'applicazione della sovrimposta provinciale adunque vi è. Che<br />
se in fatto la correzione non è stata intera, può affermarsi che<br />
almeno le disuguaglianze esistenti non sono state maggiormente<br />
esacerbate.<br />
« Dai confronti fatti risulta che generalmente le quote più<br />
elevate della sovrimposta provinciale si hanno in quelle Provincie<br />
ove vi è una maggiore estensione di suolo montuoso e in quelle<br />
ove la viabilità fa maggiore difetto. Ora è noto che appunto nelle<br />
regioni montuose e sprovviste di strada gli estimi sono assai più<br />
bassi, il che porta necessariamente per conseguenza che l'imposta<br />
erariale ci rappresenti una minor quota di reddito.<br />
« Pertanto concluderemo, che tenuto fermo il censo in<br />
lire 19,80, ma esclusa la sovrimposta provinciale, l'aumento di<br />
elettori per censo^sarebbe scarsissimo; che l'influenza d'una <strong>legge</strong><br />
elettorale, la quale costituisca nella sola imposta erariale il conto<br />
per l'elettorato, si manifesterebbe con un aumento rispettivamente<br />
minore in quelle Provincie, nelle quali l'ammontare dell'imposta<br />
erariale in ragione della superficie è minore in confronto di altre;<br />
che il numero degli elettori per censo non aumenterebbe né decrescerebbe<br />
proporzionatamente al maggiore o minore ammontare<br />
dell'imposta erariale in ragione della superficie, concorrendo a<br />
determinarlo altri elementi e principalmente quello della divisione<br />
della proprietà o quello della misura del contributo, che
LEGGE ELETTORALE POLITICA 57<br />
costituisce titolo all'elettorato; che l'influenza di una <strong>legge</strong>, la<br />
quale fissi per titolo all'elettorato la sola imposta erariale, mentre<br />
finora veniva presa a computo anche la sovrimposta provinciale,<br />
sarebbe maggiore o minore a seconda della diversa proporzione,<br />
in cui oggidì concorrono nelle varie Provincie d'Italia a conferir<br />
titolo all'elettorato la sovrimposta provinciale e l'imposta erariale;<br />
che finalmente, attesa la grande sperequazione dell'imposta<br />
erariale, a parità di condizioni, la sovrimposta provinciale è di<br />
per se stessa un elemento di compensazione, e non di nuova<br />
disuguaglianza « {ReL LAMPERTICO, pag. 78-81)/<br />
20. Il partito preso dal Senato di comprendere nel censo elettorale<br />
l'ammontare della sovrimposta provinciale condusse a cancellare<br />
del tutto le disposizioni degli articoli 99 e 103 del disegno<br />
di ì^gge che era stato adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>. Esse<br />
costituivano una opportuna eccezione al principio accolto dalla<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, la quale non aveva più ragione di essere.<br />
<strong>La</strong> disposizione di favore per alcune Provincie degli Stati<br />
Sardi, mantenuta nell'art. 99, era giustificata, nel disegno di<br />
<strong>legge</strong> adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, dalla necessità di non<br />
privare dell'elettorato quelli che ivi presentemente ne godono<br />
pagando sole lire venti fra imposta erariale e provinciale. Ma,<br />
una volta computata la sovrimposta provinciale non per quelle<br />
Provincie soltanto, ma per tutte, non era più d'uopo d'introdurre<br />
una disposizione di favore per preservare un diritto, che ha già<br />
la sua tutela nel diritto divenuto comune, e quale, come vedemmo,<br />
si era già messo innanzi fin dalla relazione al Re per la<br />
<strong>legge</strong> del 1859.<br />
Del resto, le condizioni <strong>dei</strong> contribuenti che appartengono a<br />
quelle Provincie sono sostanzialmente ed eff'ettivamente mutate<br />
cosi da rendere meno attendibile la cagione prima, la quale determinava<br />
il provvedimento eccezionale. Si è introdotta di poi<br />
l'imposta sui fabbricati, che pesa su tutti con un'aliquota eguale,<br />
onde consegue che si verrebbe in fin <strong>dei</strong> conti ad accordare un<br />
vero privilegio ai proprietari di case in quelle Provincie. <strong>La</strong><br />
quale considerazione basterebbe inescusabilmente essa sola ad<br />
escludere affatto la disposizione dell'art. 99, siccome quella che<br />
non più toglierebbe, ma sì creerebbe la disparità.<br />
Ed infine dopo che, colla <strong>legge</strong> del 1864 di perequazione<br />
dell'imposta prediale, si è tolta ogni apparenza di sperequazione,<br />
è venuta meno la ragione legale del trattamento diverso, che in<br />
fatto si dovrebbe estendere ad altre Provincie. Ma non è nel<br />
momento, in cui il censo si riduce di tanto per tutte le Provincie,<br />
che si possa, nel nome di alcune, richiedere una riduzione ancora<br />
maggiore.<br />
21. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> si acconciò alla modificazione proposta dal Senato,<br />
non perchè la reputasse giusta, ma per quell'equo spirito<br />
di compromesso, da cui il Senato era stato a sua volta animato
58 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
nell'esame di tutte le più sostanziali disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />
Ecco come si espresse in proposito il ministro dell'interno nel<br />
ripresentare la <strong>legge</strong> alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>: " È impossibile<br />
disconoscere che questa modificazione èia più importante di quelle<br />
che vennero fatte dal Senato al progetto sancito dai suffragi di<br />
questa <strong>Camera</strong>. Più assai che preoccupato delle conseguenze che<br />
può produrre sulla cifra <strong>dei</strong> nuovi elettori (conseguenze che io<br />
non credo notevoli, né tali da alterare il significato della riforma)<br />
e senza ritornare sulle altre considerazioni ben note, il Ministero<br />
non può a meno di constatare, che conservano tuttavia la loro<br />
efficacia due obbiezioni fondamentali: la prima, che scaturisce dalle<br />
profonde disuguaglianze create fra Provincia e Provincia pel numero<br />
degli elettori, in ragione della differenza della sovrimposta;<br />
la seconda, più grave afesai, dal principio che la modificazione<br />
ha fatto prevalere, il principio cioè della influenza che autorità<br />
di ordine essenzialmente amministrativo, deliberanti sotto l'impulso<br />
di condizioni e bisogni locali, sono chiamate ad esercitare<br />
sulla costituzione del corpo elettorale politico « {A.tti ParL, Legislazione<br />
XIV, sessione i, Docum. n. 38, (7, pag. 2).<br />
Cui l'on. Ceppino, il nuovo relatore della Commissione, ag-<br />
' giunse le seguenti considerazioni: « L'imposta erariale stabilita<br />
da una volontà sola per tutte le parti del regno, ha riputazione<br />
di significare da per tutto dove è pari, una fortuna uguale. Che<br />
se le notizie agrarie, aggiunte come appendice alla dotta relazione<br />
dell'Ufficio centrale del Senato, dimostrano ^questo pur troppo<br />
non essere nel fatto, il ministro delle finanze sa poter essere suo<br />
grande merito che cessi questa ineguaglianza, la <strong>Camera</strong> deve<br />
col maggior vigore volerlo e domandarlo. Ma questo non è della<br />
sovrimposta provinciale. Il fatto ben ci dimostra quanto essa sia<br />
varia; e fosse pure uguale ed immutabile la base sua, che è l'imposta<br />
erariale, i rapporti suoi con questa saranno diversi per le<br />
diverse condizioni iri che sono le nostre Provincie. <strong>La</strong> sovrimposta<br />
provinciale non riconosce i limiti entro la differenza delle quote<br />
erariali del regno, ma attesta le necessità della Provincia. Ripugna<br />
vedere che una condizione provinciale determini-il diritto<br />
eminentemente nazionale del cittadino, e male si ravvisa in essa<br />
un elemento compensatore, il quale qua maggiore e altrove minore<br />
conduca al medesimo grado l'imposta, quando non può sollevare<br />
la ricchezza né pareggiarla » {Docum. n. 38, D, pag. 4).<br />
22é Gli affittuari di fondi rustici sono elettori a due condizioni<br />
: di pagare un fìtto annuo di almeno 500 lire, e di dirigere<br />
personalmente la costruzione del fondo.<br />
L'art. 8, capoverso, della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 diceva :<br />
« Al fittavolo di poderi rurali che faccia valere personalmente<br />
ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il<br />
quinto di tale imposta {prediale), purché la locazione sia fatta<br />
per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto
_J<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 59<br />
medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario<br />
".<br />
In seguito ai computi che vennero fatti eseguire al Ministero<br />
delle finanze si è constatato appunto che, per aver questo<br />
titolo, il fittavolo dovea pagare secondo la <strong>legge</strong>, fatta la media<br />
fra le varie Provincie, un annuo canone da 800 a 1000 lire. Riducendone<br />
l'ammontare proporzionatamente alla riduzione del censo<br />
elettorale, parve più opportuno di tener conto della somma di<br />
fitto effettivamente pagata, anziché tener calcolo della imposta,<br />
e per essa della quota che la <strong>legge</strong> attribuiva a vantaggio del<br />
conduttore del fondo. Vennero mantenute due condizioni poste<br />
dalla <strong>legge</strong> del 1860: la conduzione diretta del fondo, che è indizio<br />
di attitudine agli affari e alle funzioni che essa domanda, e<br />
la necessità che la locazione stessa sia fatta per atto pubblico.<br />
Invece non è affatto necessario che il fittavolo eserciti la propria<br />
industria a sue spese, potendolo fare anche a spese d'altri, e non<br />
si richiede più che la locazione abbia la durata di nove anni<br />
almeno.<br />
33. Sono elettori alla stessa condizione anche i subaffittavoli ;<br />
in tal caso il fittavolo cessa però di esserlo, se noa dirige personalmente<br />
la coltivazione d'una parte del fondo, sul quale gravi,<br />
a ragione di computo,^ il fìtto di lire 500, se anche nel fatto, col<br />
mezzo <strong>dei</strong> subaffìtti, venisse ad essere francato dall'effettivo pagamento.<br />
24. I mezzadri o coloni sono elettori a due condizioni : che<br />
conducano personalmente la coltivazione del fondo e che su di<br />
questa gravi un'imposta non inferiore a lire 80.<br />
Nella <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 i mezzadri non erano specialmente<br />
contemplati. Il progetto ministeriale aveva ampliato<br />
in parte l'efficacia del censo a favore degli affittuari, che sciolse<br />
dalla condizione di novennale durata della locazione, ma più<br />
specialmente Io toccò in favore <strong>dei</strong> mezzadri che ammise, come<br />
tali, all'elettorato quando il fondo da essi coltivato sia soggetto<br />
ad un tributo non minore di lire 160 fra imposta governativa e<br />
sovrimposta provinciale. <strong>La</strong> Commissione ridusse questo minimo<br />
a lire 80 d'imposta governativa, riduzione su per giù proporzionale<br />
a quella che adottò pei contribuenti alle imposte dirette*<br />
Altri aveva proposto anche .di ridurre le 80 lire a 40, perchè<br />
trattasi, si disse, di una classe assai utile, laboriosa, svegliata,<br />
esperta nelle aziende rurali. Ma la proposta non fu accolta, come<br />
non fu accolta l'altra, in senso opposto, che non si dovesse arrecare<br />
tale innovazione alla vigente <strong>legge</strong>.<br />
25. « <strong>La</strong> mezzadria (dice il relatore) come è noto, in alcune parti<br />
d'Italia è il contratto agrario più comune e quasi universale, in<br />
altre è poco comune, in altre è del tutto o quasi inapplicato. Infatti,<br />
mentre undici Provincie non hanno contribuenti inscritti nei<br />
ruoli della ricchezza mobile per redditi provenienti dalle colonie
60 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
agricole e molte ne hanno pochissimi, Bologna, invece, Perugia,<br />
Firenze, Ravenna ed altre ne contano un numero assai considerevole.<br />
« Ora, perchè fare ai coltivatori condizioni da luogo a luogo<br />
cosi ineguali, soltanto per la forma diversa <strong>dei</strong> contratti agrari<br />
stipulati cogli uni e cogli altri? Tanto più spiccata è la disuguaglianza<br />
in quanto che, non soltanto non sono contemplati i casi di<br />
fìtto in natura, e nemmeno parecchi altri contratti agricoli, come<br />
la boaria, la schiavanderia con compartecipazione, la zapperìa, la<br />
biolcherìa, che sono d'indole analoga alla mezzadria, ma non si è<br />
avvertito che la compartecipazione proporzionale al prodotto è<br />
una forma di mercede usitatissima per i lavoranti del suolo. Né, a<br />
giustificare la differenza, sussìste, almeno in molti casi, il fatto<br />
affermato nella relazione ministeriale, che al mezzadro spetti la<br />
proprietà del capitale mobile del fondo. Inoltre, essendo i mezzadri<br />
soggetti alla tassa sulla ricchezza mobile, od essi pagano<br />
l'imposta normale per gli altri contribuenti fissata, e sono già<br />
compresi nella disposizione generale; o non la pagano, e si usa<br />
una manifesta parzialità. Infatti i mezzadri vengono ammessi<br />
alì'elett-orato pagando un'imposta di ricchezza mobile di gran<br />
lunga inferiore al minimo d'imposta diretta stabilita dalla <strong>legge</strong><br />
per tutte le altre classi di cittadini « {ReL ZANARDELLI, pag. 78-79),<br />
Alcuni di questi inconvenienti sono stati scemati, tolti di mezzo,<br />
colla disposizione seguente,<br />
26. Coloro che conducono un fondo con contratto di fitto a<br />
canone pagabile in generi; o con contratto misto di fìtto e partecipazione<br />
al prodotto sono elettori alle stesse condizioni <strong>dei</strong> mezzadri,<br />
di condurre personalmente il fondo, e che il fondo paghi<br />
un'imposta non minore di lire 80.<br />
Nel primo caso non è facile computare esattamente il fitto<br />
in danaro, e perciò è preferibile tener conto delle imposte che il<br />
fondo stesso paga; nei secondo caso non si potrebbe avere altro<br />
preciso tìtolo se non su questa base.<br />
27. Ecco in qualmodol'on. Sidney-Sonnino, presentando l'emendamento<br />
che divenne il comma 3 di questo articolo, ne porgeva la<br />
giustificazione e nel tempo stesso la pratica spiegazione:<br />
« Non in tutte le Provincie il contratto agricolo di colonia<br />
parziaria, che divide tutti o la maggior parte <strong>dei</strong> prodotti del fondo<br />
a metà e con cui il colono occupa stabilmente da un anno all'altro<br />
il medesimo podere e ritrae tutto o quasi tutto il compenso al<br />
proprio lavoro dalla partecipazione nel prodotto generale del<br />
podere stesso, non dappertutto questo contratto vien designato<br />
con lo stesso nome. In alcuni luoghi il mezzadro si chiama specialmente<br />
colono, in altri massaro^ in altri metatiere (da non<br />
confondersi col metatiere <strong>dei</strong> latifondi siciliani di cui dirò or<br />
ora). Vi sono poi tutti i contratti per la coltura della vigna, con<br />
divisione del prodotto a metà e ciò specialmente nelle Provincie
f ^<br />
•s'<br />
•<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 61<br />
meridionali d'Italia; come pure ivi tutti quelli dello stesso genere<br />
detti a migliorìa^ in cui il contadino non solo coltiva, ma pianta<br />
egli stesso la vigna, di fronte al godimento per un dato numero<br />
di anni di una parte del prodotto. Tutti questi sono veri contratti di<br />
mezzadria, in quanto riuniscono quei caratteri principali di essa,<br />
che giustificano le disposizioni speciali della <strong>legge</strong> elettorale a<br />
suo favore.<br />
t* Non si tema, d'altra parte, che con questa disposizione della<br />
<strong>legge</strong> si dia adito a comprendere nel corpo elettorale anche tutte<br />
le classi di contadini che in alcune regioni d'Italia lavorano i fondi<br />
con contratti di schiavanderìa, di boaria^ di biolcherìa, di zapperìa^<br />
di metaterìa, che certo non corrispondono a quella classe<br />
di mezzadri per cui il legislatore ha avuto in animo di provvedere.<br />
« In alcuni di questi contratti (schiavanderìa, boaria, biolcheria)<br />
il contadino è un vero salariato, il quale oltre al suo salario<br />
riceve pure una partecipazione nel prodotto di alcune industrie<br />
agricole; in altre (le zapperìe lombarde) non solo il contadino<br />
è pure salariato, ma inoltre il terreno che coltiva in proprio e al<br />
cui prodotto partecipa, non è stabilmente il medesimo, ma muta<br />
di anno in anno, con la rotazione generale delle colture del fondo<br />
padronale; il che pure si verifica nelle ordinarie metaterìe <strong>dei</strong><br />
latifondi siciliani. Onde qui il contadino non dirige un'azienda<br />
agricola distinta, complessiva, e continuata indefìnitivamente<br />
sullo stesso appezzamento di terra; e mancano quindi i caratteri<br />
fondamentali della vera mezzadria. <strong>La</strong> formula adottata... mi<br />
sembra non lasciar dubbio sulla esclusione di tutte queste diverse<br />
forme di contratti dal benefìcio dell'articolo che riguarda l'elettorato<br />
<strong>dei</strong> mezzadri.<br />
38. « Non tutti i contratti sono cosi semplici da potersi classifìcare<br />
in una della due categorie di fìtti in danaro o di mezzadrie;<br />
abbiamo moltissimi contratti misti, anzi la maggior parte <strong>dei</strong><br />
nostri contratti agricoli sono contratti misti, che difficilissiraamente<br />
si potrebbero classare in una di quelle categorie.<br />
« Abbiamo, per esempio, tutte le mezzadrìe piemontesi dove<br />
vi è quasi sempre il fìtto in danaro pei prati. Perchè questo<br />
elemento di fìtto non dovrebbe entrare nella considerazione<br />
del reddito totale del contadino? Lo stesso dicasi per la collina<br />
lombarda. Nella collina milanese poi abbiamo un contratto<br />
complicatissimo: un fitto in generi (tante stala di grano per pertica)<br />
pei prodotti del suolo; più una partecipazione vera e propria<br />
pei prodotti del soprassuolo, cioè per l'uva e pei bozzoli; una<br />
quota fìssa di contributo nella imposta fondiaria; un fitto di danaro<br />
per la casa; gli appendizi in pollame; la prestazione di un<br />
numero di giornate di lavoro ad un determinato prezzo ridotto;<br />
e talvolta per di più un fitto di danaro pei prati. Tutto questo<br />
nello stesso contratto. E notate, che si tratta di regioni ben colti<br />
vate e spesso di famiglie piuttosto agiate e numerose. Come fareb-
62 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
bero le Giunte locali a classificare un contratto di questa specie?<br />
E certo non sarebbe giusto, né razionale trattare questi contadini<br />
meno favorevolmente che non gli altri mezzadri di cui parla<br />
il disegno di <strong>legge</strong>. Mi pare che si potrebbe, in questi casi, e per<br />
le stesse ragioni, seguire il criterio adottato dalla Commissione<br />
e dal Ministero pei mezzadri, l'imposta fondiaria che grava sul<br />
podere.<br />
« E lo stesso si dica per tutti quegli altri numerosissimi contratti<br />
di fitto che non possono essere compresi tra i fitti perchè<br />
il canone è calcolato e pagato in generi e non in danaro, onde<br />
resta incerta e difficile, se non impossibile, ogni valutazione media<br />
del suo preciso ammontare. In una gran parte d'Italia i fitti agricoli<br />
non sono in danaro, ma in generi, ossia il canone annuo<br />
pagato dal conduttore consta di tanti ettolitri, sacca, moggia,<br />
tomoli, stala di grano o d'altro.<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non fornirebbe nessun criterio per valutare questi<br />
affitti, poiché essa parla soltanto dell'elettorato da concedersi<br />
agli « affittuari <strong>dei</strong> fondi rustici, quando ne dirigano personalmente<br />
la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a<br />
lire 500 ». Ma 17 ettolitri di grano di fìtto, l'anno scorso, avrebbero<br />
superato in valorose 500 lire; quest'anno invece resterebbero<br />
molto al di sotto- È facile quindi prevedere che, o si escluderanno<br />
senz'altro, con evidente ingiustizia, tutti gli affittuari di<br />
questa specie dalle liste elettorali, o nasceranno infinite questioni<br />
per la valutazione in lire del canone di affitto, affine di stabilire<br />
se questo raggiunga o no la cifra di cui parla la <strong>legge</strong>. E non<br />
potendosi per la grande variabilità <strong>dei</strong> prezzi stabilire nessuna<br />
norma fissa, mi sembra opportuno ed equo l'equiparare questi<br />
fitti ai contratti di mezzadria, e partirsi dai criterio stabile dell'imposta<br />
prediale che grava sul fondo coltivato, adottando pure per<br />
essi l'identica cifra di imposta '> (Attiparlamentari, Legisl. XIV,<br />
se.ss. I, Discuss. 9 giugno 1881, pag. 5936-5938).<br />
Nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 oltreché dell'imposta<br />
pagata allo Stato si tiene conto della sovrimposta provinciale, in<br />
seguito all'applicazione dello stesso principio accolto nella computazione<br />
del censo elettorale.<br />
29. Sono elettori i locatari, pel titolo della pigione o fìtto<br />
che pagano, in proporzione della popolazione del Comune.<br />
L'ammontare della pigione è stato ridotto da 200 a 150 lire<br />
nei Comuni che hanno meno di 2500 abitanti; da 300 a 200 in<br />
quelli che ne hanno più di 2500 e meno di 10,000. Nei Comuni<br />
superiori a 10,000 abitanti si domandava un censo di lire 400,<br />
che era stato portato a 500 per Genova ed a 600 per Torino e<br />
Milano, senza farne analoga applicazione agli altri Comuni d'Italia<br />
che si trovano in condizioni demografiche identiche a questi. <strong>La</strong><br />
nuova <strong>legge</strong> toglie di mezzo queste eccezioni, e costituisce al disopra<br />
<strong>dei</strong> Comuri che hanno più di 10,000 abitanti tre iiuove ca-
,<br />
4 r<br />
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LEGGE ELETTORALE COLITICA 63<br />
tegorie: da 10,000 a 50,000 dove basta pagare 260 lire; da<br />
50,000 a 150,000 dove se ne domandano 330 ; e sopra a 350,000<br />
dove se ne domandano 400.<br />
<strong>La</strong> differenza è einstificata dalla considerazione, che il fitto<br />
pagato per abitazione, l)otteghe, ecc. è generalmente proporzionato<br />
all'importanza demografica del Comune, la quale è in rapporto<br />
diretto col suo sviluppo economico, salvo il concorso di<br />
circostanze eccezionali.<br />
30. Inoltre la <strong>legge</strong> del 1860 consentiva ai soli commercianti<br />
di computare assieme al fitto pagato per la loro casa d'abitazione<br />
quello pagato per case, opifici, e magazzini, mentre gli altri<br />
cittadini dovevano pagare il fìtto stabilito dalla <strong>legge</strong> per la loro<br />
casa d'abitazione soltanto. Venne esteso a tutti il principio più<br />
largo ; e non si domanda più il pagamento della metà di questo<br />
fitto ai capitani marittimi, ed ai capi o direttori di un opificio o<br />
stabilimento industriale, che sono elettori quelli per il loro<br />
grado, questi per il solo fatto che impiegano stabilmente dieci<br />
0 pm<br />
• 1<br />
operai<br />
3L Non basta la prova del valore locativo che può avere una<br />
casa abitata da un individuo per ottenere l'inscrizione sulle liste<br />
elettorali, ma è necessaria una prova o documento dell'effettivo<br />
pagamento del fitto contemplato nella tabella.<br />
ART. 4. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica<br />
0 pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene com<br />
putata nel censo, se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste<br />
non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei<br />
cinque anni anteriori.<br />
Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo<br />
precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o con<br />
tratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'arti<br />
colo 20 per la revisione delle liste elettorali.<br />
L Perchè la rendita pubblica non è considerata come titolo a parte.<br />
2. Bensì soggiace al diritto comune,<br />
3. Titoli di rendita pubblica o pareggiati,<br />
4. Contratti di data certa.<br />
5. Quando sia necessaria la registrazione del contratto.<br />
6. <strong>La</strong> data certa. Disposizioni del Codice civile.<br />
7. Dubbi circa Vopportunità della data certa,<br />
8. È compatibile anche coi contratti verbali.<br />
9. Esclusa la riotorietà^ si domanda a costituire la data certa per gli<br />
fetti elettorali la registrazione del contraito.<br />
10. Restano però ancora de'dubbi.<br />
11. Da quando decorrano i sei mesi.<br />
1. Secondo la <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 era elettore " chiunque<br />
dava prova di possedere, al punto della da lui chiesta iscri
64 LEGGI POISTICO-AMMINISTRATIVE<br />
zione nelle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque<br />
anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 600 sul<br />
Debito pubblico dello Stato «. Dopo la promulgazione della <strong>legge</strong><br />
sulla ricchezza mobile questa disposizione rimase priva d'effetto,<br />
perchè bastava possedere un titolo della rendita poco piii che<br />
di SOJire per essere elettore. Col censo a 19, 80 sarebbe sufficiente<br />
un titolo di rendita di 150 lire. Nondimeno nel primo<br />
progetto ministeriale era mantenuta la cifra di 600 lire, che fu<br />
portata a 200 nella proposta della Commissione, per cui riferì<br />
l'on. Brin, ed a 400 in quella per cui riferì Fon. Zanardelli.<br />
Però l'Ufficio centrale del Senato giustamente osservò, che<br />
la disposizione era inutile, e non vi è sufficiente ragione per usare<br />
un privilegio politico ai portatori di rendita pubblica. In quella<br />
vece opportunamente suggerì di scrivere nella <strong>legge</strong> alcune guarentigie<br />
perchè chi domanda Finscrizione nelle liste elettorali<br />
posseda veramente e da tempo relativamente lungo, come da<br />
cinque anni, la rendita per la quale paga almeno l'imposta di<br />
lire 19, 80.<br />
2. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> accettò queste modificazioni ; e l'onorevole relatore<br />
Coppino vi premise le seguenti osservazioni: « Il Senato al<br />
capitale sostituì l'imposta di 19, 80 e volle che valesse per<br />
tutte le rendite pareggiale. L'aggiunta del Senato è per noi piuttosto<br />
una dichiarazione. Veramente noi avevamo votato una misura<br />
ineguale d'imposta contro i portatori di rendita pubblica. <strong>La</strong> natura<br />
di questo titolo è tale che può essere sotto due diversi aspetti<br />
considerato. Volendo rendere più stimati e ricercati i titoli del<br />
debito dello Stato, giova migliorare in ogni modo le condizioni<br />
<strong>dei</strong> creditori suoi e innanzi a chi bene pensa, è un miglioramento<br />
connettere al credito l'esercizio del più alto fra i diritti del cittadino.<br />
« Ci è l'altro aspetto. <strong>La</strong> rendita della proprietà immobile,<br />
e massimamente quella delle professioni o non si ha, o male si<br />
conserva se non l'accompagna l'assidua opera, sia essa della mente<br />
0 della mano. E come il progresso sociale è essenzialmente un<br />
prodotto del lavoro, e questo, così molteplice come è, veramente<br />
determina il valore e la dignità del cittadino, cosi ad esso debbe<br />
usare peculiari riguardi il prudente legislatore. Per lo contrario<br />
la ricchezza investita in una rendita pubblica frutta al suo proprietario<br />
senza che esso altrimenti si affatichi w, e non vi è ragione<br />
sufficiente per sottrarla ai diritto comune {Rei. COPPINO,<br />
Atti parlam., Legisl. XIV, sess. i, Docitm. 38, D).<br />
3. Rendite dello Stato sono quelle dovute dallo Stato, e diconsi<br />
rendite del Debito pubblico, delle quali la maggior parte trovasi<br />
inscritta sul Gran libro costituendo il debito consolidato, e taluni<br />
<strong>dei</strong> debiti separatamente inclusi nel Gran libro. Nella denominazione<br />
di rendite del Debito pubblico in genere si comprendono<br />
talora anche i frutti <strong>dei</strong> debiti redimibili ossia gli interessi annui
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LEGGE ELETTORALE POLITICA' 65<br />
dovuti sulle relative obbligazioni fino all'epoca in cui ne è compiuto<br />
il rimborso.<br />
I debiti inclusi separatamente nel Gran libro sono quelli,<br />
che godono delle guarentigie e <strong>dei</strong> privilegi accordati al consolidato,<br />
ma soggiacciono a norme e condizioni speciali, stabilite<br />
colle leggi e coi contratti della rispettiva loro creazione. <strong>La</strong><br />
maggior parte di questi debiti sono quelli che erano a carico <strong>dei</strong><br />
cessati Stati italiani, e per ragioni speciali non furono unificati<br />
quando vennero riconosciuti a carico del Regno d'Italia. Sono<br />
complessivamente in numero di 27. Esistono poi altri debiti dello<br />
Stato, i quali, sebbene non siano inclusi separatamente nel Gran<br />
libro, sono amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico<br />
(obbligazioni <strong>dei</strong> canali Cavour, id. della ferrovia Genova-<br />
Voltri, id. id. Torino-Savona-Acqui, id. id. Udine-Pontebba). A<br />
questi debiti non sono applicabili le leggi e i regolamenti sul<br />
Gran libro, ma le condizioni portate dalle disposizioni della loro<br />
creazione rispettiva e, in mancanza di questa, le leggi generali.<br />
Come tali sono tuttavia compresi nelle disposizioni del presente<br />
articolo della <strong>legge</strong> (confr. VIstruzione sulVordinamento del<br />
Gran libro eco,,, pubblicata dal Min. delle Finanze, Firenze 1876).<br />
4. I contratti di fìtto, di colonia parziaria, di mezzadrìa, misti<br />
di fitto e mezzadrìa, e di locazione devono avere data certa, risultante<br />
da atti 0 contratti anteriori, almeno di sei mesi, al tempo<br />
in cui si rivedono le liste elettorali.<br />
5. Il primo ed il secondo progetto ministeriale domandavano<br />
che la locazione risultasse da contratto anteriore di sei mesi almeno<br />
alla data in cui si domanda Tinscrizione e regolarmente<br />
registrato. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> tolse dal primo progetto la condizione<br />
della registrazione ; ma nel secondo venne mantenuta per i fitti<br />
e le pigioni, ed esclusa per le mezzadrie, colla considerazione,<br />
che il contratto di mezzadrìa è quasi sempre un contratto nerbale,<br />
e se lo si sottopone all'obbligo della registrazione si rende<br />
in gran parte illusorio il beneficio accordato. Però alla mezzadrìa,<br />
come ai fitti ed alle pigioni, sono comuni non solo le disposizioni<br />
della <strong>legge</strong> civile intorno alla prova <strong>dei</strong> contratti, ma quelle della<br />
<strong>legge</strong> di registro intorno alla registrazione : « Gli atti in forma<br />
pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali,<br />
quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto,<br />
dell'uso e del godimento <strong>dei</strong> beni sono soggetti alla<br />
registrazione ed al pagamento delle tasse... I contratti d'affitto,<br />
subaffitto, cessione, retrocessione, o risoluzione d'affitto di beni<br />
immobili, quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni,<br />
continuazioni, o prolungamenti delle locazioni di beni<br />
immobili per tacita riconduzione debbono essere registrati per<br />
cura delle parti interessate, entro venti giorni da quello in cui<br />
ebbero principio d'esecuzione « (Legge sulle tasse di registro,<br />
coordinata 8 giugno 1874, art. 1, 74).<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie V r^ VoL JK 5
i£<br />
66 LEG^r POLITiao-AMMINlSTRATIVE<br />
6. Che cosa s'intende per data certa, e come se ne può fornire<br />
la prova in materia elettorale ?<br />
È noto che il Codice civile ammette le prove equipollenti<br />
per computare la data certa; lo stesso principio può essere applicato<br />
nella <strong>legge</strong> elettorale per supplire alla mancanza del contratto?<br />
Il possesso materiale del fondo esime dalla necessità di<br />
presentare, come titolo del possesso, un contratto?<br />
Ecco anzitutto l'articolo del Codice civile che si riferisce a<br />
questa materia. ^ <strong>La</strong> data delle scritture private non è certa e<br />
computabile riguardo ai terzi, che dal giorno in cui esse sono<br />
state registrate o depositate nell'uffizio di registro, dal giorno<br />
in cui è morto o posto nella fìsica impossibilità di scrivere colui<br />
od uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui<br />
la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi<br />
da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di appo-r<br />
sizione <strong>dei</strong> sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre<br />
prove equipollenti ^» (art. 1327).<br />
7. Nei due rami del Parlamento, ma specialmente nella <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, si elevò una vivace disputa così intorno all'opportunità<br />
di richiedere per tutti i contratti di questo genere, ma specialmente<br />
per quelli di mezzadrìa, la data certa, che intorno al<br />
significato che doveva essere dato a queste parole pel presente<br />
articolo, specialmente quanto all'ammissione degli equipollenti,<br />
L'on. Sidney Sennino sostenne, a tale proposito, che la data<br />
certa è necessaria nei contratti di fìtto, dove è titolo all'elettorato<br />
la somma del fìtto pagato. » Ma nei casi di colonia parziaria<br />
e di tutti quei contratti agricoli di cui parlano i §§ 3 e 4<br />
dell'art. 3, l'elettorato viene concesso sopra un criterio più fìsso e<br />
determinato, su quello esclusivamente dell'imposta fondiaria che<br />
grava sul fondo coltivato, astrazione fatta da ogni patto avvenuto<br />
tra proprietario e colono. Qui dunque sparisce quel pericolo di<br />
simulazione e di frode e non vi è più alcun motivo di richiedere<br />
un contratto anteriore di sei mesi al giorno dell'iscrizione nelle<br />
liste. Imperocché non sì tratta oggi di fare una <strong>legge</strong> di natura<br />
fiscale, che debba sotto altra forma proclamare la nullità degli<br />
atti non registrati; non si tratta di premiare o punire chi registra<br />
0 non registra, ma bensì di fare una <strong>legge</strong> politica, una <strong>legge</strong><br />
esclusivamente elettorale ; e noi non dobbiamo richiedere che<br />
quelle condizioni che sono assolutamente necessarie allo scopo,<br />
e nuU'altro «. Ed osservava che ima diversa soluzione riuscirebbe<br />
«' a rendere illusorie tutte quante le copcessioni fatte alle popolazioni<br />
rurali neirarticolo precedepte, specialmente per tutti quei<br />
contratti che hanno carattere continuativo, e di cui non si rinnova<br />
espressamente la stipulagiope anpo per anno, come sono appunto<br />
i contratti di mezzadria e di colonia parziaria sotto qualunque<br />
forma. Per questi contratti i patti speciali vengono determinati<br />
non da convenzioni particolari che si ripetano a termine fisso tra
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• 1 .<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 67<br />
proprietario e contadini, ma sono determinati da consuetudini<br />
locali. Per questo motivo soltanto, e non per eludere le ragioni e<br />
i diritti del fìsco, non si usa quasi mai contratto scritto, perchè<br />
sarebbe assolutamente inutile lo scriverlo. I patti, che vengono<br />
soltanto appuntati nei libri padronali, rimangono gli stessi per<br />
secoli, anche quando muta il contadino, ed abbiamo in molti<br />
luoghi poderi coltivati dalle stesse famiglie per secoli cogli stessi<br />
contratti di mezzadrìa '».<br />
8. Oppose l'onorevole Cancellieri, -che il contratto verbale può<br />
vincolare le parti contraenti una verso l'altra ; ma quando di<br />
questo contratto verbale se ne voglia formare un titolo per un<br />
effetto qualunque di <strong>legge</strong> sia verso i terzi, sia per costituire un<br />
titolo elettorale, bisogna che ne sia dimostrata ed accertata la<br />
esistenza nei modi voluti dalle leggi generali dello Stato. " Sarebbe<br />
strano in verità se, mentre per il riconoscimento del diritto<br />
elettorale in base ad un contratto di locazione si richiede l'esibizione<br />
di un titolo avente data certa anteriore di sei mesi, si volesse<br />
poi, nel caso di un contratto di mezzadrìa, ritenere bastevole la<br />
semplice asserzione del richiedente per dirsi che la mezzadrìa<br />
sussista.<br />
" Non basta dire: sono mezzadro, perchè la Giunta comunale<br />
io riconosca tale. Se così non fosse, se il fatto positivo della<br />
mezzadrìa, anteriore di sei mesi, non fosse mestieri g'iustificarlo.<br />
come mai si potrebbe provare la negativa? In qual modo si potrebbe<br />
ottenere l'esclusione di chi fosse inscritto nella qualità di<br />
mezzadro, senza che si presenti il titolo? " Ricordava inoltre<br />
opportunamente, che " la <strong>legge</strong> del registro ammette la registrazione<br />
dèi contratti verbali. Quindi stiano pure in pace quelli i quali<br />
temono che non ci sia modo di ammettere all'elettorato i coloni,<br />
che possedono in virtù di un contratto verbale. Nella colonia<br />
parziaria o mezzadrìa, consentita verbalmente, il proprietario ed<br />
il colono possono affidarsi alla buona fede reciproca per l'esecuzione<br />
volontaria e fedele del contratto ; ma quando sorga il bisogno<br />
di far valere giuridicamente il contratto, rimpetto ai terzi, ovvero<br />
per l'esercizio <strong>dei</strong> diritti politici derivanti dal contratto medesimo,<br />
e ben anco nel riguardo <strong>dei</strong> contraenti stessi, quando sorgano tra<br />
loro contestazioni per l'esecuzione del contratto medesimo, è imprescindibile<br />
che sia denunciato all'ufficio di registro e sottoposto<br />
a registrazione il contratto verbale; né fa mestieri che preesista<br />
lo strumento, perchè abbia luogo la registrazione che assicuri<br />
l'esistenza e la data del contratto. Dunque..., richiedendo la data<br />
certa anche pei contratti di mezzadrìa, non escludo il contratto di<br />
mezzadria verbale; lo ammetto bensì, ma richiedo che esso, come<br />
tutti gli altri contratti indicati nell'articolo precedente, abbia una<br />
data certa, in modo che ne sia provata la esistenza giuridica, per<br />
servire di giustificazione del titolo elettorale.<br />
H Ripeto che non intendo obbligare a fare pei contratti di
68 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
mezzadrìa un atto notarile, ma intendo non derogare in quel caso<br />
alle regole generali stabilite dalla nostra legislazione per assicurare<br />
la data certa <strong>dei</strong> contratti «.<br />
9. L'on. Ministro dell'Interno osservò, che anche questi contratti<br />
verbali sono soggetti alle disposizioni generali della <strong>legge</strong><br />
sul registro e bollo, ed aggiunse : « <strong>La</strong> loro registrazione consiste<br />
in una dichiarazione che si fa in un modulo di carta distribuito<br />
dagli uffizi di registro e che indica le condizioni del contratto.<br />
Queste dichiarazioni sono numerose e semplicissime e costano<br />
nulla ai contribuenti. Cosicché io non vedrei proprio la ragione<br />
di sottrarre alla <strong>legge</strong> comune questa specie di contratti, che<br />
sono sempre locazioni di stabili. Dico poi che se non avessimo<br />
queste garanzie, il pericolo di frode sarebbe grandissimo. Noi<br />
non sappiamo che cosa può avvenire se, interpretando una <strong>legge</strong><br />
letteralmente, si potesse credere che basta una semplice denuncia<br />
senza una prova, perchè taluno si faccia inscrivere fra gli elettori,<br />
asserendosi mezzadro o colono parziario. Dunque, pel naturale<br />
andamento delle cose, e perchè non si faccia frode alla <strong>legge</strong><br />
generale dello Stato, io credo che il Ministero sia in obbligo di<br />
mantenere la primitiva proposta 5?<br />
L'onorevole Ministro delle Finanze aggiunse nuovi argomenti<br />
tratti dall'esame della <strong>legge</strong> sul registro, mostrando come la data<br />
certa possa risultare soltanto dalla registrazione, e come non vi<br />
sia alcuna ragione di sottrarre i mezzadri o coloni dall'obbligo di<br />
questa. Ed avendo Fon. <strong>La</strong> Cava osservato, che la data certa può<br />
dipendere anche da fatti equipollenti oltre alla registrazione, « di<br />
modo che se il contratto è scritto, la data certa non si ha soltanto<br />
per mezzo della registrazione, ma ancora per gli altri fatti, di cui<br />
neirarticolo 1327 del Codice civile, e per qualunque altra prova<br />
equipollente ; e se il contratto non è scritto, cioè è verbale, il contratto<br />
può avere data certa in qualunque modo, può avere data<br />
certa anche con atto notorio «, l'onorevole Ministro delle Finanze<br />
mostrò che non si deve confondere l'esistenza legale dell'atto colla<br />
sua nullità. « L'atto non registrato non ha esistenza legale. Questa<br />
è una dichiarazione formale scritta nell'art. 2 della <strong>legge</strong> 1874. E<br />
s'intende a questo modo una siffatta dichiarazione ; che dell'atto<br />
non si può fare uso né presso l'autorità amministrativa, né presso<br />
l'autorità giudiziaria, né verso i terzi, quando non è registrato.<br />
<strong>La</strong> nullità degli atti è cosa affatto diversa... Quanto poi alla teoria<br />
che si possa sostituire l'atto notorio al contratto registrato, io mi<br />
permetto di dubitarne, perchè non credo che si possa provare un<br />
contratto mediante un atto di notorietà. L'atto di notorietà è<br />
ammesso in alcuni casi, per provare un fatto di cui sia impossibile<br />
la prova diretta, non mai per provare un vincolo centrata<br />
tuale «.<br />
E finalmente l'on. Ministro di Grazia e Giustizia osservò che<br />
« per provare la data certa valgono gli equipollenti ; non già per
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 69<br />
supplire al contratto con atti di notorietà, poiché la giurisprudenza<br />
non potrebbe certo interpretare in questo senso Tart, 1327<br />
del Codice civile, che parla assai chiaramente » {Atti parlamentari,<br />
Discussioni, 16 giugno 1881, pag. 6145-6153),<br />
10. <strong>La</strong> discussione si riprodusse al Senato, dove l'on. Cambray-<br />
Digny propose che si ritenesse sufficiente per i mezzadri la notorietà,<br />
quando già l'Ufficio centrale alla parola contratto aveva<br />
sostituito la parola atto. Sono notevoli, e devono dare serio pensiero<br />
alle Giunte comunali ed ai mezzadri stessi, le parole pronunciate<br />
in quella occasione dall'onorevole Presidente del Consiglio.<br />
Se bastasse la notorietà od altra simile prova, e in seguito ad essa<br />
si inscrivessero nella lista i mezzadri, ecco che cosa avverrebbe.<br />
« <strong>La</strong> lista elettorale essendo un documento pubblico, senza dubbio<br />
un ufficiale del registro è in diritto di vederla ; e il ricevitore,<br />
vedendo l'iscrizione di tutti questi mezzadri, i quali hanno diritto<br />
in forza della non contestata iscrizione di esercitare il potere<br />
elettorale, e vedendo che il loro contratto non è registrato, li<br />
costringerà a registrarlo; ed essendo imposta una multa per tutti<br />
i contratti che non siano stati registrati entro un certo termine<br />
dalla loro stipulazione, ne viene che la proposta disposizione<br />
avrebbe per conseguenza d'imporre ad un gran numero di mezzadri<br />
multe considerevoli e superiori di gran lunga alla tassa che<br />
dovrebbero pagare all'erario in forza della <strong>legge</strong> del registro;<br />
quindi, invece di far loro un beneficio, avremmo inflitto loro una<br />
pena. E di più, una volta entrati in questa via, temo che ben pochi<br />
mezzadri andranno a chiedere di essere ammessi al benefizio dell'iscrizione<br />
elettorale, e anzi temo che molti supplicheranno le<br />
Giunte comunali e i loro delegati di escluderli dalle liste.<br />
* Per queste ragioni il Ministero accetta la variazione introdotta<br />
dall'Ufficio centrale, che cioè non si parli solamente di<br />
contratti, ma di atti, appunto per dare ai mezzadri la maggiore<br />
latitudine di essere compresi nelle liste, ma a condizione che essi<br />
pure siano nel diritto comune: io non potrei accettare un'altra<br />
modificazione ». .<br />
Ed aggiunse: " Io credo che tanto l'articolo 18 della <strong>legge</strong>,<br />
quanto la disposizione precisa del Codice civile (art. 1327) non<br />
siano e non debbano intendersi menomamente derogati per le<br />
disposizioni di quest'articolo. Ma venendo al caso speciale della<br />
notorietà, io prego di considerare che questa notorietà, come fatto<br />
generico, per le mezzadrie, non conclude nulla, perchè da se sola<br />
non basta, e occorre anche la prova che quella tal mezzadrìa si<br />
trovi nelle condizioni per le quali il mezzadro possa essere inscritto<br />
nelle liste elettorali. Quindi occorre sapere la superficie del fondo,<br />
la tassa che paga, cose che non si possono sapere per notorietà,<br />
E può avvenire il caso che a prima vista sembri che un mezzadro<br />
debba essere iscritto fra gli elettori, e che poi, compiute le indagini<br />
necessarie, risulti il contrario.
70 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
« Stanno, è vero, gli equipollenti indicati dal senatore Manfredi<br />
; ma se qui si stabilisse la notorietà, essa non solo non servirebbe,<br />
ma sarebbe pericolosa; e però il Ministero non vi può<br />
consentire " (Senato del Regno, Discussioni, pag, 2200-2204).<br />
Però quando la <strong>legge</strong> tornò innanzi alla <strong>Camera</strong>, avendo<br />
tentato l'on. A. Fiutino, di avere una dichiarazione autentica dal<br />
Governo circa l'applicazione del diritto comune a questo articolo,<br />
s'ebbe invece la seguente risposta dall'on. Inghilleri, con cui fu<br />
chiusa la discussione su questo argomento. ^ Quando si tratta di<br />
una conduzione o di fìtto a lungo termine, che è una specie di<br />
partecipazione alla proprietà, faccio osservare che per <strong>legge</strong> si<br />
deve trascrivere il relativo contratto, certo per gli effetti giuridici<br />
riguardo ai terzi. In quanto agli effetti elettorali sarebbe<br />
un vero ginepraio ammettere, che per prova testimoniale o per<br />
altro modo che la somigli si potesse giustificare la esistenza di<br />
un contratto. Meglio è lasciare la questione al giudizio <strong>dei</strong> corpi<br />
deliberanti. Sarebbe poi scorretto, con una dichiarazione più o<br />
meno esplicita del Ministero, chiarire o interpretare una disposizione<br />
legislativa" {Attix^o.Tlaìnentari, Discussioni, p. 8323-8324).<br />
11. <strong>La</strong> Commissione aveva proposto che i contratti dovessero<br />
avere data certa di sei mesi avanti al giorno in cui sì domanda la<br />
iscrizione nella lista. Ma fu osservato che tale disposizione avrebbe<br />
dato luogo a contestazioni, perchè si sarebbe potuto supporre che<br />
non fosse riferibile al caso dell'iscrizione fatta d*ufficio dalla<br />
Giunta comunale, o dal Consiglio comunale- Siccome il pensiero<br />
del Ministero e della Commissione proponente era quello di assicurarsi<br />
che un contratto, per servire di titolo elettorale, abbia<br />
una data certa di sei mesi anteriori all'epoca in cui si deve procedere<br />
all'iscrizione, così invece di dire : anteriore alla domanda<br />
che si fa per la iscrizione, si è sostituita la dizione: '
1.<br />
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LEGGÌI ELETTORALE POLITICA 71<br />
putate per la formazione del censo elettorale a favore del proprietario.<br />
Ma se a questi rimane la nuda proprietà ed altri ha<br />
l'usufrutto, cioè il godimento della cosa nel modo che ne godrebbe<br />
il proprietario, coll'obbligo di conservarne la sostanza<br />
tanto nella materia, quanto nella forma, l'imposta vtìor essere<br />
imputata a favore dell'usufruttuario.<br />
2. Questa disposizione non si applica ai diritti di uso e di abi^<br />
tazione, né alle servitù stabilite per <strong>legge</strong> o per fatto dell'uomo,<br />
né all'ipoteca, sebbene anche in questi casi il proprietario chef<br />
paga l'imposta non abbia la piena proprietà dello stabile o del<br />
fondo, e il censo sia una presunzione più imperfetta della sua<br />
attitudine all'esercizio del diritto elettorale.<br />
3. "<strong>La</strong> <strong>legge</strong> considera il censo come documento d'una rendita<br />
effettivamente percepita, e quindi della condizione economica del<br />
cittadino cui serve di titolo. Se la rendita è percepita dall'usufruttuario<br />
egli solo si trova nelle condizioni richieste dalla <strong>legge</strong>, e<br />
ciò anche se l'imposta fosse pagata dal nudo proprietario.<br />
Questo principio era espresso anche più chiaramente nella<br />
<strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, dove il corrispondente art. 8 soggiunjeva<br />
: «^ qualunque siano le disposizioni sotto le quali siasi<br />
stabilito l'usufrutto ".<br />
4. Il proprietario non trae alcun titolo elettorale dalla sua proprietà<br />
limitata dall'usufrutto, qualunque sia la somma d'imposta<br />
che paga per essa. L'on. Spirito Riberi aveva chiesto che fosse<br />
ammessa una eccezione, pel caso in cui l'imposta non sia minore<br />
del doppio di quella sovraccennata e la proposta trovò difensori<br />
nella minoranza della Commissione. « Io non vedo perché questa<br />
imposta non possa essere divisa tra il proprietario e l'usufruttuario,<br />
nel modo stesso che viene attribuita in parte al proprietario<br />
e in parte al mezzadro, in parte all'enfiteuta e in parte al<br />
padrone diretto ».<br />
Ma la proposta non fu accolta, perchè, come disse Fon. Vare,<br />
« non vi è un'analogia fra il caso del nudo proprietario in faccia<br />
all'usufruttuario con altri casi simili. Nel caso del direttario in<br />
confronto dell'utilista si capisce che il direttario,'avendo una<br />
parte del reddito in forma di censo^ di canone^ conti per qualche<br />
cosa ; ma il nudo proprietario ha niente ; egli ha raspettativà<br />
che un giorno verrà a possedere un dato stabile, che lo renderà<br />
soggetto all'imposta e lo farà elettore; intanto possedè tìulla di<br />
positivo. E il caso del figlio di famiglia di un padre elettore; esso<br />
non ha alcun reddito, da quei beni che sono goduti interamente<br />
dall'usufruttuario. Il proprietario nudo, veramébte, può star nudo<br />
se non abbia altro modo di vestirs-i, perchè il fondo a lui non<br />
profitta punto ; egli non possiede quel tanto che si è creduto, da<br />
chi ha votato l'art. 3, una presunzione di capacità.<br />
« <strong>La</strong> presunzione di capacità che deriva dal censo sta nel<br />
godimento di quei frutti, e quando non y'è godimento di frutti^
72 LEGGI POLITICO-AMMIKISTRATIVB<br />
non v'ha posizione sociale corrispondente. Quest'uomo è assolutamente<br />
nel caso di un nipote che aspetta l'eredità da uno zio »<br />
{Atti parlamentari, Discussioni, pag. 6159-6161).<br />
ART. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte<br />
su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti<br />
all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su<br />
beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in<br />
parti eguali, fra locatore e conduttore; e questa attribuzione<br />
ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per<br />
patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone<br />
diretto o dal locatore.<br />
1. Ragioni della variazione.<br />
2. Enfiteusi o locazioni.<br />
3. Locazioni superiori a trent'anni. F<br />
4. Ragione della disposizione della <strong>legge</strong>.<br />
!• <strong>La</strong> <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, art. 9, contemplava due casi :<br />
l'enfiteusi, e la locazione perpetua, o per più di novantanove anni.<br />
Nella nuova <strong>legge</strong>, in luogo di questa forma di locazione, che è<br />
in massima vietata, si contempla quella più che trentennale, pur<br />
mantenendo per questa e per l'enfiteusi le medesime disposizioni.<br />
2. L'enfiteusi è un contratto col quale si concede, in perpetuo<br />
0 a tempo, un fondo, coU'obblìgo di migliorarlo e di pagare<br />
un'annua prestazione in danaro o derrate {Cod. civ,, art. 1556).<br />
<strong>La</strong> locazione (delle cose) è un contratto col quale una delle<br />
parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa, per<br />
un determinato tempo e mediante un determinato prezzo, che<br />
questa si obbliga di pagarle {Cod. civ.^ art. 1569).<br />
Le locazioni d'immobili non possono in generale stipularsi<br />
per un tempo superiore di trent'anni, e la disposizione è cosi tassativa,<br />
che qualunque patto in contrario è di nessun effetto {Cod.<br />
civ.y art. 1571).<br />
3. A questo riguardo la locazione è contemplata nell'art. 3,<br />
al comma 2 pei fondi rustici, e al comma 5 pei fabbricati. Ma<br />
può avvenire, così per i fabbricati, come per i terreni, che la<br />
locazione abbia una durata maggiore di trent'anni. I fabbricati,<br />
per uso d'abitazione, possono essere dati in locazione durante<br />
tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo. 1 terreni<br />
affatto incolti, possono essere dati in locazione anche per un<br />
tempo eccedente i trent'anni, ma non superiore ai cento, col patto<br />
di dissodarli e di ridurli a coltura {Cod. civ., art. 1571).<br />
4. Trattandosi di beni enfiteutici l'imposta è attribuita per<br />
quattro quinti all'enfìteuta e per un quinto al padrone diretto,<br />
perchè questo ricava dall'enfiteusi nn utile generalmente molto
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 73<br />
inferiore all'effettivo reddito <strong>dei</strong> beni; trattandosi di locazione più<br />
che trentennale l'imposta è computata metà al locatore, metà al<br />
conduttore, perchè l'utile riesce nel fatto più equamente ripartito.<br />
Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il<br />
fondo sono a carico dell'enfìteuta. Ma le suddette disposizioni<br />
della <strong>legge</strong> non mutano, se anche per effetto di convenzione speciale<br />
venissero pagate dal proprietario diretto o concedente. Così<br />
si dica della locazione più che trentennale, nella quale pure il<br />
pagamento delle imposte può essere convenuto a carico del conduttore.<br />
ART. 7. I proprietari di slabili che la <strong>legge</strong> esonera tempo<br />
raneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè<br />
venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove<br />
non godessero l'esenzione: di tale imposta si tiene loro conto<br />
per farli godere immediatamente del diritto elettorale.<br />
1. Esempi delle esenzioni contemplate da questo articolo.<br />
2. Si pone un dubbio in proposito.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> 28 giugno 1879, n. 4943 diede facoltà al Governo<br />
di sospendere le scadenze <strong>dei</strong> pagamenti delle imposte dirette a<br />
tutto il dicembre 1880 a favore <strong>dei</strong> contribuenti compresi nei<br />
Comuni da indicarsi con Decreto reale, dopo udite le Deputazioni<br />
provinciali, come danneggiati dall'eruzione dell'Etna, dai terremoti,<br />
dalle inondazioni del Po ed affluenti, da altre inondazioni<br />
e disastri consimili. Con successivi decreti queste disposizioni<br />
vennero applicate a vari Comuni compresi nelle disposizioni<br />
delia <strong>legge</strong>.<br />
Prima di queste esenzioni altre furono accordate in casi<br />
consimili, e potrebbero esserlo per l'avvenire. In tal caso i contribuenti<br />
esonerati ^r(9 tempore dal pagamento dell'imposta continuano<br />
ad essere elettori, se anche la loro quota sia discesa al<br />
di sotto di L. 19,80. Se l'imposta non era determinata prima della<br />
esenzione può esserlo a loro spese.<br />
3. Qualora l'imposta di cui hanno ottenuto l'esonero in uno o<br />
più anni venisse poi ripartita sugli anni successivi, è dubbio se la<br />
quota spettante agli anni precedenti debba essere compresa nella<br />
formazione del censo di L. 19, 80.<br />
ART. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al numero<br />
4 <strong>dei</strong>rarticolo 3 si computano tutte le imposte dirette<br />
pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.<br />
Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei ben<br />
della sua prole^ <strong>dei</strong> quali abbiali godimento ; al marito di quelle
1^4 LEOai P6LlTIGÒ-AMMllfISTllATlVE<br />
che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati<br />
per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel<br />
<strong>dei</strong> coniugi omologato dal Tribunale.<br />
L Si risolve un dubbio sulle sovrimposte provinciali,<br />
2. Con quali restrizioni il padre possa addurre l'imposta pagata sui<br />
beni del figlio.<br />
della<br />
1. <strong>La</strong> disposizione dell'articolo 8 può far nascere anzitutto il<br />
dubbio se possano computarsi per costituire il censo elettorale,<br />
oltre alle imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del<br />
Regno, anche il tributo provinciale pagato in diverse provincie.<br />
Le parole in corsivo mancavano nel corrispondente articolo li<br />
della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, e furono aggiunte in relazione<br />
alla esclusione che era stata fatta dalla <strong>Camera</strong> del tributo provinciale.<br />
Logicamente il Senato, nel ristabilire questo tributo<br />
avrebbe dovuto cancellare quelle parole, od aggiungervi ed alle<br />
provvide.<br />
L'errore della \Qgge è evidente, ma può essere corretto<br />
nell'applicazione tenendo conto del precedente articolo 3, <strong>dei</strong> motivi<br />
che determinarono in esso l'accennato emendamento e della<br />
giurisprudenza che già si è formata sull'articolo 11 della precedente<br />
<strong>legge</strong> elettorale.<br />
L'articolo 3 dice che si computa non solo il regio tributò<br />
prediale, ma anche il provinciale. <strong>La</strong> loro equiparazione è perfetta,<br />
e perciò non si può distinguere il caso in cui siano pagati<br />
in una sola od in più esattorie delle imposte, significando ugualmente<br />
la potenza contributiva e quindi la condizione economica<br />
del cittadino.<br />
I motivi che determinarono il Senato a mantenere il principio<br />
della legislazione vigente e tener conto anche del tributo<br />
provinciale, reggono pure nel caso in cui questo tributo sia<br />
pagato, come l'erariale, in diverse provincie, e si debbano sommare<br />
le quote per costituire il censo elettorale.<br />
Da ultimo Tart. 11 della <strong>legge</strong> precedente dovevasi pur<br />
intendere con riferimento all'art. 2, e non comprendeva tutte le<br />
imposte pagate nei regi Stati, secondo la lettera, ma si intendevano<br />
escluse le comunali. Così secondo la nuova <strong>legge</strong> non si<br />
intendono soltanto quelle pagate allo Stato, ma anche le imposte<br />
che si pagano allo Stato per le provincie.<br />
2. Al padre si tiene conto delle imposte che paga sui beni<br />
della sua prole di cui abbia il godimento. Siffatto computo cessa<br />
perciò quando il figlio, raggiunta l'età di 21 anni, abbia diritto<br />
di prevalersi di questo censo a proprio vantaggio, o quando il<br />
padre perda, per qualsiasi altra ragione, il godimento <strong>dei</strong> beni<br />
predetti.<br />
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LEGGE ELETTORALE POLmCA ?5<br />
3. Secondo la <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, la separazione di beni<br />
ottenuta dalla moglie, non toglieva al marito il diritto di prevalersi<br />
delle contribuzioni, che paga la moglie per costituire il<br />
censo elettorale; soltanto la separazione di corpo può produrre<br />
un simile effetto. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale, volendo estendere<br />
tale effetto anche alla separazione di beni, lo ha espressamente<br />
dichiarato (Legge 20 marzo 1865, art. 21). <strong>La</strong> presente<br />
<strong>legge</strong> parla di separazione personale, e non contempla perciò il<br />
caso della separazione <strong>dei</strong> beni. Anche in questo caso, dunque,<br />
il marito può computare a proprio favore per la formazione del<br />
censo elettorale le imposte pagate sui beni della moglie, perchè<br />
anch'essi contribuiscono alla domestica azienda, almeno nella<br />
misura portata dal Codice civile, e perciò influiscono a determi<br />
nare anche la posizione economica del marito.<br />
Si domanda inoltre, che la sentenza di separazione sia passata<br />
in giudicato, e si ammette anche il caso della separazione<br />
per solo consenso, la quale non può aver luogo senza l'omologazione<br />
del Tribunale.<br />
ART. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai p<br />
prietari di beni indivisi o da una Società commerciale s(<br />
per egual parte<br />
<strong>La</strong> stessa misurasi applica nel determinare la comparteci<br />
pazione <strong>dei</strong> soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizion<br />
dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.<br />
Dove l'uno <strong>dei</strong> compartecipi pretenda ad una quota superiore<br />
a quella degli altri deve giustificare il suo diritto<br />
presentando i titoli che lo provino.<br />
L'esistenza della Società di commercio si ha per sufficien<br />
temente provata da un certificalo del Tribunale di commerci)<br />
indicante il nome de<br />
^<br />
1. SchiarimeìitL Società commerciali. Comproprietari e Soci.<br />
2. Com.e si procede all'iscrizione.<br />
!• Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o piii<br />
atti di commercio. <strong>La</strong> disposizione dell'art. 9 si riferisce soltanto<br />
alle società in nome collettivo, la quale si contrae tra due o più<br />
persone, con responsabilità illimitata e solidale {Cod. di comm.).<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> ritiene che i comproprietari ed i soci abbiano una<br />
parte eguale nella proprietà e quindi sopportino una quota eguale<br />
dell'imposta. Perciò se un fondo appartenente per es., a tre persone<br />
pagamene di 3X19,80 = 59,40 lire; nessuno <strong>dei</strong> comproprietari<br />
è elettore, a meno che uno di essi non provi, per es., di<br />
avere la proprietà di due quinti, l'altro pure di due quinti e il
76 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
terzo di un quinto, nel qual caso si computerebbero ai due primi<br />
L. 23, 36 d'imposta ciascuno, con cui avrebbero titolo all'elettorato.<br />
E quello che della comproprietà va detto <strong>dei</strong>rassociazione<br />
di due o più persone in una locazione o fìtto, in una mezzadrìa e<br />
in altro degli atti contemplati dall'art- 3.<br />
2. <strong>La</strong> società si costituisce per atto scritto, il quale deve essere<br />
depositato per estratto nella cancelleria del Tribunale di commercio.<br />
Il Tribunale provvede alia trascrizione del contratto sul<br />
registro a ciò destinato ed alla sua affissione. Fra le indicazioni<br />
prescritte dal Codice di commercio, l'estratto deve contenere<br />
il nome, cognome e domicilio <strong>dei</strong> soci. Il Tribunale certifica<br />
appunto questi nomi ; l'agente delle tasse indica l'imposta pagata<br />
dalla società, ed a questi due estremi le Giunte comunali applicano<br />
la disposizione del presente articolo.<br />
ART. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a Società in<br />
accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali<br />
Società, sono imputati nel censo <strong>dei</strong> gestori o direttori, fino<br />
alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale,<br />
della quale deve constare nel modo sovrindicato.<br />
1. Le diverse specie di società.<br />
2. ApplicazioTie dell'articolo precedente.<br />
3. Gestori^ direttori ed wm ministrato ri.<br />
1. Oltreché in nome collettivo, le società possono essere in<br />
accomandita semplice, in accomandita per azioni, anonime e<br />
cooperative {Nuovo Codice dicorara.). Le disposizioni di questo<br />
articolo si applicano ad ambedue le specie di accomandita, e per<br />
analogia alle società cooperative.<br />
3. Nelle società in accomandita semplice, quando vi sono più<br />
soci obbligati in solido ed insieme soci accomandanti, sia che i<br />
primi amministrino tutti insieme, sia che Tamministrazione generale<br />
sia commessa ad uno o più di essi, la società è nel tempo stesso<br />
in nome collettivo riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita<br />
riguardo ai semplici accomandanti. A quelli si applicano<br />
perciò le disposizioni <strong>dei</strong>rarticolo precedente, ogni qualvolta risulti<br />
distintamente la quota spettante ai primi, da quella spettante<br />
ai secondi.<br />
3. Parlando di gestori e direttori, la <strong>legge</strong> si riferisce anche<br />
agli amministratori delle società anonime e cooperative, i quali<br />
devono depositare, per garanzìa della loro gestione, quei numero<br />
d'azioni che è determinato dall'atto costitutivo. In mancanza di<br />
amministratore<br />
parte del capitale sociale<br />
<strong>La</strong> partecipazione <strong>dei</strong> gestori, direttori ed amministratori<br />
generalmente constare<br />
di
V ^<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 77<br />
ART. 41. Le imposte dirette non sono computate per Tesercizio<br />
del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto<br />
anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle<br />
liste elettorali.<br />
Questa disposizione non si applica al possessore a titolo<br />
di successione, o per anticipazione di eredità.<br />
1. <strong>La</strong> base del censo.<br />
2. Proposta approvata dalla <strong>Camera</strong>.<br />
3. <strong>La</strong> legislazione inglese.<br />
4. <strong>La</strong> legislazione belga.<br />
5. Modificazione introdotta dal Senato.<br />
6. Confronti colla legislazione belga.<br />
7. Confronti colVinglese.<br />
8. Motivi della modificazione introdotta.<br />
9. Il possessore a titolo di successione.<br />
1. Si credette opportuno di stabilire che le imposte dirette<br />
non vengono computate, qualora chi le paga non possieda [o stabile<br />
anteriormente alle operazioni dell'annuale revisione delle<br />
liste elettorali. Questa disposizione corrisponde all'art. 14 della<br />
<strong>legge</strong> anteriore, ma non si è badato a metterla in armonia coll'articolo<br />
3, procurando la medesima guarentigia dell'effettivo possesso<br />
del reddito corrispondente all'imposta pagata, la quale è<br />
della maggiore importanza. Non basta, infatti, pagare il censo ; è<br />
necessario che colui il quale se ne serve di titolo elettorale si<br />
trovi nelle condizioni determinate dalle leggi fiscali per essere<br />
gravato di imposta, cioè, possieda le basi del censo. Non vale<br />
contro questa opinione, che si trae dai successivi articoli della<br />
<strong>legge</strong>, l'analogia con cui si potrebbe suggerire Fapplicazione di<br />
una sentenza del Tribunale di Messina, 1^ settembre 1877, nella<br />
quale si è dichiarato « che non pregiudica l'esercizio del diritto<br />
elettorale la dichiarazione fatta all'esattore di non possedere il<br />
cespite imponibile, perchè ove rie seguisse un giudizio, il cittadino<br />
deve intanto pagare la tassa sul principio del solve et<br />
repete " {Riv. amm. 1877, 12).<br />
2. Il principio era espresso molto più chiaramente in questo<br />
articolo come era stato votato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, del<br />
seguente tenore: « Le imposte dirette non sono computate per<br />
l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente<br />
pagate da sei mesi almeno prima che incomincino le operazioni<br />
dell'annuale revisione delle liste elettorali '^..E cosi veniva giustificata<br />
cotesta disposizione : *^ Si credette opportuno di stabilire<br />
che le imposte dirette non vengano computate per l'esercizio del<br />
diritto elettorale se non sono state eff^ettivamente pagate da sei<br />
mesi prima che incomincino le operazioni dell'annua revisione delle<br />
liste elettorali. Questa disposizione trovasi eziandio nella <strong>legge</strong>
78 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATr^<br />
inglese e nella <strong>legge</strong> belga, ad evitare il caso avvenuto in quei<br />
paesi, ed avvenuto anche in Italia, di individui, i quali fecero una<br />
denuncia di redditi di ricchezza mobile, denuncia in base alla<br />
quale, seguita la loro inscrizione nei ruoli della imposta, ottennero<br />
anche l'inscrizione nelle liste elettorali; ma siccome il<br />
denunciante non aveva effettivamente il reddito, l'esattore, eseguiti<br />
indarno gli atti per farsi pagare, dovette porre la somma<br />
denunciata fra le quote inesigibili « {ReL ZAXARDELLI, pag. 79),<br />
3. <strong>La</strong> legislazione inglese è contenuta principalmente nel<br />
Refonn act del 1832 (2 Will. IV, cap. 45), e nel Rejjresentalion<br />
of the people act, del 1867 {30 and 31 Vict., cap. 102), e le sue<br />
disposizioni principali meritano di venire qui riferite, potendo<br />
servire di opportuno commento alla proposta che era stata accolta<br />
dalla <strong>Camera</strong> ed a quella parte di essa che rimase dopo le deliberazioni<br />
del Senato.<br />
Il podere o tenuta, che conferisce il diritto al voto elettorale<br />
per le contee può essere posseduto non solo a titolo di proprietà,<br />
ma altresì a titolo d'enfiteusi, di vitalizio o di locazione<br />
per un numero determinato d'anni, oppure a titolo di semplice<br />
occupazione. Quelli che possedono a titolo di fedecommesso<br />
{trv.steé) o di ipoteca con patto d'anticresi {morgagee)^ sono elettori<br />
soltanto quando si trovino nel possesso effettivo delle rendite<br />
e <strong>dei</strong> profitti <strong>dei</strong>rimmobìle; invece chi ha dato l'immobile in<br />
anticresi {mcrigagor) o in fedecommesso, può votare nonostante<br />
l'anticresi od il fedecommesso onde l'immobile è affetto. I liberi<br />
proprietari per effetto di eredità o di vitalizio {freeJiolders of<br />
inheritojice and far lifé) quelli in ogni caso, questi allorché abbiano<br />
l'effettivo possesso del fondo, od abbiano acquistato la loro<br />
proprietà libera a titolo di legato, di dotazione, di benefizio ecclesiastico<br />
0 per rimunerazione di cariche, possono essere elettori,<br />
quando dalla loro libera proprietà traggano una rendita netta<br />
annua non inferiore a 40 scellini, dedotti i carichi.<br />
I lìberi proprietari vitalizi, che non abbiano il possesso<br />
od abbiano acquistato la loro proprietà altrimenti che nei modi<br />
surriferiti, e le persone investite del possesso d'un fondo vita<br />
durante, o durante la vita di altre persone, o in forza di sentenze,<br />
di transazioni o di arbitrato {seized at lav: or equity),<br />
e così pure quelli che possedono immobili a titolo di freeholders^<br />
di copyholders o in altra forma che non sia la piena proprietà,<br />
sono elettori qualora abbiano una rendita annua, netta da qualunque<br />
peso, superiore alle lire sterline 5, dedotti tutti i livelli<br />
e carichi che gravano sulla proprietà stessa.<br />
I possessori enfiteutici {lessees), assegnatari (assignees)<br />
d'immobili di qualsiasi natura, per una durata non minore di 60<br />
anni, sia o no condizionata alla vita di una o più persone, sono<br />
elettori purché gl'immobili stessi abbiano una rendita annua netta<br />
superiore a lire sterline 5 ; oppure a lire sterline 50, quando il
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 79<br />
periodo sopra accennato sia minore di 60 anni, ma maggiore<br />
di 20; rimanendo fermo che niun sub-enfiteuta, o assegnatario<br />
di enfiteusi, possa votare per il titolo del possesso pei detti periodi<br />
60 e 20 anni, se non si trova nell'effettivo possesso degli immobili<br />
(Statuto 2, Gugl. IV, cap. 45).<br />
Sono elettori anche i semplici possessori di qualsiasi terra<br />
0 podere di una rendita non inferiore alle lire sterline 50, e coloro<br />
che abbiano occupato durante l'intero anno precedente al 31 luglio,<br />
dell'anno in cui chiedono l'elettorato, come proprietari o come<br />
affittuari, una terra o tenuta di un reddito annuo non minore<br />
di 12 lire sterline. E però necessario, che durante il tempo di tale<br />
occupazione abbiano pagato per intero la quota loro spettante<br />
della tassa <strong>dei</strong> poveri, secondo i fondi occupati, e precisamente,<br />
che al 20 luglio abbiano pagata per intero la tassa dovuta fino<br />
al 5 gennaio antecedente.<br />
Nelle città e nei borghi l'elettorato spetta a chi nel 1832<br />
trovavasi nell'esercizio di certi antichi diritti vitalizi od ereditari;<br />
ad altre persone cui il diritto venne conferito avanti al<br />
1833 con disposizioni speciali ; ai proprietari e possessori paganti<br />
tassa, ed ai conduttori indipendenti di qualunque casa, magazzino,<br />
banco, bottega od altro edifìcio, sia o non sia annesso<br />
al terreno su cui è posto o ad esso spettante, che abbiano una<br />
rendita annua netta di lire sterline 10, purché però l'elettore<br />
abbia posseduto l'immobile nei dodici mesi precedenti all'ultimo<br />
giorno di luglio, sia stato assoggettato a tutte le tasse pei poveri<br />
a titolo del possesso stesso, ed abbia tenuto il proprio domicilio<br />
nella città o borgo, o nel perimetro di 7 miglia da esso durante<br />
i 6 mesi precedenti al 31 luglio. È inoltre necessario che gli elet<br />
1<br />
tori della città e borghi abbiano pagato pel 20 di luglio la tassa<br />
<strong>dei</strong> poveri ed i diritti d'accisa, scaduti il 5 gennaio; altrimenti<br />
non possono essere ammessi ad esercitare il loro diritto.<br />
Per costituire titolò all'elettorato, è indifferente che gli stabili<br />
posseduti siano uno o più, separati od uniti, o di diversa<br />
natura, purché si trovino in possesso della stessa persona. Quando<br />
^\ ìra,itì dì 2^QSsesso indiviso, ciascun compossessore può essere<br />
elettore, se la rendita annuale netta dello stabile è tale, che<br />
divisa fra i vari possessori, ne spetti a ciascuno una quota parte<br />
di almeno 10 sterline. In nessun caso può venire inscritto come<br />
elettore colui che nei dodici mesi precedenti all'ultimo giorno di<br />
luglio ha ricevuto sussidi dalla parrocchia od altra elemosina.<br />
Sono elettori, inoltre, nelle città o nei borghi coloro che<br />
occupano ed abitano da dodici mesi interi precedenti all'ultimo<br />
giorno di luglio dell'anno in cui chiedono la inscrizione, sia<br />
come proprietari, sia come inquilini, una casa di abitazione, e<br />
per questa casa pagano tutte le imposte stabilite dalla <strong>legge</strong> sui<br />
poveri. Non sono ammessi ad esercitare il diritto elettorale i<br />
comproprietari ed i coinquilini, e sono del pari esclusi dal voto
80 LEGGI POUTICO-A^IMINISTRATIVE<br />
coloro che al 20 luglio non hanno pagato regolarmente le imposte<br />
stabilite dalla predetta <strong>legge</strong>, che erano dovute fino al 5<br />
del precedente mese di gennaio. Sono del pari elettori coloro<br />
che occupano separatamente, da un anno precedente airultimo<br />
giorno di luglio, un alloggio che faccia parte di una stessa casa<br />
di abitazione ed abbia una rendita annuale netta, non tenendo<br />
conto <strong>dei</strong> mobili, di almeno dieci lire sterline.<br />
4. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale belga del 3 marzo 1831 (art. 3), domandava<br />
la prova del possesso del censo, ed era sufficiente provarlo<br />
per l'anno in corso e per Tanno avanti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1° aprile 1843<br />
stabilì nn termine più lungo per quelle imposte, come sono le<br />
patenti, che fondandosi sulle dichiarazioni danno luogo alle frodi,<br />
e mentre per Fimposta fondiaria ed altre a questa equiparate si<br />
continuò a richiedere il possesso d'un anno, per le patenti si è<br />
richiesto il possesso del censo per due anni. <strong>La</strong> ragione di tale<br />
disposizione si fu, che i partiti faceano inscrivere chi non può<br />
esercitare il diritto e questo è piii difficile quando si stabilisce un<br />
periodo di tempo non breve, durante cui, a buon conto, si dovrebbe<br />
pagare l'imposta per chi si è fatto inscrivere. Se però si era<br />
variato il termine, questo si era variato solo per le imposte che<br />
si fondano su dichiarazioni, ed il prolungamento del termine<br />
stesso non era mutamento di sistema. Quello insomma che si<br />
esigeva, si era il possesso e non si andava più in là.<br />
Il pagamento effettivo dell'imposta venne stabilito come<br />
condizione dell'esercizio del diritto elettorale colla <strong>legge</strong> 10 settembre<br />
1865. Ed anzi colla <strong>legge</strong> 30 marzo 1870 la disposizione<br />
venne resa più rigida, non computandosi più oltre nel censo, se<br />
non imposte, le quali siano state pagate per l'anno intero. Altrimenti<br />
si sarebbe potuto, per alcune imposte, averle pagate per un<br />
solo trimestre pur anco, e poscia esser rimasti tuttavia elettori,<br />
quantunque dopo il trimestre rinunciando, per es. ad un spaccio,<br />
o ad altro esercizio, si fosse rimasti esonerati da imposte pel rimanente<br />
dell'anno. Ed inoltre la <strong>legge</strong> 30 marzo 1870 non si accontentava<br />
nemmeno più del periodo di due anni per le sole imposte<br />
fondate su dichiarazioni de' contribuenti, ma il termine <strong>dei</strong> due<br />
anni veniva stabilito senza distinzione da imposta ad imposta. Più<br />
ancora, se non escluso, ne era però rimasto in dubbio il diritto<br />
del successore a titolo di successione, o del proprietario a titolo<br />
di trasferimento autentico. Colla <strong>legge</strong> 12 giugno 1871 invece si<br />
ritornò al termine diunsolo anno per tutte, e si sono messi fuori<br />
di contestazione i diritti derivanti da successione o da acquisto.<br />
Ma di nuovo colla <strong>legge</strong> 9 luglio 1871, la cui disposizione è passata<br />
nel Codice elettorale del 1878, e poi con qualche modificazione<br />
del Codice elettorale 5 agosto 1881, pur mantenendosi Tanno per<br />
l'imposta fondiaria, o equiparata a questa, per le altre imposte<br />
dirette si è ristabilito il termine di due anni.<br />
Così si domandano due anni anche qualora il censo fosse
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 81<br />
composto di imposte fondiarie e d'imposte personali (art. 6, Code<br />
elect. 1881), Chi voglia giudicare dell'importanza di questa disposizione<br />
nel Belgio veda il Code electorale^ commentato, p. 73-91,<br />
dove sono diffusamente trattate tutte le questioni relative ed esaminate<br />
minutamente le disposizioni della legislazione vigente,<br />
5. Il Senato però modificò notevolmente le disposizioni contenute<br />
in questo articolo, e le ragioni àeWe modificazioni, che la<br />
<strong>Camera</strong> poscia accolse, vennero cosi svolte nella Relazione delrUtììcio<br />
centrale:<br />
« Per assicurare la genuina osservanza delle leggi che<br />
fondano il diritto elettorale sul censo, oltre avere ricorso alla<br />
punizione delle frodi, le leggi elettorali prescrivono il possesso<br />
del censo medesimo per un certo tempo anteriore, ovvero alcune<br />
ben anco Teffettivo pagamento dell'imposta. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale<br />
vigente si attiene al primo sistema; il disegno di <strong>legge</strong>, che ci<br />
sta dinanzi, a quest'ultimo. Per la <strong>legge</strong> elettorale vigente l'imposta<br />
non è computata nel censo elettorale se lo stabile non siasi<br />
posseduto e la locazione non siasi fatta anteriormente alle prime<br />
operazioni dell'annuale revisione delle leggi elettorali. Pel disegno<br />
di <strong>legge</strong> che ci sta dinanzi, le imposte dirette non sono computate<br />
per l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente<br />
pagate: e devono essere effettivamente pagate da sei mesi<br />
almeno prima che incomincino le operazioni dell'annuale revisione<br />
delle liste elettorali. Le operazioni dell'annuale revisione delle<br />
liste elettorali cominciano in gennaio.<br />
« A giustificazione di questa disposizione si è addotto<br />
l'esempio dell'Inghilterra e del Belgio. Poiché in que' paesi, e<br />
in Italia pure, vi furono di coloro che fecero una denuncia di<br />
redditi di ricchezza mobile, in base a cui, seguita la loro inscrizione<br />
nei ruoli dell'imposta, ottennero anche l'inscrizione nelle<br />
liste elettorali. Ma come non avevano effettivamente il reddito,<br />
l'esattore, eseguiti indarno gli atti per farsi pagare, dovette porre<br />
la somma denunciata fra le quote inesigibili...<br />
6. « Quando però si raffrontino i termini e le condizioni della<br />
<strong>legge</strong> belga, coi termini e le condizioni, che il disegno di <strong>legge</strong><br />
adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> pone, si riconoscerà, che la<br />
l^gge belga è d'una larghezza incomparabilmente maggiore del<br />
disegno di <strong>legge</strong> medesimo.<br />
" Per l'articolo 43 del Codice elettorale del 1881, che corrisponde<br />
all'articolo 20 del Codice elettorale del 1876, esteso<br />
all'elezione <strong>dei</strong> membri <strong>dei</strong> tribunali di commercio e <strong>dei</strong> consigli<br />
<strong>dei</strong> prt^d'hommes, la revisione delle liste elettorali comincia dal<br />
lo al 14 agosto. E poiché per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali<br />
basta che risulti d*essere in regola col pagamento dell'imposta<br />
fondiaria per l'anno avanti, si danno quindi almeno otto<br />
mesi di tempo per porsi in regola col pagamento, che non si fosse<br />
fatto a tempo debito. Pel disegno di <strong>legge</strong> adottato dalla <strong>Camera</strong><br />
LEGGI SPECIALI. •— Seri^ 1» — Voi, iF, 6
LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE «<br />
<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> l'imposta dev'essere effettivamente pagata sei mesi<br />
almeno prima che incomincino le operazioni dell'annua revisione<br />
delle liste elettorali, le quali operazioni incominciano in gennaio.<br />
Si noti, inoltre, che essendo bimestrali le rate di pagamento delle<br />
imposte dirette, per non rimanere privati dell'esercizio del diritto<br />
elettorale, si esige di trovarsi, col pagamento dell'imposta per<br />
Tanno avanti, perfettamente in giornata. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> belga da otto<br />
mesi almeno di tempo : il disegno di <strong>legge</strong>, approvato dalla <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> nemmeno giorni.<br />
« Ed inoltre la <strong>legge</strong> belga ha provveduto, perchè d'ufficio<br />
la Giunta municipale pervenga a cognizione di quanti hanno soddisfatto<br />
0 no l'obbligo dell'imposta pel tempo che la <strong>legge</strong> pone.<br />
Il disegno di <strong>legge</strong> adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> ha bensì<br />
preso dalla <strong>legge</strong> belga la prescrizione, per cui deve essere spedito<br />
senza spesa agli uffizi comunali un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle<br />
imposte dirette ; certificato conforme all'originale, dall'agente<br />
delle imposte; ma non ha trascritta del pari la disposizione<br />
dell'art. 46 del Codice elettorale del 1881 {articolo 2 bis, n. 45,<br />
L. 1881).<br />
^ Niente di tutto ciò nel disegno di <strong>legge</strong>. Per quanto sia<br />
provveduto che la Giunta debba inscrivere nelle liste anche coloro<br />
che non hanno fatto alcuna domanda, ne presentato alcun documento,<br />
quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere<br />
elettori (art. 46), come poi potrà appunto verificare essa medesima<br />
il requisito dipendente dal censo in relazione alla disposizione dell'articolo<br />
11, ossia all'obbligo dell'effettivo pagamento? È il cittadino<br />
che deve lui stesso produrre la quietanza a corredo della<br />
domanda per essere iscritto nelle liste elettorali. E ciò solo basterà<br />
per tener molti lontani dal far valere il diritto elettorale, che pure<br />
è loro spettante.<br />
7. *^ Meno ancora si può fare il riscontro colle leggi inglesi.<br />
Le leggi inglesi fanno dipendere l'esercizio del diritto elettorale<br />
non dal possesso, non dal pagamento della imposta, ma da un<br />
fatto materiale, esterno, palese, che, quando sia accompagnato<br />
dalle condizioni di <strong>legge</strong>, significa la qualità d'elettore alla vista<br />
di tutti; il fatto cioè àeWoccupazione di casa, bottega, o podere.<br />
Fra le condizioni che devono accompagnare il fatto dell'occupazione,<br />
0 meglio esservi inerenti, vi è quella, che la casa, bottega<br />
0 podere rappresentino un certo reddito, e chi l'occupa, soddisfatto<br />
abbia la tassa <strong>dei</strong> poveri e i diritti di accisa. L'obbligo dunque<br />
del pagamento dell'imposta si riferisce ad imposte diverse dairimposta<br />
fondiaria: si riferisce ad imposte diverse da quelle su cui si<br />
fonda il diritto elettorale ; si riferisce ad imposte che determinano<br />
lacondizionepersonaleeTappartenenza dell'elettore, e costituiscono<br />
quindi assai piii un presupposto, che una condizione del diritto<br />
elettorale. E basta che l'elettore abbia pagato al venti di luglio la<br />
tassa <strong>dei</strong> poveri, e i diritti di accisa scaduti il 5 di gennaio. Il che
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 83<br />
è ben diverso dal disegno di <strong>legge</strong> nostro, che al contribuente<br />
non dà un giorno di tregua.<br />
8. '^ Sembra questa una disposizione di procedura ò di prova,<br />
ma in realtà è disposizione di diritto elettorale, e che toglierebbe<br />
d'un tratto il diritto a moltissimi elettori, ed appunto fra gli<br />
elettori per censo. Chi abbia tenuto dietro alle vicende delle leggi<br />
elettorali nel Belgio, anche dalle sole date, si accorge facilmente,<br />
come disposizioni simili, e persino di portata incomparabilmente<br />
minore di questa, si proseguano od oppugnino a seconda della<br />
prevalenza che si vuol dare ad elettori di certa condizione, e particolarmente<br />
d'una preponderanza delle popolazioni urbane o<br />
rustiche. Nelle discussioni della <strong>legge</strong> del 1881 si è perfino data<br />
importanza al momento dell'anno in cui devono essere presentate<br />
al direttore delle contribuzioni dirette le dichiarazioni delle patenti.<br />
Perchè il termine anteriore era tale da permettere alle popolazioni<br />
della campagna di produrre le dichiarazioni suppletive,<br />
mentre nelle città, venendo resi esecutivi i ruoli ad anno più inoltrato,<br />
per le dichiarazioni suppletive non si sarebbe fatto a tempo,<br />
« Noi non ci preoccupiamo dell'influenza, che la <strong>legge</strong> elettorale<br />
darà agli uni o agli altri; sin da principio ci siam messi in<br />
guardia da previsioni, che possono riuscire molto fallaci. Ma dato<br />
che abbiamo con una mano il diritto elettorale non possiamo<br />
toglierlo coll'altra: riconosciuto il diritto elettorale negli elettori<br />
che possedano quel determinato censo, non possiamo per altra<br />
via privarli del diritto elettorale medesimo. Né possiamo meno<br />
che mai far servire il diritto elettorale agl'interessi della finanza,<br />
né questi alla preponderanza elettorale degli uni o degli altri,<br />
una volta che tutti noi siamo'd'accordo nel volerli tutti del pari,<br />
E siamo persuasi che la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> ci saprà grado d'aver<br />
tolto di mezzo una disposizione, la quale per la sua molta illiberalità<br />
non può spiegarsi altrimenti, che come una di quelle disposizioni,<br />
che nelle grandi discussioni di principio s'insinuano talvolta<br />
con modesta apparenza come misure di semplice attuazione, e nel<br />
fatto trovano poi aver compromesso il principio medesimo,<br />
^ Noi certo non inventeremo una guerra per togliere colle<br />
imposizioni il diritto elettorale dopo avere della imposizione fatto<br />
un titolo al diritto elettorale medesimo ! Ma nemmeno ricorreremo<br />
alle leggi di riscossione delle im-posizioni, perchè nel fatto<br />
uno <strong>dei</strong> titoli fondamentali del diritto elettorale non sia molto più<br />
stretto di quello che apparisca largo nella disposizione che lo statuisce.<br />
Tanto meno vi ricorreremo, dacché c'rmportanon tanto di<br />
riconoscere un diritto elettorale più largo, quanto di vederlo entrato<br />
nelle abitudini, tenuto in pregio, esercitato, e lo renderemo<br />
quindi uggioso, fiscale? E non dubitiamo quindi, che il Senato<br />
abbia da accogliere di buon animo la reintegrazione della disposizione<br />
vigente, siccome quella, che mantiene le ragioni del diritto<br />
nella loro interezza.
84 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIA'E *<br />
9. ^ È a notarsi finalmente che nello stesso disegno di <strong>legge</strong> si<br />
è poi mantenuta la disposizione della <strong>legge</strong> vigente, per cui la<br />
condizione'cosi imposta all'esercizio del diritto elettorale non si<br />
applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione<br />
di eredità: ossia non si richiede dal possessore in virtù di siffatto<br />
titolo la prova d'essersi messo in regola colla <strong>legge</strong> avanti dell'annuale<br />
revisione delle liste elettorali. Questa disposizione ha<br />
ragione di essere nel sistema della <strong>legge</strong> vigente, che è il nostro.<br />
Ma nel sistema adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, ossia del pagamento<br />
effettivo dell'imposizione, diventa un'incongruenza, per<br />
cui, quando pure il sistema stesso si mantenesse, l'articolo corrispondentemente<br />
andrebbe emendato. Il Senato però vorrà emendarlo<br />
per le ragioni che abbiamo esposto di giustizia, le quali<br />
sono necessariamente pure ragioni di libertà «. {Rei. LAMPERTICO,<br />
pag. 81-84).<br />
10. Nella discussione che ne seguì prevalsero infatti le idee<br />
dell'Ufficio Centrale. Però l'on. ministro Zanardelli tenne a spiegare<br />
i motivi per cui era stata introdotta quella guarentigia. ^ <strong>La</strong><br />
<strong>legge</strong> vigente contiene disposizioni, le quali stabiliscono qualche<br />
guarentigia per rispetto agli elettori da inscriversi nelle liste<br />
quali contribuenti, sia per l'imposta fondiaria, sia anche per<br />
l'imposta personale o mobiliare, che era in vigore allorché fu<br />
pubblicata quella <strong>legge</strong>. Imperciocché la medesima determinò<br />
che l'imposta prediale non fosse computata nel censo elettorale<br />
se lo stabile non era posseduto prima dell'annua revisione delle<br />
liste, e che l'imposta personale o mobiliare, la quale commisuravasi,<br />
in parte, sul -sclere locativo, non si computasse se non<br />
era stata fatta prima di quel tempo'la locazione.<br />
^ Più tardi venne tolta l'imposta personale e mobiliare e<br />
vi fu sostituita quella sui redditi di ricchezza mobile. Ora, noi<br />
intendevamo di provvedere ad assicurare, anche per l'imposta di<br />
ricchezza mobile, che l'elettore fosse effettivo contribuente, affinchè<br />
non avvenissero frodi per questo titolo. Perciò nel disegno<br />
di <strong>legge</strong> si era stabilito che pel titolo stesso non si potesse essere<br />
elettore, se non in quanto l'imposta corrispondente fosse stata<br />
effettivamente pagata.<br />
« L'Ufficio Centrale trovò in questa disposizione degl'inconvenienti:<br />
e noi, per mostrare che non siamo inflessibili in ciò che<br />
non ci sembra essenziale, non insisteremo, avendo già dichiarato<br />
che quando la l^gge fosse dovuta ritornare all'altro ramo del<br />
Parlamento, per le modificazioni minori avremmo usato la massima<br />
arrendevolezza e deferenza all'Ufficio Centrale.<br />
« Non voglio però omettere di osservare che la disposizione<br />
di cui si tratta era stata determinata da informazioni officiali,<br />
che facevano conoscere come da non effettivi contribuenti si fosse<br />
abusivamente ottenuta l'inscrizione nelle lista elettorali di taluna<br />
fra le princìpalissime città del Regno.
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LEUGE ELETTORALE POLITICA ^5<br />
« Essi avevano denunciato un reddito di ricchezza mobile<br />
che non possedevano. Ora, è naturale che quando un individuo<br />
si denuncia come possessore di redditi di ricchezza mobile, l'agente<br />
delle tasse lo inscriva; e, passando i ruoli dall'agente delle imposte<br />
al Municipio per la formazione delle liste elettorali, è ovvio<br />
che chi figura nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile, venga<br />
inscritto nelle liste medesime; mentre è pur naturale che collii<br />
che non ha nulla, che è un contribuente meramente fittizio, non<br />
paghi, e che Fesattore il quale si presenta per riscuotere la tassa<br />
non trovi nulla e debba quindi passare quella quota tra le inesigibili.<br />
Noi avevamo introdotto la disposizione dell'art. 11 appunto<br />
per evitare simili artifizi ".<br />
Cui aggiunse Fon. senatore Saracco: «^ Non occorre dire<br />
che noi dell'Ufficio Centrale, come l'intero Senato, rendiamo piena<br />
giustizia alle oneste intenzioni che mossero il Ministero ad introdurre<br />
in questo articolo di <strong>legge</strong> la regola che gli elettori per<br />
censo non possono altrimenti esercitare il proprio diritto se non<br />
dimostrano di aver pagato le contribuzioni nel momento in cui<br />
domandano l'iscrizione. A noi è sembrata dura, troppo dura questa<br />
disposizione, e ci sarebbe facile dimostrare che non si può, senza<br />
ingiuria e senza inconvenienti, subordinare l'esercizio di un così<br />
alto diritto all'obbligo di provare il pagamento dell'imposta ; ma<br />
poiché l'onorevole ministro rinuncia al suo progetto, anch'io<br />
tralascierò di esporre più ampiamente le ragioni alle quali l'Ufficio<br />
Centrale si è inspirato nel fare la sua proposta, accettata<br />
dal Governo.<br />
" Questo solamente dirò, che se alcuni inconvenienti si<br />
possono qualche rara volta manifestare, non ci sembra conveniente<br />
sottoporre ad un trattamento tanto rigoroso la numerosa<br />
famiglia <strong>dei</strong> contribuenti che pagano regolarmente le ÌOFO imposte,<br />
e costringerli annualmente a dar la prova del pagamento effettivo,<br />
se vogliono essere iscritti sull'albo degli elettori " (Attiparlamentari,<br />
Senato del Regno, Discussioni, 19 dicembre 1881,<br />
pag. 2206-2208.<br />
ART. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla<br />
moglie separata legalmente dal proprio marito, possono<br />
putale, pel censo elettorale, a favore di uno <strong>dei</strong> suoi fìgl<br />
di primo 0 secondo grado da lei designato.<br />
Parimente il padre che abbia il censo prescritto per<br />
può delegare ad uno <strong>dei</strong> suoi figli o generi, di primo<br />
secondo grado, l'esercìzio del diritto elettorale nel proprio Gol<br />
legio, quando egli non possa<br />
Le delegazioni possono farsi con semplice dich<br />
da
86 LEGGI POLITICO-AMIVUJSISTRATIYE<br />
Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso<br />
modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle<br />
liste elettorali.<br />
1. Motivi.<br />
2» Condizioni delle delegazioni.<br />
3. Epoche nelle quali può essere fatta e revocata.<br />
4. Forme della delegazione.<br />
5. Effetti e durata della delegazione.<br />
1. Il sistema censitario ammette le delegazioni del voto ; e<br />
le legislazioni, che adottarono tale sistema, se non tutte, in gran<br />
parte consentirono simili delegazioni, alcune in limiti ristretti,<br />
altre in limiti piii ampii. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 ammetteva<br />
pure tali delegazioni da parte di genitori a favore di figli, e<br />
precisamente da parte della madre, vedova o separata dal marito,<br />
illimitatamente; da parte del padre nel caso che egli pagasse in<br />
più collegi l'imposta che dà diritto all'elettorato; che se pagava<br />
tale imposta in un collegio soltanto doveva in questo personalmente<br />
esercitare il suo diritto.<br />
Il progetto intorno al quale riferi Toner. Brin, estese tale<br />
facoltà di delegazione, stabilendo che anche il padre, il quale paghi<br />
l'imposta in un solo collegio possa cedere l'esercizio del diritto al<br />
figlio ove non possa o non voglia esercitarlo egli stesso. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong><br />
accolse la proposta, mantenuta dalla successiva Commissione,<br />
ed il principio della delegazione del censo trovò così una più larga<br />
applicazione.<br />
2. <strong>La</strong> vedova, la moglie separata legalmente, ed il padre possono<br />
delegare il censo, purché paghino l'imposta alle condizioni<br />
stabilite nei precedenti articoli. Questo diritto di delegazione è<br />
un diritto politico, perciò, sebbene non gli si applichi la massima<br />
del nemo plus jiiris ad aliwrn transferre potest, qiiam ipse<br />
habet, perchè la delegazione può essere fatta da una donna, o da<br />
un uomo non elettore (analfabeta, indegno, ecc.). Non possono<br />
delegare il censo gli stranieri. Non lo può delegare chi si trovasse<br />
in istato di fallimento.<br />
È necessario che la somma d'imposta delegata basti da sola<br />
a formare il censo, non potendo essere completata, qualora fosse<br />
inferiore, colle contribuzioni pagate dal delegatario, perchè la<br />
leggQ non ammette il cumulo del censo personale e di quello del<br />
delegato.<br />
<strong>La</strong> delegazione a favore di figli naturali non è valida; né<br />
lo è quella a favore del marito d'una figlia o d'una nipote naturale,<br />
0 figlia d'una figlia naturale.<br />
<strong>La</strong> delegazione può farsi liberamente cosi a un figlio che ^d<br />
un genero, né per poter fare la delegazione al genero, è neces-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 87<br />
sario che il figlio sia già elettore, o si trovi in condizione di non<br />
poterlo essere se anche gli venisse computato il censo.<br />
Al pari delle imposte dirette non possono essere delegati<br />
gli altri titoli equipollenti al censo : il valore locativo, le imposte<br />
su fondi dati a mezzadrìa, e le altre espressamente contemplate<br />
dalla <strong>legge</strong>, tenendo conto anche dell'azienda esercitata dal contribuente.<br />
Se il padre esercita il diritto elettorale non può delegarne<br />
Fesercizio ai figlio in un altro Collegio, qualunque sia la somma<br />
di imposta che paga. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 ammetteva che<br />
il padre pagando imposta in diversi distretti elettorali potesse<br />
rimanere elettore in un Collegio, e fare inscrivere in un altro il<br />
figlio delegandogli il censo. Siffatta larghezza usata al censo venne<br />
tolta, perchè contraria al principio dell'unità del diritto elettorale,<br />
e incompatibile colle nuove disposizioni relative al domicilio.<br />
3. <strong>La</strong> delegazione può essere fatta in qualunque tempo, purché<br />
prima che le liste siano provvisoriamente decretate dal Consiglio<br />
comunale.<br />
<strong>La</strong> revoca, invece, deve seguire prima che incominci l'annuale<br />
revisione delle liste elettorali. Se fatta dal 1» febbraio in<br />
poi, ha quindi valore soltanto per l'anno successivo. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente<br />
ammetteva la revoca in qualunque tempo, menomando<br />
così la dignità e l'indipendenza del delegatario.<br />
4. <strong>La</strong> delegazione può essere fatta in qualunque forma. <strong>La</strong><br />
<strong>legge</strong> domanda soltanto l'autenticazione del notaio. Basterà produrre<br />
dunque, insieme alla prova del censo delegato, questa autenticazione.<br />
Nella discussione di questo articolo al Senato Fon. Miraglia<br />
aveva proposto di aggiungere che la delegazione può farsi in carta<br />
libera « per evitare le quistioni che potrebbero sollevarsi dalFAmmistrazione<br />
delle finanze. Egli è vero che le carte occorrenti per<br />
Fesercizio del diritto elettorale non sono soggette a bollo ; ma le<br />
delegazioni, di cui è parola in questo art. 12, sono atti rivolti a<br />
benefizio <strong>dei</strong> discendenti per essere ammessi all'esercizio dell'elettorato,<br />
cosicché a stretto rigore <strong>dei</strong> principine delegazioni devono<br />
essere scritte in carta dà bollo. Ma a rigore <strong>dei</strong> principii si può<br />
fare eccezione, osservando che in sostanza il fine della delegazione<br />
mira all'esercizio dell'elettorato politico, e non già ad affari<br />
patrimoniali, ond'è che, ammettendosi il benefizio della carta<br />
esente da bollo per le delegazioni, sono eliminati ostacoli pecuniari<br />
all'allargamento dell'elettorato ^u<br />
Ed aggiungeva, in risposta alFon. ministro Zanardelli, che<br />
dichiarava di ritenere applicabile Fart. 41 : « Se egli opina che la<br />
disposizione delFart. 41 comprenda anche le delegazioni, a che<br />
mettere ostacolo all'adozione del mio emendamento? Ma siccome<br />
io penso che le delegazioni sono cose ben diverse dalle cose contemplate<br />
dall'art. 41, è necessario che si introduca il mio emen--
88 LEGGI POLITICO;AMMINISTKATIVE<br />
damento, altrimenti le delegazioni si dovranno stendere su carta<br />
da bollo « (Senato, Discussioni, 19 die. 1881, pag. 2207-2209).<br />
Infatti la questione si ripresentò più tardi, come venne in<br />
discussione l'art. 41, e gli on. senatori Saracco e Cavallini opinarono<br />
che le delegazioni non si potessero fare in carta libera. ** Chi è in<br />
grado di fare delegazioni di censo, disse Fon. Cavallini, non può<br />
annoverarsi fra i non abbienti; aggiungo, che difficilmente voi potrete<br />
attendervi che si ricevano gratuitamente dal notaio. Io dunque<br />
opino chele delegazioni non abbiano a farsi in carta libera; e<br />
volendo proporvi una risoluzione concreta, mi permetto perciò<br />
di pregare il Senato perchè dopo le parole: concernenti il prò-cedimento,<br />
sia amministrativo che giudiziario, si aggiungano<br />
queste altre : ad eccezione delle delegazioni di cui alVart. 12 «.<br />
L'emendamento non fu accolto, perchè « trattandosi non dell'esercizio<br />
di un diritto elettorale proprio, ma della delegazione di<br />
diritto proprio e dipendente dal censo, in favore altrui, non è il<br />
caso di accordare uno speciale favore w. L'on. ministro Zanardelli<br />
poi soggiunse: « È verissimo che io, quando fu presentato l'emendamento<br />
<strong>dei</strong>ronorevole senatore Miraglia, dichiarai di ritenere<br />
che anche le delegazioni, di cui è parola nell'art. 12, potessero<br />
essere fatte in carta semplice, ed in appoggio invocai l'art. 41<br />
del disegno di <strong>legge</strong>, secondo il quale tutti gli atti del procedimento<br />
elettorale, sì amministrativi come giudiziari, possono essere<br />
fatti in carta libera. L'onorevole senatore Miraglia osservò per<br />
altro, che questo non è un atto del procedimento, e tale opinione<br />
fu pure espressa dall'onorevole senatore Saracco. Io convengo<br />
che ciò possa costituire argomento di dubbio, poiché essendo l'articolo<br />
12 compreso non nel titolo secondo, ma nel titolo primo,<br />
potrebbe sostenersi che a rigor di termini non fa parte del procedimento<br />
amministrativo. Se io, discorrendo intorno all'emendamento<br />
dell'onorevole Miraglia dissi che l'emendamento medesimo<br />
parevami reso superfluo dall'art. 41, ciò feci perchè effettivamente<br />
è nello spirito della <strong>legge</strong>, come era nelle intenzioni della<br />
Commissione della <strong>Camera</strong> elettiva, di far sì che ogni documento<br />
il quale debba servire a procurare il diritto elettorale sia esente<br />
da ogni tassa e spesa. Non di meno, io non mi oppongo a che si<br />
lasci pel momento impregiudicata la questione ».<br />
L'on, Guardasigilli, mentre lasciava impregiudicatala questione<br />
sorta sull'art. 12, dichiarava però esplicitamente, come<br />
vedremo, che le disposizioni dell'art. 41 si applicano anche agli<br />
atti contemplati dall'art. 18. Pare, adunque, dal complesso della<br />
discussione, che le delegazioni possano farsi con semplice dichiazione,<br />
ma non si abbia diritto ad alcuna esenzione di spese per<br />
l'autenticazione fatta dal notaio o ad essa relative.<br />
5. <strong>La</strong> delegazione vale sino a che non sia revocata. Anche se<br />
revocata dopo il 1^ febbraio vale sino alla formazione delle liste<br />
dell'anno successivo. Il cambiamento di domicilio del delegante o
- +<br />
^ •k<br />
r.*<br />
A<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 89<br />
dèi delegatario non distrugge gli effetti della delegazione. Se il<br />
delegante muore prima della revisione delle liste, la delegazione<br />
perde ogni effetto ; non però se il delegante venisse interdetto,<br />
inabilitato, ecc.<br />
ART. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che<br />
nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio<br />
politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio<br />
civile.<br />
L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la<br />
sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto<br />
l'uno 0 l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo<br />
termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del<br />
Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo<br />
domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata<br />
prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non<br />
produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo<br />
d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione<br />
fatta al sindaco del Comune che abbandona.<br />
1. Il domicilio politico e Vamministrativo.<br />
2. Disposizioni della <strong>legge</strong> 17 dicemòì^e 1860.<br />
3. Domicilio^ residenza^ dim^ora.<br />
4. Controversie sul trasferimento del domicilio politico.<br />
5. Pareri e sentenze per la necessità dMla doppia dichiarazione.<br />
6. Pareri e sentenze in senso contrario.<br />
7. Condizioni pel trasferimento del domicilio politico altrove che nel<br />
domicilio d'origine.<br />
8. Il domicilio di sei mesi. Legislazione comparata.<br />
9. Motivi e sianiAcato delle accolte disnosizioni.<br />
1. <strong>La</strong> condizione del domicilio nelle elezioni amministrative è<br />
un elemento costitutivo del diritto. Nessun cittadino può aver<br />
voce negli interessi di un Comune o di una Provincia dove non<br />
abbia alcun interesse proprio. È quindi vera condizione di capacità<br />
che Telettore vi sia domiciliato o vi paghi contributo.<br />
Nelle elezioni politiche invece la condizione del domicilio<br />
non è elemento costitutivo del diritto, ma una condizione necessaria<br />
per regolarlo ed impedirne gli abusi, e per ordinare la<br />
procedura piii conveniente ad evitare agglomerazioni artificiali<br />
di elettori, rispettando in pari tempo, compatibilmente con tale<br />
scopo, la libertà del cittadino.<br />
2. A tale concetto si era informata la <strong>legge</strong> elettorale del 17<br />
dicembre 1860, nella distinzione che stabiliva fra il domicilio<br />
civile ed il domicilio politico. Agli articoli 16, 17 e 18, relativi al
90 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
domicilio politico, aveta sostanzialmente copiato le disposizioni<br />
degli articoli 10, 11 e 12 della <strong>legge</strong> francese del 1831 :<br />
« Art. 16, Ninno può esercitare altrove il diritto di elettore<br />
che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. Ogni individuo<br />
s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo<br />
in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio <strong>dei</strong> diritti civili.<br />
Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro<br />
distretto elettorale ove si paghi contribuzione diretta o per riguardo<br />
ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento<br />
commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione<br />
espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale<br />
domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si<br />
vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione<br />
<strong>dei</strong> Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non<br />
sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.<br />
« Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal<br />
civile, cambiando questo, non s'intenderà mutare il primo, e non<br />
sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per<br />
l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.<br />
« Art, 18. Gli individui chiamati ad un impiego potranno<br />
usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il<br />
loro uffizio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata<br />
doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel<br />
luogo dove debbono sostenere la carica ».<br />
3. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa<br />
ha la sede principale <strong>dei</strong> propri affari ed interessi. <strong>La</strong> residenza<br />
è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale {Cod. civ,,<br />
art. 16) Il domicilio politico è il luogo nel quale il cittadino esercita<br />
il suo diritto elettorale. <strong>La</strong> dimora è il semplice fatto attuale<br />
della permanenza di una persona in un dato luogo.<br />
4. Le disposizioni della <strong>legge</strong> precedente presso di noi, come<br />
in Francia, diedero luogo a continue e vive controversie, sopra*<br />
tutto per sapere se e quali cittadini, affine di acquistare il domicilio<br />
politico nel Collegio ove trasferiscono il loro domicilio o la<br />
loro residenza, abbiano bisogno della doppia dichiarazione contemplata<br />
dalla <strong>legge</strong>. Le questioni medesime, che lungamente<br />
affaticarono le nostre Corti, e i dubbi che le svariate loro decisioni<br />
lasciarono sussistere, furono occasione di gravissimi abusi,<br />
di improvvisate intrusioni di impiegati nel corpo elettorale di uno<br />
0 d'altro Collegio, intrusioni appoggiate alla tesi, che non occorra<br />
per la loro inscrizione la doppia dichiarazione, ma basti il tacito<br />
trasferimento di domicilio ammesso dall'art. 17 del Codice civile.<br />
Ecco alcune delle più importanti risoluzioni che erano state<br />
pronunciate su questo argomento, e il cui contrasto giova a dare<br />
i motivi delle più precise disposizioni della nuova <strong>legge</strong>.<br />
5. « Il domicilio politico si presnine conservato nel luogo di<br />
nascita dell'elettore e il suo trasferimento non può provarsi altri-
4<br />
- *1<br />
. ' « •<br />
' ^ i .<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 9l<br />
menti, che colla doppia dichiarazione. Il trasferimento del domicilio<br />
politico da un luogo ad un altro deve risultare esclusivamente<br />
dalla doppia dichiarazione prescritta dalla <strong>legge</strong> e non da fatti,<br />
induzioni, o criteri di prova congetturale. In questa materia le<br />
disposizioni del Codice civile non possono sostituirsi alla <strong>legge</strong><br />
elettorale politica, d'indole affatto speciale e diversa dalla materia<br />
contemplata dal Codice stesso. 11 pubblico funzionario non<br />
acquista domicilio politico in un luogo per la sola circostanza che<br />
vi si trova da più di sei mesi ad esercitarvi le sue funzioni ».<br />
(Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 21 maggio 1880,<br />
Pelas ed altri, Riv. amm., 1880, 416; Legge, xxii, 20(5).<br />
« Il trasferimento del domicilio civile non importa necessariamente<br />
quello del domicilio politico, pel quale è necessaria la<br />
doppia dichiarazione'». — (Id. di Milano, 30 ott. 1876, Salomoni,<br />
Raccolta di Giurispr,, xxviii, i, 2, 910).<br />
« <strong>La</strong> separazione del domicilio politico dal reale e la riunione<br />
loro non può risultare che dalla doppia dichiarazione tassativamente<br />
prescritta dalla <strong>legge</strong> elettorale. Gli impiegati non possono<br />
essere inscritti nelle liste elettorali del Comune dove sono chiamati<br />
ad esercitare le loro funzioni se non previa la doppia dichiarazione<br />
prescritta dalla <strong>legge</strong> suddetta ". — (Parere del Consiglio<br />
di Stato, 9 agosto 1876, Ministero dell'Interno, Rivista amm.,<br />
1877, 170; Legge xvi, ii, 176).<br />
" Per la <strong>legge</strong> elettorale politica gli individui esercenti un<br />
pubblico impiego possono essere elettori nel distretto in cui compiono<br />
il loro ufficio, purché trasferiscano in esso il loro domicilio<br />
politico mercè la doppia dichiarazione «, — (Corte d'Appello di<br />
Palermo, 5 febbraio 1879, Fardella-Mocasta, Circolo Giuridico,<br />
X, 300).<br />
« Gli impiegati non possono essere inscritti sulle liste elettorali<br />
politiche del luogo in cui risiedono per ragione d'uffizio se<br />
non all'appoggio della doppia dichiarazione. Hanno bisogno di<br />
far precedere la doppia dichiarazione di sei mesi alla revisione<br />
delle liste elettorali, senza distinzione alcuna, se fossero stati<br />
trasferiti prima o dopo del detto termine nel nuovo ufficio ".<br />
(Id. di Napoli, 30 ottobre 1874, Prefetto di Napoli - Russo, Gazz.<br />
<strong>dei</strong> Proc, ix, 509),<br />
« Ogni cambiamento del domicilio politico, ancorché unito<br />
col domicilio civile, secondo la <strong>legge</strong>, deve risultare esclusivamente<br />
da una doppia dichiarazione, fatta all'ufficio municipale<br />
del Comune che si abbandona ed a quello del Comune in cui si<br />
intende di trasferire detto domicilio, sei mesi prima della annuale<br />
revisione delle liste elettorali del domicilio del medesimo. Anche<br />
sotto l'impero del Codice civile italiano la semplice accettazione<br />
e l'esercizio di nn pubblico impiego non trae seco il cambiamento<br />
del domicilio civile, senza il concorso di altri fatti, che valgano<br />
a dimostrare l'intenzione dell'impiegato di trasferirlo nel luogo
92 LEGGI POLITIGO-AMMIKISTRATIVK.<br />
<strong>dei</strong>rimpiego ». — (Id. di Genova, 23 nov. 1875, Drago-Zoppi,<br />
Riv. amm.^ 1876, 106),<br />
Il Codice civile nell'articolo più volte citato cosi si esprime :<br />
u II trasferimento della residenza in un altro luogo coH'intenzione<br />
di fissarvi la sede principale produce cambiamento di domicilio.<br />
Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta<br />
all'uffizio dello stato civile del Comune che si abbandona ed a<br />
quello del Comune in cui si fissa il domicilio o con altri fatti che<br />
valgano a dimostrarla » (art. 17).<br />
6. Contrariamente venne decisoin altre occasioni. « Per fissare<br />
il domicilio politico non è necessaria una esplicita dichiarazione.<br />
Esso può risultare da fatti capaci a far rilevare per induzione la<br />
volontà dell'agente. <strong>La</strong> sede principale degli affari costituisce un<br />
fatto comprovante tale volontà «. — (Id, di Catania, 7 maggio<br />
1878, Sindaco di Canicatti-Branca; id. di Milano: LUPACCHIOLI,<br />
Le elezioni polit. ed amm., Appendice, pag, 139).<br />
«• L'elettore che trasferisce il domicilio civile in altro<br />
Comune ha diritto, se il suo domicilio politico non è separato<br />
dal domicilio civile, ad essere inscritto nelle liste elettorali del<br />
Comune stesso, provando il trasferimento del domicilio civile<br />
nei modi consentiti dal Codice civile ». — (Parere del Consiglio<br />
di Stato, 9 agosto 1876, al Ministero dell'Interno: Eiv. amm.,<br />
1877, 170; Legge ^yii, ir, 176).<br />
« L'intenzione di trasferire il domicilio politico degli impiegati<br />
nel luogo dove essi esercitano il loro ufficio si può provare<br />
con altri fatti, come per il domicilio civile, ne è necessaria la<br />
doppia dichiarazione ». — (Cassazione di Napoli, 7 nov. 1874,<br />
Prefetto di Avellino-Calassi, Riv. amm., 1875, ii).<br />
« L'obbligo di fare la dichiarazione sei mesi prima della revisione<br />
delle liste, tanto innanzi al sindaco del luogo di attuale<br />
domicilio politico, quanto al sindaco del luogo dove intendono<br />
di trasferirsi, si riferisce soltanto a coloro che intendono separare<br />
il loro domicilio politico dal domicilio civile. Gli altri non hanno<br />
bisogno d'alcuna dichiarazione ». — (Corte di appello di Lucca,<br />
5 agosto 1872, Riv, amm., 1873, 27).<br />
7. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 attribuiva la facoltà di avere un domicilio<br />
politico diverso dal civile" a coloro che in altro collegio tenessero<br />
possedimenti, o pagassero imposte. Questa disposizione,<br />
Copiata pure dalla <strong>legge</strong> francese del 1831, costituiva una ineguaglianza<br />
a favore d'una classe di elettori, e poteva inoltre<br />
essere origine di astuti maneggi intesi a spostare la maggioranza<br />
in un collegio. Infatti, per trasferire il domicilio politico in un collegio<br />
bastando che vi si paghi un'imposta senza che la <strong>legge</strong> ne<br />
determini la quota, avvenne in Francia che molti elettori, affine<br />
di avere numerosi voti in un determinato collegio, si riunissero<br />
per comperarvi un piccolo fondo soggetto all'imposta più insignificante^<br />
talvolta di pochi centesimi. Anzi, tale estensione prese<br />
+
•1<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 93<br />
questa frode legale, contro cui i Tribunali dovettero dichiararsi<br />
impotenti, che si cercò di rimediarvi con una <strong>legge</strong> speciale,<br />
quella del 25 aprile 1845, colla quale si stabilì che l'imposta da<br />
pagarsi in un collegio per potervi trasferire il domicilio politico<br />
fosse almeno di 25 franchi.<br />
Il primo disegno ministeriale, atogliere questiinconvenienti,<br />
aveva ammesso ogni elettore, censito o non censito, ad avere un<br />
domicilio politico distinto dal domicilio civile, colla condizione<br />
che, per avere il voto altrove che nei domicilio d'origine, occorresse<br />
almeno una residenza mantenuta per sei mesi anteriormente<br />
alla revisione delle liste elettorali.<br />
<strong>La</strong> Commissione presieduta dall'onorevole Brin, associandosi<br />
a tali concetti, fu d'avviso essa pure, che si dovessero estendere<br />
a tutti gli elettori, e non ai soli contribenti, le facoltà relative<br />
al trasferimento del domicilio politico ; ma pur proponendosi di<br />
evitare la soverchia facilità di cambiare il domicilio medesimo,<br />
alla disposizione del progetto ministeriale ne sostituì una, secondo<br />
la quale ogni cittadino potrebbe trasferire il proprio domicilio<br />
politico in qualsivoglia altro distretto elettorale col mezzo<br />
della duplice dichiarazione fatta sei mesi prima della revisione<br />
delle liste.<br />
L'onorevole ministro dell'interno riprodusse tale modificazione<br />
neir ultimo suo progetto. Ma la Commissione non accettò<br />
questa disposizione. '
94 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
del Sud, Vermont, Virginia occidentale, Wisconsin, Alcuni altri<br />
Stati non richiedono che una residenza nel Collegio elettorale di<br />
sessanta giorni, come il lowa e il Maine ; altri di trenta giorni,<br />
e sono l'Alabama, la California, il Connecticut, il Delaware, la<br />
Georgia, il Kansas, il Mississipì, il Nevada, la Carolina del Nord,<br />
l'Oregon; altri infine di soli dieci giorni, come il Kentucky e il<br />
Michigan.<br />
« In Francia non occorre per l'inscrizione che la residenza<br />
di sei mesi : la stessa ch'era richiesta ai tempi del secondo Impero<br />
dal decreto organico del 2 febbraio 1852, nonché dalla <strong>legge</strong><br />
repubblicana del 15 marzo 1849. E la Francia fu pure il paese<br />
dove altra volta si era creduto di dover restringere il suffragio<br />
universale con condizioni di triennale domicilio, quale aveva richiesto<br />
la <strong>legge</strong> del 31 maggio 1850, e quale aveva proposto la<br />
Commissione <strong>dei</strong> Trenta nel 1874. Imperocché in Francia si riteneva<br />
con ciò di eliminare dal corpo elettorale le popolazioni<br />
nomadi <strong>dei</strong> grandi centri manifatturieri, delle quali enorme reputavasi<br />
il numero. Ma anche là il fatto mostrò che questa popolazione<br />
fluttuante era assai meno numerosa di quello che supponevasi.<br />
Secondo la legislazione francese, infatti, per l'elettorato<br />
municipale occorre di regola una residenza di due anni. Per<br />
l'elettorato politico bastando invece, come vedemmo, la residenza<br />
di sei mesi, la <strong>legge</strong> determina che alle elezioni politiche prendano<br />
parte i cittadini inscritti nelle liste degli elettori municipali,<br />
ed inoltre gli inscritti in una lista complementare che comprende<br />
coloro i quali risiedono nel Comune da un tempo minore di due<br />
anni e maggiore di sei mesi. Or bene : nel 31 marzo 1879, sopra<br />
il numero totale degli elettori che era di 10,092,843, se ne annoveravano<br />
9,909,614 sulle liste municipali, e 183,229 sulle liste<br />
complementari politiche. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 31 maggio 1850 aveva<br />
invero avuto per effetto di escludere tre milioni di elettori ; ma<br />
quella <strong>legge</strong> arrecò una cosi enorme restrizione, non col richiedere<br />
un lungo domicilio, ma coU'esigere tali prove di esso che<br />
riuscivano per moltissimi impossibili. A maggior ragione in Italia<br />
può ritenersi per fermo che il prescritto domicilio di sei mesi<br />
non costituisce un termine troppo breve.<br />
9. " D'altra parte, ladisposizionea ccettata dalla Commissione,<br />
col richiedere appunto tale domicilio o residenza di sei mesi,<br />
impedisce gli inconvenienti e gli abusi che nascerebbero dalla<br />
facoltà di trasportare il domicilio politico in qualsivoglia Collegio,<br />
senza condizione di domicilio reale o di residenza.<br />
'' Per quali ragioni, infatti, nelle eiezioni politiche esigesi<br />
una residenza ? Non già, secando che accennai, come una condizione<br />
di capacità, come un elemento costitutivo del diritto ; non<br />
tanto neppure perchè l'elettore possa conoscere ed apprezzare<br />
uomini e cose, mentre nelle elezioni politiche, le opinioni, i prò-,<br />
grammi, gli interessi che si discutono dividono nello stesso modo
I ^<br />
FV<br />
'?<br />
V<br />
/<br />
• Y<br />
J-<br />
I<br />
f-<br />
vi-<br />
r ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 95<br />
i partiti in tutti i luoghi ; ma bensì per accertare l'identità dell'elettore<br />
medesimo, per l'esattezza nella formazione delle liste,<br />
e più ancora per impedire, come dice Pellegrino Rossi, che possano<br />
trasportarsi a destra od a sinistra legioni o squadre volanti<br />
di elettori. E di queste squadre vplanti ci dà appunto l'esempio<br />
la grande repubblica americana, ove vedemmo che in alcuni<br />
luoghi ad essere elettori bastano pochi giorni di residenza.<br />
In pari tempo la disposizione accolta dalla Commissione,<br />
44<br />
collo stabilire in modo generale ed assoluto per il trasferimento<br />
del domicilio politico la doppia dichiarazione, elimina tutte le<br />
controversie suscitate in passato, e gli elastici apprezzamenti<br />
intorno ai fatti da cui dedurre il mutamento del domicilio civile.<br />
** <strong>La</strong> Commissione stimò che siffatta procedura,'secondo la<br />
quale per il trasferimento del domicilio politico si esige una<br />
espressa dichiarazione nel luogo ove si chiede l'inscrizione, preceduta<br />
dalla prova della rinuncia al domicilio politico nel Comune<br />
che si abbandona, costituisca il solo mezzo sicuro per evitare le<br />
doppie inscrizioni, che sono frequentissime, e il doppio voto, che<br />
non è pure senza esempio.<br />
« Essa credette altresì che questo metodo, mentre non impone<br />
all'elettore che l'adempimento di formalità per esso assai<br />
facili ad essere eseguite, eviti agli incaricati della formazione<br />
delle liste municipali gravi difficoltà, quali sono certamente<br />
quelle a cui dà luogo la determinazione del domicilio civile ; la<br />
necessità di entrare in sottili distinzioni fra domicilio, residenza,<br />
dimora di stabilire con esattezza dove si trovi la sede principale<br />
degli affari d'una persona, di ventilare le circostanze da cui dedurre<br />
la prova di una intenzione che non è spesso ancora ben<br />
ferma neppure nella mente di colui al quale dovrebbesi negare<br />
od attribuire.<br />
'* Infine, colla adottata disposizione si lascia larghissima facoltà<br />
al cittadino di esercitare il suo diritto, sia senza disagio ove<br />
si conduce a dimorare, sia nel suo domicilio d'origine, dove<br />
nacque e fu educato, e conserva legami indissolubili ed intimi<br />
affetti e sacre memorie, ove sa come riporre la sua fiducia in<br />
mani fedeli, come tutelare gli interessi che gli sono più cari, come<br />
spiegare le sue più vive predilezioni. Tale libertà la Commissione<br />
reputò utile lasciare a tutti, mentre la <strong>legge</strong> francese e quella<br />
del Belgio legano, in generale, al domicilio il voto dell'elettor.e,<br />
e consentono la facoltà d'esercitare altrove il proprio diritto soltanto<br />
in casi affatto eccezionali *> (ZANARDELLI , Relazione ,<br />
pag. 79-82),<br />
ART. d4. I sotto ufficiali e soldati dell'esercito e dell'arrr<br />
zionale non possono esercitare il diritto elettorale finch<br />
ivano sotto le armi.
95 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti<br />
a corpi organizzali per servizio dello Stato, delle Provincie<br />
e <strong>dei</strong> Comuni.<br />
L Ragioni di questa esclusione.<br />
2. Legislazione comparata.<br />
3. Argomenti per l'ammissione <strong>dei</strong> militari.<br />
4. Argomenti per la loro esclusione.<br />
5. Opportunità di estendere questa esclusione a tutti i cittadini di corpi<br />
armati in servizio pubblico.<br />
6. Limiti di questa esclusione.<br />
1. Questa disposizione è una delle novità più radicali introdotte<br />
nella nuova <strong>legge</strong> elettorale. <strong>La</strong> necessità e la convenienza di<br />
essa vennero appena messe in dubbio, tanto risponde ad un vero<br />
desiderio generale, che si era manifestato nel paese. <strong>La</strong> giustificazione<br />
che l'onorevole Zanardelli ne porse non può essere piii<br />
evidente e completa:<br />
« Sotto l'impero della <strong>legge</strong> vigente, secondo la quale l'età<br />
dell'elettorato è fissata a 25 anni, e le categorie degli elettori<br />
ammessi per capacità sono così elevate, che generalmente sottoufficiali<br />
e soldati non possono a tal titolo essere elettori, come in<br />
generale non possono neanche esserlo per censo, tale quistione<br />
non aveva ragione di essere. Ma abbassandosi l'età a 21 anno,<br />
aprendo le file dell'elettorato a quanti hanno un'elementare istruzione,<br />
e riconoscendo anzi un titolo speciale al voto in chi ha la<br />
posizione di sott'ufficiale, come fa il disegno di <strong>legge</strong>, sorge, intorno<br />
alla facoltà ed al modo del suff^ragio <strong>dei</strong> militari, controversia<br />
che fu diversamente risolta nelle legislazioni elettorali degli<br />
altri paesi.<br />
2. « Nella Francia, le leggi del 1848 e 1849 attribuivano l'esercizio<br />
del diritto elettorale ai militari presenti sotto le armi, i<br />
quali votavano dove trovavansi in servizio, ma i cui voti valevano<br />
pel dipartimento al quale i militari stessi appartenevano. L'esercizio<br />
del diritto elettorale era soltanto sospeso, secondo l'art. 3<br />
della <strong>legge</strong> elettorale del 1849, per.gli eserciti in. campagna.<br />
L'art. 14 del decreto organico 2 febbraio 1852 non diede più ai<br />
militari la facoltà di votare, tranne nel caso in cui si trovassero,<br />
al tempo dell'elezione, al Comune del domicilio che avevano<br />
prima d'essere chiamati in servizio ; e l'art. 2 della <strong>legge</strong> del 30<br />
novembre 1875, mentre esclude pure dal voto i militari d'ogni<br />
grado ed arma quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, stabilisce<br />
che possano votare, quando trovansi, al momento del<br />
voto, in residenza libera, in non attività od in congedo regolare.<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale dell'Impero germanico sospende il<br />
diritto elettorale per tutti i militari dell'esercito di terra e di<br />
mare finche restanò sotto le bandiere. <strong>La</strong> stessa disposizione con-<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 97<br />
tiene la <strong>legge</strong> elettorale del Baden. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ungherese esclude<br />
dall'esercizio del diritto elettorale i soldati, marinai, ed honweds<br />
del servizio attivo. Anche la <strong>legge</strong> dell'Uruguay esclude i soldati,<br />
ma ammette i sott'ufficiali; mentre le leggi del Paraguay e della<br />
Bolivia escludono soldati e sott'ufficiali.<br />
" Nell'Unione americana non vi sono che le legislazioni<br />
<strong>dei</strong>rOhio e dell'Oregon le quali neghino l'esercìzio del diritto di<br />
voto ai soldati di terra e di mare. Nella Svizzera tutti i militari,<br />
i quali al tempo delle elezioni si trovino sotto le armi fuori del<br />
luogo del loro domicilio, votano al corpo per il Collegio al quale<br />
appartengono, a meno che, soggiunge Tart 4 della <strong>legge</strong> 19 luglio<br />
1872, gravi difficoltà o particolari ostacoli non vi si oppongano.<br />
« E in generale le leggi informate a principii democratici,<br />
per il geloso rispetto del diritto di ogni cittadino cui si tengono<br />
logicamente obbligate, non solo non privano la milizia del voto,<br />
ma procurano di facilitargliene l'esercizio. Così vediamo che<br />
anche nel nostro paese, nelle leggi del Governo provvisorio della<br />
Lombardia e della Giunta dello Stato romano del 1848, nonché<br />
in quella del Governo toscano del 1849, non solo era stato sancito<br />
e regolato il diritto di suiFragio per la. milizia stessa, ma anzi<br />
dal Governo di Lombardia, con eccezione alla regola, secondo la<br />
quale l'esercizio del diritto elettorale non può essere che personale,<br />
si conferì ai militari assenti dal proprio Collegio il diritto<br />
di far presentare all'assemblea degli elettori la propria scheda<br />
chiusa, per mezzo di speciale mandatario.<br />
" Del resto anche nella Prussia, secondo l'art. 9 della <strong>legge</strong><br />
elettorale del 30 maggio 1849, i militari <strong>dei</strong>resercito permanente<br />
e della landwer votano nei luoghi dove si trovano, indipendentemente<br />
dalla durata della dimora. Nessuna esclusione <strong>dei</strong> militari<br />
contiene la legislazione inglese, ove pure sono esclusi parecchi<br />
funzionari civili, come i ricevitori <strong>dei</strong> dazi, delle dogane,<br />
delle imposte comunali, gli impiegati del bollo ed altri commissari<br />
del fisco, gli impiegati delle poste. E del pari non è tolto ai<br />
militari l'esercizio del voto dalla <strong>legge</strong> della Grecia né da quella<br />
della Danimarca, Nel Belgio i militari medesimi, come tutti gli<br />
altri impiegati amovibili,^sono ammessi a votare nel luogo dove<br />
risiedono, con facoltà però di conservare il domicilio politico nel<br />
luogo del domicilio d'origine.<br />
3. " Ora, chi nella Commissione chiedeva si seguissero questi<br />
ultimi esempi, diceva, che il negare il voto ai militari, 1 quali<br />
sono cittadini come tutti gli altri, anzi cittadini benemeriti che<br />
fanno sacrificio <strong>dei</strong> migliori loro anni, ed, occorrendo, della vita<br />
in prò della patria, sarebbe grave ingiustizia. Quando sopratutto<br />
può presentarsi il pericolo che l'estensione del suffragio<br />
porti nel corpo elettorale uomini sui quali influenze poco favorevoli<br />
all'unità italiana esercitano impero, perchè stremare lo stesso<br />
corpo elettorale precisamente dì coloro che sono altamente edu-<br />
LEGGI SPECIALI.<br />
r<br />
Serie 1* Voi. J V. 7
98 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
cati alla scuola del patriottismo e della grandezza della patria?<br />
Gli eserciti regolari, scrive anche il Romagnosi, nell'atto che<br />
rappresentano tutta la nazione armata, inchiudono una parte di<br />
cittadini, i quali al par degli altri hanno gli stessi diritti politici<br />
col di più <strong>dei</strong> penosi servizi che li rendono benemeriti dello<br />
Stato. <strong>La</strong> giustizia dunque vuole che essi siano chiamati a parte<br />
degli onori e delle prerogative nazionali al pari degli altri «. Ed<br />
aggiunge che facendo concorrere i soldati alle elezioni si rende il<br />
soldato cittadino, si ottiene che la testa e il cuore del soldato non<br />
siano diversi dalla testa e dal cuore del cittadino.<br />
« Collo stabilire l'età dell'elettorato a 21 anno ed escludere<br />
i<br />
dal voto i soldati, si creerebbe un duplice privilegio a coloro che,<br />
per infermità, per motivi di esenzione, o per effetto dell'estrazione<br />
a sorte, sono esonerati dal servizio militare ; poiché essi da<br />
una parte resterebbero alle proprie case sciolti dagli obblighi e<br />
dai sacrifizi della milizia, dall'altra fruirebbero del diritto del<br />
suffragio con esclusione di quelli che devono abbandonare la propria<br />
famiglia ed i propri interessi per servire il paese.<br />
4. « Le ragioni per le quali si giudica non doversi dare ai sott'ufficiali<br />
e soldati settore armi la facoltà di voto, sono dedotte<br />
dalla dipendenza e subordinazione gerarchica in cui essi si trovano,<br />
e dall'intento di non lasciar sussistere cagioni di discordia<br />
e di indisciplina nell'esercito, distogliendolo dalla sua alta e nobile<br />
missione per trascinarlo nelle acerbe lotte politiche. Ora,<br />
queste ragioni, se hanno decisiva efficacia, l'hanno non meno per<br />
gli ufficiali che per i sott'ufficiali e soldati, l'hanno ancor più che<br />
per l'elettorato, per Teleggibilità ; poiché il candidato, il deputato,<br />
assai più che l'elettore, deve schierarsi sotto la bandiera<br />
di un partito, gettarsi nelle rivalità, nelle discussioni e nelle lotte<br />
appassionate della politica militante.<br />
« Perciò, come si vide nella rassegna delle estere legislazioni<br />
su questo argomento, quasi tutte le leggi che limitano le<br />
facoltà elettorali di questa classe di cittadini, o interdicono il<br />
voto ai militari d'ogni grado, come la <strong>legge</strong> dell'Impero germanico,<br />
od anche, oltre al togliere a tutti l'elettorato, tolgono loro<br />
eziandio l'eleggibilità.<br />
« Le disposizioni del progetto di Fegge non hanno riscontro<br />
che nelle legislazioni della Bolivia e del Paraguay, perché anche<br />
la <strong>legge</strong> ungherese, come abbiamo veduto, nega il voto ai soldati<br />
ma non ai sott'ufficiali.<br />
« Se il soldato dovesse votare presso il reggimento, come<br />
nella Svizzera, i motivi dedotti dalla dipendenza, dalla disciplina<br />
sarebbero assai gravi, ed il voto potrebbe mostrare l'esercito<br />
stesso, quasi serrato intorno al vessillo d'un partito, mentre<br />
come esercito non deve stringersi che intorno al vessillo della<br />
nazione.<br />
« Ma siccome questi inconvenienti scompaiono ove si sta-
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 99<br />
bilisca che sott'ufficiali e soldati debbano votare nel luogo del<br />
proprio domicilio d'origine, frammisti ad ogni ordine di cittadini,<br />
così per questo caso si dice, che in siffatta guisa al tempo delle<br />
elezioni si perturberebbe il buon andamento del servizio, si scioglierebbe<br />
quasi l'esercito ; od altrimenti l'esercizio del diritto<br />
sarebbe sottoposto al beneplacito del ministro o del comandante<br />
di corpo, che potrebbe, a suo arbitrio, dare o negare a chi gli<br />
piacesse la facoltà di recarsi al proprio Collegio. Ma senza dire<br />
che questo inconveniente si verifica del pari per gli altri impìe-<br />
>'ati, e nell'esercito per gli ufficiali, a questa obbiezione da lungo<br />
tempo rispose Fon. Righi nella citata sua Relazione. E infatti<br />
una parte <strong>dei</strong> soldati non hanno ancora l'età richiesta per l'elettorato,<br />
altri molti non posseggono le stabilite condizioni di capacità<br />
; ed ove troppi degli inscritti chiedessero di recarsi al<br />
proprio Collegio, ad evitare l'arbitrio la <strong>legge</strong> stessa potrebbe<br />
determinare che la concessione della licenza fosse regolata secondo<br />
l'ordine d'anzianità in ciascun grado fra gli elettori che<br />
ne facessero richiesta.<br />
« Queste osservazioni però non dissuasero la Commissione<br />
dall'approvare il disegno ministeriale. Essa reputò che sott'ufficiali<br />
e soldati non si trovino nelle condizioni di sufficiente indipendenza<br />
per ammetterli senza* inconvenienti all'esercizio del<br />
voto ; credette utile alla disciplina, al prestigio dell'esercito di<br />
tenerlo il più possibile all'infuori delle ttspre gare politiche.<br />
D'altra parte la Commissione stimò che nessun espediente possa<br />
rimuovere gli inconvenienti che sarebbero congiunti ai permessi<br />
che dovrebbero darsi o negarsi ai soldati di andare alle proprie<br />
case peil'esercizio del diritto elettorale : o questo diritto sarebbe<br />
reso vano, o potrebbe sembrare, se non essere, dipendente da<br />
arbitrio o da parzialità.<br />
« <strong>La</strong> Commissione ritenne in pari tempo che questi argomenti<br />
non valgano per togliere anche agli ufficiali, come hanno<br />
fatto le legislazioni di altri paesi, il diritto di cui essi sono già in<br />
possesso^ e che hanno senza danno esercitato finora.<br />
i* Inoltre osservò che quanto ai soldati il sospendere per<br />
essi l'esercizio del voto riesce poco grave per il brevissimo tempo<br />
che restano, almeno la maggior parte, sotto le armi, mentre<br />
gravissimo riescirebbe per gli ufficiali, i quali sotto le armi passano<br />
invece il più gran tempo della loro vita '».<br />
5, <strong>La</strong> <strong>legge</strong> estende Tinterdizione dal voto agli individui appartenenti,<br />
come graduati o guardie, ad un corpo stipendiato<br />
dallo Stato, quali sono le guardie di pubblica sicurezza, le<br />
guàrdie carcerarie e le doganali, nonché agli individui appartenenti<br />
a corpi organizzatici servizio delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni.<br />
Nella Commissione della <strong>Camera</strong> fu ampiamente ed iteratamente<br />
discusso se anche in questa parte si dovesse accogliere la proposta<br />
ministeriale. <strong>La</strong> maggioranza si pronunciò per questo par-
100 LEGGI POLITIC0-AMISIINISTRA.TIVE<br />
tito: « imperocché, siccome questi corpi sono essi pure organizzati<br />
qu-asi militarmente, ne consegue che gli individui, i quali<br />
ne fanno parte si trovino in una stretta dipendenza dai loro comandanti<br />
e possano quindi divenirne docili strumenti, in guisa<br />
che i loro voti siano assicurati alle amministrazioni governative<br />
0 municipali cui servono.<br />
« Il negare il voto ai sott'ufficiali e concederlo poi a queste<br />
guardie di pubblica sicurezza, carcerarie, doganali, daziarie,<br />
forestali, sarebbe ingiustizia e contraddizione; e nori minore<br />
contraddizióne si avrebbe fra la prescritta ineleggibilità della<br />
maggior parte degli impiegati dello Stato perchè sospetti di<br />
dipendenza dal potere esecutivo, ed il diritto di voto* lasciato a<br />
queste guardie, della cui dipendenza si hanno irrecusabili prove.<br />
Imperocché frequenti e continui furono gli abusi pei quali furono<br />
fatti iscrivere in massa gli individui appartenenti a simili corpi,<br />
oppure vennero distribuiti in quei collegi in cui si aveva maggiormente<br />
a cuore di spostare e di vincere le varie maggioranze<br />
elettorali.<br />
« Altri commissarii, ed alcuni anche fra quelli che avevano<br />
consentito a ricusare l'esercizio del diritto di suffragio<br />
ai sott'ufficiali e soldati, furono però d'avviso che debba essere<br />
rispettato il diritto di voto del cittadino riconosciuto capace di<br />
esercitarlo, finché almeno superiori necessità sociali non esigano<br />
di sospenderlo o di toglierlo. Fu una simile necessità sociale,<br />
quella di mantenere la disciplina, la concordia, il prestigio dell'esercito,<br />
che dettò le restrizioni relative ai sott'ufficiali e soldati.<br />
Ma una necessità d'indole così delicata non si riscontra<br />
p^r le guardie di pubblica sicurezza. D'altra parte, anche quanto<br />
airesercito, la Commissione, come si disse, fu indotta alla sospensione<br />
del voto riguardo ai soldati dalla considerazione che<br />
essa era affatto temporanea per i medesimi, ma si fermò quando<br />
sarebbe divenuta permanente e diuturna. Ora, anche per gli<br />
individui appartenenti ai corpi <strong>dei</strong> quali è parola, siccome essi<br />
non hanno cosi breve ferma come i soldati, permanente, o almeno<br />
assai lunga sarebbe l'interdizione. Rimane la ragione di<br />
dipendenza, il sospetto che possano essere servili strumenti<br />
nelle mani altrui. Ora, quanto a tale dipendenza e servilità,<br />
senza dire che talvolta la tacita scheda di questi votanti fallì<br />
ai calcoli fatti sovr'essa, e forse fu di reazione anziché di servilità,<br />
l'escludere intere classi di cittadini per presunzioni. di<br />
dipendenza è pure illogico e contraddittorio, allorquando si includono<br />
espressamente nel corpo elettorale classi intere di- coloni,<br />
di cui non é certamente minore la docilità e dipendenza<br />
dal padrone, e non se ne escludono i domestici, non i sussidiati<br />
dai pubblici istituti di beneficenza.<br />
« Aggiungasi che anche i temuti inconvenienti, se é possibile<br />
si verifichino allorché, essendo, come ora, il numero degli
^<br />
-f<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 101<br />
elettori assai ristretto, ì voti di questi individui possono riuscire<br />
preponderanti, rendonsi poi in ogni ipotesi più difficili<br />
quando di gran lunga si accresce il numero degli elettori. Allora<br />
cinquantamila individui, quanti all'incirca risultano essere<br />
gli ascritti ai Corpi stipendiati dal Governo, dalle Provincie,<br />
dai Comuni, non possono esercitare di certo molta influenza<br />
sulle elezioni di tutto lo Stato, e nemmeno su quelle di singoli<br />
Collegi, fatti assai vasti e numerosi.<br />
" Se queste persone dovessero necessariamente votare nel<br />
luogo dove prestano servizio, l'accusata dipendenza, le vigili<br />
pressioni potrebbero consigliare Finterdizione dal voto. Ma tale<br />
dipendenza e tali pressioni è ben difficile possano efficacemente<br />
continuare, allorché graduati e guardie vadano disseminati e<br />
sparsi ciascuno nel Collegio dell'ordinario suo domicilio.<br />
« Perciò vi fu nella Commissione chi sostenne doversi consentire<br />
che gli individui appartenenti ad un corpo stipendiato<br />
dal Governo, siccome sono reclutati in varie parti dello Stato,<br />
esercitino il loro diritto .elettorale, ma lo esercitino soltanto nel<br />
luogo dove avevano il domicilio prima di contrarre la ferma,<br />
e doversi invece mantenere la disposizione proibitiva del-disegno<br />
ministeriale per gli individui appartenenti a corpi che sono<br />
al servizio delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni, perchè essi trovansi<br />
quasi tutti a servire nel luogo del loro domicilio d'origine, e<br />
non potrebbero quindi votare che in questo. Ma, come dissi,<br />
là Commissione, indotta specialmente da spiacevoli abusi che<br />
commossero la pubblica opinione, finì coU'adottare, senza distinzione<br />
alcuna, l'esclusione dal voto di tutti gli ascritti a corpi<br />
organizzati per servizio cosi dello Stato, come delle Provincie<br />
e <strong>dei</strong> Comuni «.<br />
6. Le parole adoperate dalla <strong>legge</strong> in questo articolo « corpi<br />
organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni<br />
« possono far nascere più di un dubbio. Il ministro dell'interno<br />
ha interpellato in proposito il Consiglio di Stato, Sezione<br />
<strong>dei</strong>rinterno, e ne ebbe la seguente risposta, che, per la sua<br />
importanza, riporto testualmente:<br />
« <strong>La</strong> Sezione ha considerato:<br />
« Che lo scopo della <strong>legge</strong>, dichiarato cosi dalle relazioni<br />
ministeriali e parlamentari, come dalle discussioni avvenute in<br />
seno alle due Camere, si fu di comprendere nel divieto stabilito<br />
dall'art. 14, tutti quei Corpi che, come le guardie di pubblica<br />
sicurezza, le carcerarie, le doganali, le municipali e simili « costituiscano<br />
corpi organizzati quasi militarmente, in guisa che<br />
gli individui, i quali ne fanno parte, si trovino in una stretta<br />
dipendenza dai loro comandanti e possano divenirne quali docili<br />
strumenti, in guisa che i loro voti siano assicurati alle amministrazioni<br />
cui servono « {Relazione ZANARDELLI, pag. 85).<br />
« Che questo proposito del legislatore determina il signi
102 LEGGI POLITICO-AMMLNISTRATIVK<br />
fìcato da darsi all'art. 14 della <strong>legge</strong>, la quale, stabilendo il divieto<br />
di votare pei sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata<br />
ed estendendo il divieto stesso agli altri corpi organizzati<br />
pel servizio dello Stato, delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni, con questa<br />
unione di disposizioni identiche in uno stesso articolo ha chiarito<br />
luminosamente le ragioni delle disposizioni medesime,<br />
« Che perciò, quando manca l'organizzazione quasi militare,<br />
coi suoi caratteri, cioè un ordinamento gerarchico, un vincolo<br />
di dipendenza e di disciplina fondato in questo ordinamento,<br />
un certo numero per costituire un corpo organizzato, in questo<br />
caso non sia da farsi l'applicazione <strong>dei</strong>rart. 14 e che quindi il<br />
divieto di votare non sia da estendersi a quegli agenti delle<br />
amministrazioni pubbliche che non hanno se non quei vincoli<br />
di dipendenza e di disciplina che sono inerenti al personale di<br />
ogni bene ordinata.azienda.<br />
" Che, per esempio, non siano da considerarsi come compresi<br />
nel divieto dell'art. 14 i cantonieri delle strade, i guidatori<br />
delle ferrovie e simili.<br />
« Per questi motivi la Sezione è d'avviso, che le parole dell'art.<br />
14 della <strong>legge</strong> : « Corpi organizzati a servizio dello Stato,<br />
delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni » debbano applicarsi solo a quei<br />
che hanno un'organizzazione quasi militare, e non a quelli che<br />
ne per l'ordinamento, ne pel numero, ne per le funzioni, costituiscono<br />
un corpo organizzato propriamente detto ».
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• • ^ ' ' • ,<br />
i4^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 103<br />
TITOLO IL<br />
nelle liìiste elettorali<br />
ART. 15. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono<br />
essere modificate che in forza della revisione annua, alla<br />
quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.<br />
1. Importanza delle liste elettorali.<br />
2. Difetti della legislazione precedente.<br />
3. Principali innovazioni della <strong>legge</strong>*<br />
4. Legislazione comparata.<br />
5. <strong>La</strong> permanenza delle liste elettorali.<br />
6. Giurisprudenza parlamentare in proposito.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale deve p^rocur'are colla maggiore sollecitudine<br />
che tutti i cittadini i quali hanno il diritto elettorale lo possano<br />
esercitare, ed impedire le usurpazioni di coloro che non lo<br />
hanno, o ne furono esclusi. Il diritto di prendere parte al voto<br />
dipende dalla inscrizione nelle liste elettorali. Perciò è della più<br />
alta importanza che la formazione delle liste medesime sia circondata<br />
da guarentigie legali, le quali ne assicurino una compilazione<br />
diligente e imparziale; e rendano facile a tutti i cittadini<br />
di farvi comprendere quelli che devono esservi inscritti e di farne<br />
escludere coloro che lo fossero stati indebitamente.<br />
« L'elezione viene a corrompersi nella sua stessa sorgente<br />
ove si possa falsare il corpo elettorale nella sua formazione,<br />
dando modo ai partiti di accrescere artificialmente le proprie<br />
forze, di diminuire le forze <strong>dei</strong> propri avversari. E Tesperienza<br />
dimostra quanto la studiata manipolazione delle liste elettorali<br />
riesca un mezzo validissimo per alterare la sincerità delle elezioni.<br />
« Questo pericolo diventa anche più grave in seguito all'accrescimento<br />
del corpo elettorale che sarà frutto della nuova<br />
<strong>legge</strong>, perchè, in masse considerevoli di elettori, più facili riescono<br />
le omissioni, gli errori, più inavvertite le violazioni della<br />
<strong>legge</strong>, più arduo in ogni sua parte il sindacato, e quindi più<br />
temibili le frodi.<br />
2. «' Per gli abusi frequentemente avvenuti nella formazione<br />
del registro elettorale, l'onorevole <strong>La</strong>zzaro il 19 aprile 1875<br />
propose un disegno di <strong>legge</strong> allo scopo di modificare la <strong>legge</strong><br />
vigente in guisa da rendere più difficili i lamentati abusi; e l'onorevole<br />
Castellano, quale relatore della Commissione incaricata<br />
di esaminare quel disegno di <strong>legge</strong>, il 19 dicembre dello stesso
104 LKGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
anno presentò un ampio contro-progetto informato agli stessi<br />
intendimenti. Ma tali disegni di <strong>legge</strong> non furono discussi »<br />
{Relazione ZANARDELLI, pag. 107).<br />
Nel suo progetto di <strong>legge</strong> il Ministero si era proposto<br />
riguardo alle liste di raggiungere i risultati seguenti : Diminuire<br />
ringerenza del Governo nella formazione delle liste ; assicurare<br />
per mezzo d'iterate indagini, di ampia e piena pubblicità, di vari<br />
gradi d'appello, l'efficace tutela di tutti i diritti; sottrarli ad<br />
ogni incertezza, ad ogni trascuraggine, ad ogni oblio; stabilire<br />
per ogni stadio del procedimento termini precisi e corrispondenti<br />
sanzioni.<br />
Le eccessive facoltà accordate al Governo nelle annue revisioni<br />
delle liste costituivano il più grave difetto che in siffatto<br />
tema lamentavasi nella vigente <strong>legge</strong>. Le facoltà del prefetto erano<br />
quasi illimitate, essendo in sua balìa (art. 44, <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />
1860), di aggiungere e cancellare elettori; anche nel caso di reclamo<br />
il prefetto medesimo, assistito da impiegati dipendenti da<br />
lui, giudice e parte decideva in causa propria (articolo 47), poscia<br />
decretava senz'altro le liste sulle quali si faceva l'elezione <strong>dei</strong><br />
deputati (articoli 52 e 53) ; "sicché i ricorsi innanzi alle Corti di<br />
appello e di Cassazione provocavano per lo più che sentenze postume<br />
e affatto inutili.<br />
« Non io richiamerò, scriveva il Relatore, gli effetti di<br />
questo potere discrezionale, gli esempi delle ingenti intrusioni<br />
compiute alla vigilia delle elezioni, le facilità date agli uni, ricusate<br />
agli altri ; ed anzi dirò che di si sconfinata facoltà gli abusi<br />
potevano essere anche più gravi, come più gravi furono in paesi<br />
ove imperarono analoghe disposizioni legislative. Cosi nella<br />
Francia, sotto la Restaurazione, si giunse da parte <strong>dei</strong> prefetti a<br />
rifiutare l'inscrizione a cittadini, perla ragione che un certificato<br />
dichiarante il censo da essi posseduto era stato rilasciato dal<br />
maire senza il timbro del Comune, o perchè aveva firmato l'assessore<br />
senza aver cura di dire che sottoscriveva pel mah^e assente,<br />
e persino per la circostanza di un nome scritto con o<br />
senza un'acca. Né meno gravi furono gli abusi sotto il secondo<br />
Impero, quando il Governo, dall'aumento e diminuzione del numero<br />
di elettori traeva anche lo speciale vantaggio di accrescere-<br />
0 diminuire i deputati appartenenti ai dipartimenti favorevoli od<br />
ostili; poiché, a termini dell'art. 35 della Costituzione del 1852,<br />
e dell'art. 1 del Senatusconsulto 27 maggio 1857, il numero <strong>dei</strong><br />
deputati appartenenti ai singoli dipartimenti era determinato in<br />
base al numero <strong>dei</strong> rispettivi elettori « {Relazione ZANARDELLI,<br />
pag. 108).<br />
3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente commette essa pure le prime operazioni<br />
concernenti le liste alle Giunte ed ai Consigli comunali, in grado<br />
d'appello ; ma all'azione <strong>dei</strong> prefetti sostituisce quella di una<br />
Commissione provinciale, che è presieduta bensì dal prefetto,
_• r<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 105<br />
non essendo conveniente escludere la sorveglianza dello Stato in<br />
materia di così generale interesse, ma nella quale è in maggioranza<br />
Telemento elettivo rappresentato da tre consiglieri provinciali,<br />
ed ha voce la magistratura, quasi vigile custode di una<br />
severa legalità. È un ordinamento pressoché conforme a quello<br />
della <strong>legge</strong> belga e che ci sembra migliore di quelli adottati in<br />
altre legislazioni.<br />
4. In Austria Tautorità governativa provvede a tutto per le<br />
liste d'alcune classi di elettori, e decide in via definitiva per le<br />
altre. In Germania decide pure sui reclami l'autorità governativa.<br />
In Francia le liste-sono redatte da Commissioni miste,<br />
composte di delegati governativi e municipali e rivedute in caso<br />
di reclamo dalle stesse Commissioni, coU'aggiunta di altri delegati<br />
nominati da esse e con diritto di appello al giudice di pace<br />
il quale, ove non si tratti di questioni di Stato, la cui decisione<br />
è riposta ai Tribunali, pronuncia in ultima istanza, salvo il ricorso<br />
in Cassazione. In Ungheria le liste sono rivedute da una<br />
Commissione nominata per tre anni dagli stessi elettori <strong>dei</strong> singoli<br />
Collegi, Delega essa la formazione del liste a Comitati di<br />
sua scelta, che si recano a redigerle nei singoli Comuni, poi le<br />
esamina, le completa e decide sui reclami. Dalle sue decisioni<br />
si può appellare al ministro dell'interno, e se trattasi di diritto<br />
elettorale ai Tribunali. <strong>La</strong> Spagna, il Baden ed altri Stati si servono<br />
pure di siffatte Commissioni elettive. In Inghilterra le liste<br />
sono preparate dagli ufficiali della parrocchia, dai sopraintendenti<br />
agli uffici <strong>dei</strong> poveri e dai giudici di pace, e rivedute da<br />
speciali avvocati, esercenti da non meno di sette anni, deputati<br />
all'uopo <strong>dei</strong> giudici delle Assise, per delegazione del presidente<br />
della Corte suprema.<br />
5, Il primo articolo di questo titolo sancisce il principio della<br />
permanenza delle liste elettorali. Questo principio è stato proclamato<br />
per la prima volta in Francia colla <strong>legge</strong> del 2 luglio<br />
1828, e inscritto poi nelle altre {Decreto organ. 2 febb. 1852,<br />
art. 18; <strong>legge</strong> 7 luglio 1874, art. 4). È una importante garanzia<br />
data al cittadino, il quale è sicuro, che qualora sia stato debitamente<br />
inscritto sopra una lista elettorale, egli non può più venirne<br />
eliminato senza una decisione motivata. Questa gli dev'essere<br />
debitamente notificata, affinchè egli sia in grado di tutelare il<br />
proprio diritto.<br />
D'altra parte dalla chiusura definitiva della lista sino alla<br />
revisione dell'anno seguente nessuno può essere inscritto sulle<br />
liste elettorali, sebbene avesse nel frattempo raggiunti i requisiti<br />
necessari, salve le decisioni pronunciate su cause avviate prima<br />
della decretazione definitiva delle liste.<br />
Le elezioni si fanno sulle liste come sono compilate. Gli<br />
uffici elettorali e la <strong>Camera</strong> non possono indagare se quelli che<br />
furono inscritti sulle liste lo sono stati debitamente o hanno per-
106 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
dato poi i requisiti necessari ad essere elettori; così non possono<br />
includere alcun'altra persona.<br />
6. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> belga, che si esprime come la nostra a questo<br />
riguardo, è stata interpretata nel senso di vietare agli uffici elettorali<br />
qualsiasi decisione in materia di validità di elezioni, ma<br />
di riservare alla <strong>Camera</strong> la facoltà di decidere che una elezione è<br />
stata viziata dai voti di persone che avevano perduta la qualità<br />
di elettori (DELEBECQUE, Commenta des lois elect., 646, 978, 979).<br />
<strong>La</strong> giurisprudenza della <strong>Camera</strong> italiana è costante nel ritenere<br />
che gli uffici elettorali non possono, senza commettere un<br />
arbitrio, esaminare se gli individui inscritti nelle liste elettorali<br />
abbiano i requisiti richiesti per essere elettori e devono quindi<br />
ammetterli al voto; e che quando le liste sono state definitivamente<br />
approvate è inammissibile qualsiasi reclamo alla <strong>Camera</strong><br />
contro le medesime. <strong>La</strong> giurisprudenza stessa è pure costante<br />
nel ritenere la competenza della <strong>Camera</strong> a conoscere e giudicare<br />
se furono osservate le forme prescritte dalla <strong>legge</strong> per la regolarità<br />
delle liste elettorali (Cfr. le decisioni della Giunta parlamentare<br />
delle elezioni, novembre e dicembre 1870; noA'embre 1872;<br />
novembre e dicembre 1876; novembre 1880, ecc. V. PUCCIONI,<br />
GiurispriideMza elettorale, pag. 72, 104, 115, 143, 175, 179,<br />
188, 192; Riv. amm., 1867, 507; 1876, 625, 627, 641; Atti<br />
parlamentari, Discussioni in occasione della verifica di elezioni<br />
contestate).<br />
ART. 16. Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale<br />
invila, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo<br />
inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente <strong>legge</strong> all'esercizio<br />
del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese<br />
la loro inscrizione.<br />
Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non<br />
avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiano non<br />
più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.<br />
1. Duplice rinvio.<br />
2. Il manifesto della Giunta.<br />
1. Per la disposizione relativa all'età, che decide opportunamente<br />
un punto controverso si rinvia a quanto si è detto a pagina<br />
11-12, n. 20-22. Per le eccezioni stabilite a questo ed ai<br />
seguenti articoli nella prima revisione delle liste elettorali si<br />
vedano le disposizioni transitorie, e le applicazioni che ne fece il<br />
decreto del 26 gennaio 1882, le quali modificano temporaneamente<br />
alcune disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />
Il manifesto della Giunta deve riportare le disposizioni degli<br />
articoli 17 e 1^ della <strong>legge</strong>, che determinano le indicazioni delle
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 107<br />
quali i richiedenti sono tenuti a corredare la propria domanda ;<br />
deve pure precisare la scadenza del termine entro i quali la domanda<br />
ed i necessari documenti giustificativi dovranno essere<br />
presentati (R. decreto, 26 gennaio 1882, n. 604, art. 2).<br />
Il manifesto dovrebbe pure riportare, per evidente ragione<br />
di opportunità, gli articoli della <strong>legge</strong> relativi all'elettorato, od<br />
almeno annunciare che unacopia di essa trovasi neirufficio del<br />
Comune, a disposizione di chiunque ne chieda l'esame.<br />
ART, 17. Ogni cilladino del Regno che presenta la domanda<br />
per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle<br />
indicazioni comprovanti :<br />
1^ il luogo e la data della nascita;<br />
2*" L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza<br />
di cui ali articolo 13;<br />
3"* I titoli in virtù <strong>dei</strong> quali, a tenore della presente <strong>legge</strong>,<br />
domanda la inscrizione.<br />
I non cittadini devono giustificare Tadempimento delle<br />
condizioni prescritte al n"" 1 <strong>dei</strong>rarticolo 1.<br />
<strong>La</strong> domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel<br />
caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una<br />
dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.<br />
1. Contenuto della domanda.<br />
2. Forma della domanda. <strong>La</strong> firma.<br />
1. L'articolo distingue i cittadini del regno da quelli che non<br />
lo sono. A questi si domanda di più la prova dell'acquisita cittadinanza,<br />
secondo Tart*. 1, comma 1 della <strong>legge</strong>. Tutti debbono<br />
poi presentare l'istanza corredata <strong>dei</strong> documenti adatti a comprovare<br />
quanto non sia altrimenti notorio. Importa che dalla<br />
domanda risulti: che il cittadino ha superata l'età di 21 anno o la<br />
supererà prima del 30 giugno ; che egli ha il suo domicilio civile<br />
nel collegio, od avendolo ivi trasferito e risiedendovi da sei mesi<br />
ha fatta la doppia dichiarazione; che possiede il titolo legale<br />
in base al quale domanda di essere inscritto sulle liste come<br />
elettore.<br />
2. <strong>La</strong> domanda può essere scritta da altre persone e potrebbe<br />
essere anche stampata o litografata: basta che il ricorrente la<br />
scriva di suo pugno ; salvo l'eccezione temporanea stabilita dall'art.<br />
100 della <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> contemplando il caso in cui l'elettore<br />
non possa sottoscriverla si riferisce alla sola impossibilità<br />
materiale, come nel caso di malattia, di fìsica imperfezione od<br />
altro. Questa deve essere notoria o debitamente comprovata e<br />
non osta anche che essa sia permanente, come nel caso della
108 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATn'E<br />
cecità. Il cieco, che avesse imparato a <strong>legge</strong>re e scrivere come<br />
s'insegna loro nelle apposite scuole, o sapesse <strong>legge</strong>re e scrivere<br />
prima della sua sventura, quando abbia gli altri requisiti dovrebbe,<br />
a mio avviso, essere inscritto nelle liste elettorali.<br />
L'ultimo comma dell'art. 17 si applica per eccezione anche<br />
a coloro che si trovassero nel caso contemplato dall'art, 102 della<br />
<strong>legge</strong>, sebbene l'impossibilità in cui si trovano di sottoscrivere<br />
la domanda sia intellettuale e non materiale.<br />
ART. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari<br />
a provare quanto non fosse altrimenti notorio.<br />
I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle<br />
imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti<br />
da qualunque tassa e spesa.<br />
Della domanda e <strong>dei</strong> documenti annessi può richiedersi<br />
ricevuta all'atto della presentazione.<br />
L Doeurnenti da unire alla doìuanda.<br />
2. <strong>La</strong> gratuità <strong>dei</strong> documenti^ atti, ecc.<br />
1. Questo articolo ha per scopo di agevolare alla Giunta la formazione<br />
0 revisione delle liste elettorali. Tutte ie indicazioni di<br />
cui è parola all'articolo 17 devono essere notorie o comprovate<br />
da documenti.<br />
Notorio dicesi ciò che è a cognizione di tutti o della maggior<br />
parte del popolo, ma non si può determinare a priori Vesiensione<br />
di questa notorietà. Essa è diversa secondo i titoli ai quali<br />
si riferisce, secondo la popolazione del Comune, secondo la coltura<br />
intellettuale, ecc. In generale può dirsi però, che quanto all'età<br />
può essere verificata sui registri dello stat-o civile, quando il cittadino<br />
non sia nato in altro Comune ; quanto al domicilio si tiene<br />
per notorio quello d'origine, mentre negli altri casi può essere<br />
richiesta una qualche prova; e quanto agli altri titoli possono<br />
essi pure risultare da documenti che la Giunta comunale nasetto<br />
mano, ruoli delle imposte, certificati scolastici, elenco <strong>dei</strong> membri<br />
di Accademia, ruoli degli impiegati, ecc. A documento del saper<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere basta la sottoscrizione della domanda o la<br />
dimostrazione, che non può essere sottoscritta per le suesposte<br />
eccezioni, sino a prova in contrario.<br />
2. L'esenzione di tassa o spesa riguarda tutti i certificati o<br />
documenti richiesti a qualsiasi autorità per far valere il proprio<br />
diritto elettorale. Quindi vi sono compresi i certificati scolastici<br />
di qualsiasi specie, i censuari, e tutti quelli che possono essere<br />
forniti dall'autorità giudiziaria. Nel caso in cui per questi documenti<br />
dovesse esser pagato in via ordinaria un qualsiasi corrispettivo,<br />
si apporrà loro Tannotazione che servono soltanto allo scopo
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 109<br />
per cui sono domandati. Se il corrispettivo andasse devoluto per<br />
<strong>legge</strong> a privati, come in qualche caso agli agenti delle imposte,<br />
la spesa dovrebbe essere inessa a carico del pubblico erario.<br />
Assai opportunamente la <strong>legge</strong>, togliendo tutti i dubbi che<br />
si erano formati intorno alla precedente ha dichiarato, come vedremo<br />
anche all'articolo 41, che chi domanda la propria iscrizione<br />
sulle liste elettorali non debba sopportare alcuna spesa per avere<br />
i documenti che comprovino il proprio diritto. Il principio è preferibile<br />
a quello adottato dalla <strong>legge</strong> belga e da altre che consentono<br />
airinteressato di prendere copia <strong>dei</strong> documenti richiesti in<br />
giorni determinati.<br />
ART. 19. Trascorso il termine di cui all'art. 16, la Giunta<br />
municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere<br />
immediatamente alla formazione o revisione delle liste<br />
degli elettori.<br />
1. Quando la Giunta debba riunirsi.<br />
2. Suoi uffici.<br />
1. <strong>La</strong> Giunta comunale deve riunirsi nei j)rimi giorni del mese<br />
di febbraio. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non contempla tassativamente il primo<br />
giorno del mese ; l§i Giunta ha solo il dovere di compiere il proprio<br />
ufficio nel mese di febbraio. Perciò se anche fossero passati<br />
alcuni giorni del mese la convocazione della Giunta sarebbe valida.<br />
Non lo sarebbe invece innanzi al V febbraio.<br />
2, <strong>La</strong> Giunta municipale ha due uffici distinti:<br />
a) Esaminare le domande presentate dai cittadini che<br />
chiedono di essere inscritti sulle liste ;<br />
b) Formare e rivedere Ig liste, facendovi le inscrizioni e le<br />
cancellazioni determinate dall'art. 21.<br />
ART. 20. <strong>La</strong> Giunta deve formare o rivedere le liste degli<br />
elettori entro il mese di febbraio.<br />
Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, eia<br />
scuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.<br />
1. <strong>La</strong> Giunta municipale e le sue Sezioni.<br />
2. Come funzionano.<br />
1. <strong>La</strong> Giunta municipale si compone, oltre al sindaco, di 10<br />
assessori e 4 supplenti, nei Comuni superiori a 250,000 abitanti;<br />
di 8 assessori e 4 supplenti in quelli eccedenti i 60,000: di 6 e<br />
2 supplenti nei Comuni eccedenti i 30,000, di 4 e 2 supplenti<br />
in quelli di 8000 o più, di 2 e 2 supplenti negli altri. Vi potranno<br />
essere, adunque, al più 5 sezioni, dovendo ciascuna esser com-<br />
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110 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
posta di 4 membri, compresi i supplenti. In nessun caso potranno<br />
essere aggregati alla Giunta i consiglieri od altri estranei.<br />
2. <strong>La</strong> Giunta o sezione della medesirna è presieduta dal sindaco<br />
0 dall'assessore più anziano che ne fa parte. Il segretario od<br />
un altro impiegato del Comune fa le veci di segretario, e deve<br />
stendere processo verbale delle operazioni, che sarà sottoscritto<br />
dal presidente e da lui (Istruzioni minist. 5 febbr, 1882, § 3).<br />
ART. 21. <strong>La</strong> Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro<br />
che non hanno fatto alcuna domanda, né presentato alcun<br />
documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti<br />
per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero<br />
le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale,<br />
coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque<br />
la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli<br />
infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a<br />
termini dell'art. 13.<br />
Un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle imposte dirette, certificato<br />
conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere<br />
spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.<br />
1. Le inscrizioni d'uccio.<br />
2. Quali cittadini debbano esseì^e cancellati dalla Giunta.<br />
3. Motivi della <strong>legge</strong>.<br />
4. Istruzioni ministeriali in proposito.<br />
5. <strong>La</strong> copia <strong>dei</strong> ruoli delle imposte dirette.<br />
1. L'artìcolo riguarda le inscrizioni e le cancellazioni di ufficio,<br />
per le quali la Giunta deve procedere con scienza e coscienza,<br />
e tenendo presenti le penalità comminate dall'art. 89.<br />
2. <strong>La</strong> Giunta deve cancellare dalle liste : •<br />
1. I morti, secondo il certificato trasmesso dal Comune dove<br />
segai il decesso, o gli atti dello stato civile.<br />
2. Coloro che perdettero le qualità elettorali, e trattasi<br />
principalmente del censo e delle qualità equipollenti, delle condanne<br />
penali, e d'alcuni uffici, come risulta dagli articoli 2 e 4<br />
della <strong>legge</strong>,<br />
3. Coloro che fossero stati indebitamente inscritti.<br />
4. Coloro che fecero la dichiarazione di rinuncia al domicilio<br />
politico nel Comune.<br />
3. ** Coll'articolo 21 pur mantenendo l'obbligo della inscrizione<br />
d'ufficio, che trovasi anche nelle legislazioni straniere e<br />
che tanto piii giova mantenere fra noi, ove di certo non è grande<br />
ancora il civico zelo degli elettori, si .volle richiamare le Giunte<br />
ad una diretta e personale verificazione <strong>dei</strong> titoli del cittadino ad
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 111<br />
essere inscritto, sostituendo quest'obbligo alle indeterminate condizioni<br />
di notorietà di cui parlano la <strong>legge</strong> vigente ed il primo<br />
disegno ministeriale. Si volle pure stabilito che la Giunta addivenisse<br />
alle necessarie cancellazioni, le quali, rimesse nella vigente<br />
<strong>legge</strong> agli stadi successivi della procedura, in fatto, ben di sovente<br />
non si eseguiscono mai; sicché nelle liste, in quelle sopratutto<br />
delle grandi città, figurano moltissime persone che sono morte<br />
ed altre che hanno perduto il diritto elettorale od il suo esercizio<br />
nel Comune « {Rei. ZANARDELLI, pag. 110).<br />
4. Il Ministero, con circolare 5 febbraio 1882, ha emanato in<br />
proposito le seguenti istruzioni:<br />
'? Quantunque sia da confidare che i cittadini saranno solleciti<br />
a far valere spontaneamente il proprio diritto, tanto più<br />
dopo che venne stabilita dalla <strong>legge</strong> la gratuità assoluta di tutti<br />
gli atti che si riferiscono all'esercizio del diritto medesimo, salve<br />
le disposizioni dell'articolo 41 e dell'articolo 100, giova però avvertire,<br />
che la <strong>legge</strong> impone alle Giunte municipali l'obbligo di<br />
supplire alla dimenticanza <strong>dei</strong> privati, iscrivendo d'ufficio quanti<br />
risultino ad esse, in modo indubitato, nel possesso <strong>dei</strong> legali requisiti.<br />
« <strong>La</strong> grande e particolareggiata specificazione delle categorie<br />
di cittadini nei quali è dalla <strong>legge</strong> presupposta la capacità<br />
richiesta" per l'esercizio dell'elettorato politico, l'obbligo fatto<br />
agli agenti di trasmettere ai Municipi un esemplare <strong>dei</strong> ruoli <strong>dei</strong><br />
contribuenti per l'anno corrente, la facoltà competente alle stesse<br />
Giunte di esaminare i registri regolarmente tenuti dalle rispettive<br />
autorità scolastiche, quella di chiedere alle diverse amministrazioni<br />
comunicazione <strong>dei</strong> ruoli <strong>dei</strong> loro impiegati e pensionati per<br />
Tapplicazione del n. 8 dell'art. 2 della <strong>legge</strong>, porgono modo alle<br />
Giunte di adempiere facilmente le prescrizioni della <strong>legge</strong> per le<br />
iscrizioni d'ufiìcio.<br />
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Appena credo necessario notare che nello stabilire il diritto<br />
elettorale <strong>dei</strong> conduttori di fondi, di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo<br />
3 della <strong>legge</strong>, converrà ricorrere, a seconda <strong>dei</strong> casi, od ai<br />
ruoli della imposta di ricchezza mobile, oppure a quelli della<br />
fondiaria.<br />
"E chiaro, infatti, che nelle provinole ove lasovrimposta provinciale<br />
tocca 0 supera i trenta centesimi sulla principale erariale,<br />
il conduttore cui spetti una imposta di ricchezza mobile pel fondo<br />
da lui coltivato può essere iscritto senz'altro nelle liste elettorali.<br />
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112 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
sente, di avere senza alcuna spesa una copia <strong>dei</strong> ruoli delle imposte<br />
dirette e l'indennità che si paga per detti ruoli, giusta la<br />
circolare del Ministero delle finanze 10 marzo 1867, n. 5782, va<br />
a carico dell'erario pubblico. L'Amministrazione delle imposte dirette<br />
che deve sopperire a tale spesa non ne può andare esente,<br />
anche quando si tratti di somministrare i ruoli delle sovrimposte<br />
provinciali, in tutti i casi e i luoghi dove queste, si possono riscuotere<br />
separatamente dalle imposte erariali e con ruoli distinti<br />
{Riv. amm. 1871, 740).<br />
ART. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare<br />
e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e<br />
la paternità di lutti gli elettori del Comune, colle indicazioni<br />
di cui all'articolo 17.<br />
Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse<br />
norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori<br />
che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.<br />
L L'inscrizione in ordine alfabetico.<br />
2. Il contenuto delle liste.<br />
3. <strong>La</strong> lista separata degli elettori contemplati dalVart. 14.<br />
!• L'ordine alfabetico è tassativo, sebbene non derivi nullità<br />
dal fatto che non è stato osservato con tutto il rigore oltre la<br />
prima lettera. Così pure non sono prescritte sotto pena di nullità<br />
le altre indicazioni di cui all'art. 17 {App. di Napoli, 23 ott. 1876,<br />
Dini-Prefetto.di Napoli, Gazz.<strong>dei</strong> Procur., xi, 476).<br />
2. Le liste devono contenere, secondo la <strong>legge</strong>, il nome, cognome,<br />
paternità, età, domicilio e i titoli di ciascun'o elettore.<br />
Riguardo ai titoli bastano semplici indicazioni con riferimento<br />
alle domande od ai registri e documenti conservati nel Comune<br />
ed accessibili a tutti i cittadini. w<br />
3. L'elenco degli elettori che appartengono a corpi organiz<br />
zati per servizio dello Stato, delle Provincie o <strong>dei</strong> Comuni e <strong>dei</strong><br />
sott'uffiziali e soldati dell'esercito e dell'armata che si trovano<br />
sotto le armi deve essere compilato separatamente, affinchè possano<br />
votare se al momento opportuno cessasse il motivo contemplato<br />
dall'art. 14 della <strong>legge</strong>, ma possedessero le altre qualità<br />
richieste.<br />
Il ministro dell'interno ha fatto noto, per mezzo <strong>dei</strong> prefetti,<br />
ai sindaci <strong>dei</strong> Comuni, che per la esatta compilazione dell'elenco,<br />
da unirsi a senso dell'art. 22 della nuova <strong>legge</strong> elettorale alle<br />
liste, indicativo degli elettori sott'uffiziali, caporali o soldati in<br />
servizio sotto le bandiere potranno, ove occorra, richiedere le<br />
necessarie informazioni ai comandanti di corpo, i quali furono<br />
autorizzati a rilasciare le volute dichiarazioni del saper <strong>legge</strong>re e<br />
scrivere <strong>dei</strong> loro dipendenti.
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 113<br />
ART. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta<br />
invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare<br />
contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15<br />
marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve<br />
tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio<br />
comunale a disposizione di qualunque cittadino.<br />
<strong>La</strong> Giunta immediatamente notifica al prefetto della pro-<br />
.vincia l'affissione dell'avviso.<br />
ART. 24. <strong>La</strong> pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene<br />
luogo di notificazione per coloro <strong>dei</strong> quali siasi deliberata la<br />
iscrizione nella lista elettorale.<br />
1. Raffronti colla <strong>legge</strong> precedente.<br />
2. Pubblicazione ed affissione delle liste.<br />
3. Omissione dell'affissione all'albo municipale.<br />
4. Accusa di non seguita pubblicazione.<br />
5. L'elenco separato.<br />
6. Provvedim^enti per evitare le doppie inscrizioni.<br />
1. Gli articoli 23 e 24 trovano la loro corrispondenza negli<br />
articoli 27, 32, 33, 34, 35, 39 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />
3. L'avviso può essere affisso nell'albo pretorio, anche *durante<br />
il mese di febbraio, appena la Giunta abbia compiuto le<br />
sue operazioni.'<br />
I reclami presentati dopo il 15 marzo sono tenuti per nulli<br />
e di nessun valore.<br />
Per 15 giorni almeno (1-15 marzo) un esemplare delle liste<br />
deve rimanere affisso nell'albo pretorio e l'altro deve trovarsi<br />
nell'uffizio a disposizione <strong>dei</strong> cittadini. Se l'albo non può contenere<br />
tutta la lista spiegata, questa si deve affiggere accanto all'albo<br />
sibilo, e sempre in locale esterno<br />
del Comune.<br />
Il Governo belga ha opportunamente avvertito {Disposizione<br />
minist., 13 giugno 1872) che le liste debbono essere affisse sull'albo<br />
0 sulle pareti accanto ad esso, e non attaccate sotto forma<br />
di fascicolo. Sebbene simile disposizione non sia prescritta nella<br />
nostra <strong>legge</strong> mi pare raccomandabile, tenuto conto dello scopo e<br />
del breve termine in cui TaffxSsione è fatta.<br />
3, Non è fondato l'addebito di nullità del procedimento di<br />
revisione delle liste elettorali in base al fatto, che la lista approvata<br />
dal Consiglio comunale non sia stata materialmente affissa<br />
all'albo pretorio, ma esposta, mediante deposito, al Municipio, in<br />
luogo aperto al pubblico e con avviso che chiunque avrebbe potuto<br />
prenderne notizia; mentre questo modo di esposizione pubblica<br />
delle liste, massime se seguito già nelle precedenti elezioni,<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1» —• Voi, IV. 8
114 LEGGI POLmCO-AMMINISTRATIVE<br />
soddisfa pienamente al voto della <strong>legge</strong> e non può importare<br />
nullità della revisione delle liste {Giunta parlam.^ Legisl. XII,<br />
Collegio II di Roma. Riv. amm., 1877, 627).<br />
4f Quando esiste un certificato della Giunta municipale, che<br />
dichiara essere stata la lista elettorale pubblicata nel Comune<br />
ogni contraria asserzione non ha valore {Giurispr. elett., PucciONi,<br />
pag. 57).<br />
Se il prefetto non riceve notifica dell'avvenuta afiissione nei<br />
due 0 tre primi giorni del mese di marzo, deve procedere d'ufficio<br />
conforme all'art. 30,<br />
5. Gli elettori militari e i facienti parte di corpi organizzati<br />
non deb'bono iscriversi nella lista complementare, ma nell'elenco<br />
speciale di cui all'art. 22 della <strong>legge</strong>.<br />
In questo elenco debbono iscriversi anche quelli che facciano<br />
parte della lista dell'anno precedente alla promulgazione<br />
della <strong>legge</strong>. È necessario, insomma, che nessuno degli elettori<br />
contemplati dall'articolo 14 rimanga nelle liste vecchie, o venga<br />
iscritto nelle liste complementari, onde evitare siano compresi<br />
nel computo di voti richiesti dall'art. 74 per la proclamazione<br />
del risultato della votazione.<br />
6. <strong>La</strong> disposizione dell'art. 24 impone alla Giunta l'uso d'alcune<br />
cautele onde evitare le doppie iscrizioni, le quali sono possibili<br />
a cagione della mancanza di notificazione a quelli che vengono<br />
inscritti sulle liste elettorali e delle difficoltà in cui d'altronde<br />
si incorrerebbe se fosse necessaria.<br />
Ogniqualvolta si tratta di cittadini che si trovano civilmente<br />
domiciliati nel Comune altrimenti che per ragione d'origine, sarà<br />
opportuno che la Giunta municipale li faccia interpellare, almeno<br />
per mezzo degli uffici o degli istituti da cui dipendono, onde<br />
accertarsi che essi non siano già inscritti come elettori nel loro<br />
domicilio d'origine, e che non essendolo abbiano fatta in tempo<br />
là doppia dichiarazione.<br />
ART. 25. <strong>La</strong> Giunta municipale che ha cancellato dalle 1<br />
un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificar<br />
per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene<br />
i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui<br />
la lista fu pubblicata.<br />
ART. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'ari. 23,<br />
può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione,<br />
omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla<br />
Giunta.<br />
Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve^ entro
I<br />
LI<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 115<br />
giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta,<br />
parte interessata.<br />
1. Nuove guarentigie della <strong>legge</strong>.<br />
notificat<br />
notifica<br />
4. <strong>La</strong> res judicata non ha valore per Vanno successivo.<br />
6. Quando la notiA facoltà<br />
1. <strong>La</strong> notificazione di cui è parola in questo articolo corrisponde<br />
a quella cui si riferivano gli articoli 37, 38 della <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />
\^Q0, venne però introdotta una irnportante modificazione.<br />
A tenore di quella l'autorità comunale era obbligata a notificare<br />
ai cittadini soltanto la loro cancellazione dalle liste elettorali ;<br />
secondo la <strong>legge</strong> vigente deve notificare anche la reiezione della<br />
loro domanda di iscrizione, dandone in ambedue i casi i motivi,<br />
aflSnchè il cittadino possa procedere in tempo a sostenere, se del<br />
caso, il proprio diritto.<br />
Anche la <strong>legge</strong> e la giurisprudenza belga non si erano<br />
pronunciate sul secondo caso, sebbene la questione fosse stata<br />
posta alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti (16 marzo 1869, Annales<br />
'pari., 633). Si ritiene che l'interessato debba pensare ad assicurarsi,<br />
coirispezione delle liste, se la sua domanda siastata accolta.<br />
2. Se la cancellazione non è stata debitamente notificata al<br />
cittadino, non ne deriva che debba tenersi come non avvenuta,<br />
ma che egli ha il diritto di reclamare contro di essa in qualunque<br />
momento pervenga a sua cognizione.<br />
3. <strong>La</strong> notificazione deve essere fatta non più tardi del giorno<br />
3 marzo al domicilio del cittadino cui è diretta. Può essere fatta<br />
anche alla sua residenza, purché risulti che egli l'abbia personalmente<br />
ricevuta. w<br />
<strong>La</strong> Giunta comunale, oltre ai motivi, non è obbligata di<br />
addurre anche i documenti che appoggiano la sua deliberazione.<br />
4. <strong>La</strong> revisione annuale delle liste suppone il potere di verificare<br />
ogni anno se l'elettore possieda le condizioni alle quali la<br />
<strong>legge</strong> subordina l'esercizio del diritto elettorale. Il che s'intende<br />
principalmente del censo e <strong>dei</strong> titoli equipollenti. Perciò la cosa<br />
giudicata non può essere invocata da un anno all'altro, à favore<br />
di un elettore inscritto o contro di luì. <strong>La</strong> decisione presa a suo<br />
riguardo aveva per oggetto la sua iscrizione sulle liste di quell'anno,<br />
e non su quelle dell'anno successivo. <strong>La</strong> giurisprudenza<br />
belga, sopra una identica disposizione della <strong>legge</strong>, si è dapprima<br />
pronunciata in questo senso (Cassaz. 15 luglio 1807, 7 gennaio<br />
1875, 26 febbraio 1877), poi se ne discostò pronunciando in senso<br />
opposto (13 gennaio e 3 febbraio 1877) ; ma con ung. sentenza della<br />
feì
116 LEGGI POLITICO-AMMINlgTRATR^<br />
Corte di cassazione a sezioni riunite (9 aprile 1879), confermò il<br />
primo parere dal quale non si è più discostata {Code électoral<br />
annotè, pag. 112).<br />
5. Secondo l'articolo 26, che corrisponde agli articoli 26 e 33<br />
della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, i reclami possono essere presentati<br />
sino al 15 marzo ; dopo quell'epoca sono nulli ; ed il diritto di<br />
farli compete ad ogni cittadino, sia o no elettore, anche se non<br />
avesse il suo domicilio politico nel Comune, avendo voluto la<br />
<strong>legge</strong> dare all'intervento della pubblica opinione nella formazione<br />
delle liste la massima estensione possibile. Anzi, poiché<br />
il Consiglio può modificare d'ufiScio la lista elettorale, può tener<br />
conto <strong>dei</strong> reclami che gli venissero trasmessi in qualunque modo,<br />
da chiunque, anche per lettera anonima.<br />
Il reclamo può riferirsi a cittadini indebitamente inscritti<br />
e domandarne la cancellazione ; a cittadini cancellati e domandare<br />
che sia mantenutala loro iscrizione ; a cittadini non compresi sulle<br />
liste e domandare che vi siano inscritti. Soltanto in quest'ultimo<br />
caso il reclamo deve essere notificato per cura della Giunta alla<br />
parte interessata entro tre giorni, cioè non piii tardi del 18 di marzo.<br />
Non è prescritto che il reclamo, in questo come nei casi<br />
successivi, sia fatto in una forma determinata. Può essere fatto<br />
a voce, per mezzo postale, per mandato, e non è necessario che<br />
il reclamo porti la firma del reclamante e tanto meno che sia<br />
scritto di suo proprio pugno (Cfr. Ann. parlcwi., Belgio, 1869,<br />
pag. 645; Cassaz. belga, 25 marzo e 9 luglio 1878).<br />
6. Una indicazione erronea, per es., della contrada o del numero<br />
della casa, sulla notificazione, non vizia la notificazione<br />
stessa, quando sia provato che l'interessato l'ha ricevuta. Cosi<br />
pure la notificazione è valida in materia elettorale se anche fatta<br />
in giorno feriale.<br />
Trattandosi di uffici pubblici s'intende scaduto il termine<br />
nell'ora in cui l'ufficio, secondo la consuetudine, si chiude.<br />
7. Può sorgere, riguardo a questo, come riguardo agli altri<br />
termini, la questione se scadendo essi in giorno feriale si intendano<br />
prolungati. Ad una questione identica il ministro dell'interno<br />
del Belgio ha risposto, che la <strong>legge</strong> non poteva specificare<br />
a tale riguardo, e la questione doveva essere risolta secondo i<br />
principii generali. Il relatore della <strong>legge</strong> del 1869 dichiarò però,<br />
che secondo il pensiero della Commissione parlamehtare il termine<br />
era di rigore; ed essendo stato proposto un emendamento<br />
affinchè i termini s'intendessero prorogati qualora scadessero in<br />
giorno feriale, venne respinto {Ann. parlam.y Chamb, de repròs.^<br />
18 marzo 1869, pag. 657 e seg.).<br />
ART. 27. Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce<br />
per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli
"' I<br />
+"<br />
I<br />
1/<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 117<br />
che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa<br />
indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero<br />
stati presentati.<br />
1. Ufficio del Consiglio comunale.<br />
2. Convocazione del Consiglio.<br />
1. L'art. 27 non ha disposizione corrispondente nella <strong>legge</strong><br />
17 dicembre 1860, dove le attribuzioni non erano divise a questo<br />
modo tra la Giunta ed il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale<br />
ha facoltà d'iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali quelli<br />
che fossero stati indebitamente omessi, esclusi o cancellati, e di<br />
cancellare gli indebitamente iscritti. Inoltre controlla l'opera<br />
della Giunta, e si pronuncia sui reclami che fossero stati presentati<br />
contro di essa. A compiere questi uffici si sono tassativamente<br />
destinati i dieci giorni decorrenti tra il 20 ed il 31 marzo. Non<br />
ne segue che il Consiglio debba radunarsi proprio il giorno 20,<br />
purché compia l'opera sua prima della fine del mese, sotto le<br />
comminatorie dell'articolo 30.<br />
2. <strong>La</strong> convocazione del Consiglio spetta alla Giunta. Se nella<br />
prima convocazione non si trovasse in numero per deliberare,<br />
la Giunta deve provvedere immediatamente alla seconda ed alle<br />
ulteriori convocazioni per gli effetti dell'art. 89 della <strong>legge</strong> comunale<br />
e provinciale.<br />
ART. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono<br />
pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo<br />
pretorio fino al 15 aprile stesso.<br />
I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Gonsislio<br />
comunale si devono pubblicare in elenco separato.<br />
Di questa pubblicazione deye darsi immediatamente notizia<br />
al prefetto della provincia.<br />
L Pubblicazione. Affissione delle liste.<br />
2. Necessità della lista speciale per i nuovi inscritti.<br />
1. Per la pubblicazione delle liste e la loro affissione vale<br />
quanto si è detto all'art. 23, e cosi per la notificazione che ne<br />
deve essere stata fatta al prefetto della provincia.<br />
2. I nomi <strong>dei</strong> nuovi elettori inscritti devono essere pubblicati<br />
in liste a parte, perchè sia più facile ai cittadini controllare<br />
l'opera del Consiglio. Le cancellazioni ch'esso avesse' fatte possono<br />
venire controllate anche sulla lista precedentemente compilata<br />
dalla Giunta.<br />
ART. 29. Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle<br />
liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio tanto agli
11 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista,<br />
quanto a coloro i reclami <strong>dei</strong> quali non fossero slati .accolti,<br />
della cancellazione o del rigetto <strong>dei</strong> reclami medesimi, indicandone<br />
i motivi.<br />
Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 25,<br />
sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che<br />
devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.<br />
1. Notificazione, forma, ricevuta, prote.<br />
'.fiuto di fare la ricevuta provvede<br />
one <strong>dei</strong><br />
!• Riguardo all'obbligo delle notificazioni agli elettori cancellati<br />
od ai cittadini i cui reclami non fossero stati accolti vale<br />
quanto si è detto all'art. 25, <strong>La</strong> notificazione deve essere fatta<br />
a cura del sindaco, che ha l'autorità esecutiva nel Comune.<br />
Dell'atto materiale della notificazione è incaricato l'agente<br />
comunale, e in nessun caso può essere perciò imposta all'elettore<br />
od al cittadino reclamante alcuna spesa. L'agente deve aver cura<br />
di farsi lasciare ricevuta della notificazione sopra un registro,<br />
il quale fa fede della medesima sino ad iscrizione di falso. Se<br />
il cittadino cui la notificazione è fatta ricusasse di lasciare ricevuta,<br />
l'agente comunale ne terrà nota, e la notificazione s'avrà<br />
per fatta debitamente, sino a prova in contrario.<br />
3. Nella discussione della <strong>legge</strong> al Senato l'onor. Bertea, a<br />
proposito delle parole « che devono farsene rilasciare ricevuta<br />
sopra apposito registro ", aveva proposto di aggiungere: « In<br />
caso di rifiuto a fare la ricevuta, se ne farà constare dal messo<br />
comunale nella sua relazione «, avendo notato che in materia di<br />
imposte e in molte altre, non pochi si rifiutano di fare le ricevute.<br />
L'onor. senatore Saracco osservò, che a ciò provvede il<br />
diritto comun'e, e trovò afl'atto inutile introdurre disposizioni speciali,<br />
e l'onorevole Bertea non insistè nel suo emendamento {Atti<br />
pa'rL, Legisl. XIV, Senato del Regno, Discuss.^ p» 2214).<br />
3. I termini rispettivamente determinati dagli art. 26, 27, 28,<br />
si debbono ad opportune variazioni introdotte dal Senato nel progetto<br />
di <strong>legge</strong>, che era stato deliberato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />
Così il reclamo con cui si impugna una iscrizione deve<br />
essere notificato entro i tre giorni successivi, e quindi, poiché il<br />
diritto di reclamare si ha a tutto il 15 marzo, sino al 18 marzo.<br />
Il Consiglio deve riunirsi tra il 20 e il 31 marzo anziché tra il<br />
15 e il 31. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate<br />
nell'albo pretorio non più tardi del 5 aprile e vi restano<br />
affisse sino al 15, anziché dal 31 marzo al 10 aprile.
• ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA U9<br />
ART. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non<br />
compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle<br />
liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli<br />
precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di<br />
un commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.<br />
1. Motivi di questa disposizione.<br />
2. Come debba essere applicata.<br />
1. L'articolo 30 stabilisce una disposizione affatto nuova, supplendo<br />
ad una grave lacuna della legislazione precedente. Le operazioni<br />
di revisione delle liste elettorali affidate all'autorità comunale<br />
non solo non avevano un termine rigorosamente fisso, ma<br />
nemmeno una sanzione, onde avveniva che molti Consigli indugiavano<br />
il compimento del dover loro, e persino lo trascuravano<br />
affatto.<br />
2. Se nei primi giorni di marzo il prefetto della Provincia non<br />
ha ricevuto la notificazione della Giunta di cui all'art. 23, come<br />
se nei primi giorni che seguono al 5 aprile non ha ricevuto la<br />
notificazione di cui all'art, 28, deve mandare nei Comuni, dai<br />
quali la notificazione non è pervenuta, un Commissario, il quale<br />
compie le operazioni che la Giunta od il Consiglio non avessero<br />
fornite nel tempo prescritto dalla <strong>legge</strong>.<br />
ART.-31. Qualunque cittadino può appellare contro il rietto<br />
di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale , e<br />
contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta<br />
nella lista.<br />
L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile<br />
alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo<br />
stesso termine all'interessato, allorché s'impugna un'iscrizione.<br />
Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè<br />
sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal<br />
caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.<br />
L Chi possa appellare; termini per Vappello.<br />
2 Pì^esentazione delV appello.<br />
1. Come ogni cittadino, elettore o no, e sebbene non abbia il<br />
domicilio politico nel Comune, può reclamare contro l'operato<br />
della Giunta comunale al Consiglio, nello stesso modo può appel*<br />
lare, contro il Consiglio comunale che avesse rigettato il suo reclamo,<br />
alla Commissione provinciale*<br />
Il tempo utile per questo appello decorre dal 5 al 20 aprile.<br />
Nel progetto Yotato dalla <strong>Camera</strong> decorreva soltanto dal 5 al 10<br />
r
120 LEGGI P0LITIC0-AM5msISTRATI\rE<br />
aprile, ma come troppo breve venne opportunamente prolungato<br />
sino al 20 per cura del Senato del Regno. <strong>La</strong> notifica all'interessato<br />
di cui nell'appello stesso si impugnasse l'iscrizione, deve pure<br />
essere fatta prima del 20 aprile; però se l'appello fosse presentato<br />
l'ultimo giorno utile, basterà che la notifica segua immediatamente,<br />
e quindi anche nel giorno successivo.<br />
2. L'appello può essere inviato direttamente per la posta, in<br />
lettera semplice o raccomandata, o a mano, alla Commissione<br />
provinciale ; in ogni caso è utile che l'appellante ne abbia una<br />
ricevuta, come ha diritto d'averla qualora presenti il suo reclamo<br />
all'ufl&cio comunale.<br />
Non può tener luogo della prescritta notificazione in alcun<br />
caso la pubblicazione della decisione che deve essere per <strong>legge</strong><br />
notificata nell'albo pretorio, nei giornali od altrimenti.<br />
<strong>La</strong> notizia che l'interessato ne avesse avuto in qualunque<br />
modo non può nuocergli per proporre utilmente il suo reclamo,<br />
e il termine decorre, in ógni caso, dalla seguita notificazione.<br />
ART. 32. <strong>La</strong> Commissione per gli appelli elettorali è com<br />
posta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale<br />
sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione<br />
sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.<br />
Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale<br />
nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro<br />
del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due<br />
nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono<br />
maggior numero di voti.<br />
1. Motivi della riforma.<br />
2. <strong>La</strong> Commissione p?^ovinciale per gli appelli.<br />
3. L'elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali.<br />
4. Intervento del magistrato.<br />
!• <strong>La</strong> procedura amministrativa degli appelli elettorali è stata<br />
interamente mutata nella nuova <strong>legge</strong>. Dovevano essere presentati<br />
al prefetto della provincia, il quale deliberava sui medesimi<br />
sentito il Consiglio di prefettura, senza alcuna guarentigia <strong>dei</strong><br />
ricorrenti contro risoluzioni inspirate a motivi politici. Era perciò<br />
una delle istituzioni più censurate della <strong>legge</strong>, una di quelle che<br />
avevano suscitato, anche nella pratica esecuzione, le maggiori<br />
controversie.<br />
2. Secondo-la proposta ministeriale la Commissione provinciale<br />
per gli appelli elettorali doveva essere composta del prefetto,<br />
come presidente, di un magistrato dell'ordine giudiziario e di tre<br />
consiglieri provinciali. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> credette che si potessero accrescere<br />
nella scelta del magistrato e <strong>dei</strong> consiglieri provinciali quelle<br />
t-
LEGGE ELETTORA.LE POLITICA 121<br />
guarentigie di imparzialità che sono di tanta importanza in questa<br />
materia. Ed a tal uopo « si è stabilito che i consiglieri provinciali<br />
i quali devono formar parte della Commissione siano eletti<br />
dal Consiglio colla forma del voto limitato, affinchè possa essere<br />
eletto un consigliere appartenente alla minoranza del Consiglio<br />
medesimo. Il Ministero aveva già introdotto questo metodo del<br />
voto limitato per la composizione <strong>dei</strong> seggi elettorali ; uguale<br />
ragione vi era di applicarlo alla Commissione che deve decretare<br />
le liste elettorali. Lo stesso metodo fu adottato dalla <strong>legge</strong> spagnuola<br />
per le nomine che i Consigli comunali devono fare <strong>dei</strong><br />
membri della Commissione d'ispezione del ceiisimento elettorale.<br />
Quanto al magistrato chiamato a far parte della Commissione,<br />
abbiamo stabilito che sia il presidente del Tribunale nella cui<br />
;'iurisdizione è posto il capoluogo del collegio elettorale, anziché<br />
un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello, e<br />
ciò per togliere ogni più lontana apparenza dell'arbitrio inerente<br />
ad una scelta, anche se esercitata come è da estendersi da alti<br />
magistrati, nel modo più equanime "(Ì?(?/.ZANARDELLI, p. 110-111),<br />
3, Se nella votazione per la nomina <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali<br />
alcun consigliere scrivesse sulla propria scheda più di<br />
due nomi, quello che segue ai due si terrebbe per non scritto ; la<br />
scheda sarebbe però valida quanto ai due primi. Dovrebbe essere<br />
annullata qualora contenesse più di due nomi e non si potesse<br />
desumere quali siano i due scritti pei primi, per esempio se fossero<br />
scritti circolarmente od altrimenti.<br />
4. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, in luogo di un magistrato che sarebbe stato<br />
sempre lo stesso nelle provincie che formano un collegio unico,<br />
e mutabile nelle altre, ha voluto che fosse sempre il medesimo,<br />
ed ha naturalmente chiamato a questo ufficio il presidente del<br />
Tribunale del capoluogo della provincia. Ma come vi sono Provincie<br />
che non hanno il Tribunale nel capoluogo, ma in altre<br />
città (per es. Foggia lo ha a Lucerà, Caserta a S. Maria di<br />
Capua, ecc.), si sono aggiunte le parole « o che ha giurisdizione<br />
sul medesimo » per togliere ogni possibile dubbio {Emend. Vare-<br />
Pierantoni, Attiparlam., Legis.XIV, sess. i, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deput,,<br />
17 giugno 1881, pag. 6205-6206).<br />
ART. 33. Spirato il termine di al precedente articolo<br />
31, e non più tardi del 25 aprile, un ìmplare della lista<br />
elettorale e dell'elenco di CUI<br />
22, coi documenti<br />
relativi alle ed cancellazioni che<br />
avessero dato<br />
go a reclamo , e tutti gli atti d'appello devo essere<br />
r % trasmessi al presidente della Comm provinciale<br />
L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria<br />
del Comune.<br />
4<br />
i
122 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Il presidente della Commissione provinciale, entro tre<br />
giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne<br />
ricevuta all'ufficio comunale.<br />
Delle liste e <strong>dei</strong> documenti ricevuti si tiene nota in<br />
un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente<br />
della Commissione provinciale.<br />
ART. 34. <strong>La</strong> Commissione provinciale, entro i 10 giorni<br />
successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti,<br />
si raduna per pronunziare sugli appelli di cui neirarticolo 31.<br />
Essa deve compiere l'esame degli appelli e decìdere<br />
sui medesimi entro il mese di giugno.<br />
Le decisioni della Commissione provinciale devono essere<br />
motivate.<br />
ART. 35. Il giorno 30 giugtio la Commissione provinciale<br />
decreta la definitiva approvazione della lista.<br />
<strong>La</strong> lista deve essere pubblicata nel rispettivo Comune<br />
non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31<br />
luglio.<br />
Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco,<br />
e nei modi stabiliti dalf articolo ^9, sono notificate agli interessati<br />
entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.<br />
1. Confronto colla <strong>legge</strong> igrecedente.<br />
2. Terynini presso la CommissioTie provinciale.<br />
3. Docwnenti che devono esse^^e trasmessi alla Commissione provinciale<br />
d'appello.<br />
4. Modalità con cui devono essere trasmessi.<br />
5. Decisioni della CoTnmissione. Motivazione.<br />
6. <strong>La</strong>vori preparatorii. Istruzioni ministeriali.<br />
7. Decretazione delle liste.<br />
1. Secondo l'art. 40 e seguenti della <strong>legge</strong> precedente, il Prefetto,<br />
nel compiere le attribuzioni ora affidate alla Commissione<br />
provinciale, aveva una duplice azione: amministrativa e giurisdizionale.<br />
Compiva un'azione amministrativa rivedendo e decretando<br />
le liste ; un'azione giurisdizionale pronunciandosi insieme al Consiglio<br />
di prefettura sui reclami mossi contro il suo operato. <strong>La</strong><br />
nuova <strong>legge</strong> dà alla Commissione provinciale un'azione più semplice,<br />
quella, cioè, di pronunciarsi soltanto in via d'appello, sui<br />
reclami che il Consiglio comunale non avesse accolti, e di decretare<br />
poi le liste come vennero ad esso presentate e in conformità<br />
delle proprie deliberazioni.
0 ft<br />
. il<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 123<br />
3. <strong>La</strong> trasmissione <strong>dei</strong> documenti di cui nel presente articolo<br />
deve essere fatta dall'ufficio comunale non prima del 20 ne dopo<br />
il 25 aprile.<br />
Il termine del 25 aprile venne sostituito a quello troppo<br />
breve del 15 aprile, cui si era fermata la <strong>Camera</strong>, in seguito<br />
alle osservazioni pratiche fatte nell'ufficio centrale del Senato.<br />
<strong>La</strong> Commissione provinciale deve radunarsi nei primi giorni<br />
di maggio, e in ogni caso non oltre il 10 maggio. Tenuto conto<br />
del -gran numero di liste che la Commissione deve esaminare, e<br />
della brevità del termine assegnato per questo esame al prefetto<br />
nella <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 si è stabilito un termine di presso<br />
a due mesi.<br />
Ad affrettare la definitiva approvazione delle liste è bene<br />
che possibilmente non vada perduto alcuno <strong>dei</strong> dieci giorni entro<br />
i quali la Commissione deve cominciare Tesame <strong>dei</strong> reclami contro<br />
le decisioni <strong>dei</strong> Consigli comunali e che venga perciò convocata<br />
non appena siano pervenuti da un certo numero di municipi gli<br />
atti necessari (Istricz. minist. 6 febbraio 1882, § 9).<br />
3. I documenti che l'ufficio comunale deve trasmettere alla<br />
Commissione provinciale sono i seguenti:<br />
1° Uno <strong>dei</strong> due esemplari della lista riveduta dalla Giunta;<br />
2^ L'elenco separato degli elettori che il Consiglio avesse<br />
aggiunti alla precedente ;<br />
3^ L'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni<br />
prescritte dall'art* 14.<br />
4'' I documenti relativi alle iscrizioni e cancellazioni che<br />
hanno dato luogo a reclamo, tanto se furono accolti i reclami,<br />
come se vennero respinti ;<br />
K^ Gli atti d'appello presentati al Consiglio, col reclamo<br />
contro cui l'appello è mosso ed i relativi documenti.<br />
4. <strong>La</strong> trasmissione di questi documenti può essere fatta anche<br />
per mezzo del Sotto-Prefetto o Commissario distrettuale, che ne<br />
rilascierà ricevuta provvisoria. <strong>La</strong> ricevuta della Commissione<br />
provinciale può essere inviata collo stesso mezzo.<br />
<strong>La</strong> ricevuta e la nota delle liste e <strong>dei</strong> documenti devono<br />
essere firmate dal presidente della Commissione. Se dopo la formazione<br />
della medesima il presidente fosse temporaneamente impedito,<br />
firmerà in sua vece il membro anziano della Commissione.<br />
L'ufficio comunale non ha l'obbligo di tenere il registro<br />
che il presente articolo impone alla Commissione provinciale.<br />
Però la tenuta di questo registro è opportuna, e vuole essere raccomandata<br />
anche agli uffici comunali.<br />
5. Anche le decisioni- della Commissione provinciale devono<br />
essere motivate, perchè il cittadino sia in grado di ricorrere alla<br />
autorità giudiziaria.<br />
6. Spetta al Prefetto predisporre tutto quanto occorre perchè<br />
i lavori preparatorii siano compiuti debitamente, destinando il
124 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
locale a ciò ed un conveniente numero di impiegati a preparare<br />
le operazioni di cui è cenno in questo e nel precedente articolo,<br />
specialmente all'esame degli atti trasmessi dagli uffici comunali,<br />
per verificare se sono completi e domandare airoccorrenza quelli<br />
che mancassero {Istriiz. minist. 6 febbraio 1882, § 8).<br />
7. Come tutte le altre operazioni, anche la decretazione della<br />
lista deve essere fatta a termine fisso, il 30 giugno. E la sua pubblicazione<br />
segue nel Comune, almeno durante tutta la seconda<br />
metà del mese di luglio.<br />
<strong>La</strong> Commissione provinciale trasmette le proprie decisioni<br />
agli uffici comunali, a cura <strong>dei</strong> quali devono poi essere notificate<br />
entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista e quindi non più<br />
tardi del 20 luglio.<br />
Il decreto della Commissione provinciale, che approva definitivamente<br />
la lista elettorale è il titolo che dà forza e forma<br />
legale alla medesima. Nessuna protesta ha dunque valore contro<br />
di esso, quando sia fatto nei modi e nei termini stabiliti dalla<br />
<strong>legge</strong>.<br />
ART. 36. L'elezione <strong>dei</strong> deputati, in qualunque periodo<br />
dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle<br />
liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente,<br />
prima chB il Collegio sia dichiarato vacante.<br />
Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto<br />
è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre<br />
variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della<br />
morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero<br />
della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che<br />
risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono<br />
fatte a cura della Giunta municipale.<br />
Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre<br />
nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, cosi<br />
per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle<br />
condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri<br />
che .nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo<br />
stesso.<br />
1. Disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />
2. Quando si possano modificare le liste.<br />
3. Scopo delia <strong>legge</strong>, e sua estensione.<br />
4. Erronea interpretazione di questo articolo, respinta dalla <strong>Camera</strong><br />
5. Quale sia la vera interpretazione.<br />
6. Inconvenienti che ne possono deì^ivare.
y<br />
'i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 125<br />
7. Perchè la <strong>legge</strong> contempli solo il caso della sospensione giudiziale<br />
dall'elettorato.<br />
8. Variazioni da introdurre nell'elenco speciale.<br />
9. Soluzione di alcuni duhbi circa le liste sulle quali si deve procedere<br />
alla elezione.<br />
1. Kart. 53 della <strong>legge</strong>, 17 die. 1863, disponeva, che « sino<br />
alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste<br />
altre variazioni, fuori di quelle che fossero ordinate in virtù di<br />
decréti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono,<br />
od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita<br />
per essi incorsa <strong>dei</strong> diritti civili e politici, in virtù di sentenza<br />
passata in giudicato ". Ma non diceva da chi a per cura di chi<br />
queste operazioni dovessero essere compiute. <strong>La</strong> lacuna aveva<br />
dato luogo a molte e delicate controversie innanzi ai Tribunali,<br />
ed innanzi alla Giunta per le elezioni ed alla <strong>Camera</strong>.<br />
3. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> mantiene il principio della permanenza<br />
delle liste, tuttavia ammette che vi si possano introdurre variazioni'<br />
in due casi :<br />
1^ Morte di un elettore comprovata da documento autentico,<br />
come i libri dello stato civile, o le dichiarazioni di morte<br />
pervenute da altro Comune;<br />
2** Perdita o sospensione incorsa da un elettore del diritto<br />
elettorale risultante da sentenza passata in giudicato.<br />
3. Scopo della <strong>legge</strong> è che la lista elettorale non contenga<br />
nomi inutili, elettori incapaci, creando perciò una maggioranza<br />
fittizia, e rendendo più difficile l'elezione coU'aggravare la condizione<br />
imposta al candidato, il quale resta eletto quando abbia<br />
l'ottavo del numero degli elettori inscritti.<br />
Se la Giunta comunale non adempie quest'incarico, e, non<br />
ostante la sua diligenza, si trovasse inscritto nelle liste il giorno<br />
delle elezioni chi dovrebbe esserne cancellato, si dovranno seguire<br />
l'uso e la giurisprudenza stabilita. L'ufficio elettorale prima<br />
e la <strong>Camera</strong> poi, avranno facoltà di detrarre, nel computo <strong>dei</strong><br />
voti, il numero <strong>dei</strong> morti, e <strong>dei</strong> condannati.<br />
4. L'on. Morini avea proposto un'aggiunta, da cui risultasse<br />
che " tali variazioni debbono essere fatte dalla Giunta municipale<br />
e sono di sua esclusiva competenza». L'on. Zeppa rispose,<br />
che tale aggiunta era inutile, e meglio valeva seguire la consuetudine<br />
che consente di fare queste variazioni anche all'ufficio<br />
elettorale ed alla <strong>Camera</strong>, per mezzo della Giunta delle elezioni.<br />
L'on. Chimirri reputava che il pensiero che avea inspirato, l'aggiunta<br />
dell'on. Morini risultasse già dall'art. 36. « <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> se<br />
ne persuaderà confrontandolo coU'art. 53 della vecchia <strong>legge</strong>.<br />
In quest'articolo non era detto chi avesse a fare le variazioni,<br />
delle quali si parla. Questa lacuna sollevò nella pratica dispute<br />
infinite, a dirimere le quali l'art. 36 nettamente prescrive, che
126 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
tali variazioni siano eseguite a cura della Giunta municipale. Di<br />
maniera che, mantenendo saldo il principio della permanenza<br />
delle liste, ed ammesse in via di eccezione le modifiche per<br />
decesso o per perdita <strong>dei</strong> diritti civili e politici pronunziate per<br />
sentenza, si toglie ogni dubbio sul tempo e sull'autorità competente<br />
ad eseguirle. Sotto l'impero della vecchia <strong>legge</strong> è accaduto<br />
sovente, che ad elezione compiuta il candidato soccombente, od<br />
i suoi fautori reclamavano alla Giunta parlamentare contro il<br />
computo <strong>dei</strong> voti, ed esibendo tardivamente all'ufficio centrale,<br />
0 alla <strong>Camera</strong> atti comprovanti la morte di parecchi elettori<br />
iscritti, giunsero ad infirmare la proclamazione già fatta. Questo<br />
non avverrà per l'avvenire, perchè la Giunta curerà, in tempo<br />
prossimo alle elezioni, di cancellare dalle liste gli elettori, che<br />
dopo la definitiva approvazione di esse fossero morti o avessero<br />
perduto i diritti civili e politici, e se gli interessati non le presenteranno<br />
a tempo i documenti, o non ecciteranno la sua diligenza,<br />
gli uffici elettorali non potranno, sotto qualsiasi pretesto,<br />
indurvi alcuna variazione. Ecco quale è stato il concetto della<br />
Commissione nel modificare l'art. 63 della <strong>legge</strong> vigente »,<br />
5» Ma l'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, rispose:<br />
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^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 127<br />
al tempo, in cui si procede all'elezione, mantiensi la competenza<br />
<strong>dei</strong>rufficio elettorale, sotto il sindacato successivo della <strong>Camera</strong>.<br />
Noterò che nella Commissione discutemmo a lungo su tale proposito,<br />
ricordando il caso avvenuto nella elezione dell'on. Borio.<br />
Ora, al verificarsi di tali evenienze, si sarebbe voluto da taluno<br />
<strong>dei</strong> membri della Commissione che la detrazione del numero <strong>dei</strong><br />
morti fosse sottratta alla competenza dell'ufficio elettorale ed a<br />
quella successiva della <strong>Camera</strong>, ma la maggioranza della Commissione,<br />
come i miei onorevoli amici ricorderanno, decise di<br />
mantenere, come per il passato, la competenza dell'ufficio elettorale<br />
e quella della <strong>Camera</strong>, per le morti che si verificassero in<br />
prossimità dell'elezione. Per questa ragione appunto non posso<br />
accettare l'emendamento dell'on. Merini ".<br />
6. L'on, Zeppa aveva allora proposto che dopo le parole « tali<br />
variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale « si aggiungesse:<br />
" e qualora la Giunta municipale non facesse queste variazioni,<br />
è riservato all'ufficio centrale, o alla <strong>Camera</strong> di fare<br />
queste variazioni ".<br />
L'on. Merini notò tuttavia, come riuscisse in tali casi assai<br />
malagevole il compito della Giunta per le elezioni, affinchè la<br />
<strong>Camera</strong> badasse bene alla portata della sua risoluzione. « Mi<br />
toccò sovente Timprobo e materiale lavoro di esaminare, confrontare<br />
certificati di morte ammessi alla rinfusa dai seggi elettorali,<br />
che poi non corrispondevano affatto con le liste elettorali,<br />
il più delle volte mancanti di precisione e fui spesso costretto di<br />
instituire lunghe indagini per scoprire il vero e qualche volta<br />
inutilmente. Al contrario questa operazione fatta dalla Giunta<br />
municipale in epoca non sospetta, all'appoggio di documenti autentici<br />
che sono in suo potere, siccome i libri dello stato civile,<br />
riesciva utile a tutti, più conforme al vero, ed eliminava una sorgente<br />
di continue discussioni in quest*aula. Ora, se la Commissione<br />
ed il signor ministro credono di non accettare il mio emendamento<br />
per lasciare le cose come prima, per me non vi annetto<br />
una grande importanza. Mi pare però che le difficoltà saranno<br />
sempre molte e frequenti e che non gioverà nulla alla sincerità<br />
delle elezioni ''. Nondimeno fu mantenuta la versione della <strong>legge</strong><br />
{Attiparlam., Legis. XIV, sess. i, Discuss. <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />
17 giugno 1881, p. 6211-6215).<br />
7. « Limitata la facoltà quanto alla revisione delle liste, e prescritto<br />
che queste siano intangibili sino all'animo successivo, si<br />
permetteva alla Giunta di variarle a danno di coloro che avessero<br />
perduto i diritti civili e politici. L'ufficio centrale del Senato<br />
vide anche il caso che di tali diritti uno potesse essere privo per<br />
un tempo determinato e volle che anche questa sospensione .fosse<br />
notata nelle liste. Era un naturale svolgimento del nostro concetto<br />
'» {Relaz. CoppiNO).<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> non dice diritti civili e politici^ come sta scritto
128 LEGGI POLITICO-AMMI^^STRATIYE<br />
nel progetto ministeriale ed era stato approvato dalla <strong>Camera</strong>.<br />
Osservò infatti l'onorev. senatore Miraglia, che la locuzione era<br />
inesatta. ^ A prescindere che in una <strong>legge</strong> elettorale non è il luogo<br />
di parlare di perdita di diritti civili, è da osservarsi che nel nostro<br />
sistema penale, nessuna pena porta la perdita <strong>dei</strong> diritti civili,<br />
e soltanto s'incorre nella interdizione patrimoniale. E, per<br />
quanto riguarda i diritti politici, si devono cancellare non solo<br />
coloro che hanno perduto i diritti politici, ma anche quelli che<br />
sono incorsi nella sospensione dell'elettorato politico. Ecco la<br />
ragione, per cui alle parole ; della perdita da essi iìicorsa <strong>dei</strong><br />
diritti dì:ili e politici, desidererei che si sostituissero le altre:<br />
della perdita o sospensione delVelettorato politico, anche per la<br />
ragione di vedere coordinata questa disposizione a quella dell'art.<br />
95 ".<br />
E Fon. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, accettò<br />
la proposta ^ inquantochè, in conclusione, si tratta appunto dell'aver<br />
perduto l'elettorato ^ {Atti paria-m.. Senato del Regno,<br />
Legislat. XIV, sess. i. Discussioni, p. 2216).<br />
8. Il S^ comma dell'articolo (che era già stato proposto alla<br />
<strong>Camera</strong> dali'on. Vacchelli) fu aggiunto dietro proposta dell'ufficio<br />
centrale del Senato, ed è giustificato dalle precedenti disposizioni.<br />
Abbiamo già veduto all'art. 22, che i nomi <strong>dei</strong> soldati,<br />
sott'ufficiali, che si trovino sotto le armi e siano inscritti nella<br />
lista, debbono essere notati in un elenco a parte, unito alla lista,<br />
perchè, secondo l'art. 14, soltanto finche essi si trovano sotto le<br />
armi, non possono esercitare il diritto elettorale; con questo sistema<br />
si rende più agevole il compito all'ufficio elettorale, il<br />
quale, al momento, in cui si verifica l'elezione, deve sapere se<br />
un dato individuo debba o no ammettersi all'urna.<br />
E poiché nei successivi articoli della <strong>legge</strong> sono prescritte<br />
pene e molto gravi, per quei membri dell'ufficio, i quali scientemente<br />
chiamano a votare una persona, che non vi abbia diritto o<br />
rifiutano di ammettere al voto una persona che vi abbia diritto, la<br />
<strong>legge</strong>deve pur somministrare all'ufficio elementi e dati sicuri che<br />
indichino chiaramente al medesimo il suo dovere; ed ha anche<br />
preveduto il caso che dopo la definitiva approvazione delle liste,<br />
e prima della elezione, il soldato, il sott'ufficiale sieno congedati,<br />
la guardia carceraria, di pubblica sicurezza, comunale, ecc. non<br />
si trovino più in istato di servizio; e siccome allora cessa per<br />
essi la sospensfone del diritto elettorale, il legislatore doveva<br />
provvedere a che non si contestasse il loro diritto al voto, e<br />
così pure si doveva provvedere ad inscrivere nell'elenco speciale<br />
coloro che, dopo l'approvazione definitiva delle liste, siano stati<br />
chiamati sotto le armi. In tal caso la Giunta ha facoltà di cancellare<br />
dal detto elenco i primi che possono, cessata la sospensione,<br />
esercitare liberamente il loro voto, ed inscrivervi quegli<br />
elettori, cui il diritto è sospeso per essere caduti sotto le dispo-
ìì<br />
•-^tL<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 129<br />
sizioni <strong>dei</strong>rart. 14. Se anche, in tal caso, la Giunta commettesse<br />
errori od omissioni, potrebbe ripararvi nel computo <strong>dei</strong> voti, Tufflcio<br />
definitivo, e da ultimo la <strong>Camera</strong>.<br />
9. Vogliono essere qui riferite, applicandole alla nuova <strong>legge</strong>,<br />
alcune deliberazioni prese dalla <strong>Camera</strong> intorno a dubbi insorti<br />
circa le liste colle quali si devono eseguire le elezioni.<br />
<strong>La</strong> lista sulla quale debbono seguire le elezioni è quella<br />
decretata definitivamente dalla Deputazione provinciale, sebbene<br />
ciò sia avvenuto anche un giorno solo prima dell'elezione, e cioè<br />
questa segua nei primi giorni di luglio (Legisl, XII, Coli, di Caltanissetta,<br />
Elez. Pugliese Giannone, Riv. amm,, 1876, 632j. E<br />
ciò sebbene in tal caso non rimanga adito al richiamo verso l'autorità<br />
giudiziaria (Legisl. X, Coli. XII di Napoli, Elez. Masci,<br />
Riv. amm.j 1868, 512).<br />
Invece se al momento in cui avvenne Veìezìone le Mste non<br />
erano ancora approvate definitivamente reiezione sì esegue su<br />
quelle delFanno precedente (Giunta parlam., 23 dicembre 1870,<br />
Coli, di Nicosia, PUCCIONI, pag. 114-115). Praticamente le liste<br />
decretate il 23 maggio 1882 (secondo il regio decreto 26 gennaio)<br />
avranno valore dal 24 maggio a tutto il 30 giugno 1883 ; dal P luglio<br />
1883 al 30 giugno 1884 si applicheranno quelle che verranno<br />
rivedute nel primo semestre del 1883, e cosi di seguito, salve le<br />
disposizioni del primo comma dell'art. 37.<br />
Se la decretazione delle nuove liste avviene neirintervallo<br />
tra una elezione a primo scrutinio e il ballottaggio, questo dovrebbe<br />
essere fatto sulle liste vecchie, dovendosi considerare il<br />
ballottaggio nulla più che un complemento dell'elezione. E lo è<br />
a tal punto, che la <strong>legge</strong> mantiene in seggio i medesimi uffizi che<br />
presiedettero al primo scrutinio. Tuttavia la <strong>Camera</strong> ha deciso,<br />
che venendo ordinata la rinnovazione del ballottaggio, ed essendo<br />
nel frattempo decretate nuove liste elettorali, queste debbono<br />
essere adoperate e non già quelle che servirono al primo scrutinio,<br />
perchè le seconde rappresentano un corpo elettorale che<br />
pili non esiste per il solo fatto della decretazione delle nuove liste<br />
(Legisl. XII, Giunta pari., Coli. II di Livorno, Elez. Bastogi,<br />
Riv. amm., 1876, 620).<br />
ART. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una de<br />
cisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi<br />
di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti<br />
la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appo<br />
al suo reclamo.<br />
L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cu<br />
il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui I;<br />
causa sarà discussa in via d'ursenza. e con rito soniniario<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — FoZ. /F. 9
130 LEGGI POLITlCÒ-AMMINISTRATIVE<br />
Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel<br />
capoverso dell'articolo 35, il sopraddetto ricorso con l'analogo<br />
decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla<br />
notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare<br />
alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione<br />
di uno 0 più elettori; od invece al prefetto, ove si ricorra<br />
contro l'esclusione di taluno dalla lista.<br />
Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubbli<br />
cazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora<br />
il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati<br />
indicati nel precedente articolo.<br />
In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello,<br />
conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano<br />
inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati,<br />
quanto coloro che sono slati inscritti nelle liste definitive<br />
dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio<br />
comunale e della Commissione provinciale.<br />
1. Inconvenienti ai quali la <strong>legge</strong> pone riparo.<br />
2. In guai modo siano evitati.<br />
3. Ufficio dell'autorità giudiziaria.<br />
4. Termini nei quali deve pronunciarsi.<br />
5. Perchè il diritto di ricorso fu dato anche ai terzi.<br />
6. Quando l'appello abbia eff'etto sospensivo.<br />
7. Ragioni di queste limitazioni.<br />
8. <strong>La</strong> facoltà di reclamare spetta ad ogni cittadino.<br />
9. Proposte diverse presentate al Senato in argomento.<br />
10. Quali siano state accolte e inserite nella <strong>legge</strong>.<br />
IL Uarticolo 139 della <strong>legge</strong> sull'ordinamento giudizia?^io in materia<br />
elettorale.<br />
1. L'applicazione della <strong>legge</strong> elettorale, 17 die. 1860, dava<br />
luogo a due.inconvenienti gravi. Le liste elettorali si potevano<br />
approvare alla vigilia delle elezioni senza che coloro che volevano<br />
reclamare, potessero proporre e far discutere i relativi reclami ; a<br />
questo modo spesse volte l'elezione era fatta di sorpresa, e votavano<br />
molti che nonne avevano il diritto, od erano esclusi altri che<br />
lo avevano. In pendenza della discussione <strong>dei</strong> reclami numerosi,<br />
molteplici e spesso artificiosi, che si proponevano dinanzi al-<br />
Tautorìtà giudiziaria contro le inscrizioni o cancellazioni della<br />
Prefettura, coloro contro la cui iscrizione era mosso il reclamo<br />
votavano, dimodoché la sentenza che li dichiarava incapaci di<br />
votare veniva pronunciata ad elezione compiuta. L'eletto, sebbene<br />
proclamato con poca differenza di voti sul competitore, rimaneva<br />
non pertanto deputato, sebbene per eifetto della sentenza fosse
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 131<br />
chiarito che un numero* anche cospicuo <strong>dei</strong> votanti non aveva i<br />
requisiti per essere elettori.<br />
2. Con la <strong>legge</strong> presente, il primo inconveniente è totalmente<br />
evitato, perchè non si può procedere alla elezione se non in base<br />
della lista debitamente e definitivamente approvata, prima che il<br />
collegio sia dichiarato vacante,<br />
A togliere poi anche l'altro inconveniente si è stabilito, che<br />
qualunque cittadino, elettore o no, possa intentare l'azione giudiziaria.<br />
L'azione dinanzi la Corte d'appello, può esser esercitata<br />
anche da chi è rimasto estraneo al procedimento ed alle operazioni<br />
della Giunta, del Consiglio e della Commissione provinciale<br />
nella revisione delle liste; e però chiunque ha il diritto d'impugnare<br />
dinanzi all'autorità giudiziaria ciò che concordemente, o<br />
no, avessero fatto il Consiglio comunale e la Commissione provinciale,<br />
producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.<br />
3. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> ha procurato che l'autorità giudiziaria debba<br />
necessariamente pronunciarsi sul reclamo, e debba farlo al più<br />
presto possibile, prima che l'elezione sia avvenuta. Perciò stabilisce,<br />
che l'azione sia proposta con semplice ricorso; sopra questo<br />
il presidente della Corte d'appello deve indicare una udienza,<br />
in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.<br />
Il ricorso diretto al presidente della Corte d'appello può<br />
essere fatto in carta libera.<br />
4. Quanto ai termini entro i quali può esser proposta l'azione,<br />
giova ricordare che l'art. 35 impone la pubblicazione all'albo<br />
pretorio delle liste definitivamente decretate dalla Commissione<br />
provinciale non più tardi del 15 luglio e almeno sino al 31 luglio ;<br />
e la notificazione agli interessati deve farsi a cura del sindaco,<br />
per mezzo del messo comunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione<br />
delle liste stesse.<br />
Quindi, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, bisogna distinguere<br />
due termini. Quando coloro che ricorrono sono gli interessati,<br />
di cui nel secondo capoverso dell'art. 35, cioè gli elettori<br />
cancellati dalle liste, o gli elettori, il cui reclamo fu respinto<br />
dalla Commissione provinciale, in tal caso, dovendo essere ad<br />
essi notificata la decisione della Commissione, il termine per ricorrere<br />
alla Corte d'appello è di giorni dieci dalla detta notificazioue,<br />
ed il ricorso con l'analogo decreto presidenziale di fissazione<br />
d'udienza, deve, a pena di nullità, ossia d'inefficacia del ricorso,<br />
essere notificato alla parte interessata, qualora si impugni la iscrizione<br />
di uno 0 più elettori, od al presidente della Commissione<br />
provinciale, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.<br />
Se trattasi invece di un estraneo, che non abbia reclamato<br />
durante le operazioni elettorali delle autorità amministrative, gli<br />
è consentito un maggior termine per ricorrere alla Corte d'appello<br />
contro date inscrizioni o cancellazioni ; poiché altra cosa è<br />
avere ricevuta la notificazione <strong>dei</strong> provvedimenti presi dalla
132 LEGGI POLITICO-ÀMMINISTRATIVE<br />
Commissione provinciale, altro è dovere andare all'albo pretorio,<br />
od all'ufficio comunale a riscontrare i provvedimenti che sono<br />
stati emanati. Perciò il quarto capoverso di questo articolo concede<br />
al ricorrente che sia persona diversa dagli interessati, di<br />
cui sopra, il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta<br />
nell'art. 35.<br />
5. Il legislatore, considerando che il suffragio è anche un<br />
dovere, ha cercato con questa disposizione, di agevolare ai cittadini<br />
l'esercizio del proprio diritto elettorale. Si è data perciò<br />
anche ai terzi la facoltà di interporre ricorso all'autorità giudiziaria<br />
per far inscrivere cittadini che avrebbero diritto all'elettorato,<br />
e non sono stati inscritti nelle liste, perchè a nessuno<br />
rimanga chiusa la via per accedere alle urne.<br />
6, L'ultimo capoverso dell'articolo diede luogo, nell'esame della<br />
<strong>legge</strong> innanzi alla Commissione parlamentare, e poi alla <strong>Camera</strong>,<br />
ad ampie discussioni circa agli effetti dell'appello medesimo.<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente (art. 58) — aveva scritto il Relatore — copiando<br />
anche in questa parte la <strong>legge</strong> francese del 1831, riconosce<br />
l'effetto sospensivo dell'appello quand'esso venga proposto contro<br />
una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista.<br />
« <strong>La</strong> Commissione di cui fu relatore l'on. Brin limitò l'effetto<br />
sospensivo dell'appello al solo caso in cui l'elettore cancellato,<br />
e che reclama contro tale cancellazione, sia iscritto nella<br />
lista dell'anno precedente. Con questa modificazione si mirò certamente<br />
ad evitare che intrusioni fatte per avventura del tutto<br />
illegalmente dalle Giunte e dai Consigli comunali, malgrado le<br />
decisioni delle Commissioni d'appello, avessero adempimento,<br />
rendendo vano ogni rimedio ed in via amministrativa ed in via<br />
giudiziaria.<br />
. « Alla vostra Commissione è sembrato che si dovesse lasciare<br />
in qualsiasi caso all'appello il suo naturale effetto giuridico<br />
essenzialmente sospensivo; ovvero, se a tale principio si facesse<br />
eccezione, si dovesse mantenere il diritto elettorale contro<br />
cui si reclama con azione giudiziaria, tutte quelle volte in cui<br />
gravissime presunzioni stiano a favore di chi lo possieda. Tale è<br />
appuntò il caso contemplato dalla precedente Commissione parlamentare,<br />
quello, cioè, in cui l'elettore cancellato, essendo<br />
inscritto nella lista dell'anno precedente, ha per sé una specie di<br />
possesso di stato, che sarebbe duro gli venisse tolto, malgrado il<br />
suo appello, da semplici decisioni amministrative. Ma tale è anche<br />
il caso d'un elettore il cui diritto sia stato riconosciuto con decisione<br />
concorde, tanto dal Consiglio comunale, quanto dalla Commissione<br />
provinciale, perchè in questa ipotesi, di fronte ad autorevoli<br />
decisioni, sarebbe assai improvvido ammettere che un<br />
cittadino qualsiasi possa, cori un semplice atto d'appello, talvolta<br />
affatto temerario, impedire irreparabilmente all'elettore l'esercizio<br />
del suo diritto.<br />
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4<br />
LEGGE ELÉTTOHALEÌ POLITICA 133<br />
« <strong>La</strong> Commissione si attenne al secondo <strong>dei</strong> partiti suindicati,<br />
formulando in tal senso l'ultimo capoverso dell'articolo 37,<br />
perchè ove avesse mantenuto in qualsivoglia caso l'effetto sospensivo<br />
dell'appello, si sarebbero verificati gli inconvenienti cui ho<br />
accennato per ultimo, e quelli cui volle rimediare la precedente<br />
Commissione colla limitazione ch'essa aveva introdotto, e quelli<br />
stessi d'ordine più generale che trassero la <strong>legge</strong> vigente ad<br />
attribuire, di regola, piena efiicacia alle decisioni dell'autorità<br />
provinciale che decreta definitivamente le liste elettorali ^ {Relazione<br />
ZANARDELLI, pag. 111).<br />
7, Ecco le giustificazioni date dall'on. Vare dell'ultimo comma<br />
dell'art. 37, contro gli onorevoli Pierantoni e Della Rocca, che<br />
volevano una interpretazione più restrittiva, giustificazioni conformi<br />
a quelle addotte anche dagli onorevoli Nanni, Di Pisa, <strong>La</strong>cava<br />
e dall'on. ministro Zanardelli: « L'azione popolare dev'esser<br />
accordata ed è ragionevole; ma sarebbe un esagerare enormemente<br />
l'importanza di quest'azione popolare quando si stabilisse<br />
bastare un qualunque cittadino, col proporre un'azione davanti<br />
alla Corte d'appello, a sospendere ciò che hanno fatto concordemente<br />
rappresentanza comunale e Commissione provinciale.<br />
Quando ambedue queste sono d'accordo, è ragionevole che nella<br />
loro concorde deliberazione ci sia almeno tanto di presunzione<br />
di verità da vincere l'opposizione di un privato cittadino. Altrimenti<br />
l'economia di tutto questo articolo sarebbe spostata.<br />
« Quando si circonda di garanzie un operato della Giunta<br />
municipale o del Consiglio comunale ; quando si istituisce appunto<br />
una Commissione provinciale, e si organizzano questi due<br />
gradi di giudizio ; quando questi due gradi sieno concordi a riconoscere<br />
il diritto di uno, di due, di tre cittadini, lo stabilire<br />
che basta un solo, elettore o non elettore, ad infirmare, a sospendere<br />
le operazioni concordi di queste due rappresentanze, la<br />
mi pare una esagerazione enorme '> {Atti, ecc.j p. 6220-6226).<br />
Il ricorrente può desistere dalla propria azione cosi direttamente<br />
che per mandatario munito di procura speciale a tale effetto.<br />
8. <strong>La</strong> facoltà di reclamare spetta a qualunque cittadino ; i motivi<br />
di questa larghezza vennero enunciati chiaramente, specie nella<br />
discussione del Senato. L'on. senatore Miraglia aveva proposto<br />
che la facoltà fosse ristretta ai cittadini elettori nel Collegio. Ma<br />
l'on. Zanardelli gli oppose le seguenti osservazioni:<br />
« lo ho combattuto il suffragio universale illimitato e immediato.<br />
Ma, d'altro canto, parmi non possa mettersi in dubbio<br />
che, fino a quando il suffragio non sia universale, i cittadini ai<br />
quali è attribuito il diritto di voto virtualmente rappresentino gli<br />
altri cittadini non ammessi all'elettorato ; e che questi ultimi abbiano<br />
quindi titolo e diritto a procurare che non vengano lese le<br />
norme concernenti la composizione del corpo elettorale, e che<br />
questo sia veramente quale lo ha voluto la <strong>legge</strong>.
