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La legge - Camera dei Deputati

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LEGGE<br />

so<br />

ELETTORALE POLITICA<br />

COMMENTATA<br />

Dal D' ATTILIO BRUNIALTI<br />

Professore di Diritto costituzionale nella R. Università ili Torino<br />

coiraggianta<br />

DELLE LEGGI SULLE INCOMPATIBILITÀ 3 LUGLIO 1875, 5 MAGGIO 1877<br />

E 5 LUGLIO 1882<br />

DEI REGOLAMENTI PER LA VERIFICA DELLE ELEZIONI<br />

DELLE NOTE E CIRCOLARI MINISTERIALI PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE<br />

DELLA GIURISPRUDENZA PARLAMENTARE, GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA<br />

DELLA LEGISLAZIONE COMPARATA<br />

DI NUMEROSE ILLUSTRAZIONI ESPLICATIVE TRATTE DALLE RELAZIONI<br />

E DISCUSSIONI PARLAMENTARI, ECC. ECC.<br />

TORINO<br />

UNIONE TIPOGRAFIGO-EDITRIGE<br />

33, Via Carlo Alberto, 33.<br />

ROMA . NAPOLI<br />

Piazza S. Silvestro, K" 75, piano primo. ' Via S. Liborio, N° 4, piano primo.<br />

1882<br />

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Diritti di traduzione e riproduzione riservati<br />

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A SUA ECCELLENZA<br />

L'Avv. G. ZANARDELLI<br />

MINISTRO GUARDASIGILLI<br />

Sin dal principio del 1878, quando Ella teneva il porta­<br />

foglio <strong>dei</strong>rInterno, mi fece l'onore di chiamarmi a preparare con<br />

Lei la nuova Legge Elettorale. Gli studi che da non pochi anni<br />

avevo dedicati al gravissimo tema, e la sincera amicizia che a<br />

Lei mi stringeva non sarebbero stati titoli sufficienti all' onore,<br />

dove Ella, come Ministro e come Deputalo, non avesse dedicato a<br />

questa riforma un ingegno altissimo ed una operosità senza pari.<br />

Ella si compiacque tuttavia di continuarmi sino alla pro­<br />

mulgazione delle due Leggi una preziosa fiducia, e volle darmene<br />

pubblico e solenne attestato (4). È mio debito, adunque, nel dare<br />

alla luce questo Commento, inscrivere in capo ad esso il nome<br />

illustre di Lei, perchè, come dai larghi tratti che io tolgo dalla<br />

Relazione dottissima con cui Ella espose la <strong>legge</strong> alla <strong>Camera</strong> e<br />

dai discorsi coi quali la difese in entrambe, gli derivi autorità<br />

che non saprei la maggiore.<br />

Ho posto cura, Eccellenza, a raccogliere in una tutte le<br />

Leggi che potrebbero formare un Codice elettorale, illustrandole<br />

diffusamente^ ad ogni articolo^ con argomenti tolti dalle relazioni<br />

ministeriali e parlamentari^ con quei discorsi che giovano a<br />

(1) « Mi corre il debito a tale riguardo di professarmi gratissimo<br />

alPegregio professore Brunialti, che mi prestò in ogni parte del mio lavoro<br />

ed in questa segnatamente una cooperazione piena di zelo, d'intelligenza e<br />

d'abnegazione ». {Relazione ZANARDELLI, Legisl. XIV, Doc. SS-^j^pag. 134).


chiarirne le disposizioni^ con richiami alla legislazione degli altri<br />

Stati, ristampando o riassumendo le più importanti decisioni<br />

della giurisprudenza parlamentare, amministrativa e giudiziaria,<br />

le note e circolari ministeriali e tutto quanto può, insomma,<br />

giovare a più chiara intelligenza ed a più facile applicazione<br />

d'una <strong>legge</strong> nuova, di cosi alta importanza.<br />

Ella accetti il mio lavoro, e saprà <strong>legge</strong>rvi dentro non solo<br />

il frutto del lungo studio, ma il vivissimo amore col quale porto<br />

questo contributo alla base larga, su cui consisteranno durevol­<br />

mente assieme il Principato Sabaudo e le italiche libertà.<br />

Mi tenga. Eccellenza, per<br />

Vicenza, Agosto 1882.<br />

Dev.mo Aff.mo<br />

Prof. ATTILIO BRUNIALTI<br />

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i<br />

È-<br />

{<br />

PREFAZIONE<br />

L<br />

Il Codice elettorale.<br />

Offrendo al lettore, in questo volume, un commento di tutte<br />

le leggi che si attengono alle elezioni politiche, credo opportuno<br />

di premettere alcune considerazioni scientifiche e storiche sul potere<br />

elettorale in generale e sulle norme con cui lo regola la nostra<br />

legislazione. E anzitutto il Codice elettorale, nome che ben potrebbe<br />

essere attribuito a queste diverse disposizioni, comprende<br />

le leggi seguenti:<br />

1. liegge elettorale 22 gennaio 1882, N. 593, Serie 3^, che<br />

è la <strong>legge</strong> elettorale propriamente detta, contenendo la maggior<br />

parte delle norme su questa materia ;<br />

2. Legge 7 maggio 1882, che comprende gli articoli riflet­<br />

tenti la formazione del collegio e l'elezione a scrutinio di lista, e<br />

sono quelli che portano i numeri 44, 45, 65, 69, 74, 75, 77, 80.<br />

Questa <strong>legge</strong> e la precedente devono essere pubblicate in testo<br />

unico, ed è quello al quale mi sono attenuto nel Commento, a più<br />

chiara intelligenza <strong>dei</strong> lettori. Questo testo unico sarà pubblicato<br />

insieme alla Tabella delle Sezioni, quando sia compiuta, e per ciò<br />

non ne posso dare la data;<br />

3. Legge 13 maggio 1877, N. 3830, Serie 2^, che è cono­<br />

sciuta generalmente col nome di <strong>legge</strong> sulle ìncompatibità par­<br />

lamentari ;<br />

4. Legge 3 luglio 1875, N. 2610, Serie 2^ conosciuta col<br />

nome di <strong>legge</strong> Bonfadini, che completa la precedente;<br />

5. Legge 5 luglio 1882, sopra alcune incompatibilità poli­<br />

tiche ed amministrative;<br />

6. R. decreto 13 giugno 1882, che determina la circoscri»<br />

zione <strong>dei</strong> Collegi elettorali;<br />

medesimi.<br />

7. RR. decreti che costituiscono le Sezioni <strong>dei</strong> collegi<br />

Salvo questi due ultimi titoli, che non hanno bisogno d'alcuno<br />

schiarimento, le leggi soprannumerate vengono commentate<br />

articolo per articolo, esponendo per ciascheduna i motivi che


VI LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

hanno determinato il legislatore, il prò ed il contro d'ogni disposizione,<br />

i precedenti storici e legislativi, cosi italiani che stranieri.<br />

L'esposizione viene completata coiraggiunta della giurisprudenza<br />

parlamentare, giudiziaria ed amministrativa, e di tutte<br />

le note, circolari, telegrammi, discorsi, ecc., che possono giovare<br />

a più chiara intelligenza ed applicazione della <strong>legge</strong>.<br />

L'esposizione dottrinale trovasi, adunque, già abbastanza<br />

sviluppata ancor essa, sotto a ciascun articolo, per non ripetere<br />

qui quello che si <strong>legge</strong>rà nel volume. Mi limiterò a quelle considerazioni<br />

di natura più generale, che vogliono essere opportunamente<br />

premesse allo studio di un così importante ramo della<br />

nostra legislazione politica.<br />

IL<br />

Importanza della <strong>legge</strong> elettorale; è confermata dalla scienza,<br />

dalla storia e dai nostri precedenti legislativi.<br />

<strong>La</strong> legislazione elettorale, in uno Stato retto a forme rappresentative,<br />

non ha minore importanza delle principali disposizioni<br />

dello Statuto costituzionale. <strong>La</strong>onde fu detta ìa, lex leffum:<br />

la teoria della esistenza pratica della costituzione; la <strong>legge</strong> che<br />

dà qualità e modo a tutto l'essere dello Stato. Sebbene si reputi<br />

generalmente poco conveniente accogliere nello Statuto le norme<br />

fondamentali della legislazione elettorale, che mutano con maggiore<br />

frequenza non sia a quello consentito dal buon andamento<br />

degli ordini politici, la loro importanza è riconosciuta dalla coscienza<br />

di tutte le libere nazioni. Scriveva a tale proposito, nella<br />

sua Relazione, cui attingerò sovente anche nel Commento con<br />

grande libertà, Fon. Zanardelii, che « una buona <strong>legge</strong> elettorale<br />

è àncora di salute, è sicurezza di un avvenire di libertà e di giustizia<br />

anche ad uno Stato retto da pessime leggi; poiché, mediante<br />

l'azione della <strong>legge</strong> elettorale, queste ultime verrebbero<br />

tutte modificate o mutate. E, per converso, una cattiva <strong>legge</strong><br />

elettorale renderebbe inane il benefìcio delle più sapienti e libere<br />

istituzioni, le quali non potrebbero durare, se non a patto che<br />

rimanessero una fallace illusione. Alla <strong>legge</strong> elettorale pertanto<br />

tornano mirabilmente e precisamente applicabili le parole del filosofo<br />

antico: hoc civitati maximum est saliitis initiiim, super<br />

quo^ quasi stabili fimdamento, aedificare postea quidquid civi-tati<br />

decorum sit^ facile quisquam poierit; sed si fuyidamentum<br />

hoc debile ruinosumque fuerit, ìiulla civilis operaprospera <strong>dei</strong>nde<br />

procedit, E tornano applicabili non meno le parole di un eminente<br />

pubblicista <strong>dei</strong> nostri tempi, il quale scriveva: ditemi quali<br />

sono i vostri elettori, e vi dirò qual è il vostro Governo.<br />

" Di questa particolare importanza <strong>dei</strong> sistemi elettorali<br />

porge ne' suoi annali e ne' suoi rivolgimenti una eloquentissima<br />

conferma la storia delle nazioni. Che alle riforme elettorali,


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE VII<br />

effettuate, contese, negate, si annette la memoria delle grandi commozioni<br />

popolari, <strong>dei</strong> più gravi conflitti politici, delle benefiche<br />

trasformazioni come delle rivoluzioni violenti: da Roma antica,<br />

ove al sistema <strong>dei</strong> Comizi corrisponde la progressiva evoluzione<br />

de' suoi ordinamenti; ove Cicerone ad una semplice modificazione<br />

nel metodo del voto attribuiva la rivendicazione della libertà, infino<br />

alla grande Rivoluzione del 1789 compiutasi in-nome della<br />

equa rappresentanza degli Ordini; alle lunghe agitazioni, alle vivissime<br />

lotte per la riforma della <strong>legge</strong> elettorale inglese del 1832 ;<br />

alla rivoluzione francese del 1830 provocata dalle ordinanze che<br />

modificavano il sistema elettorale; a quella del 24 febbraio 1848<br />

in cui Parigi insorse in nome della riforma elettorale e dall'ostinato<br />

rifiuto di questa riforma trasse la ragione principale ad abbattere<br />

la monarchia ; nonché finalmente alla caduta della seconda<br />

repubblica, caduta a cui contribuì sì grandemente la mutilazione<br />

che del suffragio universale avea fatto la <strong>legge</strong> del 31 maggio 1850,<br />

abolita con uno <strong>dei</strong> proclami del 2 dicembre '^ {Relaz, ZANARDELLI,<br />

pag. 3-4).<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale, notava dal canto suo l'on. <strong>La</strong>mpertico,<br />

relatore pel Senato, è fra le leggi dallo Statuto espressamente<br />

riservate, e nello Statuto trova già determinate alcune<br />

norme, siccome quelle concernenti l'eleggibilità, l'indole del mandato,<br />

e la durata dell'ufficio di Deputato : « agli occhi del paese<br />

perciò (diceva la relazione al Re, la quale precedeva la <strong>legge</strong> del<br />

20 novembre 1859) la <strong>legge</strong> elettorale è sacra, come è sacro lo<br />

Statuto, di cui essa è il completamento e la guarentigia pratica<br />

più efìScace. Né voi quindi, o Sire, né la nazione, avreste consentito<br />

mai ci si ponesse la mano se non in quanto o gli accrescimenti<br />

territoriali del regno o lo svolgimento <strong>dei</strong> principii<br />

contenuti nello Statuto l'avessero imperiosamente richiesto «.<br />

« Si ebbe perfino cura di riprodurne le disposizioni testualmente,<br />

osservandosi nella citata relazione, come " non sarebbe<br />

« stato savio consiglio di cangiarne la forma, poiché spogliandola<br />

« del carattere che le imprime la lingua e lo stile in cui fu erigi-<br />

^ nariamente dettata, si sarebbe per avventura diminuita la rive-<br />

« ronza, onde dalla sua origine fu nello spirito <strong>dei</strong> Vostri popoli<br />

'^ circondata «. Tanto che nella discussione della <strong>legge</strong> 31 ottobre<br />

1860 potè asserirsi, che " nel Parlamento Subalpino era invalsa<br />

« la teoria, non avesse il Parlamento facoltà di modificare la <strong>legge</strong><br />

" elettorale: esser cioè la <strong>legge</strong> elettorale così connessa collo Sta-<br />

" tute, che fosse, non meno dello Statuto, intangibile ". S'intende<br />

che con questo non ne sarebbe stata vietata la riforma, la quale,<br />

come le altre che si elevino a importanza costituzionale, .... andrebbe<br />

circondata, nonché dagli avvedimenti più cauti, da speciali<br />

norme di procedura costituzionale, al che infatto altri Statuti<br />

provvedono. Però pure in questa parte, nonché avere ricorso agli<br />

esempi classici dell'Inghilterra, la stessa storia nostra costìtuzio-


^<br />

vili LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

9<br />

naie ci somministra copia di ammaestramenti. E riforme che eievansi<br />

ad importanza d'ordine costituzionale non si sono escluse<br />

perchè tali, ma perchè in se stesse non buone, ovvero non opportune,<br />

0 non bastantemente maturate, ovvero anco superflue in<br />

quanto le condizioni costituzionali dell'esercizio di un diritto o la<br />

sua definizione meglio si conseguissero mediante determinazione<br />

legislativa ohe per via di abrogazioni statutarie, o finalmente da<br />

riservarsi quando la necessità ne fosse manifesta ed irrecusabile "<br />

(Relaz. LAMPERTICO, DOC. 119 A, pag. 17-20).<br />

III.<br />

Sua connessione colle condizioni e cogli ordinamenti dello Stato.<br />

D'altra parte la legislazione elettorale non si può immaginare<br />

disgiunta dalle condizioni materiali e politiche dello Stato, e<br />

dal suo ordinamento giuridico ed amministrativo. Sino a che lo<br />

Stato contenevasi in un accampamento o nelle mura di una città,<br />

l'adunanza generale degli uomini liberi in armi, o del popolo sulla<br />

piazza pubblica poteva costituire il Parlamento. Ma quando lo<br />

Stato si allargò, la rappresentanza diventò l'unico mezzo per tutelare<br />

gli interessi di tutti. Quindi le leggi elettorali, che determinano<br />

il modo di costituire questa rappresentanza, si connettono,<br />

e lo notava egregiamente l'on. <strong>La</strong>mpertico, relatore dell'Ufficio<br />

centrale del Senato, alla vita politica dello Stato, ai suoi ordini<br />

amministrativi, giudiziarii e costituzionali.<br />

Le leggi elettorali esprimono anzitutto lo stato di lotta<br />

delle parti politiche e gli artifici, di che si valgono per avere l'una<br />

sull'altra il sopravvento. Cosila legislazione elettorale del Belgio<br />

scende a particolarità, che mai un pensatore solitario avrebbe<br />

potuto immaginare, e si fa manifesta la preoccupazione delle<br />

parti, le quali assiduamente, spesso con parità di forze, si contrastano<br />

il governo della pubblica cosa. Non sono mai contente<br />

delle guarentigie, che sentono il bisogno di prendere l'una verso<br />

l'altra, in guisa che provvisioni, le quali si mettono innanzi dagli<br />

uni per togliere l'adito alla frode, si combattono dagli altri come<br />

restrizioni del diritto. Parimenti la specificazione di certi reati,<br />

come causa d'indegnità, quale, poniamo, il duello in qualche <strong>legge</strong><br />

elettorale degli Stati Uniti, manifesta di per sé sola un paese<br />

di sovente funestato da tali reati.<br />

Così non vi ha parte dell'amministrazione dello Stato, con<br />

cui la <strong>legge</strong> elettorale non abbia ad essere coordinata. Quando<br />

una <strong>legge</strong> elettorale riconosce il diritto politico <strong>dei</strong> cittadini, ha<br />

in ciò un punto di contatto col diritto internazionale, come nell'associarlo<br />

ai diritti civili, fa sue le norme del diritto privato.<br />

Quando cerca le sue guarentigie nell'istruzione o in un censo, si<br />

collega a tutte le leggi, le quali promuovono la coltura nazionale,<br />

ed a tutte quelle che regolano la finanza, non pur dello


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE IX<br />

Stato, ma delle provincie, non solo in materia d'imposizioni, ma<br />

in fatto di credito pubblico. Quando infine si conduce all'ordinamento<br />

pratico delle elezioni, deve fare assegnamento sui compartimenti<br />

ed ordinamenti amministrativi e giudiziarii, come a vindice<br />

del diritto chiama il giure statuente e processuale penale.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale non deve soltanto preservare gelosamente la<br />

sincerità propria, ma la sincerità di tutti gli ordinamenti dello<br />

Stato. I vari circoli di emulazione hanno molte tangenti, ma devono<br />

però sempre mantenersi integri senza inflessione o regresso.<br />

E saremo perciò ben cauti nel provvedere, che l'Amministrazione<br />

dello Stato, anziché ordinarsi in relazione al fine suo proprio,<br />

non abbia ad essere subordinata ad intendimenti politici e particolarmente<br />

elettorali.<br />

E quanto agli ordini costituzionali, basterà notare le preoccupazioni<br />

con cui alcuni accolsero il nuovo allargamento del<br />

diritto elettorale per l'avvenire della stessa monarchia, e la sicurezza<br />

del suo maggiore incremento, che altri ne traggono ; le osservazioni<br />

mosse da varie parti intorno alle conseguenze che ne<br />

deriverebbero per il Senato, al quale non basterebbe più Tautorevolezza<br />

presente di fronte ad una piìi larga e completa rappresentanza<br />

del paese; e gli appunti che vennero mossi con maggior<br />

vivacità, nella discussione della riforma elettorale e dopo ia sua<br />

approvazione, allo Statuto, da coloro che reputano non potersi<br />

a lungo sottrarre alle conseguenze <strong>dei</strong> nuovi ordinamenti.<br />

IV.<br />

<strong>La</strong> questione del voto politico nel 1848; opinioni degli scrittori.<br />

Sin dal 1848 la quistìone del voto politico fu posta e poi<br />

tenuta viva in Italia da legislazioni più o meno ristrette, e si<br />

trovarono a fronte diverse opinioni. Gli uni si dichiaravano ricisamente<br />

contrari ad ogni popolarità di suffragio, proclamando le<br />

soluzioni francesi, americane e svizzere incompatibili con liberi<br />

ordinamenti, e reputando invece, che la capacità elettorale dovesse<br />

essere commisurata all'imposta. Altri riconoscevano che il voto<br />

popolare è la mèta sicura, la soluzione terminativa, alla quale<br />

tosto 0 tardi saranno trascinati tutti gli Stati, di guisa che giovava<br />

accoglierla subito, senza riserva, od almeno avviarvisi a grado,<br />

ovvero si studiavano d'accrescerne i vantaggi e temperarne gli<br />

inconvenienti con l'elezione a due o tre gradi, col voto per provincia,<br />

col voto duale, plurale, proporzionale, limitato, cumulativo,<br />

libero.<br />

Nessuna meraviglia se i pochi studi fatti nel libero Piemonte<br />

traevano a conclusioni dottrinarie, taluni per vizio di<br />

scuola, altri per le recenti e gravi preoccupazioni degli avvenimenti<br />

di Francia. Veramente Cesare Balbo, dimostrando con singolare<br />

acume Timpossibilità di soluzioni teoriche, raccomandava


X LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

senza più di cercare un sistema di elezione, dal quale uscissero<br />

proprio gli ottimi. Ma gli altri s'attenevano ai principii della scuola<br />

dottrinaria, come il Boncompagni e il Carutti, ovvero si prefìggevano<br />

quasi ad ideale il suffragio universale, constatando poi il<br />

conflitto tra la pratica e la teoria, come il Melegari e il Casanova.<br />

« In teoria, dice quest'ultimo, il suffragio universale sarebbe la<br />

massima delle garanzie che devono cercarsi dal legislatore. È il<br />

principio, da cui deve partire, il punto vero di perfezione, cui deve<br />

costantemente tendere »; ma poi conclude: « il suffragio universale,<br />

nelle presenti condizioni d'Europa, non è possibile. <strong>La</strong>sciato<br />

da parte lo spediente dell'elezione indiretta, bisognava dunque<br />

accordare il suffragio soltanto a coloro che possono pronunziarsi<br />

con cognizione di causa e con indipendenza di volontà ». Invece<br />

Terenzio Mamiani, quasi solo allora, dava espressione scientifica<br />

e direi italiana alla quistione elettorale, riconoscendo come « aumentare<br />

gli elettori, gli era un diffondere in tutto lo Stato il più<br />

importante esercizio ed il più nobile della vita politica ». Ed a<br />

coloro che s'impensierivano agli esempi della democrazia francese,<br />

additava i prodigi delle nostre repubbliche, e concludeva:<br />

" che se le moltitudini talora si ingannano sul loro bene e profitto,<br />

assai più spesso avviene che i facoltosi e i maggiorenti scordino<br />

l'altrui bene 0 non se ne curino ». A raccogliere poi in una il buon<br />

senso delle moltitudini e la scienza fine e consumata <strong>dei</strong> pochi,<br />

suggeriva « di procacciare con ogni industria che il consesso <strong>dei</strong><br />

deputati raccolga in sé i risultati di queste due eccellenze ».<br />

Nel proclama 8 febbraio 1848, con cui Re Carlo Alberto<br />

annunciava le basi di uno Statuto fondamentale per istabilire un<br />

compiuto sistema di governo rappresentativo, enunciava fra queste<br />

l'istituzione d'una <strong>Camera</strong> elettiva sulla base del censo a determinarsi.<br />

Poiché, per la <strong>legge</strong> elettorale non veniva indicato come<br />

base se non il censo, l'on. E. Ricotti osservava, in uno studio sulla<br />

Rappresentanza nazionale pubblicato in quella occasione, che il<br />

prendere, negli Stati Sardi, ad esempio la <strong>legge</strong> elettorale francese,<br />

avrebbe condotto a conseguenze ancora più ristrettive di quelle<br />

che una <strong>legge</strong> fondata sul censo portava nella Francia medesima.<br />

Rammentava l'aneddoto d'un candidato all'ufficio di deputato,<br />

che presentandosi al Cousin per sollecitarne i voti, si udì solennemente<br />

rispondere: " Monsieur, je suis professeur à la faculté des<br />

" lettres, je suis membro de TAcadémie des sciences morales et<br />

" politiques, je suis membre de l'Académie francaise, je suis<br />

« membre du Conseil Rovai de l'instruction publique, je suis pair<br />


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XI<br />

proprietà fondiaria, il censo non forniva negli Stati Sardi una<br />

base altrettanto sicura e giusta quanto in Francia^ e ciò perchè<br />

si era proceduto nella catastazione in tempi diversi e con diversi<br />

criteri, come si era poi proceduto del pari in misura varia, e<br />

grandemente varia nei disgravi d'imposta. E di più, per via del<br />

censo 0 d'imposta diretta non sarebbero venuti a formar parte<br />

del corpo elettorale in Piemonte se non i possessori di beni stabili,<br />

perchè altra imposta diretta non vi era che la fondiaria.<br />

L'imposta personale e mobiliare fruttava meno d'un milione e<br />

veniva riscossa quasi a forma di testatico, senza ragionevole riguardo<br />

alle condizioni del contribuente. Non esistevano ne l'imposta<br />

sulla patenti, né la mohiliare propriamente detta, ne altre<br />

simili, dalle quali desumere i valori <strong>dei</strong> commerci, delle ricchezze<br />

mobili, e <strong>dei</strong> frutti dell'intelligenza. In Francia trovandosi soggetti<br />

a imposte dirette anche coloro che versano nell'industria,<br />

commercio, studi ed uflftci, molti di questi venivano a formar<br />

parte del corpo elettorale, se non per la loro capacità, per l'imposta.<br />

Il Ricotti pertanto proponeva, che la qualità di esercente<br />

industria e commercio fosse intanto, per le prime elezioni, stabilita<br />

dalle Camere di commercio e colTattribuzione d'un censo ed imposizione.<br />

Quanto agli studi ed uffizi non faceva punto proposte<br />

formali, ma particolarmente metteva innanzi il bisogno che fossero<br />

rappresentate la milizia e Tistruzione.<br />

V.<br />

Come è stata fatta la <strong>legge</strong> piemontese del 18 marzo 1848.<br />

Parve in quei giorni a molti che fosse non senza audacia<br />

né senza pericolo il venire innanzi con tali proposte ; ma il Re ne<br />

chiamò l'autore a far parte della Commissione. I diritti dell'intelligenza,<br />

dell'industria, del commercio erano stati riconosciuti<br />

dalla Commissione del 27 novembre 1847. Cesare Balbo, presidente<br />

della Commissione, nettamente pose la domanda, se meglio tornasse<br />

dar indietro rispetto alla <strong>legge</strong> comunale o andare più avanti<br />

del proclama dell'S febbraio, e nello stesso tempo la risolveva con<br />

questo secondo partito. " Ed anzi, nota ì'on. <strong>La</strong>mpertico xi^\ riassumere<br />

cotesti ricordi, non solo non si sarebbe dovuto tacere,<br />

ma dire nel preambolo della nuova l^ggQ, perchè Tinterissimo<br />

onore ne venisse alle intenzioni spontanee del Re. Non sono approdate<br />

le ricerche <strong>dei</strong> processi verbali della Commissione, che<br />

stesi vennero dal conte Ponza di S. Martino, poi ministro, comunque<br />

molto succintamente stesi, a speciale istanza del Balbo,<br />

il quale citava, ad esempio, quelli del Consiglio napoleonico di<br />

Stato presso cui era stato uditore ». <strong>La</strong> Commissione, poiché nel<br />

programma dell'S febbraio erano limitati i diritti elettorali colla<br />

clausola del godimeìito <strong>dei</strong> diritti civili^ e però ne sarebbero stati<br />

esclusi gli Ebrei, cosi per non contrastare troppo apertamente


XII LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

alla formola regia, e per soddisfare al principio di eguaglianza,<br />

aveva preso il partito di dire, che per l'elettorato era necessario<br />

il godimento <strong>dei</strong> diritti civili, salvo per quelli che ne fossero<br />

esclusi per causa di differenza di religione. Più tardi, cioè il 29<br />

marzo, dal campo di Voghera, il Re li concesse loro con un decreto<br />

ch'ebbe virtù di <strong>legge</strong>, perchè pubblicato durante i poteri<br />

straordinari, che si aveva riservati fino all'apertura del Parlamento.<br />

<strong>La</strong> rivoluzione del 21 febbraio a Parigi colse la Commissione<br />

a lavoro quasi finito, ma non trovavasi più davanti la <strong>legge</strong><br />

elettorale del 1831 e la Carta del 1830, bensì il suffragio universale<br />

e la repubblica democratica. Dovette la Commissione ritornare<br />

sui suoi passi e allargare vie più le condizioni dell'elettorato.<br />

Per far presto si divise il lavoro tra i suoi componenti:<br />

circoscrizione elettorale, quistioni legali, disposizioni particolari<br />

alla Sardegna, dove la mancanza d'istruzione, e di comunicazioni<br />

esigevano provvedimenti speciali. Nello Statuto del Regno 4 marzo<br />

1848, il Re si riservava di fare, non che le leggi sulla Stampa,<br />

sulla Milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato,<br />

quella sulle Elezioni, ma non si accennò più alla base del censo.<br />

<strong>La</strong> relazione della Commissione è stata stesa dal Sineo. <strong>La</strong> nuova<br />

<strong>legge</strong> elettorale pertanto ha la data 17 marzo, ed è preceduta da<br />

questo proemio :<br />

'^ Dopo avere stabilito le basi del Governo rappresentativo,<br />

fu nostra cura di affrettare il momento in cui, radunate le Camere,<br />

il nostro popolo fosse chiamato ad usare in benefizio della<br />

patria di tutte le libertà che gli abbiamo assicurato. E perchè a<br />

ciò era anzitutto necessaria la <strong>legge</strong> che doveva regolare l'elezione<br />

<strong>dei</strong> deputati, abbiamo tosto dato le disposizioni opportune,<br />

affinchè quella vi venisse nel più breve termine proposta, senza<br />

aspettare che fossero raccolte tutte le notizie di fatto, la cui cognizione<br />

poteva forse riuscire opportuna per fissare le condizioni<br />

<strong>dei</strong> diritti elettorali. Così senza frapporre alcun indugio, prese<br />

in seria considerazione le condizioni politiche in cui si trova la<br />

nostra patria, pieni di confidenza nel senno e nella virtù del nostro<br />

popolo, ci siamo indotti per una parte a partecipare il diritto di<br />

e<strong>legge</strong>re a quel maggiore numero di cittadini che fosse compatibile<br />

colle condizioni di un Governo sinceramente rappresentativo,<br />

ed abbiamo lasciata per l'altra appieno libera agli elettori la scelta<br />

<strong>dei</strong> deputati. Portiamo ferma fiducia, che venendo per tal modo<br />

liberamente e pienamente espresse tutte le opinioni e i desiderii<br />

della nazione, il concorso della <strong>Camera</strong> elettiva cogli altri poteri<br />

dello Stato varrà a perfezionare e rassodare gli ordini costituzionali<br />

».<br />

Il R. editto elettorale del 17 marzo 1848 fu compilato<br />

adunque piuttosto frettolosamente. Si fondava sul doppio criterio<br />

del censo e della capacità Richiedeva per tutti gli elettori il pieno<br />

godimento <strong>dei</strong> diritti civili, 25 anni d'età, e quella elementariasima


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XIII<br />

istruzione che si presume in chi sappia <strong>legge</strong>re e scrivere. A queste<br />

condizioni era elettore chiunque pagava 40 lire d'imposte l'anno,<br />

non computate le comunali. Per alcune provincie il censo elettorale<br />

era di sole 20 lire, tenuto conto delle loro speciali condizioni<br />

economiche. I laureati delle Università, i notai, i causidici di collegio,<br />

gli ufficiali giubilati ed i funzionari in ritiro con una pensione<br />

tra 600 e 1200 lire erano elettori a metà censo. Ed a solo<br />

titolo di capacità si riconoscevano elettori i membri effettivi di<br />

regie Accademie, i professori delle scuole superiori, i magistrati<br />

inamovibili, i membridelle Camere o Comizi di commercio e di<br />

agricoltura, gli ufficiali e i funzionari a riposo godenti di una<br />

pensione superiore a 1200 lire. Uguali diritti avevano coloro che<br />

pagavano un fitto annuo da 200 a 600 lire, commisurato alla popolazione<br />

<strong>dei</strong> vari centri, per locali occupati a qualsiasi titolo ; i<br />

capitani marittimi, phe pagavano un fitto tra 100 e 300 lire; i<br />

direttori d'opifici, i quali davano pane a più di 30 operai; e coloro<br />

i quali, da cinque anni o più, possedevano un annuo reddito di<br />

600 lire sul Debito Pubblico.<br />

VI.<br />

Modificazioni accolte nelle leggi del 1859 e del 1860, ed estensione<br />

della <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860 a tutto il Regno.<br />

Nel Parlamento subalpino non furono proposte e forse<br />

neanche pensate, sostanziali riforme legislative a questa \egge<br />

elettorale. E invero fu nel piccolo Piemonte, ne poteva altrimenti<br />

essere, cura prima e suprema salvare la libertà e le istituzioni<br />

rappresentative. Una marea di cieca e furibonda reazione minacciava<br />

allora d'inondare tutto il continente d'Europa, e certo non<br />

era piccola impresa per il Parlamento subalpino sfuggire quasi solo<br />

a un tanto pencolo di naufragio. Ai sospirati e così recenti ordinamenti<br />

di libertà si professava allora una specie di culto, e<br />

per lungo tempo le meìiti <strong>dei</strong> pensatori e degli uomini di Stato<br />

dovevano rifuggire da qualunque idea di riforma politica, quasi<br />

da tentazione di sacrilegio. L'edificio era cosi sbattuto dai venti,<br />

che nessuno osava mettervi mano, tanta era la paura di vederlo<br />

crollare.<br />

Si erano veduti cadere, l'uno dopo l'altro, gli Statuti costituzionali<br />

che avevano fatto credere per un momento alla possibilità<br />

d'una federazione italiana. Non era giovato alla Toscana chiamare<br />

alle urne, con larghezza assai maggiore della <strong>legge</strong> piemontese,<br />

i minori censiti e quasi tutti coloro che avevano un qualche fondamento<br />

d'istruzione; non alla napoletana il ristrettissimo censo,<br />

il quale, unito al procedimento dello scrutinio di lista, diede tutte<br />

le Provincie in balìa della capitale e delle influenze che vi dominarono,<br />

ottime da prima, ma poi poco men che fatali. Non valse<br />

ai Siciliani l'aver fatta la prova d'uno Stato popolare, secondo


XrV LBGOI POLITICO-AMM1N1STRA.TIVE<br />

le fantasie francesi : sovranità di popolo, partecipazione di tutti<br />

i cittadini ai Comizi, libertà quasi senza freno ; non allo Stato Romano,<br />

dapprima la sua studiata architettura di Comizi comunali<br />

e provinciali e di elezioni a più gradi, poscia la sfrenata popolarità<br />

repubblicana. Nessuno di questi ordinamenti elettorali bastò<br />

a salvare la libertà; alcuni, e sarebbe utile studiare in quale misura,<br />

contribuirono a distruggerla. Di guisa che si concluse, certo<br />

a ragione d'esperienze nostre, se non di teorie, che la <strong>legge</strong> piemontese,<br />

sfuggendo dagli aristocratici congegni della napoletana<br />

del pari che dalie larghezze di quelle di Roma e di Sicilia, era la<br />

più adatta, per le idee e le condizioni <strong>dei</strong> tempi, che si potesse<br />

immaginare in Italia,<br />

Il regio editto 17 marzo'1848 sulle elezioni politiche ricevette<br />

qualche modificazione col decreto legislativo 20 nov. 1859,<br />

in virtù <strong>dei</strong> poteri straordinari conferiti colla <strong>legge</strong> 25 aprile. <strong>La</strong><br />

relazione, che lo precede, ne giustifica la necessità, e per introdurre<br />

nel Parlamento rappresentanti delle provincie novellamente<br />

annesse, e pei progressi che il paese aveva fatti nelle vie della<br />

libertà. Il numero <strong>dei</strong> deputati per tutto il Regno venne portato<br />

da 204 a 260, conche venne bensì aumentato nel suo complesso,<br />

ma in tal modo che ciascun deputato rappresentasse un maggior<br />

numero di elettori che per lo innanzi. E nel corpo elettorale vennero<br />

chiamati i cittadini, che « per indizi legali più sicuri del<br />

censo, sono riputati possedere la capacità necessaria all'esercizio<br />

<strong>dei</strong> diritti politici, e che indipendentemente da ogni condizione di<br />

contributo rappresentano effettivamente interessi morali e materiali<br />

di un ordine maggiore nella società ». Tale principio aveva<br />

ricevuto applicazione anche nell'editto regio del 1848 o integralmente,<br />

0 per la riduzione del censo alla metà, ma nel decreto legislativo<br />

del 1859 ebbe applicazione più estesa e sicura. Quelli, per<br />

esempio, che hanno conseguito il supremo grado accademico di<br />

laurea od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le<br />

Università del Regno, erano ammessi anco dall'editto del 1848,<br />

ma a condizione che pagassero la metà del censo o del fìtto stabilito<br />

per l'elettorato. Colla <strong>legge</strong> del 1859 vennero ammessi essi<br />

pure indipendentemente dal pagamento d'un censo o d'un fitto.<br />

Correlativamente a detto principio, e salvi i diritti di coloro che<br />

erano già entrati legalmente a far parte del corpo elettorale, la<br />

condizione del saper <strong>legge</strong>re e scrivere venne estesa a tutto lo<br />

Stato. Si ridusse al quinto, anziché al quarto, il numero <strong>dei</strong> funzionari<br />

impiegati regi che possono venire ammessi alla <strong>Camera</strong>;<br />

si determinarono le categorie <strong>dei</strong> funzionari e impiegati regi<br />

eleggibili : e sul numero totale degli eleggibili si stabilirono speciali<br />

limitazioni per le categorie della magistratura e dell'istruzione.<br />

Le incompatibilità poi tra alcuni uflSci ecclesiastici e le<br />

funzioni parlamentari vennero determinate più esplicitamente,<br />

secondo la giurisprudenza già prevalsa nella <strong>Camera</strong>. Nel tutto


LEGK>E ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XV<br />

insieme però la nuova <strong>legge</strong> non era che una riproduzione testuale<br />

di quella che sino allora aveva governato le elezioni. E sebbene<br />

i provvedimenti presi negli ultimi dieci anni in ordine al regime<br />

delle imposte sembrassero richiedere l'eguaglianza di tutte le<br />

Provincie rispetto al censo elettorale, la più larga franchigia già<br />

posseduta rispetto al censo da alcune venne alle medesime mantenuta.<br />

Che se non venne la misura stessa estesa alle altre, in<br />

qualche modo vi si preludeva coll'indicare che si sarebbe pur<br />

dovuto venire alla determinazione d'un censo eguale, e che ciò<br />

si sarebbe dovuto attuare non col portare il livello delle une al<br />

punto stesso delle altre, ma col far discendere il livello di queste<br />

allo stesso punto di quelle, di che semplicemente non si reputava<br />

venuto il tempo.<br />

Coi nuovi ingrandimenti del Regno si riconobbe pertanto la<br />

necessità di allargare la circoscrizione <strong>dei</strong> Collegi, poiché quando<br />

avessero fatto parte del Regno tutte le provincie che ora ne fanno<br />

parte, colTantico criterio, i deputati non sarebbero stati meno<br />

di 700, ed intanto sarebbero già stati non meno di 600. Già sin<br />

da quando si era presentata la <strong>legge</strong> per promuovere e stabilire<br />

le annessioni, ne2:li uffici stessi della <strong>Camera</strong> si era avvertita la<br />

necessità di riformare le circoscrizioni elettorali, ed essendosi<br />

mosso dubbio di introdurne Le norme ed i criteri in quella <strong>legge</strong><br />

stessa, il conte di Cavour promise di presentare una <strong>legge</strong> a<br />

parte. Nel disegno del Ministero, che fu presentato il 6 ottobre,<br />

era lasciato alla <strong>Camera</strong> il giudicare di quanti deputati il nuovo<br />

Parlamento si sarebbe dovuto comporre, e quale dovesse essere,<br />

per conseguenza, il valore numerico delle circoscrizioni. Si deliberò,<br />

sopra proposta della Commissione, per la quale riferi<br />

Ton. Valentino Pasini, che le circoscrizioni avessero a stabilirsi<br />

per modo, che il numero <strong>dei</strong> deputati non fosse mai minore di 400<br />

e il numero medio degli abitanti, preso .a norma di ciascuna circoscrizione,<br />

non mai eccedesse i 50,000.<br />

Così la <strong>legge</strong> 31 ottobre 1860 dava facoltà al Governo del Re,<br />

tosto che fosse attuata Tannessione allo Stato di altre provincie<br />

del Regno, di regolare con regi decreti le circoscrizioni <strong>dei</strong> Collegi<br />

elettorali conformandosi a detta norma. Il che si è fatto col decreto<br />

legislativo 17 dicembre 1860, con cui venne approvata la<br />

nuova tabella delle circoscrizioni <strong>dei</strong> Collegi elettorali del Regno<br />

in sostituzione di quella annessa alla <strong>legge</strong> elettorale del 20 novembre<br />

1859 e ai decreti del regio Governo della Toscana e del<br />

governatore della provincia <strong>dei</strong>rEmilia 21 e 25 gennaio 1860, e<br />

veline promulgata la <strong>legge</strong> elettorale in tutte le provincie del<br />

Regno. 11 numero <strong>dei</strong> deputati venne determinato più vicino al<br />

massimo, che al minimo, per cui la <strong>legge</strong> del 31 ottobre aveva<br />

dato facoltà, e risultò di 443. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale venne estesa<br />

con decreto legislativo 13 ottobre 1866 alle provincie della Venezia<br />

e di Mantova, con che i Collegi elettorali vennero accre-


XVI LEGGI POLITICO-AMMmiSTR.\TrVE<br />

sciuti d^aitri 50: con decreto 15 ottobre 1870 venne estesa alia<br />

provincia di Roma, il che portò un nuovo aumento di 14 Collegi,<br />

portato poi a 15 con decreto 6 novembre, cosicché in tutto il<br />

Regno si ebbero 508 Collegi elettorali.<br />

VII.<br />

9<br />

Studi e proposte di riforma elettorale nel Parlamento italiano.<br />

Come fu esteso a questo modo in tutta Italia, il concetto<br />

piemontese della franchigia elettorale appariva anche meno completo<br />

ed adatto. Le condizioni erano diverse; sarebbe stato per<br />

Io meno opportuno studiare quali nuovi e più larghi criteri tornavano<br />

acconci a formare il primo Parlamento del Regno d'Italia.<br />

Cosi sin dai primi anni si cominciò ad invocare la riforma di una<br />

tra quelle leggi, che dovrebbero essere appunto le meno mutabili.<br />

I progressi, per quanto lenti, della coltura generale e dell'educazione<br />

politica, l'esempio delle altre nazioni, e piii di tutto, i vizi<br />

ed i pericoli che il sistema elettorale, applicato su d'una scala più<br />

larga, andava rivelando, divennero altrettanti argomenti a sostegno<br />

della riforma elettorale. Quella venerazione, che era sembrata<br />

in Piemonte, e per breve tempo anche in Italia, utile ed opportuna,<br />

veniva meno, dacché in tutta l'Europa il dispotismo era, si<br />

può dire, scomparso. Non pareva piii necessaria la superstiziosa<br />

immobilità, che mette la società civile e politica, essenzialmente<br />

progressiva, nel bivio di rinunciare al moto, che è come dire alla<br />

vita, ovvero spezzare violentemente alla prima occasione gli<br />

impacci importuni, per buttarsi nel vortice delle rivoluzioni.<br />

Indi si ebbero studi numerosi e autorevoli, tra i quali mi<br />

basterà ricordare quelli del Padelletti, del Serra-Groppello e del<br />

Palma, determinati da un concorso aperto dalla Reale Accademia<br />

di Napoli sulla questione^elettorale ; quelli di Cenala, Paolo Lioy,<br />

De Kiriaki, <strong>La</strong> Cava e tanti altri, mentre in scritti di ordine più<br />

generale o di natura occasionale trattavano il problema elettorale<br />

C. Alfieri di Sostegno, Fontanelli, Garelli della Morea, Saredo,<br />

Broglio, Bonghi, Luzzati, Scolari, Jacini, De Cori, Marliani,<br />

Ricciardi, Pierantoni, Borroni, Siotto-Pintor e quasi tutte le più<br />

autorevoli Riviste e giornali d'Italia.<br />

Le riforme della legislazione elettorale non seguirono, però,<br />

di pari passo gli studi, anzi passarono molti anni prima che alcuna<br />

riuscisse ad imporsi alla pubblica discussione.<br />

Il 15 febbraio 1864 l'onorevole Francesco Crispi presentò<br />

alla <strong>Camera</strong> un progetto di <strong>legge</strong> elettorale in 13 articoli, essenzialmente<br />

diretto ad accordare la franchigia politica a tutti.i cittadini<br />

d'anni 21, che sapessero <strong>legge</strong>re e scrivere. Questoprogetto<br />

fu letto alla <strong>Camera</strong> qualche giorno appresso, ma non potè<br />

neanche essere svolto dal proponente: gli onorevoli Sella, Allievi,<br />

Lovito, ricordando i lavori urgenti che la <strong>Camera</strong> aveva


m<br />

LEGGE ELETTORAIJK POFJTICA — PREFAZIONE XVII<br />

sulle braccia, aiutarono il Ministero a seppellire la proposta quasi<br />

prima che nata.<br />

Pure essendo cresciuto il numero degli elettori a cagione<br />

dello straordinario aumentare <strong>dei</strong> tributi, il ministro Chiaves ordinò<br />

una straordinaria revisione delle liste elettorali politiche<br />

nella seconda metà del 1865, la quale venne poi sancita dalle Camere.<br />

Però sin d'allora, assai più che dell'uso del diritto, le<br />

masse si preoccupavano di questa triste cagione del suo allargamento:<br />

l'aumento delle imposte, ed il contribuente sopraffaceva<br />

l'elettore. L'apatia , che sin dai primi anni del nuovo Regno<br />

presiedeva alle elezioni politiche, si estese anche alla iscrizione<br />

degli elettori sulle liste, di tal guisa che il numero loro non<br />

crebbe in proporzione delle imposte, e dello sviluppo economico<br />

e sociale del paese. <strong>La</strong>onde avvertivano tutti la necessità « di curare<br />

questa malattia dannosissima ad un paese che si governa<br />

coll'opinione pubblica », come diceva la circolare Ricasoli del<br />

26 giugno 1868; ma alle medicine, che avrebbero almeno attenuato<br />

il male, si preferivano i soporiferi, che col sonno concedevano<br />

un qualche sollievo.<br />

<strong>La</strong> guerra coU'Austria, le cure della nuova capitale, l'agitazione<br />

del paese, l'acquisto di Roma distolsero il pensiero dalla<br />

riforma elettorale. Già dissi come la <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860<br />

venisse estesa alla Venezia con Mantova, e poi alla provincia di<br />

Roma, e sebbene si tenesse un po'più alto il quoziente, con danno<br />

delle nuove provinole, cui sarebbe spettato qualche rappresentante<br />

di più, ne entravano alla <strong>Camera</strong> 508. Dopo il 1870 un nuovo<br />

impulso si aggiunse a determinare la riforma, derivante dalle<br />

condizioni della <strong>Camera</strong> stessa, dove, venuto meno lo scopo che<br />

aveva storicamente divise le parti politiche, queste si dovevano<br />

schierare, ordinare, muovere e da ultimo confondere intorno ad<br />

un programma di cui la riforma elettorale era gran parte.<br />

Incominciò a parlarne l'on. Cairoli, con una proposta di<br />

<strong>legge</strong> fatta alla <strong>Camera</strong> il 13 maggio 1872, per accordare l'elettorato<br />

a tutti gli Italiani di 21 anni compiuti, i quali sapessero<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere seriamente. Fu il primo grido di una guerra,<br />

che la Sinistra combattè per quasi dieci anni, e della quale basterà<br />

ricordare sommariamente i più notevoli avvenimenti, quelli che<br />

contribuirono a determinare il successo. Quella prima proposta<br />

del Cairoli, intanto, combattuta dall'on. <strong>La</strong>nza, che subito ammise<br />

però, a nome del Governo, la necessità di qualche riforma, senza<br />

discendere così basso, non andò oltre al Comitato privato. Non<br />

si smarrì d'animo Fautore ; incoraggiato dalle adesioni ricevute<br />

da molte parti d'Italia, dalle petizioni di Associazioni operaie<br />

politiche, dall'applauso di affollati Comizi, dalle approvazioni di<br />

uomini intelligenti, dalla coscienza di far cosa utile al paese, giusta,<br />

liberale, ripropose la <strong>legge</strong> nella sessione successiva, e poi di<br />

nuovo nel 1873, quando laproposta ebbe, oltre la sua, la firma di<br />

LEGGI SPECIALI.— Serie 1*^ — Voi. IV. B


II LEGGI P0LITIC0-A3nnNISTKATrVli<br />

altri autorevoli uomini delia Sinistra. L'on. Cantelli si mostrò<br />

men severo del <strong>La</strong>nza, e il progetto superò la prova degli uflSci,<br />

i quali affidarono ad una Commissione la cura di seppellirlo almeno<br />

con gli onori. Parve che le censure mosse alla legislazione elettorale<br />

vigente fossero meditazioni di studiosi solitari, o aspirazioni<br />

di sottili minoranze; il paese, dicevano, non sarebbe disposto a<br />

seguirci su questa via, non domanda la riforma, non la apprezza,<br />

non l'accetterebbe di buon grado. <strong>La</strong>onde fu calata nel sepolcro,<br />

e il decreto che chiuse l'XI Legislatura vi mise sopra la pietra.<br />

Nella successiva non riusci agli on. <strong>La</strong>zzaro e De Zerbi di<br />

modificare alcune norme per la formazione e revisione delle liste<br />

elettorali e per la composizione <strong>dei</strong> seggi ; ma piuttosto per difetto<br />

di tempo, che la proposta si tenne per buona da quanti ne parlarono<br />

e non fu trascurata nella presente riforma. Riusciva invece<br />

all'on. Bonfadini di chiudere una porta aperta, per la quale i professori<br />

e qualche altro funzionario avevano trovato modo d'entrare<br />

alla <strong>Camera</strong> in numero alquanto maggiore, di quello che<br />

era stato reputato conveniente dal legislatore. Non si fece di piì],<br />

sebbene tornassero innanzi alla <strong>Camera</strong> le proposte di sancire<br />

qualche incompatibilità per ragione d'affari collo Stato, che erano<br />

mosse cria dalla famosa inchiesta sulle Meridionali, e si erano trascinate<br />

indarno fino allora, fra la difficoltà intrinseca della proposta,<br />

l'indifferenza <strong>dei</strong> più, e la consueta paura di dare un largo<br />

strappo alla <strong>legge</strong>. E fu respinto anche, con tutti gli onori, un<br />

progetto degli onorevoli Corte e Maurigi, inteso a chiamare al<br />

potere elettorale i cittadini di 21 anni compiuti, paganti almeno<br />

25 lire di imposta, o inscritti sulle liste <strong>dei</strong> giurati, od usciti da<br />

nn istituto d'istruzione secondaria. L'on. Corte ricordò in quell'occasione<br />

la storia della Sibilla e fu profeta; quelli che stimano<br />

la presente riforma pericolosa ed eccessiva, devono sentire<br />

quanta responsabilità pesi su coloro che combatterono, con successo<br />

allora, le modeste proposte, in alcune delle quali conveniva<br />

la maggioranza della <strong>Camera</strong>.<br />

Vili.<br />

<strong>La</strong> Commissione regia del 1876 e il progetto Nicotera.<br />

L'on. Depretis, quando venne chiamato al potere dalla fiducia<br />

del Parlamento e del Re, aveva già affermata, nel programma<br />

che per poco non pigliò il posto del quinto evangelo, la necessità<br />

di avviarsi risolutamente al suffragio popolare. Ma né lui, né<br />

Fon, Nicotera, ministro delTInterno, avevano fretta di compiere<br />

la riforma elettorale, né per nessuna cosa al mondo l'avrebbero<br />

voluta compiere colla larghezza già proposta dall'on. Cairoli.<br />

<strong>La</strong>onde fu istituita una Commissione, con un solenne decreto<br />

reale, che dava alla riforma un'autorità mancata alle altre, come<br />

s'addice alla sua importanza politica, ed assicurava in cotal modo<br />

il paese, che questa volta la sua attesa non sarebbe stata delusa.


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XIX<br />

Ecco il testo di quell'importante decreto:<br />

" Considerando, che la volontà della nazione, fondamento<br />

del nostro diritto pubblico e glorioso titolo della monarchia su<br />

cui venne ricostituita l'unità della patria, ha la sua ordinaria<br />

manifestazione per mezzo del corpo elettorale, da cui emana la<br />

<strong>Camera</strong> rappresentativa;<br />

'^ Considerando che le condizioni dell'elettorato politico,<br />

determinate per <strong>legge</strong>, quando primamente fu sancito il patto<br />

costitutivo della nostra società politica, furono poscia con altra<br />

<strong>legge</strong> modificate, allorché, ampliato il Regno, si venivano raccogliendo<br />

in un solo Stato le maggiori parti d'Italia;<br />

" Considerando che ora, consolidata l'unità politica, condotta<br />

presso al termine la grande opera della piena concordanza delle<br />

leggi e delle istituzioni rappresentative, introdotte nuove disposizioni,<br />

che variano notabilmente le relazioni personali ed economiche<br />

<strong>dei</strong> cittadini, si è manifestato il desiderio e il bisogno che<br />

le norme da cui è regolato l'esercizio dell'elettorato politico,<br />

vengano condotte ad una più sincera rispondenza colle progredite<br />

condizioni della società;<br />

« Considerando che il desiderio di studiare e riformare la<br />

costituzione del corpo elettorale si è manifestato anche con ripetute<br />

dichiarazioni e con formali proposte presentate nel Parlamento;<br />

« Considerando che prima d'introdurre variazioni e correzioni<br />

in una delle leggi fondamentali deJlo Stato è necessario procedere<br />

con sicuro avvedimento, tanto per accertare quali siano<br />

le mutazioni veramente desiderate e desiderabili, quanto per prevedere<br />

e regolarne le conseguenze..,. ».<br />

Per questi motivi veniva istituita una Commissione reale,<br />

collo scopo di « raccogliere gli elementi statistici risguardanti la<br />

storia delle elezioni politiche nel regno d'Italia, e di studiare<br />

tutte le proposte di riforma suggerite per regolare ed estendere<br />

il diritto elettorale, per assicurarne l'esercizio e per ristabilire il<br />

pieno accordo tra la <strong>legge</strong> elettorale e le altre leggi che determinano<br />

i diritti e gli obblighi <strong>dei</strong> cittadini, e si stabiliva che la<br />

Commissione reale, compiuti gli opportuni studi preparatorii,<br />

avesse a proporre i provvedimenti, che, a suo avviso, piìi efficacemente<br />

conducono allo scopo di estendere il diritto elettorale a<br />

tutti i cittadini, i quali, secondo lo spirito delle nostre istituzioni,<br />

potrebbero essere chiamati a scegliere i rappresentanti della<br />

nazione ».<br />

Vennero chiamati a far parte della Commissione i senatori<br />

Conforti e Tecchio, ed i deputati Cairoli, Correnti, Corte, Crispi,<br />

Guerrieri-Gonzaga, Maurigi e Righi. Dopo una breve discussione,<br />

della quale furon'o pubblicati i verbali, l'on. Correnti venne nominato<br />

relatore, e stese, infatti, uno schema di relazione, che<br />

servì alTon. Nicotera per compilare quella, colla quale presentò<br />

al Parlamento il suo progetto di riforma alla <strong>legge</strong> elettorale.


i^GOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

In questo proponeva di abbassare a 21 anni l'età per l'elettorato,<br />

di ridurre il censo e di inscrivere inoltre nelle liste elettorali<br />

quelli che avevano superata la quarta elementare o dimostrassero<br />

con titoli equipollenti di possedere le cognizioni, con poche altre<br />

modificazioni alla <strong>legge</strong> vigente.<br />

Ma il progetto non approdò, essendo la <strong>Camera</strong> preoccupata<br />

da questioni economiche ed amministrative e distratta poi da<br />

contrasti personali, che impedirono al Ministero di trar profitto,<br />

per il compimento di questa e d'altre riforme, d'una delle più<br />

grosse maggioranze che ricordi la storia parlamentare.<br />

IX.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari.<br />

<strong>La</strong> fortuna, che non sorrise al progetto di riforma della<br />

<strong>legge</strong> elettorale, che concerneva l'elettorato , accompagnò in<br />

porto, sebbene attraverso una navigazione delle più burrascose,<br />

quello sulle incompatibilità parlamentari, e ne usci la <strong>legge</strong> del<br />

1877. Per effetto della quale, in luogo di centodue funzionari,<br />

quanti non erano stati mai, se ne ammisero alla <strong>Camera</strong> soli 40,<br />

esclusi i ministri ed i segretari generali; i professori furono<br />

ridotti da 13 a 10, e d'altrettanto i magistrati; si tolse modo al<br />

Governo di trarre dalla <strong>Camera</strong> prefetti ed altri funzionari, fuorché<br />

pel servizio diplomatico; e si decisero per <strong>legge</strong> alcuni punti dubbi<br />

0 risolti già dalla giurisprudenza parlamentare. Si tentò, inoltre,<br />

riassumendo le molte e varie proposte fatte, di metter argine<br />

all'aff'arismo ; ma qui, ch'era pure il maggior titolo della riforma,<br />

l'effetto è mancato, perchè tutti sanno che la <strong>Camera</strong> si è chiusa<br />

davanti a qualche onesto uomo di affari, ma non ne fu escluso<br />

uno solo di quegli affaristi, che ne corrompono il carattere e tanto<br />

contribuiscono ad esautorare il sistema parlamentare.<br />

X.<br />

Come è stata messa assieme la naova <strong>legge</strong> elettorale<br />

L'on. Crispi, venuto al Ministero dell'interno in sulla fine<br />

del 1877, ripigliò subito il disegno della riforma, e preparò un<br />

progetto di <strong>legge</strong> che neppure ebbe il tempo di presentare alle<br />

Camere, anzi credo sia noto a pochissimi, perchè dopo due mesi<br />

e mezzo, nei quali vennero a morire il Re che aveva più di tutti<br />

contribuito a fare l'Italia, ed il Pontefice che più di tutti l'aveva<br />

impacciata, fu costretto a rassegnare le proprie dimissioni. Nel<br />

progetto Crispi era esteso l'elettorato a parecchie categorie di<br />

cittadini comprese nella nuova <strong>legge</strong>: quelli che avessero militato<br />

nell'esercito di terra o di mare, i decorati al valor militare<br />

e civile, ed alcuni altri. Si accoglieva la proposta di escludere<br />

dal voto quelli che appartengono a corpi armati, fino al grado di


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE<br />

capitano, non compreso, salvo che si trovino in residenza libera ;<br />

la prima revisione delle Uste era affidata alla Giunta, e si modificavano<br />

parecchie disposizioni della procedura elettorale. Veniva<br />

poi introdotto lo scrutinio di lista per Provincia, col voto per Comune,<br />

come l'on. Crispi sostenne anche poi, innanzi alla <strong>Camera</strong>,<br />

Di questi progetti e di questi studi fece tesoro Ton. Zanardelli,<br />

quando, chiamato nel Ministero del 24 marzo 1878 al dipartimento<br />

dell'Interno, rivolse principalmente le proprie cure alla<br />

riforma elettorale. In pochi mesi di assiduo lavoro, con una Commissione<br />

nella quale ebbi l'onore d'esser chiamato subito a studiare<br />

con lui, preparò non solo il progetto completo della nuova<br />

<strong>legge</strong> elettorale, ma altresì quelle circoscrizioni, che dopo essere<br />

state segno ad accuse tanto più fiere quanto più indeterminate,<br />

sono state approvate dal Parlamento con poche e lievi modificazioni,<br />

introdotte od almeno elaborate anche queste da quei medesimi<br />

che avevano disegnate le prime.<br />

L'on. Zanardelli fu però rovesciato prima di presentare alla<br />

<strong>Camera</strong> il suo lavoro, al quale mancavano solo il coordinamento<br />

e la revisione finale, e la relazione che doveva spiegarlo ed illustrarlo.<br />

Tutto questo compi, appena assunto il portafoglio dell'Interno,<br />

Ton. Depretis, ed il 17 marzo 1879 presentò alla <strong>Camera</strong><br />

il progetto di <strong>legge</strong>, nel quale la Commissione parlamentare per<br />

cui riferi l'on. Brin, introdusse modificazioni profonde. Mantenne<br />

le principali categorie degli elettori a titolo di capacità, ma quasi<br />

per ristabilire l'equilibrio che da queste veniva, a suo giudizio,<br />

turbato, abbassò il censo a lire 10, non computando le sovrimposte<br />

locali; e proporzionatamente diminuì i titoli equipollenti al<br />

censo richiesti per i mezzadri, i fìttaiuoli, i possessori di rendita<br />

pubblica. Non accettò lo scrutinio di lista e la nuova distribuzione<br />

di deputati che ne seguiva, mantenendo il collegio uninominale,<br />

ed introdusse nella procedura elettorale alcune modificazioni<br />

corrispondenti a questa risoluzione ed altre nuove. Respinse da<br />

ultimo là maggior parte delle proposte sanzioni penali, reputandole<br />

troppo severe e meglio collocate nel Codice penale di là da venire.<br />

Ma la sessione fu chiusa prima che coteste proposte venissero<br />

a sostenere contro a quelle che il Ministero aveva fatte, la<br />

prova della discussione. E neirautunno del 1879, mentre la <strong>Camera</strong><br />

accordò all'on. Depretis quattro mesi di vacanza, e tenne<br />

il portafoglio dell'Interno Fon. Villa, la riforma elettorale fece<br />

un ultimo sonnellino. Tornato al potere nel novembre del 1879<br />

Fon. Depretis, la svegliò definitivamente, e per assicurarne le sorti<br />

immaginò di presentare alla <strong>Camera</strong> non già una nuova <strong>legge</strong><br />

elettorale, ma la riforma degli articoli più sostanziali di essa, il<br />

più bel fiore, lasciando gli altri, che a suo avviso avrebbero impacciata<br />

la discussione. Il minuto esame di disposizioni secondarie<br />

non doveva indugiare di più l'applicazione d'una riforma, della<br />

quale appariva ogni giorno più urgente la necessità.


LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

<strong>La</strong> Commissione, nella quale la <strong>Camera</strong> mandò a sedere i<br />

suoi uomini politici più eminenti, non fu di questo avviso, e<br />

assai potè nel determinarla a ripigliare tutto intero il progetto,<br />

l'affetto paterno che doveva sentire per esso l'on. Zanardelli, il<br />

quale fu non solo il relatore, ma la guida e l'anima di questa<br />

Commissione. « Le disposizioni che hanno per oggetto di assicurare<br />

la libertà, la sincerità, la moralità, la segretezza del voto.<br />

mediante guarentigie che seguano le operazioni elettorali, dal<br />

primo istante in cui il municipio pone mano ad inscrivere gli elettori,<br />

insino all'ultimo in cui viene dal seggio elettorale proclamato<br />

il deputato, parvero alla Commissione tutt'altro che secondarie ;<br />

parvero anzi fra le più essenziali e le più invocate del paese ».<br />

Perciò fu prima cura della Commissione di integrare il secondo<br />

disegno ministeriale col primo, e presentare alla discussione della<br />

<strong>Camera</strong> una <strong>legge</strong> completa.<br />

<strong>La</strong> Commissione attese al suo lavoro con zelo indefesso nell'estate<br />

del 1880, e nominò a relatori l'on. Zanardelli, che meglio<br />

di tutti era in grado di renderne le ragioni. Egli presentò la sua<br />

relazione in sulla fine del dicembre, e potè essere distribuita<br />

nel febbraio: lavoro senza esempio negli annali parlamentari, e<br />

di cui nessun elogio potrebbe dirsi, che non sia stato ripetuto,<br />

anche in Parlamenti stranieri.<br />

XI.<br />

Come la <strong>legge</strong> elettorale venne discussa ed approvata.<br />

<strong>La</strong> discussione ricominciò il 24 marzo e continuò, interrotta<br />

da crisi ministeriali che parvero minacciare fino all'estremo le<br />

sorti della riforma, nei tre mesi seguenti. <strong>La</strong> Commissione subì,<br />

nel frattempo, parecchie modificazioni, tra le quali noto le due<br />

che più giovarono al successo della riforma ed a farvi accogliere<br />

almeno a titolo di esperimento, un principio giusto, l'entrata<br />

dell'on. Zanardelli nel Gabinetto, e quella dell'on. Cenala nella<br />

Commissione. Ma per condurlo in porto fu giocoforza dividere il<br />

carico, come io aveva suggerito fin da principio, nel 1878, quando<br />

l'on. Zanardelli mi fece, come dissi, l'onore di chiamarmi a collaborare<br />

nel progetto. E l'impresa fu molto delicata, e non sarebbe<br />

riuscita, trascinando a sicura rovina tutta la <strong>legge</strong>, senza<br />

la consumata abilità parlamentare dell'on. Depretis. Bisognò navigare<br />

tra Scilla e Cariddi; perchè da una parte volevano lo Scrutinio<br />

di lista come condizione sine qua no?i della riforma, che<br />

reputavano pericolosa e dannosa senza il collegio ampio ; dall'altra<br />

non volevano saperne di rinunciare ai fidi ricoveri, alle relazioni<br />

faticosamente accumulate, nel momento stesso in cui dovevano<br />

contare con tanti elettori nuovi. Tra gli uni, come tra gli altri<br />

v'erano uomini animati da una fede purissima e da un profondo<br />

convincimento, e v'erano in maggior numero di quelli che si do-


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXIII<br />

mandavano se col collegio ampio avrebbero avuto più o meno<br />

influenza, maggiore o minor sicurezza di tornare alla <strong>Camera</strong>, e<br />

la risposta avrebbe dettato loro il voto. I fatti compiuti miOstrarono<br />

anche a coloro che più si erano ostinati contro la divisione<br />

quanto fosse opportuna.<br />

Legò ad essa il suo nome l'on. Ercole, che seppe raccogliere<br />

intorno asè unalegione di deputati, dove nessuna grande individualità<br />

spiccava, ma che all'ultima stretta, contando sulle opposizioni<br />

politiche e su quelli che si sarebbero fatti lor dietro, avrebbero<br />

potuto ben dire nos numerum sumus. Fatto sta che il Ministero<br />

seppe così bene destreggiarsi, e lasciare mettere in dubbio anche<br />

quello di cui l'on. Depretis non aveva dato argomento a dubitare<br />

mai, che la mozione dell'on. Ercole passò, il carico fu diviso su<br />

due navi, ed a questo, modo potè riuscire in porto.<br />

<strong>La</strong> Légge elettorale propriamente detta, separata da quella<br />

sullo Scrutinio di lista, cioè dalle disposizioni del titolo terzo che<br />

si attenevano a questo argomento, potè subito camminare più<br />

spedita, sebbene la <strong>Camera</strong> vi perdesse attorno ancora il resto<br />

del giugno ed alcuni giorni del luglio, li Senato, che nell'indirizzo<br />

col quale aveva risposto un anno prima al discorso della Corona,<br />

aveva alzata la voce e mostrati i denti, lasciando presagire una<br />

fìerissima opposizione, fu in fondo saggio, prudente, temperato,<br />

e si mostrò animato di sincero patriottismo e rispettoso della<br />

volontà del paese. L'on. <strong>La</strong>mpertico, riferendo a nome dell'Ufficio<br />

Centrale, seppe illuminare, quando si credeva da tutti esaurito,<br />

nuovi lati del problema, additò francamente i pericoli d'alcune<br />

risoluzioni, e propose anche parecchi emendamenti sostanziali<br />

di molto peso, sui quali assai difficilmente sarebbesi potuto evitare<br />

un conflitto tra le due Camere. Ma all'ultima stretta una sola<br />

modificazione notevole fu accolta, per computare, come nella<br />

<strong>legge</strong> del 1860, insieme all'imposta erariale, la sovrimposta provinciale<br />

nella formazione del censo elettorale. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, lo<br />

confessò nella sua breve relazione l'on. Ceppino, succeduto nell'ufficio<br />

all'on, Zanardelli, accettò a malincuore anche questa;<br />

però seppe tener conto della moderazione del Senato, e il 22 gennaio<br />

di quest'anno la <strong>legge</strong> venne sancita dalla Corona e subito<br />

promulgata.<br />

Il progetto separato sullo Scrutinio di lista, acconciato dalla<br />

Commissione che ristudiò la Tabella della circoscrizione e si adoperò<br />

a coordinarlo all'altra <strong>legge</strong>, fu di nuovo discusso alla <strong>Camera</strong><br />

tra la metà di gennaio e la metà di febbraio. Vennero ripetuti<br />

molti argomenti sveltiranno innanzi, ma più che tutto la discussione<br />

si aggirò sulla rappresentanza delle minoranze, che fu a un<br />

punto di compromettere la <strong>legge</strong> sullo Scrutinio di lista, come già<br />

questa l'intera. Pure anche questa difficoltà fu superata sacrificando<br />

gran parte del principio, che non rimane più nella <strong>legge</strong> fuorché<br />

a titolo di tenuissimo esperimento, e la <strong>legge</strong> passò al Senato. Il


XXIV LEGGI POLITICO-AMMIJSISTRATIVE<br />

quale, questa volta, fu anche più prudente, piii temperato o rassegnato,<br />

tanto che non nocque alle sorti della <strong>legge</strong> la malattia<br />

che sventuratamente non consenti all'on. Depretis di assistere<br />

alla discussione. L'eloquenza veramente seducente dell'on. Zanardelli,<br />

Io zelo sincero e intelligente con cui Fon. <strong>La</strong>mpertico,<br />

di nuovo relatore, difese il progetto, ne assicurarono le sorti, e<br />

senza alcuna modificazione fu approvato, e il 7 di maggio diventò<br />

anch'esso <strong>legge</strong> dello Stato.<br />

XII.<br />

Difficoltà d'una buona <strong>legge</strong> elettorale. Criteri fondamentali<br />

del potere elettorale.<br />

Non si possono disconoscere le difficoltà onde è circondata<br />

questa materia e che impediscono alla maggior parte degli Stati<br />

di avere buone e perfette legislazioni elettorali. Già da opposti<br />

campi Balbo e Sismondi notavano che tutta la materia delle eledifficil<br />

1<br />

W<br />

che in questa, la quale anch'esso chiama la gran questione di<br />

Governo, ci troviamo ridotti a scegliere fra diverse soluzioni imperfette.<br />

" Non havvi di questa <strong>legge</strong> alcuna parte, sia concernente<br />

il diritto in se stesso, sia il metodo con cui esercitarlo,<br />

non havvi quasi alcuna disposizione particolare, che non presenti<br />

argomenti di discussione, problemi di difficile scioglimento. E<br />

tale difficoltà della materia ci è confermata dall'esame delle numerose<br />

leggi elettorali de' vari paesi, dai modi svariatissimi in<br />

ogni tempo immaginati con profondi studi, con sforzi ingegnosi,<br />

e talvolta con rapida vicenda, allo scopo di costituire la rappresentanza<br />

del paese ; ci è confermata dagli ingannevoli effetti che<br />

spesso gli autori e fautori di queste leggi ottennero dall'opera<br />

loro " (ZANARDELLI, pag. 4).<br />

Si veda, come le dottrine, le applicazioni, le leggi si dividano<br />

in due campi riguardo al primo fondamento del potere politico.<br />

<strong>La</strong> rivoluzione francese elevò a dogma la dottrina democratica<br />

del suffragio universale, conseguenza dell'eguaglianza di tutti in<br />

faccia alla <strong>legge</strong> ed espressione della sovranità popolare. L'ideale<br />

dell'umanità pareva loro il Governo diretto; tolleravano il rappresentativo<br />

a mala pena, con mandato imperativo, col diritto di<br />

sanzione riservato al popolo, e cogli altri congegni <strong>dei</strong> quali la<br />

Svizzera fa da qualche tempo non invidiabile esperimento. Fin d'allora<br />

una schiera d'illustri pensatori, educati alla scuola di Montesquieu<br />

ed alle esperienze inglesi, rifuggiva da questo assoluto,<br />

ed anche alcuni teorici, come Siéyès e Condorcet, cercavano di<br />

moderarlo nelle applicazioni legislative. Infatti l'Assemblea Costituente<br />

non applicò il suffragio universale, e la Legislativa escluse<br />

dai voto i salariati e i minori di 24 anni, temperando anche questa


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXV<br />

ristretta popolarità con due gradi di elezione. Il suffragio unidiretto<br />

accolto nella Costituzione del 24 giugno 1793 ebbe la vita<br />

d'un giorno, perchè il popolo, di restrizione in restrizione, riuscì<br />

ad abdicare nelle mani di un grande elettore tutta la propria<br />

sovranità.<br />

<strong>La</strong> scuola dottrinaria sorse allora, quasi reazione contro la<br />

teoria democratica : Royer-Collard che ne fu il banditore, e<br />

Guizot che potè farne più lungo esperimento, ponevano ad assunto<br />

della rappresentanza parlamentare una specie di giustizia<br />

ideale, e ne proclamavano la sovranità. Nella pratica cotesta sovranità<br />

della giustizia si concretava nella sovranità <strong>dei</strong> più capaci,<br />

cioè ad un arbitrio sconfinato, che, dal dispotismo illuminato<br />

d'un solo uomo di genio, discendeva sino al suffragio di<br />

tutti coloro che erano capaci di <strong>legge</strong>re e scrivere. <strong>La</strong> teoria dottrinaria<br />

fu la rovina del Governo che volle farne l'unico suo fondamento<br />

e la sua sanzione, perchè la Francia si compendiò tutta in<br />

circa duecentomila elettori, base tanto ristretta, che il primo movimento<br />

popolare bastò a rovesciarla.<br />

L'esperi^enza delle due teorie ebbe qualche utile azione sulle<br />

legislazioni elettorali <strong>dei</strong> popoli che si vennero poi costituendo<br />

a libertà. Era in entrambe un pericolo: il suffragio popolare<br />

richiamava alia memoria gli eccessi della rivoluzione delTottantanove<br />

; al dottrinarismo puro s'imputava la caduta delle due Monarchie<br />

francesi. Nelle leggi elettorali del Belgio, del Piemonte,<br />

del Portogallo, nei tentativi italiani e tedeschi del 1848-49 troviamo<br />

le più temperate espressioni legislative della scuola eclettica.<br />

Gli uomini di Stato s'adoperano con uguale interesse ad<br />

evitare la democrazia e l'oligarchia, e parve a loro supremo intento<br />

del Governo rappresentativo quello di adagiarsi tra le due<br />

forme, chiamando all'urna il maggior numero di cittadini capaci.<br />

Senonchè, mentre continuano le dispute <strong>dei</strong> dotti e le preoccupazioni<br />

degli uomini di Stato, il suffragio si va allargando<br />

dovunque. Le esperienze della Svizzera, degli Stati Uniti, debbono<br />

pure essere notate, con quelle di Francia; l'Inghilterra, dopo<br />

avere ammessa al voto la borghesia, apre le porte alla democrazia<br />

e le dà un considerevole acconto colla <strong>legge</strong> del 1867; la<br />

Germania unita, sciogliendo il voto del Parlamento di Francoforte,<br />

scrive nella sua Costituzione, sotto il patrocinio di Bismarck,<br />

il suffragio universale. In Spagna lo afferma una rivoluzione<br />

e lo subiscono due Monarchie; in Francia il sig. Thiers<br />

rispetta non meno di Gambetta e di Louis Blanc il principio del<br />

voto popolare, e la nuova Repubblica conferma quello che neanche<br />

la reazione succeduta alla guerra e alla Comune aveva osato<br />

toccare. Quasi tutti gli altri Stati si tengono stretti ai principii<br />

del censo e della capacità ; ma devono allargare, coll'abbassamento<br />

di queste condizioni, la base dello Stato, che si va anche naturalmente<br />

allargando per la diffusione della ricchezza e della coltura.


XXVI LEGGI POLITICO-AMIMINISTRATIVE<br />

Anche la scienza si trova a poco a poco costretta ad uscire<br />

dalle scuole e dai libri per tener conto di questi progressi. I dottrinarli<br />

restano isolati, quasi massi erratici, testimoni di epoche<br />

scomparse; gli eclettici si vanno vieppiù accostando alla scuola<br />

democratica. Molti vi si adagiano, quasi paghi di trovare nella<br />

partecipazione di tutti al voto e quindi al governo della cosa pubblica,<br />

una formola decisa, che acqueti ogni loro dubbio. Gli altri,<br />

constatata l'impossibilità di arrestare il torrente della democrazia,<br />

rivolgono tutto l'ingegno a studiare un ben ordinato sistema di<br />

argini e di chiuse, che valgano a volgerne a profìtto le forze. Si<br />

aggiunge che le più corrette dottrine della scuola moderna vanno<br />

scemando il pregiudizio che annetteva un valore esagerato alle<br />

forme politiche. <strong>La</strong> credenza della virtù innata delle Costituzioni<br />

va scomparendo, come scomparve quella nella superiorità congenita<br />

<strong>dei</strong> sovrani. Si comprende generalmente che le forme politiche<br />

hanno un valore solo in quanto sono vivificate dal carattere nazionale.<br />

E cosi anche il diritto elettorale, secondo scrive Herbert<br />

Spencer, non si considera più « come un benefizio per se medesimo,<br />

ma come mezzo per guarentire ad ogni cittadino tutti i risultati<br />

utili, debitamente ottenuti, delle attività sue ; e di assicurargli le<br />

condizioni che gli permettano di vivere nel miglior modo comportabile<br />

dall'uguale diritto che tutti gli altri cittadini possedono «.<br />

A questo modo viene prevalendo un concetto, che a me parve<br />

egregiamente espresso, nella scienza, dal Bluntschli, e che senza<br />

alcune esagerazioni, nelle quali è stato trascinato in ultimo dalla<br />

discussione parlamentare, avrebbe meglio di ogni altro tradotto in<br />

atto la legislazione italiana. Voglio dire il concetto della capacità,<br />

per cui è elettore chiunque sa e può esercitare debitamente il<br />

diritto suo, cioè con indipendenza ed intelligenza sufiScienti a fare<br />

che sia proprio suo, non altrui. Ma poiché, sebben turbato da<br />

alcune disposizioni fortunatamente transitorie, tale criterio è<br />

quello della nuova <strong>legge</strong> italiana, giova dire, con qualche particolare,<br />

come si è formato prima nella mente degli scienziati, e<br />

come potè essere tradotto in pratiche applicazioni.<br />

XIII.<br />

Le condizioni di età e di sesso.<br />

In tutte le legislazioni elettorali si domandano alcune condizioni<br />

per esercitare il diritto elettorale. Anche là dove il suffragio<br />

è universale, non sono ammessi i fanciulli, sebbene sia<br />

stato proposto più volte, nei libri e nei Parlamenti, di rivestire<br />

della loro rappresentanza politica chi ne possiede la rappresentanza<br />

civile. Nei paesi retti a largo sufìTragio bastano generalmente<br />

ventun anno, l'età cui s'arrestano le aspirazioni democratiche,<br />

quantunque, dopo i mutati ordinamenti militari ed i progressi<br />

<strong>dei</strong>reducazione, s'accenni a chiedere un maggiore abbassamento<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXVII<br />

dell'età politica, portandola a 18 anni, quanti bastano in quasi tutte<br />

le democrazie dirette della Svizzera, nell'Uri, nei due Appenzell,<br />

a Glarona.<br />

Pili disputata la questione del sesso, una di quelle che ritornano<br />

tutti gli anni anche davanti alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni inglesi<br />

ed hanno già una ricca letteratura. Primi se ne preoccuparono gli<br />

Inglesi, ai quali già la collezione del Prjnne porgeva esempi di<br />

donne che si accostarono alle urne sin dai tempi più antichi,<br />

specialmente nei horghi marci, mentre Whitelocke, contro<br />

lord Coke, sosteneva, che il liber homo della magna charia non ha<br />

sesso, e le leggi esoneraìio le donne da molti ufficii, mentre nessuna<br />

parla della franchigia elettorale. Fatto sta che per alcuni<br />

anni la causa del voto politico delle donne andò guadagnando<br />

proseliti, tanto da lasciar supporre che tosto o tardi sarebbe<br />

entrata nella legislazione. Ma poi sopravvenne una cotale indifferenza;<br />

gli argomenti degli oppositori guadagnarono terreno;<br />

e le piccole esperienze americane dissuasero molti partigiani.<br />

D'altronde, uno <strong>dei</strong> più ardenti sostenitori del female siiffrage,<br />

lo Stuart Mill, non è più ; Taltro, che fu Jacob Bright, abbandonò<br />

una opinione professata piuttosto per simpatia dell'amico ; restano<br />

sulla breccia il Fawcett, il Forsyth e pochi altri, che riuscirono<br />

più volte a raccogliere alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni un rispettabile<br />

numero di voti. Questi fatti mostrerebbero essi soli come quella<br />

del fem^ale suffraga sia questione seria, dove non si avessero<br />

le legislazioni del Dacotah e dell'Utah che ammettono al voto le<br />

donne, e negli Stati del Missuri, dell'Ohio, del Minnesota, di New-<br />

York non si fossero fatte proposte somiglianti. Anche il Chili ha<br />

fatto quello che non fu concesso ad alcuni revising barristers<br />

inglesi nelle elezioni del 1867, i quali, fondandosi sulla sostituzione<br />

della parola man alla parola male person, fatta, forse a<br />

caso, nel re forni act di quell'anno, inscrissero sulle liste elettorali<br />

le donne. Nel Chili la inscrizione delie donne sulle liste elettorali<br />

fu accolta con entusiasmo ed ebbe la sanzione del fatto compiuto.<br />

Ma la causa della franchigia politica della donna non pare<br />

destinata a propiziarsi la simpatia <strong>dei</strong> legislatori né l'appoggio<br />

degli scienziati. <strong>La</strong> Corte suprema degli Stati Uniti, con sentenza<br />

del 4 ottobre 1875, respinse un ricorso delle donne del<br />

Missuri contro la Costituzione dello Stato, che ricusava loro il<br />

diritto di voto, negando che la qualità d'uomo e di cittadino secondo<br />

la Costituzione federale, bastasse sola a conferire questo<br />

diritto. Le esperienze americane hanno assai nociuto alle appariscenti<br />

dottrine del Mill e <strong>dei</strong> suoi seguaci, e tarpate le ali alla<br />

propaganda in favore del female suffrage. Non si nega che qualche<br />

progresso non possa esser realizzato anche in questo senso,<br />

ma legislatori e scienziati s'accordano nel giudicare la questione<br />

per lo meno immatura, e nello stato presente della civiltà e della<br />

coltura affatto inopportuna.<br />

iff


XXVin LEGO! POLITICO-AMiriNISTRATIVE<br />

Nella discussione parlamentare le donne non mancarono in<br />

Italia di valenti campioni, che difesero quanto esse avevano, con<br />

numerose petizioni, domandato; ma prevalsero le savie considerazioni,<br />

che già l'on. Zanardelli aveva svolte nella sua relEizione:<br />

« Ai diritti, come ai doveri della vita pubblica e militante, la<br />

donna, nelle società antiche e moderne, è rimasta estranea, e<br />

parve sempre, ad essa stessa in generale e ad altrui, per la sua<br />

natura, per le sue stesse nobilissime doti, ripugnante e disadatta...<br />

<strong>La</strong> donna sarebbe spostata, snaturata, involgendosi nelle faccende<br />

e nelle gare politiche. Quelle stesse virtù nelle quali vince<br />

veramente l'uomo, per le quali è ammirata ed ammirabile, virtù<br />

di tenerezza, di passione, d'impeto, ma che traggono nascimento<br />

dal fatto incontrastabile, che in essa prevalgono il cuore alla<br />

mente, l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione,<br />

la generosità alla giustizia, quelle stesse virtìi non sono quelle che<br />

ai forti doveri della vita civile macr^riormente convencrono.<br />

C71^> CJ<br />

Perciò la maggior parte delle donne non aspira a che si conferisca<br />

loro un diritto, il quale in tal caso sarebbe in pari tempo<br />

un dovere, e le costringerebbe ad assumere la parte insopportabile<br />

della donna politica, a scendere ad occupazioni e disquisizioni<br />

e negozi, che sarebbero mortale fastidio per la loro tempra<br />

delicata e gentile; mentre la parte nobilissima della donna nella<br />

politica è quella di formare i caratteri, di inspirare l'amor di<br />

patria, l'altezza <strong>dei</strong> sentimenti, di sorreggere e fortificare nello<br />

esercizio delle pubbliche virtù, di indirizzare le menti e gli animi<br />

ai fulgidi ideali verso cui volgesi e <strong>dei</strong> quali innamorasi più facilmente<br />

il suo pensiero " (Relaz, ZÀXARDELLI, pag. 34),<br />

XIV.<br />

Altre condizioni legali, sociali, religiose e politiche.<br />

Queste eccezioni quasi generali di età e di sesso non sono<br />

le sole che vietano anche al più largo e popolare suffragio la qualifica<br />

di universale. Ve n'ha alcune altre fondate sulla condizione<br />

legale delle persone o sulla loro posizione sociale, eccezioni per*<br />

manenti o tali che scemano o cessano col venir meno degli impedimenti.<br />

Non conosco <strong>legge</strong> elettorale, la quale chiami al voto<br />

i condannati ed i falliti non riabilitati, tranne le prime Costituzioni<br />

della California; certo nessuna lo consente ai pazzi ed agli<br />

interdetti- Le Costituzioni degli Stati schiavisti escludevano dal<br />

voto i neri ; l'Oregon e la California i Cinesi, e il Texas anche<br />

gli Indiani. Ma dopo l'emendamento del 1870 nessun pretesto di<br />

razza o di colore può permettere ad uno degli Stati Uniti di escludere<br />

dal voto un cittadino americano. Né di cosi fatte esclusioni<br />

di razza ci off'rono esempio le costituzioni rappresentative delle<br />

Colonie inglesi e delle altre Repubbliche americane, dove anche<br />

il diritto di cittadino non sia conteso ad uomini di razza e colore<br />

diversi.


^<br />

f<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE<br />

<strong>La</strong> condizione sociale delle persone può in certi casi essere<br />

incompatibile coU'esercizio del diritto di voto. Così avviene di<br />

coloro che vivono della pubblica carità. Si può declamare, si possono<br />

versar lagrime sul pauperismo e dedicare tutti gli sforzi individuali<br />

e collettivi a scemare o meglio a^prevenire questa piaga<br />

sociale, ma neanche la teoria democratica potrà riconoscere a chi<br />

vive nella società quasi parassita l'esercizio del diritto di voto.<br />

Certo va troppo innanzi la <strong>legge</strong> elettorale danese, la quale vuole<br />

che gli indigenti siano ammessi soltanto dopo aver rimborsati i<br />

sussidii ricevuti; ma non si possono biasimare le moderate esclusioni<br />

delle Costituzioni più democratiche, le quali, a guisa di<br />

temperamento, non computano a questo titolo i sussidii distribuiti<br />

per ragione d'istruzione ed esigono che la mendicità risulti<br />

provata da un atto pubblico di ammonizione, di condono o di<br />

soccorso.<br />

Più gravi controversie si agitano nella scienza e tra i legislatori,<br />

riguardo ai ministri <strong>dei</strong> culti, ed a coloro che si trovano<br />

sotto le armi per la difesa della società e dello Stato, le due sole<br />

professioni, forse, che possono porgere argomento a siffatta controversia.<br />

Quanto ai ministri del culto, la eccezione viene addotta<br />

generalmente pel solo clero cattolico, e si fonda sulle speciali<br />

condizioni di dipendenza, in cui si trova e sulla sua esistenza<br />

quasi appartata dalla società, mentre cerca aiuto di ragioni anche<br />

nelle leggi Clementine, le quali vietano al Clero piiblicis se ad ministrationihiis<br />

immiscere, et seciilares ciiras siiscipere, ricordandogli<br />

l'evangelico 7iemo potest duobus dominis servire. Ed<br />

infatti, quasi tutte le legislazioni elettorali ricusano implicitamente<br />

l'esercizio del voto politico al Clero regolare, laddove sono<br />

ancora tollerate le fraterie, ed alcune, tra altre le leggi costituzionali<br />

di Soletta (1850, 1856), del Ticino (1855), di Friburgo<br />

1863), di Lucerna (1863) e di Zug (1864), riconoscevano il<br />

diritto elettorale ai soli laici. Le autorità federali decisero, in<br />

parecchie occasioni, che così fatta esclusione era perfettamente<br />

compatibile coi principii generali della Costituzione svizzera,<br />

quantunque mostrassero la tendenza, che trovò la sua espressione<br />

nell'articolo 47 del nuovo Statuto, di riconoscere che nessuna<br />

restrizione potesse essere fatta all'uso <strong>dei</strong> diritti civili per cause<br />

di natura ecclesiastica o religiosa. Le leggi prussiane, certo le<br />

più severe contro il Clero, non lo escludono dall'esercizio <strong>dei</strong><br />

diritti politici se non a titolo di pena.<br />

Piii grave è la controversia riguardo a coloro che si trovano<br />

in condizione di assoluta dipendenza per causa del servizio militare,<br />

laddove le larghe condizioni generali della <strong>legge</strong> li chiamano<br />

al voto. Nessuna imitabile soluzione ci additano le democrazie<br />

svizzere e americane, che non conoscono la triste necessità<br />

w<br />

degli eserciti permanenti : tuttavia l'Ohio nega ricisamente il voto<br />

a chiunque si trovi per pubblico servizio sotto le armi, e la nuova


XXX LEGGI POLITICO-AMMINISTR\TIVE<br />

Costituzione svizzera non permette loro di votare fuori del Comune<br />

di origine. In questo modo si elimina la necessità di una<br />

esclusione che apparirebbe ad ogni modo odiosa, e si rende in pari<br />

tempo impossibile un abuso, che toglierebbe ogni sincerità alle<br />

elezioni e darebbe una influenza preponderante al partito, che<br />

dispone della forza armata. <strong>La</strong>onde pare preferibile la soluzione<br />

accolta dalla nostra <strong>legge</strong>, che esclude non dal diritto, ma dal<br />

suo effettivo esercizio tutti coloro che si trovano sotto le armi,<br />

non solo nelTesercito e nell'armata, ma altresì negli altri corpi<br />

organizzati per servizio pubblico, e consente di esercitarlo soltanto<br />

ai sott'uffiziali, che ne avevano già il possesso, si trovano<br />

in condizione di maggiore indipendenza e sono in numero incomparabilmente<br />

minore.<br />

XV.<br />

Il voto politico fondato sul censo; storia e legislazione comparata<br />

di questo criterio.<br />

Queste ed altre eccezioni relative all'età, al sesso, alla condizione<br />

sociale permanente o temporanea, al domicilio, non scemano<br />

la popolarità del suffragio, ma neanche concedono di chiamarlo<br />

universale^ dove l'universalità non voglia essere intesa<br />

appunto con queste restrizioni. Le quali acquistano quasi modo e<br />

qualità di principii generali, essendo con poche diversità ammesse<br />

dagli scrittori e da tutte le istituzioni rappresentative. Ma poche<br />

costituzioni si appagano di queste restrizioni ; le altre sacrificano<br />

in diversa misura la popolarità del voto ad un concetto storico o<br />

dottrinario, concedendo l'esercizio della funzione di elettore solo<br />

a coloro che si trovano in determinate condizioni. Così il suffragio<br />

politico diventa una eccezione, determinandosi per <strong>legge</strong> secondo<br />

quali criterii debba essere conferito.<br />

Il più generalmente ammesso è quello del censo. Cotesta<br />

idea del rating siiffrage è cosi profondamente radicata nelle istituzioni<br />

anglo-sassoni, che nella Gran Brettagna si mantenne inalterata<br />

traverso abusi secolari fino alla riforma del 1832; seppe<br />

resistere a lungo negli Stati Uniti alle esagerazioni dellademocraz^ia,<br />

e non fu abbandonata nemmeno nei nuovi consorzi civili fondati<br />

in Australia e nella Nuova Zelanda. L'antico principio inglese,<br />

loithout taxation not representation, non ammette eccezione;<br />

neanche lo Stuart Mill, audace novatore, vorrebbe concedere<br />

" a chi ha proprio niente, il diritto di frugare nelle tasche di chi<br />

possiede qualcosa ». Il rating suffrage, il diritto di voto riconosciuto<br />

a chi paga una tassa, fu mantenuto nelle riforme inglesi<br />

del 1832 e del 1867, e colle proposte più recenti, che sono come<br />

il lievito d'una nuova riforma, si domanda soltanto di estendere<br />

alle contee, cioè alle classi rurali i beneficii della <strong>legge</strong> del 1867.<br />

Così per gli Inglesi rimane sempre un'astrazione il concetto del-


I<br />

LEGGE ELKTTORAt.E POrilTICA — PREFAZIONK XXXI<br />

Yequal representaiion; pertìno gli Americani, nelle più recenti<br />

deliherazioni della loro suprema magistratura politica, non parlano<br />

di diritto elettorale, ma di franchigia, e il Seaman, a capo<br />

di una schiera di illustri pensatori, s'adopera a ricondurre le<br />

legislazioni del suo paese a quelle condizioni di censo che la sola<br />

Costituzione del piccolo Rhode Island ancora conserva.<br />

Diverse sono le cause, perle quali parecchie costituzioni<br />

politiche domandano all'elettore quanto paga di imposta annua,<br />

ch'è come dire quanto possiede, imperocché l'imposta non è presa<br />

che come la misura più evidente e materiale del reddito. Alcune<br />

sono puramente dottrinarie, altre hanno un valore storico. Le<br />

prime prevalgono nel Belgio, in Italia ed altrove; le seconde in<br />

Inghilterra, in Germania e nei paesi scandinavi.<br />

Gli antichi Parlamenti inglesi non hanno traccia d'organizzazione<br />

simmetrica. I rappresentanti del paese erano convocati<br />

dal Re per domandar loro qualche cosa, per lo più un contributo<br />

di denaro o di uomini; e premeva sopratutto conoscere l'opinione<br />

del paese. Chi guardasse il modo, ond'erano eletti i membri<br />

del Parlamento, potrebbe quasi dire che si sceglievano a caso,<br />

tra le persone più influenti. Scopo supremo e principio unico era<br />

quello di consentire Timposta. Questo principio storico ebbe una<br />

grande influenza sul carattere nazionale, di guisa che ancora oggi<br />

gli Inglesi mostrano assai maggior fiducia nelle riforme parziali<br />

e incomplete, le quali abbiano una qualche analogia colle istituzioni<br />

vive, che nelle riforme, le quali, per quanto giuste, semplici,<br />

chiare, perfette, contrastano con esse. " Così, avverte anche<br />

Bagehot, ci troviamo ridotti a scegliere tra diverse soluzioni<br />

imperfette. Il sistema elettorale inglese è una cosa tutta artificiale<br />

e molti scrittori notano con rammarico come nessun sistema<br />

naturale vi si potrebbe sostituire «.<br />

Ma nessuna delle ragioni addotte per mostrare l'opportunità<br />

del sistema elettorale inglese può valere per altri paesi. Così<br />

troppo ci dilungheremmo a volere indagare le ragioni storiche<br />

della distribuzione del suffragio nei paesi di razza scandinava e<br />

alemanna. Queste ragioni sono di gran lunga meno antiche che<br />

in Inghilterra, e per conseguenza più facili, e meno contrastate<br />

vi riescono le riforme elettorali. Tuttavia l'analisi delle leggi<br />

elettorali di Svezia, di Norvegia, come di quelle dell'Austria,<br />

della Prussia e <strong>dei</strong> piccoli Stati tedeschi vivi o morti, è una<br />

riprova evidente di cotesta affermazione. Invece dell'uguaglianza,<br />

che tanto piace nel mezzodì, invece delle forme irregolari<br />

e quasi capricciose dell'elettorato inglese, v'è una tenerezza<br />

pei sistemi, uno studio dì categorie e di ordini, che parrebbe talvolta<br />

elaborato nel gabinetto d'un filosofo e risponde invece alle<br />

condizioni della società ed al suo sviluppo storico. Forse il<br />

Mommsen ha saputo spiegare cosi bene il sistema romano <strong>dei</strong><br />

Comizi, perchè aveva m casa alcunché di somigliante: gli elet-


XXXII LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

tori graduati di Servio Tullio si riflettevano nelle categorie bavaresi<br />

e prussiane. In Baviera la <strong>Camera</strong> elettiva esce da cinque<br />

diverse categorie di elettori: nobili, università, clero, città privilegiate<br />

e proprietari non^ compresi nelle categorie precedenti, i<br />

quali eleggono la metà <strong>dei</strong> deputati. L'Assia Darmstadt alle categorie<br />

aveva aggiunto un triplice grado di elezione. E la <strong>legge</strong><br />

prussiana del 1850, sanzionando un sistema sviluppato quasi spontaneamente,<br />

riuscì, secondo la vivace espressione del Bismark,<br />

che amo citare come uomo di Stato^ non come autorità costituzionale,<br />

« la più infelice, la più contraria al buon senso; una<br />

<strong>legge</strong> che divide elementi, i quali si dovrebbero unire, aggruppa<br />

persone che non hanno alcuna ragione d'essere unite ed applica<br />

ad ogni Comune una misura diversa ".<br />

Qui almeno il censo, coi suoi corredi di categorie, di classi,<br />

di elezioni indirette e triplici, ha ragioni storiche. Ma vi sono altre<br />

leggi elettorali, le quali s'attengono al censo esclusivamente<br />

per un concetto dottrinario di capacità. <strong>La</strong> funzione elettorale<br />

non può essere esercitata che dai più capaci, e misura della capacità<br />

è la ricchezza.<br />

Le leggi elettorali francesi della Ristorazione si fondarono<br />

esclusivamente sul censo, per una reazione, la quale parve allora<br />

necessaria, contro la popolarità del voto che avea condotto i primi<br />

tentativi di parlamentarismo ai terrori del 93 ed avea dato prove<br />

di tanta docilità sotto l'Impero. Ma il Governo degli uomini a<br />

tante centinaio di franchi, che studiava la sua giustificazione negli<br />

esempi britannici, non avea altra base che l'arbitrio sconfinato,<br />

e diede frutti peggiori del più popolare <strong>dei</strong> suffragi. Dapprima il<br />

mandato imperativo, le sterili lotte personali, l'appagamento di<br />

vanità e d'ambizioni ; poi l'incuranza degli interessi s^eri del paese,<br />

l'egoismo, l'isolamento, la ruina della monarchia.<br />

<strong>La</strong> Spagna, il Belgio, l'Olanda, il Piemonte, s'inspirarono<br />

più 0 meno a questa esperienza, prendendo il censo come criterio<br />

principale, non però esclusivo, della funzione elettorale. Cosi si<br />

evitarono maggiori danni, costituendo un qualche legame fra gli<br />

ordinamenti anteriori, la condizione della popolazione e il sistema<br />

elettorale. Ma queste medesime origini mostravano già che il<br />

censo, come criterio di capacità, aveva in sé il pericoloso arbitrio<br />

di tutti i criteri somiglianti. Al di fuori della storia, non<br />

hanno un altro punto fìsso dove arrestarsi.<br />

XVI.<br />

Il criterio del censo deve cedere a quello della capacità.<br />

Coloro che hanno tentato di giustificare il censo come base<br />

dell'elettorato, al di fuori delle ragioni storiche, non hanno saputo<br />

trovare che sofismi, ed hanno finito per sostenere, in fondo,<br />

che chi ha il potere in mano, sia un re, sia una oligarchia qual-


.<br />

i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXXIII<br />

siasi, può distribuirlo come meglio gli talenta. I borghesi di<br />

Luigi Filippo mettevano per condizione un censo di 300 lire;<br />

gli autori della nostra <strong>legge</strong> elettorale s'appagarono prima di 40,<br />

adesso di 19,80; l'effetto è diverso, ma identico l'arbitrio di queste<br />

determinazioni.<br />

Senonchè di teoria in teoria, anche coloro che vogliono sostenere<br />

il criterio del censo si sono ormai ridotti a sostenerlo per<br />

una preoccupazione affatto finanziaria. Raccolgono, alcuni senza<br />

saperlo, il concetto anglo-sassone del rating suffrago, e mentre<br />

sono disposti a riconoscere come elettore chiunque paghi una imposta,<br />

respingono inesorabilmente chi non ne paga alcuna.<br />

Affrettiamoci a notarlo: questo concetto, che chiamerei quasi<br />

una applicazione delJ^teoria dottrinaria alla democratica, è pericoloso<br />

ed inesatto. Pericoloso, perchè chiamerebbe al voto molti,<br />

i quali non avrebbero la coscienza di questo atto politico; inesatto,<br />

perchè ne resterebbero esclusi coloro che pagano allo Stato i milioni<br />

e i miliardi delle contribuzioni indirette, che non sono meno<br />

gravose delle dirette. Sarebbe una solenne ingiustizia riconoscere<br />

il diritto elettorale in chi paga dieci o venti lire d'imposta e ricusarlo,<br />

per esempio, agli abitanti <strong>dei</strong> Comuni murati, nessuno <strong>dei</strong><br />

quali paga meno di venti lire di solo dazio consumo.<br />

Il vero è che non v'è alcuna ragione seria, la quale dimostri<br />

la necessità di porre a fondamento <strong>dei</strong> diritti politici un criterio<br />

diverso da quello su cui si fonda la <strong>legge</strong> civile, dove non si oppongano<br />

argomenti i quali abbiano un valore storico, più o meno<br />

discutibile, ovvero ragioni di convenienza sociale, come sarebbe<br />

il caso delle donne. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> concede il pieno esercizio <strong>dei</strong> diritti<br />

civili a chi ne ha la coscienza, e non v'è motivo sufficiente per<br />

porre a base dell'elettorato politico un criterio diverso.<br />

Il diritto elettorale fu giustamente definito la garanzia necessaria<br />

<strong>dei</strong> diritti e degli interessi sociali. Può esercitarlo chiunque<br />

è in grado di comprenderne l'importanza e l'utilità; può<br />

votare per la nomina <strong>dei</strong> rappresentanti al Governo chiunque sa<br />

quello che fa, gettando nell'urna il suo voto. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> civile ha<br />

delle restrizioni: un pazzo non può passeggiare le vie, né un interdetto<br />

vendere i proprii beni, né un minore prender moglie, senza<br />

consenso di chi ha su di lui la patria podestà. Sono restrizioni<br />

stabilite a vantaggio non solo della società, ma di chi ne è direttamente<br />

colpito. Qui non v'è alcun arbitrio, nulla di convenzionale.<br />

Siamo ugualmente lontani da quelle teorie che vedono nella<br />

funzione elettorale un privilegio, una concessione legale, e da<br />

quegli ideali, i quali credono Tuso del diritto di voto inseparabile<br />

dalla natura umana: fuggiamo con uguale ribrezzo da<br />

quei paduli dove stagna e muore la più energica vita politica,<br />

e da quelle altezze troppo serene per poter essere raggiunte d a<br />

un popolo.<br />

LEGGI SPECIALL — Serie 1» — Voi. IV. e


LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

XVII.<br />

Il criterio della capacità e la sua applicazione.<br />

Ai criteri desunti in qualunque modo dal censo, si oppone<br />

come minimo di capacità il saper <strong>legge</strong>re e scrivere, che inteso<br />

alla lettera è davvero troppo povera cosa. Scarabocchiare il proprio<br />

nome e <strong>legge</strong>re sillabando il libro delle sette trombe non è,<br />

di per sé solo, indizio di capacità politica, neanche la più limitata.<br />

E più nuoce Tindeterminatezza di questo criterio e la necessità<br />

di fornirne di volta in volta le prove, dando così cagione a frodi<br />

e a contestazioni continue. Più d'una elezione fu tra noi oppugnata,<br />

perchè avevano messo le mani dentro l'urna elettori analfabeti,<br />

e s'ebbero esempi di candidati, i quali, dopo aver forniti<br />

alcuni fidi d'una apparenza di censo, fecero loro apprendere a<br />

disegnare il nome e se ne foggiarono altrettanti elettori. Anche<br />

la necessità di scrivere il bollettino del voto nella sala delle elezioni,<br />

derivata appunto da questa condizione del saper <strong>legge</strong>re e<br />

scrivere, è un impaccio e diventa sorgente di frodi, di sospettose<br />

vigilanze, di astensioni.<br />

Respinto il criterio del censo, e il minimo di capacità ridotto<br />

al saper <strong>legge</strong>re e scrivere, entrambi arbi^rarii, ingiusti e punto<br />

rispondenti al moderno concetto del Governo rappresentativo,<br />

non rimane che applicare alla franchigia politica il criterio che ci<br />

parve rispondere meglio alle conclusioni della scienza ed alle<br />

presenti condizioni della società. Tutti i cittadini i quali hanno<br />

raggiunti i 21 anni d'età, dimorano da sei mesi o da un anno in un<br />

luogo, e godono del pieno esercizio <strong>dei</strong> loro diritti civili, sono in<br />

possesso <strong>dei</strong> loro diritti politici. Ma altro è il diritto, altro è l'esercizio<br />

del diritto. Tutti possono prendere moglie, vendere un campo,<br />

comperare una casa, fare un testamento ; la <strong>legge</strong> circonda però<br />

l'esercizio di questi diritti di determinate garanzie, di cautele, di<br />

formalità minuziose, perchè ciascuno sia pienamente conscio<br />

dell'atto che compie. Se non può esservi diversità sostanziale tra<br />

i diritti civili ed i politici, la <strong>legge</strong> che regola la franchigia elettorale<br />

non può essere diversa da quella che porge le norme per<br />

l'esercizio <strong>dei</strong> diritti civili. Tutti i cittadini sono dunque elettori;<br />

possono votare coloro che hanno la coscienza dell'atto che<br />

compiono.<br />

Ma anche qui è necessario un giudizio, e si potrebbe cadere<br />

nell'arbitrio. <strong>La</strong> determinazione di questo criterio non può essere<br />

lasciata al giudizio individuale, né, tanto meno, affidata ad autorità,<br />

le quali siano diretta od indiretta emanazione <strong>dei</strong> poteri<br />

pubblici. <strong>La</strong> coscienza del voto, il sentimento del valore di questo<br />

importante atto politico non possono essere domandati che all'educazione,<br />

alla scuola. L'istruzione elementare dovrebbe essere riordinata<br />

collo scopo di formare il cittadino. Le scuole serali, tutte le<br />

r


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE<br />

popolari, d'ogni forma, e le elementari dovrebbero avere a questo<br />

scopo un programma uniforme, stabilito dallo Stato, nel quale<br />

l'insegnamento <strong>dei</strong> diritti e <strong>dei</strong> doveri del cittadino fosse un<br />

obbligo generale, serio, efficace. A frequentare le scuole sarebbero<br />

costretti tutti, salvo gli indigenti, per tre anni almeno,<br />

riportandone un attestato soddisfacente, che basterebbe ad esercitare<br />

il diritto di voto.<br />

So che cotesta soluzione della questione del voto politico<br />

alla quale si è, in sostanza, attenuta la nostra <strong>legge</strong>, complica<br />

ancora più il già difficile problema dell'educazione primaria. Ma<br />

questo rimane sempre uno di quelli, nei quali la volontà non ha<br />

contrasti. Non si può esitare un momento. <strong>La</strong> diffusione dell'istruzione<br />

elementare è una conseguenza necessaria del Governo<br />

rappresentativo ; laddove non è diffusa, largamente diffusa, questo<br />

intisichisce, viene meno, scompare. I più intimi rapporti corrono<br />

tra la diffusione dellMnsegnamento e lo sviluppo politico <strong>dei</strong><br />

popoli: i più istruiti sono incontestabilmente i più liberi.<br />

Non credo il Comune adatto a riformare e condurre in questo<br />

senso la scuola; sarebbero necessari consorzi amministrativi più<br />

ampii, ^"^eoXeàìschoolhoards, come s'hanno in Inghilterra. L'istruzione<br />

elementare dovrebbe essere impartita dallo Stato, col mezzo<br />

di questi enti morali, acconci a ricevere anche dotazioni speciali,<br />

investiti del potere di nominare i maestri e di esercitare su di loro<br />

una diretta vigilanza. Certo non basterebbero le sole forze del<br />

contributo: bisogna metter mano, come consiglia il Villari, alle<br />

Opere pie, e consacrare almeno quella grossa parte <strong>dei</strong> loro proventi,<br />

la quale impingua le amministrazioni, per la natura <strong>dei</strong> loro beni<br />

complicatissime e costose, a benefizio dell'istruzione, che è pure<br />

la maggiore e la migliore carità che si possa fare. Tutte questioni<br />

che qui si toccano appena, imperocché noi concludiamo che per<br />

il retto e sincero svolgimento del sistema rappresentativo v'è<br />

bisogno di scuole, le quali infondano in chi non sia idiota la coscienza<br />

della franchigia politica, e lasciamo agli educatori la cura<br />

di ordinare sollecitamente la scuola popolare per modo che risponda<br />

a questo intento.<br />

xvin.<br />

Criteri dell'elettorato secondo la nuova <strong>legge</strong>.<br />

Vediamo adesso come la <strong>legge</strong> abbia provveduto a fare gli<br />

elettori, e quali risultati se ne abbiano ottenuti.<br />

Indubbiamente si è conseguito anzitutto il risultato di allargare<br />

assai le basi del potere elettorale. Giovi un po' di statistica.<br />

L'on. Zanardelli, senza calcolare che molti si potessero inscrivere<br />

pel semplice titolo del saper <strong>legge</strong>re e scrivere o poco più, presagiva<br />

che si avrebbero avuti 1,950,000 elettori. Erano precisamente<br />

638,874 ene furono aggiunti 1,420,507: in tutto2,068,381.


XXXVI LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Invece di 22 elettori per mille abitanti, ne abbiamo 73 per mille,<br />

più del triplo. E, secondo una statistica preliminare, sono cosi<br />

distribuiti e proporzionati alla popolazione nelle varie regioni,<br />

in ordine decrescente :<br />

Piemonte.<br />

Liguria .<br />

Lombardia<br />

Veneto , .<br />

Toscana .<br />

<strong>La</strong>zio . .<br />

Marche. .<br />

Sardegna. .<br />

Emilia . . .<br />

Campania .<br />

Sicilia . . .<br />

Abruzzi Molise<br />

Umbria. . .<br />

Calabria . .<br />

Puglia . . .<br />

Basilicata .<br />

elettori 306,164 per 1000 abit. 100,00<br />

99<br />

1?<br />

»<br />

9><br />

9?<br />

9J<br />

9?<br />

9?<br />

99<br />

99<br />

95<br />

95<br />

95<br />

99<br />

5»<br />

85,358<br />

343,542<br />

220,174<br />

169,948<br />

61,000<br />

62,048<br />

46,811<br />

136,668<br />

173,197<br />

175,365<br />

76,576<br />

31,633<br />

69,597<br />

86,015<br />

25,480<br />

95<br />

99<br />

99<br />

55<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

9»<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

9»<br />

99<br />

99<br />

95<br />

99<br />

95<br />

99<br />

95<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

99<br />

96,01<br />

96,00<br />

78,70<br />

76,90<br />

73,00<br />

66,60<br />

65,70<br />

62,40<br />

60,20<br />

58,80<br />

58,80<br />

55,50<br />

55,50<br />

54,30<br />

49,10<br />

Secondo la <strong>legge</strong> questi elettori debbono essere tutti cittadini,<br />

godere <strong>dei</strong> loro diritti civili e politici, avere compiuta l'età<br />

di 21 anno, e saper <strong>legge</strong>re e scrivere, cioè essere in grado di firmare<br />

il certificato di iscrizione col quale si presentano a votare,<br />

se il presidente dell'ufficio ne faccia richiesta per assicurarsi della<br />

loro identità personale, e vergare sulla scheda, in modo sufficientemente<br />

intelligibile, il nome e cognome <strong>dei</strong> due, tre o quattro<br />

candidati ai quali danno il voto. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> domanda poi qualche<br />

altro requisito speciale, di capacità o di censo- Alcuni sono specificatamente<br />

enumerati in un lungo elenco, che parve a più d'uno<br />

superfluo, ma ha lo scopo di agevolare la formazione delle liste,<br />

in quello che cerca di tener conto scrupoloso di tutti gli indi^, i<br />

quali mostrano che l'elettore è capace di cpmpiere l'ufficio suo,<br />

cioè possiede intelligenza ed indipendenza sufficienti a compierlo.<br />

Se alcun dubbio può sorgere riguardo a taluna di queste categorie,<br />

nessuno può resistere quando si fermi l'attenzione alle due<br />

minime condizioni richieste, oltre alle tre generali, per essere<br />

elettore: pagare un censo di lire 19,80, ovvero dare prova di<br />

possedere una intelligenza quasi rudimentale.<br />

Cotesto censo fu il risultato di due compromessi seguiti nel<br />

corso delle discussioni, per un lato tra quelli che di questo criterio<br />

non ne volevano sapere e consentivano a lasciarlo a 40 lire per<br />

rispetto del passato, e gli altri, che avevano proposto di ridurlo<br />

a sole 10 lire; per l'altro tra la <strong>Camera</strong> che aveva computato il<br />

solo tributo erariale, ed il Senato, che volle compresa anche la<br />

sovrimposta provinciale. Fu poi accolta la cifra di lire 19,80,


LEGGK ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXXVII<br />

anziché di 20, affine di comprendere sulle liste elettorali tutti i<br />

contribuenti di ricchezza mobile inscritti nei ruoli per redditi di<br />

categorie B e C, e per conseguenza tutti quei contribuenti, che<br />

hanno 150 lire di reddito imponibile, le quali corrispondono a<br />

circa 640 lire di reddito effettivo proveniente dal lavoro, ed a<br />

533,33 di reddito proveniente dall'impiego di capitale unito al<br />

lavoro. Nelle campagne basta un reddito anche minore, perchè<br />

la sovrimposta provinciale, di cui si è pur voluto tener conto,<br />

grava soltanto la fondiaria, e le condizioni alle quali è concesso<br />

l'elettorato ai fittaiuoli e ai mezzadri sono molto più facili di quelle<br />

alle quali è stato dato agli inquilini nei centri urbani. Le alte e<br />

disperate grida <strong>dei</strong> nostri rurali hsinno condotto appunto a cotesto<br />

risultato, per cui si usa maggior liberalità alla popolazione sparsa,<br />

che ha, a tacer d'altro, minor agio di partecipare con una certa<br />

continuità alla vita politica, di quello che alla agglomerata. Tutte<br />

le disposizioni della nuova <strong>legge</strong> relative al censo, e più quelle<br />

che chiamano all'elettorato politico quanti tennero per un anno<br />

l'ufficio di consiglieri comunali, o compirono la loro ferma nell'esercito,<br />

sono favorevoli agli abitatori della campagna.<br />

Già dissi che il censo elettorale non può essere più tenuto<br />

in conto di misura dell'interesse che il cittadino ha nell'azienda sociale.<br />

Le nuove teoriche intorno all'imposta e l'idea moderna dello<br />

Stato noi consentono ; e d'altronde bisognerebbe tener conto di<br />

quello che ciascuno paga a titolo d'imposta indiretta, e della incidenza<br />

di tutti i tributi : cosa impossibile. Se v'è ragione per cui si<br />

possa menar buono il criterio d-el censo è questa, già accolta implicitamente<br />

dagli autori della <strong>legge</strong> del 1860: che colui il quale possiede<br />

un certo reddito ha una relativa indipendenza e può aversi<br />

procurata una rudimentale istruzione. Ma quando si scende al<br />

disotto d'un certo limite, quando si tratta di cittadini che guadagnano<br />

meno di due lire al giorno in città e men d'una lira in campagna,<br />

davvero non si riesce a comprendere quale indipendenza<br />

possano avere e quale agio di sviluppare la loro intelligenza quanto<br />

basta per esercitare debitamente questo ufficio. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> è stata<br />

dunque larghissima, molto più di quanto i suoi autori avrebbero<br />

consentito e più di quanto desiderava anche l'on. Depretis.<br />

Assai più combattuto fu il criterio della minima capacità,<br />

che è anche piti basso di quello proposto già dall'onorevole Cairoli.<br />

L'on. Cairoli aveva spiegato il suo criterio colle parole<br />

stesse di Stuart Mill: « Sarebbe sommamente a desiderarsi, che<br />

condizione del suffragio fosse, oltre la lettura, la scrittura ed il<br />

calcolo, un maggior corredo di cognizioni; sarebbe a desiderarsi,<br />

che dagli elettori si potesse esigere una certa conoscenza della<br />

conformazione della terra e delle sue divisioni naturali e politiche,<br />

una certa cognizione degli elementi della storia civile e politica<br />

del proprio paese ^^. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> sull'istruzione obbligatoria ci dava<br />

un criterio sicuro, uguale, giustissimo : peccato non sia stata


XXXVIII LEGGI POHTIGO-AMMINISTRA.TIVE<br />

proclamata insieme al regno d'Italia, ma invece si debbano aspettare<br />

ancora molti anni gli elettori che ci va preparando. Già v'era<br />

prima un'altra difficoltà. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non è applicata dovunque ; le<br />

sanzioni penali di essa sono in gran parte inefficaci ; mancano le<br />

istituzioni complementari, senza le quali a ventun anni sono quasi<br />

perduti i frutti dell'istruzione avuta nella fanciullezza: lo ha dimostrato<br />

lucidamente nella sua relazione il senatore <strong>La</strong>mpertico,<br />

e tutti erano ben persuasi che la <strong>legge</strong> elettorale, accogliendo a<br />

criterio minimo di capacità il corso dell'istruzione ol)bligatoria<br />

neanche avrebbe provveduto all'avvenire. Certo trascurava indebitamente<br />

il passato, e un presente che durerà ancora parecchi<br />

anni. Molti, che pur sanno <strong>legge</strong>re, scrivere e qualcosa d'altro, non<br />

sono mai andati a scuola; pochissimi serbano il certificato d'esservi<br />

andati, né lo potrebbero trovare negli archivi del Comune.<br />

Indi la necessità di una qualche disposizione transitoria, la quale<br />

tenesse conto di una siff^atta condizione di cose. A coloro che possedono<br />

comunque un certificato d'aver superato in gioventù la<br />

seconda elementare basta presentarlo e sta bene. Già cotesta misura<br />

zoppica un po': sotto il paterno regime di Francesco II di<br />

Napoli 0 di Pio IX, tutti sanno se nelle scuole elementari si imparava,<br />

a farsi un'idea della patria, della libertà, del Governo e<br />

delle altre cose, che pur l'elettore dovrebbe conoscere, e che sorta<br />

di storia s'insegnasse. Ma mettiamo pure che il cittadino che vi<br />

ha imparato a <strong>legge</strong>re carta stampata e far di conti possa partecipare<br />

in qualche modo alla vita pubblica, e" tiriamo via. Ma se<br />

manca, caso quasi generale, qualsiasi certificato?<br />

<strong>La</strong> prima soluzione cui s'era pensato è quella dell'esame,<br />

e già l'aveva accolta nel 1876 l'on. Nicotera, secondo il quale si<br />

doveva dare innanzi al pretore, al delegato scolastico ed al sopraintendente<br />

delle scuole comunali. Anche l'on. Zanardelli, quando<br />

si parlò per la prima volta di questo partito, pensò alla fabbrica<br />

d'elettori che si sarebbe privilegiata, ed all'apatia che avrebbe<br />

allontanati dalla prova i migliori. Ma poi, ripensandoci su bene,<br />

studiando le soluzioni accolte da altre legislazioni, scrutando le condizioni<br />

nostre, si concluse che non c'era proprio soluzione migliore,<br />

e fu senza alcun scrupolo accettata. Senonchè la Commissione<br />

parlamentare, su cotesto punto fondamentale, diede torto al relatore,<br />

e si mostrò molto più severa, adottando una soluzione assai<br />

caldeggiata dall'onorevole Coppino e punto sgradita, in fondo,<br />

anche all'on. Depretis, per cui era accolta, a minimo criterio di<br />

capacità la quarta elementare. Non era più il caso di pensare ad<br />

equipollenti, a Commissioni d'esame, a disposizioni transitorie,<br />

ed infatti tutto questo venne messo da parte.<br />

Se non che all'on. Zanardelli entrato a tempo nel Gabinetto,<br />

fu giocoforza consentire un qualche sacrificio. Al criterio minimo<br />

dell'istruzione obbligatoria egli teneva, ed a ragione, perchè era<br />

l'unico preciso, sicuro, efficace, mentre quello della quarta eie-


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XXXIX<br />

mentare era severo, disuguale e poco meno che inutile. E se lo<br />

avesse ristaurato nella discussione parlamentare, secondo il progetto<br />

suo, che non aveva potuto far prevalere nella Commissione, le<br />

proporzioni della <strong>legge</strong> sarebbero state correttissime, tanto più che<br />

nella Commissione d'esame il Ministero aveva aggiunto a quei tre<br />

un delegato della Deputazione provinciale e il giudice conciliatore.<br />

Pochissimi cittadini, forse, si sarebbero presentati a cotesto esame:<br />

peggio p9r loro ; certo sarebbe stato criterio incensurabile. Senonché<br />

la Commissione parlamentare, dibattendosi fra i molti<br />

emendamenti presentati alla proposta ministeriale, uscì fuori,<br />

deus ex machina, con cotesta idea della domanda scritta e firmata<br />

davanti a notaio. <strong>La</strong> tolse di netto dalla <strong>legge</strong> portoghese<br />

<strong>dei</strong>rS maggio 1878 (articolo 2), senza darsi pensiero alcuno di<br />

sapere che risultati aveva dato in quel paese. A me, che ne parlai<br />

neirautunno <strong>dei</strong> 1880 col Braancamp, allora presidente del<br />

Consiglio, e con qualche altro uomo di Stato del Portogallo,<br />

parve che la prova fosse tutt*altro che imitabile; alla <strong>Camera</strong>,<br />

poi, cotesti elettori per atto di notaio furono subito qualificati<br />

per « elettori a 50 centesimi «. Ma davvero è lecito dubitare<br />

che la Commissione abbia ben compreso il senso e la portata<br />

di cotesta misura transitoria, ed è certo che la <strong>Camera</strong> era<br />

quel giorno, che fu il 27 giugno, tanto stanca e svogliata della<br />

discussione lunghissima, e desiderosa d'Uscirne ad ogni costo, che<br />

per poco non chiuse la bocca a chi ne dimostrò gli inconvenienti<br />

e i pericoli. Il Ministero, vicino a toccar la riva, lasciò fare;<br />

fu soddisfatto di restringere a due anni soli l'impero della misura<br />

che la Commissione aveva proposto per cinque. Ed anche questo<br />

lo iece con una grande stanchezza, come cosa di nessuna importanza:<br />

de minimis non curat praetor, disse l'on. Depretis, e<br />

niente altro. Del che non vi è neppur la consolazione di imputare<br />

il malo modo con cui si fanno tra noi le leggi, improvvisando emendamenti,<br />

modificando a caso, come piace a Dio, disposizioni lungamente<br />

studiate, cogliendo all'impensata ministri e relatori;<br />

niente affatto. <strong>La</strong> Commissione ci aveva pensato su ventiquattro<br />

ore a tutti gli emendamenti, che la condussero a siffatta proposta.<br />

<strong>La</strong> stanchezza grande, di tutti, e la scarsa coscienza del valore<br />

di essa, ecco i soli motivi che se ne possono addurre.<br />

S'intende che turbò tutta Teconomia della <strong>legge</strong>, per quanto<br />

riguarda l'elettorato, e se ne avvide l'ufficio centrale del Senato.<br />

« Cotesto articolo, disse chiaro l'on. <strong>La</strong>mpertico, è in contraddizione<br />

col principio fondamentale della <strong>legge</strong> e coi principii generali<br />

del diritto ed apre l'adito a gravissimi arbitrii ». Lo aveva<br />

notato anche il Frère Orban, parlandone nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti<br />

del Belgio, ed augurando che il Senato italiano non<br />

lo approvasse. E il Senato aveva suggerito Commissioni, non<br />

essenzialmente d'esame, ma innanzi alle quali si potessero sperimentare<br />

tutti gli altri elementi e mezzi di prova, ultimo l'esame.


LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

nel che l'Uffizio centrale s'era trovato unanime. Però all'ultiiao<br />

momento, e sebbene persino il Guardasigilli riconoscesse quasi<br />

gli inconvenienti della misura proposta dalla <strong>Camera</strong>, questa, con<br />

sorpresa grande dello stesso Ministero, fu approvata.<br />

Il suffragio a due gradi. •>r/r<br />

Appena vennero ricordati, nella discussione parlamentare,<br />

alcuni sistemi elettorali che si possono tenere per condannati dalla<br />

scienza del pari che dall'esperienza. Il suffragio indiretto od a<br />

doppio grado, il plurale e quello per virtù del quale si vorrebbero<br />

rappresentati artificialmente gli interessi, sono metodi elettorali<br />

che hanno potuto trovare in altri tempi ed in altri paesi qualche<br />

adesione, ma tra noi meritano appena un breve ricordo.<br />

Usato il suffragio indiretto in alcune delle nostre repubbliche<br />

del medio evo ed in Roma ai tempi di Arnaldo da Brescia, esso<br />

fu adottato, in Francia dalla Costituente del 1789. Con questo<br />

metodo furono elette nel 1791 l'Assemblea legislativa e nel 1792<br />

la Convenzione. Mutato nel suffragio diretto dalla Convenzione<br />

medesima colla Costituzione del 1793, da questa Assemblea venne<br />

ristabilito colla Costituzione dell'anno III, e continuò ad essere<br />

adottato immutabilmente; portato anzi da due a tre ed a quattro<br />

gradi, nelle Costituzioni del Consolato e dell'Impero, che ebbero<br />

per effetto, colle loro piramidi de'notabili, e colle designazioni di<br />

semplici candidature, di rendere nulla più che un'ombra la rappresentanza<br />

ed il diritto elettorale.<br />

Ed in Italia, nello stesso tempo, questo sistema fu abbracciato<br />

dai singoli Stati a cui si estese la rivoluzione francese, sì che Io<br />

vedemmo, a due o più gradi, stabilito dalle Costituzioni della<br />

Repubblica cisalpina del 1797 e 1798, nonché dalle Costituzioni<br />

della Repubblica cispadana, della Repubblica ligure del 1797, della<br />

Repubblica romana del 1798 e dèlia Repubblica partenopea del<br />

1799. Il suffragio indiretto fu pure adottato da quella Costituzione<br />

spagnuola di Cadice del 1812, che Riego proclamò di nuovo<br />

in Ispagna nel 1820, e fu la parola d'ordine di tutte le rivoluzioni<br />

di quel tempo, sicché sulle basi della Costituzione spagnuola<br />

anche quella strappata in Napoli a Ferdinando I nel 1820<br />

stabiliva il suffragio indiretto. E come nella Spagna fu, anche<br />

posteriormente, accolto collo Statuto Reale del 1834, cosi nella<br />

Costituzione del 1826 era stato accolto dal Portogallo.<br />

Questo sistema possiedono pure l'Austria per le elezioni<br />

<strong>dei</strong> deputati de' Comuni rurali, e la Rumania per le elezioni dell'ultima<br />

classe de' suoi elettori, costituita dai piccoli contribuenti.<br />

In Prussia eziandio, ciascuna delle tre classi di elettori primarii<br />

non e<strong>legge</strong> direttamente i deputati, ma nomina gli elettori secondari<br />

che devono procedere all'elezione della <strong>Camera</strong>. Indiretta è


1 -<br />

^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — rREFAZlONE XLI<br />

del pari l'elezione in altri Stati della Germania, come nella Baviera,<br />

nel Baden, nell'Assia, nell'Oldenburgo ; lo è nella Norvegia,<br />

per tacere d'alcuni Stati dell'America, come il Messico, il<br />

Perù, il Brasile; nel qual ultimo, però,i risultati del suffragio indiretto<br />

hanno cosi male corrisposto ai voti della nazione, che l'elezione<br />

a doppio grado è stata abbandonata nell'ultima <strong>legge</strong><br />

del 1881.<br />

Né risultamenti diversi da quelli lamentati nel Brasile può<br />

dare per se stesso il suffragio indiretto, il quale, malgrado le apologie<br />

che ne fecero.chiarissimi pubblicisti, le proposte e gli elogi<br />

<strong>dei</strong> legislatori che nelle recenti discussioni francesi ne chiesero il<br />

ristabilimento, se non merita tutti i vituperi che gli scagliò contro<br />

Hérault de Séchelles nella Relazione sulla Costituzione del 1793,<br />

è da riconoscersi coi più acuti pubblicisti d'ogni dottrina, da<br />

Bentham a Brougham ed a Stuart-Mill, da Beniamino Constant<br />

a Guizot e a Luigi Blanc, da Balbo e Cavour a Mazzini, siccome<br />

un metodo viziosissimo, fatto non per guarentire ma per turbare<br />

la sincerità delle elezioni.<br />

Infatti il suffragio indiretto, pur riconoscendo in una determinata<br />

cerchia di cittadini il diritto elettorale, lo diminuisce<br />

e lo elude; separa l'elezione dalle volontà da cui deve emanare;<br />

affievolisce e spezza ogni legame di fiducia, di solidarietà fra il<br />

corpo elettorale ed il deputato, a cui vien meno gran-parte della<br />

sua forza e della sua autorità; incoraggia la più grande piaga <strong>dei</strong><br />

paesi liberi, l'indifferenza per la vita pubblica, togliendo l'interesse<br />

immediato alla elezione, mentre incontrastabilmente si procederà<br />

con assai maggior noncuranza alla scelta d'un elettore<br />

che a quella d'un deputato, non trovandosi alcuna spinta ad un<br />

voto si remotamente efficace ; apre l'adito alla corruzione e al«<br />

l'intrigo, facendo dipendere la vera e definitiva elezione da un<br />

ristretto numero di persone ; infine toglie ogni influenza e partecipazione<br />

della minoranza, che nella seconda votazione resta annullata<br />

e scompare: ragione cotesta per cui ci pare naturalissimo<br />

il risultamento che, nella sua Relazione per l'abbandono<br />

del voto a più gradi, lamenta il ministro dell'interno del Brasile,<br />

quello cioè, di avere dato quasi sempre Camere unanimi,<br />

malgrado tutte le leggi che con vari spedienti, compreso il voto<br />

limitato, si studiarono di rimuovere questo gravissimo inconveniente<br />

che snatura il governo rappresentativo. Ed a questo capitale<br />

difetto alludeva appunto Cesare Balbo allorché scrisse<br />

« essersi fatto omai domma universale di tutta questa scienza elettorale,<br />

che le elezioni indirette sono cattive e rigettabili da ogni<br />

parte politica, perchè servono appunto troppo, ora all'una, ora<br />

all'altra parte trionfante «.


XLII LEGGI POLITICO-AMmNISTRATIVE<br />

XX.<br />

Il suffragio per classi o categorie.<br />

Appena può dirsi che abbia fatto capolino nella Commissione<br />

e poi nelle Camere il sistema della cosi detta rappresentanza<br />

degli interessi, sia divisi secondo la maggiore o minore<br />

ricchezza, la grande o la piccola proprietà, sia divisi per corpi o<br />

professioni.<br />

Del primo sistema abbiamo tuttora l'esempio in uno degli<br />

Stati più ragguardevoli e civili, la Prussia, che divide appunto<br />

in ogni Comune o Collegio gli elettori in tre classi, disuguali<br />

di numero ma equivalenti di diritto. Infatti ciascuna di queste<br />

tre classi rappresenta un terzo del contingente delle imposte<br />

dirette, ed e<strong>legge</strong> un terzo degli elettori di secondo grado.<br />

Perciò la prima classe, costituita dai maggiori estimati e composta<br />

di pochissimi ricchi, concorre alla elezione per un terzo, del pari<br />

che la seconda classe, costituita della media possidenza e, relativamente,<br />

ristretta essa pure; e la terza classe, che si compone<br />

<strong>dei</strong> minori contribuenti e inoltre di tutti quelli che non pagano<br />

alcuna imposta, concorre anch'essa per un terzo soltanto alla<br />

elezione, sebbene sia di gran lunga piìi numerosa che le altre<br />

classi prese insieme.<br />

Il sistema prussiano, cui è analogo quello della Rumania,<br />

imita i Comizi centuriati introdotti in Roma da Servio Tullio, le<br />

classi soloniche della Repubblica ateniese, le votazioni per arti<br />

maggiori e minori della Repubblica fiorentina.<br />

In Austria l'applicazione del principio della rappresentanza<br />

degli interessi a questo sistema di divisione, secondo la grande<br />

0 piccola proprietà, congiunge anche la divisione per professioni<br />

0 stato sociale, perchè la <strong>legge</strong> attribuisce una speciale rappresentanza<br />

alla grande proprietà fondiaria, alle città, mercati e<br />

centri industriali, ai Comuni rurali, ed alle Camere di commercio<br />

ed industria. Ed ivi la grande proprietà ed il commercio, che<br />

eleggono 126 deputati sopra 353, hanno una rappresentanza veramente<br />

preponderante, tanto che la grande proprietà ha un deputato<br />

per ogni 56 elettori, e le Camere di commercio un deputato<br />

per ogni 24 elettori, mentre le città ne hanno soltanto uno per<br />

1698, e i Comuni rurali uno per 8309 elettori.<br />

Anche VAtto addizionale alle Costituzioni dell'Impero francese,<br />

del 22 aprile 1815, introduceva per l'industria e pel commercio<br />

una rappresentanza speciale; e, prima ancora, la Costituzione<br />

della Repubblica italiana del 1802 aveva distinto il corpo<br />

elettorale in tre Collegi: quello <strong>dei</strong> possidenti che doveva radunarsi<br />

a Milano, quello <strong>dei</strong> dotti che dovevasi convocare a Bologna,<br />

quello <strong>dei</strong> commercianti che riunivasi a Brescia. Ed analoghe divisioni<br />

e rappresentanze speciali ebbero la Costituzione della Re-


•-•.<br />

l<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLIII<br />

pubblica ligure del 1802, lo Statuto costituzionale di Napoli e di<br />

Sicilia del 1808, nonché, nello stesso Regno di Napoli, la Costituzione<br />

che re Gioachino aveva promulgata nel 1815.<br />

L'avere esposto in che consistano siffatti ordinamenti sembrami<br />

equivalga al dimostrarne l'anacronismo, cosicché fa maraviglia<br />

che siano stati in Francia, nei primi anni dopo la caduta<br />

del secondo Impero, ripetutamente proposti, e siano stati ampiamente<br />

esaminati, sia pure per respingerli, anche nell'ultima discussione<br />

intorno alla <strong>legge</strong> elettorale. Il concetto di queste divisioni<br />

arbitrarie è, a mio avviso, radicalmente falso, completamente<br />

contrario alle idee moderne, ai principii del nostro diritto pubblico.<br />

Nessuna memoria d'una specie di caste egizie, di Ordini separati,<br />

sopravvisse al principio dell'unità delle nostre società; la<br />

rappresentanza degli interessi come suppone, cosi suscita il loro<br />

antagonismo, mentre lo Stato deve proporsi la loro armonia, la<br />

loro fusione. Perciò gli interessi <strong>dei</strong> cittadini, essenzialmente convergenti,<br />

non si possono a priori costituire come distinti fra loro,<br />

quando in proporzioni diverse essi sono gli stessi per tutti,<br />

quando le nostre leggi sottoposero gli uni e gli altri allo stesso<br />

regime. Se da un canto, adunque, é un gettare il seme di odii e<br />

discordie sociali, il mostrare nelle Camere le deputazioni delle<br />

varie classi l'una contro i'altra armate, dall'altro lato la rappresentanza<br />

diviene per tal modo esclusivamente patrimoniale, onde<br />

nella Prussia vedonsi Collegi in cui il più forte estimato, pagando<br />

uh terzo dell'imposta nel territorio comunale, nomina da solo più<br />

elettori, cosi come nelle centurie romane la prima classe poteva<br />

formare da sola una maggioranza decisiva che rendeva inutile la<br />

votazione di tutte le altre classi prese insieme.<br />

XAI.<br />

Il suffragio plurale.<br />

Fu pure ricordato il sistema del yoio plurale, inteso ad introdurre<br />

una specie di gerarchia nel suffragio, sebbene questa<br />

pluralità di voto abbia avuto applicazioni importanti e diuturne<br />

nelle legislazioni, e l'onore di proposte anche recenti in altri<br />

paesi, nonché il fervido appoggio'di pensatori autorevolissimi.<br />

Di questa pluralità, o gerarchia di suffragio molteplici furono<br />

le combinazioni proposte, sulle varie basi dell'età, dello<br />

stato di famiglia, del censo, della capacità. Da alcuni si propose<br />

un voto preponderante in ragione dell'età, considerata come guarentigia<br />

di maturità ; cosi nelle centurie di Roma gli anziani delle<br />

singole classi, benché inferiori di numero, avevano la stessa quantità<br />

di suffragi che i giovani, e l'età contribuiva col censo ad at-<br />

gium feratur<br />

Da altri, come accennai, si attribuirebbe un doppio voto<br />

m


XLIV X^EGGI POLITICO-AMMINISTRA TIVE<br />

agli ammogliati, proposta questa, che, presentata dal deputato<br />

Raudot, nella discussione delia vigente <strong>legge</strong> francese, riusci<br />

quasi, come avverte la relazione ministeriale, ad essere adottata,<br />

avendo ottenuto 344 voti contro 390; da altri ancora, che pure<br />

ne fecero recenti proposte in Francia, si assegnerebbero, in ordine<br />

crescente, voti supplementari agli uomini ammogliati, e ai<br />

padri di famiglia in ragjone del numero <strong>dei</strong> figli, quasi in rappresentanza<br />

della moglie e della prole, reputandosi che il numero<br />

stesso <strong>dei</strong> membri della famiglia debba rappresentare un maggior<br />

interesse nella pubblica cosa. Ad avviso d'altri, infine, la plurarità<br />

del voto dovrebbe dipendere in tutto, od in gran parte, dal<br />

censo, come sostengono il Bluntschli, il Sidney Smith, il Lorrimer,<br />

e come era stabilito nella <strong>legge</strong> elettorale del 29 giugno 1820 che<br />

ebbe vigore in Francia, per dieci anni, fino al termine della Ristorazione.<br />

Secondo questa <strong>legge</strong> i maggiori estimati del Collegio<br />

concorrevano a nominare con tutti gli altri elettori 258<br />

deputati, ma gli altri 172 li nominavano essi esclusivamente.<br />

Lo Staart-Mill strenuamente combàtte la moltiplicità del<br />

voto, concessa in ragione della materiale ricchezza, ma altrettanto<br />

strenuamente sostiene la pluralità del voto attribuita in ragione<br />

della ricchezza mentale. All'illustre pubblicista sembra ingiusto<br />

e pericoloso che gli uomini di m^nte e coltura più elevata<br />

debbano avere sulla cosa pubblica un'influenza uguale a quella<br />

<strong>dei</strong> meno intelligenti ed educati.<br />

Tutti questi metodi intesi a stabilire un ordinamento gerarchico<br />

del suffragio, ripugnano irresistibilmente ai nostri costumi,<br />

alle nostre condizioni sociali, al sentimento di eguaglianza, cui<br />

siffatte gradazioni e classificazioni di <strong>legge</strong> riescono odiose ed<br />

umilianti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del doppio voto in Francia valse, per effetto<br />

della cosa e quasi del suo stesso nome, a significare tutto un sistema<br />

di privilegio, e fu una delle principali cagioni della impopolarità<br />

e della caduta della dinastia borbonica.<br />

XXII.<br />

Il voto obbligatorio.<br />

Fu invece chi pensò di introdurre nella nostra legislazione<br />

elettorale il principio della obbligatorietà del voto, come recentemente<br />

in Prussia ed in Francia, nella stampa e negli stessi Parlamenti,<br />

fu da alcuni domandato ; come nel Brasile lo stesso Governo<br />

ha proposto ; e come fu adottato nelle Costituzioni di qualche<br />

Stato della Unione americana.<br />

Il Bardoux, nella Relazione presentata all'Assemblea francese,<br />

intorno alla proposta da lui fatta di ristabilire lo scrutinio<br />

di lista e introdurre il voto obbligatorio, osserva che l'elettorato<br />

partecipa alla istituzione del giuri ; che occorre rammentare agli<br />

elettori che non vi sono diritti senza doveri; che la democrazia ha<br />

l'obbligo di creare reali ed efiicaci responsabilità.<br />

^


LESGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLV<br />

L'indiiferenza e l'inerzia sono certamente lamentabilissime<br />

e colpevoli; esse possono considerarsi come un doloroso indizio<br />

della poca educazione politica di un paese. Questa indifl'erenza e<br />

questa inerzia dovrebbero specialmente essere combattute presso<br />

di noi, perchè qui minore che altrove suol essere il concorso degli<br />

elettori all'urna; tanto che nel complesso delle sette elezioni generali<br />

che vi furono dal 1861 insino ad oggi non andarono ad<br />

esercitare il diritto e il dovere del voto che 55 elettori sopra 100<br />

inscritti. Ed anche nelle elezioni del 1880, nelle quali l'intervento<br />

degli elettori fu più numeroso che in tutte le precedenti, s'ebbero,<br />

ogni 100 elettori, soli 59 votanti, mentre nelle ultime elezioni<br />

81 ne ebbe la Francia, 72 il Belgio, 65 la Spagna, 64 l'Impero<br />

germanico.<br />

Ma in questa materia è proprio il caso di dire che sono affatto<br />

vane le leggi senza i costumi ; mentre, ove anche le astensioni<br />

non potessero venire determinate da motivi così legittimi da renderle<br />

esse pure un diritto, certo è che il voto non ha importanza<br />

e valore, se non in quanto sia un atto libero e spontaneo ; e d'altra<br />

parte i mezzi coattivi, ove anche non aprissero pericoloso campo<br />

all'arbitrio nel giudizio intorno agli impedimenti che potrebbero<br />

dispensare dairobbligo, fallirebbero completamente lo scopo, poiché<br />

nulla pili vale a disamorare da simili atti quanto il doverli<br />

fare per forza. Ed anzi, siccome le sanzioni che porlo più si propongono<br />

all'obbligo del voto, non consisterebbero che nella sospensione<br />

0 nella perdita dello stesso diritto elettorale, dappoiché<br />

gli stessi partigiani derl voto obbligatorio in generale non credono<br />

di poter proporre pene corporali e nemmeno pecuniarie, così ne<br />

viene che per chi non voglia votare, la stessa sanzione sarebbe<br />

impotente od anche derisa, e muterebbesi da temporaneo in permanente<br />

quel fatto che si vorrebbe evitare.<br />

XXIIL<br />

Le altre disposizioni concernenti Telettorato, e specialmente<br />

la cittadinanza.<br />

Nel commento sono esposte le altre più notevoli variazioni<br />

che furono introdotte nel primo titolo della <strong>legge</strong>. Sin dal quale<br />

posso dire, che la prima Commissione, da cui la <strong>legge</strong> uscì sostanzialmente<br />

completa, ebbe la^assima cura a non lasciare alcun<br />

dubbio 0 motivo di controversia, accettando in gran parte le soluzioni<br />

che già la giurisprudenza era venuta preparando. Così<br />

riguardo alla delegazione del censo elettorale ed alle quistiqni<br />

che essa aveva sollevato ; così per il trasferimento del domicilio<br />

politico, consentito a tutti, coirobbligo, non più soggetto ad<br />

ombra di dubbio, della doppia dichiarazione; così si dica d'altri<br />

punti della <strong>legge</strong>. Sopra uno solo pare che il legi^atore abbia<br />

preferito di lasciare una cotal incertezza, là dove si tratta dell'ac-


5XVI LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE *<br />

quisto della cittadinanza, consentito per solo decreto reale agli<br />

Italiani che non appartengono al Regno. Su di che, come ho già<br />

dato nel commento i pareri, ai quali sarà bene attenersi, giova<br />

riferire qui le parole, inspirate ad alto senno politico, che pronunciò<br />

al Senato l'on. <strong>La</strong>mpertico :<br />

'^ Si è mantenuta, quanto ai cittadini d'altri Stati, la dizione<br />

che è nella <strong>legge</strong> vigente, dizione però, la quale, diciamolo pure,<br />

se si fosse fatta una <strong>legge</strong> nuova, andava mutata. Andava mutata,<br />

perchè tale disposizione di <strong>legge</strong> è sorta in condizioni affatto diverse<br />

da quelle in cui oggi si trova l'Italia. Sappiamo che per le<br />

elezioni amministrative la distinzione fra i cittadini d'altri Stati<br />

italiani o d'altra nazionalità è ancora più decisa; poiché per le<br />

elezioni politiche occorre, comunque non per <strong>legge</strong>, ma però si<br />

per decreto, che siano naturalizzati; perle leggi amministrative<br />

nemmeno questo, basta che sieno della stessa nostra nazionalità.<br />

Si dà senza più il diritto elettorale amministrativo a coloro che<br />

per comunanza di linguaggio, per unità di coltura maggiormente<br />

si crede possano partecipare della vita pubblica italiana. Importanti<br />

sentenze di Tribunali vi hanno, le quali tuttavia hanno contenuto<br />

l'applicazione di detta disposizione delle leggi amministrative<br />

in tali confini, da certissimamente evitare ogni difficoltà delle<br />

nostre buone relazioni internazionali. Poiché si è dai Tribunali<br />

dichiarato, che quella disposizione non può riferirsi che a quelle<br />

Provincie, le quali dovevano costituire, e costituiscono già il<br />

Regno d'Italia. E per così limitare l'applicazione di detta disposizione<br />

si è invocata la ragione storica della <strong>legge</strong>, la necessità di<br />

mantenere buoni rapporti internazionali, la conformità di principi!<br />

con quelli adottati dal Codice civile.<br />

« Ma se si fosse trattato di una <strong>legge</strong> elettorale politica<br />

nuova, e non di una semplice <strong>legge</strong> di riforma elettorale, volentieri<br />

ammettiamo che la distinzione fra i cittadini d'altri Stati,<br />

che sono di nazionalità italiana ovvero d'altra nazionalità, andava<br />

tolta. Ben diversa è la condizione di un popolo, il quale<br />

viene ordinandosi ad unità, e di un popolo, il quale ha già<br />

preso posto tra i principali Stati come pegno di tranquillità<br />

e di pace. Era bene di togliere quella distinzione, facilitando a<br />

tutti del pari l'acquisto della cittadinanza italiana, che oggidì per<br />

via di <strong>legge</strong> si acquista tanto di rado e pressoché mai.<br />

" Certo che è riconosciuto dal diritto internazionale spettare<br />

allo Stato, che concede la cittadinanza, determinarne le condizioni.<br />

Ma è dell'interesse dello Stato medesimo di non tenersi chiuso<br />

in\se stesso, di facile dischiudere la via a chi vuole acquistarne<br />

la cittadinanza. E con ciò sparirebbero tutte le difficoltà cui potesse<br />

dar luogo una distinzione. È verissimo che distinzioni simili<br />

non mancano nelle legislazioni d'altri Stati, e cioè si facilita<br />

l'acquisto d^la cittadinanza, in vista di un particolare legame,<br />

che verso lo Stato fu determinato dall'origine, dalla storia. Tali


-.7^<br />

V<br />

t<br />

li,<br />

-f<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLVII<br />

sarebbero le disposizioni delle leggi francesi sull'acquisto della<br />

cittadinanza per benefizio di <strong>legge</strong>, a favore di famiglie d'origine<br />

francese, e che vennero dalla Francia espulse per la revoca dell'editto<br />

di Nantes. Con tutto ciò nessuno dubita, che in una <strong>legge</strong><br />

elettorale nuova quella disposizione della nostra <strong>legge</strong> elettorale<br />

si dovrebbe togliere. Ciò premesso, e nei termini più leali, ci si<br />

conceda osservare che una <strong>legge</strong> elettorale trova e non crea tutto<br />

quell'insieme di leggi giuridiche, amministrative, finanziarie, con<br />

cui necessariamente deve coordinarsi. E d'uopo è che prenda<br />

queste leggi come sono ; non si può, nelToccasione di una <strong>legge</strong><br />

elettorale, rifare tutti gli ordinamenti dello Stato. Particolarmente<br />

una <strong>legge</strong> di naturalità ha così molteplici attinenze, che, per<br />

quanto sia desiderabile, è certamente impossibile di rifarla nel-<br />

Toccasione di una riforma elettorale. Occorre pensare a una <strong>legge</strong><br />

che sia destinata esclusivamente a regolare l'acquisto della naturalità,<br />

e con cui .poi la <strong>legge</strong> elettorale, come ogni altra in<br />

questo riguardo si coordini.<br />

« E così parmi che il valore di detta disposizione di <strong>legge</strong><br />

sia ridotto alla sua vera portata, che non debba dar luogo ad alcuna<br />

cagione di diffidenza ».<br />

XXIV.<br />

Le liste elettorali.<br />

Le liste che provvedono alla formazione del corpo elettorale,<br />

sono il regiiitro dello stato politico <strong>dei</strong> cittadini. Tutto quello<br />

di buono che offrivano a questo riguardo le nostre leggi e quelle<br />

de^li altri Stati, tutto quanto suggerivano l'esperienza o lo studio<br />

per guarentire una buona formazione delle liste elettorali, tutto<br />

fu accolto e sancito nella nuova <strong>legge</strong>.<br />

Concorrono alla formazione delle liste il potere elettivo del<br />

Comune nel quale il cittadino ha più fiducia, che è da lui meglio<br />

conosciuto ; il potere esecutivo, cui è però tolta, nella presidenza<br />

della Commissione provinciale, qualunque possibilità d'arbitrio ;<br />

il potere giudiziario, con norme più precise e meglio adatte a<br />

guarentire il diritto politico <strong>dei</strong> cittadini secondo <strong>legge</strong>, quando<br />

sia da altre autorità minacciato e leso; e per ultimo la pubblica<br />

opinione, che può esercitare sulla formazione delle liste la più<br />

larga, continua ed illimitata sorveglianza. Tutto questo con termini<br />

precisi, con sanzioni efficaci, nel modo il più chiaro Q completo.<br />

Il 15 gennaio la Giunta pubblica l'avviso per invitare chi<br />

vi ha diritto ad inscriversi, e fino al 31 chiunque l'ha o crede di<br />

averlo può farne domanda. Nel febbraio la Giunta rivede le liste ;<br />

il r marzo le pubblica, ne manda notizia al Prefetto, e invita<br />

chiunque voglia ed abbia motivo di farlo a reclamare contro di<br />

esse. Il 20 marzo si raduna il Consìglio comunale, esamina i reclami,<br />

e rivede il lavoro della Giunta ; poi, tra il 5 e il 15 aprile, le


XLVIII LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />

liste si jfubblicano una seconda volta, e di nuovo è data facoltà ai<br />

cittadini di reclamare. Tra il 20 e il 25 le liste debbono mandarsi<br />

al prefetto, il quale convoca pel 5 maggio la Commissione provinciale,<br />

che durante il maggio e il giugno compie a tutto agio<br />

il proprio lavoro di revisione, e l'ultimo, giorno di questo mese<br />

decreta definitivamente le liste. Nella seconda metà di luglio si<br />

pubblicano per la terza volta, e allora chiunque può rivolgersi<br />

all'autorità giudiziaria, alla quale per debito di convenienza non<br />

si fissarono termini, ma si imposero forme spiccie, economiche,<br />

sommarie. E cotesti termini non sono inefficaci. Dell'autorità<br />

giudiziaria non si può dubitare. Sulle provinciali il Governo ha<br />

azione diretta e può spronarle a compiere il dover loro, pel quale<br />

è assegnato, del resto, un tempo larghissimo per molte provinole<br />

e più che sufficiente anche a quelle che chiudono gran numero di<br />

Comuni. In questi poi le operazioni saranno compiute nei termini,<br />

sempre e dovunque, perchè se le autorità a ciò delegate sonnecchiano<br />

0 trascurano il dover loro, il prefetto manda subito un<br />

commissario il quale provveda, e il Comune deve pagarne la<br />

spesa, che non si è osato, come pur sarebbe stato ottimo consiglio,<br />

di mettere a carico di coloro alla cui negligenza inescusabile<br />

è dovuta la spesa stessa; del resto provvederanno gli elettori,<br />

lasciando a casa quei neghittosi.<br />

XXV.<br />

Le iscrizioni degli elettori ; inconvenienti e rimedi.<br />

Se v'hanno tuttavia disuguaglianze, inconvenienti, disposizioni<br />

che non lasciano nell'animo una completa soddisfazione,<br />

bisogna proprio dire, come Platone, che avviene in tutte le cose<br />

umane, per quanto noi vi mettiamo ingegno e prudenza e buon<br />

volere. Un primo guaio è certo questo, che non tutti gli elettori<br />

siano inscritti ad un modo, per cui il potere politico riesce diff*uso<br />

in proporzione molto diversa nelle diverse regioni. Vi sono elettori<br />

che la Giunta deve inscrivere nella lista di propria iniziativa<br />

e ve ne sono altri che debbono farne essi domanda. Quelli saranno<br />

inscritti tutti 0 quasi, secondo la diligenza delle autorità<br />

comunali; questi lo saranno secondo la loro attività politica, o<br />

piuttosto secondo lo sprone che i partiti caccieranno loro nei<br />

fianchi. Riesce facilissima l'inscrizione degli elettori per censo :<br />

basta pigliare i ruoli dell'esattore. Non offre alcuna difficoltà<br />

quella degli elettori che attingono il diritto in una delle categorie<br />

specificate nel secondo articolo della <strong>legge</strong>; già possiedono<br />

tutti un qualche documento della capacità loro, e poi è<br />

facile, specie nei minori Comuni, averne notizie ed elenchi completissimi.<br />

Anche i mezzadri, i fìttaioli e gli altri che hanno<br />

titolo equipollente al censo possono essere inscritti a tutto agio,<br />

sebbene debbasi deplorare, che si sia cancellata la guarentigia


L<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE XLIX<br />

della registrazione dell'atto, colla quale il titolo stesso sarebbesi<br />

potuto certificare meglio che negli altri metodi accolti dalla <strong>legge</strong>.<br />

Se v'ha difficoltà per le Giunte, riguarda solo quelli che hanno<br />

superato nei tempi passati la seconda elementare, e non possedono<br />

certificato alcuno, né si può trovarlo negli archivi del Comune<br />

che avrebbe dovuto, è vero, almeno dopo il 1860, conservarlo.<br />

Ma non lo ha conservato probabilmente affatto, o in ben pochi.<br />

Qui non c'è rimedio : non è caso che il legislatore non abbia<br />

preveduto. Sapevamcelo, ed è Tunica circostanza attenuante <strong>dei</strong><br />

due articoli incriminati della <strong>legge</strong>. Se il Comune non possiede i<br />

vecchi certificati scolastici, se non li può addurre il cittadino che<br />

chiede l'inscrizione, è forza rivolgersi al notaio e far la domanda.<br />

Frattanto vuoisi notare sin d'ora, che due cause da molti<br />

temute: l'agglomeramento della popolazione e Tazione <strong>dei</strong> partiti<br />

estremi, non hanno avuta influenza sulla formazione delle liste,<br />

0 l'hanno avuta certo molto inferiore a quella d'altre cause più<br />

legittime, come sono l'educazione politica, e le condizioni morali,<br />

intellettuali ed economiche delle popolazioni. Percorrendo<br />

i varii compartimenti, e tenendo per Comuni urbani quelli che<br />

hanno un centro di popolazione agglomerata di 6000 e più abitanti,<br />

per rurali gli altri, il censimento del 1871 ci mostrò, che<br />

gli 8,570,000 di popolazione urbana, ed i 18,331,144 di rurale<br />

sono assai disugualmente distribuiti nelle varie regioni. Qui<br />

basti ricordare, che la popolazione rurale supera di gran lunga<br />

la urbana in Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Abruzzi e<br />

Molise, Calabrie, Sardegna; la supera ancora del doppio e più<br />

in Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Basilicata. Nel <strong>La</strong>zio e<br />

in Campania, la popolazione urbana è di poco inferiore alla<br />

rurale ; nelle Puglie quella è doppia di questa, più che doppia<br />

in Sicilia. Ora il massimo numero d'elettori inscritti s'è avuto<br />

appunto in Piemonte, e la Sicilia si trova quasi al fondo della<br />

scala, sebbene la maggior parte della sua popolazione viva agglomerata<br />

in città. Gli è che anzitutto i notari sono andati o<br />

sono stati mandati a pagamento non solo nelle città, ma anche<br />

nei comuni rurali; e in questi le Giunte comunali hanno potuto<br />

compiere con una agevolezza senza paragone maggiore tutte le<br />

inscrizioni d'ufficio.<br />

Invece ha avuto molta influenza l'educazione politica, e<br />

questa spiega come il Piemonte, che l'ha più antica e diff^usa, si<br />

trovi alla testa di tutte l'altre regioni per frequenza di elettori.<br />

Naturale che il beneficio del viver libero ed i mezzi che lo guarentiscono<br />

siano più apprezzati laddove si conoscono da più lungo<br />

tempo, ed è anche maggiore l'educazione, e più attiva la parte<br />

presa dai cittadini nella cosa pubblica. Così ha avuto una grande<br />

influenza sulla formazione del nuovo corpo elettorale la diffusione<br />

della coltura e della ricchezza, che sono i due criteri coi quali<br />

si è formato.<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1'' — Voi. IV. D


L LEGOI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />

D'altronde gli è sopratutto <strong>dei</strong> diritti politici che può ripetersi<br />

il negligentihus non sufficù.oit jura. Che colpa ci ha il<br />

legislatore, se chi avrebbe il diritto di appartenere al corpo elettorale<br />

non ne vuole sapere? Meglio resti fuori; indifferenza per<br />

indifferenza, è preferibile quella che trattiene il cittadino dall'entrare<br />

nel corpo elettorale, a quella che, entratovi, lo trattiene<br />

dal compiervi il dover suo.<br />

Non abbiamo sognato mai, che la nuova <strong>legge</strong> elettorale<br />

facesse l'ufficio delle sette trombe, destando i neghittosi dal<br />

sonno e spingendoli a quell'azione ed a quell'agitazione che sono<br />

pur così conformi alla natura ed alla tradizione italiana. A questo<br />

provvedere colla <strong>legge</strong>, il tempo. Intanto abbiamo veduto che<br />

scarsa azione la pubblica opmione abbia esercitato sulla formazione<br />

delle liste. In parecchie provincie non è pervenuto alle<br />

Commissioni provinciali un solo reclamo, in molte pochissimi.<br />

Segno che al Comune si è lavorato per bene, ma più segno di<br />

indifferenza. A questo modo poco giova, certo, anche la buona<br />

composizione della Commissione provinciale e la limitazione<br />

scrupolosa <strong>dei</strong> suoi poteri. Ma frattanto ecco un'altra nuova e<br />

preziosa guarentigia. Il prefetto non è più despota delle liste<br />

per conto del Governo e delle passioni politiche di cui rado sa<br />

non essere Tergano o l'interprete, e tuttavia, prescindendone i<br />

lavori, dà alla Commissione l'autorità che dal Governo dello<br />

Stato può soltanto derivare. <strong>La</strong> presenza del magistrato è guarentigia<br />

non solo contro la frode e della esatta osservanza della<br />

<strong>legge</strong>, per cui forse sarebbe stato meglio a quel posto il procuratore<br />

del R,e, ma anche contro l'influsso di passioni politiche,<br />

le quali ha l'abitudine di dominare in nome della giustizia o<br />

guardare dall'alto. I tre consiglieri provinciali portano anche<br />

qui l'elemento elettivo, in cui non' si può dubitare i cittadini<br />

hanno fiducia, così quelli dell'uno che dell'altro partito. Doloroso<br />

parlare di partiti nel Consiglio della provincia, ma necessario,<br />

sino a che ne faranno parte deputati e senatori, e vi porteranno,<br />

quelli specialmente, le passioni loro. Per questo si è<br />

provveduto che se questi partiti vi sono, e I'un d'essi non è di<br />

molto inferiore all'altro, sì che la lotta può esser vivace, anche<br />

attorno alle liste politiche e nell'esame <strong>dei</strong> reclami, ambedue abbiano<br />

nella Commissione una rappresentanza, e quindi una tutela.<br />

E l'hanno di fatto avuta dovunque proprio giovava loro averla,<br />

ed era, secondo la <strong>legge</strong> stessa, possibile.<br />

Dell'ultimo potere "che ha azione sulla composizione del<br />

corpo elettorale, il giudiziario, poco mi rimane a dire. Il legislatore<br />

ha provveduto perchè il ricorso ad esso guarentisse e mai<br />

impacciasse l'esercizio del diritto; ha agoA^olato quanto era possibile<br />

ai cittadini l'adito a questo potere; ha dato modo alle Corti<br />

di procedere spiccie, senza scemare per questo la guarentigia,<br />

che deriva dalla loro azione; ha tolto di mezzo persino i dubbi,


LEOGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LI<br />

che neanche davanti all'autorità giudiziaria il cittadino fosse costretto<br />

ad una qualsiasi spesa. Davvero non era possibile fare<br />

più e meglio, e nessuna <strong>legge</strong> l'ha fatto, neanche quelle del<br />

Belgio, che sono su questo punto minute sino alla pedanteria,<br />

e coi frequenti mutamenti rivelano l'assidua cura del legislatore,<br />

ma anche l'estrema difficoltà della materia.<br />

XXVI.<br />

<strong>La</strong> questione del collegio ; suo valore ; scrutinio di lista<br />

e collegio uninominale.<br />

<strong>La</strong> questione della costituzione del Collegio, se cioè meglio<br />

convenga d'avere elezioni sparse o concentrate, per un nome solo<br />

0 per una lista di nomi, è la piii importante del terzo titolo e ne<br />

tenne più a lungo in sospeso la parte sostanziale. Già Cesare<br />

Balbo la chiamava una disputa teoricamente interminabile,<br />

e le perplessità ed i dubbi crebbero in tutti quanti cercarono di<br />

determinare il concetto teorico in forma di <strong>legge</strong>, oltre di che<br />

le perenni trasformazioni sociali e politiche presentano sempre<br />

nuovi effetti nei quali deve essere considerato. Si che non riusci<br />

superflua su questo punto una discussione reiterata e lunghissima,<br />

quando pareva che l'on. Zanardelli avesse esauriti tutti gli argomenti<br />

in difesa del collegio plurale, e vi si fermava, incerto dapprima<br />

anche il Senato, dopo che l'on, <strong>La</strong>mpertico, con grande<br />

imparzialità, ne disse le ragioni favorevoli e contrarie e ridusse<br />

la questione alla sua giusta misura.<br />

Nessuno può mettere in dubbio l'azione propria e, per cosi<br />

dire, specifica esercitata dalla forma delle elezioni; ma altre<br />

cause più intime e profonde concorrono a determinare il risultato,<br />

sì che le stesse forme di elezione danno i risultati più diversi,<br />

e le forme più diverse danno risultati identici. <strong>La</strong> questione del<br />

collegio dipende anzitutto dalla maggiore o minore estensione<br />

del potere politico, dalle qualità del corpo elettorale, dall'ampiezza<br />

delle circoscrizioni amministrative cui si coordinano le<br />

politiche. L'indole delle assemblee che si tratta di e<strong>legge</strong>re, l'abitudine<br />

e l'esperienza della vita libera, e tanti altri fattori contribuiscono<br />

a determinare la scelta. Qui, insomma, più che in qualsiasi<br />

altra parte della <strong>legge</strong>, può dirsi che ^ l'efficacia e l'azione sua<br />

dipendono, non che da tutte insieme le condizioni della nazione,<br />

politiche, economiche, morali, e dalle cagioni che concorrono a<br />

formare l'opinione nazionale, dagli ordinamenti tutti e da tutte<br />

le congiunture che comunque alle elezioni si riferiscono ".<br />

Chi avesse la pazienza di <strong>legge</strong>re tutti gli argomenti che<br />

furono addotti nella <strong>Camera</strong> elettiva e nel Senato, per risolvere<br />

cotesta questione del Collegio, od anche solo il riassunto che mi<br />

sono studiato di darne, troverà contraddizioni ben singolari.<br />

Coloro che volevano conservate le antiche circoscrizioni le hanno<br />

•ì0


LII LEGGI POIilTICO-AMMINISTRATIVE<br />

difese vigorosamente, mostrando che era opportuno e prudente<br />

compiere le due grandi riforme del corpo elettorale e del collegio,<br />

una alla volta ; che non è prudente né saggio mutare un metodo<br />

elettorale il quale fece tra noi ottima prova, con un altro che viene<br />

abbandonato o trasformato anche negli Stati i quali lo aveauo<br />

accolto; che nel collegio largo l'elettore avrà maggiore difficoltà<br />

a scegliere i deputati e li sceglierà peggio ; che le astensioni<br />

saranno molto più numerose ; che l'elezione sarà principalmente<br />

in balìa <strong>dei</strong> Comitafi, e riuscirà punto libera e sincera; che lo<br />

scrutinio di lista ci condurrà al mandato imperativo; che non<br />

sarà possibile tutelare il segreto del voto; che gli elettori<br />

avranno diverso potere politico secondo il collegio nel quale lo<br />

eserciteranno ; che le minoranze riusciranno più difficilmente ad<br />

essere rappresentate e saranno quasi dovunque schiacciate; che<br />

l'ingerenza del governo sarà più grande, la sua influenza più<br />

efficace ; che la responsabilità del deputato scemerà o scomparirà<br />

affatto, a scapito della sua qualità; che la tutela degli interessi<br />

locali sarà troppo scarsa e insufficiente con grave danno della<br />

nostra attività politica; che aumenteranno le sollecitazioni, le<br />

indebite ingerenze ed altri difetti del sistema parlamentare ; che<br />

il potere della <strong>Camera</strong> risulterà troppo accresciuto e ne sarà turbato<br />

l'equilibrio tra essa, il Senato e la Corona; che le città eserciteranno<br />

una grande e indebita influenza sulle campagne costrette<br />

con esse a collegio; che il collegio individuale, abolito<br />

dalla <strong>legge</strong>, resterà nell'uso e determinerà strani e dannosi connubi<br />

; che dovrà temperarsi e cessare la severità con cui sono<br />

verificate le elezioni.<br />

Dal canto loro i fautori del collegio ampio, a più nomi, dimostrarono<br />

che le due riforme, del voto e del collegio, dovevano<br />

assolutamente procedere insieme ; che lo scrutinio di lista ha<br />

precedenti autorevoli e degni, ed è poi anche conforme alle nostre<br />

tradizioni storiche; che la scelta <strong>dei</strong> deputati non sarà molto più<br />

difficile, e riuscirà di gran lunga migliore; che le astensioni degli<br />

elettori scemeranno; che i Comitati locali riusciranno incontestabilmente<br />

utili, mentre non saranno punto gli arbitri delle elezioni,<br />

né potranno abusare dell'autorità loro; che le corruzioni<br />

saranno molto più difficili e rare ed avranno minore influenza;<br />

che il potere politico sarà più equamente distribuito; che le minoranze<br />

potranno aprirsi più facilmente una via per effetto di<br />

mutue concessioni, o di speciali accorgimenti legislativi; che gli<br />

uomini eminenti, lungi dall'essere combattuti, avranno maggiore<br />

autorità; che l'influenza del Governo sarà tanto minore quanto<br />

più ampio il collegio ; che lo scrutinio di lista risponderà meglio<br />

al principio sancito dall'art, 41 dello Statuto, per cui i deputati<br />

rappresentano la regione in generale e non i collegi dove sono<br />

eletti; che migliorando la scelta <strong>dei</strong> deputati, eleverà il livello<br />

intellettuale delle assemblee ; che gli interessi locali veramente


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LUI<br />

degni non maccheranno di valorosi difensori, i quali potranno<br />

essere anzi più forti e imparziali ; che tutte le influenze sociali<br />

potranno mostrare meglio il loro valore; che si riordineranno i<br />

partiti in due grandi, compatti, nettamente divisi.<br />

XXVIL<br />

Il collegio plurale e i suoi effetti.<br />

Più d'uno sentirà la tentazione di ripetere, a proposito dello<br />

scrutinio di lista, le belle parole che E. Renan pronunciava testé<br />

all'Accademia francese di ben più alte ed oscure verità; ^ Quando<br />

si nega il loro valore ho una gran voglia di crederci; quando si<br />

affermano sento un dubbio invincìbile ». Il metodo che abbiamo<br />

abbandonato lo conosciamo, ne sappiamo i difetti e a molti può<br />

parere preferibile tutto, anche l'ignoto. Del collegio ampio giudicheremo<br />

fra breve. Intanto non si può negare, che se il progresso<br />

generale consente meglio all'elettore di scrivere più nomi<br />

sulla scheda, questo vantaggio è distrutto dal gran numero di<br />

elettori nuovi, che hanno pochissima esperienza della vita pubblica.<br />

E nemmeno si può negare che alcuni benefizi attesi dallo<br />

scrutinio di lista possono tenersi già compromessi da coloro che<br />

se ne dovranno servire, e sanno che più della mole può la mente<br />

che Tagita e lo spirito che vi soffia dentro. Più probabilmente il<br />

collegio a più nomi non produrrà tutti i beni che ne aspettano ì<br />

fautori, nò tutti gli inconvenienti che ne temono coloro che lo<br />

hanno combattuto.<br />

Uno studio comparativo, imparziale e di qualche efficacia<br />

si potrà fare dopo le prime elezioni generali, quando lo avremo<br />

veduto alla prova. Per mio conto non seppi mai acconciarmi a<br />

vedere compiute le due riforme ad un tempo, sebbene debba<br />

applaudire la distruzione <strong>dei</strong> collegi vecchi, a un solo nome, che<br />

consentirà, quando tutti ne avranno compresa la necessità, di<br />

adottare un metodo più giusto di scrutinio. Temo la poca o nessuna<br />

esperienza degli elettori; l'eccessiva influenza <strong>dei</strong> Comitati,<br />

nei quali entreranno in troppi luoghi più arruffoni e mestatori,<br />

che uomini dabbene, disinteressati, degni davvero di guidare gli<br />

elettori; temo soprattutto la confusione che potrebbero determinare,<br />

perchè profìtti loro, i partiti estremi. Sono poi convinto che<br />

il Governo potrà esercitare una influenza molto più grande; che<br />

l'indifferenza degli elettori crescerà e determinerà astensioni<br />

più numerose; che di molti vantaggi, i quali il collegio plurinominale<br />

offrirebbe davvero, non profitteranno i migliori. L'onorevole<br />

Zanardelli, che è pur riuscito a conquistare la maggioranza<br />

della <strong>Camera</strong>, perchè io posso dire proprio che è conquista sua,<br />

ed ha trascinato colla sua eloquenza il Senato, ha messo nell'animo<br />

di coloro che avrebbero accettato il collegio largo solo a<br />

condizione che la Commissione parlamentare avesse accolti tempe-


LIV LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

ramenti che poi miseramente e paurosamente lasciò assalire, smantellare<br />

e quasi distruggere, una sola speranza, ed è questa, che lo<br />

Scrutinio di lista elevi davvero i cuori, e determini la formazione<br />

d'una <strong>Camera</strong> in cui sia più vivo il sentimento nazionale, in cui<br />

il deputato sia meno impacciato dai vincoli delle sue clientele<br />

locali, in cui possano compiersi le grandi riforme ancora attese<br />

e che per altra via non si potrebbero condurre a riva.<br />

XXVIII.<br />

I nuovi collegi.<br />

Quanto alla formazione di questi nuovi collegi, non so come<br />

si sarebbero potuti avere migliori seguendo i criteri ai quali era<br />

pure necessario attenersi. Io ne avrei di buon grado trascurato<br />

uno, quello che ci costrinse a tener conto della provincia, la quale<br />

in alcune regioni d'Italia è bene costituita, ed ha tutte le qualità<br />

d'un organismo sano, vigoroso ; ma in altre è una accolta artificiale<br />

di Comuni, niente di più e di meglio, senza tradizioni, senza<br />

comunanza di interessi, senza vitalità, nonché politica, nemmanco<br />

amministrativa. Ma non sarà difficile, disegnando una nuova circoscrizione,<br />

costruire un centinaio di collegi, con 250 a 300 mila<br />

abitanti ciascuno, e quindi con 5 deputati, aggruppandoli poi a<br />

tre 0 quattro per costituire le provincie nuove, con una media<br />

d'un milione di abitanti ciascuna, come le reputano necessarie<br />

tutti quanti hanno studiato con maggiore imparzialità e profondità<br />

l'argomento. <strong>La</strong> storia, le tradizioni, la statistica, la topografia,<br />

porgeranno i criteri per costituire veri organismi; i Consigli<br />

provinciali e meglio i comunali potranno correggerli per guisa<br />

che corrispondano anche ai sentimenti <strong>dei</strong> cittadini ed alla volontà<br />

loro, e insieme alla questione della circoscrizione elettorale se<br />

ne potranno sciogliere altre, delle quali abbiamo una paura tale,<br />

da strozzarci persino le parole sul labbro ogni volta che se ne<br />

parla. Quello che non si è fatto, insomma, si potrà fare nella<br />

nuova Legislatura, la quale dovrà, a ogni modo, rivedere la circoscrizione<br />

presente per debito di giustizia e per comando di <strong>legge</strong>.<br />

XXIX.<br />

<strong>La</strong> rappresentanza proporzionale; il voto limitato.<br />

Dopo quella del collegio s'è fatta grossa, nel terzo titolo, la<br />

questione della rappresentanza proporzionale o delle minoranze,<br />

portata dentro nella prima Commissione di studio dal Genala e da<br />

me, e difesa di poi da quel valorosissimo campione, cui è in gran<br />

parte dovuta la piccola, ma promettente vittoria.<br />

Sino dal 1862 se ne era parlato pubblicamente con qualche<br />

calore ed avevamo accolto, con entusiasmo giovanile, il proposito<br />

di far accogliere il metodo d'elezione proporzionale che l'esperi-


LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LV<br />

mento e lo studio ci mostrassero più adatto, nella nostra legislazione.<br />

Un'associazione fondata a tale intento nel 1873 aveva già<br />

avviate indagini, discussioni, conferenze, esperimenti; se ne incominciò<br />

a parlare anche nelle Camere e dileguò nell'animo di<br />

molti la maggiore obbiezione derivata dall'ignoranza della questione<br />

0 del non volervi applicare la mente. Non s'era però ancora<br />

trovato, come narro nel testo del Commento, un metodo<br />

soddisfacente, perchè quelli del quoziente, diversamente temperati,<br />

riuscivano oscuri e poco intelligibili ai più ; quelli del limite<br />

0 del cumulo <strong>dei</strong> voti, tra i metodi semplici i più noti e diffusi,<br />

non evitavano che il maggior difetto <strong>dei</strong> sistemi elettorali più in<br />

uso. L'onor. Genala propose più tardi un metodo chiaro, temperato,<br />

veramente suo, ma, per i motivi che a suo luogo ho detti, non<br />

poteva trovare nel Parlamento il favore che, opportunamente<br />

modificato, gli sorriderà forse tosto o tardi nel paese.<br />

Nel primo progetto di <strong>legge</strong> preparato dall'on. Zanardelli<br />

e presentato dall'on. Depretis, eravamo riusciti ad ottenere appena<br />

un platonico riconoscimento del principio. « Troppe altre novità,<br />

diceva nella sua relazione Fon. Depretis, sono state accolte nella<br />

nuova <strong>legge</strong>, e questi congegni proporzionali non hanno detto an- *<br />

Cora la loro ultima parola, e si adattano solo a popoli di matura<br />

educazione politica ". Più tardi la Commissione e la <strong>Camera</strong> consentirono<br />

un piccolo esperimento. Già il metodo del voto limitato,<br />

che è il più semplice e provato, sebbene tra i meno perfetti di<br />

quanti furono escogitati a conseguire una più giusta rappresentanza,<br />

era stato accolto quasi senza contrasto per l'elezione di tre<br />

consiglieri della Commissione provinciale di revisione delle liste,<br />

e di scrutinio per l'elezione degli uffici definitivi, dove ciascuno<br />

vota per 3 soli membri e n'escono eletti 5. Dunque tutte le obbiezioni<br />

mosse contro il principio della rappresentanza proporzionale<br />

e contro il metodo suggerito per attuarlo, erano dettate da considerazioni<br />

partigiane ed individuali, o determinate da ignoranza<br />

e da paura di novità. <strong>La</strong> Commissione non tardò, infatti, a convincersi,<br />

che il metodo poteva adottarsi senza danno o pericolo in<br />

tutti i Collegi, salvo in quelli di due deputati. Aveva fatto ottima<br />

prova, per consenso e per confessione di autorevoli uomini delle<br />

diverse parti politiche, in Inghilterra e nella Spagna; appagava<br />

il desiderio di molti deputati, i quali a questa condizione soltanto<br />

accettavano lo scrutinio di lista ; scemava effettivamente le maggiori<br />

difficoltà di questa procedura e distruggeva alcune tra le<br />

maggiori obbiezioni ; infine bisognava pure riconoscere quanta<br />

giustizia c'era in siffatto principio, e come era semplice, chiaro,<br />

naturale, intelligibilea tutti il metodo proposto per recarlo in atto.<br />

<strong>La</strong> Commissione accolse dunque la risoluzione di limitare<br />

a due nomi le schede nei collegi di tre, a tre nei collegi di quattro,<br />

ed a quattro in quelli di cinque. Dapprima il Ministero, come aveva<br />

fatto su altre questioni, non disse né si; ne no, sebbene, per assi-


LVI LEGGI POUTICO-AMMINISTRAilVli<br />

curare le sorti della <strong>legge</strong>, mostravasi propenso ad accettare anche<br />

queste proposte. Allora s'impegnò una battaglia, la più accanita<br />

che si combattesse in tutta la Jegge. Il Ministero dapprima esitò,<br />

come chi studia il vento che tira ; poscia pensò che a lui premeva<br />

anzitutto condurre in porto la <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista, poi entrarvi<br />

possibilmente cogli uomini di parte sua, e sacrificò il voto<br />

limitato nei collegi a tre ed quattro. Ma fu doppio danno ; perchè<br />

da un lato si ridusse a meschine proporzioni un esperimento che<br />

sarebbe stato importantissimo; dall'altro si avvertì subito che i<br />

collegi a 5 deputati non erano bene ripartiti tra le varie parti<br />

d'Italia, si che fu giocoforza nominare una Commissione parlamentare,<br />

per consigliare il Ministero nel gelosissimo uffizio affidatogli<br />

di meglio ripartire questi collegi.<br />

Davanti al Senato sì può dire che la lotta si racolse tutta su<br />

questo punto. Fu chi propose che il voto venisse limitato anche<br />

nei collegi a 4 deputati, e quindi, complessivamente in 73 collegi;<br />

mentre altri sarebbe stato pago di vedere aumentati sino ai 52 i<br />

collegi a 5 deputati. Le due soluzioni avevano comuni e particolari<br />

difetti e pericoli; non davano piena soddisfazione ai fautori<br />

del principio, e risospingevano la <strong>legge</strong> nei vortici della <strong>Camera</strong>,<br />

dove sarebbe probabilmente naufragato anche il lieve acconto ottenuto<br />

nei collegi a 5.<br />

Cosi il metodo del voto limitato rimane applicato a soli<br />

37 collegi, se pur saranno tanti, dove potrà ottenere sicuramente<br />

un deputato su cinque la minoranza che saprà raccogliere sul<br />

nome prediletto un po' più d'un quarto <strong>dei</strong> votanti. L'esperimento<br />

non riuscirà però cosi netto come quelli che si possono fare in una<br />

scuola di chimica. Il confuso disordine <strong>dei</strong> partiti, là poca esperienza<br />

degli elettori, il modo come i collegi sono composti, le simpatie<br />

diverse che gli stessi candidati raccoglieranno, non assicurano<br />

che la minoranza riesca sempre a raccogliersi sopra un solo<br />

nome ed a farlo prevalere, e che Tultimo della lista sia il rappresentante<br />

della minoranza. Pure dove la lotta sarà più accanita,<br />

i partiti spiccati ed ordinati, le forze non molto diverse, si<br />

vedrà il grande vantaggio di codesto metodo, e quanta giustizia<br />

sia in esso, e come appaghi la verità e guarentisca la libertà delle<br />

elezioni.<br />

Il ballottaggio.<br />

All'argomento del voto limitato si attiene quello del ballottaggio,<br />

che taluni volevano tolto di mezzo. E in verità se per<br />

l'elezione a primo scrutinio si fossero domandate le severe condizioni<br />

della maggior parte delle leggi, il doppio rapporto, od<br />

anche solo il terzo o il quarto degl'inscritti, il principio del voto<br />

limitato sarebbe stato scritto nella <strong>legge</strong> per celia. Ma l'on. Za-


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LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LVII<br />

nardelli si convinse, sopratutto per il precedente che trovò nella<br />

<strong>legge</strong> francese del 1849, che con tanti elettori e così ampii collegi<br />

conveniva appagarsi dell'ottavo degli elettori inscritti: due<br />

0 tremila voti daranno pur sempre una grande autorità. A questo<br />

modo il ballottaggio è guarentigia di serietà dell'elezione che<br />

nel primo scrutinio potrebbe essere trascurata e persino impedita,<br />

e nulla toglie alle minoranze, le quali, se non riescono a condurre<br />

all'urna l'ottavo degli elettori di un collegio, non possono<br />

davvero deplorare di non riuscire ad ottenere un deputato.<br />

<strong>La</strong> procedura elettorale.<br />

<strong>La</strong> procedura che la nuova <strong>legge</strong>, nel collegio così formato,<br />

prescrive per reiezione <strong>dei</strong> deputati, è incontestabilmente la parte<br />

migliore della <strong>legge</strong>. L'ufficio provvisorio sarà presieduto quasi<br />

sempre da un magistrato ; si costituisce ad ora precisa, alle 9, e<br />

alle 10 al più tardi incomincia a costituirsi il definitivo e può<br />

incominciare l'appello per l'elezione. <strong>La</strong>onde l'elettore è sicuro<br />

che se alle 10 si trova nella sala potrà guarentire il diritto suo<br />

concorrendo alla costituzione del seggio e poi,subito votare. I men<br />

diligenti possono attendere la mattina ai loro affari, far la colazione<br />

e magari anche la siesta, e andando poi, così a comodo, fra<br />

le tre e le quattro, a votare, sono ancora sicuri di trovar l'urna<br />

aperta e andarsene subito subito. L'astensione, insomma, non<br />

avrà più scuse, ne attenuanti, tanto più che l'urna, se non sarà<br />

proprio alla porta dell'elettore, si troverà in più che metà <strong>dei</strong><br />

comuni.<br />

<strong>La</strong> sala sarà così disposta che gli elettori non possano stringersi<br />

intorno al tavolo, vigilare chi scrive il voto, turbare le<br />

operazioni dell'ufficio ; e tuttavia potranno vedere bene quello che<br />

si fa, e dopo chiusa la votazione, girare tutto intorno al tavolo<br />

ad esercitare una assidua vigilanza. E non soli quelli inscritti<br />

sulla lista d'una sezione, che potrebbero essere tutti d'un'opinione,<br />

ma gli altri, perchè sebbene la <strong>legge</strong> noi dica chiaro,<br />

basterà appartenere al collegio per avere il diritto di entrare<br />

nella sala almeno durante lo spoglio della votazione e in quanto<br />

lo consente la capacità della sala. L'ufficio definitivo non potrà<br />

essere eletto da men di venti elettori, né oltre le 10, come ho<br />

detto, e se nella sezione vi sono due opinioni in lotta, anche<br />

quella <strong>dei</strong> meno, purché abbia una qualche consistenza, riuscirà<br />

a mandare nel seggio uno scrutatore di sua fiducia. Il segretario<br />

dell'ufficio sarà sempre uomo capace, e s'avranno verbali fatti<br />

a modo, i quali consentiranno retto giudizio dell'elezione.<br />

Per quanto l'umano ingegno si aguzzi nel frodare la <strong>legge</strong>,<br />

mi pare che sarà molto difficile alterare, con queste cautele, il risultato<br />

dell'elezione. Le schede debbono essere proprio quelle for-


LVIII LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

nite dal Comune, in carta bianca, bollata e firmata a tergo ; si<br />

debbono scrivere nella sala, in segreto bensì, ma per tal modo da<br />

non le poter scambiare con altre, e poi deporre in urna di vetro<br />

chiaro per mano del presidente. I casi di nullità sia di tutta<br />

la scheda, sia d'uno <strong>dei</strong> nomi scritti su di essa, sono scrupolosamente<br />

previsti, senza soverchio rigore: così per esempio, sono<br />

tolte di mezzo tutte le controversie intorno al modo di scrivere<br />

il nome del candidato. Certo non è impedito che l'elettore si faccia<br />

conoscere a chi ne avesse comprato il voto, scrivendo dopo il<br />

nome <strong>dei</strong> candidati il suo, che sarebbe nullo, senza invalidare la<br />

scheda, perchè la <strong>legge</strong> non vieta, né può, di scrivere fra i canditati<br />

se stesso. Le attribuzioni degli uffici, e quelle dell'ufficio<br />

principale sono determinate con molta esattezza, togliendo di<br />

mezzo le incertezze, gli arbitrii, i soprusi che trovavano scusa o<br />

pretesto nelle lacune o nell'oscurità della <strong>legge</strong>. A dir breve, il<br />

segreto del voto è guarentito meglio, ma insieme lo sono la<br />

libertà, la verità, il buon ordine dell'elezione, garanzie della<br />

maggiore importanza, senza le quali l'allargamento del potere<br />

politico e quello del collegio avrebbero accresciuto la corruzione,<br />

l'intrigo, la frode così da guastare nella sua sorgente tutto il<br />

sistema parlamentare.<br />

XXXII.<br />

Gli eleggibili; incompatibilità; condizioni di eleggibilità.<br />

Riguardo all'eleggibilità, che è oggetto del quarto titolo<br />

della <strong>legge</strong> elettorale e delle tre leggine che la completano, sarebbe<br />

stato certamente desiderabile una revisione ed un coordinamento.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1877, dove sono sancite alcune incompatibilità parlamentari,<br />

è stata così male imbastita, che nella stessa Commissione<br />

del 1880 fu proposto di procedere alla sua revisione, inserendola<br />

nel progetto, con quelle modificazioni che potrebbero<br />

reputarsi utili ed opportune. Questo partito anch'io sostenni allorché<br />

si preparò la <strong>legge</strong>; ma fin d'allora Ton. Zanardelli, memore<br />

delle difficoltà superate nel 1877, avvertì che troppo si sarebbe<br />

impacciata la discussione. Le più lievi modificazioni che si fossero<br />

proposte avrebbero richiamato in discussione l'intero tema,<br />

e la sorte della <strong>legge</strong> sarebbe diventata anche più incerta, specie<br />

se si avesse proposto di indennizzare i deputati, come anche l'onorevole<br />

Zanardelli personalmente desiderava.<br />

Le condizioni di eleggibilità restano relativamente larghe e<br />

facili. Non è necessario possedere un censo o reddito qualsiasi,<br />

e pur troppo viene eletto talvolta chi non ha modo di vivere e<br />

spera, facendo il deputato, di procurarselo. Le cagioni di indegnità,<br />

di esclusione, a differenza d'altre legislazioni, sono le stesse<br />

che per gli elettori, e neppure è necessario essere inscritti sulle<br />

liste elettorali per avere il suffragio <strong>dei</strong> proprii concittadini. Così


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LEGGE ELETTORALE POLITICA — PREFAZIONE LIX<br />

non occorre avere domicilio neppur d'origine nel collegio, restrizione<br />

accolta già dalla Costituente francese nel 1789, in parte<br />

negli Statuti del 1814 e del 1830, riproposta nel 1874 dalla<br />

Commissione <strong>dei</strong> Trenta, per evitare, dicevano, le candidature<br />

nomadi; restrizione imitata pure nelle Costituzioni spagnuola<br />

del 1812, napoletana del 1820, toscana del 1848, e tuttora vigente<br />

in Grecia ed in alcuni Stati della Germania e dell'America.<br />

Ben avrebbe voluto l'on. Zanardelli abbassare l'età in cui<br />

il cittadino può essere eletto a deputato, da 30 a 25 o togliere<br />

affatto questa condizione. Nel 1878, quando egli teneva a questa<br />

riforma in modo più riciso, trovò la più forte opposizione in alcuni<br />

colleghi del Ministero Cairoli, ai quali pareva pericoloso mutare<br />

lo Statuto, come non era sembrato alla Corona, e fu anzi la cagione<br />

per cui la <strong>legge</strong>, già pronta, non venne presentata in tempo,<br />

prima che il Ministero, per altre cagioni, fosse costretto a rassegnare<br />

le proprie dimissioni. Più tardi si riparlò anche dell'età<br />

per l'elettorato, ma nessuno osò complicare con una questione<br />

statutaria le altre gravissime chiuse nella <strong>legge</strong>.<br />

XXXIII.<br />

<strong>La</strong> retribuzione <strong>dei</strong>rufficio di deputato.<br />

Fu messa fuori, ma indarno, la proposta di risolvere tutte<br />

le questioni d'incompatibilità, rendendo anche i funzionari eleggibili,<br />

sotto l'unica condizione dell'opzione, col retribuire i deputati.<br />

Però agli on. Riberi, Pullè, Crispi, ed alla pattuglia repubblicana,<br />

che si fecero a difenderla, non furono più opposte le ragioni<br />

che il Boncompagni ha ripetute dal 1849 al 1876 e il Minghetti<br />

rincalzò allora, facendo scudo a sé dello Statuto. Ma parve ai più<br />

che la retribuzione riuscirebbe poco accetta al paese, e fu il solo<br />

argomento di qualche peso, che temperò Tautorità con cui il Ministero<br />

troncò la discussione le due o tre voHe che si sollevò sopra<br />

questo argomento. Ma se è proprio vero che la pubblica opinione<br />

sia ancora contraria alla retribuzione <strong>dei</strong> deputati, credo non tarderà<br />

a correggersi. L'esempio di tutti gli Stati rappresentativi,<br />

che non hanno ragioni particolarissime per mantenere la gratuità<br />

del mandato; la necessità di allargare la cerchia degli eleggibili<br />

ed elevare assieme il livello intellettuale della <strong>Camera</strong> ; la convinzione,<br />

già troppo diffusa, che a fare il deputato ci si guadagna,<br />

per cui è meglio addirittura sapere quello che costano; ma sopratutto<br />

la sicurezza che a questa maniera la questione delle incompatibilità<br />

sarà sciolta e potrà chiudersi la <strong>Camera</strong> a tutti i funzionari,<br />

a tutti gli affaristi, a tutti gli avvocati patrocinanti, coi<br />

necessari temperamenti; questi ed altri argomenti, che sarebbero<br />

molti e gravi, indurranno il paese ad imporre cotesta riforma alla<br />

<strong>Camera</strong>, che si picca di generosità e d'abnegazione, più che altro,<br />

perchè non vengamene l'ultima scusa della sua negligenza, della


LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

fìaccona con cui attende spesso alle più importanti discussioni,<br />

della leggierezza estrema con cui sperpera in una tornata più denaro<br />

di quanto sarebbe necessario a retribuire convenientemente<br />

coloro che ne fanno parte.<br />

XXXIV.<br />

Le incompatibilità parlamentari e Tapplicazione della <strong>legge</strong>.<br />

Frattanto ci dobbiamo principalmente attenere alla <strong>legge</strong><br />

del 1877, e per questo ho cercato di darne le ragioni ed esporre<br />

come venne applicata sino ad ora. Le sue restrizioni saranno trovate<br />

probabilmente anche più severe dai nuovi elettori, perchè<br />

nel collegio ampio s'impongono meglio alla pubblica attenzione<br />

coloro che la <strong>legge</strong> principalmente colpisce. Non si possono certo<br />

riproporre le larghezze usate dalla <strong>legge</strong> del 1848, quando l'educazione<br />

politica del paese era scarsa, l'autorità della <strong>Camera</strong> elettiva<br />

ancora da formare, sì che pareva a tutti conveniente che vi<br />

si potessero mandare funzionari numerosi, sino al quarto <strong>dei</strong> deputati,<br />

che erano allora 204. Quando la <strong>legge</strong> si applicò al Regno<br />

d'Italia quel numero fu ristretto, dal quarto al quinto; vennero<br />

dichiarati ineleggibili alcuni funzionari, i quali si erano mostrati<br />

meno indipendenti, e due categorie, che minacciavano di usurpare<br />

un po' tutto il posto per loro, furono chiuse dentro a più<br />

severi confini. Una, quella <strong>dei</strong> professori, ed era la più invadente,<br />

trovò poi modo di violarli, mettendo nella categoria generale<br />

tutti coloro che erano o venivano fatti a bella posta per questo<br />

membri di qualche Consiglio, e allora fu fatta la <strong>legge</strong> del 1875,<br />

che rimase poscia coordinata, e nessuno sa perchè non fusa, a<br />

quella del 13 maggio 1877.<br />

In questa le categorie speciali vennero ristrette anche più,<br />

e la generale, da 102 deputati, quanti poteva accoglierne, fu ridotta<br />

circa alla metà, imprendendo ministri e segretari generali,<br />

poiché questi sono esclusi dal novero <strong>dei</strong> 40. Si che mentre quel<br />

limite in 17 anni non era stato, nonché soverchiato, nemmeno<br />

toccato mai, nell'ultima legislatura la sorte menò fieri colpi;<br />

furono esclusi deputati autorevoli e simpatici, e si sollevarono,<br />

quando un posto rimaneva vacante, questioni fìerissime per occuparlo,<br />

decise quasi sempre a ragioni di parte o per considerazioni<br />

personali.<br />

XXXV.<br />

Le incompatibilità politico-amministrative.<br />

Una riforma si dovette però accogliere, anche nella materia<br />

delle incompatibilità, e fu quasi in articulo mortis, tanto che<br />

appena ha potuto trovar posto in coda al presente volume, per<br />

colpire alcuni uffici amministrativi i quali debbono rendere ine-


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LEGGE ELETTORALE POLiriOA — PREFAZIONE LXI<br />

leggibile chi li occupa, per sottrarlo a pericolose tentazioni, e<br />

sono per natura loro incompatibili col mandato parlamentare.<br />

Anche in cotesto argomento, se non fossero stati gli interessi<br />

individuali, che per poco non compromisero la piccola <strong>legge</strong><br />

0 non le scemarono efficacia, le difficoltà non sarebbero state gravi.<br />

1 sindaci ed i deputati provinciali, altri voleva anzi tutti i componenti<br />

lo Giunte, ed i consiglieri provinciali tutti quanti, e v'è<br />

chi avrebbe aggiunto anche, con buoni argomenti, i capi o presidenti<br />

delle amministrazioni di beneficenza, non debbono cumulare<br />

a questi uffizi quello di deputato.<br />

Il sindaco è uffiziale del Governo, dice la <strong>legge</strong> comunale e<br />

provinciale, e basterebbe ad escluderlo dalla <strong>Camera</strong> questa qualità<br />

sua, se anche non fosse nominato dal ministro delTinterno, e<br />

quindi da lui dipendente, e se potesse attendere debitamente ai<br />

due uffici. I deputati provinciali hanno troppa parte ed influenza in<br />

tutta l'amministrazione locale, perchè non si vegga la convenienza<br />

di sancire la loro incompatibilità. Poi tutta cotesta gente, e vi dovrebbero<br />

essere compresi almeno anche gli amministratori delle<br />

Opere pie, sono candidati che traggono dall'ufficio loro una forza,<br />

la quale manca agli altri, e li mette in una cotale condizione di superiorità,<br />

che non ha nessuna ragione di essere. Ma più che tutto<br />

deve prevalere la convinzione che solo a questa maniera si farà cessare<br />

la confusione fra l'amministrazione e la politica, che domina<br />

adesso, per conseguenza naturale di cotali elezioni, nella mente<br />

degli elettori; che turba, a cagione <strong>dei</strong> deputati che vi seggono<br />

esercitando influenze affatto indebite, tutta l'azione <strong>dei</strong> Consigli<br />

comunali e provinciali, e porta poi questo turbamento e la confusione<br />

che ne deriva nella <strong>Camera</strong>, dove raggiunge il grado massimo<br />

e riesce fatale a tutto quanto il sistema parlamentare.<br />

<strong>La</strong> piccola <strong>legge</strong>, adunque, è un ottimo principio, e giova sperare<br />

che possa essere perfezionata e venga, come s'accenna, applicata<br />

sempre con grande severità.<br />

XXX VL<br />

L'affarismo e le incompatibilità.<br />

Pur troppo neanche questa <strong>legge</strong> tocca l'affarismo, che è la<br />

principale cagione delle indebite ingerenze parlamentari, e nemmeno<br />

dalla <strong>legge</strong> del 1877 fu efficacemente colpito, sebbene principalmente<br />

per questo intento si fosse iniziata. Le ragioni sono evidenti.<br />

Si possono escludere dalla <strong>Camera</strong> coloro che hanno contratti col<br />

Governo o sovvenzioni, non gli altri che le procurano ai loro<br />

parenti od ai loro clienti. Si possono dichiarare incompatibili gli<br />

avvocati che prestano la loro opera abituale alle società od imprese<br />

sussidiate, non coloro che ne percepiscono assegni cospicui<br />

pur non prestando quell'opera, ma principalmente per lo zelo con<br />

cui ne patrocinano eventualmente la causa. S'aggiunga, che il Go


LXII LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

verno ha modo di esercitare sulla <strong>Camera</strong> indebite influenze e ne<br />

scema l'indipendenza coi favori che può concedere, come certo<br />

non avverrebbe se anche i funzionari vi fossero accolti in numero<br />

doppio. Ma se tutti avvertono e forse esagerano il danno, non è<br />

facile il rimedio. Una proposta di vietare almeno agli avvocati<br />

( ieputati<br />

il patrocinio in affari dove siano in causa pubbliche am­<br />

ministrazioni, appena fu avvertita, e quella di escludere tutti gli<br />

avvocati patrocinanti dalla <strong>Camera</strong> non si può tenere per seria e<br />

possibile. <strong>La</strong>onde in cotesto argomento più che in qualunque altro<br />

è giocoforza rimettersi alla pubblica opinione, perchè sceveri,<br />

come nessuna <strong>legge</strong> potrebbe fare, gli onesti e discacci, severa<br />

come Cristo, i profanatori dal tempio della libertà e della <strong>legge</strong>.<br />

XXXVII.<br />

Le sanzioni penali.<br />

Le sanzioni penali contenute nella nuova <strong>legge</strong> potranno<br />

esser più correttamente giudicate dopo la prova. Parvero a taluno<br />

severissime, e pure s'erano dapprima proposte con^severità anche<br />

maggiore, e fra tutte le legislazi-oni, quella che abbiamo, è davvero<br />

mite. D'altronde chi pensa alle cento e più leggi penali fatte<br />

in materia elettorale dall'Inghilterra e alla cura assidua e quasi<br />

pedante con cui il Belgio si studia, quasi tutti gli anni, di purificare,<br />

a furia di queste leggi, i comizi, sentirà più d'un dubbio intorno<br />

all'efficacia della nostra. <strong>La</strong> quale potrà invece allontanare<br />

molti dabben uomini dall'ufRcio; anch'io, se fossi messo a sedere<br />

in alcuno, terrei sotto gli occhi la <strong>legge</strong>, o piuttosto il mio<br />

stesso commento, per timore d'intoppare in qualche sanzione<br />

penale. Bisogna però confessare, che qualche vantaggio s'avrà di<br />

certo; il controllo <strong>dei</strong> cittadini sarà più facile ed efficace, la verifica<br />

delle elezioni procederà più spedita e meno guasta da criteri<br />

politici, insomma vi guadagnerà la sincerità con cui la <strong>Camera</strong><br />

si forma.<br />

XXXVIII.<br />

Le disposizioni transitorie.<br />

Poco v'è da aggiungere a proposito delie disposizioni transitorie,<br />

delle quali ho spiegato nel commento l'origine e la ragione.<br />

Alcune sono già fatti compiuti, come quelle che s'attenevano<br />

alla prima revisione delle liste, e lo sono anche altre<br />

disposizioni, che per l'economia della <strong>legge</strong> avrebbero dovuto<br />

prendere posto fra le transitorie, quelle relative alla nomina e<br />

all'ufficio della Commissione per le circoscrizioni. Resta adunque,<br />

e veramente importante, una sola, quella che consente l'inscrizione<br />

degli elettori, che ne stendono domanda innanzi al notaio ed a tre<br />

testimoni, ed avrà effetto ancora nei primi mesi del prossimo


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LEGGE ELRTTORALE POLITICA — PREFAZIONE LXIII<br />

anno. Ma è desiderabile che la severità usata nella sua prima applicazione,<br />

nella seconda ed ultima sia anche maggiore, affinchè<br />

la <strong>legge</strong> venga osservata, non applicata a capriccio di Comitati o<br />

di Giunte, per fabbricare ad ogni costo elettori.<br />

XXXIX<br />

<strong>La</strong>cune e difetti; riforme desiderabili.<br />

V'è, so bene, nella <strong>legge</strong> qualche lacuna, che toglie autorità<br />

a molte istruzioni ed avvertenze che il Governo può emanare<br />

per questa, come per altre materie; principale quella, che<br />

non dà esplicitamente alla magistratura il potere di vigilare, nel<br />

pubblico interesse, perchè la <strong>legge</strong> venga applicata ammodo.<br />

Con poche altre disposizioni, alcune delle quali sono state forse<br />

studiatamente, ma le più inconsideratamente omesse, si avrebbe<br />

avuto una <strong>legge</strong>, a questo riguardo, perfetta.<br />

Ma, quando fa messa assieme per la prima volta, l'on. Zanardelli<br />

insisteva perchè, accogliendo pure le riforme più necessarie,<br />

si lasciasse della vecchia <strong>legge</strong> la maggior parte che si potesse,<br />

rispettandone anche il linguaggio poco corretto di traduttori<br />

inesperti. Così nella prima proposta non si notarono abbastanza<br />

quelle lacune e quelle imperfezioni, che uno studio a nuovo<br />

avrebbe meglio messe in rilievo. Le ineleganze di parole si vennero<br />

poi correggendo, ma le lacune rimasero, come se la giurisprudenza<br />

si avesse dovuto rispettare e tenere in conto di <strong>legge</strong><br />

anche là dove si poteva e doveva dare autorità di <strong>legge</strong>, come<br />

pure si è fatto in molti punti, alle sue più saggie e autorevoli<br />

decisioni, respingendo le altre.<br />

Questo difetto della <strong>legge</strong> assai difficilmente e incompletamente<br />

potrà essere corretto, dove non si provveda a toglierlo, insieme<br />

alla correzione, che la <strong>legge</strong> stessa impone, di tutta la circoscrizione<br />

elettorale. Ma l'argomento esce dai limiti di codesto<br />

studio, inteso ad illustrare la vigente legislazione, non a preparare,<br />

in qualunque modo, le riforme, che già la scienza e un principio<br />

di esperienza riconoscono necessarie.<br />

XL.<br />

Conclusione.<br />

« <strong>La</strong> discussione della <strong>legge</strong> elettorale, mossa da certa<br />

vivacità d'opinioni in contrasto tra loro, si è condotta con<br />

tanta equità d'animo da tutte le parti, che in Italia e fuori deve<br />

crescere alla <strong>legge</strong> autorità: tutti ne dobbiamo essere lieti ^'.<br />

Queste parole, colle quali l'on. <strong>La</strong>mpertico chiudeva uno <strong>dei</strong> suoi<br />

discorsi, nella tornata del 20 dicembre 1881, amo di ripetere, a<br />

mo' di conclusione. Ed aggiungo, che tutti quanti contribuirono<br />

alla formazione di cotesta legislazione, possono sentire il nobile


LXIV LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

orgoglio di aver recato al paese un grande benefìzio. Si superarono<br />

coraggiosamente difficoltà gravi e molteplici; si sono risolte<br />

a un tempo quistioni, che agitarono in altri Stati intere generazioni<br />

e determinarono sanguinose rivoluzioni. Alcune soluzioni<br />

dovranno forse subire nuove modificazioni, ma i vantaggi conseguiti<br />

già non andranno perduti mai più. Le porte dell'elettorato<br />

sono aperte così, che ciascun cittadino vi potrà ormai entrare,<br />

solo che il voglia, ed acquisti la capacità elementare che per tale<br />

ufficio si domanda; i vecchi Collegi sono ormai distrutti, ne potranno<br />

essere ricostruiti, se anche il principio del Collegio plurale<br />

non desse i risultati che se ne ripromettono i suoi fautori più<br />

convinti ; la scelta <strong>dei</strong> deputati dovrà essere necessariamente più<br />

corretta, poiché si è incominciato a sottrarla ad alcune indebite<br />

influenze, e dovrà essere fatta con idee e criteri più elevati. Una<br />

<strong>Camera</strong> migliore darà migliori leggi, e mentre guarentirà più<br />

efficacemente la libertà, provvederà anche meglio non siasi fatto<br />

sino ad ora al benessere <strong>dei</strong> cittadini, alla potenza e all'autorità<br />

dello Stato. Così la nuova legislazione elettorale sarà veramente<br />

il preludio di una nuova età, nella quale la Costituzione italiana,<br />

consolidando la monarchia, diventerà schiettamente democratica.


LEGGE<br />

ELETTORALE POLITICA<br />

COMMENTATA<br />

DAL DOTTORE<br />

ATTILIO BRUNIALTI<br />

Professore di diritto costituzionale nella R. Università di Torino,<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie l* «- Voi IV. 1


ir ; -.<br />

TITOLO I.<br />

Delle condizioni per esigere elettore<br />

e del domicilio politico.<br />

ART. 1. Per essere elettore è richiesto il concorso delle<br />

seguenti condizioni :<br />

l"" Di godere, per nascita o per orìgine, <strong>dei</strong> diritti civili<br />

e politici del Regno. Quelli che ne per Tuno, né per Taltro<br />

degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia<br />

itahani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove<br />

abbiano ottenuta la naturalità per decreto " Reale, e prestato<br />

iuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel<br />

novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per <strong>legge</strong>;<br />

2^ Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età<br />

3^ Di saper <strong>legge</strong>re e scrivere;<br />

4^ Di avere uno degli altri requisiti determinati negli<br />

articoli seguenti.<br />

1. Condizioni generali per l'elettorato politico.<br />

2. <strong>La</strong> cittadinanza^ secondo il Codice civile,<br />

3. Acquisto e perdita della cittadinanza.<br />

4. Diritti civili e diritti politici.<br />

5. Motivi della severità della <strong>legge</strong> elettorale verso gli stranieri.<br />

6. <strong>La</strong> naturalità dovrelihe procurare allo straniero tutti i diritti di<br />

cittadino.<br />

7. Ragioni in contrario. L'istituto della cittadinanza non può riformarsi<br />

in modo occasionale.<br />

8. Legislazione comparata. Il sistema francese.<br />

9. Inghilterra^ Belgio^ Rumania, Germania^ Austria.<br />

10, Svizzera e Stati Uniti d'America.<br />

IL Le costituzioni <strong>dei</strong> cessati Stati italiani.<br />

12. Eccezione a favore degli Italiani diprovincie non comprese nelRegno.<br />

13. Come sia interpretata dalla giurisprudenza.<br />

14. Perchè il legislatore abbia tacitamente mantenuto un parere diverso<br />

e quale possa essere.<br />

15. Ragioni di una omissione della <strong>legge</strong>.<br />

16. <strong>La</strong> condizione dell'età. Motivi.<br />

17. Legislazione comparata.<br />

18. <strong>La</strong> maggiorità civile e la politica.<br />

19. <strong>La</strong> prova dell'età. Giurisprudenza.


4 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

•<br />

20. Quando Vetà debba essere raggiunta.<br />

21. TJH. lp.nL^la.zione belaa. Motivi.<br />

Motiv<br />

Motivi<br />

24. E una necessità materiale.<br />

25. E una necessità morale.<br />

26. Non valgono le ragioni addotte in contrario.<br />

27. Esempi di questa condizione.<br />

28. Di fatto è ammessa anche nei piti civili Stati a suffragio universale.<br />

29. È conforme al voto del paese. Conclusione.<br />

30. Gli analfabeti. Diritto acquisito.<br />

31. Che cosa s'intenda per saper <strong>legge</strong>re e scrivere.<br />

32. Distinzione: e pìHma quando è condizione generale.<br />

33. Quando è condizione speciale di capacità.<br />

34. Condizioni speciali.<br />

r<br />

1. Condizioni generali per relettorato. — Il primo articolo<br />

determina le condizioni generali necessarie per essere elettore<br />

politico. Queste condizioni sono quattro:<br />

1. Godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici del Regno,<br />

2. Età di 21 anni compiuti,<br />

3. Saper <strong>legge</strong>re e scrivere,<br />

4. Possedere uno <strong>dei</strong> requisiti speciali, salvo il disposto<br />

dell'art. 100 della <strong>legge</strong>, a tenore del quale, sotto certe condizioni,<br />

bastano per i due primi anni dalla promulgazione della<br />

<strong>legge</strong> (1882 e 1883) i tre primi requisiti.<br />

3. (I). Cittadinanza.— Il primo requisito richiesto per Telettorato<br />

è quello del godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici.<br />

Il Codice civile dichiara, a questo proposito, nel primo titolo<br />

del libro primo, che « ogni cittadino gode <strong>dei</strong> diritti civili purché<br />

non ne sia decaduto per condanna penale (art. 1). Lo straniero è<br />

ammesso a godere <strong>dei</strong> diritti civili attribuiti ai cittadini (art. 3).<br />

È cittadino il figlio di padre cittadino (art. 4). E riputato cittadino<br />

il figlio di padre che abbia perduta la cittadinanza prima<br />

della sua nascita, ove sia nato nel regno e vi abbia fissato la<br />

sua residenza; ed il figlio nato nel regno da uno straniero che<br />

vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni almeno (art. 5, 8).<br />

Può e<strong>legge</strong>re la qualità di cittadino, facendone analoga dichiarazione<br />

entro l'anno dell'età maggiore, e fissando il suo domicilio<br />

nel regno, il figlio nato in paese estero da padre che abbia perduta<br />

la cittadinanza prima della sua nascita, o da uno straniero<br />

che abbia fissato nel regno il domicilio da meno di 10 anni (articoli<br />

6, 8). E cittadino il figlio nato di padre ignoto e di madre<br />

cittadina, o di genitori ignoti " (art. 7).<br />

3. « <strong>La</strong> cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla<br />

naturalità, concessa per <strong>legge</strong> o per decreto reale. Il decreto reale<br />

non produce effetto se non dopo registrato dajruflSziale dello stato<br />

civile del luogo, dove lo straniero intende fissare od ha fissato il<br />

suo domicilio, e se non viene da lui prestato giuramento davanti<br />

r"


LEGGE ELETTORALE POLITICA 5<br />

lo stesso uffiziale, di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto<br />

e le leggi del regno. <strong>La</strong> registrazione deve essere fatta, sotto<br />

pena di decadenza, entro sei mesi dalla data del decreto " {Codice<br />

civiley art. 10).<br />

« <strong>La</strong> cittadinanza si perde per rinuncia, per conseguimento<br />

della cittadinanza d'altro Stato, per accettazione di un impiego<br />

0 servizio militare di governo estero senza permesso del<br />

Governo » (art, 11).<br />

4. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale stabilisce una grande differenza fra l'acquisto<br />

de'diritti civili, e quello de'diritti politici. Gli stranieri<br />

possono diventare'elettori politici soltanto quando ottengano la<br />

naturalità per <strong>legge</strong>; la naturalità ordinaria, acquistata per<br />

decreto reale registrato dall'ufficiale di stato civile e seguito dal<br />

giuramento di fedeltà al Re e di obbedienza alle leggi, non può<br />

conferire giammai, in alcun-caso ad uno straniero l'elettorato<br />

politico e tanto meno l'eleggibilità.<br />

5. Motivi, — <strong>La</strong> legislazione civile italiana va lodata fra<br />

tutte come liberale verso gli stranieri, ma la <strong>legge</strong> elettorale<br />

forma ancora con essa uno spiccato contrasto, essendo delle più<br />

severe. <strong>La</strong>'<strong>legge</strong> elettorale ha creduto opportuno di mantenere<br />

le cautele, che circondano l'ammissione <strong>dei</strong> cittadini all'esercizio<br />

del potere politico. « Affinchè uno straniero possa contrarre<br />

seriamente un legame che subentri a quello che doveva stringerlo<br />

al luogo natio, affinchè, pe' suoi sentimenti, per le sue idee, possa<br />

divenire figlio della patria adottiva, conviene ch'egli si formi ai<br />

sentimenti ed alle idee di quest'ultima. Una breve residenza, una<br />

volontà passeggiera di sua natura od almeno incerta nel suo<br />

avvenire, non bastano, dunque, a procurare l'acquisto della pienezza<br />

<strong>dei</strong> diritti di cittadino » {Rei. ZANARDELLI, pag. 24).<br />

6. D'altra parte bisogna riconoscere, che è regola troppo rigida<br />

esigere che l'equiparazione al cittadino indigeno possa aver luogo<br />

soltanto per <strong>legge</strong>. Con siffatta disposizione, in venti anni, in<br />

Italia due soli stranieri soltanto poterono diventare elettori (leggi<br />

19 giugno 1866 e 4 agosto. 1867).<br />

Il principio della grande naturalità fu abbandonato nel diritto<br />

pubblico di quasi tutti gli Stati più ragguardevoli. Anche in<br />

Francia si preferì di tornare all'antica divisa: à tout venant<br />

beau Jeu, Nel vero concetto della naturalità, questa risponde al<br />

suo nome allora soltanto che agguaglia coloro i quali la ottengono<br />

ai cittadini per natura; né, d'altra parte, può scindersi la<br />

qualità, la personalità di cittadino.<br />

Secondo questo concetto, quegli cui viene conferitala cittadinanza,<br />

dovrebbe essere non solo elettore, ma eleggibile. D'altra<br />

parte, quale sanzione più efficace di quella della elezione stessa,<br />

attinta alla volontà nazionale? Che se,ciò si può dire per la eleg-<br />

;ibilità, a maggior ragione si deve ripetere per l'elettorato, che<br />

non è un singolare onore, ma un diritto e un dovere a cui tutti i


9 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

cittadini dovrebbero partecipare. Con una <strong>legge</strong> civile, com'è la<br />

nostra, che ammette anche lo straniero a godere <strong>dei</strong> diritti civili<br />

attribuiti ai cittadini, chi domanderà la cittadinanza se non può<br />

avere l'elettorato, che è di regola il solo effetto politico della<br />

cittadinanza stessa? Quando quest'ultima non conferirà vantaggi,<br />

lo straniero preferirà di rimanere nella condizione che se non<br />

altro lo sottrae agli oneri cui sono soggetti i cittadini.<br />

Infine, dacché lo straniero il quale chiede la cittadinanza<br />

presso di noi godeva nella sua patria la pienezza <strong>dei</strong> diritti inerenti<br />

alla qualità di cittadino, perchè subirà egli una diminutio<br />

capitis mutando nazionalità? Ciò ripugna tanto più perla circostanza,<br />

che non potendo alcuno razionalmente avere due patrie,<br />

in generale colui che ottenne all'estero la cittadinanza la perde<br />

nel proprio paese; così ogni suo vincolo colla patria d'origine<br />

rimane disciolto senza che egli trovi una vera patria nella patria<br />

adottiva. Infatti se in Italia a due soli stranieri venne conferita<br />

la cittadinanza colle solennità di una <strong>legge</strong>, assai scarsi furono<br />

anche quelli ammessi per decreto reale; negli ultimi undici anni<br />

essi furono in media 25 per anno.<br />

Per tutte queste considerazioni, e perchè inoltre coloro che<br />

chiedono la nostra cittadinanza con ciò stesso attestano la viva<br />

simpatia e predilezione che nutrono per il nostro paese, la Commissione<br />

della <strong>Camera</strong>, innanzi alla quale l'onor. Zanardelli svolse<br />

queste ragioni, stimava opportuno di agevolare, sciogliendolo da<br />

forme poco acconcie a provvedimenti individuali, il conferimento<br />

della cittadinanza, anziché rendere un fatto del tutto eccezionale,<br />

come fu sinora, la piena partecipazione al nostro diritto.<br />

7. Ma il Parlamento fu trattenuto dal modificare senz'altro<br />

in questa occasione le disposizioni di <strong>legge</strong> circa al conferimento<br />

della cittadinanza ed a' suoi effetti, per il motivo che aveva trattenuto,<br />

nella primitiva formazione del progetto, anche il Ministero.<br />

« Sciogliendo da certe forme il conferimento della piena<br />

cittadinanza, è sembrato che occorra provvedere a circondarlo<br />

di garanzie tali, da assicurare lo Stato, che seria e tenace sia la<br />

volontà di chi vuol cercare nella nostra terra la sua patria di<br />

elezione; ed occorra inoltre esaminare, se adottando in questa<br />

materia nuovi provvedimenti, non sia il caso altresì di sostituire<br />

al conferimento della cittadinanza a modo'individuale e di favore,<br />

quella acquisizione generale e di pien diritto al verificarsi di<br />

certe condizioni, la quale è caldeggiata da autorevolissimi giureconsulti<br />

e stabilita nelle più libere costituzioni « {ReL ZANAR­<br />

DELLI, pag. 25-26).<br />

8. Legislazione comparata. — <strong>La</strong> Francia ha sperimentati<br />

diversi sistemi, da quello della Costituente, che rispondeva all'invito<br />

fatto a tutti i popoli della terra (6 agosto 1790) ad accorrere<br />

a godere sotto un Governo libero i sacri diritti dell'umanità, sino<br />

al sistema dell'Ordinanza del 1814, che introdusse la distinzione


LEGGE ELETTORALE POLITICA 7<br />

delle due specie di naturalità, la grande e la piccola. <strong>La</strong> distinzione<br />

fu tolta col decreto del 28 marzo 1848 ; ma la <strong>legge</strong> del 3<br />

dicembre 1849 introdusse nuove restrizioni. Questa <strong>legge</strong> fu in<br />

gran parte abrogata dal decreto organico del 2 febbraio 1852,<br />

e la <strong>legge</strong> del 29 giugno 1862 mantenne il sistema della concessione<br />

della piena cittadinanza per decreto imperiale, abbreviando<br />

il termine della residenza necessaria a conseguirla. <strong>La</strong> naturalità<br />

si acquista, dunque, in Francia iero, che ha ottenuto<br />

dal Governo l'autorizzazione di stabilire nello Stato il suo domicilio,<br />

conforme all'art. 13 del Codice civ. e che continua a risiedervi<br />

per un certo tempo, di tre anni in casi ordinari, di uno in<br />

caso di eccezionali servigi.<br />

9. In Inghilterra il godimento <strong>dei</strong> di"ritti politici si acquista<br />

soltanto per atto del Parlamento.<br />

Nel Belgio {Costituzione, art. 5, leggi 27 settembre 1835,<br />

e 15,febbraio 1844) la grande e la-piccola naturalità non possono<br />

essere accordate che dal potere legislativo. Chi, mediante una<br />

apposita <strong>legge</strong>, abbia conseguito la naturalità ordinaria, è ammesso<br />

ad essere elettore provinciale e comunale, ma escluso<br />

dai diritti politici. Per conseguire tali diritti occorre la grande<br />

naturalità, la quale è accordata soltanto a coloro che abbiano<br />

reso servigi eminenti allo Stato, e paghino una tassa di registro<br />

di 1000 lire.<br />

Affine alla legislazione belga è quella della Rumania, la cui<br />

<strong>legge</strong> elettorale esige per l'elettorato la piccola, per Teleggibilità<br />

la grande naturalità, e la cui Costituzione stabilisce che la<br />

naturalità debba essere accordata dal potere legislativo. Queste<br />

disposizioni furono alquanto mitigate dopo il trattato di Berlino.<br />

Nella Germania nessuna <strong>legge</strong> occorre per rendere gli stranieri<br />

elettori, ed eleggibili alla Dieta. Secondo la <strong>legge</strong> del<br />

V giugno 1870 e l'articolo 79 della Costituzione, per essere cittadini<br />

dell'Impero basta essere cittadini di alcuno degli Stati<br />

dell'Impero medesimo. <strong>La</strong> cittadinanza <strong>dei</strong> singoli Stati può<br />

dagli stranieri acquistarsi per naturalizzazione, la quale si ottiene<br />

con un semplice atto emanato dalla superiore autorità amministrativa,<br />

e conferisce tutti i diritti del cittadino. Soltanto per<br />

l'eleggibilità, a termini della <strong>legge</strong> elettorale, è necessario che la<br />

cittadinanza d'uno degli Stati siasi acquistata almeno da un anno.<br />

In Austria la cittadinanza si acquista per concessione<br />

dell'autorità politica, oppure anche cai semplice verificarsi di<br />

determinati requisiti ed in seguito al giuramento di fedeltà. <strong>La</strong><br />

cittadinanza per tal modo acquistata rende tosto elettore, e,<br />

dopo tre anni, eleggibile al Consiglio dell'Impero.<br />

10. Nella Svizzera, secondo la <strong>legge</strong> del 3 luglio 1876, spetta<br />

al potere esecutivo della Confederazione, cioè al Consiglio federale,<br />

accordare l'abilitazione alle autorità cantonali di conferire<br />

la naturalità agli stranieri. A termini della Costituzione^ la natu-


8 LEGGI POLITICO-AMinNISTRATlTE<br />

ralità cosi ottenuta dà il diritto di voto, e, dopo cinque anni,<br />

l'eleggibilità.<br />

Negli Stati Uniti d'America, come in Francia secondo le<br />

Costituzioni della Rivoluzione, la cittadinanza non si conferisce<br />

individualmente, con atto del potere esecutivo o legislativo; è<br />

un diritto generale che si accorda a tutti quelli i quali vogliono<br />

approfittare del beneficio della <strong>legge</strong>, adempiendo alle condizioni<br />

che dalla <strong>legge</strong> medesima sono prescritte. Queste condizioni sono<br />

in generale: la quinquennale residenza, la rinuncia alla cittadinanza<br />

d'origine e il giuramento di fedeltà verso gli Stati Uniti<br />

da prestarsi innanzi ai tribunali, cui spetta di riscontrare la<br />

condizione di quinquennale residenza ed anche quella della moralità<br />

dello straniero. <strong>La</strong> cittadinanza così conseguita attribuisce<br />

tutti i diritti, tranne quello di essere eletto presidente o vicepresidente<br />

della Repubblica, al cui seggio.non possono essere<br />

eletti che i cittadini nati negli Stati Uniti. Per essere eleggibili<br />

alla <strong>Camera</strong>, conviene avere acquistata la cittadinanza almeno<br />

da sette anni.<br />

11. Le costituzioni <strong>dei</strong> vari Stati italiani del 1798-99 imitarono<br />

le francesi contemporanee; quelle di Napoli 1820 e 1848, Sicilia<br />

1848 e Roma 1849 domandavano il concorso del potere legislativo<br />

; quest'ultima però dava allo straniero in tale caso il pieno<br />

godimento di tutti i diritti politici, ed ammetteva pure si potesse<br />

acquistare con un domicilio continuato di 10 anni nel territorio<br />

romano.<br />

12. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> mantiene l'eccezione, contenuta nella precedente<br />

<strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 a favore degli Italiani di provinole che<br />

non appartengono ancora al regno. Questa disposizione liberale<br />

e patriottica era stata inserita nella <strong>legge</strong> a favore degli Italiani<br />

che abitavano provincie non ancora comprese nel Regno. Vi si<br />

aggiunse l'art. 17 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale 20 marzo<br />

1865, che dichiarò « equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio<br />

del diritto elettorale amministrativo i cittadini delle altre<br />

Provincie d'Italia ancorché manchino della naturalità n<br />

<strong>La</strong> giurisprudenza che si è formata intorno a questo articolo<br />

può, dunque, concorrere con altre considerazioni a spiegare il<br />

significato del mantenimento della precitata disposizione nella<br />

nuova <strong>legge</strong>.<br />

13. <strong>La</strong> Corte d'appello di Venezia (3 settembre 1869) dichiarò<br />

che « la <strong>legge</strong>... ha avuto riguardo al criterio certo e definito del<br />

confine geografico ed etnografico della nazione e non a quello del<br />

confine politico « {Riv, amm., 1869, pag. 887; Legge^Y^, ir, 355).<br />

Analoga sentenza pronunciò la Corte d'appello di Casale (18 agosto<br />

1870), nella causa Demattei e soci contro la Deputazione prov.<br />

d'Alessandria, in seguito alla quale furono ammessi all'elettorato<br />

amministrativo alcuni cittadini del Canton Ticino, sebbene non<br />

naturalizzati {Rw. amm.j 1870, 816; Legge^ xi, ii, 18).


LEGGE ELETTORALE POLITICA 9<br />

In seguito però furono, con varie sentenze, esclusi i cittadini<br />

del Canton Ticino, e la Corte di Torino, in una sentenza del 30<br />

dicembre 1870, così formulò il proprio parere, che a* maggior<br />

ragione si applicò al diritto elettorale politico. « <strong>La</strong> predetta<br />

disposizione può essere invocata dai cittadini di quelle provincia<br />

italiane che, soggette a dominio stranièro, affrettarono coi loro<br />

voti l'unione alla patria comune, e non dai cittadini di quelle<br />

provinole che hanno un governo nazionale del quale il Governo<br />

italiano ha riconosciuto l'esistenza, e col quale si trova in buone<br />

relazioni di amicizia ». <strong>La</strong> stessa decisione era stata pronunciata<br />

per i Corsi {Riv. aìnm., 1854, pag. 258). <strong>La</strong> Corte d'appello di<br />

Mil " che l'ultimo<br />

capoverso dell'art. 17 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale riguarda<br />

solo i cittadini di quelle provincie d'Italia, che soggette ancora<br />

in quel tempo al dominio straniero, era nella fede inconcussa<br />

della nazione che quanto prima si sarebbero aggregate alla madre<br />

patria, e cioè le provincie della Venezia con Mantova e di Roma<br />

[Monit Riv. amm., 1878, 10). E concludeva<br />

applicando il principio collo escludere dal diritto elettorale,<br />

cosi amministrativo che politico, gli Italiani del Canton Ticino.<br />

14. Il legislatore non ha però mostrato di tenere gran conto <strong>dei</strong><br />

motivi di questa giurisprudenza, conservando nella nuova <strong>legge</strong><br />

elettorale politica la precitata disposizione, sebbene non mancassero<br />

proposte di cancellarla. Che se venne conservata, è evidente<br />

che non le può mancare materia, e si deve intendere riferita<br />

specialmente a quegli Italiani, che in diverse occasioni manifestarono<br />

il desiderio di essere riuniti al Regno d'Italia. Non è<br />

dubbio, adunque, che ai cittadini del Trentino e di Trieste col<br />

litorale, per acquistare il diritto elettorale politico in Italia basterebbe<br />

la semplice naturalità per decreto reale. Il caso è più dubbio<br />

per i cittadini d'altre provincie, e non può essere esteso a<br />

quelli che con atti espliciti hanno rinunciato alla cittadinanza<br />

italiana (Nizza e Savoia), ovvero l'hanno da tempo lontano perduta<br />

(Corsica e Malta), o finalmente non hanno mai mostrato in<br />

alcun modo il desiderio o la speranza di esser» ammessi al Regno<br />

d'Italia (Canton Ticino, Comuni italiani <strong>dei</strong> Grigioni, ecc.).<br />

15. Nella <strong>legge</strong> del 1860 si <strong>legge</strong>va la seguente aggiunta : " Nell'aramettere<br />

i cittadini all'esercizio <strong>dei</strong> diritti civili non si ha<br />

lìl 1<br />

tici di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che<br />

professa ». Ma già'con regio decreto, 17 febbraio 1848, i Valdesi<br />

vennero ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici, e con<br />

decreto 19 marzo 1848 lo furono del pari gli Ebrei, Il comma<br />

fu tuttavia conservato nella <strong>legge</strong> del 1860 anche per ciò^ che si<br />

era dubitato se i regolari che emettono voti solenni, perdendo i<br />

diritti civili, fossero ammessi all'esercizio del diritto elettorale,<br />

e lo scioglieva a loro favore; ma anche in questo senso non è


10 LEaai POLITIOO-AMMINISTRATIVE<br />

+<br />

più necessaria alcuna dichiarazione, dopo la <strong>legge</strong> del 1865 sull'abolizione<br />

delle corporazioni religiose. <strong>La</strong> libertà di coscienza e<br />

di culto è oggi in Italia cosi completa, che si reputò poco conveniente<br />

lasciare trasparire dalla <strong>legge</strong> la sola supposizione che<br />

possa essere altrimenti.<br />

16. (II). Età, Motivi. — L'età richiesta per essere elettore è<br />

di 21 anni compiuti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 richiedeva 25 anni ; ma la<br />

riduzione- fu costantemente ammessa in tutti i progetti presentati<br />

alla <strong>Camera</strong>, e da tutte le Commissioni che li esaminarono<br />

nella <strong>Camera</strong> e nel Senato.<br />

Si è notato, che a tale età i giovani hanno, in generale, raggiunta<br />

la pienezza delle loro facoltà fisiche e mentali, ed occupano<br />

una posizione od hanno forniti i loro studi ; che la <strong>legge</strong> civile<br />

riconosce in tale età al cittadino il diritto di compiere da solo i<br />

più importanti atti della vita civile (art. 323 Cod. civ.), salvo la<br />

necessità del consenso <strong>dei</strong> genitori necessario a contrarre matrimonio<br />

sino all'età di anni 25 (art. 63) ; che in nessun altro Stato<br />

era più ingiusto ritardare la maggiorità politica, mentre è cosi<br />

precoce lo sviluppo dell'intelligenza; che secondo la <strong>legge</strong> comunale<br />

e provinciale il cittadino può essere a 21 anno non solo consigliere,<br />

ma sindaco di qualsiasi Comune (art. 17,25, 91, 98, 157);<br />

che, finalmente, conviene educare per tempo la gioventù all'esercizio<br />

del potere politico, seguendo anche le antiche tradizioni<br />

<strong>dei</strong> nostri Comuni,<br />

17, Legislazione comparala.. — L'elettorato politico si esercita<br />

in alcuni cantoni della Svizzera anche prima di 20 anni, che è<br />

l'età necessaria in Ungheria e nelle elezioni federali svizzere. In<br />

Inghilterra, Francia, Belgio, Baviera, Sassonia, Grecia, Serbia,<br />

Rumania, Stati Uniti d'America e nella maggior parte delle<br />

altre repubbliche americane e delle colonie britanniche si ha il<br />

diritto elettorale politico all'età di 21 anni. <strong>La</strong> stessa età era<br />

domandata nel progetto di <strong>legge</strong> elettorale del 9 maggio 1848 del<br />

Governo provvisorio di Lombardia; nel decreto del 3 giugno 1848<br />

del Governo provvisorio della Repubblica veneta; nelle leggi elettorali<br />

del 29 lugli# 1859 per le provincie modenesi, 19 agosto<br />

1859 per le provincie parmensi, ed 8 agosto 1859 per le provincie<br />

delle Romagne; nelle leggi elettorali del 10 febbraio 1849 del<br />

Governo provvisorio toscano ; e del 29 dicembre 1848 della Suprema<br />

Giunta dello Stato romano ; nella Costituzione 3el 1^ luglio<br />

1848 della Repubblica romana; e nello Statuto siciliano del 10<br />

luglio 1848. L'età richiesta per l'elettorato è .di 23 anni in<br />

Olanda; di anni 24 in Austria e in Prussia; di 25 nell'Impero<br />

germanico, in Norvegia, nella Svezia, in Spagna, in Portogallo,<br />

nel Canton Ticino, nel Brasile, nella Confederazione Argentina.<br />

<strong>La</strong> stessa età domandavano la Costituzione napoletana del 10<br />

febbraio 1848; lo Statuto pontificio del 14 marzo 1848; la <strong>legge</strong><br />

elettorale toscana del 3 marzo 1848, eoe. In Danimarca si è


I r^mi<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 11<br />

elettori soltanto a 30 anni. In alcuni Stati dell'America è diversa<br />

l'età dell'elettorato, secondo che l'elettore è celibe od ammogliato.<br />

Così nel Messico, nel Perù e nella Bolivia è dichiarato<br />

elettore ogni cittadino che abbia 21 anno, ma gli ammogliati<br />

nel Messico sono elettori a 18 anni, nel Perù e nella^ Bolivia a<br />

qualunque età. Il Cile esige 25 anni pei celibi, 21 per gli ammogliati.<br />

Anche nel Portogallo la <strong>legge</strong> del 1852 ridusse l'età dell'elettorato<br />

a 21 anno in favore degli uomini ammogliati, come<br />

pure <strong>dei</strong> preti, <strong>dei</strong> funzionari civili e militari, e <strong>dei</strong> laureati.<br />

18. In alcuni Stati, specialmente della Germania, la maggiore<br />

età ci\'ile precede quella dell'elettorato politico. Ma è da notarsi,<br />

che nella Germania fu soltanto colla recente <strong>legge</strong> del 17 febbraio<br />

1875, la quale stabili un'età maggiore unica per tutto l'Impero,<br />

che questa venne ^fissata a 21 anno. Anteriormente, quando<br />

si pubblicò la maggior parte delle leggi elettorali vigenti,<br />

l'età maggiore era più elevata in parecchi de' più importanti<br />

Stati della Confederazione, Era a 24 anni nella maggior parte<br />

della Prussia; a 25 nel Wiirtemberg fino alla <strong>legge</strong> 30 giugno<br />

1865 e dopo a 23; a 25 anni in alcune parti della Prussia ed in<br />

alcuni Stati minori. <strong>La</strong> maggiore età era bensì a 21 anno, anche<br />

prima della recente <strong>legge</strong> dell'Impero, nella Baviera e nella<br />

Sassonia; ma ivi è uguale l'età per l'elettorato. Negli Stati retti<br />

a più liberali istituzioni, come l'Inghilterra, la Francia, il Belgio,<br />

gli Stati Uniti, l'età chiesta per l'elettorato coincide colla maggiore<br />

età civile,<br />

19. <strong>La</strong> prova dell'età è fornita dall'atto di nascita, e perciò<br />

quasi tutte le legislazioni elettorali ed anche la nostra dispongono<br />

che a tale scopo si debbano rilasciare i richiesti atti di nascita<br />

gratuitamente e su carta libera. L'atto di nascita può essere<br />

supplito dall'atto di matrimonio (DALLOZ, 1863, i, 137) ; dal contratto<br />

di matrimonio {ivi) ; da un libretto d'operaio (18 marzo<br />

1863, Cass.), o da altri equipollenti, che valgano a darne la certezza,<br />

ma non dal semplice giuramento (23 novembre 1874,<br />

Cassazione, DALLOZ, 1875, i, 75).<br />

20. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 non diceva quando dovesse essere compiuta<br />

l'età di 21 anno, e la lacuna aveva dato luogo a gravi dubbi<br />

ed a disformi decisioni.<br />

In Francia, secondo l'art. 13 del decreto organico del 2 febbraio<br />

1852, l'età di 21 anno deve essere raggiunta prima della<br />

chiusura definitiva della lista elettorale, che ha luogo il 31 marzo<br />

di ogni anno, e la disposizione venne riprodotta neirarticolo 5<br />

della <strong>legge</strong> del 7 luglio 1874, sull'elettorato municipale.<br />

31. Anche nel Belgio era molto controversa la questione se l'età<br />

di 21 anno si dovesse raggiungere prima della formazione delle<br />

liste 0 nel giorno in cui queste servono per l'elezione. L'art. 4 del<br />

nuovo Codice elettorale domanda, che la condizione di età esista<br />

prima dell'epica in cui le liste servono per le elezioni. « A diffe-


12 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

renza di altre condizioni dell'elettorato, che dipendono da fatti<br />

incerti, quella dell'età deve fatalmente compiersi in un'epoca determinata.<br />

Si può sapere con una certezza assoluta, quando si<br />

rivedono le liste, quali sono le persone che debbono compiere 21<br />

anno nell'epoca in cui le elezioni si fanno secondo le liste rivedute.<br />

-Questa epoca è d'altronde invariabile, perchè le liste nuove entrano<br />

in vigore il 1*^ maggio. Inscrivendo dunque su di esse<br />

coloro che innanzi a quell'epoca raggiungeranno l'età prescritta<br />

non si corre pericolo di conferire il diritto elettorale a cittadini<br />

che manchino di una delle qualità richieste. Se invece si esige<br />

che l'età sia compiuta prima della chiusura delle liste si escludono<br />

dall'elettorato cittadini che saranno atti ad esercitarlo nel<br />

momento in cui deve essere esercitato » {Dociiments parlam.<br />

helges, Chambre des reprèseiit., 1871-72, pag. 241).<br />

33. Nella<strong>legge</strong> italiana la questione è stata pure risolutain modo<br />

analogo alla legislazione belga, e con una precisione anche maggiore,<br />

mediante una disposizione tolta dalla <strong>legge</strong> sul reclutamento<br />

militare. È quella contenuta nell'art. 16, secondo capoverso, per<br />

cui « hanno diritto di essere inscritti nelle liste elettorali anche<br />

coloro, che pur non avendo compiuto il 21 anno d'età, lo compiano<br />

non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso «.<br />

« 11 capoverso dell'articolo 16, in un colla modificazione del<br />

num. 2, art. 1, ha per oggetto di togliere l'antinomia che vi ha<br />

nella vigente <strong>legge</strong> fra la disposizione, secondo la quale ha diritto<br />

di essere elettore chi abbia raggiunta l'età prescritta dalla <strong>legge</strong><br />

nel giorno della elezione; e la disposizione dell'art. 53, con cui<br />

si stabilisce che l'elezione <strong>dei</strong> deputati, in qualunque periodo dell'anno<br />

segua^ si fa unicamente dalle persone comprese nelle liste<br />

elettorali definitivamente decretate, alle quali, sino alla revisione<br />

dell'anno successivo, non si può fare alcuna modificazione. In<br />

forza di quest'ultima prescrizione, la predetta disposizione dell'articolo<br />

1 rimane, nella pratica, lettera morta, per cui si doveva<br />

provvedere a modificarla, od a renderne possibile l'adempimento.<br />

Conveniva quindi procurare di conciliare, possibilmente,<br />

la massima, secondo la quale, per l'esercizio di un diritto condizionale<br />

basta che la condizione si adempia nel momento in cui il<br />

diritto deve essere esercitato, coU'altra massima della immutabilità<br />

delle liste dopo la loro sanzione definitiva e colla cautela di<br />

non lasciare ai seggi la decisione inappellabile di questioni relative<br />

al diritto elettorale. Ed a ciò ci sembra provveduto nel<br />

miglior modo possibile collo stabilire che nella formazione delle<br />

liste debbansi comprendere tutti i cittadini i quali acquistino la<br />

richiesta condizione di età prima che le liste medesime definitivamente<br />

si chiudano » (Relaz. ZANARDELLI, pag. 109, 110).<br />

33. (III). .Saper <strong>legge</strong>re e scrivere. — Motivi. — <strong>La</strong> condizione<br />

è la medesima che era contenuta nella <strong>legge</strong> precedente. Ed è cosi<br />

giustificato il suo mantenimento : « Tutti ritengono necessario


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LKGGE ELETTORALE POLITICA 13<br />

che l'elettore abbia la coscienza, la libertà, l'intelligenza del proprio<br />

voto. Ora chi non sa <strong>legge</strong>re e scrivere, nel maggior numero<br />

<strong>dei</strong> casi, non può avere alcuno di tali requisiti. Imperocché<br />

chi non sa scrivere la propria scheda non è libero, essendo obbligato<br />

di confidare il proprio voto ad un altro, che può ingannarlo<br />

impunemente. L'elettore non sa quindi che cosa fa, non sa a chi<br />

dà il voto, e scompare del voto ogni coscienza ed ogni libertà, e<br />

scompare insieme ogni segretezza, che della libertà stessa è primissima<br />

guarentigia.<br />

24, « Nella nostra <strong>legge</strong> converrebbe mutare tutta la procedura,<br />

cancellarne almeno tutta quella parte che fu diretta ad accrescere<br />

e mantenere la libertà e sincerità del suffragio, la quale parte<br />

della <strong>legge</strong>, nelle condizioni nostre, è reputata di primissima<br />

importanza, ed è vivamente reclamata dalla pubblica opinione.<br />

Alla scheda che si scrive dall'elettore nei comizi converrebbe,<br />

infatti, ove fossero ammessi gli analfabeti, sostituire la scheda<br />

stampata o manoscritta, preparata anteriormente e che per l'analfabeta<br />

dovrebb'essere necessariamente vergata da mano altrui ;<br />

poiché a quest'ultimo riuscirebbe ancora più difficile della nostra<br />

procedura quella del Belgio e dell'Inghilterra, secondo le quali<br />

si segnano i nomi <strong>dei</strong> candidati che si vogliono scegliere, e che<br />

vengono anteriormente designati, su schede stampate e consegnate<br />

all'elettore.<br />

25. « Il requisito di saper <strong>legge</strong>re e scrivere è ugualmente<br />

necessario per assicurare quella conoscenza, quella intelligenza,<br />

che è pure coscienza del voto, e che non è meno indispensabile<br />

della sua libertà, ed anzié da quest'ultima inseparabile<br />

« Il suffragio, non essendo il fatto materiale del deporre<br />

una scheda nell'urna, ma un atto di libertà intelligente, non può<br />

estendersi senonchè nella misura che si va estendendo la corrispondente<br />

capacità di esercitarlo. Senza di essa il voto non é<br />

già quello dell'individuo cui si intende di attribuirlo ; é il voto di<br />

chi specula sulla sua ignoranza; del padrone, del prete, di chi<br />

facilmente lo sa accaparrare colle lusinghe, coi doni, ed a ben<br />

tenue prezzo, come di cosa della quale neppur conosce il.significato<br />

e il valore,<br />

« Sìa pure che l'analfabeta abbia talvolta intelligenza ed<br />

accorgimento uguale o maggiore che non ne abbia l'uomo illuminato<br />

; ma ciò non é che per le faccende le quali immediatamente<br />

lo riguardano, cui abbia pensato e cui pensa infatti con assiduo e<br />

tenace intento.<br />

36. « Né regge dall'un caso all'altro la illazione <strong>dei</strong> plebisciti,<br />

poiché per essi trattavasi di questione semplice, grande, una ;<br />

trattavasi dell'idea primigenia di patria, dell'essere o non essere<br />

come nazione ; trattavasi, più ancora che d'un esercizio della<br />

ragione, dell'espressione di un sentimento innato nel cuore dell'uomo,<br />

tratto dalla* lingua stessa che parla, a sentirsi umiliato<br />

ed irritato innanzi alla dominazione straniera.


14 liEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

« Quanto agli argomenti dedotti dalla rappresentanza di tutti<br />

li interessi, dalla utilità sociale di evitare l'antagonismo di classi<br />

partecipi al voto o da esso escluse, dall'efficacia educatrice dell'esercizio<br />

del suffragio, dalla saviezza del popolo nelle elezioni,<br />

questi argomenti reggono tutti, ma più che a favore del voto rigidamente<br />

universale, reggono a favore del voto popolare, esteso<br />

a quanti hanno coscienza di ciò che fanno. Tutte le classi, tutti<br />

gli interessi possono dirsi rappresentati, quando si esige una capacità<br />

così elementare che non havvi classe la quale non la posseda,<br />

e che chiunque può agevolmente procurarsi.<br />

27. «* Il requisito del saper <strong>legge</strong>re e scrivere non manca d'esempi.<br />

<strong>La</strong> Costituzione francese dell'anno III, stabiliva che i giovani non<br />

avrebbero potuto essere inscritti sul registro civico se non provassero<br />

di saper <strong>legge</strong>re e scrivere e di esercitare una professione<br />

meccanica. Tale requisito non doveva invero richiedersi che nove<br />

anni più tardi, ma ciò dipendeva dalla difficoltà, assai maggiore<br />

in quel tempo, dell'apprendere a <strong>legge</strong>re e scrivere per la mancanza<br />

di scuole ; che solo poc'anzi la Costituente aveva avuto la<br />

gloria di riconoscere e sancire il principio della gratuità della<br />

istruzione,<br />

« <strong>La</strong> necessità di tale requisito, nella discussione di quella<br />

Costituzione, era stata propugnata gagliardamente dal Boissy<br />

d'Anglas, che aveva chiamato la scienza della lettura e della<br />

scrittura im sesto senso per Vuomo^ e dal Daunou: « Conviene<br />

assimilare per gradi, egli diceva, gli elementi <strong>dei</strong> corpi politici.<br />

Qual sorte è riservata a quella moltitudine di cittadini che voi<br />

avete dispensato dal dovere d'istruirsi, se non d'essere dominata<br />

dall'influenza <strong>dei</strong> ricchi, o d'essere nelle mani delle fazioni,] ciechi<br />

strumenti di tutti i delitti e di tutte le calamità? Chi non potrà<br />

conoscere da se stesso né le leggi, ne gli atti delle autorità costituite,<br />

ne gli avvenimenti politici, quale parte utile volete che<br />

prenda alle votazioni? Colui che non può verificare il proprio<br />

voto, colui che non vede, non intende che col soccorso altrui,<br />

che ha continuamente bisogno di circondarsi di consigli più o<br />

meno perfidi, di testimonianze più o meno sospette, che è esposto<br />

quasi senza difesa a tutte le seduzioni ed a tutte le frodi, come<br />

volete che eserciti il diritto elettorale con qualche frutto per se<br />

stesso e senza un grande pericolo per la Repubblica? Voi avrete<br />

fatto una cosa salutare al progresso dell'ordinamento sociale, al<br />

consolidamento della libertà, ai bisogni individuali d'ogni cittadino,<br />

se voi metterete le generazioni che devono succedervi nella<br />

necessità di non arrivare all'esercizio <strong>dei</strong> diritti di cittadino che<br />

dopo aver imparato a <strong>legge</strong>re. D'altra parte per tal modo si<br />

prende il solenne impegno d'istituire finalmente scuole primarie,<br />

di stabilirne l'ordinamento, di togliere gli ostacoli che rendono<br />

difficile la loro istituzione «.<br />

« Conformi disposizioni ebbero le Costituzioni della Repub-


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 15<br />

blica ligure del 1797, della Repubblica cisalpina e della Repubblica<br />

romana <strong>dei</strong> 1798. Nella Costituente francese dell848, tale requisito<br />

era stato pure proposto dal rappresentante Charton e sostenuto<br />

dal <strong>La</strong>steyrie, il quale nel voto inconsapevole degli analfabeti<br />

reputava non potersi scorgere che il voto del grande proprietario,<br />

del sindaco, del curato.<br />

28. « Questo requisito vediamo pure inscritto nelle leggi di alcuni<br />

Stati dell'Unione americana ; e neiritalia stessa ne avemmo,<br />

in leggi assai liberali, importanti esempi. Così lo Statuto siciliano<br />

del 10 luglio 1848, mentre dichiarava elettori tutti i cittadini<br />

dell'età di 21 anno, aggiungeva però la condizione del saper <strong>legge</strong>re<br />

e scrivere. E più recentemente, nel 1859, il Farini per Telezione<br />

delle Assemblee di Modena e Parma, con decreti 29 luglio<br />

e 19 agosto dello stesso anno, ammise pure all'elettorato tutti i<br />

cittadini che avessero compiuto gli anni ventuno, ma che sapessero<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere.<br />

« Aggiungasi che nei paesi, i quali ammisero il suffragio universale<br />

senza condizione alcuna d'istruzione, ben piìi favorevole<br />

però era lo stato di coltura generale di quello che sventuratamente<br />

non sia presso di noi. Negli Stati Uniti, infatti, è raro<br />

trovare cittadini che non sappiano <strong>legge</strong>re e scrivere, e perfino<br />

fra gli Indiani, che parevano destinati a vivere e morire in uno<br />

stato di abbrutimento selvaggio, parecchie tribù hanno scuole<br />

numerose, e per esse qualche senso di civile educazione ; onde se<br />

in quella nazione alcuni Stati richiesero per l'elettorato, come<br />

abbiamo detto, la condizione di saper <strong>legge</strong>re e scrivere, nella<br />

maggior parte di essi la condizione medesima sarebbe superflua<br />

ed oziosa.<br />

« Nella Svizzera pure l'istruzione è non solo universale, ma<br />

relativamente assai elevata, poiché la scuola obbligatoria abbraccia<br />

un insegnamento estesissimo, e dura cinque, sei, sette<br />

anni ed oltre ancora ; nella Germania poi la diffusione dell'istruzione<br />

è quasi doppia a dirittura che non sia in Italia, poiché colà<br />

16 abitanti su 100 frequentano la scuoia ; e nella stessa Francia<br />

è assai piìi estesa che presso di noi che abbiamo soltanto il 35 per<br />

100 della popolazione maschile al di sopra <strong>dei</strong> 21 anno, che sappia<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere.<br />

29. " Noteremo infine, a proposito di tale controversia, che nelle<br />

petizioni presentate alla <strong>Camera</strong>, se alcune ne troviamo le quali<br />

chiedono in via assoluta il suffragio universale, altre pure ve ne<br />

sono le quali lo domandano a favore di tutti i maggiorenni che<br />

godano i diritti civili, ma che inoltre sappiano <strong>legge</strong>re e scrivere.<br />

« <strong>La</strong> Commissione fu perciò unanime nell'approvare questa<br />

disposizione dell'art. 1 del progetto di <strong>legge</strong>, secondo la quale,<br />

oltre le condizioni della cittadinanza e dell'età maggiore, quella<br />

altresì richiedesi del saper <strong>legge</strong>re e scrivere ^ {Relaz. ZANAR-<br />

DELLi, pag. 24-28).


16 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

30. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860, parlando di questa condizione, aggiungeva:<br />

" Nelle Provincie dove non è stata finora richiesta, nulla<br />

sarà innovato ai diritti degli analfabeti, che alla promulgazione di<br />

questa <strong>legge</strong> si troveranno inscritti sulle liste elettorali M. E la<br />

misura era cosi giustificata: « I progressi che la pubblica istruzione<br />

ha fatti in tutte le classi dell'isola di Sardegna, dove gli<br />

analfabeti erano per eccezione ammessi all'elettorato, giustifica<br />

questa seconda proposta ". <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> ha fatto un passo di<br />

pili, ed ha mantenuto il diritto elettorale soltanto a quegli analfabeti,<br />

che erano già inscritti sulle liste del 1881, sino a che non<br />

perdano un altro requisito essenziale (art. 102). E non mancarono<br />

vive opposizioni contro una disposizione utile ormai a poche persone,<br />

e di assai dubbia opportunità di fronte alla nuova larghezza.<br />

Questa disposizione continuerà ad applicarsi non solo nelle<br />

Provincie di Sardegna', ma altresì nelle napoletane a favore di<br />

coloro che erano inscritti nelle liste prima della promulgazione<br />

della <strong>legge</strong> del 1860 {Attiparlam., Legisl. X, elezione di Andria;<br />

Riv. amm., 1867, 418).<br />

Del caso in cui, fuori di queste eccezioni ammesse dalla<br />

<strong>legge</strong>, elettori analfabeti prendano parte al voto si terrà parola<br />

nel capo relativo alle modalità della votazione.<br />

31. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> scioglie anche, sebbene in modo indiretto,<br />

i dubbi che potevano derivare dalla contrapposizione delle parole<br />

saper <strong>legge</strong>re e scrivere, alla parola analfabeta. Bisogna, cioè,<br />

distinguere il caso in cui trattisi della condizione generale, imposta<br />

a tutti gli elettori, da quello in cui il saper <strong>legge</strong>re e<br />

scrivere è condizione speciale.<br />

32. L'elettore, che non possiede alcun altro requisito, e domanda<br />

la sua inscrizione nelle liste a tenore dell'art. 100, deve<br />

sapere non solo vergare il proprio nome, ma scrivere una domanda,<br />

con indicazione di paternità, età, domicilio, condizione<br />

e sesso firmandola, e all'uopo anche scrivere e firmare una<br />

protesta contro i reclami che fossero mossi da altri per la di lui<br />

iscrizione (articoli 100, 101).<br />

33. Il caso è diverso per coloro che possedono altri requisiti,<br />

p. es. il censo. È vero che in una sentenza dell'Appello di Casale<br />

(26 luglio 1858) si era ritenuto che il legislatore, avendo usato per<br />

le elezioni politiche le parole saper <strong>legge</strong>re e scrivere^ non volesse<br />

contentarsi della sola cognizione dell'alfabeto, come per le elezioni<br />

amministrative, ma richiedesse una maggiore e più spedita<br />

abilità nella lettura e nella scrittura, avvertendo che » una tale<br />

distinzione, oltre ad essere conforme al senso letterale delle parole,<br />

era altresì conveniente alla materia delle elezioni, in cui le<br />

capacità degli elettori debbono essere diverse a seconda della<br />

varia importanza delle incombenze da affidarsi agli eletti. Il legislatore<br />

volle, che per l'elezione <strong>dei</strong> deputati gli elettori fossero<br />

in grado di procurarsi notizie intorno alle vicende politiche,


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LEGGE ELETTORALE ^LITICA 17<br />

mediante una sciolta ed intelligente lettura delle effemeridi e delle<br />

pubbliche dichiarazioni <strong>dei</strong> candidati, mentre invece nella sfera<br />

più ristretta delle elezioni comunali tenne conto degli interessi locali<br />

" (BELLONO, Manuale, pag. 18,19). Ma in seguito la giurisprudenza<br />

mutò, ed ora in seguito alla nuova <strong>legge</strong> è certo che per<br />

adempiere alla condizione generale del saper <strong>legge</strong>re e scrivere,<br />

basta vergare in qualunque modo il nome <strong>dei</strong> candidati preferiti.<br />

Dice, infatti, in proposito, la relazione dell'onorevole Zanardelli<br />

: ** <strong>La</strong> semplice condizione inserita nella <strong>legge</strong> che l'elettore<br />

sappia <strong>legge</strong>re e scrivere non vale nemmeno a guarentire<br />

che l'elettore medesimo sappia <strong>legge</strong>re e scrivere davvero. <strong>La</strong><br />

sola operazione meccanica del vergare le lettere che compongono<br />

un nome e cognome è tutto ciò che si richiede per adempiere,<br />

alla condizione medesima: sicché, prima delle elezioni,<br />

un certo numero di elettori, che non sapesse <strong>legge</strong>re ne scrivere,<br />

potrebbe venir impratichito nello sgorbiare i segni che indichino<br />

in qualche modo il candidato per cui l'elettore deve votare.<br />

Infatti la giurisprudenza cosi amministrativa, come giudiziaria,<br />

sancita anche da recenti sentenze della Corte suprema di Roma,<br />

stabilisce, che ad escludere in una persona la qualità di analfabeta<br />

basti l'attitudine necessaria a poter riempire di propria mano<br />

le schede delle votazioni o ad accertarsi da se che altri le abbia<br />

riempite conformemente al suo dettato, ne tampoco occorra che<br />

sappia <strong>legge</strong>re correttamente tutti i nomi scrittf sulle schede<br />

altrui. Il requisito del saper <strong>legge</strong>re e scrivere, siccome non appoggiato<br />

a possibili certificati di studi percorsi, si presta per se<br />

stesso così facilmente al pericolo di non poter essere seriamente<br />

applicato senza particolari disposizioni, le quali ne guarentiscano<br />

la pratica ed effettiva realtà, che la recentissima <strong>legge</strong> portoghese,<br />

esigendo il requisito medesimo stabilì che il diritto di<br />

votare derivante dal saper <strong>legge</strong>re e scrivere sia riconosciuto soltanto<br />

allorché l'iscrizione nelle liste elettorali venga domandata<br />

dall'interessato con istanza da esso scritta e firmata, ed autenticata<br />

da notaio. Né alla <strong>legge</strong> portoghese ciò basta ancora; poiché<br />

prevedendo che, malgrado questa cautela, possa essere inscritto<br />

un analfabeta, determina ch'ove in seguito a tale inscrizione vi<br />

sia un reclamo col quale si sostenga che effettivamente Tinscritto<br />

non sa <strong>legge</strong>re e scrivere, la Commissione incaricata della revisione<br />

delle liste possa invitarlo a presentarsi ad essa per scrivere<br />

e firmare una protesta contro le affermazioni del reclamo^ il quale<br />

ritiensi fondato se il cittadino inscritto, dopo essere stato chiamato,<br />

non comparisca, o ricusi di scrivere e sottoscrivere la protesta.<br />

Ora, dato che una persona sappia redigere proteste di tal<br />

fatta, non c'è dubbio che essa presenta ben pi'ù che il requisito<br />

di non^essere analfabeta " {ReL pag. 43). Nulla di simile è stabilito<br />

nella nostra <strong>legge</strong>, mentre il caso é diverso quando trattisi<br />

di condizione speciale.<br />

LEGGI SPECIALL — Serie l"" — Voi. IV. 2<br />

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18 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

34. (IV). — Oltre alle tre condizioni generali, è richiesta una<br />

delle condizioni speciali delle quali si occupano gli articoli seguenti.<br />

Il cittadino per essere elettore deve avere un certo<br />

grado di istruzione, pagare un determinato censo, ovvero occupare<br />

od aver occupato una posizione o raggiunto un grado sociale,<br />

che dia sufficiente guarentigia di intelligenza e di indipendenza.<br />

ART. 2. Sono elettori quando abbiano le condizioni ri­<br />

chieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro<br />

che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento<br />

prescritto dalla <strong>legge</strong> e dal regolamento sulle materie comprese<br />

nel corso elementare obbligatorio.<br />

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:<br />

i*' I membri effettivi delle Accademie di scienze, di<br />

lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle<br />

Camere di commercio ed arti ; i presidenti, direttori e membri<br />

<strong>dei</strong> Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e <strong>dei</strong> Comizi<br />

agrari ;<br />

2^ I delegati e sopraintendenti scolastici ; i professori e<br />

maestri di qualunque grado, patentati o semplicente abilitati<br />

all'insegnamento in scuole o Istituti pubblici o privati; i<br />

presidenti, direttori o rettori di detti Istituti e scuole; i<br />

ministri <strong>dei</strong> culti;<br />

3*^ Coloro che conseguirono un grado accademico od<br />

altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti<br />

superiori del Regno; i procuratori presso i Tribunali e le<br />

Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari<br />

; i graduati della marina mercantile ; gli agenti di<br />

cambio e sensali legalmente esercenti ; coloro che ottennero<br />

la patente di segretario comunale;<br />

4° Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale,<br />

tecnica, professionale o magistrale; e coloro che su­<br />

perarono l'esame del primo corso di un Istituto o scuola<br />

pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale.<br />

magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale<br />

d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere<br />

di qualunque Istituto o scuola pubblica di grado superiore<br />

all'elementare , governativa ovvero pareggiata, riconosciuta<br />

od approvata dallo Stato;<br />

5° Coloro che servirono effettivamente sotto le armi<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 19<br />

per non meno di due anni, e che, per il grado della<br />

istruzione, vennero esonerati dalla frequentazione della<br />

reggimentale, o la frequentarono con profitto;<br />

6° I membri degli Ordini equestri del Regno;<br />

7° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di<br />

glieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori<br />

0 viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di<br />

pretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria<br />

quali, per non meno di un anno, furono presidenti o<br />

direttori di Ranche, Casse di risparmio, Società anonime od<br />

in accomandita cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo<br />

credito legalmente costituite, od amministratori di Opere pie<br />

8° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo<br />

con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli<br />

uffici del Parlamento, <strong>dei</strong> Regi Ordini equestri, delle Provin<br />

eie, <strong>dei</strong> Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e corpi indicati<br />

nel n*^ 1 del presente articolo, <strong>dei</strong> pubblici Istituti d<br />

credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio<br />

delle'Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i<br />

capi 0 direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbian<br />

al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.<br />

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno<br />

da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali.<br />

ufficio segnato nel bilancio della relativa Ammin<br />

e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi<br />

sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti,<br />

e tutti coloro che prestano opera manuale ;<br />

9° Gli ufficiali e sottoufficiali in servizio e quelli che uscirono<br />

con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla<br />

limitazione di cui all'articolo 14;<br />

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore<br />

civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute<br />

pubblica;<br />

11. I decorati della medagha <strong>dei</strong> Mille, e coloro ai quali<br />

fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi<br />

della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza<br />

e l'unità d'Italia.<br />

1, Le condizioni speciali per l'elettorato.<br />

modificazione introdotta dal


20 LEGOI POLmCO-AMMINISTRA.Tn'E<br />

3. <strong>La</strong> scuola obbligatoria.<br />

4. Chi sia esonerato dal frequentarla.<br />

5. Difficoltà e limiti nell'applicazione della <strong>legge</strong>.<br />

6. Le scuole complementari, serali e festive.<br />

i. Regolarnento per le rnedesirae.<br />

8. Le idee d^l Governo in argomento.<br />

9. L'applicazione della <strong>legge</strong> siclVistruzi-one obbligatoria.<br />

10. / risultati ottenuti.<br />

IL <strong>La</strong> prora dell'istruzione.<br />

12. Gli altri titoli elettorali. Loro opportunità.<br />

13. Membri effettivi d'AccajJlemie di scienze^ lettere ed arti.<br />

14. Membri dì Camere di commercio.<br />

15. MerabH <strong>dei</strong> Co/isigli direttivi di Comizi agra.ri.<br />

16. Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi di Associazioni agrarie ed affini.<br />

IT. Delegati e sopraintendenti scolastici.<br />

18. Professori e maestri.<br />

19. Presideyiti, rettori o direttori di scuole.<br />

20. Ministri <strong>dei</strong> culti.<br />

21. <strong>La</strong>ureati d£lle Università e Istituti superiori.<br />

22. Procuratori.<br />

23. Notai.<br />

24. Ragionieri.<br />

25. Geometri.<br />

26. Farmacisti.<br />

27. Veterinaiai.<br />

28. Graduati della rnarirui mercantile.<br />

29. Agenti di cambio e sensali.<br />

30. Segretari comunali patentati.<br />

31. Licenziati delle scuole secondxirie.<br />

32. Primo anno di studi superato nelle medesime.<br />

33. Soldati di due anni che frequentarono la scuola militare o ne<br />

furono esonerati.<br />

34. <strong>La</strong> scuola reggi'mentale. Sua istituzione.<br />

35. Suo ordAnamento presente.<br />

36. Membri d'Ordini equestri.<br />

37. Consiglieri procìnci/xU e comunali.<br />

33- Conciliatori, viceconciliatorì^ vicepretori.<br />

39. Uscieri giudiziari.<br />

40. Presidenti o direttori di banche, ecc.<br />

41. A'mmiìiistratori di opere pie.<br />

42* Lnpiegati pubblici in attività od a riposo.<br />

43. Capi 0 direttori di stabilimenti iyutustriali.<br />

44. Ufficiali e sott^ufficiali congedati o in servizio.<br />

45. Decorati della 'medaglia d'oro o d'argento al valore.<br />

46. Decorati della medxigKa <strong>dei</strong> Mille e della guerra dell'indipemìenza.<br />

!• Condizioni speciali per l'elettorato. — Oltre le condizioni<br />

generali determinate dall'art. 1^ per essere elettore è necessario<br />

possedere alcuna deìle condizioni speciali contenute in quest'articolo,<br />

a meno che non si paghi il censo, o non si abbia un altro<br />

titolo equivalente al censo.


1<br />

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LEGGE ELETTOKALE POLITICA 21<br />

<strong>La</strong> disposizione fondamentale delia <strong>legge</strong> è quella che accorda<br />

il diritto elettorale a tutti coloro che hanno superato con<br />

buon esito l'esperimento del corso elementare obbligatorio.<br />

2. Prima di passare all'esame dì questo articolo, giova dar ragione<br />

di una importante modificazione che subì per opera del<br />

Senato la primitiva redazione accolta nella <strong>Camera</strong>.<br />

Il Senato ha modificato il quinto capoverso, che conteneva<br />

due disposizioni distinte : la prinia dichiarava elettori coloro che<br />

avessero sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla<br />

<strong>legge</strong> e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare<br />

obbligatorio; mentre, per la seconda erano elettori coloro<br />

che innanzi all'attuazione della <strong>legge</strong> suU'obbligo dell'istruzione<br />

elementare, superarono l'esame della seconda classe elementare<br />

nelle scuole pubbliche.<br />

<strong>La</strong> prima parte del citato capoverso è divenuta, nel progetto<br />

senatorio e poi nella <strong>legge</strong>, il principio dell'art. 2 ; la disposizione<br />

del secondo capoverso del citato n. 5 dell'articolo 2 venne rinviata<br />

alle disposizioni transitorie, dove si troverà all'art. 99.<br />

<strong>La</strong> modificazione introdotta nell'articolo 2 quale era stato<br />

adottato dalla <strong>Camera</strong>, consiste in ciò, che a costituire titolo di<br />

elettorato l'istruzione di per se stessa era sembrata alla <strong>Camera</strong><br />

sufficiente, e bastava, in qualche modo, la presunzione, mentre<br />

nel testo adottato dal Senato si sostituì alla presunzione la prova<br />

legale,- da fornirsi dall'elettore.<br />

Identica è la modificazione introdotta nella disposizione che<br />

riguarda l'ammissione all'elettorato, per disposizione transitoria,<br />

di coloro che prima dell'attuazione della le^ge suU'obbligo dell'istruzione<br />

elementare abbiano superato con buon esito l'esame<br />

della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche: essi debbono<br />

produrne il conseguito certificato.<br />

3. Istruzione obbligatoria. Motivi, — Il legislatore è stato<br />

determinato dall'idea di trovare una base sicura e precisa, su<br />

cui potesse a poco a poco svolgersi ed allargarsi il potere politico.<br />

Posta a fondamento dell'elettorato politico la scuola elementare<br />

obbligatoria, in progresso di tempo, cioè quando tutte<br />

le classi di età che compongono la popolazione maschile avranno<br />

potuto avvantaggiarsi del benefìcio della scuola, e soddisfare all'obbligo<br />

imposto dalla <strong>legge</strong> del 15 luglio 1877, la quasi universalità<br />

<strong>dei</strong> cittadini maggiorenni avrà l'adito aperto al conseguimento<br />

del potere elettorale.<br />

Ed invero, secondo la <strong>legge</strong> 15 luglio 1877, i fanciulli, che<br />

abbiano compiuta l'età di sei anni, o coll'insegnamento in famiglia,<br />

0 per mezzo di scuole private o delle scuole pubbliche, dovranno<br />

\ tutti indistintamente ricevere l'istruzione corso<br />

inferiore.-1 soli che non arriveranno a conseguire per virtù di<br />

essa la qualità di elettori, sono quelli che non si trovano in<br />

condizione di andare alla scuola o di profittarne, ed in genere


22 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

non si trovano per le cause medesime in condizione di ricevere<br />

Fistruzione altrimenti.<br />

4. Non si trovano in condizione di andare alla scuola quelli<br />

che ne sono impediti da motivi di salute o da altri impedimenti<br />

gravi (art. 3 della <strong>legge</strong>). Sono tenuti per impedimenti gravi: le<br />

malattie, la distanza dalla scuola, la difficoltà delle strade, la povertà<br />

assoluta (art. 21 del regolamento approvato con decreto<br />

19 ottobre 1877). Non si trovano in condizione di profittarne<br />

« gli idioti, la maggior parte <strong>dei</strong> ciechi e <strong>dei</strong> sordo-muti dalla<br />

nascita, ed infine tutti coloro che, per scarsità di intelligenza, o<br />

per mala inclinazione sono refrattari ad ogni istruzione che non<br />

sia manuale, oppure non applicano la mente allo studio, o che, se<br />

anche rimanessero molti anni sui banchi di una scuola, non riuscirebbero<br />

mai a conseguire un certificato di profitto. I quali tutti<br />

si può supporre che in media formino il 10 per cento <strong>dei</strong> fanciulli<br />

obbligati al corso-elementare inferiore, e che conseguentemente<br />

non giunge a ottenere il certificato di idoneità « (ZANARDELLI, Relazione^<br />

nota (a) a p. 45 degli allegati).<br />

Eccettuati coloro, che comunque non traggano profitto<br />

dell'obbligo ingiunto dalla <strong>legge</strong>, ed eccettuati inoltre quelli che<br />

abbiano bensì conseguito per la <strong>legge</strong> dell'istruzione obbligatoria<br />

la qualità di elettori, ma in progresso di tempo ne restino comunque<br />

privi, i cittadini tutti, in correlazione dell'obbligo della<br />

istruzione elementare, acquisteranno tosto o tardi il diritto dell'elettorato<br />

politico. Questa influenza dell'istruzione obbligatoria<br />

sui diritti politici avrà la sua manifestazione nell'aumento di elettori<br />

per titolo d'istruzione, e in pari tempo nelFaumento di elettori<br />

per taluna altra delle categorie ammesse dalla <strong>legge</strong>, e che la più<br />

divulgata istruzione rende maggiormente accessibili.<br />

5. Giova però notare, che pur ammettendo che nei termini della<br />

<strong>legge</strong>, le disposizioni penali tendenti ad assicurare l'adempimento<br />

delFobbligo delFistruzione sieno applicate efficacemente,<br />

per disposizione della <strong>legge</strong> medesima, non trovano applicazione<br />

se non per la sola parte della popolazione che abita entro un<br />

raggio di due chilometri dalla scuola comunale. E fin dalla prima<br />

relazione, del 19 gennaio 1878, sull'attuazione della <strong>legge</strong> 15 giugno<br />

1877, si è richiamata l'attenzione su questa gravissima difficoltà,<br />

eh© si oppone alla maggiore diff'usione dell'istruzione elementare.<br />

<strong>La</strong> popolazione che per condizioni topografiche non può usufruire<br />

delle scuole, ascende nel regno a 1,778,107.<br />

L'applicabilità della <strong>legge</strong> si fa consistere in un determinato<br />

ragguaglio degli insegnanti al numero degli abitanti. Il<br />

che non vuol dire, che quando un Comune abbia, ragguagliatamente<br />

al numera degli abitanti, il numero d'insegnanti dalla <strong>legge</strong><br />

richiesto, posseda la scuola. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> stessa negli art. 13 e 14<br />

dà impulso a quei provvedimenti che per opera <strong>dei</strong> Comuni -e<br />

dello Stato occorrono perchè la scuola non sia soltanto decretata,<br />

ma istituita e fornita di quanto occorre al suo ufficio.


1 •<br />

i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 23<br />

6. Le quali considerazioni vanno del pari estese a quegli altri<br />

provvedimenti, che presuppongono già attuata l'istruzione elementare<br />

obbligatoria, e si propongono di accrescerne e assicurarne<br />

il profitto mediante le scuole serali e festive. Mentre per<br />

l'art. 316 della <strong>legge</strong> fondamentale sull'ordinamento della pubblica<br />

istruzione il corso inferiore, come parimenti il corso superiore,<br />

si compie in due anni, per la <strong>legge</strong> 15 luglio 18^7 Tobbligo<br />

dura di regola da sei sino ai nove, e può essere protratto fino a<br />

dieci anni compiuti (art. 1, 2), oltre quanto nel regolamento esecutivo<br />

della <strong>legge</strong> è prescritto per la prosecuzione nelle scuole<br />

serali e festive (art. 11 del regol. 19 ottobre 1877). Detto regolamento<br />

prescrive, che gli alunni già prosciolti dall'obbligo della<br />

scuola diurna e che non hanno frequentato il primo anno del corso<br />

elementare di secondo grado, sieno tenuti alle scuole serali e festive<br />

per un anno, purché prima che Tanno si compia non superino<br />

un particolare esperimento d'esame (citato art. 11). Né perché<br />

l'obbligo cessi basta che l'alunno abbia frequentata la scuola<br />

serale per un anno, ma bisogna che sostenga un esperimento alla<br />

fine delTanno scolastico sulle materie.in essa studiate (art. 12),<br />

e, non s'intende adempiuto l'obbligo, se durante Tanno l'alunno<br />

manchi quaranta volte alla scuola serale, ovvero dieci volte alla<br />

scuola festiva (art. 13).<br />

Nelle quali scuole serali o festive il maestro, per mezzo<br />

del libro di lettura, si deve studiare di dare agli alunni cognizioni<br />

varie ed utili, per mezzo <strong>dei</strong> componimenti, esercitarli nelle<br />

scritture meglio rispondenti agli usi della vita, per mezzo dell'aritmetica<br />

pratica, abituarli sopratutto alla tenuta <strong>dei</strong> conti domestici,<br />

e per mezzo di racconti storici, acconciamente scelti,<br />

accendere nei loro cuori l'amore all'Italia e il sentimento del<br />

dovere.<br />

7. E con regio decreto 18 novembre 1880 si è anche approvato<br />

un regolamento per dette scuole serali e festive di complemento<br />

all'istruzione elementare obbligatoria in applicazione dell'art. 7<br />

della <strong>legge</strong> 15 luglio 1877. In esso si dichiara, che le scuole serali<br />

e festive di complemento mirano ad ampliare le cognizioni,<br />

e perfezionare le abilità acquistate dai giovani campagnuoli ed<br />

artigiani che norl possono frequentare il corso elementare superiore<br />

e a dar loro la coltura necessaria al buon governo dell'azienda<br />

domestica, industriale e rurale, o all'esercizio dell'arte. Si<br />

stabiliscono, come materie d'insegnamento, le nozioni di scienze<br />

naturali e d'igiene, i principali fatti della storia d'Italia, i doveri<br />

del cittadino, l'aritmetica, il sistema metrico e la tenuta <strong>dei</strong> conti<br />

domestici, la lingua nazionale e il disegno nelle sue più facili e<br />

prossime applicazioni alle varie arti e alle industrie agricole. Si<br />

contemplano, avuto riguardo alla ragione <strong>dei</strong> luoghi, insegnamenti<br />

speciali d'agricoltura ed economia rurale, di computisteria,<br />

telegrafia, e simili. E al regolamento vanno uniti pure i programmi


24 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

per gli insegnamenti prescritti normali e comuni. Si promettono<br />

premi annuali di 200 lire ai maestri delle scuole complementari,<br />

alla cui istituzione il Ministero sia concorso con espresso consenso,<br />

ed eguali premi a tutti gli insegnanti che abbiano atteso<br />

con diligenza alle scuole festive e ai corsi complementari ; inoltre<br />

si accenna a biblioteche da promuoversi presso queste scuole per<br />

opera del Ministero medesimo, si fa riserva di donare alle nuove<br />

scuole i sussidi didattici ritenuti indispensabili all'efficacia di<br />

certi insegnamenti, si promettono ogni anno premi, consistenti<br />

in libretti postali di risparmio a quegli alunni <strong>dei</strong> corsi complementari,<br />

che siano particolarmente segnalati. Finalmente si promettono<br />

speciali premi ed incoraggiamenti ai Municipi che abbiano<br />

più saviamente ordinato la statistica degli obbligati alla<br />

scuola, e che si sieno mostrati più zelanti nel promuovere l'istituzione<br />

0 l'incremento delle nuove scuole.<br />

8. « L'attuazione di questo regolamento, approvato col regio<br />

decreto 18 novembre 1881, venne^ mediante circolare 22 gennaio<br />

1881 ,. sospesa , e in aspettazione di riforme nell'ordinamento<br />

speciale di dette scuole serali e festive di complemento, e per<br />

trovarsi intanto il bilancio approvato per le scuole serali ordinarie<br />

per gli adulti, di cui quelle dovrebbero tenere il posto.<br />

Frattanto abbiamo promesso che la riforma sarà completata<br />

colla istituzione della scuola "popolare serale e festiva, a corso<br />

triennale obbligatorio per tutti, salvo per quelli che possano<br />

provare di aver frequentato o di frequentare regolarmente corsi<br />

superiori o corrispondenti ; verrà supplito alla scuola primaria<br />

per gli inadempienti, mediante l'istituzione di un corso preparatorio,<br />

obbligatorio in ogni Comune, dai 15 ai 16 anni. I giovani<br />

dai 16 ai 19 frequenteranno la scuola popolare di complemento,<br />

con duplice programma istruttivo ed educativo; quanto al lato<br />

educativo, la scuola nei giorni di festa, vera palestra degli<br />

efebi, educherà e favorirà durante lo stesso triennio lo svolgimento<br />

delle forza fisiche nell'intento militare; preparerà validi<br />

contingenti alle leve, addestrati alle armi ed al tiro.<br />

« <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> sarà coordinata alle già esistenti in guisa<br />

che, quella specialmente sulla obbligatorietà, trovi in questa il<br />

suo necessario complemento, e però complementare intitolerassi<br />

la nuova scuola.<br />

** Altro benefico risultato scaturirà dalla scuola complementare,<br />

e questo consisterà nel mantenere un livello intellettuale<br />

tra le popolazioni urbane e le rurali; di guisa che nelle<br />

eventuali modificazioni della <strong>legge</strong> elettorale si troveranno di<br />

fronte due elernenti resi omogenei, e che si contempereranno a<br />

vicenda.<br />

«* Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, scaturisce per<br />

necessaria conseguenza, che le scuole complementari, quali di<br />

presente esistono, resteranno abolite, sorgendo in loro vece la


1<br />

-t<br />

•y.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 25<br />

vera scuola popolare complementare, per la cui istituzione avrò<br />

l'onore di presentare al Parlamento uno schema di <strong>legge</strong>, con la<br />

quale si proporranno altresì gli opportuni stanziamenti che valgano<br />

a completare.! fondi che resterebbero disponibili nel bilancio<br />

della pubblica istruzione, giusta Tart. 14 del cap.. 40 « {Lettera<br />

delVonorevole mmistro "per la pubblica istruzione, Relaz, LAM-<br />

PERTICO, pag. 55).<br />

9. Il principio dell'istruzione elementare obbligatoria è stato<br />

sancito nella <strong>legge</strong> 13 novembre 1859; ma solo colla <strong>legge</strong> 15<br />

luglio 1877 si è reso con sanzioni penali legalmente efficace in via<br />

di massima. "*•<br />

Andò detta <strong>legge</strong> in vigore per la disposizione transitoria<br />

dell'art. 9, col principiare dell'anno scolastico 1877-78 nei Comuni<br />

di popolazione inferiore a 5000 abitanti, che per ogni 1000<br />

avessero almeno un insegnante di grado inferiore, nei Comuni di<br />

popolazione da 5000 a 20,000 che ne avessero uno almeno ogni<br />

1200; nei Comuni maggiori, che avessero almeno un insegnante<br />

per 1500 abitanti. In tutti gli altri Comuni la <strong>legge</strong> deve essere<br />

applicata gradatamente SQCondo che le scuole raggiungano le condizioni<br />

sopra indicate.<br />

Al principio dell'anno scolastico 1878-79, degli 8279 Comuni<br />

del Regno, quanti erano in quel tempo, 7533 sarebbero già<br />

stati riconosciuti nella suddetta condizione, perchè la <strong>legge</strong> vi<br />

fosse applicata. Gli altri 746 Comuni non erano ancora stati riconosciuti<br />

in tali condizioni.<br />

Il numero <strong>dei</strong> Comuni, pei quali venne dichiarata l'obbligatorietà,<br />

si è mantenuto anche nell'anno scolastico 1881 presso<br />

a poco negli stessi termini, cosicché degli 8279 Comuni del<br />

Regno, ne resterebbero soli 700 nei quali l'obbligatorietà non<br />

sia stata proclamata. <strong>La</strong> quale condizione quasi stazionaria di un<br />

residuo che tutti desiderano di vedere sparito, vuoisi attribuire<br />

al fatto che è pur sempre costituito dai Comuni più miseri, nei<br />

quali in applicazione della <strong>legge</strong> sulla obbligatorietà si riduce<br />

a quistione di assoluta impotenza cui non bastano i mezzi del<br />

bilancio dello Stato a completamente risturare.<br />

<strong>La</strong> proclamazione dell'obbligo venne ovunque fatta per<br />

deliberazione.del Consiglio provinciale scolastico, il quale, verificata<br />

la popolazione, Comune per Comune, in base al censimento<br />

ufficiale, verificata l'entità percentuale <strong>dei</strong> maestri di fronte ad<br />

essa popolazione, proclama l'obbligo, invitando i sindaci ad agire<br />

in conformità, salvo l'aprire ulteriori scuole nel Comune, ove la<br />

frequenza degli allievi avesse superato in ogni classe o sezione dì<br />

classe il numero consentito dai regolamenti.<br />

10. '^ Mettendo da parte la provincia di Torino, nella quale<br />

veramente meraviglioso è l'operato, ed i risultati conseguitine,<br />

e dove riscontriamo che il numero degli adempienti si approssima<br />

di molto a quello degli obbligati, per la restante Italia presa in


26 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

complesso, e stando alle cifre, avremmo ohe gli adempienti rispondono<br />

a circa la metà degli obbligati; ma ho dovuto dire,<br />

stando alle cifre, ed è mio desiderio chiarire il più che mi sia<br />

possibile le condizioni vere della pubblica istruzione, laonde non<br />

mi perito di dichiarare doversi questo mezzo ridurre alquanto, e<br />

ciò per le seguenti considerazioni: l^ perchè gli inscritti non<br />

sempre tutti frequentano la scuola; 2^ perchè di quelli stessi<br />

che la frequentano a principio, alcuni la vengono via via abbandonando<br />

nel 2^, nel 3^, nel 4° mese ; 3^ perchè di quelli stessi che<br />

la frequentano dal principio alla fine dell'anno, buon numero, i<br />

più poveri sono costretti ad assenze che diminuiscono sensibilmente<br />

il profìtto. Dall'assieme però, e dalla natura stessa delle<br />

mancanze, risulta che il popolo italiano tutto accorrerebbe volenteroso<br />

alle scuole; la scuola quindi più o meno deserta, più o<br />

meno frequentata, se può essere cagione di miseria o di prosperità,<br />

è altresì di ambedue la necessaria conseguenza.<br />

« E dopo quanto ho avuto ad esporre non recherà meraviglia,<br />

se alla quistione sull'applicazione delle sanzioni stabilite<br />

dalla <strong>legge</strong>, rispondo che essa, salvo rari casi, è restata lettera<br />

morta, poiché fatta la dovuta parte all'indolenza, non scongiurabile,<br />

di qualche sindaco, in genere si è dovuto riconoscere che<br />

chi non frequentava la scuola, non la frequentava o per assoluta<br />

povertà, o per distanza e per mancanza di viabilità, e d'altra<br />

parte le regie procure quasi unanimi hanno dichiarato mancare<br />

gli estremi per un corretto procedimento legale » {Da una let^<br />

tera del Ministro della pubblica istruzione alVUfpmo centrale<br />

del Senato. Relaz. LAMPERTICO, pag. 43-45).<br />

11. Il buon esito dell'esperimento od esame deve risultare da<br />

documenti 0 certificati rilasciati dalle autorità competenti su carta<br />

libera e senza nessuna spesa. Può servire anche l'attestato riportato<br />

nelle scuole come erano ordinate precedentemente alla <strong>legge</strong><br />

Casati, purché il grado dell'istruzione corrisponda a quello contempl9.to<br />

nella <strong>legge</strong> vigente (art. 99 cfr.). I certificati devono<br />

essere rilasciati su carta libera e senza alcuna spesa, apponendovi<br />

però la nota, che servono esclusivamente per la iscrizione nelle<br />

liste elettorali {Circolare del Minisi, della pubblica istruzione ai<br />

RR. Provveditori, febbraio 1882).<br />

13. Indipendentemente da questa provasene elettori, anzitutto,<br />

coloro che possiedono un grado di istruzione più elevata della elementare,<br />

cioè superiore o secondaria, ovvero esercitano un ufficio<br />

tale da esigere questo superiore grado di istruzione, se anche<br />

non possedano alcuna prova di averlo eff^ettivamente raggiunto.<br />

" A rimuovere Timpossibilità, od anche talvolta la difficoltà e<br />

l'impaccio in cui molti si troverebbero di esibire un certificato<br />

qualsiasi di studi, e l'inutile molestia per molti altri di farlo,<br />

era conveniente dispensare dal dare la prova del compimento<br />

degli studi richiesti tutti quelli nei quali una eguale o maggiore


JJEGGE ELETTORALE POLITICA 27<br />

attitudine è da ritenersi inerente alla loro posizione. E perciò il<br />

disegno di <strong>legge</strong> stabilisce una serie di categorìe che comprendono<br />

coloro cui, all'infuori di qualsiasi prova, per una presunzione<br />

JKris et de jure, è attribuito il diritto elettorale » [Relazione<br />

ZANARDELLI), Siccome molti non possedono alcun documento degli<br />

studi percorsi, e possono invece facilmente produrre altri titoli,<br />

giova entrare a questo riguardo in naaggiori specificazioni.<br />

13. Sono elettori a questo titolo:<br />

I membri delle Accademie di scienze, di lettere ed arti<br />

costituite da oltre 10 anni. Non sono contemplate soltanto le<br />

Accademie regie, nelle quali è necessario che la nomina a membro<br />

effettivo sia approvata con decreto reale, ma tutte le altre. È però<br />

necessario che l'Accademia sia istituita da oltre. 10 anni, a guarentigia<br />

di qualche serietà del titolo.<br />

Le Accademie di scienze, lettere ed arti costituite nel Regno<br />

innanzi all'anno 1871 sono le seguenti :<br />

Ancona — Accademia agraria in Iesi,<br />

Arezzo -^ Regia Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti ;<br />

Accademia Etruscain Cortona; Regia Accademia di scienze,<br />

lettere ed arti della Valle Tiberina toscana in S. Sepolcro;<br />

Regia Accademia Valdarnese del Poggio in Montevarchi.<br />

Ascoli Piceno — Accademia agraria provinciale in Fermo.<br />

Belluno —Accademia di scienze, lettere ed arti degli Anistamici.<br />

Bergamo — Ateneo di scienze lettere ed arti.<br />

Bologna — Accademia delle scienze dell'Istituto; Accademia filarmonica<br />

; Accademia <strong>dei</strong> Ragionieri (già <strong>dei</strong> Logismografi) ;<br />

Accademia filodrammatica Francesco Albergati.<br />

Brescia — Ateneo di Brescia.<br />

Catania — AccademiaGioenia di scienze naturali ; Accademia degli<br />

Zelanti di scienze, lettere ed arti in Acireale; Accademia<br />

Dafnicadi lettere e belle arti in Acireale; Accademia A^^^nVzo-<br />

Diodena di scienze in Agira.<br />

Cosenza — Accademia di scienze.<br />

Ferrara — Accademia medico-chirurgica.<br />

Firenze — Accademia della Crusca; Società Colombaria; Acca<br />

demia di belle arti; Società medico-fisiga; Società fìloiatica ;<br />

Società filarmonica ; Regia Accademia de' Georgofili ; Regia<br />

Accademia <strong>dei</strong> Fidenti; Accademia del R. Istituto musicale ;<br />

Società entomologica ; Accademia di scienze, lettere ed arti<br />

in Pistoia.<br />

Foggia — Accademia agraria in Lucerà.<br />

Forlì — Accademia Rubiconia <strong>dei</strong> Filopatridi in Savignano dì<br />

Romagna.<br />

Genova— Accademia Ligustica di belle arti.<br />

Lucca — Regia Accademia Lucchese dì scienze lettere ed arti.<br />

Macerata — Accademia Georgìca in Treia.


28 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Mantova — Regia Accademia Virgiliana di scienze, lettere ed arti.<br />

Massa-Carrara — Accademia di scienze, lettere ed arti in Massa;<br />

Accademia di belle arti in Carrara.<br />

Messina — Accademia di scienze ed arti Peloritana; Accademia<br />

<strong>dei</strong> Pellegrini affaticati in Castroreale.<br />

Milano — Regia Accademia di belle arti; Regia Accademia<br />

scientifico-letteraria ; Accademia fìsico-medico-statistica ;<br />

Istituto Lombardo di scienze e lettere.<br />

Modena — Accademia di scienze e belle arti.<br />

Napoli — Società reale di scienze, lettere ed arti; Accademia<br />

Pontaniana ; Regia Accademia medico-chirurgica ; Istituto<br />

di incoraggiamento.<br />

Padova — Accademia di scienze ed arti ; Accademia scientificoletteraria<br />

<strong>dei</strong> Concordi in Bovolenta.<br />

Palermo — Regia Accademia di scienze, lettere ed arti; Consiglio<br />

di perfezionamento e Società delle scienze naturali ed<br />

economiche; Regia Accademia delle scienze mediche ; Circolo<br />

giuridico; Società di acclimatazione e agricoltura per<br />

la Sicilia; Società Siciliana di storia patria.<br />

Parma — Regia Accademia di belle arti.<br />

Perugia — Accademia di belle arti; Accademia medico-chirurgica;<br />

Accademia scientifico-letteraria', storica, agricc^a degli<br />

Ottusi in Spoleto ; Accademia scientifico-letteraria <strong>dei</strong> Liberi<br />

in Città di Castello.<br />

Pesaro ed Urbino — Accademia Raffaello in Urbino; Accademia<br />

agraria in Pesaro.<br />

Pisa — Accademia <strong>dei</strong> Sepolti in Volterra.<br />

Ravenna — Accademia di belle arti.<br />

Roma — Reale Accademia <strong>dei</strong> Lincei; Pontifìcia Accademia <strong>dei</strong><br />

' nuovi Lincei; Pontificia Accademia Romana di Archeologia;<br />

Pontificia Accademia della Immacolata Concezione di Maria<br />

Vergine; Accademia degli Arcadi; Accademia Tiberina;<br />

Società Universale <strong>dei</strong> Quiriti; Accademia di San Luca;<br />

Congregazione <strong>dei</strong> Virtuosi al Panteon ; Accademia di Santa<br />

Cecilia.<br />

Rovigo — Accademia scientifico-letteraria <strong>dei</strong> Concordi.<br />

Siena — Accademia <strong>dei</strong> Fisiocrati.<br />

Siracusa—Gabinetto scientifico-letterario; Gabinetto scientificoletterario<br />

in Ragusa;<br />

Torino — Reale Accademia di agricoltura; Reale Accademia<br />

Albertina di belle arti; Reale Accademia di medicina;<br />

' Reale Accademia delle scienze. •<br />

Treviso — Ateneo di Treviso ; Accademia <strong>dei</strong> Filoglotti in<br />

Castelfranco.<br />

Udine — Accademia già degli Sventati.<br />

Venezia — Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti;<br />

Ateneo Veneto : Reale Accademia di belle arti.


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 29<br />

Verona — Accademia di agricoltura, arti e commercio.<br />

Vicenza — Accademia Olimpica di scienze lettere ed arti;<br />

Ateneo di scienze, lettere ed arti in Bassano Veneto.<br />

14. I Membri delle Camere di commercio.<br />

Le Camere di commercio sono stabilite nelle seguenti città,<br />

con un numero di membri tra 9 e 21 :<br />

Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino.<br />

Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia.<br />

Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carrara, Caserta, Catania,<br />

Catanzaro, Chiavenna, Chieti, Civitavecchia, Como, Cosenza,<br />

Cremona, Cuneo.<br />

Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Foligno, Forli.<br />

Genova, Girgenti.<br />

Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca.<br />

Macerata, Mantova, Messina, Milano, Modena.<br />

Napoli.<br />

Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Porto<br />

Maurizio, Potenza,<br />

Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo.<br />

Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa.<br />

Teramo^Torino, Trapani, Treviso.<br />

Udine.<br />

Varese, Venezia, Verona, Vicenza.<br />

15, I Presidenti, Direttori e Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi <strong>dei</strong><br />

Comizi agrari -e delle Associazioni agrarie.<br />

I Capoluoghi di Provincia (69), e di Circondario (128) o<br />

Distretto (87), nei quali debbono aver sede i Comizi agrari, secondo<br />

il Decreto reale 23 dicembre 1866, sono i seguenti :<br />

Abbiategrasso, Acireale, Acqui, Adria, Agordo, Alba, Albenga,<br />

Alcamo, Alessandria, Alghero, Altamura, Ampezzo, Ancona,<br />

Aosta, Aquila, Arezzo, Ariano (Avellino), Ariano (Rovigo),<br />

Arzignano, Ascoli Piceno, Asola, Asolo, Asiago, Asti, Auronzo,<br />

Avellino, Avezzano.<br />

Badia, Barbarano, Bardolino, Bari, Barletta, Bassano, Belluno,<br />

Benevento, Bergamo, Biella, Biyona, Bobbio,' Bologna,<br />

Borgo San Donnino, Bovino, Borgotaro, Bozzolo, Breno,<br />

Brescia, Brindisi.<br />

Cagliari, Caltagirone, Caltanissetta, Camerino, Campagna, Campobasso,<br />

Camposampiero, Canneto suU'Oglio, Caprino, Casale<br />

Monferrato, Casalmaggiore, Caserta, Casoria, CavStelfranco,<br />

Castellammare di Stabia, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione<br />

delle Stiviere, Castroreale, Castrovillari, (Catania,<br />

Catanzaro, Cefalù, Cento Cesena, Cerreto Sannita, Chiari,<br />

Chiavari, Chieti, Chioggia, Cittadella, Cittaducale, Cividale,<br />

Civitavecchia, elusone, Codroipo, Cologna, Comacchio, Como,


30 LEGGI POLITICO-AMMIKISTRATIVE<br />

Conegliano, Conselve, Cosenza, Cotrone, Corleone, Crema,<br />

Cremona, Cuneo.<br />

Dolo, Domodossola.<br />

Este.<br />

Faenza, Feltre, Fermo, Ferrara, Fiorenzuola, Firenze, Foggia,<br />

Foligno, Fonzaso, Forlì, Fresinone.<br />

Gaeta, Gallarate, Gallipoli, Gemona, Genova, Gerace, Girgenti,<br />

Gonzaga, Grosseto, Guastalla,<br />

Iglesias, Imola, Isernia, Isola della Scala, Ivrea.<br />

<strong>La</strong>gonegro, <strong>La</strong>nciano, <strong>La</strong>nusei, <strong>La</strong>rino, <strong>La</strong>tisana, Lecce, Lecco,<br />

Legnago, Lendinara, Lodi, Longarone, Lonigo, Lucca, Lugo.<br />

Macerata, Maniago, Mantova, Marostica, Massa-Carrara, Massa<br />

Superiore, Matera, Mazzara del Vallo, Melfi, Messina, Mestre,<br />

Milano, Mirandola, Mirano, Mistretta, Modena, Modica,<br />

Moggio, Mondovì, Monselice, Montagnana, Montebelluna,<br />

Monteleone, Montepulciano, Monza, Mortara.<br />

Napoli, ]N'icastro, Nicosia, Nola, Noto, Novara, Novi Ligure,<br />

Nuoro.<br />

Occhiobeiìo, Oderzo, Oristano, Orvieto, Ossola, Ostiglia, Ozieri.<br />

Padova, Palermo, Pallanza, Palma, Palmi, Paola, Parma, Patti,<br />

Pavia, PavuUo nel Frignano, Penne, Perugia, Pesaro, Pia-<br />

cenza, Piazza Armerina, Piedimonte d'Alife,<br />

Pieve<br />

dorè, Pinerolo, Piove, Pisa, Pistoia, Polesella, Pontremoli,<br />

Pordenone, Portoferraio, Portogruaro, Porto Maurizio, Potenza,<br />

Pozzuoli.<br />

Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Revere, Rieti, Rimini,<br />

Rocca San Casciano, Rossano, Roma, Rovigo.<br />

Sacile, Sala, Salerno, Salò, Saluzzo, S. Angelo <strong>dei</strong> Lombardi<br />

S. Bartolomeo in Galdo, San Bonifacio, San Daniele, San<br />

Dona, SansTuinetto, San Miniato, San Pietro, San Pietro<br />

Incariano, San Remo, San Severo, San Vito, Sassari, Savona,<br />

Schio, Sciacca, Sermide, Siena, Siracusa, Solmona, Sondrio,<br />

Sora, Spezia, Spilimbergo, Spoleto, Susa.<br />

Taranto, Tarcento, Tempio, Teramo, Termini Imerese, Terni,<br />

Terranova di Sicilia, Thiene, Tolmezzo, Torino, Tortona,<br />

Trapani, Tregnago; Treviglio, Treviso.<br />

Udine, Urbino.<br />

Valdagno, Valdobbiadene, Vallo della Lucania, Varallo, Varese,<br />

Vasto, Velletri, Venezia, Vercelli, Vergato, Verolanuova,<br />

Verona, Viadana, Vicenza, Villafranca, Viterbo, Vittorio,<br />

Voghera, Volta Mantovana, Volterra.<br />

Si hanno inoltre i seguenti Comizi mandamentali e comunali<br />

:<br />

Assisi, Cagli, Capriata d'Orba, Carpi, Fabriano, Fano, Figline,<br />

Gubbio, Iesi, Savigliano, Vigevano.<br />

16. Oltre alle Accademie di agricoltura, abbiamo le seguenti<br />

Associazioni agrarie, di orticoltura, ed affini:


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 31<br />

Agordo (Belluno), Circolo pomologico ; Amandola (Ascoli Piceno),<br />

Associazione agricola e Mutuo insegnamento ; Aquila, Società<br />

economica.<br />

Bologna, Società agraria.<br />

Campobasso, Società economica; Castiglione Torinese (Torino),<br />

Associazione agricola; Catanzaro, Società economica; Como,<br />

Associazione agricola; Cremona, Consorzio agrario.<br />

Firenze, R. Società Toscana d'orticoltura; Foggia, Società economica.<br />

Grosseto, Associazione agricola; Gubbio (Perugia), Associazione<br />

agricola.<br />

Lecce, Società economica.<br />

Messina, Società economica; Milano, Società agraria di Lombardia,<br />

Società generale degli agricoltori italiani, Società<br />

orticola di Lombardia.<br />

Novara, Società probateutica.<br />

Palermo, Società di acclimazione, Società di agricoltura e pastorizia;<br />

Parma, Società orticola.<br />

Reggio Calabria, Società economica; Roma, Collegio centrale<br />

degli ingegneri agronomi italiani.<br />

Salerno, Società economica ; Sarzana (Genova), Associazione.<br />

agricola.<br />

Torino, R. Società nazionale di Medicina veterinaria, Società<br />

promotrice dell'Industria nazionale.<br />

Udine, Associazione agricola Friulana.<br />

Varese (Como), Consorzio agrario; Venezia, Società orticola.<br />

17, I Delegati e Sopraintendenti scolastici.<br />

Oltre ai provveditori ed agli ispettori scolastici, che percepiscono<br />

stipendio, e furono istituiti dalla <strong>legge</strong> Casati abbiamo<br />

i delegati scolastici mandamentali, di cui si ha traccia nel regio<br />

decreto 6 dicembre 1866, ma che furono disciplinati dal regolamento<br />

21 novembre 1867 completato e sviluppato in quello del<br />

3 novembre 1877. I delegati scolastici sono gratuiti ed onorari,<br />

e vengono nominati dal ministro della pubblica istruzione, in numero<br />

di uno 0 più per ogni mandamento. L'art. 59 del regolamento<br />

3 novembre 1877 non enumera classi di persone su cui<br />

debba cadere la nomina, ma la natura stessa di questo ufficio<br />

indica chiaramente, che devono esservi chiamate quelle persone<br />

che, per la loro posizione indipendente, per la condizione anche<br />

finanziaria, per Fattività, per l'accortezza, per essere del paese<br />

e per conoscere i bisogni, godono della fiducia di quella popolazione<br />

presso cui devono compiere il loro ufficio (M. VITA LEVI,<br />

Leggi sulla pubb. istruz, annotate^ pag. 89).<br />

I sopraintendenti scolastici sono nominati nella stessa guisa,<br />

uno 0 più per ciascun Comune, in ragione della popolazione.<br />

18. I Professori e Maestri di qualunque grado, patentati, o


32 LKGai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

semplicemente abilitati nell'insegnamento in scuola o Istituti pubblici<br />

e privati :<br />

I professori sono emeriti, ordinari, straordinari o incaricati<br />

nelle Università; titolari, reggenti, o incaricati negli Istituti<br />

tecnici e nelle scuole tecniche, nei licei, nei ginnasi e nelle scuole<br />

normali. I maestri sono comunali o privati. Ai professori sono<br />

equiparati per questo titolo i dottori di collegio ed i liberi docenti<br />

delle Università,<br />

Per essere eletto maestro in una scuola pubblica è necessario<br />

aver conseguito una patente di idoneità, le quali si ottengono<br />

per esame (Legge 13 novembre 1859, art. 328), o per titoli<br />

(Regolamento 24 giugno 1860, art. 28). Il maestro può anche<br />

ottenere una semplice abilitazione o autorizzazione provvisoria<br />

ad insegnare per un dato tempo od in determinate condizioni.<br />

L'abilitazione deve essere in ogni caso conferita dallo Stato.<br />

19. I Presidenti, Direttori o Rettori di scuola o Istituti pubblici<br />

e privati.<br />

I presidenti o presidi si hanno nelle Facoltà universitarie,<br />

nei licei, e negli Istituti tecnici e in alcune scuole private; i<br />

direttori nei ginnasi, nelle scuole normali, nelle scuole tecniche<br />

e nelle private; i rettori nelle Università è in scuole private.<br />

In alcuni casi non possono essere, in altri non sono professori<br />

0 maestri ma esercitano un ufficio amministrativo, e possono essere<br />

privi di qualsiasi altro requisito specialmente nelle scuole<br />

private.<br />

20. I Ministri <strong>dei</strong> culti.<br />

L'on. Bertolucci propose un emendamento « perchè si accordasse<br />

il voto al ministro <strong>dei</strong> culti per questa sola qualità,<br />

come si accorda all'avvocato, al medico, e perfino alla recluta<br />

reggimentale dopo ritornata a casa avendo sostenuta la scuola<br />

del reggimento. " Mi sembrava, aggiunse^ che il Ministero e Commissione<br />

avessero commessa una dimenticanza, alla quale era<br />

giusto che vi si riparasse coll'usare ai ministri <strong>dei</strong> culti lo stesso<br />

trattamento che si fa alle classi piii o meno colte della società<br />

nell'articolo secondo di questo progetto di <strong>legge</strong> « {Atli Pari.<br />

LegisL, xiv, 13 giugno 1881, p. 6058).<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> pur sospettando, com'ebbe a dichiarare il Ministero,<br />

che l'emendamento fosse superfluo, e sebbene vi siano<br />

legislazioni elettorali che escludono invece dal voto i ministri <strong>dei</strong><br />

culti, lo accolse. Non sono compresi i giovani che sono entrati<br />

negli ordini sacri, ed anzi venne respinto un emendamento dell'onor.<br />

Massari, che proponeva quest'aggiunta: «* Questi giovani<br />

non acquistarono la capacità che è constatata dalla professione.<br />

Sono sulla via ed allora il giudizio dipende dal grado dello studio.<br />

Ora se questo studio non è fatto cosi che sfugga alla vigilanza<br />

del Governo, e si sottragga alle prescrizioni comuni, già vale<br />

come tutti gli altri gradi di coltura per l'elettorato w.


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 33<br />

21. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro<br />

equivalente in alcune delle Università o degli Istituti superiori<br />

del Regno.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860 domandava il supremo<br />

grado accademico, cioè la laurea. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />

del 1865, invece, all'art. 18 domanda un grado accademico. Ora<br />

la <strong>legge</strong> 13 novembre 1859 (art. 126, 141), trattando distintamente<br />

<strong>dei</strong> vari gradi accademici, ammetteva la licenza, i brevetti,<br />

i certificati, e la giurisprudenza tenne pur conto <strong>dei</strong> titoli equipollenti,<br />

come l'assolutoria, che era conferita nelle Provincie venete<br />

e dava adito alle carriere giudiziarie, ecc. (Corte d'appello<br />

di Verona, 19 agosto 1870, Riv. amm. 1871, 240, 241), e persino<br />

degli attestati d'esame annuale (Corte d'appello di Catania, 22 ottobre<br />

1871, Riv. amm. 1871, 141; e cfr. Riv. amm. 1869,<br />

120; 1873, 337). Per queste ragioni e perchè basta, per esempio,<br />

l'aver superato l'esame del primo corso d'una scuola secondaria<br />

per essere elettore, si deve ritenere per valido ad ottenere la<br />

iscrizione sulle liste qualsiasi documento anche di semplice ammissione<br />

all'Università, e la stessa tessera di studente dell'Università<br />

0 Istituti affini,<br />

23. I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello.<br />

Per essere inscritto nell'albo <strong>dei</strong> Procuratori presso una<br />

Corte d'appello od un Tribunale civile e correzionale, è necessario:<br />

essere cittadino dello Stato; giustificare la propria moralità;<br />

aver raggiunta l'età maggiore; provare di aver compiuti i<br />

corsi e sostenuti gli esami stabiliti dalle discipline universitarie<br />

per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale e<br />

della procedura civile e penale; aver atteso per due anni almeno<br />

alla pratica forense presso un Procuratore esercente (Legge, 8<br />

giugno 1874, art. 39) ; aver sostenuto un esame teorico e pratico,<br />

verbale e per iscritto, davanti ad una Commissione, composta a<br />

tenore del Regolamento (ivi, e RegoL relativo, art. 20, 21, 59).<br />

23. I Notai.<br />

Sino al 1875, Tistituzione del notariato era governata in<br />

Italia da otto differenti leggi emanaj:e dai vari Governi della penisola.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 25 luglio 1875, col Regolamento del 19 dicembre<br />

e la <strong>legge</strong> del 25 maggio 1879, col Regolamento del 23<br />

settembre unificarono questa legislazione.<br />

Per esercitare l'ufficio di Notaio, si domandano i seguenti<br />

requisiti: cittadinanza; età d'anni 21 e preferibilmente 24; certificato<br />

di moralità; compimento <strong>dei</strong> corsi di istituzioni di diritto<br />

romano comparato, Codice civile e di procedura civile, diritto<br />

commerciale, e diritto penale; pratica di due anni dopo Tesarne;<br />

esame di idoneità dopo la pratica (Legge 25 luglio 1875, art. 5).<br />

24:. I Ragionieri.<br />

L'ufficio di ragioniere è esercitato da coloro che hanno conseguito<br />

la patente in seguito agli studi percorsi presso la sezione<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie 1* « Voi. IV. 3


34 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

di commercio e di ragioneria negli Istituti tecnici. Sono però<br />

equiparati a questi tutti coloro che possiedono un qualsiasi documento<br />

pubblico che dia loro titolo a questo ufficio o ad altro equipollente,<br />

come quello di liquidatore.<br />

25. I Geometri.<br />

Il dubbio, se i Geometri possano essere inscritti sebbene<br />

non laureati, anche in quelle provincie dove la laurea era loro<br />

necessaria, che era già stato risolto in senso affermativo da una<br />

sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18 dicembre 1868<br />

{Riv. amm. xx, 1869^ 129), non ha più ragione di essere.<br />

Cosi pure possono essere inscritti tutti coloro che esercitano<br />

l'ufficio di geometri, agrimensori, ecc., in virtù di disposizioni<br />

anteriori all'istituzione delle sezioni di agrimensura presso gli<br />

Istituti tecnici, purché ne possiedano un titolo o documento pubblico<br />

conforme alle disposizioni vigenti nel luogo e nel tempo in<br />

cui si è acquistato.<br />

26. I Farmacisti.<br />

Per poter condurre una farmacia occorre essere munito di<br />

patente di idoneità, ed esservi autorizzato da speciale permesso<br />

del prefetto '(Regol. 1874, art. 97, R. decreto 1877). Per conseguire<br />

la detta patente si domandano condizioni diverse nelle diverse<br />

regioni d'Italia (Piemonte, RR. patenti 16 marzo 1839<br />

Liguria, RR. patenti 6 gennaio 1841 ; Sardegna, RR. Patenti<br />

4 ottobre 1842; Provincie Napoletane, R. decreto 10 aprile 1850<br />

Provincie Lombarde e Venete, Notif, govern. 10 ottobre 1835<br />

Parma, Decreto 10 ottobre 1817 ; Modena, Decreto 7 luglio 1851 ;<br />

Provincie ex Pontifìcie, Ordin. 15 novembre 1856-; in Toscana<br />

l'esercizio e la professione sono liberi, salve le disposizioni generali<br />

e le penali). In generale, oltre alle due condizioni suespresse,<br />

si domanda l'età d'anni 21 e una cauzione. Sotto il nome di farmacisti<br />

s'intendono anche quelli che senza avere farmacia propria,<br />

adempiuto alle condizioni prescritte dalle disposizioni generali e<br />

speciali, prestano servizio in una farmacia altrui.<br />

Non sono compresi in questa disposizione della <strong>legge</strong> gli<br />

erbaiuoli o semplicisti, ed i droghieri, che possono essere elettori<br />

per altri titoli.<br />

27. I Veterinari.<br />

Per i veterinari si domanda una patente di idoneità ma,<br />

a differenza <strong>dei</strong> medici e chirurgi, possono esercitare là loro professione<br />

anche senza la patente, se alla promulgazione del Regolamento<br />

del 1874 la esercitavano legalmente, secondo le disposizioni<br />

vigenti nelle rispettive provincie.<br />

Sono pure elettori, per analogia, i dentisti, i flebotomi e salassatori,<br />

anche se esercitano il loro ufficio senza laurea od altra<br />

patente, purché alle condizioni vigenti prima del Regolamento<br />

del 1874 nelle rispettive provincie, allo stesso titolo <strong>dei</strong> Veterinari<br />

e di altre categorie contemplate in questo articolo della <strong>legge</strong>.


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 35<br />

28. I graduati della marina mercantile.<br />

Sotto la denominazione di graduati della marina mercantile<br />

vanno compresi i capitani e gli altri ufficiali di bordo, i padroni,<br />

gli ingegneri e costruttori navali, ed i macchinisti. Gli ingegneri<br />

e costruttori navali hanno una patente accordata dal Ministero<br />

della marina, I capitani sono di lungo corso o di cabotaggio, i<br />

padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo ;<br />

cosi gli uni che gli altri devono essere patentati, alle condizioni<br />

stabilite dall'art. 62 del Codice per la marina mercantile. Sono<br />

considerati ufficiali di bordo (art. 66): il capitano in secondo,<br />

lo scrivano, il sottoscrivano, il medico-chirurgo di bordo, il macchinista<br />

in primo e il macchinista in secondo. I titoli necessari a<br />

questi uffici sono determinati dagli art. 67 al 69 del Cod. suddetto.<br />

I capitani, ufficiali ed applicati di porto sono compresi nella<br />

categoria degli impiegati civili (Cod. mar. merc^ art. 3).<br />

39. Gli Agenti di Cambio e Sensali legalmente esercenti.<br />

<strong>La</strong> materia della pubblica mediazione è disciplinata in Italia,<br />

oltreché dal Codice di commercio, dai decreti 23 dicembre 1865,<br />

e 6 dicembre 1866, e dalla <strong>legge</strong> 8 giugno 1868. Le condizioni<br />

richieste per l'esercizio delle funzioni di Agente di Cambio sono:<br />

un esame, una cauzione, e un po' di pratica d'affari. Coloro che<br />

hanno il diploma di licenza nella sezione commerciale di un Istituto<br />

tecnico sono esenti dall'esame, il quale non è richiesto per<br />

i Sensali legalmente esercenti.<br />

Non possono comprendersi nel novero <strong>dei</strong> Sensali legalmente<br />

esercenti, gli Spedizionieri di dogana, che non si ritennero<br />

compresi nell'identica disposizione della <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />

per l'elettorato amministrativo (art. 18, Palermo 31 luglio<br />

1880, Com. di V^Xevmo contra Dep. prov., Circolo giuridico,<br />

XI, 331).<br />

30. I Segretari comunali, quando abbiano ottenuto la patente,<br />

sebbene non esercitino effettivamente il loro ufficio.<br />

I segretari comunali che esercitano il loro ufficio e godano<br />

d'una pensione di riposo sono già compresi nella categoria degli<br />

impiegati, anche se trovandosi già in ufficio alla promulgazione<br />

della <strong>legge</strong> del 1865 secondo le disposizioni vigenti nella rispettiva<br />

provincia, non possedessero la patente. In altri casi non può<br />

essere sostituita però da alcun altro titolo equipollente, e questi<br />

non possono perciò servire all'acquisto del diritto elettorale.<br />

31. Coloro che consegnÌTOìio la licenza, liceale, ginnasiale,<br />

tecnica, professionale e magistrale.<br />

Le norme per il conseguimento della licenza negli istituti<br />

e nelle scuole tecniche, nei licei e nei ginnasi, nelle scuole professionali<br />

e magistrali sono determinate dai decreti e regolamenti<br />

delle relative scuole. <strong>La</strong> disposizione si applica a tutte sorta di<br />

licenze conseguite in modo analogo in una scuola o Istituto di in-<br />

I segnamento secondario.<br />

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1 ^


36 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

32. Coloro che superarono l'esame del primo corso di un Istituto<br />

0 scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa<br />

ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato.<br />

Sono comprese tutte le scuole o Istituti dove si dà un<br />

insegnamento superiore all'elementare. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> pone una sola<br />

condizione, che la scuola sia governativa, anche solo in parte,<br />

ovvero che lo Stato in qualche modo ne riconosca l'esistenza. Le<br />

scuole secondarie comunali di primo o secondo grado possono<br />

ottenere il pareggiamento adempiendo alle condizioni determinate<br />

dalle circolari 18 giugno 1861 e 20 gennaio 1875, nonché<br />

del regolamento 3 novembre 1877, art. 27, Le scuole e gli Istituti<br />

tecnici comunali o fondati da corpi morali possono venire<br />

pareggiate alle condizioni poste dal regolamento del 19 settembre<br />

1860, art. 134, 135, 136, salvo il disposto della circolare 1^ ottobre<br />

1863, Il riconoscimento e l'approvazione sono pure determinati<br />

da regolamenti e circolari speciali, ed implicano un indiretto<br />

0 diretto intervento dello Stato nella scuola tenuta da corpi<br />

morali o da privati.<br />

33. Coloro che servirono sotto le armi per non meno di due<br />

anni, e che, per il grado della loro istruzione vennero esonerati<br />

dalla frequentazione della scuola militare o la frequentarono con<br />

profìtto.<br />

« Sebbene l'istruzione elementare impartita nelle scuole di<br />

reggimento non vada oltre il <strong>legge</strong>re e lo scrivere, pure a tale<br />

istruzione in quelli fra essi che rimasero per qualche tempo<br />

sotto le nazionali insegne, si aggiunge, a costituire una maggiore<br />

capacità alla vita pubblica, lo svolgimento delle facoltà<br />

intellettuali e morali derivante dalla moltiplicità e varietà <strong>dei</strong><br />

contatti, dalla conoscenza di contrade e di genti diverse, dalle<br />

abitudini civili che contraggono nel servizio che sono chiamati a<br />

prestare, dalla virtù del dovere che apprendono e che applicano<br />

con generosa abnegazione, dall'idea di quella patria, di cui sentono<br />

ad essi afìfidato il presidio nei di del pericolo. Ciò a maggior<br />

ragione deve dirsi <strong>dei</strong> reduci dalle patrie battaglie " {Relaz,<br />

ZANARDELLI, pag. 55).<br />

34. L'istituzione delle scuole <strong>dei</strong> Corpi è dovuta ad Alfonso<br />

<strong>La</strong>marmora. Con circolare 12 nov. 1849, il ministro annunciava<br />

che " intento con tutto l'animo a ristorare l'esercito, appena chiamato<br />

da S. M. a reggere le cose della milizia, aveva immediatamente<br />

rivolto il pensiero ad attuare nei Corpi dell'esercito attivo<br />

cogli esercizi di ginnastica, e l'insegnamento degli elementi dell'arte<br />

militare, Tistruzione primaria ». Ricordando che le scuole<br />

reggimentali furono sempre annoverate fra i mezzi più efficaci a<br />

recare l'esercito ad alto grado di floridezza, attribuiva lo scarso<br />

fruttò che se ne otteneva in passato, al non essere sufficientemente<br />

apprezzate, e per ciò al difetto di sufficiente cooperazione.<br />

<strong>La</strong> quale cooperazione il ministro eccitava con nobili parole da


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 37<br />

parte di tutti gli ufficiali colla massima energia. E particolarmente<br />

raccomandava che, allargandosi oltre la sfera del servizio,<br />

si facesse loro considerare come fosse conveniente che ad uomini,<br />

tolti nel fiore degli anni al lavoro <strong>dei</strong> campi ed alle indu-^<br />

strie delle officine, ove avrebbero potuto perfezionarsi e prepararsi<br />

qualche avvenire, si porga il compenso della istruzione ed<br />

il mezzo di procurarsi cognizioni utili, cosicché, ritornando in<br />

patria più colti d'ingegno e forniti di maggior sapere, si possa<br />

dire, che l'esercito è un germe fecondo di civiltà popolare, e che<br />

anche in tempo di pace, lungi dall'essere alla patria di peso inutile,<br />

sa pur renderle servizi segnalati ed eminenti.<br />

Da quell'epoca le scuole, reggimentali fecero sempre parte<br />

del nostro sistema educativo militare, sebbene rimanessero sospese<br />

in quegli anni, in cui le necessità della guerra obbligarono a volgere<br />

tutti i pensieri alle istruzioni di carattere esclusivamente militare.<br />

Non prima tuttavia del 1871 si sono rese obbligatorie. Colla<br />

circolare 9 ottobre, n. 49, con cui venivano date le norme per le<br />

istruzioni varie prescritte alle truppe pel periodo invernale dal<br />

regolamento di disciplina^ istruzione e servizio interno, furono<br />

sistemate scuole militari di tre gradi diversi. Il primo grado era<br />

per gli analfabeti, e la scuola per gli analfabeti si dichiarava<br />

obbligatoria. E s'ingiungeva ai comandanti <strong>dei</strong> Corpi avvertire<br />

con ordine del giorno, essere per lo innanzi determinato, che<br />

allorquando una classe debba essere mandata in congedo illimitato<br />

prima del termine fissato dalla <strong>legge</strong>, coloro che non sapranno<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere, sarebbero trattenuti sotto le armi, sino al<br />

compimento della ferma legale di sei anni per la cavalleria e<br />

quattro per le altre armi. Questa determinazione doveva cominciare<br />

ad essere applicata agli uomini della classe del 1848.<br />

35. Ora, pei programmi che vanno annessi alla istruzione per<br />

le scuole <strong>dei</strong> Corpi in allegato al Regolamento di disciplina militare,<br />

25 gennaio 1874, num. 7, l'insegnamento della scuola<br />

elementare nell'esercito consiste nel <strong>legge</strong>re abbastanza correntemente<br />

un libro di stampa facile ed uno scritto chiaro, ed intenderne<br />

il senso, scrivere intelligibilmente, copiando lo stampato e<br />

lo scritto, <strong>legge</strong>re e scrivere i numeri interi. E rimesso al comandante<br />

di Corpo il metodo che crede più conveniente. Per la<br />

lettura è suggerita la scelta di libri che contengano frasi semplici e<br />

che si riferiscano a cose famigliari al soldato. L'esame per questa<br />

scuola consiste nella lettura di alcune frasi di uno stampato facile,<br />

dandone la spiegazione, nel copiare anche lentamente alcune<br />

righe di stampato o di scritto facile e chiaro, nel <strong>legge</strong>re e scrivere<br />

numeri interi.<br />

Similmente, nell'istruzione per le scuole <strong>dei</strong> Corpi, vi è una<br />

disposizione, riprodotta dal § 483 del Regolamento di disciplina<br />

militare, colla quale è prescritto, che qualunque soldato, il quale<br />

non abbia imparato a <strong>legge</strong>re e scrivere, debba essere trattenuto<br />

-•>


38 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

+<br />

sotto le bandiere fino al compimento legale della ferma ancorché<br />

la sua classe sia mandata in congedo illimitato prima del termine<br />

fissato dalla <strong>legge</strong>.<br />

Le relazioni sulla leva e sulle vicende dell'esercito dimostrano<br />

quanto utile risultato abbiano dato, anno per anno, queste disposizioni,<br />

per quanto migliori si avrebbero quando fosse più lunga la<br />

durata di quella parte della ferma che i militari sono obbligati<br />

a passare nelle file <strong>dei</strong>resercito, e per quanto l'efRcacia ne dipenda<br />

in gran parte dalla maggiore o minore applicazione di<br />

detto articolo 483 del Regolamento di disciplina militare. Quasi<br />

tutti i militari imparano a <strong>legge</strong>re e scrivere prima di lasciare il<br />

servizio, dopo Fapplicazione della sanzione che rende l'obbligo<br />

efficace. Sinché l'istruzione era facoltativa, di 60 analfabeti circa<br />

su 100 coscritti all'arrivo nel reggimento, la metà erano ancora<br />

analfabeti al momento del congedo; ma dacché è divenuta obbligatoria,<br />

la proporzione degli analfabeti, al momento del congedo,<br />

è diminuita fino al 7 circa per cento.<br />

36. I Membri degli Ordini equestri del Regno.<br />

Gli Ordini equestri del regno d'Italia sono: l'Ordine supremo<br />

della Santissima Annunziata, l'Ordine <strong>dei</strong> santi Maurizio e <strong>La</strong>zzaro,<br />

l'Ordine militare di Savoia, l'Ordine civile di Savoia e l'Ordine<br />

della Corona d'Italia.<br />

37. I Consiglieri provinciali e comunali.<br />

« È evidente che chi tenne per qualche tempo un tale ufficio,<br />

sebbene sappia a mala pena <strong>legge</strong>re e scrivere, essendosi iniziato<br />

alla vita pubblica nelle amministrazioni municipali, é da ritenersi<br />

dotato di criterio abbastanza illuminato perchè si possa in lui,<br />

eletto in virtù della pubblica fiducia nelle elezioni amministrative,<br />

riconoscere, sebbene in campo più vasto, la capacità di essere<br />

elettore » {Relazione ZANARDELLI).<br />

I Consiglieri provinciali variano di numero fra i 20 ed i 60,<br />

secondo la popolazione della provincia (Legge comunale e provinciale<br />

del 20 marzo 1865, art. 155). Per essere eletti è necessario<br />

aver domicilio o possidenza nella provincia, aver compiuto<br />

25 anni e non trovarsi in uno <strong>dei</strong> casi d'incompatibilità contem­<br />

plati dagli articoli 162 e 25 della <strong>legge</strong>. I Consiglieri comunali<br />

variano di numero fra 15 ed 80, secondo la popolazione del Comune<br />

(art. 11). Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccetto<br />

gli ecclesiastici che hanno cura d'anime, i funzionari del Croverno<br />

che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e coloro<br />

che percepiscono o maneggiano danaro del Comune^ o litigano con<br />

esso (art. 25).<br />

38. I Giudici Conciliatori e Vice-Conciliatori, ed i Vice-Pretori<br />

comunali.<br />

In ogni Comune vi è per lo meno uTri Conciliatore ed un Vice-<br />

Conciliatore, nominati dai primi Presidenti d'appello sulle terne<br />

presentate dai Consigli comunali, sentito l'avviso del Procuratore


LEGGE ELETTORALE POLITICA 39<br />

generale, oltre alle condizioni generali d'idoneità prescritte dalla<br />

<strong>legge</strong>. Per qualunque funzione od uffizio giudiziario è necessario<br />

avere l'età di 25 anni, dimorare nel Comune ed essere inscritto<br />

nella lista degli elettori comunali (Legge sulTord. giud. 6 dicembre<br />

1865; <strong>legge</strong> 23 dicembre 1875, art. 27, 28 e 33).<br />

I Vice-Pretori comunali sono nominati dai primi Presidenti<br />

della Corte d'appello sulla proposta del Procuratore generale, e<br />

basta avere i medesimi requisiti prescritti per la nomina a Conciliatore.<br />

I Vice-Pretori mandamentali, invece, sono nominati dal Re<br />

e devono essere laureati in <strong>legge</strong>. Notai o Procuratori esercenti<br />

(Legge sull'ordinamento giudiziario, modificata dalla <strong>legge</strong> 23 dicembre<br />

1875, art. 29 e 40).<br />

39. Gli Uscieri addetti all'autorità giudiziaria.<br />

Ogni Corte, Tribunale o Pretura ha un numero di Uscieri<br />

proporzionato alle esigenze del servizio ; presso i Conciliatori<br />

fanno ufficio di Uscieri gli inservienti comunali. Per essere nominato<br />

Usciere è necessario avere l'età d'anni 21 compiuti, ed avere<br />

dato saggio di capacità in un esame di abilitazione. Devono prestare<br />

cauzione e dimorare nel luogo ove sie lono le autorità giudiziarie<br />

cui sono addetti (Legge suH'ord. giud., ecc., art. 4, 8,<br />

173, 174 e 187 e RegoL gen. giudiz., art. 76 e 79).<br />

40. I Presidenti o Direttori di Banche, Casse di risparmio. Società<br />

anonime ed in accomandita, di mutuo soccorso o di mutuo<br />

credito legalmente costituite.<br />

" In un'ultima deliberazione della Commissione là dove si<br />

parla <strong>dei</strong> Presidenti o Direttori di Banche, Casse di risparmio. Società<br />

anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso<br />

0 di mutuo credito, si sono aggiunte le parole: legalmente esilienti.<br />

Queste parole si aggiunsero soltanto, pernon comprendere<br />

in tale disposizione quelle società, la cui esistenza fosse contraria<br />

alla <strong>legge</strong>, per mancanza di autorizzazione espressamente<br />

necessaria a termini di ^egge, per altro motivo; oppure non potesse<br />

essere in verun modo provata " {Relazione ZANARDELLI,<br />

pag. 55, nota).<br />

Quando la <strong>legge</strong> venne innanzi alla <strong>Camera</strong>, Ton. Vacchelli<br />

propose la soppressione delle parole legalmente esistenti, che<br />

trovavasi nel progetto della Commissione, « per timore che si<br />

riferissero alla personalità giuridica delle società stesse, e perchè<br />

non si erano aggiunte nelle disposizioni "contenute a doro favore<br />

nelle leggi sul bollo, sulla ricchezza mobile e in altre ». <strong>La</strong> <strong>Camera</strong><br />

non accettò la soppressione; ma per togliere il dubbio<br />

espresso dall'onor. Vacchelli mutò la parola esistenti coll'altra<br />

costituite. E Fon. relatore Ceppino ne diede la seguente spiegazione.<br />

^ Le deliberazioni delle nostre Corti hanno determinato<br />

quali siano queste condizioni. Ogni società esiste o perchè corrisponde<br />

al Codice di commercio, o perchè corrisponde al Codice<br />

civile. <strong>La</strong> Commissione non pensa che il timore dell'on. Yac-


40 LEGGI POLITICO-AMìnNISTRATIYE<br />

clielli possa avverarsi, ne che si voglia confondere la costituzione<br />

legale, la questione del vero e legale riconoscimento. Quindi<br />

Ila creduto, che variando la parola esistenti in costituite si possa<br />

rendere più chiara la dizione « {Aitiparlam., Legis. XIV, 14 giugno<br />

1881, pag. 6082).<br />

41. Gli Amministratori di Opere pie.<br />

Sono Opere pie gli Istituti di carità e di beneficenza e qualsiasi<br />

ente morale avente in tutto o in parte per fine di soccorrere<br />

alle classi meno agiate, di prestare loro assistenza, educarle,<br />

istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mCvStiere, sono<br />

pure considerate come Opere pie quelle che hanno uno scopo in<br />

parte ecclesiastico, o sono rette da persone ecclesiastiche o fondate<br />

ad esclusivo beneficio di persone che professano un culto. <strong>La</strong><br />

loro amministrazione è affidata ai corpi moraJi, consigli, direzioni<br />

collegiali 0 singolari, istituiti dalle tavole di fondazione, da consuetudini<br />

o da speciali regolamenti (Legge sull'amministrazione<br />

delle Opere pie, 3 agosto 1864).<br />

42. Gli Impiegati in attività di servizio, o a riposo, con o senza<br />

pensione, che occupano o tennero, verso retribuzione, un ufficio<br />

segnato nel bilancio della rispettiva amministrazione.<br />

Sono compresi gli impiegati ed agenti ordinari e straordinari<br />

delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato ; gli impiegati<br />

addetti alle due Camere del Parlamento; quelli del Ministero<br />

della Casa reale e del Gran Magistero degli Ordini equestri ; gli<br />

impiegati ed agenti ordinari e straordinari delle amministrazioni<br />

provinciali e comunali, delle Opere pie, Congregazioni di carità e<br />

Monti di pietà; delle Accademie, Camere di commercio, Associazioni<br />

e Comizi agrari; delle Casse di risparmio, delle Banche popolari<br />

e degli altri Istituti di credito; delle Società ferroviarie^<br />

d'assicurazione e di navigazione; della Regia <strong>dei</strong> tabacchi, della<br />

Società per la vendita de' beni demaniali.<br />

Gli uscieri, gli inservienti e coloro che prestano opera manuale<br />

non sono compresi sotto il nome di impiegati, sebbene possano<br />

essere elettori per altri titoli.<br />

Sono pure esclusi quelli che prestano il loro servizio gratuitamente<br />

e quelli che fanno parte di una delle citate amministrazioni<br />

in qualità di giornalieri o provvisorii.<br />

Per tutte le predette categorie si domanda, che sia decorso<br />

almeno un anno da che tengono l'ufficio il quale serve loro di<br />

titolo per l'inscrizione nelle liste elettorali.<br />

43. I Capi 0 Direttori di stabilimenti industriali che abbiano al<br />

loro costante giornaliero servizio almeno 10 operai.<br />

Il numero degli operai era di 30 secondo la <strong>legge</strong> del 17 dicembre<br />

1860, e si aggiungeva « senza distinzione di sesso «. <strong>La</strong><br />

clausola continua ad avere valore, sebbene sottintesa, anche nella<br />

nuova <strong>legge</strong>, sia pel principio deWzibi lex non distinguit, ecc.,<br />

sia perchè il numero degli operai venne ridotto da 30 a 10, per


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 41<br />

proporzionarlo ai criteri meno elevati dell'elettorato secondo la<br />

<strong>legge</strong> medesima.<br />

M, Gli Ufficiali e Sottufficiali congedati od in servizio nell'esercito<br />

0 nell'armata nazionale.<br />

Sono compresi gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito permanente,<br />

della milizia mobile, di complemento, della riserva e quelli<br />

<strong>dei</strong> corpi speciali, sanitario, di commissariato, contabile, veterinario,<br />

ecc. ; sono pure compresi quelli in aspettativa, i dimissionari,<br />

i riformati, i collocati a riposo.<br />

"Per la riserva con cui esercitano il loro diritto si veda l'artìcolo<br />

14.<br />

45. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile,<br />

militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica.<br />

<strong>La</strong> medaglia al valore civile venne istituita con decreto del<br />

V maggio 1851 ; quella ai benemeriti della salute pubblica nel<br />

1867; le altre due sono di data più antica. Non si è tenuto conto<br />

<strong>dei</strong> decorati della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci<br />

lustri, perchè al conseguimento di essa possono aspirare soltanto<br />

i cavalieri mauriziani i quali si trovino in effettivo militare servizio<br />

da non meno di cinquant'anni, e che sono quindi già compresi<br />

tra i decorati. Si è tenuto conto a parte <strong>dei</strong> decorati della medaglia<br />

<strong>dei</strong> Mille, perchè, essendo stata istituita allo scopo esclusivo<br />

di onorare coloro che presero parte a quel glorioso episodio del<br />

nostro risorgimento, non poteva opportunamente comprendersi<br />

tra le onorificenze destinate a premiare azioni che possono rinnovarsi<br />

ogni giorno.<br />

<strong>La</strong> disposizione di questo paragrafo della <strong>legge</strong>^ riguardo<br />

specialmente ad alcune categorie, venne censurata « perchè, come<br />

accennò anche la relazione presentata dall'onorevole Nicotera,<br />

l'atto di chi si immerge nelle onde, o si getta tra le fiamme, esponendo<br />

la propria vita per salvare l'altrui, ed ottiene per ciò una<br />

giusta ricompensa, è semplicemente un atto di generoso coraggio,<br />

coraggio al quale nell'uomo non sono indivisibili compagne Tintelligenzaj,<br />

l'istruzione, la moralità. Ora, a rigore di logica,<br />

l'elettorato non può considerarsi come un guiderdone, come una<br />

specie di premio Monthyon, ma bensì come un diritto, il cui esercizio<br />

è condizionato, secondo che si disse, a requisiti d'intelligenza<br />

e di moralità. Tuttavia, siccome anche per gli individui compresi<br />

nelle categorie in discorso è sempre necessaria la condizione del<br />

saper <strong>legge</strong>re e scrivere, e le altre d'indole generale contemplate<br />

dalla <strong>legge</strong>, così era giusto di rendere omaggio ad atti che, ad<br />

ogni modo, dimostrano nel cittadino un nobile disinteresse, una<br />

generosa virtù " (Relaz. ZANARDELLI).<br />

46. I decorati della medaglia <strong>dei</strong> mille e coloro ai quali fu<br />

riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi delle<br />

medaglie commemorative delle guerre per l'indipendenza e l'unità<br />

d'Italia.


42 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

<strong>La</strong> medaglia <strong>dei</strong> Mille, come quelle commemorative delle<br />

guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, servono di titolo all'elettorato<br />

quando si posseda il relativo brevetto, che si adduce appunto<br />

in prova del titolo. L'on. Luporini aveva proposto che fossero<br />

compresi in questa disposizione anche " quelli che avrebbero avuto<br />

diritto di fregiarsi della medaglia, se l'avessero tempestivamente<br />

richiesta ". Si rammenta che siffatta medaglia commemorativa fu<br />

istituita con decreto 1865, col quale si stabilì ancora che avrebbero<br />

avuto diritto di fregiarsene tutti quelli che ne avesseso fatto<br />

richiesta entro un anno, dal giorno del decreto stesso. Questo<br />

termine fu poi prorogato più volte; ma finalmente trascorse in<br />

modo irrevocabile, e nel 1868 fu sciolta la Commissione nominata<br />

per la verificazione <strong>dei</strong> titoli, di guisa che coloro che, a<br />

quel tempo, non avevano fatta la relativa domanda, decaddero<br />

da ogni loro ragione. Quelli,- dunque che avevano fatta questa<br />

domanda poterono fregiarsi della medaglia, coloro invece che<br />

non l'avevano fatta, quantunque ne avessero avuto il diritto, non<br />

potettero fregiarsene. Evidentemenjte la proposta non poteva essere<br />

accolta, per le complicazioni e le incertezze alle quali darebbe<br />

luogo, e perciò si ritiene necessario il diploma conseguito<br />

0 da conseguirsi nelle forme che potessero venire stabilite, qualora<br />

si riconoscesse, per esempio, il che non fu fatto ancora, tra<br />

le predette guerre la Campagna di Roma del 1867.<br />

ART. 3. Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni<br />

indicate ai numeri ì^'y 2*^, 3^ <strong>dei</strong>rarticolo 1 :<br />

1"^ Coloro che pagano annualmente per imposte dirette<br />

una somma non minore di lire 49, 80; al Regio tributo prediale<br />

si aggiunge il provinciale, non il comunale;<br />

2"^ Gli affittuari <strong>dei</strong> fondi rustici, quando ne dirigano personalmente<br />

la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore<br />

a lire 500;<br />

3^ I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione<br />

nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente<br />

condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta<br />

non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;<br />

4^ Coloro che conducono personalmente un fondo con<br />

contratto di fìtto a canone pagabile in generi, oppure con con­<br />

tratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il<br />

fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore<br />

di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;<br />

ò"" Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e<br />

per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio^ arte o


LEGGE ELETTORALE POLITICA 43<br />

industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria<br />

una pigione non minore :<br />

Nei Comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150<br />

In quelU da 2,500 a 10,000 id. y> 200<br />

Id. da 10,000 a 50,000 id. y> 260<br />

Id. da 50,000 a 150,000 id. y> 330<br />

Id. superiori a 150,000 id. j> 400<br />

1. Che cosa sia il censo elettorale.<br />

2. Come e peluche fu diminuito.<br />

3. Argomenti addotti in difesa del censo.<br />

4. Proposte di maggiore diminuzione.<br />

5. Argomenti addotti contro la diminuzione del censo.<br />

6. Altri argomenti contro i fautori di essa.<br />

7. Argo7nenti tratti dalle nostre condizioni sociali e dai nostri precedenti<br />

legislativi.<br />

8. Compromesso fra le due opinioni: riduzione del censo a metà.<br />

9. Legislazione comparata. Gli Stati dell'Europa continentale.<br />

10. L'Inghilterra.<br />

11. Elettori per ragione di censo.<br />

12. Perchè siasi adottata la cifra di lire i9^ 80.<br />

13. Imposte dirette che danno titolo alVelettorato.<br />

14. Si risolve un dubbio in proposito.<br />

15. Ragioni di un'omissione della <strong>legge</strong>.<br />

16. .Rinvio alle leggi fiscali.<br />

17. Perchè la <strong>Camera</strong> aveva escluso le sovrimposte provinciali.<br />

18. Ragioni addotte in Senato contro questa esclusione.<br />

19. E per il computo delle sovrimposte medesiìue.<br />

20. Conseguenze legislative di questa risoluzione.<br />

21. Come la risoluzione fu accolta dalla <strong>Camera</strong>.<br />

22. Gli affittuari di fondi rustici.<br />

23. I subaffittuari.<br />

24. / mezzadri o coloni.<br />

2b. Difetti di questa disposizione e come emendati.<br />

26. Gli affittuari o mezzadri a sistema misto. r<br />

27. Ragioni e limiti della disposizione della <strong>legge</strong>.<br />

28. In qual modo trovino la loro applicazione.<br />

29. I locatari. Pigione differenziale.<br />

30. Si giustificano alcuni inconvenienti.<br />

31. -E" necessario il pagamento del fitto.<br />

1. Censo elettorale. Motivi. — Dopo aver determinato le categorie<br />

degli elettori per il titolo dell'istruzione, o per altri<br />

equipollenti che lasciano presumere la capacità loro, il legislatore<br />

dichiara quali sieno i cittadini che possono esercitare il<br />

diritto elettorale per il titolo della somma che pagano annualmente<br />

all'erario. Il censo elettorale è « la somma pagata allo<br />

Stato 0 alla Provincia, che dà titolo all'inscrizione sulle liste<br />

elettorali ".<br />

r


44 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

2. L'abbassamento del censo da lire 40 a lire 19, 80 fu un<br />

compromesso tra due partiti, l'uno <strong>dei</strong> quali sosteneva l'abbassamento<br />

del censo in nome della rappr-esentanza degli interessi,<br />

mentre Taltro lo combatteva in nome della rappresentanza personale.<br />

Tolgo dalla Relazione i principali argomenti svolti nei due<br />

sensi e le ragioni del compromesso al quale riuscirono.<br />

3. Per gli uni la riforma non doveva abbandonare le nostre<br />

tradizioni legislative, bensì svolgere parallelamente i due titoli<br />

della capacità e del censo. Questo sarebbesi perciò dovuto abbassare<br />

in proporzione, tanto più che attribuivano al solo principio<br />

del censo un fondamento veramente razionale, " ripetendo col^<br />

<strong>La</strong>njuinais (11 luglio 1795) : ^ l'imposta che si richiede èia prova<br />

dell'interesse che si può prendere all'ordina sociale ". E invero,<br />

a conseguire i fini sociali, cooperano utilmente coloro che vi hanno<br />

speciale interesse e che a cooperarvi hanno un titolo eminente,<br />

perchè contribuiscono alle rendite dello Stato col pagamento di<br />

quelle imposte che il Parlamento deve votare ; ond'è che lo stesso<br />

Stuart Mill reputava non potersi dare ai nullatenenti il diritto<br />

di frugare nelle tasche di chi possiede qualche cosa.<br />

" Adottandosi la base del censo, il corpo elettorale rappresenta<br />

l'esperienza della vita guadagnata lavorando; il censo è<br />

frutto d'intelligenza, di lavoro, di previdenza, di risparmio; ed<br />

a questi utili frutti dell'attività e della virtii sociale non si può<br />

essere indifferenti, quando si tratta di attribuire il diritto di disporre<br />

delle sorti della nazione. « <strong>La</strong> provvidenza, scrisse il Vico,<br />

ordinò che nel censo vi fosse la regola degli onori; e cosi gli industriosi,<br />

non gli infingardi, i parchi, non i prodighi, i provvidi,<br />

non gli scioperati, e in una parola i ricchi con qualche virtù, non<br />

i poveri con molti e sfacciati vizi fossero estimati gli ottimi del<br />

Governo ». Il censo è anche presunzione di capacità utile, di<br />

intelligenza illuminata sui veri ed essenziali interessi della società,<br />

perchè l'unica fonte di questa capacità, di questa intellienza,<br />

di questi lumi, non è il grado d'istruzione ricevuto nella<br />

scuola, ma più specialmente l'abitudine di trattare negozi, l'assiduo<br />

tirocinio neiramministrazione quotidiana di un patrimonio<br />

anche ristrettissimo. Il censo ridotto a tenue misura, come condizione<br />

del diritto elettorale, attribuirebbe il diritto medesimo a<br />

tutti quelli che esplicano una feconda attività,' che hanno una<br />

posizione sociale per quanto modesta, e non ne resterebbero<br />

privi che gli oziosi e i vagabondi. Chi è mai, infatti, il quale abbia<br />

un'onorata capacità e non paghi venti lire d'imposta? E se non<br />

le paga, come vive, se non mendicando, o coi soccorsi della pubblica<br />

beneficenza? Invero, a conti fatti, anche il meno fortunato<br />

operaio non guadagna una somma minore di 640 lire all'anno, e<br />

deve quindi, a termini di <strong>legge</strong>, pagare lire 19, 80 di ricchezza<br />

mobile. Che se froda la tassa, non è questo un motivo per cui gli<br />

si attribuisca un diritto che, obbedendo alla <strong>legge</strong>, egli acquiste-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 45<br />

+<br />

rebbe, in virtù delFimposta alla quale è tenuto. D'altra parte,<br />

come ammette la stessa Relazione ministeriale del 17 marzo 1879,<br />

e come, a sostegno del grandissimo abbassamento di censo con<br />

essa proposto, dichiara la Relazione dell'onorevole Brin, il censo<br />

è un fattore di equilibrio frale città e le campagne, ove, se fanno<br />

difetto i mezzi d'istruirsi, abbondano invece i piccoli censiti. Ora,<br />

perciò appunto, senza l'abbassamento del censo, non si conseguirebbe<br />

tale equilibrio, si schiaccerebbero le campagne colle città,<br />

si avrebbe il predominio d'una classe a pregiudizio ed oppressione<br />

di un'altra. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> invece, per essere informata a principii<br />

di giustizia, di libertà, di eguaglianza, di pubblica utilità,<br />

deve provvedere ad un'equa rappresentanza di tutti i legittimi<br />

interessi che si svolgono nello Stato; e raggiungere per tal modo<br />

la concordia, l'armonia delle varie classi sociali.<br />

« Inoltre non è da dimenticarsi, che in alcune parti dello<br />

Stato, quali sono la Sardegna, la Liguria, i circondari di Bobbio<br />

e di Novi, anche al presente non si richiede per l'esercizio <strong>dei</strong><br />

diritto elettorale se non un censo dimezzato, che consiste, cioè,<br />

nel pagamento di sole venti lire fra imposta dovuta allo Stato e<br />

sovrimposta provinciale. Ora, si vorrà in queste regioni arrecare<br />

una restrizione ai diritti di cui godono da lungo tempo? Oppure<br />

non si avrà il coraggio di rendere partecipe di questo vantag;gio,<br />

colà esercitato per oltre trent'anni senza inconvenienti, le altre<br />

provinole dello Stato? » {Rei. ZANARDELLI, pag. 62-64).<br />

4. Per tali considerazioni era stato proposto che il censo elettorale<br />

si fissasse a lire 10 d'imposta erariale, non computata la<br />

sovrimposta provinciale né la comunale; che del pari per gli affittuari<br />

di fondi rustici bastasse il pagamento d'un annuo fitto di<br />

lire 400, pei mezzadri la conduzione d'un fondo gravato di un'imposta<br />

di lire 40, e pei portatori di rendita pubblica il possesso di<br />

un titolo di lire 200; che infine l'importo delle pigioni il cui pagamento<br />

attribuisce il diritto elettorale venisse ridotto alla metà<br />

di quello stabilito nel disegno ministeriale.<br />

5, Ma il relatore cosi espone le ragioni <strong>dei</strong> fautori del principio<br />

della rappresentanza personale. Secondo questi « il censo<br />

elettorale è un vero anacronismo, e, come tale va scomparendo<br />

dalle leggi degli Stati liberi, sicché sarebbe strano che oggi ne<br />

volesse sancire il principio il Parlamento italiano.<br />

« Il censo elettorale, poi, se non sarebbe per se stesso ammissibile,<br />

perché non può giustificarsi in linea di principio, molto<br />

meno si potrebbe accogliere in una <strong>legge</strong> come è quella che si<br />

propone, nella quale la capacità che si richiede all'esercizio del<br />

diritto è così esigua, che può e dev'essere raggiunta da tutti ; per<br />

cui può ripetersi ciò che diceva uno <strong>dei</strong> vostri commissari nella<br />

Commissione reale del 1876, che, cioè, quando si è stabilita tale<br />

una capacità da condurre al suff'ragio universale, il censo fondamentalmente<br />

è stato abolito. Ed infatti nella Commissione


46 LEGGI POLITICO-AAMINISTRATIVE<br />

medesima, come fu avvertito nella Relazione sul progetto di <strong>legge</strong><br />

elettorale presentato dall'onorevoje Nicotera, la proposta dell'abbassamento<br />

del censo, la quale ne riconfermava il principio, fu<br />

vinta per un solo voto di maggioranza. Per ciò appunto, a rigore<br />

di sistema, nel progetto di <strong>legge</strong> non si sarebbe dovuto tenere<br />

conto del censo. Ma non si volle, mentre si trattava d'ampliare<br />

largamente il suffragio da una parte, restringerlo dall'altra; ed<br />

in via di transizione sembrò conveniente mantenerlo, perchè,<br />

fino a quando non entrino nel corpo elettorale quanti ne acquistino<br />

il diritto cogli studi della scuola obbligatoria, abbiano modo<br />

•di appartenervi, quando sappiano <strong>legge</strong>re e scrivere, coloro che<br />

per questo titolo del censo vi vennero ammessi fino al presente.<br />

« Ma ove, invece di lasciare in via di transizione il censo<br />

quale è, lo si ponesse a base della riforma, estendendone l'efficacia,<br />

in tal caso, oltre al disdire le ragioni del suo essere, si<br />

verrebbe anche, come osserva la prima Relazione dell'onorevole<br />

ministro dell'interno, a riconoscerlo giusto in principio. Ora,<br />

stando ai principii, il diritto di suffragio è essenzialmente un diritto<br />

personale: è la persona che deve essere rappresentata, non<br />

il suo campo, il suo muro, il suo scudo. Ciò, fino dalle prime discussioni<br />

che su tale argomento ebbero luogo nella Costituente<br />

francese del 1789, avvertiva il duca di Lévis dicendo: « gli nomini<br />

soli devono essere rappresentati e non le superfìcie; gli<br />

uomini soli pei loro diritti naturali, e non per le imposte che<br />

pagano ».<br />

« Il censo elettorale entrò a far parte del diritto pubblico<br />

come una delle esplicazioni della sovranità della terra; tant'è che<br />

in Inghilterra ed in altri Stati, una proprietà mobile, anche ingente,<br />

non attribuiva alcun diritto elettorale. Siccome, secondo<br />

il diritto feudale, al possesso del suolo è congiùnto ogni diritto<br />

sovrano, e la terra regna, amministra, combatte, giudica, è la<br />

misura di tutte le obbligazioni civili e militari, cosi di tale primato<br />

rimase la tradizione nella partecipazione alla sovranità mediante<br />

il suffragio. L'Inghilterra pertanto quando dovette limitare<br />

il diritto di voto, lo diede ai suoi freeholders, ai liberi<br />

proprietari del suolo. Ma, come si vide, anche presso quel popolo<br />

ciò non avvenne che per ragione d'opportunità e non già per<br />

un principio razionale, mentre ivi pure poteva dire al Papa l'arcivescovo<br />

di Cantorbery: Consuetiido est regni Angliae qiiod<br />

in negotiis contingentibus statum ejusdem regni, reqidritur<br />

consilium omnium quod res tangit, E di questo universale diritto,<br />

fi-no alla <strong>legge</strong> del 1872, rimasero presso quel popolo gli<br />

avanzi ; poiché nel primo esperimento del voto, quando la numerazione<br />

<strong>dei</strong> votanti non era espressamente domandata, l'elezione<br />

soleva essere fatta dall'intera moltitudine stipata sulla<br />

piazza pubblica, fosse o non fosse composta di elettori. Anche<br />

nell'Inghilterra, però, la riforma del 1832 aveva avuto di mira


.„'<br />

' (<br />

^<br />

xì<br />

— ^<br />

*.<br />

LEGaE ELETTORALE POLITICA 47<br />

d*introdurre il nuovo principio del diritto personale. Lo attesta<br />

Tuomo che nelle lotte parlamentari, da cui quella riforma è<br />

uscita, ne fu il più poderoso propugnatore, Lord Brougliam. <strong>La</strong><br />

<strong>legge</strong>, egli dice, fu ideata collo scopo evidente di tirare una<br />

linea fra l'ignoranza e Vintelligenza. Egli soggiunge bensì che<br />

non è riuscita a tale scopo, ed anzi lasciò Vistruzione nella<br />

parte esclusa. Che se ciò avvenne, perchè i mezzi coi quali si<br />

volle raggiungere tale scopo erano coordinati alle tradizioni del<br />

paese, le quali, come scrisse non ha guari il <strong>La</strong>urent, non si<br />

compongono per così dire che di pregiudizi, non è men vero che<br />

all'attuazione del nuovo diritto mirarono e la riforma del 1832 e<br />

quella del 1867. Ne il semplice abitare in una casa, come non<br />

effimero pigionante di qualsiasi specie e per qualsiasi mercede,<br />

può considerarsi come misura di censo ; né a rigore lo può essere<br />

nemmeno l'importo di tasse pagate per l'appartamento occupato,<br />

il quale richiede talvolta un dispendio non lieve, solo perchè la<br />

famiglia è molto numerosa e perciò stesso, forse, in gravi<br />

strettezze.<br />

« Se pertanto il censo elettorale sarebbe inammissibile in<br />

linea di principio, indubbiamente poi, come ho accennato,.è incompatibile<br />

con una <strong>legge</strong>, la quale ammetta al voto tutti i cittadini<br />

sotto la condizione della sola capacità necessaria alla coscienza<br />

del voto medesimo.<br />

6. Il relatore prosegue ricordando come lo Stato non sia una<br />

associazione di contribuenti, e mal si disconosce la più importante<br />

parte della sua missione. " <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> non vota soltanto le<br />

imposte che interessano i contribuenti, ma delibera intorno a tutte<br />

le grandi quistioni di pace e di guerra, intorno ai diritti individuali<br />

e collettivi, provvede alla giustizia, all'educazione, al progresso<br />

non solamente materiale, ma morale e civile... Ove adunque<br />

in questa materia degli interessi sociali fosse lecito il fare<br />

distinzioni, potrebbesi dire che più d'ogni altro sono rispettabili<br />

e sacri gli interessi degli indigenti, gli interessi <strong>dei</strong> sofferenti, e<br />

che, fra tutti, essi hanno bisogno di efficaci sollecitudini, di sicure<br />

guarentigie ". Le imposte dirette, d'altronde, colpiscono<br />

indirettamente, per la nota <strong>legge</strong> di ripercussione, tutti i consumatori.<br />

Inoltre nessuno sfugge alle imposte indirette, che fruttano<br />

quasi il doppio delle imposte dirette. Il bilancio dello Stato è<br />

dunque principalmente rappresentato dalle somme che provengono<br />

dalle imposte indirette, le quali cadono su tutte le classi, e il cui<br />

importo è in molta parte contribuito dai meno abbienti. « Ag-<br />

- giungasi d'altra parte che, considerato lo Stato come una associazione<br />

di contribuenti, per essere logici, converrebbe, come in<br />

una società per azioni, rendere i voti proporzionali alle quote<br />

<strong>dei</strong>rimposla pagata, secondo che propose il Sidney Smith, il<br />

quale vorrebbe mandar a votare i cittadini coll'ultiraa ricevuta<br />

<strong>dei</strong>resattore e che il loro suffragio contasse per la cifra scritta su


48 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

quella. Cosi nella Svezia, per la <strong>legge</strong> del 21 marzo 1862, ogni<br />

cittadino, nella amministrazione del Comune, ha un voto per ogni<br />

risdallero che paga, col limite che nessuno possa averne un numero<br />

superiore alla cinquantesima parte del totale <strong>dei</strong> voti che risulta<br />

dalle liste comunali; così anche nelle assemblee parrocchiali<br />

inglesi sì può, per ragione di averi, disporre di più voti<br />

infine a sei.<br />

«• D'altronde, con quale norma razionale si può mai determinare<br />

la misura del censo per cui è dato o negato il diritto elettorale ?<br />

Io dissi in addietro che, per verità, la determinazione <strong>dei</strong> limiti<br />

riguardo a molte condizioni legali è necessariamente lasciata all'apprezzamento<br />

del legislatore. Nelle altre condizioni, peraltro,<br />

la base razionale del limite è facile trovarla, come ad esempio,<br />

nell'età la presenta il giudizio intorno al tempo in cui l'uomo<br />

giunge al pieno svolgimento delle sue facoltà, sicché il limite<br />

varia di poco nelle diverse legislazioni. Ma in questa materia<br />

quale è il fondamento razionale del limite? Quale ragione intrinseca<br />

si può addurre per stabilire piuttosto l'imposta di trecento,<br />

di duecento, di cento lire, che quella di cinquanta, quaranta,<br />

venti, dieci, cinque? »<br />

E quanto alle elevate ragioni d'ordine morale, che si mettono<br />

innanzi a favore del censo, quale fondamento del diritto<br />

elettorale, si può dire con Romagnosi, non essersi veduta mai<br />

« la sapienza civile annessa al perticato del terreno, e la fiducia<br />

sociale ingenita alla cifra dell'estimo ". Il censo, in un grande<br />

numero di casi, anziché essere il frutto del lavoro e del risparmio,<br />

é l'effetto della nascita e del caso, l'avanzo di una maggiore<br />

sostanza sperperata, anzi, talvolta non rappresenta neppure<br />

una proprietà sostanziale ed effettiva, perché il proprietario<br />

di un fondo paga le imposte, ma é aggravato d'ipoteche, si che<br />

in realtà poco o nulla ha del proprio. « Non lasciamo sussistere,<br />

diceva a tale proposito il Dufaure alla <strong>Camera</strong> francese,<br />

non lasciamo sussistere più a lungo questo principio della <strong>legge</strong><br />

vigente, che per giungere agli onori occorra diventare proprietari.<br />

Permettetemi di dirvi, che mettendo cosi la fortuna<br />

come condizione di tutti gli onori, noi dirigiamo tutte le ambizioni<br />

verso la fortuna. Noi vi proponiamo di spingere ad acquistare<br />

l'istruzione, mentre la <strong>legge</strong> vigente spinge ad acquistare<br />

la fortuna ».<br />

7. Quanto all'affermazione non esservi alcuno che abbia una<br />

capacità utile, il quale non paghi il minimo d'imposta fissato<br />

dalla Commissione, salvo che viva mendicando ; il relatore nota<br />

che se anche cosi fosse, « affinchè l'accennato argomento reggesse,<br />

bisognerebbe che fosse altrettanto vera la proposizione inversa,<br />

che, cioè, tutti quelli che pagano la detta somma d'imposta<br />

hanno questa capacità. Ma non sussiste neppure che quanti<br />

hanno un'utile capacità paghino lire 19,80. Se consultiamo i ruoli


J<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 49<br />

principali e suppletivi dell'imposta sulla ricchezza mobile pel<br />

1879, troviamo che gli articoli di ruolo comprendenti redditi della<br />

categoria (7, vale a dire redditi provenienti dal lavoro, non sono<br />

che 97,774. Si tolgano tutti gli esiercenti professioni liberali, ingegneri,<br />

avvocati, notai, medici, ragionieri, mediatori e simili,<br />

e poi si veda se e quanti operai rimangano, i quali paghino l'imposta<br />

sovrindicata. Che la debbano pagare, che abbiano quindi<br />

il reddito che ve li assoggetta, non si può presumere senza affermare<br />

che la <strong>legge</strong> è completamente inapplicata ; ma dato pure<br />

che per una rigorosa ed inesorabile applicazione della <strong>legge</strong> potessero<br />

esservi assoggettati, se ciò non avviene, segno è che il<br />

fiscalismo non è così intransigente da non misurare con una certa<br />

larghezza i guadagni di chi ha appena lo stretto necessario ; non<br />

è così poco sollecito <strong>dei</strong> propri interessi per inscrivere nei ruoli<br />

quote che, per la forza stessa delle cose, sarebbero inesigibili ».<br />

<strong>La</strong> Relazione del ministro Rattazzi, sulla quale fu promulgata<br />

la vigente <strong>legge</strong>, dichiarava di non ammettere il censo elettorale<br />

se non in quanto è una presunzione di capacità. E come<br />

tale fu sempre considerato nei successivi atti parlamentari: nella<br />

Relazione del 22 novembre 1875 dell'onorevole Righi, in quella<br />

del 22 novembre 1877 <strong>dei</strong>ronorevole Nicotera, nonché in quelle<br />

dell'onorevole Depretis e dell'onorevole Brin sul precedente progetto<br />

di <strong>legge</strong>. Né sotto diverso aspetto considerano il censo gli<br />

scrittori e gli uomini politici che credono gli si debba mantenere<br />

efficacia Ora, stabilito che il censo non è ammissibile come<br />

criterio a riconoscere in chi Io possiede il diritto di suffragio, se<br />

non come presunzione di capacità, affinchè veramente sia tale,<br />

deve essere abbastanza elevato, senza di che, come indìzio d'attitudine<br />

all'elettorato, esso nulla può significare ». Inoltre, come<br />

avvertì il Guerrieri-Gonzaga nelle discussioni della Commissione<br />

reale del 1876, il censo è stato già virtualmente abbassato da<br />

quello che nella <strong>legge</strong> del 1859 erasi reputato necessario per indurne<br />

una presunzione di capacità, per effetto dell'aumento ragguardevolissimo<br />

<strong>dei</strong> pubblici tributi. Coll'imposta fondiaria cosi<br />

grave come é in Italia, specialmente in alcune provincie, le stesse<br />

quaranta lire d'imposta sono lungi dal rappresentare la rendita<br />

anche d'una sola lira al giorno.<br />

« Perciò, giustamente, a nostro avviso, disse la prima Relazione<br />

dell'onorevole ministro dell'interno, che, come presunzione<br />

di capacità, come indizio eziandio d'una certa azienda da amministrare,<br />

il censo di lire 40 fissato dalla <strong>legge</strong> vigente, coi nostri<br />

sistemi d'imposta significa pochissima cosa, tantoché sarebbe<br />

forse il caso d'aumentarlo, anziché diminuirlo, se, toccandolo,<br />

non ne riconoscesse implicitamente la legittimità come principio.<br />

Ove poi discendesse anche più, non diremo alle dieci ma soltanto<br />

alle venti lire, siccome il censo non rappresenterebbe che la rendita<br />

di pochi centesimi al giorno, come potrebbe dirsi che tale<br />

LEGGI SPECIALI, «- Serie T* r^ Voi' IV^ 4


50 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

rendita valesse a dar guarentigia per se stessa d'una qualsiasi<br />

capacità o educazione, d'una condizione civile, e neppure d'una<br />

qualsiasi importanza d'amministrazione o esperienza d'affari, maggiore<br />

di quella che abbia qualunque altro cittadino non censito?<br />

E, del pari che ogni presunzione di capacità, sparirebbe altresì<br />

ogni presunzione d'indipendenza, poiché non sono di certo questi<br />

pochi centesimi al giorno che porrebbero il censito in condizione<br />

di poter soddisfare ai propri bisogni materiali e morali ed a quelli<br />

della propria famiglia ".<br />

« Il legislatore italiano ha già riconosciuta e sancita la verità<br />

di questo concetto colla riforma (8 giugno 1874) della <strong>legge</strong><br />

sull'ordinamento <strong>dei</strong> giurati, nella quale, anziché ridurre, elevò<br />

il censo che dà titolo alla giurìa. Tale censo, che per la <strong>legge</strong><br />

del 1865 era quello dell'elettorato politico, venne dalla predetta<br />

<strong>legge</strong> del 1874 portato dalla somma di lire 40 a quella di lire 100,<br />

200, 300, secondo la popolazione <strong>dei</strong> singoli Comuni. Aggiungasi<br />

poi che, anche come presunzione di capacità, il censo, singolari<br />

incoerenze. Se il possesso di determinati mezzi pecuniari fa presumere<br />

nel cittadino la capacità elettorale, come mai perde que-sta<br />

capacità quand'egli più non abbia gli stessi redditi? Come, abbassandosi<br />

un'imposta, per questo stesso fatto che é cagione di<br />

maggiore vita e prosperità al paese, diminuisce il numero degli<br />

elettori; innalzandosi invece l'imposta, in migliaia di elettori, i<br />

quali imprecano contro di essa sorge e presumesi quella capacità,<br />

che, senza che in loro nulla siasi mutato, non poteva presumersi<br />

prima? Così se si passassero alcune imposte dello Stato al Comune ».<br />

Quanto alla temuta sproporzione fra città e campagne, il<br />

Relatore osserva, che anche colla <strong>legge</strong> del 1860 gli elettori sono<br />

proporzionalmente più numerosi nei centri urbani ; che ciò è<br />

conforme alla storia di tutta la civiltà; che altre disposizioni del<br />

progetto di <strong>legge</strong> giovano a ristabilire l'equilibrio a favore <strong>dei</strong><br />

minori centri, come quelli che danno titolo elettorale ai militari<br />

congedati, ai consiglieri comunali, ai fittavoli, ecc. {Relazione,<br />

pag. 65-74).<br />

8. <strong>La</strong> Commissione adottò e la <strong>Camera</strong> accolse risoluzioni<br />

•- *<br />

medie, le quali tengono conto delle ragioni addotte dalle due<br />

parti, e che trovarono nuovo rincalzo di argomenti nelle discuszioni<br />

della <strong>Camera</strong> e del Senato e nella relazione dell'onorevole<br />

<strong>La</strong>mpertico. ^ Ad accogliere questo partito la Commissione fu<br />

ridotta dalla considerazione che, se la capacità è potenza di lavorare,<br />

il censo è lavoro compiuto, ed esso^ oltre al rappresentare<br />

sempre un valore, rappresenta spesso una virtù che merita favore<br />

ed incoraggiamento: quella di accrescere la fortuna pubblica e<br />

privata col previdente risparmio ; quella anche di conservare con<br />

avvedimento e saviezza la sostanza avita. A ciò fu inoltre indotta<br />

dal pensiero che, segnatamente in qualche parte d'Italia, avvi un<br />

gran numero di piccoli proprietari, onesti, intelligenti, sensati,


LEGGE ELETTORALE POLITICA 51<br />

laboriosi, pieni d'affetto per la patria e per le sue istituzioni,<br />

affatto emancipati dalle influenze clericali, desiderosi di partecipare<br />

alla vita politica, e. ad essa educati dal lungo esercizio<br />

della vita amministrativa in quella palestra delle aziende municipali<br />

che giustamente fu chiamata la scuola elementare della<br />

libertà.<br />

« Ma, in pari tempo, riconobbe le eminenti ragioni del<br />

diritto personale in materia di elezioni, osservando che in tutti<br />

gli Stati europei l'elettorato andò ognora più acquistando questo<br />

carattere, spostandosi dalla base del censo a quella della capacità-<br />

Essa reputò inoltre che, pure facendo una parte al criterio del<br />

censo, non si potesse troppo abbassarne la misura senza distruggere<br />

le sue ragioni di essere, senza venir meno a quelli stessi<br />

principii che l'hanno fatto stabilire come base precipua dell'elettorato<br />

nella vigente <strong>legge</strong>.<br />

« Perciò la maggioranza della Commissione accolse una<br />

riduzione del censo fissato dalla <strong>legge</strong> medesima; riduzione non<br />

lieve certamente, ma nemmeno così rilevante come quella che<br />

alcuni Commissari aveano sostenuto {Relazione ZANARDELLI ,<br />

pag. 75-76).<br />

9. Legislazio7%e comparata. —• Fermando l'attenzione sulle<br />

sole costituzioni e leggi elettorali ora in vigore, troviamo che<br />

parecchie ammettono ancora, come principale o sussidiario, il titolo<br />

del censo.<br />

<strong>La</strong> Spagna, dopo molti mutamenti legislativi, ha scritto<br />

nella <strong>legge</strong> del 28 dicembre 1878 il censo di 25 e ÒO peseias,<br />

secondo vi si aggiungono o no altri titoli.<br />

Nel Belgio la <strong>legge</strong> del 30 marzo 1881 poneva per base del<br />

diritto elettorale il censo differenziale. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1848 parificò<br />

il censo in tutto lo Stato, portandolo al minimo di 20 fiorini<br />

(42, 32 lire), fissato dalla Costituzione.<br />

Nell'Olanda, secondo le leggi elettorali del 1848 e del 1850,<br />

si domanda un censo differenziale che varia tra 20 e 160 fiorini,<br />

secondo le località.<br />

Le leggi elettorali dell'Austria e della Prussia, fondate sul<br />

vieto sistema della rappresentanza degli interessi, suddividendo gli<br />

elettori in classi, tengono conto principalmente del censo.<br />

E fra i principali StatidelTlmpero germanico, la Baviera,<br />

l'Assia e l'Oldenburgo, richiedono un'imposta diretta d'un importo<br />

qualsiasi; la Sassonia per la <strong>legge</strong> dell'aprile 1868 esige<br />

l'imposta di un tallero (lire 3,75).<br />

Nell'Ungheria sono titolo all'elettorato la capacità ed il<br />

censo, il quale varia assai secondo le località e secondo le<br />

categorie di elettori, per alcuna delle quali basta il possesso di<br />

un reddito di cento fiorini (lire 212, 50) e, nelle città libere, anche<br />

minore.<br />

Nella Svezia, giusta la <strong>legge</strong> elettorale del 22 giugno 1866,'


52 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

occorre per Tesercizio del diritto elettorale una rendita il cui<br />

minimum è di 800 risdalleri (lire 1144).<br />

10. In Inghilterra colla riforma del 1832 l'elettorato, ch'era<br />

divenuto uno stato di fatto, chiuso ad ogni idea di diritto, tutto<br />

ineguaglianze, ingiustizie, corruzioni, cessò d'essere privilegio<br />

quasi escìusÌY0 <strong>dei</strong> freemenSy uomini godenti civiche prerogative,<br />

e <strong>dei</strong> freeholders, o liberi proprietari d'un fondo, della rendita<br />

netta di 40 scellini. A questi furono aggiunti come elettori: nelle<br />

città e nei borghi i proprietari di case d'una rendita netta di 10<br />

lire sterline, e sotto speciali condizioni i conduttori di esse paganti<br />

una pigione pure dì 10 lire; nelle contee i proprietari piùo<br />

meno assoluti di fondi della rendita di 10 lire sterline, ed utilisti<br />

ed affittuari, se a vita od a lungo termine ove paghino un canone<br />

annuo di 10 lire, se a breve termine o precari ove paghino annue<br />

lire 50. Colla riforma elettorale del 1867, agli elettori delle categorie<br />

precedentemente indicate si aggiunsero : nelle città e borghi<br />

i proprietari e conduttori di case che le occupino da dodici mesi<br />

ed abbiano pagato per esse le tasse <strong>dei</strong> poveri, nonché chiunque<br />

da un certo tempo abiti, anche come subinquilino di stanze mobigliate,<br />

una casa, il cui reddito netto, se smobigliata, non sia<br />

minore di 10 lire sterline: nelle contee i proprietari, utilisti,<br />

affittuari che in virtù di diritti vitalizi o della durata di sessanta<br />

anni, abbiano il godimento di un fondo della rendita netta di 5<br />

lire sterline, nonché i proprietari ed affittuari che da dodici mesi<br />

detengano un immobile del valore imponibile di 12 lire sterline<br />

ed abbiano pagato le tasse relative. Per la Scozia e per l'Irlanda<br />

seguirono disposizioni particolari intese ad estendere ivi pure la<br />

franchigia elettorale.<br />

11. L'articolo 4 comprende cinque diverse categorie di censit :<br />

1. Quelli che pagano lire 19,80 di imposta diretta allo Stato<br />

e alla Provincia.<br />

2. Gli affittuari di fondi rustici.<br />

3. I mezzadri o coloni.<br />

4. I conduttori di fondi rustici a titolo misto, ciascuno alle<br />

condizioni determinate dalla <strong>legge</strong>,<br />

13. Sono elettori coloro che pagano lire 19, 80 di imposte<br />

dirette allo Stato od alla Provincia.<br />

Sì è stabilita l'imposta di lire 19, 80 e non di lire 20, per<br />

comprendere nel corpo elettorale tutti i contribuenti di ricchezza<br />

mobile inscritti nei ruoli per redditi di categorie B e 0; tutti<br />

quei contribuenti, per conseguenza, che hanno anche sole lire 150<br />

di reddito imponibile, le quali corrispondono a lire 640 di reddito<br />

effettivo, proveniente esclusivamente dal lavoro, e lire 533, 33 di<br />

reddito derivante dall'impiego riunito del capitale e del lavoro.<br />

13. Le imposte dirette che danno titolo all'elettorato a chi le<br />

paga in questa misura sono le seguenti :<br />

P Imposta sui terreni;


LEGGE ELETTORALE POLITICA 53<br />

2*" Imposta sui fabbricati;<br />

S"" Imposta sulla ricchezza mobile.<br />

Nella prima redazione del progetto di <strong>legge</strong> era detto « coloro<br />

che pagano un'annua imposta diretta ecc. «. Nella discussione<br />

parlamentare si sostituirono le parole per imposte dirette^<br />

onde esprimere più chiaramente il concetto della <strong>legge</strong>, per cui il<br />

censo elettorale può essere composto anche di diverse imposte dirette.<br />

Un cittadino potrebbe pagare 16 lire di imposta sui terreni,<br />

e 3, 80 sui fabbricati, ed avrebbe titolo sufficiente all'elettorato,<br />

14. Può sorgere il dubbio se il decimo accordato ai Comuni<br />

sulla imposta di ricchezza mobile dall'articolo 16 della <strong>legge</strong><br />

23 giugno 1778, n.3903, debba computarsi nell'applicazione del-<br />

Tarticolo 3, per costituire le lire 19, 80.<br />

A togliere questo,dubbio il Ministero ha-chiesto su questo<br />

argomento il parere del Consiglio di Stato. Il parere è del seguente<br />

tenore :<br />

« <strong>La</strong> Sezione ha considerato :<br />

« Che pel n. 1 dell'art. 3 della <strong>legge</strong> elettorale 22 gennaio<br />

1882, al regio tributo erariale deve aggiungersi il provinciale,<br />

ma non il comunale, per determinare rammentare delle L. 19,80,<br />

il cui pagamento conferisce titoli all'elettorato;<br />

" Che il decimo di cui si tratta nel quesito ministeriale non<br />

ha vero carattere di sovraimposta comunale; ma è un assegno<br />

che ha fatto lo Stato ai Comuni, mentre contemporaneamente ha<br />

avocato a sé l'addizionale di 3^4 di centesimo già spettante ai<br />

Comuni per spese di distribuzione dell'imposta;<br />

» Che questo carattere del decimo accordato ai Comuni<br />

sulla imposta di ricchezza mobile dall'art. 16 della <strong>legge</strong> 23 giugno<br />

1877 e dell'art. 72 del testo unico della <strong>legge</strong> sulla detta imposta<br />

del 24 agosto 1877, n. 4021, risulta dalla locuzione stessa della<br />

<strong>legge</strong> « Sarà corrisposta ai Comuni una parte dell'imposta incas-<br />

« sata dallo Stato nell'anno precedente... nella misura di un<br />

*^ decimo della somma riscossa.<br />

w Che perciò questo decimo non costituisce una sovraimposta<br />

stabilita a favore <strong>dei</strong> Comuni, ma un assegno o corresponsione<br />

fatto loro a titolo oneroso.<br />

« Per questi motivi la Sezione è di parere che il decimo di<br />

cui si tratta non si possa detrarre dal computo per la costituzione<br />

della somma di L. 19,80 »».<br />

15. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 aveva apposta alla corrispondente<br />

disposizione, contenuta nell'art. 2, la seguente aggiunta:<br />

« lì censo elettorale si compone di ogni specie di imposta<br />

diretta, e cosi tanto dell'imposta prediale, quanto della personale<br />

e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano<br />

per le miniere e fucine, <strong>dei</strong> diritti di finanza imposti per l'esercizio<br />

di uffici e professione e di ogni altra imposta diretta di simile<br />

genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato


54 LEGGI POLITICO-A^DUNTSTRATn'E<br />

al regio Governo un capitale, gli interessi del medesimo saranno<br />

computati come finanza ^.<br />

Le imposte contemplate in questa disposizione, tolte le dirette<br />

sopra noverate, furono abolite o trasformate in imposte<br />

comunali. Essa non aveva perciò più alcuna ragione di essere.<br />

16. Del resto, per quanto riguarda l'imposta, la sua qualità e<br />

l'esazione è necessario riferirsi alla lee^islazione fiscale. Essa contiene<br />

le regole secondo le quali si percepisce l'imposta, le guarentigie<br />

che protesrsfono i cittadini contro sii abusi ; i mezzi di<br />

ricorso di cui dispongono i contribuenti. Deve l'imposta chi è tenuto<br />

personalmente a pagarla verso l'amministrazione, in virtù di<br />

un titolo fiscale legalmente stabilito.<br />

17. E stata mantenuta nella nuova <strong>legge</strong> la disposizione di<br />

quella del 1860 per cui al tributo erariale si aggiunge quello pacato<br />

alle Provincie. Le Provincie hanno facoltà, secondo la lesrge,<br />

\ ^ ^ ^<br />

di imporre un'aggiunta sui tributi che si pagano allo Stato per<br />

terreni e fabbricati. Il progetto miuisteriale non aveva introdotto<br />

a questo riguardo alcuna modificazione; invece la Commissione<br />

di cui fu relatore l'onorevole Brin, nel ridurre il cen^o, credette<br />

di stabilirlo sulla base della sola imposta governativa. <strong>La</strong> Commissione<br />

di cui fu relatore l'onorevole Zanardelli e poi la <strong>Camera</strong><br />

seguirono la medesima via.<br />

** Que^rli stessi motivi che indussero il le^jislatore ad escludere<br />

la sovrimposta comunale valgono anche a consigliare resclusione<br />

della provinciale. L'imposta dovuta allo Stato ha un carattere<br />

di maggiore determinatezza, perchè non è sottoposta a quelle<br />

forti oscillazioni da un anno all'altro cui vanno so^r^ette le sovrimposte<br />

comunali e provinciali; oscillazioni le quali fanno sì<br />

che con frequente ed alterna vicenda lo stesso individuo acquisti<br />

6 perda il diritto elettorale. Tale imposta è d'altra parte la stessa<br />

in tutto lo Stato, sicché non dà luocro, nell'esercizio del diritto<br />

medesimo, a disuguaglianze fra i cittadini, secondo che appartengono<br />

ad una piuttosto che ad altra Provincia. Imperocché da<br />

Provincia a Provincia, nel rapporto fra la sovrimposta provinciale<br />

e l'imposta priucipale; riscontrasi una diversità grandissima,<br />

tanto che la sovrimposta provinciale, che nella media generale<br />

del regno rappresenta pel corrente anno 1880 il 38,48 per cento<br />

dell'imposta governativa, nella provincia di Cremona non è che<br />

del 18,82 per cento, mentre nella provincia di Reggio Calabria<br />

sale al 102, 89 per cento.<br />

tt Aggiungesi, che siccome la ricchezza mobile non è gravata<br />

da sovrimposta provinciale, computando nel censo elettorale<br />

quella che pesa sulla fondiaria, si viene a costituire un'altra notevole<br />

disuguaglianza fra contribuente e contribuente.<br />

^ Parve perciò razionale adottare la base della sola imposta<br />

governativa, base che è quella stessa della <strong>legge</strong> elettorale belga,<br />

il cui articolo 5 stabilisce che « i centesimi addizionali percepiti


^ì!<br />

•m \<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 5o<br />

sulle imposte dirette a favore delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni non<br />

sono computati per formare il censo elettorale " {ReL ZANARDELLI,<br />

pag. 75-76). <strong>La</strong>onde la <strong>Camera</strong> aveva deliberato di attribuire il<br />

diritto di voto a coloro che pagano un'annua imposta di lire 19,80,<br />

non computando la sovrimposta provinciale, ne la comunale.<br />

18. Quando la <strong>legge</strong> venne presentata al Senato prevalse però<br />

contrario parere, il quale trovò nella relazione e nei discorsi pronunciati<br />

dall'onor. <strong>La</strong>mpertico acuti ed efficaci, se non giusti<br />

argomenti.<br />

« <strong>La</strong> diversità è certo grandissima da Provincia a Provincia<br />

nel rapporto fra la sovrimposta provinciale e l'imposta principale.<br />

Ma non meno reale è la diversità dell'imposta erariale, attese<br />

le enormi sperequazioni fra gli estimi delle varie Provincie<br />

del Regno, ed il prodotto della stessa aliquota d'imposta è molto<br />

diverso nelle Provincie d'Italia. Anche prendendo le sole medie<br />

delle grandi circoscrizioni, l'imposta erariale, che dà ih Lombardia<br />

lire 949, 58 per chilometro quadrato, nonne dà che 127, 30 in<br />

Sardegna, e sta al di sotto di 300 in Sicilia e in altre due circoscrizioni<br />

fra quelle in cui si trovano distribuiti i risultati dell'Inchiesta<br />

agraria. <strong>La</strong> differenza poi risalta straordinariamente di<br />

più, Provincia per Provincia. Mentre nella provincia di Cremona<br />

rimposta erariale dà lire 2018, 81, ne dà sole 93 in quella di Grosseto,<br />

61, 30 in quella di Sondrio. Non si può dire in via assoluta<br />

che proporzionatamente all'ammontare dell'imposta erariale per<br />

chilometro quadrato cresca o diminuisca il numero degli elettori<br />

pel fatto del pagamento di un'imposta erariale. Evidentemente<br />

questo elemento va contemperato con altri elementi, come quello<br />

principalissimo della divisione della proprietà. E qui pure qualche<br />

volta gli elementi vari concorrono Dell'esercitare un'identica<br />

azione, qualche volta invece si contemperano, si correggono, si<br />

elidono a vicenda.<br />

19, « Conseguentemente una <strong>legge</strong> elettorale, la quale esclude<br />

la sovrimposta provinciale nel costituire il censo elettorale, viene<br />

in alcune Provincie ad esercitare un'influenza maggiore e in altre<br />

meno a seconda che la sovrimposta provinciale rappresenta un<br />

elemento di compensazione maggiore o minore. Ma questo è certo,<br />

che di per se stessa la sovrimposta provinciale nella sperequazione<br />

dell'imposta erariale è un elemento non già di sperequazione<br />

maggiore, bensì di compensazione.<br />

" Il rapporto fra l'imposta erariale e le sovrimposte provinciali<br />

pagate nelle varie Provincie, non ha importanza a favore<br />

di uno pili che dell'altro sistema. Posto che nell'applicazione della<br />

imposta fondiaria vi siano delle sperequazioni, e questo è un fatto<br />

generalmente riconosciuto, è evidente che coU'applicare in ragione<br />

inversa dell'elevatezza dell'imposta erariale la sovrimposta provinciale,<br />

si potrebbero affatto correggere le disuguaglianze esistenti<br />

nella imposta erariale; come pure ove questo criterio non


56 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

venisse seguito, coU'applicare in diversa misura la sovrimposta<br />

provinciale la sperequazione dell'imposta erariale potrebbe ancora<br />

più esacerbarsi. Non può dirsi che questa correzione delle disuguaglianze<br />

esistenti per la sperequazione dell'imposta erariale, le<br />

Amministrazioni provinciali abbiano in animo di farla. Naturalmente<br />

queste misurano l'ammontare della sovrimposta principalmente<br />

ai loro bisogni, e non già proponendosi un criterio di perequazione,<br />

che certo non avrà mai campeggiato nelle deliberazioni<br />

<strong>dei</strong> Consigli provinciali.<br />

« Tuttavia è chiaro, che ove l'imposta erariale sia gravosissima<br />

gli amministratori, che alla loro volta sono contribuenti e<br />

degli interessi <strong>dei</strong> contribuenti si preoccupano, sono parchi nel<br />

sovrimporre. Si fanno in questo caso le spese puramente necessarie<br />

e si cerca possibilmente di dividerle in più esercizi. All'incontro<br />

laddove il peso dell'imposta erariale è più sopportabile si<br />

può largheggiare di più nelle spese, e si provvede ai lavori pubblici<br />

in un più breve periodo di tempo. Indipendentemente inoltre<br />

da ogni considerazione <strong>dei</strong> Corpi deliberanti è men necessario di<br />

aggravare la mano in quelle Provincie che più pagano d'imposta<br />

erariale, e di aggravarla più in quelle che pagano meno, perchè<br />

appunto per le sperequazioni esistenti la piccola quota di sovrimposta<br />

provinciale di una Provincia che paga assai, uguaglia la<br />

quota più elevata di quella che paga poco. Una certa naturale<br />

tendenza a correggere le sperequazioni dell'imposta fondiaria con<br />

l'applicazione della sovrimposta provinciale adunque vi è. Che<br />

se in fatto la correzione non è stata intera, può affermarsi che<br />

almeno le disuguaglianze esistenti non sono state maggiormente<br />

esacerbate.<br />

« Dai confronti fatti risulta che generalmente le quote più<br />

elevate della sovrimposta provinciale si hanno in quelle Provincie<br />

ove vi è una maggiore estensione di suolo montuoso e in quelle<br />

ove la viabilità fa maggiore difetto. Ora è noto che appunto nelle<br />

regioni montuose e sprovviste di strada gli estimi sono assai più<br />

bassi, il che porta necessariamente per conseguenza che l'imposta<br />

erariale ci rappresenti una minor quota di reddito.<br />

« Pertanto concluderemo, che tenuto fermo il censo in<br />

lire 19,80, ma esclusa la sovrimposta provinciale, l'aumento di<br />

elettori per censo^sarebbe scarsissimo; che l'influenza d'una <strong>legge</strong><br />

elettorale, la quale costituisca nella sola imposta erariale il conto<br />

per l'elettorato, si manifesterebbe con un aumento rispettivamente<br />

minore in quelle Provincie, nelle quali l'ammontare dell'imposta<br />

erariale in ragione della superficie è minore in confronto di altre;<br />

che il numero degli elettori per censo non aumenterebbe né decrescerebbe<br />

proporzionatamente al maggiore o minore ammontare<br />

dell'imposta erariale in ragione della superficie, concorrendo a<br />

determinarlo altri elementi e principalmente quello della divisione<br />

della proprietà o quello della misura del contributo, che


LEGGE ELETTORALE POLITICA 57<br />

costituisce titolo all'elettorato; che l'influenza di una <strong>legge</strong>, la<br />

quale fissi per titolo all'elettorato la sola imposta erariale, mentre<br />

finora veniva presa a computo anche la sovrimposta provinciale,<br />

sarebbe maggiore o minore a seconda della diversa proporzione,<br />

in cui oggidì concorrono nelle varie Provincie d'Italia a conferir<br />

titolo all'elettorato la sovrimposta provinciale e l'imposta erariale;<br />

che finalmente, attesa la grande sperequazione dell'imposta<br />

erariale, a parità di condizioni, la sovrimposta provinciale è di<br />

per se stessa un elemento di compensazione, e non di nuova<br />

disuguaglianza « {ReL LAMPERTICO, pag. 78-81)/<br />

20. Il partito preso dal Senato di comprendere nel censo elettorale<br />

l'ammontare della sovrimposta provinciale condusse a cancellare<br />

del tutto le disposizioni degli articoli 99 e 103 del disegno<br />

di ì^gge che era stato adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>. Esse<br />

costituivano una opportuna eccezione al principio accolto dalla<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, la quale non aveva più ragione di essere.<br />

<strong>La</strong> disposizione di favore per alcune Provincie degli Stati<br />

Sardi, mantenuta nell'art. 99, era giustificata, nel disegno di<br />

<strong>legge</strong> adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, dalla necessità di non<br />

privare dell'elettorato quelli che ivi presentemente ne godono<br />

pagando sole lire venti fra imposta erariale e provinciale. Ma,<br />

una volta computata la sovrimposta provinciale non per quelle<br />

Provincie soltanto, ma per tutte, non era più d'uopo d'introdurre<br />

una disposizione di favore per preservare un diritto, che ha già<br />

la sua tutela nel diritto divenuto comune, e quale, come vedemmo,<br />

si era già messo innanzi fin dalla relazione al Re per la<br />

<strong>legge</strong> del 1859.<br />

Del resto, le condizioni <strong>dei</strong> contribuenti che appartengono a<br />

quelle Provincie sono sostanzialmente ed eff'ettivamente mutate<br />

cosi da rendere meno attendibile la cagione prima, la quale determinava<br />

il provvedimento eccezionale. Si è introdotta di poi<br />

l'imposta sui fabbricati, che pesa su tutti con un'aliquota eguale,<br />

onde consegue che si verrebbe in fin <strong>dei</strong> conti ad accordare un<br />

vero privilegio ai proprietari di case in quelle Provincie. <strong>La</strong><br />

quale considerazione basterebbe inescusabilmente essa sola ad<br />

escludere affatto la disposizione dell'art. 99, siccome quella che<br />

non più toglierebbe, ma sì creerebbe la disparità.<br />

Ed infine dopo che, colla <strong>legge</strong> del 1864 di perequazione<br />

dell'imposta prediale, si è tolta ogni apparenza di sperequazione,<br />

è venuta meno la ragione legale del trattamento diverso, che in<br />

fatto si dovrebbe estendere ad altre Provincie. Ma non è nel<br />

momento, in cui il censo si riduce di tanto per tutte le Provincie,<br />

che si possa, nel nome di alcune, richiedere una riduzione ancora<br />

maggiore.<br />

21. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> si acconciò alla modificazione proposta dal Senato,<br />

non perchè la reputasse giusta, ma per quell'equo spirito<br />

di compromesso, da cui il Senato era stato a sua volta animato


58 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

nell'esame di tutte le più sostanziali disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />

Ecco come si espresse in proposito il ministro dell'interno nel<br />

ripresentare la <strong>legge</strong> alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>: " È impossibile<br />

disconoscere che questa modificazione èia più importante di quelle<br />

che vennero fatte dal Senato al progetto sancito dai suffragi di<br />

questa <strong>Camera</strong>. Più assai che preoccupato delle conseguenze che<br />

può produrre sulla cifra <strong>dei</strong> nuovi elettori (conseguenze che io<br />

non credo notevoli, né tali da alterare il significato della riforma)<br />

e senza ritornare sulle altre considerazioni ben note, il Ministero<br />

non può a meno di constatare, che conservano tuttavia la loro<br />

efficacia due obbiezioni fondamentali: la prima, che scaturisce dalle<br />

profonde disuguaglianze create fra Provincia e Provincia pel numero<br />

degli elettori, in ragione della differenza della sovrimposta;<br />

la seconda, più grave afesai, dal principio che la modificazione<br />

ha fatto prevalere, il principio cioè della influenza che autorità<br />

di ordine essenzialmente amministrativo, deliberanti sotto l'impulso<br />

di condizioni e bisogni locali, sono chiamate ad esercitare<br />

sulla costituzione del corpo elettorale politico « {A.tti ParL, Legislazione<br />

XIV, sessione i, Docum. n. 38, (7, pag. 2).<br />

Cui l'on. Ceppino, il nuovo relatore della Commissione, ag-<br />

' giunse le seguenti considerazioni: « L'imposta erariale stabilita<br />

da una volontà sola per tutte le parti del regno, ha riputazione<br />

di significare da per tutto dove è pari, una fortuna uguale. Che<br />

se le notizie agrarie, aggiunte come appendice alla dotta relazione<br />

dell'Ufficio centrale del Senato, dimostrano ^questo pur troppo<br />

non essere nel fatto, il ministro delle finanze sa poter essere suo<br />

grande merito che cessi questa ineguaglianza, la <strong>Camera</strong> deve<br />

col maggior vigore volerlo e domandarlo. Ma questo non è della<br />

sovrimposta provinciale. Il fatto ben ci dimostra quanto essa sia<br />

varia; e fosse pure uguale ed immutabile la base sua, che è l'imposta<br />

erariale, i rapporti suoi con questa saranno diversi per le<br />

diverse condizioni iri che sono le nostre Provincie. <strong>La</strong> sovrimposta<br />

provinciale non riconosce i limiti entro la differenza delle quote<br />

erariali del regno, ma attesta le necessità della Provincia. Ripugna<br />

vedere che una condizione provinciale determini-il diritto<br />

eminentemente nazionale del cittadino, e male si ravvisa in essa<br />

un elemento compensatore, il quale qua maggiore e altrove minore<br />

conduca al medesimo grado l'imposta, quando non può sollevare<br />

la ricchezza né pareggiarla » {Docum. n. 38, D, pag. 4).<br />

22é Gli affittuari di fondi rustici sono elettori a due condizioni<br />

: di pagare un fìtto annuo di almeno 500 lire, e di dirigere<br />

personalmente la costruzione del fondo.<br />

L'art. 8, capoverso, della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 diceva :<br />

« Al fittavolo di poderi rurali che faccia valere personalmente<br />

ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il<br />

quinto di tale imposta {prediale), purché la locazione sia fatta<br />

per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto


_J<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 59<br />

medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario<br />

".<br />

In seguito ai computi che vennero fatti eseguire al Ministero<br />

delle finanze si è constatato appunto che, per aver questo<br />

titolo, il fittavolo dovea pagare secondo la <strong>legge</strong>, fatta la media<br />

fra le varie Provincie, un annuo canone da 800 a 1000 lire. Riducendone<br />

l'ammontare proporzionatamente alla riduzione del censo<br />

elettorale, parve più opportuno di tener conto della somma di<br />

fitto effettivamente pagata, anziché tener calcolo della imposta,<br />

e per essa della quota che la <strong>legge</strong> attribuiva a vantaggio del<br />

conduttore del fondo. Vennero mantenute due condizioni poste<br />

dalla <strong>legge</strong> del 1860: la conduzione diretta del fondo, che è indizio<br />

di attitudine agli affari e alle funzioni che essa domanda, e<br />

la necessità che la locazione stessa sia fatta per atto pubblico.<br />

Invece non è affatto necessario che il fittavolo eserciti la propria<br />

industria a sue spese, potendolo fare anche a spese d'altri, e non<br />

si richiede più che la locazione abbia la durata di nove anni<br />

almeno.<br />

33. Sono elettori alla stessa condizione anche i subaffittavoli ;<br />

in tal caso il fittavolo cessa però di esserlo, se noa dirige personalmente<br />

la coltivazione d'una parte del fondo, sul quale gravi,<br />

a ragione di computo,^ il fìtto di lire 500, se anche nel fatto, col<br />

mezzo <strong>dei</strong> subaffìtti, venisse ad essere francato dall'effettivo pagamento.<br />