134 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
« Perciò mi sembra conveniente, come stabilì la <strong>Camera</strong> elettiva,<br />
che il diritto di reclamo si lasci a qualunque cittadino, anche<br />
non elettore. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente ha, invero, una disposizione come<br />
quella che viene proposta ora dall'onor. senatore Miraglia. Ma<br />
la nuova disposizione a me pare che sia un progresso; che s'informi<br />
ad uno spirito più liberale, e sia quindi da mantenersi ».<br />
E l'on. Saracco, a nome dell'Ufficio Centrale, osservava « la proposta<br />
Miraglia formò altra volta il soggetto delle nostre discussioni,<br />
e in quella circostanza parecchi di noi aveano espresso<br />
l'avviso che si dovesse chiudere la porta ai reclami di questi faccendieri,<br />
che si occupano delle cose e delle persone altrui, sotto<br />
pretesto -di compiere un atto di civismo, che è indizio più spesso<br />
di tendenze e di propositi partigiani. Ma siccome abbiamo creduto<br />
che il principio della <strong>legge</strong>, in se stesso considerato, sia buono e<br />
liberale, in quanto offre l'opportunità di svelare abusi che altri^<br />
menti potrebbero andare impuniti, così l'Ufficio Centrale si è acconciato<br />
al sistema introdotto nell'articolo, ed ora, dopo le parole<br />
pronunciate dal Ministro Guardasigilli, perdura più che mai nella<br />
precedente opinione «. L'emendamento Miraglia fu ritirato.<br />
9. Il Senatore Giannuzzi Savelli, pose un altro caso in cui,<br />
a suo avviso, questa facoltà data a tutti i cittadini pareva eccessiva,<br />
ed è quello in cui il reclamo rifletta cittadini che non si curano<br />
affatto del loro diritto, ma esclusi una prima volta dalla<br />
Giunta, esclusi una seconda volta dalla Commissione, dopoché<br />
erano stati chiamati perchè si discutesse del loro diritto, si acquetano<br />
alla decisione. « In tal caso, egli chiedeva, è opportuno dare<br />
ancora a qualunque cittadino il diritto di istituire un'azione dinanzi<br />
all'autorità giudiziaria contro questi stessi cittadini i quali<br />
due volte esclusi non si risentono, i quali accettano il voto della<br />
Commissione provinciale, perchè vengano ancora compresi nelle<br />
liste ?<br />
« Io capisco che non è semplicemente un diritto quello dell'elettore;<br />
ma anche un dovere. Ma quando per due volte questo<br />
elettore ha dimostrato che non si cura di questo diritto, il volerglielo<br />
dare per forza non mi pare sia il caso; e poi, anche ammesso,<br />
state certi che non verrà. Per conseguenza mi parrebbe che<br />
quello che era stabilito nella <strong>legge</strong> attuale,' che dava diritto di<br />
poter reclamare contro la decisione della Deputazione provinciale<br />
unicamente a coloro i quali fossero stati esclusi personalmente,<br />
tanto più dovesse prevalerenella <strong>legge</strong> che ci sta dinanzi, perchè<br />
il sistema attuale è diverso in un punto da quello che era anteriormente<br />
".<br />
Osservava inoltre « l'articolo 37, come si propone, è abbastanza<br />
preciso in quanto alla maniera di procedimento che si stabilisce<br />
per l'esercizio di quest'azione giudiziaria. Si parla di un<br />
termine" di dieci giorni, nel quale si deve proporre, a pena di<br />
nullità, l'azione innanzi al magistrato; poi ancora di dieci giorni
\ f<br />
é<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 135<br />
nei quali si dovrebbe notìficare questo ricorso agli interessati.<br />
Sono gli stessi dieci giorni, o sono diversi? Questo non è ben<br />
detto: rimana oscuro. Per conseguenza bisogna chiarirlo, che è<br />
un termine a giorni che sì concede per istituir l'azione; e che<br />
questa non si propone altrimenti se non mediante la notificazione<br />
a coloro che sono interessati, o al prefetto, secondo i diversi casi.<br />
Inoltre, noi tutti abbiamo visto per esperienza che moltissime<br />
volte si fanno <strong>dei</strong> reclami elettorali, s'istituisce un'azione innanzi<br />
al magistrato per l'inclusione o l'esclusione di centinaia o migliaia<br />
d'individui. Si propone questo reclamo, si notifica agli interessati<br />
e finché il magistrato non abbia pronunziato, si ha il diritto di<br />
andare a votare. Succede che in virtù di questo reclamo quelli i<br />
quali dovrebbero essere cancellati, vanno a votare. Dopo non si discute<br />
più il reclamo, perchè nessuno ha interesse di farlo discutere.<br />
In conseguenza, bisogna trovare una maniera pratica perchè i reclami<br />
eff^ettivamente si discutano e si decidano, se si vuol far qualche<br />
cosa di serio. Quindi bisogna stabilire una modalità, secondo<br />
la quale il reclamo venga necessariamente deciso e venga deciso<br />
quanto più presto è possibile, prima che l'elezione sia avvenuta ".<br />
10. Cui Ton. Zanardelli rispose : « L'emendamento delTon. senatore<br />
Giannuzzi-Savelli, nella parte che si riferisce alla procedura,<br />
parmi pienamente accettabile, in quanto che s'informa agli<br />
stessi principii, tende agli stessi scopi delle disposizioni approvate<br />
dall'altra <strong>Camera</strong>, ed ha in mira di togliere qualche dubbio che<br />
per eff^etto delle disposizioni predette potrebbe presentarsi. Io<br />
però, fatta eccezione di questa parte, che determina il metodo di<br />
procedura, non sarei disposto a seguire l'onorevole proponente<br />
nella parte che concerne Testensione <strong>dei</strong> diritti del cittadino in<br />
materia di reclami all'autorità giudiziaria. Nell'emendamento dell'onorevole<br />
senatore Giannuzzi-Savelli, sarebbe stabilito che il<br />
ricorso all'autorità medesima da parte <strong>dei</strong> terzi non sia ammis-<br />
^ sibilo, quando riguardi cittadini che avrebbero diritto all'elettorato<br />
e che nelle liste non siano inclusi.<br />
« All'onorevole proponente non sembra che in questo terzo<br />
stadio della procedura convenga lasciar aperto l'adito a far includere<br />
nelle liste, per opera di terzi, questi cittadini renitenti,<br />
dacché essi stessi non reclamano il proprio diritto; ed anzi, sebbene<br />
citati innanzi alla Commissione di revisione, non si sono<br />
presentati. Ma, poiché ciò potrebbe avvenire per quella indolenza<br />
che pur troppo riscontrasi in molti cittadini quanto all'esercizio<br />
del proprio diritto di sufl^ragio, cosi mi sembra conveniente dì<br />
non impedire che costoro possano essere svegliati anche tardi e<br />
andare alle urne. D'altra parte, non vedo alcun inconveniente a<br />
che la disposizione primitiva rimanga, anche perchè, per la stessa<br />
lamentata indolenza che ho notato, saranno ben pochi coloro che<br />
si daranno la pena di voler far includere de' terzi e specialmente<br />
de' terzi nolenti.
136 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
« Se la disposizione si mutasse, potrebbero per avventura<br />
trovarsi obbiezioni ed ostacoli nell'altro ramo del Parlamento,<br />
tanto più che vi era stata messa innanzi l'idea, da me combattuta,<br />
del voto obbligatorio, colla sanzione di penalità a carico di coloro<br />
che avendo il diritto elettorale non si curassero di esercitarlo;<br />
idea, del resto, che l'anno scorso è stata oggetto di una proposta<br />
formale eziandio nella <strong>Camera</strong> francese «.<br />
L'emendamento, rinviato all'UfiScio Centrale, venne accolto<br />
nella sua seconda parte, che è sostanzialmente inserita in questo<br />
articolo {Atti Pari. Senato del i?., Legisl. XIV, sess. i, Discussione<br />
pag. 2216-2219, 2254-55).<br />
11. Può nascere un dubbio, se l'azione spettante al pubblico<br />
Ministero per l'art. 139 della <strong>legge</strong> sull'Ordinamento giudiziario<br />
sia applicabile alle azioni giudiziarie elettorali. Osservò, infatti,<br />
Fon. Ercole nella discussione di questo articolo : « Esiste un disaccordo<br />
fra la Corte di cassazione di Roma e la Corte d'appello<br />
di Napoli intorno all'azione del Pubblico Ministero in materia<br />
elettorale. Secondo la prima, il Pubblico Ministero, a senso dell'art.<br />
139 della <strong>legge</strong> sull'Ordinamento giudiziario, ha Fazione<br />
diretta per far eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico<br />
e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non<br />
sia attribuita ad altri ufficiali pubblici, e spetta pure ad esso far<br />
ricorso alFautorità giudiziaria contro le deliberazioni <strong>dei</strong> Consigli<br />
comunali in materia elettorale. <strong>La</strong> Corte d'appello di Napoli<br />
manifestò invece più volte contrario avviso. Giacché trattiamo<br />
questo argomento, è meglio stabilire addirittura che il Pubblico<br />
Ministero ha azione a ricorrere direttamente contro le deliberazioni<br />
<strong>dei</strong> Consigli comunali in materia elettorale. Se questo non<br />
si vuole, si dica no ^.<br />
L'onor. Pierantoni mostrò gli inconvenienti che derivano<br />
dalla giurisprudenza accolta dalla Corte di Roma, che necessariamente<br />
prevale e propose una disposizione aggiuntiva, che<br />
dichiarasse inapplicabile alla materia elettorale l'art. 139 della<br />
<strong>legge</strong> sull'Ordinamento giudiziario. Ma l'aggiunta non fu accolta,<br />
e Fonor. Guardasigilli ne diede questa ragione : « Credo meglio<br />
lasciare la cosa m conditione jiiris, tanto più che, in questo<br />
momento, Fadozione di un emendamento improvvisato, e dopo<br />
la seguita discussione, avrebbe l'aria di una censura, di fronte<br />
ad una cosi costante giurisprudenza della Cassazione, di fronte<br />
a cosi ripetute ed autorevoli decisioni « (Atti parlam.^ p.<br />
ART. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a<br />
pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte<br />
d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso- <strong>La</strong><br />
causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore
^ • ; .<br />
j r<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 137<br />
0 avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere<br />
della Corte, sentite le parti o i loro difensori se si<br />
presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.<br />
1. Spiegazioni pratiche.<br />
2. Perchè non fu assegnato un termine all'autorità giudiziaria.<br />
!• Il secondo capoverso corrisponde all'art. 55 della <strong>legge</strong> 17<br />
dicembre 1860. Il primo è un'aggiunta assai opportuna, intesa a<br />
mettere in grado la magistratura di giudicare nel più breve<br />
termine possibile il ricorso, che dovrà, sotto pena di decadenza,<br />
essere depositato, coi documenti, presso la Cancelleria, entro<br />
cinque giorni dalla notificazione di esso.<br />
In questo giudizio non è necessario il ministero di procuratore<br />
odi avvocato, e ciò per agevolare l'esercizio del diritto al<br />
cittadino povero, che non possa far la spesa di un patrocinatore.<br />
Però la parte può comparire personalmente ed esporre le sue<br />
ragioni. Se non si presentano le parti, né i loro difensori, la<br />
causa è decisa ad ogni modo, sentite le conclusioni del rappresentante<br />
la <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> parte potrebbe anche farsi difendere da<br />
una persona di fiducia, che non sia avvocato o procuratore.<br />
2. Non è fissato un termine, entro il quale l'autorità giudiziaria<br />
debba pronunciarsi. Anche l'on. deputato Della Rocca aveva<br />
mostrato il desiderio che fosse fissato un termine qualunque per<br />
compiere questo procedimento. «^ <strong>La</strong> Commissione, rispose in<br />
nome di essa l'on. <strong>La</strong>cava, fece a se stessa questa osservazione:<br />
finché si tratti di dar facoltà per esercitare un diritto, si possono<br />
stabilire <strong>dei</strong> termini. Diff^atti abbiamo stabiliti termini di 10 e<br />
di 15 giorni. Ma prefiggere <strong>dei</strong> termini ai magistrati per risolvere<br />
questi reclami, non é sembrato alla Commissione cosa possibile.<br />
<strong>La</strong> magistratura deve giudicare con rito sommario ed in<br />
via di urgenza, e naturalmente secondo le condizióni in cui le<br />
questioni si trovano. Noi riteniamo, ed é desiderabile, che la<br />
magistratura giudichi nel più breve termine possibile. Inoltre,<br />
prefiggendo un termine, dovremmo stabilire se, passato questo<br />
termine, il procedimento non espletato resti viziato e nullo, e con<br />
esso il diritto al ricorso. Crediamo quindi più prudente lasciare<br />
all'autorità giudiziaria la cura di completare nel termine più breve<br />
possibile il procedimento giudiziario, come è stabilito anche<br />
nella <strong>legge</strong> attualniente in vigore « (Atti parlam,, Legisl. XIV,<br />
sess. I, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Dep., 17 giugno 1881, p. 6220 e seg.).<br />
ART. 39. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente<br />
al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne<br />
la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.
138 JjEOGl POLITICO-AMMrNISTRA'nVE<br />
<strong>La</strong> sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere<br />
impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione,<br />
pel quale non è necessario il ministero di avvocato.<br />
Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.<br />
Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza<br />
la udienza per la discussione della causa.<br />
1. Il ricorso in Cassazione. Entro quale termine e da chi può essere<br />
promosso,<br />
2. Proposta di attriìmirgli effetto sospensivo.<br />
3. Ragioni per cui non venne accolta.<br />
4. <strong>La</strong> proposta si ri?inova al Senato.<br />
5. Nuovi argomenti contro la medesima.<br />
6. Effetto del ricorso in Cassazione.<br />
7. Spiegazioni ed aggiunte.<br />
1. Il termine per ricorrere in Cassazione è ridotto alla metà,<br />
cioè da 90 a 45 giorni, ed alla metà sono pure ridotti tutti gli<br />
altri termini del procedimento. Il termine pel ricorso non decorre<br />
dalla pubblicazione della sentenza, ma dal giorno in cui<br />
se ne è fatta la notificazione alle parti interessate, nei modi di<br />
cui al primo capoverso. Il ricorso può esser promosso soltanto<br />
dalla parte soccombente.<br />
2. L'on. Romeo aveva proposta a questo articolo la seguente<br />
aggiunta: « Il ricorso deve proporsi a pena di nullità, entro<br />
trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte, e<br />
per ciò che si riferisce all'esercizio del voto produce gli stessi<br />
effetti di cui all'articolo 37 «.<br />
3. Ma non fu accettata, ed ecco le ragioni che ne diede Fon.<br />
Zanardelli e giovano pure ad interpretare le disposizioni di questo<br />
articolo: « Nella <strong>legge</strong> vigente, da cui ci siamo spesso scostati,<br />
ma che, quanto al procedimento elettorale, ci ha servito di base,<br />
perchè crediamo che le abitudini elettorali debbano essere, in<br />
quanto è possibile, secondate, nella <strong>legge</strong> vigente, rispetto al ricorso<br />
in Cassazione, tutto è rimesso alle norme generali di diritto<br />
fino al punto che la facoltà stessa del ricorso in Cassazione non è<br />
nemmeno espressa, ma soltanto supposta. A tal proposito non<br />
<strong>legge</strong>si infatti nella <strong>legge</strong> stessa altro che questo : « Se vi è ricorso<br />
in Cassazioìie^ la Corte provvederà sommariamente, in via di urgenza,<br />
come innanzi alle Corti di appello «. Perciò la <strong>legge</strong> elettorale<br />
non istabilisce nemmeno la facoltà di ricorrere in Cassazione:<br />
la suppone; la introduce per sottinteso.<br />
« Noi dunque abbiamo voluto stabilire in modo espresso e<br />
formale questa facoltà ; e inoltre abbiamo voluto eliminare i dubbi<br />
che il silenzio della <strong>legge</strong> intorno a quanto riguarda il ricorso in<br />
Cassazione aveva fatto nascere. Perciò, siccome nella giurisprudenza<br />
delle nostre Corti di cassazione era controverso se per il
• V<br />
=^J.i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 139<br />
ricorso in materia elettorale fosse necessario il deposito stabilito<br />
dalla <strong>legge</strong> generale, per togliere questo dubbio, abbiamo stabilito,<br />
in uno degli articoli successivi, non occorrere punto il deposito<br />
stesso, in conformità della interpretazione recentemente accolta<br />
con decisioni rinnovate e costanti dalla Corte di cassazione di<br />
questa città. Ma, a parte questo punto speciale, noi credemmo<br />
rimetterci per il ricorso in Cassazione alla <strong>legge</strong> •generale, e<br />
questa è già una ragione assai valida per non ammettere la eccezione<br />
richiesta dall'onorevole Romeo. Egli disse, citandomi l'articolo<br />
520 del Codice di procedura civile, che il ricorso in Cassazioue<br />
non sospende l'esecuzione in via generale, ma che è fatta<br />
eccezione per i casi stabiliti dalla <strong>legge</strong>. Ora, effettivamente, di<br />
questi casi, stabiliti dalla <strong>legge</strong> in cui il ricorso in Cassazione<br />
sospende l'esecuzione, io non ne ho udito indicare nessuno tassativamente<br />
e con appoggio a precise disposizioni di <strong>legge</strong> dall'onorevole<br />
Romeo. Non è qui il caso di trattare la controversia se di<br />
questi casi ve ne siano o non ve ne siano... Certo è che se anche<br />
ve ne sono, costituiscono una eccezione singolarissima da cui non<br />
si deve trarre norma per un'interpretazione estensiva.<br />
« Ciò premesso, lo stabilire che il ricorso in Cassazione<br />
sospenda l'esecuzione, nel caso di un ricorso contro le decisioni<br />
della Corte d'appello in materia elettorale, mi parrebbe tanto più<br />
strano e tanto più contraddittorio, inquantochè noi, derogando<br />
al naturale effetto giuridico dell'appellazione, che, a differenza di<br />
quello del ricorso in Cassazione, è essenzialmente sospensivo, abbiamo<br />
stabilito che perfino l'appello in molti casi non sospende<br />
l'esecuzione.<br />
« Ora, quando noi abbiamo introdotto una disposizione per<br />
togliere l'effetto sospensivo alla stessa appellazione, la cui natura<br />
giuridica, ripeto, è precisamente sospensiva, mi pare che cadremmo<br />
in un'aperta contraddizione se a fortiori non dovessimo lasciare<br />
questo medesimo carattere (poiché quanto ad esso non occorre<br />
derogare a nulla) al ricorso in Cassazione. Per questi motivi io<br />
prego l'onorevole Romeo di non insistere nel suo emendamento ....<br />
« E a tale proposito noterò inoltre, che quand'anche l'emendamento<br />
dell'onorevole Romeo si volesse limitare al solo caso di<br />
cui ha fatto parola l'onorevole Nanni, in qaesto caso eziandio<br />
parmi che l'illazione della eccezione da noi stabilita nell'articolo<br />
ch'egli ha citato non regga. Imperocché ieri, e l'onorevole Nanni<br />
ricorda quanto io abbia appoggiato le sue considerazioni, abbiamo<br />
fatto la ricordata eccezione all'indole sospensiva dell'appello, in<br />
base alla considerazione che quando ci sono due decisioni concordi<br />
ne nasce una presunzione che la iscrizione nelle liste sia giusta<br />
e regolare.<br />
« Ora, siccome abbiamo appunto proceduto per via di presunzione,<br />
mi si ammetterà, che la presunzione della giustizia e<br />
regolarità della inscrizione viene ad essere infirmata allorché da
140 LEGGI POLITICO-AMMINiSTRATIVE<br />
una parte abbiamo le decisioni amministrative in un senso e dall'altro<br />
abbiamo le decisioni giudiziarie in senso opposto. Cade<br />
perciò la base su cui l'onorevole Nanni fonda il suo argomento,<br />
vale a dire la deliberazione ieri adottata circa agli effetti dell'appello.<br />
* Per tali considerazioni io, associandomi nell'avviso della<br />
Commissione, non accetto le proposte degli onorevoli Romeo e<br />
Nanni ". E furono infatti respinte {Cannerà <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, Discussioni,<br />
pag. 6232).<br />
4. Il senatore Miraglia avea proposto al Senato, che il ricorso<br />
in Cassazione sospendesse l'esecuzione della sentenza della Corte<br />
di appello, colla quale si è ordinata la cancellazione dalla lista<br />
elettorale, adducendone le seguenti ragioni:<br />
« <strong>La</strong> riforma elettorale mira ad allargare il suffragio degli<br />
elettori, ed è informata a principii di libertà. Ogni cittadino,<br />
che riunisce le condizioni volute dalla <strong>legge</strong>, ha diritto di<br />
esser inscritto nella lista elettorale; e quando s'impugna la sua<br />
capacità può far valere le sue ragioni nel procedimento amministrativo,<br />
ed indi può promuovere azione davanti l'autorità giudiziaria,<br />
che esercita un'azione tutelare a garantìa <strong>dei</strong> diritti<br />
civili e politici.<br />
« Il principio che informa il progetto di <strong>legge</strong> sul punto<br />
che ci occupa, è questo. Il cittadino che si trova inscritto nella<br />
lista elettorale, e che si vede cancellato nella revisione delle<br />
liste, può ricorrere alla Commissione comunale, ed in appello<br />
alla Commissione provinciale; e se il suo reclamo viene respinto,<br />
ha il diritto di promuovere l'azione davanti l'autorità giudiziaria<br />
per far riconoscere la sua capacità. Questo reclamo all'autorità<br />
giudiziaria sospende gli effetti del provvedimento amministrativo,<br />
per la ragione che colui, il quale è nel possesso del diritto elettorale,<br />
non può esserne privato sino a quando non sopraggiunga<br />
un nuovo titolo che lo spoglia di questo possesso. 0 in altri termini,<br />
la massima del beati possidentes deve ricevere la sua applicazione<br />
anche nella materia elettorale.<br />
« Per converso, il cittadino che non si trova nel possesso<br />
del diritto elettorale, ma domanda la iscrizione nella lista, e<br />
questa domanda viene respinta dalle Giunte amministrative in<br />
primo e secondo grado, non può, secondo la <strong>legge</strong> attualmente<br />
in vigore, col reclamo davanti l'autorità giudiziaria, pretendere<br />
la inscrizione nella lista, avvegnaché manca ancora di titolo giuridico<br />
a far valere l'esercizio dell'elettorato. E pure il progetto<br />
di <strong>legge</strong> in esame ha introdotto una salutare modificazione in favore<br />
del cittadino che ha ottenuto la inscrizione per decreto conforme<br />
della Giunta comunale e della Commissione provinciale,<br />
dichiarando che il reclamo all'autorità giudiziaria da parte <strong>dei</strong><br />
terzi non sospende Tesecuzione del decreto della Commissione<br />
provinciale, conforme a quello della Giunta comunale. In sostanza,<br />
la doppia conferma nel procedimento amministrativo si è
./r<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 141<br />
voluta considerare come titolo sufficiente per l'esercizio del diritto<br />
elettorale, nonostante l'azione giudiziaria introdotta contro<br />
l'inscrizione nella lista elettorale.<br />
« Se dunque l'azione giudiziaria non sospende gli effetti<br />
della iscrizione ammessa dalle autorità amministrative, a me<br />
pare che il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte<br />
d'appello, che.ha ordinato la cancellazione dalla lista elettorale<br />
di un cittadino ch'era in possesso dell'elettorato politico, debba<br />
sospendere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, avvegnaché<br />
il possesso del diritto dell'elettorato politico non può<br />
essere tolto che per virtù di un titolo contrario ed irrevocabile;<br />
altrimenti si incorrerebbe nello sconcio che si sia privato un<br />
cittadino del diritto di votare, a base di una sentenza di Corte<br />
d'appello, che può esser annullata immediatamente dopo la riunione<br />
<strong>dei</strong> comizii. Egli è vero che il ricorso in Cassazione non<br />
è sospensivo per regola; ma alla regola sonvi molte eccezioni^ e<br />
fra queste bisogna introdurne un'altra nell'interesse della libertà<br />
e <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> cittadini. Non rare volte è avvenuto che si sono<br />
cancellati dalla lista elettorale moltissimi individui per virtii di<br />
sentenza di Corte d'appello, spostandosi una maggioranza che<br />
sarebbe prevalsa nella scelta <strong>dei</strong> deputati; e l'annullamento,<br />
pronunziato posteriormente alla riunione <strong>dei</strong> comizi, della sentenza<br />
della Corte d'appello, è stato un soccorso di Pisa! «<br />
5, L'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, rispose :<br />
*^ Le giuste considerazioni fatte dall'on. senatore Miraglia circa<br />
l'importanza di tutelare il possesso che un cittadino abbia della<br />
qualifica elettorale, furono tenute in massimo conto anche nella<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati; tanto è vero, che, come Fon. Miraglia benissimo<br />
avvertì, s'introdusse nel disegno di <strong>legge</strong> una disposizione<br />
che non è nella <strong>legge</strong> vigente, in forza della quale chi è<br />
stato ammesso all'elettorato, così dal Consiglio comunale come<br />
dalla Commissione provinciale, conserva il diritto al voto, anche<br />
in pendenza del giudizio d'appello. Ma l'on. senatore vorrebbe<br />
estendere questa regola al di là della decisione d'appello, ed applicarla<br />
anche pendente il giudizio di Cassazione. <strong>La</strong> Commissione<br />
della <strong>Camera</strong> elettiva e la <strong>Camera</strong> stessa non credettero di<br />
seguire questa via, perchè sembrò che di guarentigie.di questo<br />
genere" a favore dell'elettore ne fossero già state sancite abbastanza.<br />
i' Come l'on. senatore Miraglia può scorgere, vi è prima<br />
la facoltà di ricorso al Consiglio comunale e la deliberazione del<br />
Consiglio; in seguito è ammesso un nuovo ricorso alla Commissione<br />
provinciale, ed avvi una seconda decisione di quest'ultima.<br />
In terzo luogo si ammette l'azione giudiziaria innanzi alla Corte<br />
d'appello, e vi ha una terza decisione della Corte.<br />
« Per tutto ciò, parve alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati e pare al<br />
Ministero, essere conVeniente che nell'interesse del privato, il
142 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
quale ha già tante garanzie, la questione non resti ulteriormente<br />
sospesa, ma debba considerarsi finita, e che si abbia quindi da<br />
lasciare al ricorso in Cassazione il suo carattere ordinario, in<br />
forza del quale il medesimo non ha effetto sospensivo; che si<br />
debba lasciare, cioè, che questi ricorsi abbiano luogo, come è<br />
nell'indole dell'istituto di Cassazione, più nell'interesse della<br />
<strong>legge</strong>, che non nell'interesse degli individui.<br />
« Sono queste le considerazioni che hanno guidato la <strong>Camera</strong>,<br />
e sono queste le considerazioni, per le quali il Ministero<br />
prega il senatore Miraglia di non insistere nel suo emendamento «<br />
{Atti parL^ Legisl. XIV, sess. i, Senato del Regìio^ Discussioni^<br />
p. 2220-21).<br />
6. Secondo le norme generali di <strong>legge</strong> in materia civile, il<br />
ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza<br />
del giudice del merito; é quindi anche in materia elettorale avvenendo<br />
le elezioni in pendenza del ricorso in Cassazione, la<br />
sentenza della Corte d'appello deve esser eseguita, e nelle liste<br />
debbono aggiungersi o togliersi a cura della Giunta municipale.<br />
gli elettori, cui sia stato riconosciuto o negato dalla Corte d'appello<br />
il diritto elettorale. Solo nel caso in cui la Suprema Corte<br />
annulli la sentenza della Corte d'appello, la Giunta, a termini<br />
del successivo art. 40, dovrà fare nelle liste le rettificazioni prescritte<br />
nel giudicato, allegandovi copia della sentenza medesima.<br />
7. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale, che è entrata in molti particolari sugli<br />
altri periodi della procedura per la revisione delle liste elettorali,<br />
non ha dedicato che una parte di questo articolo alla procedura<br />
davanti alla Corte di cassazione. Il Codice elettorale belga<br />
è molto più completo in argom.ento (art. 52-56), e non è inutile<br />
avere presenti alcune sue disposizioni ed alcune risoluzioni che<br />
hanno determinato nella giurisprudenza.<br />
Il ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte<br />
d'appello deve contenere una sufficiente motivazione; l'indicazione<br />
delle leggi violate non può essere fatta soltanto in termini<br />
generici, perchè non sarebbe possibile alla parte, cui il ricorso<br />
può riferirsi, di rispondervi debitamente. Quando si tratta di ordine<br />
pubblico la Corte può però supplire alle lacune del ricorso<br />
presentato. Il ricorso deve esser annotato in un registro speciale<br />
, insieme ai documenti che lo accompagnano (Cfr. Code<br />
èlectorale, p. 159-170).<br />
ART. 40. <strong>La</strong> Giunta municipale, appena le venga noti<br />
ficata la proferita sentenza, fa nelle liste Ja prescritta reltifi<br />
cazione, allegandovi copia della sentenza medesima.<br />
J. Esecuzione della sentenza.<br />
2. Documenti relativi.<br />
3. Tabella generale <strong>dei</strong> termini.<br />
4» Importanza delle disposizioni relative ai termini.
LEG^GE ELETTORALE POLITICA<br />
1. <strong>La</strong> disposizione di questo articolo è una conseguenza delFarticolo<br />
36 e seguenti, concernenti lo svolgimento dell'azione giudiziaria.<br />
Quando la Giunta abbia ricevuto la notificazione della<br />
sentenza, deve necessariamente eseguirla, e così tanto cancellare<br />
quanto aggiungere gli elettori ai quali quella si riferisce.<br />
2. Alle liste sulle quali è stata fatta la prescritta variazione<br />
dev'essere allegata copia della sentenza, come degli altri atti per<br />
effetto <strong>dei</strong> quali un elettore fosse stato cancellato, affinchè se ne<br />
possa tener conto al momento della votazione e tutti abbiano<br />
modo di prenderne conoscenza nella sala dove questa ha luogo.<br />
3. Il quadro seguente indica le operazioni ed i termini per<br />
l'annua revisione delle liste elettorali :<br />
Operazioni<br />
Avviso della Giunta per le inscrizioni.<br />
Domanda d'inscrizione nelle liste . . .<br />
Giorni Termine<br />
15 gennaio<br />
15 15-31 n<br />
Revisione delle liste per cura della Giunta 28 1-28 febbraio<br />
Invito a presentare reclami<br />
Pubblicazione delle liste e notifica al pre- 1 marzo<br />
fetto<br />
Affissione delle liste e reclami contro di esse 15 1-15 »<br />
Revisione delle liste in Consiglio comunale 11 20-31 "<br />
Seconda pubblicazione delle liste 10 5-15 aprile<br />
Reclami <strong>dei</strong> cittadini 15 5-20<br />
Invio delle liste alla Commissione prov, . 20-25 5»<br />
Adunanza della Commissione provinciale 25apr.-5 magg.<br />
Decisioni della Commissione provinciale 50 5magg.-30giug.<br />
Decretazione definitiva delle liste 30 giugno<br />
Terza pubblicazione delle liste ...... 15 15-31 luglio<br />
Ricorso eventuale alla Corte d'appello 10-15 1-15 agosto<br />
4. <strong>La</strong> violazione delle prescrizioni relative ai termini nei quali<br />
la lista deve rimanere affissa, a quelli assegnati per i reclami ed<br />
i ricorsi, ed a tutti gli altri pei quali non è altrimenti disposto<br />
costituisce nullità degli atti relativi e quindi dell'elezione, qualora<br />
non sia debitamente ed in tempo sanata (Cfr. le decisioni della<br />
Giunta parlamentare delle elezioni pel collegio di Chieti, Riv.<br />
amm,, 1875, 423; per quello di Aversa, 19 gennaio 1871, PucciONi,<br />
116 e per altri).<br />
ART. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto<br />
i al procedimento amministrativo quanto<br />
al giud si fan in libera e sono esenti dalla<br />
tassa di registro e dal dep prescritto dall 521 del<br />
Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria,<br />
»<br />
143
144 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli<br />
articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque<br />
cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente<br />
e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti<br />
nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque<br />
centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati<br />
si riferiscono.<br />
Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione<br />
altrui, viene sottoposto a una multa da hre 50 a 100, qualora<br />
il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.<br />
1. Controversa giurisprudenza sulla /necessità del deposito pel ricorso<br />
in Cassazione.<br />
2. Il principio della gratuità esclude questa necessità.<br />
3. Gli esattori non sono assimilati agli agenti delle imposte.<br />
4. Ragioni di questa differenza.<br />
5. Risoluzioni accolte in proposito.<br />
1. L'articolo 41 mira a stabilire l'assoluta gratuità <strong>dei</strong> procedimenti<br />
nelle cause elettorali; e ciò parve tanto più necessario<br />
dappoiché la mancanza di espresse disposizioni nella <strong>legge</strong> vigente<br />
diede luogo a contraddittorie decisioni nella pratica giurisprudenza,<br />
specialmente riguardo alla necessità del deposito per il ricorso in<br />
Cassazione.<br />
Sebbene la Corte di cassazione di Roma in questi ultimi tempi<br />
abbia reiteratamente sancito il liberale principio che nelle cause<br />
elettorali non occorre deposito (sentenza 24 luglio 1879, nella causa<br />
Danesi contro Pierantoni, Calabresi e Sciavetta; sentenza 8 gennaio<br />
1880, nella causa Di Biasio ed altri contro Comune di Bagnoli<br />
del Trigno; sentenza 5 aprile 1880, nella causa Pozzolini contro<br />
prefetto di Pisa), pure, in senso contrario, vi ebbero non solo<br />
dichiarazioni <strong>dei</strong> Ministeri (lettere 29 gennaio 1866 del Ministero<br />
dell'interno, 7 gennaio 1867 del Ministero di grazia e giustizia),<br />
ma anche decisioni di altre Corti supreme e di quella stessa<br />
di Roma in altro tempo (sentenze della Corte di cassazione di<br />
Napoli, 5 luglio 1870, Galdieri contro Giannini; sentenza della<br />
stessa Corte, 24 dicembre 1874, prefetto di Avellino contro<br />
Adinolfi; sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 27 giugno<br />
1876), fondate appunto sulla mancanza di una speciale disposizione<br />
di <strong>legge</strong>, che faccia eccezione alla regola generale, secondo<br />
cui è necessario il preventivo deposito per l'ammissibilità <strong>dei</strong><br />
ricorsi in Cassazione.<br />
2. Una disposizione, che rimuovesse i dubbi e le discrepanze,<br />
doveva iscriversi nella <strong>legge</strong>; e la Commissione non poteva che<br />
formularla nel senso che meglio guarentisse la popolarità dell'azione,<br />
la incolumità del diritto elettorale. Ciò è tanto più ne-
^>^<br />
^<br />
vi<br />
1<br />
jf'^<br />
r4<br />
LEaaE ELETTORALE POLITICA 145<br />
cessarlo, quando viene introdotto nel corpo elettorale un numero<br />
grandissimo di cittadini di scarsa fortuna, i quali non rivendicherebbero<br />
certamente il proprio diritto, qualora per farlo dovessero<br />
sborsare una somma relativamente gravosa, o chiedere esenzioni<br />
ormai irte di formalità, e soggette a mutevoli apprezzamenti.<br />
Nessun anticipato dispendio vuoisi quindi richiedere per i reclami<br />
elettorali, e nemmeno gravare di alcuna pena pecuniaria chi del<br />
proprio diritto sia tenace e geloso, ove anche decidasi che non<br />
gli spetta; basta la multa a porre un freno a chi non reclami pel<br />
diritto proprio, ma prò o contro l'altrui.<br />
3» L'obbligo non venne esteso anche agli esattori, sebbene<br />
nella discussione del progetto di <strong>legge</strong> alla <strong>Camera</strong> l'on. 0. Luchini<br />
ne avesse fatta formale proposta. « Gli esattori — osservò<br />
in proposito l'on. Cancellieri— non sono oggi a rigor di termine<br />
pubblici ufficiali, ma semplici appaltatori. Io quindi non potrei<br />
consentire a dare autenticità ad una scritta che viene rilasciata<br />
da persona che non è vero ufficiale pubblico; quindi lascierei nell'emendamento<br />
Luchini soltanto le parole agenti delle imposte ".<br />
Ed avendo così Ton. Od. Luchini che l'on. Ercole sostenuto che gli<br />
esattori sono pubblici ufficiali, l'on. Cancellieri soggiunse: < Io<br />
mi limito ad osservare, che siccome la firma dell'esattore non è<br />
autentica (e nessuno potrà ciò contraddire) cosi un estratto rilasciato<br />
dall'esattore sarebbe un documento non autentico, e tale,<br />
quindi, da non potere essere tenuto in considerazione per l'effetto<br />
della revisione delle liste. Questa è la ragione per la quale sostengo<br />
non doversi attribuire all'esattore la facoltà e l'obbligo di rilasciare<br />
estratti <strong>dei</strong> ruoli in materia elettorale ».<br />
4, L'on. ministro dell'interno, poi, cosi ha decisa la questione:<br />
146 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
certificato conforme alToriginale dall'agente delle imposte, deve<br />
essere spedito senza spesaagliuffici comunali prima del 15 gennaio ».<br />
" Vediamo invece che cosa diceva la <strong>legge</strong> precedente. <strong>La</strong><br />
<strong>legge</strong> precedente diceva: « Un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle imposte<br />
dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito<br />
senza spBsa agli uffici comunali •>^. Questo fu fatto con ragione,<br />
e in conseguenza del cambiamento radicale avvenuto nel<br />
nostro sistema di riscossione delle imposte. E v'ha di pili : io credo<br />
che a questa bisogna forse provveda già sufficientemente la <strong>legge</strong><br />
attuale. Infatti che cosa dice la <strong>legge</strong> sulla riscossione delle imposte<br />
all'articolo 25? Dice così: ^ Gli esattori dovranno nella seconda<br />
metà di a^ennaio trasmettere a ciascun contribuente una<br />
cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna<br />
imposta e quello di ciascuna rata ". Cosicché con questa nuova<br />
disposizione che si propone parrebbe che si volesse aggiungere all'obbligo<br />
che già hanno gli esattori di notificare a ciascun contribuente<br />
con una cartella l'ammontare della loro imposta, un secondo<br />
obbligo, quello di rilasciare <strong>dei</strong> certificati. Ora, siccome l'esattore<br />
esercita l'esattoria a termini di un contratto, e siccome il legislatore<br />
non può variare questo contratto, e se lo facesse mancherebbe<br />
alla fede pubblica, cosi io non so in che modo potremmo<br />
imporre quest'obbligo all'esattore '».<br />
5. Infatti l'aggiùnta proposta venne rinviata alla Commissione<br />
e questa escluse formalmente gli esattori per le seguenti ragioni:<br />
« Questo obbligo che noi si voleva fare agli esattori avevamo<br />
perfettamentte il diritto di farlo ? Qui, nella <strong>Camera</strong>,, appoggiando<br />
l'emendamento Luchini, si erano lette delle prescrizioni di precedenti<br />
leggi; ma quelle leggi erano più anticbe_, e, invece, quelle<br />
che avevano determinata la riscossione delle imposte erano venute<br />
dopo e avevano mutata la natura dell'ufficio di esattore. <strong>La</strong>.Commissione<br />
desidera conoscere eziandio su questa materia l'avviso<br />
del ministro delle finanze. <strong>La</strong> interrogazione è molto semplice:<br />
l'esattore è un ufficiale pubblico al quale noi possiamo, in questo<br />
momento, imporre un obbligo, oppure è uno speculatore privato,<br />
un contraente privato, il quale debba adempiere tutti gli obblighi<br />
che ci sono nel suo contratto di appalto; ma non può essere forzato<br />
a un nuovo obbligo senza un nuovo corrispettivo? Sebbene<br />
ci paresse che la cosa in fondo, non dovesse essere nociva, era<br />
evidente che noi si poteva creare un appiglio perchè un appaltatore<br />
volesse arrecare molestie al Comune. Parendoci dunque posta<br />
in sodo la natura dell'ufficio dell'esattore attuale, che è solo un<br />
appaltatore, dovevamo anche dubitare delTautorità, che si potesse<br />
dare ai suoi certificati. Evidentemente egli vale in quelle operazioni<br />
che fa, relative affatto alla natura del suo contratto; la sua<br />
autorità però non si potrebbe estendere ad altro. E per questi<br />
motivi abbiamo escluso gli esattori " {Attiparlamentari^ <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>) 1881, Discussioni, pag. 6353-6355).
^-'^<br />
^i<br />
• ^ '<br />
" r<br />
fi<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 147<br />
ART. 42. Tutti di atti e documenti concernenti Tannua<br />
revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque,<br />
presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente<br />
si trovano.<br />
Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione<br />
provinciale, sarà conservata negli archivi della Prefettura.<br />
Le liste devono essere riunite in un re<br />
negli archivi del Comune.<br />
Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione<br />
e definitive, ed anche stamparle e metterle in vendita.<br />
1. <strong>La</strong> piibblicUà delle liste.<br />
2. 1 registri dello Stato politico.<br />
3. Come si debbano esaminare le liste.<br />
1. '' L'articolo 42 del disegno ministeriale, migliorando l'articolo<br />
60 della <strong>legge</strong> vigente, sanciva una guarentigia necessaria a<br />
far sì che la conoscenza e il possesso delle liste siano a tutti assicurati<br />
e non divengano monopolio dispartito, costituendo per quelli<br />
a cui siano con deliberata parzialità consentiti un rilevantissimo<br />
vantaggio nella lotta elettorale.<br />
*' Su questa via della pubblicità delle liste era mestieri andar<br />
anche più oltre, come fu fatto da qualche <strong>legge</strong> straniera? <strong>La</strong><br />
<strong>legge</strong> spagnuola ne ordina la pubblicazione nel Bollettino icfficiale<br />
della provincia; la <strong>legge</strong> greca ne vuole la stampa a spese delio<br />
Stato, e sancisce il diritto per ognuno di averne dallo Stato medesimo<br />
un esemplare mediante il pagamento di 2 dramme, e Tobbligo<br />
di mandare un esemplare gratuito della lista del Comune a tutti<br />
gli aggiunti municipaU delle frazioni che lo compongono. Analoghe<br />
disposizioni ha pure la \egge belga. Ci parve però che l'articolo<br />
del progetto fosse sì largo da poter pienamente raggiungere in<br />
altro modo il medesimo scopo.<br />
2. ^' Allo stesso articolo 42 abbiamo aggiunto una disposizione<br />
conforme-a quella che trovasi nella <strong>legge</strong> francese (articolo 4) ed<br />
in altre legislazioni straniere, disposizione in virtù della quale le<br />
liste elettorali devono essere riunite in un registro e conservate<br />
negli archivi del comune.<br />
" Infatti le liste elettorali fin qui scomparivano sovente,<br />
appunto pel difetto di una disposizione legislativa che obblighile<br />
autorità municipali a conservarle. Ora, se provvidamente il legislatore<br />
rivolse sì grande sollecitudine ai registri dello stato civile,<br />
non deve trascurare la conservazione <strong>dei</strong> registri dello stato po-<br />
Q esso<br />
terrà in evidenza tutti i fatti che riguardano il diritto politico <strong>dei</strong><br />
cittadini, mostrando se nelle revisioni delle liste che si susseguono<br />
vi siano state frodi od abusi : equivarrà al registro civico con-<br />
/
148 LEGOI POUTICO-AHMINISTRATIYE<br />
templato dalle antiche Costituzioni francesi, registro al cui regolare<br />
ordinamento aveva cercato di provvedere la legislazione imperiale<br />
del 1806 « {Rei. ZA^ARDELLI, pag. 112-113).<br />
<strong>La</strong> copia autentica delle liste da conservarsi nell'archivio di<br />
prefettura deve farsi per conto e a spese della prefettura medesima.<br />
3. Non è permesso di ispezionare le liste elettorali in modo<br />
da impedire che gli altri cittadini possano usare egualmente dello<br />
stesso diritto. In caso di affluenza, l'ufficio comunale può regolare<br />
l'ispezione e l'uso delle liste in generale (confr. Ann. parlam.<br />
(Belgio), pag, 644 e seg. e la Gire. min. 27 luglio 1867, che mette<br />
fuor di questione per il Belgio questo principio).<br />
ART. 43. Negli otto giorni che precedono quello fissato<br />
per la riunione <strong>dei</strong> Collegi elettorali, gli elettori ricevono dal<br />
sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista,<br />
in base alla quale si procede all'elezione.<br />
1. Perchè il termine fu portato ad otto giorni.<br />
2- Perchè nel resto si è mantenuta la <strong>legge</strong> precedente,<br />
1. Il termine stabilito nella <strong>legge</strong> del 1860, di tre giorni precedenti<br />
alle elezioni, per consegnare agli elettori il certificato d'inscrizione<br />
nelle liste parve troppo ristretto, tanto più avuto riguardo<br />
all'aumento del corpo elettorale; perciò fu allargato il tempo nel<br />
quale i Comuni spediscono i certificati elettorali. Sarà bene che i<br />
sindaci spediscano sollecitamente, ed innanzi tutto, il certificato<br />
agli elettori notoriamente residenti o dimoranti civilmente fuori<br />
del Comune, perchè possano godere i vantaggi cui hanno diritto<br />
in circostanza di elezioni, sui mezzi di trasporto; anche tutti gli<br />
altri debbono averlo in tempo per aver diritto d'accedere nelle<br />
sale elettorali.<br />
2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> provvede in seguito a che siano rilasciati i certificati<br />
a chi non li abbia avuti, o i duplicati a chi li abbia smarriti.<br />
E però il giorno delle elezioni gli uffici comunali debbono essere<br />
aperti al pubblico, onde l'elettore possa ricevere il certificato, nel<br />
caso non lo abbia ricevuto o smarrito.<br />
Nulla è innovato del resto alle disposizioni della <strong>legge</strong> 17<br />
dicembre 1860. L'on. Marcerà aveva proposto, che il certificato<br />
si dovesse mandare dal sindaco al domicilio dell'elettore. « Ma a<br />
noi — disse Fon. Ceppino, a nome della Commissione, e confermò<br />
poi il Ministero — non è parso che contro questo vecchio articolo<br />
si sieno sollevate mai delle obbiezioni, e siccome non sono<br />
sorte in proposito delle contese, ci siamo domandato: perchè<br />
mutare allorquando la necessità di mutare non ci è consigliata?<br />
Questa fu la prima ragione che abbiamo tenuta ferma; ma c'è<br />
eziandio l'altra, che il certificato il quale si trasmette, non è tanto<br />
un certificato inteso a far riconoscere il diritto <strong>dei</strong>relettore, ma
• ^<br />
4<br />
j -<br />
à'A<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 149<br />
una carta la quale deve servire a due usi: deve servire cioè ad<br />
ottenere agevolezze per viaggi su ferrovie, deve servire ad ottenere<br />
l'accesso nella sala elettorale. Non ci^parve adunque che ci<br />
fosse questa necessità e questa importanza; tanto meno ci parve<br />
perchè, allargando, come fa la <strong>legge</strong>, il numero degli elettori, si<br />
verrebbe facilmente, colla frase fm^à pervenire^ a creare delle<br />
difficoltà e degli ostacoli molti, potendo dichiararsi che i certificati<br />
non sono pervenuti.<br />
« Ora dal momento che la <strong>legge</strong> antica non ha creato impedimenti,<br />
noi non abbiamo nessuna ragione di non mantenerne questa<br />
prescrizione che non ha nociuto: sibbene ci parve che, allargato<br />
il numero degli elettori, si dovesse allargare eziandio il tempo<br />
nel quale i Comuni spediscono le liste. Del resto poi è a considerare<br />
che, come ho accennato, il certificato non è un annunzio che gli<br />
elettori si debbano preparare a questo atto supremo della sovranità<br />
loro. Il decreto reale bandisce le elezioni per tutto il paese;<br />
il certificato dà facoltà all'elettore di godere di una parte <strong>dei</strong><br />
vantaggi che si possono avere sui mezzi di trasporto, e gli dà il<br />
diritto di accedere nelle sale elettorali. Per queste ragioni non<br />
ci parve che ci fosse una'questione grossa e abbiamo deciso di<br />
mantenere l'articolo vecchio" {Atti parlamentari ^ <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
<strong>Deputati</strong>, 1881, Discussioni^ pag, 6356).
150 LEGGI POLITIGO-AMMINISTRATIVB<br />
TITOLO III.<br />
Dei Collegi elettorali<br />
ART. 44. Il numero <strong>dei</strong> deputati per tutto il Regno è di 508<br />
ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:<br />
<strong>La</strong> provincia di Alessandria ne e<strong>legge</strong> N. 13<br />
Id. Ancona id. 5<br />
Id. Aquila<br />
d. 7<br />
Id. Arezzo<br />
d. 5<br />
Id. Ascoli Piceno d. 4<br />
Id. Avellino id. 8<br />
Id. Bari<br />
d. 11<br />
Id. Belluno d. 3<br />
Id.<br />
Id.<br />
Benevento m<br />
Bergamo<br />
d.<br />
d.<br />
5<br />
7<br />
Id. Bologna d. 8<br />
Id. Brescia<br />
d. 9<br />
Id. Cagliari d. 7<br />
Id. Caltanisetta d. 4<br />
Id. Campobasso d. 7<br />
Id. Caserta<br />
d. 14<br />
Id. Catania d. 9<br />
Id. Catanzaro d. 8<br />
Id. Chieti<br />
id. 7<br />
Id. Como<br />
d. 9<br />
Id. Cosenza d. 10<br />
Id. Cremona d. 6<br />
Id. Cuneo<br />
d. 12<br />
Id. Ferrara d. 4<br />
Id. Firenze d. 14<br />
Id. Foggia id. 6<br />
Id. Forlì<br />
d. 4<br />
Id. Genova d. 13<br />
Id. Girerenti d. 6<br />
Id. Grosseto<br />
id. 2<br />
Id. Lecce<br />
id. 9<br />
Id. Livorno id. 2
J<br />
• ;<br />
-à<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 151<br />
<strong>La</strong> provincia di Lucca ne e<strong>legge</strong><br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
Id.<br />
ART. 45. L<br />
i 135 Colle 1<br />
Macerata<br />
Mantova<br />
Massa e Carrara<br />
Messina<br />
Milano<br />
Modena<br />
Napoli<br />
Novara<br />
Padova<br />
Palermo<br />
Parma<br />
Pavia<br />
Perugia<br />
Pesaro e Urbino<br />
Piacenza<br />
Pisa<br />
Porto Maurizio<br />
Potenza<br />
Piavenna<br />
Reggio Calabria<br />
Reggio Emilia<br />
Roma<br />
Rovigo<br />
Salerno<br />
Sassari<br />
Siena<br />
Siracusa<br />
Sondrio<br />
Teramo<br />
Torino<br />
Trapani<br />
Treviso<br />
Udine<br />
Venezia<br />
Verona<br />
Vicenza<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
id.<br />
N. 5<br />
5<br />
5<br />
3<br />
8<br />
18<br />
5<br />
18<br />
12<br />
6<br />
11<br />
5<br />
8<br />
10<br />
4<br />
4<br />
5<br />
3<br />
10<br />
4<br />
7<br />
5<br />
15<br />
4<br />
12<br />
4<br />
4<br />
6<br />
5<br />
19<br />
4<br />
6<br />
9<br />
6<br />
6<br />
7<br />
<strong>dei</strong> deputati è fatta a scrutinio di lista<br />
Lxoscrizione è determinata nella tabella
152 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
presente <strong>legge</strong> e che fa parte integrale di essa.<br />
Ciascun Collegio e<strong>legge</strong> il numero <strong>dei</strong> deputati attribuì<br />
gli nella tabella medesi<br />
Il Governo del Re, udito il parere di una Commissioni<br />
parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tard<br />
di un mese dalla promulgazione della presente <strong>legge</strong>,4ntrodurrà<br />
nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e<br />
dentro i confini di ciascuna Provincia quelle correzioni che<br />
crederà indispensabili.<br />
Non potrà essere alterato il numero <strong>dei</strong> Collegi nelle<br />
Provincie alle quaU non sono assegnati più di sette deputati<br />
<strong>dei</strong> Collegi a 5 deputati non sarà minore di 33<br />
maggiore di 38<br />
dell<br />
Non potranno essere istituiti nuovi Collegi a 2 deputali<br />
<strong>La</strong> Commissione si comporrà di 6 senatori e di 6 dep<br />
dalle rispettive Camere, e sarà presieduta dal Ministro<br />
ART. 46. Il riparto del numero <strong>dei</strong> deputati per ogni pi<br />
vincia e la corrispondente circoscrizione <strong>dei</strong> Collegi devono<br />
essere riveduti per <strong>legge</strong> nella prima Sessione che succede<br />
alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione<br />
del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della<br />
polazione delle provincie e <strong>dei</strong> Collegi accertata col censi-<br />
3 medesimo.<br />
I cambiamenti b<br />
diziaria <strong>dei</strong> comuni, mandamenti, circondari e provincie che<br />
abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione,<br />
non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale<br />
anteriormente stabilita.<br />
1. Variazioni apparenti nelle denominazioni delle provincie.<br />
2. E nel numero di deputati assegnato ad alcune.<br />
3. Applicazione del censimento del 1871 a questa attrihuzione.<br />
4. E sue coìiseguenze.<br />
5. <strong>La</strong> rappresentanza devesi proporzionare alla popolazione.<br />
6. Legislazione comparata.<br />
7. Come si deve tener conto <strong>dei</strong> risultati del censimento.<br />
8. Legislazione federale degli Stati Uniti d'America.<br />
9. Di alcune gravi sperequazioni.<br />
10. Speciali considerazioni a favore di alcune provincie.<br />
11. Temperamenti che non poterono essere accolti.<br />
12. Dubbi che prevalsero.
è-<br />
' ^_<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 153<br />
13. Motivi delVarticolo 46.<br />
14. Sua futura applicazione secondo il censimento del 31 dicembre 1881.<br />
15. Concrezioni che si dovettero recare alla ripartizione esistente.<br />
16. Difetti di questa. 1 collegi inteìprovinciali.<br />
17. Prospetto <strong>dei</strong> collegi interprovinciali.<br />
18. Lo scrutinio di lista.<br />
19. Legislazione comparata. Stati italiani.<br />
20. Lo scrutinio di lista i?i Francia.<br />
21. E in aitici Stati d'Europa e d'America.<br />
22. Si determina l'importanza della questione.<br />
23. Argomenti addotti a favore del collegio singolare.<br />
24. Argomenti addotti a favore del collegio plurale^ a scrutinio di lista.<br />
25. Lo scrutinio di lista alla <strong>Camera</strong>.<br />
26. Lo scrutinio di lista al Senato.<br />
27. Applicazione del metodo dello scrutinio di lista.<br />
28. Il collegio unico con doppio voto.<br />
29. Il collegio provinciale.<br />
30. Suoi inconvenienti.<br />
31. Altri inconvenienti.<br />
32. Argomenti suggeriti dalVesperienza contro il collegio troppo ampio.<br />
33. Lo scì'utinio di lista per Circondario.<br />
34. Vaggruppamento degli antichi collegi singolari.<br />
35. Criteri secondo i quali furono costruiti i nuovi collegi.<br />
36. Modificazioni introdotte dalla Commissione parlamentare nella loro<br />
applicazione.<br />
37. Pì'oposta d'una Commissione per la nuova circoscrizione.<br />
38. In quali limiti fu accolta.<br />
1 corrispondente<br />
a questi articoli, presentava notevoli diversità così di forma,<br />
come di sostanza.<br />
Alcune provinole erano designate col loro antico nome, e<br />
cosi si <strong>legge</strong>va: Abruzzo Citeriore, in luogo di Chieti ; Abruzzo<br />
Ulteriore primo, in luogo di Teramo ; Abruzzo Ulteriore secondo,<br />
in luogo di Aquila; Basilicata, in luogo di Potenza; Calabria<br />
Citeriore, in luogo di Cosenza; Calabria Ulteriore prima, in luogo<br />
di Reggio Calabria; Calabria ulteriore seconda, in luogo di Catanzaro<br />
; Capitanata, in luogo di Foggia; Molise, in luogo di Campobasso;<br />
Noto, in luogo di Siracusa; Principato Citeriore, in luogo<br />
di Salerno; Principato Ulteriore, in luogo di Avellino ; Terra di<br />
Bari, in luogo di Bari ; Terra di <strong>La</strong>voro, in luogo di Caserta; Terra<br />
d'Otranto, in luogo di Lecce; Umbria, in luogo di Perugia.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 dava al Regno 443 deputati. Il R. decreto<br />
del 13 ottobre 1866 ne assegnò 50 alle provinole della Venezia e<br />
di Mantova; il R. decreto 15 ottobre 1870 ne assegnò 14, che<br />
furono poi portati a 15 col R. Decreto 6 novembre 1870 alla provincia<br />
di Roma.<br />
2. E pure una variazione di forma il mutamento del numero di<br />
deputati eletti da alcune provinole, per ciò che esso è solo apparente.<br />
Cosi Avellino nomina 8 deputati in luogo di 6; Brescia 9,
154 LEGGI POLITICa-AMMINlSTRATIVE<br />
in luogo di 8 ; Caserta 14, in luogo di 15 ; Foggia 6, in luogo di 7 ;<br />
Girgenti 6, in luogo di 5; Mantova 5, in luogo di 6; Siracusa 6,<br />
in luogo di 7.<br />
3. <strong>La</strong> Relazione 4oll'on. Zanardelli dà conto minutissimo, non<br />
solo di queste apparenti variazioni, ma del modo col quale vennero<br />
distribuiti i deputati da e<strong>legge</strong>re tra le diverse provincie<br />
del Regno.<br />
" Il Ministero aveva assegnato a ciascuna un numero di deputati<br />
corrispondente alla sua popolazione, quale risultava dall'ultimo<br />
censimento ufficiale del 1871. E poiché la popolazione era<br />
allora di 26,801,154 abitanti^ e questa cifra divisa'per il numero<br />
<strong>dei</strong> 508 deputati dà un deputato per ogni 52,758 abitanti, si attribuì<br />
innanzi tutto alle singole provincie un numero di rappresentanti<br />
uguale al numero intero risultante dalla divisione della cifra della<br />
popolazione per questo comun divisore. Ma così non risultavano<br />
che 475 deputati; onde, seguendo l'esempio delle altre leggi elettorali,<br />
si tenne pur conto delle frazioni superiori alla metà del<br />
quoziente, attribuendo un deputato di piii ad ogni provincia, la<br />
quale, nella divisione della cifra di sua popolazione per 52,758,<br />
lasciasse, oltre alla cifra intera, un residuo maggiore della metà<br />
(26,379 abitanti). A questo modo si avevano altri 28 deputati, e<br />
quindi il numero totale veniva portato a 503. I 5 rimanenti vennero<br />
assegnati a quelle provincie, le quali avevano lasciato residui<br />
che più si avvicinavano'alla metà del quoziente, e cioè alle provincie<br />
di Pavia, con un residuo di 25,000 abitanti, Macerata con<br />
25,962, Bari con 24,202, Girgenti con 25,228, Trapani con 25,356,<br />
per modo che si ebbe così un deputato ogni 52,758 abitanti, o<br />
frazione provinciale superiore a 25,000.<br />
4. « Da questa attribuzione precisa a ciascuna provincia del<br />
numero <strong>dei</strong> deputati corrispondente alla sua popolazione, secondo<br />
il censimento del 1871, derivò che alcune provincie avrebbero<br />
avuto un aumento, altre una diminuzione in confronto del numero<br />
<strong>dei</strong> deputati che eleggono al presente. Così, anche senza tener<br />
conto delle variazioni dipendenti dal fatto che oggi talune provincie<br />
hanno collegi promiscui, nei quali entrano cioè abitanti di<br />
-altre provincie, per cui il numero loro nominalmente assegnato<br />
nell'art. 62 della <strong>legge</strong> vigente e nelle leggi che determinarono le<br />
circoscrizioni nelle provincie annesse più tardi non è dato esclusivamente<br />
ad esse, sta sempre che le provincie di Genova, Milano,<br />
Pavia, Padova, Treviso, Verona, Firenze, Roma, Bari, Palermo,<br />
Trapani e Sassari, venivano ad acquistare ciascuna un deputato<br />
in più di quelli che ora le rappresentano ; le provincie di Torino,<br />
Porto Maurizio, Arezzo, Aquila, Chieti, Benevento, Caserta, Napoli<br />
ne perdevano uno ciascuna, due le provincie di Salerno e di<br />
Cosenza. In sostanza l'Italia superiore veniva ad avere 5 deputati<br />
di più, 1 la centrale, 9 di meno la meridionale, 3 di più l'insulare.<br />
5. ^ Com'era da aspettarsi, tali mutamenti suscitarono proteste
M I<br />
t<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 155<br />
e reclami che obbligarono la Commissione ad esaminare se convenisse<br />
mantenere o modificare il ripartimento provinciale stabilito<br />
dal Ministero.<br />
« <strong>La</strong> Commissione riconobbe che, intrinsecamente, erano<br />
plausibili i criteri adottati dal Ministero, dappoiché la base della<br />
nostra <strong>legge</strong> nella determinazione e ripartimento del numero <strong>dei</strong><br />
deputati è appunto la popolazione.<br />
'^ È noto come l'antica <strong>Camera</strong> del regno subalpino avesse<br />
all'incirca un deputato ogni 24,000 abitanti, ed uno su 30,000<br />
l'assemblea che si riunì il 2 aprile 1860, dopo le annessioni agli<br />
Stati Sardi della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana. Avvenute<br />
le annessioni delle Marche, dell'Umbria e delle provincie meridionali,<br />
colla <strong>legge</strong> del 31 ottobre 1860, fu data facoltà al Governo<br />
del Re di regolare le circoscrizioni <strong>dei</strong> collegi elettorali sulla base<br />
di una media per la quale 50,000 abitanti all'incirca nominassero<br />
un rappresentante ; media adottata coU'intendimento, dichiarato<br />
nella Relazione ministeriale, di avere, rivendicate all'Italia Roma<br />
e Venezia, una <strong>Camera</strong> di 500 rappresentanti della nazione.<br />
" <strong>La</strong> ripartizione adunque del numero <strong>dei</strong> deputati nelle<br />
Provincie e nei rispettivi collegi in base alla popolazione è presso<br />
di noi stabilita dalla <strong>legge</strong> onde esce il Parlamento italiano, ed è<br />
inoltre il principio veramente razionale, che per ciò nella ripartizione<br />
medesima il Ministero ebbe ragione di applicare.<br />
i' Infatti, non solo nella nostra <strong>legge</strong> elettorale è accolto<br />
tale principio di proporzionare la rappresentanza alla popolazione,<br />
ma lo è in quasi tutte le Costituzioni e le leggi elettorali moderne.<br />
Giova bene dichiararlo e stabilirlo, perchè la Commissione trova<br />
pure necessario che tale principio venga secondo giustizia mantenuto<br />
ed applicato, ed ha a tale scopo introdotto un apposito<br />
articolo nel progetto di <strong>legge</strong>.<br />
6. « Il principio stesso troviamo scritto nel maggior numero<br />
delle Costituzioni italiane: lo troviamo nelle Costituzioni irapoletane<br />
del 1815, del 1820, del 1848; nello Statuto dello Stato<br />
pontifìcio del 1848; nella Costituzione della Repubblica romana<br />
del 1849.<br />
« Lo stesso stabilirono quasi universalmente le Costituzioni<br />
e le leggi degli Stati stranieri. È troppo uniforme, troppo comune<br />
la regola, perchè valga la pena di fare di queste leggi una lunghissima<br />
enumerazione. Il così detto fondamento storico, il quale<br />
in Inghilterra produsse i proverbiali borghi fracidi, consentì che<br />
fino alla riforma del 1832 fossero rappresentate le croste di un<br />
muro superstite, di cui Russell parlava, e non avesse un solo deputato<br />
la città di Manchester ; questo fondamento storico che<br />
sopravvisse alla riforma del 1832, che anzi sopravvisse anche alle<br />
riforme posteriori, fino ad oggi, è acremente condannato da uno<br />
<strong>dei</strong> più illustri pensatori di quel paese, lo Stuart Mill. E colà pure<br />
non mancarono frequenti proposte per la divisione del Regno
156 LEGO! POLlTlCO-^nilNìSTRATIYE<br />
Unito in collegi elettorali di uguale popolazione, proposte di cui<br />
una fu respinta con una maorsrioranza di soli dodici voti.<br />
t. Occorre infatti un certo sforzo a concepire che i membri<br />
d'una <strong>Camera</strong> elettiva rappresentino qualche altra cosa che quei<br />
cittadini che li eleggono e di cui son chiamati rappresentanti ; e<br />
dacché appunto rappresentano questi cittadini, ne discende per<br />
necessaria conseguenza che non v'abbia ad essere disu^uaoflianza<br />
neirentità <strong>dei</strong> vari gruppi <strong>dei</strong> medesimi che li devono avere ad<br />
interpreti. Ben a ragione quindi il Biickle scrive, che il principio<br />
della rappresentanza personale è la grande dottrina politica <strong>dei</strong><br />
tempi moderni.<br />
7. ^ Posta dunque come base della rappresentanza la popolazione,<br />
perchè questa base riesca reale e giusta, è necessario segua<br />
i mutamenti che avvengono nel numero degli abitanti, senza di<br />
che non sarebbe una verità se non ne' primi tempi in cui si eseguisce<br />
il riparto.<br />
u<br />
Ne viene quindi, che l'idea di rivedere la distribuzione del<br />
numero <strong>dei</strong> deputati in occasione del presente disegno di <strong>legge</strong>,<br />
sarebbe stata giusta anche nel caso non fosse occorsa per sceverare<br />
e ricostituire nella loro integrità le rappresentanze delle<br />
singole Provincie del Regno: anzi, per ciò che dissi, a questa<br />
revisione si sarebbe pur dovuto venire anche indipendentemente<br />
dalla riforma della <strong>legge</strong> elettorale.<br />
tt Ed una revisione, non solo se alcune provincie diminuirono<br />
di popolazione, ma anche se la loro popolazione rimase stazionaria<br />
od ebbe un aumento ma proporzionatamente più debole<br />
che quello delle altre provincie e dello Stato intero, trae seco<br />
inevitabilmente nella ripartizione dello stesso numero di deputati<br />
una perdita per le prime corrispondente al guadagno delle altre.<br />
8. " Infatti negli Stati Uniti, ove è pure stabilito che ad ogni censimento<br />
decennale della popolazione si proceda a determinare, col<br />
numero totale <strong>dei</strong> rappresentanti della <strong>Camera</strong>, il numero altresì<br />
<strong>dei</strong> rappresentanti <strong>dei</strong> singoli Stati, vi furono per questi ultimi,<br />
di decennio in decennio, aumenti o diminuzioni del numero <strong>dei</strong><br />
deputati, secondo il maggiore o minore aumento delle rispettive<br />
popolazioni. E invero, non prendendo a base di calcolo il numero<br />
presente <strong>dei</strong> deputati, perchè la <strong>legge</strong> del 1873 aumentò considerevolmente<br />
il loro numero, ma facendo il conto sui quarant'anni<br />
corsi dal 1830 al 1870, periodo di tempo in cui il numero <strong>dei</strong><br />
deputati non mutò sensibilmente, come non muta il numero<br />
nostro, si ha che, ad esempio, la Virginia, la quale prima del 1830<br />
aveva 23 deputati, nel 1833 non ne ebbe più che 21 ; nel 1843 si<br />
ridusse a 15; nel 1853 a 13; nel 1863 ad 11 soltanto: eppure la<br />
sua popolazione in quel periodo di tempo, crebbe essa pure, ma<br />
non in proporzione dell'aumento degli altri Stati e di quello complessivo<br />
della Repubblica. E in generale ciò può dirsi di molti<br />
altri Stati dell'Unione, <strong>dei</strong> quali alcuni, come il Connecticut e il
i>*<br />
- É<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 157<br />
Maryland, anche dopo Tultimo aumento del numero complessivo<br />
<strong>dei</strong> rappresentanti al Congresso, subirono diminuzioni; altri, come<br />
la Pensilvania e Nuova-York, aumentarono bensì la loro rappresentanza,<br />
ma, malgrado l'immenso loro sviluppo, in misura assai<br />
tenue, mentre assai più aumentarono l'Illinese e l'Indiana perchè<br />
la popolazione vi crebbe in maggiori proporzioni.<br />
9. « Presso di noi, inoltre, vi furono fin dall'origine gravi<br />
sproporzioni dipendenti probabilmente da errori involontari e<br />
che introdussero lamentevolissime disuguaglianze. A dimostrarlo<br />
basti citare qualche esempio. <strong>La</strong> provincia di Cosenza con 440,468<br />
abitanti ha dieci deputati, mentre Pavia con una popolazione<br />
superiore, vale a dire con 448,345 abitanti ne ha soli otto; Aquila<br />
del pari con 332,784 abitanti ha sette deputati, mentre ne hanno<br />
sei soltanto, provincie che contano più numerosa popolazione,<br />
vale a dire Padova (364,430 abitanti). Verona (367,437), Treviso<br />
(352,538), Venezia (337,538).<br />
10. " Ad ogni modo, negli accennati reclami, nelle petizioni<br />
che ci furono presentate, alcune delle provincie che subivano una<br />
diminuzione si facevano forti di speciali considerazioni.<br />
« <strong>La</strong> provincia di Porto Maurizio, cui il progetto ministeriale<br />
attribuiva due soli deputati in luogo <strong>dei</strong> tre che le sono<br />
assegnati dalla vigente <strong>legge</strong>, faceva osservare che sulle sue rive<br />
accorrono, sempre più numerosi, nazionali e forestieri, i più a<br />
cercarvi men crudi inverni, non pochi a porvi stabile domicilio,<br />
in guisa che dal prossimo censimento si può ripromettere un<br />
aumento di popolazione proporzionalmente maggiore che in altre<br />
Provincie.<br />
« Così i rappresentanti degli Abruzzi, ai quali toglievansi<br />
due deputati, ricordarono alla Commissione che appunto nell'epoca<br />
in cui il censimento fu eseguito, parecchie migliaia di quegli abitanti<br />
non furono numerati, perchè erano temporaneamente assenti<br />
dalla provincia, sicché bisognerebbe tenerne conto ; nel qual caso<br />
sarebbe ricostituita a prò di quelle provincie una popolazione sufficiente<br />
a dar loro diritto al numero <strong>dei</strong> deputati che ora eleggono:<br />
osservazioni coteste che qualche applicazione trovavano anche alle<br />
Calabrie ed alla Campania.<br />
11. " Ora, per lasciare, a soddisfazione di tali reclami, il numero<br />
di deputati che adesso hanno a quelle provincie cui col nuovo<br />
ripartimento venivasi a recare una diminuzione, senza negare per<br />
questo l'aumento alle altre provincie alle quali spetta in ragione<br />
di popolazione, la Commissione, in accurate discussioni, ha ventilato<br />
alcuni espedienti.<br />
« Essa ricercò se fosse il caso di raggiungere tale scopo con<br />
un qualche aumento nel numero complessivo <strong>dei</strong> membri della<br />
<strong>Camera</strong>, Ho già osservato che la <strong>legge</strong> in forza della quale la<br />
<strong>Camera</strong> conta 508 deputati stabiliva che in media dovesse esservi<br />
un deputato ogni 50,000 abitanti airincirca< Quando in base alle
158 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
r<br />
facoltà accordate con quella <strong>legge</strong> fu fissato in 443 il numero <strong>dei</strong><br />
deputati per le provincie che già in quel tempo costituivano il<br />
Regno, fatto calcolo della popolazione che quelle provincie contavano<br />
allora, si attribuì loro in media un deputato per 49,000<br />
abitanti all'incirca; che in base alla media di 50,000 i deputati<br />
avrebbero dovuto essere 436. Quando invece la <strong>legge</strong> elettorale<br />
nel 1866 si estese alle provincie venete non si adottò nemmeno<br />
allora il quoziente di 50,000 abitanti, nel qual caso alle anzidette<br />
provincie sarebbero spettati 60 deputati, ma si adottò un quoziente<br />
più elevato, e cioè di 52,000 abitanti all'incirca, dacché la<br />
popolazione era nel frattempo cresciuta anche nelle altre parti<br />
del Regno, peroni al Veneto furono assegnati 50 deputati. Ed<br />
alla provincia di Roma ne furono, nel 1870, assegnati 15, cioè<br />
uno ogni 54,300 abitanti.<br />
'' Si esaminò quindi dalla Commissione se convenisse di<br />
applicare nella ripartizione invece che il quoziente di 52,758,<br />
quello di 50,000 originariamente indicato, traendone quindi un<br />
aumento del numero <strong>dei</strong> deputati che permettesse di eliminare le<br />
perdite che alcune provincie avrebbero subito secondo il progetto<br />
ministeriale. Applicando il quoziente di 50,000 abitanti, il numero<br />
<strong>dei</strong> deputati sarebbe di 536 secondo il censimento del 1871, ma<br />
aumenterebbe a 569 ove si prendesse per base la popolazione calcolata<br />
alla fine del 1879. Se non che, adottato questo principio,<br />
implicitamente si veniva ad ammettere che il numero <strong>dei</strong> deputati<br />
dovesse accrescersi ad ogni decennale censimento, per cui, sebbene<br />
non ripugnanti ad assemblee numerose, come quelle che offrono<br />
più sicure condizioni d'indipendenza e di forza, tuttavia non ci è<br />
sembrato ammissibile un aumento in tale e sì crescente misura.<br />
" Si studiò anche se vi fosse modo di appianare le difficoltà<br />
coll'adottare un provvedimento empirico, il quale non scontentasse<br />
le Provincie che si credevano più pregiudicate, restringendo tale<br />
complessivo aumento del numero <strong>dei</strong> deputati e non tenendo conto<br />
delle perdite solo apparentemente subite, per causa della circoscrizione<br />
che dà loro un territorio extra-provinciale, dalle provincie<br />
di Caserta, Foggia, Salerno, Siracusa; ma fatto il tentativo<br />
di procedere con questi temperamenti, l'espediente esaminato non<br />
potè essere accolto, perchè, oltre al non essere informato a criteri<br />
razionali, non consentiva di conservare a tutte le accennate provincie<br />
il numero <strong>dei</strong> deputati che effettivamente hanno, pur portando<br />
il numero totale al^di sopra <strong>dei</strong> 530.<br />
13. » Dovevasi adunque adottare la ripartizione della tabella<br />
ministeriale coi rispettivi aumenti e diminuzioni nel numero <strong>dei</strong><br />
deputati di varie provincie? Se il numero degli abitanti di ciascuna<br />
di esse fosse al presente positivo, accertato, la risposta, per le<br />
ragioni testé indicate, non potrebbe che essere affermativa. Ma<br />
ciò non è. A dieci anni addietro risale omai il censimento ufficiale<br />
della popolazione, Tunico si possa prendere per base, l'unico che
LEGGE ELETTORALE POLITICA 159<br />
effettivamente è preso per base anche nelle leggi degli altri paesi-<br />
Ora, la Commissione non seppe superare le proprie ripugnanze ad<br />
applicare ad una <strong>legge</strong> elettorale che sarà promulgata alla vigilia<br />
del nuovo censimento, il quale deve eseguirsi alla fine del 1881,<br />
un censimento compiuto dieci anni innanzi. E invero, siccome è<br />
razionale, è giusto, e nelle legislazioni più sollecite dell'uguaglianza<br />
e giustizia adottato, che in seguito ad ogni censimento<br />
debba rivedersi la ripartizione, si dovrà farne una oggi per mutarla<br />
domani in base al nuovo censimento ? E per una ripartizione<br />
che conseguentemente non dovrebbe avere che brevissima durata,<br />
è forse conveniente ferire interessi, consuetudini, di cui le popolazioni<br />
palesano di avere sì gelosa cura? Nel lungo tempo trascorso<br />
dopo l'ultimo censimento ufficiale alcune delle sproporzioni<br />
notate sono scomparse o scemarono, e probabilmente se ne svolsero<br />
altre per guisa che, mentre forse ad alcune provincie si<br />
procurerebbe un vantaggio indebito, altre verrebbero a patire<br />
una flagrante ingiustizia. Ne certo, come accennai, per il nuovo<br />
ripartimento potrebbe prendersi per base la popolazione calcolata<br />
del 1879, perchè è notissimo che la popolazione calcolata, per<br />
determinare la quale si ha riguardo soltanto alle nascite ed alle<br />
morti, non può fornire elementi di sicuro giudizio, a cagione delle<br />
inevitabili duplicazioni, <strong>dei</strong> considerevoli spostamenti derivanti<br />
dalle immigrazioni dall'una all'altra provincia, dall'emigrazione<br />
all'estero e da altri fatti demografici che soltanto il censimento<br />
simultaneo può debitamente accertare.<br />
13. « In una parola, la Commissione riconobbe, come il Ministero,<br />
che la rappresentanza dev'essere proporzionata alla popolazione,<br />
e ritenne pure che tale proporzione debba essere costante,<br />
epperciò ricostituita ad ogni censimento decennale, ma d'altra<br />
parte non potè accogliere la proposta di effettuare la nuova<br />
distribuzione della rappresentanza in questo momento in cui un<br />
censimento della popolazione è già molto lontano e l'altro imminente.<br />
Per conseguenza, essa vi propone di non alterare per ora<br />
la ripartizione esistente fra le provincie, ma di stabilire, come nelle<br />
legislazioni estere in cui la rappresentanza ha pure per base la<br />
popolazione, che la distribuzione del numero <strong>dei</strong> deputati per<br />
Provincie e la circoscrizione <strong>dei</strong> collegi debbano essere riveduti<br />
per <strong>legge</strong> nella prima Sessione che succeda alla pubblicazione del<br />
decennale censimento della popolazione, sulla base proporzionale<br />
della popolazione d'ogni provincia e collegio " {ReL ZANARDELLI,<br />
pag. 140-144).<br />
14. Il censimento del 31 die. 1881 ha constatato in Italia una<br />
popolazione di 28,452,639 (Risultato provvisorio, 15 apr. 1882).<br />
Per procedere ad una distribuzione piii esattamente proporzionata<br />
<strong>dei</strong> 508 deputati sarà necessario determinare anzitutto la cifra di<br />
popolazione corrispondente a ciascuno, ed è di 56,009, e possiamo<br />
attenerci alla cifra di 56,000. Ogni provincia ha perciò diritto di
160 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
avere tanti deputati quante vo'lte essa contiene 56,000 abitanti,<br />
coU'aggiunta di uno, qualora dalla divisione resti un residuo superiore<br />
alla metà di questa cifra, cioè a 28,000 abitanti.<br />
Applicando questo criterio, ecco quale sarà il numero di<br />
deputati spettante alle diverse provincie :<br />
Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo,<br />
Bologna, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Como, Ferrara, Firenze,<br />
Foggia, Girgenti, Grosseto, Livorno, Lucca, Mantova,<br />
Massa Carrara, Messina, Modena, Napoli, Novara, Parma, Pavia,<br />
Perugia, Pesaro Urbino, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria,<br />
Rovigo, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Udine, Venezia,<br />
Vicenza, cioè 39 provincie, conserveranno lo stesso numero di<br />
deputati che è loro attribuito dalla vigente <strong>legge</strong>.<br />
<strong>La</strong> provincia di Milano avrà due deputati di più, e cioè invece<br />
di 18 ne avrà 20, quante volte la cifra di 56,000 abitanti<br />
è contenuta in quella della sua popolazione che è di 1,114,539.<br />
Cosi Palermo, con 698,072 abitanti avrà due deputati di più, e<br />
quindi 13 invece di 11.<br />
Avranno un deputato di più le provincie seguenti: Bari da<br />
11 a 12, Cagliari da 7 a 8, Caltanissetta da 4 a 5, Catania da 9<br />
a 10, Forlì da 4 a 5, Genova da 13 a 14, Lecce da 9 a 10, Padova<br />
da 6 a 7, Roma da 15 a 16, Sassari da 4 a 5, Trapani da 4 a 5,<br />
Treviso da 6 a 7, Verona da 6 a 7.<br />
Avranno un deputato di meno del numero attuale: Aquila<br />
da 7 a 6, Arezzo da 5 a 4, Avellino da 8 a 7, Benevento da 5 a 4,<br />
Caserta da 14 a 13, Chieti da 7 a 6, Cremona da 6 a 5, Cuneo da<br />
12 a 11, Macerata da 5 a 4, Porto Maurizio da 3 a 2, Potenza<br />
da 10 e 9, Reggio Emilia da 5 a 4, Torino da 19 a 18.<br />
<strong>La</strong> provincia di Cosenza avrà 8 deputati invece di 10, avendo<br />
soltanto 451,271 abitanti; e quella di Salerno con 549,621 non<br />
potrà averne più di 10, in luogo di 12.<br />
Per effetto di questa nuova distribuzione le provincie di<br />
Aquila e Cremona, in luogo di essere divise in due collegi, formeranno<br />
ciascuna un collegio unico, e si dovrà procedere ad una<br />
nuova ripartizione delle provincie di Avellino, Bari, Cagliari, Caserta,<br />
Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Genova, Lecce, Milano,<br />
Padova, Palermo, Potenza, Roma, Salerno, Treviso, Torino e<br />
Verona.<br />
Tenendo conto però soltanto delle frazioni superiori a<br />
28,000 abitanti, i risultati sarebbero alquanto diversi, e si avrebbero<br />
soltanto 506 deputati. Gli altri 2 è necessario attribuirli alle<br />
Provincie che hanno residui di popolazione prossimamente inferiori<br />
a quella cifra, e sono le provincie di Brescia e Forlì, che<br />
vengono ad ottenere in cotal modo la suddetta rappresentanza.<br />
È lecito però di augurare, che nel frattempo si provveda ad<br />
una più razionale ed organica circoscrizione provinciale, e fermata<br />
la cifra di 500 deputati, che meglio risponde alla tradizione
JV<br />
.. i-<br />
•1<br />
: "i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 161<br />
ed alle prime intenzioni <strong>dei</strong> nostri legislatori, si proceda ad una<br />
proporzionata ripartizione di questa tra le provincie così corrette<br />
ed organizzate.<br />
15. « Ho detto che la Commissione opinò doversi mantenere<br />
alle singole provincie il numero di deputati che esse hanno al<br />
presente. Ed è appunto a questo criterio che s'informa la ripartizione<br />
<strong>dei</strong> deputati per provincie determinata dall'articolo 44 del<br />
progetto della Commissione, sebbene, confrontando materialmente<br />
i numeri ivi indicati con quelli della vigente <strong>legge</strong>, sembri che per<br />
taluna siasi alterata la cifra attuale. Ma l'alterazione è soltanto<br />
apparente e non reale, perchè a ninna provincia viene effettivamente<br />
mutata la presente sua rappresentanza, ma solo viene in<br />
alcuni casi restituito ad essa da altre finitime, o da essa ad altre,<br />
un numero di abitanti corrispondente al numero di deputati che<br />
le viene nominalmente aumentato o sottratto. In altri termini, la<br />
<strong>legge</strong> vigente quando indica nell'art. 62 il numero <strong>dei</strong> deputati<br />
che alle singole provincie appartiene, è per molte affatto inesatta,<br />
perchè in realtà non è alla provincia che quel numero è attribuito,<br />
ma ad una ben diversa agglomerazione commista di mandamenti<br />
e Comuni di provincie diverse.<br />
(4<br />
Sono queste inesattezze che il progetto ha inteso rimuo<br />
vere , come gioverà rendere manifesto scendendo ad alcuni<br />
esempi.<br />
16. " <strong>La</strong> provincia di Mantova ha oggi perigli effetti elettorali<br />
uniti ai propri 32,334 abitanti di altre provincie ; 4585 ne ha Cremona<br />
e 1200 Verona, mentre Brescia vede aggregati a collegi d'altre<br />
Provincie limitrofe 38,119 <strong>dei</strong> suoi abitanti. Nessuna variazione,<br />
attesa l'esiguità delle predette cifre, occorre portare nel numero<br />
<strong>dei</strong> deputati oggi assegnato alle provincie di Cremona e di Verona.<br />
Ma, tolta la miscela degli elettori di provincie diverse, Brescia,<br />
che ha nei collegi promiscui un numero di abitanti suoi propri<br />
molto superiore alla metà di quelli ai quali corrisponde un deputato,<br />
deve avere un deputato di più, il quale oggi, in apparenza,<br />
e cioè nella tabella inserita nella <strong>legge</strong>, è attribuito a Mantova.<br />
Infatti, i due collegi d'Asola e di Castiglione delle Stiviere hanno<br />
bensì il capoluogo nella provincia di Mantova, ma appartengono<br />
in una considerevole parte alla provincia di Brescia. Così il Comune<br />
di Pareto vuol essère sottratto al collegio odierno di Cairo Montenotte,<br />
e quello di Isola Sant'Antonio al collegio di Sannazzaro<br />
<strong>dei</strong> Burgundi per unirli, anche per gli effetti elettorali, come già<br />
per gli amministrativi, alla provincia di Alessandria. Nell'Italia<br />
centrale abbiamo un solo collegio misto, quello di Grosseto,<br />
al quale è unito il circondario di Portoferraio appartenente alla<br />
provincia di Livorno. I 21,755 abitanti di quello, col nuovo<br />
progetto^ di <strong>legge</strong>, sarebbero uniti a Livorno, alla cui provincia<br />
appartengono, senza che per questo muti la rappresentanza delle<br />
due Provincie, la quale risulterà anzi meglio proporzionata a<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1*^ — VoL IV, 11
162 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
ragione di popolazione. E della presente aggregazione alla provincia<br />
di Grosseto le stesse popolazioni dell'Isola d'Elba si dolgono<br />
da lungo tempo, e più volte presentarono domanda per esserne<br />
disgiunte, domanda che naturalmente rinnovarono, con petizione<br />
presentata alla <strong>Camera</strong>, anche in occasione delia presente <strong>legge</strong>...<br />
« Il maggior numero <strong>dei</strong> collegi promiscui trovasi nel Napoletano<br />
e nella Sicilia. Hanno infatti una popolazione elettorale<br />
diversa dall'amministrativa le provincie di Benevento, Campobasso,<br />
Avellino, Caserta, Salerno e Foggia. Come si desume dal<br />
precitato allegato, per togliere questa discordanza, si devono sot<br />
trarre a Caserta 74,183 abitanti, a Foggia 40,950, a Salerno 19,913,<br />
ed aggiungerne un numero di 95,998 ad Avellino, di 19,097 a Benevento<br />
e di 19,951 a Campobasso. Dove la cifra è inferiore, nonché<br />
al quoziente di popolazione cui in media è attribuito un deputato,<br />
alla metà di esso, la ricostituzione dell'autonomia provinciale<br />
anche per gli effetti elettorali non reca alcuna modificazione<br />
nella distribuzione della rappresentanza. Così Salerno conserva<br />
12 deputati, Benevento 5, Campobasso 7. Ma la provincia di<br />
Caserta, che restituisce alle vicine provincie 74,183 abitanti, deve<br />
avere di necessità un deputato di meno di quelli che adesso in<br />
apparenza la rappresentano, ed uno di meno deve averne la provincia<br />
di Foggia; e questi vanno entrambi alla provincia di Avellino,<br />
la quale vede adesso poco meno che 100,000 abitanti suoi<br />
dispersi, per gli effetti elettorali, nelle provincie vicine.<br />
^ Nella circoscrizione presente, infatti, la maggior parte del<br />
collegio di Bovino, sebbene abbia il capoluogo nella Capitanata e<br />
sia assegnato a questa provincia, appartiene alla provincia di<br />
Avellino ; ed a questa spetta del pari buona parte <strong>dei</strong> collegi di<br />
Nola, Cicciano, Mercato San Severino, Campagna, Montesarchio<br />
e San Giorgio la Montagna, collegi che sono attribuiti alle provincie<br />
finitime, nelle quali hanno il capoluogo ed il maggior<br />
numero <strong>dei</strong> loro elettori.<br />
« Lo stesso avviene in Sicilia, dove la circoscrizione elettorale<br />
presenta difetti anche maggiori, tanto che frequenti e gravi<br />
furono i reclami presentati in addietro al Ministero contro la medesima.<br />
Nella sola provincia di Messina la circoscrizione elettorale<br />
è chiusa nei confini della provincia medesima; in tutte le<br />
altre li varca e persino li salta capricciosamente, in guisa da<br />
ricordare la circoscrizione progettata dal governatore Gerry per<br />
il Massachussets, e quelle che andava facendo e disfacendo artificialmente<br />
il secondo Impero francese, 4e quali non avevano<br />
alcuna ragione di esistere all'infuori di quella di dare ad ogni<br />
costo la maggioranza al Governo che le aveva formate.<br />
« Allo stringer <strong>dei</strong> conti, la provincia di Siracusa deve restituire<br />
25,692 abitanti, quella di Catania 9728 e quella di Caltanissetta<br />
9469. Tornano questi in numero di 19,035 a Girgenti,<br />
di 18,427 a Trapani e di 7427 a Palermo. Nessuna di queste cifre
^\<br />
rt<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 163<br />
supera la metà di quella corrispondente ad un deputato ; tuttavia<br />
è sembrato alla Commissione che per ragioni di giusta proporzione,<br />
la provincia di Siracusa insieme a 25,692 abitanti dovesse<br />
perdere un deputato, il quale vuol essere attribuito, per effetto<br />
<strong>dei</strong> 19,035 abitanti riacquistati, alla provincia di Girgenti. Le due<br />
provinole hanno una popolazione pressoché uguale : 294,885 Siracusa,<br />
288,018 Girgenti, e non sarebbe giusto che, compiendosi<br />
una certa perequazione della rappresentanza delle varie provinole<br />
in occasione che si tolgono questi collegi promiscui, una di quelle<br />
due provinole continuasse ad avere 7 deputati e soli 5 Taltra. Si<br />
aggiunga che soltanto in apparenza spettano oggi a Siracusa sette<br />
deputati, perchè buona parte <strong>dei</strong> collegi di Còmiso e Vizzini appartengono<br />
ad altre provincie. Anzi, a proposito del collegio di<br />
Vizzini, è da notare una curiosa anomalia, quella, cioè, che il<br />
capoluogo il quale dà nome al collegio appartiene in realtà alla<br />
provincia di Catania, mentre il collegio è invece assegnato a quella<br />
di Siracusa. Lo stesso caso si avvera per il collegio di Petralia<br />
Soprana, attribuito dalla <strong>legge</strong> elettorale alla provincia di Caltanissetta,<br />
mentre il capoluogo è nella provincia di Palermo,<br />
« Queste considerazioni e queste cifre dimostrano evidentemente<br />
come le differenze che si riscontrano fra il numero di deputati<br />
attribuito a ciascuna provincia dalla <strong>legge</strong> precedente e dalla<br />
nuova siano apparenti, e come le modificazioni introdotte servano<br />
anzi a determinare con esattezza quale sia il vero numero di deputati,<br />
che gli elettori delle rispettive provincie effettivamente<br />
eleggono " (pag. 139-147).<br />
17. A più chiara intelligenza delle apparenti mutazioni predette<br />
si aggiunge il prospetto <strong>dei</strong> collegi formati secondo la <strong>legge</strong> del<br />
17 dicembre 1860 e i decreti successivi, da frazioni di provincie<br />
diverse :<br />
1. Airola — 36,954 abitanti della provincia di Benevento ; 4740<br />
di quella di Caserta, totale 41,694.<br />
2. Asola — Mantova 27,688; Brescia 17,091; Cremona 4427,<br />
totale 49,206.<br />
3. Bardolino — Verona 56,094; Mantova 1200, totale 57,294.<br />
4. Bivona — Girgenti 45,990; Palermo 4313, totale 50,303.<br />
5. Bovino —Foggia 22,016; Avellino 25,384 ; Benevento 8330,<br />
totale 55,730.<br />
6. Bozzolo —Mantova 40,408; Cremona 12,096, totale b2,b04:.<br />
7. Caiazzo — Caserta 20,736; Benevento 31,455, totale 52,191.<br />
8. Cairo Montenotte — Genova 73,036; Alessandria 1757, totale<br />
74,793.<br />
9. Caltagirone — Catania 34,914 ; Caltanissetta 24,670, totale<br />
59,584.<br />
10. Campagna —Salerno 44,355; Avellino 9900, totale M,2bò.<br />
11. Casalmaggiore — Cremona 30,856; Mantova 21,108, totale<br />
51,964.
164 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
12. Castelvetrano — Trapani 45,147; Girgenti 9542, tot. 54,689.<br />
13. Castiglione delle Stiviere — Mantova 26,067 ; Brescia 21,028,<br />
totale 47,095.<br />
14. Cicciano — Caserta 21,742; Avellino 12,454, totale 34,196.<br />
15. Còmiso — Siracusa 41,536; Caltanissetta 10,750, tot. 52,286.<br />
16. Grosseto — Grosseto 45,113; Livorno 21,755, totale 66,868.<br />
17. Lucerà — Foggia 43,126; Benevento 7246, totale 50,372.<br />
18. Mercato S. Severino — Salerno 33,523; Avellino 10,013,<br />
totale 43,536.<br />
19. Montesarchio — Benevento 29,035 ; Avellino 22,489, totale<br />
51,524.<br />
20. Morcone — Benevento 36,845; Campobasso 9249, tot. 46,094.<br />
21. Nola — Caserta 33,850; Avellino 10,789, totale 44,639.<br />
22. Partinico — Palermo 33,662 ; Trapani 24,739, totale 58,401.<br />
23. Petralia Soprana — Caltanissetta 34,027 ; Palermo 27,853,<br />
totale 61,880.<br />
24. Piedimonte d'Alife — Caserta 32,441 ; Campobasso 24,225,<br />
totale 56,666.<br />
25. Riccia — Campobasso 33,575; Benevento 13,523, tot. 47,098.<br />
26. S. Giorgio la Montagna—Benevento 43,170; Avellino 4969,<br />
totale 48,139,<br />
27. Sannazzaro — Pavia 51,870; Alessandria 1371, tot. 53,241.<br />
8. Sciacca — Girgenti 48,734; Trapani 3230, totale 51,964.<br />
29. Terranova —Caltanissetta 44,142; Girgenti 17,036, ^.61,178.<br />
30. Vizzini —Siracusa 22,711; Catania 14,942, ^o^afe 37,653.<br />
18. L'elezione <strong>dei</strong> deputati è fatta a scrutinio di lista, anziché<br />
a scrutinio uninominale. È questa, dopo l'allargamento del voto,<br />
la pili importante riforma della nuova <strong>legge</strong>, e merita perciò di<br />
fermare in modo speciale la nostra attenzione.<br />
E anzitutto percorriamo brevemente, coll'illustre relatore<br />
della Commissione parlamentare, le legislazioni elettorali <strong>dei</strong> principali<br />
Stati liberi, in quanto determinano le norme del procedimento<br />
elettorale.<br />
19. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale piemontese del 1848, e, sulle sue<br />
traccie, la nostra, hanno stabilito il suffragio uninominale. Tuttavia,<br />
allorché dopo la fusione della Lombardia col Piemonte il<br />
Parlamento subalpino si occupò, in seguito al progetto presentato<br />
dal Governo il 15 giugno 1848, di fissare le basi della <strong>legge</strong> elettorale<br />
per l'Assemblea italiana che doveva raccogliere i rappresentanti<br />
delle antiche e delle^nuove provincie, tanto la <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> deputati quanto il Senato avevano dichiarato preferibili ed<br />
adottati i collegi elettorali provinciali.<br />
^ <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale napoletana del 29 febbraio 1848 stabilì<br />
lo scrutinio distrettuale, sicché il numero <strong>dei</strong> deputati da<br />
e<strong>legge</strong>re variava secondo la popolazione <strong>dei</strong> distretti; era quindi<br />
uninominale in tre distretti, plurinominale in tutti gli altri, con<br />
una lista di nomi dai due fino ai dodici, che era il numero asse-
T<br />
K<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 165<br />
gnato al distretto di Napoli : circa la metà <strong>dei</strong>'distretti (26 st)pra 53)<br />
e<strong>legge</strong>va tre deputati. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> successiva del Ministero Trova,<br />
in data del 5 aprile, determinò che le elezioni si facessero per il<br />
numero totale <strong>dei</strong> deputati della provincia, numero che variava<br />
da 20 in quella di Napoli, a 5 in quella di Teramo. Ma questa<br />
<strong>legge</strong> cadde colla reazione del 15 maggio, e fu richiamata in<br />
vigore, col decreto del 24 di detto mese, la <strong>legge</strong> del febbraio,<br />
che aveva introdotto il collegio distrettuale. Anche la Costituzione<br />
napoletana del 1820 aveva formato collegi provinciali per le sue<br />
elezioni a più gradi.<br />
.^ Secondo la Costituzione siciliana del 10 luglio 1848 la<br />
maggior parte <strong>dei</strong> collegi doveva nominare un solo deputato ; due<br />
ne e<strong>legge</strong>vano i Comuni di 18,000 abitanti, 5 Messina e Catania,<br />
10 Palermo.<br />
^* Lo Statuto pontificio del 14 marzo 1848 e il relativo Regolamento<br />
del 1"^ aprile prescrissero il collegio uninominale ; ma la<br />
<strong>legge</strong> elettorale del 29 dicembre 1848, promulgata dalla Suprema<br />
Giunta dello Stato Romano, e completata colle successive Istruzioni<br />
del 31 dello stesso mese, sostituì per le elezioni generali<br />
all'Assemblea nazionale lo scrutinio di lista per provincia.<br />
« Cosi in Toscana la <strong>legge</strong> elettorale del Granducato in data<br />
del 3 marzo 1848 divideva lo Stato in collegi uninominali; ma la<br />
<strong>legge</strong> elettorale del 16 febbraio 1849 del Governo provvisorio<br />
toscano ordinò lo scrutinio dì lista, dividendo lo Stato in 12 compartimenti,<br />
in parte di provincia ed in parte di circondario '«.<br />
20, In Francia le elezioni <strong>dei</strong> deputati dell'Assemblea legislativa<br />
e della Costituente vennero fatte a scrutinio individuale. <strong>La</strong><br />
Costituzione dell'anno in adottò lo scrutinio dipartimentale per<br />
la nomina del Consiglio <strong>dei</strong> 500 e del Consiglio degli Anziani<br />
(<strong>legge</strong> fruttidoro, anno in, art. 4); ed a scrutinio di lista si fecero<br />
pure sotto il Consolato e l'Impero le elezioni per formare la<br />
lista nazionale degli eleggibili (Cost. anno vili, <strong>legge</strong> 13 ventoso,<br />
anno ix, art. 24, 64, 103). Luigi XVIII nel 1814 ristabili lo scrutinio<br />
uninominale; ma nel 1817 s'impegnò intorno al progetto<br />
di <strong>legge</strong> che proponeva lo scrutinio di lista una vivissima battaglia<br />
parlamentare. Il ministro <strong>La</strong>iné propose collegi dipartimentali,<br />
e fu adottata la <strong>legge</strong> dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati ; alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
Pari, lo fu soltanto per l'influenza personale del Re, colla maggioranza<br />
di 95 voti contro 77. Ma colla <strong>legge</strong> del 19 giugno 1820<br />
vennero ristabiliti i collegi uninominali coli'aggiunta del privilegio<br />
del doppio voto; e furono mantenuti, senza di questo, dalla<br />
<strong>legge</strong> del 1831. Il Governo provvisorio repubblicano, col decreto<br />
del 5 marzo 1848, fece eseguire le elezioni per dipartimento, e<br />
la Costituente che usci da queste ultime elezioni sancì lo stesso<br />
sistema nella Costituzione della repubblica. Una nuova sanzione<br />
diede allo scrutinio di lista la <strong>legge</strong> elettorale del 15 marzo 184^:<br />
nella deliberazione della Costituente questo procedimento fu ac-
166 LEOOI POLITICO-AMMIXISTRATIVE<br />
colto con 540 voti favorevoli e soli 3 contrari. Poco appresso il<br />
colpo di Stato napoleonico condannò lo scrutinio di lista, ed anzi<br />
il proclama del 2 dicembre annunziava che ** il Corpo legislativo<br />
sarà nominato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista il<br />
quale falsifica l'elezione «.<br />
Lo scrutinio di lista ricomparve colla repubblica nel Decreto<br />
del 15 settembre 1870, art. 3, e fu confermato in quello del 29<br />
gennaio 1871 ; ma, prima il Dufaure col progetto del 20 maggio<br />
1873, poi la Commissione <strong>dei</strong> Trenta col progetto del 21 maggio<br />
1874 proposero di abolirlo. <strong>La</strong> Commissione che succedette a<br />
quest'ultima presentò il 22 luglio 1875 un altro progetto di <strong>legge</strong><br />
elettorale nel quale stabilivasi lo scrutinio di lista dipartimentale,<br />
fuorché per i sei dipartimenti che dovevano nominare più di 9<br />
deputati. Se non che, nella discussione parlamentare su quel progetto<br />
di <strong>legge</strong>, Fon. Lefèvre-Pontalis propose un emendamento<br />
che sostituiva lo scrutinio uninominale, e questo fu accettato<br />
con 357 voti contro 326 ; sicché ora il voto uninominale regge<br />
le elezioni francesi a termini della le^^e del 30 novembre 1875,<br />
i^ O<br />
art. 16, Invece l'elezione <strong>dei</strong> senatori, nei dipartimenti che ne<br />
eleggono più d'uno, si fa a scrutinio di lista (Legge 24 febbraio<br />
1875, art. 4).<br />
21. Nella Spagna, pure, lo scrutinio di lista ebbe alterne vicende<br />
e fu oggetto di vivissime lotte. Nel 1835 e 1836 tale questione<br />
suscitò nella <strong>Camera</strong> un'ardente discussione. I moderati sostennero<br />
con ogni sforzo il collegio uninominale, perchè con esso avevano<br />
minore influenza i grandi centri, e trionfarono, facendo<br />
respingere lo scrutinio di lista proposto dalla Commissione e dal<br />
Ministero progressista presieduto dal Mendizabal, sicché questo<br />
sciolse le Camere per non accettare lo scrutinio uninominale, e fu<br />
vinto. Soltanto nel 1865 la <strong>legge</strong> elettorale del Ministero O'Donnel<br />
stabilì lo scrutinio di lista, costituendo un solo collegio in quelle<br />
Provincie alle quali erano assegnati non più di sette deputati,<br />
mentre le altre erano divise in due collegi. In seguito si alternarono<br />
i due sistemi, ed ora," secondo la <strong>legge</strong> elettorale del 28 dicembre<br />
1878, lo scrutinio di lista, non tenendo conto delle colonie<br />
di Cuba e di Portorico, è adottato per una parte della rappresentanza<br />
(88 deputati sopra 391) ed applicato in 26 collegi, <strong>dei</strong> quali<br />
22 a 3 deputati, 1 a 4, 2 a 5 e 1 ad 8 (Legge elett., 28 die. 1878,<br />
art. 1, 2, 3).<br />
Nel Belgio i collegi coincidono col circondario, sì che il voto<br />
è uninominale in 10 collegi sopra 41, plurinominale negli altri 31,<br />
<strong>dei</strong> quali uno e<strong>legge</strong> 4 deputati, due ne eleggono 8,. due ne eleggono<br />
7, due 5, cinque 4, dieci 3 e nove ne eleggono 2 (Cod. elett.<br />
del 1881).<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> della Svizzera dà ai Cantoni un deputato per 20,000<br />
abitanti, costituendo 48 collegi, i quali eleggono 135 deputati.<br />
Nessun collegio ha più di cinque deputati e quei Cantoni della
4<br />
l's<br />
't;<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 167<br />
Confederazione, cui, in ragione della popolazione, spettano più<br />
di cinque deputati al Consiglio nazionale, vengono divisi in più<br />
collegi, i quali cosi eleggono un numero di deputati che varia da<br />
cinque ad uno. Secondo tale ordinamento in 40 collegi avvi lo<br />
scrutinio di lista e in 8 lo scrutinio uninominale, <strong>dei</strong> quali 5 comprendono<br />
5 piccoli Cantoni a un deputato (Legge 19 luglio 1872).<br />
Nella Grecia, secondo la <strong>legge</strong> del 5 (17) settembre 1877 la<br />
elezione si fa a scrutinio di lista per provincia, in ragione di uno<br />
ogni 10,000 abitanti. L'isola di Hydra e<strong>legge</strong> 3 deputati, quella<br />
di Spizza 2, i Psarioti 2, e 2 pure i Comuni di Cranidi, Ermionide<br />
e Didime.<br />
Anche la Gran Bretagna, la Norvegia e la Danimarca hanno<br />
alcuni collegi plurali. Nella Gran Bretagna sopra 658 deputati,<br />
420 sono eletti in 210 collegi a due deputati, 36 in 12 collegi a 3<br />
e 4 in un collegio quadricorno. Nella Norvegia le città e le prefetture<br />
0 diocesi costituiscono altrettanti collegi, dove convengono<br />
gli elettori di secondo grado ed eleggono i deputati. <strong>La</strong> Danimarca<br />
ha alcuni collegi plurali per la nomina <strong>dei</strong> membri della <strong>Camera</strong><br />
alta. Anche in alcune colonie inglesi (Vittoria, <strong>legge</strong> elettorale<br />
del 1865), Malta (<strong>legge</strong> del 1862), ecc., le elezioni hanno luogo a<br />
scrutinio di lista.<br />
Invece agli Stati Uniti, con <strong>legge</strong> 2 febbraio 1872 e al Brasile<br />
con <strong>legge</strong> 2 febbraio 1881, venne ristabilito il collegio uninominale,<br />
togliendo di mezzo anche le eccezioni sancite, in quelli, dalle<br />
costituzioni d'alcuni Stati, e nel Brasile a favore della rappresentanza<br />
delle minoranze, col voto limitato.<br />
23. Già ho notato, nella prefazione, come della questione che<br />
suol dirsi dello scrutinio di lista, alcuni esagerarono, altri attenuarono<br />
l'importanza, specialmente nelle discussioni seguite nella<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati. Con più sereni ed imparziali criteri la considerava<br />
nella sua Relazione al Senato l'onor. <strong>La</strong>rapertico. Senza<br />
mettere in dubbio l'azione propria, e per cosi dire specifica esercitata<br />
dalla forma delle elezioni, mostrava quante altre cause più<br />
intime e profonde concorrano a determinarne il risultato, si che<br />
le stesse forme d'elezione danno i risultati più diversi e le forme<br />
più diverse danno risultati identici. <strong>La</strong> questione del collegio<br />
dipende anzitutto dalla maggiore o minore estensione del potere<br />
politico; dalle qualità del corpo elettorale; dall'ampiezza delle<br />
circoscrizioni amministrative con cui si coordinano le politiche.<br />
L'indole dell'assemblea che si tratta di e<strong>legge</strong>re, l'abitudine e la<br />
esperienza della vita libera, ed altri fattori contribuiscono a determinare<br />
la scelta. Nell'esporre, insomma, le ragioni addotte nel<br />
nostro Parlamento per i due opposti sistemi, giova tener conto di<br />
ciò, che " l'efficacia e l'azione delle leggi elettorali dipendono, non<br />
che da tutte insieme le condizioni della nazione, politiche, economiche,<br />
morali, e dalle cagioni che concorrono a formare l'opinione<br />
nazionale, dagli ordinamenti tutti e da tutte le congiunture, che
168 LEGGI POLiriCO-AMMlNISTRATIVK<br />
comunque alle elezioni si riferiscono « {Relazione LAMPERTICO,<br />
pag. 3-5).<br />
Farmi tuttavia necessario, a ben comprendere il valore<br />
della riforma, e misurarlo alla stregua delle pratiche applicazioni,<br />
riassumere gli argomenti addotti negli studii e nelle discussioni<br />
parlamentari dagli avversari e dai fautori della forma di voto che<br />
è prevalsa ora nella nostra legislazione elettorale. Non è possibile<br />
seguire tutti gli oratori, e tener conto delle ripetizioni senza misura<br />
e senza modo che ciascuno che abbia la difficile pazienza di<br />
seguirle può trovare negli Atti parlamentari. Qui basterà dare<br />
un'idea <strong>dei</strong> principali' argomenti, adoperando possibilmente le<br />
parole degli oratori che con maggiore autorità, o per i primi, o<br />
con più efficace brevità li hanno svolti nelle due Camere e specialmente<br />
nella elettiva.<br />
23. Gli avversari dello scrutinio di lista hanno combattuto il<br />
collegio a più deputati, difendendo il singolare, per le ragioni e<br />
cogli argomenti <strong>dei</strong> quali segue il riassunto :<br />
1. È opportuno e prudente compiere le due grandi riforme,<br />
del corpo elettorale e del collegio, una alla volta, —<br />
" È già cosi grande il mutamento che sarà prodotto dalla <strong>legge</strong><br />
medesima, nella composizione del corpo elettorale, è tanto irrecusabile<br />
l'incertezza de* suoi risultati, da dover bastare ciò a<br />
sconsigliare dall'aggiungere un'altra incognita, un'altra variabile<br />
d'indole cosi diversa » {Relaz. BRIN). « Siamo già pressoché<br />
sbigottiti di aver aumentato di tanto il numero degli elettori ;<br />
almeno lasciamo agli elettori vecchi ed ai nuovi un punto, a tutti<br />
noto, ove più facilmente imparino a conoscersi, e dove trovino<br />
relazioni già stabilite, consuetudini, tradizioni, opportunità,<br />
esperienza... Col sostituire collegi nuovi e più ampii, non tanto<br />
avremo aumentati gli elettori, quanto li avremo disgregati tutti,<br />
rendendoli stranieri gli uni agli altri Abbiamo appena ieri<br />
deliberata una riforma i cui effetti a ogni modo lasciano nell'animo<br />
incertezze e dubbi; vorremo oggi, senza averla veduta<br />
alla prova, ingolfarci in un'altra riforma di cui parimente non<br />
sappiamo renderci appieno contezza?... È prudente consiglio di<br />
non tentare ardimenti nuovi se jion dopo che il felice successo<br />
del primo abbia accresciuto vigore, aggiunto fiducia " (Rei. LAM<br />
PERTICO, pag. 6 e cfr. i discorsi di BERTI FERDINANDO, ERCOLE,<br />
BARAZZUOLI, ecc.),<br />
2. Non è prudente né saggio mutare un metodo elettorale,<br />
che fece tranoi ofiimaprova, con un altroché viejie abbandonato<br />
0 trasformato anche negli Stati, i quali lo avevano accolto,<br />
» L'esperienza dimostra che esso fece ottima prova — dice, parlando<br />
a nome degli avversari, Ton. Zanardelli — e anche nei più difficili<br />
tempi diede Camere insigni per senno, patriottismo, ardimento.<br />
Nel 1848 e 1849, collo scrutinio uninominale, il Piemonte mandò<br />
per due volte al Parlamento la maggioranza <strong>dei</strong> deputati i quali si
+ '<br />
a<br />
^<br />
r ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 169<br />
rifiutarono di votare il trattato coU'Austria dopo la battaglia di<br />
Novara, e sempre fino al 1860 le Camere subalpine pensarono più<br />
che ad interessi meschini di campanile, più che agli stessi interessi<br />
del piccolo Stato da loro rappresentato, ai grandi interessi della<br />
nazione italiana. Fu il collegio uninominale che potè anzi presentare<br />
l'ammirabile esempio di una <strong>Camera</strong> più liberale e più audace<br />
de' suoi mandanti. E le Camere italiane, elette collo stesso metodo<br />
di votazione, nei loro provvedimenti non si inspirarono mai che<br />
all'assiduo e supremo pensiero di compiere il voto del popolo italiano<br />
colle nazionali rivendicazioni di Venezia e di Roma » (Relazione,<br />
pag. 118; e cfr. ReL BRIN, e discorsi FORTUNATO, BARAZzuoLi,<br />
CENALA, ecc.). Lo scrutinio di lista invece non ha in Italia<br />
alcuna seria e fondata esperienza, ed anzi ci appare piuttosto come<br />
un processo rivoluzionario buono a produrre scosse subitanee<br />
e violenti, non ad assicurare uno stabile ordinamento politico<br />
(BARAZZUOLI).<br />
S'aggiunga, che quasi tutti gli Stati, che avevano accolto lo<br />
scrutinio di listalo hanno o abbandonato o trasformarto. In Francia<br />
non attecchì mai; fu proposto, tentato, respinto, ristabilito e di<br />
nuovo respinto. In Inghilterra non ebbe mai vita; nei pochi collegi<br />
chiamati ad e<strong>legge</strong>re tre o quattro deputati fu subito introdotto il<br />
voto limitato. In America si ebbe per qualche tempo lo scrutinio<br />
di lista, ma fu da molti anni quasi intieramente abbandonato.<br />
<strong>La</strong> Danimarca adottò il metodo proporzionale ; la Spagna il voto<br />
limitato e nel Belgio e nella Svizzera si va formando da parecchi<br />
anni un'opinione contraria allo scrutinio di lista, e vi sono forti<br />
Associazioni che lo combattono (CENALA).<br />
3. L'elettore avrà maggiore difficoltà di scegliere i deputati<br />
e li sceglierà peggio. —
170 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
valenti, e aprirete il varco a tutte le mediocrità, le quali vinceranno<br />
la prova delle urne, protette dal primo nome della lista,<br />
che servirà di bandiera " (CODRONCHI, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 24 marzo<br />
1881, pag. 4649, ecc.). Agli elettori meno capaci ed esperti riuscirà<br />
ben più difficile e quasi impossibile votare per più persone<br />
(BARAZZUOLI, GENALA, ecc.).<br />
.4. Le astensioni, in causa dell'ampiezza del collegio, saranno<br />
molto pili numerose. —11 Decazes, presentando in Francia<br />
alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati il 15 febbraio 1820 le modificazioni alla<br />
<strong>legge</strong> sulle elezioni, accusava appunto di queste astensioni' non<br />
soltanto l'incomodo di portarsi a votare nel capoluogo del dipartimento,<br />
ma il collegio elettorale troppo ampio e quindi lo scrutinio<br />
di lista, per cui l'elettore non volendo ni subir unjoug ètranger,<br />
ni apporter un vote inutile, pressoché generalmente un terzo<br />
degli elettori non si curava di esercitare il diritto elettorale<br />
{Relaz. LAMPERTICO). Dalla dissociazione fra gli elettori, dalla necessità<br />
di votare per chi non si conosce, nascerà quell'indifferenza<br />
che è esiziale ài Governi liberi, si accresceranno le astensioni<br />
{Relaz. BRIN). L'elezione diventerà lenta, noiosa, l'elettore non<br />
vorrà darsene briga, gli scrutinii saranno lunghissimi, lo spoglio<br />
di nomi stentati e sgorbiati darà luogo a contrasti {Relaz. LAM<br />
PERTICO, pag, 9). E gli astenuti sono generalmente i migliori<br />
(GuARNERi, Settato del Regno, 29 aprile 1882). Scemerà inoltre la<br />
fiducia nel sistema rappresentativo. « L'Italia — diceva nella<br />
Commissione reale del 1876 Fon. CORTE — è nuova al sistema di<br />
libertà, ed il Parlamento non è tenuto nell'opinione*pubblica in<br />
quel grado di fiducia che gli spetta », E aggiungeva che i deputati<br />
rafforzano nelle popolazioni il sentimento di devozione alle<br />
istituzioni libere, e questo nobile scopo si raggiunge più agevolmente<br />
col sistema <strong>dei</strong> collegi locali, perchè i rappresentanti, conoscendo<br />
interamente gli elettori, possono esercitare una grande<br />
influenza, ispirare l'affetto al Parlamento come ad uno <strong>dei</strong> grandi<br />
poteri dello Stato ed incoraggiare l'osservanza della <strong>legge</strong>.<br />
5. Uelezione è principalmente in balìa <strong>dei</strong> Comitati, e<br />
riesce punto libera e sincera. — L'argomento è stato ripetuto da<br />
quasi tutti i fautori del collegio uninominale. « L'elettore, diceva<br />
già C. Cavour, sarà annullato dai Comitati locali, dalla petulanza<br />
degli ambiziosi e degli intriganti, che più possono quanto più<br />
sono audaci e meno scrupolosi, e la cui tirannia stringe prima<br />
gli elettori e poscia gli eletti alla medesima catena. E in questa<br />
disciplinata tirannia delle elezioni quelli che più guadagnano sono<br />
1<br />
partiti meglio organizzati, e più d'ogni altro guadagnerebbe conseguentemente<br />
il partito clericale ». E Cesare Balbo: » L'elettore<br />
incolto, l'ineducato, il poco politico l'elettore volgare, non conosce,<br />
non può conoscere molti nomi da e<strong>legge</strong>re, e tanto meno, quanto<br />
più si scenda nell'elettorato ; e allora egli li piglia in una lista, che<br />
gli è data inevitabilmente da altri, più colti, più politici, più fac-
'1<br />
* r r<br />
A<br />
^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 171<br />
cendieri, insomma dai così detti Comitati elettorali; ondechè si verifica<br />
che tali elezioni riescono realmente indirette e personalmente<br />
insincere,., ^ Aggiunge il relatore del Senato, dopo aver citate<br />
queste opinioni ; « Tutto è in balia de quelquespolìticiens hruyanis<br />
et actifs, che si riuniscono, si proclamano rappresentanti di una<br />
parte politica, imbandiscono agli elettori la lista <strong>dei</strong> candidati.<br />
<strong>La</strong>onde lo scrutinio di lista appare quasi una elezione indiretta a<br />
rovescio, dove agli elettori non rimane che accettare quello che i<br />
comitati hanno preparato » {Relaz. LAMPERTICO, pag. 7). « Questi<br />
comitati elettorali delle circoscrizioni più larghe si teme che debbano<br />
giovare alle fazioni ancor più, che alle parti politiche, e<br />
diventino facile strumento degli uomini più audaci e di opinioni<br />
eccessive. In una popolazione che non sa rendersi conto della<br />
elezione, " ce sont toujours les opinions extrémes (soggiunge<br />
Courcelle Seneuil), ou plutòt les temperaments violents qui ont<br />
le dessus dans chaque parti: les opinions moyennes, les hommes<br />
modérés^ disposés aux transactions qui sont si nécessaires au jeu<br />
régulier des institutions libres, se trouvent écartés par le scrutin<br />
de liste « (Cfr. i discorsi FORTUNATO, BARAZZUOLI, FERRARI LUIGI,<br />
CENALA e quelli <strong>dei</strong> senatori PANTALEONI, 23 aprile 1882, GUAR-<br />
NERi, 29 aprile, VITELLESCHI, P maggio, JACINI, 2 maggio).<br />
'^ Lioltre, il premio della vittoria e il danno della sconfitta essendo<br />
gravissimi, i partiti hanno meno scrupoli nell'uso <strong>dei</strong> mezzi<br />
che reputano conducenti alla vittoria desiderata. Quindi nei paesi<br />
dove lo scrutinio di lista vige da qualche tempo per le elezioni<br />
politiche la corruzione elettorale è attivissima; soltanto veste<br />
nuove forme » (CENALA).<br />
6. Lo serutinio di Usta è un primo passo al mandato imperativo,<br />
e nella sua peggior forma, perchè al popolo, che è<br />
giudice naturale, si sostituisce la privata associazione, che politicamente<br />
parlando è nulla (MAMELI, 20 giugno 1881).<br />
7. Collo scrutinio di lista non è possibile tutelare il segy^eto<br />
del voto, — « Esso toglie ogni possibilità di garantire il segreto<br />
<strong>dei</strong> voto, a meno che non si voglia accompagnarlo con speciali<br />
procedimenti elettorali, che sono estranei a tutti gli usi e le tradizioni<br />
nostre". Ciò si verifica malgrado qualunque proibizione,<br />
malgrado tutte le nullità che possiate comminare per le schede<br />
che contengano segni o indicazioni che in qualsivoglia modo facciano<br />
riconoscere il votante.<br />
" Quando vi è più di un solo nome da scrivere sulla scheda,<br />
l'elettore può sempre farsi conoscere, in barba a qualunque divieto<br />
; e ciò non solo con lo scrivere, tra i nomi per cui vota, un<br />
nome di convenzione (il nome, per esempio, di un deputato lontanissimo<br />
ed estraneo al collegio) il che già basterebbe a rendere<br />
in realtà affatto vane ed illusorie tutte le vostre sanzioni del segreto<br />
del voto ; ma pur anche in un modo più semplice ed elementare,<br />
quello cioè dello scrivere senz'altro il proprio nome,
172 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
come primo o come ultimo, sulla scheda, il che equivale di fatto<br />
al firmare la propria scheda. Quel nome del votante scritto sulla<br />
scheda da lui medesimo, sarà evidentemente un voto disperso;<br />
ma appunto come tale viene ad essere una firma vera e propria.<br />
Inoltre l'elettore può, quando lo voglia, aggiungere, sia il nome<br />
di convenzione, sia il proprio nome, di seguito a quelli <strong>dei</strong> candidati<br />
che presceglie, ossia quinto dove si vota per quattro, quarto<br />
dove si vota per tre; quest'ultimo voto sarà nullo, ma la scheda<br />
è valida per il resto, ed è effettivamente firmata « (SONNINO<br />
SYDNEY, 30 marzo 1881 ; GUARNERI, Sen. del R., 27 aprile 1882).<br />
8. Gli elettori hanno diverso potere politico secondo il collegio<br />
al quale sono ascritti. — Questa disuguaglianza di potere<br />
politico deriva dalla diversa estensione <strong>dei</strong> collegi. « Io non<br />
accetto lo scrutinio di lista, perchè occasione di disuguaglianza<br />
fra elettori e elettori. Non consento che un elettore sia limitato<br />
alla nomina di due rappresentanti, e un altro invece ne nomini<br />
cinque. Questa arbitraria distribuzione <strong>dei</strong> collegi, questa proporzionalità<br />
(inevitabile nel concetto del Ministero e della Commissione)<br />
fra la potestà dell'elettore e la popolazione del circondario,<br />
si muta in disparità delle facoltà elettorali; e dando modo<br />
a un elettore, a fronte di un altro, di disporre di un numero<br />
maggiore di suffragi, crea la possibile prevalenza di una regione<br />
su l'altra ; frange l'idea del suffragio, che è appunto il diritto<br />
di tutti i cittadini a prendere un'eguale parte nei destini della<br />
patria" (PANATTONI, 30 marzo 1880, GENALA, Omaggio, BRIOSCHI,<br />
Sen. del R., 28 aprile 1882).<br />
9. Le 7ninoranze riescono più difficilmente ad essere rappresentate^<br />
e sono quasi dovunque schiacciate, — « Le minoranze,<br />
osservava il conte di Cavour, più facilmente ottengono successi<br />
parziali in piccoli collegi che non in circoscrizioni maggiori e<br />
dove si trovano soverchiate dagli interessi, dalle opinioni, dalle<br />
passioni predominanti. In provincie, ed anzi in regioni intere può<br />
prevalere uno stesso partito, schiacciando l'avversario, se anche<br />
forte di moltissimi voti, con gravi danni per tutto il sistema<br />
parlamentare « {Rei. ZANARDELLI, pag. 120). « Nello scrutinio di<br />
lista la maggioranza viene tutto ... e questo risultato è tanto più<br />
grande quanto maggiore il numero <strong>dei</strong> candidati pei quali si vota «<br />
(GENALA, 9 maggio 1881). *^ Il difetto più grave dello scrutinio di<br />
lista è di essere contrario alle minoranze... Io credo che il collegio<br />
singolo sia l'ultimo più prezioso rifugio che la democrazia offra<br />
all'indipendenza delle minoranze « (TENANI, 26 marzo 1881, con<br />
molte illustrazioni statistiche di legislazione comparata, in appoggio<br />
a questo argomento).<br />
10. L'influenza del Governo è più grande^ la sua ingerenza<br />
più efficace. — « Colle elezioni a scrutinio di lista, prevalendo alle<br />
influenze sparse e particolari le collettive e disciplinate, si farebbe<br />
fra queste sentire fortemente, il che ebbe a notare lo stesso
*<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 173<br />
conte di Cavour, Fazione del Governo, siccome quella che è organizzata<br />
su tutto il territorio dello Stato (Relax. LAMPERTICO).<br />
Lo dimostrarono specialmente alla <strong>Camera</strong> gli onor. Codronchi,<br />
Fortunato, e più specialmente l'on. Toscanelli, nei discorsi citati<br />
più sotto. Questo sistema « schiudendo più largo campo di azione<br />
alle influenze dell'alto nei grandi centri, pure in Italia darebbe<br />
modo al Governo di inaugurare il sistema delle candidature officiali.<br />
Forte di una moltitudine di interessi nei grandi centri, con<br />
la massa <strong>dei</strong> suoi agenti, esso impererà sulle urne, soffocando<br />
con la tirannia del numero la libera manifestazione delle campagne.<br />
<strong>La</strong> parola d'ordine del potere ecciterà o deprimerà a suo<br />
libito la volontà elettorale " (PANATTONI^ 30 marzo 1881). Il<br />
ministro <strong>dei</strong>rinterno col mezzo <strong>dei</strong> prefetti, potrà ridurre in sue<br />
mani la direzione di tutta la lotta elettorale (GUARNERI, Sen. del<br />
R., 29 aprile).<br />
11. <strong>La</strong> responsabilità del deputato scema e quasi scompare<br />
a danno della sua qualità. — « Il voto collettivo, per la vastità<br />
stessa del collegio, per la moltiplicità de' suoi rappresentanti, ha<br />
per effetto di sopprimere od almeno affievolire la responsabilità<br />
del deputato ; di dissociare gli interessi <strong>dei</strong> rappresentati da quelli<br />
del rappresentante; di spezzare quegli intimi legami fra elettori<br />
ed eletti, <strong>dei</strong> quali, con mutuo orgoglio, confidenza ed affetto,<br />
s'immedesimano gli uni cogli altri, e quelle relazioni quotidiane<br />
e fraterne, da cui, come educazione e come tutela da una parte,<br />
come stimolo dall'altra, la vita pubblica trae cosi grande vantaggio<br />
« (Relaz. ZANARDELLI, pag. 122).<br />
Nel collegio uninominale il deputato « è la persona, a cui<br />
gli elettori sanno poter far capo e per conto proprio e per conto<br />
del collegio, che ha tutto l'impegno a mantenersi la loro benevolenza;<br />
che infine all'adempimento <strong>dei</strong> suoi doveri verso il collegio<br />
elettorale rivolge Tamor proprio, e sollecitudine quale d'ordinario<br />
non vi rivolge chi ha comuni con altri le sue incombenze..... E<br />
con ciò solo contribuisce a formare e mantenere nel collegio elettorale<br />
un'opinione politica; abitua le menti e gli animi a tener<br />
conto, accanto e sopra agli interessi particolari, di interessi d'ordine<br />
più generale ed elevato « {Relaz. LAMPERTICO, pag, 10).<br />
" Un vantaggio indiscutibile del collegio uninominale è il giudizio<br />
diretto e personale, giudizio senza appello e senza attenuanti... gli<br />
elettori possono conoscere la vita trascorsa del candidato e divinare<br />
il perchè accetti o ponga la sua candidatura, e giudicare<br />
della sua capacità e della possibilità suanell'eseguire il mandato «;<br />
possono vigilarlo ; sono interessati alla sua buona fama. L'elezione<br />
rimane ciò che dev'essere, la scelta di un uomo, e si bada alle<br />
qualità personali, all'ingegno, alla probità, alla benemerenza, a<br />
tutte le altre qualità che possono rendere un uomo più adatto a<br />
sedere in Parlamento (FORTUNATO, 25 maggio 1881).<br />
12. <strong>La</strong> tutela degli interessi locali diventa troppo scarsa
174 I.KGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
e insufficiente. — « Seguita l'elezione, è a temersi che nella <strong>Camera</strong><br />
non siano efficacemente tutelati gli interessi locali di cui<br />
ora è vigile custode il deputato di ogni collegio. Questi interessi,<br />
i molti modesti ma irrecusabili bisogni <strong>dei</strong> piccoli centri, saranno<br />
probabilmente sacrificati a quelli <strong>dei</strong> maggiori; d'onde una grave<br />
sorgente di legittimo malcontento, ed in pari tempo non un beneficio<br />
ma un danno della nazione, poiché l'interesse nazionale<br />
non è che la somma degli interessi locali » {Relaz. ZANARDELLI,<br />
pag. 120). Non bisogna esagerare i danni degli interessi locali<br />
che sono in fondo legittimi, e non si devono sopprimere colla violenza,<br />
ma appagare col decentramento (PANATTONI, BARAZZUOLI,<br />
1^ febbraio 1882).<br />
13. Aumenteranno le sollecitazioni, le indebite ingerenze<br />
ed altri difetti del sistema parlamentare. — « Non si speri che<br />
al sacrificio degli interessi locali si accompagni almeno, come<br />
utile compenso, l'olocausto di tutti gli interessi privati che cercano<br />
di farsi strada colle sollecitazioni del deputato legato troppo<br />
strettamente agli elettori di un angusto collegio; che la ridda di<br />
queste pretensioni private, di queste procaccianti sollecitazioni<br />
non farà che moltiplicarsi : gli elettori si rivolgeranno ai molti<br />
deputati del più vasto collegio, invece che rivolgersi ad un solo :<br />
il deputato che oggi si consideri schiavo <strong>dei</strong> pochi, si sentirà<br />
domani schiavo <strong>dei</strong> più. E se meno intime sono le relazioni coi<br />
deputati quando è più vasto il collegio, non mancherà la mediazione,<br />
l'intercessione efficace <strong>dei</strong> più potenti elettori » {Relaz.<br />
ZANARDELLI, pag. 121). Le sollecitazioni, le indebite ingerenze<br />
e con esse le servitù del deputato aumenteranno a dismisura (FOR<br />
TUNATO, 25 maggio 1881).<br />
14. Il potere della <strong>Camera</strong> sarà maggiore, e ne sarà turbato<br />
Veqiiilibrio tra essa, il Senato e la Corona, — Il collegio<br />
uninominale tempera l'eccessivo potere della <strong>Camera</strong>, e mantiene<br />
Tarmonia necessaria tra i varii poteri, evitando alle istituzioni i<br />
pericoli che derivano dalla prevalenza dell'elemento elettivo.<br />
Votato lo scrutinio di lista sarà impossibile arrestarsi, e bisognerà<br />
modificare gli altri fattori del Governo. Lungi dal correggere i<br />
difetti dell'eccessivo ampliamento del suff^ragio, lo scrutinio di<br />
lista procurerà la prevalenza alle sette demagogiche, che hanno<br />
maggior potere tra le masse (PANTALEONI, Senato del Regno, 27<br />
aprile 1882).<br />
14. Lo scrutinio di lista significa Vinfluenza indebita<br />
delle città sulle campagne, le quali se ne troveranno danneggiate<br />
nei loro interessi. Gli è nella città, che saranno costituiti i<br />
comitati ; di là partirà la parola d'ordine, ed ivi si organizzeranno<br />
le forze più influenti ed attive. Il modo come è stato allargato il<br />
suff^ragio politico dà già alle città una posizione predominante; lo<br />
scrutinio di lista metterà le campagne in loro balìa poco men che<br />
completa {Discorsi CODRONCHI, GENALA, BARAZZUOLI, ecc.).
ii<br />
^,'<br />
> IA1<br />
^S.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 175<br />
15. Il collegio iminominale, sebbene abolito resterà e determinerà<br />
strani e dannosi conmibii. — I candidati nuovi e i<br />
deputati vecchi se la intenderanno fra loro per sostenersi a vicenda<br />
ed assicurarsi reciprocamente ì voti, si daranno l'un l'altro la<br />
mano, con discapito della moralità politica e del carattere (GE-<br />
NALA, 10 maggio; GUARNERI, Senato del Regno, 29 aprile).<br />
« In conclusione — diceva, alla ripresa della discussione su<br />
questo argomento nella <strong>Camera</strong> l'on. Fortunato — lo scrutìnio di<br />
lista rimane pur sempre l'equivo^co di una parola, non altro che<br />
una parola, il cui vero significato è affatto contrario alle vostre<br />
sincere aspirazioni;... è la condanna del senso comune quando<br />
esso vuol coì^reggere il voto popolare, è l'accentramento politico<br />
quando voglia completarlo, è il congegno meno democratico di<br />
procedura elettorale, è il mezzo più adatto, da un lato, per falsare<br />
Tespressione genuina del paese, dall'altro, per viziare quell'organo<br />
consciente della nazione, che è la <strong>Camera</strong>, trasformabile,<br />
secondo il vostro progetto, in centotrentacinque corporazioni di<br />
mutua assistenza; perchè infine lo scrutinio di lista, a parer nostro,<br />
è, nella teoria, la negazione della libertà individuale da<br />
parte dell'elettore e l'affermazione del mandato imperativo da<br />
parte del deputato; nella pratica, la tirannia delle clientele a<br />
benefìzio delle dittature regionali e il bando a lunga scadenza<br />
della generazione nuova... a profìtto delle fame usurpate e <strong>dei</strong><br />
politicanti di mestiere, che si farebbero alle porte del Parlamento<br />
'» {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 31 gennaio 1882).<br />
16. Lo scrutinio di lista scemerà la severità con cui sono<br />
verificate le elezioni, — Se la <strong>Camera</strong> applicò sino ad ora inesorabilmente<br />
le leggi e si attenne ai propri precedenti, non Io potrà<br />
più fare quando, annullando una elezione, si dovranno convocare<br />
grandi collegi, ovvero, insieme ad un colpevole, dovranno essere<br />
Q<br />
Sen<br />
24, Ecco gli argomenti che prevalsero <strong>dei</strong> fautori dello scrutinio<br />
di lista :<br />
'forme<br />
dere insieme. — « Noi crediamo che coU'allargamento del voto,<br />
il collegio ristretto presenterà danni assai maggiori '' {Relaz. ZA-<br />
NARDELLI). « Il modo di nomina per provincia è quello che meglio<br />
può rappresentare la vera intenzione del popolo... e togliere<br />
del tutto 0 quanto meno grandemente scemare pericolose influenze<br />
{Relaz. RATTAZZI, 30 giugno 1848; cfr. Discorsi LA GAYA^<br />
MAURIGI Quand<br />
riforma nel diritto, bisogna mutare anche la relativa procedura "<br />
(Bovio). « Il collegio uninominale non potrebbe più sussistere con<br />
l'allargato suffragio, perchè non troverebbe più le stesse condizioni<br />
che gli si presentavano allorché l'elettorato si. trovava assai<br />
più ristretto. Oggi la necessità del collegio plurinominale si fa
176 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
manifesta e ingrandisce per l'aumentato numero di elettori. Di<br />
guisa che l'idea di mantenere il collegio uninominale non sta più<br />
in armonia colle condizioni della nuova <strong>legge</strong> elettorale. Segue<br />
da ciò a logica conseguenza che, votata una riforma," debba l'altra<br />
del pari essere dalla <strong>Camera</strong> approvata ^ (CARNAZZA-AMARI, 31 gennaio<br />
1882, pag. 8667, e cfr. discorsi CRISPI, LA PORTA, DE ZERBI,<br />
CAVALLOTTI, MAURIGI, TAJANI, MARCORA, ALVISI, che insisterono<br />
tutti su questo argomento, alcuni sino al punto da dichiarare che<br />
l'allargamento del suffragio, senza quello del collegio, sarebbe un<br />
danno ed un pericolo da respingersi con tutte le forze).<br />
Soltanto lo scrutinio di lista può dileguare i timori sussistenti<br />
del soverchio allargamento del suffragio, specialmente non<br />
essendosi accolto un sistema di elezioni a due gradi. Lo scrutinio<br />
di lista ne tiene quasi il luogo (CANTONI, Senato del Regno, 21<br />
aprile 1882). Lo scrutinio di lista unito all'allargamento del suffragio<br />
ne tempera tutti gli inconvenienti (CARACCIOLO DI BELLA, ivi).<br />
2. Lo scrutinio di Usta ha precedenti autorevoli e degni,<br />
ed è conforyne alle nostre tradizioni storiche. — « Le prime<br />
Camere piemontesi ed italiane furono splendide di patriottismo,<br />
serbarono un elevato carattere politico, finche ebbero una grande<br />
mèta: quelle la riscossa perla liberazione dell'Italia dallo straniero,<br />
queste il compimento della magnanima impresa, che tenne<br />
i loro sguardi intenti a Venezia ed a Roma. E quando sì alti obbiettivi<br />
sono segnati alle assemblee dai sentimenti di un popolo<br />
intero, è più facile ch'esse porgano l'esempio del civismo, del<br />
disinteresse e di tutte le virtù patriottiche e generose. Qualunque<br />
procedimento elettorale avrebbe condotto ai medesimi risultamenti...<br />
Anche le Camere napoletane, elette collo scrutinio di<br />
lista, risposero degnamente alle speranze del paese, diedero<br />
memorabile esempio di patriottismo, di coraggio ed insieme di<br />
prudenza e di moderazione, lottando con ammirabile costanza<br />
contro infinite difiìcoltà Ne diverso giudizio la storia potrà<br />
pronunciare intorno alle generose assemblee che, nell'epoca<br />
stessa, vollero ad ogni costo le eroiche difese di Venezia e di<br />
Roma ^ {Relaz. ZANARDELLI, pag. 122).<br />
Lo scrutinio di lista « ha per sé le tradizioni, la storia, le<br />
consuetudini ". L'onor. <strong>La</strong>mpertico ricorda che presso i Romani<br />
si dava il voto'a quanti formavano il magistrato, e quindi si<br />
davano due tabelle quando si trattava <strong>dei</strong> consoli, due pei censori,<br />
sei, otto, dieci pei pretori ; e non una dopo l'altra, ma tutte ad un<br />
tratto. E cita esempi di infiniti scrutinii somiglianti nelle nostre<br />
repubbliche. « Nuovo non è neanche il nome, e se non altro la<br />
forma della dizione: e di alcune elezioni si trova espressamente<br />
detto, che veniva fatta una lista, e che poscia si radunava il Consiglio,<br />
in cui tutte le liste pòrte venivano scontrinate^ e quella<br />
che aveva più voci favorevoli s'intendeva essere l'elezione di quei<br />
tanti cittadini, che dovevano costituire quel determinato magi-<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 177<br />
strato. Si può insomma aiFermare, che pei magistrati collegiali lo<br />
scrutinio solito si era precisamente uno scrutinio di lista, e quindi<br />
si avevano polizze, brevi, cedole, bollette, o come noi diciamo,<br />
schede, accoppiate^ né rimanevano spicciolate, individuali, d'un<br />
solo nome che quelle <strong>dei</strong> nomi eletti soprappiù, sopranumerari,<br />
e che fungevano l'ufficio <strong>dei</strong> nostri supplenti ^ (Relazione,<br />
pag. 9-10).<br />
S'aggiunga, che « Io scrutinio uninominale è venuto a poco<br />
a poco perdendo i suoi vantaggi, mentre se ne accentuarono gli<br />
inconvenienti. Poiché cessate le grandi questioni che esercitavano<br />
sull'animo degli elettori un'azione predominante, per la quale la<br />
grandezza degl'intenti signoreggiava la imperfezione <strong>dei</strong> mezzi, e<br />
venutosi all'esame pratico del sistema di procedura stabilito dalla<br />
<strong>legge</strong> elettorale del 1860, si dovette confessare che troppo spesso<br />
non era senza influenza così sulla povertà delle urne come sul<br />
risultato delle votazioni. Certo, il paese ha dato, in generale, tali<br />
assemblee che possono tener pienamente il confronto con quelle<br />
degli Stati più antichi del nostro nella pratica del governo parlamentare.<br />
Ma é prudenza dell'uomo di Stato di osservare i fatti e<br />
le situazioni, e di dar mano nella piena libertà delle deliberazioni,<br />
a quelle riforme delle quali avverte l'opportunità, prima che questa<br />
si muti in imperiosa necessità « {Relaz. DEPRETIS, 16 febbraio 1882,<br />
!Senato del Regno).<br />
Lo scrutinio di lista ha dato ottimi risultati in Piemonte,<br />
quando si e<strong>legge</strong>vano con questo metodo i Consigli provinciali ed<br />
i divisionali, e nelle elezioni comunali del 1860 in qua non ha<br />
sollevato alcun grave lamento {Discorso DEPRETIS, Min. interno,<br />
5 maggio 1881).<br />
3. <strong>La</strong> scelia non è molto più difficile e riesce di gran<br />
lunga migliore. — <strong>La</strong> difficoltà di conoscere il candidato non è<br />
ostacolo sufficiente, quando il collegio non sia troppo ampio, specie<br />
se si bada alla conoscenza delle idee più che a quelle della persona.<br />
Ed anche tra loro gli elettori d'un collegio di non più che 300,000<br />
abitanti si possono conoscere, grazie alle molteplici relazioni, ai<br />
mezzi di comunicazione, alla solidarietà e alla coscienza <strong>dei</strong> comuni<br />
interessi. Resteranno alcuni <strong>dei</strong> difetti che pi'esentano i collegi<br />
uninominali, ma potranno in molti casi bilanciarsi od elidersi nel<br />
più vasto ambiente {Relaz. ZANARDELLI, pag. 128).<br />
Gli elettori hanno un più vasto campo di scelta, e nella<br />
maggior estensione del collegio sono naturalmente chiamati ad<br />
un più vivace e spassionato studio degli interessi politici {Relaz.<br />
DEPRETIS, Senato del Regno, 38 5, 16 febbraio 1882). Gli elettori<br />
si avvezzano a spaziare oltre l'orizzonte circoscritto del Com.une,<br />
a dare il primo posto alla gran patria, e la prevalenza agli interessi<br />
generali, ad idee, a opinioni, a convincimenti politici {Relaz.<br />
ZANARDELLI, pag. 123). E poi bisogna tener conto <strong>dei</strong> progressi<br />
compiuti nella coltura, nei mezzi di comunicazione, ecc., i quali<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 12
178 r.EGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
rendono adesso molto più facile la scelta di tre o quattro nomi,<br />
che non fosse un tempo quella d'un solo (DEPRETIS, 4 febbr. 1882).<br />
4. Le astensioni degli elettori scemeranno. — « Tutto fa<br />
credere che collo scrutinio di lista vedremo scemare quella mortifera<br />
indifferenza che tien lontano un gran numero di cittadini<br />
dalle urne elettorali. Collo scrutinio individuale, infatti, quando si<br />
presume cheli candidato abbia reiezione assicurata nel collegio,<br />
l'elettore trova un comodo motivo per secondare la propria accidia,<br />
dappoiché esso dice a se stesso che la rappresentanza della sua<br />
terra natale,' con o senza il suo intervento, rimane la stessa. Ma<br />
quando il far prevalere gli uni anziché gli altri candidati dipende<br />
dal maggiore o minore intervento alla votazione nelle varie sezióni<br />
del collegio, nelle quali diverse ed opposte possono pur essere le<br />
opinioni politiche preponderanti, ciascuna sezione sarà indotta a<br />
fare ogni sforzo per recare all'urna comune il peso intero <strong>dei</strong><br />
propri voti, affine di non essere vinta dalle altre» {Relaz. ZANAR-<br />
DELLi, pag. 129). Non è il caso di spaventarsi della lungaggine,<br />
quando si ha a scrivere al più quattro nomi. " <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong><br />
elettorale ha d'altra parte accresciuto grandemente la comodità<br />
<strong>dei</strong> votanti, sopratutto col moltiplicare le sezioni elettorali, in<br />
guisa che si è l'urna che va a trovare chi dà il voto e non il<br />
votante che vada a trovar l'urna » {Relaz. LAMPERTICO, pag. 9),<br />
5. 1 Comitati locali riusciranno incontestabilmente utili^<br />
mentre non saranno punto gli arbitri delle elezioni, ne potranno<br />
abusare delVautorità loro. — « Già è noto che anche collo scrutinio<br />
uninominale vi sono comitati elettorali, e mestatori. <strong>La</strong> loro<br />
azione trova ben più acconcio terreno negli angusti confini d'un<br />
piccolo collegio che non in una larga circoscrizione, dove le riunioni<br />
e la stampa sono mezzi potenti per determinare il valore<br />
<strong>dei</strong> singoli candidati messi fra loro a confronto in liste complessive.<br />
E poi questi Comitati non vi sono e non vi saranno per<br />
ogni partito? E se sono una forza per gli uni, saranno una debolezza<br />
per gli altri? Non sono identici i mezzi'che possono essere<br />
a disposizione <strong>dei</strong> Comitati di qualsiasi parte e colore? I Comitati,<br />
del resto, per avere influenza, per avere, non onnipotenza ma<br />
potenza, dovranno, come ora, essere composti di persone fra le<br />
più stimate ed autorevoli della provincia, senza di che, come<br />
potrebbero, non diremo dettar <strong>legge</strong>, ma essere ascoltati da migliaia<br />
di elettori? E se l'attività, l'ardore, l'efficacia di questi<br />
mezzi di informazioni e di accordi aumentassero, non sarà questo<br />
pure un vantaggio anziché un danno ? Non è bene che i partiti<br />
possano ordinarsi, disciplinarsi, avere centri di azione? E non è<br />
un gran bene, del pari^ che le elezioni, per mezzo di questa disciplina<br />
<strong>dei</strong> partiti, si compiano in base ad elevate considerazioni<br />
di principi], in nome di un pensiero politico? Non sarà una eletta<br />
di persone che con ogni studio preparerà il giudizio e lo sottoporrà<br />
alla ratifica degli elettori?'» (^^/a-^-. ZANARDELLI, pag. 132).
-•i<br />
ih<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 179<br />
Vi sono molti, fra questi il duca di Broglie nel 1820, i<br />
quali « dall'essere aperto l'adito a tutti di farsi valere del pari,<br />
e quindi non solo alle parti politiche più inconsiderate nelle<br />
innovazioni, ma a quelle più tenaci nella conservazione, traggono<br />
argomento ad attenuare le apprensioni verso i comitati<br />
elettorali delle più larghe circoscrizioni. Non pretendo, dichiarava<br />
il duca di Broglie, di prenderne la difesa, biasimo<br />
molto alcuni degli atti, per cui si sono segnalati, ma associazioni<br />
simili non esistono ovunque havvi libertà politica? Come non si<br />
pon mente che quando associazioni simili son permesse a tutti i<br />
partiti, nessun partito ha diritto di lagnarsi che si costituiscano,<br />
e non ha invece che a costituirne del pari? 0 le persone, che le<br />
compongono, son conosciute e stimate nel dipartimento, e allora<br />
l'influenza che esercitano, è legittima, o la esercitano di lontano,<br />
e allora vuol dire che c'è conformità d'idee fra essi e gli elettori,<br />
e che gli elettori seguono i loro consigli perchè vi son già predisposti.<br />
Se i loro principi! sono erronei, se le loro opinioni son<br />
perniciose, d'uopo è combatterli alla luce del giorno, svelarne le<br />
tendenze, additarne i pericoli, emularli di attività, confidare nella<br />
prevalenza di quelle idee che si reputano conformi all'ordine sociale,<br />
al bene della nazione " {Relaz. LAMPERTJCO, pag. 8-9).<br />
I comitati non sono liberi nella loro azione, ma sotto il continuo<br />
e severo controllo della pubblica opinione, perciò quelli che<br />
li compongono sono i primi e i più interessati a far buone proposte,<br />
che possono sempre rifiutarsi e combattersi (CARNAZZA-AMARI,<br />
31 gennaio 1882, pag, 8671).<br />
I comitati saranno assai utili, non già pericolosi e temibili<br />
(DEPRETIS, pag, 5344, 5 maggio 1881), e poi hanno <strong>dei</strong> correttivi<br />
(id. 4 febbraio 1882, e CHIAVES, 2 febbraio; GHIVIZZANI, Senato<br />
del Regno, 8 maggio ; GRIFFINI, ivi, 2 maggio).<br />
6. Le corruzioni saranno molto più dif^cili e rare ed<br />
avranno minore influenza. ^— Così scompariranno quelle cagioni<br />
che annullano ogni spontaneità dell'elettore, avvelenano le sorgenti<br />
della sovranità nazionale, falsificano completamente il giudizio<br />
del paese. Quello che nessuna <strong>legge</strong> ha potuto ottenere, e<br />
giovi l'esempio dell'Inghilterra, lo guarentisce l'ampio collegio,<br />
« perchè se è facile gettarsi col danaro sopra un collegio ristretto,<br />
la corruzione perde la sua efficacia in una circoscrizione più<br />
vasta. <strong>La</strong> perde, perchè l'aumento stesso del numero degli elettori<br />
oppone un poderoso ostacolo, sia ai mezzi sia alla voglia di comperare<br />
migliaia e migliaia di voti ; la perde, perchè l'opinione<br />
pubblica in un largo campo le fa assai più facilmente contrasto ;<br />
là perde, perchè ha bisogno di troppi intermediari, e dovrebbe<br />
svolgersi in mezzo ad interessi troppo diversi e fra loro cozzanti<br />
{Relaz. ZANARDELLI, pag. 127).<br />
" Come si può mai affermare seriamente che sia più facile<br />
di avere la speranza, la voglia, la possibilità di corrompere un
180 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
gran numero di elettori, che di corromperne pochi ? Come è mai<br />
possibile di seriamente affermare che sia meno difficile di scoprire<br />
la corruzione, quando essa deve estendersi in una vasta<br />
zona di territorio, che quando serpeggia fra pochi individui intimamente<br />
legati fra di loro? Se il ragionamento ciò non ci dimostrasse,<br />
per così dire, a priori, a stabilire incontrastabilmente<br />
un tal fatto, avremmo l'efficace esperienza di quei paesi ove è<br />
stato praticato l'uno.e l'altro sistema....<br />
" L'onorevole Guala, nella discussione generale, ci ha detto<br />
ch'egli era fautore del collegio uninominale, ma che lo ha disamorato<br />
da questo sistema lo spettacolo di sfacciate corruzioni cui<br />
più volte è stato costretto di assistere. E di questo spettacolo<br />
parlava alludendo ad una contrada che pure ha così legittimo<br />
vanto di moralità, com'è il suo Piemonte. Io pure appartengo ad<br />
un paese che non è certamente in poca fama di moralità; eppure<br />
devo dire che anche nel mio paese vi furono collegi i quali, più<br />
e più volte, si videro contaminati da questa turpe piaga della<br />
corruzione, del mercimonio <strong>dei</strong> voti.<br />
^ Non fosse che questo solo argomento, il quale sorge inoppugnabile<br />
contro il collegio uninominale, io vorrei che si destasse<br />
in noi tutti un generoso impulso, un impeto vivissimo ed irresistibile,<br />
sì da scacciare ad ogni costo i fornicatori dal tempio della<br />
sovranità nazionale » (ZANARDELLI, Cmn. <strong>dei</strong>dep.^ 21 giugno 1881).<br />
7. Il potere politico è più equamente distribuito, — « Il<br />
collegio uninominale arreca disuguaglianza nel valore del voto,<br />
perchè ha per base la popolazione e non il numero degli elettori,<br />
dalla qual cosa deriva che nel collegio ove maggiore è il numero<br />
degli elettori, e perciò maggiore ]ax3oltura e Tintelligenza, il voto<br />
di ogni elettore influisce meno nella elezione del deputato di quello<br />
di un elettore di un collegio poco numeroso. Difatti risulta dalla<br />
statistica, che nei collegi rurali si hanno ordinariamente 500 elettori,<br />
ed invece se ne hanno 2000 nei collegi urbani; di conseguenza<br />
2000 sono uguali a 500; che cosa importa questo? Che un<br />
voto <strong>dei</strong> collegi rurali equivale a quattro <strong>dei</strong> collegi urbani, di<br />
guisa che il voto di un contadino vale quanto il voto di quattro<br />
cittadini, i quali ordinariamente sono più intelligenti del contadino,<br />
appunto perchè nelle città esiste una coltura maggiore di<br />
quanta se ne trovi nelle campagne ^ (CARNAZZA-AMARI, 31 gennaio<br />
1882). Lo stesso argomento addusse e sviluppò lungamente<br />
al Senato l'on. Maiorana-Calatabiano, mostrando con una quantità<br />
di minuti computi, come ^ l'intensità del voto degli elettori rimane<br />
proporzionatamente identica qualunque sia il numero di diputati<br />
pel quale votano « (28 aprile 1882).<br />
8. Le minoranze potranno aprirsi più facilmente una via<br />
per effetto di mutue concessioni o di speciali accorghnenti<br />
legislativi. — *' Si è del collegio uninominale che nella Commissione<br />
<strong>dei</strong> Trenta per la Costituzione francese, il duca di Broglie
^*<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 181<br />
affermava portare Tècrasement complet des minoritès, poiché<br />
queste non vi hanno, come nei collegi a scrutinio di lista, aperto<br />
l'adito a se presenter comme appoint et obienir à ce litre un<br />
reprèsentant « {Relaz. LAMPERTICO). « Questi accordi, infatti, e le<br />
combinazioni più varie e complesse che vengono rese possibili<br />
dalle votazioni collettive, sono i fattori, che possono agevolare<br />
collo scrutinio di lista un qualche trionfo alle minoranze Già<br />
anche nei collegi uninominali le minoranze rappresentate proporzionatamente<br />
non sono Che se anche colio scrutinio uninominale,<br />
la maggiore spezzatura <strong>dei</strong> collegi moltiplica i compensi, e<br />
permette di effettuarli in modo più sparso sul territorio dello Stato,<br />
rimane sempre a favore dello scrutinio di lista che esso inoltre<br />
in ciascun collegio può dare adito a quelle transazioni del pari<br />
compensative, che sono impossibili collo scrutinio uninominale ^<br />
{Relaz. ZANARDELLI, pag. 131, e cfr. il suo discorso, Cam. <strong>dei</strong><br />
dep.j 21 giugno).<br />
9. Gli uomini eminenti, lungi dall'essere combattuti e<br />
lasciati da parte, aleranno maggiore autorità. — ^ Non è vero<br />
che soltanto i piccoli collegi presentino il vantaggio di offrire<br />
asilo fido e sicuro agli uomini più eminenti, la cui opera è desiderabile<br />
non manchi alle assemblee nazionali, mentre questi uomini<br />
stessi collo scrutinio di lista possono subire talvolta ingiusti<br />
ostracismi. Sono più rari gli esempi di esclusioni collo scrutinio<br />
di lista, che anzi suole accogliere le individualità più eminenti di<br />
ogni partito ; mentre il voto individuale nella Francia chiuse per<br />
lunghi anni le porte del Parlamento al Thiers, al Berryer, al<br />
Dufaure, ed anche presso di noi pose fra i reietti dai propri collegi,<br />
per non dire che <strong>dei</strong> morti. Cesare Balbo e il conte di Cavour «<br />
{Relaz. ZANARDELLI, pag. 132).<br />
Il deputato eletto in un collegio più ampio, da un maggior<br />
numero di elettori, avrà maggiore autorità. Nelle elezioni generali<br />
del 1880 la media <strong>dei</strong> voti ottenuti dagli eletti fu di 514, ma<br />
305 non la raggiunsero, 54 ebbero meno di 300 voti. Invece collo<br />
scrutinio di lista <strong>La</strong>martine otteneva nel dipartimento della Senna<br />
250 mila voti e Guerrazzi in Toscana 28 mila.<br />
10. Vinfluenza del Governo è tanto minore quanto più è<br />
ampAo il collegio. — « 11 collegio uninominale è stato già ritenuto<br />
per più maneggevole strumento di governo, che quello a scrutinio<br />
di lista, tanto che Luigi Napoleone, nel proclama del 2 dicembre,<br />
dichiarava che l'assemblea sarebbe eletta senza scrutinio<br />
di lista: ne certamente il collegio uninominale andò immune dalle<br />
candidature ufficiali « (i^^^a^;. LAMPERTICO). « Negli angusti collegi<br />
il Governo ha miglior modo di accarezzare i bisogni e lusingare<br />
le aderenze e le ambizioni di pochi, mentre non avrebbe uffici e<br />
favori sufficienti per soddisfare simultaneamente gli interessi di<br />
tutte le frazioni di una vasta zona. Quando i collegi son molti, si<br />
possono concentrare maggiormente gli sforzi ove si riconosce il
182 LEOOI POUnCO-AMMnaSTRATTTE<br />
bisogno, tanto più che meno il collegio è numeroso, più aumenta<br />
l'importanza d'ogni elettore » {Relaz. ZA>'AÌIDELLI, pag. 127 ; e<br />
cfr. discorsi DEPRETIS, Cam, <strong>dei</strong> dep., 5 maggio 1881 e CRISPI,<br />
2 febbraio 1882). Il che fu ammesso anche da un autorevole avversario<br />
dello scrutinio di lista, l'onor. Jacini, quando disse che il<br />
Governo sarà costretto a fare la volontà <strong>dei</strong> Comitali, ovvero la<br />
sua influenza sarà da questi più vigorosamente combattuta iSen.<br />
del RegriOy 2 maggio).<br />
11. io sanUiìiìo di lista è conforme al principio sancito<br />
dnlCart. 41 dello Statuto. — Ivi è detto : ^ I deputati rappresentano<br />
la nazione in generale «. Il collegio uninominale ne viola<br />
dunque la lettera e lo spirito (Relaz. ZAXARDELU, pag. 123,<br />
LA CAVA, CMSPI, ecc.). Inoltre lo Statuto, soggiungendo « e non<br />
le sole Provincie dove sono eletti « e non parlando di collegio<br />
mentre pure altrove (art. 39, 44), usa questa parola, pone in<br />
modo indiscutibile il principio dello scrutinio di lista per provincia.<br />
Le leggi elettorali del 1858 e del 1860 furono a questo<br />
riguardo violazioni dello Statuto nello spirito e nella lettera (TA-<br />
JA>'i, 31 marzo 1881).<br />
12. Lo scrutinio di lista migliora la scelta <strong>dei</strong> deputati^<br />
e quindi eleta il livello intellettuale delle Assemblee. — È più<br />
difficile far votare masse numerose di elettori per chi non ha<br />
acquistato fama non comune, « L'intrigo e la mediocrità, diceva<br />
il <strong>La</strong>iné, possono riuscire in un cerchio ristretto, ma, a misura<br />
che il cerchio si estende, conviene che l'uomo si elevi per attirare<br />
eli sguardi ed i suffragi. Si elimina cosi l'effetto delle piccole ed<br />
oscure influenze per assicurare quello delle influenze grandi e<br />
legittime, e si srarentisce alla nazione che la <strong>Camera</strong> non sarà<br />
composta che di uomini realmente degni di fiducia e capaci per<br />
il loro ingegno ed il loro carattere di concorrere alla formazione<br />
delie leggi «. Cesare Balbo diceva che col collegio ampio è meno<br />
facile che si mandino alla <strong>Camera</strong> « quelle capacità borghigiane,<br />
municipali o provinciali, che quando si trovano tutte insieme in<br />
un parlamento, non fanno che perdere la riputazione propria e<br />
della provincia, con istupore della provincia e proprio «. Che anzi<br />
egli si induceva perciò ad accogliere lo scrutinio di lista, sperando<br />
che in tal modo « si mandino alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati in minor<br />
numero capacità o notorietà borghigiane o provinciali, e in mag<br />
gior numero le nazionali »• ^ L'eletto a scrutinio di lista deve<br />
essere più noto, egli non viene da un collegio cosi piccolo dove<br />
predominano gFinteressi locali, dove solo la qualità per essere<br />
eletto deputato è la persona, colle sue relazioni individuali e di<br />
parentela, colle sue relazioni di campanile, e non la personalità<br />
politica colle relazioni politiche. L'eletto in una circoscrizione<br />
maggiore è obbligato alla <strong>Camera</strong> a distinguersi politicamente,<br />
egli ha una maggiore responsabilità, e non è obbligato a seguire<br />
la tale o tal altra relazione del suo piccolo collegio, invece seguirà
LEr>GE ELETTORALE POLITICA 183<br />
la corrente politica per cui egli è deputato politico » (LA CAVA,<br />
24 marzo 1881).<br />
Gli eletti hanno maggior carattere politico e meno vincoli<br />
impaccianti. Le grandi ed elevate discussioni di principio o di<br />
interessi generali, di libertà, di dignità, di grandezza nazionale<br />
prevalgono sempre. Non vi è più il pericolo che la <strong>Camera</strong> assuma<br />
l'aspetto di un grande Consiglio provinciale {Relaz. ZANARDELLI,<br />
pag. 123). Il deputato non più legato a pochi elettori e persino<br />
ad un solo, che basta, colla sua influenza ad assicurargli l'elezione,<br />
non è costretto a fare il loro procuratore, a mutarsi in<br />
sollecitatore di affari e di impieghi, né i ministri hanno più occasione<br />
0 pretesto di valersi di tali tendenze per corrompere tutte<br />
le fibre della vita parlamentare. L'elezione avrà il significato<br />
politico che deve avere, e sarà assicurata alle idee del candidato,<br />
alla sua abnegazione, non allo zelo e alla fortuna con cui avrà<br />
caldeggiati gli interessi locali. L'angustia del collegio e il predominio<br />
degli interessi locali sono le cagioni principali per cui<br />
nessuna importante riforma, in materia per esempio di circoscrizioni<br />
amministrative e giudiziarie potè mai essere condotta in<br />
porto nella <strong>Camera</strong> italiana. ^ Ampliato il collegio, si toglie l'elettore,<br />
il candidato, il deputato, all'ambiente locale, si estende<br />
il loro orizzonte, si eleva l'oggetto delle lotte che si combattono<br />
nei comizi e nei parlamenti, dando loro più degno carattere di<br />
lotte nazionali e politiche. In un vasto collegio non sono più gli<br />
individui colle loro aderenze che entrano.nell'arena elettorale a<br />
contendersi il campo, ma i partiti colle loro insegne e colle loro<br />
idee. Lo scrutinio allora non pronuncia piìi un nome: esprime un<br />
pensiero, e al mandato rappresentativo imprime veramente un<br />
suggello politico.... Non è che in nome del suo programma, delle<br />
sue opinioni, che il candidato può farsi conoscere ed apprezzare,<br />
sicché, qualunque sia la decisione dell'urna, non è una persona...<br />
è una bandiera che vince. E così il deputato si scioglie dai vincoli<br />
di clientela, di dipendenza dai pochi uomini che dispongono<br />
della elezione, ed alle necessità di un patronato che lo obbliga<br />
alle mille pazienti noie <strong>dei</strong> favori individuali e locali subentra la<br />
necessità della fedeltà e della devozione a quei principi! in omaggio<br />
ai quali fu eletto ^ {Relaz. ZANARDELLI, pag. 125).<br />
** Il collegio individuale falsa la missione del deputato ; a<br />
quello si devono l'ingerenza degli uomini parlamentari a scapito del<br />
regolare andamento della cosa pubblica, la distrazione degli studi,<br />
e discussioni delle leggi, il perditempo delle corrispondenze cogli<br />
elettori, delle sollecitazioni nei Ministeri, il detrimento di dignità<br />
e di considerazione Se non altro coH'estendersi della cerchia<br />
acquistando maggiore importanza gl'interessi, di cui i deputati<br />
hanno ad occuparsi, oltreché essere men giornalieri e minuti gli<br />
uffici, da cui non possono dispensarsi, son chiamati a occuparsi<br />
di tali interessi, che maggiormente rivestono il carattere della
184 JLEUGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
utilità pubblica e più da vicino si coordinano agl'interessi della<br />
nazione. Tanto più ciò si dica nel sistema amministrativo nostro,<br />
in cui appartengono alla provincia servigi ed incombenze, che<br />
più partecipano alTindole di funzioni vere e proprie dello Stato »<br />
{Relaz. LAMPERTICO, pag, 10-11). Solo il collegio per scrutinio di<br />
lista può dare una <strong>Camera</strong> nazionale. I collegi uninominali sono<br />
adatti a scegliere le rappresentanze locali e le amministrazioni,<br />
inadatti per le assemblee politiche nazionali ^ (LA CAVA, 24 marzo<br />
1881). *' Lo scrutinio di lista ci darà modo di emancipare l'amministrazione<br />
da noi, dalla politica, noi da tutto quello che ci trae<br />
dentro all'amministrazione e cesserà l'amministrazione politica e<br />
potrà svolgersi nel paese un profondo sentimento legale " (D. BERTI,<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 26 marzo 1881 ; CAIROLI, P febbraio 1882;<br />
CHIAVES, 2 febbraio).<br />
13. Gli interessi locali veramente degni non mancheranno<br />
di valorosi difensori^ i quali potranno esser anzi più forti e<br />
imparziali. — Oltre di che, applicando davvero quei principii<br />
di decentramento amministrativo che sono sulle labbra di tutti,<br />
le questioni relative a molti di questi interessi non entrerebbero<br />
più nelle attribuzioni del Parlamento nazionale {Relaz. ZANAR-<br />
DELLI, 129-130).<br />
14. Lo scrutinio di lista consente a tutte le influenze sociali<br />
di farsi giustamente valere. — Non è vero che le città prevalgano<br />
sulle campagne, o che queste dominino quelle col numero. Vi sono<br />
collegi urbani, che hanno poca o punto di campagna unita, collegi<br />
che si possono dire quasi affatto rurali, e nei pochi misti le influenze<br />
si temperano per guisa che nessuna può indebitamente od eccessivamente<br />
prevalere (DEPRETIS, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.^ 4 febbraio 1882).<br />
D'altronde, se una qualche maggiore influenza esercitassero le<br />
città, è legittima, naturale ed utile (CARNAZZA-AMARI, 31 gennaio<br />
1882; CAIROLI, V febbraio 1882). " Quando si sarà costituito il<br />
grande collegio elettorale, voi sarete costretti a confondere città<br />
e campagna. È necessario che ciò avvenga, e dirò, anzi, che a<br />
questo scopo io voglio lo scrutinio di lista, appunto perchè i due<br />
elementi, rurale ed urbano, si intendano e si temperino a vicenda ;<br />
che sarebbe per me dolorosa la divisione di questi due elementi,<br />
i quali porterebbero, divisi, continui dissidi nella <strong>Camera</strong> e nel<br />
paese » (CRISPI, 18 giugno).<br />
15. Lo scì^utinio di lista gioverà a riordinare i partiti,<br />
costituendone due soli, nettamente divisi, — « Alla <strong>Camera</strong> sarebbe<br />
necessario che i partiti fossero riordinati, che ciascuno<br />
avesse il suo capo, che le discussioni si facessero con disciplina,<br />
affinchè procedessero con rapidità; e questo non può avvenire<br />
senza lo scrutinio di lista... In una <strong>Camera</strong> io non comprendo se<br />
non che le volontà collettive, gli interessi disciplinati, le opinioni<br />
associate. Comprendo due partiti, se volete, grandi l'uno e l'altro,<br />
differenti di poco, ma che combattano e discutano le stesse idee.
L -<br />
•;%<br />
^'l<br />
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;•'?.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 185<br />
Le idee singolari non possono aver posto nella <strong>Camera</strong>; ed è<br />
appunto il primo effetto del collegio uninominale quello di dar<br />
passo a queste idee singolari « (CRISPI, 18 giugno 1881; ALVISI,<br />
lo febbraio 1882, ecc. CARACCIOLO DI BELLA, Sen, del Regno,<br />
27 aprile 1882).<br />
25. Con questi ed altri argomenti venne combattuto e difeso<br />
alla <strong>Camera</strong> ed al Senato lo scrutinio di lista.<br />
Nella <strong>Camera</strong> il progetto ebbe due fasi distinte ed in entrambe<br />
fu argomento di lunghe e vive discussioni. Se ne trattò<br />
dapprima, insieme all'allargamento del voto, dal 24 marzo sino<br />
al 5 aprile, quando la discussione fu sospesa in causa della crisi<br />
ministeriale che non condusse ad alcun risultato ; dal 2 maggio<br />
al 13 dello stesso mese, quando la crisi condusse alla formazione<br />
del nuovo Ministero e dair8 al 22 giugno, quando fu approvatala<br />
mozione dell'on. Ercole e di altri 70 deputati per la separazione<br />
delle disposizioni relative allo scrutinio di lista dal complesso<br />
della <strong>legge</strong>, raccogliendole in un progetto a parte.<br />
In questo primo periodo della discussione parlarono contro<br />
lo scrutinio di lista gli onorevoli Codronchi (24 maggio 1881, Aiti<br />
parlam., pag. 4648-4650); Fortunato (25 marzo, pag. 4678-4691);<br />
Tenani (26 marzo, pag. 4733-4740;; Toscanelli (29 marzo, pagina<br />
4805-4809) ; Panattoni (30 marzo, 4843-4846) ; Sennino<br />
Sidney (ivi, p. 4863-4865); Pandolfl (31 marzo, p. 4872-4874);<br />
Zucconi (1^ aprile, pag. 4930-4932); Luporini (ivi, p. 4939-4941<br />
e 2 aprile, pag. 4950-4956); Parenzo (ivi, pagina 4967-4969);<br />
Saladini (5 aprile, pag. 5043-5048) ; 0. Luchini (2 maggio, pagina<br />
5248-5253); Gessi (pag. 5256-5258); Nanni (6 maggio, pagina<br />
5401-5404) ; Cenala (9 maggio, pag. 5499-5514 e 10 maggio,<br />
pag. 5535-5552); Berti Ferdinando (ivi, p. 5557-5562), di nuovo<br />
Barazzuoli (11 maggio, pag, 5610-5613); Bonghi (13 maggio,<br />
pag. 5672-5674); Mameli (20 giugno, p. 6327-6329); Odescalchi<br />
(pag. 6332-6334); Salaris (21 giugno, pag. 6339-6345); Ercole<br />
(22 giugno, p. 6403-6410), sulla cui mozione fu votata la proposta<br />
sospensiva che condusse alla divisione della <strong>legge</strong>.<br />
A difesa dello scrutinio di lista sorsero gli onor. <strong>La</strong> Cava<br />
(24 marzo 1881, p. 4664-4669); Maurigi (25 marzo, p. 4695-4698);<br />
Berti Domenico (26 marzo, pag. 4717-4722); Brunetti (28 marzo,<br />
pag. 4775-4781) ; Branca (29 marzo, pag. 4817-4821) ; Guala<br />
(30 marzo, pag. 4852-4855); Tajani Diego (31 marzo, pag. 4892-<br />
4897); Ceppino (4 aprile, p. 5027-5031); Oliva pag. 5059-5062);<br />
io, pag. 9243) ; Alvisi (13 maggio, p. 5266-5268) ;<br />
Marcerà (pag. 5274-5277); Indelli (4 maggio, pag. 5313-5316);<br />
Nocito (pag. 5325-26); Depretis, ministro dell'interno (5 maggio,<br />
pag. 5343-5345); Zanardelli, relatore (pag. 5353-5355); Severi<br />
3l Giudice (6 maggio, pag. 5383-5387); Pierantoni<br />
(7 maggio, pag. 5451-5454); Pacelli (li maggio, pag, 5600-5602);<br />
G. Lioy (p. 5607-5609) ; Ganzi (p. 5615-5617) ; Fara (p, 5628-29);<br />
4
186 LEGGI POLrnCO-AMMTNISTRATIVE<br />
Romeo (12 maggio, p. 5636-5640) ; Cairoli, presidente del Consiglio<br />
(p. 5688-89) ; Crispi (18 giugno, p. 6281-6286) ; Bovio (20 giugno,<br />
p. 6331-32); Faldella (p. 6335-6337); Bizzozzero (p. 6339-5341) ;<br />
Zanardelli, ministro di grazia e giustizia (21 giugno, p. 6366-6374) ;<br />
Depretis, min. dell'interno (22 giugno, p. 6421-6424), che insieme<br />
al Ministero si astenne sulla proposta sospensiva dell'on. Ercole.<br />
Venuto in discussione il progetto sullo scrutinio di lista,<br />
sul quale riferi, a nome della medesima Commissione, in parte<br />
mutata, l'onorevole Coppino, non pochi oratori ripeterono le ragioni<br />
loro, ed altri altre ne aggiunsero o quelle confermarono, e<br />
la discussione generale, incominciata il 31 gennaio 1882 si chiuse<br />
il 5 febbraio.<br />
Parlarono contro lo scrutinio di lista eli onorevoli: Fortunato<br />
(31 gennaio 1882, pag. 8664-8666); Panattoni (1« febbraio.<br />
pagina 8686-87) ; Barazzuolì (pag. 8689-8693) ; Odescalchi (pagine<br />
8698-99); Ferrari Luigi (pagina 8701-8705^; Lualdi (2 febbraio,<br />
pag. 8715-8718); Melodia (pagina 8719-20); Chimirri<br />
(3 febbraio, pag, 8757-8762); Cenala (pag. 8762-8770), ecc.<br />
Difesero lo scrutinio di lista sfli onorevoli: Carnazza-Amari<br />
(31 gennaio 1882, pag. 8666-8673; V febbraio, pag. 8680-8685);<br />
Alvisi (ivi, pao-. 8687-8689); Cairoli (pas. 8694-8698); Maurigi<br />
(pag. 8700-8702); Bovio (2 febbraio, pag". 8709-8711); Faldella<br />
(pag, 8/11-8715); Fiutino Agostino (pasrina 8718-19); Chiaves<br />
(pag. 8720-8724); Arbib (8723-8725); Tajani Diego (3 febbraio,<br />
pag^, 8770-8772) ; Cavallotti (pag, 8772-8777; ; Marcerà (pag, 8777-<br />
8780); Depretis, ministro dell'interno (4 febbraio, pag. 8794-<br />
; Coppino, relatore (pae. 8808-8811); dopo di che fu chiusa<br />
la discussione generale, e si procedette all'approvazione degli<br />
articoli 44 e 45, dopo avere discusso ed approvato i principii generali<br />
ai quali si informano i successivi articoli della <strong>legge</strong>.<br />
26. Al Senato lo scrutinio di lista fu discusso tra il 27 di aprile<br />
e il 4 macraio. Sorsero a combatterlo srli on. senatori: Pantaleoni<br />
(27 aprile 1882); Brioschi, Cambrav-Digny (28 aprile); Guarneri<br />
(29 aprile) ; Vitelleschi (P maggio) ; Jacini (2 maggio) ; Mamiani<br />
(3 maggio).<br />
In favore dello scrutinio di lista parlarono gli on. senatori:<br />
Cantoni, Caracciolo di Bella (27 aprile 1882); Majorana Calatabiano.<br />
Canonico (28 aprile); Deodati (29 aprile); Musolino, Ghivizzani<br />
(1° maggio) ; Griffini, l'on. Zanardelli, ministro di grazia e<br />
giustizia (2 maggio) e il senatore <strong>La</strong>mpertico, relatore (3 maggio).<br />
Quasi tutti gli avversari dello scrutinio di lista, od almeno<br />
i più autorevoli d'ambedue le Camere, ammisero che si dovesse<br />
accoglierlo là dove i collegi uninominali scindevano grandi Comuni,<br />
la cui unità vuol essere mantenuta.<br />
Molti pii] l'avrebbero pure accolto se vi fosse stato sancito<br />
con più larghezza ed equità il principio della rappresentanza delle<br />
minoranze, del che si parlerà a suo luogo.
.' \<br />
i'i<br />
•^•*4'<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 187<br />
37. Deliberato il principio del collegio plurale rimaneva a farne<br />
l'applicazione costituendo la nuova circoscrizione elettorale. <strong>La</strong><br />
Commissione parlamentare e la <strong>Camera</strong>, nelle loro discussioni,<br />
esaminarono le proposte fatte a favore del collegio nazionale, del<br />
collegio provinciale e'del circondariale, come pure quella di formare<br />
la nuova circoscrizione aggruppando i collegi esistenti,<br />
attenendosi alla perfine alla soluzione che ha trovato nella <strong>legge</strong><br />
la propria sanzione.<br />
28. Il collegio unico, proposto'dal Saint-Just alla Convenzione<br />
nazionale francese, propugnato caldamente da E. di Girardin, trovò<br />
pure eloquenti difensori nella Commissione parlamentare. In generale<br />
non si intende, sebbene in Francia non sia mancata anche<br />
questa proposta, di affidare all'elettore il compito impossibile<br />
di scrivere in lunghissima lista sopra di una scheda e gettare<br />
nell'urna i nomi di tutti i deputati che si devono nominare nello<br />
Stato. Secondo questo sistema quale lo-proposero Saint-Just e Girardin,<br />
quale nel 1868 venne discusso nella Costituente di Nuova<br />
York, e fu messo avanti in qualche altro Stato, il collegio abbraccia<br />
bensì lo Stato intero, ma ogni elettore vota per un solo<br />
candidato, o per un piccolo numero.<br />
« Ma non queste precisamente furono le modalità colle quali<br />
il collegio unico è stato sostenuto nella Commissione. <strong>La</strong> proposta<br />
fatta nella Commissione medesima discende dal sistema di Hare,<br />
e rassomiglia (?) a quella che venne applicata fino dal 1855, in<br />
proporzioni di gran lunga piti ristrette, nella Danimarca per il<br />
<strong>La</strong>ndsthing, che non è la <strong>Camera</strong> popolare. <strong>La</strong> differenza fra<br />
quest'ultimo sistema e quello proposto nella nostra Commissione<br />
sta in ciò : che l'elettore italiano, invece di scrivere una serie<br />
indefinita di nomi in ordine di preferenza, ne scriverebbe due<br />
soli, e che il quoziente non sarebbe costituito già del numero<br />
<strong>dei</strong> votanti diviso pel numero <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>rsi, ma della<br />
metà più uno di detto numero. Che se altri volesse tener conto<br />
anche del numero degli inscritti, bisognerebbe stabilire il quoziente<br />
al terzo o meno del numero stesso, diviso per quello <strong>dei</strong><br />
deputati da e<strong>legge</strong>rsi. Un grande ufficio, al quale farebbero capo<br />
tutte le schede, ne effettuerebbe lo spoglio, dichiarerebbe eletti<br />
mano a mano quelli x^he raggiungessero il quoziente, tenendo<br />
conto del secondo nome scritto, solo in quanto il primo avesse<br />
raggiunto il quoziente » (o non lo potesse raggiungere).<br />
« Tale sistema, che fonde le varie parti della nazione in una<br />
completa unità, e dà all'elettore una grandissima libertà di scelta,<br />
permettendogli di unire il proprio voto a quelli che per lo stesso<br />
partito, per lo stesso candidato, possono incontrarsi col suo in<br />
qualsiasi parte dello Stato, questo sistema non potè tuttavia<br />
essere approvato dalla Commissione. Sembrò ad essa che con tale<br />
ordinamento il collegio non avrebbe che l'apparenza di collegio<br />
nazionale, ma in realtà il deputato sarebbe ancora l'eletto del
188 LEGGI POLITIGO-AMMINISTRATIVE<br />
collegio uninominale, perchè ogni località cercherebbe di ottenere<br />
per il suo candidato quel numero di voti che basti a raggiungere<br />
il quoziente prescritto. Cosi l'elezione assumerebbe un carattere<br />
personale, a scapito del significato politico che importa mantenerle<br />
; non si saprebbe quali opinioni, quali diritti, quali interessi<br />
l'eletto rappresenti. Il numero <strong>dei</strong> deputati, poi, venendo ragguagliato<br />
al numero <strong>dei</strong> votanti e, per ciò stesso, a quello degli inscritti,<br />
nei paesi di suffragio più o meno ristretto ne deriverebbe<br />
che le Provincie in cui fosse proporzionalmente più grande il<br />
numero degli elettori potrebbero conseguire una rappresentanza<br />
maggiore di quella che loro spetterebbe sulla base della popolazione,<br />
sovvertendo così il criterio di ripartizione accolto nelle<br />
nostre leggi, che... è pur quello generalmente adottato negli<br />
Stati liberi.<br />
« Inoltre, con una gravissima disuguaglianza, vi sarebbero<br />
candidati che dovrebbero l'elezione a quel ristretto manipolo di<br />
votanti necessario a raggiungere il quoziente, e candidati che<br />
raccoglierebbero decine e decine di migliaia di voti e si troverebbero<br />
quindi in una posizione privilegiata, quasi arbitri del<br />
Governo e della Legislatura, poiché le sottrazioni aritmetiche<br />
dell'ufficio centrale non toglierebbero loro moralmente i voti<br />
ottenuti e l'influenza che ne deriverebbe. Ora, mentre il temuto<br />
pericolo d'un numero smisurato di sufiragi, accumulati sul capo<br />
di un cittadino illustre, in alcuni paesi, diede persino origine a<br />
proposte intese a vietare le candidature molteplici, noi crediamo,<br />
che, se non si devono adottare tali inefficaci restrizioni, per converso<br />
però non si deve, anche per questa ragione, applicare un<br />
sistema che conduca quasi inevitabilmente a simili risultati.<br />
" Aggiungasi l'enorme dispersione di voti cui si andrebbe<br />
incontro ; la probabilità che non si raggiunga il quoziente per l'intero<br />
numero <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re; i miracoli di disciplina che<br />
conseguentemente occorrerebbero a rendere possibili le elezioni<br />
nella loro totalità; l'influenza decisiva che la sorte delle prime<br />
schede estratte eserciterebbe sul trionfo di un candidato e quindi<br />
di un partito politico ; la necessità di mettere in moto per ogni<br />
vacanza l'intera nazione traendola quasi a successivi plebisciti ; e<br />
si farà manifesto come questa serie numerosa d'inconvenienti, che<br />
parvero alla Commissione gravissimi, abbia dovuto distoglierla<br />
dall'accettare tale sistema « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 132-134),<br />
29, Il collegio unico non ha avuto d'altronde seri fautori. Non è<br />
così del collegio provinciale, il quale, come ha per se non pochi<br />
esempi e precedenti, cosi anche nella Commissione trovò gagliardi<br />
propugnatori. È anzi innegabile che il pensiero che corre primo<br />
alla mente di tutti, l'idea che sovra ogni altra sorride, è quella<br />
di formare della provincia il collegio.<br />
^* Il collegio provinciale, infatti, costituisce, per così esprimermi,<br />
un organismo vivente, in cui il pensiero si forma con
?*<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 189<br />
tanto maggiore rilievo quanto più complessi sono gli elementi<br />
che lo compongono. <strong>La</strong> circoscrizione corrisponde ad un ente cui<br />
non occorre dar vita per quest'unico scopo elettorale, cui spettano<br />
uffizi che esercitansi ogni giorno in atti infiniti della vita<br />
civile ; perciò non si corre il rischio di rompere affinità naturali<br />
per crearne d'immaginarie.<br />
« L'adottare il collegio provinciale avrebbe risparmiato alla<br />
Commissione le gravissime difficoltà inerenti alla formazione <strong>dei</strong><br />
nuovi collegi, e a me quindi avrebbe risparmiato la parte forse<br />
più difficile ed imbarazzante, certo la più molesta del mio lavoro,<br />
nonché infine alla <strong>Camera</strong> il pericolo di lunghe e minute discussioni<br />
e deliberazioni.<br />
« Tuttavia, esaminando attentamente il modo con cui nei<br />
collegi per provincia l'elezione si dovrebbe praticare, parve alla<br />
Commissione che lo scrutinio provinciale darebbe luogo a troppo<br />
gravi inconvenienti, ci obbligherebbe a rinunciare a troppo importanti<br />
guarentigie.<br />
30, " In primo luogo, infatti, presentasi al pensiero di tutti il<br />
grande divario che corre fra la popolazione delle nostre provincie,<br />
alcune delle quali annoverano poco più di 100 mila abitanti, altre<br />
invece hanno una popolazione di poco inferiore, ed una anzi, Milano,<br />
superiore, ad un milione di abitanti.<br />
" Ora, per quale ragione e con quale giustizia, si dice, per<br />
la differenza del luogo in cui nacque, dovrebbe l'elettore di Grosseto,<br />
di Sondrio, di Livorno, nominare due deputati e quello di<br />
Torino, di Milano, di Napoli nominarne 18 o 19?<br />
u In base alla popolazione determinata dal censimento del<br />
1871, la rappresentanza politica nelle varie provincie del Regno,<br />
a collegio provinciale sarebbe così distribuita : Milano 19 deputati ;<br />
Torino 18; Napoli 17; Roma 16; Firenze 15; Genova 14; Alessandria<br />
e Caserta 13; Cuneo, Bari, Novara, Palermo 12; Potenza,<br />
Perugia, Salerno 10; Brescia, Como, Pavia, Udine, Lecce, Catania<br />
9; Bologna, Catanzaro, Cosenza, Messina 8; Bergamo, Padova,<br />
Treviso, Verona, Vicenza, Campobasso, Avellino, Reggio<br />
Calabria, Cagliari 7; Cremona, Mantova, Venezia, Aquila, Chieti,<br />
Foggia, Girgenti, Siracusa 6; Modena, Parma, Reggio Emilia,<br />
Ancona, Macerata, Lucca, Pisa, Teramo, Trapani, Sassari 5; Rovigo,<br />
Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna, Ascoli Piceno, Pesaro,<br />
Urbino, Arezzo, Siena, Benevento, Caltanissetta 4; Belluno, Massa<br />
Carrara 3; Porto Maurizio, Grosseto, Sondrio, Livorno 2.<br />
Ma, indipendentemente da questo argomento, al quale si<br />
(i<br />
potrebbe dare risposta, ci sembra che lo scrutinio di lista, con sì<br />
larga estensione, con nomi tanto numerosi, valga a giustificare<br />
maggio-rraente le obbiezioni che si fanno a questo metodo elettorale.<br />
Se infatti non può sostenersi con fondamento che l'elettore<br />
abbia difficoltà di scegliere quattro o cinque nomi, più che non ne<br />
abbia a sceglierne uno, grave diventa l'obbiezione, quando Telet-
190 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
4 n<br />
tore medesimo debba rendere oggetto del suo giudizio, della sua<br />
scelta, una lunga lista di dieci, quindici, diciotto, diciannove nomi.<br />
« Di più, i collegi di non vasta estensione son quelli i quali<br />
valgono maggiormente ad infirmare la obbiezione che lo scrutinio<br />
di lista soffochi le minoranze, perchè rendono facili e frequenti i<br />
compensi più che far non lo possa lo scrutinio provinciale.<br />
31. " Un'altra gravissima considerazione ci muove; ed è, che<br />
collo scrutinio di lista invariabilmente provinciale sarebbe inevitabile<br />
rinunciare alle più essenziali guarentigie di libertà, di sincerità,<br />
di segretezza del suffragio ; mentre, non potendosi dimenticare<br />
i brogli elettorali, gli artifizi, le pressioni che pur troppo si<br />
verificano, la pubblica opinione reclama che vengano all'incontro<br />
aumentate, come si fa col presente progetto di <strong>legge</strong>, le cautele<br />
che circondano il voto.<br />
" È evidente, infatti, che con liste brevi tutta la procedura<br />
elettorale stabilita nel progetto può essere mantenuta; la <strong>legge</strong><br />
può obbligare l'elettore a scrivere di proprio pugno i nomi <strong>dei</strong><br />
candidati, e questi nomi venendo aumentati in una certa misura<br />
si acquista una maggior sicurezza che l'elettore sappia veramente<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere, anziché meccanicamente vergare <strong>dei</strong> segni, di<br />
cui ignori persino la corrispondenza colle lettere d'un alfabeto.<br />
Nel caso invece in cui fosse ammesso lo scrutinio per provincia,<br />
sarebbe mestieri consentire che l'elettore, recandosi a votare,<br />
portasse la sua scheda preparata, come infatti erasi stabilito in<br />
Francia quando fu applicato lo scrutinio di lista, e come si pratica<br />
anche nelle nostre elezioni amministrative. Ciò scemerebbe grandemente<br />
la libertà del voto, mentre, per assicurarla, è d'uopo<br />
lasciare che ognuno possa votare secondo coscienza, ed il voto<br />
sia un atto veramente personale dell'elettore, sottratto ad ogni<br />
sindacato di chi volesse imporgli una determinata scheda. Né crediamo<br />
che efficacemente tali inconvenienti si potrebbero rimuovere<br />
nemmeno €on sottile studio di congegni che possono sembrare impareggiabili,<br />
come quelli adottati nel Belgio, in cui si appongono<br />
timbri e segni a liste <strong>dei</strong> candidati preparate in anticipazione ;<br />
perché tali congegni, oltre all'essere complicati e probabilmente<br />
ripugnanti alle nostre abitudini, anche là, sebbene circondati di<br />
norme minuziose e persino pedanti, dovettero con successive leggi<br />
mutarsi per gli inconvenienti cui diedero luogo.<br />
« Parve pure a taluno pericoloso il costituire compatte rappresentanze<br />
di provinole, le quali, nel caso specialmente che le<br />
minori provincie fossero tolte di mezzo, darebbero allo Stato<br />
quasi un aspetto federale: ragione per la quale vedemmo già che<br />
nella Francia la Convenzione aveva voluto cancellare i collegi<br />
provinciali, andando tuttavia ad uno sminuzzamento che in appresso<br />
essa stessa giudicò eccessivo.<br />
« Fu inoltre osservato, che se in molte parti d'Italia la provincia<br />
ha confini segnati dalla natura e dalla storia, e quindi an-
^ %<br />
i-i<br />
*-- ^<br />
«?*i-<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 191<br />
tiche tradizioni ed affinità vivamente sentite ed omogeneità di<br />
popolazione e di interessi, in altre è *ben lungi dal presentare<br />
siffatte condizioni. In Piemonte, per esempio, le odierne provincie<br />
sono un forzoso aggregato delle antiche, cui non corrisponde una<br />
vera comunanza di vita storica, di abitudini, di relazioni ìntime e<br />
perenni e nemmeno di tradizioni amministrative.<br />
32. '' Che se guardiamo anche alle applicazioni che dello scrutinio<br />
dì lista furono fatte in altri Stati, troviamo ragioni di confermarci<br />
nel proposito dì evitare i collegi vastissimi, le smisurate<br />
agglomerazioni di candidati e di votanti. 11 Belgio infatti, come si<br />
vide, adottò un modo di scrutinio, il quale, tranne in due o tre<br />
circondari che hanno per capoluogo grandi città ed in pochissimi<br />
circondari che contano uno scarso numero di abitanti, non si<br />
discosta dalle norme del progetto ministeriale. E più vi si avvicina<br />
l'ordinamento della Svizzera, che ha suddiviso i maggiori<br />
Cantoni in collegi, nessuno <strong>dei</strong> cyiali nomina un numero di deputati<br />
superiore a cinque.<br />
'^ Abbiamo veduto, del pari, che nella Francia, quando si<br />
discusse la <strong>legge</strong> elettorale ora vigente e tutto il partito liberale<br />
sostenne con tanto ardore lo scrutinio dì lista, non si ebbe in mira<br />
lo scrutinio invariabilmente provinciale.<br />
*v Infatti la Relazione parlamentare <strong>dei</strong> deputati Ricard e<br />
Marcère, con cui fu proposto di mantenere nella nuova <strong>legge</strong><br />
elettorale lo scrutinio di lista, dopo aver confutato gli argomenti<br />
coi quali lo si combatteva in riguardo alla difficoltà nell'elettore<br />
di conoscere e scegliere troppo numerosi canliidati, conchiudeva:<br />
" L'obbiezione tuttavia ha il suo valore, e la Commissione doveva<br />
tenerne conto. Su questa via, e mantenendo sempre l'unità della<br />
provincia, la questione si riduceva a fissare la proporzione <strong>dei</strong><br />
nomi che si dovevano ammettere sopra ogni lista. I nostri onorevoli<br />
colleghi, Jozon e Rolland, avevano preparato un eccellente lavoro<br />
di scrutinio di lista a cinque nomi; nella Commissione il nostro<br />
onorevole collega Delsol propose lo scrutinio a sei nomi ; la Commissione<br />
ha creduto dover adottare lo scrutinio a nove nomi. Essa<br />
ha fissato questa cifra per la-considerazione che lo scrutinio a nove<br />
è quello che modifica meno lo stato di cose presente, perchè sei<br />
dipartimenti soltanto vengono divisi: innovare il meno possibile,<br />
talee la regola a cui la Commissione si è sforzata di rimanere<br />
fedele ".<br />
'^ Nella discussione, il relatore Ricard fece ripetutamente<br />
osservare, che le liste di dieci, undici, dodici nomi nessuno lo<br />
sosteneva; che proponevasi un sistema misto; che dalla Commissione<br />
accettavasi anche un numero minore di nomi. E nella<br />
discussione medesima il Gambetta, propugnando eloquentemente<br />
lo scrutinio di lista, dichiarò innanzitutto che nelle sue considerazioni<br />
intendeva riferirsi non allo scrutìnio di lista puro e semplice,<br />
ma allo scrutinio di lista quale Io avevano presentato i<br />
F
192 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
deputati Rolland e Jozone che egli e i suoi amici accettavano.<br />
" Per questi motivi la vostra Commissione non accettò in<br />
via assoluta lo scrutinio provinciale, lo ammise, come nel progetto<br />
ministeriale, in quelle provincie, cui non sono assegnati più<br />
di cinque deputati. Per tal modo però i vantaggi del collegio<br />
provinciale sono assicurati a 28 provincie su 69 " {Relaz. ZANAR-<br />
DELLi, pag. 134-137).<br />
33. Eliminato lo scrutinio di lista provinciale, la Commissione<br />
esaminò se dovesse adottare, come alcuno avrebbe creduto preferibile,<br />
Io scrutinio di lista per circondario. Ma sembrò di gran<br />
lunga meno accettabile lo scrutinio provinciale, per le seguenti<br />
ragioni :<br />
*' Mentre il circondario, secondo le opinioni di molti, vuoisi<br />
far cessare anche come compartimento amministrativo, meno che<br />
mai sarebbe il caso di farne la base dell'ordinamento elettorale.<br />
" Il circondario,' tranne m alcune parti d'Italia ove corrisponde<br />
alle antiche provincie, e una divisione meramente artificiale,<br />
non fondata sopra tradizioni, relazioni, affinità naturali. Non<br />
vi sarebbe quindi alcuna ragione speciale per far coincidere i nuovi<br />
collegi coi circondari. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale francese del 1875 cadde<br />
appunto in questo errore di prendere a base della circoscrizione<br />
elettorale politica il circondario, aggravandolo anzi col disegnare<br />
dentro ai confini di questo il collegio uninominale.<br />
« Ma guardando poi direttamente gli effetti elettorali del<br />
collegio di circondario, ci sembra che esso aggraverebbe in molti<br />
casi gli inconvenienti dello scrutinio uninominale ; poiché gli interessi<br />
locali <strong>dei</strong> singoli circondari, colla pluralità <strong>dei</strong> deputati a<br />
molti di essi necessariamente attribuite, verrebbero a premere<br />
maggiormente sugli eletti, ponendo così un più poderoso ostacolo<br />
a non poche riforme.<br />
" Oltre di ciò, pel numero di deputati spettante a ciascun<br />
circondario, avremmo insieme congiunti i danni dello scrutinio<br />
uninominale e di un troppo esteso scrutinio di lista. Infatti molti<br />
circondari, un terzo circa di essi, per la loro popolazione continuerebbero<br />
a nominare un deputato SXDIO, rimanendo cosi mantenuto<br />
nei medesimi lo scrutinio uninominale che si vuole eliminare:<br />
la <strong>Camera</strong> sarebbe eletta per due quinti in collegi da uno o due<br />
deputati, cioè con tutti i vizi del sistema presente. Per converso<br />
poi non pochi circondari, come quelli di Napoli, Firenze, Torino,<br />
Milano, Roma e simili, avrebbero da nominare più di 6 e fino a 10<br />
deputati ciascuno, un numero quindi che presenterebbe gli stessi<br />
inconvenienti per i quali non si accettarono i collegi provinciali.<br />
Si avrebbero precisamente3 circondari chiamati ad e<strong>legge</strong>re dieci<br />
deputati ciascuno (Napoli, Torino, Firenze) ; 2 con 8 deputati (Roma<br />
e Milano) ; 2 con 7 (Genova e Palermo) ; ed uno con 6 (Bologna).<br />
Cinque circondari avrebbero 5 deputati ciascuno; 11 ne avrebbero<br />
4; 38 ne avrebbero 3; 70 ne avrebbero 2 e 63 un solo ; 2 in-
JH'<br />
1<br />
r^ i'^f<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 193<br />
fine, avendo una popolazione inferiore alla metà del quoziente<br />
che darebbe diritto alla nomina d'un deputato, non ne potrebbero<br />
e<strong>legge</strong>re alcuno in proprio e dovrebbero essere aggregati, per<br />
quanto riguarda le elezioni, ad uno <strong>dei</strong> circondari finitimi.<br />
« E poi, come dimenticare che le provincie Venete e di<br />
Mantova non si suddividono in circondari ed i distretti vi sono<br />
troppo minuscoli per costituirne collegi, sicché per farli corrispondere<br />
ai circondari delle altre partì del Regno, converrebbe<br />
pure^ in qualche modo aggrupparli, o sostituirvi con ispeciale<br />
trattamento la circoscrizione provinciale?<br />
" Con questo sistema si dovrebbe anche necessariamente<br />
modificare la rappresentanza di alcune provincie; non già perchè<br />
vi sia cresciuta o scemata, in proporzione, la popolazione delle<br />
medesime, ma per il modo con cui essa è distribuita fra i diversi<br />
circondari '? {Relaz. ZANARDELLI, pag. 136-37).<br />
34. Nella Commissione fu anche proposto di non mutare punto<br />
la circoscrizione <strong>dei</strong> collegi, limitandosi ad aggruppare i collegi<br />
singolari a cinque, a quattro, e piìi specialmente a tre, seguendo<br />
un sistema del quale offeriva qualche esempio la <strong>legge</strong> spagnuola.<br />
Ma nemmeno tale proposta sembrò alla Commissione accettabile.<br />
Fu del pari respinta quando si presentò poi reiteratamente alla<br />
<strong>Camera</strong>. Imperocché questo aggruppamento numerico e simmetrico<br />
di collegi, mentre non avrebbe alcun significato, manterrebbe<br />
e ribadirebbe i difetti gravissimi della composizione degli attuali<br />
collegi, romperebbe l'unità provinciale anche in quelle provincie<br />
in cui essa può essere mantenuta, farebbe, in osservanza del<br />
numero uniforme, una eterogenea compagine di popolazioni non<br />
unite da alcun legame.<br />
« Per farlo toccare con mano, dice il Relatore, basta addurre<br />
alcuni esempi scelti dalle provincie che stanno sugli estremi<br />
limiti del territorio dello Stato , d'onde l'aggruppamento dovrebbe<br />
cominciare. A mo' d'esempio, Sondrio, la cui provincia non ha che<br />
due^coUegi, dovrebbe togliere un deputato a Bergamo o a Como;<br />
cosi ai due collegi di Livorno se ne dovrebbe unire uno della<br />
provincia di Pisa, che resterebbe con quattro, e dovrebbe cedere<br />
un altro <strong>dei</strong> suoi collegi alla provincia di Grosseto. Le provincie<br />
che hanno quattro deputati, quelle che ne hanno sette, dieci, tredici,<br />
diciannove, aggruppando i collegi a tre a tre, ne perderebbero<br />
uno, nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, insieme ad una porzione del<br />
loro territorio. E quelle che ne hanno due, cinque, otto, undici,<br />
quattordici, toglierebbero un rappresentante ad una delle provincie<br />
limitrofe, per costituire insieme con due <strong>dei</strong> loro attuali collegi<br />
il nuovo, che accrescerebbe in sostanza il loro potere politico<br />
a scapito della provincia vicina. E gli in^convenienti di questa<br />
natura aumenterebbero, anziché diminuire, facendo aggruppamenti<br />
di cinque collegi '^ {ReL ZANARDELLI, pag. 137-38).<br />
35. Il progetto ministeriale, respingendo questi diversi sistemi,<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1^ — Voi, IV. 13
194 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATDnS<br />
disegnò perciò di costituire collegi di non più che 5 e non meno<br />
di 3 deputati, fatta eccezione per le provincie alle quali ne spettano<br />
due soli. Queste proposte vennero mantenute e furono<br />
sancite nella <strong>legge</strong>.<br />
Le ragioni per le quali si è scelta la cifra massima di 5 deputati<br />
sono le seguenti : gli autorevoli esempi legislativi d'altri<br />
paesi ; i precedenti della <strong>Camera</strong> subalpina, dove i fautori dello<br />
scrutinio di lista si fondavano sull'argomento che le antiche provincie<br />
del Piemonte avrebbero nominato ciascuna non più di<br />
quattro o cinque deputati ; la necessità di conciliare al metodo<br />
del collegio plurale alcuni <strong>dei</strong> suoi avversari, costituendo appunto<br />
il collegio non troppo vasto, e scemando gl'inconvenienti da essi<br />
attribuiti al metodo stesso ; i pericoli molteplici che deriverebbero<br />
dalja necessità di ammettere la scheda stampata se l'elettore do-<br />
Tesse scrivere un numero di candidati superiore a quattro o<br />
cinque, e di dover prorogare oltre il primo giorno lo scrutinio,<br />
0 costruire sezioni di pochissimi elettori e quindi sfornite di sufficienti<br />
guarentigie. Così pure non fu messa in dubbio la necessità<br />
di costruire in ogni caso i nuovi collegi dentro i confini della provincia<br />
{Relaz. ZANARDELLI, pag. 139).<br />
Accolti questi principii, era pur necessario procedere ad<br />
una suddivisione delle provincie che nominano più di 5 deputati,<br />
per guisa da formarvi collegi di non più di 5 e di non meno di tre<br />
deputati. Il Governo affidò questo compito ad una Commissione,<br />
che lavorò con molta coscienza sotto la presidenza dell'onorevole<br />
Zanardelli, allora a capo del Ministero dell'interno, e formulò<br />
le proprie proposte, serbando su di esse il più assoluto segreto.<br />
Contemporaneamente il Ministero invitava riservatamente i prefetti<br />
a proporre, dal canto loro, un progetto di circoscrizione, e<br />
ne porgeva in una circolare i sorami criteri.<br />
Con questa circolare prescrivevasi che nella formazione <strong>dei</strong><br />
collegi si dovesse tener conto della presente circoscrizione <strong>dei</strong> Circondari,<br />
aggruppando, dove riescisse possibile, più Circondari<br />
0 costituendo un collegio unico nei maggiori. Stabilivasi pure<br />
che la circoscrizione giudiziaria dovesse essere tenuta ferma per<br />
modo che possibilmente il Mandamento non fosse mai frazionato<br />
tra più collegi, per ciò che è pure centro di affari, nucleo<br />
di Comuni dove più facilmente tutti si conoscono, s'incontrano,<br />
hanno modo d'intendersi; ed inoltre, che nella divisione della<br />
Provincia in più circoscrizioni si procurasse di lasciare i minori<br />
residui possibili di popolazione, affinchè il numero degli<br />
abitanti non presentasse soverchie sproporzioni da collegio a<br />
collegio. Determinavasi infine, che si dovessero tenere presenti<br />
i riguardi di contiguità di territorio, le condizioni stradali, la<br />
maggiore o minore facilità di comunicazioni, cercando di formare<br />
collegi omogenei, che costituissero gruppi naturali per comunanza<br />
d'interessi, per relazioai sociali ed economiche, in modo da age-
: )<br />
LEGOE EI4BTTOIIALE POLITICA 195<br />
volare ai cittadini l'esercizio del diritto di yoto ed al paese la<br />
rappresentanza d'ogni interesse.<br />
I prefetti compirono con sollecitudine il proprio lavoro, e<br />
trasmisero al Ministero le relative proposte, accompagnate da brevi<br />
relazioni, nelle quali svolgevano le ragioni da cui erano stati<br />
indotti a formularle. Ora avvenne, che di 42 provincie con più<br />
di 5 deputati, ben 35 furono divise nell'identico modo, dai prefetti<br />
e dalla Commissione ministeriale, o con differenze di lievissima<br />
importanza, che furono subito tolte, interpellando i prefetti,<br />
0 chiamandoli persino a conferire colla Commissione. <strong>La</strong>onde il<br />
relatore della Commissione parlamentare dice giusto che ^ nessuna<br />
maggiore presunzione poteva darsi che la combinazione accolta<br />
fosse razionale, di quella che deriva dall'essere stata adottata<br />
da persone diverse, che si accordarono in essa senza alcuna intelligenza<br />
precedente; segno, ci sembra, che la combinazione medesima<br />
era veramente suggerita ed imposta dalla natura delle cose<br />
{Relaz, ZANARDELU, pag. 148),<br />
36. Giova però tener conto delle seguenti giustissime osservazioni<br />
: u Quando si esaminano le circoscrizioni elettorali, è<br />
necessario mettersi in mente prima, che in esse molti inconvenienti<br />
sono assolutamente inevitabili. E già difficile formare buone<br />
circoscrizioni amministrative e giudiziarie, come l'esperienza ha<br />
dimostrato; e quindi assai più difficile è il formare buone circoscrizioni<br />
elettorali; poiché in queste ultime la necessità di non<br />
allontanarsi di molto dalla media della popolazione stabilita per<br />
ogni collegio, costringe a separare talvolta da un collegio alcune<br />
popolazioni, che, senza tali limiti, vi troverebbero posto più appropriato<br />
che altrove,<br />
« Ad ogni modo noi, dallo studio coscienzioso che intorno<br />
vi ponemmo, dalle molte domande che ci pervennero, dai desiderii<br />
che continuamente ci furono espressi, dalle informazioni ed osservazioni<br />
incessanti che avemmo dai nostri colleghi i quali vollero<br />
illuminare ed aiutare l'opera nostra, traemmo argomento e guida<br />
per modificare, per cercar di migliorare, quanto era possibile, le<br />
circoscrizioni che erano state proposte dal Ministero, Fu un'opera<br />
lunga, paziente, faticosa, perchè, come vedrete dalle proposte che<br />
vi facciamo, quasi tutte le circoscrizioni del Regno vennero in<br />
qualche parte mutate. Talvolta per secondare convenienze speciali,<br />
abbiamo adottato collegi da tre deputati quando la suddivisione<br />
della provincia sarebbe pure stata possibile in collegi da<br />
quattro o da cinque, sebbene noi preferiamo in via astratta questi<br />
ultimi, sembrandoci che collegi d'una popolazione da duecentomila<br />
a trecentomila abitanti, e composti forse fin d'ora di quindici a<br />
ventimila elettori, siano assai acconci ad una utile applicazione<br />
dello scrutinio di lista.<br />
^* I mutamenti che abbiamo introdotti dipendono in parte<br />
da circostanze affatto speciali ai cingoli collegi, da ogserYazioni
196 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
che per ciascuno di essi ci furono fatte; ma in parte dipendono<br />
anche da ragioni d'indole più generale.<br />
'^ Così una prima cagione di mutamenti è derivata dalla<br />
preaccennata deliberazione di conservare a ciascuna provincia il<br />
numero <strong>dei</strong> deputati che oggi la rappresentano. Per questo solo<br />
riguardo la Commissione si trovò obbligata a proporre una nuova<br />
e diversa circoscrizione per 18 provincie, per le provincie, cioè,<br />
di Torino, Genova, Milano, Pavia, Padova, Verona, Treviso, Firenze,<br />
Roma, Napoli, Aquila, Chieti, Avellino, Caserta, Salerno,<br />
Bari, Cosenza, Palermo; mentre la provincia di Mantova, divisa<br />
nel progetto ministeriale in due collegi, venne a costituire un<br />
collegio unico.<br />
« Altre numerose differenze derivarono da alcune norme<br />
generali che abbiamo adottato. Così abbiamo creduto, per meglio<br />
ottenere lo scopo di congiungere tra loro popolazioni affini, di<br />
non costringerci dentro le strette di una assoluta uniformità di<br />
popolazione. Cosi, inoltre, per rispettare tradizioni ed abitudini<br />
che hanno un certo valore, seguimmo per lo più la presente circoscrizione<br />
elettorale, per modo che gli attuali collegi si trovino<br />
chiusi tutti interi nelle nuove circoscrizioni, o in altri termini i<br />
nuovi collegi risultino integralmente composti di alcuni <strong>dei</strong> collegi<br />
esistenti.<br />
« Ciò però non poteva avvenire nei trenta collegi formati di<br />
mandamenti e Comuni appartenenti a provincie diverse,.... i quali<br />
devono essere di necessità spezzati, qualunque <strong>dei</strong> sistemi di voto<br />
plurale si adotti, per restituire le singole parti di essi alle provincie<br />
cui appartengono.<br />
i' In altri casi ancora facemmo eccezione alla regola^ e spezzammo<br />
alcuni degli odierni collegi, quando, cioè, od essi stessi<br />
spezzavano troppo e senza alcuna ragione circondari e mandamenti;<br />
0 non avevano facili comunicazioni fra le diverse loro<br />
parti, e in alcuni casi nemmeno la continuità territoriale; od<br />
erano formati di popolazioni poco affini; oppure quando col loro<br />
accoppiamento puro e semplice si avrebbe avuto una soverchia<br />
sproporzione di popolazione nei nuovi collegi. Nell'aggruppamento<br />
di pi-ù collegi si è avuta cura altresì, ogniqualvolta dovevasi<br />
suddividere una provincia in due o pili circoscrizioni disuguali, di<br />
costituire la più grande intorno al capoluogo della provincia. Procurammo<br />
inoltre che i maggiori Comuni costituiscano ciascuno un<br />
collegio unico, il che non si è potuto conseguire per il Comune di<br />
Napoli, il quale avrebbe esso solo nove deputati, pur tenendolo<br />
diviso dagli altri Comuni che lo circondano e costituiscono quasi<br />
altrettanti sobborghi della grande città » {Relaz. ZANARDELLI,<br />
pag. 147-149).<br />
37. Durante la discussione del progetto di <strong>legge</strong>, cosi in seno<br />
alla Commissione parlamentare, come ho già ricordato, che nella<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati sorse più volte l'idea di affidare la forma-
f\<br />
••ri<br />
r<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 197<br />
zione della circoscrizione elettorale ad una o più speciali Commissioni.<br />
Dapprima si trattava di rimettere il disegno delle nuove<br />
circoscrizioni nelle provinole di sei o più deputati a Commissioni<br />
speciali, composte di alcuni consiglieri provinciali eletti dai Consigli<br />
rispettivi ed appartenenti ai diversi circondari della provincia,<br />
uno per ciascheduno di questi, del presidente e del procuratore del<br />
Re <strong>dei</strong> tribunali aventi sede nella provincia stessa, del direttore del<br />
Genio civile, e di un delegato governativo, sotto la presidenza del<br />
presidente del Consiglio provinciale. Le deliberazioni di questa<br />
Commissione avrebbero dovuto essere motivate, e venire pubblicate<br />
nei giornali della provincia, e poscia affisse in tutti i Comuni<br />
della medesima con facoltà di reclamo da parte <strong>dei</strong> Consigli comunali<br />
e degli elettori. Sopra questi reclami, avrebbe pronunciato il<br />
suo giudizio una Commissione centrale, composta di sei delegati<br />
della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, tre consiglieri di Stato, tre consiglieri<br />
della Corte <strong>dei</strong> conti e tre consiglieri della Corte di cassazione di<br />
Roma {Relaz. ZANARDELLI, pag. 151).<br />
<strong>La</strong> proposta mirava essenzialmente ad agevolare Fopera<br />
della Commissione ed in pari tempo ad evitare il pericolo di promuovere<br />
nella <strong>Camera</strong> stessa discussioni speciali e minute, per le<br />
quali mancassero elementi di sicuro giudizio e che potessero parere<br />
suscitate da interessi e sentimenti individuali o di campanile. « Se<br />
non che, malgrado questi incontrastabili vantaggi dell'accennata<br />
proposta, non parve possibile sottrarre al voto della <strong>Camera</strong> un<br />
argomento così delicato ed importante. Gli interessi delle popolazioni,<br />
in ciò che riguarda l'esercizio della loro stessa sovranità,<br />
devono essere tutelati dai rappresentanti che queste si sono eletti.<br />
<strong>La</strong> materia elettorale è materia essenzialmente politica e riguardo<br />
alla quale un'assemblea politica non può e non suole abdicare.<br />
Perciò, anche negli altri Stati retti da libere istituzioni, è stabilito<br />
che tali circoscrizioni debbano farsi per ÌQ^ge, <strong>La</strong> stessa<br />
complicatissima tabella delle presenti circoscrizioni francesi, coi<br />
suoi 533 collegi, fu determinata dalla <strong>legge</strong> 24 dicembre 1875;<br />
poiché la <strong>legge</strong> elettorale del 30 novembre precedente aveva<br />
prescritto (art. 14) che il quadro delle circoscrizioni dovesse essere<br />
stabilito mediante una <strong>legge</strong> e non possa essere mutato che per<br />
<strong>legge</strong> " {ivi), E la Commissione si attenne a questo principio.<br />
38. Ma il principio non venne mantenuto integro dalla <strong>Camera</strong>.<br />
Per procedere ad una piii equa distribuzione <strong>dei</strong> collegi a 5 deputati<br />
tra le varie regioni dello Stato, in quanto è possibile, si<br />
propose, infatti, di dare facoltà al Governo, sentita una speciale<br />
Commissione, composta di sei deputati e sei senatori e presieduta<br />
dal ministro <strong>dei</strong>rinterno, d'introdurre nella tabella delle circoscrizioni<br />
alcune variazioni intese a distribuire più equamente, tra le<br />
varie regioni d'Italia, i collegi nei quali si nominano cinque deputati,<br />
e dove fu accolto il metodo del voto limitato, coll'unica riserva<br />
di non aumentarli a più di 38, e non scemarli a meno di 33.