24. I mezzadri o coloni sono elettori a due condizioni : che<br />

conducano personalmente la coltivazione del fondo e che su di<br />

questa gravi un'imposta non inferiore a lire 80.<br />

Nella <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 i mezzadri non erano specialmente<br />

contemplati. Il progetto ministeriale aveva ampliato<br />

in parte l'efficacia del censo a favore degli affittuari, che sciolse<br />

dalla condizione di novennale durata della locazione, ma più<br />

specialmente Io toccò in favore <strong>dei</strong> mezzadri che ammise, come<br />

tali, all'elettorato quando il fondo da essi coltivato sia soggetto<br />

ad un tributo non minore di lire 160 fra imposta governativa e<br />

sovrimposta provinciale. <strong>La</strong> Commissione ridusse questo minimo<br />

a lire 80 d'imposta governativa, riduzione su per giù proporzionale<br />

a quella che adottò pei contribuenti alle imposte dirette*<br />

Altri aveva proposto anche .di ridurre le 80 lire a 40, perchè<br />

trattasi, si disse, di una classe assai utile, laboriosa, svegliata,<br />

esperta nelle aziende rurali. Ma la proposta non fu accolta, come<br />

non fu accolta l'altra, in senso opposto, che non si dovesse arrecare<br />

tale innovazione alla vigente <strong>legge</strong>.<br />

25. « <strong>La</strong> mezzadria (dice il relatore) come è noto, in alcune parti<br />

d'Italia è il contratto agrario più comune e quasi universale, in<br />

altre è poco comune, in altre è del tutto o quasi inapplicato. Infatti,<br />

mentre undici Provincie non hanno contribuenti inscritti nei<br />

ruoli della ricchezza mobile per redditi provenienti dalle colonie


60 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

agricole e molte ne hanno pochissimi, Bologna, invece, Perugia,<br />

Firenze, Ravenna ed altre ne contano un numero assai considerevole.<br />

« Ora, perchè fare ai coltivatori condizioni da luogo a luogo<br />

cosi ineguali, soltanto per la forma diversa <strong>dei</strong> contratti agrari<br />

stipulati cogli uni e cogli altri? Tanto più spiccata è la disuguaglianza<br />

in quanto che, non soltanto non sono contemplati i casi di<br />

fìtto in natura, e nemmeno parecchi altri contratti agricoli, come<br />

la boaria, la schiavanderia con compartecipazione, la zapperìa, la<br />

biolcherìa, che sono d'indole analoga alla mezzadria, ma non si è<br />

avvertito che la compartecipazione proporzionale al prodotto è<br />

una forma di mercede usitatissima per i lavoranti del suolo. Né, a<br />

giustificare la differenza, sussìste, almeno in molti casi, il fatto<br />

affermato nella relazione ministeriale, che al mezzadro spetti la<br />

proprietà del capitale mobile del fondo. Inoltre, essendo i mezzadri<br />

soggetti alla tassa sulla ricchezza mobile, od essi pagano<br />

l'imposta normale per gli altri contribuenti fissata, e sono già<br />

compresi nella disposizione generale; o non la pagano, e si usa<br />

una manifesta parzialità. Infatti i mezzadri vengono ammessi<br />

alì'elett-orato pagando un'imposta di ricchezza mobile di gran<br />

lunga inferiore al minimo d'imposta diretta stabilita dalla <strong>legge</strong><br />

per tutte le altre classi di cittadini « {ReL ZANARDELLI, pag. 78-79),<br />

Alcuni di questi inconvenienti sono stati scemati, tolti di mezzo,<br />

colla disposizione seguente,<br />

26. Coloro che conducono un fondo con contratto di fitto a<br />

canone pagabile in generi; o con contratto misto di fìtto e partecipazione<br />

al prodotto sono elettori alle stesse condizioni <strong>dei</strong> mezzadri,<br />

di condurre personalmente il fondo, e che il fondo paghi<br />

un'imposta non minore di lire 80.<br />

Nel primo caso non è facile computare esattamente il fitto<br />

in danaro, e perciò è preferibile tener conto delle imposte che il<br />

fondo stesso paga; nei secondo caso non si potrebbe avere altro<br />

preciso tìtolo se non su questa base.<br />

27. Ecco in qualmodol'on. Sidney-Sonnino, presentando l'emendamento<br />

che divenne il comma 3 di questo articolo, ne porgeva la<br />

giustificazione e nel tempo stesso la pratica spiegazione:<br />

« Non in tutte le Provincie il contratto agricolo di colonia<br />

parziaria, che divide tutti o la maggior parte <strong>dei</strong> prodotti del fondo<br />

a metà e con cui il colono occupa stabilmente da un anno all'altro<br />

il medesimo podere e ritrae tutto o quasi tutto il compenso al<br />

proprio lavoro dalla partecipazione nel prodotto generale del<br />

podere stesso, non dappertutto questo contratto vien designato<br />

con lo stesso nome. In alcuni luoghi il mezzadro si chiama specialmente<br />

colono, in altri massaro^ in altri metatiere (da non<br />

confondersi col metatiere <strong>dei</strong> latifondi siciliani di cui dirò or<br />

ora). Vi sono poi tutti i contratti per la coltura della vigna, con<br />

divisione del prodotto a metà e ciò specialmente nelle Provincie


f ^<br />

•s'<br />

•<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 61<br />

meridionali d'Italia; come pure ivi tutti quelli dello stesso genere<br />

detti a migliorìa^ in cui il contadino non solo coltiva, ma pianta<br />

egli stesso la vigna, di fronte al godimento per un dato numero<br />

di anni di una parte del prodotto. Tutti questi sono veri contratti di<br />

mezzadria, in quanto riuniscono quei caratteri principali di essa,<br />

che giustificano le disposizioni speciali della <strong>legge</strong> elettorale a<br />

suo favore.<br />

t* Non si tema, d'altra parte, che con questa disposizione della<br />

<strong>legge</strong> si dia adito a comprendere nel corpo elettorale anche tutte<br />

le classi di contadini che in alcune regioni d'Italia lavorano i fondi<br />

con contratti di schiavanderìa, di boaria^ di biolcherìa, di zapperìa^<br />

di metaterìa, che certo non corrispondono a quella classe<br />

di mezzadri per cui il legislatore ha avuto in animo di provvedere.<br />

« In alcuni di questi contratti (schiavanderìa, boaria, biolcheria)<br />

il contadino è un vero salariato, il quale oltre al suo salario<br />

riceve pure una partecipazione nel prodotto di alcune industrie<br />

agricole; in altre (le zapperìe lombarde) non solo il contadino<br />

è pure salariato, ma inoltre il terreno che coltiva in proprio e al<br />

cui prodotto partecipa, non è stabilmente il medesimo, ma muta<br />

di anno in anno, con la rotazione generale delle colture del fondo<br />

padronale; il che pure si verifica nelle ordinarie metaterìe <strong>dei</strong><br />

latifondi siciliani. Onde qui il contadino non dirige un'azienda<br />

agricola distinta, complessiva, e continuata indefìnitivamente<br />

sullo stesso appezzamento di terra; e mancano quindi i caratteri<br />

fondamentali della vera mezzadria. <strong>La</strong> formula adottata... mi<br />

sembra non lasciar dubbio sulla esclusione di tutte queste diverse<br />

forme di contratti dal benefìcio dell'articolo che riguarda l'elettorato<br />

<strong>dei</strong> mezzadri.<br />

38. « Non tutti i contratti sono cosi semplici da potersi classifìcare<br />

in una della due categorie di fìtti in danaro o di mezzadrie;<br />

abbiamo moltissimi contratti misti, anzi la maggior parte <strong>dei</strong><br />

nostri contratti agricoli sono contratti misti, che difficilissiraamente<br />

si potrebbero classare in una di quelle categorie.<br />

« Abbiamo, per esempio, tutte le mezzadrìe piemontesi dove<br />

vi è quasi sempre il fìtto in danaro pei prati. Perchè questo<br />

elemento di fìtto non dovrebbe entrare nella considerazione<br />

del reddito totale del contadino? Lo stesso dicasi per la collina<br />

lombarda. Nella collina milanese poi abbiamo un contratto<br />

complicatissimo: un fitto in generi (tante stala di grano per pertica)<br />

pei prodotti del suolo; più una partecipazione vera e propria<br />

pei prodotti del soprassuolo, cioè per l'uva e pei bozzoli; una<br />

quota fìssa di contributo nella imposta fondiaria; un fitto di danaro<br />

per la casa; gli appendizi in pollame; la prestazione di un<br />

numero di giornate di lavoro ad un determinato prezzo ridotto;<br />

e talvolta per di più un fitto di danaro pei prati. Tutto questo<br />

nello stesso contratto. E notate, che si tratta di regioni ben colti<br />

vate e spesso di famiglie piuttosto agiate e numerose. Come fareb-


62 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

bero le Giunte locali a classificare un contratto di questa specie?<br />

E certo non sarebbe giusto, né razionale trattare questi contadini<br />

meno favorevolmente che non gli altri mezzadri di cui parla<br />

il disegno di <strong>legge</strong>. Mi pare che si potrebbe, in questi casi, e per<br />

le stesse ragioni, seguire il criterio adottato dalla Commissione<br />

e dal Ministero pei mezzadri, l'imposta fondiaria che grava sul<br />

podere.<br />

« E lo stesso si dica per tutti quegli altri numerosissimi contratti<br />

di fitto che non possono essere compresi tra i fitti perchè<br />

il canone è calcolato e pagato in generi e non in danaro, onde<br />

resta incerta e difficile, se non impossibile, ogni valutazione media<br />

del suo preciso ammontare. In una gran parte d'Italia i fitti agricoli<br />

non sono in danaro, ma in generi, ossia il canone annuo<br />

pagato dal conduttore consta di tanti ettolitri, sacca, moggia,<br />

tomoli, stala di grano o d'altro.<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non fornirebbe nessun criterio per valutare questi<br />

affitti, poiché essa parla soltanto dell'elettorato da concedersi<br />

agli « affittuari <strong>dei</strong> fondi rustici, quando ne dirigano personalmente<br />

la coltivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a<br />

lire 500 ». Ma 17 ettolitri di grano di fìtto, l'anno scorso, avrebbero<br />

superato in valorose 500 lire; quest'anno invece resterebbero<br />

molto al di sotto- È facile quindi prevedere che, o si escluderanno<br />

senz'altro, con evidente ingiustizia, tutti gli affittuari di<br />

questa specie dalle liste elettorali, o nasceranno infinite questioni<br />

per la valutazione in lire del canone di affitto, affine di stabilire<br />

se questo raggiunga o no la cifra di cui parla la <strong>legge</strong>. E non<br />

potendosi per la grande variabilità <strong>dei</strong> prezzi stabilire nessuna<br />

norma fissa, mi sembra opportuno ed equo l'equiparare questi<br />

fitti ai contratti di mezzadria, e partirsi dai criterio stabile dell'imposta<br />

prediale che grava sul fondo coltivato, adottando pure per<br />

essi l'identica cifra di imposta '> (Attiparlamentari, Legisl. XIV,<br />

se.ss. I, Discuss. 9 giugno 1881, pag. 5936-5938).<br />

Nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 oltreché dell'imposta<br />

pagata allo Stato si tiene conto della sovrimposta provinciale, in<br />

seguito all'applicazione dello stesso principio accolto nella computazione<br />

del censo elettorale.<br />

29. Sono elettori i locatari, pel titolo della pigione o fìtto<br />

che pagano, in proporzione della popolazione del Comune.<br />

L'ammontare della pigione è stato ridotto da 200 a 150 lire<br />

nei Comuni che hanno meno di 2500 abitanti; da 300 a 200 in<br />

quelli che ne hanno più di 2500 e meno di 10,000. Nei Comuni<br />

superiori a 10,000 abitanti si domandava un censo di lire 400,<br />

che era stato portato a 500 per Genova ed a 600 per Torino e<br />

Milano, senza farne analoga applicazione agli altri Comuni d'Italia<br />

che si trovano in condizioni demografiche identiche a questi. <strong>La</strong><br />

nuova <strong>legge</strong> toglie di mezzo queste eccezioni, e costituisce al disopra<br />

<strong>dei</strong> Comuri che hanno più di 10,000 abitanti tre iiuove ca-


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LEGGE ELETTORALE COLITICA 63<br />

tegorie: da 10,000 a 50,000 dove basta pagare 260 lire; da<br />

50,000 a 150,000 dove se ne domandano 330 ; e sopra a 350,000<br />

dove se ne domandano 400.<br />

<strong>La</strong> differenza è einstificata dalla considerazione, che il fitto<br />

pagato per abitazione, l)otteghe, ecc. è generalmente proporzionato<br />

all'importanza demografica del Comune, la quale è in rapporto<br />

diretto col suo sviluppo economico, salvo il concorso di<br />

circostanze eccezionali.<br />

30. Inoltre la <strong>legge</strong> del 1860 consentiva ai soli commercianti<br />

di computare assieme al fitto pagato per la loro casa d'abitazione<br />

quello pagato per case, opifici, e magazzini, mentre gli altri<br />

cittadini dovevano pagare il fìtto stabilito dalla <strong>legge</strong> per la loro<br />

casa d'abitazione soltanto. Venne esteso a tutti il principio più<br />

largo ; e non si domanda più il pagamento della metà di questo<br />

fitto ai capitani marittimi, ed ai capi o direttori di un opificio o<br />

stabilimento industriale, che sono elettori quelli per il loro<br />

grado, questi per il solo fatto che impiegano stabilmente dieci<br />

0 pm<br />

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operai<br />

3L Non basta la prova del valore locativo che può avere una<br />

casa abitata da un individuo per ottenere l'inscrizione sulle liste<br />

elettorali, ma è necessaria una prova o documento dell'effettivo<br />

pagamento del fitto contemplato nella tabella.<br />

ART. 4. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica<br />

0 pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene com­<br />

putata nel censo, se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste<br />

non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei<br />

cinque anni anteriori.<br />

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo<br />

precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o con­<br />

tratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'arti­<br />

colo 20 per la revisione delle liste elettorali.<br />

L Perchè la rendita pubblica non è considerata come titolo a parte.<br />

2. Bensì soggiace al diritto comune,<br />

3. Titoli di rendita pubblica o pareggiati,<br />

4. Contratti di data certa.<br />

5. Quando sia necessaria la registrazione del contratto.<br />

6. <strong>La</strong> data certa. Disposizioni del Codice civile.<br />

7. Dubbi circa Vopportunità della data certa,<br />

8. È compatibile anche coi contratti verbali.<br />

9. Esclusa la riotorietà^ si domanda a costituire la data certa per gli<br />

fetti elettorali la registrazione del contraito.<br />

10. Restano però ancora de'dubbi.<br />

11. Da quando decorrano i sei mesi.<br />

1. Secondo la <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 era elettore " chiunque<br />

dava prova di possedere, al punto della da lui chiesta iscri


64 LEGGI POISTICO-AMMINISTRATIVE<br />

zione nelle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque<br />

anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 600 sul<br />

Debito pubblico dello Stato «. Dopo la promulgazione della <strong>legge</strong><br />

sulla ricchezza mobile questa disposizione rimase priva d'effetto,<br />

perchè bastava possedere un titolo della rendita poco piii che<br />

di SOJire per essere elettore. Col censo a 19, 80 sarebbe sufficiente<br />

un titolo di rendita di 150 lire. Nondimeno nel primo<br />

progetto ministeriale era mantenuta la cifra di 600 lire, che fu<br />

portata a 200 nella proposta della Commissione, per cui riferì<br />

l'on. Brin, ed a 400 in quella per cui riferì Fon. Zanardelli.<br />

Però l'Ufficio centrale del Senato giustamente osservò, che<br />

la disposizione era inutile, e non vi è sufficiente ragione per usare<br />

un privilegio politico ai portatori di rendita pubblica. In quella<br />

vece opportunamente suggerì di scrivere nella <strong>legge</strong> alcune guarentigie<br />

perchè chi domanda Finscrizione nelle liste elettorali<br />

posseda veramente e da tempo relativamente lungo, come da<br />

cinque anni, la rendita per la quale paga almeno l'imposta di<br />

lire 19, 80.<br />

2. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> accettò queste modificazioni ; e l'onorevole relatore<br />

Coppino vi premise le seguenti osservazioni: « Il Senato al<br />

capitale sostituì l'imposta di 19, 80 e volle che valesse per<br />

tutte le rendite pareggiale. L'aggiunta del Senato è per noi piuttosto<br />

una dichiarazione. Veramente noi avevamo votato una misura<br />

ineguale d'imposta contro i portatori di rendita pubblica. <strong>La</strong> natura<br />

di questo titolo è tale che può essere sotto due diversi aspetti<br />

considerato. Volendo rendere più stimati e ricercati i titoli del<br />

debito dello Stato, giova migliorare in ogni modo le condizioni<br />

<strong>dei</strong> creditori suoi e innanzi a chi bene pensa, è un miglioramento<br />

connettere al credito l'esercizio del più alto fra i diritti del cittadino.<br />

« Ci è l'altro aspetto. <strong>La</strong> rendita della proprietà immobile,<br />

e massimamente quella delle professioni o non si ha, o male si<br />

conserva se non l'accompagna l'assidua opera, sia essa della mente<br />

0 della mano. E come il progresso sociale è essenzialmente un<br />

prodotto del lavoro, e questo, così molteplice come è, veramente<br />

determina il valore e la dignità del cittadino, cosi ad esso debbe<br />

usare peculiari riguardi il prudente legislatore. Per lo contrario<br />

la ricchezza investita in una rendita pubblica frutta al suo proprietario<br />

senza che esso altrimenti si affatichi w, e non vi è ragione<br />

sufficiente per sottrarla ai diritto comune {Rei. COPPINO,<br />

Atti parlam., Legisl. XIV, sess. i, Docitm. 38, D).<br />

3. Rendite dello Stato sono quelle dovute dallo Stato, e diconsi<br />

rendite del Debito pubblico, delle quali la maggior parte trovasi<br />

inscritta sul Gran libro costituendo il debito consolidato, e taluni<br />

<strong>dei</strong> debiti separatamente inclusi nel Gran libro. Nella denominazione<br />

di rendite del Debito pubblico in genere si comprendono<br />

talora anche i frutti <strong>dei</strong> debiti redimibili ossia gli interessi annui


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LEGGE ELETTORALE POLITICA' 65<br />

dovuti sulle relative obbligazioni fino all'epoca in cui ne è compiuto<br />

il rimborso.<br />

I debiti inclusi separatamente nel Gran libro sono quelli,<br />

che godono delle guarentigie e <strong>dei</strong> privilegi accordati al consolidato,<br />

ma soggiacciono a norme e condizioni speciali, stabilite<br />

colle leggi e coi contratti della rispettiva loro creazione. <strong>La</strong><br />

maggior parte di questi debiti sono quelli che erano a carico <strong>dei</strong><br />

cessati Stati italiani, e per ragioni speciali non furono unificati<br />

quando vennero riconosciuti a carico del Regno d'Italia. Sono<br />

complessivamente in numero di 27. Esistono poi altri debiti dello<br />

Stato, i quali, sebbene non siano inclusi separatamente nel Gran<br />

libro, sono amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico<br />

(obbligazioni <strong>dei</strong> canali Cavour, id. della ferrovia Genova-<br />

Voltri, id. id. Torino-Savona-Acqui, id. id. Udine-Pontebba). A<br />

questi debiti non sono applicabili le leggi e i regolamenti sul<br />

Gran libro, ma le condizioni portate dalle disposizioni della loro<br />

creazione rispettiva e, in mancanza di questa, le leggi generali.<br />

Come tali sono tuttavia compresi nelle disposizioni del presente<br />

articolo della <strong>legge</strong> (confr. VIstruzione sulVordinamento del<br />

Gran libro eco,,, pubblicata dal Min. delle Finanze, Firenze 1876).<br />

4. I contratti di fìtto, di colonia parziaria, di mezzadrìa, misti<br />

di fitto e mezzadrìa, e di locazione devono avere data certa, risultante<br />

da atti 0 contratti anteriori, almeno di sei mesi, al tempo<br />

in cui si rivedono le liste elettorali.<br />

5. Il primo ed il secondo progetto ministeriale domandavano<br />

che la locazione risultasse da contratto anteriore di sei mesi almeno<br />

alla data in cui si domanda Tinscrizione e regolarmente<br />

registrato. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> tolse dal primo progetto la condizione<br />

della registrazione ; ma nel secondo venne mantenuta per i fitti<br />

e le pigioni, ed esclusa per le mezzadrie, colla considerazione,<br />

che il contratto di mezzadrìa è quasi sempre un contratto nerbale,<br />

e se lo si sottopone all'obbligo della registrazione si rende<br />

in gran parte illusorio il beneficio accordato. Però alla mezzadrìa,<br />

come ai fitti ed alle pigioni, sono comuni non solo le disposizioni<br />

della <strong>legge</strong> civile intorno alla prova <strong>dei</strong> contratti, ma quelle della<br />

<strong>legge</strong> di registro intorno alla registrazione : « Gli atti in forma<br />

pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali,<br />

quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto,<br />

dell'uso e del godimento <strong>dei</strong> beni sono soggetti alla<br />

registrazione ed al pagamento delle tasse... I contratti d'affitto,<br />

subaffitto, cessione, retrocessione, o risoluzione d'affitto di beni<br />

immobili, quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni,<br />

continuazioni, o prolungamenti delle locazioni di beni<br />

immobili per tacita riconduzione debbono essere registrati per<br />

cura delle parti interessate, entro venti giorni da quello in cui<br />

ebbero principio d'esecuzione « (Legge sulle tasse di registro,<br />

coordinata 8 giugno 1874, art. 1, 74).<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie V r^ VoL JK 5


i£<br />

66 LEG^r POLITiao-AMMINlSTRATIVE<br />

6. Che cosa s'intende per data certa, e come se ne può fornire<br />

la prova in materia elettorale ?<br />

È noto che il Codice civile ammette le prove equipollenti<br />

per computare la data certa; lo stesso principio può essere applicato<br />

nella <strong>legge</strong> elettorale per supplire alla mancanza del contratto?<br />

Il possesso materiale del fondo esime dalla necessità di<br />

presentare, come titolo del possesso, un contratto?<br />

Ecco anzitutto l'articolo del Codice civile che si riferisce a<br />

questa materia. ^ <strong>La</strong> data delle scritture private non è certa e<br />

computabile riguardo ai terzi, che dal giorno in cui esse sono<br />

state registrate o depositate nell'uffizio di registro, dal giorno<br />

in cui è morto o posto nella fìsica impossibilità di scrivere colui<br />

od uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui<br />

la sostanza delle medesime scritture è comprovata da atti stesi<br />

da ufficiali pubblici, come sarebbero i processi verbali di appo-r<br />

sizione <strong>dei</strong> sigilli o d'inventario, o quando la data risulta da altre<br />

prove equipollenti ^» (art. 1327).<br />

7. Nei due rami del Parlamento, ma specialmente nella <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, si elevò una vivace disputa così intorno all'opportunità<br />

di richiedere per tutti i contratti di questo genere, ma specialmente<br />

per quelli di mezzadrìa, la data certa, che intorno al<br />

significato che doveva essere dato a queste parole pel presente<br />

articolo, specialmente quanto all'ammissione degli equipollenti,<br />

L'on. Sidney Sennino sostenne, a tale proposito, che la data<br />

certa è necessaria nei contratti di fìtto, dove è titolo all'elettorato<br />

la somma del fìtto pagato. » Ma nei casi di colonia parziaria<br />

e di tutti quei contratti agricoli di cui parlano i §§ 3 e 4<br />

dell'art. 3, l'elettorato viene concesso sopra un criterio più fìsso e<br />

determinato, su quello esclusivamente dell'imposta fondiaria che<br />

grava sul fondo coltivato, astrazione fatta da ogni patto avvenuto<br />

tra proprietario e colono. Qui dunque sparisce quel pericolo di<br />

simulazione e di frode e non vi è più alcun motivo di richiedere<br />

un contratto anteriore di sei mesi al giorno dell'iscrizione nelle<br />

liste. Imperocché non sì tratta oggi di fare una <strong>legge</strong> di natura<br />

fiscale, che debba sotto altra forma proclamare la nullità degli<br />

atti non registrati; non si tratta di premiare o punire chi registra<br />

0 non registra, ma bensì di fare una <strong>legge</strong> politica, una <strong>legge</strong><br />

esclusivamente elettorale ; e noi non dobbiamo richiedere che<br />

quelle condizioni che sono assolutamente necessarie allo scopo,<br />

e nuU'altro «. Ed osservava che ima diversa soluzione riuscirebbe<br />

«' a rendere illusorie tutte quante le copcessioni fatte alle popolazioni<br />

rurali neirarticolo precedepte, specialmente per tutti quei<br />

contratti che hanno carattere continuativo, e di cui non si rinnova<br />

espressamente la stipulagiope anpo per anno, come sono appunto<br />

i contratti di mezzadria e di colonia parziaria sotto qualunque<br />

forma. Per questi contratti i patti speciali vengono determinati<br />

non da convenzioni particolari che si ripetano a termine fisso tra


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 67<br />

proprietario e contadini, ma sono determinati da consuetudini<br />

locali. Per questo motivo soltanto, e non per eludere le ragioni e<br />

i diritti del fìsco, non si usa quasi mai contratto scritto, perchè<br />

sarebbe assolutamente inutile lo scriverlo. I patti, che vengono<br />

soltanto appuntati nei libri padronali, rimangono gli stessi per<br />

secoli, anche quando muta il contadino, ed abbiamo in molti<br />

luoghi poderi coltivati dalle stesse famiglie per secoli cogli stessi<br />

contratti di mezzadrìa '».<br />

8. Oppose l'onorevole Cancellieri, -che il contratto verbale può<br />

vincolare le parti contraenti una verso l'altra ; ma quando di<br />

questo contratto verbale se ne voglia formare un titolo per un<br />

effetto qualunque di <strong>legge</strong> sia verso i terzi, sia per costituire un<br />

titolo elettorale, bisogna che ne sia dimostrata ed accertata la<br />

esistenza nei modi voluti dalle leggi generali dello Stato. " Sarebbe<br />

strano in verità se, mentre per il riconoscimento del diritto<br />

elettorale in base ad un contratto di locazione si richiede l'esibizione<br />

di un titolo avente data certa anteriore di sei mesi, si volesse<br />

poi, nel caso di un contratto di mezzadrìa, ritenere bastevole la<br />

semplice asserzione del richiedente per dirsi che la mezzadrìa<br />

sussista.<br />

" Non basta dire: sono mezzadro, perchè la Giunta comunale<br />

io riconosca tale. Se così non fosse, se il fatto positivo della<br />

mezzadrìa, anteriore di sei mesi, non fosse mestieri g'iustificarlo.<br />

come mai si potrebbe provare la negativa? In qual modo si potrebbe<br />

ottenere l'esclusione di chi fosse inscritto nella qualità di<br />

mezzadro, senza che si presenti il titolo? " Ricordava inoltre<br />

opportunamente, che " la <strong>legge</strong> del registro ammette la registrazione<br />

dèi contratti verbali. Quindi stiano pure in pace quelli i quali<br />

temono che non ci sia modo di ammettere all'elettorato i coloni,<br />

che possedono in virtù di un contratto verbale. Nella colonia<br />

parziaria o mezzadrìa, consentita verbalmente, il proprietario ed<br />

il colono possono affidarsi alla buona fede reciproca per l'esecuzione<br />

volontaria e fedele del contratto ; ma quando sorga il bisogno<br />

di far valere giuridicamente il contratto, rimpetto ai terzi, ovvero<br />

per l'esercizio <strong>dei</strong> diritti politici derivanti dal contratto medesimo,<br />

e ben anco nel riguardo <strong>dei</strong> contraenti stessi, quando sorgano tra<br />

loro contestazioni per l'esecuzione del contratto medesimo, è imprescindibile<br />

che sia denunciato all'ufficio di registro e sottoposto<br />

a registrazione il contratto verbale; né fa mestieri che preesista<br />

lo strumento, perchè abbia luogo la registrazione che assicuri<br />

l'esistenza e la data del contratto. Dunque..., richiedendo la data<br />

certa anche pei contratti di mezzadrìa, non escludo il contratto di<br />

mezzadria verbale; lo ammetto bensì, ma richiedo che esso, come<br />

tutti gli altri contratti indicati nell'articolo precedente, abbia una<br />

data certa, in modo che ne sia provata la esistenza giuridica, per<br />

servire di giustificazione del titolo elettorale.<br />

H Ripeto che non intendo obbligare a fare pei contratti di


68 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

mezzadrìa un atto notarile, ma intendo non derogare in quel caso<br />

alle regole generali stabilite dalla nostra legislazione per assicurare<br />

la data certa <strong>dei</strong> contratti «.<br />

9. L'on. Ministro dell'Interno osservò, che anche questi contratti<br />

verbali sono soggetti alle disposizioni generali della <strong>legge</strong><br />

sul registro e bollo, ed aggiunse : « <strong>La</strong> loro registrazione consiste<br />

in una dichiarazione che si fa in un modulo di carta distribuito<br />

dagli uffizi di registro e che indica le condizioni del contratto.<br />

Queste dichiarazioni sono numerose e semplicissime e costano<br />

nulla ai contribuenti. Cosicché io non vedrei proprio la ragione<br />

di sottrarre alla <strong>legge</strong> comune questa specie di contratti, che<br />

sono sempre locazioni di stabili. Dico poi che se non avessimo<br />

queste garanzie, il pericolo di frode sarebbe grandissimo. Noi<br />

non sappiamo che cosa può avvenire se, interpretando una <strong>legge</strong><br />

letteralmente, si potesse credere che basta una semplice denuncia<br />

senza una prova, perchè taluno si faccia inscrivere fra gli elettori,<br />

asserendosi mezzadro o colono parziario. Dunque, pel naturale<br />

andamento delle cose, e perchè non si faccia frode alla <strong>legge</strong><br />

generale dello Stato, io credo che il Ministero sia in obbligo di<br />

mantenere la primitiva proposta 5?<br />

L'onorevole Ministro delle Finanze aggiunse nuovi argomenti<br />

tratti dall'esame della <strong>legge</strong> sul registro, mostrando come la data<br />

certa possa risultare soltanto dalla registrazione, e come non vi<br />

sia alcuna ragione di sottrarre i mezzadri o coloni dall'obbligo di<br />

questa. Ed avendo Fon. <strong>La</strong> Cava osservato, che la data certa può<br />

dipendere anche da fatti equipollenti oltre alla registrazione, « di<br />

modo che se il contratto è scritto, la data certa non si ha soltanto<br />

per mezzo della registrazione, ma ancora per gli altri fatti, di cui<br />

neirarticolo 1327 del Codice civile, e per qualunque altra prova<br />

equipollente ; e se il contratto non è scritto, cioè è verbale, il contratto<br />

può avere data certa in qualunque modo, può avere data<br />

certa anche con atto notorio «, l'onorevole Ministro delle Finanze<br />

mostrò che non si deve confondere l'esistenza legale dell'atto colla<br />

sua nullità. « L'atto non registrato non ha esistenza legale. Questa<br />

è una dichiarazione formale scritta nell'art. 2 della <strong>legge</strong> 1874. E<br />

s'intende a questo modo una siffatta dichiarazione ; che dell'atto<br />

non si può fare uso né presso l'autorità amministrativa, né presso<br />

l'autorità giudiziaria, né verso i terzi, quando non è registrato.<br />

<strong>La</strong> nullità degli atti è cosa affatto diversa... Quanto poi alla teoria<br />

che si possa sostituire l'atto notorio al contratto registrato, io mi<br />

permetto di dubitarne, perchè non credo che si possa provare un<br />

contratto mediante un atto di notorietà. L'atto di notorietà è<br />

ammesso in alcuni casi, per provare un fatto di cui sia impossibile<br />

la prova diretta, non mai per provare un vincolo centrata<br />

tuale «.<br />

E finalmente l'on. Ministro di Grazia e Giustizia osservò che<br />

« per provare la data certa valgono gli equipollenti ; non già per


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 69<br />

supplire al contratto con atti di notorietà, poiché la giurisprudenza<br />

non potrebbe certo interpretare in questo senso Tart, 1327<br />

del Codice civile, che parla assai chiaramente » {Atti parlamentari,<br />

Discussioni, 16 giugno 1881, pag. 6145-6153),<br />

10. <strong>La</strong> discussione si riprodusse al Senato, dove l'on. Cambray-<br />

Digny propose che si ritenesse sufficiente per i mezzadri la notorietà,<br />

quando già l'Ufficio centrale alla parola contratto aveva<br />

sostituito la parola atto. Sono notevoli, e devono dare serio pensiero<br />

alle Giunte comunali ed ai mezzadri stessi, le parole pronunciate<br />

in quella occasione dall'onorevole Presidente del Consiglio.<br />

Se bastasse la notorietà od altra simile prova, e in seguito ad essa<br />

si inscrivessero nella lista i mezzadri, ecco che cosa avverrebbe.<br />

« <strong>La</strong> lista elettorale essendo un documento pubblico, senza dubbio<br />

un ufficiale del registro è in diritto di vederla ; e il ricevitore,<br />

vedendo l'iscrizione di tutti questi mezzadri, i quali hanno diritto<br />

in forza della non contestata iscrizione di esercitare il potere<br />

elettorale, e vedendo che il loro contratto non è registrato, li<br />

costringerà a registrarlo; ed essendo imposta una multa per tutti<br />

i contratti che non siano stati registrati entro un certo termine<br />

dalla loro stipulazione, ne viene che la proposta disposizione<br />

avrebbe per conseguenza d'imporre ad un gran numero di mezzadri<br />

multe considerevoli e superiori di gran lunga alla tassa che<br />

dovrebbero pagare all'erario in forza della <strong>legge</strong> del registro;<br />

quindi, invece di far loro un beneficio, avremmo inflitto loro una<br />

pena. E di più, una volta entrati in questa via, temo che ben pochi<br />

mezzadri andranno a chiedere di essere ammessi al benefizio dell'iscrizione<br />

elettorale, e anzi temo che molti supplicheranno le<br />

Giunte comunali e i loro delegati di escluderli dalle liste.<br />

* Per queste ragioni il Ministero accetta la variazione introdotta<br />

dall'Ufficio centrale, che cioè non si parli solamente di<br />

contratti, ma di atti, appunto per dare ai mezzadri la maggiore<br />

latitudine di essere compresi nelle liste, ma a condizione che essi<br />

pure siano nel diritto comune: io non potrei accettare un'altra<br />

modificazione ». .<br />

Ed aggiunse: " Io credo che tanto l'articolo 18 della <strong>legge</strong>,<br />

quanto la disposizione precisa del Codice civile (art. 1327) non<br />

siano e non debbano intendersi menomamente derogati per le<br />

disposizioni di quest'articolo. Ma venendo al caso speciale della<br />

notorietà, io prego di considerare che questa notorietà, come fatto<br />

generico, per le mezzadrie, non conclude nulla, perchè da se sola<br />

non basta, e occorre anche la prova che quella tal mezzadrìa si<br />

trovi nelle condizioni per le quali il mezzadro possa essere inscritto<br />

nelle liste elettorali. Quindi occorre sapere la superficie del fondo,<br />

la tassa che paga, cose che non si possono sapere per notorietà,<br />

E può avvenire il caso che a prima vista sembri che un mezzadro<br />

debba essere iscritto fra gli elettori, e che poi, compiute le indagini<br />

necessarie, risulti il contrario.


70 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

« Stanno, è vero, gli equipollenti indicati dal senatore Manfredi<br />

; ma se qui si stabilisse la notorietà, essa non solo non servirebbe,<br />

ma sarebbe pericolosa; e però il Ministero non vi può<br />

consentire " (Senato del Regno, Discussioni, pag, 2200-2204).<br />

Però quando la <strong>legge</strong> tornò innanzi alla <strong>Camera</strong>, avendo<br />

tentato l'on. A. Fiutino, di avere una dichiarazione autentica dal<br />

Governo circa l'applicazione del diritto comune a questo articolo,<br />

s'ebbe invece la seguente risposta dall'on. Inghilleri, con cui fu<br />

chiusa la discussione su questo argomento. ^ Quando si tratta di<br />

una conduzione o di fìtto a lungo termine, che è una specie di<br />

partecipazione alla proprietà, faccio osservare che per <strong>legge</strong> si<br />

deve trascrivere il relativo contratto, certo per gli effetti giuridici<br />

riguardo ai terzi. In quanto agli effetti elettorali sarebbe<br />

un vero ginepraio ammettere, che per prova testimoniale o per<br />

altro modo che la somigli si potesse giustificare la esistenza di<br />

un contratto. Meglio è lasciare la questione al giudizio <strong>dei</strong> corpi<br />

deliberanti. Sarebbe poi scorretto, con una dichiarazione più o<br />

meno esplicita del Ministero, chiarire o interpretare una disposizione<br />

legislativa" {Attix^o.Tlaìnentari, Discussioni, p. 8323-8324).<br />

11. <strong>La</strong> Commissione aveva proposto che i contratti dovessero<br />

avere data certa di sei mesi avanti al giorno in cui sì domanda la<br />

iscrizione nella lista. Ma fu osservato che tale disposizione avrebbe<br />

dato luogo a contestazioni, perchè si sarebbe potuto supporre che<br />

non fosse riferibile al caso dell'iscrizione fatta d*ufficio dalla<br />

Giunta comunale, o dal Consiglio comunale- Siccome il pensiero<br />

del Ministero e della Commissione proponente era quello di assicurarsi<br />

che un contratto, per servire di titolo elettorale, abbia<br />

una data certa di sei mesi anteriori all'epoca in cui si deve procedere<br />

all'iscrizione, così invece di dire : anteriore alla domanda<br />

che si fa per la iscrizione, si è sostituita la dizione: '


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LEGGÌI ELETTORALE POLITICA 71<br />

putate per la formazione del censo elettorale a favore del proprietario.<br />

Ma se a questi rimane la nuda proprietà ed altri ha<br />

l'usufrutto, cioè il godimento della cosa nel modo che ne godrebbe<br />

il proprietario, coll'obbligo di conservarne la sostanza<br />

tanto nella materia, quanto nella forma, l'imposta vtìor essere<br />

imputata a favore dell'usufruttuario.<br />

2. Questa disposizione non si applica ai diritti di uso e di abi^<br />

tazione, né alle servitù stabilite per <strong>legge</strong> o per fatto dell'uomo,<br />

né all'ipoteca, sebbene anche in questi casi il proprietario chef<br />

paga l'imposta non abbia la piena proprietà dello stabile o del<br />

fondo, e il censo sia una presunzione più imperfetta della sua<br />

attitudine all'esercizio del diritto elettorale.<br />

3. "<strong>La</strong> <strong>legge</strong> considera il censo come documento d'una rendita<br />

effettivamente percepita, e quindi della condizione economica del<br />

cittadino cui serve di titolo. Se la rendita è percepita dall'usufruttuario<br />

egli solo si trova nelle condizioni richieste dalla <strong>legge</strong>, e<br />

ciò anche se l'imposta fosse pagata dal nudo proprietario.<br />

Questo principio era espresso anche più chiaramente nella<br />

<strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, dove il corrispondente art. 8 soggiunjeva<br />

: «^ qualunque siano le disposizioni sotto le quali siasi<br />

stabilito l'usufrutto ".<br />

4. Il proprietario non trae alcun titolo elettorale dalla sua proprietà<br />

limitata dall'usufrutto, qualunque sia la somma d'imposta<br />

che paga per essa. L'on. Spirito Riberi aveva chiesto che fosse<br />

ammessa una eccezione, pel caso in cui l'imposta non sia minore<br />

del doppio di quella sovraccennata e la proposta trovò difensori<br />

nella minoranza della Commissione. « Io non vedo perché questa<br />

imposta non possa essere divisa tra il proprietario e l'usufruttuario,<br />

nel modo stesso che viene attribuita in parte al proprietario<br />

e in parte al mezzadro, in parte all'enfiteuta e in parte al<br />

padrone diretto ».<br />

Ma la proposta non fu accolta, perchè, come disse Fon. Vare,<br />

« non vi è un'analogia fra il caso del nudo proprietario in faccia<br />

all'usufruttuario con altri casi simili. Nel caso del direttario in<br />

confronto dell'utilista si capisce che il direttario,'avendo una<br />

parte del reddito in forma di censo^ di canone^ conti per qualche<br />

cosa ; ma il nudo proprietario ha niente ; egli ha raspettativà<br />

che un giorno verrà a possedere un dato stabile, che lo renderà<br />

soggetto all'imposta e lo farà elettore; intanto possedè tìulla di<br />

positivo. E il caso del figlio di famiglia di un padre elettore; esso<br />

non ha alcun reddito, da quei beni che sono goduti interamente<br />

dall'usufruttuario. Il proprietario nudo, veramébte, può star nudo<br />

se non abbia altro modo di vestirs-i, perchè il fondo a lui non<br />

profitta punto ; egli non possiede quel tanto che si è creduto, da<br />

chi ha votato l'art. 3, una presunzione di capacità.<br />

« <strong>La</strong> presunzione di capacità che deriva dal censo sta nel<br />

godimento di quei frutti, e quando non y'è godimento di frutti^


72 LEGGI POLITICO-AMMIKISTRATIVB<br />

non v'ha posizione sociale corrispondente. Quest'uomo è assolutamente<br />

nel caso di un nipote che aspetta l'eredità da uno zio »<br />

{Atti parlamentari, Discussioni, pag. 6159-6161).<br />

ART. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte<br />

su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti<br />

all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle su<br />

beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in<br />

parti eguali, fra locatore e conduttore; e questa attribuzione<br />

ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per<br />

patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone<br />

diretto o dal locatore.<br />

1. Ragioni della variazione.<br />

2. Enfiteusi o locazioni.<br />

3. Locazioni superiori a trent'anni. F<br />

4. Ragione della disposizione della <strong>legge</strong>.<br />

!• <strong>La</strong> <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, art. 9, contemplava due casi :<br />

l'enfiteusi, e la locazione perpetua, o per più di novantanove anni.<br />

Nella nuova <strong>legge</strong>, in luogo di questa forma di locazione, che è<br />

in massima vietata, si contempla quella più che trentennale, pur<br />

mantenendo per questa e per l'enfiteusi le medesime disposizioni.<br />

2. L'enfiteusi è un contratto col quale si concede, in perpetuo<br />

0 a tempo, un fondo, coU'obblìgo di migliorarlo e di pagare<br />

un'annua prestazione in danaro o derrate {Cod. civ,, art. 1556).<br />

<strong>La</strong> locazione (delle cose) è un contratto col quale una delle<br />

parti contraenti si obbliga di far godere l'altra di una cosa, per<br />

un determinato tempo e mediante un determinato prezzo, che<br />

questa si obbliga di pagarle {Cod. civ.^ art. 1569).<br />

Le locazioni d'immobili non possono in generale stipularsi<br />

per un tempo superiore di trent'anni, e la disposizione è cosi tassativa,<br />

che qualunque patto in contrario è di nessun effetto {Cod.<br />

civ.y art. 1571).<br />

3. A questo riguardo la locazione è contemplata nell'art. 3,<br />

al comma 2 pei fondi rustici, e al comma 5 pei fabbricati. Ma<br />

può avvenire, così per i fabbricati, come per i terreni, che la<br />

locazione abbia una durata maggiore di trent'anni. I fabbricati,<br />

per uso d'abitazione, possono essere dati in locazione durante<br />

tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo. 1 terreni<br />

affatto incolti, possono essere dati in locazione anche per un<br />

tempo eccedente i trent'anni, ma non superiore ai cento, col patto<br />

di dissodarli e di ridurli a coltura {Cod. civ., art. 1571).<br />

4. Trattandosi di beni enfiteutici l'imposta è attribuita per<br />

quattro quinti all'enfìteuta e per un quinto al padrone diretto,<br />

perchè questo ricava dall'enfiteusi nn utile generalmente molto


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 73<br />

inferiore all'effettivo reddito <strong>dei</strong> beni; trattandosi di locazione più<br />

che trentennale l'imposta è computata metà al locatore, metà al<br />

conduttore, perchè l'utile riesce nel fatto più equamente ripartito.<br />

Le imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il<br />

fondo sono a carico dell'enfìteuta. Ma le suddette disposizioni<br />

della <strong>legge</strong> non mutano, se anche per effetto di convenzione speciale<br />

venissero pagate dal proprietario diretto o concedente. Così<br />

si dica della locazione più che trentennale, nella quale pure il<br />

pagamento delle imposte può essere convenuto a carico del conduttore.<br />

ART. 7. I proprietari di slabili che la <strong>legge</strong> esonera tempo­<br />

raneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè<br />

venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove<br />

non godessero l'esenzione: di tale imposta si tiene loro conto<br />

per farli godere immediatamente del diritto elettorale.<br />

1. Esempi delle esenzioni contemplate da questo articolo.<br />

2. Si pone un dubbio in proposito.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> 28 giugno 1879, n. 4943 diede facoltà al Governo<br />

di sospendere le scadenze <strong>dei</strong> pagamenti delle imposte dirette a<br />

tutto il dicembre 1880 a favore <strong>dei</strong> contribuenti compresi nei<br />

Comuni da indicarsi con Decreto reale, dopo udite le Deputazioni<br />

provinciali, come danneggiati dall'eruzione dell'Etna, dai terremoti,<br />

dalle inondazioni del Po ed affluenti, da altre inondazioni<br />

e disastri consimili. Con successivi decreti queste disposizioni<br />

vennero applicate a vari Comuni compresi nelle disposizioni<br />

delia <strong>legge</strong>.<br />

Prima di queste esenzioni altre furono accordate in casi<br />

consimili, e potrebbero esserlo per l'avvenire. In tal caso i contribuenti<br />

esonerati ^r(9 tempore dal pagamento dell'imposta continuano<br />

ad essere elettori, se anche la loro quota sia discesa al<br />

di sotto di L. 19,80. Se l'imposta non era determinata prima della<br />

esenzione può esserlo a loro spese.<br />

3. Qualora l'imposta di cui hanno ottenuto l'esonero in uno o<br />

più anni venisse poi ripartita sugli anni successivi, è dubbio se la<br />

quota spettante agli anni precedenti debba essere compresa nella<br />

formazione del censo di L. 19, 80.<br />

ART. 8. Per costituire il censo elettorale stabilito al numero<br />

4 <strong>dei</strong>rarticolo 3 si computano tutte le imposte dirette<br />

pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.<br />

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei ben<br />

della sua prole^ <strong>dei</strong> quali abbiali godimento ; al marito di quelle


1^4 LEOai P6LlTIGÒ-AMMllfISTllATlVE<br />

che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati<br />

per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel<br />

<strong>dei</strong> coniugi omologato dal Tribunale.<br />

L Si risolve un dubbio sulle sovrimposte provinciali,<br />

2. Con quali restrizioni il padre possa addurre l'imposta pagata sui<br />

beni del figlio.<br />

della<br />

1. <strong>La</strong> disposizione dell'articolo 8 può far nascere anzitutto il<br />

dubbio se possano computarsi per costituire il censo elettorale,<br />

oltre alle imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del<br />

Regno, anche il tributo provinciale pagato in diverse provincie.<br />

Le parole in corsivo mancavano nel corrispondente articolo li<br />

della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, e furono aggiunte in relazione<br />

alla esclusione che era stata fatta dalla <strong>Camera</strong> del tributo provinciale.<br />

Logicamente il Senato, nel ristabilire questo tributo<br />

avrebbe dovuto cancellare quelle parole, od aggiungervi ed alle<br />

provvide.<br />

L'errore della \Qgge è evidente, ma può essere corretto<br />

nell'applicazione tenendo conto del precedente articolo 3, <strong>dei</strong> motivi<br />

che determinarono in esso l'accennato emendamento e della<br />

giurisprudenza che già si è formata sull'articolo 11 della precedente<br />

<strong>legge</strong> elettorale.<br />

L'articolo 3 dice che si computa non solo il regio tributò<br />

prediale, ma anche il provinciale. <strong>La</strong> loro equiparazione è perfetta,<br />

e perciò non si può distinguere il caso in cui siano pagati<br />

in una sola od in più esattorie delle imposte, significando ugualmente<br />

la potenza contributiva e quindi la condizione economica<br />

del cittadino.<br />

I motivi che determinarono il Senato a mantenere il principio<br />

della legislazione vigente e tener conto anche del tributo<br />

provinciale, reggono pure nel caso in cui questo tributo sia<br />

pagato, come l'erariale, in diverse provincie, e si debbano sommare<br />

le quote per costituire il censo elettorale.<br />

Da ultimo Tart. 11 della <strong>legge</strong> precedente dovevasi pur<br />

intendere con riferimento all'art. 2, e non comprendeva tutte le<br />

imposte pagate nei regi Stati, secondo la lettera, ma si intendevano<br />

escluse le comunali. Così secondo la nuova <strong>legge</strong> non si<br />

intendono soltanto quelle pagate allo Stato, ma anche le imposte<br />

che si pagano allo Stato per le provincie.<br />

2. Al padre si tiene conto delle imposte che paga sui beni<br />

della sua prole di cui abbia il godimento. Siffatto computo cessa<br />

perciò quando il figlio, raggiunta l'età di 21 anni, abbia diritto<br />

di prevalersi di questo censo a proprio vantaggio, o quando il<br />

padre perda, per qualsiasi altra ragione, il godimento <strong>dei</strong> beni<br />

predetti.<br />

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LEGGE ELETTORALE POLmCA ?5<br />

3. Secondo la <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, la separazione di beni<br />

ottenuta dalla moglie, non toglieva al marito il diritto di prevalersi<br />

delle contribuzioni, che paga la moglie per costituire il<br />

censo elettorale; soltanto la separazione di corpo può produrre<br />

un simile effetto. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale, volendo estendere<br />

tale effetto anche alla separazione di beni, lo ha espressamente<br />

dichiarato (Legge 20 marzo 1865, art. 21). <strong>La</strong> presente<br />

<strong>legge</strong> parla di separazione personale, e non contempla perciò il<br />

caso della separazione <strong>dei</strong> beni. Anche in questo caso, dunque,<br />

il marito può computare a proprio favore per la formazione del<br />

censo elettorale le imposte pagate sui beni della moglie, perchè<br />

anch'essi contribuiscono alla domestica azienda, almeno nella<br />

misura portata dal Codice civile, e perciò influiscono a determi<br />

nare anche la posizione economica del marito.<br />

Si domanda inoltre, che la sentenza di separazione sia passata<br />

in giudicato, e si ammette anche il caso della separazione<br />

per solo consenso, la quale non può aver luogo senza l'omologazione<br />

del Tribunale.<br />

ART. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai p<br />

prietari di beni indivisi o da una Società commerciale s(<br />

per egual parte<br />

<strong>La</strong> stessa misurasi applica nel determinare la comparteci<br />

pazione <strong>dei</strong> soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizion<br />

dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.<br />

Dove l'uno <strong>dei</strong> compartecipi pretenda ad una quota superiore<br />

a quella degli altri deve giustificare il suo diritto<br />

presentando i titoli che lo provino.<br />

L'esistenza della Società di commercio si ha per sufficien<br />

temente provata da un certificalo del Tribunale di commerci)<br />

indicante il nome de<br />

^<br />

1. SchiarimeìitL Società commerciali. Comproprietari e Soci.<br />

2. Com.e si procede all'iscrizione.<br />

!• Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o piii<br />

atti di commercio. <strong>La</strong> disposizione dell'art. 9 si riferisce soltanto<br />

alle società in nome collettivo, la quale si contrae tra due o più<br />

persone, con responsabilità illimitata e solidale {Cod. di comm.).<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> ritiene che i comproprietari ed i soci abbiano una<br />

parte eguale nella proprietà e quindi sopportino una quota eguale<br />

dell'imposta. Perciò se un fondo appartenente per es., a tre persone<br />

pagamene di 3X19,80 = 59,40 lire; nessuno <strong>dei</strong> comproprietari<br />

è elettore, a meno che uno di essi non provi, per es., di<br />

avere la proprietà di due quinti, l'altro pure di due quinti e il


76 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

terzo di un quinto, nel qual caso si computerebbero ai due primi<br />

L. 23, 36 d'imposta ciascuno, con cui avrebbero titolo all'elettorato.<br />

E quello che della comproprietà va detto <strong>dei</strong>rassociazione<br />

di due o più persone in una locazione o fìtto, in una mezzadrìa e<br />

in altro degli atti contemplati dall'art- 3.<br />

2. <strong>La</strong> società si costituisce per atto scritto, il quale deve essere<br />

depositato per estratto nella cancelleria del Tribunale di commercio.<br />

Il Tribunale provvede alia trascrizione del contratto sul<br />

registro a ciò destinato ed alla sua affissione. Fra le indicazioni<br />

prescritte dal Codice di commercio, l'estratto deve contenere<br />

il nome, cognome e domicilio <strong>dei</strong> soci. Il Tribunale certifica<br />

appunto questi nomi ; l'agente delle tasse indica l'imposta pagata<br />

dalla società, ed a questi due estremi le Giunte comunali applicano<br />

la disposizione del presente articolo.<br />

ART. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a Società in<br />

accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali<br />

Società, sono imputati nel censo <strong>dei</strong> gestori o direttori, fino<br />

alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale,<br />

della quale deve constare nel modo sovrindicato.<br />

1. Le diverse specie di società.<br />

2. ApplicazioTie dell'articolo precedente.<br />

3. Gestori^ direttori ed wm ministrato ri.<br />

1. Oltreché in nome collettivo, le società possono essere in<br />

accomandita semplice, in accomandita per azioni, anonime e<br />

cooperative {Nuovo Codice dicorara.). Le disposizioni di questo<br />

articolo si applicano ad ambedue le specie di accomandita, e per<br />

analogia alle società cooperative.<br />

3. Nelle società in accomandita semplice, quando vi sono più<br />

soci obbligati in solido ed insieme soci accomandanti, sia che i<br />

primi amministrino tutti insieme, sia che Tamministrazione generale<br />

sia commessa ad uno o più di essi, la società è nel tempo stesso<br />

in nome collettivo riguardo ai soci obbligati in solido, ed in accomandita<br />

riguardo ai semplici accomandanti. A quelli si applicano<br />

perciò le disposizioni <strong>dei</strong>rarticolo precedente, ogni qualvolta risulti<br />

distintamente la quota spettante ai primi, da quella spettante<br />

ai secondi.<br />

3. Parlando di gestori e direttori, la <strong>legge</strong> si riferisce anche<br />

agli amministratori delle società anonime e cooperative, i quali<br />

devono depositare, per garanzìa della loro gestione, quei numero<br />

d'azioni che è determinato dall'atto costitutivo. In mancanza di<br />

amministratore<br />

parte del capitale sociale<br />

<strong>La</strong> partecipazione <strong>dei</strong> gestori, direttori ed amministratori<br />

generalmente constare<br />

di


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E > . ^ '<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 77<br />

ART. 41. Le imposte dirette non sono computate per Tesercizio<br />

del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto<br />

anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle<br />

liste elettorali.<br />

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo<br />

di successione, o per anticipazione di eredità.<br />

1. <strong>La</strong> base del censo.<br />

2. Proposta approvata dalla <strong>Camera</strong>.<br />

3. <strong>La</strong> legislazione inglese.<br />

4. <strong>La</strong> legislazione belga.<br />

5. Modificazione introdotta dal Senato.<br />

6. Confronti colla legislazione belga.<br />

7. Confronti colVinglese.<br />

8. Motivi della modificazione introdotta.<br />

9. Il possessore a titolo di successione.<br />

1. Si credette opportuno di stabilire che le imposte dirette<br />

non vengono computate, qualora chi le paga non possieda [o stabile<br />

anteriormente alle operazioni dell'annuale revisione delle<br />

liste elettorali. Questa disposizione corrisponde all'art. 14 della<br />

<strong>legge</strong> anteriore, ma non si è badato a metterla in armonia coll'articolo<br />

3, procurando la medesima guarentigia dell'effettivo possesso<br />

del reddito corrispondente all'imposta pagata, la quale è<br />

della maggiore importanza. Non basta, infatti, pagare il censo ; è<br />

necessario che colui il quale se ne serve di titolo elettorale si<br />

trovi nelle condizioni determinate dalle leggi fiscali per essere<br />

gravato di imposta, cioè, possieda le basi del censo. Non vale<br />

contro questa opinione, che si trae dai successivi articoli della<br />

<strong>legge</strong>, l'analogia con cui si potrebbe suggerire Fapplicazione di<br />

una sentenza del Tribunale di Messina, 1^ settembre 1877, nella<br />

quale si è dichiarato « che non pregiudica l'esercizio del diritto<br />

elettorale la dichiarazione fatta all'esattore di non possedere il<br />

cespite imponibile, perchè ove rie seguisse un giudizio, il cittadino<br />

deve intanto pagare la tassa sul principio del solve et<br />

repete " {Riv. amm. 1877, 12).<br />

2. Il principio era espresso molto più chiaramente in questo<br />

articolo come era stato votato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, del<br />

seguente tenore: « Le imposte dirette non sono computate per<br />

l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente<br />

pagate da sei mesi almeno prima che incomincino le operazioni<br />

dell'annuale revisione delle liste elettorali '^..E cosi veniva giustificata<br />

cotesta disposizione : *^ Si credette opportuno di stabilire<br />

che le imposte dirette non vengano computate per l'esercizio del<br />

diritto elettorale se non sono state eff^ettivamente pagate da sei<br />

mesi prima che incomincino le operazioni dell'annua revisione delle<br />

liste elettorali. Questa disposizione trovasi eziandio nella <strong>legge</strong>


78 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATr^<br />

inglese e nella <strong>legge</strong> belga, ad evitare il caso avvenuto in quei<br />

paesi, ed avvenuto anche in Italia, di individui, i quali fecero una<br />

denuncia di redditi di ricchezza mobile, denuncia in base alla<br />

quale, seguita la loro inscrizione nei ruoli della imposta, ottennero<br />

anche l'inscrizione nelle liste elettorali; ma siccome il<br />

denunciante non aveva effettivamente il reddito, l'esattore, eseguiti<br />

indarno gli atti per farsi pagare, dovette porre la somma<br />

denunciata fra le quote inesigibili « {ReL ZAXARDELLI, pag. 79),<br />

3. <strong>La</strong> legislazione inglese è contenuta principalmente nel<br />

Refonn act del 1832 (2 Will. IV, cap. 45), e nel Rejjresentalion<br />

of the people act, del 1867 {30 and 31 Vict., cap. 102), e le sue<br />

disposizioni principali meritano di venire qui riferite, potendo<br />

servire di opportuno commento alla proposta che era stata accolta<br />

dalla <strong>Camera</strong> ed a quella parte di essa che rimase dopo le deliberazioni<br />

del Senato.<br />

Il podere o tenuta, che conferisce il diritto al voto elettorale<br />

per le contee può essere posseduto non solo a titolo di proprietà,<br />

ma altresì a titolo d'enfiteusi, di vitalizio o di locazione<br />

per un numero determinato d'anni, oppure a titolo di semplice<br />

occupazione. Quelli che possedono a titolo di fedecommesso<br />

{trv.steé) o di ipoteca con patto d'anticresi {morgagee)^ sono elettori<br />

soltanto quando si trovino nel possesso effettivo delle rendite<br />

e <strong>dei</strong> profitti <strong>dei</strong>rimmobìle; invece chi ha dato l'immobile in<br />

anticresi {mcrigagor) o in fedecommesso, può votare nonostante<br />

l'anticresi od il fedecommesso onde l'immobile è affetto. I liberi<br />

proprietari per effetto di eredità o di vitalizio {freeJiolders of<br />

inheritojice and far lifé) quelli in ogni caso, questi allorché abbiano<br />

l'effettivo possesso del fondo, od abbiano acquistato la loro<br />

proprietà libera a titolo di legato, di dotazione, di benefizio ecclesiastico<br />

0 per rimunerazione di cariche, possono essere elettori,<br />

quando dalla loro libera proprietà traggano una rendita netta<br />

annua non inferiore a 40 scellini, dedotti i carichi.<br />

I lìberi proprietari vitalizi, che non abbiano il possesso<br />

od abbiano acquistato la loro proprietà altrimenti che nei modi<br />

surriferiti, e le persone investite del possesso d'un fondo vita<br />

durante, o durante la vita di altre persone, o in forza di sentenze,<br />

di transazioni o di arbitrato {seized at lav: or equity),<br />

e così pure quelli che possedono immobili a titolo di freeholders^<br />

di copyholders o in altra forma che non sia la piena proprietà,<br />

sono elettori qualora abbiano una rendita annua, netta da qualunque<br />

peso, superiore alle lire sterline 5, dedotti tutti i livelli<br />

e carichi che gravano sulla proprietà stessa.<br />

I possessori enfiteutici {lessees), assegnatari (assignees)<br />

d'immobili di qualsiasi natura, per una durata non minore di 60<br />

anni, sia o no condizionata alla vita di una o più persone, sono<br />

elettori purché gl'immobili stessi abbiano una rendita annua netta<br />

superiore a lire sterline 5 ; oppure a lire sterline 50, quando il


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 79<br />

periodo sopra accennato sia minore di 60 anni, ma maggiore<br />

di 20; rimanendo fermo che niun sub-enfiteuta, o assegnatario<br />

di enfiteusi, possa votare per il titolo del possesso pei detti periodi<br />

60 e 20 anni, se non si trova nell'effettivo possesso degli immobili<br />

(Statuto 2, Gugl. IV, cap. 45).<br />

Sono elettori anche i semplici possessori di qualsiasi terra<br />

0 podere di una rendita non inferiore alle lire sterline 50, e coloro<br />

che abbiano occupato durante l'intero anno precedente al 31 luglio,<br />

dell'anno in cui chiedono l'elettorato, come proprietari o come<br />

affittuari, una terra o tenuta di un reddito annuo non minore<br />

di 12 lire sterline. E però necessario, che durante il tempo di tale<br />

occupazione abbiano pagato per intero la quota loro spettante<br />

della tassa <strong>dei</strong> poveri, secondo i fondi occupati, e precisamente,<br />

che al 20 luglio abbiano pagata per intero la tassa dovuta fino<br />

al 5 gennaio antecedente.<br />

Nelle città e nei borghi l'elettorato spetta a chi nel 1832<br />

trovavasi nell'esercizio di certi antichi diritti vitalizi od ereditari;<br />

ad altre persone cui il diritto venne conferito avanti al<br />

1833 con disposizioni speciali ; ai proprietari e possessori paganti<br />

tassa, ed ai conduttori indipendenti di qualunque casa, magazzino,<br />

banco, bottega od altro edifìcio, sia o non sia annesso<br />

al terreno su cui è posto o ad esso spettante, che abbiano una<br />

rendita annua netta di lire sterline 10, purché però l'elettore<br />

abbia posseduto l'immobile nei dodici mesi precedenti all'ultimo<br />

giorno di luglio, sia stato assoggettato a tutte le tasse pei poveri<br />

a titolo del possesso stesso, ed abbia tenuto il proprio domicilio<br />

nella città o borgo, o nel perimetro di 7 miglia da esso durante<br />

i 6 mesi precedenti al 31 luglio. È inoltre necessario che gli elet­<br />

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tori della città e borghi abbiano pagato pel 20 di luglio la tassa<br />

<strong>dei</strong> poveri ed i diritti d'accisa, scaduti il 5 gennaio; altrimenti<br />

non possono essere ammessi ad esercitare il loro diritto.<br />

Per costituire titolò all'elettorato, è indifferente che gli stabili<br />

posseduti siano uno o più, separati od uniti, o di diversa<br />

natura, purché si trovino in possesso della stessa persona. Quando<br />

^\ ìra,itì dì 2^QSsesso indiviso, ciascun compossessore può essere<br />

elettore, se la rendita annuale netta dello stabile è tale, che<br />

divisa fra i vari possessori, ne spetti a ciascuno una quota parte<br />

di almeno 10 sterline. In nessun caso può venire inscritto come<br />

elettore colui che nei dodici mesi precedenti all'ultimo giorno di<br />

luglio ha ricevuto sussidi dalla parrocchia od altra elemosina.<br />

Sono elettori, inoltre, nelle città o nei borghi coloro che<br />

occupano ed abitano da dodici mesi interi precedenti all'ultimo<br />

giorno di luglio dell'anno in cui chiedono la inscrizione, sia<br />

come proprietari, sia come inquilini, una casa di abitazione, e<br />

per questa casa pagano tutte le imposte stabilite dalla <strong>legge</strong> sui<br />

poveri. Non sono ammessi ad esercitare il diritto elettorale i<br />

comproprietari ed i coinquilini, e sono del pari esclusi dal voto


80 LEGGI POUTICO-A^IMINISTRATIVE<br />

coloro che al 20 luglio non hanno pagato regolarmente le imposte<br />

stabilite dalla predetta <strong>legge</strong>, che erano dovute fino al 5<br />

del precedente mese di gennaio. Sono del pari elettori coloro<br />

che occupano separatamente, da un anno precedente airultimo<br />

giorno di luglio, un alloggio che faccia parte di una stessa casa<br />

di abitazione ed abbia una rendita annuale netta, non tenendo<br />

conto <strong>dei</strong> mobili, di almeno dieci lire sterline.<br />

4. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale belga del 3 marzo 1831 (art. 3), domandava<br />

la prova del possesso del censo, ed era sufficiente provarlo<br />

per l'anno in corso e per Tanno avanti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1° aprile 1843<br />

stabilì nn termine più lungo per quelle imposte, come sono le<br />

patenti, che fondandosi sulle dichiarazioni danno luogo alle frodi,<br />

e mentre per Fimposta fondiaria ed altre a questa equiparate si<br />

continuò a richiedere il possesso d'un anno, per le patenti si è<br />

richiesto il possesso del censo per due anni. <strong>La</strong> ragione di tale<br />

disposizione si fu, che i partiti faceano inscrivere chi non può<br />

esercitare il diritto e questo è piii difficile quando si stabilisce un<br />

periodo di tempo non breve, durante cui, a buon conto, si dovrebbe<br />

pagare l'imposta per chi si è fatto inscrivere. Se però si era<br />

variato il termine, questo si era variato solo per le imposte che<br />

si fondano su dichiarazioni, ed il prolungamento del termine<br />

stesso non era mutamento di sistema. Quello insomma che si<br />

esigeva, si era il possesso e non si andava più in là.<br />

Il pagamento effettivo dell'imposta venne stabilito come<br />

condizione dell'esercizio del diritto elettorale colla <strong>legge</strong> 10 settembre<br />

1865. Ed anzi colla <strong>legge</strong> 30 marzo 1870 la disposizione<br />

venne resa più rigida, non computandosi più oltre nel censo, se<br />

non imposte, le quali siano state pagate per l'anno intero. Altrimenti<br />

si sarebbe potuto, per alcune imposte, averle pagate per un<br />

solo trimestre pur anco, e poscia esser rimasti tuttavia elettori,<br />

quantunque dopo il trimestre rinunciando, per es. ad un spaccio,<br />

o ad altro esercizio, si fosse rimasti esonerati da imposte pel rimanente<br />

dell'anno. Ed inoltre la <strong>legge</strong> 30 marzo 1870 non si accontentava<br />

nemmeno più del periodo di due anni per le sole imposte<br />

fondate su dichiarazioni de' contribuenti, ma il termine <strong>dei</strong> due<br />

anni veniva stabilito senza distinzione da imposta ad imposta. Più<br />

ancora, se non escluso, ne era però rimasto in dubbio il diritto<br />

del successore a titolo di successione, o del proprietario a titolo<br />

di trasferimento autentico. Colla <strong>legge</strong> 12 giugno 1871 invece si<br />

ritornò al termine diunsolo anno per tutte, e si sono messi fuori<br />

di contestazione i diritti derivanti da successione o da acquisto.<br />

Ma di nuovo colla <strong>legge</strong> 9 luglio 1871, la cui disposizione è passata<br />

nel Codice elettorale del 1878, e poi con qualche modificazione<br />

del Codice elettorale 5 agosto 1881, pur mantenendosi Tanno per<br />

l'imposta fondiaria, o equiparata a questa, per le altre imposte<br />

dirette si è ristabilito il termine di due anni.<br />

Così si domandano due anni anche qualora il censo fosse


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 81<br />

composto di imposte fondiarie e d'imposte personali (art. 6, Code<br />

elect. 1881), Chi voglia giudicare dell'importanza di questa disposizione<br />

nel Belgio veda il Code electorale^ commentato, p. 73-91,<br />

dove sono diffusamente trattate tutte le questioni relative ed esaminate<br />

minutamente le disposizioni della legislazione vigente,<br />

5. Il Senato però modificò notevolmente le disposizioni contenute<br />

in questo articolo, e le ragioni àeWe modificazioni, che la<br />

<strong>Camera</strong> poscia accolse, vennero cosi svolte nella Relazione delrUtììcio<br />

centrale:<br />

« Per assicurare la genuina osservanza delle leggi che<br />

fondano il diritto elettorale sul censo, oltre avere ricorso alla<br />

punizione delle frodi, le leggi elettorali prescrivono il possesso<br />

del censo medesimo per un certo tempo anteriore, ovvero alcune<br />

ben anco Teffettivo pagamento dell'imposta. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale<br />

vigente si attiene al primo sistema; il disegno di <strong>legge</strong>, che ci<br />

sta dinanzi, a quest'ultimo. Per la <strong>legge</strong> elettorale vigente l'imposta<br />

non è computata nel censo elettorale se lo stabile non siasi<br />

posseduto e la locazione non siasi fatta anteriormente alle prime<br />

operazioni dell'annuale revisione delle leggi elettorali. Pel disegno<br />

di <strong>legge</strong> che ci sta dinanzi, le imposte dirette non sono computate<br />

per l'esercizio del diritto elettorale, se non sono state effettivamente<br />

pagate: e devono essere effettivamente pagate da sei mesi<br />

almeno prima che incomincino le operazioni dell'annuale revisione<br />

delle liste elettorali. Le operazioni dell'annuale revisione delle<br />

liste elettorali cominciano in gennaio.<br />

« A giustificazione di questa disposizione si è addotto<br />

l'esempio dell'Inghilterra e del Belgio. Poiché in que' paesi, e<br />

in Italia pure, vi furono di coloro che fecero una denuncia di<br />

redditi di ricchezza mobile, in base a cui, seguita la loro inscrizione<br />

nei ruoli dell'imposta, ottennero anche l'inscrizione nelle<br />

liste elettorali. Ma come non avevano effettivamente il reddito,<br />

l'esattore, eseguiti indarno gli atti per farsi pagare, dovette porre<br />

la somma denunciata fra le quote inesigibili...<br />

6. « Quando però si raffrontino i termini e le condizioni della<br />

<strong>legge</strong> belga, coi termini e le condizioni, che il disegno di <strong>legge</strong><br />

adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> pone, si riconoscerà, che la<br />

l^gge belga è d'una larghezza incomparabilmente maggiore del<br />

disegno di <strong>legge</strong> medesimo.<br />

" Per l'articolo 43 del Codice elettorale del 1881, che corrisponde<br />

all'articolo 20 del Codice elettorale del 1876, esteso<br />

all'elezione <strong>dei</strong> membri <strong>dei</strong> tribunali di commercio e <strong>dei</strong> consigli<br />

<strong>dei</strong> prt^d'hommes, la revisione delle liste elettorali comincia dal<br />

lo al 14 agosto. E poiché per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali<br />

basta che risulti d*essere in regola col pagamento dell'imposta<br />

fondiaria per l'anno avanti, si danno quindi almeno otto<br />

mesi di tempo per porsi in regola col pagamento, che non si fosse<br />

fatto a tempo debito. Pel disegno di <strong>legge</strong> adottato dalla <strong>Camera</strong><br />

LEGGI SPECIALI. •— Seri^ 1» — Voi, iF, 6


LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE «<br />

<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> l'imposta dev'essere effettivamente pagata sei mesi<br />

almeno prima che incomincino le operazioni dell'annua revisione<br />

delle liste elettorali, le quali operazioni incominciano in gennaio.<br />

Si noti, inoltre, che essendo bimestrali le rate di pagamento delle<br />

imposte dirette, per non rimanere privati dell'esercizio del diritto<br />

elettorale, si esige di trovarsi, col pagamento dell'imposta per<br />

Tanno avanti, perfettamente in giornata. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> belga da otto<br />

mesi almeno di tempo : il disegno di <strong>legge</strong>, approvato dalla <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> nemmeno giorni.<br />

« Ed inoltre la <strong>legge</strong> belga ha provveduto, perchè d'ufficio<br />

la Giunta municipale pervenga a cognizione di quanti hanno soddisfatto<br />

0 no l'obbligo dell'imposta pel tempo che la <strong>legge</strong> pone.<br />

Il disegno di <strong>legge</strong> adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> ha bensì<br />

preso dalla <strong>legge</strong> belga la prescrizione, per cui deve essere spedito<br />

senza spesa agli uffizi comunali un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle<br />

imposte dirette ; certificato conforme all'originale, dall'agente<br />

delle imposte; ma non ha trascritta del pari la disposizione<br />

dell'art. 46 del Codice elettorale del 1881 {articolo 2 bis, n. 45,<br />

L. 1881).<br />

^ Niente di tutto ciò nel disegno di <strong>legge</strong>. Per quanto sia<br />

provveduto che la Giunta debba inscrivere nelle liste anche coloro<br />

che non hanno fatto alcuna domanda, ne presentato alcun documento,<br />

quando abbia verificato che riuniscono i requisiti per essere<br />

elettori (art. 46), come poi potrà appunto verificare essa medesima<br />

il requisito dipendente dal censo in relazione alla disposizione dell'articolo<br />

11, ossia all'obbligo dell'effettivo pagamento? È il cittadino<br />

che deve lui stesso produrre la quietanza a corredo della<br />

domanda per essere iscritto nelle liste elettorali. E ciò solo basterà<br />

per tener molti lontani dal far valere il diritto elettorale, che pure<br />

è loro spettante.<br />

7. *^ Meno ancora si può fare il riscontro colle leggi inglesi.<br />

Le leggi inglesi fanno dipendere l'esercizio del diritto elettorale<br />

non dal possesso, non dal pagamento della imposta, ma da un<br />

fatto materiale, esterno, palese, che, quando sia accompagnato<br />

dalle condizioni di <strong>legge</strong>, significa la qualità d'elettore alla vista<br />

di tutti; il fatto cioè àeWoccupazione di casa, bottega, o podere.<br />

Fra le condizioni che devono accompagnare il fatto dell'occupazione,<br />

0 meglio esservi inerenti, vi è quella, che la casa, bottega<br />

0 podere rappresentino un certo reddito, e chi l'occupa, soddisfatto<br />

abbia la tassa <strong>dei</strong> poveri e i diritti di accisa. L'obbligo dunque<br />

del pagamento dell'imposta si riferisce ad imposte diverse dairimposta<br />

fondiaria: si riferisce ad imposte diverse da quelle su cui si<br />

fonda il diritto elettorale ; si riferisce ad imposte che determinano<br />

lacondizionepersonaleeTappartenenza dell'elettore, e costituiscono<br />

quindi assai piii un presupposto, che una condizione del diritto<br />

elettorale. E basta che l'elettore abbia pagato al venti di luglio la<br />

tassa <strong>dei</strong> poveri, e i diritti di accisa scaduti il 5 di gennaio. Il che


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 83<br />

è ben diverso dal disegno di <strong>legge</strong> nostro, che al contribuente<br />

non dà un giorno di tregua.<br />

8. '^ Sembra questa una disposizione di procedura ò di prova,<br />

ma in realtà è disposizione di diritto elettorale, e che toglierebbe<br />

d'un tratto il diritto a moltissimi elettori, ed appunto fra gli<br />

elettori per censo. Chi abbia tenuto dietro alle vicende delle leggi<br />

elettorali nel Belgio, anche dalle sole date, si accorge facilmente,<br />

come disposizioni simili, e persino di portata incomparabilmente<br />

minore di questa, si proseguano od oppugnino a seconda della<br />

prevalenza che si vuol dare ad elettori di certa condizione, e particolarmente<br />

d'una preponderanza delle popolazioni urbane o<br />

rustiche. Nelle discussioni della <strong>legge</strong> del 1881 si è perfino data<br />

importanza al momento dell'anno in cui devono essere presentate<br />

al direttore delle contribuzioni dirette le dichiarazioni delle patenti.<br />

Perchè il termine anteriore era tale da permettere alle popolazioni<br />

della campagna di produrre le dichiarazioni suppletive,<br />

mentre nelle città, venendo resi esecutivi i ruoli ad anno più inoltrato,<br />

per le dichiarazioni suppletive non si sarebbe fatto a tempo,<br />

« Noi non ci preoccupiamo dell'influenza, che la <strong>legge</strong> elettorale<br />

darà agli uni o agli altri; sin da principio ci siam messi in<br />

guardia da previsioni, che possono riuscire molto fallaci. Ma dato<br />

che abbiamo con una mano il diritto elettorale non possiamo<br />

toglierlo coll'altra: riconosciuto il diritto elettorale negli elettori<br />

che possedano quel determinato censo, non possiamo per altra<br />

via privarli del diritto elettorale medesimo. Né possiamo meno<br />

che mai far servire il diritto elettorale agl'interessi della finanza,<br />

né questi alla preponderanza elettorale degli uni o degli altri,<br />

una volta che tutti noi siamo'd'accordo nel volerli tutti del pari,<br />

E siamo persuasi che la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> ci saprà grado d'aver<br />

tolto di mezzo una disposizione, la quale per la sua molta illiberalità<br />

non può spiegarsi altrimenti, che come una di quelle disposizioni,<br />

che nelle grandi discussioni di principio s'insinuano talvolta<br />

con modesta apparenza come misure di semplice attuazione, e nel<br />

fatto trovano poi aver compromesso il principio medesimo,<br />

^ Noi certo non inventeremo una guerra per togliere colle<br />

imposizioni il diritto elettorale dopo avere della imposizione fatto<br />

un titolo al diritto elettorale medesimo ! Ma nemmeno ricorreremo<br />

alle leggi di riscossione delle im-posizioni, perchè nel fatto<br />

uno <strong>dei</strong> titoli fondamentali del diritto elettorale non sia molto più<br />

stretto di quello che apparisca largo nella disposizione che lo statuisce.<br />

Tanto meno vi ricorreremo, dacché c'rmportanon tanto di<br />

riconoscere un diritto elettorale più largo, quanto di vederlo entrato<br />

nelle abitudini, tenuto in pregio, esercitato, e lo renderemo<br />

quindi uggioso, fiscale? E non dubitiamo quindi, che il Senato<br />

abbia da accogliere di buon animo la reintegrazione della disposizione<br />

vigente, siccome quella, che mantiene le ragioni del diritto<br />

nella loro interezza.


84 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIA'E *<br />

9. ^ È a notarsi finalmente che nello stesso disegno di <strong>legge</strong> si<br />

è poi mantenuta la disposizione della <strong>legge</strong> vigente, per cui la<br />

condizione'cosi imposta all'esercizio del diritto elettorale non si<br />

applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione<br />

di eredità: ossia non si richiede dal possessore in virtù di siffatto<br />

titolo la prova d'essersi messo in regola colla <strong>legge</strong> avanti dell'annuale<br />

revisione delle liste elettorali. Questa disposizione ha<br />

ragione di essere nel sistema della <strong>legge</strong> vigente, che è il nostro.<br />

Ma nel sistema adottato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, ossia del pagamento<br />

effettivo dell'imposizione, diventa un'incongruenza, per<br />

cui, quando pure il sistema stesso si mantenesse, l'articolo corrispondentemente<br />

andrebbe emendato. Il Senato però vorrà emendarlo<br />

per le ragioni che abbiamo esposto di giustizia, le quali<br />

sono necessariamente pure ragioni di libertà «. {Rei. LAMPERTICO,<br />

pag. 81-84).<br />

10. Nella discussione che ne seguì prevalsero infatti le idee<br />

dell'Ufficio Centrale. Però l'on. ministro Zanardelli tenne a spiegare<br />

i motivi per cui era stata introdotta quella guarentigia. ^ <strong>La</strong><br />

<strong>legge</strong> vigente contiene disposizioni, le quali stabiliscono qualche<br />

guarentigia per rispetto agli elettori da inscriversi nelle liste<br />

quali contribuenti, sia per l'imposta fondiaria, sia anche per<br />

l'imposta personale o mobiliare, che era in vigore allorché fu<br />

pubblicata quella <strong>legge</strong>. Imperciocché la medesima determinò<br />

che l'imposta prediale non fosse computata nel censo elettorale<br />

se lo stabile non era posseduto prima dell'annua revisione delle<br />

liste, e che l'imposta personale o mobiliare, la quale commisuravasi,<br />

in parte, sul -sclere locativo, non si computasse se non<br />

era stata fatta prima di quel tempo'la locazione.<br />

^ Più tardi venne tolta l'imposta personale e mobiliare e<br />

vi fu sostituita quella sui redditi di ricchezza mobile. Ora, noi<br />

intendevamo di provvedere ad assicurare, anche per l'imposta di<br />

ricchezza mobile, che l'elettore fosse effettivo contribuente, affinchè<br />

non avvenissero frodi per questo titolo. Perciò nel disegno<br />

di <strong>legge</strong> si era stabilito che pel titolo stesso non si potesse essere<br />

elettore, se non in quanto l'imposta corrispondente fosse stata<br />

effettivamente pagata.<br />

« L'Ufficio Centrale trovò in questa disposizione degl'inconvenienti:<br />

e noi, per mostrare che non siamo inflessibili in ciò che<br />

non ci sembra essenziale, non insisteremo, avendo già dichiarato<br />

che quando la l^gge fosse dovuta ritornare all'altro ramo del<br />

Parlamento, per le modificazioni minori avremmo usato la massima<br />

arrendevolezza e deferenza all'Ufficio Centrale.<br />

« Non voglio però omettere di osservare che la disposizione<br />

di cui si tratta era stata determinata da informazioni officiali,<br />

che facevano conoscere come da non effettivi contribuenti si fosse<br />

abusivamente ottenuta l'inscrizione nelle lista elettorali di taluna<br />

fra le princìpalissime città del Regno.


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LEUGE ELETTORALE POLITICA ^5<br />

« Essi avevano denunciato un reddito di ricchezza mobile<br />

che non possedevano. Ora, è naturale che quando un individuo<br />

si denuncia come possessore di redditi di ricchezza mobile, l'agente<br />

delle tasse lo inscriva; e, passando i ruoli dall'agente delle imposte<br />

al Municipio per la formazione delle liste elettorali, è ovvio<br />

che chi figura nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile, venga<br />

inscritto nelle liste medesime; mentre è pur naturale che collii<br />

che non ha nulla, che è un contribuente meramente fittizio, non<br />

paghi, e che Fesattore il quale si presenta per riscuotere la tassa<br />

non trovi nulla e debba quindi passare quella quota tra le inesigibili.<br />

Noi avevamo introdotto la disposizione dell'art. 11 appunto<br />

per evitare simili artifizi ".<br />

Cui aggiunse Fon. senatore Saracco: «^ Non occorre dire<br />

che noi dell'Ufficio Centrale, come l'intero Senato, rendiamo piena<br />

giustizia alle oneste intenzioni che mossero il Ministero ad introdurre<br />

in questo articolo di <strong>legge</strong> la regola che gli elettori per<br />

censo non possono altrimenti esercitare il proprio diritto se non<br />

dimostrano di aver pagato le contribuzioni nel momento in cui<br />

domandano l'iscrizione. A noi è sembrata dura, troppo dura questa<br />

disposizione, e ci sarebbe facile dimostrare che non si può, senza<br />

ingiuria e senza inconvenienti, subordinare l'esercizio di un così<br />

alto diritto all'obbligo di provare il pagamento dell'imposta ; ma<br />

poiché l'onorevole ministro rinuncia al suo progetto, anch'io<br />

tralascierò di esporre più ampiamente le ragioni alle quali l'Ufficio<br />

Centrale si è inspirato nel fare la sua proposta, accettata<br />

dal Governo.<br />

" Questo solamente dirò, che se alcuni inconvenienti si<br />

possono qualche rara volta manifestare, non ci sembra conveniente<br />

sottoporre ad un trattamento tanto rigoroso la numerosa<br />

famiglia <strong>dei</strong> contribuenti che pagano regolarmente le ÌOFO imposte,<br />

e costringerli annualmente a dar la prova del pagamento effettivo,<br />

se vogliono essere iscritti sull'albo degli elettori " (Attiparlamentari,<br />

Senato del Regno, Discussioni, 19 dicembre 1881,<br />

pag. 2206-2208.<br />

ART. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla<br />

moglie separata legalmente dal proprio marito, possono<br />

putale, pel censo elettorale, a favore di uno <strong>dei</strong> suoi fìgl<br />

di primo 0 secondo grado da lei designato.<br />

Parimente il padre che abbia il censo prescritto per<br />

può delegare ad uno <strong>dei</strong> suoi figli o generi, di primo<br />

secondo grado, l'esercìzio del diritto elettorale nel proprio Gol<br />

legio, quando egli non possa<br />

Le delegazioni possono farsi con semplice dich<br />

da


86 LEGGI POLITICO-AMIVUJSISTRATIYE<br />

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso<br />

modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle<br />

liste elettorali.<br />

1. Motivi.<br />

2» Condizioni delle delegazioni.<br />

3. Epoche nelle quali può essere fatta e revocata.<br />

4. Forme della delegazione.<br />

5. Effetti e durata della delegazione.<br />

1. Il sistema censitario ammette le delegazioni del voto ; e<br />

le legislazioni, che adottarono tale sistema, se non tutte, in gran<br />

parte consentirono simili delegazioni, alcune in limiti ristretti,<br />

altre in limiti piii ampii. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 ammetteva<br />

pure tali delegazioni da parte di genitori a favore di figli, e<br />

precisamente da parte della madre, vedova o separata dal marito,<br />

illimitatamente; da parte del padre nel caso che egli pagasse in<br />

più collegi l'imposta che dà diritto all'elettorato; che se pagava<br />

tale imposta in un collegio soltanto doveva in questo personalmente<br />

esercitare il suo diritto.<br />

Il progetto intorno al quale riferi Toner. Brin, estese tale<br />

facoltà di delegazione, stabilendo che anche il padre, il quale paghi<br />

l'imposta in un solo collegio possa cedere l'esercizio del diritto al<br />

figlio ove non possa o non voglia esercitarlo egli stesso. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong><br />

accolse la proposta, mantenuta dalla successiva Commissione,<br />

ed il principio della delegazione del censo trovò così una più larga<br />

applicazione.<br />

2. <strong>La</strong> vedova, la moglie separata legalmente, ed il padre possono<br />

delegare il censo, purché paghino l'imposta alle condizioni<br />

stabilite nei precedenti articoli. Questo diritto di delegazione è<br />

un diritto politico, perciò, sebbene non gli si applichi la massima<br />

del nemo plus jiiris ad aliwrn transferre potest, qiiam ipse<br />

habet, perchè la delegazione può essere fatta da una donna, o da<br />

un uomo non elettore (analfabeta, indegno, ecc.). Non possono<br />

delegare il censo gli stranieri. Non lo può delegare chi si trovasse<br />

in istato di fallimento.<br />

È necessario che la somma d'imposta delegata basti da sola<br />

a formare il censo, non potendo essere completata, qualora fosse<br />

inferiore, colle contribuzioni pagate dal delegatario, perchè la<br />

leggQ non ammette il cumulo del censo personale e di quello del<br />

delegato.<br />

<strong>La</strong> delegazione a favore di figli naturali non è valida; né<br />

lo è quella a favore del marito d'una figlia o d'una nipote naturale,<br />

0 figlia d'una figlia naturale.<br />

<strong>La</strong> delegazione può farsi liberamente cosi a un figlio che ^d<br />

un genero, né per poter fare la delegazione al genero, è neces-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 87<br />

sario che il figlio sia già elettore, o si trovi in condizione di non<br />

poterlo essere se anche gli venisse computato il censo.<br />

Al pari delle imposte dirette non possono essere delegati<br />

gli altri titoli equipollenti al censo : il valore locativo, le imposte<br />

su fondi dati a mezzadrìa, e le altre espressamente contemplate<br />

dalla <strong>legge</strong>, tenendo conto anche dell'azienda esercitata dal contribuente.<br />

Se il padre esercita il diritto elettorale non può delegarne<br />

Fesercizio ai figlio in un altro Collegio, qualunque sia la somma<br />

di imposta che paga. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 ammetteva che<br />

il padre pagando imposta in diversi distretti elettorali potesse<br />

rimanere elettore in un Collegio, e fare inscrivere in un altro il<br />

figlio delegandogli il censo. Siffatta larghezza usata al censo venne<br />

tolta, perchè contraria al principio dell'unità del diritto elettorale,<br />

e incompatibile colle nuove disposizioni relative al domicilio.<br />

3. <strong>La</strong> delegazione può essere fatta in qualunque tempo, purché<br />

prima che le liste siano provvisoriamente decretate dal Consiglio<br />

comunale.<br />

<strong>La</strong> revoca, invece, deve seguire prima che incominci l'annuale<br />

revisione delle liste elettorali. Se fatta dal 1» febbraio in<br />

poi, ha quindi valore soltanto per l'anno successivo. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente<br />

ammetteva la revoca in qualunque tempo, menomando<br />

così la dignità e l'indipendenza del delegatario.<br />

4. <strong>La</strong> delegazione può essere fatta in qualunque forma. <strong>La</strong><br />

<strong>legge</strong> domanda soltanto l'autenticazione del notaio. Basterà produrre<br />

dunque, insieme alla prova del censo delegato, questa autenticazione.<br />

Nella discussione di questo articolo al Senato Fon. Miraglia<br />

aveva proposto di aggiungere che la delegazione può farsi in carta<br />

libera « per evitare le quistioni che potrebbero sollevarsi dalFAmmistrazione<br />

delle finanze. Egli è vero che le carte occorrenti per<br />

Fesercizio del diritto elettorale non sono soggette a bollo ; ma le<br />

delegazioni, di cui è parola in questo art. 12, sono atti rivolti a<br />

benefizio <strong>dei</strong> discendenti per essere ammessi all'esercizio dell'elettorato,<br />

cosicché a stretto rigore <strong>dei</strong> principine delegazioni devono<br />

essere scritte in carta dà bollo. Ma a rigore <strong>dei</strong> principii si può<br />

fare eccezione, osservando che in sostanza il fine della delegazione<br />

mira all'esercizio dell'elettorato politico, e non già ad affari<br />

patrimoniali, ond'è che, ammettendosi il benefizio della carta<br />

esente da bollo per le delegazioni, sono eliminati ostacoli pecuniari<br />

all'allargamento dell'elettorato ^u<br />

Ed aggiungeva, in risposta alFon. ministro Zanardelli, che<br />

dichiarava di ritenere applicabile Fart. 41 : « Se egli opina che la<br />

disposizione delFart. 41 comprenda anche le delegazioni, a che<br />

mettere ostacolo all'adozione del mio emendamento? Ma siccome<br />

io penso che le delegazioni sono cose ben diverse dalle cose contemplate<br />

dall'art. 41, è necessario che si introduca il mio emen--


88 LEGGI POLITICO;AMMINISTKATIVE<br />

damento, altrimenti le delegazioni si dovranno stendere su carta<br />

da bollo « (Senato, Discussioni, 19 die. 1881, pag. 2207-2209).<br />

Infatti la questione si ripresentò più tardi, come venne in<br />

discussione l'art. 41, e gli on. senatori Saracco e Cavallini opinarono<br />

che le delegazioni non si potessero fare in carta libera. ** Chi è in<br />

grado di fare delegazioni di censo, disse Fon. Cavallini, non può<br />

annoverarsi fra i non abbienti; aggiungo, che difficilmente voi potrete<br />

attendervi che si ricevano gratuitamente dal notaio. Io dunque<br />

opino chele delegazioni non abbiano a farsi in carta libera; e<br />

volendo proporvi una risoluzione concreta, mi permetto perciò<br />

di pregare il Senato perchè dopo le parole: concernenti il prò-cedimento,<br />

sia amministrativo che giudiziario, si aggiungano<br />

queste altre : ad eccezione delle delegazioni di cui alVart. 12 «.<br />

L'emendamento non fu accolto, perchè « trattandosi non dell'esercizio<br />

di un diritto elettorale proprio, ma della delegazione di<br />

diritto proprio e dipendente dal censo, in favore altrui, non è il<br />

caso di accordare uno speciale favore w. L'on. ministro Zanardelli<br />

poi soggiunse: « È verissimo che io, quando fu presentato l'emendamento<br />

<strong>dei</strong>ronorevole senatore Miraglia, dichiarai di ritenere<br />

che anche le delegazioni, di cui è parola nell'art. 12, potessero<br />

essere fatte in carta semplice, ed in appoggio invocai l'art. 41<br />

del disegno di <strong>legge</strong>, secondo il quale tutti gli atti del procedimento<br />

elettorale, sì amministrativi come giudiziari, possono essere<br />

fatti in carta libera. L'onorevole senatore Miraglia osservò per<br />

altro, che questo non è un atto del procedimento, e tale opinione<br />

fu pure espressa dall'onorevole senatore Saracco. Io convengo<br />

che ciò possa costituire argomento di dubbio, poiché essendo l'articolo<br />

12 compreso non nel titolo secondo, ma nel titolo primo,<br />

potrebbe sostenersi che a rigor di termini non fa parte del procedimento<br />

amministrativo. Se io, discorrendo intorno all'emendamento<br />

dell'onorevole Miraglia dissi che l'emendamento medesimo<br />

parevami reso superfluo dall'art. 41, ciò feci perchè effettivamente<br />

è nello spirito della <strong>legge</strong>, come era nelle intenzioni della<br />

Commissione della <strong>Camera</strong> elettiva, di far sì che ogni documento<br />

il quale debba servire a procurare il diritto elettorale sia esente<br />

da ogni tassa e spesa. Non di meno, io non mi oppongo a che si<br />

lasci pel momento impregiudicata la questione ».<br />

L'on, Guardasigilli, mentre lasciava impregiudicatala questione<br />

sorta sull'art. 12, dichiarava però esplicitamente, come<br />

vedremo, che le disposizioni dell'art. 41 si applicano anche agli<br />

atti contemplati dall'art. 18. Pare, adunque, dal complesso della<br />

discussione, che le delegazioni possano farsi con semplice dichiazione,<br />

ma non si abbia diritto ad alcuna esenzione di spese per<br />

l'autenticazione fatta dal notaio o ad essa relative.<br />

5. <strong>La</strong> delegazione vale sino a che non sia revocata. Anche se<br />

revocata dopo il 1^ febbraio vale sino alla formazione delle liste<br />

dell'anno successivo. Il cambiamento di domicilio del delegante o


- +<br />

^ •k<br />

r.*<br />

A<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 89<br />

dèi delegatario non distrugge gli effetti della delegazione. Se il<br />

delegante muore prima della revisione delle liste, la delegazione<br />

perde ogni effetto ; non però se il delegante venisse interdetto,<br />

inabilitato, ecc.<br />

ART. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che<br />

nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio<br />

politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio<br />

civile.<br />

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la<br />

sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto<br />

l'uno 0 l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo<br />

termine, chiedere, con dichiarazione firmata, al sindaco del<br />

Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo<br />

domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata<br />

prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non<br />

produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo<br />

d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione<br />

fatta al sindaco del Comune che abbandona.<br />

1. Il domicilio politico e Vamministrativo.<br />

2. Disposizioni della <strong>legge</strong> 17 dicemòì^e 1860.<br />

3. Domicilio^ residenza^ dim^ora.<br />

4. Controversie sul trasferimento del domicilio politico.<br />

5. Pareri e sentenze per la necessità dMla doppia dichiarazione.<br />

6. Pareri e sentenze in senso contrario.<br />

7. Condizioni pel trasferimento del domicilio politico altrove che nel<br />

domicilio d'origine.<br />

8. Il domicilio di sei mesi. Legislazione comparata.<br />

9. Motivi e sianiAcato delle accolte disnosizioni.<br />

1. <strong>La</strong> condizione del domicilio nelle elezioni amministrative è<br />

un elemento costitutivo del diritto. Nessun cittadino può aver<br />

voce negli interessi di un Comune o di una Provincia dove non<br />

abbia alcun interesse proprio. È quindi vera condizione di capacità<br />

che Telettore vi sia domiciliato o vi paghi contributo.<br />

Nelle elezioni politiche invece la condizione del domicilio<br />

non è elemento costitutivo del diritto, ma una condizione necessaria<br />

per regolarlo ed impedirne gli abusi, e per ordinare la<br />

procedura piii conveniente ad evitare agglomerazioni artificiali<br />

di elettori, rispettando in pari tempo, compatibilmente con tale<br />

scopo, la libertà del cittadino.<br />

2. A tale concetto si era informata la <strong>legge</strong> elettorale del 17<br />

dicembre 1860, nella distinzione che stabiliva fra il domicilio<br />

civile ed il domicilio politico. Agli articoli 16, 17 e 18, relativi al


90 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

domicilio politico, aveta sostanzialmente copiato le disposizioni<br />

degli articoli 10, 11 e 12 della <strong>legge</strong> francese del 1831 :<br />

« Art. 16, Ninno può esercitare altrove il diritto di elettore<br />

che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. Ogni individuo<br />

s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo<br />

in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio <strong>dei</strong> diritti civili.<br />

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro<br />

distretto elettorale ove si paghi contribuzione diretta o per riguardo<br />

ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento<br />

commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione<br />

espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale<br />

domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si<br />

vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione<br />

<strong>dei</strong> Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non<br />

sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.<br />

« Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal<br />

civile, cambiando questo, non s'intenderà mutare il primo, e non<br />

sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per<br />

l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.<br />

« Art, 18. Gli individui chiamati ad un impiego potranno<br />

usare il loro diritto elettorale nel distretto dove adempiono il<br />

loro uffizio, senza che siano dispensati dall'obbligo dell'accennata<br />

doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel<br />

luogo dove debbono sostenere la carica ».<br />

3. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa<br />

ha la sede principale <strong>dei</strong> propri affari ed interessi. <strong>La</strong> residenza<br />

è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale {Cod. civ,,<br />

art. 16) Il domicilio politico è il luogo nel quale il cittadino esercita<br />

il suo diritto elettorale. <strong>La</strong> dimora è il semplice fatto attuale<br />

della permanenza di una persona in un dato luogo.<br />

4. Le disposizioni della <strong>legge</strong> precedente presso di noi, come<br />

in Francia, diedero luogo a continue e vive controversie, sopra*<br />

tutto per sapere se e quali cittadini, affine di acquistare il domicilio<br />

politico nel Collegio ove trasferiscono il loro domicilio o la<br />

loro residenza, abbiano bisogno della doppia dichiarazione contemplata<br />

dalla <strong>legge</strong>. Le questioni medesime, che lungamente<br />

affaticarono le nostre Corti, e i dubbi che le svariate loro decisioni<br />

lasciarono sussistere, furono occasione di gravissimi abusi,<br />

di improvvisate intrusioni di impiegati nel corpo elettorale di uno<br />

0 d'altro Collegio, intrusioni appoggiate alla tesi, che non occorra<br />

per la loro inscrizione la doppia dichiarazione, ma basti il tacito<br />

trasferimento di domicilio ammesso dall'art. 17 del Codice civile.<br />

Ecco alcune delle più importanti risoluzioni che erano state<br />

pronunciate su questo argomento, e il cui contrasto giova a dare<br />

i motivi delle più precise disposizioni della nuova <strong>legge</strong>.<br />

5. « Il domicilio politico si presnine conservato nel luogo di<br />

nascita dell'elettore e il suo trasferimento non può provarsi altri-


4<br />

- *1<br />

. ' « •<br />

' ^ i .<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 9l<br />

menti, che colla doppia dichiarazione. Il trasferimento del domicilio<br />

politico da un luogo ad un altro deve risultare esclusivamente<br />

dalla doppia dichiarazione prescritta dalla <strong>legge</strong> e non da fatti,<br />

induzioni, o criteri di prova congetturale. In questa materia le<br />

disposizioni del Codice civile non possono sostituirsi alla <strong>legge</strong><br />

elettorale politica, d'indole affatto speciale e diversa dalla materia<br />

contemplata dal Codice stesso. 11 pubblico funzionario non<br />

acquista domicilio politico in un luogo per la sola circostanza che<br />

vi si trova da più di sei mesi ad esercitarvi le sue funzioni ».<br />

(Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 21 maggio 1880,<br />

Pelas ed altri, Riv. amm., 1880, 416; Legge, xxii, 20(5).<br />

« Il trasferimento del domicilio civile non importa necessariamente<br />

quello del domicilio politico, pel quale è necessaria la<br />

doppia dichiarazione'». — (Id. di Milano, 30 ott. 1876, Salomoni,<br />

Raccolta di Giurispr,, xxviii, i, 2, 910).<br />

« <strong>La</strong> separazione del domicilio politico dal reale e la riunione<br />

loro non può risultare che dalla doppia dichiarazione tassativamente<br />

prescritta dalla <strong>legge</strong> elettorale. Gli impiegati non possono<br />

essere inscritti nelle liste elettorali del Comune dove sono chiamati<br />

ad esercitare le loro funzioni se non previa la doppia dichiarazione<br />

prescritta dalla <strong>legge</strong> suddetta ". — (Parere del Consiglio<br />

di Stato, 9 agosto 1876, Ministero dell'Interno, Rivista amm.,<br />

1877, 170; Legge xvi, ii, 176).<br />

" Per la <strong>legge</strong> elettorale politica gli individui esercenti un<br />

pubblico impiego possono essere elettori nel distretto in cui compiono<br />

il loro ufficio, purché trasferiscano in esso il loro domicilio<br />

politico mercè la doppia dichiarazione «, — (Corte d'Appello di<br />

Palermo, 5 febbraio 1879, Fardella-Mocasta, Circolo Giuridico,<br />

X, 300).<br />

« Gli impiegati non possono essere inscritti sulle liste elettorali<br />

politiche del luogo in cui risiedono per ragione d'uffizio se<br />

non all'appoggio della doppia dichiarazione. Hanno bisogno di<br />

far precedere la doppia dichiarazione di sei mesi alla revisione<br />

delle liste elettorali, senza distinzione alcuna, se fossero stati<br />

trasferiti prima o dopo del detto termine nel nuovo ufficio ".<br />

(Id. di Napoli, 30 ottobre 1874, Prefetto di Napoli - Russo, Gazz.<br />

<strong>dei</strong> Proc, ix, 509),<br />

« Ogni cambiamento del domicilio politico, ancorché unito<br />

col domicilio civile, secondo la <strong>legge</strong>, deve risultare esclusivamente<br />

da una doppia dichiarazione, fatta all'ufficio municipale<br />

del Comune che si abbandona ed a quello del Comune in cui si<br />

intende di trasferire detto domicilio, sei mesi prima della annuale<br />

revisione delle liste elettorali del domicilio del medesimo. Anche<br />

sotto l'impero del Codice civile italiano la semplice accettazione<br />

e l'esercizio di nn pubblico impiego non trae seco il cambiamento<br />

del domicilio civile, senza il concorso di altri fatti, che valgano<br />

a dimostrare l'intenzione dell'impiegato di trasferirlo nel luogo


92 LEGGI POLITIGO-AMMIKISTRATIVK.<br />

<strong>dei</strong>rimpiego ». — (Id. di Genova, 23 nov. 1875, Drago-Zoppi,<br />

Riv. amm.^ 1876, 106),<br />

Il Codice civile nell'articolo più volte citato cosi si esprime :<br />

u II trasferimento della residenza in un altro luogo coH'intenzione<br />

di fissarvi la sede principale produce cambiamento di domicilio.<br />

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta<br />

all'uffizio dello stato civile del Comune che si abbandona ed a<br />

quello del Comune in cui si fissa il domicilio o con altri fatti che<br />

valgano a dimostrarla » (art. 17).<br />

6. Contrariamente venne decisoin altre occasioni. « Per fissare<br />

il domicilio politico non è necessaria una esplicita dichiarazione.<br />

Esso può risultare da fatti capaci a far rilevare per induzione la<br />

volontà dell'agente. <strong>La</strong> sede principale degli affari costituisce un<br />

fatto comprovante tale volontà «. — (Id, di Catania, 7 maggio<br />

1878, Sindaco di Canicatti-Branca; id. di Milano: LUPACCHIOLI,<br />

Le elezioni polit. ed amm., Appendice, pag, 139).<br />

«• L'elettore che trasferisce il domicilio civile in altro<br />

Comune ha diritto, se il suo domicilio politico non è separato<br />

dal domicilio civile, ad essere inscritto nelle liste elettorali del<br />

Comune stesso, provando il trasferimento del domicilio civile<br />

nei modi consentiti dal Codice civile ». — (Parere del Consiglio<br />

di Stato, 9 agosto 1876, al Ministero dell'Interno: Eiv. amm.,<br />

1877, 170; Legge ^yii, ir, 176).<br />

« L'intenzione di trasferire il domicilio politico degli impiegati<br />

nel luogo dove essi esercitano il loro ufficio si può provare<br />

con altri fatti, come per il domicilio civile, ne è necessaria la<br />

doppia dichiarazione ». — (Cassazione di Napoli, 7 nov. 1874,<br />

Prefetto di Avellino-Calassi, Riv. amm., 1875, ii).<br />

« L'obbligo di fare la dichiarazione sei mesi prima della revisione<br />

delle liste, tanto innanzi al sindaco del luogo di attuale<br />

domicilio politico, quanto al sindaco del luogo dove intendono<br />

di trasferirsi, si riferisce soltanto a coloro che intendono separare<br />

il loro domicilio politico dal domicilio civile. Gli altri non hanno<br />

bisogno d'alcuna dichiarazione ». — (Corte di appello di Lucca,<br />

5 agosto 1872, Riv, amm., 1873, 27).<br />

7. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 attribuiva la facoltà di avere un domicilio<br />

politico diverso dal civile" a coloro che in altro collegio tenessero<br />

possedimenti, o pagassero imposte. Questa disposizione,<br />

Copiata pure dalla <strong>legge</strong> francese del 1831, costituiva una ineguaglianza<br />

a favore d'una classe di elettori, e poteva inoltre<br />

essere origine di astuti maneggi intesi a spostare la maggioranza<br />

in un collegio. Infatti, per trasferire il domicilio politico in un collegio<br />

bastando che vi si paghi un'imposta senza che la <strong>legge</strong> ne<br />

determini la quota, avvenne in Francia che molti elettori, affine<br />

di avere numerosi voti in un determinato collegio, si riunissero<br />

per comperarvi un piccolo fondo soggetto all'imposta più insignificante^<br />

talvolta di pochi centesimi. Anzi, tale estensione prese<br />

+


•1<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 93<br />

questa frode legale, contro cui i Tribunali dovettero dichiararsi<br />

impotenti, che si cercò di rimediarvi con una <strong>legge</strong> speciale,<br />

quella del 25 aprile 1845, colla quale si stabilì che l'imposta da<br />

pagarsi in un collegio per potervi trasferire il domicilio politico<br />

fosse almeno di 25 franchi.<br />

Il primo disegno ministeriale, atogliere questiinconvenienti,<br />

aveva ammesso ogni elettore, censito o non censito, ad avere un<br />

domicilio politico distinto dal domicilio civile, colla condizione<br />

che, per avere il voto altrove che nei domicilio d'origine, occorresse<br />

almeno una residenza mantenuta per sei mesi anteriormente<br />

alla revisione delle liste elettorali.<br />

<strong>La</strong> Commissione presieduta dall'onorevole Brin, associandosi<br />

a tali concetti, fu d'avviso essa pure, che si dovessero estendere<br />

a tutti gli elettori, e non ai soli contribenti, le facoltà relative<br />

al trasferimento del domicilio politico ; ma pur proponendosi di<br />

evitare la soverchia facilità di cambiare il domicilio medesimo,<br />

alla disposizione del progetto ministeriale ne sostituì una, secondo<br />

la quale ogni cittadino potrebbe trasferire il proprio domicilio<br />

politico in qualsivoglia altro distretto elettorale col mezzo<br />

della duplice dichiarazione fatta sei mesi prima della revisione<br />

delle liste.<br />

L'onorevole ministro dell'interno riprodusse tale modificazione<br />

neir ultimo suo progetto. Ma la Commissione non accettò<br />

questa disposizione. '


94 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

del Sud, Vermont, Virginia occidentale, Wisconsin, Alcuni altri<br />

Stati non richiedono che una residenza nel Collegio elettorale di<br />

sessanta giorni, come il lowa e il Maine ; altri di trenta giorni,<br />

e sono l'Alabama, la California, il Connecticut, il Delaware, la<br />

Georgia, il Kansas, il Mississipì, il Nevada, la Carolina del Nord,<br />

l'Oregon; altri infine di soli dieci giorni, come il Kentucky e il<br />

Michigan.<br />

« In Francia non occorre per l'inscrizione che la residenza<br />

di sei mesi : la stessa ch'era richiesta ai tempi del secondo Impero<br />

dal decreto organico del 2 febbraio 1852, nonché dalla <strong>legge</strong><br />

repubblicana del 15 marzo 1849. E la Francia fu pure il paese<br />

dove altra volta si era creduto di dover restringere il suffragio<br />

universale con condizioni di triennale domicilio, quale aveva richiesto<br />

la <strong>legge</strong> del 31 maggio 1850, e quale aveva proposto la<br />

Commissione <strong>dei</strong> Trenta nel 1874. Imperocché in Francia si riteneva<br />

con ciò di eliminare dal corpo elettorale le popolazioni<br />

nomadi <strong>dei</strong> grandi centri manifatturieri, delle quali enorme reputavasi<br />

il numero. Ma anche là il fatto mostrò che questa popolazione<br />

fluttuante era assai meno numerosa di quello che supponevasi.<br />

Secondo la legislazione francese, infatti, per l'elettorato<br />

municipale occorre di regola una residenza di due anni. Per<br />

l'elettorato politico bastando invece, come vedemmo, la residenza<br />

di sei mesi, la <strong>legge</strong> determina che alle elezioni politiche prendano<br />

parte i cittadini inscritti nelle liste degli elettori municipali,<br />

ed inoltre gli inscritti in una lista complementare che comprende<br />

coloro i quali risiedono nel Comune da un tempo minore di due<br />

anni e maggiore di sei mesi. Or bene : nel 31 marzo 1879, sopra<br />

il numero totale degli elettori che era di 10,092,843, se ne annoveravano<br />

9,909,614 sulle liste municipali, e 183,229 sulle liste<br />

complementari politiche. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 31 maggio 1850 aveva<br />

invero avuto per effetto di escludere tre milioni di elettori ; ma<br />

quella <strong>legge</strong> arrecò una cosi enorme restrizione, non col richiedere<br />

un lungo domicilio, ma coU'esigere tali prove di esso che<br />

riuscivano per moltissimi impossibili. A maggior ragione in Italia<br />

può ritenersi per fermo che il prescritto domicilio di sei mesi<br />

non costituisce un termine troppo breve.<br />

9. " D'altra parte, ladisposizionea ccettata dalla Commissione,<br />

col richiedere appunto tale domicilio o residenza di sei mesi,<br />

impedisce gli inconvenienti e gli abusi che nascerebbero dalla<br />

facoltà di trasportare il domicilio politico in qualsivoglia Collegio,<br />

senza condizione di domicilio reale o di residenza.<br />

'' Per quali ragioni, infatti, nelle eiezioni politiche esigesi<br />

una residenza ? Non già, secando che accennai, come una condizione<br />

di capacità, come un elemento costitutivo del diritto ; non<br />

tanto neppure perchè l'elettore possa conoscere ed apprezzare<br />

uomini e cose, mentre nelle elezioni politiche, le opinioni, i prò-,<br />

grammi, gli interessi che si discutono dividono nello stesso modo


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 95<br />

i partiti in tutti i luoghi ; ma bensì per accertare l'identità dell'elettore<br />

medesimo, per l'esattezza nella formazione delle liste,<br />

e più ancora per impedire, come dice Pellegrino Rossi, che possano<br />

trasportarsi a destra od a sinistra legioni o squadre volanti<br />

di elettori. E di queste squadre vplanti ci dà appunto l'esempio<br />

la grande repubblica americana, ove vedemmo che in alcuni<br />

luoghi ad essere elettori bastano pochi giorni di residenza.<br />

In pari tempo la disposizione accolta dalla Commissione,<br />

44<br />

collo stabilire in modo generale ed assoluto per il trasferimento<br />

del domicilio politico la doppia dichiarazione, elimina tutte le<br />

controversie suscitate in passato, e gli elastici apprezzamenti<br />

intorno ai fatti da cui dedurre il mutamento del domicilio civile.<br />

** <strong>La</strong> Commissione stimò che siffatta procedura,'secondo la<br />

quale per il trasferimento del domicilio politico si esige una<br />

espressa dichiarazione nel luogo ove si chiede l'inscrizione, preceduta<br />

dalla prova della rinuncia al domicilio politico nel Comune<br />

che si abbandona, costituisca il solo mezzo sicuro per evitare le<br />

doppie inscrizioni, che sono frequentissime, e il doppio voto, che<br />

non è pure senza esempio.<br />

« Essa credette altresì che questo metodo, mentre non impone<br />

all'elettore che l'adempimento di formalità per esso assai<br />

facili ad essere eseguite, eviti agli incaricati della formazione<br />

delle liste municipali gravi difficoltà, quali sono certamente<br />

quelle a cui dà luogo la determinazione del domicilio civile ; la<br />

necessità di entrare in sottili distinzioni fra domicilio, residenza,<br />

dimora di stabilire con esattezza dove si trovi la sede principale<br />

degli affari d'una persona, di ventilare le circostanze da cui dedurre<br />

la prova di una intenzione che non è spesso ancora ben<br />

ferma neppure nella mente di colui al quale dovrebbesi negare<br />

od attribuire.<br />

'* Infine, colla adottata disposizione si lascia larghissima facoltà<br />

al cittadino di esercitare il suo diritto, sia senza disagio ove<br />

si conduce a dimorare, sia nel suo domicilio d'origine, dove<br />

nacque e fu educato, e conserva legami indissolubili ed intimi<br />

affetti e sacre memorie, ove sa come riporre la sua fiducia in<br />

mani fedeli, come tutelare gli interessi che gli sono più cari, come<br />

spiegare le sue più vive predilezioni. Tale libertà la Commissione<br />

reputò utile lasciare a tutti, mentre la <strong>legge</strong> francese e quella<br />

del Belgio legano, in generale, al domicilio il voto dell'elettor.e,<br />

e consentono la facoltà d'esercitare altrove il proprio diritto soltanto<br />

in casi affatto eccezionali *> (ZANARDELLI , Relazione ,<br />

pag. 79-82),<br />

ART. d4. I sotto ufficiali e soldati dell'esercito e dell'arrr<br />

zionale non possono esercitare il diritto elettorale finch<br />

ivano sotto le armi.


95 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti<br />

a corpi organizzali per servizio dello Stato, delle Provincie<br />

e <strong>dei</strong> Comuni.<br />

L Ragioni di questa esclusione.<br />

2. Legislazione comparata.<br />

3. Argomenti per l'ammissione <strong>dei</strong> militari.<br />

4. Argomenti per la loro esclusione.<br />

5. Opportunità di estendere questa esclusione a tutti i cittadini di corpi<br />

armati in servizio pubblico.<br />

6. Limiti di questa esclusione.<br />

1. Questa disposizione è una delle novità più radicali introdotte<br />

nella nuova <strong>legge</strong> elettorale. <strong>La</strong> necessità e la convenienza di<br />

essa vennero appena messe in dubbio, tanto risponde ad un vero<br />

desiderio generale, che si era manifestato nel paese. <strong>La</strong> giustificazione<br />

che l'onorevole Zanardelli ne porse non può essere piii<br />

evidente e completa:<br />

« Sotto l'impero della <strong>legge</strong> vigente, secondo la quale l'età<br />

dell'elettorato è fissata a 25 anni, e le categorie degli elettori<br />

ammessi per capacità sono così elevate, che generalmente sottoufficiali<br />

e soldati non possono a tal titolo essere elettori, come in<br />

generale non possono neanche esserlo per censo, tale quistione<br />

non aveva ragione di essere. Ma abbassandosi l'età a 21 anno,<br />

aprendo le file dell'elettorato a quanti hanno un'elementare istruzione,<br />

e riconoscendo anzi un titolo speciale al voto in chi ha la<br />

posizione di sott'ufficiale, come fa il disegno di <strong>legge</strong>, sorge, intorno<br />

alla facoltà ed al modo del suff^ragio <strong>dei</strong> militari, controversia<br />

che fu diversamente risolta nelle legislazioni elettorali degli<br />

altri paesi.<br />

2. « Nella Francia, le leggi del 1848 e 1849 attribuivano l'esercizio<br />

del diritto elettorale ai militari presenti sotto le armi, i<br />

quali votavano dove trovavansi in servizio, ma i cui voti valevano<br />

pel dipartimento al quale i militari stessi appartenevano. L'esercizio<br />

del diritto elettorale era soltanto sospeso, secondo l'art. 3<br />

della <strong>legge</strong> elettorale del 1849, per.gli eserciti in. campagna.<br />

L'art. 14 del decreto organico 2 febbraio 1852 non diede più ai<br />

militari la facoltà di votare, tranne nel caso in cui si trovassero,<br />

al tempo dell'elezione, al Comune del domicilio che avevano<br />

prima d'essere chiamati in servizio ; e l'art. 2 della <strong>legge</strong> del 30<br />

novembre 1875, mentre esclude pure dal voto i militari d'ogni<br />

grado ed arma quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, stabilisce<br />

che possano votare, quando trovansi, al momento del<br />

voto, in residenza libera, in non attività od in congedo regolare.<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale dell'Impero germanico sospende il<br />

diritto elettorale per tutti i militari dell'esercito di terra e di<br />

mare finche restanò sotto le bandiere. <strong>La</strong> stessa disposizione con-<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 97<br />

tiene la <strong>legge</strong> elettorale del Baden. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ungherese esclude<br />

dall'esercizio del diritto elettorale i soldati, marinai, ed honweds<br />

del servizio attivo. Anche la <strong>legge</strong> dell'Uruguay esclude i soldati,<br />

ma ammette i sott'ufficiali; mentre le leggi del Paraguay e della<br />

Bolivia escludono soldati e sott'ufficiali.<br />

" Nell'Unione americana non vi sono che le legislazioni<br />

<strong>dei</strong>rOhio e dell'Oregon le quali neghino l'esercìzio del diritto di<br />

voto ai soldati di terra e di mare. Nella Svizzera tutti i militari,<br />

i quali al tempo delle elezioni si trovino sotto le armi fuori del<br />

luogo del loro domicilio, votano al corpo per il Collegio al quale<br />

appartengono, a meno che, soggiunge Tart 4 della <strong>legge</strong> 19 luglio<br />

1872, gravi difficoltà o particolari ostacoli non vi si oppongano.<br />

« E in generale le leggi informate a principii democratici,<br />

per il geloso rispetto del diritto di ogni cittadino cui si tengono<br />

logicamente obbligate, non solo non privano la milizia del voto,<br />

ma procurano di facilitargliene l'esercizio. Così vediamo che<br />

anche nel nostro paese, nelle leggi del Governo provvisorio della<br />

Lombardia e della Giunta dello Stato romano del 1848, nonché<br />

in quella del Governo toscano del 1849, non solo era stato sancito<br />

e regolato il diritto di suiFragio per la. milizia stessa, ma anzi<br />

dal Governo di Lombardia, con eccezione alla regola, secondo la<br />

quale l'esercizio del diritto elettorale non può essere che personale,<br />

si conferì ai militari assenti dal proprio Collegio il diritto<br />

di far presentare all'assemblea degli elettori la propria scheda<br />

chiusa, per mezzo di speciale mandatario.<br />

" Del resto anche nella Prussia, secondo l'art. 9 della <strong>legge</strong><br />

elettorale del 30 maggio 1849, i militari <strong>dei</strong>resercito permanente<br />

e della landwer votano nei luoghi dove si trovano, indipendentemente<br />

dalla durata della dimora. Nessuna esclusione <strong>dei</strong> militari<br />

contiene la legislazione inglese, ove pure sono esclusi parecchi<br />

funzionari civili, come i ricevitori <strong>dei</strong> dazi, delle dogane,<br />

delle imposte comunali, gli impiegati del bollo ed altri commissari<br />

del fisco, gli impiegati delle poste. E del pari non è tolto ai<br />

militari l'esercizio del voto dalla <strong>legge</strong> della Grecia né da quella<br />

della Danimarca, Nel Belgio i militari medesimi, come tutti gli<br />

altri impiegati amovibili,^sono ammessi a votare nel luogo dove<br />

risiedono, con facoltà però di conservare il domicilio politico nel<br />

luogo del domicilio d'origine.<br />

3. " Ora, chi nella Commissione chiedeva si seguissero questi<br />

ultimi esempi, diceva, che il negare il voto ai militari, 1 quali<br />

sono cittadini come tutti gli altri, anzi cittadini benemeriti che<br />

fanno sacrificio <strong>dei</strong> migliori loro anni, ed, occorrendo, della vita<br />

in prò della patria, sarebbe grave ingiustizia. Quando sopratutto<br />

può presentarsi il pericolo che l'estensione del suffragio<br />

porti nel corpo elettorale uomini sui quali influenze poco favorevoli<br />

all'unità italiana esercitano impero, perchè stremare lo stesso<br />

corpo elettorale precisamente dì coloro che sono altamente edu-<br />

LEGGI SPECIALI.<br />

r<br />

Serie 1* Voi. J V. 7


98 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

cati alla scuola del patriottismo e della grandezza della patria?<br />

Gli eserciti regolari, scrive anche il Romagnosi, nell'atto che<br />

rappresentano tutta la nazione armata, inchiudono una parte di<br />

cittadini, i quali al par degli altri hanno gli stessi diritti politici<br />

col di più <strong>dei</strong> penosi servizi che li rendono benemeriti dello<br />

Stato. <strong>La</strong> giustizia dunque vuole che essi siano chiamati a parte<br />

degli onori e delle prerogative nazionali al pari degli altri «. Ed<br />

aggiunge che facendo concorrere i soldati alle elezioni si rende il<br />

soldato cittadino, si ottiene che la testa e il cuore del soldato non<br />

siano diversi dalla testa e dal cuore del cittadino.<br />

« Collo stabilire l'età dell'elettorato a 21 anno ed escludere<br />

i<br />

dal voto i soldati, si creerebbe un duplice privilegio a coloro che,<br />

per infermità, per motivi di esenzione, o per effetto dell'estrazione<br />

a sorte, sono esonerati dal servizio militare ; poiché essi da<br />

una parte resterebbero alle proprie case sciolti dagli obblighi e<br />

dai sacrifizi della milizia, dall'altra fruirebbero del diritto del<br />

suffragio con esclusione di quelli che devono abbandonare la propria<br />

famiglia ed i propri interessi per servire il paese.<br />

4. « Le ragioni per le quali si giudica non doversi dare ai sott'ufficiali<br />

e soldati settore armi la facoltà di voto, sono dedotte<br />

dalla dipendenza e subordinazione gerarchica in cui essi si trovano,<br />

e dall'intento di non lasciar sussistere cagioni di discordia<br />

e di indisciplina nell'esercito, distogliendolo dalla sua alta e nobile<br />

missione per trascinarlo nelle acerbe lotte politiche. Ora,<br />

queste ragioni, se hanno decisiva efficacia, l'hanno non meno per<br />

gli ufficiali che per i sott'ufficiali e soldati, l'hanno ancor più che<br />

per l'elettorato, per Teleggibilità ; poiché il candidato, il deputato,<br />

assai più che l'elettore, deve schierarsi sotto la bandiera<br />

di un partito, gettarsi nelle rivalità, nelle discussioni e nelle lotte<br />

appassionate della politica militante.<br />

« Perciò, come si vide nella rassegna delle estere legislazioni<br />

su questo argomento, quasi tutte le leggi che limitano le<br />

facoltà elettorali di questa classe di cittadini, o interdicono il<br />

voto ai militari d'ogni grado, come la <strong>legge</strong> dell'Impero germanico,<br />

od anche, oltre al togliere a tutti l'elettorato, tolgono loro<br />

eziandio l'eleggibilità.<br />

« Le disposizioni del progetto di Fegge non hanno riscontro<br />

che nelle legislazioni della Bolivia e del Paraguay, perché anche<br />

la <strong>legge</strong> ungherese, come abbiamo veduto, nega il voto ai soldati<br />

ma non ai sott'ufficiali.<br />

« Se il soldato dovesse votare presso il reggimento, come<br />

nella Svizzera, i motivi dedotti dalla dipendenza, dalla disciplina<br />

sarebbero assai gravi, ed il voto potrebbe mostrare l'esercito<br />

stesso, quasi serrato intorno al vessillo d'un partito, mentre<br />

come esercito non deve stringersi che intorno al vessillo della<br />

nazione.<br />

« Ma siccome questi inconvenienti scompaiono ove si sta-


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fi<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 99<br />

bilisca che sott'ufficiali e soldati debbano votare nel luogo del<br />

proprio domicilio d'origine, frammisti ad ogni ordine di cittadini,<br />

così per questo caso si dice, che in siffatta guisa al tempo delle<br />

elezioni si perturberebbe il buon andamento del servizio, si scioglierebbe<br />

quasi l'esercito ; od altrimenti l'esercizio del diritto<br />

sarebbe sottoposto al beneplacito del ministro o del comandante<br />

di corpo, che potrebbe, a suo arbitrio, dare o negare a chi gli<br />

piacesse la facoltà di recarsi al proprio Collegio. Ma senza dire<br />

che questo inconveniente si verifica del pari per gli altri impìe-<br />

>'ati, e nell'esercito per gli ufficiali, a questa obbiezione da lungo<br />

tempo rispose Fon. Righi nella citata sua Relazione. E infatti<br />

una parte <strong>dei</strong> soldati non hanno ancora l'età richiesta per l'elettorato,<br />

altri molti non posseggono le stabilite condizioni di capacità<br />

; ed ove troppi degli inscritti chiedessero di recarsi al<br />

proprio Collegio, ad evitare l'arbitrio la <strong>legge</strong> stessa potrebbe<br />

determinare che la concessione della licenza fosse regolata secondo<br />

l'ordine d'anzianità in ciascun grado fra gli elettori che<br />

ne facessero richiesta.<br />

« Queste osservazioni però non dissuasero la Commissione<br />

dall'approvare il disegno ministeriale. Essa reputò che sott'ufficiali<br />

e soldati non si trovino nelle condizioni di sufficiente indipendenza<br />

per ammetterli senza* inconvenienti all'esercizio del<br />

voto ; credette utile alla disciplina, al prestigio dell'esercito di<br />

tenerlo il più possibile all'infuori delle ttspre gare politiche.<br />

D'altra parte la Commissione stimò che nessun espediente possa<br />

rimuovere gli inconvenienti che sarebbero congiunti ai permessi<br />

che dovrebbero darsi o negarsi ai soldati di andare alle proprie<br />

case peil'esercizio del diritto elettorale : o questo diritto sarebbe<br />

reso vano, o potrebbe sembrare, se non essere, dipendente da<br />

arbitrio o da parzialità.<br />

« <strong>La</strong> Commissione ritenne in pari tempo che questi argomenti<br />

non valgano per togliere anche agli ufficiali, come hanno<br />

fatto le legislazioni di altri paesi, il diritto di cui essi sono già in<br />

possesso^ e che hanno senza danno esercitato finora.<br />

i* Inoltre osservò che quanto ai soldati il sospendere per<br />

essi l'esercizio del voto riesce poco grave per il brevissimo tempo<br />

che restano, almeno la maggior parte, sotto le armi, mentre<br />

gravissimo riescirebbe per gli ufficiali, i quali sotto le armi passano<br />

invece il più gran tempo della loro vita '».<br />

5, <strong>La</strong> <strong>legge</strong> estende Tinterdizione dal voto agli individui appartenenti,<br />

come graduati o guardie, ad un corpo stipendiato<br />

dallo Stato, quali sono le guardie di pubblica sicurezza, le<br />

guàrdie carcerarie e le doganali, nonché agli individui appartenenti<br />

a corpi organizzatici servizio delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni.<br />

Nella Commissione della <strong>Camera</strong> fu ampiamente ed iteratamente<br />

discusso se anche in questa parte si dovesse accogliere la proposta<br />

ministeriale. <strong>La</strong> maggioranza si pronunciò per questo par-


100 LEGGI POLITIC0-AMISIINISTRA.TIVE<br />

tito: « imperocché, siccome questi corpi sono essi pure organizzati<br />

qu-asi militarmente, ne consegue che gli individui, i quali<br />

ne fanno parte si trovino in una stretta dipendenza dai loro comandanti<br />

e possano quindi divenirne docili strumenti, in guisa<br />

che i loro voti siano assicurati alle amministrazioni governative<br />

0 municipali cui servono.<br />

« Il negare il voto ai sott'ufficiali e concederlo poi a queste<br />

guardie di pubblica sicurezza, carcerarie, doganali, daziarie,<br />

forestali, sarebbe ingiustizia e contraddizione; e nori minore<br />

contraddizióne si avrebbe fra la prescritta ineleggibilità della<br />

maggior parte degli impiegati dello Stato perchè sospetti di<br />

dipendenza dal potere esecutivo, ed il diritto di voto* lasciato a<br />

queste guardie, della cui dipendenza si hanno irrecusabili prove.<br />

Imperocché frequenti e continui furono gli abusi pei quali furono<br />

fatti iscrivere in massa gli individui appartenenti a simili corpi,<br />

oppure vennero distribuiti in quei collegi in cui si aveva maggiormente<br />

a cuore di spostare e di vincere le varie maggioranze<br />

elettorali.<br />

« Altri commissarii, ed alcuni anche fra quelli che avevano<br />

consentito a ricusare l'esercizio del diritto di suffragio<br />

ai sott'ufficiali e soldati, furono però d'avviso che debba essere<br />

rispettato il diritto di voto del cittadino riconosciuto capace di<br />

esercitarlo, finché almeno superiori necessità sociali non esigano<br />

di sospenderlo o di toglierlo. Fu una simile necessità sociale,<br />

quella di mantenere la disciplina, la concordia, il prestigio dell'esercito,<br />

che dettò le restrizioni relative ai sott'ufficiali e soldati.<br />

Ma una necessità d'indole così delicata non si riscontra<br />

p^r le guardie di pubblica sicurezza. D'altra parte, anche quanto<br />

airesercito, la Commissione, come si disse, fu indotta alla sospensione<br />

del voto riguardo ai soldati dalla considerazione che<br />

essa era affatto temporanea per i medesimi, ma si fermò quando<br />

sarebbe divenuta permanente e diuturna. Ora, anche per gli<br />

individui appartenenti ai corpi <strong>dei</strong> quali è parola, siccome essi<br />

non hanno cosi breve ferma come i soldati, permanente, o almeno<br />

assai lunga sarebbe l'interdizione. Rimane la ragione di<br />

dipendenza, il sospetto che possano essere servili strumenti<br />

nelle mani altrui. Ora, quanto a tale dipendenza e servilità,<br />

senza dire che talvolta la tacita scheda di questi votanti fallì<br />

ai calcoli fatti sovr'essa, e forse fu di reazione anziché di servilità,<br />

l'escludere intere classi di cittadini per presunzioni. di<br />

dipendenza è pure illogico e contraddittorio, allorquando si includono<br />

espressamente nel corpo elettorale classi intere di- coloni,<br />

di cui non é certamente minore la docilità e dipendenza<br />

dal padrone, e non se ne escludono i domestici, non i sussidiati<br />

dai pubblici istituti di beneficenza.<br />

« Aggiungasi che anche i temuti inconvenienti, se é possibile<br />

si verifichino allorché, essendo, come ora, il numero degli


^<br />

-f<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 101<br />

elettori assai ristretto, ì voti di questi individui possono riuscire<br />

preponderanti, rendonsi poi in ogni ipotesi più difficili<br />

quando di gran lunga si accresce il numero degli elettori. Allora<br />

cinquantamila individui, quanti all'incirca risultano essere<br />

gli ascritti ai Corpi stipendiati dal Governo, dalle Provincie,<br />

dai Comuni, non possono esercitare di certo molta influenza<br />

sulle elezioni di tutto lo Stato, e nemmeno su quelle di singoli<br />

Collegi, fatti assai vasti e numerosi.<br />

" Se queste persone dovessero necessariamente votare nel<br />

luogo dove prestano servizio, l'accusata dipendenza, le vigili<br />

pressioni potrebbero consigliare Finterdizione dal voto. Ma tale<br />

dipendenza e tali pressioni è ben difficile possano efficacemente<br />

continuare, allorché graduati e guardie vadano disseminati e<br />

sparsi ciascuno nel Collegio dell'ordinario suo domicilio.<br />

« Perciò vi fu nella Commissione chi sostenne doversi consentire<br />

che gli individui appartenenti ad un corpo stipendiato<br />

dal Governo, siccome sono reclutati in varie parti dello Stato,<br />

esercitino il loro diritto .elettorale, ma lo esercitino soltanto nel<br />

luogo dove avevano il domicilio prima di contrarre la ferma,<br />

e doversi invece mantenere la disposizione proibitiva del-disegno<br />

ministeriale per gli individui appartenenti a corpi che sono<br />

al servizio delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni, perchè essi trovansi<br />

quasi tutti a servire nel luogo del loro domicilio d'origine, e<br />

non potrebbero quindi votare che in questo. Ma, come dissi,<br />

là Commissione, indotta specialmente da spiacevoli abusi che<br />

commossero la pubblica opinione, finì coU'adottare, senza distinzione<br />

alcuna, l'esclusione dal voto di tutti gli ascritti a corpi<br />

organizzati per servizio cosi dello Stato, come delle Provincie<br />

e <strong>dei</strong> Comuni «.<br />

6. Le parole adoperate dalla <strong>legge</strong> in questo articolo « corpi<br />

organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni<br />

« possono far nascere più di un dubbio. Il ministro dell'interno<br />

ha interpellato in proposito il Consiglio di Stato, Sezione<br />

<strong>dei</strong>rinterno, e ne ebbe la seguente risposta, che, per la sua<br />

importanza, riporto testualmente:<br />

« <strong>La</strong> Sezione ha considerato:<br />

« Che lo scopo della <strong>legge</strong>, dichiarato cosi dalle relazioni<br />

ministeriali e parlamentari, come dalle discussioni avvenute in<br />

seno alle due Camere, si fu di comprendere nel divieto stabilito<br />

dall'art. 14, tutti quei Corpi che, come le guardie di pubblica<br />

sicurezza, le carcerarie, le doganali, le municipali e simili « costituiscano<br />

corpi organizzati quasi militarmente, in guisa che<br />

gli individui, i quali ne fanno parte, si trovino in una stretta<br />

dipendenza dai loro comandanti e possano divenirne quali docili<br />

strumenti, in guisa che i loro voti siano assicurati alle amministrazioni<br />

cui servono « {Relazione ZANARDELLI, pag. 85).<br />

« Che questo proposito del legislatore determina il signi


102 LEGGI POLITICO-AMMLNISTRATIVK<br />

fìcato da darsi all'art. 14 della <strong>legge</strong>, la quale, stabilendo il divieto<br />

di votare pei sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata<br />

ed estendendo il divieto stesso agli altri corpi organizzati<br />

pel servizio dello Stato, delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni, con questa<br />

unione di disposizioni identiche in uno stesso articolo ha chiarito<br />

luminosamente le ragioni delle disposizioni medesime,<br />

« Che perciò, quando manca l'organizzazione quasi militare,<br />

coi suoi caratteri, cioè un ordinamento gerarchico, un vincolo<br />

di dipendenza e di disciplina fondato in questo ordinamento,<br />

un certo numero per costituire un corpo organizzato, in questo<br />

caso non sia da farsi l'applicazione <strong>dei</strong>rart. 14 e che quindi il<br />

divieto di votare non sia da estendersi a quegli agenti delle<br />

amministrazioni pubbliche che non hanno se non quei vincoli<br />

di dipendenza e di disciplina che sono inerenti al personale di<br />

ogni bene ordinata.azienda.<br />

" Che, per esempio, non siano da considerarsi come compresi<br />

nel divieto dell'art. 14 i cantonieri delle strade, i guidatori<br />

delle ferrovie e simili.<br />

« Per questi motivi la Sezione è d'avviso, che le parole dell'art.<br />

14 della <strong>legge</strong> : « Corpi organizzati a servizio dello Stato,<br />

delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni » debbano applicarsi solo a quei<br />

che hanno un'organizzazione quasi militare, e non a quelli che<br />

ne per l'ordinamento, ne pel numero, ne per le funzioni, costituiscono<br />

un corpo organizzato propriamente detto ».


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i4^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 103<br />

TITOLO IL<br />

nelle liìiste elettorali<br />

ART. 15. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono<br />

essere modificate che in forza della revisione annua, alla<br />

quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.<br />

1. Importanza delle liste elettorali.<br />

2. Difetti della legislazione precedente.<br />

3. Principali innovazioni della <strong>legge</strong>*<br />

4. Legislazione comparata.<br />

5. <strong>La</strong> permanenza delle liste elettorali.<br />

6. Giurisprudenza parlamentare in proposito.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale deve p^rocur'are colla maggiore sollecitudine<br />

che tutti i cittadini i quali hanno il diritto elettorale lo possano<br />

esercitare, ed impedire le usurpazioni di coloro che non lo<br />

hanno, o ne furono esclusi. Il diritto di prendere parte al voto<br />

dipende dalla inscrizione nelle liste elettorali. Perciò è della più<br />

alta importanza che la formazione delle liste medesime sia circondata<br />

da guarentigie legali, le quali ne assicurino una compilazione<br />

diligente e imparziale; e rendano facile a tutti i cittadini<br />

di farvi comprendere quelli che devono esservi inscritti e di farne<br />

escludere coloro che lo fossero stati indebitamente.<br />

« L'elezione viene a corrompersi nella sua stessa sorgente<br />

ove si possa falsare il corpo elettorale nella sua formazione,<br />

dando modo ai partiti di accrescere artificialmente le proprie<br />

forze, di diminuire le forze <strong>dei</strong> propri avversari. E Tesperienza<br />

dimostra quanto la studiata manipolazione delle liste elettorali<br />

riesca un mezzo validissimo per alterare la sincerità delle elezioni.<br />

« Questo pericolo diventa anche più grave in seguito all'accrescimento<br />

del corpo elettorale che sarà frutto della nuova<br />

<strong>legge</strong>, perchè, in masse considerevoli di elettori, più facili riescono<br />

le omissioni, gli errori, più inavvertite le violazioni della<br />

<strong>legge</strong>, più arduo in ogni sua parte il sindacato, e quindi più<br />

temibili le frodi.<br />

2. «' Per gli abusi frequentemente avvenuti nella formazione<br />

del registro elettorale, l'onorevole <strong>La</strong>zzaro il 19 aprile 1875<br />

propose un disegno di <strong>legge</strong> allo scopo di modificare la <strong>legge</strong><br />

vigente in guisa da rendere più difficili i lamentati abusi; e l'onorevole<br />

Castellano, quale relatore della Commissione incaricata<br />

di esaminare quel disegno di <strong>legge</strong>, il 19 dicembre dello stesso


104 LKGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

anno presentò un ampio contro-progetto informato agli stessi<br />

intendimenti. Ma tali disegni di <strong>legge</strong> non furono discussi »<br />

{Relazione ZANARDELLI, pag. 107).<br />

Nel suo progetto di <strong>legge</strong> il Ministero si era proposto<br />

riguardo alle liste di raggiungere i risultati seguenti : Diminuire<br />

ringerenza del Governo nella formazione delle liste ; assicurare<br />

per mezzo d'iterate indagini, di ampia e piena pubblicità, di vari<br />

gradi d'appello, l'efficace tutela di tutti i diritti; sottrarli ad<br />

ogni incertezza, ad ogni trascuraggine, ad ogni oblio; stabilire<br />

per ogni stadio del procedimento termini precisi e corrispondenti<br />

sanzioni.<br />

Le eccessive facoltà accordate al Governo nelle annue revisioni<br />

delle liste costituivano il più grave difetto che in siffatto<br />

tema lamentavasi nella vigente <strong>legge</strong>. Le facoltà del prefetto erano<br />

quasi illimitate, essendo in sua balìa (art. 44, <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />

1860), di aggiungere e cancellare elettori; anche nel caso di reclamo<br />

il prefetto medesimo, assistito da impiegati dipendenti da<br />

lui, giudice e parte decideva in causa propria (articolo 47), poscia<br />

decretava senz'altro le liste sulle quali si faceva l'elezione <strong>dei</strong><br />

deputati (articoli 52 e 53) ; "sicché i ricorsi innanzi alle Corti di<br />

appello e di Cassazione provocavano per lo più che sentenze postume<br />

e affatto inutili.<br />

« Non io richiamerò, scriveva il Relatore, gli effetti di<br />

questo potere discrezionale, gli esempi delle ingenti intrusioni<br />

compiute alla vigilia delle elezioni, le facilità date agli uni, ricusate<br />

agli altri ; ed anzi dirò che di si sconfinata facoltà gli abusi<br />

potevano essere anche più gravi, come più gravi furono in paesi<br />

ove imperarono analoghe disposizioni legislative. Cosi nella<br />

Francia, sotto la Restaurazione, si giunse da parte <strong>dei</strong> prefetti a<br />

rifiutare l'inscrizione a cittadini, perla ragione che un certificato<br />

dichiarante il censo da essi posseduto era stato rilasciato dal<br />

maire senza il timbro del Comune, o perchè aveva firmato l'assessore<br />

senza aver cura di dire che sottoscriveva pel mah^e assente,<br />

e persino per la circostanza di un nome scritto con o<br />

senza un'acca. Né meno gravi furono gli abusi sotto il secondo<br />

Impero, quando il Governo, dall'aumento e diminuzione del numero<br />

di elettori traeva anche lo speciale vantaggio di accrescere-<br />

0 diminuire i deputati appartenenti ai dipartimenti favorevoli od<br />

ostili; poiché, a termini dell'art. 35 della Costituzione del 1852,<br />

e dell'art. 1 del Senatusconsulto 27 maggio 1857, il numero <strong>dei</strong><br />

deputati appartenenti ai singoli dipartimenti era determinato in<br />

base al numero <strong>dei</strong> rispettivi elettori « {Relazione ZANARDELLI,<br />

pag. 108).<br />

3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente commette essa pure le prime operazioni<br />

concernenti le liste alle Giunte ed ai Consigli comunali, in grado<br />

d'appello ; ma all'azione <strong>dei</strong> prefetti sostituisce quella di una<br />

Commissione provinciale, che è presieduta bensì dal prefetto,


_• r<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 105<br />

non essendo conveniente escludere la sorveglianza dello Stato in<br />

materia di così generale interesse, ma nella quale è in maggioranza<br />

Telemento elettivo rappresentato da tre consiglieri provinciali,<br />

ed ha voce la magistratura, quasi vigile custode di una<br />

severa legalità. È un ordinamento pressoché conforme a quello<br />

della <strong>legge</strong> belga e che ci sembra migliore di quelli adottati in<br />

altre legislazioni.<br />

4. In Austria Tautorità governativa provvede a tutto per le<br />

liste d'alcune classi di elettori, e decide in via definitiva per le<br />

altre. In Germania decide pure sui reclami l'autorità governativa.<br />

In Francia le liste-sono redatte da Commissioni miste,<br />

composte di delegati governativi e municipali e rivedute in caso<br />

di reclamo dalle stesse Commissioni, coU'aggiunta di altri delegati<br />

nominati da esse e con diritto di appello al giudice di pace<br />

il quale, ove non si tratti di questioni di Stato, la cui decisione<br />

è riposta ai Tribunali, pronuncia in ultima istanza, salvo il ricorso<br />

in Cassazione. In Ungheria le liste sono rivedute da una<br />

Commissione nominata per tre anni dagli stessi elettori <strong>dei</strong> singoli<br />

Collegi, Delega essa la formazione del liste a Comitati di<br />

sua scelta, che si recano a redigerle nei singoli Comuni, poi le<br />

esamina, le completa e decide sui reclami. Dalle sue decisioni<br />

si può appellare al ministro dell'interno, e se trattasi di diritto<br />

elettorale ai Tribunali. <strong>La</strong> Spagna, il Baden ed altri Stati si servono<br />

pure di siffatte Commissioni elettive. In Inghilterra le liste<br />

sono preparate dagli ufficiali della parrocchia, dai sopraintendenti<br />

agli uffici <strong>dei</strong> poveri e dai giudici di pace, e rivedute da<br />

speciali avvocati, esercenti da non meno di sette anni, deputati<br />

all'uopo <strong>dei</strong> giudici delle Assise, per delegazione del presidente<br />

della Corte suprema.<br />

5, Il primo articolo di questo titolo sancisce il principio della<br />

permanenza delle liste elettorali. Questo principio è stato proclamato<br />

per la prima volta in Francia colla <strong>legge</strong> del 2 luglio<br />

1828, e inscritto poi nelle altre {Decreto organ. 2 febb. 1852,<br />

art. 18; <strong>legge</strong> 7 luglio 1874, art. 4). È una importante garanzia<br />

data al cittadino, il quale è sicuro, che qualora sia stato debitamente<br />

inscritto sopra una lista elettorale, egli non può più venirne<br />

eliminato senza una decisione motivata. Questa gli dev'essere<br />

debitamente notificata, affinchè egli sia in grado di tutelare il<br />

proprio diritto.<br />

D'altra parte dalla chiusura definitiva della lista sino alla<br />

revisione dell'anno seguente nessuno può essere inscritto sulle<br />

liste elettorali, sebbene avesse nel frattempo raggiunti i requisiti<br />

necessari, salve le decisioni pronunciate su cause avviate prima<br />

della decretazione definitiva delle liste.<br />

Le elezioni si fanno sulle liste come sono compilate. Gli<br />

uffici elettorali e la <strong>Camera</strong> non possono indagare se quelli che<br />

furono inscritti sulle liste lo sono stati debitamente o hanno per-


106 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

dato poi i requisiti necessari ad essere elettori; così non possono<br />

includere alcun'altra persona.<br />

6. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> belga, che si esprime come la nostra a questo<br />

riguardo, è stata interpretata nel senso di vietare agli uffici elettorali<br />

qualsiasi decisione in materia di validità di elezioni, ma<br />

di riservare alla <strong>Camera</strong> la facoltà di decidere che una elezione è<br />

stata viziata dai voti di persone che avevano perduta la qualità<br />

di elettori (DELEBECQUE, Commenta des lois elect., 646, 978, 979).<br />

<strong>La</strong> giurisprudenza della <strong>Camera</strong> italiana è costante nel ritenere<br />

che gli uffici elettorali non possono, senza commettere un<br />

arbitrio, esaminare se gli individui inscritti nelle liste elettorali<br />

abbiano i requisiti richiesti per essere elettori e devono quindi<br />

ammetterli al voto; e che quando le liste sono state definitivamente<br />

approvate è inammissibile qualsiasi reclamo alla <strong>Camera</strong><br />

contro le medesime. <strong>La</strong> giurisprudenza stessa è pure costante<br />

nel ritenere la competenza della <strong>Camera</strong> a conoscere e giudicare<br />

se furono osservate le forme prescritte dalla <strong>legge</strong> per la regolarità<br />

delle liste elettorali (Cfr. le decisioni della Giunta parlamentare<br />

delle elezioni, novembre e dicembre 1870; noA'embre 1872;<br />

novembre e dicembre 1876; novembre 1880, ecc. V. PUCCIONI,<br />

GiurispriideMza elettorale, pag. 72, 104, 115, 143, 175, 179,<br />

188, 192; Riv. amm., 1867, 507; 1876, 625, 627, 641; Atti<br />

parlamentari, Discussioni in occasione della verifica di elezioni<br />

contestate).<br />

ART. 16. Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale<br />

invila, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo<br />

inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente <strong>legge</strong> all'esercizio<br />

del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese<br />

la loro inscrizione.<br />

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non<br />

avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiano non<br />

più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.<br />

1. Duplice rinvio.<br />

2. Il manifesto della Giunta.<br />

1. Per la disposizione relativa all'età, che decide opportunamente<br />

un punto controverso si rinvia a quanto si è detto a pagina<br />

11-12, n. 20-22. Per le eccezioni stabilite a questo ed ai<br />

seguenti articoli nella prima revisione delle liste elettorali si<br />

vedano le disposizioni transitorie, e le applicazioni che ne fece il<br />

decreto del 26 gennaio 1882, le quali modificano temporaneamente<br />

alcune disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />

Il manifesto della Giunta deve riportare le disposizioni degli<br />

articoli 17 e 1^ della <strong>legge</strong>, che determinano le indicazioni delle


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 107<br />

quali i richiedenti sono tenuti a corredare la propria domanda ;<br />

deve pure precisare la scadenza del termine entro i quali la domanda<br />

ed i necessari documenti giustificativi dovranno essere<br />

presentati (R. decreto, 26 gennaio 1882, n. 604, art. 2).<br />

Il manifesto dovrebbe pure riportare, per evidente ragione<br />

di opportunità, gli articoli della <strong>legge</strong> relativi all'elettorato, od<br />

almeno annunciare che unacopia di essa trovasi neirufficio del<br />

Comune, a disposizione di chiunque ne chieda l'esame.<br />

ART, 17. Ogni cilladino del Regno che presenta la domanda<br />

per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle<br />

indicazioni comprovanti :<br />

1^ il luogo e la data della nascita;<br />

2*" L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza<br />

di cui ali articolo 13;<br />

3"* I titoli in virtù <strong>dei</strong> quali, a tenore della presente <strong>legge</strong>,<br />

domanda la inscrizione.<br />

I non cittadini devono giustificare Tadempimento delle<br />

condizioni prescritte al n"" 1 <strong>dei</strong>rarticolo 1.<br />

<strong>La</strong> domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente: nel<br />

caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una<br />

dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.<br />

1. Contenuto della domanda.<br />

2. Forma della domanda. <strong>La</strong> firma.<br />

1. L'articolo distingue i cittadini del regno da quelli che non<br />

lo sono. A questi si domanda di più la prova dell'acquisita cittadinanza,<br />

secondo Tart*. 1, comma 1 della <strong>legge</strong>. Tutti debbono<br />

poi presentare l'istanza corredata <strong>dei</strong> documenti adatti a comprovare<br />

quanto non sia altrimenti notorio. Importa che dalla<br />

domanda risulti: che il cittadino ha superata l'età di 21 anno o la<br />

supererà prima del 30 giugno ; che egli ha il suo domicilio civile<br />

nel collegio, od avendolo ivi trasferito e risiedendovi da sei mesi<br />

ha fatta la doppia dichiarazione; che possiede il titolo legale<br />

in base al quale domanda di essere inscritto sulle liste come<br />

elettore.<br />

2. <strong>La</strong> domanda può essere scritta da altre persone e potrebbe<br />

essere anche stampata o litografata: basta che il ricorrente la<br />

scriva di suo pugno ; salvo l'eccezione temporanea stabilita dall'art.<br />

100 della <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> contemplando il caso in cui l'elettore<br />

non possa sottoscriverla si riferisce alla sola impossibilità<br />

materiale, come nel caso di malattia, di fìsica imperfezione od<br />

altro. Questa deve essere notoria o debitamente comprovata e<br />

non osta anche che essa sia permanente, come nel caso della


108 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATn'E<br />

cecità. Il cieco, che avesse imparato a <strong>legge</strong>re e scrivere come<br />

s'insegna loro nelle apposite scuole, o sapesse <strong>legge</strong>re e scrivere<br />

prima della sua sventura, quando abbia gli altri requisiti dovrebbe,<br />

a mio avviso, essere inscritto nelle liste elettorali.<br />

L'ultimo comma dell'art. 17 si applica per eccezione anche<br />

a coloro che si trovassero nel caso contemplato dall'art, 102 della<br />

<strong>legge</strong>, sebbene l'impossibilità in cui si trovano di sottoscrivere<br />

la domanda sia intellettuale e non materiale.<br />

ART. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari<br />

a provare quanto non fosse altrimenti notorio.<br />

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle<br />

imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti<br />

da qualunque tassa e spesa.<br />

Della domanda e <strong>dei</strong> documenti annessi può richiedersi<br />

ricevuta all'atto della presentazione.<br />

L Doeurnenti da unire alla doìuanda.<br />

2. <strong>La</strong> gratuità <strong>dei</strong> documenti^ atti, ecc.<br />

1. Questo articolo ha per scopo di agevolare alla Giunta la formazione<br />

0 revisione delle liste elettorali. Tutte ie indicazioni di<br />

cui è parola all'articolo 17 devono essere notorie o comprovate<br />

da documenti.<br />

Notorio dicesi ciò che è a cognizione di tutti o della maggior<br />

parte del popolo, ma non si può determinare a priori Vesiensione<br />

di questa notorietà. Essa è diversa secondo i titoli ai quali<br />

si riferisce, secondo la popolazione del Comune, secondo la coltura<br />

intellettuale, ecc. In generale può dirsi però, che quanto all'età<br />

può essere verificata sui registri dello stat-o civile, quando il cittadino<br />

non sia nato in altro Comune ; quanto al domicilio si tiene<br />

per notorio quello d'origine, mentre negli altri casi può essere<br />

richiesta una qualche prova; e quanto agli altri titoli possono<br />

essi pure risultare da documenti che la Giunta comunale nasetto<br />

mano, ruoli delle imposte, certificati scolastici, elenco <strong>dei</strong> membri<br />

di Accademia, ruoli degli impiegati, ecc. A documento del saper<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere basta la sottoscrizione della domanda o la<br />

dimostrazione, che non può essere sottoscritta per le suesposte<br />

eccezioni, sino a prova in contrario.<br />

2. L'esenzione di tassa o spesa riguarda tutti i certificati o<br />

documenti richiesti a qualsiasi autorità per far valere il proprio<br />

diritto elettorale. Quindi vi sono compresi i certificati scolastici<br />

di qualsiasi specie, i censuari, e tutti quelli che possono essere<br />

forniti dall'autorità giudiziaria. Nel caso in cui per questi documenti<br />

dovesse esser pagato in via ordinaria un qualsiasi corrispettivo,<br />

si apporrà loro Tannotazione che servono soltanto allo scopo


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 109<br />

per cui sono domandati. Se il corrispettivo andasse devoluto per<br />

<strong>legge</strong> a privati, come in qualche caso agli agenti delle imposte,<br />

la spesa dovrebbe essere inessa a carico del pubblico erario.<br />

Assai opportunamente la <strong>legge</strong>, togliendo tutti i dubbi che<br />

si erano formati intorno alla precedente ha dichiarato, come vedremo<br />

anche all'articolo 41, che chi domanda la propria iscrizione<br />

sulle liste elettorali non debba sopportare alcuna spesa per avere<br />

i documenti che comprovino il proprio diritto. Il principio è preferibile<br />

a quello adottato dalla <strong>legge</strong> belga e da altre che consentono<br />

airinteressato di prendere copia <strong>dei</strong> documenti richiesti in<br />

giorni determinati.<br />

ART. 19. Trascorso il termine di cui all'art. 16, la Giunta<br />

municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere<br />

immediatamente alla formazione o revisione delle liste<br />

degli elettori.<br />

1. Quando la Giunta debba riunirsi.<br />

2. Suoi uffici.<br />

1. <strong>La</strong> Giunta comunale deve riunirsi nei j)rimi giorni del mese<br />

di febbraio. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non contempla tassativamente il primo<br />

giorno del mese ; l§i Giunta ha solo il dovere di compiere il proprio<br />

ufficio nel mese di febbraio. Perciò se anche fossero passati<br />

alcuni giorni del mese la convocazione della Giunta sarebbe valida.<br />

Non lo sarebbe invece innanzi al V febbraio.<br />

2, <strong>La</strong> Giunta municipale ha due uffici distinti:<br />

a) Esaminare le domande presentate dai cittadini che<br />

chiedono di essere inscritti sulle liste ;<br />

b) Formare e rivedere Ig liste, facendovi le inscrizioni e le<br />

cancellazioni determinate dall'art. 21.<br />

ART. 20. <strong>La</strong> Giunta deve formare o rivedere le liste degli<br />

elettori entro il mese di febbraio.<br />

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, eia<br />

scuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.<br />

1. <strong>La</strong> Giunta municipale e le sue Sezioni.<br />

2. Come funzionano.<br />

1. <strong>La</strong> Giunta municipale si compone, oltre al sindaco, di 10<br />

assessori e 4 supplenti, nei Comuni superiori a 250,000 abitanti;<br />

di 8 assessori e 4 supplenti in quelli eccedenti i 60,000: di 6 e<br />

2 supplenti nei Comuni eccedenti i 30,000, di 4 e 2 supplenti<br />

in quelli di 8000 o più, di 2 e 2 supplenti negli altri. Vi potranno<br />

essere, adunque, al più 5 sezioni, dovendo ciascuna esser com-<br />

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110 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

posta di 4 membri, compresi i supplenti. In nessun caso potranno<br />

essere aggregati alla Giunta i consiglieri od altri estranei.<br />

2. <strong>La</strong> Giunta o sezione della medesirna è presieduta dal sindaco<br />

0 dall'assessore più anziano che ne fa parte. Il segretario od<br />

un altro impiegato del Comune fa le veci di segretario, e deve<br />

stendere processo verbale delle operazioni, che sarà sottoscritto<br />

dal presidente e da lui (Istruzioni minist. 5 febbr, 1882, § 3).<br />

ART. 21. <strong>La</strong> Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro<br />

che non hanno fatto alcuna domanda, né presentato alcun<br />

documento, quando abbia verificato che riuniscono i requisiti<br />

per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero<br />

le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale,<br />

coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque<br />

la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli<br />

infine che rinunciarono al domicilio politico nel comune, a<br />

termini dell'art. 13.<br />

Un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle imposte dirette, certificato<br />

conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere<br />

spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.<br />

1. Le inscrizioni d'uccio.<br />

2. Quali cittadini debbano esseì^e cancellati dalla Giunta.<br />

3. Motivi della <strong>legge</strong>.<br />

4. Istruzioni ministeriali in proposito.<br />

5. <strong>La</strong> copia <strong>dei</strong> ruoli delle imposte dirette.<br />

1. L'artìcolo riguarda le inscrizioni e le cancellazioni di ufficio,<br />

per le quali la Giunta deve procedere con scienza e coscienza,<br />

e tenendo presenti le penalità comminate dall'art. 89.<br />

2. <strong>La</strong> Giunta deve cancellare dalle liste : •<br />

1. I morti, secondo il certificato trasmesso dal Comune dove<br />

segai il decesso, o gli atti dello stato civile.<br />

2. Coloro che perdettero le qualità elettorali, e trattasi<br />

principalmente del censo e delle qualità equipollenti, delle condanne<br />

penali, e d'alcuni uffici, come risulta dagli articoli 2 e 4<br />

della <strong>legge</strong>,<br />

3. Coloro che fossero stati indebitamente inscritti.<br />

4. Coloro che fecero la dichiarazione di rinuncia al domicilio<br />

politico nel Comune.<br />

3. ** Coll'articolo 21 pur mantenendo l'obbligo della inscrizione<br />

d'ufficio, che trovasi anche nelle legislazioni straniere e<br />

che tanto piii giova mantenere fra noi, ove di certo non è grande<br />

ancora il civico zelo degli elettori, si .volle richiamare le Giunte<br />

ad una diretta e personale verificazione <strong>dei</strong> titoli del cittadino ad


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 111<br />

essere inscritto, sostituendo quest'obbligo alle indeterminate condizioni<br />

di notorietà di cui parlano la <strong>legge</strong> vigente ed il primo<br />

disegno ministeriale. Si volle pure stabilito che la Giunta addivenisse<br />

alle necessarie cancellazioni, le quali, rimesse nella vigente<br />

<strong>legge</strong> agli stadi successivi della procedura, in fatto, ben di sovente<br />

non si eseguiscono mai; sicché nelle liste, in quelle sopratutto<br />

delle grandi città, figurano moltissime persone che sono morte<br />

ed altre che hanno perduto il diritto elettorale od il suo esercizio<br />

nel Comune « {Rei. ZANARDELLI, pag. 110).<br />

4. Il Ministero, con circolare 5 febbraio 1882, ha emanato in<br />

proposito le seguenti istruzioni:<br />

'? Quantunque sia da confidare che i cittadini saranno solleciti<br />

a far valere spontaneamente il proprio diritto, tanto più<br />

dopo che venne stabilita dalla <strong>legge</strong> la gratuità assoluta di tutti<br />

gli atti che si riferiscono all'esercizio del diritto medesimo, salve<br />

le disposizioni dell'articolo 41 e dell'articolo 100, giova però avvertire,<br />

che la <strong>legge</strong> impone alle Giunte municipali l'obbligo di<br />

supplire alla dimenticanza <strong>dei</strong> privati, iscrivendo d'ufficio quanti<br />

risultino ad esse, in modo indubitato, nel possesso <strong>dei</strong> legali requisiti.<br />

« <strong>La</strong> grande e particolareggiata specificazione delle categorie<br />

di cittadini nei quali è dalla <strong>legge</strong> presupposta la capacità<br />

richiesta" per l'esercizio dell'elettorato politico, l'obbligo fatto<br />

agli agenti di trasmettere ai Municipi un esemplare <strong>dei</strong> ruoli <strong>dei</strong><br />

contribuenti per l'anno corrente, la facoltà competente alle stesse<br />

Giunte di esaminare i registri regolarmente tenuti dalle rispettive<br />

autorità scolastiche, quella di chiedere alle diverse amministrazioni<br />

comunicazione <strong>dei</strong> ruoli <strong>dei</strong> loro impiegati e pensionati per<br />

Tapplicazione del n. 8 dell'art. 2 della <strong>legge</strong>, porgono modo alle<br />

Giunte di adempiere facilmente le prescrizioni della <strong>legge</strong> per le<br />

iscrizioni d'ufiìcio.<br />

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Appena credo necessario notare che nello stabilire il diritto<br />

elettorale <strong>dei</strong> conduttori di fondi, di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo<br />

3 della <strong>legge</strong>, converrà ricorrere, a seconda <strong>dei</strong> casi, od ai<br />

ruoli della imposta di ricchezza mobile, oppure a quelli della<br />

fondiaria.<br />

"E chiaro, infatti, che nelle provinole ove lasovrimposta provinciale<br />

tocca 0 supera i trenta centesimi sulla principale erariale,<br />

il conduttore cui spetti una imposta di ricchezza mobile pel fondo<br />

da lui coltivato può essere iscritto senz'altro nelle liste elettorali.<br />

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112 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

sente, di avere senza alcuna spesa una copia <strong>dei</strong> ruoli delle imposte<br />

dirette e l'indennità che si paga per detti ruoli, giusta la<br />

circolare del Ministero delle finanze 10 marzo 1867, n. 5782, va<br />

a carico dell'erario pubblico. L'Amministrazione delle imposte dirette<br />

che deve sopperire a tale spesa non ne può andare esente,<br />

anche quando si tratti di somministrare i ruoli delle sovrimposte<br />

provinciali, in tutti i casi e i luoghi dove queste, si possono riscuotere<br />

separatamente dalle imposte erariali e con ruoli distinti<br />

{Riv. amm. 1871, 740).<br />

ART. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare<br />

e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e<br />

la paternità di lutti gli elettori del Comune, colle indicazioni<br />

di cui all'articolo 17.<br />

Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse<br />

norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori<br />

che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14.<br />

L L'inscrizione in ordine alfabetico.<br />

2. Il contenuto delle liste.<br />

3. <strong>La</strong> lista separata degli elettori contemplati dalVart. 14.<br />

!• L'ordine alfabetico è tassativo, sebbene non derivi nullità<br />

dal fatto che non è stato osservato con tutto il rigore oltre la<br />

prima lettera. Così pure non sono prescritte sotto pena di nullità<br />

le altre indicazioni di cui all'art. 17 {App. di Napoli, 23 ott. 1876,<br />

Dini-Prefetto.di Napoli, Gazz.<strong>dei</strong> Procur., xi, 476).<br />

2. Le liste devono contenere, secondo la <strong>legge</strong>, il nome, cognome,<br />

paternità, età, domicilio e i titoli di ciascun'o elettore.<br />

Riguardo ai titoli bastano semplici indicazioni con riferimento<br />

alle domande od ai registri e documenti conservati nel Comune<br />

ed accessibili a tutti i cittadini. w<br />

3. L'elenco degli elettori che appartengono a corpi organiz­<br />

zati per servizio dello Stato, delle Provincie o <strong>dei</strong> Comuni e <strong>dei</strong><br />

sott'uffiziali e soldati dell'esercito e dell'armata che si trovano<br />

sotto le armi deve essere compilato separatamente, affinchè possano<br />

votare se al momento opportuno cessasse il motivo contemplato<br />

dall'art. 14 della <strong>legge</strong>, ma possedessero le altre qualità<br />

richieste.<br />

Il ministro dell'interno ha fatto noto, per mezzo <strong>dei</strong> prefetti,<br />

ai sindaci <strong>dei</strong> Comuni, che per la esatta compilazione dell'elenco,<br />

da unirsi a senso dell'art. 22 della nuova <strong>legge</strong> elettorale alle<br />

liste, indicativo degli elettori sott'uffiziali, caporali o soldati in<br />

servizio sotto le bandiere potranno, ove occorra, richiedere le<br />

necessarie informazioni ai comandanti di corpo, i quali furono<br />

autorizzati a rilasciare le volute dichiarazioni del saper <strong>legge</strong>re e<br />

scrivere <strong>dei</strong> loro dipendenti.


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 113<br />

ART. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta<br />

invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare<br />

contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15<br />

marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve<br />

tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio<br />

comunale a disposizione di qualunque cittadino.<br />

<strong>La</strong> Giunta immediatamente notifica al prefetto della pro-<br />

.vincia l'affissione dell'avviso.<br />

ART. 24. <strong>La</strong> pubblicazione prescritta dall'art. 23 tiene<br />

luogo di notificazione per coloro <strong>dei</strong> quali siasi deliberata la<br />

iscrizione nella lista elettorale.<br />

1. Raffronti colla <strong>legge</strong> precedente.<br />

2. Pubblicazione ed affissione delle liste.<br />

3. Omissione dell'affissione all'albo municipale.<br />

4. Accusa di non seguita pubblicazione.<br />

5. L'elenco separato.<br />

6. Provvedim^enti per evitare le doppie inscrizioni.<br />

1. Gli articoli 23 e 24 trovano la loro corrispondenza negli<br />

articoli 27, 32, 33, 34, 35, 39 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />

3. L'avviso può essere affisso nell'albo pretorio, anche *durante<br />

il mese di febbraio, appena la Giunta abbia compiuto le<br />

sue operazioni.'<br />

I reclami presentati dopo il 15 marzo sono tenuti per nulli<br />

e di nessun valore.<br />

Per 15 giorni almeno (1-15 marzo) un esemplare delle liste<br />

deve rimanere affisso nell'albo pretorio e l'altro deve trovarsi<br />

nell'uffizio a disposizione <strong>dei</strong> cittadini. Se l'albo non può contenere<br />

tutta la lista spiegata, questa si deve affiggere accanto all'albo<br />

sibilo, e sempre in locale esterno<br />

del Comune.<br />

Il Governo belga ha opportunamente avvertito {Disposizione<br />

minist., 13 giugno 1872) che le liste debbono essere affisse sull'albo<br />

0 sulle pareti accanto ad esso, e non attaccate sotto forma<br />

di fascicolo. Sebbene simile disposizione non sia prescritta nella<br />

nostra <strong>legge</strong> mi pare raccomandabile, tenuto conto dello scopo e<br />

del breve termine in cui TaffxSsione è fatta.<br />

3, Non è fondato l'addebito di nullità del procedimento di<br />

revisione delle liste elettorali in base al fatto, che la lista approvata<br />

dal Consiglio comunale non sia stata materialmente affissa<br />

all'albo pretorio, ma esposta, mediante deposito, al Municipio, in<br />

luogo aperto al pubblico e con avviso che chiunque avrebbe potuto<br />

prenderne notizia; mentre questo modo di esposizione pubblica<br />

delle liste, massime se seguito già nelle precedenti elezioni,<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1» —• Voi, IV. 8


114 LEGGI POLmCO-AMMINISTRATIVE<br />

soddisfa pienamente al voto della <strong>legge</strong> e non può importare<br />

nullità della revisione delle liste {Giunta parlam.^ Legisl. XII,<br />

Collegio II di Roma. Riv. amm., 1877, 627).<br />

4f Quando esiste un certificato della Giunta municipale, che<br />

dichiara essere stata la lista elettorale pubblicata nel Comune<br />

ogni contraria asserzione non ha valore {Giurispr. elett., PucciONi,<br />

pag. 57).<br />

Se il prefetto non riceve notifica dell'avvenuta afiissione nei<br />

due 0 tre primi giorni del mese di marzo, deve procedere d'ufficio<br />

conforme all'art. 30,<br />

5. Gli elettori militari e i facienti parte di corpi organizzati<br />

non deb'bono iscriversi nella lista complementare, ma nell'elenco<br />

speciale di cui all'art. 22 della <strong>legge</strong>.<br />

In questo elenco debbono iscriversi anche quelli che facciano<br />

parte della lista dell'anno precedente alla promulgazione<br />

della <strong>legge</strong>. È necessario, insomma, che nessuno degli elettori<br />

contemplati dall'articolo 14 rimanga nelle liste vecchie, o venga<br />

iscritto nelle liste complementari, onde evitare siano compresi<br />

nel computo di voti richiesti dall'art. 74 per la proclamazione<br />

del risultato della votazione.<br />

6. <strong>La</strong> disposizione dell'art. 24 impone alla Giunta l'uso d'alcune<br />

cautele onde evitare le doppie iscrizioni, le quali sono possibili<br />

a cagione della mancanza di notificazione a quelli che vengono<br />

inscritti sulle liste elettorali e delle difficoltà in cui d'altronde<br />

si incorrerebbe se fosse necessaria.<br />

Ogniqualvolta si tratta di cittadini che si trovano civilmente<br />

domiciliati nel Comune altrimenti che per ragione d'origine, sarà<br />

opportuno che la Giunta municipale li faccia interpellare, almeno<br />

per mezzo degli uffici o degli istituti da cui dipendono, onde<br />

accertarsi che essi non siano già inscritti come elettori nel loro<br />

domicilio d'origine, e che non essendolo abbiano fatta in tempo<br />

là doppia dichiarazione.<br />

ART. 25. <strong>La</strong> Giunta municipale che ha cancellato dalle 1<br />

un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificar<br />

per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene<br />

i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui<br />

la lista fu pubblicata.<br />

ART. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'ari. 23,<br />

può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione,<br />

omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla<br />

Giunta.<br />

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve^ entro


I<br />

LI<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 115<br />

giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta,<br />

parte interessata.<br />

1. Nuove guarentigie della <strong>legge</strong>.<br />

notificat<br />

notifica<br />

4. <strong>La</strong> res judicata non ha valore per Vanno successivo.<br />

6. Quando la notiA facoltà<br />

1. <strong>La</strong> notificazione di cui è parola in questo articolo corrisponde<br />

a quella cui si riferivano gli articoli 37, 38 della <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />

\^Q0, venne però introdotta una irnportante modificazione.<br />

A tenore di quella l'autorità comunale era obbligata a notificare<br />

ai cittadini soltanto la loro cancellazione dalle liste elettorali ;<br />

secondo la <strong>legge</strong> vigente deve notificare anche la reiezione della<br />

loro domanda di iscrizione, dandone in ambedue i casi i motivi,<br />

aflSnchè il cittadino possa procedere in tempo a sostenere, se del<br />

caso, il proprio diritto.<br />

Anche la <strong>legge</strong> e la giurisprudenza belga non si erano<br />

pronunciate sul secondo caso, sebbene la questione fosse stata<br />

posta alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti (16 marzo 1869, Annales<br />

'pari., 633). Si ritiene che l'interessato debba pensare ad assicurarsi,<br />

coirispezione delle liste, se la sua domanda siastata accolta.<br />

2. Se la cancellazione non è stata debitamente notificata al<br />

cittadino, non ne deriva che debba tenersi come non avvenuta,<br />

ma che egli ha il diritto di reclamare contro di essa in qualunque<br />

momento pervenga a sua cognizione.<br />

3. <strong>La</strong> notificazione deve essere fatta non più tardi del giorno<br />

3 marzo al domicilio del cittadino cui è diretta. Può essere fatta<br />

anche alla sua residenza, purché risulti che egli l'abbia personalmente<br />

ricevuta. w<br />

<strong>La</strong> Giunta comunale, oltre ai motivi, non è obbligata di<br />

addurre anche i documenti che appoggiano la sua deliberazione.<br />

4. <strong>La</strong> revisione annuale delle liste suppone il potere di verificare<br />

ogni anno se l'elettore possieda le condizioni alle quali la<br />

<strong>legge</strong> subordina l'esercizio del diritto elettorale. Il che s'intende<br />

principalmente del censo e <strong>dei</strong> titoli equipollenti. Perciò la cosa<br />

giudicata non può essere invocata da un anno all'altro, à favore<br />

di un elettore inscritto o contro di luì. <strong>La</strong> decisione presa a suo<br />

riguardo aveva per oggetto la sua iscrizione sulle liste di quell'anno,<br />

e non su quelle dell'anno successivo. <strong>La</strong> giurisprudenza<br />

belga, sopra una identica disposizione della <strong>legge</strong>, si è dapprima<br />

pronunciata in questo senso (Cassaz. 15 luglio 1807, 7 gennaio<br />

1875, 26 febbraio 1877), poi se ne discostò pronunciando in senso<br />

opposto (13 gennaio e 3 febbraio 1877) ; ma con ung. sentenza della<br />

feì


116 LEGGI POLITICO-AMMINlgTRATR^<br />

Corte di cassazione a sezioni riunite (9 aprile 1879), confermò il<br />

primo parere dal quale non si è più discostata {Code électoral<br />

annotè, pag. 112).<br />

5. Secondo l'articolo 26, che corrisponde agli articoli 26 e 33<br />

della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, i reclami possono essere presentati<br />

sino al 15 marzo ; dopo quell'epoca sono nulli ; ed il diritto di<br />

farli compete ad ogni cittadino, sia o no elettore, anche se non<br />

avesse il suo domicilio politico nel Comune, avendo voluto la<br />

<strong>legge</strong> dare all'intervento della pubblica opinione nella formazione<br />

delle liste la massima estensione possibile. Anzi, poiché<br />

il Consiglio può modificare d'ufiScio la lista elettorale, può tener<br />

conto <strong>dei</strong> reclami che gli venissero trasmessi in qualunque modo,<br />

da chiunque, anche per lettera anonima.<br />

Il reclamo può riferirsi a cittadini indebitamente inscritti<br />

e domandarne la cancellazione ; a cittadini cancellati e domandare<br />

che sia mantenutala loro iscrizione ; a cittadini non compresi sulle<br />

liste e domandare che vi siano inscritti. Soltanto in quest'ultimo<br />

caso il reclamo deve essere notificato per cura della Giunta alla<br />

parte interessata entro tre giorni, cioè non piii tardi del 18 di marzo.<br />

Non è prescritto che il reclamo, in questo come nei casi<br />

successivi, sia fatto in una forma determinata. Può essere fatto<br />

a voce, per mezzo postale, per mandato, e non è necessario che<br />

il reclamo porti la firma del reclamante e tanto meno che sia<br />

scritto di suo proprio pugno (Cfr. Ann. parlcwi., Belgio, 1869,<br />

pag. 645; Cassaz. belga, 25 marzo e 9 luglio 1878).<br />

6. Una indicazione erronea, per es., della contrada o del numero<br />

della casa, sulla notificazione, non vizia la notificazione<br />

stessa, quando sia provato che l'interessato l'ha ricevuta. Cosi<br />

pure la notificazione è valida in materia elettorale se anche fatta<br />

in giorno feriale.<br />

Trattandosi di uffici pubblici s'intende scaduto il termine<br />

nell'ora in cui l'ufficio, secondo la consuetudine, si chiude.<br />

7. Può sorgere, riguardo a questo, come riguardo agli altri<br />

termini, la questione se scadendo essi in giorno feriale si intendano<br />

prolungati. Ad una questione identica il ministro dell'interno<br />

del Belgio ha risposto, che la <strong>legge</strong> non poteva specificare<br />

a tale riguardo, e la questione doveva essere risolta secondo i<br />

principii generali. Il relatore della <strong>legge</strong> del 1869 dichiarò però,<br />

che secondo il pensiero della Commissione parlamehtare il termine<br />

era di rigore; ed essendo stato proposto un emendamento<br />

affinchè i termini s'intendessero prorogati qualora scadessero in<br />

giorno feriale, venne respinto {Ann. parlam.y Chamb, de repròs.^<br />

18 marzo 1869, pag. 657 e seg.).<br />

ART. 27. Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce<br />

per rivedere le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli


"' I<br />

+"<br />

I<br />

1/<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 117<br />

che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa<br />

indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero<br />

stati presentati.<br />

1. Ufficio del Consiglio comunale.<br />

2. Convocazione del Consiglio.<br />

1. L'art. 27 non ha disposizione corrispondente nella <strong>legge</strong><br />

17 dicembre 1860, dove le attribuzioni non erano divise a questo<br />

modo tra la Giunta ed il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale<br />

ha facoltà d'iscrivere d'ufficio nelle liste elettorali quelli<br />

che fossero stati indebitamente omessi, esclusi o cancellati, e di<br />

cancellare gli indebitamente iscritti. Inoltre controlla l'opera<br />

della Giunta, e si pronuncia sui reclami che fossero stati presentati<br />

contro di essa. A compiere questi uffici si sono tassativamente<br />

destinati i dieci giorni decorrenti tra il 20 ed il 31 marzo. Non<br />

ne segue che il Consiglio debba radunarsi proprio il giorno 20,<br />

purché compia l'opera sua prima della fine del mese, sotto le<br />

comminatorie dell'articolo 30.<br />

2. <strong>La</strong> convocazione del Consiglio spetta alla Giunta. Se nella<br />

prima convocazione non si trovasse in numero per deliberare,<br />

la Giunta deve provvedere immediatamente alla seconda ed alle<br />

ulteriori convocazioni per gli effetti dell'art. 89 della <strong>legge</strong> comunale<br />

e provinciale.<br />

ART. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono<br />

pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo<br />

pretorio fino al 15 aprile stesso.<br />

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Gonsislio<br />

comunale si devono pubblicare in elenco separato.<br />

Di questa pubblicazione deye darsi immediatamente notizia<br />

al prefetto della provincia.<br />

L Pubblicazione. Affissione delle liste.<br />

2. Necessità della lista speciale per i nuovi inscritti.<br />

1. Per la pubblicazione delle liste e la loro affissione vale<br />

quanto si è detto all'art. 23, e cosi per la notificazione che ne<br />

deve essere stata fatta al prefetto della provincia.<br />

2. I nomi <strong>dei</strong> nuovi elettori inscritti devono essere pubblicati<br />

in liste a parte, perchè sia più facile ai cittadini controllare<br />

l'opera del Consiglio. Le cancellazioni ch'esso avesse' fatte possono<br />

venire controllate anche sulla lista precedentemente compilata<br />

dalla Giunta.<br />

ART. 29. Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle<br />

liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio tanto agli


11 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista,<br />

quanto a coloro i reclami <strong>dei</strong> quali non fossero slati .accolti,<br />

della cancellazione o del rigetto <strong>dei</strong> reclami medesimi, indicandone<br />

i motivi.<br />

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 25,<br />

sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che<br />

devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.<br />

1. Notificazione, forma, ricevuta, prote.<br />

'.fiuto di fare la ricevuta provvede<br />

one <strong>dei</strong><br />

!• Riguardo all'obbligo delle notificazioni agli elettori cancellati<br />

od ai cittadini i cui reclami non fossero stati accolti vale<br />

quanto si è detto all'art. 25, <strong>La</strong> notificazione deve essere fatta<br />

a cura del sindaco, che ha l'autorità esecutiva nel Comune.<br />

Dell'atto materiale della notificazione è incaricato l'agente<br />

comunale, e in nessun caso può essere perciò imposta all'elettore<br />

od al cittadino reclamante alcuna spesa. L'agente deve aver cura<br />

di farsi lasciare ricevuta della notificazione sopra un registro,<br />

il quale fa fede della medesima sino ad iscrizione di falso. Se<br />

il cittadino cui la notificazione è fatta ricusasse di lasciare ricevuta,<br />

l'agente comunale ne terrà nota, e la notificazione s'avrà<br />

per fatta debitamente, sino a prova in contrario.<br />

3. Nella discussione della <strong>legge</strong> al Senato l'onor. Bertea, a<br />

proposito delle parole « che devono farsene rilasciare ricevuta<br />

sopra apposito registro ", aveva proposto di aggiungere: « In<br />

caso di rifiuto a fare la ricevuta, se ne farà constare dal messo<br />

comunale nella sua relazione «, avendo notato che in materia di<br />

imposte e in molte altre, non pochi si rifiutano di fare le ricevute.<br />

L'onor. senatore Saracco osservò, che a ciò provvede il<br />

diritto comun'e, e trovò afl'atto inutile introdurre disposizioni speciali,<br />

e l'onorevole Bertea non insistè nel suo emendamento {Atti<br />

pa'rL, Legisl. XIV, Senato del Regno, Discuss.^ p» 2214).<br />

3. I termini rispettivamente determinati dagli art. 26, 27, 28,<br />

si debbono ad opportune variazioni introdotte dal Senato nel progetto<br />

di <strong>legge</strong>, che era stato deliberato dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />

Così il reclamo con cui si impugna una iscrizione deve<br />

essere notificato entro i tre giorni successivi, e quindi, poiché il<br />

diritto di reclamare si ha a tutto il 15 marzo, sino al 18 marzo.<br />

Il Consiglio deve riunirsi tra il 20 e il 31 marzo anziché tra il<br />

15 e il 31. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate<br />

nell'albo pretorio non più tardi del 5 aprile e vi restano<br />

affisse sino al 15, anziché dal 31 marzo al 10 aprile.


• ^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA U9<br />

ART. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non<br />

compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle<br />

liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli<br />

precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di<br />

un commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.<br />

1. Motivi di questa disposizione.<br />

2. Come debba essere applicata.<br />

1. L'articolo 30 stabilisce una disposizione affatto nuova, supplendo<br />

ad una grave lacuna della legislazione precedente. Le operazioni<br />

di revisione delle liste elettorali affidate all'autorità comunale<br />

non solo non avevano un termine rigorosamente fisso, ma<br />

nemmeno una sanzione, onde avveniva che molti Consigli indugiavano<br />

il compimento del dover loro, e persino lo trascuravano<br />

affatto.<br />

2. Se nei primi giorni di marzo il prefetto della Provincia non<br />

ha ricevuto la notificazione della Giunta di cui all'art. 23, come<br />

se nei primi giorni che seguono al 5 aprile non ha ricevuto la<br />

notificazione di cui all'art, 28, deve mandare nei Comuni, dai<br />

quali la notificazione non è pervenuta, un Commissario, il quale<br />

compie le operazioni che la Giunta od il Consiglio non avessero<br />

fornite nel tempo prescritto dalla <strong>legge</strong>.<br />

ART.-31. Qualunque cittadino può appellare contro il rietto<br />

di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale , e<br />

contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta<br />

nella lista.<br />

L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile<br />

alla Commissione elettorale della provincia, e notificato entro lo<br />

stesso termine all'interessato, allorché s'impugna un'iscrizione.<br />

Può essere anche presentato all'ufficio comunale, affinchè<br />

sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal<br />

caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.<br />

L Chi possa appellare; termini per Vappello.<br />

2 Pì^esentazione delV appello.<br />

1. Come ogni cittadino, elettore o no, e sebbene non abbia il<br />

domicilio politico nel Comune, può reclamare contro l'operato<br />

della Giunta comunale al Consiglio, nello stesso modo può appel*<br />

lare, contro il Consiglio comunale che avesse rigettato il suo reclamo,<br />

alla Commissione provinciale*<br />

Il tempo utile per questo appello decorre dal 5 al 20 aprile.<br />

Nel progetto Yotato dalla <strong>Camera</strong> decorreva soltanto dal 5 al 10<br />

r


120 LEGGI P0LITIC0-AM5msISTRATI\rE<br />

aprile, ma come troppo breve venne opportunamente prolungato<br />

sino al 20 per cura del Senato del Regno. <strong>La</strong> notifica all'interessato<br />

di cui nell'appello stesso si impugnasse l'iscrizione, deve pure<br />

essere fatta prima del 20 aprile; però se l'appello fosse presentato<br />

l'ultimo giorno utile, basterà che la notifica segua immediatamente,<br />

e quindi anche nel giorno successivo.<br />

2. L'appello può essere inviato direttamente per la posta, in<br />

lettera semplice o raccomandata, o a mano, alla Commissione<br />

provinciale ; in ogni caso è utile che l'appellante ne abbia una<br />

ricevuta, come ha diritto d'averla qualora presenti il suo reclamo<br />

all'ufl&cio comunale.<br />

Non può tener luogo della prescritta notificazione in alcun<br />

caso la pubblicazione della decisione che deve essere per <strong>legge</strong><br />

notificata nell'albo pretorio, nei giornali od altrimenti.<br />

<strong>La</strong> notizia che l'interessato ne avesse avuto in qualunque<br />

modo non può nuocergli per proporre utilmente il suo reclamo,<br />

e il termine decorre, in ógni caso, dalla seguita notificazione.<br />

ART. 32. <strong>La</strong> Commissione per gli appelli elettorali è com­<br />

posta del prefetto, che la presiede, del presidente del tribunale<br />

sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione<br />

sul medesimo, e di tre consiglieri provinciali.<br />

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale<br />

nella sua sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro<br />

del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due<br />

nomi, e si proclamano eletti i tre consiglieri che raccolgono<br />

maggior numero di voti.<br />

1. Motivi della riforma.<br />

2. <strong>La</strong> Commissione p?^ovinciale per gli appelli.<br />

3. L'elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali.<br />

4. Intervento del magistrato.<br />

!• <strong>La</strong> procedura amministrativa degli appelli elettorali è stata<br />

interamente mutata nella nuova <strong>legge</strong>. Dovevano essere presentati<br />

al prefetto della provincia, il quale deliberava sui medesimi<br />

sentito il Consiglio di prefettura, senza alcuna guarentigia <strong>dei</strong><br />

ricorrenti contro risoluzioni inspirate a motivi politici. Era perciò<br />

una delle istituzioni più censurate della <strong>legge</strong>, una di quelle che<br />

avevano suscitato, anche nella pratica esecuzione, le maggiori<br />

controversie.<br />

2. Secondo-la proposta ministeriale la Commissione provinciale<br />

per gli appelli elettorali doveva essere composta del prefetto,<br />

come presidente, di un magistrato dell'ordine giudiziario e di tre<br />

consiglieri provinciali. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> credette che si potessero accrescere<br />

nella scelta del magistrato e <strong>dei</strong> consiglieri provinciali quelle<br />

t-


LEGGE ELETTORA.LE POLITICA 121<br />

guarentigie di imparzialità che sono di tanta importanza in questa<br />

materia. Ed a tal uopo « si è stabilito che i consiglieri provinciali<br />

i quali devono formar parte della Commissione siano eletti<br />

dal Consiglio colla forma del voto limitato, affinchè possa essere<br />

eletto un consigliere appartenente alla minoranza del Consiglio<br />

medesimo. Il Ministero aveva già introdotto questo metodo del<br />

voto limitato per la composizione <strong>dei</strong> seggi elettorali ; uguale<br />

ragione vi era di applicarlo alla Commissione che deve decretare<br />

le liste elettorali. Lo stesso metodo fu adottato dalla <strong>legge</strong> spagnuola<br />

per le nomine che i Consigli comunali devono fare <strong>dei</strong><br />

membri della Commissione d'ispezione del ceiisimento elettorale.<br />

Quanto al magistrato chiamato a far parte della Commissione,<br />

abbiamo stabilito che sia il presidente del Tribunale nella cui<br />

;'iurisdizione è posto il capoluogo del collegio elettorale, anziché<br />

un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello, e<br />

ciò per togliere ogni più lontana apparenza dell'arbitrio inerente<br />

ad una scelta, anche se esercitata come è da estendersi da alti<br />

magistrati, nel modo più equanime "(Ì?(?/.ZANARDELLI, p. 110-111),<br />

3, Se nella votazione per la nomina <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali<br />

alcun consigliere scrivesse sulla propria scheda più di<br />

due nomi, quello che segue ai due si terrebbe per non scritto ; la<br />

scheda sarebbe però valida quanto ai due primi. Dovrebbe essere<br />

annullata qualora contenesse più di due nomi e non si potesse<br />

desumere quali siano i due scritti pei primi, per esempio se fossero<br />

scritti circolarmente od altrimenti.<br />

4. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, in luogo di un magistrato che sarebbe stato<br />

sempre lo stesso nelle provincie che formano un collegio unico,<br />

e mutabile nelle altre, ha voluto che fosse sempre il medesimo,<br />

ed ha naturalmente chiamato a questo ufficio il presidente del<br />

Tribunale del capoluogo della provincia. Ma come vi sono Provincie<br />

che non hanno il Tribunale nel capoluogo, ma in altre<br />

città (per es. Foggia lo ha a Lucerà, Caserta a S. Maria di<br />

Capua, ecc.), si sono aggiunte le parole « o che ha giurisdizione<br />

sul medesimo » per togliere ogni possibile dubbio {Emend. Vare-<br />

Pierantoni, Attiparlam., Legis.XIV, sess. i, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deput,,<br />

17 giugno 1881, pag. 6205-6206).<br />

ART. 33. Spirato il termine di al precedente articolo<br />

31, e non più tardi del 25 aprile, un ìmplare della lista<br />

elettorale e dell'elenco di CUI<br />

22, coi documenti<br />

relativi alle ed cancellazioni che<br />

avessero dato<br />

go a reclamo , e tutti gli atti d'appello devo essere<br />

r % trasmessi al presidente della Comm provinciale<br />

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria<br />

del Comune.<br />

4<br />

i


122 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre<br />

giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne<br />

ricevuta all'ufficio comunale.<br />

Delle liste e <strong>dei</strong> documenti ricevuti si tiene nota in<br />

un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente<br />

della Commissione provinciale.<br />

ART. 34. <strong>La</strong> Commissione provinciale, entro i 10 giorni<br />

successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti,<br />

si raduna per pronunziare sugli appelli di cui neirarticolo 31.<br />

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decìdere<br />

sui medesimi entro il mese di giugno.<br />

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere<br />

motivate.<br />

ART. 35. Il giorno 30 giugtio la Commissione provinciale<br />

decreta la definitiva approvazione della lista.<br />

<strong>La</strong> lista deve essere pubblicata nel rispettivo Comune<br />

non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31<br />

luglio.<br />

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco,<br />

e nei modi stabiliti dalf articolo ^9, sono notificate agli interessati<br />

entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista.<br />

1. Confronto colla <strong>legge</strong> igrecedente.<br />

2. Terynini presso la CommissioTie provinciale.<br />

3. Docwnenti che devono esse^^e trasmessi alla Commissione provinciale<br />

d'appello.<br />

4. Modalità con cui devono essere trasmessi.<br />

5. Decisioni della CoTnmissione. Motivazione.<br />

6. <strong>La</strong>vori preparatorii. Istruzioni ministeriali.<br />

7. Decretazione delle liste.<br />

1. Secondo l'art. 40 e seguenti della <strong>legge</strong> precedente, il Prefetto,<br />

nel compiere le attribuzioni ora affidate alla Commissione<br />

provinciale, aveva una duplice azione: amministrativa e giurisdizionale.<br />

Compiva un'azione amministrativa rivedendo e decretando<br />

le liste ; un'azione giurisdizionale pronunciandosi insieme al Consiglio<br />

di prefettura sui reclami mossi contro il suo operato. <strong>La</strong><br />

nuova <strong>legge</strong> dà alla Commissione provinciale un'azione più semplice,<br />

quella, cioè, di pronunciarsi soltanto in via d'appello, sui<br />

reclami che il Consiglio comunale non avesse accolti, e di decretare<br />

poi le liste come vennero ad esso presentate e in conformità<br />

delle proprie deliberazioni.


0 ft<br />

. il<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 123<br />

3. <strong>La</strong> trasmissione <strong>dei</strong> documenti di cui nel presente articolo<br />

deve essere fatta dall'ufficio comunale non prima del 20 ne dopo<br />

il 25 aprile.<br />

Il termine del 25 aprile venne sostituito a quello troppo<br />

breve del 15 aprile, cui si era fermata la <strong>Camera</strong>, in seguito<br />

alle osservazioni pratiche fatte nell'ufficio centrale del Senato.<br />

<strong>La</strong> Commissione provinciale deve radunarsi nei primi giorni<br />

di maggio, e in ogni caso non oltre il 10 maggio. Tenuto conto<br />

del -gran numero di liste che la Commissione deve esaminare, e<br />

della brevità del termine assegnato per questo esame al prefetto<br />

nella <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 si è stabilito un termine di presso<br />

a due mesi.<br />

Ad affrettare la definitiva approvazione delle liste è bene<br />

che possibilmente non vada perduto alcuno <strong>dei</strong> dieci giorni entro<br />

i quali la Commissione deve cominciare Tesame <strong>dei</strong> reclami contro<br />

le decisioni <strong>dei</strong> Consigli comunali e che venga perciò convocata<br />

non appena siano pervenuti da un certo numero di municipi gli<br />

atti necessari (Istricz. minist. 6 febbraio 1882, § 9).<br />

3. I documenti che l'ufficio comunale deve trasmettere alla<br />

Commissione provinciale sono i seguenti:<br />

1° Uno <strong>dei</strong> due esemplari della lista riveduta dalla Giunta;<br />

2^ L'elenco separato degli elettori che il Consiglio avesse<br />

aggiunti alla precedente ;<br />

3^ L'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni<br />

prescritte dall'art* 14.<br />

4'' I documenti relativi alle iscrizioni e cancellazioni che<br />

hanno dato luogo a reclamo, tanto se furono accolti i reclami,<br />

come se vennero respinti ;<br />

K^ Gli atti d'appello presentati al Consiglio, col reclamo<br />

contro cui l'appello è mosso ed i relativi documenti.<br />

4. <strong>La</strong> trasmissione di questi documenti può essere fatta anche<br />

per mezzo del Sotto-Prefetto o Commissario distrettuale, che ne<br />

rilascierà ricevuta provvisoria. <strong>La</strong> ricevuta della Commissione<br />

provinciale può essere inviata collo stesso mezzo.<br />

<strong>La</strong> ricevuta e la nota delle liste e <strong>dei</strong> documenti devono<br />

essere firmate dal presidente della Commissione. Se dopo la formazione<br />

della medesima il presidente fosse temporaneamente impedito,<br />

firmerà in sua vece il membro anziano della Commissione.<br />

L'ufficio comunale non ha l'obbligo di tenere il registro<br />

che il presente articolo impone alla Commissione provinciale.<br />

Però la tenuta di questo registro è opportuna, e vuole essere raccomandata<br />

anche agli uffici comunali.<br />

5. Anche le decisioni- della Commissione provinciale devono<br />

essere motivate, perchè il cittadino sia in grado di ricorrere alla<br />

autorità giudiziaria.<br />

6. Spetta al Prefetto predisporre tutto quanto occorre perchè<br />

i lavori preparatorii siano compiuti debitamente, destinando il


124 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

locale a ciò ed un conveniente numero di impiegati a preparare<br />

le operazioni di cui è cenno in questo e nel precedente articolo,<br />

specialmente all'esame degli atti trasmessi dagli uffici comunali,<br />

per verificare se sono completi e domandare airoccorrenza quelli<br />

che mancassero {Istriiz. minist. 6 febbraio 1882, § 8).<br />

7. Come tutte le altre operazioni, anche la decretazione della<br />

lista deve essere fatta a termine fisso, il 30 giugno. E la sua pubblicazione<br />

segue nel Comune, almeno durante tutta la seconda<br />

metà del mese di luglio.<br />

<strong>La</strong> Commissione provinciale trasmette le proprie decisioni<br />

agli uffici comunali, a cura <strong>dei</strong> quali devono poi essere notificate<br />

entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista e quindi non più<br />

tardi del 20 luglio.<br />

Il decreto della Commissione provinciale, che approva definitivamente<br />

la lista elettorale è il titolo che dà forza e forma<br />

legale alla medesima. Nessuna protesta ha dunque valore contro<br />

di esso, quando sia fatto nei modi e nei termini stabiliti dalla<br />

<strong>legge</strong>.<br />

ART. 36. L'elezione <strong>dei</strong> deputati, in qualunque periodo<br />

dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle<br />

liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente,<br />

prima chB il Collegio sia dichiarato vacante.<br />

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto<br />

è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre<br />

variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della<br />

morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero<br />

della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che<br />

risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono<br />

fatte a cura della Giunta municipale.<br />

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre<br />

nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, cosi<br />

per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle<br />

condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri<br />

che .nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo<br />

stesso.<br />

1. Disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />

2. Quando si possano modificare le liste.<br />

3. Scopo delia <strong>legge</strong>, e sua estensione.<br />

4. Erronea interpretazione di questo articolo, respinta dalla <strong>Camera</strong><br />

5. Quale sia la vera interpretazione.<br />

6. Inconvenienti che ne possono deì^ivare.


y<br />

'i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 125<br />

7. Perchè la <strong>legge</strong> contempli solo il caso della sospensione giudiziale<br />

dall'elettorato.<br />

8. Variazioni da introdurre nell'elenco speciale.<br />

9. Soluzione di alcuni duhbi circa le liste sulle quali si deve procedere<br />

alla elezione.<br />

1. Kart. 53 della <strong>legge</strong>, 17 die. 1863, disponeva, che « sino<br />

alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste<br />

altre variazioni, fuori di quelle che fossero ordinate in virtù di<br />

decréti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono,<br />

od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita<br />

per essi incorsa <strong>dei</strong> diritti civili e politici, in virtù di sentenza<br />

passata in giudicato ". Ma non diceva da chi a per cura di chi<br />

queste operazioni dovessero essere compiute. <strong>La</strong> lacuna aveva<br />

dato luogo a molte e delicate controversie innanzi ai Tribunali,<br />

ed innanzi alla Giunta per le elezioni ed alla <strong>Camera</strong>.<br />

3. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> mantiene il principio della permanenza<br />

delle liste, tuttavia ammette che vi si possano introdurre variazioni'<br />

in due casi :<br />

1^ Morte di un elettore comprovata da documento autentico,<br />

come i libri dello stato civile, o le dichiarazioni di morte<br />

pervenute da altro Comune;<br />

2** Perdita o sospensione incorsa da un elettore del diritto<br />

elettorale risultante da sentenza passata in giudicato.<br />

3. Scopo della <strong>legge</strong> è che la lista elettorale non contenga<br />

nomi inutili, elettori incapaci, creando perciò una maggioranza<br />

fittizia, e rendendo più difficile l'elezione coU'aggravare la condizione<br />

imposta al candidato, il quale resta eletto quando abbia<br />

l'ottavo del numero degli elettori inscritti.<br />

Se la Giunta comunale non adempie quest'incarico, e, non<br />

ostante la sua diligenza, si trovasse inscritto nelle liste il giorno<br />

delle elezioni chi dovrebbe esserne cancellato, si dovranno seguire<br />

l'uso e la giurisprudenza stabilita. L'ufficio elettorale prima<br />

e la <strong>Camera</strong> poi, avranno facoltà di detrarre, nel computo <strong>dei</strong><br />

voti, il numero <strong>dei</strong> morti, e <strong>dei</strong> condannati.<br />

4. L'on. Morini avea proposto un'aggiunta, da cui risultasse<br />

che " tali variazioni debbono essere fatte dalla Giunta municipale<br />

e sono di sua esclusiva competenza». L'on. Zeppa rispose,<br />

che tale aggiunta era inutile, e meglio valeva seguire la consuetudine<br />

che consente di fare queste variazioni anche all'ufficio<br />

elettorale ed alla <strong>Camera</strong>, per mezzo della Giunta delle elezioni.<br />

L'on. Chimirri reputava che il pensiero che avea inspirato, l'aggiunta<br />

dell'on. Morini risultasse già dall'art. 36. « <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> se<br />

ne persuaderà confrontandolo coU'art. 53 della vecchia <strong>legge</strong>.<br />

In quest'articolo non era detto chi avesse a fare le variazioni,<br />

delle quali si parla. Questa lacuna sollevò nella pratica dispute<br />

infinite, a dirimere le quali l'art. 36 nettamente prescrive, che


126 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

tali variazioni siano eseguite a cura della Giunta municipale. Di<br />

maniera che, mantenendo saldo il principio della permanenza<br />

delle liste, ed ammesse in via di eccezione le modifiche per<br />

decesso o per perdita <strong>dei</strong> diritti civili e politici pronunziate per<br />

sentenza, si toglie ogni dubbio sul tempo e sull'autorità competente<br />

ad eseguirle. Sotto l'impero della vecchia <strong>legge</strong> è accaduto<br />

sovente, che ad elezione compiuta il candidato soccombente, od<br />

i suoi fautori reclamavano alla Giunta parlamentare contro il<br />

computo <strong>dei</strong> voti, ed esibendo tardivamente all'ufficio centrale,<br />

0 alla <strong>Camera</strong> atti comprovanti la morte di parecchi elettori<br />

iscritti, giunsero ad infirmare la proclamazione già fatta. Questo<br />

non avverrà per l'avvenire, perchè la Giunta curerà, in tempo<br />

prossimo alle elezioni, di cancellare dalle liste gli elettori, che<br />

dopo la definitiva approvazione di esse fossero morti o avessero<br />

perduto i diritti civili e politici, e se gli interessati non le presenteranno<br />

a tempo i documenti, o non ecciteranno la sua diligenza,<br />

gli uffici elettorali non potranno, sotto qualsiasi pretesto,<br />

indurvi alcuna variazione. Ecco quale è stato il concetto della<br />

Commissione nel modificare l'art. 63 della <strong>legge</strong> vigente »,<br />

5» Ma l'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, rispose:<br />


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^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 127<br />

al tempo, in cui si procede all'elezione, mantiensi la competenza<br />

<strong>dei</strong>rufficio elettorale, sotto il sindacato successivo della <strong>Camera</strong>.<br />

Noterò che nella Commissione discutemmo a lungo su tale proposito,<br />

ricordando il caso avvenuto nella elezione dell'on. Borio.<br />

Ora, al verificarsi di tali evenienze, si sarebbe voluto da taluno<br />

<strong>dei</strong> membri della Commissione che la detrazione del numero <strong>dei</strong><br />

morti fosse sottratta alla competenza dell'ufficio elettorale ed a<br />

quella successiva della <strong>Camera</strong>, ma la maggioranza della Commissione,<br />

come i miei onorevoli amici ricorderanno, decise di<br />

mantenere, come per il passato, la competenza dell'ufficio elettorale<br />

e quella della <strong>Camera</strong>, per le morti che si verificassero in<br />

prossimità dell'elezione. Per questa ragione appunto non posso<br />

accettare l'emendamento dell'on. Merini ".<br />

6. L'on, Zeppa aveva allora proposto che dopo le parole « tali<br />

variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale « si aggiungesse:<br />

" e qualora la Giunta municipale non facesse queste variazioni,<br />

è riservato all'ufficio centrale, o alla <strong>Camera</strong> di fare<br />

queste variazioni ".<br />

L'on. Merini notò tuttavia, come riuscisse in tali casi assai<br />

malagevole il compito della Giunta per le elezioni, affinchè la<br />

<strong>Camera</strong> badasse bene alla portata della sua risoluzione. « Mi<br />

toccò sovente Timprobo e materiale lavoro di esaminare, confrontare<br />

certificati di morte ammessi alla rinfusa dai seggi elettorali,<br />

che poi non corrispondevano affatto con le liste elettorali,<br />

il più delle volte mancanti di precisione e fui spesso costretto di<br />

instituire lunghe indagini per scoprire il vero e qualche volta<br />

inutilmente. Al contrario questa operazione fatta dalla Giunta<br />

municipale in epoca non sospetta, all'appoggio di documenti autentici<br />

che sono in suo potere, siccome i libri dello stato civile,<br />

riesciva utile a tutti, più conforme al vero, ed eliminava una sorgente<br />

di continue discussioni in quest*aula. Ora, se la Commissione<br />

ed il signor ministro credono di non accettare il mio emendamento<br />

per lasciare le cose come prima, per me non vi annetto<br />

una grande importanza. Mi pare però che le difficoltà saranno<br />

sempre molte e frequenti e che non gioverà nulla alla sincerità<br />

delle elezioni ''. Nondimeno fu mantenuta la versione della <strong>legge</strong><br />

{Attiparlam., Legis. XIV, sess. i, Discuss. <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />

17 giugno 1881, p. 6211-6215).<br />

7. « Limitata la facoltà quanto alla revisione delle liste, e prescritto<br />

che queste siano intangibili sino all'animo successivo, si<br />

permetteva alla Giunta di variarle a danno di coloro che avessero<br />

perduto i diritti civili e politici. L'ufficio centrale del Senato<br />

vide anche il caso che di tali diritti uno potesse essere privo per<br />

un tempo determinato e volle che anche questa sospensione .fosse<br />

notata nelle liste. Era un naturale svolgimento del nostro concetto<br />

'» {Relaz. CoppiNO).<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> non dice diritti civili e politici^ come sta scritto


128 LEGGI POLITICO-AMMI^^STRATIYE<br />

nel progetto ministeriale ed era stato approvato dalla <strong>Camera</strong>.<br />

Osservò infatti l'onorev. senatore Miraglia, che la locuzione era<br />

inesatta. ^ A prescindere che in una <strong>legge</strong> elettorale non è il luogo<br />

di parlare di perdita di diritti civili, è da osservarsi che nel nostro<br />

sistema penale, nessuna pena porta la perdita <strong>dei</strong> diritti civili,<br />

e soltanto s'incorre nella interdizione patrimoniale. E, per<br />

quanto riguarda i diritti politici, si devono cancellare non solo<br />

coloro che hanno perduto i diritti politici, ma anche quelli che<br />

sono incorsi nella sospensione dell'elettorato politico. Ecco la<br />

ragione, per cui alle parole ; della perdita da essi iìicorsa <strong>dei</strong><br />

diritti dì:ili e politici, desidererei che si sostituissero le altre:<br />

della perdita o sospensione delVelettorato politico, anche per la<br />

ragione di vedere coordinata questa disposizione a quella dell'art.<br />

95 ".<br />

E Fon. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, accettò<br />

la proposta ^ inquantochè, in conclusione, si tratta appunto dell'aver<br />

perduto l'elettorato ^ {Atti paria-m.. Senato del Regno,<br />

Legislat. XIV, sess. i. Discussioni, p. 2216).<br />

8. Il S^ comma dell'articolo (che era già stato proposto alla<br />

<strong>Camera</strong> dali'on. Vacchelli) fu aggiunto dietro proposta dell'ufficio<br />

centrale del Senato, ed è giustificato dalle precedenti disposizioni.<br />

Abbiamo già veduto all'art. 22, che i nomi <strong>dei</strong> soldati,<br />

sott'ufficiali, che si trovino sotto le armi e siano inscritti nella<br />

lista, debbono essere notati in un elenco a parte, unito alla lista,<br />

perchè, secondo l'art. 14, soltanto finche essi si trovano sotto le<br />

armi, non possono esercitare il diritto elettorale; con questo sistema<br />

si rende più agevole il compito all'ufficio elettorale, il<br />

quale, al momento, in cui si verifica l'elezione, deve sapere se<br />

un dato individuo debba o no ammettersi all'urna.<br />

E poiché nei successivi articoli della <strong>legge</strong> sono prescritte<br />

pene e molto gravi, per quei membri dell'ufficio, i quali scientemente<br />

chiamano a votare una persona, che non vi abbia diritto o<br />

rifiutano di ammettere al voto una persona che vi abbia diritto, la<br />

<strong>legge</strong>deve pur somministrare all'ufficio elementi e dati sicuri che<br />

indichino chiaramente al medesimo il suo dovere; ed ha anche<br />

preveduto il caso che dopo la definitiva approvazione delle liste,<br />

e prima della elezione, il soldato, il sott'ufficiale sieno congedati,<br />

la guardia carceraria, di pubblica sicurezza, comunale, ecc. non<br />

si trovino più in istato di servizio; e siccome allora cessa per<br />

essi la sospensfone del diritto elettorale, il legislatore doveva<br />

provvedere a che non si contestasse il loro diritto al voto, e<br />

così pure si doveva provvedere ad inscrivere nell'elenco speciale<br />

coloro che, dopo l'approvazione definitiva delle liste, siano stati<br />

chiamati sotto le armi. In tal caso la Giunta ha facoltà di cancellare<br />

dal detto elenco i primi che possono, cessata la sospensione,<br />

esercitare liberamente il loro voto, ed inscrivervi quegli<br />

elettori, cui il diritto è sospeso per essere caduti sotto le dispo-


ìì<br />

•-^tL<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 129<br />

sizioni <strong>dei</strong>rart. 14. Se anche, in tal caso, la Giunta commettesse<br />

errori od omissioni, potrebbe ripararvi nel computo <strong>dei</strong> voti, Tufflcio<br />

definitivo, e da ultimo la <strong>Camera</strong>.<br />

9. Vogliono essere qui riferite, applicandole alla nuova <strong>legge</strong>,<br />

alcune deliberazioni prese dalla <strong>Camera</strong> intorno a dubbi insorti<br />

circa le liste colle quali si devono eseguire le elezioni.<br />

<strong>La</strong> lista sulla quale debbono seguire le elezioni è quella<br />

decretata definitivamente dalla Deputazione provinciale, sebbene<br />

ciò sia avvenuto anche un giorno solo prima dell'elezione, e cioè<br />

questa segua nei primi giorni di luglio (Legisl, XII, Coli, di Caltanissetta,<br />

Elez. Pugliese Giannone, Riv. amm,, 1876, 632j. E<br />

ciò sebbene in tal caso non rimanga adito al richiamo verso l'autorità<br />

giudiziaria (Legisl. X, Coli. XII di Napoli, Elez. Masci,<br />

Riv. amm.j 1868, 512).<br />

Invece se al momento in cui avvenne Veìezìone le Mste non<br />

erano ancora approvate definitivamente reiezione sì esegue su<br />

quelle delFanno precedente (Giunta parlam., 23 dicembre 1870,<br />

Coli, di Nicosia, PUCCIONI, pag. 114-115). Praticamente le liste<br />

decretate il 23 maggio 1882 (secondo il regio decreto 26 gennaio)<br />

avranno valore dal 24 maggio a tutto il 30 giugno 1883 ; dal P luglio<br />

1883 al 30 giugno 1884 si applicheranno quelle che verranno<br />

rivedute nel primo semestre del 1883, e cosi di seguito, salve le<br />

disposizioni del primo comma dell'art. 37.<br />

Se la decretazione delle nuove liste avviene neirintervallo<br />

tra una elezione a primo scrutinio e il ballottaggio, questo dovrebbe<br />

essere fatto sulle liste vecchie, dovendosi considerare il<br />

ballottaggio nulla più che un complemento dell'elezione. E lo è<br />

a tal punto, che la <strong>legge</strong> mantiene in seggio i medesimi uffizi che<br />

presiedettero al primo scrutinio. Tuttavia la <strong>Camera</strong> ha deciso,<br />

che venendo ordinata la rinnovazione del ballottaggio, ed essendo<br />

nel frattempo decretate nuove liste elettorali, queste debbono<br />

essere adoperate e non già quelle che servirono al primo scrutinio,<br />

perchè le seconde rappresentano un corpo elettorale che<br />

pili non esiste per il solo fatto della decretazione delle nuove liste<br />

(Legisl. XII, Giunta pari., Coli. II di Livorno, Elez. Bastogi,<br />

Riv. amm., 1876, 620).<br />

ART. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una de<br />

cisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi<br />

di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti<br />

la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appo<br />

al suo reclamo.<br />

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cu<br />

il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui I;<br />

causa sarà discussa in via d'ursenza. e con rito soniniario<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — FoZ. /F. 9


130 LEGGI POLITlCÒ-AMMINISTRATIVE<br />

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel<br />

capoverso dell'articolo 35, il sopraddetto ricorso con l'analogo<br />

decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla<br />

notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare<br />

alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione<br />

di uno 0 più elettori; od invece al prefetto, ove si ricorra<br />

contro l'esclusione di taluno dalla lista.<br />

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubbli<br />

cazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora<br />

il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati<br />

indicati nel precedente articolo.<br />

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello,<br />

conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano<br />

inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati,<br />

quanto coloro che sono slati inscritti nelle liste definitive<br />

dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio<br />

comunale e della Commissione provinciale.<br />

1. Inconvenienti ai quali la <strong>legge</strong> pone riparo.<br />

2. In guai modo siano evitati.<br />

3. Ufficio dell'autorità giudiziaria.<br />

4. Termini nei quali deve pronunciarsi.<br />

5. Perchè il diritto di ricorso fu dato anche ai terzi.<br />

6. Quando l'appello abbia eff'etto sospensivo.<br />

7. Ragioni di queste limitazioni.<br />

8. <strong>La</strong> facoltà di reclamare spetta ad ogni cittadino.<br />

9. Proposte diverse presentate al Senato in argomento.<br />

10. Quali siano state accolte e inserite nella <strong>legge</strong>.<br />

IL Uarticolo 139 della <strong>legge</strong> sull'ordinamento giudizia?^io in materia<br />

elettorale.<br />

1. L'applicazione della <strong>legge</strong> elettorale, 17 die. 1860, dava<br />

luogo a due.inconvenienti gravi. Le liste elettorali si potevano<br />

approvare alla vigilia delle elezioni senza che coloro che volevano<br />

reclamare, potessero proporre e far discutere i relativi reclami ; a<br />

questo modo spesse volte l'elezione era fatta di sorpresa, e votavano<br />

molti che nonne avevano il diritto, od erano esclusi altri che<br />

lo avevano. In pendenza della discussione <strong>dei</strong> reclami numerosi,<br />

molteplici e spesso artificiosi, che si proponevano dinanzi al-<br />

Tautorìtà giudiziaria contro le inscrizioni o cancellazioni della<br />

Prefettura, coloro contro la cui iscrizione era mosso il reclamo<br />

votavano, dimodoché la sentenza che li dichiarava incapaci di<br />

votare veniva pronunciata ad elezione compiuta. L'eletto, sebbene<br />

proclamato con poca differenza di voti sul competitore, rimaneva<br />

non pertanto deputato, sebbene per eifetto della sentenza fosse


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 131<br />

chiarito che un numero* anche cospicuo <strong>dei</strong> votanti non aveva i<br />

requisiti per essere elettori.<br />

2. Con la <strong>legge</strong> presente, il primo inconveniente è totalmente<br />

evitato, perchè non si può procedere alla elezione se non in base<br />

della lista debitamente e definitivamente approvata, prima che il<br />

collegio sia dichiarato vacante,<br />

A togliere poi anche l'altro inconveniente si è stabilito, che<br />

qualunque cittadino, elettore o no, possa intentare l'azione giudiziaria.<br />

L'azione dinanzi la Corte d'appello, può esser esercitata<br />

anche da chi è rimasto estraneo al procedimento ed alle operazioni<br />

della Giunta, del Consiglio e della Commissione provinciale<br />

nella revisione delle liste; e però chiunque ha il diritto d'impugnare<br />

dinanzi all'autorità giudiziaria ciò che concordemente, o<br />

no, avessero fatto il Consiglio comunale e la Commissione provinciale,<br />

producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.<br />

3. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> ha procurato che l'autorità giudiziaria debba<br />

necessariamente pronunciarsi sul reclamo, e debba farlo al più<br />

presto possibile, prima che l'elezione sia avvenuta. Perciò stabilisce,<br />

che l'azione sia proposta con semplice ricorso; sopra questo<br />

il presidente della Corte d'appello deve indicare una udienza,<br />

in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.<br />

Il ricorso diretto al presidente della Corte d'appello può<br />

essere fatto in carta libera.<br />

4. Quanto ai termini entro i quali può esser proposta l'azione,<br />

giova ricordare che l'art. 35 impone la pubblicazione all'albo<br />

pretorio delle liste definitivamente decretate dalla Commissione<br />

provinciale non più tardi del 15 luglio e almeno sino al 31 luglio ;<br />

e la notificazione agli interessati deve farsi a cura del sindaco,<br />

per mezzo del messo comunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione<br />

delle liste stesse.<br />

Quindi, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, bisogna distinguere<br />

due termini. Quando coloro che ricorrono sono gli interessati,<br />

di cui nel secondo capoverso dell'art. 35, cioè gli elettori<br />

cancellati dalle liste, o gli elettori, il cui reclamo fu respinto<br />

dalla Commissione provinciale, in tal caso, dovendo essere ad<br />

essi notificata la decisione della Commissione, il termine per ricorrere<br />

alla Corte d'appello è di giorni dieci dalla detta notificazioue,<br />

ed il ricorso con l'analogo decreto presidenziale di fissazione<br />

d'udienza, deve, a pena di nullità, ossia d'inefficacia del ricorso,<br />

essere notificato alla parte interessata, qualora si impugni la iscrizione<br />

di uno 0 più elettori, od al presidente della Commissione<br />

provinciale, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.<br />

Se trattasi invece di un estraneo, che non abbia reclamato<br />

durante le operazioni elettorali delle autorità amministrative, gli<br />

è consentito un maggior termine per ricorrere alla Corte d'appello<br />

contro date inscrizioni o cancellazioni ; poiché altra cosa è<br />

avere ricevuta la notificazione <strong>dei</strong> provvedimenti presi dalla


132 LEGGI POLITICO-ÀMMINISTRATIVE<br />

Commissione provinciale, altro è dovere andare all'albo pretorio,<br />

od all'ufficio comunale a riscontrare i provvedimenti che sono<br />

stati emanati. Perciò il quarto capoverso di questo articolo concede<br />

al ricorrente che sia persona diversa dagli interessati, di<br />

cui sopra, il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta<br />

nell'art. 35.<br />

5. Il legislatore, considerando che il suffragio è anche un<br />

dovere, ha cercato con questa disposizione, di agevolare ai cittadini<br />

l'esercizio del proprio diritto elettorale. Si è data perciò<br />

anche ai terzi la facoltà di interporre ricorso all'autorità giudiziaria<br />

per far inscrivere cittadini che avrebbero diritto all'elettorato,<br />

e non sono stati inscritti nelle liste, perchè a nessuno<br />

rimanga chiusa la via per accedere alle urne.<br />

6, L'ultimo capoverso dell'articolo diede luogo, nell'esame della<br />

<strong>legge</strong> innanzi alla Commissione parlamentare, e poi alla <strong>Camera</strong>,<br />

ad ampie discussioni circa agli effetti dell'appello medesimo.<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente (art. 58) — aveva scritto il Relatore — copiando<br />

anche in questa parte la <strong>legge</strong> francese del 1831, riconosce<br />

l'effetto sospensivo dell'appello quand'esso venga proposto contro<br />

una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista.<br />

« <strong>La</strong> Commissione di cui fu relatore l'on. Brin limitò l'effetto<br />

sospensivo dell'appello al solo caso in cui l'elettore cancellato,<br />

e che reclama contro tale cancellazione, sia iscritto nella<br />

lista dell'anno precedente. Con questa modificazione si mirò certamente<br />

ad evitare che intrusioni fatte per avventura del tutto<br />

illegalmente dalle Giunte e dai Consigli comunali, malgrado le<br />

decisioni delle Commissioni d'appello, avessero adempimento,<br />

rendendo vano ogni rimedio ed in via amministrativa ed in via<br />

giudiziaria.<br />

. « Alla vostra Commissione è sembrato che si dovesse lasciare<br />

in qualsiasi caso all'appello il suo naturale effetto giuridico<br />

essenzialmente sospensivo; ovvero, se a tale principio si facesse<br />

eccezione, si dovesse mantenere il diritto elettorale contro<br />

cui si reclama con azione giudiziaria, tutte quelle volte in cui<br />

gravissime presunzioni stiano a favore di chi lo possieda. Tale è<br />

appuntò il caso contemplato dalla precedente Commissione parlamentare,<br />

quello, cioè, in cui l'elettore cancellato, essendo<br />

inscritto nella lista dell'anno precedente, ha per sé una specie di<br />

possesso di stato, che sarebbe duro gli venisse tolto, malgrado il<br />

suo appello, da semplici decisioni amministrative. Ma tale è anche<br />

il caso d'un elettore il cui diritto sia stato riconosciuto con decisione<br />

concorde, tanto dal Consiglio comunale, quanto dalla Commissione<br />

provinciale, perchè in questa ipotesi, di fronte ad autorevoli<br />

decisioni, sarebbe assai improvvido ammettere che un<br />

cittadino qualsiasi possa, cori un semplice atto d'appello, talvolta<br />

affatto temerario, impedire irreparabilmente all'elettore l'esercizio<br />

del suo diritto.<br />

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4<br />

LEGGE ELÉTTOHALEÌ POLITICA 133<br />

« <strong>La</strong> Commissione si attenne al secondo <strong>dei</strong> partiti suindicati,<br />

formulando in tal senso l'ultimo capoverso dell'articolo 37,<br />

perchè ove avesse mantenuto in qualsivoglia caso l'effetto sospensivo<br />

dell'appello, si sarebbero verificati gli inconvenienti cui ho<br />

accennato per ultimo, e quelli cui volle rimediare la precedente<br />

Commissione colla limitazione ch'essa aveva introdotto, e quelli<br />

stessi d'ordine più generale che trassero la <strong>legge</strong> vigente ad<br />

attribuire, di regola, piena efiicacia alle decisioni dell'autorità<br />

provinciale che decreta definitivamente le liste elettorali ^ {Relazione<br />

ZANARDELLI, pag. 111).<br />

7, Ecco le giustificazioni date dall'on. Vare dell'ultimo comma<br />

dell'art. 37, contro gli onorevoli Pierantoni e Della Rocca, che<br />

volevano una interpretazione più restrittiva, giustificazioni conformi<br />

a quelle addotte anche dagli onorevoli Nanni, Di Pisa, <strong>La</strong>cava<br />

e dall'on. ministro Zanardelli: « L'azione popolare dev'esser<br />

accordata ed è ragionevole; ma sarebbe un esagerare enormemente<br />

l'importanza di quest'azione popolare quando si stabilisse<br />

bastare un qualunque cittadino, col proporre un'azione davanti<br />

alla Corte d'appello, a sospendere ciò che hanno fatto concordemente<br />

rappresentanza comunale e Commissione provinciale.<br />

Quando ambedue queste sono d'accordo, è ragionevole che nella<br />

loro concorde deliberazione ci sia almeno tanto di presunzione<br />

di verità da vincere l'opposizione di un privato cittadino. Altrimenti<br />

l'economia di tutto questo articolo sarebbe spostata.<br />

« Quando si circonda di garanzie un operato della Giunta<br />

municipale o del Consiglio comunale ; quando si istituisce appunto<br />

una Commissione provinciale, e si organizzano questi due<br />

gradi di giudizio ; quando questi due gradi sieno concordi a riconoscere<br />

il diritto di uno, di due, di tre cittadini, lo stabilire<br />

che basta un solo, elettore o non elettore, ad infirmare, a sospendere<br />

le operazioni concordi di queste due rappresentanze, la<br />

mi pare una esagerazione enorme '> {Atti, ecc.j p. 6220-6226).<br />

Il ricorrente può desistere dalla propria azione cosi direttamente<br />

che per mandatario munito di procura speciale a tale effetto.<br />

8. <strong>La</strong> facoltà di reclamare spetta a qualunque cittadino ; i motivi<br />

di questa larghezza vennero enunciati chiaramente, specie nella<br />

discussione del Senato. L'on. senatore Miraglia aveva proposto<br />

che la facoltà fosse ristretta ai cittadini elettori nel Collegio. Ma<br />

l'on. Zanardelli gli oppose le seguenti osservazioni:<br />

« lo ho combattuto il suffragio universale illimitato e immediato.<br />

Ma, d'altro canto, parmi non possa mettersi in dubbio<br />

che, fino a quando il suffragio non sia universale, i cittadini ai<br />

quali è attribuito il diritto di voto virtualmente rappresentino gli<br />

altri cittadini non ammessi all'elettorato ; e che questi ultimi abbiano<br />

quindi titolo e diritto a procurare che non vengano lese le<br />

norme concernenti la composizione del corpo elettorale, e che<br />

questo sia veramente quale lo ha voluto la <strong>legge</strong>.


134 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

« Perciò mi sembra conveniente, come stabilì la <strong>Camera</strong> elettiva,<br />

che il diritto di reclamo si lasci a qualunque cittadino, anche<br />

non elettore. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente ha, invero, una disposizione come<br />

quella che viene proposta ora dall'onor. senatore Miraglia. Ma<br />

la nuova disposizione a me pare che sia un progresso; che s'informi<br />

ad uno spirito più liberale, e sia quindi da mantenersi ».<br />

E l'on. Saracco, a nome dell'Ufficio Centrale, osservava « la proposta<br />

Miraglia formò altra volta il soggetto delle nostre discussioni,<br />

e in quella circostanza parecchi di noi aveano espresso<br />

l'avviso che si dovesse chiudere la porta ai reclami di questi faccendieri,<br />

che si occupano delle cose e delle persone altrui, sotto<br />

pretesto -di compiere un atto di civismo, che è indizio più spesso<br />

di tendenze e di propositi partigiani. Ma siccome abbiamo creduto<br />

che il principio della <strong>legge</strong>, in se stesso considerato, sia buono e<br />

liberale, in quanto offre l'opportunità di svelare abusi che altri^<br />

menti potrebbero andare impuniti, così l'Ufficio Centrale si è acconciato<br />

al sistema introdotto nell'articolo, ed ora, dopo le parole<br />

pronunciate dal Ministro Guardasigilli, perdura più che mai nella<br />

precedente opinione «. L'emendamento Miraglia fu ritirato.<br />

9. Il Senatore Giannuzzi Savelli, pose un altro caso in cui,<br />

a suo avviso, questa facoltà data a tutti i cittadini pareva eccessiva,<br />

ed è quello in cui il reclamo rifletta cittadini che non si curano<br />

affatto del loro diritto, ma esclusi una prima volta dalla<br />

Giunta, esclusi una seconda volta dalla Commissione, dopoché<br />

erano stati chiamati perchè si discutesse del loro diritto, si acquetano<br />

alla decisione. « In tal caso, egli chiedeva, è opportuno dare<br />

ancora a qualunque cittadino il diritto di istituire un'azione dinanzi<br />

all'autorità giudiziaria contro questi stessi cittadini i quali<br />

due volte esclusi non si risentono, i quali accettano il voto della<br />

Commissione provinciale, perchè vengano ancora compresi nelle<br />

liste ?<br />

« Io capisco che non è semplicemente un diritto quello dell'elettore;<br />

ma anche un dovere. Ma quando per due volte questo<br />

elettore ha dimostrato che non si cura di questo diritto, il volerglielo<br />

dare per forza non mi pare sia il caso; e poi, anche ammesso,<br />

state certi che non verrà. Per conseguenza mi parrebbe che<br />

quello che era stabilito nella <strong>legge</strong> attuale,' che dava diritto di<br />

poter reclamare contro la decisione della Deputazione provinciale<br />

unicamente a coloro i quali fossero stati esclusi personalmente,<br />

tanto più dovesse prevalerenella <strong>legge</strong> che ci sta dinanzi, perchè<br />

il sistema attuale è diverso in un punto da quello che era anteriormente<br />

".<br />

Osservava inoltre « l'articolo 37, come si propone, è abbastanza<br />

preciso in quanto alla maniera di procedimento che si stabilisce<br />

per l'esercizio di quest'azione giudiziaria. Si parla di un<br />

termine" di dieci giorni, nel quale si deve proporre, a pena di<br />

nullità, l'azione innanzi al magistrato; poi ancora di dieci giorni


\ f<br />

é<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 135<br />

nei quali si dovrebbe notìficare questo ricorso agli interessati.<br />

Sono gli stessi dieci giorni, o sono diversi? Questo non è ben<br />

detto: rimana oscuro. Per conseguenza bisogna chiarirlo, che è<br />

un termine a giorni che sì concede per istituir l'azione; e che<br />

questa non si propone altrimenti se non mediante la notificazione<br />

a coloro che sono interessati, o al prefetto, secondo i diversi casi.<br />

Inoltre, noi tutti abbiamo visto per esperienza che moltissime<br />

volte si fanno <strong>dei</strong> reclami elettorali, s'istituisce un'azione innanzi<br />

al magistrato per l'inclusione o l'esclusione di centinaia o migliaia<br />

d'individui. Si propone questo reclamo, si notifica agli interessati<br />

e finché il magistrato non abbia pronunziato, si ha il diritto di<br />

andare a votare. Succede che in virtù di questo reclamo quelli i<br />

quali dovrebbero essere cancellati, vanno a votare. Dopo non si discute<br />

più il reclamo, perchè nessuno ha interesse di farlo discutere.<br />

In conseguenza, bisogna trovare una maniera pratica perchè i reclami<br />

eff^ettivamente si discutano e si decidano, se si vuol far qualche<br />

cosa di serio. Quindi bisogna stabilire una modalità, secondo<br />

la quale il reclamo venga necessariamente deciso e venga deciso<br />

quanto più presto è possibile, prima che l'elezione sia avvenuta ".<br />

10. Cui Ton. Zanardelli rispose : « L'emendamento delTon. senatore<br />

Giannuzzi-Savelli, nella parte che si riferisce alla procedura,<br />

parmi pienamente accettabile, in quanto che s'informa agli<br />

stessi principii, tende agli stessi scopi delle disposizioni approvate<br />

dall'altra <strong>Camera</strong>, ed ha in mira di togliere qualche dubbio che<br />

per eff^etto delle disposizioni predette potrebbe presentarsi. Io<br />

però, fatta eccezione di questa parte, che determina il metodo di<br />

procedura, non sarei disposto a seguire l'onorevole proponente<br />

nella parte che concerne Testensione <strong>dei</strong> diritti del cittadino in<br />

materia di reclami all'autorità giudiziaria. Nell'emendamento dell'onorevole<br />

senatore Giannuzzi-Savelli, sarebbe stabilito che il<br />

ricorso all'autorità medesima da parte <strong>dei</strong> terzi non sia ammis-<br />

^ sibilo, quando riguardi cittadini che avrebbero diritto all'elettorato<br />

e che nelle liste non siano inclusi.<br />

« All'onorevole proponente non sembra che in questo terzo<br />

stadio della procedura convenga lasciar aperto l'adito a far includere<br />

nelle liste, per opera di terzi, questi cittadini renitenti,<br />

dacché essi stessi non reclamano il proprio diritto; ed anzi, sebbene<br />

citati innanzi alla Commissione di revisione, non si sono<br />

presentati. Ma, poiché ciò potrebbe avvenire per quella indolenza<br />

che pur troppo riscontrasi in molti cittadini quanto all'esercizio<br />

del proprio diritto di sufl^ragio, cosi mi sembra conveniente dì<br />

non impedire che costoro possano essere svegliati anche tardi e<br />

andare alle urne. D'altra parte, non vedo alcun inconveniente a<br />

che la disposizione primitiva rimanga, anche perchè, per la stessa<br />

lamentata indolenza che ho notato, saranno ben pochi coloro che<br />

si daranno la pena di voler far includere de' terzi e specialmente<br />

de' terzi nolenti.


136 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

« Se la disposizione si mutasse, potrebbero per avventura<br />

trovarsi obbiezioni ed ostacoli nell'altro ramo del Parlamento,<br />

tanto più che vi era stata messa innanzi l'idea, da me combattuta,<br />

del voto obbligatorio, colla sanzione di penalità a carico di coloro<br />

che avendo il diritto elettorale non si curassero di esercitarlo;<br />

idea, del resto, che l'anno scorso è stata oggetto di una proposta<br />

formale eziandio nella <strong>Camera</strong> francese «.<br />

L'emendamento, rinviato all'UfiScio Centrale, venne accolto<br />

nella sua seconda parte, che è sostanzialmente inserita in questo<br />

articolo {Atti Pari. Senato del i?., Legisl. XIV, sess. i, Discussione<br />

pag. 2216-2219, 2254-55).<br />

11. Può nascere un dubbio, se l'azione spettante al pubblico<br />

Ministero per l'art. 139 della <strong>legge</strong> sull'Ordinamento giudiziario<br />

sia applicabile alle azioni giudiziarie elettorali. Osservò, infatti,<br />

Fon. Ercole nella discussione di questo articolo : « Esiste un disaccordo<br />

fra la Corte di cassazione di Roma e la Corte d'appello<br />

di Napoli intorno all'azione del Pubblico Ministero in materia<br />

elettorale. Secondo la prima, il Pubblico Ministero, a senso dell'art.<br />

139 della <strong>legge</strong> sull'Ordinamento giudiziario, ha Fazione<br />

diretta per far eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico<br />

e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non<br />

sia attribuita ad altri ufficiali pubblici, e spetta pure ad esso far<br />

ricorso alFautorità giudiziaria contro le deliberazioni <strong>dei</strong> Consigli<br />

comunali in materia elettorale. <strong>La</strong> Corte d'appello di Napoli<br />

manifestò invece più volte contrario avviso. Giacché trattiamo<br />

questo argomento, è meglio stabilire addirittura che il Pubblico<br />

Ministero ha azione a ricorrere direttamente contro le deliberazioni<br />

<strong>dei</strong> Consigli comunali in materia elettorale. Se questo non<br />

si vuole, si dica no ^.<br />

L'onor. Pierantoni mostrò gli inconvenienti che derivano<br />

dalla giurisprudenza accolta dalla Corte di Roma, che necessariamente<br />

prevale e propose una disposizione aggiuntiva, che<br />

dichiarasse inapplicabile alla materia elettorale l'art. 139 della<br />

<strong>legge</strong> sull'Ordinamento giudiziario. Ma l'aggiunta non fu accolta,<br />

e Fonor. Guardasigilli ne diede questa ragione : « Credo meglio<br />

lasciare la cosa m conditione jiiris, tanto più che, in questo<br />

momento, Fadozione di un emendamento improvvisato, e dopo<br />

la seguita discussione, avrebbe l'aria di una censura, di fronte<br />

ad una cosi costante giurisprudenza della Cassazione, di fronte<br />

a cosi ripetute ed autorevoli decisioni « (Atti parlam.^ p.<br />

ART. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a<br />

pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte<br />

d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso- <strong>La</strong><br />

causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore


^ • ; .<br />

j r<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 137<br />

0 avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere<br />

della Corte, sentite le parti o i loro difensori se si<br />

presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.<br />

1. Spiegazioni pratiche.<br />

2. Perchè non fu assegnato un termine all'autorità giudiziaria.<br />

!• Il secondo capoverso corrisponde all'art. 55 della <strong>legge</strong> 17<br />

dicembre 1860. Il primo è un'aggiunta assai opportuna, intesa a<br />

mettere in grado la magistratura di giudicare nel più breve<br />

termine possibile il ricorso, che dovrà, sotto pena di decadenza,<br />

essere depositato, coi documenti, presso la Cancelleria, entro<br />

cinque giorni dalla notificazione di esso.<br />

In questo giudizio non è necessario il ministero di procuratore<br />

odi avvocato, e ciò per agevolare l'esercizio del diritto al<br />

cittadino povero, che non possa far la spesa di un patrocinatore.<br />

Però la parte può comparire personalmente ed esporre le sue<br />

ragioni. Se non si presentano le parti, né i loro difensori, la<br />

causa è decisa ad ogni modo, sentite le conclusioni del rappresentante<br />

la <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> parte potrebbe anche farsi difendere da<br />

una persona di fiducia, che non sia avvocato o procuratore.<br />

2. Non è fissato un termine, entro il quale l'autorità giudiziaria<br />

debba pronunciarsi. Anche l'on. deputato Della Rocca aveva<br />

mostrato il desiderio che fosse fissato un termine qualunque per<br />

compiere questo procedimento. «^ <strong>La</strong> Commissione, rispose in<br />

nome di essa l'on. <strong>La</strong>cava, fece a se stessa questa osservazione:<br />

finché si tratti di dar facoltà per esercitare un diritto, si possono<br />

stabilire <strong>dei</strong> termini. Diff^atti abbiamo stabiliti termini di 10 e<br />

di 15 giorni. Ma prefiggere <strong>dei</strong> termini ai magistrati per risolvere<br />

questi reclami, non é sembrato alla Commissione cosa possibile.<br />

<strong>La</strong> magistratura deve giudicare con rito sommario ed in<br />

via di urgenza, e naturalmente secondo le condizióni in cui le<br />

questioni si trovano. Noi riteniamo, ed é desiderabile, che la<br />

magistratura giudichi nel più breve termine possibile. Inoltre,<br />

prefiggendo un termine, dovremmo stabilire se, passato questo<br />

termine, il procedimento non espletato resti viziato e nullo, e con<br />

esso il diritto al ricorso. Crediamo quindi più prudente lasciare<br />

all'autorità giudiziaria la cura di completare nel termine più breve<br />

possibile il procedimento giudiziario, come è stabilito anche<br />

nella <strong>legge</strong> attualniente in vigore « (Atti parlam,, Legisl. XIV,<br />

sess. I, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Dep., 17 giugno 1881, p. 6220 e seg.).<br />

ART. 39. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente<br />

al sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne<br />

la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.


138 JjEOGl POLITICO-AMMrNISTRA'nVE<br />

<strong>La</strong> sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere<br />

impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione,<br />

pel quale non è necessario il ministero di avvocato.<br />

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.<br />

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza<br />

la udienza per la discussione della causa.<br />

1. Il ricorso in Cassazione. Entro quale termine e da chi può essere<br />

promosso,<br />

2. Proposta di attriìmirgli effetto sospensivo.<br />

3. Ragioni per cui non venne accolta.<br />

4. <strong>La</strong> proposta si ri?inova al Senato.<br />

5. Nuovi argomenti contro la medesima.<br />

6. Effetto del ricorso in Cassazione.<br />

7. Spiegazioni ed aggiunte.<br />

1. Il termine per ricorrere in Cassazione è ridotto alla metà,<br />

cioè da 90 a 45 giorni, ed alla metà sono pure ridotti tutti gli<br />

altri termini del procedimento. Il termine pel ricorso non decorre<br />

dalla pubblicazione della sentenza, ma dal giorno in cui<br />

se ne è fatta la notificazione alle parti interessate, nei modi di<br />

cui al primo capoverso. Il ricorso può esser promosso soltanto<br />

dalla parte soccombente.<br />

2. L'on. Romeo aveva proposta a questo articolo la seguente<br />

aggiunta: « Il ricorso deve proporsi a pena di nullità, entro<br />

trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte, e<br />

per ciò che si riferisce all'esercizio del voto produce gli stessi<br />

effetti di cui all'articolo 37 «.<br />

3. Ma non fu accettata, ed ecco le ragioni che ne diede Fon.<br />

Zanardelli e giovano pure ad interpretare le disposizioni di questo<br />

articolo: « Nella <strong>legge</strong> vigente, da cui ci siamo spesso scostati,<br />

ma che, quanto al procedimento elettorale, ci ha servito di base,<br />

perchè crediamo che le abitudini elettorali debbano essere, in<br />

quanto è possibile, secondate, nella <strong>legge</strong> vigente, rispetto al ricorso<br />

in Cassazione, tutto è rimesso alle norme generali di diritto<br />

fino al punto che la facoltà stessa del ricorso in Cassazione non è<br />

nemmeno espressa, ma soltanto supposta. A tal proposito non<br />

<strong>legge</strong>si infatti nella <strong>legge</strong> stessa altro che questo : « Se vi è ricorso<br />

in Cassazioìie^ la Corte provvederà sommariamente, in via di urgenza,<br />

come innanzi alle Corti di appello «. Perciò la <strong>legge</strong> elettorale<br />

non istabilisce nemmeno la facoltà di ricorrere in Cassazione:<br />

la suppone; la introduce per sottinteso.<br />

« Noi dunque abbiamo voluto stabilire in modo espresso e<br />

formale questa facoltà ; e inoltre abbiamo voluto eliminare i dubbi<br />

che il silenzio della <strong>legge</strong> intorno a quanto riguarda il ricorso in<br />

Cassazione aveva fatto nascere. Perciò, siccome nella giurisprudenza<br />

delle nostre Corti di cassazione era controverso se per il


• V<br />

=^J.i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 139<br />

ricorso in materia elettorale fosse necessario il deposito stabilito<br />

dalla <strong>legge</strong> generale, per togliere questo dubbio, abbiamo stabilito,<br />

in uno degli articoli successivi, non occorrere punto il deposito<br />

stesso, in conformità della interpretazione recentemente accolta<br />

con decisioni rinnovate e costanti dalla Corte di cassazione di<br />

questa città. Ma, a parte questo punto speciale, noi credemmo<br />

rimetterci per il ricorso in Cassazione alla <strong>legge</strong> •generale, e<br />

questa è già una ragione assai valida per non ammettere la eccezione<br />

richiesta dall'onorevole Romeo. Egli disse, citandomi l'articolo<br />

520 del Codice di procedura civile, che il ricorso in Cassazioue<br />

non sospende l'esecuzione in via generale, ma che è fatta<br />

eccezione per i casi stabiliti dalla <strong>legge</strong>. Ora, effettivamente, di<br />

questi casi, stabiliti dalla <strong>legge</strong> in cui il ricorso in Cassazione<br />

sospende l'esecuzione, io non ne ho udito indicare nessuno tassativamente<br />

e con appoggio a precise disposizioni di <strong>legge</strong> dall'onorevole<br />

Romeo. Non è qui il caso di trattare la controversia se di<br />

questi casi ve ne siano o non ve ne siano... Certo è che se anche<br />

ve ne sono, costituiscono una eccezione singolarissima da cui non<br />

si deve trarre norma per un'interpretazione estensiva.<br />

« Ciò premesso, lo stabilire che il ricorso in Cassazione<br />

sospenda l'esecuzione, nel caso di un ricorso contro le decisioni<br />

della Corte d'appello in materia elettorale, mi parrebbe tanto più<br />

strano e tanto più contraddittorio, inquantochè noi, derogando<br />

al naturale effetto giuridico dell'appellazione, che, a differenza di<br />

quello del ricorso in Cassazione, è essenzialmente sospensivo, abbiamo<br />

stabilito che perfino l'appello in molti casi non sospende<br />

l'esecuzione.<br />

« Ora, quando noi abbiamo introdotto una disposizione per<br />

togliere l'effetto sospensivo alla stessa appellazione, la cui natura<br />

giuridica, ripeto, è precisamente sospensiva, mi pare che cadremmo<br />

in un'aperta contraddizione se a fortiori non dovessimo lasciare<br />

questo medesimo carattere (poiché quanto ad esso non occorre<br />

derogare a nulla) al ricorso in Cassazione. Per questi motivi io<br />

prego l'onorevole Romeo di non insistere nel suo emendamento ....<br />

« E a tale proposito noterò inoltre, che quand'anche l'emendamento<br />

dell'onorevole Romeo si volesse limitare al solo caso di<br />

cui ha fatto parola l'onorevole Nanni, in qaesto caso eziandio<br />

parmi che l'illazione della eccezione da noi stabilita nell'articolo<br />

ch'egli ha citato non regga. Imperocché ieri, e l'onorevole Nanni<br />

ricorda quanto io abbia appoggiato le sue considerazioni, abbiamo<br />

fatto la ricordata eccezione all'indole sospensiva dell'appello, in<br />

base alla considerazione che quando ci sono due decisioni concordi<br />

ne nasce una presunzione che la iscrizione nelle liste sia giusta<br />

e regolare.<br />

« Ora, siccome abbiamo appunto proceduto per via di presunzione,<br />

mi si ammetterà, che la presunzione della giustizia e<br />

regolarità della inscrizione viene ad essere infirmata allorché da


140 LEGGI POLITICO-AMMINiSTRATIVE<br />

una parte abbiamo le decisioni amministrative in un senso e dall'altro<br />

abbiamo le decisioni giudiziarie in senso opposto. Cade<br />

perciò la base su cui l'onorevole Nanni fonda il suo argomento,<br />

vale a dire la deliberazione ieri adottata circa agli effetti dell'appello.<br />

* Per tali considerazioni io, associandomi nell'avviso della<br />

Commissione, non accetto le proposte degli onorevoli Romeo e<br />

Nanni ". E furono infatti respinte {Cannerà <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>, Discussioni,<br />

pag. 6232).<br />

4. Il senatore Miraglia avea proposto al Senato, che il ricorso<br />

in Cassazione sospendesse l'esecuzione della sentenza della Corte<br />

di appello, colla quale si è ordinata la cancellazione dalla lista<br />

elettorale, adducendone le seguenti ragioni:<br />

« <strong>La</strong> riforma elettorale mira ad allargare il suffragio degli<br />

elettori, ed è informata a principii di libertà. Ogni cittadino,<br />

che riunisce le condizioni volute dalla <strong>legge</strong>, ha diritto di<br />

esser inscritto nella lista elettorale; e quando s'impugna la sua<br />

capacità può far valere le sue ragioni nel procedimento amministrativo,<br />

ed indi può promuovere azione davanti l'autorità giudiziaria,<br />

che esercita un'azione tutelare a garantìa <strong>dei</strong> diritti<br />

civili e politici.<br />

« Il principio che informa il progetto di <strong>legge</strong> sul punto<br />

che ci occupa, è questo. Il cittadino che si trova inscritto nella<br />

lista elettorale, e che si vede cancellato nella revisione delle<br />

liste, può ricorrere alla Commissione comunale, ed in appello<br />

alla Commissione provinciale; e se il suo reclamo viene respinto,<br />

ha il diritto di promuovere l'azione davanti l'autorità giudiziaria<br />

per far riconoscere la sua capacità. Questo reclamo all'autorità<br />

giudiziaria sospende gli effetti del provvedimento amministrativo,<br />

per la ragione che colui, il quale è nel possesso del diritto elettorale,<br />

non può esserne privato sino a quando non sopraggiunga<br />

un nuovo titolo che lo spoglia di questo possesso. 0 in altri termini,<br />

la massima del beati possidentes deve ricevere la sua applicazione<br />

anche nella materia elettorale.<br />

« Per converso, il cittadino che non si trova nel possesso<br />

del diritto elettorale, ma domanda la iscrizione nella lista, e<br />

questa domanda viene respinta dalle Giunte amministrative in<br />

primo e secondo grado, non può, secondo la <strong>legge</strong> attualmente<br />

in vigore, col reclamo davanti l'autorità giudiziaria, pretendere<br />

la inscrizione nella lista, avvegnaché manca ancora di titolo giuridico<br />

a far valere l'esercizio dell'elettorato. E pure il progetto<br />

di <strong>legge</strong> in esame ha introdotto una salutare modificazione in favore<br />

del cittadino che ha ottenuto la inscrizione per decreto conforme<br />

della Giunta comunale e della Commissione provinciale,<br />

dichiarando che il reclamo all'autorità giudiziaria da parte <strong>dei</strong><br />

terzi non sospende Tesecuzione del decreto della Commissione<br />

provinciale, conforme a quello della Giunta comunale. In sostanza,<br />

la doppia conferma nel procedimento amministrativo si è


./r<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 141<br />

voluta considerare come titolo sufficiente per l'esercizio del diritto<br />

elettorale, nonostante l'azione giudiziaria introdotta contro<br />

l'inscrizione nella lista elettorale.<br />

« Se dunque l'azione giudiziaria non sospende gli effetti<br />

della iscrizione ammessa dalle autorità amministrative, a me<br />

pare che il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte<br />

d'appello, che.ha ordinato la cancellazione dalla lista elettorale<br />

di un cittadino ch'era in possesso dell'elettorato politico, debba<br />

sospendere l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello, avvegnaché<br />

il possesso del diritto dell'elettorato politico non può<br />

essere tolto che per virtù di un titolo contrario ed irrevocabile;<br />

altrimenti si incorrerebbe nello sconcio che si sia privato un<br />

cittadino del diritto di votare, a base di una sentenza di Corte<br />

d'appello, che può esser annullata immediatamente dopo la riunione<br />

<strong>dei</strong> comizii. Egli è vero che il ricorso in Cassazione non<br />

è sospensivo per regola; ma alla regola sonvi molte eccezioni^ e<br />

fra queste bisogna introdurne un'altra nell'interesse della libertà<br />

e <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> cittadini. Non rare volte è avvenuto che si sono<br />

cancellati dalla lista elettorale moltissimi individui per virtii di<br />

sentenza di Corte d'appello, spostandosi una maggioranza che<br />

sarebbe prevalsa nella scelta <strong>dei</strong> deputati; e l'annullamento,<br />

pronunziato posteriormente alla riunione <strong>dei</strong> comizi, della sentenza<br />

della Corte d'appello, è stato un soccorso di Pisa! «<br />

5, L'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, rispose :<br />

*^ Le giuste considerazioni fatte dall'on. senatore Miraglia circa<br />

l'importanza di tutelare il possesso che un cittadino abbia della<br />

qualifica elettorale, furono tenute in massimo conto anche nella<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati; tanto è vero, che, come Fon. Miraglia benissimo<br />

avvertì, s'introdusse nel disegno di <strong>legge</strong> una disposizione<br />

che non è nella <strong>legge</strong> vigente, in forza della quale chi è<br />

stato ammesso all'elettorato, così dal Consiglio comunale come<br />

dalla Commissione provinciale, conserva il diritto al voto, anche<br />

in pendenza del giudizio d'appello. Ma l'on. senatore vorrebbe<br />

estendere questa regola al di là della decisione d'appello, ed applicarla<br />

anche pendente il giudizio di Cassazione. <strong>La</strong> Commissione<br />

della <strong>Camera</strong> elettiva e la <strong>Camera</strong> stessa non credettero di<br />

seguire questa via, perchè sembrò che di guarentigie.di questo<br />

genere" a favore dell'elettore ne fossero già state sancite abbastanza.<br />

i' Come l'on. senatore Miraglia può scorgere, vi è prima<br />

la facoltà di ricorso al Consiglio comunale e la deliberazione del<br />

Consiglio; in seguito è ammesso un nuovo ricorso alla Commissione<br />

provinciale, ed avvi una seconda decisione di quest'ultima.<br />

In terzo luogo si ammette l'azione giudiziaria innanzi alla Corte<br />

d'appello, e vi ha una terza decisione della Corte.<br />

« Per tutto ciò, parve alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati e pare al<br />

Ministero, essere conVeniente che nell'interesse del privato, il


142 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

quale ha già tante garanzie, la questione non resti ulteriormente<br />

sospesa, ma debba considerarsi finita, e che si abbia quindi da<br />

lasciare al ricorso in Cassazione il suo carattere ordinario, in<br />

forza del quale il medesimo non ha effetto sospensivo; che si<br />

debba lasciare, cioè, che questi ricorsi abbiano luogo, come è<br />

nell'indole dell'istituto di Cassazione, più nell'interesse della<br />

<strong>legge</strong>, che non nell'interesse degli individui.<br />

« Sono queste le considerazioni che hanno guidato la <strong>Camera</strong>,<br />

e sono queste le considerazioni, per le quali il Ministero<br />

prega il senatore Miraglia di non insistere nel suo emendamento «<br />

{Atti parL^ Legisl. XIV, sess. i, Senato del Regìio^ Discussioni^<br />

p. 2220-21).<br />

6. Secondo le norme generali di <strong>legge</strong> in materia civile, il<br />

ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza<br />

del giudice del merito; é quindi anche in materia elettorale avvenendo<br />

le elezioni in pendenza del ricorso in Cassazione, la<br />

sentenza della Corte d'appello deve esser eseguita, e nelle liste<br />

debbono aggiungersi o togliersi a cura della Giunta municipale.<br />

gli elettori, cui sia stato riconosciuto o negato dalla Corte d'appello<br />

il diritto elettorale. Solo nel caso in cui la Suprema Corte<br />

annulli la sentenza della Corte d'appello, la Giunta, a termini<br />

del successivo art. 40, dovrà fare nelle liste le rettificazioni prescritte<br />

nel giudicato, allegandovi copia della sentenza medesima.<br />

7. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale, che è entrata in molti particolari sugli<br />

altri periodi della procedura per la revisione delle liste elettorali,<br />

non ha dedicato che una parte di questo articolo alla procedura<br />

davanti alla Corte di cassazione. Il Codice elettorale belga<br />

è molto più completo in argom.ento (art. 52-56), e non è inutile<br />

avere presenti alcune sue disposizioni ed alcune risoluzioni che<br />

hanno determinato nella giurisprudenza.<br />

Il ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte<br />

d'appello deve contenere una sufficiente motivazione; l'indicazione<br />

delle leggi violate non può essere fatta soltanto in termini<br />

generici, perchè non sarebbe possibile alla parte, cui il ricorso<br />

può riferirsi, di rispondervi debitamente. Quando si tratta di ordine<br />

pubblico la Corte può però supplire alle lacune del ricorso<br />

presentato. Il ricorso deve esser annotato in un registro speciale<br />

, insieme ai documenti che lo accompagnano (Cfr. Code<br />

èlectorale, p. 159-170).<br />

ART. 40. <strong>La</strong> Giunta municipale, appena le venga noti­<br />

ficata la proferita sentenza, fa nelle liste Ja prescritta reltifi<br />

cazione, allegandovi copia della sentenza medesima.<br />

J. Esecuzione della sentenza.<br />

2. Documenti relativi.<br />

3. Tabella generale <strong>dei</strong> termini.<br />

4» Importanza delle disposizioni relative ai termini.


LEG^GE ELETTORALE POLITICA<br />

1. <strong>La</strong> disposizione di questo articolo è una conseguenza delFarticolo<br />

36 e seguenti, concernenti lo svolgimento dell'azione giudiziaria.<br />

Quando la Giunta abbia ricevuto la notificazione della<br />

sentenza, deve necessariamente eseguirla, e così tanto cancellare<br />

quanto aggiungere gli elettori ai quali quella si riferisce.<br />

2. Alle liste sulle quali è stata fatta la prescritta variazione<br />

dev'essere allegata copia della sentenza, come degli altri atti per<br />

effetto <strong>dei</strong> quali un elettore fosse stato cancellato, affinchè se ne<br />

possa tener conto al momento della votazione e tutti abbiano<br />

modo di prenderne conoscenza nella sala dove questa ha luogo.<br />

3. Il quadro seguente indica le operazioni ed i termini per<br />

l'annua revisione delle liste elettorali :<br />

Operazioni<br />

Avviso della Giunta per le inscrizioni.<br />

Domanda d'inscrizione nelle liste . . .<br />

Giorni Termine<br />

15 gennaio<br />

15 15-31 n<br />

Revisione delle liste per cura della Giunta 28 1-28 febbraio<br />

Invito a presentare reclami<br />

Pubblicazione delle liste e notifica al pre- 1 marzo<br />

fetto<br />

Affissione delle liste e reclami contro di esse 15 1-15 »<br />

Revisione delle liste in Consiglio comunale 11 20-31 "<br />

Seconda pubblicazione delle liste 10 5-15 aprile<br />

Reclami <strong>dei</strong> cittadini 15 5-20<br />

Invio delle liste alla Commissione prov, . 20-25 5»<br />

Adunanza della Commissione provinciale 25apr.-5 magg.<br />

Decisioni della Commissione provinciale 50 5magg.-30giug.<br />

Decretazione definitiva delle liste 30 giugno<br />

Terza pubblicazione delle liste ...... 15 15-31 luglio<br />

Ricorso eventuale alla Corte d'appello 10-15 1-15 agosto<br />

4. <strong>La</strong> violazione delle prescrizioni relative ai termini nei quali<br />

la lista deve rimanere affissa, a quelli assegnati per i reclami ed<br />

i ricorsi, ed a tutti gli altri pei quali non è altrimenti disposto<br />

costituisce nullità degli atti relativi e quindi dell'elezione, qualora<br />

non sia debitamente ed in tempo sanata (Cfr. le decisioni della<br />

Giunta parlamentare delle elezioni pel collegio di Chieti, Riv.<br />

amm,, 1875, 423; per quello di Aversa, 19 gennaio 1871, PucciONi,<br />

116 e per altri).<br />

ART. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto<br />

i al procedimento amministrativo quanto<br />

al giud si fan in libera e sono esenti dalla<br />

tassa di registro e dal dep prescritto dall 521 del<br />

Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria,<br />

»<br />

143


144 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli<br />

articoli 26, 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque<br />

cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente<br />

e i certificati negativi di coloro che non risultino inscritti<br />

nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque<br />

centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati<br />

si riferiscono.<br />

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione<br />

altrui, viene sottoposto a una multa da hre 50 a 100, qualora<br />

il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.<br />

1. Controversa giurisprudenza sulla /necessità del deposito pel ricorso<br />

in Cassazione.<br />

2. Il principio della gratuità esclude questa necessità.<br />

3. Gli esattori non sono assimilati agli agenti delle imposte.<br />

4. Ragioni di questa differenza.<br />

5. Risoluzioni accolte in proposito.<br />

1. L'articolo 41 mira a stabilire l'assoluta gratuità <strong>dei</strong> procedimenti<br />

nelle cause elettorali; e ciò parve tanto più necessario<br />

dappoiché la mancanza di espresse disposizioni nella <strong>legge</strong> vigente<br />

diede luogo a contraddittorie decisioni nella pratica giurisprudenza,<br />

specialmente riguardo alla necessità del deposito per il ricorso in<br />

Cassazione.<br />

Sebbene la Corte di cassazione di Roma in questi ultimi tempi<br />

abbia reiteratamente sancito il liberale principio che nelle cause<br />

elettorali non occorre deposito (sentenza 24 luglio 1879, nella causa<br />

Danesi contro Pierantoni, Calabresi e Sciavetta; sentenza 8 gennaio<br />

1880, nella causa Di Biasio ed altri contro Comune di Bagnoli<br />

del Trigno; sentenza 5 aprile 1880, nella causa Pozzolini contro<br />

prefetto di Pisa), pure, in senso contrario, vi ebbero non solo<br />

dichiarazioni <strong>dei</strong> Ministeri (lettere 29 gennaio 1866 del Ministero<br />

dell'interno, 7 gennaio 1867 del Ministero di grazia e giustizia),<br />

ma anche decisioni di altre Corti supreme e di quella stessa<br />

di Roma in altro tempo (sentenze della Corte di cassazione di<br />

Napoli, 5 luglio 1870, Galdieri contro Giannini; sentenza della<br />

stessa Corte, 24 dicembre 1874, prefetto di Avellino contro<br />

Adinolfi; sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 27 giugno<br />

1876), fondate appunto sulla mancanza di una speciale disposizione<br />

di <strong>legge</strong>, che faccia eccezione alla regola generale, secondo<br />

cui è necessario il preventivo deposito per l'ammissibilità <strong>dei</strong><br />

ricorsi in Cassazione.<br />

2. Una disposizione, che rimuovesse i dubbi e le discrepanze,<br />

doveva iscriversi nella <strong>legge</strong>; e la Commissione non poteva che<br />

formularla nel senso che meglio guarentisse la popolarità dell'azione,<br />

la incolumità del diritto elettorale. Ciò è tanto più ne-


^>^<br />

^<br />

vi<br />

1<br />

jf'^<br />

r4<br />

LEaaE ELETTORALE POLITICA 145<br />

cessarlo, quando viene introdotto nel corpo elettorale un numero<br />

grandissimo di cittadini di scarsa fortuna, i quali non rivendicherebbero<br />

certamente il proprio diritto, qualora per farlo dovessero<br />

sborsare una somma relativamente gravosa, o chiedere esenzioni<br />

ormai irte di formalità, e soggette a mutevoli apprezzamenti.<br />

Nessun anticipato dispendio vuoisi quindi richiedere per i reclami<br />

elettorali, e nemmeno gravare di alcuna pena pecuniaria chi del<br />

proprio diritto sia tenace e geloso, ove anche decidasi che non<br />

gli spetta; basta la multa a porre un freno a chi non reclami pel<br />

diritto proprio, ma prò o contro l'altrui.<br />

3» L'obbligo non venne esteso anche agli esattori, sebbene<br />

nella discussione del progetto di <strong>legge</strong> alla <strong>Camera</strong> l'on. 0. Luchini<br />

ne avesse fatta formale proposta. « Gli esattori — osservò<br />

in proposito l'on. Cancellieri— non sono oggi a rigor di termine<br />

pubblici ufficiali, ma semplici appaltatori. Io quindi non potrei<br />

consentire a dare autenticità ad una scritta che viene rilasciata<br />

da persona che non è vero ufficiale pubblico; quindi lascierei nell'emendamento<br />

Luchini soltanto le parole agenti delle imposte ".<br />

Ed avendo così Ton. Od. Luchini che l'on. Ercole sostenuto che gli<br />

esattori sono pubblici ufficiali, l'on. Cancellieri soggiunse: < Io<br />

mi limito ad osservare, che siccome la firma dell'esattore non è<br />

autentica (e nessuno potrà ciò contraddire) cosi un estratto rilasciato<br />

dall'esattore sarebbe un documento non autentico, e tale,<br />

quindi, da non potere essere tenuto in considerazione per l'effetto<br />

della revisione delle liste. Questa è la ragione per la quale sostengo<br />

non doversi attribuire all'esattore la facoltà e l'obbligo di rilasciare<br />

estratti <strong>dei</strong> ruoli in materia elettorale ».<br />

4, L'on. ministro dell'interno, poi, cosi ha decisa la questione:<br />


146 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

certificato conforme alToriginale dall'agente delle imposte, deve<br />

essere spedito senza spesaagliuffici comunali prima del 15 gennaio ».<br />

" Vediamo invece che cosa diceva la <strong>legge</strong> precedente. <strong>La</strong><br />

<strong>legge</strong> precedente diceva: « Un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle imposte<br />

dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito<br />

senza spBsa agli uffici comunali •>^. Questo fu fatto con ragione,<br />

e in conseguenza del cambiamento radicale avvenuto nel<br />

nostro sistema di riscossione delle imposte. E v'ha di pili : io credo<br />

che a questa bisogna forse provveda già sufficientemente la <strong>legge</strong><br />

attuale. Infatti che cosa dice la <strong>legge</strong> sulla riscossione delle imposte<br />

all'articolo 25? Dice così: ^ Gli esattori dovranno nella seconda<br />

metà di a^ennaio trasmettere a ciascun contribuente una<br />

cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna<br />

imposta e quello di ciascuna rata ". Cosicché con questa nuova<br />

disposizione che si propone parrebbe che si volesse aggiungere all'obbligo<br />

che già hanno gli esattori di notificare a ciascun contribuente<br />

con una cartella l'ammontare della loro imposta, un secondo<br />

obbligo, quello di rilasciare <strong>dei</strong> certificati. Ora, siccome l'esattore<br />

esercita l'esattoria a termini di un contratto, e siccome il legislatore<br />

non può variare questo contratto, e se lo facesse mancherebbe<br />

alla fede pubblica, cosi io non so in che modo potremmo<br />

imporre quest'obbligo all'esattore '».<br />

5. Infatti l'aggiùnta proposta venne rinviata alla Commissione<br />

e questa escluse formalmente gli esattori per le seguenti ragioni:<br />

« Questo obbligo che noi si voleva fare agli esattori avevamo<br />

perfettamentte il diritto di farlo ? Qui, nella <strong>Camera</strong>,, appoggiando<br />

l'emendamento Luchini, si erano lette delle prescrizioni di precedenti<br />

leggi; ma quelle leggi erano più anticbe_, e, invece, quelle<br />

che avevano determinata la riscossione delle imposte erano venute<br />

dopo e avevano mutata la natura dell'ufficio di esattore. <strong>La</strong>.Commissione<br />

desidera conoscere eziandio su questa materia l'avviso<br />

del ministro delle finanze. <strong>La</strong> interrogazione è molto semplice:<br />

l'esattore è un ufficiale pubblico al quale noi possiamo, in questo<br />

momento, imporre un obbligo, oppure è uno speculatore privato,<br />

un contraente privato, il quale debba adempiere tutti gli obblighi<br />

che ci sono nel suo contratto di appalto; ma non può essere forzato<br />

a un nuovo obbligo senza un nuovo corrispettivo? Sebbene<br />

ci paresse che la cosa in fondo, non dovesse essere nociva, era<br />

evidente che noi si poteva creare un appiglio perchè un appaltatore<br />

volesse arrecare molestie al Comune. Parendoci dunque posta<br />

in sodo la natura dell'ufficio dell'esattore attuale, che è solo un<br />

appaltatore, dovevamo anche dubitare delTautorità, che si potesse<br />

dare ai suoi certificati. Evidentemente egli vale in quelle operazioni<br />

che fa, relative affatto alla natura del suo contratto; la sua<br />

autorità però non si potrebbe estendere ad altro. E per questi<br />

motivi abbiamo escluso gli esattori " {Attiparlamentari^ <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>) 1881, Discussioni, pag. 6353-6355).


^-'^<br />

^i<br />

• ^ '<br />

" r<br />

fi<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 147<br />

ART. 42. Tutti di atti e documenti concernenti Tannua<br />

revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque,<br />

presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente<br />

si trovano.<br />

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione<br />

provinciale, sarà conservata negli archivi della Prefettura.<br />

Le liste devono essere riunite in un re<br />

negli archivi del Comune.<br />

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione<br />

e definitive, ed anche stamparle e metterle in vendita.<br />

1. <strong>La</strong> piibblicUà delle liste.<br />

2. 1 registri dello Stato politico.<br />

3. Come si debbano esaminare le liste.<br />

1. '' L'articolo 42 del disegno ministeriale, migliorando l'articolo<br />

60 della <strong>legge</strong> vigente, sanciva una guarentigia necessaria a<br />

far sì che la conoscenza e il possesso delle liste siano a tutti assicurati<br />

e non divengano monopolio dispartito, costituendo per quelli<br />

a cui siano con deliberata parzialità consentiti un rilevantissimo<br />

vantaggio nella lotta elettorale.<br />

*' Su questa via della pubblicità delle liste era mestieri andar<br />

anche più oltre, come fu fatto da qualche <strong>legge</strong> straniera? <strong>La</strong><br />

<strong>legge</strong> spagnuola ne ordina la pubblicazione nel Bollettino icfficiale<br />

della provincia; la <strong>legge</strong> greca ne vuole la stampa a spese delio<br />

Stato, e sancisce il diritto per ognuno di averne dallo Stato medesimo<br />

un esemplare mediante il pagamento di 2 dramme, e Tobbligo<br />

di mandare un esemplare gratuito della lista del Comune a tutti<br />

gli aggiunti municipaU delle frazioni che lo compongono. Analoghe<br />

disposizioni ha pure la \egge belga. Ci parve però che l'articolo<br />

del progetto fosse sì largo da poter pienamente raggiungere in<br />

altro modo il medesimo scopo.<br />

2. ^' Allo stesso articolo 42 abbiamo aggiunto una disposizione<br />

conforme-a quella che trovasi nella <strong>legge</strong> francese (articolo 4) ed<br />

in altre legislazioni straniere, disposizione in virtù della quale le<br />

liste elettorali devono essere riunite in un registro e conservate<br />

negli archivi del comune.<br />

" Infatti le liste elettorali fin qui scomparivano sovente,<br />

appunto pel difetto di una disposizione legislativa che obblighile<br />

autorità municipali a conservarle. Ora, se provvidamente il legislatore<br />

rivolse sì grande sollecitudine ai registri dello stato civile,<br />

non deve trascurare la conservazione <strong>dei</strong> registri dello stato po-<br />

Q esso<br />

terrà in evidenza tutti i fatti che riguardano il diritto politico <strong>dei</strong><br />

cittadini, mostrando se nelle revisioni delle liste che si susseguono<br />

vi siano state frodi od abusi : equivarrà al registro civico con-<br />

/


148 LEGOI POUTICO-AHMINISTRATIYE<br />

templato dalle antiche Costituzioni francesi, registro al cui regolare<br />

ordinamento aveva cercato di provvedere la legislazione imperiale<br />

del 1806 « {Rei. ZA^ARDELLI, pag. 112-113).<br />

<strong>La</strong> copia autentica delle liste da conservarsi nell'archivio di<br />

prefettura deve farsi per conto e a spese della prefettura medesima.<br />

3. Non è permesso di ispezionare le liste elettorali in modo<br />

da impedire che gli altri cittadini possano usare egualmente dello<br />

stesso diritto. In caso di affluenza, l'ufficio comunale può regolare<br />

l'ispezione e l'uso delle liste in generale (confr. Ann. parlam.<br />

(Belgio), pag, 644 e seg. e la Gire. min. 27 luglio 1867, che mette<br />

fuor di questione per il Belgio questo principio).<br />

ART. 43. Negli otto giorni che precedono quello fissato<br />

per la riunione <strong>dei</strong> Collegi elettorali, gli elettori ricevono dal<br />

sindaco un certificato comprovante l'inscrizione loro sulla lista,<br />

in base alla quale si procede all'elezione.<br />

1. Perchè il termine fu portato ad otto giorni.<br />

2- Perchè nel resto si è mantenuta la <strong>legge</strong> precedente,<br />

1. Il termine stabilito nella <strong>legge</strong> del 1860, di tre giorni precedenti<br />

alle elezioni, per consegnare agli elettori il certificato d'inscrizione<br />

nelle liste parve troppo ristretto, tanto più avuto riguardo<br />

all'aumento del corpo elettorale; perciò fu allargato il tempo nel<br />

quale i Comuni spediscono i certificati elettorali. Sarà bene che i<br />

sindaci spediscano sollecitamente, ed innanzi tutto, il certificato<br />

agli elettori notoriamente residenti o dimoranti civilmente fuori<br />

del Comune, perchè possano godere i vantaggi cui hanno diritto<br />

in circostanza di elezioni, sui mezzi di trasporto; anche tutti gli<br />

altri debbono averlo in tempo per aver diritto d'accedere nelle<br />

sale elettorali.<br />

2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> provvede in seguito a che siano rilasciati i certificati<br />

a chi non li abbia avuti, o i duplicati a chi li abbia smarriti.<br />

E però il giorno delle elezioni gli uffici comunali debbono essere<br />

aperti al pubblico, onde l'elettore possa ricevere il certificato, nel<br />

caso non lo abbia ricevuto o smarrito.<br />

Nulla è innovato del resto alle disposizioni della <strong>legge</strong> 17<br />

dicembre 1860. L'on. Marcerà aveva proposto, che il certificato<br />

si dovesse mandare dal sindaco al domicilio dell'elettore. « Ma a<br />

noi — disse Fon. Ceppino, a nome della Commissione, e confermò<br />

poi il Ministero — non è parso che contro questo vecchio articolo<br />

si sieno sollevate mai delle obbiezioni, e siccome non sono<br />

sorte in proposito delle contese, ci siamo domandato: perchè<br />

mutare allorquando la necessità di mutare non ci è consigliata?<br />

Questa fu la prima ragione che abbiamo tenuta ferma; ma c'è<br />

eziandio l'altra, che il certificato il quale si trasmette, non è tanto<br />

un certificato inteso a far riconoscere il diritto <strong>dei</strong>relettore, ma


• ^<br />

4<br />

j -<br />

à'A<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 149<br />

una carta la quale deve servire a due usi: deve servire cioè ad<br />

ottenere agevolezze per viaggi su ferrovie, deve servire ad ottenere<br />

l'accesso nella sala elettorale. Non ci^parve adunque che ci<br />

fosse questa necessità e questa importanza; tanto meno ci parve<br />

perchè, allargando, come fa la <strong>legge</strong>, il numero degli elettori, si<br />

verrebbe facilmente, colla frase fm^à pervenire^ a creare delle<br />

difficoltà e degli ostacoli molti, potendo dichiararsi che i certificati<br />

non sono pervenuti.<br />

« Ora dal momento che la <strong>legge</strong> antica non ha creato impedimenti,<br />

noi non abbiamo nessuna ragione di non mantenerne questa<br />

prescrizione che non ha nociuto: sibbene ci parve che, allargato<br />

il numero degli elettori, si dovesse allargare eziandio il tempo<br />

nel quale i Comuni spediscono le liste. Del resto poi è a considerare<br />

che, come ho accennato, il certificato non è un annunzio che gli<br />

elettori si debbano preparare a questo atto supremo della sovranità<br />

loro. Il decreto reale bandisce le elezioni per tutto il paese;<br />

il certificato dà facoltà all'elettore di godere di una parte <strong>dei</strong><br />

vantaggi che si possono avere sui mezzi di trasporto, e gli dà il<br />

diritto di accedere nelle sale elettorali. Per queste ragioni non<br />

ci parve che ci fosse una'questione grossa e abbiamo deciso di<br />

mantenere l'articolo vecchio" {Atti parlamentari ^ <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong>, 1881, Discussioni^ pag, 6356).


150 LEGGI POLITIGO-AMMINISTRATIVB<br />

TITOLO III.<br />

Dei Collegi elettorali<br />

ART. 44. Il numero <strong>dei</strong> deputati per tutto il Regno è di 508<br />

ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:<br />

<strong>La</strong> provincia di Alessandria ne e<strong>legge</strong> N. 13<br />

Id. Ancona id. 5<br />

Id. Aquila<br />

d. 7<br />

Id. Arezzo<br />

d. 5<br />

Id. Ascoli Piceno d. 4<br />

Id. Avellino id. 8<br />

Id. Bari<br />

d. 11<br />

Id. Belluno d. 3<br />

Id.<br />

Id.<br />

Benevento m<br />

Bergamo<br />

d.<br />

d.<br />

5<br />

7<br />

Id. Bologna d. 8<br />

Id. Brescia<br />

d. 9<br />

Id. Cagliari d. 7<br />

Id. Caltanisetta d. 4<br />

Id. Campobasso d. 7<br />

Id. Caserta<br />

d. 14<br />

Id. Catania d. 9<br />

Id. Catanzaro d. 8<br />

Id. Chieti<br />

id. 7<br />

Id. Como<br />

d. 9<br />

Id. Cosenza d. 10<br />

Id. Cremona d. 6<br />

Id. Cuneo<br />

d. 12<br />

Id. Ferrara d. 4<br />

Id. Firenze d. 14<br />

Id. Foggia id. 6<br />

Id. Forlì<br />

d. 4<br />

Id. Genova d. 13<br />

Id. Girerenti d. 6<br />

Id. Grosseto<br />

id. 2<br />

Id. Lecce<br />

id. 9<br />

Id. Livorno id. 2


J<br />

• ;<br />

-à<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 151<br />

<strong>La</strong> provincia di Lucca ne e<strong>legge</strong><br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

Id.<br />

ART. 45. L<br />

i 135 Colle 1<br />

Macerata<br />

Mantova<br />

Massa e Carrara<br />

Messina<br />

Milano<br />

Modena<br />

Napoli<br />

Novara<br />

Padova<br />

Palermo<br />

Parma<br />

Pavia<br />

Perugia<br />

Pesaro e Urbino<br />

Piacenza<br />

Pisa<br />

Porto Maurizio<br />

Potenza<br />

Piavenna<br />

Reggio Calabria<br />

Reggio Emilia<br />

Roma<br />

Rovigo<br />

Salerno<br />

Sassari<br />

Siena<br />

Siracusa<br />

Sondrio<br />

Teramo<br />

Torino<br />

Trapani<br />

Treviso<br />

Udine<br />

Venezia<br />

Verona<br />

Vicenza<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

id.<br />

N. 5<br />

5<br />

5<br />

3<br />

8<br />

18<br />

5<br />

18<br />

12<br />

6<br />

11<br />

5<br />

8<br />

10<br />

4<br />

4<br />

5<br />

3<br />

10<br />

4<br />

7<br />

5<br />

15<br />

4<br />

12<br />

4<br />

4<br />

6<br />

5<br />

19<br />

4<br />

6<br />

9<br />

6<br />

6<br />

7<br />

<strong>dei</strong> deputati è fatta a scrutinio di lista<br />

Lxoscrizione è determinata nella tabella


152 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

presente <strong>legge</strong> e che fa parte integrale di essa.<br />

Ciascun Collegio e<strong>legge</strong> il numero <strong>dei</strong> deputati attribuì<br />

gli nella tabella medesi<br />

Il Governo del Re, udito il parere di una Commissioni<br />

parlamentare, con decreto reale da pubblicarsi non più tard<br />

di un mese dalla promulgazione della presente <strong>legge</strong>,4ntrodurrà<br />

nella circoscrizione elettorale stabilita nell'annessa tabella e<br />

dentro i confini di ciascuna Provincia quelle correzioni che<br />

crederà indispensabili.<br />

Non potrà essere alterato il numero <strong>dei</strong> Collegi nelle<br />

Provincie alle quaU non sono assegnati più di sette deputati<br />

<strong>dei</strong> Collegi a 5 deputati non sarà minore di 33<br />

maggiore di 38<br />

dell<br />

Non potranno essere istituiti nuovi Collegi a 2 deputali<br />

<strong>La</strong> Commissione si comporrà di 6 senatori e di 6 dep<br />

dalle rispettive Camere, e sarà presieduta dal Ministro<br />

ART. 46. Il riparto del numero <strong>dei</strong> deputati per ogni pi<br />

vincia e la corrispondente circoscrizione <strong>dei</strong> Collegi devono<br />

essere riveduti per <strong>legge</strong> nella prima Sessione che succede<br />

alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione<br />

del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della<br />

polazione delle provincie e <strong>dei</strong> Collegi accertata col censi-<br />

3 medesimo.<br />

I cambiamenti b<br />

diziaria <strong>dei</strong> comuni, mandamenti, circondari e provincie che<br />

abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione,<br />

non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale<br />

anteriormente stabilita.<br />

1. Variazioni apparenti nelle denominazioni delle provincie.<br />

2. E nel numero di deputati assegnato ad alcune.<br />

3. Applicazione del censimento del 1871 a questa attrihuzione.<br />

4. E sue coìiseguenze.<br />

5. <strong>La</strong> rappresentanza devesi proporzionare alla popolazione.<br />

6. Legislazione comparata.<br />

7. Come si deve tener conto <strong>dei</strong> risultati del censimento.<br />

8. Legislazione federale degli Stati Uniti d'America.<br />

9. Di alcune gravi sperequazioni.<br />

10. Speciali considerazioni a favore di alcune provincie.<br />

11. Temperamenti che non poterono essere accolti.<br />

12. Dubbi che prevalsero.


è-<br />

' ^_<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 153<br />

13. Motivi delVarticolo 46.<br />

14. Sua futura applicazione secondo il censimento del 31 dicembre 1881.<br />

15. Concrezioni che si dovettero recare alla ripartizione esistente.<br />

16. Difetti di questa. 1 collegi inteìprovinciali.<br />

17. Prospetto <strong>dei</strong> collegi interprovinciali.<br />

18. Lo scrutinio di lista.<br />

19. Legislazione comparata. Stati italiani.<br />

20. Lo scrutinio di lista i?i Francia.<br />

21. E in aitici Stati d'Europa e d'America.<br />

22. Si determina l'importanza della questione.<br />

23. Argomenti addotti a favore del collegio singolare.<br />

24. Argomenti addotti a favore del collegio plurale^ a scrutinio di lista.<br />

25. Lo scrutinio di lista alla <strong>Camera</strong>.<br />

26. Lo scrutinio di lista al Senato.<br />

27. Applicazione del metodo dello scrutinio di lista.<br />

28. Il collegio unico con doppio voto.<br />

29. Il collegio provinciale.<br />

30. Suoi inconvenienti.<br />

31. Altri inconvenienti.<br />

32. Argomenti suggeriti dalVesperienza contro il collegio troppo ampio.<br />

33. Lo scì'utinio di lista per Circondario.<br />

34. Vaggruppamento degli antichi collegi singolari.<br />

35. Criteri secondo i quali furono costruiti i nuovi collegi.<br />

36. Modificazioni introdotte dalla Commissione parlamentare nella loro<br />

applicazione.<br />

37. Pì'oposta d'una Commissione per la nuova circoscrizione.<br />

38. In quali limiti fu accolta.<br />

1 corrispondente<br />

a questi articoli, presentava notevoli diversità così di forma,<br />

come di sostanza.<br />

Alcune provinole erano designate col loro antico nome, e<br />

cosi si <strong>legge</strong>va: Abruzzo Citeriore, in luogo di Chieti ; Abruzzo<br />

Ulteriore primo, in luogo di Teramo ; Abruzzo Ulteriore secondo,<br />

in luogo di Aquila; Basilicata, in luogo di Potenza; Calabria<br />

Citeriore, in luogo di Cosenza; Calabria Ulteriore prima, in luogo<br />

di Reggio Calabria; Calabria ulteriore seconda, in luogo di Catanzaro<br />

; Capitanata, in luogo di Foggia; Molise, in luogo di Campobasso;<br />

Noto, in luogo di Siracusa; Principato Citeriore, in luogo<br />

di Salerno; Principato Ulteriore, in luogo di Avellino ; Terra di<br />

Bari, in luogo di Bari ; Terra di <strong>La</strong>voro, in luogo di Caserta; Terra<br />

d'Otranto, in luogo di Lecce; Umbria, in luogo di Perugia.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 dava al Regno 443 deputati. Il R. decreto<br />

del 13 ottobre 1866 ne assegnò 50 alle provinole della Venezia e<br />

di Mantova; il R. decreto 15 ottobre 1870 ne assegnò 14, che<br />

furono poi portati a 15 col R. Decreto 6 novembre 1870 alla provincia<br />

di Roma.<br />

2. E pure una variazione di forma il mutamento del numero di<br />

deputati eletti da alcune provinole, per ciò che esso è solo apparente.<br />

Cosi Avellino nomina 8 deputati in luogo di 6; Brescia 9,


154 LEGGI POLITICa-AMMINlSTRATIVE<br />

in luogo di 8 ; Caserta 14, in luogo di 15 ; Foggia 6, in luogo di 7 ;<br />

Girgenti 6, in luogo di 5; Mantova 5, in luogo di 6; Siracusa 6,<br />

in luogo di 7.<br />

3. <strong>La</strong> Relazione 4oll'on. Zanardelli dà conto minutissimo, non<br />

solo di queste apparenti variazioni, ma del modo col quale vennero<br />

distribuiti i deputati da e<strong>legge</strong>re tra le diverse provincie<br />

del Regno.<br />

" Il Ministero aveva assegnato a ciascuna un numero di deputati<br />

corrispondente alla sua popolazione, quale risultava dall'ultimo<br />

censimento ufficiale del 1871. E poiché la popolazione era<br />

allora di 26,801,154 abitanti^ e questa cifra divisa'per il numero<br />

<strong>dei</strong> 508 deputati dà un deputato per ogni 52,758 abitanti, si attribuì<br />

innanzi tutto alle singole provincie un numero di rappresentanti<br />

uguale al numero intero risultante dalla divisione della cifra della<br />

popolazione per questo comun divisore. Ma così non risultavano<br />

che 475 deputati; onde, seguendo l'esempio delle altre leggi elettorali,<br />

si tenne pur conto delle frazioni superiori alla metà del<br />

quoziente, attribuendo un deputato di piii ad ogni provincia, la<br />

quale, nella divisione della cifra di sua popolazione per 52,758,<br />

lasciasse, oltre alla cifra intera, un residuo maggiore della metà<br />

(26,379 abitanti). A questo modo si avevano altri 28 deputati, e<br />

quindi il numero totale veniva portato a 503. I 5 rimanenti vennero<br />

assegnati a quelle provincie, le quali avevano lasciato residui<br />

che più si avvicinavano'alla metà del quoziente, e cioè alle provincie<br />

di Pavia, con un residuo di 25,000 abitanti, Macerata con<br />

25,962, Bari con 24,202, Girgenti con 25,228, Trapani con 25,356,<br />

per modo che si ebbe così un deputato ogni 52,758 abitanti, o<br />

frazione provinciale superiore a 25,000.<br />

4. « Da questa attribuzione precisa a ciascuna provincia del<br />

numero <strong>dei</strong> deputati corrispondente alla sua popolazione, secondo<br />

il censimento del 1871, derivò che alcune provincie avrebbero<br />

avuto un aumento, altre una diminuzione in confronto del numero<br />

<strong>dei</strong> deputati che eleggono al presente. Così, anche senza tener<br />

conto delle variazioni dipendenti dal fatto che oggi talune provincie<br />

hanno collegi promiscui, nei quali entrano cioè abitanti di<br />

-altre provincie, per cui il numero loro nominalmente assegnato<br />

nell'art. 62 della <strong>legge</strong> vigente e nelle leggi che determinarono le<br />

circoscrizioni nelle provincie annesse più tardi non è dato esclusivamente<br />

ad esse, sta sempre che le provincie di Genova, Milano,<br />

Pavia, Padova, Treviso, Verona, Firenze, Roma, Bari, Palermo,<br />

Trapani e Sassari, venivano ad acquistare ciascuna un deputato<br />

in più di quelli che ora le rappresentano ; le provincie di Torino,<br />

Porto Maurizio, Arezzo, Aquila, Chieti, Benevento, Caserta, Napoli<br />

ne perdevano uno ciascuna, due le provincie di Salerno e di<br />

Cosenza. In sostanza l'Italia superiore veniva ad avere 5 deputati<br />

di più, 1 la centrale, 9 di meno la meridionale, 3 di più l'insulare.<br />

5. ^ Com'era da aspettarsi, tali mutamenti suscitarono proteste


M I<br />

t<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 155<br />

e reclami che obbligarono la Commissione ad esaminare se convenisse<br />

mantenere o modificare il ripartimento provinciale stabilito<br />

dal Ministero.<br />

« <strong>La</strong> Commissione riconobbe che, intrinsecamente, erano<br />

plausibili i criteri adottati dal Ministero, dappoiché la base della<br />

nostra <strong>legge</strong> nella determinazione e ripartimento del numero <strong>dei</strong><br />

deputati è appunto la popolazione.<br />

'^ È noto come l'antica <strong>Camera</strong> del regno subalpino avesse<br />

all'incirca un deputato ogni 24,000 abitanti, ed uno su 30,000<br />

l'assemblea che si riunì il 2 aprile 1860, dopo le annessioni agli<br />

Stati Sardi della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana. Avvenute<br />

le annessioni delle Marche, dell'Umbria e delle provincie meridionali,<br />

colla <strong>legge</strong> del 31 ottobre 1860, fu data facoltà al Governo<br />

del Re di regolare le circoscrizioni <strong>dei</strong> collegi elettorali sulla base<br />

di una media per la quale 50,000 abitanti all'incirca nominassero<br />

un rappresentante ; media adottata coU'intendimento, dichiarato<br />

nella Relazione ministeriale, di avere, rivendicate all'Italia Roma<br />

e Venezia, una <strong>Camera</strong> di 500 rappresentanti della nazione.<br />

" <strong>La</strong> ripartizione adunque del numero <strong>dei</strong> deputati nelle<br />

Provincie e nei rispettivi collegi in base alla popolazione è presso<br />

di noi stabilita dalla <strong>legge</strong> onde esce il Parlamento italiano, ed è<br />

inoltre il principio veramente razionale, che per ciò nella ripartizione<br />

medesima il Ministero ebbe ragione di applicare.<br />

i' Infatti, non solo nella nostra <strong>legge</strong> elettorale è accolto<br />

tale principio di proporzionare la rappresentanza alla popolazione,<br />

ma lo è in quasi tutte le Costituzioni e le leggi elettorali moderne.<br />

Giova bene dichiararlo e stabilirlo, perchè la Commissione trova<br />

pure necessario che tale principio venga secondo giustizia mantenuto<br />

ed applicato, ed ha a tale scopo introdotto un apposito<br />

articolo nel progetto di <strong>legge</strong>.<br />

6. « Il principio stesso troviamo scritto nel maggior numero<br />

delle Costituzioni italiane: lo troviamo nelle Costituzioni irapoletane<br />

del 1815, del 1820, del 1848; nello Statuto dello Stato<br />

pontifìcio del 1848; nella Costituzione della Repubblica romana<br />

del 1849.<br />

« Lo stesso stabilirono quasi universalmente le Costituzioni<br />

e le leggi degli Stati stranieri. È troppo uniforme, troppo comune<br />

la regola, perchè valga la pena di fare di queste leggi una lunghissima<br />

enumerazione. Il così detto fondamento storico, il quale<br />

in Inghilterra produsse i proverbiali borghi fracidi, consentì che<br />

fino alla riforma del 1832 fossero rappresentate le croste di un<br />

muro superstite, di cui Russell parlava, e non avesse un solo deputato<br />

la città di Manchester ; questo fondamento storico che<br />

sopravvisse alla riforma del 1832, che anzi sopravvisse anche alle<br />

riforme posteriori, fino ad oggi, è acremente condannato da uno<br />

<strong>dei</strong> più illustri pensatori di quel paese, lo Stuart Mill. E colà pure<br />

non mancarono frequenti proposte per la divisione del Regno


156 LEGO! POLlTlCO-^nilNìSTRATIYE<br />

Unito in collegi elettorali di uguale popolazione, proposte di cui<br />

una fu respinta con una maorsrioranza di soli dodici voti.<br />

t. Occorre infatti un certo sforzo a concepire che i membri<br />

d'una <strong>Camera</strong> elettiva rappresentino qualche altra cosa che quei<br />

cittadini che li eleggono e di cui son chiamati rappresentanti ; e<br />

dacché appunto rappresentano questi cittadini, ne discende per<br />

necessaria conseguenza che non v'abbia ad essere disu^uaoflianza<br />

neirentità <strong>dei</strong> vari gruppi <strong>dei</strong> medesimi che li devono avere ad<br />

interpreti. Ben a ragione quindi il Biickle scrive, che il principio<br />

della rappresentanza personale è la grande dottrina politica <strong>dei</strong><br />

tempi moderni.<br />

7. ^ Posta dunque come base della rappresentanza la popolazione,<br />

perchè questa base riesca reale e giusta, è necessario segua<br />

i mutamenti che avvengono nel numero degli abitanti, senza di<br />

che non sarebbe una verità se non ne' primi tempi in cui si eseguisce<br />

il riparto.<br />

u<br />

Ne viene quindi, che l'idea di rivedere la distribuzione del<br />

numero <strong>dei</strong> deputati in occasione del presente disegno di <strong>legge</strong>,<br />

sarebbe stata giusta anche nel caso non fosse occorsa per sceverare<br />

e ricostituire nella loro integrità le rappresentanze delle<br />

singole Provincie del Regno: anzi, per ciò che dissi, a questa<br />

revisione si sarebbe pur dovuto venire anche indipendentemente<br />

dalla riforma della <strong>legge</strong> elettorale.<br />

tt Ed una revisione, non solo se alcune provincie diminuirono<br />

di popolazione, ma anche se la loro popolazione rimase stazionaria<br />

od ebbe un aumento ma proporzionatamente più debole<br />

che quello delle altre provincie e dello Stato intero, trae seco<br />

inevitabilmente nella ripartizione dello stesso numero di deputati<br />

una perdita per le prime corrispondente al guadagno delle altre.<br />

8. " Infatti negli Stati Uniti, ove è pure stabilito che ad ogni censimento<br />

decennale della popolazione si proceda a determinare, col<br />

numero totale <strong>dei</strong> rappresentanti della <strong>Camera</strong>, il numero altresì<br />

<strong>dei</strong> rappresentanti <strong>dei</strong> singoli Stati, vi furono per questi ultimi,<br />

di decennio in decennio, aumenti o diminuzioni del numero <strong>dei</strong><br />

deputati, secondo il maggiore o minore aumento delle rispettive<br />

popolazioni. E invero, non prendendo a base di calcolo il numero<br />

presente <strong>dei</strong> deputati, perchè la <strong>legge</strong> del 1873 aumentò considerevolmente<br />

il loro numero, ma facendo il conto sui quarant'anni<br />

corsi dal 1830 al 1870, periodo di tempo in cui il numero <strong>dei</strong><br />

deputati non mutò sensibilmente, come non muta il numero<br />

nostro, si ha che, ad esempio, la Virginia, la quale prima del 1830<br />

aveva 23 deputati, nel 1833 non ne ebbe più che 21 ; nel 1843 si<br />

ridusse a 15; nel 1853 a 13; nel 1863 ad 11 soltanto: eppure la<br />

sua popolazione in quel periodo di tempo, crebbe essa pure, ma<br />

non in proporzione dell'aumento degli altri Stati e di quello complessivo<br />

della Repubblica. E in generale ciò può dirsi di molti<br />

altri Stati dell'Unione, <strong>dei</strong> quali alcuni, come il Connecticut e il


i>*<br />

- É<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 157<br />

Maryland, anche dopo Tultimo aumento del numero complessivo<br />

<strong>dei</strong> rappresentanti al Congresso, subirono diminuzioni; altri, come<br />

la Pensilvania e Nuova-York, aumentarono bensì la loro rappresentanza,<br />

ma, malgrado l'immenso loro sviluppo, in misura assai<br />

tenue, mentre assai più aumentarono l'Illinese e l'Indiana perchè<br />

la popolazione vi crebbe in maggiori proporzioni.<br />

9. « Presso di noi, inoltre, vi furono fin dall'origine gravi<br />

sproporzioni dipendenti probabilmente da errori involontari e<br />

che introdussero lamentevolissime disuguaglianze. A dimostrarlo<br />

basti citare qualche esempio. <strong>La</strong> provincia di Cosenza con 440,468<br />

abitanti ha dieci deputati, mentre Pavia con una popolazione<br />

superiore, vale a dire con 448,345 abitanti ne ha soli otto; Aquila<br />

del pari con 332,784 abitanti ha sette deputati, mentre ne hanno<br />

sei soltanto, provincie che contano più numerosa popolazione,<br />

vale a dire Padova (364,430 abitanti). Verona (367,437), Treviso<br />

(352,538), Venezia (337,538).<br />

10. " Ad ogni modo, negli accennati reclami, nelle petizioni<br />

che ci furono presentate, alcune delle provincie che subivano una<br />

diminuzione si facevano forti di speciali considerazioni.<br />

« <strong>La</strong> provincia di Porto Maurizio, cui il progetto ministeriale<br />

attribuiva due soli deputati in luogo <strong>dei</strong> tre che le sono<br />

assegnati dalla vigente <strong>legge</strong>, faceva osservare che sulle sue rive<br />

accorrono, sempre più numerosi, nazionali e forestieri, i più a<br />

cercarvi men crudi inverni, non pochi a porvi stabile domicilio,<br />

in guisa che dal prossimo censimento si può ripromettere un<br />

aumento di popolazione proporzionalmente maggiore che in altre<br />

Provincie.<br />

« Così i rappresentanti degli Abruzzi, ai quali toglievansi<br />

due deputati, ricordarono alla Commissione che appunto nell'epoca<br />

in cui il censimento fu eseguito, parecchie migliaia di quegli abitanti<br />

non furono numerati, perchè erano temporaneamente assenti<br />

dalla provincia, sicché bisognerebbe tenerne conto ; nel qual caso<br />

sarebbe ricostituita a prò di quelle provincie una popolazione sufficiente<br />

a dar loro diritto al numero <strong>dei</strong> deputati che ora eleggono:<br />

osservazioni coteste che qualche applicazione trovavano anche alle<br />

Calabrie ed alla Campania.<br />

11. " Ora, per lasciare, a soddisfazione di tali reclami, il numero<br />

di deputati che adesso hanno a quelle provincie cui col nuovo<br />

ripartimento venivasi a recare una diminuzione, senza negare per<br />

questo l'aumento alle altre provincie alle quali spetta in ragione<br />

di popolazione, la Commissione, in accurate discussioni, ha ventilato<br />

alcuni espedienti.<br />

« Essa ricercò se fosse il caso di raggiungere tale scopo con<br />

un qualche aumento nel numero complessivo <strong>dei</strong> membri della<br />

<strong>Camera</strong>, Ho già osservato che la <strong>legge</strong> in forza della quale la<br />

<strong>Camera</strong> conta 508 deputati stabiliva che in media dovesse esservi<br />

un deputato ogni 50,000 abitanti airincirca< Quando in base alle


158 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

r<br />

facoltà accordate con quella <strong>legge</strong> fu fissato in 443 il numero <strong>dei</strong><br />

deputati per le provincie che già in quel tempo costituivano il<br />

Regno, fatto calcolo della popolazione che quelle provincie contavano<br />

allora, si attribuì loro in media un deputato per 49,000<br />

abitanti all'incirca; che in base alla media di 50,000 i deputati<br />

avrebbero dovuto essere 436. Quando invece la <strong>legge</strong> elettorale<br />

nel 1866 si estese alle provincie venete non si adottò nemmeno<br />

allora il quoziente di 50,000 abitanti, nel qual caso alle anzidette<br />

provincie sarebbero spettati 60 deputati, ma si adottò un quoziente<br />

più elevato, e cioè di 52,000 abitanti all'incirca, dacché la<br />

popolazione era nel frattempo cresciuta anche nelle altre parti<br />

del Regno, peroni al Veneto furono assegnati 50 deputati. Ed<br />

alla provincia di Roma ne furono, nel 1870, assegnati 15, cioè<br />

uno ogni 54,300 abitanti.<br />

'' Si esaminò quindi dalla Commissione se convenisse di<br />

applicare nella ripartizione invece che il quoziente di 52,758,<br />

quello di 50,000 originariamente indicato, traendone quindi un<br />

aumento del numero <strong>dei</strong> deputati che permettesse di eliminare le<br />

perdite che alcune provincie avrebbero subito secondo il progetto<br />

ministeriale. Applicando il quoziente di 50,000 abitanti, il numero<br />

<strong>dei</strong> deputati sarebbe di 536 secondo il censimento del 1871, ma<br />

aumenterebbe a 569 ove si prendesse per base la popolazione calcolata<br />

alla fine del 1879. Se non che, adottato questo principio,<br />

implicitamente si veniva ad ammettere che il numero <strong>dei</strong> deputati<br />

dovesse accrescersi ad ogni decennale censimento, per cui, sebbene<br />

non ripugnanti ad assemblee numerose, come quelle che offrono<br />

più sicure condizioni d'indipendenza e di forza, tuttavia non ci è<br />

sembrato ammissibile un aumento in tale e sì crescente misura.<br />

" Si studiò anche se vi fosse modo di appianare le difficoltà<br />

coll'adottare un provvedimento empirico, il quale non scontentasse<br />

le Provincie che si credevano più pregiudicate, restringendo tale<br />

complessivo aumento del numero <strong>dei</strong> deputati e non tenendo conto<br />

delle perdite solo apparentemente subite, per causa della circoscrizione<br />

che dà loro un territorio extra-provinciale, dalle provincie<br />

di Caserta, Foggia, Salerno, Siracusa; ma fatto il tentativo<br />

di procedere con questi temperamenti, l'espediente esaminato non<br />

potè essere accolto, perchè, oltre al non essere informato a criteri<br />

razionali, non consentiva di conservare a tutte le accennate provincie<br />

il numero <strong>dei</strong> deputati che effettivamente hanno, pur portando<br />

il numero totale al^di sopra <strong>dei</strong> 530.<br />

13. » Dovevasi adunque adottare la ripartizione della tabella<br />

ministeriale coi rispettivi aumenti e diminuzioni nel numero <strong>dei</strong><br />

deputati di varie provincie? Se il numero degli abitanti di ciascuna<br />

di esse fosse al presente positivo, accertato, la risposta, per le<br />

ragioni testé indicate, non potrebbe che essere affermativa. Ma<br />

ciò non è. A dieci anni addietro risale omai il censimento ufficiale<br />

della popolazione, Tunico si possa prendere per base, l'unico che


LEGGE ELETTORALE POLITICA 159<br />

effettivamente è preso per base anche nelle leggi degli altri paesi-<br />

Ora, la Commissione non seppe superare le proprie ripugnanze ad<br />

applicare ad una <strong>legge</strong> elettorale che sarà promulgata alla vigilia<br />

del nuovo censimento, il quale deve eseguirsi alla fine del 1881,<br />

un censimento compiuto dieci anni innanzi. E invero, siccome è<br />

razionale, è giusto, e nelle legislazioni più sollecite dell'uguaglianza<br />

e giustizia adottato, che in seguito ad ogni censimento<br />

debba rivedersi la ripartizione, si dovrà farne una oggi per mutarla<br />

domani in base al nuovo censimento ? E per una ripartizione<br />

che conseguentemente non dovrebbe avere che brevissima durata,<br />

è forse conveniente ferire interessi, consuetudini, di cui le popolazioni<br />

palesano di avere sì gelosa cura? Nel lungo tempo trascorso<br />

dopo l'ultimo censimento ufficiale alcune delle sproporzioni<br />

notate sono scomparse o scemarono, e probabilmente se ne svolsero<br />

altre per guisa che, mentre forse ad alcune provincie si<br />

procurerebbe un vantaggio indebito, altre verrebbero a patire<br />

una flagrante ingiustizia. Ne certo, come accennai, per il nuovo<br />

ripartimento potrebbe prendersi per base la popolazione calcolata<br />

del 1879, perchè è notissimo che la popolazione calcolata, per<br />

determinare la quale si ha riguardo soltanto alle nascite ed alle<br />

morti, non può fornire elementi di sicuro giudizio, a cagione delle<br />

inevitabili duplicazioni, <strong>dei</strong> considerevoli spostamenti derivanti<br />

dalle immigrazioni dall'una all'altra provincia, dall'emigrazione<br />

all'estero e da altri fatti demografici che soltanto il censimento<br />

simultaneo può debitamente accertare.<br />

13. « In una parola, la Commissione riconobbe, come il Ministero,<br />

che la rappresentanza dev'essere proporzionata alla popolazione,<br />

e ritenne pure che tale proporzione debba essere costante,<br />

epperciò ricostituita ad ogni censimento decennale, ma d'altra<br />

parte non potè accogliere la proposta di effettuare la nuova<br />

distribuzione della rappresentanza in questo momento in cui un<br />

censimento della popolazione è già molto lontano e l'altro imminente.<br />

Per conseguenza, essa vi propone di non alterare per ora<br />

la ripartizione esistente fra le provincie, ma di stabilire, come nelle<br />

legislazioni estere in cui la rappresentanza ha pure per base la<br />

popolazione, che la distribuzione del numero <strong>dei</strong> deputati per<br />

Provincie e la circoscrizione <strong>dei</strong> collegi debbano essere riveduti<br />

per <strong>legge</strong> nella prima Sessione che succeda alla pubblicazione del<br />

decennale censimento della popolazione, sulla base proporzionale<br />

della popolazione d'ogni provincia e collegio " {ReL ZANARDELLI,<br />

pag. 140-144).<br />

14. Il censimento del 31 die. 1881 ha constatato in Italia una<br />

popolazione di 28,452,639 (Risultato provvisorio, 15 apr. 1882).<br />

Per procedere ad una distribuzione piii esattamente proporzionata<br />

<strong>dei</strong> 508 deputati sarà necessario determinare anzitutto la cifra di<br />

popolazione corrispondente a ciascuno, ed è di 56,009, e possiamo<br />

attenerci alla cifra di 56,000. Ogni provincia ha perciò diritto di


160 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

avere tanti deputati quante vo'lte essa contiene 56,000 abitanti,<br />

coU'aggiunta di uno, qualora dalla divisione resti un residuo superiore<br />

alla metà di questa cifra, cioè a 28,000 abitanti.<br />

Applicando questo criterio, ecco quale sarà il numero di<br />

deputati spettante alle diverse provincie :<br />

Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo,<br />

Bologna, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Como, Ferrara, Firenze,<br />

Foggia, Girgenti, Grosseto, Livorno, Lucca, Mantova,<br />

Massa Carrara, Messina, Modena, Napoli, Novara, Parma, Pavia,<br />

Perugia, Pesaro Urbino, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria,<br />

Rovigo, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Udine, Venezia,<br />

Vicenza, cioè 39 provincie, conserveranno lo stesso numero di<br />

deputati che è loro attribuito dalla vigente <strong>legge</strong>.<br />

<strong>La</strong> provincia di Milano avrà due deputati di più, e cioè invece<br />

di 18 ne avrà 20, quante volte la cifra di 56,000 abitanti<br />

è contenuta in quella della sua popolazione che è di 1,114,539.<br />

Cosi Palermo, con 698,072 abitanti avrà due deputati di più, e<br />

quindi 13 invece di 11.<br />

Avranno un deputato di più le provincie seguenti: Bari da<br />

11 a 12, Cagliari da 7 a 8, Caltanissetta da 4 a 5, Catania da 9<br />

a 10, Forlì da 4 a 5, Genova da 13 a 14, Lecce da 9 a 10, Padova<br />

da 6 a 7, Roma da 15 a 16, Sassari da 4 a 5, Trapani da 4 a 5,<br />

Treviso da 6 a 7, Verona da 6 a 7.<br />

Avranno un deputato di meno del numero attuale: Aquila<br />

da 7 a 6, Arezzo da 5 a 4, Avellino da 8 a 7, Benevento da 5 a 4,<br />

Caserta da 14 a 13, Chieti da 7 a 6, Cremona da 6 a 5, Cuneo da<br />

12 a 11, Macerata da 5 a 4, Porto Maurizio da 3 a 2, Potenza<br />

da 10 e 9, Reggio Emilia da 5 a 4, Torino da 19 a 18.<br />

<strong>La</strong> provincia di Cosenza avrà 8 deputati invece di 10, avendo<br />

soltanto 451,271 abitanti; e quella di Salerno con 549,621 non<br />

potrà averne più di 10, in luogo di 12.<br />

Per effetto di questa nuova distribuzione le provincie di<br />

Aquila e Cremona, in luogo di essere divise in due collegi, formeranno<br />

ciascuna un collegio unico, e si dovrà procedere ad una<br />

nuova ripartizione delle provincie di Avellino, Bari, Cagliari, Caserta,<br />

Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Genova, Lecce, Milano,<br />

Padova, Palermo, Potenza, Roma, Salerno, Treviso, Torino e<br />

Verona.<br />

Tenendo conto però soltanto delle frazioni superiori a<br />

28,000 abitanti, i risultati sarebbero alquanto diversi, e si avrebbero<br />

soltanto 506 deputati. Gli altri 2 è necessario attribuirli alle<br />

Provincie che hanno residui di popolazione prossimamente inferiori<br />

a quella cifra, e sono le provincie di Brescia e Forlì, che<br />

vengono ad ottenere in cotal modo la suddetta rappresentanza.<br />

È lecito però di augurare, che nel frattempo si provveda ad<br />

una più razionale ed organica circoscrizione provinciale, e fermata<br />

la cifra di 500 deputati, che meglio risponde alla tradizione


JV<br />

.. i-<br />

•1<br />

: "i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 161<br />

ed alle prime intenzioni <strong>dei</strong> nostri legislatori, si proceda ad una<br />

proporzionata ripartizione di questa tra le provincie così corrette<br />

ed organizzate.<br />

15. « Ho detto che la Commissione opinò doversi mantenere<br />

alle singole provincie il numero di deputati che esse hanno al<br />

presente. Ed è appunto a questo criterio che s'informa la ripartizione<br />

<strong>dei</strong> deputati per provincie determinata dall'articolo 44 del<br />

progetto della Commissione, sebbene, confrontando materialmente<br />

i numeri ivi indicati con quelli della vigente <strong>legge</strong>, sembri che per<br />

taluna siasi alterata la cifra attuale. Ma l'alterazione è soltanto<br />

apparente e non reale, perchè a ninna provincia viene effettivamente<br />

mutata la presente sua rappresentanza, ma solo viene in<br />

alcuni casi restituito ad essa da altre finitime, o da essa ad altre,<br />

un numero di abitanti corrispondente al numero di deputati che<br />

le viene nominalmente aumentato o sottratto. In altri termini, la<br />

<strong>legge</strong> vigente quando indica nell'art. 62 il numero <strong>dei</strong> deputati<br />

che alle singole provincie appartiene, è per molte affatto inesatta,<br />

perchè in realtà non è alla provincia che quel numero è attribuito,<br />

ma ad una ben diversa agglomerazione commista di mandamenti<br />

e Comuni di provincie diverse.<br />

(4<br />

Sono queste inesattezze che il progetto ha inteso rimuo­<br />

vere , come gioverà rendere manifesto scendendo ad alcuni<br />

esempi.<br />

16. " <strong>La</strong> provincia di Mantova ha oggi perigli effetti elettorali<br />

uniti ai propri 32,334 abitanti di altre provincie ; 4585 ne ha Cremona<br />

e 1200 Verona, mentre Brescia vede aggregati a collegi d'altre<br />

Provincie limitrofe 38,119 <strong>dei</strong> suoi abitanti. Nessuna variazione,<br />

attesa l'esiguità delle predette cifre, occorre portare nel numero<br />

<strong>dei</strong> deputati oggi assegnato alle provincie di Cremona e di Verona.<br />

Ma, tolta la miscela degli elettori di provincie diverse, Brescia,<br />

che ha nei collegi promiscui un numero di abitanti suoi propri<br />

molto superiore alla metà di quelli ai quali corrisponde un deputato,<br />

deve avere un deputato di più, il quale oggi, in apparenza,<br />

e cioè nella tabella inserita nella <strong>legge</strong>, è attribuito a Mantova.<br />

Infatti, i due collegi d'Asola e di Castiglione delle Stiviere hanno<br />

bensì il capoluogo nella provincia di Mantova, ma appartengono<br />

in una considerevole parte alla provincia di Brescia. Così il Comune<br />

di Pareto vuol essère sottratto al collegio odierno di Cairo Montenotte,<br />

e quello di Isola Sant'Antonio al collegio di Sannazzaro<br />

<strong>dei</strong> Burgundi per unirli, anche per gli effetti elettorali, come già<br />

per gli amministrativi, alla provincia di Alessandria. Nell'Italia<br />

centrale abbiamo un solo collegio misto, quello di Grosseto,<br />

al quale è unito il circondario di Portoferraio appartenente alla<br />

provincia di Livorno. I 21,755 abitanti di quello, col nuovo<br />

progetto^ di <strong>legge</strong>, sarebbero uniti a Livorno, alla cui provincia<br />

appartengono, senza che per questo muti la rappresentanza delle<br />

due Provincie, la quale risulterà anzi meglio proporzionata a<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1*^ — VoL IV, 11


162 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

ragione di popolazione. E della presente aggregazione alla provincia<br />

di Grosseto le stesse popolazioni dell'Isola d'Elba si dolgono<br />

da lungo tempo, e più volte presentarono domanda per esserne<br />

disgiunte, domanda che naturalmente rinnovarono, con petizione<br />

presentata alla <strong>Camera</strong>, anche in occasione delia presente <strong>legge</strong>...<br />

« Il maggior numero <strong>dei</strong> collegi promiscui trovasi nel Napoletano<br />

e nella Sicilia. Hanno infatti una popolazione elettorale<br />

diversa dall'amministrativa le provincie di Benevento, Campobasso,<br />

Avellino, Caserta, Salerno e Foggia. Come si desume dal<br />

precitato allegato, per togliere questa discordanza, si devono sot­<br />

trarre a Caserta 74,183 abitanti, a Foggia 40,950, a Salerno 19,913,<br />

ed aggiungerne un numero di 95,998 ad Avellino, di 19,097 a Benevento<br />

e di 19,951 a Campobasso. Dove la cifra è inferiore, nonché<br />

al quoziente di popolazione cui in media è attribuito un deputato,<br />

alla metà di esso, la ricostituzione dell'autonomia provinciale<br />

anche per gli effetti elettorali non reca alcuna modificazione<br />

nella distribuzione della rappresentanza. Così Salerno conserva<br />

12 deputati, Benevento 5, Campobasso 7. Ma la provincia di<br />

Caserta, che restituisce alle vicine provincie 74,183 abitanti, deve<br />

avere di necessità un deputato di meno di quelli che adesso in<br />

apparenza la rappresentano, ed uno di meno deve averne la provincia<br />

di Foggia; e questi vanno entrambi alla provincia di Avellino,<br />

la quale vede adesso poco meno che 100,000 abitanti suoi<br />

dispersi, per gli effetti elettorali, nelle provincie vicine.<br />

^ Nella circoscrizione presente, infatti, la maggior parte del<br />

collegio di Bovino, sebbene abbia il capoluogo nella Capitanata e<br />

sia assegnato a questa provincia, appartiene alla provincia di<br />

Avellino ; ed a questa spetta del pari buona parte <strong>dei</strong> collegi di<br />

Nola, Cicciano, Mercato San Severino, Campagna, Montesarchio<br />

e San Giorgio la Montagna, collegi che sono attribuiti alle provincie<br />

finitime, nelle quali hanno il capoluogo ed il maggior<br />

numero <strong>dei</strong> loro elettori.<br />

« Lo stesso avviene in Sicilia, dove la circoscrizione elettorale<br />

presenta difetti anche maggiori, tanto che frequenti e gravi<br />

furono i reclami presentati in addietro al Ministero contro la medesima.<br />

Nella sola provincia di Messina la circoscrizione elettorale<br />

è chiusa nei confini della provincia medesima; in tutte le<br />

altre li varca e persino li salta capricciosamente, in guisa da<br />

ricordare la circoscrizione progettata dal governatore Gerry per<br />

il Massachussets, e quelle che andava facendo e disfacendo artificialmente<br />

il secondo Impero francese, 4e quali non avevano<br />

alcuna ragione di esistere all'infuori di quella di dare ad ogni<br />

costo la maggioranza al Governo che le aveva formate.<br />

« Allo stringer <strong>dei</strong> conti, la provincia di Siracusa deve restituire<br />

25,692 abitanti, quella di Catania 9728 e quella di Caltanissetta<br />

9469. Tornano questi in numero di 19,035 a Girgenti,<br />

di 18,427 a Trapani e di 7427 a Palermo. Nessuna di queste cifre


^\<br />

rt<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 163<br />

supera la metà di quella corrispondente ad un deputato ; tuttavia<br />

è sembrato alla Commissione che per ragioni di giusta proporzione,<br />

la provincia di Siracusa insieme a 25,692 abitanti dovesse<br />

perdere un deputato, il quale vuol essere attribuito, per effetto<br />

<strong>dei</strong> 19,035 abitanti riacquistati, alla provincia di Girgenti. Le due<br />

provinole hanno una popolazione pressoché uguale : 294,885 Siracusa,<br />

288,018 Girgenti, e non sarebbe giusto che, compiendosi<br />

una certa perequazione della rappresentanza delle varie provinole<br />

in occasione che si tolgono questi collegi promiscui, una di quelle<br />

due provinole continuasse ad avere 7 deputati e soli 5 Taltra. Si<br />

aggiunga che soltanto in apparenza spettano oggi a Siracusa sette<br />

deputati, perchè buona parte <strong>dei</strong> collegi di Còmiso e Vizzini appartengono<br />

ad altre provincie. Anzi, a proposito del collegio di<br />

Vizzini, è da notare una curiosa anomalia, quella, cioè, che il<br />

capoluogo il quale dà nome al collegio appartiene in realtà alla<br />

provincia di Catania, mentre il collegio è invece assegnato a quella<br />

di Siracusa. Lo stesso caso si avvera per il collegio di Petralia<br />

Soprana, attribuito dalla <strong>legge</strong> elettorale alla provincia di Caltanissetta,<br />

mentre il capoluogo è nella provincia di Palermo,<br />

« Queste considerazioni e queste cifre dimostrano evidentemente<br />

come le differenze che si riscontrano fra il numero di deputati<br />

attribuito a ciascuna provincia dalla <strong>legge</strong> precedente e dalla<br />

nuova siano apparenti, e come le modificazioni introdotte servano<br />

anzi a determinare con esattezza quale sia il vero numero di deputati,<br />

che gli elettori delle rispettive provincie effettivamente<br />

eleggono " (pag. 139-147).<br />

17. A più chiara intelligenza delle apparenti mutazioni predette<br />

si aggiunge il prospetto <strong>dei</strong> collegi formati secondo la <strong>legge</strong> del<br />

17 dicembre 1860 e i decreti successivi, da frazioni di provincie<br />

diverse :<br />

1. Airola — 36,954 abitanti della provincia di Benevento ; 4740<br />

di quella di Caserta, totale 41,694.<br />

2. Asola — Mantova 27,688; Brescia 17,091; Cremona 4427,<br />

totale 49,206.<br />

3. Bardolino — Verona 56,094; Mantova 1200, totale 57,294.<br />

4. Bivona — Girgenti 45,990; Palermo 4313, totale 50,303.<br />

5. Bovino —Foggia 22,016; Avellino 25,384 ; Benevento 8330,<br />

totale 55,730.<br />

6. Bozzolo —Mantova 40,408; Cremona 12,096, totale b2,b04:.<br />

7. Caiazzo — Caserta 20,736; Benevento 31,455, totale 52,191.<br />

8. Cairo Montenotte — Genova 73,036; Alessandria 1757, totale<br />

74,793.<br />

9. Caltagirone — Catania 34,914 ; Caltanissetta 24,670, totale<br />

59,584.<br />

10. Campagna —Salerno 44,355; Avellino 9900, totale M,2bò.<br />

11. Casalmaggiore — Cremona 30,856; Mantova 21,108, totale<br />

51,964.


164 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

12. Castelvetrano — Trapani 45,147; Girgenti 9542, tot. 54,689.<br />

13. Castiglione delle Stiviere — Mantova 26,067 ; Brescia 21,028,<br />

totale 47,095.<br />

14. Cicciano — Caserta 21,742; Avellino 12,454, totale 34,196.<br />

15. Còmiso — Siracusa 41,536; Caltanissetta 10,750, tot. 52,286.<br />

16. Grosseto — Grosseto 45,113; Livorno 21,755, totale 66,868.<br />

17. Lucerà — Foggia 43,126; Benevento 7246, totale 50,372.<br />

18. Mercato S. Severino — Salerno 33,523; Avellino 10,013,<br />

totale 43,536.<br />

19. Montesarchio — Benevento 29,035 ; Avellino 22,489, totale<br />

51,524.<br />

20. Morcone — Benevento 36,845; Campobasso 9249, tot. 46,094.<br />

21. Nola — Caserta 33,850; Avellino 10,789, totale 44,639.<br />

22. Partinico — Palermo 33,662 ; Trapani 24,739, totale 58,401.<br />

23. Petralia Soprana — Caltanissetta 34,027 ; Palermo 27,853,<br />

totale 61,880.<br />

24. Piedimonte d'Alife — Caserta 32,441 ; Campobasso 24,225,<br />

totale 56,666.<br />

25. Riccia — Campobasso 33,575; Benevento 13,523, tot. 47,098.<br />

26. S. Giorgio la Montagna—Benevento 43,170; Avellino 4969,<br />

totale 48,139,<br />

27. Sannazzaro — Pavia 51,870; Alessandria 1371, tot. 53,241.<br />

8. Sciacca — Girgenti 48,734; Trapani 3230, totale 51,964.<br />

29. Terranova —Caltanissetta 44,142; Girgenti 17,036, ^.61,178.<br />

30. Vizzini —Siracusa 22,711; Catania 14,942, ^o^afe 37,653.<br />

18. L'elezione <strong>dei</strong> deputati è fatta a scrutinio di lista, anziché<br />

a scrutinio uninominale. È questa, dopo l'allargamento del voto,<br />

la pili importante riforma della nuova <strong>legge</strong>, e merita perciò di<br />

fermare in modo speciale la nostra attenzione.<br />

E anzitutto percorriamo brevemente, coll'illustre relatore<br />

della Commissione parlamentare, le legislazioni elettorali <strong>dei</strong> principali<br />

Stati liberi, in quanto determinano le norme del procedimento<br />

elettorale.<br />

19. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale piemontese del 1848, e, sulle sue<br />

traccie, la nostra, hanno stabilito il suffragio uninominale. Tuttavia,<br />

allorché dopo la fusione della Lombardia col Piemonte il<br />

Parlamento subalpino si occupò, in seguito al progetto presentato<br />

dal Governo il 15 giugno 1848, di fissare le basi della <strong>legge</strong> elettorale<br />

per l'Assemblea italiana che doveva raccogliere i rappresentanti<br />

delle antiche e delle^nuove provincie, tanto la <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> deputati quanto il Senato avevano dichiarato preferibili ed<br />

adottati i collegi elettorali provinciali.<br />

^ <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale napoletana del 29 febbraio 1848 stabilì<br />

lo scrutinio distrettuale, sicché il numero <strong>dei</strong> deputati da<br />

e<strong>legge</strong>re variava secondo la popolazione <strong>dei</strong> distretti; era quindi<br />

uninominale in tre distretti, plurinominale in tutti gli altri, con<br />

una lista di nomi dai due fino ai dodici, che era il numero asse-


T<br />

K<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 165<br />

gnato al distretto di Napoli : circa la metà <strong>dei</strong>'distretti (26 st)pra 53)<br />

e<strong>legge</strong>va tre deputati. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> successiva del Ministero Trova,<br />

in data del 5 aprile, determinò che le elezioni si facessero per il<br />

numero totale <strong>dei</strong> deputati della provincia, numero che variava<br />

da 20 in quella di Napoli, a 5 in quella di Teramo. Ma questa<br />

<strong>legge</strong> cadde colla reazione del 15 maggio, e fu richiamata in<br />

vigore, col decreto del 24 di detto mese, la <strong>legge</strong> del febbraio,<br />

che aveva introdotto il collegio distrettuale. Anche la Costituzione<br />

napoletana del 1820 aveva formato collegi provinciali per le sue<br />

elezioni a più gradi.<br />

.^ Secondo la Costituzione siciliana del 10 luglio 1848 la<br />

maggior parte <strong>dei</strong> collegi doveva nominare un solo deputato ; due<br />

ne e<strong>legge</strong>vano i Comuni di 18,000 abitanti, 5 Messina e Catania,<br />

10 Palermo.<br />

^* Lo Statuto pontificio del 14 marzo 1848 e il relativo Regolamento<br />

del 1"^ aprile prescrissero il collegio uninominale ; ma la<br />

<strong>legge</strong> elettorale del 29 dicembre 1848, promulgata dalla Suprema<br />

Giunta dello Stato Romano, e completata colle successive Istruzioni<br />

del 31 dello stesso mese, sostituì per le elezioni generali<br />

all'Assemblea nazionale lo scrutinio di lista per provincia.<br />

« Cosi in Toscana la <strong>legge</strong> elettorale del Granducato in data<br />

del 3 marzo 1848 divideva lo Stato in collegi uninominali; ma la<br />

<strong>legge</strong> elettorale del 16 febbraio 1849 del Governo provvisorio<br />

toscano ordinò lo scrutinio dì lista, dividendo lo Stato in 12 compartimenti,<br />

in parte di provincia ed in parte di circondario '«.<br />

20, In Francia le elezioni <strong>dei</strong> deputati dell'Assemblea legislativa<br />

e della Costituente vennero fatte a scrutinio individuale. <strong>La</strong><br />

Costituzione dell'anno in adottò lo scrutinio dipartimentale per<br />

la nomina del Consiglio <strong>dei</strong> 500 e del Consiglio degli Anziani<br />

(<strong>legge</strong> fruttidoro, anno in, art. 4); ed a scrutinio di lista si fecero<br />

pure sotto il Consolato e l'Impero le elezioni per formare la<br />

lista nazionale degli eleggibili (Cost. anno vili, <strong>legge</strong> 13 ventoso,<br />

anno ix, art. 24, 64, 103). Luigi XVIII nel 1814 ristabili lo scrutinio<br />

uninominale; ma nel 1817 s'impegnò intorno al progetto<br />

di <strong>legge</strong> che proponeva lo scrutinio di lista una vivissima battaglia<br />

parlamentare. Il ministro <strong>La</strong>iné propose collegi dipartimentali,<br />

e fu adottata la <strong>legge</strong> dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati ; alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

Pari, lo fu soltanto per l'influenza personale del Re, colla maggioranza<br />

di 95 voti contro 77. Ma colla <strong>legge</strong> del 19 giugno 1820<br />

vennero ristabiliti i collegi uninominali coli'aggiunta del privilegio<br />

del doppio voto; e furono mantenuti, senza di questo, dalla<br />

<strong>legge</strong> del 1831. Il Governo provvisorio repubblicano, col decreto<br />

del 5 marzo 1848, fece eseguire le elezioni per dipartimento, e<br />

la Costituente che usci da queste ultime elezioni sancì lo stesso<br />

sistema nella Costituzione della repubblica. Una nuova sanzione<br />

diede allo scrutinio di lista la <strong>legge</strong> elettorale del 15 marzo 184^:<br />

nella deliberazione della Costituente questo procedimento fu ac-


166 LEOOI POLITICO-AMMIXISTRATIVE<br />

colto con 540 voti favorevoli e soli 3 contrari. Poco appresso il<br />

colpo di Stato napoleonico condannò lo scrutinio di lista, ed anzi<br />

il proclama del 2 dicembre annunziava che ** il Corpo legislativo<br />

sarà nominato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista il<br />

quale falsifica l'elezione «.<br />

Lo scrutinio di lista ricomparve colla repubblica nel Decreto<br />

del 15 settembre 1870, art. 3, e fu confermato in quello del 29<br />

gennaio 1871 ; ma, prima il Dufaure col progetto del 20 maggio<br />

1873, poi la Commissione <strong>dei</strong> Trenta col progetto del 21 maggio<br />

1874 proposero di abolirlo. <strong>La</strong> Commissione che succedette a<br />

quest'ultima presentò il 22 luglio 1875 un altro progetto di <strong>legge</strong><br />

elettorale nel quale stabilivasi lo scrutinio di lista dipartimentale,<br />

fuorché per i sei dipartimenti che dovevano nominare più di 9<br />

deputati. Se non che, nella discussione parlamentare su quel progetto<br />

di <strong>legge</strong>, Fon. Lefèvre-Pontalis propose un emendamento<br />

che sostituiva lo scrutinio uninominale, e questo fu accettato<br />

con 357 voti contro 326 ; sicché ora il voto uninominale regge<br />

le elezioni francesi a termini della le^^e del 30 novembre 1875,<br />

i^ O<br />

art. 16, Invece l'elezione <strong>dei</strong> senatori, nei dipartimenti che ne<br />

eleggono più d'uno, si fa a scrutinio di lista (Legge 24 febbraio<br />

1875, art. 4).<br />

21. Nella Spagna, pure, lo scrutinio di lista ebbe alterne vicende<br />

e fu oggetto di vivissime lotte. Nel 1835 e 1836 tale questione<br />

suscitò nella <strong>Camera</strong> un'ardente discussione. I moderati sostennero<br />

con ogni sforzo il collegio uninominale, perchè con esso avevano<br />

minore influenza i grandi centri, e trionfarono, facendo<br />

respingere lo scrutinio di lista proposto dalla Commissione e dal<br />

Ministero progressista presieduto dal Mendizabal, sicché questo<br />

sciolse le Camere per non accettare lo scrutinio uninominale, e fu<br />

vinto. Soltanto nel 1865 la <strong>legge</strong> elettorale del Ministero O'Donnel<br />

stabilì lo scrutinio di lista, costituendo un solo collegio in quelle<br />

Provincie alle quali erano assegnati non più di sette deputati,<br />

mentre le altre erano divise in due collegi. In seguito si alternarono<br />

i due sistemi, ed ora," secondo la <strong>legge</strong> elettorale del 28 dicembre<br />

1878, lo scrutinio di lista, non tenendo conto delle colonie<br />

di Cuba e di Portorico, è adottato per una parte della rappresentanza<br />

(88 deputati sopra 391) ed applicato in 26 collegi, <strong>dei</strong> quali<br />

22 a 3 deputati, 1 a 4, 2 a 5 e 1 ad 8 (Legge elett., 28 die. 1878,<br />

art. 1, 2, 3).<br />

Nel Belgio i collegi coincidono col circondario, sì che il voto<br />

è uninominale in 10 collegi sopra 41, plurinominale negli altri 31,<br />

<strong>dei</strong> quali uno e<strong>legge</strong> 4 deputati, due ne eleggono 8,. due ne eleggono<br />

7, due 5, cinque 4, dieci 3 e nove ne eleggono 2 (Cod. elett.<br />

del 1881).<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> della Svizzera dà ai Cantoni un deputato per 20,000<br />

abitanti, costituendo 48 collegi, i quali eleggono 135 deputati.<br />

Nessun collegio ha più di cinque deputati e quei Cantoni della


4<br />

l's<br />

't;<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 167<br />

Confederazione, cui, in ragione della popolazione, spettano più<br />

di cinque deputati al Consiglio nazionale, vengono divisi in più<br />

collegi, i quali cosi eleggono un numero di deputati che varia da<br />

cinque ad uno. Secondo tale ordinamento in 40 collegi avvi lo<br />

scrutinio di lista e in 8 lo scrutinio uninominale, <strong>dei</strong> quali 5 comprendono<br />

5 piccoli Cantoni a un deputato (Legge 19 luglio 1872).<br />

Nella Grecia, secondo la <strong>legge</strong> del 5 (17) settembre 1877 la<br />

elezione si fa a scrutinio di lista per provincia, in ragione di uno<br />

ogni 10,000 abitanti. L'isola di Hydra e<strong>legge</strong> 3 deputati, quella<br />

di Spizza 2, i Psarioti 2, e 2 pure i Comuni di Cranidi, Ermionide<br />

e Didime.<br />

Anche la Gran Bretagna, la Norvegia e la Danimarca hanno<br />

alcuni collegi plurali. Nella Gran Bretagna sopra 658 deputati,<br />

420 sono eletti in 210 collegi a due deputati, 36 in 12 collegi a 3<br />

e 4 in un collegio quadricorno. Nella Norvegia le città e le prefetture<br />

0 diocesi costituiscono altrettanti collegi, dove convengono<br />

gli elettori di secondo grado ed eleggono i deputati. <strong>La</strong> Danimarca<br />

ha alcuni collegi plurali per la nomina <strong>dei</strong> membri della <strong>Camera</strong><br />

alta. Anche in alcune colonie inglesi (Vittoria, <strong>legge</strong> elettorale<br />

del 1865), Malta (<strong>legge</strong> del 1862), ecc., le elezioni hanno luogo a<br />

scrutinio di lista.<br />

Invece agli Stati Uniti, con <strong>legge</strong> 2 febbraio 1872 e al Brasile<br />

con <strong>legge</strong> 2 febbraio 1881, venne ristabilito il collegio uninominale,<br />

togliendo di mezzo anche le eccezioni sancite, in quelli, dalle<br />

costituzioni d'alcuni Stati, e nel Brasile a favore della rappresentanza<br />

delle minoranze, col voto limitato.<br />

23. Già ho notato, nella prefazione, come della questione che<br />

suol dirsi dello scrutinio di lista, alcuni esagerarono, altri attenuarono<br />

l'importanza, specialmente nelle discussioni seguite nella<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati. Con più sereni ed imparziali criteri la considerava<br />

nella sua Relazione al Senato l'onor. <strong>La</strong>rapertico. Senza<br />

mettere in dubbio l'azione propria, e per cosi dire specifica esercitata<br />

dalla forma delle elezioni, mostrava quante altre cause più<br />

intime e profonde concorrano a determinarne il risultato, si che<br />

le stesse forme d'elezione danno i risultati più diversi e le forme<br />

più diverse danno risultati identici. <strong>La</strong> questione del collegio<br />

dipende anzitutto dalla maggiore o minore estensione del potere<br />

politico; dalle qualità del corpo elettorale; dall'ampiezza delle<br />

circoscrizioni amministrative con cui si coordinano le politiche.<br />

L'indole dell'assemblea che si tratta di e<strong>legge</strong>re, l'abitudine e la<br />

esperienza della vita libera, ed altri fattori contribuiscono a determinare<br />

la scelta. Nell'esporre, insomma, le ragioni addotte nel<br />

nostro Parlamento per i due opposti sistemi, giova tener conto di<br />

ciò, che " l'efficacia e l'azione delle leggi elettorali dipendono, non<br />

che da tutte insieme le condizioni della nazione, politiche, economiche,<br />

morali, e dalle cagioni che concorrono a formare l'opinione<br />

nazionale, dagli ordinamenti tutti e da tutte le congiunture, che


168 LEGGI POLiriCO-AMMlNISTRATIVK<br />

comunque alle elezioni si riferiscono « {Relazione LAMPERTICO,<br />

pag. 3-5).<br />

Farmi tuttavia necessario, a ben comprendere il valore<br />

della riforma, e misurarlo alla stregua delle pratiche applicazioni,<br />

riassumere gli argomenti addotti negli studii e nelle discussioni<br />

parlamentari dagli avversari e dai fautori della forma di voto che<br />

è prevalsa ora nella nostra legislazione elettorale. Non è possibile<br />

seguire tutti gli oratori, e tener conto delle ripetizioni senza misura<br />

e senza modo che ciascuno che abbia la difficile pazienza di<br />

seguirle può trovare negli Atti parlamentari. Qui basterà dare<br />

un'idea <strong>dei</strong> principali' argomenti, adoperando possibilmente le<br />

parole degli oratori che con maggiore autorità, o per i primi, o<br />

con più efficace brevità li hanno svolti nelle due Camere e specialmente<br />

nella elettiva.<br />

23. Gli avversari dello scrutinio di lista hanno combattuto il<br />

collegio a più deputati, difendendo il singolare, per le ragioni e<br />

cogli argomenti <strong>dei</strong> quali segue il riassunto :<br />

1. È opportuno e prudente compiere le due grandi riforme,<br />

del corpo elettorale e del collegio, una alla volta, —<br />

" È già cosi grande il mutamento che sarà prodotto dalla <strong>legge</strong><br />

medesima, nella composizione del corpo elettorale, è tanto irrecusabile<br />

l'incertezza de* suoi risultati, da dover bastare ciò a<br />

sconsigliare dall'aggiungere un'altra incognita, un'altra variabile<br />

d'indole cosi diversa » {Relaz. BRIN). « Siamo già pressoché<br />

sbigottiti di aver aumentato di tanto il numero degli elettori ;<br />

almeno lasciamo agli elettori vecchi ed ai nuovi un punto, a tutti<br />

noto, ove più facilmente imparino a conoscersi, e dove trovino<br />

relazioni già stabilite, consuetudini, tradizioni, opportunità,<br />

esperienza... Col sostituire collegi nuovi e più ampii, non tanto<br />

avremo aumentati gli elettori, quanto li avremo disgregati tutti,<br />

rendendoli stranieri gli uni agli altri Abbiamo appena ieri<br />

deliberata una riforma i cui effetti a ogni modo lasciano nell'animo<br />

incertezze e dubbi; vorremo oggi, senza averla veduta<br />

alla prova, ingolfarci in un'altra riforma di cui parimente non<br />

sappiamo renderci appieno contezza?... È prudente consiglio di<br />

non tentare ardimenti nuovi se jion dopo che il felice successo<br />

del primo abbia accresciuto vigore, aggiunto fiducia " (Rei. LAM­<br />

PERTICO, pag. 6 e cfr. i discorsi di BERTI FERDINANDO, ERCOLE,<br />

BARAZZUOLI, ecc.),<br />

2. Non è prudente né saggio mutare un metodo elettorale,<br />

che fece tranoi ofiimaprova, con un altroché viejie abbandonato<br />

0 trasformato anche negli Stati, i quali lo avevano accolto,<br />

» L'esperienza dimostra che esso fece ottima prova — dice, parlando<br />

a nome degli avversari, Ton. Zanardelli — e anche nei più difficili<br />

tempi diede Camere insigni per senno, patriottismo, ardimento.<br />

Nel 1848 e 1849, collo scrutinio uninominale, il Piemonte mandò<br />

per due volte al Parlamento la maggioranza <strong>dei</strong> deputati i quali si


+ '<br />

a<br />

^<br />

r ^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 169<br />

rifiutarono di votare il trattato coU'Austria dopo la battaglia di<br />

Novara, e sempre fino al 1860 le Camere subalpine pensarono più<br />

che ad interessi meschini di campanile, più che agli stessi interessi<br />

del piccolo Stato da loro rappresentato, ai grandi interessi della<br />

nazione italiana. Fu il collegio uninominale che potè anzi presentare<br />

l'ammirabile esempio di una <strong>Camera</strong> più liberale e più audace<br />

de' suoi mandanti. E le Camere italiane, elette collo stesso metodo<br />

di votazione, nei loro provvedimenti non si inspirarono mai che<br />

all'assiduo e supremo pensiero di compiere il voto del popolo italiano<br />

colle nazionali rivendicazioni di Venezia e di Roma » (Relazione,<br />

pag. 118; e cfr. ReL BRIN, e discorsi FORTUNATO, BARAZzuoLi,<br />

CENALA, ecc.). Lo scrutinio di lista invece non ha in Italia<br />

alcuna seria e fondata esperienza, ed anzi ci appare piuttosto come<br />

un processo rivoluzionario buono a produrre scosse subitanee<br />

e violenti, non ad assicurare uno stabile ordinamento politico<br />

(BARAZZUOLI).<br />

S'aggiunga, che quasi tutti gli Stati, che avevano accolto lo<br />

scrutinio di listalo hanno o abbandonato o trasformarto. In Francia<br />

non attecchì mai; fu proposto, tentato, respinto, ristabilito e di<br />

nuovo respinto. In Inghilterra non ebbe mai vita; nei pochi collegi<br />

chiamati ad e<strong>legge</strong>re tre o quattro deputati fu subito introdotto il<br />

voto limitato. In America si ebbe per qualche tempo lo scrutinio<br />

di lista, ma fu da molti anni quasi intieramente abbandonato.<br />

<strong>La</strong> Danimarca adottò il metodo proporzionale ; la Spagna il voto<br />

limitato e nel Belgio e nella Svizzera si va formando da parecchi<br />

anni un'opinione contraria allo scrutinio di lista, e vi sono forti<br />

Associazioni che lo combattono (CENALA).<br />

3. L'elettore avrà maggiore difficoltà di scegliere i deputati<br />

e li sceglierà peggio. —


170 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

valenti, e aprirete il varco a tutte le mediocrità, le quali vinceranno<br />

la prova delle urne, protette dal primo nome della lista,<br />

che servirà di bandiera " (CODRONCHI, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 24 marzo<br />

1881, pag. 4649, ecc.). Agli elettori meno capaci ed esperti riuscirà<br />

ben più difficile e quasi impossibile votare per più persone<br />

(BARAZZUOLI, GENALA, ecc.).<br />

.4. Le astensioni, in causa dell'ampiezza del collegio, saranno<br />

molto pili numerose. —11 Decazes, presentando in Francia<br />

alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati il 15 febbraio 1820 le modificazioni alla<br />

<strong>legge</strong> sulle elezioni, accusava appunto di queste astensioni' non<br />

soltanto l'incomodo di portarsi a votare nel capoluogo del dipartimento,<br />

ma il collegio elettorale troppo ampio e quindi lo scrutinio<br />

di lista, per cui l'elettore non volendo ni subir unjoug ètranger,<br />

ni apporter un vote inutile, pressoché generalmente un terzo<br />

degli elettori non si curava di esercitare il diritto elettorale<br />

{Relaz. LAMPERTICO). Dalla dissociazione fra gli elettori, dalla necessità<br />

di votare per chi non si conosce, nascerà quell'indifferenza<br />

che è esiziale ài Governi liberi, si accresceranno le astensioni<br />

{Relaz. BRIN). L'elezione diventerà lenta, noiosa, l'elettore non<br />

vorrà darsene briga, gli scrutinii saranno lunghissimi, lo spoglio<br />

di nomi stentati e sgorbiati darà luogo a contrasti {Relaz. LAM­<br />

PERTICO, pag, 9). E gli astenuti sono generalmente i migliori<br />

(GuARNERi, Settato del Regno, 29 aprile 1882). Scemerà inoltre la<br />

fiducia nel sistema rappresentativo. « L'Italia — diceva nella<br />

Commissione reale del 1876 Fon. CORTE — è nuova al sistema di<br />

libertà, ed il Parlamento non è tenuto nell'opinione*pubblica in<br />

quel grado di fiducia che gli spetta », E aggiungeva che i deputati<br />

rafforzano nelle popolazioni il sentimento di devozione alle<br />

istituzioni libere, e questo nobile scopo si raggiunge più agevolmente<br />

col sistema <strong>dei</strong> collegi locali, perchè i rappresentanti, conoscendo<br />

interamente gli elettori, possono esercitare una grande<br />

influenza, ispirare l'affetto al Parlamento come ad uno <strong>dei</strong> grandi<br />

poteri dello Stato ed incoraggiare l'osservanza della <strong>legge</strong>.<br />

5. Uelezione è principalmente in balìa <strong>dei</strong> Comitati, e<br />

riesce punto libera e sincera. — L'argomento è stato ripetuto da<br />

quasi tutti i fautori del collegio uninominale. « L'elettore, diceva<br />

già C. Cavour, sarà annullato dai Comitati locali, dalla petulanza<br />

degli ambiziosi e degli intriganti, che più possono quanto più<br />

sono audaci e meno scrupolosi, e la cui tirannia stringe prima<br />

gli elettori e poscia gli eletti alla medesima catena. E in questa<br />

disciplinata tirannia delle elezioni quelli che più guadagnano sono<br />

1<br />

partiti meglio organizzati, e più d'ogni altro guadagnerebbe conseguentemente<br />

il partito clericale ». E Cesare Balbo: » L'elettore<br />

incolto, l'ineducato, il poco politico l'elettore volgare, non conosce,<br />

non può conoscere molti nomi da e<strong>legge</strong>re, e tanto meno, quanto<br />

più si scenda nell'elettorato ; e allora egli li piglia in una lista, che<br />

gli è data inevitabilmente da altri, più colti, più politici, più fac-


'1<br />

* r r<br />

A<br />

^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 171<br />

cendieri, insomma dai così detti Comitati elettorali; ondechè si verifica<br />

che tali elezioni riescono realmente indirette e personalmente<br />

insincere,., ^ Aggiunge il relatore del Senato, dopo aver citate<br />

queste opinioni ; « Tutto è in balia de quelquespolìticiens hruyanis<br />

et actifs, che si riuniscono, si proclamano rappresentanti di una<br />

parte politica, imbandiscono agli elettori la lista <strong>dei</strong> candidati.<br />

<strong>La</strong>onde lo scrutinio di lista appare quasi una elezione indiretta a<br />

rovescio, dove agli elettori non rimane che accettare quello che i<br />

comitati hanno preparato » {Relaz. LAMPERTICO, pag. 7). « Questi<br />

comitati elettorali delle circoscrizioni più larghe si teme che debbano<br />

giovare alle fazioni ancor più, che alle parti politiche, e<br />

diventino facile strumento degli uomini più audaci e di opinioni<br />

eccessive. In una popolazione che non sa rendersi conto della<br />

elezione, " ce sont toujours les opinions extrémes (soggiunge<br />

Courcelle Seneuil), ou plutòt les temperaments violents qui ont<br />

le dessus dans chaque parti: les opinions moyennes, les hommes<br />

modérés^ disposés aux transactions qui sont si nécessaires au jeu<br />

régulier des institutions libres, se trouvent écartés par le scrutin<br />

de liste « (Cfr. i discorsi FORTUNATO, BARAZZUOLI, FERRARI LUIGI,<br />

CENALA e quelli <strong>dei</strong> senatori PANTALEONI, 23 aprile 1882, GUAR-<br />

NERi, 29 aprile, VITELLESCHI, P maggio, JACINI, 2 maggio).<br />

'^ Lioltre, il premio della vittoria e il danno della sconfitta essendo<br />

gravissimi, i partiti hanno meno scrupoli nell'uso <strong>dei</strong> mezzi<br />

che reputano conducenti alla vittoria desiderata. Quindi nei paesi<br />

dove lo scrutinio di lista vige da qualche tempo per le elezioni<br />

politiche la corruzione elettorale è attivissima; soltanto veste<br />

nuove forme » (CENALA).<br />

6. Lo serutinio di Usta è un primo passo al mandato imperativo,<br />

e nella sua peggior forma, perchè al popolo, che è<br />

giudice naturale, si sostituisce la privata associazione, che politicamente<br />

parlando è nulla (MAMELI, 20 giugno 1881).<br />

7. Collo scrutinio di lista non è possibile tutelare il segy^eto<br />

del voto, — « Esso toglie ogni possibilità di garantire il segreto<br />

<strong>dei</strong> voto, a meno che non si voglia accompagnarlo con speciali<br />

procedimenti elettorali, che sono estranei a tutti gli usi e le tradizioni<br />

nostre". Ciò si verifica malgrado qualunque proibizione,<br />

malgrado tutte le nullità che possiate comminare per le schede<br />

che contengano segni o indicazioni che in qualsivoglia modo facciano<br />

riconoscere il votante.<br />

" Quando vi è più di un solo nome da scrivere sulla scheda,<br />

l'elettore può sempre farsi conoscere, in barba a qualunque divieto<br />

; e ciò non solo con lo scrivere, tra i nomi per cui vota, un<br />

nome di convenzione (il nome, per esempio, di un deputato lontanissimo<br />

ed estraneo al collegio) il che già basterebbe a rendere<br />

in realtà affatto vane ed illusorie tutte le vostre sanzioni del segreto<br />

del voto ; ma pur anche in un modo più semplice ed elementare,<br />

quello cioè dello scrivere senz'altro il proprio nome,


172 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

come primo o come ultimo, sulla scheda, il che equivale di fatto<br />

al firmare la propria scheda. Quel nome del votante scritto sulla<br />

scheda da lui medesimo, sarà evidentemente un voto disperso;<br />

ma appunto come tale viene ad essere una firma vera e propria.<br />

Inoltre l'elettore può, quando lo voglia, aggiungere, sia il nome<br />

di convenzione, sia il proprio nome, di seguito a quelli <strong>dei</strong> candidati<br />

che presceglie, ossia quinto dove si vota per quattro, quarto<br />

dove si vota per tre; quest'ultimo voto sarà nullo, ma la scheda<br />

è valida per il resto, ed è effettivamente firmata « (SONNINO<br />

SYDNEY, 30 marzo 1881 ; GUARNERI, Sen. del R., 27 aprile 1882).<br />

8. Gli elettori hanno diverso potere politico secondo il collegio<br />

al quale sono ascritti. — Questa disuguaglianza di potere<br />

politico deriva dalla diversa estensione <strong>dei</strong> collegi. « Io non<br />

accetto lo scrutinio di lista, perchè occasione di disuguaglianza<br />

fra elettori e elettori. Non consento che un elettore sia limitato<br />

alla nomina di due rappresentanti, e un altro invece ne nomini<br />

cinque. Questa arbitraria distribuzione <strong>dei</strong> collegi, questa proporzionalità<br />

(inevitabile nel concetto del Ministero e della Commissione)<br />

fra la potestà dell'elettore e la popolazione del circondario,<br />

si muta in disparità delle facoltà elettorali; e dando modo<br />

a un elettore, a fronte di un altro, di disporre di un numero<br />

maggiore di suffragi, crea la possibile prevalenza di una regione<br />

su l'altra ; frange l'idea del suffragio, che è appunto il diritto<br />

di tutti i cittadini a prendere un'eguale parte nei destini della<br />

patria" (PANATTONI, 30 marzo 1880, GENALA, Omaggio, BRIOSCHI,<br />

Sen. del R., 28 aprile 1882).<br />

9. Le 7ninoranze riescono più difficilmente ad essere rappresentate^<br />

e sono quasi dovunque schiacciate, — « Le minoranze,<br />

osservava il conte di Cavour, più facilmente ottengono successi<br />

parziali in piccoli collegi che non in circoscrizioni maggiori e<br />

dove si trovano soverchiate dagli interessi, dalle opinioni, dalle<br />

passioni predominanti. In provincie, ed anzi in regioni intere può<br />

prevalere uno stesso partito, schiacciando l'avversario, se anche<br />

forte di moltissimi voti, con gravi danni per tutto il sistema<br />

parlamentare « {Rei. ZANARDELLI, pag. 120). « Nello scrutinio di<br />

lista la maggioranza viene tutto ... e questo risultato è tanto più<br />

grande quanto maggiore il numero <strong>dei</strong> candidati pei quali si vota «<br />

(GENALA, 9 maggio 1881). *^ Il difetto più grave dello scrutinio di<br />

lista è di essere contrario alle minoranze... Io credo che il collegio<br />

singolo sia l'ultimo più prezioso rifugio che la democrazia offra<br />

all'indipendenza delle minoranze « (TENANI, 26 marzo 1881, con<br />

molte illustrazioni statistiche di legislazione comparata, in appoggio<br />

a questo argomento).<br />

10. L'influenza del Governo è più grande^ la sua ingerenza<br />

più efficace. — « Colle elezioni a scrutinio di lista, prevalendo alle<br />

influenze sparse e particolari le collettive e disciplinate, si farebbe<br />

fra queste sentire fortemente, il che ebbe a notare lo stesso


*<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 173<br />

conte di Cavour, Fazione del Governo, siccome quella che è organizzata<br />

su tutto il territorio dello Stato (Relax. LAMPERTICO).<br />

Lo dimostrarono specialmente alla <strong>Camera</strong> gli onor. Codronchi,<br />

Fortunato, e più specialmente l'on. Toscanelli, nei discorsi citati<br />

più sotto. Questo sistema « schiudendo più largo campo di azione<br />

alle influenze dell'alto nei grandi centri, pure in Italia darebbe<br />

modo al Governo di inaugurare il sistema delle candidature officiali.<br />

Forte di una moltitudine di interessi nei grandi centri, con<br />

la massa <strong>dei</strong> suoi agenti, esso impererà sulle urne, soffocando<br />

con la tirannia del numero la libera manifestazione delle campagne.<br />

<strong>La</strong> parola d'ordine del potere ecciterà o deprimerà a suo<br />

libito la volontà elettorale " (PANATTONI^ 30 marzo 1881). Il<br />

ministro <strong>dei</strong>rinterno col mezzo <strong>dei</strong> prefetti, potrà ridurre in sue<br />

mani la direzione di tutta la lotta elettorale (GUARNERI, Sen. del<br />

R., 29 aprile).<br />

11. <strong>La</strong> responsabilità del deputato scema e quasi scompare<br />

a danno della sua qualità. — « Il voto collettivo, per la vastità<br />

stessa del collegio, per la moltiplicità de' suoi rappresentanti, ha<br />

per effetto di sopprimere od almeno affievolire la responsabilità<br />

del deputato ; di dissociare gli interessi <strong>dei</strong> rappresentati da quelli<br />

del rappresentante; di spezzare quegli intimi legami fra elettori<br />

ed eletti, <strong>dei</strong> quali, con mutuo orgoglio, confidenza ed affetto,<br />

s'immedesimano gli uni cogli altri, e quelle relazioni quotidiane<br />

e fraterne, da cui, come educazione e come tutela da una parte,<br />

come stimolo dall'altra, la vita pubblica trae cosi grande vantaggio<br />

« (Relaz. ZANARDELLI, pag. 122).<br />

Nel collegio uninominale il deputato « è la persona, a cui<br />

gli elettori sanno poter far capo e per conto proprio e per conto<br />

del collegio, che ha tutto l'impegno a mantenersi la loro benevolenza;<br />

che infine all'adempimento <strong>dei</strong> suoi doveri verso il collegio<br />

elettorale rivolge Tamor proprio, e sollecitudine quale d'ordinario<br />

non vi rivolge chi ha comuni con altri le sue incombenze..... E<br />

con ciò solo contribuisce a formare e mantenere nel collegio elettorale<br />

un'opinione politica; abitua le menti e gli animi a tener<br />

conto, accanto e sopra agli interessi particolari, di interessi d'ordine<br />

più generale ed elevato « {Relaz. LAMPERTICO, pag, 10).<br />

" Un vantaggio indiscutibile del collegio uninominale è il giudizio<br />

diretto e personale, giudizio senza appello e senza attenuanti... gli<br />

elettori possono conoscere la vita trascorsa del candidato e divinare<br />

il perchè accetti o ponga la sua candidatura, e giudicare<br />

della sua capacità e della possibilità suanell'eseguire il mandato «;<br />

possono vigilarlo ; sono interessati alla sua buona fama. L'elezione<br />

rimane ciò che dev'essere, la scelta di un uomo, e si bada alle<br />

qualità personali, all'ingegno, alla probità, alla benemerenza, a<br />

tutte le altre qualità che possono rendere un uomo più adatto a<br />

sedere in Parlamento (FORTUNATO, 25 maggio 1881).<br />

12. <strong>La</strong> tutela degli interessi locali diventa troppo scarsa


174 I.KGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

e insufficiente. — « Seguita l'elezione, è a temersi che nella <strong>Camera</strong><br />

non siano efficacemente tutelati gli interessi locali di cui<br />

ora è vigile custode il deputato di ogni collegio. Questi interessi,<br />

i molti modesti ma irrecusabili bisogni <strong>dei</strong> piccoli centri, saranno<br />

probabilmente sacrificati a quelli <strong>dei</strong> maggiori; d'onde una grave<br />

sorgente di legittimo malcontento, ed in pari tempo non un beneficio<br />

ma un danno della nazione, poiché l'interesse nazionale<br />

non è che la somma degli interessi locali » {Relaz. ZANARDELLI,<br />

pag. 120). Non bisogna esagerare i danni degli interessi locali<br />

che sono in fondo legittimi, e non si devono sopprimere colla violenza,<br />

ma appagare col decentramento (PANATTONI, BARAZZUOLI,<br />

1^ febbraio 1882).<br />

13. Aumenteranno le sollecitazioni, le indebite ingerenze<br />

ed altri difetti del sistema parlamentare. — « Non si speri che<br />

al sacrificio degli interessi locali si accompagni almeno, come<br />

utile compenso, l'olocausto di tutti gli interessi privati che cercano<br />

di farsi strada colle sollecitazioni del deputato legato troppo<br />

strettamente agli elettori di un angusto collegio; che la ridda di<br />

queste pretensioni private, di queste procaccianti sollecitazioni<br />

non farà che moltiplicarsi : gli elettori si rivolgeranno ai molti<br />

deputati del più vasto collegio, invece che rivolgersi ad un solo :<br />

il deputato che oggi si consideri schiavo <strong>dei</strong> pochi, si sentirà<br />

domani schiavo <strong>dei</strong> più. E se meno intime sono le relazioni coi<br />

deputati quando è più vasto il collegio, non mancherà la mediazione,<br />

l'intercessione efficace <strong>dei</strong> più potenti elettori » {Relaz.<br />

ZANARDELLI, pag. 121). Le sollecitazioni, le indebite ingerenze<br />

e con esse le servitù del deputato aumenteranno a dismisura (FOR­<br />

TUNATO, 25 maggio 1881).<br />

14. Il potere della <strong>Camera</strong> sarà maggiore, e ne sarà turbato<br />

Veqiiilibrio tra essa, il Senato e la Corona, — Il collegio<br />

uninominale tempera l'eccessivo potere della <strong>Camera</strong>, e mantiene<br />

Tarmonia necessaria tra i varii poteri, evitando alle istituzioni i<br />

pericoli che derivano dalla prevalenza dell'elemento elettivo.<br />

Votato lo scrutinio di lista sarà impossibile arrestarsi, e bisognerà<br />

modificare gli altri fattori del Governo. Lungi dal correggere i<br />

difetti dell'eccessivo ampliamento del suff^ragio, lo scrutinio di<br />

lista procurerà la prevalenza alle sette demagogiche, che hanno<br />

maggior potere tra le masse (PANTALEONI, Senato del Regno, 27<br />

aprile 1882).<br />

14. Lo scrutinio di lista significa Vinfluenza indebita<br />

delle città sulle campagne, le quali se ne troveranno danneggiate<br />

nei loro interessi. Gli è nella città, che saranno costituiti i<br />

comitati ; di là partirà la parola d'ordine, ed ivi si organizzeranno<br />

le forze più influenti ed attive. Il modo come è stato allargato il<br />

suff^ragio politico dà già alle città una posizione predominante; lo<br />

scrutinio di lista metterà le campagne in loro balìa poco men che<br />

completa {Discorsi CODRONCHI, GENALA, BARAZZUOLI, ecc.).


ii<br />

^,'<br />

> IA1<br />

^S.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 175<br />

15. Il collegio iminominale, sebbene abolito resterà e determinerà<br />

strani e dannosi conmibii. — I candidati nuovi e i<br />

deputati vecchi se la intenderanno fra loro per sostenersi a vicenda<br />

ed assicurarsi reciprocamente ì voti, si daranno l'un l'altro la<br />

mano, con discapito della moralità politica e del carattere (GE-<br />

NALA, 10 maggio; GUARNERI, Senato del Regno, 29 aprile).<br />

« In conclusione — diceva, alla ripresa della discussione su<br />

questo argomento nella <strong>Camera</strong> l'on. Fortunato — lo scrutìnio di<br />

lista rimane pur sempre l'equivo^co di una parola, non altro che<br />

una parola, il cui vero significato è affatto contrario alle vostre<br />

sincere aspirazioni;... è la condanna del senso comune quando<br />

esso vuol coì^reggere il voto popolare, è l'accentramento politico<br />

quando voglia completarlo, è il congegno meno democratico di<br />

procedura elettorale, è il mezzo più adatto, da un lato, per falsare<br />

Tespressione genuina del paese, dall'altro, per viziare quell'organo<br />

consciente della nazione, che è la <strong>Camera</strong>, trasformabile,<br />

secondo il vostro progetto, in centotrentacinque corporazioni di<br />

mutua assistenza; perchè infine lo scrutinio di lista, a parer nostro,<br />

è, nella teoria, la negazione della libertà individuale da<br />

parte dell'elettore e l'affermazione del mandato imperativo da<br />

parte del deputato; nella pratica, la tirannia delle clientele a<br />

benefìzio delle dittature regionali e il bando a lunga scadenza<br />

della generazione nuova... a profìtto delle fame usurpate e <strong>dei</strong><br />

politicanti di mestiere, che si farebbero alle porte del Parlamento<br />

'» {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 31 gennaio 1882).<br />

16. Lo scrutinio di lista scemerà la severità con cui sono<br />

verificate le elezioni, — Se la <strong>Camera</strong> applicò sino ad ora inesorabilmente<br />

le leggi e si attenne ai propri precedenti, non Io potrà<br />

più fare quando, annullando una elezione, si dovranno convocare<br />

grandi collegi, ovvero, insieme ad un colpevole, dovranno essere<br />

Q<br />

Sen<br />

24, Ecco gli argomenti che prevalsero <strong>dei</strong> fautori dello scrutinio<br />

di lista :<br />

'forme<br />

dere insieme. — « Noi crediamo che coU'allargamento del voto,<br />

il collegio ristretto presenterà danni assai maggiori '' {Relaz. ZA-<br />

NARDELLI). « Il modo di nomina per provincia è quello che meglio<br />

può rappresentare la vera intenzione del popolo... e togliere<br />

del tutto 0 quanto meno grandemente scemare pericolose influenze<br />

{Relaz. RATTAZZI, 30 giugno 1848; cfr. Discorsi LA GAYA^<br />

MAURIGI Quand<br />

riforma nel diritto, bisogna mutare anche la relativa procedura "<br />

(Bovio). « Il collegio uninominale non potrebbe più sussistere con<br />

l'allargato suffragio, perchè non troverebbe più le stesse condizioni<br />

che gli si presentavano allorché l'elettorato si. trovava assai<br />

più ristretto. Oggi la necessità del collegio plurinominale si fa


176 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

manifesta e ingrandisce per l'aumentato numero di elettori. Di<br />

guisa che l'idea di mantenere il collegio uninominale non sta più<br />

in armonia colle condizioni della nuova <strong>legge</strong> elettorale. Segue<br />

da ciò a logica conseguenza che, votata una riforma," debba l'altra<br />

del pari essere dalla <strong>Camera</strong> approvata ^ (CARNAZZA-AMARI, 31 gennaio<br />

1882, pag. 8667, e cfr. discorsi CRISPI, LA PORTA, DE ZERBI,<br />

CAVALLOTTI, MAURIGI, TAJANI, MARCORA, ALVISI, che insisterono<br />

tutti su questo argomento, alcuni sino al punto da dichiarare che<br />

l'allargamento del suffragio, senza quello del collegio, sarebbe un<br />

danno ed un pericolo da respingersi con tutte le forze).<br />

Soltanto lo scrutinio di lista può dileguare i timori sussistenti<br />

del soverchio allargamento del suffragio, specialmente non<br />

essendosi accolto un sistema di elezioni a due gradi. Lo scrutinio<br />

di lista ne tiene quasi il luogo (CANTONI, Senato del Regno, 21<br />

aprile 1882). Lo scrutinio di lista unito all'allargamento del suffragio<br />

ne tempera tutti gli inconvenienti (CARACCIOLO DI BELLA, ivi).<br />

2. Lo scrutinio di Usta ha precedenti autorevoli e degni,<br />

ed è conforyne alle nostre tradizioni storiche. — « Le prime<br />

Camere piemontesi ed italiane furono splendide di patriottismo,<br />

serbarono un elevato carattere politico, finche ebbero una grande<br />

mèta: quelle la riscossa perla liberazione dell'Italia dallo straniero,<br />

queste il compimento della magnanima impresa, che tenne<br />

i loro sguardi intenti a Venezia ed a Roma. E quando sì alti obbiettivi<br />

sono segnati alle assemblee dai sentimenti di un popolo<br />

intero, è più facile ch'esse porgano l'esempio del civismo, del<br />

disinteresse e di tutte le virtù patriottiche e generose. Qualunque<br />

procedimento elettorale avrebbe condotto ai medesimi risultamenti...<br />

Anche le Camere napoletane, elette collo scrutinio di<br />

lista, risposero degnamente alle speranze del paese, diedero<br />

memorabile esempio di patriottismo, di coraggio ed insieme di<br />

prudenza e di moderazione, lottando con ammirabile costanza<br />

contro infinite difiìcoltà Ne diverso giudizio la storia potrà<br />

pronunciare intorno alle generose assemblee che, nell'epoca<br />

stessa, vollero ad ogni costo le eroiche difese di Venezia e di<br />

Roma ^ {Relaz. ZANARDELLI, pag. 122).<br />

Lo scrutinio di lista « ha per sé le tradizioni, la storia, le<br />

consuetudini ". L'onor. <strong>La</strong>mpertico ricorda che presso i Romani<br />

si dava il voto'a quanti formavano il magistrato, e quindi si<br />

davano due tabelle quando si trattava <strong>dei</strong> consoli, due pei censori,<br />

sei, otto, dieci pei pretori ; e non una dopo l'altra, ma tutte ad un<br />

tratto. E cita esempi di infiniti scrutinii somiglianti nelle nostre<br />

repubbliche. « Nuovo non è neanche il nome, e se non altro la<br />

forma della dizione: e di alcune elezioni si trova espressamente<br />

detto, che veniva fatta una lista, e che poscia si radunava il Consiglio,<br />

in cui tutte le liste pòrte venivano scontrinate^ e quella<br />

che aveva più voci favorevoli s'intendeva essere l'elezione di quei<br />

tanti cittadini, che dovevano costituire quel determinato magi-<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 177<br />

strato. Si può insomma aiFermare, che pei magistrati collegiali lo<br />

scrutinio solito si era precisamente uno scrutinio di lista, e quindi<br />

si avevano polizze, brevi, cedole, bollette, o come noi diciamo,<br />

schede, accoppiate^ né rimanevano spicciolate, individuali, d'un<br />

solo nome che quelle <strong>dei</strong> nomi eletti soprappiù, sopranumerari,<br />

e che fungevano l'ufficio <strong>dei</strong> nostri supplenti ^ (Relazione,<br />

pag. 9-10).<br />

S'aggiunga, che « Io scrutinio uninominale è venuto a poco<br />

a poco perdendo i suoi vantaggi, mentre se ne accentuarono gli<br />

inconvenienti. Poiché cessate le grandi questioni che esercitavano<br />

sull'animo degli elettori un'azione predominante, per la quale la<br />

grandezza degl'intenti signoreggiava la imperfezione <strong>dei</strong> mezzi, e<br />

venutosi all'esame pratico del sistema di procedura stabilito dalla<br />

<strong>legge</strong> elettorale del 1860, si dovette confessare che troppo spesso<br />

non era senza influenza così sulla povertà delle urne come sul<br />

risultato delle votazioni. Certo, il paese ha dato, in generale, tali<br />

assemblee che possono tener pienamente il confronto con quelle<br />

degli Stati più antichi del nostro nella pratica del governo parlamentare.<br />

Ma é prudenza dell'uomo di Stato di osservare i fatti e<br />

le situazioni, e di dar mano nella piena libertà delle deliberazioni,<br />

a quelle riforme delle quali avverte l'opportunità, prima che questa<br />

si muti in imperiosa necessità « {Relaz. DEPRETIS, 16 febbraio 1882,<br />

!Senato del Regno).<br />

Lo scrutinio di lista ha dato ottimi risultati in Piemonte,<br />

quando si e<strong>legge</strong>vano con questo metodo i Consigli provinciali ed<br />

i divisionali, e nelle elezioni comunali del 1860 in qua non ha<br />

sollevato alcun grave lamento {Discorso DEPRETIS, Min. interno,<br />

5 maggio 1881).<br />

3. <strong>La</strong> scelia non è molto più difficile e riesce di gran<br />

lunga migliore. — <strong>La</strong> difficoltà di conoscere il candidato non è<br />

ostacolo sufficiente, quando il collegio non sia troppo ampio, specie<br />

se si bada alla conoscenza delle idee più che a quelle della persona.<br />

Ed anche tra loro gli elettori d'un collegio di non più che 300,000<br />

abitanti si possono conoscere, grazie alle molteplici relazioni, ai<br />

mezzi di comunicazione, alla solidarietà e alla coscienza <strong>dei</strong> comuni<br />

interessi. Resteranno alcuni <strong>dei</strong> difetti che pi'esentano i collegi<br />

uninominali, ma potranno in molti casi bilanciarsi od elidersi nel<br />

più vasto ambiente {Relaz. ZANARDELLI, pag. 128).<br />

Gli elettori hanno un più vasto campo di scelta, e nella<br />

maggior estensione del collegio sono naturalmente chiamati ad<br />

un più vivace e spassionato studio degli interessi politici {Relaz.<br />

DEPRETIS, Senato del Regno, 38 5, 16 febbraio 1882). Gli elettori<br />

si avvezzano a spaziare oltre l'orizzonte circoscritto del Com.une,<br />

a dare il primo posto alla gran patria, e la prevalenza agli interessi<br />

generali, ad idee, a opinioni, a convincimenti politici {Relaz.<br />

ZANARDELLI, pag. 123). E poi bisogna tener conto <strong>dei</strong> progressi<br />

compiuti nella coltura, nei mezzi di comunicazione, ecc., i quali<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 12


178 r.EGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

rendono adesso molto più facile la scelta di tre o quattro nomi,<br />

che non fosse un tempo quella d'un solo (DEPRETIS, 4 febbr. 1882).<br />

4. Le astensioni degli elettori scemeranno. — « Tutto fa<br />

credere che collo scrutinio di lista vedremo scemare quella mortifera<br />

indifferenza che tien lontano un gran numero di cittadini<br />

dalle urne elettorali. Collo scrutinio individuale, infatti, quando si<br />

presume cheli candidato abbia reiezione assicurata nel collegio,<br />

l'elettore trova un comodo motivo per secondare la propria accidia,<br />

dappoiché esso dice a se stesso che la rappresentanza della sua<br />

terra natale,' con o senza il suo intervento, rimane la stessa. Ma<br />

quando il far prevalere gli uni anziché gli altri candidati dipende<br />

dal maggiore o minore intervento alla votazione nelle varie sezióni<br />

del collegio, nelle quali diverse ed opposte possono pur essere le<br />

opinioni politiche preponderanti, ciascuna sezione sarà indotta a<br />

fare ogni sforzo per recare all'urna comune il peso intero <strong>dei</strong><br />

propri voti, affine di non essere vinta dalle altre» {Relaz. ZANAR-<br />

DELLi, pag. 129). Non è il caso di spaventarsi della lungaggine,<br />

quando si ha a scrivere al più quattro nomi. " <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong><br />

elettorale ha d'altra parte accresciuto grandemente la comodità<br />

<strong>dei</strong> votanti, sopratutto col moltiplicare le sezioni elettorali, in<br />

guisa che si è l'urna che va a trovare chi dà il voto e non il<br />

votante che vada a trovar l'urna » {Relaz. LAMPERTICO, pag. 9),<br />

5. 1 Comitati locali riusciranno incontestabilmente utili^<br />

mentre non saranno punto gli arbitri delle elezioni, ne potranno<br />

abusare delVautorità loro. — « Già è noto che anche collo scrutinio<br />

uninominale vi sono comitati elettorali, e mestatori. <strong>La</strong> loro<br />

azione trova ben più acconcio terreno negli angusti confini d'un<br />

piccolo collegio che non in una larga circoscrizione, dove le riunioni<br />

e la stampa sono mezzi potenti per determinare il valore<br />

<strong>dei</strong> singoli candidati messi fra loro a confronto in liste complessive.<br />

E poi questi Comitati non vi sono e non vi saranno per<br />

ogni partito? E se sono una forza per gli uni, saranno una debolezza<br />

per gli altri? Non sono identici i mezzi'che possono essere<br />

a disposizione <strong>dei</strong> Comitati di qualsiasi parte e colore? I Comitati,<br />

del resto, per avere influenza, per avere, non onnipotenza ma<br />

potenza, dovranno, come ora, essere composti di persone fra le<br />

più stimate ed autorevoli della provincia, senza di che, come<br />

potrebbero, non diremo dettar <strong>legge</strong>, ma essere ascoltati da migliaia<br />

di elettori? E se l'attività, l'ardore, l'efficacia di questi<br />

mezzi di informazioni e di accordi aumentassero, non sarà questo<br />

pure un vantaggio anziché un danno ? Non è bene che i partiti<br />

possano ordinarsi, disciplinarsi, avere centri di azione? E non è<br />

un gran bene, del pari^ che le elezioni, per mezzo di questa disciplina<br />

<strong>dei</strong> partiti, si compiano in base ad elevate considerazioni<br />

di principi], in nome di un pensiero politico? Non sarà una eletta<br />

di persone che con ogni studio preparerà il giudizio e lo sottoporrà<br />

alla ratifica degli elettori?'» (^^/a-^-. ZANARDELLI, pag. 132).


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ih<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 179<br />

Vi sono molti, fra questi il duca di Broglie nel 1820, i<br />

quali « dall'essere aperto l'adito a tutti di farsi valere del pari,<br />

e quindi non solo alle parti politiche più inconsiderate nelle<br />

innovazioni, ma a quelle più tenaci nella conservazione, traggono<br />

argomento ad attenuare le apprensioni verso i comitati<br />

elettorali delle più larghe circoscrizioni. Non pretendo, dichiarava<br />

il duca di Broglie, di prenderne la difesa, biasimo<br />

molto alcuni degli atti, per cui si sono segnalati, ma associazioni<br />

simili non esistono ovunque havvi libertà politica? Come non si<br />

pon mente che quando associazioni simili son permesse a tutti i<br />

partiti, nessun partito ha diritto di lagnarsi che si costituiscano,<br />

e non ha invece che a costituirne del pari? 0 le persone, che le<br />

compongono, son conosciute e stimate nel dipartimento, e allora<br />

l'influenza che esercitano, è legittima, o la esercitano di lontano,<br />

e allora vuol dire che c'è conformità d'idee fra essi e gli elettori,<br />

e che gli elettori seguono i loro consigli perchè vi son già predisposti.<br />

Se i loro principi! sono erronei, se le loro opinioni son<br />

perniciose, d'uopo è combatterli alla luce del giorno, svelarne le<br />

tendenze, additarne i pericoli, emularli di attività, confidare nella<br />

prevalenza di quelle idee che si reputano conformi all'ordine sociale,<br />

al bene della nazione " {Relaz. LAMPERTJCO, pag. 8-9).<br />

I comitati non sono liberi nella loro azione, ma sotto il continuo<br />

e severo controllo della pubblica opinione, perciò quelli che<br />

li compongono sono i primi e i più interessati a far buone proposte,<br />

che possono sempre rifiutarsi e combattersi (CARNAZZA-AMARI,<br />

31 gennaio 1882, pag, 8671).<br />

I comitati saranno assai utili, non già pericolosi e temibili<br />

(DEPRETIS, pag, 5344, 5 maggio 1881), e poi hanno <strong>dei</strong> correttivi<br />

(id. 4 febbraio 1882, e CHIAVES, 2 febbraio; GHIVIZZANI, Senato<br />

del Regno, 8 maggio ; GRIFFINI, ivi, 2 maggio).<br />

6. Le corruzioni saranno molto più dif^cili e rare ed<br />

avranno minore influenza. ^— Così scompariranno quelle cagioni<br />

che annullano ogni spontaneità dell'elettore, avvelenano le sorgenti<br />

della sovranità nazionale, falsificano completamente il giudizio<br />

del paese. Quello che nessuna <strong>legge</strong> ha potuto ottenere, e<br />

giovi l'esempio dell'Inghilterra, lo guarentisce l'ampio collegio,<br />

« perchè se è facile gettarsi col danaro sopra un collegio ristretto,<br />

la corruzione perde la sua efficacia in una circoscrizione più<br />

vasta. <strong>La</strong> perde, perchè l'aumento stesso del numero degli elettori<br />

oppone un poderoso ostacolo, sia ai mezzi sia alla voglia di comperare<br />

migliaia e migliaia di voti ; la perde, perchè l'opinione<br />

pubblica in un largo campo le fa assai più facilmente contrasto ;<br />

là perde, perchè ha bisogno di troppi intermediari, e dovrebbe<br />

svolgersi in mezzo ad interessi troppo diversi e fra loro cozzanti<br />

{Relaz. ZANARDELLI, pag. 127).<br />

" Come si può mai affermare seriamente che sia più facile<br />

di avere la speranza, la voglia, la possibilità di corrompere un


180 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

gran numero di elettori, che di corromperne pochi ? Come è mai<br />

possibile di seriamente affermare che sia meno difficile di scoprire<br />

la corruzione, quando essa deve estendersi in una vasta<br />

zona di territorio, che quando serpeggia fra pochi individui intimamente<br />

legati fra di loro? Se il ragionamento ciò non ci dimostrasse,<br />

per così dire, a priori, a stabilire incontrastabilmente<br />

un tal fatto, avremmo l'efficace esperienza di quei paesi ove è<br />

stato praticato l'uno.e l'altro sistema....<br />

" L'onorevole Guala, nella discussione generale, ci ha detto<br />

ch'egli era fautore del collegio uninominale, ma che lo ha disamorato<br />

da questo sistema lo spettacolo di sfacciate corruzioni cui<br />

più volte è stato costretto di assistere. E di questo spettacolo<br />

parlava alludendo ad una contrada che pure ha così legittimo<br />

vanto di moralità, com'è il suo Piemonte. Io pure appartengo ad<br />

un paese che non è certamente in poca fama di moralità; eppure<br />

devo dire che anche nel mio paese vi furono collegi i quali, più<br />

e più volte, si videro contaminati da questa turpe piaga della<br />

corruzione, del mercimonio <strong>dei</strong> voti.<br />

^ Non fosse che questo solo argomento, il quale sorge inoppugnabile<br />

contro il collegio uninominale, io vorrei che si destasse<br />

in noi tutti un generoso impulso, un impeto vivissimo ed irresistibile,<br />

sì da scacciare ad ogni costo i fornicatori dal tempio della<br />

sovranità nazionale » (ZANARDELLI, Cmn. <strong>dei</strong>dep.^ 21 giugno 1881).<br />

7. Il potere politico è più equamente distribuito, — « Il<br />

collegio uninominale arreca disuguaglianza nel valore del voto,<br />

perchè ha per base la popolazione e non il numero degli elettori,<br />

dalla qual cosa deriva che nel collegio ove maggiore è il numero<br />

degli elettori, e perciò maggiore ]ax3oltura e Tintelligenza, il voto<br />

di ogni elettore influisce meno nella elezione del deputato di quello<br />

di un elettore di un collegio poco numeroso. Difatti risulta dalla<br />

statistica, che nei collegi rurali si hanno ordinariamente 500 elettori,<br />

ed invece se ne hanno 2000 nei collegi urbani; di conseguenza<br />

2000 sono uguali a 500; che cosa importa questo? Che un<br />

voto <strong>dei</strong> collegi rurali equivale a quattro <strong>dei</strong> collegi urbani, di<br />

guisa che il voto di un contadino vale quanto il voto di quattro<br />

cittadini, i quali ordinariamente sono più intelligenti del contadino,<br />

appunto perchè nelle città esiste una coltura maggiore di<br />

quanta se ne trovi nelle campagne ^ (CARNAZZA-AMARI, 31 gennaio<br />

1882). Lo stesso argomento addusse e sviluppò lungamente<br />

al Senato l'on. Maiorana-Calatabiano, mostrando con una quantità<br />

di minuti computi, come ^ l'intensità del voto degli elettori rimane<br />

proporzionatamente identica qualunque sia il numero di diputati<br />

pel quale votano « (28 aprile 1882).<br />

8. Le minoranze potranno aprirsi più facilmente una via<br />

per effetto di mutue concessioni o di speciali accorghnenti<br />

legislativi. — *' Si è del collegio uninominale che nella Commissione<br />

<strong>dei</strong> Trenta per la Costituzione francese, il duca di Broglie


^*<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 181<br />

affermava portare Tècrasement complet des minoritès, poiché<br />

queste non vi hanno, come nei collegi a scrutinio di lista, aperto<br />

l'adito a se presenter comme appoint et obienir à ce litre un<br />

reprèsentant « {Relaz. LAMPERTICO). « Questi accordi, infatti, e le<br />

combinazioni più varie e complesse che vengono rese possibili<br />

dalle votazioni collettive, sono i fattori, che possono agevolare<br />

collo scrutinio di lista un qualche trionfo alle minoranze Già<br />

anche nei collegi uninominali le minoranze rappresentate proporzionatamente<br />

non sono Che se anche colio scrutinio uninominale,<br />

la maggiore spezzatura <strong>dei</strong> collegi moltiplica i compensi, e<br />

permette di effettuarli in modo più sparso sul territorio dello Stato,<br />

rimane sempre a favore dello scrutinio di lista che esso inoltre<br />

in ciascun collegio può dare adito a quelle transazioni del pari<br />

compensative, che sono impossibili collo scrutinio uninominale ^<br />

{Relaz. ZANARDELLI, pag. 131, e cfr. il suo discorso, Cam. <strong>dei</strong><br />

dep.j 21 giugno).<br />

9. Gli uomini eminenti, lungi dall'essere combattuti e<br />

lasciati da parte, aleranno maggiore autorità. — ^ Non è vero<br />

che soltanto i piccoli collegi presentino il vantaggio di offrire<br />

asilo fido e sicuro agli uomini più eminenti, la cui opera è desiderabile<br />

non manchi alle assemblee nazionali, mentre questi uomini<br />

stessi collo scrutinio di lista possono subire talvolta ingiusti<br />

ostracismi. Sono più rari gli esempi di esclusioni collo scrutinio<br />

di lista, che anzi suole accogliere le individualità più eminenti di<br />

ogni partito ; mentre il voto individuale nella Francia chiuse per<br />

lunghi anni le porte del Parlamento al Thiers, al Berryer, al<br />

Dufaure, ed anche presso di noi pose fra i reietti dai propri collegi,<br />

per non dire che <strong>dei</strong> morti. Cesare Balbo e il conte di Cavour «<br />

{Relaz. ZANARDELLI, pag. 132).<br />

Il deputato eletto in un collegio più ampio, da un maggior<br />

numero di elettori, avrà maggiore autorità. Nelle elezioni generali<br />

del 1880 la media <strong>dei</strong> voti ottenuti dagli eletti fu di 514, ma<br />

305 non la raggiunsero, 54 ebbero meno di 300 voti. Invece collo<br />

scrutinio di lista <strong>La</strong>martine otteneva nel dipartimento della Senna<br />

250 mila voti e Guerrazzi in Toscana 28 mila.<br />

10. Vinfluenza del Governo è tanto minore quanto più è<br />

ampAo il collegio. — « 11 collegio uninominale è stato già ritenuto<br />

per più maneggevole strumento di governo, che quello a scrutinio<br />

di lista, tanto che Luigi Napoleone, nel proclama del 2 dicembre,<br />

dichiarava che l'assemblea sarebbe eletta senza scrutinio<br />

di lista: ne certamente il collegio uninominale andò immune dalle<br />

candidature ufficiali « (i^^^a^;. LAMPERTICO). « Negli angusti collegi<br />

il Governo ha miglior modo di accarezzare i bisogni e lusingare<br />

le aderenze e le ambizioni di pochi, mentre non avrebbe uffici e<br />

favori sufficienti per soddisfare simultaneamente gli interessi di<br />

tutte le frazioni di una vasta zona. Quando i collegi son molti, si<br />

possono concentrare maggiormente gli sforzi ove si riconosce il


182 LEOOI POUnCO-AMMnaSTRATTTE<br />

bisogno, tanto più che meno il collegio è numeroso, più aumenta<br />

l'importanza d'ogni elettore » {Relaz. ZA>'AÌIDELLI, pag. 127 ; e<br />

cfr. discorsi DEPRETIS, Cam, <strong>dei</strong> dep., 5 maggio 1881 e CRISPI,<br />

2 febbraio 1882). Il che fu ammesso anche da un autorevole avversario<br />

dello scrutinio di lista, l'onor. Jacini, quando disse che il<br />

Governo sarà costretto a fare la volontà <strong>dei</strong> Comitali, ovvero la<br />

sua influenza sarà da questi più vigorosamente combattuta iSen.<br />

del RegriOy 2 maggio).<br />

11. io sanUiìiìo di lista è conforme al principio sancito<br />

dnlCart. 41 dello Statuto. — Ivi è detto : ^ I deputati rappresentano<br />

la nazione in generale «. Il collegio uninominale ne viola<br />

dunque la lettera e lo spirito (Relaz. ZAXARDELU, pag. 123,<br />

LA CAVA, CMSPI, ecc.). Inoltre lo Statuto, soggiungendo « e non<br />

le sole Provincie dove sono eletti « e non parlando di collegio<br />

mentre pure altrove (art. 39, 44), usa questa parola, pone in<br />

modo indiscutibile il principio dello scrutinio di lista per provincia.<br />

Le leggi elettorali del 1858 e del 1860 furono a questo<br />

riguardo violazioni dello Statuto nello spirito e nella lettera (TA-<br />

JA>'i, 31 marzo 1881).<br />

12. Lo scrutinio di lista migliora la scelta <strong>dei</strong> deputati^<br />

e quindi eleta il livello intellettuale delle Assemblee. — È più<br />

difficile far votare masse numerose di elettori per chi non ha<br />

acquistato fama non comune, « L'intrigo e la mediocrità, diceva<br />

il <strong>La</strong>iné, possono riuscire in un cerchio ristretto, ma, a misura<br />

che il cerchio si estende, conviene che l'uomo si elevi per attirare<br />

eli sguardi ed i suffragi. Si elimina cosi l'effetto delle piccole ed<br />

oscure influenze per assicurare quello delle influenze grandi e<br />

legittime, e si srarentisce alla nazione che la <strong>Camera</strong> non sarà<br />

composta che di uomini realmente degni di fiducia e capaci per<br />

il loro ingegno ed il loro carattere di concorrere alla formazione<br />

delie leggi «. Cesare Balbo diceva che col collegio ampio è meno<br />

facile che si mandino alla <strong>Camera</strong> « quelle capacità borghigiane,<br />

municipali o provinciali, che quando si trovano tutte insieme in<br />

un parlamento, non fanno che perdere la riputazione propria e<br />

della provincia, con istupore della provincia e proprio «. Che anzi<br />

egli si induceva perciò ad accogliere lo scrutinio di lista, sperando<br />

che in tal modo « si mandino alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati in minor<br />

numero capacità o notorietà borghigiane o provinciali, e in mag­<br />

gior numero le nazionali »• ^ L'eletto a scrutinio di lista deve<br />

essere più noto, egli non viene da un collegio cosi piccolo dove<br />

predominano gFinteressi locali, dove solo la qualità per essere<br />

eletto deputato è la persona, colle sue relazioni individuali e di<br />

parentela, colle sue relazioni di campanile, e non la personalità<br />

politica colle relazioni politiche. L'eletto in una circoscrizione<br />

maggiore è obbligato alla <strong>Camera</strong> a distinguersi politicamente,<br />

egli ha una maggiore responsabilità, e non è obbligato a seguire<br />

la tale o tal altra relazione del suo piccolo collegio, invece seguirà


LEr>GE ELETTORALE POLITICA 183<br />

la corrente politica per cui egli è deputato politico » (LA CAVA,<br />

24 marzo 1881).<br />

Gli eletti hanno maggior carattere politico e meno vincoli<br />

impaccianti. Le grandi ed elevate discussioni di principio o di<br />

interessi generali, di libertà, di dignità, di grandezza nazionale<br />

prevalgono sempre. Non vi è più il pericolo che la <strong>Camera</strong> assuma<br />

l'aspetto di un grande Consiglio provinciale {Relaz. ZANARDELLI,<br />

pag. 123). Il deputato non più legato a pochi elettori e persino<br />

ad un solo, che basta, colla sua influenza ad assicurargli l'elezione,<br />

non è costretto a fare il loro procuratore, a mutarsi in<br />

sollecitatore di affari e di impieghi, né i ministri hanno più occasione<br />

0 pretesto di valersi di tali tendenze per corrompere tutte<br />

le fibre della vita parlamentare. L'elezione avrà il significato<br />

politico che deve avere, e sarà assicurata alle idee del candidato,<br />

alla sua abnegazione, non allo zelo e alla fortuna con cui avrà<br />

caldeggiati gli interessi locali. L'angustia del collegio e il predominio<br />

degli interessi locali sono le cagioni principali per cui<br />

nessuna importante riforma, in materia per esempio di circoscrizioni<br />

amministrative e giudiziarie potè mai essere condotta in<br />

porto nella <strong>Camera</strong> italiana. ^ Ampliato il collegio, si toglie l'elettore,<br />

il candidato, il deputato, all'ambiente locale, si estende<br />

il loro orizzonte, si eleva l'oggetto delle lotte che si combattono<br />

nei comizi e nei parlamenti, dando loro più degno carattere di<br />

lotte nazionali e politiche. In un vasto collegio non sono più gli<br />

individui colle loro aderenze che entrano.nell'arena elettorale a<br />

contendersi il campo, ma i partiti colle loro insegne e colle loro<br />

idee. Lo scrutinio allora non pronuncia piìi un nome: esprime un<br />

pensiero, e al mandato rappresentativo imprime veramente un<br />

suggello politico.... Non è che in nome del suo programma, delle<br />

sue opinioni, che il candidato può farsi conoscere ed apprezzare,<br />

sicché, qualunque sia la decisione dell'urna, non è una persona...<br />

è una bandiera che vince. E così il deputato si scioglie dai vincoli<br />

di clientela, di dipendenza dai pochi uomini che dispongono<br />

della elezione, ed alle necessità di un patronato che lo obbliga<br />

alle mille pazienti noie <strong>dei</strong> favori individuali e locali subentra la<br />

necessità della fedeltà e della devozione a quei principi! in omaggio<br />

ai quali fu eletto ^ {Relaz. ZANARDELLI, pag. 125).<br />

** Il collegio individuale falsa la missione del deputato ; a<br />

quello si devono l'ingerenza degli uomini parlamentari a scapito del<br />

regolare andamento della cosa pubblica, la distrazione degli studi,<br />

e discussioni delle leggi, il perditempo delle corrispondenze cogli<br />

elettori, delle sollecitazioni nei Ministeri, il detrimento di dignità<br />

e di considerazione Se non altro coH'estendersi della cerchia<br />

acquistando maggiore importanza gl'interessi, di cui i deputati<br />

hanno ad occuparsi, oltreché essere men giornalieri e minuti gli<br />

uffici, da cui non possono dispensarsi, son chiamati a occuparsi<br />

di tali interessi, che maggiormente rivestono il carattere della


184 JLEUGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

utilità pubblica e più da vicino si coordinano agl'interessi della<br />

nazione. Tanto più ciò si dica nel sistema amministrativo nostro,<br />

in cui appartengono alla provincia servigi ed incombenze, che<br />

più partecipano alTindole di funzioni vere e proprie dello Stato »<br />

{Relaz. LAMPERTICO, pag, 10-11). Solo il collegio per scrutinio di<br />

lista può dare una <strong>Camera</strong> nazionale. I collegi uninominali sono<br />

adatti a scegliere le rappresentanze locali e le amministrazioni,<br />

inadatti per le assemblee politiche nazionali ^ (LA CAVA, 24 marzo<br />

1881). *' Lo scrutinio di lista ci darà modo di emancipare l'amministrazione<br />

da noi, dalla politica, noi da tutto quello che ci trae<br />

dentro all'amministrazione e cesserà l'amministrazione politica e<br />

potrà svolgersi nel paese un profondo sentimento legale " (D. BERTI,<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 26 marzo 1881 ; CAIROLI, P febbraio 1882;<br />

CHIAVES, 2 febbraio).<br />

13. Gli interessi locali veramente degni non mancheranno<br />

di valorosi difensori^ i quali potranno esser anzi più forti e<br />

imparziali. — Oltre di che, applicando davvero quei principii<br />

di decentramento amministrativo che sono sulle labbra di tutti,<br />

le questioni relative a molti di questi interessi non entrerebbero<br />

più nelle attribuzioni del Parlamento nazionale {Relaz. ZANAR-<br />

DELLI, 129-130).<br />

14. Lo scrutinio di lista consente a tutte le influenze sociali<br />

di farsi giustamente valere. — Non è vero che le città prevalgano<br />

sulle campagne, o che queste dominino quelle col numero. Vi sono<br />

collegi urbani, che hanno poca o punto di campagna unita, collegi<br />

che si possono dire quasi affatto rurali, e nei pochi misti le influenze<br />

si temperano per guisa che nessuna può indebitamente od eccessivamente<br />

prevalere (DEPRETIS, <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.^ 4 febbraio 1882).<br />

D'altronde, se una qualche maggiore influenza esercitassero le<br />

città, è legittima, naturale ed utile (CARNAZZA-AMARI, 31 gennaio<br />

1882; CAIROLI, V febbraio 1882). " Quando si sarà costituito il<br />

grande collegio elettorale, voi sarete costretti a confondere città<br />

e campagna. È necessario che ciò avvenga, e dirò, anzi, che a<br />

questo scopo io voglio lo scrutinio di lista, appunto perchè i due<br />

elementi, rurale ed urbano, si intendano e si temperino a vicenda ;<br />

che sarebbe per me dolorosa la divisione di questi due elementi,<br />

i quali porterebbero, divisi, continui dissidi nella <strong>Camera</strong> e nel<br />

paese » (CRISPI, 18 giugno).<br />

15. Lo scì^utinio di lista gioverà a riordinare i partiti,<br />

costituendone due soli, nettamente divisi, — « Alla <strong>Camera</strong> sarebbe<br />

necessario che i partiti fossero riordinati, che ciascuno<br />

avesse il suo capo, che le discussioni si facessero con disciplina,<br />

affinchè procedessero con rapidità; e questo non può avvenire<br />

senza lo scrutinio di lista... In una <strong>Camera</strong> io non comprendo se<br />

non che le volontà collettive, gli interessi disciplinati, le opinioni<br />

associate. Comprendo due partiti, se volete, grandi l'uno e l'altro,<br />

differenti di poco, ma che combattano e discutano le stesse idee.