198 LEGO! iPOLl'flC*AI»ÌMllÌftSTRA.fìVE<br />
<strong>La</strong> Corntnissìone venne eletta appetta approvata la <strong>legge</strong><br />
sullo scrutinio di lista {Sén. del Regno, 15 maggio, Cam. <strong>dei</strong>dep.,<br />
18 maggio), e noi pubblicheremo la nuova circoscrizione elettorale,<br />
tenendo conto delle modificazioni che in seguito ai lavori<br />
di essa vi saranno introdotte, nei limiti e per gli intenti determinati<br />
dalla <strong>legge</strong> e Secondo le spiegazioni date dall'on. Zanardelli<br />
al Senato (5 màggio 1882).<br />
ART. 47. Ogni Colleeio è divìso in sezioni. <strong>La</strong> d<br />
fatta per Comuni in guisa che il nùmero degli eleiperiore<br />
a 400 né inferiore a 400<br />
Quando<br />
Comune siano in nu<br />
mero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo ali<br />
ìttori a quelli <strong>dei</strong> Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi<br />
Art. 48. <strong>La</strong> ripartizione del Comune in sezioni è fatta dal<br />
utorità comunale.<br />
<strong>La</strong> costituzione delle sezioni comprendenti più comuni (<br />
frazioni di Comuni, e la designazione del capoluogo della<br />
dove debbono riunirsi eli elettori, è fatta con decreto Real<br />
Quando la lontananza dal capoluogo della sezione o le<br />
condizioni della viabihtà rendano difficile l'esercizio del diritto<br />
ìlettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100<br />
ilettori, purché il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.<br />
1. Legislazione precedente, è site riforme.<br />
2. Le sezioni del Collegio: sistemi diversi»<br />
3. Il voto al Comune. Legislazione comparata.<br />
n avore<br />
6. Motivi delle risoluzioni accolte dalla Ce<br />
7. Applicazione delle risoluzioni medesime.<br />
8. Conseguenze pratiche.<br />
9. Formazione delle sezioni elettorali.<br />
Emendamenti<br />
n<br />
IL Risoluzioni provvisorie.<br />
formazione delle<br />
sezioni<br />
14. Si risolvono alcuni dubbi sulla costituzione, delle sezioni.<br />
15. Criteri per la suddivisione in sezioni <strong>dei</strong> Comuni con più di 400<br />
elettori.<br />
1. Questi due articoli presentano alcune notevoli differenze<br />
cogli art. 64, 65 della <strong>legge</strong> anteriore, ai quali corrispondono. Le<br />
differenze sono state determinate dall'aumento grande del numero<br />
deffli elettori, dalla convenienza di limitare le facoltà del notere
J-<br />
^'><br />
- - ^ • j ,<br />
• - • ^<br />
LEOGÈ ELÈtTORALE POLITICA 199<br />
esecutivo nella costituzione delie Sezioni, e dalla necessità di<br />
tener conto delle comodità degli elettori e insieme delle esigenze<br />
d'una buona elezione.<br />
<strong>La</strong> divisione del collegio in sezioni ha per base il Comune,<br />
anziché il Mandamento. <strong>La</strong> divisione del Comune in più sezioni<br />
spetta all'autorità comunale; Taggregazione di piii Comuni o frazioni<br />
di Comune in sezionie deve essere fatta per decreto reale.<br />
Il massimo degli elettori d'una sezione continua ad essere limitato<br />
a 400; il minimo, anziché a 200, viene fissato a cento, e<br />
può scendere per eccezione a 50, anziché a soli 40, Si domandano<br />
però condizioni speciali, come sono la lontananza del Comune da<br />
quello assegnato a capoluogo della sezione, ovvero la mancanza<br />
0 difficoltà delle strade.<br />
Secondo il progetto ministeriale, che era stato accolto dalla<br />
Commissione, il minimo ordinario degli elettori di una sezione<br />
non poteva scendere al disotto di duecento. <strong>La</strong> circoscrizione si<br />
determinava nella <strong>legge</strong> ; le variazioni successive si dovevano fare<br />
per decreto reale preceduto da relazione motivata da pubblicarsi<br />
nella Gazzetta ufficiale del Regno.<br />
Le questioni che si agitarono in proposito in seno alla<br />
Commissione parlamentare, e rinnovate poscia alla <strong>Camera</strong> condussero<br />
alla presente redazione sono lucidamente riassunte nella<br />
Relazione.<br />
2. « Uno degli argomenti su cui abbiamo rivolto speciale attenzione<br />
è quello della suddivisione <strong>dei</strong> collegi elettorali in sezioni,<br />
le quali, secondo alcuni, dovrebbero essere numerose quanti sono<br />
i Comuni, secondo altri invece dovrebbero essere costituite per<br />
modo da raccogliere gli elettori nei principali centri del collegio.<br />
Ragioni di incontrastabile valore si adducono a favore <strong>dei</strong> due<br />
opposti sistemi, di ciascuno <strong>dei</strong> quali non manca esempio in altre<br />
legislazioni. P>a questi contrari sistemi il Ministero, nel suo<br />
progetto, adottò un termine medio, che la Commissione ha creduto<br />
di dover approvare.<br />
3. « <strong>La</strong> votazione per Comune é in generale adottata negli<br />
Stati Uniti, nella Svizzera, nella Grecia e nella Francia. Quivi<br />
però di vivissime discussioni é stato argomento il luogo del voto.<br />
Ognuno ricorda la vivacità e l'eloquenza con cui, sotto la Ristorazione,<br />
il Royer-Collard sosteneva la necessità di sottrarre<br />
relettore, nel momento del voto, alle piccole influenze di campanile.<br />
Nelle discussioni intorno alla Costituzione del 1848 ed alla<br />
<strong>legge</strong> elettorale del 1849, la parte democratica dell'Assemblea<br />
francese, con uguale fermezza ed ardore, in agitatissime tornate,<br />
combattè il voto al Comune propugnato pertinacemente dai conservatori,<br />
di cui si rese facondo e veemente interprete il Montalembert.<br />
'^ 11 Governo provvisorio della repubblica, nel proclamare<br />
col decreto 5 marzo 1848 il suffragio universale e lo scrutinio di
200 LEGGI P0LITIC0-A3mi>'lSTKATIVE<br />
lista, aveva accresciuto bensì il numero delle circoscrizioni, perchè<br />
prima, di regola, votavasi al capoluogo del collegio, ma in<br />
questo aumento non aveva creduto di andare più in là del voto<br />
per mandamento {canton), E parve poscia all'Assemblea Costituente<br />
cosi importante il non lasciar mutare il luogo del voto che<br />
volle inscrivere questa stessa regola della votazione al capoluogo<br />
del mandamento nella Costituzione (art. 30), vincolando in questa<br />
parte le facoltà legislative; ammise soltanto che, per circostanze<br />
locali, il mandamento potesse essere diviso in più circoscrizioni,<br />
alle condizioni che sarebbero determinate dalla <strong>legge</strong> elettorale.<br />
E la <strong>legge</strong> elettorale determinò che tale divisione non potesse<br />
eccedere il numero di quattro circoscrizioni, e che anche nel<br />
caso in cui il numero di elettori d'una circoscrizione fosse cosi<br />
numeroso da dover essa venire divisa in sezioni, la sede di ogni<br />
sezione dovesse sempre essere il capoluogo della circoscrizione<br />
medesima e non potesse trasportarsi in altri Comuni. Fu l'art. 3<br />
del decreto napoleonico del 2 febbraio 1852 che stabili il voto per<br />
Comune, mantenuto per tutto il tempo dell'Impero. Il Governo<br />
della Difesa nazionale richiamò in vigore quella parte della <strong>legge</strong><br />
del 15 marzo 1849 che sanciva il principio del voto per mandamento,<br />
ed alla sua volta una <strong>legge</strong> speciale del 10 aprile 1871<br />
ristabili il voto per Comune.<br />
4. " In favore del medesimo stanno ragioni assai gravi, ed a<br />
prima giunta pare difatti irrecusabile l'utilità di portar Turna,<br />
come suol dirsi, alla porta dell'elettore. Imperocché il voto al<br />
capoluogo, non dirò del collegio o del circondario, ma pur anche<br />
a quello del mandamento, frappone ostacoli materiali che possono<br />
impedire ad un gran numero di elettori l'esercizio del loro diritto,<br />
sopratutto in alcune stagioni dell'anno, e più ancora nel caso di<br />
intemperie, nonché, individualmente per alcuni elettori, nei casi<br />
di vecchiaia, di indisposizione fìsica, di affari che il cittadino con<br />
grave suo danno sarebbe talvolta obbligato a trascurare. Inoltre,<br />
il voto al capoluogo fa alle popolazioni che in esso dimorano<br />
una posizione privilegiata, rendendo.il voto più accessibile agli<br />
uni che agli altri, offendendo l'eguaglianza del comune diritto;<br />
poiché, mentre gli abitanti del capoluogo voterebbero senza ostacolo<br />
e senza noia, quelli <strong>dei</strong> Comuni discosti, pel loro viaggio e<br />
soggiorno nel luogo del voto, verrebbero assoggettati alla triplice<br />
imposta del tempo, della fatica e del danaro. Tale ineguaglianza<br />
sarebbe ancor più manifesta e sentita allargandosi il voto ed<br />
estendendosi a masse di elettori, per i quali un dispendio anche<br />
lieve sarebbe tale aggravio che verrebbe indirettamente a privarli<br />
dell'esercizio del loro diritto, moltiplicando così quelle astensioni,<br />
che una invincibile indifferenza pei pubblici interessi rende già<br />
troppo numerose. Od altrimenti, per far muovere l'elettore, sarebbe<br />
mestieri pagargli il viaggio, la colazione, il desinare, dando<br />
cosi occasione e spinta alla corruzione, a vantaggio <strong>dei</strong> più ricchi
o^<br />
? Ai^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 201<br />
e meno scrupolosi, ed a danno di chi non può spendere o, se anche<br />
potesse, non lo vorrebbe.<br />
5. " Ma se tali considerazioni sono indubbiamente assai gravi,<br />
non sono certamente meno valide e serie quelle che sconsigliano<br />
una tale miriade di centri elettorali. E invero una sola basterebbe<br />
addurne, che presentasi essenzialissima, per non dir decisiva:<br />
quella, cioè, che collocando sezioni in ogni microscopico Comune,<br />
scompare per molti il primo ed indispensabile requisito di buone<br />
elezioni: la libertà e sincerità del voto. Questa^ è la considerazione<br />
principale cui si deve aver riguardo, mentre quella delle<br />
convenienze personali ha di certo grande valore, ma solo in quanto<br />
non comprometta la libertà e la sincerità del suffragio. Ora, come<br />
accennai e come ben dice la Relazione ministeriale, in un piccolo<br />
Comune l'elettore è spesso dominato da influenze locali, influenze<br />
malsane e colpevoli, ma influenze irresistibili, poiché provengono<br />
da persone da cui l'elettore completamente dipende per i suoi<br />
interessi personali, influenze le quali perciò agiscono tirannicamente,<br />
lo sorvegliano, lo seguitano, lo scrutano, hanno modo<br />
sicuro di conoscerne il voto.<br />
« D'altra parte il voto al capoluogo ha il grande vantaggio<br />
dell'avvicinamento degli elettori, dell'attrito che questo avvicinamento<br />
produce, dell'insegnamento cha vi si attinge. Esso conduce<br />
l'elettore in più spirabil aere, ove, oltre a trovare la sua<br />
libertà, può assumere informazioni, scambiare pensieri e giudizi,<br />
e mettersi in grado di dare un voto, non solo coscienzioso, ma<br />
illuminato.<br />
« Né basta: che nei piccoli Comuni, e per il numero e per<br />
la qualità degli elettori, non avvi alcuna garanzia di poter comporre<br />
seggi capaci ed imparziali, da cui poter ripromettersi una<br />
qualsiasi regolarità delle operazioni elettorali.<br />
« E il pericolo di corruzione non è certamente eliminato<br />
per l'evitata spesa di viaggio, poiché colui che per pochi centesimi<br />
è pronto a far mercato del suo diritto elettorale, troverà per<br />
sé più facile e più ghiotto il riceverne il prezzo a casa propria.<br />
" Per tali motivi, dovendosi scegliere senz'altro fra i due<br />
sistemi, anche noi, come il Ministero, ci saremmo piuttosto associati<br />
a quello del voto al capoluogo, che ha pure il suffragio di<br />
autorevoli esempi. Cosi infatti nel Belgio, ove si fecero tante<br />
leggi, anche recentissime, affine di perfezionare la procedura<br />
elettorale, si mantenne sempre la disposizione in forza della quale<br />
per le elezioni legislative gli elettori si radunano al capoluogo<br />
del circondario. Eppure nel Belgio alle urne avvi maggiore intervento<br />
di elettori che presso di noi, dove si vota, non al capoluogo<br />
del circondario, ma a quello del mandamento, dove anzi il mandamento<br />
è spesso diviso in minori sezioni. Nella Francia stessa<br />
vedemmo altrove che il popolo non accorse mai così numeroso<br />
alle urne, come in elezioni nelle quali pure votavasi non al Co
202 LtìGól<br />
mane, ma al capoluogo del mandamento. E nel nostro paese eziandio,<br />
alcune delle leggi elettorali ispirate ad intendimenti più<br />
liberali sì videro propense alle votazioni nei maggiori centri.<br />
Cosi, ad esempio, stabilivasi che gli elettori si dovessero riunire<br />
al capoluogo del collegio elettorale nelle leggi del Farini del 1859,<br />
e nella <strong>legge</strong> della Giunta dello Stato Romano del 1848, al capoluogo<br />
del distretto od a quello del circondario nelle leggi elettorali<br />
napoletane del 1848.<br />
6. " Tuttavia la Commissione, come già accennai, per conciliare<br />
le opposte opinioni, senza adottare il voto al Comune,<br />
accrebbe il numero delle sezioni per modo da evitare ogni inconveniente<br />
derivante dalla soverchia distanza dall'urna dalla dimora<br />
dell'elettore. Il progetto nostro, a differenza dalla <strong>legge</strong> francese<br />
del 1849, non fissa alcun limite alla divisione del mandamento in<br />
minori circoscrizioni, e quando il numero degli elettori rende<br />
necessario l'aumento delle sezioni, la sede di queste ultime, a<br />
differenza pure della <strong>legge</strong> suddetta, colloca in uno <strong>dei</strong> Comuni<br />
componenti la sezione, non nel Comune designato come capoluogo<br />
della circoscrizione. Piìi in là era impossibile andare, senza dimenticare<br />
del tutto le condizioni demografiche del nostro paese.<br />
« Avvi infatti un massimo ed un minimo numero di elettori,<br />
al di sopra ed al di sotto-<strong>dei</strong> quali è impossibile costituire sezioni.<br />
Se un Comune supera quel numero, è necessario dividerlo in sezioni;<br />
se un altro non raggiunge quel minimo, è non meno indispensabile<br />
unirlo ad altri limitrofi. E nello stabilire queste cifre<br />
è necessario tener conto delle astensioni, della minore esperienza<br />
che i nuovi elettori certamente avranno, nonché del maggior<br />
numero di nomi che essi saranno chiamati a scrivere in vece di<br />
un solo.<br />
• 7. " Seguendo perciò il disegno ministeriale, abbiamo creduto<br />
si potesse di regola mantenere per le sezioni il numero massimo<br />
di quattrocento elettori ed il minimo di duecento stabilito nella<br />
vigente <strong>legge</strong>: calcolammo che anche col numero di nomi che<br />
l'elettore deve scrivere secondo il progetto di <strong>legge</strong>, le operazioni<br />
elettorali si possono compiere regolarmente con sezioni di 400<br />
a 200 elettori. In via di massima non credemmo potere scendere<br />
al disotto dì tale mtmmu7n. Imperocché le sezioni di 200 elettori,<br />
ove anche si rendesse maggiore la frequenza alle urne, non darebbero<br />
certo oltre i 170 votanti: ora, con un numero minore di<br />
elettori e di votanti, scemerebbero troppo, sparirebbero quasi,<br />
tutte quelle garanzie delle quali abbiamo in addietro parlato.<br />
« Il maximum di 400 ed il minimum di 200 elettori sono<br />
quelli stabiliti anche nella <strong>legge</strong> belga, secondo la quale sono<br />
complicatissime le forme ilei voto. Per la <strong>legge</strong> spagnuola una<br />
sezione non può comprendere meno di 100 elettori né più di 500<br />
nei distretti rurali, di 1000 negli urbani.<br />
* E noi, in via di eccezione, siamo discesi anche al disotto
vi<br />
tlOaS ELÉftOÈALg Ì^OLlTtOA 203<br />
della <strong>legge</strong> spagnuola^ poiché coli'ultimo capoverso dell'art. 47<br />
abbiamo stabilito, che, quando la situazione topografica di alcuni<br />
Comuni o le condizioni della viabilità rendano difficile l'esercizio<br />
del diritto elettorale, si possano costituire sezioni aventi meno<br />
di 200 elettori, purché il loro numero non sia minore di 50. Sebbene<br />
quest'ultimo numero ci sembri assai.scarso per gli indicati<br />
motivi, pure credemmo necessario di mantenerlo, perchè il rilevante<br />
numero di analfabeti che ancoravi sono in parecchie regioni<br />
d'Italia, potrebbe rendere assai esiguo il numero degli elettori in<br />
Comuni appartati ed abbastanza popolosi.<br />
8* " In forza delle disposizioni adottate, abbiamo intere Provincie<br />
in cui il numero delle sezioni si agguaglia a quello <strong>dei</strong><br />
Comuni. Ciò avviene nelle provincie di Caltanissetta, Siracusa,<br />
Trapani, Grosseto, Livorno, Ferrara, e, tranne per pochissimi<br />
Comuni, in quelle di Bari, Catania, Firenze, Foggia, Girgenti,<br />
Lucca, Napoli, Palermo, Pisa, Potenza, Ravenna e Siena. Invece<br />
nelle provincie di Alessandria, Avellino, Belluno, Benevento,<br />
Bologna, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo,<br />
Forlì, Lecce, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Messina, Modena,<br />
Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Reggio di<br />
Calabria, Reggio d'Emilia, Rovigo, Salerno, Teramo, Treviso,<br />
Verona, Vicenza, e più ancora in quelle di Bergamo, Brescia,<br />
Cagliari, Como, Cremona, Genova, Milano, Novara, Pavia, Porto<br />
Maurizio, Roma, Sassari, Torino, Udine, nelle quali maggior-,<br />
mente abbondano i piccoli e piccolissimi Comuni, sarebbe assolutamente<br />
impossibile identificare la sezione col Comune, che vi è<br />
talvolta cosi microscopico da non consentire nemmeno la for-^<br />
mazione, in qualsiasi modo, dell'ufficio elettorale.<br />
it Infatti, secondo le liste elettorali del 1879, non v'erano<br />
che 486 Comuni i quali avessero almeno 200 elettori; 2920 ne<br />
avevano da 40 a 199 ; 2055 da 20 a 89; 1538 da 10 a 19 ; 793 da<br />
5 a 9; 138 ve n'erano con 4; 130 con 3; 115 con 2; 66 cori 1.<br />
Infine, 34 Comuni distribuiti in nove provincie, le provincie, cioè,<br />
di Como, Bergamo, Milano, Novara, Porto Maurizio, Cagliari,<br />
Sassari, Perugia e Messina, non contavano nemmeno un elettore.<br />
In complesso, come risulta da queste cifre, ben più della metà<br />
<strong>dei</strong> Comuni del Regno annoveravano meno di 40 elettori.<br />
« Il nuovo progetto, pur aumentando considerevolmente il<br />
numero degli elettori, ne darebbe tuttavia alla metà <strong>dei</strong> Comuni<br />
del regno un numero inferiore a quello ritenuto necessario per<br />
avere le guarentigie della libertà e sincerità del voto ed anche<br />
per la normale costituzione <strong>dei</strong> seggi ^ {Relaz, ZANAUDELLI, pagine<br />
186-188).<br />
9. <strong>La</strong> Commissione calcolava, che dopo Tapplicazione della<br />
nuova <strong>legge</strong> il maggior numero <strong>dei</strong> 8260 Comuni, quanti erano<br />
alla fine del 1880, non avrebbe avuto i 200 elettori necessari a formare<br />
sezione, e rispettivamente da 2 a 3 mila Comuni ne avrebbero
204 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
meno di cento. Perciò, modificando in molte parti il progetto del<br />
Ministero, la Commissione aveva formato le sezioni, avendo riguardo<br />
nel comporle allo stato presente delle comunicazioni ed<br />
alle naturali affinità, e tenendo conto di tutte le innumerevoli petizioni<br />
pervenute dalle rappresentanze locali. Queste petizioni fornirono<br />
utili ragguagli, e furono accolte, tranne quelle poche che<br />
erano incompatibili colle norme e coi criteri generali già adottati.<br />
In tal modo i Comuni nei quali gli elettori avrebbero votato senza<br />
loro disagio da 486 erano aumentati a 1383,<br />
10. Nella discussione alla <strong>Camera</strong> gli onorevoli Crispi, Marietti,<br />
ecc., proposero il voto al Comune, L'on. P. Lioy propose<br />
di scendere, anche-senza che vi siano delle ragioni eccezionali, sino<br />
a 50 elettori, computando che in tal guisa soli 759 Comuni sarebbero<br />
rimasti privi dell'urna. L'on. Buonavoglia propose pure di<br />
costituire in sezione tutti i Comuni di più che 50 elettori, lasciando<br />
che gli altri venissero aggregati ad una delle sezioni più vicine,<br />
secondo il voto della Giunta comunale. L'on. Sidney Sonnino suggerì<br />
che l'autorità comunale, dove vi sono più di 400 elettori,<br />
debba procedere alla divisione del Comune in sezioni « contemporaneamente<br />
alla pubblicazione definitiva delle liste elettorali »,<br />
L'on. A. Sanguinetti propose, che fissate una volta le sezioni,<br />
queste non si potessero modificare senza il consenso <strong>dei</strong> Comuni<br />
0 frazioni di Comuni interessati. Il minimo degli elettori avrebbe<br />
dovuto poi scendere sino a 30 secondo una mozione dell'onorevole<br />
Ghiani-Mameli, ed essere mantenuto in ogni caso ad un minimo<br />
di 80 secondo l'onorevole A. Sanguinetti e di 100 secondo<br />
l'onorevole Vare.<br />
L'onorevole ministro Zanardelli cosi rispose ai diversi oratori,<br />
giustificando anche più solennemente che nella Relazione le<br />
proposte sancite nella <strong>legge</strong>:<br />
« Io credo che consentendo il voto al Comune quando il<br />
Comune conti almeno 100 elettori, si scenda a tal limite di cui a<br />
rigore non si potrebbe non accontentarsi, sicché discendere di<br />
più, sarebbe, in via di regola, assolutaiiiente inammissibile. Le<br />
ragioni esposte dall'onorevole Lioy e da altri oratori pel voto al<br />
Comune anche quando il Comune non dia che 40 o 50 elettori,<br />
io stesso non le tacqui ; esse consistono nella uguaglianza<br />
degli elettori innanzi all'urna, e nella convenienza di non obbligare<br />
una parte di essi a percorrere lunga via con perdita di tempo<br />
e di danaro, rendendo loro per tal modo più dififilcile l'esercizio del<br />
proprio diritto, l'adempimento del proprio dovere Ma, d'altra<br />
parte, è pure, a mio credere, incontrastabile che queste considerazioni<br />
di comodità, di convenienza individuale dell'elettore devonsi<br />
conciliare colle altre e più essenziali necessità morali di non<br />
lasciar pesare sulle elezioni le più infeste influenze di campanile;<br />
devonsi conciliare colle garantìe che si ravvisano nella formazione<br />
di uffizi elettorali intelligenti e indipendenti, e in pari tempo con
f\<br />
.1<br />
' j<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 205<br />
quelle che tutelano la libertà e la sincerità del suffragio. Se ciò<br />
non fosse, se si dovesse aver riguardo soltanto alla comodità dell'elettore,<br />
bisognerebbe adottare la proposta che, come l'onorevole<br />
Lioy certamente non ignora, era stata sostenuta nella <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> Lordi in Inghilterra, durante la discussione sulla riforma elettorale<br />
del 1867, che, cioè, si potesse dall'elettore spedire per la<br />
posta la propria scheda agli uffizi elettorali; oppure si dovrebbe<br />
stabilire che s'andasse a raccogliere i voti al domicilio degli elettori.<br />
Questi sarebbero metodi con cui si servirebbe appunto alla<br />
comodità degli elettori. Ma ciò non è certamente consigliabile per<br />
la ragione che dissi; essere, cioè, necessario di conciliare queste<br />
convenienze individuali colle garantìe di libertà, di sincerità, di<br />
regolarità, delle quali ho testé parlato.<br />
« Ora queste garantie, o signori, non le avremmo certamente,<br />
quando per porre una sezione in un Comune bastasse che<br />
vi fossero 40 o 50 elettori. Né per sostenere il contrario si potrebbe<br />
pr-endere norma dal numero di 40 elettori, che, per formare una<br />
sezione, sono ritenuti sufficienti ai termini della <strong>legge</strong> vigente. È<br />
vero che nella ^nedesima è fissato come minimiiyn il numero di<br />
40 elettori. Ma con un suffragio cosi ristretto, come quello che<br />
è dato dalla <strong>legge</strong> vigente, secondo la quale il numero degli elettori<br />
costituisce in media poco più del 2 per cento della popolazione,<br />
non havvi Comune il quale abbia 40 elettori, che non annoveri<br />
presumibilmente da due a tre mila abitanti almeno. E in tali<br />
condizioni io consento che si possa, senza gravi inconvenienti,<br />
costituire un Comune in sezione separata. Ma invece, col corpo<br />
elettorale che verrà dato dalla riforma in discussione, sopratutto<br />
in seguito alla disposizione temporanea che abbiamo votata<br />
quest'oggi e secondo la quale è attribuito l'elettorato a tutti<br />
quelli che danno prova di saper <strong>legge</strong>re e scrivere, la cosa corre<br />
assai diversa. Gli elettori dal 2 per cento della popolazione, saliranno<br />
al 10 per cento; sicché il Corpo elettorale potrà venire ad<br />
essere quintuplicato. Infatti, secondo il censimento della popolazione<br />
del 1871, i maschi maggiori di 21 anni che sapevano <strong>legge</strong>re<br />
e scrivere ascendevano a 2,700,000; ma siccome dal 1871 in poi<br />
le scuole aumentarono e furono più frequentate, cosi io credo che<br />
il prossimo censimento del 1881 accerterà come ascendano a non<br />
meno di 3 milioni i maggiorenni che oggi sanno <strong>legge</strong>re e scrivere ;<br />
il che ci dà appunto un corpo elettorale di oltre il 10 per cento<br />
della popolazione. Ora, posto che gli elettori costituiranno almeno<br />
il 10 per cento della popolazione, ne deriva che ove si formasse<br />
sezione in ogni Comune avente 40 elettori, si voterebbe al Comune<br />
anche in microscopici comunelli di 400 abitanti.<br />
" Ciò posto potete ammettere che non domineranno le<br />
meschinissime influenze di campanile, con sezioni stabilite in Comuni<br />
di 400 0 500 abitanti? Quanto a me credo che intorno a tali<br />
influenze di campanile, nell'ipotesi del voto in ogni piccolo Co-
206 LEGGI POLITIOO-AMMINISTRATIVE<br />
mune, potrei dir cose ben più gravi di quelle che già dissi rispetto<br />
al collegio uninominale.<br />
6' Rammento a tale proposito le eloquenti parole con cui il<br />
Royer-Collard mostrò l'utilità, l'importanza, per conservare al<br />
voto il suo carattere politico, di far trovare l'elettore in un'agglomerazione<br />
numerosa di suoi colleghi, a ciò che possa deporre nell'urna<br />
un voto, non solo coscienzioso, ma illuminato, a fine di<br />
porlo in condizione di conoscere e comprendere lo spirito pubblico,<br />
di scambiare pensieri ed idee, collocandolo in aere più spirabile<br />
e togliendolo ad un cieco isolamento,<br />
« Una seconda evidente ragione per non costituire in sezioni<br />
questi piccoli Comuni, la si ravvisa, come accennai, nella difficoltà,<br />
nella impossibilità di formare uffizi elettorali abbastanza intelligenti<br />
ed indipendenti. E senza uffizi intelligenti ed indipendenti,<br />
non solo sarà facile ogni sorpresa ed ogni broglio, ma saranno<br />
moltiplicate le possibilità di errori, diverranno più probabili le<br />
nullità nelle elezioni. Con collegi che possono avere forse cento<br />
sezioni, le cause di errori e di nullità indubbiamente si accresceranno<br />
a cento doppi... Infatti anche il Dufaure quando fu discussa<br />
siffatta questione nell'Assemblea francese, osservò che quando in<br />
Francia, prima del 1848, le votazioni facevansi al capoluogo del<br />
collegio, le proteste per nullità erano pochissime; che venuto il<br />
decreto del Governo provvisorio del 1848, il quale stabiliva che<br />
le votazioni dovessero seguire al capoluogo del mandamento, le<br />
irregolarità crebbero, le proteste si moltiplicarono, appunto perchè<br />
gli uffizi elettorali erano molto meno intelligenti, e che, perciò,<br />
tali irregolarità sarebbero aum.entate, secondo ogni presunzione,<br />
in proporzione di gran lunga maggiore ove si fosse stabilito il<br />
voto al Comune,<br />
« Queste osservazioni non soltanto sono perfettamente applicabili<br />
al caso nostro, ma vi ha anzi una circostanza che le rende<br />
per noi anche più imperiose e più calzanti. Ed invero, noi abbiamo<br />
riconosciuta la necessità di rendere i seggi elettorali più capaci,<br />
ed introdotta nel nostro disegno di <strong>legge</strong> una disposizione per la<br />
quale, a tale intento si esige che, possibilmente, sia assunto come<br />
segretario dell'ufficio un notaio od un cancelliere di pretura; per<br />
cui sarebbe affatto contraddittorio che rendessimo inattuabile la<br />
disposizione in discorso, moltiplicando le sezioni a dismisura<br />
« Ma, quello che è più, col voto nei piccoli Comuni, scompare<br />
ogni sincerità, ogni libertà, ogni segretezza del voto. Questa sincerità<br />
e questa segretezza non hanno, in quella cerchia ristretta,<br />
alcuna garanzia. L'elettore è soggetto ad influenze che lo circondano<br />
troppo davvicino, che agiscono tirannicamente sopra di lui,<br />
perchà è impossibile non si sappia fra cosi pochi votanti come<br />
ciascuno ha votato, e lo si sa dalle persone da cui l'elettore medesimo<br />
dipende in modo assoluto, pe'suoi interessi materiali, pel<br />
suo pane quotidiano..,..
.1 l'"<br />
.il<br />
I^EGGE ELETTORALE POLJTICA<br />
« Infine, colla proposta di collocare sezioni in ogni centro<br />
di Comune, purché vi siano 40 o 50 elettori, non si tiene conto<br />
delle nostre condizioni demografiche e si mettono in una posizione<br />
ineguale le varie parti d'Italia. Imperocché, per es., in Toscana<br />
c'è il Comune di Capannori, il quale ha 43,000 abitanti e non<br />
ha forse alcun centro che abbia più di 1000 abitanti; ivi perciò<br />
gli elettori delle varie frazioni del Comune sono molto più distanti<br />
dal centro cui dovrebbero recarsi, di quello che siano distanti fra<br />
loro molti Comuni della provìncia di Como e d'altre provincie dove<br />
i Comuni sono piccoli e dove quindi quelle che altrove sono frazioni<br />
costituiscono invece unità comunali.<br />
" Avuto riguardo a queste considerazioni, parmi di poter<br />
dire senza esitazione, che la Commissione aveva già abbondato<br />
assai nella formazione delle sezioni, stabilendo per le medesime<br />
un minimum di 200 elettori, e costituendo un numero di sezioni<br />
che sta fra le 3000 e le 4000, cioè quasi una sezione, in media,<br />
ogni due Comuni. E tale essendo la media, ne viene che in molte<br />
Provincie, in quelle nelle quali un po'grossi sono i Comuni,<br />
ognuno di essi forma una sezione.<br />
iv Tutto ciò premesso, mi pare di mostrare una grande arrendevolezza,<br />
ammettendo un minimum di 100 elettori per sezione,<br />
mentre se scendessi ancora di più mi sembrerebbe impossibile<br />
evitare i gravissimi inconvenienti <strong>dei</strong> quali ho parlato " {Attiparlamentari,<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, Legisl. XIV, Sess. i, Discussioni,<br />
27 giugno 1881, pag. 6627-6633).<br />
11, <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, in seguito alla mozione dell'onorevole<br />
Ercole, rinviava alla Commissione il titolo terzo della <strong>legge</strong><br />
colle tabelle delle sezioni e <strong>dei</strong> collegi elettorali. Riproposto dalla<br />
Commissione alla <strong>Camera</strong> detto titolo, e messo in relazione con<br />
la deliberazione della <strong>Camera</strong> sopra il mantenimento del collegio<br />
uninominale, l'art. 45 nella seconda tornata del 27 giugno è stato<br />
approvato nella seguente dizione: " l'elezione <strong>dei</strong> deputati è fatta<br />
a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione<br />
attualmente in vigore ". Ma nella seconda tornata del 29 giugno,<br />
essendo stata invitata la Commissione a riferire, incominciando<br />
dal primo articolo della <strong>legge</strong>, le modificazioni, che si fossero<br />
rese necessarie per gli emendamenti mano mano adottati nel corso<br />
della discussione, la Commissione propose all'art. 45 di togliere<br />
il riferimento alla circoscrizione attualmente in vigore, e di ristabilire<br />
la dizione di prima. L'articolo 45 venne quindi definitivamente<br />
adottato nei termini sopracitati, per cui, invece di riferirsi<br />
*' alla circoscrizione attualmente in vigore «, si richiamava<br />
*^ alla circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla pre- -<br />
sente <strong>legge</strong> e che fa parte integrante della medesima «. L'onorevole<br />
presidente della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati avvertiva, che la<br />
tabella era stata distribuita colle circoscrizioni attuali, ed anche<br />
sopra invito dell'onorevole deputato Gayalletto o-ssicurarva, che<br />
207
208 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
i^ se fosse incorsa qualche omissione, qualche duplicazione, per<br />
la fretta dello stampare, siccome si trattava d'una questione di<br />
fatto, così, prima di essere ristampata, detta tabella sarebbe stata<br />
corretta con tutte le cautele che per questo scopo sono necessarie<br />
». <strong>La</strong> tabella delle circoscrizioni elettorali ristampata e corretta,<br />
fu distribuita al Senato. Ma nonostante le avute diligenze,<br />
erano corsi errori non pochi né lievi, di che l'Ufficio centrale venne<br />
messo in sull'avviso da particolari richiami. Specialmente non si<br />
era tenuto bastantemente conto delle aggregazioni <strong>dei</strong> Comuni e<br />
delle nuove denominazioni di essi, ed i collegi elettorali quindi<br />
non erano riusciti ben designati, mentre poi la <strong>legge</strong> non conteneva<br />
più alcuna disposizione che esprimesse mantenute le precedenti<br />
circoscrizioni. Venivano anzi trasmesse dall'on. deputato<br />
Vacchelli all'ufficio centrale nuove rettificazioni per quanto concerne<br />
i collegi elettorali della provincia di Cremona, perchè l'ufficio<br />
centrale del Senato avesse a introdurle nella tabella delle circoscrizioni.<br />
Intanto lo stesso Ministero dell'interno, con lettera 20<br />
settembre al direttore della segreteria del Senato, trasmetteva il<br />
quadro delle correzioni occorrenti alla tabella delle circoscrizioni<br />
<strong>dei</strong> collegi elettorali in conseguenza della deliberazione presa dalla<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />
In seguito a queste correzioni la tabella dovette tornare<br />
innanzi alla <strong>Camera</strong> per esservi approvata nella forma, colla quale<br />
Yenne pubblicata insieme alla <strong>legge</strong> elettorale del 22 gennaio 1882.<br />
Ma la successiva <strong>legge</strong> 7 maggio sullo scrutinio di lista rese inutile<br />
tutto questo lavoro, poiché i vecchi collegi colle sezioni loro<br />
scomparvero davanti ad essa. E noi pubblichiamo perciò non le<br />
tabelle annesse alla <strong>legge</strong> del 22 gennaio, bensì quelle che vennero<br />
approvate per Decreto reale secondo la circoscrizione sancita nella<br />
<strong>legge</strong> 7 maggio 1882 e modificata con successivo Decreto.<br />
12. Il Ministero si era riservato di pubblicare la nuova tabella<br />
delle sezioni appena fossero decretatele nuove liste elettorali. A tal<br />
uopo furono emanate frattanto ai prefetti le seguenti istruzioni:<br />
t^ Non appena siano pervenute le liste approvate dai Consigli<br />
comunali, i signori prefetti ne faranno eseguire uno spoglio onde<br />
accertare il numero complessivo degli elettori inscritti nei singoli<br />
Comuni; ed in base a questo spoglio mi trasmetteranno al più<br />
presto le loro proposte rispetto a quelle sezioni per la costituzione<br />
delle quali è necessario un decreto reale: tenendo presente che<br />
ogni Comune o frazione di Comune ha diritto di formare una<br />
sezione a sé, quando conti almeno 100 elettori, ed anche soli 50,<br />
ove la lontananza da altri centri e le condizioni della viabilità<br />
giustifichino questo provvedimento eccezionale.<br />
« Per fare tali proposte non occorre che le liste siano state<br />
approvate dalla Commissione provinciale, poiché, giusta l'art. 106<br />
della nuova <strong>legge</strong>, nelle prime elezioni alle quali sarà applicata la<br />
<strong>legge</strong> stessa, non sarà cagione di nullità il fatto, chein una sezione
-^<br />
j' \<br />
LEGGE ELETTORAIiE POLITICA 209<br />
si trovi inscritto un numero di elettori maggiore ó minore di quello<br />
richiesto negli articoli 47 e 48. In questo modo il Governo del Re<br />
potrà provvedere in tempo opportuno alla esecuzione delle disposizioni<br />
contenute nei due capoversi dell'art. 48 della <strong>legge</strong> «.<br />
13. <strong>La</strong> tabella annessa al progetto di <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882<br />
non dava, come dissi, la suddivisione <strong>dei</strong> collegi in sezioni, ma<br />
soltanto la composizione <strong>dei</strong> collegi medesimi. Ripresentando il<br />
progetto separato sullo scrutinio di lista la Commissione vi allegò<br />
soltanto la tabella delle circoscrizioni, che dà la composizione<br />
<strong>dei</strong> nuovi collegi, non quella delle sezioni. E furono invece<br />
trasmesse, come si è detto, ai prefetti le norme opportune a raccogliere<br />
i materiali per costituirle.<br />
Nei progetto di <strong>legge</strong> presentato nel 1878 dal Ministero,<br />
la tabella delle sezioni era stata costruita nella supposizione che<br />
gli elettori aumentassero appunto a due milioni, cioè riuscisse<br />
quadruplicato il numero attuale. Ma si era tenuto fermo il minimo<br />
di 200 elettori per sezione, costituendo sezioni minori, presumibilmente<br />
non inferiori a 50 elettori, là dove era necessario.<br />
Questa necessita veniva determinata, a nostro avviso : da assoluta<br />
mancanza di strada; da una distanza superiore agli otto o dieci<br />
chilometri; dalTeccentricità del Comune; dall'esservi nell'unico<br />
Comune al quale sarebbesì potuto aggregare una popolazione<br />
elettorale soverchiante il numero di 400. Nell'aggruppare i Comuni<br />
che ci lasciavano presumere liste di men che 200 elettori,<br />
non si è seguito un criterio uniforme. Si badò alla maggior popolazione,<br />
alla centralità del Comune scelto a capoluogo della<br />
sezione, alla sua ubicazione, sopra o presso a linee ferroviarie od<br />
a strade che lo rendessero facilmente accessibile ed a molte altre<br />
condizioni studiate minutamente, di caso in caso, sulle carte topografiche.<br />
Venne pur tenuto conto, nei limiti dalla <strong>legge</strong> consentiti,<br />
di tutti i desideri! e le osservazioni, in numero strabocchevole,<br />
trasmessi da autorità locali e deputati.<br />
Siccome quella tabella, insieme alle liste ed alle osservazioni<br />
mandate dai prefetti, servì pure di base per determinare le sezioni<br />
<strong>dei</strong> nuovi collegi, si è creduto opportuno di dirne qualche parola,<br />
mentre la tabella che risultò definitivamente approvata si allega<br />
al presente commento, insieme a quella delle circoscrizioni.<br />
14. <strong>La</strong> divisione <strong>dei</strong> collegi in sezioni è una disposizione d'ordine<br />
pubblico, intesa ad assicurare la regolarità ed il buon<br />
andamento delle operazioni elettorali, evitando il soverchio affollamento<br />
degli elettori, e la confusione e il tumulto che ne potrebbero<br />
derivare. Perciò nel Parlamento subalpino si_ ritenne, che<br />
se nessun disordine era avvenuto, l'elezione non rimaneva viziata<br />
r<br />
dalla inosservanza di questa disposizione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputali,<br />
collegio di Pancalieri, alez. Badariotti, 9 maggio 1848; collegio<br />
di Bonneville, 5 gennaio 1858, elez. Pelloux, ecc. Nel primo caso<br />
vi erano in una sezione 450 elettori; nel secondo 407).<br />
LEGGI SPECIALI. —Serie 1* — VoL IV. 14
210 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
r<br />
Nel Parlamento italiano non si sollevò alcuna questione a<br />
tale riguardo. Giova però osservare, che non poche sezioni elettorali<br />
dovevano essere ben lungi dal corrispondere alle condizioni<br />
stabilite dalla <strong>legge</strong>. Specie in Sicilia, vi erano parecchi Comuni<br />
di meno che quaranta elettori, e formavano tuttavia sezione. Né<br />
il fatto fu mai motivo ad annullare le elezioni ivi seguite.<br />
11 dubbio si fa più grave sotto l'imperò della nuova <strong>legge</strong>,<br />
quando si tenga conto delle disposizioni transitorie dell'art. 106.<br />
*' Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata questa <strong>legge</strong>,<br />
non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi<br />
inscritto un numero di elettori maggiore di quello richiesto dagli<br />
articoli 47 e 48 ». Quindi, nelle successive elezioni, il fatto che<br />
in una sezione vi siano piii di 400 o meno di 50 elettori, a rigore<br />
di <strong>legge</strong>, dovrebbe importare la nullità dell'elezione.<br />
Il numero degli elettori di cui bisognerà tener conto è quello<br />
portato dalle liste definitivamente approvate. Non sarebbe dunque<br />
cagione di nullità il fatto che essendo inscritti, per esempio, sopra<br />
una lista definitivamente approvata 50 elettori, e venendo uno di<br />
questi a morire, il numero degli elettori si trovasse ridotto a 49,<br />
e la sezione non fosse stata aggregata ad altra vicina prima della<br />
elezione.<br />
Nel computo del numero degli elettori, in base al quale i collegi<br />
elettorali sono suddivisi in sezioni, non si tiene conto di quelli<br />
che sono inscritti sulla lista separata per trovarsi nelle condizioni<br />
dell'art. 14. Il diritto elettorale, infatti, è per essi sospeso, e<br />
sebbene alcuno possa riacquistarlo in tempo debito per farne uso,<br />
viene quasi a occupare, nel computo totale, il posto di quelli che<br />
lo perdessero dopo l'approvazione definitiva delle liste.<br />
Però se per effetto di queste eventuali aggiunte di elettori<br />
il numero di quelli ascritti ad una sezione, che non superavano<br />
i 400 secondo le liste definitive, venisse di fatto a superare questa<br />
cifra, l'elezione sarebbe valida.<br />
15. Come devono essere fatte le sezioni elettorali nei Comuni<br />
che comprendono più di 400 elettori? Nel formare le sezioni si<br />
deve seguire l'ordine alfabetico della lista generale o aggruppare<br />
;ii elettori per quartieri, cantoni, rioni, ecc.? Nella legislazione<br />
belga, oltreché <strong>dei</strong> Comuni, si parla anche delle frazioni di Comuni<br />
e perciò parrebbe che la questione dovesse essere risolta nell'ultimo<br />
senso. Ma nella maggior parte <strong>dei</strong> grandi Comuni si tiene la<br />
regola contraria, seguendo l'ordine alfabetico della lista generale.<br />
Nella nostra <strong>legge</strong> non era possibile fissare un criterio generale;<br />
ma a suo tempo saranno certo date in proposito le opportune<br />
istruzioni. Nei Comuni rurali, dove il numero degli elettori<br />
supera i 400 sarà conveniente dividerli per frazioni di Comune,<br />
specie se queste sono lontane una dall'altra. Negli urbani, invece,<br />
sarà preferibile la divisione alfabetica, pur mantenendo anche la<br />
divisione per mandamenti, che era già nella <strong>legge</strong> precedente. A
^ F<br />
LEGGE ELETTORAf.E POLITICA 211<br />
cotesto modo gli elettori saranno costretti a minori disagi e nelle<br />
città, dove i cambiamenti di domicilio sono più frequenti, ne seguiranno<br />
minori inconvenienti.<br />
ART. 49. I Collegi elettorali sono convocali dal Re.<br />
Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione<br />
<strong>dei</strong> Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono<br />
decorrere almeno quindici giorni.<br />
1. Disposizione dello Statuto.<br />
2. Motivi del unimmo termine.<br />
3. Legislazione eoYrvparata,<br />
4. In guai giorno debbano seguire le elezioni.<br />
1. L'art. 9 dello Statuto, del quale il presente è un'applicazione,<br />
dice « il Re convoca in ogni anno le due Camere ; può<br />
prorogarne le sessioni e disciogliere quella <strong>dei</strong> deputati ; ma in<br />
quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro<br />
mesi ". <strong>La</strong> convocazione della <strong>Camera</strong> si fa appunto convocando<br />
prima i collegi elettorali a formarla. Il che deve essere fatto per<br />
guisa che non decorrano dallo scioglimento della <strong>Camera</strong> alla<br />
convocazione della nuova più di quattro mesi.<br />
2. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> provvede anche a guarentire gli elettori da<br />
una convocazione troppo affrettata, e che tolga loro ogni agio di<br />
prepararsi alle elezioni, si che queste vengano compiute di sorpresa.<br />
11 decreto che convoca i collegi deve essere pubblicato<br />
almeno quindici giorni prima di quello pel quale sono intimate le<br />
elezioni, lasciando così agli elettori uno spazio minimo di due<br />
settimane.<br />
Le stesse disposizioni devono applicarsi anche nel caso di<br />
elezioni parziali, e in nessun caso è lecito al potere esecutivo di<br />
violarle o menomarle in alcuna guisa.<br />
3. Qualsiasi altra forma di convocazione <strong>dei</strong> collegi elettorali<br />
sarebbe incostituzionale. <strong>La</strong> costituzione e la <strong>legge</strong> elettorale del<br />
Belgio dichiarano invece che " le Camere si riuniscono di loro<br />
pieno diritto il secondo martedì di novembre, a meno che non<br />
siano state anteriormente convocate dal Re '». 11 Re ha il diritto<br />
di convocare le Camere e di scioglierle, sia separatamente, sia<br />
simultaneamente, e gli elettori devono essere convocati nel termine<br />
di quaranta giorni. Ma la riunione ordinaria <strong>dei</strong> collegi<br />
elettorali per sostituire i deputati e i senatori uscenti ha sempre<br />
luogo il secondo martedì di giugno {Costit.y art. 70, 71; Code<br />
élect,, art. 87).<br />
<strong>La</strong> Costituzione francese del 1791 autorizzava le assemblee<br />
primàrie ed elettorali a riunirsi di pien diritto ogni due anni, cioè<br />
le primarie la prima domenica di marzo,'le elettorali l'ultima.<br />
Secondo la Costituzione dell'anno in i collegi elettorali si riunivano<br />
di pien diritto il P e 20 germinale d'ogni anno.
212 LEGOl POLITICO-AMMINlSTRATn^<br />
<strong>La</strong> Costituzione dell'anno TIII attribuì la convocazione <strong>dei</strong><br />
collegi al potere esecutivo, principio mantenuto nell'art. 36 del<br />
senatusconsulto 4 agosto 1802, nella <strong>legge</strong> 5 febbraio 1817 e nelrarticolo<br />
40 della <strong>legge</strong> 19 aprile 183L Secondo la Costituzione<br />
del 1848 sii elettori erano convocati con una <strong>legge</strong> promulgata<br />
quarantacinque giorni prima della fine della legislatura, e se la<br />
<strong>legge</strong> mancava, si riunivano di pieno diritto trenta giorni dopo<br />
la fine di quella. Secondo l'articolo 4 del decreto 2 febbraio 1852,<br />
tuttora in vigore, i collegi elettorali sono convocati da un decreto<br />
del potere esecutivo, e l'intervallo tra la promulgazione del decreto<br />
e la convocazione <strong>dei</strong> collegi è di venti giorni almeno.<br />
Secondo la costituzione degli Stati Uniti e la maggior parte<br />
degli Statuti repubblicani gli elettori si radunano di pieno diritto;<br />
nelle monarchie rappresentative sono in generale convocati dal<br />
potere esecutivo, cioè dal Re, che ne è il capo, con decreto controfirmato<br />
dal Ministro <strong>dei</strong>Tinterno.<br />
4, Alcune leiiislazioni elettorali determinano che le elezioni<br />
abbiano a seguire in giorno di domenica, o di festa riconosciuta<br />
dallo Stato. Ciò non è sempre avvenuto nelle elezioni del Parlamento<br />
subalpino, ma è consuetudine costantemente osservata nel<br />
regno d'Italia. Così per le elezioni generali, che per le parziali,<br />
gli elettori si convocano in giorno di domenica, e nella successiva<br />
domenica segue il ballottaggio.<br />
ART. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano<br />
ascritti.<br />
Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni<br />
nel medesimo fabbricato^ ed ogni sezione deve avere una<br />
sala propria.<br />
1. Motivi di queste disposizioni,<br />
2. L'elettore non può votare in una sezione diversa da quella cui è<br />
ascritto,<br />
3. Perchè si evita Vaggloraeraymnto di piU che due sezioni,<br />
4. Del locale nel quale debbono seguire le elezioni,<br />
1. E necessario che le elezioni seguano ordinatamente, ed a<br />
questo scopo sono anzitutto intese le due disposizioni contenute<br />
in questo articolo.<br />
Per il risultato dell'elezione sarebbe indifferente che il cittadino<br />
votasse in qualsiasi sezione del collegio nel quale egli ha<br />
il domicilio politico. Ma le ragioni che determinarono il legislatore<br />
a dividere il collegio in sezioni esigono che l'elettore voti in<br />
quella alla quale è ascritto, dove trova persone piìi conosciute<br />
per formare il seggio, e dove può essere meglio stabilita là di lui<br />
identità personale.<br />
Le liste elettorali <strong>dei</strong> Comuni che fanno parte della sezione<br />
si trovano infatti nella sala dove la sezione stessa si raduna. E
p. ' ^ k ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 213<br />
se il Comune è diviso in più sezioni, vi si trova quella parte della<br />
lista sulla quale sono inscritti gli elettori assegnati alla sezione<br />
medesima. Ne deriverebbero perciò confusioni gravissime se gli<br />
elettori potessero votare altrove che nella sezione sulla cui lista<br />
trovasi il loro nome. Nell'avviso che essi ricevono dal sindaco, a<br />
norma dell'art. 43, dev'essere, atal uopo, indicata anche la sezione<br />
alla quale l'elettore è ascritto, e designato il luogo dove essa si<br />
riunisce. Questa designazione deve essere pure ripetuta nell'avviso<br />
di convocazione degli elettori.<br />
2. Nessun motivo potrebbe autorizzare gli elettori di una sezione<br />
a votare in un'altra. Quindi se anche nella sezione dove sono<br />
ascritti non fosse possibile formare il seggio elettorale, e quindi<br />
procedere alla votazione, nessun elettore potrebbe recarsi a votare<br />
in un'altra sezione {Cam. <strong>dei</strong> clep., Collegio 2° di Sassari, elez.<br />
Crispo, 2 febbraio 1855). Cosi se un elettore non potesse recarsi<br />
alla sezione cui appartiene per forza maggiore, come sarebbe la<br />
piena di un torrente che gli intercettasse la^strada, egli non potrebbe<br />
votare in un'altra (Ca^/^. <strong>dei</strong>dep., Coli, di <strong>La</strong>ri, elez. Panattoni,<br />
15 dicembre 1860).<br />
Se tuttavia in questi casi l'elettore per errore o per dolo votasse<br />
in una sezione diversa dalla propria, non sarebbe punito a<br />
norma dell'articolo 95 — a meno non avesse votato anche nella<br />
propria — ma il suo voto sarebbe nullo, e nulla l'elezione, se<br />
il voto avesse potuto avere su di essa un'influenza decisiva.<br />
3. Due sezioni possono essere convocate nel medesimo fabbricato,<br />
però in sale diverse. Non basterebbe una divisione provvisoria,<br />
costruita in unasala ampia, per accogliervi duesezioni, avendo<br />
provveduto la <strong>legge</strong> a tale separazione perchè ciascuna delle due<br />
sezioni possa attendere tranquillamente al proprio compito, senza<br />
alcun pericolo di confusione, o di qualsiasi perturbazione.<br />
A tal uopo sì è anzi vietato di raccogliere più di due sezioni<br />
nel medesimo fabbricato, onde evitare che fuori delle sale elettorali,<br />
ma nei loro accessi o nell'immediata vicinanza si agglomeri<br />
un numero troppo grande di elettori. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> belga consente di<br />
convocare sino a 5 sezioni in diverse sale dello stesso edifizio ; ma<br />
la disposizione della nostra, che ha più numerosi esempi nelle<br />
altre, è molto più opportuna.<br />
4. Nulla dice la <strong>legge</strong> quanto all'edifizio nel quale gli elettori<br />
possono essere convocati. Nelle repubbliche italiane del medio<br />
evo, come oggi ancora nel Portogallo e in qualche altro Stato, gli<br />
elettori si raccoglievano nelle chiese. In Inghilterra, in Ungheria,<br />
in Danimarca e altrove le elezioni si fanno all'aperto, in un prato,<br />
in una piazza, dove si costruiscono palchi e steccati all'uopo.<br />
Dopo la <strong>legge</strong> inglese del 1872, che introdusse il voto segreto,<br />
se ha luogo votazione, questa segue preferibilmente nei locali<br />
scolastici. Ed altre leggi raccomandano espressamente di profittare<br />
anzitutto di questi e d'altri affini.
214 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Nel Belgio si è notato che talvolta qualche sezione elettorale<br />
fu convocata in una osteria; il mal uso, che basta a togliere il<br />
necessario prestigio alle operazioni elettorali, fu segno a severe<br />
censure nella tornata del 23 maggio 1877 alla Carriera <strong>dei</strong> rappresentanti.<br />
" Conviene perciò che gli uffizi elettorali siano convocati<br />
in luoghi che abbiano destinazione pubblica. In mancanza<br />
d'altri locali convenienti gioveranno all'uopo le scuole comunali «<br />
{Coynment., ecc. pag, 183-184).<br />
Si dovranno assegnare anche tra noi alle riunioni delle singole<br />
sezioni locali i quali abbiano una destinazione pubblica. In<br />
ogni Comune di più che 50 elettori vi è una sala comunale e una<br />
scuola; in quelli che rie hanno più di 400 vi sono parecchi locali<br />
(scuole, pretura, ecc.) <strong>dei</strong> quali si potrà trarre profìtto. Si dovrà<br />
procurare che la sala sia abbastanza capace: non è però necessario<br />
che essa sia tale da contenere 400 elettori, potendo questi aspettare<br />
il loro turno così in locali attigui, che esternamente, purché<br />
siano osservate tutte le altre disposizioni della <strong>legge</strong> intese<br />
a guarentire la sincerità e la libertà delle elezioni.<br />
ART. 51. Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente<br />
dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno <strong>dei</strong> presidenti<br />
se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero<br />
di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti<br />
sulle liste elettorali della sezione stessa.<br />
L'uso di altre schede è vietato.<br />
1. Motivi.<br />
2. Precedenti nella giurisprudenza parlamentare.<br />
3. Legislazione e giurisprudenza comparata.<br />
1. Le disposizioni di questo articolo, che non hanno correlazioni<br />
nella <strong>legge</strong> anteriore, mirano a togliere di mezzo alcuni<br />
dubbi che possono sorgere sulTautorità cui spetta fornire le<br />
schede, e ci introduce a parlare delle guarentigie aggiunte alla<br />
<strong>legge</strong> perchè l'elettore debba usare necessariamente la scheda<br />
che gli viene consegnata dall'ufficio. Perciò essa viene, come si<br />
vedrà in seguito, bollata, e il bollo dev'essere fornito all'ufficio<br />
dalla stessa autorità comunale cui spetta di fornire le schede.<br />
Q<br />
collegi, in<br />
grazia di una buona consuetudine. Ma non si riteneva motivo<br />
sufficiente ad annullare determinate schede il fatto che la carta<br />
fosse diversa da quella distribuita dall'ufficio {Giuntaparlam.,<br />
Coli, di Anagni, elez. Martinelli, 5 die. 1874). Cosi pure si era<br />
ritenuto che la diversità del colore della carta sulla quale furono<br />
scritte le schede non è argomento valevole per rendere nulla l'elezione,<br />
in ispecie quando cotesta diversità può trovare ragionevole
216 LEGGI POr.ITICO-AMMlNISTRATIVB<br />
L'ufficio provvisorio, composto del presidente e <strong>dei</strong> quattro<br />
scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce<br />
consultiva.<br />
ART. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane<br />
del giorno nel quale è indetta l'elezione.<br />
1. L'ufficio provvisorio può diventare definitivo.<br />
2. Il presidente dell'ufficio provvisorio.<br />
3. Gli scrutatori.<br />
4. Il segretario.<br />
5. Parenti nelVufflcio.<br />
6. Non elettore membro dell'ufficio.<br />
7. Ritardo di un membro dell'ufficio pì^ovvisorio.<br />
8. Mancanza di un membro dell'ufficio provvisorio.<br />
9. Ora fissata per il principio dell'elezione.<br />
1. <strong>La</strong> costituzione dell'ufficio provvisorio assume nella nuova<br />
<strong>legge</strong> una più grande importanza, perchè Tart. 62 dispone che<br />
passata un'ora dalla sua costituzione, cioè alle 10 antimeridiane,<br />
se non vi sono presenti nella sala almeno venti elettori, l'ufficio<br />
provvisorio diventa definitivo,<br />
2. Perciò si è procurato che la presidenza dell'ufficio provvisorio<br />
venisse tenuta da un magistrato, aggiungendo al presidente<br />
e ai consiglieri della Corte d'appello, al presidente, ai vice-presidenti<br />
e ai giudici del tribunale di circondario, i pretori e vicepretori.<br />
Solo in mancanza di un magistrato la presidenza dell'ufficio<br />
è affidata al sindaco, a un assessore o ad un consigliere del<br />
Comune per ordine di anzianità.<br />
3. Invece <strong>dei</strong> due elettori più anziani, insieme ai due più giovani,<br />
fanno da scrutatori due consiglieri del Comune nel quale<br />
si raduna l'assemblea elettorale, e i due elettori *più anziani sono<br />
chiamati a tenerne le veci solo quando quelli manchino, ovvero<br />
vi sia nel Comune un numero di sezioni superiore alla metà del<br />
numero <strong>dei</strong> consiglieri comunali.<br />
Il giorno precedente a quello dell'elezione la Giunta comunale<br />
deve radunarsi ed estrarre a sorte due consiglieri per ciascuna<br />
sezione, secondo il numero d'ordine delle sezioni medesime. Si è<br />
voluto con ciò provvedere perchè non sia possibile alcun accordo<br />
preventivo coi candidati o coi loro rappresentanti, inteso ad alterare<br />
in qualunque modo il risultato dell'elezione.<br />
Se dopo aver assegnati tutti i consiglieri comunali, due per<br />
ciascuna sezione restano ancora alcune sezioni, si chiameranno in<br />
queste a far da scrutatori i due elettori più anziani. Cosi se uno<br />
<strong>dei</strong> due consiglieri assegnati ad una sezione od anche entrambi<br />
non si trovassero presenti nella sala dell'ufficio alle ore 9, saranno<br />
chiamati a tenerne le veci i due elettori più anziani.<br />
Nulla osta che i consiglieri che debbono fare da scrutatori<br />
in una sezione siano elettori in un'altra, perchè possono recarsi
TV<br />
^ \<br />
LEGOE ELETTORAr,E POLITICA 217<br />
irì questa a votare appena sia costituito il seggio definitivo, e se<br />
questo non si costituisse, ma diventasse tale il provvisorio, possono<br />
sempre allontanarsi uno per volta dalla sala e recarsi a dare<br />
il loro voto nella sezione alla quale sono inscritti.<br />
Non può essere causa di nullità delTelezione il fatto che non<br />
sono stati scelti a scrutatori nell'ufficio provvisorio i due più anziani<br />
e i due più giovani in modo assoluto, fra tutti gli elettori<br />
presenti. Non è perciò necessario di aver sott'occhio la fede di<br />
nascita; gioverà però procurare che le disposizioni della <strong>legge</strong><br />
siano osservate nel miglior modo possibile {Giuntapariani., 1875,<br />
Coli, di Serrastretta, elez. Cefali).<br />
4. L'ultimo comma dell'art. 52 è inteso a chiarire un dubbio<br />
insorto a proposito del segretario dell'ufficio provvisorio. Spesso<br />
è accaduto che è stato chiamato all'ufficio di segretario uno che<br />
non era elettore.<br />
<strong>La</strong> Giunta parlamentare delle elezioni deliberò in più d'una<br />
occasione, che l'essersi prescelto a segretario dell'ufficio un non<br />
elettore è irregolarità non sostanziale, sì che l'elezione non ne<br />
rimane viziata (Coli, di Nola, 1875, elez. Cocozza; Coli. d'Iseo,<br />
1874, elez. Zanardelli) ; specialmente se l'ufficio, appena si accorse<br />
di tale irregolarità, vi pose riparo prima che avessero principio le<br />
operazioni elettorali (Collegio di Spilimbergo, 23 giugno 1873,<br />
elez. Sandri). Ritenevasi motivo di nullità quando risultasse che<br />
il segretario non elettore avesse abusato dell'incarico indebitamente<br />
conferitogli (Coli, di Feltro, 1875, elez. Alvisi). A togliere<br />
però tali dubbi ed evitare questi possibili inconvenienti la <strong>legge</strong><br />
ha determinato che il segretario, pur senza avere voce deliberativa,<br />
sia scelto fra gli elettori, e si intende, possibilmente ma non<br />
necessariamente fra i presenti, od almeno tra quelli della sezione<br />
0 del collegio.<br />
5. Dell'ufficio elettorale provvisorio possono far parte anche<br />
persone congiunte in parentela non essendo ciò in alcun modo<br />
vietato dalla <strong>legge</strong> {Giunta parlam., 2 luglio 1870, Coli, di Bivona,<br />
elez. Di Belmonte, e cfr. Cam. <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1853,<br />
Coli, di Cicagna, elez. Moja)^<br />
6. L'essere stato chiamato a sedere nell'ufficio provvisorio di<br />
una sezione un non elettore può costituire nullità, se l'ufficio<br />
provvisorio diventa definitivo, oppure il non elettore vota per la<br />
costituzione di questo, o per la nomina del deputato. Anche sotto<br />
l'impero della <strong>legge</strong> precedente se un non elettore veniva chiamato<br />
a far parte del seggio provvisorio l'elezione non era viziata<br />
quando Terrore era a tempo conosciuto e riparato {Giunta<br />
parlom.. Coli, di Manoppello, 22 dicembre 1870, elez. <strong>La</strong>nciano).<br />
7. Se chi è chiamato a presiedere l'ufficio non è presente nella<br />
sala alle ore 9, si deve attendere la sua presenza per insediare<br />
l'ufficio medesimo. Tale massima non si applica però agli altri<br />
membri dell'ufficio, quando si trovi al suo posto il presidente
218 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
{Giunta parlam., 14 febbraio 1871, Coli, di Tropea, elezione<br />
Tranfo).<br />
8. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale ha qui una lacuna: se uno <strong>dei</strong> membri<br />
dell'ufficio provvisorio non si trova al suo posto, ovvero, ancorché<br />
presente non accetta? Nel primo caso il Codice elettorale belga<br />
(art. 104, <strong>legge</strong> 1881) punisce gli assenti, che non hanno presentato<br />
in tempo le loro giustificazioni, onon si trovano al loro posto,<br />
quando non sia per legittimo impedimento, con una multa da 50 a<br />
200 franchi, applicandolo stesso principio della <strong>legge</strong> sulla giurìa.<br />
Ed è una sanzione tanto più opportuna, che le gravi pene comminate<br />
in casi molteplici ai membri dell'ufficio definitivo, e la probabilità<br />
che il provvisorio diventi tale possono allontanarne molti<br />
cittadini; essa però manca nella nostra <strong>legge</strong>.<br />
Qualora non fosse assolutamente possibile di trovare tutti<br />
quattro gli scrutatori, la Caaiera ha ritenuto che basti la presenza<br />
di tre, specie se dal verbale risulta che, interpellati gli<br />
elettori presenti, il presidente ebbe da tutti un rifiuto {Giunta<br />
parlam., 24 aprile 1872, Coli, di Macomer, elez. Cugia). Se gli<br />
scrutatori sono due soli le operazioni sono nulle (Coli, di Monreale,<br />
2 die. 1865, elez. Orlando), e se anche fosse ridotto a due<br />
per effetto di successive rinuncie, deve essere completato. Solo nel<br />
caso in cui dal verbale non consti in qual guisa siasi provveduto<br />
a tale indispensabile operazione, e nel tempo medesimo non siano<br />
notati richiami dai membri dimissionari o da altri elettori, si<br />
deve presumere che il completamento sia regolarmente avvenuto<br />
(Coli, di Isili, 1875, elez. Serpi).<br />
9. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> assegna un'ora fissa al principio delle operazioni<br />
elettorali, onde evitare agli elettori qualsiasi perdita di tempo.<br />
Anche la <strong>legge</strong> belga assegna per la costituzione dell'ufficio, con<br />
cui principiano )e operazioni elettorali, l'ora delle 9 antimeridiane.<br />
<strong>La</strong> fissazione dell'ora in cui debbono cominciare le elezioni<br />
coll'insediamento dell'ufficio provvisorio è specialmente necessaria<br />
a cagione della maggior durata che lo scrutinio avrà secondo la<br />
nuova <strong>legge</strong>. L'ora stabilita si può tenere per convenientissima in<br />
ogni stagione, ed è molto opportuno che sia la stessa per tutto<br />
il Regno.<br />
Nel Belgio si ritenne che la convocazione degli elettori per<br />
un'ora diversa fosse causa di nullità dell'elezione; però con molte<br />
eccezioni e riserve, come nel caso in cui fossero presenti nell'ora<br />
in cui si apre la votazione, quasi tutti gli elettori della sezione,<br />
e le operazioni si compissero nel termine dalla <strong>legge</strong> assegnato,<br />
ovvero, più generalmente, nel caso di forza maggiore.<br />
ART. 54. <strong>La</strong> sala delle elezioni deve essere divisa in due<br />
compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con<br />
un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.
..t<br />
.•i><br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 219<br />
Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso<br />
stanno sii elettori durante*la votazione; nell'altro siede Tiif-<br />
ficio elettorale.<br />
<strong>La</strong> tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che<br />
li elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione.<br />
Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere<br />
isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente.<br />
2. Importanza del segreto del voto e necessità di meglio guarentirlo.<br />
3. Il voto palese. Legislazione comparata.<br />
4. Argom^enti in favore del voto palese.<br />
5. Argomenti in favore del voto segreto.<br />
6. Il voto segreto. Legislazione comparata.<br />
7. Le guarentigie del voto segreto.<br />
8. Motivi dell'articolo presente.<br />
9. <strong>La</strong> sala elettorale: disposizione tipica.<br />
10. Il tramezzo.<br />
IL Le due parti della sala.<br />
12. 7 tavoli.<br />
13. Giurisprudenza parlamentare.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> anteriore conteneva soltanto questa disposizione :<br />
« <strong>La</strong> tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da<br />
quella dell'ufficio ; quest'ultima, cui siedono il presidente, gli scrutatori<br />
ed il segretario, è disposta in modo, che gli elettori possano<br />
girarvi intorno durante Io squittinio <strong>dei</strong> suffragi " (Art. 81).<br />
<strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong>, in questo articolo, come in altri successivi, ha<br />
provveduto in modo più completo ed efficace alla tutela del<br />
segreto del voto.<br />
2. Scrisse a tale proposito l'on. Relatore della Commissione<br />
parlamentare : « Nello studiare il procedimento elettorale, le<br />
forme della votazione, un intento che ha sempre guidato la Commissione<br />
non meno che il Ministero, quello si fu di assicurare la<br />
segretezza del voto, e con essa la sua libertà, la sua sincerità, la<br />
sua moralità; e questo intento, in una <strong>legge</strong> elettorale, è di si<br />
grande importanza, che l'ultima e.minuziosissima <strong>legge</strong> belga,<br />
approvata nellasessione del 1877-78, non altro si propose, secondo<br />
che scrisse il suo relatore, De Moreau d'Andoy, se non precisamente<br />
questo scopo elevato, questo interesse supremo della segretezza<br />
del voto. E noi. sappiamo, non solo per l'assidua voce della<br />
stampa, ma per le istanze stesse che a noi direttamente vennero<br />
presentate, che anche in Italia il conseguimento di questo essenzialissimo<br />
fine è vivamente richiesto dalla pubblica opinione, alle<br />
cui rimostranze porgono frequente occasione i colpevoli artifizi<br />
coi quali appunto si tenta di violare il segreto e di attentare alla<br />
sincerità <strong>dei</strong> suffragio.
220 LSG-Gl POLinCO-AMMINISTRATIVE<br />
3. " Non è che tutti reputino utile tale segreto; che ognuno sa<br />
come, all'opposto, v'abbiano molti i.quali giudicano pressoché<br />
essenziale all'indole delle istitu^oni libere l'aperta pubblicità del<br />
voto, sancita dalle leggi di molti Stati, e di taluno anche fra<br />
quelli in cui è piii vivo e profondo il sentimento della libertà. Il<br />
principio del voto palese è applicato nelle elezioni della Danimarca,<br />
della Prussia, della Baviera, dell'Ungheria, di alcune provincie<br />
austriache; esso fu inscritto in parecchie Costituzioni degli Stati<br />
<strong>dei</strong>rrinione americana e della Confederazione elvetica; e l'Inghil<br />
terra lo mantenne fino a pochi anni addietro con gelosa tenacità,<br />
reputandolo quasi una fiera divisa del popolo britannico e respingendo<br />
per oltre sessant'anni i bill che continuamente proponevausi<br />
per abolirlo. Nella Francia, ove il segreto del voto fu sempre<br />
considerato come uno <strong>dei</strong> principii cardinali del diritto pubblico,<br />
i redattori della Costituzione del 1793, quasi per istudio di conciliarlo<br />
colle dottrine del Rousseau, di cui essi erano ferventi<br />
discepoli, il quale aveva dichiarato che il segreto del voto non<br />
può convenire che ad un popolo corrotto ed a cittadini i cui voti<br />
siano venali, avevano stabilito che !e elezioni si facessero a scrutinio<br />
segreto o ad alta voce, a scelta di ogni votante.<br />
4. » A sostegno del voto palese, di cui è propugnatore autorevole<br />
lo Stuart Mill, si adduce che esso toglie nella vita politica<br />
la dissimulazione e l'ipocrisia; che obbliga tutti i cittadini a<br />
manifestare le proprie opinioni, trattiene gli elettori dal votare<br />
per motivi che non possano confessare e di cui debbano vergognarsi.<br />
Si aggiunge che l'anima e la vita del sistema rappresentativo<br />
dev'essere la pubblicità, la quale male si proscriverebbe<br />
nell'atto del voto che è la base essenziale di tutto il sistema; che<br />
il voto medesimo essendo un dovere pubblico, deve essere dato<br />
alla luce del sole, sottoposto al sindacato del pubblico; deve<br />
essere esercitato in quelle condizioni di responsabilità che gli<br />
danno carattere di serietà, di franchezza, di moralità.<br />
5. « Ma queste considerazioni, se sono giustissime e non confutabili<br />
in astratto, data una società di uomini eguali, o di uomini<br />
su cui nulla possano le necessità <strong>dei</strong> materiali interessi, male<br />
rispondono alle condizioni della vita reale. E queste appunto sono<br />
tali da far sì che la pubblicità tolga ogni libertà, ogni sincerità,<br />
ogni indipendenza del voto. Colia pubblicità tale libertà e tale<br />
indipendenza sarebbero del tutto compromesse, inceppate dal<br />
timore di eccitare i risentimenti del potere, o quelli del padrone,<br />
del proprietario, del creditore, del cliente da cui l'elettore dipende ;<br />
sarebbero compromesse dalla stessa influenza e prepotenza <strong>dei</strong><br />
partiti, trovandosi ovunque uomini violenti che esercitano una<br />
vera dittatura sugli uomini deboli, timidi, pacifici. E tali ragioni<br />
acquistano tanto maggior forza, quanto più si estende il suffragio,<br />
quanto più il corpo elettorale è composto di persone la cui posizione<br />
rende loro più diflScile l'indipendenza, perchè votando vse-
i<br />
_ h<br />
J ^<br />
LliGGE EIETTORALE POLITICA 221<br />
condo coscienza perderebbero forse il pane quotidiano per se<br />
e per le proprie famiglie. .E perciò fu osservato in Inghilterra<br />
essere uno scherno l'estendere il voto alle classi popolari mantenendolo<br />
palese, poiché con ciò attribuivasi un diritto senza dare<br />
il modo di liberamente esercitarlo. Sotto questo aspetto il voto<br />
secreto è la protezione <strong>dei</strong> deboli, di coloro che dipendono da<br />
altri, che hanno una esistenza precaria, che sono quindi soggetti<br />
ad ogni specie di influenze e di coazioni.<br />
" Lo scopo della elezione, in altri termini, essendo quello<br />
di conoscere la volontà <strong>dei</strong>-cittadini, è evidente che questa volontà<br />
non si può veramente conoscere se non quando l'elettore può<br />
esprimerla fedelmente, secondo coscienza, senza preoccuparsi<br />
delle conseguenze che gliene possono derivare.<br />
« Infine il voto segreto può porre un qualche freno alla<br />
venalità, scemarne i malefici effetti, dappoiché il corruttore non<br />
può essere certo che il prezzo da lui pagato ottenga effettivamente<br />
il correspettivo del voto.<br />
6. " Per queste ragioai, anche nell'antica Roma, resa segreta<br />
nei Comizi la forma <strong>dei</strong> suffragi i quali prima davansi a viva<br />
voce, la tabella in cui la nuova forma trovò applicazione, venne<br />
chiamata da Cicerone: vindex tacita libertatis,<br />
'^ Negli Stati moderni questa forma va ognor più diventando<br />
una guarentigia comune ed universale: oltreché nella Francia,<br />
di cui già dissi, lo scrutinio é segreto nel Belgio, nella Spagna,<br />
nella Grecia, nell'Impero germanico, nel Baden, nella Svezia,<br />
nelle elezioni federali svizzere ed in quelle degli Stati-Uniti, ove<br />
anzi un Atto del 1872 prescrisse che tutte le votazioni debbano<br />
aver luogo, anziché a viva voce, per scheda segreta, nonostante<br />
qualsiasi <strong>legge</strong> contraria degli Stati. E, come già accennai, la<br />
stessa Inghilterra fu, non ha guari, indotta a rinunciare alla sua<br />
antica tradizione del voto pubblico; e tale riforma, che fino dal<br />
1817 fu essenzialissima parte del programma <strong>dei</strong> radicali, venne<br />
solennemente compiuta nel 1872. Ma, anche prima, l'Inghilterra<br />
non aveva creduto di poter applicare questo regime del voto<br />
pubblico alle colonie cui era chiamata a dar nuove leggi; sicché<br />
vediamo, ad esempio, che la <strong>legge</strong> elettorale di Vittoria del 1865<br />
non solo stabilisce il voto segreto, ma lo circonda di severe garanzie,<br />
e gli ufficiali chiamati a raccogliere e spogliare i voti,<br />
prima di assumere il loro ufficio, devono solennemente dichiarare<br />
di non cercar di conoscere per quale candidato una persona dia<br />
od abbia dato il voto, e anche conoscendolo, di non rivelarlo ad<br />
altrui.<br />
7, " E invero, una volta adottata la forma del voto s.egreto,<br />
conviene circondarlo di sicure garanzie che lo rendano tale veramente,<br />
e tale per tutti: che, ove dovesse essere segreto per il<br />
pubblico soltanto e non per coloro altresì dai quali possono venire<br />
le pressioni, le corruzioni, le frodi, si avrebbero ugualmente i
2 ^ LEGOI P0LITIC0-AM31lNISTRi^TIVE<br />
danni del voto palese, senza averne i vantaggi, quelli, cioè, del<br />
pubblico sindacato, della individuale responsabilità.<br />
« Di queste garanzie la più essenziale è quella adottata già<br />
nella vigente <strong>legge</strong>, di far scrivere all'elettore di propria mano<br />
la scheda nella sala elettorale. Senza questa cautela il segreto del<br />
voto non è spesso che una vana parola: le schede vengono fuori<br />
della sala consegnate ed imposte alTelettore da chi poscia lo segue<br />
collo sguardo, lo accompagna fino innanzi all'urna, e non lo abbandona<br />
se non quando abbia rimessa la scheda nelle mani del<br />
presidente. Soltanto facendo all'elettore scrivere il suo voto fuori<br />
dasrli seuardi altrui, nella sala dello scrutinio, il voto stesso diventa<br />
un atto veramente personale a lui, l'espressione della sua<br />
coscienza; soltanto per tal modo la votazione può presentare<br />
guarentigie di efficace segreto.<br />
^ Nella Francia diffatti, ove l'applicazione del suff'ragio<br />
universale, l'ammissione degli analfabeti al voto, dovettero far<br />
abbandonare tale sistema, è generale il lamento che del voto<br />
segreto non siavi che il nome.<br />
« Ivi la ìe^s:e stabilisce bensì che le schede detono essere<br />
di carta bianca e senza alcun segno esterno ; ma tali schede,<br />
preparate innanzi, presentano si notevoli differenze, che talvolta,<br />
ancor prima di cominciare lo spoglio di esse, il presidente seppe<br />
annunciare con precisione il risultato dello scrutinio, sicché una<br />
Relazione presentata nel 1877 intorno ad un progetto di <strong>legge</strong><br />
tendente a modificare la forma del voto, potè dire con fondamento<br />
che in realtà si applica il voto pubblico sostituito fraudolente'<br />
mente biella pratica al voto segreto inscritto nella <strong>legge</strong>. Perciò,<br />
fino dai tempi dell'Impero, l'Opposizione non si stancò mai di<br />
reclamare la prescrizione che le schede dovessero consegnarsi al<br />
presidente in buste uniformi distribuite agli elettori dall'amministrazione<br />
municipale. Nel 1865, nel 1866, nel 1868 nel Corpo<br />
legislativo fu rinnovata indarno tale proposta, messa innanzi<br />
sovente anche sotto il presente regime. Essa, nella discussione<br />
della <strong>legge</strong> elettorale del 1875 era anche stata approvata alla<br />
seconda lettura; ma successivamente alla terza deliberazione, fu<br />
cancellata dalla <strong>legge</strong>, senza che per questo si cessasse nemmeno<br />
più tardi dall'insistervi : imperocché nel medesimo senso nuovi<br />
progetti di <strong>legge</strong> furono presentati negli anni susseguenti, e due<br />
anzi quest'anno stesso, progetti a cui fecero buon viso le Commissioni<br />
parlamentari, ventilando solo se i mezzi proposti fossero<br />
suflScienti allo scopo, o se altri non se ne dovessero aggiungere,<br />
quello sopratutto di isolare momentaneamente l'elettore dietro<br />
a paraventi o cortine.<br />
« Però è evidente che l'obbligo di scrivere personalmente<br />
il voto nella sala, per sé solo, non è ancora suflSciente a guarentire<br />
il segreto. Così sotto l'impero della <strong>legge</strong> elettorale francese<br />
del 1820, prescrivendo essa che tale voto dovesse scriversi sulla
sr<br />
*i^-<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 223<br />
tavola dell'ufficio elettorale, ne veniva che, ad esempio, nelle<br />
elezioni del 1824, si disposero tavole cotanto anguste che era<br />
impossibile per l'elettore di mettere al coperto la carta della sua<br />
scheda anche dietro il cappello, oppure cosi alte che gli elettori<br />
di più piccola statura erano obbligati ad alzarsi in punta di piedi,<br />
sicché il voto diveniva necessariamente pubblico ed ogni scheda<br />
trovavasi direttamente scritta sotto gli sguardi <strong>dei</strong> membri dell'ufficio:<br />
inconvenienti cui rimediò la <strong>legge</strong> del 19 aprile 1831,<br />
la quale stabili che l'elettore dovesse scrivere la sua scheda ad<br />
un tavolo separato.<br />
" <strong>La</strong> nostra <strong>legge</strong>, avendo riprodotto tale disposizione e<br />
prescrivendo essa pure che il voto debba scriversi dall'elettore<br />
nella sala del comizio ad un tavolo separato sopra una scheda<br />
consegnatagli dal presidente, non può aprire adito a nessuno<br />
<strong>dei</strong> summentovati inconvenienti, e provvede certamente assai<br />
meglio alia tutela del segreto.<br />
" Ma siccome l'esperienza ha dimostrato che queste cautele<br />
non bastarono sempre a raggiungere lo scopo, e mezzi non<br />
mancarono a chi si studiò di eluderle e frodarle, così il disegno<br />
di <strong>legge</strong> circondò la segretezza del voto di ancor maggiori guarentigie.<br />
8, » Ora infatti le tavole su cui l'elettore deve scrivere la<br />
scheda vengono talvolta collocate in modo che dai membri del<br />
seggio, od anche dagli elettori che insieme ad esso trovansi accalcati<br />
in uno spazio comune, vedesi l'elettore medesimo vergare<br />
il nome del candidato per il quale vota. CoU'articolo 54 si è<br />
dunque provveduto affinchè gli elettori, prima di essere chiamati<br />
a votare, rimangano in un compartimento separato, mediante un<br />
tramezzo, da quello ove siede l'ufficio elettorale ed in cui sono<br />
collocate le tavole che servono per scrivere le schede ; le quali<br />
tavole è stabilito siano affatto isolate in guisa che il segreto del<br />
voto rimanga assicurato. Si è in ciò seguito l'esempio dell'ultima<br />
<strong>legge</strong> belga, omettendo le sottigliezze che la trassero persino ad<br />
allegare alla <strong>legge</strong> il disegno della sala, su cui sono segnati il<br />
posto <strong>dei</strong> tramezzi; quelli ove devono collocarsi la tavola per il<br />
seggio, e le sei tavole a cui recansi gli elettori; quelli inoltre ove<br />
devono sedere il presidente, i membri <strong>dei</strong>rufficìo, i rappresentanti<br />
<strong>dei</strong> candidati ; e su cui è pure segnata la via che gli elettori<br />
medesimi devono seguire nell'entrare nel compartimento del voto<br />
e nelFuscirne » {Relax. ZANARDELLI, pag. 189-193).<br />
9. Si reputa utile tuttavia di aggiungere il disegno d'un modello,<br />
al quale dovrebbe corrispondere la sala elettorale per ottemperare<br />
esattamente alle prescrizioni della <strong>legge</strong>. Dove non sarà possibile<br />
ordinarla a questo modo, si potrà sempre accostarsi al tipo preferibile.<br />
Cosi è evidente l'utilità della doppia apertura del tramezzo,<br />
per la quale gli elettori possono (seguendo le linee punteggiate)<br />
accedere al tavolo, recarsi a scrivere la scheda, tornare
224 LEGGI POIilTICO-AMMINISTRATIVE<br />
al tavolo per deporla ed uscire, il tutto colla maggior prestezza<br />
e lib erta.<br />
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A. Sala d'aspetto per gli elett07n. — B. Altra parte dell^ Vuf^cio^<br />
e per la votazione. — C. Tramezzo nonpiio alto di un metro. — D- Tavolini<br />
per scrivere le schede. ~ E. Tavolo delVufficio elettorale. —^F. Urne di<br />
vetro chiaro. — Cr. Presidente delVufficio. — ^. Scrutatori.~l. Segretario.<br />
10. Nella pratica converrà piuttosto badare allo scopo che la<br />
<strong>legge</strong> si propone di raggiungere, che è di guarentire la libertà, la<br />
tranquillità ed il segreto delle elezioni. Se itf luogo del tramezzo,<br />
dove non fosse possibile averlo o costruirlo, si adopreranno per<br />
esempio delle corde, o si dividerà la sala con panche, sedie od<br />
altro, si potrà considerare tutto ciò come tramezzo sufficiente.<br />
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'•^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 225<br />
« Tramezzo è ciò che tra Tuna cosa e Taltra è posta di mezzo per<br />
dividere, o scompartire e distinguere » (FANFANI, Diz.).<br />
11. Se vi è nella sala una sola porta, Tufficio dovrà sempre<br />
sedere dalla parte opposta; se due, non siederà preferibilmente<br />
in quella parte dove è la porta d'ingresso. Durante la votazione<br />
gli elettori non possono rimanere nel compartimento dove siede<br />
l'ufficio se non il tempo necessario per compiere il loro dovere.<br />
Ciò non è espressamente stabilito come nel Belgio (art. 154 (128)<br />
del Codice elettorale), ma si desume da questo articolo della \egge,<br />
ed è disposizione di grande importanza, perchè intesa a guarentire<br />
il segfeto e il buon ordine della votazione. Non è necessario che le<br />
due parti della sala siano eguali. Ma fra la tavola dell'ufficio e il<br />
tramezzo vi deve essere uno spazio sufficiente perchè l'elettore<br />
possa recarvisi a dare il voto ; fra il tramezzo stesso ed i tavoli<br />
ai quali si scrive la scheda deve intercedere una tale distanza, che<br />
gli elettori, anche appoggiati al tramezzo, non vedano scrivere le<br />
schede.<br />
12. <strong>La</strong> tavola dell'ufficio elettorale deve avere tale lunghezza<br />
che vi siedano sopra un lato, guardando verso il compartimento<br />
dov^ stanno gli elettori, i cinque membri <strong>dei</strong>rufficio. Inoltre deve<br />
essere possibile di girarvi intorno, e perciò non potrebbe assolutamente<br />
venire addossata al muro.<br />
Le tavole dove si scrivono le schede devono essere isolate,<br />
e a tale distanza da tutelare il segreto del voto. All'isolamento<br />
basterebbe anche una tenda o un paravento frapposti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong><br />
non dice quante debbano essere queste tavole, mentre la belga<br />
esige che ve ne sia almeno una ogni cento elettori (art. 144). Sarà<br />
bene che anche tra noi si badi a questa misura e nellQ sezioni normali<br />
di 400 elettori vi siano almeno tre o quattro tavoli.<br />
<strong>La</strong> giurisprudenza parlamentare ha ritenuto essenziale che<br />
le schede siano scritte in presenza dell'ufficio senza di che l'elezione<br />
è nulla {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 19 marzo 1860, Coli, di Busto<br />
Arsizio, elez. Beretta; 12 getìnaio 1858, Coli, di Oristano, elez.<br />
Don Margotti, ecc.) : purché però consti dal verbale che non sono<br />
state scritte nella sala o in vista dell'ufficio {Id., 19 aprile 1867,<br />
Coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi).<br />
Invece si è ritenuto, che gli elettori possono, senza recarsi<br />
alla tavola a ciò destinata, scrivere in altro luogo il nome del candidato,<br />
purché lo scrivano in ogni caso alla presenza dell'adunanza<br />
e dell'ufficio {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1853, Coli, di<br />
Bonneville, elez, Jacquier). Se la tavola, cui deve sedere l'elettore<br />
per scrivere il suo voto, si trova in un locale attiguo a quello dove<br />
siede l'ufficio, ma posta però in sito dove l'ufficio medesimo possa<br />
sorvegliarla, non è questa tale irregolarità che vizii l'elezione<br />
{Td., 21 gennaio 1850, Coli, di <strong>La</strong>nzo, elez. Genina).<br />
13. Sono pure notevoli le seguenti risoluzioni della giurisprudenza<br />
parlamentare :<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. JV. 15
LEGGI POUnOO-AMMINISTRATIVB<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> non determina quale distanza vi debba essere tra<br />
il tavolo dell'ufficio e quello sul quale gli elettori hanno a scrÌTere<br />
la propria scheda ; purché l'uno sia dall'altro separato è assicurata<br />
la segretezza del Yoto {Caìnera <strong>dei</strong> deputati, CoU. di Pordenone,<br />
LegisL X, 1867, elez. Ellero).<br />
<strong>La</strong> dichiarazione emessa nel verbale dell'ufficio che la tavola<br />
sulla quale gli elettori scrivevano le schede poteva essere facilmente<br />
sorvegliata, rende insignificante la protesta fondata sul<br />
fatto, che la tavola medesima era situata dietro le spalle <strong>dei</strong><br />
componenti Vu^oìo {Giunta parlam., 18 dicembre 1870, Coli, di<br />
Giarre, elez, Cordova). •<br />
Non è motivo di nullità l'esistenza sulla tavola delFufficio<br />
al momento della votazione di giornali i quali contengano apprezzamenti<br />
anche non veri contro il candidato che riuscì eletto<br />
{Giunta pavL, 15 die. 1870, Coli, di Asola, Elez, Frizzi).<br />
ART, 55. NOQ può essere ammesso ad entrare nella sala<br />
delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificalo di<br />
cui all'articolo 43.<br />
Quando un certificalo vada perduto o sia divelluto inser<br />
vibile, relettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro,<br />
sul quale deve però dichiararsi che è un duplicalo.<br />
4RT. 56. Nessuno può entrare armato nella sala delle<br />
elezioni.<br />
1. Legge ante'no7'e. Aggiunte,<br />
2. Inconvenieati che possono tuttavia seguire.<br />
4. Giurisprudenza parlamentare suWiàentità degli elettori.<br />
5. SulVintrusione di non elettori nella sala.<br />
6. Sulla presenza di elettori d'altre sezioni e il rifiuto di ammetterli.<br />
7. Tntrusioììe di persone armate.<br />
8. Sanzioni penali.<br />
!• Per entrare nella sala elettorale bisogna mostrare il certificato,<br />
comprovante la propria iscrizione sulla lista della sezione-<br />
Questa disposizione e quella del successivo articolo 56, con qualche<br />
correzione di parola, sono identiche alle norme contenute negli<br />
articoli 78 e 79 della <strong>legge</strong> precedente.<br />
Inoltre se il certificato fosse smarrito, ovvero guasto o stracciato<br />
in modo da non potarsene servire, Telettore ha sempre il<br />
diritto di averne dal sindaco un altro. Su questo deve essere notato<br />
che è un duplicato, perchè il primo non possa servire ad un altro<br />
elettore.<br />
2. A questo proposito Toner. Di San Donato osservò che può<br />
tuttavia aver luogo qualche inconveniente. « Se un elettore vuole<br />
esercitare il suo diritto di voto, od anche sorvegliare le operazioni<br />
elettorali, e deve avere bisogno di andare dal sindaco per il
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 227<br />
duplicato, si crea a questo elettore una difficoltà, perchè spesso<br />
vi sono <strong>dei</strong> sindaci che non rilasciano facilmente il certificato in<br />
parola. Per esempio in alcuni Comuni spesse volte accade che si<br />
dice all'elettore : troverete il certificato elettorale alla porta della<br />
sala dell'elezione. Avviene spesso anche, che l'usciere non trova<br />
questo certificato e sapete allora come si è sempre risoluto? Che<br />
l'elettore iscritto nella lista si poteva far riconoscere al presidente<br />
e votare anche non avendo il certificato, purché fosse presentato<br />
da quattro elettori noti del collegio stesso. Prego dunque la Commissione<br />
di accettare almeno questo emendamento, perchè se si<br />
lascia l'articolo così com'è, non avremo nemmeno corretto questo<br />
errore verificatosi in tutte le elezioni fatte da 20 anni in qua ».<br />
L'onor. Buonavoglia, pur trovando che queste osservazioni<br />
erano giustissime, aggiunse: « Non credo che la <strong>Camera</strong> possa<br />
adottare la proposta, nella quale mi sembra incluso un arbitrio ;<br />
un presidente di sezione elettorale, dovendo riconoscere se un<br />
individuo sia o no iscritto nella lista, dove spesso ci sono degli<br />
omonimi, facilmente potrebbe essere indotto a prendere un individuo<br />
per un altro, dalla qual cosa potrebbe venire alterato il fatto<br />
dell'elezione. Io quindi, senza accettare la seconda parte della<br />
formula proposta dall'on. Di San Donato, pregherei la Commissione<br />
e il Ministero di volere adottare una forma diversa nella<br />
compilazione dell'articolo ».<br />
3. L'onor. ministro Zanardelli, notando la nuova guarentigia<br />
data all'elettore col secondo comma di questo articolo, osservò:<br />
« L'onor. Di San Donato dice che al presente, in base alla <strong>legge</strong><br />
in vigore, si ammettono nella sala delle elezioni anche coloro<br />
riguardo ai quali si testifica da alcuni elettori conosciuti che essi<br />
appartengono alla sezione. E un'abitudine che io ammetto, una<br />
interpretazione che non voglio contrastare: ma so che in altri<br />
luoghi s'interpreta più rigorosamente Tarticolo 79 della vigente<br />
<strong>legge</strong>, ed applicandolo letteralmente non si lascia entrare nella<br />
sala chi non- è munito del certificato elettorale. Ad ogni modo, se<br />
la giurisprudenza è, e dev'essere, quale la-dice l'onor. Di San Donato,<br />
essa non potrà mutare, perchè la prima parte dell'articolo,<br />
su cui quella giurisprudenza è fondata, non subisce alcuna modificazione,<br />
né la subiscono gli altri articoli di <strong>legge</strong>, in cui tale<br />
giurisprudenza può trovare appoggio. Ma, checché ne sia di ciò,<br />
colla nuova <strong>legge</strong> l'elettore avrà un indubbio vantaggio in confronto<br />
dello stato presente, perchè, come dicevo, gli sarà assicurato<br />
il modo di ottenere dal sindaco un secondo certificato che<br />
tolga a lui ogni ostacolo, che rimuova ogni difficoltà ».<br />
L'on. Di San Donato insistè tuttavia perchè si aggiungesse<br />
all'articolo una disposizione intesa a reputare sufficiente che<br />
l'elettore privo del certificato si faccia conoscere col mezzo di<br />
quattro elettori noti. L'on. Ceppino, in nome della Commissione,<br />
osservò allora, che l'articolo della <strong>legge</strong> non è bene osservato, se
LEGGI POLrnCO-AMMTKISTRÀTrVE<br />
in pratica si ammettono elettori senza il certificato prescritto, e<br />
che sarebbe d'altronde impossibile sindacare i quattro che fanno<br />
fede dell'identità dell'elettore. « Quindi non c'è nessuna maniera<br />
di garantirci che la frode non sia stata commessa, perchè non si<br />
tratta di nomi che si scrivono ; è un voto che si lascia deporre<br />
nell'urna, e del quale si perdono subito le traccie. Ma come<br />
l'on. Di San Donato trovava che le cose prima andavano così, non<br />
muteranno per questo. L'aggiunta proposta è una facilitazione.<br />
oi abbiamo allargato il tempo nel quale si debbono distribuire<br />
i certificati, portandolo dai tre giorni agli otto giorni. Lo smarrimento<br />
può avvenire benissimo, ed allora l'individuo che ha perduto<br />
il certificato non potrebbe per la <strong>legge</strong> antica essere ammesso<br />
a votare. Noi gli diamo il diritto di procurarsene un secondo. E<br />
siccome in queste cose la frode è a temersi moltissimo, vogliamo<br />
che ci sia la dichiarazione che è un duplicato, perchè appaia se<br />
con un certificato lasciato ad una persona sola sieno andati alle<br />
urne due elettori. Per queste ragioni manteniamo la dizione come<br />
è proposta ".<br />
Allora i'on. Marcerà giustamente osservò, che fu ritenuto<br />
da moltissimi uffici elettorali che il diritto di accedere all'urna<br />
consegua al cittadino dal fatto di figurare iscritto nelle liste della<br />
sezione a cui è assegnato, e non già dal possesso del certificato<br />
rilasciato dal sindaco, il quale, invece, serve soltanto ad identificare<br />
l'individuo come elettore del collegio, non tanto nella sala<br />
dove egli deve votare, quanto presso le altre sezioni del collegio<br />
stesso, afiìnchè possa liberamente presentarvisi, siccome l'elettore<br />
fa parte di tutto il collegio e non della sezione singola, a cui<br />
per più facile compimento delle operazioni elettorali sia stato<br />
ascritto... « E però altrettanto vero, che in molte città del Regno,<br />
si è adottata la massima aff'atto materiale che ninno sia ammesso<br />
al voto, se non tenera il certificato rilasciato dal sindaco. Ora tale<br />
massima, che trova il suo fondamento nell'articolo 79 della <strong>legge</strong><br />
vigente, e che lo troverebbe nell'articolo in discussione, conduce,<br />
nei luoghi dove è applicata, e condurrebbe in avvenire, quando<br />
non fosse infrenata da contrarie dichiarazioni, ad una vera denegazione<br />
del diritto elettorale. Chi si presenta, infatti, all'ufficio<br />
elettorale per ottenere il duplicato nei luoghi ai quali io accenno,<br />
è e sarebbe sicuro di sentirsi rispondere : provatemi prima di<br />
essere elettore, portatemi un certificato del presidente della<br />
sezione alla quale appartenete, da cui risulti la vostra iscrizione<br />
nelle liste della sezione medesima. E, per converso, presentandosi<br />
alla sezione, gli sarebbe negato l'accesso per non avere il certificato<br />
d' ammissione ^.<br />
« Si può dare il caso, aggiunse I'on. Marziale Capo, di una<br />
autorità municipale che propenda per uno piuttosto che per un<br />
altro candidato, ed allora quell'autorità municipale rilascierà al<br />
suo prediletto i certificati, e all'altro no. In questo caso non
^^<br />
LEGtGE ELETTORALE POLITICA 229<br />
potranno votare gli amici di quest'ultimo, e voteranno soltanto<br />
gli amici del primo. Ora, se il diritto del cittadino viene dal fatto<br />
della iscrizione nelle liste, io non capisco perchè al fatto della<br />
iscrizione volete aggiungere anche il certificato. Che il certificato<br />
debba servire per girare tutte le sezioni del collegio, lo capisco ;<br />
ma che poi, volta per volta, si abbia il dovere di presentare<br />
questo certificato, io veramente non lo intendo «.<br />
L'onor. Zanardelli ripetè le sue dichiarazioni, dalle quali<br />
risulta che la <strong>legge</strong> ha data una garanzia di più all'elettore, ma<br />
non ha mutato su questo punto la giurisprudenza vigente. Cosi si<br />
deve tener per lecito a chiunque sollevare dubbi sull'identità d'un<br />
elettore, ma l'ufficio elettorale potrà ammetterlo nella sala ed<br />
al voto senza alcun certificato quando sia conosciuto e nessuno<br />
muova d'altronde osservazioni contro la sua ammissione {Atti<br />
parlaìn., Legis. XIV, sess. i, Discussioni, 27 giugno 1881,<br />
pag. 6626-6630).<br />
4. L'identità personale di colui che munito del certificato prescritto<br />
si presenta a votare, con quello che ha il proprio nome<br />
iscritto nelle liste elettorali ha per naturale guarentigia la pubblicità<br />
di un'operazione che si compie in presenza di un seggio<br />
numeroso, in una sala dove possono intervenire tutti gli elettori<br />
interessati ad impedire che estranei usurpino tale qualità. In<br />
conseguenza, quando una persona munita di questo certificato si<br />
presenta a votare senza contraddizione di alcuno fra i presenti, la<br />
presunzione d'identità è tale, che non potrebbe essere indebolita<br />
senza prove concludenti {Cam. <strong>dei</strong> dep,, 12 giugno 1876, Colf. II<br />
di Livorno, elez. Bastogi). Ancorché non sia seguita la presentazione<br />
del certificato d'iscrizione alla porta della sala da parte di<br />
tutti gli elettori, l'elezione è valida {Cam. <strong>dei</strong>dep., 8 genn. 1858,<br />
Coli- di Carmagnola, elez. Costa della Torre ; 11 dicembre 1848,<br />
Coli, di Venasca, elez. Tecchio ; Coli. II di Genova, elez. Pellegrini<br />
D., ecc. Giunta parlam.^ 2 luglio 1870, Coli, di Bivona,<br />
elez. di Belmonte; 18 die. 1870, Coli, di Cerignola, elez. Ripandelli,<br />
ecc.). Che anzi il Parlamento subalpino ritenne valida l'elezione<br />
anche se alla porta della sala non era stato messo alcuno<br />
per esaminare i certificati (Coli, di Iglesias, 11 gennaio 1858,<br />
elez. Ghirisi-Puddu), ovvero l'usciere era analfabeta (22 dicembre<br />
1853, Coli, di Cicagna, elez. Moja).<br />
5. Di regola l'intrusione di non elettori nella sala non induce<br />
nullità delle operazioni elettorali {Giuntapari., 18 giugno 1876,<br />
Coli, di Serrastretta, elez. Cefali). Questo fatto, unito ad altre<br />
irregolarità, può indurre però la <strong>Camera</strong> ad annullare l'elezione<br />
{Giuntapari., 22 maggio 1871, Coli, di S. Giorgio la Montagna,<br />
elez. Mazzei). Non può sostenersi contro le dichiarazioni del verbale<br />
che nella sala delle elezioni s'introdussero non elettori,<br />
quando dal verbale risulta che Tufficio si die cura di constatare<br />
che tutti i presenti nella sala avevano diritto di entrarvi e rima-
230 LEGGI POLITICO-AMMmiSTRATIYE<br />
nervi {Giunta parl.y 18 dicembre 1870, Coli, di Giarre, elezione<br />
Cordova).<br />
6. Nella sala elettorale hanno diritto di entrare non solo gli<br />
elettori della sezione clie vota in essa, ma anche quelli delie altre<br />
sezioni. Perciò il rifiuto di ammetterli è censurabile da parte dell'ufficio,<br />
a meno che questo non possa addurre a sua scusa che non<br />
era provata l'identità della persona {Giunta pari., 1874, Coli, di<br />
Cortona, elez. Tommasi-Crudeli) ; fu anche ritenuto che questo<br />
rifiuto è contrario alla <strong>legge</strong>, sebbene non possa tenersi mai per<br />
causa di nullità dell'elezione {Giuntapari., genn. 1875, Coli, di<br />
Feltre, elez. Alvisi) ; specie quando consta che le operazioni della<br />
sezione, a cui fu negato ad un elettore d'altra sezione l'accesso,<br />
ebbero luogo in presenza degli elettori iscritti alla medesima e<br />
in piena conformità alla <strong>legge</strong> {GiuntaparL^ 20 dicembre 1870,<br />
Coli, di Cuorgnè, elez. Arnulfl).<br />
7. Se ad onta dell'art. 56 della <strong>legge</strong> s'introduce nella sala della<br />
votazione una persona armata, non ne riesce invalidata l'elezione,<br />
qualora per invito dell'ufficio sia tosto fatta ritirare {Id., 19 aprile<br />
1867, Coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi).<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> subalpina ritenne non viziata l'elezione dal fatto<br />
che un capitano <strong>dei</strong> carabinieri si presentò armato a dare il suo<br />
voto, non risultando che vi fossero state minaccio o si fermasse<br />
nella sala più del tempo necessario a votare {Id., 4 gennaio 1858,<br />
Coli. Ili di Cagliari, elez. Fara e cfr., 19 aprile 1867, Coli, di<br />
Montevarchi, elez. Ghezzi).<br />
8. L'articolo 94 contiene le disposizioni penali che sanzionano<br />
i due presenti articoli e ne guarentiscono l'osservanza.<br />
ART. 57. Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto<br />
nella lista degli elettori della sezione.<br />
Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono<br />
essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso<br />
delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli<br />
intervenuti.<br />
L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si<br />
presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui<br />
si dichiari che essi fanno parte di quel CoHegio, e coloro che<br />
dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso<br />
dell'articolo 87, o che provino essere cessata la causa della<br />
sospensione di cui all'articolo 14.<br />
<strong>La</strong> cessazione della sospensione si prova dai militari con<br />
la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione<br />
ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri<br />
corpi organizzati con la presentazione dell'atto di hcenzia-
^ t i<br />
'.'•><br />
^ «<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 231<br />
mento, purché di tre mesi anteriori al decreto che convoca<br />
il Collegio.<br />
Oli elettori non possono farsi rappresentare.<br />
1. Condizione per essere ammesso a votare.<br />
2. Chi aVbia diritto di esservi ammesso^ sebbene non iscritto sulle liste.<br />
3. Altri elettori che si devono ammettere.<br />
4. Elettori che non si devono ammettere al voto.<br />
5. Quid juris se danno il voto indebitamente uno o piii elettori.<br />
6. Che cosa deve essere affisso nella sala.<br />
7. Il diritto elettorale è personale.<br />
1. Se per entrare nella sala basta essere elettore, per votare<br />
bisogna essere iscritto nella lista degli elettori della sezione. Non<br />
farebbe ostacolo un lieve errore nel nome del votante, quando<br />
questo provi di essere la persona iscritta {Giunta parlamentare^<br />
die. 1874, Coli, di Comiso, elez. Caruso).<br />
Qualora il nome d'un elettore fosse ripetuto per errore due<br />
0 più volte sopra una lista, Tufficio deve aver cura che dia un solo<br />
voto (GiuntaparL^ 1876, Coli, di wSora, elez. Teti).<br />
3. Oltre a quelli che sono iscritti sulla lista, l'ufficio deve ammettere<br />
al voto :<br />
1^ Coloro che si presentino muniti di una sentenza della<br />
Corte d'appello, la quale tiene loro luogo così dell'iscrizione che<br />
del certificato ;<br />
2» Coloro che erano iscritti sulle liste dell'anno precedente<br />
ed essendone stati cancellati, promossero la loro azione innanzi<br />
alla Corte d'appello, se la Corte non si è ancora pronunciata;<br />
3*^ Quelli che furono iscritti sulle liste dal Municipio e vi<br />
furono mantenuti dalla Commissione provinciale, sebbene penda<br />
innanzi alla Corte d'appello un ricorso contro la loro iscrizione ;<br />
^ Coloro che trovandosi iscritti nella lista separata, di cui<br />
agli articoli 14 e 22 della <strong>legge</strong>, provano di avere il diritto di votare,<br />
presentando il congedo illimitato, il decreto di promozione<br />
ad ufficiale, o la definitiva licenza se trattasi di individui appartenenti<br />
ad altri corpi. <strong>La</strong> data di tutti questi atti deve essere però<br />
di tre mesi anteriore a quella del decreto che convoca il collegio ;<br />
5° Il segretario dell'ufficio, se anche inscritto sulla lista<br />
di un'altra sezione del collegio.<br />
3. Devono essere ammessi a votare i cittadini inscritti dalla<br />
Commissione provinciale (come già dal prefetto) sulle liste, quantunque<br />
per sentenza della Corte d'appello siano stati poscia cancellati,<br />
se, avendo essi sporto ricorso in Cassazione, emanò prima<br />
del giorno dell'elezione sentenza di annullamento della decisione<br />
della Corte d'appello, con rinvio ad un'altra Corte, imperocché<br />
per i principii che reggono l'Istituto della Corte di cassazione una<br />
decisione di Cassazione non solo annulla la sentenza cassata, ma<br />
ancora gli atti posteriori ai quali servi di base, ritornando le
232 LEGMStl POLITICO-AMMINI&TRATIVE<br />
parti nello stato in cui erano prima che là Corte d'appello proferisse<br />
la sua sentenza {Giuntapari., 5 die. 1874, Coli, di Avellino,<br />
elez. Bresciamorra).<br />
4. Gli elettori cancellati dalla Commissione provinciale, che<br />
hanno ricorso alla Corte d'appello non possono partecipare alle<br />
elezióni, se quando queste avvengono il loro ricorso è stato<br />
respinto. Un certificato della cancelleria della Corte constatante<br />
la reiezione del ricorso è sufficiente perchè l'ufficio elettorale<br />
debba respingere dal voto gli elettori <strong>dei</strong> quali si tratta. Questi<br />
elettori neppur potrebbero invocare il diritto di voto allegando<br />
il difetto di notificazione della sentenza, od il fatto del loro ricorso<br />
in Cassazione {Giunta parlamentare^ 4 nov. 1875, Coli, di Pescia,<br />
elez. Martini).<br />
5. Se ad onta di queste disposizioni della <strong>legge</strong> e delle sanzioni<br />
penali comminate nel titolo iv fosse ammesso a votare un non<br />
elettore, si dovrà indagare se il fatto può o no influire sull'esito<br />
dell'elezione ovvero questa sarebbe ugualmente "seguita nello<br />
stesso modo. Nel primo caso l'elezione è nulla; nel secondo è<br />
YsìiìàB. {Giunta parlam.y die. 1874, Coli, di Pizzighettone, elez.<br />
Camperio ; 17 die. 1870, Coli. Ili di Napoli, elez. Castelli o Acton ;<br />
22 die. 1870, Coli, di Manoppello, elez. Raffaele; 10 marzo 1871,<br />
Coli, di Torchiara, elez. Fanelli; 25 aprile 1871, Coli, di Velletri,<br />
elez. Tancredi).<br />
6. Nella sala dove ha luogo l'elezione devono essere affissi od<br />
altrimenti deposti in luogo e in modo da essere a tutti accessibili :<br />
P <strong>La</strong> lista degli elettori della sezione;<br />
2"* L'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni<br />
previste dall'art. 14;<br />
3° Gli art. 58 (poteri del presidente dell'ufficio), 65, 66, 61<br />
(modo con cui segue la votazione), 69 (nullità delle schede), 70<br />
(poteri e doveri dell'ufficio) e 86-98 (disposizioni generali e penali),<br />
stampati a grandi caratteri, come è stabilito nel successivo art. 58.<br />
Se non è adempiuta la prescrizione della <strong>legge</strong> rispetto alle<br />
liste di taluni Comuni delle sezioni, e per difetto delle medesime<br />
gli elettori di tali Comuni non potessero votare, debbonsi annullare<br />
le operazioni elettorali (6rmnjfa^ar/., 19 gennaio 1871, Coli,<br />
di Subiaco, elez. Masi), a meno che non sia provato, che il voto<br />
di quegli elettori non avrebbe potuto mutare in verun modo il<br />
risultato della votazione {Id., 19 die. 1870, Coli, di San Demetrio<br />
nei Vestini, elez. Camerini), ovvero risulti che l'ufficio ammise<br />
a votare tutti gli elettori di quei Comuni, che si presentarono<br />
muniti del regolare certificato d'iscrizione {Id., 7 dicembre 1870,<br />
Coli, di Gerace, elez. Avitabile ; 21 die. 1876, Coli, di Campagna,<br />
elez. Zizzi).<br />
Lo stesso deve dirsi della .mancata, incompleta od erronea<br />
affissione degli articoli della <strong>legge</strong>, tanto più se consta che dopo<br />
l'osservazione di qualche elettore vi si è subito riparato (/i:^. id.).<br />
»<br />
j -
^4<br />
•r J<br />
• ,"V<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 233<br />
7. L'ultimo comma dell'articolo contiene una disposizione fondamentale<br />
di diritto pubblico, che era già espressa nell'art. 63<br />
della <strong>legge</strong> anteriore. Il diritto elettorale è assolutamente personale,<br />
e chi lo possiede non può farsi rappresentare.<br />
L'essersi un elettore fatto rappresentare dal figlio è un'irregolarità<br />
che non rende nulla l'elezione, ma fa togliere un voto alla<br />
maggioranza ottenuta dal candidato, e rispettivamente dai candidati<br />
eletti {Cam. <strong>dei</strong> dep., 9 febbraio 1857, elèz. Miglioretti) ;<br />
salvo che il numero degli intrusi che votarono in questo modo<br />
non abbia potuto influire sul risultato dell'elezione {/e?., 13maggio<br />
1848, elez. Caccia; 16 maggio 1860, elez. Gazzoletti).<br />
ART. 58. Il presidente della sezione è incaricato della polizia<br />
dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza<br />
la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle<br />
vicinanze.<br />
Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di<br />
ottemperare alle sue richieste.<br />
Questo articolo, in uno adi articoH 65, 66, 67, 69, 70<br />
e agli articoli dair86 al 98 del Titolo V, devono essere stam<br />
pati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.<br />
1. Legislazione precedente.<br />
2. <strong>La</strong> polizia dell'adunanza.<br />
3. Uso della forza armata. Verbale.<br />
4. Legislazione comparata.<br />
r<br />
!• L'articolo 58, nei due primi comma, è identico ai due primi<br />
dell'articolo 71 della <strong>legge</strong> precedente. Le disposizioni del terzo<br />
comma, di cui ho già parlato, erano contenute nell'art. 77, ed il<br />
legislatore provvide all'affissione di tutti quegli articoli, la cui<br />
conoscenza può avere un'effettiva importanza per l'elezione.<br />
2. <strong>La</strong> polizia dell'adunanza spetta ài solo presidente; però la<br />
<strong>legge</strong> non vieta che egli eserciti questo incarico per mezzo di un<br />
altro membro dell'ufficio. In Belgio nella <strong>legge</strong> del 1877 si è inserito<br />
un articolo (102, § 1 e Leggi elett. coord. 1878, art. 123, § 1)<br />
per consentire espressamente al presidente di delegare questa<br />
facoltà, su di che, del pari che sulla convenienza di lasciare tale<br />
ufficio al solo presidente si erano sollevate serie obbiezioni.<br />
3. Se fosse omessa nel verbale notizia del fatto che il presidente<br />
ha chiamato la forza armata^ remissione non si 'potrebbe<br />
addurre a causa di nullità {Giunta pari,, 20 die. 1870, Coli, di<br />
Monteleone, elez. Musolino). Quando dal verbale risulta, che durante<br />
le operazioni elettorali la forza armata non trovavasi nella<br />
sala dove quelle avvennero, non importa che essa si trovi nelle<br />
vicinanze, su previo appello del sindaco, che ha facoltà di disporne<br />
r
234 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
{Giunta parlam.^ 17 maggio 1870, Coli, di Termini Imerese, elezione<br />
Ugdulena).<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> subalpina aveva deciso che la presenza della<br />
forza armata non può importare per sé sola la nullità dell'elezione<br />
ove sia stata richiesta dal presidente; mentre spetta al medesimo<br />
provvedere alla tranquillità e all'ordine della seduta (8 genn. 1858,<br />
Coli, di Recco, elez. Casaretto). Però ove, senza ordine del presidente,<br />
nella sala in cui segui l'elezione vi sia stata forza armata,<br />
ancorché solo durante Tappello, l'elezione è nulla. Invece, qualora<br />
anche senza ordine del presidente si introduca nella sala forza<br />
armata, ma questo avvenga non durante l'elezione, ma dopo che<br />
già fosse seguita la pubblicazione della classificazione <strong>dei</strong> candidati<br />
secondo il numero <strong>dei</strong> voti ottenuti, ciò non infirma l'elezione<br />
(13 agosto 1849, Coli. I di Torino, elez. C. Cavour).<br />
Nulla rileva che sia intervenuta nella sala Tarma <strong>dei</strong> carabinieri,<br />
mentre tale intervento può aver luogo per <strong>legge</strong> pel mantenimento<br />
dell'ordine {Cam. <strong>dei</strong> dep.. Coli, di Campagna, elez.<br />
Buonavoglia) ; specialmente se ciò non avviene per influire sull'elezione,<br />
ma in perfetta buona fede (/^Z., die, 1874, Coli, di Abbiategrasso,<br />
elez. Mussi). L'intervento della forza pubblica nel<br />
Comune e nel cortile del palazzo dove segue la votazione richiesto<br />
dall'autorità municipale per prevenire disordini e tumulti, non<br />
influisce sulla elezione, se risulta che la forza giunse sul luogo<br />
quando lo scrutinio era già compiuto (/d., aprile 1867, Coli, di<br />
Oviglio, elez. Pera). Cfr. inoltre art. 56, n. 7.<br />
4, Altre legislazioni sono molto più severe in argomento, e<br />
vietano assolutamente Fuso della forza armata nelle elezioni. In<br />
Inghilterra qualsiasi specie di forza armata deve trovarsi ad una<br />
certa distanza dal luogo dove segue l'elezione; agli Stati Uniti<br />
uno statuto del 1880 contiene su tale proposito severe e minute<br />
disposizioni.<br />
ART. 59. Nella sala dove ha luosfo la votazione e fino<br />
l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi<br />
d'altro oggetto che della elezione del deputato.<br />
1. Legislazione precedente e suo temperamento.<br />
2. Motivi,<br />
3. Giurisprudenza parlamentare.<br />
1. L'art. 59 contiene una disposizione già sancita nell'art. 63<br />
della vecchia <strong>legge</strong>, però con un'opportuna correzione. L'art. 63<br />
diceva infatti, a questo riguardo « gli elettori... non potranno<br />
occuparsi d'altro soggetto che della elezione <strong>dei</strong> deputati : ogni<br />
discussione, ogni delibe7^azione loro è formalmente interdetta».<br />
Le parole in corsivo furono omesse, ed anzi si è aggiunto, che<br />
la riserva delle precedenti dura soltanto sinché l'adunanza non è<br />
sciolta, e non si estende fuori della sala dove segue l'elezione.
I<br />
^^ *<br />
-e-<br />
.-^,<br />
LKOGE ELETTORALE POLITICA 235<br />
2. Le elezioni sono di loro natura una causa di^ agitazione, in<br />
ragione degli interessi che vi trovano commisti, E perciò necessario<br />
di impedire che diventino un'occasione di disordine, il che<br />
avverrebbe spesso, se fosse concesso ai collegi elettorali di convertirsi<br />
in assemblee deliberanti. Quando il Congresso belga<br />
discusse la prima <strong>legge</strong> elettorale cancellò dal progetto le parole<br />
che furono adesso tolte anche dalla nostra legislazione, essendo<br />
stato osservato, che nel collegio possono insorgere discussioni sia<br />
sulla formazione dell'ufficio, sia su altre disposizioni che si riferiscono<br />
all'elezione ; fuori della sala, sebbene convocati a scopo<br />
dell'elezione, e nella sala stessa, quando tutte le operazioni siano<br />
compiute e la proclamazione avvenuta, il divieto della <strong>legge</strong> non<br />
avrebbe ragione di essere.<br />
3. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> è del resto anche più conforme alla giurisprudenza<br />
parlamentare. <strong>La</strong> discussione seguita nel collegio elettorale<br />
(s'intendeva dire nella sala) ove non sia tale da pregiudicare<br />
l'indipendenza del voto individuale degli elettori non invalida la<br />
elezione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1849, Coli, di Felizzano,<br />
elez. Novelli). <strong>La</strong> semplice lettura di uno scritto non seguita da<br />
alcuna discussione, non può viziare le operazioni di un collegio<br />
(23 dicembre 1853, Coli, di Savona, elez. Astengo; 30 die. 1857,<br />
Coli, di Corato, elez..Birago di Vische). <strong>La</strong> lettura di un manifesto<br />
in vantaggio di uno <strong>dei</strong> candidati non potrebbe rendere nulla la<br />
elezione, ove venga a risultare che la medesima non potè influire<br />
suH'animo degli elettori e che anche toltisi i voti dati all'eletto<br />
nella sezione in cui ebbe luogo tale lettura abbia ciò non ostante<br />
la maggioranza (10 maggio 1860, Collegio di Nizza Marittima,<br />
elez. Bottero). Non vizia l'elezione l'essersi affissi proclami per<br />
indicare il nome <strong>dei</strong> candidati, e l'essersi fatte in pubblico ovazioni<br />
a favore di quello <strong>dei</strong> medesimi che riusci eletto {Giunta parlam.,<br />
25 nov. 1872, Coli, di Verbicaro, elez. Giordano),<br />
ART. 60. <strong>La</strong> sezione, purché sieno presenti almeno venti<br />
gè rufficio definitivo, composlo di un presidente<br />
e quattro scrutatori.<br />
Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre<br />
nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto<br />
maggior numero di voti.<br />
Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si<br />
proclama eletto il maggiore di età.<br />
L'ufficio così composto nomina il segretario, scediendolo<br />
fra gli elettori del Collegio presenti all'adunanza nell'ordine<br />
seguente :<br />
Notai ;<br />
Cancellieri e vicecancellitìri di Pretura;
236 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Sesretari e viceseeretari comunali<br />
Altri elettori.<br />
Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.<br />
Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di lire venti, a<br />
carico del Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.<br />
Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto<br />
di <strong>legge</strong>, la qualità di atto pubblico.<br />
ART. 61. Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno<br />
diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di<br />
voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente.<br />
In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra eli scruad<br />
essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero<br />
maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal<br />
numero <strong>dei</strong> suffragi medesimi.<br />
1. Importanza d'una buona costituzione degli Uffici elettorali. Inconvenienti<br />
presenti.<br />
2. Riforma proposta. Motivi, Il voto limitato.<br />
3. Legislazione comparata^<br />
4. Inconvenienti <strong>dei</strong> diversi metodi usati per la costituzione dell'Ufficio.<br />
Come vi ripari la <strong>legge</strong>.<br />
5. I verbali. Il segretario dell' Ufficio.<br />
6. <strong>La</strong> retribuzione al segretario.<br />
7. Il verbale dell'elezione : suo valore.<br />
*<br />
8. Le surrogazioni eventuali nelV Ufficio.<br />
9. I rappresentanti <strong>dei</strong> candidati; non accolti.<br />
*<br />
1. « Assicurato anche il segreto del voto, non è eliminato il<br />
pericolo delle frodi, le quali anzi si operano talvolta da coloro<br />
stessi che, incaricati di dirigere le elezioni, sarebbero chiamati ad<br />
impedirle con austera coscienza, vale a dire dai membri del seggio<br />
elettorale. È perciò à,e\\B, più vitale importanza che il voto non sia<br />
adulterato da mani infedeli, e la composizione de! seggio riesca<br />
tale da offrire le più sicure garanzie che quest'ufficio abbia ad<br />
essere esercitato con immancabile imparzialità.<br />
. « Al presente la prima mèta che i partiti si propongono nella<br />
lotta .elettorale è quella d'impadronirsi del seggio; e dal raggiungerla<br />
traggono gli auspicii e quasi il pegno della vittoria finale.<br />
Questa importanza che si annette ad avere il seggio costituito da<br />
uomini propri, presuppone il convincimento che in modo non solo<br />
poco vigile ed accurato, ma poco retto ed onesto, possa adempiersi<br />
il delicato incarico. E diffatti non mancano gli esempi in cui i seggi<br />
con prepotenza partigiana governarono le elezioni, usando due<br />
pesi e due misure nel tenere valide o nulle le-schede, sollecitando<br />
o ritardando gli appelli o la chiusura delle votazioni secondo che<br />
giovava al partito, <strong>legge</strong>ndo nomi che non erano sulle schede<br />
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fi<br />
ti.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 237<br />
0 tralasciando quelli che v'erano, proclamando deputati che non<br />
avevano ottenuta la maggioranza, procurando, con irregolarità<br />
astutamente architettate, Taonullamento di non gradite elezioni,<br />
senza che venisse esclusa, in qualche caso, perfino l'imputazione<br />
di audaci sottrazioni od immissioni di schede. Da ciò il sospetto<br />
gettato sulla sincerità delle elezioni ; da ciò le accuse, i lamenti,<br />
le proteste, le recriminazioni, le quali esigono certo efficaci<br />
provvedimenti ; poiché, anche all'infuori del caso di colpevoli<br />
prevaricazioni, in generale può dirsi che i partiti trovansi in<br />
condizioni ineguali nella lotta elettorale, quando ad un solo di<br />
essi è dato di dirigere l'elezione.<br />
3. " E simili provvedimenti vediamo da lungo tempo reclamati<br />
e proposti, mentre fino dal 30 aprile 1875 l'onorevole deputato<br />
De Zerbi presentò un progetto di <strong>legge</strong>, nel quale propose che<br />
negli uffici provvisori! non il solo presidente, come nella vigente<br />
<strong>legge</strong>, ma anche il primo scrutatore fosse un magistrato dell'ordine<br />
giudiziario, o municipale ; e che negli uffici definitivi rimanessero<br />
questi due magistrati e soltanto gli altri tre membri del seggio<br />
fossero nominati dagli elettori. Tali disposizioni per l'ufficio<br />
provvisorio furono, per quanto lo consentiva l'aumentato numero<br />
delle sezioni, accolte eziandio dal primo disegno ministeriale.<br />
« Ma quanto all'ufficio definitivo, se da una parte le difficoltà<br />
dipendenti dal numero delle nuove sezioni in^pedivano d'accettare<br />
il predetto sistema, d'altro canto parve alla Commissione che il<br />
metodo adottato nel disegno ministeriale per la imparziale composizione<br />
<strong>dei</strong> seggi offrisse le maggiori possibili guarentigie. Tale<br />
disegno di <strong>legge</strong>, che anche in questa parte la Commissione ha<br />
assai volentieri accettato, applica alla nomina <strong>dei</strong> seggi il voto<br />
limitato^ prescrivendo che ogni elettore possa scrivere sulla scheda<br />
soltanto tre nomi, e si proclamino eletti i cinque che ebbero il<br />
maggior numero <strong>dei</strong> voti.<br />
« Per tal modo si evita l'inconveniente di togliere al corpo<br />
elettorale la sua autonomia; e le importanti funzioni del seggio,<br />
senza che si venga meno al principio elettivo, il quale deve dominare<br />
tutto il sistema della <strong>legge</strong>, si affidano a coloro che maggiormente<br />
godono la fiducia <strong>dei</strong> rispettivi partiti.<br />
« D'altra parte, senza dire che anche i magistrati giudiziari,<br />
e più i municipali, come cittadini hanno un'opinione politica, non<br />
sembrò conveniente alla Commissione di avvolgere in queste lotte<br />
elettorali la magistratura, la quale sarà tanto più autorevole,<br />
rispettata, onorata, quanto più' procureremo con cura gelosa di<br />
non affidarle uffici politici, il cui adempimento inevitabilmente la<br />
dà in balìa alle appassionate discussioni <strong>dei</strong> partiti. Nessuna maggiore<br />
sicurezza di diligenza, esattezza, giustizia, imparzialità, di<br />
quella che nasce da una disposizione, per la quale i due opposti<br />
partiti per lo più saranno quasi equilibrati nell'ufficio elettorale.<br />
3. « Noi crediamo tale garanzia ben maggiore di quella che si
238 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
cerca ottenere col giuramento che vuoisi prestato dai membri del<br />
seggio in alcune legislazioni, come quelle del Belgio, dell'Impero<br />
germanico, di Vittoria; crediamo che il concorso <strong>dei</strong> vari partiti<br />
nella direzione delle operazioni elettorali possa rendere altresì<br />
superflue alcune minute disposizioni di-altre leggi, le quali'si potrebbero<br />
moltiplicare all'infìnito e ci trarrebbero in una casistica<br />
interminabile, e nullameno impotente ed inefficace.<br />
« È vero che talune legislazioni straniere provvedono ad una<br />
maggiore brevità degli scrutinii col costituire il seggio prima<br />
del giorno delle elezioni, sopprimendo cosi l'ufficio provvisorio e<br />
la votazione per la costituzione del definitivo. Ma i vari modi con<br />
cui si cerca di giungere a tale risultato non sembrano invero soddisfacenti,<br />
tanto che il risparmio di tempo compensi le perdute<br />
garanzie d'imparzialità. Cosi nella Francia, la <strong>legge</strong>'elettorale<br />
del 1849, le cui disposizioni furono accolte dal decreto imperiale<br />
del 2 febbraio 1852 in questa parte ancora vigente, stabilì che i<br />
presidenti dell'ufficio definitivo, o, meglio, dell'unico ufficio, siano<br />
sindaci, assessori, consiglieri comunali ed in loro mancanza elettori<br />
nominati da essi ; e che scrutatori siano assessori e consiglieri<br />
municipali, ed in loro mancanza i due elettori più vecchi e i due<br />
pili giovani: le regole stesse, in complesso, che la nostra <strong>legge</strong><br />
odierna ha adottato per la costituzione dell'ufficio provvisorio.<br />
Ma le querele contrQ gli inconvenienti del seggio formato in tal<br />
modo, e sopratutto contro la presidenza <strong>dei</strong> sindaci, furono in<br />
quel paese altrettanto vive e incessanti quanto fondate e convincenti.<br />
Nell'Inghilterra tutto è affidato ai returning offìcers^ che<br />
sono di solito gli sceriffi nelle contee, i sindaci nei borghi, i quali<br />
procedono direttamente o per mezzo di loro delegati ; sistema<br />
che era fatto per il voto palese e che non sappiamo quanto sarà<br />
conciliabile col voto segreto, dato che, com'è presumibile, diventi<br />
definitiva la sua attuazione, quantunque, secondo l'atto del 1872,<br />
soltanto fino al termine di quest'anno dovesse aver vigore. Nella<br />
Danimarca i membri del seggio sono scelti dalle autorità municipali.<br />
Nel Belgio i seggi, costituiti dieci giorni prima delle elezioni,<br />
sono presieduti da magistrati, che estraggono a sorte gli scrutatori<br />
fra i consiglieri comunali appartenenti alla sezione, ed in loro<br />
mancanza, fra gli elettori maggiormente imposti della sezione<br />
medesima. Nelle elezioni dell'Impero germanico è il Governo che<br />
costituisce il seggio, perchè esso nomina il presidente e questi alla<br />
sua volta gli scrutatori ; solo che all'atto dello scrutinio <strong>dei</strong> voti,<br />
il presidente chiama ad assisterlo un certo numero di elettori<br />
scelti fra quelli che non esercitano un pubblico ufficio. Nella<br />
Grecia tutti i membri del seggio sono estratti a sorte fra gli<br />
elettori appartenenti a determinate categorie, che comprendono<br />
quelli che si presumono piii capaci, i quali vengono indicati in<br />
liste formate dai municipi e soggette agli stessi appelli stabiliti<br />
per le liste generali degli elettori. Nella Spagna, presidenti del-
y<br />
4?<br />
: b<br />
m^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 239<br />
l'ufficio sono i sindaci, assessori o consiglieri municipali ; gli scrutatori<br />
sono nominati, col metodo del voto limitato, dagli elettori,<br />
che non possono, per quattro scrutatori da nominare, scrivere più<br />
di due nomi. Questa nomina degli scrutatori si fa però una settimana<br />
prima delle elezioni con schede mandate alla Commissione<br />
d'ispezione del censimento elettorale.<br />
4. « <strong>La</strong> sola enunciazione di questi diversi modi di procedimento<br />
basta a renderne manifesti gli inconvenienti. Hanno soltanto, come<br />
fu detto, il vantaggio che l'ufficio è costituito in anticipazione,<br />
laonde non occorre impiegare un tempo talvolta non breve per<br />
nominarlo nel giorno delle elezioni. Noi non ci dissimuliamo<br />
l'importanza di questo vantaggio, dappoiché vediamo per esperienza<br />
che la duplice votazione, pel seggio prima e per i deputati<br />
dappoi, stanca non pochi elettori : gli indifferenti difficilmente si<br />
traggono due volte all'urna, tanto più che non sanno a qual ora<br />
sarà costituito il seggio definitivo e potranno procedere alla seconda<br />
e più importante votazione: sicché vanno e vengono, forse più<br />
volte, indarno, e finiscono spesso col non votare, sia per stanchezza,<br />
sia anche perché non possono a lungo abbandonare i<br />
proprii aiFari.<br />
« Malgrado questi inconvenienti, non crediamo che il danno<br />
di perdere alcuni <strong>dei</strong> più accidiosi elettori, e pochissimi cui manchi<br />
assolutamente il tempo, ci dovrebbe far rinunciare a tutti i vantaggi<br />
che vedemmo inerenti al metodo proposto. D'altro canto<br />
reputiamo che le nuove disposizioni del progetto rimuoveranno<br />
in gran parte gli inconvenienti medesimi. A togliere ritardi gioverà<br />
la disposizione dell'articolo 63, in virtù della quale, se alle<br />
ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali<br />
perla costituzione del seggio definitivo e non si trovano nella<br />
sala dell'adunanza almeno venti elettori per procedere alle medesime,<br />
il seggio provvisorio diventa definitivo. Ma sopratutto crediamo<br />
che mezzo efficacissimo ad impedire che si giunga ad ora<br />
tarda prima che sia costituito il seggio definitivo, sarà la disposizione<br />
mediante la quale si è provveduto alla rappresentanza delle<br />
minoranze nell'ufficio.... Quando colla votazione preliminare non si<br />
tratterà più per i partiti d'impadronirsi del seggio, escludendo gli<br />
avversari ed esercitando un potere difficilmente sindacato su tutte<br />
le operazioni elettorali, non vi sarà, come al presente, interesse<br />
a far concorrere alla votazione per i seggi il maggior numero<br />
possibile di elettori <strong>dei</strong> rispettivi partiti ; e con elettori poco numerosi<br />
questa votazione preliminare sarà presto finita.<br />
5, « <strong>La</strong> Commissione credette poi importante di volgere le sue<br />
cure a far sì che i processi verbali delle elezioni siano redatti con<br />
regolarità ed esattezza; il che produrrebbe il grande vantaggio<br />
di evitare la nullità di non poche elezioni. A tal uopo essa, ad<br />
imitazione della <strong>legge</strong> del Baden, ha prescritto che quale segretario<br />
dell'ufficio elettorale debba essere scelto possibilmente un<br />
^
240 LEGGI PÓLITICO-AAMmiSTBATIVE<br />
notaio ; e nel caso che nel collegio non v'abbiano notai in numero<br />
sufficiente per esercitare le funzioni di segretario in tutte le sezioni<br />
del medesimo, debbano preferibilmente scegliersi cancellieri e<br />
vice-cancellieri di pretura, i quali hanno essi pure attitudine a<br />
tale ufficio ; e in loro mancanza per le stesse ragioni segretari e<br />
vice-segretari comunali.'<br />
6. « Pare poi giusto, che, siccome a tali persone in ispecie si<br />
addosserebbe un onere non lieve, esse debbano avere un qualche<br />
compenso ; onde si stabili di rimunerare il segretario dell'ufficio<br />
colFonorario di lire 20. Una medaglia di presenza della stessa<br />
somma di 20 lire è assegnata al segretario anche dalla <strong>legge</strong> del<br />
Belgio, ove anzi la medesima indennità percepiscono tutti i membri<br />
degli uffici elettorali; ed anche per la <strong>legge</strong> della Grecia, tanto i<br />
membri del seggio quanto il segretario, ricevono una rimunerazione<br />
di cinque dramme. In Inghilterra pure i segretari degli uffici<br />
hanno diritto ad un compenso di una lira sterlina ed uno scellino<br />
(L. 26,51), ed i presidenti ad un compenso di tre lire e tre scellini<br />
(L. 79,53), compensi i quali fanno parte delle spese che vanno a<br />
carico <strong>dei</strong> candidati " {Rei. ZANARDELLI, pag. 194-107).<br />
7, « Sebbene nella <strong>legge</strong> passata non fosse esplicitamente stabilito<br />
che il verbale delle elezioni rivestisse la qualità di atto pubblico,<br />
pure la costante giurisprudenza della Giunta delle elezioni<br />
e della <strong>Camera</strong>, gli attribuì questo carattere, e con molteplici<br />
deliberazioni fu deciso che il verbale merita piena fede fino a che<br />
non sia inscritto in falso {Giunta parL, 17 die. 1870, Coli, di<br />
Borgo San Dalmazzo, elez. Riberi), in specie di fronte a proteste<br />
che si limitassero ad affermare fatti contrari a quelli in esso enunciati,<br />
senza fornire alcuna prova o senza indicare i mezzi di prova<br />
<strong>dei</strong> medesimi {Id,, 15 die. 1870, Coli, di Asola, elez. Frizzi).<br />
Non ha valore, per esempio, quella protesta la quale asserisce<br />
che furono ammessi a votare elettori analfabeti, e che fu impedito<br />
di rendere il suffragio ad altri elettori, quando i processi verbali<br />
tacciano assolutaménte di questi fatti {Id,, 20 dicembre 1870,<br />
Coli, di Monteleone, elez. Musolino). Cosi pure, allorché il verbale<br />
asserisce che per fisica impossibilità alcuni elettori si fecero<br />
scrivere la scheda da altri, sono inattendibili le proteste che<br />
mirano ad impugnare le dichiarazioni del verbale medesimo {Id.,<br />
20 dicembre 1870, Coli, di Cuorgnè, elez. Arnulfl). Quando il<br />
verbale dichiara che le liste sulle quali si procede alla votazione<br />
erano munite di tutte le forme prescritte dalla <strong>legge</strong>, è inattendibile<br />
una protesta che asserisce il contrario e non fornisce di tale<br />
asserzione alcuna prova {Id., 14 febbraio 1871, Coli, di Tropea,<br />
elez. Tranfo). Quando dai verbali sono contraddetti i fatti denunciati<br />
nelle proteste, e quando codesti fatti non hanno influenza<br />
sulla elezione devesi questa convalidare. Quando il verbale giustifica<br />
la presenza <strong>dei</strong> reali carabinieri nella sala, la elezione non<br />
può annullarsi {Id.^ 29 novembre 1872, Coli, di Barge, elez.
...^<br />
f ^ E<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 241<br />
Chiapperò). Quando gli elettori non hanno nei verbali fatto registrare<br />
alcuna protesta intorno alle schede, non è attendibile il<br />
reclamo che posteriormente alla elezione essi presentano alla<br />
<strong>Camera</strong> (/e?., 26 nov. 1873, Coli, di SanNicandro Garganico, élez.<br />
Zaccagnino). Non può questionarsi sulla mancanza di contestualità<br />
nella redazione del verbale delle operazioni elettorali, quando<br />
esso contiene la dichiarazione, che, sciolta l'adunanza, venne il<br />
medesimo redatto e sottoscritto dai membri dell'ufficio {Id., 14<br />
die. 1870, Coli, di Terranova di Sicilia, elez. De Pasquali). <strong>La</strong><br />
omissione materiale nel verbale di circostanze alle quali si può<br />
supplire con prove equipollenti, non ha alcuna influenza sul<br />
risultato della elezione {Id., 20 die. 1870, Coli, di Monteleone,<br />
elez. Musolino). Non è attendibile la protesta che lamenta non<br />
essersi fatto cenno nel verbale <strong>dei</strong> reclami presentati durante le<br />
operazioni elettorali, quando dalle indagini assunte emerge che<br />
per consenso degli stessi reclamanti avvenne codesta omissione<br />
(M., 11 febbraio 1871, Coli, di Napoli II, elez. Di Gaeta).<br />
Queste m.assime confermate anche in successive deliberazioni<br />
della <strong>Camera</strong>, dimostrano che il verbale fa piena fede, fino<br />
all'iscrizione in falso, ma per diminuire le proteste contro il medesimo,<br />
è necessario che sia redatto con esattezza, e sia lo specchio<br />
fedele del modo come sono procedute le operazioni elettorali.<br />
Delle altre questioni che possono sorgere intorno alla redazione<br />
del verbale si parlerà all'art. 71.<br />
8. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente aveva dato luogo al dubbio, se, ricusando<br />
0 non essendo presente il presidente dell'ufficio definitivo<br />
il suo posto potesse essere preso da chi aveva avuto più voti,<br />
dopo di lui, come presidente, o fosse invece tassativa la disposizione<br />
per cui doveva essere dato allo scrutatore eletto col maggior<br />
numero di voti {Cam. <strong>dei</strong> dep., 6 agosto 1849, Coli, di Biella,<br />
elez. Rulfi). Secondo la nuova <strong>legge</strong> il dubbio non è possibile,<br />
perchè gli elettori votano per tre nomi, senza distinguere il presidente<br />
dagli scrutatori. Se questa distinzione fosse scritta sulla<br />
scheda sarebbe nulla, ma si computerebbero egualmente i nomi,<br />
in quanto il voto sia validamente espresso. Se l'elettore scrive più<br />
di tre nomi, i superjflui si tengono come non scritti.<br />
<strong>La</strong> sostituzione deve farsi anche qualora uno degli eletti<br />
venisse chiamato dall'ufficio ad esercitare le funzioni di segretario.<br />
Gli eletti debbono essere tutti inscritti sulle liste elettorali<br />
della sezione; il segretario può appartenere ad un'altra sezione<br />
del collegio. Se uno <strong>dei</strong> membri deliberanti dell'ufficio non appartiene<br />
al collegio le operazioni della sezione sono nulle {Cam.<br />
<strong>dei</strong> dep., 2 febbraio 1857, Coli, di Varallo, elez. Bolmida); se<br />
appartiene ad un'altra sezione del collegio sono irregolari {Id., 5<br />
geniì. 1858, Coli, di Bonneville, elez. Pelloux, ecc. ecc.).<br />
<strong>La</strong> sostituzione ha luogo anche qualora si allontanessero<br />
definitivamente dalla sala due degli scrutatori, esigendosi per la<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1*^ — Voi. IV. 16
242 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
validità dell'elezione la presenza di almeno tre scrutatori {<strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong>dep., 1874, Coli, di Monreale, elez. Inghilleri).<br />
9. <strong>La</strong> Commissione della <strong>Camera</strong> aveva qui aggiunto un articolo<br />
del tenore seguente: « Ciascun candidato alla deputazione<br />
ha diritto che venga aggiunto all'ufficio definitivo di ogni sezione<br />
un proprio rappresentante, purché sia iscritto sulle liste elettorali<br />
della sezione medesima e presentato da 50 elettori, con domanda<br />
scritta, che viene inseritane] processo verbale. Questi rappresentanti<br />
non prendono parte alle operazioni dell'ufficio, ma hanno<br />
diritto di riscontrarle in tutto il loro corso. Se non si presentano<br />
0 si ritirano, le operazioni elettorali continuano senza interruzione<br />
e sono valide non ostante la loro assenza «.<br />
E la disposizione, nuova nel nostro diritto elettorale, veniva<br />
così giustificata dall'onor. Relatore. « Alcune legislazioni, come<br />
quella del Belgio, dell'Inghilterra, di Vittoria, della Grecia, del<br />
Canada, ecc., a maggiore tutela <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> candidati di qualsiasi<br />
partito, danno ai medesimi la facoltà di nominare rappresentanti<br />
propri i quali in ogni sezione sono aggiunti all'ufficio definitivo,<br />
e possono invigilare le operazioni della votazione e dello<br />
spoglio, presentando osservazioni, opposizioni, reclami, per ogni<br />
atto dell'ufficio che credessero pregiudicevole all'interesse <strong>dei</strong> loro<br />
rappresentanti. Abbiamo creduto utile, per lo stesso provvido<br />
scopo, di ammettere tali rappresentanti anche nel nostro disegno<br />
di <strong>legge</strong>. Stabilimmo però che, quantunque essi siano addetti all'ufficio,<br />
non ne facciano parte integrante, sì che non vi abbiano<br />
voce deliberativa e nemmeno consultiva, per cui anche la loro<br />
assenza non possa mai essere d'ostacolo alla regolare continuazione<br />
dello scrutinio. Ad evitare poi che facilmente si formi quasi<br />
un'assemblea di rappresentanti intorno al seggio, fu stabilito che<br />
per l'ammissione d'uno di essi occorra che sia presentato da<br />
almeno 50 elettori del collegio « (pag. 197).<br />
Nella discussione Toner. Sennino Sidney propose che la<br />
facoltà di nominare il proprio rappresentante fosse sempre lasciata<br />
al candidato ; che egli potesse sceglierlo anche in altre sezioni del<br />
collegio ; e che il rappresentante votasse nella sezione alle cui<br />
operazioni assiste (27 giugno 1881, pag. 6645-6649).<br />
L'on. Di San Donato mosse contro queste proposte vari<br />
appunti, e fra altri, quelli che con cotesti rappresentanti si veniva<br />
ad autorizzare per <strong>legge</strong> una spesa ; che si introduceva il sistema<br />
delle candidature previamente annunciate, novità contrarie alle<br />
nostre consuetudini elettorali; che a pochi elettori almeno per<br />
ogni candidato si imporrebbe a questo modo il voto pubblico.<br />
L'on. Ceppino riconobbe che tali difetti scemavano in collegi<br />
ampli, come quelli pei quali tale novità era proposta ; però, d'accordo<br />
col Ministero, lasciò cadere Tarticolo, accennando all'intenzione<br />
di ripresentarlo col progetto sullo scrutinio di lista, il<br />
che non fu fatto. ^
f ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 243<br />
ART. 62. Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate<br />
le operazioni elettorali per la costituzione del seggio de<br />
finitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno venti<br />
elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio<br />
diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo<br />
le norme stabilite nell'articolo 60.<br />
1. Nonne pratiche da seguirsi.<br />
2. L'ufficio definitivo non può essere r/iai scelto da meno di 20 elettori.<br />
Maggiori coviiodità consentite agli elettori.<br />
4. L'elezione dell'ufficio definitivo per acclamazione è valida.<br />
'Uffì<br />
nel verbale del<br />
i. fi<br />
8. Scrutatore analfabeta.<br />
9. Segretario elettore in altro collegio^ o non elettore,<br />
10. Altri casi identici alVufficio provvisorio.<br />
11. Elettori respinti nella votazione per Vufficio definitivo.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> lascia agli elettori un'ora di tempo per raccogliersi<br />
in numero sufficiente a formare il seggio definitivo. Le operazioni<br />
per la formazione del seggio definitivo si possono incominciare<br />
soltanto quando sia presente un numero di elettori abbastanza<br />
considerevole. Se questo numero non è tale, il presidente del<br />
seggio provvisorio dovrà aspettare sino alle ore dieci, ed allora,<br />
numerati gli elettori che si trovano nella sala, se sono in numero<br />
di 20 0 pili, procederà alla formazione del seggio definitivo, se<br />
sono 19 0 meno proclamerà definitivo il seggio provvisorio.<br />
2. L'avv. Santini (<strong>La</strong> nuovo, <strong>legge</strong> elettorale politica commentata,<br />
Roma 1882, p. 75) avverte a codesto punto, che « secondo<br />
lo spirito di questa disposizione, per cominciare a procedere alla<br />
nomina del seggio prima delle 10, non è punto necessario che<br />
siano presenti 20 elettori ". Confesso che la dizione della <strong>legge</strong><br />
non è troppo chiara e precisa; ma debbo pure aggiungere, che<br />
nel formulare questo articolo si è inteso che in nessun caso, mai,<br />
si possa procedere all'elezione del seggio definitivo con ìneno di<br />
20 elettori presenti. Anche questa elezione deve avere una certa<br />
autorità, senza di che è preferibile conservare il seggio provvisorio.<br />
Quando sia passata un'ora dall'insediamento di questo,<br />
cioè dopo aver aspettato che vengano gli elettori, basterà la presenza<br />
di soli 20 ; ma se prima delle ore 10 fossero presenti anche<br />
20, bisognerà aspettare che ne vengano degli altri. Se fosse altrimenti,<br />
e si avessero potuto incominciare le operazioni per l'elezione<br />
del seggio definitivo con qualunque numero di elettori,<br />
bastava che la <strong>legge</strong> dicesse semplicemente, che se alle 10 queste<br />
operazioni non sono compiute, od almeno incominciate, il seggio<br />
provvisorio diventa definitivo. Ma la <strong>legge</strong> ha voluto possibil
244 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
mente evitare che l'ufficio, al quale sono affidate così gravi e delicate<br />
incombenze, sia tale da non meritare la fiducia degli elettori.<br />
Quando è scelto da un certo numero di essi, da20 o più, colle guarentigie<br />
di cui ho parlato, allora questo scopo si raggiunge ; in caso<br />
diverso l'ufficio provvisorio merita certo una maggiore fiducia.<br />
L'elezione del seggio definitivo fatta con meno di 20 votanti<br />
sarebbe nulla, o vizierebbe almeno le operazioni di quella sezione.<br />
Così pure sarebbe nulla la proclamazione a definitivo del seggio<br />
provvisorio, qualora si trovassero nella sala alle 10 ant. 20 o più<br />
elettori, a meno che alcuno di questi non ricusi di prendere parte<br />
alla votazione.<br />
3. Con questa disposizione la <strong>legge</strong> ha data facoltà agli elettori<br />
di semplificare le operazioni elettorali, presentandosi nella<br />
sala soltanto dopo le 10 ant., il che faranno, naturalmente, là<br />
dove il seggio provvisorio gode tutta la loro fiducia. Gli elettori<br />
sono certi, ad ogni modo, che recandosi nella sala in buon numero<br />
alle 10 precise saranno incominciate immediatamente le operazioni<br />
per la nomina del seggio definitivo, o, se questo è costituito, si<br />
farà l'appello per l'elezione del deputato.<br />
4. È massima costante della <strong>Camera</strong> non doversi ritenere per<br />
motivo di annullamento la costituzione dell'ufficio definitivo fatta<br />
per acclamazione (Legisl. X, 21 die. 1866, Coli, di Campagna,<br />
elez. Zizzi; e vedi numerose decisioni della <strong>Camera</strong> subalpina in<br />
questo senso. BELLONO, pag. 66).<br />
5. Non è cagione di nullità il fatto che nella costituzione dell'ufficio<br />
definitivo siasi trovato nell'urna un numero di schede<br />
maggiore <strong>dei</strong> votanti, qualora detratti i voti della Sezione ove<br />
avvennero tali irregolarità il risultato dell'elezione non cambia<br />
{Gninta parL, Legisl. XII, 1875, Coli, di Feltre, elez. Carmelo).<br />
Così se nella votazione per l'ufficio definitivo non si fosse registrato<br />
il nome degli elettori votanti; se non si avesse fatto regolarmente<br />
l'appello; se le schede, invece di riporle nell'urna, fossero<br />
state lasciate sul tavolo ; se non fossero state scritte sui<br />
tavoli separati preparati per l'elezione <strong>dei</strong> deputati; se fossero<br />
scritte in modo uniforme. Infatti in questa elezione la <strong>legge</strong> non<br />
ha richiesto rigorosamente, e tanto meno a pena di nullità, tutte<br />
quelle minute formalità stabilite per l'elezione del deputato<br />
{GuaitaparL, Legisl. XII, 1875, Coli, di Livorno, elez. Bastogi;<br />
Legisl. X, 1867, Coli, di Naso, elez. Parisi; 21 dicembre 1866,<br />
Coli, di Campagna, elez. Zizzi).<br />
6. L'omissione <strong>dei</strong> voti conseguiti da ciascuno <strong>dei</strong> membri dell'uffizio<br />
definitivo perchè non pronunciata dalla <strong>legge</strong>, non era<br />
motivo di nullità (Legisl. X, 1867, Coli, di Naso, elez. Parisi;<br />
1867, Coli, di Andria, elez. Garibaldi). Nella nuova <strong>legge</strong> potrebbe<br />
però dar luogo a più gravi proteste, essendo prescritto nell'articolo<br />
68 che le schede passino per le mani dello scrutatore eletto<br />
con minor numero di voti.
LEGGE ELETTORALE POLITICA 245<br />
7. Non costituisce una irregolarità sostanziale che vizii le operazioni<br />
il. fatto di parecchi elettori, che votassero per l'ufficio definitivo<br />
con scheda portata dal di fuori, perchè il segreto del voto,<br />
in questo primo stadio delle operazioni elettorali, non è imposto<br />
dalla <strong>legge</strong> così rigorosamente da importare nullità, e lo prova<br />
anche il fatto, che per costante giurisprudenza della <strong>Camera</strong> è<br />
ammesso che si possa procedere alla nomina dell'ufficio definitivo<br />
per acclamazione (Legisl. XII, 1874, Collegio di Siracusa, elez.<br />
Greco-Cassia).<br />
8. Se a scrutatore neirufficio definitivo fosse stato eletto un<br />
analfabeta, il quale si trovi per eccezione di <strong>legge</strong> in possesso del<br />
diritto elettorale, le operazioni non ne rimarrebbero viziate, certo<br />
non si dovrebbe dichiarare nulla l'elezione, perchè essendo l'ufficio<br />
composto del presidente e di quattro scrutatori, oltre il segretario,<br />
rimane sempre una maggioranza di individui adatti a<br />
sostenere l'ufficio, che secondo lo spirito della <strong>legge</strong> e la costante<br />
giurisprudenza della <strong>Camera</strong> è sufficiente garanzia per il necessario<br />
controllo delle operazioni, mentre rispetto alla custodia dell'urna<br />
anche l'elettore analfabeta ha capacità sufficiente {Giunta<br />
parlam., LegisL XII, 1874, Coli, di Valenza, elez. Cantoni).<br />
9. Se il segretario dell'ufficio definitivo non fosse elettore nel<br />
collegio, e fosse stato tuttavia assunto per inavvertenza a quella<br />
carica, le operazioni non ne rimarrebbero invalidate, quando dal<br />
verbale risultasse la buona fede del segretario e dell'ufficio, e fosse<br />
constatato che l'errore è stato riparato in tempo od almeno il segretario<br />
non ha votato per l'elezione del deputato.<br />
Se invece la persona assunta a segretario non fosse elettore,<br />
le operazioni di quella Sezione sarebbero nulle, e nulla l'elezione,<br />
a meno che non risulti dimostrato, che i voti di quella Sezione non<br />
hanno avuto alcuna influenza sul risultato della medesima.<br />
10. Riguardo ad altri casi che possono avvenire nella costituzione<br />
dell'ufficio definitivo vale quanto si è detto ai numeri 5, 7,<br />
8, sotto l'articolo 52, parlando dell'ufficio provvisorio.<br />
11. Il presidente dell'ufficio provvisorio, che respingesse dal<br />
votare per l'ufficio definitivo alcuni elettori, perchè giunti dopo<br />
la loro chiamata, e tuttavia mentre la votazione era in corso, e<br />
non erano suonate le 10 ant. commetterebbe una irregolarità ; però<br />
tale fatto non potrebbe viziare il resto delle operazioni elettorali,<br />
a meno che alcuno di quegli elettori non sia poi escluso anche dal<br />
partecipare alla elezione del deputato (Cam. <strong>dei</strong>dep., 21 die, 1876,<br />
Coli, di Atripalda, elez. Trevisani).<br />
ART. 63. Appena accertata col processo verbale la costituzione<br />
del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno<br />
) degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede<br />
) quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo<br />
^.<br />
-4 >T
246 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATI VE<br />
scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo<br />
municipale di cui all'articolo 51, e le pone in un'urna di vetro<br />
trasparente.<br />
Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più<br />
firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure<br />
estratto a sorte.<br />
Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori<br />
che firmano le schede, e del numero delle schede da<br />
ciascuno firmate.<br />
A n<br />
3. Il bollo del Comune,<br />
b<br />
4. <strong>La</strong> firma sulle schede e il segreto del voto.<br />
5. Limiti alle sanzioni di nullità.<br />
6. L'urna di vetro.<br />
1. Sono contenute in questo articolo tre nuove formalità intese<br />
ad impedire Fuso di schede diverse da quelle consegnate dall'ufficio,<br />
a tutelare il segreto del voto, ed a prevenire i blocchi,<br />
le pastette ed altri simili imbrogli, che si potevano fare neirurna<br />
medesima.<br />
3. Appena costituito, l'ufficio procederà, dunque, alla estrazione<br />
a sorte di uno <strong>dei</strong> quattro scrutatori, il quale dovrà firmare tutte<br />
le schede, in numero eguale a quello degli elettori inscritti nella<br />
Sezione. <strong>La</strong> scheda deve essere firmata a tergo, ed è poi detto che<br />
qualora una scheda mancasse di questa firma, e quindi se anche<br />
l'avesse sul lato dove l'elettore deve scrivere il suo voto, sarebbe<br />
nulla. Il motivo di questa disposizione è così accennato nella<br />
relazione Zanardelli:<br />
« Ad impedire che l'elettore, anziché scrivere egli stesso sulla<br />
scheda consegnatagli, ne adoperi un'altra già preparata e portata<br />
con sé, si stabilì che le schede le quali si distribuiscono agli elettori<br />
siano firmate a tergo da uno degli scrutatori estratto a sorte,<br />
e che questi non debba <strong>legge</strong>rle quando si procede allo spoglio, e<br />
ciò a togliere di mezzo la possibilità ch'egli desuma dal modo<br />
particolare con cui sopra una scheda ha vergata la sua firma, il<br />
voto dell'elettore al quale la vide consegnare dal presidente «<br />
(pag. 192-93).<br />
Può avvenire che lo scrutatore estratto a sorte, dopo averne<br />
firmate un certo numero, si allontani dalla sala, e firmi allora<br />
schede diverse da quelle <strong>dei</strong>rufficio, sulle quali gli elettori potrebbero<br />
scrivere anticipatamente il loro voto. Ad evitare questo<br />
pericolo, la <strong>legge</strong> stabilisce, che se lo scrutatore che firma esce<br />
dalla sala, per qualsiasi ragione, ne deve essere estratto a sorte<br />
un altro, il quale continuerà a firmare le schede alle medesime<br />
condizioni. Si deve tener nota a processo verbale del numero
A^^<br />
LEGGE ELETTORALE POLmCA 247<br />
di schede firmate da ciascuno, e dell'ora in cui uno degli scrutatori<br />
fosse uscito cessando di firmarle.<br />
Le schede che uno scrutatore firmasse dopo essere uscito<br />
dalla sala sono nulle ; cosi sarebbero nulle se lo scrutatore entrasse<br />
nella sala dopo che è già avvenuta e gli è stata notificata<br />
fuori della sala medesima la sua designazione a questo ufficio,<br />
perchè egli avrebbe potuto firmare alcune schede prima di entrarvi.<br />
3. Oltre alla firma di uno degli scrutatori le schede devono<br />
portare il bollo municipale di cui all'art. 51. Il bollo deve essere<br />
impresso dal presidente dell'ufficio ; la <strong>legge</strong> non dice che egli<br />
possa delegare ad altri, e tantomeno allo scrutatore che firma le<br />
schede, questa operazione.<br />
<strong>La</strong> disposizione è stata tolta dalla <strong>legge</strong> belga {Cod. èlect.,<br />
1881, art. 149), dove la giurisprudenza amministrativa e parlamentare<br />
ha ritenuto motivi sufficienti per annullare l'elezione il<br />
fatto che le schede non avevano il bollo, ovvero in luogo di quello<br />
del municipio avevano un bollo privato, come pure il fatto che<br />
il bollo sia stato stampato all'interno, o prima della costituzione<br />
dell'ufficio definitivo {Comment. au Cod. éleci., pag. 240).<br />
4. Lo scrutatore che firma le schede, quando si procede allo<br />
spoglio delle medesime non deve <strong>legge</strong>rle. Questa disposizione<br />
potrebbe trovarsi in contraddizione con quelle contenute nell'articolo<br />
68, dove è detto che » uno degli scrutatori piglia ciascuna<br />
scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura<br />
ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero<br />
di voti ".<br />
L'estrazione a sorte dello scrutatore cui si affida la firma<br />
delle schede, deve dunque aver luogo escludendo, ad ogni modo,<br />
lo scrutatore eletto col minor numero di voti, perchè egli deve<br />
<strong>legge</strong>re le schede. Sarà anche bene che si procuri che le schede<br />
siano tutte firmate da un solo scrutatore, o al più da due, i quali,<br />
insieme al segretario, senza vedere le schede stesse mentre se ne<br />
fa lo spoglio, noteranno il numero di voti, che ciascun candidato<br />
viene riportando.<br />
5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> mira ad impedire che uno scrutatore facendo a<br />
tergo di una scheda la propria firma e poi <strong>legge</strong>ndo il voto scritto<br />
su di essa, sappia da chi è dato il voto. Giova però osservare che le<br />
schede, dopo firmate e bollate, devono essere messe tutte nell'urna,<br />
ed ivi, necessariamente rimescolate. È dunque assai difficile che<br />
uno scrutatore possa controllare col mezzo della propria firma il<br />
voto dato da un elettore. Di questa difficoltà va tenuto conto,<br />
perchè, nel caso in cui tutte queste disposizioni della <strong>legge</strong> non<br />
potessero essere minutamente osservate, specie per forza maggiore<br />
— come se tre scrutatori, o tutti quattro dovessero durante<br />
la firma delle schede assentarsi temporaneamente e successivamente<br />
dalla sala ecc. — le operazioni di quella sezione ed eventualmente<br />
l'elezione del Collegio, si dovrebbero annullare soltanto nel
248 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
caso in cui vi fossero fondate proteste che la <strong>legge</strong> sia stata violata<br />
per conoscere il voto di uno o più elettori, e questo sia stato effettivamente<br />
conosciuto.<br />
6. Le schede devono essere collocate tutte in un'urna di vetro<br />
trasparente, sotto pena di nullità dell'operazione. Questa disposizione<br />
è tassativa e non ha alcun precedente nella nostra legislazione,<br />
sebbene per cura di R. Commissari se ne sia fatta l'esperienza<br />
nelle elezioni di qualche Comune e questa abbia dato ottimi<br />
risultati. Si può dire che in passatosi usavano urne di tutte specie,<br />
da quelle a doppio fondo astutamente preparate e da quelle a<br />
forma di coppa, comunemente in uso, sino alle zuppiere e qualche<br />
volta persino al cappello. Ciò dava luogo a brogli e a più numerosi<br />
sospetti di broglio: perciò la <strong>legge</strong> vuole che nell'urna ci si<br />
veda dentro. L'elezione, almeno in quella sezione che non ottemperasse<br />
a questa prescrizione, sarebbe nulla se l'urna non fosse<br />
di vetro trasparente.<br />
Nulla è stabilito quanto alla forma dell'urna, come nella<br />
maggior parte delle legislazioni. Alcune però descrivono minutamente<br />
come Turna debba essere costruita; cosi nel Belgio il decreto<br />
reale del 17 maggio 1878 contiene le più minute disposizioni<br />
tecniche.<br />
ART. 64. Il presidente <strong>dei</strong>rufficio dichiara aperta la votazione<br />
per la elezione del deputato ; chiama, o fa chiamare, da<br />
uno dedi scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'or-<br />
dine della sua inscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua<br />
identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.<br />
1. L'apertura della votazione.<br />
2. Ordine delVappello.<br />
3. Giurisprudenza parlamentare.<br />
4. Identità delVelettore.<br />
5. Se più elettori possano votare contemporaneamente.<br />
6. Deterioramento e sostituzione della scheda.<br />
1. Compiute le formalità preliminari, il presidente deve dichiarare<br />
che è aperta la votazione per l'elezione del deputato, ed incomincia<br />
l'appello.<br />
3. L'appello può essere fatto indifferentemente da uno qualunque<br />
<strong>dei</strong> membri dell'uffizio. Deve seguire secondo l'ordine con<br />
cui gli elettori sono inscritti nelle liste, e quindi non è necessario<br />
serbare l'ordine alfabetico oltre la prima lettera per cui incominciano<br />
i nomi, se questo ordine non è serbato nelle liste. Gli elettori<br />
di cui all'art. 14, inscrìtti sulla lista speciale, che avessero<br />
acquistato il diritto di prender parte al voto saranno chiamati<br />
dopo. Se più Comuni fanno parte della stessa Sezione l'appello<br />
viene fatto secondo l'ordine nel quale le liste di ciascun Comune<br />
sono state riunite per formare quella della Sezione.
t^i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 249<br />
w<br />
3. Non infirma l'elezione la protesta relativa alla sollecitudine<br />
colla quale si fecero i due appelli in una determinata sezione e al<br />
fatto, che il primo appello sia stato eseguito durante la messa parrocchiale<br />
{Cam. <strong>dei</strong>dep., 1867, Coli, di Spilimbergo, elez. Sandri).<br />
Se l'appello nominale non si fosse fatto per ordine alfabetico<br />
non cessa di essere valida l'elezione {Cam. <strong>dei</strong> dep., 11 gennaio<br />
1858, Coli, di Iglesias, elez. Ghirisi-Puddu) ; così pure se si<br />
fosse fatto incominciando dai Comuni più lontani anziché dai più<br />
vicini {Id., 17 die. 1857, Coli, di Rapallo, elez. Centurione).<br />
4. 11 presidente deve riconoscere l'identità dell'elettore, e può<br />
farlo ritirando il certificato d'iscrizione sul quale ha facoltà di<br />
fargli apporre la firma, in prova della sua identità personale.<br />
5. Non è affatto necessario che il presidente aspetti a chiamare<br />
un secondo elettore sintanto che il primo non abbia votato e non gli<br />
ha riconsegnata la scheda. Già gli art. 54 e 65, parlando di tavole<br />
destinate alla scrittura delle schede, lasciano supporre che più<br />
elettori possano votare ad un tempo, seguendosi nell'ordine dell'appello.<br />
Ciò è anche conforme allo spirito della <strong>legge</strong>, la quale<br />
ha avuto cura di far durare le operazioni elettorali il minor tempo<br />
possibile per non procurare un eccessivo disagio ai cittadini.<br />
Lo scopo della <strong>legge</strong> è di assicurare il segreto del voto, ed<br />
è questo che deve essere ad ogni costo guarentito. Ma ciò non<br />
vieta che vi possano essere nella sala più tavoli, come nella figura<br />
a pagina 224, e due o tre elettori possano votare contemporaneamente.<br />
6. Può avvenire che l'elettore deteriori la propria scheda in<br />
modo da renderla inservibile o nulla. In tal caso, sebbene la <strong>legge</strong><br />
nulla disponga, a differenza del Codice elett. belga, ch^ è molto<br />
esplicito anche su questo argomento, l'elettore ha diritto di ottenere<br />
un altro certificato, restituendo il primo, che deve essere<br />
annullato, notando il fatto a processo verbale.<br />
ART. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a<br />
ciò destinate e sulla scheda consesnatasli scrive •<br />
a) Quattro nomi nei Collegi che devono e<strong>legge</strong>re<br />
quattro o cinque deputati;<br />
b) Tre nomi nei Collegi che devono e<strong>legge</strong>re tre<br />
deputati ;<br />
Due nomi nei Collegi che devono e<strong>legge</strong>re due<br />
deputati ;<br />
A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la<br />
professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico<br />
e l'indicazione di uffici sostenuti.<br />
Qualunque altra indicazione è vietata.
250 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA'nVE<br />
Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o<br />
per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata<br />
all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è<br />
ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza;<br />
il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.<br />
1. Contenuto di questo articolo.<br />
2. Il voto limitato.<br />
3. <strong>La</strong> rap'presento.nza personale e la rappresentanza proporzionale.<br />
4. Le diàiostrazioni della statistica.<br />
della raoùresentanza che chiamasi<br />
ranze.<br />
6. ArgoYnenti in contrario.<br />
7. Motivi d£lla riforma.<br />
8. Metodi per conseguire la rappjresentanza. pj^oporzionale.<br />
9. Legislazione comparata, highilterra e colonie inglesi.<br />
10. Stati Uniti e Brasile.<br />
11. Studi, proposte, appli-cazioni -nel continente df Europa.<br />
12. Il roto limitato nella Spagna,<br />
13. Il metodo del quoziente nella Danimarca.<br />
14. Il metodo serniproporzio'nale alla <strong>Camera</strong>.<br />
15. Il voto limitalo; ragioni dì preferenza.<br />
16. <strong>La</strong> discussione aJla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>. Proposte della Commissione.<br />
17. Argomenti prò e contro il voto limitato.<br />
18. Le risoluzioni della. <strong>Camera</strong>.<br />
19. Il voto limitato nell'Ufficio centrale del Senato.<br />
20. Discussione al Senato.<br />
21. Che cosa l'elettore debba scrivere sulla scheda.<br />
•ncidenti<br />
•heda-.<br />
24. Elettori ana<br />
710 n<br />
26. Come questi fatti debbano essere notati nel verbale.<br />
1. Questo articolo contiene tre distiate disposizioni. Colla prima<br />
si determina quanti nomi l'elettore debba scrivere sulla propria<br />
scbeda, e nel determinarlo viene limitato il voto nei collegi a 5 deputati,<br />
allo scopo di dare una rappresentanza alla minoranza.<br />
<strong>La</strong> seconda dichiara quali aggiunte possano essere fatte al nome<br />
di ciascun elettore, vietando tutte le altre. <strong>La</strong> terza prevede il<br />
caso di un elettore die non sa o non può scrivere e per eccezione<br />
della <strong>legge</strong> conserva tuttavia il proprio diritto, dichiarando come<br />
debbasi in tal caso procedere.<br />
2. Il voto limitato è una delle mao;c^iori novità introdotte nella<br />
nostra procedura elettorale, ed è destinato, a mio avviso, a servire<br />
di introduzione ad una completa riforma del metodo elettorale,<br />
intesa ad assicurare la rappresentanza proporzionale di tutti<br />
gli elettori 5 s'aggiunga che, mentre quasi tutti coloro, che hanno<br />
con cura imparziale studiato codesto metodo lo approvarono e ne
LEGOK ELETTORALE POLITICA 251<br />
diventarono campioni, molti piii non si danno pensiero di esaminarlo<br />
0 non lo conoscono affatto. Per questa ragione stimo opportuno<br />
di riassumere in poche pagine, seguendo i documenti ufficiali,<br />
la questione scientifica, i metodi proposti per applicarla e<br />
il posto che tra essi tiene il voto limitato, le sanzioni che ebbe<br />
in altre leggi e Tesperienza fattane, le controversie alle quali<br />
diede luoa^o e le conclusioni cui condusse nel nostro Parlamento.<br />
3. Il concetto di un metodo elettorale che dia voce alle minoranze<br />
si collega al concetto della rappresentanza personale. Là<br />
dove sono rappresentati gli interessi, dove non vi è alcuna<br />
proporzione fra i rappresentanti e la popolazione, non è il caso<br />
dì parlare di meccanismi speciali, intesi ad ottenere la rappresentanza<br />
proporzionale, fn questo senso il Cornewal Lewis potè<br />
dire che la rappresentanza delle minoranze fu sempre rispettata<br />
dalla Costituzione inglese; e potrebbe aggiungersi che dove la<br />
rappresentanza sia fondata sugli interessi, il Governo è assicurato<br />
alla minoranza <strong>dei</strong> cittadini. Questo appunto si proponeva<br />
il ministro Schmerling, quando nella <strong>legge</strong> austriaca divise gli<br />
elettori in cinque classi, accrescendo colla proporzione <strong>dei</strong> voti<br />
assegnati a ciascuna di queste classi il valore delle minoranze<br />
tedesche in quei paesi dell'impero nei quali le altre stirpi si troverebbero<br />
in numero preponderante. In questi casi però la rappresentanza<br />
delle minoranze riesce un ingiusto privilegio ; mentre,<br />
dove il voto è personale si fonda sopra un principio di giustizia e<br />
di uguaglianza, secondo il quale le varie opinioni hanno diritto di<br />
aver voce nelle assemblee rappresentative, cosi come nei Governi<br />
diretti, nei comizi delle antiche repubbliche, nelle <strong>La</strong>ndsgemeinde<br />
<strong>dei</strong> piccoli Cantoni elvetici tutti possono far valere le loro ragioni,<br />
e non avvi opinione cui manchi l'agio d'essere espressa e<br />
propugnata. Se invece, nel modo stesso che le decisioni si devono<br />
prendere e si prendono a maggioranza nelle assemblee rappresentative,<br />
anche le elezioni sono fatte a maggioranza, non solo vi<br />
possono essere opinioni non rappresentate, ma le decisioni che<br />
hanno la maggioranza nell'assemblea possono non averla nel corpo<br />
'elettorale. Il diritto di decisione deve appartenere indubbiamente<br />
alla maggioranza, ma il diritto di rappresentanza deve essere<br />
assicurato a tutti gli elettori; senza di questo può verificarsi il<br />
caso che la maggioranza annulli la minoranza, che la metà più<br />
uno degli elettori abbia anche l'intera rappresentanza escludendone<br />
del tutto l'altra metà.<br />
4, <strong>La</strong> relazione dell'onor, Zanardelli ne addusse molti esempi:<br />
*' Nelle elezioni generali di quest'anno (1880), v'ebbero 127 collegi<br />
ne' quali gli eletti non giunsero ad avere 55 voti su QBnio<br />
votanti; e su questi 127, non solo ve ne fu un numero considerevole<br />
in cui gli eletti rasentarono precisamente il 50 per cento,<br />
ma ve n'ebbero 25, nei quali i candidati eletti non ottennero la<br />
metà <strong>dei</strong> suffragi dati dai votanti, sicché soltanto alla nullità di
252 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
un certo numero di voti dovettero l'elezione, non computandosi,<br />
a termini delFartìcolo 90 della <strong>legge</strong>, ì voti nulli nel determinare<br />
il numero <strong>dei</strong> votanti: anzi, per tale circostanza, in un collegio<br />
Telette ebbe soli 39 voti su cento votanti, per cui in questi ultimi<br />
casi fu la maggioranza <strong>dei</strong> votanti, senza tener conto degli astenutisi,<br />
che rimase non rappresentata. Nel complesso si ha che<br />
sopra 386,593 votanti alle elezioni definitive, soli 259,902 votarono<br />
efficacemente, videro riuscire, di Sinistra o di Destra, il proprio<br />
candidato; gli altri 126,691 diedero un voto inutile, e quindi<br />
circa un terzo <strong>dei</strong> votanti rimase non rappresentato. Uguali risultati<br />
diedero le elezioni del 1876 ; ed anche piii spiccati furono quelli<br />
delle elezioni del 1874, nelle quali, sopra 329,933 votanti, soli<br />
216,536 riuscirono ad e<strong>legge</strong>re il proprio candidato, mentre altri<br />
113,397 non vi riuscirono punto, cosicché 65,63 elettori per cento<br />
poterono avere un voto efficace, ma 34,37 non conseguirono di<br />
essere rappresentati dal candidato che preferivano. Maggiore ancora<br />
(36,13 per cento) fu la proporzione degli elettori che non<br />
riuscirono ad avere i rappresentanti cui diedero il suffragio nelle<br />
elezioni del 1865.<br />
« Le condizioni delle minoranze, com'è naturale, presentansi<br />
più sfavorevoli ove si esaminino i risultati parziali in singole<br />
Provincie o città. Qui gli esempi sarebbero infiniti; basti<br />
citarne alcuno. Nella provincia di Padova la minoranza di Sinistra,<br />
non solo in questa, ma nemmeno nella precedente Legislatura<br />
non ottenne un solo rappresentante sopra sei, sebbene nelle<br />
elezioni del 1876 avesse avuto un contingente di 1090 voti contro<br />
2634, e cioè il 29 per cento. Nella provincia di Siracusa lo stesso<br />
accadde alla minoranza di Destra, la quale non ottenne un solo<br />
rappresentante sopra sette, neanche nelle elezioni del 1876, quantunque<br />
avesse conseguito 1491 voti contro 3625, vale a dire il<br />
29 per cento. Nelle provinole di Milano e di Lecce si riscontrano<br />
nelle ultime elezioni anche piii singolari risultamenti. A Milano<br />
5531 elettori di Destra ottengono dieci deputati: un numero di<br />
votanti di Sinistra più considerevole (5710) giunge ad averne otto<br />
soltanto. A Lecce invece 3829 elettori di Sinistra riescono ad'<br />
avere sei deputati, e 4097 elettori di Destra non giungono, sebbene<br />
assai più numerosi, a mandare alla <strong>Camera</strong> che appena tre<br />
rappresentanti. Cosi nella provincia di Bologna, una differenza<br />
di 452 yeti, sopra 5608, diede ad un partito quattro deputati più<br />
che all'altro; nella città di Bologna, la Sinistra non vinse in un<br />
solo collegio su tre, sebbene i voti ottenuti dai suoi candidati<br />
(2228) si equilibrassero quasi coi voti conseguiti dai candidati<br />
dell'opposto partito (2460). Per converso a Torino la Destra non<br />
ottenne alcun seggio su quattro collegi, sebbene abbia disposto<br />
di 1268 voti contro 2362 raccolti da candidati di Sinistra.<br />
« Anche più eloquenti sono le cifre che presentano le elezioni<br />
di altri paesi. Così nella Francia, nelle elezioni del 1863 i voti rac-
LEGGE ELETTORALE POIJTICA 253<br />
colti dai candidati ffovernativi furono 5,354,779 e quelli <strong>dei</strong> candidati<br />
di Opposizione 1,859,513; i deputati goyernativi furono 250 e<br />
quelli di Opposizione 33; mentre nella proporzione <strong>dei</strong> voti rispettivamente<br />
ottenuti, 210 avrebbero dovuto essere i primi e 73 i<br />
secondi. Del pari nelle elezioni del 1869, sopra 8,098,565 votanti,<br />
la parte governativa con 4,455,287 voti, poco piì] della metà,<br />
ottenne pìù di due terzi, 200 sopra 292; e l'Opposizione con<br />
3,643,278 non ebbe che 92 deputati, mentre proporzionalmente<br />
ne sarebbero spettati ad essa 132, e rispettivamente 160 alla<br />
ma^ffioranza. Nella Germania, alle elezioni generali del 1874,<br />
il partito conservatore, mentre ebbe circa sette Toti su cento,<br />
ottenne poco più di tre deputati sopra cento, cioè nemmeno la<br />
metà di ciò che gli sarebbe in giusta proporzione spettato, mentre<br />
il così detto partito nazionale liberale, ch'ebbe nelle urne il 31<br />
per cento <strong>dei</strong> voti, ottenne il 35 per cento <strong>dei</strong> deputati. Negli<br />
Stati Uniti d'America alle elezioni del 1868, nel Dela^^'are 10,900<br />
democratici ebbero 28 rappresentanti, due soli ne ebbero i 7628<br />
repubblicani; nel Kansas 31,046 suffragi repubblicani ottennero<br />
108 rappresentanti, e 14,019 democratici sette soltanto. Nella<br />
California 54,028 democratici fecero riuscire 97 deputati e 54,572<br />
repubblicani ne poterono e<strong>legge</strong>re appena 23. Nel Maryland<br />
62,356 democratici vinsero con 111 rappresentanti, mentre i repubblicani<br />
con 30,442 non ne ottennero neppur uno. Nella Carolina<br />
del Nord i 60,000 elettori bianchi, che soli hanno educazione,<br />
lumi, tradizioni politiche, furono completamente schiacciati da<br />
90,000 negri, e sottoposti da questa maggioranza al despotismo<br />
più violento che si possa immaginare.<br />
5. « Ora, a questo grado di onnipotenza ninno è che possa<br />
desiderare arrivino le maggioranze; e gli uomini politici di tutte<br />
le scuole sono concordi ad ammettere essere viziato quel metodo<br />
elettorale che a minoranze pur poderose ed importanti impedisce<br />
di avere interpreti alla tribuna nazionale. * Noi non dubitiamo<br />
di dichiarare, scriveva il conte di Cavour, che una delle condizioni<br />
essenziali, a parer nostro, di un buon sistema elettorale, si<br />
è di assicurare alle minorità nella rappresentanza nazionale una<br />
influenza adeguata alla loro importanza reale ^. E in diverso<br />
campo politico lo stesso concetto esprimeva L. Blanc, dicendo:<br />
u Io affermo in nome della evidenza che il 2"overno assoluto della<br />
* ^<br />
maggioranza non e il governo del popolo, ma semplicemente il<br />
governo del più piccolo numero sul più gran numero «. Allorché<br />
le minoranze anche rao^euardevoli non saranno sì facilmente<br />
escluse, le decisioni dell'urna saranno accettate con maggiore<br />
fiducia da tutti i partiti, con maggiore osservanza saranno accolte<br />
le leggi deliberate da assemblee, nelle quali ad ogni importante<br />
minoranza è assicurato un posto adeguato. All'incontro la<br />
esclusione continuata da ogni partecipazione all'opera parlamentare<br />
produrrà l'irritazione delle minoranze compresse ed escluse;
254 LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
farà loro sembrare legittimo il trascorrere alle cospirazioni, alla<br />
resistenza, all'aperta ribellione.<br />
« Sotto altro aspetto considerata la questione, non si può<br />
non riconoscere utile non meno che giusto, che tutte le idee,<br />
tutte le opinioni siano nel Parlamento rappresentante, possano<br />
mostrare la loro consistenza ed il loro valore; che il Governo<br />
ed il paese possano conoscere la forza rispettiva di tutti i partiti,<br />
le loro proposte, le loro pretese ; che tutte le dottrine, vere o<br />
false, si trovino di fronte, perchè dal loro libero ed aperto contrasto,<br />
la verità esca più luminosa e sicura. Infine, con questo<br />
sistema elettorale sarebbe pressoché impossibile che gli uomini<br />
piii insigni, i più eletti ingegni, i più forti caratteri, non entrassero<br />
nella rappresentanza nazionale, perchè intorno ad essi certamente,<br />
nei rispettivi collegi, si stringerebbe il loro* partito ; e<br />
mentre la maggioranza in molti casi si vide loro mancare, indubbiamente<br />
spetterebbe ad essi quel seggio che per <strong>legge</strong> venisse<br />
alla minoranza assicurato. Per ciò giustamente fu detto che la<br />
rappresentanza delle minoranze giova altresì ad innalzare il livello<br />
intellettuale delle assemblee " (pag. 153-156).<br />
6. L'on, Relatore non ha però taciute le principali obbiezioni<br />
mosse contro questo metodo, e che trovarono più largo svolgimento<br />
nella discussione parlamentare. ^ A che inventare meccanismi,<br />
si dice, a che organizzare procedimenti per far giungere nei parlamenti<br />
le minoranze? Nei medesimi, le minoranze cui si possa<br />
riconoscere un'importanza reale non mancano mai ; tutte le idee,<br />
tutte le dottrine che abbiano valore, che abbiano appoggio nel<br />
paese, è impossibile non trovino altresì i loro autorevoli rappresentanti<br />
alla tribuna nazionale. <strong>La</strong> storia stessa di tutti i parlamenti,<br />
è storia di lotta ardente, tenace fra i vari partiti. Ed è<br />
l'ordinario, il normale svolgimento <strong>dei</strong> partiti medesimi che senza<br />
combinazioni artificiose produce quest'effetto ; perchè se un partito<br />
trovasi in maggioranza in un collegio, trovasi in minoranza<br />
in un altro, e cosi si stabilisce un equilibrio naturale e salutare.<br />
Ma, in tali condizioni, è la grande ed incessante lotta innanzi alle<br />
solenni assisie della nazione che determina la vittoria dell'uno e<br />
dell'altro partito. Innanzi a questo vigile giudizio della pubblica<br />
opinione , si può essere certi che quando una importante minoranza<br />
esiste, quando ha idee, diritti, interessi da rappresentare<br />
e difendere, non solo essa si fa strada nei parlamenti, ma ivi,<br />
in nome di queste idee, di questi diritti, di questi interessi, aumenta<br />
di numero e di forze, fino a diventare maggioranza essa<br />
stessa e giungere al governo dello Stato. Il regime rappresentativo<br />
non si svolge ed a'pplica che con questo sforzo perpetuo<br />
di minoranze che tendono a diventare maggioranze ; sicché le<br />
minoranze che' trovano eco e assentimento d'animi e d'intelletti,<br />
possono considerarsi come immancabili maggioranze future. Ma<br />
affinchè queste vittorie si compiano, affinchè siano legittime, af-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 255<br />
finché i* partiti che le ottengono ne siano veramente degni, e,<br />
giunti in porto, non riescano impari alla propria missione, conviene<br />
che alla propria attività, all'ascendente acquistato a favore<br />
<strong>dei</strong> loro principii, essi debbano le vittorie medesime, anziché<br />
conseguirle per l'applicazione della regola del tre al procedimento<br />
delle elezioni. Che se questa aritmetica elettorale non è necessaria<br />
per dar adito nella rappresentanza nazionale ai grandi, ai forti<br />
partiti che possono con efficace emulazione contendersi il predominio<br />
nell'Assemblea, il governo dello Stato, essa servirebbe invece<br />
ad introdurre nella <strong>Camera</strong> i terzi e i quarti partiti senza<br />
importanza, senza forza, senza vitalità; le chiesuole, i gruppi<br />
pili eccentrici e bizzarri, che, invece di portare nel recinto parlamentare<br />
l'ordine, la disciplina, il vigore, vi arrecherebbero la<br />
confusione ed il dissolvimento, indebolendo tutti i veri partiti,<br />
rendendone difficile se non impossibile il forte ed utile ordinamento,<br />
E così sarebbe impedita la formazione di stabili e sicure<br />
maggioranze, snervata l'azione delle Assemblee e per conseguenza<br />
quella del Governo, fiaccata nelle une e nell'altro ogni possente<br />
iniziativa. Si avrebbe un fortuito mosaico di minoranze che costituirebbe<br />
una maggioranza atta a distruggere, inetta ad edificare,<br />
validissima ad inceppare il movimento del Governo, impotente<br />
a tenerlo essa stessa, perchè differente di aspirazioni, di principii<br />
d'intenti. Infine, siccome lo stesso normale svolgersi dell'attività<br />
<strong>dei</strong> vari partiti nella lotta elettorale basta, come vedemmo,<br />
ad ottenere alle minorità una legittima rappresentanza, se poi<br />
nuove forze loro aggiungano questi meccanismi artificiali, si può<br />
finire col dare la maggioranza alla minoranza, o per lo meno si<br />
viene ad attribuire a quest'ultima una forza numerica nella <strong>Camera</strong><br />
superiore alla sua forza eff'ettiva nel paese " (p. 156-157).<br />
7. Il Relatore non esitava a respingere queste obÌ3Ìezioni, e lo<br />
fece poi anche piii eloquentemente alla <strong>Camera</strong>. « Queste obbiezioni<br />
parmi che in parte abbiano già avuto risposta nelle considerazioni<br />
e nelle cifre, per se stesse eloquentissime, che misi innanzi<br />
a dimostrare la condizione cui sono ridotte importanti minoranze<br />
nelle singole provincie del regno; ed a queste minoranze non potrebbe<br />
essere sufficiente conforto la speranza di avere altrove<br />
un compenso, se pur questo compenso fosse adeguato. E sebbene<br />
sia vero in gran parte che non avvi assemblea legislativa in cui<br />
alla maggioranza sia mancato il freno o l'impulso di una Opposizione,<br />
pure assai spesso quest'ultima, pel fatto che non aveva<br />
forze proporzionate all'adesione chele sue ideeavevano nel paese,<br />
si vide obbligata alla parte di inascoltata Cassandra, non potè impedire<br />
pericoli, evitare catastrofi, poiché innanzi a poche voci<br />
solitarie, il Governo, sicuro delle grosse legioni delle sue maggioranze,<br />
cullavasi in un cieco e funesto • ottimismo. E del resto<br />
ognuno sa che le minoranze numerose fanno le maggioranze<br />
compatte, le minoranze potenti fanno le maggioranze ferme e de-
256 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
cise, ed una esperienza tutta nostra e recente ci ammonisce che<br />
più una maggioranza è forte di numero, pili facilmente si disgrega,<br />
si divide, si scompone, si scioglie.<br />
" D'altra parte le obbiezioni delle quali ho toccato sarebbero<br />
gravi e forse inoppugnabili, ove si trattasse di stabilire un<br />
metodo che tendesse ad una assoluta proporzionalità ed equivalenza<br />
di suffragi, tale che ogni opinione, per quanto isolata, ogni<br />
fantasia, ogni pregiudizio, ogni interesse, avesse, quasi in babelico<br />
pandemonio, i propri rappresentanti. Ma la proposta che la<br />
Commissione ha deliberato di farvi, non può certamente condurre<br />
a siffatti risultamenti, non può, nemmeno per ombra, mutare le<br />
minoranze in maggioranze, masolo porre rimedio a disuguaglianze<br />
di cui vedemmo la perniciosa realtà --^ (pag. 157-158).<br />
8. I principali metodi suggeriti per conseguire la rappresentanza<br />
proporzionale di tutti gli elettori, od almeno quella della<br />
minoranza più grossa, sono i seguenti:<br />
a) Voto unico. L'elettore vota per un solo candidato sebbene<br />
il collegio ne debba e<strong>legge</strong>re un numero plurale o sia anche<br />
unico in tutto lo Stato. Di un'applicazione di questo metodo si è<br />
parlato al n. 28 degli art. 44-46; di un'altra, colla quale venne<br />
trasformata in un metodo che merita d'essere distinto da questo,<br />
si parla più sotto.<br />
b) Voto negativo. L'elettore può dare il voto a favore d'un<br />
candidato o contro di esso. Nello scrutinio si fa la differenza, e<br />
risultano eletti coloro che hanno il maggior quoziente di voti<br />
positivi.<br />
C) Metodo del quoziente, Ciascun elettore dispone di un<br />
solo voto, e lo dà al candidato che preferisce. Ma dopo il nome di<br />
questo, scrive il nome di un altro candidato, al quale darebbe il<br />
suo voto qualora il primo non ne raccogliesse un numero sufficiente<br />
ovvero fosse eletto per effetto <strong>dei</strong> voti scrutinati prima del<br />
suo. Scrive pure il nome di un terzo candidato pel caso in cui<br />
avvenisse lo stesso al secondo, e può scrivere col medesimo criterio<br />
un numero di nomi eguale a quello <strong>dei</strong> deputati che il collegio<br />
deve nominare. Nello spoglio delle schede, che dev'essere<br />
per necessità unico per tutto il collegio, si tien conto dapprima<br />
del solo primo nome inscritto sulle schede, e si proclamano eletti<br />
successivamente tutti coloro i quali abbiano raggiunto un numero<br />
di voti uguale al quoziente che risulta dalla divisione del numero<br />
<strong>dei</strong> votanti per quello <strong>dei</strong> candidati da e<strong>legge</strong>re nel collegio, quoziente<br />
destinato ad essere unità di misura della elezione. I nomi<br />
<strong>dei</strong> candidati i quali abbiano raggiunto tale quoziente, nelle schede<br />
successive si tengono come non scritti, e i voti che leggonsi su<br />
queste schede s'intendono attribuiti al candidato il cui nome è<br />
scritto dopo quello dell'eletto. Per conseguire il ^isultato^di attribuire<br />
un valore a tutte le schede e precisamente quel valore che<br />
l'elettore volle dar loro, si incomincia lo spoglio da quelle sulle<br />
t
*.i<br />
^'-r<br />
- V<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 257<br />
quali per avventura sia scritto il nome d'un solo candidato, e si<br />
passa poi a quelle che ne portassero due e così di seguito alle<br />
altre; essendo piii facile che diano un voto valido gli elettori i<br />
quali scrivono sulla propria scheda il maggior numero di nomi<br />
che efficacemente vi possono scrivere. Se dopo questa operazione<br />
restano vacanti alcuni seggi, perchè un numero di candidati uguale<br />
a quello da nominarsi nel collegio non raggiunga il quoziente,<br />
questi seggi si attribuiscono ai candidati che hanno raccolto il<br />
maggior numero di voti al disotto del quoziente.<br />
d) Il voto unico trasferibile. 11 metodo del quoziente ha subito<br />
molte modificazioni. Così si è proposto di preparare l'elezione<br />
con votazioni preliminari ; pubblicare anticipatamente le liste <strong>dei</strong><br />
candidati ; determinare il quoziente secondo le elezioni precedenti ;<br />
consegnare i voti al candidato, perchè li rifiuti quando abbia raggiunto<br />
il quoziente e li restituisca agli elettori se non lo raggiunge<br />
; dare ai nomi scritti sulle schede un valore di posizione,<br />
in guisa che il voto preferenziale venga espresso in cifre e il voto<br />
dato al primo candidato valga, per esempio, come cinque, quello<br />
dato al secondo come quattro, il voto dato all'ultimo come uno.<br />
<strong>La</strong> più importante di queste modificazioni è il metodo del voto<br />
tmico trasferibile, secondo il quale il candidato trasferisce ad altri<br />
i voti superfl.ui. Se si devono e<strong>legge</strong>re cento deputati e vi sono<br />
centomila votanti, basta che un candidato abbia mille voti; se ne<br />
ha di più, se sopra di lui si è fermata la fiducia, per esempio di<br />
tre 0 quattromila elettori, completi egli stesso l'opera loro e coi<br />
suoi voti chiami alla <strong>Camera</strong> altri candidati che non ebbero il numero<br />
prescritto.<br />
e) <strong>La</strong> lista libera. Ogni partito presenta una lista di candidati<br />
e li scrive su questa lista in ordirle di preferenza. L'elettore<br />
vota per una delle liste ; ad ogni lista è attribuito un numero di<br />
deputati proporzionato al numero <strong>dei</strong> voti che essa raccoglie, e<br />
questo numero è per ogni lista quello <strong>dei</strong> primi inscritti fino alla<br />
concorrenza del numero che rispettivamente le appartiene. Ciascun<br />
partito vede eletti i candidati che preferisce, in ragione della propria<br />
forza numerica. Anche questo metodo ha subito numerose<br />
modificazioni, intese a perfezionarlo, e principalmente a dare<br />
agli elettori maggiore libertà di quella che abbiano, dovendo<br />
ciascuno votare per tutta una lista, col^assicurare un valore<br />
eziandio aJ loro voto esercitato liberamente. Si è proposto di tener<br />
da parte tutte le liste miste di nomi tratti da quelle di partiti<br />
diversi; di dare a ciascuno <strong>dei</strong> nomi scritti sopra di esse un<br />
valore di posizione, formando cosi colla somma <strong>dei</strong> rispettivi voti<br />
una lista cui sarebbe attribuito un numero di deputati proporzionale<br />
al numero <strong>dei</strong> suffragi che contribuirono a comporla. Si è<br />
pure proposto che le liste fossero scritte senza alcun ordine di<br />
preferenza, e questo dovesse essere determinato dal numero di<br />
voti che i candidati di ciascuna lista conseguono. In tal caso si<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie l"^ — VoL IV. 17
258 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
determinerebbe prima il numero <strong>dei</strong> deputati cui ogni lista ha<br />
diritto, il quale sarebbe dato dal rapporto fra il numero di voti<br />
raccojti in complesso dai suoi candidati, il numero totale <strong>dei</strong><br />
votanti e quello <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>rsi; e si terrebbero per<br />
eletti quelli fra i candidati di ciascuna lista che conseguissero<br />
individualmente il maggior numero di voti.<br />
f) Il voto cumulativo. L'elettore dispone di tanti voti<br />
quanti sono i deputati da e<strong>legge</strong>re, ma ha facoltà di cumulare<br />
tutti 0 parte di questi voti sopra uno o più nomi nella proporzione<br />
che crede.<br />
g") Il voto limitato. Ciascun elettore possiede un numero di<br />
voti inferiore al numero <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, e si reputano<br />
eletti coloro che raggiungono la maggioranza relativa, ovvero il<br />
quoziente risultante dalla divisione del numero <strong>dei</strong> votanti per<br />
quello <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, o un altro numero in cui il dividendo<br />
sia fornito dal numero degli elettori. Cosi in un collegio<br />
il quale debba e<strong>legge</strong>re tre deputati l'elettore vota per due, per<br />
tre in un collegio a quattro, per tre o per quattro in un collegio<br />
a cinque e via dicendo, giacché la limitazione del voto può essere<br />
ammessa in diversa misura.<br />
h) Metodo semiproporzionale, L'on. Cenala presentò alla<br />
Commissione sin dal 1880, e sostenne nei due anni seguenti in<br />
seno ad essa ed alla <strong>Camera</strong> un metodo piìi perfetto o più semplice<br />
<strong>dei</strong> precedenti. Sebbene persuaso che potrebbe essere costruita<br />
una migliore circoscrizione, l'on. Cenala accettava quella proposta<br />
dal Ministero ed applicava dentro ad essa questo suo metodo.<br />
L'elettore scrive, in qualunque collegio^ il nome d'un solo candidato;<br />
ma l'ufficio proclama eletti coloro che hanno ottenuto più<br />
del sesto <strong>dei</strong> voti validamente espressi nei collegi a cinque deputati,<br />
più del quinto nei collegi a quattro, più del quarto nei collegi<br />
a tre, e più del terzo nei collegi a due. Non tiene conto degli<br />
inscritti, ma domanda una parte <strong>dei</strong> voti, determinata razionalmente,<br />
in giusto rapporto col numero di deputati di ciascun collegio.<br />
Se tutti i deputati non sono eletti a primo scrutinio, si<br />
procede al ballottaggio fra i candidati che ottennero maggiori<br />
voti in numero triplo <strong>dei</strong> deputati che rimangono da e<strong>legge</strong>re.<br />
In tal caso l'elettore vota per tre dove ne restano da e<strong>legge</strong>re<br />
cinque, per due dove ne restano quattro o tre, per uno dove ne<br />
restano due od uno. Alle elezioni complementari si applica, per<br />
quanto è possibile, lo stesso metodo.<br />
9, Alcuni <strong>dei</strong> metodi suggeriti dalla scienza hanno trovato applicazione<br />
nelle leggi, ed è di queste applicazioni, che tenne conto<br />
principalmente la Commissione parlamentare.<br />
In Inghilterra prima che ne scrivessero con tanta autorità<br />
Hare e Stuart Mill, ne avevano parlato alla <strong>Camera</strong> il Richmond<br />
nel 1780 ed il Grey nel 1836 sostenendo il voto limitato. Lord Russell<br />
propose di applicarlo alle elezioni politiche sino dal 1864; ma
4X:<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 259<br />
soltanto nel 1867 la rappresentanza delle minoranze fu argomento<br />
di ampia e viva discussione nel Parlamento britannico.<br />
Essendo stato proposto nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni di assegnare un<br />
deputato di più a Manchester, Liverpool, Birmingham, Bristol,<br />
Leeds e Sheffield, sei città che, con piii di 150,000 abitanti, ne<br />
avevano due soli, si propose dal Lowe per queste città il voto<br />
cumulativo. <strong>La</strong> proposta, gagliardamente difesa dal proponente<br />
e dallo Stuart Mill, falli contro alle opposizioni di Bright, Gladstone<br />
e Disraeli. Ma riproposto poi lo stesso principio nella <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> Pari da lord Cairns colla forma del voto limitato, venne<br />
accolto, e introdotto nella <strong>legge</strong> di riforma elettorale approvata<br />
in quell'anno, col titolo di minority clause. Fu pertanto stabilito<br />
dalla <strong>legge</strong> stessa che in ogni contea o borgo rappresentati da tre<br />
membri, nessun elettore voti per più di due, e che niuno voti per<br />
più di tre a Londra (nella city), dove se ne eleggono quattro. Pochi<br />
anni dopo, nel 1871, il Dixon propose di abolire questa limitazione<br />
del suffragio, ma la sua mozione ebbe tale accoglienza che nemmeno<br />
tentò l'esperimento del voto.<br />
Nell'anno innanzi il principio era stato accolto per le elezioni<br />
scolastiche colla forma del voto cumulativo ; e sebbene la<br />
prova non fosse senza ardimento, trattandosi di una moltitudine<br />
di oltre 400 mila elettori, essa è riuscita con soddisfazione universale.<br />
Furono fatte in seguito nel 1872 e nel 1873 mozioni intese<br />
ad ottenere che la rappresentanza delle minorità venisse assai<br />
maggiormente estesa, sia nelle elezioni politiche, sia nelle municipali<br />
: ed anzi, secondo la proposta di Morrisson, Herbert,<br />
Fawcett e Hugues, a tutta l'Inghilterra, da dividersi all'uopo in<br />
uniformi collegi elettorali, avrebbe dovuto applicarsi uno <strong>dei</strong> nuovi<br />
sistemi. Sebbene così radicali proposte non abbiano approdato,<br />
pure è assai diffusa l'opinione che, qualora fosse allargato l'elettorato<br />
e fossero riformate le circoscrizioni elettorali, sostituendo<br />
ad una specie di rappresentanza di determinati interessi la rappresentanza<br />
individuale più o meno proporzionata alla popolazione,<br />
riuscirebbe assai utile che le minoranze trovassero nei metodi<br />
elettorali quelle guarentigie che alcune di esse ritraggono dalle<br />
viziate circoscrizioni presenti. Perciò, quando nel 1873 fu proposto<br />
di estendere nelle contee la franchigia elettorale come si<br />
era fatto colla <strong>legge</strong> del 1867 nei borghi, il Fawcett, à nome<br />
anche di molti liberali, dichiarò che avrebbe dato il voto a tale<br />
riforma ove si fosse applicato a tutta l'Inghilterra il metodo<br />
adottato per i collegi tricorni. Per effetto della preindicata <strong>legge</strong><br />
di riforma del 1867, il sistema del voto limitato fu applicato nelle<br />
città di Londra (city), Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester,<br />
Glasgow ; e nelle contee di Berk, Buckingham, Cambridge,<br />
Dorset, Hereford, Hertford e Oxford.<br />
Il sistema della rappresentanza delle minoranze trovò<br />
qualche applicazione anche nelle coionie della Gran Bretagna.
1 »<br />
260 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Un'ordinanza del 13 dicembre 1861, che riformò il Consiglio di<br />
governo dell'isola di Malta, stabili che per l'elezione <strong>dei</strong> sette<br />
membri del Consiglio stesso ciascun elettore non scriva sulla<br />
propria scheda più di quattro nomi. <strong>La</strong> Costituzione del 1874 per<br />
il Capo di Buona Speranza accolse il voto cumulativo dividendo<br />
lo Stato in tre collegi a tre deputati ciascuno.. Il voto cumulativo<br />
venne adottato nel 1856 nello Statuto col quale si costituirono in<br />
libera colonia le isole della baia di Honduras. Questo ed altri<br />
sistemi, in ispecie quello di Hare, furono discussi più volte anche<br />
nei Parlamenti dell'Australia; ma le discussioni relative non approdarono<br />
ad alcun risultato, neppure allorché, come avvenne<br />
nella Nuova txalles meridionale, tale riforma aveva ottenuto<br />
favorevoli votazioni, perchè le leggi che la contenevano furono<br />
travolte dalle crisi ministeriali.<br />
10. Agli Stati Uniti fu dapprima proposto e sostenuto il sistema<br />
delle liste concorrenti dal Fisher, dal Dudley Field, dal Goepp e<br />
da altri in varie assemblee degli Stati della Confederazione, e specialmente<br />
dallo Sterne nel 1867 nella Costituente di Nuova York.<br />
Più tardi, avendo il municipio di questa città dato lo spettacolo<br />
di inauditi scandali amministrativi, fu proposto di e<strong>legge</strong>re il Consiglio<br />
col voto cumulativo. Le Camere erano favorevoli a tale<br />
partito, ma vi oppose invincibile velo il governatore. In quel medesimo<br />
Stato fu però adottato il voto limitato per alcune elezioni<br />
di magistrati. Nella Pensilvania, Stato che per le sue rigide tradizioni,<br />
retaggio <strong>dei</strong> primi quacqueri, meritò il nome di chiave di<br />
volta dell'Unione americana, il Buchalew nel 1870 ottenne il voto<br />
cumulativo per il Comune di Bloomsburg, ed avendo esso dato<br />
ottimi risultamenti, l'anno appresso fu esteso a tutti i municipi<br />
dello Stato. Nel 1872 poi, dovendosi nominare una Costituente<br />
per la revisione della Costituzione, si adottò per le elezioni di<br />
quell'assemblea il voto limitato, che per poco non fu scritto anche<br />
nella nuova <strong>legge</strong> fondamentale. Nell'IIlinese, che è uno degli Stati<br />
più potenti della grande repubblica per il numero della sua popolazione,<br />
per la sua ricchezza, per il suo rapido incremento, fino<br />
dal 1870 una Costituente, alla maggioranza di due terzi dell'assemblea,<br />
ammise il voto cumulativo per tutti i collegi elettorali,<br />
i quali eleggono indistintamente tre rappresentanti; il popolo al<br />
cui suffragio fu assoggettata laproposta, l'approvò con 98,264 voti<br />
contro 62,259; ed è, per autorevolissime testimonianze, accertato<br />
che il sistema vi ha fatto ottima prova. L'esempio dell'Illinese fu<br />
seguito, nel 1874, dall'Ohio, ove si adottò il voto cumulativo per<br />
tutte le contee che eleggono tre o più rappresentanti. Ed ivi fu<br />
applicato il voto limitato per alcune elezioni della magistratura.<br />
Finalmente nello stesso Congresso federale il senatore Buchalew<br />
nel 1870 propugnò il voto cumulativo, e lo ripropose nel 1873;<br />
ottenne anzi che il Senato lo accogliesse, ma fu poi respinto con<br />
una maggioranza di soli sette voti nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti.
^^<br />
} ^<br />
LEGGE|ELETTORALE POLITICA 261<br />
Nel Brasile la <strong>legge</strong> del 20 ottobre 1875 aveva introdotto<br />
il sistema del voto limitato sì per le elezioni politiche che per le<br />
amministrative. Nelle politiche ogni elettore votava per un numero<br />
di candidati uguale ai due terzi del numero totale fissato<br />
per la provincia. Nelle municipali del pari l'elettore poteva scrivere<br />
sulla sua scheda sei nomi, se i vereadores da e<strong>legge</strong>re per<br />
il municipio sono in numero di nove, cinque nomi se sono in numero<br />
di sette. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 9 gennaio 1881 sostituì l'elezione<br />
diretta a quella a due gradi, e ristabilì il collegio uninominale<br />
sopprimendo con ciò la rappresentanza delle minoranze.<br />
11. In Europa gli studi e le proposte furono così numerosi, che<br />
debbo limitarmi a ricordarli nel modo il più sommario.<br />
Nella Svizzera fu discusso nel 1862 dal gran Consiglio di<br />
Ginevra il sistema del quoziente proposto dal Morin, e quello del<br />
voto cumulativo suggerito da Carteret. Ma furono respinti allora,<br />
come nel 1870 quando lo riproposero A. Roget e Rivoire, Nel<br />
cantone di Vaud fu accolto nel 1867 il voto limitato per l'elezione<br />
<strong>dei</strong> giurati e discusso nel 1872 il cumulativo per le legislative.<br />
Nel cantone di Zurigo fu discusso nel 1868, nel 1874 e nel 1881 il<br />
metodo del quoziente. Nel cantone di Neuchàtel venne formulato<br />
e discusso nel 1869 un progetto di <strong>legge</strong> secondo i concetti stessi<br />
di T. Hare, e fu riproposto nel 1875. Nel cantone di Basilea città<br />
fu proposto nel 1876 da Haggenbach-Bischoff un metodo misto<br />
tra il limitato e il voto unico. Nel cantone del Vallese non fu<br />
accolto nel 1855 il metodo del voto cumulativo per ciò solo che<br />
la Costituzione del 1852, dando facoltà agli elettori di costituirsi<br />
in collegi volontari, assicurava abbastanza la rappresentanza delle<br />
minoranze. Un metodo affine a quello del quoziente fu proposto<br />
nel 1872 nel Consiglio nazionale da Ilerzog-Weber e combattuto<br />
da Anderwert.<br />
In Francia E. de Girardin propose il collegio unico ; la Commissione<br />
del 1874 pel decentramento suggerì il voto cumulativo<br />
per l'elezione <strong>dei</strong> consiglieri municipali nei Comuni di piii che<br />
10,000 abit, ; Ton. Pernolet presentò più volte mozioni e proposte<br />
di <strong>legge</strong> per adottare il metodo proporzionale. In Germania la<br />
rappresentanza proporzionale fa discussa: nel 1864 a Francoforte,<br />
nel 1867 nel <strong>La</strong>ndtag del Wurtemberg, ed ebbe autorevole appoggio<br />
negli scritti di illustri pubblicisti. In Grecia il ministro<br />
Cumunduros propose nel 1871 un progetto di <strong>legge</strong> elettorale<br />
informato a questo principio, che poi fu abbandonato.<br />
12. Il metodo del voto limitato venne accolto invece nella Spagna<br />
colla <strong>legge</strong> elettorale del 28 dicembre 1878 ; vi fu aggiunta, inoltre,<br />
in tenuissima misura, diretta a dare una qualche rappresentanza<br />
alle minoranze anche nei collegi uninominali, una nuova forma di<br />
voto unico in tutto lo Stato. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non modificò di molto la<br />
circoscrizione elettorale precedente ; riunì parecchie circoscrizioni,<br />
che e<strong>legge</strong>vano prima un deputato, in collegi plurinominali,
X<br />
262 LÉGfii POLlTICO^AMMmiSTRAìrV^E<br />
costituendone 22 a tre deputati, la quattro (Siviglia), 2 a cinque<br />
(Barcellona e Palma di Majorca con tutta l'isola) ed 1 ad otto<br />
deputati (Madrid). V'ebbero cosi 26 collegi a voto plurale, non<br />
contando le colonie di Cuba e Portorico dove la maggior parte<br />
<strong>dei</strong> 39 deputati loro assegnati è eletta parimenti in collegi plurinominali<br />
di 3 ad 8 deputati. Ma nella <strong>legge</strong> vi è quasi la promessa<br />
di estendere il principio dopo conosciuti i risultati dell'ultimo<br />
censimento generale della popolazione, determinando allora,<br />
in base a questa, la nuova circoscrizione definitiva. <strong>La</strong> rappresentanza<br />
delle minoranze è ammessa in tutti questi 26 collegi,<br />
che insieme nominano 88 deputati; l'elettore può votare soltanto<br />
per due candidati nei collegi a tre, per tre nei collegi a quattro<br />
od a cinque, per quattro nei collegi a sei, per cinque in quelli a<br />
sette e per sei in quelli ad otto deputati. L'elezione segue a maggioranza<br />
relativa; si tengono, cioè, per eletti i candidati che nell'unico<br />
scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Inoltre<br />
furono ammessi a sedere come deputati nel Congresso i dieci candidati<br />
che nei collegi uninominali dello Stato abbiano complessivamente<br />
ottenuto più di 10,000 suffragi, senza aver raccolto la<br />
maggioranza in alcun collegio. Se il numero <strong>dei</strong> candidati i quali<br />
hanno conseguito più di 10,000 voti fosse superiore a dieci, si<br />
ammettono a sedere nel Congresso i dieci candidati che hanno<br />
conseguito il numero maggiore.<br />
Questa <strong>legge</strong> venne applicata per la prima volta alle elezioni<br />
del 1879, ed informazioni dirette ed autorevoli assicurano che il<br />
nuovo metodo, nella cui accettazione furono concordi i più cospicui<br />
capi <strong>dei</strong> vari partiti, Canovas, Sagasta, Castelar, i quali facevano<br />
parte della Commissione incaricata di esaminare il progetto di<br />
<strong>legge</strong>, diede eccellenti risultati, sicché può dirsi consolidato nella<br />
pubblica opinione. Il che è naturale in un paese in cui le elezioni<br />
presentarono sempre il grave difetto di non resistere alla pressione<br />
ministeriale, per modo che i vari partiti i quali si succedettero<br />
al Governo, quando furono vinti e perdettero il potere, si<br />
videro talvolta completamente reietti dalla rappresentanza nazionale,<br />
sospinti allora a dar di piglio ad armi diverse da quelle legali<br />
che una più equa distribuzione della rappresentanza avrebbe<br />
loro fornito. Il saggio di collegio unico assicurò l'elezione de' capi<br />
<strong>dei</strong> grandi partiti. Infatti coloro che ottennero il predetto numero<br />
di voti furono Remerò Robledo, Castelar, Sagasta ed altri.<br />
13, Nella Danimarca si applicò il sistema proporzionale quando<br />
altrove nessuno ancora vi rivolgeva seriamente il pensiero. Fu<br />
introdotto fino dal 1855 nelle elezioni del <strong>La</strong>ndsthing per consiglio<br />
e per opera del ministro Andrse. Nel 1865 il principio fu<br />
di nuovo discusso e, sebbene trovasse viva opposizione, venne<br />
sancito nella Costituzione del 28 luglio 1866, la quale stabili che<br />
« le elezioni del <strong>La</strong>ndsthing si fanno secondo le regole del sistema<br />
proporzionale {Forholdstalsvag) ". <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale del
" >-<br />
XiEGGE ELETTORALE POLITICA 263<br />
12 luglio 1867 determina il modo d'attuazione del principio sancito<br />
dalla Costituzione. Ed il metodo adottato è quello già esposto<br />
del quoziente, essendovi in ciò una quasi perfetta rassomiglianza<br />
fra la <strong>legge</strong> danese e la proposta dello Hare.<br />
L'applicazione del sistema non diede luogo invero a difficoltà,<br />
ed anche il ministro d'Italia a Copenaghen, in una sua Relazione<br />
(3 giugno 1872) al nostro Governo, attestò che il sistema<br />
medesimo ha fatto in Danimarca buona prova, sicché nessuno<br />
pensa ad abrogarlo. Giova però notare che il metodo è adottato<br />
per il <strong>La</strong>ndsthing, ossia per la <strong>Camera</strong> Alta, mentre la <strong>Camera</strong><br />
popolare, il Folkething, esce dal suffragio universale diretto.<br />
Inoltre quell'assemblea si compone di 66 deputati, <strong>dei</strong> quali<br />
12, quasi un quinto, sono nominati a vita dalla Corona, e 2 sono<br />
eletti in collegi uninominali. Gli altri 52 sono eletti col metodo<br />
proporzionale: 7 dalla città capitale, gli altri 45 da cinque collegi<br />
in cui le rimanenti parti del regno sono divise. Ma a Copenaghen<br />
del pari che nelle provincie, queste elezioni <strong>dei</strong> deputati<br />
del <strong>La</strong>ndsthing seguono a due gradi; ed è nelle assemblee degli<br />
elettori di secondo grado che si procede col metodo di Andrae,<br />
per guisa che, con una composizione cosi artificiale del corpo elettorale,<br />
non è dato arguire da quali di questi congegni esca questa<br />
0 quella minoranza, e d'altra parte un metodo anche complicato<br />
può incontrare minori difficoltà d'applicazione fra cosi piccolo numero<br />
di eletti e di elettori. Inoltre nella stessa Danimarca non<br />
approdarono le proposte fatte dal Bajer e da altri per estendere<br />
questo metodo alle elezioni del Folkething^ e neanche si volle il<br />
medesimo adottare, come erasi proposto, nella <strong>legge</strong> del 1873,<br />
per le elezioni comunali, né in un'altra presentata nello stesso<br />
anno per alcune elezioni ecclesiastiche.<br />
14. Nella Commissione e poi nella <strong>Camera</strong> due soli metodi vennero<br />
discussi con una qualche profondità, specialmente il secondo :<br />
il metodo semiproporzionale dell'onor. Cenala, e quello del voto<br />
limitato.<br />
I vantaggi del primo furono cosi riassunti dal suo autore,<br />
che li svolse poi insieme agli on, Chimirri, Serena, Carnazza-Amari<br />
e ad altri: l'elettore vota per una persona sola, e quindi fra<br />
i candidati che si presentano nel collegio può scegliere quello<br />
che meglio conosce e stima ed in cui ripone la maggior fiducia,<br />
sia per le sue opinioni politiche, sia per l'ingegno, la probità e le<br />
altre qualità personali; la sua scelta non è ristretta, angustiata,<br />
come nel collegio uninominale, in cui un solo candidato può essere<br />
eletto, sicché l'elettore, se non vuol votare inutilmente, deve<br />
subire non dirado candidati che non gli vanno a grado. Il diverso<br />
numero <strong>dei</strong> deputati assegnato ai diversi collegi, in grazia della<br />
unicità del voto, non altera il valore di esso, il quale consegue il<br />
medesimo effetto nei collegi a due deputati come in quelli a cinque.<br />
Il compito dell'elettore è facilissimo, sia dal lato intellettuale, per-
264 I.ÈGOI POLTTIOO-AMMIOTSTRATIVE<br />
che ha da scegliere un candidato fra molti, sia dal lato materiale,<br />
perchè ha da scrivere un solo nome. Lo scrutinio è facilissimo,<br />
rapido, e non ammette alcuna possibilità di errore- Inoltre tutti i<br />
votanti, tranne quelli che disperdono inconsultamente i propri<br />
suffragi, vengono ad essere rappresentati con equa proporzione<br />
alla <strong>Camera</strong> in conformità ai fondamenti del sistema rappresentativo<br />
; e d'altra parte, essendo ai votanti medesimi assicurata<br />
la efficacia del loro voto, essi non vengono più posti nelle tristi e<br />
funeste alternative in cui oggi si trovano, delle coalizioni colle<br />
quali fanno violenza a se stessi o delle astensioni con cui rinunciano<br />
al loro diritto.<br />
Fu però opposto: che questo procedimento è la negazione<br />
dello scrutinio di lista; che estende il collegio ma lo disgrega;<br />
non associa gli elettori costringendoli ad intendersi, e manterrebbe<br />
tutti gli inconvenienti <strong>dei</strong> collegi uninominali; che i deputati non<br />
avrebbero maggiore autorità, e l'avrebbero anche molto diversa.<br />
Quindi una grande concentrazione ed una grande dispersione di<br />
voti, e si è detto persino che potesse procurare alla minoranza<br />
degli elettori la maggioranza <strong>dei</strong> deputati.<br />
15, Il voto limitato parve invece accettabile alla Commissione<br />
per le ragioni che il relatore ha così riassunte e ne danno i motivi.<br />
«Il voto limitato, oltre al vantaggio della semplicità, ha<br />
quello grandissimo di avere ottenuto il suffragio d'altri Parlamenti,<br />
d'essere stato sperimentato in Stati importanti... Il sistema<br />
del voto limitato non è neppur esso scevro di difetti. Per<br />
chi vagheggia infatti la rigorosa proporzionalità <strong>dei</strong> suffragi,<br />
questo metodo non applica che incompletamente il principio,<br />
poiché non tutte le minoranze ma una soltanto, ed anche questa<br />
nel solo caso che non sia sottile, ma relativamente numerosa, può<br />
riuscire a veder eletto un suo rappresentante. Così, dato che in<br />
un collegio ove si devono e<strong>legge</strong>re tre deputati, ogni elettore<br />
possa votare soltanto per due candidati, come nei collegi tricorni<br />
inglesi e spagnuoli, una minoranza che formi la terza parte dell'intero<br />
collegio non è sicura di riuscire ad avere un proprio rappresentante.<br />
Imperocché, in un collegio di 900 inscritti, una<br />
maggioranza di 600 elettori, disponendo di 1200 voti può distribuirli<br />
su tre candidati in modo da farne ottenere 400 a ciascuno<br />
di essi, escludendo quindi il candidato <strong>dei</strong> 300 della minoranza.<br />
Cosi per effetto di un'abile distribuzione di voti anche forti minoranze<br />
non sarebbero sicure di riuscire, sicché, dati i 900 elettori<br />
per collegio di cui testé dicemmo, nei collegi a quattro deputati,<br />
col proposto metodo, occorrerebbe per la sicurezza della riuscita<br />
che la minoranza avesse quasi 400 voti, e neppure una minoranza<br />
così forte, a rigore, basterebbe nei collegi da cinque deputati. Ma<br />
se ciò è vero sulla carta, nel fatto é quasi impossibile avvenga,<br />
perche converrebbe che un partito non solo fosse ordinato quasi<br />
come una macchina, ma che sapesse precedentemente, con pre-
- t<br />
i.i<br />
^ \<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 265<br />
cisa certezza, quanti elettori può condarre all'urna il giorno del<br />
voto, il che è impossibile si verifichi praticamente ; per cui una<br />
distribuzione di voti fra gli elettori della maggioranza per vincere<br />
tutti i seggi non avrebbe effettivamente luogo se non quando la<br />
maggioranza stessa fosse in un collegio così forte da essere sicura<br />
del fatto proprio : altrimenti l'artificio sarebbe non solo pieno di<br />
difficoltà, ma pieno di pericoli per chi ne facesse uso.<br />
« E, per converso, è infatti da alcuni osservato che, verificandosi<br />
in un partito sperpero di voti e disciplina negli altri, la<br />
maggioranza reale può essere schiacciata dalla minoranza. Ma i<br />
calcoli testé fatti dimostrano che la maggioranza rimane, pur col<br />
voto limitato, in cosi favorevoli condizioni di lotta, che a se<br />
stessa dovrebbe unicamente imputare se in tali condizioni si lasciasse<br />
sconfiggere, mentre poi nei nostri stessi collegi, anche<br />
senza il voto limitato, vediamo che la disciplina è pegno ai concordi<br />
di vittoria a danno di quei partiti che dividono e sperperano<br />
i loro suffragi.<br />
" Si osserva pure poter facilmente accadere che concorrano<br />
efficacemente all'elezione soltanto i due gruppi più forti, sicché<br />
resti senza rappresentante la vera maggioranza numerica del<br />
collegio divisa, per esempio, in altri tre partiti, più deboli presi<br />
separatamente, quantunque riuniti insieme oltrepassino fors'anche<br />
la metà <strong>dei</strong> votanti. Se non che tali gruppi rimasti in minoranza,<br />
se anche complessivamente numerosi, non rappresenterebbero<br />
mai i grandi partiti in cui, secondo le opinioni politiche, si divide<br />
il paese, e che sono quelli la cui voce giova impedire sia soffocata<br />
od esclusa.<br />
'^ Si é già detto altrove essere questa rappresentanza delle<br />
minoranze che la Commissione si propone ottenere, e non quella<br />
assoluta equivalenza di ogni gruppo, di ogni frazione, la cui rappresentanza<br />
darebbe ragione agli avversari della riforma, affievolendo<br />
ogni risoluta ed energica azione del Governo e dell'Assemblea.<br />
Del resto, ad efficace ed eloquente conferma della tutela<br />
che il metodo dalla Commissione proposto presenta per le minoranze,<br />
senza dar luogo né al pericolo che esse soverchino le<br />
maggioranze stesse, né al pericolo opposto che non abbiano quasi<br />
modo di farsi valere anche quando annoverino considerevoli forze,<br />
possiamo arrecare l'esempio <strong>dei</strong> risultati che la pratica di questo<br />
sistema ha dato nei collegi plurali britannici..., i quali anche alla<br />
stampa inglese parvero tali da incoraggiare ad una più larga<br />
applicazione del principio accolto dalla <strong>legge</strong> del 1867. Infatti,<br />
siccome da essi appare che questo metodo impedisce l'onnipotenza<br />
delle maggioranze, e la esclusione delle minoranze nei casi soltanto<br />
in cui l'importanza di queste ultime renderebbe veramente<br />
ingiusto e -pericoloso il togliere loro ogni voce, tale forma di<br />
otazione non può dar ombra nemmeno a chi scorgerebbe gravi<br />
pericoli nell'attuazione <strong>dei</strong> metodi proporzionali. E d'altro canto
266 LEGaifpOLITICO-AMJtflNZSTRATIVE<br />
i più ferventi proporzionalisti, sebbene questo sistema non sia<br />
certamente il loro ideale, dichiarano però che esso è un vero progresso<br />
in confronto <strong>dei</strong> nostri procedimenti, e rimedia alle maggiori<br />
sproporzioni che da questi ultimi oggi derivano (p. 172-175).<br />
16. Nella discussione generale della <strong>legge</strong> tra i sostenitori del<br />
collegio uninominale e quelli del plurinominale, si manifestò una<br />
terza opinione, la quale avrebbe accettato quest'ultimo, purché<br />
fosse stato accolto uno <strong>dei</strong> metodi proposti per assicurare la rappresentanza<br />
proporzionale di tutti gli elettori, od almeno delia<br />
minoranza più grossa di ogni collegio. Si mostrarono favorevoli<br />
a questo partito e lo difesero nei loro discorsi, specialmente gli<br />
onorevoli Serena (20 giugno 1881), Genala (9, 10 maggio e 22 giugno)<br />
ed altri; lo combatterono gli on. Maurigi (25 marzo 1881) ;<br />
Taiani Diego (31 marzo); Crispi (18 giugno); e più diffusamente<br />
l'onorevole 0. Lucchini (18 maggio). Però non essendo venuto<br />
in discussione l'articolo 65, a cagione dell'approvazione della<br />
sospensiva proposta dell'onor. Ercole, la questione venne approfondita<br />
soltanto dall'onorevole Genala, e la discussione non condusse<br />
ad alcuna risoluzione.<br />
Ripreso in esame il progetto di <strong>legge</strong> separato sullo scrutinio<br />
di lista nella tornata del 31 gennaio 1882 si discusse insieme<br />
da quasi tutti gli oratori anche la questione della rappresentanza<br />
delle minoranze, fermando specialmente l'attenzione al voto limitato.<br />
<strong>La</strong> Commissione, per cui riferì allora l'on. Coppino, aveva<br />
presentato le seguenti proposte {Docwnenti, 38, B).<br />
« Ogni elettore sulla scheda che gli è consegnata a termini<br />
dell'art. 65 della <strong>legge</strong> elettorale politica, scrive :<br />
« a) quattro nomi nei collegi che devono e<strong>legge</strong>re cinque<br />
deputati ;<br />
« b) tre nomi nei collegi che devono e<strong>legge</strong>re quattro deputati<br />
;<br />
w e) due nomi negli altri collegi che devono e<strong>legge</strong>re un<br />
numero di deputati minore di quattro « (art. 66).<br />
« Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono eletti a<br />
primo scrutinio a termini dell'articolo precedente, si procede nel<br />
giorno stabilito dal decreto reale di convocazione ad una votazione<br />
di ballottaggio tra i candidati che ottennero maggiori voti<br />
in numero doppio <strong>dei</strong> deputati che rimangono da e<strong>legge</strong>re.<br />
« Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive<br />
sulla propria scheda :<br />
« Quattro nomi nei collegi in cui restano da e<strong>legge</strong>re cinque<br />
deputati ;<br />
« Tre nomi nei collegi in cui ne restano da e<strong>legge</strong>re quattro ;<br />
« Due nomi nei collegi ove ne restano ad e<strong>legge</strong>re tre o due ;<br />
« Un nome ove ne resta da e<strong>legge</strong>re uno solo " (art. 76;.<br />
17. L'onor. Carnazza-Amari sostenne il voto cumulativo mostrandolo<br />
preferibile al limitato e al semiproporzionale (1*^ febbj.
j f<br />
t-i<br />
I<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 267<br />
« Credo in principio che lo scrutinio di lista sia il meccanismo<br />
politico pel quale debbano avvantaggiarsi la nazione e la rappresentanza<br />
nazionale. Però questo risultato non sarà completamente<br />
ottenuto, qualora non sia congiunto con la rappresentanza proporzionale.<br />
Come espediente per raggiungere questo fine io credo<br />
preferibile il sistema del voto cumulativo, ma se questo non trovasse<br />
seguito nella <strong>Camera</strong> accetterei sempre il voto limitato e<br />
anche il voto unico, perchè io ho la convinzione che le minoranze<br />
debbono entrare nella <strong>Camera</strong>, perchè è questo l'unico, il solo<br />
sistema di libertà «.<br />
L'onor. Faldella giudicò la rappresentanza delle minoranze,<br />
troppo nuova, illogica, assurda perchè le fa diventare maggioranze<br />
prima che ne abbiano il diritto e la forza; punto necessaria<br />
per i naturali temperamenti che seguiranno nelle liste (2 febbr.).<br />
L'on. Chimirri propose di mantenere il collegio provinciale facendo<br />
votare l'elettore per un solo candidato e proclamando eletti quelli<br />
che raggiungono il quoziente, cioè la cifra ottenuta dividendo<br />
il numero <strong>dei</strong> votanti per quello <strong>dei</strong> deputati che spettano alla<br />
provincia. Il ballottaggio seguirebbe tra i candidati che hanno<br />
avuto più voti, pur senza raggiungere il quoziente, in numero<br />
triplo di quelli che restano da e<strong>legge</strong>re (3 febbraio). Altri oratori<br />
di proposito od incidentalmente si occuparono della questione,<br />
senza aggiungere notevoli argomenti prò o contro.<br />
Nella tornata del 6 febbraio, essendo venuto in discussione<br />
questo articolo, l'on. Crispi presentò un controprogetto per togliere<br />
ogni limitazione del voto , stimandola inutile, artificiale,<br />
contraria al sistema parlamentare. L'on. Vacchelli propose che<br />
il voto fosse limitato soltanto nei collegi a 4 o 5 deputati ; che per<br />
riuscire eletti fosse necessario avere almeno il quarto <strong>dei</strong> votanti,<br />
e che il ballottaggio seguisse senza alcuna limitazione (7 febbr.).<br />
L'on. Bovio protestò contro siffatto abuso della matematica,<br />
reputando la proposta fittizia, assurda, ingiuriosa alle minoranze<br />
che si rispettano. L'on. Minghetti mostrò come la rappresentanza<br />
proporzionale sia connessa al vero concetto del sistema rappresentativo,<br />
utile e giusta, appoggiata da autorevoli esperienze sicura<br />
del successo avvenire ; « tale è la mia speranza la quale se dovesse<br />
essere frustrata, io non perderei perciò la fede nel principio che ho<br />
propugnato, perchè so che il principio della rappresentanza proporzionale<br />
ha per sé l'avvenire, e perchè se i Governi rappresentativi<br />
e parlamentari devono durare, gli è solo rispettando le<br />
minoranze e cercando di far prevalere in ogni parte la giustizia<br />
e l'equità ». Gli onorevoli <strong>La</strong> Cava e Brunetti sostennero la primitiva<br />
proposta della Commissione, non accettando la limitazione<br />
nei collegi a tre deputati ; e gli onorevoli <strong>La</strong> Porta e <strong>La</strong>zzaro la<br />
oppugnarono.<br />
L'on. Cenala difese la nuova proposta della Commissione,<br />
adducendo tra altri i seguenti argomenti. « Il voto limitato ha
268 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
alcuni pregi principali e altri secondari. Comincio da questi :<br />
l'elettore deve scegliere un minor numero di candidati : due in<br />
luogo di tre, tre in luogo di quattro, quattro in luogo di cinque ;<br />
riesce dunque un poco più agevolato il primo suo ufficio, che è<br />
anche il massimo, cioè la scelta <strong>dei</strong> candidati. Nella scelta sta<br />
tutta la sostanza dell'elezione, e quindi la <strong>Camera</strong> deve, col procedimento,<br />
assicurare la verità di essa e riflettere che la principale<br />
condizione di una buona elezione consiste nell'aver conoscenza,<br />
per quanto è possibile, delle persone per le quali si vota. Inoltre<br />
il voto limitato permette che la scheda sia scritta tutta di pugno<br />
dall'elettore nella sala delle elezioni. A ciò si aggiunge, che il votare<br />
per un numero limitato di candidati rende più spedita l'operazione<br />
dello scrutinio, giacché quanto è più lunga la scheda, è<br />
più lungo il tempo che ci vuole, non solo per scriverla, ma anche<br />
per spogliarla; e noi, o signori, abbiamo assistito a talune elezioni<br />
comunali, dove, per essere la scheda molto lunga, lo scrutinio ha<br />
durato parecchi giorni. Ora vi chiedo se complicare e prolungare<br />
l'operazione dello scrutinio non renda più facile il cadere in errori,<br />
il commettere frodi, l'armeggiare sostituzioni di schede, e se per<br />
giunta non renda anche più difficile il constatare gli errori, le<br />
frodi, le sostituzioni, le pastette, e via discorrendo. <strong>La</strong> limitazione<br />
della scheda attenua l'esagerata influenza <strong>dei</strong> comitati e di<br />
coloro che s'impancano a guidare le elezioni. L'elettore ha modo<br />
di sottrarsi, almeno in parte, alle note di candidati già bell'e fatte,<br />
ai giornali che le bandiscono, ai comitati che cercano di imporle ».<br />
Gli onorevoli Cavallotti, Nicoterae Crispi si adoperarono a<br />
ribattere le ragioni addotte dall'onor. Genala {Ivi) ; che nella<br />
successiva tornata trovarono, con qualche riserva, il vigoroso<br />
appoggio dell'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia : « Io<br />
ed i miei colleghi per quanto abbiamo cercato di renderci conto<br />
degli argomenti eloquentemente messi innanzi contro questo metodo<br />
elettorale, confessiamo con intera schiettezza che nei limiti<br />
in cui l'abbiamo accettato non crediamo fondati gli espressi timori,<br />
non crediamo nemmen concepibili le minacciate rovine ».<br />
E fece un riassunto di tutte le ragioni di convenienza e di giustizia,<br />
di esperienza e di scienza, che dovevano indurre la <strong>Camera</strong><br />
ad accogliere quella proposta, pur mostrandosi disposto « a quei<br />
temperamenti che valgano a condurre definitivamente in porto<br />
una riforma alla quale ho consacrato nell'unico intento di ottenere<br />
nella rappresentanza nazionale maggiore giustizia, maggiore<br />
eguaglianza, maggiore libertà con tutto il mio cuore devoto e profondo<br />
affetto, coscienziose fatiche « (9 febbraio);<br />
18. Sorsero però contro il voto limitato altri oratori, e presentarono<br />
ordini del giorno intesi a toglierlo affatto gli on. <strong>La</strong> Porta,<br />
Morana e Taiani. L'on. Depretis presidente del Consiglio dichiarò<br />
di non accettare la limitazione nei collegi a tre deputati, concludendo<br />
coll'invitare tutti « a trovare una soluzione ammettendo il
* > .<br />
LEGOB ELETTORALE POLITICA 269<br />
voto limitato, in quell'equa misura che potrà essere concordata, in<br />
modo da ottenere un largo suffragio nella <strong>Camera</strong> «. In seguito a<br />
queste dichiarazioni venne respinto l'ordine del giorno Taiani, col<br />
quale si riteneva " che il voto limitato snaturai! risultato legittimo<br />
delle elezioni ». Però il Ministero e la Commissione tenendo conto<br />
di questa votazione la quale aveva spinto a votare contro l'ordine<br />
del giorno, insieme alla maggioranza, quasi tutta l'opposizione<br />
moderata, ed in favore di esso quasi tutti i più autorevoli deputati<br />
del partito ministeriale, per ragioni politiche e per timore di<br />
veder compromesse le sorti della <strong>legge</strong>, presentarono nella tornata<br />
del 10 febbraio, un emendamento, per cui il voto sarebbe<br />
stato limitato nei soli collegi a cinque e completo negli altri. Dopo<br />
una lunga e minuta discussione, nella quale parecchi oratori fermarono<br />
l'attenzione sulla tabella delle circoscrizioni, e ne discussero<br />
i criteri e le applicazioni loro, si riconobbe la convenienza<br />
di ripartire più equamente, tra le varie regioni d'Italia i collegi<br />
di cinque deputati nei quali veniva così ammesso il metodo del<br />
voto limitato, ed a tal uopo venne formulato ed accolto l'art. 45<br />
della <strong>legge</strong> (11, 12, 13, 14 febbraio 1882).<br />
19. L'Ufficio centrale del Senato non ha « rivolta l'attenzione<br />
ad escogitare quale altro sistema si sarebbe potuto seguire, ma<br />
piuttosto a veder modo di dare migliore efficacia a quello adottato<br />
dalla <strong>Camera</strong> " {Relaz. LAMPERTICO, DOC. 174, A, pag. 12,<br />
13). Nondimeno, anche in linea di principio, Fon. Relatore mostrava<br />
che nello Stato « non è mai troppa l'apprensione, che una<br />
sola delle parti politiche vi abbia ogni balìa non trovandosi dinanzi<br />
a se rappresentate equamente altre parti politiche, con cui<br />
sia chiamata a discutere le sue idee e colla discussione a correggerle,<br />
e da cui l'amministrazione dello Stato sia chiamata a vigile<br />
sindacato dinanzi all'opinione pubblica "; che d'altronde «* se importa<br />
aprir l'adito nel Parlamento alle parti politiche e non solo a<br />
quelle che rientrano negli antichi quadri, ma a quelle inoltre che<br />
vengono formandosi di nuove, ne anco in questo però d'uopo è<br />
esagerare ». Ma siibito soggiungeva che i dubbi incominciano<br />
sopratutto quando si tratta di applicare il principio, e vedere se<br />
sia la <strong>legge</strong> stessa che debba assicurare alle varie parti politiche<br />
la rappresentanza {Ivi, pag,13-15). Esaminava di poi gli argomenti<br />
addotti dalle due parti ed alcune manifestazioni recenti, ed<br />
analizzava i metodi principali, così descrivendo quello che venne<br />
accolto. « Al sistema, a cui si attenevano le leggi elettorali, e per<br />
cui nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> non entravano, che quelli che<br />
avessero conseguito il maggior numero di voti, si contrappone in<br />
primo luogo il sistema, per cui accanto a questi si fa posto ad<br />
altri, che hanno ottenuto solo un numero di voti minore, e cioè<br />
l'elettore scrive un numero inferiore a quello <strong>dei</strong> candidati che si<br />
hanno a e<strong>legge</strong>re in quella circoscrizione. Si intende così di dar<br />
l'adito a entrare in Parlamento anche a quelli che comunque non
270 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
abbian raggiunto, quel numero di voti vengono però subito dopo.<br />
È quello che talvolta si fa nelle elezioni del Comune e della Provincia,<br />
od anche in talune assemblee. Non si riempie tutta la<br />
scheda perchè così in luogo di quelli che avremmo proposto noi<br />
sieno eletti quelli che sono proposti e portati da altri. 11 che presuppone<br />
divisi gli elettori in due parti, cosicché le opinioni varie<br />
e sparse o rinuncino a essere rappresentate o si raggruppino col-<br />
Tuna 0 coll'altra delle due parti che tengono il campo ».<br />
Le ragioni degli avversari venivano dal Relatore concisamente<br />
ridotte alle seguenti: « P nel sistema rappresentativo non<br />
si può alle deliberazioni dare una norma e all'elezione una norma<br />
diversa; 2^ il maggior numero è pur sempre l'espressione che più<br />
si avvicina all'utile pubblico : il governo popolare va corretto e<br />
infrenato, ma non va spostato dalla sua base; 3"^ la rappresentanza<br />
proporzionale ne' suoi risultati negativi acquista una efficacia<br />
superiore a quella che le attribuisce il suo stesso principio,<br />
e di danno alla cosa pubblica ; 4^ accettandosi una rappresentanza<br />
delle minoranze si deve procedere con quella cautela, che valga<br />
ad assicurarne i vantaggi scevri <strong>dei</strong> temuti pericoli {Ivi, p. 18-19).<br />
L'on. Relatore notava poi assai minutamente le conseguenze<br />
<strong>dei</strong> voti della <strong>Camera</strong>, mostrando in quali provincie e regioni<br />
prevalessero i collegi a cinque deputati, in quali i collegi a cinque<br />
ed a quattro insieme, e quali disuguaglianze e proporzioni ne risulterebbero.<br />
<strong>La</strong>onde alcuni membri dell'Ufficio centrale, avendo riconosciuto<br />
che il voto limitato era applicato in modo insufficiente<br />
ed imperfetto, riproposero di mantenerlo anche nei collegi di<br />
quattro deputati, con che cessava la necessità dell'articolo 45.<br />
« In tal modo il Senato adempirebbe quell'ufficio, che eminentemente<br />
gli è proprio, e di richiamare di nuovo l'attenzione della<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati su quegli argomenti, nei quali la deliberazione<br />
parve pendere incerta, e di ristabilire nella distribuzione<br />
del diritto elettorale quell'equità che, adottando la limitazione<br />
del voto nei soli collegi a cinque deputati ne ¥iene turbata '> {Tviy<br />
pag. 24). Altri proposero che il numero <strong>dei</strong> collegi a cinque deputati<br />
venisse portato a 52; « l'emendamento veniva raccomandato<br />
anche perchè sarebbe una proposizione nuova, la quale non<br />
ha formato argomento di deliberazione della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />
D'altra parte, non tocca alla condizione stabilita dalla <strong>legge</strong>, che<br />
non si abbiano a formare nuovi collegi di due deputati : non abbisogna<br />
da parte del Senato di nuovi studi per la composizione<br />
delle circoscrizioni elettorali dacché ne trova gli elementi nello<br />
stesso disegno di <strong>legge</strong> che abbiamo dinanzi; e finalmente ripara<br />
ad alquante delle incongruenze, che si sono notate quando la rappresentanza<br />
delle minoranze non abbia applicazione se non in quei<br />
collegi da cinque deputati, che sono designati nel disegno di<br />
<strong>legge</strong> « {Ivi). Ma il primo di questi emendamenti ebbe 7 voti con-
^ 4<br />
r •<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 271<br />
trari su 10, il secondo 6, e nessuno venne accolto cadendo poi anche,<br />
per parità di voti, anche il complesso della <strong>legge</strong>.<br />
30. Come fu aperta la pubblica discussione quasi tutti gli oratori<br />
trattarono anche la questione del voto limitato. L'on. Cantoni dichiarò<br />
la teorica involuta e non abbastanza studiata, tuttavia trovava<br />
buona l'idea di portare a 52 i collegi a cinque se non l'avesse<br />
trattenuto il timore del peggio ; l'on, Pantaleoni propose di limitare<br />
il voto anche nei collegi a quattro ed atre, mostrando quanto<br />
vano il timore, che la minoranza potesse mai diventare maggioranza,<br />
mentre verrebbe anzi perdendo seggi nelle elezioni parziali,<br />
ed insistendo specialmente sul vantaggio che deriva dall'avere una<br />
forte opposizione nel Parlamento ; l'onor. Caracciolo di Bella si<br />
mostrò contrario ad un « artificio inteso ad assicurare alle minoranze<br />
quello che ottengono per naturale selezione » reputandolo<br />
pericoloso, contrario alla verità e alla natura <strong>dei</strong> partiti, ma consentendo<br />
tuttavia nella proposta del Governo {Sen. del Regno,<br />
27 aprile 1882). L'on. Brioschi difese il metodo del voto limitato,<br />
invocandone una più larga applicazione; l'on. Maiorana-Calatabiano<br />
con sottili computi mostrò che il quoziente di eleggibilità<br />
era troppo basso, e dovevasi esigere almeno il quarto <strong>dei</strong> votanti.<br />
pur mantenendo il voto limitato nei maggiori collegi ; l'onorevole<br />
Cambray-Digny proponeva, come il preopinante di togliere il ballottaggio,<br />
ma dimostrando la necessità dir limitare il voto in quella<br />
che si adottava la lista, chiese che fosse accolto anche nei collegi<br />
di tre e di quattro quel metodo ; l'onorevole Canonico, reputando<br />
utile e prudente il proposto esperimento', si oppose ad uno<br />
più largo {Ivi, 28 aprile) L'on. Guarneri si mostrò piuttosto favorevole<br />
alle minoranze, l'onorevole Cencelli contrario, e disposto<br />
ad approvare la <strong>legge</strong> solo perchè la reputa di nessun effetto,<br />
quanto alla seconda concessione loro fatta; l'onorevole Deodati<br />
perchè « non ne capisce niente di questa alchimia politica « (Ivi,<br />
29 aprile). Più ricisamente contrario vi si dimostrò l'on. Ghivizzani,<br />
reputando il voto limitato punto conforme allo stesso principio<br />
della rappresentanza proporzionale. Gli onorev. Vitelleschi,<br />
Musolino {Ivi, 1° maggio) Griffini e Jacini, trattandone di passaggio<br />
vi si mostrarono piuttosto contrari. Il ministro Zanardelli<br />
difese la <strong>legge</strong> anche in questa parte, come era uscita dal voto<br />
della <strong>Camera</strong>, e la difese pure il relatore <strong>La</strong>mpertico pur mostrandosi<br />
dubbioso così intorno al principio della rappresentanza<br />
proporzionale, che intorno al metodo proposto nella <strong>legge</strong> per<br />
attuarlo {Ivi, 2, 3 maggio).<br />
Venuto in discussione l'art. 65, gli on. Mamiani e Brioschi<br />
presentarono un emendamento per limitare a tre il voto nei collegi<br />
a quattro. A mo'di conclusione diceva l'onorev. presidente<br />
dell'associazione per la rappresentanza proporzionale, « 0 noi<br />
abbiamo la coscienza che nell'introdurre questo principio perfezioniamo<br />
i rapporti di giustizia del sistema elettorale, o non i'ab
272 LE(K3H POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
biamo. <strong>La</strong> nazione italiana non è un corpo in cui si possa esercitare<br />
experimentiim in anima vili. Se abbiamo la convinzione che<br />
ciò costituisce un progresso, che corregge e compie il rapporto<br />
di giustizia, d'imparzialità, di dovere, di previdenza nel metodo<br />
elettorale, dobbiamo noi giudicare arrischiata una qualche dilatazione<br />
che poniamo nella <strong>legge</strong>, quando ancor più che la metà<br />
<strong>dei</strong> collegi rimarranno sottratti a questo metodo delle minoranze<br />
che puossi dire appena tentato? Io ho tutta la convinzione che<br />
dall'ampliamento proposto non uscirà verun danno e verun pericolo<br />
e che anzi l'Italia che in certe forme di civiltà -non vuol<br />
essere minore a nessuna nazione darà questo esempio, o meglio<br />
dire aggiungerà il peso della sua autorità ai pochi esempi già<br />
costituiti in questa materia... approvando un principio che può<br />
avere covato assai tempo nella meditazione <strong>dei</strong> pubblicisti, ma<br />
che, ripeto, più si esaminerà nell'intrinseco suo e più il troveremo<br />
conforme alla giustizia, alla imparzialità, alla perfezione e al<br />
frutto abbondevole <strong>dei</strong> metodi elettorali ". Ma la proposta essendo<br />
stata combattuta, sopratutto per ragioni di opportunità,<br />
dal Ministro, non venne approvata (Ivi, 3 maggio),<br />
21. L'elettore deve scrivere sulla scheda il nome e il cognome<br />
<strong>dei</strong> candidati ai quali dà il voto. Ma affinchè, con indebite aggiunte<br />
egli non faccia conoscere il proprio voto, la <strong>legge</strong> dichiara<br />
espressamente quali aggiunte siano tollerate. Potrà dunque aggiungere,<br />
peres., « N. N. del fu Pietro, avvocato o possidente, ecc.,<br />
commendatore, conte, don, dottore, ecc., consigliere provinciale,<br />
già deputato, ecc., e somiglianti.<br />
Ècco quali motivi dà il Relatore per giustificare questa<br />
importante riforma:<br />
« Un mezzo che si usa talvolta per far conoscere il proprio<br />
voto e dar pegno così che le promesse di volgerlo a favore di un<br />
determinato candidato vengono mantenute, è quello d'indicazioni<br />
speciali che accompagnano il nome e cognome del candidato e di<br />
consimili segni nella parte esterna od interna della scheda. Affine<br />
di ciò impedire, le leggi francese, inglese, tedesca, si limitano a<br />
vietare i segni esterni. Noi andammo più oltre, dichiarando nulle<br />
le schede, che portano o contengono segni i quali possono ritenérsi<br />
destinati a far riconoscere il votante; e quelle che contengono<br />
altre indicazioni del candidato, all'infuori del suo nome e cognome,<br />
paternità, professione, titolo onorifico o gentilizio, grado accademico<br />
od offici coperti. È vero che anche con tali indicazioni soltanto<br />
si possono architettare sicuri segni di riconoscimento ; ma<br />
da una parte vietando anche siffatte indicazioni, si correrebbe il<br />
pericolo più grave di rendere nulle moltissime schede d'incontrastabile<br />
sincerità e buona fede, e d'altro canto è evidente che. l'escludere<br />
ogni possibilità di consimili intelligenze, per quanto si<br />
faccia, è impossibile. Anche una macchia d'inchiostro può essere<br />
fortuita e può essere fatta coll'intenzione di farsi conoscere; cosi
h #~<br />
i^t<br />
j ^ ><br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 273<br />
dicasi del sottolineare il nome e cognome del candidato e simili.<br />
L'annullare in questi casi le schede, sarebbe un aprire di troppo<br />
la porta all'arbitrio, mentre d'altra parte, per i fatti in cui l'artifìcio<br />
sia evidente, la disposizione generale che vieta sotto pena di<br />
nullità ogni segno che possa ritenersi apposto come mezzo di riconoscimento<br />
è più che sufiBciente allo scopo.<br />
^ In ciò, a volere spingere gli scrupoli all'estremo, ogni forma<br />
hai suoi pericoli: l'ha, per esempio, tanto quella per cui si stabilisca,<br />
come fa la <strong>legge</strong> belga e la inglese, che lo stesso elettore<br />
debba deporre nell'urna la scheda, quanto l'altra, che debba consegnarla<br />
piegata al presidente affinchè la deponga egli nell'urna:<br />
forma adottata nella maggior parte delle legislazioni, la francese,<br />
ad esempio, la tedesca, l'austriaca, la spagnnola, e che noi abbiamo<br />
mantenuta " {Relaz. ZANARDELLI, pag. 193).<br />
Sotto l'impero della <strong>legge</strong> vigente erano ritenute generalmente<br />
valide le schede colle indicazioni di cui è'parola in questo<br />
articolo {Giunta parL, Legisl. XII, Coli, di Serra San Bruno);<br />
e quindi anche col prefisso don, che equivale ad una specie di<br />
titolo gentilizio in certi paesi (3 febbraio 1877, Coli. V di Napoli,<br />
elez. Biondi); ma lo erano altresì le schede nelle quali sì trovasse<br />
qualche parola di elogio o di disprezzo per il candidato che è<br />
rimasto eletto (Legisl. X, 1867, Coli, di Calatafimi, elez. Miceli),<br />
0 il cognome della madre, secondo l'uso del paese (22 die. 1876,<br />
Coli, di Agosta, elez. Omo<strong>dei</strong>) ed-anche altre indicazioni che sono<br />
adesso espressamente vietate.<br />
Dei casi di nullità che possono derivare dalla inosservanza<br />
delle disposizioni di questo articolo si tiene parola all'art, 69, n. 4.<br />
23. Non vizia l'elezione il fatto che uno o più elettori, per scrivere<br />
esattamente il nome e cognome <strong>dei</strong> candidati da essi preferiti,<br />
abbia;no copiato un esemplare contenente quei nomi e cognomi,<br />
quando sia accertato che le schede furono scritte in modo<br />
conforme alla <strong>legge</strong> {Giunta parL, 5 febbr. 1871, Coli, di Tolentino,<br />
elez. Checchetelli).<br />
Cosi sebbene le tavole alle quali si scrivono le schede si<br />
trovino in una stanza attigua alla sala delle votazioni, ma in<br />
vista dell'ufficio, l'elezione è regolare. <strong>La</strong> scheda non può essere<br />
scritta, invece, sul tavolo dell'ufficio {Giuntapari., 22 maggio<br />
1871, Coli, di San Giorgio la Montagna, elez. Massei) e neppure<br />
in luogo nel quale l'elettore non possa essere veduto dall'assemblea<br />
{Ivi, Legisl. XII, 1875, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. Soldi).<br />
In tali casi la elezione deve essere annullata.<br />
23. In tre casi l'elettore può essere ammesso a farsi scrivere<br />
la scheda da altri :<br />
1° Se era già iscritto sulle liste elettorali del 1881, in forza<br />
del disposto del num. 3 (capoverso) della <strong>legge</strong> elettorale del<br />
17 dicembre 1860.<br />
LEGGI SPECIALI.— Serie 1* — Voi IV. \%
T-<br />
274 LEGGI POLITICG-AMMINISTRATIVE<br />
2^ Se per tìsica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata<br />
all'ufficio elettorale non è in grado di scrivere la scheda.<br />
S"" Se, quantunque analfabeta, fosse stato inscritto regolarmente<br />
nelle liste elettorali.<br />
24. Circa al primo e al terzo caso, ecco le deliberazioni prese<br />
dalla <strong>Camera</strong> relativamente alle identiche disposizioni della <strong>legge</strong><br />
precedente :<br />
Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare<br />
quando si trovano inscritti nella lista degli elettori, contro<br />
la quale non è stata fatta opposizione {Cam, <strong>dei</strong>dep., 8 die. 1876,<br />
coli, di Cento, elez. Mangilli). Una volta inscritto sulle liste qualunque<br />
elettore, anche analfabeta, ha diritto di votare e può delegare<br />
un elettore di sua fiducia per la scrittura della scheda<br />
(Legisl. X, 1867, Coli, di Naso, elez. Parisi).<br />
Gli analfabeti, anche in questi casi eccezionali, non vennero<br />
ammessi a votare, conforme alla <strong>legge</strong> precedente, senza qualche<br />
controversia. « Una disposizione, la quale esclude per alcuni<br />
elettori la segretezza del voto e produce eziandio un'altra non<br />
infrequente frode alla <strong>legge</strong>, dando modo di votare agli analfabeti,<br />
è quella del primo capoverso dell'art. 81 della vigente<br />
<strong>legge</strong>, con cui si dà facoltà di far scrivere col mezzo d'altri la<br />
scheda a quei cittadini i quali avevano già acquistato l'elettorato<br />
sotto l'impero di leggi che lo attribuivano loro quantunque analfabeti,<br />
oppure che trovansi nell'impossibilità di scrivere.<br />
" Fu vivamente discusso nella Commissione se dovesse essere<br />
cancellata tale disposizione, che, come dicevasi, è fonte di non<br />
poche frodi, in confronto delle quali pareva a parecchi di noi ben<br />
lieve il danno di privare in rari casi dell'esercizio del diritto chi<br />
potrebbe legittimamente esercitarlo ; ma presso la maggioranza<br />
della Commissione potè maggiormente il rispetto di tale diritto,<br />
e fu perciò deciso di riprodurre nel progetto la preìndicata disposizione<br />
'? (Relaz. ZANARDELLI, pag, 193).<br />
25. Nel caso di elettori che non possono scrivere per fìsica<br />
indisposizione è anzitutto necessario che essi siano presenti, ad<br />
ogni modo, nella sala, non essendo possibile votare altrimenti<br />
che in persona ; è necessario pure che si facciano scrivere la<br />
scheda da un altro elettore, perchè un non elettore non potrebbe<br />
entrare nella sala neanche col pr^esto di accompagnarli, e non<br />
potrebbe fare per altri ciò che la <strong>legge</strong> non lo ritiene capace di<br />
fare per sé. E basta che l'impossibilità fisica si verifichi al momento<br />
del voto, ed il verbale ne faccia fede, nulla importando<br />
che prima o poi l'elettore siasi trovato in grado di scrivere<br />
(15 die. 1870, Coli. diTrapani, elez. Calvino).<br />
26. I fatti di cui sopra devono essere indicati a verbale dal<br />
segretario, indicandone il motivo. Sebbene queste parole non si<br />
trovassero nella <strong>legge</strong> precedente, devesi tuttavia tener conto<br />
della precedente giurisprudenza parlamentare.