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 185<br />

Le idee singolari non possono aver posto nella <strong>Camera</strong>; ed è<br />

appunto il primo effetto del collegio uninominale quello di dar<br />

passo a queste idee singolari « (CRISPI, 18 giugno 1881; ALVISI,<br />

lo febbraio 1882, ecc. CARACCIOLO DI BELLA, Sen, del Regno,<br />

27 aprile 1882).<br />

25. Con questi ed altri argomenti venne combattuto e difeso<br />

alla <strong>Camera</strong> ed al Senato lo scrutinio di lista.<br />

Nella <strong>Camera</strong> il progetto ebbe due fasi distinte ed in entrambe<br />

fu argomento di lunghe e vive discussioni. Se ne trattò<br />

dapprima, insieme all'allargamento del voto, dal 24 marzo sino<br />

al 5 aprile, quando la discussione fu sospesa in causa della crisi<br />

ministeriale che non condusse ad alcun risultato ; dal 2 maggio<br />

al 13 dello stesso mese, quando la crisi condusse alla formazione<br />

del nuovo Ministero e dair8 al 22 giugno, quando fu approvatala<br />

mozione dell'on. Ercole e di altri 70 deputati per la separazione<br />

delle disposizioni relative allo scrutinio di lista dal complesso<br />

della <strong>legge</strong>, raccogliendole in un progetto a parte.<br />

In questo primo periodo della discussione parlarono contro<br />

lo scrutinio di lista gli onorevoli Codronchi (24 maggio 1881, Aiti<br />

parlam., pag. 4648-4650); Fortunato (25 marzo, pag. 4678-4691);<br />

Tenani (26 marzo, pag. 4733-4740;; Toscanelli (29 marzo, pagina<br />

4805-4809) ; Panattoni (30 marzo, 4843-4846) ; Sennino<br />

Sidney (ivi, p. 4863-4865); Pandolfl (31 marzo, p. 4872-4874);<br />

Zucconi (1^ aprile, pag. 4930-4932); Luporini (ivi, p. 4939-4941<br />

e 2 aprile, pag. 4950-4956); Parenzo (ivi, pagina 4967-4969);<br />

Saladini (5 aprile, pag. 5043-5048) ; 0. Luchini (2 maggio, pagina<br />

5248-5253); Gessi (pag. 5256-5258); Nanni (6 maggio, pagina<br />

5401-5404) ; Cenala (9 maggio, pag. 5499-5514 e 10 maggio,<br />

pag. 5535-5552); Berti Ferdinando (ivi, p. 5557-5562), di nuovo<br />

Barazzuoli (11 maggio, pag, 5610-5613); Bonghi (13 maggio,<br />

pag. 5672-5674); Mameli (20 giugno, p. 6327-6329); Odescalchi<br />

(pag. 6332-6334); Salaris (21 giugno, pag. 6339-6345); Ercole<br />

(22 giugno, p. 6403-6410), sulla cui mozione fu votata la proposta<br />

sospensiva che condusse alla divisione della <strong>legge</strong>.<br />

A difesa dello scrutinio di lista sorsero gli onor. <strong>La</strong> Cava<br />

(24 marzo 1881, p. 4664-4669); Maurigi (25 marzo, p. 4695-4698);<br />

Berti Domenico (26 marzo, pag. 4717-4722); Brunetti (28 marzo,<br />

pag. 4775-4781) ; Branca (29 marzo, pag. 4817-4821) ; Guala<br />

(30 marzo, pag. 4852-4855); Tajani Diego (31 marzo, pag. 4892-<br />

4897); Ceppino (4 aprile, p. 5027-5031); Oliva pag. 5059-5062);<br />

io, pag. 9243) ; Alvisi (13 maggio, p. 5266-5268) ;<br />

Marcerà (pag. 5274-5277); Indelli (4 maggio, pag. 5313-5316);<br />

Nocito (pag. 5325-26); Depretis, ministro dell'interno (5 maggio,<br />

pag. 5343-5345); Zanardelli, relatore (pag. 5353-5355); Severi<br />

3l Giudice (6 maggio, pag. 5383-5387); Pierantoni<br />

(7 maggio, pag. 5451-5454); Pacelli (li maggio, pag, 5600-5602);<br />

G. Lioy (p. 5607-5609) ; Ganzi (p. 5615-5617) ; Fara (p, 5628-29);<br />

4


186 LEGGI POLrnCO-AMMTNISTRATIVE<br />

Romeo (12 maggio, p. 5636-5640) ; Cairoli, presidente del Consiglio<br />

(p. 5688-89) ; Crispi (18 giugno, p. 6281-6286) ; Bovio (20 giugno,<br />

p. 6331-32); Faldella (p. 6335-6337); Bizzozzero (p. 6339-5341) ;<br />

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia (21 giugno, p. 6366-6374) ;<br />

Depretis, min. dell'interno (22 giugno, p. 6421-6424), che insieme<br />

al Ministero si astenne sulla proposta sospensiva dell'on. Ercole.<br />

Venuto in discussione il progetto sullo scrutinio di lista,<br />

sul quale riferi, a nome della medesima Commissione, in parte<br />

mutata, l'onorevole Coppino, non pochi oratori ripeterono le ragioni<br />

loro, ed altri altre ne aggiunsero o quelle confermarono, e<br />

la discussione generale, incominciata il 31 gennaio 1882 si chiuse<br />

il 5 febbraio.<br />

Parlarono contro lo scrutinio di lista eli onorevoli: Fortunato<br />

(31 gennaio 1882, pag. 8664-8666); Panattoni (1« febbraio.<br />

pagina 8686-87) ; Barazzuolì (pag. 8689-8693) ; Odescalchi (pagine<br />

8698-99); Ferrari Luigi (pagina 8701-8705^; Lualdi (2 febbraio,<br />

pag. 8715-8718); Melodia (pagina 8719-20); Chimirri<br />

(3 febbraio, pag, 8757-8762); Cenala (pag. 8762-8770), ecc.<br />

Difesero lo scrutinio di lista sfli onorevoli: Carnazza-Amari<br />

(31 gennaio 1882, pag. 8666-8673; V febbraio, pag. 8680-8685);<br />

Alvisi (ivi, pao-. 8687-8689); Cairoli (pas. 8694-8698); Maurigi<br />

(pag. 8700-8702); Bovio (2 febbraio, pag". 8709-8711); Faldella<br />

(pag, 8/11-8715); Fiutino Agostino (pasrina 8718-19); Chiaves<br />

(pag. 8720-8724); Arbib (8723-8725); Tajani Diego (3 febbraio,<br />

pag^, 8770-8772) ; Cavallotti (pag, 8772-8777; ; Marcerà (pag, 8777-<br />

8780); Depretis, ministro dell'interno (4 febbraio, pag. 8794-<br />

; Coppino, relatore (pae. 8808-8811); dopo di che fu chiusa<br />

la discussione generale, e si procedette all'approvazione degli<br />

articoli 44 e 45, dopo avere discusso ed approvato i principii generali<br />

ai quali si informano i successivi articoli della <strong>legge</strong>.<br />

26. Al Senato lo scrutinio di lista fu discusso tra il 27 di aprile<br />

e il 4 macraio. Sorsero a combatterlo srli on. senatori: Pantaleoni<br />

(27 aprile 1882); Brioschi, Cambrav-Digny (28 aprile); Guarneri<br />

(29 aprile) ; Vitelleschi (P maggio) ; Jacini (2 maggio) ; Mamiani<br />

(3 maggio).<br />

In favore dello scrutinio di lista parlarono gli on. senatori:<br />

Cantoni, Caracciolo di Bella (27 aprile 1882); Majorana Calatabiano.<br />

Canonico (28 aprile); Deodati (29 aprile); Musolino, Ghivizzani<br />

(1° maggio) ; Griffini, l'on. Zanardelli, ministro di grazia e<br />

giustizia (2 maggio) e il senatore <strong>La</strong>mpertico, relatore (3 maggio).<br />

Quasi tutti gli avversari dello scrutinio di lista, od almeno<br />

i più autorevoli d'ambedue le Camere, ammisero che si dovesse<br />

accoglierlo là dove i collegi uninominali scindevano grandi Comuni,<br />

la cui unità vuol essere mantenuta.<br />

Molti pii] l'avrebbero pure accolto se vi fosse stato sancito<br />

con più larghezza ed equità il principio della rappresentanza delle<br />

minoranze, del che si parlerà a suo luogo.


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•^•*4'<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 187<br />

37. Deliberato il principio del collegio plurale rimaneva a farne<br />

l'applicazione costituendo la nuova circoscrizione elettorale. <strong>La</strong><br />

Commissione parlamentare e la <strong>Camera</strong>, nelle loro discussioni,<br />

esaminarono le proposte fatte a favore del collegio nazionale, del<br />

collegio provinciale e'del circondariale, come pure quella di formare<br />

la nuova circoscrizione aggruppando i collegi esistenti,<br />

attenendosi alla perfine alla soluzione che ha trovato nella <strong>legge</strong><br />

la propria sanzione.<br />

28. Il collegio unico, proposto'dal Saint-Just alla Convenzione<br />

nazionale francese, propugnato caldamente da E. di Girardin, trovò<br />

pure eloquenti difensori nella Commissione parlamentare. In generale<br />

non si intende, sebbene in Francia non sia mancata anche<br />

questa proposta, di affidare all'elettore il compito impossibile<br />

di scrivere in lunghissima lista sopra di una scheda e gettare<br />

nell'urna i nomi di tutti i deputati che si devono nominare nello<br />

Stato. Secondo questo sistema quale lo-proposero Saint-Just e Girardin,<br />

quale nel 1868 venne discusso nella Costituente di Nuova<br />

York, e fu messo avanti in qualche altro Stato, il collegio abbraccia<br />

bensì lo Stato intero, ma ogni elettore vota per un solo<br />

candidato, o per un piccolo numero.<br />

« Ma non queste precisamente furono le modalità colle quali<br />

il collegio unico è stato sostenuto nella Commissione. <strong>La</strong> proposta<br />

fatta nella Commissione medesima discende dal sistema di Hare,<br />

e rassomiglia (?) a quella che venne applicata fino dal 1855, in<br />

proporzioni di gran lunga piti ristrette, nella Danimarca per il<br />

<strong>La</strong>ndsthing, che non è la <strong>Camera</strong> popolare. <strong>La</strong> differenza fra<br />

quest'ultimo sistema e quello proposto nella nostra Commissione<br />

sta in ciò : che l'elettore italiano, invece di scrivere una serie<br />

indefinita di nomi in ordine di preferenza, ne scriverebbe due<br />

soli, e che il quoziente non sarebbe costituito già del numero<br />

<strong>dei</strong> votanti diviso pel numero <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>rsi, ma della<br />

metà più uno di detto numero. Che se altri volesse tener conto<br />

anche del numero degli inscritti, bisognerebbe stabilire il quoziente<br />

al terzo o meno del numero stesso, diviso per quello <strong>dei</strong><br />

deputati da e<strong>legge</strong>rsi. Un grande ufficio, al quale farebbero capo<br />

tutte le schede, ne effettuerebbe lo spoglio, dichiarerebbe eletti<br />

mano a mano quelli x^he raggiungessero il quoziente, tenendo<br />

conto del secondo nome scritto, solo in quanto il primo avesse<br />

raggiunto il quoziente » (o non lo potesse raggiungere).<br />

« Tale sistema, che fonde le varie parti della nazione in una<br />

completa unità, e dà all'elettore una grandissima libertà di scelta,<br />

permettendogli di unire il proprio voto a quelli che per lo stesso<br />

partito, per lo stesso candidato, possono incontrarsi col suo in<br />

qualsiasi parte dello Stato, questo sistema non potè tuttavia<br />

essere approvato dalla Commissione. Sembrò ad essa che con tale<br />

ordinamento il collegio non avrebbe che l'apparenza di collegio<br />

nazionale, ma in realtà il deputato sarebbe ancora l'eletto del


188 LEGGI POLITIGO-AMMINISTRATIVE<br />

collegio uninominale, perchè ogni località cercherebbe di ottenere<br />

per il suo candidato quel numero di voti che basti a raggiungere<br />

il quoziente prescritto. Cosi l'elezione assumerebbe un carattere<br />

personale, a scapito del significato politico che importa mantenerle<br />

; non si saprebbe quali opinioni, quali diritti, quali interessi<br />

l'eletto rappresenti. Il numero <strong>dei</strong> deputati, poi, venendo ragguagliato<br />

al numero <strong>dei</strong> votanti e, per ciò stesso, a quello degli inscritti,<br />

nei paesi di suffragio più o meno ristretto ne deriverebbe<br />

che le Provincie in cui fosse proporzionalmente più grande il<br />

numero degli elettori potrebbero conseguire una rappresentanza<br />

maggiore di quella che loro spetterebbe sulla base della popolazione,<br />

sovvertendo così il criterio di ripartizione accolto nelle<br />

nostre leggi, che... è pur quello generalmente adottato negli<br />

Stati liberi.<br />

« Inoltre, con una gravissima disuguaglianza, vi sarebbero<br />

candidati che dovrebbero l'elezione a quel ristretto manipolo di<br />

votanti necessario a raggiungere il quoziente, e candidati che<br />

raccoglierebbero decine e decine di migliaia di voti e si troverebbero<br />

quindi in una posizione privilegiata, quasi arbitri del<br />

Governo e della Legislatura, poiché le sottrazioni aritmetiche<br />

dell'ufficio centrale non toglierebbero loro moralmente i voti<br />

ottenuti e l'influenza che ne deriverebbe. Ora, mentre il temuto<br />

pericolo d'un numero smisurato di sufiragi, accumulati sul capo<br />

di un cittadino illustre, in alcuni paesi, diede persino origine a<br />

proposte intese a vietare le candidature molteplici, noi crediamo,<br />

che, se non si devono adottare tali inefficaci restrizioni, per converso<br />

però non si deve, anche per questa ragione, applicare un<br />

sistema che conduca quasi inevitabilmente a simili risultati.<br />

" Aggiungasi l'enorme dispersione di voti cui si andrebbe<br />

incontro ; la probabilità che non si raggiunga il quoziente per l'intero<br />

numero <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re; i miracoli di disciplina che<br />

conseguentemente occorrerebbero a rendere possibili le elezioni<br />

nella loro totalità; l'influenza decisiva che la sorte delle prime<br />

schede estratte eserciterebbe sul trionfo di un candidato e quindi<br />

di un partito politico ; la necessità di mettere in moto per ogni<br />

vacanza l'intera nazione traendola quasi a successivi plebisciti ; e<br />

si farà manifesto come questa serie numerosa d'inconvenienti, che<br />

parvero alla Commissione gravissimi, abbia dovuto distoglierla<br />

dall'accettare tale sistema « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 132-134),<br />

29, Il collegio unico non ha avuto d'altronde seri fautori. Non è<br />

così del collegio provinciale, il quale, come ha per se non pochi<br />

esempi e precedenti, cosi anche nella Commissione trovò gagliardi<br />

propugnatori. È anzi innegabile che il pensiero che corre primo<br />

alla mente di tutti, l'idea che sovra ogni altra sorride, è quella<br />

di formare della provincia il collegio.<br />

^* Il collegio provinciale, infatti, costituisce, per così esprimermi,<br />

un organismo vivente, in cui il pensiero si forma con


?*<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 189<br />

tanto maggiore rilievo quanto più complessi sono gli elementi<br />

che lo compongono. <strong>La</strong> circoscrizione corrisponde ad un ente cui<br />

non occorre dar vita per quest'unico scopo elettorale, cui spettano<br />

uffizi che esercitansi ogni giorno in atti infiniti della vita<br />

civile ; perciò non si corre il rischio di rompere affinità naturali<br />

per crearne d'immaginarie.<br />

« L'adottare il collegio provinciale avrebbe risparmiato alla<br />

Commissione le gravissime difficoltà inerenti alla formazione <strong>dei</strong><br />

nuovi collegi, e a me quindi avrebbe risparmiato la parte forse<br />

più difficile ed imbarazzante, certo la più molesta del mio lavoro,<br />

nonché infine alla <strong>Camera</strong> il pericolo di lunghe e minute discussioni<br />

e deliberazioni.<br />

« Tuttavia, esaminando attentamente il modo con cui nei<br />

collegi per provincia l'elezione si dovrebbe praticare, parve alla<br />

Commissione che lo scrutinio provinciale darebbe luogo a troppo<br />

gravi inconvenienti, ci obbligherebbe a rinunciare a troppo importanti<br />

guarentigie.<br />

30, " In primo luogo, infatti, presentasi al pensiero di tutti il<br />

grande divario che corre fra la popolazione delle nostre provincie,<br />

alcune delle quali annoverano poco più di 100 mila abitanti, altre<br />

invece hanno una popolazione di poco inferiore, ed una anzi, Milano,<br />

superiore, ad un milione di abitanti.<br />

" Ora, per quale ragione e con quale giustizia, si dice, per<br />

la differenza del luogo in cui nacque, dovrebbe l'elettore di Grosseto,<br />

di Sondrio, di Livorno, nominare due deputati e quello di<br />

Torino, di Milano, di Napoli nominarne 18 o 19?<br />

u In base alla popolazione determinata dal censimento del<br />

1871, la rappresentanza politica nelle varie provincie del Regno,<br />

a collegio provinciale sarebbe così distribuita : Milano 19 deputati ;<br />

Torino 18; Napoli 17; Roma 16; Firenze 15; Genova 14; Alessandria<br />

e Caserta 13; Cuneo, Bari, Novara, Palermo 12; Potenza,<br />

Perugia, Salerno 10; Brescia, Como, Pavia, Udine, Lecce, Catania<br />

9; Bologna, Catanzaro, Cosenza, Messina 8; Bergamo, Padova,<br />

Treviso, Verona, Vicenza, Campobasso, Avellino, Reggio<br />

Calabria, Cagliari 7; Cremona, Mantova, Venezia, Aquila, Chieti,<br />

Foggia, Girgenti, Siracusa 6; Modena, Parma, Reggio Emilia,<br />

Ancona, Macerata, Lucca, Pisa, Teramo, Trapani, Sassari 5; Rovigo,<br />

Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna, Ascoli Piceno, Pesaro,<br />

Urbino, Arezzo, Siena, Benevento, Caltanissetta 4; Belluno, Massa<br />

Carrara 3; Porto Maurizio, Grosseto, Sondrio, Livorno 2.<br />

Ma, indipendentemente da questo argomento, al quale si<br />

(i<br />

potrebbe dare risposta, ci sembra che lo scrutinio di lista, con sì<br />

larga estensione, con nomi tanto numerosi, valga a giustificare<br />

maggio-rraente le obbiezioni che si fanno a questo metodo elettorale.<br />

Se infatti non può sostenersi con fondamento che l'elettore<br />

abbia difficoltà di scegliere quattro o cinque nomi, più che non ne<br />

abbia a sceglierne uno, grave diventa l'obbiezione, quando Telet-


190 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

4 n<br />

tore medesimo debba rendere oggetto del suo giudizio, della sua<br />

scelta, una lunga lista di dieci, quindici, diciotto, diciannove nomi.<br />

« Di più, i collegi di non vasta estensione son quelli i quali<br />

valgono maggiormente ad infirmare la obbiezione che lo scrutinio<br />

di lista soffochi le minoranze, perchè rendono facili e frequenti i<br />

compensi più che far non lo possa lo scrutinio provinciale.<br />

31. " Un'altra gravissima considerazione ci muove; ed è, che<br />

collo scrutinio di lista invariabilmente provinciale sarebbe inevitabile<br />

rinunciare alle più essenziali guarentigie di libertà, di sincerità,<br />

di segretezza del suffragio ; mentre, non potendosi dimenticare<br />

i brogli elettorali, gli artifizi, le pressioni che pur troppo si<br />

verificano, la pubblica opinione reclama che vengano all'incontro<br />

aumentate, come si fa col presente progetto di <strong>legge</strong>, le cautele<br />

che circondano il voto.<br />

" È evidente, infatti, che con liste brevi tutta la procedura<br />

elettorale stabilita nel progetto può essere mantenuta; la <strong>legge</strong><br />

può obbligare l'elettore a scrivere di proprio pugno i nomi <strong>dei</strong><br />

candidati, e questi nomi venendo aumentati in una certa misura<br />

si acquista una maggior sicurezza che l'elettore sappia veramente<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere, anziché meccanicamente vergare <strong>dei</strong> segni, di<br />

cui ignori persino la corrispondenza colle lettere d'un alfabeto.<br />

Nel caso invece in cui fosse ammesso lo scrutinio per provincia,<br />

sarebbe mestieri consentire che l'elettore, recandosi a votare,<br />

portasse la sua scheda preparata, come infatti erasi stabilito in<br />

Francia quando fu applicato lo scrutinio di lista, e come si pratica<br />

anche nelle nostre elezioni amministrative. Ciò scemerebbe grandemente<br />

la libertà del voto, mentre, per assicurarla, è d'uopo<br />

lasciare che ognuno possa votare secondo coscienza, ed il voto<br />

sia un atto veramente personale dell'elettore, sottratto ad ogni<br />

sindacato di chi volesse imporgli una determinata scheda. Né crediamo<br />

che efficacemente tali inconvenienti si potrebbero rimuovere<br />

nemmeno €on sottile studio di congegni che possono sembrare impareggiabili,<br />

come quelli adottati nel Belgio, in cui si appongono<br />

timbri e segni a liste <strong>dei</strong> candidati preparate in anticipazione ;<br />

perché tali congegni, oltre all'essere complicati e probabilmente<br />

ripugnanti alle nostre abitudini, anche là, sebbene circondati di<br />

norme minuziose e persino pedanti, dovettero con successive leggi<br />

mutarsi per gli inconvenienti cui diedero luogo.<br />

« Parve pure a taluno pericoloso il costituire compatte rappresentanze<br />

di provinole, le quali, nel caso specialmente che le<br />

minori provincie fossero tolte di mezzo, darebbero allo Stato<br />

quasi un aspetto federale: ragione per la quale vedemmo già che<br />

nella Francia la Convenzione aveva voluto cancellare i collegi<br />

provinciali, andando tuttavia ad uno sminuzzamento che in appresso<br />

essa stessa giudicò eccessivo.<br />

« Fu inoltre osservato, che se in molte parti d'Italia la provincia<br />

ha confini segnati dalla natura e dalla storia, e quindi an-


^ %<br />

i-i<br />

*-- ^<br />

«?*i-<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 191<br />

tiche tradizioni ed affinità vivamente sentite ed omogeneità di<br />

popolazione e di interessi, in altre è *ben lungi dal presentare<br />

siffatte condizioni. In Piemonte, per esempio, le odierne provincie<br />

sono un forzoso aggregato delle antiche, cui non corrisponde una<br />

vera comunanza di vita storica, di abitudini, di relazioni ìntime e<br />

perenni e nemmeno di tradizioni amministrative.<br />

32. '' Che se guardiamo anche alle applicazioni che dello scrutinio<br />

dì lista furono fatte in altri Stati, troviamo ragioni di confermarci<br />

nel proposito dì evitare i collegi vastissimi, le smisurate<br />

agglomerazioni di candidati e di votanti. 11 Belgio infatti, come si<br />

vide, adottò un modo di scrutinio, il quale, tranne in due o tre<br />

circondari che hanno per capoluogo grandi città ed in pochissimi<br />

circondari che contano uno scarso numero di abitanti, non si<br />

discosta dalle norme del progetto ministeriale. E più vi si avvicina<br />

l'ordinamento della Svizzera, che ha suddiviso i maggiori<br />

Cantoni in collegi, nessuno <strong>dei</strong> cyiali nomina un numero di deputati<br />

superiore a cinque.<br />

'^ Abbiamo veduto, del pari, che nella Francia, quando si<br />

discusse la <strong>legge</strong> elettorale ora vigente e tutto il partito liberale<br />

sostenne con tanto ardore lo scrutinio dì lista, non si ebbe in mira<br />

lo scrutinio invariabilmente provinciale.<br />

*v Infatti la Relazione parlamentare <strong>dei</strong> deputati Ricard e<br />

Marcère, con cui fu proposto di mantenere nella nuova <strong>legge</strong><br />

elettorale lo scrutinio di lista, dopo aver confutato gli argomenti<br />

coi quali lo si combatteva in riguardo alla difficoltà nell'elettore<br />

di conoscere e scegliere troppo numerosi canliidati, conchiudeva:<br />

" L'obbiezione tuttavia ha il suo valore, e la Commissione doveva<br />

tenerne conto. Su questa via, e mantenendo sempre l'unità della<br />

provincia, la questione si riduceva a fissare la proporzione <strong>dei</strong><br />

nomi che si dovevano ammettere sopra ogni lista. I nostri onorevoli<br />

colleghi, Jozon e Rolland, avevano preparato un eccellente lavoro<br />

di scrutinio di lista a cinque nomi; nella Commissione il nostro<br />

onorevole collega Delsol propose lo scrutinio a sei nomi ; la Commissione<br />

ha creduto dover adottare lo scrutinio a nove nomi. Essa<br />

ha fissato questa cifra per la-considerazione che lo scrutinio a nove<br />

è quello che modifica meno lo stato di cose presente, perchè sei<br />

dipartimenti soltanto vengono divisi: innovare il meno possibile,<br />

talee la regola a cui la Commissione si è sforzata di rimanere<br />

fedele ".<br />

'^ Nella discussione, il relatore Ricard fece ripetutamente<br />

osservare, che le liste di dieci, undici, dodici nomi nessuno lo<br />

sosteneva; che proponevasi un sistema misto; che dalla Commissione<br />

accettavasi anche un numero minore di nomi. E nella<br />

discussione medesima il Gambetta, propugnando eloquentemente<br />

lo scrutinio di lista, dichiarò innanzitutto che nelle sue considerazioni<br />

intendeva riferirsi non allo scrutìnio di lista puro e semplice,<br />

ma allo scrutinio di lista quale Io avevano presentato i<br />

F


192 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

deputati Rolland e Jozone che egli e i suoi amici accettavano.<br />

" Per questi motivi la vostra Commissione non accettò in<br />

via assoluta lo scrutinio provinciale, lo ammise, come nel progetto<br />

ministeriale, in quelle provincie, cui non sono assegnati più<br />

di cinque deputati. Per tal modo però i vantaggi del collegio<br />

provinciale sono assicurati a 28 provincie su 69 " {Relaz. ZANAR-<br />

DELLi, pag. 134-137).<br />

33. Eliminato lo scrutinio di lista provinciale, la Commissione<br />

esaminò se dovesse adottare, come alcuno avrebbe creduto preferibile,<br />

Io scrutinio di lista per circondario. Ma sembrò di gran<br />

lunga meno accettabile lo scrutinio provinciale, per le seguenti<br />

ragioni :<br />

*' Mentre il circondario, secondo le opinioni di molti, vuoisi<br />

far cessare anche come compartimento amministrativo, meno che<br />

mai sarebbe il caso di farne la base dell'ordinamento elettorale.<br />

" Il circondario,' tranne m alcune parti d'Italia ove corrisponde<br />

alle antiche provincie, e una divisione meramente artificiale,<br />

non fondata sopra tradizioni, relazioni, affinità naturali. Non<br />

vi sarebbe quindi alcuna ragione speciale per far coincidere i nuovi<br />

collegi coi circondari. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale francese del 1875 cadde<br />

appunto in questo errore di prendere a base della circoscrizione<br />

elettorale politica il circondario, aggravandolo anzi col disegnare<br />

dentro ai confini di questo il collegio uninominale.<br />

« Ma guardando poi direttamente gli effetti elettorali del<br />

collegio di circondario, ci sembra che esso aggraverebbe in molti<br />

casi gli inconvenienti dello scrutinio uninominale ; poiché gli interessi<br />

locali <strong>dei</strong> singoli circondari, colla pluralità <strong>dei</strong> deputati a<br />

molti di essi necessariamente attribuite, verrebbero a premere<br />

maggiormente sugli eletti, ponendo così un più poderoso ostacolo<br />

a non poche riforme.<br />

" Oltre di ciò, pel numero di deputati spettante a ciascun<br />

circondario, avremmo insieme congiunti i danni dello scrutinio<br />

uninominale e di un troppo esteso scrutinio di lista. Infatti molti<br />

circondari, un terzo circa di essi, per la loro popolazione continuerebbero<br />

a nominare un deputato SXDIO, rimanendo cosi mantenuto<br />

nei medesimi lo scrutinio uninominale che si vuole eliminare:<br />

la <strong>Camera</strong> sarebbe eletta per due quinti in collegi da uno o due<br />

deputati, cioè con tutti i vizi del sistema presente. Per converso<br />

poi non pochi circondari, come quelli di Napoli, Firenze, Torino,<br />

Milano, Roma e simili, avrebbero da nominare più di 6 e fino a 10<br />

deputati ciascuno, un numero quindi che presenterebbe gli stessi<br />

inconvenienti per i quali non si accettarono i collegi provinciali.<br />

Si avrebbero precisamente3 circondari chiamati ad e<strong>legge</strong>re dieci<br />

deputati ciascuno (Napoli, Torino, Firenze) ; 2 con 8 deputati (Roma<br />

e Milano) ; 2 con 7 (Genova e Palermo) ; ed uno con 6 (Bologna).<br />

Cinque circondari avrebbero 5 deputati ciascuno; 11 ne avrebbero<br />

4; 38 ne avrebbero 3; 70 ne avrebbero 2 e 63 un solo ; 2 in-


JH'<br />

1<br />

r^ i'^f<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 193<br />

fine, avendo una popolazione inferiore alla metà del quoziente<br />

che darebbe diritto alla nomina d'un deputato, non ne potrebbero<br />

e<strong>legge</strong>re alcuno in proprio e dovrebbero essere aggregati, per<br />

quanto riguarda le elezioni, ad uno <strong>dei</strong> circondari finitimi.<br />

« E poi, come dimenticare che le provincie Venete e di<br />

Mantova non si suddividono in circondari ed i distretti vi sono<br />

troppo minuscoli per costituirne collegi, sicché per farli corrispondere<br />

ai circondari delle altre partì del Regno, converrebbe<br />

pure^ in qualche modo aggrupparli, o sostituirvi con ispeciale<br />

trattamento la circoscrizione provinciale?<br />

" Con questo sistema si dovrebbe anche necessariamente<br />

modificare la rappresentanza di alcune provincie; non già perchè<br />

vi sia cresciuta o scemata, in proporzione, la popolazione delle<br />

medesime, ma per il modo con cui essa è distribuita fra i diversi<br />

circondari '? {Relaz. ZANARDELLI, pag. 136-37).<br />

34. Nella Commissione fu anche proposto di non mutare punto<br />

la circoscrizione <strong>dei</strong> collegi, limitandosi ad aggruppare i collegi<br />

singolari a cinque, a quattro, e piìi specialmente a tre, seguendo<br />

un sistema del quale offeriva qualche esempio la <strong>legge</strong> spagnuola.<br />

Ma nemmeno tale proposta sembrò alla Commissione accettabile.<br />

Fu del pari respinta quando si presentò poi reiteratamente alla<br />

<strong>Camera</strong>. Imperocché questo aggruppamento numerico e simmetrico<br />

di collegi, mentre non avrebbe alcun significato, manterrebbe<br />

e ribadirebbe i difetti gravissimi della composizione degli attuali<br />

collegi, romperebbe l'unità provinciale anche in quelle provincie<br />

in cui essa può essere mantenuta, farebbe, in osservanza del<br />

numero uniforme, una eterogenea compagine di popolazioni non<br />

unite da alcun legame.<br />

« Per farlo toccare con mano, dice il Relatore, basta addurre<br />

alcuni esempi scelti dalle provincie che stanno sugli estremi<br />

limiti del territorio dello Stato , d'onde l'aggruppamento dovrebbe<br />

cominciare. A mo' d'esempio, Sondrio, la cui provincia non ha che<br />

due^coUegi, dovrebbe togliere un deputato a Bergamo o a Como;<br />

cosi ai due collegi di Livorno se ne dovrebbe unire uno della<br />

provincia di Pisa, che resterebbe con quattro, e dovrebbe cedere<br />

un altro <strong>dei</strong> suoi collegi alla provincia di Grosseto. Le provincie<br />

che hanno quattro deputati, quelle che ne hanno sette, dieci, tredici,<br />

diciannove, aggruppando i collegi a tre a tre, ne perderebbero<br />

uno, nella maggior parte <strong>dei</strong> casi, insieme ad una porzione del<br />

loro territorio. E quelle che ne hanno due, cinque, otto, undici,<br />

quattordici, toglierebbero un rappresentante ad una delle provincie<br />

limitrofe, per costituire insieme con due <strong>dei</strong> loro attuali collegi<br />

il nuovo, che accrescerebbe in sostanza il loro potere politico<br />

a scapito della provincia vicina. E gli in^convenienti di questa<br />

natura aumenterebbero, anziché diminuire, facendo aggruppamenti<br />

di cinque collegi '^ {ReL ZANARDELLI, pag. 137-38).<br />

35. Il progetto ministeriale, respingendo questi diversi sistemi,<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1^ — Voi, IV. 13


194 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATDnS<br />

disegnò perciò di costituire collegi di non più che 5 e non meno<br />

di 3 deputati, fatta eccezione per le provincie alle quali ne spettano<br />

due soli. Queste proposte vennero mantenute e furono<br />

sancite nella <strong>legge</strong>.<br />

Le ragioni per le quali si è scelta la cifra massima di 5 deputati<br />

sono le seguenti : gli autorevoli esempi legislativi d'altri<br />

paesi ; i precedenti della <strong>Camera</strong> subalpina, dove i fautori dello<br />

scrutinio di lista si fondavano sull'argomento che le antiche provincie<br />

del Piemonte avrebbero nominato ciascuna non più di<br />

quattro o cinque deputati ; la necessità di conciliare al metodo<br />

del collegio plurale alcuni <strong>dei</strong> suoi avversari, costituendo appunto<br />

il collegio non troppo vasto, e scemando gl'inconvenienti da essi<br />

attribuiti al metodo stesso ; i pericoli molteplici che deriverebbero<br />

dalja necessità di ammettere la scheda stampata se l'elettore do-<br />

Tesse scrivere un numero di candidati superiore a quattro o<br />

cinque, e di dover prorogare oltre il primo giorno lo scrutinio,<br />

0 costruire sezioni di pochissimi elettori e quindi sfornite di sufficienti<br />

guarentigie. Così pure non fu messa in dubbio la necessità<br />

di costruire in ogni caso i nuovi collegi dentro i confini della provincia<br />

{Relaz. ZANARDELLI, pag. 139).<br />

Accolti questi principii, era pur necessario procedere ad<br />

una suddivisione delle provincie che nominano più di 5 deputati,<br />

per guisa da formarvi collegi di non più di 5 e di non meno di tre<br />

deputati. Il Governo affidò questo compito ad una Commissione,<br />

che lavorò con molta coscienza sotto la presidenza dell'onorevole<br />

Zanardelli, allora a capo del Ministero dell'interno, e formulò<br />

le proprie proposte, serbando su di esse il più assoluto segreto.<br />

Contemporaneamente il Ministero invitava riservatamente i prefetti<br />

a proporre, dal canto loro, un progetto di circoscrizione, e<br />

ne porgeva in una circolare i sorami criteri.<br />

Con questa circolare prescrivevasi che nella formazione <strong>dei</strong><br />

collegi si dovesse tener conto della presente circoscrizione <strong>dei</strong> Circondari,<br />

aggruppando, dove riescisse possibile, più Circondari<br />

0 costituendo un collegio unico nei maggiori. Stabilivasi pure<br />

che la circoscrizione giudiziaria dovesse essere tenuta ferma per<br />

modo che possibilmente il Mandamento non fosse mai frazionato<br />

tra più collegi, per ciò che è pure centro di affari, nucleo<br />

di Comuni dove più facilmente tutti si conoscono, s'incontrano,<br />

hanno modo d'intendersi; ed inoltre, che nella divisione della<br />

Provincia in più circoscrizioni si procurasse di lasciare i minori<br />

residui possibili di popolazione, affinchè il numero degli<br />

abitanti non presentasse soverchie sproporzioni da collegio a<br />

collegio. Determinavasi infine, che si dovessero tenere presenti<br />

i riguardi di contiguità di territorio, le condizioni stradali, la<br />

maggiore o minore facilità di comunicazioni, cercando di formare<br />

collegi omogenei, che costituissero gruppi naturali per comunanza<br />

d'interessi, per relazioai sociali ed economiche, in modo da age-


: )<br />

LEGOE EI4BTTOIIALE POLITICA 195<br />

volare ai cittadini l'esercizio del diritto di yoto ed al paese la<br />

rappresentanza d'ogni interesse.<br />

I prefetti compirono con sollecitudine il proprio lavoro, e<br />

trasmisero al Ministero le relative proposte, accompagnate da brevi<br />

relazioni, nelle quali svolgevano le ragioni da cui erano stati<br />

indotti a formularle. Ora avvenne, che di 42 provincie con più<br />

di 5 deputati, ben 35 furono divise nell'identico modo, dai prefetti<br />

e dalla Commissione ministeriale, o con differenze di lievissima<br />

importanza, che furono subito tolte, interpellando i prefetti,<br />

0 chiamandoli persino a conferire colla Commissione. <strong>La</strong>onde il<br />

relatore della Commissione parlamentare dice giusto che ^ nessuna<br />

maggiore presunzione poteva darsi che la combinazione accolta<br />

fosse razionale, di quella che deriva dall'essere stata adottata<br />

da persone diverse, che si accordarono in essa senza alcuna intelligenza<br />

precedente; segno, ci sembra, che la combinazione medesima<br />

era veramente suggerita ed imposta dalla natura delle cose<br />

{Relaz, ZANARDELU, pag. 148),<br />

36. Giova però tener conto delle seguenti giustissime osservazioni<br />

: u Quando si esaminano le circoscrizioni elettorali, è<br />

necessario mettersi in mente prima, che in esse molti inconvenienti<br />

sono assolutamente inevitabili. E già difficile formare buone<br />

circoscrizioni amministrative e giudiziarie, come l'esperienza ha<br />

dimostrato; e quindi assai più difficile è il formare buone circoscrizioni<br />

elettorali; poiché in queste ultime la necessità di non<br />

allontanarsi di molto dalla media della popolazione stabilita per<br />

ogni collegio, costringe a separare talvolta da un collegio alcune<br />

popolazioni, che, senza tali limiti, vi troverebbero posto più appropriato<br />

che altrove,<br />

« Ad ogni modo noi, dallo studio coscienzioso che intorno<br />

vi ponemmo, dalle molte domande che ci pervennero, dai desiderii<br />

che continuamente ci furono espressi, dalle informazioni ed osservazioni<br />

incessanti che avemmo dai nostri colleghi i quali vollero<br />

illuminare ed aiutare l'opera nostra, traemmo argomento e guida<br />

per modificare, per cercar di migliorare, quanto era possibile, le<br />

circoscrizioni che erano state proposte dal Ministero, Fu un'opera<br />

lunga, paziente, faticosa, perchè, come vedrete dalle proposte che<br />

vi facciamo, quasi tutte le circoscrizioni del Regno vennero in<br />

qualche parte mutate. Talvolta per secondare convenienze speciali,<br />

abbiamo adottato collegi da tre deputati quando la suddivisione<br />

della provincia sarebbe pure stata possibile in collegi da<br />

quattro o da cinque, sebbene noi preferiamo in via astratta questi<br />

ultimi, sembrandoci che collegi d'una popolazione da duecentomila<br />

a trecentomila abitanti, e composti forse fin d'ora di quindici a<br />

ventimila elettori, siano assai acconci ad una utile applicazione<br />

dello scrutinio di lista.<br />

^* I mutamenti che abbiamo introdotti dipendono in parte<br />

da circostanze affatto speciali ai cingoli collegi, da ogserYazioni


196 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

che per ciascuno di essi ci furono fatte; ma in parte dipendono<br />

anche da ragioni d'indole più generale.<br />

'^ Così una prima cagione di mutamenti è derivata dalla<br />

preaccennata deliberazione di conservare a ciascuna provincia il<br />

numero <strong>dei</strong> deputati che oggi la rappresentano. Per questo solo<br />

riguardo la Commissione si trovò obbligata a proporre una nuova<br />

e diversa circoscrizione per 18 provincie, per le provincie, cioè,<br />

di Torino, Genova, Milano, Pavia, Padova, Verona, Treviso, Firenze,<br />

Roma, Napoli, Aquila, Chieti, Avellino, Caserta, Salerno,<br />

Bari, Cosenza, Palermo; mentre la provincia di Mantova, divisa<br />

nel progetto ministeriale in due collegi, venne a costituire un<br />

collegio unico.<br />

« Altre numerose differenze derivarono da alcune norme<br />

generali che abbiamo adottato. Così abbiamo creduto, per meglio<br />

ottenere lo scopo di congiungere tra loro popolazioni affini, di<br />

non costringerci dentro le strette di una assoluta uniformità di<br />

popolazione. Cosi, inoltre, per rispettare tradizioni ed abitudini<br />

che hanno un certo valore, seguimmo per lo più la presente circoscrizione<br />

elettorale, per modo che gli attuali collegi si trovino<br />

chiusi tutti interi nelle nuove circoscrizioni, o in altri termini i<br />

nuovi collegi risultino integralmente composti di alcuni <strong>dei</strong> collegi<br />

esistenti.<br />

« Ciò però non poteva avvenire nei trenta collegi formati di<br />

mandamenti e Comuni appartenenti a provincie diverse,.... i quali<br />

devono essere di necessità spezzati, qualunque <strong>dei</strong> sistemi di voto<br />

plurale si adotti, per restituire le singole parti di essi alle provincie<br />

cui appartengono.<br />

i' In altri casi ancora facemmo eccezione alla regola^ e spezzammo<br />

alcuni degli odierni collegi, quando, cioè, od essi stessi<br />

spezzavano troppo e senza alcuna ragione circondari e mandamenti;<br />

0 non avevano facili comunicazioni fra le diverse loro<br />

parti, e in alcuni casi nemmeno la continuità territoriale; od<br />

erano formati di popolazioni poco affini; oppure quando col loro<br />

accoppiamento puro e semplice si avrebbe avuto una soverchia<br />

sproporzione di popolazione nei nuovi collegi. Nell'aggruppamento<br />

di pi-ù collegi si è avuta cura altresì, ogniqualvolta dovevasi<br />

suddividere una provincia in due o pili circoscrizioni disuguali, di<br />

costituire la più grande intorno al capoluogo della provincia. Procurammo<br />

inoltre che i maggiori Comuni costituiscano ciascuno un<br />

collegio unico, il che non si è potuto conseguire per il Comune di<br />

Napoli, il quale avrebbe esso solo nove deputati, pur tenendolo<br />

diviso dagli altri Comuni che lo circondano e costituiscono quasi<br />

altrettanti sobborghi della grande città » {Relaz. ZANARDELLI,<br />

pag. 147-149).<br />

37. Durante la discussione del progetto di <strong>legge</strong>, cosi in seno<br />

alla Commissione parlamentare, come ho già ricordato, che nella<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati sorse più volte l'idea di affidare la forma-


f\<br />

••ri<br />

r<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 197<br />

zione della circoscrizione elettorale ad una o più speciali Commissioni.<br />

Dapprima si trattava di rimettere il disegno delle nuove<br />

circoscrizioni nelle provinole di sei o più deputati a Commissioni<br />

speciali, composte di alcuni consiglieri provinciali eletti dai Consigli<br />

rispettivi ed appartenenti ai diversi circondari della provincia,<br />

uno per ciascheduno di questi, del presidente e del procuratore del<br />

Re <strong>dei</strong> tribunali aventi sede nella provincia stessa, del direttore del<br />

Genio civile, e di un delegato governativo, sotto la presidenza del<br />

presidente del Consiglio provinciale. Le deliberazioni di questa<br />

Commissione avrebbero dovuto essere motivate, e venire pubblicate<br />

nei giornali della provincia, e poscia affisse in tutti i Comuni<br />

della medesima con facoltà di reclamo da parte <strong>dei</strong> Consigli comunali<br />

e degli elettori. Sopra questi reclami, avrebbe pronunciato il<br />

suo giudizio una Commissione centrale, composta di sei delegati<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, tre consiglieri di Stato, tre consiglieri<br />

della Corte <strong>dei</strong> conti e tre consiglieri della Corte di cassazione di<br />

Roma {Relaz. ZANARDELLI, pag. 151).<br />

<strong>La</strong> proposta mirava essenzialmente ad agevolare Fopera<br />

della Commissione ed in pari tempo ad evitare il pericolo di promuovere<br />

nella <strong>Camera</strong> stessa discussioni speciali e minute, per le<br />

quali mancassero elementi di sicuro giudizio e che potessero parere<br />

suscitate da interessi e sentimenti individuali o di campanile. « Se<br />

non che, malgrado questi incontrastabili vantaggi dell'accennata<br />

proposta, non parve possibile sottrarre al voto della <strong>Camera</strong> un<br />

argomento così delicato ed importante. Gli interessi delle popolazioni,<br />

in ciò che riguarda l'esercizio della loro stessa sovranità,<br />

devono essere tutelati dai rappresentanti che queste si sono eletti.<br />

<strong>La</strong> materia elettorale è materia essenzialmente politica e riguardo<br />

alla quale un'assemblea politica non può e non suole abdicare.<br />

Perciò, anche negli altri Stati retti da libere istituzioni, è stabilito<br />

che tali circoscrizioni debbano farsi per ÌQ^ge, <strong>La</strong> stessa<br />

complicatissima tabella delle presenti circoscrizioni francesi, coi<br />

suoi 533 collegi, fu determinata dalla <strong>legge</strong> 24 dicembre 1875;<br />

poiché la <strong>legge</strong> elettorale del 30 novembre precedente aveva<br />

prescritto (art. 14) che il quadro delle circoscrizioni dovesse essere<br />

stabilito mediante una <strong>legge</strong> e non possa essere mutato che per<br />

<strong>legge</strong> " {ivi), E la Commissione si attenne a questo principio.<br />

38. Ma il principio non venne mantenuto integro dalla <strong>Camera</strong>.<br />

Per procedere ad una piii equa distribuzione <strong>dei</strong> collegi a 5 deputati<br />

tra le varie regioni dello Stato, in quanto è possibile, si<br />

propose, infatti, di dare facoltà al Governo, sentita una speciale<br />

Commissione, composta di sei deputati e sei senatori e presieduta<br />

dal ministro <strong>dei</strong>rinterno, d'introdurre nella tabella delle circoscrizioni<br />

alcune variazioni intese a distribuire più equamente, tra le<br />

varie regioni d'Italia, i collegi nei quali si nominano cinque deputati,<br />

e dove fu accolto il metodo del voto limitato, coll'unica riserva<br />

di non aumentarli a più di 38, e non scemarli a meno di 33.


198 LEGO! iPOLl'flC*AI»ÌMllÌftSTRA.fìVE<br />

<strong>La</strong> Corntnissìone venne eletta appetta approvata la <strong>legge</strong><br />

sullo scrutinio di lista {Sén. del Regno, 15 maggio, Cam. <strong>dei</strong>dep.,<br />

18 maggio), e noi pubblicheremo la nuova circoscrizione elettorale,<br />

tenendo conto delle modificazioni che in seguito ai lavori<br />

di essa vi saranno introdotte, nei limiti e per gli intenti determinati<br />

dalla <strong>legge</strong> e Secondo le spiegazioni date dall'on. Zanardelli<br />

al Senato (5 màggio 1882).<br />

ART. 47. Ogni Colleeio è divìso in sezioni. <strong>La</strong> d<br />

fatta per Comuni in guisa che il nùmero degli eleiperiore<br />

a 400 né inferiore a 400<br />

Quando<br />

Comune siano in nu<br />

mero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo ali<br />

ìttori a quelli <strong>dei</strong> Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi<br />

Art. 48. <strong>La</strong> ripartizione del Comune in sezioni è fatta dal<br />

utorità comunale.<br />

<strong>La</strong> costituzione delle sezioni comprendenti più comuni (<br />

frazioni di Comuni, e la designazione del capoluogo della<br />

dove debbono riunirsi eli elettori, è fatta con decreto Real<br />

Quando la lontananza dal capoluogo della sezione o le<br />

condizioni della viabihtà rendano difficile l'esercizio del diritto<br />

ìlettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100<br />

ilettori, purché il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.<br />

1. Legislazione precedente, è site riforme.<br />

2. Le sezioni del Collegio: sistemi diversi»<br />

3. Il voto al Comune. Legislazione comparata.<br />

n avore<br />

6. Motivi delle risoluzioni accolte dalla Ce<br />

7. Applicazione delle risoluzioni medesime.<br />

8. Conseguenze pratiche.<br />

9. Formazione delle sezioni elettorali.<br />

Emendamenti<br />

n<br />

IL Risoluzioni provvisorie.<br />

formazione delle<br />

sezioni<br />

14. Si risolvono alcuni dubbi sulla costituzione, delle sezioni.<br />

15. Criteri per la suddivisione in sezioni <strong>dei</strong> Comuni con più di 400<br />

elettori.<br />

1. Questi due articoli presentano alcune notevoli differenze<br />

cogli art. 64, 65 della <strong>legge</strong> anteriore, ai quali corrispondono. Le<br />

differenze sono state determinate dall'aumento grande del numero<br />

deffli elettori, dalla convenienza di limitare le facoltà del notere


J-<br />

^'><br />

- - ^ • j ,<br />

• - • ^<br />

LEOGÈ ELÈtTORALE POLITICA 199<br />

esecutivo nella costituzione delie Sezioni, e dalla necessità di<br />

tener conto delle comodità degli elettori e insieme delle esigenze<br />

d'una buona elezione.<br />

<strong>La</strong> divisione del collegio in sezioni ha per base il Comune,<br />

anziché il Mandamento. <strong>La</strong> divisione del Comune in più sezioni<br />

spetta all'autorità comunale; Taggregazione di piii Comuni o frazioni<br />

di Comune in sezionie deve essere fatta per decreto reale.<br />

Il massimo degli elettori d'una sezione continua ad essere limitato<br />

a 400; il minimo, anziché a 200, viene fissato a cento, e<br />

può scendere per eccezione a 50, anziché a soli 40, Si domandano<br />

però condizioni speciali, come sono la lontananza del Comune da<br />

quello assegnato a capoluogo della sezione, ovvero la mancanza<br />

0 difficoltà delle strade.<br />

Secondo il progetto ministeriale, che era stato accolto dalla<br />

Commissione, il minimo ordinario degli elettori di una sezione<br />

non poteva scendere al disotto di duecento. <strong>La</strong> circoscrizione si<br />

determinava nella <strong>legge</strong> ; le variazioni successive si dovevano fare<br />

per decreto reale preceduto da relazione motivata da pubblicarsi<br />

nella Gazzetta ufficiale del Regno.<br />

Le questioni che si agitarono in proposito in seno alla<br />

Commissione parlamentare, e rinnovate poscia alla <strong>Camera</strong> condussero<br />

alla presente redazione sono lucidamente riassunte nella<br />

Relazione.<br />

2. « Uno degli argomenti su cui abbiamo rivolto speciale attenzione<br />

è quello della suddivisione <strong>dei</strong> collegi elettorali in sezioni,<br />

le quali, secondo alcuni, dovrebbero essere numerose quanti sono<br />

i Comuni, secondo altri invece dovrebbero essere costituite per<br />

modo da raccogliere gli elettori nei principali centri del collegio.<br />

Ragioni di incontrastabile valore si adducono a favore <strong>dei</strong> due<br />

opposti sistemi, di ciascuno <strong>dei</strong> quali non manca esempio in altre<br />

legislazioni. P>a questi contrari sistemi il Ministero, nel suo<br />

progetto, adottò un termine medio, che la Commissione ha creduto<br />

di dover approvare.<br />

3. « <strong>La</strong> votazione per Comune é in generale adottata negli<br />

Stati Uniti, nella Svizzera, nella Grecia e nella Francia. Quivi<br />

però di vivissime discussioni é stato argomento il luogo del voto.<br />

Ognuno ricorda la vivacità e l'eloquenza con cui, sotto la Ristorazione,<br />

il Royer-Collard sosteneva la necessità di sottrarre<br />

relettore, nel momento del voto, alle piccole influenze di campanile.<br />

Nelle discussioni intorno alla Costituzione del 1848 ed alla<br />

<strong>legge</strong> elettorale del 1849, la parte democratica dell'Assemblea<br />

francese, con uguale fermezza ed ardore, in agitatissime tornate,<br />

combattè il voto al Comune propugnato pertinacemente dai conservatori,<br />

di cui si rese facondo e veemente interprete il Montalembert.<br />

'^ 11 Governo provvisorio della repubblica, nel proclamare<br />

col decreto 5 marzo 1848 il suffragio universale e lo scrutinio di


200 LEGGI P0LITIC0-A3mi>'lSTKATIVE<br />

lista, aveva accresciuto bensì il numero delle circoscrizioni, perchè<br />

prima, di regola, votavasi al capoluogo del collegio, ma in<br />

questo aumento non aveva creduto di andare più in là del voto<br />

per mandamento {canton), E parve poscia all'Assemblea Costituente<br />

cosi importante il non lasciar mutare il luogo del voto che<br />

volle inscrivere questa stessa regola della votazione al capoluogo<br />

del mandamento nella Costituzione (art. 30), vincolando in questa<br />

parte le facoltà legislative; ammise soltanto che, per circostanze<br />

locali, il mandamento potesse essere diviso in più circoscrizioni,<br />

alle condizioni che sarebbero determinate dalla <strong>legge</strong> elettorale.<br />

E la <strong>legge</strong> elettorale determinò che tale divisione non potesse<br />

eccedere il numero di quattro circoscrizioni, e che anche nel<br />

caso in cui il numero di elettori d'una circoscrizione fosse cosi<br />

numeroso da dover essa venire divisa in sezioni, la sede di ogni<br />

sezione dovesse sempre essere il capoluogo della circoscrizione<br />

medesima e non potesse trasportarsi in altri Comuni. Fu l'art. 3<br />

del decreto napoleonico del 2 febbraio 1852 che stabili il voto per<br />

Comune, mantenuto per tutto il tempo dell'Impero. Il Governo<br />

della Difesa nazionale richiamò in vigore quella parte della <strong>legge</strong><br />

del 15 marzo 1849 che sanciva il principio del voto per mandamento,<br />

ed alla sua volta una <strong>legge</strong> speciale del 10 aprile 1871<br />

ristabili il voto per Comune.<br />

4. " In favore del medesimo stanno ragioni assai gravi, ed a<br />

prima giunta pare difatti irrecusabile l'utilità di portar Turna,<br />

come suol dirsi, alla porta dell'elettore. Imperocché il voto al<br />

capoluogo, non dirò del collegio o del circondario, ma pur anche<br />

a quello del mandamento, frappone ostacoli materiali che possono<br />

impedire ad un gran numero di elettori l'esercizio del loro diritto,<br />

sopratutto in alcune stagioni dell'anno, e più ancora nel caso di<br />

intemperie, nonché, individualmente per alcuni elettori, nei casi<br />

di vecchiaia, di indisposizione fìsica, di affari che il cittadino con<br />

grave suo danno sarebbe talvolta obbligato a trascurare. Inoltre,<br />

il voto al capoluogo fa alle popolazioni che in esso dimorano<br />

una posizione privilegiata, rendendo.il voto più accessibile agli<br />

uni che agli altri, offendendo l'eguaglianza del comune diritto;<br />

poiché, mentre gli abitanti del capoluogo voterebbero senza ostacolo<br />

e senza noia, quelli <strong>dei</strong> Comuni discosti, pel loro viaggio e<br />

soggiorno nel luogo del voto, verrebbero assoggettati alla triplice<br />

imposta del tempo, della fatica e del danaro. Tale ineguaglianza<br />

sarebbe ancor più manifesta e sentita allargandosi il voto ed<br />

estendendosi a masse di elettori, per i quali un dispendio anche<br />

lieve sarebbe tale aggravio che verrebbe indirettamente a privarli<br />

dell'esercizio del loro diritto, moltiplicando così quelle astensioni,<br />

che una invincibile indifferenza pei pubblici interessi rende già<br />

troppo numerose. Od altrimenti, per far muovere l'elettore, sarebbe<br />

mestieri pagargli il viaggio, la colazione, il desinare, dando<br />

cosi occasione e spinta alla corruzione, a vantaggio <strong>dei</strong> più ricchi


o^<br />

? Ai^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 201<br />

e meno scrupolosi, ed a danno di chi non può spendere o, se anche<br />

potesse, non lo vorrebbe.<br />

5. " Ma se tali considerazioni sono indubbiamente assai gravi,<br />

non sono certamente meno valide e serie quelle che sconsigliano<br />

una tale miriade di centri elettorali. E invero una sola basterebbe<br />

addurne, che presentasi essenzialissima, per non dir decisiva:<br />

quella, cioè, che collocando sezioni in ogni microscopico Comune,<br />

scompare per molti il primo ed indispensabile requisito di buone<br />

elezioni: la libertà e sincerità del voto. Questa^ è la considerazione<br />

principale cui si deve aver riguardo, mentre quella delle<br />

convenienze personali ha di certo grande valore, ma solo in quanto<br />

non comprometta la libertà e la sincerità del suffragio. Ora, come<br />

accennai e come ben dice la Relazione ministeriale, in un piccolo<br />

Comune l'elettore è spesso dominato da influenze locali, influenze<br />

malsane e colpevoli, ma influenze irresistibili, poiché provengono<br />

da persone da cui l'elettore completamente dipende per i suoi<br />

interessi personali, influenze le quali perciò agiscono tirannicamente,<br />

lo sorvegliano, lo seguitano, lo scrutano, hanno modo<br />

sicuro di conoscerne il voto.<br />

« D'altra parte il voto al capoluogo ha il grande vantaggio<br />

dell'avvicinamento degli elettori, dell'attrito che questo avvicinamento<br />

produce, dell'insegnamento cha vi si attinge. Esso conduce<br />

l'elettore in più spirabil aere, ove, oltre a trovare la sua<br />

libertà, può assumere informazioni, scambiare pensieri e giudizi,<br />

e mettersi in grado di dare un voto, non solo coscienzioso, ma<br />

illuminato.<br />

« Né basta: che nei piccoli Comuni, e per il numero e per<br />

la qualità degli elettori, non avvi alcuna garanzia di poter comporre<br />

seggi capaci ed imparziali, da cui poter ripromettersi una<br />

qualsiasi regolarità delle operazioni elettorali.<br />

« E il pericolo di corruzione non è certamente eliminato<br />

per l'evitata spesa di viaggio, poiché colui che per pochi centesimi<br />

è pronto a far mercato del suo diritto elettorale, troverà per<br />

sé più facile e più ghiotto il riceverne il prezzo a casa propria.<br />

" Per tali motivi, dovendosi scegliere senz'altro fra i due<br />

sistemi, anche noi, come il Ministero, ci saremmo piuttosto associati<br />

a quello del voto al capoluogo, che ha pure il suffragio di<br />

autorevoli esempi. Cosi infatti nel Belgio, ove si fecero tante<br />

leggi, anche recentissime, affine di perfezionare la procedura<br />

elettorale, si mantenne sempre la disposizione in forza della quale<br />

per le elezioni legislative gli elettori si radunano al capoluogo<br />

del circondario. Eppure nel Belgio alle urne avvi maggiore intervento<br />

di elettori che presso di noi, dove si vota, non al capoluogo<br />

del circondario, ma a quello del mandamento, dove anzi il mandamento<br />

è spesso diviso in minori sezioni. Nella Francia stessa<br />

vedemmo altrove che il popolo non accorse mai così numeroso<br />

alle urne, come in elezioni nelle quali pure votavasi non al Co


202 LtìGól<br />

mane, ma al capoluogo del mandamento. E nel nostro paese eziandio,<br />

alcune delle leggi elettorali ispirate ad intendimenti più<br />

liberali sì videro propense alle votazioni nei maggiori centri.<br />

Cosi, ad esempio, stabilivasi che gli elettori si dovessero riunire<br />

al capoluogo del collegio elettorale nelle leggi del Farini del 1859,<br />

e nella <strong>legge</strong> della Giunta dello Stato Romano del 1848, al capoluogo<br />

del distretto od a quello del circondario nelle leggi elettorali<br />

napoletane del 1848.<br />

6. " Tuttavia la Commissione, come già accennai, per conciliare<br />

le opposte opinioni, senza adottare il voto al Comune,<br />

accrebbe il numero delle sezioni per modo da evitare ogni inconveniente<br />

derivante dalla soverchia distanza dall'urna dalla dimora<br />

dell'elettore. Il progetto nostro, a differenza dalla <strong>legge</strong> francese<br />

del 1849, non fissa alcun limite alla divisione del mandamento in<br />

minori circoscrizioni, e quando il numero degli elettori rende<br />

necessario l'aumento delle sezioni, la sede di queste ultime, a<br />

differenza pure della <strong>legge</strong> suddetta, colloca in uno <strong>dei</strong> Comuni<br />

componenti la sezione, non nel Comune designato come capoluogo<br />

della circoscrizione. Piìi in là era impossibile andare, senza dimenticare<br />

del tutto le condizioni demografiche del nostro paese.<br />

« Avvi infatti un massimo ed un minimo numero di elettori,<br />

al di sopra ed al di sotto-<strong>dei</strong> quali è impossibile costituire sezioni.<br />

Se un Comune supera quel numero, è necessario dividerlo in sezioni;<br />

se un altro non raggiunge quel minimo, è non meno indispensabile<br />

unirlo ad altri limitrofi. E nello stabilire queste cifre<br />

è necessario tener conto delle astensioni, della minore esperienza<br />

che i nuovi elettori certamente avranno, nonché del maggior<br />

numero di nomi che essi saranno chiamati a scrivere in vece di<br />

un solo.<br />

• 7. " Seguendo perciò il disegno ministeriale, abbiamo creduto<br />

si potesse di regola mantenere per le sezioni il numero massimo<br />

di quattrocento elettori ed il minimo di duecento stabilito nella<br />

vigente <strong>legge</strong>: calcolammo che anche col numero di nomi che<br />

l'elettore deve scrivere secondo il progetto di <strong>legge</strong>, le operazioni<br />

elettorali si possono compiere regolarmente con sezioni di 400<br />

a 200 elettori. In via di massima non credemmo potere scendere<br />

al disotto dì tale mtmmu7n. Imperocché le sezioni di 200 elettori,<br />

ove anche si rendesse maggiore la frequenza alle urne, non darebbero<br />

certo oltre i 170 votanti: ora, con un numero minore di<br />

elettori e di votanti, scemerebbero troppo, sparirebbero quasi,<br />

tutte quelle garanzie delle quali abbiamo in addietro parlato.<br />

« Il maximum di 400 ed il minimum di 200 elettori sono<br />

quelli stabiliti anche nella <strong>legge</strong> belga, secondo la quale sono<br />

complicatissime le forme ilei voto. Per la <strong>legge</strong> spagnuola una<br />

sezione non può comprendere meno di 100 elettori né più di 500<br />

nei distretti rurali, di 1000 negli urbani.<br />

* E noi, in via di eccezione, siamo discesi anche al disotto


vi<br />

tlOaS ELÉftOÈALg Ì^OLlTtOA 203<br />

della <strong>legge</strong> spagnuola^ poiché coli'ultimo capoverso dell'art. 47<br />

abbiamo stabilito, che, quando la situazione topografica di alcuni<br />

Comuni o le condizioni della viabilità rendano difficile l'esercizio<br />

del diritto elettorale, si possano costituire sezioni aventi meno<br />

di 200 elettori, purché il loro numero non sia minore di 50. Sebbene<br />

quest'ultimo numero ci sembri assai.scarso per gli indicati<br />

motivi, pure credemmo necessario di mantenerlo, perchè il rilevante<br />

numero di analfabeti che ancoravi sono in parecchie regioni<br />

d'Italia, potrebbe rendere assai esiguo il numero degli elettori in<br />

Comuni appartati ed abbastanza popolosi.<br />

8* " In forza delle disposizioni adottate, abbiamo intere Provincie<br />

in cui il numero delle sezioni si agguaglia a quello <strong>dei</strong><br />

Comuni. Ciò avviene nelle provincie di Caltanissetta, Siracusa,<br />

Trapani, Grosseto, Livorno, Ferrara, e, tranne per pochissimi<br />

Comuni, in quelle di Bari, Catania, Firenze, Foggia, Girgenti,<br />

Lucca, Napoli, Palermo, Pisa, Potenza, Ravenna e Siena. Invece<br />

nelle provincie di Alessandria, Avellino, Belluno, Benevento,<br />

Bologna, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo,<br />

Forlì, Lecce, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Messina, Modena,<br />

Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Reggio di<br />

Calabria, Reggio d'Emilia, Rovigo, Salerno, Teramo, Treviso,<br />

Verona, Vicenza, e più ancora in quelle di Bergamo, Brescia,<br />

Cagliari, Como, Cremona, Genova, Milano, Novara, Pavia, Porto<br />

Maurizio, Roma, Sassari, Torino, Udine, nelle quali maggior-,<br />

mente abbondano i piccoli e piccolissimi Comuni, sarebbe assolutamente<br />

impossibile identificare la sezione col Comune, che vi è<br />

talvolta cosi microscopico da non consentire nemmeno la for-^<br />

mazione, in qualsiasi modo, dell'ufficio elettorale.<br />

it Infatti, secondo le liste elettorali del 1879, non v'erano<br />

che 486 Comuni i quali avessero almeno 200 elettori; 2920 ne<br />

avevano da 40 a 199 ; 2055 da 20 a 89; 1538 da 10 a 19 ; 793 da<br />

5 a 9; 138 ve n'erano con 4; 130 con 3; 115 con 2; 66 cori 1.<br />

Infine, 34 Comuni distribuiti in nove provincie, le provincie, cioè,<br />

di Como, Bergamo, Milano, Novara, Porto Maurizio, Cagliari,<br />

Sassari, Perugia e Messina, non contavano nemmeno un elettore.<br />

In complesso, come risulta da queste cifre, ben più della metà<br />

<strong>dei</strong> Comuni del Regno annoveravano meno di 40 elettori.<br />

« Il nuovo progetto, pur aumentando considerevolmente il<br />

numero degli elettori, ne darebbe tuttavia alla metà <strong>dei</strong> Comuni<br />

del regno un numero inferiore a quello ritenuto necessario per<br />

avere le guarentigie della libertà e sincerità del voto ed anche<br />

per la normale costituzione <strong>dei</strong> seggi ^ {Relaz, ZANAUDELLI, pagine<br />

186-188).<br />

9. <strong>La</strong> Commissione calcolava, che dopo Tapplicazione della<br />

nuova <strong>legge</strong> il maggior numero <strong>dei</strong> 8260 Comuni, quanti erano<br />

alla fine del 1880, non avrebbe avuto i 200 elettori necessari a formare<br />

sezione, e rispettivamente da 2 a 3 mila Comuni ne avrebbero


204 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

meno di cento. Perciò, modificando in molte parti il progetto del<br />

Ministero, la Commissione aveva formato le sezioni, avendo riguardo<br />

nel comporle allo stato presente delle comunicazioni ed<br />

alle naturali affinità, e tenendo conto di tutte le innumerevoli petizioni<br />

pervenute dalle rappresentanze locali. Queste petizioni fornirono<br />

utili ragguagli, e furono accolte, tranne quelle poche che<br />

erano incompatibili colle norme e coi criteri generali già adottati.<br />

In tal modo i Comuni nei quali gli elettori avrebbero votato senza<br />

loro disagio da 486 erano aumentati a 1383,<br />

10. Nella discussione alla <strong>Camera</strong> gli onorevoli Crispi, Marietti,<br />

ecc., proposero il voto al Comune, L'on. P. Lioy propose<br />

di scendere, anche-senza che vi siano delle ragioni eccezionali, sino<br />

a 50 elettori, computando che in tal guisa soli 759 Comuni sarebbero<br />

rimasti privi dell'urna. L'on. Buonavoglia propose pure di<br />

costituire in sezione tutti i Comuni di più che 50 elettori, lasciando<br />

che gli altri venissero aggregati ad una delle sezioni più vicine,<br />

secondo il voto della Giunta comunale. L'on. Sidney Sonnino suggerì<br />

che l'autorità comunale, dove vi sono più di 400 elettori,<br />

debba procedere alla divisione del Comune in sezioni « contemporaneamente<br />

alla pubblicazione definitiva delle liste elettorali »,<br />

L'on. A. Sanguinetti propose, che fissate una volta le sezioni,<br />

queste non si potessero modificare senza il consenso <strong>dei</strong> Comuni<br />

0 frazioni di Comuni interessati. Il minimo degli elettori avrebbe<br />

dovuto poi scendere sino a 30 secondo una mozione dell'onorevole<br />

Ghiani-Mameli, ed essere mantenuto in ogni caso ad un minimo<br />

di 80 secondo l'onorevole A. Sanguinetti e di 100 secondo<br />

l'onorevole Vare.<br />

L'onorevole ministro Zanardelli cosi rispose ai diversi oratori,<br />

giustificando anche più solennemente che nella Relazione le<br />

proposte sancite nella <strong>legge</strong>:<br />

« Io credo che consentendo il voto al Comune quando il<br />

Comune conti almeno 100 elettori, si scenda a tal limite di cui a<br />

rigore non si potrebbe non accontentarsi, sicché discendere di<br />

più, sarebbe, in via di regola, assolutaiiiente inammissibile. Le<br />

ragioni esposte dall'onorevole Lioy e da altri oratori pel voto al<br />

Comune anche quando il Comune non dia che 40 o 50 elettori,<br />

io stesso non le tacqui ; esse consistono nella uguaglianza<br />

degli elettori innanzi all'urna, e nella convenienza di non obbligare<br />

una parte di essi a percorrere lunga via con perdita di tempo<br />

e di danaro, rendendo loro per tal modo più dififilcile l'esercizio del<br />

proprio diritto, l'adempimento del proprio dovere Ma, d'altra<br />

parte, è pure, a mio credere, incontrastabile che queste considerazioni<br />

di comodità, di convenienza individuale dell'elettore devonsi<br />

conciliare colle altre e più essenziali necessità morali di non<br />

lasciar pesare sulle elezioni le più infeste influenze di campanile;<br />

devonsi conciliare colle garantìe che si ravvisano nella formazione<br />

di uffizi elettorali intelligenti e indipendenti, e in pari tempo con


f\<br />

.1<br />

' j<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 205<br />

quelle che tutelano la libertà e la sincerità del suffragio. Se ciò<br />

non fosse, se si dovesse aver riguardo soltanto alla comodità dell'elettore,<br />

bisognerebbe adottare la proposta che, come l'onorevole<br />

Lioy certamente non ignora, era stata sostenuta nella <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Lordi in Inghilterra, durante la discussione sulla riforma elettorale<br />

del 1867, che, cioè, si potesse dall'elettore spedire per la<br />

posta la propria scheda agli uffizi elettorali; oppure si dovrebbe<br />

stabilire che s'andasse a raccogliere i voti al domicilio degli elettori.<br />

Questi sarebbero metodi con cui si servirebbe appunto alla<br />

comodità degli elettori. Ma ciò non è certamente consigliabile per<br />

la ragione che dissi; essere, cioè, necessario di conciliare queste<br />

convenienze individuali colle garantìe di libertà, di sincerità, di<br />

regolarità, delle quali ho testé parlato.<br />

« Ora queste garantie, o signori, non le avremmo certamente,<br />

quando per porre una sezione in un Comune bastasse che<br />

vi fossero 40 o 50 elettori. Né per sostenere il contrario si potrebbe<br />

pr-endere norma dal numero di 40 elettori, che, per formare una<br />

sezione, sono ritenuti sufficienti ai termini della <strong>legge</strong> vigente. È<br />

vero che nella ^nedesima è fissato come minimiiyn il numero di<br />

40 elettori. Ma con un suffragio cosi ristretto, come quello che<br />

è dato dalla <strong>legge</strong> vigente, secondo la quale il numero degli elettori<br />

costituisce in media poco più del 2 per cento della popolazione,<br />

non havvi Comune il quale abbia 40 elettori, che non annoveri<br />

presumibilmente da due a tre mila abitanti almeno. E in tali<br />

condizioni io consento che si possa, senza gravi inconvenienti,<br />

costituire un Comune in sezione separata. Ma invece, col corpo<br />

elettorale che verrà dato dalla riforma in discussione, sopratutto<br />

in seguito alla disposizione temporanea che abbiamo votata<br />

quest'oggi e secondo la quale è attribuito l'elettorato a tutti<br />

quelli che danno prova di saper <strong>legge</strong>re e scrivere, la cosa corre<br />

assai diversa. Gli elettori dal 2 per cento della popolazione, saliranno<br />

al 10 per cento; sicché il Corpo elettorale potrà venire ad<br />

essere quintuplicato. Infatti, secondo il censimento della popolazione<br />

del 1871, i maschi maggiori di 21 anni che sapevano <strong>legge</strong>re<br />

e scrivere ascendevano a 2,700,000; ma siccome dal 1871 in poi<br />

le scuole aumentarono e furono più frequentate, cosi io credo che<br />

il prossimo censimento del 1881 accerterà come ascendano a non<br />

meno di 3 milioni i maggiorenni che oggi sanno <strong>legge</strong>re e scrivere ;<br />

il che ci dà appunto un corpo elettorale di oltre il 10 per cento<br />

della popolazione. Ora, posto che gli elettori costituiranno almeno<br />

il 10 per cento della popolazione, ne deriva che ove si formasse<br />

sezione in ogni Comune avente 40 elettori, si voterebbe al Comune<br />

anche in microscopici comunelli di 400 abitanti.<br />

" Ciò posto potete ammettere che non domineranno le<br />

meschinissime influenze di campanile, con sezioni stabilite in Comuni<br />

di 400 0 500 abitanti? Quanto a me credo che intorno a tali<br />

influenze di campanile, nell'ipotesi del voto in ogni piccolo Co-


206 LEGGI POLITIOO-AMMINISTRATIVE<br />

mune, potrei dir cose ben più gravi di quelle che già dissi rispetto<br />

al collegio uninominale.<br />

6' Rammento a tale proposito le eloquenti parole con cui il<br />

Royer-Collard mostrò l'utilità, l'importanza, per conservare al<br />

voto il suo carattere politico, di far trovare l'elettore in un'agglomerazione<br />

numerosa di suoi colleghi, a ciò che possa deporre nell'urna<br />

un voto, non solo coscienzioso, ma illuminato, a fine di<br />

porlo in condizione di conoscere e comprendere lo spirito pubblico,<br />

di scambiare pensieri ed idee, collocandolo in aere più spirabile<br />

e togliendolo ad un cieco isolamento,<br />

« Una seconda evidente ragione per non costituire in sezioni<br />

questi piccoli Comuni, la si ravvisa, come accennai, nella difficoltà,<br />

nella impossibilità di formare uffizi elettorali abbastanza intelligenti<br />

ed indipendenti. E senza uffizi intelligenti ed indipendenti,<br />

non solo sarà facile ogni sorpresa ed ogni broglio, ma saranno<br />

moltiplicate le possibilità di errori, diverranno più probabili le<br />

nullità nelle elezioni. Con collegi che possono avere forse cento<br />

sezioni, le cause di errori e di nullità indubbiamente si accresceranno<br />

a cento doppi... Infatti anche il Dufaure quando fu discussa<br />

siffatta questione nell'Assemblea francese, osservò che quando in<br />

Francia, prima del 1848, le votazioni facevansi al capoluogo del<br />

collegio, le proteste per nullità erano pochissime; che venuto il<br />

decreto del Governo provvisorio del 1848, il quale stabiliva che<br />

le votazioni dovessero seguire al capoluogo del mandamento, le<br />

irregolarità crebbero, le proteste si moltiplicarono, appunto perchè<br />

gli uffizi elettorali erano molto meno intelligenti, e che, perciò,<br />

tali irregolarità sarebbero aum.entate, secondo ogni presunzione,<br />

in proporzione di gran lunga maggiore ove si fosse stabilito il<br />

voto al Comune,<br />

« Queste osservazioni non soltanto sono perfettamente applicabili<br />

al caso nostro, ma vi ha anzi una circostanza che le rende<br />

per noi anche più imperiose e più calzanti. Ed invero, noi abbiamo<br />

riconosciuta la necessità di rendere i seggi elettorali più capaci,<br />

ed introdotta nel nostro disegno di <strong>legge</strong> una disposizione per la<br />

quale, a tale intento si esige che, possibilmente, sia assunto come<br />

segretario dell'ufficio un notaio od un cancelliere di pretura; per<br />

cui sarebbe affatto contraddittorio che rendessimo inattuabile la<br />

disposizione in discorso, moltiplicando le sezioni a dismisura<br />

« Ma, quello che è più, col voto nei piccoli Comuni, scompare<br />

ogni sincerità, ogni libertà, ogni segretezza del voto. Questa sincerità<br />

e questa segretezza non hanno, in quella cerchia ristretta,<br />

alcuna garanzia. L'elettore è soggetto ad influenze che lo circondano<br />

troppo davvicino, che agiscono tirannicamente sopra di lui,<br />

perchà è impossibile non si sappia fra cosi pochi votanti come<br />

ciascuno ha votato, e lo si sa dalle persone da cui l'elettore medesimo<br />

dipende in modo assoluto, pe'suoi interessi materiali, pel<br />

suo pane quotidiano..,..


.1 l'"<br />

.il<br />

I^EGGE ELETTORALE POLJTICA<br />

« Infine, colla proposta di collocare sezioni in ogni centro<br />

di Comune, purché vi siano 40 o 50 elettori, non si tiene conto<br />

delle nostre condizioni demografiche e si mettono in una posizione<br />

ineguale le varie parti d'Italia. Imperocché, per es., in Toscana<br />

c'è il Comune di Capannori, il quale ha 43,000 abitanti e non<br />

ha forse alcun centro che abbia più di 1000 abitanti; ivi perciò<br />

gli elettori delle varie frazioni del Comune sono molto più distanti<br />

dal centro cui dovrebbero recarsi, di quello che siano distanti fra<br />

loro molti Comuni della provìncia di Como e d'altre provincie dove<br />

i Comuni sono piccoli e dove quindi quelle che altrove sono frazioni<br />

costituiscono invece unità comunali.<br />

" Avuto riguardo a queste considerazioni, parmi di poter<br />

dire senza esitazione, che la Commissione aveva già abbondato<br />

assai nella formazione delle sezioni, stabilendo per le medesime<br />

un minimum di 200 elettori, e costituendo un numero di sezioni<br />

che sta fra le 3000 e le 4000, cioè quasi una sezione, in media,<br />

ogni due Comuni. E tale essendo la media, ne viene che in molte<br />

Provincie, in quelle nelle quali un po'grossi sono i Comuni,<br />

ognuno di essi forma una sezione.<br />

iv Tutto ciò premesso, mi pare di mostrare una grande arrendevolezza,<br />

ammettendo un minimum di 100 elettori per sezione,<br />

mentre se scendessi ancora di più mi sembrerebbe impossibile<br />

evitare i gravissimi inconvenienti <strong>dei</strong> quali ho parlato " {Attiparlamentari,<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, Legisl. XIV, Sess. i, Discussioni,<br />

27 giugno 1881, pag. 6627-6633).<br />

11, <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, in seguito alla mozione dell'onorevole<br />

Ercole, rinviava alla Commissione il titolo terzo della <strong>legge</strong><br />

colle tabelle delle sezioni e <strong>dei</strong> collegi elettorali. Riproposto dalla<br />

Commissione alla <strong>Camera</strong> detto titolo, e messo in relazione con<br />

la deliberazione della <strong>Camera</strong> sopra il mantenimento del collegio<br />

uninominale, l'art. 45 nella seconda tornata del 27 giugno è stato<br />

approvato nella seguente dizione: " l'elezione <strong>dei</strong> deputati è fatta<br />

a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione<br />

attualmente in vigore ". Ma nella seconda tornata del 29 giugno,<br />

essendo stata invitata la Commissione a riferire, incominciando<br />

dal primo articolo della <strong>legge</strong>, le modificazioni, che si fossero<br />

rese necessarie per gli emendamenti mano mano adottati nel corso<br />

della discussione, la Commissione propose all'art. 45 di togliere<br />

il riferimento alla circoscrizione attualmente in vigore, e di ristabilire<br />

la dizione di prima. L'articolo 45 venne quindi definitivamente<br />

adottato nei termini sopracitati, per cui, invece di riferirsi<br />

*' alla circoscrizione attualmente in vigore «, si richiamava<br />

*^ alla circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla pre- -<br />

sente <strong>legge</strong> e che fa parte integrante della medesima «. L'onorevole<br />

presidente della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati avvertiva, che la<br />

tabella era stata distribuita colle circoscrizioni attuali, ed anche<br />

sopra invito dell'onorevole deputato Gayalletto o-ssicurarva, che<br />

207


208 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

i^ se fosse incorsa qualche omissione, qualche duplicazione, per<br />

la fretta dello stampare, siccome si trattava d'una questione di<br />

fatto, così, prima di essere ristampata, detta tabella sarebbe stata<br />

corretta con tutte le cautele che per questo scopo sono necessarie<br />

». <strong>La</strong> tabella delle circoscrizioni elettorali ristampata e corretta,<br />

fu distribuita al Senato. Ma nonostante le avute diligenze,<br />

erano corsi errori non pochi né lievi, di che l'Ufficio centrale venne<br />

messo in sull'avviso da particolari richiami. Specialmente non si<br />

era tenuto bastantemente conto delle aggregazioni <strong>dei</strong> Comuni e<br />

delle nuove denominazioni di essi, ed i collegi elettorali quindi<br />

non erano riusciti ben designati, mentre poi la <strong>legge</strong> non conteneva<br />

più alcuna disposizione che esprimesse mantenute le precedenti<br />

circoscrizioni. Venivano anzi trasmesse dall'on. deputato<br />

Vacchelli all'ufficio centrale nuove rettificazioni per quanto concerne<br />

i collegi elettorali della provincia di Cremona, perchè l'ufficio<br />

centrale del Senato avesse a introdurle nella tabella delle circoscrizioni.<br />

Intanto lo stesso Ministero dell'interno, con lettera 20<br />

settembre al direttore della segreteria del Senato, trasmetteva il<br />

quadro delle correzioni occorrenti alla tabella delle circoscrizioni<br />

<strong>dei</strong> collegi elettorali in conseguenza della deliberazione presa dalla<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />

In seguito a queste correzioni la tabella dovette tornare<br />

innanzi alla <strong>Camera</strong> per esservi approvata nella forma, colla quale<br />

Yenne pubblicata insieme alla <strong>legge</strong> elettorale del 22 gennaio 1882.<br />

Ma la successiva <strong>legge</strong> 7 maggio sullo scrutinio di lista rese inutile<br />

tutto questo lavoro, poiché i vecchi collegi colle sezioni loro<br />

scomparvero davanti ad essa. E noi pubblichiamo perciò non le<br />

tabelle annesse alla <strong>legge</strong> del 22 gennaio, bensì quelle che vennero<br />

approvate per Decreto reale secondo la circoscrizione sancita nella<br />

<strong>legge</strong> 7 maggio 1882 e modificata con successivo Decreto.<br />

12. Il Ministero si era riservato di pubblicare la nuova tabella<br />

delle sezioni appena fossero decretatele nuove liste elettorali. A tal<br />

uopo furono emanate frattanto ai prefetti le seguenti istruzioni:<br />

t^ Non appena siano pervenute le liste approvate dai Consigli<br />

comunali, i signori prefetti ne faranno eseguire uno spoglio onde<br />

accertare il numero complessivo degli elettori inscritti nei singoli<br />

Comuni; ed in base a questo spoglio mi trasmetteranno al più<br />

presto le loro proposte rispetto a quelle sezioni per la costituzione<br />

delle quali è necessario un decreto reale: tenendo presente che<br />

ogni Comune o frazione di Comune ha diritto di formare una<br />

sezione a sé, quando conti almeno 100 elettori, ed anche soli 50,<br />

ove la lontananza da altri centri e le condizioni della viabilità<br />

giustifichino questo provvedimento eccezionale.<br />

« Per fare tali proposte non occorre che le liste siano state<br />

approvate dalla Commissione provinciale, poiché, giusta l'art. 106<br />

della nuova <strong>legge</strong>, nelle prime elezioni alle quali sarà applicata la<br />

<strong>legge</strong> stessa, non sarà cagione di nullità il fatto, chein una sezione


-^<br />

j' \<br />

LEGGE ELETTORAIiE POLITICA 209<br />

si trovi inscritto un numero di elettori maggiore ó minore di quello<br />

richiesto negli articoli 47 e 48. In questo modo il Governo del Re<br />

potrà provvedere in tempo opportuno alla esecuzione delle disposizioni<br />

contenute nei due capoversi dell'art. 48 della <strong>legge</strong> «.<br />

13. <strong>La</strong> tabella annessa al progetto di <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882<br />

non dava, come dissi, la suddivisione <strong>dei</strong> collegi in sezioni, ma<br />

soltanto la composizione <strong>dei</strong> collegi medesimi. Ripresentando il<br />

progetto separato sullo scrutinio di lista la Commissione vi allegò<br />

soltanto la tabella delle circoscrizioni, che dà la composizione<br />

<strong>dei</strong> nuovi collegi, non quella delle sezioni. E furono invece<br />

trasmesse, come si è detto, ai prefetti le norme opportune a raccogliere<br />

i materiali per costituirle.<br />

Nei progetto di <strong>legge</strong> presentato nel 1878 dal Ministero,<br />

la tabella delle sezioni era stata costruita nella supposizione che<br />

gli elettori aumentassero appunto a due milioni, cioè riuscisse<br />

quadruplicato il numero attuale. Ma si era tenuto fermo il minimo<br />

di 200 elettori per sezione, costituendo sezioni minori, presumibilmente<br />

non inferiori a 50 elettori, là dove era necessario.<br />

Questa necessita veniva determinata, a nostro avviso : da assoluta<br />

mancanza di strada; da una distanza superiore agli otto o dieci<br />

chilometri; dalTeccentricità del Comune; dall'esservi nell'unico<br />

Comune al quale sarebbesì potuto aggregare una popolazione<br />

elettorale soverchiante il numero di 400. Nell'aggruppare i Comuni<br />

che ci lasciavano presumere liste di men che 200 elettori,<br />

non si è seguito un criterio uniforme. Si badò alla maggior popolazione,<br />

alla centralità del Comune scelto a capoluogo della<br />

sezione, alla sua ubicazione, sopra o presso a linee ferroviarie od<br />

a strade che lo rendessero facilmente accessibile ed a molte altre<br />

condizioni studiate minutamente, di caso in caso, sulle carte topografiche.<br />

Venne pur tenuto conto, nei limiti dalla <strong>legge</strong> consentiti,<br />

di tutti i desideri! e le osservazioni, in numero strabocchevole,<br />

trasmessi da autorità locali e deputati.<br />

Siccome quella tabella, insieme alle liste ed alle osservazioni<br />

mandate dai prefetti, servì pure di base per determinare le sezioni<br />

<strong>dei</strong> nuovi collegi, si è creduto opportuno di dirne qualche parola,<br />

mentre la tabella che risultò definitivamente approvata si allega<br />

al presente commento, insieme a quella delle circoscrizioni.<br />

14. <strong>La</strong> divisione <strong>dei</strong> collegi in sezioni è una disposizione d'ordine<br />

pubblico, intesa ad assicurare la regolarità ed il buon<br />

andamento delle operazioni elettorali, evitando il soverchio affollamento<br />

degli elettori, e la confusione e il tumulto che ne potrebbero<br />

derivare. Perciò nel Parlamento subalpino si_ ritenne, che<br />

se nessun disordine era avvenuto, l'elezione non rimaneva viziata<br />

r<br />

dalla inosservanza di questa disposizione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputali,<br />

collegio di Pancalieri, alez. Badariotti, 9 maggio 1848; collegio<br />

di Bonneville, 5 gennaio 1858, elez. Pelloux, ecc. Nel primo caso<br />

vi erano in una sezione 450 elettori; nel secondo 407).<br />

LEGGI SPECIALI. —Serie 1* — VoL IV. 14


210 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

r<br />

Nel Parlamento italiano non si sollevò alcuna questione a<br />

tale riguardo. Giova però osservare, che non poche sezioni elettorali<br />

dovevano essere ben lungi dal corrispondere alle condizioni<br />

stabilite dalla <strong>legge</strong>. Specie in Sicilia, vi erano parecchi Comuni<br />

di meno che quaranta elettori, e formavano tuttavia sezione. Né<br />

il fatto fu mai motivo ad annullare le elezioni ivi seguite.<br />

11 dubbio si fa più grave sotto l'imperò della nuova <strong>legge</strong>,<br />

quando si tenga conto delle disposizioni transitorie dell'art. 106.<br />

*' Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata questa <strong>legge</strong>,<br />

non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi<br />

inscritto un numero di elettori maggiore di quello richiesto dagli<br />

articoli 47 e 48 ». Quindi, nelle successive elezioni, il fatto che<br />

in una sezione vi siano piii di 400 o meno di 50 elettori, a rigore<br />

di <strong>legge</strong>, dovrebbe importare la nullità dell'elezione.<br />

Il numero degli elettori di cui bisognerà tener conto è quello<br />

portato dalle liste definitivamente approvate. Non sarebbe dunque<br />

cagione di nullità il fatto che essendo inscritti, per esempio, sopra<br />

una lista definitivamente approvata 50 elettori, e venendo uno di<br />

questi a morire, il numero degli elettori si trovasse ridotto a 49,<br />

e la sezione non fosse stata aggregata ad altra vicina prima della<br />

elezione.<br />

Nel computo del numero degli elettori, in base al quale i collegi<br />

elettorali sono suddivisi in sezioni, non si tiene conto di quelli<br />

che sono inscritti sulla lista separata per trovarsi nelle condizioni<br />

dell'art. 14. Il diritto elettorale, infatti, è per essi sospeso, e<br />

sebbene alcuno possa riacquistarlo in tempo debito per farne uso,<br />

viene quasi a occupare, nel computo totale, il posto di quelli che<br />

lo perdessero dopo l'approvazione definitiva delle liste.<br />

Però se per effetto di queste eventuali aggiunte di elettori<br />

il numero di quelli ascritti ad una sezione, che non superavano<br />

i 400 secondo le liste definitive, venisse di fatto a superare questa<br />

cifra, l'elezione sarebbe valida.<br />

15. Come devono essere fatte le sezioni elettorali nei Comuni<br />

che comprendono più di 400 elettori? Nel formare le sezioni si<br />

deve seguire l'ordine alfabetico della lista generale o aggruppare<br />

;ii elettori per quartieri, cantoni, rioni, ecc.? Nella legislazione<br />

belga, oltreché <strong>dei</strong> Comuni, si parla anche delle frazioni di Comuni<br />

e perciò parrebbe che la questione dovesse essere risolta nell'ultimo<br />

senso. Ma nella maggior parte <strong>dei</strong> grandi Comuni si tiene la<br />

regola contraria, seguendo l'ordine alfabetico della lista generale.<br />

Nella nostra <strong>legge</strong> non era possibile fissare un criterio generale;<br />

ma a suo tempo saranno certo date in proposito le opportune<br />

istruzioni. Nei Comuni rurali, dove il numero degli elettori<br />

supera i 400 sarà conveniente dividerli per frazioni di Comune,<br />

specie se queste sono lontane una dall'altra. Negli urbani, invece,<br />

sarà preferibile la divisione alfabetica, pur mantenendo anche la<br />

divisione per mandamenti, che era già nella <strong>legge</strong> precedente. A


^ F<br />

LEGGE ELETTORAf.E POLITICA 211<br />

cotesto modo gli elettori saranno costretti a minori disagi e nelle<br />

città, dove i cambiamenti di domicilio sono più frequenti, ne seguiranno<br />

minori inconvenienti.<br />

ART. 49. I Collegi elettorali sono convocali dal Re.<br />

Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione<br />

<strong>dei</strong> Collegi, a quello stabilito per le elezioni, devono<br />

decorrere almeno quindici giorni.<br />

1. Disposizione dello Statuto.<br />

2. Motivi del unimmo termine.<br />

3. Legislazione eoYrvparata,<br />

4. In guai giorno debbano seguire le elezioni.<br />

1. L'art. 9 dello Statuto, del quale il presente è un'applicazione,<br />

dice « il Re convoca in ogni anno le due Camere ; può<br />

prorogarne le sessioni e disciogliere quella <strong>dei</strong> deputati ; ma in<br />

quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro<br />

mesi ". <strong>La</strong> convocazione della <strong>Camera</strong> si fa appunto convocando<br />

prima i collegi elettorali a formarla. Il che deve essere fatto per<br />

guisa che non decorrano dallo scioglimento della <strong>Camera</strong> alla<br />

convocazione della nuova più di quattro mesi.<br />

2. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> provvede anche a guarentire gli elettori da<br />

una convocazione troppo affrettata, e che tolga loro ogni agio di<br />

prepararsi alle elezioni, si che queste vengano compiute di sorpresa.<br />

11 decreto che convoca i collegi deve essere pubblicato<br />

almeno quindici giorni prima di quello pel quale sono intimate le<br />

elezioni, lasciando così agli elettori uno spazio minimo di due<br />

settimane.<br />

Le stesse disposizioni devono applicarsi anche nel caso di<br />

elezioni parziali, e in nessun caso è lecito al potere esecutivo di<br />

violarle o menomarle in alcuna guisa.<br />

3. Qualsiasi altra forma di convocazione <strong>dei</strong> collegi elettorali<br />

sarebbe incostituzionale. <strong>La</strong> costituzione e la <strong>legge</strong> elettorale del<br />

Belgio dichiarano invece che " le Camere si riuniscono di loro<br />

pieno diritto il secondo martedì di novembre, a meno che non<br />

siano state anteriormente convocate dal Re '». 11 Re ha il diritto<br />

di convocare le Camere e di scioglierle, sia separatamente, sia<br />

simultaneamente, e gli elettori devono essere convocati nel termine<br />

di quaranta giorni. Ma la riunione ordinaria <strong>dei</strong> collegi<br />

elettorali per sostituire i deputati e i senatori uscenti ha sempre<br />

luogo il secondo martedì di giugno {Costit.y art. 70, 71; Code<br />

élect,, art. 87).<br />

<strong>La</strong> Costituzione francese del 1791 autorizzava le assemblee<br />

primàrie ed elettorali a riunirsi di pien diritto ogni due anni, cioè<br />

le primarie la prima domenica di marzo,'le elettorali l'ultima.<br />

Secondo la Costituzione dell'anno in i collegi elettorali si riunivano<br />

di pien diritto il P e 20 germinale d'ogni anno.


212 LEGOl POLITICO-AMMINlSTRATn^<br />

<strong>La</strong> Costituzione dell'anno TIII attribuì la convocazione <strong>dei</strong><br />

collegi al potere esecutivo, principio mantenuto nell'art. 36 del<br />

senatusconsulto 4 agosto 1802, nella <strong>legge</strong> 5 febbraio 1817 e nelrarticolo<br />

40 della <strong>legge</strong> 19 aprile 183L Secondo la Costituzione<br />

del 1848 sii elettori erano convocati con una <strong>legge</strong> promulgata<br />

quarantacinque giorni prima della fine della legislatura, e se la<br />

<strong>legge</strong> mancava, si riunivano di pieno diritto trenta giorni dopo<br />

la fine di quella. Secondo l'articolo 4 del decreto 2 febbraio 1852,<br />

tuttora in vigore, i collegi elettorali sono convocati da un decreto<br />

del potere esecutivo, e l'intervallo tra la promulgazione del decreto<br />

e la convocazione <strong>dei</strong> collegi è di venti giorni almeno.<br />

Secondo la costituzione degli Stati Uniti e la maggior parte<br />

degli Statuti repubblicani gli elettori si radunano di pieno diritto;<br />

nelle monarchie rappresentative sono in generale convocati dal<br />

potere esecutivo, cioè dal Re, che ne è il capo, con decreto controfirmato<br />

dal Ministro <strong>dei</strong>Tinterno.<br />

4, Alcune leiiislazioni elettorali determinano che le elezioni<br />

abbiano a seguire in giorno di domenica, o di festa riconosciuta<br />

dallo Stato. Ciò non è sempre avvenuto nelle elezioni del Parlamento<br />

subalpino, ma è consuetudine costantemente osservata nel<br />

regno d'Italia. Così per le elezioni generali, che per le parziali,<br />

gli elettori si convocano in giorno di domenica, e nella successiva<br />

domenica segue il ballottaggio.<br />

ART. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano<br />

ascritti.<br />

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni<br />

nel medesimo fabbricato^ ed ogni sezione deve avere una<br />

sala propria.<br />

1. Motivi di queste disposizioni,<br />

2. L'elettore non può votare in una sezione diversa da quella cui è<br />

ascritto,<br />

3. Perchè si evita Vaggloraeraymnto di piU che due sezioni,<br />

4. Del locale nel quale debbono seguire le elezioni,<br />

1. E necessario che le elezioni seguano ordinatamente, ed a<br />

questo scopo sono anzitutto intese le due disposizioni contenute<br />

in questo articolo.<br />

Per il risultato dell'elezione sarebbe indifferente che il cittadino<br />

votasse in qualsiasi sezione del collegio nel quale egli ha<br />

il domicilio politico. Ma le ragioni che determinarono il legislatore<br />

a dividere il collegio in sezioni esigono che l'elettore voti in<br />

quella alla quale è ascritto, dove trova persone piìi conosciute<br />

per formare il seggio, e dove può essere meglio stabilita là di lui<br />

identità personale.<br />

Le liste elettorali <strong>dei</strong> Comuni che fanno parte della sezione<br />

si trovano infatti nella sala dove la sezione stessa si raduna. E


p. ' ^ k ^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 213<br />

se il Comune è diviso in più sezioni, vi si trova quella parte della<br />

lista sulla quale sono inscritti gli elettori assegnati alla sezione<br />

medesima. Ne deriverebbero perciò confusioni gravissime se gli<br />

elettori potessero votare altrove che nella sezione sulla cui lista<br />

trovasi il loro nome. Nell'avviso che essi ricevono dal sindaco, a<br />

norma dell'art. 43, dev'essere, atal uopo, indicata anche la sezione<br />

alla quale l'elettore è ascritto, e designato il luogo dove essa si<br />

riunisce. Questa designazione deve essere pure ripetuta nell'avviso<br />

di convocazione degli elettori.<br />

2. Nessun motivo potrebbe autorizzare gli elettori di una sezione<br />

a votare in un'altra. Quindi se anche nella sezione dove sono<br />

ascritti non fosse possibile formare il seggio elettorale, e quindi<br />

procedere alla votazione, nessun elettore potrebbe recarsi a votare<br />

in un'altra sezione {Cam. <strong>dei</strong> clep., Collegio 2° di Sassari, elez.<br />

Crispo, 2 febbraio 1855). Cosi se un elettore non potesse recarsi<br />

alla sezione cui appartiene per forza maggiore, come sarebbe la<br />

piena di un torrente che gli intercettasse la^strada, egli non potrebbe<br />

votare in un'altra (Ca^/^. <strong>dei</strong>dep., Coli, di <strong>La</strong>ri, elez. Panattoni,<br />

15 dicembre 1860).<br />

Se tuttavia in questi casi l'elettore per errore o per dolo votasse<br />

in una sezione diversa dalla propria, non sarebbe punito a<br />

norma dell'articolo 95 — a meno non avesse votato anche nella<br />

propria — ma il suo voto sarebbe nullo, e nulla l'elezione, se<br />

il voto avesse potuto avere su di essa un'influenza decisiva.<br />

3. Due sezioni possono essere convocate nel medesimo fabbricato,<br />

però in sale diverse. Non basterebbe una divisione provvisoria,<br />

costruita in unasala ampia, per accogliervi duesezioni, avendo<br />

provveduto la <strong>legge</strong> a tale separazione perchè ciascuna delle due<br />

sezioni possa attendere tranquillamente al proprio compito, senza<br />

alcun pericolo di confusione, o di qualsiasi perturbazione.<br />

A tal uopo sì è anzi vietato di raccogliere più di due sezioni<br />

nel medesimo fabbricato, onde evitare che fuori delle sale elettorali,<br />

ma nei loro accessi o nell'immediata vicinanza si agglomeri<br />

un numero troppo grande di elettori. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> belga consente di<br />

convocare sino a 5 sezioni in diverse sale dello stesso edifizio ; ma<br />

la disposizione della nostra, che ha più numerosi esempi nelle<br />

altre, è molto più opportuna.<br />

4. Nulla dice la <strong>legge</strong> quanto all'edifizio nel quale gli elettori<br />

possono essere convocati. Nelle repubbliche italiane del medio<br />

evo, come oggi ancora nel Portogallo e in qualche altro Stato, gli<br />

elettori si raccoglievano nelle chiese. In Inghilterra, in Ungheria,<br />

in Danimarca e altrove le elezioni si fanno all'aperto, in un prato,<br />

in una piazza, dove si costruiscono palchi e steccati all'uopo.<br />

Dopo la <strong>legge</strong> inglese del 1872, che introdusse il voto segreto,<br />

se ha luogo votazione, questa segue preferibilmente nei locali<br />

scolastici. Ed altre leggi raccomandano espressamente di profittare<br />

anzitutto di questi e d'altri affini.


214 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Nel Belgio si è notato che talvolta qualche sezione elettorale<br />

fu convocata in una osteria; il mal uso, che basta a togliere il<br />

necessario prestigio alle operazioni elettorali, fu segno a severe<br />

censure nella tornata del 23 maggio 1877 alla Carriera <strong>dei</strong> rappresentanti.<br />

" Conviene perciò che gli uffizi elettorali siano convocati<br />

in luoghi che abbiano destinazione pubblica. In mancanza<br />

d'altri locali convenienti gioveranno all'uopo le scuole comunali «<br />

{Coynment., ecc. pag, 183-184).<br />

Si dovranno assegnare anche tra noi alle riunioni delle singole<br />

sezioni locali i quali abbiano una destinazione pubblica. In<br />

ogni Comune di più che 50 elettori vi è una sala comunale e una<br />

scuola; in quelli che rie hanno più di 400 vi sono parecchi locali<br />

(scuole, pretura, ecc.) <strong>dei</strong> quali si potrà trarre profìtto. Si dovrà<br />

procurare che la sala sia abbastanza capace: non è però necessario<br />

che essa sia tale da contenere 400 elettori, potendo questi aspettare<br />

il loro turno così in locali attigui, che esternamente, purché<br />

siano osservate tutte le altre disposizioni della <strong>legge</strong> intese<br />

a guarentire la sincerità e la libertà delle elezioni.<br />

ART. 51. Il comune capoluogo di sezione fornisce al presidente<br />

dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno <strong>dei</strong> presidenti<br />

se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero<br />

di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti<br />

sulle liste elettorali della sezione stessa.<br />

L'uso di altre schede è vietato.<br />

1. Motivi.<br />

2. Precedenti nella giurisprudenza parlamentare.<br />

3. Legislazione e giurisprudenza comparata.<br />

1. Le disposizioni di questo articolo, che non hanno correlazioni<br />

nella <strong>legge</strong> anteriore, mirano a togliere di mezzo alcuni<br />

dubbi che possono sorgere sulTautorità cui spetta fornire le<br />

schede, e ci introduce a parlare delle guarentigie aggiunte alla<br />

<strong>legge</strong> perchè l'elettore debba usare necessariamente la scheda<br />

che gli viene consegnata dall'ufficio. Perciò essa viene, come si<br />

vedrà in seguito, bollata, e il bollo dev'essere fornito all'ufficio<br />

dalla stessa autorità comunale cui spetta di fornire le schede.<br />

Q<br />

collegi, in<br />

grazia di una buona consuetudine. Ma non si riteneva motivo<br />

sufficiente ad annullare determinate schede il fatto che la carta<br />

fosse diversa da quella distribuita dall'ufficio {Giuntaparlam.,<br />

Coli, di Anagni, elez. Martinelli, 5 die. 1874). Cosi pure si era<br />

ritenuto che la diversità del colore della carta sulla quale furono<br />

scritte le schede non è argomento valevole per rendere nulla l'elezione,<br />

in ispecie quando cotesta diversità può trovare ragionevole


216 LEGGI POr.ITICO-AMMlNISTRATIVB<br />

L'ufficio provvisorio, composto del presidente e <strong>dei</strong> quattro<br />

scrutatori, nomina fra gli elettori il segretario, che ha voce<br />

consultiva.<br />

ART. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane<br />

del giorno nel quale è indetta l'elezione.<br />

1. L'ufficio provvisorio può diventare definitivo.<br />

2. Il presidente dell'ufficio provvisorio.<br />

3. Gli scrutatori.<br />

4. Il segretario.<br />

5. Parenti nelVufflcio.<br />

6. Non elettore membro dell'ufficio.<br />

7. Ritardo di un membro dell'ufficio pì^ovvisorio.<br />

8. Mancanza di un membro dell'ufficio provvisorio.<br />

9. Ora fissata per il principio dell'elezione.<br />

1. <strong>La</strong> costituzione dell'ufficio provvisorio assume nella nuova<br />

<strong>legge</strong> una più grande importanza, perchè Tart. 62 dispone che<br />

passata un'ora dalla sua costituzione, cioè alle 10 antimeridiane,<br />

se non vi sono presenti nella sala almeno venti elettori, l'ufficio<br />

provvisorio diventa definitivo,<br />

2. Perciò si è procurato che la presidenza dell'ufficio provvisorio<br />

venisse tenuta da un magistrato, aggiungendo al presidente<br />

e ai consiglieri della Corte d'appello, al presidente, ai vice-presidenti<br />

e ai giudici del tribunale di circondario, i pretori e vicepretori.<br />

Solo in mancanza di un magistrato la presidenza dell'ufficio<br />

è affidata al sindaco, a un assessore o ad un consigliere del<br />

Comune per ordine di anzianità.<br />

3. Invece <strong>dei</strong> due elettori più anziani, insieme ai due più giovani,<br />

fanno da scrutatori due consiglieri del Comune nel quale<br />

si raduna l'assemblea elettorale, e i due elettori *più anziani sono<br />

chiamati a tenerne le veci solo quando quelli manchino, ovvero<br />

vi sia nel Comune un numero di sezioni superiore alla metà del<br />

numero <strong>dei</strong> consiglieri comunali.<br />

Il giorno precedente a quello dell'elezione la Giunta comunale<br />

deve radunarsi ed estrarre a sorte due consiglieri per ciascuna<br />

sezione, secondo il numero d'ordine delle sezioni medesime. Si è<br />

voluto con ciò provvedere perchè non sia possibile alcun accordo<br />

preventivo coi candidati o coi loro rappresentanti, inteso ad alterare<br />

in qualunque modo il risultato dell'elezione.<br />

Se dopo aver assegnati tutti i consiglieri comunali, due per<br />

ciascuna sezione restano ancora alcune sezioni, si chiameranno in<br />

queste a far da scrutatori i due elettori più anziani. Cosi se uno<br />

<strong>dei</strong> due consiglieri assegnati ad una sezione od anche entrambi<br />

non si trovassero presenti nella sala dell'ufficio alle ore 9, saranno<br />

chiamati a tenerne le veci i due elettori più anziani.<br />

Nulla osta che i consiglieri che debbono fare da scrutatori<br />

in una sezione siano elettori in un'altra, perchè possono recarsi


TV<br />

^ \<br />

LEGOE ELETTORAr,E POLITICA 217<br />

irì questa a votare appena sia costituito il seggio definitivo, e se<br />

questo non si costituisse, ma diventasse tale il provvisorio, possono<br />

sempre allontanarsi uno per volta dalla sala e recarsi a dare<br />

il loro voto nella sezione alla quale sono inscritti.<br />

Non può essere causa di nullità delTelezione il fatto che non<br />

sono stati scelti a scrutatori nell'ufficio provvisorio i due più anziani<br />

e i due più giovani in modo assoluto, fra tutti gli elettori<br />

presenti. Non è perciò necessario di aver sott'occhio la fede di<br />

nascita; gioverà però procurare che le disposizioni della <strong>legge</strong><br />

siano osservate nel miglior modo possibile {Giuntapariani., 1875,<br />

Coli, di Serrastretta, elez. Cefali).<br />

4. L'ultimo comma dell'art. 52 è inteso a chiarire un dubbio<br />

insorto a proposito del segretario dell'ufficio provvisorio. Spesso<br />

è accaduto che è stato chiamato all'ufficio di segretario uno che<br />

non era elettore.<br />

<strong>La</strong> Giunta parlamentare delle elezioni deliberò in più d'una<br />

occasione, che l'essersi prescelto a segretario dell'ufficio un non<br />

elettore è irregolarità non sostanziale, sì che l'elezione non ne<br />

rimane viziata (Coli, di Nola, 1875, elez. Cocozza; Coli. d'Iseo,<br />

1874, elez. Zanardelli) ; specialmente se l'ufficio, appena si accorse<br />

di tale irregolarità, vi pose riparo prima che avessero principio le<br />

operazioni elettorali (Collegio di Spilimbergo, 23 giugno 1873,<br />

elez. Sandri). Ritenevasi motivo di nullità quando risultasse che<br />

il segretario non elettore avesse abusato dell'incarico indebitamente<br />

conferitogli (Coli, di Feltro, 1875, elez. Alvisi). A togliere<br />

però tali dubbi ed evitare questi possibili inconvenienti la <strong>legge</strong><br />

ha determinato che il segretario, pur senza avere voce deliberativa,<br />

sia scelto fra gli elettori, e si intende, possibilmente ma non<br />

necessariamente fra i presenti, od almeno tra quelli della sezione<br />

0 del collegio.<br />

5. Dell'ufficio elettorale provvisorio possono far parte anche<br />

persone congiunte in parentela non essendo ciò in alcun modo<br />

vietato dalla <strong>legge</strong> {Giunta parlam., 2 luglio 1870, Coli, di Bivona,<br />

elez. Di Belmonte, e cfr. Cam. <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1853,<br />

Coli, di Cicagna, elez. Moja)^<br />

6. L'essere stato chiamato a sedere nell'ufficio provvisorio di<br />

una sezione un non elettore può costituire nullità, se l'ufficio<br />

provvisorio diventa definitivo, oppure il non elettore vota per la<br />

costituzione di questo, o per la nomina del deputato. Anche sotto<br />

l'impero della <strong>legge</strong> precedente se un non elettore veniva chiamato<br />

a far parte del seggio provvisorio l'elezione non era viziata<br />

quando Terrore era a tempo conosciuto e riparato {Giunta<br />

parlom.. Coli, di Manoppello, 22 dicembre 1870, elez. <strong>La</strong>nciano).<br />

7. Se chi è chiamato a presiedere l'ufficio non è presente nella<br />

sala alle ore 9, si deve attendere la sua presenza per insediare<br />

l'ufficio medesimo. Tale massima non si applica però agli altri<br />

membri dell'ufficio, quando si trovi al suo posto il presidente


218 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

{Giunta parlam., 14 febbraio 1871, Coli, di Tropea, elezione<br />

Tranfo).<br />

8. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale ha qui una lacuna: se uno <strong>dei</strong> membri<br />

dell'ufficio provvisorio non si trova al suo posto, ovvero, ancorché<br />

presente non accetta? Nel primo caso il Codice elettorale belga<br />

(art. 104, <strong>legge</strong> 1881) punisce gli assenti, che non hanno presentato<br />

in tempo le loro giustificazioni, onon si trovano al loro posto,<br />

quando non sia per legittimo impedimento, con una multa da 50 a<br />

200 franchi, applicandolo stesso principio della <strong>legge</strong> sulla giurìa.<br />

Ed è una sanzione tanto più opportuna, che le gravi pene comminate<br />

in casi molteplici ai membri dell'ufficio definitivo, e la probabilità<br />

che il provvisorio diventi tale possono allontanarne molti<br />

cittadini; essa però manca nella nostra <strong>legge</strong>.<br />

Qualora non fosse assolutamente possibile di trovare tutti<br />

quattro gli scrutatori, la Caaiera ha ritenuto che basti la presenza<br />

di tre, specie se dal verbale risulta che, interpellati gli<br />

elettori presenti, il presidente ebbe da tutti un rifiuto {Giunta<br />

parlam., 24 aprile 1872, Coli, di Macomer, elez. Cugia). Se gli<br />

scrutatori sono due soli le operazioni sono nulle (Coli, di Monreale,<br />

2 die. 1865, elez. Orlando), e se anche fosse ridotto a due<br />

per effetto di successive rinuncie, deve essere completato. Solo nel<br />

caso in cui dal verbale non consti in qual guisa siasi provveduto<br />

a tale indispensabile operazione, e nel tempo medesimo non siano<br />

notati richiami dai membri dimissionari o da altri elettori, si<br />

deve presumere che il completamento sia regolarmente avvenuto<br />

(Coli, di Isili, 1875, elez. Serpi).<br />

9. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> assegna un'ora fissa al principio delle operazioni<br />

elettorali, onde evitare agli elettori qualsiasi perdita di tempo.<br />

Anche la <strong>legge</strong> belga assegna per la costituzione dell'ufficio, con<br />

cui principiano )e operazioni elettorali, l'ora delle 9 antimeridiane.<br />

<strong>La</strong> fissazione dell'ora in cui debbono cominciare le elezioni<br />

coll'insediamento dell'ufficio provvisorio è specialmente necessaria<br />

a cagione della maggior durata che lo scrutinio avrà secondo la<br />

nuova <strong>legge</strong>. L'ora stabilita si può tenere per convenientissima in<br />

ogni stagione, ed è molto opportuno che sia la stessa per tutto<br />

il Regno.<br />

Nel Belgio si ritenne che la convocazione degli elettori per<br />

un'ora diversa fosse causa di nullità dell'elezione; però con molte<br />

eccezioni e riserve, come nel caso in cui fossero presenti nell'ora<br />

in cui si apre la votazione, quasi tutti gli elettori della sezione,<br />

e le operazioni si compissero nel termine dalla <strong>legge</strong> assegnato,<br />

ovvero, più generalmente, nel caso di forza maggiore.<br />

ART. 54. <strong>La</strong> sala delle elezioni deve essere divisa in due<br />

compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con<br />

un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.


..t<br />

.•i><br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 219<br />

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso<br />

stanno sii elettori durante*la votazione; nell'altro siede Tiif-<br />

ficio elettorale.<br />

<strong>La</strong> tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che<br />

li elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione.<br />

Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere<br />

isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente.<br />

2. Importanza del segreto del voto e necessità di meglio guarentirlo.<br />

3. Il voto palese. Legislazione comparata.<br />

4. Argom^enti in favore del voto palese.<br />

5. Argomenti in favore del voto segreto.<br />

6. Il voto segreto. Legislazione comparata.<br />

7. Le guarentigie del voto segreto.<br />

8. Motivi dell'articolo presente.<br />

9. <strong>La</strong> sala elettorale: disposizione tipica.<br />

10. Il tramezzo.<br />

IL Le due parti della sala.<br />

12. 7 tavoli.<br />

13. Giurisprudenza parlamentare.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> anteriore conteneva soltanto questa disposizione :<br />

« <strong>La</strong> tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto è separata da<br />

quella dell'ufficio ; quest'ultima, cui siedono il presidente, gli scrutatori<br />

ed il segretario, è disposta in modo, che gli elettori possano<br />

girarvi intorno durante Io squittinio <strong>dei</strong> suffragi " (Art. 81).<br />

<strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong>, in questo articolo, come in altri successivi, ha<br />

provveduto in modo più completo ed efficace alla tutela del<br />

segreto del voto.<br />

2. Scrisse a tale proposito l'on. Relatore della Commissione<br />

parlamentare : « Nello studiare il procedimento elettorale, le<br />

forme della votazione, un intento che ha sempre guidato la Commissione<br />

non meno che il Ministero, quello si fu di assicurare la<br />

segretezza del voto, e con essa la sua libertà, la sua sincerità, la<br />

sua moralità; e questo intento, in una <strong>legge</strong> elettorale, è di si<br />

grande importanza, che l'ultima e.minuziosissima <strong>legge</strong> belga,<br />

approvata nellasessione del 1877-78, non altro si propose, secondo<br />

che scrisse il suo relatore, De Moreau d'Andoy, se non precisamente<br />

questo scopo elevato, questo interesse supremo della segretezza<br />

del voto. E noi. sappiamo, non solo per l'assidua voce della<br />

stampa, ma per le istanze stesse che a noi direttamente vennero<br />

presentate, che anche in Italia il conseguimento di questo essenzialissimo<br />

fine è vivamente richiesto dalla pubblica opinione, alle<br />

cui rimostranze porgono frequente occasione i colpevoli artifizi<br />

coi quali appunto si tenta di violare il segreto e di attentare alla<br />

sincerità <strong>dei</strong> suffragio.


220 LSG-Gl POLinCO-AMMINISTRATIVE<br />

3. " Non è che tutti reputino utile tale segreto; che ognuno sa<br />

come, all'opposto, v'abbiano molti i.quali giudicano pressoché<br />

essenziale all'indole delle istitu^oni libere l'aperta pubblicità del<br />

voto, sancita dalle leggi di molti Stati, e di taluno anche fra<br />

quelli in cui è piii vivo e profondo il sentimento della libertà. Il<br />

principio del voto palese è applicato nelle elezioni della Danimarca,<br />

della Prussia, della Baviera, dell'Ungheria, di alcune provincie<br />

austriache; esso fu inscritto in parecchie Costituzioni degli Stati<br />

<strong>dei</strong>rrinione americana e della Confederazione elvetica; e l'Inghil­<br />

terra lo mantenne fino a pochi anni addietro con gelosa tenacità,<br />

reputandolo quasi una fiera divisa del popolo britannico e respingendo<br />

per oltre sessant'anni i bill che continuamente proponevausi<br />

per abolirlo. Nella Francia, ove il segreto del voto fu sempre<br />

considerato come uno <strong>dei</strong> principii cardinali del diritto pubblico,<br />

i redattori della Costituzione del 1793, quasi per istudio di conciliarlo<br />

colle dottrine del Rousseau, di cui essi erano ferventi<br />

discepoli, il quale aveva dichiarato che il segreto del voto non<br />

può convenire che ad un popolo corrotto ed a cittadini i cui voti<br />

siano venali, avevano stabilito che !e elezioni si facessero a scrutinio<br />

segreto o ad alta voce, a scelta di ogni votante.<br />

4. » A sostegno del voto palese, di cui è propugnatore autorevole<br />

lo Stuart Mill, si adduce che esso toglie nella vita politica<br />

la dissimulazione e l'ipocrisia; che obbliga tutti i cittadini a<br />

manifestare le proprie opinioni, trattiene gli elettori dal votare<br />

per motivi che non possano confessare e di cui debbano vergognarsi.<br />

Si aggiunge che l'anima e la vita del sistema rappresentativo<br />

dev'essere la pubblicità, la quale male si proscriverebbe<br />

nell'atto del voto che è la base essenziale di tutto il sistema; che<br />

il voto medesimo essendo un dovere pubblico, deve essere dato<br />

alla luce del sole, sottoposto al sindacato del pubblico; deve<br />

essere esercitato in quelle condizioni di responsabilità che gli<br />

danno carattere di serietà, di franchezza, di moralità.<br />

5. « Ma queste considerazioni, se sono giustissime e non confutabili<br />

in astratto, data una società di uomini eguali, o di uomini<br />

su cui nulla possano le necessità <strong>dei</strong> materiali interessi, male<br />

rispondono alle condizioni della vita reale. E queste appunto sono<br />

tali da far sì che la pubblicità tolga ogni libertà, ogni sincerità,<br />

ogni indipendenza del voto. Colia pubblicità tale libertà e tale<br />

indipendenza sarebbero del tutto compromesse, inceppate dal<br />

timore di eccitare i risentimenti del potere, o quelli del padrone,<br />

del proprietario, del creditore, del cliente da cui l'elettore dipende ;<br />

sarebbero compromesse dalla stessa influenza e prepotenza <strong>dei</strong><br />

partiti, trovandosi ovunque uomini violenti che esercitano una<br />

vera dittatura sugli uomini deboli, timidi, pacifici. E tali ragioni<br />

acquistano tanto maggior forza, quanto più si estende il suffragio,<br />

quanto più il corpo elettorale è composto di persone la cui posizione<br />

rende loro più diflScile l'indipendenza, perchè votando vse-


i<br />

_ h<br />

J ^<br />

LliGGE EIETTORALE POLITICA 221<br />

condo coscienza perderebbero forse il pane quotidiano per se<br />

e per le proprie famiglie. .E perciò fu osservato in Inghilterra<br />

essere uno scherno l'estendere il voto alle classi popolari mantenendolo<br />

palese, poiché con ciò attribuivasi un diritto senza dare<br />

il modo di liberamente esercitarlo. Sotto questo aspetto il voto<br />

secreto è la protezione <strong>dei</strong> deboli, di coloro che dipendono da<br />

altri, che hanno una esistenza precaria, che sono quindi soggetti<br />

ad ogni specie di influenze e di coazioni.<br />

" Lo scopo della elezione, in altri termini, essendo quello<br />

di conoscere la volontà <strong>dei</strong>-cittadini, è evidente che questa volontà<br />

non si può veramente conoscere se non quando l'elettore può<br />

esprimerla fedelmente, secondo coscienza, senza preoccuparsi<br />

delle conseguenze che gliene possono derivare.<br />

« Infine il voto segreto può porre un qualche freno alla<br />

venalità, scemarne i malefici effetti, dappoiché il corruttore non<br />

può essere certo che il prezzo da lui pagato ottenga effettivamente<br />

il correspettivo del voto.<br />

6. " Per queste ragioai, anche nell'antica Roma, resa segreta<br />

nei Comizi la forma <strong>dei</strong> suffragi i quali prima davansi a viva<br />

voce, la tabella in cui la nuova forma trovò applicazione, venne<br />

chiamata da Cicerone: vindex tacita libertatis,<br />

'^ Negli Stati moderni questa forma va ognor più diventando<br />

una guarentigia comune ed universale: oltreché nella Francia,<br />

di cui già dissi, lo scrutinio é segreto nel Belgio, nella Spagna,<br />

nella Grecia, nell'Impero germanico, nel Baden, nella Svezia,<br />

nelle elezioni federali svizzere ed in quelle degli Stati-Uniti, ove<br />

anzi un Atto del 1872 prescrisse che tutte le votazioni debbano<br />

aver luogo, anziché a viva voce, per scheda segreta, nonostante<br />

qualsiasi <strong>legge</strong> contraria degli Stati. E, come già accennai, la<br />

stessa Inghilterra fu, non ha guari, indotta a rinunciare alla sua<br />

antica tradizione del voto pubblico; e tale riforma, che fino dal<br />

1817 fu essenzialissima parte del programma <strong>dei</strong> radicali, venne<br />

solennemente compiuta nel 1872. Ma, anche prima, l'Inghilterra<br />

non aveva creduto di poter applicare questo regime del voto<br />

pubblico alle colonie cui era chiamata a dar nuove leggi; sicché<br />

vediamo, ad esempio, che la <strong>legge</strong> elettorale di Vittoria del 1865<br />

non solo stabilisce il voto segreto, ma lo circonda di severe garanzie,<br />

e gli ufficiali chiamati a raccogliere e spogliare i voti,<br />

prima di assumere il loro ufficio, devono solennemente dichiarare<br />

di non cercar di conoscere per quale candidato una persona dia<br />

od abbia dato il voto, e anche conoscendolo, di non rivelarlo ad<br />

altrui.<br />

7, " E invero, una volta adottata la forma del voto s.egreto,<br />

conviene circondarlo di sicure garanzie che lo rendano tale veramente,<br />

e tale per tutti: che, ove dovesse essere segreto per il<br />

pubblico soltanto e non per coloro altresì dai quali possono venire<br />

le pressioni, le corruzioni, le frodi, si avrebbero ugualmente i


2 ^ LEGOI P0LITIC0-AM31lNISTRi^TIVE<br />

danni del voto palese, senza averne i vantaggi, quelli, cioè, del<br />

pubblico sindacato, della individuale responsabilità.<br />

« Di queste garanzie la più essenziale è quella adottata già<br />

nella vigente <strong>legge</strong>, di far scrivere all'elettore di propria mano<br />

la scheda nella sala elettorale. Senza questa cautela il segreto del<br />

voto non è spesso che una vana parola: le schede vengono fuori<br />

della sala consegnate ed imposte alTelettore da chi poscia lo segue<br />

collo sguardo, lo accompagna fino innanzi all'urna, e non lo abbandona<br />

se non quando abbia rimessa la scheda nelle mani del<br />

presidente. Soltanto facendo all'elettore scrivere il suo voto fuori<br />

dasrli seuardi altrui, nella sala dello scrutinio, il voto stesso diventa<br />

un atto veramente personale a lui, l'espressione della sua<br />

coscienza; soltanto per tal modo la votazione può presentare<br />

guarentigie di efficace segreto.<br />

^ Nella Francia diffatti, ove l'applicazione del suff'ragio<br />

universale, l'ammissione degli analfabeti al voto, dovettero far<br />

abbandonare tale sistema, è generale il lamento che del voto<br />

segreto non siavi che il nome.<br />

« Ivi la ìe^s:e stabilisce bensì che le schede detono essere<br />

di carta bianca e senza alcun segno esterno ; ma tali schede,<br />

preparate innanzi, presentano si notevoli differenze, che talvolta,<br />

ancor prima di cominciare lo spoglio di esse, il presidente seppe<br />

annunciare con precisione il risultato dello scrutinio, sicché una<br />

Relazione presentata nel 1877 intorno ad un progetto di <strong>legge</strong><br />

tendente a modificare la forma del voto, potè dire con fondamento<br />

che in realtà si applica il voto pubblico sostituito fraudolente'<br />

mente biella pratica al voto segreto inscritto nella <strong>legge</strong>. Perciò,<br />

fino dai tempi dell'Impero, l'Opposizione non si stancò mai di<br />

reclamare la prescrizione che le schede dovessero consegnarsi al<br />

presidente in buste uniformi distribuite agli elettori dall'amministrazione<br />

municipale. Nel 1865, nel 1866, nel 1868 nel Corpo<br />

legislativo fu rinnovata indarno tale proposta, messa innanzi<br />

sovente anche sotto il presente regime. Essa, nella discussione<br />

della <strong>legge</strong> elettorale del 1875 era anche stata approvata alla<br />

seconda lettura; ma successivamente alla terza deliberazione, fu<br />

cancellata dalla <strong>legge</strong>, senza che per questo si cessasse nemmeno<br />

più tardi dall'insistervi : imperocché nel medesimo senso nuovi<br />

progetti di <strong>legge</strong> furono presentati negli anni susseguenti, e due<br />

anzi quest'anno stesso, progetti a cui fecero buon viso le Commissioni<br />

parlamentari, ventilando solo se i mezzi proposti fossero<br />

suflScienti allo scopo, o se altri non se ne dovessero aggiungere,<br />

quello sopratutto di isolare momentaneamente l'elettore dietro<br />

a paraventi o cortine.<br />

« Però è evidente che l'obbligo di scrivere personalmente<br />

il voto nella sala, per sé solo, non è ancora suflSciente a guarentire<br />

il segreto. Così sotto l'impero della <strong>legge</strong> elettorale francese<br />

del 1820, prescrivendo essa che tale voto dovesse scriversi sulla


sr<br />

*i^-<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 223<br />

tavola dell'ufficio elettorale, ne veniva che, ad esempio, nelle<br />

elezioni del 1824, si disposero tavole cotanto anguste che era<br />

impossibile per l'elettore di mettere al coperto la carta della sua<br />

scheda anche dietro il cappello, oppure cosi alte che gli elettori<br />

di più piccola statura erano obbligati ad alzarsi in punta di piedi,<br />

sicché il voto diveniva necessariamente pubblico ed ogni scheda<br />

trovavasi direttamente scritta sotto gli sguardi <strong>dei</strong> membri dell'ufficio:<br />

inconvenienti cui rimediò la <strong>legge</strong> del 19 aprile 1831,<br />

la quale stabili che l'elettore dovesse scrivere la sua scheda ad<br />

un tavolo separato.<br />

" <strong>La</strong> nostra <strong>legge</strong>, avendo riprodotto tale disposizione e<br />

prescrivendo essa pure che il voto debba scriversi dall'elettore<br />

nella sala del comizio ad un tavolo separato sopra una scheda<br />

consegnatagli dal presidente, non può aprire adito a nessuno<br />

<strong>dei</strong> summentovati inconvenienti, e provvede certamente assai<br />

meglio alia tutela del segreto.<br />

" Ma siccome l'esperienza ha dimostrato che queste cautele<br />

non bastarono sempre a raggiungere lo scopo, e mezzi non<br />

mancarono a chi si studiò di eluderle e frodarle, così il disegno<br />

di <strong>legge</strong> circondò la segretezza del voto di ancor maggiori guarentigie.<br />

8, » Ora infatti le tavole su cui l'elettore deve scrivere la<br />

scheda vengono talvolta collocate in modo che dai membri del<br />

seggio, od anche dagli elettori che insieme ad esso trovansi accalcati<br />

in uno spazio comune, vedesi l'elettore medesimo vergare<br />

il nome del candidato per il quale vota. CoU'articolo 54 si è<br />

dunque provveduto affinchè gli elettori, prima di essere chiamati<br />

a votare, rimangano in un compartimento separato, mediante un<br />

tramezzo, da quello ove siede l'ufficio elettorale ed in cui sono<br />

collocate le tavole che servono per scrivere le schede ; le quali<br />

tavole è stabilito siano affatto isolate in guisa che il segreto del<br />

voto rimanga assicurato. Si è in ciò seguito l'esempio dell'ultima<br />

<strong>legge</strong> belga, omettendo le sottigliezze che la trassero persino ad<br />

allegare alla <strong>legge</strong> il disegno della sala, su cui sono segnati il<br />

posto <strong>dei</strong> tramezzi; quelli ove devono collocarsi la tavola per il<br />

seggio, e le sei tavole a cui recansi gli elettori; quelli inoltre ove<br />

devono sedere il presidente, i membri <strong>dei</strong>rufficìo, i rappresentanti<br />

<strong>dei</strong> candidati ; e su cui è pure segnata la via che gli elettori<br />

medesimi devono seguire nell'entrare nel compartimento del voto<br />

e nelFuscirne » {Relax. ZANARDELLI, pag. 189-193).<br />

9. Si reputa utile tuttavia di aggiungere il disegno d'un modello,<br />

al quale dovrebbe corrispondere la sala elettorale per ottemperare<br />

esattamente alle prescrizioni della <strong>legge</strong>. Dove non sarà possibile<br />

ordinarla a questo modo, si potrà sempre accostarsi al tipo preferibile.<br />

Cosi è evidente l'utilità della doppia apertura del tramezzo,<br />

per la quale gli elettori possono (seguendo le linee punteggiate)<br />

accedere al tavolo, recarsi a scrivere la scheda, tornare


224 LEGGI POIilTICO-AMMINISTRATIVE<br />

al tavolo per deporla ed uscire, il tutto colla maggior prestezza<br />

e lib erta.<br />

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A. Sala d'aspetto per gli elett07n. — B. Altra parte dell^ Vuf^cio^<br />

e per la votazione. — C. Tramezzo nonpiio alto di un metro. — D- Tavolini<br />

per scrivere le schede. ~ E. Tavolo delVufficio elettorale. —^F. Urne di<br />

vetro chiaro. — Cr. Presidente delVufficio. — ^. Scrutatori.~l. Segretario.<br />

10. Nella pratica converrà piuttosto badare allo scopo che la<br />

<strong>legge</strong> si propone di raggiungere, che è di guarentire la libertà, la<br />

tranquillità ed il segreto delle elezioni. Se itf luogo del tramezzo,<br />

dove non fosse possibile averlo o costruirlo, si adopreranno per<br />

esempio delle corde, o si dividerà la sala con panche, sedie od<br />

altro, si potrà considerare tutto ciò come tramezzo sufficiente.<br />

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'•^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 225<br />

« Tramezzo è ciò che tra Tuna cosa e Taltra è posta di mezzo per<br />

dividere, o scompartire e distinguere » (FANFANI, Diz.).<br />

11. Se vi è nella sala una sola porta, Tufficio dovrà sempre<br />

sedere dalla parte opposta; se due, non siederà preferibilmente<br />

in quella parte dove è la porta d'ingresso. Durante la votazione<br />

gli elettori non possono rimanere nel compartimento dove siede<br />

l'ufficio se non il tempo necessario per compiere il loro dovere.<br />

Ciò non è espressamente stabilito come nel Belgio (art. 154 (128)<br />

del Codice elettorale), ma si desume da questo articolo della \egge,<br />

ed è disposizione di grande importanza, perchè intesa a guarentire<br />

il segfeto e il buon ordine della votazione. Non è necessario che le<br />

due parti della sala siano eguali. Ma fra la tavola dell'ufficio e il<br />

tramezzo vi deve essere uno spazio sufficiente perchè l'elettore<br />

possa recarvisi a dare il voto ; fra il tramezzo stesso ed i tavoli<br />

ai quali si scrive la scheda deve intercedere una tale distanza, che<br />

gli elettori, anche appoggiati al tramezzo, non vedano scrivere le<br />

schede.<br />

12. <strong>La</strong> tavola dell'ufficio elettorale deve avere tale lunghezza<br />

che vi siedano sopra un lato, guardando verso il compartimento<br />

dov^ stanno gli elettori, i cinque membri <strong>dei</strong>rufficio. Inoltre deve<br />

essere possibile di girarvi intorno, e perciò non potrebbe assolutamente<br />

venire addossata al muro.<br />

Le tavole dove si scrivono le schede devono essere isolate,<br />

e a tale distanza da tutelare il segreto del voto. All'isolamento<br />

basterebbe anche una tenda o un paravento frapposti. <strong>La</strong> <strong>legge</strong><br />

non dice quante debbano essere queste tavole, mentre la belga<br />

esige che ve ne sia almeno una ogni cento elettori (art. 144). Sarà<br />

bene che anche tra noi si badi a questa misura e nellQ sezioni normali<br />

di 400 elettori vi siano almeno tre o quattro tavoli.<br />

<strong>La</strong> giurisprudenza parlamentare ha ritenuto essenziale che<br />

le schede siano scritte in presenza dell'ufficio senza di che l'elezione<br />

è nulla {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 19 marzo 1860, Coli, di Busto<br />

Arsizio, elez. Beretta; 12 getìnaio 1858, Coli, di Oristano, elez.<br />

Don Margotti, ecc.) : purché però consti dal verbale che non sono<br />

state scritte nella sala o in vista dell'ufficio {Id., 19 aprile 1867,<br />

Coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi).<br />

Invece si è ritenuto, che gli elettori possono, senza recarsi<br />

alla tavola a ciò destinata, scrivere in altro luogo il nome del candidato,<br />

purché lo scrivano in ogni caso alla presenza dell'adunanza<br />

e dell'ufficio {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1853, Coli, di<br />

Bonneville, elez, Jacquier). Se la tavola, cui deve sedere l'elettore<br />

per scrivere il suo voto, si trova in un locale attiguo a quello dove<br />

siede l'ufficio, ma posta però in sito dove l'ufficio medesimo possa<br />

sorvegliarla, non è questa tale irregolarità che vizii l'elezione<br />

{Td., 21 gennaio 1850, Coli, di <strong>La</strong>nzo, elez. Genina).<br />

13. Sono pure notevoli le seguenti risoluzioni della giurisprudenza<br />

parlamentare :<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. JV. 15


LEGGI POUnOO-AMMINISTRATIVB<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> non determina quale distanza vi debba essere tra<br />

il tavolo dell'ufficio e quello sul quale gli elettori hanno a scrÌTere<br />

la propria scheda ; purché l'uno sia dall'altro separato è assicurata<br />

la segretezza del Yoto {Caìnera <strong>dei</strong> deputati, CoU. di Pordenone,<br />

LegisL X, 1867, elez. Ellero).<br />

<strong>La</strong> dichiarazione emessa nel verbale dell'ufficio che la tavola<br />

sulla quale gli elettori scrivevano le schede poteva essere facilmente<br />

sorvegliata, rende insignificante la protesta fondata sul<br />

fatto, che la tavola medesima era situata dietro le spalle <strong>dei</strong><br />

componenti Vu^oìo {Giunta parlam., 18 dicembre 1870, Coli, di<br />

Giarre, elez, Cordova). •<br />

Non è motivo di nullità l'esistenza sulla tavola delFufficio<br />

al momento della votazione di giornali i quali contengano apprezzamenti<br />

anche non veri contro il candidato che riuscì eletto<br />

{Giunta pavL, 15 die. 1870, Coli, di Asola, Elez, Frizzi).<br />

ART, 55. NOQ può essere ammesso ad entrare nella sala<br />

delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificalo di<br />

cui all'articolo 43.<br />

Quando un certificalo vada perduto o sia divelluto inser­<br />

vibile, relettore ha diritto di ottenerne dal sindaco un altro,<br />

sul quale deve però dichiararsi che è un duplicalo.<br />

4RT. 56. Nessuno può entrare armato nella sala delle<br />

elezioni.<br />

1. Legge ante'no7'e. Aggiunte,<br />

2. Inconvenieati che possono tuttavia seguire.<br />

4. Giurisprudenza parlamentare suWiàentità degli elettori.<br />

5. SulVintrusione di non elettori nella sala.<br />

6. Sulla presenza di elettori d'altre sezioni e il rifiuto di ammetterli.<br />

7. Tntrusioììe di persone armate.<br />

8. Sanzioni penali.<br />

!• Per entrare nella sala elettorale bisogna mostrare il certificato,<br />

comprovante la propria iscrizione sulla lista della sezione-<br />

Questa disposizione e quella del successivo articolo 56, con qualche<br />

correzione di parola, sono identiche alle norme contenute negli<br />

articoli 78 e 79 della <strong>legge</strong> precedente.<br />

Inoltre se il certificato fosse smarrito, ovvero guasto o stracciato<br />

in modo da non potarsene servire, Telettore ha sempre il<br />

diritto di averne dal sindaco un altro. Su questo deve essere notato<br />

che è un duplicato, perchè il primo non possa servire ad un altro<br />

elettore.<br />

2. A questo proposito Toner. Di San Donato osservò che può<br />

tuttavia aver luogo qualche inconveniente. « Se un elettore vuole<br />

esercitare il suo diritto di voto, od anche sorvegliare le operazioni<br />

elettorali, e deve avere bisogno di andare dal sindaco per il


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 227<br />

duplicato, si crea a questo elettore una difficoltà, perchè spesso<br />

vi sono <strong>dei</strong> sindaci che non rilasciano facilmente il certificato in<br />

parola. Per esempio in alcuni Comuni spesse volte accade che si<br />

dice all'elettore : troverete il certificato elettorale alla porta della<br />

sala dell'elezione. Avviene spesso anche, che l'usciere non trova<br />

questo certificato e sapete allora come si è sempre risoluto? Che<br />

l'elettore iscritto nella lista si poteva far riconoscere al presidente<br />

e votare anche non avendo il certificato, purché fosse presentato<br />

da quattro elettori noti del collegio stesso. Prego dunque la Commissione<br />

di accettare almeno questo emendamento, perchè se si<br />

lascia l'articolo così com'è, non avremo nemmeno corretto questo<br />

errore verificatosi in tutte le elezioni fatte da 20 anni in qua ».<br />

L'onor. Buonavoglia, pur trovando che queste osservazioni<br />

erano giustissime, aggiunse: « Non credo che la <strong>Camera</strong> possa<br />

adottare la proposta, nella quale mi sembra incluso un arbitrio ;<br />

un presidente di sezione elettorale, dovendo riconoscere se un<br />

individuo sia o no iscritto nella lista, dove spesso ci sono degli<br />

omonimi, facilmente potrebbe essere indotto a prendere un individuo<br />

per un altro, dalla qual cosa potrebbe venire alterato il fatto<br />

dell'elezione. Io quindi, senza accettare la seconda parte della<br />

formula proposta dall'on. Di San Donato, pregherei la Commissione<br />

e il Ministero di volere adottare una forma diversa nella<br />

compilazione dell'articolo ».<br />

3. L'onor. ministro Zanardelli, notando la nuova guarentigia<br />

data all'elettore col secondo comma di questo articolo, osservò:<br />

« L'onor. Di San Donato dice che al presente, in base alla <strong>legge</strong><br />

in vigore, si ammettono nella sala delle elezioni anche coloro<br />

riguardo ai quali si testifica da alcuni elettori conosciuti che essi<br />

appartengono alla sezione. E un'abitudine che io ammetto, una<br />

interpretazione che non voglio contrastare: ma so che in altri<br />

luoghi s'interpreta più rigorosamente Tarticolo 79 della vigente<br />

<strong>legge</strong>, ed applicandolo letteralmente non si lascia entrare nella<br />

sala chi non- è munito del certificato elettorale. Ad ogni modo, se<br />

la giurisprudenza è, e dev'essere, quale la-dice l'onor. Di San Donato,<br />

essa non potrà mutare, perchè la prima parte dell'articolo,<br />

su cui quella giurisprudenza è fondata, non subisce alcuna modificazione,<br />

né la subiscono gli altri articoli di <strong>legge</strong>, in cui tale<br />

giurisprudenza può trovare appoggio. Ma, checché ne sia di ciò,<br />

colla nuova <strong>legge</strong> l'elettore avrà un indubbio vantaggio in confronto<br />

dello stato presente, perchè, come dicevo, gli sarà assicurato<br />

il modo di ottenere dal sindaco un secondo certificato che<br />

tolga a lui ogni ostacolo, che rimuova ogni difficoltà ».<br />

L'on. Di San Donato insistè tuttavia perchè si aggiungesse<br />

all'articolo una disposizione intesa a reputare sufficiente che<br />

l'elettore privo del certificato si faccia conoscere col mezzo di<br />

quattro elettori noti. L'on. Ceppino, in nome della Commissione,<br />

osservò allora, che l'articolo della <strong>legge</strong> non è bene osservato, se


LEGGI POLrnCO-AMMTKISTRÀTrVE<br />

in pratica si ammettono elettori senza il certificato prescritto, e<br />

che sarebbe d'altronde impossibile sindacare i quattro che fanno<br />

fede dell'identità dell'elettore. « Quindi non c'è nessuna maniera<br />

di garantirci che la frode non sia stata commessa, perchè non si<br />

tratta di nomi che si scrivono ; è un voto che si lascia deporre<br />

nell'urna, e del quale si perdono subito le traccie. Ma come<br />

l'on. Di San Donato trovava che le cose prima andavano così, non<br />

muteranno per questo. L'aggiunta proposta è una facilitazione.<br />

oi abbiamo allargato il tempo nel quale si debbono distribuire<br />

i certificati, portandolo dai tre giorni agli otto giorni. Lo smarrimento<br />

può avvenire benissimo, ed allora l'individuo che ha perduto<br />

il certificato non potrebbe per la <strong>legge</strong> antica essere ammesso<br />

a votare. Noi gli diamo il diritto di procurarsene un secondo. E<br />

siccome in queste cose la frode è a temersi moltissimo, vogliamo<br />

che ci sia la dichiarazione che è un duplicato, perchè appaia se<br />

con un certificato lasciato ad una persona sola sieno andati alle<br />

urne due elettori. Per queste ragioni manteniamo la dizione come<br />

è proposta ".<br />

Allora i'on. Marcerà giustamente osservò, che fu ritenuto<br />

da moltissimi uffici elettorali che il diritto di accedere all'urna<br />

consegua al cittadino dal fatto di figurare iscritto nelle liste della<br />

sezione a cui è assegnato, e non già dal possesso del certificato<br />

rilasciato dal sindaco, il quale, invece, serve soltanto ad identificare<br />

l'individuo come elettore del collegio, non tanto nella sala<br />

dove egli deve votare, quanto presso le altre sezioni del collegio<br />

stesso, afiìnchè possa liberamente presentarvisi, siccome l'elettore<br />

fa parte di tutto il collegio e non della sezione singola, a cui<br />

per più facile compimento delle operazioni elettorali sia stato<br />

ascritto... « E però altrettanto vero, che in molte città del Regno,<br />

si è adottata la massima aff'atto materiale che ninno sia ammesso<br />

al voto, se non tenera il certificato rilasciato dal sindaco. Ora tale<br />

massima, che trova il suo fondamento nell'articolo 79 della <strong>legge</strong><br />

vigente, e che lo troverebbe nell'articolo in discussione, conduce,<br />

nei luoghi dove è applicata, e condurrebbe in avvenire, quando<br />

non fosse infrenata da contrarie dichiarazioni, ad una vera denegazione<br />

del diritto elettorale. Chi si presenta, infatti, all'ufficio<br />

elettorale per ottenere il duplicato nei luoghi ai quali io accenno,<br />

è e sarebbe sicuro di sentirsi rispondere : provatemi prima di<br />

essere elettore, portatemi un certificato del presidente della<br />

sezione alla quale appartenete, da cui risulti la vostra iscrizione<br />

nelle liste della sezione medesima. E, per converso, presentandosi<br />

alla sezione, gli sarebbe negato l'accesso per non avere il certificato<br />

d' ammissione ^.<br />

« Si può dare il caso, aggiunse I'on. Marziale Capo, di una<br />

autorità municipale che propenda per uno piuttosto che per un<br />

altro candidato, ed allora quell'autorità municipale rilascierà al<br />

suo prediletto i certificati, e all'altro no. In questo caso non


^^<br />

LEGtGE ELETTORALE POLITICA 229<br />

potranno votare gli amici di quest'ultimo, e voteranno soltanto<br />

gli amici del primo. Ora, se il diritto del cittadino viene dal fatto<br />

della iscrizione nelle liste, io non capisco perchè al fatto della<br />

iscrizione volete aggiungere anche il certificato. Che il certificato<br />

debba servire per girare tutte le sezioni del collegio, lo capisco ;<br />

ma che poi, volta per volta, si abbia il dovere di presentare<br />

questo certificato, io veramente non lo intendo «.<br />

L'onor. Zanardelli ripetè le sue dichiarazioni, dalle quali<br />

risulta che la <strong>legge</strong> ha data una garanzia di più all'elettore, ma<br />

non ha mutato su questo punto la giurisprudenza vigente. Cosi si<br />

deve tener per lecito a chiunque sollevare dubbi sull'identità d'un<br />

elettore, ma l'ufficio elettorale potrà ammetterlo nella sala ed<br />

al voto senza alcun certificato quando sia conosciuto e nessuno<br />

muova d'altronde osservazioni contro la sua ammissione {Atti<br />

parlaìn., Legis. XIV, sess. i, Discussioni, 27 giugno 1881,<br />

pag. 6626-6630).<br />

4. L'identità personale di colui che munito del certificato prescritto<br />

si presenta a votare, con quello che ha il proprio nome<br />

iscritto nelle liste elettorali ha per naturale guarentigia la pubblicità<br />

di un'operazione che si compie in presenza di un seggio<br />

numeroso, in una sala dove possono intervenire tutti gli elettori<br />

interessati ad impedire che estranei usurpino tale qualità. In<br />

conseguenza, quando una persona munita di questo certificato si<br />

presenta a votare senza contraddizione di alcuno fra i presenti, la<br />

presunzione d'identità è tale, che non potrebbe essere indebolita<br />

senza prove concludenti {Cam. <strong>dei</strong> dep,, 12 giugno 1876, Colf. II<br />

di Livorno, elez. Bastogi). Ancorché non sia seguita la presentazione<br />

del certificato d'iscrizione alla porta della sala da parte di<br />

tutti gli elettori, l'elezione è valida {Cam. <strong>dei</strong>dep., 8 genn. 1858,<br />

Coli- di Carmagnola, elez. Costa della Torre ; 11 dicembre 1848,<br />

Coli, di Venasca, elez. Tecchio ; Coli. II di Genova, elez. Pellegrini<br />

D., ecc. Giunta parlam.^ 2 luglio 1870, Coli, di Bivona,<br />

elez. di Belmonte; 18 die. 1870, Coli, di Cerignola, elez. Ripandelli,<br />

ecc.). Che anzi il Parlamento subalpino ritenne valida l'elezione<br />

anche se alla porta della sala non era stato messo alcuno<br />

per esaminare i certificati (Coli, di Iglesias, 11 gennaio 1858,<br />

elez. Ghirisi-Puddu), ovvero l'usciere era analfabeta (22 dicembre<br />

1853, Coli, di Cicagna, elez. Moja).<br />

5. Di regola l'intrusione di non elettori nella sala non induce<br />

nullità delle operazioni elettorali {Giuntapari., 18 giugno 1876,<br />

Coli, di Serrastretta, elez. Cefali). Questo fatto, unito ad altre<br />

irregolarità, può indurre però la <strong>Camera</strong> ad annullare l'elezione<br />

{Giuntapari., 22 maggio 1871, Coli, di S. Giorgio la Montagna,<br />

elez. Mazzei). Non può sostenersi contro le dichiarazioni del verbale<br />

che nella sala delle elezioni s'introdussero non elettori,<br />

quando dal verbale risulta che Tufficio si die cura di constatare<br />

che tutti i presenti nella sala avevano diritto di entrarvi e rima-


230 LEGGI POLITICO-AMMmiSTRATIYE<br />

nervi {Giunta parl.y 18 dicembre 1870, Coli, di Giarre, elezione<br />

Cordova).<br />

6. Nella sala elettorale hanno diritto di entrare non solo gli<br />

elettori della sezione clie vota in essa, ma anche quelli delie altre<br />

sezioni. Perciò il rifiuto di ammetterli è censurabile da parte dell'ufficio,<br />

a meno che questo non possa addurre a sua scusa che non<br />

era provata l'identità della persona {Giunta pari., 1874, Coli, di<br />

Cortona, elez. Tommasi-Crudeli) ; fu anche ritenuto che questo<br />

rifiuto è contrario alla <strong>legge</strong>, sebbene non possa tenersi mai per<br />

causa di nullità dell'elezione {Giuntapari., genn. 1875, Coli, di<br />

Feltre, elez. Alvisi) ; specie quando consta che le operazioni della<br />

sezione, a cui fu negato ad un elettore d'altra sezione l'accesso,<br />

ebbero luogo in presenza degli elettori iscritti alla medesima e<br />

in piena conformità alla <strong>legge</strong> {GiuntaparL^ 20 dicembre 1870,<br />

Coli, di Cuorgnè, elez. Arnulfl).<br />

7. Se ad onta dell'art. 56 della <strong>legge</strong> s'introduce nella sala della<br />

votazione una persona armata, non ne riesce invalidata l'elezione,<br />

qualora per invito dell'ufficio sia tosto fatta ritirare {Id., 19 aprile<br />

1867, Coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi).<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> subalpina ritenne non viziata l'elezione dal fatto<br />

che un capitano <strong>dei</strong> carabinieri si presentò armato a dare il suo<br />

voto, non risultando che vi fossero state minaccio o si fermasse<br />

nella sala più del tempo necessario a votare {Id., 4 gennaio 1858,<br />

Coli. Ili di Cagliari, elez. Fara e cfr., 19 aprile 1867, Coli, di<br />

Montevarchi, elez. Ghezzi).<br />

8. L'articolo 94 contiene le disposizioni penali che sanzionano<br />

i due presenti articoli e ne guarentiscono l'osservanza.<br />

ART. 57. Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto<br />

nella lista degli elettori della sezione.<br />

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono<br />

essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso<br />

delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli<br />

intervenuti.<br />

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si<br />

presentino muniti d'una sentenza di Corte d'appello, con cui<br />

si dichiari che essi fanno parte di quel CoHegio, e coloro che<br />

dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso<br />

dell'articolo 87, o che provino essere cessata la causa della<br />

sospensione di cui all'articolo 14.<br />

<strong>La</strong> cessazione della sospensione si prova dai militari con<br />

la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione<br />

ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri<br />

corpi organizzati con la presentazione dell'atto di hcenzia-


^ t i<br />

'.'•><br />

^ «<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 231<br />

mento, purché di tre mesi anteriori al decreto che convoca<br />

il Collegio.<br />

Oli elettori non possono farsi rappresentare.<br />

1. Condizione per essere ammesso a votare.<br />

2. Chi aVbia diritto di esservi ammesso^ sebbene non iscritto sulle liste.<br />

3. Altri elettori che si devono ammettere.<br />

4. Elettori che non si devono ammettere al voto.<br />

5. Quid juris se danno il voto indebitamente uno o piii elettori.<br />

6. Che cosa deve essere affisso nella sala.<br />

7. Il diritto elettorale è personale.<br />

1. Se per entrare nella sala basta essere elettore, per votare<br />

bisogna essere iscritto nella lista degli elettori della sezione. Non<br />

farebbe ostacolo un lieve errore nel nome del votante, quando<br />

questo provi di essere la persona iscritta {Giunta parlamentare^<br />

die. 1874, Coli, di Comiso, elez. Caruso).<br />

Qualora il nome d'un elettore fosse ripetuto per errore due<br />

0 più volte sopra una lista, Tufficio deve aver cura che dia un solo<br />

voto (GiuntaparL^ 1876, Coli, di wSora, elez. Teti).<br />

3. Oltre a quelli che sono iscritti sulla lista, l'ufficio deve ammettere<br />

al voto :<br />

1^ Coloro che si presentino muniti di una sentenza della<br />

Corte d'appello, la quale tiene loro luogo così dell'iscrizione che<br />

del certificato ;<br />

2» Coloro che erano iscritti sulle liste dell'anno precedente<br />

ed essendone stati cancellati, promossero la loro azione innanzi<br />

alla Corte d'appello, se la Corte non si è ancora pronunciata;<br />

3*^ Quelli che furono iscritti sulle liste dal Municipio e vi<br />

furono mantenuti dalla Commissione provinciale, sebbene penda<br />

innanzi alla Corte d'appello un ricorso contro la loro iscrizione ;<br />

^ Coloro che trovandosi iscritti nella lista separata, di cui<br />

agli articoli 14 e 22 della <strong>legge</strong>, provano di avere il diritto di votare,<br />

presentando il congedo illimitato, il decreto di promozione<br />

ad ufficiale, o la definitiva licenza se trattasi di individui appartenenti<br />

ad altri corpi. <strong>La</strong> data di tutti questi atti deve essere però<br />

di tre mesi anteriore a quella del decreto che convoca il collegio ;<br />

5° Il segretario dell'ufficio, se anche inscritto sulla lista<br />

di un'altra sezione del collegio.<br />

3. Devono essere ammessi a votare i cittadini inscritti dalla<br />

Commissione provinciale (come già dal prefetto) sulle liste, quantunque<br />

per sentenza della Corte d'appello siano stati poscia cancellati,<br />

se, avendo essi sporto ricorso in Cassazione, emanò prima<br />

del giorno dell'elezione sentenza di annullamento della decisione<br />

della Corte d'appello, con rinvio ad un'altra Corte, imperocché<br />

per i principii che reggono l'Istituto della Corte di cassazione una<br />

decisione di Cassazione non solo annulla la sentenza cassata, ma<br />

ancora gli atti posteriori ai quali servi di base, ritornando le


232 LEGMStl POLITICO-AMMINI&TRATIVE<br />

parti nello stato in cui erano prima che là Corte d'appello proferisse<br />

la sua sentenza {Giuntapari., 5 die. 1874, Coli, di Avellino,<br />

elez. Bresciamorra).<br />

4. Gli elettori cancellati dalla Commissione provinciale, che<br />

hanno ricorso alla Corte d'appello non possono partecipare alle<br />

elezióni, se quando queste avvengono il loro ricorso è stato<br />

respinto. Un certificato della cancelleria della Corte constatante<br />

la reiezione del ricorso è sufficiente perchè l'ufficio elettorale<br />

debba respingere dal voto gli elettori <strong>dei</strong> quali si tratta. Questi<br />

elettori neppur potrebbero invocare il diritto di voto allegando<br />

il difetto di notificazione della sentenza, od il fatto del loro ricorso<br />

in Cassazione {Giunta parlamentare^ 4 nov. 1875, Coli, di Pescia,<br />

elez. Martini).<br />

5. Se ad onta di queste disposizioni della <strong>legge</strong> e delle sanzioni<br />

penali comminate nel titolo iv fosse ammesso a votare un non<br />

elettore, si dovrà indagare se il fatto può o no influire sull'esito<br />

dell'elezione ovvero questa sarebbe ugualmente "seguita nello<br />

stesso modo. Nel primo caso l'elezione è nulla; nel secondo è<br />

YsìiìàB. {Giunta parlam.y die. 1874, Coli, di Pizzighettone, elez.<br />

Camperio ; 17 die. 1870, Coli. Ili di Napoli, elez. Castelli o Acton ;<br />

22 die. 1870, Coli, di Manoppello, elez. Raffaele; 10 marzo 1871,<br />

Coli, di Torchiara, elez. Fanelli; 25 aprile 1871, Coli, di Velletri,<br />

elez. Tancredi).<br />

6. Nella sala dove ha luogo l'elezione devono essere affissi od<br />

altrimenti deposti in luogo e in modo da essere a tutti accessibili :<br />

P <strong>La</strong> lista degli elettori della sezione;<br />

2"* L'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni<br />

previste dall'art. 14;<br />

3° Gli art. 58 (poteri del presidente dell'ufficio), 65, 66, 61<br />

(modo con cui segue la votazione), 69 (nullità delle schede), 70<br />

(poteri e doveri dell'ufficio) e 86-98 (disposizioni generali e penali),<br />

stampati a grandi caratteri, come è stabilito nel successivo art. 58.<br />

Se non è adempiuta la prescrizione della <strong>legge</strong> rispetto alle<br />

liste di taluni Comuni delle sezioni, e per difetto delle medesime<br />

gli elettori di tali Comuni non potessero votare, debbonsi annullare<br />

le operazioni elettorali (6rmnjfa^ar/., 19 gennaio 1871, Coli,<br />

di Subiaco, elez. Masi), a meno che non sia provato, che il voto<br />

di quegli elettori non avrebbe potuto mutare in verun modo il<br />

risultato della votazione {Id., 19 die. 1870, Coli, di San Demetrio<br />

nei Vestini, elez. Camerini), ovvero risulti che l'ufficio ammise<br />

a votare tutti gli elettori di quei Comuni, che si presentarono<br />

muniti del regolare certificato d'iscrizione {Id., 7 dicembre 1870,<br />

Coli, di Gerace, elez. Avitabile ; 21 die. 1876, Coli, di Campagna,<br />

elez. Zizzi).<br />

Lo stesso deve dirsi della .mancata, incompleta od erronea<br />

affissione degli articoli della <strong>legge</strong>, tanto più se consta che dopo<br />

l'osservazione di qualche elettore vi si è subito riparato (/i:^. id.).<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 233<br />

7. L'ultimo comma dell'articolo contiene una disposizione fondamentale<br />

di diritto pubblico, che era già espressa nell'art. 63<br />

della <strong>legge</strong> anteriore. Il diritto elettorale è assolutamente personale,<br />

e chi lo possiede non può farsi rappresentare.<br />

L'essersi un elettore fatto rappresentare dal figlio è un'irregolarità<br />

che non rende nulla l'elezione, ma fa togliere un voto alla<br />

maggioranza ottenuta dal candidato, e rispettivamente dai candidati<br />

eletti {Cam. <strong>dei</strong> dep., 9 febbraio 1857, elèz. Miglioretti) ;<br />

salvo che il numero degli intrusi che votarono in questo modo<br />

non abbia potuto influire sul risultato dell'elezione {/e?., 13maggio<br />

1848, elez. Caccia; 16 maggio 1860, elez. Gazzoletti).<br />

ART. 58. Il presidente della sezione è incaricato della polizia<br />

dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può, senza<br />

la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle<br />

vicinanze.<br />

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di<br />

ottemperare alle sue richieste.<br />

Questo articolo, in uno adi articoH 65, 66, 67, 69, 70<br />

e agli articoli dair86 al 98 del Titolo V, devono essere stam<br />

pati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.<br />

1. Legislazione precedente.<br />

2. <strong>La</strong> polizia dell'adunanza.<br />

3. Uso della forza armata. Verbale.<br />

4. Legislazione comparata.<br />

r<br />

!• L'articolo 58, nei due primi comma, è identico ai due primi<br />

dell'articolo 71 della <strong>legge</strong> precedente. Le disposizioni del terzo<br />

comma, di cui ho già parlato, erano contenute nell'art. 77, ed il<br />

legislatore provvide all'affissione di tutti quegli articoli, la cui<br />

conoscenza può avere un'effettiva importanza per l'elezione.<br />

2. <strong>La</strong> polizia dell'adunanza spetta ài solo presidente; però la<br />

<strong>legge</strong> non vieta che egli eserciti questo incarico per mezzo di un<br />

altro membro dell'ufficio. In Belgio nella <strong>legge</strong> del 1877 si è inserito<br />

un articolo (102, § 1 e Leggi elett. coord. 1878, art. 123, § 1)<br />

per consentire espressamente al presidente di delegare questa<br />

facoltà, su di che, del pari che sulla convenienza di lasciare tale<br />

ufficio al solo presidente si erano sollevate serie obbiezioni.<br />

3. Se fosse omessa nel verbale notizia del fatto che il presidente<br />

ha chiamato la forza armata^ remissione non si 'potrebbe<br />

addurre a causa di nullità {Giunta pari,, 20 die. 1870, Coli, di<br />

Monteleone, elez. Musolino). Quando dal verbale risulta, che durante<br />

le operazioni elettorali la forza armata non trovavasi nella<br />

sala dove quelle avvennero, non importa che essa si trovi nelle<br />

vicinanze, su previo appello del sindaco, che ha facoltà di disporne<br />

r


234 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

{Giunta parlam.^ 17 maggio 1870, Coli, di Termini Imerese, elezione<br />

Ugdulena).<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> subalpina aveva deciso che la presenza della<br />

forza armata non può importare per sé sola la nullità dell'elezione<br />

ove sia stata richiesta dal presidente; mentre spetta al medesimo<br />

provvedere alla tranquillità e all'ordine della seduta (8 genn. 1858,<br />

Coli, di Recco, elez. Casaretto). Però ove, senza ordine del presidente,<br />

nella sala in cui segui l'elezione vi sia stata forza armata,<br />

ancorché solo durante Tappello, l'elezione è nulla. Invece, qualora<br />

anche senza ordine del presidente si introduca nella sala forza<br />

armata, ma questo avvenga non durante l'elezione, ma dopo che<br />

già fosse seguita la pubblicazione della classificazione <strong>dei</strong> candidati<br />

secondo il numero <strong>dei</strong> voti ottenuti, ciò non infirma l'elezione<br />

(13 agosto 1849, Coli. I di Torino, elez. C. Cavour).<br />

Nulla rileva che sia intervenuta nella sala Tarma <strong>dei</strong> carabinieri,<br />

mentre tale intervento può aver luogo per <strong>legge</strong> pel mantenimento<br />

dell'ordine {Cam. <strong>dei</strong> dep.. Coli, di Campagna, elez.<br />

Buonavoglia) ; specialmente se ciò non avviene per influire sull'elezione,<br />

ma in perfetta buona fede (/^Z., die, 1874, Coli, di Abbiategrasso,<br />

elez. Mussi). L'intervento della forza pubblica nel<br />

Comune e nel cortile del palazzo dove segue la votazione richiesto<br />

dall'autorità municipale per prevenire disordini e tumulti, non<br />

influisce sulla elezione, se risulta che la forza giunse sul luogo<br />

quando lo scrutinio era già compiuto (/d., aprile 1867, Coli, di<br />

Oviglio, elez. Pera). Cfr. inoltre art. 56, n. 7.<br />

4, Altre legislazioni sono molto più severe in argomento, e<br />

vietano assolutamente Fuso della forza armata nelle elezioni. In<br />

Inghilterra qualsiasi specie di forza armata deve trovarsi ad una<br />

certa distanza dal luogo dove segue l'elezione; agli Stati Uniti<br />

uno statuto del 1880 contiene su tale proposito severe e minute<br />

disposizioni.<br />

ART. 59. Nella sala dove ha luosfo la votazione e fino<br />

l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi<br />

d'altro oggetto che della elezione del deputato.<br />

1. Legislazione precedente e suo temperamento.<br />

2. Motivi,<br />

3. Giurisprudenza parlamentare.<br />

1. L'art. 59 contiene una disposizione già sancita nell'art. 63<br />

della vecchia <strong>legge</strong>, però con un'opportuna correzione. L'art. 63<br />

diceva infatti, a questo riguardo « gli elettori... non potranno<br />

occuparsi d'altro soggetto che della elezione <strong>dei</strong> deputati : ogni<br />

discussione, ogni delibe7^azione loro è formalmente interdetta».<br />

Le parole in corsivo furono omesse, ed anzi si è aggiunto, che<br />

la riserva delle precedenti dura soltanto sinché l'adunanza non è<br />

sciolta, e non si estende fuori della sala dove segue l'elezione.


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LKOGE ELETTORALE POLITICA 235<br />

2. Le elezioni sono di loro natura una causa di^ agitazione, in<br />

ragione degli interessi che vi trovano commisti, E perciò necessario<br />

di impedire che diventino un'occasione di disordine, il che<br />

avverrebbe spesso, se fosse concesso ai collegi elettorali di convertirsi<br />

in assemblee deliberanti. Quando il Congresso belga<br />

discusse la prima <strong>legge</strong> elettorale cancellò dal progetto le parole<br />

che furono adesso tolte anche dalla nostra legislazione, essendo<br />

stato osservato, che nel collegio possono insorgere discussioni sia<br />

sulla formazione dell'ufficio, sia su altre disposizioni che si riferiscono<br />

all'elezione ; fuori della sala, sebbene convocati a scopo<br />

dell'elezione, e nella sala stessa, quando tutte le operazioni siano<br />

compiute e la proclamazione avvenuta, il divieto della <strong>legge</strong> non<br />

avrebbe ragione di essere.<br />

3. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> è del resto anche più conforme alla giurisprudenza<br />

parlamentare. <strong>La</strong> discussione seguita nel collegio elettorale<br />

(s'intendeva dire nella sala) ove non sia tale da pregiudicare<br />

l'indipendenza del voto individuale degli elettori non invalida la<br />

elezione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1849, Coli, di Felizzano,<br />

elez. Novelli). <strong>La</strong> semplice lettura di uno scritto non seguita da<br />

alcuna discussione, non può viziare le operazioni di un collegio<br />

(23 dicembre 1853, Coli, di Savona, elez. Astengo; 30 die. 1857,<br />

Coli, di Corato, elez..Birago di Vische). <strong>La</strong> lettura di un manifesto<br />

in vantaggio di uno <strong>dei</strong> candidati non potrebbe rendere nulla la<br />

elezione, ove venga a risultare che la medesima non potè influire<br />

suH'animo degli elettori e che anche toltisi i voti dati all'eletto<br />

nella sezione in cui ebbe luogo tale lettura abbia ciò non ostante<br />

la maggioranza (10 maggio 1860, Collegio di Nizza Marittima,<br />

elez. Bottero). Non vizia l'elezione l'essersi affissi proclami per<br />

indicare il nome <strong>dei</strong> candidati, e l'essersi fatte in pubblico ovazioni<br />

a favore di quello <strong>dei</strong> medesimi che riusci eletto {Giunta parlam.,<br />

25 nov. 1872, Coli, di Verbicaro, elez. Giordano),<br />

ART. 60. <strong>La</strong> sezione, purché sieno presenti almeno venti<br />

gè rufficio definitivo, composlo di un presidente<br />

e quattro scrutatori.<br />

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre<br />

nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto<br />

maggior numero di voti.<br />

Colui che ha più voti è il presidente: a parità di voti si<br />

proclama eletto il maggiore di età.<br />

L'ufficio così composto nomina il segretario, scediendolo<br />

fra gli elettori del Collegio presenti all'adunanza nell'ordine<br />

seguente :<br />

Notai ;<br />

Cancellieri e vicecancellitìri di Pretura;


236 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Sesretari e viceseeretari comunali<br />

Altri elettori.<br />

Il segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.<br />

Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di lire venti, a<br />

carico del Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.<br />

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto<br />

di <strong>legge</strong>, la qualità di atto pubblico.<br />

ART. 61. Se il presidente ricusa, od è assente, resta di pieno<br />

diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di<br />

voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente.<br />

In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra eli scruad<br />

essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero<br />

maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal<br />

numero <strong>dei</strong> suffragi medesimi.<br />

1. Importanza d'una buona costituzione degli Uffici elettorali. Inconvenienti<br />

presenti.<br />

2. Riforma proposta. Motivi, Il voto limitato.<br />

3. Legislazione comparata^<br />

4. Inconvenienti <strong>dei</strong> diversi metodi usati per la costituzione dell'Ufficio.<br />

Come vi ripari la <strong>legge</strong>.<br />

5. I verbali. Il segretario dell' Ufficio.<br />

6. <strong>La</strong> retribuzione al segretario.<br />

7. Il verbale dell'elezione : suo valore.<br />

*<br />

8. Le surrogazioni eventuali nelV Ufficio.<br />

9. I rappresentanti <strong>dei</strong> candidati; non accolti.<br />

*<br />

1. « Assicurato anche il segreto del voto, non è eliminato il<br />

pericolo delle frodi, le quali anzi si operano talvolta da coloro<br />

stessi che, incaricati di dirigere le elezioni, sarebbero chiamati ad<br />

impedirle con austera coscienza, vale a dire dai membri del seggio<br />

elettorale. È perciò à,e\\B, più vitale importanza che il voto non sia<br />

adulterato da mani infedeli, e la composizione de! seggio riesca<br />

tale da offrire le più sicure garanzie che quest'ufficio abbia ad<br />

essere esercitato con immancabile imparzialità.<br />

. « Al presente la prima mèta che i partiti si propongono nella<br />

lotta .elettorale è quella d'impadronirsi del seggio; e dal raggiungerla<br />

traggono gli auspicii e quasi il pegno della vittoria finale.<br />

Questa importanza che si annette ad avere il seggio costituito da<br />

uomini propri, presuppone il convincimento che in modo non solo<br />

poco vigile ed accurato, ma poco retto ed onesto, possa adempiersi<br />

il delicato incarico. E diffatti non mancano gli esempi in cui i seggi<br />

con prepotenza partigiana governarono le elezioni, usando due<br />

pesi e due misure nel tenere valide o nulle le-schede, sollecitando<br />

o ritardando gli appelli o la chiusura delle votazioni secondo che<br />

giovava al partito, <strong>legge</strong>ndo nomi che non erano sulle schede<br />

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fi<br />

ti.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 237<br />

0 tralasciando quelli che v'erano, proclamando deputati che non<br />

avevano ottenuta la maggioranza, procurando, con irregolarità<br />

astutamente architettate, Taonullamento di non gradite elezioni,<br />

senza che venisse esclusa, in qualche caso, perfino l'imputazione<br />

di audaci sottrazioni od immissioni di schede. Da ciò il sospetto<br />

gettato sulla sincerità delle elezioni ; da ciò le accuse, i lamenti,<br />

le proteste, le recriminazioni, le quali esigono certo efficaci<br />

provvedimenti ; poiché, anche all'infuori del caso di colpevoli<br />

prevaricazioni, in generale può dirsi che i partiti trovansi in<br />

condizioni ineguali nella lotta elettorale, quando ad un solo di<br />

essi è dato di dirigere l'elezione.<br />

3. " E simili provvedimenti vediamo da lungo tempo reclamati<br />

e proposti, mentre fino dal 30 aprile 1875 l'onorevole deputato<br />

De Zerbi presentò un progetto di <strong>legge</strong>, nel quale propose che<br />

negli uffici provvisori! non il solo presidente, come nella vigente<br />

<strong>legge</strong>, ma anche il primo scrutatore fosse un magistrato dell'ordine<br />

giudiziario, o municipale ; e che negli uffici definitivi rimanessero<br />

questi due magistrati e soltanto gli altri tre membri del seggio<br />

fossero nominati dagli elettori. Tali disposizioni per l'ufficio<br />

provvisorio furono, per quanto lo consentiva l'aumentato numero<br />

delle sezioni, accolte eziandio dal primo disegno ministeriale.<br />

« Ma quanto all'ufficio definitivo, se da una parte le difficoltà<br />

dipendenti dal numero delle nuove sezioni in^pedivano d'accettare<br />

il predetto sistema, d'altro canto parve alla Commissione che il<br />

metodo adottato nel disegno ministeriale per la imparziale composizione<br />

<strong>dei</strong> seggi offrisse le maggiori possibili guarentigie. Tale<br />

disegno di <strong>legge</strong>, che anche in questa parte la Commissione ha<br />

assai volentieri accettato, applica alla nomina <strong>dei</strong> seggi il voto<br />

limitato^ prescrivendo che ogni elettore possa scrivere sulla scheda<br />

soltanto tre nomi, e si proclamino eletti i cinque che ebbero il<br />

maggior numero <strong>dei</strong> voti.<br />

« Per tal modo si evita l'inconveniente di togliere al corpo<br />

elettorale la sua autonomia; e le importanti funzioni del seggio,<br />

senza che si venga meno al principio elettivo, il quale deve dominare<br />

tutto il sistema della <strong>legge</strong>, si affidano a coloro che maggiormente<br />

godono la fiducia <strong>dei</strong> rispettivi partiti.<br />

« D'altra parte, senza dire che anche i magistrati giudiziari,<br />

e più i municipali, come cittadini hanno un'opinione politica, non<br />

sembrò conveniente alla Commissione di avvolgere in queste lotte<br />

elettorali la magistratura, la quale sarà tanto più autorevole,<br />

rispettata, onorata, quanto più' procureremo con cura gelosa di<br />

non affidarle uffici politici, il cui adempimento inevitabilmente la<br />

dà in balìa alle appassionate discussioni <strong>dei</strong> partiti. Nessuna maggiore<br />

sicurezza di diligenza, esattezza, giustizia, imparzialità, di<br />

quella che nasce da una disposizione, per la quale i due opposti<br />

partiti per lo più saranno quasi equilibrati nell'ufficio elettorale.<br />

3. « Noi crediamo tale garanzia ben maggiore di quella che si


238 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

cerca ottenere col giuramento che vuoisi prestato dai membri del<br />

seggio in alcune legislazioni, come quelle del Belgio, dell'Impero<br />

germanico, di Vittoria; crediamo che il concorso <strong>dei</strong> vari partiti<br />

nella direzione delle operazioni elettorali possa rendere altresì<br />

superflue alcune minute disposizioni di-altre leggi, le quali'si potrebbero<br />

moltiplicare all'infìnito e ci trarrebbero in una casistica<br />

interminabile, e nullameno impotente ed inefficace.<br />

« È vero che talune legislazioni straniere provvedono ad una<br />

maggiore brevità degli scrutinii col costituire il seggio prima<br />

del giorno delle elezioni, sopprimendo cosi l'ufficio provvisorio e<br />

la votazione per la costituzione del definitivo. Ma i vari modi con<br />

cui si cerca di giungere a tale risultato non sembrano invero soddisfacenti,<br />

tanto che il risparmio di tempo compensi le perdute<br />

garanzie d'imparzialità. Cosi nella Francia, la <strong>legge</strong>'elettorale<br />

del 1849, le cui disposizioni furono accolte dal decreto imperiale<br />

del 2 febbraio 1852 in questa parte ancora vigente, stabilì che i<br />

presidenti dell'ufficio definitivo, o, meglio, dell'unico ufficio, siano<br />

sindaci, assessori, consiglieri comunali ed in loro mancanza elettori<br />

nominati da essi ; e che scrutatori siano assessori e consiglieri<br />

municipali, ed in loro mancanza i due elettori più vecchi e i due<br />

pili giovani: le regole stesse, in complesso, che la nostra <strong>legge</strong><br />

odierna ha adottato per la costituzione dell'ufficio provvisorio.<br />

Ma le querele contrQ gli inconvenienti del seggio formato in tal<br />

modo, e sopratutto contro la presidenza <strong>dei</strong> sindaci, furono in<br />

quel paese altrettanto vive e incessanti quanto fondate e convincenti.<br />

Nell'Inghilterra tutto è affidato ai returning offìcers^ che<br />

sono di solito gli sceriffi nelle contee, i sindaci nei borghi, i quali<br />

procedono direttamente o per mezzo di loro delegati ; sistema<br />

che era fatto per il voto palese e che non sappiamo quanto sarà<br />

conciliabile col voto segreto, dato che, com'è presumibile, diventi<br />

definitiva la sua attuazione, quantunque, secondo l'atto del 1872,<br />

soltanto fino al termine di quest'anno dovesse aver vigore. Nella<br />

Danimarca i membri del seggio sono scelti dalle autorità municipali.<br />

Nel Belgio i seggi, costituiti dieci giorni prima delle elezioni,<br />

sono presieduti da magistrati, che estraggono a sorte gli scrutatori<br />

fra i consiglieri comunali appartenenti alla sezione, ed in loro<br />

mancanza, fra gli elettori maggiormente imposti della sezione<br />

medesima. Nelle elezioni dell'Impero germanico è il Governo che<br />

costituisce il seggio, perchè esso nomina il presidente e questi alla<br />

sua volta gli scrutatori ; solo che all'atto dello scrutinio <strong>dei</strong> voti,<br />

il presidente chiama ad assisterlo un certo numero di elettori<br />

scelti fra quelli che non esercitano un pubblico ufficio. Nella<br />

Grecia tutti i membri del seggio sono estratti a sorte fra gli<br />

elettori appartenenti a determinate categorie, che comprendono<br />

quelli che si presumono piii capaci, i quali vengono indicati in<br />

liste formate dai municipi e soggette agli stessi appelli stabiliti<br />

per le liste generali degli elettori. Nella Spagna, presidenti del-


y<br />

4?<br />

: b<br />

m^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 239<br />

l'ufficio sono i sindaci, assessori o consiglieri municipali ; gli scrutatori<br />

sono nominati, col metodo del voto limitato, dagli elettori,<br />

che non possono, per quattro scrutatori da nominare, scrivere più<br />

di due nomi. Questa nomina degli scrutatori si fa però una settimana<br />

prima delle elezioni con schede mandate alla Commissione<br />

d'ispezione del censimento elettorale.<br />

4. « <strong>La</strong> sola enunciazione di questi diversi modi di procedimento<br />

basta a renderne manifesti gli inconvenienti. Hanno soltanto, come<br />

fu detto, il vantaggio che l'ufficio è costituito in anticipazione,<br />

laonde non occorre impiegare un tempo talvolta non breve per<br />

nominarlo nel giorno delle elezioni. Noi non ci dissimuliamo<br />

l'importanza di questo vantaggio, dappoiché vediamo per esperienza<br />

che la duplice votazione, pel seggio prima e per i deputati<br />

dappoi, stanca non pochi elettori : gli indifferenti difficilmente si<br />

traggono due volte all'urna, tanto più che non sanno a qual ora<br />

sarà costituito il seggio definitivo e potranno procedere alla seconda<br />

e più importante votazione: sicché vanno e vengono, forse più<br />

volte, indarno, e finiscono spesso col non votare, sia per stanchezza,<br />

sia anche perché non possono a lungo abbandonare i<br />

proprii aiFari.<br />

« Malgrado questi inconvenienti, non crediamo che il danno<br />

di perdere alcuni <strong>dei</strong> più accidiosi elettori, e pochissimi cui manchi<br />

assolutamente il tempo, ci dovrebbe far rinunciare a tutti i vantaggi<br />

che vedemmo inerenti al metodo proposto. D'altro canto<br />

reputiamo che le nuove disposizioni del progetto rimuoveranno<br />

in gran parte gli inconvenienti medesimi. A togliere ritardi gioverà<br />

la disposizione dell'articolo 63, in virtù della quale, se alle<br />

ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali<br />

perla costituzione del seggio definitivo e non si trovano nella<br />

sala dell'adunanza almeno venti elettori per procedere alle medesime,<br />

il seggio provvisorio diventa definitivo. Ma sopratutto crediamo<br />

che mezzo efficacissimo ad impedire che si giunga ad ora<br />

tarda prima che sia costituito il seggio definitivo, sarà la disposizione<br />

mediante la quale si è provveduto alla rappresentanza delle<br />

minoranze nell'ufficio.... Quando colla votazione preliminare non si<br />

tratterà più per i partiti d'impadronirsi del seggio, escludendo gli<br />

avversari ed esercitando un potere difficilmente sindacato su tutte<br />

le operazioni elettorali, non vi sarà, come al presente, interesse<br />

a far concorrere alla votazione per i seggi il maggior numero<br />

possibile di elettori <strong>dei</strong> rispettivi partiti ; e con elettori poco numerosi<br />

questa votazione preliminare sarà presto finita.<br />

5, « <strong>La</strong> Commissione credette poi importante di volgere le sue<br />

cure a far sì che i processi verbali delle elezioni siano redatti con<br />

regolarità ed esattezza; il che produrrebbe il grande vantaggio<br />

di evitare la nullità di non poche elezioni. A tal uopo essa, ad<br />

imitazione della <strong>legge</strong> del Baden, ha prescritto che quale segretario<br />

dell'ufficio elettorale debba essere scelto possibilmente un<br />

^


240 LEGGI PÓLITICO-AAMmiSTBATIVE<br />

notaio ; e nel caso che nel collegio non v'abbiano notai in numero<br />

sufficiente per esercitare le funzioni di segretario in tutte le sezioni<br />

del medesimo, debbano preferibilmente scegliersi cancellieri e<br />

vice-cancellieri di pretura, i quali hanno essi pure attitudine a<br />

tale ufficio ; e in loro mancanza per le stesse ragioni segretari e<br />

vice-segretari comunali.'<br />

6. « Pare poi giusto, che, siccome a tali persone in ispecie si<br />

addosserebbe un onere non lieve, esse debbano avere un qualche<br />

compenso ; onde si stabili di rimunerare il segretario dell'ufficio<br />

colFonorario di lire 20. Una medaglia di presenza della stessa<br />

somma di 20 lire è assegnata al segretario anche dalla <strong>legge</strong> del<br />

Belgio, ove anzi la medesima indennità percepiscono tutti i membri<br />

degli uffici elettorali; ed anche per la <strong>legge</strong> della Grecia, tanto i<br />

membri del seggio quanto il segretario, ricevono una rimunerazione<br />

di cinque dramme. In Inghilterra pure i segretari degli uffici<br />

hanno diritto ad un compenso di una lira sterlina ed uno scellino<br />

(L. 26,51), ed i presidenti ad un compenso di tre lire e tre scellini<br />

(L. 79,53), compensi i quali fanno parte delle spese che vanno a<br />

carico <strong>dei</strong> candidati " {Rei. ZANARDELLI, pag. 194-107).<br />

7, « Sebbene nella <strong>legge</strong> passata non fosse esplicitamente stabilito<br />

che il verbale delle elezioni rivestisse la qualità di atto pubblico,<br />

pure la costante giurisprudenza della Giunta delle elezioni<br />

e della <strong>Camera</strong>, gli attribuì questo carattere, e con molteplici<br />

deliberazioni fu deciso che il verbale merita piena fede fino a che<br />

non sia inscritto in falso {Giunta parL, 17 die. 1870, Coli, di<br />

Borgo San Dalmazzo, elez. Riberi), in specie di fronte a proteste<br />

che si limitassero ad affermare fatti contrari a quelli in esso enunciati,<br />

senza fornire alcuna prova o senza indicare i mezzi di prova<br />

<strong>dei</strong> medesimi {Id,, 15 die. 1870, Coli, di Asola, elez. Frizzi).<br />

Non ha valore, per esempio, quella protesta la quale asserisce<br />

che furono ammessi a votare elettori analfabeti, e che fu impedito<br />

di rendere il suffragio ad altri elettori, quando i processi verbali<br />

tacciano assolutaménte di questi fatti {Id,, 20 dicembre 1870,<br />

Coli, di Monteleone, elez. Musolino). Cosi pure, allorché il verbale<br />

asserisce che per fisica impossibilità alcuni elettori si fecero<br />

scrivere la scheda da altri, sono inattendibili le proteste che<br />

mirano ad impugnare le dichiarazioni del verbale medesimo {Id.,<br />

20 dicembre 1870, Coli, di Cuorgnè, elez. Arnulfl). Quando il<br />

verbale dichiara che le liste sulle quali si procede alla votazione<br />

erano munite di tutte le forme prescritte dalla <strong>legge</strong>, è inattendibile<br />

una protesta che asserisce il contrario e non fornisce di tale<br />

asserzione alcuna prova {Id., 14 febbraio 1871, Coli, di Tropea,<br />

elez. Tranfo). Quando dai verbali sono contraddetti i fatti denunciati<br />

nelle proteste, e quando codesti fatti non hanno influenza<br />

sulla elezione devesi questa convalidare. Quando il verbale giustifica<br />

la presenza <strong>dei</strong> reali carabinieri nella sala, la elezione non<br />

può annullarsi {Id.^ 29 novembre 1872, Coli, di Barge, elez.


...^<br />

f ^ E<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 241<br />

Chiapperò). Quando gli elettori non hanno nei verbali fatto registrare<br />

alcuna protesta intorno alle schede, non è attendibile il<br />

reclamo che posteriormente alla elezione essi presentano alla<br />

<strong>Camera</strong> (/e?., 26 nov. 1873, Coli, di SanNicandro Garganico, élez.<br />

Zaccagnino). Non può questionarsi sulla mancanza di contestualità<br />

nella redazione del verbale delle operazioni elettorali, quando<br />

esso contiene la dichiarazione, che, sciolta l'adunanza, venne il<br />

medesimo redatto e sottoscritto dai membri dell'ufficio {Id., 14<br />

die. 1870, Coli, di Terranova di Sicilia, elez. De Pasquali). <strong>La</strong><br />

omissione materiale nel verbale di circostanze alle quali si può<br />

supplire con prove equipollenti, non ha alcuna influenza sul<br />

risultato della elezione {Id., 20 die. 1870, Coli, di Monteleone,<br />

elez. Musolino). Non è attendibile la protesta che lamenta non<br />

essersi fatto cenno nel verbale <strong>dei</strong> reclami presentati durante le<br />

operazioni elettorali, quando dalle indagini assunte emerge che<br />

per consenso degli stessi reclamanti avvenne codesta omissione<br />

(M., 11 febbraio 1871, Coli, di Napoli II, elez. Di Gaeta).<br />

Queste m.assime confermate anche in successive deliberazioni<br />

della <strong>Camera</strong>, dimostrano che il verbale fa piena fede, fino<br />

all'iscrizione in falso, ma per diminuire le proteste contro il medesimo,<br />

è necessario che sia redatto con esattezza, e sia lo specchio<br />

fedele del modo come sono procedute le operazioni elettorali.<br />

Delle altre questioni che possono sorgere intorno alla redazione<br />

del verbale si parlerà all'art. 71.<br />

8. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente aveva dato luogo al dubbio, se, ricusando<br />

0 non essendo presente il presidente dell'ufficio definitivo<br />

il suo posto potesse essere preso da chi aveva avuto più voti,<br />

dopo di lui, come presidente, o fosse invece tassativa la disposizione<br />

per cui doveva essere dato allo scrutatore eletto col maggior<br />

numero di voti {Cam. <strong>dei</strong> dep., 6 agosto 1849, Coli, di Biella,<br />

elez. Rulfi). Secondo la nuova <strong>legge</strong> il dubbio non è possibile,<br />

perchè gli elettori votano per tre nomi, senza distinguere il presidente<br />

dagli scrutatori. Se questa distinzione fosse scritta sulla<br />

scheda sarebbe nulla, ma si computerebbero egualmente i nomi,<br />

in quanto il voto sia validamente espresso. Se l'elettore scrive più<br />

di tre nomi, i superjflui si tengono come non scritti.<br />

<strong>La</strong> sostituzione deve farsi anche qualora uno degli eletti<br />

venisse chiamato dall'ufficio ad esercitare le funzioni di segretario.<br />

Gli eletti debbono essere tutti inscritti sulle liste elettorali<br />

della sezione; il segretario può appartenere ad un'altra sezione<br />

del collegio. Se uno <strong>dei</strong> membri deliberanti dell'ufficio non appartiene<br />

al collegio le operazioni della sezione sono nulle {Cam.<br />

<strong>dei</strong> dep., 2 febbraio 1857, Coli, di Varallo, elez. Bolmida); se<br />

appartiene ad un'altra sezione del collegio sono irregolari {Id., 5<br />

geniì. 1858, Coli, di Bonneville, elez. Pelloux, ecc. ecc.).<br />

<strong>La</strong> sostituzione ha luogo anche qualora si allontanessero<br />

definitivamente dalla sala due degli scrutatori, esigendosi per la<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1*^ — Voi. IV. 16


242 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

validità dell'elezione la presenza di almeno tre scrutatori {<strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong>dep., 1874, Coli, di Monreale, elez. Inghilleri).<br />

9. <strong>La</strong> Commissione della <strong>Camera</strong> aveva qui aggiunto un articolo<br />

del tenore seguente: « Ciascun candidato alla deputazione<br />

ha diritto che venga aggiunto all'ufficio definitivo di ogni sezione<br />

un proprio rappresentante, purché sia iscritto sulle liste elettorali<br />

della sezione medesima e presentato da 50 elettori, con domanda<br />

scritta, che viene inseritane] processo verbale. Questi rappresentanti<br />

non prendono parte alle operazioni dell'ufficio, ma hanno<br />

diritto di riscontrarle in tutto il loro corso. Se non si presentano<br />

0 si ritirano, le operazioni elettorali continuano senza interruzione<br />

e sono valide non ostante la loro assenza «.<br />

E la disposizione, nuova nel nostro diritto elettorale, veniva<br />

così giustificata dall'onor. Relatore. « Alcune legislazioni, come<br />

quella del Belgio, dell'Inghilterra, di Vittoria, della Grecia, del<br />

Canada, ecc., a maggiore tutela <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> candidati di qualsiasi<br />

partito, danno ai medesimi la facoltà di nominare rappresentanti<br />

propri i quali in ogni sezione sono aggiunti all'ufficio definitivo,<br />

e possono invigilare le operazioni della votazione e dello<br />

spoglio, presentando osservazioni, opposizioni, reclami, per ogni<br />

atto dell'ufficio che credessero pregiudicevole all'interesse <strong>dei</strong> loro<br />

rappresentanti. Abbiamo creduto utile, per lo stesso provvido<br />

scopo, di ammettere tali rappresentanti anche nel nostro disegno<br />

di <strong>legge</strong>. Stabilimmo però che, quantunque essi siano addetti all'ufficio,<br />

non ne facciano parte integrante, sì che non vi abbiano<br />

voce deliberativa e nemmeno consultiva, per cui anche la loro<br />

assenza non possa mai essere d'ostacolo alla regolare continuazione<br />

dello scrutinio. Ad evitare poi che facilmente si formi quasi<br />

un'assemblea di rappresentanti intorno al seggio, fu stabilito che<br />

per l'ammissione d'uno di essi occorra che sia presentato da<br />

almeno 50 elettori del collegio « (pag. 197).<br />

Nella discussione Toner. Sennino Sidney propose che la<br />

facoltà di nominare il proprio rappresentante fosse sempre lasciata<br />

al candidato ; che egli potesse sceglierlo anche in altre sezioni del<br />

collegio ; e che il rappresentante votasse nella sezione alle cui<br />

operazioni assiste (27 giugno 1881, pag. 6645-6649).<br />

L'on. Di San Donato mosse contro queste proposte vari<br />

appunti, e fra altri, quelli che con cotesti rappresentanti si veniva<br />

ad autorizzare per <strong>legge</strong> una spesa ; che si introduceva il sistema<br />

delle candidature previamente annunciate, novità contrarie alle<br />

nostre consuetudini elettorali; che a pochi elettori almeno per<br />

ogni candidato si imporrebbe a questo modo il voto pubblico.<br />

L'on. Ceppino riconobbe che tali difetti scemavano in collegi<br />

ampli, come quelli pei quali tale novità era proposta ; però, d'accordo<br />

col Ministero, lasciò cadere Tarticolo, accennando all'intenzione<br />

di ripresentarlo col progetto sullo scrutinio di lista, il<br />

che non fu fatto. ^


f ^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 243<br />

ART. 62. Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate<br />

le operazioni elettorali per la costituzione del seggio de­<br />

finitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno venti<br />

elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio<br />

diventa definitivo. Esso nomina il segretario secondo<br />

le norme stabilite nell'articolo 60.<br />

1. Nonne pratiche da seguirsi.<br />

2. L'ufficio definitivo non può essere r/iai scelto da meno di 20 elettori.<br />

Maggiori coviiodità consentite agli elettori.<br />

4. L'elezione dell'ufficio definitivo per acclamazione è valida.<br />

'Uffì<br />

nel verbale del<br />

i. fi<br />

8. Scrutatore analfabeta.<br />

9. Segretario elettore in altro collegio^ o non elettore,<br />

10. Altri casi identici alVufficio provvisorio.<br />

11. Elettori respinti nella votazione per Vufficio definitivo.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> lascia agli elettori un'ora di tempo per raccogliersi<br />

in numero sufficiente a formare il seggio definitivo. Le operazioni<br />

per la formazione del seggio definitivo si possono incominciare<br />

soltanto quando sia presente un numero di elettori abbastanza<br />

considerevole. Se questo numero non è tale, il presidente del<br />

seggio provvisorio dovrà aspettare sino alle ore dieci, ed allora,<br />

numerati gli elettori che si trovano nella sala, se sono in numero<br />

di 20 0 pili, procederà alla formazione del seggio definitivo, se<br />

sono 19 0 meno proclamerà definitivo il seggio provvisorio.<br />

2. L'avv. Santini (<strong>La</strong> nuovo, <strong>legge</strong> elettorale politica commentata,<br />

Roma 1882, p. 75) avverte a codesto punto, che « secondo<br />

lo spirito di questa disposizione, per cominciare a procedere alla<br />

nomina del seggio prima delle 10, non è punto necessario che<br />

siano presenti 20 elettori ". Confesso che la dizione della <strong>legge</strong><br />

non è troppo chiara e precisa; ma debbo pure aggiungere, che<br />

nel formulare questo articolo si è inteso che in nessun caso, mai,<br />

si possa procedere all'elezione del seggio definitivo con ìneno di<br />

20 elettori presenti. Anche questa elezione deve avere una certa<br />

autorità, senza di che è preferibile conservare il seggio provvisorio.<br />

Quando sia passata un'ora dall'insediamento di questo,<br />

cioè dopo aver aspettato che vengano gli elettori, basterà la presenza<br />

di soli 20 ; ma se prima delle ore 10 fossero presenti anche<br />

20, bisognerà aspettare che ne vengano degli altri. Se fosse altrimenti,<br />

e si avessero potuto incominciare le operazioni per l'elezione<br />

del seggio definitivo con qualunque numero di elettori,<br />

bastava che la <strong>legge</strong> dicesse semplicemente, che se alle 10 queste<br />

operazioni non sono compiute, od almeno incominciate, il seggio<br />

provvisorio diventa definitivo. Ma la <strong>legge</strong> ha voluto possibil


244 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

mente evitare che l'ufficio, al quale sono affidate così gravi e delicate<br />

incombenze, sia tale da non meritare la fiducia degli elettori.<br />

Quando è scelto da un certo numero di essi, da20 o più, colle guarentigie<br />

di cui ho parlato, allora questo scopo si raggiunge ; in caso<br />

diverso l'ufficio provvisorio merita certo una maggiore fiducia.<br />

L'elezione del seggio definitivo fatta con meno di 20 votanti<br />

sarebbe nulla, o vizierebbe almeno le operazioni di quella sezione.<br />

Così pure sarebbe nulla la proclamazione a definitivo del seggio<br />

provvisorio, qualora si trovassero nella sala alle 10 ant. 20 o più<br />

elettori, a meno che alcuno di questi non ricusi di prendere parte<br />

alla votazione.<br />

3. Con questa disposizione la <strong>legge</strong> ha data facoltà agli elettori<br />

di semplificare le operazioni elettorali, presentandosi nella<br />

sala soltanto dopo le 10 ant., il che faranno, naturalmente, là<br />

dove il seggio provvisorio gode tutta la loro fiducia. Gli elettori<br />

sono certi, ad ogni modo, che recandosi nella sala in buon numero<br />

alle 10 precise saranno incominciate immediatamente le operazioni<br />

per la nomina del seggio definitivo, o, se questo è costituito, si<br />

farà l'appello per l'elezione del deputato.<br />

4. È massima costante della <strong>Camera</strong> non doversi ritenere per<br />

motivo di annullamento la costituzione dell'ufficio definitivo fatta<br />

per acclamazione (Legisl. X, 21 die. 1866, Coli, di Campagna,<br />

elez. Zizzi; e vedi numerose decisioni della <strong>Camera</strong> subalpina in<br />

questo senso. BELLONO, pag. 66).<br />

5. Non è cagione di nullità il fatto che nella costituzione dell'ufficio<br />

definitivo siasi trovato nell'urna un numero di schede<br />

maggiore <strong>dei</strong> votanti, qualora detratti i voti della Sezione ove<br />

avvennero tali irregolarità il risultato dell'elezione non cambia<br />

{Gninta parL, Legisl. XII, 1875, Coli, di Feltre, elez. Carmelo).<br />

Così se nella votazione per l'ufficio definitivo non si fosse registrato<br />

il nome degli elettori votanti; se non si avesse fatto regolarmente<br />

l'appello; se le schede, invece di riporle nell'urna, fossero<br />

state lasciate sul tavolo ; se non fossero state scritte sui<br />

tavoli separati preparati per l'elezione <strong>dei</strong> deputati; se fossero<br />

scritte in modo uniforme. Infatti in questa elezione la <strong>legge</strong> non<br />

ha richiesto rigorosamente, e tanto meno a pena di nullità, tutte<br />

quelle minute formalità stabilite per l'elezione del deputato<br />

{GuaitaparL, Legisl. XII, 1875, Coli, di Livorno, elez. Bastogi;<br />

Legisl. X, 1867, Coli, di Naso, elez. Parisi; 21 dicembre 1866,<br />

Coli, di Campagna, elez. Zizzi).<br />

6. L'omissione <strong>dei</strong> voti conseguiti da ciascuno <strong>dei</strong> membri dell'uffizio<br />

definitivo perchè non pronunciata dalla <strong>legge</strong>, non era<br />

motivo di nullità (Legisl. X, 1867, Coli, di Naso, elez. Parisi;<br />

1867, Coli, di Andria, elez. Garibaldi). Nella nuova <strong>legge</strong> potrebbe<br />

però dar luogo a più gravi proteste, essendo prescritto nell'articolo<br />

68 che le schede passino per le mani dello scrutatore eletto<br />

con minor numero di voti.