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LEOC^E ELETTORALE POLITICA 275<br />
4<br />
<strong>La</strong> disposizione della <strong>legge</strong> non può essere interpretata<br />
nel senso che dal verbale risulti precisamente il fatto che un elettore<br />
siasi servito di un altro per vergare la scheda, ma vuole solo<br />
che dalle varie circostanze sorga la presunzione essersi ciò eseguito.<br />
Questa presunzione esisterebbe nel caso in cui nel verbale,<br />
dove sono indicati i nomi degli elettori, che non vergarono di<br />
propria mano la scheda, si <strong>legge</strong>sse : ùnpossibilitatiper causa di...<br />
(cecità o altro) a scrivere di propria mano le sched^e, ancorché<br />
manchi cioè la dichiarazione che questi elettori furono autorizzati<br />
dall'ufficio a servirsi di altri elettori per la scrittura della scheda<br />
(Legisl. X, 1867, Coli, di Rogliano, elez. Morelli). È però necessaria<br />
rindicazione <strong>dei</strong> motivi. Non è necessario, invece, che si<br />
indichino gli elettori che sono facoltizzati a poter scrivere la<br />
scheda altrui (Legisl, X, 1867, Coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi),<br />
Una volta constatato che gli elettori, i quali votarono facendosi<br />
scrivere i bollettini da altri elettori, erano analfabeti o<br />
impediti, si deve presumere che a ciò fossero abilitati dall'ufficio,<br />
e che coloro i quali si prestarono a scrivere per essi le schede<br />
fossero di loro rispettiva fiducia, senza che si possa dedurre un<br />
diverso giudizio dal silenzio in proposito osservato dai verbali,<br />
quando contemporaneamente non si presentino le prove di fatto<br />
{Giunta parL, Legisl. XII, 1874, Coli, di Pescia, elez. Brunetti),<br />
sempre quando non manchi l'indicazione <strong>dei</strong> motivi.<br />
Fa piena prova il processo verbale quando dice, che alcuni<br />
elettori si fecero scrivere da altri la scheda perchè analfabeti, o<br />
perchè nella fìsica impossibilità di scriverla da loro medesimi. E<br />
sono inattendibili le proteste che mirano ad impugnare le dichiarazioni<br />
del verbale medesimo {Giunta pari., 18 die. 1870, Coli, di<br />
Afragola, elez. Chiaradia; 20 die. 1870, Coli, di Cuorgnè, elez.<br />
Arnulfì).<br />
Noto che, secondo la legislazione belga, è tassativa l'inscrizione<br />
a processo verbale del nome di ambedue gli elettori, e ciò<br />
si è fatto per impedire che un elettore si fìnga cieco o infermo<br />
con frode. Cosi pure l'elettore cieco o infermo (la disposizione<br />
non vale per gli anafabeti) può farsi accompagnare anche da un<br />
non elettore. E fìnalmente è causa di nullità dell'elezione il fatto<br />
che fu accordata l'autorizzazione di farsi accompagnare ad elettori<br />
sani, 0 che fu accordata dall'ufficio contro il voto del presidente<br />
iCod. elect. commentato, pag. 237-239).<br />
ART. 66. Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata<br />
al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente,<br />
collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.<br />
A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli<br />
scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro<br />
di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della lista,
276 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori<br />
della sezione.<br />
1. Legge precedente. Nuove formalità.<br />
2. Come e quando deve essere piegata la scheda.<br />
3. Uurna di vetro e il suo collocamento.<br />
4. <strong>La</strong> deposizione della scheda nell'urna.<br />
5. <strong>La</strong> firma dello scrutatore sulle Uste: giurisprudenza parlamentare.<br />
6. Motivi della <strong>legge</strong>.<br />
7. Se possa firmare il presidente ; se lo possa il segretario.<br />
8. Quid juris se non è controfirmato il voto d'alcuni elettori.<br />
9. 0 se lo è con croci o altri segni.<br />
10. Come devono votare i membri delVufflcio.<br />
1, In questo articolo sono introdotte tre nuove guarentigie,<br />
in aggiunta a quella, che era già contenuta negli art. 81-82 della<br />
<strong>legge</strong> precedente.<br />
L'urna, nella quale si depongono i voti, deve essere di vetro<br />
trasparente, al pari di quella nella quale si erano deposte le schede<br />
firmate e bollate a tergo prima della votazione. Inoltre l'urna<br />
deve essere collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.<br />
Finalmente i voti sono deposti nell'urna non dagli elettori, ma dal<br />
presidente, mentre prima vi era a questo riguardo una contraddizione<br />
aperta tra gli articoli 81 e 82 della <strong>legge</strong>.<br />
E stata pure accolta una lieve semplificazione, in quanto<br />
basta che un solo scrutatore faccia constare quali elettori hanno<br />
dato il voto, scrivendo nella lista il proprio nome accanto al loro ;<br />
il che era prima imposto anche al segretario.<br />
3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non prescrive in qual modo debba essere piegata<br />
la scheda. Tenuto conto però delle disposizioni degli articoli precedenti,<br />
si dovranno osservare due cautele. <strong>La</strong> scheda deve essere<br />
piegata in modo che il voto scritto dall'elettore resti neirinterno,<br />
e sulla parte esterna appariscano la firma e il bollo. Così pure si<br />
deve piegare prima di accostarsi al tavolo dell'ufficio, affinchè<br />
non possa essere scorto il voto da alcuno di coloro che vi siedono.<br />
<strong>La</strong> scheda, consegnata aperta o piegata a rovescio, è nulla,<br />
se il presidente non avverte l'elettore di piegarla a modo.<br />
3, Potrebbe costituire nullità delle operazioni di una sezione,<br />
ed eventualmente della elezione, il fatto che si è adoperata un'urna<br />
non trasparente, e che non era posta in luogo visibile a tutti, essendo<br />
queste disposizioni sostanziali intese a prevenire le frodi<br />
elettorali da parte dell'ufficio.<br />
4. L'obbligo di consegnare la scheda al presidente, perchè la<br />
deponga nell'urna, non importa nullità se è trasgredito, come<br />
per esempio se l'elettore deponesse il voto nell'urna colle sue<br />
mani {Cons. di Stato, 21 ottobre 1880), purché però questo fatto<br />
non abbia prodotto alcun inconveniente, e nello scrutinio il numero<br />
delle schede sia stato riconosciuto esattamente eguale a<br />
quello <strong>dei</strong> votanti {Ivi, 14 marzo 1879).<br />
N<br />
i" i
^r<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 277<br />
Se nello scrutinio si sono rinvenute alcune schede in più del<br />
numero <strong>dei</strong> votanti, il fatto che l'elettore abbia deposto da sé la<br />
scheda neirurna basterebbe a viziare tutta l'elezione, massime se<br />
allorché quell'elettore depose il voto nell'urna, altri, sospettando<br />
che ve ne avesse gittate parecchi, avesse domandato l'immediata<br />
verifica <strong>dei</strong> voti già deposti nell'urna e l'ufiicio non vi avesse aderito<br />
{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,, febbr. 1877, Coli, di Capannori, elezione<br />
Gambarini).<br />
5. Il secondo comma di questo articolo ha tenuto conto della<br />
costante giurisprudenza della <strong>Camera</strong>, per cui non si riteneva<br />
nulla l'elezione per ciò che un solo scrutatore faceva constare sulla<br />
lista elettorale del voto di ciascun elettore, specialmente se mancava<br />
la firma del segretario. Quando fu promulgata in Savoia la<br />
<strong>legge</strong> elettorale del 1848, per un errore di traduzione, in luogo<br />
di scrivere la firma del segretario e dello scrutatore^ si scrisse<br />
ou du scriitateur. Perciò in occasione dell'elezione del collegio<br />
d'Albertville si fece questione se si dovesse applicare il testo italiano<br />
0 il francese, e quindi se si dovessero esigere le due firme o<br />
bastasse una sola. QuelTelezione fu approvata, ritenendo con ciò<br />
che bastasse una firma sola; così in appresso si tenne per sufficiente,<br />
anche fuori della Savoia, una sola firma {Cam. <strong>dei</strong>dep,,<br />
14 die. 1857, Coli, di Racconigi, elez. Rignon), o quella di due<br />
scrutatori (id., 10 gennaio 1859, Coli, di Saluzzo, elez. Birago;<br />
16 maggio 1860, Coli, VI di Torino, elez. Albasio).<br />
<strong>La</strong> stessa giurisprudenza fu tenuta dalla <strong>Camera</strong> italiana<br />
(Legisl. X, 1867, Coli, di Formia, elez. Gigante; Legisl. XII,<br />
1874, Coli, di Iseo, elez. Zanardelli; Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez.<br />
De Sanctis; 24 aprile 1872, Coli, di Macomer, elez. Cugia; 8 febbraio<br />
1877, Coli, di Iglesias, elez. Marchese; 15 dicembre 1876,<br />
coli, di Giulianova, elez. Cernili), Non manca qualche esempio<br />
di una diversa decisione (6 giugno 1870, Coli, di Modica, elez.<br />
Monteforte) ; ma questa giurisprudenza poteva dirsi ormai prevalente,<br />
e perciò la <strong>legge</strong> opportunamente l'accolse, togliendo di<br />
mezzo ogni dubbio.<br />
6. Non è necessario di spendere parole a giustificare questa disposizione<br />
della <strong>legge</strong>, accolta in quasi tutte le altre, come già nella<br />
precedente nostra. «... Ad impedire ogni frode, ogni errore nel<br />
computo <strong>dei</strong> voti, mirano le disposizioni del capoverso dell'art. QQ<br />
e del primo e secondo capoverso dell'art. 69, disposizioni in virtù<br />
delle quali uno degli scrutatori ed il segretario segnano sulle liste<br />
elettofali i nomi degli elettori che hanno votato, e, fatto lo spoglio<br />
delle schede, si confronta il loro numero con quello <strong>dei</strong> predetti<br />
votanti segnati sulla lista e con quello degli elettori che non si<br />
presentarono all'urna. Così pure è utile, se non necessario, che<br />
questa essenziale garanzia possa essere, per il suo fedele adempimento,<br />
riscontrata dal pubblico. Per accrescere le schede nell'urna<br />
occorrendo infatti segnare sulla lista altrettanti nomi di
LEGOI POlilTIOOHLMMINISTRATIVE<br />
elettori che in realtà non si recarono a votare, ne viene che<br />
quando il pubblico abbia modo di verificare se elettori assenti<br />
furono segnati come presenti, si può essere certi che nessuno<br />
vorrà tentare una simile frode ; così del pari si scoprirebbe se<br />
taluno siasi presentato per altri; se v'abbia chi, per errore di<br />
doppia iscrizione, ha dato il voto in più collegi e simili: senza<br />
dire che è dell'interesse di tutti sapere chi abbia o non abbia preso<br />
parte alle elezioni » {Relaz. ZANARDELLI, pag. 191).<br />
7. Può il presidente dell'ufficio annotare esso invece di uno<br />
scrutatore in margine di ciascun inscritto il voto dato {Cam. <strong>dei</strong><br />
dep., 25 giugno 1880, Coli, di Atripalda, elez. Caponi); il che<br />
non pare invece consentito al segretario.<br />
8. Potrebbe accadere che non venisse debitamente contrassegnato<br />
0 non lo fosse affatto il nome di alcuni votanti. In tal caso<br />
il Parlamento subalpino ha ritenuto che il voto dato da quegli<br />
elettori non si poteva tenere per valido, ma l'elezione si doveva<br />
convalidare, quando sarebbe indubbiamente seguita anche senza<br />
di essi (2gennaio 1858, Coli, di Genova li, elez. Pareto; 19 maggio<br />
1860, Coli, di Ferrara I, elez. Prosperi).<br />
9, Quando siasi protestato avanti all'ufficio per non essersi da<br />
uno scrutatore apposta la firma avanti al nome di ciascun votante,<br />
ma solo un segno, come, ad esempio una croce, non risultando<br />
dal verbale di nessuna risposta alla detta protesta, e, richiamato<br />
il registro su cui le proteste caddero, la <strong>Camera</strong> non<br />
possa stabilire col computo delle cifre e segni il numero <strong>dei</strong> votanti,<br />
d'onde incertezza sui candidati da sottoporsi a ballottaggio,<br />
si procede airannullamento dell'elezione {Giuntaparl., Legisl. XII,<br />
1874, Coli. I di Livorno, elez, Mayer; e cfr. Cons. di Stato, 15<br />
gennaio 1876, 8 agosto 1878).<br />
Sono parimente viziate di nullità le elezioni quando risulti<br />
che lo scrutatore invece di apporre la sua firma alla lista elettorale<br />
a fronte del nome di ciascun votante, prese nota <strong>dei</strong>-votanti<br />
stessi sopra un foglio a parte {Cons. di Stato, 14 agosto 1878).<br />
10, I membri dell'ufficio devono votare nello stesso modo degli<br />
altri elettori, ritirandosi a scrivere la schèda sulle tavole a ci'ò<br />
destinate quando viene il loro turno d'appello. Sarà pure conveniente<br />
che al presidente la scheda venga consegnata dal primo<br />
scrutatore e sia a questo restituita per deporla nell'urna, essendo<br />
egli presidente di fatto, mentre l'eletto a tale ufficio si è allontanato<br />
per dare il voto.<br />
ART. 67. Gli elettori che si presentano dopo Tappello ricevono<br />
dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra<br />
indicato.<br />
<strong>La</strong> votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle<br />
4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nul-
1,<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 279<br />
r<br />
lità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla<br />
fine dell'appello e se non hanno potuto votare lutti gli elettori<br />
presenti nella sala.<br />
L Innovazioni della <strong>legge</strong>. Motivi.<br />
2. L'ora della chiusura. Ammissione di altri elettori al voto.<br />
3. Giurisprudenza parlamentare.<br />
4. L'ora della chiusura.<br />
1. Doppio è lo scopo di questo articolo : togliere di mezzo alcuni<br />
dubbi e controversie gravi che insorgevano a questo proposito<br />
nell'applicazione della <strong>legge</strong> precedente, e agevolare agli<br />
elettori il compimento del loro dovere.<br />
L'elettore, il quale non possa trovarsi presente nella mattina,<br />
è sicuro che sino alle 4 pom. troverà l'urna aperta e potrà dare<br />
il suo voto, come sa, che presentandosi dopo il primo appello<br />
0 dopo che in questo sia passato il suo turno, potrà dare il voto<br />
quasi subito, e ad ogni modo senza attendere troppo lungamente.<br />
Se in una sezione sono compresi parecchi Comuni, l'elettore<br />
non deve essere ammesso al voto,dopo che è stato fatto l'appello<br />
degli elettori del Comune al quale appartiene, bensì dopo che è<br />
compiuto l'appello di tutti gli elettori della sezione.<br />
2. Se alle 4 non fossero passate tre ore dalla fine dell'appello,<br />
si dovrà aspettare sino a che esse siano passate. Così, per esempio,<br />
se l'appello fosse terminato alle 1,30 bisognerà aspettare sino<br />
alle 4,30; se alle 3, sino alle 6, ecc.<br />
Il presidente, allo scoccare delle 4, dovrà chiedere se vi<br />
siano altri elettori presenti nella sala. In tal caso questi avranno<br />
diritto di votare. Uguale diritto non avranno coloro che si presentassero<br />
dopo le 4, 0 dopo passate tre ore dal primo appello,<br />
se le tre ore portano oltre le 4; è tuttavia in facoltà del presidente<br />
di ammetterli al voto sino a che non è dichiarata chiusa la<br />
votazione.<br />
3. Cessano le controversie intorno all'ammissione di elettori<br />
a votare tra il primo e il secondo appello, all'ora in cui deve<br />
incominciare il secondo, agli elettori che devono essere chiamati<br />
nel secondo appello, ecc. Giova invece tener conto delle seguenti<br />
risoluzioni:<br />
Sebbene il presidente abbia dichiarata chiusa la votazione,<br />
pure, se mentre un elettore depone nell'urna il voto, ne sopraggiungono<br />
altri nella sala, l'urna si deve avere per tuttora aperta<br />
e si devono ricevere i voti <strong>dei</strong> sopraggiunti (12 giugno 1876, Coli.<br />
di Livorno, elez. Bastogi).<br />
Sebbene consti che il presidente aveva dichiarato chiusa la<br />
votazione, pure non è illegale il fatto di essersi ricevuto ancora<br />
il voto di un elettore quando risulta altresì che tale elettore aveva<br />
già ricevuto la scheda dal presidente prima che questi dichiarasse<br />
la chiusura (ivi).
280 LEGGI POLITICO-AMMDnSTRATrVE<br />
Non infirmano reiezione le proteste relative alla sollecitudine<br />
con cui si è fatto l'appello in una determinata sezione, ne il fatto<br />
che si è eseguito durante la messa parrocchiale, o che uonsi sono<br />
seguite nel farlo certe consuetudini locali, come il suono della<br />
campana, ecc. (Legisl. X, 1867, Coli, di Spilimbergo, elez. Sandri;<br />
2 marzo 1877, Coli, di Scansano, elez. De Witt).<br />
Siccome non può ritenersi chiusa la votazione quando si<br />
attende che un elettore deponga la scheda nell'urna, quantunque<br />
il presidente avesse dichiarato che la yotazione sarebbe chiusa<br />
con quel voto (Cam. <strong>dei</strong> dep.^ 6 maggio 1876, Coli, di Livorno,<br />
elez. Bastogi), se nel frattempo sopraggiungono altri elettori non<br />
potrà loro negarsi il voto, e il diniego renderebbe nulla la yotazione,<br />
se il loro numero fosse tale da far cambiare la maggioranza.<br />
4. E irrilevante che il verbale non indichi le ore in cui cominciarono<br />
e si chiusero le singole operazioni, quando non vi sono<br />
proteste, dovendosi presumere osservata la <strong>legge</strong> {Cam. <strong>dei</strong> dep.,<br />
8 febbr. 1377, coli, di Iglesias, elez. Marchese).<br />
Non è motivo di nullità delle operazioni elettorali il fatto,<br />
che l'ufficio elettorale, nell'apprezzare l'ora, siasi attenuto non<br />
all'orologio del Comune, ma ad altri concordi e più esatti {Cons.<br />
di Staio, 14 febb. 1871). Sarà però ottima cura procurare che per<br />
quel giorno, almeno, anche l'orologio del Comune sia regolato<br />
sul tempo medio di Roma. In caso di differenza di orologi sarà<br />
sempre più prudente attenersi a quello che rende più facile agli<br />
elettori di fare il loro dovere, cioè ch.e si trova in ritardo.<br />
ART. 68. Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti,<br />
e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il<br />
presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna<br />
e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno<br />
degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la<br />
spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta<br />
voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero<br />
di voti.<br />
Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato<br />
le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente<br />
pubblico, il numero <strong>dei</strong> voti che ciascun<br />
candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.<br />
Finita quest'operazione, si numerano anche le schede<br />
rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al<br />
numero degli elettori iscritti, che non hanno votato.<br />
Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel<br />
processo verbale.<br />
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V<br />
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•',*•<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 281<br />
1. Legge precedente. Verifica e controllo delle schede,<br />
2. Come deve esser fatto il controllo.<br />
3. Schede adoperate^ rese inservibili e residue.<br />
4. Estrazione delle schede fatta da uno degli scrutatori.<br />
5. Lettura delle schede.<br />
6. Trasmissione delle schede allo scrutatore eletto col m.inor numero<br />
di voti.<br />
7. Nota del numero di voti che ciascun candidato viene riportando e<br />
loro pubblicazione.<br />
8. Metodo pratico per tener conto di questo numero.<br />
9. Se vi possano essere piti di due urne.<br />
10. Casi di irregolarità e casi di nullità, trovando un numero di schede<br />
superiore al numero <strong>dei</strong> votanti.<br />
r<br />
1. Questo articolo determina il modo col quale si deve procedere<br />
allo spoglio <strong>dei</strong> voti, ed è in parte diverso da quello determinato<br />
cogli art. 83-84 della <strong>legge</strong> precedente.<br />
Il presidente apre l'urna, il che fa supporre che, secondo<br />
l'intenzione del legislatore, l'urna abbia un coperchio, che dovrebbe<br />
essere pur esso di vetro chiaro, con una fessura per introdurvi le<br />
schede. L'urna può essere capovolta, per versare il contenuto sul<br />
tavolo; ma è preferibile che il presidente riscontri il numero<br />
delle schede estraendole dall'urna ad una ad una. Il riscontro<br />
deve essere fatto prima di aprire le schede è di incominciare lo<br />
spoglio, e dopo che è compiuto le schede devono essere di nuovo<br />
messe nell'urna.<br />
2. Oltre che col numero delle schede rimesse nella prima urna,<br />
le schede degli elettori che hanno votato si devono riscontrare<br />
colla lista 0 colle liste firmate da uno degli scrutatori. L'on. Romeo<br />
chiese in proposito uno schiarimento che non va trascurato.<br />
« Io leggo, egli disse, in quest'articolo che il riscontro debba farsi<br />
semplicemente colle schede depositate nell'urna. Ma il riscontro<br />
che facevasi colla lista firmata da uno degli scrutatori e che<br />
anche in questa <strong>legge</strong> è richiamato, intende togliersi con questa<br />
disposizione? Poiché ciò a me sembrerebbe gravissimo. Se non<br />
intende togliersi questo riscontro, non ho nulla a dire »». Cosi<br />
Ton. Ceppino, relatore, rispose: « Il riscontro è duplice, secondo<br />
il pensiero della Commissione, ed essa non intende punto che<br />
sia tolto quello cui ha accennato Fon. Romeo " {Ca7n. <strong>dei</strong>dep.^<br />
28 giugno 1881).<br />
3. Il numero delle schede rimaste nell'urna può non corrispondere<br />
al numero degli elettori della sezione che non hanno preso<br />
parte al voto, perchè essendo state rese inservibili alcune schede,<br />
queste si dovettero sostituire. Il fatto è più probabile avvenga a<br />
cagione del maggior numero di elettori di una capacità inferiore,<br />
e più perchè, in luogo di un solo candidato, ne scrivono parecchi.<br />
Già si è detto che deve essere tenuto nota a verbale delle schede<br />
rese cosi inservibili. Compiuta l'operazione, si dovranno tirare le<br />
somme, e scrivere, per esempio:
282 LEGOI PCLHIOO-AMMINISTRATIVE<br />
Elettori . . . . 343 — Schede . . . . 343<br />
Consegnate agli elettori votanti . 195<br />
Rese inservibili . . . . . . 7<br />
Rimaste in bianco 141<br />
Totale . . . 343<br />
4. Lo scrutinio domanda anzitutto tre formalità preliminari:<br />
uno degli scrutatori piglia, una dopo l'altra, le schede, le spiega,<br />
e le passa al presidente ; questi le <strong>legge</strong> ad alta voce; poi le fa<br />
passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.<br />
Sarebbe una irregolarità se il presidente prendesse e spiegasse<br />
da sé le schede ; non tale però da condurre airannullamento<br />
dell'elezione. 4<br />
5. Il Presidente deve <strong>legge</strong>re le schede ad alta voce. Anche<br />
questa disposizione non è assoluta, e basta notare il caso che il<br />
presidente sia impedito da un abbassamento di voce dal farlo, nei<br />
qual caso ne commetterà l'ufficio ad uno scrutatore. Le schede<br />
dovranno però sempre essere lette ad alta voce, per guisa che<br />
tutti gii elettori presenti nella sala ne possano fare il riscontro.<br />
Non può dirsi che il presidente <strong>legge</strong>sse male le schede<br />
ossia non attribuisse i voti a chi spettavano, quando non se ne è<br />
mossa regolare protesta prima dell'abbruciamento delle schede<br />
{GiuntaparL, Legisl. XII, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. De Sanctis).<br />
6. Il presidente dopo letta la scheda deve passarla allo scrutatore<br />
eletto con minor numero di voti, cioè a quello che presumibilmente<br />
rappresenta nell'ufficio la minoranza. <strong>La</strong> formalità del<br />
passaggio della scheda ad un altro scrutatore, che è pure guarentigia<br />
importante della lettura che il presidente ne fa, veniva<br />
spesso dimenticata, dando luogo a proteste vivissime. 11 Consiglio<br />
di Stato si è pronunciato sulla questione in modo da accrescere i<br />
dubbi ; alcuni pareri esigono l'osservanza di questa formalità sotto<br />
pena di nullità, altri la fanno ritenere indispensabile, altri ancora<br />
lasciano supporre che non sia tale. Il controllo della lettura fatta<br />
dal presidente potrà essere compiuto ad ogni modo dagli elettori,<br />
che durante lo scrutinio possono mettersi dietro al tavolo a vigilare<br />
quello che fa l'ufficio. Il presidente, dopo letta la scheda, la<br />
deporrà, porlo meno, davanti allo scrutatore, dando così modo a<br />
questo di controllarla; ma di tutto ciò sarà necessario di fare<br />
menzione nel verbale, se non è insorta, contestazione, ne furono<br />
sollevate proteste. Non sarà perciò causa di nullità la omissione<br />
del nome dello scrutatore cui il presidente ha passato le schede<br />
nel verbale, presumendosi che le abbia passate a quello designato<br />
dalla <strong>legge</strong> (Cons. di Stato, 18 aprile 1868, Riv.Amm., 1869,611 ;<br />
15 gennaio 1875, Riv. Amm., 1875, 151; 27 luglio 1872, Ivi,<br />
1872, 711).<br />
Non vizia l'elezione il fatto che il presidente non ha trasmesse<br />
le schede allo scrutatore eletto col minor numero di voti, essendo
fi<br />
LEGGB ELBTTORAIiE POUTICA 283<br />
questa una guarentigia data alla minoranza, per motivi d'ordine<br />
pubblico, e che nel dubbio deve tenersi per osservata. Cosi si<br />
dica di uno scrutatore che spiegasse più schede in una volta od<br />
anche tutte le schede. Sarà bene però che in ogni caso si tenga<br />
nota nel processo verbale, di questo, come di ogni altro incidente.<br />
7. Il segretario e due scrutatori, trai quali quello che ha firmato<br />
le schede, devono tener nota del numero di voti successivamente<br />
avuti da ciascun candidato. Lo scrutatore che ha firmato<br />
le schede non può, dunque, toglierle dall'urna per consegnarle,<br />
spiegate, al presidente, ne riceverle da lui. Il numero <strong>dei</strong> voti<br />
che ciascun candidato viene riportando durante lo scrutinio deve<br />
essere contemporaneamente reso pubblico, cioè annunciato ad<br />
alta voce, in guisa che tutti gli elettori presenti nella sala possano<br />
sempre sapere quanti voti abbia ciascuno <strong>dei</strong> candidati per<br />
i quali sono stati dati voti in quella sezione.<br />
Compiuto lo spoglio delle schede, si devono numerare anche<br />
quelle che sono rimaste nella prima urna, e che devono corrispondere<br />
al numero degli elettori che non hanno votato, come si<br />
è detto al N. 3.<br />
8, Il metodo piii spiccio e sicuro per tener conto del numero<br />
di voti avuti da ciascun candidato è quello di preparare una tabella<br />
come la seguente, dove ogni linea corrisponde ad un voto,<br />
e a primo aspetto si può scorgere quanti voti ha ciascun candidato,<br />
a qualunque momento dello scrutinio.<br />
Tizio<br />
Caio<br />
Sempronio<br />
il Mevio<br />
Paolo'<br />
Ulpiano...<br />
II<br />
II<br />
II<br />
II<br />
10<br />
II<br />
II<br />
II<br />
20 30 40<br />
11<br />
II<br />
11<br />
Ili<br />
11<br />
ii<br />
II<br />
50 ecc<br />
9, Non è vietato da alcun testo positivo di <strong>legge</strong> che le schede,<br />
massime nello stadio provvisorio, si possano raccogliere in due<br />
urne, anziché in una sola, quando risulti che il fatto avvenne<br />
senza malizia, vale a dire perchè sì credesse che una sola urna<br />
non fosse sufiBciente a contenere tutti i bollettini {Giunta ParL,<br />
Legisl. XII, Coli, di Nola, elez. Cocozza).<br />
10. L'essersi trovata nell'urna una scheda in piìi del numero<br />
<strong>dei</strong> votanti, è una irregolarità sulla quale si può passar oltre, se<br />
per essa non viene ad essere alterata la posizione <strong>dei</strong> candidati<br />
[Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli, di Pontremoli, elez. Cadorna)»<br />
50<br />
23<br />
44<br />
48<br />
12<br />
3
284 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Se in tal caso non si è fatta alcuna protesta è da ritenersi che la<br />
scheda stessa sia andata compresa nei voti che il verbale delFuffìcio<br />
dichiara nulli, ovvero che Terrore abbia a derivare dal non<br />
essersi segnato un altro elettore che sarebbe andato a votare; in<br />
un caso e nell'altro, se non ha influenza sulTelezione, il fatto di<br />
una scheda in più non può avere rilevanza alcuna {Cam. <strong>dei</strong> dep.^<br />
8 dicembre 1876, coli, di Cento, elez. Mangilli).<br />
Risultando dal verbale alterazioni nel numero degli elettori<br />
votanti, e che si sia trovato nell'urna un numero di schede maggiore<br />
di quello degli elettori votanti, la convalidazione delTelezione<br />
si deve sospendere sino al risultato dell'inchiesta giudiziaria<br />
{Giunta pari., Legisl. X, marzo 1867, Coli, di Aragona, elez.<br />
Cafìci). Commette un arbitrio l'ufficio elettorale, quando, riscontrato<br />
che il numero delle schede raccolte supera di uno quello <strong>dei</strong><br />
votanti, estrae dall'urna una scheda e l'abbrucia. Questo fatto<br />
produce l'annullamento dell'elezione quando siavi il dubbio che<br />
la scheda abbruciata possa avere influito sul risultato della votazione<br />
{Giunta pari., 15 maggio 1871, Coli, di Poggio Mirteto,<br />
elez. Federici, o Masi).<br />
In conclusione vi è irregolarità se le schede trovate nell'urna<br />
superano il numero <strong>dei</strong> votanti ; è nulla l'elezione se questa<br />
irregolarità è tale da lasciar dubitare che influisse sul risultato.<br />
Questo dubbio sarà però la regola, perchè se è facile dileguarlo<br />
nel collegio ^jninominale, ciò non avviene nel plurale, dove<br />
essendo scritti sulla scheda parecchi nomi, la sua validità o nullità<br />
può portare a conseguenze difficilmente determinabili a cifre,<br />
in modo da sottrarsi a dubbi e controversie.<br />
ART. 69. Sono nulle:<br />
1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od<br />
ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;<br />
2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui<br />
ticolo 63;<br />
3° Quelle che portano o contengono s che possano<br />
Tsi destinati a far riconoscere il votante<br />
Si hanno come non scritti sulla scheda che<br />
portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato<br />
il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero <strong>dei</strong><br />
<strong>Deputati</strong> per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in en<br />
trambi la scheda resterà valida<br />
Se nella scheda è<br />
stesso candidato, nel c(<br />
una volta sola.<br />
parti<br />
3gnato più volte il nome di uno<br />
puto <strong>dei</strong> voti esso viene calcolato<br />
r »
J- *-\.<br />
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Ù<br />
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f.^i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 285<br />
1. Nullità parziale e totale. Motivi delle disposizioni della <strong>legge</strong>»<br />
2. Casi di nullità di tutta la scheda.<br />
3. Casi di nullità di uno o più nomi.<br />
4. Giurisprudenza parlamentare sulla nullità di uno o piti nomi.<br />
5. Avvertenze generali per i casi di nullità.<br />
1. In questo articolo, che ha la sua corrispondenza negli articoli<br />
87 88 e 90 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, sono distinti diversi<br />
casi di nullità, la quale in alcuni è totale, in altri parziale. Nei<br />
primi è nulla tuttala scheda; nei secondi è nulla soltanto una parte<br />
di essa, cioè uno o più <strong>dei</strong> nomi che vi sono scritti, rimanendo la<br />
scheda valida nelle altre parti.<br />
3. <strong>La</strong> scheda è nulla nei casi seguenti :<br />
lo Se relettore si è fatto conoscere, conforme disponeva<br />
rart. 87 della <strong>legge</strong> precedente. Ma si contempla anche il caso<br />
in cui l'elettore si fosse fatto conoscere non solo direttamente,<br />
ma indirettamente scrivendo o racchiudendo nella scheda segni<br />
di riconoscimento, per esempio facendo un segno di croce in un<br />
angolo, sottolineando il nome di uno o più candidati, facendo una<br />
macchia d'inchiostro, mettendo dentro una scheda una foglia, o<br />
un pezzo di carta colorata.<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, specialmente nel Parlamento subalpino, aveva<br />
a questo riguardo una tolleranza, che si andò poi opportunamente<br />
restringendo. Perfino l'aggiunta di un'intera frase fu ritenuta lecita,<br />
e non tale da far conoscere il votante, come in una elezione<br />
del 1857, nella quale parecchie schede attribuite al candidato,<br />
che riusci eletto, portavano la seguente espressione. « Don Moriez<br />
questa mattina non ha detto messa '» {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 29 dicembre<br />
1857 e 2 gennaio 1858, Coli, di Nizza Marittima, elezione<br />
Bottero G. B).<br />
In questi casi la scheda si dovrà annullare, però soltanto<br />
quando sia comprovato che il contrassegno non è stato casuale,<br />
ma era proprio destinato al riconoscimento dell'elettore. Si potrà<br />
tener per tale, per esempio, il fatto che lo stesso contrassegno è<br />
ripetuto 0 contenuto in parecchie schede in una identica forma;<br />
2^ Se manca la firma con cui deve contrassegnarla a tergo<br />
uno degli scrutatori, od il bollo che il presidente vi deve apporre,<br />
perchè si ritiene che l'elettore abbia usata una scheda diversa<br />
da quella dell'ufficio, recandola cioè dal di fuori.<br />
3. Se i nomi fossero scritti in numero superiore a quelli <strong>dei</strong><br />
candidati da e<strong>legge</strong>re e in modo che non si sappia con certezza<br />
quali furono scritti per i primi e debbano tenersi per validi, la<br />
scheda è nulla. Però sarà facile evitare queste nullità procurando<br />
che la scheda sia fatta secondo il seguente modello, supposto<br />
un collegio a 4 od 5, e rispettivamente per gli altri.
286 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Collegio I dì Vicenza. Sezione I di Vicenza<br />
Numero<br />
progressivo<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
{Recto)<br />
SCHEDA PER LA ELEZIONE DEI DEPUTATI<br />
Nome, cognome, ecc. <strong>dei</strong> Candidati<br />
<strong>La</strong> nullità di uno o più nomi scritti sulla scheda può avvenire<br />
in uno <strong>dei</strong> modi seguenti :<br />
1^ Sono nulli i nomi che non portano sufficiente indicazione<br />
delle persone alle quali è dato il voto, disposizione sostanzialmente<br />
conforme a quella dell'art. 88 della <strong>legge</strong> precedente, colla differenza,<br />
che sotto l'impero di essa, portando la scheda un solo nome,<br />
ogni caso di nullità colpiva tutta la scheda;<br />
2"* Sono nulli i nomi scritti sulla scheda oltre a quelli che<br />
relettore deve scrivervi secondo il collegio al quale appartiene.<br />
In un collegio a due deputati sarebbe nullo il terzo nome, in un<br />
collegio atre il quarto, in un collegio a quattro il quinto. Il quinto<br />
nome è sempre assolutamente nullo, anche in un collegio a cinque<br />
deputati ;<br />
3o Sono nulli i nomi ripetuti sopra una scheda, dovendosi<br />
in tal caso computare una volta sola;<br />
^9
)<br />
)<br />
£<br />
^.<br />
r.S.<br />
LEGOE ELETTORALE POLITICA 287<br />
4^ Sono nulli i nomi di quei candidati, che non sono stati<br />
sufficientemente designati.<br />
4. Riguardo ad alcuni di questi casi di nullità e specialmente<br />
all'ultimo, che può sollevare controversie e dubbi gravi, giova<br />
riferire completa la giurisprudenza che si è sviluppata in proposito<br />
alla <strong>Camera</strong>. Risulta chiaramente dall'esame di questa<br />
giurisprudenza, che la designazione del candidato è sufficiente<br />
ogniqualvolta non può nascere alcun serio dubbio, o non si può<br />
muovere fondata protesta contro la medesima.<br />
In una votazione di primo scrutinio non si possono ammettere<br />
se non le schede che portano sufficiente indicazione del candidato<br />
(Giunta pari.^ Legisl. XII, 1875, Coli, di Marostica, elez. Antonibon).<br />
Procede regolarmente Tufficio, quando alla prima votazione<br />
annulla le schede che contengono il solo cognome del candidato,<br />
e quando non attribuisce al candidato quelle che contengono bensì<br />
il di lui cognome, ma preceduto da un diverso nome {GiuntaparL,<br />
15 dicembre 1870, Coli, di Trapani, elez. Calvino); il che si ap-plica<br />
anche ad una parte della scheda.<br />
Quando in un collegio vi è una candidatura notoriamente<br />
posta, sostenuta e diffusa, ragione vuole che a quel candidato si<br />
attribuiscano tutte le schede anche portanti semplicemente il suo<br />
nome e casato^ senza l'indicazione della paternità e senza aggiunta<br />
di predicati, e che non si debba andare speculando se non vi siano<br />
omonimi, per dubitare che a questi omonimi, non candidati, si<br />
debbano attribuire alcune schede [Giunta parL, Legisl. XII, 1875,<br />
Coli, di Recco, elez. Rossi; Coli, di Agosta, elez. Beneventano).<br />
Non possono considerarsi come nulle per incerta designazione<br />
della persona le schede che contengono il nome e cognome<br />
del candidato, quando il candidato stesso ha pubblicato un programma,<br />
firmandolo col solo nome e cognome, senza aggiungervi<br />
altre indicazioni, e quando egli è conosciuto nel collegio per le funzioni<br />
amministrative che ha esercitato od esercita. Se per effetto<br />
di tale deliberazione l'ufficio principale proclama il ballottaggio<br />
escludendo dal medesimo il candidato, che, computati i voti annullati,<br />
avrebbe dovuto subire la seconda votazione, le operazioni<br />
elettorali sono nulle. Conseguentemente l'ufficio della sezione<br />
principale viola la <strong>legge</strong> quando non tiene conto delle schede<br />
contenenti unicamente il nome e cognome del candidato conosciuto<br />
nel collegio, ritenendo che manchi la certezza nella indicazione<br />
della persona eletta. Non osta che nel collegio sienvi altri elettori<br />
i quali abbiano lo stesso nome e cognome, tosto che per le circostanze<br />
sopra accennate non può essere dubbia la volontà degli<br />
elettori {Giunta parlam., 20 dicembre 1870, Coli. d'Acerenza,<br />
elez. Petrucelli della Gattina).*<br />
Sono rettamente attrihuite^al candidato le schede portanti<br />
il suo nome e cognome, ancorché esista un omonimo sulle liste.
288 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
quando consta che quest'ultimo non figurò mai nei proclami elettorali<br />
e non fu mai candidato alla, Deputazione politica {Giunta<br />
parlam., LegisL XII, 1875, Coli, di Possano, elez. Borelli).<br />
Le schede contenenti il nome e cognome di un candidato non<br />
sono incerte, e debbono essere attribuite a quell'elettore che è<br />
anche eleggibile, non potendo supporsi che designino altro elettore,<br />
che, avendo lo stesso nome e cognome, non può, per es. in<br />
difetto di età, essere eletto deputato. Se Tufficio di una sezione<br />
procede altrimenti, e quindi non attribuisce a colui che è eleggibile<br />
i voti contenenti il solo nome e cognome, e in seguito a queste<br />
deliberazioni si faccia luogo al ballottaggio, escludendone il candidato<br />
che senza quella esclusione arbitraria avrebbe dovuto<br />
esservi compreso, le operazioni elettorali sono nulle {Giunta parlamentare,<br />
21 die. 1870, Coli, di Tropea, elez. Tranfo).<br />
I voti dati ad un candidato colla semplice designazione della<br />
persona, senza alcuna aggiunta o predicato, sebbene esistano altri<br />
individui omonomi, debbono tuttavia a quello essere attribuiti,<br />
quando si sa che questi omonomi sono ineleggibili, e l'ufficio elettorale<br />
ad onta delle proteste elevate ritenne unanimemente doverglisi<br />
computare, tanto più quando dopo la elezione altre legali<br />
proteste di elettori tolgono ogni dubbio intorno all'identità della<br />
persona eletta {Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, marzo 1867, Collegio<br />
di <strong>La</strong>nciano, elez. Melchiorre).<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale, per ritenere valido un voto, vuole che<br />
la persona a cui viene dato sia sufficientemente designata, in modo<br />
cioè che non restino dubbie la volontà e la intenzione dell'elettore<br />
sull'identità della persona del candidato {Giuntapari.^ Legisl. XII,<br />
nov. 1874, Coli, di Teramo, elez. Sebastiani).<br />
Epperò anche nell'esistenza di un omonimo, sono a ritenersi<br />
come contenenti una sufficiente designazione le schede portanti il<br />
solo nome e cognome del candidato ; quando risulta in concreto<br />
che il medesimo era già stato deputato nelle precedenti legislature<br />
; che lo stesso era il più noto nel collegio, non solo per la detta<br />
circostanza, ma per essere domiciliato e residente nel collegio,<br />
laddove l'omonimo è nativo e dimorante in Comune compreso<br />
in altro collegio; che oltre a ciò nelle polemiche <strong>dei</strong> giornali,<br />
durante la lotta elettorale, non di altri si parlò fujorchè dell'ex<br />
deputato e del suo competitore ; e che infine pochi giorni prima<br />
dell'elezione l'omonimo, con lettera stampata in un giornale politico,<br />
avverti il pubblico che egli non aveva mai pensato a portarsi<br />
candidato ; onde dall'insieme di queste circostanze è ragionevole<br />
di ritenere che gli elettori, colle schede anzidette, abbiano voluto<br />
alludere a quello che notoriamente si portava candidato {Ivi^ ivi).<br />
L'errore commesso nello scrivere il nome del candidato non<br />
importa la nullità delle schede inìqui codesto errore s'incontra,<br />
quando le altre indicazioni sonc^ sufficienti a far conoscere qual<br />
fosse la volontà <strong>dei</strong>relettore ; e così in fatto la Giunta parlamen-
*><br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 289<br />
tare decise, nel 16 maggio 1873, essendo candidato l'avv. Domenico<br />
Giuriati, che i voti i quali dicevano dott. Domenico Giuliati<br />
e avv. Domenico Giuliacci dovevano essere attribuiti all'avv. Domenico<br />
Giuriati, contenendo essi una sufficiente indicazione del<br />
medesimo.<br />
Commette un'ingiustizia Tufficio elettorale che annulla i<br />
voti portanti ad es.: marchese di Cassibile, ritenendo questa<br />
una persona diversa dal candidato Gaetano Loffredo marchese<br />
di Cassibile, quando risulta che il candidato stesso propose la<br />
sua candidatura semplicemente firmando marchese di Gassibile,<br />
che un comitato elettorale così lo propose e raccomandò, che<br />
il Gaetano Loffredo è notoriamente riconosciuto col nome marchese<br />
di Cassibile, che con tal nome copre uffizi pubblici, e che<br />
infine lo stesso ufficio definitivo delia sezione principale del collegio,<br />
nell'atto di proclamare il ballottaggio in quella forma e con<br />
quel solo titolo lo abbia ìndìodito {Giuntaparlam,, Legisl. XII,<br />
Coli, di Serra San Bruno, elez. di Cassibile).<br />
Se per effetto di un tale annullamento di voti l'ufficio elettorale<br />
avesse proceduto alla- proclamazione a deputato di altro<br />
candidato, spetta alla <strong>Camera</strong> correggere 1^ proclamazione illegale.<br />
Non sono nulle per incertezza della persona eletta le schede<br />
contenenti il nome e cognome del candidato, in ispecie quando è<br />
impossibile che nasca dubbio sulla vera intenzione degli elettori<br />
{Giunta pari., 22 die. 1870, Coli, di Chiaravalle, elez. Assanti-<br />
Pepe F.).<br />
Col rimandare al giorno seguente la decisione sull'attribuzione<br />
di determinate schede, che qualche elettore abbia dichiarato<br />
non contenere sufficiente indicazione del candidato, l'ufficio elettorale<br />
non ha fatto cosa contraria alla <strong>legge</strong>, purché consti che<br />
abbia usato tutte le precauzioni necessarie affinchè l'identità delle<br />
schede fosse tutelata {Giuntapari., Legisl. XII, Coli, di Macomer,<br />
elez. Cugia).<br />
Quando l'ufficio principale attribuisce alcune schede ad un<br />
candidato, e quando non si hanno argomenti sufficienti per giudicare<br />
che codesta attribuzione fu illegittima e contraria alla<br />
volontà degli elettori, la deliberazione dell'ufficio è incensurabile<br />
{Giunta parL, 19 die. 1870, Coli, di Villadeati, elez. F. Monti).<br />
Vi è sufficiente indicazione del candidato, quando la scheda<br />
contiene il nome e cognome anche senza la paternità, quando si<br />
tratta di candidatura cosi annunciata dai giornali e dai proclami<br />
e di candidatura nota nel collegio, di famiglia di uno <strong>dei</strong> paesi del<br />
collegio, senza essersi saputa indicare l'esistenza di altro omonimo<br />
sulla lista {Cam. <strong>dei</strong> dep., 12 dicembre 1876, Coli, di Montecorvino,<br />
elez. Giudice).<br />
Sono valide e non nulle per incertezza della persona designata,<br />
le schede che contengono il nome e cognome del candidato<br />
od altri elementi sufficienti a chiarire la volontà dell'elettore.<br />
r<br />
LEoai SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 19
290 JUEGOI POUnCO-AMMINISTRATIVE<br />
E ciò tanto più se il candidato stesso abbia pubblicato un programma<br />
firmandolo col solo nome e cognome senza aggiungervi<br />
altra indicazione, e quando d'altronde egli sia conosciuto nel<br />
collegio per le sue funzioni amministrative. Né vi osterebbe che<br />
nel collegio vi fosse altro individuo il quale portasse lo stesso<br />
nome e cognorae ; essendoché date le suddette circostanze, non<br />
può essere dubbia la volontà degli elettori {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />
14 marzo- 1877, Coli, di Nizza Monferrato, elez. Bertolini).<br />
Fra più persone iscritte nelle liste che portano lo stesso<br />
nome, i voti devono attribuirsi a quello che è candidato {<strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> dep., 10 marzo 1876, Coli, di Possano, elez. Borelli).<br />
Sebbene nelle schede non si trovino indicate tutte le qualità<br />
della persona eletta, l'ufficio deve attribuirle come valide a quello<br />
<strong>dei</strong> candidati che nel circondario ha bensì degli omonimi, ma<br />
ineleggibili e che mai figurarono come candidati alla deputazione<br />
{Cani, <strong>dei</strong> dep,, 25 giugno 1880, Coli, di Susa, elez. Genin).<br />
Sono indubbiamente da attribuirsi ad un candidato le schede<br />
che, per quanto male scritte, pure rivelano chiaramente l'intenzione<br />
dell'elettore; e nel caso opererebbe contro la <strong>legge</strong> Tufficio<br />
che le annullasse. Quindi, ad esempio, sono da attribuirsi al candidato<br />
Angelo Broccoli le schede Brocoli di Vairaìio (per distinguerlo<br />
da altro Broccoli Angelo di Marzano), Aglio Borocoli e<br />
Angielo Brogili di Fragesco. Medesimamente sono da computarsi<br />
le schede portanti anche il solo cognome, quando si tratta<br />
di candidato noto nel collegio per ben quattro legislature, e<br />
quindi da ritenersi sufficientemente designato {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep.,<br />
19 marzo 1877, Collegio di Teano, Elezione Zarone).<br />
5, Anche nell'apprezzamento degli altri casi di nullità gli uffici<br />
elettorali non dovranno procedere con eccessivo rigore. Cosi<br />
per esempio se l'elettore, per farsi conoscere, scrivesse il proprio<br />
nome tra quelli <strong>dei</strong> candidati, la scheda non si potrebbe annullare,<br />
non essendo vietato ad alcuno dalla <strong>legge</strong>, di scrivere il<br />
proprio nome tra i candidati, specie quando nel collegio se ne<br />
debba e<strong>legge</strong>re più di uno. Già abbiamo avvertito, coU'on. Sydney-<br />
Sonnino, che il segreto del voto non può essere guarentito sino<br />
a questo punto, ne lo potrebbe se anche si ammettessero le candidature<br />
preventive e la scheda stampata come nel Belgio. In<br />
ogni caso dovrà essere seguita la massima deWzittle per inutile<br />
non vitiatur cui si ispira questo articolo.<br />
Se nello scrivere i nomi sulla scheda con una penna cattiva,<br />
si sarà fatto un piccolo strappo, la scheda si terrà tuttavia per<br />
valida. Cosi se vi fossero delle piegature diverse da quelle necessarie<br />
; od i nomi <strong>dei</strong> candidati non fossero scritti proprio in<br />
linea, al loro posto.<br />
Badino, del resto, gli elettori ad invigilare bene questa delicata<br />
e importante operazione dell'ufficio, e se hanno qualche motivo<br />
per ritenere una scheda nulla o sospetta, facciano istanza
Y-<br />
/ 1<br />
LEaOE ELETTORA.LE POLITICA<br />
perchè, computata o no, venga allegata al processo verbale, come<br />
né dà loro facoltà Tart. 70 della <strong>legge</strong>.<br />
ART. 70. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria<br />
sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano<br />
intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.<br />
Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre<br />
presenti a tutte le operazioni elettorali.<br />
Nel verbale,, da stendersi in doppio originale, deve farsi<br />
menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle<br />
decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le<br />
nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa,<br />
e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere<br />
vidimate almeno da tre <strong>dei</strong> componenti l'ufficio, ed annesse<br />
al verbale.<br />
Subito dopo lo scrutinio <strong>dei</strong> suffragi, le altre schede sono<br />
arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno<br />
non protestino contro la non sincera lettura delle schede,<br />
0 contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede,<br />
vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico<br />
suggellato.<br />
È riserbato alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati di pronunziare sui<br />
reclami giudizio definitivo. ^t<br />
1. Disposizioni della <strong>legge</strong> precedente.<br />
2. Carattere provvisorio e forma delle deliberazioni dell' Ufficio.<br />
3. Necessità della presenza assidua di tre scrutatori.<br />
4. L'abbandono delVurna e le sue conseguenze.<br />
5. Schede da unirsi al verbale.<br />
6. Il verbale, forma^ caratteri^ valore.<br />
1. L'abbruciamento delle schede. Motivi.<br />
8. Questioni sulVabbruciamento o la conservazione delle schede.<br />
9. Protesta contro la non sincera lettura o la sostituzione delle schede.<br />
Ragioni perchè sia consentita a qualunque elettore.<br />
10. Ragioni per cui debba esserlo solo a un certo numero^ tra loro con<br />
cordi. F<br />
IL Motivi della <strong>legge</strong> e suo rapporto colla giurisprudenza paì^lamentare<br />
in argomento.<br />
12. Impedimento a votare.<br />
13. Voto in due collegi.<br />
1. Le disposizioni riunite in questo articolo erano sparse in<br />
parecchi articoli della <strong>legge</strong> 13 dicembre 1860 e vennero qui opportunamente<br />
raccolte e coordinate. L'articolo 71 disponeva «tre<br />
membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti »;<br />
l'art. 85: « tosto dopo lo squittinio <strong>dei</strong> suffragi, i bollettini sono<br />
291
i<br />
292 LEGGI POLITICO-AMMINISTKA'I'IVE<br />
arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione,<br />
i quali saranno urtiti al verbale e vidimati almeno da<br />
tre <strong>dei</strong> componenti l'ufficio » ; Tart. 89; «Tufficio pronuncia sopra<br />
le nullità, come sopra qualsiasi altro incidente, salve le reclamazioni<br />
" ; gli articoli 94 e 95 contenevano pure altre disposizioni<br />
accolte nella sostanza in questo articolo. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> specifica<br />
più accuratamente le attribuzioni dell'ufficio, le circostanze<br />
che devono essere fatte risultare a processo verbale, ed i documenti<br />
che debbono essere uniti al verbale medesimo.<br />
2. L'ufficio pronuncia in via provvisoria sulle difficoltà, gli<br />
incidenti e le schede nulle, e deve farlo sempre per guisa da non<br />
sottrarre alla <strong>Camera</strong> gli elementi del giudizio definitivo. Non<br />
potrà perciò pronunciarsi intorno ad atti che riuscirebbero a<br />
questo risultato.<br />
Le deliberazioni sono prese a maggioranza <strong>dei</strong> membri dell'ufficio,<br />
e a parità di voti, decide quello del presidente, o di chi<br />
ne fa le veci.<br />
3. Sebbene la <strong>legge</strong> precedente disponesse pure che tre membri<br />
<strong>dei</strong>rufficio devono sempre trovarsi presenti, pure è stato deciso<br />
dalla <strong>Camera</strong>, che la presenza di soli due scrutatori alla custodia<br />
dell'urna, verificatasi per qualche istante al tempo della voteteione<br />
è una irregolarità, sulla quale si può passar oltre, se dai risultati<br />
delle operazioni elettorali è escluso qualsiasi sospetto di frode o<br />
di broglio (Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli. Ili di Venezia, elez.<br />
Bembo) ; e tanto più non infirma l'elezione il fatto che per un momento<br />
si trovarono al tavolo dell'ufficio due soli scrutatori, mentre<br />
neppure si aS'erma al verbale che ai tri non si trovassero nella sala,<br />
e che siano derivati inconvenienti {Giunta pari., Legisl. XII,<br />
Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. DeSanctis); che l'essere rimasta l'urna<br />
per breve tempo in custodia del presidente e di uno scrutatore<br />
non importa violazione della <strong>legge</strong>, tosto che risulti che lo scrutatore<br />
che si assentò non perde di vista la porta della sala dove<br />
l'urna custodivasi, specialmente se nessuna irregolarità è avvenuta<br />
nel frattempo {Giunta parL, 17 die. 1870, Coli, di Breno,<br />
elez. Sigismondi).<br />
Così pure si è ritenuto che fra i tre custodi dell'urna può<br />
sempre essere compreso il segretario, sebbene abbia solo voto<br />
consultivo {GiuntaparL^ Legisl. XII, 17 dicembre 1870, Coli, di<br />
Pietrasanta, elez. Menichetti; e Coli, di Ravenna, elez. Rasponi).<br />
In materia di diritto amministrativo abbiamo una esplicita<br />
decisione <strong>dei</strong> Consiglio di Stato in questo senso (15 gennaio 1875,<br />
Riv). amìn.y 1875, 151), e potrà applicarsi, tenuto conto della<br />
precedente giurisprudenza parlamentare, anche in materia politica,<br />
tanto più che il segretario secondo la nuova <strong>legge</strong> è scelto<br />
con cura speciale.<br />
Se la <strong>legge</strong> ritiene necessaria la costante presenza di tre<br />
membri dell'ufficio, compreso il segretario, per evitare ogni pos-
**.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 293<br />
sibilità 0 sospetto di brogli, ne viene che se risulta, da proteste<br />
inserite al verbale, che l'urna è stata custodita per un certo tempo<br />
da due soli scrutatori, l'elezione od almeno le operazioni di quella<br />
sezione, sono nulle {COÌIS. di Staio, 6 novembre 1880). E sono<br />
nulle a maggior ragione se l'ufficio ha abbandonata la sala, anche<br />
lasciando l'urna in custodia ad altri elettori od ai carabinieri<br />
{Ivi, 5 marzo 1870, Riv. Amm., 1870, 419). In quella vece non<br />
importa che uno <strong>dei</strong> tre membri dell'ufficio si allontani dal tavolo,<br />
purché non perda di vista l'urna, o non si rechi in luogo dal<br />
quale non la potrebbe materialmente sorvegliare {Giuntaparlam.,<br />
17 dicembre 1870, Coli, di Breno, elez. Sigismondi).<br />
4, <strong>La</strong> questione: se l'abbandono totale dell'urna elettorale per<br />
un certo tempo, allorquando si presero tutte le precauzioni per<br />
impedire le frodi, col suggellare l'urna, col chiudere la medesima<br />
in un armadio a chiave e a chiave pure la sala elettorale, imponendo<br />
alla guardia nazionale o ai carabinieri di sorvegliare la<br />
porta stessa, col riconoscere poi l'integrità <strong>dei</strong> sigilli, ecc., venne<br />
più specialmente sollevata nel Parlamento subalpino. Taluno <strong>dei</strong><br />
Commissari dell'ufficio incaricato di esaminare tale elezione riteneva,<br />
che la presenza <strong>dei</strong> tre membri fosse necessaria durante<br />
tutto il tempo in cui continua l'adunanza, non piii quando essa si<br />
scioglieva, anche provvisoriamente, e nessuno più rimaneva nella<br />
sala; che d'altronde, mirando la <strong>legge</strong> ad impedire frodi, si potevano<br />
usare forme equipollenti di custodia ; che lo scopo della più<br />
assoluta e completa garanzia si era conseguito, e non era perciò<br />
il caso di viziare l'elezione. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> in quella occasione non si<br />
pronunciò, e in altre risolse la questione in senso diverso (9 gennaio<br />
1858, Coli, di Ugine, elez. <strong>La</strong>chenal ; per la nullità : 4 febbraio<br />
1849, Coli, di Chivasso, elez. Bonafous; per la validità:<br />
7 febbraio 1849, Coli, di Ovada, elez. Buffa, ecc. ecc.).<br />
5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> prescrive che le schede bianche, le nulle, le contestate<br />
si devano unire ai verbali, affinchè la <strong>Camera</strong>, unico giudice<br />
sulla validità delle elezioni, possa assumerne cognizione e deliberare<br />
in proposito {Giunta parL, 20 gennaio 1869, Coli, di Montevarchi,<br />
elez. Ciccone o Martini).<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong>, parlando di schede Manche da unirsi al verbale,<br />
non si riferisce a quelle che non sono state distribuite agli elettori,<br />
bensì a quelle che furono trovate nelTurna del voto, ed entrano<br />
perciò nel computo <strong>dei</strong> voti stessi, salvo che non hanno alcun valore.<br />
6. L'asserzione che il verbale non è stato sottoscritto seduta<br />
stante, o lo fu fuori della sala, non infirma la fede che è ad esso<br />
doYutei {Giunta pari., Legisl. XII, Coli, di Fermo, elez. Gigliucci).<br />
L'elettore può pretendere che il suo reclamo o protesta e le<br />
carte relative siano annesse al verbale; non ha però diritto di<br />
apporre al verbale la propria firma. Così non importa unire al<br />
verbale le liste degli elettori votanti, se non è sorta su di esse<br />
alcuna contestazione.
•f'\<br />
294 LEGGI PO LITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Non può questionarsi sulla mancanza di contestualità nella<br />
redazione del verbale delle operazioni elettorali, quando esso contiene<br />
la dichiarazione, che sciolta l'adunanza, venne il medesimo<br />
redatto e firmato dai membri delTufficio {Giunta par* lamentar e,<br />
14 dicembre 1870, Coli, di Terranuova, elez. De Pasquali).<br />
Qualora sul verbale mancasse il nome della sezione od altra<br />
indicazione, il verbale stesso non è nullo quando dal suo contesto<br />
e dai nomi componenti ruflficio definitivo può essere attribuito<br />
a quella tale sezione senza incertezza.<br />
7. Si è discusso ampiamente dalla Commissione se convenga<br />
stabilire che, compiuto lo scrutinio, tutte le schede od una parte<br />
soltanto debbano essere conservate.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente stabilisce che debbano essere conservate<br />
ed^unite al verbale soltanto le schede contestate, e che le altre<br />
vengano arse in presenza del collegio.<br />
« Il primo disegno ministeriale stabiliva dover conservarsi<br />
ed unirsi al verbale, oltre alle contestate, le schede bianche e le<br />
nulle, ardersi le altre. È la stessa disposizione della legislazione<br />
francese nel 1852 tuttora vigente, che mantenne le norme della<br />
<strong>legge</strong> elettorale del 1849, prima della quale, per la <strong>legge</strong> del 1831,<br />
compiuto lo spoglio venivano abbruciate tutte le schede. E conformi<br />
alle norme della francese, sono anche quelle delle leggi<br />
spagnuola e.rumena.<br />
" Secondo la <strong>legge</strong> elettorale dell'impero germanico e la<br />
<strong>legge</strong> del Baden le schede annullate si uniscono al processo verbale<br />
; le altre sono custodite dal presidente del collegio finché<br />
l'Assemblea legislativa non abbia convalidata l'elezione.<br />
" Nella Svizzera le schede, dopo la votazione, restano tutte<br />
nelle mani del Governo cantonale, per poterle mandare al Consiglio<br />
nazionale ov'esso le richieda, ovvero distruggere dopo che<br />
l'elezione sia stata convalidata-<br />
« A termini di altre legislazioni, come, ad esempio, quelle del<br />
Belgio e di Vittoria, tutte le schede sono conservate e trasmesse<br />
alla <strong>Camera</strong>.<br />
« <strong>La</strong> conservazione, non soltanto delle schede sulla cui validità<br />
fu già pronunciato dall'ufficio elettorale un giudizio sindadabile<br />
dalla <strong>Camera</strong>, ma anche di tutte le altre, può invero essere<br />
utile 0 necessaria allorché si accusi la regolarità di tutta l'elezione<br />
nel suo complesso, purché l'ufficio abbia lette infedelmente o mutate<br />
le schede, sicché la <strong>Camera</strong> debba rifare l'opera dell'ufficio.<br />
« Ma all'infuori di questi casi la conservazione di milioni di<br />
schede, muli07*um camelorum onus, non avrebbe importanza, per<br />
cui la Commissione, provvedendo a questi casi, stabilì che, oltre<br />
le schede bianche, le contestate, le nulle, già contemplate nel disegno<br />
ministeriale, debbano conservarsi le altre nel solo caso in<br />
cui sorga protesta contro l'infedele lettura delle schede o la loro<br />
sostituzione « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 198/.
i>\<br />
T.<br />
-rr *v<br />
*,7<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 295<br />
8, Quando lo scrutinio <strong>dei</strong> suffragi è compiuto e si dispone<br />
l'abbruciamento delle schede, il giudizio sulla validità delle operazioni<br />
si ha per pronunciato, e però non viola il diritto di alcun<br />
elettore l'ufficio che non tenga conto di un'accusa posteriore e<br />
generica contro tutte le schede, senza alcuna precedente osservazione<br />
sopra le singole schede medesime {Giunta pari., Legisl. XII,<br />
Coli, di Afragola, elez. Orilia ; Coli, di Sorrento, elez. Orlandi).<br />
L'ufficio elettorale che brucia le schede sulle quali è sorta<br />
contestazione, viola la <strong>legge</strong>; e la violazione importa l'annullamento<br />
delle operazioni elettorali, se i bollettini sui quali cadde la<br />
contestazione hanno o possono avere un'influenza sul risultato<br />
della votazione (Giunta parL, 18 die. 1870, Coli, di Tolentino,<br />
elez. Checchetelli o Angerilli; Legisl. XII, Coli, di Chiaravalle,<br />
elez. Fazzari ; 20 gennaio 1869, Coli, di Montevarchi, elez. Ciccone<br />
0 Martini).<br />
Non si può far rimprovero all'ufficio definitivo di non avere<br />
conservata una scheda, quando la contestazione sulla medesima<br />
insorse dopo che era già stata bruciata {Giunta parL, 17 die. 1870,<br />
Coli, di Savona, elez. Boselli).<br />
Non corre obbligo all'ufficio - elettorale di conservare le<br />
schede contestate in blocco, tanto più se non è dimostrato che<br />
dalla loro verifica si otterrebbe un altro risultato {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
deputati, 25 giugno 1880, Coli, di Atripalda, elez. Capozzi).<br />
Se non ostante le proteste sollevate contro la validità di<br />
alcune schede contrassegnate e scritte con carattere uniforme,<br />
l'ufficio elettorale abbruciasse le schede pur conteggiandole a<br />
favore del candidato in esse designato, l'elezione è nulla {Cam.<br />
<strong>dei</strong> dep., 27 gennaio 1879, Coli, di Aragona, elez. Colonna).<br />
L'ufficio elettorale, che non ostante le proteste di alcuni<br />
elettori durante lo scrutinio mosse contro la decisione dell'ufficio<br />
di annullare alcune schede, le abbrucia seftza nemmeno far constare<br />
ai verbale quello, che portavano scritto, viola la <strong>legge</strong><br />
{Cam. <strong>dei</strong> dep., 18 aprile 1877, Coli, di Adria, elez. Bonfadini).<br />
9. Contro una scheda singola, quando vengono lette, può protestare<br />
qualunque elettore. Contro la non sincera lettura o la<br />
sostituzione delle schede, non è valida la protesta d'un solo elettore,<br />
ma si domanda che sia mossa almeno da dieci elettori, nel<br />
qual caso soltanto tutte le schede debbono essere conservate ed<br />
annesse al verbale.<br />
Questa disposizione non venne accolta senza una viva discussione<br />
che ne mise in chiaro il senso. L'on. Sidney-Sonnino aveva<br />
proposto di aggiungere a xjuesto articolo le seguenti parole:<br />
« E da considerarsi come contestata ogni scheda su cui un elettore<br />
muova dubbi o questioni di qualunque natura». Ed osservava<br />
che ^ la sola disposizione che si debbano serbare tutte le schede<br />
contestate può qualche volta nella pratica riuscire affatto illusoria<br />
come guarentigia, poiché il primo capoverso dell'art. 71 (che cor-<br />
- X
296 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATiVK<br />
risponde all'articolo 89 della <strong>legge</strong> vigente) in pratica si è spesso<br />
interpretato nel modo seguente: un elettore contesta, muove<br />
dubbi, protesta insomma contro alcune schede, allegando, per<br />
esempio, che un certo numero di esse sono scritte dalla stessa<br />
mano, o facendo qualsiasi altra speciale contestazione sopra di<br />
esse. L'ufficio, il quale probabilmente sarebbe in colpa se l'irregolarità<br />
asserita esistesse, delibera che quella non è una vera e<br />
propria contestazione e distrugge le schede. Un caso precisamente<br />
in questi termini ricordo io che si è presentato alla <strong>Camera</strong>.<br />
<strong>La</strong> Giunta delle elezioni decise che, poiché l'ufficio deve decidere<br />
<strong>dei</strong> reclami, esso è, in forza dell'attuale articolo 89, il solo giudice<br />
se 0 no una scheda sia da ritenersi contestata; decise, insomma,<br />
che l'ufficio era solo giudice se le schede si dovevano<br />
distruggere o no. Ma in questo modo ognuno vede che il seggio<br />
viene ad essere giudice e parte. So bene che la <strong>legge</strong> che discutiamo<br />
determina alcuni casi speciali, per esempio quello della non<br />
sincera lettura delle schede o della sostituzione di esse, nei quali,<br />
quando dieci elettori protestino, si dovranno conservare tutte<br />
quante le schede; ma questa guarentigia è ristretta e parziale,<br />
perchè vi sono parecchi altri casi di frode non contemplati dalla<br />
<strong>legge</strong> e che non è possibile di prevedere.<br />
« C'è, per esempio, il caso dell'alterazione <strong>dei</strong> bolli, quello<br />
dell'alterazione delle firme, della sostituzione della scheda per<br />
parte di un elettore, e tanti altri ; in tutti questi casi l'elettore<br />
può bensì contestare le schede, ma ogni garanzia viene a sparire<br />
se si permette che l'ufiicio, perchè in colpa o perchè partigiano,<br />
distrugga le schede, e risolva in tal modo ogni contestazione,<br />
togliendo all'elettore reclamante ogni mezzo di provare la verità<br />
delle sue accuse. Ora a me pare che prema togliere di mezzo<br />
questo inconveniente, che diventa gravissimo dopo levati i rappresentanti<br />
<strong>dei</strong> candidati, e dopo che abbiamo udito la risposta<br />
data dalla Commissione alla questione se gli elettori di tutto il<br />
collegio possano assistere alle operazioni di qualunque sezione...<br />
Q<br />
che le schede .debbano conservarsi se<br />
cinque soli elettori lo richiedano per alcuni determinati motivi,<br />
non abbiamo però piìi nessuna guarentigia sufficiente contro tutte<br />
le possibili frodi, massime colle nuove sezioni di cento ed anche<br />
di cinquanta elettori. In queste avverrà spessissimo che non ci siano<br />
che uno o due elettori favorevoli a un dato candidato; oltreché,<br />
ripeto, i soli casi, in cui, dietro richiesta degli elettori, le schede<br />
debbano conservarsi in massa, sono tassativamente determinati<br />
dalla <strong>legge</strong>. E perciò che io vorrei fosse tolta di mezzo qualunque<br />
ncertezza, e il dubbio mosso da un elettore sopra qualsiasi scheda<br />
e in qualsivoglia modo valga come una vera e propria contestazione,<br />
in modo che il seggio non possa più distruggere la scheda<br />
incriminata. <strong>La</strong> giurisprudenza della <strong>Camera</strong> in questi casi è dubbia,<br />
perchè essa, in casi tra loro simili, ha deciso in vario modo '*.
^<br />
LEG-GE ELETTORALE POLITICA 297<br />
m<br />
Anche l'on. Romeo pregò ^ caldissimamente la Commissione<br />
ed il Ministero, di voler togliere la necessità che sieno 10 coloro<br />
che devono protestare per far conservare le schede : e lasciare che<br />
sieno 0 1, 0 2, 0 10, che siano come è stato sempre. In qualunque<br />
caso io credo che debba bastare uno solo, perchè, signori, dove<br />
sono 50 gli elettori, dove i sostenitori della candidatura di uno<br />
che si presenta alla deputazione saranno 2, 3, 4, allora renderete<br />
impossibile questa protesta volendo che sieno 10. Io non so comprendere<br />
perchè si vuole che sieno 10! Io non so vedere qual<br />
danno possa venire quando queste schede si conservino; mentre<br />
invece vedo questo danno, quando si stabilisca, che per conservarle<br />
vi debbano essere 10 che protestino. Quando sieno 6, 7, 8, 9<br />
quelli che protestano non si deve loro permetterlo? Ma allora mi<br />
pare che si restringa la garanzia della sincerità della elezione<br />
quando a garantirla mettiamo delle condizioni che ne rendono<br />
assolutamente impossibile la pratica, in molti casi.<br />
'' Queste cose io le dico anche perchè ho davanti agli occhi<br />
qualcuna delle proteste esaminate nella convalidazione delle elezioni,<br />
e vedo quanto è anche difficile, che un solo abbia il coraggio<br />
in taluni casi di presentare una protesta. Voi vedete dunque che<br />
renderete assolutamente illusoria, assolutamente impossibile la<br />
presentazione delle proteste, in queste circostanze speciali. Io ho<br />
posto innanzi queste considerazioni, e prego che sieno accettate,<br />
poiché credo che altrimenti venga vincolata la libertà di presentare<br />
delle proteste «.<br />
10. L'on. Di San Donato sorse a pregare l'on. Sennino di non<br />
domandar troppo, " perchè diversamente arriveremo al punto di<br />
vedere infirmate tutte le elezioni. L'on. Sennino sa benissimo che<br />
cosa siano le passioni specialmente elettorali, per le quali passioni<br />
ad ogni scheda-troveremo un elettore che farà delle difficoltà<br />
Io pregherei perciò l'onor. Sennino di lasciare la <strong>legge</strong> com'è,<br />
e anche se volesse la protesta firmata da 10 elettori, sarebbe<br />
meglio, ma lasciamo la <strong>legge</strong> com'è, che permette all'elettore di<br />
protestare. Io sono amantissimo di questa libertà dell'elettore,<br />
ed in questo avrò compagni moltissimi colleghi in questa <strong>Camera</strong>;<br />
ma non esageriamo però, perchè diversamente parrà che andiamo,<br />
come dicono, in cerca di proteste. Abbiamo già approvato articoli<br />
molto gravi, per lo che nelle future elezioni che saranno fatte in<br />
conformità di questa <strong>legge</strong> m'attendo di vedere molti processi<br />
elettorali. Se ora noi andiamo ad ammettere che ogni elettore<br />
possa protestare e far suggellare le schede una per una, le minoranze<br />
nelle sezioni municipali non troveranno mai lep:ale la scheda<br />
che porta il nome delTavversario «.<br />
L'on. Chimirri disse: ^' <strong>La</strong> Commissione formulando l'articolo<br />
come si <strong>legge</strong> ha avuto questo intendimento. Ciascun elettore<br />
può contestare ciascuna scheda, ma una dopo l'altra, colle norme<br />
ora in vigore, E questo è sancito nella prima parte dell'articolo.
298 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Venne innanzi la questione se fosse lecito ad un elettore di contestare<br />
tutte le schede. E qui, o signori, parve che accordando ad<br />
uno od a pochissimi elettori questo diritto, si andava incontro ad<br />
un altro inconveniente, quello cioè di violare il segreto della votazione.<br />
È perciò che la Commissione consente questo diritto di<br />
contestare in massa le schede ; ma lo consente nella seconda parte<br />
dell'articolo e richiede una certa garanzia, cioè che dieci elettori<br />
almeno facciano questa contestazione.<br />
w Se voi vorrete accordare ad un numero minore di elettori<br />
questo potere, allora voi non potrete mai mettere insieme il segreto<br />
del voto e il diritto che ha ciascun elettore di contestare le<br />
schede. Dimodoché a me pare che le preoccupazioni che ci vennero<br />
annunziate non abbiano fondamento, perchè ciascun elettore<br />
avrebbe il diritto di fare delle contestazioni sopra ciascuna scheda,<br />
ma non ha il diritto però di contestarle in massa e di fare che quelle<br />
schede sieno suggellate, vengano nella <strong>Camera</strong>, e nella segreteria<br />
della <strong>Camera</strong> sieno ostensibili a chiunque le voglia vedere. Allora.<br />
0 signori, sarebbe facile scoprire quali sieno stati i voti degli elettori.<br />
Questi sono stati i nostri intendimenti. Se il numero di dieci<br />
elettori pare troppo, io ricorderò alTon. Romeo che quest'art. 71<br />
è stato compilato allorché le sezioni erano più grosse. Quindi se<br />
si vorrà scemare questo numero si-scemi pure, ma si abbia<br />
riguardo a questo, che non si vada cioè incontro ad inconvenienti<br />
maggiori. Ricordino da ultimo che l'ufficio, con la presente <strong>legge</strong>,<br />
viene composto in una maniera diversa che oggi non sia, imperocché<br />
entrandovi anche i rappresentanti delle minoranze in questi<br />
uffici certe soverchierie non si avvereranno per l'avvenire ».<br />
L'onorevole Sennino Sidney, rispondendo alle osservazioni<br />
dell'on. Di San Donato, aggiunse: « Io non dico che un'elezione<br />
debba essere contestata perchè ad un elettore piaqe di oppugnarla;<br />
dico che si deve definir meglio che cosa si intenda per contestazione<br />
di schede. Appunto nei casi citati dall'onor. Di San Donato,<br />
come quello del cognome scritto bene o no, attualmente la decisione<br />
è rilasciata all'arbitrio del seggio elettorale. Il seggio è<br />
partigiano, è favorevole a quel candidato, tira via ed interpreta<br />
la volontà dello scrivente; se invece gli è contrario, usa di un<br />
rigore eccessivo. Io vorrei dar mezzo agli elettori di costringere<br />
i seggi a seguire una condotta più uniforme, stabilendo che debba<br />
considerarsi veramente contestata, e debba quindi essere conservata,<br />
qualunque singola scheda (e parlo di singole schede, non<br />
della massa) su cui un elettore muove un dubbio, sia che questo<br />
dubbio venga formulato in modo legale e solenne, sia che venga<br />
espresso in forma piii incerta e non rigorosamente legale.<br />
u Dimodoché se l'ufficio ciò non ostante distruggesse quella<br />
scheda, commetterebbe una violazione aperta della <strong>legge</strong>. Quali<br />
possono essere gli inconvenienti di una tale larghezza? Che in<br />
qualche caso si debba conservare un gran numero di schede. Ma
Vif<br />
^<br />
* !<br />
^ - .<br />
j<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 299<br />
questo non è un inconveniente, è un modo perchè la <strong>Camera</strong> possa<br />
più facilmente in quei casi decidere secondo giustizia. Chi pensi<br />
che in alcuni paesi, per esempio in Germania, si conservano tutte<br />
le schede, e si conservano là dove vi è il suffragio universale, che<br />
vi porta un numero spropositato di schede, si convincerà che non<br />
sarà un grande inconveniente se in qualche collegio o in qualche<br />
sezione di collegio, si conservasse un grande numero di schede.<br />
" L'osservazione dell'onor. Chimirri, che trovo giustissima,<br />
non mi pare che stia contro il mio emendamento che riguarda<br />
esclusivamente la contestazione delle singole schede. Dobbiamo<br />
considerare che i nostri elettori per la maggior parte sono inesperti,<br />
e tanto più lo saranno colla nuova <strong>legge</strong>; onde facilmente<br />
non sapranno fare le cose con tutte le forme legali. Anche ora<br />
chi ha esperienza di elezioni sa come è difficile ad un elettore, in<br />
mezzo ad un'assemblea contraria che cerca di sofì'ocarne la voce,<br />
di farsi ascoltare, di non perdere la testa e di fare le sue proteste<br />
e le contestazioni con tutte le forme solenni e legali. Epperciò io<br />
vorrei una certa latitudine in un argomento come questo ; onde<br />
assicurare la sincerità del voto e dello scrutinio, la quale preme a<br />
noi tutti egualmente ''.<br />
11. L'on. ministro Zanardelli dichiarò " dopo le spiegazioni date<br />
dall'onor. Chimirri, mi resta ben poco da dire; poiché, siccome<br />
abbiamo formulato l'articolo insieme nella Commissione, egli ha<br />
espresso i concetti che ci hanno guidato. Per me non ho difficoltà<br />
di accettare l'emendamento dell'on. Sennino, inquantochè non fa<br />
altro che spiegare una cosa, che per me non è nemmeno dubbia.<br />
E naturale che le schede contestate lo siano in quanto si elevino<br />
delle proteste, o <strong>dei</strong> reclami sulle medesime.<br />
« Non posso poi accettare le osservazioni dell'on. Romeo,<br />
il quale temo che non si sia reso conto della domanda che viene<br />
fatta da quegli elettori, di cui egli vorrebbe ridotto il numero.<br />
Mi pare, secondo Fon. Romeo, che si stabilisca qualche cosa che<br />
restringa il diritto attuale, mentre invece la disposizione che viene<br />
introdotta nel nuovo disegno di <strong>legge</strong> è qualche cosa che estende<br />
di gran lunga i diritti che hanno attualmente gli elettori; Secondo<br />
la legislazione vigente, non si conservano che le schede contestate.<br />
Non vi è alcun diritto per parte di dieci elettori, e nemmeno per<br />
parte di tutti gli elettori, di far unire insieme le schede, per altri<br />
difetti, e mandarla alla <strong>Camera</strong>. Questo diritto non c'è in alcun<br />
modo ; bisogna che le schede si contestino.<br />
« Questo diritto rimane anche nell'attuale progetto, ma<br />
rimane anche per la domanda d'un solo elettore. Si aggiunge<br />
nell'attuale progetto, che non solo vengono unite di diritto le<br />
schede contestate, ma vengono unite anche le schede nulle e le<br />
bianche, che per la <strong>legge</strong> attuale non si conservano.<br />
" Non è che per le altre ipotesi che non si contestano le<br />
schede, ma s'elevano <strong>dei</strong> dubbi. Ciò si fa sopra un'infedele lettura,
300 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
sopra qualche cosa che non è andata regolarmente. In questo caso<br />
si fanno mandare tutte le schede, anche le non contestate. Ora<br />
quando si tratta-di mandare alla <strong>Camera</strong> un miiUorum camelorum<br />
omis, un complesso di schede non contestate, mi ammetterà l'onorevole<br />
Romeo che non si deve lasciare che questo succeda pel<br />
desiderio d'un solo elettore, e che non è molto lo stabilire che la<br />
domanda debba essere fatta almeno da 10 elettori. Credo adunque<br />
che non vi sia difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole<br />
Sennino, e credo che, dopo queste spiegazioni, l'on. Romeo non<br />
vorrà insistere nel suo emendamento ».<br />
E l'on. Vare: « Bisogna distinguere la contestazione delle<br />
schede dalla contestazione di tutte le operazioni. Per le schede<br />
contestate, come dice l'onorevole ministro, si può accettare l'emendamento<br />
dell'onor. Sennino Sidney; ma è superfluo. Se c'è<br />
contestazione sopra una scheda, non v'è forza umana che possa<br />
ciò contrastare; e quando una scheda è contestata si mette da<br />
parte e si conserva.<br />
'^ Finite le operazioni, compiuto lo scrutinio, viene il momento<br />
d'ardere le schede. Allora sorge alcuno e dice : tutte queste<br />
operazioni non furono sincere; le schede non furono lette genuinamente,<br />
0 ne furono sostituite alcune ad altre. Per questo caso,<br />
che non è punto da confondersi con quello delle singole contestazioni<br />
delle schede, si domanda che uno solo non metta l'ufficio<br />
nella necessità di mandare alla <strong>Camera</strong> tutta la massa delle 700<br />
schede. Questa parrebbe una esagerazione nel senso accennato<br />
anche dall'onorevole Di San Donato : che bisogna domandare il<br />
possibile. Perciò la Commissione manterrebbe i dieci «.<br />
Venne però sostanzialmente accettato l'emendamento Sidney<br />
Sennino, che determinò la definitiva redazione di questo articolo.<br />
12. Ove gli elettori di qualche Comune non abbiano potuto votare<br />
per mancanza delle liste elettorali, non si fa luogo alFannullamento<br />
dell'elezione, salvo che la maggioranza, intervenendo gli<br />
elettori mancanti, e supposto che avessero dato tutti il voto a<br />
competitori <strong>dei</strong> candidati eletti, rimanesse spostata (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
dep.y 21 agosto 1849, Coli, di <strong>La</strong>vagna, elez. Rossellini).<br />
<strong>La</strong> mancanza involontaria, il non intervento di una parte<br />
anche notabile di elettori, per un caso di forza maggiore non rende<br />
nulla l'elezione, ove però il loro numero non sia tale da variare<br />
l'esito dello squittinio, sia che si tratta di difficoltà insuperabili,<br />
sia che fossero superabili (20, 24, 28 dicembre 1849, Coli, di Borgo<br />
San Donnino, Montemagno, Santhià, elez. Paleocapa, Mezzana e<br />
Talucchi; 8 febbraio 1854, Coli, di Cagliari, elez. Mameli). Nelle<br />
successive legislature furono prese però in proposito le più diverse<br />
deliberazioni, talvolta senza che fossero veramente diversi<br />
i motivi.<br />
13. Il voto dato da un elettore in due distinti collegi nei quali<br />
trovasi inscritto è valido, sebbene l'elettore sia per il suo fatto
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i--- ir.'<br />
LKGGK KLETTORATiE POLITICA 301<br />
punibile a norma dell'art. 83 della <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> validità del doppio<br />
voto fu riconosciuta sotto l'impero della <strong>legge</strong> precedente dove<br />
mancava la sanzione penale, per le ragioni svolte dal conte di<br />
Cavour. ^ <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vieta non v'ha dubbio, ad un elettore di votare<br />
in due collegi, e l'elettore che vota in due collegi commette un<br />
atto dalla <strong>legge</strong> proibito. Ma basta ciò per render nullo il suo<br />
voto? No, signori; la <strong>legge</strong> proibisce pure ai minori di votare,<br />
eppure la <strong>Camera</strong> ha riconosciuto, che un ufficio aveva agito illegalmente<br />
perchè aveva impedito ad un minore portato sulle liste<br />
elettorali, di votare. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> proibisce pure ad uno, che non<br />
goda <strong>dei</strong> diritti civili, di votare; eppure in questa stessa discussione<br />
non si è contestato che le proteste di coloro cha impugna-.<br />
vano l'elezione del signor Bottero, perchè alcuni individui non<br />
godenti i diritti civili erano stati portati sulle liste ed avevano<br />
votato, non si è contestato, dico, che queste proteste non erano<br />
fondate, imperocché la <strong>legge</strong> non ammette discussione sulle liste<br />
debitamente approvate. Se questo principio deve applicarsi a coloro<br />
che sono stati indebitamente portati sulle liste, la cui iscrizione<br />
indebita non è contestata, deve applicarsi egualmente a coloro<br />
che si trovano inscritti in due collegi. Difatti, o signori, se fosse<br />
altrimenti, bisognerebbe che l'ufficio si facesse ad esaminare, se<br />
gli inscritti nelle liste fossero pure inscritti in qualche altro collegio.<br />
Ma, si dirà, allora v'è una lacuna nella <strong>legge</strong> elettorale,<br />
ed io confesso schiettamente che esiste questa lacuna, e la <strong>legge</strong><br />
avrebbe dovuto comminare contro questo fatto una pena » {Cam.<br />
<strong>dei</strong> dep., 29 dicembre 1857), quello che appunto si è eseguito.<br />
ART. 71. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello<br />
scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante,<br />
dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.<br />
Un esemplare autentico del verbale è depositato nella<br />
reteria del comune dove si raduna la sezione.<br />
Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni,<br />
con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste<br />
elettorali della sezione che contengono il riscontro <strong>dei</strong> votanti<br />
ordinato nel precedente articolo 66.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente.<br />
2. Deposito delle liste; motivi.<br />
3. Mancanza del verbale.<br />
4. Il verbale deve essere firmato seduta stante.<br />
5. Documenti da unire al verbale.<br />
6. Sottoscrizione del verbale.<br />
7. Perchè si ritiene sufficiente la firma di tre membri dell'ufficio.<br />
S. Il verbale va fatto in carta libera.<br />
9. Il deposito e l'esame delle liste.
302 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
1, Soltanto la disposizione del primo comma era contenuta nell'articolo<br />
86 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, ed anche in questo fu<br />
aggiunta la disposizione che il verbale debba essere sottoscritto<br />
seduta staìile. I due comma successivi contengono nuove guarentigie<br />
date agli elettori, perchè sia loro più facile controllare<br />
le operazioni elettorali.<br />
3. Infatti, per far uscire dall'urna un numero di schede maggiore<br />
di quello che gli elettori vi hanno deposto, è necessario<br />
contrassegnare sulle liste, come votanti, persone che non hanno<br />
votato. Chi vedrà notati a questo modo, come presenti, elettori<br />
che erano assenti potrà muoverne protesta; e del pari chi, HQH<br />
.avendo votato, vedesse che il suo nome è stato usurpato da altri.<br />
Inoltre si avrà modo di constatare quali cittadini hanno fatto il<br />
loro dovere e quali vi hanno mancato.<br />
Queste disposizioni sono tolte principalmente dalle legislazioni<br />
della Francia e della Spagna, dove hanno funzionato egregiamente,<br />
e sciolgono alcuni dubbi, che nel silenzio della nostra<br />
<strong>legge</strong> precedente avevano dato luogo a difformi deliberazioni<br />
delle Camere. « Abbiamo qui inserita una disposizione, conforme<br />
a quelle introdotte nelle ultime leggi francese e spagnuola,<br />
la quale prescrive che le liste elettorali contenenti il riscontro<br />
degli elettori votanti, debbano essere per otto giorni depositate<br />
nella segreteria del Comune in cui si raduna la sezione, con diritto<br />
ad ogni elettore di prenderne conoscenza. Anzi la <strong>legge</strong> spagnuola<br />
reputa così importante il sindacato del pubblico a questo<br />
riguardo che ordina, non solo l'affissione alla porta del collegio<br />
elettorale delle liste indicanti gli elettori che hanno votato, ma<br />
eziandio la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della provincia<br />
- {Relaz. ZANARDELLI, pag. 187).<br />
3. <strong>La</strong> mancanza del verbale delle operazioni di una delle sezioni<br />
del collegio rende nulla l'elezione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep., 23 dicembre<br />
1853, Coli, di Annecy, elez. Mathieu) ; però ove il verbale<br />
definitivo della sezione principale contenga un sufficiente riepilogo<br />
complek) <strong>dei</strong>roperato, la elezione è valida {Ivi, 10 maggio 1848,<br />
Coli, di Racconigi, elez. Muzzone).<br />
4, Il verbale deve essere sottoscritto seduta stante. Nella<br />
<strong>Camera</strong> subalpina si er'a ritenuto che se veniva compilato e sottoscritto<br />
dopo la chiusura dell'adunanza l'elezione era nulla<br />
(12 maggio 1848, Coli, di Annecy, elez. <strong>La</strong>chenal ; 12 die. 1848,<br />
Coli, di Vigone, elez. Bocca). Nel Parlamento italiano si ritenne<br />
che la semplice asserzione^ che il verbale di ricognizione <strong>dei</strong><br />
voti non sia stato sottoscritto seduta stante non ne infirmava la<br />
fede {Giunta 2Jari., Legisl. XII, Coli, di Fermo, elez. Gigliucci).<br />
Nella nuova <strong>legge</strong>, alle parole u prima di sciogliere l'adunanza<br />
*» venne sostituita l'espressione ** seduta stante, dopo di<br />
che l'adunanza viene sciolta immediatamente «. <strong>La</strong> dizione è più<br />
precisa; ma pare che,;sino a prova incontrario, il verbale-si debba
*.'-<br />
fr^ir<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 303<br />
ritenere firmato in tempo debito. Se risultasse provato che non<br />
lo fu, le operazioni della sezione sarebbero nulle.<br />
5. Al processo verbale devono essere unite le carte ed i documenti<br />
relativi ai reclami proposti ; ma non importa unire le liste<br />
degli elettori votanti, quando sulle medesime non è insorta contestazione<br />
(6^m?2^a^ar^., 24 apr. 1872, Coli. diMacomer, elez.Cugia).<br />
Queste devono però essere depositate, in ogni caso, nelle segreterie<br />
<strong>dei</strong> Comuni. Le note ed osservazioni poste in margine al<br />
verbale fanno parte del medesimo, sebbene non siano sottoscritte<br />
nella forma del verbale {Cam. <strong>dei</strong> dep,, 22 die. 1853, Coli, di<br />
Bonneville, elez, Jacquier).<br />
Tutti i membri <strong>dei</strong>rufficio, salvo il caso di forza maggiore,<br />
debbono sottoscrivere ambedue le copie del verbale, perchè la<br />
<strong>legge</strong> dà ad entrambe il carattere di esemplari autentici.<br />
6. Il solo fatto che il verbale non porta le firme <strong>dei</strong> membri<br />
dell'ufficio definitivo, vizia radicalmente le operazioni elettorali.<br />
Perciò se i membri dell'ufficio definitivo lasciano la sala senza firmare<br />
il verbale, nessun altro elettore può firmarlo validamente,<br />
e il documento non può fare alcuna fede {Cons. di Stato, 12 marzo<br />
1875, Riv. amm., 1875, pag. 132).<br />
7. Ma è assolutamente necessario che il verbale sia sottoscritto<br />
da tutti i membri dell'ufficio ? Il Bollono, pur riconoscendo che la<br />
<strong>Camera</strong> subalpina non aveva mai avuto l'occasione di pronunciarsi<br />
sulla questione, sostiene che « ove il verbale non sia sottoscritto<br />
da tutti i membri dell'ufficio definitivo debba l'elezione<br />
annullarsi ". Nei manuali <strong>dei</strong> Puccioni e del Lupacchioli non è<br />
contenuta alcuna decisione in proposito. Tenendo conto delle<br />
disposizioni che la <strong>legge</strong> nuova ha tolte da quelle del 1860 e del<br />
modo come è composto l'ufficio definitivo secondo le disposizioni<br />
di quella, parmi però di dover aff^ermare un'opinione opposta a<br />
quella del Bellone. E anzitutto, se alla validità delle operazioni<br />
basta la presenza di tre membri dell'ufficio, può avvenire che non<br />
più di tre siano presenti anche quando si firma il verbale, e non<br />
può dunque correr dubbio che basti la loro firma. Sarebbe anche<br />
pericoloso reputare necessaria la firma di tutti, perchè gli scrutatori<br />
che nell'ufficio rappresentano la minoranza, rifiutando di<br />
firmare il verbale, annullerebbero le operazioni della sezione. Che<br />
anzi per evitare tale pericolo, oltre che per le ragioni addotte<br />
parlando della presenza costante di tre membri dell'ufficio, basterà<br />
che il verbale sia sottoscritto pure da tre, compreso eventualmente<br />
tra questi il segretario.<br />
8. Il verbale delle elezioni si fa sempre e senza eccezioni in<br />
carta libera, secondo la consuetudine e le precise disposizioni<br />
dell'articolo 41.<br />
9. Gli otto giorni decorrono da quello in cui l'elezione è fatta,<br />
e non sono di rigore nel caso in cui nel settimo giorno le medesime<br />
liste si dovessero adoperare per la votazione di ballottaggio.
304 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Tenuto conto dello spirito della <strong>legge</strong> può prendere conoscenza<br />
delle liste durante questi giorni ogni cittadino il quale<br />
abbia il godimento del diritto elettorale anche in un altro collegio.<br />
Se non è inscritto sulla lista che chiede di esaminare gli<br />
potrà però essere chiesta una qualche prova della sua qualità per<br />
consentirgliene l'esame.<br />
ART. 72. 11 presidente, o per esso uno degli scrutatori di<br />
ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del<br />
verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, airufFicio<br />
della prima sezione del Collegio.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente.<br />
2. Giurisprudenza parlamentai^e.<br />
3. Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong>.<br />
1. Anche questo articolo scioglie alcuni dubbi riguardo alla<br />
persona che può recare il verbale ai quali dava luogo più o meno<br />
fondatamente l'articolo 86 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, dove<br />
si disponeva che ^ il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente<br />
all'ufficio della prima sezione «.<br />
2. Infatti era stato deciso che il verbale delle sezioni può essere<br />
inviato all'ufficio della sezione principale per la posta {Giunta<br />
parL, 14 febbr. 1871, Coli, di Tropea, elez. Tranfo); per mezzo<br />
di un elettore, di un agente della forza pubblica {Giunta pari,,<br />
Coli. I di Siracusa, LegisL XII, elez. Greco-Cassia); o trasmesso<br />
dal sottoprefetto (G^mn^aj/T^ar^., 14 die. 1870, Coli, di Terranuova,<br />
elez. De Pasquali) ; o per mezzo di un semplice corriere {Giunta<br />
pari., 16 dicembre 1870, Coli, di San Marco Argentano, elezione<br />
Majerà). Tanto più poi era valida la trasmissione per mezzo di<br />
uno degli scrutatori {Giuntapari.^ Legisl. XII, Coli, di Montalcino,<br />
elez. Busacca), o dal segretario a ciò delegato dal presidente<br />
mediante un mandato di procura amplissimo fatto secondo le regole,<br />
davanti notaio e con testimoni {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep.^ Legisl. X,<br />
1867, Coli, di Alghero, elez. Costa).<br />
In generale però si riteneva che si potessero fare queste<br />
sostituzioni soltanto quando il presidente fosse nell'impossibilità<br />
di compiere il suo dovere, e che l'irregolarità fosse trascurabile<br />
quando i voti della relativa sezione non avevano una influenza<br />
sull'esito della votazione. <strong>La</strong> sostituzione era di fatto autorizzata,<br />
perchè può accadere sovente che il presidente dell'ufficio sia<br />
impedito.<br />
3. Ma ora la <strong>legge</strong> dà questo incarico al presidente o ad uno<br />
degli scrutatori. Sono dunque cinque persone, una delle quali si<br />
dovrà assolutamente pigliare l'incomodo di andare nel capoluogo<br />
del collegio, sebbene Tincomodo, a cagione della maggiore ampiezza<br />
del collegio, sarà certo più grande. Ciò è tanto più necessario,<br />
dal momento che più importanti e delicate operazioni sono
' ^ f<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 305<br />
dalla <strong>legge</strong> affidate all'ufficio principale, e i presidenti delie singole<br />
sezioni od i loro sostituiti vi hanno parola e voto, anzi è necessario<br />
che due terzi di essi sieno presenti. Non si può dunque<br />
mandare un qualunque elettore, un carabiniere, un fattorino della<br />
posta, e nemmeno il segretario dell'ufficio medesimo.<br />
ART. 73. Il presidente dell'ufficio della prima sezione del<br />
Collegio, in unione ai presidenti dell<br />
ad che ne facciano le veci, riassume<br />
i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificar!<br />
l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo ali<br />
operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provve<br />
duto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.<br />
II segretario della prima sezione diventa segretario del<br />
l'adunanza <strong>dei</strong> presidenti.<br />
Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza<br />
<strong>dei</strong> due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.<br />
1. Operazioni a/fidate all'uccio principale.<br />
2. Nuove guarentigie date agli elettori.<br />
3. Su quali incidenti ha facoltà di pronunciarsi l'ufficio p?'incipale ?<br />
4. Quid juris se l'ufficio principale non è in numero?<br />
5. Ritardo nella proclamazione.<br />
6. Illegalità dalle quali V Ufficio principale deve guardarsi.<br />
à<br />
' 1. Le operazioni affidate all'ufficio principale o collegio <strong>dei</strong> presidenti,<br />
non sono più quelle della vecchia <strong>legge</strong>, le quali avevano<br />
ben maggiore importanza, e potevano dare alla sezione principale<br />
una preponderanza ed un'influenza tali da produrre gravi<br />
inconvenienti. L'ufficio principale aveva il compito di procedere<br />
alla ricognizione <strong>dei</strong> voti dell'intero collegio, mentre queste attribuzioni<br />
sono ora divise tra gli uffici delle singole sezioni, ed al<br />
collegio <strong>dei</strong> presidenti non resta pili che una operazione aritmetica.<br />
L'ufficio principale, secondo la <strong>legge</strong>, non è più l'ufficio della<br />
prima sezione, sebbene si raduni nella sala di questa, e sotto la<br />
presidenza del suo presidente. I quattro scrutatori si ritirano in<br />
disparte, e non hanno alcuna ingerenza nelle operazioni ; il segretario<br />
rimane al suo .posto, e sarà utile di aver cura perciò che<br />
a tale ufficio nella prima sezione sia sempre assunto un notaio. Al<br />
presidente e al segretario si aggiungono poi i presidenti o scrutatori<br />
da essi delegati di ciascuna sezione.<br />
È necessaria la presenza di due terzi <strong>dei</strong> membri dell'ufficio<br />
e non ha voce in esso che un delegato per ciascuna sezione. Anche<br />
il presidente delTufficio della prima sezione può delegare uno degli<br />
scrutatori,<br />
2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ha con ciò provveduto a dare a tutti gli elettori<br />
ogni desiderabile guarentigia. Non saranno più possibili gli arbitrii<br />
LKGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 20
306 LEGGI POLITICO-AMMINISTBATIVE<br />
commessi più volte dairufficio principale, per cui, nelle elezioni<br />
del 1880, per esempio, in ben 14 collegi non è avvenuta alcuna<br />
proclamazione, o fu fatta in persona del candidato soccombente,<br />
coi più futili pretesti.<br />
L'ufficio principale aveva già l'attribuzione di provvedere<br />
alla ricognizione generale <strong>dei</strong> voti dell'intero collegio ; colla nuova<br />
<strong>legge</strong> queste attribuzioni sono divise fra gli uffici sezionali, onde<br />
all'adunanza <strong>dei</strong> presidenti resterà a fare una sola operazione<br />
aritmetica, ossia il riassunto <strong>dei</strong> voti dati in ciascuna sezione,<br />
senza poterne modificare l'operato.<br />
3. Può correr dubbio su quali incidenti abbia facoltà di pronunciare<br />
l'ufficio principale, tanto più che secondo il testo della <strong>legge</strong><br />
" pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad<br />
essi affidate « ; la parola essi non è ben chiaro a chi si riferisca.<br />
Evidentemente è corso però un errore, nelle improvvisazioni di<br />
emendamenti, alle quali troppo sovente si trovò esposta la <strong>Camera</strong><br />
nella discussione di questa <strong>legge</strong>. Nel progetto Depretis<br />
del 1879 questo articolo era cosi formulato : « L'ufficio principale<br />
del collegio e i presidenti delle sezioni o gli scrutatori che<br />
ne fanno le veci, procedono alla ricognizione generale <strong>dei</strong> voti<br />
dell'intero collegio, e pronunciano sopra qualunque incidente relativo<br />
alle operazioni ad esso affidate, salvo, ecc. «. Nel progetto<br />
della Commissione che ebbe a relatore Fon. Brin e nel secondo<br />
progetto Depretis, rimase la parola esso e s'intendeva sempre ad<br />
esso nffìcio centrale. <strong>La</strong> Commissione del 1880 modificò t'articolo<br />
a questo modo: « I componenti l'ufficio della sezione principale<br />
del collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti<br />
all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassumono<br />
i voti dati in ciascuna sezione, senza poterne modificare l'operato,<br />
e pronunciano sopra qualunque incidente relativo alle operazioni<br />
ad essi affidate, salvi, ecc. «, dove la parola essi riferivasi alle<br />
parole: i componenti Vuffìcio. Nella discussione della <strong>Camera</strong> la<br />
Commissione, in luogo <strong>dei</strong> coinponenii Viifflcio, mise solo il presidente<br />
<strong>dei</strong>rufficio, e non corresse la parola essi con esso^ riferendola<br />
al presidente o meglio all'ufficio. Del quale errore va tenuto<br />
conto, perchè sia ben posto in chiaro che l'ufficio principale cosi<br />
composto non ha facoltà di pronunciarsi sugli incidenti relativi<br />
alle operazioni affidate alle singole sezioni, ma solo a quelle affidate<br />
ad esso ufficio, cioè agli incidenti che sorgono sul computo<br />
<strong>dei</strong> voti, e su altre materie di sua competenza.<br />
Anche in questi casi sono salvi i reclami e il giudizio della<br />
<strong>Camera</strong>.<br />
4, <strong>La</strong> mancanza del numero legale <strong>dei</strong> componenti l'ufficio<br />
principale, sarà di ostacolo alla proclamazione del candidato ?<br />
Anche qui c'è nella <strong>legge</strong> una lacuna, che nella pratica si dovrà<br />
riparare rispondendo negativamente a tale domanda. Praticamente<br />
il numero <strong>dei</strong> voti che ciascun candidato ha raccolto in
^ 4<br />
^r<br />
e.<br />
•J'-i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 307<br />
ciascuna sezione sarà mandato per telegrafo o con un corriere,<br />
mettiamo la sera stessa della votazione. Ma sarà diiScile e in molti<br />
collegi impossibile che in quelli il presidente od uno scrutatore di<br />
ciascun ufficio si rechi in persona al capoluogo, perchè bisognerà,<br />
in alcuni collegi specialmente, percorrere distanze considerevoli.<br />
L'ufficio principale opererà saviamente facendo il computo<br />
via via che i presidenti o gli scrutatori arrivano coi verbali, e se<br />
quando due terzi di essi sono presenti, conoscerà esattamente<br />
l'esito della votazione nelle sezioni rimanenti, potrà anche farsi<br />
luogo alla proclamazione <strong>dei</strong> candidati eletti, specialmente se non<br />
venisse presentato né prima né poi alcun reclamo dai presenti o<br />
dai sopravvegnenti.<br />
Il computo <strong>dei</strong> voti che pervengono successivamente dalle<br />
sezioni deve esser fatto ad alta voce. Gli elettori sono ammessi<br />
attorno al tavolo e nella sala in quanto lo consente il numero <strong>dei</strong><br />
membri onde l'ufficio principale risulta composto.<br />
5. Non si potrà censurare l'ufficio principale che ritarderà di<br />
uno 0 più giorni la proclamazione <strong>dei</strong> deputati del collegio, dal<br />
momento, che anche sotto l'impero della <strong>legge</strong> precedente la <strong>Camera</strong><br />
aveva deciso che non può essere censurato l'ufficio della<br />
sezione principale, per aver ritardato di due giorni la ricognizione<br />
<strong>dei</strong> voti, tostoché è accertato da documenti senza eccezione che il<br />
presidente di una sezione, per causa di cattivo tempo, non potè<br />
prima recarsi al capoluogo del collegio {Giunta parL^ Legisl. XII,<br />
Coli, di Castroreale, elez. Perrone Paladini).<br />
6. Procede illegalmente l'ufficio principale quando, nel determinare<br />
il numero <strong>dei</strong> votanti, modifica e corregge le dichiarazioni<br />
contenute nei processi verbali delle sezioni secondarie {Giunta<br />
pari., 16 maggio 1873, Coli, di Gerace, elez. De Biasio). Così non ha<br />
facoltà di annullare l'operato di unaopiìi sezioni per alcuna ragione<br />
{Giimta pari., òfehb. 1811, Coli, di Tolentino, "elez. Checchetelli).<br />
E nemmeno può dichiarare valide le schede dichiarate nulle dall'ufficio<br />
di una sezione {Giunta pari., Legisl. XII, Coli, di Taranto,<br />
elez. Carbonelli), od annullare voti già attribuiti ad un candidato<br />
{Giuntapari., 20 dicembre 1870, Coli, di Castelvetrano.<br />
elez, Crispi). Non lo può fare se anche qualche sezione gliene<br />
avesse voluta fare delegazione {Giunta pari., Legisl. XII, Coli,<br />
di Sondrio, elez. Carini) ; ed anche nel caso in cui sorgesse una<br />
questione sulla legalità o meno delle operazioni d'una sezione non<br />
deve arrestarsi nel suo computo della ricognizione <strong>dei</strong> voti, e deve<br />
astenersi dal decidere* la controversia emettendo al più il suo<br />
"^diVeve{Giuntapari., Legisl. XII, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. Soldi).<br />
ART. 74. Il presidente <strong>dei</strong>rufficio della prima sezione prò<br />
clama, in conformila delle deliberazioni dell'Adunanza <strong>dei</strong> pre<br />
sidenti, eletti, nel limite del numero <strong>dei</strong> deputati assegnati a
308 LEGOI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />
collegio, coloro che hanna ottenuto il maggior numero di voti,<br />
purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli<br />
elettori inscritti.<br />
1. Le^ge precedente<br />
2. CondiZ'ioni per U<br />
3. Araor/ienti a fav<br />
Legislazione comparata<br />
abolizione del hallottagg<br />
4. Necessità di scemarne Veventualità.<br />
Ragioni delVunico rapporto colVottavo degli inscritti^ necessario<br />
alVelezi
«1 «<br />
*i *<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 309<br />
' Secondo la <strong>legge</strong> germanica, per la elezione a primo scrutinio,<br />
basta che nel medesimo vi sia stata la maggioranza assoluta<br />
<strong>dei</strong> votanti, senza che occorra alcun rapporto proporzionale al<br />
numero degli elettori inscritti. Lo stesso è stabilito nella <strong>legge</strong><br />
prussiana, nell'austriaca, nella ungherese; e presso di noi lo<br />
stesso era pure statuito nelle leggi Farini del 29 luglio e del 19<br />
agosto 1859. Anche per la <strong>legge</strong> della Repubblica elvetica occorre<br />
soltanto la maggioranza assoluta <strong>dei</strong> votanti, e chi la raggiunge<br />
si considera eletto, qualunque sia il numero <strong>dei</strong> voti che ottenne<br />
in confronto di quello degli elettori inscritti : solo che, ove da<br />
tutti i candidati non siasi conseguita questa maggioranza assoluta,<br />
si procede ad una seconda votazione interamente libera e,<br />
se nemmeno in questo secondo scrutinio il numero di coloro che<br />
ottennero la maggioranza assoluta è eguale al numero <strong>dei</strong> deputati<br />
da e<strong>legge</strong>re si procede al ballottaggio. Lo stesso stabilisce la<br />
<strong>legge</strong> del Baderi. Nel Belgio pure richiedesi soltanto la maggioranza<br />
assoluta <strong>dei</strong> votanti ; ed anzi, siccome secondo quella legislazione<br />
si vota su liste di candidati presentati ed accettanti<br />
prima dell'elezione, se il numero <strong>dei</strong> candidati non supera quello<br />
<strong>dei</strong> rappresentanti da e<strong>legge</strong>rsi, questi ultimi sono eletti e proclamati<br />
qualunque sia il numero <strong>dei</strong> voti che hanno ottenuto.<br />
" Non avvi che la <strong>legge</strong> francese la quale prescriva il duplice<br />
rapporto; anch'essa però, se esige come la nostra la maggioranza<br />
assoluta <strong>dei</strong> votanti, non esige il terzo, ma soltanto il<br />
quarto del numero degli inscritti. Nelle più antiche leggi del<br />
1789, del 1791, del 1793, dell'anno III, del 1815, richiedevasi<br />
soltanto la maggioranza assoluta. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 5 febbraio 1817<br />
(articolo 14) richiese, come la presente <strong>legge</strong> di quello Stato, il<br />
duplice rapporto: la metà <strong>dei</strong> votanti, il quarto degli inscritti ; e<br />
la <strong>legge</strong> del 30 giugno 1820, conservando la condizione della<br />
maggioranza assoluta, elevò al terzo il numero <strong>dei</strong> votanti necessario<br />
alla validità dell'elezione, doppia condizione che sancì pure<br />
la <strong>legge</strong> del 19 aprile 1831, dalla quale le leggi nostre del 1848<br />
e del 1860, trascrissero questa disposizione al pari di tante altre.<br />
" Ma nella stessa Francia, quando il Governo provvisorio<br />
del 1848 introdusse Io scrutinio di lista, col decreto del 5 marzo<br />
stabilì che per la validità dell'elezione a primo scrutinio occorresse<br />
soltanto un numero fisso di 2000 voti, ottenuto il quale<br />
l'elezione poteva avvenire anche a maggioranza relativa. Ognun<br />
vede però non essere logico né equo il determinare all'uopo una<br />
cifra fissa, senza riguardò alla popolazione <strong>dei</strong> collegi quand'esca<br />
è diff^erentissima, e senza riguardo al conseguente numero degli<br />
elettori anch'esso affatto diverso ; poiché questa cifra fissa, se<br />
giustamente proporzionata per gli uni, può essere soverchia per<br />
gli altri ; può essere perciò, quanto facile a raggiungersi in alcuni<br />
collegi assai vasti e popolosi, altrettanto" diflScile ad essere ottenuta<br />
ne' collegi minori. Se non che il minimum di duemila voti,
310 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
collo scrutinio di dipartimento e col suffragio universale, era così<br />
esiguo per tutti i collegi, che nelle elezioni allora avvenute non vi<br />
fu alcuno degli eletti che non sorpassasse di gran lunga la cifra<br />
suindicata.<br />
" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 15 marzo 1849, per la legalità della elezione<br />
a primo scrutinio, richiese soltanto un numero di voti eguale all'ottavo<br />
degli elettori inscritti senza esigere né la maggioranza<br />
assoluta, né alcun rapporto proporzionale al numero <strong>dei</strong> votanti.<br />
Erasi in quella discussione proposto da taluno di elevare questo<br />
numero al quinto degli elettori ; da altri che si richiedesse un<br />
numero di voti uguale all'ottavo degli inscritti ed al quarto <strong>dei</strong><br />
votanti, e da altri ancora che bastasse invece la semplice maggioranza<br />
relativa ; ma tali proposte furono respinte ed adottata la<br />
surriferita disposizione proposta dalla Commissione e per essa<br />
propugnata dal relatore Billault.<br />
^ Il Governo della difesa nazionale, coi decreti del 15 settembre<br />
1870 e del 29 gennaio 1871 , rimise in vigore le disposizioni<br />
della <strong>legge</strong> 15 marzo 1849. Una <strong>legge</strong> speciale del 1873,<br />
proposta dal Savary e sostenuta dalla Commissione parlamentare<br />
di cui fu relatore il Lefévre-Pontalis, ristabilì il duplice rapporto,<br />
poscia mantenuto nella <strong>legge</strong> del 1875. Ma quella <strong>legge</strong> speciale<br />
preluse, per così dire, al ristabilimento dello scrutinio uninominale,<br />
il quale difatti venne messo innanzi dagli stessi Lefévre-<br />
Pontalis e Savary in un emendamento alla proposta della Commissione<br />
che sosteneva lo scrutinio di lista » {Kelaz. ZANARDELLI,<br />
pag. 176-178).<br />
3. In tale discrepanza di risoluzioni nell'argomento, a quale<br />
partito conveniva appigliarsi ? Ecco le proposte che furono ventilate<br />
nella Commissione;<br />
« Vi fu chi, sulla traccia dell'Inghilterra e della Spagna,<br />
sostenne assai vivamente l'abolizione del ballottaggio e, conseguentemente,<br />
l'efficacia della elezione a primo scrutinio quale si<br />
sia il numero degli elettori intervenuti e <strong>dei</strong> voti conseguiti dal<br />
candidato. Secondo l'opinione di questi commissari, i ballottaggi<br />
stancano gli elettori non solo, ma li stancano senza alcun vantaggio,<br />
senza che si raggiungalo scopo cui mira la <strong>legge</strong>, perchè<br />
spesso gli elettori medesimi non vanno in maggior numero alla<br />
seconda votazione. Inoltre il ballottaggio è una coazione alla quale<br />
gli elettori non si possono in alcun modo sottrarre, essendo la loro<br />
scelta chiusa in confini rigorosamente segnati, dai quali non é dato<br />
ad essi di uscire sotto pena di inefficacia del proprio voto, sicché<br />
ne derivano sdegnose astensioni, coalizioni che tutto possono esprimere<br />
fuorché la fiducia nel candidato per il quale gli elettori si<br />
rassegnano a votare. D'altra parte vigilantibiis jura sxicciirrunt,<br />
e spesso quelli che non intervengono alla votazione, restano a<br />
casa perché hanno piena fiducia negli altri elettori, sicché il loro<br />
intervento non muterebbe le sorti dello scrutinio.
« li<br />
iy%<br />
f-* .<br />
I<br />
LEOGE ELETTORALE POLITICA 311<br />
" Tuttavia alla Commissione l'abolizione del ballottaggio,<br />
l'incondizionata riuscita a primo scrutinio di chi avesse avuto pure<br />
un sol voto su migliaia di elettori, parve inconciliabile con quella<br />
serietà, con quella forza morale che le elezioni traggono dal numero<br />
<strong>dei</strong> votanti, numero che può essere assottigliato ad impedire<br />
inconvenienti maggiori, ma non fino al punto che gli eletti, usciti<br />
dall'urna quasi per caso, rappresentino si esigua minoranza da<br />
non potersi riguardare in alcun modo quali interpreti dell'opinione<br />
del paese. Più d'una volta una prima votazione trovò gli<br />
elettori cosi impreparati, che i loro voti andarono poco meno che<br />
dispersi, oppure espose il corpo elettorale, improvvido e fidente,<br />
alle più strane sorprese.<br />
4. « Ma se la Commissione non volle abolire completamente il<br />
ballottaggio, togliendolo quindi eziandio in quei casi nei quali esso<br />
non può che migliorare le condizioni del voto, fu d'avviso però<br />
che giovasse renderlo una eccezione, assicurando in generale la<br />
riuscita delle elezioni nella prima votazione ; e ciò le parve specialmente<br />
necessario coll'applicazione dello scrutinio di lista. Ed<br />
invero, anche colle disposizioni della vigente <strong>legge</strong> vi ebbero elezioni<br />
generali nelle quali le seconde votazioni sono state la regola<br />
più che l'eccezione; m quelle del 1865-1866 su 493 collegi vi furono<br />
313 ballottaggi e sole 180 elezioni a primo scrutinio; nel<br />
1870 sopra 508 collegi le elezioni a primo scrutinio non furono<br />
che 165, i ballottaggi 343. Ora, collo scrutinio di lista questi risultati<br />
si aggraverebbero assai : con esso infatti è probabile sopra<br />
alcuni nomi di ciascuna lista una non lieve dispersione di voti o<br />
per lo meno una compattezza minore. Ove adunque si continuasse<br />
a richiedere la maggioranza assoluta, sarebbe quasi certa la necessità<br />
<strong>dei</strong> ballottaggi in tutti i collegi del regno, e queste seconde<br />
votazioni sarebbero fatte in condizioni assai peggiori, colla<br />
quasi certezza che il numero <strong>dei</strong> voti dati agli eletti scemerebbe<br />
di gran lunga anziché aumentare.<br />
« Cogli stessi collegi uninominali d'oggidì, le votazioni di<br />
ballottaggio,,., non videro maggiore frequenza di elettori che i<br />
primi scrutinio Nelle elezioni del maggio 1880 questa maggiore<br />
frequenza vi fu ; ma nelle precedenti elezioni <strong>dei</strong> 1876 e d^l<br />
1874 gli elettori si presentarono in più scarso numero alla votazione<br />
definitiva. Ora, se ciò succede collo scrutinio uninominale,<br />
non può non presumersi che collo scrutinio di lista l'intervento<br />
alle votazioni di ballottaggio sarebbe relativamente assai più<br />
scarso. Imperocché i nomi che più premono agli elettori, quelli<br />
che maggiormente sta loro a cuore di veder riuscire, verrebbero<br />
probabilmente eletti a primo scrutinio, ed allora tutti coloro<br />
che specialmente a questi candidati tenevano, si curerebbero<br />
assai meno di recarsi una seconda volta a votare. Per conseguenza,<br />
mentre si ricorre alla seconda votazione perché sembra<br />
troppo tenue il numero <strong>dei</strong> voti che i candidati ottennero nella
312 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
prima, si incorrerebbe nella eventualità quasi inevitabile di dover<br />
poi accontentarsi nella seconda d'un numero di voti assai minore.<br />
'- E per ciò evidente che adottando lo scrutinio di lista giova<br />
porre ogni studio ad evitare di rendere generali i ballottaggi. <strong>La</strong>sciare<br />
la condizione della maggioranza assoluta sarebbe stato,<br />
come si disse, un rendere inapplicabile la rappresentanza delle<br />
minoranze, a favore di cui stanno, come vedemmo , fortissime<br />
considerazioni. Ma inoltre, ove ciò pure non fosse, collo scrutinio<br />
di lista la condizione della maggioranza assoluta avrebbe per effetto,<br />
come dimostrai, la quasi universalità <strong>dei</strong> ballottaggi ; tant'è<br />
che, senza dire delle citate leggi <strong>dei</strong> Governi italiani, le quali,<br />
adottando lo scrutinio di lista non vollero esigere la maggioranza<br />
assoluta, ma, o si accontentarono fin dalla prima votazione della<br />
maggioranza relativa, o richiesero per reiezione a primo scrutinio<br />
un numero di voti proporzionalmente assai minore di quello cui<br />
noi ci siamo attenuti, anche in Francia tutte le leggi che introdussero<br />
lo scrutinio di lista tolsero la predetta condizione della<br />
maggioranza assoluta, e pur senza ammettere la rappresentanza<br />
delle minoranze, richiesero per la validità dell'elezione a primo<br />
scrutinio quella sola condizione che'noi pure proponiamo, che,<br />
cioè, i voti ottenuti dal candidato oltrepassino l'ottavo del numero<br />
degli elettori inscritti<br />
5. » Quando si stabilisce un rapporto cogli inscritti, si evita<br />
il più grave degli inconvenienti in cui altrimenti si incorrerebbe,<br />
quello che alcuno possa divenire deputato con tale un numero di<br />
voti che non solo gli tolga ogni autorità, ma quasi la stessa dignità<br />
personale. D'altra parte, tale rapporto del numero <strong>dei</strong> voti ottenuti<br />
con quello degli elettori inscritti include necessariamente<br />
anche l'altro rapporto col numero <strong>dei</strong> votanti, rapporto piii o<br />
meno elevato secondo il minore o maggiore concorso degli elettori<br />
all'urna.<br />
" Ma in pari tempo una gran parte delle votazioni di ballottaggio<br />
per tal modo viene indubbiamente a cessare. Sui 150 ballottaggi<br />
delle elezioni del 1880, ve ne fu circa una metà (72) in<br />
cui la maggioranza assoluta non venne raggiunta, e, ben più, nelle<br />
elezioni del 1865-1866, sopraSlSve n'ebbero212,Eliminata questa<br />
causa di una seconda votazione, col diminuire la proporzione dichiarata<br />
necessaria fra il numero <strong>dei</strong> voti e quello degli inscritti<br />
anche l'altra resta grandemente scemata.<br />
" Il solo pericolo a cui si va incontro col non richiedere la<br />
maggioranza assoluta, quello si è che riesca più facilmente la minoranza,<br />
ove la maggioranza disperda su più candidati i suoi voti ;<br />
ma, fin d'ora, questo fatto è abbastanza insolito, poiché nelle elezioni<br />
di quest'anno su 508 collegi non ve ne furono che 106 nei<br />
quali si presentarono più di due candidati. E probabilmente in<br />
proporzioni anche minori il fatto si ripeterebbe quando si sapesse<br />
che la prima votazione è definitiva per chi raccolga un ottavo<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 313<br />
degli elettori inscritti. Allora i partiti imparerebbero a disciplinarsi<br />
maggiormente, e si avrebbe il vantaggio di evitare che i candidati<br />
si moltiplichino all'infinito; di impedire il triste spettacolo<br />
che presentano treo quattro cittadini, i quali professano le stesse<br />
opinioni politiche e per ragioni personali si contendono il seggio<br />
all'Assemblea.<br />
« Erasi pure proposto di stabilire per la validità della elezione<br />
a primo scrutinio una proporzione diversa secondo il numero<br />
<strong>dei</strong> deputati del collegio, che cioè si richiedesse un quarto <strong>dei</strong> voti<br />
degli inscritti nei collegi da due deputati; un sesto nei collegi da<br />
tre ; un ottavo nei collegi da quattro ; ed un decimo nei collegi da<br />
cinque deputati. Ma sembrò alla Commissione, che se una diversa<br />
misura, in confronto del numero <strong>dei</strong> votanti ha la sua ragione di<br />
essere col sistema del quoziente, nel quale è la base del sistema<br />
il raggiungimento del numero di voti che corrisponde a questa<br />
unità rappresentativa, non vi sarebbe ragione invece di costituire<br />
una tale ineguaglianza da collegio a collegio, quando si tratta<br />
soltanto di evitare frequenti e dannosi ballottaggi, di eliminare<br />
il pericolo di elezioni, in cui il numero <strong>dei</strong> voti dell'eletto sia<br />
in una proporzione troppo esigua al corpo elettorale del collegio ^<br />
{Relaz. pag. 178-181).<br />
6. L'on. Brunetti aveva proposto che in luogo dell'ottavo del<br />
numero degli elettori inscritti fosse necessario di avere un'aliquota<br />
di questo numero ragguagliato al numero <strong>dei</strong> deputati da<br />
e<strong>legge</strong>re. L'on. guardasigilli cosi rispose : « Io comprenderei l'opportunità<br />
del suo emendamento se applicassimo nel nostro disegno<br />
di <strong>legge</strong> il sistema proporzionale e il relativo quoziente ; ma,<br />
dacché ciò non facciamo, la ineguaglianza da collegio a collegio,<br />
da candidato a candidato, nel numero di voti necessario a farlo<br />
riuscire a primo-scrutinio, non avrebbe ragione di esistere, oltreché<br />
sarebbe una tale innovazione nella legislazione elettorale<br />
che non ne conosco l'eguale in nessun paese^ ".<br />
L'on. Ceppino, relatore, aggiunse altre importanti spiegazioni,<br />
che contribuiscono a giustificare questa disposizione della<br />
<strong>legge</strong>: ^ L'on. Brunetti desidererebbe che i deputati, quanto è<br />
possibile, risultassero eletti col medesimo numero di voti o giù<br />
di lì. E come noi abbiamo proposto che basti ad essere eletto<br />
riportare l'ottavo <strong>dei</strong> voti degli elettori iscritti, trova che per<br />
essere questa aliquota necessariamente diversa nei collegi più o<br />
meno numerosi non si fa la giustizia. Considera inoltre, che colui<br />
il quale è eletto con cosi piccola quantità di voti non abbia sufficiente<br />
autorità. A quest'ultimo argomento si potrebbe rispondere<br />
subito osservando il suo sotto-emendamento; imperocché se nel<br />
collegio di cinque, ad esempio, noi accettiamo che, per essere<br />
valida l'elezione, il deputato riporti i due terzi del quinto <strong>dei</strong><br />
voti degli elettori iscritti, questo quoziente supera di poco l'ottavo,<br />
della sola differenza che corre'tra 15 e 16 centoventesimi.
\<br />
314 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
" <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> avverta inoltre che ad ogni modo il quoziente<br />
che vi si propone altera per altro verso i rapporti della elezione:<br />
giacché in un collegio si vuole la metà non <strong>dei</strong> votanti, ma degli<br />
elettori iscritti, in un altro basta un quinto : due molto divèrse<br />
misure di fiducia e di stima.<br />
u<br />
Ma la ragione per la quale la Commissione sta ferma al<br />
suo proposito è questa. Nel collegio allargato l'ottavo degli elettori<br />
iscritti non è una insutficiente indicazione della stima in che<br />
quel candidato sia tenuto dai suoi elettori. Che se noi veniamo,<br />
come ci è proposto, ad elevare il quoziente per la elezione, si<br />
ristringe ancora la piccola concessione fatta alle minoranze nel<br />
collegio di cinque deputati.<br />
« <strong>La</strong> minoranza dovrà essere molto più grossa e forte perchè<br />
possa vincere il suo candidato in uno di questi collegi. 11 che andrebbe<br />
contro alle opinioni stesse delTon. Brunetti.<br />
u Epperciò la Commissione prega l'on. Brunetti di ritirare<br />
il suo emendamento ; essa del resto non lo accetta '> {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
dep., 14 febbraio 1882, pag, 9142).<br />
7. Ad essere eletti si richiedono due condizioni: avere un numero<br />
di voti uguale all'ottavo di quello degli elettori inscritti, e<br />
riportare la maggioranza relativa <strong>dei</strong> votanti. Non è quindi necessario<br />
di avere la metà più uno <strong>dei</strong> voti validamente espressi,<br />
come nella <strong>legge</strong> precedente. Questa disposizione ha avuto un<br />
triplice scopo:<br />
Y Agevolare le operazioni elettorali, come è necessario in<br />
presenza di un maggior numero di elettori, e con più ampi collegi ;<br />
2o Evitare la necessità <strong>dei</strong> ballottaggio, per cui gli elettori<br />
sarebbero convocati con frequenza da due a cinque volte maggiore<br />
che sotto l'impero della <strong>legge</strong> precedente ;<br />
3*^ Non togliere con una mano ciò che si era dato coiraltra<br />
alle minoranze nei collegi a 5 deputati.<br />
8. Praticamente, non sarà possibile di riuscire eletti a primo<br />
scrutinio nella media <strong>dei</strong> collegi, con meno di 1000, 1500, 2000,<br />
2500 voti, mentre nei collegi uninominali era raro caso si oltrepassassero<br />
i mille voti. <strong>La</strong> maggioranza relativa potrebbe elevare<br />
questa cifra, nei maggiori collegi, a parecchie migliaia di voti.<br />
9. Nel caso in cui la divisione del numero degli elettori del<br />
collegio per otto dia per residuo una frazione, si proclameranno<br />
eletti quelli che hanno il maggior numero di voti, sebbene l'ultimo<br />
di essi superasse appena questa cifra. Così in un collegio di<br />
8780 elettori, basterà superare l'ottavo, cioè 1093 e 76 millesimi<br />
e quindi saranno necessari 1094 voti, e non basteranno soli 1093.<br />
10. Riguardo ai computo <strong>dei</strong> voti possono sorgere parecchie<br />
questioni, per alcune delle quali giovano le soluzioni già fermate<br />
dalla giurisprudenza parlamentare, sotto l'impero della <strong>legge</strong><br />
precedente.<br />
I nomi degli elettori morti, condannati con sentenza pas-
-<br />
-y.<br />
•1-<br />
y<br />
y fi'<br />
':^*'^<br />
><br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 315<br />
sata in giudicato, o inscritti due volte sulla lista, non entrano<br />
nel computo per stabilire l'ottavo degli elettori del collegio. Abbiamo<br />
veduto come la Giunta comunale debba appunto cancellare<br />
i morti e coloro ai quali, per condanna passata in giudicato, è<br />
stato tolto 0 sospeso l'esercizio del diritto elettorale politico<br />
(art. 36). Si deve raccomandare alla Giunta di compiere questa<br />
operazione almeno quando sia convocato il collegio; a ogni modo<br />
abbiamo veduto che l'Uffizio elettorale prima , poi la <strong>Camera</strong><br />
hanno facoltà di provvedervi, e non può nascere dubbio, che<br />
questi elettori, i quali vanno tolti, si debbano giammai computare<br />
per formare l'ottavo.<br />
11, Appena può sorgere il dubbio relativamente ai militari<br />
sotto le armi. L'art. 14 sospende l'esercizio del diritto elettorale<br />
ai soldati e ai sott'ufficiali che sono sotto le armi, ed a coloro che<br />
servono in altri corpi organizzati. Ora, per determinare la maggioranza<br />
dell'ottavo degli inscritti, si devono fra questi computare<br />
coloro che si trovano nelle condizioni prevedute dall'articolo 14?<br />
Basterà, parmi, osservare, che non sono elettori coloro che non<br />
possono in fatto esercitare il diritto elettorale per causa di sospensione<br />
determinata dalia <strong>legge</strong>; tanto più se si consideri che il<br />
legislatore ha voluto appunto che fosse compilato un elenco separato<br />
<strong>dei</strong> cittadini, i quali hanno sospeso il diritto elettorale, onde<br />
porre l'ufficio definitivo in condizione di fare il computo esatto<br />
degli elettori effettivi, ed anche conoscere chi possa o non possa<br />
votare. Coloro che si trovano nelle condizioni dell'art. 14 sono<br />
elettori sub conditione e di essi non si può tener conto alcuno,<br />
finche duri l'impedimento sueriunciato.<br />
Essi trovansi di fatto nell'identica condizione di coloro ai<br />
quali è sospeso per condanna il diritto elettorale, tanto è vero<br />
che se anche l'impedimento che lo sospende sia tolto, non riacquistano<br />
il loro diritto che dopo tre mesi (art. 57).<br />
12. Devono essere invece aggiunti al numero degli inscritti,<br />
sebbene si trovino sulla lista complementare, o manchino anche<br />
m essa:<br />
Q<br />
pelle con cui si dichiari che fanno parte del collegio;<br />
2*> Quelli che hanno ottenuto da tre mesi il congedo illimitato,<br />
la promozione ad ufficiale, ola licenza dal corpo. Equivale<br />
alla licenza il fatto che il corpo sia stato sciolto tre mesi innanzi,<br />
nel qual caso tutti quelli che ne facevano parte passano dalla<br />
lista complementare alla generale, almeno per quanto riguarda<br />
il computo degli elettori.<br />
13» Può dar luogo a qualche controversia il fatto che un militare<br />
elettore congedato notoriamente da tre mesi, non fosse stato<br />
passato nella lista generale, e non prendesse parte al voto. Se<br />
qualcheduno presentasse il di lui congedo, od altro atto contemplato<br />
dalla <strong>legge</strong>, potrebbe esigere che fosse tenuto conto per
316 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
formare l'ottavo anche di questo elettore? <strong>La</strong> risposta non può<br />
essere che affermativa.<br />
14. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 disponeva (art. 90) che « i bollettini dichiarati<br />
nulli non verranno computati nel determinare il numero<br />
<strong>dei</strong> votanti ^'. Lo stesso principio era stato accolto anche nell'articolo<br />
74 della <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, sostituito poi dal presente,<br />
dove, invece, fu omesso. L'omissione è però conforme alle disposizioni<br />
di questo articolo. Imperocché se importa di sapere esatto<br />
il numero degli elettori, e quali si debbano in esso comprendere,<br />
quello <strong>dei</strong> votanti non ha alcuna importanza, bastando la maggioranza<br />
relativa. Si abbiano, per esempio, insultati seguenti:<br />
Collegio di X, deputati 4. Elettori inscritti 20,280. Minimo<br />
necessario per essere eletti 2520 voti. Le schede valide o nulle<br />
non hanno influenza su questa cifra, e invece nel computarle sia<br />
che vengano comprese o escluse, l'effetto è identico per i diversi<br />
candidati. Perdono quindi ogni importanza tutte le questioni fatte<br />
a proposito delle schede bianche, delle illeggibili, di quelle che<br />
non designano sufficientemente i candidati, ecc.<br />
15. Debbono essere invece riferite le decisioni prese dalla <strong>Camera</strong><br />
relativamente alla proclamazione dell'eletto, sàlvochè bisogna<br />
sostituire, colla presente <strong>legge</strong>, degli eletti.<br />
Manca al suo dovere l'ufficio principale quando si astiene<br />
dal proclamare l'esito della votazione e il deputato eletto {Giunta<br />
pari., 8 febbr. 1871, Coli, di Badia, elez. Bosi); anche nel caso in<br />
cui allegasse di ritenere nulle le operazioni elettorali compiute<br />
in altre sezioni, perchè è obbligo imposto dalla <strong>legge</strong> all'ufficio<br />
stesso di proclamare l'eletto, e non farsi giudice delle operazioni<br />
delle sezioni {GiuntaparL, Legisl. XII, Coli, di Susa, elez, Rey).<br />
<strong>La</strong> dimenticanza di proclamare il deputato è senza rilevanza<br />
quando dai verbali delle operazioni risulta del numero <strong>dei</strong> voti<br />
riportati dai candidati e mentre la <strong>Camera</strong> può ripararvi {Giunta<br />
parl.y Legisl. XII, Coli, di Roma, elez. Garibaldi).<br />
E nulla la proclamazione del deputato a favore del candidato<br />
che non ha raggiunto un numero di voti eguale almeno a<br />
quello dell'ottavo degli elettori iscritti; nulla la proclamazione di<br />
un numero di candidati maggiore <strong>dei</strong> deputati assegnati al collegio,<br />
nella parte in cui soverchia; nulla quella di candidati che<br />
hanno avuto anche un solo voto meno di altri che non furono<br />
proclamati.<br />
L'uffizio elettorale non può per alcuna ragione giudicare<br />
della eliggibilità <strong>dei</strong> candidati, essendo questo giudizio riservato<br />
in modo assoluto e sovrano alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, e non lo<br />
può nemmeno nel caso in cui si tratti di comprenderne od escluderne<br />
uno dal ballottaggio {Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli, di<br />
Torchiara, elez. Mazziotti). Tanto meno potrebbe sostituire a<br />
un candidato anche manifestamente ineleggibile o morto in quel<br />
giorno, e che deve essere proclamato, quello che ha maggior nu-
.-<<br />
V<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 317<br />
mero di voti dopo di lui, non essendo ammesso il principio di<br />
sostituzione dalla <strong>legge</strong>, che domanda in questo caso una nuova<br />
elezione.<br />
16. Non è assegnato un termine alla proclamazione degli eletti.<br />
Questa dovrà però essere fatta appena compiute le operazioni intese<br />
a questo scopo, prima a voce, nella sala, poi con proclama<br />
del presidente da affiggersi possibilmente almeno in tutti i Comuni<br />
capoluoghi di sezione.<br />
ART. 75. Se tutti i <strong>Deputati</strong> assegnati al collegio non sono<br />
stati eletti nella prima votazione, il presidente delTufficio della<br />
prima sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza<br />
<strong>dei</strong> presidenti, il nome <strong>dei</strong> candidati che ottennero<br />
maggiori voti in numero doppio <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> che rimangono<br />
da e<strong>legge</strong>re ; e nel giorno a ciò stabilito dal Regio decreto<br />
di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio<br />
trai candidati stessi.<br />
Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive<br />
sulla propria scheda :<br />
Quattro nomi nei collei;i in cui restano da e<strong>legge</strong>re<br />
cinque <strong>Deputati</strong> ;<br />
NegH altri collegi tanti nomi quanti sono i <strong>Deputati</strong> che<br />
rimangono da e<strong>legge</strong>re.<br />
1. Proclamazione del ballottaggio.<br />
2. Giorno assegnato al ballottaggio,<br />
3. Proclamazione indebita del ballottaggio.<br />
4. Mancato avviso del ballottaggio,<br />
5. Condizioni di validità della elezione di ballottaggio.<br />
6. Morte di un candidato che trottasi in ballottaggio nell'intervallo fì<br />
i due scrutimi.<br />
1, Attribuzione delle schede nel ballottaggio.<br />
8. <strong>La</strong> rappresentanza della minoranza nel ballottaggio.<br />
1. Il presidente dell'ufficia principale non può proclamare alcun<br />
deputato, se nessuno <strong>dei</strong> candidati non ha avuto almeno l'ottavo <strong>dei</strong><br />
voti degli elettori inscritti; proclamerà allora il ballottaggio, e<br />
questo avrà luogo fra i candidati che hanno avuto piii voti in ordine<br />
decrescente, e in numero doppio a quello <strong>dei</strong> deputati da<br />
e<strong>legge</strong>re.<br />
Poniamo il caso di un collegio a 4 deputati, nel quale lo<br />
scrutinio ha dato il risultato seguente :<br />
Elettori 15,790, votanti 8,980. Quoziente di eleggibilità :<br />
(ottavo) 1973. Ebbero maggiori voti :
318 LBGGl POLmCO-AMMrNISTRATIVB<br />
Tizio<br />
Caio .<br />
Mevio .<br />
Sempronio<br />
Ulpiano .<br />
Licinio -<br />
Gracco .<br />
voti 7140<br />
^ 6306<br />
« 1920<br />
r><br />
19<br />
1780<br />
1486<br />
1014<br />
« 516 ecc<br />
L'ufficio proclamerà eletti Tizio e Caio, e il ballottaggio<br />
fra Mevio, Sempronio, Ulpiano e Licinio.<br />
Ove il ballottaggio non segua tra i due candidati, che ebbero<br />
maggior numero di voti — e rispettivamente tra i candidati, in numero<br />
doppio a quello <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, — reiezione è nulla<br />
{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 5 aprile 1860, Coli, di Argenta, elez.<br />
Borsari).<br />
Se nel ballottaggio fosse compreso un candidato diverso da<br />
quelli che debbono esserlo, cioè anche con un solo voto di meno,<br />
e la votazione seguisse tra questi, sarebbe nulla. È invece indifferente<br />
il numero <strong>dei</strong> voti avuti dai candidati rispetto a quello<br />
degli elettori e <strong>dei</strong> votanti. In un collegio plurale è quasi impossibile<br />
il caso che non vi siano candidati da mettere in ballottaggio<br />
in numero doppio <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, come pur<br />
avvenne qualche volta nei collegi uninominali.<br />
L'omissione della proclamazione del risultato del ballottaggio<br />
non può invalidare l'elezione (6 apr. 1860, Coli, II di Como,<br />
elez. Tibaldi; 4 ottobre 1860, coli, di Rieti, elez. Biancoli).<br />
L'errore circa il giorno della convocazione per il ballottaggio<br />
rende nulla l'elezione, tanto più se questo si intima dal presidente<br />
della sezione principale per un giorno diverso da quello fissato nel<br />
decreto reale (Cara, <strong>dei</strong> dep., 12 agosto 1849, Coli, di Cortemiglia,<br />
elez. Appiani).<br />
2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> dichiara che si procede al ballottaggio nel giorno<br />
assegnato nel decreto di convocazione. A maggior ragione si<br />
possono dunque tenere per applicabili i seguenti principii accolti<br />
dalla giurisprudenza parlamentare: Nessuna disposizione di <strong>legge</strong><br />
ordina la pubblicazione nei singoli Comuni del collegio, né nella<br />
sala di votazione o nel corrispondente atrio, <strong>dei</strong> nomi <strong>dei</strong> candidati<br />
fra i quali è regolarmente proclamato il ballottaggio (Gewn/o<br />
pari,, 24 apr. 1872, Coli, di Macomer, elez. Cugia). Il presidente<br />
dell'ufficio principale non è obbligato ad avvertire i sindaci <strong>dei</strong><br />
singoli Comuni componenti il collegio, che deve procedersi alia<br />
votazione di ballottaggio {GiuntaparL, 18 die. 1870, Coli, di Alghero,<br />
elez. Umana). E così pure, se gli elettori di taluni Comuni<br />
ascritti ad una sezione non si presentano a dare il voto nel ballottaggio,<br />
ciò non vizia l'elezione, quando è constatato che nel<br />
capoluogo della sezione le operazioni elettorali si compirono regolarmente<br />
{ivi).
^ h<br />
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LEGOE ELETTORALE POLITICA 319<br />
3. Se la proclamazione del ballottaggio avviene perchè Tufflcìo<br />
principale dichiarò indebitamente nulle le operazioni di<br />
alcune sezioni, e senza di questo uno o più <strong>dei</strong> candidati entrati<br />
in ballottaggio sarebbero riusciti al primo scrutinio, la <strong>Camera</strong><br />
proclamerà questi eletti, ed ordinerà che sia rinnovato il ballottaggio<br />
tra coloro che vi avevano diritto.<br />
4. Ancorché non abbia avuto luogo la pubblicazione dell'avviso<br />
per il ballottaggio, non sono però nulle le operazioni elettorali,<br />
tanto più che gli elettori sono abbastanza avvertiti dal decreto di<br />
convocazione [Cani, <strong>dei</strong> dep., 30 genn. 1854, Coli, di Tortona,<br />
elez. Berti; 8 genn. 1858, Coli, di Carmagnola, elez. Costa della<br />
Torre; 4 ott. 1860, Coli, -di Rieti, elez. Biancoli).<br />
5. In ogni caso la votazione di ballottaggio, essendo complemento<br />
alla prima, non può essere valida se quella è nulla, per<br />
qualsiasi ragione. Questo principio va tenuto presente specialmente<br />
dalla Giunta parlamentare delle elezioni, e risponde al noto<br />
assioma giuridico: Quod. ab iniiio vitiosum est, tradii temporis<br />
convalescere nequit (Giunta pori., 18 marzo 1864, Coli. IH di<br />
Venezia, elez. Minich; Cam. <strong>dei</strong> dep., 13 dicembre 1876, Coli.<br />
di Scansano, elez. Maggi),<br />
6. Se nel tempo intercorso dalla prima votazione a quella di<br />
ballottaggio muore uno <strong>dei</strong> candidati tra i quali il ballottaggio ha<br />
luogo, deve essere rinnovata l'elezione a primo scrutinio per tanti<br />
deputati quanti restano da e<strong>legge</strong>re. Il caso non era dubbio sotto<br />
l'impero della <strong>legge</strong> precedente (Cam. disi dep., 27 gennaio 1877,<br />
Coli, di Bergamo, elezione Tasca); parmi incontestabile anche<br />
colla nuova, perchè se il principio della sostituzione non è ammesso<br />
nel caso in cui uno degli eletti fosse ineleggibile in modo<br />
assoluto, non può essere ammesso nel ballottaggio per sostituire<br />
al candidato che venisse a morire quello che immediatamente lo<br />
segue, per numero di voti, tra i candidati che sono rimasti esclusi<br />
dal ballottaggio.<br />
?• Rimangono tuttavia importanti alcune decisioni sull'attribuzione<br />
delle schede nell'elezione di ballottaggio.<br />
Nel ballottaggio si devono ritenere validi i voti se anche il<br />
nome e cognome di un candidato non è in tutto scritto correttamente<br />
od abbastanza estesamente {Giunta pari., Legisl. XII,<br />
Coli. II di Roma, elez. Alatri), o se anche è scritto il solo cognome<br />
(GiuntaparL, Legisl. XII, Coli, di Zogno, elez. Agliardi), a condizione,<br />
s'intende, che non si trovino in ballottaggio due candidati<br />
dello stesso cognome, nel qual caso tutte le schede sulle<br />
quali vi è solo il cognome non potrebbero essere attribuite ad<br />
alcuno <strong>dei</strong> due. Sono pur valide le schede che contengono errori<br />
nella designazione <strong>dei</strong> nomi, ad esempio del nome di battesimo<br />
(Cam. <strong>dei</strong> dep,, Legisl. X, Coli, di San Marco Argentaro, elez.<br />
Bruno; 8 febbraio 1871, Coli, di Badia, elez Bosi; Legisl. XII,<br />
Coli. IV di Roma, elez. Ruspoli, e Coli. I di Torino, elez. Ferrati).
320 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
E in generale sono valide tutte le schede che contengono elementi<br />
sufficienti a chiarire nel ballottaggio la volontà dell'elettore,<br />
qualunque sia il modo con cui si è manifestata.<br />
8. Anche nelle votazioni di ballottaggio si mantiene il metodo<br />
del voto limitato nei collegi a 5 deputati, cioè dove nemmeno uno<br />
fosse in uno di questi collegi riuscito a primo scrutinio. Il caso,<br />
per verità, si può dire impossibile, perchè bisognerebbe supporre<br />
che nemmeno l'ottavo degli elettori riesca a mettersi d'accordo<br />
almeno sul nome di un candidato. Però le astensioni e la dispersione<br />
<strong>dei</strong> voti potrebbero condurre anche a questo risultato, che<br />
la <strong>legge</strong> ha opportunamente contemplato.<br />
ART 76. L'intervallo fra Tuna e l'altra votazione non deve<br />
iore di otto giorni, né minore di<br />
quattro.<br />
1. Legge precedente e suo complemento.<br />
2. Proposta di un ter^nine maggiore tra i due scrutimi.<br />
3. Motivi pei quali venne respinta.<br />
1. <strong>La</strong> prima parte di questo articolo era contenuta nell'art. 92<br />
della <strong>legge</strong> precedente. Ma vi si è aggiunta un'altra importante<br />
condizione: che il ballottaggio non segua prima di 4 giorni da<br />
quello nel quale ha avuto luogo la prima elezione.<br />
3. L'on. di Sant'Onofrio aveva proposto che fra le due operazioni<br />
dovessero intercedere almeno 15 giorni, perchè gli pareva, che<br />
^ la lunghezza delle operazioni elettorali, tanto cresciuta in seguito<br />
allo scrutinio di lista e le condizioni deplorevoli della viabilità<br />
in molta parte d'Italia, rendono necessario di far trascorrere<br />
un tempo più lungo tra la prima votazione e quella di<br />
ballottaggio<br />
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3. L'on. Ceppino, relatore, osservava, che
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 321<br />
zione di ballottaggio è una continuazione della prima votazione,<br />
e che quindi è necessario di stabilire il minor termine possibile<br />
fra runa e l'altra. Ciò posto, io credo, che se per il ballottaggio<br />
bastarono sempre 7 giorni, e ciò anche in tempi nei quali la<br />
viabilità era, sopratutto in alcune provinole, affatto primordiale<br />
in confronto a ciò che è presentemente, a maggiore ragione possono<br />
bastare ora. Se fosse il caso di fermarci sulla questione, si<br />
potrebbero addurre altri inconvenienti, che sarebbero, a mio avviso,<br />
inseparabili dalla fatta proposta ; quello, ad esempio, che<br />
si verificherebbe a danno di coloro i quali dimorano in luogo<br />
molto lontano dalla sede del collegio ove sono inscritti e recansi<br />
a votare. Essi infatti sarebbero costretti, o a fermarsi 15 giorni<br />
nel luogo di votazione, od a fare un secondo e lungo viaggio di<br />
andata e ritorno per esercitare il proprio diritto Egli suppone<br />
queste conseguenze, fondandosi sul tempo che occorre per<br />
lo scrutinio nelle elezioni amministrative di Napoli e d'altre<br />
grandi città, ove si tratta di fare lo spoglio di schede portanti 80<br />
0 60 nomi ; ma nelle future elezioni politiche si tratterà dello<br />
spoglio di schede portanti solamente due, tre, quattro nomi.... '»<br />
{Attiparlam., Cam. <strong>dei</strong> dep., 14 febbraio 1882, pag. 9145-9147).<br />
ART. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti<br />
per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali<br />
devono compiersi'colle stesse formalità prescritte negli articoli<br />
precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori<br />
comincia alle dieci antimeridiane.<br />
I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra<br />
i quali ha luogo il ballottaggio.<br />
Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior<br />
numero di voti validamente espressi.<br />
1. Le operazioni elettorali nella votazione di ballottaggio.<br />
2. L'ora e l'appello.<br />
3. Mutazioni nell'Ufficio.<br />
4. Voti nulli.<br />
5. Proclamazioni nulle.<br />
1. Le elezioni di ballottaggio seguono nello stesso modo di<br />
quelle a primo scrutinio colle quattro differenze che seguono:<br />
a) Le operazioni hanno principio alle 10 ant. precise;<br />
b) Rimane al posto lo stesso ufficio definitivo, eletto o proclamato<br />
nell'elezione a primo scrutinio;<br />
e) Non possono essere dati voti validi che ai candidati tra<br />
i quali ha luogo il ballottaggio;<br />
d) Ad essere eletti basta la maggioranza semplice <strong>dei</strong> voti<br />
validamente espressi, senza alcun rapporto coi votanti o cogli<br />
i inscritti.<br />
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LEGGI SPECIALI.<br />
Serie 1*^ — Voi. IV. 21
LEGGI POLITICO-AMMINIgTRATIVE<br />
2. Non costituisce nullità il fatto che le operazioni elettorali<br />
siano incominciate prima delle 10, quando anche dopo l'appello<br />
tutti gli elettori che si presentarono furono ammessi a votare, e<br />
l'urna rimase aperta sino alle 4 pom.<br />
3. Se per qualsiasi ragione al seggio definitivo mancasse il presidente<br />
od uno degli scrutatori, si farà luogo a sostituzione, conforme<br />
alle norme dell'art. 61. Se alle 10 ant, nessuno <strong>dei</strong> membri<br />
dell'ufficio si trovasse al suo posto e fossero presenti più di venti<br />
elettori, credo potrebbero costituire un nuovo seggio definitivo,<br />
secondo le norme fissate per l'elezione a primo scrutinio, tanto<br />
più se fosse possibile di ricostituire l'ufficio provvisorio di questa.<br />
<strong>La</strong> giurisprudenza potrà consentire una qualche tolleranza a<br />
questo riguardo, perciò che la mancanza della costituzione del^<br />
l'ufficio in una sezione, o la votazione che avvenisse con un<br />
ufficio irregolare, è nulla.<br />
Se per il ballottaggio, invece di mantenere, in una o più<br />
sezioni, l'ufficio definitivo che era stato eletto in occasione del<br />
primo squittinio, si è proceduto alla formazione di un nuovo, tuttavia,<br />
ove non vi sia stato richiamo, le operazioni siano state<br />
compiute in buona fede, e tre membri dell'ufficio precedente<br />
abbiano fatto parte del nuovo, l'elezione non rimane viziata<br />
(6 aprile 1860, Coli, di Saint-Feorie, elez. De la Flechère).<br />
4. I voti dati a persone diverse da quelle tra le quali ha luogo<br />
il ballottaggio sono nulli, se anche queste persone raccogliessero<br />
la maggioranza relativa. Sono nulli i voti dati in più del numero<br />
<strong>dei</strong> deputati che restano ad e<strong>legge</strong>re, come nei casi contemplati<br />
nella elezione a primo scrutinio.<br />
5. <strong>La</strong> proclamazione di candidati diversi da quelli che ^i trovavano<br />
in ballottaggio, ed hanno raccolto la maggioranza relativa,<br />
qualunque sia il numero <strong>dei</strong> voti nei quali è espressa, è nulla,<br />
e la <strong>Camera</strong> è tenuta a ripararvi.<br />
ART. 78. A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati<br />
ha la preferenza.<br />
1. Legge precedente e legislazione comparata.<br />
2. Quando l'età uà motivo di preferenza, w<br />
3. Caso in cui si dovrebbe rimettersi alla sorte.<br />
1, E la stessa disposizione <strong>dei</strong>rart. 93 della <strong>legge</strong> precedente,<br />
e conforme a quanto è prescritto dalla legislazione elettorale della<br />
maggior parte degli Stati. Alcune, e la stessa <strong>legge</strong> elettorale<br />
belga sino al 1872, nel caso di elezione £i parità di voti, a primo<br />
scrutinio, non preferiscono il più anziano, ma fanno luogo al<br />
ballottaggio.<br />
Secopdo la. <strong>legge</strong> deve invece essere proferito il più anziano<br />
tp>nto nella procla,mazione degli eletti, quanto nell^. proclamazione<br />
<strong>dei</strong> candidati, che sono ammessi al ballottaggio.<br />
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324 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
viziata se manca la firma di uno <strong>dei</strong> presidenti {Cam. <strong>dei</strong>dep., 1871,<br />
Coli, di Lodi, elez. Griffihi; 1867, Coli, di Vizzini, elez. Giusino).<br />
L'irregolarità del verbale di ricognizione <strong>dei</strong> voti non può<br />
mai condurre all'annullamento dell'elezione, ma soltanto alla rinnovazione<br />
del computo generale <strong>dei</strong> voti per parte della <strong>Camera</strong><br />
{Giuntapari., 1874, Coli, di Zogno, elez. Agliardi).<br />
2. Il verbale deve essere inviato al ministro dell'interno entro tre<br />
giorni dalla sua data. S'intende bene, che debbono spedirsi al ministro<br />
dell'interno anche i verbali di tutte le singole sezioni. Osservò,<br />
infatti, nella discussione della <strong>Camera</strong> (28 giugno 1881, p, 6694-<br />
6696), l'on. A. Sanguinetti : « Mi pare che in questo articolo ci<br />
sia una lacuna, e sia opportuno di provocare qualche dichiarazione<br />
tanto dalla Commissione quanto dal Ministero. Questo articolo<br />
stabilisce che il collegio <strong>dei</strong> presidenti deve trasmettere al ministro<br />
dell'interno il verbale generale della ricognizione <strong>dei</strong> voti;<br />
l'egregio guardasigilli ha detto che questo verbale di ricognizione<br />
non consiste per così dire che in un'operazione aritmetica. In base<br />
a questo verbale la <strong>Camera</strong> non potrà rendersi ragione della regolarità<br />
dell'elezione, se al verbale in parola non sono uniti i<br />
verbali delle varie sezioni del collegio. Quindi io vorrei pregare<br />
la Commissione ed il Ministero di dirmi se si intenda che si debbano<br />
unire al verbale del collegio <strong>dei</strong> presidenti anche i verbali<br />
delle varie sezioni ; perchè altrimenti si dovrebbe evidentemente<br />
modificare questo articolo, se non si vuole che la <strong>Camera</strong> si<br />
trovi con documenti insufficienti per verificare la regolarità delle<br />
elezioni «.<br />
L'onor. Coppino, relatore, rispose: « <strong>La</strong> Commissione è<br />
d'avviso, che questo verbale viene al Ministero accompagnato dai<br />
verbali delle sezioni, perchè evidentemente non si sarebbero potute<br />
fare né verificazioni, né ricognizioni senza i verbali di tutte<br />
e singole le sezioni. Quindi se questa mia dichiarazione bastasse<br />
non sarebbe d'uopo d'altro. <strong>La</strong> Commissione e, mi pare, dai cenni,<br />
anche il Ministero, sono di avviso che il verbale definitivo si appoggia<br />
a tutti gli altri verbali. Se poi fosse necessario chiarire<br />
qualche cosa, il che io non credo, si potrebbero aggiungere queste<br />
parole : stendono il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza<br />
e lo indirizzano, unitamente ai verbali e alle schede delle<br />
singole sezioni, al ministro dell'interno ».<br />
L'on. ministro dell'interno, aggiunse: « <strong>La</strong> disposizione....<br />
sulla quale ha chiamata l'attenzione della <strong>Camera</strong> l'on. Sanguinetti,<br />
è identica a quella della <strong>legge</strong> attuale; ora, una giurisprudenza<br />
costante, che non è mai stata messa in dubbio, che non è stata<br />
mai trasgredita senza che la <strong>Camera</strong> abbia subito richiamato al<br />
dovere gli uffici elettorali, è stata sempre questa, che il verbale<br />
della sezione principale, come la si chiamava allora, e adesso il<br />
verbale del collegio <strong>dei</strong> presidenti che riassume i voti dati dalle<br />
diverse sezioni del collegio, ha necessariamente, come annesso,
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 325<br />
come allegato, come sua parte integrale, i verbali delle sezioni.<br />
E non ci può esser'nessun dubbio; la giurisprudenza e la pratica<br />
pel passato furono continuamente in questo senso ; e io non veggo<br />
ragione perchè debba variare una disposizione di <strong>legge</strong> che ha<br />
avuto da trentatre anni un'applicazione non contestata in nessun<br />
modo ^ {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., Discussioni, 28 giugno 1881, p. 6695).<br />
3. Per la trasmissione del verbale era stato dapprima assegnato<br />
un termine di otto giorni, ma Fon. Trompeo osservò :<br />
tw Questo termine di otto giorni è veramente un poco troppo lungo<br />
e provocò frequenti lamenti giustificati, poiché non si comprende<br />
bene perchè si debbano lasciare questi verbali giacenti, e in balìa<br />
di persone che più nulla hanno da vedervi per otto giorni. Io<br />
dunque proporrei che in vista degli inconvenienti accaduti altre<br />
volte, si portasse questo termine a giorni tre y^.<br />
<strong>La</strong> proposta fu accolta, « sebbene alcuno osservi che ora le<br />
operazioni possano essere alquanto più lunghe per il moltiplicato<br />
numero degli elettori. Pare d'altra parte che sia d'interesse che<br />
questi documenti viaggino il più presto possibile e stiano ferrai il<br />
meno che si può nel luogo dove sono prodotti «•<br />
4. Tutti gli elettori, nei limiti compatibili, a giudizio del presidente,<br />
coU'ordine pubblico, possono assistere alla ricognizione<br />
generale <strong>dei</strong> voti. Questa facoltà risulta dal testo della <strong>legge</strong> e<br />
dalle esplicite dichiarazioni fatte alla <strong>Camera</strong> dal Ministro dell'Interno<br />
e dal Relatore nella tornata del 27 giugno 1881.<br />
ART. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche<br />
seggio di deputato, il Collegio deve essere convocato nel termine<br />
di un mese.<br />
Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione<br />
del Collegio a quello stabilito per la elezione devono<br />
decorrere quindici giorni almeno.<br />
Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad<br />
e<strong>legge</strong>re cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla<br />
sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i<br />
deputati da e<strong>legge</strong>re.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente e la nuova.<br />
2. Le elezioni parziali: maggiori inconvenienti della loro frequenza<br />
collo scrutinio di lista.<br />
3. <strong>Deputati</strong> supplenti.<br />
4. Altri temperamenti proposti.<br />
5. Legislazione comparata.<br />
6. Necessità e convenienza della immediata convocazione del Collegio.<br />
7. Il voto limitato nelle elezioni parziali.<br />
1. <strong>La</strong> prescrizione del primo comma è identica a quella dell'articolo<br />
103 della <strong>legge</strong> precedente.
326 LBOOi POLITICO-AMMINISTRATITE ^<br />
Il Secondo comma è una ripetizione <strong>dei</strong>rarticolo 49. Infatti<br />
Fon. Coppino aveva proposto di cancellarlo, sebbene in questo si<br />
parli al singolare e nel 49 al plurale. Ma fu lasciato in seguito<br />
all'osservazione dell'onorevole guardasigilli, che nell'art. 49 si<br />
contempla il caso di elezioni generali e nel presente quello di<br />
elezioni parziali,<br />
2. <strong>La</strong> compilazione di questo articolo ha sollevato nella Commissione<br />
e poi dì nuovo nella <strong>Camera</strong> parecchie gravi questioni :<br />
« L'applicazione dello scrutinio di lista e della rappresentanza<br />
delle minorità trasse la Commissione ad esaminare altresì,<br />
se fosse conveniente di introdurre modificazioni a quella parte<br />
della vigente <strong>legge</strong> (art. 103) ov'è stabilito che, quando per qualsiasi<br />
causa si renda vacante un seggio alla <strong>Camera</strong>, debba essere<br />
nel termine di un mese convocato il collegio per procedere ad<br />
una nuova elezione,<br />
" E invero i proporzionalisti adducono come uno <strong>dei</strong> vantaggi<br />
del sistema del quoziente quello di togliere la necessità<br />
delle elezioni complementari e suppletive. A queste elezioni infatti<br />
lo Hare e gli altri autori di analoghi sistemi provvedono<br />
collo stabilire che, quando un deputato per opzione, per morte,<br />
per dimissione o per altro motivo, venga a cessare dal suo ufficio,<br />
entri al posto vacante quel candidato del suo stesso partito che<br />
per numero di voti viene tosto dopo l'eletto.<br />
'' Ma, se non era il caso di discutere la convenienza di appigliarsi<br />
a simile partito, dappoiché la Commissione non aveva<br />
accolto alcuno de' sistemi predetti, era nell'intendimento di alcuni<br />
membri della Commissione di introdurre un provvedimento pel<br />
quale venisse a scemare la frequenza delle elezioni parziali. Si<br />
osservò infatti che se le elezioni parziali ripetute e frequenti<br />
stancano gli elettori, li disgustano dell'esercizio <strong>dei</strong> loro diritti e<br />
doveri pubblici, tendono a propagare il morbo perniciosissimo di<br />
enormi astensioni, i loro inconvenienti sono assai più gravi sotto<br />
il regime dello scrutinio di lista. Imperocché, con questo sistema<br />
elettorale procedendosi a singolari elezioni suppletorie, si viene<br />
ad agitare una intera provincia, a muovere grandi masse di elettori<br />
per l'elezione di un solo deputato. D'altra parte, con singole<br />
elezioni non si ottiene più una sincera ed effettiva applicazione<br />
delle votazioni plurali, ma si ricade nello scrutinio uninominale<br />
che toglie il suo carattere ed una parte <strong>dei</strong> suoi vantaggi allo<br />
adottato provvedimento; si ha, insomma, nello scrutinio di lista<br />
applicato senza lista, una evidente anomalia.<br />
3. « Per evitare le elezioni parziali, alcune leggi ordinarono un<br />
sistema di sostituti o supplenti, come si fa sovente nei mandati<br />
civili. Così in Francia, nella celebre convocazione degli Stati generali<br />
del 1789, erasi stabilito che quando là scelta di un collegio<br />
cadesse sopra persona assente, gli sarebbe nominato un supplente;<br />
ma fu poscia dichiarato > che, non nel caso di semplice assenza^<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 327<br />
ma soltanto nel caso di morte, potesse il supplente essere ammesso<br />
alla <strong>Camera</strong> in ìaogo del deputato che doveva sostituire.<br />
Anche la Costituzione del 1791 volle che ogni dipartimento, oltre<br />
ai rappresentanti, nominasse, pel caso che alcuni di essi venissero<br />
a mancare, un numero di supplenti uguale al terzo di quello <strong>dei</strong><br />
rappresentanti stessi. E così fece del pari qualche altra Costituzione<br />
posteriore. Nelle Cortes Costituenti di Spagna del 1810 vi<br />
furono pure i deputati supplenti, ma ciò era particolarmente richiesto<br />
dalla circostanza che i rappresentanti di molte provincie<br />
occupate dal nemico non potevano recarsi all'Assemblea, né le<br />
Provincie stesse procedere ad elezioni; sicché, per non lasciare<br />
senza rappresentanza una parte della nazione, gli emigrati delle<br />
rispettive provincie, che trovavansi in gran numero a Cadice,<br />
e<strong>legge</strong>vano tali supplenti. Però, anche la Costituzione del 1812,<br />
opera di quelle Cortes, stabilì la nomina <strong>dei</strong> supplenti nello stesso<br />
modo della Costituzione francese del 1791, e conseguentemente<br />
ciò prescrisse eziandio la Costituzione napoletana del 1820, Così<br />
pure il Governo provvisorio del Belgio, quando convocò il Congresso<br />
Costituente, stabili che in ogni collegio gli elettori, procedendo<br />
alla elezione <strong>dei</strong> deputati, nominassero un uguale numero<br />
di supplenti. Ed anche al presente un tale sistema è adottato in<br />
alcuni Stati, ad esempio nella Baviera, nella Sassonia, nonché<br />
nella Bolivia, nel Messico, nell'Uruguay, nel Venezuela.<br />
4, « Ognuno vede le maggiori difficoltà e complicazioni, che<br />
per tal modo si farebbero pesare sugli elettori, ed inutilmente nel<br />
maggior numero <strong>dei</strong> casi; oltre di che, anche politicamente, è<br />
improvvido e pericoloso creare allato alla <strong>Camera</strong> una specie di<br />
potere rivale; e nella Convenzione francese infatti fu più volte<br />
messa innanzi la proposta di riunire fuori di Parigi i supplenti<br />
dell'Assemblea per la violenza di cui quest'ultima dicevasi incessantemente<br />
vittima a Parigi. Ma, senza ricorrere a tale sistema<br />
<strong>dei</strong> supplenti, troviamo da altri consigliato di adottare una disposizione<br />
conforme a quella dalla nostra <strong>legge</strong> stabilita per le elezioni<br />
comunali e provinciali, nelle quali non vi hanno elezioni parziali<br />
nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi<br />
ridotto a meno di due terzi de' suoi membri. Fu in altri paesi sostenuto<br />
un tale sistema anche per le elezioni politiche, e stabilito<br />
che, tranne in casi di vacanze assai numerose, vi sia un'epoca<br />
fìssa nell'anno in cui fare contemporaneamente tutte le elezioni,<br />
affine di non distrarre troppo sovente gli elettori dalle proprie<br />
abitudini. E, andando anche più oltre su questa via, la Costituzione<br />
francese dell'anno III stabili che non dovessero aver luogo<br />
rielezioni finché le Assemblee non vedessero ridotto a due terzi<br />
il numero <strong>dei</strong> propri membri.<br />
" Un temperamento più mite fu sostenuto invece nella vostra<br />
Commissione allo scopo di diminuire queste parziali elezioni.<br />
Si propose che n^i collegi i quali abbiano ad e<strong>legge</strong>re tre deputati
328 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
0 più, non si proceda ad elezioni suppletive se non quando manchino<br />
almeno due <strong>dei</strong> loro deputati, salvo che le vacanze complessive<br />
in tutto il regno non raggiungano il numero di venti. Siffatta<br />
disposizione venne adottata nella vigente <strong>legge</strong> spagnuola del<br />
28 dicembre 1878, e ne vedemmo proposte di analoghe in Francia<br />
nella discussione intorno alla <strong>legge</strong> elettorale del 1849, nonché<br />
piii recentemente nel 1872 ed anche nel disegno di <strong>legge</strong> non ha<br />
guari presentato dal Bardoux pel ristabilimento dello scrutinio<br />
di lista.<br />
5. " Ma la Commissione non credette di poter entrare in questa<br />
via, la quale, se ha l'esempio della Spagna, ha contro di sé quello<br />
di quasi tutti gli altri Stati costituzionali. Così per la <strong>legge</strong> germanica<br />
in caso di qualsiasi vacanza si deve addivenire immediatamente<br />
a nuova elezione. Lo stesso è stabilito dalla <strong>legge</strong> elvetica,<br />
che pure prescrive l'immediata convocazione, a meno che non<br />
sia imminente l'integrale rinnovazione del Consiglio nazionale. <strong>La</strong><br />
<strong>legge</strong> austriaca e la ungherese indicono pure la riconvocazione<br />
<strong>dei</strong> collegi ogni qualvolta un deputato cessi di far parte della <strong>Camera</strong>.<br />
Per la <strong>legge</strong> belga, in caso di vacanza, il collegio che alla<br />
medesima deve provvedere è convocato nel termine di un mese,<br />
sebbene nel Belgio abbiano luogo, come nelle nostre elezioni comunali<br />
e provinciali, rinnovazioni parziali periodiche dell'assemblea.<br />
E conformi disposizioni trovansi, sebbene con termini diversi,<br />
nella <strong>legge</strong> della Svezia, in quella della Romania, in quella<br />
di Vittoria. Né diversamente provvede la vigente <strong>legge</strong> francese<br />
del 30 novembre 1875, la quale, con singolare disposizione, stabilì<br />
termini diversi per le elezioni parziali in caso di vacanze : il<br />
termine di un mese se la vacanza dipende da opzione ; di tre mesi<br />
se dipende da morte, dimissione od altro qualsiasi motivo. Il decreto<br />
organico del 1852 aveva stabilito il più lungo termine di<br />
sei mesi, e non essendo stata tale disposizione fra quelle abrogate<br />
dal Governo della difesa nazionale, è noto quanti reclami<br />
abbia suscitati nell'Assemblea il ritardo che i Governi conservatori<br />
frapponevano alla convocazione <strong>dei</strong> collegi per non perdere<br />
le maggioranze che le singole elezioni suppletive andavano assottigliando.<br />
6, ^ Ma, prescindendo anche dagli enumerati esempi, molti argomenti<br />
intrinseci mossero la Commissione a non accogliere la fatta<br />
proposta. In primo luogo, siccome l'articolo 44 dello Statuto prescrive<br />
che se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue<br />
funzioni, il Collegio che l'ha eletto deve essere tosto convocato<br />
per fare una nuova elezione, la predetta proposta incontrava ostacolo<br />
in una delle'disposizioni di quella <strong>legge</strong> fondamentale che<br />
non si deve modificare senza cagioni di evidente utilità. Ora ci<br />
sembra che la citata disposizione dello Statuto abbia voluto sancire<br />
una salutare guarentigia della integralità della rappresentanza<br />
nazionale e che perciò non vi sia ragione alcuna che possa indurci<br />
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ad abbandonarla. Affinchè i bisogni delle varie parti dello Stato<br />
abbiano senza interruzione i loro naturali interpreti, affinchè le<br />
leggi siano ovunque accolte con rispetto e fiducia, affinchè la <strong>Camera</strong><br />
mantenga l'autorità morale che le è necessaria, affinchè non<br />
sembrino posti in non caje gli uguali diritti di tutti gli elettori, è<br />
mestieri che la <strong>Camera</strong> sia quanto è più possibile completa, è mestieri<br />
non imporre silenzio alla voce degli elettori, quando un fatto<br />
qualunque viene a togliere ad essi il proprio rappresentante.<br />
« E mi sia lecito aggiungere come d'altra parte non si possa<br />
dire che consultando il paese lo si agiti, lo si stanchi, lo si disgusti<br />
delle libere istituzioni. Ciò può anzi contribuire a dargli le abitudini<br />
che tali istituzioni richiedono ; e infine anche le elezioni<br />
parziali hanno i loro vantaggi, segnando il movimento che dopo<br />
i generali comizi può essere avvenuto nella pubblica opinione,<br />
e porgendo per tal modo, al Governo ed alle maggioranze, salutari<br />
avvertimenti.<br />
u Fu dunque mantenuta la disposizione della <strong>legge</strong> vigente<br />
che prescrive in caso di vacanza la convocazione nel termine di un<br />
mese : ma sembrò in pari tempo necessario di stabilire, come nelle<br />
elezioni generali, che almeno quindici giorni debbano decorrere<br />
dal giorno della convocazione del collegio a quello stabilito per<br />
le elezioni ; se il termine massimo di un mese è pressoché necessario<br />
per dar tempo agli elettori di intendersi e non procedere<br />
impreparati alla elezione, questo termine non deve potersi accorciare<br />
di tanto da rendere tali intelligenze e preparazioni affatto<br />
impossibili.<br />
?• ii In coerenza al modo di votazione stabilito per le elezioni<br />
generali, si prescrisse all'articolo 83 che anche nelle elezioni parziali<br />
s'applichi il voto limitato. È vero che nelle elezioni parziali<br />
ben raro e difficile sarà il caso che più di quattro deputati si debbano<br />
e<strong>legge</strong>re nel collegio : ma, siccome questo caso non solo<br />
non è impossibile, ma si presenterebbe ogniqualvolta per vizi<br />
essenziali di sostanza o di forma venisse annullata l'elezione<br />
generale di un collegio cui sono attribuiti cinque deputati, cosi<br />
nel rinnovamento della medesima il procedimento non potrebbe<br />
essere diverso da quello seguito nella elezione che si dovrebbe<br />
ripetere'» {Relaz. ZANARDELLI, pag. 181-184).<br />
«<br />
329
330 LEOai POLITICO*AMMINISTRATIVK<br />
r<br />
TITOLO IV.<br />
nei <strong>Deputati</strong><br />
ART. 81. Chiunque può essere eletto deputato, purché in<br />
esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto,<br />
e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. ^610<br />
(Serie ^^), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2^).<br />
L Condizioni per essere eletto deputato,<br />
2. Cittadinanza, godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici.<br />
3. Età di anni 30.<br />
4. Perchè Vetà non fu abbassata^ ad onta di validi argi<br />
5. Quando debbano esistere le surriferite condizioni,<br />
6. E particolarmente quella delUetà.<br />
7. Elezione di un senatore.<br />
8. Elezione di un deputato.<br />
9- Altre condizioni di eleggibilità.<br />
domxinda<br />
Né<br />
fu modifìG<br />
14. Leggi sulle incompatibilità parlamentari.<br />
!• Per poter essere eletto deputato si domandano le seguenti<br />
ioni :<br />
1^ Essere cittadino italiano ;<br />
2^ Godere i diritti civili tì politici ;<br />
3^ Avere compiuta l'età di anni 30 ;<br />
4^ Non occupare uflS^i governativi o non avere collo Stato<br />
vincoli d'affari, salve le eccezioni determinate dalla <strong>legge</strong>,<br />
2. Riguardo alla cittadinanza ed al godimento <strong>dei</strong> diritti civili<br />
^ politici si rinvia a quanto si è detto a proposito dell'elettorato;<br />
coiravvertenza che trattandosi di eleggibilità il rigore della <strong>legge</strong><br />
verso gli stranieri è pienamente giustificato.<br />
Qualora mancasse nell'eletto la qualità di cittadino del<br />
Regno, l'elezione è nulla {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 24 dicembre 1849,<br />
Elez. Mamiani; id. 1858, Elez. Delitala).<br />
È valida l'elezione di im deputato sotto il peso d'una sentenza<br />
contumaciale, siccome quella clie non fa che sospendere<br />
l'esercizio <strong>dei</strong> diritti politici ; però non può essere ammesso a<br />
sedere alla <strong>Camera</strong> sinché ne dura l'effetto {Cam. <strong>dei</strong> dep., 6<br />
agosto 1849, Coli, di Santhià, elez. Reta).<br />
3. Non può dirsi altrettanto della condizione dell'età di anni<br />
trenta; e infatti nella Commissione parlamentare si era fatta la<br />
A<br />
1
^_-<br />
Ì^GOÉ ÉLlftÓRALÉ POLITICA 331<br />
proposta di ridurla a 21 od almeno a 25. Tale è l'età richiesta in<br />
Francia (<strong>legge</strong> del 1875 e cosi in quelle del 1852, 1848, Atto addizionale<br />
del 1814, Cost. dell'anno Vili e del 1791), in Spagna<br />
(<strong>legge</strong> del 1878, 1870, 1846, 1837, Statuto di Cadice), nel Belgio<br />
(Cost. 1830, art. 50), in Danimarca, nella Svezia, nell'Impero<br />
germanico, nei Regni di Sassonia^ di Baden, di Rumania, agli<br />
Stati Uniti e in tutti gli Stati dell'America meridionale. In Italia<br />
richiedevano l'età di 25 anni: le Costituzioni delia Repubblica cisalpina,<br />
le romane del 1798 e 1849, le napoletane del 1820 e 1848,<br />
la siciliana del 1848, il decreto veneto <strong>dei</strong> 3 giugno 1848, il progetto<br />
di <strong>legge</strong> elettorale per la Lombardia del 9 maggio 1848 e<br />
le leggi elettorali del 10 febbraio 1849 in Toscana, 24 dicembre<br />
1848 nello Stato romano, 29 luglio e 19 agosto 1859 per Modena<br />
e Parma, 8 agosto 1859 per le Romagne.<br />
Si richiedono per Teleggibilità 30 anni: in Grecia, Olanda,<br />
Austria, Prussia e nei minori Stati di Germania; e si richiedevano<br />
pure nella Carta francese del 1830, nella Costit. dell'anno III,<br />
nelle Costituzioni cisalpina, cispadana, ligure del 1797, partenopea<br />
del 1799, toscana e pontifìcia del 1848, spagnuola del 1834.<br />
<strong>La</strong> Carta francese del 1814 esigeva 40 anni. Invece TUngheria<br />
chiede solo l'età di 24 anni, la Svizzera di 20, l'Inghilterra di 21,<br />
sebbene vi sia esempio di'deputati ammessi in età più giovane,<br />
sospendendo loro sino a 21 anni il diritto di voto. Di 21 anni si<br />
appagano quasi tutte le Costituzioni particolari degli Stati Uniti,<br />
come già la Costituzione francese <strong>dei</strong> 1793. E bastavano 20 anni<br />
nella Repubblica veneta e in molti nostri statuti comunali; in<br />
alcuni, come adesso in qualche cantone svizzero, si domandava<br />
un'età anche minore.<br />
4. L'onor. Zanardelli svolse dottamente le ragioni per le. quali<br />
si dovrebbe, modificando senza vane preoccupazioni lo Statuto,<br />
chiedere soltanto l'età di 25 anni. E per verità pare che nessuna<br />
valida ragione siasi addotta in contrario, fuori di quella tratta<br />
dalla inopportunità di modificare io Statuto, dove tale disposizione<br />
è contenuta. <strong>La</strong> Commissione deliberò di lasciare l'età di<br />
30 anni, ed anche quando la questione si presentò alla <strong>Camera</strong><br />
non fu presa diversa risoluzione, sebbene Ton. Zanardelli ed altri<br />
autorevoli deputati si dichiarassero per l'abbassamento (Cfr. Relazione^<br />
pag. 201-205).<br />
6. Di tutti i requisiti per releggibilità in generale deve dirsi<br />
che è necessario ch'essi esistano al momento dell'elezione, non<br />
bastando che si avverino posteriormente {Carnera <strong>dei</strong>dep., 4 gennaio<br />
1850, elez. Spinola e cfr. le altre numerose decisioni prese<br />
dalla <strong>Camera</strong> italiana su questo argomento).<br />
6. Riguardo all'età si deve badare all'epoca nella qiaale il candidato<br />
è stato eletto, non a quella in cui viene ammesso alla Cambra.<br />
Le elezioni degli on. Berti (Savigliano, 14 novembre 1850)<br />
e Saracco i^2 novembre 1851} furono annullate, sebbene avessero
332 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
compiuto i trent'anni all'epoca della loro ammissione alla <strong>Camera</strong> ;<br />
furono pure annullate il 4 ottobre 1858 reiezione Lignana, il 4<br />
ottobre 1860 l'elezione Garelli, sebbene mancassero loro pochi<br />
giorni. Cosi furono annullate le elezioni dell'on. Giuseppe Mussi<br />
(Coli, di Abbiategrasso, 25 nov. 1865, 27 gennaio 1866), Colonna<br />
di Cesarò (Aragona e Ragusa, 14 dicembre 1870), Testa (Coli, di<br />
elusone, 8 marzo 1861), Codronchi (Imola, 15 marzo 1871,15 maggio<br />
1871), Bortolucci-Godolini (Montegiorgio, 25 novembre 1865,<br />
24 febbraio 1866), Luzzatti (Oderzo, 14dic. 1870, 6 febbr. 1871),<br />
Sebbene dai titoli trasmessi alla <strong>Camera</strong> non risulti se l'eletto<br />
abbia l'età prescritta, quando vi è una fondata presunzione favorevole<br />
al medesimo, l'elezione si deve convalidare.<br />
7. L'elezione a deputato di un senatore è nulla per effetto dell'art.<br />
64 dello Statuto (Collegio di Cagli, elezione <strong>La</strong>mbruschini,<br />
1"" marzo 1861). Però se i titoli di un cittadino nominato senatore<br />
non fossero ancora convalidati, e non avesse prestato giuramento,<br />
se anche fosse certa la sua accettazione, può essere eletto<br />
deputato {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 6 aprile 1860, elez. Salvagnoli).<br />
8. È senza effetto l'elezione, quando l'eletto è deputato e ne<br />
esercita le funzioni {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deput., elez. Guerrazzi, Coli. I<br />
di Livorno, 20 gennaio 1869; elez. Ranco, Coli, di Caltanissetta,<br />
27 febbraio 1867; elez» Garibaldi, Coli, di Lendinara, 22 dicembre<br />
1866; elez. <strong>Camera</strong>ta-Scovazzo, Coli, di Naso, 23 nov. 1861).<br />
In Francia, in ambedue questi casi, l'elezione viene adesso convalidata,<br />
salva l'opzione.<br />
9. <strong>La</strong> <strong>legge</strong>, salve le eccezioni per titolo d'incompatibilità, è<br />
assai larga nell'ammettere i cittadini all'eleggibilità. Per essere<br />
eletto, a rigore, nemmeno è necessario di essere elettore ; per<br />
esempio, potrebbe essere eletto un cittadino non inscritto sulle<br />
liste elettorali, o che dimora all'estero.<br />
10. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non chiede un censo di eleggibilità, simile, in<br />
questo, alle leggi di Francia, Inghilterra, Germania, Prussia,<br />
Wiirtemberg, Ungheria, Danimarca, Svizzera, Belgio, Spagna,<br />
Grecia, Rumania, Messico, Stati Uniti.<br />
Il censo elettorale si chiede però ancora in parecchi Stati, e<br />
per lungo tempo fu richiesto perfino in paesi retti da istituzioni<br />
affatto democratiche, i quali, per conseguenza non solo stabilirono<br />
un ingiusto privilegio, ma venivano a privarsi <strong>dei</strong> servizi<br />
degli uomini più eminenti, perchè non ricchi, quasi alla ricchezza<br />
fossero necessariamente congiunti il patriottismo, l'ingegno, il<br />
sapere, la virtù.<br />
Il censo di eleggibilità sussisteva in Germania, dove ancora<br />
si mantiene nella Baviera, nel regno di Sassonia ed in alcuni Stati<br />
minori; sino al 1858 si richiedeva in Inghilterra (600 Ls. nei<br />
borghi, 300 nelle contee), e fu a lungo necessario in Francia e<br />
nella Spagna. <strong>La</strong> carta del 1830 domandava.500 lire d'imposta<br />
diretta; non fu convalidata una elezione perchè al candidato
. 4<br />
J<br />
'^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 333<br />
mancavano due o tre lire e si dovette contemplare il caso che nel<br />
dipartimento non ci fossero 50 persone che pagassero 500 lire<br />
l'anno d'imposta diretta, scendendo allora per guisa da ottenere<br />
quel numero. <strong>La</strong> Ristorazione aveva chiesto 1000 lire di censo;<br />
anche la Costituente nel 1789 domandava l'imposta di un marco<br />
d'argento.<br />
Un censo di eleggibilità era pur richiesto nelle Costituzioni<br />
del Massachussets, New Hampshire, New Jersey, Maryland,<br />
Delaware, Tennessee, Mississippi, Luigiana, Ohio, Ulinese, Indiana,<br />
Carolina del Sud, Carolina del Nord e in altre Repubbliche<br />
americane.<br />
Fra le Costituzioni italiane chiedevano un censo di eleggibilità<br />
le siciliane del 1812 e 1848, le napoletane d'ugual data, la<br />
Costituzione toscana e la pontifìcia del 1848 e parecchie di quelle<br />
promulgate sulla fine del secolo.<br />
11. Le cagioni di indegnità, di esclusione, di incapacità, a differenza<br />
di altre legislazioni, non sono per gli eleggibili diverse da<br />
quelle poste per gli elettori.<br />
Può nascere il dubbio riguardo a certe condizioni di moralità,<br />
che pur non vietando l'esercizio del diritto elettorale, scemano<br />
la rispettabilità necessaria all'eleggibilità. Ma per quanto sia<br />
desiderabile che gli elettori mandino alla <strong>Camera</strong> uomini d'intatta<br />
riputazione, se non lo fanno, la <strong>Camera</strong> non ha potere di escluderli.<br />
Fosse pur grave il fatto loro attribuito, la <strong>Camera</strong>, se non<br />
segui una condanna alla perdita <strong>dei</strong> diritti politici, non può escludere<br />
un deputato, non avendone alcun fondamento legale. In<br />
Inghilterra il potere di escludere a questo titolo un deputato degenerò<br />
in tali abusi, che si dovette reputare sufficiente la presentazione<br />
del deputato fatta da due colleghi, e negli ultimi tempi,<br />
prima nelle elezioni generali, poi nelle parziali, fu smesso anche<br />
questo costume.<br />
13. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non richiede che per essere eletti occorra di<br />
avere il domicilio e nemmeno che sia necessario possedere od<br />
essere nati nel collegio o nella provincia ove ha luogo l'elezione.<br />
In Francia, il Barnave, seguendo l'opinione del Montesquieu,<br />
fece adottare quest'ultima restrizione dalla Costituente del 1789<br />
malgrado gli sforzi eloquenti del Mirabeau ; essa fu sancita anche<br />
nella Carta del 1814 e del 1830 per una metà <strong>dei</strong> deputati del dipartimento.<br />
Anche nel 1874 la Commissione <strong>dei</strong> Trenta aveva proposto<br />
di rimettere in vigore questa restrizione, per ottenere, diceva,<br />
che gli eletti siano conosciuti dagli elettori ed abbiano con essi<br />
intimi legami, nonché per vietare le candidature multiple, nomadi,<br />
erranti. E questa restrizione, ch'era iscritta anche nella Costituzione<br />
spagnuola del 1812, ed in altre successive di quella nazione,<br />
nelle Costituzioni di parecchi Stati dell'Unione americana, e nelio<br />
Statuto toscano del 1848, la troviamo ancora oggi prescritta,<br />
oltreché in qualche Stato della Germania, nella legislazione de-
334 LEGSI P©lITlCa'-A¥MmiSTIlATIVE<br />
mocratica della Grecia, ove, per essere eleggibile, è d'uopo essere<br />
originario della provincia in cui segue rele2:ÌQne o domiciliato in<br />
essa almeno da due anni.<br />
<strong>La</strong> nostra <strong>legge</strong> saggiamente ha respinto tutte queste restrizioni,<br />
rispettando la sovranità del Corpo elettorale che dev'essere<br />
libero nelle sue scelte, mentre la pubblica fiducia è un titolo non<br />
solo sufficiente, pia migliore d'ogni altro per attribuire il diritto<br />
ad essere eletto, E l'obbligare gli elettori a limitare le proprie<br />
scelte nei confini del collegio o della provincia è tanto piii strano,<br />
dappoiché è già assai pronunciata e talvolta irresistibile negli<br />
elettori medesimi la tendenza a preferire candidature locali; e,<br />
sebbene questa tendenza sia generalmente legìttima e plausibile,<br />
pure male la si innalza a norma di <strong>legge</strong>, quand'è piuttosto a<br />
temere che non trasmodi fino a sostituire ad ogni costo questo<br />
angusto criterio a quelli del merito e della virtù.<br />
13, Nel compiere la riforma della <strong>legge</strong> elettorale, non venne<br />
modificata la <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, sebbene da più parti se<br />
ne muovessero vivissime istanze, e la questione venisse pur di^<br />
scussa, sotto diversi aspetti, alla <strong>Camera</strong>, così in se, che negli intimi<br />
nessi chela collegano all'altra questione della retribuzione<br />
dell'ufflcio legislativo. Giova notare le ragioni principali per le<br />
quali, secondo Toriorevole Zanardelli, non si è introdotto a questo<br />
riguardo alcun mutamento nella nostra legislazione elettorale.<br />
« Taluno, invero, aveva proposto nelle Commissioni di procedere<br />
alla revisione delle disposizioni della predetta <strong>legge</strong>, inserendole,<br />
con quelle modificazioni che potessero reputarsi ntili ed<br />
opportune, nel pi^ogetto in esame, affinchè la nuova <strong>legge</strong><br />
formasse un completo Codice elettorale.<br />
" Ma ci è sembrato che recentissima essendo la <strong>legge</strong> stessa<br />
(13 maggio 1877), non convenga il tornare un'altra volta, a cosi<br />
breve distanza di tempo, sul medesimo argomento, per se stesso<br />
assai arduo e complicato. <strong>La</strong> più lieve modificazione che proponessimo<br />
alle disposizioni vigenti, richiamerebbe necessariamente<br />
in discussione l'intiero tema, non compreso ne nell'ultimo ne nel<br />
precedente progetto di <strong>legge</strong> che il Ministero ha presentato; e<br />
ciò, alle importantissime questioni cui tali progetti danno luogo,<br />
altre ne aggiungerebbe che si manifestarono sempre fra le più<br />
difficili che un Parlamento abbia da risolvere.<br />
H Pertanto non fu sollevata e discussa nella Commissione<br />
neppure la questione intorno alla indennità <strong>dei</strong> deputati, siccome<br />
quella che al tema delle incompatibilità in varie guise si connette;<br />
quantunque alcuni commissari, fra cui il vostro relatore, siano<br />
favorevoli all'indennità stessa che è, per così dire, di diritto comune<br />
negli Stati liberi, e senza la quale vengono in fatto ristrette,<br />
sovvertite e rese illusorie quelle condizioni di eleggibilità che sono<br />
stabilite dalla <strong>legge</strong> « (Rei. ZANARDELLI, p. 190-200).<br />
lét Per tale ragione si fanno qui seguire le disposizioni con^-
1 ^<br />
-l^F.<br />
n ;<br />
r.<br />
^ J, •<br />
i f<br />
t<br />
4 '<br />
LEGGE EL^n'TORALE POLmOÀ 335<br />
tenute nelle due leggi 3 luglio 1875 e 13 maggio 1877 sulle<br />
incompatibilità parlamentari, incominciando dalla seconda alla<br />
quale appunto le disposizioni della prima di queste diie leggi<br />
trovano ìa loro applicazione.<br />
LEGGE 13 MAGGIO 1877.<br />
Art. 1. Non possono essere eletti deputati al Parlamento i<br />
funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello<br />
Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati ge-^<br />
nerali <strong>dei</strong> benefìzi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero<br />
delVQrdine Mauriziano e delle scuole d'ogì\i grado sovvenute<br />
dal bilancio dello Stato, ad eccezione :<br />
a) Dei ministri segretari di Staio, <strong>dei</strong> segretari generali<br />
<strong>dei</strong> Ministeri^ del ministro della Casa Heale e ^el primo segre-<br />
tario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;<br />
b) Del presidente, <strong>dei</strong> presidenti di sezione, <strong>dei</strong> consiglieri<br />
del Consiglio di Stato e delVavvocato generale erariale;<br />
e) Dei primi presidenti, <strong>dei</strong> presidenti e <strong>dei</strong> consiglieri di<br />
Corte di cassazione ;<br />
(J) Dei primi presidenti, <strong>dei</strong> precidenti e <strong>dei</strong> consiglieri<br />
delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel ter<br />
ritorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale<br />
hanno esercitato Viifflcio sei mesi pr^ima della elezione ;<br />
e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra<br />
e di mq^re, i quali non possono essere eletti nei distretti eletto<br />
rali, nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio<br />
del loro grado sei mesi prima della elezione;<br />
f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istru-<br />
zion^, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiora<br />
<strong>dei</strong> lavori pubblici e del Coìisiglio delie miniere ;<br />
g) Dei professori ordinari delle regie università e degli<br />
altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi<br />
accadeìnici.<br />
Fermo il disposta della <strong>legge</strong> 3 luglio 1875, numero 2610.<br />
1. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 marzo 1848.<br />
2. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860.<br />
3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 13 maggio 1877 e i suoi motivi.<br />
4. Continua l'esposizione <strong>dei</strong> motivi.<br />
5. Dubbi relativi a eerte categorie di funzionari,
336 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
6. Perché furono assimilati a quello dello Stato i bilanci di cui è pa^<br />
rola in questo articolo.<br />
7. Ragione delle eccezioni accolte dalla <strong>legge</strong>.<br />
8. Perchè non fu contemplato il primo aiutante di campo del Re.<br />
9. Nuove categorie di funzionari dichiarati compatibili dalla Commissione<br />
della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />
10. Motivi delle modificazioni introdotte dall'uffizio centrale del Senato.<br />
11. Nuovi argomenti in appoggio alla <strong>legge</strong>.<br />
12. Limiti di luogo alla elezione di alcuni funzionari. Motivi,<br />
13. Giurisprudenza parlamentare. Elezione di un funzionario ineleggibile.<br />
14. Elezione di un funzionario dimissionario.<br />
15. Ineleggibilità <strong>dei</strong> generali per ragione di luogo.<br />
16. Dubbi risolti in favore della compatibilità: Ricevitori provinciali;<br />
Membri della Giunta liqp^idatrice dell'asse ecclesiastico; Capitano<br />
di fregate ; Professore alla scuola superiore di veterinaria.<br />
17. Membri delle deputazioni provinciali di appello per le imposte.<br />
18. Membri del Collegio consultivo <strong>dei</strong> periti in materia doganale.<br />
19. Dubbi risolti per Vincompatibilità: Ingegnere del genio civile chiamato<br />
a reggere una Direzione generale ; Direttore generale delle<br />
imposte dirette^ Pretore^ Direttore di Museo, Censore di Istituti<br />
di credito.<br />
20. Elezione di persona sotto processo.<br />
21. Altre incompatibilità proposte e non ammesse dalla <strong>Camera</strong>. Motivi.<br />
22. Proposte divergenti: eleggibilità di tutti i funzionari con o senza<br />
limite di numero. Legislazione comparata.<br />
23. Opzione tra Vufflzio e la deputazione. Legislazione comparata.<br />
24. Sospensione dello stipendio^ con o senza limitazione di numero.<br />
Legislazione comparata.<br />
25. Esclusione di tutti i funzionari.<br />
26. Retribuzione dell'uffizio di deputato.<br />
!• <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale del 17 marzo 1848 ammetteva in principio<br />
l'eleggibilità <strong>dei</strong> funzionari, escludendo i seguenti :<br />
« 1*^ I funzionari stipendiati ed amovibili dell'Ordine giudiziario<br />
;<br />
2^ I membri del Corpo diplomatico in missione;<br />
3^ Gli intendenti generali di divisione, gli intendenti di provincia<br />
e i consiglieri d'intendenza (prefetti, sotto-prefetti e consiglieri<br />
di prefettura) ;<br />
4^ Gli impiegati stipendiati dell'Ordine amministrativo, che<br />
esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente<br />
generale, ad eccezione degli ufficiali del Genio civile e delle miniere<br />
non inferiori al grado d'ingegnere capo e degli ufficiali<br />
sanitari, che siano membri del Protomedicato e <strong>dei</strong> Consigli di<br />
sanità «.<br />
Indi le numerose questioni insorte nel Parlamento subalpino<br />
sul modo di constatare la condizione dell'inamovibilità per i magistrati<br />
; su alcuni uffizi giudiziari che lasciavano dubbi a tale riguardo<br />
; sulla eleggibilità <strong>dei</strong> consoli e vice-consoli di estere<br />
\<br />
^
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r- r|_<br />
^-t<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 337<br />
Potenze in Italia e degli italiani all'estero ; e sopra moltissimi altri<br />
funzionari dell'Ordine amministrativo e del Corpo insegnante, la<br />
cui posizione rispetto a questa <strong>legge</strong> era dubbia (Cfr. BELLONO,<br />
Man. delVelett. "poi. edeldep,, pag. 131-140, nota).<br />
2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1,860, art. 97, mutò il concetto della<br />
precedente, accogliendo l'ineleggibilità <strong>dei</strong> funzionari come principio,<br />
e dichiarando invece eleggibili:<br />
« 1. I ministri segretari di Stato;<br />
2. Il presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato;<br />
3. I consiglieri di Stato;<br />
4. I primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti di<br />
cassazione e d'appello ;<br />
5. I segretari generali <strong>dei</strong> Ministeri;<br />
6. Gli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non<br />
possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano<br />
un comando ;<br />
7. I membri <strong>dei</strong> Consigli superiori della pubblica istruzione<br />
e di sanità, del Congresso permanente <strong>dei</strong> ponti e strade e del<br />
Consiglio delle miniere;<br />
8. I professori ordinari delle regie Università, o degli altri<br />
pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici<br />
".<br />
Anche su queste disposizioni della <strong>legge</strong> erano sorte gravi<br />
controversie (BELLONO, 1. cit,, pag. 132-150) delle quali darò conto<br />
più oltre, in quanto non furono sciolte dalla <strong>legge</strong> del 1877.<br />
3, L'on. Nicotera presentò, nella tornata del 7 dicembre 1876,<br />
un progetto di <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari, il quale,<br />
veramente, non riguardava le incompatibilità per ragione di<br />
ufficio, bensì quelle per ragione d'afifari, di cui si terrà parola<br />
• ^<br />
più mnanzi.<br />
<strong>La</strong> proposta di <strong>legge</strong> conteneva però anche alcune disposizioni<br />
restrittive delle categorie degli impiegati ammessi alla<br />
<strong>Camera</strong>, e delle restrizioni cosi si dava ragione nella Relazione<br />
ministeriale :<br />
" CoU'art. 97 si è creduto dare una più esatta interpretazione<br />
al significato della parola funzionari od impiegati, annoverando<br />
fra essi anche quelli che hanno incarichi provvisorii o<br />
temporanei. Si è voluto in tal modo riparare all'abuso, che si è<br />
più volte manifestato, di lasciare eleggibili anche coloro che,<br />
giusta lo spirito della <strong>legge</strong>, non avrebbero potuto esserlo. Si ren^<br />
dono incompatibili le funzioni <strong>dei</strong> consiglieri di Corte d'appello<br />
con quelle di deputato, per non distogliere molti funzionari del^<br />
l'ordine giudiziario dalle importanti e molteplici occupazioni loro<br />
affidate dalle leggi dello Stato. Similmente si riserva l'eleggibilità<br />
ai soli ufficiali generali di terra e di mare escludendo gli altri<br />
uffiziali superiori, per la stessa ragione di non distoglierli dal<br />
servizi del loro uffizio. Si abolisce inoltre l'eccezione a favore<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* ~ Vói. IV. 22
338 LEGO! POUTICO-AMMINISTRATrVE<br />
<strong>dei</strong> membri <strong>dei</strong> Consigli superiori della pubblica istruzione e di<br />
sanità e del Consiglio superiore <strong>dei</strong> lavori pubblici e del Consiglio<br />
delle miniere, perchè non vi ha per essi ragione di scostarsi dalla<br />
regola generale estendendo loro il privilegio dell'eleggibilità »<br />
{Rei. NicoTERA, pag. 2),<br />
4. Assai lucidamente vennero esposte le ragioni generali della<br />
le^rg'e nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato. « Il vostro<br />
Ufficio centrale, fedele interprete del concorde avviso de' singoli<br />
Uffici, rende omaggio alla bontà del concetto politico e<br />
morale onde sono inspirate, il quale certamente fu di rimuovere<br />
al possibile ogni sospetto che nella <strong>Camera</strong> elettiva seggano rappresentanti<br />
della nazione od entrativi per vie non diritte e non<br />
piane, o su cui possano altri impulsi che quello di sostenere le<br />
ragioni della verità, della giustizia, dell'equità e di promuovere<br />
esclusivamente il maggior bene della nazione medesima. A ciò di<br />
certo conferirà che non vi siano in gran numero gli investiti <strong>dei</strong><br />
pubblici offici, i quali, mentre non ne sono anche temporaneamente<br />
staccati senza qualche scapito del servigio dello Stato, danno<br />
luogo all'apprensione che o riescano eletti per influenze governative,<br />
ossia, come dicono, burocratiche, o si mantengano pertinacemente<br />
devoti alla maggioranza, onde esce il Ministero da cui<br />
tengono quégli offici e quindi sempre inchinevoli ad osteggiare di<br />
proposito deliberato la minoranza, a cui può ben accadere in<br />
taluni incontri di esprimere più veracemente i generali bisogni ed<br />
interessi. Né già è da temere che col farsi nella <strong>Camera</strong> elettiva<br />
più scarso il numero degli investiti <strong>dei</strong> pubblici offici, i quali per<br />
consueto vanno segnalati per copia di dottrina ed esperienza degli<br />
affari, le discussioni vi abbiano da procedere meno splendide e<br />
larghe ed efficaci. Il breve loro drappello raddoppierà di assiduità<br />
e di zelo, sicché non s'avverta l'assenza della lunga schiera;<br />
oltrecchè vuoisi stare a fidanza che le nuove generazioni cresciute<br />
dopo il nostro miracoloso risorgimento forniranno tra<br />
breve, massime dal seno delje classi più agiate, un'eletta di giovani<br />
volonterosi che si saranno educati alla carriera parlamentare<br />
con forti ed insistenti studi e vi porteranno tal vasto apparato di<br />
molteplici cognizioni e di gagliardi convincimenti da rendere<br />
men necessaria nella <strong>Camera</strong> elettiva la presenza di quegli uomini<br />
che vi si chiamano speciali. Gioverà poi grandemente ad<br />
effettuare il concetto sopra adombrato, che non vi abbiano accesso<br />
coloro, di cui possa sorgere il dubbio anche il più remoto e leggiero,<br />
che per la qualità delle associazioni di cui forman parte<br />
e delle imprese a cui attendono od in cui hanno ingerenza d'opera<br />
o di consiglio, debbano, quando che sia, trovarsi impegnati in<br />
una lotta fra un interesse lor proprio o de' loro clienti e l'interesse<br />
• generale : paurosa lotta da cui rado avviene che l'universale creda<br />
escir vittoriose e col sacrifìcio della privata alla pubblica utilità<br />
anco le coscienze più rigide, anche le reputazioni più immacolate *»<br />
17
é-<br />
•~i-<br />
^f<br />
LKGGE ELETTORALE POLITICA 339<br />
{Rei. MAURI, 11 aprile 1877, Senato del Regno, Docura. 39 A,<br />
pag. 2-3).<br />
5. Limitandoci, per ora, alle accennate categorie, la Commissione<br />
parlamentare che ebbe à relatore Ton. Giuseppe Mussi<br />
discusse dapprima se si dovessero tenere per eleggibili ^ certe<br />
alte cariche di Corte e del gran Magistero mauriziano «. A questo<br />
modo sì decidevano ì dubbi lasciati dalle precedenti risoluzioni<br />
della <strong>Camera</strong> riguardo a tali funzionari. Infatti gli stipendiati<br />
della Lista civile in generale erano stati considerati come impiegati<br />
a proposito dell'elezione Gerbore (14 gennaio 1854) ; non lo<br />
erano stati nell'elezione Bellono (16 gennaio 1854) e Gerbore<br />
(26 die. 1855); così i consiglieri dell'Ordine <strong>dei</strong> SS. Maurizio e<br />
<strong>La</strong>zzaro con stipendio furono considerati impiegati regi nella decisione<br />
del 13 gennaio 1854; non lo furono nella decisione del<br />
19 gennaio 1858.<br />
6. L'on. Vare diede ragione <strong>dei</strong>rassimila^ione <strong>dei</strong> bilanci contemplati<br />
in questo articolo al bilancio dello Stato, quanto alla incompatibilità<br />
<strong>dei</strong> funzionari stipendiati su di essi. Nessuno aveva<br />
mosso obbiezioni fondate quanto al bilancio del Fondo pel culto,<br />
ed a quello dell'Economato generale <strong>dei</strong> benefici vacanti. Ma<br />
l'on. Minghetti era sorto a combattere cotesta assimilazione per i<br />
bilanci della Lista civile e dell'Ordine mauriziano. Perciò l'onorevole<br />
Vare trovò necessario di aggiungere le seguenti osservazioni<br />
, fermando anzitutto l'attenzione al bilancio dell'Ordine<br />
mauriziano.<br />
« Ha voluto l'autore dello Statuto preservare le dotazioni<br />
dell'Ordine mauriziano... da future confische, da future demaniazioni<br />
e da altre simili disposizioni governative, e ha detto : le<br />
dotazioni hanno il loro scopo e da questo non possono venire<br />
distratte. E noto che l'Ordine mauriziano ha un duplice scopo,<br />
quello di beneficenza e quello di rimunerazione a grandi servizi<br />
resi allo Stato. Esso ha un'amministrazione e regole sue speciali,<br />
destinate a conseguire questi due scopi.<br />
" Se questo è vero, come io lo credo verissimo e naturale,<br />
quand'anche del bilancio dell'Ordine mauriziano non si faccia<br />
periodico rapporto al Parlamento nazionale (sebbene, per la mia<br />
opinione individuale, io crederei che dovesse farsi) tuttavia esso<br />
bilancio è tale, per cui i ministri della Corona sono responsabili<br />
che l'art. 78 dello Statuto non riceva alcuna infrazione. Questa<br />
premessa porta per naturale conseguenza, che tra i ministri della<br />
Corona e gli amministratori dell'Ordine mauriziano passi lo stesso<br />
rapporto <strong>dei</strong> controllori e <strong>dei</strong> controllati ; perciò io credo che<br />
entri nello spirito di questa <strong>legge</strong> il provvedere alla sincerità<br />
delle vigilanze per l'Ordine mauriziano, come per il Fondo per il<br />
culto, come per gli Economati generali, come per qualunque altro<br />
bilancio di opere che interessano la pubblica amministrazione<br />
dello Stato.