LEGGE ELETTORALE POLITICA 245<br />

7. Non costituisce una irregolarità sostanziale che vizii le operazioni<br />

il. fatto di parecchi elettori, che votassero per l'ufficio definitivo<br />

con scheda portata dal di fuori, perchè il segreto del voto,<br />

in questo primo stadio delle operazioni elettorali, non è imposto<br />

dalla <strong>legge</strong> così rigorosamente da importare nullità, e lo prova<br />

anche il fatto, che per costante giurisprudenza della <strong>Camera</strong> è<br />

ammesso che si possa procedere alla nomina dell'ufficio definitivo<br />

per acclamazione (Legisl. XII, 1874, Collegio di Siracusa, elez.<br />

Greco-Cassia).<br />

8. Se a scrutatore neirufficio definitivo fosse stato eletto un<br />

analfabeta, il quale si trovi per eccezione di <strong>legge</strong> in possesso del<br />

diritto elettorale, le operazioni non ne rimarrebbero viziate, certo<br />

non si dovrebbe dichiarare nulla l'elezione, perchè essendo l'ufficio<br />

composto del presidente e di quattro scrutatori, oltre il segretario,<br />

rimane sempre una maggioranza di individui adatti a<br />

sostenere l'ufficio, che secondo lo spirito della <strong>legge</strong> e la costante<br />

giurisprudenza della <strong>Camera</strong> è sufficiente garanzia per il necessario<br />

controllo delle operazioni, mentre rispetto alla custodia dell'urna<br />

anche l'elettore analfabeta ha capacità sufficiente {Giunta<br />

parlam., LegisL XII, 1874, Coli, di Valenza, elez. Cantoni).<br />

9. Se il segretario dell'ufficio definitivo non fosse elettore nel<br />

collegio, e fosse stato tuttavia assunto per inavvertenza a quella<br />

carica, le operazioni non ne rimarrebbero invalidate, quando dal<br />

verbale risultasse la buona fede del segretario e dell'ufficio, e fosse<br />

constatato che l'errore è stato riparato in tempo od almeno il segretario<br />

non ha votato per l'elezione del deputato.<br />

Se invece la persona assunta a segretario non fosse elettore,<br />

le operazioni di quella Sezione sarebbero nulle, e nulla l'elezione,<br />

a meno che non risulti dimostrato, che i voti di quella Sezione non<br />

hanno avuto alcuna influenza sul risultato della medesima.<br />

10. Riguardo ad altri casi che possono avvenire nella costituzione<br />

dell'ufficio definitivo vale quanto si è detto ai numeri 5, 7,<br />

8, sotto l'articolo 52, parlando dell'ufficio provvisorio.<br />

11. Il presidente dell'ufficio provvisorio, che respingesse dal<br />

votare per l'ufficio definitivo alcuni elettori, perchè giunti dopo<br />

la loro chiamata, e tuttavia mentre la votazione era in corso, e<br />

non erano suonate le 10 ant. commetterebbe una irregolarità ; però<br />

tale fatto non potrebbe viziare il resto delle operazioni elettorali,<br />

a meno che alcuno di quegli elettori non sia poi escluso anche dal<br />

partecipare alla elezione del deputato (Cam. <strong>dei</strong>dep., 21 die, 1876,<br />

Coli, di Atripalda, elez. Trevisani).<br />

ART. 63. Appena accertata col processo verbale la costituzione<br />

del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno<br />

) degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede<br />

) quanti sono gli elettori della sezione. Di mano in mano che lo<br />

^.<br />

-4 >T


246 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATI VE<br />

scrutatore firma le schede, il presidente vi imprime il bollo<br />

municipale di cui all'articolo 51, e le pone in un'urna di vetro<br />

trasparente.<br />

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più<br />

firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure<br />

estratto a sorte.<br />

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori<br />

che firmano le schede, e del numero delle schede da<br />

ciascuno firmate.<br />

A n<br />

3. Il bollo del Comune,<br />

b<br />

4. <strong>La</strong> firma sulle schede e il segreto del voto.<br />

5. Limiti alle sanzioni di nullità.<br />

6. L'urna di vetro.<br />

1. Sono contenute in questo articolo tre nuove formalità intese<br />

ad impedire Fuso di schede diverse da quelle consegnate dall'ufficio,<br />

a tutelare il segreto del voto, ed a prevenire i blocchi,<br />

le pastette ed altri simili imbrogli, che si potevano fare neirurna<br />

medesima.<br />

3. Appena costituito, l'ufficio procederà, dunque, alla estrazione<br />

a sorte di uno <strong>dei</strong> quattro scrutatori, il quale dovrà firmare tutte<br />

le schede, in numero eguale a quello degli elettori inscritti nella<br />

Sezione. <strong>La</strong> scheda deve essere firmata a tergo, ed è poi detto che<br />

qualora una scheda mancasse di questa firma, e quindi se anche<br />

l'avesse sul lato dove l'elettore deve scrivere il suo voto, sarebbe<br />

nulla. Il motivo di questa disposizione è così accennato nella<br />

relazione Zanardelli:<br />

« Ad impedire che l'elettore, anziché scrivere egli stesso sulla<br />

scheda consegnatagli, ne adoperi un'altra già preparata e portata<br />

con sé, si stabilì che le schede le quali si distribuiscono agli elettori<br />

siano firmate a tergo da uno degli scrutatori estratto a sorte,<br />

e che questi non debba <strong>legge</strong>rle quando si procede allo spoglio, e<br />

ciò a togliere di mezzo la possibilità ch'egli desuma dal modo<br />

particolare con cui sopra una scheda ha vergata la sua firma, il<br />

voto dell'elettore al quale la vide consegnare dal presidente «<br />

(pag. 192-93).<br />

Può avvenire che lo scrutatore estratto a sorte, dopo averne<br />

firmate un certo numero, si allontani dalla sala, e firmi allora<br />

schede diverse da quelle <strong>dei</strong>rufficio, sulle quali gli elettori potrebbero<br />

scrivere anticipatamente il loro voto. Ad evitare questo<br />

pericolo, la <strong>legge</strong> stabilisce, che se lo scrutatore che firma esce<br />

dalla sala, per qualsiasi ragione, ne deve essere estratto a sorte<br />

un altro, il quale continuerà a firmare le schede alle medesime<br />

condizioni. Si deve tener nota a processo verbale del numero


A^^<br />

LEGGE ELETTORALE POLmCA 247<br />

di schede firmate da ciascuno, e dell'ora in cui uno degli scrutatori<br />

fosse uscito cessando di firmarle.<br />

Le schede che uno scrutatore firmasse dopo essere uscito<br />

dalla sala sono nulle ; cosi sarebbero nulle se lo scrutatore entrasse<br />

nella sala dopo che è già avvenuta e gli è stata notificata<br />

fuori della sala medesima la sua designazione a questo ufficio,<br />

perchè egli avrebbe potuto firmare alcune schede prima di entrarvi.<br />

3. Oltre alla firma di uno degli scrutatori le schede devono<br />

portare il bollo municipale di cui all'art. 51. Il bollo deve essere<br />

impresso dal presidente dell'ufficio ; la <strong>legge</strong> non dice che egli<br />

possa delegare ad altri, e tantomeno allo scrutatore che firma le<br />

schede, questa operazione.<br />

<strong>La</strong> disposizione è stata tolta dalla <strong>legge</strong> belga {Cod. èlect.,<br />

1881, art. 149), dove la giurisprudenza amministrativa e parlamentare<br />

ha ritenuto motivi sufficienti per annullare l'elezione il<br />

fatto che le schede non avevano il bollo, ovvero in luogo di quello<br />

del municipio avevano un bollo privato, come pure il fatto che<br />

il bollo sia stato stampato all'interno, o prima della costituzione<br />

dell'ufficio definitivo {Comment. au Cod. éleci., pag. 240).<br />

4. Lo scrutatore che firma le schede, quando si procede allo<br />

spoglio delle medesime non deve <strong>legge</strong>rle. Questa disposizione<br />

potrebbe trovarsi in contraddizione con quelle contenute nell'articolo<br />

68, dove è detto che » uno degli scrutatori piglia ciascuna<br />

scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura<br />

ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero<br />

di voti ".<br />

L'estrazione a sorte dello scrutatore cui si affida la firma<br />

delle schede, deve dunque aver luogo escludendo, ad ogni modo,<br />

lo scrutatore eletto col minor numero di voti, perchè egli deve<br />

<strong>legge</strong>re le schede. Sarà anche bene che si procuri che le schede<br />

siano tutte firmate da un solo scrutatore, o al più da due, i quali,<br />

insieme al segretario, senza vedere le schede stesse mentre se ne<br />

fa lo spoglio, noteranno il numero di voti, che ciascun candidato<br />

viene riportando.<br />

5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> mira ad impedire che uno scrutatore facendo a<br />

tergo di una scheda la propria firma e poi <strong>legge</strong>ndo il voto scritto<br />

su di essa, sappia da chi è dato il voto. Giova però osservare che le<br />

schede, dopo firmate e bollate, devono essere messe tutte nell'urna,<br />

ed ivi, necessariamente rimescolate. È dunque assai difficile che<br />

uno scrutatore possa controllare col mezzo della propria firma il<br />

voto dato da un elettore. Di questa difficoltà va tenuto conto,<br />

perchè, nel caso in cui tutte queste disposizioni della <strong>legge</strong> non<br />

potessero essere minutamente osservate, specie per forza maggiore<br />

— come se tre scrutatori, o tutti quattro dovessero durante<br />

la firma delle schede assentarsi temporaneamente e successivamente<br />

dalla sala ecc. — le operazioni di quella sezione ed eventualmente<br />

l'elezione del Collegio, si dovrebbero annullare soltanto nel


248 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

caso in cui vi fossero fondate proteste che la <strong>legge</strong> sia stata violata<br />

per conoscere il voto di uno o più elettori, e questo sia stato effettivamente<br />

conosciuto.<br />

6. Le schede devono essere collocate tutte in un'urna di vetro<br />

trasparente, sotto pena di nullità dell'operazione. Questa disposizione<br />

è tassativa e non ha alcun precedente nella nostra legislazione,<br />

sebbene per cura di R. Commissari se ne sia fatta l'esperienza<br />

nelle elezioni di qualche Comune e questa abbia dato ottimi<br />

risultati. Si può dire che in passatosi usavano urne di tutte specie,<br />

da quelle a doppio fondo astutamente preparate e da quelle a<br />

forma di coppa, comunemente in uso, sino alle zuppiere e qualche<br />

volta persino al cappello. Ciò dava luogo a brogli e a più numerosi<br />

sospetti di broglio: perciò la <strong>legge</strong> vuole che nell'urna ci si<br />

veda dentro. L'elezione, almeno in quella sezione che non ottemperasse<br />

a questa prescrizione, sarebbe nulla se l'urna non fosse<br />

di vetro trasparente.<br />

Nulla è stabilito quanto alla forma dell'urna, come nella<br />

maggior parte delle legislazioni. Alcune però descrivono minutamente<br />

come Turna debba essere costruita; cosi nel Belgio il decreto<br />

reale del 17 maggio 1878 contiene le più minute disposizioni<br />

tecniche.<br />

ART. 64. Il presidente <strong>dei</strong>rufficio dichiara aperta la votazione<br />

per la elezione del deputato ; chiama, o fa chiamare, da<br />

uno dedi scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'or-<br />

dine della sua inscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua<br />

identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.<br />

1. L'apertura della votazione.<br />

2. Ordine delVappello.<br />

3. Giurisprudenza parlamentare.<br />

4. Identità delVelettore.<br />

5. Se più elettori possano votare contemporaneamente.<br />

6. Deterioramento e sostituzione della scheda.<br />

1. Compiute le formalità preliminari, il presidente deve dichiarare<br />

che è aperta la votazione per l'elezione del deputato, ed incomincia<br />

l'appello.<br />

3. L'appello può essere fatto indifferentemente da uno qualunque<br />

<strong>dei</strong> membri dell'uffizio. Deve seguire secondo l'ordine con<br />

cui gli elettori sono inscritti nelle liste, e quindi non è necessario<br />

serbare l'ordine alfabetico oltre la prima lettera per cui incominciano<br />

i nomi, se questo ordine non è serbato nelle liste. Gli elettori<br />

di cui all'art. 14, inscrìtti sulla lista speciale, che avessero<br />

acquistato il diritto di prender parte al voto saranno chiamati<br />

dopo. Se più Comuni fanno parte della stessa Sezione l'appello<br />

viene fatto secondo l'ordine nel quale le liste di ciascun Comune<br />

sono state riunite per formare quella della Sezione.


t^i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 249<br />

w<br />

3. Non infirma l'elezione la protesta relativa alla sollecitudine<br />

colla quale si fecero i due appelli in una determinata sezione e al<br />

fatto, che il primo appello sia stato eseguito durante la messa parrocchiale<br />

{Cam. <strong>dei</strong>dep., 1867, Coli, di Spilimbergo, elez. Sandri).<br />

Se l'appello nominale non si fosse fatto per ordine alfabetico<br />

non cessa di essere valida l'elezione {Cam. <strong>dei</strong> dep., 11 gennaio<br />

1858, Coli, di Iglesias, elez. Ghirisi-Puddu) ; così pure se si<br />

fosse fatto incominciando dai Comuni più lontani anziché dai più<br />

vicini {Id., 17 die. 1857, Coli, di Rapallo, elez. Centurione).<br />

4. 11 presidente deve riconoscere l'identità dell'elettore, e può<br />

farlo ritirando il certificato d'iscrizione sul quale ha facoltà di<br />

fargli apporre la firma, in prova della sua identità personale.<br />

5. Non è affatto necessario che il presidente aspetti a chiamare<br />

un secondo elettore sintanto che il primo non abbia votato e non gli<br />

ha riconsegnata la scheda. Già gli art. 54 e 65, parlando di tavole<br />

destinate alla scrittura delle schede, lasciano supporre che più<br />

elettori possano votare ad un tempo, seguendosi nell'ordine dell'appello.<br />

Ciò è anche conforme allo spirito della <strong>legge</strong>, la quale<br />

ha avuto cura di far durare le operazioni elettorali il minor tempo<br />

possibile per non procurare un eccessivo disagio ai cittadini.<br />

Lo scopo della <strong>legge</strong> è di assicurare il segreto del voto, ed<br />

è questo che deve essere ad ogni costo guarentito. Ma ciò non<br />

vieta che vi possano essere nella sala più tavoli, come nella figura<br />

a pagina 224, e due o tre elettori possano votare contemporaneamente.<br />

6. Può avvenire che l'elettore deteriori la propria scheda in<br />

modo da renderla inservibile o nulla. In tal caso, sebbene la <strong>legge</strong><br />

nulla disponga, a differenza del Codice elett. belga, ch^ è molto<br />

esplicito anche su questo argomento, l'elettore ha diritto di ottenere<br />

un altro certificato, restituendo il primo, che deve essere<br />

annullato, notando il fatto a processo verbale.<br />

ART. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a<br />

ciò destinate e sulla scheda consesnatasli scrive •<br />

a) Quattro nomi nei Collegi che devono e<strong>legge</strong>re<br />

quattro o cinque deputati;<br />

b) Tre nomi nei Collegi che devono e<strong>legge</strong>re tre<br />

deputati ;<br />

Due nomi nei Collegi che devono e<strong>legge</strong>re due<br />

deputati ;<br />

A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la<br />

professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico<br />

e l'indicazione di uffici sostenuti.<br />

Qualunque altra indicazione è vietata.


250 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA'nVE<br />

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102, o<br />

per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata<br />

all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è<br />

ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza;<br />

il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.<br />

1. Contenuto di questo articolo.<br />

2. Il voto limitato.<br />

3. <strong>La</strong> rap'presento.nza personale e la rappresentanza proporzionale.<br />

4. Le diàiostrazioni della statistica.<br />

della raoùresentanza che chiamasi<br />

ranze.<br />

6. ArgoYnenti in contrario.<br />

7. Motivi d£lla riforma.<br />

8. Metodi per conseguire la rappjresentanza. pj^oporzionale.<br />

9. Legislazione comparata, highilterra e colonie inglesi.<br />

10. Stati Uniti e Brasile.<br />

11. Studi, proposte, appli-cazioni -nel continente df Europa.<br />

12. Il roto limitato nella Spagna,<br />

13. Il metodo del quoziente nella Danimarca.<br />

14. Il metodo serniproporzio'nale alla <strong>Camera</strong>.<br />

15. Il voto limitalo; ragioni dì preferenza.<br />

16. <strong>La</strong> discussione aJla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong>. Proposte della Commissione.<br />

17. Argomenti prò e contro il voto limitato.<br />

18. Le risoluzioni della. <strong>Camera</strong>.<br />

19. Il voto limitato nell'Ufficio centrale del Senato.<br />

20. Discussione al Senato.<br />

21. Che cosa l'elettore debba scrivere sulla scheda.<br />

•ncidenti<br />

•heda-.<br />

24. Elettori ana<br />

710 n<br />

26. Come questi fatti debbano essere notati nel verbale.<br />

1. Questo articolo contiene tre distiate disposizioni. Colla prima<br />

si determina quanti nomi l'elettore debba scrivere sulla propria<br />

scbeda, e nel determinarlo viene limitato il voto nei collegi a 5 deputati,<br />

allo scopo di dare una rappresentanza alla minoranza.<br />

<strong>La</strong> seconda dichiara quali aggiunte possano essere fatte al nome<br />

di ciascun elettore, vietando tutte le altre. <strong>La</strong> terza prevede il<br />

caso di un elettore die non sa o non può scrivere e per eccezione<br />

della <strong>legge</strong> conserva tuttavia il proprio diritto, dichiarando come<br />

debbasi in tal caso procedere.<br />

2. Il voto limitato è una delle mao;c^iori novità introdotte nella<br />

nostra procedura elettorale, ed è destinato, a mio avviso, a servire<br />

di introduzione ad una completa riforma del metodo elettorale,<br />

intesa ad assicurare la rappresentanza proporzionale di tutti<br />

gli elettori 5 s'aggiunga che, mentre quasi tutti coloro, che hanno<br />

con cura imparziale studiato codesto metodo lo approvarono e ne


LEGOK ELETTORALE POLITICA 251<br />

diventarono campioni, molti piii non si danno pensiero di esaminarlo<br />

0 non lo conoscono affatto. Per questa ragione stimo opportuno<br />

di riassumere in poche pagine, seguendo i documenti ufficiali,<br />

la questione scientifica, i metodi proposti per applicarla e<br />

il posto che tra essi tiene il voto limitato, le sanzioni che ebbe<br />

in altre leggi e Tesperienza fattane, le controversie alle quali<br />

diede luoa^o e le conclusioni cui condusse nel nostro Parlamento.<br />

3. Il concetto di un metodo elettorale che dia voce alle minoranze<br />

si collega al concetto della rappresentanza personale. Là<br />

dove sono rappresentati gli interessi, dove non vi è alcuna<br />

proporzione fra i rappresentanti e la popolazione, non è il caso<br />

dì parlare di meccanismi speciali, intesi ad ottenere la rappresentanza<br />

proporzionale, fn questo senso il Cornewal Lewis potè<br />

dire che la rappresentanza delle minoranze fu sempre rispettata<br />

dalla Costituzione inglese; e potrebbe aggiungersi che dove la<br />

rappresentanza sia fondata sugli interessi, il Governo è assicurato<br />

alla minoranza <strong>dei</strong> cittadini. Questo appunto si proponeva<br />

il ministro Schmerling, quando nella <strong>legge</strong> austriaca divise gli<br />

elettori in cinque classi, accrescendo colla proporzione <strong>dei</strong> voti<br />

assegnati a ciascuna di queste classi il valore delle minoranze<br />

tedesche in quei paesi dell'impero nei quali le altre stirpi si troverebbero<br />

in numero preponderante. In questi casi però la rappresentanza<br />

delle minoranze riesce un ingiusto privilegio ; mentre,<br />

dove il voto è personale si fonda sopra un principio di giustizia e<br />

di uguaglianza, secondo il quale le varie opinioni hanno diritto di<br />

aver voce nelle assemblee rappresentative, cosi come nei Governi<br />

diretti, nei comizi delle antiche repubbliche, nelle <strong>La</strong>ndsgemeinde<br />

<strong>dei</strong> piccoli Cantoni elvetici tutti possono far valere le loro ragioni,<br />

e non avvi opinione cui manchi l'agio d'essere espressa e<br />

propugnata. Se invece, nel modo stesso che le decisioni si devono<br />

prendere e si prendono a maggioranza nelle assemblee rappresentative,<br />

anche le elezioni sono fatte a maggioranza, non solo vi<br />

possono essere opinioni non rappresentate, ma le decisioni che<br />

hanno la maggioranza nell'assemblea possono non averla nel corpo<br />

'elettorale. Il diritto di decisione deve appartenere indubbiamente<br />

alla maggioranza, ma il diritto di rappresentanza deve essere<br />

assicurato a tutti gli elettori; senza di questo può verificarsi il<br />

caso che la maggioranza annulli la minoranza, che la metà più<br />

uno degli elettori abbia anche l'intera rappresentanza escludendone<br />

del tutto l'altra metà.<br />

4, <strong>La</strong> relazione dell'onor, Zanardelli ne addusse molti esempi:<br />

*' Nelle elezioni generali di quest'anno (1880), v'ebbero 127 collegi<br />

ne' quali gli eletti non giunsero ad avere 55 voti su QBnio<br />

votanti; e su questi 127, non solo ve ne fu un numero considerevole<br />

in cui gli eletti rasentarono precisamente il 50 per cento,<br />

ma ve n'ebbero 25, nei quali i candidati eletti non ottennero la<br />

metà <strong>dei</strong> suffragi dati dai votanti, sicché soltanto alla nullità di


252 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

un certo numero di voti dovettero l'elezione, non computandosi,<br />

a termini delFartìcolo 90 della <strong>legge</strong>, ì voti nulli nel determinare<br />

il numero <strong>dei</strong> votanti: anzi, per tale circostanza, in un collegio<br />

Telette ebbe soli 39 voti su cento votanti, per cui in questi ultimi<br />

casi fu la maggioranza <strong>dei</strong> votanti, senza tener conto degli astenutisi,<br />

che rimase non rappresentata. Nel complesso si ha che<br />

sopra 386,593 votanti alle elezioni definitive, soli 259,902 votarono<br />

efficacemente, videro riuscire, di Sinistra o di Destra, il proprio<br />

candidato; gli altri 126,691 diedero un voto inutile, e quindi<br />

circa un terzo <strong>dei</strong> votanti rimase non rappresentato. Uguali risultati<br />

diedero le elezioni del 1876 ; ed anche piii spiccati furono quelli<br />

delle elezioni del 1874, nelle quali, sopra 329,933 votanti, soli<br />

216,536 riuscirono ad e<strong>legge</strong>re il proprio candidato, mentre altri<br />

113,397 non vi riuscirono punto, cosicché 65,63 elettori per cento<br />

poterono avere un voto efficace, ma 34,37 non conseguirono di<br />

essere rappresentati dal candidato che preferivano. Maggiore ancora<br />

(36,13 per cento) fu la proporzione degli elettori che non<br />

riuscirono ad avere i rappresentanti cui diedero il suffragio nelle<br />

elezioni del 1865.<br />

« Le condizioni delle minoranze, com'è naturale, presentansi<br />

più sfavorevoli ove si esaminino i risultati parziali in singole<br />

Provincie o città. Qui gli esempi sarebbero infiniti; basti<br />

citarne alcuno. Nella provincia di Padova la minoranza di Sinistra,<br />

non solo in questa, ma nemmeno nella precedente Legislatura<br />

non ottenne un solo rappresentante sopra sei, sebbene nelle<br />

elezioni del 1876 avesse avuto un contingente di 1090 voti contro<br />

2634, e cioè il 29 per cento. Nella provincia di Siracusa lo stesso<br />

accadde alla minoranza di Destra, la quale non ottenne un solo<br />

rappresentante sopra sette, neanche nelle elezioni del 1876, quantunque<br />

avesse conseguito 1491 voti contro 3625, vale a dire il<br />

29 per cento. Nelle provinole di Milano e di Lecce si riscontrano<br />

nelle ultime elezioni anche piii singolari risultamenti. A Milano<br />

5531 elettori di Destra ottengono dieci deputati: un numero di<br />

votanti di Sinistra più considerevole (5710) giunge ad averne otto<br />

soltanto. A Lecce invece 3829 elettori di Sinistra riescono ad'<br />

avere sei deputati, e 4097 elettori di Destra non giungono, sebbene<br />

assai più numerosi, a mandare alla <strong>Camera</strong> che appena tre<br />

rappresentanti. Cosi nella provincia di Bologna, una differenza<br />

di 452 yeti, sopra 5608, diede ad un partito quattro deputati più<br />

che all'altro; nella città di Bologna, la Sinistra non vinse in un<br />

solo collegio su tre, sebbene i voti ottenuti dai suoi candidati<br />

(2228) si equilibrassero quasi coi voti conseguiti dai candidati<br />

dell'opposto partito (2460). Per converso a Torino la Destra non<br />

ottenne alcun seggio su quattro collegi, sebbene abbia disposto<br />

di 1268 voti contro 2362 raccolti da candidati di Sinistra.<br />

« Anche più eloquenti sono le cifre che presentano le elezioni<br />

di altri paesi. Così nella Francia, nelle elezioni del 1863 i voti rac-


LEGGE ELETTORALE POIJTICA 253<br />

colti dai candidati ffovernativi furono 5,354,779 e quelli <strong>dei</strong> candidati<br />

di Opposizione 1,859,513; i deputati goyernativi furono 250 e<br />

quelli di Opposizione 33; mentre nella proporzione <strong>dei</strong> voti rispettivamente<br />

ottenuti, 210 avrebbero dovuto essere i primi e 73 i<br />

secondi. Del pari nelle elezioni del 1869, sopra 8,098,565 votanti,<br />

la parte governativa con 4,455,287 voti, poco piì] della metà,<br />

ottenne pìù di due terzi, 200 sopra 292; e l'Opposizione con<br />

3,643,278 non ebbe che 92 deputati, mentre proporzionalmente<br />

ne sarebbero spettati ad essa 132, e rispettivamente 160 alla<br />

ma^ffioranza. Nella Germania, alle elezioni generali del 1874,<br />

il partito conservatore, mentre ebbe circa sette Toti su cento,<br />

ottenne poco più di tre deputati sopra cento, cioè nemmeno la<br />

metà di ciò che gli sarebbe in giusta proporzione spettato, mentre<br />

il così detto partito nazionale liberale, ch'ebbe nelle urne il 31<br />

per cento <strong>dei</strong> voti, ottenne il 35 per cento <strong>dei</strong> deputati. Negli<br />

Stati Uniti d'America alle elezioni del 1868, nel Dela^^'are 10,900<br />

democratici ebbero 28 rappresentanti, due soli ne ebbero i 7628<br />

repubblicani; nel Kansas 31,046 suffragi repubblicani ottennero<br />

108 rappresentanti, e 14,019 democratici sette soltanto. Nella<br />

California 54,028 democratici fecero riuscire 97 deputati e 54,572<br />

repubblicani ne poterono e<strong>legge</strong>re appena 23. Nel Maryland<br />

62,356 democratici vinsero con 111 rappresentanti, mentre i repubblicani<br />

con 30,442 non ne ottennero neppur uno. Nella Carolina<br />

del Nord i 60,000 elettori bianchi, che soli hanno educazione,<br />

lumi, tradizioni politiche, furono completamente schiacciati da<br />

90,000 negri, e sottoposti da questa maggioranza al despotismo<br />

più violento che si possa immaginare.<br />

5. « Ora, a questo grado di onnipotenza ninno è che possa<br />

desiderare arrivino le maggioranze; e gli uomini politici di tutte<br />

le scuole sono concordi ad ammettere essere viziato quel metodo<br />

elettorale che a minoranze pur poderose ed importanti impedisce<br />

di avere interpreti alla tribuna nazionale. * Noi non dubitiamo<br />

di dichiarare, scriveva il conte di Cavour, che una delle condizioni<br />

essenziali, a parer nostro, di un buon sistema elettorale, si<br />

è di assicurare alle minorità nella rappresentanza nazionale una<br />

influenza adeguata alla loro importanza reale ^. E in diverso<br />

campo politico lo stesso concetto esprimeva L. Blanc, dicendo:<br />

u Io affermo in nome della evidenza che il 2"overno assoluto della<br />

* ^<br />

maggioranza non e il governo del popolo, ma semplicemente il<br />

governo del più piccolo numero sul più gran numero «. Allorché<br />

le minoranze anche rao^euardevoli non saranno sì facilmente<br />

escluse, le decisioni dell'urna saranno accettate con maggiore<br />

fiducia da tutti i partiti, con maggiore osservanza saranno accolte<br />

le leggi deliberate da assemblee, nelle quali ad ogni importante<br />

minoranza è assicurato un posto adeguato. All'incontro la<br />

esclusione continuata da ogni partecipazione all'opera parlamentare<br />

produrrà l'irritazione delle minoranze compresse ed escluse;


254 LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

farà loro sembrare legittimo il trascorrere alle cospirazioni, alla<br />

resistenza, all'aperta ribellione.<br />

« Sotto altro aspetto considerata la questione, non si può<br />

non riconoscere utile non meno che giusto, che tutte le idee,<br />

tutte le opinioni siano nel Parlamento rappresentante, possano<br />

mostrare la loro consistenza ed il loro valore; che il Governo<br />

ed il paese possano conoscere la forza rispettiva di tutti i partiti,<br />

le loro proposte, le loro pretese ; che tutte le dottrine, vere o<br />

false, si trovino di fronte, perchè dal loro libero ed aperto contrasto,<br />

la verità esca più luminosa e sicura. Infine, con questo<br />

sistema elettorale sarebbe pressoché impossibile che gli uomini<br />

piii insigni, i più eletti ingegni, i più forti caratteri, non entrassero<br />

nella rappresentanza nazionale, perchè intorno ad essi certamente,<br />

nei rispettivi collegi, si stringerebbe il loro* partito ; e<br />

mentre la maggioranza in molti casi si vide loro mancare, indubbiamente<br />

spetterebbe ad essi quel seggio che per <strong>legge</strong> venisse<br />

alla minoranza assicurato. Per ciò giustamente fu detto che la<br />

rappresentanza delle minoranze giova altresì ad innalzare il livello<br />

intellettuale delle assemblee " (pag. 153-156).<br />

6. L'on, Relatore non ha però taciute le principali obbiezioni<br />

mosse contro questo metodo, e che trovarono più largo svolgimento<br />

nella discussione parlamentare. ^ A che inventare meccanismi,<br />

si dice, a che organizzare procedimenti per far giungere nei parlamenti<br />

le minoranze? Nei medesimi, le minoranze cui si possa<br />

riconoscere un'importanza reale non mancano mai ; tutte le idee,<br />

tutte le dottrine che abbiano valore, che abbiano appoggio nel<br />

paese, è impossibile non trovino altresì i loro autorevoli rappresentanti<br />

alla tribuna nazionale. <strong>La</strong> storia stessa di tutti i parlamenti,<br />

è storia di lotta ardente, tenace fra i vari partiti. Ed è<br />

l'ordinario, il normale svolgimento <strong>dei</strong> partiti medesimi che senza<br />

combinazioni artificiose produce quest'effetto ; perchè se un partito<br />

trovasi in maggioranza in un collegio, trovasi in minoranza<br />

in un altro, e cosi si stabilisce un equilibrio naturale e salutare.<br />

Ma, in tali condizioni, è la grande ed incessante lotta innanzi alle<br />

solenni assisie della nazione che determina la vittoria dell'uno e<br />

dell'altro partito. Innanzi a questo vigile giudizio della pubblica<br />

opinione , si può essere certi che quando una importante minoranza<br />

esiste, quando ha idee, diritti, interessi da rappresentare<br />

e difendere, non solo essa si fa strada nei parlamenti, ma ivi,<br />

in nome di queste idee, di questi diritti, di questi interessi, aumenta<br />

di numero e di forze, fino a diventare maggioranza essa<br />

stessa e giungere al governo dello Stato. Il regime rappresentativo<br />

non si svolge ed a'pplica che con questo sforzo perpetuo<br />

di minoranze che tendono a diventare maggioranze ; sicché le<br />

minoranze che' trovano eco e assentimento d'animi e d'intelletti,<br />

possono considerarsi come immancabili maggioranze future. Ma<br />

affinchè queste vittorie si compiano, affinchè siano legittime, af-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 255<br />

finché i* partiti che le ottengono ne siano veramente degni, e,<br />

giunti in porto, non riescano impari alla propria missione, conviene<br />

che alla propria attività, all'ascendente acquistato a favore<br />

<strong>dei</strong> loro principii, essi debbano le vittorie medesime, anziché<br />

conseguirle per l'applicazione della regola del tre al procedimento<br />

delle elezioni. Che se questa aritmetica elettorale non è necessaria<br />

per dar adito nella rappresentanza nazionale ai grandi, ai forti<br />

partiti che possono con efficace emulazione contendersi il predominio<br />

nell'Assemblea, il governo dello Stato, essa servirebbe invece<br />

ad introdurre nella <strong>Camera</strong> i terzi e i quarti partiti senza<br />

importanza, senza forza, senza vitalità; le chiesuole, i gruppi<br />

pili eccentrici e bizzarri, che, invece di portare nel recinto parlamentare<br />

l'ordine, la disciplina, il vigore, vi arrecherebbero la<br />

confusione ed il dissolvimento, indebolendo tutti i veri partiti,<br />

rendendone difficile se non impossibile il forte ed utile ordinamento,<br />

E così sarebbe impedita la formazione di stabili e sicure<br />

maggioranze, snervata l'azione delle Assemblee e per conseguenza<br />

quella del Governo, fiaccata nelle une e nell'altro ogni possente<br />

iniziativa. Si avrebbe un fortuito mosaico di minoranze che costituirebbe<br />

una maggioranza atta a distruggere, inetta ad edificare,<br />

validissima ad inceppare il movimento del Governo, impotente<br />

a tenerlo essa stessa, perchè differente di aspirazioni, di principii<br />

d'intenti. Infine, siccome lo stesso normale svolgersi dell'attività<br />

<strong>dei</strong> vari partiti nella lotta elettorale basta, come vedemmo,<br />

ad ottenere alle minorità una legittima rappresentanza, se poi<br />

nuove forze loro aggiungano questi meccanismi artificiali, si può<br />

finire col dare la maggioranza alla minoranza, o per lo meno si<br />

viene ad attribuire a quest'ultima una forza numerica nella <strong>Camera</strong><br />

superiore alla sua forza eff'ettiva nel paese " (p. 156-157).<br />

7. Il Relatore non esitava a respingere queste obÌ3Ìezioni, e lo<br />

fece poi anche piii eloquentemente alla <strong>Camera</strong>. « Queste obbiezioni<br />

parmi che in parte abbiano già avuto risposta nelle considerazioni<br />

e nelle cifre, per se stesse eloquentissime, che misi innanzi<br />

a dimostrare la condizione cui sono ridotte importanti minoranze<br />

nelle singole provincie del regno; ed a queste minoranze non potrebbe<br />

essere sufficiente conforto la speranza di avere altrove<br />

un compenso, se pur questo compenso fosse adeguato. E sebbene<br />

sia vero in gran parte che non avvi assemblea legislativa in cui<br />

alla maggioranza sia mancato il freno o l'impulso di una Opposizione,<br />

pure assai spesso quest'ultima, pel fatto che non aveva<br />

forze proporzionate all'adesione chele sue ideeavevano nel paese,<br />

si vide obbligata alla parte di inascoltata Cassandra, non potè impedire<br />

pericoli, evitare catastrofi, poiché innanzi a poche voci<br />

solitarie, il Governo, sicuro delle grosse legioni delle sue maggioranze,<br />

cullavasi in un cieco e funesto • ottimismo. E del resto<br />

ognuno sa che le minoranze numerose fanno le maggioranze<br />

compatte, le minoranze potenti fanno le maggioranze ferme e de-


256 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

cise, ed una esperienza tutta nostra e recente ci ammonisce che<br />

più una maggioranza è forte di numero, pili facilmente si disgrega,<br />

si divide, si scompone, si scioglie.<br />

" D'altra parte le obbiezioni delle quali ho toccato sarebbero<br />

gravi e forse inoppugnabili, ove si trattasse di stabilire un<br />

metodo che tendesse ad una assoluta proporzionalità ed equivalenza<br />

di suffragi, tale che ogni opinione, per quanto isolata, ogni<br />

fantasia, ogni pregiudizio, ogni interesse, avesse, quasi in babelico<br />

pandemonio, i propri rappresentanti. Ma la proposta che la<br />

Commissione ha deliberato di farvi, non può certamente condurre<br />

a siffatti risultamenti, non può, nemmeno per ombra, mutare le<br />

minoranze in maggioranze, masolo porre rimedio a disuguaglianze<br />

di cui vedemmo la perniciosa realtà --^ (pag. 157-158).<br />

8. I principali metodi suggeriti per conseguire la rappresentanza<br />

proporzionale di tutti gli elettori, od almeno quella della<br />

minoranza più grossa, sono i seguenti:<br />

a) Voto unico. L'elettore vota per un solo candidato sebbene<br />

il collegio ne debba e<strong>legge</strong>re un numero plurale o sia anche<br />

unico in tutto lo Stato. Di un'applicazione di questo metodo si è<br />

parlato al n. 28 degli art. 44-46; di un'altra, colla quale venne<br />

trasformata in un metodo che merita d'essere distinto da questo,<br />

si parla più sotto.<br />

b) Voto negativo. L'elettore può dare il voto a favore d'un<br />

candidato o contro di esso. Nello scrutinio si fa la differenza, e<br />

risultano eletti coloro che hanno il maggior quoziente di voti<br />

positivi.<br />

C) Metodo del quoziente, Ciascun elettore dispone di un<br />

solo voto, e lo dà al candidato che preferisce. Ma dopo il nome di<br />

questo, scrive il nome di un altro candidato, al quale darebbe il<br />

suo voto qualora il primo non ne raccogliesse un numero sufficiente<br />

ovvero fosse eletto per effetto <strong>dei</strong> voti scrutinati prima del<br />

suo. Scrive pure il nome di un terzo candidato pel caso in cui<br />

avvenisse lo stesso al secondo, e può scrivere col medesimo criterio<br />

un numero di nomi eguale a quello <strong>dei</strong> deputati che il collegio<br />

deve nominare. Nello spoglio delle schede, che dev'essere<br />

per necessità unico per tutto il collegio, si tien conto dapprima<br />

del solo primo nome inscritto sulle schede, e si proclamano eletti<br />

successivamente tutti coloro i quali abbiano raggiunto un numero<br />

di voti uguale al quoziente che risulta dalla divisione del numero<br />

<strong>dei</strong> votanti per quello <strong>dei</strong> candidati da e<strong>legge</strong>re nel collegio, quoziente<br />

destinato ad essere unità di misura della elezione. I nomi<br />

<strong>dei</strong> candidati i quali abbiano raggiunto tale quoziente, nelle schede<br />

successive si tengono come non scritti, e i voti che leggonsi su<br />

queste schede s'intendono attribuiti al candidato il cui nome è<br />

scritto dopo quello dell'eletto. Per conseguire il ^isultato^di attribuire<br />

un valore a tutte le schede e precisamente quel valore che<br />

l'elettore volle dar loro, si incomincia lo spoglio da quelle sulle<br />

t


*.i<br />

^'-r<br />

- V<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 257<br />

quali per avventura sia scritto il nome d'un solo candidato, e si<br />

passa poi a quelle che ne portassero due e così di seguito alle<br />

altre; essendo piii facile che diano un voto valido gli elettori i<br />

quali scrivono sulla propria scheda il maggior numero di nomi<br />

che efficacemente vi possono scrivere. Se dopo questa operazione<br />

restano vacanti alcuni seggi, perchè un numero di candidati uguale<br />

a quello da nominarsi nel collegio non raggiunga il quoziente,<br />

questi seggi si attribuiscono ai candidati che hanno raccolto il<br />

maggior numero di voti al disotto del quoziente.<br />

d) Il voto unico trasferibile. 11 metodo del quoziente ha subito<br />

molte modificazioni. Così si è proposto di preparare l'elezione<br />

con votazioni preliminari ; pubblicare anticipatamente le liste <strong>dei</strong><br />

candidati ; determinare il quoziente secondo le elezioni precedenti ;<br />

consegnare i voti al candidato, perchè li rifiuti quando abbia raggiunto<br />

il quoziente e li restituisca agli elettori se non lo raggiunge<br />

; dare ai nomi scritti sulle schede un valore di posizione,<br />

in guisa che il voto preferenziale venga espresso in cifre e il voto<br />

dato al primo candidato valga, per esempio, come cinque, quello<br />

dato al secondo come quattro, il voto dato all'ultimo come uno.<br />

<strong>La</strong> più importante di queste modificazioni è il metodo del voto<br />

tmico trasferibile, secondo il quale il candidato trasferisce ad altri<br />

i voti superfl.ui. Se si devono e<strong>legge</strong>re cento deputati e vi sono<br />

centomila votanti, basta che un candidato abbia mille voti; se ne<br />

ha di più, se sopra di lui si è fermata la fiducia, per esempio di<br />

tre 0 quattromila elettori, completi egli stesso l'opera loro e coi<br />

suoi voti chiami alla <strong>Camera</strong> altri candidati che non ebbero il numero<br />

prescritto.<br />

e) <strong>La</strong> lista libera. Ogni partito presenta una lista di candidati<br />

e li scrive su questa lista in ordirle di preferenza. L'elettore<br />

vota per una delle liste ; ad ogni lista è attribuito un numero di<br />

deputati proporzionato al numero <strong>dei</strong> voti che essa raccoglie, e<br />

questo numero è per ogni lista quello <strong>dei</strong> primi inscritti fino alla<br />

concorrenza del numero che rispettivamente le appartiene. Ciascun<br />

partito vede eletti i candidati che preferisce, in ragione della propria<br />

forza numerica. Anche questo metodo ha subito numerose<br />

modificazioni, intese a perfezionarlo, e principalmente a dare<br />

agli elettori maggiore libertà di quella che abbiano, dovendo<br />

ciascuno votare per tutta una lista, col^assicurare un valore<br />

eziandio aJ loro voto esercitato liberamente. Si è proposto di tener<br />

da parte tutte le liste miste di nomi tratti da quelle di partiti<br />

diversi; di dare a ciascuno <strong>dei</strong> nomi scritti sopra di esse un<br />

valore di posizione, formando cosi colla somma <strong>dei</strong> rispettivi voti<br />

una lista cui sarebbe attribuito un numero di deputati proporzionale<br />

al numero <strong>dei</strong> suffragi che contribuirono a comporla. Si è<br />

pure proposto che le liste fossero scritte senza alcun ordine di<br />

preferenza, e questo dovesse essere determinato dal numero di<br />

voti che i candidati di ciascuna lista conseguono. In tal caso si<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie l"^ — VoL IV. 17


258 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

determinerebbe prima il numero <strong>dei</strong> deputati cui ogni lista ha<br />

diritto, il quale sarebbe dato dal rapporto fra il numero di voti<br />

raccojti in complesso dai suoi candidati, il numero totale <strong>dei</strong><br />

votanti e quello <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>rsi; e si terrebbero per<br />

eletti quelli fra i candidati di ciascuna lista che conseguissero<br />

individualmente il maggior numero di voti.<br />

f) Il voto cumulativo. L'elettore dispone di tanti voti<br />

quanti sono i deputati da e<strong>legge</strong>re, ma ha facoltà di cumulare<br />

tutti 0 parte di questi voti sopra uno o più nomi nella proporzione<br />

che crede.<br />

g") Il voto limitato. Ciascun elettore possiede un numero di<br />

voti inferiore al numero <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, e si reputano<br />

eletti coloro che raggiungono la maggioranza relativa, ovvero il<br />

quoziente risultante dalla divisione del numero <strong>dei</strong> votanti per<br />

quello <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, o un altro numero in cui il dividendo<br />

sia fornito dal numero degli elettori. Cosi in un collegio<br />

il quale debba e<strong>legge</strong>re tre deputati l'elettore vota per due, per<br />

tre in un collegio a quattro, per tre o per quattro in un collegio<br />

a cinque e via dicendo, giacché la limitazione del voto può essere<br />

ammessa in diversa misura.<br />

h) Metodo semiproporzionale, L'on. Cenala presentò alla<br />

Commissione sin dal 1880, e sostenne nei due anni seguenti in<br />

seno ad essa ed alla <strong>Camera</strong> un metodo piìi perfetto o più semplice<br />

<strong>dei</strong> precedenti. Sebbene persuaso che potrebbe essere costruita<br />

una migliore circoscrizione, l'on. Cenala accettava quella proposta<br />

dal Ministero ed applicava dentro ad essa questo suo metodo.<br />

L'elettore scrive, in qualunque collegio^ il nome d'un solo candidato;<br />

ma l'ufficio proclama eletti coloro che hanno ottenuto più<br />

del sesto <strong>dei</strong> voti validamente espressi nei collegi a cinque deputati,<br />

più del quinto nei collegi a quattro, più del quarto nei collegi<br />

a tre, e più del terzo nei collegi a due. Non tiene conto degli<br />

inscritti, ma domanda una parte <strong>dei</strong> voti, determinata razionalmente,<br />

in giusto rapporto col numero di deputati di ciascun collegio.<br />

Se tutti i deputati non sono eletti a primo scrutinio, si<br />

procede al ballottaggio fra i candidati che ottennero maggiori<br />

voti in numero triplo <strong>dei</strong> deputati che rimangono da e<strong>legge</strong>re.<br />

In tal caso l'elettore vota per tre dove ne restano da e<strong>legge</strong>re<br />

cinque, per due dove ne restano quattro o tre, per uno dove ne<br />

restano due od uno. Alle elezioni complementari si applica, per<br />

quanto è possibile, lo stesso metodo.<br />

9, Alcuni <strong>dei</strong> metodi suggeriti dalla scienza hanno trovato applicazione<br />

nelle leggi, ed è di queste applicazioni, che tenne conto<br />

principalmente la Commissione parlamentare.<br />

In Inghilterra prima che ne scrivessero con tanta autorità<br />

Hare e Stuart Mill, ne avevano parlato alla <strong>Camera</strong> il Richmond<br />

nel 1780 ed il Grey nel 1836 sostenendo il voto limitato. Lord Russell<br />

propose di applicarlo alle elezioni politiche sino dal 1864; ma


4X:<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 259<br />

soltanto nel 1867 la rappresentanza delle minoranze fu argomento<br />

di ampia e viva discussione nel Parlamento britannico.<br />

Essendo stato proposto nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni di assegnare un<br />

deputato di più a Manchester, Liverpool, Birmingham, Bristol,<br />

Leeds e Sheffield, sei città che, con piii di 150,000 abitanti, ne<br />

avevano due soli, si propose dal Lowe per queste città il voto<br />

cumulativo. <strong>La</strong> proposta, gagliardamente difesa dal proponente<br />

e dallo Stuart Mill, falli contro alle opposizioni di Bright, Gladstone<br />

e Disraeli. Ma riproposto poi lo stesso principio nella <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Pari da lord Cairns colla forma del voto limitato, venne<br />

accolto, e introdotto nella <strong>legge</strong> di riforma elettorale approvata<br />

in quell'anno, col titolo di minority clause. Fu pertanto stabilito<br />

dalla <strong>legge</strong> stessa che in ogni contea o borgo rappresentati da tre<br />

membri, nessun elettore voti per più di due, e che niuno voti per<br />

più di tre a Londra (nella city), dove se ne eleggono quattro. Pochi<br />

anni dopo, nel 1871, il Dixon propose di abolire questa limitazione<br />

del suffragio, ma la sua mozione ebbe tale accoglienza che nemmeno<br />

tentò l'esperimento del voto.<br />

Nell'anno innanzi il principio era stato accolto per le elezioni<br />

scolastiche colla forma del voto cumulativo ; e sebbene la<br />

prova non fosse senza ardimento, trattandosi di una moltitudine<br />

di oltre 400 mila elettori, essa è riuscita con soddisfazione universale.<br />

Furono fatte in seguito nel 1872 e nel 1873 mozioni intese<br />

ad ottenere che la rappresentanza delle minorità venisse assai<br />

maggiormente estesa, sia nelle elezioni politiche, sia nelle municipali<br />

: ed anzi, secondo la proposta di Morrisson, Herbert,<br />

Fawcett e Hugues, a tutta l'Inghilterra, da dividersi all'uopo in<br />

uniformi collegi elettorali, avrebbe dovuto applicarsi uno <strong>dei</strong> nuovi<br />

sistemi. Sebbene così radicali proposte non abbiano approdato,<br />

pure è assai diffusa l'opinione che, qualora fosse allargato l'elettorato<br />

e fossero riformate le circoscrizioni elettorali, sostituendo<br />

ad una specie di rappresentanza di determinati interessi la rappresentanza<br />

individuale più o meno proporzionata alla popolazione,<br />

riuscirebbe assai utile che le minoranze trovassero nei metodi<br />

elettorali quelle guarentigie che alcune di esse ritraggono dalle<br />

viziate circoscrizioni presenti. Perciò, quando nel 1873 fu proposto<br />

di estendere nelle contee la franchigia elettorale come si<br />

era fatto colla <strong>legge</strong> del 1867 nei borghi, il Fawcett, à nome<br />

anche di molti liberali, dichiarò che avrebbe dato il voto a tale<br />

riforma ove si fosse applicato a tutta l'Inghilterra il metodo<br />

adottato per i collegi tricorni. Per effetto della preindicata <strong>legge</strong><br />

di riforma del 1867, il sistema del voto limitato fu applicato nelle<br />

città di Londra (city), Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester,<br />

Glasgow ; e nelle contee di Berk, Buckingham, Cambridge,<br />

Dorset, Hereford, Hertford e Oxford.<br />

Il sistema della rappresentanza delle minoranze trovò<br />

qualche applicazione anche nelle coionie della Gran Bretagna.


1 »<br />

260 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Un'ordinanza del 13 dicembre 1861, che riformò il Consiglio di<br />

governo dell'isola di Malta, stabili che per l'elezione <strong>dei</strong> sette<br />

membri del Consiglio stesso ciascun elettore non scriva sulla<br />

propria scheda più di quattro nomi. <strong>La</strong> Costituzione del 1874 per<br />

il Capo di Buona Speranza accolse il voto cumulativo dividendo<br />

lo Stato in tre collegi a tre deputati ciascuno.. Il voto cumulativo<br />

venne adottato nel 1856 nello Statuto col quale si costituirono in<br />

libera colonia le isole della baia di Honduras. Questo ed altri<br />

sistemi, in ispecie quello di Hare, furono discussi più volte anche<br />

nei Parlamenti dell'Australia; ma le discussioni relative non approdarono<br />

ad alcun risultato, neppure allorché, come avvenne<br />

nella Nuova txalles meridionale, tale riforma aveva ottenuto<br />

favorevoli votazioni, perchè le leggi che la contenevano furono<br />

travolte dalle crisi ministeriali.<br />

10. Agli Stati Uniti fu dapprima proposto e sostenuto il sistema<br />

delle liste concorrenti dal Fisher, dal Dudley Field, dal Goepp e<br />

da altri in varie assemblee degli Stati della Confederazione, e specialmente<br />

dallo Sterne nel 1867 nella Costituente di Nuova York.<br />

Più tardi, avendo il municipio di questa città dato lo spettacolo<br />

di inauditi scandali amministrativi, fu proposto di e<strong>legge</strong>re il Consiglio<br />

col voto cumulativo. Le Camere erano favorevoli a tale<br />

partito, ma vi oppose invincibile velo il governatore. In quel medesimo<br />

Stato fu però adottato il voto limitato per alcune elezioni<br />

di magistrati. Nella Pensilvania, Stato che per le sue rigide tradizioni,<br />

retaggio <strong>dei</strong> primi quacqueri, meritò il nome di chiave di<br />

volta dell'Unione americana, il Buchalew nel 1870 ottenne il voto<br />

cumulativo per il Comune di Bloomsburg, ed avendo esso dato<br />

ottimi risultamenti, l'anno appresso fu esteso a tutti i municipi<br />

dello Stato. Nel 1872 poi, dovendosi nominare una Costituente<br />

per la revisione della Costituzione, si adottò per le elezioni di<br />

quell'assemblea il voto limitato, che per poco non fu scritto anche<br />

nella nuova <strong>legge</strong> fondamentale. Nell'IIlinese, che è uno degli Stati<br />

più potenti della grande repubblica per il numero della sua popolazione,<br />

per la sua ricchezza, per il suo rapido incremento, fino<br />

dal 1870 una Costituente, alla maggioranza di due terzi dell'assemblea,<br />

ammise il voto cumulativo per tutti i collegi elettorali,<br />

i quali eleggono indistintamente tre rappresentanti; il popolo al<br />

cui suffragio fu assoggettata laproposta, l'approvò con 98,264 voti<br />

contro 62,259; ed è, per autorevolissime testimonianze, accertato<br />

che il sistema vi ha fatto ottima prova. L'esempio dell'Illinese fu<br />

seguito, nel 1874, dall'Ohio, ove si adottò il voto cumulativo per<br />

tutte le contee che eleggono tre o più rappresentanti. Ed ivi fu<br />

applicato il voto limitato per alcune elezioni della magistratura.<br />

Finalmente nello stesso Congresso federale il senatore Buchalew<br />

nel 1870 propugnò il voto cumulativo, e lo ripropose nel 1873;<br />

ottenne anzi che il Senato lo accogliesse, ma fu poi respinto con<br />

una maggioranza di soli sette voti nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti.


^^<br />

} ^<br />

LEGGE|ELETTORALE POLITICA 261<br />

Nel Brasile la <strong>legge</strong> del 20 ottobre 1875 aveva introdotto<br />

il sistema del voto limitato sì per le elezioni politiche che per le<br />

amministrative. Nelle politiche ogni elettore votava per un numero<br />

di candidati uguale ai due terzi del numero totale fissato<br />

per la provincia. Nelle municipali del pari l'elettore poteva scrivere<br />

sulla sua scheda sei nomi, se i vereadores da e<strong>legge</strong>re per<br />

il municipio sono in numero di nove, cinque nomi se sono in numero<br />

di sette. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 9 gennaio 1881 sostituì l'elezione<br />

diretta a quella a due gradi, e ristabilì il collegio uninominale<br />

sopprimendo con ciò la rappresentanza delle minoranze.<br />

11. In Europa gli studi e le proposte furono così numerosi, che<br />

debbo limitarmi a ricordarli nel modo il più sommario.<br />

Nella Svizzera fu discusso nel 1862 dal gran Consiglio di<br />

Ginevra il sistema del quoziente proposto dal Morin, e quello del<br />

voto cumulativo suggerito da Carteret. Ma furono respinti allora,<br />

come nel 1870 quando lo riproposero A. Roget e Rivoire, Nel<br />

cantone di Vaud fu accolto nel 1867 il voto limitato per l'elezione<br />

<strong>dei</strong> giurati e discusso nel 1872 il cumulativo per le legislative.<br />

Nel cantone di Zurigo fu discusso nel 1868, nel 1874 e nel 1881 il<br />

metodo del quoziente. Nel cantone di Neuchàtel venne formulato<br />

e discusso nel 1869 un progetto di <strong>legge</strong> secondo i concetti stessi<br />

di T. Hare, e fu riproposto nel 1875. Nel cantone di Basilea città<br />

fu proposto nel 1876 da Haggenbach-Bischoff un metodo misto<br />

tra il limitato e il voto unico. Nel cantone del Vallese non fu<br />

accolto nel 1855 il metodo del voto cumulativo per ciò solo che<br />

la Costituzione del 1852, dando facoltà agli elettori di costituirsi<br />

in collegi volontari, assicurava abbastanza la rappresentanza delle<br />

minoranze. Un metodo affine a quello del quoziente fu proposto<br />

nel 1872 nel Consiglio nazionale da Ilerzog-Weber e combattuto<br />

da Anderwert.<br />

In Francia E. de Girardin propose il collegio unico ; la Commissione<br />

del 1874 pel decentramento suggerì il voto cumulativo<br />

per l'elezione <strong>dei</strong> consiglieri municipali nei Comuni di piii che<br />

10,000 abit, ; Ton. Pernolet presentò più volte mozioni e proposte<br />

di <strong>legge</strong> per adottare il metodo proporzionale. In Germania la<br />

rappresentanza proporzionale fa discussa: nel 1864 a Francoforte,<br />

nel 1867 nel <strong>La</strong>ndtag del Wurtemberg, ed ebbe autorevole appoggio<br />

negli scritti di illustri pubblicisti. In Grecia il ministro<br />

Cumunduros propose nel 1871 un progetto di <strong>legge</strong> elettorale<br />

informato a questo principio, che poi fu abbandonato.<br />

12. Il metodo del voto limitato venne accolto invece nella Spagna<br />

colla <strong>legge</strong> elettorale del 28 dicembre 1878 ; vi fu aggiunta, inoltre,<br />

in tenuissima misura, diretta a dare una qualche rappresentanza<br />

alle minoranze anche nei collegi uninominali, una nuova forma di<br />

voto unico in tutto lo Stato. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non modificò di molto la<br />

circoscrizione elettorale precedente ; riunì parecchie circoscrizioni,<br />

che e<strong>legge</strong>vano prima un deputato, in collegi plurinominali,


X<br />

262 LÉGfii POLlTICO^AMMmiSTRAìrV^E<br />

costituendone 22 a tre deputati, la quattro (Siviglia), 2 a cinque<br />

(Barcellona e Palma di Majorca con tutta l'isola) ed 1 ad otto<br />

deputati (Madrid). V'ebbero cosi 26 collegi a voto plurale, non<br />

contando le colonie di Cuba e Portorico dove la maggior parte<br />

<strong>dei</strong> 39 deputati loro assegnati è eletta parimenti in collegi plurinominali<br />

di 3 ad 8 deputati. Ma nella <strong>legge</strong> vi è quasi la promessa<br />

di estendere il principio dopo conosciuti i risultati dell'ultimo<br />

censimento generale della popolazione, determinando allora,<br />

in base a questa, la nuova circoscrizione definitiva. <strong>La</strong> rappresentanza<br />

delle minoranze è ammessa in tutti questi 26 collegi,<br />

che insieme nominano 88 deputati; l'elettore può votare soltanto<br />

per due candidati nei collegi a tre, per tre nei collegi a quattro<br />

od a cinque, per quattro nei collegi a sei, per cinque in quelli a<br />

sette e per sei in quelli ad otto deputati. L'elezione segue a maggioranza<br />

relativa; si tengono, cioè, per eletti i candidati che nell'unico<br />

scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Inoltre<br />

furono ammessi a sedere come deputati nel Congresso i dieci candidati<br />

che nei collegi uninominali dello Stato abbiano complessivamente<br />

ottenuto più di 10,000 suffragi, senza aver raccolto la<br />

maggioranza in alcun collegio. Se il numero <strong>dei</strong> candidati i quali<br />

hanno conseguito più di 10,000 voti fosse superiore a dieci, si<br />

ammettono a sedere nel Congresso i dieci candidati che hanno<br />

conseguito il numero maggiore.<br />

Questa <strong>legge</strong> venne applicata per la prima volta alle elezioni<br />

del 1879, ed informazioni dirette ed autorevoli assicurano che il<br />

nuovo metodo, nella cui accettazione furono concordi i più cospicui<br />

capi <strong>dei</strong> vari partiti, Canovas, Sagasta, Castelar, i quali facevano<br />

parte della Commissione incaricata di esaminare il progetto di<br />

<strong>legge</strong>, diede eccellenti risultati, sicché può dirsi consolidato nella<br />

pubblica opinione. Il che è naturale in un paese in cui le elezioni<br />

presentarono sempre il grave difetto di non resistere alla pressione<br />

ministeriale, per modo che i vari partiti i quali si succedettero<br />

al Governo, quando furono vinti e perdettero il potere, si<br />

videro talvolta completamente reietti dalla rappresentanza nazionale,<br />

sospinti allora a dar di piglio ad armi diverse da quelle legali<br />

che una più equa distribuzione della rappresentanza avrebbe<br />

loro fornito. Il saggio di collegio unico assicurò l'elezione de' capi<br />

<strong>dei</strong> grandi partiti. Infatti coloro che ottennero il predetto numero<br />

di voti furono Remerò Robledo, Castelar, Sagasta ed altri.<br />

13, Nella Danimarca si applicò il sistema proporzionale quando<br />

altrove nessuno ancora vi rivolgeva seriamente il pensiero. Fu<br />

introdotto fino dal 1855 nelle elezioni del <strong>La</strong>ndsthing per consiglio<br />

e per opera del ministro Andrse. Nel 1865 il principio fu<br />

di nuovo discusso e, sebbene trovasse viva opposizione, venne<br />

sancito nella Costituzione del 28 luglio 1866, la quale stabili che<br />

« le elezioni del <strong>La</strong>ndsthing si fanno secondo le regole del sistema<br />

proporzionale {Forholdstalsvag) ". <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale del


" >-<br />

XiEGGE ELETTORALE POLITICA 263<br />

12 luglio 1867 determina il modo d'attuazione del principio sancito<br />

dalla Costituzione. Ed il metodo adottato è quello già esposto<br />

del quoziente, essendovi in ciò una quasi perfetta rassomiglianza<br />

fra la <strong>legge</strong> danese e la proposta dello Hare.<br />

L'applicazione del sistema non diede luogo invero a difficoltà,<br />

ed anche il ministro d'Italia a Copenaghen, in una sua Relazione<br />

(3 giugno 1872) al nostro Governo, attestò che il sistema<br />

medesimo ha fatto in Danimarca buona prova, sicché nessuno<br />

pensa ad abrogarlo. Giova però notare che il metodo è adottato<br />

per il <strong>La</strong>ndsthing, ossia per la <strong>Camera</strong> Alta, mentre la <strong>Camera</strong><br />

popolare, il Folkething, esce dal suffragio universale diretto.<br />

Inoltre quell'assemblea si compone di 66 deputati, <strong>dei</strong> quali<br />

12, quasi un quinto, sono nominati a vita dalla Corona, e 2 sono<br />

eletti in collegi uninominali. Gli altri 52 sono eletti col metodo<br />

proporzionale: 7 dalla città capitale, gli altri 45 da cinque collegi<br />

in cui le rimanenti parti del regno sono divise. Ma a Copenaghen<br />

del pari che nelle provincie, queste elezioni <strong>dei</strong> deputati<br />

del <strong>La</strong>ndsthing seguono a due gradi; ed è nelle assemblee degli<br />

elettori di secondo grado che si procede col metodo di Andrae,<br />

per guisa che, con una composizione cosi artificiale del corpo elettorale,<br />

non è dato arguire da quali di questi congegni esca questa<br />

0 quella minoranza, e d'altra parte un metodo anche complicato<br />

può incontrare minori difficoltà d'applicazione fra cosi piccolo numero<br />

di eletti e di elettori. Inoltre nella stessa Danimarca non<br />

approdarono le proposte fatte dal Bajer e da altri per estendere<br />

questo metodo alle elezioni del Folkething^ e neanche si volle il<br />

medesimo adottare, come erasi proposto, nella <strong>legge</strong> del 1873,<br />

per le elezioni comunali, né in un'altra presentata nello stesso<br />

anno per alcune elezioni ecclesiastiche.<br />

14. Nella Commissione e poi nella <strong>Camera</strong> due soli metodi vennero<br />

discussi con una qualche profondità, specialmente il secondo :<br />

il metodo semiproporzionale dell'onor. Cenala, e quello del voto<br />

limitato.<br />

I vantaggi del primo furono cosi riassunti dal suo autore,<br />

che li svolse poi insieme agli on, Chimirri, Serena, Carnazza-Amari<br />

e ad altri: l'elettore vota per una persona sola, e quindi fra<br />

i candidati che si presentano nel collegio può scegliere quello<br />

che meglio conosce e stima ed in cui ripone la maggior fiducia,<br />

sia per le sue opinioni politiche, sia per l'ingegno, la probità e le<br />

altre qualità personali; la sua scelta non è ristretta, angustiata,<br />

come nel collegio uninominale, in cui un solo candidato può essere<br />

eletto, sicché l'elettore, se non vuol votare inutilmente, deve<br />

subire non dirado candidati che non gli vanno a grado. Il diverso<br />

numero <strong>dei</strong> deputati assegnato ai diversi collegi, in grazia della<br />

unicità del voto, non altera il valore di esso, il quale consegue il<br />

medesimo effetto nei collegi a due deputati come in quelli a cinque.<br />

Il compito dell'elettore è facilissimo, sia dal lato intellettuale, per-


264 I.ÈGOI POLTTIOO-AMMIOTSTRATIVE<br />

che ha da scegliere un candidato fra molti, sia dal lato materiale,<br />

perchè ha da scrivere un solo nome. Lo scrutinio è facilissimo,<br />

rapido, e non ammette alcuna possibilità di errore- Inoltre tutti i<br />

votanti, tranne quelli che disperdono inconsultamente i propri<br />

suffragi, vengono ad essere rappresentati con equa proporzione<br />

alla <strong>Camera</strong> in conformità ai fondamenti del sistema rappresentativo<br />

; e d'altra parte, essendo ai votanti medesimi assicurata<br />

la efficacia del loro voto, essi non vengono più posti nelle tristi e<br />

funeste alternative in cui oggi si trovano, delle coalizioni colle<br />

quali fanno violenza a se stessi o delle astensioni con cui rinunciano<br />

al loro diritto.<br />

Fu però opposto: che questo procedimento è la negazione<br />

dello scrutinio di lista; che estende il collegio ma lo disgrega;<br />

non associa gli elettori costringendoli ad intendersi, e manterrebbe<br />

tutti gli inconvenienti <strong>dei</strong> collegi uninominali; che i deputati non<br />

avrebbero maggiore autorità, e l'avrebbero anche molto diversa.<br />

Quindi una grande concentrazione ed una grande dispersione di<br />

voti, e si è detto persino che potesse procurare alla minoranza<br />

degli elettori la maggioranza <strong>dei</strong> deputati.<br />

15, Il voto limitato parve invece accettabile alla Commissione<br />

per le ragioni che il relatore ha così riassunte e ne danno i motivi.<br />

«Il voto limitato, oltre al vantaggio della semplicità, ha<br />

quello grandissimo di avere ottenuto il suffragio d'altri Parlamenti,<br />

d'essere stato sperimentato in Stati importanti... Il sistema<br />

del voto limitato non è neppur esso scevro di difetti. Per<br />

chi vagheggia infatti la rigorosa proporzionalità <strong>dei</strong> suffragi,<br />

questo metodo non applica che incompletamente il principio,<br />

poiché non tutte le minoranze ma una soltanto, ed anche questa<br />

nel solo caso che non sia sottile, ma relativamente numerosa, può<br />

riuscire a veder eletto un suo rappresentante. Così, dato che in<br />

un collegio ove si devono e<strong>legge</strong>re tre deputati, ogni elettore<br />

possa votare soltanto per due candidati, come nei collegi tricorni<br />

inglesi e spagnuoli, una minoranza che formi la terza parte dell'intero<br />

collegio non è sicura di riuscire ad avere un proprio rappresentante.<br />

Imperocché, in un collegio di 900 inscritti, una<br />

maggioranza di 600 elettori, disponendo di 1200 voti può distribuirli<br />

su tre candidati in modo da farne ottenere 400 a ciascuno<br />

di essi, escludendo quindi il candidato <strong>dei</strong> 300 della minoranza.<br />

Cosi per effetto di un'abile distribuzione di voti anche forti minoranze<br />

non sarebbero sicure di riuscire, sicché, dati i 900 elettori<br />

per collegio di cui testé dicemmo, nei collegi a quattro deputati,<br />

col proposto metodo, occorrerebbe per la sicurezza della riuscita<br />

che la minoranza avesse quasi 400 voti, e neppure una minoranza<br />

così forte, a rigore, basterebbe nei collegi da cinque deputati. Ma<br />

se ciò è vero sulla carta, nel fatto é quasi impossibile avvenga,<br />

perche converrebbe che un partito non solo fosse ordinato quasi<br />

come una macchina, ma che sapesse precedentemente, con pre-


- t<br />

i.i<br />

^ \<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 265<br />

cisa certezza, quanti elettori può condarre all'urna il giorno del<br />

voto, il che è impossibile si verifichi praticamente ; per cui una<br />

distribuzione di voti fra gli elettori della maggioranza per vincere<br />

tutti i seggi non avrebbe effettivamente luogo se non quando la<br />

maggioranza stessa fosse in un collegio così forte da essere sicura<br />

del fatto proprio : altrimenti l'artificio sarebbe non solo pieno di<br />

difficoltà, ma pieno di pericoli per chi ne facesse uso.<br />

« E, per converso, è infatti da alcuni osservato che, verificandosi<br />

in un partito sperpero di voti e disciplina negli altri, la<br />

maggioranza reale può essere schiacciata dalla minoranza. Ma i<br />

calcoli testé fatti dimostrano che la maggioranza rimane, pur col<br />

voto limitato, in cosi favorevoli condizioni di lotta, che a se<br />

stessa dovrebbe unicamente imputare se in tali condizioni si lasciasse<br />

sconfiggere, mentre poi nei nostri stessi collegi, anche<br />

senza il voto limitato, vediamo che la disciplina è pegno ai concordi<br />

di vittoria a danno di quei partiti che dividono e sperperano<br />

i loro suffragi.<br />

" Si osserva pure poter facilmente accadere che concorrano<br />

efficacemente all'elezione soltanto i due gruppi più forti, sicché<br />

resti senza rappresentante la vera maggioranza numerica del<br />

collegio divisa, per esempio, in altri tre partiti, più deboli presi<br />

separatamente, quantunque riuniti insieme oltrepassino fors'anche<br />

la metà <strong>dei</strong> votanti. Se non che tali gruppi rimasti in minoranza,<br />

se anche complessivamente numerosi, non rappresenterebbero<br />

mai i grandi partiti in cui, secondo le opinioni politiche, si divide<br />

il paese, e che sono quelli la cui voce giova impedire sia soffocata<br />

od esclusa.<br />

'^ Si é già detto altrove essere questa rappresentanza delle<br />

minoranze che la Commissione si propone ottenere, e non quella<br />

assoluta equivalenza di ogni gruppo, di ogni frazione, la cui rappresentanza<br />

darebbe ragione agli avversari della riforma, affievolendo<br />

ogni risoluta ed energica azione del Governo e dell'Assemblea.<br />

Del resto, ad efficace ed eloquente conferma della tutela<br />

che il metodo dalla Commissione proposto presenta per le minoranze,<br />

senza dar luogo né al pericolo che esse soverchino le<br />

maggioranze stesse, né al pericolo opposto che non abbiano quasi<br />

modo di farsi valere anche quando annoverino considerevoli forze,<br />

possiamo arrecare l'esempio <strong>dei</strong> risultati che la pratica di questo<br />

sistema ha dato nei collegi plurali britannici..., i quali anche alla<br />

stampa inglese parvero tali da incoraggiare ad una più larga<br />

applicazione del principio accolto dalla <strong>legge</strong> del 1867. Infatti,<br />

siccome da essi appare che questo metodo impedisce l'onnipotenza<br />

delle maggioranze, e la esclusione delle minoranze nei casi soltanto<br />

in cui l'importanza di queste ultime renderebbe veramente<br />

ingiusto e -pericoloso il togliere loro ogni voce, tale forma di<br />

otazione non può dar ombra nemmeno a chi scorgerebbe gravi<br />

pericoli nell'attuazione <strong>dei</strong> metodi proporzionali. E d'altro canto


266 LEGaifpOLITICO-AMJtflNZSTRATIVE<br />

i più ferventi proporzionalisti, sebbene questo sistema non sia<br />

certamente il loro ideale, dichiarano però che esso è un vero progresso<br />

in confronto <strong>dei</strong> nostri procedimenti, e rimedia alle maggiori<br />

sproporzioni che da questi ultimi oggi derivano (p. 172-175).<br />

16. Nella discussione generale della <strong>legge</strong> tra i sostenitori del<br />

collegio uninominale e quelli del plurinominale, si manifestò una<br />

terza opinione, la quale avrebbe accettato quest'ultimo, purché<br />

fosse stato accolto uno <strong>dei</strong> metodi proposti per assicurare la rappresentanza<br />

proporzionale di tutti gli elettori, od almeno delia<br />

minoranza più grossa di ogni collegio. Si mostrarono favorevoli<br />

a questo partito e lo difesero nei loro discorsi, specialmente gli<br />

onorevoli Serena (20 giugno 1881), Genala (9, 10 maggio e 22 giugno)<br />

ed altri; lo combatterono gli on. Maurigi (25 marzo 1881) ;<br />

Taiani Diego (31 marzo); Crispi (18 giugno); e più diffusamente<br />

l'onorevole 0. Lucchini (18 maggio). Però non essendo venuto<br />

in discussione l'articolo 65, a cagione dell'approvazione della<br />

sospensiva proposta dell'onor. Ercole, la questione venne approfondita<br />

soltanto dall'onorevole Genala, e la discussione non condusse<br />

ad alcuna risoluzione.<br />

Ripreso in esame il progetto di <strong>legge</strong> separato sullo scrutinio<br />

di lista nella tornata del 31 gennaio 1882 si discusse insieme<br />

da quasi tutti gli oratori anche la questione della rappresentanza<br />

delle minoranze, fermando specialmente l'attenzione al voto limitato.<br />

<strong>La</strong> Commissione, per cui riferì allora l'on. Coppino, aveva<br />

presentato le seguenti proposte {Docwnenti, 38, B).<br />

« Ogni elettore sulla scheda che gli è consegnata a termini<br />

dell'art. 65 della <strong>legge</strong> elettorale politica, scrive :<br />

« a) quattro nomi nei collegi che devono e<strong>legge</strong>re cinque<br />

deputati ;<br />

« b) tre nomi nei collegi che devono e<strong>legge</strong>re quattro deputati<br />

;<br />

w e) due nomi negli altri collegi che devono e<strong>legge</strong>re un<br />

numero di deputati minore di quattro « (art. 66).<br />

« Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono eletti a<br />

primo scrutinio a termini dell'articolo precedente, si procede nel<br />

giorno stabilito dal decreto reale di convocazione ad una votazione<br />

di ballottaggio tra i candidati che ottennero maggiori voti<br />

in numero doppio <strong>dei</strong> deputati che rimangono da e<strong>legge</strong>re.<br />

« Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive<br />

sulla propria scheda :<br />

« Quattro nomi nei collegi in cui restano da e<strong>legge</strong>re cinque<br />

deputati ;<br />

« Tre nomi nei collegi in cui ne restano da e<strong>legge</strong>re quattro ;<br />

« Due nomi nei collegi ove ne restano ad e<strong>legge</strong>re tre o due ;<br />

« Un nome ove ne resta da e<strong>legge</strong>re uno solo " (art. 76;.<br />

17. L'onor. Carnazza-Amari sostenne il voto cumulativo mostrandolo<br />

preferibile al limitato e al semiproporzionale (1*^ febbj.


j f<br />

t-i<br />

I<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 267<br />

« Credo in principio che lo scrutinio di lista sia il meccanismo<br />

politico pel quale debbano avvantaggiarsi la nazione e la rappresentanza<br />

nazionale. Però questo risultato non sarà completamente<br />

ottenuto, qualora non sia congiunto con la rappresentanza proporzionale.<br />

Come espediente per raggiungere questo fine io credo<br />

preferibile il sistema del voto cumulativo, ma se questo non trovasse<br />

seguito nella <strong>Camera</strong> accetterei sempre il voto limitato e<br />

anche il voto unico, perchè io ho la convinzione che le minoranze<br />

debbono entrare nella <strong>Camera</strong>, perchè è questo l'unico, il solo<br />

sistema di libertà «.<br />

L'onor. Faldella giudicò la rappresentanza delle minoranze,<br />

troppo nuova, illogica, assurda perchè le fa diventare maggioranze<br />

prima che ne abbiano il diritto e la forza; punto necessaria<br />

per i naturali temperamenti che seguiranno nelle liste (2 febbr.).<br />

L'on. Chimirri propose di mantenere il collegio provinciale facendo<br />

votare l'elettore per un solo candidato e proclamando eletti quelli<br />

che raggiungono il quoziente, cioè la cifra ottenuta dividendo<br />

il numero <strong>dei</strong> votanti per quello <strong>dei</strong> deputati che spettano alla<br />

provincia. Il ballottaggio seguirebbe tra i candidati che hanno<br />

avuto più voti, pur senza raggiungere il quoziente, in numero<br />

triplo di quelli che restano da e<strong>legge</strong>re (3 febbraio). Altri oratori<br />

di proposito od incidentalmente si occuparono della questione,<br />

senza aggiungere notevoli argomenti prò o contro.<br />

Nella tornata del 6 febbraio, essendo venuto in discussione<br />

questo articolo, l'on. Crispi presentò un controprogetto per togliere<br />

ogni limitazione del voto , stimandola inutile, artificiale,<br />

contraria al sistema parlamentare. L'on. Vacchelli propose che<br />

il voto fosse limitato soltanto nei collegi a 4 o 5 deputati ; che per<br />

riuscire eletti fosse necessario avere almeno il quarto <strong>dei</strong> votanti,<br />

e che il ballottaggio seguisse senza alcuna limitazione (7 febbr.).<br />

L'on. Bovio protestò contro siffatto abuso della matematica,<br />

reputando la proposta fittizia, assurda, ingiuriosa alle minoranze<br />

che si rispettano. L'on. Minghetti mostrò come la rappresentanza<br />

proporzionale sia connessa al vero concetto del sistema rappresentativo,<br />

utile e giusta, appoggiata da autorevoli esperienze sicura<br />

del successo avvenire ; « tale è la mia speranza la quale se dovesse<br />

essere frustrata, io non perderei perciò la fede nel principio che ho<br />

propugnato, perchè so che il principio della rappresentanza proporzionale<br />

ha per sé l'avvenire, e perchè se i Governi rappresentativi<br />

e parlamentari devono durare, gli è solo rispettando le<br />

minoranze e cercando di far prevalere in ogni parte la giustizia<br />

e l'equità ». Gli onorevoli <strong>La</strong> Cava e Brunetti sostennero la primitiva<br />

proposta della Commissione, non accettando la limitazione<br />

nei collegi a tre deputati ; e gli onorevoli <strong>La</strong> Porta e <strong>La</strong>zzaro la<br />

oppugnarono.<br />

L'on. Cenala difese la nuova proposta della Commissione,<br />

adducendo tra altri i seguenti argomenti. « Il voto limitato ha


268 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

alcuni pregi principali e altri secondari. Comincio da questi :<br />

l'elettore deve scegliere un minor numero di candidati : due in<br />

luogo di tre, tre in luogo di quattro, quattro in luogo di cinque ;<br />

riesce dunque un poco più agevolato il primo suo ufficio, che è<br />

anche il massimo, cioè la scelta <strong>dei</strong> candidati. Nella scelta sta<br />

tutta la sostanza dell'elezione, e quindi la <strong>Camera</strong> deve, col procedimento,<br />

assicurare la verità di essa e riflettere che la principale<br />

condizione di una buona elezione consiste nell'aver conoscenza,<br />

per quanto è possibile, delle persone per le quali si vota. Inoltre<br />

il voto limitato permette che la scheda sia scritta tutta di pugno<br />

dall'elettore nella sala delle elezioni. A ciò si aggiunge, che il votare<br />

per un numero limitato di candidati rende più spedita l'operazione<br />

dello scrutinio, giacché quanto è più lunga la scheda, è<br />

più lungo il tempo che ci vuole, non solo per scriverla, ma anche<br />

per spogliarla; e noi, o signori, abbiamo assistito a talune elezioni<br />

comunali, dove, per essere la scheda molto lunga, lo scrutinio ha<br />

durato parecchi giorni. Ora vi chiedo se complicare e prolungare<br />

l'operazione dello scrutinio non renda più facile il cadere in errori,<br />

il commettere frodi, l'armeggiare sostituzioni di schede, e se per<br />

giunta non renda anche più difficile il constatare gli errori, le<br />

frodi, le sostituzioni, le pastette, e via discorrendo. <strong>La</strong> limitazione<br />

della scheda attenua l'esagerata influenza <strong>dei</strong> comitati e di<br />

coloro che s'impancano a guidare le elezioni. L'elettore ha modo<br />

di sottrarsi, almeno in parte, alle note di candidati già bell'e fatte,<br />

ai giornali che le bandiscono, ai comitati che cercano di imporle ».<br />

Gli onorevoli Cavallotti, Nicoterae Crispi si adoperarono a<br />

ribattere le ragioni addotte dall'onor. Genala {Ivi) ; che nella<br />

successiva tornata trovarono, con qualche riserva, il vigoroso<br />

appoggio dell'on. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia : « Io<br />

ed i miei colleghi per quanto abbiamo cercato di renderci conto<br />

degli argomenti eloquentemente messi innanzi contro questo metodo<br />

elettorale, confessiamo con intera schiettezza che nei limiti<br />

in cui l'abbiamo accettato non crediamo fondati gli espressi timori,<br />

non crediamo nemmen concepibili le minacciate rovine ».<br />

E fece un riassunto di tutte le ragioni di convenienza e di giustizia,<br />

di esperienza e di scienza, che dovevano indurre la <strong>Camera</strong><br />

ad accogliere quella proposta, pur mostrandosi disposto « a quei<br />

temperamenti che valgano a condurre definitivamente in porto<br />

una riforma alla quale ho consacrato nell'unico intento di ottenere<br />

nella rappresentanza nazionale maggiore giustizia, maggiore<br />

eguaglianza, maggiore libertà con tutto il mio cuore devoto e profondo<br />

affetto, coscienziose fatiche « (9 febbraio);<br />

18. Sorsero però contro il voto limitato altri oratori, e presentarono<br />

ordini del giorno intesi a toglierlo affatto gli on. <strong>La</strong> Porta,<br />

Morana e Taiani. L'on. Depretis presidente del Consiglio dichiarò<br />

di non accettare la limitazione nei collegi a tre deputati, concludendo<br />

coll'invitare tutti « a trovare una soluzione ammettendo il


* > .<br />

LEGOB ELETTORALE POLITICA 269<br />

voto limitato, in quell'equa misura che potrà essere concordata, in<br />

modo da ottenere un largo suffragio nella <strong>Camera</strong> «. In seguito a<br />

queste dichiarazioni venne respinto l'ordine del giorno Taiani, col<br />

quale si riteneva " che il voto limitato snaturai! risultato legittimo<br />

delle elezioni ». Però il Ministero e la Commissione tenendo conto<br />

di questa votazione la quale aveva spinto a votare contro l'ordine<br />

del giorno, insieme alla maggioranza, quasi tutta l'opposizione<br />

moderata, ed in favore di esso quasi tutti i più autorevoli deputati<br />

del partito ministeriale, per ragioni politiche e per timore di<br />

veder compromesse le sorti della <strong>legge</strong>, presentarono nella tornata<br />

del 10 febbraio, un emendamento, per cui il voto sarebbe<br />

stato limitato nei soli collegi a cinque e completo negli altri. Dopo<br />

una lunga e minuta discussione, nella quale parecchi oratori fermarono<br />

l'attenzione sulla tabella delle circoscrizioni, e ne discussero<br />

i criteri e le applicazioni loro, si riconobbe la convenienza<br />

di ripartire più equamente, tra le varie regioni d'Italia i collegi<br />

di cinque deputati nei quali veniva così ammesso il metodo del<br />

voto limitato, ed a tal uopo venne formulato ed accolto l'art. 45<br />

della <strong>legge</strong> (11, 12, 13, 14 febbraio 1882).<br />

19. L'Ufficio centrale del Senato non ha « rivolta l'attenzione<br />

ad escogitare quale altro sistema si sarebbe potuto seguire, ma<br />

piuttosto a veder modo di dare migliore efficacia a quello adottato<br />

dalla <strong>Camera</strong> " {Relaz. LAMPERTICO, DOC. 174, A, pag. 12,<br />

13). Nondimeno, anche in linea di principio, Fon. Relatore mostrava<br />

che nello Stato « non è mai troppa l'apprensione, che una<br />

sola delle parti politiche vi abbia ogni balìa non trovandosi dinanzi<br />

a se rappresentate equamente altre parti politiche, con cui<br />

sia chiamata a discutere le sue idee e colla discussione a correggerle,<br />

e da cui l'amministrazione dello Stato sia chiamata a vigile<br />

sindacato dinanzi all'opinione pubblica "; che d'altronde «* se importa<br />

aprir l'adito nel Parlamento alle parti politiche e non solo a<br />

quelle che rientrano negli antichi quadri, ma a quelle inoltre che<br />

vengono formandosi di nuove, ne anco in questo però d'uopo è<br />

esagerare ». Ma siibito soggiungeva che i dubbi incominciano<br />

sopratutto quando si tratta di applicare il principio, e vedere se<br />

sia la <strong>legge</strong> stessa che debba assicurare alle varie parti politiche<br />

la rappresentanza {Ivi, pag,13-15). Esaminava di poi gli argomenti<br />

addotti dalle due parti ed alcune manifestazioni recenti, ed<br />

analizzava i metodi principali, così descrivendo quello che venne<br />

accolto. « Al sistema, a cui si attenevano le leggi elettorali, e per<br />

cui nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> non entravano, che quelli che<br />

avessero conseguito il maggior numero di voti, si contrappone in<br />

primo luogo il sistema, per cui accanto a questi si fa posto ad<br />

altri, che hanno ottenuto solo un numero di voti minore, e cioè<br />

l'elettore scrive un numero inferiore a quello <strong>dei</strong> candidati che si<br />

hanno a e<strong>legge</strong>re in quella circoscrizione. Si intende così di dar<br />

l'adito a entrare in Parlamento anche a quelli che comunque non


270 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

abbian raggiunto, quel numero di voti vengono però subito dopo.<br />

È quello che talvolta si fa nelle elezioni del Comune e della Provincia,<br />

od anche in talune assemblee. Non si riempie tutta la<br />

scheda perchè così in luogo di quelli che avremmo proposto noi<br />

sieno eletti quelli che sono proposti e portati da altri. 11 che presuppone<br />

divisi gli elettori in due parti, cosicché le opinioni varie<br />

e sparse o rinuncino a essere rappresentate o si raggruppino col-<br />

Tuna 0 coll'altra delle due parti che tengono il campo ».<br />

Le ragioni degli avversari venivano dal Relatore concisamente<br />

ridotte alle seguenti: « P nel sistema rappresentativo non<br />

si può alle deliberazioni dare una norma e all'elezione una norma<br />

diversa; 2^ il maggior numero è pur sempre l'espressione che più<br />

si avvicina all'utile pubblico : il governo popolare va corretto e<br />

infrenato, ma non va spostato dalla sua base; 3"^ la rappresentanza<br />

proporzionale ne' suoi risultati negativi acquista una efficacia<br />

superiore a quella che le attribuisce il suo stesso principio,<br />

e di danno alla cosa pubblica ; 4^ accettandosi una rappresentanza<br />

delle minoranze si deve procedere con quella cautela, che valga<br />

ad assicurarne i vantaggi scevri <strong>dei</strong> temuti pericoli {Ivi, p. 18-19).<br />

L'on. Relatore notava poi assai minutamente le conseguenze<br />

<strong>dei</strong> voti della <strong>Camera</strong>, mostrando in quali provincie e regioni<br />

prevalessero i collegi a cinque deputati, in quali i collegi a cinque<br />

ed a quattro insieme, e quali disuguaglianze e proporzioni ne risulterebbero.<br />

<strong>La</strong>onde alcuni membri dell'Ufficio centrale, avendo riconosciuto<br />

che il voto limitato era applicato in modo insufficiente<br />

ed imperfetto, riproposero di mantenerlo anche nei collegi di<br />

quattro deputati, con che cessava la necessità dell'articolo 45.<br />

« In tal modo il Senato adempirebbe quell'ufficio, che eminentemente<br />

gli è proprio, e di richiamare di nuovo l'attenzione della<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati su quegli argomenti, nei quali la deliberazione<br />

parve pendere incerta, e di ristabilire nella distribuzione<br />

del diritto elettorale quell'equità che, adottando la limitazione<br />

del voto nei soli collegi a cinque deputati ne ¥iene turbata '> {Tviy<br />

pag. 24). Altri proposero che il numero <strong>dei</strong> collegi a cinque deputati<br />

venisse portato a 52; « l'emendamento veniva raccomandato<br />

anche perchè sarebbe una proposizione nuova, la quale non<br />

ha formato argomento di deliberazione della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />

D'altra parte, non tocca alla condizione stabilita dalla <strong>legge</strong>, che<br />

non si abbiano a formare nuovi collegi di due deputati : non abbisogna<br />

da parte del Senato di nuovi studi per la composizione<br />

delle circoscrizioni elettorali dacché ne trova gli elementi nello<br />

stesso disegno di <strong>legge</strong> che abbiamo dinanzi; e finalmente ripara<br />

ad alquante delle incongruenze, che si sono notate quando la rappresentanza<br />

delle minoranze non abbia applicazione se non in quei<br />

collegi da cinque deputati, che sono designati nel disegno di<br />

<strong>legge</strong> « {Ivi). Ma il primo di questi emendamenti ebbe 7 voti con-


^ 4<br />

r •<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 271<br />

trari su 10, il secondo 6, e nessuno venne accolto cadendo poi anche,<br />

per parità di voti, anche il complesso della <strong>legge</strong>.<br />

30. Come fu aperta la pubblica discussione quasi tutti gli oratori<br />

trattarono anche la questione del voto limitato. L'on. Cantoni dichiarò<br />

la teorica involuta e non abbastanza studiata, tuttavia trovava<br />

buona l'idea di portare a 52 i collegi a cinque se non l'avesse<br />

trattenuto il timore del peggio ; l'on, Pantaleoni propose di limitare<br />

il voto anche nei collegi a quattro ed atre, mostrando quanto<br />

vano il timore, che la minoranza potesse mai diventare maggioranza,<br />

mentre verrebbe anzi perdendo seggi nelle elezioni parziali,<br />

ed insistendo specialmente sul vantaggio che deriva dall'avere una<br />

forte opposizione nel Parlamento ; l'onor. Caracciolo di Bella si<br />

mostrò contrario ad un « artificio inteso ad assicurare alle minoranze<br />

quello che ottengono per naturale selezione » reputandolo<br />

pericoloso, contrario alla verità e alla natura <strong>dei</strong> partiti, ma consentendo<br />

tuttavia nella proposta del Governo {Sen. del Regno,<br />

27 aprile 1882). L'on. Brioschi difese il metodo del voto limitato,<br />

invocandone una più larga applicazione; l'on. Maiorana-Calatabiano<br />

con sottili computi mostrò che il quoziente di eleggibilità<br />

era troppo basso, e dovevasi esigere almeno il quarto <strong>dei</strong> votanti.<br />

pur mantenendo il voto limitato nei maggiori collegi ; l'onorevole<br />

Cambray-Digny proponeva, come il preopinante di togliere il ballottaggio,<br />

ma dimostrando la necessità dir limitare il voto in quella<br />

che si adottava la lista, chiese che fosse accolto anche nei collegi<br />

di tre e di quattro quel metodo ; l'onorevole Canonico, reputando<br />

utile e prudente il proposto esperimento', si oppose ad uno<br />

più largo {Ivi, 28 aprile) L'on. Guarneri si mostrò piuttosto favorevole<br />

alle minoranze, l'onorevole Cencelli contrario, e disposto<br />

ad approvare la <strong>legge</strong> solo perchè la reputa di nessun effetto,<br />

quanto alla seconda concessione loro fatta; l'onorevole Deodati<br />

perchè « non ne capisce niente di questa alchimia politica « (Ivi,<br />

29 aprile). Più ricisamente contrario vi si dimostrò l'on. Ghivizzani,<br />

reputando il voto limitato punto conforme allo stesso principio<br />

della rappresentanza proporzionale. Gli onorev. Vitelleschi,<br />

Musolino {Ivi, 1° maggio) Griffini e Jacini, trattandone di passaggio<br />

vi si mostrarono piuttosto contrari. Il ministro Zanardelli<br />

difese la <strong>legge</strong> anche in questa parte, come era uscita dal voto<br />

della <strong>Camera</strong>, e la difese pure il relatore <strong>La</strong>mpertico pur mostrandosi<br />

dubbioso così intorno al principio della rappresentanza<br />

proporzionale, che intorno al metodo proposto nella <strong>legge</strong> per<br />

attuarlo {Ivi, 2, 3 maggio).<br />

Venuto in discussione l'art. 65, gli on. Mamiani e Brioschi<br />

presentarono un emendamento per limitare a tre il voto nei collegi<br />

a quattro. A mo'di conclusione diceva l'onorev. presidente<br />

dell'associazione per la rappresentanza proporzionale, « 0 noi<br />

abbiamo la coscienza che nell'introdurre questo principio perfezioniamo<br />

i rapporti di giustizia del sistema elettorale, o non i'ab


272 LE(K3H POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

biamo. <strong>La</strong> nazione italiana non è un corpo in cui si possa esercitare<br />

experimentiim in anima vili. Se abbiamo la convinzione che<br />

ciò costituisce un progresso, che corregge e compie il rapporto<br />

di giustizia, d'imparzialità, di dovere, di previdenza nel metodo<br />

elettorale, dobbiamo noi giudicare arrischiata una qualche dilatazione<br />

che poniamo nella <strong>legge</strong>, quando ancor più che la metà<br />

<strong>dei</strong> collegi rimarranno sottratti a questo metodo delle minoranze<br />

che puossi dire appena tentato? Io ho tutta la convinzione che<br />

dall'ampliamento proposto non uscirà verun danno e verun pericolo<br />

e che anzi l'Italia che in certe forme di civiltà -non vuol<br />

essere minore a nessuna nazione darà questo esempio, o meglio<br />

dire aggiungerà il peso della sua autorità ai pochi esempi già<br />

costituiti in questa materia... approvando un principio che può<br />

avere covato assai tempo nella meditazione <strong>dei</strong> pubblicisti, ma<br />

che, ripeto, più si esaminerà nell'intrinseco suo e più il troveremo<br />

conforme alla giustizia, alla imparzialità, alla perfezione e al<br />

frutto abbondevole <strong>dei</strong> metodi elettorali ". Ma la proposta essendo<br />

stata combattuta, sopratutto per ragioni di opportunità,<br />

dal Ministro, non venne approvata (Ivi, 3 maggio),<br />

21. L'elettore deve scrivere sulla scheda il nome e il cognome<br />

<strong>dei</strong> candidati ai quali dà il voto. Ma affinchè, con indebite aggiunte<br />

egli non faccia conoscere il proprio voto, la <strong>legge</strong> dichiara<br />

espressamente quali aggiunte siano tollerate. Potrà dunque aggiungere,<br />

peres., « N. N. del fu Pietro, avvocato o possidente, ecc.,<br />

commendatore, conte, don, dottore, ecc., consigliere provinciale,<br />

già deputato, ecc., e somiglianti.<br />

Ècco quali motivi dà il Relatore per giustificare questa<br />

importante riforma:<br />

« Un mezzo che si usa talvolta per far conoscere il proprio<br />

voto e dar pegno così che le promesse di volgerlo a favore di un<br />

determinato candidato vengono mantenute, è quello d'indicazioni<br />

speciali che accompagnano il nome e cognome del candidato e di<br />

consimili segni nella parte esterna od interna della scheda. Affine<br />

di ciò impedire, le leggi francese, inglese, tedesca, si limitano a<br />

vietare i segni esterni. Noi andammo più oltre, dichiarando nulle<br />

le schede, che portano o contengono segni i quali possono ritenérsi<br />

destinati a far riconoscere il votante; e quelle che contengono<br />

altre indicazioni del candidato, all'infuori del suo nome e cognome,<br />

paternità, professione, titolo onorifico o gentilizio, grado accademico<br />

od offici coperti. È vero che anche con tali indicazioni soltanto<br />

si possono architettare sicuri segni di riconoscimento ; ma<br />

da una parte vietando anche siffatte indicazioni, si correrebbe il<br />

pericolo più grave di rendere nulle moltissime schede d'incontrastabile<br />

sincerità e buona fede, e d'altro canto è evidente che. l'escludere<br />

ogni possibilità di consimili intelligenze, per quanto si<br />

faccia, è impossibile. Anche una macchia d'inchiostro può essere<br />

fortuita e può essere fatta coll'intenzione di farsi conoscere; cosi


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 273<br />

dicasi del sottolineare il nome e cognome del candidato e simili.<br />

L'annullare in questi casi le schede, sarebbe un aprire di troppo<br />

la porta all'arbitrio, mentre d'altra parte, per i fatti in cui l'artifìcio<br />

sia evidente, la disposizione generale che vieta sotto pena di<br />

nullità ogni segno che possa ritenersi apposto come mezzo di riconoscimento<br />

è più che sufiBciente allo scopo.<br />

^ In ciò, a volere spingere gli scrupoli all'estremo, ogni forma<br />

hai suoi pericoli: l'ha, per esempio, tanto quella per cui si stabilisca,<br />

come fa la <strong>legge</strong> belga e la inglese, che lo stesso elettore<br />

debba deporre nell'urna la scheda, quanto l'altra, che debba consegnarla<br />

piegata al presidente affinchè la deponga egli nell'urna:<br />

forma adottata nella maggior parte delle legislazioni, la francese,<br />

ad esempio, la tedesca, l'austriaca, la spagnnola, e che noi abbiamo<br />

mantenuta " {Relaz. ZANARDELLI, pag. 193).<br />

Sotto l'impero della <strong>legge</strong> vigente erano ritenute generalmente<br />

valide le schede colle indicazioni di cui è'parola in questo<br />

articolo {Giunta parL, Legisl. XII, Coli, di Serra San Bruno);<br />

e quindi anche col prefisso don, che equivale ad una specie di<br />

titolo gentilizio in certi paesi (3 febbraio 1877, Coli. V di Napoli,<br />

elez. Biondi); ma lo erano altresì le schede nelle quali sì trovasse<br />

qualche parola di elogio o di disprezzo per il candidato che è<br />

rimasto eletto (Legisl. X, 1867, Coli, di Calatafimi, elez. Miceli),<br />

0 il cognome della madre, secondo l'uso del paese (22 die. 1876,<br />

Coli, di Agosta, elez. Omo<strong>dei</strong>) ed-anche altre indicazioni che sono<br />

adesso espressamente vietate.<br />

Dei casi di nullità che possono derivare dalla inosservanza<br />

delle disposizioni di questo articolo si tiene parola all'art, 69, n. 4.<br />

23. Non vizia l'elezione il fatto che uno o più elettori, per scrivere<br />

esattamente il nome e cognome <strong>dei</strong> candidati da essi preferiti,<br />

abbia;no copiato un esemplare contenente quei nomi e cognomi,<br />

quando sia accertato che le schede furono scritte in modo<br />

conforme alla <strong>legge</strong> {Giunta parL, 5 febbr. 1871, Coli, di Tolentino,<br />

elez. Checchetelli).<br />

Cosi sebbene le tavole alle quali si scrivono le schede si<br />

trovino in una stanza attigua alla sala delle votazioni, ma in<br />

vista dell'ufficio, l'elezione è regolare. <strong>La</strong> scheda non può essere<br />

scritta, invece, sul tavolo dell'ufficio {Giuntapari., 22 maggio<br />

1871, Coli, di San Giorgio la Montagna, elez. Massei) e neppure<br />

in luogo nel quale l'elettore non possa essere veduto dall'assemblea<br />

{Ivi, Legisl. XII, 1875, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. Soldi).<br />

In tali casi la elezione deve essere annullata.<br />

23. In tre casi l'elettore può essere ammesso a farsi scrivere<br />

la scheda da altri :<br />

1° Se era già iscritto sulle liste elettorali del 1881, in forza<br />

del disposto del num. 3 (capoverso) della <strong>legge</strong> elettorale del<br />

17 dicembre 1860.<br />

LEGGI SPECIALI.— Serie 1* — Voi IV. \%


T-<br />

274 LEGGI POLITICG-AMMINISTRATIVE<br />

2^ Se per tìsica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata<br />

all'ufficio elettorale non è in grado di scrivere la scheda.<br />

S"" Se, quantunque analfabeta, fosse stato inscritto regolarmente<br />

nelle liste elettorali.<br />

24. Circa al primo e al terzo caso, ecco le deliberazioni prese<br />

dalla <strong>Camera</strong> relativamente alle identiche disposizioni della <strong>legge</strong><br />

precedente :<br />

Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare<br />

quando si trovano inscritti nella lista degli elettori, contro<br />

la quale non è stata fatta opposizione {Cam, <strong>dei</strong>dep., 8 die. 1876,<br />

coli, di Cento, elez. Mangilli). Una volta inscritto sulle liste qualunque<br />

elettore, anche analfabeta, ha diritto di votare e può delegare<br />

un elettore di sua fiducia per la scrittura della scheda<br />

(Legisl. X, 1867, Coli, di Naso, elez. Parisi).<br />

Gli analfabeti, anche in questi casi eccezionali, non vennero<br />

ammessi a votare, conforme alla <strong>legge</strong> precedente, senza qualche<br />

controversia. « Una disposizione, la quale esclude per alcuni<br />

elettori la segretezza del voto e produce eziandio un'altra non<br />

infrequente frode alla <strong>legge</strong>, dando modo di votare agli analfabeti,<br />

è quella del primo capoverso dell'art. 81 della vigente<br />

<strong>legge</strong>, con cui si dà facoltà di far scrivere col mezzo d'altri la<br />

scheda a quei cittadini i quali avevano già acquistato l'elettorato<br />

sotto l'impero di leggi che lo attribuivano loro quantunque analfabeti,<br />

oppure che trovansi nell'impossibilità di scrivere.<br />

" Fu vivamente discusso nella Commissione se dovesse essere<br />

cancellata tale disposizione, che, come dicevasi, è fonte di non<br />

poche frodi, in confronto delle quali pareva a parecchi di noi ben<br />

lieve il danno di privare in rari casi dell'esercizio del diritto chi<br />

potrebbe legittimamente esercitarlo ; ma presso la maggioranza<br />

della Commissione potè maggiormente il rispetto di tale diritto,<br />

e fu perciò deciso di riprodurre nel progetto la preìndicata disposizione<br />

'? (Relaz. ZANARDELLI, pag, 193).<br />

25. Nel caso di elettori che non possono scrivere per fìsica<br />

indisposizione è anzitutto necessario che essi siano presenti, ad<br />

ogni modo, nella sala, non essendo possibile votare altrimenti<br />

che in persona ; è necessario pure che si facciano scrivere la<br />

scheda da un altro elettore, perchè un non elettore non potrebbe<br />

entrare nella sala neanche col pr^esto di accompagnarli, e non<br />

potrebbe fare per altri ciò che la <strong>legge</strong> non lo ritiene capace di<br />

fare per sé. E basta che l'impossibilità fisica si verifichi al momento<br />

del voto, ed il verbale ne faccia fede, nulla importando<br />

che prima o poi l'elettore siasi trovato in grado di scrivere<br />

(15 die. 1870, Coli. diTrapani, elez. Calvino).<br />

26. I fatti di cui sopra devono essere indicati a verbale dal<br />

segretario, indicandone il motivo. Sebbene queste parole non si<br />

trovassero nella <strong>legge</strong> precedente, devesi tuttavia tener conto<br />

della precedente giurisprudenza parlamentare.


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LEOC^E ELETTORALE POLITICA 275<br />

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<strong>La</strong> disposizione della <strong>legge</strong> non può essere interpretata<br />

nel senso che dal verbale risulti precisamente il fatto che un elettore<br />

siasi servito di un altro per vergare la scheda, ma vuole solo<br />

che dalle varie circostanze sorga la presunzione essersi ciò eseguito.<br />

Questa presunzione esisterebbe nel caso in cui nel verbale,<br />

dove sono indicati i nomi degli elettori, che non vergarono di<br />

propria mano la scheda, si <strong>legge</strong>sse : ùnpossibilitatiper causa di...<br />

(cecità o altro) a scrivere di propria mano le sched^e, ancorché<br />

manchi cioè la dichiarazione che questi elettori furono autorizzati<br />

dall'ufficio a servirsi di altri elettori per la scrittura della scheda<br />

(Legisl. X, 1867, Coli, di Rogliano, elez. Morelli). È però necessaria<br />

rindicazione <strong>dei</strong> motivi. Non è necessario, invece, che si<br />

indichino gli elettori che sono facoltizzati a poter scrivere la<br />

scheda altrui (Legisl, X, 1867, Coli, di Montevarchi, elez. Ghezzi),<br />

Una volta constatato che gli elettori, i quali votarono facendosi<br />

scrivere i bollettini da altri elettori, erano analfabeti o<br />

impediti, si deve presumere che a ciò fossero abilitati dall'ufficio,<br />

e che coloro i quali si prestarono a scrivere per essi le schede<br />

fossero di loro rispettiva fiducia, senza che si possa dedurre un<br />

diverso giudizio dal silenzio in proposito osservato dai verbali,<br />

quando contemporaneamente non si presentino le prove di fatto<br />

{Giunta parL, Legisl. XII, 1874, Coli, di Pescia, elez. Brunetti),<br />

sempre quando non manchi l'indicazione <strong>dei</strong> motivi.<br />

Fa piena prova il processo verbale quando dice, che alcuni<br />

elettori si fecero scrivere da altri la scheda perchè analfabeti, o<br />

perchè nella fìsica impossibilità di scriverla da loro medesimi. E<br />

sono inattendibili le proteste che mirano ad impugnare le dichiarazioni<br />

del verbale medesimo {Giunta pari., 18 die. 1870, Coli, di<br />

Afragola, elez. Chiaradia; 20 die. 1870, Coli, di Cuorgnè, elez.<br />

Arnulfì).<br />

Noto che, secondo la legislazione belga, è tassativa l'inscrizione<br />

a processo verbale del nome di ambedue gli elettori, e ciò<br />

si è fatto per impedire che un elettore si fìnga cieco o infermo<br />

con frode. Cosi pure l'elettore cieco o infermo (la disposizione<br />

non vale per gli anafabeti) può farsi accompagnare anche da un<br />

non elettore. E fìnalmente è causa di nullità dell'elezione il fatto<br />

che fu accordata l'autorizzazione di farsi accompagnare ad elettori<br />

sani, 0 che fu accordata dall'ufficio contro il voto del presidente<br />

iCod. elect. commentato, pag. 237-239).<br />

ART. 66. Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata<br />

al presidente che la depone in una seconda urna di vetro trasparente,<br />

collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.<br />

A misura che si depongono i voti nell'urna, uno degli<br />

scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro<br />

di quello di ciascun votante, sopra un esemplare della lista,


276 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori<br />

della sezione.<br />

1. Legge precedente. Nuove formalità.<br />

2. Come e quando deve essere piegata la scheda.<br />

3. Uurna di vetro e il suo collocamento.<br />

4. <strong>La</strong> deposizione della scheda nell'urna.<br />

5. <strong>La</strong> firma dello scrutatore sulle Uste: giurisprudenza parlamentare.<br />

6. Motivi della <strong>legge</strong>.<br />

7. Se possa firmare il presidente ; se lo possa il segretario.<br />

8. Quid juris se non è controfirmato il voto d'alcuni elettori.<br />

9. 0 se lo è con croci o altri segni.<br />

10. Come devono votare i membri delVufflcio.<br />

1, In questo articolo sono introdotte tre nuove guarentigie,<br />

in aggiunta a quella, che era già contenuta negli art. 81-82 della<br />

<strong>legge</strong> precedente.<br />

L'urna, nella quale si depongono i voti, deve essere di vetro<br />

trasparente, al pari di quella nella quale si erano deposte le schede<br />

firmate e bollate a tergo prima della votazione. Inoltre l'urna<br />

deve essere collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.<br />

Finalmente i voti sono deposti nell'urna non dagli elettori, ma dal<br />

presidente, mentre prima vi era a questo riguardo una contraddizione<br />

aperta tra gli articoli 81 e 82 della <strong>legge</strong>.<br />

E stata pure accolta una lieve semplificazione, in quanto<br />

basta che un solo scrutatore faccia constare quali elettori hanno<br />

dato il voto, scrivendo nella lista il proprio nome accanto al loro ;<br />

il che era prima imposto anche al segretario.<br />

3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non prescrive in qual modo debba essere piegata<br />

la scheda. Tenuto conto però delle disposizioni degli articoli precedenti,<br />

si dovranno osservare due cautele. <strong>La</strong> scheda deve essere<br />

piegata in modo che il voto scritto dall'elettore resti neirinterno,<br />

e sulla parte esterna appariscano la firma e il bollo. Così pure si<br />

deve piegare prima di accostarsi al tavolo dell'ufficio, affinchè<br />

non possa essere scorto il voto da alcuno di coloro che vi siedono.<br />

<strong>La</strong> scheda, consegnata aperta o piegata a rovescio, è nulla,<br />

se il presidente non avverte l'elettore di piegarla a modo.<br />

3, Potrebbe costituire nullità delle operazioni di una sezione,<br />

ed eventualmente della elezione, il fatto che si è adoperata un'urna<br />

non trasparente, e che non era posta in luogo visibile a tutti, essendo<br />

queste disposizioni sostanziali intese a prevenire le frodi<br />

elettorali da parte dell'ufficio.<br />

4. L'obbligo di consegnare la scheda al presidente, perchè la<br />

deponga nell'urna, non importa nullità se è trasgredito, come<br />

per esempio se l'elettore deponesse il voto nell'urna colle sue<br />

mani {Cons. di Stato, 21 ottobre 1880), purché però questo fatto<br />

non abbia prodotto alcun inconveniente, e nello scrutinio il numero<br />

delle schede sia stato riconosciuto esattamente eguale a<br />

quello <strong>dei</strong> votanti {Ivi, 14 marzo 1879).<br />

N<br />

i" i


^r<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 277<br />

Se nello scrutinio si sono rinvenute alcune schede in più del<br />

numero <strong>dei</strong> votanti, il fatto che l'elettore abbia deposto da sé la<br />

scheda neirurna basterebbe a viziare tutta l'elezione, massime se<br />

allorché quell'elettore depose il voto nell'urna, altri, sospettando<br />

che ve ne avesse gittate parecchi, avesse domandato l'immediata<br />

verifica <strong>dei</strong> voti già deposti nell'urna e l'ufiicio non vi avesse aderito<br />

{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,, febbr. 1877, Coli, di Capannori, elezione<br />

Gambarini).<br />

5. Il secondo comma di questo articolo ha tenuto conto della<br />

costante giurisprudenza della <strong>Camera</strong>, per cui non si riteneva<br />

nulla l'elezione per ciò che un solo scrutatore faceva constare sulla<br />

lista elettorale del voto di ciascun elettore, specialmente se mancava<br />

la firma del segretario. Quando fu promulgata in Savoia la<br />

<strong>legge</strong> elettorale del 1848, per un errore di traduzione, in luogo<br />

di scrivere la firma del segretario e dello scrutatore^ si scrisse<br />

ou du scriitateur. Perciò in occasione dell'elezione del collegio<br />

d'Albertville si fece questione se si dovesse applicare il testo italiano<br />

0 il francese, e quindi se si dovessero esigere le due firme o<br />

bastasse una sola. QuelTelezione fu approvata, ritenendo con ciò<br />

che bastasse una firma sola; così in appresso si tenne per sufficiente,<br />

anche fuori della Savoia, una sola firma {Cam. <strong>dei</strong>dep,,<br />

14 die. 1857, Coli, di Racconigi, elez. Rignon), o quella di due<br />

scrutatori (id., 10 gennaio 1859, Coli, di Saluzzo, elez. Birago;<br />

16 maggio 1860, Coli, VI di Torino, elez. Albasio).<br />

<strong>La</strong> stessa giurisprudenza fu tenuta dalla <strong>Camera</strong> italiana<br />

(Legisl. X, 1867, Coli, di Formia, elez. Gigante; Legisl. XII,<br />

1874, Coli, di Iseo, elez. Zanardelli; Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez.<br />

De Sanctis; 24 aprile 1872, Coli, di Macomer, elez. Cugia; 8 febbraio<br />

1877, Coli, di Iglesias, elez. Marchese; 15 dicembre 1876,<br />

coli, di Giulianova, elez. Cernili), Non manca qualche esempio<br />

di una diversa decisione (6 giugno 1870, Coli, di Modica, elez.<br />

Monteforte) ; ma questa giurisprudenza poteva dirsi ormai prevalente,<br />

e perciò la <strong>legge</strong> opportunamente l'accolse, togliendo di<br />

mezzo ogni dubbio.<br />

6. Non è necessario di spendere parole a giustificare questa disposizione<br />

della <strong>legge</strong>, accolta in quasi tutte le altre, come già nella<br />

precedente nostra. «... Ad impedire ogni frode, ogni errore nel<br />

computo <strong>dei</strong> voti, mirano le disposizioni del capoverso dell'art. QQ<br />

e del primo e secondo capoverso dell'art. 69, disposizioni in virtù<br />

delle quali uno degli scrutatori ed il segretario segnano sulle liste<br />

elettofali i nomi degli elettori che hanno votato, e, fatto lo spoglio<br />

delle schede, si confronta il loro numero con quello <strong>dei</strong> predetti<br />

votanti segnati sulla lista e con quello degli elettori che non si<br />

presentarono all'urna. Così pure è utile, se non necessario, che<br />

questa essenziale garanzia possa essere, per il suo fedele adempimento,<br />

riscontrata dal pubblico. Per accrescere le schede nell'urna<br />

occorrendo infatti segnare sulla lista altrettanti nomi di


LEGOI POlilTIOOHLMMINISTRATIVE<br />

elettori che in realtà non si recarono a votare, ne viene che<br />

quando il pubblico abbia modo di verificare se elettori assenti<br />

furono segnati come presenti, si può essere certi che nessuno<br />

vorrà tentare una simile frode ; così del pari si scoprirebbe se<br />

taluno siasi presentato per altri; se v'abbia chi, per errore di<br />

doppia iscrizione, ha dato il voto in più collegi e simili: senza<br />

dire che è dell'interesse di tutti sapere chi abbia o non abbia preso<br />

parte alle elezioni » {Relaz. ZANARDELLI, pag. 191).<br />

7. Può il presidente dell'ufficio annotare esso invece di uno<br />

scrutatore in margine di ciascun inscritto il voto dato {Cam. <strong>dei</strong><br />

dep., 25 giugno 1880, Coli, di Atripalda, elez. Caponi); il che<br />

non pare invece consentito al segretario.<br />

8. Potrebbe accadere che non venisse debitamente contrassegnato<br />

0 non lo fosse affatto il nome di alcuni votanti. In tal caso<br />

il Parlamento subalpino ha ritenuto che il voto dato da quegli<br />

elettori non si poteva tenere per valido, ma l'elezione si doveva<br />

convalidare, quando sarebbe indubbiamente seguita anche senza<br />

di essi (2gennaio 1858, Coli, di Genova li, elez. Pareto; 19 maggio<br />

1860, Coli, di Ferrara I, elez. Prosperi).<br />

9, Quando siasi protestato avanti all'ufficio per non essersi da<br />

uno scrutatore apposta la firma avanti al nome di ciascun votante,<br />

ma solo un segno, come, ad esempio una croce, non risultando<br />

dal verbale di nessuna risposta alla detta protesta, e, richiamato<br />

il registro su cui le proteste caddero, la <strong>Camera</strong> non<br />

possa stabilire col computo delle cifre e segni il numero <strong>dei</strong> votanti,<br />

d'onde incertezza sui candidati da sottoporsi a ballottaggio,<br />

si procede airannullamento dell'elezione {Giuntaparl., Legisl. XII,<br />

1874, Coli. I di Livorno, elez, Mayer; e cfr. Cons. di Stato, 15<br />

gennaio 1876, 8 agosto 1878).<br />

Sono parimente viziate di nullità le elezioni quando risulti<br />

che lo scrutatore invece di apporre la sua firma alla lista elettorale<br />

a fronte del nome di ciascun votante, prese nota <strong>dei</strong>-votanti<br />

stessi sopra un foglio a parte {Cons. di Stato, 14 agosto 1878).<br />

10, I membri dell'ufficio devono votare nello stesso modo degli<br />

altri elettori, ritirandosi a scrivere la schèda sulle tavole a ci'ò<br />

destinate quando viene il loro turno d'appello. Sarà pure conveniente<br />

che al presidente la scheda venga consegnata dal primo<br />

scrutatore e sia a questo restituita per deporla nell'urna, essendo<br />

egli presidente di fatto, mentre l'eletto a tale ufficio si è allontanato<br />

per dare il voto.<br />

ART. 67. Gli elettori che si presentano dopo Tappello ricevono<br />

dal presidente la scheda, e votano nel modo sopra<br />

indicato.<br />

<strong>La</strong> votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle<br />

4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nul-


1,<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 279<br />

r<br />

lità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla<br />

fine dell'appello e se non hanno potuto votare lutti gli elettori<br />

presenti nella sala.<br />

L Innovazioni della <strong>legge</strong>. Motivi.<br />

2. L'ora della chiusura. Ammissione di altri elettori al voto.<br />

3. Giurisprudenza parlamentare.<br />

4. L'ora della chiusura.<br />

1. Doppio è lo scopo di questo articolo : togliere di mezzo alcuni<br />

dubbi e controversie gravi che insorgevano a questo proposito<br />

nell'applicazione della <strong>legge</strong> precedente, e agevolare agli<br />

elettori il compimento del loro dovere.<br />

L'elettore, il quale non possa trovarsi presente nella mattina,<br />

è sicuro che sino alle 4 pom. troverà l'urna aperta e potrà dare<br />

il suo voto, come sa, che presentandosi dopo il primo appello<br />

0 dopo che in questo sia passato il suo turno, potrà dare il voto<br />

quasi subito, e ad ogni modo senza attendere troppo lungamente.<br />

Se in una sezione sono compresi parecchi Comuni, l'elettore<br />

non deve essere ammesso al voto,dopo che è stato fatto l'appello<br />

degli elettori del Comune al quale appartiene, bensì dopo che è<br />

compiuto l'appello di tutti gli elettori della sezione.<br />

2. Se alle 4 non fossero passate tre ore dalla fine dell'appello,<br />

si dovrà aspettare sino a che esse siano passate. Così, per esempio,<br />

se l'appello fosse terminato alle 1,30 bisognerà aspettare sino<br />

alle 4,30; se alle 3, sino alle 6, ecc.<br />

Il presidente, allo scoccare delle 4, dovrà chiedere se vi<br />

siano altri elettori presenti nella sala. In tal caso questi avranno<br />

diritto di votare. Uguale diritto non avranno coloro che si presentassero<br />

dopo le 4, 0 dopo passate tre ore dal primo appello,<br />

se le tre ore portano oltre le 4; è tuttavia in facoltà del presidente<br />

di ammetterli al voto sino a che non è dichiarata chiusa la<br />

votazione.<br />

3. Cessano le controversie intorno all'ammissione di elettori<br />

a votare tra il primo e il secondo appello, all'ora in cui deve<br />

incominciare il secondo, agli elettori che devono essere chiamati<br />

nel secondo appello, ecc. Giova invece tener conto delle seguenti<br />

risoluzioni:<br />

Sebbene il presidente abbia dichiarata chiusa la votazione,<br />

pure, se mentre un elettore depone nell'urna il voto, ne sopraggiungono<br />

altri nella sala, l'urna si deve avere per tuttora aperta<br />

e si devono ricevere i voti <strong>dei</strong> sopraggiunti (12 giugno 1876, Coli.<br />

di Livorno, elez. Bastogi).<br />

Sebbene consti che il presidente aveva dichiarato chiusa la<br />

votazione, pure non è illegale il fatto di essersi ricevuto ancora<br />

il voto di un elettore quando risulta altresì che tale elettore aveva<br />

già ricevuto la scheda dal presidente prima che questi dichiarasse<br />

la chiusura (ivi).


280 LEGGI POLITICO-AMMDnSTRATrVE<br />

Non infirmano reiezione le proteste relative alla sollecitudine<br />

con cui si è fatto l'appello in una determinata sezione, ne il fatto<br />

che si è eseguito durante la messa parrocchiale, o che uonsi sono<br />

seguite nel farlo certe consuetudini locali, come il suono della<br />

campana, ecc. (Legisl. X, 1867, Coli, di Spilimbergo, elez. Sandri;<br />

2 marzo 1877, Coli, di Scansano, elez. De Witt).<br />

Siccome non può ritenersi chiusa la votazione quando si<br />

attende che un elettore deponga la scheda nell'urna, quantunque<br />

il presidente avesse dichiarato che la yotazione sarebbe chiusa<br />

con quel voto (Cam. <strong>dei</strong> dep.^ 6 maggio 1876, Coli, di Livorno,<br />

elez. Bastogi), se nel frattempo sopraggiungono altri elettori non<br />

potrà loro negarsi il voto, e il diniego renderebbe nulla la yotazione,<br />

se il loro numero fosse tale da far cambiare la maggioranza.<br />

4. E irrilevante che il verbale non indichi le ore in cui cominciarono<br />

e si chiusero le singole operazioni, quando non vi sono<br />

proteste, dovendosi presumere osservata la <strong>legge</strong> {Cam. <strong>dei</strong> dep.,<br />

8 febbr. 1377, coli, di Iglesias, elez. Marchese).<br />

Non è motivo di nullità delle operazioni elettorali il fatto,<br />

che l'ufficio elettorale, nell'apprezzare l'ora, siasi attenuto non<br />

all'orologio del Comune, ma ad altri concordi e più esatti {Cons.<br />

di Staio, 14 febb. 1871). Sarà però ottima cura procurare che per<br />

quel giorno, almeno, anche l'orologio del Comune sia regolato<br />

sul tempo medio di Roma. In caso di differenza di orologi sarà<br />

sempre più prudente attenersi a quello che rende più facile agli<br />

elettori di fare il loro dovere, cioè ch.e si trova in ritardo.<br />

ART. 68. Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti,<br />

e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il<br />

presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna<br />

e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno<br />

degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la<br />

spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta<br />

voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero<br />

di voti.<br />

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato<br />

le schede ed il segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente<br />

pubblico, il numero <strong>dei</strong> voti che ciascun<br />

candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.<br />

Finita quest'operazione, si numerano anche le schede<br />

rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al<br />

numero degli elettori iscritti, che non hanno votato.<br />

Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel<br />

processo verbale.<br />

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V<br />

I<br />

•',*•<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 281<br />

1. Legge precedente. Verifica e controllo delle schede,<br />

2. Come deve esser fatto il controllo.<br />

3. Schede adoperate^ rese inservibili e residue.<br />

4. Estrazione delle schede fatta da uno degli scrutatori.<br />

5. Lettura delle schede.<br />

6. Trasmissione delle schede allo scrutatore eletto col m.inor numero<br />

di voti.<br />

7. Nota del numero di voti che ciascun candidato viene riportando e<br />

loro pubblicazione.<br />

8. Metodo pratico per tener conto di questo numero.<br />

9. Se vi possano essere piti di due urne.<br />

10. Casi di irregolarità e casi di nullità, trovando un numero di schede<br />

superiore al numero <strong>dei</strong> votanti.<br />

r<br />

1. Questo articolo determina il modo col quale si deve procedere<br />

allo spoglio <strong>dei</strong> voti, ed è in parte diverso da quello determinato<br />

cogli art. 83-84 della <strong>legge</strong> precedente.<br />

Il presidente apre l'urna, il che fa supporre che, secondo<br />

l'intenzione del legislatore, l'urna abbia un coperchio, che dovrebbe<br />

essere pur esso di vetro chiaro, con una fessura per introdurvi le<br />

schede. L'urna può essere capovolta, per versare il contenuto sul<br />

tavolo; ma è preferibile che il presidente riscontri il numero<br />

delle schede estraendole dall'urna ad una ad una. Il riscontro<br />

deve essere fatto prima di aprire le schede è di incominciare lo<br />

spoglio, e dopo che è compiuto le schede devono essere di nuovo<br />

messe nell'urna.<br />

2. Oltre che col numero delle schede rimesse nella prima urna,<br />

le schede degli elettori che hanno votato si devono riscontrare<br />

colla lista 0 colle liste firmate da uno degli scrutatori. L'on. Romeo<br />

chiese in proposito uno schiarimento che non va trascurato.<br />

« Io leggo, egli disse, in quest'articolo che il riscontro debba farsi<br />

semplicemente colle schede depositate nell'urna. Ma il riscontro<br />

che facevasi colla lista firmata da uno degli scrutatori e che<br />

anche in questa <strong>legge</strong> è richiamato, intende togliersi con questa<br />

disposizione? Poiché ciò a me sembrerebbe gravissimo. Se non<br />

intende togliersi questo riscontro, non ho nulla a dire »». Cosi<br />

Ton. Ceppino, relatore, rispose: « Il riscontro è duplice, secondo<br />

il pensiero della Commissione, ed essa non intende punto che<br />

sia tolto quello cui ha accennato Fon. Romeo " {Ca7n. <strong>dei</strong>dep.^<br />

28 giugno 1881).<br />

3. Il numero delle schede rimaste nell'urna può non corrispondere<br />

al numero degli elettori della sezione che non hanno preso<br />

parte al voto, perchè essendo state rese inservibili alcune schede,<br />

queste si dovettero sostituire. Il fatto è più probabile avvenga a<br />

cagione del maggior numero di elettori di una capacità inferiore,<br />

e più perchè, in luogo di un solo candidato, ne scrivono parecchi.<br />

Già si è detto che deve essere tenuto nota a verbale delle schede<br />

rese cosi inservibili. Compiuta l'operazione, si dovranno tirare le<br />

somme, e scrivere, per esempio:


282 LEGOI PCLHIOO-AMMINISTRATIVE<br />

Elettori . . . . 343 — Schede . . . . 343<br />

Consegnate agli elettori votanti . 195<br />

Rese inservibili . . . . . . 7<br />

Rimaste in bianco 141<br />

Totale . . . 343<br />

4. Lo scrutinio domanda anzitutto tre formalità preliminari:<br />

uno degli scrutatori piglia, una dopo l'altra, le schede, le spiega,<br />

e le passa al presidente ; questi le <strong>legge</strong> ad alta voce; poi le fa<br />

passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.<br />

Sarebbe una irregolarità se il presidente prendesse e spiegasse<br />

da sé le schede ; non tale però da condurre airannullamento<br />

dell'elezione. 4<br />

5. Il Presidente deve <strong>legge</strong>re le schede ad alta voce. Anche<br />

questa disposizione non è assoluta, e basta notare il caso che il<br />

presidente sia impedito da un abbassamento di voce dal farlo, nei<br />

qual caso ne commetterà l'ufficio ad uno scrutatore. Le schede<br />

dovranno però sempre essere lette ad alta voce, per guisa che<br />

tutti gii elettori presenti nella sala ne possano fare il riscontro.<br />

Non può dirsi che il presidente <strong>legge</strong>sse male le schede<br />

ossia non attribuisse i voti a chi spettavano, quando non se ne è<br />

mossa regolare protesta prima dell'abbruciamento delle schede<br />

{GiuntaparL, Legisl. XII, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. De Sanctis).<br />

6. Il presidente dopo letta la scheda deve passarla allo scrutatore<br />

eletto con minor numero di voti, cioè a quello che presumibilmente<br />

rappresenta nell'ufficio la minoranza. <strong>La</strong> formalità del<br />

passaggio della scheda ad un altro scrutatore, che è pure guarentigia<br />

importante della lettura che il presidente ne fa, veniva<br />

spesso dimenticata, dando luogo a proteste vivissime. 11 Consiglio<br />

di Stato si è pronunciato sulla questione in modo da accrescere i<br />

dubbi ; alcuni pareri esigono l'osservanza di questa formalità sotto<br />

pena di nullità, altri la fanno ritenere indispensabile, altri ancora<br />

lasciano supporre che non sia tale. Il controllo della lettura fatta<br />

dal presidente potrà essere compiuto ad ogni modo dagli elettori,<br />

che durante lo scrutinio possono mettersi dietro al tavolo a vigilare<br />

quello che fa l'ufficio. Il presidente, dopo letta la scheda, la<br />

deporrà, porlo meno, davanti allo scrutatore, dando così modo a<br />

questo di controllarla; ma di tutto ciò sarà necessario di fare<br />

menzione nel verbale, se non è insorta, contestazione, ne furono<br />

sollevate proteste. Non sarà perciò causa di nullità la omissione<br />

del nome dello scrutatore cui il presidente ha passato le schede<br />

nel verbale, presumendosi che le abbia passate a quello designato<br />

dalla <strong>legge</strong> (Cons. di Stato, 18 aprile 1868, Riv.Amm., 1869,611 ;<br />

15 gennaio 1875, Riv. Amm., 1875, 151; 27 luglio 1872, Ivi,<br />

1872, 711).<br />

Non vizia l'elezione il fatto che il presidente non ha trasmesse<br />

le schede allo scrutatore eletto col minor numero di voti, essendo


fi<br />

LEGGB ELBTTORAIiE POUTICA 283<br />

questa una guarentigia data alla minoranza, per motivi d'ordine<br />

pubblico, e che nel dubbio deve tenersi per osservata. Cosi si<br />

dica di uno scrutatore che spiegasse più schede in una volta od<br />

anche tutte le schede. Sarà bene però che in ogni caso si tenga<br />

nota nel processo verbale, di questo, come di ogni altro incidente.<br />

7. Il segretario e due scrutatori, trai quali quello che ha firmato<br />

le schede, devono tener nota del numero di voti successivamente<br />

avuti da ciascun candidato. Lo scrutatore che ha firmato<br />

le schede non può, dunque, toglierle dall'urna per consegnarle,<br />

spiegate, al presidente, ne riceverle da lui. Il numero <strong>dei</strong> voti<br />

che ciascun candidato viene riportando durante lo scrutinio deve<br />

essere contemporaneamente reso pubblico, cioè annunciato ad<br />

alta voce, in guisa che tutti gli elettori presenti nella sala possano<br />

sempre sapere quanti voti abbia ciascuno <strong>dei</strong> candidati per<br />

i quali sono stati dati voti in quella sezione.<br />

Compiuto lo spoglio delle schede, si devono numerare anche<br />

quelle che sono rimaste nella prima urna, e che devono corrispondere<br />

al numero degli elettori che non hanno votato, come si<br />

è detto al N. 3.<br />

8, Il metodo piii spiccio e sicuro per tener conto del numero<br />

di voti avuti da ciascun candidato è quello di preparare una tabella<br />

come la seguente, dove ogni linea corrisponde ad un voto,<br />

e a primo aspetto si può scorgere quanti voti ha ciascun candidato,<br />

a qualunque momento dello scrutinio.<br />

Tizio<br />

Caio<br />

Sempronio<br />

il Mevio<br />

Paolo'<br />

Ulpiano...<br />

II<br />

II<br />

II<br />

II<br />

10<br />

II<br />

II<br />

II<br />

20 30 40<br />

11<br />

II<br />

11<br />

Ili<br />

11<br />

ii<br />

II<br />

50 ecc<br />

9, Non è vietato da alcun testo positivo di <strong>legge</strong> che le schede,<br />

massime nello stadio provvisorio, si possano raccogliere in due<br />

urne, anziché in una sola, quando risulti che il fatto avvenne<br />

senza malizia, vale a dire perchè sì credesse che una sola urna<br />

non fosse sufiBciente a contenere tutti i bollettini {Giunta ParL,<br />

Legisl. XII, Coli, di Nola, elez. Cocozza).<br />

10. L'essersi trovata nell'urna una scheda in piìi del numero<br />

<strong>dei</strong> votanti, è una irregolarità sulla quale si può passar oltre, se<br />

per essa non viene ad essere alterata la posizione <strong>dei</strong> candidati<br />

[Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli, di Pontremoli, elez. Cadorna)»<br />

50<br />

23<br />

44<br />

48<br />

12<br />

3


284 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Se in tal caso non si è fatta alcuna protesta è da ritenersi che la<br />

scheda stessa sia andata compresa nei voti che il verbale delFuffìcio<br />

dichiara nulli, ovvero che Terrore abbia a derivare dal non<br />

essersi segnato un altro elettore che sarebbe andato a votare; in<br />

un caso e nell'altro, se non ha influenza sulTelezione, il fatto di<br />

una scheda in più non può avere rilevanza alcuna {Cam. <strong>dei</strong> dep.^<br />

8 dicembre 1876, coli, di Cento, elez. Mangilli).<br />

Risultando dal verbale alterazioni nel numero degli elettori<br />

votanti, e che si sia trovato nell'urna un numero di schede maggiore<br />

di quello degli elettori votanti, la convalidazione delTelezione<br />

si deve sospendere sino al risultato dell'inchiesta giudiziaria<br />

{Giunta pari., Legisl. X, marzo 1867, Coli, di Aragona, elez.<br />

Cafìci). Commette un arbitrio l'ufficio elettorale, quando, riscontrato<br />

che il numero delle schede raccolte supera di uno quello <strong>dei</strong><br />

votanti, estrae dall'urna una scheda e l'abbrucia. Questo fatto<br />

produce l'annullamento dell'elezione quando siavi il dubbio che<br />

la scheda abbruciata possa avere influito sul risultato della votazione<br />

{Giunta pari., 15 maggio 1871, Coli, di Poggio Mirteto,<br />

elez. Federici, o Masi).<br />

In conclusione vi è irregolarità se le schede trovate nell'urna<br />

superano il numero <strong>dei</strong> votanti ; è nulla l'elezione se questa<br />

irregolarità è tale da lasciar dubitare che influisse sul risultato.<br />

Questo dubbio sarà però la regola, perchè se è facile dileguarlo<br />

nel collegio ^jninominale, ciò non avviene nel plurale, dove<br />

essendo scritti sulla scheda parecchi nomi, la sua validità o nullità<br />

può portare a conseguenze difficilmente determinabili a cifre,<br />

in modo da sottrarsi a dubbi e controversie.<br />

ART. 69. Sono nulle:<br />

1° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od<br />

ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 65;<br />

2° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui<br />

ticolo 63;<br />

3° Quelle che portano o contengono s che possano<br />

Tsi destinati a far riconoscere il votante<br />

Si hanno come non scritti sulla scheda che<br />

portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato<br />

il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero <strong>dei</strong><br />

<strong>Deputati</strong> per i quali l'elettore ha facoltà di votare; in en­<br />

trambi la scheda resterà valida<br />

Se nella scheda è<br />

stesso candidato, nel c(<br />

una volta sola.<br />

parti<br />

3gnato più volte il nome di uno<br />

puto <strong>dei</strong> voti esso viene calcolato<br />

r »


J- *-\.<br />

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Ù<br />

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f.^i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 285<br />

1. Nullità parziale e totale. Motivi delle disposizioni della <strong>legge</strong>»<br />

2. Casi di nullità di tutta la scheda.<br />

3. Casi di nullità di uno o più nomi.<br />

4. Giurisprudenza parlamentare sulla nullità di uno o piti nomi.<br />

5. Avvertenze generali per i casi di nullità.<br />

1. In questo articolo, che ha la sua corrispondenza negli articoli<br />

87 88 e 90 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, sono distinti diversi<br />

casi di nullità, la quale in alcuni è totale, in altri parziale. Nei<br />

primi è nulla tuttala scheda; nei secondi è nulla soltanto una parte<br />

di essa, cioè uno o più <strong>dei</strong> nomi che vi sono scritti, rimanendo la<br />

scheda valida nelle altre parti.<br />

3. <strong>La</strong> scheda è nulla nei casi seguenti :<br />

lo Se relettore si è fatto conoscere, conforme disponeva<br />

rart. 87 della <strong>legge</strong> precedente. Ma si contempla anche il caso<br />

in cui l'elettore si fosse fatto conoscere non solo direttamente,<br />

ma indirettamente scrivendo o racchiudendo nella scheda segni<br />

di riconoscimento, per esempio facendo un segno di croce in un<br />

angolo, sottolineando il nome di uno o più candidati, facendo una<br />

macchia d'inchiostro, mettendo dentro una scheda una foglia, o<br />

un pezzo di carta colorata.<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, specialmente nel Parlamento subalpino, aveva<br />

a questo riguardo una tolleranza, che si andò poi opportunamente<br />

restringendo. Perfino l'aggiunta di un'intera frase fu ritenuta lecita,<br />

e non tale da far conoscere il votante, come in una elezione<br />

del 1857, nella quale parecchie schede attribuite al candidato,<br />

che riusci eletto, portavano la seguente espressione. « Don Moriez<br />

questa mattina non ha detto messa '» {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 29 dicembre<br />

1857 e 2 gennaio 1858, Coli, di Nizza Marittima, elezione<br />

Bottero G. B).<br />

In questi casi la scheda si dovrà annullare, però soltanto<br />

quando sia comprovato che il contrassegno non è stato casuale,<br />

ma era proprio destinato al riconoscimento dell'elettore. Si potrà<br />

tener per tale, per esempio, il fatto che lo stesso contrassegno è<br />

ripetuto 0 contenuto in parecchie schede in una identica forma;<br />

2^ Se manca la firma con cui deve contrassegnarla a tergo<br />

uno degli scrutatori, od il bollo che il presidente vi deve apporre,<br />

perchè si ritiene che l'elettore abbia usata una scheda diversa<br />

da quella dell'ufficio, recandola cioè dal di fuori.<br />

3. Se i nomi fossero scritti in numero superiore a quelli <strong>dei</strong><br />

candidati da e<strong>legge</strong>re e in modo che non si sappia con certezza<br />

quali furono scritti per i primi e debbano tenersi per validi, la<br />

scheda è nulla. Però sarà facile evitare queste nullità procurando<br />

che la scheda sia fatta secondo il seguente modello, supposto<br />

un collegio a 4 od 5, e rispettivamente per gli altri.


286 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Collegio I dì Vicenza. Sezione I di Vicenza<br />

Numero<br />

progressivo<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

{Recto)<br />

SCHEDA PER LA ELEZIONE DEI DEPUTATI<br />

Nome, cognome, ecc. <strong>dei</strong> Candidati<br />

<strong>La</strong> nullità di uno o più nomi scritti sulla scheda può avvenire<br />

in uno <strong>dei</strong> modi seguenti :<br />

1^ Sono nulli i nomi che non portano sufficiente indicazione<br />

delle persone alle quali è dato il voto, disposizione sostanzialmente<br />

conforme a quella dell'art. 88 della <strong>legge</strong> precedente, colla differenza,<br />

che sotto l'impero di essa, portando la scheda un solo nome,<br />

ogni caso di nullità colpiva tutta la scheda;<br />

2"* Sono nulli i nomi scritti sulla scheda oltre a quelli che<br />

relettore deve scrivervi secondo il collegio al quale appartiene.<br />

In un collegio a due deputati sarebbe nullo il terzo nome, in un<br />

collegio atre il quarto, in un collegio a quattro il quinto. Il quinto<br />

nome è sempre assolutamente nullo, anche in un collegio a cinque<br />

deputati ;<br />

3o Sono nulli i nomi ripetuti sopra una scheda, dovendosi<br />

in tal caso computare una volta sola;<br />

^9


)<br />

)<br />

£<br />

^.<br />

r.S.<br />

LEGOE ELETTORALE POLITICA 287<br />

4^ Sono nulli i nomi di quei candidati, che non sono stati<br />

sufficientemente designati.<br />

4. Riguardo ad alcuni di questi casi di nullità e specialmente<br />

all'ultimo, che può sollevare controversie e dubbi gravi, giova<br />

riferire completa la giurisprudenza che si è sviluppata in proposito<br />

alla <strong>Camera</strong>. Risulta chiaramente dall'esame di questa<br />

giurisprudenza, che la designazione del candidato è sufficiente<br />

ogniqualvolta non può nascere alcun serio dubbio, o non si può<br />

muovere fondata protesta contro la medesima.<br />

In una votazione di primo scrutinio non si possono ammettere<br />

se non le schede che portano sufficiente indicazione del candidato<br />

(Giunta pari.^ Legisl. XII, 1875, Coli, di Marostica, elez. Antonibon).<br />

Procede regolarmente Tufficio, quando alla prima votazione<br />

annulla le schede che contengono il solo cognome del candidato,<br />

e quando non attribuisce al candidato quelle che contengono bensì<br />

il di lui cognome, ma preceduto da un diverso nome {GiuntaparL,<br />

15 dicembre 1870, Coli, di Trapani, elez. Calvino); il che si ap-plica<br />

anche ad una parte della scheda.<br />

Quando in un collegio vi è una candidatura notoriamente<br />

posta, sostenuta e diffusa, ragione vuole che a quel candidato si<br />

attribuiscano tutte le schede anche portanti semplicemente il suo<br />

nome e casato^ senza l'indicazione della paternità e senza aggiunta<br />

di predicati, e che non si debba andare speculando se non vi siano<br />

omonimi, per dubitare che a questi omonimi, non candidati, si<br />

debbano attribuire alcune schede [Giunta parL, Legisl. XII, 1875,<br />

Coli, di Recco, elez. Rossi; Coli, di Agosta, elez. Beneventano).<br />

Non possono considerarsi come nulle per incerta designazione<br />

della persona le schede che contengono il nome e cognome<br />

del candidato, quando il candidato stesso ha pubblicato un programma,<br />

firmandolo col solo nome e cognome, senza aggiungervi<br />

altre indicazioni, e quando egli è conosciuto nel collegio per le funzioni<br />

amministrative che ha esercitato od esercita. Se per effetto<br />

di tale deliberazione l'ufficio principale proclama il ballottaggio<br />

escludendo dal medesimo il candidato, che, computati i voti annullati,<br />

avrebbe dovuto subire la seconda votazione, le operazioni<br />

elettorali sono nulle. Conseguentemente l'ufficio della sezione<br />

principale viola la <strong>legge</strong> quando non tiene conto delle schede<br />

contenenti unicamente il nome e cognome del candidato conosciuto<br />

nel collegio, ritenendo che manchi la certezza nella indicazione<br />

della persona eletta. Non osta che nel collegio sienvi altri elettori<br />

i quali abbiano lo stesso nome e cognome, tosto che per le circostanze<br />

sopra accennate non può essere dubbia la volontà degli<br />

elettori {Giunta parlam., 20 dicembre 1870, Coli. d'Acerenza,<br />

elez. Petrucelli della Gattina).*<br />

Sono rettamente attrihuite^al candidato le schede portanti<br />

il suo nome e cognome, ancorché esista un omonimo sulle liste.


288 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

quando consta che quest'ultimo non figurò mai nei proclami elettorali<br />

e non fu mai candidato alla, Deputazione politica {Giunta<br />

parlam., LegisL XII, 1875, Coli, di Possano, elez. Borelli).<br />

Le schede contenenti il nome e cognome di un candidato non<br />

sono incerte, e debbono essere attribuite a quell'elettore che è<br />

anche eleggibile, non potendo supporsi che designino altro elettore,<br />

che, avendo lo stesso nome e cognome, non può, per es. in<br />

difetto di età, essere eletto deputato. Se Tufficio di una sezione<br />

procede altrimenti, e quindi non attribuisce a colui che è eleggibile<br />

i voti contenenti il solo nome e cognome, e in seguito a queste<br />

deliberazioni si faccia luogo al ballottaggio, escludendone il candidato<br />

che senza quella esclusione arbitraria avrebbe dovuto<br />

esservi compreso, le operazioni elettorali sono nulle {Giunta parlamentare,<br />

21 die. 1870, Coli, di Tropea, elez. Tranfo).<br />

I voti dati ad un candidato colla semplice designazione della<br />

persona, senza alcuna aggiunta o predicato, sebbene esistano altri<br />

individui omonomi, debbono tuttavia a quello essere attribuiti,<br />

quando si sa che questi omonomi sono ineleggibili, e l'ufficio elettorale<br />

ad onta delle proteste elevate ritenne unanimemente doverglisi<br />

computare, tanto più quando dopo la elezione altre legali<br />

proteste di elettori tolgono ogni dubbio intorno all'identità della<br />

persona eletta {Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, marzo 1867, Collegio<br />

di <strong>La</strong>nciano, elez. Melchiorre).<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale, per ritenere valido un voto, vuole che<br />

la persona a cui viene dato sia sufficientemente designata, in modo<br />

cioè che non restino dubbie la volontà e la intenzione dell'elettore<br />

sull'identità della persona del candidato {Giuntapari.^ Legisl. XII,<br />

nov. 1874, Coli, di Teramo, elez. Sebastiani).<br />

Epperò anche nell'esistenza di un omonimo, sono a ritenersi<br />

come contenenti una sufficiente designazione le schede portanti il<br />

solo nome e cognome del candidato ; quando risulta in concreto<br />

che il medesimo era già stato deputato nelle precedenti legislature<br />

; che lo stesso era il più noto nel collegio, non solo per la detta<br />

circostanza, ma per essere domiciliato e residente nel collegio,<br />

laddove l'omonimo è nativo e dimorante in Comune compreso<br />

in altro collegio; che oltre a ciò nelle polemiche <strong>dei</strong> giornali,<br />

durante la lotta elettorale, non di altri si parlò fujorchè dell'ex<br />

deputato e del suo competitore ; e che infine pochi giorni prima<br />

dell'elezione l'omonimo, con lettera stampata in un giornale politico,<br />

avverti il pubblico che egli non aveva mai pensato a portarsi<br />

candidato ; onde dall'insieme di queste circostanze è ragionevole<br />

di ritenere che gli elettori, colle schede anzidette, abbiano voluto<br />

alludere a quello che notoriamente si portava candidato {Ivi^ ivi).<br />

L'errore commesso nello scrivere il nome del candidato non<br />

importa la nullità delle schede inìqui codesto errore s'incontra,<br />

quando le altre indicazioni sonc^ sufficienti a far conoscere qual<br />

fosse la volontà <strong>dei</strong>relettore ; e così in fatto la Giunta parlamen-


*><br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 289<br />

tare decise, nel 16 maggio 1873, essendo candidato l'avv. Domenico<br />

Giuriati, che i voti i quali dicevano dott. Domenico Giuliati<br />

e avv. Domenico Giuliacci dovevano essere attribuiti all'avv. Domenico<br />

Giuriati, contenendo essi una sufficiente indicazione del<br />

medesimo.<br />

Commette un'ingiustizia Tufficio elettorale che annulla i<br />

voti portanti ad es.: marchese di Cassibile, ritenendo questa<br />

una persona diversa dal candidato Gaetano Loffredo marchese<br />

di Cassibile, quando risulta che il candidato stesso propose la<br />

sua candidatura semplicemente firmando marchese di Gassibile,<br />

che un comitato elettorale così lo propose e raccomandò, che<br />

il Gaetano Loffredo è notoriamente riconosciuto col nome marchese<br />

di Cassibile, che con tal nome copre uffizi pubblici, e che<br />

infine lo stesso ufficio definitivo delia sezione principale del collegio,<br />

nell'atto di proclamare il ballottaggio in quella forma e con<br />

quel solo titolo lo abbia ìndìodito {Giuntaparlam,, Legisl. XII,<br />

Coli, di Serra San Bruno, elez. di Cassibile).<br />

Se per effetto di un tale annullamento di voti l'ufficio elettorale<br />

avesse proceduto alla- proclamazione a deputato di altro<br />

candidato, spetta alla <strong>Camera</strong> correggere 1^ proclamazione illegale.<br />

Non sono nulle per incertezza della persona eletta le schede<br />

contenenti il nome e cognome del candidato, in ispecie quando è<br />

impossibile che nasca dubbio sulla vera intenzione degli elettori<br />

{Giunta pari., 22 die. 1870, Coli, di Chiaravalle, elez. Assanti-<br />

Pepe F.).<br />

Col rimandare al giorno seguente la decisione sull'attribuzione<br />

di determinate schede, che qualche elettore abbia dichiarato<br />

non contenere sufficiente indicazione del candidato, l'ufficio elettorale<br />

non ha fatto cosa contraria alla <strong>legge</strong>, purché consti che<br />

abbia usato tutte le precauzioni necessarie affinchè l'identità delle<br />

schede fosse tutelata {Giuntapari., Legisl. XII, Coli, di Macomer,<br />

elez. Cugia).<br />

Quando l'ufficio principale attribuisce alcune schede ad un<br />

candidato, e quando non si hanno argomenti sufficienti per giudicare<br />

che codesta attribuzione fu illegittima e contraria alla<br />

volontà degli elettori, la deliberazione dell'ufficio è incensurabile<br />

{Giunta parL, 19 die. 1870, Coli, di Villadeati, elez. F. Monti).<br />

Vi è sufficiente indicazione del candidato, quando la scheda<br />

contiene il nome e cognome anche senza la paternità, quando si<br />

tratta di candidatura cosi annunciata dai giornali e dai proclami<br />

e di candidatura nota nel collegio, di famiglia di uno <strong>dei</strong> paesi del<br />

collegio, senza essersi saputa indicare l'esistenza di altro omonimo<br />

sulla lista {Cam. <strong>dei</strong> dep., 12 dicembre 1876, Coli, di Montecorvino,<br />

elez. Giudice).<br />

Sono valide e non nulle per incertezza della persona designata,<br />

le schede che contengono il nome e cognome del candidato<br />

od altri elementi sufficienti a chiarire la volontà dell'elettore.<br />

r<br />

LEoai SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 19


290 JUEGOI POUnCO-AMMINISTRATIVE<br />

E ciò tanto più se il candidato stesso abbia pubblicato un programma<br />

firmandolo col solo nome e cognome senza aggiungervi<br />

altra indicazione, e quando d'altronde egli sia conosciuto nel<br />

collegio per le sue funzioni amministrative. Né vi osterebbe che<br />

nel collegio vi fosse altro individuo il quale portasse lo stesso<br />

nome e cognorae ; essendoché date le suddette circostanze, non<br />

può essere dubbia la volontà degli elettori {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />

14 marzo- 1877, Coli, di Nizza Monferrato, elez. Bertolini).<br />

Fra più persone iscritte nelle liste che portano lo stesso<br />

nome, i voti devono attribuirsi a quello che è candidato {<strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> dep., 10 marzo 1876, Coli, di Possano, elez. Borelli).<br />

Sebbene nelle schede non si trovino indicate tutte le qualità<br />

della persona eletta, l'ufficio deve attribuirle come valide a quello<br />

<strong>dei</strong> candidati che nel circondario ha bensì degli omonimi, ma<br />

ineleggibili e che mai figurarono come candidati alla deputazione<br />

{Cani, <strong>dei</strong> dep,, 25 giugno 1880, Coli, di Susa, elez. Genin).<br />

Sono indubbiamente da attribuirsi ad un candidato le schede<br />

che, per quanto male scritte, pure rivelano chiaramente l'intenzione<br />

dell'elettore; e nel caso opererebbe contro la <strong>legge</strong> Tufficio<br />

che le annullasse. Quindi, ad esempio, sono da attribuirsi al candidato<br />

Angelo Broccoli le schede Brocoli di Vairaìio (per distinguerlo<br />

da altro Broccoli Angelo di Marzano), Aglio Borocoli e<br />

Angielo Brogili di Fragesco. Medesimamente sono da computarsi<br />

le schede portanti anche il solo cognome, quando si tratta<br />

di candidato noto nel collegio per ben quattro legislature, e<br />

quindi da ritenersi sufficientemente designato {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep.,<br />

19 marzo 1877, Collegio di Teano, Elezione Zarone).<br />

5, Anche nell'apprezzamento degli altri casi di nullità gli uffici<br />

elettorali non dovranno procedere con eccessivo rigore. Cosi<br />

per esempio se l'elettore, per farsi conoscere, scrivesse il proprio<br />

nome tra quelli <strong>dei</strong> candidati, la scheda non si potrebbe annullare,<br />

non essendo vietato ad alcuno dalla <strong>legge</strong>, di scrivere il<br />

proprio nome tra i candidati, specie quando nel collegio se ne<br />

debba e<strong>legge</strong>re più di uno. Già abbiamo avvertito, coU'on. Sydney-<br />

Sonnino, che il segreto del voto non può essere guarentito sino<br />

a questo punto, ne lo potrebbe se anche si ammettessero le candidature<br />

preventive e la scheda stampata come nel Belgio. In<br />

ogni caso dovrà essere seguita la massima deWzittle per inutile<br />

non vitiatur cui si ispira questo articolo.<br />

Se nello scrivere i nomi sulla scheda con una penna cattiva,<br />

si sarà fatto un piccolo strappo, la scheda si terrà tuttavia per<br />

valida. Cosi se vi fossero delle piegature diverse da quelle necessarie<br />

; od i nomi <strong>dei</strong> candidati non fossero scritti proprio in<br />

linea, al loro posto.<br />

Badino, del resto, gli elettori ad invigilare bene questa delicata<br />

e importante operazione dell'ufficio, e se hanno qualche motivo<br />

per ritenere una scheda nulla o sospetta, facciano istanza


Y-<br />

/ 1<br />

LEaOE ELETTORA.LE POLITICA<br />

perchè, computata o no, venga allegata al processo verbale, come<br />

né dà loro facoltà Tart. 70 della <strong>legge</strong>.<br />

ART. 70. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria<br />

sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano<br />

intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.<br />

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre<br />

presenti a tutte le operazioni elettorali.<br />

Nel verbale,, da stendersi in doppio originale, deve farsi<br />

menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle<br />

decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le<br />

nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa,<br />

e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere<br />

vidimate almeno da tre <strong>dei</strong> componenti l'ufficio, ed annesse<br />

al verbale.<br />

Subito dopo lo scrutinio <strong>dei</strong> suffragi, le altre schede sono<br />

arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno<br />

non protestino contro la non sincera lettura delle schede,<br />

0 contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede,<br />

vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico<br />

suggellato.<br />

È riserbato alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati di pronunziare sui<br />

reclami giudizio definitivo. ^t<br />

1. Disposizioni della <strong>legge</strong> precedente.<br />

2. Carattere provvisorio e forma delle deliberazioni dell' Ufficio.<br />

3. Necessità della presenza assidua di tre scrutatori.<br />

4. L'abbandono delVurna e le sue conseguenze.<br />

5. Schede da unirsi al verbale.<br />

6. Il verbale, forma^ caratteri^ valore.<br />

1. L'abbruciamento delle schede. Motivi.<br />

8. Questioni sulVabbruciamento o la conservazione delle schede.<br />

9. Protesta contro la non sincera lettura o la sostituzione delle schede.<br />

Ragioni perchè sia consentita a qualunque elettore.<br />

10. Ragioni per cui debba esserlo solo a un certo numero^ tra loro con­<br />

cordi. F<br />

IL Motivi della <strong>legge</strong> e suo rapporto colla giurisprudenza paì^lamentare<br />

in argomento.<br />

12. Impedimento a votare.<br />

13. Voto in due collegi.<br />

1. Le disposizioni riunite in questo articolo erano sparse in<br />

parecchi articoli della <strong>legge</strong> 13 dicembre 1860 e vennero qui opportunamente<br />

raccolte e coordinate. L'articolo 71 disponeva «tre<br />

membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti »;<br />

l'art. 85: « tosto dopo lo squittinio <strong>dei</strong> suffragi, i bollettini sono<br />

291


i<br />

292 LEGGI POLITICO-AMMINISTKA'I'IVE<br />

arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione,<br />

i quali saranno urtiti al verbale e vidimati almeno da<br />

tre <strong>dei</strong> componenti l'ufficio » ; Tart. 89; «Tufficio pronuncia sopra<br />

le nullità, come sopra qualsiasi altro incidente, salve le reclamazioni<br />

" ; gli articoli 94 e 95 contenevano pure altre disposizioni<br />

accolte nella sostanza in questo articolo. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> specifica<br />

più accuratamente le attribuzioni dell'ufficio, le circostanze<br />

che devono essere fatte risultare a processo verbale, ed i documenti<br />

che debbono essere uniti al verbale medesimo.<br />

2. L'ufficio pronuncia in via provvisoria sulle difficoltà, gli<br />

incidenti e le schede nulle, e deve farlo sempre per guisa da non<br />

sottrarre alla <strong>Camera</strong> gli elementi del giudizio definitivo. Non<br />

potrà perciò pronunciarsi intorno ad atti che riuscirebbero a<br />

questo risultato.<br />

Le deliberazioni sono prese a maggioranza <strong>dei</strong> membri dell'ufficio,<br />

e a parità di voti, decide quello del presidente, o di chi<br />

ne fa le veci.<br />

3. Sebbene la <strong>legge</strong> precedente disponesse pure che tre membri<br />

<strong>dei</strong>rufficio devono sempre trovarsi presenti, pure è stato deciso<br />

dalla <strong>Camera</strong>, che la presenza di soli due scrutatori alla custodia<br />

dell'urna, verificatasi per qualche istante al tempo della voteteione<br />

è una irregolarità, sulla quale si può passar oltre, se dai risultati<br />

delle operazioni elettorali è escluso qualsiasi sospetto di frode o<br />

di broglio (Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli. Ili di Venezia, elez.<br />

Bembo) ; e tanto più non infirma l'elezione il fatto che per un momento<br />

si trovarono al tavolo dell'ufficio due soli scrutatori, mentre<br />

neppure si aS'erma al verbale che ai tri non si trovassero nella sala,<br />

e che siano derivati inconvenienti {Giunta pari., Legisl. XII,<br />

Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. DeSanctis); che l'essere rimasta l'urna<br />

per breve tempo in custodia del presidente e di uno scrutatore<br />

non importa violazione della <strong>legge</strong>, tosto che risulti che lo scrutatore<br />

che si assentò non perde di vista la porta della sala dove<br />

l'urna custodivasi, specialmente se nessuna irregolarità è avvenuta<br />

nel frattempo {Giunta parL, 17 die. 1870, Coli, di Breno,<br />

elez. Sigismondi).<br />

Così pure si è ritenuto che fra i tre custodi dell'urna può<br />

sempre essere compreso il segretario, sebbene abbia solo voto<br />

consultivo {GiuntaparL^ Legisl. XII, 17 dicembre 1870, Coli, di<br />

Pietrasanta, elez. Menichetti; e Coli, di Ravenna, elez. Rasponi).<br />

In materia di diritto amministrativo abbiamo una esplicita<br />

decisione <strong>dei</strong> Consiglio di Stato in questo senso (15 gennaio 1875,<br />

Riv). amìn.y 1875, 151), e potrà applicarsi, tenuto conto della<br />

precedente giurisprudenza parlamentare, anche in materia politica,<br />

tanto più che il segretario secondo la nuova <strong>legge</strong> è scelto<br />

con cura speciale.<br />

Se la <strong>legge</strong> ritiene necessaria la costante presenza di tre<br />

membri dell'ufficio, compreso il segretario, per evitare ogni pos-


**.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 293<br />

sibilità 0 sospetto di brogli, ne viene che se risulta, da proteste<br />

inserite al verbale, che l'urna è stata custodita per un certo tempo<br />

da due soli scrutatori, l'elezione od almeno le operazioni di quella<br />

sezione, sono nulle {COÌIS. di Staio, 6 novembre 1880). E sono<br />

nulle a maggior ragione se l'ufficio ha abbandonata la sala, anche<br />

lasciando l'urna in custodia ad altri elettori od ai carabinieri<br />

{Ivi, 5 marzo 1870, Riv. Amm., 1870, 419). In quella vece non<br />

importa che uno <strong>dei</strong> tre membri dell'ufficio si allontani dal tavolo,<br />

purché non perda di vista l'urna, o non si rechi in luogo dal<br />

quale non la potrebbe materialmente sorvegliare {Giuntaparlam.,<br />

17 dicembre 1870, Coli, di Breno, elez. Sigismondi).<br />

4, <strong>La</strong> questione: se l'abbandono totale dell'urna elettorale per<br />

un certo tempo, allorquando si presero tutte le precauzioni per<br />

impedire le frodi, col suggellare l'urna, col chiudere la medesima<br />

in un armadio a chiave e a chiave pure la sala elettorale, imponendo<br />

alla guardia nazionale o ai carabinieri di sorvegliare la<br />

porta stessa, col riconoscere poi l'integrità <strong>dei</strong> sigilli, ecc., venne<br />

più specialmente sollevata nel Parlamento subalpino. Taluno <strong>dei</strong><br />

Commissari dell'ufficio incaricato di esaminare tale elezione riteneva,<br />

che la presenza <strong>dei</strong> tre membri fosse necessaria durante<br />

tutto il tempo in cui continua l'adunanza, non piii quando essa si<br />

scioglieva, anche provvisoriamente, e nessuno più rimaneva nella<br />

sala; che d'altronde, mirando la <strong>legge</strong> ad impedire frodi, si potevano<br />

usare forme equipollenti di custodia ; che lo scopo della più<br />

assoluta e completa garanzia si era conseguito, e non era perciò<br />

il caso di viziare l'elezione. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> in quella occasione non si<br />

pronunciò, e in altre risolse la questione in senso diverso (9 gennaio<br />

1858, Coli, di Ugine, elez. <strong>La</strong>chenal ; per la nullità : 4 febbraio<br />

1849, Coli, di Chivasso, elez. Bonafous; per la validità:<br />

7 febbraio 1849, Coli, di Ovada, elez. Buffa, ecc. ecc.).<br />

5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> prescrive che le schede bianche, le nulle, le contestate<br />

si devano unire ai verbali, affinchè la <strong>Camera</strong>, unico giudice<br />

sulla validità delle elezioni, possa assumerne cognizione e deliberare<br />

in proposito {Giunta parL, 20 gennaio 1869, Coli, di Montevarchi,<br />

elez. Ciccone o Martini).<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong>, parlando di schede Manche da unirsi al verbale,<br />

non si riferisce a quelle che non sono state distribuite agli elettori,<br />

bensì a quelle che furono trovate nelTurna del voto, ed entrano<br />

perciò nel computo <strong>dei</strong> voti stessi, salvo che non hanno alcun valore.<br />

6. L'asserzione che il verbale non è stato sottoscritto seduta<br />

stante, o lo fu fuori della sala, non infirma la fede che è ad esso<br />

doYutei {Giunta pari., Legisl. XII, Coli, di Fermo, elez. Gigliucci).<br />

L'elettore può pretendere che il suo reclamo o protesta e le<br />

carte relative siano annesse al verbale; non ha però diritto di<br />

apporre al verbale la propria firma. Così non importa unire al<br />

verbale le liste degli elettori votanti, se non è sorta su di esse<br />

alcuna contestazione.


•f'\<br />

294 LEGGI PO LITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Non può questionarsi sulla mancanza di contestualità nella<br />

redazione del verbale delle operazioni elettorali, quando esso contiene<br />

la dichiarazione, che sciolta l'adunanza, venne il medesimo<br />

redatto e firmato dai membri delTufficio {Giunta par* lamentar e,<br />

14 dicembre 1870, Coli, di Terranuova, elez. De Pasquali).<br />

Qualora sul verbale mancasse il nome della sezione od altra<br />

indicazione, il verbale stesso non è nullo quando dal suo contesto<br />

e dai nomi componenti ruflficio definitivo può essere attribuito<br />

a quella tale sezione senza incertezza.<br />

7. Si è discusso ampiamente dalla Commissione se convenga<br />

stabilire che, compiuto lo scrutinio, tutte le schede od una parte<br />

soltanto debbano essere conservate.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> vigente stabilisce che debbano essere conservate<br />

ed^unite al verbale soltanto le schede contestate, e che le altre<br />

vengano arse in presenza del collegio.<br />

« Il primo disegno ministeriale stabiliva dover conservarsi<br />

ed unirsi al verbale, oltre alle contestate, le schede bianche e le<br />

nulle, ardersi le altre. È la stessa disposizione della legislazione<br />

francese nel 1852 tuttora vigente, che mantenne le norme della<br />

<strong>legge</strong> elettorale del 1849, prima della quale, per la <strong>legge</strong> del 1831,<br />

compiuto lo spoglio venivano abbruciate tutte le schede. E conformi<br />

alle norme della francese, sono anche quelle delle leggi<br />

spagnuola e.rumena.<br />

" Secondo la <strong>legge</strong> elettorale dell'impero germanico e la<br />

<strong>legge</strong> del Baden le schede annullate si uniscono al processo verbale<br />

; le altre sono custodite dal presidente del collegio finché<br />

l'Assemblea legislativa non abbia convalidata l'elezione.<br />

" Nella Svizzera le schede, dopo la votazione, restano tutte<br />

nelle mani del Governo cantonale, per poterle mandare al Consiglio<br />

nazionale ov'esso le richieda, ovvero distruggere dopo che<br />

l'elezione sia stata convalidata-<br />

« A termini di altre legislazioni, come, ad esempio, quelle del<br />

Belgio e di Vittoria, tutte le schede sono conservate e trasmesse<br />

alla <strong>Camera</strong>.<br />

« <strong>La</strong> conservazione, non soltanto delle schede sulla cui validità<br />

fu già pronunciato dall'ufficio elettorale un giudizio sindadabile<br />

dalla <strong>Camera</strong>, ma anche di tutte le altre, può invero essere<br />

utile 0 necessaria allorché si accusi la regolarità di tutta l'elezione<br />

nel suo complesso, purché l'ufficio abbia lette infedelmente o mutate<br />

le schede, sicché la <strong>Camera</strong> debba rifare l'opera dell'ufficio.<br />

« Ma all'infuori di questi casi la conservazione di milioni di<br />

schede, muli07*um camelorum onus, non avrebbe importanza, per<br />

cui la Commissione, provvedendo a questi casi, stabilì che, oltre<br />

le schede bianche, le contestate, le nulle, già contemplate nel disegno<br />

ministeriale, debbano conservarsi le altre nel solo caso in<br />

cui sorga protesta contro l'infedele lettura delle schede o la loro<br />

sostituzione « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 198/.


i>\<br />

T.<br />

-rr *v<br />

*,7<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 295<br />

8, Quando lo scrutinio <strong>dei</strong> suffragi è compiuto e si dispone<br />

l'abbruciamento delle schede, il giudizio sulla validità delle operazioni<br />

si ha per pronunciato, e però non viola il diritto di alcun<br />

elettore l'ufficio che non tenga conto di un'accusa posteriore e<br />

generica contro tutte le schede, senza alcuna precedente osservazione<br />

sopra le singole schede medesime {Giunta pari., Legisl. XII,<br />

Coli, di Afragola, elez. Orilia ; Coli, di Sorrento, elez. Orlandi).<br />

L'ufficio elettorale che brucia le schede sulle quali è sorta<br />

contestazione, viola la <strong>legge</strong>; e la violazione importa l'annullamento<br />

delle operazioni elettorali, se i bollettini sui quali cadde la<br />

contestazione hanno o possono avere un'influenza sul risultato<br />

della votazione (Giunta parL, 18 die. 1870, Coli, di Tolentino,<br />

elez. Checchetelli o Angerilli; Legisl. XII, Coli, di Chiaravalle,<br />

elez. Fazzari ; 20 gennaio 1869, Coli, di Montevarchi, elez. Ciccone<br />

0 Martini).<br />

Non si può far rimprovero all'ufficio definitivo di non avere<br />

conservata una scheda, quando la contestazione sulla medesima<br />

insorse dopo che era già stata bruciata {Giunta parL, 17 die. 1870,<br />

Coli, di Savona, elez. Boselli).<br />

Non corre obbligo all'ufficio - elettorale di conservare le<br />

schede contestate in blocco, tanto più se non è dimostrato che<br />

dalla loro verifica si otterrebbe un altro risultato {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

deputati, 25 giugno 1880, Coli, di Atripalda, elez. Capozzi).<br />

Se non ostante le proteste sollevate contro la validità di<br />

alcune schede contrassegnate e scritte con carattere uniforme,<br />

l'ufficio elettorale abbruciasse le schede pur conteggiandole a<br />

favore del candidato in esse designato, l'elezione è nulla {Cam.<br />

<strong>dei</strong> dep., 27 gennaio 1879, Coli, di Aragona, elez. Colonna).<br />

L'ufficio elettorale, che non ostante le proteste di alcuni<br />

elettori durante lo scrutinio mosse contro la decisione dell'ufficio<br />

di annullare alcune schede, le abbrucia seftza nemmeno far constare<br />

ai verbale quello, che portavano scritto, viola la <strong>legge</strong><br />

{Cam. <strong>dei</strong> dep., 18 aprile 1877, Coli, di Adria, elez. Bonfadini).<br />

9. Contro una scheda singola, quando vengono lette, può protestare<br />

qualunque elettore. Contro la non sincera lettura o la<br />

sostituzione delle schede, non è valida la protesta d'un solo elettore,<br />

ma si domanda che sia mossa almeno da dieci elettori, nel<br />

qual caso soltanto tutte le schede debbono essere conservate ed<br />

annesse al verbale.<br />

Questa disposizione non venne accolta senza una viva discussione<br />

che ne mise in chiaro il senso. L'on. Sidney-Sonnino aveva<br />

proposto di aggiungere a xjuesto articolo le seguenti parole:<br />

« E da considerarsi come contestata ogni scheda su cui un elettore<br />

muova dubbi o questioni di qualunque natura». Ed osservava<br />

che ^ la sola disposizione che si debbano serbare tutte le schede<br />

contestate può qualche volta nella pratica riuscire affatto illusoria<br />

come guarentigia, poiché il primo capoverso dell'art. 71 (che cor-<br />

- X


296 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATiVK<br />

risponde all'articolo 89 della <strong>legge</strong> vigente) in pratica si è spesso<br />

interpretato nel modo seguente: un elettore contesta, muove<br />

dubbi, protesta insomma contro alcune schede, allegando, per<br />

esempio, che un certo numero di esse sono scritte dalla stessa<br />

mano, o facendo qualsiasi altra speciale contestazione sopra di<br />

esse. L'ufficio, il quale probabilmente sarebbe in colpa se l'irregolarità<br />

asserita esistesse, delibera che quella non è una vera e<br />

propria contestazione e distrugge le schede. Un caso precisamente<br />

in questi termini ricordo io che si è presentato alla <strong>Camera</strong>.<br />

<strong>La</strong> Giunta delle elezioni decise che, poiché l'ufficio deve decidere<br />

<strong>dei</strong> reclami, esso è, in forza dell'attuale articolo 89, il solo giudice<br />

se 0 no una scheda sia da ritenersi contestata; decise, insomma,<br />

che l'ufficio era solo giudice se le schede si dovevano<br />

distruggere o no. Ma in questo modo ognuno vede che il seggio<br />

viene ad essere giudice e parte. So bene che la <strong>legge</strong> che discutiamo<br />

determina alcuni casi speciali, per esempio quello della non<br />

sincera lettura delle schede o della sostituzione di esse, nei quali,<br />

quando dieci elettori protestino, si dovranno conservare tutte<br />

quante le schede; ma questa guarentigia è ristretta e parziale,<br />

perchè vi sono parecchi altri casi di frode non contemplati dalla<br />

<strong>legge</strong> e che non è possibile di prevedere.<br />

« C'è, per esempio, il caso dell'alterazione <strong>dei</strong> bolli, quello<br />

dell'alterazione delle firme, della sostituzione della scheda per<br />

parte di un elettore, e tanti altri ; in tutti questi casi l'elettore<br />

può bensì contestare le schede, ma ogni garanzia viene a sparire<br />

se si permette che l'ufiicio, perchè in colpa o perchè partigiano,<br />

distrugga le schede, e risolva in tal modo ogni contestazione,<br />

togliendo all'elettore reclamante ogni mezzo di provare la verità<br />

delle sue accuse. Ora a me pare che prema togliere di mezzo<br />

questo inconveniente, che diventa gravissimo dopo levati i rappresentanti<br />

<strong>dei</strong> candidati, e dopo che abbiamo udito la risposta<br />

data dalla Commissione alla questione se gli elettori di tutto il<br />

collegio possano assistere alle operazioni di qualunque sezione...<br />

Q<br />

che le schede .debbano conservarsi se<br />

cinque soli elettori lo richiedano per alcuni determinati motivi,<br />

non abbiamo però piìi nessuna guarentigia sufficiente contro tutte<br />

le possibili frodi, massime colle nuove sezioni di cento ed anche<br />

di cinquanta elettori. In queste avverrà spessissimo che non ci siano<br />

che uno o due elettori favorevoli a un dato candidato; oltreché,<br />

ripeto, i soli casi, in cui, dietro richiesta degli elettori, le schede<br />

debbano conservarsi in massa, sono tassativamente determinati<br />

dalla <strong>legge</strong>. E perciò che io vorrei fosse tolta di mezzo qualunque<br />

ncertezza, e il dubbio mosso da un elettore sopra qualsiasi scheda<br />

e in qualsivoglia modo valga come una vera e propria contestazione,<br />

in modo che il seggio non possa più distruggere la scheda<br />

incriminata. <strong>La</strong> giurisprudenza della <strong>Camera</strong> in questi casi è dubbia,<br />

perchè essa, in casi tra loro simili, ha deciso in vario modo '*.


^<br />

LEG-GE ELETTORALE POLITICA 297<br />

m<br />

Anche l'on. Romeo pregò ^ caldissimamente la Commissione<br />

ed il Ministero, di voler togliere la necessità che sieno 10 coloro<br />

che devono protestare per far conservare le schede : e lasciare che<br />

sieno 0 1, 0 2, 0 10, che siano come è stato sempre. In qualunque<br />

caso io credo che debba bastare uno solo, perchè, signori, dove<br />

sono 50 gli elettori, dove i sostenitori della candidatura di uno<br />

che si presenta alla deputazione saranno 2, 3, 4, allora renderete<br />

impossibile questa protesta volendo che sieno 10. Io non so comprendere<br />

perchè si vuole che sieno 10! Io non so vedere qual<br />

danno possa venire quando queste schede si conservino; mentre<br />

invece vedo questo danno, quando si stabilisca, che per conservarle<br />

vi debbano essere 10 che protestino. Quando sieno 6, 7, 8, 9<br />

quelli che protestano non si deve loro permetterlo? Ma allora mi<br />

pare che si restringa la garanzia della sincerità della elezione<br />

quando a garantirla mettiamo delle condizioni che ne rendono<br />

assolutamente impossibile la pratica, in molti casi.<br />

'' Queste cose io le dico anche perchè ho davanti agli occhi<br />

qualcuna delle proteste esaminate nella convalidazione delle elezioni,<br />

e vedo quanto è anche difficile, che un solo abbia il coraggio<br />

in taluni casi di presentare una protesta. Voi vedete dunque che<br />

renderete assolutamente illusoria, assolutamente impossibile la<br />

presentazione delle proteste, in queste circostanze speciali. Io ho<br />

posto innanzi queste considerazioni, e prego che sieno accettate,<br />

poiché credo che altrimenti venga vincolata la libertà di presentare<br />

delle proteste «.<br />

10. L'on. Di San Donato sorse a pregare l'on. Sennino di non<br />

domandar troppo, " perchè diversamente arriveremo al punto di<br />

vedere infirmate tutte le elezioni. L'on. Sennino sa benissimo che<br />

cosa siano le passioni specialmente elettorali, per le quali passioni<br />

ad ogni scheda-troveremo un elettore che farà delle difficoltà<br />

Io pregherei perciò l'onor. Sennino di lasciare la <strong>legge</strong> com'è,<br />

e anche se volesse la protesta firmata da 10 elettori, sarebbe<br />

meglio, ma lasciamo la <strong>legge</strong> com'è, che permette all'elettore di<br />

protestare. Io sono amantissimo di questa libertà dell'elettore,<br />

ed in questo avrò compagni moltissimi colleghi in questa <strong>Camera</strong>;<br />

ma non esageriamo però, perchè diversamente parrà che andiamo,<br />

come dicono, in cerca di proteste. Abbiamo già approvato articoli<br />

molto gravi, per lo che nelle future elezioni che saranno fatte in<br />

conformità di questa <strong>legge</strong> m'attendo di vedere molti processi<br />

elettorali. Se ora noi andiamo ad ammettere che ogni elettore<br />

possa protestare e far suggellare le schede una per una, le minoranze<br />

nelle sezioni municipali non troveranno mai lep:ale la scheda<br />

che porta il nome delTavversario «.<br />

L'on. Chimirri disse: ^' <strong>La</strong> Commissione formulando l'articolo<br />

come si <strong>legge</strong> ha avuto questo intendimento. Ciascun elettore<br />

può contestare ciascuna scheda, ma una dopo l'altra, colle norme<br />

ora in vigore, E questo è sancito nella prima parte dell'articolo.


298 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Venne innanzi la questione se fosse lecito ad un elettore di contestare<br />

tutte le schede. E qui, o signori, parve che accordando ad<br />

uno od a pochissimi elettori questo diritto, si andava incontro ad<br />

un altro inconveniente, quello cioè di violare il segreto della votazione.<br />

È perciò che la Commissione consente questo diritto di<br />

contestare in massa le schede ; ma lo consente nella seconda parte<br />

dell'articolo e richiede una certa garanzia, cioè che dieci elettori<br />

almeno facciano questa contestazione.<br />

w Se voi vorrete accordare ad un numero minore di elettori<br />

questo potere, allora voi non potrete mai mettere insieme il segreto<br />

del voto e il diritto che ha ciascun elettore di contestare le<br />

schede. Dimodoché a me pare che le preoccupazioni che ci vennero<br />

annunziate non abbiano fondamento, perchè ciascun elettore<br />

avrebbe il diritto di fare delle contestazioni sopra ciascuna scheda,<br />

ma non ha il diritto però di contestarle in massa e di fare che quelle<br />

schede sieno suggellate, vengano nella <strong>Camera</strong>, e nella segreteria<br />

della <strong>Camera</strong> sieno ostensibili a chiunque le voglia vedere. Allora.<br />

0 signori, sarebbe facile scoprire quali sieno stati i voti degli elettori.<br />

Questi sono stati i nostri intendimenti. Se il numero di dieci<br />

elettori pare troppo, io ricorderò alTon. Romeo che quest'art. 71<br />

è stato compilato allorché le sezioni erano più grosse. Quindi se<br />

si vorrà scemare questo numero si-scemi pure, ma si abbia<br />

riguardo a questo, che non si vada cioè incontro ad inconvenienti<br />

maggiori. Ricordino da ultimo che l'ufficio, con la presente <strong>legge</strong>,<br />

viene composto in una maniera diversa che oggi non sia, imperocché<br />

entrandovi anche i rappresentanti delle minoranze in questi<br />

uffici certe soverchierie non si avvereranno per l'avvenire ».<br />

L'onorevole Sennino Sidney, rispondendo alle osservazioni<br />

dell'on. Di San Donato, aggiunse: « Io non dico che un'elezione<br />

debba essere contestata perchè ad un elettore piaqe di oppugnarla;<br />

dico che si deve definir meglio che cosa si intenda per contestazione<br />

di schede. Appunto nei casi citati dall'onor. Di San Donato,<br />

come quello del cognome scritto bene o no, attualmente la decisione<br />

è rilasciata all'arbitrio del seggio elettorale. Il seggio è<br />

partigiano, è favorevole a quel candidato, tira via ed interpreta<br />

la volontà dello scrivente; se invece gli è contrario, usa di un<br />

rigore eccessivo. Io vorrei dar mezzo agli elettori di costringere<br />

i seggi a seguire una condotta più uniforme, stabilendo che debba<br />

considerarsi veramente contestata, e debba quindi essere conservata,<br />

qualunque singola scheda (e parlo di singole schede, non<br />

della massa) su cui un elettore muove un dubbio, sia che questo<br />

dubbio venga formulato in modo legale e solenne, sia che venga<br />

espresso in forma piii incerta e non rigorosamente legale.<br />

u Dimodoché se l'ufficio ciò non ostante distruggesse quella<br />

scheda, commetterebbe una violazione aperta della <strong>legge</strong>. Quali<br />

possono essere gli inconvenienti di una tale larghezza? Che in<br />

qualche caso si debba conservare un gran numero di schede. Ma


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* !<br />

^ - .<br />

j<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 299<br />

questo non è un inconveniente, è un modo perchè la <strong>Camera</strong> possa<br />

più facilmente in quei casi decidere secondo giustizia. Chi pensi<br />

che in alcuni paesi, per esempio in Germania, si conservano tutte<br />

le schede, e si conservano là dove vi è il suffragio universale, che<br />

vi porta un numero spropositato di schede, si convincerà che non<br />

sarà un grande inconveniente se in qualche collegio o in qualche<br />

sezione di collegio, si conservasse un grande numero di schede.<br />

" L'osservazione dell'onor. Chimirri, che trovo giustissima,<br />

non mi pare che stia contro il mio emendamento che riguarda<br />

esclusivamente la contestazione delle singole schede. Dobbiamo<br />

considerare che i nostri elettori per la maggior parte sono inesperti,<br />

e tanto più lo saranno colla nuova <strong>legge</strong>; onde facilmente<br />

non sapranno fare le cose con tutte le forme legali. Anche ora<br />

chi ha esperienza di elezioni sa come è difficile ad un elettore, in<br />

mezzo ad un'assemblea contraria che cerca di sofì'ocarne la voce,<br />

di farsi ascoltare, di non perdere la testa e di fare le sue proteste<br />

e le contestazioni con tutte le forme solenni e legali. Epperciò io<br />

vorrei una certa latitudine in un argomento come questo ; onde<br />

assicurare la sincerità del voto e dello scrutinio, la quale preme a<br />

noi tutti egualmente ''.<br />

11. L'on. ministro Zanardelli dichiarò " dopo le spiegazioni date<br />

dall'onor. Chimirri, mi resta ben poco da dire; poiché, siccome<br />

abbiamo formulato l'articolo insieme nella Commissione, egli ha<br />

espresso i concetti che ci hanno guidato. Per me non ho difficoltà<br />

di accettare l'emendamento dell'on. Sennino, inquantochè non fa<br />

altro che spiegare una cosa, che per me non è nemmeno dubbia.<br />

E naturale che le schede contestate lo siano in quanto si elevino<br />

delle proteste, o <strong>dei</strong> reclami sulle medesime.<br />

« Non posso poi accettare le osservazioni dell'on. Romeo,<br />

il quale temo che non si sia reso conto della domanda che viene<br />

fatta da quegli elettori, di cui egli vorrebbe ridotto il numero.<br />

Mi pare, secondo Fon. Romeo, che si stabilisca qualche cosa che<br />

restringa il diritto attuale, mentre invece la disposizione che viene<br />

introdotta nel nuovo disegno di <strong>legge</strong> è qualche cosa che estende<br />

di gran lunga i diritti che hanno attualmente gli elettori; Secondo<br />

la legislazione vigente, non si conservano che le schede contestate.<br />

Non vi è alcun diritto per parte di dieci elettori, e nemmeno per<br />

parte di tutti gli elettori, di far unire insieme le schede, per altri<br />

difetti, e mandarla alla <strong>Camera</strong>. Questo diritto non c'è in alcun<br />

modo ; bisogna che le schede si contestino.<br />

« Questo diritto rimane anche nell'attuale progetto, ma<br />

rimane anche per la domanda d'un solo elettore. Si aggiunge<br />

nell'attuale progetto, che non solo vengono unite di diritto le<br />

schede contestate, ma vengono unite anche le schede nulle e le<br />

bianche, che per la <strong>legge</strong> attuale non si conservano.<br />

" Non è che per le altre ipotesi che non si contestano le<br />

schede, ma s'elevano <strong>dei</strong> dubbi. Ciò si fa sopra un'infedele lettura,


300 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

sopra qualche cosa che non è andata regolarmente. In questo caso<br />

si fanno mandare tutte le schede, anche le non contestate. Ora<br />

quando si tratta-di mandare alla <strong>Camera</strong> un miiUorum camelorum<br />

omis, un complesso di schede non contestate, mi ammetterà l'onorevole<br />

Romeo che non si deve lasciare che questo succeda pel<br />

desiderio d'un solo elettore, e che non è molto lo stabilire che la<br />

domanda debba essere fatta almeno da 10 elettori. Credo adunque<br />

che non vi sia difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole<br />

Sennino, e credo che, dopo queste spiegazioni, l'on. Romeo non<br />

vorrà insistere nel suo emendamento ».<br />

E l'on. Vare: « Bisogna distinguere la contestazione delle<br />

schede dalla contestazione di tutte le operazioni. Per le schede<br />

contestate, come dice l'onorevole ministro, si può accettare l'emendamento<br />

dell'onor. Sennino Sidney; ma è superfluo. Se c'è<br />

contestazione sopra una scheda, non v'è forza umana che possa<br />

ciò contrastare; e quando una scheda è contestata si mette da<br />

parte e si conserva.<br />

'^ Finite le operazioni, compiuto lo scrutinio, viene il momento<br />

d'ardere le schede. Allora sorge alcuno e dice : tutte queste<br />

operazioni non furono sincere; le schede non furono lette genuinamente,<br />

0 ne furono sostituite alcune ad altre. Per questo caso,<br />

che non è punto da confondersi con quello delle singole contestazioni<br />

delle schede, si domanda che uno solo non metta l'ufficio<br />

nella necessità di mandare alla <strong>Camera</strong> tutta la massa delle 700<br />

schede. Questa parrebbe una esagerazione nel senso accennato<br />

anche dall'onorevole Di San Donato : che bisogna domandare il<br />

possibile. Perciò la Commissione manterrebbe i dieci «.<br />

Venne però sostanzialmente accettato l'emendamento Sidney<br />

Sennino, che determinò la definitiva redazione di questo articolo.<br />

12. Ove gli elettori di qualche Comune non abbiano potuto votare<br />

per mancanza delle liste elettorali, non si fa luogo alFannullamento<br />

dell'elezione, salvo che la maggioranza, intervenendo gli<br />

elettori mancanti, e supposto che avessero dato tutti il voto a<br />

competitori <strong>dei</strong> candidati eletti, rimanesse spostata (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

dep.y 21 agosto 1849, Coli, di <strong>La</strong>vagna, elez. Rossellini).<br />

<strong>La</strong> mancanza involontaria, il non intervento di una parte<br />

anche notabile di elettori, per un caso di forza maggiore non rende<br />

nulla l'elezione, ove però il loro numero non sia tale da variare<br />

l'esito dello squittinio, sia che si tratta di difficoltà insuperabili,<br />

sia che fossero superabili (20, 24, 28 dicembre 1849, Coli, di Borgo<br />

San Donnino, Montemagno, Santhià, elez. Paleocapa, Mezzana e<br />

Talucchi; 8 febbraio 1854, Coli, di Cagliari, elez. Mameli). Nelle<br />

successive legislature furono prese però in proposito le più diverse<br />

deliberazioni, talvolta senza che fossero veramente diversi<br />

i motivi.<br />

13. Il voto dato da un elettore in due distinti collegi nei quali<br />

trovasi inscritto è valido, sebbene l'elettore sia per il suo fatto


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LKGGK KLETTORATiE POLITICA 301<br />

punibile a norma dell'art. 83 della <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> validità del doppio<br />

voto fu riconosciuta sotto l'impero della <strong>legge</strong> precedente dove<br />

mancava la sanzione penale, per le ragioni svolte dal conte di<br />

Cavour. ^ <strong>La</strong> <strong>legge</strong> vieta non v'ha dubbio, ad un elettore di votare<br />

in due collegi, e l'elettore che vota in due collegi commette un<br />

atto dalla <strong>legge</strong> proibito. Ma basta ciò per render nullo il suo<br />

voto? No, signori; la <strong>legge</strong> proibisce pure ai minori di votare,<br />

eppure la <strong>Camera</strong> ha riconosciuto, che un ufficio aveva agito illegalmente<br />

perchè aveva impedito ad un minore portato sulle liste<br />

elettorali, di votare. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> proibisce pure ad uno, che non<br />

goda <strong>dei</strong> diritti civili, di votare; eppure in questa stessa discussione<br />

non si è contestato che le proteste di coloro cha impugna-.<br />

vano l'elezione del signor Bottero, perchè alcuni individui non<br />

godenti i diritti civili erano stati portati sulle liste ed avevano<br />

votato, non si è contestato, dico, che queste proteste non erano<br />

fondate, imperocché la <strong>legge</strong> non ammette discussione sulle liste<br />

debitamente approvate. Se questo principio deve applicarsi a coloro<br />

che sono stati indebitamente portati sulle liste, la cui iscrizione<br />

indebita non è contestata, deve applicarsi egualmente a coloro<br />

che si trovano inscritti in due collegi. Difatti, o signori, se fosse<br />

altrimenti, bisognerebbe che l'ufficio si facesse ad esaminare, se<br />

gli inscritti nelle liste fossero pure inscritti in qualche altro collegio.<br />

Ma, si dirà, allora v'è una lacuna nella <strong>legge</strong> elettorale,<br />

ed io confesso schiettamente che esiste questa lacuna, e la <strong>legge</strong><br />

avrebbe dovuto comminare contro questo fatto una pena » {Cam.<br />

<strong>dei</strong> dep., 29 dicembre 1857), quello che appunto si è eseguito.<br />

ART. 71. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello<br />

scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante,<br />

dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.<br />

Un esemplare autentico del verbale è depositato nella<br />

reteria del comune dove si raduna la sezione.<br />

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni,<br />

con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste<br />

elettorali della sezione che contengono il riscontro <strong>dei</strong> votanti<br />

ordinato nel precedente articolo 66.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente.<br />

2. Deposito delle liste; motivi.<br />

3. Mancanza del verbale.<br />

4. Il verbale deve essere firmato seduta stante.<br />

5. Documenti da unire al verbale.<br />

6. Sottoscrizione del verbale.<br />

7. Perchè si ritiene sufficiente la firma di tre membri dell'ufficio.<br />

S. Il verbale va fatto in carta libera.<br />

9. Il deposito e l'esame delle liste.


302 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

1, Soltanto la disposizione del primo comma era contenuta nell'articolo<br />

86 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, ed anche in questo fu<br />

aggiunta la disposizione che il verbale debba essere sottoscritto<br />

seduta staìile. I due comma successivi contengono nuove guarentigie<br />

date agli elettori, perchè sia loro più facile controllare<br />

le operazioni elettorali.<br />

3. Infatti, per far uscire dall'urna un numero di schede maggiore<br />

di quello che gli elettori vi hanno deposto, è necessario<br />

contrassegnare sulle liste, come votanti, persone che non hanno<br />

votato. Chi vedrà notati a questo modo, come presenti, elettori<br />

che erano assenti potrà muoverne protesta; e del pari chi, HQH<br />

.avendo votato, vedesse che il suo nome è stato usurpato da altri.<br />

Inoltre si avrà modo di constatare quali cittadini hanno fatto il<br />

loro dovere e quali vi hanno mancato.<br />

Queste disposizioni sono tolte principalmente dalle legislazioni<br />

della Francia e della Spagna, dove hanno funzionato egregiamente,<br />

e sciolgono alcuni dubbi, che nel silenzio della nostra<br />

<strong>legge</strong> precedente avevano dato luogo a difformi deliberazioni<br />

delle Camere. « Abbiamo qui inserita una disposizione, conforme<br />

a quelle introdotte nelle ultime leggi francese e spagnuola,<br />

la quale prescrive che le liste elettorali contenenti il riscontro<br />

degli elettori votanti, debbano essere per otto giorni depositate<br />

nella segreteria del Comune in cui si raduna la sezione, con diritto<br />

ad ogni elettore di prenderne conoscenza. Anzi la <strong>legge</strong> spagnuola<br />

reputa così importante il sindacato del pubblico a questo<br />

riguardo che ordina, non solo l'affissione alla porta del collegio<br />

elettorale delle liste indicanti gli elettori che hanno votato, ma<br />

eziandio la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della provincia<br />

- {Relaz. ZANARDELLI, pag. 187).<br />

3. <strong>La</strong> mancanza del verbale delle operazioni di una delle sezioni<br />

del collegio rende nulla l'elezione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep., 23 dicembre<br />

1853, Coli, di Annecy, elez. Mathieu) ; però ove il verbale<br />

definitivo della sezione principale contenga un sufficiente riepilogo<br />

complek) <strong>dei</strong>roperato, la elezione è valida {Ivi, 10 maggio 1848,<br />

Coli, di Racconigi, elez. Muzzone).<br />

4, Il verbale deve essere sottoscritto seduta stante. Nella<br />

<strong>Camera</strong> subalpina si er'a ritenuto che se veniva compilato e sottoscritto<br />

dopo la chiusura dell'adunanza l'elezione era nulla<br />

(12 maggio 1848, Coli, di Annecy, elez. <strong>La</strong>chenal ; 12 die. 1848,<br />

Coli, di Vigone, elez. Bocca). Nel Parlamento italiano si ritenne<br />

che la semplice asserzione^ che il verbale di ricognizione <strong>dei</strong><br />

voti non sia stato sottoscritto seduta stante non ne infirmava la<br />

fede {Giunta 2Jari., Legisl. XII, Coli, di Fermo, elez. Gigliucci).<br />

Nella nuova <strong>legge</strong>, alle parole u prima di sciogliere l'adunanza<br />

*» venne sostituita l'espressione ** seduta stante, dopo di<br />

che l'adunanza viene sciolta immediatamente «. <strong>La</strong> dizione è più<br />

precisa; ma pare che,;sino a prova incontrario, il verbale-si debba


*.'-<br />

fr^ir<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 303<br />

ritenere firmato in tempo debito. Se risultasse provato che non<br />

lo fu, le operazioni della sezione sarebbero nulle.<br />

5. Al processo verbale devono essere unite le carte ed i documenti<br />

relativi ai reclami proposti ; ma non importa unire le liste<br />

degli elettori votanti, quando sulle medesime non è insorta contestazione<br />

(6^m?2^a^ar^., 24 apr. 1872, Coli. diMacomer, elez.Cugia).<br />

Queste devono però essere depositate, in ogni caso, nelle segreterie<br />

<strong>dei</strong> Comuni. Le note ed osservazioni poste in margine al<br />

verbale fanno parte del medesimo, sebbene non siano sottoscritte<br />

nella forma del verbale {Cam. <strong>dei</strong> dep,, 22 die. 1853, Coli, di<br />

Bonneville, elez, Jacquier).<br />

Tutti i membri <strong>dei</strong>rufficio, salvo il caso di forza maggiore,<br />

debbono sottoscrivere ambedue le copie del verbale, perchè la<br />

<strong>legge</strong> dà ad entrambe il carattere di esemplari autentici.<br />

6. Il solo fatto che il verbale non porta le firme <strong>dei</strong> membri<br />

dell'ufficio definitivo, vizia radicalmente le operazioni elettorali.<br />

Perciò se i membri dell'ufficio definitivo lasciano la sala senza firmare<br />

il verbale, nessun altro elettore può firmarlo validamente,<br />

e il documento non può fare alcuna fede {Cons. di Stato, 12 marzo<br />

1875, Riv. amm., 1875, pag. 132).<br />

7. Ma è assolutamente necessario che il verbale sia sottoscritto<br />

da tutti i membri dell'ufficio ? Il Bollono, pur riconoscendo che la<br />

<strong>Camera</strong> subalpina non aveva mai avuto l'occasione di pronunciarsi<br />

sulla questione, sostiene che « ove il verbale non sia sottoscritto<br />

da tutti i membri dell'ufficio definitivo debba l'elezione<br />

annullarsi ". Nei manuali <strong>dei</strong> Puccioni e del Lupacchioli non è<br />

contenuta alcuna decisione in proposito. Tenendo conto delle<br />

disposizioni che la <strong>legge</strong> nuova ha tolte da quelle del 1860 e del<br />

modo come è composto l'ufficio definitivo secondo le disposizioni<br />

di quella, parmi però di dover aff^ermare un'opinione opposta a<br />

quella del Bellone. E anzitutto, se alla validità delle operazioni<br />

basta la presenza di tre membri dell'ufficio, può avvenire che non<br />

più di tre siano presenti anche quando si firma il verbale, e non<br />

può dunque correr dubbio che basti la loro firma. Sarebbe anche<br />

pericoloso reputare necessaria la firma di tutti, perchè gli scrutatori<br />

che nell'ufficio rappresentano la minoranza, rifiutando di<br />

firmare il verbale, annullerebbero le operazioni della sezione. Che<br />

anzi per evitare tale pericolo, oltre che per le ragioni addotte<br />

parlando della presenza costante di tre membri dell'ufficio, basterà<br />

che il verbale sia sottoscritto pure da tre, compreso eventualmente<br />

tra questi il segretario.<br />

8. Il verbale delle elezioni si fa sempre e senza eccezioni in<br />

carta libera, secondo la consuetudine e le precise disposizioni<br />

dell'articolo 41.<br />

9. Gli otto giorni decorrono da quello in cui l'elezione è fatta,<br />

e non sono di rigore nel caso in cui nel settimo giorno le medesime<br />

liste si dovessero adoperare per la votazione di ballottaggio.