340 LEGGI POLITiCO-AMMINISTRATrVE<br />
« Credo importante che gli uomini che amministrano, e che<br />
sono controllati dai ministri della Corona, non debbano venire in<br />
questo recinto, dove avrebbero un interesse contrario a quello<br />
che devono rappresentare. Credo che non possano, come amministratori<br />
dell'Ordine mauriziano venire qui come deputati ad<br />
esercitare rufficìo di esigere che il Governo adempia sul serio<br />
l'art. 78 dello Statuto, Sarebbero proprio loro quelle persone,<br />
contro cui quest'art. 78 dello Statuto dovrebbe essere invocato.<br />
Essi sono controllati dal Ministero ; sono mediatamente, se non<br />
immediatamente, nominati fra persone che il Ministero propone<br />
alla scelta del Re: dunque sono tali impiegati che, quantunque<br />
non figurino materialmente sul bilancio dello Stato, pure si trovano<br />
in faccia al Governo, in faccia alla Rappresentanza nazionale<br />
in una posizione molto analoga a quella degli impiegati dello<br />
Stato. « Non è molto dissimile il mio discorso per quanto riguarda<br />
la Lista civile. <strong>La</strong> Lista civile è una dotazione annua fissa. I ministri<br />
responsabili della Corona non amministrano questa somma<br />
fissa ; propongono all'aggradimento del Re delle persone che Tamministrino..,.<br />
Poniamo che gli amministratori della Lista civile<br />
conducessero le cose in modo che nascesse uno scompiglio, un<br />
disordine: né il Re ne il Principe vi entrerebbero, non ne sarebbero<br />
autori, ne sarebbero piuttosto le vittime. Ma non crede<br />
l'on. Minghetti, che i ministri responsabili della Corona in Parlamento,<br />
sarebbero passibili di rimproveri quando le cose andassero<br />
male, là dove il paese converge i propri sguardi? Non crede egli<br />
che, se le cose fossero condotte per modo che la dotazione accordata<br />
dalla <strong>legge</strong>, per cattiva direzione, venisse ad essere compromessa,<br />
e ne venisse a soffrire il decoro della Corte, i ministri<br />
sarebbero responsabili dinanzi al Parlamento di questi disordini,<br />
di questa dilapidazione, dì questo pericolo che nascerebbe per le<br />
istituzioni nelle quali ciascuno <strong>dei</strong> tre poteri ha bisogno di essere<br />
recinto dal massimo rispetto? Che dunque l'amministrazione della<br />
Lista civile non sia disordinata, non sia tale da compromettere il<br />
decoro della Corona e la finanza dello Stato, certamente questo<br />
è un interesse di cui il Governo deve guarentire in faccia al<br />
paese ed al Parlamento : ed il Parlamento ha diritto e dovere<br />
di esigere che il Governo adempia anche in questo punto al<br />
proprio dovere, con tutto lo scrupolo. Applicando quello che<br />
già dissi per l'Ordine mauriziano, non è conveniente che coloro i<br />
quali debbono venir controllati dal Governo facciano parte del<br />
corpo che appunto deve invigilare perchè il controllo sia rigoroso.<br />
In questo senso adunque noi crediamo regolarissimo che al pari<br />
del bilancio del Fondo pel culto, al pari del bilancio degli Economati<br />
generali <strong>dei</strong> benefizi vacanti, anche questi bilanci speciali<br />
del G. Magistero dell'Ordine mauriziano e della Lista civile siano<br />
di natura analoga, e che gli impiegati retribuiti sopra i loro
: |<br />
•V<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 341<br />
fondi debbano politicamente considerarsi, in faccia a noi, come<br />
impiegati dello Stato » {Cani, <strong>dei</strong> deput,, 1877, pag. 1674-1675).<br />
In applicazione a queste disposizioni venne annullata l'elezione<br />
dell'on. Bertolè-Viale {Giunta pjarl. per Vaccertamento <strong>dei</strong><br />
deputati impiegali del 1880). « L'onorevole Bertolè-Viale al suo<br />
uffizio di generale dell'esercito, aggiunge l'altro di cacciatore del<br />
Re, per conferimento avutone con decreto reale del 24 dicembre<br />
1870, e con l'assegno di lire 8000 sul bilancio della Lista civile,<br />
decreto che venne confermato da Sua Maestà Umberto I con altro<br />
posteriore del 25 gennaio 1878. Ora basta volgere lo sguardo alla<br />
<strong>legge</strong> del .13 maggio 1877, e precisamente airarticolo 1, che il<br />
severo convincimento si affaccia alla mente e non vi si distoglie ».<br />
7. Ecco in qual modo e per quali ragioni furono introdotte<br />
nella <strong>legge</strong> le eccezioni relative al ministro della Casa reale e<br />
al primo aiutante della Casa del Re, al primo segretario per<br />
l'Ordine Mauriziano ed all'avvocato generale erariale.<br />
** L'alto ufficio di cui sono rivestiti questi due dignitari<br />
dello Stato, disse riguardo ai due primi funzionari l'on. Maurigi,<br />
a nome della Commissione, la esistenza costante di questi uffici<br />
dacché vige in Italia ed anche prima in Piemonte il sistema<br />
costituzionale, il carattere politico di queste istituzioni, sanzionato<br />
anche da fatti recenti della storia parlamentare italiana, hanno<br />
indotto la Giunta a ritenere che veramente questi uffici siano tali<br />
da. dover lasciar loro aperte le porte del Parlamento.<br />
« Un'altra aggiunta che la Commissione ha fatto è quella<br />
relativa al primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano.<br />
Il capo di questa considerevole amministrazione pubblica<br />
è stato considerato, per precedenti che appartengono al Parlamento,<br />
come un vero e reale impiegato dello Stato. Nel 1850,<br />
Fon. Pinelli, che in quel tempo presiedeva la <strong>Camera</strong> subalpina,<br />
fu designato dal Re, sopra proposta <strong>dei</strong> ministri Siccardi e Galvagno,<br />
alle funzioni di primo segretario dell'Ordine Maudziano.<br />
Essendo prorogata la <strong>Camera</strong>, il ministro, senz'altro, convocò il<br />
collegio di Cuorgnè, che rappresentava il Pinelli alla <strong>Camera</strong><br />
subalpina, e la <strong>Camera</strong> nella seduta del 6 novembre valido la<br />
elezione del Pinelli, e lo riammise all'altissimo ufficio di suo<br />
Questi<br />
è considerato, nel nostro diritto pubblico interino, la qualità di<br />
primo segretario del Gran Magistero Mauriziano da una parte<br />
come un impiego dello Stato, e questo è a favore della tesi generale<br />
che ha fatto valere la vostra Commissione, e dall'altra parte<br />
come un funzionario d'ordine politico, ammissibile per conseguenza<br />
nella <strong>Camera</strong>.<br />
« Una quarta estensione ha anche accettata la vostra Commissione<br />
e questa riguarda l'avvocato generale erariale. Noi<br />
abbiamo ritenuto che l'avvocato generale erariale sia un vero<br />
consigliere della Corona. Il suo ufficio non può trovare altro
342 LEGGI POLITIG0'AMMINISTR4TIVE<br />
riscontro nell'Amministrazione dello Stato che in quello del Consiglio<br />
di Stato. Egli è pareggiabile e per stipendio e per ufficio<br />
ai capi di quell'alto consesso, egli è chianiato ad essere il naturale,<br />
il continuo consulente del Governo, non solo nei giudizi<br />
ordinari che si svolgono davanti alle Corti, ai Tribunali, ma in<br />
qualunque altra questione contenziosa, che può sollevarsi nell'Amministrazione<br />
di un grande Stato. Per queste considerazioni,<br />
noi crediamo che le funzioni delfavvocato generale erariale, pon<br />
solo siano compatibili con'quelle di membro del Parlamento, ma,<br />
forse, in una più larga e completa organizzazione <strong>dei</strong> servizi pubblici,<br />
potrebbero assumere un vero e reale carattere politico e<br />
governativo. Quindi più che mai crediamo che l'avvocato general^<br />
erariale debba restare come membro del Parlamento, se riteniamo<br />
che possa essere più tardi il caso di elevarlo a membro del Go-<br />
, pag. 1668-1669),<br />
8. Il primo aiutante di campo del Re non fu specialmente nienzionato<br />
per le seguenti ragioni, dette dall'onorevole ministro per<br />
rinterno. ^ Siccome l'inclusione del primo aiutante di campo del Re<br />
potrebbe far nascere un dubbio, cosi è bene chiarirlo. Si è parlato<br />
del primo aiutante di campo del Re, perchè nella esclusione generale<br />
sono compresi gli impiegati della Lista civile, e quindi ijon 3i<br />
è voluto che rimanesse dubbio pel primo aiutante di campo del<br />
Re. Ma questo fa nascere un altro dubbio, cioè se gli altri generali<br />
aiutanti di campo del Re rimangano esclusi. E evidente invece<br />
che gli altri generali devono rimanere compresi nella categoria<br />
degli ufficiali generali, cioè nella categoria D del progetto di<br />
<strong>legge</strong>. Ad ogni modo per rendere piìi chiara la cosa, jo prego la<br />
Commissione dì togliere il primo aiutante del Re, ed includere<br />
solo il ministro della Casa reale. In questo modo non si pyegiu-<br />
dica la questione, anzi resta risolta nel senso affermativo, cioè<br />
nel senso che tutti i generali aiutanti di campo del Re non sono<br />
esclusi " {Ivi, pag. 1678).<br />
9. <strong>La</strong> Commissione parlamentare aggiunse alle categorie degli<br />
eleggibili: i consiglieri d'appello, gli ufiBciali superiori di terra q<br />
di mare e i membri <strong>dei</strong> Consigli contemplati nella <strong>legge</strong> precedente,<br />
mentre il progetto del Ministero in gran parte li escludeva,<br />
«Sembra che ragioni d'ordine gerarchico abbiano consigliato il<br />
Ministero a questa misura; la vostra Commissione però, pur riconoscendo<br />
il valore di alcune di esse, è st^ta d'avviso che non si<br />
debba chiudere l'ingresso nella <strong>Camera</strong> alla parte piii giovane,<br />
diremo più militante <strong>dei</strong> funzionari dello Stato, convinta che la<br />
presunzione di una minore indipendenza di voto non sia abbastanza<br />
dimostrata, e in ogni caso sia largamente conapensata dalla<br />
¥ -1.<br />
P<br />
GIUSEPPE, pag, 7).<br />
Mussi<br />
10. Il Senato introdusse in queste categorie ?ilcune notevoli<br />
ì<br />
é
\<br />
L<br />
344 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />
aggiunte alcune restrizioni, per escludere il territorio su cui<br />
esercitano od hanno esercitato sei mesi prima dell'elezione giurisdizione<br />
od ufficio.<br />
Nel progetto della Commissione parlamentare erano compresi<br />
in questa eccezione anche i primi presidenti, presidenti e<br />
consiglieri di Corte di cassazione, ma furono esclusi dal Senato,<br />
« per non mettere i membri della Corte di cassazione in Roma,<br />
qualora non potessero essere eletti nel territorio di loro giurisdizione,<br />
che per taluni affari si estende a tutto il Regno, in una<br />
condizione d'ineleggibilità che non è nello spirito del progetto di<br />
<strong>legge</strong> da voi approvato ». L'on. relatore della <strong>Camera</strong> osservava<br />
però a tale proposito quando la <strong>legge</strong> le fu ripresentata colle modificazioni<br />
del Senato : « Quantunque le Cassazioni giudichino sul<br />
diritto nell'interesse della <strong>legge</strong> e non in merito, a noi eqa sembrato<br />
che le conseguenze provocate anche da queste sentenze,<br />
influendo sull'interesse privato <strong>dei</strong> cittadini, consigliassero a preservare<br />
da qualunque sospetto di parzialità questi giudicati, interamente<br />
sottraendo il magistrato al voto politico di chi potrà<br />
scorgere in lui il suo giudice immediato. <strong>La</strong> vostra Commissione,<br />
lo confessa, non sa indursi a mutare il suo antico convincimento<br />
quantunque rifugga, per ragioni di opportunità, dall'elevare un conflitto<br />
che nelle attuali condizioni potrebbe compromettere la definitiva<br />
sanzione della <strong>legge</strong>. Subiamo perciò la proposta del Senato<br />
accettando la modificazione come ci viene presentata, convinti che<br />
la pubblica opinione saprà far prevalere quel concetto dell'assoluta<br />
separazione del potere giudiziario dal politico che in Inghilterra<br />
ha già vinto le ultime battaglie, mentre noi ci siamo limitati a<br />
presentarvelo sotto forme molto più temperate » {Relaz. Mussi<br />
GIUSEPPE, Aitij)(JirL, 1877, 34 C, pag. 4),<br />
13. Quando al momento della votazione il candidato copriva un<br />
ufficio, che a termini della <strong>legge</strong> elettorale lo rendeva ineleggibile,<br />
l'elezione di lui è nulla. A renderla valida non basta che cessi posteriormente<br />
la qualità che lo rendeva ineleggibile {Giimtapari,,<br />
15 dicembre 1870, Coli, di Teggiano, elez. Manzella). E ciò anche<br />
nel caso in cui questa qualità avesse cessato tra il primo scrutinio<br />
ed il ballottaggio {GìwitaparL^ Coli. Ili di Venezia, elez. Minich,<br />
18 marzo 1874).<br />
14. Quando l'eletto non rivestiva al momento della elezione la<br />
qualità che lo rendeva dianzi eleggibile, l'elezione è valida (G^zwz^a<br />
pa/rL, 18 dicembre 1870, Coli, di Giarre, elez. Cordova). È valida<br />
l'elezione di un professore d'istituto tecnico, che abbia prima dell'elezione<br />
emessa la sua rinuncia, per quanto questa rinuncia sia<br />
stata data in tempo cosi prossimo alla elezione, che sarebbe stato<br />
materialmente impossibile al Governo di deliberare sulla rinuncia<br />
e di promuovere il decreto reale di accettazione prima dell'elezione<br />
stessa. {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 27 febbraio 1877, Coli, di<br />
Asola, elez. Falconieri).<br />
/
•<br />
i-<br />
%<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 345<br />
15. Il generale comandante una divisione militare territoriale<br />
è ineleggibile in tutti i collegi compresi (anche solo in parte) nel<br />
territorio della sua giurisdizione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 13 dicembre<br />
1876, Collegi di lesi e di Fabriano, elez. Carini).<br />
11 dubhio se per ufficio si intenda solo comando effettivo,<br />
venne deciso dalla <strong>Camera</strong> in senso contrario. « L'on. Marselli<br />
nel 16 maggio venne eletto nel collegio elettorale di Pescina, ed<br />
a quell'epoca era capo di stato maggiore del settimo corpo d'esercito,<br />
nel cui perimetro è compreso quel collegio. L'articolo 1 della<br />
<strong>legge</strong> 13 maggio 1877 dichiara eleggibili gli uffiziali superiori in<br />
quanto ciò non avvenga nei distretti elettorali nei quali esercitano<br />
attualmente, o hanno esercitato sei mesi prima dell'elezione<br />
Vufficio delloro grado. <strong>La</strong> locuzione è troppo ampia e precisa per<br />
escludere ogni contrario ragionamento, e per non restare impressionati<br />
dagli inconvenienti che ne derivano. Dura lex, sed lex.<br />
w Nell'articolo suaccennato, a differenza dell'articolo 97<br />
della <strong>legge</strong> elettorale non si parla di esercizio di cornando, ma<br />
di esercizio di ufficio, locuzione vasta, che conduce a concetto<br />
più vasto del primo. Se la <strong>legge</strong> della incompatibilità avesse voluto,<br />
rispetto ai militari, restare nei limiti che indicava la <strong>legge</strong><br />
elettorale, non ne avrebbe mutata la dizione. Non si mancò alla<br />
<strong>Camera</strong>, quando discutevasi la <strong>legge</strong> delle incompatibilità, di<br />
richiamare 1' attenzione della Commissione e del ministro sul<br />
proposito, e dall'onorevole Chimirri fu anzi presentato un emendamento<br />
all'articolo 1 appunto nel senso di rimanere inalterate le<br />
cose, ma codesto emendamento venne respinto, ed il concetto<br />
ampio restò fatto compiuto.<br />
« <strong>La</strong> vostra Giunta non ha mancato di esaminare e discutere<br />
lungamente la questione e da ogni verso, ma l'effetto è stato<br />
quello di riconoscere l'inefficacia dell'elezione dell'onorevole Marselli<br />
» {Giuntaparlam.y 1 dicembre 1881).<br />
16. Nel vagliare le condizioni di eleggibilità degli impiegati<br />
la giurisprudenza parlamentare si è costantemente determinata<br />
nel senso di adottare nell'applicazione della <strong>legge</strong> il criterio dell'assimilazione,<br />
ritenendo eleggibili anche quelli non contemplati<br />
espressamente, semprechè in loro si riscontrino ragioni consimili<br />
a quelle per cui altri impiegati si trovino espressamente dichiarati<br />
eleggibili.<br />
Così' è avvenuto dopo la costituzione del regno, essendosi<br />
ritenuti eleggibili i consiglieri di luogotenenza delle provincie<br />
meridionali, assimilandoli a' ministri segretari di Stato, il segretario<br />
generale di Governo per la Toscana, equiparandolo a' segretari<br />
generali, ed altri.<br />
Nella tornata del 6 aprile 1860 la <strong>Camera</strong> ammise senza<br />
contrasto, per lo stesso motivo, il pareggiamento <strong>dei</strong> professori<br />
della scuola superiore di medicina veterinaria ai professori delle<br />
Università: nella tornata del 7 dello stesso mese ritenne altrettanto
346 LEOOI POLTTICCV-AMMINISTRATIVE<br />
per l'ispettore generale universitario, parificandolo per analogia<br />
di uffizio ai membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica:<br />
nella tornata del 9 aprile 1860 ammise come deputato il professore<br />
di agricoltura addetto all'istituto di perfezionamento in<br />
Toscana; nella tornata del 10 maggio 1860 l'ingegnere direttore<br />
in capo delle costruzioni navali; nessuno di coloro che così furono<br />
ritenuti eleggibili trovavasi enunciato espressamente come<br />
tale nella <strong>legge</strong> elettorale del 1860, ma per tutti si ritennero gli<br />
equipollenti delle qualità contemplate dalla suddetta <strong>legge</strong>.<br />
È eleggibile il ricevitore provinciale, perchè tale ufficio<br />
non costituisce un impiego nel senso in cui questo è dalla <strong>legge</strong><br />
politica riconosciuto come motivo d'ineleggibilità, tanto meno poi<br />
quando risulta che la ricevitoria è stata assunta non dall'eletto,<br />
ma da un istituto di credito, del quale esso è direttore {<strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> Dejjuiatiy 22 febbraio 1877, Coli, di Macerata, elez. Allied).<br />
I membri della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico<br />
non sono da considerarsi come impiegati dello Stato, perchè coprono<br />
un ufficio temporaneo e non sono stipendiati dallo Stato,<br />
avendo solo una retribuzione sulla rendita <strong>dei</strong> beni degli enti ecclesiastici<br />
{Giunta pari., 1882, ColL di Anagni, elez. Volpi-Manni),<br />
<strong>La</strong> carica di capitano di fregata non rende ineleggibile<br />
{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Dep,, Coli, d'Amalfi, elez. Acton).<br />
Né diyersamente venne deciso nellaXIV Legislatura, quando<br />
la <strong>legge</strong> presente era stata già promulgata. Furono ammessi per<br />
le stesse ragioni il direttore generale della marina mercantile ed<br />
il direttore generale delle strade ferrate, sebbene non mancasi<br />
sero opposizioni. Cosi pure fu ammesso per ragioni di analogia<br />
l'avvocato generale erariale quando la presente <strong>legge</strong> era stata<br />
promulgata, naa non ancora messa in vigore, ne poteva su di essa<br />
fondarsi giuridicamente tale apamissione {Giunta pari, ^ Coli, di<br />
Firenze III, elez. MantelUni, 6 marzo 1880).<br />
17. Nella tornata del 5 febbraio 1881 si trattò a fondo la<br />
questione della compatibilità o no degli onorevoli Ferrari Carlo,<br />
Elia Augusto, Melchiorre Niccolò, Bassi Gaetano, Martinelli Giovanni,<br />
Serra Tito, Arisi Enrico, Cavallini Cesare, Zeppa Domenico,<br />
Soro^Pirino Gavino e Cernili Giuseppe, facienti parte delle Com^<br />
missioni provinciali d'appello per le imposte dirette. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>,<br />
su unanime proposta della Giunta delle elezioni, dichiarò Tufficio<br />
compatibile colla qualità di deputato. I dubbi gravi che la questione<br />
aveva però sollevato, ed i suoi diversi aspetti, mi inducono<br />
a pubblicare interamente le conclusioni della Giunta, anche per<br />
le questiojai generali che vi sono trattate,<br />
f<br />
j '<br />
LEGGE EL^TTGBALE POLITICA 347<br />
gono i diritti fondamentali del cittadino, non possono stabilirsi se<br />
non espressarnente, e per <strong>legge</strong>, <strong>La</strong> quale tanto s£^rà migliore<br />
quanto sia più parca di restrizioni, e più larga d'ossequio alla, volontà<br />
sovrana <strong>dei</strong> Collegi elettorali.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 13 maggio 1877 dichiara incompatibili colla,<br />
deputazione (art. 1) gli uffici aventi uno stipendio, vale a dire un<br />
assegno fisso e periodico, mi bilanci dello Stato, o di certe am-^<br />
ministrazioni pubbliche, e (art. 2) le reggenze e gl'incarichi tem^<br />
poranei di uffizi, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o<br />
delle amministrazioni indicate nell'articolo 1.<br />
" L'ufficio di membro delle Commissioni provinciali d'appello<br />
per le imposte non è contemplato dall'articolo 1 di detta <strong>legge</strong>,<br />
che tiene proposito di uffici e impieghi stabili^ e retribuiti con<br />
assegno /isso e periodico. Né può esso considerarsi come una<br />
reggenza contemplata dall'articolo 2 per ragioni che non hanno<br />
bisogno di dimostrazione.<br />
« E neppure può esso ritenersi per quell'incarico temporaneo,<br />
di cui parla l'art. 2, quale sarebbe un commissariato straordinario,<br />
l'insegnamento in una cattedra universitaria vacante,<br />
perchè tale specie d'ufficio, pur temporaneo, ha due caratteristiche<br />
essenziali; la continuità, la quale di chi ne è investito fa qualche<br />
cosa di appartenente, di soggetto, finché duri nell'ufficio, a quella<br />
data amministrazione pubblica; la certezza di un assegno prestabilito<br />
per la quantità e periodico, costituente il prezzo dell'opera<br />
che si presta, sia pure soltanto per la durata dell'incarico,<br />
348 LEOai POLITICO-AMMrNISTRATIVE<br />
giore 0 minor frequenza alle rare adunanze delle Commissioni.<br />
Ne molto meno può far sospettare diminuzione d'indipendenza<br />
l'indennità che può darsi al commissario a fine d*anno. <strong>La</strong> quale,<br />
se massima, somma appena a qualche centinaio di lire, che non<br />
compensa ne la spesa viva, né il tempo perduto, e può scendere<br />
a cifra insignificante, ed anco a zero, secondochè si sieno o non<br />
si sieno fatte relazioni dal rispettivo commissario. Ne ricorre<br />
infine la ragione di convenienza gerarchica, perchè chi fa parte<br />
d'una Commissione provinciale non è un impiegato, sia pur temporaneo<br />
dello Stato, né uno soggetto al Governo, essendo invece<br />
un libero e indipendente cittadino.<br />
« <strong>La</strong> parola quindi e la ragione della <strong>legge</strong> escludono che<br />
gli uffici <strong>dei</strong> quali si tiene discorso, sieno fra quelli che possono<br />
generare incompatibilità colla deputazione politica. Col giudicarne<br />
altrimenti, si farebbe di essa una <strong>legge</strong> di puerili diffidenze, e di<br />
spiriti gretti e illiberali, dimenticando ad ogni modo che scire<br />
leges non est verba earum tenere^ sed vim, ac jjotestatem.<br />
« Chi poi si addentri nell'organismo di queste Commissioni,<br />
non esiterà a consentire nel giudizio della Giunta. Le Commissioni<br />
provinciali (Legge 24 agosto 1877, articolo 46) si compongono<br />
di cinque membri, uno <strong>dei</strong> quali è nominato dal Consiglio provinciale,<br />
l'altro dalla <strong>Camera</strong> di commercio della provincia. Or<br />
sarebbe inaudito considerare funzionari dello Stato cittadini nominati<br />
a certi uffici da Corpi elettivi; né lo sarebbe meno far<br />
distinzione fra quelli nominati dal Governo, e quelli nominati dal<br />
Consiglio provinciale o dalla <strong>Camera</strong> di commercio, mentre Tufficio<br />
è il medesimo, e la <strong>legge</strong> non ammette distinzione di qualità<br />
fra gli uni e gli altri.<br />
« Né basta. L'ufficio di componente le Commissioni provinciali<br />
d'imposta non può essere rifiutato senza cadere in contravvenzione,<br />
e quindi in una multa da 50 a 200 lire, secondo il regolamento<br />
della <strong>legge</strong> per l'imposta di ricchezza mobile, il quale<br />
dispone altresì che i deputati possono impunemente non accettarlo.<br />
Questa disposizione di Regolamento, che è esplicazione<br />
sostanziale della <strong>legge</strong>, conferma il concetto della compatibilità,<br />
ogniqualvolta chi sia già deputato, è in facoltà di accettarlo o<br />
rifiutarlo: come assicura vieppiù che tale ufficio non menoma<br />
davvero Tindipendenza di chi ne è rivestito, per l'allettamento<br />
del lucro, ognorachè si è dovuto imporre al cittadino l'obbligo di<br />
non rifiutarlo colla minaccia di cadere in contravvenzione e di<br />
andare soggetto a pena pecuniaria.<br />
^ E ciò fa anche più chiaro come l'ufficio in discorso non<br />
potè essere contemplato dalla <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari.<br />
<strong>La</strong> quale, quando parla (articoli 1 e 2) di uffici e impieghi<br />
0 permanenti o temporanei, presuppone la libera accettazione di<br />
essi per parte <strong>dei</strong> loro titolari, non essendovi <strong>legge</strong> dello Stato<br />
che obblighi il cittadino a fare il magistrato, l'agente delle tasse,<br />
\<br />
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. . *<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 349<br />
il professore, l'ufficiale dell'esercito, il delegato di sicurezza o il<br />
prefetto, pure imponendogli doveri, o capiiis diminuzioni, quando<br />
abbia accettato certi pubblici. Sarebbe irrazionale volere soggetti<br />
agli stessi obblighi, e alle stesse perdite di diritti coloro, che la<br />
<strong>legge</strong> forza ad assumere certe funzioni, senza per giunta, nemmeno<br />
il correspettivo d'una vera e propria rimunerazione dell'opera.<br />
« Ricorre poi qui una considerazione anco più grave. Il<br />
Governo (articolo 46 della <strong>legge</strong> 24 agosto 1877) non solamente<br />
ha il diritto di nominare tre <strong>dei</strong> cinque componenti le Commissioni<br />
provinciali, ma può ai cinque aggiungerne, quando lo voglia,<br />
altri due di sua nomina. Se l'ufficio di membro delle Commissioni<br />
provinciali per l'imposta fosse incompatibile colla deputazione<br />
politica, si darebbe in mano al potere esecutivo il mezzo facile e<br />
potente di escludere i candidati che non fossero di suo genio.<br />
Imperocché alla vigilia delle elezioni o generali o parziali esso<br />
nominerebbe membri di quelle Commissioni i candidati di opposizione,<br />
e porrebbe questi nella stretta o di ritirarsi dalla candidatura,<br />
e, non ritirandosi, d'essere nullamente eletti, o, volendo<br />
essere validamente eletti, di commettere col rifiuto una contravvenzione<br />
patente alla <strong>legge</strong> per parte del futuro legislatore, e di<br />
andare soggetto, per divenire deputato, all'onta di una condanna,<br />
0 al danno d'una pena pecuniaria.<br />
« Chi infine consideri che la <strong>legge</strong> e il regolamento per<br />
l'imposta di ricchezza mobile sono posteriori alla <strong>legge</strong> sulle incompatibilità,<br />
si farà vieppiù accorto che il legislatore non ha mai<br />
inteso di annettere all'ufficio di membro delle dette Commissioni<br />
provinciali lo stigma delle incompatibilità parlamentari. Altrimenti<br />
le due leggi sarebbero in conflitto fra loro, mentre non<br />
sono ammissibili le antinomie, e tutte le leggi devono considerarsi<br />
parti integranti ed omogenee di un sistema uniforme ed armonico.<br />
« Soccorre poi altra ragione non meno indipendente e forse<br />
anco più poderosa delle già accennate. Il fondo , col quale si<br />
danno le indennità ai membri delle Commissioni provinciali di<br />
appello per le imposte, appartiene alla provincia, mentre lo Stato<br />
non ne è se non l'esattore, e l'amministratore. Per la <strong>legge</strong> del<br />
14 luglio 1864, sulla tassa di ricchezza mobile, articolo 34, paragrafo<br />
ultimo, è stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta<br />
un'addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione , e<br />
la riscossione dell'imposta. Col regolamento del 25 agosto 1870<br />
per l'esecuzione della detta <strong>legge</strong> fu disposto all'articolo 123 che<br />
di quella addizioìiale 3/16 spettassero ai Comuni, 1/16 alle Provincie,<br />
acciò gli uni e le altre provvedessero alle spese delle Commissioni<br />
mandamentali e provinciali, e 4/16 allo Stato, e gli altri<br />
otto sedicesimi devolvendosi al Comune o allo Stato, secondochè<br />
stante le diverse leggi, allora vigenti sulla riscossione delle imposte,<br />
le spese di riscossione fossero sostenute dall'uno o dall'altro.<br />
•
350 LKOQI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
u Venuta la <strong>legge</strong> del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle<br />
tasse, che pose a carico <strong>dei</strong> Comuni Taggio d'esazione, Yaddizionale<br />
<strong>dei</strong> 4 centesimi si ridusse a 2 centesimi per ogni lira d'imposta<br />
per le sole spese di distribuzione giusta l'art. 65 della <strong>legge</strong><br />
24 agosto 1877. Ma siccome con questa stessa <strong>legge</strong> si dette (art. 72)<br />
ai Comuni una partecipazione del decimo all'imposta di ricchezza<br />
mobile sopra certe categorie di reddito, così fu ad un tempo avocata<br />
allo Stato Vaddiziónale <strong>dei</strong> tre quarti di centesimo spettanti<br />
già ai Comuni per le spese di distribuzione del detto tributo.<br />
^ Non fu per altro avocata allo Stato la quota àeWaddizionale,<br />
spettante alle Provincie per le spese delle rispettive Commissioni.<br />
Perciò, mentre si iscrive nel bilancio dell'entrata l'intero<br />
prodotto <strong>dei</strong> 2 centesimi per le spese di distribuzione, si<br />
iscrive altresì nel bilancio della spesa l'ammontare d'un ottavo di<br />
due centesimi per pagare (art. 31 del regolam. 24 agosto 1877)<br />
le spese per le Commissioni provinciali,<br />
?<br />
j ' ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 351<br />
" Non continuità d'ufficio, ma intervento volontaFÌo alle<br />
adunanze del Collegio consultivo che si sogliono tenere una volta<br />
al mese. Non stipendio, ma indennità di lire 25 per ogni tornata,<br />
a cui i singoli componenti siano intervenuti in persona o abbiano<br />
inviate le relazioni per iscritto, e che non è per certo rimuneratrice<br />
delle spese vive, e dell'opera prestata. Si aggiunga che pel<br />
decreto ministeriale del 12 settembre 1879, i periti devono con<br />
quella indennità provvedere alle spese per gli esperimenti sulla<br />
qualità delle merci cadute in controversia, e all'acquisto <strong>dei</strong> libri<br />
che possono talvolta occorrere.<br />
'^ Se non si possono dire incompatibili i periti medici, calligrafi,<br />
ecc., addetti ai tribunali, ed ai quali le tariff^e vigenti attribuiscono<br />
determinati compensi in proporzione del lavoro fatto,<br />
a più forte ragione devono ritenersi compatibili i periti doganali<br />
che hanno una mera e più scarsa indennità.<br />
it Affermare anco per questi la incompatibilità equivarrebbe<br />
ad oltrepassate i fini della <strong>legge</strong> abbastanza grave per se stessa,<br />
ed a svogliare gli uomini politici da uffici più onerosi, che onorifici,<br />
e nei quali, col vedere le leggi alla prova dell'applicazione,<br />
acquistano lumi e cognizioni pratiche, utili sopratutto a chi deve<br />
dar opera alla formazione delle leggi.<br />
« Si ritengono quindi all'unanimità compatibili anche i periti<br />
doganali « (Ivi, ivi).<br />
19. Sono stati invece ritenuti ineleggibili, sebbene in alcuni<br />
<strong>dei</strong> casi che seguono nemmeno potesse sorgere il dubbio più lieve :<br />
L'ingegnere capo del Genio civile di prima classe, comunque<br />
sia chiamato a reggere la Direzione generale delle opere idrauliche,<br />
non potendo per l'ufficio da lui esercitato essere compreso in<br />
veruna delle categorie contemplate dalla <strong>legge</strong> elettorale {Giitnla<br />
pari., 21 gennaio 1874, Coli. I di Ravenna, elez. Baccarini) ;<br />
Il direttore generale delle imposte dirette {Id., 15 die. 1872,<br />
Coli, di Tolmezzo, elez. Giacomelli);<br />
Chi al momento dell'elezione rivestiva la carica di pretore<br />
{Id.., Legisl. XII, Coli, di Marostica, elez. Antonibon) ;<br />
Il direttore della Pinacoteca e del iMuseo di antichità e di belle<br />
arti {Cam. <strong>dei</strong>dep.. Coli, di Castroreale, elez. D'Ondes Reggio);<br />
Il censore di istituti di credito, nulla rilevando anche il<br />
fatto che le società od istituti di credito soggetti a sindacato governativo<br />
contribuiscano alle spese di questo, pagando a tal titolo<br />
una somma annua al Tesoro, quando il censore riceve il suo stipendio<br />
dall'erario nazionale {Giunta parlam., 15 giugno 1869,<br />
Coli, di Ortona).<br />
20. Una procedura già iniziata contro il candidato che riusci<br />
eletto non vale a renderlo ineleggibile, quando non era seguita<br />
la condanna per uno <strong>dei</strong> reati contemplati dall'articolo 104 (ora<br />
articoli 86, 87) della <strong>legge</strong> elettorale (Giuntapari., 20 dicembre<br />
1870, Coli, di Frizzi, elez. Di Gerace Mancuso).
LEGGI POLITICO-AMMESTSTRATIYE<br />
Nel 1848 era stato eletto a deputato di Genova l'avvocato<br />
D. Pellegrini, che era stato arrestato sotto Timputazione di<br />
attentato alla sicure/za dello Stato nella sollevazione di Genova.<br />
L'elezione era regolare, fu approvata, e la <strong>Camera</strong> all'unanimità.<br />
cjU'assenso <strong>dei</strong> ministri <strong>dei</strong>rinterno e di ^crazia e giustizia, asrli<br />
11 dicembre 1848 deliberò: ^ <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, previa dichiarazione<br />
essere il deputato D. Pellegrini libero dal carcere, in cui si trovava,<br />
come conseguenza immediata dell'approvazione della sua<br />
elezione, passa all'ordine del giorno ; e immediatamente uscito dal<br />
carcere sedè in Parlamento. Così il Buttini era stato condannato<br />
dalla Corte d'appello, per reati d'ingiuria mediante la stampa,<br />
a cinque giorni di carcere ed a 500 lire di multa; e mentre pendeva<br />
il ricorso in Cassazione, nel 1854 fu eletto deputato di Saluzzo.<br />
E non solo l'elezione venne convalidata, ma la <strong>Camera</strong>,<br />
tenne per nulla la sentenza pronunciata di poi dalla Cassazione,<br />
senza chiedere il suo assenso, a norma dell'art. 45 dello Statuto,<br />
che reputò applicabile anche a questo caso.<br />
21. Oltre a quelle contemplate in questa <strong>legge</strong>, altre incompatibilità<br />
vennero proposte alla <strong>Camera</strong> durante la discussione di<br />
essa, che non furono ammesse e la proposta si è ripetuta poi, nel<br />
giugno 1881, discutendosi questo titolo della <strong>legge</strong> elettorale, e<br />
con fortuna punto migliore per la terza volta nel febbraio 1882,<br />
discutendosi la le^^e sullo scrutinio di lista.<br />
L'on. Pierantoni propose cosi per ben tre volte di dichiarare<br />
incompatibili i sindaci, i consiglieri comunali e provinciali, gli<br />
amministratori delle Opere pie e di altri pubblici stabilimenti,<br />
che sono scelti dal Ministero o dal Prefetto ; gli avvocati ed i<br />
procuratori iscritti presso i Tribunali e le Corti di appello per la<br />
difesa delle amministrazioni dello Stato; i membri <strong>dei</strong> Consigli<br />
di amministrazione e di sorveglianza degli Istituti di credito<br />
ammessi al Consorzio del corso forzoso; gli esattori d'imposte<br />
comunali e governative, se anche non hanno uno stipendio sul<br />
bilancio dello Stato : i cittadini italiani consoli o vice-consoli di<br />
potenze straniere; ed i ministri del culto. Queste proposte furono<br />
in gran parte ripetute anche dall'on. Fazio e da altri oratori, con<br />
perseveranza degna, almeno per alcune, di migliore scrte.<br />
Per verità non si approfondi la questione ne nel 1877, durante<br />
la discussione della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari,<br />
né nel giugno del 1882. Nel febbraio poi, a queste proposte come<br />
a tutte le altre attinenti a questioni di eleggibilità, vennero opposte<br />
piuttosto eccezioni dilatorie. E l'on. Coppino così esponeva<br />
i due motivi principali pei quali anche la Commissione non aveva<br />
stimato conveniente di accogliere alcuna proposta. « Uno si fu un<br />
ordine del giorno presentato da un nostro onorevole collega ed accettato<br />
dalla <strong>Camera</strong>, per cui il Ministero si obbligava a presentare<br />
entro un anno una <strong>legge</strong> che riguardasse tutti insieme i vari casi<br />
d'incompatibilità. Noi crediamo che la iniziativa di una proposta
#<br />
ti<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 353<br />
di questo genere stia bene al Governo. E fino a questo dì non lo<br />
biasimiamo ancora se non ha eseguito l'ordine del giorno : la<br />
questione della <strong>legge</strong> elettorale è ancora viva, e certamente,<br />
allorché sarà finita, sarà il caso di chiedere il mantenimento<br />
della parola che fu data. Il secondo motivo, per cui non possono<br />
adesso essere presi in considerazione emendamenti di questa natura,<br />
i quali allarghino il campo delle incompatibilità parlamentari,<br />
e possano in qualche maniera condurre la <strong>Camera</strong> a discutere una<br />
materia che altre leggi abbiano definita, il secondo motivo è questo :<br />
che noi riteniamo esser meglio trattare da sole questioni gravissime,<br />
come è il disegno di <strong>legge</strong> che vi è proposto, affinchè la trattazione<br />
sia più libera, ne distratta da troppi altri oggetti. Separata<br />
questa questione come la utilità raccomanda, si potrà istituire<br />
migliore esame sulle cause per le quali possa essere pronunziata<br />
la incompatibilità, e le proposte nuove non verranno a turbare<br />
coloro i quali intendano approvare Fattuale proposta di <strong>legge</strong> «.<br />
Un Idrogetto dì <strong>legge</strong> sulle incompatibilità amministrative<br />
venne, infatti, presentato nella tornata del 29 maggio, e l'art. 2,<br />
che riguarda Tincompatibilità di uffici amministrativi colla deputazione<br />
politica dice *' vi è incompatibilità tra l'ufficio di deputato<br />
al Parlamento e quelli di sindaco di un Comune, assessore municipale<br />
e deputato provinciale ". Anche la Commissione parlamentare<br />
pel progetto di <strong>legge</strong> relativo alla riforma della <strong>legge</strong><br />
comunale e provinciale aveva proposta l'incompatibilità tra l'ufficio<br />
di deputalo al Parlamento e quelli di sindaco e di deputato<br />
provinciale (art. 183, n. 4).<br />
Le ragioni addotte dall'on. ministro dell'interno a giustificazione<br />
della proposta sono decisive. Anzitutto si dimostra la<br />
convenienza di una <strong>legge</strong> speciale, anziché rimettersi alla <strong>legge</strong><br />
comunale e provinciale: «Frale incompatibilità introdotte vi è<br />
quella dell'ufficio di deputato al Parlamento Nazionale con l'ufficio<br />
di sindaco di un Comune, di assessore municipale, di membro<br />
della Deputazione provinciale ; è evidente che qui si esce in qualche<br />
modo dalle ragioni del diritto amministrativo, per entrare in quelle<br />
del diritto costituzionale. Introdurre con un capoverso, in una<br />
<strong>legge</strong> puramente amministrativa, un'incompatibilità che riguarda<br />
i membri del potere legislativo, poteva parere cosa poco conforme<br />
alla distinzione che si mantiene, per la natura medesima delle<br />
cose, fra le leggi che si riferiscono ai pubblici poteri, alle funzioni<br />
e alle prerogative parlamentari, e le leggi che hanno per oggetto<br />
la gestione degli affari locali ".<br />
<strong>La</strong> nuova misura proposta è poi giustificata nel modo seguente<br />
: " L'art. 2 stabilisce l'incompatibilità <strong>dei</strong>rufficio di deputato<br />
al Parlamento con quelli di sindaco di un Comune, di assessore<br />
municipale e di deputato provinciale. Accennando in principio di<br />
questa relazione, alla distinzione naturale e necessaria fra le<br />
attribuzioni deliberative e le esecutive delle amministrazioni<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1^ — VoL IV. 23
354 LEGGI POLITICJO-'AMMINISTRATIVE<br />
locali, ho già indicato la ragione fondamentale su cui si appoggia<br />
la incompatibilità che vi propongo di sanzionare col vostro voto.<br />
Gli uffici di sindaco, di assessore municipale e di deputato provinciale<br />
costituiscono essenzialmente il potere esecutivo <strong>dei</strong> Comuni<br />
e delle Provincie; vogliono essere adempiuti continuamente,<br />
senza interruzione; esigono una conoscenza assidua e particolareggiata<br />
<strong>dei</strong> singoli affari della Provincia e del Comune ; per cui<br />
non se ne può conciliare l'adempimento coll'obbligo imposto al<br />
deputato di esercitare il suo ufficio in Parlamento.<br />
« A questa ragione fondamentale altre se ne possono aggiungere<br />
di ordine secondario ; e basterà quella della convenienza<br />
di ripartire convenientemente i pubblici uffici onde non si accumulino<br />
nella stessa persona. Nessuna di queste ragioni milita più<br />
quando si tratti delle funzioni di membro del Consiglio comunale<br />
0 del Consiglio provinciale. Se si può avere in questi Consigli<br />
la parola autorevole e l'esperienza di un membro del Parlamento<br />
non se ne può che avvantaggiare l'amministrazione locale.<br />
** Io confido che non troverete eccessive le incompatibilità<br />
che propongo. In altri Stati che hanno istituzioni più affini alle<br />
nostre, le leggi stabiliscono ben più rigorose limitazioni all'eleggibilità<br />
amministrativa. Citerò l'esempio del Belgio, dove la <strong>legge</strong><br />
del 16 maggio 1878, nel determinare le incompatibilità parlamentari<br />
ed amministrative, dispone che non possano essere eletti<br />
membri del Consiglio provinciale i membri della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati<br />
e del Senato, i magistrati dell'ordine giudiziarid, ecc. (art. 207).<br />
*^ Io sottopongo perciò queste proposte con tutta fiducia<br />
alle vostre deliberazioni: a voi non isfuggirà certamente che esse<br />
sono ispirate da alte e imperiose considerazioni di pubblica utilità;<br />
che si tratta di assicurare il più regolare andamento delle<br />
nostre amministrazioni, traendo da una lunga esperienza quegli<br />
opportuni ammaestramenti che essa ci suggerisce e che costituiscono<br />
quella communis opiniOy che sono la giustificazione di<br />
ogni riforma. Noi avremo cosi dato soddisfazione alle esigenze<br />
più legittime di quanti invocano, anche su questo punto, una<br />
razionale e pratica riforma della nostra legislazione amministrativa<br />
".<br />
23, Prima di chiudere l'esame di questo articolo, giova ricordare<br />
le proposte per effetto delle quali si sarebbero sostituiti al<br />
presente sistema, in fatto di incompatibilità <strong>dei</strong> funzionari, sistemi<br />
affatto diversi, e l'autorità che questi potrebbero trarre dalla<br />
legislazione comparata.<br />
Secondo una proposta dell'on, Canzi qualsiasi funzionario si<br />
sarebbe dovuto dichiarare eleggibile, senza parlare di categorie,<br />
col solo limite del numero. « I funzionari ed impiegati aventi uno<br />
stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il<br />
culto, degli Economati generali <strong>dei</strong> benefìzi vacanti, della Lista<br />
civile e del Graiji Magistero mauriziano sono eleggibili, ma non
-'IT<br />
LmQM SLBTTORAI^ POLITICA 355<br />
potranno far parte delia <strong>Camera</strong> che in numero di 40 » {Ca^72.<br />
<strong>dei</strong> dep., Discussioni, Legisl. XIV, Sess. i, pag. 1687).<br />
Il tipo di questo sistema ci viene porto dall'antica legislazione<br />
inglese, dove nei primi secoli entravano nel Parlamento<br />
anche ufficiali subordinati del potere esecutivo, e si dovette incominciare<br />
col vietare che vi potessero essere ammessi gli sceriffi.<br />
Cosi pure i deputati nominati a qualunque ufficio dalla Corona<br />
restavano nella <strong>Camera</strong>, salvo pochissime eccezioni- Ma dopo<br />
il 1688 si incominciò a comprendere la necessità di guarentire<br />
l'indipendenza della <strong>Camera</strong> e si andò sino all'opposto eccesso,<br />
che però non durò, di escludere tutti i pubblici funzionari. Col-<br />
Tatto del 1706 furono sanciti i principii fondamentali che regolano<br />
tuttodì la materia: ogni membro della <strong>Camera</strong> il quale accetti<br />
ufficio, pensione o profìtto dalla Corona, salvo per promozione<br />
dovutagli nelle forze di terra o di mare, decade dal mandato, ma<br />
può essere rieletto, a meno che non si tratti di un ufficio creato<br />
dopo il 1706. Anche in seguito furono sancite nuove incompati'»<br />
biìità, ed in qualche caso si dichiarò invece che uffizi nuovamente<br />
creati erano compatibili col mandato legislativo. Sono perciò eleggibili<br />
: i membri 4el Gabinetto, nel più largo senso della parola, i<br />
giudici di pace, gli ufficiali delTesercito e dell'armata^ i pensionati<br />
per servizi diplomatici o come membri del Gabinetto, ecc. Sono<br />
invece esclusi gli impiegati subordinati e permanenti, i giudici, i<br />
presidenti delle elezioni, gli ufficiali dello sceriffo e i sindaci dove<br />
esercitano l'ufficio loro, gli ecclesiastici, gli impiegati delle due<br />
Camere, ecc.<br />
Questo sistema misto vige pure in Olanda, dove alcuni funzionari,<br />
espressamente designati dalla <strong>legge</strong> sono eleggibili, nientre<br />
non lo sono gli altri. In Francia sono incompatibili i militari attivi<br />
e in disponibilità, e i funzionari, eccetto : ministri, segretari generali,<br />
ambasciatori e ministri plenipotenziari, ecclesiastici retribuiti<br />
dallo Stato, primi presidenti e procuratori generali della Corte di<br />
cassazione, della Corte <strong>dei</strong> conti e della Corte d'appello di Parigi;<br />
il prefetto della Senna e quelli di polizia, ed i professori inamovibili<br />
delle università. In Germania tutti i funzionari pubblici<br />
possono essere eletti, e cosi in Austria, in Ungheria; in Panimarca<br />
ed in parecchi <strong>dei</strong> minori Stati della Germania, <strong>La</strong> prevalenza di<br />
questo sistema è determinata principalmente dalla insufficiente<br />
educazione politica del paese, per cui mancherebbe nelle classi<br />
intelligenti e ricche il necessario contingente di legislatori, e più<br />
di frequente dal carattere, nel fatto prevalentemente consultivo<br />
piuttostochè parlamentare, della monarchia dove si applica. Èinoltre<br />
il sistema più favorevole alla libertà degli elettori.<br />
23. L'on. Bertani aveva proposto, che tutti gli impiegati dello<br />
Stato ecc. fossero eleggibili, ma dovessero subito optare tra la<br />
funziouQ ed il mandato (/m, pag, 1686). È il sistema accolto dalla,<br />
<strong>legge</strong> belga, che all'art. ;2S9 {Cod, élect, 1881) dispone: ^ i fiin
356 LEGGI POIJnCO-AMMINISTRATrra<br />
zionari ed impiegati salariati dallo Stato, nominati membri dell'una<br />
0 dell'altra <strong>Camera</strong>, sono tenuti prima di prestare giuramento ad<br />
optare fra il mandato e la loro funzione o impiego. Lo stesso si dica<br />
<strong>dei</strong> ministri <strong>dei</strong> culti retribuiti dallo Stato, degli avvocati titolari<br />
di pubbliche amministrazioni, degli agenti del cassiere pubblico<br />
e <strong>dei</strong> commissari del Governo presso le società anonime «. Inoltre<br />
i membri delle Camere non possono essere nominati a funzioni pubbliche<br />
stipendiate, salvo quelle di ministri, agenti diplomatici,<br />
prefetti ; e sono soggetti a rielezione anche se accettano l'ordine<br />
di Leopoldo per motivi diversi dai militari.<br />
Questo sistema concilia, sino ad un certo punto, la libertà<br />
degli elettori colla indipendenza della <strong>Camera</strong> ; ma per essere<br />
applicato senza inconvenienti esige, che l'ufficio di deputato sia<br />
retribuito, come si dirà piii innanzi.<br />
24. <strong>La</strong> Commissione parlamentare, dal canto suo, avea proposto<br />
di sospendere lo stipendio per tutto il periodo della sessione anche<br />
agli impiegati dichiarati compatibili ed ammessi alla <strong>Camera</strong>,<br />
esclusi i ministri e segretari generali, e così giustificava questa<br />
misura : « Se la gratuità del mandato fu sancita per conferire<br />
prestigio ai deputati, non si sa comprendere come questo prezioso<br />
vantaggio morale non sia accordato anche agli impiegati posti in<br />
una condizione eccezionale, che permette loro di esìgere un onorario<br />
per funzioni nel fatto non disimpegnate... È troppo evidente<br />
che il deputato impiegato per tutta la sessione non può attendere<br />
ai suoi doveri d'ufficio: per cui offende in un punto la giustizia,<br />
ricevendo un onorario per funzioni che nel fatto non disimpegna,<br />
e l'eguaglianza conservando uno stipendio mentre è investito di<br />
un mandato gratuito, qual è quello di deputato.<br />
« Non si presuma di sostenere che il deputato impiegato<br />
residente in Roma possa ad un tempo disimpegnare l'impiego e<br />
intervenire alla <strong>Camera</strong>, perchè è evidente che volendo attendere<br />
coll'animo a molte cose, secondo il detto latino, egli dovrà applicare<br />
insufficientemente a tutte le forze dello spirito. Del resto, il<br />
disimpegno attivo e diligente di tutti i doveri di deputato impone<br />
tal somma di lavoro e di studi da assorbire l'attività e la mente<br />
la più operosa e sagace. Infine non è a tacersi che, creando una<br />
eccezione pei soli impiegati di Roma, si verrebbero a crescere le<br />
difficoltà e gli attriti provocandoli nella stessa famiglia <strong>dei</strong> pubblici<br />
funzionari e accordando ai ministri facoltà di potere a libito,<br />
mediante traslocazione, rendere eleggibile o ineleggibile un candidato<br />
« {Rei. Mussi, pag. 8-9).<br />
Questo sistema, ad eccezione, s'intende, <strong>dei</strong> ministri e <strong>dei</strong><br />
consiglieri di Stato, è in vigore nel Portogallo, nel Brasile ed in<br />
qualche altro Stato. Oltre agli altri difetti, quando non si ammetta<br />
la retribuzione dell'ufficio di deputato, esso manca di franchezza,<br />
perchè si risolve nell'esclusione di tutti i funzionari che non sono<br />
in grado di rinunciare al loro stipendio.<br />
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LEGGK ELETTORALE POLITICA 357<br />
25. Identico al precedente, nei risultati, è il sistema che esclude<br />
dalla <strong>Camera</strong> tutti i funzionari, senza distinzione. Tale era quello<br />
adottato dalla <strong>legge</strong> francese del 1791 e mantenuto durante il<br />
secondo impero, e tale è pure il sistema vigente nella Svizzera,<br />
agli Stati Uniti d'America, dove sono esclusi persino i ministri,<br />
e altrove. Siffatta esclusione è più necessaria nelle repubbliche<br />
parlamentari, dove l'influenza del potere esecutivo sul legislativo<br />
è più temibile. Ivi però se ne manifesta anche meglio il danno, e<br />
principalmente quello che consegue dalla privazione di eminenti<br />
capacità tecniche, che esercitano un'opportuna influenza nelle<br />
discussioni parlamentari.<br />
26, <strong>La</strong> retribuzione dell'ufficio di deputato viene proposta anche<br />
come soluzione delle questioni che si attengono all'incompatibilità,<br />
perchè, ove fosse ammessa, si potrebbero dichiarare incompatibili<br />
tutti i funzionari, senza alcun inconveniente. In Italia il principio<br />
della gratuità è scritto nello Statuto, il quale dice, all'art. 50, che<br />
le funzioni di senatore e deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione<br />
0 indennità. <strong>La</strong> proposta di retribuirli fu messa innanzi<br />
sin dal 1849 nel Parlamento subalpino, e sorse a combatterla<br />
Ton. Boncompagni, contro i deputati della Savoia, ed i Consigli<br />
provinciali che con importanti petizioni avevano appoggiato la<br />
loro mozione.<br />
Appena costituito il regno d'Italia fu ripresentata la proposta<br />
di retribuire i deputati. Nella tornata del 25 febbraio 1862<br />
Fon. Crispi presentò un progetto di <strong>legge</strong> per abrogare l'art. 50<br />
dello Statuto e dare ai deputati un'indennità di L. 20 al giorno,<br />
ogni qualvolta non godessero di altra retribuzione sul bilancio<br />
dello Stato. <strong>La</strong> proposta neppur fu letta, e solo il 9 giugno di<br />
quell'anno, dopo essere stata ripresentata nella nuova sessione,<br />
venne ammessa a questo onore, senza poter tuttavia essere svolta.<br />
Nel 1873-74, a tacere di altre proposte di minor conto, la questione<br />
venne risollevata nella tornata del 12 marzo dall'on. Bresciamorra,<br />
che aveva presentato il 23 febbraio un progetto di <strong>legge</strong> per dare<br />
ai deputati una medaglia di presenza di L. 20. Venne però rifiutata<br />
dalla <strong>Camera</strong> la presa in considerazione.<br />
<strong>La</strong> questione si ripresentò nel 1877 durante la discussione<br />
della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari e nel 1882, quando la<br />
<strong>Camera</strong> discusse il progetto di <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista. Come<br />
il collegio plurinominale era sembrato a molti complemento necessario<br />
del più ampio potere politico, cosi ad altri l'indennità parve il<br />
naturale e necessario coronamento delle due riforme, e nel tempo<br />
stesso l'unica soluzione logica e completa della questione delle incompatibilità<br />
parlamentari. In questo senso vari deputati presentarono<br />
ordini del giorno o proposte, che vennero però tutte ritirate<br />
prima di subire la prova della discussione. L'onor. Crispi propose<br />
che fossero date ai deputati, a titolo di rappresentanza, durante<br />
il tempo in cui è aperta la sessione legislativa, L. 25 al giorno,
358 LEaGI POLITICO-AMMINISTaATIVE<br />
inscrivendo in un capitolo del bilancio della <strong>Camera</strong> la goìUìna<br />
relativa. <strong>La</strong> stessa proposta fecero gli onor. Siccardi e L. Pullé ;<br />
e l'on. Riberi Spirito propose un'indennità di L. 6000, alla quale<br />
nessuno potrebbe rinunciare, e in cui il deputato impiegato dovrebbe<br />
imputare quanto riceve a titolo di stipendio dalle amministrazioni<br />
dello Stato. Finalmente gli on. Cavallotti, L. Ferrari,<br />
Delvecchio, Colombini e Mattei invitarono il Governo a presentare<br />
subito dopo votata la <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista e per guisa che<br />
potesse discutersi avanti il termine della sessione un progetto di<br />
<strong>legge</strong> per la retribuzione <strong>dei</strong> deputati.<br />
Tranne in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Italia ed<br />
in qualche altro minor Stato, l'ufScio di deputato è dovunque<br />
retribuito, e parmi utile ricordarne la misura ed il modo.<br />
In Francia si può dire che, tranne la Carta di Luigi Filippo<br />
del 1830, tutte le costituzioni sancirono* il principio della retribuzione<br />
dell'ufficio di deputato. Napoleone I, nell'atto addizionale<br />
del 22 aprile 1815, stabiliva all'articolo 11, che "• ì membri della<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti ricevono per spese di viaggio e durante<br />
la sessione, l'indennità decretata dall'Assemblea Costituente ". Ma<br />
la questione non potè venir risolta che molto più tardi, dalla Repubblica.<br />
L'articolo 75 della Costituzione del 4 novembre 1848<br />
stabiliva che « ogni deputato riceve un'indennità alla quale non<br />
può rinunciare ». Il secondo impero conservò l'indennità ed anzi<br />
ne elevò considerevolmente la cifra. Secondo l'art. 11 del Senatoconsulto<br />
del 25 dicembre 1852, inteso a modificare la Costituzione<br />
del 14 febbraio di quell'anno, una dotazione annua ed a vita di<br />
L. 30,000 venne assegnata ai senatori, e l'articolo 14 attribuì, ai<br />
deputati un'indennità di L. 2500 al mese durante le sessioni ordinarie<br />
0 straordinarie. L'art. 4 del Senato-consulto del 18 luglio<br />
1866 assegnò anche ai deputati un'indennità di L. 12,EOO per ogni<br />
sessione ordinaria, qualunque ne sia la durata, aggiungendovi, in<br />
caso di sessione straordinaria, un'indennità regolata secondo la<br />
<strong>legge</strong> precedente. <strong>La</strong> terza Repubblica richiamò in vigore, con<br />
decreto del Governo provvisorio del 29 gennaio 1871, l'art. 96<br />
della <strong>legge</strong> elettorale del 15 marzo 1849, per cui i membri delle<br />
assemblee hanno un'indennità di L. 9000 l'anno, mentre i rappresentanti<br />
dell'Algeria non ne godono alcuna e quelli delle<br />
colonie hanno l'indennità della traversata, andata e ritorno. <strong>La</strong><br />
cifra di L. 9000 secondo recenti proposte sarà però aumentata.<br />
Nel Belgio i membri della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti hanno<br />
un'indennità mensile di 280 fiorini (L. 592, 50) durante la sessione<br />
legislativa, a meno che non abitino la città dove la session^e medesima<br />
si tiene. <strong>La</strong> parola abitare non è però intesa alla lettera,<br />
si che soltanto coloro che sono domiciliati a Bruxelles non godono<br />
dell'indennità. Questa decorre dal giorno in cui i deputati prestano<br />
giuramento, secondo la <strong>legge</strong> del 20 ottobre 183L<br />
In Prussia i membri della <strong>Camera</strong> bassa percepiscono un<br />
' .-^. :
*^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 359<br />
doppio compenso, la diaria e la spesa di viaggio. Questa viene loro<br />
pagata in ragione di L. 1,25 al miglio percorso in ferrovie o su<br />
battelli a vapore e di 5,63 se per diligenza o con altro mezzo di<br />
trasporto. <strong>La</strong> diaria è di 18,75, e si corrisponde dal giorno in<br />
cui il deputato ha annunciato all'ufficio di questura della <strong>Camera</strong>,<br />
in persona, il suo arrivo alla capitale, assista o no alle sedute, e<br />
sino a che non'si assenti dalla <strong>Camera</strong> con regolare congedo. In<br />
Austria le leggi del 7 giugno 1861 e del 17 marzo 1874 stabiliscono<br />
che tutti i membri della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati percepiscano un<br />
assegno giornaliero {taggeld) durante il tempo della loro presenza<br />
alle sedute, ed un'indennità migliare di viaggio di un fiorino,<br />
calcolando la distanza che corre fra il capoluogo del collegio che<br />
rappresentano e Vienna, Nessun deputato può rinunciare all'assegno<br />
e all'indennità di viaggio. In Baviera, secondo la <strong>legge</strong> <strong>dei</strong><br />
4 giugno 1848, i deputati alla Dieta che non dimorano alla capitale<br />
ricevono un'indennità di un fiorino per lega andata e ritorno, ed un<br />
assegno giornaliero di 5 fiorini, dal giorno antecedente all'apertura<br />
delle Camere sino al giorno seguente alla loro chiusura.<br />
Identiche disposizioni sono in vigore in parecchi altri Stati della<br />
Germania, i quali, come nel resto, cosi anche in questo hanno<br />
copiato le loro istituzioni sul modello della Prussia o della<br />
Baviera.<br />
Anche in Olanda, secondo l'articolo 85 della Costituzione<br />
del 1815 e la <strong>legge</strong> del 1878, gli 86 deputati alla seconda <strong>Camera</strong><br />
hanno un'indennità di 2000 fiorini, pari a 4233 lire Tanno, oltre<br />
ad un'indennità di L. 1,50 per ora di distanza, se non sono domiciliati<br />
nella capitale. Nella Svezia i membri della seconda <strong>Camera</strong>,<br />
secondo la <strong>legge</strong> del 22 giugno 1866, ricevono 1200 risdalleri per<br />
ogni sessione, pari a 1680 lire. Se poi il Re scioglie la dieta prima<br />
di 4 mesi dalla sua convocazione, od il deputato abbandona prima<br />
della stessa epoca le sue funzioni, come pure nel caso di sessione<br />
straordinaria, il deputato riceve un correspettivo di lOrisdallari<br />
al giorno, per modo che il totale dell'indennità non possa superare<br />
i 1200 risdalleri. 11 deputato che non interviene alla <strong>Camera</strong> nel<br />
giorno stabilito perde per ogni giorno di ritardo 10 risdalleri<br />
(§32). In Danimarca, secondo la Costituzione del 1866, i membri<br />
del Folkething, che è la <strong>Camera</strong> popolare, ricevono un'indennità<br />
' giornaliera fissata dall'art. 99 della <strong>legge</strong> elettorale a 6 corone al<br />
giorno, pari a L. 8, 40, oltre al rimborso delle spese di viaggio.<br />
.*<br />
vi<br />
NelJa Grecia, secondo la Costituzione del 1864 (art. 75, 76),<br />
i deputati hanno un'indennità di 2000 dramme per ogni sessione<br />
ordinaria, e le spese di viaggio nel caso di sessione straordinaria,<br />
sempre quando abbiano compiuto il loro dovere. Se hanno un altro<br />
assegno o stipendio sul pubblico bilancio viene loro pagata la<br />
differenza per raggiungere quella somma, che corrisponde a 1800<br />
lire. Nel Portogallo la Carta costituzionale (art* 38) e il decreto<br />
<strong>dei</strong>rs aprile 1869 statuiscono, che i deputati ricevono una retri-
360 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
buzione di 300,000 reis per ogni sessione annuale (L. 1665) quelli<br />
che non abitano Lisbona hanno inoltre un'indennità di 50 reis<br />
(23 cent.) al chilometro per spesa di viaggio. Questa disposizione<br />
è stata copiata senza alcuna variazione nella Costituzione del<br />
Brasile del 25 marzo 1824, art. 39, sebbene sia stato piti volte<br />
variato per <strong>legge</strong> l'ammontare dell'annua retribuzione e specialmente<br />
quello dell'indennità di viaggio.<br />
Le costituzioni repubblicane, al pari della francese, accolgono<br />
quasi tutte il principio della retribuzione. Cosi quella degli<br />
Stati Uniti d'America (Sezione VI, art. 1) dichiara « che i senatori<br />
e i deputati ricevono per i loro servizi un'indennità che sarà fissata<br />
da una <strong>legge</strong> e pagata dal Tesoro «. E la <strong>legge</strong> del 28 luglio 1866,<br />
Sezione XVI, determinò che tale retribuzione è di 5000 dollari<br />
all'anno, più 20 cent, di dollaro per miglio, a titolo d'indennità<br />
di viaggio. Nella Svizzera, a tenore 'delle risoluzioni federali<br />
del 1869 e del 22 dicembre 1874 i membri del Consiglio nazionale<br />
percepiscono 20 lire al giorno e 1 lira per lega in rimborso del<br />
viaggio ; i membri del Consiglio degli Stati sono indennizzati<br />
nella stessa misura dai Cantoni che rappresentano.<br />
Le ragioni principali colle quali venne sostenuto questo<br />
principio in Italia sono le seguenti. <strong>La</strong> retribuzione dell'ufficio di<br />
deputato si potrebbe conciliare, con un po'di tolleranza, anche<br />
colla disposizione dello Statuto; essa è conforme all'esperienza<br />
delle più libere nazioni, eccetto una sola, che per i suoi specialissimi<br />
costumi politici non l'accolse; è sempre più appoggiata<br />
dall'opinione pubblica illuminata e colta; è una conseguenza necessaria<br />
del principio della rappresentanza personale; aumenta<br />
l'indipendenza <strong>dei</strong> deputati, e non scema loro dignità; chiude la<br />
via ad indebiti lucri ed a corruzioni alle quali è fomite o scusa la<br />
gratuità dell'ufficio ; consente a tutti i più eletti ingegni di entrare,<br />
senza soverchio loro aggravio, alla <strong>Camera</strong>; grava la nazione<br />
di una spesa in apparenza nuova, ma la solleva da altre ben più<br />
onerose e per giunta non sempre oneste. Inoltre colla retribuzione<br />
si ottiene l'abolizione effettiva e non solo apparente del censo di<br />
eleggibilità; si avrebbero deputati molto più assidui e operosi ;<br />
sarebbe facilmente sciolta tutta la questione delle incompatibilità<br />
parlamentari; si attuerebbe un principio di giustizia e di vera<br />
democrazia.<br />
Art. 2. Sono considerati come funzionari ed impiegati dello<br />
Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi tempo-<br />
ranei di uffizi^ i quali facciano carico a{ bilancio dello Stato o<br />
agli altri bilanci indicati nelVarticolo precedeìite.<br />
L Motivi di questa disposizione.<br />
2. Sua applicazione.<br />
1. Questo articolo^ che non si trovava nel progetto ministeriale,
h<br />
il<br />
ti-<br />
•r;<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 361<br />
venne aggiunto dalla Commissione parlamentare, ma piuttosto<br />
per impedire una interpretazione troppo restrittiva del primo<br />
articolo, come appare dalle parole del relatore. « <strong>La</strong> Commissione<br />
fu assai più temperata nell'esclusione <strong>dei</strong> cittadini incaricati di<br />
missioni straordinarie. Sembra pregiudizievole ed eccessiva misura<br />
quella che priverebbe il Governo della facoltà di approfittare di<br />
certe illustrazioni specialmente segnalate a disimpegnare alcune<br />
ardue missioni, per ciò solo che queste difficilmente potrebbero<br />
rassegnarsi a perdere la deputazione quando ne fossero investite<br />
per disimpegnare funzioni necessariamente straordinarie. Parve<br />
a noi che un ministro possa in argomento difficilmente eccedere<br />
ed abusare di questa facoltà, e per il numero limitato delle circostanze<br />
in cui questa potrà presentarsi, e per l'indole e notorietà<br />
degli studi e delle attitudini che detti inviati devono possedere;<br />
circostanze queste che fino ad un certo punto freneranno il potere<br />
esecutivo e determineranno la cerchia nella quale sarà costretto<br />
a contenere le sue designazioni. <strong>La</strong> proposta che a tale riguardo<br />
vi presentiamo, ci sembra che concilii abbastanza il decoro della<br />
<strong>Camera</strong> coU'interesse dello Stato » {Rei. GIUSEPPE MUSSI, pag, 8).<br />
3. Il Governo potrà, secondo questo articolo, affidare ad un<br />
deputato un determinato incarico, per esempio, uno studio legislativo,<br />
una ricerca storica, un lavoro statistico, non essendo<br />
questi uffizi i quali facciano carico ad un pubblico bilancio, ma<br />
missioni od incarichi temporanei. Cosi pure potrà dar retribuzioni<br />
0 indennità a deputati chiamati a far parte di Commissioni<br />
speciali, non parlamentari, i quali non decadranno per questo dal<br />
mandato. E potrà affidare incarichi e rappresentanze retribuite o<br />
comunque compensate all'estero.<br />
Senza entrare in apprezzamenti, non può tacersi la stranezza<br />
di cotesta disposizione, colla quale l'onorevole Mussi non<br />
si avvide, che mentre faceva il Catone per certe categorie di funzionari,<br />
spalancava la porta ad una corruzione sufficiente ad un<br />
Ministero poco scrupoloso per dominare il Parlamento.<br />
Art. 3. Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rap<br />
presentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui<br />
bilanci delle società ed imprese industìHali e commerciali sussi<br />
diate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di<br />
prodotti 0 di iiiteressi, quando questi sussidi non siano concessi<br />
in forza di una <strong>legge</strong> generale dello Stato.<br />
Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori<br />
legali, che prestano abitualmente Vopera loro alle società ed<br />
imprese suddette.<br />
Art. 4, Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente
362 LEOGI POUnCO-AMMIinSTRATIVE<br />
vincolati collo Stafo^ per concessioìii o per contratti di opere a<br />
soìhmÌ7iis trazioni.<br />
1. Legislazione precedente. Proposte di riforma.<br />
2. Progetti <strong>La</strong>nza^ Chiaves^ Cadorna^ Macchi.<br />
3. Progetto Nicotera. Motivi,<br />
4. Controprogetto della Commissione parlamentare.<br />
5. Esagerazioni e temperamenti,<br />
6. Modificazioni introdotte dalV Ufficio centrale del Senato,<br />
7. Discussione in Senato; emendamenti e schiarimenti.<br />
8. Difficoltà di alcune applicazioni.<br />
9. Legislazione comparataé<br />
1* Questi due articoli contemplano le incompatibilità parlamentari<br />
che possono derivare da ragioni d'affari. Nessuna disposizione<br />
era contenuta a tale riguardo nelle due leggi precedenti.<br />
Ma già fin dalla tornata del 15 luglio 1864, riferendo i'on. Piroli<br />
per la Commissione d'inchiesta nominata dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati<br />
ad esaminare le accuse sollevate a proposito della fondazione<br />
della Società per le ferrovie meridionali, fra le altre disposizioni,<br />
propose alcune misure relative a future ineleggibilità.<br />
« Consigliano il pubblico interesse e la dignità della <strong>Camera</strong> che<br />
si abbia a stabilire per <strong>legge</strong> l'incompatibilità delle funzioni di<br />
deputato colle funzioni di amministratore di imprese sovvenute<br />
dallo Stato e con qualunque altra ingerenza che implichi conflitto<br />
col pubblico interesse «. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, per non imprimere<br />
all'accettazione della proposta un carattere troppo evidente di<br />
condanna del passato, trovò conveniente di staccarla dalle conclusioni<br />
della Commissione d'inchiesta, e perciò fece buon viso ad<br />
un ordine del giorno Boggio, di indole dilatoria.<br />
Ripresa quindi in esame la proposta nella tornata del 17<br />
luglio successivo, veniva accettato il seguente ordine del giorno,<br />
proposto dai deputati Mari e Biancheri: « <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> invita il<br />
Ministero a proporre un progetto di <strong>legge</strong> col quale si provveda<br />
ai casi in cui vi può essere conflitto tra l'interesse personale e<br />
l'interesse generale nelle funzioni di deputato '^. Questa solenne<br />
espressione della pubblica coscienza raccoglieva l'adesione di tutti<br />
i partiti dell'Assemblea, e trovava una prima espressione legale<br />
nel progetto presentato dal ministro dell'interno, on. <strong>La</strong>nza, il<br />
31 marzo 1865.<br />
2. Il progetto <strong>La</strong>nza conteneva le seguenti disposizioni:<br />
•* Art. 1. I membri del Parlamento che fossero firmatari di<br />
una concessione o concessionari, o direttori, o partecipanti all'amministrazione,<br />
0 costruttori, o per qualsiasi titolo retribuiti da una<br />
società od impiego la cui esistenza legale risulti da approvazione<br />
data 0 da darsi per <strong>legge</strong> o per decreto dal Governo, quand'anche<br />
si tratti di società o imprese non sovvenute, in specie eventualmente,<br />
dallo Stato, non potranno far parte delle Commissioni, né<br />
partecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni,
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I<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 863<br />
le società od imprese od un affare qualsiasi in cui essi sieno in<br />
uno <strong>dei</strong> detti modi interessati.<br />
« Art. 2. Nei casi contemplati nell'art. 1, ed ove si tratti di<br />
società od imprese sovvenute in qualsiasi modo ed anche solo<br />
eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso<br />
articolo, i membri della <strong>Camera</strong> elettiva che si trovano in uno <strong>dei</strong><br />
detti casi saranno soggetti a rielezione e ciò quando anche rinunciassero<br />
agli stipendi od emolumenti che avessero da dette società<br />
od imprese.<br />
« Art. 3. Le disposizioni <strong>dei</strong> precedenti articoli saranno<br />
egualmente applicate ai deputati i quali fossero personalmente<br />
vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o<br />
somministrazioni ".<br />
Ma volgendo al termine la legislatura, il Parlamento non fu<br />
chiamato a pronunziarsi. Successivamente il ministro dell'interno,<br />
on. Chiaves, riproduceva il progetto sotto la data del 17 aprile 1866.<br />
Nella tornata del 2 giugno 1866, il deputato <strong>La</strong>zzaro presentava<br />
una relazione approvativa, ritoccando solo l'art. 1 in modo da<br />
renderlo anche più completo e rigoroso. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> fece buon viso<br />
alle proposte della sua Commissione, ma disciolto il Parlamento<br />
prima che il Senato potesse in argomento proferire il suo voto,<br />
veniva nuovamente prorogata l'accettazione della <strong>legge</strong>.<br />
Questa dilazione però non ne comprometteva il destino.<br />
Infatti il ministro dell'interno, on. Cadorna, ripresentava una terza<br />
volta la <strong>legge</strong> nella tornata del 5 giugno 1868, accettando l'ultima<br />
compilazione che aveva già ottenuta l'approvazione della <strong>Camera</strong>.<br />
L'onorevole Macchi presentava il 9 luglio la relazione in argomento<br />
; modificava però il progetto di <strong>legge</strong> in modo assai più<br />
radicale, sostituendo cioè alla rielezione e alla sospensione del<br />
voto, proposta originariamente, una vera e propria ineleggibilità<br />
per alcune categorie di cittadini.<br />
Ecco il testo del progetto di <strong>legge</strong>, che era stato approvato<br />
nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> :<br />
« Art, 1. Non sono eleggibili a deputati e ne perdono la<br />
qualità:<br />
« I. Coloro i quali si trovano personalmente vincolati collo<br />
Stato per concessioni o contratti di esercizi pubblici, di opere e<br />
di somministrazioni, come per appalti di qualunque specie, e ciò<br />
anche nel caso di subconcessioni o subappalti.<br />
« IL I promotori, direttori o partecipanti alla amministrazione<br />
0 gli stipendiati e retribuiti in modo fisso come addetti, sotto<br />
qualsiasi titolo, al servizio di una società od impiego sovvenuto in<br />
qualsiasi modo, anche solo eventualmente, dallo Stato, o che si<br />
trovi vincolato al medesimo nei casi previsti al numero precedente.<br />
*^ Art. 2. Non sono eleggibili a deputati, e ne perdono la<br />
qualità coloro che avessero impieghi retribuiti a carico del regio<br />
Economato ".
364 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> fu presentata al Senato il 22 dicembre 1869 e poi<br />
di nuovo il 6 dicembre 1870; ma soltanto nel 1876 la questione<br />
venne ripresa in esame dal Ministero Depretis e determinò la<br />
presentazione della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari.<br />
3. Il progetto ministeriale conteneva in proposito la seguente<br />
disposizione: « Non sono eleggibili: i concessionari o subconcessionari,<br />
i direttori o partecipanti all'amministrazione, i costruttori<br />
ed i retribuiti, per qualsivoglia titolo, da una società od impresa<br />
sovvenuta in qualsivoglia modo, anche eventuale, dallo Stato:<br />
coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni<br />
0 per contratti di opere o somministrazioni '^.<br />
Questa disposizione era giustificata coi seguenti argomenti:<br />
i^ È evidente l'incompatibilità del mandato di rappresentante<br />
della nazione in quelle persone che si trovano o vengono ad essere<br />
concessionari o partecipanti a contratti di somministrazioni<br />
dello Stato o ad imprese da questo sovvenute. È evidente del pari<br />
che sono incompatibili col mandato di deputato, coloro che si<br />
trovano o vengono investiti di uffici o funzioni in una delle dette<br />
imprese o società sovvenute dall'erario dello Stato.<br />
« Non è che si ritenga, che coloro i quali si trovano in<br />
queste condizioni non facciano prevalere in Parlamento gl'interessi<br />
della nazione su quelli delle società od imprese a cui prendono<br />
parte, ma è opera di prudenza legislativa, specialmente per la<br />
rappresentanza nazionale, che si tolga ogni sospetto od apparenza<br />
di dubbio.<br />
« Quelli stessi che iniziano e prendono parte alle grandi<br />
imprese che lo Stato sussidia e che si rendono cosi tanto benemeriti<br />
del paese per i progressi morali e materiali che vi arrecano,<br />
si sentiranno più liberi e sciolti nel sostenere e patrocinare le<br />
ragioni di quelle istituzioni che loro sono affidate, senza quei<br />
contrasti d'interesse che sempre si riscontrano nelle discussioni e<br />
deliberazioni parlamentari fra il rappresentante della nazione e<br />
quello di una società od impresa sussidiata dallo Stato.<br />
4. Alla proposta ministeriale, la Commissione parlamentare<br />
aveva sostituito la seguente disposizione :<br />
*• Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti,<br />
avvocati e procuratori legali, e in generale tutti quelli<br />
che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese sovvenute<br />
in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato ».<br />
Non vennero dichiarati incompatibili gli appaltatori di opere<br />
pubbliche, « perchè pare proposta dannosa nell'interesse dello<br />
Stato, siccome quella che poteva escludere i maggiori industriali<br />
dai contratti coH'erario, costringendo questo a ricorrere a persone<br />
meno esperte e solide, mentre d'altra parte sembrò che la misura,<br />
anche accettata, sarebbe stata facilmente elusa. Fu anche osservato,<br />
che detti appaltatori assumono impegni contrattuali formalmente<br />
determinati dai capitolati ; la minoranza però non mancò
j , L<br />
w^^<br />
I ^<br />
J 1<br />
'.. .'••li,<br />
il;<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 365<br />
di obbiettare, che quei capitolati danno troppe volte occasione a<br />
conflitti determinati da dubbie interpretazioni, per guisa che gli<br />
interessi di detti appaltatori sono troppo spesso in conflitto con<br />
quelli dell'erario '» {Relaz. Mussi, pag. 10).<br />
5. <strong>La</strong> discussione della <strong>Camera</strong> intorno a cotesto argomento fa<br />
delle più agitate e confuse. Qui basterà riferire alcuni argomenti<br />
addotti dairon. Depretis, contro le esagerazioni della Commissione<br />
e di altri oratori in fatto di affarismo. « Noi siamo in un paese che<br />
ha iniziato appena il suo risorgimento industriale ed economico.<br />
Dobbiamo dunque desiderare che sorgano molte società industriali,<br />
abbiano pure, per poco o per molto, un aiuto dallo Stato.<br />
« Ora finché i direttori, gli amministratori, i rappresentanti<br />
di queste società in generale e quelli che sono retribuiti sui<br />
bilanci delle società ed imprese sovvenute in qualunque modo,<br />
anche eventualmente, dallo Stato, debbano dichiararsi incompatibili<br />
colla Deputazione, perchè c'è contrasto d'interessi tra gli<br />
interessi sociali che sono loro affidati e gli interessi dello Stato<br />
che devono essere propugnati dagli eletti della Nazione in questa<br />
<strong>Camera</strong>, lo comprendo ; ma per ciò solo che una società si serve<br />
di un avvocato, anche per una causa speciale, anche per un semplice<br />
consulto, questo solo fatto debba rendere ineleggibile un<br />
avvocato, questa, signori, mi pare una esagerazione. Che cosa si<br />
potrebbe fare di veramente serio? Nella loro costituzione amministrativa<br />
le società industriali hanno il loro consulente legale, il<br />
quale non importa se pagato a stipendio fisso o in altro modo<br />
stabile, e quando questo avvocato è nominato stabilmente come<br />
avente una funzione amministrativa nel congegno amministrativo<br />
della società, allora capisco che si debba pareggiare agli amministratori<br />
ed agli impiegati della società. Ma che si debba dichiarare<br />
incompatibile coll'ufficio di deputato un avvocato per ciò solo<br />
che, in una causa qualunque, dà un consulto a favore di una società,<br />
0 prende la difesa di una lite, permettetemi, o signori, questo<br />
non è ammissibile. A me pare dunque che sia proprio necessario<br />
temperare queste disposizioni e formulare l'articolo in modo che<br />
Tufficio di avvocato stabilmente addetto ad una di queste amministrazioni<br />
sociali, ad una di queste imprese, sia incompatibile<br />
coll'ufficio di deputato ; questo lo comprendo ; ma che a queste<br />
società debba essere interdetto quanto è concesso a tutti gli altri<br />
cittadini, di rivolgersi ad una illustrazione qualunque del fòro che<br />
siede nella <strong>Camera</strong>, per avere da lui un parere, una direzione in<br />
una sua causa ed anche in affari nei quali non è interessato lo<br />
Stato, e che questo parere non possa essere dato che sotto pena<br />
della caducità dall'ufficio di deputato che gli è conferito dalla<br />
nazione, questo, signori, mi pare inammissibile » {Cam. <strong>dei</strong>dep.,<br />
pag. 1697-1698).<br />
6. Il Senato introdusse in queste disposizioni approvate dalla<br />
<strong>Camera</strong> due importanti modificazioni :
366 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Alle parole «* società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo<br />
anche eventualmente dallo Stato », furono sostituite le parole ^ società<br />
ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato<br />
con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi,<br />
quando questi sussidi non siano concessi in forza di una <strong>legge</strong><br />
generale dello Stato «.<br />
Fu poi variata la dicitura del capoverso di questo articolo,<br />
in guisa che vi si esprima il concetto onde mosse la disposizione<br />
in esso contenuta, senza che vi si faccia menzione di " stipendio<br />
od onorario fìsso « agli avvocati e procuratori legali, di cui è<br />
discorso : menzione che da un lato parve disdicevole alla dignità<br />
del ceto a cui quelle persone appartengono e dall'altro lato non<br />
punto precisa ed atta ad essere fraintesa o troppo elasticamente<br />
interpretata *» (Rei. MAURI, pag. 5).<br />
7. Nella discussione l'onorevole senatore Torelli combattè,<br />
come troppo larga, anche questa esclusione, ricordando che le<br />
sovvenzioni date dallo Stato ad alcune società non sono gratuite,<br />
né arbitrarie. Mostrava poi a questo modo le conseguenze<br />
pratiche della proposta, traendo l'esempio da alcune società di<br />
strade ferrate. « Voi sapete che nell'Alta Italia ve ne sono molte<br />
fatte per iniziativa di privati e di loro spettanza. Quelle di Cuneo,<br />
di Pinerolo, di Ivrea, di Susa, di Novara, quella di Monza-Calolzio,<br />
quella di Vicenza-Schio, ecc., ... sonò di questo numero. E tutte<br />
hanno una sovvenzione più o meno forte dal Governo, e dal canto<br />
loro gli procurano tale benefìcio che pagano largamente la sovvenzione.<br />
« Ora supponete che queste società, in luogo di affidare ad<br />
un'altra unica l'esercizio, dovessero o volessero esercitarlo esse<br />
stesse, eccovi una vera lunga schiera di persone, tutte pratiche,<br />
che rimangono escluse, ecco i paesi più attivi, più industriosi,<br />
castigati perchè hanno fatto da se stessi le loro strade ferrate.<br />
u Ma finché la disposizione si limitasse a dire che siano<br />
esclusi gli amministratori di società sovvenute dirò in modo continuo,<br />
almeno tocca un caso prevedibile e che si può constatare;<br />
la parte gravissima, quella nella quale non posso punto convenire,<br />
si è quella che risguarda le sovvenzioni eventuali.<br />
-' Chi sa dire quanti casi possono avverarsi, pei quali il<br />
Governo può essere chiamato ad eventuali sovvenzioni, per impedire<br />
disastri che ricadono sul paese, e sotto diverse forme di aiuto<br />
in danaro, di garanzie, di momentanee esenzioni di dazi od altro?<br />
Talvolta possono essere cose affatto passeggiere ed in tutti questi<br />
casi si dovranno vedere gli amministratori perdere il loro posto<br />
alla <strong>Camera</strong> se deputati, ovvero abbandonare le società nel momepto<br />
che più esse ne hanno bisogno? Permettetemi vi dica chiaro<br />
che sono vere esagerazioni, di conseguenze funeste al paese, epperò<br />
io conohiudo dicendo, che vorrei s'introducesse da noi l'uso<br />
inglese, che cioè non possano votare in quelle questioni nelle quali
V r<br />
F<br />
LEOGE ELETTORALE POLITICA 367<br />
sono interessate le società che amministrano od imprese che dirigono,<br />
ma che conservino il loro posto.<br />
a In ogni caso poi, quando il Senato accolga quest'articolo,<br />
si modifichi quanto meno l'ultima parte dicendosi che siano esclusi<br />
gli amministratori, ecc. delle Società sovvenute dallo Stato, fatta<br />
eccezione delle sovvenzioni eventuali «.<br />
L'on. Mauri, relatore, rispose, che « le condizioni nostre non<br />
sono tali che si possa ammettere il principio cui ha alluso Ton. Torelli,<br />
ed a cui si limitano le relative istituzioni della Gran Bretagna.<br />
.. Però la osservazione dell'on. Torelli sulla portata dell'inciso<br />
anche eventualmente, hanno fatto impressione anche sull'Ufficio<br />
Centrale. <strong>La</strong> cautela che s'intese esprimere con quell'inciso, è<br />
veramente soverchia, e l'Ufficio Centrale, memore del bel proverbio<br />
toscano : ogni soverchio rompe il coperchio, e d'accordo<br />
anche con l'on. signor ministro, acconsente alla soppressione dell'inciso<br />
anche eventualmente >> (Senato, Discussioni, p. 705-706).<br />
Ma fu allora notato, che ^ col dire : Società ed imprese<br />
commerciali sovve^iute in qualsiasi modo, si viene a comprendere<br />
anche la sovvenzione eventuale, ed allora, se intenzione del<br />
Senato è di escludere da questa disposizione di <strong>legge</strong> le sovvenzioni<br />
eventuali, bisogna modificare la frase che precede, perchè<br />
altrimenti, col togliere semplicemente di mezzo l'avverbio, non<br />
si sarebbe raggiunto il fine dell'emendamento proposto dal senatore<br />
Torelli ». L'on. ministro <strong>dei</strong>rinterno avvertì « che passa una<br />
diversità tra il qualsiasi modo e Veventualità. In qualsiasi modo<br />
s'intende il pagamento diretto od indiretto. Per es., le società<br />
ferroviarie si possono sovvenire in tanti modi, ma l'eventualità<br />
può verificarsi in taluni casi soltanto. A me sembra adunque che<br />
col sopprimere le parole « anche eventualmente r^, non si faccia<br />
contraddizione o controsenso con la frase, in qualsiasi modo, e<br />
può stare il qualsiasi modo senza Veventualm^ente ".<br />
L'on. dovanola sollevò un altro dubbio: « Alcuna società,<br />
e specialmente le imprese ferroviarie, ottengono quasi sempre un<br />
ribasso od un esonero dai dazi all'entrata delle macchine e degli<br />
altri materiali necessari al loro esercizio. Io domando se alcuna<br />
di queste, che non abbia ottenuti altri favori dal Ministero, si<br />
debba considerare sovvenuta o no ". Rispose prima il sen. Astengo,<br />
opinando, che tali concessioni ** sono stabilite nella <strong>legge</strong> <strong>dei</strong> lavori<br />
pubblici e non possono intendersi per quel geqere di sovvenzioni<br />
a cui allude quest'articolo v. Invece l'onorevole ministro <strong>dei</strong>rinterno<br />
avvertì, che 4* il caso proposto dal senatore Griovanola è di<br />
una sovvenzione qualunque. Ma perchè la <strong>legge</strong> sulle opere pubbliche<br />
lascia la facoltà di'conqedere redenzione dai dazi, dobbiamo<br />
credere che questo non sia modo di dare una sovvenzione? L'ho<br />
già detto. <strong>La</strong> sovvenzione può essere data 0 col pagamento di<br />
danaro o coll'eseuzione dai d^?:!, pd in questo G^ao I4 sQweinzione<br />
non ò eventualei, diviene stabile «,
368 LKaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
L'on, Astengo, insistendo, fece notare che ^ la <strong>legge</strong> sui lavori<br />
pubblici stabilisce per regola generale quali sono le agevolezze<br />
che per costruzioni di strade ferrate si possono dare. Ognuno comprende,<br />
che questa è un'agevolezza che la <strong>legge</strong> autorizza in generale<br />
per tutte le società che si trovano in quella condizione. Il progetto<br />
vuole togliere ogni sospetto che un deputato si valga della sua<br />
qualità di deputato per chiedere <strong>dei</strong> favori speciali per la società<br />
di cui è amministratore. Quando invece non si tratti di sovvenzione<br />
od altro favore speciale, ma di semplice esenzione di dazi nei limiti<br />
della <strong>legge</strong> generale, io non potrei credere che una tale concessione<br />
sia compresa nella lettera e nello spirito di quest'articolo '». Cui<br />
il ministro dell'interno oppose, che
1<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 369<br />
sen. Mauri presentò la seguente dichiarazione: « L'Ufficio Centrale,<br />
assistito anche dall'onorevole signor ministro e dagli onorevoli<br />
senatori che presero parte ieri alla discussione dell'art. 3,<br />
e precisamente del suo primo comma, avrebbe concordato una<br />
proposta di rifacimento dell'articolo stesso, la quale proposta<br />
parve poter togliere di mezzo tutte quelle incertezze e difficoltà<br />
che vennero messe fuori ieri e singolarmente da quei due malaugurati<br />
modi avverbiali: in qualsiasi modo ed anche eventualmente<br />
È parato all'Ufficio Centrale che siano, con questa<br />
nuova dicitura dell'articolo, abbastanza chiaramente indicate<br />
quelle sovvenzioni, la cui concessione alle società industriali e<br />
commerciali deve escludere i loro direttori, amministratori, ecc.,<br />
dall'essere eleggibili a deputati, e in pari tempo sia acconciamente<br />
determinato quando le sovvenzioni od i sussidi non possano trarre<br />
con se la ineleggibilità <strong>dei</strong> detti direttori, amministratori, ecc.,<br />
dacché avrebbero sigillo e guarentigie da un'apposita <strong>legge</strong> generale<br />
dello Stato " (Senato, Discussioni, tornata del 2Q e 27 aprile<br />
1877, pag. 705-714).<br />
8. L'articolo 4 trovò facile applicazione, e furono annullate in<br />
base ad esso le elezioni di Genova II (Rubattino), Salò (Glisenti)<br />
ed alcune altre, trattandosi di persone, le quali avevano notòriamente<br />
<strong>dei</strong> vincoli collo Stato derivanti da contratti per concessioni<br />
0 somministrazioni. Ma quando si trattò di applicare l'articolo<br />
3, le difficoltà si mostrarono subito, e la seconda parte<br />
rimase lettera morta, la prima trovò un'applicazione molto limitata.<br />
<strong>La</strong> forma della sovvenzione, la mancanza di dati certi o di<br />
prove, tutto servi alla <strong>Camera</strong> per non tener conto di una misura<br />
che avrebbe esclusi dalla <strong>Camera</strong> parecchi degli uomini più<br />
notevoli, specialmente avvocati, <strong>dei</strong> due partiti.<br />
9. Li Inghilterra si è combattuto una lotta di secoli per escludere<br />
dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni tutti coloro che sono vincolati col<br />
r<br />
Governo per ragione di affari, e si consegui la vittoria soltanto<br />
quando intervenne la pubblica opinione, più forte di tutte le<br />
leggi, contro l'influenza dell'affarismo. Secondo la legislazione<br />
attuale sono incompatibili quelli che hanno partecipazione diretta<br />
od indiretta in contratti col Governo, quando non si tratti di<br />
prestiti pubblici. I deputati non possono ricevere denaro od altro<br />
vantaggio qualsiasi per lavori parlamentari, né prendere parte<br />
alla discussione di affari, <strong>dei</strong> quali abbiano avuto occasione di<br />
occuparsi fuori della <strong>Camera</strong> in vista di una qualche ricompensa<br />
pecuniaria. Un deputato che ha un interesse pecuniario, personale,<br />
diretto ed immediato in una questione, non può votare intorno<br />
alla medesima. Fuori di queste eccezioni e restrizioni, gli<br />
uomini d'affari sono ammessi, e siedono in numero piuttosto considerevole<br />
nel Parlamento inglese, e non ne segue, grazie alla<br />
vigilanza della pubblica opinione, alcun inconveniente.<br />
Le legislazioni degli altri Stati sono assai riservate su<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie 1* — Voi. IV. 24
370 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
questo argomento, a cagione appunto della grande difficoltà di<br />
provvedervi efficacemente.<br />
Art. 5. / diplomatici, i consoli, i vice-co7isoli ed in generale<br />
gli wfficialiy retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni,<br />
consolati esteri, tanto residenti i?i Italia quanto alVestero, noìi<br />
possono essere <strong>Deputati</strong> sebbene abbiano ottenuto il permesso<br />
dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la<br />
nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro<br />
che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.<br />
1. 1 diplomatici, consoli ecc. di potenze straniere, possono conservare<br />
la cittadinanza italiana.<br />
2. Precedenti parlamentari.<br />
3. Diritti <strong>dei</strong> consoli e <strong>dei</strong> loro dipendenti.<br />
4. Ragioni della loro incompatibilità.<br />
5. Emendamento dell' Ufficio centrale del Senato.<br />
1. Le ragioni di questa disposizione, che mancava nel progetto<br />
ministeriale e nelle leggi precedenti, sono cosi esposte nella relazione<br />
della Commissione parlamentare, davanti alla quale siffatta<br />
esclusione era stata proposta dalTon. Toscanelli : ^ L'art. 97 della<br />
<strong>legge</strong> vigente esclude già dalla <strong>Camera</strong> i diplomatici e i consoli<br />
italiani. Quanto ai diplomatici e consoli di potenze straniere, che<br />
naturalmente non hanno stipendio sul bilancio italiano, la <strong>legge</strong><br />
conserva un assoluto silenzio, che pone in dubbio se possano<br />
o no essere ammessi alla <strong>Camera</strong>, quando abbiano fatto i passi<br />
opportuni per accettare l'ufficio, conservando la nazionalità, che<br />
perdono, secondo il disposto dell'art. 11 del Codice civile, ove al<br />
terzo alinea è stabilito, che la cittadinanza si perde *' da colui che,<br />
senza permissione del Governo, abbia accettato impiego da un<br />
Governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza<br />
estera '». Può anche sorgere questione se l'ufficio di console sia un<br />
impiego, od un incarico, od una onorificenza; ma la vostra Commissione<br />
ritiene che, quando l'ufficio è esercitato, ed indirettamente<br />
retribuito coi diritti di cancelleria che spettano ai consolati,<br />
esso sia un impiego retribuito; ed in ciò si trova concorde<br />
con Martens, il quale, nella sua Guida diplomatica, sviluppa ragioni<br />
molteplici per provare che l'ufficio di console è un impiego.<br />
« <strong>La</strong> grande maggioranza degli autori di questa materia<br />
sostiene-la stessa opinione, ma taluni sono di un diverso parere.<br />
Quando il Governo nazionale concede ad un italiano la facoltà di<br />
rappresentare una potenza estera, la patente di esercizio nel consentirla,<br />
fra le altre riserve, dichiara che il concessionario non<br />
potrà in modo alcuno sottrarsi alle leggi del Regno, alle quali è<br />
soggetto come nazionale italiano. Questa clausola è apposta perchè<br />
il console non possa vantare i diritti di estraterritorialità nella<br />
sua abitazione, ma si presta alla interpretazione che abbia il<br />
•
I<br />
i<br />
^<br />
ri ]<br />
i-;<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 371<br />
valore di un consenso ad accettare l'ufficio senza perdere la cittadinanza<br />
italiana.<br />
3. « Dalla <strong>Camera</strong> subalpina fu annullata la elezione del 2" collegio<br />
di Nizza, che aveva eletto il sig. Avigdor, console di Russia,<br />
col consenso del Governo di accettare l'ufficio conservando la<br />
nazionalità sarda. Per annullare questa elezione furono messe in<br />
campo considerazioni tendenti a dimostrare la incompatibilità <strong>dei</strong><br />
due uffizi, e valse ancorali disposto della <strong>legge</strong> elettorale del 1848,<br />
la quale nell'art. 98 escludeva dalla <strong>Camera</strong> i membri del Corpo<br />
diplomatico in missione. Non mancarono valenti oratori, i quali,<br />
mentre apprezzavano le ragioni svolte e dirette a mostrare la<br />
incompatibilità <strong>dei</strong> due uffici, sostennero che queste potevano trovare<br />
ascolto quando si fosse fatta una <strong>legge</strong> d'incompatibilità<br />
parlamentari, ma che era oltremodo pericoloso escludere dalla<br />
<strong>Camera</strong> colui che aveva avuto regolarmente il mandato, quando<br />
questa esclusione non si trovava espressa nella tassativa disposizione<br />
della <strong>legge</strong>*<br />
*' <strong>La</strong> questione diviene oggi ancora più difficile e complessa,<br />
poiché la <strong>legge</strong> elettorale vigente non ha l'esclusione accennata,<br />
contenuta nell'articolo 98 della <strong>legge</strong> elettorale del 1848. Siffatta<br />
questione si è riprodotta, senza essere risoluta, nel corrente anno<br />
per la elezione di Teano, che è stata annullata per altri motivi;<br />
la vostra Commissione crede utile risolverla, ed a tale effetto vi<br />
propone un articolo speciale.<br />
3, " I consoli ed i loro dipendenti hanno <strong>dei</strong> diritti riconosciuti<br />
dal Governo nelle convenzioni consolari, e nella maggior parte<br />
<strong>dei</strong> trattati; con potenze con le quali non sono stipulate cotali<br />
convenzioni, è stabilito il trattamento della nazione più favorita,<br />
e può ritenersi che questa sia la Francia. Nella Convenzione<br />
consolare stipulata fra la Francia e l'Italia il 26 luglio 1862 è<br />
pattuito : — Che i consoli, a certi effetti, rappresentano il Governo<br />
estero; possono innalzare l'arme e la bandiera del loro Governo<br />
alla casa ove dimorano ; dovendo deporre come testimoni hanno<br />
il privilegio di essere uditi nella loro abitazione; per la morte<br />
<strong>dei</strong> consoli generali, consoli, vice-consoli, ecc., si sostituiscono<br />
gerarchicamente; gli archivi consolari sono inviolabili; il console<br />
generale può nominare consoli e vice-consoli; possono reclamare<br />
alle autorità comprese nella loro giurisdizione per l'infrazione <strong>dei</strong><br />
trattati esistenti fra i due paesi, e contro gli abusi <strong>dei</strong> loro nazionali.<br />
Se i reclami non sono accolti, ed in mancanza dell'agente<br />
diplomatico, possono dirigersi direttamente al Governo presso cui<br />
risiedono ; sono autorizzati a funzionare da notari presso i loro<br />
nazionali; legalizzano i documenti relativi ai rapporti internazionali<br />
; in caso di decesso di un loro nazionale apporranno i sigilli ;<br />
addiverranno a redigere l'inventario dell'eredità ; faranno vendere<br />
all'asta le loro proprietà ; depositeranno gli oggetti inventariati ;<br />
amministreranno l'eredità ; organizzeranno la tutela <strong>dei</strong> mino
372 LEOOI POUnCO-AMMINISTRATIVE<br />
renni ; nella qualità di agenti accompagneranno i loro nazionali<br />
presso le autorità ed i tribunali; non potranno essere visitati i<br />
navigli <strong>dei</strong> rispettivi paesi, senza che i funzionari siano accompagnati<br />
dal console; hanno l'incarico di mantenere l'ordine a<br />
bordo <strong>dei</strong> navigli della loro nazione; ove hanno autorità di sistemare<br />
le insorte controversie, richiedendo le autorità italiane per<br />
avere man forte, ove se ne presenti il bisogno; possono rivolgersi<br />
alle autorità italiane perchè sia arrestato un loro nazionale, e<br />
tradotti i disertori nelle prigioni, per essere scortati al confine;<br />
nel caso di salvamento di una nave naufragata, tutto è affidato al<br />
console, il quale è in ciò assistito dalle autorità locali.<br />
^ I consoli, oltre ai diritti che ad essi competono per le<br />
stipulazioni internazionali, hanno <strong>dei</strong> doveri verso il Governo che<br />
rappresentano stabiliti dalla consuetudine, dai trattatisti della<br />
materia e dalle loro-istruzioni, che non sono di pubblica ragione.<br />
Essi devono prestare giuramento di fedeltà al Governo che rappresentano.<br />
Dipendono direttamente dal ministro degli affari<br />
esteri, e, senza il suo consenso, non si possono allontanare dalla<br />
loro residenza. Il loro carattere pubblico richiede di astenersi da<br />
ogni partecipazione, diretta od indiretta, negli affari politici del<br />
paese ove risiedono. Devono informare il proprio Governo di ogni<br />
progetto che, sebbene relativo alla politica interna dello Stato ove<br />
risiedono, può avere influenza sugli interessi della nazione che<br />
rappresentano. Hanno il dovere di dar notizia al loro Governo<br />
<strong>dei</strong> movimenti dell'armata di terra e di mare, e qualunque preparativo<br />
0 sentore di guerra. —<br />
4. « Dopo tutto questo, la Commissione ritiene che sia superfluo<br />
spendere molte parole per dimostrare la incompatibilità<br />
<strong>dei</strong> due uffizi, poiché è evidente che non si possono servire con<br />
ugual fedeltà e senza conflitti, due Governi che hanno diversi interessi<br />
: occorrerebbe in molti casi al console deputato, o di mancare<br />
al suo giuramento prestato come console, od a quello che al<br />
deputato è imposto dall'art. 49 dello Statuto.<br />
« Quando i bisogni della cosa pubblica lo richiedano, la <strong>Camera</strong><br />
si aduna in adunanza segreta, come prescrive Fart. 52 dello<br />
Statuto, e chi più d'ogni altro importa non sia informato del segreto<br />
è la potenza straniera.<br />
^ I diplomatici e consoli italiani non sono ammessi alla<br />
<strong>Camera</strong>, e sarebbe un assurdo che vi fossero ammessi quelli di<br />
potenze straniere.<br />
** I consoli, i vice-consoli, ed i loro dipendenti, potendosi<br />
sostituire gerarchicamente, hanno o possono avere funzioni diplomatiche,<br />
ed hanno attribuzioni amministrative e giudiziarie,<br />
^ Se pacatamente si esamina ciascuno <strong>dei</strong> diritti spettanti<br />
ai consoli, e stipulati nei trattati, non che i doveri che essi hanno<br />
verso il loro Governo, si trovano molteplici motivi che fanno comprendere<br />
la incompatibilità <strong>dei</strong> due uffici ^ {Relaz. Mussi, p. 5-7).
•'ik<br />
• \<br />
ri '^<br />
r-J -^<br />
•,-.;<br />
• f<br />
- J :<br />
>• r<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 373<br />
5. L'Ufficio centrale del Senato, alla locuzione gli impiegati<br />
retribuiti od onorifici addetti ad Ambasciate o Consolati esteri^<br />
sostituì l'altra gli ufficiali^ retribuiti o no^ addetti ad Ambasciate,<br />
Legazioni o Consolati esteri, che sembrò più cojDprensiva<br />
ed esatta e tale da abbracciare quanti possono essere funzionari<br />
ed impiegati, anche soltanto per titolo d'onore, ascritti al corpo<br />
diplomatico o consolare (Relaz. MAURI, pag. 6).<br />
Art. 6. I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi del<br />
l'articolo 1 non potranno essere nella <strong>Camera</strong> in numero mag^<br />
giore di 40.<br />
«' In questo numero 7ion sono compresi i ministri segre<br />
tari di Stato e i segretari generali <strong>dei</strong> Ministeri, anche quando<br />
cessÌ7io da tali offici e siano rinominati a quelli civili o militari<br />
che antecedentemente copiavano. r<br />
I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie e, d,<br />
g, sopra indicate air art. 1 non potranno essere nella <strong>Camera</strong><br />
in numero maggiore di 10, tanto per le due prime, che abbrac<br />
ciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle<br />
Corti d'appello, quanto per la terza, che abbraccia i professori.<br />
Se Vaiizidetto numero legale sarà superato^ avrà luogo il<br />
sorteggio. Se il numero totale degli impiegati compresi quelli<br />
delle categorie e, d, g, supererà quello di 40, il numero stesso<br />
sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle<br />
anzidette categorie.<br />
Le elezioni di quelli a cui non vi esca favorevole il sorteg<br />
gio, saranno annullate.<br />
Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove<br />
elezioni di funzionari ed impiegati Saracino nulle.<br />
+<br />
L Perchè il numero <strong>dei</strong> funzionari am^messi alla <strong>Camera</strong> sia stato<br />
diminuito.<br />
2. Leggi del 1848 e del 1860^ e proposte Nicotera.<br />
3. Proposte della Commissione parlaw^entare.<br />
4. Soppressione delle parole aventi uno stipendio.<br />
5. Il sorteggio. Quando vi siano soggetti i professori e i magistrati.<br />
6. Dichiarazioni dell'on. Ministro dell'interno in proposito.<br />
7. Le ultime applicazioni della <strong>legge</strong> precedente.<br />
8. Le prime applicazioni della nuova <strong>legge</strong>.<br />
9. Elezione di funzionari a deputati quando il numero è completo.<br />
10. Elezione di fi^nzionari a deputati quando sono vacanti uno opiioposti.<br />
11. Elezione di funzionari della categoria generale m^entre sono vacanti<br />
soltanto uno o piii posti in una delle categorie speciali.<br />
12. Quando il posto debba essere vacante.
374 LEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
13. Ritardo delVaccertamento ; conseguenze.<br />
14. Le dimissioni di un funzionario, per renderlo eleggibile^ devono<br />
essere state prima accettate?<br />
1. Le ragioni per le quali è stato ristretto il numero <strong>dei</strong> funzionari,<br />
ammessi alla <strong>Camera</strong>, furono così compendiate nella<br />
Relazione ministeriale ; « Quando la maggior parte <strong>dei</strong> cittadini<br />
erano estranei alla cosa pubblica, era palese la necessità di ammettere<br />
in seno alla rappresentanza nazionale gran numero di<br />
funzionari, come quelli che già si trovavano di essere più esperti<br />
nei diversi rami della pubblica amministrazione, per cui saviamente<br />
la <strong>legge</strong> elettorale politica del 1860 abbondò nell'ammissione<br />
alla <strong>Camera</strong> degrimpiegati, lasciando.che ragioni di opportunità<br />
prevalessero su quella della maggiore indipendenza del<br />
voto. « Ma ora, che da più di sedici anni, il paese ha fatto prova<br />
delle sue libertà e che i cittadini hanno avuto campo di ammaestrarsi<br />
sempre più nelle questioni attinenti alle pubbliche faccende<br />
mediante Tistruzione diffusa, le discussioni pubbliche e la<br />
libera stampa, è cessata quella ragione di opportunità e nulla più<br />
si oppone all'attuazione del principio che informa l'attuale progetto<br />
di <strong>legge</strong> M {Relaz. NICOTERA, pag. 2).<br />
2. Secondo la <strong>legge</strong> del 1848 il massimo numero degli impiegati<br />
ammassi alla <strong>Camera</strong> era del quarto (51 su 204) e fu talvolta<br />
superato. Nella <strong>legge</strong> del 1860 venne ridotto al quinto (102 su 508);<br />
inoltre pei professori ed i magistrati si stabili un sottolimite, non<br />
ammettendo per ciascuna delle due categorie che l'ottavo del<br />
quinto (13 su 102). Non erano computati nel novero degli impiegati<br />
i Ministri (Art. 100),<br />
A questo articolo il progetto Nicotera proponeva di sostituire<br />
il seguente: « Non si potrà ammettere nella <strong>Camera</strong> un<br />
numero di funzionari ed impiegati regi stipendiati maggiore del<br />
decimo del numero totale <strong>dei</strong> deputati. Quando questo numero sia<br />
superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione deve<br />
essere annullata. Completato il numero degli impiegati, le elezioni<br />
nuove di impiegati saranno nulle. I ministri segretari di Stato ed<br />
i segretari generali <strong>dei</strong> Ministeri, saranno computati nel numero<br />
degli impiegati, ma non saranno assoggettati al sorteggio, qualora<br />
il numero degli impiegati eletti fosse nel suo complesso superiore<br />
».<br />
3. <strong>La</strong> Commissione parlamentare modificò questo articolo proponendo,<br />
in sostanza, la redazione che passò nella <strong>legge</strong>, con due<br />
differenze, l'una delle quali consiste nella seconda parte del<br />
comma primo, che mancava nella proposta parlamentare ; l'altra<br />
nelTaver conservato in questa le proporzioni dell'ottavo del totale<br />
per ciascuna delle categorie <strong>dei</strong> magistrati e professori con<br />
che sarebbero stati ammessi soli cinque per ciascuna, in luogo di<br />
dieci.
j '<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 375<br />
4. Nel progetto approvato dalla <strong>Camera</strong> si parlava in questo<br />
articolo di funzionari ecc. aventi uno stipendio.<br />
Nella discussione fatta al Senato Ton. Casati domandò se<br />
con quelle parole s'intendesse di dire che colui il quale rinunziasse<br />
allo stipendio sarebbe escluso dal sorteggio. L'on. Ministro dell'interno<br />
fece segno di no, e Fon. relatore Mauri aggiunse: « Colle<br />
parole funzionari ed impiegati aventi uno stipendio, colle quali<br />
incomincia l'art. 6 non si è fatto che ripetere la formola dell'art 1 ;<br />
ma le parole aventi imo stipendio^ possono creare una difficoltà,<br />
0 fanno nascere il dubbio a cui ha accennato Ton.^Casati: l'ufficio<br />
centrale per mio organo dichiara che non ha difficoltà di sopprimere<br />
le parole avenli^ una stipendio «. E la soppressione venne<br />
cosi compiuta {Sen. del R., Discussioni, pag. 715).<br />
5. Più grave controversia si sollevò al Senato intorno al modo<br />
di compiere il sorteggio, e la conclusione cui si riusci non è scevra<br />
d'importanza per le eventuali applicazioni che può trovare alla<br />
<strong>Camera</strong>. L'on. senatore Gadda chiese " se quando si parla del<br />
sorteggio generale, al terzo capoverso dell'articolo, si intendano<br />
compresi anche i professori e i magistrati, sebbene il loro numero<br />
non ecceda quello di 10, in guisa che se fossero nominati oltre 40 irapiegati,<br />
debbano far parte del sorteggio i magistrati, ed i professori,<br />
quando il numero della rispettiva categoria non ecceda quello<br />
di 10 ? " Il Ministro dell'interno osservò « che il numero <strong>dei</strong> professori<br />
e <strong>dei</strong> magistrati è determinato dalla <strong>legge</strong>. Quindi è evidente,<br />
che quando questo numero non è oltrepassato, non vengono<br />
soggettati a sorteggio. 11 sorteggio pei professori e pei magistrati<br />
avrà luogo unicamente quando sia oltrepassato il numero fissato<br />
dalla <strong>legge</strong>, non quando sarà oltrepassato il numero di tutti gli<br />
impiegati in generale. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ammette in tutto 40 impiegati ; di<br />
questi, 10 saranno professori, 10 magistrati e 20 saranno impiegati<br />
in generale. Egli è evidente che quando il numero <strong>dei</strong> professori<br />
e <strong>dei</strong> magistrati non oltrepassa quello stabilito dalla <strong>legge</strong>,<br />
questi non vengono assoggettati a sorteggio ".<br />
Questa risposta non parve abbastanza chiara e decisa al<br />
senatore Paternostro. « Sono tranquillo, disse, sul fondo della<br />
questione sorteggio, ma vorrei che si trovasse modo di redigere<br />
l'articolo correttamente. Supponete che vi sieno sette professori;<br />
non arrivando al numero di 10, il sorteggio in questa categoria<br />
sarebbe inutile, ma se il numero complessivo degli impiegati eletti<br />
è di 44, si dovrebbe sorteggiarli per farne uscire 4; ora potrebbe<br />
accadere benissimo che il sorteggio facesse uscire dalla <strong>Camera</strong><br />
quattro <strong>dei</strong> soli sette che vi sono nella categoria <strong>dei</strong> professori,<br />
e questo, pare a me, sarebbe un assurdo ; eppure l'articolo è redatto<br />
in modo che sembra evidentemente che si debba fare appunto<br />
così ». Entrando nel merito, il senatore Errante osservò:<br />
** Quando voi stabilite che gli impiegati non debbano essere al di<br />
là di 40, € che vi possono essere 10 magistrati e 10 professori,
376 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
non restano che 20 posti soltanto a tutte le altre categorie d'impiegati,<br />
di modo che voi, con questa proporzione, favorite i professori<br />
ed i magistrati, contrariamente allo scopo del legislatore<br />
e al senso della giustizia distributiva. Quando e come si dovrà<br />
fare il sorteggia? Un primo sorteggio si dovrebbe fare quando<br />
tutti gli impiegati indistintamente eccedano il numero di 40, che<br />
se fra i 40 vi sarà un numero maggiore di 10 magistrati e di 10<br />
professori, in questo caso, si dovrà fare un secondo sorteggio fra<br />
i magistrati ed i professori per escludere gli eccedenti ; se voi per<br />
poco ammettete il principio che i magistrati ed i professori debbano<br />
essere 20, non vi può essere equità, e questa <strong>legge</strong> avrebbe<br />
un senso tutto opposto e contrario alla <strong>legge</strong> precedente ed a quei<br />
principii esposti dallo stesso ufficio centrale e dal Ministro... ".<br />
6* Cui Fon. Ministro per l'inierno rispose : «^ Vediamo praticamente<br />
cosa accadrà, 0 il numero <strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong> magistrati<br />
supera, per ciascuna categoria, quello di 10, ed avverrà il sorteggio<br />
per ciascuna categoria, o il numero <strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong><br />
magistrati non oltrepassa quello di 10, ed allora si farà il sorteggio<br />
unicamente per la categoria generale degli impiegati, ed<br />
in questo non potranno essere compresi i professori, poiché la<br />
<strong>legge</strong> determina che il numero <strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori<br />
deve essere di 10.<br />
'^ E evidente che se il numero generale oltrepassasse quello<br />
stabilito dalla <strong>legge</strong>, ed il numero delle due categorie non fosse<br />
superato, queste non potrebbero essere sottoposte a sorteggio,<br />
senza che loro venisse tolta quella specie di privilegio che la<br />
<strong>legge</strong> gli accorda; praticamente accadrà cosi; si farà prima il<br />
sorteggio delle categorie, come si fa oggi.<br />
« Il Senato sa, che alla <strong>Camera</strong> si accerta prima il numero<br />
degli impiegati, e poi si procede al sorteggio di ciascuna categoria<br />
; che se poi il numero complessivo fosse oltrepassato, allora<br />
si farebbe il sorteggio degli impiegati in generale...<br />
« In quanto alTosservazione dell'on. Errante, io comprendo<br />
che con questa <strong>legge</strong> si concede un privilegio maggiore ai professori<br />
ed ai magistrati, di quello che non si faccia a tutti gli impiegati<br />
in generale, ma dal momento che è prevalso il concetto<br />
(<br />
iella necessità di taluni che hanno degli studi speciali, è evidente<br />
che doveva aversi un riguardo maggiore per queste due categorie.<br />
" Oltre a ciò la <strong>Camera</strong> ha avuto un altro criterio. DalFesperienza<br />
risulta che il numero della categoria generale degli impiegati<br />
si è mantenuto sempre in certi limiti. Quella che ha oltrepassato<br />
questo limite è precisamente la categoria <strong>dei</strong> magistrati<br />
e <strong>dei</strong> professori.<br />
« Dunque, tenuto conto di un fatto che si è avverato costantemente,<br />
il Parlamento ha voluto nella limitazione essere più<br />
largo verso la categoria <strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori, di quello<br />
che non lo sia stato per gli altri impiegati. Fino ad oggi alla Ca-
1 -<br />
5?<br />
,
378 LE(KH POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
« Le ragioni per le quali si pervenne alle accennate conclusioni<br />
furono molteplici e diverse. Dapprima la parola esplicita,<br />
tagliente, generale della <strong>legge</strong> elettorale ripetuta in quella delle<br />
incompatibilità: ** Quando sia completo il numero totale predetto<br />
, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno<br />
nulle ^ ;<br />
" In secondo luogo il conforto costante ed uniforme della<br />
giurisprudenza della <strong>Camera</strong> che ha sempre colpito di nullità ed<br />
inefficacia le elezioni nuove, quando, come avviene nel caso presente,<br />
gli impiegati validamente eletti prima, completino alla<br />
<strong>Camera</strong> il numero consentito dalla <strong>legge</strong>. Ed infine, gli inconvenienti<br />
che sarebbero derivati in pratica dalla contraria risoluzione<br />
del quesito proposto. Come adire, il fatto strano di vedere<br />
esclusi dalla <strong>Camera</strong> gli impiegati eleggibili, ed eletti nel maggio<br />
ultimo per esuberanza di numero consentito; per darvi posto ai<br />
nominati nelle elezioni suppletive. E l'altro non meno strano, cui<br />
la logica del principio avrebbe condotto, di dovere, cioè, mettere<br />
nell'urna <strong>dei</strong> sorteggiabili anche il nome <strong>dei</strong> deputati impiegati<br />
che cessarono di avere codesta qualità, sia per rinunzia, sia per<br />
annullamento, come per altra ragione nel frattempo fra le elezioni<br />
generali ed il sorteggio w.<br />
10. Cosi pure nessuna controversia si è sollevata nel caso in<br />
cui, essendo vacante un posto in una categoria, sia eletto un funzionario<br />
di quella categoria. Se i professori o i magistrati sono 9<br />
e viene eletto un professore od un magistrato, se gli altri funzionari<br />
sono 19 o 18 e ne vengono eletti uno o due altri, la<br />
loro elezione viene senz'altro convalidata, e se fossero eletti piii,<br />
basta por mente alla data della elezione stessa, che determina la<br />
priorità del diritto.<br />
Cosi se fosse vacante un posto nelle categorie speciali e<br />
venissero eletti contemporaneamente un candidato appartenente<br />
alla categoria speciale ed uno della generale, quello ha la preferenza.<br />
Se, per esempio, vi sono nella <strong>Camera</strong> 20 funzionari,<br />
10 magistrati e 9 professori, e si eleggono contemporaneamente<br />
un funzionario ed un professore, non si fa luogo al sorteggio<br />
fra i due eletti, ma si convalida l'elezione del professore e si annulla<br />
quella del funzionario (1881, Collegio di Catania II, elez.<br />
Cornazza-Amari).<br />
11. Gravissime controversie si sono invece sollevate per decidere<br />
se essendo vacante nn unico posto in una delle categorie<br />
speciali ed essendo eletto un candidato appartenente alla categoria<br />
generale, l'elezione di questo debbasi convalidare. <strong>La</strong> questione<br />
fu lungamente discussa nella tornata del P maggio 1882, a proposito<br />
dell'elezione dell'onorevole Brin al IV Collegio di Torino,<br />
avvenuta mentre erano vacanti un posto nella categoria <strong>dei</strong> professori<br />
perTavvenuta morte dell'onorevole Cavagnari ed uno nella<br />
categoria <strong>dei</strong> magistrati.
k^<br />
H<br />
^i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 379<br />
<strong>La</strong> Giunta con sei voti contro nove, oltre ad un'astensione,<br />
deliberò che l'elezione dell'on. Brin dovesse essere convalidata.<br />
<strong>La</strong> conclusione fu sostenuta dall'on, Maurigi, il quale dichiarò<br />
che nessun valore poteva attribuirsi alle opinioni manifestate in<br />
Senato nella discussione della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, ne alle<br />
dichiarazioni fatte in quella occasione dal ministro dell'interno,<br />
e dalle quali si traevano argomenti contrari alla proposta della<br />
Giunta, e mostrò come la restrizione del numero delle categorie<br />
speciali non era stata suggerita, già nella <strong>legge</strong> del 1860, a vantaggio<br />
di coloro che vi appartengono, ma a loro danno, ed il<br />
danno risultava evidente dai tentativi fatti nei discorsi di deputati<br />
appartenenti a quelle categorie, per togliere il limite speciale<br />
, e comprendere nelle generali anche i professori ed i<br />
magistrati.<br />
L'on. Nanni, entrando nel vivo della questione, ricordò che<br />
la <strong>legge</strong> limitava il numero <strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong> magistrati, non<br />
quello <strong>dei</strong> funzionari, tanto che se, per esempio , nelle elezioni<br />
generali riuscissero eletti anche quaranta funzionari della categoria<br />
generale, e nessun professore o magistrato, non vi sarebbe<br />
luogo ad alcun sorteggio. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> dice chiaramente:* nella<br />
<strong>Camera</strong> possono entrare soltanto 40 impiegati, <strong>dei</strong> quali 10 solamente<br />
possono essere magistrati, 10 solamente possono essere<br />
professori. D'onde deriva che mentre solamente 10 possono essere<br />
i professori, solamente 10 possono essere i magistrati, la categoria<br />
generale degli altri impiegati non è assolutamente limitata<br />
a 20. Essa perciò non soggiace a riduzione se non nel caso in<br />
cui il numero di cui essa si compone, congiunto al numero degli<br />
impiegati delle speciali categorie, sorpassi quello di 40. Il testo<br />
della <strong>legge</strong> non poteva essere cosi formulato se veramente le<br />
categorie si fossero fatte tanto per i magistrati come per gli<br />
altri impiegati. Non avrebbero avuto ragione di fare opposizione<br />
né i magistrati, ne i professori, perchè allora la categoria non<br />
era un concetto di limitazione soltanto per loro, ma anche per<br />
gli altri impiegati. Sono dunque ben fondate le conclusioni della<br />
Giunta. Essa ha fatto opera savia quando ha stabilito che, vacando<br />
un posto in alcune delle categorie speciali, il posto spetti,<br />
nel concorso tra più funzionari eletti, al personale della categoria<br />
in cui si verifica la vacanza. Più dì tanto non può trarsi<br />
ne dal testo né dalla ragione della <strong>legge</strong>. Vorreste voi che in una<br />
<strong>legge</strong> d'incompatibilità ci fossero <strong>dei</strong> posti riservati a favore di<br />
talune classi? Pretendereste voi che noi andassimo a strappare<br />
un magistrato dalla curia, un professore dalla cattedra per trasportarlo<br />
qua dentro? Ma, dunque, questa garanzia invocata a<br />
tutela <strong>dei</strong> 10 posti spettanti ai magistrati e <strong>dei</strong> 10 spettanti ai<br />
professori a favore di chi s'intenderebbe stabilita? Non verso gli<br />
eletti che non abbiamo ; benVi verso una futura possibile elezione.<br />
Ma é presumibile che in una <strong>legge</strong> d'incompatibilità si stabili
380 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
scano <strong>dei</strong> principii, 1 quali non siano diretti a far valere o invalidare<br />
una elezione, ma siano in vece destinati a far valere od a<br />
garantire una possibilità ancora non avvenuta? Noi dunque abbiamo<br />
interpretato la <strong>legge</strong> in questo senso : che cioè il numero<br />
totale degli impiegati non può essere più di 40;. che in questo<br />
numero i professori non possono figurare in numero maggiore<br />
di 10, perchè la <strong>legge</strong> lo. dice; che i magistrati non possono<br />
egualmente figurarvi in numero maggiore di 10; che gli altri<br />
impiegati, non soggiacendo a speciale limitazione di categoria,<br />
possono anche superare i 20 qualora vi siano posti vacanti nelle<br />
due speciali categorie. <strong>La</strong> quale interpretazione è testualmente<br />
consacrata nell'alinea 4^ dell'articolo 6 più volte citato, il quale<br />
dice: se i professori ed i magistrati, uniti col resto degl'impiegati,<br />
superano 40, allora eliminerete quelli che eccedono questo numero.<br />
Dunque quest'ultimo risultato delle nostre conclusioni<br />
stabilisce la vera portata dell'articolo. Non è un privilegio quello<br />
stabilito pei magistrati ed i professori; ma una limitazione. Però<br />
da questa limitazione ne nasce una garanzia.<br />
" Finché vi sono professori o magistrati eletti, hanno diritto<br />
ad entrare nella <strong>Camera</strong>, fino al numero di 10 per ciascuna categoria,<br />
senza soggiacere al sorteggio generale, gli altri impiegati<br />
vi soggiaciono essi soli sempre che vi sia eccedenza sul numero<br />
totale che deve essere ridotto a 40 «.<br />
Queste conclusioni e le ragioni addotte in loro difesa furono<br />
combattute specialmente dall'on. Vollaro, il quale addusse la discussione<br />
seguita in Senato, citò il testo stesso della <strong>legge</strong> e mostrò<br />
come la convalidazione dell'elezione sarebbe stata un'indebita usurpazione<br />
di un diritto eventualmente spettante a diverse categorie<br />
di funzionari. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> approvò però a gran maggioranza le conclusioni<br />
della Giunta e sancì così il principio che se sono vacanti<br />
uno o più posti nelle categorie speciali <strong>dei</strong> deputati impiegati, e<br />
vengono eletti uno o più candidati appartenenti alla categoria<br />
generale, l'elezione loro deve essere per questo titolo convalidata.<br />
12. L'elezione deve essere valida il giorno in cui è fatta, cioè<br />
deve esistere la vacanza nel giorno in cui è convocato il Collegio<br />
per l'elezione. Se la vacanza si verifica dopo, anche nella settimana<br />
che intercede tra il primo scrutinio e il ballottaggio, l'elezione<br />
di un funzionario si deve annullare. <strong>La</strong> questione fu esaminata<br />
in occasione delle elezioni di Appiano-Tradate (elez. Velini),<br />
San Nicandro Garganico (elez. Libetta) e « noi, concludeva il relatore,<br />
con criteri di <strong>legge</strong>, di ragione, di giustizia assoluta abbiamo<br />
detto : non appartiene alla Giunta per le elezioni di rendere valido<br />
ciò che non è valido, non appartiene al nostro arbitrio di procrastinare<br />
la relazione di un'elezione per renderla valida nella<br />
speranza che nel frattempo un posto si renda vacante ". <strong>La</strong><br />
<strong>Camera</strong>, quasi all'unanimità, ha approvato queste conclusioni ed<br />
annullate le due elezioni confermando il principio.
LEGGE ELETTORALE POLITICA 381<br />
13. Se Taccertamento del numero totale o di quello di una categoria<br />
non è ancora compiuto, la <strong>Camera</strong> aveva dapprima deciso<br />
che la successiva elezione di un funzionario non incompatibile,<br />
appartenente ad una delle categorie complete, dovesse essere<br />
convalidata {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep,, Goìì. di Mantova, eìez. Giani,<br />
28 maggio 1867).<br />
Più tardi però, con più giusti criteri, tenendo conto del<br />
tempo diverso in cui è stato acquisito il diritto di occupare i posti<br />
consentiti ai funzionari e alle singole categorie loro, la <strong>Camera</strong><br />
decise, che la nuova elezione deve essere sospesa sino a che non<br />
sia compiuto l'accertamento, e allora solo se ne debba decidere, a<br />
seconda che il posto risulta o no vacante. Qui prius in tempore<br />
potior in j tir e {Cam, <strong>dei</strong> dep., 2Q gennaio 1877, Coli, di Conegliano,<br />
elez. Bonghi).<br />
14. È necessario che le dimissioni sieno state accettate ? <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>,<br />
dopo aver tenuto per l'affermativa in varie occasioni (24 dicembre<br />
1849, elez. Gandolfì ; 15 dicembre 1870, elez. Mantella<br />
18 dicembre 1870, elez. Cordova; 18 marzo 1874, elez. Minich),<br />
deliberò, contro la proposta fatta a semplice maggioranza dalla<br />
Giunta per le elezioni, che l'atto di rinunzia dell'impiego se anche<br />
non accettato, e persino fatto alla vigilia delle elezioni, rende<br />
appieno eleggibile, tanto più se il ritardo dipende dalla trasmissione<br />
della rinuncia (elez. Folcieri, Coli, di Asolo, 27 febbr. 1877).<br />
Sta in favore di questa risoluzione: che il potere esecutivo, in caso<br />
contrario, potrebbe rendere ineleggibile un avversario politico,<br />
ritardando ad accettarne la rinunzia dall'ufficio o impiego ; contro<br />
la considerazione che trattandosi di candidato favorevole il Ministero<br />
può accettare la rinunzia nel caso riesca eletto, respingerla<br />
se soccombe. Nel che, veramente vi è nulla di contrario al principio<br />
che informa la <strong>legge</strong>, alla convenienza ed alla giustizia,<br />
per cui è certo la risoluzione che merita di prevalere.<br />
Art. 7. Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo<br />
mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun<br />
ufficio retribuito, contemplato alVart. 1» della presente <strong>legge</strong>,<br />
tranne che si tratti di missione alVestero.<br />
Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri segre<br />
tari di Stato ed ai deputati segretari generali <strong>dei</strong> Ministra, i<br />
quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, né a<br />
quelli tra loro che, quando cessino da tali offici, siano rinomi<br />
nati a quelli civili o militari che antecedentemeìite coprivano.<br />
I deputati impiegati^ ad eccezione degli ufficiali delVeser<br />
cito e dell armata in tempo di guerra, non potranno ottenere<br />
r<<br />
ry ianità.
382<br />
LEGGI POLITiCO-AMMINISTRATIVE<br />
In questo caso cesseranno di essere deputati^ ma potranno<br />
essere rieletti.<br />
Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni dHne-<br />
leggibilità di cui agli articoli S^ 4 e b della presente <strong>legge</strong>,<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 e il progetto Nicotera.<br />
2. Motivi dell'eccezione del comma terzo^ a favore degli ufficiali. Proposta<br />
dell'on. senatore Longo,<br />
3. Argomenti dell'on. Ministro dell'Interno e delVon. Relatore alla<br />
<strong>Camera</strong>.<br />
4. Restituzione dell'impiego a quelli che lo lasciarono per assumeì^e<br />
l'ufficio di ministri o segretari generali: proposta dell'onorevole<br />
Minghetti.<br />
5. <strong>La</strong> rielezione <strong>dei</strong> deputati nominati ministri o segretari generali.<br />
6. Elezione o nomina di un deputato a membro del Consiglio superiore^<br />
della pubblica istruzione.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 disponeva, che " quando un deputato<br />
riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con<br />
aumento di stipendio, cesserà in siiU'istante di essere deputato;<br />
potrà nondimeno essere rieletto, salvò il disposto dell'art. 100 «.<br />
Il progetto Nicotera conteneva la disposizione seguente : « Durante<br />
il tempo in cui si esercitano le funzioni di deputato, non si potrà<br />
essere nominato in verun ufficio retribuito sul bilancio dello Stato.<br />
Quando un deputato impiegato, contemplato nelle categorie precedenti,<br />
fosse promosso ad un grado superiore, cesserà di essere<br />
deputato, se, fra giorni dieci, non rinunci alla promozione e non<br />
potrà essere rieletto, ad eccezione <strong>dei</strong> ministri e <strong>dei</strong> segretari<br />
generali <strong>dei</strong> Ministeri. Cesserà parimente di essere deputato chi<br />
venga a trovarsi nelle condizioni d'ineleggibilità contemplate dall'articolo<br />
97 bis ".<br />
2. L'eccezione a favore degli ufficiali in tempo di guerra venne<br />
introdotta nella discussione della <strong>legge</strong> innanzi al Senato, L'on.<br />
generale Longo fece osservare, a proposito di questo articolo,<br />
«^ che la <strong>legge</strong> del 13 nov. 1853, all'art. 17, stabilisce che in tempo<br />
di pace la promozione da maggiore a tenente colonnello deve aver<br />
luogo per metà a scelta e per metà ad anzianità ; all'art. 18: che<br />
i tenenti colonnelli e i colonnelli, sempre in tempo di pace, avranno<br />
l'avanzamento soltanto a scelta; e finalmente all'art. 19: che gli<br />
ufficiali generali non avranno altro avanzamento che a scelta.<br />
Ove si applicasse, adunque, rigorosamente quanto è detto al terzo<br />
alinea dell'art. 70, potrebbe avvenire che dalle autorità competenti<br />
militari, nel compilare secondo i vigenti regolamenti le liste<br />
di proposizione all'avanzamento per ciascun anno, alcuni maggiori,<br />
tenenti colonnelli, colonnelli ed ufficiali generali, pur tenuti<br />
idonei per l'avanzamento a scelta, proposti all'avanzamento a<br />
prefereiiza di altri loro colleghi, perchè si trovano deputati, e<br />
per questo solo fatto ed indipendentemente da ogni loro merito<br />
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LEGGK ELETTORALE POUTICA 383<br />
militare e senza cessare di essere militari, non potrebbero venir<br />
promossi altrimenti che quando verrebbe la loro volta di anzianità.<br />
Ora, se le autorità superiori, se il Comitato di Artiglieria e<br />
Genio, per esempio, chiamato com'è d'ufficio a compilare le liste<br />
di proposizione all'avanzamento degli ufficiali delle due Armi di<br />
Artiglieria e Genio, sino al grado di tenente colonnello per l'avanzamento<br />
a colonnello incluso, trova degno un maggiore di venir<br />
preposto ad altri maggiori più anziani per l'avanzamento a scelta,<br />
a tenente colonnello, dovrà astenersi dal comprenderlo tra i proposti<br />
a scelta per il solo fatto che il detto maggiore si trova<br />
deputato? ".<br />
3. Considerata a questo modo la questione non poteva avere<br />
diversa soluzione. " Questa disposizione, disse Fon. Nicotera, è<br />
stata suggerita da un sentimento di riguardo verso i militari...<br />
Non vi è cosa peggiore a questo mondo delle eccezioni, e non<br />
è sembrato giusto che si facesse una eccezione solamente per<br />
i militari, senza che vi fosse una considerazione di un ordine<br />
molto superiore; ed infatti, come ha udito l'on. senatore Longo,<br />
l'egregio relatore dell'ufficio centrale, ha proposto un emendamento<br />
che è una eccezione, ma un'eccezione che tutti possono<br />
spiegare e che tutti debbono lodare... Un militare che si distingue<br />
in guerra deve poter essere promosso, e non perdere per questo<br />
la qualità di deputato; ma in tempo di pace, e in condizioni ordinarie,<br />
gli ufficiali dell'esercito debbono essere lieti di trovarsi<br />
nelle condizioni nelle quali si trovano tutti gl'impiegati dello Stato.<br />
Ora, se in tempi ordinari un maggiore o un tenente colonnello<br />
meriti la promozione, egli ha avanti a se un dilemma semplicissimo,<br />
0 rinunziare alla promozione, o rinunziare all'ufficio di<br />
deputato, come accade a tutti gli altri impiegati dello Stato «<br />
{Sen. del i?.. Discussioni, pag. 723-725, 27 aprile).<br />
Mantenuta, infatti, la disposizione generale, venne accolta la<br />
eccezione, che poi, innanzi alla <strong>Camera</strong>, cosi venne giustificata<br />
anche dall'on. Giuseppe Mussi: « L'eccezione proposta a favore<br />
degli ufficiali di terra e di mare rivestiti della qualità di deputato<br />
a cui in tempo di guerra viene permesso di conseguire avanzamento<br />
anche per merito, ci sembra perfettamente giustificata dalle<br />
clausole limitative che la circoscrivono. Essa, giovando al servizio,<br />
non presenterà soverchio pericolo di favoritismo, perchè le promozioni<br />
cadranno sotto l'autorevole apprezzamento <strong>dei</strong> compagni<br />
d'armi, che conterranno in giusto limite e sapranno all'uopo giudicare<br />
con cognizione .di causa Toperato del potere esecutivo '»,<br />
4. In tale occasione l'on. Minghetti mostrava chiaramente la<br />
ingiustizia che vi sarebbe nel non dare ai professori, ed a tutti<br />
coloro che avevano, prima di essere ministri o segretari, un impiego,<br />
il diritto a riacquistarlo, quando avvenga una crisi. « Prima<br />
di diventare ministro o segretario generale, si ha una carriera,<br />
si hanno <strong>dei</strong> diritti acquisiti. Voi non potete^ per il solo fatto
384 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
temporaneo, per questa sola commissione temporanea di servire<br />
il-paese in qualità di ministro o di segretario generale, togliere<br />
ad un individuo venti o trentanni di lodevole carriera. Voi non<br />
potete a costui, sia che venga chiamato al potere da un voto parlamentare,<br />
sia che venga chiamato dalla volontà del Governo,<br />
ad occupare una posizione altissima, voi non potete gettarlo sul<br />
lastrico, considerarlo come colui che nulla ha maijatto pel paese.<br />
L'articolo della <strong>legge</strong> cosa produce? Che cosa fa? Fa sì che un<br />
ministro caduto dovrà aspettare sei mesi prima di avere dal partito<br />
che viene al Governo la concessione di riprendere il posto<br />
che aveva prima d'essere ministro, È egli giusto? Dunque per sei<br />
mesi voi private il paese dell'opera valevole di un individuo che<br />
la <strong>Camera</strong> ed il Sovrano hanno creduto degno di occupare un'alta<br />
posizione, che ha adempiuto il suo dovere come impiegato o professore,<br />
e poi lo adempì come ha potuto meglio da ministro. Voi,<br />
per compenso del suo patriottismo, lo lasciate lontano dalla cosa<br />
pubblica, lontano dall'insegnamento, e povero, lo lasciate sei mesi<br />
senza pane! Io non so vedere il bene di questa disposizione, e<br />
disgraziatamente non vi trovo altro effetto che questo, cioè che<br />
il numero degli uomini d'ingegno, ^che aspirano al posto di ministro,<br />
andrà sempre decrescendo ; e quando il livello ne sarà<br />
abbassato, non ci resterà più nessuno che abbia l'ambizione di<br />
sedere su quel banco » (Cam. <strong>dei</strong>dep., Discussioni^ pag. 1737).<br />
Perciò proponeva il seguente emendamento, che fu accolto nel<br />
secondo comma della <strong>legge</strong>: « I ministri e segretari generali<br />
impiegati, cessando di essere ministri o segretari generali, sono<br />
riammessi nell'impiego che coprivano prima* senza cessare di<br />
rimanere deputati, ancorché il numero di deputati impiegati concesso<br />
dalla <strong>legge</strong> sia completo '» {Ivi, pag. 1743).<br />
5. Nella tornata del 14 febbraio 1882, discutendosi il progetto<br />
di <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista, e dopo che era stata approvata<br />
la limitazione del voto nei collegi a 5 deputati, l'on. Tajani propose<br />
che i deputati impiegati promossi e quelli nominati ministri<br />
0 segretari generali non fossero soggetti a rielezione. L'on. Spaventa<br />
appoggiò tale proposta per i soli ministri, adducendone, fra<br />
altre, le seguenti ragioni : ^ Io credo che l'istituto della rielezione<br />
<strong>dei</strong> deputati nominati ministri abbia fatto il suo tempo ; perchè<br />
non v'è chi non abbia avvertito anche col collegio uninominale<br />
gl'inconvenienti di questa rielezione. Ma la opportunità d^ tale<br />
riforma è grandissima colla <strong>legge</strong> che voi state per votare... Col<br />
sistema dello scrutinio di lista a voto limitato anche per pochi<br />
collegi può avvenire che un deputato nominato presidente del<br />
Consiglio, godendo pure la fiducia della maggioranza di questa<br />
<strong>Camera</strong>, o alcuno <strong>dei</strong> deputati principali, nominato membro del<br />
suo Gabinetto, rappresentando pure l'opinione della maggioranza<br />
del paese, si trovi rappresentante della minoranza di un determinato<br />
collegio. Ora, se voi mantenete l'istituto della rielezione,
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 385<br />
questo vostro presidente del Consiglio, poiché la maggioranza<br />
degli elettori che comporranno il suo nuovo collegio non avrà<br />
l'opinione sua, presentandosi egli per essere rieletto, non lo sarebbe,<br />
perchè egli non avrà che i soli voti della minoranza del<br />
collegio stesso... Se l'istituto della rielezione <strong>dei</strong> ministri non<br />
avesse che questo difetto, io forse mi sarei taciuto, o non avrei<br />
preso a parlare per sostenere Fon. Tajani; ma ho preso a parlare<br />
perchè il fine di questa rielezione <strong>dei</strong> ministri, come ho detto,<br />
oggi è mancato. <strong>La</strong> rielezione <strong>dei</strong> deputati nominati ad uffici pubblici,<br />
o signori, è un istituto nato per conciliare due principi!<br />
essenziali alla costituzione, alla vita di un Parlamento. Un Parlamento<br />
non può vivere senza indipendenza, ma non può vivere<br />
neppure senza un'unione intima col Governo » {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep..<br />
Discussioni, 14 febbraio 1882).<br />
Su preghiera del Ministero e della Commissione e piij che<br />
altro per ragione di opportunità la proposta venne però rinviata.<br />
6# In seguito alla nuova <strong>legge</strong> sulla formazione del Consiglio<br />
superiore della pubblica istruzione vennero eletti dai professori<br />
delle Università a farne parte alcuni loro colleghi, che coprivano<br />
l'ufficio di deputato. Si dubitò se gli eletti potessero occupare<br />
l'ufficio di membri del Consiglio stesso, egli on. Romeo e Pierantoni<br />
domandarono nella <strong>Camera</strong> il parere del Ministro. L'on. Pierantoni<br />
disse: « È certo che quando l'articolo indica gli uffici retribuiti<br />
contemplati nell'art. 1, poiché nell'art. 1 sono indicati i<br />
membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, vietò ai<br />
deputati di accettare l'ufficio di consiglieri. Non vi ha dubbio che<br />
se quel Consiglio non fosse stato modificato, nessun membro dell'Assemblea<br />
potrebbe accettare di farne parte... A me pare che<br />
non vi sia dubbio che l'art. 7 debba essere applicato a tutto il<br />
tenore dell'art. 1. Ma quando la <strong>legge</strong> fu fatta vigeva un Consiglio<br />
superiore che aveva il carattere della, permanenza, che era tutto<br />
di nomina Regia... Quando l'on. Ministro delPinterno si determinò<br />
a presentare quel disegno di <strong>legge</strong>, non vi era disegno di<br />
<strong>legge</strong> nuovo (se non m'inganno), talché la <strong>legge</strong> sulle incompatibilità<br />
dichiarava l'incapacità di quei membri che costituivano il<br />
Consiglio formato dalla <strong>legge</strong> del 1859 e che nella <strong>legge</strong> stessa<br />
trovava l'assegnazione dello stipendio di lire 2000 annuali.<br />
« Il 7 febbr. 1881 fu fatta la pubblicazione della nuova <strong>legge</strong><br />
sul Consiglio superiore. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> sa perfettamente quanto sia<br />
diversa la composizione di questo Consiglio, quanto ne siano diverse<br />
le competenze. Basta a me ricordare alcune disposizioni<br />
fondamentali : la prima, che il Consiglio superiore è composto di<br />
32 membri, <strong>dei</strong> quali 16 sono eletti dal voto delle Facoltà e gli<br />
altri 16 sono di nomina regia; secondariamente, che questo Consiglio<br />
superiore non è più permanente, continuo, che si aduna due<br />
volte all'anno, che può essere convocato straordinariamente, e<br />
che inoltre il Consiglio plenario ha delle competenze limitatis-<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1» — VoL IV. 25
386 LEGGI POLITigO'AMMINISTRATIVE<br />
sime ed estrane6, si può dire, airandamento amministrativo<br />
della pubblica istruzione. Infatti il nuovo Consiglio superiore deve<br />
dare parere sopra i disegni di <strong>legge</strong>, deve dare giudizi disciplinari<br />
sulle mancanze <strong>dei</strong> professori, deve provvedere all'esame <strong>dei</strong> regolamenti,<br />
fare una relazione annuale sulla coltura generale e<br />
suirandamento dell'insegnamento. Dal seno del Consiglio plenario<br />
spetta al ministro di comporre una Giunta permanente, la quale<br />
rimane a funzionare per la parte amministrativa della pubblica<br />
istruzione. Vi è poi questa prescrizione degna di studio. L'art. 6<br />
della <strong>legge</strong> prescrive; « Il ministro con decreto reale provvederà<br />
al regolamento della Giunta e fisserà (non dice lo stipendio <strong>dei</strong><br />
professori o <strong>dei</strong> membri che faranno parte di quel Consiglio) le<br />
indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri<br />
del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni ». Noti la<br />
<strong>Camera</strong> che non si parla di stipendio annuo, ma d'indennità e<br />
compensi corrispondenti all'esercizio effettivo... Pare a me che si<br />
debba andare cauti a proclamare una incompatibilità che non è<br />
nello spirito della <strong>legge</strong>... Voi già sapete quale distinzione corra<br />
tra un funzionario che abbia stipendio sul bilancio dello Stato, e<br />
consiglieri che, parte per suffragio universitario e parte per nomina<br />
ministeriale, siano chiamati due volte in un anno a fungere<br />
grande e solenne missione a favore dello svolgimento della coltura<br />
nazionale. Stipendio significa conferimento di somma proporzionata<br />
al lavoro, una prestazione di opera che costantemente si<br />
compie a vantaggio dello Stato ; e funzionario pubblico significa<br />
pertinenza ad un poterò dello Stato con ordine gerarchico, talché<br />
dalla qualità d'impiegato e di funzionario nascono il diritto alla<br />
promozione, alla pensione e la speranza di migliorare la propria<br />
condizione. A mio modo di vedere, gli attuali membri del Consiglio<br />
superiore non possono essere detti funzionari pubblici od<br />
impiegati perchè non hanno permanenza di ufl^cio, perchè non<br />
hanno speranza di promozione, non diritto a pensione ».<br />
L'on. Baccelli, Ministro per la P. Istruzione, dichiarò: u Se<br />
la parola della <strong>legge</strong> non avesse detto altro che indennità, la questione<br />
sarebbe stata più facile ; ma dal momento che dice indennità<br />
e compensi, evidentemente intende per indennità il rimborso delle<br />
spese, per compenso Yhonorarium, il miìierval che deve esser<br />
dato al consigliere per l'opera che presta. Dopo ciò, congiungendo<br />
le disposizioni della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità con quelle della<br />
<strong>legge</strong> sul Consiglio superiore, e vedendo gli articoli che rimangono<br />
immutati, potrebbe parere, e la <strong>Camera</strong> giudicherà che<br />
siano colpiti da una ineleggibilità precedente tutti i membri della<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />
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LEGGE ELETTORALE POLITICA 387<br />
assai ben motivato, ad esprimere la opinione che i deputati, durante<br />
la Legislatura e sei mesi dopo, non possono essere eletti a<br />
membri del Consiglio superiore ^'. Inoltre Ton, Ministro chiese il<br />
parere del Consiglio di Statò, il quale confermò il precedente.<br />
Inseguito a db -si tennero come non avvenute le elezioni<br />
degli on. Bonghi, Pessina e Mancini a membri del Consiglio superiore<br />
della pubblica istruzione e Fon/Bonghi presentò un progetto<br />
di <strong>legge</strong> per dichiarare, com^ l'art. 73 dello Statuto ne dà<br />
facoltà al Parlamento, che i deputati possano essere eletti o nominati<br />
membri del Consiglio.<br />
Art. 8, Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della <strong>legge</strong><br />
elettorale 17 dicembre 1860 nella parte contraria alle disposi<br />
zioni della presente <strong>legge</strong> le quali andranno in esecuzione col-<br />
Vapertura della XIV Legislatura.<br />
+<br />
1. Abrogazione delVart, iOQ; limiti^ •<br />
2. Abrogazione degli art, 97, 103.<br />
1. L'art. 100 si può dire interamente abrogato, salvo una disposizione<br />
che può giovare ad interpretare la presente <strong>legge</strong> ed illu^<br />
mina la controversia relativa al modo di procedere al sorteggio :<br />
*i Si estrarranno •..., ove occorra, i nomi che eccedano .... non<br />
assoggettando in questo caso airestrazione se non se gli impiegati<br />
delle categorie che ancora, non vi sono state sottoposte «.<br />
3. Gli articoli 97 Q 103 sono invece pienamente abrogati.<br />
LEGGE 3 LUGLIO 1875.<br />
Art. 1. Air art. 100, comma 2" della <strong>legge</strong> elettorale 17 di<br />
cembre 1860, dopo le parole " che possono essere ammessi alla<br />
e<br />
<strong>Camera</strong> » si aggiungeranno queste altre « quand'anche appar-<br />
teìigano ad uno <strong>dei</strong> Consigli designati al n. 7 delVart, 97 ^.<br />
Art. 2. Al detto art. 100, comma 4*^, dopo le parole " le eie-<br />
zioni nuove degli impiegati saranno nulle " si aggiungerà il<br />
seguente comma:<br />
« Sara nulla parimente Velezione degli impiegati designati<br />
nelCari, 97, quando gli eletti disimpegnino^ anche temporanea<br />
mente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra<br />
quelli'contemplati dal suddetto articolo e non congiunti neces<br />
sariamente con essi ".<br />
Art. 3, Le disposizioni contenute nei precedenti articoli an<br />
dranno in vigore col principio della prossima legislatura.<br />
r<br />
1. Coordinamento della <strong>legge</strong> 3 luglio 1875 alla <strong>legge</strong> 13 maggio 1877.<br />
2. Motivi della leaae: decisioni anteriori.<br />
#
388 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
3. Proposta Bonfadini, e ragioni sulle quali si fondava.<br />
4. Come venne formulato l'art. 2.<br />
5. Eccezioni proposte e non accolte.<br />
6. Connessione di più, uffici: professore ordinario e direttore retribuito<br />
di clinica, laboratorio o museo connesso.<br />
1. Professore ordino.rio e incaricato ; prò f ord. e direttore di un museo<br />
non connesso.<br />
8. Professore ordinario e direttore retribuito di una scuola.<br />
9, Magistrato in missione retribuita al Ministero.<br />
10. Magistrato o consigliere di Stato che ha ufficio nel Tribunale sup.<br />
di guerra.<br />
1 ]. Funzionario eleggibile^ che sia m^embro della Commissione centrale<br />
per Vaccertamento <strong>dei</strong> 7^edditi di ricchezza mob. e <strong>dei</strong> fabbricati.<br />
12. Prof ord. membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.<br />
1. Queste disposizioni vogliono essere anzitutto coordinate colla<br />
nuova <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, e perciò devono essere corrette,<br />
nei loro riferimenti, nel seguente modo:<br />
Art. 1. All'art. 6 della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità 13 maggio<br />
1877, dopo le parole non potranno essere nella <strong>Camera</strong> in<br />
numero maggiore di dieci, si aggiungeranno queste altre: quand'anche<br />
appartengano ad uno <strong>dei</strong> Co?isigli designati alla let^<br />
tera t dettarti 1 della <strong>legge</strong> medesima.<br />
Art. 2. Al detto art. 6, comma ultimo, dopo le parole: le<br />
nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle^ si aggiungerà<br />
il seguente comma: {identico, sostituendo art. 1 della<br />
<strong>legge</strong> 43 maggio 1877, in luogo di art. 97).<br />
2. 1 motivi della <strong>legge</strong> si traggono anzitutto dalle decisioni<br />
che erano prevalse sino al 1875 alla <strong>Camera</strong>.<br />
Prima del 1860 la <strong>Camera</strong> riteneva che Tineleggibilità di<br />
colui che copre un impiega non compreso tra quelli eccettuati<br />
dalla regola che gli impiegati non possono sedere nel Parlamento<br />
fosse sanata dairaccumulamento di un altro impiego compatibile<br />
{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., elez. Bo, 6 aprile 1860; 4, 5, 7 aprile 1860,<br />
elez. De Maria; 9 aprile 1860, elez, Coppino; 12 maggio 1860,<br />
elez. Possenti; Ton, Bo, per esempio, era direttore del Consiglio<br />
di sanità marittima, membro del Consiglio superiore di sanità e<br />
professore ordinario all'Università di Genova, ecc.).<br />
In un'altra occasione la <strong>Camera</strong> decise pure, che non toglie<br />
la eleggibilità il concorso nella stessa persona di una qualità che<br />
la renderebbe ineleggibile, dovendosi tener conto in tal caso della<br />
qualità che più favorisce il candidato {Giunta parl.^ 29nov. 1872,<br />
Colh di Barge, elez. Chiapperò, professore ordinario alla Scuola<br />
superiore di veterinaria e incaricato dell'insegnamento della chimica<br />
nell'Università di Torino).<br />
3. <strong>La</strong> proposta di questa <strong>legge</strong> mosse dall'on. Bonfadini, il<br />
quale addusse a giustificarla le seguenti ragioni :<br />
" I funzionari e gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio<br />
dello Stato, non possono essere assunti alla rappresentanza<br />
/
LEGGE ELETTORALE POLITICA 389<br />
politica se non nelle categorie espressamente designate. In queste<br />
categorie ci sono i membri <strong>dei</strong> Consigli superiori della pubblica<br />
istruzione, di sanità, del Congresso permanente di ponti e strade<br />
e del Consiglio delle miniere, poi i professori ordinari delle regie<br />
Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono<br />
i supremi gradi accademici, poi i presidenti, i consiglieri delle<br />
Corti di cassazione e d'appello. Inoltre il numero <strong>dei</strong> funzionari<br />
dello Stato, deputati, non può oltrepassare il quinto del numero<br />
totale <strong>dei</strong> deputati (adesso la cifra di 40) ; e vi è una seconda<br />
limitazione a carico <strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori.<br />
" Ora, parrebbe a me regolare che l'interpretazione da darsi<br />
a questi due articoli combinati della <strong>legge</strong> elettorale (ed ora della<br />
<strong>legge</strong> sulle incompatibilità) sia che in nessun caso, perchè la <strong>legge</strong><br />
elettorale dice : mai, i giudici ed i professori possano eccedere<br />
l'ottavo di questo quinto, che nello stato attuale della <strong>Camera</strong><br />
sarebbe il numero 13 (adesso 10). Invece, in tre successive legislature<br />
la <strong>Camera</strong> ha deciso che la riunione delle due qualità di<br />
professore e di membro del Consiglio superiore di pubblica istru-<br />
' zione valga a far sì che a vantaggio <strong>dei</strong> professori sia considerata<br />
come non esistente la clausola speciale limitativa. E in forza di<br />
questa interpretazione, che io mi permetto di credere piuttosto<br />
benevola che giusta, la <strong>Camera</strong> ha aperto l'ingresso in quest'Aula<br />
nel 1867 a tre professori, nel 1870 a cinque, nel 1875 a dieci<br />
professori in più del numero prescritto. In questa progressione<br />
di numeri, che certamente andrà aumentando, io vedo un pericolo<br />
di abuso; ed è contro questo che sorgo, proponendo una disposizione<br />
di <strong>legge</strong> che mi pare atta ad evitarlo ».<br />
L'on. Relatore notava anzitutto come in questo modo si veniva<br />
ad aumentare il numero <strong>dei</strong> professori ammessi alla <strong>Camera</strong>.<br />
« Noi paghiamo troppo poco i professori dello Stato ed obblighiamo<br />
il paese a produrne troppi ; giacché il numero delle Università<br />
è tale che in nessun paese ha riscontro. Mentre in Francia,<br />
per esempio, non ci sono più di 400 professori, in Italia si arriva<br />
a 900 ; e mentre l'Italia li paga assai meno che la Francia, obbliga<br />
il paese a produrne assai più. Questo stato di cose è chiaro che<br />
deve influire in senso sfavorevole sulla media intellettuale del<br />
_ nostro corpo insegnante ; giacché non prevalgono le quantità che<br />
a scapito delle qualità. Ora, se noi sottrarremo alla cattedra i migliori<br />
di questi professori, giacché evidentemente sono i migliori,<br />
che saranno indicati alla scelta degli elettori, se noi li scioglieremo<br />
dal limite ristrettivo sancito dall'art. 100, noi continueremo<br />
a sfiorare quella classe benencierita <strong>dei</strong> migliori loro membri, e,<br />
sottraendoli all'insegnamento, noi obbligheremo gli alunni italiani<br />
ad accontentarsi <strong>dei</strong> meno valenti.<br />
« Oltre questa ragione, che mi pare sia principalissima, e<br />
. che certamente è stata considerata dal legislatore nello stabilire<br />
la clausola ristrettiva dell'articolo 100, altre ragioni secondarie<br />
•<br />
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390 LEGGI POIitTIOO-AMMINISTRATIVE<br />
YÌ sono. Noi, per esempio, aumentando cosi indefinitamente la<br />
cifra <strong>dei</strong>-professori deputati, ci troveremo ad un dato punto a<br />
dover iscrivere nel bilancio una somma speciale per i supplenti<br />
di questi professori, giacché il fondo iscritto finora cesserà^presto<br />
di bastare a tal uopo, se i professori deputati invece di essere 13<br />
saranno 23 come ora, o 40 come fra alcuni anni saranno il).<br />
« D'altronde un altro pericolo minaccia, secondo me, una<br />
importante istituzione dello Stato, vale a dire il Consiglio superiore<br />
di pubblica istruzione* Io credo che, continuando l'inter^<br />
pretazione data finora dalla <strong>Camera</strong> a questi articoli di <strong>legge</strong>, il<br />
Consiglio superiore di pubblica istruzione perderà presto il suo<br />
carattere di Consiglio tecnico e diverrà una specie di Consiglio<br />
parlamentare. E vedo in ciò un grave danno per la riputazione,<br />
per la competenza, per Tautorità del Consiglio superiore, il quale<br />
compie funzioni importantissime, ed è un ordigno, secondo me,<br />
necessario nel nostro sistema a qualsiasi ministro per la pubblica<br />
istruzione ; ma che appunto per ciò ha bisogno di essere trattato<br />
con grande considerazione e con un geloso sentimento d'indipendenza,<br />
affinchè non possa sorgere il sospetto e il timore che in<br />
esso prevalgano piuttosto elementi politici che elementi di special-e<br />
tecnicità.<br />
« E un'altra conseguenza dannosa viene anche dà ciò ohe i<br />
professori più frequentemente chiamati ad entrare nella <strong>Camera</strong><br />
necessariamente appartengono ad una classe speciale di scienziati,<br />
vale a dire ai dottori delle scienze politico-morali ; giacche è difficilissimo<br />
chei professori di fisica, di chimica, di storia naturale,<br />
i quali peri loro studi hanno bisogno di gabinetti, di laboratorii,<br />
di macchine e di tutti quegli istrumenti da cui la scienza moderna<br />
trae si grandi aiuti, possano abbandonare tutto ciò per venire a<br />
Roma, conservando, malgrado ciò, un posto eminente nella loro<br />
scienza; laddove coloro che si dedicano alle scienze politicomorali<br />
assai più agevolmente possono avere instabile domicilio,<br />
trovandosi dappertutto gli elementi su cui si fondano i loro studi,<br />
vale a dire i libri, l'ingegno e la meditazione* Noi dunque riempiremo<br />
la <strong>Camera</strong> di professori addetti ad una sola qualità di<br />
scienze, e riempiremo necessariamente anche il Consiglio supe*<br />
riore di questi elementi, tendendo a poco a poco ad escludere gli<br />
elementi appartenenti alle scienze positive ed esperimentali, malgrado<br />
il danno effettivo che in Italia ne Verrà,a queste scienze da<br />
siffatta duplice sproporzione.<br />
•* Queste brevi osservazioni mi bastano a giustificare la mia<br />
proposta di <strong>legge</strong> diretta a prevenire i pericoli che possono sorgere<br />
dall'interpretazione finora data alla <strong>legge</strong> elettorale; pericoli<br />
che io mi compiaccio di riconoscere non essersi finora verificati,<br />
ma che debbono essere previsti, perchè un buon legislatore non^<br />
deve badare soltanto allo stato odierno, deve badare anche all'av-*<br />
venire. Aggiungendo quelle poche parole che io ho proposto alla
lr V<br />
-j v^<br />
il.<br />
LEQGB BLETTORALB POLITICA 391<br />
<strong>legge</strong> elettorale si evita qualsiasi inconveniente e si sancisce uria<br />
giurisprudenza dalla quale là <strong>Camera</strong> in avvenire non devierà più «.<br />
4* <strong>La</strong> proposta venne accolta, ed anzi vi fu aggiunta un'altra<br />
disposizione^ che formò l'art. 2 della, <strong>legge</strong>. « Sorse da alcuni<br />
membri della Giunta il quesito se non convenisse, con un solo<br />
schema df <strong>legge</strong>, risolvere anche un altro dubbio che pure diede<br />
materia a discussioni ed interpretazioni oscillanti nelle varie. Legislature,<br />
vale a dire se un impiegato che per la qualità di un ufficio<br />
suo sarebbe ineleggibile possa diventare eleggibile cumu-^<br />
landò col primo un altro ufficio, di quelli contemplati nell'art* 97<br />
(nell'art. 1 della légge del 1877). Ragionavano essi, non sembrare<br />
equo che si esplicasse rigorosamente la <strong>legge</strong> verso quegli impiegati<br />
i quali pure disimpegnano due uffici enti*ambi qualificati per<br />
Ineleggibilità^ riservando invece pili benigno silenzio a favore di<br />
quelli che hanno dal loro duplice ufficio, rispetto ai primi, una<br />
condizione evidente d'inferiorità. E dicevano anche, doversi cogliere'<br />
questa occasione per assimilare, nei rispetti della <strong>legge</strong><br />
elettorale, l'ufficio stabile all'ufficio temporaneo, provvisorio, che<br />
nel nostro linguaggio burocratico si suole anche dire incarico<br />
0 comando; potendosi verificare eziandio su questa materia<br />
indiscrezioni ed abusi^ che per verità finora non si ebbe alcun<br />
motivo mai di notare,<br />
5. A queste ragioni fu risposto da altri « essere noto assioma<br />
di giurisprudenza, che dove sono le facoltà maggiori, ivi possano<br />
comprendersi le minori ; senlbrare illogico che ad una persona<br />
già riputata dalla <strong>legge</strong> in possesso dell'autorità morale e dell'indipendenza<br />
personale necessarie a tenere il mandato legislativo,<br />
non si possano affidare funzioni di minore importanza o responsabilità<br />
; non essere considerazioni personali, bensì motivi di servigio<br />
pubblico quelli che impongono nel primo caso una limitazione<br />
speciale nel nùmero di certi funzionari, come per servizio<br />
pubblico può darsi il caso che ad una persona già rivestita di un<br />
ufficio compatibile coll'eleggibilità si debbano affidare incarichi di<br />
minor grado. Uno <strong>dei</strong> commissari insisteva sopratutto perchè si<br />
facesse un'ectìezione pei militari chiamati a qualche direzione<br />
tecnica nei Ministeri della guerra e della marina* E appoggiava<br />
qtiesta sua opinione alle seguenti ragioni. Ciò ohe costituisce eleggibile<br />
il militare è il suo grado: raggiunto il quale^ il legislatore<br />
suppone che egli abbia la posizione indipendente necessaria ad<br />
esercitare l'ufficio di deputato. Ora^ non si saprebbe comprendere<br />
come un semplice maggiore si dovesse ritenere eleggibile, e non<br />
lo dovesse poi essere un maggior generale o meglio anche un<br />
tenente generale, solo perchè dirige uno <strong>dei</strong> più importanti uffici<br />
del Ministero. Fra l'impiegato Gìvile e l'impiegato militare c'ò<br />
questa diff^erenza essenziale, circa l'eleggibilità: che al primo essa<br />
compete per la qualità dell'ufficio, al secondo pel grado di cui è<br />
rivestito. Questo grado è il solo che nella gerarchia militare lo<br />
^
392 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />
colloca in una posizione tale, da non poter essere vulnerata per<br />
un altro ufficio accessorio, come sarebbe quello di direttore generale<br />
nei Ministeri. In faccia al ministro, un luogotenente generale<br />
anche se direttore di qualche ufficio tecnico, sarà sempre gerarchicamente<br />
in una posizione molto più elevata che un semplice<br />
maggiore, al quale pure compete Teleggibilità.<br />
. " Discusse queste ragioni, e prevalso a voto unanime, fra i<br />
membri presenti della Commissione, il principio che le cause<br />
d'ineleggibilità debbano in genere prevalere sui titoli di eleggibilità,<br />
fu invece a sola maggioranza respinta la proposta eccezione<br />
favorevole agli impiegati <strong>dei</strong> Ministeri della guerra e della<br />
marina ".<br />
6, <strong>La</strong> Giunta per l'accertamento <strong>dei</strong> deputati impiegati ha avuto<br />
parecchie occasioni di applicare le disposizioni di questa <strong>legge</strong>,<br />
specialmente dell'art. 2, e sono notevoli le risoluzioni prese in<br />
argomento.<br />
<strong>La</strong> Giunta crede che sia necessariamente congiunto con l'ufficio<br />
di professore ordinario di clinica quello retribuito di direttore<br />
della clinica stessa (Coli. Ili di Roma, elez. Baccelli; Coli,<br />
di Savigliano, elez. Sperino ; Coli, di Ozieri, elez. Umana).<br />
Crede egualmente essere congiunzione necessaria quella dell'ufficio<br />
retribuito di direttore d'un gabinetto chimico o farmaceutico<br />
con la carica di professore ordinario della scienza relativa<br />
(Coli, di Messina I, elez. Pellegrino; Coli. II di Roma, elez. Ratti).<br />
Così in un ulteriore rapporto la Giunta riconobbe che « gli<br />
onorevoli Ercolani e Curioni, l'uno professore d'istituzioni veterinarie<br />
e direttore del Museo di anatomia patologica dell'istituto<br />
veterinario di Bologna, e l'altro professore di costruzioni civili<br />
idrauliche e stradali nella regia Scuola di applicazione di Torino,<br />
sono entrambi direttori del relativo Gabinetto, l'Ercolani con la<br />
indennità di lire 1000, ed il Curioni di lire 800. Ma è parso alla<br />
Giunta che non possa dubitarsi della intima connessione che passa<br />
tra l'ufficio principale di professore di una determinata materia<br />
e quello di direttore del Gabinetto che alla materia stessa si riferisce,<br />
e quindi è stata unanimemente di avviso di essere inapplicabile<br />
il divieto della <strong>legge</strong> Bonfadini «.<br />
7. Un dubbio si presentò relativamente all'incarico retribuito di<br />
insegnare la storia comparata delle letterature neo-latine, dato<br />
ad un professore ordinario di letteratura italiana (elez. Carducci^<br />
Coli, di Imola), e per l'ufficio retribuito di direttore del museo di<br />
antichità ed egizio dato al professore ordinario di archeologia<br />
greco-latina nell'Università (Coli. II di Perugia, elez. Fabretti).<br />
Rispetto al primo degli accennati dubbi, la Giunta a maggioranza<br />
di voti opinò che il nesso logico dal quale sono stretti i molti rami<br />
della letteratura non possa portare al grado di congiunzione necessaria<br />
l'unione personale, anche opportunissima, di due cattedre<br />
della stessa Università, nelle quali si diano insegnamenti<br />
0
^<br />
lì<br />
k \<br />
-•fr<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 393<br />
diversi a studenti che possono essere diversi. Rispetto al secondo<br />
<strong>dei</strong> proposti dubbi, la Giunta venne, pure a maggioranza di voti,<br />
in una identica conclusione. Tra la direzione di un museo, principalmente<br />
egizio, il quale pttrebbe essere in una città come in<br />
un'altra, e la cattedra di archeologia greco-latina che faccia<br />
parte dell'insegnamento universitario di quella città ove accidentalmente<br />
si trova, la congiunzione sarà ragionevole, sarà utile<br />
per la scienza, attesa la suppellettile scientifica che il museo offre<br />
alle lezioni, le quali si fanno in quel locale appunto dal professore<br />
d'archeologia ; ma sarà sempre volontaria e non mai necessaria.<br />
<strong>La</strong> Giunta trova conferma di questa opinione nel fatto, che la direzione<br />
del museo torinese fu molte volte disgiunta, come molte<br />
volte congiunta alla cattedra d'archeologia. Lo stesso onor. Fabretti<br />
era già professore di archeologia, quando l'ufficio di direttore<br />
del museo restava vacante nel 1861, eppure il posto fu conferito<br />
ad un altro ; e l'on. Fabretti non l'ebbe che undici anni dopo,<br />
nel gennaio 1872. Le due elezioni vennero infatti annullate.<br />
8. In un'altra relazione (12 die. 1877) la Giunta si era pronunciata<br />
per l'eleggibilità del professore d'idraulica nella scuola<br />
superiore di applicazione, che sia anche direttore stipendiato<br />
dalla scuola medesima ; ma la <strong>Camera</strong>, dopo vivissima discussione,<br />
si attenne ad una opposta risoluzione. « <strong>La</strong> Giunta ha riconosciuto<br />
in fatto, che la scuola di applicazione istituita presso l'Università<br />
di Bologna con regio decreto del 14 gennaio 1877, n. 3648, mantenuta<br />
solo in parte a carico del bilancio dello Stato, è nel resto<br />
a carico di un consorzio universitario del quale fanno parte Provincia,<br />
Comune, aziende e collegi a tal uopo destinati e contribuenti<br />
, retto da uno statuto approvato con decreto regio del<br />
medesimo giorno 14 gennaio 1877, n. 3647. A capo di tale scuola<br />
è un direttore che presiede un Consiglio; egli viene nominato per<br />
decreto reale, ma il suo stipendio entra fra le spese assunte dal<br />
consorzio, come pure quelle del segretario, vice-segretario, ecc. Si<br />
è introdotto il costume di scegliere codesto direttore nella cerchia<br />
ristretta <strong>dei</strong> professori dell'istituto. <strong>La</strong> competenza passiva di tale<br />
spesa, consta dal ruolo organico, approvato con decreto 4 marzo<br />
1877, n. 3739.<br />
« Ciò ritenuto, la vostra Giunta ha considerato in diritto,<br />
che l'articolo 103 della <strong>legge</strong> elettorale, della cui applicazione si<br />
tratterebbe, deve venire posto in armonia con Tart. 97, il quale<br />
è la espressione della regola generale. Perciò crede che l'impiego<br />
stipendiato che fa cessare la qualità di deputato in chi lo riceve,<br />
sia unicamente quell'impiego che abbia lo stipendio sul bilancio<br />
dello Slato » (Coli, di Mirandola, elez. Razzaboni). <strong>La</strong> contraria<br />
risoluzione della <strong>Camera</strong> è anche più giusta dopo che è entrata in<br />
vigore la <strong>legge</strong> 13 maggio 1877, che allora non lo era ancora.<br />
9. Non è applicabile l'art. 2 della <strong>legge</strong> Bonfadini al magistrato<br />
che ha un incarico temporaneo al Ministero di grazia e giustizia<br />
V
394 LEaai POLITICO*-AMMINISTRATIVÈ<br />
o<br />
se anche percepisse per questo un'indennità. « Accènnavasi alla<br />
incompatibilità dell'on. Serra* perchè^ dicevasi da taluno^ aver<br />
egli prima e dopo delle elezioni generali, retto il posto retribuito<br />
di capo di gabinetto del ministro guardasigilli. Però, chiesti i<br />
debiti chiarimenti al Ministero ed alla Corte <strong>dei</strong> conti, si constatò<br />
che Tonor* Serra con decreto ministeriale del 3 dicembre 1879<br />
fu temporaneamente chiamato in missione presso il Ministero di<br />
grazia e giustizia; che con posteriore regio decreto del 1» gen^<br />
naio 1880 dalla Corte d'appello di Genova fu traslocato in quella<br />
di Firenze^ conservando l'incàrico al Ministero ; che con altro<br />
regio decreto del 2 maggio ultimo^ fu addetto temporaneamente<br />
alla Corte di cassazione di Torino, stìnza conservare la missione<br />
primitiva; che poscia con decreto Ininisteriale del 18 stesso mese<br />
di maggio, venne di nuovo addetto al Ministero esclusivamente<br />
per compiervi tali lavori iniziati prima del 2 maggio e non completati,<br />
missione che cessò definitivamente con altra disposizione<br />
ministeriale del 15 giugno di questo anno. Questa storia fedele e<br />
precisa <strong>dei</strong> movimenti deli'olior. Serra rivela, senza dubbiezza di<br />
sorta, che la sua elezione si verificò quando non aveva alcuna<br />
missione o reggenza retribuita; e, per di piii^ è parso alla Giunta<br />
che la breve missione tenuta dal 18 maggio al 15 giugno per lavori<br />
completivi occorsi^ non sia cosa che possa condurre a motivo di<br />
incompatibilità, malgrado l'indennità percepita, ai termini del<br />
regio decreto del 14 settembre 1862 (n. 840), indennità, la quale,<br />
più che altro, riveste la forma di momentaneo assegno per rivalsa<br />
di maggiori spese « (ColL di Foggia).<br />
10. Non è applicabile l'art. 2 della predetta <strong>legge</strong> al magistratoche<br />
occupa anche un ufficio retribuito al supremo Tribunale di<br />
guerra. « <strong>La</strong> Giunta, memore ohe il detto articolo colpisce gli<br />
uffizi non necessariamente congiunti^ e che l'art. 317 del Codice<br />
penale militare designa organicamente due consiglieri della'Corte<br />
d'appello a componenti del supremo Tribunale, si è subito ed<br />
unanimemente convinta della eleggibilità del Samarelli, e che<br />
perciò anch'egli abbia a far parte <strong>dei</strong> magistrati sorteggiabili*<br />
Una contraria intelligenza e risoluzione della disputa di che trattasi,<br />
avrebbe ad effetto un risultato che non potrebbe essere accolto,<br />
massime dal Parlamento, che è e che deve essere il più<br />
vigile e geloso custode delle nostre istituzioni, la facoltà cioè del<br />
potere esecutivo di rendere ineleggibili quéi consiglieri di Corte<br />
d'appello che non gli piacesse divedere alla <strong>Camera</strong> elettiva «*<br />
<strong>La</strong> stessa risoluzione fu presa relativamente ad un consi-^<br />
gliere di Stato, membro del Tribunale supremo di guerra (Coli.<br />
di Porto Maurizio, elez* Celesia),<br />
11. Fu pure ritenuto inapplicabile la <strong>legge</strong> Bonfadini ad un consigliere<br />
di Stato membro della Cotìirnissione centrale per l'accertamento<br />
<strong>dei</strong> redditi di ricchezza mobile e <strong>dei</strong> fabbricati. ** Non vi è<br />
<strong>legge</strong> 0 regolamento che assegni indennità o retribuzione alla Com-<br />
y<br />
e
^ l'<br />
LEGOE ELETTORALE POLITIOA 895<br />
missione centrale. Invece^ secondo afferma Tonorevolé ministrò<br />
delle finanze, è solito prelevarsi dal fondo che l'art. 31 del regolamento<br />
del 24 agosto 1877, n. 4022, serie 2% assegna alle Commissioni<br />
provinciali una somma per attribuirsi a retribuzione <strong>dei</strong> com^<br />
ponenti della centrale. Ora occorre molto poco per assodare che<br />
codesta Commissione per se" stessa non pesa sul bilancio dello<br />
Stato, avvegnaché alla medesima, non si sa cori quali facoltà si<br />
concède una somma che non le è punto dovuta, e che se pure non<br />
si desse, non tornerebbe a benefizio del bilancio dello Stato, ma<br />
aumenterebbe la cifra di riparto che regolarmente spetta ai membri<br />
delle Commissioni provinciali di appello. In altri termini, il precetto<br />
della Commissione centrale torna a danno delle Commissioni<br />
provinciali, e non già di alcuno <strong>dei</strong> bilanci cui sì riferiscono gli<br />
articoli 1 e 2 della <strong>legge</strong> del 1877 ^.<br />
'- 13* I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione,<br />
prima della sua riforma, vennero ritenuti eleggibili se anche l'ufciò<br />
fosse concesso a quello di professore ordinario nel limite del<br />
numero di 10. <strong>La</strong> Giunta riconobbe che trattavasi di due uffizi<br />
ugualmente compatibili, e non esitò a convalidare le elezioni in<br />
cui si verificava questo cumulo (Collegio di Arezzo^ elez. Villari ;<br />
Collegio I di Verona, ele^. Messedaglia).<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari sollevò una questione<br />
di competenza fra la Giunta per le elezioni e la Giunta per<br />
raccertamento degli impiegati rispetto alla verifica <strong>dei</strong> poteri.<br />
Siffatta questione di competenza si esamina nell'appendice dedicata<br />
appunto alla verifica delle elezioni, dove si parla della Giunta<br />
alla quale è affidato questo incarico.<br />
ART. 82. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa<br />
è assimilato a quello in attività.<br />
fun<br />
2. Distinzione ammessa colla <strong>legge</strong> del 1848.<br />
3. Nessuna distinzione è ammessa nella presente.<br />
4. Gli impiegati a riposo sono eleggibili.<br />
1. Secondo la <strong>legge</strong> 11 ottobre 1863 gli impiegati fuori del<br />
servizio attivò possono essere collocati in disponibilità od in<br />
aspettativa. Sono collocati in disponibilità per soppressione d'ufficio<br />
0 per riduzione di ruoli orgànici, e in aspettativa per causa<br />
d'infermità o per motivi di famiglia.<br />
<strong>La</strong> disponibilità non può durare più di due anni, ed alla<br />
medesima va unito un assegno non maggiore della metà né minore<br />
<strong>dei</strong> terzo dello stipendio; lo stesso assegno è unito all'aspettativa<br />
per motivi di salute, la quale dura finché dura la causa, ma non<br />
può mai eccedere due anni. L^aspéttativà per motivi di famiglia<br />
non può mai eccedere un anno e si concede senza alcun assegno.<br />
3t Sotto l'impero della <strong>legge</strong> del 1848, identica a quella del
396 LEGOI POUTICO-AMMmiSTRATIVE<br />
1860 e alla presente per quanto riguarda questa assimilazione, si<br />
era deciso che essa doveva trovare applicazione solo nel caso in<br />
cui per l'aspettativa compete all'impiegato una retribuzione dallo<br />
Stato. Ma se non percepiva alcun assegno o stipendio, sia per<br />
avervi rinunciato, sia per altra ragione, si riteneva eleggibile<br />
(<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep., ColL di Garlasco, 3 febb. 1850, elez. Fagnani;<br />
Coli- di Ivrea, 14 dicembre 1850, elez. Bellono; Coli, di Biella,<br />
14 genn. 1854, elez. Arnulfo ; Coli, di Modena I, P giugno 1860,<br />
elez. Malmusi; Coli, di Valenza, 5 sett. 1860, elez. Boggio; Coli,<br />
di Trapani, 4 ottobre 1860, elez. N. Fabrizi, ecc.).<br />
3. Secondo la nuova <strong>legge</strong> questa distinzione non può essere<br />
ammessa. Non si fa alcuna differenza, per quanto riguarda lo<br />
stipendio, per gli impiegati in attività, e poiché quelli in aspettativa<br />
sono loro appieno assimilati, non si può accogliere anche<br />
a loro riguardo alcuna distinzione. Quindi sono ineleggibili i funzionari<br />
esclusi dalla <strong>legge</strong>, anche se trovansi in aspettativa per<br />
motivi di famiglia, per soppressione di ufficio, e sebbene abbiano<br />
volontariamente rinunciato allo stipendio durante l'aspettativa.<br />
<strong>La</strong> loro dipendenza dal potere esecutivo, che è la ragione principale<br />
dell'esclusione, rimane sino a che essi conservano la loro<br />
qualità di impiegati e non hanno liquidata la pensione di riposo.<br />
4. Nel novero degli impiegati non possono essere compresi in<br />
verun modo coloro che godano di una pensione di riposo. Più volte<br />
è avvenuto che impiegati esclusi a sorte dalla <strong>Camera</strong>, liquidata<br />
la loro pensione di riposo e rieletti vi furono ammessi senza alcuna<br />
osservazione (1877, Coli, di Conegliano, elez. Bonghi; Coli.<br />
di Avigliana, elez. Berti Domenico; Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. De<br />
Sanctis, ecc. ecc.).<br />
Per determinare la eleggibilità non si può tener conto del<br />
tempo dal quale all'impiegato posto in stato di riposo decorre la<br />
giubilazione; occorre invece aver riguardo al giorno in cui fu<br />
sottoscritto il decreto reale che accordava all'impiegato medesimo<br />
la giubilazione {Giunta parlam.^ ColL III di Venezia, 18 giugno<br />
1874, elez. Minich).<br />
ART. 83. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura<br />
d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne<br />
fanno le veci e i membri <strong>dei</strong> Capitoli.<br />
1. Motivi di questa esclusione.<br />
2. Legislazione coraparata.<br />
'3. Che cosa s'intenda per cw^a d'anime e giw^dizione ecclesiastica.<br />
4. Ministri del culto ineleggibili per questo motivo.<br />
5. Memhri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate.<br />
6. Memhri delle chiese ricettizie.<br />
7. Altri ministri del culto eleggibili.<br />
8. Cenni stoìHci sulla legislazione italiana.
\ -<br />
•i*-t<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 397<br />
9. <strong>La</strong> Cadmerà dichiara ineleggibili tutti i ministri del culto.<br />
10. Limitazioni introdotte dal Senato.<br />
1. Siccome i ministri del Vangelo sono consacrati dalla loro<br />
professione al servizio di Dio ed alla cura delle anime e non debbono<br />
essere sviati dagli importanti doveri che questi uffizi loro<br />
impongono nessun ministro del Vangelo, né alcun predicatore<br />
pubblico, a qualunque comunione appartenga, sarà eleggibile a<br />
governatore, luogotenente, senatore, rappresentante, finché esercita<br />
funzioni ecclesiastiche, né due anni dopo averle lasciate ^.<br />
Questo articolo della Costituzione della Carolina meridionale<br />
(art. 21), mostra come sia principalmente una ragione d'alto<br />
rispetto, che induce ad escludere i ministri del culto da tutte le<br />
funzioni politiche. Sebbene i ministri del culto non si possano<br />
dire dovunque, come nel Belgio, ufficiali dello Stato, e quasi<br />
^ somministratori di pubbliche preghiere «, è evidente la necessità<br />
che essi rimangano sempre in una regione serena e imparziale.<br />
V'è però chi avverte, che a questo modo si limita la libertà <strong>dei</strong><br />
cittadini, si priva del diritto di eleggibilità una classe intera di<br />
essi, si offende il principio della eguaglianza di tutti in faccia alla<br />
<strong>legge</strong>, si vien meno al principio della separazione della Chiesa dallo<br />
Stato, il quale esige che questo consideri nel sacerdote nient'altro<br />
che il cittadino, per non riconoscergli né privilegi, né diminuzioni<br />
di capacità. Tutto questo è vero; mala <strong>legge</strong>, in molti altri casi,<br />
limita la libertà <strong>dei</strong> cittadini e d'altronde Tincompatibilità dai<br />
ministri del culto è sancita specialmente negli Stati dove Stato e<br />
Chiesa sono separati, e lo è più severamente dove é piii vivo il<br />
sentimento religioso. Il sacerdote non può mescolarsi alle battaglie<br />
della vita politica senza nuocere alla propria influenza, senza<br />
suscitare odii, rancori, diffidenze e sospetti, che gli scemano<br />
rispetto. Inoltre dispone di un'influenza talvolta grande, e che<br />
non può essere adoperata per fini politici senza grave danno e<br />
perturbazione non solo della Chiesa, ma più della società civile e<br />
dello Stato.<br />
2.1 ministri del culto sono assolutamente incompatibili coll'ufficio<br />
di deputato negli Stati Uniti, nella Svizzera, nel Belgio, in<br />
Inghilterra ed in molti altri Stati. Nel Belgio sono esclusi non<br />
tanto come ministri del culto, ma come funzionari ; l'esclusione<br />
non colpisce, infatti, i ministri <strong>dei</strong> culti non salariati dallo Stato.<br />
In Inghilterra, per un atto dell'anno 41 di Giorgio III, gli ecclesiastici<br />
sono cosi incompatibili, che se dcuno entrasse nella <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> Comuni, dovrebbe pagare una multa di 500 Is. per<br />
giorno di seduta, pagabili al denunciante.<br />
I ministri del culto sono invece ammessi a sedere alla <strong>Camera</strong>,<br />
senza alcuna restrizione, in Francia, in Germania, in Austria<br />
ed in qualche altro Stato.<br />
3. Secondo il Concilio di Trento, Sess. XXIII, ha cura d'anime<br />
il sacerdote cui è affidato l'ufficio di predicare la divina parola.
398 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATiVÈ<br />
di conferire i sacramenti del battesimo, eucaristia, estrema<br />
unzione agl'infermi e d'impartire la benedizione nuziale : cum<br />
praecepto divino ^nandaliim sit omnibus, quibus animarum<br />
cura eommissa est, oves siias agnoscere, prò his sacrificium<br />
offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum admiìiistraiione,<br />
ac bonorum omnium 02:)erum eocemplo pascere, pauperum,<br />
aliarumque miserabilium personarum curam paternam<br />
gerere, et in caetera munerapasioralia incumbere. Consentaneo<br />
all'indole <strong>dei</strong>rufficio è l'obbligo della residenza, onde fu prescritto,<br />
che i parroci, personalem in sua ecclesia vel dioecesi residen^<br />
tiam, ubi injuncto sihi officio defungi teneantur ncque abesse<br />
possint, salvo per legittimi gravi motivi e nelle forme espressamente<br />
stabilite.<br />
<strong>La</strong> giurisdizione ecclesiastica èqueirautorità che compete ai<br />
ministri della Chiesa, di reggere e governare i battezzati in ordine<br />
alla vita futura; essa risiede soltanto in quelle persone, che per<br />
vie canoniche e dalla Chiesa approvate ricevettero il potere di<br />
reggere i fedeli. Gli ecclesiastici che compiono soltanto alcune<br />
attribuzioni della cura d'anime a non hanno giurisdizione propria<br />
0 delegata, non si può dire che abbiano vera giurisdizione ecclesiastica,<br />
come non Thanno quelli che ascoltano soltanto la confessione<br />
e coadiuvano coloro che veramente la possiedono nella<br />
cura delle anime (Corte d'appello di Casale, 21 ottobre 1863; id.<br />
di Torino, 27 maggio 1860; id. di Genova, 18 maggio 1860 ; id.<br />
di Napoli, 13 dicembre 1869).<br />
4. Hanno cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica propriamente<br />
detta i parroci, perchè hanno l'obbligo della residenza,<br />
della celebrazione della messa, della predicazione e dell'amministrazione<br />
<strong>dei</strong> sacramenti. Hanno cura d'anime e giurisdizione<br />
delegata quei sacerdoti che sono, giusta le leggi canoniche, eletti<br />
dai parroci per aiutarli nel loro ministero, surrogarli se assenti<br />
ó impediti in tutti gli uffizi del ministero stesso, con approvazione<br />
del véscovo, il quale deve riconoscere negli eletti cognizioni sufficienti<br />
per la predicazione, la confessione e gli altri uffizi, al pari<br />
di quelli che hanno cura d'anime propriamente detta.<br />
I vescovi sono ineleggibili, sebbene, secondo l'art. 33 dello<br />
Statuto possano essere nominati senatori. Vi sono alcuni canonisti<br />
i quali ritengono che i vescovi non abbiano cura d'anime<br />
vera e propria, mentre altri sostengono che la giurisdizione <strong>dei</strong><br />
parroci non è che una delegazione loro fatta, tanto che nei primi<br />
secoli della Chiesa non vi erano parroci. Ma è indubitato che i<br />
vescovi hanno giurisdizione ecclesiastica con obbligo di residenza.<br />
5. I membri <strong>dei</strong> Capitoli non soppressi sono assolutamente<br />
esclusi. Capitolo o collegio
li<br />
''_ F<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 399<br />
appartenenti ad un ente morale che ha cessato di esistere, tengono<br />
ancora gli obblighi inerenti alla corporazione ed agli individui, e<br />
percepiscono un'annua somma corrispondente alla rendita netta<br />
<strong>dei</strong> beni già spettanti al Capitolo per cui fanno ancora parte di<br />
questo ente, così nei riguardi civili che negli ecclesiastici, e per<br />
conseguenza sono ineleggibili (Cfr, Riv, amm., 1861, p. 603).<br />
Non mancano però opinioni le quali reputano che i membri<br />
delle collegiate soppresse siano eleggibili. Soppressa l'esistenza<br />
giuridica di quelle corporazioni non si comprende più come i<br />
sacerdoti che ne facevano parte siano ineleggibili, dal momento<br />
che è cessata la causa della incompatibilità. Se questo non fosse,<br />
bisognerebbe confessare che la soppressione di questi enti ecclesiastici<br />
sia stata reale ed efficace per negare agli individui i diritti<br />
derivanti dalla personalità giuridica della corporazione alla quale<br />
appartenevano ; ma non si debba ritenere tale quando si tratta di<br />
quelle incapacità o di quei limiti alla libertà che gli individui pativano<br />
come membri della corporazione. Si aggiunge, che se i frati<br />
hanno riacquistata la pienezza <strong>dei</strong> loro diritti civili e politici, non<br />
vi è ragione per negarla ai membri delle collegiate disciolte (Cass.<br />
di Roma, 23 marzo 1880).<br />
Gli altri ecclesiastici sono eleggibili, e lo è per conseguenza<br />
il sacerdote investito di una cappellania, quantunque con obbligo<br />
di coadiuvare il parroco, se non ha obbligo o diritto a tutti indistintamente<br />
gli uffizi della cura d'anime e se all'esercizio delle sue<br />
funzioni non è necessaria alcuna delegazione, ma una semplice<br />
licenza del parroco, per cui egli non sia nel senso canonico e legale<br />
un vero vice-parroco (Corte d'appello di Venezia, 9 die. 1870;<br />
id. di Torino, 16 nov. 1877; id. di Genova, 19 ott. 1880).<br />
6. Rispetto ai membri delle chiese ricettizie, che dopo la soppressione<br />
di queste sono divenuti semplici sacerdoti, mentre la<br />
cura d'anime ch'era loro affidata è rimasta esclusiva ed indivisibile<br />
giurisdizione e delegazione del parroco, si fece questione se<br />
anche per questi perduri la ineleggibilità. Si chiamano ricettizie<br />
le chiese il cui governo, insieme alla partecipazione alle tempo*<br />
ralità, appartiene ai preti naturali od originari di una terra, luogo<br />
o città, 0 che siano discendenti da un certo e determinato ceto di<br />
persone o famiglie, senza istituzione o ingerenza alcuna sia della<br />
Curia romana che dell'Ordinario del luogo. Si dicono anche chiese<br />
patrimoniali o matrici, quasi madri di quei ministri del culto i<br />
quali acquistando per natura e non per fatto il governo e la partecipazione,<br />
diventano i figli patrimoniali delle chiese del luogo<br />
ove nacquero, si che li ricevono nel loro seno, donde appunto<br />
trassero l'appellativo di ricettive o ricettizie.<br />
A seconda che vi primeggia l'elemento del luogo o l'elemento<br />
della famiglia, si distinguono in ricettizie civiche ed in<br />
ricettizie famigliari; in innumerate e numerate, a seconda che<br />
ammettono al loro servigio e partecipazione tutti i figli patrimo-<br />
400 LEGGI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />
niali senza prestabilirne il numero, o che non potendosi eccedere<br />
un determinato numero di partecipanti, consentono a l'uno si ammetta<br />
in mancanza dell'altro, dando la preferenza a quello che<br />
prima fosse asceso al sacerdozio (Cfr. TIEPOLO, Leggi ecclesiasi.^<br />
pag. 185). Coloro che erano membri delle chiese ricettizie soppresse<br />
eleggibili, perchè non possono considerarsi come membri<br />
<strong>dei</strong> Capitoli, una chiesa ricettizia non essendo un Capitolo ne<br />
potendosi dare un'interpretazione estensiva alle disposizioni limitative<br />
della eleggibilità. Infatti la Corte di cassazione di Roma<br />
dichiarò che sono eleggibili i sacerdoti delle chiese ricettizie soppresse,<br />
che non abbiano giurisdizione, ne cura d'anime (5 aprile<br />
1880, Riv. amm. 1880, 269; 9 marzo 1881, Foro amministrativo,<br />
6% 1, 579).<br />
7. Vennero ritenuti eleggibili i preti della congregazione della<br />
Missione, escluso però il superiore, che ha relativamente all'ordine,<br />
le funzioni di un parroco. Può trovare ancora applicazione<br />
un parere lungamente motivato che interpretò l'articolo 22 della<br />
<strong>legge</strong> com. e prov. 23 ottobre 1859, identico al citato articolo<br />
della <strong>legge</strong> elettorale politica, in senso favorevole ai direttori spirituali<br />
<strong>dei</strong> licei, ginnasi, collegi, conservatorii e convitti, ritenuti<br />
eleggibili (BELLONO, ivi, pag. 152-155).<br />
8. L'art, 98, comma 5 della <strong>legge</strong> 17 marzo 1848 dichiarava<br />
non eleggibili « gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione<br />
con obbligo di residenza «. Questa disposizione diede luogo<br />
a dibattimenti vivissimi ed a varie interpretazioni. Applicandolo<br />
solo agli ecclesiastici che hanno cura d'anime attuale o giurisdizione<br />
individuale con obbligo di residenza, furono tenuti per eleggibili<br />
i canonici. Poi, non riputando sufficiente la distinzione fra<br />
la giurisdizione individuale e la collettiva, ma pur sempre abituale,<br />
che i canonici hanno, si tennero per non eleggibili {Cam.<br />
<strong>dei</strong> dep., 5, 6, 8, 13, 14 gennaio 1858).<br />
Allo scopo « di far scomparire dall'arena politica questi<br />
dibattimenti irritanti, che con scapito della religione scemavano<br />
nelle coscienze il rispetto dovuto al carattere delle persone che<br />
ne erano, comechè involontariamente, la causa o l'oggetto, alle<br />
incompatibilità che erano nella <strong>legge</strong> suddetta stabilite tra certi<br />
uffizi ecclesiastici e le funzioni parlamentari si aggiunsero tutte<br />
quelle che la giurisprudenza della <strong>Camera</strong> in esplicazione della<br />
<strong>legge</strong> stessa aveva stabilite. Cosi sono ineleggibili gli ecclesiastici<br />
aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, e<br />
quelli che ne fanno le veci, i membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate.<br />
Questa locuzione toglie, o quanto meno rende molto più<br />
difficili i dubbi, giacché rimangono ineleggibili tutti gli ecclesiastici<br />
che hanno cura d'anime e giurisdizione con obbligo di residenza,<br />
e così i vescovi, i vicari generali, gli arcipreti, i parroci,<br />
tutti i membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate abbiano o non abbiano<br />
cura d'anime attuale o giurisdizione individuale con obbligo di
I<br />
'lì-<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 401<br />
residenza, tutti coloro che ne fanno le veci, e cosi gli economi<br />
parrocchiali, i proparroci, vice-parroci, vice-curati » (BELLONO,<br />
Manuale, pag. 150-152).<br />
9. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, nella discussione della <strong>legge</strong> 13 maggio 1877,<br />
aveva dichiarati ineleggibili tutti i ministri del culto senza alcuna<br />
eccezione, e le ragioni svolte specialmente dagli on. Pierantoni,<br />
Fazio, ecc., avevano lasciato appena qualche dubbio negli animi.<br />
Si consideravano appunto gli esempi delle altre legislazioni, il<br />
piccolo numero di persone colpite mentre la maggior parte <strong>dei</strong><br />
ministri del culto lo erano già anche dalla <strong>legge</strong> precedente. Inoltre<br />
si avverti l'opportunità giuridica di evitare le controversie<br />
sull'interpretazione della <strong>legge</strong>. Così fu adottata una misura<br />
generale, semplice e chiara, che escluse tutti i ministri <strong>dei</strong> culti<br />
dall'ufficio di deputato.<br />
10. Venuta tale disposizione innanzi al Senato venne respinta<br />
dall'Ufficio centrale, e rimase così nella <strong>legge</strong> la stessa disposizione<br />
della <strong>legge</strong> precedente. Ecco le ragioni addotte dal Relatore :<br />
« In forza di tale disposizione un riguardevole numero di cittadini<br />
si vedrebbe escluso dalla <strong>Camera</strong> elettiva pel solo fatto del ceto a<br />
cui appartiene. Ora, è noto che parecchi tra loro, o siano addetti<br />
al culto cattolico o ad altri culti, esercitano offici punto incompatibili<br />
con quello di deputato, e non sono posti in tali condizioni<br />
da far nascere timore che la loro elezione possa aver luogo per<br />
istudio di parti, o la loro attitudine nella <strong>Camera</strong> essere subordinata<br />
alla cura e difesa di particolari interessi. Perciò fu opinato,<br />
che la generale esclusione <strong>dei</strong> ministri del culto contrastasse con<br />
quel principio di libertà che domina in tutte le nostre istituzioni,<br />
e non trovasse ragione in alcuna considerazione d'ordine speciale,<br />
tenuto conto altresì del numero scarsissimo d'essi ministri che<br />
dal 1860 ad oggi entrò nella <strong>Camera</strong>. Quel comma adunque vorrà<br />
essere cancellato, e rimarrà inteso che sia mantenuto in osservanza<br />
l'articplo 98 delia vigente <strong>legge</strong> elettorale che non parla di ministri<br />
del culto in genere, ma solo determina non eleggibili ^ gli<br />
ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza,<br />
quelli che ne fanno le veci e i membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle<br />
Collegiate", i quali tutti esercitano offici incompatibili con quello<br />
di Deputato, e possono appunto, per la natura di cotesti offici, ingenerare-il<br />
sospetto 0 che siano per accattarsi in modo indebito il<br />
suffragio degli elettori o che si trovino, comechessia, vincolati<br />
nell'adempiere al mandato di rappresentanti della nazione. Ne<br />
per tale mantenimento è mestieri di alcuna espressa dichiarazione,<br />
dappoiché il detto articolo 98 non fu compreso tra quelli della<br />
<strong>legge</strong> del 1860, che sono abrogati neirarticolo 8 di questo disegno<br />
di <strong>legge</strong>, quasi a buon presagio del temperato partito, che<br />
nel proposito si sarebbe definitivamente adottato » {Relaz. MAURI,<br />
pag. 3).<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1« — Voi. IV. 26
402 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
ART. 84. Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare<br />
alla <strong>Camera</strong>, fra otto giorni dopoché essa ne abbia riconosciute<br />
valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di<br />
esercitare la rappresentanza.<br />
In difetto di opzione entro questo termine, la <strong>Camera</strong><br />
procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio<br />
che deve e<strong>legge</strong>re un nuovo deputato.<br />
1. Quando il deputato debba fare la sua dichiarazione.<br />
2, Come si procede alla designazione per sorteggio.<br />
1. Il deputato non è tenuto a fare la sua dichiarazione fino a<br />
che la <strong>Camera</strong> non abbia convalidate le elezioni di tutti i collegi<br />
nei quali è stato eletto.<br />
Gli otto giorni decorrono appunto da quello nel quale la<br />
<strong>Camera</strong> ha convalidata l'elezione di tutti questi collegi.<br />
2. L'estrazione a sorte si fa dalla <strong>Camera</strong>, mettendo nell'urna<br />
il nome <strong>dei</strong> collegi nei quali il deputato è stato eletto. I collegi<br />
estratti vengono immediatamente dichiarati vacanti, ed il deputato<br />
viene proclamato rappresentante dell'ultimo collegio che rimane<br />
nell'urna.<br />
ART. 85. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati ha essa sola il diritto di<br />
ricevere le dimissioni <strong>dei</strong> propri membri.<br />
L Sino a quando il deputato conserva la sua qualità.<br />
2. Dimissioni di deputati.<br />
!• Il deputato conserva la sua qualità sino a che la <strong>Camera</strong> non<br />
ne ha ricevute le dimissioni.<br />
2. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, per una consuetudine che non può certo essere<br />
lodata e non fa molto onore al nostro carattere politico, à meno<br />
non vi siano gravi motivi di indegnità sui quali sembri conveniente<br />
di passare in silenzio, non accetta mai la dimissione <strong>dei</strong> propri<br />
membri quando è offerta per la prima volta, ma accorda loro un<br />
congedo. Se però la dimissione viene offerta dopo breve tempo<br />
per la seconda volta, la <strong>Camera</strong> le accetta ed il collegio viene<br />
dichiarato vacante*
«i<br />
i'<br />
LEGGE ELETTOEALE POLITICA 403<br />
TITOLO V.<br />
Di^iposizioni generali e penali.<br />
ART. 86. Oltre i casi nei quali la <strong>legge</strong> fa derivare da condanne<br />
penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale<br />
pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità<br />
di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il<br />
riconoscimento :<br />
1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la<br />
riabilitazione;<br />
""1° I condannati a pene correzionali per reati di furto,<br />
ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione<br />
indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni altra specie e sotto<br />
qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso,<br />
falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon<br />
costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo<br />
847 del Codice di procedura penale.<br />
ART. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e<br />
di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di<br />
1<br />
oziosità, vagabondageio e mendicità.<br />
Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.<br />
ART. 88. Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:<br />
I commercianti falliti, finché dura Io stato di fallimento;<br />
Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione<br />
per infermità dì mente;<br />
Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carità, e coloro<br />
che sono abitualmente a carico degli^ Istituti di pubblica beneficenza<br />
e delle Congregazioni di carità.<br />
1. Se la <strong>legge</strong> elettorale dedha occuparsi anche <strong>dei</strong> reati.<br />
2. Gli incapaci per ragioni di moralità secondo le leggi e la giurisprudenza<br />
precedenti.<br />
3. / varii progetti di <strong>legge</strong> e le loro disposizioni.<br />
4. Gli incapaci per indegnità; legislazione comparata; lacuna della<br />
legislazione precedente.<br />
5. Ragione delle nuove proposte in generale.<br />
6. Esclusione de' condannati per reati politici.<br />
7. E <strong>dei</strong> riabilitati.<br />
furtivi<br />
di fiducia, calunnia.
404 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
9. Motivi per cui venne accolta.<br />
10. Emendamenti del Senato del Regno.<br />
11. Non si accetta Vesclusione <strong>dei</strong> reati politici.<br />
12. Pene criminali^ pene correzionali.<br />
13. Proposta Bortolucci di aggiungere agli incapaci altri inabilitati<br />
speciali e gli ammoniti.<br />
14. <strong>La</strong> prima viene respinta.<br />
15. Argomenti coi quali si è combattuta alla <strong>Camera</strong> anche l'esclusione<br />
degli amm^oniti.<br />
16. Dichiarazioni fatte a nome della Commissione sull'art. 87.<br />
17. Motivi e portata delle esclusioni in esso sancite.<br />
18. Emendamenti introdotti nel Senato.<br />
19. <strong>La</strong> questione degli am^moniti.<br />
20. Parere del Consiglio di Stato per l'esclusione degli ammoniti dal<br />
diritto di elettori e di eleggibili.<br />
21. Critica di questo parere; non è conforme alle intenzioni del legislatore,<br />
22. L'ammonizione è vera pena nel Codice penale^ ma nella <strong>legge</strong> di<br />
P. S. è semplice provvedimento amministrativo.<br />
23. Non si può applicare alla <strong>legge</strong> elettorale politica la giurisprudenza<br />
accolta in proposito per le elezioni amministrative.<br />
24. Inconvenienti politici di questo parere ; conclusione.<br />
25. Durata dell'incapacità elettorale.<br />
26. Dubbi sugli effetti della riabilitazione.<br />
27. Difficoltà di conoscere chi abbia perduto i diritti elettorali per<br />
causa penale.<br />
28. Gli attestati penali; loro trasmissione; circolare del Ministero di<br />
grazia e giustizia in argomento. •<br />
29. Conseguenze del fallimento nei rapporti del diritto elettorale.<br />
30. Modificazioni e conclusioni accolte dal Senato.<br />
31. Il fallito non riacquista il diritto elettorale se anche le operazioni<br />
del fallimento cessarono per mancanza di attivo.<br />
32. I sussidiati dalla pubblica beneficenza.<br />
1, Può nascere anzitutto, quasi in via pregiudiziale, il dubbio<br />
se queste disposizioni trovino posto conveniente nella <strong>legge</strong> elettorale,<br />
o non debbano essere lasciate piuttosto al Codice penale.<br />
Le ragioni prò e contro vennero accennate dal senatore Manfredi,<br />
nella tornata del 19 dicen^bre 1881. « Il mio concetto primo in<br />
un sistema di suffragio popolare, circa le sanzioni penali, era che<br />
non si dovesse iscrivere nella <strong>legge</strong> elettorale ninna esclusione,<br />
neppure per effetto di condanne; inquantochè, essendo fra le<br />
pene del Codice penale, fra le criminali, Tinterdizione <strong>dei</strong> pubblici<br />
uffici, che importa la perdita dell'elettorato, e fra le correzionali<br />
la sospensione dell'esercizio dello stesso diritto, mi pareva<br />
compito più proprio del Codice penale fissare, in ogni specie di<br />
reati, quando la condanna dovesse importare l'indegnità politica.<br />
E mi pareva anche che si dovesse evitare Tinconveniente dell'alternativa,<br />
0 di fare nella <strong>legge</strong> elettorale una lunga rassegna di<br />
reati, ovvero di abbracciarne troppo larghe categorie col pericolo<br />
di colpire reati non tutti infamanti, o non interamente odiosi
ei<br />
'i-A-.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 405<br />
Facendo conseguire a tutte le condanne criminali la perdita <strong>dei</strong><br />
diritti politici, ed in ispecie dell'elettorato, si viene forse a far<br />
cadere questa pena accessoria sovra alcuni fatti che non sono del<br />
tutto tali da produrre indegnità. Così, passando sul terreno delle<br />
condanne correzionali, e dovendo far pure una specificazione, si<br />
cade alTopposto nel non potere indicare completamente, senza<br />
una troppo lunga rassegna, tutti i fatti che sarebbero meritevoli<br />
di portare la perdita dell'esercizio dell'elettorato.<br />
« Ma d'altra parte, essendosi riconosciuto che il Codice penale<br />
è imperfetto in tutto ciò che tiene alla protezione del diritto<br />
politico, io ho consentito coU'Ufficio centrale nel sistema del progetto,<br />
che nella stessa <strong>legge</strong> elettorale prefìgge quando la perdita<br />
dell'esercizio dell'elettorato, <strong>dei</strong> diritto politico, debba conseguire<br />
alla condanna » {Senato del Regno, Discussioni, pag. 2236).<br />
Giova inoltre osservare, che il progetto del nuovo Codice<br />
penale, nel quale si sono scritte alcune delle disposizioni accolte<br />
adesso nella <strong>legge</strong> elettorale, non potrà essere approvato cosi<br />
presto, come sarebbe nel desiderio universale, ed è perciò opportuno<br />
che le disposizioni relative ai reati elettorali siano accolte<br />
sin d'ora in una <strong>legge</strong> speciale, dove può esser tenuto conto del<br />
carattere politico di questi reati.<br />
2. L'art. 104 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 era meno rigoroso,<br />
e completo. » Non possono essere né elettori, né eleggibili, né<br />
esercitare i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali,<br />
coloro che sono in istato di fallimento dichiarato e d'interdizione<br />
giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione <strong>dei</strong> beni, finché non<br />
abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori; coloro che furono<br />
condannati per furto, truflfa od attentato ai costumi '». Questa<br />
disposizione era identica a quella della <strong>legge</strong> elettorale del 1848.<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> aveva poi ritenuto che non fossero elettori né<br />
eleggibili quelli che si trovano in stato di fallimento dichiarato,<br />
sebbene questo sia avvenuto all'estero, « perchè chi è fallito in<br />
un luogo è fallito per tutta la superficie della terra » {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
dep., 13 maggio 1848, elez. Caccia).<br />
Si era pure ritenuto che il giudizio e l'atto di espropriazione<br />
forzata di tutti i beni non possano, per gli effetti politici, essere<br />
pareggiati alla cessione <strong>dei</strong> beni.<br />
Sotto la generica locuzione di condannati per furto si erano<br />
compresi anche i condannati per furto di campagna, in quanto<br />
sebbene a termini degli articoli 94, 95, 142 della <strong>legge</strong> 13 novembre<br />
1859 fosse una semplice pena di polizia, tuttavia la <strong>legge</strong><br />
elettorale non avendo fatta alcuna distinzione tra le varie specie<br />
di furto, si doveva badare alla denominazione del reato, non alla<br />
misura della pena,<br />
3. Il progetto di <strong>legge</strong> Nicotera si limitava ad aggiungere agli<br />
altri esclusi del diritto di elettorato e di eleggibilità i condannati<br />
per falso.
406 LEGGI POLITI0O-AMMINISTRA.TIVE<br />
Il progetto Zanardelli-Depretis nel 1879 conteneva le seguenti<br />
disposizioni, che furono integralmente accolte dalla Commissione<br />
che ebbe a relatore Ton. Brin. « Non possono essere ne<br />
elettori, né eleggibili, né esercitare il diritto elettorale : V Coloro<br />
che furono condannati a pene criminali; 2^ Coloro che furono condannati<br />
a pene correzionali per falso, furto, truffa, appropriazione<br />
indebita, e qualunque specie di frode, o per reati contro il buon<br />
costume; 3° Coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, di<br />
interdizione giudiziaria o di inabilitazione per infermità di mente ;<br />
4® Coloro che sono privati del diritto elettorale per speciale disposizione<br />
di <strong>legge</strong> e per il tempo in essa prescritto ".<br />
Alla Commissione che ebbe a relatore Ton. .Zanardelli si<br />
debbono gran parte delle disposizioni accolte nella <strong>legge</strong>. Nell'articolo<br />
86 si proponeva di escludere i condannati a pene criminali<br />
per reati politici ; il n. 2 dell'articolo stesso' era meno precìso<br />
e completo ; l'art. 87 e l'ultimo comma dell'art. 88 furono, come<br />
vedremo, aggiunti nella discussione.<br />
4. L'on. Relatore ne dava le ragioni nel modo seguente: » Il<br />
titolo quinto del disegno di <strong>legge</strong> determina in primo luogo quali<br />
siano, per ragioni di moralità, le cause che rendono il cittadino<br />
incapace d'essere elettore ed eletto. Anche in questa materia non<br />
soltanto assai diiferenti sono le disposizioni speciali delle varie<br />
legislazioni, ma diverso è lo stesso sistema generale da esse<br />
adottato.<br />
*' Alcune leggi, sotto l'aspetto della moralità, esigono condizioni<br />
più severe per Teleggibilità, essendo informate al concetto<br />
che soltanto chi ha una vita ed una fama del tutto incontaminate<br />
sia degno di venire ammesso a far parte dell'Assemblea che rappresenta<br />
la sovranità nazionale. Secondo altre leggi, ed anzi secondo<br />
la maggior parte di esse, le stesse cause di indegnità che<br />
tolgono releggibilità tolgono anche l'elettorato e a tale norma si<br />
attenne anche la vigente nostra <strong>legge</strong>.<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> medesima, come avverti la Relazione ministeriale<br />
che accompagnava il disegno di <strong>legge</strong> del 17 marzo 1879, è<br />
nel complesso assai temperata nelle esclusioni dipendenti da ragioni<br />
di moralità. Se essa non potè seguire, attesa l'indole della<br />
nostra legislazione peiiale, la formula semplicissima delle leggi<br />
elettorali della Germania, della Prussia, del Baden, che, a questo<br />
titolo, in termini affatto generali, dichiarano esclusi coloro che<br />
hanno perduto i diritti civili in conseguenza di giudizio penalej<br />
tuttavia, indicando particolarmente i casi di esclusione, li limita<br />
in assai ristretti confini,<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> italiana, pertanto, è assai lontana dalla severità<br />
della <strong>legge</strong> francese, la quale, col decreto organico elettorale del<br />
2 febbraio 1852, reca, in lunga fila, diciassette categorie di permanente<br />
incapacità per motivi desunti da considerazioni di moralità;<br />
categorie le quali comprendono eziandio quelli che furono<br />
a-<br />
> ^
\<br />
*<br />
Tv '<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA. 407<br />
condannati per usura, ovvero per aver tenuto una casa di giuochi<br />
d'azzardo, senza parlare dell'aggiunta d'altre incapacità temporanee.<br />
Il decreto organico del 1852 in questa parte è vigente<br />
ancor oggi, dappoiché la <strong>legge</strong> elettorale del 1875 si limitò ad<br />
abrogare l'incapacità che per effetto del precitato decreto derivava<br />
dalla violazione della <strong>legge</strong> che proibisce le lotterie ; mentre<br />
in forza di tale disposizione erasi veduto, per sentenza della Corte<br />
di cassazione, escluso dall'elettorato un giornalista contro cui, a<br />
termini della <strong>legge</strong> del 21 maggio 1836, erasi pronunciata condanna<br />
per aver egli annunciato una lotteria straniera e le relative<br />
estrazioni annuali. Anche la precedente <strong>legge</strong> elettorale del 15<br />
marzo 1849, sebbene assai lontana dal rigore dell'attuale, contemplava<br />
motivi d'incapacità sconosciuti alla nostra, quello, fra<br />
gli altri, derivante dal preaccennato delitto d'usura, e, quanto<br />
alla eleggibilità, poneva fra gli indegni coloro che fossero stati<br />
condannati per adulterio. Alcune altre legislazioni prescindono<br />
aache da condanne penali e da qualsiasi decisione dell'autorità<br />
giudiziaria, pur dichiarando incapaci i conduttori di case di prostituzione,<br />
come la <strong>legge</strong> del Belgio e quella della Rumania, oppure<br />
gli ubbriachi abitudinarii, come quella dell'Uruguay, o financo gli<br />
atei, come le leggi degli Stati di Nuova York e delle due Caroline.<br />
Se però la nostra <strong>legge</strong> elettorale ha pregio di temperanza<br />
nell'infliggere la privazione di questi diritti politici, non ha di<br />
certo l'altro pregio, ancor più desiderabile, della logica e della<br />
coerenza.<br />
" Mentre essa, infatti, è severissima riguardo ai falliti, anche<br />
se non subirono alcuna condanna penale, e furono anzi dichiarati<br />
scusabili a termini di <strong>legge</strong>, ed è pure severa riguardo ai colpe^<br />
voli <strong>dei</strong> reati che, all'infuori di quelli puniti con pene criminali<br />
essa specialmente contempla (furto, truffa ed attentato ai costumi),<br />
poiché li esclude dall'elettorato e dall'eleggibilità, ove anche siano<br />
stati puniti con semplici pene di polizia, all'incontro non estende<br />
la esclusione ai condannati per falso, appropriazione indebita ed<br />
altre specie di frode, che affatto trascura, stendendo su di essi<br />
il velo dell'obblìo, quand'anche i medesimi, non a semplici pene<br />
di polizia, ma siano stati condannati a pene correzionali. Non<br />
avvi chi non veda quanto sia grave tale dissonarj^a, poiché, se<br />
debbasi escludere dai diritti elettorali chi venne condannato in<br />
seguito a reati commessi per cupidigia di lucro, o, in altri termini<br />
e adoperando la locuzione della <strong>legge</strong> danese, ** chi sia stato riconosciuto<br />
colpevole di un atto riputato disonorante dalia pubblica<br />
opinione ^, è certo che il falso, l'appropriazione indebita e le altre<br />
specie di frode, a tale stregua non dovrebbero essere trattate diversamente<br />
dal furto, dalla truffa e dall'attentato ai costumi. Ma,<br />
quale si fosse l'intrinseca contraddizione di questa disposizione<br />
di <strong>legge</strong>, essendo regola elementarissima che le incapacità in<br />
materia di diritto politico non si possono estendere per analogia,
408 LEGGI POLITICO-AM^UNISTRATIVK<br />
la giurisprudenza delle Corti supreme non potè a meno di confermare<br />
che Tesclusione di cui all'art. 104 della "vigente <strong>legge</strong> elettorale<br />
non colpisce i condannati per lo specie di frode non espressamente<br />
indicate nell'articolo stesso;<br />
5. « Il supplire a tale mancanza nella determinazione <strong>dei</strong><br />
motivi d'indegnità, il circondare cosi l'elettorato di più serie guarentigie<br />
di moralità, riusciva tanto più conveniente in una <strong>legge</strong><br />
la quale, estendendo in ragguardevolissime proporzioni il diritto<br />
dì suffragio, veniva a moltiplicare grandemente gli elementi che<br />
compongono il corpo elettorale. <strong>La</strong> Commissione pertanto mantenne<br />
quasi per intero le disposizioni del primo disegno ministeriale.<br />
Le mantenne eziandio in quella parte con cui il disegnomedesimo<br />
dichiarò incapaci, oltre gli interdetti, già contemplati<br />
nella vigente <strong>legge</strong>, anche gli inabilitati per infermità di mente,<br />
poiché in essi, infatti, non è intelletto, non è ponderata volontà.<br />
Le mantenne, non estendendo l'incapacità derivante da inabilitazione<br />
a chi è invece inabilitato per prodigalità, perchè nel prodigo<br />
in generale sussiste inalterata l'integrità dell'intelletto e le spese<br />
disordinate da cui il concetto della prodigalità si desume, effetto<br />
talvolta di tendenze generose, non ledono la moralità dell'animo<br />
più che non tolgano la capacità mentale. Che se invece la prodigalità<br />
fosse la conseguenza del difetto di questa mentale cap^acità,<br />
allora, come non ne mancano esempi, anche del prodigo avrebbe<br />
luogo non l'inabilitazione, ma l'interdizione.<br />
" li predetto disegno ministeriale, infine, quanto alle incapacità<br />
derivanti da reato non punito con pene criminali, fu dalia<br />
Commissione mantenuto tanto nel concetto di estendere Tesclusione<br />
a tutti i reati commessi per cupidigia di lucro, quanto in<br />
quello di condizionare l'esclusione medesima alla condanna a pene<br />
correzionali, affinchè non avvenga che il più lieve trascorso, punibile<br />
con pene di polizia, produca una perpetua incapacità.<br />
6. « All'incontro il disegno ministeriale venne da noi modificato<br />
in ciò che concerne la privazione del diritto elettorale per effetto<br />
di condanna a pene criminali. Secondo la <strong>legge</strong> vigente, se è affatto<br />
eccezionale, limitata, cioè, a brevissimo numero di reati,<br />
l'incapacità derivante da condanne a pene correzionali, per contro<br />
l'incapacità derivante da condanna a pene criminali è assoluta e<br />
senza eccezione di sorta. <strong>La</strong> Commissione reputò invece conveniente<br />
e giusto di ammettere due eccezioni. <strong>La</strong> prima concerne i<br />
condannati per reati politici ; imperocché ai reati medesimi non<br />
solo non annette nota disonorante la pubblica opinione, ma anzi<br />
il loro carattere è così relativo, che, in tale ordine di fatti, non di<br />
rado ciò che un giorno era stato delitto, diviene più tardi merito<br />
e gloria, e i condannati, nell'alterna vicenda delle vicissitudini<br />
politiche, vedono essere scala agli onori quegli atti stessi che ad<br />
essi avevano procacciato riprovazione e condanna. L'infliggere<br />
una perpetua interdizione a chi abbia subita una condanna per<br />
r
LEGGE ELETTORALE POLITICA 409<br />
reati politici, ha l'aspetto di partigiana proscrizione degli avversari,<br />
contribuisce a perpetuare il seme d'odii e di civili discordie,<br />
e inoltre, riuscendo ad uno scopo contrario a quello che la <strong>legge</strong><br />
si propone, può suscitare a favore degli esclusi le simpatie serbate<br />
a chi venga creduto vittima di persecuzioni politiche, e sospingere,<br />
come si è non di rado veduto, coll'esclusione medesima,<br />
a popolari elezioni, le quali allora rivestono il carattere di pertinace<br />
protesta, ed anzi di aperta rivolta del corpo elettorale contro<br />
la <strong>legge</strong>.<br />
7. « L'altra limitazione da noi introdotta al principio della incapacità<br />
<strong>dei</strong> condannati a pene criminali, limitazione di cui già ci<br />
offre l'esempio l'articolo 26 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale,<br />
riguarda quelli fra i condannati medesimi che abbiano, nei modi<br />
stabiliti dalla <strong>legge</strong>, ottenutala riabilitazione; la quale credemmo<br />
che, per ragioni di giustizia ed utilità sociale, debba far cessare<br />
l'incapacità, sia pei condannati a pene criminali, sia pei condannati<br />
a pene correzionali riguardo ai quali ultimi abbiamo richiamato<br />
ed applicato la disposizione dell'art. 847 del Codice di procedura<br />
penale. E invero, l'istituto della riabilitazione è dalla nostra <strong>legge</strong><br />
circondato di tanto rigorose cautele, da far sì che, mentre assai<br />
arduo riesce l'ottenere la riabilitazione medesima, una volta ottenuta,<br />
la società abbia un pegno sicuro che il delinquente ha<br />
cancellato col pentimento il suo misfatto, riacquistata con una<br />
vita onesta la stima perduta, riscattato il suo onore, il suo passato,<br />
i suoi diritti. Ora, date tali condizioni, è evidente che sarebbe<br />
ingiusto non potesse il riabilitato rientrare nella pienezza<br />
de' suoi diritti di cittadino ; e che il legislatore, ove togliesse inflessibilmente<br />
tale possibilità, non solo sarebbe inclemente ed<br />
ingiusto, ma verrebbe meno al provvido dovere di incoraggiare il<br />
pentimento e promuovere ed aiutare l'emenda del colpevole, nobile<br />
ed altissima meta delle penali istituzioni «.<br />
8. Le proposte d^lla Commissione parlamentare subirono però<br />
parecchie modificazioni nelle tornate del 23 e 24 giugno. Ai reati<br />
contemplati tra quelli che escludono dal diritto elettorale, l'on. Bertolucci<br />
propose di aggiungere ^ la ricettazione dolosa di oggetti<br />
furtivi..- l'abuso di fiducia, e qualunque specie di... calunnia ».<br />
E ne diede cosi le ragioni. « Qual fede e qual valore potete voi<br />
dare al voto di colui che ha sul capo una condanna per ricettazione<br />
dolosa di cose rubate, o per abuso di confidenza, o per calunnia?<br />
Con quale animo tranquillo e sereno potreste voi trovarvi accanto<br />
ad uno di tali individui?... Questi tre titoli non sono compresi<br />
implicitamente nei diversi reati qui contemplati, perchè la ricettazione<br />
dolosa, specialmente in alcune regioni d'Italia dove vige<br />
una diversa legislazione penale, come nella Toscana, è dubbio in<br />
giurisprudenza se possa considerarsi fra i reati di furto, o non<br />
piuttosto come un reato sui generis; per cui se mai per avventura<br />
fra le possibilità umane avvenisse che la elezione cadesse sopra
410 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
una persona che sul registro della sua condotta avesse una consimile<br />
macchia, potrebbe sostenersi che ciononostante la elezione<br />
fosse valida : dal che ognun vede quanto disdoro ne verrebbe al<br />
corpo elettorale^ e segnatamente alla <strong>Camera</strong> che fosse obbligata<br />
a ricevere nel proprio seno cotal sorta di rappresentanti. Così si<br />
dica dell'abuso di fiducia, che sebbene reato affine, è a dubitarsi<br />
se possa confondersi con quello di truiffa o di appropriazione indebita^<br />
e così anche a più forte ragione, può ripetersi della calunnia<br />
che evidentemente è un reato sui generis^ diverso dal falso<br />
vero e proprio " {Atti parlam., <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., Legisl. XIV,<br />
Sess. un., 25 giugno 1881, p. 6483, 6484).<br />
9. A nome della Commissione l'on. De Witt rispose: '* <strong>La</strong> Commissione<br />
crede che l'emendamento dell'on. Bertolucci semplifichi<br />
molto la intelligenza della parola della <strong>legge</strong>, inquantochè fino a<br />
questo momento si erano agitate molte questioni sul significato<br />
della parola frode, sul significato della parola truffa e sul significato<br />
della parola a^/^/i^a^o ai costumi; ed infinite erano le questioni<br />
che si agitavano dinanzi ai tribunali, per determinare il<br />
senso preciso della <strong>legge</strong>, specialmente in presenza di due legislazioni,<br />
come abbiamo noi, cioè la legislazione italiana e quella<br />
toscana.<br />
« L'emendamento dell'on. Bertolucci sembra a noi che tolga<br />
la ragione ditali questioni. Anche l'aggiunta che l'on. Bortolucci<br />
propone alla seconda parte dell'articolo 88, sembra a noi che si<br />
debba accettare. Anche qui egli risolve una grandissima questione<br />
che si era agitata fin qui ; quella cioè di sapere se i complici per<br />
fatti posteriori (mi sia lecito così esprimermi) dovessero essere<br />
parificati ai condannati per il fatto principale. Alcune decisioni<br />
dicevano sì, altre dicevano no ; quindi vi era una fluttuanza<br />
nella giurisprudenza. D'altra parte è antica la massima che receptatomm<br />
est genus pessimum, e quindi anche pei ricettatori<br />
dovrebbero aver vigore le stesse disposizioni che si applicano agli<br />
autori principali.<br />
^ <strong>La</strong> maggioranza della Commissione è pure d'avviso che i<br />
condannati per calunnia, debbano essere esclusi dai diritti politicij<br />
poiché la calunnia è un gravissimo delitto che dimostra una perversità<br />
di carattere, una nequizia grandissima, e che compromette<br />
immensamente la base del vivere civile^ poiché una falsa accusa<br />
arreca sempre grave danno, ed il Codice lo punisce con severissime<br />
pene. Queste sono le modificazioni all'art. 88 che la maggioranza<br />
della Commissione dichiara di accettare «.<br />
10, L'Ufficio centrale del Senato sostituì le parole : f7'*ode sotto<br />
qualunque titolo del Codice penale, alle altre qualunque specie di<br />
frode « per togliere il dubbio che la parola della <strong>legge</strong> non si riferisse<br />
che a quella specie di frode della quale tratta la sez. 3,<br />
cap. II, n. 10, lib. ii del Codice penale {Delle truffe, appropria-^<br />
zioni indebite, ed altre specie di frode). E volendo pure che
* *<br />
^<br />
y^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 411<br />
siano causa della perdita della qualità di elettore le condanne per<br />
frodi punite da leggi speciali, come quelle sulle dogane e privative,<br />
lotto, reclutamento dell'esercito, ed altre, ad esempio della<br />
<strong>legge</strong> francese che fa menzione delle condanne per infrazioni alle<br />
leggi sul reclutamento dell'esercito e delle lotterie, si è aggiunto<br />
e dì leggi speciali, quantunque potrebbe bastare il dire in generale<br />
^o^/o qualunque titolo di <strong>legge</strong> ».<br />
Nel dubbio che sotto ogni specie di falso fosse compresa la<br />
falsa testimonianza, per le suesposte ragioni, l'Ufficio centrale<br />
reputò più opportuno di farne esplicita menzione [Relaz. LAM-<br />
PERTico, pag. 85),<br />
11. L'on. Cavalletto propose che si togliesse l'eccezione stabilita<br />
a favore <strong>dei</strong> reati politici, reputandola frutto di un pregiudizio<br />
rimasto in noi dai tempi servili. ^ In un paese retto a libertà,<br />
dove la <strong>legge</strong> dà ad ogni cittadino, nelle vie legali, il diritto di far<br />
valere le sue opinioni, io domando se colui che viola la <strong>legge</strong>,<br />
colui che attenta all'ordine sociale, colui che attenta alla sicurezza<br />
e alla indipendenza del proprio paese, per una utopia politica,<br />
sia meno reo di chi attenta alla sicurezza <strong>dei</strong> privati... ".<br />
L'on. De Witt rispose : ^ <strong>La</strong> maggioranza della Commissione<br />
crede che l'onorevole Cavalletto abbia perfettamente ragione e<br />
che non debba ammettersi'una distinzione fra reati politici e reati<br />
comuni. Quando c'è una condanna a pena criminale che per disposizione<br />
generale porta seco la perdita <strong>dei</strong> diritti civili, non si deve<br />
distinguere tra reato politico e reato comune « (pag. 6485-6486).<br />
12. Sono pene criminali, secondo gli art. 13 e seguenti del<br />
Codice penale italiano 20 novembre 1859 e del Codice penale toscano<br />
20 giugno 1853, le seguenti: la morte, i lavori forzati a<br />
vita, l'ergastolo, i lavori forzati a tempo, la casa di forza, la reclusione,<br />
la relegazione, e la interdizione <strong>dei</strong> pubblici uffici.<br />
Sono pene correzionali, secondo l'art. 26 del Codice penale<br />
italiano 20 novembre 1859 e Tart. 13 del Codice penale toscano<br />
20 giugno 1853 le seguenti : il carcere, la custodia, il confino,<br />
l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio <strong>dei</strong> pubblici uffici e la<br />
multa.<br />
13. Nel successivo articolo l'on. Bertolucci propose pure alcune<br />
aggiunte che ebbero sorte molto diversa. *-... Io aggiungo di più<br />
gli inabilitati non soltanto per vizio di mente, ma anche per prodigalità,<br />
0 per cecità, sordità o mutismo dalla nascita. Una volta,<br />
0 signori, che voi fate coincidere l'età e capacità elettorale coll'età<br />
maggiore, ossia colla capacità civile <strong>dei</strong> cittadini, ne viene di<br />
logica conseguenza che anche gli inabilitati per prodigalità, sordità<br />
e mutismo dalla nascita, debbano essere esclusi dall'elettorato,<br />
perchè mancano della piena capacità- giuridica. Essi sono<br />
parifìcabili ai minori emancipati; e se escludete questi, dovete<br />
pure escludere anche quelli, trovandosi nell'identica condizione<br />
giuridica di fronte alla <strong>legge</strong>. E ciò basti per gli inabilitati.