304 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Tenuto conto dello spirito della <strong>legge</strong> può prendere conoscenza<br />

delle liste durante questi giorni ogni cittadino il quale<br />

abbia il godimento del diritto elettorale anche in un altro collegio.<br />

Se non è inscritto sulla lista che chiede di esaminare gli<br />

potrà però essere chiesta una qualche prova della sua qualità per<br />

consentirgliene l'esame.<br />

ART. 72. 11 presidente, o per esso uno degli scrutatori di<br />

ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del<br />

verbale, colle schede e carte di cui all'articolo 70, airufFicio<br />

della prima sezione del Collegio.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente.<br />

2. Giurisprudenza parlamentai^e.<br />

3. Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong>.<br />

1. Anche questo articolo scioglie alcuni dubbi riguardo alla<br />

persona che può recare il verbale ai quali dava luogo più o meno<br />

fondatamente l'articolo 86 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, dove<br />

si disponeva che ^ il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente<br />

all'ufficio della prima sezione «.<br />

2. Infatti era stato deciso che il verbale delle sezioni può essere<br />

inviato all'ufficio della sezione principale per la posta {Giunta<br />

parL, 14 febbr. 1871, Coli, di Tropea, elez. Tranfo); per mezzo<br />

di un elettore, di un agente della forza pubblica {Giunta pari,,<br />

Coli. I di Siracusa, LegisL XII, elez. Greco-Cassia); o trasmesso<br />

dal sottoprefetto (G^mn^aj/T^ar^., 14 die. 1870, Coli, di Terranuova,<br />

elez. De Pasquali) ; o per mezzo di un semplice corriere {Giunta<br />

pari., 16 dicembre 1870, Coli, di San Marco Argentano, elezione<br />

Majerà). Tanto più poi era valida la trasmissione per mezzo di<br />

uno degli scrutatori {Giuntapari.^ Legisl. XII, Coli, di Montalcino,<br />

elez. Busacca), o dal segretario a ciò delegato dal presidente<br />

mediante un mandato di procura amplissimo fatto secondo le regole,<br />

davanti notaio e con testimoni {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep.^ Legisl. X,<br />

1867, Coli, di Alghero, elez. Costa).<br />

In generale però si riteneva che si potessero fare queste<br />

sostituzioni soltanto quando il presidente fosse nell'impossibilità<br />

di compiere il suo dovere, e che l'irregolarità fosse trascurabile<br />

quando i voti della relativa sezione non avevano una influenza<br />

sull'esito della votazione. <strong>La</strong> sostituzione era di fatto autorizzata,<br />

perchè può accadere sovente che il presidente dell'ufficio sia<br />

impedito.<br />

3. Ma ora la <strong>legge</strong> dà questo incarico al presidente o ad uno<br />

degli scrutatori. Sono dunque cinque persone, una delle quali si<br />

dovrà assolutamente pigliare l'incomodo di andare nel capoluogo<br />

del collegio, sebbene Tincomodo, a cagione della maggiore ampiezza<br />

del collegio, sarà certo più grande. Ciò è tanto più necessario,<br />

dal momento che più importanti e delicate operazioni sono


' ^ f<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 305<br />

dalla <strong>legge</strong> affidate all'ufficio principale, e i presidenti delie singole<br />

sezioni od i loro sostituiti vi hanno parola e voto, anzi è necessario<br />

che due terzi di essi sieno presenti. Non si può dunque<br />

mandare un qualunque elettore, un carabiniere, un fattorino della<br />

posta, e nemmeno il segretario dell'ufficio medesimo.<br />

ART. 73. Il presidente dell'ufficio della prima sezione del<br />

Collegio, in unione ai presidenti dell<br />

ad che ne facciano le veci, riassume<br />

i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificar!<br />

l'operato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo ali<br />

operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provve<br />

duto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.<br />

II segretario della prima sezione diventa segretario del<br />

l'adunanza <strong>dei</strong> presidenti.<br />

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza<br />

<strong>dei</strong> due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.<br />

1. Operazioni a/fidate all'uccio principale.<br />

2. Nuove guarentigie date agli elettori.<br />

3. Su quali incidenti ha facoltà di pronunciarsi l'ufficio p?'incipale ?<br />

4. Quid juris se l'ufficio principale non è in numero?<br />

5. Ritardo nella proclamazione.<br />

6. Illegalità dalle quali V Ufficio principale deve guardarsi.<br />

à<br />

' 1. Le operazioni affidate all'ufficio principale o collegio <strong>dei</strong> presidenti,<br />

non sono più quelle della vecchia <strong>legge</strong>, le quali avevano<br />

ben maggiore importanza, e potevano dare alla sezione principale<br />

una preponderanza ed un'influenza tali da produrre gravi<br />

inconvenienti. L'ufficio principale aveva il compito di procedere<br />

alla ricognizione <strong>dei</strong> voti dell'intero collegio, mentre queste attribuzioni<br />

sono ora divise tra gli uffici delle singole sezioni, ed al<br />

collegio <strong>dei</strong> presidenti non resta pili che una operazione aritmetica.<br />

L'ufficio principale, secondo la <strong>legge</strong>, non è più l'ufficio della<br />

prima sezione, sebbene si raduni nella sala di questa, e sotto la<br />

presidenza del suo presidente. I quattro scrutatori si ritirano in<br />

disparte, e non hanno alcuna ingerenza nelle operazioni ; il segretario<br />

rimane al suo .posto, e sarà utile di aver cura perciò che<br />

a tale ufficio nella prima sezione sia sempre assunto un notaio. Al<br />

presidente e al segretario si aggiungono poi i presidenti o scrutatori<br />

da essi delegati di ciascuna sezione.<br />

È necessaria la presenza di due terzi <strong>dei</strong> membri dell'ufficio<br />

e non ha voce in esso che un delegato per ciascuna sezione. Anche<br />

il presidente delTufficio della prima sezione può delegare uno degli<br />

scrutatori,<br />

2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ha con ciò provveduto a dare a tutti gli elettori<br />

ogni desiderabile guarentigia. Non saranno più possibili gli arbitrii<br />

LKGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 20


306 LEGGI POLITICO-AMMINISTBATIVE<br />

commessi più volte dairufficio principale, per cui, nelle elezioni<br />

del 1880, per esempio, in ben 14 collegi non è avvenuta alcuna<br />

proclamazione, o fu fatta in persona del candidato soccombente,<br />

coi più futili pretesti.<br />

L'ufficio principale aveva già l'attribuzione di provvedere<br />

alla ricognizione generale <strong>dei</strong> voti dell'intero collegio ; colla nuova<br />

<strong>legge</strong> queste attribuzioni sono divise fra gli uffici sezionali, onde<br />

all'adunanza <strong>dei</strong> presidenti resterà a fare una sola operazione<br />

aritmetica, ossia il riassunto <strong>dei</strong> voti dati in ciascuna sezione,<br />

senza poterne modificare l'operato.<br />

3. Può correr dubbio su quali incidenti abbia facoltà di pronunciare<br />

l'ufficio principale, tanto più che secondo il testo della <strong>legge</strong><br />

" pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad<br />

essi affidate « ; la parola essi non è ben chiaro a chi si riferisca.<br />

Evidentemente è corso però un errore, nelle improvvisazioni di<br />

emendamenti, alle quali troppo sovente si trovò esposta la <strong>Camera</strong><br />

nella discussione di questa <strong>legge</strong>. Nel progetto Depretis<br />

del 1879 questo articolo era cosi formulato : « L'ufficio principale<br />

del collegio e i presidenti delle sezioni o gli scrutatori che<br />

ne fanno le veci, procedono alla ricognizione generale <strong>dei</strong> voti<br />

dell'intero collegio, e pronunciano sopra qualunque incidente relativo<br />

alle operazioni ad esso affidate, salvo, ecc. «. Nel progetto<br />

della Commissione che ebbe a relatore Fon. Brin e nel secondo<br />

progetto Depretis, rimase la parola esso e s'intendeva sempre ad<br />

esso nffìcio centrale. <strong>La</strong> Commissione del 1880 modificò t'articolo<br />

a questo modo: « I componenti l'ufficio della sezione principale<br />

del collegio, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti<br />

all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassumono<br />

i voti dati in ciascuna sezione, senza poterne modificare l'operato,<br />

e pronunciano sopra qualunque incidente relativo alle operazioni<br />

ad essi affidate, salvi, ecc. «, dove la parola essi riferivasi alle<br />

parole: i componenti Vuffìcio. Nella discussione della <strong>Camera</strong> la<br />

Commissione, in luogo <strong>dei</strong> coinponenii Viifflcio, mise solo il presidente<br />

<strong>dei</strong>rufficio, e non corresse la parola essi con esso^ riferendola<br />

al presidente o meglio all'ufficio. Del quale errore va tenuto<br />

conto, perchè sia ben posto in chiaro che l'ufficio principale cosi<br />

composto non ha facoltà di pronunciarsi sugli incidenti relativi<br />

alle operazioni affidate alle singole sezioni, ma solo a quelle affidate<br />

ad esso ufficio, cioè agli incidenti che sorgono sul computo<br />

<strong>dei</strong> voti, e su altre materie di sua competenza.<br />

Anche in questi casi sono salvi i reclami e il giudizio della<br />

<strong>Camera</strong>.<br />

4, <strong>La</strong> mancanza del numero legale <strong>dei</strong> componenti l'ufficio<br />

principale, sarà di ostacolo alla proclamazione del candidato ?<br />

Anche qui c'è nella <strong>legge</strong> una lacuna, che nella pratica si dovrà<br />

riparare rispondendo negativamente a tale domanda. Praticamente<br />

il numero <strong>dei</strong> voti che ciascun candidato ha raccolto in


^ 4<br />

^r<br />

e.<br />

•J'-i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 307<br />

ciascuna sezione sarà mandato per telegrafo o con un corriere,<br />

mettiamo la sera stessa della votazione. Ma sarà diiScile e in molti<br />

collegi impossibile che in quelli il presidente od uno scrutatore di<br />

ciascun ufficio si rechi in persona al capoluogo, perchè bisognerà,<br />

in alcuni collegi specialmente, percorrere distanze considerevoli.<br />

L'ufficio principale opererà saviamente facendo il computo<br />

via via che i presidenti o gli scrutatori arrivano coi verbali, e se<br />

quando due terzi di essi sono presenti, conoscerà esattamente<br />

l'esito della votazione nelle sezioni rimanenti, potrà anche farsi<br />

luogo alla proclamazione <strong>dei</strong> candidati eletti, specialmente se non<br />

venisse presentato né prima né poi alcun reclamo dai presenti o<br />

dai sopravvegnenti.<br />

Il computo <strong>dei</strong> voti che pervengono successivamente dalle<br />

sezioni deve esser fatto ad alta voce. Gli elettori sono ammessi<br />

attorno al tavolo e nella sala in quanto lo consente il numero <strong>dei</strong><br />

membri onde l'ufficio principale risulta composto.<br />

5. Non si potrà censurare l'ufficio principale che ritarderà di<br />

uno 0 più giorni la proclamazione <strong>dei</strong> deputati del collegio, dal<br />

momento, che anche sotto l'impero della <strong>legge</strong> precedente la <strong>Camera</strong><br />

aveva deciso che non può essere censurato l'ufficio della<br />

sezione principale, per aver ritardato di due giorni la ricognizione<br />

<strong>dei</strong> voti, tostoché è accertato da documenti senza eccezione che il<br />

presidente di una sezione, per causa di cattivo tempo, non potè<br />

prima recarsi al capoluogo del collegio {Giunta parL^ Legisl. XII,<br />

Coli, di Castroreale, elez. Perrone Paladini).<br />

6. Procede illegalmente l'ufficio principale quando, nel determinare<br />

il numero <strong>dei</strong> votanti, modifica e corregge le dichiarazioni<br />

contenute nei processi verbali delle sezioni secondarie {Giunta<br />

pari., 16 maggio 1873, Coli, di Gerace, elez. De Biasio). Così non ha<br />

facoltà di annullare l'operato di unaopiìi sezioni per alcuna ragione<br />

{Giimta pari., òfehb. 1811, Coli, di Tolentino, "elez. Checchetelli).<br />

E nemmeno può dichiarare valide le schede dichiarate nulle dall'ufficio<br />

di una sezione {Giunta pari., Legisl. XII, Coli, di Taranto,<br />

elez. Carbonelli), od annullare voti già attribuiti ad un candidato<br />

{Giuntapari., 20 dicembre 1870, Coli, di Castelvetrano.<br />

elez, Crispi). Non lo può fare se anche qualche sezione gliene<br />

avesse voluta fare delegazione {Giunta pari., Legisl. XII, Coli,<br />

di Sondrio, elez. Carini) ; ed anche nel caso in cui sorgesse una<br />

questione sulla legalità o meno delle operazioni d'una sezione non<br />

deve arrestarsi nel suo computo della ricognizione <strong>dei</strong> voti, e deve<br />

astenersi dal decidere* la controversia emettendo al più il suo<br />

"^diVeve{Giuntapari., Legisl. XII, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. Soldi).<br />

ART. 74. Il presidente <strong>dei</strong>rufficio della prima sezione prò<br />

clama, in conformila delle deliberazioni dell'Adunanza <strong>dei</strong> pre<br />

sidenti, eletti, nel limite del numero <strong>dei</strong> deputati assegnati a


308 LEGOI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />

collegio, coloro che hanna ottenuto il maggior numero di voti,<br />

purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli<br />

elettori inscritti.<br />

1. Le^ge precedente<br />

2. CondiZ'ioni per U<br />

3. Araor/ienti a fav<br />

Legislazione comparata<br />

abolizione del hallottagg<br />

4. Necessità di scemarne Veventualità.<br />

Ragioni delVunico rapporto colVottavo degli inscritti^ necessario<br />

alVelezi


«1 «<br />

*i *<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 309<br />

' Secondo la <strong>legge</strong> germanica, per la elezione a primo scrutinio,<br />

basta che nel medesimo vi sia stata la maggioranza assoluta<br />

<strong>dei</strong> votanti, senza che occorra alcun rapporto proporzionale al<br />

numero degli elettori inscritti. Lo stesso è stabilito nella <strong>legge</strong><br />

prussiana, nell'austriaca, nella ungherese; e presso di noi lo<br />

stesso era pure statuito nelle leggi Farini del 29 luglio e del 19<br />

agosto 1859. Anche per la <strong>legge</strong> della Repubblica elvetica occorre<br />

soltanto la maggioranza assoluta <strong>dei</strong> votanti, e chi la raggiunge<br />

si considera eletto, qualunque sia il numero <strong>dei</strong> voti che ottenne<br />

in confronto di quello degli elettori inscritti : solo che, ove da<br />

tutti i candidati non siasi conseguita questa maggioranza assoluta,<br />

si procede ad una seconda votazione interamente libera e,<br />

se nemmeno in questo secondo scrutinio il numero di coloro che<br />

ottennero la maggioranza assoluta è eguale al numero <strong>dei</strong> deputati<br />

da e<strong>legge</strong>re si procede al ballottaggio. Lo stesso stabilisce la<br />

<strong>legge</strong> del Baderi. Nel Belgio pure richiedesi soltanto la maggioranza<br />

assoluta <strong>dei</strong> votanti ; ed anzi, siccome secondo quella legislazione<br />

si vota su liste di candidati presentati ed accettanti<br />

prima dell'elezione, se il numero <strong>dei</strong> candidati non supera quello<br />

<strong>dei</strong> rappresentanti da e<strong>legge</strong>rsi, questi ultimi sono eletti e proclamati<br />

qualunque sia il numero <strong>dei</strong> voti che hanno ottenuto.<br />

" Non avvi che la <strong>legge</strong> francese la quale prescriva il duplice<br />

rapporto; anch'essa però, se esige come la nostra la maggioranza<br />

assoluta <strong>dei</strong> votanti, non esige il terzo, ma soltanto il<br />

quarto del numero degli inscritti. Nelle più antiche leggi del<br />

1789, del 1791, del 1793, dell'anno III, del 1815, richiedevasi<br />

soltanto la maggioranza assoluta. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 5 febbraio 1817<br />

(articolo 14) richiese, come la presente <strong>legge</strong> di quello Stato, il<br />

duplice rapporto: la metà <strong>dei</strong> votanti, il quarto degli inscritti ; e<br />

la <strong>legge</strong> del 30 giugno 1820, conservando la condizione della<br />

maggioranza assoluta, elevò al terzo il numero <strong>dei</strong> votanti necessario<br />

alla validità dell'elezione, doppia condizione che sancì pure<br />

la <strong>legge</strong> del 19 aprile 1831, dalla quale le leggi nostre del 1848<br />

e del 1860, trascrissero questa disposizione al pari di tante altre.<br />

" Ma nella stessa Francia, quando il Governo provvisorio<br />

del 1848 introdusse Io scrutinio di lista, col decreto del 5 marzo<br />

stabilì che per la validità dell'elezione a primo scrutinio occorresse<br />

soltanto un numero fisso di 2000 voti, ottenuto il quale<br />

l'elezione poteva avvenire anche a maggioranza relativa. Ognun<br />

vede però non essere logico né equo il determinare all'uopo una<br />

cifra fissa, senza riguardò alla popolazione <strong>dei</strong> collegi quand'esca<br />

è diff^erentissima, e senza riguardo al conseguente numero degli<br />

elettori anch'esso affatto diverso ; poiché questa cifra fissa, se<br />

giustamente proporzionata per gli uni, può essere soverchia per<br />

gli altri ; può essere perciò, quanto facile a raggiungersi in alcuni<br />

collegi assai vasti e popolosi, altrettanto" diflScile ad essere ottenuta<br />

ne' collegi minori. Se non che il minimum di duemila voti,


310 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

collo scrutinio di dipartimento e col suffragio universale, era così<br />

esiguo per tutti i collegi, che nelle elezioni allora avvenute non vi<br />

fu alcuno degli eletti che non sorpassasse di gran lunga la cifra<br />

suindicata.<br />

" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 15 marzo 1849, per la legalità della elezione<br />

a primo scrutinio, richiese soltanto un numero di voti eguale all'ottavo<br />

degli elettori inscritti senza esigere né la maggioranza<br />

assoluta, né alcun rapporto proporzionale al numero <strong>dei</strong> votanti.<br />

Erasi in quella discussione proposto da taluno di elevare questo<br />

numero al quinto degli elettori ; da altri che si richiedesse un<br />

numero di voti uguale all'ottavo degli inscritti ed al quarto <strong>dei</strong><br />

votanti, e da altri ancora che bastasse invece la semplice maggioranza<br />

relativa ; ma tali proposte furono respinte ed adottata la<br />

surriferita disposizione proposta dalla Commissione e per essa<br />

propugnata dal relatore Billault.<br />

^ Il Governo della difesa nazionale, coi decreti del 15 settembre<br />

1870 e del 29 gennaio 1871 , rimise in vigore le disposizioni<br />

della <strong>legge</strong> 15 marzo 1849. Una <strong>legge</strong> speciale del 1873,<br />

proposta dal Savary e sostenuta dalla Commissione parlamentare<br />

di cui fu relatore il Lefévre-Pontalis, ristabilì il duplice rapporto,<br />

poscia mantenuto nella <strong>legge</strong> del 1875. Ma quella <strong>legge</strong> speciale<br />

preluse, per così dire, al ristabilimento dello scrutinio uninominale,<br />

il quale difatti venne messo innanzi dagli stessi Lefévre-<br />

Pontalis e Savary in un emendamento alla proposta della Commissione<br />

che sosteneva lo scrutinio di lista » {Kelaz. ZANARDELLI,<br />

pag. 176-178).<br />

3. In tale discrepanza di risoluzioni nell'argomento, a quale<br />

partito conveniva appigliarsi ? Ecco le proposte che furono ventilate<br />

nella Commissione;<br />

« Vi fu chi, sulla traccia dell'Inghilterra e della Spagna,<br />

sostenne assai vivamente l'abolizione del ballottaggio e, conseguentemente,<br />

l'efficacia della elezione a primo scrutinio quale si<br />

sia il numero degli elettori intervenuti e <strong>dei</strong> voti conseguiti dal<br />

candidato. Secondo l'opinione di questi commissari, i ballottaggi<br />

stancano gli elettori non solo, ma li stancano senza alcun vantaggio,<br />

senza che si raggiungalo scopo cui mira la <strong>legge</strong>, perchè<br />

spesso gli elettori medesimi non vanno in maggior numero alla<br />

seconda votazione. Inoltre il ballottaggio è una coazione alla quale<br />

gli elettori non si possono in alcun modo sottrarre, essendo la loro<br />

scelta chiusa in confini rigorosamente segnati, dai quali non é dato<br />

ad essi di uscire sotto pena di inefficacia del proprio voto, sicché<br />

ne derivano sdegnose astensioni, coalizioni che tutto possono esprimere<br />

fuorché la fiducia nel candidato per il quale gli elettori si<br />

rassegnano a votare. D'altra parte vigilantibiis jura sxicciirrunt,<br />

e spesso quelli che non intervengono alla votazione, restano a<br />

casa perché hanno piena fiducia negli altri elettori, sicché il loro<br />

intervento non muterebbe le sorti dello scrutinio.


« li<br />

iy%<br />

f-* .<br />

I<br />

LEOGE ELETTORALE POLITICA 311<br />

" Tuttavia alla Commissione l'abolizione del ballottaggio,<br />

l'incondizionata riuscita a primo scrutinio di chi avesse avuto pure<br />

un sol voto su migliaia di elettori, parve inconciliabile con quella<br />

serietà, con quella forza morale che le elezioni traggono dal numero<br />

<strong>dei</strong> votanti, numero che può essere assottigliato ad impedire<br />

inconvenienti maggiori, ma non fino al punto che gli eletti, usciti<br />

dall'urna quasi per caso, rappresentino si esigua minoranza da<br />

non potersi riguardare in alcun modo quali interpreti dell'opinione<br />

del paese. Più d'una volta una prima votazione trovò gli<br />

elettori cosi impreparati, che i loro voti andarono poco meno che<br />

dispersi, oppure espose il corpo elettorale, improvvido e fidente,<br />

alle più strane sorprese.<br />

4. « Ma se la Commissione non volle abolire completamente il<br />

ballottaggio, togliendolo quindi eziandio in quei casi nei quali esso<br />

non può che migliorare le condizioni del voto, fu d'avviso però<br />

che giovasse renderlo una eccezione, assicurando in generale la<br />

riuscita delle elezioni nella prima votazione ; e ciò le parve specialmente<br />

necessario coll'applicazione dello scrutinio di lista. Ed<br />

invero, anche colle disposizioni della vigente <strong>legge</strong> vi ebbero elezioni<br />

generali nelle quali le seconde votazioni sono state la regola<br />

più che l'eccezione; m quelle del 1865-1866 su 493 collegi vi furono<br />

313 ballottaggi e sole 180 elezioni a primo scrutinio; nel<br />

1870 sopra 508 collegi le elezioni a primo scrutinio non furono<br />

che 165, i ballottaggi 343. Ora, collo scrutinio di lista questi risultati<br />

si aggraverebbero assai : con esso infatti è probabile sopra<br />

alcuni nomi di ciascuna lista una non lieve dispersione di voti o<br />

per lo meno una compattezza minore. Ove adunque si continuasse<br />

a richiedere la maggioranza assoluta, sarebbe quasi certa la necessità<br />

<strong>dei</strong> ballottaggi in tutti i collegi del regno, e queste seconde<br />

votazioni sarebbero fatte in condizioni assai peggiori, colla<br />

quasi certezza che il numero <strong>dei</strong> voti dati agli eletti scemerebbe<br />

di gran lunga anziché aumentare.<br />

« Cogli stessi collegi uninominali d'oggidì, le votazioni di<br />

ballottaggio,,., non videro maggiore frequenza di elettori che i<br />

primi scrutinio Nelle elezioni del maggio 1880 questa maggiore<br />

frequenza vi fu ; ma nelle precedenti elezioni <strong>dei</strong> 1876 e d^l<br />

1874 gli elettori si presentarono in più scarso numero alla votazione<br />

definitiva. Ora, se ciò succede collo scrutinio uninominale,<br />

non può non presumersi che collo scrutinio di lista l'intervento<br />

alle votazioni di ballottaggio sarebbe relativamente assai più<br />

scarso. Imperocché i nomi che più premono agli elettori, quelli<br />

che maggiormente sta loro a cuore di veder riuscire, verrebbero<br />

probabilmente eletti a primo scrutinio, ed allora tutti coloro<br />

che specialmente a questi candidati tenevano, si curerebbero<br />

assai meno di recarsi una seconda volta a votare. Per conseguenza,<br />

mentre si ricorre alla seconda votazione perché sembra<br />

troppo tenue il numero <strong>dei</strong> voti che i candidati ottennero nella


312 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

prima, si incorrerebbe nella eventualità quasi inevitabile di dover<br />

poi accontentarsi nella seconda d'un numero di voti assai minore.<br />

'- E per ciò evidente che adottando lo scrutinio di lista giova<br />

porre ogni studio ad evitare di rendere generali i ballottaggi. <strong>La</strong>sciare<br />

la condizione della maggioranza assoluta sarebbe stato,<br />

come si disse, un rendere inapplicabile la rappresentanza delle<br />

minoranze, a favore di cui stanno, come vedemmo , fortissime<br />

considerazioni. Ma inoltre, ove ciò pure non fosse, collo scrutinio<br />

di lista la condizione della maggioranza assoluta avrebbe per effetto,<br />

come dimostrai, la quasi universalità <strong>dei</strong> ballottaggi ; tant'è<br />

che, senza dire delle citate leggi <strong>dei</strong> Governi italiani, le quali,<br />

adottando lo scrutinio di lista non vollero esigere la maggioranza<br />

assoluta, ma, o si accontentarono fin dalla prima votazione della<br />

maggioranza relativa, o richiesero per reiezione a primo scrutinio<br />

un numero di voti proporzionalmente assai minore di quello cui<br />

noi ci siamo attenuti, anche in Francia tutte le leggi che introdussero<br />

lo scrutinio di lista tolsero la predetta condizione della<br />

maggioranza assoluta, e pur senza ammettere la rappresentanza<br />

delle minoranze, richiesero per la validità dell'elezione a primo<br />

scrutinio quella sola condizione che'noi pure proponiamo, che,<br />

cioè, i voti ottenuti dal candidato oltrepassino l'ottavo del numero<br />

degli elettori inscritti<br />

5. » Quando si stabilisce un rapporto cogli inscritti, si evita<br />

il più grave degli inconvenienti in cui altrimenti si incorrerebbe,<br />

quello che alcuno possa divenire deputato con tale un numero di<br />

voti che non solo gli tolga ogni autorità, ma quasi la stessa dignità<br />

personale. D'altra parte, tale rapporto del numero <strong>dei</strong> voti ottenuti<br />

con quello degli elettori inscritti include necessariamente<br />

anche l'altro rapporto col numero <strong>dei</strong> votanti, rapporto piii o<br />

meno elevato secondo il minore o maggiore concorso degli elettori<br />

all'urna.<br />

" Ma in pari tempo una gran parte delle votazioni di ballottaggio<br />

per tal modo viene indubbiamente a cessare. Sui 150 ballottaggi<br />

delle elezioni del 1880, ve ne fu circa una metà (72) in<br />

cui la maggioranza assoluta non venne raggiunta, e, ben più, nelle<br />

elezioni del 1865-1866, sopraSlSve n'ebbero212,Eliminata questa<br />

causa di una seconda votazione, col diminuire la proporzione dichiarata<br />

necessaria fra il numero <strong>dei</strong> voti e quello degli inscritti<br />

anche l'altra resta grandemente scemata.<br />

" Il solo pericolo a cui si va incontro col non richiedere la<br />

maggioranza assoluta, quello si è che riesca più facilmente la minoranza,<br />

ove la maggioranza disperda su più candidati i suoi voti ;<br />

ma, fin d'ora, questo fatto è abbastanza insolito, poiché nelle elezioni<br />

di quest'anno su 508 collegi non ve ne furono che 106 nei<br />

quali si presentarono più di due candidati. E probabilmente in<br />

proporzioni anche minori il fatto si ripeterebbe quando si sapesse<br />

che la prima votazione è definitiva per chi raccolga un ottavo<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 313<br />

degli elettori inscritti. Allora i partiti imparerebbero a disciplinarsi<br />

maggiormente, e si avrebbe il vantaggio di evitare che i candidati<br />

si moltiplichino all'infinito; di impedire il triste spettacolo<br />

che presentano treo quattro cittadini, i quali professano le stesse<br />

opinioni politiche e per ragioni personali si contendono il seggio<br />

all'Assemblea.<br />

« Erasi pure proposto di stabilire per la validità della elezione<br />

a primo scrutinio una proporzione diversa secondo il numero<br />

<strong>dei</strong> deputati del collegio, che cioè si richiedesse un quarto <strong>dei</strong> voti<br />

degli inscritti nei collegi da due deputati; un sesto nei collegi da<br />

tre ; un ottavo nei collegi da quattro ; ed un decimo nei collegi da<br />

cinque deputati. Ma sembrò alla Commissione, che se una diversa<br />

misura, in confronto del numero <strong>dei</strong> votanti ha la sua ragione di<br />

essere col sistema del quoziente, nel quale è la base del sistema<br />

il raggiungimento del numero di voti che corrisponde a questa<br />

unità rappresentativa, non vi sarebbe ragione invece di costituire<br />

una tale ineguaglianza da collegio a collegio, quando si tratta<br />

soltanto di evitare frequenti e dannosi ballottaggi, di eliminare<br />

il pericolo di elezioni, in cui il numero <strong>dei</strong> voti dell'eletto sia<br />

in una proporzione troppo esigua al corpo elettorale del collegio ^<br />

{Relaz. pag. 178-181).<br />

6. L'on. Brunetti aveva proposto che in luogo dell'ottavo del<br />

numero degli elettori inscritti fosse necessario di avere un'aliquota<br />

di questo numero ragguagliato al numero <strong>dei</strong> deputati da<br />

e<strong>legge</strong>re. L'on. guardasigilli cosi rispose : « Io comprenderei l'opportunità<br />

del suo emendamento se applicassimo nel nostro disegno<br />

di <strong>legge</strong> il sistema proporzionale e il relativo quoziente ; ma,<br />

dacché ciò non facciamo, la ineguaglianza da collegio a collegio,<br />

da candidato a candidato, nel numero di voti necessario a farlo<br />

riuscire a primo-scrutinio, non avrebbe ragione di esistere, oltreché<br />

sarebbe una tale innovazione nella legislazione elettorale<br />

che non ne conosco l'eguale in nessun paese^ ".<br />

L'on. Ceppino, relatore, aggiunse altre importanti spiegazioni,<br />

che contribuiscono a giustificare questa disposizione della<br />

<strong>legge</strong>: ^ L'on. Brunetti desidererebbe che i deputati, quanto è<br />

possibile, risultassero eletti col medesimo numero di voti o giù<br />

di lì. E come noi abbiamo proposto che basti ad essere eletto<br />

riportare l'ottavo <strong>dei</strong> voti degli elettori iscritti, trova che per<br />

essere questa aliquota necessariamente diversa nei collegi più o<br />

meno numerosi non si fa la giustizia. Considera inoltre, che colui<br />

il quale è eletto con cosi piccola quantità di voti non abbia sufficiente<br />

autorità. A quest'ultimo argomento si potrebbe rispondere<br />

subito osservando il suo sotto-emendamento; imperocché se nel<br />

collegio di cinque, ad esempio, noi accettiamo che, per essere<br />

valida l'elezione, il deputato riporti i due terzi del quinto <strong>dei</strong><br />

voti degli elettori iscritti, questo quoziente supera di poco l'ottavo,<br />

della sola differenza che corre'tra 15 e 16 centoventesimi.


\<br />

314 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

" <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> avverta inoltre che ad ogni modo il quoziente<br />

che vi si propone altera per altro verso i rapporti della elezione:<br />

giacché in un collegio si vuole la metà non <strong>dei</strong> votanti, ma degli<br />

elettori iscritti, in un altro basta un quinto : due molto divèrse<br />

misure di fiducia e di stima.<br />

u<br />

Ma la ragione per la quale la Commissione sta ferma al<br />

suo proposito è questa. Nel collegio allargato l'ottavo degli elettori<br />

iscritti non è una insutficiente indicazione della stima in che<br />

quel candidato sia tenuto dai suoi elettori. Che se noi veniamo,<br />

come ci è proposto, ad elevare il quoziente per la elezione, si<br />

ristringe ancora la piccola concessione fatta alle minoranze nel<br />

collegio di cinque deputati.<br />

« <strong>La</strong> minoranza dovrà essere molto più grossa e forte perchè<br />

possa vincere il suo candidato in uno di questi collegi. 11 che andrebbe<br />

contro alle opinioni stesse delTon. Brunetti.<br />

u Epperciò la Commissione prega l'on. Brunetti di ritirare<br />

il suo emendamento ; essa del resto non lo accetta '> {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

dep., 14 febbraio 1882, pag, 9142).<br />

7. Ad essere eletti si richiedono due condizioni: avere un numero<br />

di voti uguale all'ottavo di quello degli elettori inscritti, e<br />

riportare la maggioranza relativa <strong>dei</strong> votanti. Non è quindi necessario<br />

di avere la metà più uno <strong>dei</strong> voti validamente espressi,<br />

come nella <strong>legge</strong> precedente. Questa disposizione ha avuto un<br />

triplice scopo:<br />

Y Agevolare le operazioni elettorali, come è necessario in<br />

presenza di un maggior numero di elettori, e con più ampi collegi ;<br />

2o Evitare la necessità <strong>dei</strong> ballottaggio, per cui gli elettori<br />

sarebbero convocati con frequenza da due a cinque volte maggiore<br />

che sotto l'impero della <strong>legge</strong> precedente ;<br />

3*^ Non togliere con una mano ciò che si era dato coiraltra<br />

alle minoranze nei collegi a 5 deputati.<br />

8. Praticamente, non sarà possibile di riuscire eletti a primo<br />

scrutinio nella media <strong>dei</strong> collegi, con meno di 1000, 1500, 2000,<br />

2500 voti, mentre nei collegi uninominali era raro caso si oltrepassassero<br />

i mille voti. <strong>La</strong> maggioranza relativa potrebbe elevare<br />

questa cifra, nei maggiori collegi, a parecchie migliaia di voti.<br />

9. Nel caso in cui la divisione del numero degli elettori del<br />

collegio per otto dia per residuo una frazione, si proclameranno<br />

eletti quelli che hanno il maggior numero di voti, sebbene l'ultimo<br />

di essi superasse appena questa cifra. Così in un collegio di<br />

8780 elettori, basterà superare l'ottavo, cioè 1093 e 76 millesimi<br />

e quindi saranno necessari 1094 voti, e non basteranno soli 1093.<br />

10. Riguardo ai computo <strong>dei</strong> voti possono sorgere parecchie<br />

questioni, per alcune delle quali giovano le soluzioni già fermate<br />

dalla giurisprudenza parlamentare, sotto l'impero della <strong>legge</strong><br />

precedente.<br />

I nomi degli elettori morti, condannati con sentenza pas-


-<br />

-y.<br />

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':^*'^<br />

><br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 315<br />

sata in giudicato, o inscritti due volte sulla lista, non entrano<br />

nel computo per stabilire l'ottavo degli elettori del collegio. Abbiamo<br />

veduto come la Giunta comunale debba appunto cancellare<br />

i morti e coloro ai quali, per condanna passata in giudicato, è<br />

stato tolto 0 sospeso l'esercizio del diritto elettorale politico<br />

(art. 36). Si deve raccomandare alla Giunta di compiere questa<br />

operazione almeno quando sia convocato il collegio; a ogni modo<br />

abbiamo veduto che l'Uffizio elettorale prima , poi la <strong>Camera</strong><br />

hanno facoltà di provvedervi, e non può nascere dubbio, che<br />

questi elettori, i quali vanno tolti, si debbano giammai computare<br />

per formare l'ottavo.<br />

11, Appena può sorgere il dubbio relativamente ai militari<br />

sotto le armi. L'art. 14 sospende l'esercizio del diritto elettorale<br />

ai soldati e ai sott'ufficiali che sono sotto le armi, ed a coloro che<br />

servono in altri corpi organizzati. Ora, per determinare la maggioranza<br />

dell'ottavo degli inscritti, si devono fra questi computare<br />

coloro che si trovano nelle condizioni prevedute dall'articolo 14?<br />

Basterà, parmi, osservare, che non sono elettori coloro che non<br />

possono in fatto esercitare il diritto elettorale per causa di sospensione<br />

determinata dalia <strong>legge</strong>; tanto più se si consideri che il<br />

legislatore ha voluto appunto che fosse compilato un elenco separato<br />

<strong>dei</strong> cittadini, i quali hanno sospeso il diritto elettorale, onde<br />

porre l'ufficio definitivo in condizione di fare il computo esatto<br />

degli elettori effettivi, ed anche conoscere chi possa o non possa<br />

votare. Coloro che si trovano nelle condizioni dell'art. 14 sono<br />

elettori sub conditione e di essi non si può tener conto alcuno,<br />

finche duri l'impedimento sueriunciato.<br />

Essi trovansi di fatto nell'identica condizione di coloro ai<br />

quali è sospeso per condanna il diritto elettorale, tanto è vero<br />

che se anche l'impedimento che lo sospende sia tolto, non riacquistano<br />

il loro diritto che dopo tre mesi (art. 57).<br />

12. Devono essere invece aggiunti al numero degli inscritti,<br />

sebbene si trovino sulla lista complementare, o manchino anche<br />

m essa:<br />

Q<br />

pelle con cui si dichiari che fanno parte del collegio;<br />

2*> Quelli che hanno ottenuto da tre mesi il congedo illimitato,<br />

la promozione ad ufficiale, ola licenza dal corpo. Equivale<br />

alla licenza il fatto che il corpo sia stato sciolto tre mesi innanzi,<br />

nel qual caso tutti quelli che ne facevano parte passano dalla<br />

lista complementare alla generale, almeno per quanto riguarda<br />

il computo degli elettori.<br />

13» Può dar luogo a qualche controversia il fatto che un militare<br />

elettore congedato notoriamente da tre mesi, non fosse stato<br />

passato nella lista generale, e non prendesse parte al voto. Se<br />

qualcheduno presentasse il di lui congedo, od altro atto contemplato<br />

dalla <strong>legge</strong>, potrebbe esigere che fosse tenuto conto per


316 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

formare l'ottavo anche di questo elettore? <strong>La</strong> risposta non può<br />

essere che affermativa.<br />

14. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 disponeva (art. 90) che « i bollettini dichiarati<br />

nulli non verranno computati nel determinare il numero<br />

<strong>dei</strong> votanti ^'. Lo stesso principio era stato accolto anche nell'articolo<br />

74 della <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, sostituito poi dal presente,<br />

dove, invece, fu omesso. L'omissione è però conforme alle disposizioni<br />

di questo articolo. Imperocché se importa di sapere esatto<br />

il numero degli elettori, e quali si debbano in esso comprendere,<br />

quello <strong>dei</strong> votanti non ha alcuna importanza, bastando la maggioranza<br />

relativa. Si abbiano, per esempio, insultati seguenti:<br />

Collegio di X, deputati 4. Elettori inscritti 20,280. Minimo<br />

necessario per essere eletti 2520 voti. Le schede valide o nulle<br />

non hanno influenza su questa cifra, e invece nel computarle sia<br />

che vengano comprese o escluse, l'effetto è identico per i diversi<br />

candidati. Perdono quindi ogni importanza tutte le questioni fatte<br />

a proposito delle schede bianche, delle illeggibili, di quelle che<br />

non designano sufficientemente i candidati, ecc.<br />

15. Debbono essere invece riferite le decisioni prese dalla <strong>Camera</strong><br />

relativamente alla proclamazione dell'eletto, sàlvochè bisogna<br />

sostituire, colla presente <strong>legge</strong>, degli eletti.<br />

Manca al suo dovere l'ufficio principale quando si astiene<br />

dal proclamare l'esito della votazione e il deputato eletto {Giunta<br />

pari., 8 febbr. 1871, Coli, di Badia, elez. Bosi); anche nel caso in<br />

cui allegasse di ritenere nulle le operazioni elettorali compiute<br />

in altre sezioni, perchè è obbligo imposto dalla <strong>legge</strong> all'ufficio<br />

stesso di proclamare l'eletto, e non farsi giudice delle operazioni<br />

delle sezioni {GiuntaparL, Legisl. XII, Coli, di Susa, elez, Rey).<br />

<strong>La</strong> dimenticanza di proclamare il deputato è senza rilevanza<br />

quando dai verbali delle operazioni risulta del numero <strong>dei</strong> voti<br />

riportati dai candidati e mentre la <strong>Camera</strong> può ripararvi {Giunta<br />

parl.y Legisl. XII, Coli, di Roma, elez. Garibaldi).<br />

E nulla la proclamazione del deputato a favore del candidato<br />

che non ha raggiunto un numero di voti eguale almeno a<br />

quello dell'ottavo degli elettori iscritti; nulla la proclamazione di<br />

un numero di candidati maggiore <strong>dei</strong> deputati assegnati al collegio,<br />

nella parte in cui soverchia; nulla quella di candidati che<br />

hanno avuto anche un solo voto meno di altri che non furono<br />

proclamati.<br />

L'uffizio elettorale non può per alcuna ragione giudicare<br />

della eliggibilità <strong>dei</strong> candidati, essendo questo giudizio riservato<br />

in modo assoluto e sovrano alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, e non lo<br />

può nemmeno nel caso in cui si tratti di comprenderne od escluderne<br />

uno dal ballottaggio {Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli, di<br />

Torchiara, elez. Mazziotti). Tanto meno potrebbe sostituire a<br />

un candidato anche manifestamente ineleggibile o morto in quel<br />

giorno, e che deve essere proclamato, quello che ha maggior nu-


.-<<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 317<br />

mero di voti dopo di lui, non essendo ammesso il principio di<br />

sostituzione dalla <strong>legge</strong>, che domanda in questo caso una nuova<br />

elezione.<br />

16. Non è assegnato un termine alla proclamazione degli eletti.<br />

Questa dovrà però essere fatta appena compiute le operazioni intese<br />

a questo scopo, prima a voce, nella sala, poi con proclama<br />

del presidente da affiggersi possibilmente almeno in tutti i Comuni<br />

capoluoghi di sezione.<br />

ART. 75. Se tutti i <strong>Deputati</strong> assegnati al collegio non sono<br />

stati eletti nella prima votazione, il presidente delTufficio della<br />

prima sezione proclama, in conformità alle deliberazioni dell'adunanza<br />

<strong>dei</strong> presidenti, il nome <strong>dei</strong> candidati che ottennero<br />

maggiori voti in numero doppio <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> che rimangono<br />

da e<strong>legge</strong>re ; e nel giorno a ciò stabilito dal Regio decreto<br />

di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio<br />

trai candidati stessi.<br />

Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive<br />

sulla propria scheda :<br />

Quattro nomi nei collei;i in cui restano da e<strong>legge</strong>re<br />

cinque <strong>Deputati</strong> ;<br />

NegH altri collegi tanti nomi quanti sono i <strong>Deputati</strong> che<br />

rimangono da e<strong>legge</strong>re.<br />

1. Proclamazione del ballottaggio.<br />

2. Giorno assegnato al ballottaggio,<br />

3. Proclamazione indebita del ballottaggio.<br />

4. Mancato avviso del ballottaggio,<br />

5. Condizioni di validità della elezione di ballottaggio.<br />

6. Morte di un candidato che trottasi in ballottaggio nell'intervallo fì<br />

i due scrutimi.<br />

1, Attribuzione delle schede nel ballottaggio.<br />

8. <strong>La</strong> rappresentanza della minoranza nel ballottaggio.<br />

1. Il presidente dell'ufficia principale non può proclamare alcun<br />

deputato, se nessuno <strong>dei</strong> candidati non ha avuto almeno l'ottavo <strong>dei</strong><br />

voti degli elettori inscritti; proclamerà allora il ballottaggio, e<br />

questo avrà luogo fra i candidati che hanno avuto piii voti in ordine<br />

decrescente, e in numero doppio a quello <strong>dei</strong> deputati da<br />

e<strong>legge</strong>re.<br />

Poniamo il caso di un collegio a 4 deputati, nel quale lo<br />

scrutinio ha dato il risultato seguente :<br />

Elettori 15,790, votanti 8,980. Quoziente di eleggibilità :<br />

(ottavo) 1973. Ebbero maggiori voti :


318 LBGGl POLmCO-AMMrNISTRATIVB<br />

Tizio<br />

Caio .<br />

Mevio .<br />

Sempronio<br />

Ulpiano .<br />

Licinio -<br />

Gracco .<br />

voti 7140<br />

^ 6306<br />

« 1920<br />

r><br />

19<br />

1780<br />

1486<br />

1014<br />

« 516 ecc<br />

L'ufficio proclamerà eletti Tizio e Caio, e il ballottaggio<br />

fra Mevio, Sempronio, Ulpiano e Licinio.<br />

Ove il ballottaggio non segua tra i due candidati, che ebbero<br />

maggior numero di voti — e rispettivamente tra i candidati, in numero<br />

doppio a quello <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, — reiezione è nulla<br />

{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 5 aprile 1860, Coli, di Argenta, elez.<br />

Borsari).<br />

Se nel ballottaggio fosse compreso un candidato diverso da<br />

quelli che debbono esserlo, cioè anche con un solo voto di meno,<br />

e la votazione seguisse tra questi, sarebbe nulla. È invece indifferente<br />

il numero <strong>dei</strong> voti avuti dai candidati rispetto a quello<br />

degli elettori e <strong>dei</strong> votanti. In un collegio plurale è quasi impossibile<br />

il caso che non vi siano candidati da mettere in ballottaggio<br />

in numero doppio <strong>dei</strong> deputati da e<strong>legge</strong>re, come pur<br />

avvenne qualche volta nei collegi uninominali.<br />

L'omissione della proclamazione del risultato del ballottaggio<br />

non può invalidare l'elezione (6 apr. 1860, Coli, II di Como,<br />

elez. Tibaldi; 4 ottobre 1860, coli, di Rieti, elez. Biancoli).<br />

L'errore circa il giorno della convocazione per il ballottaggio<br />

rende nulla l'elezione, tanto più se questo si intima dal presidente<br />

della sezione principale per un giorno diverso da quello fissato nel<br />

decreto reale (Cara, <strong>dei</strong> dep., 12 agosto 1849, Coli, di Cortemiglia,<br />

elez. Appiani).<br />

2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> dichiara che si procede al ballottaggio nel giorno<br />

assegnato nel decreto di convocazione. A maggior ragione si<br />

possono dunque tenere per applicabili i seguenti principii accolti<br />

dalla giurisprudenza parlamentare: Nessuna disposizione di <strong>legge</strong><br />

ordina la pubblicazione nei singoli Comuni del collegio, né nella<br />

sala di votazione o nel corrispondente atrio, <strong>dei</strong> nomi <strong>dei</strong> candidati<br />

fra i quali è regolarmente proclamato il ballottaggio (Gewn/o<br />

pari,, 24 apr. 1872, Coli, di Macomer, elez. Cugia). Il presidente<br />

dell'ufficio principale non è obbligato ad avvertire i sindaci <strong>dei</strong><br />

singoli Comuni componenti il collegio, che deve procedersi alia<br />

votazione di ballottaggio {GiuntaparL, 18 die. 1870, Coli, di Alghero,<br />

elez. Umana). E così pure, se gli elettori di taluni Comuni<br />

ascritti ad una sezione non si presentano a dare il voto nel ballottaggio,<br />

ciò non vizia l'elezione, quando è constatato che nel<br />

capoluogo della sezione le operazioni elettorali si compirono regolarmente<br />

{ivi).


^ h<br />

. -t<br />

LEGOE ELETTORALE POLITICA 319<br />

3. Se la proclamazione del ballottaggio avviene perchè Tufflcìo<br />

principale dichiarò indebitamente nulle le operazioni di<br />

alcune sezioni, e senza di questo uno o più <strong>dei</strong> candidati entrati<br />

in ballottaggio sarebbero riusciti al primo scrutinio, la <strong>Camera</strong><br />

proclamerà questi eletti, ed ordinerà che sia rinnovato il ballottaggio<br />

tra coloro che vi avevano diritto.<br />

4. Ancorché non abbia avuto luogo la pubblicazione dell'avviso<br />

per il ballottaggio, non sono però nulle le operazioni elettorali,<br />

tanto più che gli elettori sono abbastanza avvertiti dal decreto di<br />

convocazione [Cani, <strong>dei</strong> dep., 30 genn. 1854, Coli, di Tortona,<br />

elez. Berti; 8 genn. 1858, Coli, di Carmagnola, elez. Costa della<br />

Torre; 4 ott. 1860, Coli, -di Rieti, elez. Biancoli).<br />

5. In ogni caso la votazione di ballottaggio, essendo complemento<br />

alla prima, non può essere valida se quella è nulla, per<br />

qualsiasi ragione. Questo principio va tenuto presente specialmente<br />

dalla Giunta parlamentare delle elezioni, e risponde al noto<br />

assioma giuridico: Quod. ab iniiio vitiosum est, tradii temporis<br />

convalescere nequit (Giunta pori., 18 marzo 1864, Coli. IH di<br />

Venezia, elez. Minich; Cam. <strong>dei</strong> dep., 13 dicembre 1876, Coli.<br />

di Scansano, elez. Maggi),<br />

6. Se nel tempo intercorso dalla prima votazione a quella di<br />

ballottaggio muore uno <strong>dei</strong> candidati tra i quali il ballottaggio ha<br />

luogo, deve essere rinnovata l'elezione a primo scrutinio per tanti<br />

deputati quanti restano da e<strong>legge</strong>re. Il caso non era dubbio sotto<br />

l'impero della <strong>legge</strong> precedente (Cam. disi dep., 27 gennaio 1877,<br />

Coli, di Bergamo, elezione Tasca); parmi incontestabile anche<br />

colla nuova, perchè se il principio della sostituzione non è ammesso<br />

nel caso in cui uno degli eletti fosse ineleggibile in modo<br />

assoluto, non può essere ammesso nel ballottaggio per sostituire<br />

al candidato che venisse a morire quello che immediatamente lo<br />

segue, per numero di voti, tra i candidati che sono rimasti esclusi<br />

dal ballottaggio.<br />

?• Rimangono tuttavia importanti alcune decisioni sull'attribuzione<br />

delle schede nell'elezione di ballottaggio.<br />

Nel ballottaggio si devono ritenere validi i voti se anche il<br />

nome e cognome di un candidato non è in tutto scritto correttamente<br />

od abbastanza estesamente {Giunta pari., Legisl. XII,<br />

Coli. II di Roma, elez. Alatri), o se anche è scritto il solo cognome<br />

(GiuntaparL, Legisl. XII, Coli, di Zogno, elez. Agliardi), a condizione,<br />

s'intende, che non si trovino in ballottaggio due candidati<br />

dello stesso cognome, nel qual caso tutte le schede sulle<br />

quali vi è solo il cognome non potrebbero essere attribuite ad<br />

alcuno <strong>dei</strong> due. Sono pur valide le schede che contengono errori<br />

nella designazione <strong>dei</strong> nomi, ad esempio del nome di battesimo<br />

(Cam. <strong>dei</strong> dep,, Legisl. X, Coli, di San Marco Argentaro, elez.<br />

Bruno; 8 febbraio 1871, Coli, di Badia, elez Bosi; Legisl. XII,<br />

Coli. IV di Roma, elez. Ruspoli, e Coli. I di Torino, elez. Ferrati).


320 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

E in generale sono valide tutte le schede che contengono elementi<br />

sufficienti a chiarire nel ballottaggio la volontà dell'elettore,<br />

qualunque sia il modo con cui si è manifestata.<br />

8. Anche nelle votazioni di ballottaggio si mantiene il metodo<br />

del voto limitato nei collegi a 5 deputati, cioè dove nemmeno uno<br />

fosse in uno di questi collegi riuscito a primo scrutinio. Il caso,<br />

per verità, si può dire impossibile, perchè bisognerebbe supporre<br />

che nemmeno l'ottavo degli elettori riesca a mettersi d'accordo<br />

almeno sul nome di un candidato. Però le astensioni e la dispersione<br />

<strong>dei</strong> voti potrebbero condurre anche a questo risultato, che<br />

la <strong>legge</strong> ha opportunamente contemplato.<br />

ART 76. L'intervallo fra Tuna e l'altra votazione non deve<br />

iore di otto giorni, né minore di<br />

quattro.<br />

1. Legge precedente e suo complemento.<br />

2. Proposta di un ter^nine maggiore tra i due scrutimi.<br />

3. Motivi pei quali venne respinta.<br />

1. <strong>La</strong> prima parte di questo articolo era contenuta nell'art. 92<br />

della <strong>legge</strong> precedente. Ma vi si è aggiunta un'altra importante<br />

condizione: che il ballottaggio non segua prima di 4 giorni da<br />

quello nel quale ha avuto luogo la prima elezione.<br />

3. L'on. di Sant'Onofrio aveva proposto che fra le due operazioni<br />

dovessero intercedere almeno 15 giorni, perchè gli pareva, che<br />

^ la lunghezza delle operazioni elettorali, tanto cresciuta in seguito<br />

allo scrutinio di lista e le condizioni deplorevoli della viabilità<br />

in molta parte d'Italia, rendono necessario di far trascorrere<br />

un tempo più lungo tra la prima votazione e quella di<br />

ballottaggio<br />

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3. L'on. Ceppino, relatore, osservava, che


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 321<br />

zione di ballottaggio è una continuazione della prima votazione,<br />

e che quindi è necessario di stabilire il minor termine possibile<br />

fra runa e l'altra. Ciò posto, io credo, che se per il ballottaggio<br />

bastarono sempre 7 giorni, e ciò anche in tempi nei quali la<br />

viabilità era, sopratutto in alcune provinole, affatto primordiale<br />

in confronto a ciò che è presentemente, a maggiore ragione possono<br />

bastare ora. Se fosse il caso di fermarci sulla questione, si<br />

potrebbero addurre altri inconvenienti, che sarebbero, a mio avviso,<br />

inseparabili dalla fatta proposta ; quello, ad esempio, che<br />

si verificherebbe a danno di coloro i quali dimorano in luogo<br />

molto lontano dalla sede del collegio ove sono inscritti e recansi<br />

a votare. Essi infatti sarebbero costretti, o a fermarsi 15 giorni<br />

nel luogo di votazione, od a fare un secondo e lungo viaggio di<br />

andata e ritorno per esercitare il proprio diritto Egli suppone<br />

queste conseguenze, fondandosi sul tempo che occorre per<br />

lo scrutinio nelle elezioni amministrative di Napoli e d'altre<br />

grandi città, ove si tratta di fare lo spoglio di schede portanti 80<br />

0 60 nomi ; ma nelle future elezioni politiche si tratterà dello<br />

spoglio di schede portanti solamente due, tre, quattro nomi.... '»<br />

{Attiparlam., Cam. <strong>dei</strong> dep., 14 febbraio 1882, pag. 9145-9147).<br />

ART. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti<br />

per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le quali<br />

devono compiersi'colle stesse formalità prescritte negli articoli<br />

precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello degli elettori<br />

comincia alle dieci antimeridiane.<br />

I suffragi non possono cadere che sopra i candidati fra<br />

i quali ha luogo il ballottaggio.<br />

Si hanno per eletti i candidati che raccolgono il maggior<br />

numero di voti validamente espressi.<br />

1. Le operazioni elettorali nella votazione di ballottaggio.<br />

2. L'ora e l'appello.<br />

3. Mutazioni nell'Ufficio.<br />

4. Voti nulli.<br />

5. Proclamazioni nulle.<br />

1. Le elezioni di ballottaggio seguono nello stesso modo di<br />

quelle a primo scrutinio colle quattro differenze che seguono:<br />

a) Le operazioni hanno principio alle 10 ant. precise;<br />

b) Rimane al posto lo stesso ufficio definitivo, eletto o proclamato<br />

nell'elezione a primo scrutinio;<br />

e) Non possono essere dati voti validi che ai candidati tra<br />

i quali ha luogo il ballottaggio;<br />

d) Ad essere eletti basta la maggioranza semplice <strong>dei</strong> voti<br />

validamente espressi, senza alcun rapporto coi votanti o cogli<br />

i inscritti.<br />

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LEGGI SPECIALI.<br />

Serie 1*^ — Voi. IV. 21


LEGGI POLITICO-AMMINIgTRATIVE<br />

2. Non costituisce nullità il fatto che le operazioni elettorali<br />

siano incominciate prima delle 10, quando anche dopo l'appello<br />

tutti gli elettori che si presentarono furono ammessi a votare, e<br />

l'urna rimase aperta sino alle 4 pom.<br />

3. Se per qualsiasi ragione al seggio definitivo mancasse il presidente<br />

od uno degli scrutatori, si farà luogo a sostituzione, conforme<br />

alle norme dell'art. 61. Se alle 10 ant, nessuno <strong>dei</strong> membri<br />

dell'ufficio si trovasse al suo posto e fossero presenti più di venti<br />

elettori, credo potrebbero costituire un nuovo seggio definitivo,<br />

secondo le norme fissate per l'elezione a primo scrutinio, tanto<br />

più se fosse possibile di ricostituire l'ufficio provvisorio di questa.<br />

<strong>La</strong> giurisprudenza potrà consentire una qualche tolleranza a<br />

questo riguardo, perciò che la mancanza della costituzione del^<br />

l'ufficio in una sezione, o la votazione che avvenisse con un<br />

ufficio irregolare, è nulla.<br />

Se per il ballottaggio, invece di mantenere, in una o più<br />

sezioni, l'ufficio definitivo che era stato eletto in occasione del<br />

primo squittinio, si è proceduto alla formazione di un nuovo, tuttavia,<br />

ove non vi sia stato richiamo, le operazioni siano state<br />

compiute in buona fede, e tre membri dell'ufficio precedente<br />

abbiano fatto parte del nuovo, l'elezione non rimane viziata<br />

(6 aprile 1860, Coli, di Saint-Feorie, elez. De la Flechère).<br />

4. I voti dati a persone diverse da quelle tra le quali ha luogo<br />

il ballottaggio sono nulli, se anche queste persone raccogliessero<br />

la maggioranza relativa. Sono nulli i voti dati in più del numero<br />

<strong>dei</strong> deputati che restano ad e<strong>legge</strong>re, come nei casi contemplati<br />

nella elezione a primo scrutinio.<br />

5. <strong>La</strong> proclamazione di candidati diversi da quelli che ^i trovavano<br />

in ballottaggio, ed hanno raccolto la maggioranza relativa,<br />

qualunque sia il numero <strong>dei</strong> voti nei quali è espressa, è nulla,<br />

e la <strong>Camera</strong> è tenuta a ripararvi.<br />

ART. 78. A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati<br />

ha la preferenza.<br />

1. Legge precedente e legislazione comparata.<br />

2. Quando l'età uà motivo di preferenza, w<br />

3. Caso in cui si dovrebbe rimettersi alla sorte.<br />

1, E la stessa disposizione <strong>dei</strong>rart. 93 della <strong>legge</strong> precedente,<br />

e conforme a quanto è prescritto dalla legislazione elettorale della<br />

maggior parte degli Stati. Alcune, e la stessa <strong>legge</strong> elettorale<br />

belga sino al 1872, nel caso di elezione £i parità di voti, a primo<br />

scrutinio, non preferiscono il più anziano, ma fanno luogo al<br />

ballottaggio.<br />

Secopdo la. <strong>legge</strong> deve invece essere proferito il più anziano<br />

tp>nto nella procla,mazione degli eletti, quanto nell^. proclamazione<br />

<strong>dei</strong> candidati, che sono ammessi al ballottaggio.<br />

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324 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

viziata se manca la firma di uno <strong>dei</strong> presidenti {Cam. <strong>dei</strong>dep., 1871,<br />

Coli, di Lodi, elez. Griffihi; 1867, Coli, di Vizzini, elez. Giusino).<br />

L'irregolarità del verbale di ricognizione <strong>dei</strong> voti non può<br />

mai condurre all'annullamento dell'elezione, ma soltanto alla rinnovazione<br />

del computo generale <strong>dei</strong> voti per parte della <strong>Camera</strong><br />

{Giuntapari., 1874, Coli, di Zogno, elez. Agliardi).<br />

2. Il verbale deve essere inviato al ministro dell'interno entro tre<br />

giorni dalla sua data. S'intende bene, che debbono spedirsi al ministro<br />

dell'interno anche i verbali di tutte le singole sezioni. Osservò,<br />

infatti, nella discussione della <strong>Camera</strong> (28 giugno 1881, p, 6694-<br />

6696), l'on. A. Sanguinetti : « Mi pare che in questo articolo ci<br />

sia una lacuna, e sia opportuno di provocare qualche dichiarazione<br />

tanto dalla Commissione quanto dal Ministero. Questo articolo<br />

stabilisce che il collegio <strong>dei</strong> presidenti deve trasmettere al ministro<br />

dell'interno il verbale generale della ricognizione <strong>dei</strong> voti;<br />

l'egregio guardasigilli ha detto che questo verbale di ricognizione<br />

non consiste per così dire che in un'operazione aritmetica. In base<br />

a questo verbale la <strong>Camera</strong> non potrà rendersi ragione della regolarità<br />

dell'elezione, se al verbale in parola non sono uniti i<br />

verbali delle varie sezioni del collegio. Quindi io vorrei pregare<br />

la Commissione ed il Ministero di dirmi se si intenda che si debbano<br />

unire al verbale del collegio <strong>dei</strong> presidenti anche i verbali<br />

delle varie sezioni ; perchè altrimenti si dovrebbe evidentemente<br />

modificare questo articolo, se non si vuole che la <strong>Camera</strong> si<br />

trovi con documenti insufficienti per verificare la regolarità delle<br />

elezioni «.<br />

L'onor. Coppino, relatore, rispose: « <strong>La</strong> Commissione è<br />

d'avviso, che questo verbale viene al Ministero accompagnato dai<br />

verbali delle sezioni, perchè evidentemente non si sarebbero potute<br />

fare né verificazioni, né ricognizioni senza i verbali di tutte<br />

e singole le sezioni. Quindi se questa mia dichiarazione bastasse<br />

non sarebbe d'uopo d'altro. <strong>La</strong> Commissione e, mi pare, dai cenni,<br />

anche il Ministero, sono di avviso che il verbale definitivo si appoggia<br />

a tutti gli altri verbali. Se poi fosse necessario chiarire<br />

qualche cosa, il che io non credo, si potrebbero aggiungere queste<br />

parole : stendono il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza<br />

e lo indirizzano, unitamente ai verbali e alle schede delle<br />

singole sezioni, al ministro dell'interno ».<br />

L'on. ministro dell'interno, aggiunse: « <strong>La</strong> disposizione....<br />

sulla quale ha chiamata l'attenzione della <strong>Camera</strong> l'on. Sanguinetti,<br />

è identica a quella della <strong>legge</strong> attuale; ora, una giurisprudenza<br />

costante, che non è mai stata messa in dubbio, che non è stata<br />

mai trasgredita senza che la <strong>Camera</strong> abbia subito richiamato al<br />

dovere gli uffici elettorali, è stata sempre questa, che il verbale<br />

della sezione principale, come la si chiamava allora, e adesso il<br />

verbale del collegio <strong>dei</strong> presidenti che riassume i voti dati dalle<br />

diverse sezioni del collegio, ha necessariamente, come annesso,


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 325<br />

come allegato, come sua parte integrale, i verbali delle sezioni.<br />

E non ci può esser'nessun dubbio; la giurisprudenza e la pratica<br />

pel passato furono continuamente in questo senso ; e io non veggo<br />

ragione perchè debba variare una disposizione di <strong>legge</strong> che ha<br />

avuto da trentatre anni un'applicazione non contestata in nessun<br />

modo ^ {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., Discussioni, 28 giugno 1881, p. 6695).<br />

3. Per la trasmissione del verbale era stato dapprima assegnato<br />

un termine di otto giorni, ma Fon. Trompeo osservò :<br />

tw Questo termine di otto giorni è veramente un poco troppo lungo<br />

e provocò frequenti lamenti giustificati, poiché non si comprende<br />

bene perchè si debbano lasciare questi verbali giacenti, e in balìa<br />

di persone che più nulla hanno da vedervi per otto giorni. Io<br />

dunque proporrei che in vista degli inconvenienti accaduti altre<br />

volte, si portasse questo termine a giorni tre y^.<br />

<strong>La</strong> proposta fu accolta, « sebbene alcuno osservi che ora le<br />

operazioni possano essere alquanto più lunghe per il moltiplicato<br />

numero degli elettori. Pare d'altra parte che sia d'interesse che<br />

questi documenti viaggino il più presto possibile e stiano ferrai il<br />

meno che si può nel luogo dove sono prodotti «•<br />

4. Tutti gli elettori, nei limiti compatibili, a giudizio del presidente,<br />

coU'ordine pubblico, possono assistere alla ricognizione<br />

generale <strong>dei</strong> voti. Questa facoltà risulta dal testo della <strong>legge</strong> e<br />

dalle esplicite dichiarazioni fatte alla <strong>Camera</strong> dal Ministro dell'Interno<br />

e dal Relatore nella tornata del 27 giugno 1881.<br />

ART. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche<br />

seggio di deputato, il Collegio deve essere convocato nel termine<br />

di un mese.<br />

Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione<br />

del Collegio a quello stabilito per la elezione devono<br />

decorrere quindici giorni almeno.<br />

Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad<br />

e<strong>legge</strong>re cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla<br />

sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i<br />

deputati da e<strong>legge</strong>re.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente e la nuova.<br />

2. Le elezioni parziali: maggiori inconvenienti della loro frequenza<br />

collo scrutinio di lista.<br />

3. <strong>Deputati</strong> supplenti.<br />

4. Altri temperamenti proposti.<br />

5. Legislazione comparata.<br />

6. Necessità e convenienza della immediata convocazione del Collegio.<br />

7. Il voto limitato nelle elezioni parziali.<br />

1. <strong>La</strong> prescrizione del primo comma è identica a quella dell'articolo<br />

103 della <strong>legge</strong> precedente.


326 LBOOi POLITICO-AMMINISTRATITE ^<br />

Il Secondo comma è una ripetizione <strong>dei</strong>rarticolo 49. Infatti<br />

Fon. Coppino aveva proposto di cancellarlo, sebbene in questo si<br />

parli al singolare e nel 49 al plurale. Ma fu lasciato in seguito<br />

all'osservazione dell'onorevole guardasigilli, che nell'art. 49 si<br />

contempla il caso di elezioni generali e nel presente quello di<br />

elezioni parziali,<br />

2. <strong>La</strong> compilazione di questo articolo ha sollevato nella Commissione<br />

e poi dì nuovo nella <strong>Camera</strong> parecchie gravi questioni :<br />

« L'applicazione dello scrutinio di lista e della rappresentanza<br />

delle minorità trasse la Commissione ad esaminare altresì,<br />

se fosse conveniente di introdurre modificazioni a quella parte<br />

della vigente <strong>legge</strong> (art. 103) ov'è stabilito che, quando per qualsiasi<br />

causa si renda vacante un seggio alla <strong>Camera</strong>, debba essere<br />

nel termine di un mese convocato il collegio per procedere ad<br />

una nuova elezione,<br />

" E invero i proporzionalisti adducono come uno <strong>dei</strong> vantaggi<br />

del sistema del quoziente quello di togliere la necessità<br />

delle elezioni complementari e suppletive. A queste elezioni infatti<br />

lo Hare e gli altri autori di analoghi sistemi provvedono<br />

collo stabilire che, quando un deputato per opzione, per morte,<br />

per dimissione o per altro motivo, venga a cessare dal suo ufficio,<br />

entri al posto vacante quel candidato del suo stesso partito che<br />

per numero di voti viene tosto dopo l'eletto.<br />

'' Ma, se non era il caso di discutere la convenienza di appigliarsi<br />

a simile partito, dappoiché la Commissione non aveva<br />

accolto alcuno de' sistemi predetti, era nell'intendimento di alcuni<br />

membri della Commissione di introdurre un provvedimento pel<br />

quale venisse a scemare la frequenza delle elezioni parziali. Si<br />

osservò infatti che se le elezioni parziali ripetute e frequenti<br />

stancano gli elettori, li disgustano dell'esercizio <strong>dei</strong> loro diritti e<br />

doveri pubblici, tendono a propagare il morbo perniciosissimo di<br />

enormi astensioni, i loro inconvenienti sono assai più gravi sotto<br />

il regime dello scrutinio di lista. Imperocché, con questo sistema<br />

elettorale procedendosi a singolari elezioni suppletorie, si viene<br />

ad agitare una intera provincia, a muovere grandi masse di elettori<br />

per l'elezione di un solo deputato. D'altra parte, con singole<br />

elezioni non si ottiene più una sincera ed effettiva applicazione<br />

delle votazioni plurali, ma si ricade nello scrutinio uninominale<br />

che toglie il suo carattere ed una parte <strong>dei</strong> suoi vantaggi allo<br />

adottato provvedimento; si ha, insomma, nello scrutinio di lista<br />

applicato senza lista, una evidente anomalia.<br />

3. « Per evitare le elezioni parziali, alcune leggi ordinarono un<br />

sistema di sostituti o supplenti, come si fa sovente nei mandati<br />

civili. Così in Francia, nella celebre convocazione degli Stati generali<br />

del 1789, erasi stabilito che quando là scelta di un collegio<br />

cadesse sopra persona assente, gli sarebbe nominato un supplente;<br />

ma fu poscia dichiarato > che, non nel caso di semplice assenza^<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 327<br />

ma soltanto nel caso di morte, potesse il supplente essere ammesso<br />

alla <strong>Camera</strong> in ìaogo del deputato che doveva sostituire.<br />

Anche la Costituzione del 1791 volle che ogni dipartimento, oltre<br />

ai rappresentanti, nominasse, pel caso che alcuni di essi venissero<br />

a mancare, un numero di supplenti uguale al terzo di quello <strong>dei</strong><br />

rappresentanti stessi. E così fece del pari qualche altra Costituzione<br />

posteriore. Nelle Cortes Costituenti di Spagna del 1810 vi<br />

furono pure i deputati supplenti, ma ciò era particolarmente richiesto<br />

dalla circostanza che i rappresentanti di molte provincie<br />

occupate dal nemico non potevano recarsi all'Assemblea, né le<br />

Provincie stesse procedere ad elezioni; sicché, per non lasciare<br />

senza rappresentanza una parte della nazione, gli emigrati delle<br />

rispettive provincie, che trovavansi in gran numero a Cadice,<br />

e<strong>legge</strong>vano tali supplenti. Però, anche la Costituzione del 1812,<br />

opera di quelle Cortes, stabilì la nomina <strong>dei</strong> supplenti nello stesso<br />

modo della Costituzione francese del 1791, e conseguentemente<br />

ciò prescrisse eziandio la Costituzione napoletana del 1820, Così<br />

pure il Governo provvisorio del Belgio, quando convocò il Congresso<br />

Costituente, stabili che in ogni collegio gli elettori, procedendo<br />

alla elezione <strong>dei</strong> deputati, nominassero un uguale numero<br />

di supplenti. Ed anche al presente un tale sistema è adottato in<br />

alcuni Stati, ad esempio nella Baviera, nella Sassonia, nonché<br />

nella Bolivia, nel Messico, nell'Uruguay, nel Venezuela.<br />

4, « Ognuno vede le maggiori difficoltà e complicazioni, che<br />

per tal modo si farebbero pesare sugli elettori, ed inutilmente nel<br />

maggior numero <strong>dei</strong> casi; oltre di che, anche politicamente, è<br />

improvvido e pericoloso creare allato alla <strong>Camera</strong> una specie di<br />

potere rivale; e nella Convenzione francese infatti fu più volte<br />

messa innanzi la proposta di riunire fuori di Parigi i supplenti<br />

dell'Assemblea per la violenza di cui quest'ultima dicevasi incessantemente<br />

vittima a Parigi. Ma, senza ricorrere a tale sistema<br />

<strong>dei</strong> supplenti, troviamo da altri consigliato di adottare una disposizione<br />

conforme a quella dalla nostra <strong>legge</strong> stabilita per le elezioni<br />

comunali e provinciali, nelle quali non vi hanno elezioni parziali<br />

nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi<br />

ridotto a meno di due terzi de' suoi membri. Fu in altri paesi sostenuto<br />

un tale sistema anche per le elezioni politiche, e stabilito<br />

che, tranne in casi di vacanze assai numerose, vi sia un'epoca<br />

fìssa nell'anno in cui fare contemporaneamente tutte le elezioni,<br />

affine di non distrarre troppo sovente gli elettori dalle proprie<br />

abitudini. E, andando anche più oltre su questa via, la Costituzione<br />

francese dell'anno III stabili che non dovessero aver luogo<br />

rielezioni finché le Assemblee non vedessero ridotto a due terzi<br />

il numero <strong>dei</strong> propri membri.<br />

" Un temperamento più mite fu sostenuto invece nella vostra<br />

Commissione allo scopo di diminuire queste parziali elezioni.<br />

Si propose che n^i collegi i quali abbiano ad e<strong>legge</strong>re tre deputati


328 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

0 più, non si proceda ad elezioni suppletive se non quando manchino<br />

almeno due <strong>dei</strong> loro deputati, salvo che le vacanze complessive<br />

in tutto il regno non raggiungano il numero di venti. Siffatta<br />

disposizione venne adottata nella vigente <strong>legge</strong> spagnuola del<br />

28 dicembre 1878, e ne vedemmo proposte di analoghe in Francia<br />

nella discussione intorno alla <strong>legge</strong> elettorale del 1849, nonché<br />

piii recentemente nel 1872 ed anche nel disegno di <strong>legge</strong> non ha<br />

guari presentato dal Bardoux pel ristabilimento dello scrutinio<br />

di lista.<br />

5. " Ma la Commissione non credette di poter entrare in questa<br />

via, la quale, se ha l'esempio della Spagna, ha contro di sé quello<br />

di quasi tutti gli altri Stati costituzionali. Così per la <strong>legge</strong> germanica<br />

in caso di qualsiasi vacanza si deve addivenire immediatamente<br />

a nuova elezione. Lo stesso è stabilito dalla <strong>legge</strong> elvetica,<br />

che pure prescrive l'immediata convocazione, a meno che non<br />

sia imminente l'integrale rinnovazione del Consiglio nazionale. <strong>La</strong><br />

<strong>legge</strong> austriaca e la ungherese indicono pure la riconvocazione<br />

<strong>dei</strong> collegi ogni qualvolta un deputato cessi di far parte della <strong>Camera</strong>.<br />

Per la <strong>legge</strong> belga, in caso di vacanza, il collegio che alla<br />

medesima deve provvedere è convocato nel termine di un mese,<br />

sebbene nel Belgio abbiano luogo, come nelle nostre elezioni comunali<br />

e provinciali, rinnovazioni parziali periodiche dell'assemblea.<br />

E conformi disposizioni trovansi, sebbene con termini diversi,<br />

nella <strong>legge</strong> della Svezia, in quella della Romania, in quella<br />

di Vittoria. Né diversamente provvede la vigente <strong>legge</strong> francese<br />

del 30 novembre 1875, la quale, con singolare disposizione, stabilì<br />

termini diversi per le elezioni parziali in caso di vacanze : il<br />

termine di un mese se la vacanza dipende da opzione ; di tre mesi<br />

se dipende da morte, dimissione od altro qualsiasi motivo. Il decreto<br />

organico del 1852 aveva stabilito il più lungo termine di<br />

sei mesi, e non essendo stata tale disposizione fra quelle abrogate<br />

dal Governo della difesa nazionale, è noto quanti reclami<br />

abbia suscitati nell'Assemblea il ritardo che i Governi conservatori<br />

frapponevano alla convocazione <strong>dei</strong> collegi per non perdere<br />

le maggioranze che le singole elezioni suppletive andavano assottigliando.<br />

6, ^ Ma, prescindendo anche dagli enumerati esempi, molti argomenti<br />

intrinseci mossero la Commissione a non accogliere la fatta<br />

proposta. In primo luogo, siccome l'articolo 44 dello Statuto prescrive<br />

che se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue<br />

funzioni, il Collegio che l'ha eletto deve essere tosto convocato<br />

per fare una nuova elezione, la predetta proposta incontrava ostacolo<br />

in una delle'disposizioni di quella <strong>legge</strong> fondamentale che<br />

non si deve modificare senza cagioni di evidente utilità. Ora ci<br />

sembra che la citata disposizione dello Statuto abbia voluto sancire<br />

una salutare guarentigia della integralità della rappresentanza<br />

nazionale e che perciò non vi sia ragione alcuna che possa indurci<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA<br />

ad abbandonarla. Affinchè i bisogni delle varie parti dello Stato<br />

abbiano senza interruzione i loro naturali interpreti, affinchè le<br />

leggi siano ovunque accolte con rispetto e fiducia, affinchè la <strong>Camera</strong><br />

mantenga l'autorità morale che le è necessaria, affinchè non<br />

sembrino posti in non caje gli uguali diritti di tutti gli elettori, è<br />

mestieri che la <strong>Camera</strong> sia quanto è più possibile completa, è mestieri<br />

non imporre silenzio alla voce degli elettori, quando un fatto<br />

qualunque viene a togliere ad essi il proprio rappresentante.<br />

« E mi sia lecito aggiungere come d'altra parte non si possa<br />

dire che consultando il paese lo si agiti, lo si stanchi, lo si disgusti<br />

delle libere istituzioni. Ciò può anzi contribuire a dargli le abitudini<br />

che tali istituzioni richiedono ; e infine anche le elezioni<br />

parziali hanno i loro vantaggi, segnando il movimento che dopo<br />

i generali comizi può essere avvenuto nella pubblica opinione,<br />

e porgendo per tal modo, al Governo ed alle maggioranze, salutari<br />

avvertimenti.<br />

u Fu dunque mantenuta la disposizione della <strong>legge</strong> vigente<br />

che prescrive in caso di vacanza la convocazione nel termine di un<br />

mese : ma sembrò in pari tempo necessario di stabilire, come nelle<br />

elezioni generali, che almeno quindici giorni debbano decorrere<br />

dal giorno della convocazione del collegio a quello stabilito per<br />

le elezioni ; se il termine massimo di un mese è pressoché necessario<br />

per dar tempo agli elettori di intendersi e non procedere<br />

impreparati alla elezione, questo termine non deve potersi accorciare<br />

di tanto da rendere tali intelligenze e preparazioni affatto<br />

impossibili.<br />

?• ii In coerenza al modo di votazione stabilito per le elezioni<br />

generali, si prescrisse all'articolo 83 che anche nelle elezioni parziali<br />

s'applichi il voto limitato. È vero che nelle elezioni parziali<br />

ben raro e difficile sarà il caso che più di quattro deputati si debbano<br />

e<strong>legge</strong>re nel collegio : ma, siccome questo caso non solo<br />

non è impossibile, ma si presenterebbe ogniqualvolta per vizi<br />

essenziali di sostanza o di forma venisse annullata l'elezione<br />

generale di un collegio cui sono attribuiti cinque deputati, cosi<br />

nel rinnovamento della medesima il procedimento non potrebbe<br />

essere diverso da quello seguito nella elezione che si dovrebbe<br />

ripetere'» {Relaz. ZANARDELLI, pag. 181-184).<br />

«<br />

329


330 LEOai POLITICO*AMMINISTRATIVK<br />

r<br />

TITOLO IV.<br />

nei <strong>Deputati</strong><br />

ART. 81. Chiunque può essere eletto deputato, purché in<br />

esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto,<br />

e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. ^610<br />

(Serie ^^), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2^).<br />

L Condizioni per essere eletto deputato,<br />

2. Cittadinanza, godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici.<br />

3. Età di anni 30.<br />

4. Perchè Vetà non fu abbassata^ ad onta di validi argi<br />

5. Quando debbano esistere le surriferite condizioni,<br />

6. E particolarmente quella delUetà.<br />

7. Elezione di un senatore.<br />

8. Elezione di un deputato.<br />

9- Altre condizioni di eleggibilità.<br />

domxinda<br />

Né<br />

fu modifìG<br />

14. Leggi sulle incompatibilità parlamentari.<br />

!• Per poter essere eletto deputato si domandano le seguenti<br />

ioni :<br />

1^ Essere cittadino italiano ;<br />

2^ Godere i diritti civili tì politici ;<br />

3^ Avere compiuta l'età di anni 30 ;<br />

4^ Non occupare uflS^i governativi o non avere collo Stato<br />

vincoli d'affari, salve le eccezioni determinate dalla <strong>legge</strong>,<br />

2. Riguardo alla cittadinanza ed al godimento <strong>dei</strong> diritti civili<br />

^ politici si rinvia a quanto si è detto a proposito dell'elettorato;<br />

coiravvertenza che trattandosi di eleggibilità il rigore della <strong>legge</strong><br />

verso gli stranieri è pienamente giustificato.<br />

Qualora mancasse nell'eletto la qualità di cittadino del<br />

Regno, l'elezione è nulla {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., 24 dicembre 1849,<br />

Elez. Mamiani; id. 1858, Elez. Delitala).<br />

È valida l'elezione di im deputato sotto il peso d'una sentenza<br />

contumaciale, siccome quella clie non fa che sospendere<br />

l'esercizio <strong>dei</strong> diritti politici ; però non può essere ammesso a<br />

sedere alla <strong>Camera</strong> sinché ne dura l'effetto {Cam. <strong>dei</strong> dep., 6<br />

agosto 1849, Coli, di Santhià, elez. Reta).<br />

3. Non può dirsi altrettanto della condizione dell'età di anni<br />

trenta; e infatti nella Commissione parlamentare si era fatta la<br />

A<br />

1


^_-<br />

Ì^GOÉ ÉLlftÓRALÉ POLITICA 331<br />

proposta di ridurla a 21 od almeno a 25. Tale è l'età richiesta in<br />

Francia (<strong>legge</strong> del 1875 e cosi in quelle del 1852, 1848, Atto addizionale<br />

del 1814, Cost. dell'anno Vili e del 1791), in Spagna<br />

(<strong>legge</strong> del 1878, 1870, 1846, 1837, Statuto di Cadice), nel Belgio<br />

(Cost. 1830, art. 50), in Danimarca, nella Svezia, nell'Impero<br />

germanico, nei Regni di Sassonia^ di Baden, di Rumania, agli<br />

Stati Uniti e in tutti gli Stati dell'America meridionale. In Italia<br />

richiedevano l'età di 25 anni: le Costituzioni delia Repubblica cisalpina,<br />

le romane del 1798 e 1849, le napoletane del 1820 e 1848,<br />

la siciliana del 1848, il decreto veneto <strong>dei</strong> 3 giugno 1848, il progetto<br />

di <strong>legge</strong> elettorale per la Lombardia del 9 maggio 1848 e<br />

le leggi elettorali del 10 febbraio 1849 in Toscana, 24 dicembre<br />

1848 nello Stato romano, 29 luglio e 19 agosto 1859 per Modena<br />

e Parma, 8 agosto 1859 per le Romagne.<br />

Si richiedono per Teleggibilità 30 anni: in Grecia, Olanda,<br />

Austria, Prussia e nei minori Stati di Germania; e si richiedevano<br />

pure nella Carta francese del 1830, nella Costit. dell'anno III,<br />

nelle Costituzioni cisalpina, cispadana, ligure del 1797, partenopea<br />

del 1799, toscana e pontifìcia del 1848, spagnuola del 1834.<br />

<strong>La</strong> Carta francese del 1814 esigeva 40 anni. Invece TUngheria<br />

chiede solo l'età di 24 anni, la Svizzera di 20, l'Inghilterra di 21,<br />

sebbene vi sia esempio di'deputati ammessi in età più giovane,<br />

sospendendo loro sino a 21 anni il diritto di voto. Di 21 anni si<br />

appagano quasi tutte le Costituzioni particolari degli Stati Uniti,<br />

come già la Costituzione francese <strong>dei</strong> 1793. E bastavano 20 anni<br />

nella Repubblica veneta e in molti nostri statuti comunali; in<br />

alcuni, come adesso in qualche cantone svizzero, si domandava<br />

un'età anche minore.<br />

4. L'onor. Zanardelli svolse dottamente le ragioni per le. quali<br />

si dovrebbe, modificando senza vane preoccupazioni lo Statuto,<br />

chiedere soltanto l'età di 25 anni. E per verità pare che nessuna<br />

valida ragione siasi addotta in contrario, fuori di quella tratta<br />

dalla inopportunità di modificare io Statuto, dove tale disposizione<br />

è contenuta. <strong>La</strong> Commissione deliberò di lasciare l'età di<br />

30 anni, ed anche quando la questione si presentò alla <strong>Camera</strong><br />

non fu presa diversa risoluzione, sebbene Ton. Zanardelli ed altri<br />

autorevoli deputati si dichiarassero per l'abbassamento (Cfr. Relazione^<br />

pag. 201-205).<br />

6. Di tutti i requisiti per releggibilità in generale deve dirsi<br />

che è necessario ch'essi esistano al momento dell'elezione, non<br />

bastando che si avverino posteriormente {Carnera <strong>dei</strong>dep., 4 gennaio<br />

1850, elez. Spinola e cfr. le altre numerose decisioni prese<br />

dalla <strong>Camera</strong> italiana su questo argomento).<br />

6. Riguardo all'età si deve badare all'epoca nella qiaale il candidato<br />

è stato eletto, non a quella in cui viene ammesso alla Cambra.<br />

Le elezioni degli on. Berti (Savigliano, 14 novembre 1850)<br />

e Saracco i^2 novembre 1851} furono annullate, sebbene avessero


332 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

compiuto i trent'anni all'epoca della loro ammissione alla <strong>Camera</strong> ;<br />

furono pure annullate il 4 ottobre 1858 reiezione Lignana, il 4<br />

ottobre 1860 l'elezione Garelli, sebbene mancassero loro pochi<br />

giorni. Cosi furono annullate le elezioni dell'on. Giuseppe Mussi<br />

(Coli, di Abbiategrasso, 25 nov. 1865, 27 gennaio 1866), Colonna<br />

di Cesarò (Aragona e Ragusa, 14 dicembre 1870), Testa (Coli, di<br />

elusone, 8 marzo 1861), Codronchi (Imola, 15 marzo 1871,15 maggio<br />

1871), Bortolucci-Godolini (Montegiorgio, 25 novembre 1865,<br />

24 febbraio 1866), Luzzatti (Oderzo, 14dic. 1870, 6 febbr. 1871),<br />

Sebbene dai titoli trasmessi alla <strong>Camera</strong> non risulti se l'eletto<br />

abbia l'età prescritta, quando vi è una fondata presunzione favorevole<br />

al medesimo, l'elezione si deve convalidare.<br />

7. L'elezione a deputato di un senatore è nulla per effetto dell'art.<br />

64 dello Statuto (Collegio di Cagli, elezione <strong>La</strong>mbruschini,<br />

1"" marzo 1861). Però se i titoli di un cittadino nominato senatore<br />

non fossero ancora convalidati, e non avesse prestato giuramento,<br />

se anche fosse certa la sua accettazione, può essere eletto<br />

deputato {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 6 aprile 1860, elez. Salvagnoli).<br />

8. È senza effetto l'elezione, quando l'eletto è deputato e ne<br />

esercita le funzioni {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deput., elez. Guerrazzi, Coli. I<br />

di Livorno, 20 gennaio 1869; elez. Ranco, Coli, di Caltanissetta,<br />

27 febbraio 1867; elez» Garibaldi, Coli, di Lendinara, 22 dicembre<br />

1866; elez. <strong>Camera</strong>ta-Scovazzo, Coli, di Naso, 23 nov. 1861).<br />

In Francia, in ambedue questi casi, l'elezione viene adesso convalidata,<br />

salva l'opzione.<br />

9. <strong>La</strong> <strong>legge</strong>, salve le eccezioni per titolo d'incompatibilità, è<br />

assai larga nell'ammettere i cittadini all'eleggibilità. Per essere<br />

eletto, a rigore, nemmeno è necessario di essere elettore ; per<br />

esempio, potrebbe essere eletto un cittadino non inscritto sulle<br />

liste elettorali, o che dimora all'estero.<br />

10. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non chiede un censo di eleggibilità, simile, in<br />

questo, alle leggi di Francia, Inghilterra, Germania, Prussia,<br />

Wiirtemberg, Ungheria, Danimarca, Svizzera, Belgio, Spagna,<br />

Grecia, Rumania, Messico, Stati Uniti.<br />

Il censo elettorale si chiede però ancora in parecchi Stati, e<br />

per lungo tempo fu richiesto perfino in paesi retti da istituzioni<br />

affatto democratiche, i quali, per conseguenza non solo stabilirono<br />

un ingiusto privilegio, ma venivano a privarsi <strong>dei</strong> servizi<br />

degli uomini più eminenti, perchè non ricchi, quasi alla ricchezza<br />

fossero necessariamente congiunti il patriottismo, l'ingegno, il<br />

sapere, la virtù.<br />

Il censo di eleggibilità sussisteva in Germania, dove ancora<br />

si mantiene nella Baviera, nel regno di Sassonia ed in alcuni Stati<br />

minori; sino al 1858 si richiedeva in Inghilterra (600 Ls. nei<br />

borghi, 300 nelle contee), e fu a lungo necessario in Francia e<br />

nella Spagna. <strong>La</strong> carta del 1830 domandava.500 lire d'imposta<br />

diretta; non fu convalidata una elezione perchè al candidato


. 4<br />

J<br />

'^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 333<br />

mancavano due o tre lire e si dovette contemplare il caso che nel<br />

dipartimento non ci fossero 50 persone che pagassero 500 lire<br />

l'anno d'imposta diretta, scendendo allora per guisa da ottenere<br />

quel numero. <strong>La</strong> Ristorazione aveva chiesto 1000 lire di censo;<br />

anche la Costituente nel 1789 domandava l'imposta di un marco<br />

d'argento.<br />

Un censo di eleggibilità era pur richiesto nelle Costituzioni<br />

del Massachussets, New Hampshire, New Jersey, Maryland,<br />

Delaware, Tennessee, Mississippi, Luigiana, Ohio, Ulinese, Indiana,<br />

Carolina del Sud, Carolina del Nord e in altre Repubbliche<br />

americane.<br />

Fra le Costituzioni italiane chiedevano un censo di eleggibilità<br />

le siciliane del 1812 e 1848, le napoletane d'ugual data, la<br />

Costituzione toscana e la pontifìcia del 1848 e parecchie di quelle<br />

promulgate sulla fine del secolo.<br />

11. Le cagioni di indegnità, di esclusione, di incapacità, a differenza<br />

di altre legislazioni, non sono per gli eleggibili diverse da<br />

quelle poste per gli elettori.<br />

Può nascere il dubbio riguardo a certe condizioni di moralità,<br />

che pur non vietando l'esercizio del diritto elettorale, scemano<br />

la rispettabilità necessaria all'eleggibilità. Ma per quanto sia<br />

desiderabile che gli elettori mandino alla <strong>Camera</strong> uomini d'intatta<br />

riputazione, se non lo fanno, la <strong>Camera</strong> non ha potere di escluderli.<br />

Fosse pur grave il fatto loro attribuito, la <strong>Camera</strong>, se non<br />

segui una condanna alla perdita <strong>dei</strong> diritti politici, non può escludere<br />

un deputato, non avendone alcun fondamento legale. In<br />

Inghilterra il potere di escludere a questo titolo un deputato degenerò<br />

in tali abusi, che si dovette reputare sufficiente la presentazione<br />

del deputato fatta da due colleghi, e negli ultimi tempi,<br />

prima nelle elezioni generali, poi nelle parziali, fu smesso anche<br />

questo costume.<br />

13. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non richiede che per essere eletti occorra di<br />

avere il domicilio e nemmeno che sia necessario possedere od<br />

essere nati nel collegio o nella provincia ove ha luogo l'elezione.<br />

In Francia, il Barnave, seguendo l'opinione del Montesquieu,<br />

fece adottare quest'ultima restrizione dalla Costituente del 1789<br />

malgrado gli sforzi eloquenti del Mirabeau ; essa fu sancita anche<br />

nella Carta del 1814 e del 1830 per una metà <strong>dei</strong> deputati del dipartimento.<br />

Anche nel 1874 la Commissione <strong>dei</strong> Trenta aveva proposto<br />

di rimettere in vigore questa restrizione, per ottenere, diceva,<br />

che gli eletti siano conosciuti dagli elettori ed abbiano con essi<br />

intimi legami, nonché per vietare le candidature multiple, nomadi,<br />

erranti. E questa restrizione, ch'era iscritta anche nella Costituzione<br />

spagnuola del 1812, ed in altre successive di quella nazione,<br />

nelle Costituzioni di parecchi Stati dell'Unione americana, e nelio<br />

Statuto toscano del 1848, la troviamo ancora oggi prescritta,<br />

oltreché in qualche Stato della Germania, nella legislazione de-


334 LEGSI P©lITlCa'-A¥MmiSTIlATIVE<br />

mocratica della Grecia, ove, per essere eleggibile, è d'uopo essere<br />

originario della provincia in cui segue rele2:ÌQne o domiciliato in<br />

essa almeno da due anni.<br />

<strong>La</strong> nostra <strong>legge</strong> saggiamente ha respinto tutte queste restrizioni,<br />

rispettando la sovranità del Corpo elettorale che dev'essere<br />

libero nelle sue scelte, mentre la pubblica fiducia è un titolo non<br />

solo sufficiente, pia migliore d'ogni altro per attribuire il diritto<br />

ad essere eletto, E l'obbligare gli elettori a limitare le proprie<br />

scelte nei confini del collegio o della provincia è tanto piii strano,<br />

dappoiché è già assai pronunciata e talvolta irresistibile negli<br />

elettori medesimi la tendenza a preferire candidature locali; e,<br />

sebbene questa tendenza sia generalmente legìttima e plausibile,<br />

pure male la si innalza a norma di <strong>legge</strong>, quand'è piuttosto a<br />

temere che non trasmodi fino a sostituire ad ogni costo questo<br />

angusto criterio a quelli del merito e della virtù.<br />

13, Nel compiere la riforma della <strong>legge</strong> elettorale, non venne<br />

modificata la <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, sebbene da più parti se<br />

ne muovessero vivissime istanze, e la questione venisse pur di^<br />

scussa, sotto diversi aspetti, alla <strong>Camera</strong>, così in se, che negli intimi<br />

nessi chela collegano all'altra questione della retribuzione<br />

dell'ufflcio legislativo. Giova notare le ragioni principali per le<br />

quali, secondo Toriorevole Zanardelli, non si è introdotto a questo<br />

riguardo alcun mutamento nella nostra legislazione elettorale.<br />

« Taluno, invero, aveva proposto nelle Commissioni di procedere<br />

alla revisione delle disposizioni della predetta <strong>legge</strong>, inserendole,<br />

con quelle modificazioni che potessero reputarsi ntili ed<br />

opportune, nel pi^ogetto in esame, affinchè la nuova <strong>legge</strong><br />

formasse un completo Codice elettorale.<br />

" Ma ci è sembrato che recentissima essendo la <strong>legge</strong> stessa<br />

(13 maggio 1877), non convenga il tornare un'altra volta, a cosi<br />

breve distanza di tempo, sul medesimo argomento, per se stesso<br />

assai arduo e complicato. <strong>La</strong> più lieve modificazione che proponessimo<br />

alle disposizioni vigenti, richiamerebbe necessariamente<br />

in discussione l'intiero tema, non compreso ne nell'ultimo ne nel<br />

precedente progetto di <strong>legge</strong> che il Ministero ha presentato; e<br />

ciò, alle importantissime questioni cui tali progetti danno luogo,<br />

altre ne aggiungerebbe che si manifestarono sempre fra le più<br />

difficili che un Parlamento abbia da risolvere.<br />

H Pertanto non fu sollevata e discussa nella Commissione<br />

neppure la questione intorno alla indennità <strong>dei</strong> deputati, siccome<br />

quella che al tema delle incompatibilità in varie guise si connette;<br />

quantunque alcuni commissari, fra cui il vostro relatore, siano<br />

favorevoli all'indennità stessa che è, per così dire, di diritto comune<br />

negli Stati liberi, e senza la quale vengono in fatto ristrette,<br />

sovvertite e rese illusorie quelle condizioni di eleggibilità che sono<br />

stabilite dalla <strong>legge</strong> « (Rei. ZANARDELLI, p. 190-200).<br />

lét Per tale ragione si fanno qui seguire le disposizioni con^-


1 ^<br />

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n ;<br />

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^ J, •<br />

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4 '<br />

LEGGE EL^n'TORALE POLmOÀ 335<br />

tenute nelle due leggi 3 luglio 1875 e 13 maggio 1877 sulle<br />

incompatibilità parlamentari, incominciando dalla seconda alla<br />

quale appunto le disposizioni della prima di queste diie leggi<br />

trovano ìa loro applicazione.<br />

LEGGE 13 MAGGIO 1877.<br />

Art. 1. Non possono essere eletti deputati al Parlamento i<br />

funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello<br />

Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati ge-^<br />

nerali <strong>dei</strong> benefìzi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero<br />

delVQrdine Mauriziano e delle scuole d'ogì\i grado sovvenute<br />

dal bilancio dello Stato, ad eccezione :<br />

a) Dei ministri segretari di Staio, <strong>dei</strong> segretari generali<br />

<strong>dei</strong> Ministeri^ del ministro della Casa Heale e ^el primo segre-<br />

tario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;<br />

b) Del presidente, <strong>dei</strong> presidenti di sezione, <strong>dei</strong> consiglieri<br />

del Consiglio di Stato e delVavvocato generale erariale;<br />

e) Dei primi presidenti, <strong>dei</strong> presidenti e <strong>dei</strong> consiglieri di<br />

Corte di cassazione ;<br />

(J) Dei primi presidenti, <strong>dei</strong> precidenti e <strong>dei</strong> consiglieri<br />

delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel ter­<br />

ritorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale<br />

hanno esercitato Viifflcio sei mesi pr^ima della elezione ;<br />

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra<br />

e di mq^re, i quali non possono essere eletti nei distretti eletto­<br />

rali, nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio<br />

del loro grado sei mesi prima della elezione;<br />

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istru-<br />

zion^, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiora<br />

<strong>dei</strong> lavori pubblici e del Coìisiglio delie miniere ;<br />

g) Dei professori ordinari delle regie università e degli<br />

altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi<br />

accadeìnici.<br />

Fermo il disposta della <strong>legge</strong> 3 luglio 1875, numero 2610.<br />

1. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 marzo 1848.<br />

2. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860.<br />

3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 13 maggio 1877 e i suoi motivi.<br />

4. Continua l'esposizione <strong>dei</strong> motivi.<br />

5. Dubbi relativi a eerte categorie di funzionari,


336 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

6. Perché furono assimilati a quello dello Stato i bilanci di cui è pa^<br />

rola in questo articolo.<br />

7. Ragione delle eccezioni accolte dalla <strong>legge</strong>.<br />

8. Perchè non fu contemplato il primo aiutante di campo del Re.<br />

9. Nuove categorie di funzionari dichiarati compatibili dalla Commissione<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />

10. Motivi delle modificazioni introdotte dall'uffizio centrale del Senato.<br />

11. Nuovi argomenti in appoggio alla <strong>legge</strong>.<br />

12. Limiti di luogo alla elezione di alcuni funzionari. Motivi,<br />

13. Giurisprudenza parlamentare. Elezione di un funzionario ineleggibile.<br />

14. Elezione di un funzionario dimissionario.<br />

15. Ineleggibilità <strong>dei</strong> generali per ragione di luogo.<br />

16. Dubbi risolti in favore della compatibilità: Ricevitori provinciali;<br />

Membri della Giunta liqp^idatrice dell'asse ecclesiastico; Capitano<br />

di fregate ; Professore alla scuola superiore di veterinaria.<br />

17. Membri delle deputazioni provinciali di appello per le imposte.<br />

18. Membri del Collegio consultivo <strong>dei</strong> periti in materia doganale.<br />

19. Dubbi risolti per Vincompatibilità: Ingegnere del genio civile chiamato<br />

a reggere una Direzione generale ; Direttore generale delle<br />

imposte dirette^ Pretore^ Direttore di Museo, Censore di Istituti<br />

di credito.<br />

20. Elezione di persona sotto processo.<br />

21. Altre incompatibilità proposte e non ammesse dalla <strong>Camera</strong>. Motivi.<br />

22. Proposte divergenti: eleggibilità di tutti i funzionari con o senza<br />

limite di numero. Legislazione comparata.<br />

23. Opzione tra Vufflzio e la deputazione. Legislazione comparata.<br />

24. Sospensione dello stipendio^ con o senza limitazione di numero.<br />

Legislazione comparata.<br />

25. Esclusione di tutti i funzionari.<br />

26. Retribuzione dell'uffizio di deputato.<br />

!• <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale del 17 marzo 1848 ammetteva in principio<br />

l'eleggibilità <strong>dei</strong> funzionari, escludendo i seguenti :<br />

« 1*^ I funzionari stipendiati ed amovibili dell'Ordine giudiziario<br />

;<br />

2^ I membri del Corpo diplomatico in missione;<br />

3^ Gli intendenti generali di divisione, gli intendenti di provincia<br />

e i consiglieri d'intendenza (prefetti, sotto-prefetti e consiglieri<br />

di prefettura) ;<br />

4^ Gli impiegati stipendiati dell'Ordine amministrativo, che<br />

esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente<br />

generale, ad eccezione degli ufficiali del Genio civile e delle miniere<br />

non inferiori al grado d'ingegnere capo e degli ufficiali<br />

sanitari, che siano membri del Protomedicato e <strong>dei</strong> Consigli di<br />

sanità «.<br />

Indi le numerose questioni insorte nel Parlamento subalpino<br />

sul modo di constatare la condizione dell'inamovibilità per i magistrati<br />

; su alcuni uffizi giudiziari che lasciavano dubbi a tale riguardo<br />

; sulla eleggibilità <strong>dei</strong> consoli e vice-consoli di estere<br />

\<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 337<br />

Potenze in Italia e degli italiani all'estero ; e sopra moltissimi altri<br />

funzionari dell'Ordine amministrativo e del Corpo insegnante, la<br />

cui posizione rispetto a questa <strong>legge</strong> era dubbia (Cfr. BELLONO,<br />

Man. delVelett. "poi. edeldep,, pag. 131-140, nota).<br />

2. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1,860, art. 97, mutò il concetto della<br />

precedente, accogliendo l'ineleggibilità <strong>dei</strong> funzionari come principio,<br />

e dichiarando invece eleggibili:<br />

« 1. I ministri segretari di Stato;<br />

2. Il presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato;<br />

3. I consiglieri di Stato;<br />

4. I primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti di<br />

cassazione e d'appello ;<br />

5. I segretari generali <strong>dei</strong> Ministeri;<br />

6. Gli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non<br />

possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano<br />

un comando ;<br />

7. I membri <strong>dei</strong> Consigli superiori della pubblica istruzione<br />

e di sanità, del Congresso permanente <strong>dei</strong> ponti e strade e del<br />

Consiglio delle miniere;<br />

8. I professori ordinari delle regie Università, o degli altri<br />

pubblici istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici<br />

".<br />

Anche su queste disposizioni della <strong>legge</strong> erano sorte gravi<br />

controversie (BELLONO, 1. cit,, pag. 132-150) delle quali darò conto<br />

più oltre, in quanto non furono sciolte dalla <strong>legge</strong> del 1877.<br />

3, L'on. Nicotera presentò, nella tornata del 7 dicembre 1876,<br />

un progetto di <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari, il quale,<br />

veramente, non riguardava le incompatibilità per ragione di<br />

ufficio, bensì quelle per ragione d'afifari, di cui si terrà parola<br />

• ^<br />

più mnanzi.<br />

<strong>La</strong> proposta di <strong>legge</strong> conteneva però anche alcune disposizioni<br />

restrittive delle categorie degli impiegati ammessi alla<br />

<strong>Camera</strong>, e delle restrizioni cosi si dava ragione nella Relazione<br />

ministeriale :<br />

" CoU'art. 97 si è creduto dare una più esatta interpretazione<br />

al significato della parola funzionari od impiegati, annoverando<br />

fra essi anche quelli che hanno incarichi provvisorii o<br />

temporanei. Si è voluto in tal modo riparare all'abuso, che si è<br />

più volte manifestato, di lasciare eleggibili anche coloro che,<br />

giusta lo spirito della <strong>legge</strong>, non avrebbero potuto esserlo. Si ren^<br />

dono incompatibili le funzioni <strong>dei</strong> consiglieri di Corte d'appello<br />

con quelle di deputato, per non distogliere molti funzionari del^<br />

l'ordine giudiziario dalle importanti e molteplici occupazioni loro<br />

affidate dalle leggi dello Stato. Similmente si riserva l'eleggibilità<br />

ai soli ufficiali generali di terra e di mare escludendo gli altri<br />

uffiziali superiori, per la stessa ragione di non distoglierli dal<br />

servizi del loro uffizio. Si abolisce inoltre l'eccezione a favore<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* ~ Vói. IV. 22


338 LEGO! POUTICO-AMMINISTRATrVE<br />

<strong>dei</strong> membri <strong>dei</strong> Consigli superiori della pubblica istruzione e di<br />

sanità e del Consiglio superiore <strong>dei</strong> lavori pubblici e del Consiglio<br />

delle miniere, perchè non vi ha per essi ragione di scostarsi dalla<br />

regola generale estendendo loro il privilegio dell'eleggibilità »<br />

{Rei. NicoTERA, pag. 2),<br />

4. Assai lucidamente vennero esposte le ragioni generali della<br />

le^rg'e nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato. « Il vostro<br />

Ufficio centrale, fedele interprete del concorde avviso de' singoli<br />

Uffici, rende omaggio alla bontà del concetto politico e<br />

morale onde sono inspirate, il quale certamente fu di rimuovere<br />

al possibile ogni sospetto che nella <strong>Camera</strong> elettiva seggano rappresentanti<br />

della nazione od entrativi per vie non diritte e non<br />

piane, o su cui possano altri impulsi che quello di sostenere le<br />

ragioni della verità, della giustizia, dell'equità e di promuovere<br />

esclusivamente il maggior bene della nazione medesima. A ciò di<br />

certo conferirà che non vi siano in gran numero gli investiti <strong>dei</strong><br />

pubblici offici, i quali, mentre non ne sono anche temporaneamente<br />

staccati senza qualche scapito del servigio dello Stato, danno<br />

luogo all'apprensione che o riescano eletti per influenze governative,<br />

ossia, come dicono, burocratiche, o si mantengano pertinacemente<br />

devoti alla maggioranza, onde esce il Ministero da cui<br />

tengono quégli offici e quindi sempre inchinevoli ad osteggiare di<br />

proposito deliberato la minoranza, a cui può ben accadere in<br />

taluni incontri di esprimere più veracemente i generali bisogni ed<br />

interessi. Né già è da temere che col farsi nella <strong>Camera</strong> elettiva<br />

più scarso il numero degli investiti <strong>dei</strong> pubblici offici, i quali per<br />

consueto vanno segnalati per copia di dottrina ed esperienza degli<br />

affari, le discussioni vi abbiano da procedere meno splendide e<br />

larghe ed efficaci. Il breve loro drappello raddoppierà di assiduità<br />

e di zelo, sicché non s'avverta l'assenza della lunga schiera;<br />

oltrecchè vuoisi stare a fidanza che le nuove generazioni cresciute<br />

dopo il nostro miracoloso risorgimento forniranno tra<br />

breve, massime dal seno delje classi più agiate, un'eletta di giovani<br />

volonterosi che si saranno educati alla carriera parlamentare<br />

con forti ed insistenti studi e vi porteranno tal vasto apparato di<br />

molteplici cognizioni e di gagliardi convincimenti da rendere<br />

men necessaria nella <strong>Camera</strong> elettiva la presenza di quegli uomini<br />

che vi si chiamano speciali. Gioverà poi grandemente ad<br />

effettuare il concetto sopra adombrato, che non vi abbiano accesso<br />

coloro, di cui possa sorgere il dubbio anche il più remoto e leggiero,<br />

che per la qualità delle associazioni di cui forman parte<br />

e delle imprese a cui attendono od in cui hanno ingerenza d'opera<br />

o di consiglio, debbano, quando che sia, trovarsi impegnati in<br />

una lotta fra un interesse lor proprio o de' loro clienti e l'interesse<br />

• generale : paurosa lotta da cui rado avviene che l'universale creda<br />

escir vittoriose e col sacrifìcio della privata alla pubblica utilità<br />

anco le coscienze più rigide, anche le reputazioni più immacolate *»<br />

17


é-<br />

•~i-<br />

^f<br />

LKGGE ELETTORALE POLITICA 339<br />

{Rei. MAURI, 11 aprile 1877, Senato del Regno, Docura. 39 A,<br />

pag. 2-3).<br />

5. Limitandoci, per ora, alle accennate categorie, la Commissione<br />

parlamentare che ebbe à relatore Ton. Giuseppe Mussi<br />

discusse dapprima se si dovessero tenere per eleggibili ^ certe<br />

alte cariche di Corte e del gran Magistero mauriziano «. A questo<br />

modo sì decidevano ì dubbi lasciati dalle precedenti risoluzioni<br />

della <strong>Camera</strong> riguardo a tali funzionari. Infatti gli stipendiati<br />

della Lista civile in generale erano stati considerati come impiegati<br />

a proposito dell'elezione Gerbore (14 gennaio 1854) ; non lo<br />

erano stati nell'elezione Bellono (16 gennaio 1854) e Gerbore<br />

(26 die. 1855); così i consiglieri dell'Ordine <strong>dei</strong> SS. Maurizio e<br />

<strong>La</strong>zzaro con stipendio furono considerati impiegati regi nella decisione<br />

del 13 gennaio 1854; non lo furono nella decisione del<br />

19 gennaio 1858.<br />

6. L'on. Vare diede ragione <strong>dei</strong>rassimila^ione <strong>dei</strong> bilanci contemplati<br />

in questo articolo al bilancio dello Stato, quanto alla incompatibilità<br />

<strong>dei</strong> funzionari stipendiati su di essi. Nessuno aveva<br />

mosso obbiezioni fondate quanto al bilancio del Fondo pel culto,<br />

ed a quello dell'Economato generale <strong>dei</strong> benefici vacanti. Ma<br />

l'on. Minghetti era sorto a combattere cotesta assimilazione per i<br />

bilanci della Lista civile e dell'Ordine mauriziano. Perciò l'onorevole<br />

Vare trovò necessario di aggiungere le seguenti osservazioni<br />

, fermando anzitutto l'attenzione al bilancio dell'Ordine<br />

mauriziano.<br />

« Ha voluto l'autore dello Statuto preservare le dotazioni<br />

dell'Ordine mauriziano... da future confische, da future demaniazioni<br />

e da altre simili disposizioni governative, e ha detto : le<br />

dotazioni hanno il loro scopo e da questo non possono venire<br />

distratte. E noto che l'Ordine mauriziano ha un duplice scopo,<br />

quello di beneficenza e quello di rimunerazione a grandi servizi<br />

resi allo Stato. Esso ha un'amministrazione e regole sue speciali,<br />

destinate a conseguire questi due scopi.<br />

" Se questo è vero, come io lo credo verissimo e naturale,<br />

quand'anche del bilancio dell'Ordine mauriziano non si faccia<br />

periodico rapporto al Parlamento nazionale (sebbene, per la mia<br />

opinione individuale, io crederei che dovesse farsi) tuttavia esso<br />

bilancio è tale, per cui i ministri della Corona sono responsabili<br />

che l'art. 78 dello Statuto non riceva alcuna infrazione. Questa<br />

premessa porta per naturale conseguenza, che tra i ministri della<br />

Corona e gli amministratori dell'Ordine mauriziano passi lo stesso<br />

rapporto <strong>dei</strong> controllori e <strong>dei</strong> controllati ; perciò io credo che<br />

entri nello spirito di questa <strong>legge</strong> il provvedere alla sincerità<br />

delle vigilanze per l'Ordine mauriziano, come per il Fondo per il<br />

culto, come per gli Economati generali, come per qualunque altro<br />

bilancio di opere che interessano la pubblica amministrazione<br />

dello Stato.


340 LEGGI POLITiCO-AMMINISTRATrVE<br />

« Credo importante che gli uomini che amministrano, e che<br />

sono controllati dai ministri della Corona, non debbano venire in<br />

questo recinto, dove avrebbero un interesse contrario a quello<br />

che devono rappresentare. Credo che non possano, come amministratori<br />

dell'Ordine mauriziano venire qui come deputati ad<br />

esercitare rufficìo di esigere che il Governo adempia sul serio<br />

l'art. 78 dello Statuto, Sarebbero proprio loro quelle persone,<br />

contro cui quest'art. 78 dello Statuto dovrebbe essere invocato.<br />

Essi sono controllati dal Ministero ; sono mediatamente, se non<br />

immediatamente, nominati fra persone che il Ministero propone<br />

alla scelta del Re: dunque sono tali impiegati che, quantunque<br />

non figurino materialmente sul bilancio dello Stato, pure si trovano<br />

in faccia al Governo, in faccia alla Rappresentanza nazionale<br />

in una posizione molto analoga a quella degli impiegati dello<br />

Stato. « Non è molto dissimile il mio discorso per quanto riguarda<br />

la Lista civile. <strong>La</strong> Lista civile è una dotazione annua fissa. I ministri<br />

responsabili della Corona non amministrano questa somma<br />

fissa ; propongono all'aggradimento del Re delle persone che Tamministrino..,.<br />

Poniamo che gli amministratori della Lista civile<br />

conducessero le cose in modo che nascesse uno scompiglio, un<br />

disordine: né il Re ne il Principe vi entrerebbero, non ne sarebbero<br />

autori, ne sarebbero piuttosto le vittime. Ma non crede<br />

l'on. Minghetti, che i ministri responsabili della Corona in Parlamento,<br />

sarebbero passibili di rimproveri quando le cose andassero<br />

male, là dove il paese converge i propri sguardi? Non crede egli<br />

che, se le cose fossero condotte per modo che la dotazione accordata<br />

dalla <strong>legge</strong>, per cattiva direzione, venisse ad essere compromessa,<br />

e ne venisse a soffrire il decoro della Corte, i ministri<br />

sarebbero responsabili dinanzi al Parlamento di questi disordini,<br />

di questa dilapidazione, dì questo pericolo che nascerebbe per le<br />

istituzioni nelle quali ciascuno <strong>dei</strong> tre poteri ha bisogno di essere<br />

recinto dal massimo rispetto? Che dunque l'amministrazione della<br />

Lista civile non sia disordinata, non sia tale da compromettere il<br />

decoro della Corona e la finanza dello Stato, certamente questo<br />

è un interesse di cui il Governo deve guarentire in faccia al<br />

paese ed al Parlamento : ed il Parlamento ha diritto e dovere<br />

di esigere che il Governo adempia anche in questo punto al<br />

proprio dovere, con tutto lo scrupolo. Applicando quello che<br />

già dissi per l'Ordine mauriziano, non è conveniente che coloro i<br />

quali debbono venir controllati dal Governo facciano parte del<br />

corpo che appunto deve invigilare perchè il controllo sia rigoroso.<br />

In questo senso adunque noi crediamo regolarissimo che al pari<br />

del bilancio del Fondo pel culto, al pari del bilancio degli Economati<br />

generali <strong>dei</strong> benefizi vacanti, anche questi bilanci speciali<br />

del G. Magistero dell'Ordine mauriziano e della Lista civile siano<br />

di natura analoga, e che gli impiegati retribuiti sopra i loro


: |<br />

•V<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 341<br />

fondi debbano politicamente considerarsi, in faccia a noi, come<br />

impiegati dello Stato » {Cani, <strong>dei</strong> deput,, 1877, pag. 1674-1675).<br />

In applicazione a queste disposizioni venne annullata l'elezione<br />

dell'on. Bertolè-Viale {Giunta pjarl. per Vaccertamento <strong>dei</strong><br />

deputati impiegali del 1880). « L'onorevole Bertolè-Viale al suo<br />

uffizio di generale dell'esercito, aggiunge l'altro di cacciatore del<br />

Re, per conferimento avutone con decreto reale del 24 dicembre<br />

1870, e con l'assegno di lire 8000 sul bilancio della Lista civile,<br />

decreto che venne confermato da Sua Maestà Umberto I con altro<br />

posteriore del 25 gennaio 1878. Ora basta volgere lo sguardo alla<br />

<strong>legge</strong> del .13 maggio 1877, e precisamente airarticolo 1, che il<br />

severo convincimento si affaccia alla mente e non vi si distoglie ».<br />

7. Ecco in qual modo e per quali ragioni furono introdotte<br />

nella <strong>legge</strong> le eccezioni relative al ministro della Casa reale e<br />

al primo aiutante della Casa del Re, al primo segretario per<br />

l'Ordine Mauriziano ed all'avvocato generale erariale.<br />

** L'alto ufficio di cui sono rivestiti questi due dignitari<br />

dello Stato, disse riguardo ai due primi funzionari l'on. Maurigi,<br />

a nome della Commissione, la esistenza costante di questi uffici<br />

dacché vige in Italia ed anche prima in Piemonte il sistema<br />

costituzionale, il carattere politico di queste istituzioni, sanzionato<br />

anche da fatti recenti della storia parlamentare italiana, hanno<br />

indotto la Giunta a ritenere che veramente questi uffici siano tali<br />

da. dover lasciar loro aperte le porte del Parlamento.<br />

« Un'altra aggiunta che la Commissione ha fatto è quella<br />

relativa al primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano.<br />

Il capo di questa considerevole amministrazione pubblica<br />

è stato considerato, per precedenti che appartengono al Parlamento,<br />

come un vero e reale impiegato dello Stato. Nel 1850,<br />

Fon. Pinelli, che in quel tempo presiedeva la <strong>Camera</strong> subalpina,<br />

fu designato dal Re, sopra proposta <strong>dei</strong> ministri Siccardi e Galvagno,<br />

alle funzioni di primo segretario dell'Ordine Maudziano.<br />

Essendo prorogata la <strong>Camera</strong>, il ministro, senz'altro, convocò il<br />

collegio di Cuorgnè, che rappresentava il Pinelli alla <strong>Camera</strong><br />

subalpina, e la <strong>Camera</strong> nella seduta del 6 novembre valido la<br />

elezione del Pinelli, e lo riammise all'altissimo ufficio di suo<br />

Questi<br />

è considerato, nel nostro diritto pubblico interino, la qualità di<br />

primo segretario del Gran Magistero Mauriziano da una parte<br />

come un impiego dello Stato, e questo è a favore della tesi generale<br />

che ha fatto valere la vostra Commissione, e dall'altra parte<br />

come un funzionario d'ordine politico, ammissibile per conseguenza<br />

nella <strong>Camera</strong>.<br />

« Una quarta estensione ha anche accettata la vostra Commissione<br />

e questa riguarda l'avvocato generale erariale. Noi<br />

abbiamo ritenuto che l'avvocato generale erariale sia un vero<br />

consigliere della Corona. Il suo ufficio non può trovare altro


342 LEGGI POLITIG0'AMMINISTR4TIVE<br />

riscontro nell'Amministrazione dello Stato che in quello del Consiglio<br />

di Stato. Egli è pareggiabile e per stipendio e per ufficio<br />

ai capi di quell'alto consesso, egli è chianiato ad essere il naturale,<br />

il continuo consulente del Governo, non solo nei giudizi<br />

ordinari che si svolgono davanti alle Corti, ai Tribunali, ma in<br />

qualunque altra questione contenziosa, che può sollevarsi nell'Amministrazione<br />

di un grande Stato. Per queste considerazioni,<br />

noi crediamo che le funzioni delfavvocato generale erariale, pon<br />

solo siano compatibili con'quelle di membro del Parlamento, ma,<br />

forse, in una più larga e completa organizzazione <strong>dei</strong> servizi pubblici,<br />

potrebbero assumere un vero e reale carattere politico e<br />

governativo. Quindi più che mai crediamo che l'avvocato general^<br />

erariale debba restare come membro del Parlamento, se riteniamo<br />

che possa essere più tardi il caso di elevarlo a membro del Go-<br />

, pag. 1668-1669),<br />

8. Il primo aiutante di campo del Re non fu specialmente nienzionato<br />

per le seguenti ragioni, dette dall'onorevole ministro per<br />

rinterno. ^ Siccome l'inclusione del primo aiutante di campo del Re<br />

potrebbe far nascere un dubbio, cosi è bene chiarirlo. Si è parlato<br />

del primo aiutante di campo del Re, perchè nella esclusione generale<br />

sono compresi gli impiegati della Lista civile, e quindi ijon 3i<br />

è voluto che rimanesse dubbio pel primo aiutante di campo del<br />

Re. Ma questo fa nascere un altro dubbio, cioè se gli altri generali<br />

aiutanti di campo del Re rimangano esclusi. E evidente invece<br />

che gli altri generali devono rimanere compresi nella categoria<br />

degli ufficiali generali, cioè nella categoria D del progetto di<br />

<strong>legge</strong>. Ad ogni modo per rendere piìi chiara la cosa, jo prego la<br />

Commissione dì togliere il primo aiutante del Re, ed includere<br />

solo il ministro della Casa reale. In questo modo non si pyegiu-<br />

dica la questione, anzi resta risolta nel senso affermativo, cioè<br />

nel senso che tutti i generali aiutanti di campo del Re non sono<br />

esclusi " {Ivi, pag. 1678).<br />

9. <strong>La</strong> Commissione parlamentare aggiunse alle categorie degli<br />

eleggibili: i consiglieri d'appello, gli ufiBciali superiori di terra q<br />

di mare e i membri <strong>dei</strong> Consigli contemplati nella <strong>legge</strong> precedente,<br />

mentre il progetto del Ministero in gran parte li escludeva,<br />

«Sembra che ragioni d'ordine gerarchico abbiano consigliato il<br />

Ministero a questa misura; la vostra Commissione però, pur riconoscendo<br />

il valore di alcune di esse, è st^ta d'avviso che non si<br />

debba chiudere l'ingresso nella <strong>Camera</strong> alla parte piii giovane,<br />

diremo più militante <strong>dei</strong> funzionari dello Stato, convinta che la<br />

presunzione di una minore indipendenza di voto non sia abbastanza<br />

dimostrata, e in ogni caso sia largamente conapensata dalla<br />

¥ -1.<br />

P<br />

GIUSEPPE, pag, 7).<br />

Mussi<br />

10. Il Senato introdusse in queste categorie ?ilcune notevoli<br />

ì<br />

é


\<br />

L<br />


344 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />

aggiunte alcune restrizioni, per escludere il territorio su cui<br />

esercitano od hanno esercitato sei mesi prima dell'elezione giurisdizione<br />

od ufficio.<br />

Nel progetto della Commissione parlamentare erano compresi<br />

in questa eccezione anche i primi presidenti, presidenti e<br />

consiglieri di Corte di cassazione, ma furono esclusi dal Senato,<br />

« per non mettere i membri della Corte di cassazione in Roma,<br />

qualora non potessero essere eletti nel territorio di loro giurisdizione,<br />

che per taluni affari si estende a tutto il Regno, in una<br />

condizione d'ineleggibilità che non è nello spirito del progetto di<br />

<strong>legge</strong> da voi approvato ». L'on. relatore della <strong>Camera</strong> osservava<br />

però a tale proposito quando la <strong>legge</strong> le fu ripresentata colle modificazioni<br />

del Senato : « Quantunque le Cassazioni giudichino sul<br />

diritto nell'interesse della <strong>legge</strong> e non in merito, a noi eqa sembrato<br />

che le conseguenze provocate anche da queste sentenze,<br />

influendo sull'interesse privato <strong>dei</strong> cittadini, consigliassero a preservare<br />

da qualunque sospetto di parzialità questi giudicati, interamente<br />

sottraendo il magistrato al voto politico di chi potrà<br />

scorgere in lui il suo giudice immediato. <strong>La</strong> vostra Commissione,<br />

lo confessa, non sa indursi a mutare il suo antico convincimento<br />

quantunque rifugga, per ragioni di opportunità, dall'elevare un conflitto<br />

che nelle attuali condizioni potrebbe compromettere la definitiva<br />

sanzione della <strong>legge</strong>. Subiamo perciò la proposta del Senato<br />

accettando la modificazione come ci viene presentata, convinti che<br />

la pubblica opinione saprà far prevalere quel concetto dell'assoluta<br />

separazione del potere giudiziario dal politico che in Inghilterra<br />

ha già vinto le ultime battaglie, mentre noi ci siamo limitati a<br />

presentarvelo sotto forme molto più temperate » {Relaz. Mussi<br />

GIUSEPPE, Aitij)(JirL, 1877, 34 C, pag. 4),<br />

13. Quando al momento della votazione il candidato copriva un<br />

ufficio, che a termini della <strong>legge</strong> elettorale lo rendeva ineleggibile,<br />

l'elezione di lui è nulla. A renderla valida non basta che cessi posteriormente<br />

la qualità che lo rendeva ineleggibile {Giimtapari,,<br />

15 dicembre 1870, Coli, di Teggiano, elez. Manzella). E ciò anche<br />

nel caso in cui questa qualità avesse cessato tra il primo scrutinio<br />

ed il ballottaggio {GìwitaparL^ Coli. Ili di Venezia, elez. Minich,<br />

18 marzo 1874).<br />

14. Quando l'eletto non rivestiva al momento della elezione la<br />

qualità che lo rendeva dianzi eleggibile, l'elezione è valida (G^zwz^a<br />

pa/rL, 18 dicembre 1870, Coli, di Giarre, elez. Cordova). È valida<br />

l'elezione di un professore d'istituto tecnico, che abbia prima dell'elezione<br />

emessa la sua rinuncia, per quanto questa rinuncia sia<br />

stata data in tempo cosi prossimo alla elezione, che sarebbe stato<br />

materialmente impossibile al Governo di deliberare sulla rinuncia<br />

e di promuovere il decreto reale di accettazione prima dell'elezione<br />

stessa. {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 27 febbraio 1877, Coli, di<br />

Asola, elez. Falconieri).<br />

/


•<br />

i-<br />

%<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 345<br />

15. Il generale comandante una divisione militare territoriale<br />

è ineleggibile in tutti i collegi compresi (anche solo in parte) nel<br />

territorio della sua giurisdizione {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, 13 dicembre<br />

1876, Collegi di lesi e di Fabriano, elez. Carini).<br />

11 dubhio se per ufficio si intenda solo comando effettivo,<br />

venne deciso dalla <strong>Camera</strong> in senso contrario. « L'on. Marselli<br />

nel 16 maggio venne eletto nel collegio elettorale di Pescina, ed<br />

a quell'epoca era capo di stato maggiore del settimo corpo d'esercito,<br />

nel cui perimetro è compreso quel collegio. L'articolo 1 della<br />

<strong>legge</strong> 13 maggio 1877 dichiara eleggibili gli uffiziali superiori in<br />

quanto ciò non avvenga nei distretti elettorali nei quali esercitano<br />

attualmente, o hanno esercitato sei mesi prima dell'elezione<br />

Vufficio delloro grado. <strong>La</strong> locuzione è troppo ampia e precisa per<br />

escludere ogni contrario ragionamento, e per non restare impressionati<br />

dagli inconvenienti che ne derivano. Dura lex, sed lex.<br />

w Nell'articolo suaccennato, a differenza dell'articolo 97<br />

della <strong>legge</strong> elettorale non si parla di esercizio di cornando, ma<br />

di esercizio di ufficio, locuzione vasta, che conduce a concetto<br />

più vasto del primo. Se la <strong>legge</strong> della incompatibilità avesse voluto,<br />

rispetto ai militari, restare nei limiti che indicava la <strong>legge</strong><br />

elettorale, non ne avrebbe mutata la dizione. Non si mancò alla<br />

<strong>Camera</strong>, quando discutevasi la <strong>legge</strong> delle incompatibilità, di<br />

richiamare 1' attenzione della Commissione e del ministro sul<br />

proposito, e dall'onorevole Chimirri fu anzi presentato un emendamento<br />

all'articolo 1 appunto nel senso di rimanere inalterate le<br />

cose, ma codesto emendamento venne respinto, ed il concetto<br />

ampio restò fatto compiuto.<br />

« <strong>La</strong> vostra Giunta non ha mancato di esaminare e discutere<br />

lungamente la questione e da ogni verso, ma l'effetto è stato<br />

quello di riconoscere l'inefficacia dell'elezione dell'onorevole Marselli<br />

» {Giuntaparlam.y 1 dicembre 1881).<br />

16. Nel vagliare le condizioni di eleggibilità degli impiegati<br />

la giurisprudenza parlamentare si è costantemente determinata<br />

nel senso di adottare nell'applicazione della <strong>legge</strong> il criterio dell'assimilazione,<br />

ritenendo eleggibili anche quelli non contemplati<br />

espressamente, semprechè in loro si riscontrino ragioni consimili<br />

a quelle per cui altri impiegati si trovino espressamente dichiarati<br />

eleggibili.<br />

Così' è avvenuto dopo la costituzione del regno, essendosi<br />

ritenuti eleggibili i consiglieri di luogotenenza delle provincie<br />

meridionali, assimilandoli a' ministri segretari di Stato, il segretario<br />

generale di Governo per la Toscana, equiparandolo a' segretari<br />

generali, ed altri.<br />

Nella tornata del 6 aprile 1860 la <strong>Camera</strong> ammise senza<br />

contrasto, per lo stesso motivo, il pareggiamento <strong>dei</strong> professori<br />

della scuola superiore di medicina veterinaria ai professori delle<br />

Università: nella tornata del 7 dello stesso mese ritenne altrettanto


346 LEOOI POLTTICCV-AMMINISTRATIVE<br />

per l'ispettore generale universitario, parificandolo per analogia<br />

di uffizio ai membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica:<br />

nella tornata del 9 aprile 1860 ammise come deputato il professore<br />

di agricoltura addetto all'istituto di perfezionamento in<br />

Toscana; nella tornata del 10 maggio 1860 l'ingegnere direttore<br />

in capo delle costruzioni navali; nessuno di coloro che così furono<br />

ritenuti eleggibili trovavasi enunciato espressamente come<br />

tale nella <strong>legge</strong> elettorale del 1860, ma per tutti si ritennero gli<br />

equipollenti delle qualità contemplate dalla suddetta <strong>legge</strong>.<br />

È eleggibile il ricevitore provinciale, perchè tale ufficio<br />

non costituisce un impiego nel senso in cui questo è dalla <strong>legge</strong><br />

politica riconosciuto come motivo d'ineleggibilità, tanto meno poi<br />

quando risulta che la ricevitoria è stata assunta non dall'eletto,<br />

ma da un istituto di credito, del quale esso è direttore {<strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Dejjuiatiy 22 febbraio 1877, Coli, di Macerata, elez. Allied).<br />

I membri della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico<br />

non sono da considerarsi come impiegati dello Stato, perchè coprono<br />

un ufficio temporaneo e non sono stipendiati dallo Stato,<br />

avendo solo una retribuzione sulla rendita <strong>dei</strong> beni degli enti ecclesiastici<br />

{Giunta pari., 1882, ColL di Anagni, elez. Volpi-Manni),<br />

<strong>La</strong> carica di capitano di fregata non rende ineleggibile<br />

{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Dep,, Coli, d'Amalfi, elez. Acton).<br />

Né diyersamente venne deciso nellaXIV Legislatura, quando<br />

la <strong>legge</strong> presente era stata già promulgata. Furono ammessi per<br />

le stesse ragioni il direttore generale della marina mercantile ed<br />

il direttore generale delle strade ferrate, sebbene non mancasi<br />

sero opposizioni. Cosi pure fu ammesso per ragioni di analogia<br />

l'avvocato generale erariale quando la presente <strong>legge</strong> era stata<br />

promulgata, naa non ancora messa in vigore, ne poteva su di essa<br />

fondarsi giuridicamente tale apamissione {Giunta pari, ^ Coli, di<br />

Firenze III, elez. MantelUni, 6 marzo 1880).<br />

17. Nella tornata del 5 febbraio 1881 si trattò a fondo la<br />

questione della compatibilità o no degli onorevoli Ferrari Carlo,<br />

Elia Augusto, Melchiorre Niccolò, Bassi Gaetano, Martinelli Giovanni,<br />

Serra Tito, Arisi Enrico, Cavallini Cesare, Zeppa Domenico,<br />

Soro^Pirino Gavino e Cernili Giuseppe, facienti parte delle Com^<br />

missioni provinciali d'appello per le imposte dirette. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>,<br />

su unanime proposta della Giunta delle elezioni, dichiarò Tufficio<br />

compatibile colla qualità di deputato. I dubbi gravi che la questione<br />

aveva però sollevato, ed i suoi diversi aspetti, mi inducono<br />

a pubblicare interamente le conclusioni della Giunta, anche per<br />

le questiojai generali che vi sono trattate,<br />


f<br />

j '<br />

LEGGE EL^TTGBALE POLITICA 347<br />

gono i diritti fondamentali del cittadino, non possono stabilirsi se<br />

non espressarnente, e per <strong>legge</strong>, <strong>La</strong> quale tanto s£^rà migliore<br />

quanto sia più parca di restrizioni, e più larga d'ossequio alla, volontà<br />

sovrana <strong>dei</strong> Collegi elettorali.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 13 maggio 1877 dichiara incompatibili colla,<br />

deputazione (art. 1) gli uffici aventi uno stipendio, vale a dire un<br />

assegno fisso e periodico, mi bilanci dello Stato, o di certe am-^<br />

ministrazioni pubbliche, e (art. 2) le reggenze e gl'incarichi tem^<br />

poranei di uffizi, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o<br />

delle amministrazioni indicate nell'articolo 1.<br />

" L'ufficio di membro delle Commissioni provinciali d'appello<br />

per le imposte non è contemplato dall'articolo 1 di detta <strong>legge</strong>,<br />

che tiene proposito di uffici e impieghi stabili^ e retribuiti con<br />

assegno /isso e periodico. Né può esso considerarsi come una<br />

reggenza contemplata dall'articolo 2 per ragioni che non hanno<br />

bisogno di dimostrazione.<br />

« E neppure può esso ritenersi per quell'incarico temporaneo,<br />

di cui parla l'art. 2, quale sarebbe un commissariato straordinario,<br />

l'insegnamento in una cattedra universitaria vacante,<br />

perchè tale specie d'ufficio, pur temporaneo, ha due caratteristiche<br />

essenziali; la continuità, la quale di chi ne è investito fa qualche<br />

cosa di appartenente, di soggetto, finché duri nell'ufficio, a quella<br />

data amministrazione pubblica; la certezza di un assegno prestabilito<br />

per la quantità e periodico, costituente il prezzo dell'opera<br />

che si presta, sia pure soltanto per la durata dell'incarico,<br />


348 LEOai POLITICO-AMMrNISTRATIVE<br />

giore 0 minor frequenza alle rare adunanze delle Commissioni.<br />

Ne molto meno può far sospettare diminuzione d'indipendenza<br />

l'indennità che può darsi al commissario a fine d*anno. <strong>La</strong> quale,<br />

se massima, somma appena a qualche centinaio di lire, che non<br />

compensa ne la spesa viva, né il tempo perduto, e può scendere<br />

a cifra insignificante, ed anco a zero, secondochè si sieno o non<br />

si sieno fatte relazioni dal rispettivo commissario. Ne ricorre<br />

infine la ragione di convenienza gerarchica, perchè chi fa parte<br />

d'una Commissione provinciale non è un impiegato, sia pur temporaneo<br />

dello Stato, né uno soggetto al Governo, essendo invece<br />

un libero e indipendente cittadino.<br />

« <strong>La</strong> parola quindi e la ragione della <strong>legge</strong> escludono che<br />

gli uffici <strong>dei</strong> quali si tiene discorso, sieno fra quelli che possono<br />

generare incompatibilità colla deputazione politica. Col giudicarne<br />

altrimenti, si farebbe di essa una <strong>legge</strong> di puerili diffidenze, e di<br />

spiriti gretti e illiberali, dimenticando ad ogni modo che scire<br />

leges non est verba earum tenere^ sed vim, ac jjotestatem.<br />

« Chi poi si addentri nell'organismo di queste Commissioni,<br />

non esiterà a consentire nel giudizio della Giunta. Le Commissioni<br />

provinciali (Legge 24 agosto 1877, articolo 46) si compongono<br />

di cinque membri, uno <strong>dei</strong> quali è nominato dal Consiglio provinciale,<br />

l'altro dalla <strong>Camera</strong> di commercio della provincia. Or<br />

sarebbe inaudito considerare funzionari dello Stato cittadini nominati<br />

a certi uffici da Corpi elettivi; né lo sarebbe meno far<br />

distinzione fra quelli nominati dal Governo, e quelli nominati dal<br />

Consiglio provinciale o dalla <strong>Camera</strong> di commercio, mentre Tufficio<br />

è il medesimo, e la <strong>legge</strong> non ammette distinzione di qualità<br />

fra gli uni e gli altri.<br />

« Né basta. L'ufficio di componente le Commissioni provinciali<br />

d'imposta non può essere rifiutato senza cadere in contravvenzione,<br />

e quindi in una multa da 50 a 200 lire, secondo il regolamento<br />

della <strong>legge</strong> per l'imposta di ricchezza mobile, il quale<br />

dispone altresì che i deputati possono impunemente non accettarlo.<br />

Questa disposizione di Regolamento, che è esplicazione<br />

sostanziale della <strong>legge</strong>, conferma il concetto della compatibilità,<br />

ogniqualvolta chi sia già deputato, è in facoltà di accettarlo o<br />

rifiutarlo: come assicura vieppiù che tale ufficio non menoma<br />

davvero Tindipendenza di chi ne è rivestito, per l'allettamento<br />

del lucro, ognorachè si è dovuto imporre al cittadino l'obbligo di<br />

non rifiutarlo colla minaccia di cadere in contravvenzione e di<br />

andare soggetto a pena pecuniaria.<br />

^ E ciò fa anche più chiaro come l'ufficio in discorso non<br />

potè essere contemplato dalla <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari.<br />

<strong>La</strong> quale, quando parla (articoli 1 e 2) di uffici e impieghi<br />

0 permanenti o temporanei, presuppone la libera accettazione di<br />

essi per parte <strong>dei</strong> loro titolari, non essendovi <strong>legge</strong> dello Stato<br />

che obblighi il cittadino a fare il magistrato, l'agente delle tasse,<br />

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. . *<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 349<br />

il professore, l'ufficiale dell'esercito, il delegato di sicurezza o il<br />

prefetto, pure imponendogli doveri, o capiiis diminuzioni, quando<br />

abbia accettato certi pubblici. Sarebbe irrazionale volere soggetti<br />

agli stessi obblighi, e alle stesse perdite di diritti coloro, che la<br />

<strong>legge</strong> forza ad assumere certe funzioni, senza per giunta, nemmeno<br />

il correspettivo d'una vera e propria rimunerazione dell'opera.<br />

« Ricorre poi qui una considerazione anco più grave. Il<br />

Governo (articolo 46 della <strong>legge</strong> 24 agosto 1877) non solamente<br />

ha il diritto di nominare tre <strong>dei</strong> cinque componenti le Commissioni<br />

provinciali, ma può ai cinque aggiungerne, quando lo voglia,<br />

altri due di sua nomina. Se l'ufficio di membro delle Commissioni<br />

provinciali per l'imposta fosse incompatibile colla deputazione<br />

politica, si darebbe in mano al potere esecutivo il mezzo facile e<br />

potente di escludere i candidati che non fossero di suo genio.<br />

Imperocché alla vigilia delle elezioni o generali o parziali esso<br />

nominerebbe membri di quelle Commissioni i candidati di opposizione,<br />

e porrebbe questi nella stretta o di ritirarsi dalla candidatura,<br />

e, non ritirandosi, d'essere nullamente eletti, o, volendo<br />

essere validamente eletti, di commettere col rifiuto una contravvenzione<br />

patente alla <strong>legge</strong> per parte del futuro legislatore, e di<br />

andare soggetto, per divenire deputato, all'onta di una condanna,<br />

0 al danno d'una pena pecuniaria.<br />

« Chi infine consideri che la <strong>legge</strong> e il regolamento per<br />

l'imposta di ricchezza mobile sono posteriori alla <strong>legge</strong> sulle incompatibilità,<br />

si farà vieppiù accorto che il legislatore non ha mai<br />

inteso di annettere all'ufficio di membro delle dette Commissioni<br />

provinciali lo stigma delle incompatibilità parlamentari. Altrimenti<br />

le due leggi sarebbero in conflitto fra loro, mentre non<br />

sono ammissibili le antinomie, e tutte le leggi devono considerarsi<br />

parti integranti ed omogenee di un sistema uniforme ed armonico.<br />

« Soccorre poi altra ragione non meno indipendente e forse<br />

anco più poderosa delle già accennate. Il fondo , col quale si<br />

danno le indennità ai membri delle Commissioni provinciali di<br />

appello per le imposte, appartiene alla provincia, mentre lo Stato<br />

non ne è se non l'esattore, e l'amministratore. Per la <strong>legge</strong> del<br />

14 luglio 1864, sulla tassa di ricchezza mobile, articolo 34, paragrafo<br />

ultimo, è stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta<br />

un'addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione , e<br />

la riscossione dell'imposta. Col regolamento del 25 agosto 1870<br />

per l'esecuzione della detta <strong>legge</strong> fu disposto all'articolo 123 che<br />

di quella addizioìiale 3/16 spettassero ai Comuni, 1/16 alle Provincie,<br />

acciò gli uni e le altre provvedessero alle spese delle Commissioni<br />

mandamentali e provinciali, e 4/16 allo Stato, e gli altri<br />

otto sedicesimi devolvendosi al Comune o allo Stato, secondochè<br />

stante le diverse leggi, allora vigenti sulla riscossione delle imposte,<br />

le spese di riscossione fossero sostenute dall'uno o dall'altro.<br />


350 LKOQI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

u Venuta la <strong>legge</strong> del 20 aprile 1871 sulla riscossione delle<br />

tasse, che pose a carico <strong>dei</strong> Comuni Taggio d'esazione, Yaddizionale<br />

<strong>dei</strong> 4 centesimi si ridusse a 2 centesimi per ogni lira d'imposta<br />

per le sole spese di distribuzione giusta l'art. 65 della <strong>legge</strong><br />

24 agosto 1877. Ma siccome con questa stessa <strong>legge</strong> si dette (art. 72)<br />

ai Comuni una partecipazione del decimo all'imposta di ricchezza<br />

mobile sopra certe categorie di reddito, così fu ad un tempo avocata<br />

allo Stato Vaddiziónale <strong>dei</strong> tre quarti di centesimo spettanti<br />

già ai Comuni per le spese di distribuzione del detto tributo.<br />

^ Non fu per altro avocata allo Stato la quota àeWaddizionale,<br />

spettante alle Provincie per le spese delle rispettive Commissioni.<br />

Perciò, mentre si iscrive nel bilancio dell'entrata l'intero<br />

prodotto <strong>dei</strong> 2 centesimi per le spese di distribuzione, si<br />

iscrive altresì nel bilancio della spesa l'ammontare d'un ottavo di<br />

due centesimi per pagare (art. 31 del regolam. 24 agosto 1877)<br />

le spese per le Commissioni provinciali,<br />


?<br />

j ' ^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 351<br />

" Non continuità d'ufficio, ma intervento volontaFÌo alle<br />

adunanze del Collegio consultivo che si sogliono tenere una volta<br />

al mese. Non stipendio, ma indennità di lire 25 per ogni tornata,<br />

a cui i singoli componenti siano intervenuti in persona o abbiano<br />

inviate le relazioni per iscritto, e che non è per certo rimuneratrice<br />

delle spese vive, e dell'opera prestata. Si aggiunga che pel<br />

decreto ministeriale del 12 settembre 1879, i periti devono con<br />

quella indennità provvedere alle spese per gli esperimenti sulla<br />

qualità delle merci cadute in controversia, e all'acquisto <strong>dei</strong> libri<br />

che possono talvolta occorrere.<br />

'^ Se non si possono dire incompatibili i periti medici, calligrafi,<br />

ecc., addetti ai tribunali, ed ai quali le tariff^e vigenti attribuiscono<br />

determinati compensi in proporzione del lavoro fatto,<br />

a più forte ragione devono ritenersi compatibili i periti doganali<br />

che hanno una mera e più scarsa indennità.<br />

it Affermare anco per questi la incompatibilità equivarrebbe<br />

ad oltrepassate i fini della <strong>legge</strong> abbastanza grave per se stessa,<br />

ed a svogliare gli uomini politici da uffici più onerosi, che onorifici,<br />

e nei quali, col vedere le leggi alla prova dell'applicazione,<br />

acquistano lumi e cognizioni pratiche, utili sopratutto a chi deve<br />

dar opera alla formazione delle leggi.<br />

« Si ritengono quindi all'unanimità compatibili anche i periti<br />

doganali « (Ivi, ivi).<br />

19. Sono stati invece ritenuti ineleggibili, sebbene in alcuni<br />

<strong>dei</strong> casi che seguono nemmeno potesse sorgere il dubbio più lieve :<br />

L'ingegnere capo del Genio civile di prima classe, comunque<br />

sia chiamato a reggere la Direzione generale delle opere idrauliche,<br />

non potendo per l'ufficio da lui esercitato essere compreso in<br />

veruna delle categorie contemplate dalla <strong>legge</strong> elettorale {Giitnla<br />

pari., 21 gennaio 1874, Coli. I di Ravenna, elez. Baccarini) ;<br />

Il direttore generale delle imposte dirette {Id., 15 die. 1872,<br />

Coli, di Tolmezzo, elez. Giacomelli);<br />

Chi al momento dell'elezione rivestiva la carica di pretore<br />

{Id.., Legisl. XII, Coli, di Marostica, elez. Antonibon) ;<br />

Il direttore della Pinacoteca e del iMuseo di antichità e di belle<br />

arti {Cam. <strong>dei</strong>dep.. Coli, di Castroreale, elez. D'Ondes Reggio);<br />

Il censore di istituti di credito, nulla rilevando anche il<br />

fatto che le società od istituti di credito soggetti a sindacato governativo<br />

contribuiscano alle spese di questo, pagando a tal titolo<br />

una somma annua al Tesoro, quando il censore riceve il suo stipendio<br />

dall'erario nazionale {Giunta parlam., 15 giugno 1869,<br />

Coli, di Ortona).<br />

20. Una procedura già iniziata contro il candidato che riusci<br />

eletto non vale a renderlo ineleggibile, quando non era seguita<br />

la condanna per uno <strong>dei</strong> reati contemplati dall'articolo 104 (ora<br />

articoli 86, 87) della <strong>legge</strong> elettorale (Giuntapari., 20 dicembre<br />

1870, Coli, di Frizzi, elez. Di Gerace Mancuso).


LEGGI POLITICO-AMMESTSTRATIYE<br />

Nel 1848 era stato eletto a deputato di Genova l'avvocato<br />

D. Pellegrini, che era stato arrestato sotto Timputazione di<br />

attentato alla sicure/za dello Stato nella sollevazione di Genova.<br />

L'elezione era regolare, fu approvata, e la <strong>Camera</strong> all'unanimità.<br />

cjU'assenso <strong>dei</strong> ministri <strong>dei</strong>rinterno e di ^crazia e giustizia, asrli<br />

11 dicembre 1848 deliberò: ^ <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, previa dichiarazione<br />

essere il deputato D. Pellegrini libero dal carcere, in cui si trovava,<br />

come conseguenza immediata dell'approvazione della sua<br />

elezione, passa all'ordine del giorno ; e immediatamente uscito dal<br />

carcere sedè in Parlamento. Così il Buttini era stato condannato<br />

dalla Corte d'appello, per reati d'ingiuria mediante la stampa,<br />

a cinque giorni di carcere ed a 500 lire di multa; e mentre pendeva<br />

il ricorso in Cassazione, nel 1854 fu eletto deputato di Saluzzo.<br />

E non solo l'elezione venne convalidata, ma la <strong>Camera</strong>,<br />

tenne per nulla la sentenza pronunciata di poi dalla Cassazione,<br />

senza chiedere il suo assenso, a norma dell'art. 45 dello Statuto,<br />

che reputò applicabile anche a questo caso.<br />

21. Oltre a quelle contemplate in questa <strong>legge</strong>, altre incompatibilità<br />

vennero proposte alla <strong>Camera</strong> durante la discussione di<br />

essa, che non furono ammesse e la proposta si è ripetuta poi, nel<br />

giugno 1881, discutendosi questo titolo della <strong>legge</strong> elettorale, e<br />

con fortuna punto migliore per la terza volta nel febbraio 1882,<br />

discutendosi la le^^e sullo scrutinio di lista.<br />

L'on. Pierantoni propose cosi per ben tre volte di dichiarare<br />

incompatibili i sindaci, i consiglieri comunali e provinciali, gli<br />

amministratori delle Opere pie e di altri pubblici stabilimenti,<br />

che sono scelti dal Ministero o dal Prefetto ; gli avvocati ed i<br />

procuratori iscritti presso i Tribunali e le Corti di appello per la<br />

difesa delle amministrazioni dello Stato; i membri <strong>dei</strong> Consigli<br />

di amministrazione e di sorveglianza degli Istituti di credito<br />

ammessi al Consorzio del corso forzoso; gli esattori d'imposte<br />

comunali e governative, se anche non hanno uno stipendio sul<br />

bilancio dello Stato : i cittadini italiani consoli o vice-consoli di<br />

potenze straniere; ed i ministri del culto. Queste proposte furono<br />

in gran parte ripetute anche dall'on. Fazio e da altri oratori, con<br />

perseveranza degna, almeno per alcune, di migliore scrte.<br />

Per verità non si approfondi la questione ne nel 1877, durante<br />

la discussione della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari,<br />

né nel giugno del 1882. Nel febbraio poi, a queste proposte come<br />

a tutte le altre attinenti a questioni di eleggibilità, vennero opposte<br />

piuttosto eccezioni dilatorie. E l'on. Coppino così esponeva<br />

i due motivi principali pei quali anche la Commissione non aveva<br />

stimato conveniente di accogliere alcuna proposta. « Uno si fu un<br />

ordine del giorno presentato da un nostro onorevole collega ed accettato<br />

dalla <strong>Camera</strong>, per cui il Ministero si obbligava a presentare<br />

entro un anno una <strong>legge</strong> che riguardasse tutti insieme i vari casi<br />

d'incompatibilità. Noi crediamo che la iniziativa di una proposta


#<br />

ti<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 353<br />

di questo genere stia bene al Governo. E fino a questo dì non lo<br />

biasimiamo ancora se non ha eseguito l'ordine del giorno : la<br />

questione della <strong>legge</strong> elettorale è ancora viva, e certamente,<br />

allorché sarà finita, sarà il caso di chiedere il mantenimento<br />

della parola che fu data. Il secondo motivo, per cui non possono<br />

adesso essere presi in considerazione emendamenti di questa natura,<br />

i quali allarghino il campo delle incompatibilità parlamentari,<br />

e possano in qualche maniera condurre la <strong>Camera</strong> a discutere una<br />

materia che altre leggi abbiano definita, il secondo motivo è questo :<br />

che noi riteniamo esser meglio trattare da sole questioni gravissime,<br />

come è il disegno di <strong>legge</strong> che vi è proposto, affinchè la trattazione<br />

sia più libera, ne distratta da troppi altri oggetti. Separata<br />

questa questione come la utilità raccomanda, si potrà istituire<br />

migliore esame sulle cause per le quali possa essere pronunziata<br />

la incompatibilità, e le proposte nuove non verranno a turbare<br />

coloro i quali intendano approvare Fattuale proposta di <strong>legge</strong> «.<br />

Un Idrogetto dì <strong>legge</strong> sulle incompatibilità amministrative<br />

venne, infatti, presentato nella tornata del 29 maggio, e l'art. 2,<br />

che riguarda Tincompatibilità di uffici amministrativi colla deputazione<br />

politica dice *' vi è incompatibilità tra l'ufficio di deputato<br />

al Parlamento e quelli di sindaco di un Comune, assessore municipale<br />

e deputato provinciale ". Anche la Commissione parlamentare<br />

pel progetto di <strong>legge</strong> relativo alla riforma della <strong>legge</strong><br />

comunale e provinciale aveva proposta l'incompatibilità tra l'ufficio<br />

di deputalo al Parlamento e quelli di sindaco e di deputato<br />

provinciale (art. 183, n. 4).<br />

Le ragioni addotte dall'on. ministro dell'interno a giustificazione<br />

della proposta sono decisive. Anzitutto si dimostra la<br />

convenienza di una <strong>legge</strong> speciale, anziché rimettersi alla <strong>legge</strong><br />

comunale e provinciale: «Frale incompatibilità introdotte vi è<br />

quella dell'ufficio di deputato al Parlamento Nazionale con l'ufficio<br />

di sindaco di un Comune, di assessore municipale, di membro<br />

della Deputazione provinciale ; è evidente che qui si esce in qualche<br />

modo dalle ragioni del diritto amministrativo, per entrare in quelle<br />

del diritto costituzionale. Introdurre con un capoverso, in una<br />

<strong>legge</strong> puramente amministrativa, un'incompatibilità che riguarda<br />

i membri del potere legislativo, poteva parere cosa poco conforme<br />

alla distinzione che si mantiene, per la natura medesima delle<br />

cose, fra le leggi che si riferiscono ai pubblici poteri, alle funzioni<br />

e alle prerogative parlamentari, e le leggi che hanno per oggetto<br />

la gestione degli affari locali ".<br />

<strong>La</strong> nuova misura proposta è poi giustificata nel modo seguente<br />

: " L'art. 2 stabilisce l'incompatibilità <strong>dei</strong>rufficio di deputato<br />

al Parlamento con quelli di sindaco di un Comune, di assessore<br />

municipale e di deputato provinciale. Accennando in principio di<br />

questa relazione, alla distinzione naturale e necessaria fra le<br />

attribuzioni deliberative e le esecutive delle amministrazioni<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1^ — VoL IV. 23


354 LEGGI POLITICJO-'AMMINISTRATIVE<br />

locali, ho già indicato la ragione fondamentale su cui si appoggia<br />

la incompatibilità che vi propongo di sanzionare col vostro voto.<br />

Gli uffici di sindaco, di assessore municipale e di deputato provinciale<br />

costituiscono essenzialmente il potere esecutivo <strong>dei</strong> Comuni<br />

e delle Provincie; vogliono essere adempiuti continuamente,<br />

senza interruzione; esigono una conoscenza assidua e particolareggiata<br />

<strong>dei</strong> singoli affari della Provincia e del Comune ; per cui<br />

non se ne può conciliare l'adempimento coll'obbligo imposto al<br />

deputato di esercitare il suo ufficio in Parlamento.<br />

« A questa ragione fondamentale altre se ne possono aggiungere<br />

di ordine secondario ; e basterà quella della convenienza<br />

di ripartire convenientemente i pubblici uffici onde non si accumulino<br />

nella stessa persona. Nessuna di queste ragioni milita più<br />

quando si tratti delle funzioni di membro del Consiglio comunale<br />

0 del Consiglio provinciale. Se si può avere in questi Consigli<br />

la parola autorevole e l'esperienza di un membro del Parlamento<br />

non se ne può che avvantaggiare l'amministrazione locale.<br />

** Io confido che non troverete eccessive le incompatibilità<br />

che propongo. In altri Stati che hanno istituzioni più affini alle<br />

nostre, le leggi stabiliscono ben più rigorose limitazioni all'eleggibilità<br />

amministrativa. Citerò l'esempio del Belgio, dove la <strong>legge</strong><br />

del 16 maggio 1878, nel determinare le incompatibilità parlamentari<br />

ed amministrative, dispone che non possano essere eletti<br />

membri del Consiglio provinciale i membri della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati<br />

e del Senato, i magistrati dell'ordine giudiziarid, ecc. (art. 207).<br />

*^ Io sottopongo perciò queste proposte con tutta fiducia<br />

alle vostre deliberazioni: a voi non isfuggirà certamente che esse<br />

sono ispirate da alte e imperiose considerazioni di pubblica utilità;<br />

che si tratta di assicurare il più regolare andamento delle<br />

nostre amministrazioni, traendo da una lunga esperienza quegli<br />

opportuni ammaestramenti che essa ci suggerisce e che costituiscono<br />

quella communis opiniOy che sono la giustificazione di<br />

ogni riforma. Noi avremo cosi dato soddisfazione alle esigenze<br />

più legittime di quanti invocano, anche su questo punto, una<br />

razionale e pratica riforma della nostra legislazione amministrativa<br />

".<br />

23, Prima di chiudere l'esame di questo articolo, giova ricordare<br />

le proposte per effetto delle quali si sarebbero sostituiti al<br />

presente sistema, in fatto di incompatibilità <strong>dei</strong> funzionari, sistemi<br />

affatto diversi, e l'autorità che questi potrebbero trarre dalla<br />

legislazione comparata.<br />

Secondo una proposta dell'on, Canzi qualsiasi funzionario si<br />

sarebbe dovuto dichiarare eleggibile, senza parlare di categorie,<br />

col solo limite del numero. « I funzionari ed impiegati aventi uno<br />

stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il<br />

culto, degli Economati generali <strong>dei</strong> benefìzi vacanti, della Lista<br />

civile e del Graiji Magistero mauriziano sono eleggibili, ma non


-'IT<br />

LmQM SLBTTORAI^ POLITICA 355<br />

potranno far parte delia <strong>Camera</strong> che in numero di 40 » {Ca^72.<br />

<strong>dei</strong> dep., Discussioni, Legisl. XIV, Sess. i, pag. 1687).<br />

Il tipo di questo sistema ci viene porto dall'antica legislazione<br />

inglese, dove nei primi secoli entravano nel Parlamento<br />

anche ufficiali subordinati del potere esecutivo, e si dovette incominciare<br />

col vietare che vi potessero essere ammessi gli sceriffi.<br />

Cosi pure i deputati nominati a qualunque ufficio dalla Corona<br />

restavano nella <strong>Camera</strong>, salvo pochissime eccezioni- Ma dopo<br />

il 1688 si incominciò a comprendere la necessità di guarentire<br />

l'indipendenza della <strong>Camera</strong> e si andò sino all'opposto eccesso,<br />

che però non durò, di escludere tutti i pubblici funzionari. Col-<br />

Tatto del 1706 furono sanciti i principii fondamentali che regolano<br />

tuttodì la materia: ogni membro della <strong>Camera</strong> il quale accetti<br />

ufficio, pensione o profìtto dalla Corona, salvo per promozione<br />

dovutagli nelle forze di terra o di mare, decade dal mandato, ma<br />

può essere rieletto, a meno che non si tratti di un ufficio creato<br />

dopo il 1706. Anche in seguito furono sancite nuove incompati'»<br />

biìità, ed in qualche caso si dichiarò invece che uffizi nuovamente<br />

creati erano compatibili col mandato legislativo. Sono perciò eleggibili<br />

: i membri 4el Gabinetto, nel più largo senso della parola, i<br />

giudici di pace, gli ufficiali delTesercito e dell'armata^ i pensionati<br />

per servizi diplomatici o come membri del Gabinetto, ecc. Sono<br />

invece esclusi gli impiegati subordinati e permanenti, i giudici, i<br />

presidenti delle elezioni, gli ufficiali dello sceriffo e i sindaci dove<br />

esercitano l'ufficio loro, gli ecclesiastici, gli impiegati delle due<br />

Camere, ecc.<br />

Questo sistema misto vige pure in Olanda, dove alcuni funzionari,<br />

espressamente designati dalla <strong>legge</strong> sono eleggibili, nientre<br />

non lo sono gli altri. In Francia sono incompatibili i militari attivi<br />

e in disponibilità, e i funzionari, eccetto : ministri, segretari generali,<br />

ambasciatori e ministri plenipotenziari, ecclesiastici retribuiti<br />

dallo Stato, primi presidenti e procuratori generali della Corte di<br />

cassazione, della Corte <strong>dei</strong> conti e della Corte d'appello di Parigi;<br />

il prefetto della Senna e quelli di polizia, ed i professori inamovibili<br />

delle università. In Germania tutti i funzionari pubblici<br />

possono essere eletti, e cosi in Austria, in Ungheria; in Panimarca<br />

ed in parecchi <strong>dei</strong> minori Stati della Germania, <strong>La</strong> prevalenza di<br />

questo sistema è determinata principalmente dalla insufficiente<br />

educazione politica del paese, per cui mancherebbe nelle classi<br />

intelligenti e ricche il necessario contingente di legislatori, e più<br />

di frequente dal carattere, nel fatto prevalentemente consultivo<br />

piuttostochè parlamentare, della monarchia dove si applica. Èinoltre<br />

il sistema più favorevole alla libertà degli elettori.<br />

23. L'on. Bertani aveva proposto, che tutti gli impiegati dello<br />

Stato ecc. fossero eleggibili, ma dovessero subito optare tra la<br />

funziouQ ed il mandato (/m, pag, 1686). È il sistema accolto dalla,<br />

<strong>legge</strong> belga, che all'art. ;2S9 {Cod, élect, 1881) dispone: ^ i fiin


356 LEGGI POIJnCO-AMMINISTRATrra<br />

zionari ed impiegati salariati dallo Stato, nominati membri dell'una<br />

0 dell'altra <strong>Camera</strong>, sono tenuti prima di prestare giuramento ad<br />

optare fra il mandato e la loro funzione o impiego. Lo stesso si dica<br />

<strong>dei</strong> ministri <strong>dei</strong> culti retribuiti dallo Stato, degli avvocati titolari<br />

di pubbliche amministrazioni, degli agenti del cassiere pubblico<br />

e <strong>dei</strong> commissari del Governo presso le società anonime «. Inoltre<br />

i membri delle Camere non possono essere nominati a funzioni pubbliche<br />

stipendiate, salvo quelle di ministri, agenti diplomatici,<br />

prefetti ; e sono soggetti a rielezione anche se accettano l'ordine<br />

di Leopoldo per motivi diversi dai militari.<br />

Questo sistema concilia, sino ad un certo punto, la libertà<br />

degli elettori colla indipendenza della <strong>Camera</strong> ; ma per essere<br />

applicato senza inconvenienti esige, che l'ufficio di deputato sia<br />

retribuito, come si dirà piii innanzi.<br />

24. <strong>La</strong> Commissione parlamentare, dal canto suo, avea proposto<br />

di sospendere lo stipendio per tutto il periodo della sessione anche<br />

agli impiegati dichiarati compatibili ed ammessi alla <strong>Camera</strong>,<br />

esclusi i ministri e segretari generali, e così giustificava questa<br />

misura : « Se la gratuità del mandato fu sancita per conferire<br />

prestigio ai deputati, non si sa comprendere come questo prezioso<br />

vantaggio morale non sia accordato anche agli impiegati posti in<br />

una condizione eccezionale, che permette loro di esìgere un onorario<br />

per funzioni nel fatto non disimpegnate... È troppo evidente<br />

che il deputato impiegato per tutta la sessione non può attendere<br />

ai suoi doveri d'ufficio: per cui offende in un punto la giustizia,<br />

ricevendo un onorario per funzioni che nel fatto non disimpegna,<br />

e l'eguaglianza conservando uno stipendio mentre è investito di<br />

un mandato gratuito, qual è quello di deputato.<br />

« Non si presuma di sostenere che il deputato impiegato<br />

residente in Roma possa ad un tempo disimpegnare l'impiego e<br />

intervenire alla <strong>Camera</strong>, perchè è evidente che volendo attendere<br />

coll'animo a molte cose, secondo il detto latino, egli dovrà applicare<br />

insufficientemente a tutte le forze dello spirito. Del resto, il<br />

disimpegno attivo e diligente di tutti i doveri di deputato impone<br />

tal somma di lavoro e di studi da assorbire l'attività e la mente<br />

la più operosa e sagace. Infine non è a tacersi che, creando una<br />

eccezione pei soli impiegati di Roma, si verrebbero a crescere le<br />

difficoltà e gli attriti provocandoli nella stessa famiglia <strong>dei</strong> pubblici<br />

funzionari e accordando ai ministri facoltà di potere a libito,<br />

mediante traslocazione, rendere eleggibile o ineleggibile un candidato<br />

« {Rei. Mussi, pag. 8-9).<br />

Questo sistema, ad eccezione, s'intende, <strong>dei</strong> ministri e <strong>dei</strong><br />

consiglieri di Stato, è in vigore nel Portogallo, nel Brasile ed in<br />

qualche altro Stato. Oltre agli altri difetti, quando non si ammetta<br />

la retribuzione dell'ufficio di deputato, esso manca di franchezza,<br />

perchè si risolve nell'esclusione di tutti i funzionari che non sono<br />

in grado di rinunciare al loro stipendio.<br />

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LEGGK ELETTORALE POLITICA 357<br />

25. Identico al precedente, nei risultati, è il sistema che esclude<br />

dalla <strong>Camera</strong> tutti i funzionari, senza distinzione. Tale era quello<br />

adottato dalla <strong>legge</strong> francese del 1791 e mantenuto durante il<br />

secondo impero, e tale è pure il sistema vigente nella Svizzera,<br />

agli Stati Uniti d'America, dove sono esclusi persino i ministri,<br />

e altrove. Siffatta esclusione è più necessaria nelle repubbliche<br />

parlamentari, dove l'influenza del potere esecutivo sul legislativo<br />

è più temibile. Ivi però se ne manifesta anche meglio il danno, e<br />

principalmente quello che consegue dalla privazione di eminenti<br />

capacità tecniche, che esercitano un'opportuna influenza nelle<br />

discussioni parlamentari.<br />

26, <strong>La</strong> retribuzione dell'ufficio di deputato viene proposta anche<br />

come soluzione delle questioni che si attengono all'incompatibilità,<br />

perchè, ove fosse ammessa, si potrebbero dichiarare incompatibili<br />

tutti i funzionari, senza alcun inconveniente. In Italia il principio<br />

della gratuità è scritto nello Statuto, il quale dice, all'art. 50, che<br />

le funzioni di senatore e deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione<br />

0 indennità. <strong>La</strong> proposta di retribuirli fu messa innanzi<br />

sin dal 1849 nel Parlamento subalpino, e sorse a combatterla<br />

Ton. Boncompagni, contro i deputati della Savoia, ed i Consigli<br />

provinciali che con importanti petizioni avevano appoggiato la<br />

loro mozione.<br />

Appena costituito il regno d'Italia fu ripresentata la proposta<br />

di retribuire i deputati. Nella tornata del 25 febbraio 1862<br />

Fon. Crispi presentò un progetto di <strong>legge</strong> per abrogare l'art. 50<br />

dello Statuto e dare ai deputati un'indennità di L. 20 al giorno,<br />

ogni qualvolta non godessero di altra retribuzione sul bilancio<br />

dello Stato. <strong>La</strong> proposta neppur fu letta, e solo il 9 giugno di<br />

quell'anno, dopo essere stata ripresentata nella nuova sessione,<br />

venne ammessa a questo onore, senza poter tuttavia essere svolta.<br />

Nel 1873-74, a tacere di altre proposte di minor conto, la questione<br />

venne risollevata nella tornata del 12 marzo dall'on. Bresciamorra,<br />

che aveva presentato il 23 febbraio un progetto di <strong>legge</strong> per dare<br />

ai deputati una medaglia di presenza di L. 20. Venne però rifiutata<br />

dalla <strong>Camera</strong> la presa in considerazione.<br />

<strong>La</strong> questione si ripresentò nel 1877 durante la discussione<br />

della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari e nel 1882, quando la<br />

<strong>Camera</strong> discusse il progetto di <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista. Come<br />

il collegio plurinominale era sembrato a molti complemento necessario<br />

del più ampio potere politico, cosi ad altri l'indennità parve il<br />

naturale e necessario coronamento delle due riforme, e nel tempo<br />

stesso l'unica soluzione logica e completa della questione delle incompatibilità<br />

parlamentari. In questo senso vari deputati presentarono<br />

ordini del giorno o proposte, che vennero però tutte ritirate<br />

prima di subire la prova della discussione. L'onor. Crispi propose<br />

che fossero date ai deputati, a titolo di rappresentanza, durante<br />

il tempo in cui è aperta la sessione legislativa, L. 25 al giorno,


358 LEaGI POLITICO-AMMINISTaATIVE<br />

inscrivendo in un capitolo del bilancio della <strong>Camera</strong> la goìUìna<br />

relativa. <strong>La</strong> stessa proposta fecero gli onor. Siccardi e L. Pullé ;<br />

e l'on. Riberi Spirito propose un'indennità di L. 6000, alla quale<br />

nessuno potrebbe rinunciare, e in cui il deputato impiegato dovrebbe<br />

imputare quanto riceve a titolo di stipendio dalle amministrazioni<br />

dello Stato. Finalmente gli on. Cavallotti, L. Ferrari,<br />

Delvecchio, Colombini e Mattei invitarono il Governo a presentare<br />

subito dopo votata la <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista e per guisa che<br />

potesse discutersi avanti il termine della sessione un progetto di<br />

<strong>legge</strong> per la retribuzione <strong>dei</strong> deputati.<br />

Tranne in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Italia ed<br />

in qualche altro minor Stato, l'ufScio di deputato è dovunque<br />

retribuito, e parmi utile ricordarne la misura ed il modo.<br />

In Francia si può dire che, tranne la Carta di Luigi Filippo<br />

del 1830, tutte le costituzioni sancirono* il principio della retribuzione<br />

dell'ufficio di deputato. Napoleone I, nell'atto addizionale<br />

del 22 aprile 1815, stabiliva all'articolo 11, che "• ì membri della<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti ricevono per spese di viaggio e durante<br />

la sessione, l'indennità decretata dall'Assemblea Costituente ". Ma<br />

la questione non potè venir risolta che molto più tardi, dalla Repubblica.<br />

L'articolo 75 della Costituzione del 4 novembre 1848<br />

stabiliva che « ogni deputato riceve un'indennità alla quale non<br />

può rinunciare ». Il secondo impero conservò l'indennità ed anzi<br />

ne elevò considerevolmente la cifra. Secondo l'art. 11 del Senatoconsulto<br />

del 25 dicembre 1852, inteso a modificare la Costituzione<br />

del 14 febbraio di quell'anno, una dotazione annua ed a vita di<br />

L. 30,000 venne assegnata ai senatori, e l'articolo 14 attribuì, ai<br />

deputati un'indennità di L. 2500 al mese durante le sessioni ordinarie<br />

0 straordinarie. L'art. 4 del Senato-consulto del 18 luglio<br />

1866 assegnò anche ai deputati un'indennità di L. 12,EOO per ogni<br />

sessione ordinaria, qualunque ne sia la durata, aggiungendovi, in<br />

caso di sessione straordinaria, un'indennità regolata secondo la<br />

<strong>legge</strong> precedente. <strong>La</strong> terza Repubblica richiamò in vigore, con<br />

decreto del Governo provvisorio del 29 gennaio 1871, l'art. 96<br />

della <strong>legge</strong> elettorale del 15 marzo 1849, per cui i membri delle<br />

assemblee hanno un'indennità di L. 9000 l'anno, mentre i rappresentanti<br />

dell'Algeria non ne godono alcuna e quelli delle<br />

colonie hanno l'indennità della traversata, andata e ritorno. <strong>La</strong><br />

cifra di L. 9000 secondo recenti proposte sarà però aumentata.<br />

Nel Belgio i membri della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> rappresentanti hanno<br />

un'indennità mensile di 280 fiorini (L. 592, 50) durante la sessione<br />

legislativa, a meno che non abitino la città dove la session^e medesima<br />

si tiene. <strong>La</strong> parola abitare non è però intesa alla lettera,<br />

si che soltanto coloro che sono domiciliati a Bruxelles non godono<br />

dell'indennità. Questa decorre dal giorno in cui i deputati prestano<br />

giuramento, secondo la <strong>legge</strong> del 20 ottobre 183L<br />

In Prussia i membri della <strong>Camera</strong> bassa percepiscono un<br />

' .-^. :


*^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 359<br />

doppio compenso, la diaria e la spesa di viaggio. Questa viene loro<br />

pagata in ragione di L. 1,25 al miglio percorso in ferrovie o su<br />

battelli a vapore e di 5,63 se per diligenza o con altro mezzo di<br />

trasporto. <strong>La</strong> diaria è di 18,75, e si corrisponde dal giorno in<br />

cui il deputato ha annunciato all'ufficio di questura della <strong>Camera</strong>,<br />

in persona, il suo arrivo alla capitale, assista o no alle sedute, e<br />

sino a che non'si assenti dalla <strong>Camera</strong> con regolare congedo. In<br />

Austria le leggi del 7 giugno 1861 e del 17 marzo 1874 stabiliscono<br />

che tutti i membri della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati percepiscano un<br />

assegno giornaliero {taggeld) durante il tempo della loro presenza<br />

alle sedute, ed un'indennità migliare di viaggio di un fiorino,<br />

calcolando la distanza che corre fra il capoluogo del collegio che<br />

rappresentano e Vienna, Nessun deputato può rinunciare all'assegno<br />

e all'indennità di viaggio. In Baviera, secondo la <strong>legge</strong> <strong>dei</strong><br />

4 giugno 1848, i deputati alla Dieta che non dimorano alla capitale<br />

ricevono un'indennità di un fiorino per lega andata e ritorno, ed un<br />

assegno giornaliero di 5 fiorini, dal giorno antecedente all'apertura<br />

delle Camere sino al giorno seguente alla loro chiusura.<br />

Identiche disposizioni sono in vigore in parecchi altri Stati della<br />

Germania, i quali, come nel resto, cosi anche in questo hanno<br />

copiato le loro istituzioni sul modello della Prussia o della<br />

Baviera.<br />

Anche in Olanda, secondo l'articolo 85 della Costituzione<br />

del 1815 e la <strong>legge</strong> del 1878, gli 86 deputati alla seconda <strong>Camera</strong><br />

hanno un'indennità di 2000 fiorini, pari a 4233 lire Tanno, oltre<br />

ad un'indennità di L. 1,50 per ora di distanza, se non sono domiciliati<br />

nella capitale. Nella Svezia i membri della seconda <strong>Camera</strong>,<br />

secondo la <strong>legge</strong> del 22 giugno 1866, ricevono 1200 risdalleri per<br />

ogni sessione, pari a 1680 lire. Se poi il Re scioglie la dieta prima<br />

di 4 mesi dalla sua convocazione, od il deputato abbandona prima<br />

della stessa epoca le sue funzioni, come pure nel caso di sessione<br />

straordinaria, il deputato riceve un correspettivo di lOrisdallari<br />

al giorno, per modo che il totale dell'indennità non possa superare<br />

i 1200 risdalleri. 11 deputato che non interviene alla <strong>Camera</strong> nel<br />

giorno stabilito perde per ogni giorno di ritardo 10 risdalleri<br />

(§32). In Danimarca, secondo la Costituzione del 1866, i membri<br />

del Folkething, che è la <strong>Camera</strong> popolare, ricevono un'indennità<br />

' giornaliera fissata dall'art. 99 della <strong>legge</strong> elettorale a 6 corone al<br />

giorno, pari a L. 8, 40, oltre al rimborso delle spese di viaggio.<br />

.*<br />

vi<br />

NelJa Grecia, secondo la Costituzione del 1864 (art. 75, 76),<br />

i deputati hanno un'indennità di 2000 dramme per ogni sessione<br />

ordinaria, e le spese di viaggio nel caso di sessione straordinaria,<br />

sempre quando abbiano compiuto il loro dovere. Se hanno un altro<br />

assegno o stipendio sul pubblico bilancio viene loro pagata la<br />

differenza per raggiungere quella somma, che corrisponde a 1800<br />

lire. Nel Portogallo la Carta costituzionale (art* 38) e il decreto<br />

<strong>dei</strong>rs aprile 1869 statuiscono, che i deputati ricevono una retri-


360 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

buzione di 300,000 reis per ogni sessione annuale (L. 1665) quelli<br />

che non abitano Lisbona hanno inoltre un'indennità di 50 reis<br />

(23 cent.) al chilometro per spesa di viaggio. Questa disposizione<br />

è stata copiata senza alcuna variazione nella Costituzione del<br />

Brasile del 25 marzo 1824, art. 39, sebbene sia stato piti volte<br />

variato per <strong>legge</strong> l'ammontare dell'annua retribuzione e specialmente<br />

quello dell'indennità di viaggio.<br />

Le costituzioni repubblicane, al pari della francese, accolgono<br />

quasi tutte il principio della retribuzione. Cosi quella degli<br />

Stati Uniti d'America (Sezione VI, art. 1) dichiara « che i senatori<br />

e i deputati ricevono per i loro servizi un'indennità che sarà fissata<br />

da una <strong>legge</strong> e pagata dal Tesoro «. E la <strong>legge</strong> del 28 luglio 1866,<br />

Sezione XVI, determinò che tale retribuzione è di 5000 dollari<br />

all'anno, più 20 cent, di dollaro per miglio, a titolo d'indennità<br />

di viaggio. Nella Svizzera, a tenore 'delle risoluzioni federali<br />

del 1869 e del 22 dicembre 1874 i membri del Consiglio nazionale<br />

percepiscono 20 lire al giorno e 1 lira per lega in rimborso del<br />

viaggio ; i membri del Consiglio degli Stati sono indennizzati<br />

nella stessa misura dai Cantoni che rappresentano.<br />

Le ragioni principali colle quali venne sostenuto questo<br />

principio in Italia sono le seguenti. <strong>La</strong> retribuzione dell'ufficio di<br />

deputato si potrebbe conciliare, con un po'di tolleranza, anche<br />

colla disposizione dello Statuto; essa è conforme all'esperienza<br />

delle più libere nazioni, eccetto una sola, che per i suoi specialissimi<br />

costumi politici non l'accolse; è sempre più appoggiata<br />

dall'opinione pubblica illuminata e colta; è una conseguenza necessaria<br />

del principio della rappresentanza personale; aumenta<br />

l'indipendenza <strong>dei</strong> deputati, e non scema loro dignità; chiude la<br />

via ad indebiti lucri ed a corruzioni alle quali è fomite o scusa la<br />

gratuità dell'ufficio ; consente a tutti i più eletti ingegni di entrare,<br />

senza soverchio loro aggravio, alla <strong>Camera</strong>; grava la nazione<br />

di una spesa in apparenza nuova, ma la solleva da altre ben più<br />

onerose e per giunta non sempre oneste. Inoltre colla retribuzione<br />

si ottiene l'abolizione effettiva e non solo apparente del censo di<br />

eleggibilità; si avrebbero deputati molto più assidui e operosi ;<br />

sarebbe facilmente sciolta tutta la questione delle incompatibilità<br />

parlamentari; si attuerebbe un principio di giustizia e di vera<br />

democrazia.<br />

Art. 2. Sono considerati come funzionari ed impiegati dello<br />

Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi tempo-<br />

ranei di uffizi^ i quali facciano carico a{ bilancio dello Stato o<br />

agli altri bilanci indicati nelVarticolo precedeìite.<br />

L Motivi di questa disposizione.<br />

2. Sua applicazione.<br />

1. Questo articolo^ che non si trovava nel progetto ministeriale,


h<br />

il<br />

ti-<br />

•r;<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 361<br />

venne aggiunto dalla Commissione parlamentare, ma piuttosto<br />

per impedire una interpretazione troppo restrittiva del primo<br />

articolo, come appare dalle parole del relatore. « <strong>La</strong> Commissione<br />

fu assai più temperata nell'esclusione <strong>dei</strong> cittadini incaricati di<br />

missioni straordinarie. Sembra pregiudizievole ed eccessiva misura<br />

quella che priverebbe il Governo della facoltà di approfittare di<br />

certe illustrazioni specialmente segnalate a disimpegnare alcune<br />

ardue missioni, per ciò solo che queste difficilmente potrebbero<br />

rassegnarsi a perdere la deputazione quando ne fossero investite<br />

per disimpegnare funzioni necessariamente straordinarie. Parve<br />

a noi che un ministro possa in argomento difficilmente eccedere<br />

ed abusare di questa facoltà, e per il numero limitato delle circostanze<br />

in cui questa potrà presentarsi, e per l'indole e notorietà<br />

degli studi e delle attitudini che detti inviati devono possedere;<br />

circostanze queste che fino ad un certo punto freneranno il potere<br />

esecutivo e determineranno la cerchia nella quale sarà costretto<br />

a contenere le sue designazioni. <strong>La</strong> proposta che a tale riguardo<br />

vi presentiamo, ci sembra che concilii abbastanza il decoro della<br />

<strong>Camera</strong> coU'interesse dello Stato » {Rei. GIUSEPPE MUSSI, pag, 8).<br />

3. Il Governo potrà, secondo questo articolo, affidare ad un<br />

deputato un determinato incarico, per esempio, uno studio legislativo,<br />

una ricerca storica, un lavoro statistico, non essendo<br />

questi uffizi i quali facciano carico ad un pubblico bilancio, ma<br />

missioni od incarichi temporanei. Cosi pure potrà dar retribuzioni<br />

0 indennità a deputati chiamati a far parte di Commissioni<br />

speciali, non parlamentari, i quali non decadranno per questo dal<br />

mandato. E potrà affidare incarichi e rappresentanze retribuite o<br />

comunque compensate all'estero.<br />

Senza entrare in apprezzamenti, non può tacersi la stranezza<br />

di cotesta disposizione, colla quale l'onorevole Mussi non<br />

si avvide, che mentre faceva il Catone per certe categorie di funzionari,<br />

spalancava la porta ad una corruzione sufficiente ad un<br />

Ministero poco scrupoloso per dominare il Parlamento.<br />

Art. 3. Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rap­<br />

presentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui<br />

bilanci delle società ed imprese industìHali e commerciali sussi­<br />

diate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di<br />

prodotti 0 di iiiteressi, quando questi sussidi non siano concessi<br />

in forza di una <strong>legge</strong> generale dello Stato.<br />

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori<br />

legali, che prestano abitualmente Vopera loro alle società ed<br />

imprese suddette.<br />

Art. 4, Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente


362 LEOGI POUnCO-AMMIinSTRATIVE<br />

vincolati collo Stafo^ per concessioìii o per contratti di opere a<br />

soìhmÌ7iis trazioni.<br />

1. Legislazione precedente. Proposte di riforma.<br />

2. Progetti <strong>La</strong>nza^ Chiaves^ Cadorna^ Macchi.<br />

3. Progetto Nicotera. Motivi,<br />

4. Controprogetto della Commissione parlamentare.<br />

5. Esagerazioni e temperamenti,<br />

6. Modificazioni introdotte dalV Ufficio centrale del Senato,<br />

7. Discussione in Senato; emendamenti e schiarimenti.<br />

8. Difficoltà di alcune applicazioni.<br />

9. Legislazione comparataé<br />

1* Questi due articoli contemplano le incompatibilità parlamentari<br />

che possono derivare da ragioni d'affari. Nessuna disposizione<br />

era contenuta a tale riguardo nelle due leggi precedenti.<br />

Ma già fin dalla tornata del 15 luglio 1864, riferendo i'on. Piroli<br />

per la Commissione d'inchiesta nominata dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati<br />

ad esaminare le accuse sollevate a proposito della fondazione<br />

della Società per le ferrovie meridionali, fra le altre disposizioni,<br />

propose alcune misure relative a future ineleggibilità.<br />

« Consigliano il pubblico interesse e la dignità della <strong>Camera</strong> che<br />

si abbia a stabilire per <strong>legge</strong> l'incompatibilità delle funzioni di<br />

deputato colle funzioni di amministratore di imprese sovvenute<br />

dallo Stato e con qualunque altra ingerenza che implichi conflitto<br />

col pubblico interesse «. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, per non imprimere<br />

all'accettazione della proposta un carattere troppo evidente di<br />

condanna del passato, trovò conveniente di staccarla dalle conclusioni<br />

della Commissione d'inchiesta, e perciò fece buon viso ad<br />

un ordine del giorno Boggio, di indole dilatoria.<br />

Ripresa quindi in esame la proposta nella tornata del 17<br />

luglio successivo, veniva accettato il seguente ordine del giorno,<br />

proposto dai deputati Mari e Biancheri: « <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> invita il<br />

Ministero a proporre un progetto di <strong>legge</strong> col quale si provveda<br />

ai casi in cui vi può essere conflitto tra l'interesse personale e<br />

l'interesse generale nelle funzioni di deputato '^. Questa solenne<br />

espressione della pubblica coscienza raccoglieva l'adesione di tutti<br />

i partiti dell'Assemblea, e trovava una prima espressione legale<br />

nel progetto presentato dal ministro dell'interno, on. <strong>La</strong>nza, il<br />

31 marzo 1865.<br />

2. Il progetto <strong>La</strong>nza conteneva le seguenti disposizioni:<br />

•* Art. 1. I membri del Parlamento che fossero firmatari di<br />

una concessione o concessionari, o direttori, o partecipanti all'amministrazione,<br />

0 costruttori, o per qualsiasi titolo retribuiti da una<br />

società od impiego la cui esistenza legale risulti da approvazione<br />

data 0 da darsi per <strong>legge</strong> o per decreto dal Governo, quand'anche<br />

si tratti di società o imprese non sovvenute, in specie eventualmente,<br />

dallo Stato, non potranno far parte delle Commissioni, né<br />

partecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni,


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I<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 863<br />

le società od imprese od un affare qualsiasi in cui essi sieno in<br />

uno <strong>dei</strong> detti modi interessati.<br />

« Art. 2. Nei casi contemplati nell'art. 1, ed ove si tratti di<br />

società od imprese sovvenute in qualsiasi modo ed anche solo<br />

eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso<br />

articolo, i membri della <strong>Camera</strong> elettiva che si trovano in uno <strong>dei</strong><br />

detti casi saranno soggetti a rielezione e ciò quando anche rinunciassero<br />

agli stipendi od emolumenti che avessero da dette società<br />

od imprese.<br />

« Art. 3. Le disposizioni <strong>dei</strong> precedenti articoli saranno<br />

egualmente applicate ai deputati i quali fossero personalmente<br />

vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o<br />

somministrazioni ".<br />

Ma volgendo al termine la legislatura, il Parlamento non fu<br />

chiamato a pronunziarsi. Successivamente il ministro dell'interno,<br />

on. Chiaves, riproduceva il progetto sotto la data del 17 aprile 1866.<br />

Nella tornata del 2 giugno 1866, il deputato <strong>La</strong>zzaro presentava<br />

una relazione approvativa, ritoccando solo l'art. 1 in modo da<br />

renderlo anche più completo e rigoroso. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> fece buon viso<br />

alle proposte della sua Commissione, ma disciolto il Parlamento<br />

prima che il Senato potesse in argomento proferire il suo voto,<br />

veniva nuovamente prorogata l'accettazione della <strong>legge</strong>.<br />

Questa dilazione però non ne comprometteva il destino.<br />

Infatti il ministro dell'interno, on. Cadorna, ripresentava una terza<br />

volta la <strong>legge</strong> nella tornata del 5 giugno 1868, accettando l'ultima<br />

compilazione che aveva già ottenuta l'approvazione della <strong>Camera</strong>.<br />

L'onorevole Macchi presentava il 9 luglio la relazione in argomento<br />

; modificava però il progetto di <strong>legge</strong> in modo assai più<br />

radicale, sostituendo cioè alla rielezione e alla sospensione del<br />

voto, proposta originariamente, una vera e propria ineleggibilità<br />

per alcune categorie di cittadini.<br />

Ecco il testo del progetto di <strong>legge</strong>, che era stato approvato<br />

nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> :<br />

« Art, 1. Non sono eleggibili a deputati e ne perdono la<br />

qualità:<br />

« I. Coloro i quali si trovano personalmente vincolati collo<br />

Stato per concessioni o contratti di esercizi pubblici, di opere e<br />

di somministrazioni, come per appalti di qualunque specie, e ciò<br />

anche nel caso di subconcessioni o subappalti.<br />

« IL I promotori, direttori o partecipanti alla amministrazione<br />

0 gli stipendiati e retribuiti in modo fisso come addetti, sotto<br />

qualsiasi titolo, al servizio di una società od impiego sovvenuto in<br />

qualsiasi modo, anche solo eventualmente, dallo Stato, o che si<br />

trovi vincolato al medesimo nei casi previsti al numero precedente.<br />

*^ Art. 2. Non sono eleggibili a deputati, e ne perdono la<br />

qualità coloro che avessero impieghi retribuiti a carico del regio<br />

Economato ".