412 POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
« Ma credo che non si possa accordare il diritto di suffragio<br />
elettorale a coloro i quali sono legalmente ammoniti per<br />
mendicità illecita, oziosità, vagabondaggio, o come persone sospette<br />
per crimini o delitti a termini del Codice penale... Con qual<br />
soddisfazione e tranquillità potreste voi, ripeto un'altra volta,<br />
trovarvi accanto ad una persona che è ammonita ^come sospetta<br />
per grassazione, per furto o per altro reato? Come può riconoscersi<br />
serio, coscienzioso e libero da qualsiasi sinistra influenza<br />
il voto di un elettore ammonito per mendicità abusiva, per vagabondaggio,<br />
per oziosità? Ma qual libertà questo elettore può<br />
avere? Qual fede gli potrete voi concedere? E necessario, o signori,<br />
che teniamo calcolo di queste circostanze tanto più oggi,<br />
che si sta compiendo una grande riforma, quella di diminuire l'età<br />
elettorale portandola al ventunesimo anno, età in cui l'uomo non<br />
ha ancora la necessaria esperienza, e generalmente parlando<br />
manca di una posizione sociale : tanto più oggi che per il solo<br />
fatto di aver frequentata e superata la scuola elementare obbligatoria<br />
si acquista l'elettorato da milioni di cittadini «.<br />
14. Non si aggiunsero, come proponeva l'on. Bertolucci, agli<br />
inabilitati per difetto di mente, gli inabilitati per altre legittime<br />
cause. *' L'inabilitazione, osservò l'on. Villa, può anche esser pronunciata<br />
per vizio di prodigalità, e que'sto non toglie all'individuo<br />
la serenità della propria coscienza, ne il carattere suo personale<br />
ne rimane offeso. Quindi non può in questo caso essere menomato<br />
il diritto elettorale che dobbiamo difendere e tutelare ogni qual<br />
volta non intervengano contro di esso legittime cause di sospicione<br />
».<br />
E l'on. Ceppino ^ È evidente che vi possono essere interdizioni<br />
che provengono, per esempio, dalla prodigalità o da altre<br />
cause che sono molto lontane da indicare vizio di mente: interdizioni<br />
che possono aver avuto origine da un sentimento di generosità<br />
per cui molte volte si sperpera una fortuna ".<br />
15. Più viva opposizione trovò la proposta relativa agli ammoniti,<br />
sebbene, accolta in parte, contribuisse a determinare una<br />
delle nuove disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />
L'onor. Parpaglia mostrò i gravi inconvenienti di quella<br />
proposta, e poi^Jiè l'autore di essa cer.cò ancora di sostenerla,<br />
l'on. Cancellieri soggiunse: " L'ammonizione è un procedimento<br />
eccezionale, non ha alcuna delle garanzie che si richiedono perchè<br />
un individuo possa dirsi colpevole. Ragioni di pubblica sicurezza<br />
possono far tollerare questo procedimento, ma non si trasmodi<br />
fino a farne argomento di incapacità elettorale e di ineleggibilità.<br />
Guardiamoci dall'apprestare un'arma liberticida ad un Ministero<br />
reazionario, il quale potrebbe abusarne in tempo di elezioni, promuovendo<br />
l'ammonizione <strong>dei</strong> suoi avversari per renderli ineleggibili.<br />
Deploransi sovente gli effetti dispiacevoli della ammonizione<br />
applicata ingiustamente o inavvedutamente; ma nessuno,
*'5<br />
»,'A1.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 413<br />
che ami le libere istituzioni, potrebbe per un momento tollerare<br />
che un pretore inappellabilmente, senza pubblicità, con semplice<br />
suo decreto, avesse facoltà di privare indirettamente un cittadino<br />
del diritto elettorale e persino di renderlo ineleggibile ".<br />
Sorsero pure contro la proposta gli on. AUi Maccarani,<br />
Nanni e Villa, ed alcune delle ragioni addotte da questo giureconsulto<br />
non si possono tacere. « Bisogna notare che qui si parla<br />
non soltanto d'elettorato, ma di eleggibilità. Voi o signori, non<br />
potete facilmente supporre che qualche pretore si arrenda alle<br />
pressioni che si possono esercitare sopra di lui e col mezzo dell'ammonizione<br />
respinga dall'urna elettorale un numero più o meno<br />
grande di persone. Io comprendo che non si possa accogliere così<br />
facilmente un tale supposto. Il solo sospetto però che ciò possa<br />
avvenire basterebbe per escludere questa proposta ; ma v'ha di<br />
più. E se il Governo non volesse sopra questi banchi un deputato<br />
troppo incomodo , non potrebbe egli ricorrere a questo mezzo<br />
molto facile per poterlo cacciare da questo recinto ?<br />
'^ L'on. Bortolucci ha molta fede nell'indipendenza dell'autorità<br />
giudiziaria, ed io partecipo a questa sua fede. Ma badi<br />
l'on. Bortolucci, che l'autorità giudiziaria è circondata da quella<br />
grande garanzia, che le è data dalla <strong>legge</strong> per tutelare l'indipendenza<br />
<strong>dei</strong> suoi giudicati e per renderli rispettati ed autorevoli ;<br />
la garanzia dell'inamovibilità, che è precisamente il grande sussidio<br />
che ingenera la fede nei responsi della magistratura, e nella<br />
sua indipendenza da ogni pressione. Ora il pretore non è amovibile.<br />
Un pretore che non si arrenda facilmente alle parole<br />
snsurrate in segreto al suo orecchio può subire delle dure<br />
prove. Il solo sospetto che ciò possa avvenire basta perchè non<br />
si abbia assolutamente ad ammettere una disposizione la quale,<br />
lo ripeto, aprirebbe il varco agli abusi.<br />
« L'on. Bortolucci dice : c'è la Cassazione. No, on, Bortolucci<br />
, non tutti hanno ancora interpretata la <strong>legge</strong> in questo<br />
senso. Per esempio, vi sono delle Cassazioni le quali non ammettono<br />
il ricorso contro l'ammonizione. Ma ove pure venisse ammesso,<br />
può la Cassazione entrare negli apprezzamenti? E quali<br />
apprezzamenti? Si facessero almeno questi apprezzamenti colla<br />
garanzia del pubblico giudizio, col dibattimento in pubblica<br />
udienza, a vista del pubblico, coll'assistenza all'accusato di un<br />
difensore ! Invece niente di tutto ciò ; le informazioni sono raccolte<br />
in modo sommario senza che la <strong>legge</strong> neppure ordini da<br />
chi si debbono assumere. Ex informata conscientia, un pretore<br />
può dire che conosce la vita della persona ammonita, mentre<br />
non conosce forse neppure il suo nome. È storia questa di cui<br />
posso garantire l'esattezza.., Dunque non è possibile ammettere<br />
che la semplice ammonizione basti ad escludere il diritto di elegere<br />
o di essere eletto ».<br />
16. Nondimeno qualche cosa delle proposte Bortolucci rimase,
414 LEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
ri<br />
informando Tarticolo 87 della <strong>legge</strong>. Ecco come lo stesso on. Villa<br />
ne dava le ragioni: «* Se ci fosse un giudizio che accertasse veramente<br />
fondata l'accusa che quella tale persona è vagabonda,<br />
è oziosa, e mendicante, allora la questione prenderebbe altro<br />
carattere, e si potrebbe discuter^.. <strong>La</strong> Commissione ha considerato<br />
che vi sono <strong>dei</strong> reati, pei quali più facilmente si può supporre<br />
che l'elettore si trovi in quella condizione di dipendenza<br />
dall'altrui volontà, da non poter portare con sé nessuna presunzione<br />
d'indipendenza e di libertà nell'esecuzione del diritto<br />
elettorale. Ma, quando un uomo è ozioso, è vagabondo, mendico,<br />
il suo voto non può certamente supporsi il fedele responso della<br />
sua coscienza. Questo voto gli può facilmente essere strappato<br />
da chi specula appunto sopra l'altrui bisogno, e intende procacciarsi<br />
<strong>dei</strong> voti col mezzo della corruzione. Quindi la Commissione<br />
accetterebbe volentieri l'idea di escludere dalle liste elettorali<br />
coloro i quali si trovassero per colpa loro nella legale sospicione<br />
di dipendenza dall'altrui volere, ma dichiara di non accettare<br />
l'esclusione fondata sulla semplice ammonizione, la quale non indica<br />
ancora in modo certo e legale questa condizione di cose. Essa<br />
non dissente invece di accogliere l'esclusione di coloro che sono<br />
stati condannati per reato di vagabondaggio e mendicità, imperocché<br />
in questo caso vi é la prova certa e legale di quello stato,<br />
nel quale noi troviamo indebolito il sentimento della dignità personale",<br />
e menomata quell'indipendenza ch'è la salvaguardia della<br />
libertà del voto - (pag. 6490-6491).<br />
L'on. Ceppino, dopo gli opportuni accordi col Ministero<br />
proponeva, infatti, a nome della Commissione, di aggiungere la<br />
disposizione che diventò l'articolo 87, Aggiungeva però le parole :<br />
« Coloro i quali furono condannati... a termine del Codice penale,,.,<br />
per scartare le leggi di polizia, che su questa materia possono<br />
essere diverse e più severe ed offrire minori guarentigie<br />
(pag. 6516-6517).<br />
17. All'on. Severi sembrò tuttavia pericolasa anche questa<br />
disposizione, e fu allora che l'on. De Witt ne diede più ampiamente<br />
le ragioni ed i limiti. " Vi sono delle persone le quali, senza essere<br />
state precedentemente ammonite e senza essere state precedentemente<br />
colpite dalla sentenza del pretore, perle disposizioni<br />
del Codice penale, e specialmente all'articolo 435 e seguenti, per<br />
la condizione loro, la quale è definita e chiaramente determinata<br />
dal Codice, possono essere sottoposte a procedimento... Ivi è detto<br />
infatti :<br />
54" {Art. 435). Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e<br />
robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono<br />
senza esercitare professioni, arti o mestieri, e senza darsi<br />
a stabile lavoro.<br />
«« {Art. 436). Si avranno per vagabondi:<br />
«" P Coloro che non hanno domicilio certo e mezzi di<br />
^^
^ ^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 415<br />
sussistenza. Coloro che non esercitano un mestiere od una professione<br />
sufficiente a procurare i mezzi di sussistenza.<br />
*'« 2"^ Coloro che vagano da un luogo a un altro affettando<br />
l'esercizio di una professione o di un mestiere ma insufficiente<br />
per se a procurare la loro sussistenza.<br />
''« 3*^ Coloro che fanno il mestiere d*indovinare, pronosticare<br />
0 spiegare sogni per ritrarre guadagni dall'altrui credulità.<br />
*^" (Ari, 437). I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno<br />
per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi.<br />
«" Alla istessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno<br />
contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in con*<br />
formità della <strong>legge</strong> di pubblica sicurezza «. *<br />
u Non si tratta di aprire il campo agli arbitrii, od a possibili<br />
sentenze, che ispirate da tutt'altro che dalla giustizia, ven-<br />
. gano a creare una classe di espulsi dal diritto elettorale ; ma si<br />
tratta bensì di fatti determinati da una <strong>legge</strong> preesistente. Quindi<br />
il magistrato nell'applicare questa legga ha già una norma da<br />
seguire. Per coloro i quali possono essere sottoposti a giudizio<br />
per oziosità, vagabondaggio e per gli altri reati fndicati nell'emendamento<br />
della Commissione vi è la pubblicità del dibattimento, vi<br />
è tutta la latitudine della difesa, vi è il ricorso in Corte d'appello<br />
e in Cassazione. Spariscono dunque i pericoli e i timori ai quali<br />
avrebbe potuto dar luogo l'emendamento delTon. Bertolucci.<br />
« Non si tratta qui di fare una <strong>legge</strong> di sospetti, non si<br />
tratta di.creare una classe di persone che siano alla mercè dell'autorità<br />
politica, la quale spesso può influire sull'applicazione<br />
dell'ammonizione ; no, si tratta di colpire una classe di persone<br />
già contemplate dalla <strong>legge</strong>, a riguardo delle quali già sono stabiliti<br />
gli estremi a norma <strong>dei</strong> quali si deve procedere. D'altra<br />
parte l'on. Severi sa che è antichissima la sanzione penale contro<br />
Yimproba et fìcta rnendicitas^ contro i circulatores e simil gente.<br />
Le attestazioni del Cremani, del Carmignani e di tutti gli altri<br />
famosi nostri giureconsulti stabiliscono, che già ab antiquo andavano<br />
soggette alla perdita del diritto politico le persone che volevano<br />
vivere sull'altrui credulità, sull'altrui compassione, che non<br />
presentavano garanzia alcuna di moralità. Se dunque fin dagli<br />
antichi tempi era questo principio conforme a quello da noi so-<br />
- stenuto, non so perchè si faccia opposizione a che anche da noi si<br />
comprendano esclusi da questo nobilissimo e sacro diritto coloro<br />
che non presentano garanzia alcuna per permettere che questo<br />
diritto sia ad essi confidato '•.<br />
18. Gioverà notare che i reati contemplati sotto le voci di oziosità,<br />
vagabondaggio e mendicità, a giudizio di molti non si possono<br />
propriamente dir tali, ed anche nei più recenti progetti del<br />
Codice penale italiano vennero appieno elimjnati. Egli è perciò<br />
che l'on. Tancredi Canonico propose di usare la generica dizione:<br />
'- a termini delle leggi penali^ affinchè anche quando fosse appro-<br />
' »
416 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
vato il nuovo Codice penale non mancasse a questa disposizione<br />
opportuno riferimento in altre leggi speciali, a cagione di esempio<br />
nella <strong>legge</strong> di pubblica sicurezza {Sen. del Regyio, Disciissioìii,<br />
pag. 2239). In seguito ad ulteriori accordi si preferì di togliere<br />
senza più qualsiasi riferimento, dando perciò all'articolo una portata<br />
generale.<br />
19. Ad onta di queste dichiarazioni, le quali pare non lasciassero<br />
seri dubbi sull'argomento, si sollevò da parte di alcuni prefetti la<br />
questione se si dovessero mantenere sulle liste elettorali ed inscrivere<br />
gli ammoniti- Il Ministero dell'interno si mostrò subito contrario<br />
a tale iscrizione, e sebbene sarebbe stato, forse, più opportuno<br />
commetterne alla magistratura la decisione, si interpellò il<br />
Consiglio di Stato, il quale pronunciò subito un parere, secondo<br />
il quale si riterrebbero esclusi dal diritto elettorale gli ammoniti.<br />
30. Il testo di questo parere è il seguente: <strong>La</strong> Sezione, ecc.<br />
« Vista la relazione del Ministero dell'interno del 29 marzo<br />
1882 (Gab. num. 688), con cui si chiede il parere del Consiglio di<br />
Stato sulla quistione se gli ammoniti a senso degli art. 70, 105 e<br />
106 della <strong>legge</strong> di P. S. siano compresi fra coloro che, per Varticolo<br />
87 della <strong>legge</strong> elettorale, sono incapaci ad esercitare il<br />
diritto di elettore e di eleggibile ;<br />
Udito il relatore; ha considerato :<br />
« Che secondo l'art. 87 della <strong>legge</strong> elettorale 22 genn. 1882<br />
non sono né elettori, né eleggibili i condannati ^er reato di oziosità^<br />
di vagabondaggio e di 'ìnendicità;<br />
« Che la quistione consiste perciò essenzialmente nel determinare<br />
se \^ pronuncia dell'ammonizione per parte del pretore sia<br />
una condanna ai sensi della predetta disposizione ;<br />
- Che l'art. 80 della <strong>legge</strong> sulla P. S., 20 marzo 1865, ali, B.,<br />
modificata colla <strong>legge</strong> 6 luglio 1871, dispone che « sulla denuncia<br />
scritta degli ufficiali di P. S. o <strong>dei</strong> carabinieri reali, come pure<br />
sulle denuncio presentate dagli agenti di P. S. all'autorità locale<br />
da cui dipendono, ovvero anche senza denuncia, in seguito della<br />
pubblica voce e notorietà il pretore, ognorachè la imputazione<br />
sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle private<br />
informazioni, chiamerà dinanzi a sé Xincolpato di oziosità e vagabondaggio<br />
entro un termine non maggiore di giorni cinque, colla<br />
comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza, ed appena<br />
comparso, se ammette, od è altrimenti stabilita la sua oziosità e<br />
vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile<br />
lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli<br />
nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove<br />
trovasi, senza preventiva partecipazione alVautorità di P. S, « ;<br />
« Che secondo lo stesso articolo « se l'imputato contesta la<br />
ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il pretore non abbia ancora<br />
argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve<br />
assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque...
LEGGE ELETTORALE POLITICA 417<br />
ed in seguito di queste verificazioni, quando Vimputazione rimanga<br />
approvata, il pretore stesso pronuncia l'ammonizione » ;<br />
« Che per gli articoli 105 e 106 della <strong>legge</strong> stessa sono assoggettati<br />
all'ammonizione « gli individui sospetti'come grassatori,<br />
ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi,<br />
maffiosi, contrabbandieri e tutti gli altri diffamati per<br />
crimini o per delitti contro le persone e le proprietà » ;<br />
" Che se in queste disposizioni è introdotta una procedura<br />
particolare per applicare agli individui da esse contemplati le sanzioni<br />
ivi stabilite, è però evidente altresì che vi si riscontrano<br />
tutti gli elementi sostanziali di un vero e proprio giudizio penale;<br />
« Che vi ha Vimputazione, la chiamata dell'incolpato dinanzi<br />
al magistrato competente, l'accusa, la difesa, la condanna e la<br />
pena; e pena vera e propria è l'obbligo imposto all'ammonito<br />
" di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva<br />
partecipazione all'autorità di P. S. ^ ;<br />
i' Che pena è del pari, perchè limitazione della libertà civile,<br />
l'obbligo imposto all'ammonito di dover rendere conto all'autorità<br />
di P. S. della occupazione stabile cui si sia dato onde non incorrere<br />
nelle altre pene stabilite dal Codice penale;<br />
« Che perciò la pronuncia dell'ammonizione per parte del<br />
pretore, contro l'individuo a carico del quale sìdi provata Vimputazione<br />
di vagabondaggio e di oziosità, o perchè risulti fondatamente<br />
sospetto di reati contro le persone o le proprietà, ha<br />
tutti gli estremi di una condanna emanata da un magistrato nell'esercizio<br />
di una speciale giurisdizione;<br />
" Che la parola condanna è quindi esattamente applicata<br />
agli ammoniti;<br />
*' Che la giurisprudenza della Corte suprema di Roma, colle<br />
sentenze 18 giugno 1879, della Sezione civile e 17 aprile 1880 a<br />
Sezioni riunite, si è già dichiarata nel senso cha gli ammoniti<br />
dovendosi considerare come condminati ad una interdizione speciale...<br />
ai sensi dell'art. 26 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale,<br />
possono essere né elettori, né eleggìbili ;<br />
« Che per verità la <strong>legge</strong> elettorale non contiene le parole<br />
condannati ad una interdizione speciale, che si leggono nel citato<br />
art. 2Q della <strong>legge</strong> comunale ; ma che ovvio apparisce come<br />
le ragioni su cui si fondano le sentenze della Corte suprema di<br />
Roma sono applicabili sempre agli ammoniti, così in applicazione<br />
dell'art. 2Q della <strong>legge</strong> comunale come in relazione all'articolo 87<br />
della <strong>legge</strong> elettorale;<br />
« Che se gli ammogliti, come tali, vennero espressamente<br />
compresi dalla Corte suprema di Roma fra i condannati ^^ev ricusare<br />
loro l'elettorato amministrativo, non vi ha argomento serio<br />
che impedisca di considerare gli ammoniti come condannati anche<br />
per l'elettorato politico ;<br />
« Che il vocabolo reato è largo e comprensivo talmente,<br />
LKGGI SPECIALL — Serie 1» — VoL IV, 27
418 LEGGI POLinCO-AMMINISTRATIYE<br />
che per gli articoli 1 e 2 del Codice penale sì estende anche alle<br />
contravvenzioni ;<br />
« Che non è lieve argomento quello che ci dà la giurisprudenza,<br />
la quale applica agli ammoniti, che contravvengono alTammonizione,<br />
le disposizioni del Codice penale circa l'aumento di<br />
pena da inflìggersi ai recidivi, come risulta da una recente sentenza<br />
della Cassazione di Torino (22 marzo 1882);<br />
" Che perciò le parole dell'art. 87 della <strong>legge</strong> elettorale<br />
politica, parlando di « condannati per reato di oziosità, vagabondaggio<br />
e mendicità ^ non possono non comprendere anche gli<br />
individui contro i quali sia pronunciata dal magistrato competente<br />
la pena dell'ammonizione ;<br />
« Che questa interpretazione è conforme allo spirito della<br />
<strong>legge</strong>, la quale non consente che siano ammessi a partecipare ai<br />
comizi politici uomini collocati sotto il peso di una interdizione<br />
speciale, qual è l'ammonizione agli individui convinti di oziosità,<br />
vagabondaggio e mendicità o giudicati fondatamente sospetti di<br />
reati contro le proprietà ;<br />
" Che ripugna l'idea di un individuo che, condannato per tali<br />
titoli ad una residenza obbligatoria ed alla vigilanza dell'autorità<br />
di P. S. e quindi ad una vera limitazione di capacità giuridica,<br />
possa prendere parte alle elezioni insieme ai cittadini d'integro<br />
stato ;<br />
" E, per questi motivi, la Sezione è di parere, che gli ammoniti,<br />
ai sensi desìi art. 70, 105 e 106 della les:2:e 25 marzo 1865,<br />
ali. B, sulla <strong>legge</strong> di P. S., modificata dalla <strong>legge</strong> 6 luglio 1871,<br />
siano coljjiti nella incapacità elettorale stabilita dall'articolo 87<br />
delia <strong>legge</strong> 22 spennalo 1882<br />
21, Nello esprimere questo parere il Consiglio di Stato dimenticò<br />
per lo meno che noìi duhinm est, in legern committere ewn<br />
qui verba legis amplexus contra legis nititur wluntatem, la<br />
quale massima sovratutto in una <strong>legge</strong> politica di capitale importanza<br />
dovevasi tenere presente. Inoltre porse ad un possibile<br />
Ministero reazionario un'arma che basterebbe sola a colpire mortalmente<br />
il sistema rappresentativo.<br />
Per esaminare cotesto parere bisogna spogliarsi di pregiudizi<br />
sentimentali. Fuor di dubbio a nessuno può piacere che siano<br />
ammessi ai comizi politici uomini che sono stati ammoniti per<br />
oziosità, vagabondaggio, mendicità, o per essere reputati sospetti<br />
di reati contro le persone e la proprietà- Ciascun uomo onesto<br />
sentesi offeso da simili contatti, ed è poi assolutamente ripugnante<br />
l'idea che un ammonito possa persino sedere sullo scanno di deputato.<br />
Ma abbiamo veduto quello che dice in proposito la <strong>legge</strong>;<br />
aggiungo che a nessuno di coloro che contribuirono a mettere<br />
insieme la nuova <strong>legge</strong> elettorale era venuta in mente la disposi<br />
zione dell'art. 87, e sappiamo in qual modo essa nacque e fu scritta<br />
nella <strong>legge</strong>. Conosciamo del pari le ragioni addotte nella <strong>Camera</strong>
^1<br />
^<br />
*-**^-.<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 419<br />
contro l'esclusione degli ammoniti, ed in difesa di queirarticolo,<br />
d'una portata molto diversa.<br />
Dalla storia dell'art. 87 si può desumere se il parere del<br />
Consiglio di Stato sia anzitutto conforme alle intenzioni del legislatore,<br />
0 non vi contraddica nel modo il più aperto. Ma potrebbe<br />
darsi che cotesta contraddizione avesse buon fondsunento legale,<br />
ed il legislatore dovesse a propria colpa l'aver usato termini tali<br />
da fornirlo.<br />
22. I motivi sui quali si fonda il Consiglio di Stato sono i seguenti<br />
: 1° la pronuncia dell'ammonizione per parte del pretore<br />
è una condanna e ne segue una vera pena ; 2^ in questo senso gli<br />
ammoìiiti, a termini della <strong>legge</strong> comunale e provinciale, non possono<br />
essere né elettori,-nè eleggibili; 3*^ ripugna l'idea di un ammonito<br />
che possa essere elettore e persino deputato.<br />
<strong>La</strong> Cassazione di Firenze e quella di Roma hanno replicatamente<br />
deciso, che la pronuncia del pretore è una sentenza, e<br />
quindi l'ammonizione è una vera pena (Firenze, 1*^ febbr, 1873,<br />
Annali, vir, 1, 80 ; 30 agosto 1873, Annali, viii, 1,8; 13 aprile<br />
1878, Monit. <strong>dei</strong> Trib. VII, 317; Roma, 24 febbraio 1877, Legge,<br />
1878, I, p. 32). Ma la Cassazione di Torino ha deciso in senso<br />
contrario, ritenendo che non la si possa dire una condanna<br />
(30 gennaio 1877, Legge, i, pag. 847). Nel primo senso tra i più<br />
illustri scrittori sulla materia opinarono il Gatteschi; nel secondo<br />
Sampolo, Lucchini, Pincherle.<br />
Chi esamini imparzialmente la questione riconoscerà subito,<br />
che l'ammonizione è una pena secondo il Codice penale ;<br />
ma è un semplice provvedimento amministrativo nella <strong>legge</strong> sulla<br />
pubblica sicurezza. Nel primo caso è una misura repressiva, intesa<br />
a punire un reato ; nel secondo è misura preventiva, è un<br />
avvertimento, che esclude l'idea del reato, come esclude il giudizio<br />
e la condanna. Questa è la massima prevalente ed ormai<br />
accettata dalla più costante giurisprudenza. Il Pretore può condannare<br />
all'ammonizione ; ma non per effetto della <strong>legge</strong> di P. S.<br />
che gli dà una speciale delegazione , per cui usa metodi brevi, -<br />
spicci, proprii ad una misura di polizia preventiva. «^ L'ammonizione<br />
prescritta dalla <strong>legge</strong> di Pubblica Sicurezza non è una sentenza,<br />
ma un semplice provvedimento di P. S., un provvedimento<br />
preventivo anomalo, sui generis ^u Così il 7 marzo 1877 la Cassazione<br />
di Roma. Ed in conformità decise una circolare del Ministero<br />
di grazia e giustizia del 3 febb. 1870, firmata, si noti, dalVigliani.<br />
Ma pur dimenticando tutte queste cose, il Consiglio di Stato<br />
non doveva mai dimenticare la circolare del 28 novembre 1877,<br />
divisione 2, sez. u, num. 13485 del Ministero dell'interno, dove<br />
è detto, che « l'ammonizione non è una pena, la quale possa essere<br />
condonata o commutata, ma un provvedimento di ordinepreventivo,<br />
contro cui l'ammonito non gode altri mezzi, all'infuori<br />
di quelli che gli accorda la <strong>legge</strong> ^. Non si reputano cioè appli-
420 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
cabili alFammonizione, misura preventiva, non pena, le disposizioni<br />
d'indulto, di amnistia, di grazia sovrana.<br />
Nella discussione della <strong>legge</strong> di P. S. del 1852 in Piemonte,<br />
prevalse l'idea che il decreto del pretore fosse una sentenza e la<br />
sottomissione urn. pena. Ma nelle leggi del 1854, 1859, 1865,<br />
1871, l'ammonito non si chiamò più, come in quella, un condannato<br />
ed il provvedimento assunse la forma, che non gli può essere<br />
seriamente contestata di provvisione amministrativa. E per<br />
questo si ritiene oggi per inappellabile, ed anche nell'ammettere<br />
il ricorso in Cassazione vi sono gravi controversie.<br />
L'ammonizione può colpire tre diverse categorie di persone:<br />
oziosi e vagabondi (art. 70, 71 <strong>legge</strong> di pubblica sicurezza), sospetti<br />
per furti campestri e pascoli abusivi (art. 97, 98 e seg.), e<br />
sospetti in genere (art. 105, 106). Nel primo caso, secondo la<br />
giurisprudenza prevalente, si deve ingiungere all'ammonito di<br />
darsi a stabile lavoro, e di non cambiare dimora senza previo avviso<br />
all'autorità; ai secondi di meglio comportarsi nel condurre<br />
il bestiame ; ai terzi di non dar motivo ad ulteriori sospetti. Che<br />
anzi la Corte di cassazione di Torino ritenne illegale il decreto di<br />
ammonizione, nel quale ad una categoria di ammonendi sia stata<br />
fatta un'ingiunzione stabilita per una categoria diversa (30 gennaio<br />
1877). Ora, se può dirsi che sia pena quella applicata agli<br />
ammoniti per oziosità, ecc., non lo è certo quella applicata agli<br />
ammoniti sospetti in genere, ai quali pure il Consiglio di Stato<br />
vorrebbe applicata la disposizione della ÌQggei.<br />
Nelle disposizioni degli art. 105, 106, il Consiglio di Stato<br />
ravvisa tutti gli elementi sostanziali di un vero e proprio giudizio<br />
penale. Ma dove è la difesa ? Come può provvedersi l'imputato ?<br />
<strong>La</strong> giurisprudenza nemmeno è concorde nel ritenere che nella citazione<br />
il pretore debba indicarne l'oggetto ; che debba interrogare<br />
l'ammonendo; che se l'individuo denunciato contesta le<br />
assortegli imputazioni, debba assumere nuove informazioni. Inoltre,<br />
se vi è ingiustizia, non sempre è dato rimediarvi, perchè non<br />
è ammesso concordemente il ricorso contro una pronuncia di ammonizione.<br />
E si narra persino di un gentiluomo salvato a grande<br />
stento dall'ammonizione, minacciatagli dal pretore per non averlo<br />
salutato nel locale della cancelleria! « Non basta la nuda incolpazione,<br />
non monta la semplice ammonizione, non valgono le<br />
annotazioni della polizia, perchè un cittadino sia ritenuto vagabondo<br />
ed ozioso : occorre invece, che l'ammonito, disprezzando i<br />
paterni e salutari consigli dell'autorità, non si fosse dato a stabile<br />
lavoro, nel termine a lui prefìsso e non avesse scelto un domicilio<br />
certo ; e che indi, tradotto innanzi l'autorità giudiziaria,<br />
fosse stato legalmente dichiarato ozioso e vagabondo, e punito a<br />
norma del Codice penale, con sentenza del giudice correzionale<br />
divenuta irrevocabile ". Così la Corte d'appello di Napoli decideva<br />
il 13 febbraio 1873 e confermarono altre.
w<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 421<br />
Perchè si ritiene da molte Corti che la pronuncia del pretore<br />
non sia suscettibile di appello ? Per ciò che le mancano le<br />
forme di una vera sentenza, e quindi il magistrato d'appello non<br />
la può esaminare, e non si può ricorrere in Cassazione. Così ritennero<br />
sempre le Corti di cassazioni di Palermo e di Torino ;<br />
mentre in alcune sentenze la Cassazione di Firenze ammise il ricorso,<br />
quella di Napoli lo ammise sempre e quella di Roma, dopo<br />
averlo ricusato, con sentenza del 24 febbraio 1878, lo ammise.<br />
Ma non già perchè reputassero l'atto del pretore una sentenza;<br />
sibbene per ciò che comunque si chiami, sentenza, ordinanza verbale,<br />
quando si tratta di una disposizione contro la libertà delle<br />
persone, deve sempre riconoscersi in chi se ne sente leso il diritto<br />
di far valere le sue ragioni presso il magistrato, che è chiamato<br />
a correggere gli abusi del giudice inferiore.<br />
<strong>La</strong> Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 14 febbraio<br />
1870, stabilì inoltre la massima che colui, il quale è stato<br />
ammonito a darsi a stabile lavoro, non cada in contravvenzione<br />
quando effettivamente si sia dato a lavorare, sebbene dell'adempimento<br />
di tal obbligo non abbia dato formale avviso all'ufficio di<br />
pubblica sicurezza.<br />
Per lo meno, adunque, è molto dubbio che l'ammonizione<br />
sia una Yera, pena e Tatto con cui si pronuncia si possa dire una<br />
coìidamia.<br />
23. Quanto all'applicazione della giurisprudenza accolta per le<br />
elezioni amministrative all'articolo 87 della <strong>legge</strong> elettorale politica,<br />
va notato anzitutto che quella giurisprudenza non è punto<br />
concorde.<br />
Contro l'iscrizione degli ammoniti tra gli elettori amministrativi<br />
e contro la loro eleggibilità si pronunciarono : la Corte<br />
d'appello di Palermo il 29 dicembre 1876 e 17 dicembre 1877, la<br />
Corte di cassazione di Roma V8 giugno 1879 ed il 17 apr. 1880,<br />
la Corte d'appello di Roma il 2 luglio 1881 : a favore invece degli<br />
ammoniti, reputandoli elettori ed eleggibili, pronunciarono : la<br />
Cassazione di Palermo il 13 dicembre 1874 e la Corte d'appello di<br />
Cagliari il 29 luglio 1879.<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale (art. 26) dice che « non<br />
sono né elettori, né eleggibili... i condannati a particolari interdizioni<br />
me^itre le scontano... « e per ciò il dubbio che queste<br />
parole si debbano applicare agli ammoniti ha qualche fondamento.<br />
Ma qui non soccorre l'analogia ; una disposizione fatta per gli<br />
elettori amministrativi non può applicarsi ai politici. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del<br />
22 gennaio 1882 non parla di interdizioni speciali, le quali nella<br />
stessa <strong>legge</strong> com. e prov. sì tengono per lievi, se privano del diritto<br />
elettorale soltanto finche durano : bensì invece di condanne,<br />
che privano del diritto elettorale anche per un anno dopo che la<br />
pena è scontata.<br />
Ed infatti l'incapacità comminata dall'articolo 87 cessa « un
42^ -LEGGI P0LITICK>-AMMIN1STRAT1VE<br />
anno dopo espiata la pena ^. Ora, se l'ammonizione è una pena,<br />
quando si può tenere per espiata? <strong>La</strong> questione è delle piìi controyerse<br />
tra le nostre Corti supreme. L'art. 104 della <strong>legge</strong> di P. S.<br />
dispone che gli effetti dell'ammonizione per gli ammoniti per sospetti<br />
di furti campestri o di pascola abusivo cessano due anni dopo<br />
la pronuncia. Ma è assai dubbio se tale disposizione sia applicabile<br />
anche alle altre due categorie di ammoniti: la Cassazione di Napoli<br />
decise per l'affermativa ; quella di Palermo in senso contrario.<br />
Si può dunque attribuire carattere di vera pena ad una disposizione<br />
che può durare per un tempo indeterminato, quand'anche<br />
ne siano del tutto venuti meno i motivi ?<br />
Ora l'egregio professore Saredo, nel suo trattato delle Leggi<br />
ci insegna che « le leggi che restringono il libero esercizio <strong>dei</strong> diritti<br />
<strong>dei</strong> cittadini, nel dubbio, debbono essere interpretate in modo<br />
favorevole alia libertà ^. D'altronde è principio di diritto tra noi,<br />
come dovunque, che « le leggi penali e quelle che restringono<br />
il libero esercizio <strong>dei</strong> diritti, e formano eccezione alle leggi generali<br />
e ad altre leggi non si^estendono oltre ai casi e ai tempi in<br />
esse previsti »».<br />
24, Ma non lasciamoci troppo preoccupare dal lato formale<br />
della questione, vizio che il Consiglio di Stato non ha saputo<br />
evitare- Noi abbiamo una <strong>legge</strong> politica, e non può essere trascurato<br />
il lato politico della questione.<br />
Ogni anno, in Italia, si ammoniscono più di20,000 cittadini:<br />
abbiamo un esercito di forse 200,000 ammoniti. Ed è provato, che<br />
una gran parte <strong>dei</strong> delinquenti esordiscono nella carriera coU'ammonizione,<br />
e che il numero <strong>dei</strong> delitti aumenta in proporzione di<br />
quello degli ammoniti. <strong>La</strong>onde da parecchi anni, cosi dai ministri,<br />
che dai procuratori del re si raccomanda di usare in cosi delicato<br />
argomento le maggiori cautele, L'on. Zanardelli, tenendo il<br />
portafoglio dell'interno, ha riconosciuto che la <strong>legge</strong> suU'ammonizione<br />
" limita indubitabilmente, più che in via generale non sia<br />
ammissibile in uno stato libero, il principio della libertà individuale<br />
; questa <strong>legge</strong> ha sanzioni penali non circondate da normali<br />
garanzie; questa <strong>legge</strong>, aggiungasi pure, spesso lasciando il cittadino<br />
nella società umiliato, contrastato, infoscato coi torbidi<br />
propositi della rivolta, fa sì che sia tratto a gridare a se stesso<br />
ed a noi: giacché mi create questa posizione, tal sia di me e non<br />
vorrò essere migliore di quello che voi mi ritenete y> (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />
deputati, 22 giugno 1878), E nei progetti di <strong>legge</strong> degli on. Nicotera<br />
e Crispi, nelle discussioni delle Commissioni che li prepararono,<br />
nelle interpellanze mosse alla <strong>Camera</strong> dagli on. Antonibon,<br />
Toscanelli, Vastarini-Cresi, Friscia, ecc. prevalse l'unanime convincimento<br />
che l'ammonizione dovesse seguire nelle forme di un<br />
vero giudizio, di una vera condanna, e si dovesse allora tenere<br />
in conto di vera pena.<br />
Si riconosce, infatti, quanto vi sia di vero neirantico pre-
LEGGE ELETTORALE POLÌTICA 423<br />
^ - - - " -^<br />
cetto d'Ulpiano: congruit bono et gravi praesidi curare tei pacata<br />
atque g%iieta provincia sit qiiam regit: qiiod 7ion difficile<br />
oblinebit si sollicite agat et^inalis hominibiis provincia careat<br />
eosque co?iqidrat. Ma d'altra parte anche a coloro che vantano i<br />
benefìzi della <strong>legge</strong>, sono tentato di ripetere con Washington,<br />
'^ non fidatevi di nessun vantaggio che possa essere prodotto da<br />
una usurpazione, da un arbitrio qualsiasi. Vi produrrà <strong>dei</strong> momentanei<br />
vantaggi, ma è in questo modo che i popoli liberi corrono<br />
a rovina ''.<br />
Il Consiglio di Stato ha pronunciato un parere dotto, profondo,<br />
acutissimo ; ma non ha tenuto conto in esso ne <strong>dei</strong> principii<br />
generali che devono guidare l'interpretazione della <strong>legge</strong>, ne<br />
delle chiare ed esplicite intenzioni deJla <strong>Camera</strong>, né <strong>dei</strong> concetto<br />
in cui Tammonizione è giustamente tenuta dalla scienza e dagli<br />
uomini di Stato più liberali.<br />
<strong>La</strong> Corte d'appello di Bologna ha deciso in conformità al parere<br />
del Consiglio di Stato. Ma giova sperare che i magistrati<br />
della Cassazione di Roma, innanzi ai quali verrà certo portata la<br />
questione la esaminino imparzialmente, senza alcun pregiudizio<br />
politico, senza alcun abuso di sentimento, secondo la <strong>legge</strong>.<br />
25. Parve troppo breve all'Ufficio centrale del Senato il termine<br />
di un anno dalla espiazione della pena per far cessare la incapacità<br />
incorsa per condanna di oziosità, vagabondaggio e mendicità,<br />
ed aveva pensato di protrarla a cinque anni. « Ma sostituire<br />
il termine di cinque anni a quello di un anno sarebbe entrare nella<br />
ipotesi della riabilitazione. Dunque era d'uopo fissare un termine<br />
minore o riferirsi a questo articolo (Cod. proc. pen., art. 187). E fu<br />
preferito questo secondo partito per tutte le altre norme della riabilitazione,<br />
che sono collegate all'articolo 847 del citato Codice »<br />
{Relaz. LAMPERTICO, pag. 85).<br />
36. Il senatore Miraglia avrebbe voluto che nemmeno fosse necessaria<br />
la riabilitazione per le condanne a pene criminali che non<br />
importano interdizione <strong>dei</strong> pubblici uffici, bensì la qualità di elettore<br />
ed eleggibile fosse sospesa soltanto durante l'espiazione della<br />
pena. « <strong>La</strong> condanna alla pena di reclusione non trae seco la<br />
interdizione dai pubblici uffici, che nei casi specificamente determinati<br />
dalla <strong>legge</strong> per reati che hanno nell'intrinseca loro natura<br />
il marchio dell'ignominia. <strong>La</strong> condanna poi alla pena della relegazione<br />
non importa privazione <strong>dei</strong> diritti politici, perchè i reati,<br />
ai quali si applica questa pena non sono infamanti. Non sono<br />
adunque esatti i criteri che hanno informato la disposizione del<br />
numero 1 dell'art. -86 del progetto che turba tutta l'armonia del<br />
nostro sistema penale; epperò crediamo di' doversi far distinzione<br />
tra le condanne a pene criminali importanti privazioni <strong>dei</strong> diritti<br />
politici e quelle che non importano tale privazione. Per queste<br />
ultime è giusto che sia sospeso l'elettorato politico durante<br />
l'espiazione della pena «.
424 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
L'on. Zanardelli, confortandoli di altri esempì dichiarò di<br />
dividere molti di questi apprezzamenti; pure consigliò il ritiro<br />
dell'emendamento, dubitando che esso possa raggiungere lo scopo,<br />
attesa l'indole del nostro Codice penale (pag. 2236-2238).<br />
37, L'onorevole Pierantoni richiamò l'attenzione della <strong>Camera</strong><br />
sopra un inconveniente al quale dà luogo la difficoltà di constatare<br />
quali elettori abbiano perduto il loro diritto per condanna.<br />
*' L'esperienza ci dimostra come molti cittadini, i quali commettono<br />
reati fuori Provincia o fuori Comune, i quali hanno perduto<br />
quindi i diritti civili e politici, tuttavia rimangono iscritti sulle<br />
liste perchè, o non vi è alcuno del popolo che denunci questa diminuzione<br />
di capo, 0 perchè gli stessi partiti politici, disgraziatamente,<br />
hanno la voglia di tenere al numero, e di pensare poco<br />
alle qualità delle persone. Ora io raccomando alla <strong>Camera</strong> di studiare<br />
un modo come dalla sede delle Corti d'appello si mandino<br />
jli estratti delle sentenze, le quali modificano la capacità politica<br />
delle persone, ai Comuni cui spetta.<br />
« Questa lacuna della <strong>legge</strong> elettorale deve essere corretta,<br />
e per la moralità, e per l'eguaglianza del diritto che vuole che chi<br />
ha perduto l'elettorato non sia elettore. Non voglio citare casi<br />
nei quali io stesso, elettore, ho verificato l'iscrizione di talune<br />
persone indegne '» {Cam. <strong>dei</strong> dep.^ 17 giugno 1881, pag. 6217).<br />
28. Nessuna aggiunta venne fatta nella <strong>legge</strong> ; però il Ministero<br />
non ha mancato di provvedere altrimenti. Secondo una circolare<br />
<strong>dei</strong>rS febbraio 1882 si è disposto: « Qualora alle Giunte comunali<br />
occorra di verificare se coloro i quali hanno fatto domanda<br />
per essere inscritti nelle liste elettorali, o coloro che d'ufficio<br />
vengono inscritti siano colpiti da alcuna incapacità, a termini dell'articolo<br />
86 e seguenti della <strong>legge</strong> 11 gennaio 1882, il Ministero<br />
di grazia e giustizia, anche nell'intento di rendere più agevole<br />
l'opera, avuto riguardo al considerevole numero di quelli nuovamente<br />
chiamati al diritto elettorale, ha disposto, che per la domanda<br />
e spedizione degli attestati penali si adottino le seguenti<br />
norme :<br />
« P <strong>La</strong> Giunta del Comune ove i cittadini hanno presentato<br />
la domanda, invierà al procuratore del Re, nel cui circondario si<br />
trova il Comune d'origine <strong>dei</strong> petenti, un elenco contenente il<br />
nome e cognome, paternità, età e condizione di coloro che voglionsi<br />
inscrivere. Quando si tratti di cittadini nati all'estero,<br />
l'elenco dovrà spedirsi al Ministero di grazia e giustizia.<br />
« 2^ Le cancellerie rilasceranno gli attestati solo per coloro<br />
i quali si troveranno segnati sui registri penali, mentre per gli<br />
altri, i quali non vi sono annotati basterà che sull'elenco si apponga:<br />
« non segnati sui registri penali ".<br />
« Avvertasi che la brevità <strong>dei</strong> termini fìssati dal regio decreto<br />
2Q gennaio 1882 esige e nelle autorità comunali e nelle giudiziarie<br />
la maggior sollecitudine.
LEGGE ELETTORALE POLITICA 425<br />
« Sarebbe utile che gli attestati penali fossero pronti pel<br />
3 marzo, nel qual giorno le Giunte municipali devono aver compilate<br />
le liste complementari. Tuttavia, l'art. 27 della <strong>legge</strong> 22<br />
gennaio 1882 e Tart. 7 del regio decreto 26 detto dando facoltà<br />
ai Consigli comunali di cancellare coloro che reputassero indebitamente<br />
ammessi, ne consegue che gli attestati rilasciati dall'autorità<br />
giudiziaria avranno la loro efficacia anche durante le sedute<br />
<strong>dei</strong> Consigli comunali tra il 20 e il 29 marzo per la cancellazione<br />
di quei cittadini che fossero per avventura iscritti e si trovassero<br />
nelle condizioni previste dall'art. 86 e seguenti della <strong>legge</strong> : salvo<br />
da ultimo il diritto di appello contro le indebite iscrizioni, riserbato<br />
ad ogni cittadino dall'art. 31 della <strong>legge</strong> e 9 del regio decreto<br />
26 gennaio 1882 ".<br />
« A rendere poi più facile l'invio, l'esame e la restituzione di<br />
qusti elenchi sarà opportuno che le Giunte comunali quando hanno<br />
in pronto un numero considerevole di iscritti ne diano tosto comunicazione<br />
alle regie procure senza aspettare il termine fissato<br />
dal regio decreto per la chiusura <strong>dei</strong>riscrizione ".<br />
29. Riguardo ai falliti l'on. Villa propose che dopo le parole<br />
« i dichiarati falliti finché non abbiano pagato interamente i creditori<br />
" si aggiungessero queste altre « o non abbiano interamente<br />
osservato le condizioni del concordato In tal modo noi faremo<br />
una disposizione che è in pieno accordo colla nostra <strong>legge</strong> civile,<br />
la quale accordando il diritto del concordato, viene in aiuto della<br />
buona fede e compatisce alla immeritata sventura ^ (pag. 6490).<br />
Intervenuti, a questo riguardo gli opportuni accordi tra il<br />
Ministero e la Commissione, Ton. Ceppino così ne espose il risultato<br />
nella successiva tornata. « È necessario, egli disse, distinguere<br />
nel fallimento due casi, i quali meritano di essere diversamente considerati.<br />
Imperocché se, quando nel fallimento c'è la frode, hanno<br />
provveduto le prescrizioni dell'art. 88 (86), in questo secondo che<br />
è r89 (88), si considera quel fallimento che non fu prodotto dalla<br />
malizia e dalla frode, si considera il fallito per rispetto specialmente<br />
alla libertà ed indipendenza, che in quella sua condizione<br />
egli possa essere presunto di mantenere. È una guarentigia, pure<br />
della stessa natura, ma consigliata da quei medesimi riguardi che<br />
hanno suggerito a noi le incapacità successive. Questo è il coicetto<br />
che guidò la Commissione nel proporre l'art. 89 (88); considerò,<br />
cioè, che a chi domanda quest'onore dell'elettorato non<br />
debba essere apposta nessuna taccia, che possa fare sospettare e<br />
dubitare che l'elettore non voti secondo l'indipendenza della sua<br />
coscienza. L'emendamento non solamente tien conto di questa<br />
condizione, che direi quasi morale dell'elettore, ma usa riguardo<br />
per quei vari accidenti, molte volte dipendenti dall'avversa fortuna<br />
per cui un uomo onesto può cadere nel fallimento ; riguardo<br />
che lo stesso Codice stabilisce, allorquando discorre della scusabilità<br />
che possa essere attribuita a quest'uomo " (pag. 6516).<br />
*ì<br />
h^T
426 LEGGI I^OLITICd-AMMlNtóTRA'riVK<br />
30. Al Senato l'on. Miraglia aveva proposto di dire invece:<br />
i
LÉGGfE ELETTORALE POLITICA 427<br />
^ Ora, siccome un fallito che fu colpito da condanna penale<br />
può esserlo stato per bancarotta fraudolenta, o per bancarotta<br />
semplice nella quale non vi è frode, ma solamente colpa, così, applicando<br />
le disposizioni generali relative alle esclusioni dal diritto<br />
elettorale per indegnità, ne verrebbe che il fallito condannato<br />
per bancarotta semplice non dovrebbe essere escluso ; e ciò perchè,<br />
secondo le disposizioni generali, fra gli indegni sono compresi,<br />
quando si tratta di pene correzionali, soltanto i colpevoli di<br />
quei reati in cui riscontrasi qualche specie di frode. Ond'è che le<br />
predette norme generali non escluderebbero i falliti condannati<br />
a pene correzionali per fallimento meramente colposo, e meno<br />
ancora verrebbero ad escludere i falliti che non incorsero in alcun<br />
procedimento penale, né per bancarotta fraudolenta, ne per<br />
bancarotta semplice.<br />
^ Nondimeno, noi abbiamo non solo mantenuto Tesclusione<br />
di coloro i quali furono condannati in sede penale tanto per bancarotta<br />
fraudolenta, quanto per bancarotta semplice, ma abbiamo<br />
anche escluso coloro riguardo ai quali non avvi che la dichiarazione<br />
del fallimento in via civile. F<br />
« Abbiamo mantenuto la <strong>legge</strong> vigente, che non palesò gravi<br />
inconvenienti, che non fu accusata d'essere troppo mite , poiché<br />
alla <strong>Camera</strong> elettiva furono anzi presentate petizioni colle quali<br />
chiedevasi fosse la vigente legislazione resa più favorevole ài fallito,<br />
il cui fallimento non dipendesse da dolo e nemmeno da colpa,<br />
ma da incolpevole sventura '> (p. 2239-2241).<br />
31. Può nascere il dubbio se lo stato di fallimento duri anche<br />
quando non possono essere continuate le operazioni di fallimento<br />
per insufficienza dell'attivo, e il Tribunale di commercio dichiara<br />
d'uflScio, sentiti i sindaci, la cessazione delle operazioni di fallimento<br />
(Codice di commercio). A toglierla di mezzo Fon. Saracco<br />
opportunamente osservò all'on. sen. Astengo, che lo aveva mosso<br />
come « dal fatto che il giudizio di fallimento debba cessare, perché<br />
mancano i mezzi pecuniari a condurlo innanzi non può venire<br />
la conseguenza che sia cambiato lo stato di colui che ha mancato<br />
ai propri impegni. Chi ha fallito non cessa per ciò di trovarsi come<br />
prima, in istato di fallimento, e rimane sempre nella condizione<br />
- che gli toglie di esercitare il diritto elettorale '> (pag. 2241, 9 dicembre<br />
1881). ^<br />
3^. L*on. Genala aveva proposto di escludere dal voto i sussidiati<br />
abitualmente dalla pubblica beneficenza. <strong>La</strong> Commissione fu<br />
dapprima molto dubbiosa. « Taluni di costoro i quali possono ricevere<br />
sussidi da istituti di pubblica beneficenza, possono essere<br />
uomini degni a cui il sussidio è dato per ragioni e per motivi che<br />
niente possono infirmare la dignità della vita. Ma specialmente la<br />
formola avrebbe aperto un campo infinito di contese, imperocché<br />
' l'aver ricevuto sei mesi innanzi un sussidio, il quale non si determina<br />
né nella qualità, né nella quantità, avrebbe proprio abban-<br />
: ?<br />
4»t<br />
f r
428 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
donato un numero grandissimo <strong>dei</strong> cittadini a sospetti ed accuse,<br />
e le operazioni elettorali, cosa importantissima, ad un continuo<br />
assalto. Quindi per salvare questa parte di diritti, o di rispetti alle<br />
persone, e per rendere, dall'altro lato, la ragione agli emendamenti<br />
che furono proposti, la Commissione ha dovuto fare due<br />
proposte, che io trasmetto al banco della presidenza »... Da queste<br />
proposte usciva, quasi senza discussione, rultimo comma<br />
dell'art. 88.<br />
ART. 89. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità<br />
0 un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o<br />
simulati, 0 con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio<br />
atto ad ingannare, ottiene per sé o per altri la inscrizione nelle<br />
liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di<br />
uno 0 più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un<br />
anno e con multa da lire 500 a 2000.<br />
<strong>La</strong> stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del<br />
rado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che<br />
temente opera la indebita inscrizione o cancellazione.<br />
Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione<br />
0 rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per Fuso<br />
prescritto dalla leg<br />
1. Sanzioni penali della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />
penale<br />
del<br />
sanzioni penali.<br />
incipii<br />
5. Idea generale e classificazione <strong>dei</strong> ideati elettorali.<br />
6. Reati attinenti alle Uste elettorali.<br />
7. Legislazione comparata.<br />
8. Motivi e criteri delle disposizioni di questo articolo.<br />
9. Discussioni alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati,<br />
10. Emendamento del Senato.<br />
1, <strong>La</strong> precedente <strong>legge</strong> elettorale era assai incompleta nelle<br />
sanzioni penali <strong>dei</strong> principali atti dell'elezione. Conteneva infatti<br />
soltanto le seguenti disposizioni:<br />
Art^ 73. « Chi con fìnto nome avrà dato il suo suffragio in<br />
un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà<br />
nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio<br />
delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero<br />
essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti ; gli<br />
sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.<br />
u Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false<br />
locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.<br />
> -_
LEGGE ELETTORALE POLITICA 429<br />
Art. 74. « Chiunque sia convinto di avere al tempo delle<br />
elezioni causato disordini e provocato assembramenti tumultuosi,<br />
accettando, portando, inalberando, o affiggendo segni di riunione,<br />
od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna<br />
a duecento lire ; e se insolvibile, col carcere da dieci giorni<br />
ad un mese.<br />
Ar^. 75. " Chiunque non essendo né elettore, ne membro dell'ufficio,<br />
s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo<br />
dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna<br />
alle duecento.<br />
Art. 76. " Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione uno<br />
0 più degli assistenti diano in palese il segno d'approvazione o di<br />
disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente li<br />
chiamerà all'ordine ; e, non cessando la perturbazione, inserirà<br />
menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i<br />
delinquenti saranno puniti di una multa da lire cinquantuna alle<br />
duecento «.<br />
2. Il Codice penale vigente, agli art. 190^ 191, 192, 193 contiene<br />
le seguenti disposizioni su questo argomento :<br />
*' Art. 190. Allorché con violenza, o vie di fatto o minaccio,<br />
0 tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio <strong>dei</strong><br />
propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile<br />
a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità<br />
e le conseguenze del reato.<br />
" Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio<br />
fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta<br />
la sospensione dall'esercizio <strong>dei</strong> pubblici uffizi.<br />
t^ Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve<br />
sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio<br />
le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni {Cod.pen. frane.^<br />
art. 109, e 111, e confr. Dig. e Cod. ad L. JuL de aìnhitii).<br />
'^Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali<br />
sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di<br />
falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e<br />
coirinterdizione dai pubblici uffizi.<br />
" Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio<br />
elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque<br />
{Cod. pen. frane.^ art. Ili, 112).<br />
« Art. 192, Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato<br />
0 venduto un voto a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena<br />
dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o<br />
minore secondo la gravità e le conseguenze del reato iCod. pen.<br />
frane., art. 113).<br />
a<br />
Art. 193. Fuori <strong>dei</strong> casi preveduti nei tre precedenti articoli,<br />
i pubblici uffiziali od impiegati, che con abuso delle rispettive<br />
funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori<br />
in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno
430 LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
puniti colla esclusione dall'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali per tempo<br />
non minore di cinque anni, ne maggiore di dieci, se il reato è<br />
stato commesso nelle elezioni <strong>dei</strong> deputati al Parlamento Nazio^<br />
naie... e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila...<br />
« <strong>La</strong> stessa pena è applicàbile ai ministri della religione<br />
dello Stato o <strong>dei</strong> culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare<br />
i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate<br />
candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi<br />
in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi<br />
consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia<br />
con promesse o minacele spirituali.<br />
^ Pei fatti da questo articolo preveduti, semprechè non<br />
siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione<br />
giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno<br />
compiute colla chiusura del relativo processo verbale » (Cod. pen.<br />
frane, art. 193).<br />
In questi articoli si prevedono alcune speciali offese alla UT<br />
berta ed alla sincerità del voto elettorale, senza elevarsi al concetto<br />
di un sistema per le visibili lacune che si incontrano nella<br />
formola legislativa. L'insufficienza di queste poche disposizioni<br />
fu già riconosciuta dal Senato del Regno, il quale, approvando<br />
nel 1875 il progetto di Codice penale presentato dal guardasigilli<br />
Vigliani, sentì il bisogno di entrare nella via di un'ampliazione<br />
<strong>dei</strong> fatti incriminabili e di applicare loro pene più severe ed efficaci.<br />
In questa medesima via proseguì la Commissione presieduta<br />
dal guardasigilli on. Mancini, nella preparazione del secondo libro<br />
del Codice penale, e ne darò a suo luogo le singole conclusioni.<br />
3. Può sorgere il dubbio, già dissi, se.cotesto disposizioni penali<br />
trovino posto più conveniente in una <strong>legge</strong> elettorale o nel Codice.<br />
Ma non è dubbia la necessità di guarentire con speciali sanzioni<br />
punitive l'esercizio del diritto elettorale e l'esplicazione di tutta^^<br />
la funzione rappresentativa.<br />
*' Sarebbe vano che il legislatore disponesse intorno alla ca--:<br />
pacità elettorale, alle forme delle elezioni, alle attribuzioni ed aidoveri<br />
<strong>dei</strong> pubblici funzionari incaricati di prestare il loro con^.<br />
corso, se potessero i privati, e tanto più i pubblici funzionari,<br />
eludere i suoi voleri e trasgredirne i precetti. <strong>La</strong> sola nullità deU<br />
l'elezione eseguita contro le disposizioni della <strong>legge</strong> sarebbe insufficiente<br />
malleveria, se i trasgressori non avessero a temere di<br />
alcun danno personale, e non fossero eccitati a rispettare l'auto^<br />
rita della <strong>legge</strong> dalla individuale responsabilità.<br />
« I Governi rappresentativi riposano sul fondamento di una<br />
presunzione che domina l'intero sistema politico. Essa consiste nel<br />
considerare identica alla volontà della nazione quella del corpo:<br />
politico elettorale, e quest'ultimo fedelmente rappresentato, nellia<br />
varietà delle sue opinioni, bisogni, aspirazioni e tendenze, dall'as-^<br />
semblea che è il prodotto dell'elezione. Ma questa presunzione
LEGGB ELETTOHAL? POLITICA 431<br />
inon sarebbe ammissibile senza il concorso di due essenziali condiizioni,<br />
cioè che nei membri del corpo politico elettorale siano guairentite<br />
e sicure da ogni estrinseca offesa ed illegittima influenza<br />
Itanto la libertà che la sincerità del voto. Deve adunque una <strong>legge</strong><br />
lielettorale colle sue sanzioni tutelare questi essenziali diritti della<br />
tsocietà nella precipua funzione della sua vita politica, e ad un<br />
itempo rendere efficaci e rispettati gli obblighi che vi corrispondono.<br />
u Da questi concetti si raccoglie la prova della gravità poli-<br />
Htica delle offese che hanno il fine di distruggere o limitare la li-<br />
Pbertà del voto degli elettori, o di alterarne la sincerità» falsificani:done<br />
Tespressione.<br />
« Non sarebbe però soddisfatto il principio di giustizia, se<br />
mella <strong>legge</strong> le incriminazioni fossero arbitrariamente create e le<br />
penalità, empiricamente distribuite. È necessario quanto alle<br />
prime, classificarle mercè Tapplicazione sistematica di un criterio<br />
Trazionale, secondo la gravità del fine criminoso e la perniciosa<br />
^efficacia <strong>dei</strong> mezzi adoperati a conseguirlo; e quanto alle altre, è<br />
bdebito del legislatore di proporzionarle, mercè un'esatta gradarione,<br />
alla qualità, ed al grado dell'offesa. Grave è Terrore di quelli<br />
cche ravvisano nel legislatore penale un dispensatore di pene ad<br />
arbitrio, o secondo i pregiudizi dell'opinione popolare, ovvero per<br />
ila simpatia che destano alcuni interessi sociali e politici ; anche<br />
cfjel decretare le pene il legislatore conscio della propria missione<br />
q)uò considerarsi in certa guisa passivo interprete della <strong>legge</strong> del<br />
giusto ed obbligato a rispettarla, facendone scrupolosa appliazione.<br />
4. « Percorrendo la legislazione <strong>dei</strong> vari paesi governati col<br />
isistema rappresentativo, manifesto si appalesa il progressivo<br />
^svolgimento storico del principio della repressione nelle materie<br />
If)|ettorali, con una doppia tendenza ad una successiva ampliazione<br />
)tìei fatti da incriminarsi e ad un graduale incremento di severità<br />
mella determinazione delle pene. Sotto il primo aspetto i legislao;ori<br />
sono stati costretti, accrescendo il numero <strong>dei</strong> fatti punibili,<br />
ft tener dietro agli sforzi incessanti, ed alla maliziosa industria<br />
^flei colpevoli, per insidiare l'osservanza della <strong>legge</strong> e rendere vani<br />
ì suoi divieti: l'esame comparativo di queste leggi numerose ateiesta<br />
una specie di lotta tra la <strong>legge</strong> e la frode per assicurare la<br />
iTÌttoria all'autorità della prima.<br />
*' E questa una delle cagioni per cui* è dato di scorgere<br />
loresso alcuni <strong>dei</strong> popoli più solleciti di libertà un ritorno quasi<br />
9fteriodico del potere legislativo sull'argomento della repressione<br />
3lilettorale ; basti rammentare che nel Belgio, allorché il Parla-<br />
Bcaento approvò la <strong>legge</strong> elettorale del 18 maggio 1872, questa<br />
iDrese la denominazione che ha poi conservato nelle posteriori<br />
^modificazioni, di Codice elettorale, perchè in essa si ebbe cura di<br />
iQpndere disposizioni che avevano formato materia di ben 2^ leggi<br />
aipteriori.<br />
-• 1 -<br />
f<br />
, ^<br />
i.<br />
*>>:
432 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
« Anche in Francia la repressione <strong>dei</strong> reati elettorali formò<br />
argomento di molte leggi successive, e trovò specialmente ampio<br />
svolgimento nella <strong>legge</strong> elettorale del 15 marzo 1849 e poi nel<br />
decreto organico del 2 febbraio 1852, che per questa parte è tuttora<br />
in osservanza. Poche sono le legislazioni le quali si contentano<br />
di riferirsi al Codice penale, regolando in esso con pochi articoli<br />
questa materia nel maggior numero <strong>dei</strong> paesi fu riconosciuta<br />
la necessità di una <strong>legge</strong> repressiva speciale.<br />
5, « Dopo cotesti precedenti, accingendoci a proporre alla <strong>Camera</strong><br />
una serie di disposizioni penali che meglio <strong>dei</strong> due progetti<br />
ministeriali rispondano ai concetti innanzi enunciati, abbiamo<br />
considerato che la prima indagine, la quale s'impone nella determinazione<br />
delle incriminazioni e delle penalità in materia elettorale,<br />
è quella di un criterio regolatore che domini l'opera legislativa<br />
e praticamente ne accompagni le svariate disposizioni.<br />
« Prendendo in considerazione la natura <strong>dei</strong> reati elettorali<br />
e le loro conseguenze, e ad un tempo illuminati dall'esperienza<br />
degli altri popoli che più volte riformarono e con successive aggiunzioni<br />
ampliarono e completarono la legislazione repressiva in<br />
materia di elezioni, abbiamo acquistato il convincimento che in<br />
una buona ed efficace <strong>legge</strong> elettorale la incriminazione debba essere<br />
estesa quanto sia necessario a raggiungere gli innumerevoli<br />
ingegnosi artifizi della frode e della illegittima influenza, ma le<br />
pene debbano essere moderate e miti per evitare la ripugnanza<br />
alla loro applicazione e quindi l'impunità.<br />
« Applicando cotesto criterio, vi ha un triplice stadio nel<br />
quale possono compiersi e quindi debbono collocarsi le offese ai<br />
diritti elettorali. Il primo è quello della formazione delle liste<br />
elettorali, potendo in esse con illeciti mezzi operarsi l'indebita.<br />
iscrizione o cancellazione di elettori. Il secondo è quello in cui<br />
l'elettore esercita il proprio diritto, e nel quale perciò debbonsr<br />
impedire e reprimere tutte le illegittime influenze che hanno pei<br />
iscopo di determinarlo a votare contro scienza e coscienza. Ne<br />
terzo ed ultimo conviene provvedere al fedele accertamento <strong>dei</strong><br />
risultati della votazione e dello scrutinio <strong>dei</strong> voti e garantirne<br />
l'esecuzione » (Relaz. ZANARDELLI, pag. 209-211).<br />
6, Il progetto presentato dal Ministero, per ciò che concerne<br />
la formazione delleiliste elettorali, contemplava soltanto il caso^<br />
di chi altera o sottrae gli originali delle liste elettorali, e quello<br />
di chi con falsi documenti abbia ottenuto la sua definitiva iscri-*<br />
zione nelle liste medesime. <strong>La</strong> Commissione riconobbe però che it<br />
primo fatto, supponendo le liste già formate, non guarentisce che<br />
la conservazione ed integrità delle liste originali, mentre i temuti<br />
danni possono operarsi anche coiralterazione o sottrazione<br />
delle copie autentiche che nelle operazioni elettorali sono destinate<br />
a tener luogo degli originali. Riconobbe pure che il secondo<br />
fatto si restringe alia indebita inscrizione^ senza contemplare<br />
-^j^
v-<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 433<br />
anche la indebita cancellazione ; suppone unicamente l'uso di<br />
falsi documenti, e non comprende le mendaci dichiarazioni, i<br />
documenti simulati con dolosa connivenza, benché giuridicamente<br />
non contengano il reato di falsità, né i tanti altri artifizi e mezzi<br />
illeciti adoperati a conseguire lo stesso criminoso effetto. Infine<br />
la punizione è minacciata non già soltanto all'elettore od a chi per<br />
esso ottenga l'indebita inscrizione, ma ben anche a quei funzionari<br />
pubblici che scientemente si prestino al conseguimento del<br />
criminoso fine, e che devono anzi essere considerati in maggior<br />
colpa del privato.<br />
7. '' Percorrendo in questa parte le altre legislazioni, parecchie<br />
tra le medesime, e sopratutto le più recenti, abbondano di particolari<br />
ipotesi e specificazioni, per reprimere il fatto della criminosa<br />
usurpazione della qualità elettorale, o della sua criminosa<br />
privazione a danno di colui al quale legalmente appartenga, passando<br />
a rassegna i mezzi svariatissimi che a tale scopo sogliono<br />
adoperarsi.<br />
« Cosi nella <strong>legge</strong> del Belgio si contempla il caso di chi per<br />
ottenere la inscrizione nelle liste si attribuisca fraudolentemente<br />
una quota d'imposta mentre non possiede il reddito corrispondente,<br />
ed abbia fatta scientemente una falsa dichiarazione o<br />
prodotti atti che conosceva falsificati,<br />
" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ungherese del 1874 punisce non solo la produzione<br />
di documenti falsi o falsificati, ma anche di documenti<br />
essenzialmente inesatti e chi falsifica, sottrae o distrugge non<br />
solo le liste elettorali, ma anche documenti ufficialmente comunicati<br />
per ottenere l'inscrizione o la cancellazione ; infine, con una<br />
formola generica e di un significato disputabile, sottopone a pena<br />
chiunque falsifichi le liste elettorali,<br />
« L'ultima <strong>legge</strong> francese del 30 novembre 1875 sulle elezioni<br />
politiche estende alle medesime le disposizioni della <strong>legge</strong><br />
sull'elettorato municipale del 7 luglio 1874, nella quale vengono<br />
puniti coloro che mediìdinXe fraudolente dichiarazioni o falsicelalificali<br />
ottengsino la indebita inscrizione o cancellazione (art. 22).<br />
" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> greca del 1877 comprende eziandio coloro che,<br />
essendo tenuti a dare informazioni, abbiano fatto false deposizioni<br />
(art. 73),*ed estende la punizione all'uflìciale pubblico che non<br />
solo scientemente ma anche per semplice negligenza inscriva nelle<br />
liste chi non abbia l'età o le qualità prescritte, od ometta d'inscrivervi<br />
chi le abbia (art.. 75).<br />
« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> spagnuola del 1878, oltre la incriminazione generica<br />
di intenzionali alterazioni od omissioni in qualunque libro,<br />
registro, atto, certificato, testimonianza o documento che servano<br />
all'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali, anche al solo scopo di rendere<br />
diffìcile l'esercizio medesimo, e che si qualifica delitto di falso in<br />
materia elettorale (art. 123), contiene più minute previsioni di<br />
fatti punibili, come il mancare scientemente alla verità in una<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie 1* — Voi. IV. 28
434 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
petizio7ie 0 dichiarazione^ romettere di annotare nei registri<br />
del censimento elettorale sopravvenute mutazioni (art. 124), ed<br />
altre parecchie.<br />
8. " <strong>La</strong> vostra Commissione, nell'art. 90, si è tenuta egualmente<br />
lontana da una troppo vaga ed elastica generalità, e da una<br />
empirica casistica ordinariamente incompleta. Essa ha determinato<br />
il fine del reato nella indebita inscrizione che si ottenga<br />
per se o per altri nelle liste elettorali e nella indebita cancellazione<br />
di chi vi è compreso, usurpando così la qualità di elettore<br />
in opposizione alla <strong>legge</strong> o spogliandone chi ne è legittimamente<br />
rivestito. Quanto ai mezzi da adoperarsi per conseguire il fine<br />
anzidetto, e che sono necessari a costituire l'azione punibile, essi<br />
consistono neWattribuirsi falsamente un ceyiso o mia qualità,<br />
e perciò anche Tetà e la condizione costitutiva della capacità<br />
elettorale, nell'uso di documenti falsi, o simulati per colpevole<br />
accordo e colla scienza della loro destinazione, nelle false dichiarazioni,<br />
ed infine per comprendere tutti gli altri espedienti<br />
efficaci che possono all'uopo escogitarsi, in qualsiasi artifizio<br />
atto ad ingannare ed a porre in luogo della verità una fallace<br />
apparenza in forma meritevole di fede. Con ciò ogni più minuziosa<br />
enunciazione di casi addiviene superflua; e se il legislatore,<br />
per reprimere le frodi al diritto di proprietà, nell'articolo 626<br />
del Codice penale considera come mezzo costitutivo della truffa<br />
qualunque artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare, è<br />
sembrato ragionevole adoperare una locuzione altrettanto comprensiva<br />
per reprimere la frode in materia relativa al più eminente<br />
e prezioso diritto politico.<br />
« Nell'articolo si distinguono due casi. Può il privato cittadino,<br />
affine di ottenere l'indebita inscrizione o cancellazione nelle<br />
liste, sorprendere la buona fede del funzionario pubblico incaricato<br />
di eseguire la inscrizione ola cancellazione, rimanendo costui<br />
ignaro ed innocente ; può invece anche questi, sia per sua propria<br />
ed esclusiva iniziativa, sia per dolosa connivenza col privato,<br />
operare l'indebita inscrizione o cancellazione. <strong>La</strong> disposizione penale<br />
è comune indistintamente al privato ed al funzionario pubblico<br />
; ma quest'ultimo è trattato sempre con severità alquanto<br />
maggiore per l'abuso <strong>dei</strong>rufficio e per la maggiore facilità dì<br />
commettere il reato, vietandosi l'applicazione della pena nel minimo<br />
del grado.<br />
" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> contempla principalmente la persona rivestita<br />
di pubblica qualità che scientemente operi la indebita inscrizione<br />
0 cancellazione, ed il privato individuo che per sé o per altri la<br />
ottenga; ma ciò non esclude che la responsabilità penale debbasi<br />
estendere a quanti altri cooperino a questo risultato con uno <strong>dei</strong><br />
modi di concorso che costituiscono la. correità o la complicità<br />
secondo il Codice penale, le cui disposizioni in questa materia sono<br />
dichiarate applicabili in materia di reati elettorali dall'art. 99.
d4j ^<br />
(<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 435<br />
« Una speciale e separata incriminazione è quella di fatti<br />
posteriori alla formazione delle liste, quando cioè le medesime<br />
vengano alterate o sottratte e fatte sparire, o coloro cui incombe<br />
il dovere di comunicarle vi si rifiutino. Tali disposizioni riguardano,<br />
secondo i casi, egualmente i privati e gli ufficiali pubblici.<br />
Si è pure modificato il testo del disegno ministeriale in modo da<br />
comprendere non solo gli originali delle liste elettorali, ma anche<br />
le copie autentiche delle medesime destinate all'uso prescritto<br />
dalla <strong>legge</strong> « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 211-213).<br />
9. L'onor. Della Rocca trovò che non era giusto punire nello<br />
stesso modo chi altera o sottrae le liste elettorali, e chi rifiuta<br />
di darne comunicazione. Censurò inoltre di eccessiva severità la<br />
pena comminata a chi si attribuisce falsamente una qualità od un<br />
censo « che è sempre una cattiva azione, ma diventa reato solo<br />
quando si fa uso di un documento falso ".<br />
L'on. Pierantoni rispose constatando la gravità <strong>dei</strong> reati<br />
elettorali in generale e ricordando la severità delle leggi dell'Inghilterra<br />
e del Belgio. Aggiunse che le leggi penali debbono<br />
avere anzitutto una efficacia preventiva, e che le più rigorose<br />
disposizioni di questa <strong>legge</strong> sono giustificate dallo straordinario<br />
aumento del numero degli elettori, molti <strong>dei</strong> quali avranno bisogno<br />
li essere tanto più frenati dalla <strong>legge</strong> quanto più è scarsa la loro<br />
educazione. Inoltre i reati elettorali presentano una difficoltà<br />
immensa di prova, talché quando sì ha la rarissima fortuna di<br />
sorprendere qualche corruzione torna grandemente opportuno di<br />
punirla con maggior severità ed efficacia perchè il caso serva a<br />
tutti d'esempio. Una falsa dichiarazione, che giovò ad ottenere la<br />
inscrizione, è azione criminosa che contiene dolo e danno. Anche<br />
il rifiuto di comunicare le liste è un reato, perchè costituisce una<br />
mancanza al proprio dovere da parte di chi lo commette. ^^ Infatti<br />
vi potrebbero essere segretari comunali, impiegati di prefettura,<br />
che fossero incitati a rifiutare la copia delle liste elettorali, perchè<br />
schierati in un partito politico o istigati da persona potente che<br />
loro sarebbe di usbergo nell'accusa penale se fosse incerta ed equivoca<br />
nel testo della <strong>legge</strong>» Il dubbio sull'elemento intenzionale del<br />
reato farebbe audaci i partiti ad istigare al rifiuto delle liste degli<br />
elettori quando l'averle è condizione essenziale per esperimentare<br />
tutte le azioni di rettifica, d'inscrizione, di correzione delle liste<br />
elettorali, tanto nel periodo amministrativo, quanto in quello<br />
giudiziario ».<br />
L'onor. Billia censurò pure la severità delle disposizioni<br />
penali, tale, a suo avviso, che se fossero applicate con rigore, non<br />
avremmo più né elettori, né eletti. L'on. Cavalletto, in quella vece,<br />
domandò che per l'efficacia e l'eguaglianza della sanzione, alla<br />
multa si accompagni sempre la pena del carcere.<br />
L'on. Mancini, ministro per gli affari esteri, che nella Commissione<br />
aveva specialmente atteso alla compilazione di questi
436 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
articoli, difese le disposizioni del presente, del pari che i criteri<br />
generali di questa parte della <strong>legge</strong>, da tutte le imputazioni, e<br />
raccomandò alla <strong>Camera</strong>, insieme al relatore della Commissione,<br />
di non introdurre negli articoli relativi alcuna modificazione per<br />
non turbarne Teconomia ad ingenerare dubbi dannosissimi. <strong>La</strong><br />
<strong>Camera</strong>, infatti, respinse gli emendamenti proposti ed approvò<br />
integralmente il presente articolo della <strong>legge</strong> {Discussioni, 24<br />
giugno 1881, pag. 6520-6528).<br />
10. Il Senato, a rendere anche più precisa la dizione della<br />
<strong>legge</strong>, aggiunse nel primo come nel secondo capoverso la parola<br />
scientemente. " Quantunque sia elemento d'ogni reato Tatto volontario<br />
e la intenzione dolosa, si è ritenuto più completo ed<br />
esplicito il concetto dell'articolo aggiungendo qui pure la parola<br />
scientemente, in accordo anche coU'art. 347 del Codice penale<br />
che punisce colui, che senza essere complice della falsità, ha<br />
scientemente fatto uso degli atti falsi ",<br />
ART. 90. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio<br />
il voto elettorale o l'astensione, offre^ promette o somministra<br />
danaro, valori, impieghi pubblici, o privati, o qua<br />
lunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con<br />
essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un<br />
anno e con multa estensibile a lire 1000.<br />
L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o<br />
per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse,<br />
0 ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena<br />
medesima.<br />
Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità<br />
pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno,<br />
il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione<br />
sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la<br />
pena viene in tal caso ridotta alla metà.<br />
1. Reati possibili durante la votazione.<br />
2. Compra e vendita di voti.<br />
3. Legislazione comparata.<br />
4. <strong>La</strong> promessa od offerta di voti è equiparata al mercato compiuto.<br />
5. Pagamento di trasporto, cibi e bevande. Legislazione comparata.<br />
6. Necessità d'una sanzione penale.<br />
7. E di colpire anche chi subisce la corruzione.<br />
Misura<br />
Codice penale.<br />
none. Casi d\<br />
annullamento.<br />
dell<br />
12. Argomenti contro Tarticolo 90.<br />
/
• -:<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 437<br />
i in sua difesa.<br />
Senato<br />
15. Agli albergatori^ ecc. non è tolta l'azione per ilpagamento del prezzo.<br />
16. Effetti della corruzione sulla validità delle elezioni ; prove ; inchiesta.<br />
1. Durante la votazione la <strong>legge</strong> deve proteggere e circondare<br />
di efficaci guarentigie la libertà e la sincerità del suff'ragio elettorale.<br />
I principali mezzi di off^esa che possono adoperarsi, di natura<br />
ben diversa tra loro, sono i seguenti:<br />
1^ <strong>La</strong> corruzione degli elettori;<br />
2o <strong>La</strong> pressione illecita ;<br />
3o L'abuso di autorità ;<br />
4o <strong>La</strong> violenza o le vie di fatto ;<br />
5» Il turbamento della libera solennità della votazione ;<br />
6o <strong>La</strong> frode.<br />
<strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> prevede ciascuna di tali off^ese, determina<br />
accuratamente gli elementi costitutivi di ciascuna specie criminosa,<br />
ed applica proporzionate pene alle medesime.<br />
2. <strong>La</strong> relazione dà queste ragioni dell'art. 90: ^ Nel Codice<br />
penale francese l'art. 113 puniva colui che comprasse o vendesse<br />
voti a un qualunque prezzo, ma non infliggeva che una pena per<br />
molti priva di efficacia, la quale mostrava quanto poca importanza<br />
il legislatore attribuisse a questo fatto, e cioè la semplice interdizione<br />
dai diritti civici e dai pubblici uffizi per cinque anni, oltre<br />
un'ammenda proporzionata al valore delle cose ricevute o promesse.<br />
Ebbe ragione il Carnot di deplorare cotale mitezza, avvertendo<br />
che sovente era fmpossibile l'applicazione della pena a<br />
persone alle quali non appartenessero diritti civici, e che non<br />
fossero rivestite di pubblici uffizi.<br />
« Ben altrimenti lo stesso fatto era punito da altre legislazioni,<br />
per esempio dalla <strong>legge</strong> della Luigiana con un anno di carcere,<br />
da quella del Brasile con nove mesi della stessa pena e dalla<br />
<strong>legge</strong> della Georgia con quattro anni di casa di forza. Se il Codice<br />
imperiale si mostrò cosi poco geloso custode della moralità politica<br />
<strong>dei</strong> cittadini, tuttavia l'oratore del Governo nell'esposizione<br />
<strong>dei</strong> motivi parlava con indignazione della « turpitudine di coloro<br />
che comprano o vendono voti, e che sconoscendo la dignità del<br />
li3ro carattere, profanano i loro più nobili diritti con un patto<br />
vergognoso «, deducendone però come conseguenza che ad essi<br />
dovesse unicamente essere sospeso per qualche tempo l'esercizio<br />
di questi diritti medesimi, ed inflitta la pena suppletiva di un'ammenda.<br />
^ Anche nel vigente Codice italiano l'articolo 192 punisce<br />
^ chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un<br />
voto a qualsiasi prezzo » colla semplice pena, per molti illusoria,<br />
della interdizione dai pubblici uffizi, e di una multa ad arbitrio del<br />
giudice secondo la gravità e le consegueìize del reato.<br />
3. '^ Ma indipendentemente dalla inefficacia della pena, poteva
438 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
forse essere formola abbastanza chiara e comprensiva quella di<br />
comprare e vendere? Può concepirsi contratto di compra-vendita<br />
senza danaro contante? Nel nostro stesso Codice l'art, 217 ripone<br />
la corruzione degli iifficiàU pubblici nel ricevere donativi o rimunerazioni<br />
od accettarne le promesse; e l'articolo 368 qualifica la<br />
corruzione <strong>dei</strong> falsi testimoni col ricevimento di danaro od altro<br />
corrispettivo. ^<br />
«InFrancia, gli scrittori di diritto penale, come Chauveau<br />
e Hélie, ed il Carnot, furono indotti ad opinare che fosse applicabile<br />
l'art. 113 anche quando la corruzione non fosse avvenuta<br />
propriamente col mezzo del danaro, argomentando dalle parole<br />
comprare o vendere a un qualuìique prezzo per considerare<br />
come prezzo del voto anche un impiego o un favore promesso.<br />
Ma la <strong>legge</strong> elettorale dell'S febbraio 1849, coU'art. 105, fece<br />
cessare ogni bisogno di ricorrere ad un'interpretazione estensiva,<br />
non ammissibile nelle materie penali; e fu espressamente punito<br />
« chiunque avrebbe dato, promesso o ricevuto danari, effetti o<br />
valori qualunque sotto la condizione di dare o di procurare un<br />
voto 0 di astenersi dal votare, e chiunque avesse fatto od accettato,<br />
sotto le stesse condizioni, l'offer^ o la promessa d'impieghi<br />
pubblici 0 privati ". <strong>La</strong> stessa disposizione fu riprodotta nell'articolo<br />
38 del decreto organico del 2 febbraio 1852.<br />
« Nella legislazione inglese l'atto del 1854, per prevenire le<br />
corruzioni elettorali {Corrupt pratices prevention, atto del 1854,<br />
<strong>legge</strong> 17 e 18, Vitt. e. 102) contiene una ben più minuziosa enumerazione<br />
di casi, e punisce « chiunque direttamente o indirettamente,<br />
personalmente o per interposta persona, per far votare<br />
un elettore in favore di una determinata candidatura o per farlo<br />
astenere dal voto, avrà dato, offerto o promesso danaro od altro<br />
valore, o qualunque carica, posto o impiego, o fatto donativi,<br />
prestiti 0 avrà anticipato, pagato o fatto pagare somme di danaro<br />
da servire in tutto o in parte per brogli elettorali.<br />
« Nel Codice elettorale <strong>dei</strong> Belgio del 1872 gli articoli 123<br />
e 124 contengono presso a poco le medesime incriminazioni; e<br />
poco dissimili sono quelle della <strong>legge</strong> ungherese (art. 96).<br />
« Nella <strong>legge</strong> spagnuola, oltre ad essere puniti gli elettori<br />
che ricevono danaro, doni e rimunerazioni di qualsiasi specie, ci<br />
estende la punizione finanche a coloro che cercano mediante<br />
allettamenti di far guadagnare voti a un candidato.<br />
4, " L'art. 90 tenendosi fra i due estremi, e riassumendo in<br />
brevi formolo i numerosi casi enumerati nelle altre legislazioni,<br />
dichiara colpevole di corruzione elettorale chiunque, allo scopo di<br />
ottenere il voto d'un elettore a vantaggio di sé o di altri, o la di<br />
lui astensione dal votare, offre, promette o somministra danaro,<br />
valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altro favore od<br />
utilità, tanto ad uno o piii elettori, quanto, per accordo con essi,<br />
ad altre persone.<br />
ti<br />
^
LEGaE ELETTOilALB POLITICA 439<br />
« Come si vede, anche la semplice promessa od offerta è<br />
pareggiata, come mezzo di corruzione, all'avvenuta somministrazione<br />
0 pagamento. Può ricercarsi il principio di questa assimilazione<br />
nell'antica dottrina romana : Qui accepit vel promissionem<br />
suscepit (Leg. 1, Cod. Depoena judicis, ecc.); il che in secoli a<br />
noi più vicini fece scrivere da un dotto criminalista, il Farinaccio,<br />
a proposito della corruzione <strong>dei</strong> pubblici funzionari: Judex corruptus<br />
non solum ex traditione pecimiae, sed etiam ex sola<br />
promissione et illius acceptatione. Perciò in tutte le moderne<br />
legislazioni basta la prova del criminoso patto consistente nell'offerta<br />
0 promessa dalì'un canto, e nell'accettazione dall'altro, per<br />
assoggettare entrambi, cioè il corrotto ed il corruttore, alla pena<br />
determinata dalla <strong>legge</strong>.<br />
5. « In epoche a noi vicine la corruzione elettorale fu in molti<br />
paesi dissimulata sotto forme innocenti, attribuendo all'erogazione<br />
del danaro in occasione dell'elezione una causa apparentemente<br />
legittima. Spesso, una somma di danaro si fece comparire<br />
erogata per indennità destinata a rimborsare alcuno o molti elettori<br />
delle spese di viaggio sino al luogo dell'elezione, o delle spese<br />
sostenute pel soggiorno ivi fatto. Certamente le materiali facilità<br />
di accesso accordate agli.elettori, come le franchigie sulle strade<br />
di ferro o l'invio di vetture pel loro trasporto, non potrebbero<br />
coprire sotto un apparente pretesto un lucro qualunque attribuito<br />
airelettore ; ma se fosse lecito ed autorizzato un trapasso di danaro<br />
0 di valori dal candidato o da chi lo rappresenta alle persone<br />
degli elettori, diverrebbe impossibile scoprire il limite dove comincia<br />
la frode alla <strong>legge</strong>.<br />
" Perciò in Inghilterra, nello stesso atto del 1854, fu assoggettato<br />
a pena come illecito maneggio di un candidato il pagare,<br />
in tutto 0 in parte, danaro per procurare cibi, bevande o divertimenti<br />
agli elettori, come altresì per compenso delle spese di<br />
viaggio da essi incontrate per votare. Un successivo bill del 1858<br />
spiegò essere lecito somministrare materialmente il mezzo di<br />
trasporto ai votanti, ma non già il danaro a questo scopo,<br />
affinchè non divenisse una forma coperta di corruzione. In altra<br />
<strong>legge</strong> del 1867 fu aggiunto il divieto di pagare agli elettori il<br />
trasporto anche agli uffizi di votazione nei borghi.<br />
« Nel Belgio il Codice elettorale contiene disposizioni pressoché<br />
identiche (art. 170), e nega altresì l'azione giudiziale agli<br />
albergatori, venditori di cibi e bevande, e commercianti di simili<br />
generi, pel pagamento delle consumazioni somministrate in occasione<br />
delle elezioni che non fossero state pagate in contanti<br />
(art. 170). *<br />
^ Abbiamo adottato tali disposizioni, considerando come<br />
mezzo di corruzione qualunque indennità pecuniaria a profitto<br />
dell'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento<br />
di cibi e bevande ad uso del medesimo, negando del pari agli
440 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
albergatori e somministratori di commestibili, pel pagamento del<br />
loro prezzo non fatto in contanti, ogni azione giudiziale, come<br />
quella che avrebbe una causa illecita, cioè il compenso di un fatto<br />
elevato dalla <strong>legge</strong> a reato.<br />
6. "• In Inghilterra, dopo tante sanzioni penali contro il broglio<br />
e la corruzione elettorale, questa, nella sua proteiforme varietà,<br />
ha tentato di conseguire la impunità, mascherandosi sotto il pretesto<br />
di dare e ricevere somme per rimunerazione di spese sostenute<br />
in occasione delle elezioni ovvero di servizi elettorali ; e<br />
nell'attuale^essione un nuovo bill è stato presentato alla <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> Comuni per comprendere anche questa tra le forme di presunta<br />
corruzione ed assoggettarla alle pene scritte nella <strong>legge</strong>.<br />
Qualche tentativo avvenuto in tal senso nel nostro paese da parte<br />
di ricchi candidati, i quali, per procacciarsi nei segretari o in altri<br />
influenti funzionari comunali sostenitori interessati della propria<br />
candidatura, ricorsero ai pretesto di richiedere loro copie delle<br />
liste elettorali colle indicazioni delle qualità e <strong>dei</strong> luoghi di residenza<br />
<strong>dei</strong> principali elettori, rimunerando questo apparente servizio<br />
con centinaia di lire, ha persuaso la Commissione della<br />
opportunità di estendere anche a que^o fatto la stessa sanzione<br />
penale.<br />
« <strong>La</strong> Commissione tanto più dovè adottare somiglianti proposte,<br />
dappoiché in non pochi <strong>dei</strong> nostri collegi la corruzione<br />
presentasi preferibilmente sotto la forma delle colazioni, <strong>dei</strong><br />
desinari, <strong>dei</strong> mezzi di trasporto pagati agli elettori, sicché<br />
avrebbe dovuto sembrare affatto immemore e consapevolmente<br />
inefficace quella legislazione che volendo reprimere la corruzione<br />
avesse trascurato alcuno <strong>dei</strong> modi più consueti in cui si manifesta.<br />
7. « Oltre il fatto del corruttore, il progetto contempla come un<br />
reato separato ed indipendente quello dell'elettore, il quale per<br />
dare o negare il voto, o per astenersi dal votare, accetta le offerte<br />
o promesse, o riceve danaro od altra qualunque utilità o favore,<br />
ed a tale reato applica la stessa pena. L'opportunità di questa<br />
disposizione non può essere dubbia per quanti non ignorano le<br />
gravi incertezze, cui si fece luogo nella giurisprudenza francese<br />
e nella nostra intorno alla quistione, se in materia di corruzione<br />
di pubblici funzionari o di testimoni esistesse tra il corruttore ed<br />
il corrotto solamente un rapporto di correità o complicità, donde<br />
sarebbero derivate non lievi conseguenze, bastando osservare che<br />
il corruttore assimilato ad un agente principale che induca altri<br />
con doni o promesse a delinquere, non sarebbe punibile se il suo<br />
fatto isolato rimanesse improduttivo di effetto ed il reato non si<br />
fosse punto commesso. Ora, eminenti ragioni di moralità e di utilità<br />
sociale richiedono che alla libera coscienza degli elettori sia allontanato<br />
l'assedio di pericolose tentazioni, e che perciò si abbia per<br />
consumato il reato del corruttore allorché egli abbia commesso gli<br />
atti contemplati dalla <strong>legge</strong>, cioè offerto o promesso danaro, valori
LEGGE ELETTORALE POLITICA 441<br />
od altra utilità, quand'anche l'onestà dell'elettore siasi mantenuta<br />
salda ed abbia rigettato con isdegno l'ingiuriosa proferta. Tale<br />
era del resto, anche in materia di corruzione <strong>dei</strong> funzionari pubblici,<br />
l'antica massima della scuola <strong>dei</strong> giuristi italiani.<br />
8. " <strong>La</strong> pena da infliggersi così ai corruttori come agli elettori<br />
che si lasciano corrompere è quella del carcere estensibile ad un<br />
anno, e cumulativamente di una multa estensibile a L. 1000 per<br />
assoggettare gli ultimi ad una privazione analoga alla natura<br />
dell'impulso criminoso cui soggiacquero.<br />
«' Questa pena è alquanto maggiore di quella riserbata ai<br />
reati di illegittima influenza o pressione <strong>dei</strong> privati, in cui il<br />
massimo del carcere è di mesi sei, perchè il danaro e le personali<br />
utilità sono fra tutte le influenze e seduzioni la più efficace e pericolosa^<br />
ed inoltre essa è difficile a scoprirsi perchè d'ordinario<br />
compiuta nel segreto.<br />
'^ Nei casi però che potrebbero chiamarsi di corruzione indiretta<br />
0 presunta, cioè delle indennità date e ricevute per spese<br />
di viaggio 0 di soggiorno, o per pagamento di cibi o bevande, o<br />
di rimunerazione di spese o servizi elettorali, la pena è giustamente<br />
ridotta alla sola n^tà.<br />
" Noi temiamo che queste stesse sanzioni penali, che studiammo<br />
con somma diligenza, in molti casi non raggiungeranno<br />
refl'etto, perchè, come più volte abbiamo avuto l'occasione di<br />
accennare, la corruzione, per quanto notoria, assai difficilmente<br />
può essere provata; ma, ad ogni modo, ci saremmo creduti ben<br />
colpevoli, se freni severi, intesi a colpirla nelle diverse sue forme,<br />
non avessimo procurato d'introdurre nella <strong>legge</strong> per impedirla,<br />
mentre in tal caso ci sarebbe sembrato di darle campo libero col<br />
nostro stesso silenzio, ed una indulgente indiff^erenza ci avrebbe<br />
quasi meritato il rimprovero di compiacente complicità " {Relaz.<br />
ZANARDELLI^ pag. 213-216).<br />
9. Nel progetto del Codice penale la Commissione istituita dall'on.<br />
Mancini, ministro di grazia, giustizia e culti, aveva accolto,<br />
riguardo alla corruzione elettorale, le seguenti disposizioni :<br />
" Art, 168, § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra<br />
utilità 0 favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai<br />
suoi famigliari, o ad un terzo, per ottenere a proprio, od altrui<br />
vantaggio il voto elettorale, o l'astensione dal votare, è punito<br />
con la detenzione da 4 mesi ad un anno e con multa sino a mille<br />
lire.<br />
" § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o<br />
negare il voto eleltorale, o per astenersi dal votare ha ricevuto<br />
danaro ad altra utilità o favore qualunque, o ne ha accettata la<br />
promessa ».<br />
Nella discussione tali espressioni parvero all'onor. Pessina<br />
troppo estese e pericolose, mentre l'on. Canonico notò, che al<br />
caso di vendita del voto dovrebbe essere pareggiato quello di
442 LEGOI POLITICO-AMMINIS'mATrVE<br />
compera e propose, dopo la parola votare del § 2, l'aggiunta jp
^--<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 443<br />
• Non basta a viziare reiezione il fatto che si sieno provveduti<br />
agli elettori i mezzi di trasporto {GiuJitapari., 5 die. 1874,<br />
Coli, di Anagni, elez. Martinelli)..<br />
Il fatto di un convito, dato sul luogo delFelezione ai votanti<br />
che venissero da un dato villaggio, ed il fatto del viaggio gratuito<br />
procurato agli elettori, che procedessero da una data stazione,<br />
non include per sé alcuna idea di corruzione, quando non<br />
si aggiunga la circostanza di una distinzione fatta pel convito o<br />
pranzo tra chi accettasse e chi non accettasse il programma nominativo<br />
di uno <strong>dei</strong> partiti contendenti (GiuntaparL, Collegio di<br />
Airola, elez. Cutillo)!<br />
È riprovevole il fatto che siasi pagato il pranzo ad alcuni<br />
elettori, ma non basta a viziare l'elezione, quando non sia giustificato<br />
che i pranzi e le refezioni elargite fossero preordinate a<br />
procacciare voti a favore di colui che riuscì eletto, e fossero dati<br />
a condizione che chi voleva goderne, votasse per un determinato<br />
candidato {Giunta pari,, 25 aprile 1871, Coli, di Castelnuovo<br />
di Garfagnana, elez. P. Chiari).<br />
13. <strong>La</strong> n.ecessità di nuove e più precise norme legislative era<br />
dunque evidente. L'articolo formulato dalla Commissione non<br />
venne però approvato senza vivi contrasti, i quali ne illustrano<br />
le disposizioni.<br />
Parve all'on. Riolo, che le parole utilità o favore fossero<br />
troppo indeterminate ed « autorizzerebbero ad attaccare tutte le<br />
future elezioni ed a coinvolgere in possibili processi tutti gli<br />
elettori dell'avvenire... È così comprensiva quella formola, che<br />
mentre i veri corruttori si garantirebbero colle misure di precauzione<br />
loro consigliate dalla coscienza di delinquere, i non<br />
corruttori forse dovrebbero temere ad ogni momento un procedimento<br />
penale ». Combattè vivamente la proposta di elevare a<br />
reato il pagamento <strong>dei</strong> mezzi di trasporto e di cibi e bevande,<br />
perchè mancando, a suo avviso, l'idoneità <strong>dei</strong> mezzi, la materia<br />
corruttibile, non vi può essere reato. Ripugna sovratntto che<br />
non si tenga conto dell'elemento intenzionale nel punire le azioni<br />
più semplici ed ordinarie della vita. ^ I nostri costumi saranno<br />
un ostacolo alla osservanza del divieto, che noi vorremmo imporre.<br />
Vi sono Provincie, in Italia, dove è tale la difficoltà delle<br />
comunicazioni e quindi la mancanza di commercio, che gli abitanti<br />
<strong>dei</strong> Comuni (notate, anche di 10 o 12,000 anime) sentono<br />
il bisogno di fare gli onori di casa ai conoscenti che vi giungono.<br />
Sono tradizionali usi di ospitalità, cui a nessuno è dato di venir<br />
meno ; il mancarvi sarebbe ritenuto un affronto. In quelle Provincie,<br />
chi siede in un caffè offre qualche cosa all'amico ed al<br />
conoscente che entra e si ritiene che voglia rompere le relazioni<br />
amichevoli, chi vi si rifiuta. Orbene, signori, come volete<br />
vietare a quelle popolazioni, usi ed atti, che per loro sono di<br />
abituale e doverosa cortesia? Come volete che tal divieto sia
444 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />
accolto da quelle popolazioni, <strong>dei</strong> cui usi e costumi pur dobbiamo<br />
renderci conto? Io vi ho dimostrato la inaccettabilità del divieto<br />
per la non necessità e per la mancanza dell'elemento intenzionale<br />
; vi ho anco parlato della inopportunità di esso per l'ostacolo<br />
che troverebbe nei costumi. Ma, se anco volessi seguire la<br />
Commissione nella via di sospetto da essa tracciata, avrebbe la<br />
minacciata sanzione penale i requisiti necessari per iscongiurare<br />
il pericolo, o meglio, sarebbe efficace? Secondo l'articolo 91 verrebbe<br />
punito chi paga cibi o bevande ad elettori con una pena<br />
estensibile a lire 500 e col carcere estensibile a sei mesi. Ciò,<br />
signori, è eccessivo. E quando anche trovassimo in Italia <strong>dei</strong><br />
testimoni che volessero deporre in cause tanto odiose, difficilmente<br />
troveremmo un giudice che si presterebbe all'applicazione<br />
di pene cosi severe. <strong>La</strong> pietà del giudice correggerebbe il rigore<br />
della <strong>legge</strong> che cadrebbe in dessuetudine ».<br />
L'on. Parpaglia difese la proposta della Commissione, pur<br />
notandovi alcuni difetti. Ricordò che la parola favore era già<br />
stata aggiunta nel corrispondente articolo del progetto di Codice<br />
penale per proposta dell'onor. Pescatore ed era stata accettata<br />
senza esitare dal Governo e dal Senato, Anche la Commissione,<br />
presieduta dall'on. Mancini, tenne ferma la parola favore^ dandole<br />
il significato di cosa valutabile, di benefizio in compenso del<br />
voto, e non di un semplice fatto morale- Aggiunse poi « non è<br />
vietato in questo articolo di provvedere ai mezzi di trasporto<br />
degli elettori. Si può mettere a loro disposizione dal candidato o<br />
dal Comitato o da altri qualsiasi mezzo di trasporto, anche un<br />
treno straordinario se così piacesse, solo è vietato di dare all'elettore<br />
indennità pecuniarie «. E su ciò Governo e Commissione<br />
accettarono i criteri della legislazione della Gran Bretagna, specialmente<br />
del bill (atto) del 1858, che spiegava e limitava l'atto<br />
del 1854. Si vieta solo la indennità pei trasporti o per cibi, perchè<br />
non si vede che, scivolando il danaro sotto questo modesto e<br />
legittimabile titolo nelle mani dell'elettore, si aumenti la dose'e<br />
SI determini il vero mercato del voto. Io quindi credo, e con me<br />
ritengo credano il Governo e la Commissione, che i mezzi di trasporto<br />
possano somministrarsi senza pericolo di incorrere nella<br />
disposizione penale dell'articolo 91. Cosi cade tutto il sistema<br />
dell'on. Riolo e di coloro che come lui la pensano. Non è neppure<br />
vietato di ricevere in casa sua amici e conoscenti in occasione di<br />
elezioni, ne somministrare loro alloggio e cibo, né rispondere,<br />
come sempre, ai buoni rapporti di amicizia ed ospitalità tradizionali<br />
in alcune parti d'Italia «.<br />
L'on. Lioj Giuseppe, non solo escludeva nelle sue proposte<br />
il caso <strong>dei</strong> pranzi e <strong>dei</strong> mezzi di trasporto, ma proponeva che a<br />
questi provvedesse,- dove è necessario, lo Stato, come per i testimoni<br />
in materia penale. L'on. Chimirri suggerì un emendamento<br />
nello stesso senso della prima proposta Lioy, adottando la for-
P:^<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 445<br />
mola più precisa e semplice dell'articolo 179 del Codice elettorale<br />
belga.<br />
13. A difesa delFarticolo sorsero gli onorevoli Vare e Mancini,<br />
dandone in pari tempo i motivi e spiegandone il significato.<br />
« Io voglio, disse l'on. Vare, che due candidati, colui che<br />
può pagare da pranzo o da cena ad una quantità di elettori,<br />
e colui che non si trova in condizioni di farlo, non siano posti<br />
davanti agli elettori in una penosa alternativa si che l'uno debba<br />
vantaggiarsi sull'altro. Io ammetto la lotta politica, invoco anzi<br />
per il mio paese tutto il calore possibile nella lotta finché si<br />
tratti di discussioni, si tratti di polemiche, si tratti di manifesti,<br />
di adunanze, di propaganda; ma al momento in cui si mette<br />
mano alia borsa, allora non è più lotta politica, allora vi è gara<br />
d'interessi e tali che non meritano il nome d'interessi politici...<br />
Inoltre importa non far considerare il voto come l'accessorio ad<br />
una baldoria, gli è questo che vogliamo evitare... ".<br />
L'onor. Mancini aggiunse: "E indispensabile adoperare<br />
questa parola generica {utilità o favori) quando si rammenti la<br />
prima genesi di questa controversia intorno ai mezzi di corruzione.<br />
L'art. 113 del Codice penale francese aveva usato questa<br />
formola: " Chiunque avrà comprato o venduto un voto >'. Ed<br />
una formola pressoché simile si trova anche nel nostro vigente<br />
Codice penale. Quindi sorgeva la questione in che consistesse il<br />
comprare e vendere, se potesse esservi compra e vendita senza<br />
lo specifico impiego del danaro. Intanto nel Codice penale italiano,<br />
a proposito della corruzione <strong>dei</strong> testimoni, l'art. 371 aveva<br />
aggiunto che si poteva subornare e corrompere il testimonio, sia<br />
con danaro, sia con qualunque altro con^ispettivo : e la giurispru<br />
denza si era dibattuta per determinare l'ampiezza del significato<br />
di un corrispettivo^ ritenendo che bastasse qualunque utilità,<br />
qualunque promessa valutabile, capace di esercitare influenza<br />
sull'aninao del votante...<br />
« È bene inteso che non potrebbesi qualificare come un<br />
favore od una utilità costituente un mezzo di corruzione quella<br />
che non fosse valutabile, perchè la concessione o promessa di<br />
cosa non utile sarebbe un favore non desiderabile, e perciò privo<br />
di influenza. Ma codesto apprezzamento appartiene alla questione<br />
di fatto, la quale in ogni procedimento è riservata alla decisione<br />
<strong>dei</strong> giudici di fatto.<br />
« Quanto all'ultima parte dell'articolo, tutti hanno osservato<br />
che essa è la riproduzione di disposizioni e di leggi di altri<br />
paesi, e mi fa meraviglia che se ne voglia desumere l'occasione<br />
di giudicare del nostro livello di civiltà e moralità con altri popoli.<br />
No, 0 signori, è questione piuttosto di esperienza che altri<br />
liberi paesi hanno fatto prima di noi, perchè essendo stati in possesso<br />
del regime costituzionale prima di noi, hanno potuto sperimentare<br />
quali erano gl'inconvenienti e i pericoli che insidiavano
446 LEGK3H POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />
la sincerità delle elezioni, ed hanno dovuto provvedere con<br />
disposizicmi penali, le quali perciò meritavano di essere prese in<br />
considerazione ed adottate nel nostro progetto. Noi, però, ci<br />
trovavamo innanzi due diversi sistemi intorno a questa speciale<br />
incriminazione, Eravi il sistema più benigno, cioè l'inglese... e<br />
un altro sistema più severo, quello della <strong>legge</strong> ungherese del<br />
1874 e dell'ultima <strong>legge</strong> belga del 1878... Tra i due sistemi, la<br />
Commissione ha scelto il più mite... E l'articolo è cosi chiaro da<br />
non ammettere dubbiezze. Ad ogni modo, intendo di fare queste<br />
dichiarazioni da parte del Governo, perchè potranno in tutti i<br />
casi servire di lume e di guida laddove sorgesse alcuna controversia<br />
sulla sua interpretazione. L'articolo dice : ^ Sono considerati<br />
come mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie<br />
date all'elettore ". Bisogna dunque che si sia effettivamente<br />
somministrato danaro per spese di viaggio o di soggiorno, o per<br />
pagamento di cibi e bevande ad elettori, o per rimunerazioni<br />
sotto pretesto di spese o servizi elettorali.<br />
« Da ciò risulta chiaramente che non è vietato di somministrare<br />
in natura il trasporto ; e se mai taluno invita a pranzo<br />
un elettore, non ha timore di poter incorrere nelle pene minacciate<br />
dall'articolo 91. <strong>La</strong> disposizione è suggerita unicamente<br />
dal salutare sospetto del legislatore, che si vogliano dissimulare<br />
la frode e la corruzione elettorale sotto l'apparenza di compenso<br />
innocente. Chi potrebbe impedire che si desse una somma considerevole<br />
di danaro ad alcuni elettori col pretesto che debba servire<br />
a compensare le loro spese di cibo e bevande, di viaggio e<br />
di soggiorno? Non vi sarebbe limite. Chi dunque potrebbe nei<br />
singoli casi riconoscere senza arbitrio dove comincia e dove finisce<br />
la legittimità di queste somministrazioni, e quando esse divengano<br />
un mezzo di corruzione? Perciò le leggi di quei paesi liberi<br />
hanno stimato opportuno e prudente d'impedire del tutto che<br />
abbia luogo consegna di danaro o di valori, per farli pervenire<br />
alle mani degli elettori, ancorché si affermasse o fosse probabile<br />
che realmente la causa di questa somministrazione di danaro o<br />
di valori fosse una indennità per cibi, per bevande, o per mezzi<br />
di trasporto. Così noi non abbiamo spiegato un eccessivo rigore,<br />
ma abbiamo provveduto acciò non accadano quei disordini che<br />
in altri paesi si sono deplorati...<br />
" E interesse della società di premunire gli elettori dall'assedio<br />
cui essi potrebbero soggiacere da parte di individui che<br />
moltiplicherebbero i tentativi di corruzione, se allorquando l'elettore<br />
si ricusasse, nessuna responsabilità potesse colpire in via<br />
penale chi abbia tentato la corruzione. Ecco perchè, come nelle<br />
leggi di altri paesi, anche nella nostra si è usato un medesimo<br />
trattamento al fatto di colui che offre e promette, ed a quello di<br />
chi abbia effettivamente somministrato il danaro. L'esempio di<br />
un sistema analogo è già nel nostro Codice penale nel tema della
LEOGE ELETTORALE POLITICA 447<br />
subornazione di testimoni e di giudici. Ciò non toglie però che,<br />
neirapplicazione della pena, il giudice debba tener conto della<br />
diversità che passa tra la somministrazione effettiva e la sola<br />
offerta e promessa, graduando la pena alle circostanze speciali<br />
di ciascun fatto {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., Discussioni, 24 giugno 1881,<br />
pag. 6538-6541).<br />
14. 11 Senato tolse la parola favore, lasciando solo l'altra<br />
parola utilità, cosi nel primo che nel secondo comma dell'articolo.<br />
'' Il favore che l'articolo 90 proibisce all'elettore di ricevere,<br />
corrisponde a benevolenza, ossia proviene da essa. Si fa a<br />
persona benevoluta ; comprende gli atti ordinari d'affezione e di<br />
amicizia, che non sono da confondere con quelli costituenti traffico,<br />
ossia formanti corrispettivo di cosa pattuita. Inoltre la parola<br />
favore nel disegno di <strong>legge</strong> si difende colla spiegazione, che<br />
s'intende favore valutabile. Cosi intesa, e considerato il favore<br />
come correspettivo del voto, perde il suo carattere di atto benevolo<br />
; e nulla esprime che sia compreso in tal caso sotto l'altra<br />
parola K^Y^Ya Si preferisce quindi di lasciare la sola parola<br />
utilità, in armonia anche alla parola stessa usata nell'articolo 91,<br />
che considera la minaccia di ìiotevole danno o della privazione<br />
di una ìttilità, Proponevasi di sostituire benefizio a favore; ma<br />
se benefizio è più di favore, non è che un grado superiore dello<br />
stesso ordine: favore, grazia, benefizio. Sono tutti atti che partono<br />
da benevolenza o da bontà, da beneficenza, da generosità.<br />
Non si deve quindi rendere possibile ed agevole che siano calunniati<br />
i sentimenti migliori dell'uomo « {Rei. LAMPERTICO, p. 85).<br />
15. Il Senajio soppresse anche l'ultima parte di questo articolo<br />
che diceva: « Gli albergatori ed i somministratori di commestibili<br />
^^ r<br />
non hanno azione giudiziale pel pagamento del prezzo «. Questa<br />
disposizione si era tolta dall'art. 170 della <strong>legge</strong> belga; ma non<br />
si era tolta anche la specificazione che ne spiegava meglio la<br />
ragione.<br />
" L'azione dalla <strong>legge</strong> belga è negata per le somministrazioni<br />
in occasione delle elezioni non state pagate a contanti.<br />
Si è avuto in sospetto l'oste o l'albergatore, che non si faccia<br />
pagare a contanti, che faccia credito agli elettori, la notorietà<br />
ed il concorso delle elezioni essendo tali da non lasciargli ignorare<br />
la qualità delle persone cui fa le somministrazioni a credito. Ed<br />
andrebbe la detta disposizione quindi o soppressa, od almeno<br />
determinata. Nei termini con cui il disegno di <strong>legge</strong> la esprime,<br />
è affatto eccessiva, e non sarebbe applicata « {Relaz. LAMPEKTIGOJ<br />
[ pag. 86).<br />
)<br />
16. Considerata la corruzione come reato, giova notare gli ef-<br />
\ fetti che, indipendentemente da ogni sanzione penale, può avere<br />
3 sulla validità delle elezioni. Giova osservare in primo luogo che,<br />
) onde un'elezione possa essere annullata per corruzione, occorre<br />
) ' che si enuncino fatti speciali, e si provi che nel loro complesso
448 LEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
abbiano e possano avere avuto un'influenza sull'esito finale della<br />
votazione {Giunta parL, 22 die. 1870, Coli- di Manopello, elez.<br />
<strong>La</strong>nciano).<br />
V<br />
E inattendibile l'accusa di corruzione, quando i reclamanti<br />
non indicano fatti speciali, ne i nomi <strong>dei</strong> testimoni che dovrebbero<br />
deporre {Giunta pari,, 17 dicembre 1870, Coli, di Cotrone,<br />
elez. Cosentini). Ed è pure inattendibile l'accusa di corruzione, di<br />
brogli, quando è fondata sulla voce pubblica senza speciali indicazioni<br />
di testimoni che possano deporne ; ed è anzi da tenersi<br />
in conto la protesta inscritta nei verbali contro simile addebito.<br />
Di fronte ad un'accusa così genericamente formulata non è luogo<br />
ad ammettere una inchiesta {Giunta parL^ 20 die. 1870, Coli, di<br />
Frizzi, elez. Di Gerace; 15 die. 1870, Coli, di Asola, elez. Folcieri.<br />
Cam. elei dep., 1861, Coli, di Bibbiena, elez. Falconcini;<br />
21 die. 1876, Coli, di Atripalda, elez. Trevisani ; 2 marzo 1877,<br />
Coli, di Scansano, elez. De Witt). È questa una giurisprudenza<br />
alla quale la <strong>Camera</strong> si è costantemente attenuta.<br />
Non sarebbero nemmeno sufficienti per ordinare un'inchiesta<br />
le accuse di corruzione compiuta o tentata, quando si riducano<br />
ad asserzioni destituite di prova, e siano d'altra parte<br />
solennemente smentite da tutti coloro a cui le proteste accennano<br />
per testimoniare le corruzioni, tanto meno se i firmatari della<br />
protesta e i testimoni addotti abbiano <strong>dei</strong> cattivi precedenti di<br />
fronte al Codice penale. E parimente inattendibili saranno le proteste<br />
per corruzione ed anche per pressione, quando siano presentate<br />
posteriormente alla proclamazione del deputato, ed alcuni<br />
fatti dedotti siano indeterminati, altri inverosimili e tutti smentiti<br />
dalle controproteste {Cam, <strong>dei</strong> depj., 8 dicembre 1876, Coli,<br />
di San Severino, elez. Pericoli Q. B.; Guaita parL, Legisl. XII,<br />
Coli, di Firenzuola d'Arda, elez. Oliva; Coli, di Formio, elez. Buonomo;<br />
Coli. d'Airola, elez. Picene, ecc.).<br />
Quando le proteste allegano fatti di corruzione con indicazione<br />
specifica di tempo e di luogo, di nomi di persone, e indicano<br />
i testimoni che debbono provarli, devesi ordinare una inchiesta, a<br />
nulla rilevando che la persona dell'eletto sia estranea ai fatti<br />
nelle proteste indicati (Giimta parL, 17 dicembre 1870, Collegio<br />
di Levante, elez. Farina).<br />
E necessaria una inchiesta quando le proteste enunciano fatti<br />
speciali di corruzioni e di coartazioni usate contro gli elettori» e<br />
quando affermano che il verbale di costituzione dell'ufficio definitivo<br />
fu redatto posteriormente all'adunanza elettorale, indicando<br />
i mezzi di prova delle violazioni di <strong>legge</strong> avvenute (Giimta parLy<br />
20 die. 1870, Coli, di San Giorgio <strong>La</strong> Montagna, elez. Mazzei).<br />
Si deve pure procedere ad un'inchiesta giudiziaria quando<br />
vi sono negli atti indicazioni di corruzione, che, sebbene contraddette<br />
dalla parte avversaria, pure non lasciano l'animo tranquillo<br />
sul modo con cui si procedette nella elezione e sui mezzi che si<br />
\
l't<br />
^ ><br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 449<br />
adoperarono per propugnare la candidatura dell'eletto {Cam. <strong>dei</strong><br />
clep., 11 dicembre 1876, Coli, di Pordenone, elez. N. Papadopoli).<br />
Non può essere accolta l'accusa di corruzione quando i fattf<br />
accertati coiresame <strong>dei</strong> testimoni dimostrano, che non vi fu compra<br />
di voti 0 promessa di danaro, o di pranzi o di trasporti per far<br />
trionfare il candidato che rimase eletto {Giuntapari., 11 febbraio<br />
187.1, Coli, di Capua, elez. De Sterlich).<br />
Sono inattendibili le accuse di corruzione, di intimidazione<br />
0 di irregolarità, accennate nelle proteste, quando siano generiche<br />
0 vaghe, oppure se anche specificate, siano dai documenti in atti<br />
completamente smentite {Id., Legisl. XIV, Coli, di Pietrasanta,<br />
elez. Giambastiani).<br />
Quando dalla inchiesta risultano pienamente giustificate le<br />
accuse di corruzione, già enunciate nelleproteste presentate appena<br />
dopo la elezione, ed è provato in atti da numerose, concordi e<br />
non sospette testimonianze che nelle sezioni rurali di un collegio<br />
furono offerte e ricevute somme di danaro come prezzo del NOÌQ<br />
a darsi, oltre a lauti pranzi e refezioni pagate con somme rilevanti,<br />
nello scopo e con la condizione di procacciar voti a favore dell'uno<br />
0 dell'altro <strong>dei</strong> due contendenti, devesi annullare l'elezione, perchè<br />
la votazione, nelle sezioni anzidette, fu radicalmente viziata, e non<br />
fu l'espressione della coscienziosa, libera e spontanea volontà degli<br />
elettori, ma l'effetto di atti di corruzione {Id., 23 gennaio 1882,<br />
Coli. IV di Torino, elez. Malvano).<br />
ART. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od<br />
famiglia di notevole danno o della privazione d<br />
per costringerlo a votare in favore di determinata candida<br />
ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con<br />
da lui conosciute false, con raseiri od artifizi, ovvero<br />
con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli<br />
elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore<br />
di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il<br />
diritto elettorale , è punito colla pena della multa sino a<br />
1000, 0 nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.<br />
Alle pressioni nel nome collettivo di classi di person<br />
0 di associazioni, è applicato il massimo della pena.<br />
1. Influenze legittime e pressioni indebite.<br />
2. Non si contemplano i discorsi e gli scritti stampati.<br />
3. Legislazione comparata. Varie forme del reato.<br />
4. Progetto della Commissione del Codice penale.<br />
5. Si risolvono alcuni dubbi.<br />
6. Emendamenti dell'Ufficio centrale del Senato.<br />
7. Giurisprudenza parlamentare in materia di pressioni indebite.<br />
8. Pressioni religiose, *<br />
LEGGI SPECIALI,— Serie 1*^ — Voi, IV. 29
450 LEGGI POLITIOO-AMMINISTRATIVE<br />
1. " I reati dì pressioni illecite a danno degli elettori, possono<br />
commettersi per l'opera individuale o collettiva di privati citta-^<br />
dini, affine di costringerli con mezzi di intimidazione a votare<br />
contro la propria coscienza, a favore di alcuni candidati o ad astenersi<br />
dall'esercitaré il loro diritto di voto. Per contenere la nozione<br />
di questa offesa al diritto elettorale entro i suoi naturali e legittimi<br />
confini, è necessario escludere il legittimo esercizio di una libertà<br />
preziosa e sacra, che merita di essere rispettata e mantenuta incolume,<br />
la libertà dell'influenza morale, della persuasione e del consiglio,<br />
e la libera manifestazione delle opinioni sia nei rapporti tra<br />
gli individui, sia in pubbliche adunanze elettorali, tanto intorno<br />
alle idee e ai mezzi di governo, quanto intorno agli uomini che si<br />
propongono di attuarli. Sopprimere questa sorgente di savie ed<br />
illuminate determinazioni per la coscienza dell'elettore, sarebbe<br />
come privare del benefizio della luce, nel momento del maggiore<br />
bisogno, chi deve vedere la meta verso la quale s'incammina,<br />
2* « Perciò, temendo di dar pretesto ad ingiuste persecuzioni,<br />
gelosi custodi delle benefiche libertà della parola e della stampa,<br />
abbiamo preferito di non annoverare tra i mezzi costitutivi delle<br />
illecite pressioni i pubblici discorsi e gli sciHlti stampati, benché<br />
da non poche legisla2;ioni vi siano compresi. Abbiamo pensato che<br />
se in essi si contengono ingiurie o minacele, o sediziose provocazioni<br />
ed altre tnanifestazioni vietate come dannose dal Codice<br />
penale o dalla <strong>legge</strong> sulla stampa, cadranno sotto le sanzioni<br />
ordinarie del diritto comune intorno ai reati della parola o della<br />
stampa; ma ove nulla contengano che contravvenga a tali divieti,<br />
inevitabilmente si accorderebbe al giudice un arbitrio indeterminato<br />
e perciò pericoloso. *<br />
3. " L*articolo riproduce in succinte formolo le disposizioni<br />
assai più circostanziate delle lèggi francese, belga, ungherese e<br />
spagnuola in questa materia. Con esso si reprime tutto ciò che<br />
costituisce una coazione morale impropria, idonea a restringere<br />
0 menomare la libertà degli elettori, che li obbliga a votare secondo<br />
gli impulsi del timore e l'interesse della personale quiete,<br />
anziché secondo il suggerimento della coscienza. I mézzi contertiplati<br />
sonò: in primo luogo le minacele, che si facciano ad uno o<br />
più elettori o alla loro famiglia, di alcun grave danno o della privazione<br />
di una importante utilità, richiedendosi che la minaccia<br />
sia tale da produrre commozione e timore, se non m hominem<br />
constontissimum, secondo la frase dell'antico giureconsulto, almeno<br />
nell'animo di persona ragionevole; le false notizie^ i raggiri<br />
ed artifizi, ed inflrìè qualunque altro mezzo illecito atto a diminuire<br />
la libertà degli elettori. Da pena è applicata nel gradò massimo,<br />
se le illegittime pressioni vengano usate nel nome collettivo di<br />
intere classi di persone p di associazioni, per la loro maggiore<br />
delittuosa eflScacia « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 216 e 217).<br />
4. Nel progetto di Codice penale le disposizioni contenute in<br />
/"<br />
^ d^
LEàdfÈ ELETTORALE POLITICA 451<br />
questo articolo erano così formulate: " Chiutìque con violenze,<br />
minacele, tumulti toglie o diminuisce Tesercizio di qualsiasi diritto<br />
politico, fuori <strong>dei</strong> casi preveduti dalle precedenti disposizioni<br />
di questo titolo, è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni e<br />
con multa sino a L. 1000 « (art. 172). <strong>La</strong> Commissione tolse la<br />
parola minacele, che era stata approvata nel testo senatorio; ma<br />
di ciò censurarono, nelle loro osservazioni la Corte di cassazione<br />
di Firenze, le Corti d'appello di Brescia e Palermo ed il Consiglio<br />
degli avvocati di Aquila; la nuova <strong>legge</strong> ha perciò assai<br />
opportunamente accolta una maggiore specificazione.<br />
5. Le due pene comminate in questo articolo, erano nel progetto<br />
cumulabili, e furono invece rese alternative, secondo la specifica<br />
gravità del reato. Vennero inoltre appieno dileguati i dubbi<br />
suscitati dali'on, Chimirri intorno alla possibilità, che la specificazione<br />
di questo reato potesse mai riuscire ad una diminuzione<br />
della libertà di stampa e di discussione in materia elettorale {Cam.<br />
<strong>dei</strong> dep.. Discussioni, 24 giugno 1881, pag. 1642-1645).<br />
6. Le ragioni <strong>dei</strong> lievi emendamenti proposti dall'Ufficio centrale<br />
del Senato, e pei quali l'articolo ebbe la seguente forma definitiva,<br />
sono così esposte dall'on. Relatore : « Si è creduto doversi<br />
meglio distinguere nell'art. 91 il caso della coazione fatta ad un<br />
elettore da quello della pressione sugli elettori. E quanto alla<br />
pressione che si fa con false ìiolizie, raggiri oà artifizi, essendosi<br />
elevato il dubbio che potesse ritenersi compresa in quella<br />
fatta con qualunque mezzo illecito, è poi parso utile specificare<br />
ogni mezzo. 11 mezzo delle false notizie, <strong>dei</strong> raggiri e& artifizi,<br />
non può ritenersi già compenetraio nei mèzzi illeciti ; i mezzi<br />
illeciti atti a diminuire la libertà degli elettori essendo mezzi di<br />
coazione o coartazione se non completa, fino ad un Certo punto ;<br />
mentre le false notizie, i raggiri e gli artifizi, appartengono<br />
piuttosto al dolo, all'inganno come nella truffa preveduta dall'articolo<br />
626 del Codice penale. <strong>La</strong> disposizione in esame prevede<br />
che la pressione facciasi o cogli uni o cogli altri: pressione sulla<br />
libertà, pressione sul convincimento. Lodevole è anzi la <strong>legge</strong><br />
elettorale francese, che trattò degli uni e degli altri in due articoli<br />
separati (gli articoli 39 e 40). Si sono quindi lasciate le espres-<br />
_ sioni tutte quante, ma conformemente a considerazioni già fatte,<br />
si è detto notizie conosciute false da chi a queste ricorre « {Rei.<br />
f *<br />
LAMPERTIGO, pag. 86).<br />
7. Deve procedersi ad una inchiesta quando le proteste, indicando<br />
i testimoni che possono deporre, enunciano fatti di straordinaria<br />
pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli<br />
elettori. L'essere rimasto l'eletto estraneo a codeste pressioni<br />
non è motivo a rendere inammissibile l'inchiesta {Giunta pari.,<br />
18 dicembre 1870, Collegio di Palmi, elez. Amaduri).<br />
<strong>La</strong> pressione è esclusa quando le persone, a carico delle<br />
quali sarebbe avvenuta, dichiarano che votarono liberamente, e
452 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
quando la loro dichiarazione apparisce avvalorata da tutti i fatti<br />
che precedettero e accompagnarono la votazione (/6?., 11 febbraio<br />
1871, Collegio di Capua, elez. De Sterlich).<br />
Le accuse di pressioni non sono attendibili, quando vengano<br />
smentite dalle persone stesse contro le quali la pressione sarebbesi<br />
esercitata {Id,y 6 febb. 1874, Coli, di San Vito, elez. Cavalletto).<br />
Una lettera anonima con minacce dirette ad un elettore<br />
w<br />
perchè si astenga dal votare, o voti in favore di una determinata<br />
candidatura, non è sufficiente motivo di nullità, quando rimanga<br />
un fatto isolato, e le conseguenze sieno limitate ad un solo individuo<br />
{Cam. <strong>dei</strong> dep.^ 25 giugno 1880, Coli, di Riccia, elez.<br />
Moscatelli).<br />
Qualunque protesta per corruzione e pressione è assolutamente<br />
inattendibile se i fatti allegati vengano in parte smentiti da<br />
altri documenti, e se i firmatari della protesta, e i testimoni addotti<br />
abbiano <strong>dei</strong> cattivi precedenti di fronte al Codice penale<br />
{Id., 25 giugno 1880, Coli, di Atripalda, elez. Trevisani).<br />
Perchè la elezione possa essere annullata per illeciti maneggi,<br />
raggiri, o corruzioni occorre che si enumerino fatti speciali<br />
e si provi, che nel loro complesso abbiano e possano avere avuto<br />
influenza sull'esito della votazione {Giunta pari., 22 die. 1880,<br />
Coli, di Manoppello, elez. Bajocco).<br />
Non è ammissibile una protesta contro individui accusati<br />
di raggiri indebiti o minacele, quando i medesimi risultano invece<br />
per effetto di controproteste o dichiarazioni di molti elettori persone<br />
immuni da ogni colpa, che possa avvalorare le vaghe imputazioni<br />
loro opposte {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep,, 5 febbraio 1877, Coli, di<br />
Teramo, elez. Costantini),<br />
Le parole di sprezzo pronunciate all'indirizzo di un candidato<br />
possono per avventura dar luogo a provvedimenti giudiziari,<br />
ma non possono considerarsi come veri e propri reati di<br />
pressione elettorale, e tanto meno potrebbe essere considerato<br />
come tale il fatto di voci fatte spargere, che il Parlamento non<br />
convaliderebbe reiezione di quel candidato {Id,, 2 marzo 1877,<br />
Coli, di Scansano, elez. De Witt).<br />
8. Nel caso di pressioni usate da ministri del culto, anche la<br />
<strong>Camera</strong> subalpina diede esempi di giusta severità. Nel 1857 il<br />
clero era intervenuto nelle elezioni, esercitando una pressione<br />
morale sull'animo di molti elettori, prevalendosi di mezzi spirituali,<br />
spaventando e intimorendo gli elettori con minaccia di scomuniche,<br />
di diniego <strong>dei</strong> sacramenti in caso di malattia, ecc., se<br />
non si votasse per il candidato clericale. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> sanzionò<br />
l'annullamento delle elezioni in cui simili pressioni fossero seguite,<br />
e approvò la seguente proposta dell'onor. Cadorna. « <strong>La</strong> <strong>Camera</strong><br />
riconosce, che l'uso <strong>dei</strong> mezzi spirituali per parte del clero, onde<br />
influire sulle elezioni, costituisce una violenza morale, che rende<br />
necessaria l'inchiesta "- E venne infatti compiuta nei collegi di
A i<br />
%<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 453<br />
Strambino (elez. Birago di Vische), Boves (Vallauri), Novi e Venasca<br />
(Giriodi), Spezia (Verasis), Canale (Ponsiglione), Serravalle<br />
(Ratti-Opizzone), Montmelian (S. Leblanc), <strong>La</strong> Chambre (Grange),<br />
le cui elezioni furono annullate (Vedi la discussione 30 e 31 dicembre<br />
1857 e 1, 9. 11, 12, 13 gennaio 1858).<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati italiana ritenne persino che possa<br />
esservi fondato sospetto di pressione religiosa nella presenza di<br />
un ecclesiastico, sebbene non elettore, alle operazioni elettorali,<br />
se fu nominato membro dell'ufficio definitivo e vi rimase sino al<br />
termine del primo appello (Legisl. X, Collegio di Pontedecimo,<br />
elez, Paris-Salvago).<br />
ART. 92. I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati<br />
dì una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro<br />
funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone<br />
da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare<br />
i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio<br />
di determinate candidature, o ad indurli all'estensione, sono<br />
puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità<br />
delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.<br />
<strong>La</strong> predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di<br />
un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori<br />
a favore, od in pregiudizio di determinate candidature, o ad<br />
indurli all'estensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati<br />
al culto, 0 in riunioni di carattere religioso, o con pro<br />
messe 0 minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.<br />
1. Influenze lecite ed illecite del Governo.<br />
2. Gravità speciale del reato di illecita influenza da parte di un pub^<br />
blico funzionario,<br />
3. E da parte di un ministro del eulto.<br />
4. Progetto della Commissione del Codice penale.<br />
5. Vicende di questo articolo nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati,<br />
6. Modificazioni da esso subite al Senato del Regno.<br />
7. Chi sia ufficiale pubblico.<br />
'è. Pressioni governative; conseguenze.<br />
9. Pressioni di sindaci e di prefetti; conseguenze.<br />
1. « L'articolo reprime l'indebita ingerenza e l'abuso dell'autorità.<br />
Esso riproduce quasi letteralmente l'articolo 193 del vigente<br />
Codice penale.<br />
u Niuno al certo potrà, in uno Stato costituzionale, negare al<br />
Governo il diritto, che è pure un dovere, di avereun programma<br />
<strong>dei</strong> principii direttivi coi quali crede doversi condurre la cosa<br />
pubblica, e delle civili riforme ch'esso reputa necessarie affinchè<br />
lo Stato possa compiere gli alti suoi fini e provvedere al benessere
454 LEGai POLITICO^AMMINISTBATIVE<br />
Quindi<br />
d<br />
con tutti i mezzi di pubblicità e di persuasione, per farlo accettare<br />
dall'opinione pubblica e promuoverne l'adozione. E fino a che nelle<br />
elezioni il Governo esprima chiaramente codesti propositi acciò gli<br />
elettori distinguano i candidati che li accettano da quelli che li<br />
credono erronei e degni di essere combattuti, non potrà al certo<br />
incorrere nell'accusa d'indebita ingerenza elettorale. Ma laddove^<br />
i pubblici funzionari, direttamente, o col mezzo di istruzioni comunicate<br />
a persone da loro dipendenti in via gerarchica, abusando<br />
del loro ufficio, ed invadendo il campo della libertà elettorale, si<br />
adoperino con ogni maniera di pressioni od influenze a vincolare<br />
i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate<br />
candidature, o ad indurli all'astensione, commettono il reato contemplato<br />
in questo articolo.<br />
2. ^ Giova avvertire che la speciale efficacia dell'abuso d'ufficio e<br />
d'autorità può rendere punibili nel pubblico funzionario anche fatti<br />
che in un privato non costituirebbero il reato di pressione elettorale.<br />
Inoltre la pena può, nei casi gravi, divenire maggiore di (juella<br />
stabilita contro le pressioni di semplici individui privati, perchè<br />
nei pubblici funzionari concorre il doppio elemento aggravante<br />
della potenza <strong>dei</strong> mezzi colla facilità di adoperarli, e della violazione<br />
di speciali doveri d'ufficio. Perciò la pena dell'art. 193 del<br />
Codice penale, che limitavasi ad una multa da L. 250 a 2000 ed<br />
alla esclusione dall'esercizio <strong>dei</strong> soli diritti elettorali per un tempo<br />
da 5 a 10 anni, viene doppiamente aggravata, poiché non.solo è<br />
comminata una multa da L. 500 a 2000, ma, nei casi in cui la<br />
gravità delle circostanze lo richieda, può infliggersi la pena del<br />
carcere da tre mesi ad un anno,<br />
«* Siffatte sanzioni, congiunte alla conseguenza della sospensione<br />
dai pubblici uffizi perla durata da un anno a cinque stabilita<br />
coU'art. 99, non potranno mancare di efficacia, ed allontaneranno<br />
il pericolo di queste indebite ingerenze. E possiamo dire che le<br />
sanzioni da noi proposte non hanno riscontro colle più severe<br />
disposizioni accolte su tale argomento nelle legislazioni elettorali<br />
di altri paesi.<br />
3. ** L'articolo 193 del Codice penale assimila, e con ragione, a<br />
questo reato di abuso di autorità quello <strong>dei</strong> ministri del culto, i<br />
quali abusando dell'autorità religiosa, adoperino la speciale influenza<br />
del loro ufficio ecclesiastico, la morale dominazione sulle<br />
coscienze, per trasformarsi, obliando lo scopo del loro ministero,<br />
in agenti elettorali, col mezzo di discorsi in luoghi destinati al<br />
culto od in riunioni di carattere religioso, ovvero col mezzo di<br />
promesse o minaccie spirituali, allo scopo politico di vincolare i<br />
voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature,<br />
o d'indurii all'astensione. Il progetto riproduce le stesse<br />
disposizioni, ravvicinandole alle altre riguardanti l'abuso del pub-<br />
#
1- '<br />
"T"-<br />
4 -<br />
LEGaiS ELETTORALE POLITiCA • 455<br />
blico ufBcio, e mantenendo l'identità della pena » (Belaz. ZANAR-<br />
DELU, pag. 217-218).<br />
4. Nel progetto della Commissione pel Codice penale l'articolo<br />
era cosi formulato; « I pubblici ufficiali, che con abuso delle loro<br />
funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore<br />
od in pregiudizio di deternainate candidature, sono puniti con<br />
multa maggiore di L. 500, estendibile a 2000,.., <strong>La</strong> stessa pena<br />
è applicata ai milùstri di un culto ammesso nello Stato, che si<br />
adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio<br />
di determinate candidature, con istruzioni dirette alle<br />
persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni e<br />
discorsi nei luoghi riservati al culto, od in riunioni di carattere<br />
religioso, o con promesse e minaccio spirituali. Chiunque altro<br />
abusa di una qualsiasi autorità o podestà che ha sopra taluno per<br />
lo scopo indicato nei paragrafi precedenti è punito con multa fino<br />
a L. 500 (art. 169). <strong>La</strong> Commissione aggiunse per i pubblici ufficiali<br />
la pena della detenzione; mutò le parole culto ammesso<br />
nelle altre culto esistente; la magistratura non fece in proposito<br />
alcuna osservazione.<br />
5. Nella discussione parlamentare Ton. Cavalletto propose che<br />
fosse aggiunta per i pubblici funzionari la pena della destituzione.<br />
L'on. Fili Astolfone, in luogo della multa, propose il carcere da<br />
3 mesi a 6 anni, e per gli esattori la perdita della cauzione e la<br />
decadenza dal contratto. L'on. Mancini giustificò le severe disposizioni<br />
dell'articolo, paragonandole alla pena mite e quasi illusoria<br />
comminata ad esso dalTart. 193 del Cod. pen., ma com"battè tutti<br />
i proposti emendamenti che furono respinti.<br />
6. Il Senato tolse l'ultimo comma di questo articolo, che diceva:<br />
« Chiunque altro-abusa di una qualsiasi podestà od autorità<br />
che esercita sopra un elettore per i fini innanzi indicati è<br />
punito con multa sino a 500 ». Siffatta disposizione, scrisse il relatore,<br />
** non può riferirsi che alTautorità domestica; quella <strong>dei</strong><br />
genitori e degli ascendenti sui figli e discendenti; quella del padrone<br />
sui domestici. Degli abusi <strong>dei</strong> pubblici funzionari o <strong>dei</strong> ministri<br />
del culto il disegno si occupa nei due primi capoversi dell'articoloa<br />
<strong>La</strong> tutela è cessata, quando per Tetà maggiore si è<br />
acquistato Tesercizio del diritto elettorale. Ed anche la patria<br />
potestà propriamente detta cessa coH'età maggiore e coU'emancipazione.<br />
Resta solo Tautorità naturale, il diritto di riv^erenza,<br />
che obbliga moralmente i figli verso i genitori, ed i discendenti<br />
verso gli ascendenti. Ma tali rapporti sono così intimi, che non<br />
deve essere lecito ricercarvi un abuso d'autorità in relazione all'espressione<br />
del voto politico. Non conviene entrare nell'interno<br />
delle famiglie e frapporsi tra i figli ed i genitori od altri ascendenti<br />
a turbarne la pace e la concordia. <strong>La</strong> passione politica inoltre<br />
farebbe sempre interpretare il rispetto filiale come soggezione<br />
ad abuso d'autorità, e sempre vi sarebbe pretesto alla vessazione,<br />
/
456 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Quanto ai domestici, l'abuso d'autorità non è più immaginabile<br />
che tra padroni e coloni, esercenti e salariati, e tra chiunque è<br />
legato da contratto o ragione d'interesse. Pare quindi giusto il<br />
ritenere che il 3° capoverso dell'art. 92 non abbia ragione quasi<br />
d'essere ; o sconvenga la sua applicazione alla specie d'autorità,<br />
cui può riferirsi » {Relaz. LAMPERTICO, pag. 86).<br />
?• Si dicono uflSciali pubblici non solamente gl'impiegati tutti<br />
dello Stato, della Provincia o <strong>dei</strong> Comuni, ma anche quelli di<br />
qualunque stabilimento, la cui amministrazione è soggetta alla<br />
tutela 0 alla vigilanza del Governo, della Provincia o del Comune,<br />
e in genere qualunque persona incaricata di un pubblico servizio<br />
(Cod. pen. toscano, 20 giugno 1853, art. 165; Cod. pen. italiano,<br />
art. 217),<br />
8, 11 Governo deve proclamare altamente i suoi principii, ma<br />
non combattere i suoi avversari per mezzo di agenti od impiegati<br />
da lui dipendenti {Giunta pari., 11 dicembre 1869, Coli, di<br />
Crema, elez. Griffini).<br />
L'avere l'autorità politica raccomandato ai sindaci un candidato<br />
non costituisce pressione, ne uso d'influenza illegittima<br />
(/rf., 22 dicembre 1870, Coli, di Manoppello, elez. <strong>La</strong>nciano).<br />
Quando la protesta specifica alcuni fatti di pressione per<br />
parte dell'autorità politica, e quando indica i nomi <strong>dei</strong> testimoni<br />
che possono deporae, deve farsi luogo ad un'inchiesta, ove i fatti<br />
sieno di natura tale, se provati, da ingenerare gravi dubbi sulla<br />
spontaneità e libertà del voto {Td,, 22 dicembre 1870, Coli, di<br />
Castroreale, elez. Pettini).<br />
son sono attendibili le proteste di pressione governativa,<br />
quando i reclamanti non ne forniscono alcuna prova, e si limitano<br />
ad affermazioni generiche {Id., Legisl. XII, Coli, di Albano,<br />
elez, Lenzi ; Coli, di Clusone, elez. Gregorini).<br />
Non costituisce un atto di pressione governativa^ ma è solo<br />
un atto di onesta ingerenza in chi siede al governo della cosa<br />
pubblica una semplice raccomandazione in favore di uno <strong>dei</strong> candidati<br />
che si portano in un dato Collegio {M., Legisl. XII, Coli.<br />
di Ceva, elez. Massa).<br />
9. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> ha pure deciso che l'avere il prefetto •accomandato<br />
ai sindaci un candidato non costituisce pressione, né uso<br />
d'influenza illegittima, E neppure può dirsi che siasi illecitamente<br />
•ingerito nella elezione il prefetto coU'avere trasmesso<br />
all'ufficio principale la fede dì morte degli elettori defunti, in<br />
specie poi, quando, malgrado coteste fedi, l'Ufficio, che pure<br />
avrebbe potuto proclamare la elezione a primo scrutinio, ordinò<br />
il ballottaggio {Giunta Paviani., 22 dicembre 1870, Collegio di<br />
Manoppello, elez. <strong>La</strong>nciano).<br />
Neppure è ammissibile una protesta per pressioni che si<br />
pretendono fatte dalla Prefettura per avere inviato degli impiegati<br />
in qualche Comune del Collegio, quando questi siano stati
LEGGE ELETTORALE POLITICA 457<br />
incaricati di uffici puramente amministrativi, ne sia in ogni modo<br />
provato che essi usassero d'illeciti maneggi a scopi elettorali<br />
{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati^ 5 febbraio 1877, Collegio di Teramo, elez.<br />
Costantini).<br />
L'invito fatto dal sindaco per la i3rma di un proclama elettorale<br />
0 la distribuzione per mezzo d'inservienti comunali di<br />
bollettini a stampa, non sono fatti ciie costituiscano pressione tale<br />
da viziare l'elezione {Id,, 10 marzo 1876, Collegio di Fessane,<br />
elez. Borelli G. B.).<br />
Neppure è causa di nullità dell'elezione il fatto che taluni<br />
elettori convenuti nella casa di un sindaco del Collegio, siano<br />
stati richiamati per udire dal loro ex-deputato le idee che avrebbero<br />
informato il suo programma, ma non già allo scopo di far<br />
pressione sul loro voto (/rf., 15 dicembre 1876, Coli, di Barge,<br />
elez. Plebano).<br />
Al sindaco non è nemmeno impedito di convitare alcuni<br />
elettori, essendo egli libero di manifestare agli amici e correligionari<br />
politici le proprie idee, le proprie impressioni verso di<br />
uno piuttostochè verso di un altro candidato, specialmente quando<br />
non si conosca precedentemente lo scopo del banchetto {Id., 15 dicembre<br />
1875, Coli, di Cagli, elez. Mattei).<br />
ART. 93. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con<br />
nulli, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad ope<br />
razioni elettorali, clamori sediziosi, con oltragei ai memb<br />
dell'ufficio neir atto dell' elezione, ovvero rovesciando, sottraendo<br />
l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri<br />
mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio <strong>dei</strong><br />
diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col<br />
carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a<br />
lire 5000.<br />
1. Natura e carattere di questo reato,<br />
2. Gravità della pena.<br />
3. Estremi costituenti il reato.<br />
1. « L'offesa piii grave alla libertà elettorale consiste nell'uso<br />
<strong>dei</strong> mezzi materiali di violenze o vie di fatto, le quali costituiscono<br />
una coazione propria, ed hanno per carattere comune l'impedimento<br />
del libero esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali ed il turbamento<br />
della libertà del voto. Possono derivare da fatti individuali, ma<br />
possono operarsi ben anche col fatto collettivo di turbe popolari,<br />
cioè con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati alle<br />
operazioni elettorali, con grida o clamori sediziosi, o con oltraggi<br />
ai membri del seggio nell'atto dell'elezione, ovvero col mezzo,<br />
alcune volte adoperato, di rovesciare l'urna elettorale, ancorché
458 LEG0I POLITIGCHAMMINISTRATIVE<br />
fosse compiuta la votazione, disperdendo le schede e rendendone<br />
impossibile la verificazione ; alle quali varie ipotesi delittuose si<br />
aggiunge quella comprensiva dell'uso di altri mezzi egualmente<br />
efficaci, essendo il reato riposto precipuamente nello scopo finale<br />
dell'impedimento all'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali ed alla libertà<br />
del voto.<br />
2. « In tutte le legislazionr questi fatti sono preveduti e severamente<br />
puniti. Il nostro progetto li sottopone a pene più gravi<br />
di quelle stabilite per le altre lesioni della libertà elettorale, avuto<br />
riguardo al concorso dell'elemento aggravante dell'uso della violenza<br />
materiale o di quella consistente nel numero <strong>dei</strong> colpevoli ;<br />
laonde la pena della multa è estesa sino al massimo di L. 5000 ed<br />
il carcere da 6 mesi a 2 anni « {Rei. ZANARDELLI, p. 218-219).<br />
3. Due estremi costituiscono propriamente parlando il reato<br />
contemplato in quest'articolo: Vimpedimento constatato deWeserciziodiun<br />
diritto pubblico e la violenza, o vie di fatto, tumulti,<br />
attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni<br />
elettorali, clamori sediziosi, oltraggi ai membri <strong>dei</strong>rUtfizio nell'atto<br />
dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale,<br />
disperdendo le schede o altri mezzi egualmente efficaci.<br />
Non basterebbe aver tentato d'impedire, bisogna aver di<br />
fatto impedito.<br />
ART. 94. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni<br />
elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa<br />
estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce<br />
armato nella sala elettorale, ancorché sia elettore o<br />
membro dell'uffizio.<br />
Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200<br />
è punito chi, nella sala dove si fa reiezione, con segni palesi<br />
di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine,<br />
se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.<br />
1. Motivi della <strong>legge</strong>.<br />
2. Proposta di un*aggiunta e suo ritiro.<br />
3. Se un non elettore che s'introduce nella sala elettorale senza dolo<br />
sia passibile di pena.<br />
1. « L'articolo reprime fatti, benché assai meno gravi, che turbano<br />
la regolarità delle funzioni elettorali, e provvede acciò non<br />
avvengano disordini nel luogo dell'adunanza. Esso applica la pena<br />
della multa a chiunque senza diritto vi si introduca durante le<br />
operazioni elettorali, ovvero vi si introduca armato benché sia<br />
elettore o membro dell'ufficio. E con una multa è pure punito chi<br />
con segni di approvazione o disapprovazione produca disordine<br />
nell'adunanza, e chi, chiamato all'ordine dal presidente, ricusi di<br />
obbedire « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 219).<br />
• j - . ><br />
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LEaaE E;LI;TTOIIAI.B POLITICA 459<br />
2. L'on. Di San Donato aveva presentato il seguente articolo<br />
aggiuntivo :<br />
« I membri di un Collegio elettorale, i quali durante la<br />
riunione, facendo da agenti provocatori, si sono resi colpevoli di<br />
oltraggio, 0 di violenze verso altri elettori, e con vie di fatto, o<br />
minaccio, avranno cercato di ritardare le operazioni elettorali,<br />
saranno punibili col carcere estensibile ad un anno e con multa<br />
estensibile sino a lire 2000.<br />
«^ Se lo scrutinio sarà impedito, sarà applicato il massimo<br />
della pena ».<br />
L'articolo venne però ritirato, in seguito alle concordi osservazioni<br />
degli on. Villa, Coppino e Mancini, secondo i quali<br />
provvede abbastanza ai casi contemplati in esso l'art. 94, che<br />
sarebbe appieno applicabile.<br />
3. Colui che senza essere elettore s'introduce nella sala in cui<br />
hanno luogo le operazioni elettorali, può soggiacere a pena,<br />
sebbene consti che non ha agito con dolo , perchè trattasi di<br />
infrazione all'art. 75 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 (identico nella<br />
sostanza all'art. 94). Questo articolo, vietando l'ingresso nella sala<br />
elettorale a chiunque manchi del titolo di elettore del Collegio,<br />
ha uno scopo evidentemente preventivo, poiché intende ad impedire<br />
che la presenza di persone estranee nell'Assemblea dia luogo<br />
a brogli od intrighi che potessero in qualunque modo compromettere<br />
l'indipendenza o la sincerità del voto. Siamo quindi in<br />
presenza d'una semplice contravvenzione e non di un delitto,<br />
malgrado che la pena sancita possa essere correzionale. Conseguenteniente,<br />
nel concreto caso, anche escluso il dolo, basta a<br />
costituire il reato il solo fatto materiale di essere il giudicabile<br />
entrato nella sala elettorale senza averne diritto (Cass. di Roma,<br />
6 aprile 1881, Foro UaL, vi, 2, 288).<br />
r<br />
ART. 95. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall<br />
cizio del diritto di elettore, o assumendo il nome alti<br />
presenta a dare elettorale, ovvero chi<br />
dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile<br />
ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.<br />
Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della<br />
chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre.<br />
aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o<br />
di <strong>legge</strong>re fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono<br />
scritti, od incaricato dì scrivere il voto per un elettore che non<br />
può farlo da sé, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli,<br />
od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della vota
460 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
zione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con<br />
multa da lire 500 a 2000.<br />
Se il colpevole fa parte dell'uffìzio elettorale, la pena è<br />
elevata al doppio.<br />
1. Le frodi elettoralL<br />
2. Legislazione comparata.<br />
3. Varie specie di frodi.<br />
4. Necessità che il colpevole sia colto in flagranza.<br />
5. <strong>La</strong> misura della pena,<br />
6. Progetto della Commissione del Codice penale.<br />
1. Questi articoli reprimono la frode elettorale, per la quale,<br />
se non si offende la libertà degli elettori, si altera la sincerila del<br />
voto e quindi viene a falsificarsi il risultato finale della votazione.<br />
2. « Questa fraudolenta alterazione della verità <strong>dei</strong> suffragi fu<br />
già contemplata, benché con formolo incomplete, negli art. HI<br />
e 112 del Cod. pen. frane, i quali punivano chiunque fosse sorpreso<br />
in atto di falsificare le schede, di sottrarrle od aggiungerne,<br />
e chi, incaricato di scrivere per un elettore analfabeta o infermo,<br />
scrivesse un nome diverso da quello indicatogli. Nella discussione<br />
del Codice l'oratore del Governo così esprimevasi: « Vi ha<br />
delitto ogniqualvolta il voto <strong>dei</strong> cittadini è alterato col mezzo di<br />
falsificazioni, sottrazioni o aggiunzioni di schede: questi colpevoli<br />
maneggi acquistano un nuovo grado di gravità allorquando<br />
sono Topera degli scrutatori medesimi, imperocché vi ha in questo<br />
caso violazione di un deposito e abuso di confidenza ". 1 molti<br />
dubbi elevati nella pratica suggerirono più. numerose specificazioni<br />
di questi fatti di frode nella \Qgge elettorale del 1849 e nel<br />
decreto imperiale del 1852.<br />
« Le stesse, o poco dissimili, ipotesi delittuose s'incontrano<br />
nella legislazione inglese (<strong>legge</strong> 6 e 7, Vitt. e. 18), nella belga<br />
(art. 184 a 186), nell'ungherese (art. 102), nella greca (art. 83)<br />
e nella spagnuola (art. 124); ma la severità della <strong>legge</strong> inglese<br />
giunge al punto di applicare la stessa pena anche a chi assuma<br />
il falso nome di un elettore, o soltanto si presenti a richiedere la<br />
scheda elettorale.<br />
3. « Nel nostro progetto noi abbiamo enunciato le specie più<br />
ovvie e frequenti, come allorché il non elettore, assumendo falsamente<br />
il nome di un eleitore, si presenti a dare il suffragio, o<br />
un elettore voti più volte, o taluno nel c©rso della operazione, o<br />
prima della chiusura definitiva del verbale sia sospreso in atto di<br />
sottrarre, aggiungere ò sostituire schede o di alterarne il contenuto,<br />
o di <strong>legge</strong>re fraudolentemente nomi diversi da quelli che<br />
vi sono scritti, il quale ultimo fatto, non specificato nell'art- 111<br />
del Cod. pen. frane, la dottrina e la giurisprudenza si affaticavano<br />
a far comprendere sotto l'incriminazione di falsificazione<br />
delle schede, secondo che si raccoglie dal Morin, dal Carnet e da<br />
. ,1---
il.<br />
*i<br />
i •-<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 461<br />
^<br />
Chauveau e Hélie. Non fu dimenticato il fatto di chi, incaricato<br />
di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sé, vi<br />
scrive un nome diverso da quello indicatogli. Ma si è infine aggiunta<br />
un'ipotesi generale e comprensiva, contemplando, cioè,<br />
qualunque fatto che produca la conseguenza di falsificare il risultato<br />
finale della votazione.<br />
4. " Giova specialmente avvertire, ohe per alcuni di questi fatti<br />
di frode, i quali sono il sottrarre, aggiungere o sostituire schede,<br />
od alterarne il contenuto, e il <strong>legge</strong>re fraudolentemente nomi diversi<br />
da quelli scritti nella scheda, la <strong>legge</strong> richiede la sorpresa<br />
nella flagranza del reato. Una tale condizione dal Codice penale<br />
francese venne già trasportata anche nell'art. 191 del Codice penale<br />
italiano, in cui del pari è punito chi nel corso delle operazioni<br />
elettorali è sorpreso in atto di sottrarre, o di aggiungere<br />
schede o di falsarne il contenuto. Essa però scomparve nella formola<br />
dell'art. 165 del progetto del nuovo Codice penale proposto<br />
dall'on. Vigliani all'approvazione del Senato nel 1875, in cui si<br />
ritenne bastevole la denunzia del fatto prima della chiusura del<br />
processo verbale delle operazioni elettorali e dell'abbruciamento<br />
delle schede. Noi abbiamo creduto non doversi abbandonare cor<br />
desta importante guarentigia che allontana il pericolo di postume<br />
accuse, le quali darebbero luogo a testimonianze d'ordinario dominate<br />
dall'interesse dipartito, ed a tardive denuncio, che difiicilmente<br />
il partito soccombente tralascierebbe di presentare.<br />
« <strong>La</strong> necessità della sorpresa in flagranza non esisteva nel<br />
primo progetto del Codice francese; ma nella discussione fattane<br />
nel Consiglio di Stato vi fu aggiunta sulla proposta del Cambacérès,<br />
il quale così ragionava : « A qual prova riferirsi quando<br />
le operazioni sono terminate? Nei falso, il delitto è stabilito coll'ispezione<br />
delle scritture. Qui non si potrebbe che esaminare testimoni;<br />
e sarebbe pericoloso permettere che un cittadino, il<br />
quale intervenne ad una votazione, potesse essere processato in<br />
questo modo, qualche volta anche dopo un tempo non breve.<br />
5. " <strong>La</strong> pena di questi reati, per l'individuo che con falso nome<br />
si presenta a votare, o per colur che vota in piii sezioni, è quella<br />
della multa estensibile a lire 1000 e del carcere sino ad un anno,<br />
e la stessa pena si applica anche a colui che appartenendo all'ufficio<br />
elettorale ammette scientemente a votare chi non ne ha il<br />
diritto, 0 ricusa di ammettere chi lo ha. Ma per gli altri fatti,<br />
assai pili pericolosi pel grado della loro influenza sul risultato<br />
complessivo della votazione, la multa si applica da lire 500 a<br />
2000, ed il carcere da sei mesi a due anni. <strong>La</strong> severità della <strong>legge</strong><br />
è giustamente maggiore quando il colpevole faccia parte dell'ufficio<br />
elettorale, nel quale caso la pena si eleva al doppio « {Relaz.<br />
ZANARDELLI, pag. 219, 220),<br />
6. Nel progetto della Commissione le disposizioni di questo<br />
articolo erano contenute nell'art, 166, comma 2, 3, 5 e nel 167,
462 LE
464 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
L'azione penale sì prescrive fra mesi sei dalla data del<br />
erbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.<br />
Dall arrivo degli atti alla <strong>Camera</strong>, o durante la inch<br />
che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della <strong>Camera</strong><br />
stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.<br />
Ordinata un'inchiesta«dalla <strong>Camera</strong>, la Commissione ha<br />
diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra,<br />
una indennità.<br />
Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla <strong>Camera</strong> sono<br />
applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza,<br />
sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre<br />
in materia civile ; salvo le maggiori pene secondo il<br />
Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione<br />
della verità od il rifiuto su materia punibile.<br />
Ai pubblici ufficiali imputati di taluno <strong>dei</strong> reati contemplati<br />
nella presente <strong>legge</strong> non sono applicabili le disposizioni<br />
degli articoli 8 e 110 della <strong>legge</strong> 20 marzo 1865, allegato<br />
A^ sull'amministrazione comunale e provinciale.<br />
• ><br />
1. Disposizioni contenute in questo articolo.<br />
2. L'azione penale e la costituzione diparte civile.<br />
3. Motivi prò e contro questa disposizione.<br />
4. Il Senato collega l'azione penale consentita ad ogni elettore colla<br />
cpstituzione di parte civile.<br />
5. <strong>La</strong> giurisprudenza prevalente su questo argomento giustifica la<br />
nuova disposizione della <strong>legge</strong>.<br />
6. L'azione pubblica è consentita al Pubblico Ministero.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> ed il potere giudiziario ; limiti posti all'azione di questo<br />
per necessità parlamentari.<br />
8. Osservazioni^ed emendam^enti dell'Ufficio centrale del Senato.<br />
9. Prescrizione dell'azione penale.<br />
10. Le inchieste parlamentari. Rinvio.<br />
11. Motivi delle disposizioni di questo articolo relative alle inchieste.<br />
12. Penalità per i testimoni nelle inchieste.<br />
13. <strong>La</strong> falsa testimonianza in materia elettorale. .<br />
14. Perchè si applicano le disposizioni relative alla falsa testimonianza<br />
in materia civile, salvo Vapplicazione della <strong>legge</strong> penale nei<br />
casi più gravi.<br />
15. <strong>La</strong> garantìa accordata ai pubblici funzionari dagli art, 8 e HO<br />
della <strong>legge</strong> comunale e provinciale.<br />
16. Ragioni della sua abolizione in materia elettorale.<br />
17. Discussioni in Senato; l'abolizione è mantenuta.<br />
' 1. Si contengono in questo articolo disposizioni diverse, relative<br />
all'azione penale, alla sua prescrizione, alle inchieste parlaraentarfin<br />
materia elettorale, ed alla procedura per reati eletto-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 465<br />
rali contro i pubblici funzionari. Sono disposizioni le quali molto<br />
più opportunamente si sarebbero dovute distinguere in tre articoli,<br />
non avendo tra loro un rapporto intimo e necessario.<br />
3. Secondo le disposizioni di questo articolo, « ogni elettore,<br />
ancorché non personalmente danueggiato, può considerarsi come<br />
parte offesa, qual membro del corpo elettorale, dai reati contemplati<br />
in questa <strong>legge</strong>, e quindi non solo può, colla sua querela,<br />
promuovere presso il Pubblico Ministero l'esercizio dell'azione<br />
penale nascente dai medesimi, ma benanche costituirsi parte<br />
civile nel giudizio. Si comprende facilmente la utilità di questa<br />
disposizione per assicurare l'applicazione delle sanzioni penali,<br />
rendendo possibile contrapporre nella lotta giudiziale alla difesa<br />
degli imputati lo zelo e la vigilanza <strong>dei</strong> difensori incaricati della<br />
rappresentanza della parte civile " {Rei. ZANARDELLI, pag. 221).<br />
L'incarico di promuovere l'azione penale che deriva da un<br />
reato, secondo il Codice di procedura penale è attribuita al procuratore<br />
del re (art. 42, 1), e in generale, l'esercizio dell'azione<br />
penale che è essenzialmente pubblica, è affidato agli ufficiali del<br />
Pubblico Ministero (art. 2). Le denunzie e querele <strong>dei</strong> privati<br />
concorrono coi processi verbali e coi rapporti degli ufificiali subalterni<br />
della polizia giudiziaria a fornire al procuratore del re le<br />
notizie occorrenti (art. 43). L'azione penale si esercita d'ufficio,<br />
ma vi hanno per eccezione <strong>dei</strong> casi, in cui a promuoverla è necessaria<br />
l'istanza della parte danneggiata od offesa (art. 2 precitato).<br />
<strong>La</strong> persona danneggiata od offesa può anche costituirsi parte civile<br />
nel giudizio penale per ottenere il risarcimento del danno<br />
(art. 109, Codice di procedura penale), ma quand'anche siavi<br />
l'istanza della parte privata, quand'anche siasi questa costituita<br />
parte civile, è sempre il procuratore del re che promuove l'azione<br />
penale come il rappresentante della società. <strong>La</strong> persona offesa,<br />
quantunque querelante, non ha parte in giudizio, se non si è costituita<br />
parte civile; ed anche come parte civile, non sta in giudizio<br />
che per l'esercizio dell'azione civile.<br />
3. Nella discussione parlamentare le disposizioni di questo articolo<br />
parvero a taluno superflue, perchè « trattandosi di reati<br />
d'azione pubblica, non solo gli elettori, ma qualunque cittadino può<br />
denunziarli, a norma dell'art. 98 del Codice di procedura penale,<br />
senza bisogno di farne oggetto di speciale disposizione; mentre la<br />
concessione dell'azione civile è una pericolosa esagerazione ". <strong>La</strong><br />
Commissione però lo mantenne, riconoscendovi « il complemento,<br />
la corrispondenza logica e necessaria di ciò che abbiamo già stabilito<br />
nei primi articoli quanto all'azione popolare relativamente<br />
a ciò che si attiene all'esercizio del diritto. Per tutto ciò che ha<br />
violato 0 falsato l'elemento elettorale sulle inscrizioni e reiezioni<br />
delle liste abbiamo ammesso l'azione in favore di chiunque creda<br />
di avere un interesse; ogni elettore può credere di avereùnteresse<br />
anche suo proprio, od in qualunque modo far suo quello del<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV, 30<br />
w<br />
^
466 LEGGI POLrnCO-AMMlNISTRA'ITVK<br />
corpo a cui appartiene, e promuovere <strong>dei</strong> processi in nome di<br />
quegli interessi che sono stati violati, facendo valere le sue ragioni<br />
col mezzo di un avvocato, costituendosi parte civile ».<br />
I/on. Mancini giustificò inoltre questa disposizione ** perchè<br />
un semplice querelante non potendo essere rappresentato in giudizio<br />
da un difensore, e soltanto la parte civile potendo usarne,<br />
vi sarà la possibilità di contrapporre nella lotta giudiziaria al<br />
difensore degl'imputati la vigilanza e la parola di quegli avvocati<br />
che sarann'o incaricati della rappresentanza della parte civile<br />
E un principio pacifico che per aver diritto a promuovere un'azione<br />
d'indole civile, non è necessario che essa abbia a scopo la tutela<br />
di un interesse pecuniario, ma basti anche un interesse morale.<br />
Così talvolta spetta ai magistrati penali, allorché vi è costituzione<br />
di parte civile, di estimare come un danno valutabile pecuniario<br />
quello che non rappresenta in realtà una pena pecuniaria,<br />
ma il risarcimento di un danno morale. Ne abbiamo gli esempi<br />
nei reati di ingiuria e difi*amazione,... « {Cam. <strong>dei</strong> dep., Disciissiorn,<br />
24 giugno 1881, 6550-6553).<br />
4. L'ufficio centrale del Senato notava, che « si tratta d'una eccezione<br />
al generale sistema, facendo un'azione popolare di quella<br />
pe' reati elettorali, ed attribuendo a qualunque elettore la facoltà<br />
di promuoverla e di costituirsi parte civile. Il sistema si completa<br />
coll'ultimo capoverso, che rende libera l'azione penale anche contro<br />
i pubblici funzionari, senza che possano ostare gli art. 8 e 110<br />
della <strong>legge</strong> 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale,<br />
rispetto a quelli, cui questi articoli riguardano. Si considera<br />
qualunque elettore come danneggiato in un interesse morale<br />
pe' reati offensivi della libertà e sincerità del suffragio politico.<br />
Ma, prendendo la proposta disposizione di <strong>legge</strong> a rigore de' termini,<br />
l'eccezione principalmente starebbe nella facoltà di promuovere<br />
l'azione penale data ad ogni elettore, e d'entrare nelle<br />
attribuzioni della pubblica autorità; giacche, quanto a presentar<br />
querela, fare istanza pel procedimento ed a costituirsi parte civile,<br />
sono facoltà comuni e di diritto ordinario. Nondimeno,<br />
quanto alla costituzione di parte civile, siccome poteva disputarsi<br />
se ogni elettore si avesse a considerare quale parte offesa, è utile<br />
la disposizione del disegno di <strong>legge</strong>, che toglie il dubbio. Resta<br />
dunque solo, che ben si delinei l'atto del promuovere l'azione penale,<br />
e che si faccia consistere nella semplice istanza per il procedimento,<br />
ossia si prenda nel senso piuttosto volgare: non potendosi<br />
ammettere che qualunque elettore possa sostituirsi al<br />
magistrato. Ed ecco come si ridurrebbe a questi termini il senso<br />
della <strong>legge</strong>. Il disegno di <strong>legge</strong> portando che qualunque elettore<br />
possa promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile, non<br />
lo obbliga a fare insieme Tuna e l'altra cosa ; ma lascia a chi<br />
promuove l'azione penale la facoltà di costituirsi o non costituirsi<br />
parte civile. Ora si propone dall'ufficio centrale che si dica :
LEGGE ELETTORALE POLITICA 467<br />
qualunque elettor e può promuovere V azione penale costituendosi<br />
parte civile. Con ciò si obbligherà innanzi tutto l'elettore, il<br />
quale promuove l'azione, a maggiore ponderazione, dovendo assumere<br />
la qualità di parte civile indispensabilmente con ogni conseguente<br />
responsabilità. Poi la variazione serve a limitare nel<br />
senso suespresso il concetto del promuovere l'azione penale. Si<br />
viene a dire: promuovere l'azione penale come parte civile, come<br />
Io può la parte civile; il che riducesi alla semplice facoltà di fare<br />
istanza pel procedimento. E spiegato che si tratta dell'esercizio<br />
delle attribuzioni della parte civile, non mai di sostituirsi al magistrato<br />
penale. Essendo scopo della <strong>legge</strong> di dare il modo ad<br />
ogni elettore di essere rappresentato in processo ed in giudizio,<br />
e di contrapporre la voce del proprio patrocinante a quella del<br />
difensore dell'imputato, questo è che propriamente si raggiunge<br />
colla costituzione di parte civile, né occorre di più ^ {Relaz.<br />
LAMPERTIGO, pag. 87).<br />
5, Ad onta di queste dichiarazioni dell'Ufficio centrale, come<br />
venne in discussione al Senato questo articolo, le disposizioni<br />
relative alla costituzione di parte civile nel giudizio penale da<br />
parte di qualunque elettore trovò viva opposizione nell'on. Muraglia.<br />
Gli parve che potesse diventare una speculazione, e non<br />
fosse lecito tradurre il danno patito dal corpo elettorale in una<br />
somma pagata ad uno o più elettori. Il Ministero Pubblico può<br />
da solo istruire il processo penale e sostenere l'accusa; che anzi<br />
la sentenza del Tribunale ha maggior credito senza la costituzione<br />
della parte civile.<br />
L'on. Pessina dimostrò che la questione era stata già risolta<br />
in quello stesso senso dai Tribunali. ** Già altre volte, nei processi<br />
elettorali, sono intervenuti elettori a costituirsi parte civile, invocando<br />
appunto quella disposizione del Codice di procedura penale,<br />
ove è detto che chiunque è danneggiato dal reato si costituisce<br />
parte civile. E l'interpretazione della parola danneggiato diede<br />
luogo alla controversia. Diceasi dall'un canto: qual danno si è<br />
avuto? E come misurarlo? Si rispose dall'altro non essere necessario<br />
specificare innanzi al giudice penale qual è il danno che si<br />
ha avuto; e si aggiunse che l'elettore appunto come parte integrante<br />
della società, divide con tutti i cittadini il danno di una<br />
elezione che si è verificata per effetto di un reato ; che la perturbazione<br />
di un'elezione colpisce-tutti i contribuenti; sicché l'elettore,<br />
come parte integrante della società, benché individuo di<br />
questa società, può costituirsi parte civile e rivendicare i danni<br />
provenienti anche indirettamente a lui. E spesso i Tribunali hanno<br />
accettato questa seconda maniera di vedere... Per evitare la<br />
questione che si è fatta viene l'articolo in esame a dichiararlo, e<br />
non {sconvolge punto il sistema; imperocché non dimentichiamo<br />
che il giudizio elettorale nei tempi nostri ha in se l'indole propria<br />
àeìVactio popularis <strong>dei</strong> Romani ; e l'egregio senatore Mira-
468 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />
glia, dottissimo nelle cose del Diritto antico e del Diritto moderno,<br />
forse non ha pensato a questa origine, cui la <strong>legge</strong> proposta<br />
rannoda il diritto nell'elettore di costituirsi parte civile nel giudizio<br />
penale per reati elettorali. Si comprende bene che quando<br />
si andrà alla liquidazione <strong>dei</strong> danni ed interessi, potrà sorgere<br />
una questione, se sia possibile una liquidazione di danno materiale<br />
per una riparazione pecuniaria. Ma che importa? In molti<br />
giudizi penali vi è l'impossibilità di rifare i danni, come è il caso<br />
di un reato grave commesso da un individuo assolutamente indi-<br />
-gente: egli non ha come poter riparare ai danni prodotti dal<br />
reato. Ebbene, negherete alla famiglia dell'ucciso di costituirsi<br />
parte civile contro un uccisore indigente, solo perchè questo uccisore<br />
indigente, allorché sarà dichiarato colpevole del reato, e<br />
condannato per esso non solo alla pena, ma alla riparazione <strong>dei</strong><br />
danni, non sarà in grado di eseguire questa riparazione di danni<br />
in una forma pecuniaria?<br />
ti Quell'intervento, come parte civile, è un mezzo perchè<br />
l'elettore possa, come alleato del Pubblico Ministero e nel nome<br />
di un interesse pubblico (perchè è l'interesse dell'elettorato), porgersi<br />
persecutore del reato che si è commesso » {Sen. del Regno,<br />
Discussioìii, 19 àio. 1881, pag. 2246-2249).<br />
6, Siccome anche qui può sorgere il dubbio se l'azione pubblica<br />
spetti al Pubblico Ministero, gioverà tener presenti le dichiarazioni<br />
fatte in proposito dall'on. Mancini: ^ Per ciò che sì riferisce alla<br />
domanda se il Pubblico Ministero possa trovare ostacolo a procedere,<br />
io non posso che rispondere negativamente. Il Pubblico<br />
Ministero è per essenza il vindice di tutti i reati nei quali ha luogo<br />
l'azione pubblica, la quale a lui sempre appartiene. Potrebbe tuttavia,<br />
trattandosi di reati correzionali, usare della citazione diretta<br />
anche l'elettore, perchè nella materia correzionale non è<br />
sempre necessario che il Pubblico Ministero faccia la richiesta di<br />
procedersi, ma anche da sé la parte offesa può servirsi del mezzo<br />
della citazione diretta » {Cam. <strong>dei</strong> dep., Discussioni, pag 6583;.<br />
7. Può avvenire che si sollevino questioni gravissime di competenza<br />
tra la <strong>Camera</strong> ed il potere giudiziario in materia di elezioni.<br />
E già notava a tale proposito il relatore, on. Zanardelli:<br />
« Viene ... opportunamente risoluta con provvide norme<br />
la grave questione circa il concorso del procedimento e del giudizio<br />
politico della <strong>Camera</strong> elettiva sopra ciascuna elezione, e<br />
dell'esercizio delle attribuzioni giudiziarie <strong>dei</strong> magistrati sui reati<br />
commessi in materia elettorale. Parecchie legislazioni mancano<br />
di disposizioni in proposito, e non di rado sorsero conflitti variamente<br />
decisi. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> greca del 1877 lascia libero il corso<br />
all'azione ed alla punizione giudiziaria indipendentemente dalla<br />
procedura e dalla decisione delia <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, sia che<br />
annulli o che convalidi l'elezione (art. 94). Tuttavia sarebbe assai<br />
utile e sarebbe più conforme al concetto assoluto della giustizia ri-
LEGOE ELETTORALE POLITICA 469<br />
muòvere la causa di collisioni somiglianti, e prevenire decisioni<br />
contraddittorie di due alti poteri dello Stato sopra un medesimo<br />
argomento. Si propone quindi il saggio temperamento di dare<br />
facoltà alle autorità giudiziarie d'istruire e raccogliere le prove<br />
sopra i reati elettorali, acciò non se ne disperdano le tracce, ma<br />
prescrivendo che, dopo compiuta l'istruzione, gli atti vengano<br />
trasmessi alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, per illuminarla colle prove<br />
raccolte, e si attendano le deliberazioni della medesima sulla<br />
elezione prima di procedere oltre al correlativo giudizio penale,<br />
ove se ne abbia la materia » (pag. 222).<br />
8. Riguardo all'azione dell'autorità giudiziaria, l'Ufficio centrale<br />
del Senato ha osservato, che essa « dev'essere libera, quando<br />
al fatto contemplato dagli articoli precedenti non sia succeduta<br />
la elezione. Ciò dicasi principalmente de' reati attinenti alla for-<br />
'/iiazione delle liste elettorali (art. 89 del progetto). Per simili<br />
reati non vi ha ragione, anzi non è il caso, di attendere veruna<br />
deliberazione della <strong>Camera</strong> elettiva. Si è quindi mutata la redazione<br />
in guisa che il capoverso direbbe : ma in caso d'elezione<br />
non può farsi luogo al giudizio pio a che la <strong>Camera</strong> elettiva<br />
non abbia, emesso sulla elezione le sue deliberazioni.<br />
« L'art. 193 del Cod. penale, riguardo ai pubblici funzionari<br />
e ministri del culto imputati di abusi nelle elezioni, dispone che<br />
non si ^oss'd procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che<br />
le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo<br />
pjrocesso verbale. Trattasi appunto di abusi, che si commettono<br />
rispetto alla votazione in occasione di elezione, cioè<br />
miranti a vincolare i suffragi degli elettori in favore od. in pregiudizio<br />
di deterininate candidature. Ed il Codice non ha voluto<br />
che il processo potesse turbare le operazioni elettorali colla impressione<br />
e col rumore, che sogliono destare atti giudiziari, fra<br />
cui sono i mandati di comparizione od anche di cattura diretti<br />
contro pubblici funzionari o ministri del culto. II capoverso del<br />
nostro articolo abroga virtualmente la disposizione del Codice.<br />
Esso dispone per qualunque imputato di reato elettorale ; non<br />
vieta il processo ma solo il giudizio, e questo vuol sospeso non<br />
solo fino al compimento delle operazioni elettorali, ma fino alla<br />
deliberazione della <strong>Camera</strong> elettiva sulla elezione, di cui si tratti.<br />
In nessun caso vuoisi che sia impedita all'autorità giudiziaria<br />
l'istruzione del processo e di raccogliere le prove. Ed è giusto<br />
che l'indugio non abbia a recar danno all'interesse della punitiva<br />
giustizia; avendovi prove fuggevoli, e le tracce <strong>dei</strong> reati potendo<br />
sempre essere soggette a dileguarsi od a scemare di valore col<br />
trascorrere del tempo. Gli stessi imputati potrebbero aver campo<br />
di sottrarsi, se non si potessero ordinare misure di cautela contro<br />
di loro. Giova per altro notare l'importanza della variazione, che<br />
reca il disegno di <strong>legge</strong> alla disposizione del Codice penale succitato<br />
-» {Relaz. LAMPERTIGO, pag. 87-88).
470 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
9. Riguardo alla prescrizione delTazione penale, ecco i motivi<br />
dai quali il legislatore fu determinato :<br />
« Con altra disposizione di questo articolo sono dettate le<br />
norme regolatrici della prescrizione dell'azione penale nascente<br />
dai reati elettorali. E sembrato poco giovevole all'interesse sociale<br />
lasciar sussistere l'azione penale nascente da questi reati<br />
per ben due anni, tempo dell'ordinaria prescrizione dell'azione<br />
penale nei delitti, perchè verrebbe a prolungarsi artificialmente<br />
il mantenimento dell'agitazione e delle conseguenze della lotta<br />
elettorale colle passioni che sogliono esserne eccitate. Parve bastevole<br />
il periodo di sei mesi dal dì del reato, e quando siasi<br />
cominciato il procedimento penale, dall'ultimo atto del medesimo.<br />
Quando però gli atti del procedimento penale siano inviati alla<br />
<strong>Camera</strong> elettiva, finché ivi stanno, e sino alla deliberazione dell'Assemblea,<br />
la prescrizione deve rimanere sospesa in applicazione<br />
della regola contra non valentem agere non currit praescriptio\<br />
e così pure durante un'inchiesta parlamentare, laddove<br />
questa venga ordinata « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 222-223).<br />
10. <strong>La</strong> mancanza di una <strong>legge</strong> sulle inchieste parlamentari,<br />
riusciva anche più grave nelle inchieste elettorali, dove sì ha già,<br />
d'altronde, qualche precedente legislativo, il quale ci mostra la<br />
possibilità e l'opportunità di sancire alcune norme regolatrici di<br />
questa materia. Mi riservo di parlare di questo argomento trattando<br />
della Giunta perle elezioni, alla quale spetta appunto deliberare<br />
nei casi d'inchiesta, e perciò darò qui soltanto la ragione<br />
delle disposizioni accolte in questo articolo della ìeg^e relativamente<br />
alle inchieste elettorali.<br />
11. Ecco, anzitutto, da quali motivi è stata determinata la<br />
Commissione parlamentare :<br />
« A proposito delle inchieste parlamentari, si è creduto<br />
conveniente cogliere l'opportunità di aggiungere in questo disegno<br />
di <strong>legge</strong> la proposta di alcune disposizioni necessarie e vivamente<br />
desiderate per colmare una lacuna nella legislazione esistente.<br />
Si è espressamente attribuito alle Commissioni d'inchiesta<br />
il diritto di far citare alla loro presenza i cittadini per essere<br />
esaminati come testimoni, nello stesso modo che sono citati<br />
F<br />
avanti le autorità giudiziarie, ed anche il diritto di far pagare ai<br />
testimoni esaminati le stesse indennità che ricevono presentandosi<br />
innanzi a quelle autorità. Si propone ad un tempo di estendere<br />
anche ai testimoni esaminati nelle inchieste parlamentari le<br />
medesime responsabilità e sanzioni stabilite nel Codice penale pei<br />
testimoni che depongono avanti i Tribunali ordinari » {Relaz.<br />
ZANARDELLI, pag. 22'S).<br />
12. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> approvò queste disposizioni con poche osservazioni.<br />
Ma il Senato introdusse alcuni notevoli emendamenti, specialmente<br />
riguardo alle pene applicate ai testimoni dell'inchiesta,<br />
qualora siano falsi o reticenti, innanzi alla Commissione inqui-<br />
t fr\<br />
: .••^•r-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 471<br />
rente della <strong>Camera</strong>. Ecco i motivi dai quali è stato condotto il<br />
Senato a formulare questo comma dell'articolo :<br />
« Ai detti testimoni si applicano gli articoli 365, 368, 369<br />
e 370 del Codice penale ; ovvero, se la falsa testimonianza non<br />
cade su materia punibile, le pene contro i falsi testimoni in materia<br />
civile. Ora essendo per Tart. 365 punita la falsa testimonianza ; per<br />
il 369 l'occultazione della verità, e pel 370 il rifiuto a deporre ;<br />
converrebbe estendere a tutte codeste specie il settimo capoverso,<br />
e dire o geìiericamente non cadendo la testimonianza ovvero<br />
no7i cadendo la falsa testimonianza, o la reticenza su materia<br />
penale, si applicheranno le pene contro i testimoni falsi o che<br />
occultano la verità o che ricusano di deporre in materia civile.<br />
« Poi, perchè citare l'articolo 368 circa la subornazione,<br />
istigazione od altra cooperazione alia falsa testimonianza, e non<br />
il 371 circa la stessa subornazione, istigazione e cooperazione ai<br />
reati di occultazione di verità e di rifiuto di deporre? E le regole<br />
degli articoli 366, 372 e 373 come sarebbero applicabili?<br />
« Ma veniamo all'applicazione principalmente dell'art. 365.<br />
Seguendo le ipotesi di detto articolo, sì avrebbero i seguenti effetti<br />
riguardo ai testimoni dell'inchiesta:<br />
« 1"^ Se il testimonio deponesse falsamente innanzi alla<br />
Commissione affermando un fatto punibile di pena criminale, soggiacerebbe<br />
alla pena de' lavori forzati a tempo :<br />
« 2" Se negasse falsamente il fatto, soggiacerebbe alla<br />
reclusione non minore di anni cinque, estensibile ai lavori forzati<br />
per anni dieci;<br />
« 3*" Se affermasse o negasse falsamente un fatto punibile<br />
di pena correzionale, sarebbe punito colla reclusione ;<br />
't 4"" Se un fatto punibile con pena di polizia, incorrerebbe<br />
nel carcere non minore di sei mesi;<br />
472 LEGGI POLmCO-AMMINISTRATlVE<br />
moniare per materia punibile. Nelle ipotesi del Codice penale<br />
la falsa testimonianza non produce mai che una sola specie<br />
di offesa diretta, non lede mai che una sola categoria di diritti:<br />
od i diritti della società, o quelli delle persone relativamente<br />
all'onore, alla libertà, alla vita, se in materia penale; o<br />
quelli della persona relativamente alle sue qualità od ai suoi averi,<br />
se in materia civile. Ma nelle inchieste parlamentari, per la falsa<br />
testimonianza, la lesione dell'interesse, che si assimila all'interesse<br />
civile, vi è sempre, ed è l'offesa al diritto politico ed all'ordine<br />
costituzionale. L'altra lesione, quando la testimonianza comprende<br />
materia punibile, vi è congiunta, ma accidentalmente; è<br />
la lesione d'ordine penale, se il fatto attestato nell'inchiesta è tale<br />
da porgere materia a giudizio penale. <strong>La</strong> lesione d'ordine penale,<br />
dunque, non è separata mai dalla lesione d'ordine politico, anzi<br />
non è che un suo accessorio quando si avvera; potendo questa<br />
sussistere senza di quella. Sia pure che il testimonio dell'inchiesta<br />
affermi innanzi alla Commissione della <strong>Camera</strong>, o neghi falsamente<br />
un fatto punibile con semplice pena di polizia, avrà sempre<br />
anche l'altra responsabilità principale, e nell'insieme una responsabilità<br />
maggiore di quella dell'autore di falsa testimonianza circa<br />
fatti di pura e semplice importanza parlamentare, senza la possibilità<br />
di conseguenza alcuna, anche minima, ne' rispetti penali.<br />
In altri termini, chi nel campo penale afferma o nega falsamente<br />
un fatto punibile con pena di polizia, non lede altro interesse che<br />
il penale. Ma simile testimonio innanzi alla Commissione d'inchiesta<br />
lede contemporaneamente e principalmente anche l'interesse<br />
d'ordine politico, che è assimilato nel disegno nostro di<br />
<strong>legge</strong> a quello d'ordine civile. <strong>La</strong> doppia lesione, dunque, se non<br />
vuoisi che sia punita più, come dovrebbe, non sia punita meno<br />
della lesione semplice. Ora, applicando l'art. 365 nei suoi due<br />
ultimi numeri, come dispongono il sesto e settimo capoverso dell'art.<br />
97 del disegno di <strong>legge</strong>, avverrebbe all'opposto che il responsabile<br />
di una sola lesione, cioè della lesione al diritto politico,<br />
senza lesione penale, sarebbe punito colla reclusione ; e che il<br />
responsabile di doppia lesione, cioè della lesione al diritto politico<br />
ed insieme alla giustizia penale, rispetto al privato soggetto a<br />
pena di polizia, o salvato da essa ingiustamente, sarebbe punito<br />
assai meno, cioè col solo carcere non minore di sei mesi. Converrebbe<br />
dunque punir sempre il falso testimonio colla reclusione,<br />
salvo la maggior pena dell'art. 365, numeri 1 e 2, relativamente<br />
alla materia criminale. Così il testimonio reticente dovrebbe punirsi<br />
col carcere non minore di tre anni, salvo la maggior pena<br />
dell'art. 369, n. 1, se la reticenza si riferisce a pena criminale.<br />
Così infine pel rifiuto di deporre dovrebbe punirsi col carcere<br />
estensibile ad un anno; ovvero estensibile a tre, se il rifiuto<br />
riflette un fatto punibile criminalmente. Insomma la falsa testimonianza<br />
o roccultazione della verità, od il rifiuto di deporre
nt<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 473<br />
nelle inchieste della <strong>Camera</strong> dovrebbe punirsi come in materia<br />
civile, secondo gli articoli 365, 5, 369, 4, 370, 4, del Codice<br />
penale, salvo le maggiori pene degli stessi articoli riguardo ai<br />
fatti costituenti materia criminale,<br />
14. " Siccome peraltro la falsa testimonianza in materia penale<br />
ha le sue fasi diverse nel giudizio penale, al quale è relativa, e<br />
può anche andare impunita, se il colpevole di essa si ritratti o<br />
palesi il vero alla orale discussione (articoli 366, 372 e 373 del<br />
Codice penale), né può supporsi che circa un fatto punibile soggetto<br />
ad inchiesta parlamentare, non abbia anche l'autorità giudiziaria<br />
aperto il suo procedimento, sembra che, applicata alla<br />
falsa testimonianza o reticenza nelle inchieste la pena della falsa<br />
testimonianza o reticenza in materia civile, basti riservare tutti<br />
gli altri effetti alla applicazione della <strong>legge</strong> penale pe' casi più<br />
gravi riflettenti materia penale. Tale formula, che tralascia la citazione<br />
degli articoli del Codice penale, ha il vantaggio di richiamare,<br />
senza esclusione di disposizione veruna, tutto il complesso<br />
delle norme rispettivamente stabilite dal detto Codice circa la<br />
falsa testimonianza e reticenza in materia penale ed in materia<br />
civile " (Relaz. LAMPERTICO, pag. 88-89).<br />
15. Un gravissimo inconveniente derivava dalla necessità di<br />
ottenere l'autorizzazione preventiva per poter procedere contro i<br />
pubblici funzionari, in caso di reati elettorali. L'art. 8 della <strong>legge</strong><br />
com. e prov, dispone infatti, che « i prefetti od i sottoprefetti,<br />
e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere<br />
conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore<br />
autorità amministrativa, ne sottoposti a procedimento per<br />
alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo<br />
parere del Consiglio di Stato «. E l'art. 110 dispone : " le disposizioni<br />
delTart. 8 sono applicabili ai sindaci ».<br />
<strong>La</strong> ragione di questa disposizione nacque dal desiderio di<br />
preservare queste persone dagli odii e dalle animadversioni che<br />
può suscitare loro contro lo stesso uffizio che esercitano, e difenderli<br />
dai rancori che possono destare col ferire interessi privati<br />
nell'adempimento legale delle loro funzioni.<br />
16. <strong>La</strong> disposizione della nuova <strong>legge</strong> fa cessare, relativamente<br />
a queste persone, la necessità dell'autorizzazione preventiva,<br />
richiesta dai citati articoli, per poter tradurre in giudizio i<br />
prefetti, sottoprefetti e sindaci imputati di taluno <strong>dei</strong> reati contemplati<br />
nella presente <strong>legge</strong> elettorale, commessi nell'esercizio<br />
delle loro funzioni. E una riforma importante ed altamente liberale,<br />
perchè quegli articoli diventavano in fatto pei funzionari<br />
colpevoli uno scudo di impunità. Già un progetto di <strong>legge</strong> degli<br />
onorevoli Nicotera e Mancini, nel 1877, tendeva ad abolire questa<br />
guarentigia amministrativa, generalmente riprovata pel riflesso<br />
che il sistema più efficace a mantenere integro il decoro <strong>dei</strong> pubblici<br />
funzionari, e ad accrescere la morale autorità dell'ammini
474 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
strazione pubblica, si è quello di togliere gli impedimenti che<br />
si frappongono all'azione libera ed indipendente della giustizia<br />
comune.<br />
<strong>La</strong> Commissione, sebbene alcuno esitasse a modificare indirettamente<br />
un principio che alcuni reputano importante nel nostro<br />
diritto pubblico, tolse questa guarentia per i funzionari publDlici,<br />
accrescendo d'altrettanto quelle <strong>dei</strong> cittadini. « Una disposizione<br />
assai importante ed altamente liberale è quella che fa cessare pei<br />
reati stessi la necessità dell'autorizzazione preventiva richiesta<br />
dagli articoli 8 e 110 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale per<br />
poter tradurre in giudizio i prefetti ed i sindaci per qualunque<br />
reato commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.<br />
« Questa disposizione introdotta nella legislazione francese<br />
nell'epcTca rivoluzionaria erasi poscia trasformata in uno scudo<br />
d'impunità per gli abusi <strong>dei</strong> pubblici funzionari e specialmente<br />
degli agenti politici del Governo nelle elezioni per le assemblee<br />
legislative.<br />
« Trasportata in Italia colla legislazione francese, fu più<br />
volte segno a vivo biasimo nel nome della giustizia e della vera<br />
libertà, e l'opinione pubblica si pronunciò costantemente per Tabolizione<br />
di questo vieto privilegio. Soppresso ormai in Francia<br />
fin dal 1870, sussiste ancora in Italia reliquia di un sistema amministrativo<br />
che essa ha il merito di aver riformato in senso liberale<br />
fin dal 1865 colla <strong>legge</strong> di abolizione del contenzioso<br />
amministrativo. Più volte anche fra noi ne fu proposta l'abolizione,<br />
prima nel 1875, con disegni di <strong>legge</strong> d'iniziativa parlamentare,<br />
dai deputati Corte, Mancini ed altri; poi a nome del<br />
Governo dallo stesso Mancini, guardasigilli, nel 1876 in un disegno<br />
di <strong>legge</strong> Sulla responsabilità <strong>dei</strong> pubblici funzionari^ e dal<br />
ministro dell'interno Nicotera nel progetto di riforma della <strong>legge</strong><br />
comunale e provinciale presentato il 7 dicembre dello stesso<br />
anno; disegni, i quali non pervennero all'approvazione del Parlamento<br />
per la chiusura della Sessione. Sarà quindi uno <strong>dei</strong> pregi<br />
dell'attuale disegno di <strong>legge</strong> che in esso cominci almeno in parte<br />
a sparire codesto odioso privilegio incompatibile colla libertà, e<br />
sarà conseguenza di siffatta abolizione che ne derivino più salde<br />
guarentigie alla preservazione della libertà elettorale dagli abusi<br />
dell'ingerenza governativa « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 221-222).<br />
17. Anche a questa riforma non mancarono però vive pppòsizioni.<br />
Nella discussione del Senato parve all'on. senatore Miraglia<br />
che non potesse esser tolta per causa di reati elettorali la garantìa<br />
accordata dalla <strong>legge</strong> ai pubblici funzionari ; egli difese questa<br />
istituzione, in nome del nostro diritto pubblico, dell'autorità del<br />
Governo e della necessità sociale; ed invocò, invece, una <strong>legge</strong><br />
sulla responsabilità <strong>dei</strong> ministri e <strong>dei</strong> pubblici funzionari, colla<br />
quale soltanto, a suo avviso, potrebbe essere meglio regolata<br />
questa materia.<br />
>
%,^"<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 475<br />
L'on. Pessina sostenne però, con molto vigore, l'abolizione<br />
della garantia in materia elettorale, augurando che sia anzi tolta<br />
del tutto, e si cominci intanto dal toglierla appunto qui, dove<br />
impaccierebbe di più l'azione della giustizia. L'on. Depretis ricordò<br />
i progetti di <strong>legge</strong> già presentati a questo effetto, e promise<br />
un progetto per regolare la responsabilità <strong>dei</strong> pubblici funzionari<br />
{Sen. del Reggio, Discussioni, 19 die. 1881, pag. 2246-2250).<br />
ART. 98. Nei reati elettorali, ove la presente <strong>legge</strong> non abbia<br />
specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi<br />
da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può<br />
mai applicarsi il minimo della pena.<br />
Le condanne pei reati elettorali, ove per espressa disposizione<br />
della <strong>legge</strong>, o per la gravità del caso, venga dal giudice<br />
irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene<br />
stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale<br />
e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di<br />
un anno, né maggiore di cinque.<br />
Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione<br />
del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per<br />
un tempo non minore di cinque, né maggiore di dieci anni.<br />
Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice<br />
penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al<br />
concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.<br />
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene<br />
stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla<br />
presente <strong>legge</strong>.<br />
1. Pene piìl gravi per gli ufficiali pubblici.<br />
2. Proposte di maggiori gravezze non accolte.<br />
3. Pene per i candidati.<br />
sono<br />
5. Richiamo al Codice penale.<br />
6. Criteri per l'applicazione cumulativa delle suddette disposizioni.<br />
7. Maggiori pene eventuali secondo il Codice penale.<br />
w<br />
!• Nell'articolo 98 è primieramente disposto per regola generale,<br />
che quante volte i reati elettorali siano commessi da pubblici<br />
ufficiali, le pene non potranno mai ad essi applicarsi nel minimo<br />
del grado, laddove la <strong>legge</strong> stessa non abbia specificamente contemplato<br />
l'aggravante di pena dovuta ai colpevoli in considerazione<br />
di tale qualità.<br />
È poi stabilito che dalle condanne per reati elettorali derivino<br />
sempre, come pene accessorie, la sospensione dal diritto
476 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
elettorale, come altresì da tutti i pubblici uffizi, per un tempo non<br />
minore di un anno e non al di là di cinque.<br />
2. <strong>La</strong> pena della sospensione non minore di un anno per i funzionari<br />
parve alTon. Cavalletto troppo <strong>legge</strong>ra, se anche in alcuni<br />
casi associata alla multa, che sarà per lo piii pagata dagli interessati;<br />
laonde proponeva di portare la sospensione dell'impiego<br />
da due sino a 5 anni. Ma la proposta non fu accettata e l'onorevole<br />
Mancini notò che vi è in questo come negli altri articoli<br />
penali una sufficiente latitudine, per potersi affidare all'equità<br />
ed all'apprezzamento prudente del giudice.<br />
3. Allorché la persona stessa di un candidato sia dichiarata colpevole<br />
di codesta specie di reati, e sia così dimostrato che egli non<br />
ebbe ritegno di discendere al vile ed ignobile mezzo della frode,<br />
della violenza o dell'abuso, per conseguire un ufficio, di cui si appalesa<br />
indegno, la condanna produce come pena accessoria la di lui<br />
ineleggibilità per una legislatura e fino a due o tre. Non mancano<br />
legislazioni, le quali fanno durare tale incapacità per tutta la vita.<br />
4. Era stato proposto a questo articolo un.emendamento, per<br />
dichiarare che ^ non decadono dal diritto elettorale coloro che<br />
avessero riportato condanne a pena criminale pei reati contemplati<br />
dagli articoli 156 e seguenti, finoalTarticolo 164 del Codice<br />
penale, salvo se fossero con la stessa sentenza condannati per<br />
altri reati alla detta pena ",<br />
Trattavasi di risollevare la questione della distinzione <strong>dei</strong><br />
reati politici dai reati comuni. L'on. Cavallotti sostenne che<br />
quelli non dovessero avere alcuna influenza relativamente al diritto<br />
elettorale, ma in seguito alle osservazioni degli onorevoli<br />
Cavalletto, De-Witt e Mancini l'emendamento venne respinto<br />
{Cam, <strong>dei</strong> dep., Discussioni, 25 giugno 1881, pag. 6569-6576).<br />
5. Le due ultime disposizioni dell'articolo stesso non contengono<br />
che un doppio richiamo al Codice penale. " Per prevenire ogni<br />
controversia, si dichiarano applicabili ai reati elettorali le regole<br />
generali del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla<br />
recidiva, al concorso di piii reati ed alle circostanze attenuanti.<br />
Importa avvertire la differenza tra il Codice penale francese e<br />
l'italiano sul tentativo nei delitti, imperocché il primo (art. 3)<br />
non li dichiara punibili se non nei casi in cui lo divengano per<br />
determinazione speciale della <strong>legge</strong>, mentre invece nel Codice<br />
italiano il tentativo di delitto è sempre punibile (art. 96). Da ciò<br />
la necessità nelle leggi elettorali francesi di specificare espressamente<br />
i reati, nei quali s'intendesse incriminare ben anche il<br />
semplice tentativo, iì che è inutile nella <strong>legge</strong> italiana. L'altra<br />
disposizione determina che resta sempre salva l'applicazione delle<br />
maggiori pene stabilite nel Codice penale, allorché i mezzi adoperati<br />
pel reato elettorale o i fatti connessi col medesimo costituiscono<br />
una specie più grave di reati contemplata nel Codice<br />
stesso » (Relaz. ZANARDELLI, pag. 223).
*>y<br />
LEGGE KLETTORALB POLITICA 477<br />
6. Per togliere di mezzo i dubbi, ai quali potrebbe dare luogo<br />
l'applicazione dell'ultimo comma, gioverà ricordare che nel formularlo,<br />
il ministro Mancini dichiarava " siamo tutti concordi<br />
nel ritenere che allorquando nel commettersi un reato elettorale,<br />
intervenga tal fatto che serva di mezzo alla sua esecuzione, il<br />
quale, secondo il Codice penale, costituisca un reato più grave;<br />
secondo la propria natura, deve applicarsi la pena più grave al<br />
medesimo inflitta nel Codice penale.... Se vi sono reati più gravi,<br />
i quali, indipendentemente dall'avere serviti di mezzo a reati<br />
elettorali, meritano una pena più grave, a termini del Codice<br />
penale comune, si applichino le pene più gravi, senza esonerarne<br />
i colpevoli.... Nel caso contemplato dall'ultima parte di questo<br />
articolo, non si può avere soccorso dalla regola concernente il<br />
concorso <strong>dei</strong> reati, essendo notissima la teoria <strong>dei</strong> reati complessi,<br />
i quali non si possono decomporre in modo che si faccia di un<br />
reato una serie molteplice di reati. E forza adunque che si sta<br />
bilisca, che l'applicazione della maggiore pena stabilita nel Codice<br />
penale si fa ai reati più gravi, i quali non trovano la corrispondente<br />
punizione nella presente <strong>legge</strong>. Mi pare che allora sia facile<br />
convincersi che invano si ricercherebbe nel testo della <strong>legge</strong> elettorale<br />
la pena dovuta al reato di falso in atto pubblico, ed a quelli<br />
di ferite, di percosse, di omicidi, non essendo essi materia della<br />
<strong>legge</strong> elettorale; e per conseguenza allora sarebbero questi i<br />
reati, che per loro natura, indipendentemente da qualunque loro<br />
relazione con la violazione della <strong>legge</strong> elettorale, soggiacerebbero<br />
alla responsabilità e penalità stabilita dal Codice penale «. E<br />
l'on. Coppino, a nome della Commissione, aggiunse, che essa nel<br />
pensiero e nelle parole del ministro riconosceva il suo proprio<br />
pensiero {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, Discussio7ii, 25 giugno 1881,<br />
pag. 6563-6566).<br />
7. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> avverte opportunamente, che è riservata l'applicazione<br />
delle maggiori pene stabilite dal Codice penale per reati<br />
più gravi: al quale riguardo sono da riferirsi specialmente gli<br />
articoli del Codice penale 190, 191, 192, 193 sugli attentati al<br />
libero esercizio <strong>dei</strong> diritti politici ; 212 sulla soppressione o sottrazione<br />
di documenti commessa da pubblico uffiziale ; 218, 224<br />
sulla corruzione di pubblici uffiziali ; 247 sulle vie di fatto per<br />
isciogliere Tunione di un corpo legittimamente deliberante; 260<br />
sull'oltraggio a persona legittimamente incaricata di un pubblico<br />
servizio ; 268, modificato dalla <strong>legge</strong> 6 giugno 1871, sugli abusi<br />
<strong>dei</strong> ministri <strong>dei</strong> Culti; 289 sull'ingerenza senza titolo in funzioni<br />
pubbliche; 296 sulla rottura di suggelli; 298 sul trafugamento di<br />
carte presso un depositario pubblico; 333 sulla contraffazione <strong>dei</strong><br />
bolli di un'Autorità qualunque; 341 sul falso in atti pubblici, ecc.
478 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />
TITOLO VI.<br />
Dìispotsizionì transitorie.<br />
ART. 99. Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione<br />
della <strong>legge</strong> sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato<br />
d'aver superato con buon esito l'esame della seconda<br />
classe elementare nelle scuole pubbliche.<br />
ART. 100. Nelle liste elettorali che verranno formate in<br />
della presente <strong>legge</strong>, durante due anni dalla prò<br />
della <strong>legge</strong> stessa, saranno inscritti anch<br />
i quali, non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo<br />
precedente, ne presenteranno domanda alla Giunta comunale<br />
nei termini indicati nel titolo II della presente legg<br />
<strong>La</strong> domanda, che deve contenere la indicazione della<br />
paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo,<br />
sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio<br />
e tre testimoni.<br />
Il niotaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto<br />
scrivere e firmare la domanda in presenza sua e <strong>dei</strong> testimoni.<br />
Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese<br />
in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a<br />
quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.<br />
ART. 101. I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità<br />
dell'articolo precedente dovranno essere presentati<br />
alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino<br />
si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e<br />
firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.<br />
Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà<br />
cancellato dalla lista elettorale.<br />
1. Disposizioni transitorie della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />
2. Disposizioni transitorie del primo progetto Depretis.<br />
3. Proposte della Commissione parlamentare,<br />
4. L'esame elettorale; proposta Zanardelli.<br />
5. <strong>La</strong> Commissione per l'esame elettorale.<br />
6. Altre proposte parlam-entari.<br />
7. Necessità di nuove e più larghe disposizioni.<br />
8. Motivi degli articoli 100 e 101.<br />
9. Emendamenti del Ministero; discussione della proposta.
• v-<br />
^•t<br />
um<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 479<br />
Imperfez<br />
12. Sono contrari ai principii generali della <strong>legge</strong>.<br />
13. Discussione e approvazione <strong>dei</strong> due articoli al Senato.<br />
14. Interpretazione e applicazione restrittiva <strong>dei</strong> due articoli.<br />
15. Istruzioni e avvertenze ministeriali.<br />
16. Le autenticazioni <strong>dei</strong> notai.<br />
17. <strong>La</strong> domanda non può essere copiata dall'elettore.<br />
fi<br />
Non<br />
20. L'autenticazione deve essere fatta esclusivam^ente da un notaio.<br />
21. Sono assolutamente nulle le inscrizioni d'ufficio.<br />
22. Altre restrizioni di queste disposizioni.<br />
23. Diritti degli elettori che sono in regola.<br />
24. Avvertenze sull'articolo 99.<br />
25. Neanche l'art. 99 consente inscrizioni d'ufficio.<br />
1, <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860, tra le disposizioni speciali,<br />
ne conteneva alcune che avevano carattere transitorio, ed erano<br />
le seguenti :<br />
P Nelle provincia di Cagliari, Sassari e Porto Maurizio, in<br />
quella di Genova, meno i Comuni del mandamento di Dego ; nel<br />
circondario di Bobbio, in quello di Novi, meno i Comuni del<br />
mandamento di Ovada, e nei Comuni di Tenda e di Briga della<br />
provincia di Cuneo, bastava pagare un annuo censo di lire 20,<br />
anziché di lire 40 (art. 105).<br />
2"" Nei circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei mandamenti<br />
di Gozzano ed Orta, finché non venisse a cessare, in ordine<br />
alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovavano nel 1860,<br />
erano elettori tutti coloro che avevano un'abitazione la cui annua<br />
pigione si possa valutare a lire 200 (art. 106); ma questa disposizione<br />
non trovava già più applicazione da molti anni ;<br />
3*^ Il Consiglio comunale di Capraia poteva mandare 5 elettori<br />
a votare in un Collegio di Genova, non potendovi andare<br />
tutti, né costituire una sezione in quel piccolo Comune (articolo<br />
107) ;<br />
4^ Dove non erano costituiti con tal nome i mandamenti, si<br />
intendevano le corrispondenti circoscrizioni giudiziarie (art. 107) ;<br />
h"" E lo stesso disponevasi per i Comuni, le loro autorità e<br />
gli uffizi ad esse attribuiti dalla <strong>legge</strong> (art. 110, 111).<br />
3. Nel primo progetto Depretis si provvedeva a mantenere<br />
inscritti nelle liste coloro che già vi si trovassero inscritti per<br />
effetto degli articoli 1, comma 3, 105, 106, 108 della <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />
1860, e dell'articolo lo della <strong>legge</strong> sulla ricchezza mobile<br />
del 23 giugno 1877, finché perdessero uno <strong>dei</strong> requisiti non contemplati<br />
in queste disposizioni. 11 progetto conteneva inoltre alcune<br />
disposizioni intese ad abbreviare la prima formazione delle nuove<br />
liste ed a fonderle colle esistenti.<br />
<strong>La</strong> Commissione parlamentare che riferi su questo progetto
480 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
proponeva di tener conto del diritto acquisito soltanto a favore<br />
degli analfabeti, non essendo necessarie altre disposizioni transitorie,<br />
intese a preservare quello <strong>dei</strong> censiti, dal momento che<br />
il censo veniva abbassato a lire 10.<br />
3. <strong>La</strong> Commissione del 1880 elaborò piii accuratamente queste<br />
disposizioni, che mancavano affatto nel secondo progetto Depretis.<br />
<strong>La</strong> Commissione provvedeva anzitutto a mantenere il diritto<br />
elettorale a chi l'aveva già acquisito, in forza dell'art. 1°,<br />
comma 3° della <strong>legge</strong> precedente, e dell'art. 18 della <strong>legge</strong> sulla<br />
ricchezza mobile 23 giugno 1877; provvedeva del pari a mantenerlo<br />
a coloro che erano già inscritti nelle liste elettorali in provincie,<br />
dove la sovrimposta provinciale superava del 100 per cento<br />
l'erariale, sicché abbassata questa a 19, 80 escludendo quella,<br />
alcuni elettori sarebbero senza di ciò venuti a perdere il loro<br />
diritto; provvedeva, in modo poco dissimile dalle proposte ministeriali<br />
del progetto 1879, alla prima formazione e revisione delle<br />
liste elettorali; e disponeva alla fine che nelle prime elezioni non<br />
sarebbe stato motivo di nullità il fatto che vi fossero in una Sezione<br />
più di 400 elettori, o meno di 40.<br />
Erano pure maatenute le disposizioni speciali a favore di<br />
alcune Provincie, Circondari e Comuni enumerati nell'art. 105<br />
della <strong>legge</strong> precedente, dove si sarebbe continuato a computare<br />
la sovrimposta provinciale.<br />
Con queste disposizioni la Commissione, sebbene non sia<br />
rigorosamente applicabile in materia elettorale il principio della<br />
non retroattività delle leggi, intendeva specialmente a preservare<br />
i diritti acquisiti. Ed aveva mostrato in questo una cura veramente<br />
gelosa ; basti che la disposizione per cui erano conservati nelle<br />
liste di quelle provincie dove la sovrimposta provinciale superasse<br />
di più del 100 per cento l'erariale, gli elettori, che senza di ciò<br />
avrebbero perduto il diritto elettorale, si sarebbe applicata soltanto<br />
a pochi elettori della provincia di Reggio di Calabria, che<br />
pagano meno di 40,17 lire e più di 40.<br />
Le disposizioni inspirate dalla necessità di tener conto dell'esclusione<br />
della sovrimposta provinciale dal censo elettorale,<br />
non avevano ragione di essere dopo il voto del Senato, con cui<br />
questo computo venne ammesso.<br />
Si sollevarono invece nella <strong>Camera</strong>, e furono a lungo agitate<br />
nel Senato diverse proposte, che condussero appunto alle<br />
disposizioni sancite in questi tre articoli.<br />
4. Premessi questi cenni generali sulle disposizioni transitorie<br />
della <strong>legge</strong>, eccovi a dar ragione delle principali, in grazia delle<br />
quali fu ammessa una nuova e numerosissima categoria di elettori.<br />
Sebbene usciti fuori quasi per sorpresa, hanno tuttavia<br />
alcuni precedenti.<br />
Il secondo progetto Depretis conteneva, all'ottavo comma<br />
dell'art. 2, le seguenti disposizioni : « Nei primi cinque anni, a
¥^ "s<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 481<br />
decorrere dalla pubblicazione della presente <strong>legge</strong>, saranno ammessi<br />
all'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali e iscritti nelle liste coloro<br />
i quali, con attestato di esami, o con prove equipollenti dimostrino<br />
di possedere all'atto della presentazione della loro domanda<br />
d'inscrizione le cognizioni stabilite nel programma della<br />
scuola elementare obblio^atoria di cui all'articolo 2 della ìe^-g^e<br />
15 luglio 1877. 11 titolo di ammissione sarà rilasciato da una<br />
Commissione composta del pretore che ne sarà il presidente,<br />
del delegato mandamentale scolastico e del sovrintendente alle<br />
scuole comunali, o di chi ne fa le veci ".<br />
Era una disposizione conforme, quanto al titolo, al progetto<br />
Nicotera (1876) e quanto al modo di provarlo al progetto che<br />
Fon. Zanardelli aveva preparato nel 1878 ed enunciato nel programma<br />
di Iseo, ma non era stato presentato alla <strong>Camera</strong>.<br />
5. Nella discussione generale della <strong>legge</strong> non si mancò di<br />
notare il carattere transitorio di questa disposizione, e perciò<br />
si ammise la riserva di trattarne appunto colle altre disposizioni<br />
transitorie- Il Ministero presentò, infatti, sotto forma di aggiunta<br />
alle medesime, la seguente proposta: " Nella prima lista elettorale,<br />
che verrà formata in esecuzione della presente <strong>legge</strong>, saranno<br />
iscritti anche coloro i quali, non trovandosi nelle condizioni<br />
espresse negli articoli dimostrino ciò non ostante di<br />
possedere le cognizioni richieste dalla <strong>legge</strong> sulTinsegnamento<br />
obbligatorio. Il titolo d'inscrizione sarà rilatsciato da una Commissione<br />
riunita nel capoluogo del rispettivo mandamento e composta<br />
del pretore che ne avrà la presidenza, del delegato scolastico<br />
mandamentale, d'un delegato della Deputazione provinciale,<br />
del conciliatore e del soprintendente alle scuole comunali del<br />
capoluogo ».<br />
6. Non mancarono le più discordanti proposte, colle quali si<br />
riteneva di raggiungere meglio l'intento di queste disposizioni.<br />
Cosi Ton. Romeo propose d'inscrivere nelle liste tutti coloro che<br />
mostrassero con titoli rilasciati da autorità, o da istituti scolastici,<br />
0 da persone autorizzate al pubblico insegnamento, di aver<br />
compiuto sotto i passati sistemi d'istruzione, un corso di studi<br />
corrispondente almeno a quello della seconda classe elementare;<br />
l'on. Bizzozzerocoloro che dimostrino di saper <strong>legge</strong>re e scrivere;<br />
Ton. Lioy Giuseppe gli analfabeti, che paghino doppio censo, o<br />
possiedano in egual misura uno degli altri titoli equipollenti, ecc.<br />
{Cam. <strong>dei</strong>dep.y Discussioni, pag. 6581-6590, 25 giugno 1881).<br />
<strong>La</strong> Commissione formolo allora e presentò la proposta, che<br />
fu poi accolta e sancita negli art. 100 e 101 della <strong>legge</strong>. Senonchè<br />
il periodo transitorio, anziché di 2 anni, doveva essere in quella<br />
prima proposta di 4, e non si parlava di retribuzione al notaio.<br />
L'on. Coppino ne porse i seguenti motivi :<br />
7. « <strong>La</strong> Commissione, allorquando esaminò il disegno di <strong>legge</strong><br />
del Ministero, il quale portava come criterio pel diritto elettorale<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 31<br />
*
482 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
la quarta elementare, aveva respinta la proposta di affidare ad<br />
una Commissione l'esame <strong>dei</strong> titoli equipollenti degli elettori.<br />
Questa Commissione, la quale avrebbe dovuto , per via di un<br />
esame poco definito e poco definibile, riconoscere quali cognizioni<br />
fossero davvero in coloro ì quali si presentavano a domandare il<br />
diritto all'elettorato, pareva quasi essere una fabbrica di elettori.<br />
Per altra parte però la Commissione, dopo il voto della<br />
<strong>Camera</strong> che accettò come limite della capacità l'istruzione obbliatoria,<br />
era in sospetto che tutti i surrogati, i quali si proponevano<br />
all'articolo transitorio del Ministero, non venissero a rispondere,<br />
non già al concetto ormai stabilito nella <strong>legge</strong> dell'istruzione<br />
obbligatoria, ma piuttosto a quell'altro del puro saper <strong>legge</strong>re e<br />
scrivere.<br />
«^ Riconosceva però essere equo, se non giusto, che allorquando<br />
noi riconosciamo il diritto di voto a tanta parte del popolo<br />
nostro, non fosse conveniente, ne giusto, né óppoituno per la <strong>legge</strong><br />
stessa, il fare che qualche persona, che per le cognizioni su per<br />
giù è pari a quell'altra che porta un attestato scolastico, pure per<br />
aver studiato privatamente in luoghi dove scuole pubbliche non<br />
erano, dove non esistevano ne attestati, ne registri, fosse per<br />
questo difetto esclusa assolutamente dall'esercizio del principale<br />
diritto di cittadino. Cosicché era equo trovar modo che coloro i<br />
quali per queste qualità dell'educazione della mente erano pari<br />
agli altri, potessero far valere anche le loro ragioni.<br />
" In questa difficile condizione di cose, ma con questo concetto<br />
ben chiaro, parve alla Commissione che fosse buono ed utile<br />
aprire una porta a colui il quale potesse far valere a suo vantaggio<br />
attestati e condizioni equipollenti a quelle, che sono stabilite<br />
nei due paragrafi del n, 5, dell'art. 2 ".<br />
8. ©opo aver dette le ragioni per cui erano stati rigettati i proposti<br />
emendamenti, l'on. Coppino così esponeva le ragioni di quello<br />
accolto dalla Commissione: « Noi crediamo equo che si apra una<br />
via a coloro, i quali di fatto, per educazione della mente sono eguali<br />
a coloro, i quali hanno fatta la seconda elementare, ma che non lo<br />
possono provare. Però ci fa paura il sistema della Commissione<br />
esaminatrice, per questo, che, trattandosi di diritti, é molto a temere<br />
che i vari interessi non provochino molte di queste domande,<br />
e non siano le dette Commissioni sospettate eziandio di aver dato<br />
luogo a molte ripulse, o di aver accettate troppe domande, a<br />
questo indotte da motivi poco scolastici.<br />
i* Di più è veramente un benefizio vero questo che noi offriremmo<br />
a quelli che per condizione di tempi e di legislazione<br />
non hanno potuto nei loro paesi, pur ricevendo una qualche istruzione,<br />
ottenere degli attestati? È a credersi che, dopo tanti anni,<br />
questi vecchi esaminandi vorranno presentarsi alla Commissione?<br />
E questa difficoltà non è tale da allontanare dal fare la domanda<br />
coloro, i quali pure avrebbero diritto di farla? E noi che facciamo
LEGGE ELETTORALE POLITICA 483<br />
una <strong>legge</strong> (e in questo caso proponiamo un provvedimento transitorio)<br />
per non allontanare nessuno dall'urna, non mostreremmo<br />
di voler dare con una mano quello che poi si ripiglierebbe coll'altra?<br />
Imperocché è molto difficile che uomini avanzati in età<br />
si vogliano presentare dinanzi ad una Commissione, che ha l'aria<br />
di essere una Giunta esaminatrice. Di qui le nostre proposte.<br />
Ci è parso che i nostri articoli, quantunque per le prescrizioni<br />
benignissime, domandassero pur tanto che bastava ad escludere<br />
chi non ha altra cognizione che la materiale, o quasi, abilità del<br />
<strong>legge</strong>re e dello scrivere; epperciò abbiamo determinato tutti i<br />
caratteri e le condizioni che deve avere la domanda. E perchè<br />
questa non sia una determinazione puramente meccanica, abbiamo<br />
voluto la guarentigia del notaio e <strong>dei</strong> testimoni, i quali veggano<br />
che il richiedente scrive, e non copia.<br />
" Un altro vantaggio, e maggiore, sorge nei reclami. Impero-cchè,<br />
essendo dalla nostra <strong>legge</strong> dato a chiunque la facoltà<br />
di reclamare contro una deliberazione prima della Giunta, poi<br />
del Consiglio municipale, finalmente della Commissione provinciale<br />
e della Corte d'appello, la prova cui si dovrebbe assoggettare<br />
colui che vuol provare il suo diritto elettorale è tale, che<br />
richiede un'istruzione superiore a quella che si acquista nella seconda<br />
elementare, imperocché il richiedente deve firmare una<br />
protesta contro l'elezione. Quel richiedente o elettore se non ha<br />
un certo esercizio nello scrivere non ci riescirà mai « {Ivi, 21 giugno,<br />
pag, 6613-6614).<br />
9. Questa nuova proposta venne, in sostanza, accettata dal<br />
Ministero. « Noi ammettiamo, disse Ton. Depretis, che questa<br />
proposta che è copiata, se non letteralmente, con molta approssimazione,<br />
da una disposizione della <strong>legge</strong> portoghese, è qualche<br />
cosa di pili del saper <strong>legge</strong>re e scrivere : forse si potrebbe disputare<br />
se la proposta corrisponda al tipo che è la base della <strong>legge</strong>,<br />
cioè se adempia alle condizioni dell'insegnamento obbligatorio o<br />
della seconda elementare; ma insomma, siccome questa proposta<br />
richiede una discreta capacità dell'elettore, perché questo deve<br />
comporre una domanda e perchè anche a questa condizione è<br />
aggiunta la condizione del reclamo, che è la controprova da sperimentarsi<br />
davanti alla Giunta comunale , cosi il Ministero in<br />
massima non ha difficoltà di accettare la proposta della Commissione<br />
; solamente pregherebbe la Commissione stessa e coloro<br />
che hanno dato la loro adesione a questa proposta di vedere se<br />
non sarebbe conveniente di dichiarare che questa proposta ha<br />
effetto nella sola prima lista elettorale. Sino al 1885 che cosa vuol<br />
dire, 0 signori ? Nella prima Legislatura? Ebbene la difi'erenza non<br />
è che di forma e non di sostanza, e in questi termini il Ministero<br />
la accetta, affinché non vi sia un sistema di ammissione all'elettorato,<br />
parallelo a quello che è fondamentale nella <strong>legge</strong>, e che è<br />
stato accettato dopo solenni voti dalla <strong>Camera</strong> «.
484 LEaGI POLITIGO-AMMTNrSTRA.TlVE<br />
L'onor. Chimirri, combattendo la proposta fece notare che<br />
questa categoria di elettori avrebbe dovuto sopportare una spesa,<br />
per far riconoscere il proprio diritto, non potendosi chiedere al<br />
notaio la gratuita prestazione dell'opera sua. L'on. Maurigi propose<br />
che la gratuità si stabilisse per <strong>legge</strong>; ma nel dubbio che<br />
ciò si potesse fare, e nella sicurezza che non sarebbe stato conveniente,<br />
tenuta ferma la gratuità per Tatto in sé, si stabili a<br />
favore del notaio un tenue emolumento di 50 centesimi.<br />
10, Gli articoli 100 e 101 vennero respinti dall'Ufficio centrale<br />
del Senato, per le seguenti ragioni, riassunte con molta precisione<br />
nella relazione. « Le condizioni richieste dalle disposizioni del<br />
disegno di <strong>legge</strong> non corrispondono a quella da cui il censimento<br />
desume la idoneità a <strong>legge</strong>re e scrivere; un computo quindi<br />
desunto dai dati forniti dal censimento si deve sottoporre a<br />
larghissima riduzione ; questa però sfugge ad ogni possibile<br />
computo, poiché mancano i dati, e quando bene si avessero, la<br />
valutazione del dato sarebbe rimessa a un giudizio vario di apprezzamento<br />
; e, infine, la determinazione delle conseguenze pratiche<br />
di detta disposizione di <strong>legge</strong> eccede i limiti e la competenza<br />
propria della statistica. Tutto quello che avvi in questo<br />
d'mdeterminato, basterebbe già a dissuaderci dalTannuire alle<br />
disposizioni degli articoli 100 e 101.<br />
" L'Ufficio centrale a questa risoluzione venne per altre<br />
considerazioni gravissime, ed alle quali partecipa unanime. Poiché<br />
è vero bensì, che solo nella sua maggioranza ha concluso per<br />
emendare i citati articoli ed emendarli in quel dato modo; ma gli<br />
altri colleghi pure, i quali darebbero volentieri corso alla <strong>legge</strong>,<br />
quando però si debba la <strong>legge</strong> emendare, in questo punto la<br />
emenderebbero essi pure nella forma che si riservano di testualmente<br />
proporre al Senato.<br />
« Ed invero sinora il dubbio, che alcuno fosse analfabeta,<br />
non venia già rimosso mediante atto di notaio, ma bensì mediante<br />
esperimento dinanzi al pretore. Questa pratica venne prescritta<br />
da varie sentenze, che abbiamo più sopra ricordate quanto alle<br />
condizioni, che si richiedono perchè sia accertato che alcuno sa<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere. Una sentenza della Corte d'appello di Venezia<br />
del 9 settembre 1870 ha bensì ammesso come prova sufficiente che<br />
alcuno non sia analfabeta, se produce un atto di notaio da cui<br />
risulti che ha rilevato chiaramente Tintero alfabeto e vari nomi<br />
e cognomi. Non ignoriamo che ai dubbi, i quali per occasione di<br />
tale sentenza si sono sollevati, vennero contrapposte valide opposizioni<br />
(V. Monitore <strong>dei</strong> Tribunali, anno 1871, pag. 765). Però<br />
ci troviamo fuori affatto <strong>dei</strong> termini, in cui venne combattuta e<br />
difesa la sentenza medesima della Corte d'appello di Venezia.<br />
Venne osservato, che un giudizio di merito siccome é questo, e<br />
non già semplice attestazione, meglio si addice al magistrato<br />
bensì, che non al notaio ; ma appunto il giudizio di merito era<br />
'...•f.
t><br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 485<br />
pur sempre dalle leggi vigenti riservato alla Corte d'appello, nei<br />
caso in cui la prova si fosse assunta dal notaio non meno che<br />
quando viene assunta dal pretore. Qui invece si tratta di deferire<br />
al notaio non la sola attestazione, o meglio anzi non si tratta soltanto<br />
di tramutare l'ufficio di notaio in quello di perito, ma Tatto<br />
di lui ha efficacia di giudizio, e tale efficacia, che sulla fede <strong>dei</strong>-<br />
Tatto medesimo segue la iscrizione dell'elettore,<br />
11. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> però nel tempo stesso, che affiderebbe così al<br />
notaio mansioni non sue, gli nega quella piena fiducia alla quale<br />
l'ufficio stesso di notaio gli dà diritto. Mentre Tatto pubblico fa<br />
piena fede <strong>dei</strong> fatti seguiti alla presenza del notaio come d'altro<br />
pubblico uffiziale, che lo abbia ricevuto, mentre perciò altro modo<br />
di oppugnarlo non vi è che la querela di falso, la quale ha il suo<br />
procedimento tracciato dal § 7, serie 4^, tit. iv del lib. i del Codice<br />
di procedura civile, qui si apre una via a ricorso davanti alla Giunta<br />
municipale per impugnare la validità dell'atto di notaio. Si ammette<br />
dunque come prevalente la prova assunta della Giunta municipale<br />
alla prova che si è dato al notaio Tincarico di assumere : sì attribuisce<br />
ad un atto pubblico una forza di verità preponderante su<br />
quella che ad altro atto pubblico si attribuisce pienissima e che<br />
non si potrebbe revocare in dubbio senza gravissimo nocumento<br />
della pubblica fede.<br />
« Sappiamo benissimo che Tatto pubblico, se fa piena fede<br />
degli atti seguiti alla presenza del notaio, non va però confuso il<br />
fatto col modo con cui il fatto si compie. Allorché dunque il notaio<br />
erroneamente credesse che la donianda d'iscrizione come elettore,<br />
la quale sia scritta davanti di lui, si abbia a giudicare come veramente<br />
scritta anche quando non fosse che trascritta, non sarebbe<br />
del caso la inscrizione in falso. Il fatto di per se stesso starebbe,<br />
e non sarebbe contrario, ma si conforme ai principii del diritto e<br />
della giurisprudenza, che soggetto a revisione sia il giudizio formatosi<br />
dal notaio per un apprezzamento informato e dominato da<br />
un erroneo concetto giuridico sul valore e Tintelligenza della<br />
disposizione di <strong>legge</strong>. 11 che vuol dire che una discussione rimane<br />
aperta, ne sarebbe ammissibile renderne il notaio solo giudice e<br />
apprezzatore insindacabile. E però discussione d'indole eminentemente<br />
giuridica, la quale sarebbe quindi devoluta all'autorità<br />
giudiziaria, non mai ad una Giunta municipale. 11 ricorso alla<br />
Giunta comunale non è ammissibile, dunque, né quanto al fatto in<br />
se stesso, su di che non è aperta altra via che la querela di falso,<br />
né quanto al valore morale del fatto medesimo, su di che spetterebbe<br />
pur sempre di pronunciarsi, come su di un errore di diritto,<br />
all'autorità giudiziaria.<br />
12^ " Alle quali difficoltà, desunte dalla ragione giuridica, si<br />
aggiungono altre desunte dallo stesso disegno di <strong>legge</strong>, che prendiamo<br />
in esame. Quella domanda dinanzi al notaio si riduce in fin<br />
<strong>dei</strong> conti a provare che si sa <strong>legge</strong>re e scrivere; or come si fa,
486 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
dopo aver combattuto come fondamento del diritto elettorale il<br />
solo saper <strong>legge</strong>re e scrivere, a concedere intanto l'esercizio del<br />
diritto elettorale a un numero di elettori ragguardevolissimo, i<br />
quali infine non danno se non così scarsa prova di solo saper <strong>legge</strong>re<br />
e scrivere? Il Frère-Orban notava, la flagrante incongruenza,<br />
per cui cogli art. 100 e 101 s'immutava profondamente<br />
il sistema della <strong>legge</strong>. Poiché si costituisce titolo del diritto elettorale<br />
definitivamente il corso elementare obbligatorio ed intanto<br />
la seconda classe elementare, sta bene che quando non si possa<br />
produrre la prova di avere percorso questa seconda classe elementare,<br />
si apra tuttavia l'adito a non rimanere defraudati del diritto<br />
elettorale purché si produca un titolo equipollente. Ma titolo<br />
equipollente non sarà mai quello che si è esautorato col disegno<br />
stesso di <strong>legge</strong>, col dichiarare insufficiente, come titolo del diritto<br />
elettorale, il saper <strong>legge</strong>re e scrivere é necessario un corso di<br />
studi, sia pure d'istruzione elementare. Ammetteremo una dimostrazione<br />
diversa da quella che si ha in un certificato regolare di<br />
una scuola pubblica, ma le cognizioni, che importa di stabilire,<br />
saranno però le medesime, comunque dimostrate diversamente.<br />
In questo punto si trovano d'accordo i componenti l'ufficio centrale,<br />
e cioè che non sì debba soltanto richiedere dall'elettore<br />
che sappia <strong>legge</strong>re e scrivere, ma posseda quel grado di coltura<br />
che pur si acquista nella seconda classe elementare. <strong>La</strong> maggioranza<br />
ne lascia il riconoscimento ad apposite Commissioni in cui<br />
prevale l'elemento scolastico. <strong>La</strong> minoranza lo desume dal fatto<br />
stesso della domanda presentata dall'elettore in tal modo, che ne<br />
risulti già di per sé l'evidenza, che l'elettore sa più di semplicemente<br />
<strong>legge</strong>re e scrivere e la certezza che la domanda è veramente<br />
opera sua. Giova ad ogni modo avvertire che le Commissioni cui<br />
noi ci appigliamo, non sono esclusivamente Commissioni d'esame,<br />
bensì Commissioni, cui spetta di riconoscere in quei modi qualunque,<br />
che dalle'leggi o dalle consuetudini sono suggeriti, il<br />
possesso di quelle cognizioni, che non si possono provare col certificato<br />
regolare di una scuola pubblica. Non si esclude, che ricorrano<br />
ad accertarsene anche direttamente, se questa fosse l'unica<br />
via: ma ad ogni modo, quello che devono porre in essere, non è<br />
soltanto una qualche perizia del <strong>legge</strong>re e scrivere, bensì il possesso<br />
delle cognizioni stesse, le quali si acquistano nella seconda<br />
classe elementare: e al porre ciò in essere, non hanno come unico<br />
spediente l'esame. Si troverà, non ne dubitiamo, ad opporre alla<br />
bontà pure del nostro emendamento; tuttavia le difficoltà e dubbiezze,<br />
che si accampino, saranno sempre di mera esecuzione.<br />
Quelle che si oppongono al sistema formulato negli art. 100 e 101<br />
della <strong>legge</strong> sono difficoltà di valore intrinseco e di principio «<br />
{Relaz. LAMPERTJCO, pag. 93-95).<br />
13, Nella discussione i due articoli vennero vivamente combattuti,<br />
ed oltre all'Ufficio centrale che avrebbe preferito di<br />
-.' -<br />
j -
tt<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 487<br />
ristabilire la Commissione per l'esame elettorale, proposero emendamenti<br />
per attenuarne la portata parecchi senatori. L'on. Zanardelli<br />
difese le risoluzioni della <strong>Camera</strong>; Fon, <strong>La</strong>mpertico le combatte<br />
anche piii vigorosamente non avesse fatto nella Relazione.<br />
" Badate, concludeva, che il buon senso popolare ha qualificati<br />
questi elettori per atto di notaio e deliberazione di Giunta : li ha<br />
qualificati per elettori a cinquanta centesimi. Una disposizione<br />
può reggere alle più fiere censure, ma dal motto, dal frizzo non<br />
v'ha più alcuno che ne salvi il rispetto. Perchè ricorrere ad una<br />
disposizione, che a mala pena si va a cercare nelle leggi portoghesi,<br />
e non attenersi ai metodi, che sono comuni negli ordinamenti<br />
nostri? ". E l'Ufficio centrale unanime riteneva: « non essere<br />
sufficiente la prova del saper <strong>legge</strong>re e scrivere, ma si la<br />
prova della seconda classe elementare.<br />
Nondimeno, come si venne ai voti, i due articoli, sebbene<br />
a piccola maggioranza, risultarono approvati ed approvata<br />
con essi l'intera <strong>legge</strong> {Senato del Regno, Discussioni, pagina<br />
2275-2283).<br />
14. Si può dire, però, che di questa risoluzione il Ministero<br />
medesimo non fosse troppo contento, perchè, nelle istruzioni pubblicate<br />
a proposito <strong>dei</strong> due articoli, e per quanto da esso dipendeva<br />
cercò di restringerne l'applicazione. Concesse per l'inscrizione<br />
i più brevi termini che la <strong>legge</strong> gli consentisse ; impose una<br />
rigorosa osservanza delle sue formalità, e ne curò una severa,<br />
sebbene giusta applicazione.<br />
15. Con istruzioni ministeriali del 2 febbraio 1882 sono state<br />
pubblicate le seguenti avvertenze :<br />
1^ Sono assolutamente nulle le inscrizioni d'ufficio eseguite<br />
dalle Giunte municipali in base all'art. 100 della <strong>legge</strong>;<br />
2*" Nessuna inscrizione e valida se non è fatta colla stretta<br />
osservanza delle formalità prescritte dal detto articolo ;<br />
3^ Scaduto il termine stabilito per le operazioni delle<br />
Giunte municipali non è più autorizzata alcuna inscrizione in<br />
base all'art. 100;<br />
4^ I Consigli comunali non hanno qualità per ammettere<br />
domande di elettori in base all'art. 100, perchè la procedura da<br />
questo articolo stabilita è attribuita dalla <strong>legge</strong> alla sola Giunta<br />
municipale ;<br />
5o Quelli che, in base all'articolo 100, abbiano chiesto in<br />
tempo l'inscrizione nelle liste elettorali, ma non abbiano prodotto<br />
in tempo i documenti richiesti dalla <strong>legge</strong>, non possono essere<br />
più inscritti.<br />
16. Il Ministero di grazia e giustizia, in risposta ad interpellanze<br />
fattegli dai procuratori generali, opinò che le autenticazioni<br />
apposte dai notai, a sensi dell'articolo 100, alle domande per la<br />
inscrizione sulle liste elettorali, non debbano essere annotate a<br />
repertorio ; e le domande stesse siano, in conformità del detto
488 LEGrOl POLITICO-AMMINISTiiATIVE<br />
articolo, esenti da qualunque spesa, eccetto solo l'emolumento di<br />
cent. 50 dovuto al notaio.<br />
17. <strong>La</strong> <strong>legge</strong>, rfcbiedendo l'intervento del notaio e di tre testimoni,<br />
ha voluto garantirsi che la domanda non sia una cosa<br />
meramente meccanica, ma una prova certa e irrefragabile della<br />
istruzione del richiedente. Ed elevando una tale domanda al grado<br />
di atto pubblico ha voluto che fino alla inscrizione in falso quella<br />
abbia pieìia fede.<br />
Importa quindi che sia allontanato ogni dubbio sulla sincerità<br />
di un tale atto. E siccome, nell'erroneo concetto che la domanda<br />
possa dirsi scritta dal richiedente anche quando sia da<br />
lui solamente trascrìtta o copiata, il notaio con la sua dichiarazione<br />
potrebbe procurare una falsa applicazione di <strong>legge</strong> senza<br />
essere forse redarguibile, è della massima importanza che egli<br />
specifichi s€ la domanda fu effettivamente stesa dai richiedenti,<br />
0 se fu semplicemente copiata, perchè solamente a coloro che<br />
hanno dimostrato di saper comporre e scrivere da se medesimi<br />
la domanda il legislatore ha inteso di concedere il diritto elettorale,<br />
limitatamente per due anni dalla promulgazione della<br />
presente <strong>legge</strong>.<br />
Sono d'avviso, che le Giunte e i Consigli comunali, come, nel<br />
caso dì loro negligenza, le competenti autorità giudiziarie dovranno<br />
quando si rivedranno le liste elettorali, nei primi mesi del 1883<br />
vegliare accuratamente all'osservanza di queste disposizioni.<br />
18. Il Ministero ha chiesto al Consiglio di Stato, se possa e<br />
debba ritenersi regolare una domanda d'inscrizione nelle liste<br />
elettorali fatta in virtù delTart. 100 della <strong>legge</strong>, quando il notaio<br />
dichiara che la domanda è stata scritta dal richiedente, la cui<br />
identità personale gli è stata accertata da tre testimoni, omettendo<br />
di dichiarare che ha veduto scriverla e firmarla in presenza<br />
<strong>dei</strong> testimoni, e lasciando dubbio se questi abbiano pur veduto<br />
scrivere e firmare la domanda.<br />
<strong>La</strong> Sezione dell'interno ha considerato : che sebbene apparisca<br />
a prima vista che, nell'ipotesi del quesito sopra esposto, la<br />
<strong>legge</strong> non si sarebbe osservata, è però evidente che spetta ai<br />
Consigli comunali, alle Commissioni provinciali, alle Corti d'appello,<br />
risolvere il quesito stesso, quando si presenti il caso in<br />
contestazione, non potendosi dare soluzione in via amministrativa;<br />
e per questi motivi avvisò che non sia il caso di emettere un parere<br />
su tale quesito.<br />
In via dottrinale, però, non è dubbio, che se il notaio non<br />
vedesse scrivere e firmare la domanda mancherebbe, o sarebbe<br />
almeno dubbia la condizione essenziale che la <strong>legge</strong> esige per<br />
conseguire,a questo titolo l'elettorato.<br />
19. Sebbene appena se ne potesse accogliere il dubbio, il Ministero<br />
avverti, che non possono essere accettabili le istanze stampate<br />
contenenti in iscritto solamente il nome, il cognome, la<br />
^frT-
4.t<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 489<br />
paternità, il luogo e la condizione dell'elettore, né possono valere<br />
per ottenere l'iscrizione nelle liste a termini dell'articolo,100. Ed<br />
avverti del pari, che le istanze presentate, anche regolarmente<br />
dopo il giorno 21 febbraio non basterebbero a sanare le irregolarità<br />
commesse nel modo sopra indicato {Min. delVinierno^ telegramma<br />
ai Pref-, 3 marzo 1882).<br />
20. Sorse pure il dubbio, se l'autenticazione della domanda di<br />
cui all'art. 100 potesse esser fatta da altri ufficiali pubblici, oltre<br />
il notaio, per esempio, dal segretario comunale. Ma fu risposto<br />
che tale autenticazione deve essere fatta esclusivamente da notai,<br />
come dice la lettera della Itfgge ; non potendosi estendere una<br />
disposizione di favore. Ed essendo stato osservato che in alcuni<br />
Comuni non era possibile avere un notaio, il Ministero di grazia e<br />
giustizia ha disposto che all'uopo i notai si trovino in ogni Comune.<br />
21. Ad onta di tutte le istruzioni pubblicate dal Ministero dell'interno<br />
e della chiara disposizione della <strong>legge</strong>, alcune Giunte<br />
municipali inscrissero d'ufficio molti elettori, sulla semplice notorietà<br />
che sapessero <strong>legge</strong>re e scrivere e senza le formalità prescritte<br />
dall'articolo 100. Il Ministero emanò allora una nuova<br />
circolare, nella quale è detto: « .... I prefetti richiameranno l'attenzione<br />
<strong>dei</strong> Consigli comunali su tali irregolarità onde nella<br />
revisione delle liste provvedano alla cancellazione di tutte le inscrizioni<br />
eseguite senza che sieno state presentate entro il 21 febbraio<br />
le domande autografe fatte secondo è prescritto dall'articolo 100 «<br />
(Telegr. ai Pref., 28 febbraio 1882).<br />
22. <strong>La</strong> facoltà concessa da questi articoli ha solo effetto nelle<br />
liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente<br />
<strong>legge</strong> e durante due anni (1882-83) ; dopo di che cesserà di avere<br />
effetto perchè non si potrebbe tollerare un sistema d'ammissione<br />
all'elettorato parallelo a quello che è fondamentale nella <strong>legge</strong>.<br />
Scaduto il termine stabilito per le operazioni delle Giunte<br />
municipali non è più autorizzata alcuna inscrizione d'ufficio in base<br />
all'art. 100. I Consigli comunali non possono ammettere alcuna<br />
domanda di elettori in base all'art. 100 perchè la procedura da<br />
quest'articolo stabilita è attribuita dalla <strong>legge</strong> alla sola Giunta<br />
municipale.<br />
Le omissioni o le indebite esclusioni di cui parlano gli articoli<br />
26 e 27 della <strong>legge</strong> non comprendono il caso dell'art. 100.<br />
Le facoltà accordate dall'art. 100 per essere valide devono<br />
essere state usate nel modo e tempo stabiliti dallo stesso articolo.<br />
Se ciò non avvenne il diritto è perduto ; e non può quindi paragonarsi<br />
al caso di una omissione in cui il diritto è ancora vivo<br />
{Min, deUinterno, Ciro, ai Pref.).<br />
23. Gli elettori aventi titolo fondato sull'art. 100, che abbiano<br />
presentata la loro domanda a norma di <strong>legge</strong>, e nel termine da<br />
essa prescritto e non siano stati iscritti per inosservanza della<br />
<strong>legge</strong> stessa, dovranno esserlo posteriormente nella revisione
490 LEGGI POLITICO-AMMINISTBATrVE<br />
fatta dal Consiglio comunale, e potranno sperimentare il loro<br />
diritto in tutti gli altri modi consentiti dalla <strong>legge</strong> {Min. delrinte?mo,<br />
telegr. al Pref. di Lecce, 28 febbraio 1882),<br />
24. L'Ufficio centrale del Senato portò la disposizione dell'articolo<br />
99 dall'art. 2 della lesee, dove era stata, come dissi a suo<br />
luogo, inserita dalla <strong>Camera</strong>, al posto che di presente occupa<br />
nelle disposizioni transitorie. Già notai il legame ch'essa ha colle<br />
altre disposizioni del secondo articolo, e vuoisi pure osservare<br />
che troverà applicazione per un tempo relativamente lungo, e<br />
precisamente di 7 anni.<br />
25. <strong>La</strong> Giunta comunale deve inscriyere gli elettori contemplati<br />
dall'art. 99 d'uffiicio o soltanto dietro loro domanda? L'on. Minghetti,<br />
nel fare questa domanda al ministro delTinterno, espresse<br />
il parere, che « secondo la <strong>legge</strong> si debba aspettare che costoro<br />
facciano la domanda, poiché è detto che devono provare di aver<br />
fatti questi studi con profitto. In un solo caso io credo che le<br />
Giunte possano eziandio iscrivere sui ruoli coloro che abbiano<br />
percorso la seconda classe elementare, e cioè quando i Comuni<br />
abbiano nei loro archivi da lungo tempo un elenco preciso degli<br />
alunni per scuole e per età, né ciò basta, ma eziandio la lista di<br />
coloro che non solo frequentarono le scuole, ma altresì ottennero<br />
il certificato degli esami favorevolmente sostenuti. E in questo<br />
caso parmi che le Giunte abbiano il diritto, e dirò anche il dovere<br />
di inscrivere coloro che si trovano in tali condizioni. Ma se. gli<br />
elenchi non esistono regolarmente, come pur troppo in molti <strong>dei</strong><br />
Comuni si riscontra, o vi sono i nomi soli senza indicare la prova<br />
dell'esame dato con profitto, in tal caso mi pare che si debba<br />
aspettare la domanda di colui che ha diritto ad essere inscritto.<br />
Io chieggo all'onorevole ministro, se la sua opinione è conforme<br />
alla mia; e se le istruzioni che egli ha dato consentano in questo<br />
concetto, cioè che l'inscrizione abbia luogo ex officio dove esistono<br />
all'archivio comunale le prove delle scuole e degli esami: in ogni<br />
altro caso debba farsi sulla dimanda e sulla produzione <strong>dei</strong> documenti<br />
di chi ne abbia il diritto «.<br />
L'on. ministro dell'interno dichiarò di concordare interamente<br />
coll'on. Minghetti. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non obbliga questi cittadini<br />
alla materiale presentazione del certificato di avere superato gli<br />
esami della seconda elementare ; la <strong>legge</strong> dice : ^ che conseguirono<br />
il certificato ». Ora, quando alle Giunte comunali risulti in modo<br />
non dubbio, che questi cittadini abbiano conseguito il certificato,<br />
esse potranno iscriverli d'ufficio ; e certamente questa certezza<br />
indubitabile da parte della Giunta deve equivalere a quella presentazione<br />
effettiva e materiale con la quale sarebbe provato che<br />
i cittadini hanno adempiuto all'obbligo prescritto dalla <strong>legge</strong> «.<br />
ART, 102. Coloro che al tempo della promulgazione della<br />
presente <strong>legge</strong> trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza
• 1 ' " . " -<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 491<br />
del disposto del numero 3^ (capoverso) dell'articolo 1 della<br />
leffote elettorale del 17 dicembre 1860, nonché dell'articolo<br />
18 della lesfcre sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877,<br />
n. 3903 (Serie 2^), vi sono mantenuti finché non perdano<br />
alcuno degli altri requisiti richiesti da questa <strong>legge</strong> per l'eser<br />
cizio dell'elettorato.<br />
1. Analfabeti mantenuti sulle liste.<br />
2. Contribuenti mantenuti sulle liste.<br />
3. Condizioni alle quali sono- mantenuti.<br />
MI<br />
1. Secondo le disposizioni di quest'articolo, i pochi analfabeti<br />
inscritti nelle liste in forza del terzo comma dell'articolo 1 della<br />
ìeg^e 17 die. 1860, conservano il diritto di votare, e possono<br />
far scrivere la scheda da un altro elettore. Questi pochi analfabeti<br />
sono ancora inscritti soltanto sulle liste delle provinole<br />
nelle quali lo erano per effetto della <strong>legge</strong> elettorale del 1848.<br />
3. Oltre a questi analfabeti conservano il diritto elettorale anche<br />
coloro che al tempo della promulgazione della <strong>legge</strong>, ossia<br />
al 22 gennaio 1882, trovavansi inscritti sulle liste medesime in<br />
forza dell'art, 18 della <strong>legge</strong> sulla ricchezza mobile del 23 giugno<br />
1877. Questo articolo dispone che " i contribuenti per tassa di<br />
ricchezza mobile attualmente inscritti (23 giugno 1877) sulle<br />
liste elettorali e politiche continueranno ad esservi inscritti non<br />
ostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della<br />
presente <strong>legge</strong> «.<br />
3. Quelli che si trovano in dette condizioni sono mantenuti<br />
nelle liste « finché non perdano alcuno degli altri requisiti per<br />
Vesercizio deUelettorato ^^. Queste ultime parole dell'art. 102<br />
vogliono dire che non basta pagare quel dato censo: bisogna<br />
essere in quelle condizioni per le quali non si possa incorrere in<br />
alcuna delle incapacità od indegnità le quali sono contemplate<br />
nella presente <strong>legge</strong> e che producono la perdita o la sospensione<br />
del diritto elettorale.<br />
ART. 103. Quindici giorni dopo la pronnulgazione delli<br />
presente <strong>legge</strong> , le Giunte comunali procederanno alla for<br />
niazione di una lista complementare, nella quale dovrannt<br />
comprendere lutti i cittadini che, per effetto di questa <strong>legge</strong><br />
acquistano il diritto all'elettorato.<br />
Per la formazione della lista complementare si proce<br />
derà con le norme indicate nel titolo I[ delle presente <strong>legge</strong>.<br />
ART. 104. I termini stabiliti nel detto titolo per le do<br />
mande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli de<br />
correranno dalla data del manifesto della Giunta.
492 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Per la formazione della prima lista tali termini potranno<br />
venire ridotti per decreto Reale nel seguente modo,<br />
accordando:<br />
Quindici giorni per la domanda d'inscrizione <strong>dei</strong> citta<br />
dini nelle liste elettorali;<br />
Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;<br />
Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;<br />
Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;<br />
Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del<br />
Consiglio;<br />
Cinque giorni per l'invio <strong>dei</strong> reclami alla Commissione<br />
provinciale ;<br />
Venticinque giorni per le operazioni della Commissione<br />
provinciale.<br />
ART. 105. <strong>La</strong> lista complementare, fusa insieme con la lista<br />
formata in virtù della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, costituirà,<br />
per ciascun Comune, la lista permanente di che all'articolo<br />
45 della presente <strong>legge</strong>.<br />
1. Motivi dell'abbreviamento <strong>dei</strong> termini.<br />
2. Norme per la revisione delle vecchie liste elettorali.<br />
3. Le liste nei Comuni divisi in più collegi.<br />
4. Istruzioni m,inisteriali sulla preparazione delle liste.<br />
5. <strong>La</strong> fusione delle due liste; quando debba compiersi.<br />
6. <strong>La</strong> revisione delle liste nei Comuni che non avessero ancora app7'0vato<br />
quelle del 1881 si fa sulle antecedenti.<br />
!• <strong>La</strong> Commissione ha approvate altre disposizioni già proposte<br />
nel primitivo progetto del Ministero, mediante le quali, per la<br />
formazione della prima lista, venne data facoltà al Ministero di<br />
abbreviare, in limiti determinati, i termini normali che si riferiscono<br />
alla formazione e all'annua revisione delle liste stesse.<br />
« Tale abbreviamento di termini può essere in alcune contingenze<br />
una vera necessità : se la <strong>legge</strong> fosse definitivamente approvata<br />
e promulgata, per esempio, nel giugno o nel luglio, coi<br />
termini ordinari non sarebbe possibile procedere alle elezioni<br />
nemmeno nell'ottobre o nel novembre. L'abbreviamento medesimo<br />
poteva tanto più facilmente ammettersi, dappoiché la procedura<br />
stabilita dal disegno di <strong>legge</strong> è assai più lunga che quella<br />
stabilita in generale nelle altre legislazioni. Siccome però la procedura<br />
nostra offrirebbe per tal modo maggiori garanzie, onde è<br />
utilmente adottata per i casi ordinari, così l'abbreviamento <strong>dei</strong><br />
termini, anche per la formazione della prima lista, venne lasciato<br />
meramente facoltativo, imperocché, se per il tempo in cui la
*T<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 493<br />
leo'ge fosse approvata, le elezioni potessero compiersi senza inconveniente<br />
mantenendo i termini normali, converrebbe attenersi<br />
a questi « {Relaz, ZANARDELLI, pag. 224).<br />
2. Il Ministero delTinterno chiese al Consiglio di Stato " se<br />
la revisione delle vecchie liste elettorali, debba eseguirsi colle<br />
norme stabilite dalla <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, o se invece debbano<br />
osservarsi anche per tale revisione le norme prescritte dalla<br />
nuova <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882 per la formazione delle liste complementari<br />
«.<br />
Il Consiglio di Stato, considerato:<br />
" Che per effetto della <strong>legge</strong> elettorale 22 gennaio 1882<br />
cosi tutti coloro che in virtù della <strong>legge</strong> stessa hanno acquistato<br />
il diritto elettorale, come coloro che lo avevano per la <strong>legge</strong><br />
17 dicembre 1880, ma non erano ancora stati inscritti, dovendo<br />
essere ugualmente compresi nella lista complementare, non è il<br />
caso di distinguere l'origine del diritto degli uni e degli altri.<br />
« Che perciò le norme da osservarsi per la loro inscrizione,<br />
come per i reclami cui possono dar luogo le inscrizioni medesime,<br />
sono necessariamente quelle stabilite dalla nuova <strong>legge</strong>, dovendosi<br />
oggimai considerare come intieramente cessate così le giurisdizioni,<br />
come la procedura instituite dalla <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />
1860.<br />
u Che questa interpretazione apparisce ancora più conforme<br />
^lla volontà del legislatore, ove si rifletta che per la nuova <strong>legge</strong><br />
essendo grandemente cresciuti i titoli per l'elettorato, essa comprende<br />
eziandio tutti quei titoli che per la <strong>legge</strong> anteriore conferivano<br />
il diritto di suffragio, per cui non vi sarebbe ragione di<br />
fare distinzioni nelle nuove inscrizioni per coloro, che acquistano<br />
l'elettorato per i requisiti della <strong>legge</strong> antica e quelli cui compete<br />
per gli effetti della nuova <strong>legge</strong>.<br />
« Che nulla essendo stato rinnovato nella sola parte in cui<br />
il diritto elettorale antico era più largo del nuovo per essere state<br />
mantenute in vigore le disposizioni eccezionali del n. 3 dell'art. 1<br />
della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 e l'art. 17 della <strong>legge</strong> 23 giugno<br />
1874 (<strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, art. 103) l'applicazione del nuovo<br />
diritto alle inscrizioni da farsi è evidentemente favorevole ai nuovi<br />
elettori, tanto più se si ponga mente che le norme di procedura e<br />
di giurisdizione pei reclami, istituite colla <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882<br />
sanciscono guarentigie più efficaci e sicure di quelle che conteneva<br />
la <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />
« Che queste medesime ragioni valgono a risolvere l'altra<br />
quistione, se anche per le cancellazioni da operarsi nelle liste<br />
principali approvate nel 1881 siano da osservarsi le disposizioni<br />
della <strong>legge</strong> vecchia o quelle della <strong>legge</strong> nuova.<br />
« Che è da avvertire anzitutto che gli articoli 103 e 105,<br />
mentre accennano alla fusione delle liste del 1882 colle liste<br />
complementari nulla dispongono circa il procedimento da osser-
494 LEGGI POLITICO-A MMINISTRATIVE<br />
varsi per tale operazione, per cui è da ritenere che il legislatore<br />
ha voluto rimettersi alla <strong>legge</strong> nuova.<br />
" Che è da considerarsi altresì, che ove si volessero applicare<br />
alle cancellazioni da farsi alle liste del 1881 le norme di<br />
procedura e di giurisdizione stabilite dalla <strong>legge</strong> del 1860, si<br />
avrebbe Tinconveniente, opportunamente" notato dal Ministero,<br />
che le liste complementari sarebbero definitivamente approvate<br />
il 23 maggio 1882, giusta il prescritto dell'art. 13 del R. decreto<br />
26 gennaio 1882, mentre le cancellazioni nelle vecchie liste non<br />
potrebbero ricevere la decretazione definitiva che in epoca assai<br />
più tarda.<br />
" Che, finalmente, affidando ad autorità diverse, le quali<br />
agirebbero con diversi procedimenti, la revisione delle liste antiche<br />
e quella delle liste complementari si andrebbe inevitabilmente<br />
incontro al pericolo gravissimo di vedere applicate nelle<br />
stesse quistioni di diritto elettorale diversità di guarentigie, di<br />
criteri, di soluzione.<br />
" Che per la natura stessa della <strong>legge</strong> è impossibile scindere<br />
le quistioni di capacità elettorale da quelle del procedimento e<br />
e della giurisdizione istituita per riconoscerla e sanzionarla.<br />
« Per questi motivi la Sezione è di parere che la revisione<br />
delle vecchie liste si debba compiere con l'applicazione della<br />
<strong>legge</strong> 22 gennaio 1882.<br />
« Nelle nuove liste complementari debbono essere inscritti<br />
tutti coloro che, a termini della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, dovrebbero<br />
essere compresi nella revisione annuale delle vecchie<br />
liste.<br />
3. In un Comune diviso in più collegi sarebbe lecito di fare<br />
una sola lista per tutto il Comune e dividere gli elettori tra i vari<br />
collegi, secondo l'ordine alfabetico? <strong>La</strong> questione sorse nella tornata<br />
del 25 giugno, e gli onorevoli Capo e San Donato volevano<br />
risolverla con un emendamento aggiuntivo a questo articolo. Ma<br />
tanto gli on. Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, quanto<br />
l'on. Ceppino dichiararono, che e per consuetudine e per lo spirito<br />
della <strong>legge</strong> le liste devono essere fatte per Comune se il Collegio<br />
ne comprende parecchi, per Collegio, se il Collegio è formato<br />
con una parte di Comune (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati ^ Discussioni^<br />
pag. 6585-6588). 11 dubbio neppure sarebbe sorto dove si avesse<br />
notato che la <strong>legge</strong> determina in modo esplicito quali parti o<br />
mandamenti del Comune debbano far parte di un Collegio e quali<br />
<strong>dei</strong>raltro, e perciò la lista unica in siff^atti Comuni sarebbe assolutamente<br />
contraria alla <strong>legge</strong>.<br />
4. Essendo necessario inscrivere chi colla nuova <strong>legge</strong> viene ad<br />
acquistare il diritto al voto, è ragionata la disposizione dell'articolo<br />
103, secondo cai : quindici giorni dopo la promulgazione della<br />
presente <strong>legge</strong>, le Giunte municipali procederanno alla formazione<br />
di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere
vX'<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA<br />
tutti i cittadini che, per effetto di questa <strong>legge</strong>, acquistano il diritto<br />
all'elettorato. Per la formazione della lista complementare<br />
si procederà con le norme indicate nel titolo ii della presente<br />
<strong>legge</strong>.<br />
L'art. 103 prescrive che quindici giorni dopo la promulgazione<br />
di essa, le Giunte comunali deì)bano dare principio alla<br />
preparazione della lista, nella quale, a complemento di quella<br />
formata in applicazione della cessata <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, si<br />
hanno da inscrivere tutti i cittadini che per effetto della nuova<br />
1-egge acquistano il diritto all'elettorato. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> essendo<br />
stata promulgata e pubblicata il 22 gennaio e le Giunte municipali<br />
dovendo il 6 febbraio invitare con pubblico manifesto tutti<br />
coloro ai quali compete il diritto elettorale e che non sono ancora<br />
inscritti nelle liste esistenti a presentare la domanda per la loro<br />
inscrizione, i prefetti avranno cura anzitutto di verificare se a<br />
quest'obbligo le Giunte si sono uniformate {Min. delVinierno,<br />
Circolare ai Pref., 5 febbraio 1882).<br />
5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non contiene alcuna disposizione circa il momento<br />
in cui deve procedersi alla fusione delle due liste, le vecchie e le<br />
complementari.<br />
È quindi rimesso alla prudenza e allo zelo delle Prefetture<br />
e delie Amministrazioni comunali l'opportuno adempimento delle<br />
prescrizioni dell'articolo 105 della <strong>legge</strong> ; avvertendo però che la<br />
fusione dev'essere compiuta al più tardi nel termine stabilito dall'art.<br />
13 del R. decreto 26 gennaio 1882 {Min. delVint., Nota al<br />
Pref. di Pvoraa, 8 aprile 1882).<br />
6. <strong>La</strong> revisione delle liste del 1881 in quei Comuni che non<br />
le avessero ancora approvate definitivamente deve seguire in base<br />
alle liste del 1880, ma colla procedura stabilita dalla nuova <strong>legge</strong><br />
{Min. delVinterno, telegr. al Pref. di Chieti, 28 febbraio 1882).<br />
ART. 106. Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata<br />
questa <strong>legge</strong> non sarà cagione di nullità il fatto che in una<br />
sezione si trovi inscritto un numero di elettori nnageiore o<br />
minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.<br />
1. Motivi di questa disposizione.<br />
2, Emendamenti.<br />
1. " Sembrò necessario stabilire, che ove nelle prime<br />
elezioni vi siano sezioni, le quali abbiano un numero di elettori<br />
maggiore del massimo o minore del minimo stabilito dalla <strong>legge</strong>,<br />
ciò non dia luogo a nullità. Siccome infatti le sezioni vennero ora,<br />
di necessità, determinate in base a semplici presunzioni circa il<br />
numero degli elettori che i rispettivi Comuni potranno avere in<br />
seguito all'aumento del corpo elettorale, B siccome tale numero<br />
si potrà positivamente conoscere soltanto dopo compiuta la for-<br />
495
496 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
raazione della lista, ne consegue che non si potrebbe dopo la medesima<br />
addivenire, colle forme indicate nel primo capoverso dell'art.<br />
48, a numerose modificazioni nella tabella delle sezioni<br />
prima che avvengano le elezioni, alle quali, appena compiute le<br />
liste, per quanto si disse, si dovrebbe forse immediatamente procedere<br />
" {Relaz, ZANARDELLI, pag. 224-226),<br />
2. Nella proposta accolta dalla Commissione era detto: ** piii<br />
di 400 elettori o meno di 50 «. Siccome però l'art. 47 era stato<br />
lasciato in sospeso, nella votazione di questo venne adottata una<br />
formola più generica, proposta dalTon. Zucconi.<br />
ART. 107. Sino all'approvazione definitiva delle liste, di<br />
cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i<br />
Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni<br />
<strong>dei</strong> deputati continueranno ad essere falle secondo la <strong>legge</strong><br />
del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno piena<br />
mente abrogata.<br />
1. Con quali liste si debbano fare le elezioni sino a che la <strong>legge</strong> avrà<br />
pieno effetto,<br />
2. Le istruzioni ministei^iali sull'esecuzione della <strong>legge</strong>.<br />
3. Le inscrizio7ii d'Ufficio delle Giunte,<br />
4. L'estratto <strong>dei</strong> 7^uoU fatto dagli agenti delle imposte non deve comprendere<br />
le comunali.<br />
1. Quest'articolo può dar luogo ad un dubbio. Prima che tutte<br />
le operazioni votate da questa <strong>legge</strong> siano compiute e prima che<br />
la <strong>legge</strong> possa produrre il suo effetto può accadere che si debba<br />
fare una qualche elezione, o più elezioni colle liste vecchie; ma<br />
siccome si fondono le liste vecchie colle suppletive contenenti i<br />
nomi <strong>dei</strong> cittadini che, a termini della <strong>legge</strong> nuova, saranno chiamati<br />
ad esercitare il diritto di voto, per formare una lista unica,<br />
così non si avrebbe più la lista antica che deve essere la base<br />
dell'elezione fatta a sistema antico.<br />
Dagli schiarimenti dati alla <strong>Camera</strong> dalla Commissione per<br />
la riforma elettorale si ricava però che sino a quando non sieno<br />
convocati i Collegi per le elezioni generali le Giunte comunali<br />
debbono, a termini dell'articolo 107, intendersi obbligate a tener<br />
separate le liste attualmente vigenti.<br />
2. Già dissi che nella tornata del 4 febbraio 1882 l'on. Minghetti<br />
interrogò il Ministro dell'interno sulle istruzioni date per l'applicazione<br />
di alcuni articoli della lesfsre elettorale. Dalle dichiarazioni<br />
fatte in tale occasione dalTon. Depretis tolgo quanto può servire<br />
ad illustrare specialmente le disposizioni transitorie della <strong>legge</strong> e<br />
servire di guida alle autorità locali. ** Le istruzioni che può dare<br />
il Governo, e quelle stesse norme che possono essere dichiarate<br />
in questa <strong>Camera</strong>, valgono bensì a indirizzare l'azione delle auto-
LEGGE iiliETTORALE POLITICA 497<br />
rità per l'applicazione di questa <strong>legge</strong>, ma non possono punto<br />
pregiudicare alcun diritto dalla <strong>legge</strong> stabilito. E veramente, ove<br />
avvenisse che un cittadino si credesse pregiudicato nel suo diritto,<br />
in conseguenza di queste istruzioni e dell'applicazione della <strong>legge</strong>,<br />
egli potrebbe ottenere giustizia facendo il reclamo che la <strong>legge</strong><br />
stessa prevede ed ammette. Perciò io mi permetto di credere che<br />
conviene procedere con molta prudenza anche nelTinterpretazione<br />
in via amministrativa di una <strong>legge</strong> quale la <strong>legge</strong> elettorale<br />
politica ".<br />
3. Sulla questione se le Giunte abbiano l'obbligo morale di<br />
inscrivere d'ufficio tutti quegli elettori che hanno i requisiti legali,<br />
l'on. Depretis, Ministro per l'interno, rispose in senso ricisamente<br />
affermativo. Ed aggiunse : « Riguardo alTesecuzione<br />
della <strong>legge</strong> io ho la convinzione che i prefetti, penetrati della<br />
necessità di curare che la <strong>legge</strong> per la quale tanti nostri concittadini<br />
hanno acquistato il diritto elettorale abbia il suo pieno<br />
effetto, interporranno la loro autorità presso le amministrazioni<br />
comunali, affinchè nelle liste sia compreso il maggior numero possibile<br />
di elettori ammessi all'elettorato in forza di questa <strong>legge</strong>.<br />
4, « Io posso anche aggiungere, che nei giorni scorsi non è stato<br />
esposto al Ministero nessun dubbio sulla esecuzione della <strong>legge</strong>,<br />
tranne la domanda fatta dagli agenti delle imposte, i quali, essendo<br />
obbligati a mandare alle amministrazioni comunali, entro<br />
un termine piuttosto breve, un estratto <strong>dei</strong> ruoli autenticato da<br />
loro, chiesero se questo estratto <strong>dei</strong> ruoli dovesse comprendere,<br />
oltre l'imposta erariale e provinciale, anche la comunale, lo che<br />
avrebbe prolungato non poco il lavoro ; ed io mi sono creduto in<br />
facoltà di dire che si adempirà sufficientemente al prescritto<br />
della <strong>legge</strong> mandando un estratto <strong>dei</strong> ruoli contenente le finche<br />
dell'imposta erariale e dell'imposta provinciale, perchè queste<br />
sole danno alle amministrazioni ed alle Giunte comunali il criterio<br />
per iscrivere nelle liste gli elettori che in forza dell'imposta pagata<br />
hanno diritto di essere iscritti " {Cam. <strong>dei</strong>dep.y Discussioni,<br />
4 febbraio 1882, pag. 8790-8794).<br />
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dell*<br />
Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e <strong>dei</strong> de<br />
creli del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d<br />
di farla osservare come leege dello Stato.<br />
UMRERTO.<br />
Visto, il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.<br />
DEPRETIS<br />
LEGGI SPECIALI. —Serie I* — VoL IV. 32
498 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
REGIO DECRETO<br />
per Tesecuzìone della nuova <strong>legge</strong> elettorale politica (26 gennaio 1882)<br />
Art. 1. Le Giunte municipali inviteranno il 6 febbraio pros<br />
simo venturo con pubblico manifesto tutti coloro che sono chia<br />
mati dalla <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, N. 593 (serie 3^), all'esercizio<br />
del diritto elettorale, e non sono iscritti nelle liste attuali, a pre<br />
sentare entro quindici giorni la domanda per la loro iscrizione.<br />
Art. 2. Il manifesto della Giunta riporterà le disposizioni<br />
degli articoli 17 e 18 della <strong>legge</strong> anzidetta, che determinano le<br />
indicazioni, delle quali i richiedenti sono tenuti a corredare la<br />
propria domanda, e preciserà la scadenza del termine entro il<br />
quale la domanda ed i necessari documenti giustificativi dovranno<br />
essere presentati.<br />
Art. 3. Non più tardi del 15 febbraio gli agenti delle im<br />
poste dirette dovranno trasmettere agli uffici comunali compresi<br />
nel distretto della rispettiva Agenzia, un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle<br />
imposte dirette, certificato conforme all'originale.<br />
Art. 4. Le Giunte municipali dovranno avere compilato<br />
entro il 3 marzo la lista complementare degli elettori, e l'elenco<br />
di quelli tra essi che si trovassero nelle condizioni previste dal<br />
l'art, 14 della <strong>legge</strong> precitata.<br />
Art. 5. Non più tardi del 4 marzo le Giunte inviteranno,<br />
con pubblico manifesto, chiunque abbia reclami da fare contro<br />
le liste, a presentarli all'Ufficio comunale entro il 14 dello stesso<br />
mese.<br />
Durante questo tempo un esemplare delle liste e dell'elenco<br />
di cui all'articolo precedente, si dovrà tenere affisso nell'albo<br />
pretorio e l'altro rimanere nell'Ufficio comunale, a disposizione di<br />
qualunque cittadino.<br />
<strong>La</strong> Giunte notificheranno immediatamente al prefetto della<br />
Provincia l'affissione del manifesto.<br />
Art. 6. 1 reclami <strong>dei</strong> cittadini ai Consigli comunali contro<br />
le iscrizioni, omissioni e cancellazioni fatte dalle Giunte dovranno
»*<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 499<br />
essere presentati entro il termine indicato nell'art. 5 del presente<br />
decreto.<br />
Eatro lo stesso termine dovranno essere presentati alle<br />
Giunte i reclami contro le iscrizioni fatte in base alla disposizione<br />
transitoria, di cui nell'art. 100 della citata <strong>legge</strong>; e lo Giunte<br />
dovranno decidere sopra i reclami stessi, in conformità alle dis<br />
posizioni del successivo art. 101, prima della riunione <strong>dei</strong> Con<br />
sigli comunali.<br />
Art. 7. I Consigli comunali dovranno riunirsi tra il 20 ed<br />
il 29 marzo inclusivi, per rivedere le liste compilate dalle Giunte,<br />
aggiungere quei cittadini che reputassero indebitamente esclusi,<br />
cancellare coloro che reputassero indebitamente ammessi, e pro<br />
nunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.<br />
Art. 8. Le liste approvate dai Consigli comunali dovranno<br />
essere pubblicate non più tardi del 3 aprile, e restare affisse al<br />
l'albo pretorio fino a tutto il 12 dello stesso mese.<br />
I nomi degli elettori nuovamente iscritti dai Consigli co<br />
munali dovranno pubblicarsi in elenco separato.<br />
Di questa pubblicazione dovrà darsi immediata notizia al<br />
prefetto della Provincia.<br />
AH. 9. Gli appelli alle Commissioni elettorali provinciali<br />
contro il rigetto di reclami deliberato dai Consigli comunali e<br />
contro indebita iscrizione o cancellazione fatta nelle liste dovranno<br />
essere proposti alle Commissioni stesse non più tardi del 13'aprile,<br />
e notificati entro Io stesso termine alla parte interessata, qualora<br />
s'impugni una iscrizione.<br />
Gli atti di appello potranno venire presentati direttamente<br />
ai prefetti presidenti delle Commissioni, oppure ai rispettivi Uf<br />
fici comunali. ^<br />
Art. 10. I prefetti convocheranno nella sej3onda quindicina<br />
di marzo i Consigli provinciali per la elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri<br />
che dovranno far parte della Commissione per gli appelli elet<br />
torali. <strong>La</strong> votazione dovrà farsi a norma del capoverso del<br />
l'art. 32.<br />
Art. 11. Spirato il termine indicato nell'art. 9 del presente<br />
decreto, ed in ogni caso non più tardi del 18 aprile, dagli Uffici
500 LEGGI P0LIT1C0-AMMINISTRA.T1VE<br />
comunali dovranno essere trasmessi ai prefetti presidenti delle<br />
Commissioni un esemplare delle liste elettorali e degli elenchi,<br />
di cui nel precedente articolo 4, coi documenti relativi alle iscri<br />
zioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclami, e<br />
tutti gli atti di appello.<br />
Art. 12. Le Commissioni provinciali, entro i dieci giorni<br />
successivi a quello nel quale avranno ricevute le liste, i docu<br />
menti e gli atti suindicati, si raduneranno per esaminare gli ap<br />
pelli e decidere sui medesimi.<br />
Art, 13. Il 23 maggio, le Commissioni provinciali decrete<br />
ranno la definitiva approvazione delle liste elettorali.<br />
Le liste dovranno essere pubblicate nei rispettivi Comuni non<br />
più tardi del 7 giugno e rimanervi affisse fino al giorno 21 dello<br />
stesso mese, inclusivamente.<br />
Art. 14. I prefetti faranno pervenire, nel più breve ter<br />
mine possibile, ai singoli Comuni delle rispettive Provincie, un<br />
esemplare della <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, N. 593 (serie 3^), e del<br />
presente decreto.<br />
-
f^i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 501<br />
APPENDICE I.<br />
<strong>La</strong> verifica delle Elezioxxi<br />
1. Importanza dell'argomento; richiamo alVart 70.<br />
2. Legislazione comparata. Inghilterra.<br />
3. Francia e altri Stati.<br />
4. Precedenti del Parlamento italiano.<br />
5. Il metodo attuale: regolamento della <strong>Camera</strong>.<br />
6. Regolamento interno della Giunta per le elezioni.<br />
1. Come proceda questo sistema.<br />
8. Alcuni principii direttivi accolti dalla Giunta per le elezioni.<br />
9. <strong>La</strong> Giunta per la verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati.<br />
10. Attribuzioni della Giunta per le elezioni.<br />
lì. JEJ di quella per la verifica^ <strong>dei</strong> deputati impiegati.<br />
12. Conclusioni e norme intorno alla 7'ispettiva competenza.<br />
13. Se la Giunta per le elezioni possa, nominare un Co^nitato inquirente.<br />
14. Se questo Comitato possa dispensarsi dalVosservare certe formalità,<br />
ed essere composto d'un solo deputato.<br />
15. / testimoni nelle inchieste elettorali.<br />
16. Inchieste parlamentaìH.<br />
17. Inchieste giudiziarie.<br />
18. Legislazione sulle inchieste elettorali.<br />
1, <strong>La</strong> verifica delle elezioni è una questione della più alta importanza,<br />
trattandosi d'interpretare legalmente la volontà imperativa<br />
degli elettori, e d'impedire che la maggioranza nel Parlamento<br />
le tolga 0 scemi valore. L'art. 70 della <strong>legge</strong>, come<br />
abbiamo veduto, commette alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati il giudizio<br />
definitivo sulle elezioni. L'art. 60 dello Statuto dice che ^ ognuna<br />
delle Camere è sola competente per giudicare della validità <strong>dei</strong><br />
titoli d'ammissione <strong>dei</strong> propri membri ", e non sarebbe possibile<br />
sottrarre loro questo giudizio, senza violare o mutare lo Statuto.<br />
2. In Inghilterra la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni serbò lungamente una<br />
giurisdizione esclusiva sulle elezioni contestate, per difendersi<br />
contro gli assalti della Corte e del Governo. Da principio le<br />
elezioni contestate erano giudicate da speciali Commissioni; in<br />
appresso dalla Commissione <strong>dei</strong> privilegi e delle elezioni, la<br />
quale era nominata dalla <strong>Camera</strong> e si componeva di giureconsulti<br />
eminenti e di consiglieri privati. Ma dopo il 1672 incominciò a<br />
corrompersi l'ufficio, al punto che di ogni elezione contestata<br />
si faceva una questione di partito.<br />
Nel 1770 Tatto di Granville provvide a frenare questo<br />
abuso» colio stabilire che il giudizio delle elezioni contestate
502 LEGGI POLITICO-AMMINlSTRATIVE<br />
spettasse non più all'intera <strong>Camera</strong>, ma ad una Commissione di<br />
13 deputati. Si faceva una lista di 49 membri estratti a sorte,<br />
dalla quale i deputati presenti e 1 i reclamanti sceglievano per<br />
modo di eliminazione la Commissione <strong>dei</strong> tredici, a cui ogni partito<br />
aguiungeva uno <strong>dei</strong> suoi. <strong>La</strong> Commissione funzionava come<br />
un Tribunale senza appello, ma riusciva poco competente e partigiana<br />
per effetto dell'eliminazione <strong>dei</strong> deputati, che ogni partito<br />
avea la facoltà di proporre, e colpiva i migliori.<br />
Nel 1829 l'estrazione a sorte fu riformata coH'atto di Peel,<br />
revocato nel 1848. Secondo la <strong>legge</strong> del 1848 lo Speaker, al<br />
principio di ogni Sessione, doveva nominare s^^ii membri della <strong>Camera</strong>,<br />
ai quali erano deferite tutte le proteste elettorali; essi, per<br />
ogni singolo caso, dovevano scegliere nella <strong>Camera</strong> una Commissione<br />
di cinque colleghi. Ma anche con questo rimedio non si<br />
conseguì tutta l'imparzialità necessaria, e specialmente dopo la<br />
riforma elettorale del 1867 si insistè a gran voce per ottenere<br />
un metodo più corretto e soddisfacente.<br />
L'argomento fu studiato a fondo nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni<br />
e prevalse subito il partito di affidare la giurisdizione elettorale al<br />
potere giudiziario, e precisamente alla Magistratura più eminente<br />
del Regno. Nessuna relazione doveva più esservi tra la <strong>Camera</strong><br />
ed i querelanti in fatto di elezioni contestate; essi si sarebbero<br />
rivolti alla suprema Magistratura del Regno. <strong>La</strong> relazione della<br />
Commissione, che studiò a fondo l'argomento, fu accolta con<br />
grande favore nel Parlamento e fuori, ma le Corti supreme di<br />
giustizia, interrogate sul progetto di <strong>legge</strong>, non esitarono a respingere<br />
l'onore che si voleva loro fare, perchè l'Ordine giudiziario<br />
si sarebbe abbassato e degradato; l'imparzialità assoluta<br />
<strong>dei</strong> giudici sarebbe scemata coll'occuparsi di materie politiche;<br />
ed avrebbero avuto una sopraggiunta di lavoro eccessiva. Dopo<br />
lunghe e delicate controversie si convenne nell'idea, che dettò il<br />
progetto di <strong>legge</strong>, di affidare la verifica delle elezioni ai tre giudici<br />
più giovani delle tre Corti supreme, che allora esistevano<br />
ancora {Banco della Regina, Corte dello Scacchiere, Corte delle<br />
liti comuni). Il Governo aveva la facoltà di istituire un nuovo<br />
giudice presso ognuna di quelle Corti.<br />
<strong>La</strong> procedura che si tiene è la seguente. II giudice delle elezioni<br />
riferisce al presidente della <strong>Camera</strong> il risultato del processo,<br />
facendo uno speciale rapporto. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> si serba il potere di<br />
dichiarare vacante il Collegio ed emanare il decreto per una<br />
nuova elezione, li giudice può procedere ad una inchiesta sul<br />
luogo, dove viene ricevuto con tutti gli onori. Nessuna querela<br />
ha effetto se non è accompagnata da un deposito di 1000 sterline.<br />
I testimoni hanno gli stessi obblighi e le stesse responsabilità<br />
<strong>dei</strong> testimoni nelle cause penali; se non si presentano o<br />
giurano il falso, sono sottoposti a dure pene. Il candidato, convinto<br />
di broglio, è escluso dalla <strong>Camera</strong>; l'elettore è punito e
Pi<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 503<br />
privato del diritto elettorale ; il Collegio, nei casi più gravi, perde<br />
prò temporeìì diritto di essere rappresentato al Parlamento, Dalla<br />
decisione del giudice non vi è appello alla <strong>Camera</strong>. I rapporti di<br />
questi giudici delle elezioni sono pubblicati per le stampe e formano<br />
già una copiosa ed importante raccolta di giurisprudenza.<br />
3. L'Assemblea francese del terzo stato nel 1789 deliberò sin<br />
dal 19 giugno che i poteri sui quali sorgessero difficoltà, sarebbero<br />
sottoposti all'esame di un Comitato di veriricazione e del contenzioso.<br />
Le risoluzioni del Comitato erano riferite all'Assemblea, che<br />
pronunciava sovranamente. <strong>La</strong> costituzione del 1791 affidò formalmente<br />
la verifica delle elezioni alla <strong>Camera</strong>, escludendo qualsiasi<br />
ingerenza del potere esecutivo. Il principio rimase intatto<br />
nella Cost. dell'anno III, ma scomparve durante il regime consolare<br />
ed imperiale. Sotto la Ristorazione il diritto di pronunciare<br />
sulla validità delle elezióni fu tacitamente restituito alla <strong>Camera</strong><br />
<strong>dei</strong> deputati, e Tart. 62 della <strong>legge</strong> 19 aprile 1831 confermò questa<br />
disposizione. Il principio fu accolto con varianti di forma<br />
nella <strong>legge</strong> 15 marzo 1849, art. 68, nel decreto 4 febb. 1852,<br />
art. 5, e nella <strong>legge</strong> 16 luglio 1875, art. 10.<br />
Secondo l'ordinamento vigente, adunque, « ciascuna delle<br />
Camere è giudice dell'eleggibilità <strong>dei</strong> suoi membri e della regolarità<br />
della loro elezione ^, Prima di essere discusse in seduta<br />
pubblica le elezioni vengono esaminate negli uffici, I processi verbali<br />
delle elezioni vengono ripartiti tra gli uffici, secondo l'ordine<br />
alfabetico <strong>dei</strong> dipartimenti. Gli uffici li esaminano, dividendoli<br />
tra loro per guisa da formare altrettante Commissioni di 5 deputati.<br />
Devono esaminare prima le elezioni non contestate, poi le<br />
contestate, dandone l'avviso agli interessati. Il risultato delle<br />
deliberazioni viene riferito alla <strong>Camera</strong>, e se vi è parità di voti<br />
si espongono i fatti e le ragioni delle due parti.<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> delibera in seduta pubblica sul rapporto del<br />
relatore dell'ufficio. Il rapporto una volta poteva essere verbale,<br />
adesso dev'essere scritto e viene pubblicato nel giornale ufficiale.<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> decide e, se è necessario, procede ad una inchiesta.<br />
4. Nel Parlamento italiano si è usato sino al 1868 un metodo<br />
quasi identico a quello seguito in Francia, Ma ne derivarono<br />
molti inconvenienti: la <strong>Camera</strong> perdeva un tempo assai lungo a<br />
verificare i poteri, ne seguivano facilmente discussioni irritanti,<br />
le quali riuscivano a risoluzioni partigiane. D'altronde era contrario<br />
ai principi! del sistema parlamentare, che il deputato<br />
venisse fatto od almeno completato dalla <strong>Camera</strong>, quando invece<br />
basta il voto degli elettori, e la <strong>Camera</strong> ha soltanto l'ufficio di<br />
constatare se l'elezione è proceduta in forma regolare.<br />
Per queste ed altre ragioni si riformò il metodo usato sino<br />
allora, e vennero inscritti i principii fondamentali del nuovo<br />
nel Regolamento della <strong>Camera</strong>, e sviluppati poi in quello speciale<br />
della Giunta per le eiezioni, che venne allora istituita.
504 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
5. Il capo III del Regolamento provvisorio della <strong>Camera</strong> tratta<br />
appunto della verificazione delle elezioni, e contiene Je seguenti<br />
disposizioni : -<br />
« Art. 12. Perchè un'elezione venga annullata per vizio<br />
delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla<br />
<strong>Camera</strong>, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.<br />
Art. 13. Le proteste elettorali debbono essere firmate o da<br />
cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti ; le firme<br />
dovranno essere legalizzate dal sindaco del Comune dove i firmati<br />
hanno domicilio, o del Comune dove avvenne l'elezione.<br />
Art. 14. 11 presidente, nella seduta successiva a quella della<br />
sua nomina, annunzia alla <strong>Camera</strong> i^ nomi di dodici deputati da<br />
lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni.<br />
Gli eletti non potranno rifiutare.<br />
Art. 15. Tutte le proteste si trasmettono dal presidente della<br />
<strong>Camera</strong> alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di otto.<br />
<strong>La</strong> Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà<br />
l'elezione contestata. <strong>La</strong> segreteria lo pubblica nell'albo' esposto<br />
nell'atrio del palazzo della <strong>Camera</strong>; dal giorno della pubblicazione<br />
a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni<br />
liberi.<br />
Art, 16. <strong>La</strong> Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori<br />
della protesta quanto il deputato eletto; cosi quelli come<br />
questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. <strong>La</strong> Giunta<br />
può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra,<br />
un'indennità.<br />
Art. 17. <strong>La</strong> Giunta può nominare un comitato inquirente<br />
composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà ancora di<br />
trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.<br />
Art. 18, Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza<br />
di voti.<br />
In caso di parità, si riterranno per la convalidazione.<br />
Art. 19. Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue<br />
conclusioni motivate saranno comunicate alla <strong>Camera</strong> che delibererà.<br />
Art. 20. <strong>La</strong> Giunta delle elezioni esamina tutti i processi<br />
verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle<br />
condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto -e delle qualità<br />
richieste dalla <strong>legge</strong>, ancofchè non vi sia protesta, dichiara nulla<br />
l'elezione ».<br />
6. 11 regolamento interno.della Giunta per la verificazione delle<br />
elezioni dispone :<br />
TITOLO I. — Delle operazioni preliminari.<br />
« Art. 1. I verbali delle elezioni verranno con un numero<br />
d'ordine annotati in apposito registro subito che saranno ricevuti<br />
dalla Giunta, e colla data del ricevimento loro.
••*'<br />
t<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 505<br />
Art. 2. In tale registro saranno indicati il nome dell'eletto,<br />
i documenti, le proteste comunicate dal presidente della <strong>Camera</strong>,<br />
il nome del relatore, la data della sua nomina, il tenore delle conclusioni,<br />
ed a suo tempo le deliberazioni definitive.<br />
Art. 3. Il presidente distribuirà a ciascun membro della<br />
Giunta, per turno e in ragione d'età, il verbale di una elezione per<br />
l'opportuno rapporto alla Giunta.<br />
Art. 4, In caso di assenza del relatore, o di ritardo nel<br />
riferire, il presidente nominerà altro relatore, conservato l'ordine<br />
accennato nell'articolo precedente.<br />
Art. 5. oselle sedute preparatorie, i relatori faranno privatamente<br />
i loro rapporti alla Giunta, la quale dichiarerà se sia<br />
matura la pratica da discutersi in pubblica seduta.<br />
TITOLO II. — Istruttoria in seduta pubblica.<br />
Art. 6. I rappresentanti dell'eletto, o <strong>dei</strong> sottoscrittori della<br />
protesta, dovranno essere maggiori di età e cittadini dello Stato,<br />
e far constare della loro qualità al segretario della Giunta prima<br />
della seduta pubblica.<br />
<strong>La</strong> qualità di rappresentante dovrà essere conferita con<br />
mandato notarile autentico.<br />
Art. 7. I documenti relativi alleelezioni contestate, dovranno<br />
essere depositali alla segreteria della <strong>Camera</strong> due giorni prima<br />
della seduta pubblica, onde le parti possano prenderne visione.<br />
Art. 8, Sarà entro lo stesso termine presentata al segretario<br />
della Giunta la lista <strong>dei</strong> testimoni da esaminare coU'indicazione<br />
delle loro generalità e dell'oggetto sul quale dovranno deporre.<br />
Art. 9. Tale lista sarà pure comunicata a ciascuna delle<br />
parti rispettivamente dalla segreteria deli^ <strong>Camera</strong> a semplice<br />
loro richiesta.<br />
Art. 10. L'indennità, che^ la Giunta avrà determinata pei<br />
testimoni chiamati d'ufficio, sarà a questi rimessa dietro mandato<br />
apposito firmato dal presidente e dal segretario^<br />
Art. 11. I testimoni saranno sentiti in seduta pubblica, esaminati<br />
separatamente ed interrogati dal presidente. Le dichiarazioni<br />
<strong>dei</strong> testimoni saranno sommariamente notate.<br />
TITOLO IIL — Delle deliberazioni della Giunta.<br />
Art. 12, Trattandosi di elezioni senza protesta, la Giunta in<br />
seduta pubblica pronuncierà il suo avviso sovra ciascuna di esse,<br />
e ne darà partecipazione alla <strong>Camera</strong>.<br />
Art. 13. Nelle elezioni contestate si seguiranno le norme<br />
stabilite dall'art. 12 al 20 inclusivo del capo III del regolamento<br />
della <strong>Camera</strong>.<br />
Art. 14. Udita in seduta pubblica la relazione, esaminati i<br />
documenti ed i testimoni, i membri della Giunta si ritireranno<br />
per deliberare.
506 USGGI POLinCO-AMMINISTRATIYE<br />
Art. 15, <strong>La</strong> deliberazione della Giunta sarà quindi letta<br />
nella stessa pubblica seduta, se la medesima non sarà stata dal<br />
presidente rinviata.<br />
In quest'ultimo caso si darà lettura della deliberazione della<br />
Giunta nella seduta pubblica immediatamente successiva.<br />
TITOLO 1Y. — Formalità <strong>dei</strong> verbali.<br />
Art. 16. I verbali saranno sottoscritti dal presidente e dal<br />
segretario.<br />
Art, 17. Il segretario darà lettura di essi in seduta pubblica<br />
7. Giova riferire il giudizio pronunciato intorno a cotesta<br />
Giunta, al modo come ha funzionato nei primi anni, ed ai criteri<br />
ai quali si inspirò la sua giurisprudenza, dall'onorevole Puccioni,<br />
che ne fece parte per molto tempo^ e ne raccolse appunto le principali<br />
decisioni:<br />
^ Può dirsi che la giurisprudenza di codesta Giunta sia<br />
ormai stabilita definiti%^amente su molte questioni di non lieve<br />
importanza. Il sistema fu introdotto nell'anno 1868...; per lo innanzi<br />
l'esame delle elezioni era affidato agli uffici della <strong>Camera</strong>;<br />
i relatori nominati dagli uffici stessi ne esponevano le conclusioni<br />
innanzi all'Assemblea ; sovente sorgevano discussioni animatissime<br />
sulle conclusioni stesse; infine la verificazione <strong>dei</strong> poteri era<br />
opera lunga, tediosa, che mtralciava i lavori parlamentari, e nella<br />
quale facevano non di rado capo le passioni politiche.<br />
« Fu creduto opportuno, riformando il regolamento, di affidare<br />
ad una Gm:ita speciale, nominata dal presidente della <strong>Camera</strong>,<br />
quella verificazione. L'esperienza mostrò che il sistema<br />
nuovo arrecava due grandi benefizi ; risparmiava molto tempo,<br />
e sottraeva alTattrito delle lotte <strong>dei</strong> partili l'esame della legittimità<br />
<strong>dei</strong> poteri, di cui erano investiti gli eletti.<br />
u Ai regoUmento, che la <strong>Camera</strong> volle provvisoriamente<br />
attuato fin dall'anno 1868, si sono fatte molte censure; e alcune<br />
parti del medesimo sono state già emendate : ma della riforma<br />
introdotta per la verificazione delle elezioni non si sono<br />
mosse lagnanze, e nessuno ha pensato a tornare al sistema antico ;<br />
anzi per generale consentimento si ritiene che il metodo nuovo è<br />
il solo che possa oflfrire efficaci garantie a tutte le parti dell'Assemblea<br />
elettiva.<br />
" I presidenti della <strong>Camera</strong>, che hanno nominati i componenti<br />
la Giunta, cioè gli onorevoli Mari, <strong>La</strong>nza e Biancheri, si<br />
sono adoperati a costituirla in guisa tale che tutte le frazioni in<br />
cui quella è divisa, vi avessero la loro rappresentanza. A ciò è da<br />
ascriversi principalmente se la Giunta stessa si è acquistata nell'Assemblea<br />
tanta autorità, che in sei anni, solo in due casi le<br />
conclusioni da lei proposte sono state respinte : e notisi che nel
...h<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 507<br />
lavoro di questi sei anni si comprende quello fatto perle elezioni<br />
generali del 1870, che non fu breve, né di lieve entità...<br />
« Farmi che, dall'esame delle sue risoluzioni possa desumersi<br />
come la Giunta delle elezioni sia stata ispirata da alcuni<br />
criteri che furono e sono, a così dire , i cardini fondamentali<br />
della sua giurisprudenza.<br />
« Si è studiata di mantener salda più che fosse possibile la<br />
fede dovuta ai processi verbali.<br />
" Ha rifuggito costantemente dall'ammettere inchieste e<br />
verificazioni, quando i fatti enunciati nelle proteste non erano abbastanza<br />
specificati, o quando <strong>dei</strong> medesimi non si offrivano le<br />
prove, o quando infine, ammessi per veri, non avessero avuto, né<br />
potuto avere influenza sull'esito definitivo della votazione.<br />
" Ha voluto tutelare nel miglior modo possibile i diritti del<br />
corpo elettorale e degli stessi candidati, proponendo alla <strong>Camera</strong>,<br />
la quale la segui in questa via, che si reintegrassero e quello e<br />
questi nell'esercizio <strong>dei</strong> diritti medesimi, quando esso era stato<br />
ingiustamente menomato. <strong>La</strong> dottrina nuova stabilita in ordine<br />
alle illegittime proclamazioni del deputato fatte al primo squittinio,<br />
mentre si sarebbe dovuto procedere al ballottaggio, è prova<br />
evidente di quanto ora asserisco.<br />
i' Per ultimo la Giunta si è mostrata ossequente al voto della<br />
maggioranza degli elettori, ed ha limitato, per quanto era in lei,<br />
i casi di annullamento. Ne fa fede la giurisprudenza adottata, per<br />
la quale non si annulla la elezione per vizi avvenuti nelle operazioni<br />
di una sezione, tosto che il numero degli elettori della medesima<br />
non è sufficiente a far cambiare i risultati definitivi del voto.<br />
« <strong>La</strong> Giunta per le elezioni ha dovuto esaminare le questioni<br />
più gravi, che possano sorgere su tale argomento : nel risolverle<br />
si è ispirata ai principii del diritto e dell'equità. Se in<br />
certi casi ha dovuto giudicare come un giurì, non di rado ha pronunziato<br />
come una magistratura : non si è mai considerata come<br />
un corpo politico, perchè ha compreso che la politica non poteva,<br />
né doveva co' suoi influssi turbare la gravità dell'ufificio che le era<br />
affidato '' {Giurispr. delle elez. politiche, sett. 1874, Frefaz.,<br />
pag. iii-vii).<br />
8. Ecco ora alcune altre risoluzioni, le quali mostrano i criteri<br />
generali ai quali si inspira la Giunta per le elezioni nel compito,<br />
che le è affidato :<br />
Quando annullando le operazioni di una sezione non cambiano<br />
i risultati definitivi della votazione, l'elezione é valida e<br />
regolare {GiuìilaparL, 10 marzo 1869, Coli, di Montevarchi, elez.<br />
Nobili, ecc.).<br />
Spetta alla <strong>Camera</strong> decidere definitivamente sulle contestazioni<br />
insorte sulle schede e attribuirle a quel candidato di cui<br />
contengono sufiiciente indicazione (ic?., 11 dicembre 1869, Coli,<br />
di Crema, elez. Griffini).
508 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Quando gli elettori non hanno nei verbali fatto registrare<br />
alcuna protesta intorno alle schede, non è attendibile il reclamo<br />
che posteriormente alle elezioni essi presentano alla <strong>Camera</strong> (Id.,<br />
26 novembre 1876, Coli, di San Nicandro Garganico, elez. Zaccao:nino).<br />
Se i fatti dedotti nella protesta non siano giustificati e<br />
appariscano irrilevanti, e se, anco annullando le operazioni di<br />
una sezione, rimarrebbe sempre eletto il candidato che fu proclamato<br />
deputato, l'elezione è valida {Id., 17 marzo 1870, Coli, di<br />
Canicatti, elez. Di Rudini).<br />
Allorché nel verbale si trovano contraddetti i fatti accennati<br />
nella protesta e di questi non si accennano lo giustificazioni,<br />
non può ammettersi un'inchiesta {Id, 17 maggio 1870, Coli, di<br />
Sannazzaro <strong>dei</strong> Burgundi, elez. Strada).<br />
Per quanto la protesta non sia autenticata, tuttavia la <strong>Camera</strong><br />
può assumerne cognizione, ove per altri mezzi desunti dagli<br />
atti stessi dell'elezione si possa convincere che fra i protestanti<br />
taluni erano elettori {id., 17 maggio 1870, Coli, di Termini Imerese,<br />
elez. Ugdulena).<br />
Ai termini dell'art. 13 del regolamento della <strong>Camera</strong> non<br />
può attendersi una protesta che non sia unita al verbale, o le cui<br />
firme non sieno autenticate (id,, 17 die. 1870, Coli, di Savona,<br />
elez. Boselli).<br />
Non è attendibile la protesta fatta, nell'atto di ricognizione<br />
generale <strong>dei</strong> voti, dai presidenti di alcune delle sezioni componenti<br />
il Collegio contro la regolarità delle operazioni elettorali<br />
avvenute nelle sezioni, all'ufficio <strong>dei</strong> quali i protestanti presiedevano.<br />
11 presidente di un ufficio non può dedurre la violazione<br />
della <strong>legge</strong>, che egli era in debito di far osservare, singolarmente<br />
poi quando di codesta violazione il verbale della sezione, cui egli<br />
sopraintendeva, non fa cenno {Id,, 18 dicembre 1870, Coli, di<br />
Alghero, elez. Umana).<br />
Deve procedersi ad un'inchiesta quando le proteste, indicando<br />
i testimoni che possono deporne, enunciano fatti di straordinaria<br />
pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli<br />
elettori. L'esser rimasto l'eletto estraneo a codeste pressioni non<br />
è motivo bastevole a rendere inammissibile l'inchiesta {Id., 18 dicembre<br />
1870, Coli, di Palmi, elez. Amaduri).<br />
Le asserzioni vaghe e generiche contenute nella protesta<br />
non possono infirmare i verbali, ai quali deve darsi fede sino a<br />
prova contraria (Id., 25 novembre 1872, Coli, di Patti, elezione<br />
Ceraolo-Garofolo).<br />
Sono inattendibili le proteste quando i fatti esposti, anco se<br />
fossero provati, non avrebbero influenza definitiva sui risultati<br />
del voto (/rf., 11 dicembre 1869, Coli, di Crema, elez. Griffini).<br />
L'astensione volontaria degli elettori di una sezione non può portare<br />
nullità dell'elezione.
[.EGGE ELETTORALE POLITICA. 509<br />
Non si ammettono reclami contro ciò che i verbali enunciano<br />
; i reclamanti non hanno altro modo per toglier fede a questi<br />
documenti se non quello di inscriverli in falso.<br />
Le proteste, quando non sono legalizzate dalla firma del<br />
sindaco del Comune o da quella di qualche notaio del luogo, non<br />
fanno alcuna fede, a meno che un deputato assuma la responsabilità<br />
delle firme apposte e di quanto in esse proteste si contiene<br />
{Cam. <strong>dei</strong> dep., 1867, Coli, di Amalfi, elez. Acton).<br />
<strong>La</strong> Giunta non può tener conto <strong>dei</strong> telegrammi contenenti<br />
proteste che le siano indirizzate, perchè le proteste ed i reclami<br />
debbono essere sottoscritti da elettori, le cui firme devono essere<br />
autenticate da un pubblico notaio o dal sindaco, ciò che non si<br />
verifica nei telegrammi. Le proteste devono giungere nel periodo<br />
anteriore alla pubblicazione degli atti relativi all'elezione<br />
che la Giunta fa nell'adunanza pubblica {Id., Legisl, XIII, Coli,<br />
di Iglesias, elez, Castoldi),<br />
Quando le proteste presentate, ancorché fossero ammesse,<br />
non valgono a spostare i risultamenti dell'elezione, questa non<br />
deve dichiararsi contestata {Cam, <strong>dei</strong> dep., 4 aprile 1879, Coli,<br />
di Bovino, elez. R. Rossi).<br />
<strong>La</strong> Giunta per le elezioni e la <strong>Camera</strong> hanno la facoltà di<br />
esaminare i documenti presentati anche dopo il termine prescritto<br />
dal regolamento della Giunta, quando essi sieno tali da togliere<br />
un dubbio che fosse insorto sul giudizio da emettersi o da modificare<br />
questo giudizio {Id,, 25 giugno 1880, ColL di Atripalda,<br />
elez. Capozzi).<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> può proclamare il deputato ove l'ufficio definitivo<br />
se ne sia astenuto, essendo giudice assoluto delle operazioni<br />
e delle deliberazioni degli uffizi.<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> può annullare la proclamazione definitiva dell'Ufficio<br />
principale, e sostituire al deputato proclamato, che non<br />
ha ottenuta la maggioranza, il non proclamato che l'ha ottenuta.<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, approvando un'elezione, siccome valida, emette<br />
una decisione la quale è irrevocabile, e per l'eletto e per la <strong>Camera</strong><br />
stessa; pronunciando essa in fatto di elezioni come magistrato<br />
supremo; quindi non potrebbe disdire una risoluzione già approvata,<br />
ne ritornare in alcun modo su di essa, avendo l'eletto acquistato,<br />
in forza di quella sua decisione, un diritto ch'essa deve<br />
rispettare (15 die. 1848, Coli, di Ivrea, elez. Perrone, ecc. ecc.).<br />
Però la <strong>Camera</strong> può sempre ritornare sulla sua precedente<br />
deliberazione quando si riconosce che ebbe per base un errore<br />
di calcolo o di fatto (14 gennaio 1849, Coli, di Venasca, elez.<br />
Tecchio; Coli, di Rumillj, elez. Giriodi, ecc.).<br />
9. Accanto alla Giunta per le elezioni, siede la Giunta per la<br />
verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati, e si è sollevata più volte questione<br />
intorno alla competenza rispettiva delle due Giunte. Ad<br />
evitare future contestazioni la questione fu esaminata da una
510 LEOGI POLITICO-AMiMINISTRATIVE<br />
Commissione, e venne presentata in proposito nella tornata dell'S<br />
febbraio 1881 la seguente relazione:<br />
" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> che prese nome delle incompatibili!àparlamentari,<br />
alle amiche aggiunse nuove questioni; una delle quali intorno<br />
alle attribuzioni della Giunta per le elezioni, e dell'altra per<br />
l'accertamento degli impiegati, nella verificazione <strong>dei</strong> poteri. Una<br />
quistione per regolamento di competenza, come si direbbe in<br />
materia civile.<br />
« Le Commissioni anzidette non hanno giurisdizione per decidere,<br />
perchè presentano semplici conclusioni alla <strong>Camera</strong>, che<br />
poi decide : quindi propriamente è quistione di forma di procedimento<br />
parlamentare. Ma è argomento sempre grave, essendo<br />
la forma del procedimento guarentigia del diritto, e se non necessaria,<br />
ostacolo pernicioso all'esercizio di esso ; ed in questo<br />
caso è importantissimo che ciò sia messo in chiaro.<br />
10. " <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> nella tornata delTS novembre 1880, votando<br />
l'ordine del giorno Taiani, confermava il principio che spetti alla<br />
Giunta per le elezioni, l'esame sull'incompatibilità, o sulla non<br />
eleggibilità a deputato. Cosi fu stabilito un principio generale,<br />
che nell'attuazione però darà sempre luogo a quistioni, insino a<br />
quando non se ne schianterà dalle radici la cagione.<br />
« Prima che alla <strong>Camera</strong> si fosse fatto il sorteggio degli impiegati,<br />
ne furono eletti due che non entrarono nel sorteggio, non<br />
essendosene potuta convalidare l'elezione; e dopo, tre di coloro<br />
a cui la cieca sorte bandi l'ostracismo furono rieletti, i quali non<br />
appartengono tutti tre alla stessa categoria d'impiegati. Intanto<br />
prima dell'elezione di questi tre, fu chiamato a far parte del Ministero<br />
un professore nostro onorevole collega e rimase quindi<br />
vacante un posto. Devonsi dunque esaminare cinque elezioni d'irapiegati,<br />
eletti in queste condizioni di fatto e di diritto. Ma qual<br />
è delle due Giunte che deve esaminare queste elezioni, e la condizione<br />
giuridica degli eletti?<br />
« E dato che ne abbiano a conoscere tutte due, entro quali<br />
limiti, ciascuna deve farlo?<br />
« Il rispondere preciso ed in modo assoluto presenta qualche<br />
difficoltà, e forse ciò in grandissima parte dipende da vizio intrinseco<br />
per uno <strong>dei</strong> due istituti. Quando l'esame delle elezioni era<br />
demandato agli uffici, era evidente la necessità di una Commissione<br />
speciale per verificare il numero totale degl'impiegati eletti.<br />
Senza di essa ogni ufficio avrebbe dovuto compiere questa verificazione,<br />
con sciupio di tempo e con lavora inutile. Ma istituita la<br />
Giunta per le elezioni l'altra ha più ragione d'essere ? Ed il lasciarla,<br />
in luogo di agevolare, non intralcia forse i lavori parlamentari?<br />
** Che che ne sia di ciò, abbiamo un regolamento, e si ha il<br />
dovere, come diceva Cavour in un caso analogo al nostro, di osservarne<br />
religiosamente il prescritto.<br />
«* Abbiamo avuti parecchi regolamenti della <strong>Camera</strong>, e tutti
4-i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 511<br />
provvtsorii, incluso quello che presentemente è in vigore. Dal<br />
primo, quasi per intiero modellato sul francese, sino a quello del<br />
1863, l'esame delle elezioni fu attribuito agli uffici ; ed una Commissione<br />
riferiva sull'accertamento del numero degli impiegati<br />
che erano stati eletti. Col regolamento del 2 marzo 1863, questa<br />
Commissione fu posta fra \e permanenti, e cosi durò sino a quello<br />
del 28 ottobre 1868; col quale si cercò d'introdurre vane modificazioni<br />
al procedimento parlamentare, studiandosi di conformarlo<br />
alle consuetudini ino;lesi. Agli utfici si sostituì il Comitato,<br />
e fu allora che si creò la Giunta per le elezioni, proclamandosi il<br />
principio già ammesso in Inghilterra: che l'eletto venga investito<br />
del suo mandato, pel fatto stesso dell'elezione, con lodevolissima<br />
deferenza alla sovranità nazionale, non solo, ma con l'utilissimo<br />
risultato di togliere il lungo e difficile periodo assorbito dalla<br />
verificazione <strong>dei</strong> poteri. Ed è notevole che il progetto della Commissione,<br />
la quale riferì sopra questo regolamento, dava alla<br />
Giunta piena ed inappellabile giurisdizione a decidere. Però in<br />
seguito a dotta e lunga discussione la <strong>Camera</strong> emendò la proposta,<br />
e limitò l'ufficio della Giunta a proporre prò o contro la<br />
validità dell'elezione, semplici conclusioni, riservandosi essa il<br />
giudizio definitivo. Non avendo fatta buona prova l'esperimento<br />
del Comitato, fecesi nel 1873 ritorno agli uffici, avanti tanto duramente<br />
malmenati.<br />
" Le attribuzioni della Giunta però dal 1868 ad oggi son rimaste<br />
le medesime. <strong>La</strong> Giunta, cioè, quando vi siano proteste per<br />
vizio delle operazioni elettorali, le esamina col procedimento<br />
stabilito; e le esamina anche e ne propone l'annullamento ex officio,<br />
qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni<br />
richieste dalVart, 40 dello Statuto e delle qualità richieste<br />
dalla <strong>legge</strong>. E quest'ultima attribuzione, che impone alla<br />
Giunta il dovere di proporre l'annullamento dell'elezione anche<br />
quando non vi siano proteste, ha un'importanza gravissima nella<br />
quistione in disamina. Poiché porta alla necessaria conseguenza,<br />
che prima di tutto, ogni elezione deve venire esaminata da questa<br />
Giunta. Nessun'altra Commissione, ne la <strong>Camera</strong> stessa, se vuole<br />
rispettare le proprie leggi, possono pronunciare la validità o l'annullamento<br />
di un'elezione, senza avere inteso le conclusioni della<br />
Giunta, ed avervi la <strong>Camera</strong> deliberato. Questa è anche la consuetudine<br />
della <strong>Camera</strong>, salvo forse il solo caso avvenuto nell'ultimo<br />
sorteggio degli impiegati. Queste le attribuzioni della Giunta<br />
per le elezioni conferitele dal regolamento ".<br />
11. « Quali quelle dell'altra Giunta? A rispondere con precisione<br />
s'incontra qualche dubbio ; avvegnaché, se il regolamento<br />
si esprime piuttosto con una certa larghezza sulla Giunta per le<br />
elezioni, accenna appena alFaltra.<br />
» L'art. 58 dispone : *' la <strong>Camera</strong> nomina quattro Commissioni<br />
permanenti per tutta la Sessione una per la verificazione del
512 I/EGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
7iuniero degli impiegati..... «. NienValtro. E nei regolamenti del<br />
1863 e del 1868, lo stesso laconismo sconfortante; e nelle relazioni<br />
tutto quello che ci si trova son quattro parole del Bon-Compagni<br />
(1863): che questa Giunta, cioè, è quella incaricata di verificare<br />
il uuntero degli impiegati, E come se questo non bastasse<br />
tutti i regolamenti sono stati votati senza discussione generale ;<br />
e molto meno si è discusso degli articoli, eccettuato l'art. 19 del<br />
regolamento 1868.<br />
« Così stando le cose, non resta che ricercare le ragioni della<br />
<strong>legge</strong>, la forma con la quale si esprime, l'interpretazione parlamentare.<br />
Procedendo per esclusione, è indiscutibile che le attribuzioni,<br />
0 alcuna di esse, di cui avanti si è discorso, e che furono<br />
date alla Giunta delle elezioni, all'altra non si sono certissimamente<br />
accordate. Ammetterlo sarebbe andar contro al più volgare<br />
buon senso. Avanti abbiamo visto che la Giunta per gli impiegatij<br />
come forma di procedimento speciale, nacque sotto gli uffici<br />
; e siccome nessuno vorrà porre in dubbio, che questi avevano<br />
intiera competenza a conoscere di tutto ciò che riferivasi alla validità<br />
dell'elezione, ed alle condizioni di eleggibilità dell'eletto, di<br />
tale mandato non potè sicuramente allora essere investita questa<br />
Giunta. Dalla quale considerazione, non essendo stata mutata sin<br />
oggi la forma della \eg^e, potrebbesi a buon diritto inferire, che<br />
la Giunta degli impiegati oggi abbia tante facoltà quante allora<br />
ne aveva.<br />
« Ma dopo convalidate le elezioni, che cosa si deve verificare<br />
intorno agli impiegati? Nient'altroche ricercare qual sia il numero<br />
degli impiegati eletti, e, se risulta che ve ne siano oltre al<br />
numero dalla <strong>legge</strong> concesso, farne il sorteggio.... Se ciò è quanto<br />
si deve fare, il regolamento attribuendo alla Giunta questo mandato,<br />
ha inteso certamente di limitare l'ufficio di essa alla semplice<br />
verificazione del numero degli impiegati. Il numero di essi deve<br />
essere accertato da questa Giunta, né può farsene il sorteggio<br />
senza aver la <strong>Camera</strong> deliberato sulle sue conclusioni. E si ponga<br />
mente che il regolamento non parla di verificazione degli impiegati,<br />
ma del numero di essi. Stando dunque alla <strong>legge</strong>, il campo<br />
in cui deve restrìngersi la Giunta per la verificazione del numero<br />
degli impiegati è ben ristretto ; ma non può andarsi pili in là,<br />
se vuoisi, come si deve, rispettare il regolamento.<br />
^ Un minuzioso esame dell'interpretazione parlamentare<br />
data al regolamento, tornerebbe lungo e con risultati non di rado<br />
contraddittorii; né dopo che la <strong>Camera</strong> consenti nell'ordine del<br />
giorno Taiani innanzi citato, il conoscere tutti i precedenti avrebbe<br />
una vera importanza ^.<br />
13. Dal sin qui detto, sembra che evidentemente se ne possano<br />
dedurre queste conseguenze :<br />
a) ^ Di tutte le elezioni deve prima conoscere la Giunta<br />
per la verificazione di esse ; che non trovando alcun vizio nelle
LEGGE ELETTORALE POLITICA 513<br />
operazioni elettorali, ed alcuna ragione di non eleggibilità, o di<br />
incompatibilità nell'eletto presenta le sue conclusioni alla <strong>Camera</strong>;<br />
b) « Dopo la deliberazione della <strong>Camera</strong>, la Giunta per<br />
l'accertamento del numero degli impiegati, esamina se il numero<br />
degli impiegati regolarmente eletti sia completo o pur no, ed a<br />
seconda <strong>dei</strong> casi ne propone o no il sorteggio.<br />
** Secondo questo sistema può ben darsi il caso che, quantunque<br />
di fatto il numero totale degli impiegati sia completo,<br />
pure, non essendosi compiuto il sorteggio, un'elezione debba dichiararsi<br />
valida per poi annullarsi. Questo inconveniente gravissimo<br />
che non è ne logico ne giustificato, non può in alcun modo<br />
evitarsi col presente sistema delle due Giunte. Senza la convalidazione<br />
prima, e senza poi le conclusioni della Giunta per Taccertaraento<br />
degli impiegati, violerebbesi la guarentigia del procedimento<br />
parlamentare, violerebbe la <strong>Camera</strong> una \*^gg^ che<br />
essa stessa si è data, senza mutarla prima, nelle forme stabilite.<br />
Sin che dureranno le disposizioni del regolamento così come sono,<br />
si potrà criticare quanto si vorrà la <strong>legge</strong>, si potrà essere convinti<br />
<strong>dei</strong> suoi inconvenienti, ma per quanto sarà una dura <strong>legge</strong>:<br />
lecfj servanda est.<br />
514 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
l'accertamento del numero di essi vacanti alcuni posti, e per essere<br />
gli eletti in minore od in uguale numero degli eleggibili,<br />
pure la <strong>Camera</strong> ha convalidata l'elezione, ed in seguito sono state<br />
presentate le proposte della Giunta. Questa potrà dirsi una formalità<br />
del tutto superflua, ma la <strong>Camera</strong> trovandone la cagione<br />
nel regolamento l'ha rispettata. Può dirsi anche costante Ja giurisprudenza,<br />
che con la certezza morale d'essere il numero degli<br />
impiegati completo, pure si sono convalidate le elezioni suppletive<br />
d'impiegati appresso annullandole (elez. Tolomei e Giani nel 1867,<br />
Guccioni nel 1871). L'annullamento dell'elezione di Conegliano<br />
(Bonghi, 26 gennaio 1877), a nostro avviso conferma questa consuetudine.<br />
Infatti la <strong>Camera</strong> annullò quest'elezione, ma solo<br />
quando si lesse la relazione della Giunta per l'accertamento del<br />
numero degli impiegati la <strong>Camera</strong> credette poterlo ritenere completo<br />
».<br />
13. È stata pure sollevata la quistione se fra i poteri della<br />
Giunta sulle elezioni sia pure compreso quello di procedere, col<br />
mezzo di un proprio Comitato inquirente, ad un'inchiesta testimoniale<br />
; se in caso affermativo questo Comitato possa ritenersi<br />
dispensato da quelle forme di garantìa che il regolamento della<br />
<strong>Camera</strong> prescrive in caso di esami testimoniali, o che obbligano<br />
la stessa Giunta e infine, se il sovraddetto Comitato possa deleare<br />
ad uno solo <strong>dei</strong> suoi membri di assumere privatamente ad<br />
esame uno o piìi testimoni. Il secondo punto riguarda la quistione<br />
di sapere se, dopo compiuti i propri incarichi, quali che siano,<br />
dal Comitato inquirente, sia lecito alla Giunta di prendere senza<br />
altro la deliberazione da sottoporsi alla <strong>Camera</strong>, senza aver comunicati<br />
gli atti raccolti dal Comitato inquirente alle parti interessate,<br />
senza che intervenga una nuova discussione nel merito<br />
della causa, e senza neanche annunziare al pubblico l'accennata<br />
sua deliberazione definitiva.<br />
Sul primo punto la quistione è stata risòlta negativamente.<br />
Sta bene che l'art. 17 del regolamento della <strong>Camera</strong> ora<br />
vigente concede alla Giunta la facoltà di nominare un Comitato<br />
inquirente, ecc. con facoltà aìicora di trasferirsi sul luogo a<br />
fare tutte le indagini necessarie; ma questa disposizione deve<br />
essere intesa in relazione ed in accordo col precedente art. 16<br />
e col susseguente art. 19. L'art. 16 contempla appunto il caso<br />
che si abbiano ad esaminare testimoni, siano dessi proposti dalle<br />
parti interessate, o siano trovati necessari dalla Giunta che li<br />
può chiamare d'ufiìcio; ma tanto nell'uncaso, quanto nell'altro, i<br />
testimoni devono essere ammessi in presenza della Giunta e da<br />
essa esaminati in pubblica udienza, come si rivela dall'art. 19, e<br />
meglio ancora dagli art. 11 e 14 dello speciale regolamento interno<br />
della Giunta per la verificazione delle elezioni. Se dunque<br />
si considera che nessun testo di regolamento, ne generale, né speciale,<br />
attribuiva al Comitato inquirente la facoltà di esaminare
.£<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 515<br />
testimoni, se quando vi sono testimoni da esaminare i regolamenti<br />
suddetti prescrivono come e dove debbono essere esaminati<br />
; e se anche in questa materia deve valere il principio di<br />
logica e di diritto, cheintotojure generi per speciem derogatur :<br />
bisogna conchiudere che per quanto siano generali i termini, nei<br />
quali si esprime l'art, 17 del regolamento della <strong>Camera</strong>, non si<br />
può riconoscere al Comitato inquirente inviato dalla Giunta la<br />
facoltà di esaminare testimoni.<br />
Questa conclusione si giustifica facilmente per due importanti<br />
considerazioni: la prima, che un'inchiesta testimoniale potendo<br />
aver l'effetto di cangiare radicalmente lo stato della causa,<br />
la <strong>legge</strong> (e il regolamento è <strong>legge</strong> per la Giunta) ha potuto e dovuto<br />
esigere maggiori garanzie, che non in riguardo di qualsiasi<br />
altra indagine, la quale senza pericolo d'abuso ed anche più convenientemente<br />
possa essere deferita ad uno speciale Comitato.<br />
<strong>La</strong> seconda è che il lasciare in balia della Giunta di riservare<br />
ad un suo speciale Comitato il procedere ad un'inchiesta testimoniale,<br />
anziché deferire alla <strong>Camera</strong> stessa il giudizio sulla<br />
necessità ed opportunità di questa inchiesta, e la nomina di una<br />
speciale Commissione che vi debba procedere, oltreché menomare<br />
i diritti superiori della <strong>Camera</strong> stessa, presenta il gravissimo<br />
inconveniente di ritardare fuor di misura la decisione definitiva.<br />
E invero la Giunta, aggravatissima di altro lavoro, difficilmente<br />
trova il tempo opportuno per esaurire siffatto incarico, come Io<br />
prova anche il caso concreto di elezioni sulle quali la Giunta ha<br />
pronunciato le sue decisioni molti mesi dopo che erano state compiute.<br />
Le indagini, dunque, a cui si richiama l'art. 17 del regol.<br />
non possono mai essere tali da costituire una vera inchiesta testimoniale,<br />
ma devono avere tutt'altra e ben minore portata, se non<br />
si vuole aprire l'adito al più sfrenato arbitrio. Quando la Giunta<br />
sulle elezioni crede che sia il caso di procedere a un'inchiesta testimoniale<br />
sui luoghi dell'elezione, essa deve farne la proposta<br />
alla <strong>Camera</strong>, la quale sovranamente decide e, occorrendo, nomina<br />
la Commissione che deve procedere all'inchiesta. Questa Commissione<br />
allora può procedere e procede sollecitamente a compiere<br />
il suo mandato, e sollecitamente ne riferisce col rispetto dovuto<br />
al diritto sacrosanto degli elettori, dell'eletto e al caso anche<br />
<strong>dei</strong> contrari ricorrenti. E tale infatti è sempre stato il buon<br />
uso della <strong>Camera</strong>.<br />
14. Ma ammesso pure che la Giunta possa deferire ad un Comitato<br />
inquirente, fra le altre, anche la facoltà di procedere ad<br />
un'inchiesta testimoniale sui luoghi, non si può mettere in dubbio,<br />
che il Comitato, in esecuzione di questa delegazione, non possa<br />
altrimenti^procedervi che colla osservanza e col più religioso rispetto<br />
di quelle forme, alla cui osservanza e rispetto sarebbe<br />
stata vincolata la stessa Giunta, se essa avesse voluto procedere
516 LKOGI POLITIOu-AMMINISTRATIVE<br />
all'esame <strong>dei</strong> testimoni. Imperocché è assurdo che il Comitato, il<br />
quale tiene tutti i suoi poteri dalla Giunta, abbia diritti maggiori<br />
e più gelosi di quelli che appartengono alla Giunta stessa. Esso<br />
deve dunque procedere sempre colle norme di attitazione regolare<br />
e di pubblicità tracciate dagli arh 16 e 19 del regolamento<br />
generale, nonché dagli art. 8, 9 e 11 del regolamento speciale:<br />
tutte disposizioni del resto che la civiltà moderna, più ancoraché<br />
il nostro diritto pubblico, esige quali garanzie indispensabili in<br />
ogni controversia di diritto, e che non possono porsi in oblìo<br />
e dispregiarsi, quando si tratta di un diritto, che è il più prezioso<br />
ed elevato fra tutti, e che ha tanto maggior bisogno di una tutela<br />
seria ed efficace, quanto è maggiore il pericolo che abbia a<br />
soccombere in una lotta di partito.<br />
Tanto meno poi funzioni così gelose, come quelle di assumere<br />
testimoni in esame^ possono legittimamente delegarsi da un<br />
Comitato inquirente ad alcuno isolatamente <strong>dei</strong> suoi membri, e<br />
ciò anche giusta l'antico adagio di diritto; delegatus non potest<br />
subdelegare.<br />
Venendo ora alla seconda quistione, noi crediamo d'essere<br />
anche piii fortemente fondati a darle una soluzione'negativa. Si<br />
ha tanto parlato della preminenza dovuta al recente istituto della<br />
Giunta sulle elezioni, dirimpetto ai metodi di verificazione antecedentemente<br />
usati, perchè l'istituto doveva procedere con metodi<br />
giudiziari; ma si dimentica che fra i primi elementi di ogni<br />
procedimento giudiziario, vi é quello che il giudice non pronuncia<br />
sulla causa, se non dopo aver udite le parti interessate, e non<br />
pronuncia sulla causa che il giudice, il quale ha udite le dette<br />
parti Dalla economia con cui sono distribuiti e coordinati gli articoli<br />
16, 18 e 19 del regolamento della <strong>Camera</strong>, nonché gli articoli<br />
11, 13 e 14 del regolamento speciale per la verifica delle<br />
elezioni contestate, si rileva ineluttabilmente che la discussione<br />
fra le parti interessate al cospetto della Giunta deve precedere<br />
immediatamente la deliberazione della Giunta stessa, e deve<br />
quindi farsi compiuta tutta l'istruttoria della causa allo stato<br />
degli atti, sui quali la Giunta deve pronunciarsi, alla pari di ciò<br />
che si pratica, e si deve necessariamente praticare, in qualsiasi<br />
giudizio, che meriti questo nome. A che servirebbe invero la facoltà<br />
accordata alle parti di discutere la quistione, che così altamente<br />
le interessa, se dopo questa discussione si cangia lo stato<br />
della causa, o se dopo questo cangiamento si interdice alle parti<br />
di fare qualsiasi osservazione sopra ciò che pure dovrà servire a<br />
determinare il giudizio <strong>dei</strong> giudici? Né si opponga che a chi è contrario<br />
alla deliberazione della Giunta è sempre riservata la facoltà<br />
di portare le sue osservazioni e rimostranze avanti la <strong>Camera</strong>.<br />
Evidentemente questo argomento prova troppo e quindi prova<br />
nulla, giacché proverebbe nient'altro che la radicale e costante
*'*<br />
LEGGK ELETTORALE POLITICA 517<br />
F<br />
inutilità di qualsiasi discussione fatta in udienza pubblica avanti<br />
la Giunta.<br />
Le conclusioni di cui parla l'art. 18 del regolamento della<br />
<strong>Camera</strong> non sono evidentemente le conclusioni interlocutorie, che<br />
la Giunta, sospendendo la risoluzione del merito, prende per dare<br />
qualche incidentale provvedimento, ma bensì quelle conclusioni<br />
definitive che verranno poi sottomesse alla decisione della <strong>Camera</strong>.<br />
Ciò è reso anche più manifesto dall'art. 15 del regolamento<br />
speciale, il quale vuole che la deliberazione da sottoporsi alla<br />
<strong>Camera</strong> debba essere letta nella stessa pubblica seduta, in cui fu<br />
presa, o in quella immediatamente successiva, se la prima sia<br />
stata rinviata {Giuntapari.. Coli. II di Milano, elez. Sella).<br />
15. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> elettorale ha tolto di mezzo alcuni dubbi,<br />
che intralciavano talvolta la verifica delle elezioni quando si doveva<br />
procedere ad una inchiesta. Si è stabilito che la Commissione<br />
parlamentare che procede ad una inchiesta elettorale ^ ha diritto<br />
di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità<br />
». Ed ai testimoni sono applicabili, nel modo e colle riserve<br />
che conosciamo, le disposizioni del Codice penale sulla falsa<br />
testimonianza, ecc. (art. 97).<br />
16. In molti casi la <strong>Camera</strong> può deliberare una inchiesta sopra<br />
una 0 più elezioni, e già ne abbiamo notati parecchi nel corso di<br />
questo commento. L'inchiesta si pronuncia se vi sono denunzie<br />
di corruzione o di pressione [Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli, di<br />
Ravenna, elez. Guiccioli; Coli, di Pizzighettone, elez. Jacini) ; se<br />
vengono enunciati fatti speciali e concreti i quali vizierebbero la<br />
sincerità del voto {Giimta parL, Legisl. XII, Coli, di Airola,<br />
elez. Cutillo); se una protesta specifica alcuni fatti di pressione<br />
per parte dell'autorità politica, indicando anche i nomi <strong>dei</strong> testimoni<br />
che possono deporne {Id., 22 die. 1870, Coli, di Castroreale,<br />
elez. Pettini); e cosi in moltissimi altri casi.<br />
Può dirsi in generale che la <strong>Camera</strong> deve deliberare una<br />
inchiesta parlamentare ogni qualvolta dalle proteste mosse contro<br />
una elezione risultino, in modo fondato, fatti i quali, se veri,<br />
avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso. Indi la necessità<br />
: che questi fatti non sieno provati, nel qual caso si annulla<br />
l'elezione ; che siano fondati, cioè asseriti in modo da poter essere<br />
provati nelle indagini condotte sul luogo; e che siano tali, qualora<br />
provati, da esercitare una influenza sul risultato della elezione.<br />
Se la <strong>Camera</strong> delibera di procedere all'inchiesta si recano<br />
sul luogo tre deputati da essa scelti, i quali esauriscono le opportune<br />
indagini e riferiscono poi alla Giunta delle elezioni od alla<br />
<strong>Camera</strong> il risultato al quale sono pervenuti, proponendo la convalidazione<br />
dell'elezione, il suo annullamento, od un secondo<br />
scrutinio, ed eventualmente anche una inchiesta giudiziaria.<br />
17. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> deve invece sospendere la convalidazione del-
518 LEGai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
l'elezione, ordinando una inchiesta giudiziaria: quando si adducono<br />
fatti specifici e determinati di corruzione, producendo documenti<br />
e prove, e questi fatti sono tali da far ritenere, che se veri,<br />
avrebbero prodotto un perturbamento nella coscienza degli elettori<br />
{Giunta pari., Legisl. XII, Coli, di Pietrasanta, elez. Toscanelli;<br />
Coli, di Levante, elez. Farina) ; quando le proteste adducono<br />
fatti di pretesa corruzione e d'illegittima pressione esercitata da<br />
autorità municipali, con designazione di luoghi e di persone<br />
(Id., id.. Coli, di San Casciano, elez. Degli Alessandri); quando<br />
vi è fondato richiamo di brogli elettorali {Id., id., Coli, di Zogno,<br />
elez. Agliardi) ; quando risulti essere state commesse gravi irregolarità<br />
nelle schede, praticati segni e marche particolari, ed<br />
essersi l'ufficio elettorale rifiutato ad inserire nel verbale alcune<br />
scheàeconie^ÌB.ìe{Cam.<strong>dei</strong>dep., Legisl. X, Col), di San Nicandro,<br />
elez. Zaccagnino) ; quando vi hanno indicazioni di tentativi di<br />
corruzione, che sebbene contraddette dalla parte avversa, pure<br />
non lasciano l'animo tranquillo sul modo con cui procedette l'elezione<br />
e sui mezzi adoperati a propugnare la candidatura dell'eletto<br />
{Id., 11 die.1876, Coli. diPordenone, elez. N. Papadopoli), ecc. ecc.<br />
18. Nessuno Stato ha una <strong>legge</strong> generale sulle inchieste parlamentari.<br />
In Inghilterra, per speciali ragioni non se ne è mai<br />
avvertita la necessità, e quanto alle elezioni si seguono adesso le<br />
forine della procedura ordinaria. Nel Belgio si fece nel 1859 una<br />
<strong>legge</strong> speciale sulle inchieste elettorali. In Italia si ebbero varie<br />
proposte di <strong>legge</strong> generale sulle inchieste. Una dell'on. Pisanelli<br />
venne approvata nel 1863 dalla <strong>Camera</strong>, ma respinta dal Senato ;<br />
un secondo progetto, presentato dall'on. Tajani il 10 giugno 1879,<br />
neppure potè venire in discussione.<br />
Assai opportunemente la nuova <strong>legge</strong> elettorale provvide,<br />
adunque, a colmare una lacuna, che si faceva sentire specialmente<br />
in questa materia. <strong>La</strong> Commissione inquirente della <strong>Camera</strong> avrà<br />
facoltà di procedere come un Tribunale in tutte le indagini necessarie,<br />
e giova sperare che la <strong>Camera</strong> si appiglierà con maggior<br />
frequenza, cioè ogniqualvolta vi sia sospetto di reati, all'inchiesta<br />
giudiziaria, ed anche le altre affiderà di preferenza ai giudici<br />
eminenti, che, secondo la <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, può accogliere<br />
sopra i suoi banchi.
LEGGE ELETTORALE POLITICA 519<br />
APPENDICE IL<br />
Aggixxxito al Oommon. to.<br />
Durante la stampa di questo Commento vennero pubblicate<br />
istruzioni e pareri relativi all'esecuzione della <strong>legge</strong>, delle quali<br />
credo opportuno di tener conto, completando insieme l'esposizione<br />
di alcuni articoli.<br />
A più chiara e facile intelligenza, ogni paragrafo di questa<br />
appendice corrisponde a quelli <strong>dei</strong> relativi articoli nel testo del<br />
Commento; l'indice analitico e l'alfabetico danno poi a chiunque<br />
l'agio di tenerne conto insieme.<br />
a)<br />
e)<br />
14. (Pag. 9J.<br />
ART. 1 (pag. 3).<br />
5. a) Lo straniero non può acquistare la cittadinanza altrimenti<br />
che per <strong>legge</strong> o per decreto reale, e non sono ammessi gli<br />
equipollenti. Non si può perciò presumere cittadino chi ha occupato<br />
cariche municipali, od ebbe anche da lunghissimo tempo<br />
dimora o domicilio nel Regno. Cosi un cittadino per quanto a<br />
lungo dimori in paese estero non perde la propria nazionalità<br />
{Corte d'App. di Torino, 13 agosto 1867; Consiglio di Stato,<br />
21 settembre 1875).<br />
Un Consiglio comunale può concedere a stranieri la cittadinanza,<br />
ma questa concessione dà un titolo semplicemente onorifico,<br />
onde non derivano diritti e doveri né pel Comune, ne per Tindividuo<br />
fregiato di questo titolo. Se anche conferita ad un italiano,<br />
non gli dà il diritto elettorale amministrativo nel Comune, e tanto<br />
meno può dare ad uno straniero il politico {Minisi, <strong>dei</strong>rInterno,<br />
Note 15 agosto 1868, 7 luglio 1870).<br />
5. b) Lo straniero che voglia acquistare la cittadinanza italiana<br />
per decreto reale deve fare apposita domanda al Re, su carta da<br />
bollo da L. 1,20, aggiungendo, a corredo della domanda stessa:<br />
1. L'atto di nascita;<br />
2. Il certificato penale del paese d'origine;<br />
3. Lo stato di famiglia rilasciato dal Municipio dell'attuale<br />
dimora;<br />
4. L'estratto del casellario centrale per gli stranieri<br />
presso il Ministero di grazia e giustizia;
520 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
5. Il certificato di svincolò della sua cittadinanza d'origine,<br />
se il richiedente è suddito austriaco od ottomano;<br />
6. Il certificato comprovante Tesito da lui riportato nella<br />
leva militare, se il richiedente sia nato nel Regno.<br />
Questi documenti, se compilati nei Regno, devono essere<br />
su carta da bollo da centesimi 60 e debitamente legalizzati dalle<br />
competenti autorità amministrative e giudiziarie. Qualora siano<br />
compilati all'estero devono essere muniti di corrispondente marca<br />
da bollo da cent. 60 e autenticati dalle autorità estere o consolari,<br />
e inoltre legalizzati dal Ministero degli affari esteri. Se sono<br />
redatti in lingua straniera (eccettuata la francese) al documento<br />
orie^inale deve essere unita la traduzione italiana scritta su carta<br />
da cent. 60 e autenticata dal regio Console, oppure fatta da un<br />
traduttore ufficiale e confermata con giuramento, come dispone<br />
l'art, 43 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento<br />
dello stato civile.<br />
<strong>La</strong> domanda suddetta cogli accennati documenti sarà presentata<br />
al prefetto della provincia nella quale lo straniero ha<br />
fissato 0 intende fissare il suo domicilio; e verrà quindi dal prefetto<br />
stesso inviata al Ministero dell'interno con quelle informazioni<br />
che sono reputate del caso sia sulla condotta morale e<br />
politica del richiedente, sia sui motivi pei quali il medesimo ha<br />
domandato la naturalizzazione italiana {Min. dell'interno, Circ.<br />
ai Pref. 31 marzo 1881).<br />
Entro sei mesi dalla sua data, il decreto reale con cui viene<br />
concessa la naturalità deve essere registrato dall'ufficiale dello<br />
stato civile ove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo<br />
domicilio. Nell'atto di questa registrazione colui che domanda la<br />
naturalizzazione presterà giuramento di essere fedele al Re e di<br />
osservare lo Statuto e le leggi del Regno davanti allo stesso ufficiale,<br />
che ne redigerà apposito verbale nei registri di cittadinanza<br />
(ASTENGO, Manuale, 1868, pag. 150; Id. 1881, pag. 212).<br />
Però, onde ottenere l'esecuzione di questa ultima formalità,<br />
senza della quale il decreto reale non produce alcun effetto,<br />
l'aspirante alla cittadinanza italiana deve dimostrare all'ufficiale<br />
dello stato civile, davanti al quale si presenta, di aver pagato<br />
all'ufficio locale del Registro la tassa di concessione governativa<br />
in L. 240, la quale verrà percetta mediante la registrazione <strong>dei</strong><br />
decreto stesso entro sei mesi dalla sua data. Da qwesta tassa sono<br />
esenti solamente coloro che, sebbene non appartengano al Regno<br />
né per nascita né per origine, appartengono a provinole geograficamente<br />
italiane.<br />
Le norme da osservarsi per ottenere la naturalizzazione per<br />
decreto reale sono le stesse che occorre seguire onde ottenere la<br />
concessione della naturalità per <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> presentazione della<br />
domanda e <strong>dei</strong> documenti suddetti è indispensabile per la proposta<br />
di <strong>legge</strong> ; solamente potrà prescindersi da alcune forma-
. *n<br />
i'i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 521<br />
lità sopraindicate quando la naturalizzazione italiana venga proposta<br />
dal Re o da una delle due Camere in vista delle qualità<br />
insigni che rendono una persona meritevole di questa straordinaria<br />
distinzione. Per regola generale, adunque, onde ottenere<br />
la naturalità per concessione di <strong>legge</strong>, occorre la produzione<br />
della domanda e <strong>dei</strong> documenti compilati con le formalità indicate,<br />
i quali avranno l'effetto di promuovere il progetto di <strong>legge</strong>,<br />
che, approvato dalle due Camere, verrà sanzionato dal Re e<br />
quindi pubblicato mediante la inserzione nella Raccolta ufficiale<br />
delle leggi e l'annunzio di tale inserzione nella Gazzetta Ufficiale<br />
del Regno. <strong>La</strong> naturalità in tal modo concessa per <strong>legge</strong> fa acquistare<br />
la cittadinanza di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità<br />
e l'adempimento di alcuna condizione, e particolarmente<br />
non si richiede che il concessionario abbia fissato o fissi il suo<br />
domicilio ne! P^^egno e che presti giuramento di fedeltà. Solamente<br />
occorre che il concessionario paghi entro 30 giorni dalla<br />
pubblicazione della <strong>legge</strong> sulla Gazzetta Ufficiale la tassa di<br />
L. 240 alTufficio del registro degli atti giudiziari a Roma.<br />
5. e) <strong>La</strong> cittadinanza italiana si può perdere per rinunzia dichiarata<br />
davanti all'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e<br />
trasferendo in paese estero la propria residenza; ottenendo la<br />
cittadinanza estera; accettando senza permesso del Governo, un<br />
impiego, o entvdinào al servizio militare di una Potenza estera.<br />
Sebbene il cittadino che senza permesso del Governo accetta<br />
un impiego o entra nella milizia di un Governo estero dovrebbe<br />
perdere la cittadinanza italiana, una giurisprudenza benigna riconosce<br />
in molti casi come sanatorio il permesso sopravvegnente,<br />
semprechè nell'atto di accettazione dell'impiegò il cittadino domandi<br />
contemporaneamente l'anzidetto permesso, con riserva di<br />
rimanere cittadino italiano, ove quello venga negato. Se dopo<br />
avere sostenuto una pubblica carica all'estero senza autorizzazione<br />
del Governo italiano l'individuo rientra nel Regno, e gli vengono<br />
affidate funzioni pubbliche dal Governo nazionale, o altrimenti<br />
esercita i diritti di cittadino, si presume abbia riacquistata la cittadinanza,<br />
sebbene non avesse adempito alle formalità necessarie<br />
per conseguirla.<br />
Così pure affinchè possa ritenersi che il cittadino abbia<br />
perduto la cittadinanza italiana per essersi arruolato nelle milizie<br />
d'uno Stato estero, non basta il fatto dell'arruolamento, ma è necessario<br />
che vi abbia concorso qualche condizione che faccia indubbiamente<br />
presumere avere egli voluto spezzare ogni vincolo<br />
che lo legava alla sua patria d'origine. Cosi è necessario che<br />
abbia assunto l'obbligo di servire in qualità di soldato di terra o<br />
di mare per un periodo più o meno lungo; o che abbia prestato<br />
giuramento solenne di fedeltà alla bandiera o alla Potenza cui<br />
serve; o che abbia fatto una sottomissione incondizionata alle<br />
leggi e discipline militari della Potenza alla quale prende impegno
LEGGI POUnCO-AMMINISTRATrVB<br />
di servire; o abbia diritto al soldo periodico, compreso il mantenimento<br />
e l'equipaggiamento necessario alla vita militare {Corte<br />
dWppell^ di Bologna, 15 dicembre 1873). Ed infatti rimasero<br />
cittadini italiani tutti coloro che si arruolarono al servizio della<br />
Francia nel 1870.<br />
<strong>La</strong> inscrizione nella lista di leva di uno Stato estero non<br />
importa la perdita <strong>dei</strong> diritti civili e nemmeno <strong>dei</strong> diritti politici,<br />
quando quella inscrizione fu fatta per semplice formalità,<br />
mentre l'inscritto era esente anche per le leggi italiane dal servizio<br />
attivo {Corte d'Appello di Casale, 19 giugno 1854).<br />
Tutte le controversie relative alla perdita o al ricupero della<br />
cittadinanza italiana, e le questioni di domicilio sollevata intorno<br />
alla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, sono devolute<br />
alla competenza dell'autorità giudiziaria {Consiglio di Stato,<br />
4L giugno 1872).<br />
14. Un telegramma del Ministero dell'Interno al R. Prefetto<br />
di Belluno avverte, che i Trentini non possono essere inscritti<br />
tra gli elettori politici se non hanno ottenuto la naturalità per<br />
decreto reale.<br />
33. (Pag. 36j.<br />
37. fPag. 38J.<br />
46. (Pag, 41-42).<br />
ART. 2 (pag. 18, 19).<br />
33. 11 Ministero della guerra, con circolare 17 febbraio 1882,<br />
autorizzò i comandanti <strong>dei</strong> Corpi militari a rilasciare le necessarie<br />
attestazioni ; e con circolare di pari data il Ministero dell'interno<br />
ne diede notizia ai prefetti del Regno.<br />
Un'altra circolare del Ministero dell'Interno, d'accordo con<br />
quello della Guerra, in data 14 febbraio 1882, stabilisce che per<br />
l'applicazione del n. 5 dell'art. 2 devonsi esaminare i congedi<br />
assoluti ed illimitati rilasciati ai militari di P categoria, e dove<br />
risulti in essi annotazione che sanno lessrere e scrivere, devesi<br />
intendere che vennero esonerati per sufficiente istruzione dalle<br />
scuole reggimentali, oppure che le frequentarono con profitto.<br />
37. Secondo l'articolo 26 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />
20 marzo 1865, in quei Comuni dove il numero degli elettori non<br />
è almeno doppio di quello <strong>dei</strong> consiglieri da nominarsi, può essere<br />
eletto consic^liere comunale anche un individuo che non<br />
sappia <strong>legge</strong>re e scrivere. Questi consiglieri comunali analfabeti<br />
non avranno però il diritto di essere elettori polìtici, mancando<br />
di una delle condizioni generali, necessarie a tutti, quale è quella<br />
del saper <strong>legge</strong>re e scrivere.<br />
46. Non sono compresi i decorati della medaglia commemorativa<br />
di Crimea. Sebbene alcuni ritengano si tratti di una omissione<br />
involontaria, non di una vera esclusione, sta il fatto che la
LEGGE ELETTORALE POLITICA 523<br />
<strong>legge</strong> non ne parla, e che non si tratta di una campagna combattuta<br />
per l'indipendenza d'Italia {Riv. amm., 1860, pag. 109).<br />
Si è pure chiesto se il certificato di congedo sul quale sia<br />
stata fatta menzione di una o più campagne della guerra della<br />
indipendenza nazionale, possa tener luogo del brevetto della medaglia,<br />
del quale è cenno nel n. 11 del 2^ articolo della <strong>legge</strong>. Con<br />
nota 4 marzo 1882, rispose il ministro della Guerra, che in quella<br />
guisa che fu ritenuto sufficiente l'indicazione del saper <strong>legge</strong>re e<br />
scrivere, apposta sui fogli di congedo, per comprovare il grado<br />
d'istruzione <strong>dei</strong> militari voluto dal n. 5 dell'art. 2 della <strong>legge</strong><br />
elettorale, si possa ritenere che l'indicazione sul foglio di congedo<br />
delle campagne per l'indipendenza nazionale possa tener<br />
luogo del brevetto. Devesi però notare che l'indicazione delle<br />
campagne è apposta soltanto sul congedo assoluto e non sul congedo<br />
illimitato.<br />
ART. 3 (pag. 42, 43).<br />
14. aj Se il diritto pagato dagli utenti di pesi 0 misure debba cornputarsi<br />
nel censo elettorale,<br />
14. a) E pure stata discussa la questione, se il diritto che si<br />
paga dagli utenti di pesi e misure in forza dell'art. 17 della <strong>legge</strong><br />
28 luglio 1861, n, 132 (identico nella <strong>legge</strong> 23 giugno 1874,<br />
n. 2000), debba computarsi nel censo richiesto per essere elettore.<br />
<strong>La</strong> Corte d'appello di Casale (8 ottobre 1868), ritenne la negativa,<br />
sul riflesso che il diritto pagato dagli utenti di pesi e misure<br />
erroneamente si qualificherebbe contribuzione diretta, come<br />
è richiesto per poter dare l'elettorato. Secondo la Corte, ^ contribuzione<br />
diretta di qualsivoglia natura è quella prevista dall'articolo<br />
25 dello Statuto, cioè quella che cade indistintamente sui<br />
cittadini per mezzo di ruoli di esazione nella proporzione <strong>dei</strong> loro<br />
averi, ed ha per iscopo immediato di sopperire ai carichi dello<br />
Stato, e tale non è il diritto relativo alla verificazione <strong>dei</strong> pesi e<br />
misure periodica ed obbligatoria, le cui proporzioni sono indipendenti<br />
dagli averi effettivi dell'utente, il cui prodotto è uno speciale<br />
corrispettivo della spesa per vegliare e mantenere l'esattezza<br />
<strong>dei</strong> pesi e misure adoperati nelle quotidiane contrattazioni<br />
<strong>dei</strong> negozianti 0 <strong>dei</strong> capi officine cogli operai e coi privati, onde<br />
il diritto a tassa colpisce incidentalmente in ragione dell'uso <strong>dei</strong><br />
pesi e misure relativamente pubblico, e ne vanno esenti quelli che<br />
ne usano per lo smercio nelle loro abitazioni del prodotto di terre<br />
e bestiami propri {Riv. amm., 1870, pag. 127).<br />
ART. 41 (pag. 77).<br />
Non<br />
11. Il possesso a titolo di successione o per anticipazione d*eredità.<br />
12. Titoli equipollenti.<br />
11. L'erede può valersi del censo pagato sui beni che sono<br />
roggetto della successione per essere iscritto immediatamente
524 LEGGI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />
nella lista elettorale, senza che da lui si richieda, in virtù di siffatto<br />
titolo, la prova d'essersi messo in regola colla <strong>legge</strong> prima<br />
dell'annuale revisione delle liste elettorali, e ciò perchè egli continua<br />
la personalità giuridica del suo autore. Per la stessa ragione<br />
anche il coerede, per formare il suo censo elettorale, può valersi,<br />
dopo fatta la divisione, delle contribuzioni pagate per gli stabili<br />
<strong>dei</strong> quali trovasi proprietario, quand'anche sia divenuto tale dopo<br />
che sono incominciate le operazioni elettorali, prima però che<br />
siano compiute.<br />
Altrettanto si dica <strong>dei</strong> possessori per anticipazione di eredità,<br />
quali sono :<br />
a) il figlio , cui neJ contratto nuziale sia dal padre o<br />
dalla madre assegnato un fondo o un capitale sutficiente a costituire<br />
il censo elettorale;<br />
b) il figlio a cui il padre abbia fatta la trasmissione di<br />
uno stabile per anticipazione di eredità, quantunque coll'onere di<br />
una pensione o prestazione vitalizia.<br />
12. Questa disposizione deve essere applicata anche a coloro<br />
che hanno ricevuto in legato un immobile, perocché essi ne sono<br />
possessori a titolo di successione, ed il loro censo non è sog-'<br />
getto alla condizione del possesso anteriore alle prime operazioni<br />
dell'annuale revisione, ossia al 1° febbraio {Corte d'appello di<br />
Genova, 13 ottobre 1852).<br />
<strong>La</strong> donazione fatta dal padre ai figli si considera come una<br />
anticipazione di eredità, e perciò la disposizione di quest'articolo<br />
è applicabile anche ai donatari.<br />
Si considera pure come un'anticipazione di eredità la rinunzia<br />
dell'usufrutto legale che il padre fa in favore del figlio ;<br />
ma questa potrà giovare al figlio per determinare il di lui diritto<br />
all'elettorato soltanto quando egli abbia compiuto l'età di 21 anno.<br />
ART. 12 (pag. 85, 86).<br />
6. Delegazione del censo per parte della madre.<br />
7. Delegazione del censo in altri casi.<br />
6. Le imposte dirette pagate dalla moglie non possono profittare<br />
al marito per conferirgli il diritto all'elettorato, quando sia<br />
stata pronunziata sentenza di separazione personale tra i coniugi<br />
0 sia stata omologata la separazione da essi fatta di comune<br />
accordo. In questo caso la moglie può delegare il proprio censo<br />
ad uno <strong>dei</strong> figli o generi di primo o secondo grado, cioè ad un<br />
figlio 0 al manto di una delle figlie o nipoti, e per identità di<br />
ragione una tale delegazione è permessa anche alla vedova. Ma<br />
appunto perchè in questo articolo non è parola che della vedova<br />
o della moglie separata dal marito, la madre del figlio naturale,<br />
ancorché riconosciuto, non può delegare a questo il censo elettorale,<br />
e deve quindi per massima essere ritenuto che avendo la<br />
-- *F
^^Tf ^<br />
LEGOE ELETTORALE POLITICA 525<br />
madre il diritto di delegare il proprio censo al tìglio, per gli effetti<br />
dell'elettorato, solo se vedova o separata dal marito, non<br />
serve a conferire l'elettorato la delegazione d-el censo che faccia<br />
al figlio la madre che non si trovi in questa precisa condizione<br />
{Corte d'app. di Torino^ 27 giugno 1868).<br />
7. <strong>La</strong> moglie non separata, autorizzata dal marito, può delegare<br />
al figlio parte del proprio censo, affinchè questi possa giovarsene<br />
per essere iscritto come elettore?<br />
<strong>La</strong> lettera della <strong>legge</strong> e il suo spirito stanno per la negativa.<br />
Avendo la madre il diritto di delegare il proprio censo al<br />
figlio, per gli effetti dell'elettorato, solo se vedova o separata dal<br />
marito, non giova a conferire l'elettorato la delegazione del censo<br />
che faccia al figlio la madre che non si trovi in quelle condizioni.<br />
Quando la donna non è separata dal marito, della contribuzione<br />
da lei pagata si tiene conto solo al marito stesso. Nel concedere<br />
alle donne prive del maritale aiuto il diritto di designare un<br />
figlio od un genero, il legislatore ha senza dubbio inteso di porgere<br />
ad esse per questa via il mezzo col quale poter tutelare in<br />
certo modo i propri interessi di contribuente. Questa ragione<br />
cessa quando vi ha un marito, che può legalmente fare altrettanto<br />
come elettore, sia pel censo proprio, sia per quello della moglie<br />
di cui gli si tien conto {Corte d'app, di Torino^ 21 giugno 1868 ;<br />
Riv. amm., 1869, pag. 801). Al contrario la Corte d'appello di Napoli<br />
(24 settembre 1873 ; Riv. amm., 1874, pag. 32) ha ritenuto,<br />
che allorquando la moglie" col consenso del marito designa uno<br />
<strong>dei</strong> figli perchè debba rappresentare una parte della sua contribuzione<br />
come censo proprio, ciò significa che il marito, unico<br />
interessato in contrario, ha rinunziato al suo diritto di far servire<br />
a proprio benefizio, pel censo elettorale, la contribuzione<br />
pagata dalla moglie.<br />
Il padre, che abbia delegato al figlio l'esercizio del proprio<br />
diritto elettorale, non può pretendere di rimanere anch'egli iscritto<br />
nella lista per altro censo pagato in contribuzioni dirette o per<br />
quello della moglie. Così pure il padre non può delegare il censo<br />
al figlio, valendosi egli stesso di un titolo di capacità, perchè il<br />
diritto di delegare il censo è limitato unicamente al caso in cui il<br />
padre non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.<br />
ART. 14 (pag. 95, 96).<br />
7. Le Guardie delle RR. Cacete non sono comprese nella disposizioìie<br />
di questo articolo,<br />
8. Vi sono comprese invece le Compagnie <strong>dei</strong> Baricellai di Sardegna.<br />
7. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto che le guardie delle<br />
RR. Caccio non siano da annoverare tra i corpi organizzati per<br />
servizio pubblico, ai quali accenna l'art. 14, per il principio generale,<br />
che le leggi limitative della libertà debbono interpretarsi
LEGGI POLITICO-AiTMINISTRATIYE<br />
restrittivamente e non possono estendersi per analogia oltre i<br />
casi che sono espressi e determinati dalle leggi ; e per la considerazione,<br />
che le RR. guardie non sono né al servizio dello Stato,<br />
né a quello <strong>dei</strong> Comuni e delle Provincie. Tale risoluzione venne<br />
comunicata al prefetto di Pisa e ad altri. Innanzi ai Tribunali<br />
gioverebbe però che fosse almeno fatta una distinzione tra le<br />
guardie <strong>dei</strong> beni patrimoniali del Re e quelle <strong>dei</strong> beni della<br />
Corona, per applicare anche a queste ultime l'articolo 14.<br />
8. In risposta ad un quesito mosso dai prefetti di Cagliari e di<br />
Sassari, il Ministero, con telegramma del 1^ marzo 1882, ha ritenuto<br />
che le Compagnie <strong>dei</strong> Baricellai, per chiare disposizioni degli<br />
articoli 3, 4, 15 e 16 della \es:ae 22 macraio 1853, con cui vennero<br />
istituite, sono comprese fra i Corpi organizzati a senso dell'art. 14.<br />
ART. 18 (pag. 108).<br />
1. aj Xota <strong>dei</strong> documenti do. unire nei vari casi alla domanda.<br />
1. bj Altri docw/ienfù <strong>La</strong> fede di nascita,<br />
1. cj Se possano araraettersi equipollenti ai documenti richiesti.<br />
1. a) Ecco la nota <strong>dei</strong> documenti che è necessario di presentare,<br />
nei diversi casi, a seconda del titolo per cui si domanda l'iscrizione :<br />
4. Istruzione obbligatoria :<br />
Certificato d'idoneità rilasciato dal sindaco e dal maestro della<br />
classe, col quale si fa fede del compimento del corso elementare<br />
obbligatorio, o, secondo il caso, il certificato<br />
comprovante che il petente fu prosciolto dall'obbligo della<br />
istruzione mediante un esame sostenuto con buon esito<br />
davanti al delegato scolastico.<br />
2. Compimento del corso delia seconda elementare prima che<br />
fosse in viofore la leof^e sull'istruzione obblioratoria :<br />
Certificato rilasciato dal sindaco e dal maestro della classe<br />
dal quale risulti, che il petente ha compiuto il corso della<br />
seconda classe elementare inferiore.<br />
3. Titolo accademico od altro titolo di capacità:<br />
Diploma di nomina o qualunque altro titolo riportato, ed in<br />
mancanza di questo un certificato dal quale consti il conferimento<br />
del tìtolo medesimo.<br />
4. Consiglieri provinciali e comunali, giudici conciliatori, viceconciliatori,<br />
ecc. :<br />
a) Atto comprovante la nomina ;<br />
b) Certificato constatante l'esercizio delle rispettive<br />
funzioni per un anno almeno.<br />
5. Soldati che hanno servito nelTesercito due anni almeno:<br />
a) Congedo illimitato ;<br />
b) Certificato comprovante d'aver frequentato o d'essere<br />
stati dispensati dalla frequentazione della scuola reggimentale.<br />
In mancanza di questo potrà essere prodotto il
i ^<br />
-I' "<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 527<br />
foglio di congedo assoluto o illimitato, e qualora in questo<br />
risulti l'annotazione che i congedati sanno <strong>legge</strong>re e scrivere,<br />
ciò significa che vennero esonerati per sufficiente<br />
istruzione dalle scuole reggimentali, oppure che le frequentarono<br />
con profitto.<br />
6. Presidenti di banche, Casse di risparmio. Società anonime,<br />
Società operaie, ecc. :<br />
a) Estratto dell'atto di costituzione della Società,<br />
Banca, ecc. ;<br />
b) Certificato constatante l'esercizio della carica per<br />
un anno almeno.<br />
7. Capi e direttori di opifizi :<br />
Certificato, atto di notorietà, od altro documento constatante<br />
che tengono al proprio servizio costantemente almeno<br />
dieci operai.<br />
8. Impiegati:<br />
a) Certificato constatante l'esercizio dell'impiego da<br />
un anno almeno ;<br />
h) Certificato constatante che l'ufficio è segnato nel<br />
bilancio della rispettiva amministrazione, e vi è annesso<br />
il relativo stipendio.<br />
9. Ufficiali e decorati con medaglie, ordini cavallereschi, ecc. :<br />
Titolo di nomina o brevetto.<br />
iO. Imposta non minore di L. 19,80:<br />
Certificato dell'agente o degli agenti delle imposte, dal quale<br />
risulti l'ammontare dell'imposta dovuta all'erario e alla<br />
Provincia per stabili posseduti anteriormente al 1" febbraio,<br />
o per redditi di ricchezza mobile prima di quest'epoca<br />
accertati e tassati.<br />
ì\. Affitto di fondi rustici:<br />
a) Contratto o atto d'affitto avente data certa, dal<br />
quale consti l'ammontare del fìtto annuo per una somma<br />
non inferiore a L. 500;<br />
è) Certificato del sindaco, o atto di notorietà, dal<br />
quale risulti che il petente dirige personalmente la coltivazione<br />
del fondo.<br />
12. Inquilino:<br />
Contratto o atto di locazione di data certa^ dal quale risulti<br />
l'ammontare della pigione stabilita dall'art. 3, n. 5.<br />
13. Colono, mezzadro e in genere tutti i conduttori di un fondo<br />
con contratto di partecipazione nel prodotto:<br />
a) Contratto o atto di data certa comprovante la colonia,<br />
la mezzadrìa o la conduzione del fondo ;<br />
b) Certificato dell'agente delle imposte, dal quale<br />
consti il reddito assegnato al fondo che è oggetto della<br />
colonia, ecc., e la tassa erariale e provinciale imposta sul
528 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
medesimo in una somma non minore di L. 80 anteriormente<br />
al P febbraio.<br />
14. Possessori di rendita sul Debito pubblico:<br />
Cartelle direnditasul Debito pubblico per lasomma di L. 150<br />
almeno. Se però le dette cartelle non sono nominative,<br />
ma al portatore, occorre provarne il possesso nei cinque<br />
anni anteriori.<br />
15. Padroni diretti di un fondo dato ad enfiteusi:<br />
a) Contratto d'enfiteusi odi ricognizione in dominum;<br />
b) Certificato dell'agente delle imposte constatante<br />
l'ammontare dell'imposta gravante il fondo livellare per<br />
la quota erariale e provinciale,.<br />
16. Conduttori di fondi per più di 30 anni:<br />
a) Contratto di locazione e conduzione ;<br />
b) Certificato dell'agente constatante l'ammontare<br />
della imposta gravante il fondo locato, e rispettivamente<br />
condotto, per la quota erariale e provinciale.<br />
17. Possessori di stabili temporaneamente esenti da imposta:<br />
Certificato dell'agente delle imposte, dal quale risulti<br />
rammentare della imposta assegnata allo stabile per la<br />
quota erariale e provinciale.<br />
18. Padre o marito elettore per l'imposta del figlio o della moglie :<br />
a) Certificato constatante l'identità personale;<br />
b) Certificato dell'agente delle imposte comprovante<br />
lo ammontare dell'imposta pagata dal figlio e rispettivamente<br />
dalla moglie sui terreni, sui fabbricati e ricchezza<br />
mobile per le quote erariali e provinciali.<br />
19. Comproprietari e componenti società commerciali :<br />
a) Certificato o altro documento comprovante la<br />
comproprietà, e se trattasi di società commerciali, certificato<br />
del Tribunale di commercio indicante il nome<br />
<strong>dei</strong> soci ;<br />
h) Certificato dell'agente comprovante l'imposta erariale<br />
e provinciale assegnata ai beni che sono l'oggetto<br />
della comunione e della società.<br />
20. Figli cui è delegato il censo dalla madre:<br />
a) Certificato constatante lo stato vedovile della<br />
madre 0 la separazione personale di lei dal marito ;<br />
b) Certificato dell'agente comprovante l'ammontare<br />
dell'imposta erariale e provinciale assegnata alla madre<br />
anteriormente alla revisione delle liste;<br />
e) Atto di delegazione autenticato dal notaio.<br />
21. Figli cui è delegato il censo dal padre:<br />
a) Atto di delegazione autenticato dal notaio ;<br />
b) Certificato dell'agente delle imposte comprovante<br />
l'ammontare della quota erariale e provinciale assegnata al padre<br />
anteriormente alla revisione delle liste.
LE(>GE ELETTORALE POLITICA 529<br />
1. b) Q<br />
domicilio politico, deve unire, secondo i casi, ai documenti notati<br />
per questi singoli casi, anche il certificato del sindaco del Comune<br />
nelle cui liste trovavasi precedentemente inscritto, constatante<br />
la rinuncia al domicilio politico, ed il certificato del sindaco del<br />
nuovo domicilio constatante il trasferimento del domicilio civile o<br />
almeno della residenza nel Comune nel quale domanda la inscrizione,<br />
e il raantenimentodi questo domicilio o residenza per sei mesi.<br />
Se la domanda è fatta da uno straniero naturalizzato italiano,<br />
oltre a questi documenti, il petente deve produrre il decreto di<br />
naturalizzazione ed il certificato del sindaco del luogo ove lo<br />
straniero ha eletto il proprio domicilio, comprovante che ha prestato<br />
il giuramento al Re; quando la naturalizzazione sia fatta<br />
per <strong>legge</strong>, deve unire un esemplare della Gazzetta Ufficiale in<br />
cui fu pubblicata la <strong>legge</strong>.<br />
<strong>La</strong> fede di nascita non è necessaria in molti <strong>dei</strong> casi suesposti,<br />
e specialmente per i militari, per quelli che hanno un<br />
impiego od ufficio, ecc. Inoltre in molti casi la data della nascita<br />
può risultare da altri documenti presentati.<br />
Però sarebbe utile che la fede di nascita fosse presentata in<br />
tutti i casi, ed apposta al nome d'ogni elettore, sulle liste elettorali,<br />
la sua età, per poter così determinare a quali elettori spetti<br />
l'ufficio di scrutatori nelTufficio provvisorio, e per gli altri casi<br />
nei quali l'età può avere un'importanza in ordine alla <strong>legge</strong>.<br />
1. e) Può sorgere il dubbio, se si possano ammettere equipollenti<br />
ai richiesti documenti. Già la dizione del primo alinea dell'art. 18<br />
fece dubitare all'onorevole deputato Cancellieri che potesse interpretarsi<br />
in un senso di aprire l'adito ad abusi, inquantochè potrebbe<br />
sembrare che fosse permesso attribuire, senza la opportuna giustificazione,<br />
i requisiti di <strong>legge</strong> per l'elettorato basando l'inscrizione<br />
solamente sulla notorietà. Venne chiarito dalla discussione, che<br />
la notorietà non è posta già in questo articolo come un equipollente,<br />
e che non costituisce un titolo all'elettorato, ma sta solamente<br />
ad indicare che l'autorità che forma le liste, quando conosca<br />
i titoli delle persone, può operare la loro inscrizione d'ufficio. E<br />
questo non già perchè Ja notorietà sia un titolo, ma perchè i titoli<br />
di una data persona sono notoriamente tali da dargli il diritto di<br />
essere elettore secondo la <strong>legge</strong> {Cam, <strong>dei</strong> dep.. Discussioni,<br />
16 giugno 1881).<br />
Q<br />
tende a facilitare la inscrizione nelle liste, dando facoltà alle autorità<br />
che le compilano d'inscrivervi anche coloro che non abbiano<br />
prodotto i necessari documenti, quando i loro titoli siano da tutti<br />
e dall'autorità stessa riconosciuti. E contro l'abuso che potesse<br />
essere fatto di questa facoltà v'è sempre, per ogni cittadino, il<br />
richiamo per indebita inscrizione e il voto del Consiglio, con tutti<br />
i successivi mezzi di appello amministrativo e giudiziario.<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 34<br />
15
530 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
ART. 20 (pag. 109).<br />
r<br />
3. Quid juris nel caso in cui il Consiglio comunale fosse sciolto.<br />
3. Può sorgere il dubbio, se, qualora il Consiglio comunale sia<br />
sciolto nel tempo in cui la Giunta comunale deve procedere alle<br />
operazioni elettorali, il delegato regio sia sostituito alla Giunta<br />
comunale ed al Consiglio per tutte le operazioni Blettorali.<br />
<strong>La</strong> questione stessa si è presentata relativamente alla formazione<br />
delle liste <strong>dei</strong> giurati nel 1864 ed è stata risolta negativamente<br />
dal Governo.<br />
A rimuovere ogni difficoltà, il decreto legislativo del 6 dicembre<br />
1865 sull'ordinamento giudiziario espressamente dispose<br />
che, nel caso si trovasse sciolto il Consiglio comunale e provinciale,<br />
le operazioni stesse siano eseguite dal commissario governativo<br />
delegato ad amministrare il Comune o dal prefetto.<br />
Sollevandosi lo stesso dubbio per le liste elettorali politiche<br />
si dovrà risolverlo affermativamente. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />
dà facoltà al Governo di sciogliere i Consigli comunali in<br />
date circostanze che la <strong>legge</strong> stessa prevede. L'art. 151 di detta<br />
<strong>legge</strong> soggiunge, che : '^ In caso di scioglimento del Consiglio<br />
comunale l'Amministrazione del Comune verrà provvisoriamente<br />
affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico<br />
dell'erario comunale. Questo delegato eserciterà le attribuzioni<br />
della Giunta municipale ".<br />
Il delegato regio, quindi, potrà esercitare le attribuzioni che<br />
nella <strong>legge</strong> elettorale, e più specialmente negli art. 19, 20 e 21,<br />
sono deferite alla Giunta comunale {Senato, Discussioni, Sessione<br />
1880-81, tornata 19 dicembre 1881, pag. 2II2).<br />
ART. 22 (p^g. ii2).<br />
2. (Pag. 112).<br />
2. a) Il doppio originale delle liste.<br />
4. Le liste elettorali e Velenco separato; distinzione; passaggio da<br />
quelle a questo e viceversa.<br />
5. Azione spettante eventualmente al Prefetto.<br />
6. Inscrizione <strong>dei</strong> nazionali dimoranti all'estero.<br />
2. Le liste elettorali dovranno contenere almeno nove colonne,<br />
e in queste saranno specificati per ciascun elettore i dati seguenti :<br />
1° Nome, cognome e paternità ;<br />
2"" Luogo e data di nascita e, se occorre, la data della<br />
concessa naturalità ;<br />
3*^ Domicilio civile ;<br />
4^ Residenza ed eventualmente data del trasferimento del<br />
domicilio civile o residenza;<br />
5"^ Condizione, professione, qualità o titolo conferente il<br />
diritto elettorale ;
LEGGE ELETTORALE POLITICA 531<br />
60 Dimostrazione del censo elettorale ;<br />
70 Quantità della pigione, fìtto o canone ;<br />
8^ Altro titolo da cui si desume il titolo all'elettorato ;<br />
9
532 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
nienti. Ciò non toglie però che gl'Italiani che si trovano in queste<br />
condizioni siano nell'impossibilità di far valere il loro diritto per<br />
poterlo eventualmente esercitare.<br />
ART. 27 (pag. ii6, ii7).<br />
1. (Pag. 117).<br />
3. Azione eventualmente spettante al Prefetto.<br />
1. Il Consiglio comunale, nel rivedere le liste preparate dalla<br />
Giunta, può aggiungere gli elettori che reputa indebitamente<br />
esclusi, e cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi<br />
d'ufficio^ cioè di propria iniziativa, senza alcun invito o reclamo<br />
{Min. <strong>dei</strong>rInterno^ telegr. al Prefetto di Venezia, 28 febbraio<br />
del 1882).<br />
3. Le deliberazioni prese dai Consigli comunali, in base all'art.<br />
27 della <strong>legge</strong> elettorale, cadono sotto la sanzione delTarticolo<br />
130 e seguenti della <strong>legge</strong> comunale e provinciale; esse<br />
diventano cioè esecutive col visto del prefetto e possono essere<br />
annullate quando siano viziose. "^<br />
Il prefetto però non può esaminare il merito delle deliberazioni<br />
stesse quanto alle iscrizioni o cancellazioni pronunziate,<br />
perchè allora invaderebbe le attribuzioni esplicitamente riservate<br />
dalla <strong>legge</strong> alla Commissione provinciale {Consiglio di Stato,<br />
5 aprile 1882).<br />
ART. 28 (png. H7).<br />
3. Le liste devono essere trasmesse alla Commissione provinciale per<br />
la decretazione definitiva anche se non vi è alcun reclam.0.<br />
3. Si è domandato se nel caso che i Consigli comunali abbiano<br />
approvate le liste elettorali, a termini dell'art. 28 della <strong>legge</strong> e<br />
non siano stati presentati in seguito reclami di sorta alla Commissione<br />
provinciale per gli appelli elettorali, oltre la suddetta<br />
approvazione, occorra che le liste siano decretate definitivamente<br />
e da chi.<br />
<strong>La</strong> Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, cui il quesito<br />
venne sottoposto, ha considerato :<br />
Che l'art. 33 della <strong>legge</strong> elettorale 22 gennaio 1882 dispone<br />
che « spirato il termine di cui al precedente art. 31 e non più tardi<br />
i<br />
lei 25 aprile, un esemplare della lista elettorale, e dell'elenco,<br />
di cui all'art* 22, coi documenti relativi alle inscrizioni ed alle<br />
cancellazioni cui avessero dato luogo, e tutti gli atti di appello<br />
debbono essere trasmessi al presidente della Commissione provinciale.<br />
Il presidente della Commissione, entro tre giorni da<br />
quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'Ufficio<br />
comunale '^.<br />
Che secondo l'art. 35 « il giorno 30 giugno la Commissione<br />
provinciale decreta la definitiva approvazione delle liste »».
*»*<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 533<br />
Che da queste disposizioni apparisce come la <strong>legge</strong> abbia<br />
voluto imporre a tutti i Comuni l'obbligo di trasmettere alle<br />
Commissioni provinciali : 1*^ Le loro rispettive liste elettorali ;<br />
2*" Se vi siano stati reclami, tutti i documenti relativi alle inscrizioni<br />
e cancellazioni che avessero dato luogo ai reclami stessi<br />
dinanzi ai Consigli comunali; 3'* Finalmente tutti gli atti di appello<br />
prodotti dinanzi alle Commissioni provinciali ;<br />
Che, qualora non vi siano state contestazioni dinanzi ai<br />
Consigli comunali, non vi sono documenti da unire alle liste elettorali,<br />
e che nondimeno è da eseguirsi egualmente la trasmissione<br />
delle liste al presidente della Commissione provinciale, che deve<br />
rilasciarne ricevuta;<br />
Che tale trasmissione è pure da eseguirsi quando non vi<br />
siano stati appelli alle Commissioni provinciali;<br />
Che questa interpretazione trova il suo complemento nell'art.<br />
35, il quale prescrive: che la Commissione provinciale decreta<br />
l'approvazione definitiva di tutte le liste; e cioè tanto di<br />
quelle che rimangono inalterate per difetto o rigetto di reclami,<br />
come di quelle cui siano state apportate delle modificazioni con<br />
decisioni favorevoli ai reclami;<br />
Che la qualifica di definitiva applicata dall'art. 35 della<br />
<strong>legge</strong> all'approvazione decretata dalla Commissione provinciale,<br />
indica chiaramente come, alle liste approvate dal Consiglio comunale,<br />
occorra la finale consacrazione della Commissione provinciale;<br />
Per questi motivi la Sezione è di parere, che tutti i Comuni<br />
debbano trasmettere, anche in mancanza di reclami e di appelli,<br />
le loro liste elettorali alle rispettive Commissioni provinciali, alle<br />
quali spetta di decretarne la definitiva approvazione.<br />
L (Pag. 118J.<br />
ART. 29 (pag. ii7, H8).<br />
1. Secondo un parere del Consiglio di Stato, l'appello contro le<br />
deliberazioni <strong>dei</strong> Consigli comunali deve notificarsi dall'appellante<br />
agli interessati, e sono perciò applicabili anche in questo caso le<br />
norme comuni (Min. delVInterno, telegr. al Prefetto di Bari, del<br />
7 aprile 1882).<br />
ART. 80 (pag. ii9).<br />
Norme ver Vinvio del<br />
4. Poteri del Commissario,<br />
5. Istruzioni rninisteriali sull'applicazione di questo articolo,<br />
3. Il commissario che, a forma dell'art. 145 della vigente ì^^gQ<br />
comunale e provinciale, il prefetto è autorizzato ad inviare nei<br />
Comuni per la spedizione degli affari in ritardo contro gli Uffici
534 r.EGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
comunali ed a spese <strong>dei</strong> rispettivi impiegati responsabili <strong>dei</strong> ritardi,<br />
può, per la <strong>legge</strong> vigente, esser inviato contro le rappresentanze<br />
comunali a spese del Comune.<br />
Sebbene diverso sia il concetto delle due le^j^i, le norme da<br />
seguirsi per l'invio.del detto commissario, agli effetti contemplati<br />
da questo articolo, non debbono essere diverse da quelle tracciate<br />
per rinvio del commissario stesso in ordine alla <strong>legge</strong> comunale.<br />
Quindi al prefetto che invia un commissario è devoluta la<br />
facoltà di determinare le indennità occorrenti per detto inviato e<br />
liquidare le relative spese {Min. dell'Interno, Nota 8 aprile 1869,<br />
sopra analogo parere del Consiglio di Stato). E quando il Comune<br />
si rifiuti di pagare queste spese, la Deputazione provinciale vi<br />
provvede d'ufficio stanziando la somma nel bilancio comunale<br />
{Cons. di Staio, 1^ ottobre 1869).<br />
4. Al commissario inviato, a sensi di questo articolo, competono<br />
tutte le facoltà delle Giunte, comprese quelle conferite loro<br />
dall'art. 101 (Min, <strong>dei</strong>rinter^io, telegr. al Prefetto di.Ascoli,<br />
23 marzo 1882),<br />
5, Il ministro dell'interno, animato dal desiderio che le operazioni<br />
elettorali della revisione e dell'affissione delle liste procedano<br />
con tutta sollecitudine e legalità, nella sua circolare del 5 febbraio<br />
1882 così si esprime: « Io nutro fiducia che tanto le Giunte<br />
quanto i Consigli comunali, compresi della somma importanza ed<br />
urgenza dell'opera loro commessa, porranno ogni studio per condurla<br />
a sollecito compimento. Ma faccio assegnamento pure sulla<br />
efficace cooperazione <strong>dei</strong> signori prefetti, i quali vorranno usare<br />
di tutta la loro autorità affinchè le Amministrazioni comunali<br />
procedano colla massima solerzia e diligenza nella formazione<br />
delle liste complementari.<br />
" In ogni caso i signori prefetti hanno modo di conoscere<br />
prontamente, per le disposizioni degli articoli 20 e 23 della <strong>legge</strong>,<br />
se le Giunte ed i Consigli abbiano eseguite, entro i termini rispettivamente<br />
assegnati, le operazioni che loro incombono. Non dubito<br />
punto, che, se taluno di quei Corpi venisse meno al debito<br />
proprio, sapranno provvedere prontamente, valendosi all'uopo<br />
della facoltà concessa dall'art. 30 della <strong>legge</strong> d'inviare sui luoghi<br />
appositi commissari.<br />
" È poi superfluo avvertire, che i termini stabiliti dal R. decreto<br />
26 gennaio 1882 essendo perentori!, qualora le Giunte ed i<br />
Consigli non avessero compiute in tempo le operazioni loro affidate,<br />
i termini stessi non possono essere prorogati, per cui, ove<br />
siano scaduti, si verifica necessariamente il caso dell'invio del<br />
commissario per provvedere.
LHGGE ELETTORALE POLITICA 535<br />
ART, 31 (pag. H9).<br />
L (Pag. 119-120J.<br />
3. <strong>La</strong> notificazione dell'appello si fa in carta libera.<br />
4. Il sindaco non può stare in giudizio,<br />
5. Mancanza di appello; irregolarità; rinvio.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente limitava questo diritto d'appello ai<br />
soli cittadini inscritti nelle liste del Collegio elettorale ; il<br />
principio della nuova <strong>legge</strong> s'informa ad uno spirito più liberale<br />
ed offre l'opportunità a tutti di svelare abusi che altrimenti<br />
potrebbero andare impuniti. D'altro canto, non può mettersi in<br />
dubbio che i cittadini, ai quali è attribuito il diritto elettorale,<br />
rappresentano gli altri cittadini non ammessi all'elettorato, e che<br />
questi ultimi hanno quindi titolo e diritto a procurare che non<br />
vengano lese le norme concernenti la composizione del corpo<br />
elettorale, e che questo sia veramente quale lo ha voluto la <strong>legge</strong><br />
{Senato del Regno, Sessione 1880-1881, Discussioni, pag. 2217).<br />
<strong>La</strong> locuzione « qualunque cittadino » non può applicarsi ad<br />
un ente morale, che non è capace di questo diritto. Donde segue<br />
che nessun altro lo possa esercitare e quindi neanche un comitato<br />
elettorale potrebbe promuovere sulle liste quelle rettifiche ch^<br />
credesse giuste ed opportune.<br />
3. L'appello è notificato entro il giorno 20 aprile all'interessato<br />
allorché s'impugna un'inscrizione. Questa notificazione dev'essere<br />
fatta per mezzo d'usciere, in carta libera, esente da registro,<br />
trattandosi indubbiamente di un atto concernente l'esercizio del<br />
diritto elettorale relativo al procedimento amministrativo. <strong>La</strong><br />
notificazione non può essere fatta con pubblicazione nel foglio<br />
degli annunzi, e giusta le norme dell'art. 146 del Codice di procedura<br />
civile ; ma deve farsi sempre nel modo stabilito dalla <strong>legge</strong><br />
elettorale {Min. deUInterno, telegr. al Prefetto di Massa).<br />
4. Il sindaco di un Comune non può stare in giudizio per impugnare<br />
le inscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte nelle liste<br />
elettorali, essendo egli parte e capo del Consiglio comunale, che<br />
esercita giurisdizione di primo grado in materia elettorale. Può<br />
però denunciare al Pubblico Ministero le violazioni di <strong>legge</strong> avvenute<br />
nella formazione delle liste, per l'opportuno procedimento<br />
{Legge sulVord. giur., art. 139; Legge, 1882, pag. 786).<br />
5. E se fossero state commesse irregolarità, anche gravi, nella<br />
formazione o revisione delle liste, e tuttavia nessuno avesse reclamato?<br />
Le questione venne mossa da parecchi prefetti, e dapprima<br />
si rispose, che « siccome l'art. 31 dà facoltà a qualunque<br />
cittadino di appellare alla Commissione provinciale contro indebite<br />
inscrizioni, non è possibile che non trovisi qualche buon cittadino<br />
che presenti appello. Questo è il solo rimedio consentito<br />
dalla <strong>legge</strong> contro indebite inscrizioni, omissioni e cancellazioni ".<br />
Ma poi, essendo avvenuti nel fatto i preveduti inconvenienti, si
53'6 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
avvertì che ne la Commissione provinciale, ne il Prefetto possono<br />
fare d'ufficio nelle liste alcuna rettifica. Per l'ulteriore<br />
svolgimento della questione si veda l'art. 37,<br />
ART. 32 (pag. 120).<br />
a) Il Prefetti<br />
(Pag. 121).<br />
(Pag. 121)<br />
5. Norme sulle deliberazioni della Commissione provinciale : numero<br />
legale^ membri pari, supplenze^ nuove elezioni.<br />
2. a) Nella Commissione provinciale per gli appelli elettorali il<br />
prefetto, in caso dUmpedimento, può farsi rappresentare dal consigliere<br />
delegato, ma non da altri {Min. delVInterno, telegr. al<br />
Prefetto di Firenze, 12 aprile 1882).<br />
3. Nel caso in cui nella elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali<br />
che, a termini dell'art. 32 della <strong>legge</strong> elettorale politica, devono<br />
far parte della Commissione per gli appelli elettorali, due o più<br />
consiglieri abbiano ottenuto parità di voti, non si deve procedere<br />
ad una seconda votazione di ballottaggio, ma si deve preferire il<br />
maggiore di età. È vero che Tart. 32 della <strong>legge</strong> elettorale nulla<br />
dispone in proposito; tuttavia dalle disposizioni dell'art. 60 della<br />
<strong>legge</strong> stessa, che stabilisce le norme per la elezione a voto limitato<br />
<strong>dei</strong> membri dell'ufficio definitivo, e prescrive che fra più<br />
eletti aventi parità di voti si preferisca il maggiore di età, come<br />
dalle disposizioni dell'art. 206 della <strong>legge</strong> comunale, apparisce<br />
evidente l'applicabilità al caso della regola ordinaria di diritto<br />
sancita dal precitato articolo 206 (Co?is. di Stato, 25 marzo 1882).<br />
Quando la proclamazione <strong>dei</strong> consiglieri, membri della Commissione<br />
per gli appelli elettorali, non può farsi dal presidente del<br />
Consiglio provinciale, deve farla il prefetto, come presidente della<br />
Deputazione provinciale, la quale rappresenta il Consiglio nell'intervallo<br />
della sessione, giusta Tart. 171 della <strong>legge</strong> comunale<br />
(Min. <strong>dei</strong>rInterno, telegr. al Prefetto di Bergamo, 29 marzo 1882).<br />
4. L'art. 32 designa tassativamente il presidente del Tribunale<br />
come membro della Commissione provinciale. Non può quindi<br />
essere supplito da un giudice {Mììi. deUInterno^ telegr, al prefetto<br />
di Firenze, 30 aprile 1882). Ma se il presidente fosse malato<br />
0 altrimenti impedito di essa, credo si dovrebbe attenersi alle<br />
norme ordinarie.<br />
5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale non ammette reiezione di consiglieri<br />
provinciali per far parte, come supplenti, della Commissione provinciale<br />
per gli appelli elettorali.<br />
Avvenendo che uno <strong>dei</strong> consiglieri membri della Commissione<br />
provinciale, o altro membro, sia impedito, la Commissione<br />
può deliberare finché è in numero legale.<br />
Se uno <strong>dei</strong> consiglieri provinciali si dimette o cessa di far<br />
y^
LEGGE ELETTORALE POLITICA 537<br />
parte della Commissione provinciale porgli appelli elettorali, deve<br />
proclamarsi in sua vece un altro consigliere che abbia ottenuto<br />
dopo di lui il maggior numero di voti {Min. delVInterno, telegr.<br />
al Prefetto di Brescia, 8 aprile 1882).<br />
Se però un consigliere membro della Commissione provinciale<br />
venga a dimettersi o a cessare per qualsiasi motivo dalla<br />
Commissione provinciale e nessun altro consigliere abbia ottenuto<br />
voti, il Consiglio provinciale deve procedere ad una nuova elezione<br />
(id,, id, di Rovigo, 12 aprile 1882).<br />
Ove per malattia od assenza di un membro, la Commissione<br />
provinciale trovisi composta di un numero pari di membri, nel<br />
silenzio della <strong>legge</strong>, si applica la regola generale che il voto del<br />
presidente ha preponderanza in caso di parità di voti.<br />
ART. 33, 34 e 35 (pag. 121, 122).<br />
2. a) Su quali questioni la Conimissione provinciale possa pronunciarsi.<br />
3. (Pag. 123).<br />
4. (Pag. 123).<br />
5. (Pag, 123),<br />
5. a) Notificazione degli appelli alla Commissione provinciale,<br />
7. (Pag. 124J.<br />
3. a) Potendo assieme i cittadini impugnare dinanzi alla Commissione<br />
provinciale qualsiasi indebita inscrizione 0 cancellazione<br />
per l'articolo 31, detta Commissione può pronunciare in merito<br />
ai ricorsi per inscrizioni o cancellazioni operate dalle Giunte<br />
quando amiche non si fosse interposto ricorso al Consiglio comunale<br />
(Min. delVInterno, telegr. al Prefetto di Firenze, 26 aprile 1882).<br />
Dinanzi alla Commissione provinciale si può impugnare qualunque<br />
indebita inscrizione 0 cancellazione sulle liste, anche se<br />
non sia stato prima fatto reclamo alla Giunta ne al Consiglio comunale,<br />
purché però si osservino i termini prescritti dalla <strong>legge</strong><br />
per ricorrere alla Commissione (id., id. di Bari).<br />
Mancando l'appello, 0 questo essendo prodotto tardi 0<br />
inefficacemente, la Commissione non può provvedere d'ufficio.<br />
3# Le liste elettorali debbono essere trasmesse per copia al<br />
presidente della Commissione provinciale anche quando non sianvi<br />
reclami. Si debbono fare, adunque, dai Comuni due esemplari<br />
della lista approvata dal Consiglio comunale: uno per essere<br />
conservato nella segreteria del Comune, l'altro per la trasmissione<br />
alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali (Cons. di<br />
Stato, 22 agosto 1881 ; Min. <strong>dei</strong>rinterno, telegr. ai Prefetti).<br />
4. I Comuni dipendenti da sottoprefetture devono trasmettere<br />
le deliberazioni consigliari concernenti le liste elettorali gerarchicamente<br />
ai sottoprefetti, salva la competenza <strong>dei</strong> prefetti,<br />
giusta l'art. 136 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale (Min. del-<br />
'. l'Interno, telegr. al Prefetto di Sassari, 13 aprile 1882).<br />
4/^
538 LEGGI POLITICO-A MMINISTRATIVK<br />
5. <strong>La</strong> Commissione provinciale per gli appelli elettorali, onde<br />
accertare il possesso del requisito di cui al n. 3 dell'art. P della<br />
<strong>legge</strong> elettorale per gl'individui iscritti a senso dell'articolo 2,<br />
alinea 1*^, non ha che richiedere il certificato di superato esame<br />
della seconda elementare. Per gl'individui inscritti a termini dell'articolo<br />
100, essa Commissione non ha che a richiedere la domanda<br />
redatta a forma dello stesso articolo.<br />
Per gli altri individui che a senso degli articoli 1, 2 e 3<br />
possono pure essere inscritti nelle liste elettorali, nel silenzio della<br />
<strong>legge</strong>, sembra che la Commissione possa valersi del mezzo istruttorio<br />
che essa crede migliore e più spedito. Essa deve pronunciare<br />
soltanto sui reclami contro le deliberazioni <strong>dei</strong> Consigli<br />
comunali e'le indebite inscrizioni e cancellazioni; non può mai<br />
provvedere d'ufficio.<br />
Ogni inscrizione deve perciò presumersi legale fino a decisione<br />
contraria emanata da autorità competente.<br />
I provvedimenti del prefetto, in base agli articoli 131 eseg.<br />
della <strong>legge</strong> comunale e provinciale, n.on sono sindacabili dalla<br />
Commissione provinciale, ma solo dinanzi alla superiore autorità<br />
amministrativa.<br />
5.^) Gli appelli alla Commissione provinciale contro l'inscrizione<br />
d'alcuno nelle liste elettorali devono essere notificati alla parte<br />
interessata per cura degli stessi appellanti {Cons. di Stato,<br />
5 aprile 1882).<br />
7. 11 decreto di definitiva approvazione deve farsi per ciascuna<br />
lista e sottoscriversi da tutti i membri della Commissione provinciale.<br />
Altrettanto si dicaper l'elenco di cui all'art. 22.<br />
<strong>La</strong> decretazione delle liste elettorali sulle quali non fuvvi<br />
reclamo deve farsi senza esame delle formalità seguite e <strong>dei</strong> titoli<br />
degli inscritti, ma solo previa verificazione della regolarità estrinseca<br />
e dichiarazione del numero degli inscritti {Min. delVIntey^no,<br />
cir. ai Prefetti).<br />
ART, 37 (pag. 129. i30)<br />
5. a) Il Sindaco può ricorrere alla Corte d'appello. *<br />
12. Necessità di risolvere la questione relativa ai poteri del P. M. in<br />
ordine all'esecuzione della <strong>legge</strong> elettorale.<br />
13. Risoluzioni in proposito.<br />
14. Precedenti della giurisprudenza sui poteri del P. M.<br />
15. Parere del Consiglio di Stato.<br />
5. a) Sebbene nella legislazione passata fosse stabilito, che<br />
quando l'ultima decisione amministrativa avesse rigettata una<br />
domanda d'inscrizione nella lista elettorale proposta da un terzo,<br />
l'azione non poteva intentarsi che dall'individuo dal quale fosse<br />
stata promossa l'inscrizione nella lista, la giurisprudenza si era<br />
pronunziata nel senso, che il Comune, come corpo morale interessato<br />
a sostenere le proprie deliberazioni, avesse diritto di prò-
i<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 539<br />
muovere, per mezzo del sindaco suo rappresentante, la propria<br />
azione avanti la Corte d'appello onde ottenere la revoca di una<br />
decisione pronunziata dal prefetto contrariamente alle deliberazioni<br />
prese dal Comune. Dato ora lo stato attuale della nuova<br />
legislazione per la quale chiunque può ricorrere alla Corte d'appello,<br />
non si saprebbe vedere perchè dovesse essere negato il diritto<br />
di questo ricorso al sindaco, quando questi, come rappresentante<br />
del Comune, intendesse promuovere la revoca di decisioni<br />
amministrative contrarie alle deliberazioni dell'ente morale da<br />
lui rappresentato.<br />
12, <strong>La</strong> questione relativa ai poteri del P, M. in ordine alla<br />
<strong>legge</strong> elettorale, lasciata prudentemente in sospeso dall'on. Zanardelli,<br />
dovette essere risolta. Contro le previsioni fondate sull'operosità<br />
e sulla diligenza <strong>dei</strong> cittadini, avvenne che in molti<br />
Comuni si fecero indebite inscrizioni e nessuno protestò, qualche<br />
volta per paura, più spesso per indolenza o per indifferenza. Cosi<br />
furono inscritti molti elettori perchè notoriamente sanno <strong>legge</strong>re<br />
e scrivere, ovvero senza avere il certificato scolastico ; militari<br />
congedati <strong>dei</strong> quali non risultava in alcun modo che avessero<br />
frequentato con profitto le scuole reggimentali, e a questa maniera<br />
in alcuni Comuni, in onta alla <strong>legge</strong>, si ebbe un vero suffragio<br />
universale.<br />
Si domandò allora in qual modo si potesse assicurare l'applicazione<br />
estesa della <strong>legge</strong>. Il Prefetto e la Commissione provinciale<br />
se non vi sono reclami, non possono, come si è veduto,-'fare<br />
alcuna correzione; è necessario adunque che vi sia un'autorità<br />
alla quale si possa affidare questo compito,<br />
13. Si notò, che ^ le questioni di capacità elettorale fanno parte<br />
di quella materia di ordine e di diritto pubblico per le quali<br />
l'art. 139 della <strong>legge</strong> sull'ordinamento giudiziario conferisce al<br />
Pubblico Ministero la potestà di agire di ufficio ; e perciò compete<br />
al P. M. azione diretta per impugnare le inscrizioni e cancellazioni<br />
illegalmente fatte o mantenute dai Consigli comunali,<br />
anche quando non siano state impugnate dinanzi alla Commissione<br />
provinciale per gli appelli. Tale azione compete altresì al<br />
P. M. per impugnare le decisioni della Commissione provinciale<br />
contro le quali non sia stato proposto appello. Così è rimesso all'apprezzamento<br />
del P. M. il decidere se deve dare corso o no alla<br />
denunzia ricevuta dai sindaci o prefetti relativa a violazioni della<br />
<strong>legge</strong> elettorale, secondo che le creda o no giustificate ^.<br />
•* Per l'esercizio di questa azione diretta del P. M. non vi<br />
è decorrenza di termine. È conveniente che i prefetti e sottoprefetti<br />
ed ogni altro pubblico ufficiale facciano le opportune<br />
denunzie per segnalare al P. M. i casi di violazione della <strong>legge</strong><br />
onde egli possa esercitare l'azione che gli compete. Però anche<br />
in casi di denuncia o di reclamo, il Pubbl. Min. rimane dominus<br />
aclionis, e può, ove creda che manchi di fondamento la denuncia, •
540 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
non esercitare l'azione che la <strong>legge</strong> gli conferisce « (Legge^ 1882,<br />
pag. 785).<br />
14. II diritto del Pubblico Ministero di esercitare d'ufficio, in<br />
materia di capacità elettorale, l'azione conferitagli dall'art. 139<br />
della <strong>legge</strong> 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, per<br />
tutte le quistioni d'ordine pubblico, venne lungamente discusso e<br />
qualche volta contrastato; ma oggimai la Corte di cassazione di<br />
Roma, che sola ha giurisdizione in materia di elezioni amministrative<br />
e politiche (<strong>legge</strong> 12 dicembre 1875, articolo 3, n. 7) ha<br />
assodata in modo definitivo la massima che le quistioni di capacità<br />
elettorale sono comprese fra quelle materie di ordine pubblico<br />
per le quali la <strong>legge</strong> dà al Pubblico Ministero un'azione<br />
diretta. Non sarà inopportuno raccogliere qui, come è dato dalla<br />
Legge^ lo stato della giurisprudenza.<br />
" Venne riconosciuta la facoltà del Pubblico Ministero di<br />
r<br />
agire d'ufficio in ogni quistione di capacità elettorale, sia per far<br />
cancellare elettori indebitamente inscritti, sia per far pronunciare<br />
la decadenza di consiglieri comunali o provinciali che si trovino<br />
in qualche caso d'ineleggibilità o d'incompatibilità, nelle<br />
sentenze seguenti: Cassazione di Firenze, 16 aprile VSlh {knyi.<br />
IX, I, 198; Giurisprudenza italiana xxvii, 1, 703); Cassazione di<br />
Roma, 29 gennaio 1877 {Legge, ii, 1877, pag. 284); Y luglio<br />
1877 {Legge, ii, 1878, pag. 29); 3 giugno 1878 {Legge, lì, 1878,<br />
pag. 395); 5 marzo 1879 (Legge, ii, 1880, pag. 93); 2 aprile<br />
1879 {Legge, ii, 1879, pag. 247); 19 febbraio 1880 (Ann. xiv,<br />
II, 247);' 17 agosto 1880 {Legge, ii, 1881, pag. 561); Corte<br />
d'app. di Aquila, 13 maggio 1873 {Legge, ii, 1873, pag. 297);<br />
Corte d'appello di Catania, 30 ottobre 1877 {Giurisp, catan. ii,<br />
210); Corte d'appello di Napoli, 15 febbr. 1871 {Legge, ii, 1871,<br />
pag. 169); l"" maggio 1871 {Gazz. del Proc, vi, 550); Corte<br />
d'app. di Milano, 9 agosto 1875 {Riv. Amm, 1876, pag. 93) ; Corte<br />
d'app. di Venezia, 10 ottobre 1872 {Legge, ii, 1873, pag. 169);<br />
delle Ammin. trovino, ecomun., xiii.<br />
23 dicembre 1873 {Man. delle Ammin. provino, ecomun.,<br />
105); 31 maggio 1878 {Temi Veneta, in, 391).<br />
" In senso contrario: Cass. di Napoli, 7 luglio 1874 {Gazz.<br />
delProc. ix, 462); 13 gennaio 1879 {Legge, ii, 1879, pag. 306) ;<br />
Corte d'appello di Trani, 20 dicembre 1875 {Annali, x, ii, 177;<br />
Foro hai. i, 685); Corte d'appello di Palermo, 6 febbraio 1878<br />
{Circ. Giur. ix, 149).<br />
^' <strong>La</strong> facoltà che compete al prefetto di denunziare al P. M.<br />
le violazioni di <strong>legge</strong> commesse nelle questioni di capacità elettorale<br />
è stata affermata da varie sentenze (Cassazione di Roma,<br />
25 marzo 1876, Corte d'appello di Bologna, 26 dicembre 1876,<br />
Legge, 1882, pag. 785).<br />
15. Il Consiglio di Stato, attenendosi a questa opinione prevalente<br />
nella giurisprudenza, ha pronunciato il seguente parere:<br />
^ Considerato che è principio fondamentale del diritto pub-
4f<br />
1<br />
-i 4-<br />
>1<br />
^^ I<br />
ì<br />
'^1<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA 541<br />
blico di Ogni Stato civile, quindi anche del nostro, che quando<br />
una <strong>legge</strong> d'ordine pubblico è stata violata, devono trovarsi nella<br />
<strong>legge</strong> stessa o in altre leggi i mezzi di porre rimedio a tale violazione<br />
;<br />
"Che la nostra <strong>legge</strong> elettorale, nello stabilire le condizioni<br />
per l'elettorato e la eleggibilità, e nell'ordinare la procedura per<br />
la formazione, la revisione e la rettificazione delle liste provvede<br />
alla osservanza delle sue prescrizioni con un doppio ordine di<br />
guarentigie, le une delle quali sono affidate a speciali giurisdizioni<br />
amministrative, mentre per le altre è mantenuta la giurisdizione<br />
dell'autorità giudiziaria;<br />
« Che infatti, mentre ha deferito al Consiglio comunale e<br />
alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali la giurisdizione<br />
ordinaria per conoscere delle quistioni relative alle<br />
inscrizioni, omissioni e cancellazioni indebite di elettori, nel tempo<br />
stesso però, come la <strong>legge</strong> elettorale precedente e come la <strong>legge</strong><br />
comunale, ha mantenuto alla Corte di appello la cognizione di<br />
tutte quelle controversie che riguardino la capacità elettorale;<br />
" Che l'esercizio di questa giurisdizione della Corte d'appello<br />
è sottoposto alle norme comuni del Codice di procedura<br />
civile e della <strong>legge</strong> sull'ordinamento giudiziario ;<br />
« Che per verità l'articolo 37 della <strong>legge</strong> elettorale regola<br />
espressamente i ricorsi fatti alla Corte d'appello dai cittadini che<br />
vogliano impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione<br />
provinciale elettorale, o lagnarsi di denegata giustizia; ma è evidente<br />
che la <strong>legge</strong> dichiarando con questa disposizione speciale<br />
l'azione popolare che compete a qualunque cittadino, non ha<br />
potuto ne voluto privare il Pubblico Ministero dell'azione diretta<br />
che il nostro diritto giudiziario gli conferisce per tutte le quistioni<br />
che riguardano la osservanza delle leggi di ordine pubblico;<br />
« Che secondo l'art. 139 del decreto legislativo 6 dicembre<br />
1865, sull'ordinamento giudiziario ^ il Pubblico Ministero veglia<br />
all'osservanza delle leggi; alla pronta e regolare amministrazione<br />
dello Stato ; ha azione diretta per far eseguire ed osservare<br />
le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello<br />
Stato, sempreche tale azione non sia ad altri ufficiali pubblici<br />
attribuita » ;<br />
« Che non fu mai messo in dubbio che la <strong>legge</strong> elettorale è<br />
una <strong>legge</strong> d'ordine pubblico, come quella che determina le condizioni<br />
necessarie ai cittadini per partecipare, mediante il diritto<br />
di suffragio, all'esercizio della sovranità ;<br />
" Che quindi al'Pubblico Ministero compete per chiara e<br />
precisa disposizione di <strong>legge</strong>, il diritto, anzi il dovere, di esercitare<br />
l'azione diretta, che l'art. 39 della <strong>legge</strong> sull'ordinamento<br />
giudiziario gli conferisce per fare osservare tutte le leggi d'ordine<br />
pubblico;<br />
« Che questa regola di diritto venne già solennemente san-
542 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
cita e ripetutamente assodata dalla Corte di cassazione di Roma,<br />
cui per l'art. 3, n. 7 della <strong>legge</strong> 12 novembre 1875, compete la<br />
esclusiva giurisdizione per conoscere <strong>dei</strong> « ricorsi in materia di<br />
elezioni politiche ed amministrative " ;<br />
« Che infatti questa Corte suprema, con numerose sentenze<br />
e segnatamente con quelle del 5 marzo 1879, 17 febbr., 10 giugno<br />
e 17 agosto 1880 ha espressamente sancita la massima che al<br />
Pubblico Ministero compete l'azione diretta per impugnare dinanzi<br />
alla Corte d'appello e quindi alla Corte di cassazione le<br />
inscrizioni e cancellazioni indébitamente fatte, delle quali sia venuto<br />
a cognizione, quando più non vi siano o siansi già esauriti<br />
invano i rimedi della procedura e della giurisdizione amministrativa<br />
;<br />
« Che questa giurisprudenza sancita ed assodata sotto l'impero<br />
della <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860, e della <strong>legge</strong> comunale<br />
e provinciale 20 marzo 1865, ali. A conserva tutta la<br />
sua efficacia sotto l'impero della <strong>legge</strong> elettorale 22 genn. 1882,<br />
la quale ha sostituito in sede di appello la giurisprudenza della<br />
Commissione provinciale elettorale a quella del prefetto ; '<br />
'* Che perciò il Pubblico Ministero ha il diritto ed il dovere<br />
di agire d'ufficio così quando si tratti d'iscrizioni e cancellazioni<br />
indebitamente fatte dai Comizi comunali e contro le quali non sia<br />
stato fatto regolarmente reclamo dinanzi alle Commissioni provinciali,<br />
come d'impugnare le decisioni delle Commissioni stesse,<br />
quando non vi sia reclamo alla Corte d'appello;<br />
" Che qualunque sia il modo con cui il Pubblico Ministero<br />
venga a cognizione di una illegalità commessa in materia elettorale<br />
politica dai Consigli comunali o dalle Commissioni, egli non<br />
ha decorrenza di termine per agire ;<br />
" Che la sua azione può essere posta in moto o da denuncia<br />
del prefetto o del sottoprefetto o del sindaco o di qualsiasi ufficiale<br />
pubblico, 0 anche da informazioni private, come può agire dietro<br />
cognizione personale delle illegalità commesse, mediante l'esame<br />
delle liste elettorali ;<br />
" Che però è evidente che anche in caso di denuncia e di<br />
ricorso a lui diretto, il P. M. rimane dominus actionis, potendo,<br />
ove creda che manchi di fondamento la denuncia o il ricorso, non<br />
esercitare l'azione che la <strong>legge</strong> gli conferisce.<br />
" Per questi motivi la Sezione è d'avviso che al Pubblico<br />
Ministero compete l'azione diretta :<br />
lo Per impugnare dinanzi la Corte d'appello le inscrizioni<br />
0 le cancellazioni illegalmente fatte o mantenute dai Consigli<br />
comunali, quando non siano state impugnate dinanzi la Commissione<br />
provinciale ;<br />
2o Per impugnare la decisione della Commissione provinciale<br />
contro la quale non sia. stato proposto appello ;<br />
3o È conveniente che i prefetti, i sindaci, come ogni altro
LEGGE ELETTORALE POLITICA 543<br />
pubblico ufficiale, facciano le opportune denuncio, per segnalare<br />
al P. M. i casi di violazione di <strong>legge</strong>, onde egli possa esercitare<br />
l'azione che gli compete '» {Ministero delVinterno, circolare ai<br />
Prefetti del Regno, 22 aprile 1882).<br />
3. Procedimento sommario.<br />
ART. 38 (m '36, 137|.<br />
3. <strong>La</strong> contestazione della lite pone un problema che spetta al<br />
giudice risolvere; ma la risoluzione di questo problema non può<br />
essere fatta dal giudice senza la cognizione di tutto ciò che si<br />
riferisce alla causa. I mezzi di questa cognizione sono forniti al<br />
giudice mediante la istruzione della causa, alla quale si dà il nome<br />
di procedimento. Il procedimento giudiziario pertanto, essendo il<br />
metodo col quale le parti fanno valere le loro ragioni, e col quale<br />
si promuove la ricerca della verità, assume diverse forme secondo<br />
la diversa natura e la importanza diversa delle questioni, e secondo<br />
Tautorità giudiziaria che le deve risolvere.<br />
Le forme di questo procedimento sono il rito formale e il<br />
rito sommario. Il rito formale è quel procedimento nel quale si<br />
osservano le formalità, i termini e le prescrizioni tutte stabilite<br />
come normali; il rito sommario è quello in cui le formalità sono<br />
minori, i termini più brevi e le precauzioni meno assolute. E<br />
mentre è carattere del procedimento formale che nel medesimo<br />
siavi un periodo nel quale si svolgono i mezzi d'istruzione, chiuso<br />
il quale la causa è portata a discussione per essere decisa, l'andamento<br />
del procedimento sommario è ben diverso, imperocché<br />
in questo non v'è il periodo istruttorio, ma la istruzione della<br />
causa ha luogo contemporaneamente alla sua trattazione. Per<br />
conseguenza nel rito sommario la citazione si fa sempre ad<br />
udienza fissa, nella quale la causa viene istruita e contemporaneamente<br />
trattata, mentre nel rito formale colla citazione non<br />
si assegna che un termine nel quale il convenuto deve comparire<br />
in giudizio.<br />
ART. 39 (pag. i37, i38).<br />
8. I ricorsi in Cassazione devono essere deferiti esclusivamente alla<br />
Corte di Cassazione in Roma.<br />
8. Tutti i ricorsi di cui è parola in questo articolo debbono<br />
essere deferiti esclusivamente alla Corte di cassazione di Roma.<br />
r<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> 12 dicembre 1875, n. 2837, sulla istituzione della Cassazione<br />
di Roma, dispone :<br />
Art. 3. Soìio deferiti esclusivamente alla cognizione delle<br />
sezioni temporanee istituite in Roma dal giorno della loro attuazione<br />
i ricorsi pendenti o che sopravvenissero relativi a^li affari<br />
seguenti :
544 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
7^ I ricorsi in materia di elezioni politiche e amministrative<br />
(Cfr. anche <strong>Camera</strong>, <strong>dei</strong> deputati. Discussioni, 17 giugno 1881).<br />
6, Multa contro i incorsi ter/ierari.<br />
ART. 41 (pag. 143, 144).<br />
6. Onde mettere un limite ai ricorsi che potrebbero essere inconsultamente<br />
avanzati in via giudiziaria in materia elettorale,<br />
saggiamente questo articolo, nell'ultimo capoverso, stabilisce che<br />
sia sottoposto ad una multa da L. 50 a L. 100 colui al quale venga<br />
respinto il ricorso avanzato in Cassazione per l'inscrizione o cancellazione<br />
altrui. A questo proposito è solo da notare che una<br />
tale sanzione penale non è intesa a limitare l'azione popolare, che<br />
la <strong>legge</strong> accorda ad ogni cittadino per impugnare in via giudiziaria<br />
le decisioni dell'autorità amministrativa , ma è diretta<br />
solamente a far presumere una maggiore ed assoluta serietà nei<br />
ricorsi in Cassazione e a chiudere l'adito a vendette e a soprusi.<br />
Tantoché non è stabilito che debba essere applicata la multa<br />
solamente perchè sia respinto un ricorso fatto per l'inscrizione<br />
0 cancellazione altrui, ma si vuole che sia applicata quando<br />
il rigetto vien fatto perchè il ricorso è riconosciuto temerario,<br />
ossia senza alcun pl^sibile fondamento.<br />
ART. 42 (pag. 147).<br />
1. aj Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong>; liraiti.<br />
1. b) Le copie delle liste si devono fare in carta libera,<br />
4. <strong>La</strong> copia da conservarsi nella Prefettura.<br />
1. a) Per ciò che si attiene alla pubblicità delle liste la <strong>legge</strong><br />
attuale ha disposizioni molto più ampie di quelle che si riscontrano<br />
nell'art. 60 della l^ggQ 17 dicembre 1860. -<br />
Chiunque, e per conseguenza anche un cittadino non elettore,<br />
può prendere copia tanto delle liste definitivamente approvate<br />
quanto delle liste in formazione e può inoltre stamparle e<br />
venderle. Ma se anche le liste in formazione, ossia quelle che non<br />
sono state approvate definitivamente, possono essere stampate<br />
ed anche poste in vendita, non deve credersi che lo stesso possa<br />
farsi degli atti e <strong>dei</strong> documenti concernenti l'annua revisione delle<br />
liste medesime. Deve anzi essere notato che questi sono solamente<br />
ostensibili nella segreteria comunale, e che per i medesimi ricorre<br />
la regola generale applicata a tutti i documenti esistenti<br />
nell'archivio comunale.<br />
1. b) Può sorgere dubbio se la copia delle liste che ad ogni<br />
richiesta deve essere rilasciata dall'ufficio comunale debba essere<br />
fatta in carta da bollo. Un tal dubbio che fu sollevato, ma non<br />
risoluto, nella discussione della <strong>legge</strong> davanti al Senato può sciogliersi,<br />
riportandosi alle disposizioni generali della <strong>legge</strong>, per
LEGGE ELETTORALE POLITICA 545<br />
la quale tutti gli atti riguardanti il procedimento amministrativo<br />
e.giudiziario per Tesercizio del diritto all'elettorato devono essere<br />
fatti in carta libera. Conseguentemente saranno rilasciate incarta<br />
libera e senza spesa anche le copie delie liste, quando devono<br />
servire per le operazioni di revisione e per i relativi reclami,<br />
appelli e ricorsi sia in via amministrativa che giudiziaria; e saranno<br />
invece rilasciate in carta bollata quando siano richieste per<br />
servirsene in occasione di elezioni o altrimenti, ossia quando non<br />
devono servire per il procedimento cui si riferisce l'art. 41.<br />
4, Si è domandato da chi deve essere fatta la copia delle liste<br />
da conservarsi negli archivi della prefettura. E fu risposto che<br />
deve essere fatta dalla prefettura stessa, non incombendo per<br />
<strong>legge</strong> ai Comuni che la redazione di due esemplari delle liste da<br />
conservarsi, uno nella segreteria comunale ed uno nella provinciale.<br />
ART. 43 (pag. 148).<br />
3. Norme per i viaggi degli elettori in ferrovia.<br />
3. Secondo le norme pei viaggi degli elettori politici pubblicate<br />
con istruzione del Ministero dell'interno {Gazzetta Ufficiale del<br />
28 febbraio 1879), gli elettori politici che hanno residenza abituale<br />
in un Comune diverso da quello del loro domicilio politico, ed<br />
intendono recarsi al proprio collegio elettorale per la elezione del<br />
deputato al Parlamento potranno ottenere il 75 per cento di ribasso<br />
nei prezzi ordinari <strong>dei</strong> biglietti di 1^, 2'* e 3^ classe sulle linee ferroviarie<br />
dell'Alta Italia, Romane, Meridionali e sui piroscafi <strong>dei</strong><br />
laghi di Garda e Maggiore.<br />
A tal uopo essi devono rendere ostensibile al sindaco del<br />
Comune ove risiedono il certificato d'iscrizione nelle liste del loro<br />
domicilio politico che essi avranno ricevuto, e quando questo sia<br />
regolare e rilasciato entro i prescritti otto giorni che precedono<br />
le elezioni, riceveranno una dichiarazione a stampa segnata colla<br />
indicazione di modello A, colla esibizione della quale verrà loro<br />
rilasciato alla stazione ferroviaria di partenza il biglietto colla<br />
riduzione del 75 per cento. Una tale dichiarazione è personale e<br />
non potrà essere ad altri ceduta, e per garanzia della Società<br />
ferroviaria dovrà essere sottoscritta dall'elettore nell'atto che<br />
la riceve davanti alTautorità che la rilascia. Compiute le elezioni,<br />
l'elettore, previa la presentazione del certificato d'iscrizione al<br />
sindaco del Comune nel quale avrà votato, riceverà un'altra dichiarazione,<br />
segnata colla indicazione del modello B, colla quale potrà<br />
ottenere il solito ribasso per il ritorno al Comune della sua residenza<br />
abituale.<br />
Deve però osservarsi che gli elettori possono viaggiare col<br />
prezzo ridotto solamente nei quattro giorni che precedono la<br />
votazione per andare al collegio, nei quattro giorni che la seguono<br />
per tornare, e nel giorno stesso in cui ha luogo la votazione. E<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie 1*^— VollK 35
546 LEOOI POLmcO-A AntTNISTHATIVE<br />
qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio e si faccia luogo<br />
alla votazione di ballottaggio, gli elettori hanno facoltà di trattenersi<br />
nel collegio elettorale per far ritorno poi al luogo di abituale<br />
loro residenza nel giorno della stessa votazione di ballottaggio.<br />
<strong>La</strong> riduzione di cui sopra è concessa per tatto il tratto ferroviario<br />
che corre tra il luogo in cui l'elettore ha dimora abituale<br />
e quello della sezione del collegio in cui egli si reca a votare. E<br />
qualora nelle dette località non esista stazione, la riduzione s'intende<br />
concessa da e per le stazioni più prossime. Nello stesso modo<br />
gli elettori che si debbono recare ad una stazione nella quale non<br />
abbiano fermata i treni diretti, potranno, purché siano provveduti<br />
di biglietti di P e 2^ classe, valersi di questi stessi fino alla stazione<br />
di fermata <strong>dei</strong> treni stessi più vicina a quella di destinazione<br />
segnata sul biglietto, per proseguire poi alla volta di quest'ultima<br />
col primo convoglio successivo. Ma per massima generale perù<br />
l'elettore non può fermarsi nelle stazioni intermedie, ed ha l'obbligo<br />
di res'olare il via^^io tanto di andata che di ritorno in modo<br />
che venga seguita la via più breve. Le fermate alle stazioni<br />
intermedie potranno solamente farsi quando, invece di avere un<br />
solo scontrino da valere dal luogo di partenza a quello di destinazione,<br />
siano stati rilasciati diversi scontrini per le stazioni di<br />
transito dalle linee di un'amministrazione a quella di un'altra;<br />
nel qual caso la fermata è richiesta dal bisogno di rinnovare il<br />
biglietto per poter proseguire.<br />
Gli elettori possono viaggiare su tutti i treni, meno che su<br />
quelli composti esclusivamente da vetture di 1* classe-%Gli elettori<br />
muniti di biglietto di 3^ classe non potranno viaggiare nei treni<br />
diretti, ancorché questi treni abbiano vetture di tale classe.<br />
ART. 46 fpag. i5f).<br />
39. 1 lavo'H della Cornynissions parlamentare sulle circoscrizioni,<br />
40. Il decreto sulle circoscrizioni.<br />
39. <strong>La</strong> Commissione parlamentare si radunò negli ultimi giorni<br />
di maggio e nei primi di giugno, e modificò la circoscrizione <strong>dei</strong><br />
Collegi nelle provincie di Avellino, Bari, Bergamo, Catania, Catanzaro,<br />
Cosenza, Genova, Milano, Novara, Potenza, Torino. Ad<br />
Avellino vennero sostituiti, ai 2 Collegi a 4, uno a 5 ad uno a 3<br />
deputati; a Catania 3 Collegi a 3, anziché uno a 5 ed uno a 4;<br />
a Cosenza due a 5 ai 3, <strong>dei</strong> quali uno a 4 e due a 3 deputati ; a<br />
Genova uno a 5 e due a 4, invece di uno a 4 e tre a 3 ; a Milano<br />
tre a 5 ed uno a 3 invece di due a 5, e due a 4 ; a Potenza uno<br />
a 4 e due a 3, ai due a 5; ed a Torino due a 5, e tre a 3, agli<br />
uno a 5, due a 4 e due a 3. Nella provincia di Novara vennero<br />
introdotti notevolissimi mutamenti, ed altri minori in quelle di<br />
Bari, Bergamo e Caianzaro.<br />
<strong>La</strong> Commissione esaminò, nei termini consentiti dalla lessre,<br />
le osservazioni ed i reclami che le pervennero, e sebbene avesse
LEGGE ELETTORALE POLITICA 547<br />
voto semplicemente consultivo, il Ministero si attenne in generale<br />
alle sue deliberazioni.<br />
40. Il R. decreto che diede forza di <strong>legge</strong> alla nuova circoscrizione<br />
venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto,<br />
colla tabella che i lettori troveranno in fine di questo volume.<br />
ART. 47 e 48 (pag. 198).<br />
14. (Pag. 209-210).<br />
14. L'interpretazione per la quale ho ritenuto che nel computo<br />
desìi elettori necessari alla costituzione di una sezione non si<br />
debbano comprendere quelli che sono iscritti nell'elenco separato<br />
a norma degli articoli 14 e 32, è stata confermata anche da speciali<br />
istruzioni ministeriali {Ministero delVinterno, Telegr. al<br />
Pref. di Como, P maggio 1882; Id. di Treviso, ecc.).<br />
3. (Pag. 213).<br />
ART. 50 (pag. 212).<br />
3. <strong>La</strong> disposizione contenuta nel secondo comma di questo<br />
articolo vuol essere intesa in modo alquanto relativo, essendo<br />
essenziale che si raggiunga il fine che la <strong>legge</strong> si propone. Vi può<br />
essere un piccolo faÌDbricato di poche stanze, in due delle quali,<br />
prossime Tuna all'altra, siano stabilite due sezioni alle quali<br />
una sola porta principale d'ingresso dia accesso. lx\ questo fabbricato<br />
le elezioni si farebbero Q,O^A minor comodità e con maggior<br />
confasione di quello potrebbero essere fatte in tre sezioni poste<br />
nel medesimo fabbricato avente tre lati con tre distinte porte<br />
esterne d'ingresso dalle quali si acceda atre sale affatto separate.<br />
<strong>La</strong> parola fabbricato deve essere intesa nel senso largo della<br />
parola, non come un corpo di fabbrica estesissimo, che può avere<br />
pili porte d'ingresso per diverse strade e separate sale, ma come<br />
unità di costruzione, che non offra separati e distinti accessi. Non<br />
si potranno dire viziate di nullità le elezioni perii solo fatto della<br />
riunione di più che due sezioni nello stesso fabbricato, quando le<br />
operazioni siano state condotte regolarmente e non abbiano dato<br />
luogo a inconvenienti derivanti dal concorso troppo numeroso di<br />
persone in un medesimo fabbricato.<br />
9. (Pag. 223-224).<br />
ART. 54 (pag. 218, 219).<br />
9. A coloro i quali mi hanno osservato, che nello schema di sala<br />
a pag. 224 l'ufficio non potrebbe sorvegliare bene gli elettori mentre<br />
scrivono la scheda, rispondo: che questa sorveglianza, dopo le<br />
nuove e importanti cautele della nuova <strong>legge</strong> è meno necessaria<br />
e quasi inutile; che preme invece assicurare il segreto del voto ;<br />
che, ad ogni modo, gli scrutatori che non hanno durante la votazione<br />
alcuno speciale incarico possono sedere ai lati della tavola,<br />
0 voltare un po' la sedia guardando quello che gli elettori fanno<br />
al tavolino sul quale vanno a scrivere la scheda.
548 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
ART. 55 e 56 (pag. 226).<br />
5. a) Intrusione dì non elettori; pene.<br />
7. a) Armi proprie e armi improprie.<br />
5. a) Se Tinserviente comunale s'introduce momentaneamente<br />
nella sala per affari di servizio l'elezione non è per questo nulla<br />
{GaiTì^ra <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1853),<br />
Turba la libertà del voto l'accesso di un pubblico funzionario<br />
in tale sua qualità nella sala delle elezioni. Costituisce<br />
quindi un fatto gravissimo l'aver permesso ad un usciere di entrare<br />
nella sala delle elezioni per notificare ai rispettivi presidenti<br />
una sentenza colla quale si ordina la cancellazione di alcuni<br />
elettori dalle liste {Cam, <strong>dei</strong> dep^, 13 luglio 1880, Coli. Ili di<br />
Genova, elez. De Amezaga).<br />
<strong>La</strong> Suprema Corte di cassazione di Roma ha ritenuto che<br />
costituisce contravvenzione e non delitto l'introduzione di un<br />
estraneo nella sala elettorale sebbene la pena sancita possa essere<br />
correzionale, e perciò a costituire questo reato non occorre il dolo,<br />
ma è bastevole il solo fatto materiale (6 aprile 1881).<br />
7. a) S'intende per arma nel senso in cui la <strong>legge</strong> parla di<br />
armati, tutto ciò.che può servire ad offendere.<br />
Secondo Tart. 453 del Codice penale italiano « le armi o<br />
sono tali propriamente o tali si considerano dalla <strong>legge</strong>,<br />
« Soìio armipropjrie quelle da fuoco, edaltre, la cuidestinazio<br />
ne principale ed ordinaria è la difesa propria o Valtr^ni offesa-,<br />
w Sono considerate armi dalla <strong>legge</strong> e diconsi improprie le<br />
altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi<br />
incidenti o perforanti o coìitundenti, come forbici, coltelli da<br />
serrare, sassi, canne e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso<br />
per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.<br />
« Art. 455. Fr^a le armi proprie hannovi le insidiose.<br />
« Sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi^ le<br />
spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte<br />
la cui canna non oltrepassi cento settantimo millimetri in lunghezza<br />
misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a<br />
tromba, gli schioppi o pistole a vento, ipistoni, schiojjpio carabine<br />
snodati o divisi in pnii pjezzi, e gli schioppi a foggia di<br />
canna o bastone ».<br />
Nell'articolo 56, dove si parla di persona armata, s'intende<br />
tanto la persona che ha un'arma propria quanto quella che ne ha<br />
una impropria.<br />
ART. 57 (pag. 230, 231).<br />
2. a) Norme per l'ammissione degli elettori che hanno interposto appello.<br />
2. ì)J Se bastia in luogo del certificato^ un telegramma del cancelliere<br />
della Corte.<br />
2. a) Gli elettori di cui ai n. 2 e 3 del paragrafo precedente,<br />
conservando per effetto dell'art, 37 il diritto del voto in pendenza
LEGGE ELEr-TORALE rOLlTICA 549<br />
del giudizio innanzi alla Corte d'appello, basterà che presentino<br />
un certificato del cancelliere della Corte d'appello da cui risulti<br />
l'inoltrato appello e che la causa è tuttora pendente.<br />
Gli uffizi elettorali non possono ammettere a votare se non<br />
quegli individui, che dimostrino di avere realmente introdotto<br />
appello. L'ufficio elettorale non ha che la facoltà di accertare nei<br />
modi legali il fatto dell'introduzione, senza poter investigare le<br />
eccezioni di sostanza o di forma, alle quali tale appello possa<br />
andare soggetto e tanto meno pronunciare sulle eccezioni medesime,<br />
quando venissero da altri sollevate. E perciò illegale il<br />
rifiuto dell'ufficio elettorale di ammettere all'esercizio del voto<br />
l'elettore, il quale si presenta munito di un certificato comprovante<br />
il ricorso da lui sporto alla Corte d'appello contro la sua<br />
cancellazione dalla lista, quand'anche, a legittimare tale rifiuto,<br />
si allegasse che il ricorso non era stato introdotto in tempo utile.<br />
<strong>La</strong> prova dell'inoltrato appello , secondo il Consiglio di<br />
Stato, deve risultare da analogo certificato del cancelliere della<br />
Corte d'appello. Epperò se l'ufficio ammise a votare parecchi individui<br />
sulla sola presentazione di copia del ricorso, non ancora stato<br />
portato alla Corte d'appello, violò la <strong>legge</strong> e l'elezione è viziata<br />
{Cons. di Stato, 12 maggio 1877, Riv. amm., 1877, pag. 520).<br />
2. b) Un telegramma del cancelliere della Corte d'appello non<br />
può essere mai considerato come prova equipollente del certificato.<br />
Il Consiglio di Stato dichiarò di non riconoscere in un telegramma<br />
il certificato autentico della cancelleria della Corte, col quale soltanto,<br />
secondo la giurisprudenza prevalente, si dimostra la condizione<br />
voluta dalla <strong>legge</strong> per essere ammesso nella sala elettorale<br />
a deporre il proprio voto nell'urna {Giurispr. itaL, 1880, 3, 55).<br />
Un telegramma non recando e non potendo recare l'autenticazione<br />
del certificato, si riduce ad un semplice annunzio e non può servire<br />
per equipollente del certificato, nei sensi e per gli effetti della<br />
<strong>legge</strong>. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> evidentemente non può ammettere un modo di<br />
dimostrazione che apre facile adito all'arbitrio ed agli abusi. Un<br />
telegramma si può facilmente inviare da chiunque anche irresponsabilmente,<br />
perchè il mittente non è tenuto a provare che<br />
egli è l'identica persona che lo firma, e perciò l'ufficio elettorale<br />
che lo riceve non può essere in grado di giudicare se l'appello<br />
venne realmente introdotto, mentre può invece ciò fare quando<br />
ha dinanzi un certificato del cancelliere compilato nelle forme<br />
prescritte (27 febbraio 1880).<br />
2. (Pag. 233J.<br />
ART. 58 (pag. 233).<br />
2. <strong>La</strong> giurisprudenza ha stabilito in ordine a quest'articolo, che<br />
l'espulsione di alcuni elettori provocanti disordini nella sala, pronunciata<br />
dal presidente ed eseguita a mezzo della forza pubblica,<br />
non può avere influenza sulla validità delle operazioni, quando
559 LEGai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
risulta che l'urna fu sempre custodita dall'ufficio e che dopo l'espulsione<br />
le operazioni si ripigliarono e procedettero regolarmente sino<br />
alla fine. L'espulsione di un elettore nelle anzidette circostanze<br />
non si può ritenere arbitraria e influente sulla validità delle<br />
operazioni per la sola circostanza che il pretore abbia dichiarato<br />
non farsi luogo a procedimento, a fronte dell'enunciato dal verbale,<br />
non impugnato di falso, sui disordini, onde fu motivato<br />
l'allontanamento. Tanto più se, tenuto conto <strong>dei</strong> voti riportati dai<br />
candidati, l'ammissione al voto degli elettori espulsi non avrebbe<br />
influito sull'esito dell'elezione {Cons. di Slato, 7 gennaio 1876).<br />
Non può avere influenza decisiva sulla validità dell'elezione<br />
la circostanza che il presidente dell'ufficio sia stato costretto a<br />
chiamare l'Arma, per ristabilire l'ordine perturbato da alcuni<br />
elettori, i quali si erano assiepati attorno alla tavola della presidenza,<br />
colla pretesa di aver visione di certe schede sulle quali<br />
eravi contestazione e di voler interloquire sulla loro validità ,<br />
quando consta che questo fatto non ha avuto alcuna influenza<br />
suir andamento delle operazioni elettorali {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />
8 gennaio 1878).<br />
ART. 60 e 61 (pag. 235, 236).<br />
5. (Pag. 239-240J.<br />
8. aj Chi rinuncia alVufficio dì Presidente può rimanere scrutatore.<br />
8. bj Quid juris se dallo scrutinio risultano tre soli nomi.<br />
8. cj Che si deve fare se non può formarsi Vufficio definitivo secoìtdo<br />
la <strong>legge</strong>.<br />
5. Sebbene l'art. 60 parli soltanto <strong>dei</strong> cancellieri e vice-cancellieri<br />
di pretura, devono essere compresi anche i cancellieri e i<br />
vice-cancellieri di tribunale tra le persone da scegliere, dopo i<br />
notai, per l'ufficio di segretario.<br />
8. a) Si è fatta sotto la <strong>legge</strong> precedente, e si può rinnovare<br />
oggi, la questione se la rinuncia ad assumere la presidenza dell'ufficio<br />
elettorale importi rinuncia anche alla qualità di scrutatore.<br />
Il Consiglio di Stato avvisò che: dalla disposizione di <strong>legge</strong><br />
si rileva che l'elettore rimasto eletto presidente, il quale rinunzi<br />
ad esercitare la presidenza non può più far parte dell'uffizio, dovendosi<br />
quindi in questo caso completare l'ufficio col chiamare<br />
colui che dopo i primi cinque eletti ottenne il maggior numero<br />
di voti. Conseguentemente è a ritenere nulla la costituzione dell'ufficio<br />
elettorale definitivo e quindi anche nulle le successive<br />
operazioni elettorali, se l'elettore, che risultò eletto a presidente,<br />
dopo aver ricusato di assumere la presidenza, alla quale fu quindi<br />
chiamato il più anziano dopo il ricusante, continui a far parte<br />
dell'ufficio come scrutatore {Cons. di Stato, 28 agosto 1873).<br />
Noi crediamo più esatto il parere che lo stesso Consiglio di<br />
Stato ebbe a dare in seguito, cioè: che nessuna disposizione di<br />
<strong>legge</strong> sancisce che la rinuncia ad assumere la presidenza dell'uf-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 551<br />
ficio elettorale importi rinuncia alla qualità di scrutatore. <strong>La</strong><br />
distinzione, tra l'ufficio di presidente e quello di scrutatore s'incontra<br />
espressa nella <strong>legge</strong>, che dichiara che l'adunanza e<strong>legge</strong> il<br />
presidente e quattro scrutatori.<br />
Il disposto della <strong>legge</strong> manifestamente contempla il caso<br />
di rinunzia tanto all'ufficio di presidente quanto a quello di scrutatore<br />
e designa il modo di procedere alla surrogazione. Ne il<br />
testo, né la ragione della <strong>legge</strong> autorizzano a crederla ispirata al<br />
concetto di escludere dall'ufficio di scrutatore chi declina la presidenza<br />
e privare gli elettori del concorso di persona in cui riposero<br />
la loro fiducia, solo perchè la persona medesima non creda<br />
di accettare il posto preminente nel Consiglio elettorale, sebbene<br />
acconsenta a farne parte (Cons. di Stato, 15 aprile 1874).<br />
In fatto il presidente dell'ufficio elettorale definitivo non è<br />
che il capo ed il primo degli scrutatori, \xn primiis inter pares,<br />
e nulla osta che possa cedere il suo primato a chi viene dopo di<br />
lui, ed assumere il posto di quello nell'ufficio di scrutatore. Ciò<br />
tanto più risulta vero inquantochè già sotto l'impero della <strong>legge</strong><br />
precedente avveniva sovente che nella votazione per Tufficio elettorale<br />
non si facesse distinzione fra presidente e scrutatori, che<br />
è il principio accolto dalla nuova <strong>legge</strong>, secondo la quale è proclamato<br />
presidente colui che ha ottenuto un maggior numero di<br />
voti fra tutti i candidati. Se questi non accetta il posto preminente,<br />
subentra il più anziano (per numero di voti) degli scrutatori<br />
e l'eletto presidente può prendere il posto di scrutatore a cui<br />
pure era designato dalla fiducia degli elettori.<br />
L'ufficio provvisorio non ha né obbligo, ne facoltà di mandare<br />
ad avvertire a domicilio chi fu elette presidente o scrutatore<br />
e non si trova presente, perchè l'art. 61 prevede il caso<br />
dell'assenza del nominato e dispone che immediatamente e di<br />
pieno diritto resti in tal caso presidente lo scrutatore che ottenne<br />
maggior numero di voti {Riv, amm., 1880, pag. 216).<br />
8. h) Venne presentato al Consiglio di Stato il seguente quesito :<br />
Che deve farsi per completare l'ufficio definitivo di una<br />
sezione, se i 20 elettori che bastano a costituire tale ufficio e<br />
non possono scrivere più di tre nomi nelle loro schede, raccogliessero<br />
i loro voti su tre soli candidati? 11 Consiglio di Stato ha<br />
ritenuto, che sebbene il dubbio potrebbe essere risoluto nel senso<br />
della necessità assoluta di una seconda votazione, tuttavia spetti<br />
alla sola <strong>Camera</strong> il decidere (5 aprile 1882).<br />
<strong>La</strong> questione non potrà essere risoluta in modo diverso,<br />
perchè sarebbe meno conveniente lasciare al loro posto due<br />
membri dell'ufficio provvisorio, o mantenere il .definitivo composto<br />
di tre soli. Non sarà però cosi facile che oltre ai tre manchi<br />
anche la designazione di altri, per i quali basterebbero pochissimi<br />
voti ed anche un solo.<br />
8. e) Può avvenire che alle 10 ant. non siano presenti 20 elet-
552 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
tori e l'ufficio provvisorio non sia ancora completo. In tal caso il<br />
presidente di esso inviterà a prendere posto al seggio il più giovane<br />
od i due più giovani elettori presenti, e se nessun elettore<br />
vi fosse nella sala, il primo od i due primi che dopo le 10 si<br />
presentino.<br />
ART. 64 {pag. 248).<br />
2. aj L'ordine dell'appello può essere alterato?<br />
2. a) <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> Subalpina ha ritenuto, che per speciali circostanze,<br />
anche nel primo appello, ed ora nelTunico, si potessero<br />
chiamare a votare alcuni elettori senza seguire rigorosamente<br />
l'ordine alfabetico (19 die. 1857, Collegio di Avigliana, elezione<br />
Della Motta; 11 genn. 1858, Coli, dilglesias, elez.Ghirisi-Puddu ;<br />
15 genn. 1858, Coli, di Levante, elez. Oleandini).<br />
<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> italiana confermò questa giurisprudenza. Valga<br />
per molte la decisione seguente: « Risulta dal verbale, che insistendosi<br />
da taluni elettori, stante Torà tarda, ad essere ammessi<br />
primi a votare onde poter fare ritorno alle loro case in campagna<br />
o per poter provvedere ad urgenti interessi personali o di famiglia,<br />
l'uffizio, dopo di avere interpellati tutti gli elettori presenti<br />
se nulla avessero in contrario, constatando l'unanime assenso di<br />
questi, il tempo cattivo e lanette inoltrata che rendeva malagevole<br />
il ritorno pegli elettori della campagna, riconoscendo come<br />
questi elettori appartenessero tanto all'uno quanto all'altro partito<br />
onde non vi potesse essere sospetto di favoritismo, deliberò di<br />
ammettere a votare fuori dell'ordine alfabetico taluni di essi.<br />
« Questo fatto non ha nulla di anormale e non contiene in<br />
se un vizio che possa influire sulla validità dell'elezione... L'importante<br />
quindi è di constatare se realmente il fatto abbia determinata<br />
confusione, e questa confusione sia stata tale da essere<br />
degenerata in un vero disordine, turbative di quella libertà od<br />
anche solo di quella solennità che deve presiedere a tanto gravi<br />
e tanto delicate operazioni « {Giimta parlam., 26 febbraio 1877,<br />
Coli, di <strong>La</strong>nciano, elez. De Crecchie).<br />
ART. 69 (pag. 284).<br />
6. Le schede bianche non sono nulle.<br />
6, Si è lungamente disputato se le schede bianche siano da<br />
ritenersi nulle e quindi da computarsi nel numero <strong>dei</strong> votanti, e<br />
la giurisprudenza ha manifestamente oscillato e variato d'avviso.<br />
11 Consiglio di Stato (5 febbraio 1881 e 19 id. a Sezioni riunite)<br />
ha inteso chiudere ogni'divergenza stabilendo la massima che chi<br />
depone nell'urna una scheda bianca è un vero e proprio votante,<br />
e conseguentemente la sua scheda, nonostante che sia bianca,<br />
non può essere detratta, ma deve venire computata con tutte le<br />
altre per determinare la maggioranza. Contro questo parere d^l<br />
Consiglio di Stato stanno alcune decisioni della Giunta delle eie-
LEGGE ELETTORALE POLmCA 553<br />
zioni. Questa, infatti, ha ritenuto che la <strong>legge</strong>, nel disporrò che<br />
ninno s'intenda eletto se non riunisce più della metà <strong>dei</strong> suffragi<br />
dati dai votanti, non possa riferirsi che ai voti effettivi, ai voti dati<br />
ad alcuni <strong>dei</strong> candidati, e una scheda bianca non essendo un suffragio<br />
non debba essere computata per determinare il numero <strong>dei</strong><br />
votanti, per la stessa ragione per cui non si computano le schede<br />
che non portano sufficiente indicazione della persona eletta [Ca-mera<strong>dei</strong>dep.,<br />
16maggio 1873, Coli, di Gerace, elez. L. Di Biasio;<br />
Id,, 28 giugno 1881, Coli, di Fermo, elez. Trevisani). Ma mi<br />
sembra che di fronte airelaboratissimo parere suaccennato del<br />
Consiglio di Stato non possa con fondamento più sostenersi che<br />
le schede bianche debbano essere dichiarate nulle e non debbano<br />
computarsi nel numero <strong>dei</strong> votanti, perchè appare inconfutabile<br />
l'argomento addotto in contrario, che cioè qu'ando una scheda<br />
è deposta nell'urna pel fine della votazione non si può ammettere<br />
altro motivo d'inefficacia della medesima, per toglierla dal novero<br />
delle schede votanti, tranne la sua nullità dalla <strong>legge</strong> stessa pronunziata,<br />
senza di che le dette schede non sono da reputarsi insignificanti<br />
per la votazione. E mi conferma in questa opinione il<br />
fatto che, lungi dal comprendere tra le schede nulle quelle bianche<br />
il legislatore all'articolo 70 le ha invece distinte dalle contestate<br />
e dalle nulle, creando tra le une e le altre una differenza che elimina<br />
ogni contraria interpretazione.<br />
ART. 71 (pag. 30i).<br />
0<br />
8. a) <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non obbliga l'ufficio a sigillare col bollo del<br />
Comune o altrimenti le carte ed i verbali delle varie sezioni {Cam.<br />
<strong>dei</strong> dep., 19 dicembre 1857, 15 gennaio 1858) solamente prescrive<br />
che vengano poste in plico suggellato le schede contro le quali<br />
sia stata avanzata da 10 elettori almeno protesta di non sincera<br />
lettura o di sostituzione di esse. Ciò nondimeno sarà utile assicurare<br />
in un plico tutte le carte attinenti alle operazioni elettorali,<br />
onde prevenire uno smarrimento e qualunque altro inconveniente<br />
che potrebbe verificarsi in caso di trascuratezza..<br />
ART. 73 (pag. 305).<br />
a) UUffi^<br />
b) Né gm<br />
5. e) Né rifare il computo <strong>dei</strong> voti.<br />
5. d) Né sottraì^re gli elettori morti dalle liste.<br />
5. a) ILCollegio <strong>dei</strong> presidenti non è competente a pronunziarsi<br />
sulle schede dubbie o contestate già vidimate e unite al verbale<br />
dagli uffici delle singole sezioni, essendo riservato alla <strong>Camera</strong> il<br />
decidere se e a quale candidato debbano essere attribuite. Quindi<br />
non può negare ad un candidato le schede contestate che già gli<br />
siano state attribuite dalle sezioni {GiuntaparL^ 20 dicembre 1870,
554 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />
Coli. diCastelvetrano, elez. Crispi ; IcL, 5 febbraio 1871, Collegio<br />
di Tolentino, elez. Checchetelli ; Cam. <strong>dei</strong>dep., 3 febbraio 1877,<br />
Coli. V di Napoli, elez. Biondi),<br />
'Siccome il Collegio <strong>dei</strong> presidenti è chiamato dalla nuova<br />
<strong>legge</strong> a procedere alla riassunzione generale <strong>dei</strong> voti validi dell'intiero<br />
Collegio, non può eccepire la sua incompetenza quando<br />
si tratti semplicemente di addizionare i voti delle diverse sezioni<br />
a favore di un candidato espressi parte con la indicazione della<br />
paternità e parte senza. L'ufficio <strong>dei</strong> presidenti non solo non ha<br />
alcuna autorità di pronunciarsi sulle schede contestate ma nemmeno<br />
ne potrebbe ricevere la delegazione che qualche sezione<br />
glie ne avesse fatta.<br />
5. b) Il Collegio <strong>dei</strong> presidenti eccede le sue attribuzioni se corregge<br />
0 annulla le operazioni di altre sezioni {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />
24 giugno 1860, Coli, di Montecorvino Rovella, elez. Mazziotti);<br />
da ciò consegue che spetta alla Giunta delle elezioni e alla <strong>Camera</strong><br />
esaminare, riscontrare e risolvere la questione incompetentemente<br />
risoluta dal detto Collegio {Id., 6 febbraio 1871, Col!, di Caccamo,<br />
elez. Torina). Tanto meno poi l'ufficio <strong>dei</strong> presidenti ha facoltà di<br />
annullare le operazioni elettorali di una o più sezioni. E anche di<br />
fronte ad una questione sulla legalità o non delle operazioni di<br />
una sezione deve astenersi dal decidere la controversia, emettendo<br />
al più il suo parere, e rilasciando alla <strong>Camera</strong> la decisione sul<br />
merito {Giunta pari. 1876, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. Soldi). Inattendibile<br />
perciò sarebbe la protesta fatta nell'atto di riassunzione<br />
generale <strong>dei</strong> voti dal presidente di alcuna delle sezioni componenti<br />
il Collegio contro la regolarità delle operazioni elettorali avvenute<br />
nella sezione, all'ufficio della quale il protestante presiedeva,<br />
perchè il presidente di un ufficio non può dedurre la violazione<br />
della <strong>legge</strong> che*egli era in debito di fare osservare, singolarmente<br />
quando di cotesta violazione il verbale della sezione cui egli sopraintendeva<br />
non fa qgnno {Giunta pari., 18 dicembre 1876, Collegio<br />
di Alghero, elez. Umana),<br />
5, e) Eccede i limiti delle proprie attribuzioni il Collegio <strong>dei</strong><br />
presidenti anche quando rifa il calcolo <strong>dei</strong> voti, togliendo al<br />
candidato che. giusta l'enunciazione fatta dalle varie sezioni<br />
avrebbe ottenuta la maggioranza, taluni voti, sotto il pretesto<br />
che alcune schede portavano <strong>dei</strong> numeri, ed altre <strong>dei</strong> segni, e<br />
ne aggiunge altri al secondo candidato cui le sezioni li avevano<br />
negati dichiarandoli nulli {Cam. <strong>dei</strong> dep.j 2 marzo 1877, Coli, di<br />
Cicciano, elez. Rega; 3 luglio 1880, Coli, di Caserta, elez. Comin).<br />
Questo ufficio potrebbe solamente correggere i lievi errori di cifre<br />
intervenuti nel computo <strong>dei</strong> voti, perocché questi quando anche<br />
non venissero corretti, non renderebbero la elezione annullabile<br />
qualora nessun reclamo fosse presentato sull'argomento.<br />
5. d) Sappiamo che la Giunta durante l'anno deve eseguire nelle<br />
liste le correzioni che sono la conseguenza della morte degli elet-
LEGGE ELETTORALE POLITICA 555<br />
tori, 0 della perdita <strong>dei</strong> diritti civili e politici, e che, se non è stata<br />
fatta la cancellazione di questi elettori dalla Giunta, può farsi<br />
dagli uffizi elettorali e dalla <strong>Camera</strong> all'effetto di stabilire laverà<br />
maggioranza degli iscritti- Potrebbe ora dubitarsi, se questa facoltà<br />
che può certamente essere esercitata dagli uffici delle diverse<br />
sezioni, le quali sono chiamate a decidere provvisoriamente di tutti<br />
gl'incidenti che possono verificarsi, si estenda anche alTufficio o<br />
Collegio <strong>dei</strong> presidenti. Ma basta osservare che le attribuzioni di<br />
questo ufficio o collegio si limitano a riassumere i voti dati in ciascuna<br />
sezione per concludere che l'ufficio o Collegio <strong>dei</strong> presidenti<br />
non è competente a compiere una operazione, la quale deve essere<br />
adempiuta dai seggi delle singole sezioni. <strong>La</strong> ricognizione <strong>dei</strong> voti<br />
che determina la maggioranza deve essere eseguita dalle singole sezioni<br />
e non può essere modificata da un ufficio il quale non ha altra<br />
competenza che della semplice riassunzione <strong>dei</strong> voti e della risoluzione<br />
degl'incidenti a questa riassunzione relativi. Spetta quindi<br />
solamente alla <strong>Camera</strong> sottrarre i voti degli elettori morti o che<br />
abbiano perduto i diritti civili e politici quando questi non siano<br />
stati sottratti dagli uffici delle singole sezioni.<br />
Per la ragione adunque che le attribuzioni riservate dalla presente<br />
<strong>legge</strong> al Collegio <strong>dei</strong> presidenti sono essenzialmente diverse<br />
da quelle che la <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 deferiva all'ufficio della<br />
sezione principale, non è altrimenti da applicarsi la giurisprudenza<br />
che su questa questione si era formata, per la quale era ritenuta<br />
valida la proclamazione a deputato di colui che a primo scrutinio<br />
aveva conseguito la duplice maggioranza, quando per determinare<br />
il terzo degli elettori, l'ufficio principale aveva sottratto<br />
coloro che erano passati all'altra vita {Giunta pari,, 15 dicembre<br />
1870, Coli, di Trapani, elez. Calvino).<br />
ART. 81 (pag. 395).<br />
LEGGE 5 LUGLIO 1882.<br />
Ecco il testo della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità polìticoamministrative,<br />
approvata dalla <strong>Camera</strong> e sancita dal Re, pubblicata<br />
il 5 luglio 1882, e che va unita alle leggi 13 maggio 1877<br />
e 3 luglio 1875:<br />
[ Art. 1. Chi è sindaco di un Comune non può essere con^<br />
temporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è<br />
situato il Comune, e nel quale esercita il detto ufficio ].<br />
Art. 2. I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati<br />
al Paìdamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di<br />
rinunziare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimis<br />
sione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono<br />
la convalidazione della loro elezione.
556 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Art. 3. Non possono essere eletti deputali al Parlamento<br />
i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi elettorali, in cui<br />
esercitano al tempo delVelezione il loro ufficio amministrativo.<br />
1. Origine della <strong>legge</strong>.<br />
2. Motivi della <strong>legge</strong> e delle sue principali disposizioni.<br />
3. Dubbi sulla sua applicazione.<br />
4. Parere del Consiglio di Stato in argomento.<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> della quale precede il testo ha tre disposizioni tra<br />
loro distinte, di una delle quali, la prima, non è nostro compito<br />
occuparci, riflettendo essa incompatibilità amministrative, le<br />
quali appartengono al dominio della <strong>legge</strong> comunale e provinciale.<br />
Colle altre due disposizioni si stabilisce che i sindaci ed i<br />
deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento<br />
nei Collegi elettorali in cui esercitano il loro ufficio al<br />
tempo dell'elezione; mentre possono essere eletti fuori di questi,<br />
ma devono allora, entro otto giorni, optare tra l'ufficio amministrativo<br />
ed il politico.<br />
Alcune proposte in questo senso vennero già fatte nel 1876-77<br />
discutendosi la <strong>legge</strong> sulle incompatilibità parlamentari, enei 1881<br />
nella discussione della <strong>legge</strong> elettorale, e già ne ho fatto cenno<br />
commentando il primo articolo della <strong>legge</strong> 13 maggio 1877 (§21),<br />
L'on. Fazio, oltre ai sindaci ed ai deputati provinciali, aveva proposto<br />
di dichiarare ineleggibili anche gli assessori comunali, e i<br />
3 consiglieri che siedono nella Commissione provinciale d'appello;<br />
l'on. Pierantoni voleva applicare la stessa eccezione a tutti i consiglieri<br />
del Comune e della Provincia. <strong>La</strong> Commissione parlamentare<br />
per la riforma della <strong>legge</strong> comunale e provinciale accolse<br />
alcune di queste disposizioni; ma l'on. Depretis, ministro dell'interno,<br />
avvertendo l'impossibilità che la nuova <strong>legge</strong> comunale e<br />
provinciale potesse essere discussa nella presente sessione, staccò<br />
le disposizioni relative alle incompatibilità politiche ed amministrative<br />
alle quali la Commissione aveva fatto buon viso e ne fece<br />
uno speciale progetto di <strong>legge</strong>, intorno al quale riferì, con sostanziali<br />
modificazioni, l'on. Mazza.<br />
2. I motivi delle nuove incompatibilità sancite da questa <strong>legge</strong><br />
sono stati accennati, oltrecchè dall'on. presidente del Consiglio,<br />
nella sua relazione parlamentare e nei discorsi pronunciati nelle<br />
tornate del 26 e 27 giugno, anche da altri oratori. Parlando dell'incompatibilità<br />
degli uffici di deputato'provinciale e di deputato<br />
politico, l'on. L. Ferrari disse, che «questo provvedimento... ha<br />
i suoi inconvenienti perchè limita la libertà della scelta degli<br />
elettori, e la limita precisamente in un campo sano, in un campo<br />
buono, in quel campo dove l'elettore sceglierebbe di preferenza<br />
i suoi candidati, perchè ivi trova persone che egli conosce, persone<br />
che ha già onorato della sua fiducia e che ha già messo alla<br />
prova. D'altra parte io credo che questo disegno di <strong>legge</strong> produca
LEGGE ELETTORALE POLITICA 557<br />
un bene, perchè evita un grave sconcio, quale si è quello che uno<br />
possa cumulare due funzioni, che non può seriamente esercitare.<br />
Per quattro quinti delle provincie del regno è fuori di dubbio<br />
che uno il quale occupa l'ufficio di deputato provinciale, non può<br />
seriamente disimpegnare l'ufficio di deputato al Parlamento. Produce<br />
un bene, perchè il deputato al Parlamento non può, se non<br />
con molta difficoltà, mantenersi in quell'ambiente sereno, in quell'ambiente<br />
spassionato, da cui non deve mai sortire l'amministratore.<br />
Produce un bene, perchè rimedia ad un grave inconveniente<br />
che esiste, e che è stato segnalato dall'on. Salaris e da altri miei<br />
colleghi. In oggi, signori, il prefetto di una provincia il quale si<br />
trova di fronte nella Deputazione provinciale a due, a tre, a<br />
quattro, a cinque e a sette deputati al Parlamento, si trova in<br />
certo modo esautorato. Egli non può agire che con molta perplessità<br />
; egli non può esercitare quella tutela, non può esercitare<br />
quella vigilanza e quell'azione moderatrice che gli attribuisce la<br />
<strong>legge</strong>. Ben soventi questo prefetto deve mantenersi neutrale, e<br />
qualche volta può accadere anche, che debba porsi a rimorchio<br />
di un deputato per battere una via che se fosse libero nella sua<br />
scelta certamente non seguirebbe « {Cam, <strong>dei</strong> dep., Discussioni,<br />
27 giugno 1882, pag. 12236-12237).<br />
L'on, Depretis avvertì, che « uno <strong>dei</strong> principii^della <strong>legge</strong> è<br />
quello di impedire il cumulo di uffici. 11 secondo è Tincompatibilità<br />
della deputazione al Parlamento con uffici amministrativi, con<br />
uffici cioè che più o meno sono nell'orbita del potere esecutivo,<br />
siano essi misti, cioè elettivi e poi suggellati con una nomina<br />
del potere esecutivo, come sarebbero gli uffici di sindaco contemplati<br />
in questo disegno di <strong>legge</strong>. A questo principio tutti fanno<br />
plauso; solo che alcuni vorrebbero arrestarsi qui. Ma v'è un<br />
altro criterio, o signori, che non bisogna dimenticare, almeno<br />
finché la nostra legislazione è quale è, il criterio cioè di limitare<br />
le ingerenze politiche e parlamentari, in altri termini, di<br />
continuare sulla via sulla quale si sono messe e la <strong>legge</strong> elettorale<br />
antica, e le varie leggi che l'hanno modificata, e la <strong>legge</strong><br />
del 1877 sulle incompatibilità parlamentari. Per queste leggi è<br />
diventato un canone del nostro diritto pubblico, che bisogna<br />
escludere dal cumulo degli uffici, e dalla deputazione politica<br />
coloro che tengono alcune posizioni, le quali, non per sospetto,<br />
ma per la natura delle cose, per un giudizio che deriva dalia conoscenza<br />
di ciò che è inevitabile nell'umana natura, si crede che<br />
possano dar modo a coloro che ne sono investiti di esercitare a<br />
loro vantaggio un'influenza sugli elettori, influenza che toglie,<br />
poco 0 molto, all'autorità <strong>dei</strong> due uffici ed alla completa sincerità<br />
delle elezioni. Ecco i due principii che si vollero applicare con<br />
questa <strong>legge</strong>. Li volete applicare tutti e due? Sarete logici, e<br />
sarete nell'ordine della nostra legislazione. Volete applicarne uno<br />
solo,.,? Allora non esaurite intiero il problema, e non assecondate
558 LEGGI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />
il desiderio del Governo, al quale, notatelo bene, la principale<br />
raccomandazione che fu fatta è stata quella di trovar modo d'impedire<br />
queste soverchie ingerenze, le quali turbano ad un tempo<br />
la politica e l'amministrazione » {Ivi, pag. 12242-12243),<br />
Oltre a queste ragioni, ne furono addotte altre, come l'impossibilità<br />
di esercitare debitamente gli uffici amministrativi colpiti<br />
dalla <strong>legge</strong> e quello di deputato; la necessità di dividere le funzioni<br />
politiche dalle amministrative ; la dipendenza in cui il sindaco<br />
si trova rispetto al potere esecutivo ; l'influenza indebita che il<br />
sindaco e il deputato provinciale possono esercitare a favore della<br />
propria elezione, ecc. ecc.<br />
A coloro che volevano si dichiarassero soltanto incompatibili<br />
i sindaci <strong>dei</strong> maggiori Comuni, l'on. Depretis rispose : « Non è<br />
possibile distinguere i.grandi dai piccoli Comuni, perchè non è<br />
possibile distinguere un sindaco da un altro, in rapporto ai suoi<br />
amministrati. E certo che se un sindaco ha una influenza sui suoi<br />
amministrati, egli la esercita pel suo scopo. Per conseguenza,<br />
qui è il caso di aggiungere alla incompatibilità la ineleggibilità;<br />
la quale infine è pur quella che già è stabilita nella <strong>legge</strong> attuale<br />
pei magistrati e pei comandanti militari, ecc., e che, come ho<br />
detto, è una parte del nostro diritto pubblico ''.<br />
Non furono dichiarati incompatibili, come il Ministero aveva<br />
proposto, gli assessori municipali, prevalendo su questo punto il<br />
parere della Commissione: « <strong>La</strong> Commissione aveva stimato che,<br />
essendo gli assessori in numero molto maggiore <strong>dei</strong> sindaci, poiché<br />
i sindaci sono 8289, quanto i Comuni del Regno, e gli assessori,<br />
in media, non sono certamente in minor numero di sei per Comune;<br />
si moltiplicherebbero grandemente per questa parte le incompatibilità,<br />
e s'incorrerebbe nell'inconveniente di sottrarre un ugual<br />
numero di adatti all'esercizio del grave mandato che pure incombe<br />
alla Deputazione provinciale. E però la Commissione, siccome già<br />
si è avvertito nella sua relazione della riforma generale, aveva<br />
stimato che, rispetto agli assessori, potesse bastare la garanzia<br />
contenuta nell'articolo 184 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />
<strong>La</strong> Commissione, oltrecchè vi fa avvertire l'inconveniente di moltiplicare<br />
fuor di misura il numero degli incompatibili, aggiun-<br />
;-endo gli assessori al sindaco ed al deputato provinciale, vi fa<br />
pure osservare che c'è un assai notevole divario tra l'importanza<br />
della loro influenza nella Deputazione provinciale, e quella del<br />
sindaco che riveste certamente una molto maggiore autorità {loiy<br />
pag. 12245).<br />
3. Appena promulgata la nuova <strong>legge</strong> sorsero gravi dubbi<br />
intorno alla sua applicazione. Nel progetto della Commissione ai<br />
tre articoli della <strong>legge</strong> teneva dietro un quarto, ed era il seguente :<br />
« <strong>La</strong> presente <strong>legge</strong> andrà in vigore al principio della XV Legislatura<br />
''. Ma l'on. Depretis osservò: -^ che questo articolo aggiuntivo<br />
della Commissione è inutile, perchè, dal momento che abbiamo
LEGGE ELETTORALE POLITICA 559<br />
detto nelFarticolo 3: ineleggibilità al tempo delle elezioni, s'in<br />
tende appunto il tempo, che...<br />
Maurigi, Ci sono le elezioni parziali, però!<br />
Presidente del Consiglio. Ma sarà applicato anche alle ele<br />
zioni parziali; non facciamoci a creare equivoci! Mi pare quindi<br />
che si debba accettare la proposta come è, e non dire : in prin<br />
cipio della XV Legislatura. E quando si dovrà intendere che prin-<br />
cipii laXV Legislatura? Questa Legislatura principia all'atto delle<br />
elezioni o principia dopo le elezioni, quando il Parlamento si<br />
costituisce? È chiaro! Io prego quindi la Commissione a voler<br />
ritirare la sua proposta ».<br />
Inoltre Ton. Lualdi aggiunse che « questa <strong>legge</strong> si riferisce<br />
non soltanto al periodo delle elezioni, ma anche alle incompati<br />
bilità amministrative. Ora non ci sarebbe niente di male, anzi credo<br />
che sarebbe un bene, se queste incompatibilità amministrative,<br />
stabilite nell'articolo 1, avessero ad essere tradotte in atto, ed<br />
avere il loro effetto al più presto ".<br />
4. Fu perciò interpellato il Consiglio di Stato il quale diede<br />
il seguente parere :<br />
« Vista la relazione del Ministro dell'Interno del 5 luglio 1882 (Gabinetto<br />
N. 1612) con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato su alcune questioni<br />
relative all'applicazione della <strong>legge</strong> di pari data, N. 842 sulle incompatibilità<br />
amministrative;<br />
« LMik) il Relatore; — Premesso in fatto:<br />
« Che il Ministero considerando la convenienza di ben determinare il<br />
tempo ed il modo in cui a senso della <strong>legge</strong> 5 luglio 1882, N. 842, gli investiti<br />
di più uffici debbano cessare dall'esercizio contemporaneo di uno di essi,<br />
chiede al Consiglio di Stato il suo parere sulle questioni seguenti:<br />
« P Quando la <strong>legge</strong> 5 luglio 1882 debba considerarsi come obbligatoria;<br />
« 2** Quando produca i suoi effetti ;<br />
« A) Per le incompatibilità stabilite negli articoli 1** e 2**;<br />
« B) Per le ineleggibilità stabilite dall'art. 2*^;<br />
« Su di che la Sezione ha considerato :<br />
« Che secondo Tart. 1^ del titolo preliminare del Codice civile le leggi<br />
promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimoquinto<br />
giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella <strong>legge</strong><br />
promulgata sia disposto altrimenti; e che la pubblicazione consiste nella inserzione<br />
della legi^e nella Raccolta Ufficiale delle leggi e <strong>dei</strong> decreti e<br />
nell'annuncio di tale inscrizione nella Gazzetta Ufficiale ùe\ Regno ;<br />
« Che la <strong>legge</strong> 5 luglio 1882, N. 842, nulla disponendo quanto al suo entrare<br />
in vigore ed essendo stata pubblicata il giorno stesso della sua promulgazione<br />
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1882, N. 156, la decorrenza di<br />
15 giorni per la sua obbligatorietà, comincia dal successivo giorno 6 e si<br />
compie il giorno 20, per cui entra in vigore il giorno 21 ;<br />
« Che i 15 giorni determinati dal citato art. P del titolo preliminare del<br />
Codice civile sono perentorii;<br />
« Che dal giorno 21 tutti coloro che occupano contemporaneamente l'ufficio<br />
di Sindaci di un Comune o di Assessori municipali o di <strong>Deputati</strong> provinciali<br />
in una stessa provincia debbono cessare dall'uno o dall'altro di<br />
questi uffici;<br />
« Che la <strong>legge</strong> dovendo avere la sua esecuzione, ove essi non facciano<br />
opzione tra i due uffici nel termine assegnato, e sia riuscito inefficace l'in-
560 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Vito del Prefetto a farla, rimane sospeso il loro diritto ad occupare i due<br />
uffici tinche non abbiano fatta l'opzione;<br />
« Che il detto art. P li colpisce d'incapacità generica per l'esercizio contemporaneo<br />
di detti uffici; e, non competendo ad alcuno di optare per loro<br />
sono esclusi dagli uffici stessi finché non abbiano preso una risoluzione;<br />
« Che non è il caso d'invocare il principio della non retroattività della<br />
<strong>legge</strong> a favore di coloro che occupano i detti uffici per pretendere che essi<br />
debbano conservarli fino alla spirazione del termine legale;<br />
« Che a dimostrare il nessun fondamento di tale pretesa basta considerare:<br />
1° Che la <strong>legge</strong> 5 luglio è una <strong>legge</strong> di diritto ed ordine pubblico, e<br />
queste leggi entrano immediatamente in vigore quando non sia disposto<br />
altrimenti ; 2° Che gli uffici nelle pubbliche amministrazioni contemplati<br />
dalla <strong>legge</strong> stessa, essendo niunera puhlica^ conferiti per ragione di pubblica<br />
utilità non possono costituire diritti acquisiti a favore di chi li occupa;<br />
« Che l'art. 2 della <strong>legge</strong> che stabilisce l'assoluta incompatibilità tra uffici<br />
di Deputato al Parlamento e quelli di Sindaco di un Comune o di Deputato<br />
produce i suoi effetti ipso jure, per cui i <strong>Deputati</strong> al Parlamento che il<br />
21 luglio occupino contemporaneamente uno <strong>dei</strong> detti uffici di Sindaco o di<br />
Deputato provinciale ove non dichiarino di rinunciare al mandato legislativo<br />
trasmettendo la dimissione pel tramite della Prefettura nel termine di otto<br />
giorni cessano di pieno diritto dagli uffici amministrativi predetti;<br />
« Che questa interpretazione dell'art. 2 della <strong>legge</strong> è in piena armonia<br />
colla volontà del legislatore, risultando dagli Atti parlamentari che si elimini<br />
deliberatamente una disposizione transitoria aggiunta dalla Commissione<br />
della <strong>Camera</strong> che rinviava alla XV* legislatura l'applicazione della <strong>legge</strong> ;<br />
« Che perciò anche l'art. 2 come il resto della <strong>legge</strong> entra in vigore col<br />
giorno 21 luglio e produce tutti i suoi effetti;<br />
« Che la disposizione dell'art. 3 per la quale non possono esser eletti <strong>Deputati</strong><br />
al Parlamento i Sindaci ed i <strong>Deputati</strong> provinciali nei collegi^lettorali<br />
in cui esercitino al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo vuol<br />
essere inteso nel senso: 1** Che la qualità di Sindaco e di Deputato provinciale<br />
nel collegio in cui esercita uno di tali uffici, lo colpisce di assoluta ineleggibilità<br />
; 2P che per acquistare la eleggibilità bisogna rinunciare a tali uffici ;<br />
3^ che il giorno in cui ha luogo la votazione per la elezione politica, la rinuncia<br />
all'ufficio di sindaco deve essere già accettata per Decreto Reale, e<br />
della rinuncia all'ufficio di Deputato provinciale deve essere preso atto dalla<br />
Deputazione provinciale a norma dell'art. 101 del RegoL 8 giugno 1865 per<br />
la esecuzione della Legge comunale e provinciale ;<br />
« Per questi motivi la Sezione è di parere :<br />
« P Che la <strong>legge</strong> 5 luglio 1882 entra in vigore 15 giorni dopo la sua<br />
pubblicazione e cioè il giorno 21 luglio;<br />
« 2^ Che essa produce immediatamente tutti i suoi effetti;<br />
« S*» Che fintantoché un Sindaco od un Assessore che sia Deputato<br />
provinciale non abbia fatto l'opzione rimane sospeso il suo diritto di esercitare<br />
i due uffici ;<br />
« 4*^ Che i Sindaci e i <strong>Deputati</strong> provinciali i quali siano contemporaneamente<br />
<strong>Deputati</strong> al Parlamento cessano di pien diritto dalle dette funzioni<br />
ove non rinuncino entro il termine di otto giorni al mandato legislativo ;<br />
« 5
^<br />
ERRATA-CORRIGE<br />
alla Tabella A delle Circoscrizioziì Elettorali conteiiiita nel Commento alla Legge Elettorale.<br />
Pag, 564. Aggiungere al N"^ 26, CAMPOBASSO I, dopo Mand. di Sant'Elia<br />
a Pianisi: Mand. di Sepino.<br />
Pag. 570. Aggiungere al N^ 83, NOVARA II, dopo Mandamento di Mosso<br />
Santa Maria : Mand. dì Gattìnara (Ciro, di Vercelli) Capoluogo<br />
del Coli. Biella, scancellandolo dal N^ 83, NOVARA III.<br />
Pag. 571. Aggiunge7-eal N*^ 99, POTENZA II, dopo Mand. di Marsieo Nuovo:<br />
Mand. di Montemurro.
• .
Collegio<br />
e numero <strong>dei</strong> Depatati<br />
che e<strong>legge</strong><br />
l ALESSANDRIA I .<br />
(<strong>Deputati</strong> n. 4)<br />
2 ALESSANDRIA li.<br />
(Dep. n. 3)<br />
3 ALESSAOTRIA HI<br />
(Dep. D. 3)<br />
4 ALESSANDRIA IV<br />
(Dep. D. 3)<br />
5 ANCONA. . . .<br />
(Dep. n. 6)<br />
6 AQUILA i . . .<br />
(Dep. D. 4)<br />
7 AQUILA 11. . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
TABELLA A<br />
Mand. di Alessandria entro mura, Alessandria<br />
fuori mura, Bassignana, Cassine,<br />
Castellazzo Bormida, Felizzano,<br />
Oviglio, San Salvatore Monferrato,<br />
Sezzè, Valenza (circ. di Alessandria).<br />
Circondario di Tortona.<br />
Mand. d'Incisa Belbo(circond. d'Acqui).<br />
Mand. di Asti, Baldichieri, Canelli, Castelnuovo,<br />
Cocconato, Costigliele di<br />
Asti, Mombercelli, Montafìa, Rocca<br />
d'Arazzo, San Damiano e Villanova<br />
d'Asti (circond. di Asti).<br />
Mand. di Mombaruzzo e Nizza Monferrato<br />
(circond. di Acqui).<br />
Circondario di Casale<br />
Mand. di Portacomaro e Montechiaro<br />
d'Asti (circond. d'Asti).<br />
Mand. di Acqui, Bistagno, Bubbio, Carpeneto,<br />
Molare, Ponzone, Roccaverano,<br />
Rivalta Bormida e Spigno (circondario<br />
di Acqui).<br />
Circondario di Novi.<br />
Mand. di Bosco Marengo (circondario<br />
di Alessandria).<br />
Provincia di Ancona<br />
Mand. di Aquila degli Abruzzi, Barisciano,<br />
Castelvecchio Subequo, Montereale,<br />
Paganica, Pizzoli, San Demetrio<br />
nei Vestini e Sassa (circondario<br />
di Aquila).<br />
Circondario di Cittaducaie . . . .<br />
Mand. di Avezzano, Carsolì e Tagliacozzo<br />
(circond. di Avezzano).<br />
Circondario di Sulmona<br />
Mand. di Capestrano (circ. di Aquila).<br />
Mand. di Celano, Civitellaroveto, Gioia<br />
<strong>dei</strong> Marsi, Pescina e Trasacco (circondario<br />
di Avezzano).<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie I*<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Alessandria<br />
Asti.<br />
Casale<br />
Acqui.<br />
Voi. J V. 36<br />
Ancona<br />
Aquila.<br />
Sulmona.<br />
561
562 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />
Collegio<br />
e nnmero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
8 AREZZO .<br />
(<strong>Deputati</strong> II. 5)<br />
• •<br />
9 ASCOLI PICENO<br />
(Dep. n. 4)<br />
10 AVELLINO I .<br />
(Dep. n. 5)<br />
11 AVELLINO li.<br />
(Dep. n. 3)<br />
14 BARI 111 . . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
15 BELLUNO .<br />
(Dep. u. 3)<br />
16 BENEVENTO<br />
(Dep. n. 5)<br />
17 BERGAMO I<br />
(Dep. n. 4)<br />
18 BERGAMO II<br />
(Dep. D. 3)<br />
Collegi e circoscrizioni elettorali<br />
Provincia di Arezzo<br />
Provincia di Ascoli Piceno<br />
Circondario di Avellino . . . . .<br />
Mand. di Andretta, Bagnoli Irpino, Calabritto,<br />
Montella, Montemarano, Sant'Angelo<br />
<strong>dei</strong> Lombardi, Teora (circond.<br />
di Sant'Angelo <strong>dei</strong> Lombardi).<br />
Circondario di Ariano<br />
Mand. di Aquilonia, Frigento, <strong>La</strong>cedonia<br />
e Paternopoli (circond. di Sant'Angelo<br />
<strong>dei</strong> Lombardi).<br />
12 BARI I . . . . I Mand. di Bari, Bitonto, Capurso, Ca-<br />
(Dep, G. 4) j stellana, Conversano, Fasano, Loco-<br />
I rotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli,<br />
Kutigliano (circond. di Bari).<br />
Mand. di Terlizzi (circond. di Barletta).<br />
I<br />
13 BARI IL . . . Mand. di Andria, Barletta, Bisceglie,<br />
(Dep. n. 4) Canosa di Puglia, Corate, Minervino<br />
Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia,<br />
Spinazzola, Trani (circ. di Barletta).<br />
Mandamento di Giovinaz/co (circondario<br />
di Bari).<br />
Circondario di Altamura . . . . .<br />
Mandamenti di Acquavi va delle Fonti,<br />
Bitetto, Canneto di Bari, Casamassima,<br />
Palo del Colle, Putignano e<br />
Turi (circond, di Bari).<br />
Provincia di Belluno<br />
Provincia di -Benevento<br />
Mand. I, II, III di Bergamo, Alzano<br />
Maggiore, Almenno San Salvatore,<br />
Piazza Bremba,na, Sarnico, Zogno e<br />
Trescorre (circond. di Bergamo).<br />
Circondario di elusone.<br />
Circondario di Trevig-lio . . . . .<br />
Mand. di Caprino e Ponte San Pietro<br />
(circond, di Bergamo).<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Arezzo.<br />
Ascoli<br />
AvelliDO<br />
Ariano-<br />
Bari.<br />
Trani.<br />
Acquai iva delle<br />
Fonti.<br />
Belluno.<br />
Benevento.<br />
Bergamo<br />
Treviglio
Collegio<br />
e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
19 BOLOGNA! . .<br />
(Deputali n. 5)<br />
20 BOLOGNA li . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
21 BRESCIA I. . .<br />
(Dep. D. 5)<br />
22 BRESCIA II .<br />
(Dep n. 4)<br />
23 CAGLIARI I .<br />
(Dep. n. 4)<br />
24 CAGLIARI II . .<br />
(Dep. B. 3)<br />
25 GALTAMSSETTA.<br />
(Dep. n. 4)<br />
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 568<br />
Collegi e circoscrizioni elettorali<br />
Comuni di Bologna, Calderaradi Reno,<br />
San <strong>La</strong>zzaro di Savena, Casalecchio<br />
di Reno, Borgo Panigale, Zola Predosa,<br />
Praduro e Sasso, Pianoro, e<br />
mandamenti di Bazzane, Castelfranco<br />
dell'Emilia, Crevalcuore, Loiano e San<br />
Giovanni in Persiceto (circondario di<br />
Bologna).<br />
Circondario di Vergato.<br />
Circondario di Imola<br />
Mand. di Budrio, Castel Maggiore, Mìnerbio,<br />
San Giorgio di Piano, e comuni<br />
di Castenaso e Ozzano nell'Emilia<br />
(circond. di Bologna).<br />
Circondario di Breno<br />
Mandam. di Brescia I, Brescia II, Brescia<br />
III, Gardone, Bovegno, Iseo,<br />
Rezzato (circond. di Brescia).<br />
Mand. di Adro (circond. di Chiari).<br />
Circondario di Salò.<br />
Mandam. di Chiari, Rovato, Orzinuovi<br />
(circond. di Chiari)<br />
Circondario di Verolanuova.<br />
Mand. di Bagnolo Mella, Ospitaletto,<br />
Montichiari e Lonato (circondario di<br />
Brescia).<br />
Mand. I, II di Cagliari, Decimomannu,<br />
Guasila, Monastir, Muravera, Nuraminis,<br />
Pula, Quartu Sant'Elena, San<br />
Gavino Monreale, Sanluri, San Nicolò<br />
Gerrei, San Pantaleo, Selargius, Senorbi,<br />
Serramanna, Sinnai (circondario<br />
di Cagliari).<br />
Circondario di Iglesias.<br />
Mand. di Jerzu, <strong>La</strong>nusei^ Seui, Tortoli<br />
(circond. di <strong>La</strong>nusei).<br />
Circondario di Oristano . . .' .<br />
Mandam. di Barumini, Lunamatrona,<br />
Mandas (circond. di Cagliari).<br />
Mand. di Aritzo, Isili, <strong>La</strong>coni, Nurri,<br />
Sorgono, Tonara (circ. di <strong>La</strong>nusei).<br />
Provincia di Caltanissetta<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Bologna.<br />
Imola.<br />
Brescia.<br />
VerolauuoTa<br />
Cagliari.<br />
Oristano.<br />
Caltanissetta.
564 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />
Collegio<br />
e namero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
26 CAMPOBASSO 1<br />
(Depttlali n. 4)<br />
27 CAMPOBASSO 11<br />
(Dep. n. 3)<br />
28 CASERTA I .<br />
(Dep. n. 5)<br />
29 CASERTA II<br />
(Dep. n. 5)<br />
30 CASERTA III<br />
(Dep. n. 4)<br />
31 CATANIA 1.<br />
(Dep. D. 3)<br />
32 CATANIA II . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
33 CATANIA HI . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
34 CATANZARO I. .<br />
(Dep, B. 4)<br />
Collegi e circoscrizioni elettorali<br />
Mand. di Baranello, Campobasso, Castropignano,<br />
Jelsi, Montag^ano, Riccia,<br />
San Giovanni in Galdo, Sant'Elia<br />
a Pianisi (circ. di Campobasso).<br />
Circondario di <strong>La</strong>rino.<br />
Circondario di Isernia<br />
Mand. di Trivento (circ. di Campobasso).<br />
Mand. di Caserta, Arienzo, Maddaloni,<br />
Marcianise, Santa Maria di Capua<br />
(circond. di Caserta).<br />
Circondario di Nola.<br />
Mand. di Cajazzo (circond. di Piedimonte<br />
d'Ali fé).<br />
Mand. di Capua, Aversa, Formicola,<br />
Mignano, Pignataro Maggiore, Pietramelara,<br />
Succivo, Trentola, Teano<br />
(circond. di Caserta).<br />
Mand. di Carinola, Roccamonfina, Sessa<br />
Aurunca e Traettq(circond. di Gaeta).<br />
Mand. di Capriati a Volturno e Piedimonte<br />
d'Alife (circond. di Piedimonte<br />
d'Alife).<br />
Circondario di Sora<br />
Mand. di Esperia, Fondi, Gaeta, Pico,<br />
Ponza (circond. di Gaeta).<br />
Mand. I, II, III di Catania, Adernò,<br />
Belpasso, Biancavilla, Mascalucia,<br />
Misterbianco e Paterno (circondario<br />
di Catania).<br />
Circondario di Acireale<br />
Mand. di Bronte e Trecastagne (circondario<br />
di Catania).<br />
Circondario di Nicosia . . . . . .<br />
Circondario di Caltagirone.<br />
Mand. di Scordia (circond. di Catania).<br />
Circondario di Catanzaro<br />
Circondario di Cotrone.<br />
Mand. di Gimigliano (circondario di<br />
Nicastro).<br />
Mandam. di Arena e Serra San Bruno<br />
(circond. di Monteleone di Calabria).<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Campobasso<br />
Isernia.<br />
Caserta<br />
Capaa.<br />
Cassino.<br />
Catania.<br />
Acireale.<br />
1<br />
Regalbuto<br />
Catanzaro.
Collegio<br />
e namero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
35 CATANZARO II .<br />
(<strong>Deputati</strong> n. 4)<br />
36 CHIETI1 .<br />
(Dep. n. 4)<br />
37 CfllETl II .<br />
(Dep. n 3<br />
38 COMO I • .<br />
(Dep. n. 5)<br />
39 COMO U. .<br />
(Dep, n. 4)<br />
40 COSENZA 1.<br />
(Dep. ìK 5)<br />
41 COSENZA 11<br />
(Dep. D. 5)<br />
• •<br />
« *<br />
•<br />
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 565<br />
Mand. di Nicastro, Cortale, Feroleto<br />
Antico, Filadelfia, Maida, Martirano,<br />
Nocera Tirinese, Sambiase e Serrastretta<br />
(circond, di Nicastro).<br />
Mand. di Briatico, Mileto, Monteleone<br />
di Calabria, Monterosso Calabro, Nicotera,<br />
Pizzo, Soriano Calabro, Tropea<br />
(circond. di Monteleone di Calabria).<br />
Circondario di Chieti . . . . . . .<br />
Mand. di Casoli, <strong>La</strong>ma <strong>dei</strong> Peligni, Ortona,<br />
Falena, Torricella Peligna, Villa<br />
Santa Maria, e comune di Orsogna<br />
del mand. di Orsogna (circondario di<br />
<strong>La</strong>nciano).<br />
Circondario di Vasto<br />
Mand. di <strong>La</strong>nciano, San Vito Chietino,<br />
e comuni di Castelfrentano e Sant'Eusanio<br />
del Sangro del mand. di Orsogna<br />
(circond. di <strong>La</strong>nciano).<br />
Mandam. di Como I, II, III, Bellagio,<br />
Cantù, Appiano (circond. di Como).<br />
Circondario di Varese.<br />
Circondario di Lecco F<br />
Mand. di Bellano, Castiglione d'Intelvi,<br />
Dongo, Erba, Gravedona, Menaggio,<br />
Porlezza (circond. di Como).<br />
Mand, di Aprigliano, Celico, Cerisano,<br />
Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Grimaldi,<br />
Montalto Uffugo, Rende, Spezzano<br />
Grande, Rogliano, San Giovanni<br />
in Fiore, San Marco Argentano, Scigliano<br />
(circond. dì Cosenza).<br />
Mand. di Ajello, Amantea, Belvedere<br />
Marittimo, Cetraro, Fiumefreddo, Fuscaldo<br />
e Paola (circond. di Paola).<br />
Circondario di Rossano<br />
Mand. di Acri, Bisignano e Rose (circondario<br />
di Cosenza).<br />
Circondario di Castrovillari.<br />
Mand. di Scalea e Verbicaro (circondario<br />
di Paola).<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Monteleone.<br />
Chieti.<br />
<strong>La</strong>nciano.<br />
Como.<br />
Lecco.<br />
Cosenza.<br />
Castrovillari
566 CIBCGSCRIZiONI ELETT0RAI4<br />
Collegio<br />
e Damerò <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
42 CREMONA I .<br />
(Deputali n. 3)<br />
43 CREMONA 11 .<br />
(Dep. n. 3)<br />
44 CUNEO 1. . .<br />
(Dep. n, 3)<br />
45 CUNEO 11 . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
46 CUNEO III . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
47 CUNEO IV , .<br />
(Dep. n. 3)<br />
48 FERRARA . .<br />
(Dep. D. 4)<br />
49 FIRENZE 1. .<br />
(Dep. n. 4)<br />
50 FIRENZE 11 .<br />
(Oep. B. 3)<br />
•<br />
Collegi e cireoscrizioai elettorali<br />
Mand. di Cremona I e II, Pescarolo ed<br />
Uniti, Robecco d'Oglio e Sospiro, e<br />
comuni di Castelverde e Tredogsi del<br />
mandamento di Casalbuttaoo e Uniti<br />
(circond. di Cremona).<br />
Circondario di Casalmaggiore.<br />
Circondario di Crema<br />
Mand. di Casalbuttano e Uniti (meno i<br />
comuni di Castelverde e Tredossi),<br />
Pizzighettone e Soresina (circond. di<br />
Cremona).<br />
Mand. di Cuneo, Borgo San Dalmazzo,<br />
Boves, Busca, Caraglio, Chiusa di<br />
Pesio, Demonte, Dronero, Limone<br />
Piemonte, Peveragno, Frazzo, Roccavione,<br />
San Damiano Macra, Tenda,<br />
Yaldieri, Valgrana, Villafalletto, Vinadio<br />
(circond. di Cuneo).<br />
> j<br />
Circondario di Saluzzo<br />
Circondario di Alba . ^<br />
Mand. di Cherasco, Bene Vagienna e<br />
Dogliani (circond. di Mondovì).<br />
Mand. di Mondovì, Bagnasco, Carrù,<br />
Ceva, Garessio, Frabosa Soprana, Monesiglio,<br />
Morozzo, Murazzano, Ormea,<br />
Pamparato, Priero, Trinità, Vico<br />
Forte, Villano va, Mondovì (circondario<br />
di Mondovì).<br />
Mand. di Fossano e Centallo (circond. di<br />
Cuneo).<br />
Provincia di Ferrara<br />
Comuni di Firenze, Fiesole, Bagno a<br />
Ripoli, Galluzzo, e mandam. di Sesto<br />
Fiorentino (circond. di Firenze).<br />
Circondario di Rocca San Casciano . .<br />
Mand. di Borgo San Lorenzo, Figline<br />
Val d'Arno, Firenzuola, Dicomano,<br />
Marradi, Pontassieve, Scarperia (circondario<br />
di Firenze).<br />
Capolaogo<br />
del Collegio<br />
Creswfia<br />
Crema.<br />
Cuneo,<br />
Salnzzo.<br />
Alba.<br />
Mondovì<br />
Ferrara.<br />
Firenze.<br />
Roeca<br />
S. Casciano
Collegio<br />
e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
51 FIRENZE II! . ,<br />
(Depotali n. 3)<br />
52 FIRENZE IV . .<br />
(Dep. n. 4)<br />
53 FOGGIA I . . ,<br />
(Dep. D. 3)<br />
54 FOGGIA H . . .<br />
(Dep. D. 3)<br />
55 FORir . . . .<br />
(Dep. li. 4)<br />
56 GENOVA 1 . . ,<br />
(Dep. n. 5)<br />
57 GENOVA li<br />
(Dep. 0. 4)<br />
58 GENOVA III<br />
(Dep. n. 4)<br />
59 61R6ENT11<br />
(Dep. n. 3)<br />
60 GIRGENTI II . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 567<br />
Collegi e eìrcoscrìzioni elettorali<br />
Circondario di Pistoia Pistoia.<br />
Mand. di Prato città e Prato campagna<br />
(meno il comune di Carmignano), e<br />
comune di Calenzanonel mandam. di<br />
Campi Bisenzio (circond. di Firenze).<br />
Circondario di San Miniato . . . .<br />
Mand. di Greve, <strong>La</strong>stra a Signa e San<br />
Casciano in Val di Pesa, e comuni di<br />
Campi Bisenzio e Signa del mand. di<br />
Campi Bisenzio, e di Carmignano del<br />
mand. di Prato campagna {Q\vQoiìd^T\o<br />
di Firenze).<br />
Circondario di Bovino<br />
Mand. di Biccari, Cerignola, Foggia,<br />
Lucerà, Manfredonia, Orta Nova, Trinitapoli<br />
(circond. di Foggia).<br />
Circondario di San Severo . . . .<br />
Mand. di Monte Sant'Angelo, Vieste e<br />
Volturara Appula (circ. di Foggia). ,<br />
4<br />
I<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Empoli.<br />
Foggia.<br />
Provincia di Forlì ^ Forlì.<br />
Mand. di Genova I, II, III, IV, V, VI,<br />
VII, VIII, Nervi, Pontedecimo, Recco,<br />
Rivarolo Ligure, Ronco Scrivia, Savignone,<br />
Stagliene. Torriglia e Capraia<br />
(isola) (circondario di Genova).<br />
Circondario di Savona . . . . . .<br />
Circondario di Albenga.<br />
Mand. di Campofreddo, Sestri Ponente,.<br />
Veltri (circond. di Genova).<br />
Circondario di Spezia . . . . . .<br />
Circondario di Chiavari.<br />
Mand. di Aragona, Campobello di Licata,<br />
Canicattì, Favara, Girgenti,<br />
Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro,<br />
Racalmuto, Ravanusa (circondario<br />
di Girgenti).<br />
Mand. di Cattolica, Raffadali, Siculiana,<br />
(circond. di Girgenti).<br />
Circondario di Bivona.<br />
Circondario di Sciacca.<br />
San Severo.<br />
Genova.<br />
Savona.<br />
Chiavari.<br />
Girgenti.<br />
Sciacca.
568 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />
Collegio<br />
e nomerò <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
61 GROSSETO . .<br />
(Deputali n. 2)<br />
62 LECCE 1. . .<br />
(Dep. B. 3.<br />
63 LECCE II .<br />
(Dep. D 3)<br />
64 LECCE III .<br />
(Dep, 0. 3)<br />
65 LIVORNO . . .<br />
(Dep. n. 2)<br />
66 ICCCi ....<br />
(Dep. n. 5)<br />
Collegi e eireoscrizioni elettorali<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Provincia di Grosseto Grosseto<br />
Mand. di Lecce, Monteroni di Lecce, ' Lecce.<br />
San Cesario di Lecce, Yernole, Campi ;<br />
Salentina, Novoli, Copertino, e comuni<br />
di Calimera, Caprarica di Lecce del<br />
mand. di Martano, e comuni di Martignano<br />
e Steraatia del mand, di Galatina<br />
(circond. di Lecce).<br />
Mand. di Brindisi, Ceglie Messapico,<br />
San Vito <strong>dei</strong> Normanni, Ostuni, Salice<br />
Salentino, Mesagne (circond. di<br />
Brindisi).<br />
Circondario di Taranto<br />
Mand. di Francavilla Fontana e Oria<br />
(circond. di Brindisi).<br />
Circondario di Gallipoli<br />
Mandamenti di Carpionano Salentino e<br />
Otranto, e comuni di Galatina, Corigliano<br />
d'Otranto, Cutrofiano, Sogliano<br />
Cavour, Solete, Zollino del mand. di<br />
Galatina, e comuni di Martano, Castrignano<br />
<strong>dei</strong> Greci e Melpignano del<br />
mand. di Martano (circond. di Lecce).<br />
Provincia di Livorno LiToroo.<br />
Provincia di Lucca<br />
67 MACERATA. . é ! Provincia di Macerata<br />
(Dep. n. 5)<br />
68 MANTOVA . . .<br />
(Dep. n. 5)<br />
Provincia di Mantova<br />
69 MASSA-CARRARA ! Provincia di Massa e Carrara<br />
(Dep. D. 3)<br />
70 MESSINA I.<br />
(Dep. n 4)<br />
Mand. I, II, III, IV, V, VI di Messina,<br />
Ali, Milazzo, Rometta, Santa Lucia<br />
del Mela (circond. di Messina).<br />
Mand. di Francavilla, Santa Teresa di<br />
Riva e Taormina (circ. di Castroreale).<br />
Comune di Santa Domenica Vittoria<br />
(circond. di Patti).<br />
Taraoto<br />
Gallipoli.<br />
<strong>La</strong>cca<br />
Macerata<br />
Hantova.<br />
nassa-Carrara<br />
Hessiaa.
Collegio<br />
e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
71 MESSINA li • .<br />
(Bepulali D. 4)<br />
72 MILANO I . . .<br />
(Dep. fl. 5)<br />
73 MILANO li. . ,<br />
(Dep. D. 5)<br />
74 MILANO 111 . .<br />
(Dep, D. 5)<br />
75 MILANO IV , .<br />
(Dep. 0. 3)<br />
76 MODENA.. , .<br />
(Dep. n 5j<br />
77 NAPOLI 1 . .<br />
(Dep. n. 5)<br />
78 NAPOLI 11 . . ,<br />
(Dep. n. 5)<br />
79 NAPOLI III . .<br />
(Dep. D. 5)<br />
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 569<br />
Mandam. di Naso, Patti, Sant'Agata di<br />
Militello, Sant'Angelo di-Brolo, Tortorici,<br />
e comuni di Raccuja, San Pietro<br />
Sopra Patti, Ucria (circond. di Patti).<br />
Circondario di Mistretta.<br />
Mand. di Barcellona, Pozzo di Gotto,<br />
Castroreale, Montalbano d'Elicona,<br />
Novara di Sicilia (circ. di Castroreale).<br />
Mand. di Lipari (circond, di Messina).<br />
Mand. I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili<br />
e IX di Milano<br />
Circondario di Abbiategrasso. . . .<br />
Circondario di Gallarate.<br />
Mand. di Bollate e Corsico (circond. di<br />
Milano).<br />
Circondario di Monza<br />
Mand. di Cassano d'Adda, Gorgonzola,<br />
Locate Triulzi, Melegnano e Melzo<br />
(circond. di Milano).<br />
Circondario di Lodi<br />
Provincia di Modena<br />
Mand. I, II, IV e V di Napoli (circondario<br />
di Napoli).<br />
Circondario di Pozzuoli.<br />
Comune di Calvizzano (circ. di Casoria).<br />
Mandamenti VI, VII e Vili di Napoli<br />
e Somma Vesuviana e comune di<br />
Sant'Anastasia nel Mand. di Sant'Anastasia<br />
(circ. di Napoli),<br />
Mand. di Afragola, Caivano, Casoria,<br />
Frattamaggiore, Giuliano Campania,<br />
Pomigliano d'Arco, Sant'Antimo, e<br />
comuni di Mugnano di Napoli, Melito<br />
di Napoli (circond. di Casoria).<br />
Mand. Ili, IX, X, XI e XII di Napoli,<br />
Barra, Portici, Torre del Greco, e<br />
comuni di Pollena Trocchia, Massa di<br />
Somma e San Sebastiano al Vesuvio<br />
del Mand. di Sant'Anastasia (circ. di<br />
Napoli).<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Patti.<br />
lUilaDO.<br />
Busto Arsìzio.<br />
Monza.<br />
Lodi.<br />
Modeoa.<br />
Napoli.<br />
Napoli.<br />
Napoli.
570 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />
Collegio<br />
e nnuiero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
80 NAPOLI IV . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
81 NOVARA l . .<br />
(<strong>Deputati</strong> n. 5)<br />
82 NOVARA 11. . .<br />
(Dep. n. 4)<br />
83 NOVARA 111 . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
84 PADOVA I . .<br />
(Dep. 11. 3)<br />
85 PADOVA li. .<br />
(Dep. n. 3)<br />
86 PALERMO 1<br />
(Dep. n. 5)<br />
87 PALERMO II<br />
(Dep. n, 3)<br />
Circondario di Castellamare di Stabia<br />
Circondario d'Ossola<br />
Circondario di Pallanza.<br />
Mand. di Arona,Biandrate, Borg^oticino,<br />
Borgovercelli, Carpignano Sesia, Galliate,<br />
Novara, Oleggio, Romagnano<br />
Sesia, Trecatee Vespolate (circond. di<br />
Novara).<br />
Circondario di Varallo<br />
Mand. di Borgomanero, Gozzano, Momo,<br />
Orta Novarese (circond. di Novara).<br />
Mand. di Andorno Cacciorna, Biella,<br />
Bioglio, Cessato, Crevacuore, Graglia,<br />
Masserano, Mongrando, Mosso Santa<br />
Maria (circond. di Biella).<br />
Mand. di Gattinara (circ. di Vercelli).<br />
Mand. di Candelo, Cavaglià, Saluzzola<br />
(circond. di Biella).<br />
Mand. di Arbore, Cigliano, Crescentino,<br />
Desana, Livoi'no Vercellese,^San Germano<br />
Vercellese, Santhià, Stroppiana,<br />
Trino, Vercelli (circond. di Vercelli).<br />
Mand. di Padova I, II, III (meno i comuni<br />
di Rovolone o Teolo), e mandamenti<br />
di Cittadella e Camposampiero.<br />
Mand. di Este, Conselve, Monselice,<br />
Montagnana, Piove di Sacco, e comuni<br />
di Rovolone e Teolo del mandamento<br />
di Padova IIL<br />
Comuni di Palermo e Villabate, e mandamenti<br />
di Carini, Monreale, Misilmeri,<br />
Ustica (circond. di Palermo).<br />
Circondario di Corleone<br />
Mand. di Marineo, Mezzojuso, Partinico<br />
e Piana <strong>dei</strong> Greci (circ. di Palermo).<br />
Mand. di Castronuovo di Sicilia e Lercara<br />
Friddi, e comune di Baucina del<br />
mand. di Ciminna (circond. di Termini<br />
Imerese).<br />
Capolaogo<br />
del Collegio<br />
CssteHaoijire di<br />
Stabia.<br />
^^ovara.<br />
Biella.<br />
Vercelli.<br />
Padova<br />
Kste.<br />
Palermo<br />
Corleone
Collegio<br />
e Dnmero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
88 PALERMO HI.<br />
(Oepalali D. 3)<br />
89 PIUMA . .<br />
(Dep. n. 5)<br />
90 PAVIA I. •<br />
(Dep. n. 5)<br />
91 PAVIA II •<br />
(Dep. n. 3)<br />
• •<br />
« »<br />
* *<br />
92 PERUGIA I - « «<br />
(Dep. n. 5)<br />
93 PERUGIA li •<br />
(Dep. n. 5)<br />
94 PESARO-IRBINO.<br />
(Dep. n. 4)<br />
95 PIACENZA «<br />
(Dep. n. 4)<br />
96 PISA<br />
(Dep. n. 5)<br />
«<br />
97 PORTO MAURIZIO<br />
(Dep. n. 3)<br />
98 POTENZA I. •<br />
(Dep. D. 3)<br />
99 POTENZA li<br />
(Dep. 11. 4)<br />
•<br />
CIRCOSCRIZIONI .ELETTORALI 571<br />
Collegi e cireoserìzioni elettorali<br />
Circondario di Cefalù<br />
Mand. di Termini Imerese, Alia, Caccamo,<br />
Montemag^giore, e comuni di<br />
Ciminna e Ventimiglia di Sicilia del<br />
mandamento di Ciminna (circond. di<br />
Termini Imerese).<br />
Mand. di Bagheria (circ. di Palermo).<br />
Provincia di Parma<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Termini Imerese<br />
Parma.<br />
Circondario di Pavia \ Pavia.<br />
Circondario di Mortara.<br />
Circondario di Voghera Voghera<br />
Circondario di Bobbio.<br />
Circondario di Perugia<br />
Circondario di Orvieto.<br />
Mand. di Assisi (circond. di Foligno).<br />
Circondario di Spoleto<br />
Circondario di Rieti.<br />
Circondario di Terni.<br />
Circond. di Foligno, meno il mand. di<br />
Assisi.<br />
Provincia di Pesaro Urbino . . . .<br />
Provincia di Piacenza<br />
Provincia di Pisa<br />
Provincia di Porto Maurizio<br />
Mandam. di Potenza, Picerno, Tolve,<br />
Vietri di Potenza, Trivigno (circondario<br />
di Potenza).<br />
Mand. di Barile, Bella, Melfi, Muro Lucano,<br />
Palazzo San Gervasio, Pescopagano,<br />
Rionero in Volture, Venosa<br />
(circond. di Melfi).<br />
Circondario di <strong>La</strong>gonegro . . , . .<br />
Mandam. di Brienza, Calvello, Corleto,<br />
<strong>La</strong>urenzana, Marsico Nuovo, Saponara<br />
e Viggiano(circond. di Potenza).<br />
Perugia.<br />
Spoleto.<br />
Pesaro.<br />
Piacenza<br />
Pisa.<br />
Porto Maurizio<br />
Potenza.<br />
<strong>La</strong>gonegro.
572 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />
Collegio<br />
e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
100 POTENZA il!<br />
(Beputali lì. 3)<br />
101 umu . .<br />
(Oep. D. 4)<br />
102 REGGlOdiCAl.l<br />
(Dep. n. 4)<br />
103 REGGIO di GAL li<br />
(Dep. n, 3)<br />
104 REGGIO D11 A<br />
(Dep. n. 5)<br />
105 ROMAI . . .<br />
(Dep. n. 5)<br />
106 ROMA II . . .<br />
(Dep. D. 4)<br />
107 ROMA IIL . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
108 ROMA IV . . .<br />
(Dep. D. 3)<br />
109 ROVIGO «<br />
(Dep. n. 4)<br />
110 SALERNO.<br />
(Dep. D. 5)<br />
•<br />
Collegi e circoscrizioni elettorali<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Circondario di Matera Tricarico,<br />
Mand, di Acerenza, Avigliano e Genzano<br />
(circond. di Potenza).<br />
Mand, di Forenza (circond. di Melfi),<br />
Provincia di Ravenna<br />
Mand. di Reggio Calabria, Bova, Calanna,<br />
Gallina, Melito di Porto Salvo<br />
(circond. di Reggio Calabria).<br />
Circondario di Gerace.<br />
Circondario di Palme<br />
Mandam. di Bagnara, Scilla, Villa San<br />
Giovanni (circ. di Reggio Calabria).<br />
Provincia di Reggio d'Emilia . . . .<br />
Comuni di Roma, Mentana, Monterotondo,<br />
e mandam. di Castelnuovo .di<br />
Porto (circond. di Roma).<br />
Circondario di Velletri<br />
Mand. di Albano <strong>La</strong>ziale, Arsoli, Frascati,<br />
Genazzano, Genzano di Roma,<br />
Marino, Palestrina, Palombara in Sabina,<br />
San Vito Romano, Subiaco e<br />
Tivoli (circond. di Roma).<br />
Circondario di Civitavecchia . . . .<br />
Circondario di Viterbo,<br />
Mandam. di Bracciano e Campagnano<br />
(circond. di Roma).<br />
Circondario di Fresinone<br />
Provincia di Rovigo<br />
Mand. di Salerno, Amalfi, Angri, Baronissi,<br />
Castel San Giorgio, Cava <strong>dei</strong><br />
Tirreni, Majorì, Mercato San Severino,<br />
Nocera Inferiore, Pagani, Positano,<br />
Sarno e Vietri sul Mare (circondario<br />
di Salerno).<br />
RaveoDa.<br />
Reggio di Cai<br />
Palme.<br />
Reggio d'Em.<br />
Roma.<br />
Velletri<br />
Viterbo.<br />
FrosÌDone<br />
Rovigo.<br />
Salerno.
Collegio<br />
e Damerò <strong>dei</strong> Depatati<br />
che e<strong>legge</strong><br />
111 SALERNO 11. .<br />
(<strong>Deputati</strong> n. 3)<br />
112 SALERNO 111<br />
(Dep. B. 4)<br />
113 SASSARI , «<br />
(Dep. D. 4)<br />
9<br />
114 SIENA . t • •<br />
(Dep. n. 4)<br />
115 SIRACUSA I<br />
(Dep, n. 3)<br />
120 TORINO 11<br />
(Dep. n. 3)<br />
121 TORINO III<br />
(Dep D. 3)<br />
122 TORINO IV .<br />
(Dep. D. 3)<br />
123 TORINO V .<br />
(Dep. D. 5)<br />
124 TRAPANI . .<br />
(Dep, B, 4)<br />
« • Circondario<br />
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 573<br />
Collegi e eircosGrìzioni elettorali<br />
Circondario di Campagna<br />
Mand. di Montecorvino Rovella e San<br />
Cipriano Picentino (circ. di Salerno).<br />
Circondario di Vallo della Lucania . .<br />
Circondario di Sala Consilina,<br />
Provincia di Sassari<br />
Capolaogo<br />
del Collegio<br />
Campagna.<br />
Vallo della Lnc<br />
Sassari.<br />
Provincia di Siena Sieua.<br />
di Siracusa i Siracusa.<br />
Circondario di Noto.<br />
116 SIRACUSA II . Circondario di Modica<br />
(Dep. n. 3)<br />
117 SONDRIO . . .<br />
(Dep. D. 2)<br />
118 TERAMO . . .<br />
(Dep. n. 5)<br />
119 TORINO I . .<br />
(Dep. n. 5)<br />
• t<br />
« •<br />
Provincia di Sondrio<br />
Provincia di Teramo<br />
Mand. I, II, III, IV, V, VI e VII di Torino,<br />
Chieri, Moncalieri, Riva di<br />
Chieri e Sciolze (circond. di Torino).<br />
Mand. di Barbania, Brusasco, Caselle<br />
Torinese, Casalborgone, Ceres, Chivasso,<br />
Ciriè, Corio, Fiano, Gassino,<br />
Montanaro, <strong>La</strong>nzo, Rivara, San Benigno,<br />
Venaria Reale, Viù e Volpiano<br />
(circond. di Torino).<br />
Circondario di Susa<br />
Mand. di Carmagnola, Carignano, Orbassano,<br />
Pianezza, Poirino, Rivoli<br />
(circond. di Torino).<br />
Circondario di Pinerolo<br />
Circondario di Ivrea<br />
Circondario di Aosta.<br />
Mand. di Rivarolo (circond. di Torino)<br />
Provincia di Trapani<br />
4<br />
Modica.<br />
Sondrio.<br />
Teramo.<br />
Torino.<br />
Cirie.<br />
ATigliana.<br />
Pinerolo.<br />
Ivrea<br />
Trapani.
574 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />
Collegio<br />
e namero doi <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
125 TREVISO 1 .<br />
(<strong>Deputati</strong> n. 3)<br />
126 TREVISO li .<br />
(Dep. n. 3)<br />
127 mm I . . .<br />
(Dep. n. 3)<br />
128 mm II.<br />
(Dep. n. 3)<br />
129 IDISE III . .<br />
(Dep. B. 3)<br />
130 YE5EZIA I . .<br />
(Dep n. 3)<br />
131 VEMIl li. .<br />
(Dep. D. 3)<br />
132 YEROM 1<br />
(Dep. a. 3)<br />
« •<br />
133 ^EROl^i li . .<br />
(Dep. 8. 3)<br />
Collegi e cireoserhioni elettorali<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Mand. di Asolo, Castelfranco Veneto, j Treviso.<br />
Montebelluna.<br />
Corauni di Treviso, Carbonera, Casale<br />
sul Sile, Casier, Melma e Eoncade<br />
(I mandamento di Treviso).<br />
Comuni di Istrana, Mogliano Veneto,<br />
Morgano , Paese, Ponzano Veneto,<br />
Povegliano, Preganziol, Quinto di<br />
Treviso, Villorba e Zero Branco (II<br />
mand. di Treviso).<br />
Mand. di Conegliano, Motta di Livenza, j ConegliàDO<br />
Oderzo, Valdobbiadene e Vittorio I<br />
eli.<br />
Comuni di Breda dì Piave, Maserada e<br />
Spresiano del l mand. di Treviso.<br />
Comuni di Monastier di Treviso, San<br />
Biagio di CoUalto e Zenson' del II<br />
mand. di Treviso.<br />
Mand. di Udine I e II, Codroipo, <strong>La</strong>tisana,<br />
Palmanova e San Daniele del<br />
Friuli.<br />
Mand di Ampezzo, Cividale del Friuli,<br />
Gemona, Moggio Udinese, Tarcento,<br />
Tol mezzo.<br />
Mand. di Aviano, Maniago^ Pordenone,<br />
Bacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo.<br />
Mand. di Venezia I, II,III e IV e Mestre.<br />
Mand. di Cavarzere, Chioggia, Dolo,<br />
Mirano, Portogruaro, San Dona di<br />
Piave.<br />
Mand. di Verona I e li, Bardolino, Caprino<br />
Veronese, Grezzana, San Pietro<br />
Incariano, Tregnago.<br />
Mand. di Cologna Veneta, Isola della<br />
Scala, Legnago, Sanguinetto, Soave<br />
e Villafranca di Verona.<br />
Udine.<br />
Gefflooa<br />
Pordenone.<br />
Venezia<br />
Dolo.<br />
Verona.<br />
Legnago
Collegio<br />
e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />
che e<strong>legge</strong><br />
134 VICENZA I<br />
(<strong>Deputati</strong> u. 4)<br />
135 VICENZA 11<br />
(Dep. n. 3)<br />
* *<br />
.<br />
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 575<br />
Collegi e circoscrizioni elettorali<br />
Mand, di Vicenza I e II, Camisano, Arzignano,<br />
Barbarano, Lonigo, Valdagno.<br />
Comuni di Thiene, Carré, Marano Vicentino,<br />
Sarcedo, Villaverla, Zane e<br />
Zugliano del mand. di Thiene.<br />
Mand. di Asiago, Arsiero, Bassano, Marostica,<br />
Schio, Valstagna.<br />
Comuni di Caltrano, Calvene, Cogollo<br />
e Lugo di Vicenza del mandamento<br />
di Thiene.<br />
Capoluogo<br />
del Collegio<br />
Vicenza.<br />
Bassaoo.
I.<br />
II.<br />
III.<br />
IV.<br />
V.<br />
VI.<br />
VII.<br />
Vili.<br />
IX.<br />
X.<br />
XI.<br />
XII.<br />
xm.<br />
XIV.<br />
XV.<br />
XVI.<br />
XVII.<br />
XVIII.<br />
XIX.<br />
XX.<br />
XXI.<br />
XXII.<br />
XXIII.<br />
XXIV.<br />
XXV.<br />
XXVI.<br />
XXVII.<br />
XXVIII.<br />
XXIX.<br />
XXX.<br />
XXXI.<br />
XXXll.<br />
INDICE<br />
P R E F A Z I O N E<br />
Il Codice elettorale Pag,<br />
Importanza della <strong>legge</strong> elettorale ; è confermata dalla<br />
scienza, dalla storia e dai nostri precedenti legislativi )Ì<br />
Sua connessione colie condizioni e cogli ordinamenti dello<br />
Stato • . . . »<br />
<strong>La</strong> questione del voto politico nel 1848; opinioni degli<br />
scrittori »<br />
Come è stata fatta la <strong>legge</strong> piemontese del 18 marzo 1848 »<br />
Modificazioni accolte nelle leggi del 1859 e del 1860, ed<br />
estensione della <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860 a<br />
tutto il Regno »<br />
Studi e proposte di riforma elettorale nel Parlamento<br />
italiano n<br />
<strong>La</strong> Commissione regia del 1876 e il progetto Nicotera. »<br />
<strong>La</strong> <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari . . . . a<br />
Come è stata messa assieme la nuova <strong>legge</strong> elettorale »><br />
Come venne discussa ed approvata »<br />
Difficoltà d'una buona <strong>legge</strong> elettorale. Criteri fondamentali<br />
del potere elettorale »<br />
Le condizioni di età e di sesso »<br />
Altre condizioni legali, sociali, religiose e politiche , »<br />
Il voto politico fondato sul censo; storia e legislazione<br />
comparata di questo criterio »<br />
II criterio del censo deve cedere a quello della capacità »<br />
Il criterio della capacità e la sua applicazione . . . »<br />
Criterii delTelettorato secondo la nuova <strong>legge</strong> . . , »<br />
Il suffragio a due gradi )><br />
Il suffragio per classi o categorie »<br />
Il suffragio plurale »<br />
Il voto obbligatorio »<br />
Le altre disposizioni concernenti l'elettorato, e specialmente<br />
la cittadinanza »<br />
Le liste elettorali »<br />
Le iscrizioni degli elettori; inconvenienti e rimedii . »<br />
<strong>La</strong> questione del collegio; suo valore; scrutinio di lista<br />
e collegio uninominale »<br />
Il collegio plurale e i suoi effetti »<br />
I nuovi collegi »<br />
<strong>La</strong> rappresentanza proporzionale ; il voto limitato . . »<br />
II ballottaggio »<br />
<strong>La</strong> procedura elettorale »<br />
Gli eleggibili; incompatibilità, condizioni di eleggibilità»<br />
LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 37<br />
577<br />
•s"<br />
YI<br />
Viri<br />
IX<br />
XI<br />
XIII<br />
XVI<br />
XVIII<br />
XX<br />
• p<br />
IVI<br />
XXIV<br />
XXVI<br />
XXVIII<br />
xxxri<br />
XXXIV<br />
XXXV<br />
SLII<br />
XLIII<br />
XLIV<br />
XLV<br />
XLVII<br />
XLVIII<br />
LI<br />
LUI<br />
LIV<br />
m *<br />
IVI<br />
LVI<br />
LVII<br />
LVIII
578 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVfì<br />
XXXIII. <strong>La</strong> retribuzione dell' ufficio di deputato . . . . Pag,<br />
XXXIV. Le incompatibilità parlamentari e l'applicazione della<br />
<strong>legge</strong> » Lx<br />
XXXV. Le incompatibilità politico-amministrative . . . . » ivi<br />
XXXVl. L'aifarismo e le incompatibilità » LXI<br />
XXXVIl, Le sanzioni penali » LSII<br />
XXXVIII. Le disposizioni transitorie . . . . . . . . . . » ivi<br />
. <strong>La</strong>cune e difetti ; riforme desiderabili » Lxiir<br />
XL. Conclusione » ivi<br />
liEGGE EJLETTORAEiE.<br />
TITOLO i.<br />
Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.<br />
ARTICOLO I Pag^ 3<br />
1. Condizioni generali per l'elettorato politico » 4<br />
2. <strong>La</strong> cittadinanza, secondo il Codice civile » *<br />
3. Acquisto e perdita della cittadinanza » »<br />
4. Diritti civili e diritti politici » 5<br />
5. Motivi della severità della <strong>legge</strong> elettorale verso gli stranieri » »<br />
5 a. Si risolvono alcuni dubbi sull'acquisto della cittadinanza » 519<br />
5 b. Concessione della cittadinanza per <strong>legge</strong> o per decreto reale t »<br />
5 e. Si risolvono alcuni dubbi relativi alla perdita della cittadinanza<br />
, . . . , » 521<br />
6. <strong>La</strong> naturalità dovrebbe procurare allo straniero tutti i diritti di<br />
cittadino » 5<br />
7. Ragioni in contrario; l'istituto della cittadinanza non può riformarsi<br />
in modo occasionale » 6<br />
8. Legislazione comparata; il sistema francese » »<br />
9. Inghilterra, Belgio, Romania, Germania, Austria , . . . t 7<br />
10. Svizzera e Stati Uniti d'America » »<br />
11. Le costituzioni <strong>dei</strong> cessati Stati italiani » 8<br />
12. Eccezione a favore degli Italiani di provincie non comprese nel<br />
Regno » »<br />
13. Come sia interpretata dalla giurisprudenza » *»<br />
14. Perchè il legislatore abbia tacitamente mantenuto un parere diverso<br />
e quale possa essere 9, 522<br />
15. Ragioni di una omissione della <strong>legge</strong> » 9<br />
16. <strong>La</strong> condizione dell'età . . . » 10<br />
17. Legislazione comparata » »<br />
18. <strong>La</strong> maggiore età civile e la politica . . . . . . . , . » H<br />
19. <strong>La</strong> prova dell'età; giurisprudenza . » »<br />
20. Quando l'età debba essere raggiunta » »<br />
21. <strong>La</strong> legislazione belga » »<br />
22. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> italiana » 12<br />
23. <strong>La</strong> condizione del saper <strong>legge</strong>re e scrivere » »<br />
24. È una necessità materiale » 13<br />
25. E una necessità morale . . . . . . . . . . . . . » ».<br />
26. Non valgono le ragioni addotte in contrario » »<br />
27. Esempi di questa condizione 1^<br />
28. Di fatto è ammessa anche nei più civili Stati a suffragio universale<br />
» 15<br />
29. E conforme al voto del paese; conclusione » »<br />
30. Gli analfabeti ; diritto acquisito » 16<br />
31. Che cosa s'intenda per saper <strong>legge</strong>re e scrivere » »
LEGOB ÈLETTÒflALE POLITICA — I3VDICE 579<br />
32. Distinzione: e prima quando è condizione generale . . Pag, 16<br />
33. Quando è condizione speciale di capacità » »<br />
34. Condizioni speciali . . . » 18<br />
ARTICOLO II » »<br />
1. Le condizioni speciali per Felettorato » 20<br />
2. Ragioni di una importante modificazione introdotta dal Senato » 21<br />
3. <strong>La</strong> scuola obbligatoria. , » »<br />
4. Chi sia esonerato dal frequentarla » 22<br />
5. Difficoltà e limiti nell'applicazione della <strong>legge</strong> » »<br />
6. Le scuole complementari, serali e festive » 23<br />
7. Regolamento per le medesime » »<br />
8. Le idee del Governo in argomento » 24<br />
9. L'applicazione della <strong>legge</strong> sull'istruzione obbligatoria . . . » 25<br />
10. I risultati ottenuti > »<br />
11. <strong>La</strong> prova dell'istruzione » 26<br />
12. Gli altri titoli elettorali; loro opportunità »<br />
13. Membri effettivi d'Accademie di scienze, lettere ed arti . . » 27<br />
14. Membri di Camere di commercio » 29<br />
15. Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi <strong>dei</strong> Comizi agrari » »<br />
16. Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi di Associazioni agrarie ed affini » 30<br />
17. Delegati e sopraintendenti scolastici » 31<br />
18. Professori e maestri ," » »<br />
19. Presidenti, rettori o direttori di scuole » 32<br />
20. Ministri <strong>dei</strong> culti » »<br />
21. <strong>La</strong>ureati delle Università e Istituti superiori » 33<br />
22. Procuratori > »<br />
23. Notai » »<br />
24. Ragionieri . , , » »<br />
25. Geometri » 34<br />
26. Farmacisti » »<br />
27. Veterinari » f><br />
28. Graduati della marina mercantile » 35<br />
29. Agenti di cambio e sensali » »<br />
30. Segretari comunali patentati »<br />
31. Licenziati delle scuole secondarie » »<br />
32. Primo anno di studi superato nelle medesime » 36<br />
33. Soldati di due anni che frequentarono la scuola militare o ne<br />
furono esonerati 36, 522<br />
34. <strong>La</strong> scuola reggimentale. Sua istituzione . . .^ . . . . » 36<br />
35. Suo ordinamento presente , • » 37<br />
36. Membri d'Ordini equestri » 38<br />
37. Consiglieri provinciali e comunali 38,522<br />
38. Conciliatori, viceconciliatori, vicepretori » 38<br />
39. Uscieri giudiziari » 39<br />
40. Presidenti o direttori di Banche, ecc » »<br />
41. Amministratori di Opere pie . . . » 40<br />
42. Impiegati pubblici in attività od a riposo » )Ì<br />
43. Capi o direttori di stabilimenti industriali » »<br />
44. Ufficiali e sott'ufficiali congedati o in servizio » 41<br />
45. Decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore . . . »<br />
46. Decorati della medaglia <strong>dei</strong> Mille o delle guerre <strong>dei</strong>rindipendeuza<br />
41,522<br />
ARTICOLO III » 42<br />
Che cosa sia il censo elettorale 43<br />
i. y^ne cosa sia ii censo eiexioraie »<br />
2. Come e perchè fu diminuito » 44<br />
3. Argomenti addotti in difesa del censo » »<br />
4. Proposte di maggiore diminuzione » 45<br />
m<br />
»<br />
fi<br />
»
580 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
5. Argomenti addotti contro la diminuzione del censo . . Pag, 45<br />
6. Altri argomenti contro i fautori di essa » 47<br />
7. Argomenti tratti dalle nostre condizioni sociali e dai nostri precedenti<br />
legislativi » 48<br />
8. Compromesso fra le due opinioni: riduzione del censo a metà » 50<br />
9. Legislazione comparata; gli Stati dell'Europa continentale . » 51<br />
10. <strong>La</strong> legislazione inglese ». 52<br />
11. Elettori per ragione di censo . . . - » »<br />
12. Perchè siasi adottata la cifra di lire 19,80 » »<br />
13. Imposte dirette che danno titolo all'elettorato » »<br />
14. Si risolve un dubbio in proposito » 53<br />
14 a. Se il diritto pagato dagli utenti di pesi o misure debba computarsi<br />
nel censo elettorale » 523<br />
15. Ragioni di un'omissione della <strong>legge</strong> » fi3<br />
16. Rinvio alle leggi fiscali » 54<br />
17. Perchè la <strong>Camera</strong> aveva escluso le sovrimposte provinciali . J) »<br />
18. Ragioni addotte in Senato contro questa esclusione . . . » 55<br />
19. E per il computo delle sovrimposte medesime » »<br />
20. Conseguenze legislative di questa risoluzione » 57<br />
21. Come la risoluzione fu accolta dalla <strong>Camera</strong> » »<br />
22. Gli affittuari di fondi rustici » 58<br />
23. I subaffittuari » 59<br />
24. I mezzadri o coloni » »<br />
25. Difetti di questa disposizione e come furono emendati . . » »<br />
26. Gli affittuari o mezzadri a sistema misto » 60<br />
27. Ragioni e limiti della disposizione della <strong>legge</strong> » »<br />
28. In qual modo trovino la loro applicazione . . . . ; . . » 61<br />
29. Ilocatarii; pigione diSerenziale » 62<br />
30. Si giustificano alcuni inconvenienti » 63<br />
31. È necessario il pagamento del fitto » »<br />
ARTICOLO IV t ))<br />
1. Perchè la rendita pubblica non è considerata come titolo a parte » »<br />
2. Bensì soggiace al diritto comune » 64<br />
3. Titoli di rendita pubblica o pareggiati » »<br />
4. Contratti di data certa » 65<br />
5. Quando sia necessaria la registrazione del contratto . . . » »<br />
6. <strong>La</strong> data certa; disposizioni del Codice civile » 66<br />
7. Dubbii circa l'opportunità della data certa B »<br />
8. È compatibile anche coi contratti verbali , . , . . . . » 67<br />
9. Esclusa la notorietà, si domanda, a costituire la data certa per<br />
gli effetti elettorali, la registrazione del contratto . . . » 68<br />
10. Restano però ancora <strong>dei</strong> dubbi » 69<br />
11. Da quando decorrano i sei mesi . » 70<br />
ARTICOLO V » »<br />
1. A favore di chi s'imputa l'imposta » »<br />
2. Limitazione di questa disposizione » 71<br />
3. Sue ragioni economiche e giuridiche » »<br />
4. Qualunque sia la somma di imposta pagata dallo stabile dato ad<br />
usufrutto )ì »<br />
AuTicono VI » 72<br />
1. Ragioni della variazione<br />
2. Enfiteusi o locazioni<br />
»<br />
3. Locazioni superiori a trent'anni »<br />
4. Ragione della disposizione della <strong>legge</strong> »<br />
» »<br />
ARTICOLO YII<br />
» 73<br />
1, Esempi delle esenzioni contemplate da questo articolo , , » »<br />
2. Si pone un dubbio in proposito . , » »<br />
»<br />
»
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 581<br />
ARTICOLO VITI Pag. 73<br />
1, Si risolve uà dubbio sulle sovrimposte provinciali . . , . » 74<br />
2. Con quali restrizioni il padre possa addurre l'imposta pagata<br />
;ui beni <strong>dei</strong> figlio »<br />
3. E il marito quella pagata sui beni della moglie » 75<br />
ARTICOLO IX 7y ))<br />
1. Schiarimenti. Società commerciali. Comproprietari e soci . »<br />
2. Come si proceda alTiscrizione » 7<br />
ARTICOLO X<br />
1. Le diverse specie di società »<br />
2. Applicazione dell'articolo precedente »<br />
3. Gestori, direttori ed amministratori »<br />
ARTICOLO XIII j»<br />
ARTICOLO XIV »<br />
6<br />
» »<br />
ARTICOLO XI » 77<br />
1. <strong>La</strong> base del censo . » »<br />
2. Proposta approvata dalla <strong>Camera</strong> ^)<br />
3. <strong>La</strong> legislazione inglese » 78<br />
4. <strong>La</strong> legislazione belga » 80<br />
5. Modificazione introdotta dal Senato » 81<br />
6. Coafronti colla legislazione belga . » »<br />
7. Confronti coll'inglesé » 82<br />
8. Motivi della modificazione introdotta » 83<br />
9. 11 possessore a titolo di successione » 84<br />
10. Non occorrQ provare l'effettivo pagamento dell'imposta . . » 85<br />
11. Il possesso a titolo di successione o per anticipazione d'eredità » 523<br />
12. Titoli equipollenti » 524<br />
ARTICOLO XII<br />
» 8<br />
1. Motivi<br />
» 86<br />
2. Condizioni della delegazione -. . » h<br />
3. Epoche nelle quali può essere fatta e revocata » 87<br />
4. Forme della delegazione . » »<br />
5. Effetti e durata della delegazione » 88<br />
6. Delegazione del censo per parte della madre » 524<br />
7. Delegazione del censo in altri casi » 525<br />
1. Il domicilio politico e ramministrativo »<br />
2. Disposizioni della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 » »<br />
3. Domicilio, residenza, dimora » 90<br />
4. Controversie sul trasferimento del domicilio politico . . . » »<br />
5. Pareri e sentenze perla necessità della doppia dichiarazione . » »<br />
6. Pareri e sentenze in senso contrario » 92<br />
7. Condizioni pel trasferimento del domicilio politico altrove che nel<br />
domicilio d'origine , » *<br />
8. Il domicilio di sei mesi ; legislazione comparata » 93<br />
9. Motivi e significato delle accolte disposizioni » 94<br />
1. Ragioni di questa esclusione }> 96<br />
2. Legislazione comparata » »<br />
3. Argomenti per Tammissione <strong>dei</strong> militari » 97<br />
4. Argomenti per la loro esclusione . . . » 98<br />
5. Opportunità di estendere questa esclusione a tutti gli appartenenti<br />
a corpi armati in servizio pubblico , . . . . . » 99<br />
6. Limiti di questa esclusione » 101<br />
7. Le guardie delle RR. Caccie non sono comprese nella disposizione<br />
di questo articolo » 525<br />
8. Vi sono comprese invece le Compagnie <strong>dei</strong> Baricellai di Sardegna » 526<br />
»<br />
n<br />
»<br />
89<br />
»<br />
95
582 LEGGI POLITICO-AMMIJNISTRATIVE<br />
TITOLO IL<br />
Delle listo elettorali<br />
ARTICOLO XV Pag. 103<br />
1. Importanza delle liste elettorali . . , » »<br />
2. Difetti della legislazione precedente » »<br />
3. Principali innovazioni della <strong>legge</strong> » 104<br />
4. Legislazione comparata n 105<br />
5. <strong>La</strong> permanenza delle liste elettorali » »<br />
6. Giurisprudenza parlamentare in proposito » 106<br />
AaTicor^o XVI » »<br />
1. Duplice rinvio » »<br />
2. Il manifesto della Giunta » 107<br />
ARTICOLO XVII . . , . , .<br />
1. Contenuto della domanda<br />
2. Forma della domanda ; la firma<br />
» »<br />
ARTICOLO XVIII » 108<br />
1. Documenti da unire alla domanda » )><br />
1 a. Nota <strong>dei</strong> documenti da unire nei vari casi alla domanda . » 526<br />
1 b. Altri documenti ; la fede di nascita . . . . . . . . . » 529<br />
1 e. Se possano ammettersi equipollenti ai documenti richiesti . » »<br />
2, <strong>La</strong> gratuità <strong>dei</strong> documenti, atti, ecc » 108<br />
ARTICOLO XIX » 109<br />
1, Quando la Giunta debba riunirsi » •<br />
2. Suoi uffici » »<br />
ARTICOLO XX A »<br />
1. <strong>La</strong> Giunta municipale e le sue Sezioni . , , . . . . . » »<br />
2. Come funzionano » HO<br />
3. Quid juris nel caso che il Consiglio comunale fosse sciolto . » 530<br />
ARTICOLO XXI<br />
. » 110<br />
1. Le inscrizioni d^ufficio<br />
M »<br />
2. Quali cittadini debbano essere cancellati dalla Giunta<br />
3. Motivi della <strong>legge</strong><br />
. . . » »<br />
4. Istruzioni ministeriali in proposito<br />
» 111<br />
5. <strong>La</strong> copia <strong>dei</strong> ruoli delle imposte dirette » »<br />
ARTICOLO XXII<br />
» »<br />
• 112<br />
1, L'inscrizione in ordine alfabetico<br />
2. Il contenuto delle liste . . . .<br />
112, 530<br />
2 a. Il doppio originale delle liste , , . . . n 531<br />
3. <strong>La</strong> lista separata degli elettori contemplati dall'articolo 14 . » 112<br />
4. Le liste elettorali e Telenco separato; distinzione; passaggio da<br />
quelle a questo e viceversa , . . . . » 531<br />
5. Azione spettante eventualmente al prefetto » »<br />
6. Inscrizione <strong>dei</strong> nazionali dimoranti all'estero » »<br />
ARTICOLI XXIII e XXIV »<br />
» »<br />
1. Raffronti colla <strong>legge</strong> precedente<br />
2. Pubblicazione ed affissione delle liste . . " » »<br />
3. Omissione dell'affissione all'albo municipale » ^<br />
4. Accusa di non seguita pubblicazione ^ » 114<br />
f<br />
113<br />
» »
mi-,- ._L<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 583<br />
5. L'elenco separato Pctg- 114<br />
6. Provvedimenti per evitare le doppie inscrizioni »<br />
ARTICOLI XXV e XXVI<br />
» ))<br />
1. Nuove guarentigie della <strong>legge</strong> » 115<br />
2. Quid juris, se non venisse notificata la cancellazione . . . » »<br />
3. Forma della notificazione » )><br />
4. <strong>La</strong> res judicata non ha valore per Tanno successivo . . . . »<br />
5. Estensione delia facoltà di reclamo<br />
» 116<br />
6. Quando la notificazione sia valida » J><br />
7. Quid jaris <strong>dei</strong> termini che scadono in giorno feriale , . . . > ) y><br />
ARTICOLO XXVII » 117<br />
1. Ufl&cio del Consiglio comunale 117, 532<br />
2. Convocazione del Consiglio » 117<br />
3. Azione eventualmente spettante al prefetto » 532<br />
ARTICOLO XXVIII » 117<br />
1. Pubblicazione. Affissione delle liste » »<br />
2. Necessità della lista speciale per i nuovi iscritti . . . . »<br />
3. Le liste devono essere trasmesse alla Commissione provinciale<br />
per la decretazione definiiiTa anche se non vi è alcun reclamo » 532<br />
ARTICOLO XXIX » 117<br />
1. Notificazione, forma, ricevuta, prove 118, 533<br />
2. la caso di rifiuto di fare la ricevuta provvede il diritto comune » 118<br />
3. Ragione <strong>dei</strong> termini adottati »<br />
)}<br />
ARTICOLO XXX » 119<br />
1. Motivi di questa disposizione » 0<br />
2. Come debba essere applicata » ))<br />
3. Norme per l'invio del commissario » 533<br />
4. Potere del commissario » 534<br />
5. Istruzioni ministeriali sull'applicazione di questo articolo . )> »<br />
ARTICOLO XXXI » 119<br />
1. Chi possa appellare; termini per Tappello 119,535<br />
2. Presentazione dell'appello » 120<br />
3. <strong>La</strong> notificazione delTappello si fa in carta libera » 535<br />
4. Il sindaco non può stare in giudizio . . . . . . . . . . »<br />
5. Mancanza di appello; irregolarità; rinvio » »<br />
ARTICOLO XXXII » 120<br />
1. Motivi della riforma .<br />
2. <strong>La</strong> Commissione provinciale per gli appelli » »<br />
2 a. Il prefetto nella Commissione provinciale . . . . . . » 536<br />
3 L'elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali . . . . . . . 121, 536<br />
4. Intervento del magistrato , » »<br />
5, Norme sulle deliberazioni della Commissione provinciale ; numero<br />
legale, membri pari, supplenze, nuove elezioni . . . . » »<br />
» ))<br />
ARTICOLI XXXIII, XXXIV e XXXV » 121<br />
1. Confronto colla <strong>legge</strong>'precedente » 122<br />
2. Termini presso la Commissione provinciale » 123<br />
2 a. Su quali questioni la Commissione provinciale possa pronunciarsi<br />
» 537<br />
3. Documenti che devono essere trasmessi alla Commissione provinciale<br />
d'appello . . . . . . . 123, 537<br />
4. Modalità con cui devono essere trasmessi . . . . . . . »<br />
5. Decisione della Commissione, Motivazione . . . . . . :^/ »<br />
»<br />
»<br />
»
584 LEGGI POLITICO-AMMIMSTRATIVE<br />
5 a. Notificazione degli appelli alla Commissione provinciale PCKJ, 538<br />
6. <strong>La</strong>vori preparatorii. Istruzioni ministeriali » 123<br />
7. Decretazione delle liste 124, 538<br />
ARTICOLO XXXVI » 124<br />
1. Disposizioni della <strong>legge</strong> » 125<br />
2. Quando si possano modificare le liste , , , , . . . . » »<br />
3. Scopo della <strong>legge</strong>, e sua estensione » »<br />
4. Erronea interpretazione di quest'articolo, respinta dalla <strong>Camera</strong> » >><br />
5. Quale sia la vera interpretazione . » 126<br />
6. Inconvenienù che ne possono derivare » 127<br />
7. Perchè la <strong>legge</strong> contempli solo il caso della sospensione giudiziale<br />
dall'elettorato , , • » ><br />
8. Variazioni da introdurre nell'elenco speciale « 128<br />
9. Soluzione di alcuni dubbi circa le liste sulle quali si deve procedere<br />
alla elezione . , . . » 129<br />
ARTICOLO XXXVII » »<br />
1. Inconvenienti ai quali la <strong>legge</strong> pone riparo . . . . . . » 130<br />
2. In qual modo siano evitati . . . . . . . . . . . . » 131<br />
3. Ufficio dell'autorità giudiziaria »<br />
4. Termini nei quali deve pronunciarsi » »<br />
5. Perchè il diritto di ricorso fu dato anche ai terzi . . . » 132<br />
5 a. Il sindaco può ricorrere alla Corte d'appello » 538<br />
6. Quando l'appello abbia effetto sospensivo » 132<br />
7. Ragioni di queste limitazioni » 133<br />
8. <strong>La</strong> facoltà di reclamare spetta ad ogni cittadino . . . . » »<br />
9. Proposte diverse presentate al Senato in argomento . . . » 134<br />
10. Quali siano state accolte e inserite nella <strong>legge</strong> . . . . » 135<br />
11. L'articolo 139 della <strong>legge</strong> suirordinamento giudiziario in materia<br />
elettorale<br />
12. Necessità di risolvere la questione relativa ai poteri del P. M. in<br />
136<br />
ordine all'esecuzione della <strong>legge</strong> elettorale » 539<br />
13. Risoluzioni in proposito » »<br />
14. Precedenti della giurisprudenza sui poteri del P. M. . . . » 540<br />
15. Parere del Consiglio di Stato .<br />
ARTICOLO XXXVIII<br />
1. Spiegazioni pratiche » 137<br />
2. Perchè non fu assegnato un termine all'autorità giudiziaria » i»<br />
3. Procedimento sommario >• 543<br />
ARTICOLO XXXIX » 137<br />
1. li ricorso in Cassazione; entro quale termine e da chi possa<br />
essere promosso<br />
138<br />
2. Proposta di attribuirgli effetto sospensivo » »<br />
3. Ragioni per cui non venne accolta » »<br />
4. <strong>La</strong> proposta si rinnova al Senato<br />
140<br />
5. Nuovi argomenti contro la medesima » 141<br />
6. Effetto del ricorso in Cassazione » 142<br />
7, Spiegazioni ed aggiunte »<br />
8. I ricorsi in Cassazione devono essere deferiti esclusivamente alla<br />
Corte di cassazione di Roma » 543<br />
ARTICOLO XL<br />
1. Esecuzione della sentenza<br />
» 143<br />
2. Documenti relativi . ,<br />
i B<br />
3. Tabella generale <strong>dei</strong> termini » *<br />
4, Importanza delle disposizioni relative ai termini . . . . * »<br />
»<br />
»<br />
»<br />
136<br />
^142
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE Obo<br />
ARTICOLO XLI Pag. 143<br />
L Controversa giurisprudenza sulla necessità del deposito pel ricorso<br />
in Cassazione » 144<br />
2. Il principio della gratuità esclude questa necessità . . . » »<br />
3: Gli esattori non sono assimilati agli agenti delle imposte . » 145<br />
4. Ragioni di questa differenza r . » »<br />
5. Risoluzioni accolte in proposito . 3> 146<br />
6. Multa contro i ricorsi temerari » 544<br />
ARTICOLO XLII . . , , ))<br />
1, <strong>La</strong> pubblicità delle liste »<br />
1 a) Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong>; limiti . . . . . . . » 544<br />
1 b) Le copie delle liste si debbono fare in carta libera . . . » »<br />
2. I registri dello Stato politico *• . . . D 147<br />
Come si debbano esaminare le liste » 148<br />
4. <strong>La</strong> copia da conservarsi nella Prefettura » 545<br />
ARTICOLO XLIII )^ 148<br />
1. Perchè il termine fu portato ad otto giorni<br />
9 »<br />
2. Perchè nel resto si è mantenuta la <strong>legge</strong> precedente . . J) »<br />
3. Norme pel viaggio degli elettori in ferrovia » 545<br />
TITOLO III.<br />
Dei collegi elettorali<br />
ARTICOLI XLIV, XLV e XLVI ))<br />
1. Variazioni apparenti nelle denominazioni delle provincie . )) 153<br />
2. E nel numero di deputati assegnato ad alcune » »<br />
3. Applicazione del censimento del 1871 a questa attribuzione » 154<br />
4. E sue conseguenze j* »<br />
5. <strong>La</strong> rappresentanza devesi proporzionare alla popolazione . » »<br />
6. Legislazione comparata » 155<br />
7. Come si deve tener conto <strong>dei</strong> risultati del censimento . » 156<br />
8. Legislazione federale degli Stati Uniti d'America , . . » »<br />
9. Di alcune gravi sperequazioni » 157<br />
10. Speciali considerazioni a favore di alcune provincie . . . w »<br />
11. Temperamenti che non poterono essere accolti . . . . » »<br />
12. Dubbi che prevalsero » 158<br />
13. Motivi dell'articolo 46 » 159<br />
14. Sua futura applicazione secondo il censimento del 31 dicembre<br />
1881 » »<br />
15. Correzioni che si dovettero recare alla ripartizione esistente » 161<br />
16. Difetti di questa. I collegi interprovinciali , . , . . . » »<br />
17. Prospetto <strong>dei</strong> collegi interprovinciali . » 163<br />
18. Lo scrutinio di lista » 164<br />
19. Legislazione comparata. Stati italiani »<br />
20. Lo scrutinio di lista in Francia j)<br />
21. E in altri Stati d'Europa e d'America » 166<br />
22. Si determina l'importanza della questione » 167<br />
23. Argomenti addotti a favore del collegio singolare . . . » 168<br />
24. Argomenti addotti a favore del collegio plurale, a scrutinio<br />
di lista » 175<br />
25. Lo scrutinio di lista alla <strong>Camera</strong> , . . • )» 185<br />
26. Lo scrutinio di lista al Senato » 186<br />
27. Applicazione del metodo dello scrutinio di lista . . . . » 187<br />
28. Il collegio unico con doppio voto . . . . . . . . . » »<br />
147<br />
150<br />
165
586 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
29. Il collegio provinciale , Pag. 188<br />
30. Suoi inconvenienti , . . . , . . . » 189<br />
31. Altri inconvenienti »<br />
190<br />
32. Argomenti suggeriti dall'esperienza contro il collegio troppo<br />
ampio . . . . . . . . M 191<br />
33. Lo scrutinio di lista per circondario . » 192<br />
34. L'aggruppamento degli antichi collegi singolari . . . . » 193<br />
35. Criterii secondo i quali furono costruiti i nuovi collegi . »<br />
36. Modificazioni introdotte dalla Commissione parlamentare nella<br />
loro applicazione » 195<br />
37. Proposta d'una Commissione per la nuova circoscrizione . » 196<br />
38. In quali limiti fu accolta » 197<br />
39. I lavori della Commissione . » 546<br />
40. Il decreto sull* circoscrizioni » 547<br />
ARTICOLI XLVII e XLYIII • 198<br />
1. Legislazione precedente, e sue riforme » 9<br />
2. Le sezioni del Collegio: sistemi diversi » 199<br />
3. Il voto al Comune. Legislazione comparata » »<br />
4. Argomenti a favore del voto al Comune » 200<br />
5. Argomenti a favore del voto nei centri maggiori . . . . » 201<br />
6. Piotivi delle risoluzioni accolte dalla Commissione parlamentare<br />
B 202<br />
i Applicazione delle risoluzioni medesime • •<br />
8. Conseguenze pratiche<br />
. 2 0 3<br />
9. Formazione delle sezioni elettorali » u<br />
10. Emendamenti proposti nella discussione di questi articoli, e<br />
motivi per cui non furono accolti » 204<br />
11, Risoluzioni provvisorie » 20<br />
12, Istruzioni ministeriali per la formazione delle nuove sezioni » 208<br />
13, <strong>La</strong> tabella delle sezioni » 209<br />
14, Si risolvono alcuni dubbi sulla costituzione delle sezioni . 209, 547<br />
15, Criteri per la suddivisione in sezioni <strong>dei</strong> Comuni con più di<br />
400 elettori .210<br />
ARTICOLO XLIX .211<br />
1. Disposizione dello Statuto<br />
ì)<br />
2. Motivi del minimo termine •<br />
3. Legislazione comparata ". . . »<br />
4. In qual giorno debbano seguire le elezioni » 212<br />
ARTICOLO L<br />
1. Motivi di queste disposizioni<br />
2. L'elettore non può votare in una sezione diversa da quella cui è<br />
ascritto<br />
3. Perchè si evita Tagglomeramento di più che due sezioni . . 213, 547<br />
4. Del locale nel quale debbono seguire le elezioni . . . . » 213<br />
ARTICOLO LI . 214<br />
1. Motivi , . , . . . . . »<br />
2. Precedenti nella giurisprudenza parlamentare »<br />
3. Legislazione e giurisprudenza comparata » 215<br />
ARTICOLI LXII e LUI - • *<br />
1. L'ufficio provvisorio può diventare definitivo<br />
2. Il presidente dell'ufficio provvisorio<br />
• 216<br />
3. Gli scrutatori » •<br />
4. Il secfretario<br />
217<br />
5. Parenti nelTufficio . . . . ,<br />
6. Non elettore membro dell'ufficio<br />
/<br />
»<br />
213<br />
.
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 587<br />
7. Ritardo di un membro dell'ufficio provvisorio . . . . . Pag* 217<br />
8. Mancanza di un membro dell'ufficio provvisorio » 218<br />
9. Ora fissata per il principio dell'elezione »<br />
ARTICOLO LIV<br />
» f<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente » 219<br />
2. Importanza del segreto del voto e necessità di meglio guarentirlo » »<br />
3. Il voto palese. Legislazione comparata » 220<br />
4. Argomenti io favore del voto palese , » »<br />
5. Argomenti in favore del voto segreto » »<br />
6. Il voto segreto. Legislazione comparata » 221<br />
7. Le guarentigie del voto segreto » »<br />
8. Motivi dell'articolo presente » 223<br />
9. <strong>La</strong> sala elettorale: disposizione tipica 223, 547<br />
10. Il tramezzo » 224<br />
IL Le due parti della sala . . , , . . . » 225<br />
12. I tavoli » M<br />
13. Giurisprudenza parlamentare<br />
i »<br />
ARTICOLI LV e LVI<br />
)> 226<br />
1. Legge anteriore. Aggiunte . »<br />
2. Inconvenienti che possono tuttavia seguire » »<br />
3. Vantaggi conseguiti colla nuova <strong>legge</strong> » 227<br />
4 Giurisprudenza parlamentare sull'identità degli elettori . . » 229<br />
5. Sull'intrusione di non elettori nella sala » »<br />
5 a. Introduzione di non elettori; pene . . , . , . , . . » 548<br />
6. Sulla presenza di elettori d'altre sezioni e il rifiuto di ammetterli » 230<br />
7. Intrusione di persone armate . . . » »<br />
7 a. Armi proprie e armi improprie » 548<br />
8. Sanzioni penali » 230<br />
ARTICOLO LVII , . » »<br />
1. Condizione per essere ammesso a votare . . . . . . . » 231<br />
2. Chi abbia diritto di esservi ammesso, sebbene non iscritto sulle<br />
liste . » »<br />
2 a. Norme per l'ammissione degli elettori che hanno interposto<br />
appello » 548<br />
2 b. Se basti, in luogo del certificato, un telegramma del cancelliere<br />
della Corte » 549<br />
3. Altri elettori che si devono ammettere . . . . . . . . » 231<br />
4. Elettori che non si devono ammettere al voto » 232<br />
5. Quid juris se danno il voto indebitamente uno o più elettori . » »<br />
6. Che cosa deve essere affisso nella sala -. . » »<br />
7. Il diritto elettorale è personale » 233<br />
ARTICOLO LVIII » »<br />
1. Legislazione precedente » 233<br />
2. <strong>La</strong> polizia dell'adunanza 233, 549<br />
3. Uso della forza armata. Verbale » 233<br />
4. Legislazione comparata » 234<br />
ARTICOLO LIX » »<br />
1. Legislazione precedente e suo temperamento » »<br />
2. Motivi » 235<br />
3. Giurisprudenza parlamentare »<br />
ARTICOLI LX e LXI<br />
a »<br />
1. Importanza d'una buona costituzione degli uffici elettorali. Inconvenienti<br />
presenti » 236<br />
2. Riforma proposta. Motivi. Il voto limitato » 237<br />
»<br />
»<br />
»
588 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
3. Legislazione comparata Pag. 237<br />
4. Inconvenienti <strong>dei</strong> diversi metodi usati per la costituzione delTuf*ficio<br />
; come vi ripari la <strong>legge</strong> » 239<br />
5. Il segretario <strong>dei</strong>rufficio 239, 550<br />
6. <strong>La</strong> retribuzione al segretario » 240<br />
7. Il verbale dell'elezione: suo valore » >><br />
8. Le surrogazioni eventuali nell'ufficio » 241<br />
8 a. Chi rinuncia all'ufficio di presidente può rimanere scrutatore » 550<br />
8 6. Quid jiiris se dallo scrutinio risultano tre soli nomi . . . » 551<br />
8 e. Che si deve fare se non può formarsi l'ufficio definitivo secondo<br />
la <strong>legge</strong> » »<br />
9. I rappresentanti <strong>dei</strong> candidati ; non accolti » 242<br />
ARTICOLO LXII » 243<br />
1. Norme pratiche da seguirsi » »<br />
2. L'ufficio definitivo non può essere mai scelto da meno di venti<br />
elettori » »<br />
3. Maggiori comodità consentite agli elettori » 244<br />
4. L'elezione delTufficio definitivo per acclamazione è valida . » »<br />
5. Irregolarità nell'elezione dell'ufficio definitivo e loro conseguenze<br />
, » »<br />
6. Omissione nel verbale del numero di voti conseguiti dagli eletti » »<br />
7. Votazione con schede recate di fuori » 245<br />
8. Scrutatore analfabeta » »<br />
9. Segretario elettore in altro collegio, o non elettore . . . » »<br />
10. Altri casi identici all'ufficio provvisorio » »<br />
il. Elettori respinti nella votazione per l'ufficio definitivo . . » »<br />
ARTICOLO LXIII » »<br />
1. Nuove formalità e loro scopo » 246<br />
2. <strong>La</strong> firma a tergo delle schede » »<br />
3. Il bollo del Comune » 247<br />
4. <strong>La</strong> firma sulle schede e il segreto del voto » »<br />
5. Limiti alle sanzioni di nullità » »><br />
6. L'urna di vetro » 248<br />
ARTICOLO LXIV » »<br />
1. L'apertura della votazione » »<br />
2. Ordine dell'appello » »<br />
2 a. L'ordine dell'appello p'uò essere alterato? » 552<br />
3. Giurisprudenza parlamentare . , » 249<br />
4. Identità dell'elettore . ', » »<br />
5. Se più elettori possano votare contemporaneamente . . . » »<br />
6. Deterioramento e sostituzione della scheda » »<br />
ARTICOLO LXV » »<br />
1. Contenuto di questo articolo * 250<br />
2. Il voto limitato » »<br />
3. <strong>La</strong> rappresentanza personale eia rappresentanza proporzionale » 251<br />
4. Le dimostrazioni della statistica » »<br />
r<br />
5. Argomenti a favore della rappresentanza che chiamasi delle minoranze<br />
» 253<br />
6. Argomenti in contrario » 254<br />
7. Motivi della riforma » 255<br />
8. Metodi per conseguire la rappresentanza proporzionale . . » 256<br />
9. Legislazione comparata, Inghilterra e colonie inglesi . . . » 258<br />
10. Stati Uniti e Brasile » 260<br />
11. Studi, proposte, applicazioni nel continente d'Europa . . . » 261<br />
12. Il voto limitato nella Spagna » »<br />
13. Il metodo del quoziente nella Danimarca . . . . . . . » 262<br />
w
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 589<br />
14. Il metodo semiproporzionale alla <strong>Camera</strong> Pag. 263<br />
15. Il voto limitato; ragioni di preferenza » 264<br />
16. <strong>La</strong> discussione alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati: proposte della Commissione<br />
» 266<br />
17. Argomenti prò e contro il voto limitato » »<br />
18. Le risoluzioni della <strong>Camera</strong> » 268<br />
19. Il voto limitato nell'ufiScio centrale del Senato » 269<br />
20. Discussione al Senato » 271<br />
21. Che cosa l'elettore debba scrivere sulla scheda . . . . . » 272<br />
22. Giurisprudenza parlamentare su alcuni eventuali incidenti . » 273<br />
23. Quando l'elettore possa farsi scrivere da altri la scheda . . w »<br />
24. Elettori analfabeti » 274<br />
25. Elettori che non possono scrivere per cause fisiche . . . » •<br />
26. Come questi fatti debbano essere notati nel verbale . . . » »<br />
ARTICOLO LXVI « 275<br />
1. Legge precedente. Nuove formalità » 276<br />
2. Come e quando debba essere piegala la scheda » »<br />
3. L'urna di vetro e il suo collocamento » »<br />
4. <strong>La</strong> deposizione della scheda DelTurna » »<br />
5. <strong>La</strong> firma dello scrutatore sulle liste : giurisprudenza parlamentare<br />
» 277<br />
6. Motivi della <strong>legge</strong> » »<br />
7. Se possa firmare il presidente ; se lo possa il segretario . . » 278<br />
8. Quid juris se non è controfirmato il voto d'alcuni elettori , » »<br />
9. 0 se lo è con croci o altri segni , . . . • » »<br />
10. Come devono votare i membri dell'ufficio »<br />
ARTICOLO LXVII<br />
)) »<br />
1. Innovazioni della <strong>legge</strong>; motivi » 279<br />
2. L'ora della chiusura; ammissione di altri elettori al voto . . » »<br />
3. Giurisprudenza parlamentare , » »<br />
4. L'ora della chiusura » 280<br />
ARTICOLO LXVIII » »<br />
r<br />
1. Legge precedente. Verifica e controllo delle schede . . . » 281<br />
2. Come dev'essere fatto il controllo » »<br />
3. Schede adoperate, rese inservibili e residue , » »<br />
4. E-strazione delle schede fatta da uno degli scrutatori . . . » 282<br />
5. Lettura delle schede » »<br />
6. Trasmissione delle schede allo scrutatore eletto col minor numero<br />
di voti »<br />
7. Nota del numero di voti che ciascun candidato viene riportando<br />
e loro, pubblicazione » 283<br />
8. Metodo pratico per tener conto di questo numero . . . , • »<br />
9. Se vi possano essere più di due urne » »<br />
10. Casi di irregolarità e casi di nullità, trovando un numero di<br />
schede superiore al numero <strong>dei</strong> votanti »<br />
ARTICOLO LXIX »<br />
1. Nullità parziale e totale; molivi delle disposizioni della <strong>legge</strong> » 285<br />
2. Casi di nullità di tutta la scheda . . . . " . »<br />
3. Casi di nullità di uno o più nomi y><br />
4. Giurisprudenza parlamentare sulla nullità di uno o più nomi » 287<br />
5. Avvertenze generali per i casi di nullità » 290<br />
6. Le schede bianche non sono nulle » 552<br />
ARTICOLO LXX » 291<br />
1. Disposizioni della <strong>legge</strong> precedente » »<br />
2. Carattere provvisorio e forma delle deliberazioni dell'ufficio » 292<br />
»<br />
»<br />
»<br />
284<br />
»
590 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
3. Necessità della presenza assidua di tre sctutatori . . , Pag. 292<br />
4. L'abbandono dell'urna e le sue conseguenze » 293<br />
5. Schede da unirsi al verbale t »<br />
6. Il verbale: forma, caratteri, valore »<br />
7. L'abbruciamento delle schede; motivi »<br />
8. Questioni sulTabbruciamento o la conservazione delle schede » 295<br />
9. Protesta contro la non sincera lettura o Ja sostituzione delle<br />
schede; ragioni perchè sia consentita a qualunque elettore », »<br />
10. Ragioni per cui debba esserlo solo a un certo numero, tra lor'o<br />
concordi , . . . . ' . . .<br />
297<br />
11. Motivi della <strong>legge</strong> e suo rapporto colla giurisprudenza parlamentare<br />
in argomento y* 299<br />
12- Impedimento a votare " 300<br />
13. Voto in due collegi . . . , , . . » »<br />
ARTICOLO LXXII »<br />
ARTICOLO LXXIV<br />
. ))<br />
ARTICOLO LXXI » 301<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente » 302<br />
2. Deposito delle liste; motivi » *<br />
3. Mancanza del verbale » »<br />
4. Il verbale deve essere firmato seduta stante » «<br />
5. Documenti da unire al verbale » 303<br />
6. Sottoscrizione del verbale » »<br />
7. Perchè si ritiene sufficiente la firma di tre membri delTufficio » »<br />
8. Il verbale si fa in carta libera » »<br />
8 a. Sigillo al verbale » 553<br />
9. Il deposito e Tesarne delle liste .* . . » 303<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente »<br />
2. Giurisprudenza parlamentare »<br />
3. Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong> »<br />
ARTICOLO LXXIII » 305<br />
1. Operazioni affidate all'ufficio principale . . . , . . . . » »<br />
2. Nuove guarentigie date agli elettori •» »<br />
3. Su quali incidenti ha facoltà di pronunciarsi Tufficio principale? » 306<br />
4. Qicid juris se l'ufficio principale non è in numero? . . . . » »<br />
5. Ritardo nella proclamazione » 307<br />
5 a. L'ufficio principale non può pronunciarsi sulle schede . . »• 553<br />
5 b. Ne giudicare delle irregolarità commesse dalle Sezioni . . » 554<br />
5 e. Né rifare il computo <strong>dei</strong> voti » »<br />
5 d. Né" sottrarre gli elettori morti dalle liste » 555<br />
6. Illegalità dalle quali l'ufficio principale deve guardarsi . . . » 307<br />
1. Legge precedente » 308<br />
2. Condizioni per la proclamazione ; legislazione comparata . » »<br />
3. Argomenti a favore dell'abolizione del ballottaggio . * . B 310<br />
4. Necessità di scemarne l'eventualità > 311<br />
5. Ragioni delTunico rapporto colTottavo degl'inscritti, necessario<br />
all'elezione "* » 312<br />
6. Proposta d'un rapporto proporzionale non accolta . . . . » 313<br />
7. Motivi della <strong>legge</strong> » 314<br />
8. Applicazione pratica » 9<br />
9. Si risolve un dubbio sulla valutazione delTottavo . . . . »<br />
10. Questioni sul computo degli elettori ; i morti, condannati, doppiamente<br />
inscritti<br />
IL I militari sotto le armi . . » 315<br />
12. Elettori da aggiungere sulla lista " » »<br />
13. Militari congedati da più di tre mesi . » »<br />
294<br />
304<br />
»
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 591<br />
14. Non importa tener conto <strong>dei</strong> votanti per la proclamazione Pag. 316<br />
15. Questioni relative alla proclamazione; giurisprudenza- parlamentare<br />
* » »<br />
16. Termine della proclamazione , » 317<br />
ARTICOLO LXXV »<br />
1. Proclamazione del ballottaggio » »<br />
2. Giorno assegnato al ballottaggio » 318<br />
3. Proclamazione indebita del ballottaggio » 319<br />
4. Mancato avviso del ballottaggio » »<br />
5. Condizioni di validità delia elezione di ballottaggio . . . . » »<br />
6. Morte di un candidato che trovasi in ballottaggio nell'intervallo<br />
fra i due scrutinii » »<br />
7. Attribuzione delle schede nel ballottaggio » »<br />
8. <strong>La</strong> rappresentanza della minoranza nel ballottaggio . . . . » 320<br />
ARTICOLO LXXVI » »<br />
1. Legge precedente e suo complemento » »<br />
2. Proposta di un termine maggiore tra i due scrutinii . . . »<br />
3. Motivi^pei quali venne respinta » »<br />
ARTICOLO LXXVII » 321<br />
1. Le operazioni elettorali nella votazione di ballottaggio . . » »<br />
2. L'ora e Tappello ,* » 322<br />
3. Mutazioni nelTufficio » »<br />
4. Voti nulli » »<br />
5. Proclamazioni nulle » )><br />
ARTICOLO LXXVIII<br />
ARTICOLO LXXIX<br />
ARTICOLO LXXX<br />
TITOLO IV<br />
Dei <strong>Deputati</strong>.<br />
ARTICOLO LXXXI »<br />
» »<br />
1, Legge precedente e legislazione comparata »<br />
2, Quando l'età sia motivo di preferenza » 323<br />
3, Caso in cui si dovrebbe rimettere la decisione alla sorte . . » »<br />
» ))<br />
1<br />
1. Sottoscrizione del verbale generale » n<br />
2. Invio del verbale generale e di quelli delle sezioni . . . . » 324<br />
3. Termine per la trasmissione <strong>dei</strong> verbali » 325<br />
4. Presenza degli elettori » »<br />
)) ' »<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente e la nuova » 325<br />
2. Le elezioni parziali: maggiori inconvenienti della loro frequenza<br />
collo scrutinio di lista . , » 326<br />
3. <strong>Deputati</strong> supplenti . » »<br />
4. Altri temperamenti proposti » 327<br />
5. Legislazione comparata » 328<br />
6. Necessità e convenienza <strong>dei</strong>rimmediata convocazione del Collegio » »<br />
7. Il voto limitato nelle elezioni parziali » 329<br />
1. Condizioni per essere eletto deputato . . , . . , . . » •<br />
2. Cittadinanza, godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici . . . . » »<br />
3. Età di anni trenta n »<br />
4. Perchè l'età non fu abbassata, ad onta di validi argomenti . » 331<br />
»<br />
»<br />
330<br />
»
5 92 LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
5. Quando debbano esistere le surriferite condizioni , . . Pag. 331<br />
6. E particolarmente quella delTetà »<br />
7. Elezione di un senatore » 332<br />
8. Elezione di un deputato » »<br />
9, Altre condizioni di eleggibilità » »<br />
10. Non si domanda un censo d'eleggibilità » »<br />
11. Né particolari condizioni diverse da quelle richieste per l'elettorato<br />
. » 333<br />
12. Né il domicilio nel Collegio » »<br />
13. Perchè non fu modificata la legislazione sulle incompatibilità » 334<br />
14. Leggi sulle incompatibilità parlamentari » »<br />
A. Legge lo luaggio 1877.<br />
Articolo 1 » 335<br />
1. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 marzo 1848 » 336<br />
2. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 »> 337<br />
3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 13 maggio 1877 e i suoi motivi » »<br />
4. Continua l'esposizione <strong>dei</strong> motivi * » 338<br />
5. Dubbi relativi a certe categorie di funzionari » 339<br />
6. Perchè furono assimilati a quello dello Stato i bilanci di cui è<br />
parola in questo articolo ^ . . ; . . » »<br />
7. Ragione delle eccezioni accolte dalla <strong>legge</strong> » 341<br />
8. Perchè non fu contemplato il primo aiutante di campo del Re » 342<br />
9. Nuove categorie di funzionari dichiarati compatibili dalla Commissione<br />
della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati » »<br />
10. Motivi delle modificazioni introdotte dalTuffizio centrale del<br />
Senato . • » »<br />
11. Nuovi argomenti in appoggio alla <strong>legge</strong> » 343<br />
12. Limiti di luogo alla elezione di alcuni funzionari. Motivi , » »<br />
13. Giurisprudenza parlamentare. Elezione di un funzionario ine*<br />
leggibile >» 344<br />
14. Elezione di un funzionario dimissionario » »<br />
15. Ineleggibilità <strong>dei</strong> generali per ragione di luogo . . . . . » 345<br />
16. Dubbii risolti in favore della compatibilità: Ricevitori provinciali;<br />
Membri della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico ;<br />
Capitano di fregata; Professore alla scuola superiore di veterinaria<br />
. »> »<br />
17. Membri delle deputazioni provinciali di appello per le imposte » 346<br />
18. Membri del oCllegio consultivo <strong>dei</strong> periti in materia doganale » 350<br />
19. Dubbii risolti per l'incompatibilità: Ingegnere del genio civile<br />
chiamato a reggere una Direzione generale; Direttore generale<br />
delle imposte dirette, Pretore^ Direttore di Museo, Censore<br />
di Istituti di credito » 351<br />
20. Elezione di persona sotto processo » »<br />
21. Altre incompatibilità proposte e non ammesse dalla <strong>Camera</strong>.<br />
Motivi . » 352<br />
22. Proposte divergenti: eleggibilità di tutti i funzionari con o senza<br />
limite di numero; legislazione comparata » 354<br />
23. Opzione tra l'uffizio e la deputazione ; legislazione comparata » 355<br />
24. Sospensione dello stipendio, con o senza limitazione di numero ;<br />
legislazione comparata » 356<br />
25. Esclusione di tutti i funzionari » 357<br />
26. Retribuzione dell'uffizio di deputato »<br />
Articolo 2<br />
» 360<br />
1. Motivi di questa disposizione - » »<br />
2, Sua applicazione » 361<br />
#<br />
»
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 593<br />
Arlicolo 3 Pag. 361<br />
1. Legislazione precedente ; proposte di riforma » 362<br />
2. Progetti lianza, Chiaves, Cadorna, Macchi n »<br />
3. Progetto Nicotera ; motivi y> 364<br />
4. Controprogetto della Commissione parlamentare » »<br />
5. Esagerazioni e temperamenti « 365<br />
6. Modificazioni introdotte dall'ufficio centrale del Senato . . * »<br />
7. Discussione in Senato ; emendamenti e schiarimenti . . . » 366<br />
8. Difficoltà di alcune applicazioni » 369<br />
9. Legislazione comparata . . . ; » »<br />
Articolo 5<br />
1. I diplomatici, consoli, ecc. di Potenze straniere, possono conservare<br />
la cittadinanza italiana »<br />
2. Precedenti parlamentari » )><br />
3. Diritti <strong>dei</strong> consoli e <strong>dei</strong> loro dipendenti » »<br />
4. Ragioni della loro incompatibilità * . . . » 372<br />
5. Emendamento dell'ufficio centrale del Senato » 373<br />
Articolo 6 »<br />
L Perchè il numero <strong>dei</strong> funzionari ammessi alla <strong>Camera</strong> sia stato<br />
diminuito » 374<br />
2. Leggi del 1848 e del 1860, e proposte Nicotera . . . . , » »<br />
3. Proposte della Commissione parlamentare » »<br />
4. Soppressione delle parole aventi uno stipendio, . . . . . » 375<br />
5. Il sorteggio ; quando vi siano soggetti i professori e i magistrati » »<br />
6. Dichiarazioni delTon. Ministro delTinterno in proposito . . > 376<br />
7. Le ultime applicazioni della <strong>legge</strong> precedente e 377<br />
8. Le prime applicazioni della nuova <strong>legge</strong> » »<br />
9. Elezione di funzionari a deputati quando il numero è completo »<br />
10. Elezione di funzionari a deputati quando sono vacanti uno o più<br />
»<br />
posti )) 378<br />
11. Elezione di funzionari della categoria generale mentre sono vacanti<br />
soltanto uno o più posti in una delle categorie speciali » »<br />
12. Quando il posto debba essere vacante w 380<br />
13. Ritardo dell'accertamento ; conseguenze » 381<br />
14. Le dimissioni di un funzionario, per renderlo eleggibile, devono<br />
essere state prima accettate? »<br />
Articolo 7<br />
1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 e il progetto Nicotera » 382<br />
2. Motivi dell'eccezione del comma terzo, a favore degli ufficiali;<br />
proposta dell'on. senatore Longo . . .• » »<br />
3. Argomenti dell'on. Ministro dell'interno e dell'on. Relatore alla<br />
<strong>Camera</strong> » 383<br />
4. Restituzione delTimpiego a quelli che lo lasciarono per assumere<br />
l'ufficio di ministri o segretari generali; proposta <strong>dei</strong>ronorevole<br />
Minghetti »<br />
5. <strong>La</strong> rielezione <strong>dei</strong> deputati nominati ministri o segretari generali » 384<br />
6. Elezione o nomina di un deputato a membro del Consiglio superiore<br />
della pubblica istruzione » 385<br />
Articolo 8 » 387<br />
1. Abrogazione dell'art. 100; limiti )><br />
2. Abrogazione degli art. 97, 103 »<br />
B. Legge 3 luglio 187S<br />
1. Coordinamento della <strong>legge</strong> 3 luglio 1875 alla <strong>legge</strong> 13 maggio<br />
1877 ),<br />
r<br />
LEGGI SPECIALI, — Serie 1» — Voi IV, 38<br />
370<br />
»<br />
»<br />
»<br />
388<br />
»
594 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
2 Motivi della <strong>legge</strong>; decisioni anteriori P(^g- 388<br />
3. Proposta Bonfadini, e ragioni sulle quali si fondava . . .<br />
4. Come venne formulato Tart, 2<br />
• 391<br />
5. Eccezioni proposte e non accolte » •<br />
6. Connessione di più uffici: professore ordinario e direttore retribuito<br />
di clinica, laboratorio o museo connesso . . . . » 392<br />
7. Professore ordinario e incaricato; professore ordinario e direttore<br />
di un museo non connesso » »<br />
8. Professore ordinario e direttore retribuito di una scuola . » 393<br />
9. Magistrato in missione retribuita al Ministero » »<br />
10. Magistrato o cansigliere di Stato che ha ufficio nel Tribunale<br />
supremo di guerra » 394<br />
11. Funzionario eleggibile, che sia membro della Commissione centrale<br />
per Taccertamento <strong>dei</strong> redditi di ricchezza mobile e <strong>dei</strong><br />
fabbricati » t<br />
12. Professore ordinario membro del Consiglio superiore di pubblica<br />
istruzione » 395<br />
ARTICOLO LXXXIII<br />
» »<br />
C. <strong>legge</strong> 5 luglio 1882 » 555<br />
1. Origine della <strong>legge</strong> » 556<br />
2. Motivi della <strong>legge</strong> e delle sue principali disposizioni . . . » 557<br />
3. Parere del Consiglio di Stato sulla sua applicazione . . . » 559<br />
ARTICOLO LXXXII » 395<br />
1. I^ disponibilità e l'aspettativa <strong>dei</strong> funzionari » »<br />
2. Distinzione ammessa colla <strong>legge</strong> de! 1848 » ><br />
3. Nessuna distinzione è ammessa nella presente i 396<br />
4. Gii impiegati a riposo sono eleggibili » »<br />
» B<br />
1. Motivi di questa esclusione » 397<br />
2. r.egislazione comparata » »<br />
3. Che cosa s'intenda per cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica » »<br />
4. Ministri del culto ineleggibili per questo motivo » 398<br />
5. Membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate , » »<br />
6. Membri delle chiese ricettizie » 399<br />
7. Altri ministri del culto eleggibili . » 400<br />
8. Cenni storici sulla legislazione italiana . » '<br />
9. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> dichiara ineleggibili tutti i ministri del culto . . » 401<br />
10. Limitazioni introdotte dal Senato . '. . » »<br />
ARTICOLO LXXXIV » 402<br />
1. Quando il deputato debba fare la sua dichiarazione . . . . » »<br />
2. Come si procede alla designazione per sorteggio » »<br />
ARTICOLO LXXXV » »<br />
1, Sino a quando il deputato conserva la sua qualità . . . . » »<br />
2. Dimissioni di deputati . » »<br />
TITOLO V.<br />
Disposizioni generali e penali.<br />
ARTICOLI LXXXVI, LXXXVII e LXXXVIII » 403<br />
L Se la <strong>legge</strong> elettorale debba occuparsi anche <strong>dei</strong> reati . . . » 404<br />
2. Gli incapaci per ragioni di moralità secondo le leggi e la giurisprudenza<br />
precedenti » 405<br />
3. I vari progetti di <strong>legge</strong> e le loro disposizioni » »
LEGGE ELETTORALE POLITICA — I INDICE 595<br />
4. Gli incapaci per indegnità; legislazione comparata; lacuna della<br />
legislazione precedente - Pag. 406<br />
5. Ragione delle nuove proposte in generale » 408<br />
6. Esclusione de' condannati per reati politici . . . . . . » »<br />
7. E <strong>dei</strong> riabilitali » 409<br />
8. Aggiunta di altri reati; ricettazione dolosa di oggetti furtivi,<br />
abuso di fiducia, calunnia » »<br />
9. Motivi per cui venne accolta<br />
» 410<br />
10. Emendamenti del Senato del Regno »<br />
11. Non si accetta Tesclusione <strong>dei</strong> reati politici » 411<br />
12. Pene criminali, pene correzionali » >»<br />
13. Proposta Bortolucci di aggiungere agli incapaci altri inabilitati<br />
speciali e gli ammoniti » »<br />
14. <strong>La</strong> prima viene respinta » 412<br />
15. Argomenti coi quali si è combattuta alla <strong>Camera</strong> anche l'esclusione<br />
degli ammoniti » )><br />
16. Dichiarazioni fatte a nome della Commissione sull'art. 87 , » 413<br />
17. Motivi e portata delle esclusioni in esso sancite » 414<br />
18. Emendamenti introdotti nel Senato i» 415<br />
19. <strong>La</strong> questione degli ammoniti » 416<br />
20. Parere <strong>dei</strong> Consiglio di Stato per l'esclusione degli ammoniti dal<br />
diritto di elettori e di eleggibili » »<br />
21. Critica di questo parere; non è conforme alle intenzioni del legislatore<br />
» 418<br />
22. L'ammonizione è vera pena nel Codice penale, ma nella <strong>legge</strong> di<br />
P. S. è semplice provvedimento amministrativo . . . . » 419<br />
23. Non si può applicare alla <strong>legge</strong> elettorale politica la giurisprudenza<br />
accolta in-'proposito per le elezioni amministrative » 421<br />
24. Inconvenienti politici di questo parere ; conclusione . . . » 422<br />
25. Durata dell'incapacità elettorale » 423<br />
26. Dubbi sugli effetti della riabilitazione a »<br />
27. Difficoltà di conoscere chi abbia perduto i diritti elettorali per<br />
causa penale n 424<br />
28< Gli attestati penali ; loro trasmissione ; circolare del Ministero<br />
di grazia e giustizia in argomento » »<br />
29. Conseguenze del fallimento nei rapporti del diritto elettorale » 425<br />
30. Modificazioni e conclusioni accolte dal Senato . . . . . )> 426<br />
31. Il fallito non riacquista il diritto elettorale se anche le operazioni<br />
del fallimento cessarono per mancanza di attivo . . . . » 427<br />
32. I sussidiati dalla pubblica beneficenza » »<br />
ARTICOLO LXXXIX » 428<br />
1. Sanzioni penali della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 . . . . . . . »<br />
2. Disposizioni del Codice penale sardo » 429<br />
3. Necessità di guarentire Tesercizio del diritto elettorale con speciali<br />
sanzioni penali jo 430<br />
4. Legislazione comparata ; principii generali » 431<br />
5. Idea generale e classificazione <strong>dei</strong> reati elettorali . . . . » 432<br />
6. Reati attinenti alle liste elettorali » »<br />
7. Legislazione comparata » 433<br />
8. Motivi e criteri delle disposizioni di questo articolo . . . » 434<br />
9. Discussioni alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati jo 435<br />
10. Emendamento del Senato » 436<br />
ARTICOLO XC » »<br />
1. Reati possibili durante la votazione . » 437<br />
2. Compra e vendita di voti » »<br />
3. Legislazione comparata . . . . . . . . ' , » »<br />
4. <strong>La</strong> promessa od offerta <strong>dei</strong> voti è equiparata al mercato compiuto » 438<br />
n
596 LEGGI POLrnCO-AMMrNISTRATIVE<br />
5. Pagamento di trasporto, cibi e bevande; legislazione comparata<br />
Pcig- 439<br />
6. Necessità d'una sanzione penale » 440<br />
7. E di colpire anche chi subisce la corruzione » »<br />
8. Misura della pena » 441<br />
9. Deliberazioni e studi della Commissione pel progetto di Codice<br />
penale » »<br />
10. Giurisprudenza parlamentare in materia di corruzione ; casi di<br />
annullamenlo » 442<br />
11. Casi di convalidazione dell'elezione » »<br />
12. Argomenti contro l'articolo 90 » 443<br />
13. Argomenti addotti in sua difesa » 445<br />
14. Il Senato esclude il semplice favore » 447<br />
15. Agli albergatori, ecc. non è tolta l'azione per il pagamento del<br />
prezzo . . . .<br />
16. Effetti della corruzione sulla validità delle elezioni; prove; inchiesta<br />
» *<br />
ARTICOLO XCI »<br />
ARTICOLO XCIII •<br />
ARTICOLO XCIV »<br />
» »<br />
1. Influenze legittime e pressioni indebite » 450<br />
2. Non si contemplano i discorsi e gli scritti stampati . . . . » »<br />
3. Legislazione comparata, varie forme del reato . . . . . » »<br />
4. Progetto della Commissione del Codice penale » »<br />
5. Si risolvono alcuni dubbi • 451<br />
6. Emendamenti dell'ufficio centrale del Senato » »<br />
7. Giurisprudenza parlamentare in materia di pressioni indebite » »<br />
8. Pressioni religiose . » 452<br />
ARTICOLO XCII » 453<br />
1. Influenze lecite ed illecite del Governo » »<br />
2. Gravità speciale del reato di illecita influenza da parte di un pubblico<br />
funzionario » 454<br />
3. E da parte di un ministro del culto . . . . . . . . . . »<br />
4. Progetto della Commissione del Codice penale » 455<br />
5. Vicende di questo articolo nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati . . . » »<br />
6. Modificazioni da esso subite al Senato del Regno . . . . » »<br />
7. Chi sia ufficiale pubblico i » 456<br />
8. Pressioni governative; conseguenze » »<br />
9. Pressioni di sindaci e di prefetti; conseguenze » n<br />
1. Natura e carattere di questo reato > »<br />
2. Gravità della pena » 458<br />
3. Estremi costituenti il reato » »<br />
1. Motivi della <strong>legge</strong> i »<br />
2. Proposta di un'aggiunta e suo ritiro » 459<br />
3. Se un non elettore che s'introduce nella sala elettorale senza dolo<br />
sia passibile di pena<br />
s »<br />
ARTICOLO XCV »<br />
r<br />
1, Le frodi elettorali » 460<br />
2, Legislazione comparata , » «<br />
3, Varie specie di .frodi » ^<br />
4, Necessità che il colpevole sia colto in flagranza » • 461<br />
5, <strong>La</strong> misura della pena » »<br />
6, Progetto della Commissione del Codice penale » »<br />
449<br />
457<br />
»<br />
•
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 597<br />
ARTICOLO XCVI Pag. 462<br />
1. Reati nelTultimo periodo delle operazioni elettorali . . . » »<br />
2. Nei reati è necessario il dolo » 463<br />
3. Pene relative » »<br />
ARTICOLO XCVII » »<br />
1. Disposizioni contenute in questo articolo » 464<br />
2. L'azione penale e la costituzione di parte civile .<br />
3. Motivi prò e contro questa disposizione<br />
. • . . » 465<br />
4. Il Senato collega Tazione penale consentita ad ogni elettore colla<br />
costituzione di parte civile » 466<br />
5. <strong>La</strong> giurisprudenza prevalente su questo argomento giustifica la<br />
nuova disposizione della <strong>legge</strong> » 467<br />
6. L'azione pubblica è consentita al Pubblico Ministero . . . » 468<br />
7. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> ed il potere giudiziario; limiti posti all'azione di<br />
questo per necessità parlamentari »> w<br />
8. Osservazioni ed emendamenti delTufficio centrale del Senato » 469<br />
9. Prescrizione dell'azione penale » 470<br />
10. Le inchieste parlamentari ; rinvio » »<br />
IL Motivi delle disposizioni di quest'articolo relativo alle inchieste » »<br />
12. Penalità per i testimoni nelle inchieste » »<br />
13 <strong>La</strong> falsa testimonianza in materia elettorale » 471<br />
14. Perchè si applicano le disposizioni relative alla falsa testimonianza<br />
in materia civile, salvo l'applicazione della <strong>legge</strong> penale<br />
nei casi piu gravi<br />
15. <strong>La</strong> garantia accordata ai pubblici funzionari dagli articoli 8 e 110<br />
473<br />
della <strong>legge</strong> comunale e provinciale . . . . . . . . » »<br />
16. Ragioni delia sua abolizione in materia elettorale . • . . ) ) »<br />
17. Discussioni in Senato ; l'abolizione è mantenuta . . . . » 474<br />
TITOLO VI.<br />
Disposizioni transitorie<br />
ARTICOLI XCIX, C e CI »<br />
» »<br />
ARTICOLO XCVIII » 475<br />
1. Pene più gravi per gli.ufficiali pubblici » »<br />
2. Proposte di maggiori gravezze non accolte - . » 476<br />
3. Pene per i candidati » »<br />
4. Le conseguenze <strong>dei</strong> reati politici sono identiche » n<br />
5. Richiamo al Codice penale » »<br />
6. Criteri per Tapplicazione cumulativa delle suddette disposizioni » 477<br />
7. Maggiori pene eventuali secondo il Codice penale . . . . » »<br />
1. Disposizioni transitorie della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 . . . » 479<br />
2. Disposizioni transitorie del primo progetto Depretis . . . » »<br />
3. Proposte della Commissione parlamentare . . . . . . . » 480<br />
4. L'esame elettorale; proposta Zanardelli » >»<br />
5. <strong>La</strong> Commissione per Tesarne elettorale » 481<br />
6. Altre proposte parlamentari » »<br />
7. Necessità di nuove e più larghe disposizioni » »<br />
8. Motivi degli articoli 100 e 101 » 482<br />
9. Emendamenti del Ministero; discussione della proposta . . » 483<br />
10 Ragioni dell'ufficio centrale del Senato contro i due articoli » 484<br />
11. Imperfezioni e lacune in essi notate » 485<br />
12. Sono contrari ai principii generali della <strong>legge</strong> » »<br />
»<br />
478
598 LEGGI POLITICO-AMMIMSTRATIVE<br />
13. Discussione e approvazione <strong>dei</strong> due.articoli al Senato . . Pcig» 486<br />
14. Interpretazione e applicazione restrittiva <strong>dei</strong> due articoli . » 487<br />
15. Istruzioni e avvertenze ministeriali » »<br />
16. Le autenticazioni <strong>dei</strong> notai » »<br />
17. <strong>La</strong> domanda non può essere copiata dalTelettore . . . . » 488<br />
18. Il notaio deve vederla scrivere e firmare » »<br />
19. Non sono ammessi i moduli stampati » »<br />
20. L'autenticazione deve essere fatta esclusivamente da un notaio» 489<br />
21. Sono assolutamente nulle le inscrizioni d'ufficio » »<br />
22. Altre restrizioni di queste disposizioni » »<br />
23. Diritti degli elettori che sono in regola » »<br />
24. Avvertenze sulTarticolo 99 « 490<br />
25. Neanche l'articolo 99 consente inscrizioni d'ufficio . . . • » »<br />
ARTICOLO CU » »<br />
1. Analfabeti mantenuti sulle liste . . , . » 491<br />
2. Contribuenti mantenuti sulle liste » »<br />
3. Condizioni alle quali sono mantenuti » »<br />
ARTICOLI CHI, CIV e CV » »<br />
1. Motivi dell'abbreviamento <strong>dei</strong> termini » 492<br />
2. Norme per la revisione delle vecchie liste elettorali . . . . » 493<br />
3. Le liste nei Comuni divisi in più collegi » 494<br />
4. Istruzioni ministeriali sulla preparazione delle liste . . . . » »<br />
5. <strong>La</strong> fusione delle due liste; quando debba compiersi . . . . ». 496<br />
6. <strong>La</strong> revisione delle liste nei Comuni che non avessero ancora approvato<br />
quelle del 1881 si fa sulle antecedenti . . . . » »<br />
ARTICOLO CVI<br />
1. Motivi di questa disposizione »<br />
2. Emendamenti , . , . . . . •<br />
ARTICOLO CVII > »<br />
1, Con quali liste si debbano fare le elezioni sino a che la <strong>legge</strong> avrà<br />
pieno eflFetto * »<br />
2. Le istruzioni ministeriali sull'esecuzione della <strong>legge</strong> . . , J> »<br />
3. Le inscrizioni d'ufficio delle Giunte » 497<br />
4, L'estratto <strong>dei</strong> ruoli fatto dagli agenti delle imposte non deve comprendere<br />
le comunali » »<br />
Regio decreto per Tesecuzione della nuova <strong>legge</strong> elettorale politica<br />
26 gennaio 1882<br />
498<br />
Appendice I : <strong>La</strong> verifica delle elezioni<br />
L Importanza dell'argomento; richianio all'articolo 70<br />
2. Legislazione comparata. Inghilterra . . . . . .<br />
3. Francia e altri Stati<br />
4. Precedenti del Parlamento italiano . .<br />
5. II metodo attuale: regolamento della <strong>Camera</strong><br />
6. Regolamento interno della Giunta per le elezioni . . .<br />
7. Come proceda questo sistema<br />
8. Alcuni principii direttivi accolti dalla Giunta per le elezioni<br />
9. <strong>La</strong> Giunta per la verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati . . . .<br />
10. Attribuzioni della Giunta per le elezioni<br />
11. E di quella per la verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati . .<br />
12. Conclusioni e norme intorno alla rispettiva competenza<br />
$<br />
»<br />
496<br />
501<br />
B »<br />
» 503<br />
»<br />
»<br />
»<br />
» 506<br />
» 507<br />
»<br />
» 510<br />
» 511<br />
• 512<br />
9<br />
t<br />
504<br />
»<br />
509
LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 599<br />
13. Se la Giunta per le elezioni possa nominare un Comitato inquirente<br />
Pag, 514<br />
14. Se questo Comitato possa dispensarsi dalTosservare certe formalità,<br />
ed essere composto d'un solo deputato » 515<br />
15. I testimoni nelle inchieste elettorali » 517<br />
16. Inchieste parlamentari » i<br />
17. Inchieste giudiziarie »<br />
»<br />
18. Legislazione sulle inchieste elettorali » 518<br />
Appendice li: Aggiunte al Commento » 519<br />
TABELLA A. Circoscrizioni Elettorali » 561<br />
1. Indice analitico » 577<br />
2. Indice alfabetico » 601<br />
w
INDICE ALFABETICO<br />
I numeri romani si riferiscono ai paragrafi della Prefazione (pag. V-LXIV).<br />
I numeri arabi più grossi indicano gli articoli; i più sottili i parag;rafi del com<br />
mento che segue a ciascun articolo.<br />
I numeri arabi grossi, chiusi tra parantesi, si riferiscono alla <strong>legge</strong> 13 maggio 1877<br />
Sulle Incompatibilità parlamentari (I^eg-g^e A, pag. 335-387); gli altri<br />
alla lieg-g^e elettorale 33 g-ennalo 1883 ed alla <strong>legge</strong> sullo Scrutinio<br />
dì lista ff magr^io 1883 (pag. 3-335; 395-497). Le IJB^^Ì sulle incom<br />
patibilità 3 Ingollo 18'5'5, e 5 lagnilo 1883 sono designate colle parole<br />
licg^^e B e.I^egge C (pag. 387-395; 555-560); VAi^pe^idice J, Verifica delle<br />
elezioni^ colle parole App. I (pag. 501-518); le Ag^g^iuute al commento<br />
nel modo stesso del testo (pag. 519-560).<br />
Abbreyiamne <strong>dei</strong> termini per la compilazione<br />
delle prime liste elettorali. F.<br />
Termini.<br />
Abbrucianieuto delle schede 70, 7.<br />
contestate 70, 8.<br />
delle altre schede 70, 7, 8.<br />
Abuso di autorità, reato, pena 91, 92.<br />
effetti sulla validità delle elezioni 91,<br />
92.<br />
di ufficiali pubblici 91, 92.<br />
di ministri del culto 91, 8, 92, 3.<br />
Accademie di scienze, lett. ed arti (membri<br />
effettivi delle) sono elettori, 2, 13.<br />
(Elenco delle) 2, 13.<br />
Acclamazione (elezione per) dell'ufficio definitivo<br />
62, 4.<br />
Adunanza <strong>dei</strong> presidenti. V. Presidenti.<br />
Affari col Goyerno (incompatibilità per<br />
causa di) (3), 4,<br />
proposte di <strong>legge</strong> in argomento (4), 1,<br />
2, 3.<br />
motivi (4), 3.<br />
proposte della Comra. parlam. (4), 4.<br />
esagerazioni (4), 5.<br />
modificazioni e schiarimenti sul modo<br />
di applicare la <strong>legge</strong> (4), 6, 7.<br />
difficoltà di alcune applicazioni (4), 8.<br />
legislazione comparata (4), 9^.<br />
Affarismo (L') e le incompatibilità xxxvi.<br />
Affissione delle liste preparate dalla Giunta<br />
airalbo pretorio 23, 24, 2.<br />
^ (termine della) 24, 3.<br />
delle liste rivedute dal Consiglio 28,1.<br />
601<br />
Affissione delle liste approvate dalla Commissione<br />
prov, 35, 7.<br />
delle liste della sezione nella sala<br />
57, 6.<br />
mancata delle liste, ecc. 57, 6.<br />
degli articoli 58, 65, 66, 67, 69, 70,<br />
86-98 nella sala elettorale 57, 6.<br />
Affitto pagato parte in generi e parte in<br />
danaro 3, 26, 27, 28.<br />
di case, è titolo all'elettorato 3, 29,<br />
30,31.<br />
Affittuari di fondi rustici, sono elettori<br />
3, 22.<br />
(fitto che devono pagare gli) per essere<br />
elettori 3.<br />
in comunione 3.<br />
documenti necessari alla loro inscrizione<br />
22, 15.<br />
Agenti di cambio e sensali, sono elettori<br />
2, 29.<br />
delle imposte dirette, hanno obbligo<br />
di rilasciare l'estratto <strong>dei</strong> ruoli 41,<br />
2, 3, 4, 5.<br />
non devono comprendersi le imposte<br />
comunali 107, 4.<br />
aggiunte che possono essere fatte al nome<br />
di un candidato 65, 1, 21,<br />
Agrarie (associazioni). V. Comizii,<br />
Agrimensori, sono elettori 2, 25.<br />
Aintante di campo (primo) del Re, perchè<br />
non fu specialmente menzionalo<br />
(1), 8.<br />
è eleggibile (1), 7.
6U2 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Albergatori, osti, ecc., non è loro negata<br />
l'azione per farsi pagare i debiti contratti<br />
in tempo d'elezioni 90, 15.<br />
Albo pretorio (le liste si devono affiggere<br />
alT) 0 accanto ad esso 23, 24, t.<br />
.ilfabetifo (ordine) delFiscrizione degli elettori<br />
sulle liste 22. 1.<br />
— nelFappello. V. Appello.<br />
Alterazione delle liste elettorali. V. Liste.<br />
— delle schede. V, Schede.<br />
Ambasciatori di Governi stranieri inelegibili<br />
iS).<br />
Amministratori di Opere pie, sono elettori<br />
2, 41.<br />
di società anonime, cooperative ecc.,<br />
formazione del censo elettorale 10,<br />
1, 2.<br />
di società e imprese commerciali o industriali<br />
sussidiate dallo Stato, sono<br />
ineleggibili (3, 4).<br />
Ammoniti, proposta di escluderli dairelettorato<br />
87, 15.<br />
combattuta alla <strong>Camera</strong> 87, 15.<br />
in quali limiti venne accolta 87, 16.<br />
motivi e portata di queste disposizioni<br />
87, 17.<br />
emendamento introdotto dal Senato<br />
87, 18.<br />
(come si sollevò la questione degli)<br />
87, 19.<br />
parere del Consìglio di Stato per la<br />
loro esclusione dall'elettorato attivo<br />
e passivo 87, 20.<br />
!<br />
Appello degli elettori 64, 1.<br />
— — da chi può esser fatto 64, 2.<br />
ordine alfabetico 64, 2.<br />
(violazione dell'ordine alfabetico<br />
neir)64, 2 a, 3.<br />
perchè non si fa il secondo 66, 67.<br />
(elettori non chiamali nell') 66.<br />
fatto in fretta 67, 3.<br />
contro le decisioni del Consiglio comunale<br />
31, 1.<br />
(forma di questo) 31, 2.<br />
iinotivi della riforma àe\Y) in via<br />
amministrativa 32, 1.<br />
Armata (presenza di forza) nella sala 58,3.<br />
— chiamata dal presid. dell'ufficio 58, 3.<br />
— (legislazione comparata sull'uso della)<br />
nelle elezioni 58, 4.<br />
Armati (individui appartenenti a corpi) ecc.<br />
r. Corpi.<br />
Armi proprie e improprie 55, la.<br />
— (divieto di entrare con) nella sala elettorale<br />
55.<br />
Artifizi per Finscrizione nelle liste elettorali<br />
89, 8.<br />
per la cancellazione 89, 8.<br />
come puniti 89, 6, 9.<br />
legislazione comparata 89, 7.<br />
Aspettatila (impiegali in) sono ineleggibili<br />
82,1,2,3.<br />
Associazioni agrarie. V. Comizi agrari.<br />
— (elenco delle] 2, 16.<br />
Attestati penali, loro trasmissione 87,<br />
28.<br />
critica di questo parere; non è con- | Atti concernenti Tesercizio del diritto elet<br />
forme alle intenzioni del legislatore<br />
87, 21.<br />
— soggetti a pena secondo il Cod. pen.,<br />
a provvedimento amministrativo secondo<br />
la <strong>legge</strong> di P. S. 87, 22.<br />
— (la giurisprudenza sugli) in materia<br />
amministrativa non applicabile in<br />
materia politica 87, 23.<br />
— inconvenienti politici di tale applicazione<br />
87, 24.<br />
Analfabeti (definizione) 1, 31,33.<br />
— quando debbano esser mantenuti nelle<br />
liste 102, 1,<br />
inscritti nelle liste non possono essere<br />
privati del diritto di votare. V. Liste.<br />
(voto di) e influenza sull'esito della<br />
votazione. V. Voto,<br />
possono votare 65, 22.<br />
e farsi scrivere la scheda 65, 23,<br />
membri <strong>dei</strong>rufficio definitivo 62. 8.<br />
Aonnllamento di elezioni. V. Ctezioni,<br />
Corruzione, Inchiesta, ecc.<br />
Appello (V. Corte d').<br />
— I V. Commissione provinciale d').<br />
(T\ Termini per T).<br />
torale, loro gratuità 41,<br />
Attrappamenti elettorali 93.<br />
Aotorità (pressione delle). V. Pressione.<br />
ATTOcati, sono elettori 2, 3.<br />
— non necessari nelle cause elettorali<br />
38,1.<br />
— di società e imprese sussidiate dallo<br />
Stato sono ineleggibili (3), 4.<br />
ATTOcato erariale generale, eleggibile 1,7.<br />
Azione. V. Ricorso.<br />
penale, chi può promuoverla 97, 1.<br />
— e costituzione di parte civile 97, 2.<br />
motivi prò e contro 97, 3.<br />
^ collegata alla costituzione di parte<br />
civile 97, 4.<br />
giurisprudenza in materia 97, 5.<br />
consentita al Pubblico Ministero<br />
97, 6.<br />
limiti 97, 7.<br />
prescrizione 97, 8.<br />
Ballottaggio xxx.<br />
— argomenti per la sua abolizione<br />
(minori eventualità di) 74, 4. 74,3
L .<br />
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 603<br />
Ballottaggio (quando si fa luogo al) 74,<br />
5, 7, 8, 9, 15.<br />
(proclamazione del) 75, i.<br />
(giorno assegnato al) 75, 2.<br />
(proclamazione indebita nel), conseguenze<br />
75, 3.<br />
(mancato avviso del) 75, 4.<br />
(condizioni di validità per la elez. di)<br />
75,5.<br />
(morte di un candidato in) 75,6.<br />
(attribuzione delle schede nel) 75, 7.<br />
(la rappresentanza della minoranza nel)<br />
75, 8.<br />
(operazioni elettorali nel) 77, 1,<br />
(ora della votazione di) 77, 2,<br />
(appello nel) 77, 2.<br />
(rufficio nel) 77, 3.<br />
— (voti nulli nel) 77, 4.<br />
— (proclamazioni nulle nel) 77, 8.<br />
Banche, danno litolo aireleltorato ai loro<br />
direttori o presidenti 2, 40.<br />
Baricellai di Sardegna, colpiti dalfart. 14;<br />
14, 8.<br />
Beneficenza. V. Opere pie.<br />
Bevande. V. Corruzione.<br />
Bianche, schede trovate neirurna, si uniscono<br />
al verbale 70, 5.<br />
non sono nulle 69, 6.<br />
Bilanci assimilati a quelli dello Stato per<br />
gli effetti delle incompatibilità parlamentari<br />
(1), 6.<br />
Biolcheria (contratto di) V. Affitto.<br />
Blocchi prevenuti 63, 1, e F. Frodi.<br />
Boaria (contratto di) F. Affitto.<br />
Bollo municipale, da chi fornito 51, 1.<br />
impresso sulle schede dal presidente<br />
dell'ufficio 63,3.<br />
(se manca il) la scheda è nulla<br />
69,2.<br />
non necessario nel verbale 71, 8.<br />
Cacciatore (gran) del Re, non è ele^sibile<br />
(1), 6.<br />
Caccie (guardie delle RR.), sono elettori<br />
14, 7.<br />
<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> (giudizio della) intorno<br />
alle schede dubbie, contestate<br />
e alle proteste 70.<br />
in mancanza di proclamazione del ballottaggio<br />
77.<br />
competente a conoscere se le liste furono<br />
debitamente compilate e rivedute<br />
16, 6.<br />
ed a cancellare i morti e i condannati<br />
36, 4, 5, 6.<br />
Camere di comm. ed arti (membri delle)<br />
sono elettori 2, 14.<br />
(elenco delle) 2, 14.<br />
Cancellazione dalle lisle (la) di elettori<br />
morti 0 condannali può farsi sempre.<br />
3, 5.<br />
domanda una decisione motivala 3,<br />
6, 2.<br />
(termine per la notificazione della)<br />
fatta dalla Giunta. V*. Notificazione,<br />
cancellazione dalle liste in base a documenti<br />
falsi 0 ad artifizi. V. Liste<br />
elettorali.<br />
Cancellieri e vicecancellieri, sono elettori<br />
2, 39.<br />
segretari dell'ufficio definitivo, dopo i<br />
notai 60.<br />
Candidati, (non ammessa la nomina di rappresentanti<br />
<strong>dei</strong>) 61, 9.<br />
sotto processo, quando siano ineleggibili<br />
(lì, 20.<br />
(pene ai) 93, 3-<br />
Cantonieri stradali, non sono colpiti dalfarlicolo<br />
14; 14, 6.<br />
Capacità elettorale, cosa sia xii.<br />
— (limite minimo della) xii, xvil.<br />
— deve sostituirsi al censo xvi.<br />
— come applicata xvn.<br />
— (elettori per titolo di) 2.<br />
Capi di opifici. V. Direttori.<br />
Capitano di fregata, eleggibile (1), 16.<br />
Capitoli (membri <strong>dei</strong>) ineleggibili (è), 3, 5.<br />
Carattere identico delle schede. V. Schede.<br />
Cassazione (ricorso in) 39, 1.<br />
(termine per il) 39, 1,<br />
(da chi si può ricorrere in) 39, 1.<br />
(il ricorso in) non ha effetto sospensivo<br />
39, 2, 3, 4, 5.<br />
(conseguenze del ricorso in) 39, 6.<br />
(avvertenze sulle cause elettorali in)<br />
39,3.<br />
(i ricorsi elettorali devoluti alla) di<br />
Roma 39, 8.<br />
Casse di risparmio, danno titolo all'elettorato<br />
ai loro presidenti o direttori<br />
2, 40.<br />
Categorie di elettori 2. 3, 4.<br />
di funzionari eleggibili (1).<br />
(modificazioni introdotte nelle) (1),<br />
9, 11, 12.<br />
Censimento della popolazione, per la ripartizione<br />
<strong>dei</strong> deputati. V. <strong>Deputati</strong>.<br />
Censo elettorale, storia e legislazione comparata<br />
XV.<br />
definizione 3, 1.<br />
deve cedere alla capacità xvi.<br />
importanza della sua determinazione<br />
3,2.<br />
argomenti a favore del suo abbassamento<br />
3, 3.<br />
(proposte di abbassamento del) 3, 4.<br />
(argomenti contro il) 3, 5, 6,
604 LKGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Censo elettorale — può accogliersi solo<br />
come presunzione di capacità 3, 7.<br />
riduzione accolta dalla Commissione<br />
parlamentare 3, 8.<br />
legislazione comparata 3, 9, 10.<br />
(diverse categorie di) 3, 11.<br />
perchè fissato a L. 19, 80 3, 12.<br />
(imposte dirette che formano il) 3,13.<br />
il decimo sulla ricchezza mobile accordato<br />
ai Comuni si computa nel)<br />
3, 14.<br />
(le sovrimposte provinciali si computano<br />
nel) 3, 17, 18,19, 20,21.<br />
giova all'usufruttuario 5, 1, 2.<br />
non può giovare al medesimo proprietario<br />
5, 4-. .<br />
(computazione del) nel caso d'imposta<br />
su beni enfiteutici o dati in locazione<br />
più che trentennale 6, 1, 2, 3, 4.<br />
(computazione del) nel caso di esenzioni<br />
tributarie 7, 1,2.<br />
(per il) si computano le imposte pagate<br />
per tutto il Regno 8, 1.<br />
di comproprietari 9, 1.<br />
di consoci 9, 1, 2.<br />
sui beni di società in accomandita,<br />
anonime e cooperative 10,1, 2.<br />
(base del) sua necessità 11, 1.<br />
(si domandava pel) Teffettivo pagamento<br />
<strong>dei</strong>riraposta 11, 2.<br />
(legislazione comparata sulle basi del)<br />
11,3,4.<br />
(emendamenti e mitigazioni accolte dal<br />
Senato sulla necessità di possedere<br />
le basi del) 11, 5, 6,7,8,9, 10.<br />
(delegazione del). V. Delegazione.<br />
di eleggibilità, non richiesto, 81,10.<br />
(il diritto pagato dagli utenti di pesi<br />
e misure non è computalo nel) 3,<br />
14 a.<br />
Censore di istituto di credito agli stipendi<br />
del Governo è ineleggibile (1), 17.<br />
Certificato d'iscrizione nei ruoli 18, 2.<br />
— scolastico 18, 2.<br />
d'iscrizione nelle liste elettorali 43,<br />
12.<br />
' (duplicati del) 43, 2.<br />
non è necessario mandarlo al domicilio<br />
43, 2.<br />
è necessario per entrare nella sala<br />
elettorale 55, 1.<br />
Chiese ricettizie, collegiate, ecc. 83, 6.<br />
Cibi, F. Corruzione.<br />
Circondari (i collegi non possono coincidere<br />
coi) 46,33.<br />
Circoscrizioni, F. Provincie, Collegi, <strong>Deputati</strong>,<br />
amministrative, i loro mutamenti non<br />
influiscono sulle politiche 46.<br />
Circoscrizioni elettorali 46.<br />
(Commissione per le). V, Commissione,<br />
Collegi.<br />
delle Sezioni. V, Sezioni.<br />
Cittadinanza (disposizioni del Codice civile<br />
sull'acquisto e sulla perdita della) 1,<br />
2, 3.<br />
ragioni che dovrebbero condurre ad<br />
agevolarne l'acquisto 1, 6.<br />
perchè il legislatore non lo ha fatto<br />
1,7.<br />
(legislazione comparata sull'acquisto<br />
della) 1, 8,9, 10, 11.<br />
degli Italiani non appartenenti a! Regno<br />
1, 12.<br />
giurisprudenza in argomento 1,13.<br />
quali Italiani la possano acquistare per<br />
semplice decreto reale 1, 14 e Mhis.<br />
dichiarazione dell'on. <strong>La</strong>mpertico in<br />
proposito xxiii.<br />
per esser eletto deputato 81, 2.<br />
(si risolvono alcuni dubbiisniracquisto<br />
della) 1, 5 a.<br />
concessa per <strong>legge</strong> o per decreto reale<br />
1, 5, 6-<br />
(si risolvono alcuni dubbi sulla perdita<br />
della) 1, 5 e.<br />
Cittadino (qualunque) può appellare riguardo<br />
alle liste 30,1.<br />
— e ricorrere alla Corte d'appello 37, 2.<br />
— (motivi della facoltà concessa ad ogni)<br />
37,8,9,10.<br />
Clamori sediziosi 93.<br />
Codice elettorale, come composto i.<br />
CoUecjì (i nuovi) xxviii.<br />
— che appartengono a più Provincie 46,<br />
15.<br />
esempi e motivi 46, 16.<br />
(elenco <strong>dei</strong>) 46, 17.<br />
e loro varia suddivisione 46, 27.<br />
provinciali (vantaggi <strong>dei</strong>) 46, 29.<br />
— (inconvenienti <strong>dei</strong>) 46, 30, 31.<br />
— (in quali limiti ammessi) 46, 32.<br />
circondariali, inconvenienti 46, 33.<br />
(aggruppamento <strong>dei</strong>) antichi 46, 34.<br />
a cinque deputati, ragioni di questo<br />
massimo limite 46, 35.<br />
(istruzioni ministeriali per il disegno<br />
<strong>dei</strong> nuovi) 46, 35.<br />
(come furono formati i nuovi) 46, 36.<br />
(vantaggi e inconvenienti inevitabili<br />
<strong>dei</strong> nuovi) 46, 37.<br />
(correzione <strong>dei</strong>) affidata ad una Commissione<br />
parlamentare 46, 37, 38.<br />
(divisione <strong>dei</strong>) in Sezioni. V. Sezioni.<br />
sono convocati dal Re 49, 1.<br />
(legislazione comparata) 49, 3.<br />
Collegiate (membri delle) ineleggibili 83,5.<br />
Collegio (la questione del), suo valore xxvi.
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 605<br />
Collegio a scrutinio di lista e uninominale,<br />
XXVI.<br />
plurale^ e i suoi effetti xxvii.<br />
<strong>dei</strong> presidenti delle Sezioni, V. Presidenti,<br />
unico 46, 28.<br />
Coloni- y. Mezzadri.<br />
Commercianti. V. Fallimento.<br />
Commissario straordinario, quando debba<br />
inviarsi nei Comuni 30, 2.<br />
norme pel suo invio 30, 3.<br />
(poteri del) 30, 4.<br />
istruzioni ministeriali in proposito 30,5.<br />
Commissione regia per la riforma della<br />
<strong>legge</strong> elettorale Vili.<br />
provinciale per gli appelli elettorali,<br />
come composta 32, 1.<br />
ragioni di questa composizione<br />
32, 2.<br />
(elezione <strong>dei</strong> consiglieri provinciali<br />
perla) 32, 3 e dbis.<br />
(magistrato chiamato a far parte<br />
della) 32, 4 e ibis.<br />
, (le decisioni della) devono essere<br />
motivate 34, 5.<br />
decretazione e restituzione delle<br />
liste 35, 7. _ .<br />
(notificazione delle decisioni della)<br />
35, 8.<br />
per Tesarne elettorale. V, Esame,<br />
(consiglieri nella) 32, 3 e 3 bis.<br />
(magistrali nella) 32, 3 e dbis,<br />
(norme per le deliberazioni della) 32,<br />
deSbis<br />
su quali questioni può pronunciarsi<br />
35, 2 a<br />
d'appello per le imposte dirette (i<br />
membri della) sono eleggibili (1), 17.<br />
parlamentare per le circoscrizioni 46,<br />
37.<br />
non si reputa conveniente la sua<br />
nomina 46, 37.<br />
come la <strong>Camera</strong> si risolve a nominarla<br />
46, 38.<br />
(elezione della) 46, 38.<br />
sue operazioni 46, 39.<br />
Comizi agrari (presidenti, direttori e membri<br />
<strong>dei</strong> Consigli direttivi <strong>dei</strong>) sono<br />
elettori 2, 15.<br />
(elenco <strong>dei</strong>) 2, 15.<br />
Compartimenti nella sala elettorale 54, 9,<br />
10, 14.<br />
Compilazione delle liste. V. Liste, Elenco.<br />
Complementare (lista) 105, 1,2.<br />
— (termine per la compilazione della)<br />
105.<br />
(fusione della) colle esistenti 105, 5,<br />
Comproprietari, modo di computare Tiraposta<br />
sul censo elettorale 9, 1.<br />
Comune (il decimo sull'imposta di riccbezza<br />
mobile accordato al) è compreso nel<br />
censo elettorale 3, 14.<br />
costituisce Sezione in alcuni Stati,<br />
48, 3.<br />
(ragioni che inducono a far coincidere<br />
le Sezioni col) 48, 4,<br />
capoluogo di Sezione, deve fornire le<br />
schede e il bollo 51, 1.<br />
Conciliatori, sono elettori 2, 38.<br />
Concessioni governative, rendono ineleggibili<br />
(3), 4.<br />
Condanuati per reati politici, non ineleggibili<br />
nel progetto pari. 86, 6.<br />
perchè tale modificazione non fu accolta<br />
86, 4.<br />
riabilitati id. id. 86, 7.<br />
per ricettazione dolosa di oggetti fur<br />
tivi, abuso di fiducia, calunnia 86<br />
8, 9.<br />
per frode e falsa testimonianza 86,<br />
10.<br />
a pene criminali 86, 12.<br />
a pene correzionali 86, 13.<br />
per reati di oziosità, vagabondaggio<br />
86, 14.<br />
per ammonizione 86, 15 e V. Ammoniti,<br />
devono essere cancellati dalle liste<br />
21,2.<br />
Condizioui generali per essere elettore<br />
XII, 1, 1.<br />
— di età e di sesso xiii.<br />
- legali, sociali, religiose e politiche<br />
XIV.<br />
nella nuova <strong>legge</strong> XYiii.<br />
speciali 2, 1, 3, 4.<br />
per essere eletto deputatosi, 1.<br />
(quando debbano esistere) 81, 5.<br />
dell'elettorato sono identiche per l'elegibilità<br />
salvo TetàSl, U.<br />
Conduttori di fondi rustici F. Affìtto.<br />
Congregazione di carità. F, Opere pie.<br />
Conservazione delle liste elettorali negli<br />
archivi 42,'2.<br />
— delle schede 69, 70.<br />
Consiglieri provine, sono elettori 2, 37<br />
e 37 bis.<br />
(elezione di tre) per la Commissione<br />
degli appelli 32, 3.<br />
comunali, sono elettori 2, 37.<br />
— nel seggio provvisorio 52.<br />
come scelti 52, 3.<br />
0 direttori di associazioni agrarie o<br />
comizi agrari, sono elettori 2, 15.<br />
di Stato, eleggibili (1).<br />
di Cassazione, id. (1) e V. Appello.<br />
di Corte d'appello, id. (1) e V, Cassazione.<br />
>
606 LEGGI POLITICO-AMMINISTHATIVE<br />
Consiglieri della pubblica istruzione, id.<br />
(lidi<br />
sanità, id. (1).<br />
<strong>dei</strong> lavori pubblici, id. (1).<br />
— delle miniere, id (1).<br />
Consiglio comuaale (reclami al) 23.<br />
— (norifica delle deliberazioni del) V. Notifica,<br />
(attribuzioni del) nella formazione delle<br />
liste 27, 1.<br />
(convocazione del) 27, 2.<br />
(qiiidjuris in caso di scioglimento del)<br />
20, 3.<br />
di Stato (membri del), sono eleggibili<br />
(1).<br />
Consoli e membri di consolali esteri, ineleggibili<br />
(5).<br />
se anche comprovano la cittadinanza<br />
italiana (5), i.<br />
motivi della loro incompatibilità (5),<br />
3, 4.<br />
Contestazione delle elezioni. V, Elezioni,<br />
verifica.<br />
delie schede. V. Schede.<br />
delle operazioni elettorali. V. Operazioni,<br />
— e conservazione delle schede 70, 8, 9.<br />
— e abbruciamento 70, 8.<br />
Contestnalità del verbale. V, Verbale.<br />
Contrassegno sulla scheda, l'annulla 69,2.<br />
Contratti di locazione, fitto, mezzadria<br />
4. A.<br />
(requisiti <strong>dei</strong>) 4, 5.<br />
(data certa <strong>dei</strong>) 4. 5, 6, 7, 8, 9,10, H,<br />
— (forma <strong>dei</strong>) 4.<br />
— col Governo rendono ineleggibili (4).<br />
Contribuenti mantenuti nelle liste 102, 2,<br />
3 e F. Censo, ecc.<br />
Contribuzioni dirette. V. Imposte.<br />
Convalidazione di elezioni. V, Elezioni ecc.<br />
Convocazione <strong>dei</strong> Collegi elettorali 49.<br />
— da cbi è fatta 49, 1.<br />
come è fatta 49, 2, 4.<br />
— (termine per la) 49, 2.<br />
— legislazione comparata 49, 3.<br />
Corpi morali organizzati a servizio dello<br />
Stato, delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni,<br />
i loro membri sono esclusi dal voto<br />
14,5.<br />
(che cosa s'intende per) 14, 6.<br />
si intende una organizzazione militare<br />
14,6.<br />
Corruzione elettorale, definizione 90, 2.<br />
legislazione comparata 90, 3.<br />
(limiti del concetto di) 90, 4.<br />
con pagamenti di trasporto, cibi, bevande<br />
90. 5.<br />
legislazione comparata 90, 5.<br />
(necessità di punire la) 90, 6.<br />
Corruzione elettorale, ed anche chi la subisce<br />
90, 7.<br />
(misura della pena per la) 90, 8.<br />
nel progetto di Codice penale 90, 9.<br />
giurisprudenza parlamentare 90, 10,<br />
11.<br />
argomenti contro Q a difesa delle sanzioni<br />
penali 90, 12, 13.<br />
(il semplice favore non è) 90, 1 i.<br />
— (effetti della) sulla validità delle elezione<br />
90, 15.<br />
Corsica (Italiani di) non possono acquistare<br />
la cittadinanza italiana che per le£^e:e<br />
1,14.<br />
Corso di scuole. V, Scuole.<br />
Corte d'appello (ricorso alla) 37, 1, 2, 3.<br />
— (chi può ricorrere alla) 37, 8, 9. '<br />
— il P M. puòricorrere37, 11,12,13,<br />
14, 15.<br />
il Sindaco 37.<br />
(presidenti, consiglieri di) nel seggio<br />
provvisorio 52.<br />
(termini per il) V. Termini<br />
effetti del ricorso. V, Ricorso,<br />
di cassazione. V. Cassazione.<br />
Culto (ministri del) (ineleggibilità <strong>dei</strong>) 83,1.<br />
— legislazione comparata 83. 2.<br />
— devono aver cura d'anime 83, 3.<br />
e giurisdizione ecclesiastica 83, 3.<br />
quali siano eleggibili 83, 7,<br />
precedenti legislativi in Italia 83, 8.<br />
dichiarati tutti ineleggibih dalla <strong>Camera</strong><br />
83, 9.<br />
— limiti mantenuti dal Senato 83, 10.<br />
Comulo di uffici nei rapporti <strong>dei</strong>rincómpatibilità<br />
(Legge B) 1,2, 3.<br />
Cura d'anime 83, 3.<br />
Custodia dell'urna. V, Urna.<br />
Data certa degli atti e contratti, sua necessità<br />
perchè servano di titolo alfelettorato<br />
4, 5.<br />
— disposizioni del Codice civile 4. 6.<br />
— argomenti contro la sua necessità 4; 7.<br />
argomenti a favore della sua necessità<br />
4,8.<br />
(dichiarazioni ministeriali sulla) 4, 9.<br />
non può tenerne luogo la notorietà<br />
4, 10.<br />
a quando debba risalire 41, 11,<br />
Decorati con medaglia d'oro e d'argento,<br />
al valore ecc., sono elettori 2,45,46.<br />
Delegati scolastici, sono elettori, 2, 17.<br />
Delegazione del censo, motivi 12,1.<br />
— da chi può esser fatta 12, 2.<br />
— quando non sia valida 12, 2.<br />
(quali imposte possano fornir materia<br />
alla) 12, 2.
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LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 607<br />
Delegazione — non può farla il padre se<br />
resta elettore 12, 2.<br />
quando si può fare 12, 3.<br />
(forma della) 12, 4.<br />
(non si applicano all'atto di) le disposizioni<br />
relative alla eraluità assoluta<br />
12, 4,<br />
quando e come sia revocabile 12, 5.<br />
per parte della madre 12, 6.<br />
in altri casi 12, 7.<br />
Deposito, non è necessario nelle cause elettorali<br />
41, 2,<br />
<strong>Deputati</strong> (elezione <strong>dei</strong>) sulle liste definitive<br />
approvate avanti la convocazione<br />
del Collegio 36.<br />
numero per tutto il Regno e per ciascuna<br />
provincia 44.<br />
proporzionati alla pi)polazione46, 4,<br />
— legislazione comparata 46, 6.<br />
— difficoltà d'applicazione 46, 5.<br />
(ripartizione <strong>dei</strong>) dopo il censimento<br />
della popolazione 46, 7.<br />
agli Stati Uniti 46. 8.<br />
(gravi sproporzioni nella distribuzione<br />
<strong>dei</strong>) 46, 9.<br />
(ragioni addotte da alcune Provincie<br />
per evitare la perdita di) 46,10.<br />
impossibilità di conciliare la giustizia<br />
cogli interessi 46, 11.<br />
(ragioni di convenienza che persuadono<br />
a mantenere il numero presente di)<br />
in ciascuna provincia 46, 12.<br />
risoluzione temporanea e pr-ovvedimento<br />
definitivo 46, 13.<br />
(distribuzione <strong>dei</strong>) tra le Provincie secondo<br />
il censimento del 1881 46,<br />
14.<br />
di collegi misti 46,15, 16, 17.<br />
(proclamazione <strong>dei</strong>). V. Proclamazione,<br />
supplenti, (proposta di) 80, 3.<br />
(condizioni per essere eletti) 81,1.<br />
(quali cittadini non possano essere<br />
eletti 81, 8.<br />
impiegati. V. Impiegati,<br />
(sorteggio <strong>dei</strong>). V. Sorteggio.<br />
non possono essere nominati a verun<br />
impiego retribuito (7).<br />
possono avere una missione all'estero<br />
(7).<br />
possono essere restituiti al loro ufficio,<br />
se ministri o segretari generali (7).<br />
promossi, a che condizioni (7).<br />
(rielezione <strong>dei</strong>) promossi (7).<br />
che cessano dall ufficio (7),<br />
(dimissioni da) 85, 1.<br />
chi può riceverle 85, 2.<br />
Difetti e lacune della <strong>legge</strong> xxxix.<br />
Dimissione di un deputato 85, 2.<br />
— da chi possono essere ricevute 85, 2.<br />
Direttore generale delle imposte dirette,<br />
ineleggibile (1), 19,<br />
— dellamarina mercantile, eleggibile (1),<br />
16.<br />
— delle strade ferrate, eleggibile (1), 16.<br />
— di Pinacoteche, Musei governativi ecc.<br />
ineleggibile (1), 19.<br />
— di società od imprese sussidiate dallo<br />
Stato, ineleggibile (3, 4).<br />
Direttori di scuole pubbliche, sono elettori<br />
2, 19.<br />
— di società anonime, ecc. V. Amministratori,<br />
di opifici e stabilimenti industriali,<br />
sono elettori 2, 43.<br />
— di Comizi agrari 2, 15.<br />
Diritti civili e politici 5, 4.<br />
Disordini cagionati nella sala elettorale,<br />
pene 94. ,<br />
Disponibilità (impiegati in) sono ineleggibili<br />
82, 1, 2,3.<br />
Divisione di proprietà. V. Comproprietari.<br />
Documenti da unire alla domanda per la<br />
inscrizione nelle liste elettorali 18, 1<br />
e la, lo, le.<br />
non ammettono equipollenti 18, i e,<br />
loro gratuità 18, 2.<br />
che il Comune deve trasmettere alla<br />
Commissione provinciale 33, 3.<br />
in qual forma e modo devono trasmettersi<br />
33, 4.<br />
— del ricorso alla Corte d'appello 38, 1.<br />
— da unire al verbale <strong>dei</strong>relezione 71, 5.<br />
Domanda di iscrizione nelle liste 17.<br />
da chi possa essere redatta 17, 2.<br />
(contenuto della) 17, 1,<br />
in carta libera 17, 2.<br />
(documenti da unire alla) 17, 2,<br />
18, 1, la, le, 1 e.<br />
desflì elettori che non hanno altri titoli<br />
100, 101.<br />
autenticata da notaio 101, 16,<br />
non può esser copiata 101, 17.<br />
deve esser scritta sotto gli occhi<br />
del notaio 101, 18.<br />
e non su moduli stampati 101, 19.<br />
non può essere autenticaja da altri<br />
101, 20.<br />
(senza la) non si possono inscrivere<br />
elettori 101, 21.<br />
Domicilio nelle elezioni politiche e nelle<br />
amministrative 13, 1.<br />
politico secondo la le^ffe del 1860<br />
13.2.<br />
civile, residenza, dimora 13, 3.<br />
(necessità della doppia dichiarazione<br />
per trasferire il) politico 13, 4.<br />
iurisprudenza a favore della sua necessità<br />
13, 15.
608 LKGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Domicilio, giurisprudenza ecc. che non<br />
rammetteva 13, 6.<br />
— politico, estensione della facoltà di<br />
trasferirlo 13, 7.<br />
domanda l'anteriore residenza di<br />
sei mesi 13, 8.<br />
(ragione delle disposizioni della<br />
<strong>legge</strong> sul) e sul suo trasferimento<br />
13,9.<br />
(quelli che rinunciarono al) nel Comune<br />
devono essere cancellati dalle<br />
liste 21,2.<br />
— nel Collegio, non necessario al deputatosi,<br />
12.<br />
Donne non ammesse a votare xili.<br />
(legislazione comparata sul voto delle)<br />
XIII.<br />
ragioni della loro esclusione xill.<br />
Dottori di collegio, sono elettori 2, 18.<br />
Ecclesiastici. V. Culti,<br />
Economati generali (funzionari degli) ineleggibili<br />
(1), 6, 7, 8.<br />
Eleggibilità xxxii.<br />
— y. Incompatibilità, Impiegati ecc.<br />
Elenco separato degli elettori contemplati<br />
dall'art 14, 22, 3.<br />
(norme per la formazione <strong>dei</strong>r)<br />
22, 3.<br />
(documenti e informazioni per V)<br />
22,3.<br />
(passaggio delle liste elettorali all'), e<br />
viceversa 22, 4.<br />
(devono essere inscritti nell') anche<br />
quelli che lo erano già sulle liste<br />
23, 24, 5<br />
(variazioni che debbono essere introdotte<br />
nelF) durante Tanno 36, 8.<br />
(gli elettori inscritti sulF) non contano<br />
per la formazione delle sezioni<br />
48, 15 e ìòbis.<br />
— deve essere affisso nella sala 57, 6.<br />
degli elettori inscritti dal Consiglio<br />
comunale 28, 2.<br />
Elettorale (diritto) è personale 57, 7.<br />
— (criteri del) secondo la <strong>legge</strong> xvni.<br />
y. Condizioni, Elettori, Voto ecc.<br />
Elettori. V. Censo, Capacità, Elenco, Termini,<br />
Liste ecc.<br />
per ciascuna sezione, massimo e minimo<br />
proposto 48, 6, 7.<br />
motivi della loro divisione in sezioni<br />
49, 50,<br />
non possono votare in sezione diversa<br />
49, 2.<br />
né in più luoghi 49, 2.<br />
(locale dove gli) votano 49, 4.<br />
più giovani, scrutatori provvisorii 52.<br />
Elettori più anziani, eventualmente fungono<br />
da scrutatori provvisori 52.<br />
devono mostrare il certificato per entrare<br />
nella sala 55, 2.<br />
inconvenienti e rimedi 55, 3.<br />
(identità degli) nella votazione 55, 4,<br />
64, 4,<br />
(intrusione di non) nella sala 55, 5.<br />
d'altre sezioni hanno diritto di entrare<br />
nella sala 55, 6.<br />
armati nella sala 56, 7, 8.<br />
che devono essere ammessi a votare<br />
57,1, 2,3.<br />
che hanno interposto appello 57, 2a.<br />
non basta un telegramma che notifichi<br />
l'appello 57, 2è.<br />
che non devono essere ammessi57, 4.<br />
che votano indebitamente 57, 5.<br />
non possono occuparsi nella sala che<br />
<strong>dei</strong>relezione del deputato 59,1.<br />
sono vietate le discussioni 59, 1.<br />
motivi e limiti del divieto, 59, 2.<br />
(venti) sono necessari a procedere alla<br />
nominadell'ufficio definitivo 62,1,2.<br />
respinti neirelezione <strong>dei</strong>rufficio definitivo<br />
62, 11.<br />
chiamati in ordine alfabetico 64, 2, 5.<br />
(quanti) possono scrivere la scheda<br />
contemporaneamente 64, 5.<br />
analfabeti, possono farsela scrivere da<br />
altri 65,23,24.<br />
indisposti id. id. 65, 23, 25.<br />
che si presentano dopo l'appello 67,1.<br />
(uno degli) basta a protestare contro<br />
una scheda 70, 9.<br />
(dieci) necessari per protestare contro<br />
tutte le schede 70, 9, 10, 11.<br />
che non possono votare per mancanza<br />
delle liste 70,12.<br />
0 per altre cause di forza maggiore<br />
70, 12.<br />
che votano'in due Collegi 70, 13.<br />
per computare rollavo 74, 9.<br />
morti, condannati, doppiamente inscritti<br />
non contano neirottavo 74<br />
da aggiungere per computare l'ottavo<br />
74, 12.<br />
militari non confano nell'ottavo 74, H.<br />
hanno diritto di essere presenti all'adunanza<br />
<strong>dei</strong> presidenti 79, 4.<br />
inscritti a norma degli art. 101, 102<br />
su loro domanda 101, 7, 8.<br />
motivi, emendamenti, ecc., relativi a<br />
questi due articoli lól, 8, 9, 10,<br />
U, 12, 13.<br />
loro applicazione restrittiva 101,<br />
14, 15.<br />
Elezioni, si debbono eseguire sulle liste<br />
5
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 609<br />
definitive approvate prima della convocazione<br />
del Collegio 36, 1, 9.<br />
FJezioni di ballottae:^io si devono fare<br />
sulle liste medesime che servirono<br />
alla prima elezione 36, 9.<br />
da chi indette 49, 1,<br />
(termine per le) 49, 2.<br />
(in qual giorno debbano seguire le)<br />
49, 5.<br />
in quali locali preferibilmente 50, i.<br />
esigono almeno Tottavo degli inscritti<br />
74.<br />
parziali, loro necessità 80, 1, 6.<br />
— inconvenienti che ne derivano<br />
80, 2.<br />
(temperamenti proposti ad evitare<br />
le), 80, 3, 4,5.<br />
(il voto limitato nelle) 80, 7.<br />
Enfitenta, chi sia 6, 2.<br />
— (imposte computate a favore delF) 6,4-,<br />
Equipollenti ilella capacità. V, Capacità.<br />
— del censo. V. Censo.<br />
Eredità (anticipazione di), effetti elettorali<br />
11, il.<br />
— titoli equipollenti 11, 12.<br />
Esame del primo corso di istituto o scuola<br />
pubblica secondaria, è titolo airelettorato<br />
2, 32.<br />
elettorale, proposta Zanardelli 101, 4.<br />
(Commissione per V) 101, 5,<br />
proposte equipollenti 101, 6.<br />
Esattori, non sono equiparati agli agenti<br />
delle imposte 41, 3, 4, 5.<br />
Estratto di ruolo. V. Agenti.<br />
Età per l'elettorato XUL<br />
perchè fu ridotta a 21 anni 1,16.<br />
negli altri Stati 1, 17, 18.<br />
(prova <strong>dei</strong>r) 1, 19.<br />
quando deve essere raggiunta 1,<br />
20,21,22.<br />
è motivo di preferenza per un candidato<br />
a parità di voti 78, 2.<br />
legislazione comparata 78, 1,<br />
per essere eletto deputato 81, 3.<br />
— perchè mantenuta a trentanni<br />
81,4.<br />
quando deve esser raggiunta 81,6.<br />
Fabbricati. V, Imposte.<br />
Fallimento (conseguenze del) nei rapporti<br />
elettorali 88, 20.<br />
proposte della Commissione 88, 29.<br />
— (emendamento del fc-enato sulle)<br />
88, 30.<br />
(se le operazioni di) cessano per mancanza<br />
di attivo, il fallito non riacquista<br />
• il diritto elettorale 88, 31,<br />
Falliti. V. Fallimento.<br />
LEGGI SPECIALI. Serie 1*<br />
Falso (condannati per). V. Condannati,<br />
per rinscrizione nelle liste elettorali<br />
89, 8, 9.<br />
Farmacisti, sono elettori 2, 26.<br />
Fattoriui postali e telegrafici, ammessi a<br />
votare 14, 6.<br />
Favore (il semplice) non è corruzione elettorale<br />
90, 14.<br />
Fede di nascita 18, 1, 6.<br />
Ferrovie (guidatori e casellanti delle) ammessi<br />
a votare 14, 6.<br />
Firma dello scrutatore sulle schede 63, 2,<br />
4, 5.<br />
se manca, la scheda è nulla 69, 2.<br />
Fittavolo V. Affittuari.<br />
Fondi esenti da imposta, V. Imposta.<br />
Fondo per il culto (funzionari del) ineleggibili<br />
(1), 6, 7.<br />
Formazione delle liste. V. Liste elettorali.<br />
Forza armata. V. Armata.<br />
Frode elettorale, nozione del reato 95, 1.<br />
legislazione comparata 95, 2.<br />
(varie specie di) 95, 3.<br />
si esige la flagranza 95, 4.<br />
(pena per le) 95, 5.<br />
(progetto della Commissione pel Codice<br />
penale in materia dì) 95, 6.<br />
Frodi (condannati per). V. Condannati.<br />
— per l'inscrizione nelle liste elettorali<br />
89, 8, 9.<br />
Funzionari. V. Impiegati.<br />
Generali. V. Ufficiali.<br />
Geometri, sono elettori 2, 25.<br />
Gestori di società ecc. V. Amministratori.<br />
Giornali sul tavolo <strong>dei</strong>rufficio elettorale<br />
54, 13.<br />
Giudici nella Commissione provinciale per<br />
gli appelli 32, 4 e ibis.<br />
nel seggio provvisorio 52,<br />
di Cassazione e d'appello, eleggibili<br />
Giunta municipale, quando deve riunirsi<br />
per le liste elettorali 19,1.<br />
suoi uffici 19, 2, 3.<br />
composizione, divisione in sezione<br />
20,1.<br />
presidente, segretario (verbali della)<br />
20, 2.<br />
(iscriz. d'ufficio fatte dalla) 12,<br />
1,4.<br />
chi debba cancellare dalle liste<br />
21,2.<br />
(istruzioni ministeriali alla) per le<br />
inscrizioni d'ufficio 21, 5.<br />
- ba diritto di richiedere i ruoli<br />
21, 5.<br />
Voi IV. 39
610 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Giunta rnunicip. (obbligo della) di notificare<br />
le cancellazioni ecc. 25, 26, 1,2, 3.<br />
(Kobbligo di cancellare dalle liste i<br />
morii p i condannati, non è esclusivo<br />
della) 36, 2, 3. 4.<br />
variazioni che dpve introdurre nel-<br />
Telenco speciale 36, 8.<br />
(rettificazioni che la) deve fare nelle<br />
liste in seguito a sentenza 40, 1, 2.<br />
perla verifica delle elezioni. V, Verifica.<br />
non può inscrivere d'ufficio gli elettori<br />
secondo l'art. 100 e 101; 101,<br />
21.<br />
né quelli che non adducono il certificato<br />
scolastico 99, 25.<br />
per i deputali impiagati. V, Verifica,<br />
liquidatrice delTAsse ecclesiastico, (i<br />
membri della) sono eleggibili (1). 61.<br />
Giurisdizione ecclesiastica, cosa sia 83, 3.<br />
Governo (pressioni esercitate dal). V. Pressioni.<br />
Grado accademico, è titolo alFelettorato<br />
2, 21.<br />
può essere aggiunto al nome del candidato<br />
65. "<br />
Graduati della marina mercantile, sono<br />
elettori 2, 28.<br />
Gratuità <strong>dei</strong> procedimenti elettorali 41,<br />
1,2.<br />
Grigioni (Italiani <strong>dei</strong>) V, Ticino.<br />
Guardie di P. S., doganali, forestali, ecc.<br />
non ammesse a votare 14, 5, 6.<br />
mnnicipali, non ammesse a votare 14,<br />
5, 6.<br />
Gnidatori delle ferrovie, ammessi a votare<br />
14,6.<br />
Impiegati in attività di servizio o a riposo,<br />
sono elettori 2, 42,<br />
che non possono essere eletti deputati<br />
(1).<br />
secondo le legislazioni precedenti<br />
(1).1,2.<br />
la cui eleggibililà era dubbia (1), 5.<br />
(eleggibiliià di tutti gli) con o senza<br />
limite di numero (1), 22.<br />
opzione tradeputaz. e impiego (1), 23.<br />
(sospensione dello stipendio agli) eletti<br />
deputati (1), 24.<br />
(esclusione di tutti gli) dalla <strong>Camera</strong><br />
(lì, 25.<br />
(chi sia considerato come) per gli effetti<br />
della <strong>legge</strong> sulle incomp. (2).<br />
(percbè il numero degli) ammessi alla<br />
<strong>Camera</strong> sia stato diminuito (6), 1.<br />
ammessi alla <strong>Camera</strong>, loro numero<br />
nelle leggi precedenti (6), 2.<br />
Impiegati (proposte sul numero degli) (6),<br />
3.<br />
ineleggibili anche se rinunciano allo<br />
stipendio (6), 4.<br />
(sorteggio degli) (6), 5.<br />
eletti deputati quando il numero è<br />
completo t6), 9.<br />
quando sono vacanti uno o più posti<br />
(6),-10.<br />
quando sono vacanti uno o più posti<br />
in una delle categorie speciali (6), 11.<br />
(ritardo neiraccertamento <strong>dei</strong> deputati)<br />
(6), 13.<br />
epoca in cui deve verificarsi la vacanza<br />
(6), 12.<br />
non è necessario che le dimissioni siano<br />
state accettate (6), 14.<br />
quando e come i deputati funzionari<br />
possano promuoversi (7).<br />
in disponibilità 82, 1.<br />
in aspettativa 82, 2.<br />
nessuna distinzione è ammessa nella<br />
<strong>legge</strong> 82, 3.<br />
a riposo, sono eleggibili 82, 4.<br />
(pressioni esercitale da) 92, 2.<br />
(persone che si considerano come)<br />
92,7.<br />
(pressioni di) e loro conseguenze 92,<br />
8, 9.<br />
(reati elettorali di) puniti più gravemente<br />
98, 1, 2.<br />
(Giunta per la verifica <strong>dei</strong> depuiati).<br />
V, Verifica.<br />
Impiego di Governo estero, rende ineleggibile<br />
(5).<br />
Imposte dirette che danno titolo all'elettorato<br />
3, 13.<br />
contemplate dalla <strong>legge</strong> elettorale del<br />
1860 ed ora abolite o trasformate<br />
3, 15.<br />
rinvio alla legislazione fiscale 3, 16.<br />
a favore di chi sono imputate 5, 1.<br />
con quali limiti e per quali ragioni 5,<br />
2, 3.<br />
pagate dal nudo proprietario non gli<br />
giovano 5, 4.<br />
su beni enfiteutici, loro attribuzione<br />
6, 4.<br />
(esenzioni da) loro effetti 7, 1.<br />
pagate da proprietari di beni indivisi<br />
9.<br />
da soci di società commerciali 9.<br />
si computano se vi è il possesso dello<br />
stabile 11.<br />
non è necessario provarne il pagamento<br />
11, 10.<br />
pagate da una vedova 12.<br />
pagate dalla moglie legalmente separata<br />
12.
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 611<br />
Imputazione del censo. V. Censo.<br />
Inabilitati per infermità di mente, non<br />
sono elettori 88.<br />
(proposta di csclvidere tutti gli) dall'elettorato<br />
88, 13.<br />
non accolta 87, ti.<br />
Incapaci per indegnità, legislazione comparata,<br />
lacuna della legislazione precedente<br />
88, 4.<br />
(motivi delle disposizioni relative agli)<br />
88, 5.<br />
V, Condannati, riabilitati.<br />
(difticoltà di conoscere tutti quanti<br />
sono) 87, 27.<br />
(attestati penali per gli) 87, 28.<br />
Incapacità elettorali secondo la le2:ge pre-<br />
. cedente eia giurisprudenza 8S, 2.<br />
secondo i diversi progetti di lee:ge<br />
88, 3.<br />
sua durata 87, 25.<br />
Incarichi pubblici temporanei, loro effetto<br />
(2).<br />
Inchieste elettorali 97, 10, 11.<br />
(motivi delle norme sulle) 97, 12,<br />
(falsi testimoni nelle) 97, 3.<br />
pene 97, 14.<br />
(i testimoni nelle). App. i, 15.<br />
(leggi sulle), App, i, 18.<br />
parlamentari. App. i, 16.<br />
— giudiziarie. App. i, 17.<br />
Incompatibilità parlamentari xxxn.<br />
(applicazione della <strong>legge</strong> sulle) xxxiv.<br />
politico-amministrative XXXV.<br />
(le) e l'affarismo xxxvi.<br />
(<strong>legge</strong> sulle) e come approvata ix.<br />
— perchè non fu modificata 81, 13.<br />
(testo della) 81,14.<br />
(motivi della) (1), 3, 4.<br />
(caso di) (1), 19.<br />
proposte alla <strong>Camera</strong> e non accolte<br />
(J-), 21.<br />
(proposte diverse sulle) (1), 22, 23,<br />
24, 25.<br />
(esclusione di qualsiasi) (1), 22.<br />
assoluta, con facoltà d'opzione (1),<br />
23.<br />
di stipendio (1), 24.<br />
assoluta, senza facoltà d'opzione (1),<br />
25.<br />
per ragione d'affari, contratti, concessioni,<br />
sussidi governativi. V. Affari.<br />
amministrative (Legge G.) 1.<br />
motivi (Legge C.) 2.<br />
(dubbi sulFapplicazione della <strong>legge</strong><br />
sulla) (Legge G.) 3.<br />
— parere del Consiglio di Stato in<br />
proposito (Legge C.) 4.<br />
lndel)ite iscrizioni o cancellazioni. V. Liste.<br />
Indennità ai deputati (1); 26.<br />
Ineleggibilità (causa di) deve cessare prima<br />
dell'elezione (1), 13.<br />
Ingegnere capo' del genio civile, inelea;gibile<br />
(1), 19. ^<br />
Ingerenze indebite. V. Pressioni.<br />
Ingresso nella sala delle elezioni, a chi<br />
consentito 55.<br />
— (pene per il caso di illecito) 94,<br />
1>2.<br />
con nrmi 94, 1, 2.<br />
senza dolo 94, 3.<br />
Inquilini, quando sono elettori 4.<br />
Inscrizione degli elettori, afiidnta alla<br />
Giunta 21, 22, 23, 24 e V. Liste.<br />
Interdetti, esclusi dalfeleltorato 88.<br />
Invasione nei locali elettorali 93.<br />
Islìinti. y. Scuole, Opere pie.<br />
Istruzione elementare è titolo alTelettorato<br />
2, 2.<br />
obbIÌ2:atoria, sua larghezza 2, 3.<br />
imiti di fatto 2, 4.<br />
- limiti airapplicazione della les;ge<br />
2. 5.<br />
risultati ottenuti 2, 9, 10.<br />
complementare 2, 6.<br />
(norme per le scuole di) 2, 7.<br />
nella scuola popolare, serale e festiva<br />
2, 8.<br />
(prova <strong>dei</strong>r) 2, 11.<br />
pubblica (membri del Consiglio superiore<br />
<strong>dei</strong>r) (1).<br />
non possono essere nominati deputati<br />
(7), 6.<br />
Istruzioni ministeriali sull'esecuzione della<br />
<strong>legge</strong> 107, 2.<br />
Italiani non regnicoli, eccezione a loro<br />
favore per l'acquisto della cittadinanza<br />
1, 12.<br />
giurisprudenza 1, 13.<br />
quali siano contemplati 1, U.<br />
dimoranti alTestero, loro inscrizione<br />
nelle liste 22, 6.<br />
lacune e difetti della <strong>legge</strong> xxxix,<br />
<strong>La</strong>urea, è titolo alFelettorato 2, 21.<br />
layori pubblici (membri del Consiglio superiore<br />
<strong>dei</strong>) sono eleggibili (4).<br />
Legazioni (membri di) estere, sono inelegbili<br />
(5).<br />
Legge elettorale, sua importanza ii.<br />
sua connessione colle condizioni e<br />
ordinamenti dello Stato ili.<br />
(opinioni degli scrittori nel 1848<br />
sulla) IV.<br />
piemontese del 18^8, come fu fatta v.<br />
del 1859 e del 1860, come fatte vi.<br />
estesa a tutto il Regno vi.
612 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Legge elettorale (proposte di riforma alla)<br />
nel Parlamento italiano Vii.<br />
dairon. Nicotera vin.<br />
dalUon. Crispi x.<br />
dairon. Zanardelli x.<br />
dall'on. Depretis, X.<br />
(discussione e approvazione della) XL<br />
(difficoltà d'una buona) XL<br />
(lacune e difetti della) XXXIX,<br />
(conclusione sulla) XL.<br />
Leggere e scrivere (necessità che Telettore<br />
sappia) 1, 23.<br />
necessità materiale 1, 24.<br />
necessità morale 1, 25,<br />
non si ammette che se ne possa prescindere<br />
1, 26.<br />
— legislazione comparata 1, 27, 28,29.<br />
— (che cosa s'intende per) 1, 31.<br />
quando non si possedano altri requisiti<br />
1, 32.<br />
e quando si possedano 1, 33.<br />
Libertà del voto. V, Voto.<br />
Licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale,<br />
magistrale, è titolo airelettorato<br />
2, 31.<br />
Liraltato Toto xxix.<br />
nella nomina <strong>dei</strong> consiglieri della<br />
Commissione provinciale 32, 3 e<br />
3 bis.<br />
— e dell'ufficio definitivo 61, 2.<br />
nell'elezione <strong>dei</strong> deputati 65, 2.<br />
nella Spagna 65, 12.<br />
perchè fu preferito dalla <strong>Camera</strong> 65,<br />
15.<br />
(discussione sul) 65,16.<br />
(argomenti prò e contro il) 65, 17.<br />
(decisioni della <strong>Camera</strong> sul) 65, 18.<br />
(parere <strong>dei</strong>rufficio centrale del Senato<br />
sul) 65, 19.<br />
(deliberazioni del Senato sul) 65, 20.<br />
come si applica 65.<br />
nel ballottaggio 75, 7, 8.<br />
nelle elezioni parziali 80, 7.<br />
Lista libera, 65, 8.<br />
— civile, i suoi funzionari assimilati a<br />
quelli dello Stato (l), 6, 7, 9.<br />
Liste elettorali, riforme principali xxiv.<br />
loro importanza 15, 1.<br />
inconvenienti di applicazione e loro<br />
temperamenti xxv.<br />
proposte di riforma della <strong>legge</strong> del<br />
1860 15, 2,<br />
(limiti alle facoltà del Governo nella<br />
revisione delle) 15, 2.<br />
(riforma della <strong>legge</strong> riguardo alle)<br />
15,3.<br />
(legislazione comparata sulle) 15, 4.<br />
sono permanenti 15, 5,<br />
(domanda di inscrizione nelle) 16, 2.<br />
Liste elettorali (domanda di iscrizione<br />
sulle) è assolutamente gratuita 18, 2.<br />
azione della Giunta municipale 19, 20,<br />
(chi debba essere cancellato dalle)<br />
21, 2.<br />
(inscrizione sulle) in ordine alfabetico<br />
22, 1.<br />
che cosa debbano contenere 22,2.<br />
in doppio originale 22, 2a).<br />
separate dagli elettori di cui alFart. 14.<br />
V, Elenco,<br />
(prima pubblicazione e affissione delle)<br />
24, 2.<br />
possono essere deposte nel Comune<br />
24, 3.<br />
(la res judicata in materia di) non ha<br />
valore da un anno all'altro 26, 4-.<br />
(chi possa inscrivere nelle) il Consiglio<br />
comunale 27, 1.<br />
(se le) non sono rivedute a tempo dalla<br />
Giunta e dal Consiglio si invia un<br />
Commissario 30, 1.<br />
(appello contro le decisioni del Consiglio<br />
comunale sulle) 31, 1.<br />
(invio delle) alla Commissione provinciale<br />
33, 2.<br />
— anche se non vi è reclamo 28, 3.<br />
(esame delle) da parte della Commissione<br />
provinciale 34.<br />
(decretazione definitiva delle) 35, 7.<br />
(pubblicazione delle) e definitiva approvazione<br />
35, 7.<br />
definitivamente approvate, servono per<br />
le elezioni 36.<br />
(variazioni che si possono fare sulle),<br />
dopo la loro approvazione definitiva<br />
36, 2,3, 4, 5,6, 7, 8.<br />
(quali) devono servire per le elezioni<br />
36, 9.<br />
(rettificazioni nelle) in seguito a sentenza<br />
40, 1, 2.<br />
(pubblicità delle) e di tutti gli atti e<br />
documenti relativi 42, 1, 1 a).<br />
(copie delle) in carta libera 42, 1, 6.<br />
— da conservarsi nella Prefettura<br />
42,4.<br />
devono essere conservate negli archivi<br />
della Prefettura e in quelli del Comune<br />
42, 2.<br />
(ciascuno ha diritto di esaminare,<br />
stampare, porre in vendita le) 42,3.<br />
delle sezioni, affisse nella sala 57, 6.<br />
(mancata affissione delle) nella sala<br />
57, 6.<br />
uno scrutatore controfirma il nome<br />
degli elettori votanti sulle 66, 5, 6.<br />
motivi di questa disposizione 66, 6.<br />
può adempiervi il presidente <strong>dei</strong>rufficio<br />
66, 7,
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 613<br />
Liste eleltorali — quid jiiris se inadempiuta<br />
66,8.<br />
prolesta, casi di nullità 66, 9.<br />
(deposito delle) dopo l'elezione 71,<br />
2, 9.<br />
(esame delle) dopo l'elezione 71, 9.<br />
(reali attinenti alle) 89, 6.<br />
— legislazione comparata in argomento<br />
89, 7.<br />
quali siano questi reati 89, 8.<br />
si giustifica la severità delle sanzioni<br />
penali in argomento 89, 9.<br />
(norme per la revisione delle antiche)<br />
105,2.<br />
nei Comuni divisi in più Collegi 105,3.<br />
(preparazione delle) norme sulla 105,<br />
4.<br />
(fusione delle) quando debba compiersi<br />
105, 5.<br />
— (revisione delle) nei Comuni che non<br />
approvarono le antecedenti 105,6.<br />
— sulle quali si devono fare le elezioni<br />
sino all'appi, della <strong>legge</strong> 107, 1.<br />
Locale dove debbono seguire le elezioni<br />
50,4.<br />
Locazione. K. Affìtto.<br />
— perpetua, vietata 6, 1.<br />
— più che trentennale 6, 1, 2, 3.<br />
etletii elettorali 6, 4.<br />
Maestri di scuole pubbliche, sono elettori<br />
2, 18.<br />
Maggioranza 74. V. Elettori.<br />
Magistrati. V. Giudici.<br />
— (categorie di) eleggibili (1), 6.<br />
— quando siano sorteggiabili (6), 5, 6.<br />
— in missione, eleggibili (Legge Bj 9,<br />
— membri del Tribunale superiore di<br />
guerra, eleggibili (Legge B) 10.<br />
Malta (Italiani di) non possono diventare<br />
cittadini italiani che per <strong>legge</strong> 1,<br />
14.<br />
Manifesto in favore di candidali, non vizia<br />
relezione 59, 3.<br />
della Giunta 16, 2.<br />
Marina mercantile (graduati della) sono<br />
elettori 2, 28.<br />
Marito, si giova delle imposte della moglie<br />
pel censo elettorale, se non è legalmente<br />
separato 8, 3.<br />
Medaglia d'oro e d'argento al valore militare,<br />
marittimo o per la salute pubblica,<br />
è titolo all'elettorato 2, 45.<br />
<strong>dei</strong> mille, è titolo all'elettorato 2, 46.<br />
commemorativa delle guerre per l'indipendenza<br />
d'Italia, è titolo all'elettorato<br />
2, 46.<br />
di Crimea non serve 2, 46 bis.<br />
Mendicità (condannali per). V, Ammoniti.<br />
Condannati.<br />
Metateria (contratto di). V, Affitto.<br />
Mezzadri, sono elettori 3, 24.<br />
inconvenienti della loro ammissione<br />
3, 25.<br />
Militare servizio, è titolo all'elettorato 2<br />
33 e 33 bis.<br />
Militari esclusi dal voto 14, 1.<br />
jegislazione'comparata sulta loro esclusione<br />
14, 2.<br />
(argomenti contro la esclusione <strong>dei</strong>)<br />
14,3.<br />
— per la loro esclusione 14, 4.<br />
non sono compresi nell'esclusione gli<br />
ufficiali e i sott'ufficiali 14,4.<br />
inscritti su elenco separato 22. 23<br />
24.<br />
Miniere (membri del Consiglio superiore<br />
delle), eleggibili (1).<br />
Ministri, segretari di Stato, eleggibili<br />
(1, 7).<br />
possono essere restituiti alle funzioni<br />
che avevano prima (7), 4.<br />
devono ripresentarsi agli elettori (7) ,5.<br />
del culto, sono elettori 2, 20.<br />
non eleggibili. V". Culto,<br />
(pressioni elettorali di) 92, 3.<br />
Ministro della Casa reale, eleggibile (1), 7.<br />
Minoranza (rappresentanza della) F. Proporzionale<br />
(rappresentanza).<br />
Moglie separata legalmente, le sue imposte<br />
non giovano al marito pel censo elettorale<br />
8, 3.<br />
Morti, devono esser cancellali dalle liste<br />
elettorali 21, 2.<br />
Multa, se il reclamo in Cassazione è giudicato<br />
temerario 41, 6.<br />
Naturalità. V. Cittadinanza.<br />
Nizzardi. V. Corsi.<br />
Nomi che l'elettore deve scrivere sulla<br />
scheda 65, 1.<br />
senza sufficiente indicazione, sono nulli<br />
69, 3.<br />
eccedenti quelli che si devono scrivere,<br />
sono nulli 69, 3.<br />
— ripetuti sulla scheda, sono nulli 69, 3.<br />
— (giurisprudenza parlamentare sulla incerta<br />
designazione di) 69, 4.<br />
Notaio (l'ufficio di), è titolo all'elettorato<br />
2, 23.<br />
deve autenticare nella domanda d'inscrizione<br />
sulle liste i motivi per cui<br />
non è firmata dall'elettore 17, 1.<br />
preferito come segretario dell'ufficio<br />
definitivo 60.<br />
assiste alla scrittura della domanda<br />
j
614 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
per rinscrizione nelle liste elettorali<br />
101.<br />
IVotaio — autentica la medesima 101,16.<br />
deve vederla scrivere e firmare 101.<br />
17.<br />
deve fare lui, non altri, Tautenticazione<br />
101, 18.<br />
Kotificazione della prima aflìssione delle<br />
liste al Prefetto 24, 4.<br />
agli elettori cancellati dalle liste 26, i.<br />
la cui domanda di inscrizione fu<br />
respiata 26, 1.<br />
quid juris, se omessa 26. 2.<br />
come debba essere fatta 26, 3.<br />
non è viziata da una indicazione<br />
erronea 26, 6.<br />
valida anche in giorno feriale 26, 6.<br />
delle risoluzioni del Consiglio comunale<br />
29, 1.<br />
— a chi spelta, chi la eseguisce 29,1.<br />
(prova della seguila) 29, 1.<br />
— (è necessaria la ricevuta della)<br />
29, 2.<br />
si deve fare dalPappellanté 29, 1 his.<br />
in carta hbera 31, 3.<br />
(mancanza o irregolarità della) 31, 5.<br />
(degli appelli della) 35, 5 a.<br />
delle decisioni della Commissione provinciale<br />
35, 7.<br />
Notorietà, non può supplire Tatto o contratto<br />
di fitto, mezzadria ecc., come<br />
titolo all'elettorato 4, 9, 10, 11.<br />
può servire a corredare la domanda di<br />
inscrizione sulle liste 18, t.<br />
Nullità della votazione. V, Voto ecc.<br />
delle schede 69 e F. Schede.<br />
Oltraggi ai membri delfufficio elettorale<br />
33.<br />
Omouimi (regole in caso di candidati) 69,<br />
4.<br />
Operazioni elettorali (compimento delle),<br />
reso impossibile 96.<br />
(nullità dolosa delie) 96.<br />
(mutazione <strong>dei</strong> risultali delle) 96.<br />
per la formazione delle prime liste<br />
(Regio decreto 22 gennaio 1882 a<br />
pa^ 498).<br />
or<br />
Opere pie, danno titolo all'elettorato ai<br />
loro amministratori 2. 41.<br />
(sussidiati dalie) esclusi dall'elettorato<br />
88, 32.<br />
OpzioBe di candidati eletti in due o più<br />
collegi 84.<br />
Ora per incominciare le operazioni elettorali<br />
53, 9.<br />
per la nomina <strong>dei</strong>rufficio definitivo62,<br />
1 2<br />
1<br />
I<br />
Ora per la chiusura della votazione 67,<br />
% 3, 4.<br />
non indicata nel verbale 67, 4.<br />
(norme in caso di differenza d'i 67, 4.<br />
— nella votazione di ballottaggio 77, 2.<br />
Ordini cavallereschi (gli insigniti di) sono<br />
elettori 2, 36.<br />
(bilanci degli) (1), 6.<br />
(funzionari degli) assimilati a quelli<br />
dello Stato (V, 6.<br />
(primo segretario per gli) eleggibile<br />
(1), 7, 9.<br />
sacri (il solo ingresso negli) non conferisce<br />
Teleitorato 2, 20.<br />
Ospizi di carità. V. Upere pie.<br />
Ottavo degli elettori inscritti, necessario<br />
all'elezione 74, 5.<br />
motivi 74, 7.<br />
— modo di computarlo 74, 8, 9, 10, 11,<br />
12, 13.<br />
Oziosità (condannati per). V. Ammoniti,<br />
Condannati.<br />
Padre, si giova delle imposte pagate sui<br />
beni <strong>dei</strong> figli 8, 2.<br />
Parenti nell'ufficm iirovvisorio 52, 5.<br />
definitivo 62, 10,<br />
Penali (sanzioni) della nuova legi^e xxxvi.<br />
— delia <strong>legge</strong> 17 dic^^mbre 1^60 ; 89,1.<br />
— del Codice sardo 89, 2.<br />
— necessarie a guarentire l'esercizio del<br />
diritto elettorale 89, 3.<br />
— 'legislazione comparata sulle) 89, 4.<br />
(principii generali in fatto di) elettorali<br />
89, 4.<br />
Peoe. V. Reati, e le loro specificazioni.<br />
Parrochi. F. Ministri del culto.<br />
Parte civile. F. Azione, Inchieste.<br />
Partiti, come temperata la loro azione<br />
eccessiva nella formazione delTufficio<br />
definitivo 61, 1, 4.<br />
Pastette, blocchi, ecc., come prevenuti<br />
63, 1, e \\ Frodi.<br />
Paternità del candidato, può essere aggiunta<br />
al nome 65.<br />
Perdila <strong>dei</strong>relettorato politico, importa la<br />
cancellazione dalle liste in qualunque<br />
tempo 36, 7.<br />
Periti doganali (membri del Collegio consultivo<br />
<strong>dei</strong>) sono eleggibili (1), 18.<br />
Permanenza delle liste, importanza di<br />
questo principio 15, 2.<br />
(conseguenze della) 36, 1.<br />
(eccezioni al principio della) 36,<br />
2.<br />
Pesi e misure (utenti di) 3, 14 a.<br />
Pigione, è titolo all'elettorato 3, 29, 30,<br />
31.
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 615<br />
Polizia dell'adunanza, a chi spetta 58,<br />
1,2.<br />
Pompieri, non possono votare 14, 5, 6.<br />
Prefetti, eccessive facoltà che avevano riguardo<br />
alle hste elettorali 15, 2,<br />
33M.<br />
nella Commissione provinciale per gli<br />
appelli 32,2.<br />
e le deliberazioni del Consiglio comunale<br />
22, 5; 27, 3.<br />
nella Commissione provinciale 32,<br />
2a.^<br />
garantìa loro accordata dalTarticolo 8<br />
della <strong>legge</strong> coiii. e prov. 97, 15.<br />
— -sua abolizione 97, 16.<br />
ragioni prò e contro 97, 17.<br />
Presidente dell'ufficio della prima sezione,<br />
suo ufficio 73<br />
<strong>dei</strong>rufficio provvisorio 52, 2.<br />
respinge sii elettori dal voto 62.<br />
dell'ufficio definitivo 60,61,8.<br />
incaricato della polizia dell'adunanza<br />
58. 1, 2, 3,4.<br />
quando sostituito 61, 8.<br />
può rimanere scrutatore 61, 8a.<br />
desi2:nato dal maggior numero di<br />
voti 6Ì, 8,<br />
deve bollare le schede 63, 3.<br />
dichiara aperta la votazione 64. 1.<br />
deve riconoscere T identità degli<br />
elettori 64, 5.<br />
può chiamare più elettori insieme<br />
64,6.<br />
estrae le schede 68, 1.<br />
ne dà lettura 68, 5.<br />
le trasmette allo scrutatore eletto<br />
col minor numero di voti 68, 6.<br />
deve recare il verhale ecc. alla<br />
prima sezione del Collegio 72, 1,<br />
^> 3<br />
Presidenti di scuole pubbliche, sono elettori<br />
2. 19.<br />
di Banche, Casse di risparmio, Società<br />
anonime e in accomandita, di mutuo<br />
soccorso e di mutuo credito, sono<br />
elettori 2, 40.<br />
(adunanza <strong>dei</strong>) operazioni ad essa affidate<br />
73, 1.<br />
limili <strong>dei</strong> suoi poteri 73, 2.<br />
su quali incidenti può pronunciarsi<br />
73,3.<br />
mancanza del numero lesale 73, 4.<br />
ritardata proclamazione 73, 5,<br />
illegalità da cui deve guardarsi<br />
73,6.<br />
deve stendere il verbale generale<br />
79.1.<br />
non può giudicare sulle schede 73,<br />
5a.<br />
Presidenti (ad. <strong>dei</strong>) non può giudicare delle<br />
irregolarità d'una sezione 73, 5 6.<br />
— — né rifare il computo <strong>dei</strong> voli 73,<br />
5c.<br />
né sottrarre gli elettori morti 73,<br />
5rf.<br />
di sezione e del Consiglio di Stato,<br />
elegiiibili (1).<br />
(primi) di tlassazione, elegcribili (1).<br />
di Corti d'appello eleiiLiibili (1).<br />
Pressione elettorale distinta dalla influenza<br />
legitlima 91, 1.<br />
(non co.-tituiscono) i discordi 91
616 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Proclamazione del ballottaggio 75, 1.<br />
— indebita 75, 3.<br />
della votazione di ballottaggio 77, 5.<br />
quando sia nulla 77, 5.<br />
pena quando manchi dolosamente 96.<br />
Proclami in favore di deputati, non viziano<br />
relezione 59, 3.<br />
Procuratori presso i Tribunali e le Corti,<br />
sono elettori 2, 22.<br />
— di società e imprese sussidiate dallo<br />
Stato, ineleggibili (3, 4).<br />
Professione del candidato, può essere aggiunta<br />
al nome 65.<br />
Professore delle Università, di qualunque<br />
titolo e grado, è elettore 2, 18.<br />
— ordinario, eleggibile (1).<br />
— (quandodebbasi al sorteggio) (6), 5, 6.<br />
— come possa perdere il posto (6), 11.<br />
e direttore di clinica, laboratorio,<br />
Museo connesso alla cattedra, elegibile<br />
(6j.<br />
e direttore di Museo, ineleggibile (7).<br />
e incaricato, ineleggibile (7),<br />
e direttore retribuito di una scuola,<br />
ineleggibile (7).<br />
— e membro del Consiglio superiore,<br />
ineleggibile (12).<br />
Proporzionale ( rappresentanza ) xxix ;<br />
65, 3.<br />
— (dimostrazioni statistiche della necessità<br />
della) 65, k.<br />
— (argomenti a favore della) 65, 5.<br />
contro la) 65, 6.<br />
( conclusione sulla necessità della)<br />
65 "7<br />
i<br />
(metodi per conseguire la) 65, 8.<br />
(la) in Inghilterra e nelle colonie<br />
65, 9.<br />
agli Stati Uniti e al Brasile 65,<br />
10.<br />
nel continente europeo 65,11,12,<br />
13.<br />
in Danimarca 65, 13.<br />
alla. <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, metodo<br />
Cenala 65, 14.<br />
V, Limitato (voto).<br />
Prova dell'età elettorale 1, 19.<br />
Proì'iuciale (sovraimposta). F. Sovraimposta.<br />
Provincie (ripartizione <strong>dei</strong> deputati fra le)<br />
44.<br />
(denominazione antecedente d'alcune)<br />
46, 1.<br />
variazioni apparenti nel numero <strong>dei</strong><br />
deputali nominati da alcune) 46,<br />
2, 3.<br />
y. <strong>Deputati</strong>.<br />
(necessità di una nuova circoscrizione<br />
delle) 46, 14.<br />
Provincie — non tutte possono formare<br />
C)llegio46, 29, 30, 31.<br />
dove tutti i Comuni formano sezione<br />
48,8.<br />
Pubblicazione delle liste elettorali. V. Affissione<br />
id., id.<br />
Pubblicità, liste elettorali 42, 1.<br />
Pubblico Ministero (azione del) sulle operazioni<br />
delle liste, messa in dubbio<br />
37,11.<br />
lasciata in sospeso dalla <strong>Camera</strong> 37,<br />
11.<br />
necessità di risolvere la questione 37,<br />
12.<br />
risoluzioni in proposito 37, 13.<br />
precedenti della giurisprudenza in proposito<br />
37, 14.<br />
parere del Consiglio di Stato 37, 15.<br />
Quoziente. F. Rappresentanza proporzionale.<br />
Ragionieri, sono elettori 2, 24.<br />
Rappresentanti <strong>dei</strong> candidati neirufficio<br />
definitivo, non ammessi 61, 9.<br />
— di società e imprese sussidiate dallo<br />
Stato, sono ineleggibili (3), 6.<br />
Rappresentanza proporzionale, F. Proporzionale.<br />
Reati elettorali, perchè furono contemplali<br />
nella <strong>legge</strong> 88, 1.<br />
— (idea generale <strong>dei</strong>) 89, 5.<br />
(classificazione <strong>dei</strong>) 89, 5.<br />
attinenti alla formazione delle liste<br />
elettorali 89, 6.<br />
legislazione comparata in proposito<br />
89, 7.<br />
(natura e concetto <strong>dei</strong>) 89, 8.<br />
(si giustifica la severità delle sanzioni<br />
penali per i) attinenti alle liste 89, 9.<br />
F. Pressione, Violenze, Corruzioni,<br />
Frodi ecc.<br />
politici, le loro sono conseguenze identiche<br />
98, 4.<br />
— punibili a termine del Codice penale<br />
98,5.<br />
— applicazione di pene cumulate 98,<br />
6, 7.<br />
Reclami al Consiglio comunale; epoca; da<br />
chi possono essere presentati, a chi<br />
riferirsi, loro forma 26, 5.<br />
Reggenza temporanea di uffici pubblici (2).<br />
Reggimentali scuole. F. Scuole.<br />
Registrazione. F. Data certa.<br />
Reiigiose (pressioni). F. Pressioni.<br />
Rendila pubblica, è titolo airelettorato,<br />
4,1.
LEGGK ELETTORALE POLITICA INDICE 617<br />
Rendita pubblica — molivi del favore accordatole<br />
4, 2.<br />
— dello Stato, e titoli pareggiati 4,3.<br />
Rettificazione delle liste. V, Liste.<br />
lles judicata non ha valore da un anno<br />
all'altro in materia di liste elettorali<br />
26, L<br />
Retribuzione ai deputati, proposte, legislazione<br />
comparata (1), 26.<br />
Rettori di scuole pubbliche sono elettori<br />
2, 9.<br />
Revisione delle liste, spetta alla Giunta.<br />
F, Giunta, Consiglio, Liste.<br />
Riabilitazione, proposta perchè giovi al<br />
riacquisto del diritto elettorale 86, 7,<br />
dubbi sui suoi effetti 86, 26.<br />
Ribasso di viaggi per gli elettori. F. Viaggi.<br />
Ricchezza mobile, il decimo accordato ai<br />
Comuni si computa nel censo elettorale<br />
3, 14.<br />
Ricettìzie, chiese (membri delle), inelegibili<br />
83, 6.<br />
Ricevitori provinciali, sono elettori 3, 14.<br />
Ricorso alla Corte d'appello contro il Consiglio<br />
comunale in materia elettorale<br />
37,3.<br />
perchè fu lasciato anche ai terzi 37, 5.<br />
(termini per il) 37, 4.<br />
ha effetto sospensivo 37, 6.<br />
eccezione a questo principio 37, 7,<br />
(motivi della estesa facoltà di) data ai<br />
cittadini 37, 8, 9, 10.<br />
(documenti del) 38,1.<br />
(decisione del) forme 38, 1.<br />
in Cassazione, termini, da chi può essere<br />
proposto 39, 1.<br />
non ha effetto sospensivo 39, 2,<br />
3, 4, 5.<br />
suoi effetti elettorali 39, 6.<br />
(norme per il) 39, 7.<br />
Ricoverati negli Ospizi. V, Opere pie.<br />
Rinunzia ad un impiego per essere elegibile<br />
(1), 14,<br />
— quando debba esser data (1), 15,<br />
Riparlo <strong>dei</strong> deputati, V, <strong>Deputati</strong>.<br />
— del Collegio in sezioni. V. Sezioni.<br />
Rito sommario. V, Sommario.<br />
Ruoli delle imposte dirette, devono essere<br />
trasmessi dagli agenti ai Comuni senza<br />
spesa 21, 5.<br />
— delle sovrimposte provinciali, id, id,<br />
21, 5.<br />
Sala per le elezioni, nella <strong>legge</strong> precedente<br />
54,1.<br />
nella nuova <strong>legge</strong> 54, 9,<br />
(disegno tipico della) 54, 9 e 9 bis.<br />
(ordine della) 54,11.<br />
Sala (norme per Tentrata degli eletiori<br />
nella) 55, 56.<br />
(che cosa deve essere affisso nella)<br />
57,6.<br />
Sanità (Membri del Consiglio superiore di)<br />
sono eleggibili (1).<br />
Sanzioni penali. F. Penali.<br />
Savoia (Italiani della). V. Corsi.<br />
Schede, da chi fornite 51, i.<br />
— devono essere su carta bianca 51, 3.<br />
il che non era necessario in passato<br />
51,2.<br />
devono scriversi sulle tavole apposite<br />
54, 12.<br />
— in presenza <strong>dei</strong>ruffìcio 54, 12.<br />
in piij <strong>dei</strong> votanti per l'ufficio definitivo<br />
62, 5.<br />
lasciate sul tavolo nella elezione del-<br />
Tufficio definitivo 62, 5.<br />
non scritte in disparte 62, 5.<br />
uniformi 62, 5.<br />
recate di fuori 62. i.<br />
(firma di uno scrutatore sulle) 63, 2,<br />
firmate da uno scrutatore dopo rientrato<br />
nella sala sono nulle 63, 2.<br />
collocate in urna di vetro avanti la<br />
votazione 63, 6.<br />
due 0 tre elettori possono esser chiamati<br />
a scriverle a un tempo, su tavoli<br />
separali 64, 5,<br />
deteriorate, possono sostituirsi 64, 6.<br />
(aggiunte al nome del candidato sulle)<br />
65, 21.<br />
possono essere copiate 65, 22.<br />
non possono essere scritte sul tavolo<br />
<strong>dei</strong>ruffìcio 65, 22.<br />
devono esser scritte in vista <strong>dei</strong>rassemblea<br />
65, 22.<br />
come e quando piegate 66, 2.<br />
devono essere consegnate al presidente<br />
66,4.<br />
se deposte neirurna dairelettore non<br />
importano nullità 66, 4.<br />
in più del numero degli elettori 66, 4 ;<br />
68, 10.<br />
da chi estratto dalFurna 68,1.<br />
(riscontro delle) 68, 1.<br />
deve essere duplice 68, 2.<br />
inservibili, computo totale 68, 3.<br />
(lettura delle) deve essere fatta dal<br />
presidente 68, 5.<br />
(numerazione delle) residue 68, 7.<br />
in due urne 68, 9.<br />
(nullità totale o parziale delle) 69 1. ì<br />
nulle se contrassegnate 69, 2.<br />
se manca la firma o il bollo 69<br />
2.<br />
(modello di) 69, 3.<br />
nulle in parte. V. Nomi.<br />
che si devono unire al verbale 70, 5.
618 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATI VE<br />
Schede (conservazione delle) 70, 7.<br />
perchè si abbruciano 70, 7.<br />
non si abbruciano se vi sono proteste<br />
70, 8.<br />
(attribuzione delle) nel ballottaggio<br />
75 7.<br />
(dispersione delle) 93.<br />
(sottrazione, aggiunta, sostituzione di)<br />
95.<br />
(alterazione del contenuto delle} 95.<br />
(lettura fraudolenta delle) 95.<br />
(scriltura fraudolenta delle) per un<br />
elettore incar)ace 95.<br />
Scrutatore estratto a sorte per firmare le<br />
schede 63, 2.<br />
- sostituito se si allontana dalla sala<br />
63.2.<br />
non deve <strong>legge</strong>rle schede 63, 4.<br />
eletto col minor numero di voti 68, 6.<br />
(un solo) deve far constare della votazione<br />
66, 5.<br />
<strong>legge</strong> le schede se non può il presidente<br />
68, 5.<br />
Scrutatori neirufficio provvisorio 52, 3,<br />
/ ,<br />
8.<br />
bastano tre 52, 8.<br />
— non bastano due soli 52, 8.<br />
neirufficio definitivo 60.<br />
loro sostituzione eventuale 61<br />
62<br />
analfabeti 62, 8.<br />
che devono tener nota <strong>dei</strong> voti<br />
68,7.<br />
devono recare il verbale, ecc. alla<br />
prima sezione 72, 3.<br />
Scrutinio, modo di farlo 68.<br />
formalità preliminari 68, 4,<br />
(dichiarazione <strong>dei</strong> risultati dello) 71.<br />
di lista, importanza della riforma<br />
46, 18.<br />
(legi^i e costituzioni italiane sullo)<br />
46,19.<br />
(Id. francesi sullo) 46, 20.<br />
(Id d'altri Stati sullo! 46,21.<br />
(lo) e gli elettori 46, 21<br />
(argomenti contro lo) 46, 23.<br />
(Id. a favore dello) 46, 24.<br />
46<br />
25.<br />
(lo) al Senato 46, 26.<br />
unico in tutto il Regno 46, 28.<br />
per provincia 46, 29,30, 31,32.<br />
Scuola elementare obbligatoria 2,2, 3.<br />
chi non ne possa profittare, 2, 4.<br />
complementare 2^ 6.<br />
norme per queste scuole 2, 7.<br />
popolare festiva e serale 2, 8.<br />
ordinamento 2, 9.<br />
risultati ottenuti 2, 9, 10.<br />
Scuola secondaria (il primo anno compiuto<br />
in una) è titolo airelettorato 2, 32.<br />
reggimentali, loro istituzione e successive.modificazioni<br />
2, 34.<br />
ordinamento presente e risultati<br />
2, 35.<br />
Seggio provvisorio, definitivo. Y. Ufficio.<br />
Segretari generali, sono eleggibili (1).<br />
im(iieg;iti, possono esser restituiti ai<br />
loro uffici (7).<br />
— devono ripresentarsi agli elettori (7).<br />
Segretario comunale, è elettnre 2, 30.<br />
<strong>dei</strong>fulBcio provvisorio 52, 4.<br />
definitivo 60, 61, 6.<br />
(compenso ali 61, 6.<br />
non elettore 62, 9.<br />
elettore in altro Collegio 69<br />
non deve far constare della<br />
zione 66. 6.<br />
2.<br />
vota-<br />
deve tener nota <strong>dei</strong> voti 68, 7.<br />
è compreso fra i custodi dell'urna<br />
70, 3.<br />
(primo) Mauriziano, eleggibile (1), 7,<br />
8, 9.<br />
Segreto del voto. V. Voto.<br />
Semplicisti, erbaiuoli ecc., non compresi<br />
sotto il titolo di farmacisti 2, 26.<br />
Senatori, non possono essere eletti deputali<br />
81, 7.<br />
Sensali, sono elettori 2, 29.<br />
Sentenza che determina la variazione delle<br />
liste, deve essere allegata ad esse<br />
40. 2<br />
Sezioni <strong>dei</strong> Collegi, criteri che ne determinarono<br />
la formazione 48. 1.<br />
termine medio che fu accollo 48, 2.<br />
corrispondono coi Comuni in alcuni<br />
Stati 48, 3.<br />
ragioni di questo frazionamento 48,<br />
4. piccoli<br />
nei Comuni, inconvenienti<br />
48 5.<br />
(aumento del numero delle) 48, 6.<br />
massimo di 400, minimo di 200 elettori<br />
48, 7.<br />
e loro diversa importanza nelle Provincie<br />
48, 8.<br />
istanze e petizioni per la costituzione<br />
di nuove 48, 9.<br />
varie proposte fatte alla <strong>Camera</strong> 48,<br />
10.<br />
argomenti contro le piccole 48, 10.<br />
(storia della tabella delle) 48, U.<br />
(istruzioni ai prefetti per la costituzione<br />
delle) 48, 12.<br />
(come furono costruite le) secondo la<br />
tabella ministeriale 48,13.<br />
(la divisione <strong>dei</strong> Collegio in) è misura<br />
d'ordine pubblico 48,14.
LEGGK ELETTORALE POLITICA INDICE 619<br />
Sezioni si formano secondo le liste definitivamente<br />
approvate 48, 14.<br />
(non contano per la formazione delle)<br />
gli elettori inscritti sulfelenco separato<br />
48, ìi.<br />
nei Comuni con più di 4-00 elettori<br />
48, 15.<br />
(gli elettori non possono votare fuori<br />
della) cui sono ascritti 50, 1, 2.<br />
(non più di due) nel medesimo fabbricato<br />
50, 3.<br />
(ciascuna) in sala propria SO, 3.<br />
(nelle prime elezioni, non importa che<br />
siano mantenute rigorosamente le<br />
disposizioni circa il numero degli<br />
elettori delle) 106, 1, 2.<br />
Sigillo. V. Bollo.<br />
Sindaco, deve notificare ae:li elettori la loro<br />
cancellazione ecc. 29, 1 ; 35, 7.<br />
non può slare in giudizio in causa<br />
concernente le liste elettorali 31, 4.<br />
può ricorrere alla Corte d'appello 37,<br />
5o.<br />
(garantia accordata al) dagli art. 8 e<br />
HO della <strong>legge</strong> com. e prov. 97, 15.<br />
sua abolizione 97, 16.<br />
motivi prò e contro 97, 17.<br />
Società commerciali, danno titolo all'elettorato<br />
ai loro presidenti o direttori<br />
2, 40.<br />
devono avere esistenza legale 2,<br />
40.<br />
(le imposte pagate da) giovano a<br />
formare il censo elettorale <strong>dei</strong> consoci<br />
9, 1.<br />
anonime in accomandita, cooperative,<br />
ecc. 10, 1.<br />
(le imposte pagate da) giovano ai gestori,<br />
direttori ecc. 10^ 2,<br />
Soldati. V. Militari ecc.<br />
Sommario (procedimento) 38, 3.<br />
Sorteggio fra due candidati pari d'età e di<br />
voti 78, 3,<br />
<strong>dei</strong> deputati impiegati (6), 8.<br />
quando vi siano soggetti i professori<br />
ed i magistrati (6), 5.<br />
dichiarazioni del Ministero delFinterno<br />
(6), 6.<br />
secondo la <strong>legge</strong> precedente (6),<br />
7.<br />
e secondo la nuova (6), 8.<br />
Sottoufficiali, sono elettori 2, 44,<br />
Sottrazione delle liste. V. Liste.<br />
Sovraintendeati scolastici sono elettori<br />
2, 17.<br />
Sovrimposte provinciali, non erano state<br />
comprese dalla <strong>Camera</strong> nel censo<br />
elettorale 3, 17.<br />
non sono diverse dalle erariali 3,18.<br />
Sovrimposte provinciali —argomenti che<br />
condussero a comprenderle 3, 19.<br />
— è tolto il trattamento speciale per alcune<br />
provinole 3, 20.<br />
(il computo delle) è accettato anche<br />
dalla <strong>Camera</strong> 3, 21.<br />
Spedizionieri di doi^^ana, non compresi fra<br />
i sensali 2, 29.<br />
Statuto (art. 9 dello) 49, 1.<br />
— art. 44; 80, 5, 6.<br />
art. 40; 81.<br />
Stranieri, come possano acquistare la cittadinanza<br />
1, 3.<br />
(ragioni della severità usata agli) 1<br />
5<br />
(legislazione comparata sugli) in rapporto<br />
ai diritti politici 1, 8, 9, 10,<br />
11.<br />
necessità di maggiori larghezze 1, 6.<br />
— perchè non furono subito accolte<br />
1,7.<br />
Subaffittuari, quando possano essere elettori<br />
3, 23.<br />
Successione (possesso a titolo di) effetti<br />
elettorali 11, 11.<br />
Sussidiati da Opere di beneficenza, esclusi<br />
dairelettorato 88, 32.<br />
Tavola <strong>dei</strong>rufficio elettorale 54,1.<br />
— (giornali sulla) 54, 13.<br />
Tavole per scrivere il voto 54, 8.<br />
— devono essere isolate 54, 12.<br />
in locale attiguo 54, 12.<br />
(distanza tra le) 54, 13.<br />
Termine per le operazioni della Giunta<br />
municipale 23, 1.<br />
per reclamare al Consiglio comunale<br />
23.<br />
ora in cui scade 26, 6.<br />
scadente in giorno feriale 26, 7.<br />
per le operazioni del Consiglio comunali<br />
27, 1.<br />
motivi 29, 3.<br />
per Tappello contro le decisioni del<br />
Consiglio comunale 31, 1,<br />
per rinvio delle liste alle Commissioni<br />
provinciali 33, 2.<br />
per le operazioni della Commissione<br />
provinciale 34,<br />
per la decretazione definitiva delle<br />
liste 35, 7.<br />
per razione giudiziaria 37, 4.<br />
per il deposito del ricorso alla Corte<br />
d'appello 38, 1.<br />
(non fissato alcun) all'autorità RÌUdiziaria<br />
38, 2.<br />
Termini (elenco <strong>dei</strong>) per la revisione delle<br />
liste 40, 3.<br />
»
620 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />
Termini (conseguenze della inosservanza<br />
<strong>dei</strong>) 40, 4.<br />
per la convocazione <strong>dei</strong> Collegi elettorali<br />
49, 2.<br />
— (perchè abbreviati i) per la formazione<br />
delle liste elettorali nelle prinie operazioni<br />
105, 1.<br />
Ticino (Cantone) (gli Italiani del) non possono<br />
acquistare la cittadinanza che<br />
per <strong>legge</strong> 1, 14.<br />
Titoli elettorali diversi dall'istruzione 2^<br />
ri.<br />
di rendita pubblica e pareggiati 4, 3.<br />
— onorifici o gentilizi, possono essere aggiunti<br />
al nome del candidato 65.<br />
Tramezzo nella sala elettorale 54, 10.<br />
Transitorie (disposizioni) xxxviii.<br />
nella <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, 101,1.<br />
— nel progetto Depretis 101, 2.<br />
— nelle proposte della Commissione parlamentare<br />
101, 3.<br />
Trasporti. V. Corruzione.<br />
Trentino (Italiani del) possono acquistare<br />
la cittadinanza per decreto reale 1,<br />
14 e li bis.<br />
Tribunale. Presidente, vicepresidente, giudici,<br />
y. Giudici.<br />
Trieste (Italiani di) possono acquistare la<br />
cittadinanza per decreto reale 1, 14.<br />
Tumulti elettorali 93.<br />
Uffici (congiunzione di) nei rapporti della<br />
incompatibilità (Legge B) 1, 2, 3.<br />
— motivi della <strong>legge</strong> (Legge Bj 2, 3, 4.<br />
— eccezioni proposte e non accolte<br />
(Legge B) 5.<br />
professore ordinario e direttore di clinica<br />
0 museo (Legge B) 6.<br />
— e incaricato (Legge B) 7.<br />
e direttore di museo non commesso<br />
(Legge B) 7.<br />
e direttore d'una scuola (Legge B)<br />
8.<br />
e membro del Consiglio superiore<br />
(Legge B) 12.<br />
magistrato in missione (Legge B) 9.<br />
al Tribunale di guerra (Legge B)<br />
funzionario eleggibile membro della<br />
Commissione centrale di riccliezza<br />
mobile (Legge B) 11.<br />
elettorali, incompetenti ad esaminare<br />
i titoli degli inscritli nelle liste 15, 6.<br />
sostenuti dal candidato, possono esser<br />
scritti sulla scheda 65.<br />
Ufficiali addetti ad ambasciate, legazioni,<br />
ecc. sono ineleggibili (5), 5.<br />
— sono elettori 2, 14.<br />
Ufficiali generali e superiori, eleggibili (1).<br />
— limiti alla loro eleggibilità (1), 15.<br />
Ufficio esercitato dai militari eleggibili,<br />
come si debba intendere (1), 15.<br />
Ufficio provvisorio, come costituito 52.<br />
può diventare definitivo 52^ 1.<br />
(presidenza dell') 52, 2.<br />
(segretario dell') 52, 4,<br />
(scrutatori nell') 52, 3.<br />
(parenti, possono far parte dell') 52, 5.<br />
(non elettori nell') 52, 6.<br />
(ritardo di un membro dell') 52, 7.<br />
mancanza 52, 8.<br />
diventa definitivo se alle 10 ant. non<br />
sono presenti almeno 20 elettori 62,<br />
2, 3.<br />
Ufficio deQultivo, come composto 60.<br />
— quid jaris se non può formarsi 61,<br />
86, 8 e).<br />
nomina il proprio segretario 60.<br />
(regola per le sostituzioni nell') 60,<br />
61, 8.<br />
(importanza di una buona costituzione<br />
dell') 61, 1.<br />
(riforma nella costituzione dell') molivi<br />
61, 2,<br />
(il voto limitalo nella nomina dell')<br />
61,2.<br />
(legislazione comparata sulla formazione<br />
dell') 61, 3.<br />
(verbali dell') 61, 5, 7.<br />
( segretario dell' ) sua retribuzione<br />
61,6.<br />
(rappresentanti di candidati nell') non<br />
ammessi 61, 9.<br />
necessari almeno 20 elettori a costituirlo<br />
62, 1,2.<br />
non può esser mai costituito con meno<br />
62,2.<br />
può essere eletto per acclamazione<br />
62<br />
(irregolarità nella costituzione dell')<br />
62,5,7, 8, 9, 10.<br />
(omissione <strong>dei</strong> voti conseguili dai<br />
membri dell') 67, 6.<br />
(elettore analfabeta nell') 62, 8.<br />
segretario elettore di altro Collegio<br />
62, 6.<br />
non elettore 62, 9.<br />
(elettori respinti neirelezione<br />
62,11.<br />
dell')<br />
(parenti possono far parte dell') 62,<br />
10.<br />
(ritardo d'un membro dell') 62, 10.<br />
(mancanza dell') 62, 10.<br />
(membri delT) devono votare come<br />
gli altri elettori 66, 10.<br />
norme alle quali devono attenersi<br />
nei casi di nomi dubbi 69, 4, 5.
LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 621<br />
Ufficio deflnitÌYO — come delibera sulle<br />
difficoltà, gli.incidenti e le scliede<br />
nulle 70. 2.<br />
(tre membri dell') sempre presenti<br />
70.3.<br />
abbrucia le schede 70, 7.<br />
ma non le contestate 70, 8.<br />
dichiara il risultato della votazione<br />
71.<br />
nel ballottaggio 77, 1, 3.<br />
principale. V\ Adunanza <strong>dei</strong> presidenti.<br />
Urna per collocare le schede 63, 6.<br />
sua necessità 66, 1.<br />
di vetro trasparente 66, 3.<br />
collocata in luogo visibile a tutti 66, 3<br />
ha un coperchio 68, 1.<br />
da chi aperta 68, 1.<br />
capovolta 68, 1, 93.<br />
custodita sempre da almeno tre membri<br />
dell'ufficio 70, 3.<br />
(abbandono dell*), conseguenze 70, k,<br />
(sottrazione delF) 93.<br />
Uscieri giudiziari, sono elettori 2, 39.<br />
non compresi nel novero degli impieati<br />
2, 42.<br />
Vagabondaggio (condannati per). V. Ammoniti,<br />
condannati.<br />
Verbale <strong>dei</strong>relezione, importanza 61, 5.<br />
legislazione comparata 61, 8.<br />
è atto pubblico 61, 7.<br />
(fatti addotti nel) non contraddibili<br />
61, 7.<br />
(mancanza di contestualità nel) 61, 7.<br />
fa piena fede sino airinscrizione in<br />
falso 61, 7.<br />
deve indicare il motivo per cui un<br />
elettore fu ammesso a farsi scrivere<br />
la scheda 65, 26.<br />
sottoscritto seduta stante 70, 6.<br />
(che cosa debba unirsi al) 70, 6.<br />
(mancanza di contestualità od altri appunti<br />
al) 70, 6.<br />
(mancanza del) 71, 3.<br />
deve esser firmato seduta stante 71,<br />
4.<br />
(documenti da unire al) 71, 5.<br />
(sottoscrizione del) 71, 6.<br />
(basta che tre membri dell'ufficio sottoscrivano<br />
il) 71, 7.<br />
in carta libera 71, 8.<br />
da chi deve essere recato alla prima<br />
sezione 72, 2, 3.<br />
non può essere spedito per posta, carabinieri<br />
0 altro mezzo simile 72, 2.<br />
generale delFelezione 79.<br />
sottrazione 79, 1.<br />
invio al Minisi, <strong>dei</strong>rinterno 79, 3.<br />
Verbale generale delTelezione, invio al<br />
Ministero delTinterno, con esso anche<br />
i verbali delle sezioni 79, 2.<br />
termine per rinvio 79, 3.<br />
— pene per il mancato invio 96.<br />
(rifiuto di inscrivere al) proteste 96.<br />
Verifica delle elezioni, sua importanza.<br />
App. I, 1.<br />
legislazione comparata. App. i, 2, 3.<br />
(precedenti parlamentari italiani in materia<br />
di) App. 1, 4.<br />
(metodo vigente per la). App. i, 5.<br />
(regolamento della Giunta per la).<br />
App. I, 6.<br />
(conje procede la) App. i, 7.<br />
(principii accolti dalla Giunta per la).<br />
App. I, 8.<br />
<strong>dei</strong> deputati impiegati, Giunta cui è<br />
affidata. App. i, 9.<br />
sue attribuzioni. App. i, 10.<br />
(Giunta per la) sue attribuzioni. App,<br />
I, H.<br />
(competenza delle due Giunte per la).<br />
App. I, 12.<br />
(Giunta per la), se possa nominare un<br />
Comitato). App. i. 13.<br />
come questo Comitato possa procedere<br />
ed esser composto. App. i,<br />
14.<br />
(inchieste per la). App. T, 15, 16,<br />
17, 18.<br />
Veterinari, sono elettori 2, 27.<br />
Viaggi degli elettori 43, 3.<br />
Vicecancellieri, sono elettori 2, 39.<br />
— nelTufficio definitivo 60.<br />
Viceconciliatori, sono elettori 2, 38<br />
Vicepretori, scmo elettori 2, 38.<br />
Vicesegretari comunali neirufficio definitivo<br />
60.<br />
Vie di fatto. V, Violenze.<br />
Violenze o vie di fatto in materia elettorale<br />
93, 1.<br />
— (gravità del reato di) 93, 2.<br />
— (estremi del reato dì) 93, 3.<br />
Votazione, a che ora deve aprirsi 53, 9.<br />
per la nomina dell'ufficio definitivo.<br />
V. Ufficio.<br />
(chiusura della) 67, 2, 3, 4.<br />
(voti dopo chiusa la) 67, 3.<br />
mancata 70,12.<br />
(proclamazione della). V. Proclamazione.<br />
-intervallo fra Tnna e Taltra 76,1,2,3.<br />
(seconda). V. Ballottaggio.<br />
(proclamazione della). V. Proclamazione.<br />
(reati durante la) 90, i.<br />
Voti (compra e vendita di) 90,2,<br />
legislazione comparata 90, 3.
622 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />
Voti (promessa od offerta di) 90, 4-,<br />
F. Corruzione, Pressione, Violenza.<br />
Frode.<br />
(spoglio <strong>dei</strong>) 68. V. Schede.<br />
— (chi deve tener nota <strong>dei</strong>) 68, 7.<br />
— (metodo per tener nota <strong>dei</strong>) 68, 8.<br />
Voto a due gradi xix.<br />
per classi o categorie XX.<br />
plurale xxi.<br />
obbligatorio xxil.<br />
segreto, sua importanza 54. 2.<br />
palese, legislazione comparata 54 3.<br />
(argomenti a favore del) 54, 4.<br />
segreto, sua necessità 54, 5.<br />
— legislazione comparata 54, 6.<br />
(garanzia del) 54, 7.<br />
— non necessario nella elezione dell'ufficio<br />
definitivo 62, 7.<br />
chi vi è ammesso 57, 1, 2, 3,<br />
chi non vi è ammesso 57, 4.<br />
limitato. V. Limitato, Proporzionale.<br />
Voto unico 55, 8.<br />
negativo 65, 8.<br />
per quoziente 65, 8.<br />
unico trasferibile 65, 8.<br />
cumulativo 65, 8.<br />
limitato 65, 8.<br />
semiproporzionale 65, 8.<br />
(il nome di ogni elettore che dà il)<br />
deve essere contrassegnato sulla lista<br />
66.<br />
<strong>dei</strong> membri <strong>dei</strong>rufficio 66, 10.<br />
(ammissione al) di chi non ne ha diritto<br />
96.<br />
(rifiuto di ammettere al) un elettore<br />
96.<br />
(la persona cui è dato il) deve essere<br />
suificientemente designala 69, 3,-4.<br />
di un elettore in due Collegi 70, 13.<br />
Zapperia (contratto di). F. Affitto.<br />
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