364 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> fu presentata al Senato il 22 dicembre 1869 e poi<br />

di nuovo il 6 dicembre 1870; ma soltanto nel 1876 la questione<br />

venne ripresa in esame dal Ministero Depretis e determinò la<br />

presentazione della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari.<br />

3. Il progetto ministeriale conteneva in proposito la seguente<br />

disposizione: « Non sono eleggibili: i concessionari o subconcessionari,<br />

i direttori o partecipanti all'amministrazione, i costruttori<br />

ed i retribuiti, per qualsivoglia titolo, da una società od impresa<br />

sovvenuta in qualsivoglia modo, anche eventuale, dallo Stato:<br />

coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni<br />

0 per contratti di opere o somministrazioni '^.<br />

Questa disposizione era giustificata coi seguenti argomenti:<br />

i^ È evidente l'incompatibilità del mandato di rappresentante<br />

della nazione in quelle persone che si trovano o vengono ad essere<br />

concessionari o partecipanti a contratti di somministrazioni<br />

dello Stato o ad imprese da questo sovvenute. È evidente del pari<br />

che sono incompatibili col mandato di deputato, coloro che si<br />

trovano o vengono investiti di uffici o funzioni in una delle dette<br />

imprese o società sovvenute dall'erario dello Stato.<br />

« Non è che si ritenga, che coloro i quali si trovano in<br />

queste condizioni non facciano prevalere in Parlamento gl'interessi<br />

della nazione su quelli delle società od imprese a cui prendono<br />

parte, ma è opera di prudenza legislativa, specialmente per la<br />

rappresentanza nazionale, che si tolga ogni sospetto od apparenza<br />

di dubbio.<br />

« Quelli stessi che iniziano e prendono parte alle grandi<br />

imprese che lo Stato sussidia e che si rendono cosi tanto benemeriti<br />

del paese per i progressi morali e materiali che vi arrecano,<br />

si sentiranno più liberi e sciolti nel sostenere e patrocinare le<br />

ragioni di quelle istituzioni che loro sono affidate, senza quei<br />

contrasti d'interesse che sempre si riscontrano nelle discussioni e<br />

deliberazioni parlamentari fra il rappresentante della nazione e<br />

quello di una società od impresa sussidiata dallo Stato.<br />

4. Alla proposta ministeriale, la Commissione parlamentare<br />

aveva sostituito la seguente disposizione :<br />

*• Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti,<br />

avvocati e procuratori legali, e in generale tutti quelli<br />

che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese sovvenute<br />

in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato ».<br />

Non vennero dichiarati incompatibili gli appaltatori di opere<br />

pubbliche, « perchè pare proposta dannosa nell'interesse dello<br />

Stato, siccome quella che poteva escludere i maggiori industriali<br />

dai contratti coH'erario, costringendo questo a ricorrere a persone<br />

meno esperte e solide, mentre d'altra parte sembrò che la misura,<br />

anche accettata, sarebbe stata facilmente elusa. Fu anche osservato,<br />

che detti appaltatori assumono impegni contrattuali formalmente<br />

determinati dai capitolati ; la minoranza però non mancò


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il;<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 365<br />

di obbiettare, che quei capitolati danno troppe volte occasione a<br />

conflitti determinati da dubbie interpretazioni, per guisa che gli<br />

interessi di detti appaltatori sono troppo spesso in conflitto con<br />

quelli dell'erario '» {Relaz. Mussi, pag. 10).<br />

5. <strong>La</strong> discussione della <strong>Camera</strong> intorno a cotesto argomento fa<br />

delle più agitate e confuse. Qui basterà riferire alcuni argomenti<br />

addotti dairon. Depretis, contro le esagerazioni della Commissione<br />

e di altri oratori in fatto di affarismo. « Noi siamo in un paese che<br />

ha iniziato appena il suo risorgimento industriale ed economico.<br />

Dobbiamo dunque desiderare che sorgano molte società industriali,<br />

abbiano pure, per poco o per molto, un aiuto dallo Stato.<br />

« Ora finché i direttori, gli amministratori, i rappresentanti<br />

di queste società in generale e quelli che sono retribuiti sui<br />

bilanci delle società ed imprese sovvenute in qualunque modo,<br />

anche eventualmente, dallo Stato, debbano dichiararsi incompatibili<br />

colla Deputazione, perchè c'è contrasto d'interessi tra gli<br />

interessi sociali che sono loro affidati e gli interessi dello Stato<br />

che devono essere propugnati dagli eletti della Nazione in questa<br />

<strong>Camera</strong>, lo comprendo ; ma per ciò solo che una società si serve<br />

di un avvocato, anche per una causa speciale, anche per un semplice<br />

consulto, questo solo fatto debba rendere ineleggibile un<br />

avvocato, questa, signori, mi pare una esagerazione. Che cosa si<br />

potrebbe fare di veramente serio? Nella loro costituzione amministrativa<br />

le società industriali hanno il loro consulente legale, il<br />

quale non importa se pagato a stipendio fisso o in altro modo<br />

stabile, e quando questo avvocato è nominato stabilmente come<br />

avente una funzione amministrativa nel congegno amministrativo<br />

della società, allora capisco che si debba pareggiare agli amministratori<br />

ed agli impiegati della società. Ma che si debba dichiarare<br />

incompatibile coll'ufficio di deputato un avvocato per ciò solo<br />

che, in una causa qualunque, dà un consulto a favore di una società,<br />

0 prende la difesa di una lite, permettetemi, o signori, questo<br />

non è ammissibile. A me pare dunque che sia proprio necessario<br />

temperare queste disposizioni e formulare l'articolo in modo che<br />

Tufficio di avvocato stabilmente addetto ad una di queste amministrazioni<br />

sociali, ad una di queste imprese, sia incompatibile<br />

coll'ufficio di deputato ; questo lo comprendo ; ma che a queste<br />

società debba essere interdetto quanto è concesso a tutti gli altri<br />

cittadini, di rivolgersi ad una illustrazione qualunque del fòro che<br />

siede nella <strong>Camera</strong>, per avere da lui un parere, una direzione in<br />

una sua causa ed anche in affari nei quali non è interessato lo<br />

Stato, e che questo parere non possa essere dato che sotto pena<br />

della caducità dall'ufficio di deputato che gli è conferito dalla<br />

nazione, questo, signori, mi pare inammissibile » {Cam. <strong>dei</strong>dep.,<br />

pag. 1697-1698).<br />

6. Il Senato introdusse in queste disposizioni approvate dalla<br />

<strong>Camera</strong> due importanti modificazioni :


366 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Alle parole «* società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo<br />

anche eventualmente dallo Stato », furono sostituite le parole ^ società<br />

ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato<br />

con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi,<br />

quando questi sussidi non siano concessi in forza di una <strong>legge</strong><br />

generale dello Stato «.<br />

Fu poi variata la dicitura del capoverso di questo articolo,<br />

in guisa che vi si esprima il concetto onde mosse la disposizione<br />

in esso contenuta, senza che vi si faccia menzione di " stipendio<br />

od onorario fìsso « agli avvocati e procuratori legali, di cui è<br />

discorso : menzione che da un lato parve disdicevole alla dignità<br />

del ceto a cui quelle persone appartengono e dall'altro lato non<br />

punto precisa ed atta ad essere fraintesa o troppo elasticamente<br />

interpretata *» (Rei. MAURI, pag. 5).<br />

7. Nella discussione l'onorevole senatore Torelli combattè,<br />

come troppo larga, anche questa esclusione, ricordando che le<br />

sovvenzioni date dallo Stato ad alcune società non sono gratuite,<br />

né arbitrarie. Mostrava poi a questo modo le conseguenze<br />

pratiche della proposta, traendo l'esempio da alcune società di<br />

strade ferrate. « Voi sapete che nell'Alta Italia ve ne sono molte<br />

fatte per iniziativa di privati e di loro spettanza. Quelle di Cuneo,<br />

di Pinerolo, di Ivrea, di Susa, di Novara, quella di Monza-Calolzio,<br />

quella di Vicenza-Schio, ecc., ... sonò di questo numero. E tutte<br />

hanno una sovvenzione più o meno forte dal Governo, e dal canto<br />

loro gli procurano tale benefìcio che pagano largamente la sovvenzione.<br />

« Ora supponete che queste società, in luogo di affidare ad<br />

un'altra unica l'esercizio, dovessero o volessero esercitarlo esse<br />

stesse, eccovi una vera lunga schiera di persone, tutte pratiche,<br />

che rimangono escluse, ecco i paesi più attivi, più industriosi,<br />

castigati perchè hanno fatto da se stessi le loro strade ferrate.<br />

u Ma finché la disposizione si limitasse a dire che siano<br />

esclusi gli amministratori di società sovvenute dirò in modo continuo,<br />

almeno tocca un caso prevedibile e che si può constatare;<br />

la parte gravissima, quella nella quale non posso punto convenire,<br />

si è quella che risguarda le sovvenzioni eventuali.<br />

-' Chi sa dire quanti casi possono avverarsi, pei quali il<br />

Governo può essere chiamato ad eventuali sovvenzioni, per impedire<br />

disastri che ricadono sul paese, e sotto diverse forme di aiuto<br />

in danaro, di garanzie, di momentanee esenzioni di dazi od altro?<br />

Talvolta possono essere cose affatto passeggiere ed in tutti questi<br />

casi si dovranno vedere gli amministratori perdere il loro posto<br />

alla <strong>Camera</strong> se deputati, ovvero abbandonare le società nel momepto<br />

che più esse ne hanno bisogno? Permettetemi vi dica chiaro<br />

che sono vere esagerazioni, di conseguenze funeste al paese, epperò<br />

io conohiudo dicendo, che vorrei s'introducesse da noi l'uso<br />

inglese, che cioè non possano votare in quelle questioni nelle quali


V r<br />

F<br />

LEOGE ELETTORALE POLITICA 367<br />

sono interessate le società che amministrano od imprese che dirigono,<br />

ma che conservino il loro posto.<br />

a In ogni caso poi, quando il Senato accolga quest'articolo,<br />

si modifichi quanto meno l'ultima parte dicendosi che siano esclusi<br />

gli amministratori, ecc. delle Società sovvenute dallo Stato, fatta<br />

eccezione delle sovvenzioni eventuali «.<br />

L'on. Mauri, relatore, rispose, che « le condizioni nostre non<br />

sono tali che si possa ammettere il principio cui ha alluso Ton. Torelli,<br />

ed a cui si limitano le relative istituzioni della Gran Bretagna.<br />

.. Però la osservazione dell'on. Torelli sulla portata dell'inciso<br />

anche eventualmente, hanno fatto impressione anche sull'Ufficio<br />

Centrale. <strong>La</strong> cautela che s'intese esprimere con quell'inciso, è<br />

veramente soverchia, e l'Ufficio Centrale, memore del bel proverbio<br />

toscano : ogni soverchio rompe il coperchio, e d'accordo<br />

anche con l'on. signor ministro, acconsente alla soppressione dell'inciso<br />

anche eventualmente >> (Senato, Discussioni, p. 705-706).<br />

Ma fu allora notato, che ^ col dire : Società ed imprese<br />

commerciali sovve^iute in qualsiasi modo, si viene a comprendere<br />

anche la sovvenzione eventuale, ed allora, se intenzione del<br />

Senato è di escludere da questa disposizione di <strong>legge</strong> le sovvenzioni<br />

eventuali, bisogna modificare la frase che precede, perchè<br />

altrimenti, col togliere semplicemente di mezzo l'avverbio, non<br />

si sarebbe raggiunto il fine dell'emendamento proposto dal senatore<br />

Torelli ». L'on. ministro <strong>dei</strong>rinterno avvertì « che passa una<br />

diversità tra il qualsiasi modo e Veventualità. In qualsiasi modo<br />

s'intende il pagamento diretto od indiretto. Per es., le società<br />

ferroviarie si possono sovvenire in tanti modi, ma l'eventualità<br />

può verificarsi in taluni casi soltanto. A me sembra adunque che<br />

col sopprimere le parole « anche eventualmente r^, non si faccia<br />

contraddizione o controsenso con la frase, in qualsiasi modo, e<br />

può stare il qualsiasi modo senza Veventualm^ente ".<br />

L'on. dovanola sollevò un altro dubbio: « Alcuna società,<br />

e specialmente le imprese ferroviarie, ottengono quasi sempre un<br />

ribasso od un esonero dai dazi all'entrata delle macchine e degli<br />

altri materiali necessari al loro esercizio. Io domando se alcuna<br />

di queste, che non abbia ottenuti altri favori dal Ministero, si<br />

debba considerare sovvenuta o no ". Rispose prima il sen. Astengo,<br />

opinando, che tali concessioni ** sono stabilite nella <strong>legge</strong> <strong>dei</strong> lavori<br />

pubblici e non possono intendersi per quel geqere di sovvenzioni<br />

a cui allude quest'articolo v. Invece l'onorevole ministro <strong>dei</strong>rinterno<br />

avvertì, che 4* il caso proposto dal senatore Griovanola è di<br />

una sovvenzione qualunque. Ma perchè la <strong>legge</strong> sulle opere pubbliche<br />

lascia la facoltà di'conqedere redenzione dai dazi, dobbiamo<br />

credere che questo non sia modo di dare una sovvenzione? L'ho<br />

già detto. <strong>La</strong> sovvenzione può essere data 0 col pagamento di<br />

danaro o coll'eseuzione dai d^?:!, pd in questo G^ao I4 sQweinzione<br />

non ò eventualei, diviene stabile «,


368 LKaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

L'on, Astengo, insistendo, fece notare che ^ la <strong>legge</strong> sui lavori<br />

pubblici stabilisce per regola generale quali sono le agevolezze<br />

che per costruzioni di strade ferrate si possono dare. Ognuno comprende,<br />

che questa è un'agevolezza che la <strong>legge</strong> autorizza in generale<br />

per tutte le società che si trovano in quella condizione. Il progetto<br />

vuole togliere ogni sospetto che un deputato si valga della sua<br />

qualità di deputato per chiedere <strong>dei</strong> favori speciali per la società<br />

di cui è amministratore. Quando invece non si tratti di sovvenzione<br />

od altro favore speciale, ma di semplice esenzione di dazi nei limiti<br />

della <strong>legge</strong> generale, io non potrei credere che una tale concessione<br />

sia compresa nella lettera e nello spirito di quest'articolo '». Cui<br />

il ministro dell'interno oppose, che


1<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 369<br />

sen. Mauri presentò la seguente dichiarazione: « L'Ufficio Centrale,<br />

assistito anche dall'onorevole signor ministro e dagli onorevoli<br />

senatori che presero parte ieri alla discussione dell'art. 3,<br />

e precisamente del suo primo comma, avrebbe concordato una<br />

proposta di rifacimento dell'articolo stesso, la quale proposta<br />

parve poter togliere di mezzo tutte quelle incertezze e difficoltà<br />

che vennero messe fuori ieri e singolarmente da quei due malaugurati<br />

modi avverbiali: in qualsiasi modo ed anche eventualmente<br />

È parato all'Ufficio Centrale che siano, con questa<br />

nuova dicitura dell'articolo, abbastanza chiaramente indicate<br />

quelle sovvenzioni, la cui concessione alle società industriali e<br />

commerciali deve escludere i loro direttori, amministratori, ecc.,<br />

dall'essere eleggibili a deputati, e in pari tempo sia acconciamente<br />

determinato quando le sovvenzioni od i sussidi non possano trarre<br />

con se la ineleggibilità <strong>dei</strong> detti direttori, amministratori, ecc.,<br />

dacché avrebbero sigillo e guarentigie da un'apposita <strong>legge</strong> generale<br />

dello Stato " (Senato, Discussioni, tornata del 2Q e 27 aprile<br />

1877, pag. 705-714).<br />

8. L'articolo 4 trovò facile applicazione, e furono annullate in<br />

base ad esso le elezioni di Genova II (Rubattino), Salò (Glisenti)<br />

ed alcune altre, trattandosi di persone, le quali avevano notòriamente<br />

<strong>dei</strong> vincoli collo Stato derivanti da contratti per concessioni<br />

0 somministrazioni. Ma quando si trattò di applicare l'articolo<br />

3, le difficoltà si mostrarono subito, e la seconda parte<br />

rimase lettera morta, la prima trovò un'applicazione molto limitata.<br />

<strong>La</strong> forma della sovvenzione, la mancanza di dati certi o di<br />

prove, tutto servi alla <strong>Camera</strong> per non tener conto di una misura<br />

che avrebbe esclusi dalla <strong>Camera</strong> parecchi degli uomini più<br />

notevoli, specialmente avvocati, <strong>dei</strong> due partiti.<br />

9. Li Inghilterra si è combattuto una lotta di secoli per escludere<br />

dalla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni tutti coloro che sono vincolati col<br />

r<br />

Governo per ragione di affari, e si consegui la vittoria soltanto<br />

quando intervenne la pubblica opinione, più forte di tutte le<br />

leggi, contro l'influenza dell'affarismo. Secondo la legislazione<br />

attuale sono incompatibili quelli che hanno partecipazione diretta<br />

od indiretta in contratti col Governo, quando non si tratti di<br />

prestiti pubblici. I deputati non possono ricevere denaro od altro<br />

vantaggio qualsiasi per lavori parlamentari, né prendere parte<br />

alla discussione di affari, <strong>dei</strong> quali abbiano avuto occasione di<br />

occuparsi fuori della <strong>Camera</strong> in vista di una qualche ricompensa<br />

pecuniaria. Un deputato che ha un interesse pecuniario, personale,<br />

diretto ed immediato in una questione, non può votare intorno<br />

alla medesima. Fuori di queste eccezioni e restrizioni, gli<br />

uomini d'affari sono ammessi, e siedono in numero piuttosto considerevole<br />

nel Parlamento inglese, e non ne segue, grazie alla<br />

vigilanza della pubblica opinione, alcun inconveniente.<br />

Le legislazioni degli altri Stati sono assai riservate su<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie 1* — Voi. IV. 24


370 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

questo argomento, a cagione appunto della grande difficoltà di<br />

provvedervi efficacemente.<br />

Art. 5. / diplomatici, i consoli, i vice-co7isoli ed in generale<br />

gli wfficialiy retribuiti o no, addetti ad ambasciate, legazioni,<br />

consolati esteri, tanto residenti i?i Italia quanto alVestero, noìi<br />

possono essere <strong>Deputati</strong> sebbene abbiano ottenuto il permesso<br />

dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la<br />

nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro<br />

che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.<br />

1. 1 diplomatici, consoli ecc. di potenze straniere, possono conservare<br />

la cittadinanza italiana.<br />

2. Precedenti parlamentari.<br />

3. Diritti <strong>dei</strong> consoli e <strong>dei</strong> loro dipendenti.<br />

4. Ragioni della loro incompatibilità.<br />

5. Emendamento dell' Ufficio centrale del Senato.<br />

1. Le ragioni di questa disposizione, che mancava nel progetto<br />

ministeriale e nelle leggi precedenti, sono cosi esposte nella relazione<br />

della Commissione parlamentare, davanti alla quale siffatta<br />

esclusione era stata proposta dalTon. Toscanelli : ^ L'art. 97 della<br />

<strong>legge</strong> vigente esclude già dalla <strong>Camera</strong> i diplomatici e i consoli<br />

italiani. Quanto ai diplomatici e consoli di potenze straniere, che<br />

naturalmente non hanno stipendio sul bilancio italiano, la <strong>legge</strong><br />

conserva un assoluto silenzio, che pone in dubbio se possano<br />

o no essere ammessi alla <strong>Camera</strong>, quando abbiano fatto i passi<br />

opportuni per accettare l'ufficio, conservando la nazionalità, che<br />

perdono, secondo il disposto dell'art. 11 del Codice civile, ove al<br />

terzo alinea è stabilito, che la cittadinanza si perde *' da colui che,<br />

senza permissione del Governo, abbia accettato impiego da un<br />

Governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza<br />

estera '». Può anche sorgere questione se l'ufficio di console sia un<br />

impiego, od un incarico, od una onorificenza; ma la vostra Commissione<br />

ritiene che, quando l'ufficio è esercitato, ed indirettamente<br />

retribuito coi diritti di cancelleria che spettano ai consolati,<br />

esso sia un impiego retribuito; ed in ciò si trova concorde<br />

con Martens, il quale, nella sua Guida diplomatica, sviluppa ragioni<br />

molteplici per provare che l'ufficio di console è un impiego.<br />

« <strong>La</strong> grande maggioranza degli autori di questa materia<br />

sostiene-la stessa opinione, ma taluni sono di un diverso parere.<br />

Quando il Governo nazionale concede ad un italiano la facoltà di<br />

rappresentare una potenza estera, la patente di esercizio nel consentirla,<br />

fra le altre riserve, dichiara che il concessionario non<br />

potrà in modo alcuno sottrarsi alle leggi del Regno, alle quali è<br />

soggetto come nazionale italiano. Questa clausola è apposta perchè<br />

il console non possa vantare i diritti di estraterritorialità nella<br />

sua abitazione, ma si presta alla interpretazione che abbia il<br />


I<br />

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i-;<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 371<br />

valore di un consenso ad accettare l'ufficio senza perdere la cittadinanza<br />

italiana.<br />

3. « Dalla <strong>Camera</strong> subalpina fu annullata la elezione del 2" collegio<br />

di Nizza, che aveva eletto il sig. Avigdor, console di Russia,<br />

col consenso del Governo di accettare l'ufficio conservando la<br />

nazionalità sarda. Per annullare questa elezione furono messe in<br />

campo considerazioni tendenti a dimostrare la incompatibilità <strong>dei</strong><br />

due uffizi, e valse ancorali disposto della <strong>legge</strong> elettorale del 1848,<br />

la quale nell'art. 98 escludeva dalla <strong>Camera</strong> i membri del Corpo<br />

diplomatico in missione. Non mancarono valenti oratori, i quali,<br />

mentre apprezzavano le ragioni svolte e dirette a mostrare la<br />

incompatibilità <strong>dei</strong> due uffici, sostennero che queste potevano trovare<br />

ascolto quando si fosse fatta una <strong>legge</strong> d'incompatibilità<br />

parlamentari, ma che era oltremodo pericoloso escludere dalla<br />

<strong>Camera</strong> colui che aveva avuto regolarmente il mandato, quando<br />

questa esclusione non si trovava espressa nella tassativa disposizione<br />

della <strong>legge</strong>*<br />

*' <strong>La</strong> questione diviene oggi ancora più difficile e complessa,<br />

poiché la <strong>legge</strong> elettorale vigente non ha l'esclusione accennata,<br />

contenuta nell'articolo 98 della <strong>legge</strong> elettorale del 1848. Siffatta<br />

questione si è riprodotta, senza essere risoluta, nel corrente anno<br />

per la elezione di Teano, che è stata annullata per altri motivi;<br />

la vostra Commissione crede utile risolverla, ed a tale effetto vi<br />

propone un articolo speciale.<br />

3, " I consoli ed i loro dipendenti hanno <strong>dei</strong> diritti riconosciuti<br />

dal Governo nelle convenzioni consolari, e nella maggior parte<br />

<strong>dei</strong> trattati; con potenze con le quali non sono stipulate cotali<br />

convenzioni, è stabilito il trattamento della nazione più favorita,<br />

e può ritenersi che questa sia la Francia. Nella Convenzione<br />

consolare stipulata fra la Francia e l'Italia il 26 luglio 1862 è<br />

pattuito : — Che i consoli, a certi effetti, rappresentano il Governo<br />

estero; possono innalzare l'arme e la bandiera del loro Governo<br />

alla casa ove dimorano ; dovendo deporre come testimoni hanno<br />

il privilegio di essere uditi nella loro abitazione; per la morte<br />

<strong>dei</strong> consoli generali, consoli, vice-consoli, ecc., si sostituiscono<br />

gerarchicamente; gli archivi consolari sono inviolabili; il console<br />

generale può nominare consoli e vice-consoli; possono reclamare<br />

alle autorità comprese nella loro giurisdizione per l'infrazione <strong>dei</strong><br />

trattati esistenti fra i due paesi, e contro gli abusi <strong>dei</strong> loro nazionali.<br />

Se i reclami non sono accolti, ed in mancanza dell'agente<br />

diplomatico, possono dirigersi direttamente al Governo presso cui<br />

risiedono ; sono autorizzati a funzionare da notari presso i loro<br />

nazionali; legalizzano i documenti relativi ai rapporti internazionali<br />

; in caso di decesso di un loro nazionale apporranno i sigilli ;<br />

addiverranno a redigere l'inventario dell'eredità ; faranno vendere<br />

all'asta le loro proprietà ; depositeranno gli oggetti inventariati ;<br />

amministreranno l'eredità ; organizzeranno la tutela <strong>dei</strong> mino


372 LEOOI POUnCO-AMMINISTRATIVE<br />

renni ; nella qualità di agenti accompagneranno i loro nazionali<br />

presso le autorità ed i tribunali; non potranno essere visitati i<br />

navigli <strong>dei</strong> rispettivi paesi, senza che i funzionari siano accompagnati<br />

dal console; hanno l'incarico di mantenere l'ordine a<br />

bordo <strong>dei</strong> navigli della loro nazione; ove hanno autorità di sistemare<br />

le insorte controversie, richiedendo le autorità italiane per<br />

avere man forte, ove se ne presenti il bisogno; possono rivolgersi<br />

alle autorità italiane perchè sia arrestato un loro nazionale, e<br />

tradotti i disertori nelle prigioni, per essere scortati al confine;<br />

nel caso di salvamento di una nave naufragata, tutto è affidato al<br />

console, il quale è in ciò assistito dalle autorità locali.<br />

^ I consoli, oltre ai diritti che ad essi competono per le<br />

stipulazioni internazionali, hanno <strong>dei</strong> doveri verso il Governo che<br />

rappresentano stabiliti dalla consuetudine, dai trattatisti della<br />

materia e dalle loro-istruzioni, che non sono di pubblica ragione.<br />

Essi devono prestare giuramento di fedeltà al Governo che rappresentano.<br />

Dipendono direttamente dal ministro degli affari<br />

esteri, e, senza il suo consenso, non si possono allontanare dalla<br />

loro residenza. Il loro carattere pubblico richiede di astenersi da<br />

ogni partecipazione, diretta od indiretta, negli affari politici del<br />

paese ove risiedono. Devono informare il proprio Governo di ogni<br />

progetto che, sebbene relativo alla politica interna dello Stato ove<br />

risiedono, può avere influenza sugli interessi della nazione che<br />

rappresentano. Hanno il dovere di dar notizia al loro Governo<br />

<strong>dei</strong> movimenti dell'armata di terra e di mare, e qualunque preparativo<br />

0 sentore di guerra. —<br />

4. « Dopo tutto questo, la Commissione ritiene che sia superfluo<br />

spendere molte parole per dimostrare la incompatibilità<br />

<strong>dei</strong> due uffizi, poiché è evidente che non si possono servire con<br />

ugual fedeltà e senza conflitti, due Governi che hanno diversi interessi<br />

: occorrerebbe in molti casi al console deputato, o di mancare<br />

al suo giuramento prestato come console, od a quello che al<br />

deputato è imposto dall'art. 49 dello Statuto.<br />

« Quando i bisogni della cosa pubblica lo richiedano, la <strong>Camera</strong><br />

si aduna in adunanza segreta, come prescrive Fart. 52 dello<br />

Statuto, e chi più d'ogni altro importa non sia informato del segreto<br />

è la potenza straniera.<br />

^ I diplomatici e consoli italiani non sono ammessi alla<br />

<strong>Camera</strong>, e sarebbe un assurdo che vi fossero ammessi quelli di<br />

potenze straniere.<br />

** I consoli, i vice-consoli, ed i loro dipendenti, potendosi<br />

sostituire gerarchicamente, hanno o possono avere funzioni diplomatiche,<br />

ed hanno attribuzioni amministrative e giudiziarie,<br />

^ Se pacatamente si esamina ciascuno <strong>dei</strong> diritti spettanti<br />

ai consoli, e stipulati nei trattati, non che i doveri che essi hanno<br />

verso il loro Governo, si trovano molteplici motivi che fanno comprendere<br />

la incompatibilità <strong>dei</strong> due uffici ^ {Relaz. Mussi, p. 5-7).


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 373<br />

5. L'Ufficio centrale del Senato, alla locuzione gli impiegati<br />

retribuiti od onorifici addetti ad Ambasciate o Consolati esteri^<br />

sostituì l'altra gli ufficiali^ retribuiti o no^ addetti ad Ambasciate,<br />

Legazioni o Consolati esteri, che sembrò più cojDprensiva<br />

ed esatta e tale da abbracciare quanti possono essere funzionari<br />

ed impiegati, anche soltanto per titolo d'onore, ascritti al corpo<br />

diplomatico o consolare (Relaz. MAURI, pag. 6).<br />

Art. 6. I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi del­<br />

l'articolo 1 non potranno essere nella <strong>Camera</strong> in numero mag^<br />

giore di 40.<br />

«' In questo numero 7ion sono compresi i ministri segre­<br />

tari di Stato e i segretari generali <strong>dei</strong> Ministeri, anche quando<br />

cessÌ7io da tali offici e siano rinominati a quelli civili o militari<br />

che antecedentemente copiavano. r<br />

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie e, d,<br />

g, sopra indicate air art. 1 non potranno essere nella <strong>Camera</strong><br />

in numero maggiore di 10, tanto per le due prime, che abbrac­<br />

ciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle<br />

Corti d'appello, quanto per la terza, che abbraccia i professori.<br />

Se Vaiizidetto numero legale sarà superato^ avrà luogo il<br />

sorteggio. Se il numero totale degli impiegati compresi quelli<br />

delle categorie e, d, g, supererà quello di 40, il numero stesso<br />

sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle<br />

anzidette categorie.<br />

Le elezioni di quelli a cui non vi esca favorevole il sorteg­<br />

gio, saranno annullate.<br />

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove<br />

elezioni di funzionari ed impiegati Saracino nulle.<br />

+<br />

L Perchè il numero <strong>dei</strong> funzionari am^messi alla <strong>Camera</strong> sia stato<br />

diminuito.<br />

2. Leggi del 1848 e del 1860^ e proposte Nicotera.<br />

3. Proposte della Commissione parlaw^entare.<br />

4. Soppressione delle parole aventi uno stipendio.<br />

5. Il sorteggio. Quando vi siano soggetti i professori e i magistrati.<br />

6. Dichiarazioni dell'on. Ministro dell'interno in proposito.<br />

7. Le ultime applicazioni della <strong>legge</strong> precedente.<br />

8. Le prime applicazioni della nuova <strong>legge</strong>.<br />

9. Elezione di funzionari a deputati quando il numero è completo.<br />

10. Elezione di fi^nzionari a deputati quando sono vacanti uno opiioposti.<br />

11. Elezione di funzionari della categoria generale m^entre sono vacanti<br />

soltanto uno o piii posti in una delle categorie speciali.<br />

12. Quando il posto debba essere vacante.


374 LEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

13. Ritardo delVaccertamento ; conseguenze.<br />

14. Le dimissioni di un funzionario, per renderlo eleggibile^ devono<br />

essere state prima accettate?<br />

1. Le ragioni per le quali è stato ristretto il numero <strong>dei</strong> funzionari,<br />

ammessi alla <strong>Camera</strong>, furono così compendiate nella<br />

Relazione ministeriale ; « Quando la maggior parte <strong>dei</strong> cittadini<br />

erano estranei alla cosa pubblica, era palese la necessità di ammettere<br />

in seno alla rappresentanza nazionale gran numero di<br />

funzionari, come quelli che già si trovavano di essere più esperti<br />

nei diversi rami della pubblica amministrazione, per cui saviamente<br />

la <strong>legge</strong> elettorale politica del 1860 abbondò nell'ammissione<br />

alla <strong>Camera</strong> degrimpiegati, lasciando.che ragioni di opportunità<br />

prevalessero su quella della maggiore indipendenza del<br />

voto. « Ma ora, che da più di sedici anni, il paese ha fatto prova<br />

delle sue libertà e che i cittadini hanno avuto campo di ammaestrarsi<br />

sempre più nelle questioni attinenti alle pubbliche faccende<br />

mediante Tistruzione diffusa, le discussioni pubbliche e la<br />

libera stampa, è cessata quella ragione di opportunità e nulla più<br />

si oppone all'attuazione del principio che informa l'attuale progetto<br />

di <strong>legge</strong> M {Relaz. NICOTERA, pag. 2).<br />

2. Secondo la <strong>legge</strong> del 1848 il massimo numero degli impiegati<br />

ammassi alla <strong>Camera</strong> era del quarto (51 su 204) e fu talvolta<br />

superato. Nella <strong>legge</strong> del 1860 venne ridotto al quinto (102 su 508);<br />

inoltre pei professori ed i magistrati si stabili un sottolimite, non<br />

ammettendo per ciascuna delle due categorie che l'ottavo del<br />

quinto (13 su 102). Non erano computati nel novero degli impiegati<br />

i Ministri (Art. 100),<br />

A questo articolo il progetto Nicotera proponeva di sostituire<br />

il seguente: « Non si potrà ammettere nella <strong>Camera</strong> un<br />

numero di funzionari ed impiegati regi stipendiati maggiore del<br />

decimo del numero totale <strong>dei</strong> deputati. Quando questo numero sia<br />

superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione deve<br />

essere annullata. Completato il numero degli impiegati, le elezioni<br />

nuove di impiegati saranno nulle. I ministri segretari di Stato ed<br />

i segretari generali <strong>dei</strong> Ministeri, saranno computati nel numero<br />

degli impiegati, ma non saranno assoggettati al sorteggio, qualora<br />

il numero degli impiegati eletti fosse nel suo complesso superiore<br />

».<br />

3. <strong>La</strong> Commissione parlamentare modificò questo articolo proponendo,<br />

in sostanza, la redazione che passò nella <strong>legge</strong>, con due<br />

differenze, l'una delle quali consiste nella seconda parte del<br />

comma primo, che mancava nella proposta parlamentare ; l'altra<br />

nelTaver conservato in questa le proporzioni dell'ottavo del totale<br />

per ciascuna delle categorie <strong>dei</strong> magistrati e professori con<br />

che sarebbero stati ammessi soli cinque per ciascuna, in luogo di<br />

dieci.


j '<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 375<br />

4. Nel progetto approvato dalla <strong>Camera</strong> si parlava in questo<br />

articolo di funzionari ecc. aventi uno stipendio.<br />

Nella discussione fatta al Senato Ton. Casati domandò se<br />

con quelle parole s'intendesse di dire che colui il quale rinunziasse<br />

allo stipendio sarebbe escluso dal sorteggio. L'on. Ministro dell'interno<br />

fece segno di no, e Fon. relatore Mauri aggiunse: « Colle<br />

parole funzionari ed impiegati aventi uno stipendio, colle quali<br />

incomincia l'art. 6 non si è fatto che ripetere la formola dell'art 1 ;<br />

ma le parole aventi imo stipendio^ possono creare una difficoltà,<br />

0 fanno nascere il dubbio a cui ha accennato Ton.^Casati: l'ufficio<br />

centrale per mio organo dichiara che non ha difficoltà di sopprimere<br />

le parole avenli^ una stipendio «. E la soppressione venne<br />

cosi compiuta {Sen. del R., Discussioni, pag. 715).<br />

5. Più grave controversia si sollevò al Senato intorno al modo<br />

di compiere il sorteggio, e la conclusione cui si riusci non è scevra<br />

d'importanza per le eventuali applicazioni che può trovare alla<br />

<strong>Camera</strong>. L'on. senatore Gadda chiese " se quando si parla del<br />

sorteggio generale, al terzo capoverso dell'articolo, si intendano<br />

compresi anche i professori e i magistrati, sebbene il loro numero<br />

non ecceda quello di 10, in guisa che se fossero nominati oltre 40 irapiegati,<br />

debbano far parte del sorteggio i magistrati, ed i professori,<br />

quando il numero della rispettiva categoria non ecceda quello<br />

di 10 ? " Il Ministro dell'interno osservò « che il numero <strong>dei</strong> professori<br />

e <strong>dei</strong> magistrati è determinato dalla <strong>legge</strong>. Quindi è evidente,<br />

che quando questo numero non è oltrepassato, non vengono<br />

soggettati a sorteggio. 11 sorteggio pei professori e pei magistrati<br />

avrà luogo unicamente quando sia oltrepassato il numero fissato<br />

dalla <strong>legge</strong>, non quando sarà oltrepassato il numero di tutti gli<br />

impiegati in generale. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ammette in tutto 40 impiegati ; di<br />

questi, 10 saranno professori, 10 magistrati e 20 saranno impiegati<br />

in generale. Egli è evidente che quando il numero <strong>dei</strong> professori<br />

e <strong>dei</strong> magistrati non oltrepassa quello stabilito dalla <strong>legge</strong>,<br />

questi non vengono assoggettati a sorteggio ".<br />

Questa risposta non parve abbastanza chiara e decisa al<br />

senatore Paternostro. « Sono tranquillo, disse, sul fondo della<br />

questione sorteggio, ma vorrei che si trovasse modo di redigere<br />

l'articolo correttamente. Supponete che vi sieno sette professori;<br />

non arrivando al numero di 10, il sorteggio in questa categoria<br />

sarebbe inutile, ma se il numero complessivo degli impiegati eletti<br />

è di 44, si dovrebbe sorteggiarli per farne uscire 4; ora potrebbe<br />

accadere benissimo che il sorteggio facesse uscire dalla <strong>Camera</strong><br />

quattro <strong>dei</strong> soli sette che vi sono nella categoria <strong>dei</strong> professori,<br />

e questo, pare a me, sarebbe un assurdo ; eppure l'articolo è redatto<br />

in modo che sembra evidentemente che si debba fare appunto<br />

così ». Entrando nel merito, il senatore Errante osservò:<br />

** Quando voi stabilite che gli impiegati non debbano essere al di<br />

là di 40, € che vi possono essere 10 magistrati e 10 professori,


376 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

non restano che 20 posti soltanto a tutte le altre categorie d'impiegati,<br />

di modo che voi, con questa proporzione, favorite i professori<br />

ed i magistrati, contrariamente allo scopo del legislatore<br />

e al senso della giustizia distributiva. Quando e come si dovrà<br />

fare il sorteggia? Un primo sorteggio si dovrebbe fare quando<br />

tutti gli impiegati indistintamente eccedano il numero di 40, che<br />

se fra i 40 vi sarà un numero maggiore di 10 magistrati e di 10<br />

professori, in questo caso, si dovrà fare un secondo sorteggio fra<br />

i magistrati ed i professori per escludere gli eccedenti ; se voi per<br />

poco ammettete il principio che i magistrati ed i professori debbano<br />

essere 20, non vi può essere equità, e questa <strong>legge</strong> avrebbe<br />

un senso tutto opposto e contrario alla <strong>legge</strong> precedente ed a quei<br />

principii esposti dallo stesso ufficio centrale e dal Ministro... ".<br />

6* Cui Fon. Ministro per l'inierno rispose : «^ Vediamo praticamente<br />

cosa accadrà, 0 il numero <strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong> magistrati<br />

supera, per ciascuna categoria, quello di 10, ed avverrà il sorteggio<br />

per ciascuna categoria, o il numero <strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong><br />

magistrati non oltrepassa quello di 10, ed allora si farà il sorteggio<br />

unicamente per la categoria generale degli impiegati, ed<br />

in questo non potranno essere compresi i professori, poiché la<br />

<strong>legge</strong> determina che il numero <strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori<br />

deve essere di 10.<br />

'^ E evidente che se il numero generale oltrepassasse quello<br />

stabilito dalla <strong>legge</strong>, ed il numero delle due categorie non fosse<br />

superato, queste non potrebbero essere sottoposte a sorteggio,<br />

senza che loro venisse tolta quella specie di privilegio che la<br />

<strong>legge</strong> gli accorda; praticamente accadrà cosi; si farà prima il<br />

sorteggio delle categorie, come si fa oggi.<br />

« Il Senato sa, che alla <strong>Camera</strong> si accerta prima il numero<br />

degli impiegati, e poi si procede al sorteggio di ciascuna categoria<br />

; che se poi il numero complessivo fosse oltrepassato, allora<br />

si farebbe il sorteggio degli impiegati in generale...<br />

« In quanto alTosservazione dell'on. Errante, io comprendo<br />

che con questa <strong>legge</strong> si concede un privilegio maggiore ai professori<br />

ed ai magistrati, di quello che non si faccia a tutti gli impiegati<br />

in generale, ma dal momento che è prevalso il concetto<br />

(<br />

iella necessità di taluni che hanno degli studi speciali, è evidente<br />

che doveva aversi un riguardo maggiore per queste due categorie.<br />

" Oltre a ciò la <strong>Camera</strong> ha avuto un altro criterio. DalFesperienza<br />

risulta che il numero della categoria generale degli impiegati<br />

si è mantenuto sempre in certi limiti. Quella che ha oltrepassato<br />

questo limite è precisamente la categoria <strong>dei</strong> magistrati<br />

e <strong>dei</strong> professori.<br />

« Dunque, tenuto conto di un fatto che si è avverato costantemente,<br />

il Parlamento ha voluto nella limitazione essere più<br />

largo verso la categoria <strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori, di quello<br />

che non lo sia stato per gli altri impiegati. Fino ad oggi alla Ca-


1 -<br />

5?<br />

,


378 LE(KH POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

« Le ragioni per le quali si pervenne alle accennate conclusioni<br />

furono molteplici e diverse. Dapprima la parola esplicita,<br />

tagliente, generale della <strong>legge</strong> elettorale ripetuta in quella delle<br />

incompatibilità: ** Quando sia completo il numero totale predetto<br />

, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno<br />

nulle ^ ;<br />

" In secondo luogo il conforto costante ed uniforme della<br />

giurisprudenza della <strong>Camera</strong> che ha sempre colpito di nullità ed<br />

inefficacia le elezioni nuove, quando, come avviene nel caso presente,<br />

gli impiegati validamente eletti prima, completino alla<br />

<strong>Camera</strong> il numero consentito dalla <strong>legge</strong>. Ed infine, gli inconvenienti<br />

che sarebbero derivati in pratica dalla contraria risoluzione<br />

del quesito proposto. Come adire, il fatto strano di vedere<br />

esclusi dalla <strong>Camera</strong> gli impiegati eleggibili, ed eletti nel maggio<br />

ultimo per esuberanza di numero consentito; per darvi posto ai<br />

nominati nelle elezioni suppletive. E l'altro non meno strano, cui<br />

la logica del principio avrebbe condotto, di dovere, cioè, mettere<br />

nell'urna <strong>dei</strong> sorteggiabili anche il nome <strong>dei</strong> deputati impiegati<br />

che cessarono di avere codesta qualità, sia per rinunzia, sia per<br />

annullamento, come per altra ragione nel frattempo fra le elezioni<br />

generali ed il sorteggio w.<br />

10. Cosi pure nessuna controversia si è sollevata nel caso in<br />

cui, essendo vacante un posto in una categoria, sia eletto un funzionario<br />

di quella categoria. Se i professori o i magistrati sono 9<br />

e viene eletto un professore od un magistrato, se gli altri funzionari<br />

sono 19 o 18 e ne vengono eletti uno o due altri, la<br />

loro elezione viene senz'altro convalidata, e se fossero eletti piii,<br />

basta por mente alla data della elezione stessa, che determina la<br />

priorità del diritto.<br />

Cosi se fosse vacante un posto nelle categorie speciali e<br />

venissero eletti contemporaneamente un candidato appartenente<br />

alla categoria speciale ed uno della generale, quello ha la preferenza.<br />

Se, per esempio, vi sono nella <strong>Camera</strong> 20 funzionari,<br />

10 magistrati e 9 professori, e si eleggono contemporaneamente<br />

un funzionario ed un professore, non si fa luogo al sorteggio<br />

fra i due eletti, ma si convalida l'elezione del professore e si annulla<br />

quella del funzionario (1881, Collegio di Catania II, elez.<br />

Cornazza-Amari).<br />

11. Gravissime controversie si sono invece sollevate per decidere<br />

se essendo vacante nn unico posto in una delle categorie<br />

speciali ed essendo eletto un candidato appartenente alla categoria<br />

generale, l'elezione di questo debbasi convalidare. <strong>La</strong> questione<br />

fu lungamente discussa nella tornata del P maggio 1882, a proposito<br />

dell'elezione dell'onorevole Brin al IV Collegio di Torino,<br />

avvenuta mentre erano vacanti un posto nella categoria <strong>dei</strong> professori<br />

perTavvenuta morte dell'onorevole Cavagnari ed uno nella<br />

categoria <strong>dei</strong> magistrati.


k^<br />

H<br />

^i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 379<br />

<strong>La</strong> Giunta con sei voti contro nove, oltre ad un'astensione,<br />

deliberò che l'elezione dell'on. Brin dovesse essere convalidata.<br />

<strong>La</strong> conclusione fu sostenuta dall'on, Maurigi, il quale dichiarò<br />

che nessun valore poteva attribuirsi alle opinioni manifestate in<br />

Senato nella discussione della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, ne alle<br />

dichiarazioni fatte in quella occasione dal ministro dell'interno,<br />

e dalle quali si traevano argomenti contrari alla proposta della<br />

Giunta, e mostrò come la restrizione del numero delle categorie<br />

speciali non era stata suggerita, già nella <strong>legge</strong> del 1860, a vantaggio<br />

di coloro che vi appartengono, ma a loro danno, ed il<br />

danno risultava evidente dai tentativi fatti nei discorsi di deputati<br />

appartenenti a quelle categorie, per togliere il limite speciale<br />

, e comprendere nelle generali anche i professori ed i<br />

magistrati.<br />

L'on. Nanni, entrando nel vivo della questione, ricordò che<br />

la <strong>legge</strong> limitava il numero <strong>dei</strong> professori e <strong>dei</strong> magistrati, non<br />

quello <strong>dei</strong> funzionari, tanto che se, per esempio , nelle elezioni<br />

generali riuscissero eletti anche quaranta funzionari della categoria<br />

generale, e nessun professore o magistrato, non vi sarebbe<br />

luogo ad alcun sorteggio. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> dice chiaramente:* nella<br />

<strong>Camera</strong> possono entrare soltanto 40 impiegati, <strong>dei</strong> quali 10 solamente<br />

possono essere magistrati, 10 solamente possono essere<br />

professori. D'onde deriva che mentre solamente 10 possono essere<br />

i professori, solamente 10 possono essere i magistrati, la categoria<br />

generale degli altri impiegati non è assolutamente limitata<br />

a 20. Essa perciò non soggiace a riduzione se non nel caso in<br />

cui il numero di cui essa si compone, congiunto al numero degli<br />

impiegati delle speciali categorie, sorpassi quello di 40. Il testo<br />

della <strong>legge</strong> non poteva essere cosi formulato se veramente le<br />

categorie si fossero fatte tanto per i magistrati come per gli<br />

altri impiegati. Non avrebbero avuto ragione di fare opposizione<br />

né i magistrati, ne i professori, perchè allora la categoria non<br />

era un concetto di limitazione soltanto per loro, ma anche per<br />

gli altri impiegati. Sono dunque ben fondate le conclusioni della<br />

Giunta. Essa ha fatto opera savia quando ha stabilito che, vacando<br />

un posto in alcune delle categorie speciali, il posto spetti,<br />

nel concorso tra più funzionari eletti, al personale della categoria<br />

in cui si verifica la vacanza. Più dì tanto non può trarsi<br />

ne dal testo né dalla ragione della <strong>legge</strong>. Vorreste voi che in una<br />

<strong>legge</strong> d'incompatibilità ci fossero <strong>dei</strong> posti riservati a favore di<br />

talune classi? Pretendereste voi che noi andassimo a strappare<br />

un magistrato dalla curia, un professore dalla cattedra per trasportarlo<br />

qua dentro? Ma, dunque, questa garanzia invocata a<br />

tutela <strong>dei</strong> 10 posti spettanti ai magistrati e <strong>dei</strong> 10 spettanti ai<br />

professori a favore di chi s'intenderebbe stabilita? Non verso gli<br />

eletti che non abbiamo ; benVi verso una futura possibile elezione.<br />

Ma é presumibile che in una <strong>legge</strong> d'incompatibilità si stabili


380 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

scano <strong>dei</strong> principii, 1 quali non siano diretti a far valere o invalidare<br />

una elezione, ma siano in vece destinati a far valere od a<br />

garantire una possibilità ancora non avvenuta? Noi dunque abbiamo<br />

interpretato la <strong>legge</strong> in questo senso : che cioè il numero<br />

totale degli impiegati non può essere più di 40;. che in questo<br />

numero i professori non possono figurare in numero maggiore<br />

di 10, perchè la <strong>legge</strong> lo. dice; che i magistrati non possono<br />

egualmente figurarvi in numero maggiore di 10; che gli altri<br />

impiegati, non soggiacendo a speciale limitazione di categoria,<br />

possono anche superare i 20 qualora vi siano posti vacanti nelle<br />

due speciali categorie. <strong>La</strong> quale interpretazione è testualmente<br />

consacrata nell'alinea 4^ dell'articolo 6 più volte citato, il quale<br />

dice: se i professori ed i magistrati, uniti col resto degl'impiegati,<br />

superano 40, allora eliminerete quelli che eccedono questo numero.<br />

Dunque quest'ultimo risultato delle nostre conclusioni<br />

stabilisce la vera portata dell'articolo. Non è un privilegio quello<br />

stabilito pei magistrati ed i professori; ma una limitazione. Però<br />

da questa limitazione ne nasce una garanzia.<br />

" Finché vi sono professori o magistrati eletti, hanno diritto<br />

ad entrare nella <strong>Camera</strong>, fino al numero di 10 per ciascuna categoria,<br />

senza soggiacere al sorteggio generale, gli altri impiegati<br />

vi soggiaciono essi soli sempre che vi sia eccedenza sul numero<br />

totale che deve essere ridotto a 40 «.<br />

Queste conclusioni e le ragioni addotte in loro difesa furono<br />

combattute specialmente dall'on. Vollaro, il quale addusse la discussione<br />

seguita in Senato, citò il testo stesso della <strong>legge</strong> e mostrò<br />

come la convalidazione dell'elezione sarebbe stata un'indebita usurpazione<br />

di un diritto eventualmente spettante a diverse categorie<br />

di funzionari. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> approvò però a gran maggioranza le conclusioni<br />

della Giunta e sancì così il principio che se sono vacanti<br />

uno o più posti nelle categorie speciali <strong>dei</strong> deputati impiegati, e<br />

vengono eletti uno o più candidati appartenenti alla categoria<br />

generale, l'elezione loro deve essere per questo titolo convalidata.<br />

12. L'elezione deve essere valida il giorno in cui è fatta, cioè<br />

deve esistere la vacanza nel giorno in cui è convocato il Collegio<br />

per l'elezione. Se la vacanza si verifica dopo, anche nella settimana<br />

che intercede tra il primo scrutinio e il ballottaggio, l'elezione<br />

di un funzionario si deve annullare. <strong>La</strong> questione fu esaminata<br />

in occasione delle elezioni di Appiano-Tradate (elez. Velini),<br />

San Nicandro Garganico (elez. Libetta) e « noi, concludeva il relatore,<br />

con criteri di <strong>legge</strong>, di ragione, di giustizia assoluta abbiamo<br />

detto : non appartiene alla Giunta per le elezioni di rendere valido<br />

ciò che non è valido, non appartiene al nostro arbitrio di procrastinare<br />

la relazione di un'elezione per renderla valida nella<br />

speranza che nel frattempo un posto si renda vacante ". <strong>La</strong><br />

<strong>Camera</strong>, quasi all'unanimità, ha approvato queste conclusioni ed<br />

annullate le due elezioni confermando il principio.


LEGGE ELETTORALE POLITICA 381<br />

13. Se Taccertamento del numero totale o di quello di una categoria<br />

non è ancora compiuto, la <strong>Camera</strong> aveva dapprima deciso<br />

che la successiva elezione di un funzionario non incompatibile,<br />

appartenente ad una delle categorie complete, dovesse essere<br />

convalidata {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep,, Goìì. di Mantova, eìez. Giani,<br />

28 maggio 1867).<br />

Più tardi però, con più giusti criteri, tenendo conto del<br />

tempo diverso in cui è stato acquisito il diritto di occupare i posti<br />

consentiti ai funzionari e alle singole categorie loro, la <strong>Camera</strong><br />

decise, che la nuova elezione deve essere sospesa sino a che non<br />

sia compiuto l'accertamento, e allora solo se ne debba decidere, a<br />

seconda che il posto risulta o no vacante. Qui prius in tempore<br />

potior in j tir e {Cam, <strong>dei</strong> dep., 2Q gennaio 1877, Coli, di Conegliano,<br />

elez. Bonghi).<br />

14. È necessario che le dimissioni sieno state accettate ? <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>,<br />

dopo aver tenuto per l'affermativa in varie occasioni (24 dicembre<br />

1849, elez. Gandolfì ; 15 dicembre 1870, elez. Mantella<br />

18 dicembre 1870, elez. Cordova; 18 marzo 1874, elez. Minich),<br />

deliberò, contro la proposta fatta a semplice maggioranza dalla<br />

Giunta per le elezioni, che l'atto di rinunzia dell'impiego se anche<br />

non accettato, e persino fatto alla vigilia delle elezioni, rende<br />

appieno eleggibile, tanto più se il ritardo dipende dalla trasmissione<br />

della rinuncia (elez. Folcieri, Coli, di Asolo, 27 febbr. 1877).<br />

Sta in favore di questa risoluzione: che il potere esecutivo, in caso<br />

contrario, potrebbe rendere ineleggibile un avversario politico,<br />

ritardando ad accettarne la rinunzia dall'ufficio o impiego ; contro<br />

la considerazione che trattandosi di candidato favorevole il Ministero<br />

può accettare la rinunzia nel caso riesca eletto, respingerla<br />

se soccombe. Nel che, veramente vi è nulla di contrario al principio<br />

che informa la <strong>legge</strong>, alla convenienza ed alla giustizia,<br />

per cui è certo la risoluzione che merita di prevalere.<br />

Art. 7. Durante il tempo in cui il deputato esercita il suo<br />

mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun<br />

ufficio retribuito, contemplato alVart. 1» della presente <strong>legge</strong>,<br />

tranne che si tratti di missione alVestero.<br />

Questo divieto non è applicabile ai deputati ministri segre­<br />

tari di Stato ed ai deputati segretari generali <strong>dei</strong> Ministra, i<br />

quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, né a<br />

quelli tra loro che, quando cessino da tali offici, siano rinomi­<br />

nati a quelli civili o militari che antecedentemeìite coprivano.<br />

I deputati impiegati^ ad eccezione degli ufficiali delVeser­<br />

cito e dell armata in tempo di guerra, non potranno ottenere<br />

r<<br />

ry ianità.


382<br />

LEGGI POLITiCO-AMMINISTRATIVE<br />

In questo caso cesseranno di essere deputati^ ma potranno<br />

essere rieletti.<br />

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni dHne-<br />

leggibilità di cui agli articoli S^ 4 e b della presente <strong>legge</strong>,<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 e il progetto Nicotera.<br />

2. Motivi dell'eccezione del comma terzo^ a favore degli ufficiali. Proposta<br />

dell'on. senatore Longo,<br />

3. Argomenti dell'on. Ministro dell'Interno e delVon. Relatore alla<br />

<strong>Camera</strong>.<br />

4. Restituzione dell'impiego a quelli che lo lasciarono per assumeì^e<br />

l'ufficio di ministri o segretari generali: proposta dell'onorevole<br />

Minghetti.<br />

5. <strong>La</strong> rielezione <strong>dei</strong> deputati nominati ministri o segretari generali.<br />

6. Elezione o nomina di un deputato a membro del Consiglio superiore^<br />

della pubblica istruzione.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 disponeva, che " quando un deputato<br />

riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con<br />

aumento di stipendio, cesserà in siiU'istante di essere deputato;<br />

potrà nondimeno essere rieletto, salvò il disposto dell'art. 100 «.<br />

Il progetto Nicotera conteneva la disposizione seguente : « Durante<br />

il tempo in cui si esercitano le funzioni di deputato, non si potrà<br />

essere nominato in verun ufficio retribuito sul bilancio dello Stato.<br />

Quando un deputato impiegato, contemplato nelle categorie precedenti,<br />

fosse promosso ad un grado superiore, cesserà di essere<br />

deputato, se, fra giorni dieci, non rinunci alla promozione e non<br />

potrà essere rieletto, ad eccezione <strong>dei</strong> ministri e <strong>dei</strong> segretari<br />

generali <strong>dei</strong> Ministeri. Cesserà parimente di essere deputato chi<br />

venga a trovarsi nelle condizioni d'ineleggibilità contemplate dall'articolo<br />

97 bis ".<br />

2. L'eccezione a favore degli ufficiali in tempo di guerra venne<br />

introdotta nella discussione della <strong>legge</strong> innanzi al Senato, L'on.<br />

generale Longo fece osservare, a proposito di questo articolo,<br />

«^ che la <strong>legge</strong> del 13 nov. 1853, all'art. 17, stabilisce che in tempo<br />

di pace la promozione da maggiore a tenente colonnello deve aver<br />

luogo per metà a scelta e per metà ad anzianità ; all'art. 18: che<br />

i tenenti colonnelli e i colonnelli, sempre in tempo di pace, avranno<br />

l'avanzamento soltanto a scelta; e finalmente all'art. 19: che gli<br />

ufficiali generali non avranno altro avanzamento che a scelta.<br />

Ove si applicasse, adunque, rigorosamente quanto è detto al terzo<br />

alinea dell'art. 70, potrebbe avvenire che dalle autorità competenti<br />

militari, nel compilare secondo i vigenti regolamenti le liste<br />

di proposizione all'avanzamento per ciascun anno, alcuni maggiori,<br />

tenenti colonnelli, colonnelli ed ufficiali generali, pur tenuti<br />

idonei per l'avanzamento a scelta, proposti all'avanzamento a<br />

prefereiiza di altri loro colleghi, perchè si trovano deputati, e<br />

per questo solo fatto ed indipendentemente da ogni loro merito<br />

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LEGGK ELETTORALE POUTICA 383<br />

militare e senza cessare di essere militari, non potrebbero venir<br />

promossi altrimenti che quando verrebbe la loro volta di anzianità.<br />

Ora, se le autorità superiori, se il Comitato di Artiglieria e<br />

Genio, per esempio, chiamato com'è d'ufficio a compilare le liste<br />

di proposizione all'avanzamento degli ufficiali delle due Armi di<br />

Artiglieria e Genio, sino al grado di tenente colonnello per l'avanzamento<br />

a colonnello incluso, trova degno un maggiore di venir<br />

preposto ad altri maggiori più anziani per l'avanzamento a scelta,<br />

a tenente colonnello, dovrà astenersi dal comprenderlo tra i proposti<br />

a scelta per il solo fatto che il detto maggiore si trova<br />

deputato? ".<br />

3. Considerata a questo modo la questione non poteva avere<br />

diversa soluzione. " Questa disposizione, disse Fon. Nicotera, è<br />

stata suggerita da un sentimento di riguardo verso i militari...<br />

Non vi è cosa peggiore a questo mondo delle eccezioni, e non<br />

è sembrato giusto che si facesse una eccezione solamente per<br />

i militari, senza che vi fosse una considerazione di un ordine<br />

molto superiore; ed infatti, come ha udito l'on. senatore Longo,<br />

l'egregio relatore dell'ufficio centrale, ha proposto un emendamento<br />

che è una eccezione, ma un'eccezione che tutti possono<br />

spiegare e che tutti debbono lodare... Un militare che si distingue<br />

in guerra deve poter essere promosso, e non perdere per questo<br />

la qualità di deputato; ma in tempo di pace, e in condizioni ordinarie,<br />

gli ufficiali dell'esercito debbono essere lieti di trovarsi<br />

nelle condizioni nelle quali si trovano tutti gl'impiegati dello Stato.<br />

Ora, se in tempi ordinari un maggiore o un tenente colonnello<br />

meriti la promozione, egli ha avanti a se un dilemma semplicissimo,<br />

0 rinunziare alla promozione, o rinunziare all'ufficio di<br />

deputato, come accade a tutti gli altri impiegati dello Stato «<br />

{Sen. del i?.. Discussioni, pag. 723-725, 27 aprile).<br />

Mantenuta, infatti, la disposizione generale, venne accolta la<br />

eccezione, che poi, innanzi alla <strong>Camera</strong>, cosi venne giustificata<br />

anche dall'on. Giuseppe Mussi: « L'eccezione proposta a favore<br />

degli ufficiali di terra e di mare rivestiti della qualità di deputato<br />

a cui in tempo di guerra viene permesso di conseguire avanzamento<br />

anche per merito, ci sembra perfettamente giustificata dalle<br />

clausole limitative che la circoscrivono. Essa, giovando al servizio,<br />

non presenterà soverchio pericolo di favoritismo, perchè le promozioni<br />

cadranno sotto l'autorevole apprezzamento <strong>dei</strong> compagni<br />

d'armi, che conterranno in giusto limite e sapranno all'uopo giudicare<br />

con cognizione .di causa Toperato del potere esecutivo '»,<br />

4. In tale occasione l'on. Minghetti mostrava chiaramente la<br />

ingiustizia che vi sarebbe nel non dare ai professori, ed a tutti<br />

coloro che avevano, prima di essere ministri o segretari, un impiego,<br />

il diritto a riacquistarlo, quando avvenga una crisi. « Prima<br />

di diventare ministro o segretario generale, si ha una carriera,<br />

si hanno <strong>dei</strong> diritti acquisiti. Voi non potete^ per il solo fatto


384 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

temporaneo, per questa sola commissione temporanea di servire<br />

il-paese in qualità di ministro o di segretario generale, togliere<br />

ad un individuo venti o trentanni di lodevole carriera. Voi non<br />

potete a costui, sia che venga chiamato al potere da un voto parlamentare,<br />

sia che venga chiamato dalla volontà del Governo,<br />

ad occupare una posizione altissima, voi non potete gettarlo sul<br />

lastrico, considerarlo come colui che nulla ha maijatto pel paese.<br />

L'articolo della <strong>legge</strong> cosa produce? Che cosa fa? Fa sì che un<br />

ministro caduto dovrà aspettare sei mesi prima di avere dal partito<br />

che viene al Governo la concessione di riprendere il posto<br />

che aveva prima d'essere ministro, È egli giusto? Dunque per sei<br />

mesi voi private il paese dell'opera valevole di un individuo che<br />

la <strong>Camera</strong> ed il Sovrano hanno creduto degno di occupare un'alta<br />

posizione, che ha adempiuto il suo dovere come impiegato o professore,<br />

e poi lo adempì come ha potuto meglio da ministro. Voi,<br />

per compenso del suo patriottismo, lo lasciate lontano dalla cosa<br />

pubblica, lontano dall'insegnamento, e povero, lo lasciate sei mesi<br />

senza pane! Io non so vedere il bene di questa disposizione, e<br />

disgraziatamente non vi trovo altro effetto che questo, cioè che<br />

il numero degli uomini d'ingegno, ^che aspirano al posto di ministro,<br />

andrà sempre decrescendo ; e quando il livello ne sarà<br />

abbassato, non ci resterà più nessuno che abbia l'ambizione di<br />

sedere su quel banco » (Cam. <strong>dei</strong>dep., Discussioni^ pag. 1737).<br />

Perciò proponeva il seguente emendamento, che fu accolto nel<br />

secondo comma della <strong>legge</strong>: « I ministri e segretari generali<br />

impiegati, cessando di essere ministri o segretari generali, sono<br />

riammessi nell'impiego che coprivano prima* senza cessare di<br />

rimanere deputati, ancorché il numero di deputati impiegati concesso<br />

dalla <strong>legge</strong> sia completo '» {Ivi, pag. 1743).<br />

5. Nella tornata del 14 febbraio 1882, discutendosi il progetto<br />

di <strong>legge</strong> sullo scrutinio di lista, e dopo che era stata approvata<br />

la limitazione del voto nei collegi a 5 deputati, l'on. Tajani propose<br />

che i deputati impiegati promossi e quelli nominati ministri<br />

0 segretari generali non fossero soggetti a rielezione. L'on. Spaventa<br />

appoggiò tale proposta per i soli ministri, adducendone, fra<br />

altre, le seguenti ragioni : ^ Io credo che l'istituto della rielezione<br />

<strong>dei</strong> deputati nominati ministri abbia fatto il suo tempo ; perchè<br />

non v'è chi non abbia avvertito anche col collegio uninominale<br />

gl'inconvenienti di questa rielezione. Ma la opportunità d^ tale<br />

riforma è grandissima colla <strong>legge</strong> che voi state per votare... Col<br />

sistema dello scrutinio di lista a voto limitato anche per pochi<br />

collegi può avvenire che un deputato nominato presidente del<br />

Consiglio, godendo pure la fiducia della maggioranza di questa<br />

<strong>Camera</strong>, o alcuno <strong>dei</strong> deputati principali, nominato membro del<br />

suo Gabinetto, rappresentando pure l'opinione della maggioranza<br />

del paese, si trovi rappresentante della minoranza di un determinato<br />

collegio. Ora, se voi mantenete l'istituto della rielezione,


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 385<br />

questo vostro presidente del Consiglio, poiché la maggioranza<br />

degli elettori che comporranno il suo nuovo collegio non avrà<br />

l'opinione sua, presentandosi egli per essere rieletto, non lo sarebbe,<br />

perchè egli non avrà che i soli voti della minoranza del<br />

collegio stesso... Se l'istituto della rielezione <strong>dei</strong> ministri non<br />

avesse che questo difetto, io forse mi sarei taciuto, o non avrei<br />

preso a parlare per sostenere Fon. Tajani; ma ho preso a parlare<br />

perchè il fine di questa rielezione <strong>dei</strong> ministri, come ho detto,<br />

oggi è mancato. <strong>La</strong> rielezione <strong>dei</strong> deputati nominati ad uffici pubblici,<br />

o signori, è un istituto nato per conciliare due principi!<br />

essenziali alla costituzione, alla vita di un Parlamento. Un Parlamento<br />

non può vivere senza indipendenza, ma non può vivere<br />

neppure senza un'unione intima col Governo » {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep..<br />

Discussioni, 14 febbraio 1882).<br />

Su preghiera del Ministero e della Commissione e piij che<br />

altro per ragione di opportunità la proposta venne però rinviata.<br />

6# In seguito alla nuova <strong>legge</strong> sulla formazione del Consiglio<br />

superiore della pubblica istruzione vennero eletti dai professori<br />

delle Università a farne parte alcuni loro colleghi, che coprivano<br />

l'ufficio di deputato. Si dubitò se gli eletti potessero occupare<br />

l'ufficio di membri del Consiglio stesso, egli on. Romeo e Pierantoni<br />

domandarono nella <strong>Camera</strong> il parere del Ministro. L'on. Pierantoni<br />

disse: « È certo che quando l'articolo indica gli uffici retribuiti<br />

contemplati nell'art. 1, poiché nell'art. 1 sono indicati i<br />

membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, vietò ai<br />

deputati di accettare l'ufficio di consiglieri. Non vi ha dubbio che<br />

se quel Consiglio non fosse stato modificato, nessun membro dell'Assemblea<br />

potrebbe accettare di farne parte... A me pare che<br />

non vi sia dubbio che l'art. 7 debba essere applicato a tutto il<br />

tenore dell'art. 1. Ma quando la <strong>legge</strong> fu fatta vigeva un Consiglio<br />

superiore che aveva il carattere della, permanenza, che era tutto<br />

di nomina Regia... Quando l'on. Ministro delPinterno si determinò<br />

a presentare quel disegno di <strong>legge</strong>, non vi era disegno di<br />

<strong>legge</strong> nuovo (se non m'inganno), talché la <strong>legge</strong> sulle incompatibilità<br />

dichiarava l'incapacità di quei membri che costituivano il<br />

Consiglio formato dalla <strong>legge</strong> del 1859 e che nella <strong>legge</strong> stessa<br />

trovava l'assegnazione dello stipendio di lire 2000 annuali.<br />

« Il 7 febbr. 1881 fu fatta la pubblicazione della nuova <strong>legge</strong><br />

sul Consiglio superiore. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> sa perfettamente quanto sia<br />

diversa la composizione di questo Consiglio, quanto ne siano diverse<br />

le competenze. Basta a me ricordare alcune disposizioni<br />

fondamentali : la prima, che il Consiglio superiore è composto di<br />

32 membri, <strong>dei</strong> quali 16 sono eletti dal voto delle Facoltà e gli<br />

altri 16 sono di nomina regia; secondariamente, che questo Consiglio<br />

superiore non è più permanente, continuo, che si aduna due<br />

volte all'anno, che può essere convocato straordinariamente, e<br />

che inoltre il Consiglio plenario ha delle competenze limitatis-<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1» — VoL IV. 25


386 LEGGI POLITigO'AMMINISTRATIVE<br />

sime ed estrane6, si può dire, airandamento amministrativo<br />

della pubblica istruzione. Infatti il nuovo Consiglio superiore deve<br />

dare parere sopra i disegni di <strong>legge</strong>, deve dare giudizi disciplinari<br />

sulle mancanze <strong>dei</strong> professori, deve provvedere all'esame <strong>dei</strong> regolamenti,<br />

fare una relazione annuale sulla coltura generale e<br />

suirandamento dell'insegnamento. Dal seno del Consiglio plenario<br />

spetta al ministro di comporre una Giunta permanente, la quale<br />

rimane a funzionare per la parte amministrativa della pubblica<br />

istruzione. Vi è poi questa prescrizione degna di studio. L'art. 6<br />

della <strong>legge</strong> prescrive; « Il ministro con decreto reale provvederà<br />

al regolamento della Giunta e fisserà (non dice lo stipendio <strong>dei</strong><br />

professori o <strong>dei</strong> membri che faranno parte di quel Consiglio) le<br />

indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri<br />

del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni ». Noti la<br />

<strong>Camera</strong> che non si parla di stipendio annuo, ma d'indennità e<br />

compensi corrispondenti all'esercizio effettivo... Pare a me che si<br />

debba andare cauti a proclamare una incompatibilità che non è<br />

nello spirito della <strong>legge</strong>... Voi già sapete quale distinzione corra<br />

tra un funzionario che abbia stipendio sul bilancio dello Stato, e<br />

consiglieri che, parte per suffragio universitario e parte per nomina<br />

ministeriale, siano chiamati due volte in un anno a fungere<br />

grande e solenne missione a favore dello svolgimento della coltura<br />

nazionale. Stipendio significa conferimento di somma proporzionata<br />

al lavoro, una prestazione di opera che costantemente si<br />

compie a vantaggio dello Stato ; e funzionario pubblico significa<br />

pertinenza ad un poterò dello Stato con ordine gerarchico, talché<br />

dalla qualità d'impiegato e di funzionario nascono il diritto alla<br />

promozione, alla pensione e la speranza di migliorare la propria<br />

condizione. A mio modo di vedere, gli attuali membri del Consiglio<br />

superiore non possono essere detti funzionari pubblici od<br />

impiegati perchè non hanno permanenza di ufl^cio, perchè non<br />

hanno speranza di promozione, non diritto a pensione ».<br />

L'on. Baccelli, Ministro per la P. Istruzione, dichiarò: u Se<br />

la parola della <strong>legge</strong> non avesse detto altro che indennità, la questione<br />

sarebbe stata più facile ; ma dal momento che dice indennità<br />

e compensi, evidentemente intende per indennità il rimborso delle<br />

spese, per compenso Yhonorarium, il miìierval che deve esser<br />

dato al consigliere per l'opera che presta. Dopo ciò, congiungendo<br />

le disposizioni della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità con quelle della<br />

<strong>legge</strong> sul Consiglio superiore, e vedendo gli articoli che rimangono<br />

immutati, potrebbe parere, e la <strong>Camera</strong> giudicherà che<br />

siano colpiti da una ineleggibilità precedente tutti i membri della<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati.<br />


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LEGGE ELETTORALE POLITICA 387<br />

assai ben motivato, ad esprimere la opinione che i deputati, durante<br />

la Legislatura e sei mesi dopo, non possono essere eletti a<br />

membri del Consiglio superiore ^'. Inoltre Ton, Ministro chiese il<br />

parere del Consiglio di Statò, il quale confermò il precedente.<br />

Inseguito a db -si tennero come non avvenute le elezioni<br />

degli on. Bonghi, Pessina e Mancini a membri del Consiglio superiore<br />

della pubblica istruzione e Fon/Bonghi presentò un progetto<br />

di <strong>legge</strong> per dichiarare, com^ l'art. 73 dello Statuto ne dà<br />

facoltà al Parlamento, che i deputati possano essere eletti o nominati<br />

membri del Consiglio.<br />

Art. 8, Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della <strong>legge</strong><br />

elettorale 17 dicembre 1860 nella parte contraria alle disposi­<br />

zioni della presente <strong>legge</strong> le quali andranno in esecuzione col-<br />

Vapertura della XIV Legislatura.<br />

+<br />

1. Abrogazione delVart, iOQ; limiti^ •<br />

2. Abrogazione degli art, 97, 103.<br />

1. L'art. 100 si può dire interamente abrogato, salvo una disposizione<br />

che può giovare ad interpretare la presente <strong>legge</strong> ed illu^<br />

mina la controversia relativa al modo di procedere al sorteggio :<br />

*i Si estrarranno •..., ove occorra, i nomi che eccedano .... non<br />

assoggettando in questo caso airestrazione se non se gli impiegati<br />

delle categorie che ancora, non vi sono state sottoposte «.<br />

3. Gli articoli 97 Q 103 sono invece pienamente abrogati.<br />

LEGGE 3 LUGLIO 1875.<br />

Art. 1. Air art. 100, comma 2" della <strong>legge</strong> elettorale 17 di­<br />

cembre 1860, dopo le parole " che possono essere ammessi alla<br />

e<br />

<strong>Camera</strong> » si aggiungeranno queste altre « quand'anche appar-<br />

teìigano ad uno <strong>dei</strong> Consigli designati al n. 7 delVart, 97 ^.<br />

Art. 2. Al detto art. 100, comma 4*^, dopo le parole " le eie-<br />

zioni nuove degli impiegati saranno nulle " si aggiungerà il<br />

seguente comma:<br />

« Sara nulla parimente Velezione degli impiegati designati<br />

nelCari, 97, quando gli eletti disimpegnino^ anche temporanea­<br />

mente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra<br />

quelli'contemplati dal suddetto articolo e non congiunti neces­<br />

sariamente con essi ".<br />

Art. 3, Le disposizioni contenute nei precedenti articoli an­<br />

dranno in vigore col principio della prossima legislatura.<br />

r<br />

1. Coordinamento della <strong>legge</strong> 3 luglio 1875 alla <strong>legge</strong> 13 maggio 1877.<br />

2. Motivi della leaae: decisioni anteriori.<br />

#


388 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

3. Proposta Bonfadini, e ragioni sulle quali si fondava.<br />

4. Come venne formulato l'art. 2.<br />

5. Eccezioni proposte e non accolte.<br />

6. Connessione di più, uffici: professore ordinario e direttore retribuito<br />

di clinica, laboratorio o museo connesso.<br />

1. Professore ordino.rio e incaricato ; prò f ord. e direttore di un museo<br />

non connesso.<br />

8. Professore ordinario e direttore retribuito di una scuola.<br />

9, Magistrato in missione retribuita al Ministero.<br />

10. Magistrato o consigliere di Stato che ha ufficio nel Tribunale sup.<br />

di guerra.<br />

1 ]. Funzionario eleggibile^ che sia m^embro della Commissione centrale<br />

per Vaccertamento <strong>dei</strong> 7^edditi di ricchezza mob. e <strong>dei</strong> fabbricati.<br />

12. Prof ord. membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.<br />

1. Queste disposizioni vogliono essere anzitutto coordinate colla<br />

nuova <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, e perciò devono essere corrette,<br />

nei loro riferimenti, nel seguente modo:<br />

Art. 1. All'art. 6 della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità 13 maggio<br />

1877, dopo le parole non potranno essere nella <strong>Camera</strong> in<br />

numero maggiore di dieci, si aggiungeranno queste altre: quand'anche<br />

appartengano ad uno <strong>dei</strong> Co?isigli designati alla let^<br />

tera t dettarti 1 della <strong>legge</strong> medesima.<br />

Art. 2. Al detto art. 6, comma ultimo, dopo le parole: le<br />

nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle^ si aggiungerà<br />

il seguente comma: {identico, sostituendo art. 1 della<br />

<strong>legge</strong> 43 maggio 1877, in luogo di art. 97).<br />

2. 1 motivi della <strong>legge</strong> si traggono anzitutto dalle decisioni<br />

che erano prevalse sino al 1875 alla <strong>Camera</strong>.<br />

Prima del 1860 la <strong>Camera</strong> riteneva che Tineleggibilità di<br />

colui che copre un impiega non compreso tra quelli eccettuati<br />

dalla regola che gli impiegati non possono sedere nel Parlamento<br />

fosse sanata dairaccumulamento di un altro impiego compatibile<br />

{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., elez. Bo, 6 aprile 1860; 4, 5, 7 aprile 1860,<br />

elez. De Maria; 9 aprile 1860, elez, Coppino; 12 maggio 1860,<br />

elez. Possenti; Ton, Bo, per esempio, era direttore del Consiglio<br />

di sanità marittima, membro del Consiglio superiore di sanità e<br />

professore ordinario all'Università di Genova, ecc.).<br />

In un'altra occasione la <strong>Camera</strong> decise pure, che non toglie<br />

la eleggibilità il concorso nella stessa persona di una qualità che<br />

la renderebbe ineleggibile, dovendosi tener conto in tal caso della<br />

qualità che più favorisce il candidato {Giunta parl.^ 29nov. 1872,<br />

Colh di Barge, elez. Chiapperò, professore ordinario alla Scuola<br />

superiore di veterinaria e incaricato dell'insegnamento della chimica<br />

nell'Università di Torino).<br />

3. <strong>La</strong> proposta di questa <strong>legge</strong> mosse dall'on. Bonfadini, il<br />

quale addusse a giustificarla le seguenti ragioni :<br />

" I funzionari e gli impiegati aventi uno stipendio sul bilancio<br />

dello Stato, non possono essere assunti alla rappresentanza<br />

/


LEGGE ELETTORALE POLITICA 389<br />

politica se non nelle categorie espressamente designate. In queste<br />

categorie ci sono i membri <strong>dei</strong> Consigli superiori della pubblica<br />

istruzione, di sanità, del Congresso permanente di ponti e strade<br />

e del Consiglio delle miniere, poi i professori ordinari delle regie<br />

Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono<br />

i supremi gradi accademici, poi i presidenti, i consiglieri delle<br />

Corti di cassazione e d'appello. Inoltre il numero <strong>dei</strong> funzionari<br />

dello Stato, deputati, non può oltrepassare il quinto del numero<br />

totale <strong>dei</strong> deputati (adesso la cifra di 40) ; e vi è una seconda<br />

limitazione a carico <strong>dei</strong> magistrati e <strong>dei</strong> professori.<br />

" Ora, parrebbe a me regolare che l'interpretazione da darsi<br />

a questi due articoli combinati della <strong>legge</strong> elettorale (ed ora della<br />

<strong>legge</strong> sulle incompatibilità) sia che in nessun caso, perchè la <strong>legge</strong><br />

elettorale dice : mai, i giudici ed i professori possano eccedere<br />

l'ottavo di questo quinto, che nello stato attuale della <strong>Camera</strong><br />

sarebbe il numero 13 (adesso 10). Invece, in tre successive legislature<br />

la <strong>Camera</strong> ha deciso che la riunione delle due qualità di<br />

professore e di membro del Consiglio superiore di pubblica istru-<br />

' zione valga a far sì che a vantaggio <strong>dei</strong> professori sia considerata<br />

come non esistente la clausola speciale limitativa. E in forza di<br />

questa interpretazione, che io mi permetto di credere piuttosto<br />

benevola che giusta, la <strong>Camera</strong> ha aperto l'ingresso in quest'Aula<br />

nel 1867 a tre professori, nel 1870 a cinque, nel 1875 a dieci<br />

professori in più del numero prescritto. In questa progressione<br />

di numeri, che certamente andrà aumentando, io vedo un pericolo<br />

di abuso; ed è contro questo che sorgo, proponendo una disposizione<br />

di <strong>legge</strong> che mi pare atta ad evitarlo ».<br />

L'on. Relatore notava anzitutto come in questo modo si veniva<br />

ad aumentare il numero <strong>dei</strong> professori ammessi alla <strong>Camera</strong>.<br />

« Noi paghiamo troppo poco i professori dello Stato ed obblighiamo<br />

il paese a produrne troppi ; giacché il numero delle Università<br />

è tale che in nessun paese ha riscontro. Mentre in Francia,<br />

per esempio, non ci sono più di 400 professori, in Italia si arriva<br />

a 900 ; e mentre l'Italia li paga assai meno che la Francia, obbliga<br />

il paese a produrne assai più. Questo stato di cose è chiaro che<br />

deve influire in senso sfavorevole sulla media intellettuale del<br />

_ nostro corpo insegnante ; giacché non prevalgono le quantità che<br />

a scapito delle qualità. Ora, se noi sottrarremo alla cattedra i migliori<br />

di questi professori, giacché evidentemente sono i migliori,<br />

che saranno indicati alla scelta degli elettori, se noi li scioglieremo<br />

dal limite ristrettivo sancito dall'art. 100, noi continueremo<br />

a sfiorare quella classe benencierita <strong>dei</strong> migliori loro membri, e,<br />

sottraendoli all'insegnamento, noi obbligheremo gli alunni italiani<br />

ad accontentarsi <strong>dei</strong> meno valenti.<br />

« Oltre questa ragione, che mi pare sia principalissima, e<br />

. che certamente è stata considerata dal legislatore nello stabilire<br />

la clausola ristrettiva dell'articolo 100, altre ragioni secondarie<br />

•<br />

-1.<br />

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390 LEGGI POIitTIOO-AMMINISTRATIVE<br />

YÌ sono. Noi, per esempio, aumentando cosi indefinitamente la<br />

cifra <strong>dei</strong>-professori deputati, ci troveremo ad un dato punto a<br />

dover iscrivere nel bilancio una somma speciale per i supplenti<br />

di questi professori, giacché il fondo iscritto finora cesserà^presto<br />

di bastare a tal uopo, se i professori deputati invece di essere 13<br />

saranno 23 come ora, o 40 come fra alcuni anni saranno il).<br />

« D'altronde un altro pericolo minaccia, secondo me, una<br />

importante istituzione dello Stato, vale a dire il Consiglio superiore<br />

di pubblica istruzione* Io credo che, continuando l'inter^<br />

pretazione data finora dalla <strong>Camera</strong> a questi articoli di <strong>legge</strong>, il<br />

Consiglio superiore di pubblica istruzione perderà presto il suo<br />

carattere di Consiglio tecnico e diverrà una specie di Consiglio<br />

parlamentare. E vedo in ciò un grave danno per la riputazione,<br />

per la competenza, per Tautorità del Consiglio superiore, il quale<br />

compie funzioni importantissime, ed è un ordigno, secondo me,<br />

necessario nel nostro sistema a qualsiasi ministro per la pubblica<br />

istruzione ; ma che appunto per ciò ha bisogno di essere trattato<br />

con grande considerazione e con un geloso sentimento d'indipendenza,<br />

affinchè non possa sorgere il sospetto e il timore che in<br />

esso prevalgano piuttosto elementi politici che elementi di special-e<br />

tecnicità.<br />

« E un'altra conseguenza dannosa viene anche dà ciò ohe i<br />

professori più frequentemente chiamati ad entrare nella <strong>Camera</strong><br />

necessariamente appartengono ad una classe speciale di scienziati,<br />

vale a dire ai dottori delle scienze politico-morali ; giacche è difficilissimo<br />

chei professori di fisica, di chimica, di storia naturale,<br />

i quali peri loro studi hanno bisogno di gabinetti, di laboratorii,<br />

di macchine e di tutti quegli istrumenti da cui la scienza moderna<br />

trae si grandi aiuti, possano abbandonare tutto ciò per venire a<br />

Roma, conservando, malgrado ciò, un posto eminente nella loro<br />

scienza; laddove coloro che si dedicano alle scienze politicomorali<br />

assai più agevolmente possono avere instabile domicilio,<br />

trovandosi dappertutto gli elementi su cui si fondano i loro studi,<br />

vale a dire i libri, l'ingegno e la meditazione* Noi dunque riempiremo<br />

la <strong>Camera</strong> di professori addetti ad una sola qualità di<br />

scienze, e riempiremo necessariamente anche il Consiglio supe*<br />

riore di questi elementi, tendendo a poco a poco ad escludere gli<br />

elementi appartenenti alle scienze positive ed esperimentali, malgrado<br />

il danno effettivo che in Italia ne Verrà,a queste scienze da<br />

siffatta duplice sproporzione.<br />

•* Queste brevi osservazioni mi bastano a giustificare la mia<br />

proposta di <strong>legge</strong> diretta a prevenire i pericoli che possono sorgere<br />

dall'interpretazione finora data alla <strong>legge</strong> elettorale; pericoli<br />

che io mi compiaccio di riconoscere non essersi finora verificati,<br />

ma che debbono essere previsti, perchè un buon legislatore non^<br />

deve badare soltanto allo stato odierno, deve badare anche all'av-*<br />

venire. Aggiungendo quelle poche parole che io ho proposto alla


lr V<br />

-j v^<br />

il.<br />

LEQGB BLETTORALB POLITICA 391<br />

<strong>legge</strong> elettorale si evita qualsiasi inconveniente e si sancisce uria<br />

giurisprudenza dalla quale là <strong>Camera</strong> in avvenire non devierà più «.<br />

4* <strong>La</strong> proposta venne accolta, ed anzi vi fu aggiunta un'altra<br />

disposizione^ che formò l'art. 2 della, <strong>legge</strong>. « Sorse da alcuni<br />

membri della Giunta il quesito se non convenisse, con un solo<br />

schema df <strong>legge</strong>, risolvere anche un altro dubbio che pure diede<br />

materia a discussioni ed interpretazioni oscillanti nelle varie. Legislature,<br />

vale a dire se un impiegato che per la qualità di un ufficio<br />

suo sarebbe ineleggibile possa diventare eleggibile cumu-^<br />

landò col primo un altro ufficio, di quelli contemplati nell'art* 97<br />

(nell'art. 1 della légge del 1877). Ragionavano essi, non sembrare<br />

equo che si esplicasse rigorosamente la <strong>legge</strong> verso quegli impiegati<br />

i quali pure disimpegnano due uffici enti*ambi qualificati per<br />

Ineleggibilità^ riservando invece pili benigno silenzio a favore di<br />

quelli che hanno dal loro duplice ufficio, rispetto ai primi, una<br />

condizione evidente d'inferiorità. E dicevano anche, doversi cogliere'<br />

questa occasione per assimilare, nei rispetti della <strong>legge</strong><br />

elettorale, l'ufficio stabile all'ufficio temporaneo, provvisorio, che<br />

nel nostro linguaggio burocratico si suole anche dire incarico<br />

0 comando; potendosi verificare eziandio su questa materia<br />

indiscrezioni ed abusi^ che per verità finora non si ebbe alcun<br />

motivo mai di notare,<br />

5. A queste ragioni fu risposto da altri « essere noto assioma<br />

di giurisprudenza, che dove sono le facoltà maggiori, ivi possano<br />

comprendersi le minori ; senlbrare illogico che ad una persona<br />

già riputata dalla <strong>legge</strong> in possesso dell'autorità morale e dell'indipendenza<br />

personale necessarie a tenere il mandato legislativo,<br />

non si possano affidare funzioni di minore importanza o responsabilità<br />

; non essere considerazioni personali, bensì motivi di servigio<br />

pubblico quelli che impongono nel primo caso una limitazione<br />

speciale nel nùmero di certi funzionari, come per servizio<br />

pubblico può darsi il caso che ad una persona già rivestita di un<br />

ufficio compatibile coll'eleggibilità si debbano affidare incarichi di<br />

minor grado. Uno <strong>dei</strong> commissari insisteva sopratutto perchè si<br />

facesse un'ectìezione pei militari chiamati a qualche direzione<br />

tecnica nei Ministeri della guerra e della marina* E appoggiava<br />

qtiesta sua opinione alle seguenti ragioni. Ciò ohe costituisce eleggibile<br />

il militare è il suo grado: raggiunto il quale^ il legislatore<br />

suppone che egli abbia la posizione indipendente necessaria ad<br />

esercitare l'ufficio di deputato. Ora^ non si saprebbe comprendere<br />

come un semplice maggiore si dovesse ritenere eleggibile, e non<br />

lo dovesse poi essere un maggior generale o meglio anche un<br />

tenente generale, solo perchè dirige uno <strong>dei</strong> più importanti uffici<br />

del Ministero. Fra l'impiegato Gìvile e l'impiegato militare c'ò<br />

questa diff^erenza essenziale, circa l'eleggibilità: che al primo essa<br />

compete per la qualità dell'ufficio, al secondo pel grado di cui è<br />

rivestito. Questo grado è il solo che nella gerarchia militare lo<br />

^


392 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />

colloca in una posizione tale, da non poter essere vulnerata per<br />

un altro ufficio accessorio, come sarebbe quello di direttore generale<br />

nei Ministeri. In faccia al ministro, un luogotenente generale<br />

anche se direttore di qualche ufficio tecnico, sarà sempre gerarchicamente<br />

in una posizione molto più elevata che un semplice<br />

maggiore, al quale pure compete Teleggibilità.<br />

. " Discusse queste ragioni, e prevalso a voto unanime, fra i<br />

membri presenti della Commissione, il principio che le cause<br />

d'ineleggibilità debbano in genere prevalere sui titoli di eleggibilità,<br />

fu invece a sola maggioranza respinta la proposta eccezione<br />

favorevole agli impiegati <strong>dei</strong> Ministeri della guerra e della<br />

marina ".<br />

6, <strong>La</strong> Giunta per l'accertamento <strong>dei</strong> deputati impiegati ha avuto<br />

parecchie occasioni di applicare le disposizioni di questa <strong>legge</strong>,<br />

specialmente dell'art. 2, e sono notevoli le risoluzioni prese in<br />

argomento.<br />

<strong>La</strong> Giunta crede che sia necessariamente congiunto con l'ufficio<br />

di professore ordinario di clinica quello retribuito di direttore<br />

della clinica stessa (Coli. Ili di Roma, elez. Baccelli; Coli,<br />

di Savigliano, elez. Sperino ; Coli, di Ozieri, elez. Umana).<br />

Crede egualmente essere congiunzione necessaria quella dell'ufficio<br />

retribuito di direttore d'un gabinetto chimico o farmaceutico<br />

con la carica di professore ordinario della scienza relativa<br />

(Coli, di Messina I, elez. Pellegrino; Coli. II di Roma, elez. Ratti).<br />

Così in un ulteriore rapporto la Giunta riconobbe che « gli<br />

onorevoli Ercolani e Curioni, l'uno professore d'istituzioni veterinarie<br />

e direttore del Museo di anatomia patologica dell'istituto<br />

veterinario di Bologna, e l'altro professore di costruzioni civili<br />

idrauliche e stradali nella regia Scuola di applicazione di Torino,<br />

sono entrambi direttori del relativo Gabinetto, l'Ercolani con la<br />

indennità di lire 1000, ed il Curioni di lire 800. Ma è parso alla<br />

Giunta che non possa dubitarsi della intima connessione che passa<br />

tra l'ufficio principale di professore di una determinata materia<br />

e quello di direttore del Gabinetto che alla materia stessa si riferisce,<br />

e quindi è stata unanimemente di avviso di essere inapplicabile<br />

il divieto della <strong>legge</strong> Bonfadini «.<br />

7. Un dubbio si presentò relativamente all'incarico retribuito di<br />

insegnare la storia comparata delle letterature neo-latine, dato<br />

ad un professore ordinario di letteratura italiana (elez. Carducci^<br />

Coli, di Imola), e per l'ufficio retribuito di direttore del museo di<br />

antichità ed egizio dato al professore ordinario di archeologia<br />

greco-latina nell'Università (Coli. II di Perugia, elez. Fabretti).<br />

Rispetto al primo degli accennati dubbi, la Giunta a maggioranza<br />

di voti opinò che il nesso logico dal quale sono stretti i molti rami<br />

della letteratura non possa portare al grado di congiunzione necessaria<br />

l'unione personale, anche opportunissima, di due cattedre<br />

della stessa Università, nelle quali si diano insegnamenti<br />

0


^<br />

lì<br />

k \<br />

-•fr<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 393<br />

diversi a studenti che possono essere diversi. Rispetto al secondo<br />

<strong>dei</strong> proposti dubbi, la Giunta venne, pure a maggioranza di voti,<br />

in una identica conclusione. Tra la direzione di un museo, principalmente<br />

egizio, il quale pttrebbe essere in una città come in<br />

un'altra, e la cattedra di archeologia greco-latina che faccia<br />

parte dell'insegnamento universitario di quella città ove accidentalmente<br />

si trova, la congiunzione sarà ragionevole, sarà utile<br />

per la scienza, attesa la suppellettile scientifica che il museo offre<br />

alle lezioni, le quali si fanno in quel locale appunto dal professore<br />

d'archeologia ; ma sarà sempre volontaria e non mai necessaria.<br />

<strong>La</strong> Giunta trova conferma di questa opinione nel fatto, che la direzione<br />

del museo torinese fu molte volte disgiunta, come molte<br />

volte congiunta alla cattedra d'archeologia. Lo stesso onor. Fabretti<br />

era già professore di archeologia, quando l'ufficio di direttore<br />

del museo restava vacante nel 1861, eppure il posto fu conferito<br />

ad un altro ; e l'on. Fabretti non l'ebbe che undici anni dopo,<br />

nel gennaio 1872. Le due elezioni vennero infatti annullate.<br />

8. In un'altra relazione (12 die. 1877) la Giunta si era pronunciata<br />

per l'eleggibilità del professore d'idraulica nella scuola<br />

superiore di applicazione, che sia anche direttore stipendiato<br />

dalla scuola medesima ; ma la <strong>Camera</strong>, dopo vivissima discussione,<br />

si attenne ad una opposta risoluzione. « <strong>La</strong> Giunta ha riconosciuto<br />

in fatto, che la scuola di applicazione istituita presso l'Università<br />

di Bologna con regio decreto del 14 gennaio 1877, n. 3648, mantenuta<br />

solo in parte a carico del bilancio dello Stato, è nel resto<br />

a carico di un consorzio universitario del quale fanno parte Provincia,<br />

Comune, aziende e collegi a tal uopo destinati e contribuenti<br />

, retto da uno statuto approvato con decreto regio del<br />

medesimo giorno 14 gennaio 1877, n. 3647. A capo di tale scuola<br />

è un direttore che presiede un Consiglio; egli viene nominato per<br />

decreto reale, ma il suo stipendio entra fra le spese assunte dal<br />

consorzio, come pure quelle del segretario, vice-segretario, ecc. Si<br />

è introdotto il costume di scegliere codesto direttore nella cerchia<br />

ristretta <strong>dei</strong> professori dell'istituto. <strong>La</strong> competenza passiva di tale<br />

spesa, consta dal ruolo organico, approvato con decreto 4 marzo<br />

1877, n. 3739.<br />

« Ciò ritenuto, la vostra Giunta ha considerato in diritto,<br />

che l'articolo 103 della <strong>legge</strong> elettorale, della cui applicazione si<br />

tratterebbe, deve venire posto in armonia con Tart. 97, il quale<br />

è la espressione della regola generale. Perciò crede che l'impiego<br />

stipendiato che fa cessare la qualità di deputato in chi lo riceve,<br />

sia unicamente quell'impiego che abbia lo stipendio sul bilancio<br />

dello Slato » (Coli, di Mirandola, elez. Razzaboni). <strong>La</strong> contraria<br />

risoluzione della <strong>Camera</strong> è anche più giusta dopo che è entrata in<br />

vigore la <strong>legge</strong> 13 maggio 1877, che allora non lo era ancora.<br />

9. Non è applicabile l'art. 2 della <strong>legge</strong> Bonfadini al magistrato<br />

che ha un incarico temporaneo al Ministero di grazia e giustizia<br />

V


394 LEaai POLITICO*-AMMINISTRATIVÈ<br />

o<br />

se anche percepisse per questo un'indennità. « Accènnavasi alla<br />

incompatibilità dell'on. Serra* perchè^ dicevasi da taluno^ aver<br />

egli prima e dopo delle elezioni generali, retto il posto retribuito<br />

di capo di gabinetto del ministro guardasigilli. Però, chiesti i<br />

debiti chiarimenti al Ministero ed alla Corte <strong>dei</strong> conti, si constatò<br />

che Tonor* Serra con decreto ministeriale del 3 dicembre 1879<br />

fu temporaneamente chiamato in missione presso il Ministero di<br />

grazia e giustizia; che con posteriore regio decreto del 1» gen^<br />

naio 1880 dalla Corte d'appello di Genova fu traslocato in quella<br />

di Firenze^ conservando l'incàrico al Ministero ; che con altro<br />

regio decreto del 2 maggio ultimo^ fu addetto temporaneamente<br />

alla Corte di cassazione di Torino, stìnza conservare la missione<br />

primitiva; che poscia con decreto Ininisteriale del 18 stesso mese<br />

di maggio, venne di nuovo addetto al Ministero esclusivamente<br />

per compiervi tali lavori iniziati prima del 2 maggio e non completati,<br />

missione che cessò definitivamente con altra disposizione<br />

ministeriale del 15 giugno di questo anno. Questa storia fedele e<br />

precisa <strong>dei</strong> movimenti deli'olior. Serra rivela, senza dubbiezza di<br />

sorta, che la sua elezione si verificò quando non aveva alcuna<br />

missione o reggenza retribuita; e, per di piii^ è parso alla Giunta<br />

che la breve missione tenuta dal 18 maggio al 15 giugno per lavori<br />

completivi occorsi^ non sia cosa che possa condurre a motivo di<br />

incompatibilità, malgrado l'indennità percepita, ai termini del<br />

regio decreto del 14 settembre 1862 (n. 840), indennità, la quale,<br />

più che altro, riveste la forma di momentaneo assegno per rivalsa<br />

di maggiori spese « (ColL di Foggia).<br />

10. Non è applicabile l'art. 2 della predetta <strong>legge</strong> al magistratoche<br />

occupa anche un ufficio retribuito al supremo Tribunale di<br />

guerra. « <strong>La</strong> Giunta, memore ohe il detto articolo colpisce gli<br />

uffizi non necessariamente congiunti^ e che l'art. 317 del Codice<br />

penale militare designa organicamente due consiglieri della'Corte<br />

d'appello a componenti del supremo Tribunale, si è subito ed<br />

unanimemente convinta della eleggibilità del Samarelli, e che<br />

perciò anch'egli abbia a far parte <strong>dei</strong> magistrati sorteggiabili*<br />

Una contraria intelligenza e risoluzione della disputa di che trattasi,<br />

avrebbe ad effetto un risultato che non potrebbe essere accolto,<br />

massime dal Parlamento, che è e che deve essere il più<br />

vigile e geloso custode delle nostre istituzioni, la facoltà cioè del<br />

potere esecutivo di rendere ineleggibili quéi consiglieri di Corte<br />

d'appello che non gli piacesse divedere alla <strong>Camera</strong> elettiva «*<br />

<strong>La</strong> stessa risoluzione fu presa relativamente ad un consi-^<br />

gliere di Stato, membro del Tribunale supremo di guerra (Coli.<br />

di Porto Maurizio, elez* Celesia),<br />

11. Fu pure ritenuto inapplicabile la <strong>legge</strong> Bonfadini ad un consigliere<br />

di Stato membro della Cotìirnissione centrale per l'accertamento<br />

<strong>dei</strong> redditi di ricchezza mobile e <strong>dei</strong> fabbricati. ** Non vi è<br />

<strong>legge</strong> 0 regolamento che assegni indennità o retribuzione alla Com-<br />

y<br />

e


^ l'<br />

LEGOE ELETTORALE POLITIOA 895<br />

missione centrale. Invece^ secondo afferma Tonorevolé ministrò<br />

delle finanze, è solito prelevarsi dal fondo che l'art. 31 del regolamento<br />

del 24 agosto 1877, n. 4022, serie 2% assegna alle Commissioni<br />

provinciali una somma per attribuirsi a retribuzione <strong>dei</strong> com^<br />

ponenti della centrale. Ora occorre molto poco per assodare che<br />

codesta Commissione per se" stessa non pesa sul bilancio dello<br />

Stato, avvegnaché alla medesima, non si sa cori quali facoltà si<br />

concède una somma che non le è punto dovuta, e che se pure non<br />

si desse, non tornerebbe a benefizio del bilancio dello Stato, ma<br />

aumenterebbe la cifra di riparto che regolarmente spetta ai membri<br />

delle Commissioni provinciali di appello. In altri termini, il precetto<br />

della Commissione centrale torna a danno delle Commissioni<br />

provinciali, e non già di alcuno <strong>dei</strong> bilanci cui sì riferiscono gli<br />

articoli 1 e 2 della <strong>legge</strong> del 1877 ^.<br />

'- 13* I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione,<br />

prima della sua riforma, vennero ritenuti eleggibili se anche l'ufciò<br />

fosse concesso a quello di professore ordinario nel limite del<br />

numero di 10. <strong>La</strong> Giunta riconobbe che trattavasi di due uffizi<br />

ugualmente compatibili, e non esitò a convalidare le elezioni in<br />

cui si verificava questo cumulo (Collegio di Arezzo^ elez. Villari ;<br />

Collegio I di Verona, ele^. Messedaglia).<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari sollevò una questione<br />

di competenza fra la Giunta per le elezioni e la Giunta per<br />

raccertamento degli impiegati rispetto alla verifica <strong>dei</strong> poteri.<br />

Siffatta questione di competenza si esamina nell'appendice dedicata<br />

appunto alla verifica delle elezioni, dove si parla della Giunta<br />

alla quale è affidato questo incarico.<br />

ART. 82. Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa<br />

è assimilato a quello in attività.<br />

fun<br />

2. Distinzione ammessa colla <strong>legge</strong> del 1848.<br />

3. Nessuna distinzione è ammessa nella presente.<br />

4. Gli impiegati a riposo sono eleggibili.<br />

1. Secondo la <strong>legge</strong> 11 ottobre 1863 gli impiegati fuori del<br />

servizio attivò possono essere collocati in disponibilità od in<br />

aspettativa. Sono collocati in disponibilità per soppressione d'ufficio<br />

0 per riduzione di ruoli orgànici, e in aspettativa per causa<br />

d'infermità o per motivi di famiglia.<br />

<strong>La</strong> disponibilità non può durare più di due anni, ed alla<br />

medesima va unito un assegno non maggiore della metà né minore<br />

<strong>dei</strong> terzo dello stipendio; lo stesso assegno è unito all'aspettativa<br />

per motivi di salute, la quale dura finché dura la causa, ma non<br />

può mai eccedere due anni. L^aspéttativà per motivi di famiglia<br />

non può mai eccedere un anno e si concede senza alcun assegno.<br />

3t Sotto l'impero della <strong>legge</strong> del 1848, identica a quella del


396 LEGOI POUTICO-AMMmiSTRATIVE<br />

1860 e alla presente per quanto riguarda questa assimilazione, si<br />

era deciso che essa doveva trovare applicazione solo nel caso in<br />

cui per l'aspettativa compete all'impiegato una retribuzione dallo<br />

Stato. Ma se non percepiva alcun assegno o stipendio, sia per<br />

avervi rinunciato, sia per altra ragione, si riteneva eleggibile<br />

(<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong>dep., ColL di Garlasco, 3 febb. 1850, elez. Fagnani;<br />

Coli- di Ivrea, 14 dicembre 1850, elez. Bellono; Coli, di Biella,<br />

14 genn. 1854, elez. Arnulfo ; Coli, di Modena I, P giugno 1860,<br />

elez. Malmusi; Coli, di Valenza, 5 sett. 1860, elez. Boggio; Coli,<br />

di Trapani, 4 ottobre 1860, elez. N. Fabrizi, ecc.).<br />

3. Secondo la nuova <strong>legge</strong> questa distinzione non può essere<br />

ammessa. Non si fa alcuna differenza, per quanto riguarda lo<br />

stipendio, per gli impiegati in attività, e poiché quelli in aspettativa<br />

sono loro appieno assimilati, non si può accogliere anche<br />

a loro riguardo alcuna distinzione. Quindi sono ineleggibili i funzionari<br />

esclusi dalla <strong>legge</strong>, anche se trovansi in aspettativa per<br />

motivi di famiglia, per soppressione di ufficio, e sebbene abbiano<br />

volontariamente rinunciato allo stipendio durante l'aspettativa.<br />

<strong>La</strong> loro dipendenza dal potere esecutivo, che è la ragione principale<br />

dell'esclusione, rimane sino a che essi conservano la loro<br />

qualità di impiegati e non hanno liquidata la pensione di riposo.<br />

4. Nel novero degli impiegati non possono essere compresi in<br />

verun modo coloro che godano di una pensione di riposo. Più volte<br />

è avvenuto che impiegati esclusi a sorte dalla <strong>Camera</strong>, liquidata<br />

la loro pensione di riposo e rieletti vi furono ammessi senza alcuna<br />

osservazione (1877, Coli, di Conegliano, elez. Bonghi; Coli.<br />

di Avigliana, elez. Berti Domenico; Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. De<br />

Sanctis, ecc. ecc.).<br />

Per determinare la eleggibilità non si può tener conto del<br />

tempo dal quale all'impiegato posto in stato di riposo decorre la<br />

giubilazione; occorre invece aver riguardo al giorno in cui fu<br />

sottoscritto il decreto reale che accordava all'impiegato medesimo<br />

la giubilazione {Giunta parlam.^ ColL III di Venezia, 18 giugno<br />

1874, elez. Minich).<br />

ART. 83. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura<br />

d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne<br />

fanno le veci e i membri <strong>dei</strong> Capitoli.<br />

1. Motivi di questa esclusione.<br />

2. Legislazione coraparata.<br />

'3. Che cosa s'intenda per cw^a d'anime e giw^dizione ecclesiastica.<br />

4. Ministri del culto ineleggibili per questo motivo.<br />

5. Memhri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate.<br />

6. Memhri delle chiese ricettizie.<br />

7. Altri ministri del culto eleggibili.<br />

8. Cenni stoìHci sulla legislazione italiana.


\ -<br />

•i*-t<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 397<br />

9. <strong>La</strong> Cadmerà dichiara ineleggibili tutti i ministri del culto.<br />

10. Limitazioni introdotte dal Senato.<br />

1. Siccome i ministri del Vangelo sono consacrati dalla loro<br />

professione al servizio di Dio ed alla cura delle anime e non debbono<br />

essere sviati dagli importanti doveri che questi uffizi loro<br />

impongono nessun ministro del Vangelo, né alcun predicatore<br />

pubblico, a qualunque comunione appartenga, sarà eleggibile a<br />

governatore, luogotenente, senatore, rappresentante, finché esercita<br />

funzioni ecclesiastiche, né due anni dopo averle lasciate ^.<br />

Questo articolo della Costituzione della Carolina meridionale<br />

(art. 21), mostra come sia principalmente una ragione d'alto<br />

rispetto, che induce ad escludere i ministri del culto da tutte le<br />

funzioni politiche. Sebbene i ministri del culto non si possano<br />

dire dovunque, come nel Belgio, ufficiali dello Stato, e quasi<br />

^ somministratori di pubbliche preghiere «, è evidente la necessità<br />

che essi rimangano sempre in una regione serena e imparziale.<br />

V'è però chi avverte, che a questo modo si limita la libertà <strong>dei</strong><br />

cittadini, si priva del diritto di eleggibilità una classe intera di<br />

essi, si offende il principio della eguaglianza di tutti in faccia alla<br />

<strong>legge</strong>, si vien meno al principio della separazione della Chiesa dallo<br />

Stato, il quale esige che questo consideri nel sacerdote nient'altro<br />

che il cittadino, per non riconoscergli né privilegi, né diminuzioni<br />

di capacità. Tutto questo è vero; mala <strong>legge</strong>, in molti altri casi,<br />

limita la libertà <strong>dei</strong> cittadini e d'altronde Tincompatibilità dai<br />

ministri del culto è sancita specialmente negli Stati dove Stato e<br />

Chiesa sono separati, e lo è più severamente dove é piii vivo il<br />

sentimento religioso. Il sacerdote non può mescolarsi alle battaglie<br />

della vita politica senza nuocere alla propria influenza, senza<br />

suscitare odii, rancori, diffidenze e sospetti, che gli scemano<br />

rispetto. Inoltre dispone di un'influenza talvolta grande, e che<br />

non può essere adoperata per fini politici senza grave danno e<br />

perturbazione non solo della Chiesa, ma più della società civile e<br />

dello Stato.<br />

2.1 ministri del culto sono assolutamente incompatibili coll'ufficio<br />

di deputato negli Stati Uniti, nella Svizzera, nel Belgio, in<br />

Inghilterra ed in molti altri Stati. Nel Belgio sono esclusi non<br />

tanto come ministri del culto, ma come funzionari ; l'esclusione<br />

non colpisce, infatti, i ministri <strong>dei</strong> culti non salariati dallo Stato.<br />

In Inghilterra, per un atto dell'anno 41 di Giorgio III, gli ecclesiastici<br />

sono cosi incompatibili, che se dcuno entrasse nella <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Comuni, dovrebbe pagare una multa di 500 Is. per<br />

giorno di seduta, pagabili al denunciante.<br />

I ministri del culto sono invece ammessi a sedere alla <strong>Camera</strong>,<br />

senza alcuna restrizione, in Francia, in Germania, in Austria<br />

ed in qualche altro Stato.<br />

3. Secondo il Concilio di Trento, Sess. XXIII, ha cura d'anime<br />

il sacerdote cui è affidato l'ufficio di predicare la divina parola.


398 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATiVÈ<br />

di conferire i sacramenti del battesimo, eucaristia, estrema<br />

unzione agl'infermi e d'impartire la benedizione nuziale : cum<br />

praecepto divino ^nandaliim sit omnibus, quibus animarum<br />

cura eommissa est, oves siias agnoscere, prò his sacrificium<br />

offerre, verbique divini praedicatione, sacramentorum admiìiistraiione,<br />

ac bonorum omnium 02:)erum eocemplo pascere, pauperum,<br />

aliarumque miserabilium personarum curam paternam<br />

gerere, et in caetera munerapasioralia incumbere. Consentaneo<br />

all'indole <strong>dei</strong>rufficio è l'obbligo della residenza, onde fu prescritto,<br />

che i parroci, personalem in sua ecclesia vel dioecesi residen^<br />

tiam, ubi injuncto sihi officio defungi teneantur ncque abesse<br />

possint, salvo per legittimi gravi motivi e nelle forme espressamente<br />

stabilite.<br />

<strong>La</strong> giurisdizione ecclesiastica èqueirautorità che compete ai<br />

ministri della Chiesa, di reggere e governare i battezzati in ordine<br />

alla vita futura; essa risiede soltanto in quelle persone, che per<br />

vie canoniche e dalla Chiesa approvate ricevettero il potere di<br />

reggere i fedeli. Gli ecclesiastici che compiono soltanto alcune<br />

attribuzioni della cura d'anime a non hanno giurisdizione propria<br />

0 delegata, non si può dire che abbiano vera giurisdizione ecclesiastica,<br />

come non Thanno quelli che ascoltano soltanto la confessione<br />

e coadiuvano coloro che veramente la possiedono nella<br />

cura delle anime (Corte d'appello di Casale, 21 ottobre 1863; id.<br />

di Torino, 27 maggio 1860; id. di Genova, 18 maggio 1860 ; id.<br />

di Napoli, 13 dicembre 1869).<br />

4. Hanno cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica propriamente<br />

detta i parroci, perchè hanno l'obbligo della residenza,<br />

della celebrazione della messa, della predicazione e dell'amministrazione<br />

<strong>dei</strong> sacramenti. Hanno cura d'anime e giurisdizione<br />

delegata quei sacerdoti che sono, giusta le leggi canoniche, eletti<br />

dai parroci per aiutarli nel loro ministero, surrogarli se assenti<br />

ó impediti in tutti gli uffizi del ministero stesso, con approvazione<br />

del véscovo, il quale deve riconoscere negli eletti cognizioni sufficienti<br />

per la predicazione, la confessione e gli altri uffizi, al pari<br />

di quelli che hanno cura d'anime propriamente detta.<br />

I vescovi sono ineleggibili, sebbene, secondo l'art. 33 dello<br />

Statuto possano essere nominati senatori. Vi sono alcuni canonisti<br />

i quali ritengono che i vescovi non abbiano cura d'anime<br />

vera e propria, mentre altri sostengono che la giurisdizione <strong>dei</strong><br />

parroci non è che una delegazione loro fatta, tanto che nei primi<br />

secoli della Chiesa non vi erano parroci. Ma è indubitato che i<br />

vescovi hanno giurisdizione ecclesiastica con obbligo di residenza.<br />

5. I membri <strong>dei</strong> Capitoli non soppressi sono assolutamente<br />

esclusi. Capitolo o collegio


li<br />

''_ F<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 399<br />

appartenenti ad un ente morale che ha cessato di esistere, tengono<br />

ancora gli obblighi inerenti alla corporazione ed agli individui, e<br />

percepiscono un'annua somma corrispondente alla rendita netta<br />

<strong>dei</strong> beni già spettanti al Capitolo per cui fanno ancora parte di<br />

questo ente, così nei riguardi civili che negli ecclesiastici, e per<br />

conseguenza sono ineleggibili (Cfr, Riv, amm., 1861, p. 603).<br />

Non mancano però opinioni le quali reputano che i membri<br />

delle collegiate soppresse siano eleggibili. Soppressa l'esistenza<br />

giuridica di quelle corporazioni non si comprende più come i<br />

sacerdoti che ne facevano parte siano ineleggibili, dal momento<br />

che è cessata la causa della incompatibilità. Se questo non fosse,<br />

bisognerebbe confessare che la soppressione di questi enti ecclesiastici<br />

sia stata reale ed efficace per negare agli individui i diritti<br />

derivanti dalla personalità giuridica della corporazione alla quale<br />

appartenevano ; ma non si debba ritenere tale quando si tratta di<br />

quelle incapacità o di quei limiti alla libertà che gli individui pativano<br />

come membri della corporazione. Si aggiunge, che se i frati<br />

hanno riacquistata la pienezza <strong>dei</strong> loro diritti civili e politici, non<br />

vi è ragione per negarla ai membri delle collegiate disciolte (Cass.<br />

di Roma, 23 marzo 1880).<br />

Gli altri ecclesiastici sono eleggibili, e lo è per conseguenza<br />

il sacerdote investito di una cappellania, quantunque con obbligo<br />

di coadiuvare il parroco, se non ha obbligo o diritto a tutti indistintamente<br />

gli uffizi della cura d'anime e se all'esercizio delle sue<br />

funzioni non è necessaria alcuna delegazione, ma una semplice<br />

licenza del parroco, per cui egli non sia nel senso canonico e legale<br />

un vero vice-parroco (Corte d'appello di Venezia, 9 die. 1870;<br />

id. di Torino, 16 nov. 1877; id. di Genova, 19 ott. 1880).<br />

6. Rispetto ai membri delle chiese ricettizie, che dopo la soppressione<br />

di queste sono divenuti semplici sacerdoti, mentre la<br />

cura d'anime ch'era loro affidata è rimasta esclusiva ed indivisibile<br />

giurisdizione e delegazione del parroco, si fece questione se<br />

anche per questi perduri la ineleggibilità. Si chiamano ricettizie<br />

le chiese il cui governo, insieme alla partecipazione alle tempo*<br />

ralità, appartiene ai preti naturali od originari di una terra, luogo<br />

o città, 0 che siano discendenti da un certo e determinato ceto di<br />

persone o famiglie, senza istituzione o ingerenza alcuna sia della<br />

Curia romana che dell'Ordinario del luogo. Si dicono anche chiese<br />

patrimoniali o matrici, quasi madri di quei ministri del culto i<br />

quali acquistando per natura e non per fatto il governo e la partecipazione,<br />

diventano i figli patrimoniali delle chiese del luogo<br />

ove nacquero, si che li ricevono nel loro seno, donde appunto<br />

trassero l'appellativo di ricettive o ricettizie.<br />

A seconda che vi primeggia l'elemento del luogo o l'elemento<br />

della famiglia, si distinguono in ricettizie civiche ed in<br />

ricettizie famigliari; in innumerate e numerate, a seconda che<br />

ammettono al loro servigio e partecipazione tutti i figli patrimo-<br />


400 LEGGI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />

niali senza prestabilirne il numero, o che non potendosi eccedere<br />

un determinato numero di partecipanti, consentono a l'uno si ammetta<br />

in mancanza dell'altro, dando la preferenza a quello che<br />

prima fosse asceso al sacerdozio (Cfr. TIEPOLO, Leggi ecclesiasi.^<br />

pag. 185). Coloro che erano membri delle chiese ricettizie soppresse<br />

eleggibili, perchè non possono considerarsi come membri<br />

<strong>dei</strong> Capitoli, una chiesa ricettizia non essendo un Capitolo ne<br />

potendosi dare un'interpretazione estensiva alle disposizioni limitative<br />

della eleggibilità. Infatti la Corte di cassazione di Roma<br />

dichiarò che sono eleggibili i sacerdoti delle chiese ricettizie soppresse,<br />

che non abbiano giurisdizione, ne cura d'anime (5 aprile<br />

1880, Riv. amm. 1880, 269; 9 marzo 1881, Foro amministrativo,<br />

6% 1, 579).<br />

7. Vennero ritenuti eleggibili i preti della congregazione della<br />

Missione, escluso però il superiore, che ha relativamente all'ordine,<br />

le funzioni di un parroco. Può trovare ancora applicazione<br />

un parere lungamente motivato che interpretò l'articolo 22 della<br />

<strong>legge</strong> com. e prov. 23 ottobre 1859, identico al citato articolo<br />

della <strong>legge</strong> elettorale politica, in senso favorevole ai direttori spirituali<br />

<strong>dei</strong> licei, ginnasi, collegi, conservatorii e convitti, ritenuti<br />

eleggibili (BELLONO, ivi, pag. 152-155).<br />

8. L'art, 98, comma 5 della <strong>legge</strong> 17 marzo 1848 dichiarava<br />

non eleggibili « gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione<br />

con obbligo di residenza «. Questa disposizione diede luogo<br />

a dibattimenti vivissimi ed a varie interpretazioni. Applicandolo<br />

solo agli ecclesiastici che hanno cura d'anime attuale o giurisdizione<br />

individuale con obbligo di residenza, furono tenuti per eleggibili<br />

i canonici. Poi, non riputando sufficiente la distinzione fra<br />

la giurisdizione individuale e la collettiva, ma pur sempre abituale,<br />

che i canonici hanno, si tennero per non eleggibili {Cam.<br />

<strong>dei</strong> dep., 5, 6, 8, 13, 14 gennaio 1858).<br />

Allo scopo « di far scomparire dall'arena politica questi<br />

dibattimenti irritanti, che con scapito della religione scemavano<br />

nelle coscienze il rispetto dovuto al carattere delle persone che<br />

ne erano, comechè involontariamente, la causa o l'oggetto, alle<br />

incompatibilità che erano nella <strong>legge</strong> suddetta stabilite tra certi<br />

uffizi ecclesiastici e le funzioni parlamentari si aggiunsero tutte<br />

quelle che la giurisprudenza della <strong>Camera</strong> in esplicazione della<br />

<strong>legge</strong> stessa aveva stabilite. Cosi sono ineleggibili gli ecclesiastici<br />

aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, e<br />

quelli che ne fanno le veci, i membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate.<br />

Questa locuzione toglie, o quanto meno rende molto più<br />

difficili i dubbi, giacché rimangono ineleggibili tutti gli ecclesiastici<br />

che hanno cura d'anime e giurisdizione con obbligo di residenza,<br />

e così i vescovi, i vicari generali, gli arcipreti, i parroci,<br />

tutti i membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate abbiano o non abbiano<br />

cura d'anime attuale o giurisdizione individuale con obbligo di


I<br />

'lì-<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 401<br />

residenza, tutti coloro che ne fanno le veci, e cosi gli economi<br />

parrocchiali, i proparroci, vice-parroci, vice-curati » (BELLONO,<br />

Manuale, pag. 150-152).<br />

9. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, nella discussione della <strong>legge</strong> 13 maggio 1877,<br />

aveva dichiarati ineleggibili tutti i ministri del culto senza alcuna<br />

eccezione, e le ragioni svolte specialmente dagli on. Pierantoni,<br />

Fazio, ecc., avevano lasciato appena qualche dubbio negli animi.<br />

Si consideravano appunto gli esempi delle altre legislazioni, il<br />

piccolo numero di persone colpite mentre la maggior parte <strong>dei</strong><br />

ministri del culto lo erano già anche dalla <strong>legge</strong> precedente. Inoltre<br />

si avverti l'opportunità giuridica di evitare le controversie<br />

sull'interpretazione della <strong>legge</strong>. Così fu adottata una misura<br />

generale, semplice e chiara, che escluse tutti i ministri <strong>dei</strong> culti<br />

dall'ufficio di deputato.<br />

10. Venuta tale disposizione innanzi al Senato venne respinta<br />

dall'Ufficio centrale, e rimase così nella <strong>legge</strong> la stessa disposizione<br />

della <strong>legge</strong> precedente. Ecco le ragioni addotte dal Relatore :<br />

« In forza di tale disposizione un riguardevole numero di cittadini<br />

si vedrebbe escluso dalla <strong>Camera</strong> elettiva pel solo fatto del ceto a<br />

cui appartiene. Ora, è noto che parecchi tra loro, o siano addetti<br />

al culto cattolico o ad altri culti, esercitano offici punto incompatibili<br />

con quello di deputato, e non sono posti in tali condizioni<br />

da far nascere timore che la loro elezione possa aver luogo per<br />

istudio di parti, o la loro attitudine nella <strong>Camera</strong> essere subordinata<br />

alla cura e difesa di particolari interessi. Perciò fu opinato,<br />

che la generale esclusione <strong>dei</strong> ministri del culto contrastasse con<br />

quel principio di libertà che domina in tutte le nostre istituzioni,<br />

e non trovasse ragione in alcuna considerazione d'ordine speciale,<br />

tenuto conto altresì del numero scarsissimo d'essi ministri che<br />

dal 1860 ad oggi entrò nella <strong>Camera</strong>. Quel comma adunque vorrà<br />

essere cancellato, e rimarrà inteso che sia mantenuto in osservanza<br />

l'articplo 98 delia vigente <strong>legge</strong> elettorale che non parla di ministri<br />

del culto in genere, ma solo determina non eleggibili ^ gli<br />

ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza,<br />

quelli che ne fanno le veci e i membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle<br />

Collegiate", i quali tutti esercitano offici incompatibili con quello<br />

di Deputato, e possono appunto, per la natura di cotesti offici, ingenerare-il<br />

sospetto 0 che siano per accattarsi in modo indebito il<br />

suffragio degli elettori o che si trovino, comechessia, vincolati<br />

nell'adempiere al mandato di rappresentanti della nazione. Ne<br />

per tale mantenimento è mestieri di alcuna espressa dichiarazione,<br />

dappoiché il detto articolo 98 non fu compreso tra quelli della<br />

<strong>legge</strong> del 1860, che sono abrogati neirarticolo 8 di questo disegno<br />

di <strong>legge</strong>, quasi a buon presagio del temperato partito, che<br />

nel proposito si sarebbe definitivamente adottato » {Relaz. MAURI,<br />

pag. 3).<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1« — Voi. IV. 26


402 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

ART. 84. Il deputato eletto da più Collegi deve dichiarare<br />

alla <strong>Camera</strong>, fra otto giorni dopoché essa ne abbia riconosciute<br />

valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di<br />

esercitare la rappresentanza.<br />

In difetto di opzione entro questo termine, la <strong>Camera</strong><br />

procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio<br />

che deve e<strong>legge</strong>re un nuovo deputato.<br />

1. Quando il deputato debba fare la sua dichiarazione.<br />

2, Come si procede alla designazione per sorteggio.<br />

1. Il deputato non è tenuto a fare la sua dichiarazione fino a<br />

che la <strong>Camera</strong> non abbia convalidate le elezioni di tutti i collegi<br />

nei quali è stato eletto.<br />

Gli otto giorni decorrono appunto da quello nel quale la<br />

<strong>Camera</strong> ha convalidata l'elezione di tutti questi collegi.<br />

2. L'estrazione a sorte si fa dalla <strong>Camera</strong>, mettendo nell'urna<br />

il nome <strong>dei</strong> collegi nei quali il deputato è stato eletto. I collegi<br />

estratti vengono immediatamente dichiarati vacanti, ed il deputato<br />

viene proclamato rappresentante dell'ultimo collegio che rimane<br />

nell'urna.<br />

ART. 85. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati ha essa sola il diritto di<br />

ricevere le dimissioni <strong>dei</strong> propri membri.<br />

L Sino a quando il deputato conserva la sua qualità.<br />

2. Dimissioni di deputati.<br />

!• Il deputato conserva la sua qualità sino a che la <strong>Camera</strong> non<br />

ne ha ricevute le dimissioni.<br />

2. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, per una consuetudine che non può certo essere<br />

lodata e non fa molto onore al nostro carattere politico, à meno<br />

non vi siano gravi motivi di indegnità sui quali sembri conveniente<br />

di passare in silenzio, non accetta mai la dimissione <strong>dei</strong> propri<br />

membri quando è offerta per la prima volta, ma accorda loro un<br />

congedo. Se però la dimissione viene offerta dopo breve tempo<br />

per la seconda volta, la <strong>Camera</strong> le accetta ed il collegio viene<br />

dichiarato vacante*


«i<br />

i'<br />

LEGGE ELETTOEALE POLITICA 403<br />

TITOLO V.<br />

Di^iposizioni generali e penali.<br />

ART. 86. Oltre i casi nei quali la <strong>legge</strong> fa derivare da condanne<br />

penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale<br />

pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità<br />

di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il<br />

riconoscimento :<br />

1° I condannati a pene criminali, se non ottengono la<br />

riabilitazione;<br />

""1° I condannati a pene correzionali per reati di furto,<br />

ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione<br />

indebita, abuso di fiducia, e frode d'ogni altra specie e sotto<br />

qualunque titolo del Codice penale, qualunque specie di falso,<br />

falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon<br />

costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo<br />

847 del Codice di procedura penale.<br />

ART. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e<br />

di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di<br />

1<br />

oziosità, vagabondageio e mendicità.<br />

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.<br />

ART. 88. Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:<br />

I commercianti falliti, finché dura Io stato di fallimento;<br />

Coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitazione<br />

per infermità dì mente;<br />

Coloro che sono ricoverati negli Ospizi di carità, e coloro<br />

che sono abitualmente a carico degli^ Istituti di pubblica beneficenza<br />

e delle Congregazioni di carità.<br />

1. Se la <strong>legge</strong> elettorale dedha occuparsi anche <strong>dei</strong> reati.<br />

2. Gli incapaci per ragioni di moralità secondo le leggi e la giurisprudenza<br />

precedenti.<br />

3. / varii progetti di <strong>legge</strong> e le loro disposizioni.<br />

4. Gli incapaci per indegnità; legislazione comparata; lacuna della<br />

legislazione precedente.<br />

5. Ragione delle nuove proposte in generale.<br />

6. Esclusione de' condannati per reati politici.<br />

7. E <strong>dei</strong> riabilitati.<br />

furtivi<br />

di fiducia, calunnia.


404 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

9. Motivi per cui venne accolta.<br />

10. Emendamenti del Senato del Regno.<br />

11. Non si accetta Vesclusione <strong>dei</strong> reati politici.<br />

12. Pene criminali^ pene correzionali.<br />

13. Proposta Bortolucci di aggiungere agli incapaci altri inabilitati<br />

speciali e gli ammoniti.<br />

14. <strong>La</strong> prima viene respinta.<br />

15. Argomenti coi quali si è combattuta alla <strong>Camera</strong> anche l'esclusione<br />

degli amm^oniti.<br />

16. Dichiarazioni fatte a nome della Commissione sull'art. 87.<br />

17. Motivi e portata delle esclusioni in esso sancite.<br />

18. Emendamenti introdotti nel Senato.<br />

19. <strong>La</strong> questione degli am^moniti.<br />

20. Parere del Consiglio di Stato per l'esclusione degli ammoniti dal<br />

diritto di elettori e di eleggibili.<br />

21. Critica di questo parere; non è conforme alle intenzioni del legislatore,<br />

22. L'ammonizione è vera pena nel Codice penale^ ma nella <strong>legge</strong> di<br />

P. S. è semplice provvedimento amministrativo.<br />

23. Non si può applicare alla <strong>legge</strong> elettorale politica la giurisprudenza<br />

accolta in proposito per le elezioni amministrative.<br />

24. Inconvenienti politici di questo parere ; conclusione.<br />

25. Durata dell'incapacità elettorale.<br />

26. Dubbi sugli effetti della riabilitazione.<br />

27. Difficoltà di conoscere chi abbia perduto i diritti elettorali per<br />

causa penale.<br />

28. Gli attestati penali; loro trasmissione; circolare del Ministero di<br />

grazia e giustizia in argomento. •<br />

29. Conseguenze del fallimento nei rapporti del diritto elettorale.<br />

30. Modificazioni e conclusioni accolte dal Senato.<br />

31. Il fallito non riacquista il diritto elettorale se anche le operazioni<br />

del fallimento cessarono per mancanza di attivo.<br />

32. I sussidiati dalla pubblica beneficenza.<br />

1, Può nascere anzitutto, quasi in via pregiudiziale, il dubbio<br />

se queste disposizioni trovino posto conveniente nella <strong>legge</strong> elettorale,<br />

o non debbano essere lasciate piuttosto al Codice penale.<br />

Le ragioni prò e contro vennero accennate dal senatore Manfredi,<br />

nella tornata del 19 dicen^bre 1881. « Il mio concetto primo in<br />

un sistema di suffragio popolare, circa le sanzioni penali, era che<br />

non si dovesse iscrivere nella <strong>legge</strong> elettorale ninna esclusione,<br />

neppure per effetto di condanne; inquantochè, essendo fra le<br />

pene del Codice penale, fra le criminali, Tinterdizione <strong>dei</strong> pubblici<br />

uffici, che importa la perdita dell'elettorato, e fra le correzionali<br />

la sospensione dell'esercizio dello stesso diritto, mi pareva<br />

compito più proprio del Codice penale fissare, in ogni specie di<br />

reati, quando la condanna dovesse importare l'indegnità politica.<br />

E mi pareva anche che si dovesse evitare Tinconveniente dell'alternativa,<br />

0 di fare nella <strong>legge</strong> elettorale una lunga rassegna di<br />

reati, ovvero di abbracciarne troppo larghe categorie col pericolo<br />

di colpire reati non tutti infamanti, o non interamente odiosi


ei<br />

'i-A-.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 405<br />

Facendo conseguire a tutte le condanne criminali la perdita <strong>dei</strong><br />

diritti politici, ed in ispecie dell'elettorato, si viene forse a far<br />

cadere questa pena accessoria sovra alcuni fatti che non sono del<br />

tutto tali da produrre indegnità. Così, passando sul terreno delle<br />

condanne correzionali, e dovendo far pure una specificazione, si<br />

cade alTopposto nel non potere indicare completamente, senza<br />

una troppo lunga rassegna, tutti i fatti che sarebbero meritevoli<br />

di portare la perdita dell'esercizio dell'elettorato.<br />

« Ma d'altra parte, essendosi riconosciuto che il Codice penale<br />

è imperfetto in tutto ciò che tiene alla protezione del diritto<br />

politico, io ho consentito coU'Ufficio centrale nel sistema del progetto,<br />

che nella stessa <strong>legge</strong> elettorale prefìgge quando la perdita<br />

dell'esercizio dell'elettorato, <strong>dei</strong> diritto politico, debba conseguire<br />

alla condanna » {Senato del Regno, Discussioni, pag. 2236).<br />

Giova inoltre osservare, che il progetto del nuovo Codice<br />

penale, nel quale si sono scritte alcune delle disposizioni accolte<br />

adesso nella <strong>legge</strong> elettorale, non potrà essere approvato cosi<br />

presto, come sarebbe nel desiderio universale, ed è perciò opportuno<br />

che le disposizioni relative ai reati elettorali siano accolte<br />

sin d'ora in una <strong>legge</strong> speciale, dove può esser tenuto conto del<br />

carattere politico di questi reati.<br />

2. L'art. 104 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 era meno rigoroso,<br />

e completo. » Non possono essere né elettori, né eleggibili, né<br />

esercitare i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali,<br />

coloro che sono in istato di fallimento dichiarato e d'interdizione<br />

giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione <strong>dei</strong> beni, finché non<br />

abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori; coloro che furono<br />

condannati per furto, truflfa od attentato ai costumi '». Questa<br />

disposizione era identica a quella della <strong>legge</strong> elettorale del 1848.<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> aveva poi ritenuto che non fossero elettori né<br />

eleggibili quelli che si trovano in stato di fallimento dichiarato,<br />

sebbene questo sia avvenuto all'estero, « perchè chi è fallito in<br />

un luogo è fallito per tutta la superficie della terra » {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

dep., 13 maggio 1848, elez. Caccia).<br />

Si era pure ritenuto che il giudizio e l'atto di espropriazione<br />

forzata di tutti i beni non possano, per gli effetti politici, essere<br />

pareggiati alla cessione <strong>dei</strong> beni.<br />

Sotto la generica locuzione di condannati per furto si erano<br />

compresi anche i condannati per furto di campagna, in quanto<br />

sebbene a termini degli articoli 94, 95, 142 della <strong>legge</strong> 13 novembre<br />

1859 fosse una semplice pena di polizia, tuttavia la <strong>legge</strong><br />

elettorale non avendo fatta alcuna distinzione tra le varie specie<br />

di furto, si doveva badare alla denominazione del reato, non alla<br />

misura della pena,<br />

3. Il progetto di <strong>legge</strong> Nicotera si limitava ad aggiungere agli<br />

altri esclusi del diritto di elettorato e di eleggibilità i condannati<br />

per falso.


406 LEGGI POLITI0O-AMMINISTRA.TIVE<br />

Il progetto Zanardelli-Depretis nel 1879 conteneva le seguenti<br />

disposizioni, che furono integralmente accolte dalla Commissione<br />

che ebbe a relatore Ton. Brin. « Non possono essere ne<br />

elettori, né eleggibili, né esercitare il diritto elettorale : V Coloro<br />

che furono condannati a pene criminali; 2^ Coloro che furono condannati<br />

a pene correzionali per falso, furto, truffa, appropriazione<br />

indebita, e qualunque specie di frode, o per reati contro il buon<br />

costume; 3° Coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, di<br />

interdizione giudiziaria o di inabilitazione per infermità di mente ;<br />

4® Coloro che sono privati del diritto elettorale per speciale disposizione<br />

di <strong>legge</strong> e per il tempo in essa prescritto ".<br />

Alla Commissione che ebbe a relatore Ton. .Zanardelli si<br />

debbono gran parte delle disposizioni accolte nella <strong>legge</strong>. Nell'articolo<br />

86 si proponeva di escludere i condannati a pene criminali<br />

per reati politici ; il n. 2 dell'articolo stesso' era meno precìso<br />

e completo ; l'art. 87 e l'ultimo comma dell'art. 88 furono, come<br />

vedremo, aggiunti nella discussione.<br />

4. L'on. Relatore ne dava le ragioni nel modo seguente: » Il<br />

titolo quinto del disegno di <strong>legge</strong> determina in primo luogo quali<br />

siano, per ragioni di moralità, le cause che rendono il cittadino<br />

incapace d'essere elettore ed eletto. Anche in questa materia non<br />

soltanto assai diiferenti sono le disposizioni speciali delle varie<br />

legislazioni, ma diverso è lo stesso sistema generale da esse<br />

adottato.<br />

*' Alcune leggi, sotto l'aspetto della moralità, esigono condizioni<br />

più severe per Teleggibilità, essendo informate al concetto<br />

che soltanto chi ha una vita ed una fama del tutto incontaminate<br />

sia degno di venire ammesso a far parte dell'Assemblea che rappresenta<br />

la sovranità nazionale. Secondo altre leggi, ed anzi secondo<br />

la maggior parte di esse, le stesse cause di indegnità che<br />

tolgono releggibilità tolgono anche l'elettorato e a tale norma si<br />

attenne anche la vigente nostra <strong>legge</strong>.<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> medesima, come avverti la Relazione ministeriale<br />

che accompagnava il disegno di <strong>legge</strong> del 17 marzo 1879, è<br />

nel complesso assai temperata nelle esclusioni dipendenti da ragioni<br />

di moralità. Se essa non potè seguire, attesa l'indole della<br />

nostra legislazione peiiale, la formula semplicissima delle leggi<br />

elettorali della Germania, della Prussia, del Baden, che, a questo<br />

titolo, in termini affatto generali, dichiarano esclusi coloro che<br />

hanno perduto i diritti civili in conseguenza di giudizio penalej<br />

tuttavia, indicando particolarmente i casi di esclusione, li limita<br />

in assai ristretti confini,<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> italiana, pertanto, è assai lontana dalla severità<br />

della <strong>legge</strong> francese, la quale, col decreto organico elettorale del<br />

2 febbraio 1852, reca, in lunga fila, diciassette categorie di permanente<br />

incapacità per motivi desunti da considerazioni di moralità;<br />

categorie le quali comprendono eziandio quelli che furono<br />

a-<br />

> ^


\<br />

*<br />

Tv '<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA. 407<br />

condannati per usura, ovvero per aver tenuto una casa di giuochi<br />

d'azzardo, senza parlare dell'aggiunta d'altre incapacità temporanee.<br />

Il decreto organico del 1852 in questa parte è vigente<br />

ancor oggi, dappoiché la <strong>legge</strong> elettorale del 1875 si limitò ad<br />

abrogare l'incapacità che per effetto del precitato decreto derivava<br />

dalla violazione della <strong>legge</strong> che proibisce le lotterie ; mentre<br />

in forza di tale disposizione erasi veduto, per sentenza della Corte<br />

di cassazione, escluso dall'elettorato un giornalista contro cui, a<br />

termini della <strong>legge</strong> del 21 maggio 1836, erasi pronunciata condanna<br />

per aver egli annunciato una lotteria straniera e le relative<br />

estrazioni annuali. Anche la precedente <strong>legge</strong> elettorale del 15<br />

marzo 1849, sebbene assai lontana dal rigore dell'attuale, contemplava<br />

motivi d'incapacità sconosciuti alla nostra, quello, fra<br />

gli altri, derivante dal preaccennato delitto d'usura, e, quanto<br />

alla eleggibilità, poneva fra gli indegni coloro che fossero stati<br />

condannati per adulterio. Alcune altre legislazioni prescindono<br />

aache da condanne penali e da qualsiasi decisione dell'autorità<br />

giudiziaria, pur dichiarando incapaci i conduttori di case di prostituzione,<br />

come la <strong>legge</strong> del Belgio e quella della Rumania, oppure<br />

gli ubbriachi abitudinarii, come quella dell'Uruguay, o financo gli<br />

atei, come le leggi degli Stati di Nuova York e delle due Caroline.<br />

Se però la nostra <strong>legge</strong> elettorale ha pregio di temperanza<br />

nell'infliggere la privazione di questi diritti politici, non ha di<br />

certo l'altro pregio, ancor più desiderabile, della logica e della<br />

coerenza.<br />

" Mentre essa, infatti, è severissima riguardo ai falliti, anche<br />

se non subirono alcuna condanna penale, e furono anzi dichiarati<br />

scusabili a termini di <strong>legge</strong>, ed è pure severa riguardo ai colpe^<br />

voli <strong>dei</strong> reati che, all'infuori di quelli puniti con pene criminali<br />

essa specialmente contempla (furto, truffa ed attentato ai costumi),<br />

poiché li esclude dall'elettorato e dall'eleggibilità, ove anche siano<br />

stati puniti con semplici pene di polizia, all'incontro non estende<br />

la esclusione ai condannati per falso, appropriazione indebita ed<br />

altre specie di frode, che affatto trascura, stendendo su di essi<br />

il velo dell'obblìo, quand'anche i medesimi, non a semplici pene<br />

di polizia, ma siano stati condannati a pene correzionali. Non<br />

avvi chi non veda quanto sia grave tale dissonarj^a, poiché, se<br />

debbasi escludere dai diritti elettorali chi venne condannato in<br />

seguito a reati commessi per cupidigia di lucro, o, in altri termini<br />

e adoperando la locuzione della <strong>legge</strong> danese, ** chi sia stato riconosciuto<br />

colpevole di un atto riputato disonorante dalia pubblica<br />

opinione ^, è certo che il falso, l'appropriazione indebita e le altre<br />

specie di frode, a tale stregua non dovrebbero essere trattate diversamente<br />

dal furto, dalla truffa e dall'attentato ai costumi. Ma,<br />

quale si fosse l'intrinseca contraddizione di questa disposizione<br />

di <strong>legge</strong>, essendo regola elementarissima che le incapacità in<br />

materia di diritto politico non si possono estendere per analogia,


408 LEGGI POLITICO-AM^UNISTRATIVK<br />

la giurisprudenza delle Corti supreme non potè a meno di confermare<br />

che Tesclusione di cui all'art. 104 della "vigente <strong>legge</strong> elettorale<br />

non colpisce i condannati per lo specie di frode non espressamente<br />

indicate nell'articolo stesso;<br />

5. « Il supplire a tale mancanza nella determinazione <strong>dei</strong><br />

motivi d'indegnità, il circondare cosi l'elettorato di più serie guarentigie<br />

di moralità, riusciva tanto più conveniente in una <strong>legge</strong><br />

la quale, estendendo in ragguardevolissime proporzioni il diritto<br />

dì suffragio, veniva a moltiplicare grandemente gli elementi che<br />

compongono il corpo elettorale. <strong>La</strong> Commissione pertanto mantenne<br />

quasi per intero le disposizioni del primo disegno ministeriale.<br />

Le mantenne eziandio in quella parte con cui il disegnomedesimo<br />

dichiarò incapaci, oltre gli interdetti, già contemplati<br />

nella vigente <strong>legge</strong>, anche gli inabilitati per infermità di mente,<br />

poiché in essi, infatti, non è intelletto, non è ponderata volontà.<br />

Le mantenne, non estendendo l'incapacità derivante da inabilitazione<br />

a chi è invece inabilitato per prodigalità, perchè nel prodigo<br />

in generale sussiste inalterata l'integrità dell'intelletto e le spese<br />

disordinate da cui il concetto della prodigalità si desume, effetto<br />

talvolta di tendenze generose, non ledono la moralità dell'animo<br />

più che non tolgano la capacità mentale. Che se invece la prodigalità<br />

fosse la conseguenza del difetto di questa mentale cap^acità,<br />

allora, come non ne mancano esempi, anche del prodigo avrebbe<br />

luogo non l'inabilitazione, ma l'interdizione.<br />

" li predetto disegno ministeriale, infine, quanto alle incapacità<br />

derivanti da reato non punito con pene criminali, fu dalia<br />

Commissione mantenuto tanto nel concetto di estendere Tesclusione<br />

a tutti i reati commessi per cupidigia di lucro, quanto in<br />

quello di condizionare l'esclusione medesima alla condanna a pene<br />

correzionali, affinchè non avvenga che il più lieve trascorso, punibile<br />

con pene di polizia, produca una perpetua incapacità.<br />

6. « All'incontro il disegno ministeriale venne da noi modificato<br />

in ciò che concerne la privazione del diritto elettorale per effetto<br />

di condanna a pene criminali. Secondo la <strong>legge</strong> vigente, se è affatto<br />

eccezionale, limitata, cioè, a brevissimo numero di reati,<br />

l'incapacità derivante da condanne a pene correzionali, per contro<br />

l'incapacità derivante da condanna a pene criminali è assoluta e<br />

senza eccezione di sorta. <strong>La</strong> Commissione reputò invece conveniente<br />

e giusto di ammettere due eccezioni. <strong>La</strong> prima concerne i<br />

condannati per reati politici ; imperocché ai reati medesimi non<br />

solo non annette nota disonorante la pubblica opinione, ma anzi<br />

il loro carattere è così relativo, che, in tale ordine di fatti, non di<br />

rado ciò che un giorno era stato delitto, diviene più tardi merito<br />

e gloria, e i condannati, nell'alterna vicenda delle vicissitudini<br />

politiche, vedono essere scala agli onori quegli atti stessi che ad<br />

essi avevano procacciato riprovazione e condanna. L'infliggere<br />

una perpetua interdizione a chi abbia subita una condanna per<br />

r


LEGGE ELETTORALE POLITICA 409<br />

reati politici, ha l'aspetto di partigiana proscrizione degli avversari,<br />

contribuisce a perpetuare il seme d'odii e di civili discordie,<br />

e inoltre, riuscendo ad uno scopo contrario a quello che la <strong>legge</strong><br />

si propone, può suscitare a favore degli esclusi le simpatie serbate<br />

a chi venga creduto vittima di persecuzioni politiche, e sospingere,<br />

come si è non di rado veduto, coll'esclusione medesima,<br />

a popolari elezioni, le quali allora rivestono il carattere di pertinace<br />

protesta, ed anzi di aperta rivolta del corpo elettorale contro<br />

la <strong>legge</strong>.<br />

7. « L'altra limitazione da noi introdotta al principio della incapacità<br />

<strong>dei</strong> condannati a pene criminali, limitazione di cui già ci<br />

offre l'esempio l'articolo 26 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale,<br />

riguarda quelli fra i condannati medesimi che abbiano, nei modi<br />

stabiliti dalla <strong>legge</strong>, ottenutala riabilitazione; la quale credemmo<br />

che, per ragioni di giustizia ed utilità sociale, debba far cessare<br />

l'incapacità, sia pei condannati a pene criminali, sia pei condannati<br />

a pene correzionali riguardo ai quali ultimi abbiamo richiamato<br />

ed applicato la disposizione dell'art. 847 del Codice di procedura<br />

penale. E invero, l'istituto della riabilitazione è dalla nostra <strong>legge</strong><br />

circondato di tanto rigorose cautele, da far sì che, mentre assai<br />

arduo riesce l'ottenere la riabilitazione medesima, una volta ottenuta,<br />

la società abbia un pegno sicuro che il delinquente ha<br />

cancellato col pentimento il suo misfatto, riacquistata con una<br />

vita onesta la stima perduta, riscattato il suo onore, il suo passato,<br />

i suoi diritti. Ora, date tali condizioni, è evidente che sarebbe<br />

ingiusto non potesse il riabilitato rientrare nella pienezza<br />

de' suoi diritti di cittadino ; e che il legislatore, ove togliesse inflessibilmente<br />

tale possibilità, non solo sarebbe inclemente ed<br />

ingiusto, ma verrebbe meno al provvido dovere di incoraggiare il<br />

pentimento e promuovere ed aiutare l'emenda del colpevole, nobile<br />

ed altissima meta delle penali istituzioni «.<br />

8. Le proposte d^lla Commissione parlamentare subirono però<br />

parecchie modificazioni nelle tornate del 23 e 24 giugno. Ai reati<br />

contemplati tra quelli che escludono dal diritto elettorale, l'on. Bertolucci<br />

propose di aggiungere ^ la ricettazione dolosa di oggetti<br />

furtivi..- l'abuso di fiducia, e qualunque specie di... calunnia ».<br />

E ne diede cosi le ragioni. « Qual fede e qual valore potete voi<br />

dare al voto di colui che ha sul capo una condanna per ricettazione<br />

dolosa di cose rubate, o per abuso di confidenza, o per calunnia?<br />

Con quale animo tranquillo e sereno potreste voi trovarvi accanto<br />

ad uno di tali individui?... Questi tre titoli non sono compresi<br />

implicitamente nei diversi reati qui contemplati, perchè la ricettazione<br />

dolosa, specialmente in alcune regioni d'Italia dove vige<br />

una diversa legislazione penale, come nella Toscana, è dubbio in<br />

giurisprudenza se possa considerarsi fra i reati di furto, o non<br />

piuttosto come un reato sui generis; per cui se mai per avventura<br />

fra le possibilità umane avvenisse che la elezione cadesse sopra


410 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

una persona che sul registro della sua condotta avesse una consimile<br />

macchia, potrebbe sostenersi che ciononostante la elezione<br />

fosse valida : dal che ognun vede quanto disdoro ne verrebbe al<br />

corpo elettorale^ e segnatamente alla <strong>Camera</strong> che fosse obbligata<br />

a ricevere nel proprio seno cotal sorta di rappresentanti. Così si<br />

dica dell'abuso di fiducia, che sebbene reato affine, è a dubitarsi<br />

se possa confondersi con quello di truiffa o di appropriazione indebita^<br />

e così anche a più forte ragione, può ripetersi della calunnia<br />

che evidentemente è un reato sui generis^ diverso dal falso<br />

vero e proprio " {Atti parlam., <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., Legisl. XIV,<br />

Sess. un., 25 giugno 1881, p. 6483, 6484).<br />

9. A nome della Commissione l'on. De Witt rispose: '* <strong>La</strong> Commissione<br />

crede che l'emendamento dell'on. Bertolucci semplifichi<br />

molto la intelligenza della parola della <strong>legge</strong>, inquantochè fino a<br />

questo momento si erano agitate molte questioni sul significato<br />

della parola frode, sul significato della parola truffa e sul significato<br />

della parola a^/^/i^a^o ai costumi; ed infinite erano le questioni<br />

che si agitavano dinanzi ai tribunali, per determinare il<br />

senso preciso della <strong>legge</strong>, specialmente in presenza di due legislazioni,<br />

come abbiamo noi, cioè la legislazione italiana e quella<br />

toscana.<br />

« L'emendamento dell'on. Bertolucci sembra a noi che tolga<br />

la ragione ditali questioni. Anche l'aggiunta che l'on. Bortolucci<br />

propone alla seconda parte dell'articolo 88, sembra a noi che si<br />

debba accettare. Anche qui egli risolve una grandissima questione<br />

che si era agitata fin qui ; quella cioè di sapere se i complici per<br />

fatti posteriori (mi sia lecito così esprimermi) dovessero essere<br />

parificati ai condannati per il fatto principale. Alcune decisioni<br />

dicevano sì, altre dicevano no ; quindi vi era una fluttuanza<br />

nella giurisprudenza. D'altra parte è antica la massima che receptatomm<br />

est genus pessimum, e quindi anche pei ricettatori<br />

dovrebbero aver vigore le stesse disposizioni che si applicano agli<br />

autori principali.<br />

^ <strong>La</strong> maggioranza della Commissione è pure d'avviso che i<br />

condannati per calunnia, debbano essere esclusi dai diritti politicij<br />

poiché la calunnia è un gravissimo delitto che dimostra una perversità<br />

di carattere, una nequizia grandissima, e che compromette<br />

immensamente la base del vivere civile^ poiché una falsa accusa<br />

arreca sempre grave danno, ed il Codice lo punisce con severissime<br />

pene. Queste sono le modificazioni all'art. 88 che la maggioranza<br />

della Commissione dichiara di accettare «.<br />

10, L'Ufficio centrale del Senato sostituì le parole : f7'*ode sotto<br />

qualunque titolo del Codice penale, alle altre qualunque specie di<br />

frode « per togliere il dubbio che la parola della <strong>legge</strong> non si riferisse<br />

che a quella specie di frode della quale tratta la sez. 3,<br />

cap. II, n. 10, lib. ii del Codice penale {Delle truffe, appropria-^<br />

zioni indebite, ed altre specie di frode). E volendo pure che


* *<br />

^<br />

y^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 411<br />

siano causa della perdita della qualità di elettore le condanne per<br />

frodi punite da leggi speciali, come quelle sulle dogane e privative,<br />

lotto, reclutamento dell'esercito, ed altre, ad esempio della<br />

<strong>legge</strong> francese che fa menzione delle condanne per infrazioni alle<br />

leggi sul reclutamento dell'esercito e delle lotterie, si è aggiunto<br />

e dì leggi speciali, quantunque potrebbe bastare il dire in generale<br />

^o^/o qualunque titolo di <strong>legge</strong> ».<br />

Nel dubbio che sotto ogni specie di falso fosse compresa la<br />

falsa testimonianza, per le suesposte ragioni, l'Ufficio centrale<br />

reputò più opportuno di farne esplicita menzione [Relaz. LAM-<br />

PERTico, pag. 85),<br />

11. L'on. Cavalletto propose che si togliesse l'eccezione stabilita<br />

a favore <strong>dei</strong> reati politici, reputandola frutto di un pregiudizio<br />

rimasto in noi dai tempi servili. ^ In un paese retto a libertà,<br />

dove la <strong>legge</strong> dà ad ogni cittadino, nelle vie legali, il diritto di far<br />

valere le sue opinioni, io domando se colui che viola la <strong>legge</strong>,<br />

colui che attenta all'ordine sociale, colui che attenta alla sicurezza<br />

e alla indipendenza del proprio paese, per una utopia politica,<br />

sia meno reo di chi attenta alla sicurezza <strong>dei</strong> privati... ".<br />

L'on. De Witt rispose : ^ <strong>La</strong> maggioranza della Commissione<br />

crede che l'onorevole Cavalletto abbia perfettamente ragione e<br />

che non debba ammettersi'una distinzione fra reati politici e reati<br />

comuni. Quando c'è una condanna a pena criminale che per disposizione<br />

generale porta seco la perdita <strong>dei</strong> diritti civili, non si deve<br />

distinguere tra reato politico e reato comune « (pag. 6485-6486).<br />

12. Sono pene criminali, secondo gli art. 13 e seguenti del<br />

Codice penale italiano 20 novembre 1859 e del Codice penale toscano<br />

20 giugno 1853, le seguenti: la morte, i lavori forzati a<br />

vita, l'ergastolo, i lavori forzati a tempo, la casa di forza, la reclusione,<br />

la relegazione, e la interdizione <strong>dei</strong> pubblici uffici.<br />

Sono pene correzionali, secondo l'art. 26 del Codice penale<br />

italiano 20 novembre 1859 e Tart. 13 del Codice penale toscano<br />

20 giugno 1853 le seguenti : il carcere, la custodia, il confino,<br />

l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio <strong>dei</strong> pubblici uffici e la<br />

multa.<br />

13. Nel successivo articolo l'on. Bertolucci propose pure alcune<br />

aggiunte che ebbero sorte molto diversa. *-... Io aggiungo di più<br />

gli inabilitati non soltanto per vizio di mente, ma anche per prodigalità,<br />

0 per cecità, sordità o mutismo dalla nascita. Una volta,<br />

0 signori, che voi fate coincidere l'età e capacità elettorale coll'età<br />

maggiore, ossia colla capacità civile <strong>dei</strong> cittadini, ne viene di<br />

logica conseguenza che anche gli inabilitati per prodigalità, sordità<br />

e mutismo dalla nascita, debbano essere esclusi dall'elettorato,<br />

perchè mancano della piena capacità- giuridica. Essi sono<br />

parifìcabili ai minori emancipati; e se escludete questi, dovete<br />

pure escludere anche quelli, trovandosi nell'identica condizione<br />

giuridica di fronte alla <strong>legge</strong>. E ciò basti per gli inabilitati.


412 POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

« Ma credo che non si possa accordare il diritto di suffragio<br />

elettorale a coloro i quali sono legalmente ammoniti per<br />

mendicità illecita, oziosità, vagabondaggio, o come persone sospette<br />

per crimini o delitti a termini del Codice penale... Con qual<br />

soddisfazione e tranquillità potreste voi, ripeto un'altra volta,<br />

trovarvi accanto ad una persona che è ammonita ^come sospetta<br />

per grassazione, per furto o per altro reato? Come può riconoscersi<br />

serio, coscienzioso e libero da qualsiasi sinistra influenza<br />

il voto di un elettore ammonito per mendicità abusiva, per vagabondaggio,<br />

per oziosità? Ma qual libertà questo elettore può<br />

avere? Qual fede gli potrete voi concedere? E necessario, o signori,<br />

che teniamo calcolo di queste circostanze tanto più oggi,<br />

che si sta compiendo una grande riforma, quella di diminuire l'età<br />

elettorale portandola al ventunesimo anno, età in cui l'uomo non<br />

ha ancora la necessaria esperienza, e generalmente parlando<br />

manca di una posizione sociale : tanto più oggi che per il solo<br />

fatto di aver frequentata e superata la scuola elementare obbligatoria<br />

si acquista l'elettorato da milioni di cittadini «.<br />

14. Non si aggiunsero, come proponeva l'on. Bertolucci, agli<br />

inabilitati per difetto di mente, gli inabilitati per altre legittime<br />

cause. *' L'inabilitazione, osservò l'on. Villa, può anche esser pronunciata<br />

per vizio di prodigalità, e que'sto non toglie all'individuo<br />

la serenità della propria coscienza, ne il carattere suo personale<br />

ne rimane offeso. Quindi non può in questo caso essere menomato<br />

il diritto elettorale che dobbiamo difendere e tutelare ogni qual<br />

volta non intervengano contro di esso legittime cause di sospicione<br />

».<br />

E l'on. Ceppino ^ È evidente che vi possono essere interdizioni<br />

che provengono, per esempio, dalla prodigalità o da altre<br />

cause che sono molto lontane da indicare vizio di mente: interdizioni<br />

che possono aver avuto origine da un sentimento di generosità<br />

per cui molte volte si sperpera una fortuna ".<br />

15. Più viva opposizione trovò la proposta relativa agli ammoniti,<br />

sebbene, accolta in parte, contribuisse a determinare una<br />

delle nuove disposizioni della <strong>legge</strong>.<br />

L'onor. Parpaglia mostrò i gravi inconvenienti di quella<br />

proposta, e poi^Jiè l'autore di essa cer.cò ancora di sostenerla,<br />

l'on. Cancellieri soggiunse: " L'ammonizione è un procedimento<br />

eccezionale, non ha alcuna delle garanzie che si richiedono perchè<br />

un individuo possa dirsi colpevole. Ragioni di pubblica sicurezza<br />

possono far tollerare questo procedimento, ma non si trasmodi<br />

fino a farne argomento di incapacità elettorale e di ineleggibilità.<br />

Guardiamoci dall'apprestare un'arma liberticida ad un Ministero<br />

reazionario, il quale potrebbe abusarne in tempo di elezioni, promuovendo<br />

l'ammonizione <strong>dei</strong> suoi avversari per renderli ineleggibili.<br />

Deploransi sovente gli effetti dispiacevoli della ammonizione<br />

applicata ingiustamente o inavvedutamente; ma nessuno,


*'5<br />

»,'A1.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 413<br />

che ami le libere istituzioni, potrebbe per un momento tollerare<br />

che un pretore inappellabilmente, senza pubblicità, con semplice<br />

suo decreto, avesse facoltà di privare indirettamente un cittadino<br />

del diritto elettorale e persino di renderlo ineleggibile ".<br />

Sorsero pure contro la proposta gli on. AUi Maccarani,<br />

Nanni e Villa, ed alcune delle ragioni addotte da questo giureconsulto<br />

non si possono tacere. « Bisogna notare che qui si parla<br />

non soltanto d'elettorato, ma di eleggibilità. Voi o signori, non<br />

potete facilmente supporre che qualche pretore si arrenda alle<br />

pressioni che si possono esercitare sopra di lui e col mezzo dell'ammonizione<br />

respinga dall'urna elettorale un numero più o meno<br />

grande di persone. Io comprendo che non si possa accogliere così<br />

facilmente un tale supposto. Il solo sospetto però che ciò possa<br />

avvenire basterebbe per escludere questa proposta ; ma v'ha di<br />

più. E se il Governo non volesse sopra questi banchi un deputato<br />

troppo incomodo , non potrebbe egli ricorrere a questo mezzo<br />

molto facile per poterlo cacciare da questo recinto ?<br />

'^ L'on. Bortolucci ha molta fede nell'indipendenza dell'autorità<br />

giudiziaria, ed io partecipo a questa sua fede. Ma badi<br />

l'on. Bortolucci, che l'autorità giudiziaria è circondata da quella<br />

grande garanzia, che le è data dalla <strong>legge</strong> per tutelare l'indipendenza<br />

<strong>dei</strong> suoi giudicati e per renderli rispettati ed autorevoli ;<br />

la garanzia dell'inamovibilità, che è precisamente il grande sussidio<br />

che ingenera la fede nei responsi della magistratura, e nella<br />

sua indipendenza da ogni pressione. Ora il pretore non è amovibile.<br />

Un pretore che non si arrenda facilmente alle parole<br />

snsurrate in segreto al suo orecchio può subire delle dure<br />

prove. Il solo sospetto che ciò possa avvenire basta perchè non<br />

si abbia assolutamente ad ammettere una disposizione la quale,<br />

lo ripeto, aprirebbe il varco agli abusi.<br />

« L'on. Bortolucci dice : c'è la Cassazione. No, on, Bortolucci<br />

, non tutti hanno ancora interpretata la <strong>legge</strong> in questo<br />

senso. Per esempio, vi sono delle Cassazioni le quali non ammettono<br />

il ricorso contro l'ammonizione. Ma ove pure venisse ammesso,<br />

può la Cassazione entrare negli apprezzamenti? E quali<br />

apprezzamenti? Si facessero almeno questi apprezzamenti colla<br />

garanzia del pubblico giudizio, col dibattimento in pubblica<br />

udienza, a vista del pubblico, coll'assistenza all'accusato di un<br />

difensore ! Invece niente di tutto ciò ; le informazioni sono raccolte<br />

in modo sommario senza che la <strong>legge</strong> neppure ordini da<br />

chi si debbono assumere. Ex informata conscientia, un pretore<br />

può dire che conosce la vita della persona ammonita, mentre<br />

non conosce forse neppure il suo nome. È storia questa di cui<br />

posso garantire l'esattezza.., Dunque non è possibile ammettere<br />

che la semplice ammonizione basti ad escludere il diritto di elegere<br />

o di essere eletto ».<br />

16. Nondimeno qualche cosa delle proposte Bortolucci rimase,


414 LEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

ri<br />

informando Tarticolo 87 della <strong>legge</strong>. Ecco come lo stesso on. Villa<br />

ne dava le ragioni: «* Se ci fosse un giudizio che accertasse veramente<br />

fondata l'accusa che quella tale persona è vagabonda,<br />

è oziosa, e mendicante, allora la questione prenderebbe altro<br />

carattere, e si potrebbe discuter^.. <strong>La</strong> Commissione ha considerato<br />

che vi sono <strong>dei</strong> reati, pei quali più facilmente si può supporre<br />

che l'elettore si trovi in quella condizione di dipendenza<br />

dall'altrui volontà, da non poter portare con sé nessuna presunzione<br />

d'indipendenza e di libertà nell'esecuzione del diritto<br />

elettorale. Ma, quando un uomo è ozioso, è vagabondo, mendico,<br />

il suo voto non può certamente supporsi il fedele responso della<br />

sua coscienza. Questo voto gli può facilmente essere strappato<br />

da chi specula appunto sopra l'altrui bisogno, e intende procacciarsi<br />

<strong>dei</strong> voti col mezzo della corruzione. Quindi la Commissione<br />

accetterebbe volentieri l'idea di escludere dalle liste elettorali<br />

coloro i quali si trovassero per colpa loro nella legale sospicione<br />

di dipendenza dall'altrui volere, ma dichiara di non accettare<br />

l'esclusione fondata sulla semplice ammonizione, la quale non indica<br />

ancora in modo certo e legale questa condizione di cose. Essa<br />

non dissente invece di accogliere l'esclusione di coloro che sono<br />

stati condannati per reato di vagabondaggio e mendicità, imperocché<br />

in questo caso vi é la prova certa e legale di quello stato,<br />

nel quale noi troviamo indebolito il sentimento della dignità personale",<br />

e menomata quell'indipendenza ch'è la salvaguardia della<br />

libertà del voto - (pag. 6490-6491).<br />

L'on. Ceppino, dopo gli opportuni accordi col Ministero<br />

proponeva, infatti, a nome della Commissione, di aggiungere la<br />

disposizione che diventò l'articolo 87, Aggiungeva però le parole :<br />

« Coloro i quali furono condannati... a termine del Codice penale,,.,<br />

per scartare le leggi di polizia, che su questa materia possono<br />

essere diverse e più severe ed offrire minori guarentigie<br />

(pag. 6516-6517).<br />

17. All'on. Severi sembrò tuttavia pericolasa anche questa<br />

disposizione, e fu allora che l'on. De Witt ne diede più ampiamente<br />

le ragioni ed i limiti. " Vi sono delle persone le quali, senza essere<br />

state precedentemente ammonite e senza essere state precedentemente<br />

colpite dalla sentenza del pretore, perle disposizioni<br />

del Codice penale, e specialmente all'articolo 435 e seguenti, per<br />

la condizione loro, la quale è definita e chiaramente determinata<br />

dal Codice, possono essere sottoposte a procedimento... Ivi è detto<br />

infatti :<br />

54" {Art. 435). Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e<br />

robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono<br />

senza esercitare professioni, arti o mestieri, e senza darsi<br />

a stabile lavoro.<br />

«« {Art. 436). Si avranno per vagabondi:<br />

«" P Coloro che non hanno domicilio certo e mezzi di<br />

^^


^ ^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 415<br />

sussistenza. Coloro che non esercitano un mestiere od una professione<br />

sufficiente a procurare i mezzi di sussistenza.<br />

*'« 2"^ Coloro che vagano da un luogo a un altro affettando<br />

l'esercizio di una professione o di un mestiere ma insufficiente<br />

per se a procurare la loro sussistenza.<br />

''« 3*^ Coloro che fanno il mestiere d*indovinare, pronosticare<br />

0 spiegare sogni per ritrarre guadagni dall'altrui credulità.<br />

*^" (Ari, 437). I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno<br />

per questo solo fatto puniti col carcere da tre a sei mesi.<br />

«" Alla istessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno<br />

contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in con*<br />

formità della <strong>legge</strong> di pubblica sicurezza «. *<br />

u Non si tratta di aprire il campo agli arbitrii, od a possibili<br />

sentenze, che ispirate da tutt'altro che dalla giustizia, ven-<br />

. gano a creare una classe di espulsi dal diritto elettorale ; ma si<br />

tratta bensì di fatti determinati da una <strong>legge</strong> preesistente. Quindi<br />

il magistrato nell'applicare questa legga ha già una norma da<br />

seguire. Per coloro i quali possono essere sottoposti a giudizio<br />

per oziosità, vagabondaggio e per gli altri reati fndicati nell'emendamento<br />

della Commissione vi è la pubblicità del dibattimento, vi<br />

è tutta la latitudine della difesa, vi è il ricorso in Corte d'appello<br />

e in Cassazione. Spariscono dunque i pericoli e i timori ai quali<br />

avrebbe potuto dar luogo l'emendamento delTon. Bertolucci.<br />

« Non si tratta qui di fare una <strong>legge</strong> di sospetti, non si<br />

tratta di.creare una classe di persone che siano alla mercè dell'autorità<br />

politica, la quale spesso può influire sull'applicazione<br />

dell'ammonizione ; no, si tratta di colpire una classe di persone<br />

già contemplate dalla <strong>legge</strong>, a riguardo delle quali già sono stabiliti<br />

gli estremi a norma <strong>dei</strong> quali si deve procedere. D'altra<br />

parte l'on. Severi sa che è antichissima la sanzione penale contro<br />

Yimproba et fìcta rnendicitas^ contro i circulatores e simil gente.<br />

Le attestazioni del Cremani, del Carmignani e di tutti gli altri<br />

famosi nostri giureconsulti stabiliscono, che già ab antiquo andavano<br />

soggette alla perdita del diritto politico le persone che volevano<br />

vivere sull'altrui credulità, sull'altrui compassione, che non<br />

presentavano garanzia alcuna di moralità. Se dunque fin dagli<br />

antichi tempi era questo principio conforme a quello da noi so-<br />

- stenuto, non so perchè si faccia opposizione a che anche da noi si<br />

comprendano esclusi da questo nobilissimo e sacro diritto coloro<br />

che non presentano garanzia alcuna per permettere che questo<br />

diritto sia ad essi confidato '•.<br />

18. Gioverà notare che i reati contemplati sotto le voci di oziosità,<br />

vagabondaggio e mendicità, a giudizio di molti non si possono<br />

propriamente dir tali, ed anche nei più recenti progetti del<br />

Codice penale italiano vennero appieno elimjnati. Egli è perciò<br />

che l'on. Tancredi Canonico propose di usare la generica dizione:<br />

'- a termini delle leggi penali^ affinchè anche quando fosse appro-<br />

' »


416 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

vato il nuovo Codice penale non mancasse a questa disposizione<br />

opportuno riferimento in altre leggi speciali, a cagione di esempio<br />

nella <strong>legge</strong> di pubblica sicurezza {Sen. del Regyio, Disciissioìii,<br />

pag. 2239). In seguito ad ulteriori accordi si preferì di togliere<br />

senza più qualsiasi riferimento, dando perciò all'articolo una portata<br />

generale.<br />

19. Ad onta di queste dichiarazioni, le quali pare non lasciassero<br />

seri dubbi sull'argomento, si sollevò da parte di alcuni prefetti la<br />

questione se si dovessero mantenere sulle liste elettorali ed inscrivere<br />

gli ammoniti- Il Ministero dell'interno si mostrò subito contrario<br />

a tale iscrizione, e sebbene sarebbe stato, forse, più opportuno<br />

commetterne alla magistratura la decisione, si interpellò il<br />

Consiglio di Stato, il quale pronunciò subito un parere, secondo<br />

il quale si riterrebbero esclusi dal diritto elettorale gli ammoniti.<br />

30. Il testo di questo parere è il seguente: <strong>La</strong> Sezione, ecc.<br />

« Vista la relazione del Ministero dell'interno del 29 marzo<br />

1882 (Gab. num. 688), con cui si chiede il parere del Consiglio di<br />

Stato sulla quistione se gli ammoniti a senso degli art. 70, 105 e<br />

106 della <strong>legge</strong> di P. S. siano compresi fra coloro che, per Varticolo<br />

87 della <strong>legge</strong> elettorale, sono incapaci ad esercitare il<br />

diritto di elettore e di eleggibile ;<br />

Udito il relatore; ha considerato :<br />

« Che secondo l'art. 87 della <strong>legge</strong> elettorale 22 genn. 1882<br />

non sono né elettori, né eleggibili i condannati ^er reato di oziosità^<br />

di vagabondaggio e di 'ìnendicità;<br />

« Che la quistione consiste perciò essenzialmente nel determinare<br />

se \^ pronuncia dell'ammonizione per parte del pretore sia<br />

una condanna ai sensi della predetta disposizione ;<br />

- Che l'art. 80 della <strong>legge</strong> sulla P. S., 20 marzo 1865, ali, B.,<br />

modificata colla <strong>legge</strong> 6 luglio 1871, dispone che « sulla denuncia<br />

scritta degli ufficiali di P. S. o <strong>dei</strong> carabinieri reali, come pure<br />

sulle denuncio presentate dagli agenti di P. S. all'autorità locale<br />

da cui dipendono, ovvero anche senza denuncia, in seguito della<br />

pubblica voce e notorietà il pretore, ognorachè la imputazione<br />

sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle private<br />

informazioni, chiamerà dinanzi a sé Xincolpato di oziosità e vagabondaggio<br />

entro un termine non maggiore di giorni cinque, colla<br />

comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza, ed appena<br />

comparso, se ammette, od è altrimenti stabilita la sua oziosità e<br />

vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile<br />

lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli<br />

nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove<br />

trovasi, senza preventiva partecipazione alVautorità di P. S, « ;<br />

« Che secondo lo stesso articolo « se l'imputato contesta la<br />

ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il pretore non abbia ancora<br />

argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve<br />

assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque...


LEGGE ELETTORALE POLITICA 417<br />

ed in seguito di queste verificazioni, quando Vimputazione rimanga<br />

approvata, il pretore stesso pronuncia l'ammonizione » ;<br />

« Che per gli articoli 105 e 106 della <strong>legge</strong> stessa sono assoggettati<br />

all'ammonizione « gli individui sospetti'come grassatori,<br />

ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi,<br />

maffiosi, contrabbandieri e tutti gli altri diffamati per<br />

crimini o per delitti contro le persone e le proprietà » ;<br />

" Che se in queste disposizioni è introdotta una procedura<br />

particolare per applicare agli individui da esse contemplati le sanzioni<br />

ivi stabilite, è però evidente altresì che vi si riscontrano<br />

tutti gli elementi sostanziali di un vero e proprio giudizio penale;<br />

« Che vi ha Vimputazione, la chiamata dell'incolpato dinanzi<br />

al magistrato competente, l'accusa, la difesa, la condanna e la<br />

pena; e pena vera e propria è l'obbligo imposto all'ammonito<br />

" di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva<br />

partecipazione all'autorità di P. S. ^ ;<br />

i' Che pena è del pari, perchè limitazione della libertà civile,<br />

l'obbligo imposto all'ammonito di dover rendere conto all'autorità<br />

di P. S. della occupazione stabile cui si sia dato onde non incorrere<br />

nelle altre pene stabilite dal Codice penale;<br />

« Che perciò la pronuncia dell'ammonizione per parte del<br />

pretore, contro l'individuo a carico del quale sìdi provata Vimputazione<br />

di vagabondaggio e di oziosità, o perchè risulti fondatamente<br />

sospetto di reati contro le persone o le proprietà, ha<br />

tutti gli estremi di una condanna emanata da un magistrato nell'esercizio<br />

di una speciale giurisdizione;<br />

" Che la parola condanna è quindi esattamente applicata<br />

agli ammoniti;<br />

*' Che la giurisprudenza della Corte suprema di Roma, colle<br />

sentenze 18 giugno 1879, della Sezione civile e 17 aprile 1880 a<br />

Sezioni riunite, si è già dichiarata nel senso cha gli ammoniti<br />

dovendosi considerare come condminati ad una interdizione speciale...<br />

ai sensi dell'art. 26 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale,<br />

possono essere né elettori, né eleggìbili ;<br />

« Che per verità la <strong>legge</strong> elettorale non contiene le parole<br />

condannati ad una interdizione speciale, che si leggono nel citato<br />

art. 2Q della <strong>legge</strong> comunale ; ma che ovvio apparisce come<br />

le ragioni su cui si fondano le sentenze della Corte suprema di<br />

Roma sono applicabili sempre agli ammoniti, così in applicazione<br />

dell'art. 2Q della <strong>legge</strong> comunale come in relazione all'articolo 87<br />

della <strong>legge</strong> elettorale;<br />

« Che se gli ammogliti, come tali, vennero espressamente<br />

compresi dalla Corte suprema di Roma fra i condannati ^^ev ricusare<br />

loro l'elettorato amministrativo, non vi ha argomento serio<br />

che impedisca di considerare gli ammoniti come condannati anche<br />

per l'elettorato politico ;<br />

« Che il vocabolo reato è largo e comprensivo talmente,<br />

LKGGI SPECIALL — Serie 1» — VoL IV, 27


418 LEGGI POLinCO-AMMINISTRATIYE<br />

che per gli articoli 1 e 2 del Codice penale sì estende anche alle<br />

contravvenzioni ;<br />

« Che non è lieve argomento quello che ci dà la giurisprudenza,<br />

la quale applica agli ammoniti, che contravvengono alTammonizione,<br />

le disposizioni del Codice penale circa l'aumento di<br />

pena da inflìggersi ai recidivi, come risulta da una recente sentenza<br />

della Cassazione di Torino (22 marzo 1882);<br />

" Che perciò le parole dell'art. 87 della <strong>legge</strong> elettorale<br />

politica, parlando di « condannati per reato di oziosità, vagabondaggio<br />

e mendicità ^ non possono non comprendere anche gli<br />

individui contro i quali sia pronunciata dal magistrato competente<br />

la pena dell'ammonizione ;<br />

« Che questa interpretazione è conforme allo spirito della<br />

<strong>legge</strong>, la quale non consente che siano ammessi a partecipare ai<br />

comizi politici uomini collocati sotto il peso di una interdizione<br />

speciale, qual è l'ammonizione agli individui convinti di oziosità,<br />

vagabondaggio e mendicità o giudicati fondatamente sospetti di<br />

reati contro le proprietà ;<br />

" Che ripugna l'idea di un individuo che, condannato per tali<br />

titoli ad una residenza obbligatoria ed alla vigilanza dell'autorità<br />

di P. S. e quindi ad una vera limitazione di capacità giuridica,<br />

possa prendere parte alle elezioni insieme ai cittadini d'integro<br />

stato ;<br />

" E, per questi motivi, la Sezione è di parere, che gli ammoniti,<br />

ai sensi desìi art. 70, 105 e 106 della les:2:e 25 marzo 1865,<br />

ali. B, sulla <strong>legge</strong> di P. S., modificata dalla <strong>legge</strong> 6 luglio 1871,<br />

siano coljjiti nella incapacità elettorale stabilita dall'articolo 87<br />

delia <strong>legge</strong> 22 spennalo 1882<br />

21, Nello esprimere questo parere il Consiglio di Stato dimenticò<br />

per lo meno che noìi duhinm est, in legern committere ewn<br />

qui verba legis amplexus contra legis nititur wluntatem, la<br />

quale massima sovratutto in una <strong>legge</strong> politica di capitale importanza<br />

dovevasi tenere presente. Inoltre porse ad un possibile<br />

Ministero reazionario un'arma che basterebbe sola a colpire mortalmente<br />

il sistema rappresentativo.<br />

Per esaminare cotesto parere bisogna spogliarsi di pregiudizi<br />

sentimentali. Fuor di dubbio a nessuno può piacere che siano<br />

ammessi ai comizi politici uomini che sono stati ammoniti per<br />

oziosità, vagabondaggio, mendicità, o per essere reputati sospetti<br />

di reati contro le persone e la proprietà- Ciascun uomo onesto<br />

sentesi offeso da simili contatti, ed è poi assolutamente ripugnante<br />

l'idea che un ammonito possa persino sedere sullo scanno di deputato.<br />

Ma abbiamo veduto quello che dice in proposito la <strong>legge</strong>;<br />

aggiungo che a nessuno di coloro che contribuirono a mettere<br />

insieme la nuova <strong>legge</strong> elettorale era venuta in mente la disposi­<br />

zione dell'art. 87, e sappiamo in qual modo essa nacque e fu scritta<br />

nella <strong>legge</strong>. Conosciamo del pari le ragioni addotte nella <strong>Camera</strong>


^1<br />

^<br />

*-**^-.<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 419<br />

contro l'esclusione degli ammoniti, ed in difesa di queirarticolo,<br />

d'una portata molto diversa.<br />

Dalla storia dell'art. 87 si può desumere se il parere del<br />

Consiglio di Stato sia anzitutto conforme alle intenzioni del legislatore,<br />

0 non vi contraddica nel modo il più aperto. Ma potrebbe<br />

darsi che cotesta contraddizione avesse buon fondsunento legale,<br />

ed il legislatore dovesse a propria colpa l'aver usato termini tali<br />

da fornirlo.<br />

22. I motivi sui quali si fonda il Consiglio di Stato sono i seguenti<br />

: 1° la pronuncia dell'ammonizione per parte del pretore<br />

è una condanna e ne segue una vera pena ; 2^ in questo senso gli<br />

ammoìiiti, a termini della <strong>legge</strong> comunale e provinciale, non possono<br />

essere né elettori,-nè eleggibili; 3*^ ripugna l'idea di un ammonito<br />

che possa essere elettore e persino deputato.<br />

<strong>La</strong> Cassazione di Firenze e quella di Roma hanno replicatamente<br />

deciso, che la pronuncia del pretore è una sentenza, e<br />

quindi l'ammonizione è una vera pena (Firenze, 1*^ febbr, 1873,<br />

Annali, vir, 1, 80 ; 30 agosto 1873, Annali, viii, 1,8; 13 aprile<br />

1878, Monit. <strong>dei</strong> Trib. VII, 317; Roma, 24 febbraio 1877, Legge,<br />

1878, I, p. 32). Ma la Cassazione di Torino ha deciso in senso<br />

contrario, ritenendo che non la si possa dire una condanna<br />

(30 gennaio 1877, Legge, i, pag. 847). Nel primo senso tra i più<br />

illustri scrittori sulla materia opinarono il Gatteschi; nel secondo<br />

Sampolo, Lucchini, Pincherle.<br />

Chi esamini imparzialmente la questione riconoscerà subito,<br />

che l'ammonizione è una pena secondo il Codice penale ;<br />

ma è un semplice provvedimento amministrativo nella <strong>legge</strong> sulla<br />

pubblica sicurezza. Nel primo caso è una misura repressiva, intesa<br />

a punire un reato ; nel secondo è misura preventiva, è un<br />

avvertimento, che esclude l'idea del reato, come esclude il giudizio<br />

e la condanna. Questa è la massima prevalente ed ormai<br />

accettata dalla più costante giurisprudenza. Il Pretore può condannare<br />

all'ammonizione ; ma non per effetto della <strong>legge</strong> di P. S.<br />

che gli dà una speciale delegazione , per cui usa metodi brevi, -<br />

spicci, proprii ad una misura di polizia preventiva. «^ L'ammonizione<br />

prescritta dalla <strong>legge</strong> di Pubblica Sicurezza non è una sentenza,<br />

ma un semplice provvedimento di P. S., un provvedimento<br />

preventivo anomalo, sui generis ^u Così il 7 marzo 1877 la Cassazione<br />

di Roma. Ed in conformità decise una circolare del Ministero<br />

di grazia e giustizia del 3 febb. 1870, firmata, si noti, dalVigliani.<br />

Ma pur dimenticando tutte queste cose, il Consiglio di Stato<br />

non doveva mai dimenticare la circolare del 28 novembre 1877,<br />

divisione 2, sez. u, num. 13485 del Ministero dell'interno, dove<br />

è detto, che « l'ammonizione non è una pena, la quale possa essere<br />

condonata o commutata, ma un provvedimento di ordinepreventivo,<br />

contro cui l'ammonito non gode altri mezzi, all'infuori<br />

di quelli che gli accorda la <strong>legge</strong> ^. Non si reputano cioè appli-


420 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

cabili alFammonizione, misura preventiva, non pena, le disposizioni<br />

d'indulto, di amnistia, di grazia sovrana.<br />

Nella discussione della <strong>legge</strong> di P. S. del 1852 in Piemonte,<br />

prevalse l'idea che il decreto del pretore fosse una sentenza e la<br />

sottomissione urn. pena. Ma nelle leggi del 1854, 1859, 1865,<br />

1871, l'ammonito non si chiamò più, come in quella, un condannato<br />

ed il provvedimento assunse la forma, che non gli può essere<br />

seriamente contestata di provvisione amministrativa. E per<br />

questo si ritiene oggi per inappellabile, ed anche nell'ammettere<br />

il ricorso in Cassazione vi sono gravi controversie.<br />

L'ammonizione può colpire tre diverse categorie di persone:<br />

oziosi e vagabondi (art. 70, 71 <strong>legge</strong> di pubblica sicurezza), sospetti<br />

per furti campestri e pascoli abusivi (art. 97, 98 e seg.), e<br />

sospetti in genere (art. 105, 106). Nel primo caso, secondo la<br />

giurisprudenza prevalente, si deve ingiungere all'ammonito di<br />

darsi a stabile lavoro, e di non cambiare dimora senza previo avviso<br />

all'autorità; ai secondi di meglio comportarsi nel condurre<br />

il bestiame ; ai terzi di non dar motivo ad ulteriori sospetti. Che<br />

anzi la Corte di cassazione di Torino ritenne illegale il decreto di<br />

ammonizione, nel quale ad una categoria di ammonendi sia stata<br />

fatta un'ingiunzione stabilita per una categoria diversa (30 gennaio<br />

1877). Ora, se può dirsi che sia pena quella applicata agli<br />

ammoniti per oziosità, ecc., non lo è certo quella applicata agli<br />

ammoniti sospetti in genere, ai quali pure il Consiglio di Stato<br />

vorrebbe applicata la disposizione della ÌQggei.<br />

Nelle disposizioni degli art. 105, 106, il Consiglio di Stato<br />

ravvisa tutti gli elementi sostanziali di un vero e proprio giudizio<br />

penale. Ma dove è la difesa ? Come può provvedersi l'imputato ?<br />

<strong>La</strong> giurisprudenza nemmeno è concorde nel ritenere che nella citazione<br />

il pretore debba indicarne l'oggetto ; che debba interrogare<br />

l'ammonendo; che se l'individuo denunciato contesta le<br />

assortegli imputazioni, debba assumere nuove informazioni. Inoltre,<br />

se vi è ingiustizia, non sempre è dato rimediarvi, perchè non<br />

è ammesso concordemente il ricorso contro una pronuncia di ammonizione.<br />

E si narra persino di un gentiluomo salvato a grande<br />

stento dall'ammonizione, minacciatagli dal pretore per non averlo<br />

salutato nel locale della cancelleria! « Non basta la nuda incolpazione,<br />

non monta la semplice ammonizione, non valgono le<br />

annotazioni della polizia, perchè un cittadino sia ritenuto vagabondo<br />

ed ozioso : occorre invece, che l'ammonito, disprezzando i<br />

paterni e salutari consigli dell'autorità, non si fosse dato a stabile<br />

lavoro, nel termine a lui prefìsso e non avesse scelto un domicilio<br />

certo ; e che indi, tradotto innanzi l'autorità giudiziaria,<br />

fosse stato legalmente dichiarato ozioso e vagabondo, e punito a<br />

norma del Codice penale, con sentenza del giudice correzionale<br />

divenuta irrevocabile ". Così la Corte d'appello di Napoli decideva<br />

il 13 febbraio 1873 e confermarono altre.


w<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 421<br />

Perchè si ritiene da molte Corti che la pronuncia del pretore<br />

non sia suscettibile di appello ? Per ciò che le mancano le<br />

forme di una vera sentenza, e quindi il magistrato d'appello non<br />

la può esaminare, e non si può ricorrere in Cassazione. Così ritennero<br />

sempre le Corti di cassazioni di Palermo e di Torino ;<br />

mentre in alcune sentenze la Cassazione di Firenze ammise il ricorso,<br />

quella di Napoli lo ammise sempre e quella di Roma, dopo<br />

averlo ricusato, con sentenza del 24 febbraio 1878, lo ammise.<br />

Ma non già perchè reputassero l'atto del pretore una sentenza;<br />

sibbene per ciò che comunque si chiami, sentenza, ordinanza verbale,<br />

quando si tratta di una disposizione contro la libertà delle<br />

persone, deve sempre riconoscersi in chi se ne sente leso il diritto<br />

di far valere le sue ragioni presso il magistrato, che è chiamato<br />

a correggere gli abusi del giudice inferiore.<br />

<strong>La</strong> Corte di cassazione di Torino, con sentenza del 14 febbraio<br />

1870, stabilì inoltre la massima che colui, il quale è stato<br />

ammonito a darsi a stabile lavoro, non cada in contravvenzione<br />

quando effettivamente si sia dato a lavorare, sebbene dell'adempimento<br />

di tal obbligo non abbia dato formale avviso all'ufficio di<br />

pubblica sicurezza.<br />

Per lo meno, adunque, è molto dubbio che l'ammonizione<br />

sia una Yera, pena e Tatto con cui si pronuncia si possa dire una<br />

coìidamia.<br />

23. Quanto all'applicazione della giurisprudenza accolta per le<br />

elezioni amministrative all'articolo 87 della <strong>legge</strong> elettorale politica,<br />

va notato anzitutto che quella giurisprudenza non è punto<br />

concorde.<br />

Contro l'iscrizione degli ammoniti tra gli elettori amministrativi<br />

e contro la loro eleggibilità si pronunciarono : la Corte<br />

d'appello di Palermo il 29 dicembre 1876 e 17 dicembre 1877, la<br />

Corte di cassazione di Roma V8 giugno 1879 ed il 17 apr. 1880,<br />

la Corte d'appello di Roma il 2 luglio 1881 : a favore invece degli<br />

ammoniti, reputandoli elettori ed eleggibili, pronunciarono : la<br />

Cassazione di Palermo il 13 dicembre 1874 e la Corte d'appello di<br />

Cagliari il 29 luglio 1879.<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale (art. 26) dice che « non<br />

sono né elettori, né eleggibili... i condannati a particolari interdizioni<br />

me^itre le scontano... « e per ciò il dubbio che queste<br />

parole si debbano applicare agli ammoniti ha qualche fondamento.<br />

Ma qui non soccorre l'analogia ; una disposizione fatta per gli<br />

elettori amministrativi non può applicarsi ai politici. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del<br />

22 gennaio 1882 non parla di interdizioni speciali, le quali nella<br />

stessa <strong>legge</strong> com. e prov. sì tengono per lievi, se privano del diritto<br />

elettorale soltanto finche durano : bensì invece di condanne,<br />

che privano del diritto elettorale anche per un anno dopo che la<br />

pena è scontata.<br />

Ed infatti l'incapacità comminata dall'articolo 87 cessa « un


42^ -LEGGI P0LITICK>-AMMIN1STRAT1VE<br />

anno dopo espiata la pena ^. Ora, se l'ammonizione è una pena,<br />

quando si può tenere per espiata? <strong>La</strong> questione è delle piìi controyerse<br />

tra le nostre Corti supreme. L'art. 104 della <strong>legge</strong> di P. S.<br />

dispone che gli effetti dell'ammonizione per gli ammoniti per sospetti<br />

di furti campestri o di pascola abusivo cessano due anni dopo<br />

la pronuncia. Ma è assai dubbio se tale disposizione sia applicabile<br />

anche alle altre due categorie di ammoniti: la Cassazione di Napoli<br />

decise per l'affermativa ; quella di Palermo in senso contrario.<br />

Si può dunque attribuire carattere di vera pena ad una disposizione<br />

che può durare per un tempo indeterminato, quand'anche<br />

ne siano del tutto venuti meno i motivi ?<br />

Ora l'egregio professore Saredo, nel suo trattato delle Leggi<br />

ci insegna che « le leggi che restringono il libero esercizio <strong>dei</strong> diritti<br />

<strong>dei</strong> cittadini, nel dubbio, debbono essere interpretate in modo<br />

favorevole alia libertà ^. D'altronde è principio di diritto tra noi,<br />

come dovunque, che « le leggi penali e quelle che restringono<br />

il libero esercizio <strong>dei</strong> diritti, e formano eccezione alle leggi generali<br />

e ad altre leggi non si^estendono oltre ai casi e ai tempi in<br />

esse previsti »».<br />

24, Ma non lasciamoci troppo preoccupare dal lato formale<br />

della questione, vizio che il Consiglio di Stato non ha saputo<br />

evitare- Noi abbiamo una <strong>legge</strong> politica, e non può essere trascurato<br />

il lato politico della questione.<br />

Ogni anno, in Italia, si ammoniscono più di20,000 cittadini:<br />

abbiamo un esercito di forse 200,000 ammoniti. Ed è provato, che<br />

una gran parte <strong>dei</strong> delinquenti esordiscono nella carriera coU'ammonizione,<br />

e che il numero <strong>dei</strong> delitti aumenta in proporzione di<br />

quello degli ammoniti. <strong>La</strong>onde da parecchi anni, cosi dai ministri,<br />

che dai procuratori del re si raccomanda di usare in cosi delicato<br />

argomento le maggiori cautele, L'on. Zanardelli, tenendo il<br />

portafoglio dell'interno, ha riconosciuto che la <strong>legge</strong> suU'ammonizione<br />

" limita indubitabilmente, più che in via generale non sia<br />

ammissibile in uno stato libero, il principio della libertà individuale<br />

; questa <strong>legge</strong> ha sanzioni penali non circondate da normali<br />

garanzie; questa <strong>legge</strong>, aggiungasi pure, spesso lasciando il cittadino<br />

nella società umiliato, contrastato, infoscato coi torbidi<br />

propositi della rivolta, fa sì che sia tratto a gridare a se stesso<br />

ed a noi: giacché mi create questa posizione, tal sia di me e non<br />

vorrò essere migliore di quello che voi mi ritenete y> (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong><br />

deputati, 22 giugno 1878), E nei progetti di <strong>legge</strong> degli on. Nicotera<br />

e Crispi, nelle discussioni delle Commissioni che li prepararono,<br />

nelle interpellanze mosse alla <strong>Camera</strong> dagli on. Antonibon,<br />

Toscanelli, Vastarini-Cresi, Friscia, ecc. prevalse l'unanime convincimento<br />

che l'ammonizione dovesse seguire nelle forme di un<br />

vero giudizio, di una vera condanna, e si dovesse allora tenere<br />

in conto di vera pena.<br />

Si riconosce, infatti, quanto vi sia di vero neirantico pre-


LEGGE ELETTORALE POLÌTICA 423<br />

^ - - - " -^<br />

cetto d'Ulpiano: congruit bono et gravi praesidi curare tei pacata<br />

atque g%iieta provincia sit qiiam regit: qiiod 7ion difficile<br />

oblinebit si sollicite agat et^inalis hominibiis provincia careat<br />

eosque co?iqidrat. Ma d'altra parte anche a coloro che vantano i<br />

benefìzi della <strong>legge</strong>, sono tentato di ripetere con Washington,<br />

'^ non fidatevi di nessun vantaggio che possa essere prodotto da<br />

una usurpazione, da un arbitrio qualsiasi. Vi produrrà <strong>dei</strong> momentanei<br />

vantaggi, ma è in questo modo che i popoli liberi corrono<br />

a rovina ''.<br />

Il Consiglio di Stato ha pronunciato un parere dotto, profondo,<br />

acutissimo ; ma non ha tenuto conto in esso ne <strong>dei</strong> principii<br />

generali che devono guidare l'interpretazione della <strong>legge</strong>, ne<br />

delle chiare ed esplicite intenzioni deJla <strong>Camera</strong>, né <strong>dei</strong> concetto<br />

in cui Tammonizione è giustamente tenuta dalla scienza e dagli<br />

uomini di Stato più liberali.<br />

<strong>La</strong> Corte d'appello di Bologna ha deciso in conformità al parere<br />

del Consiglio di Stato. Ma giova sperare che i magistrati<br />

della Cassazione di Roma, innanzi ai quali verrà certo portata la<br />

questione la esaminino imparzialmente, senza alcun pregiudizio<br />

politico, senza alcun abuso di sentimento, secondo la <strong>legge</strong>.<br />

25. Parve troppo breve all'Ufficio centrale del Senato il termine<br />

di un anno dalla espiazione della pena per far cessare la incapacità<br />

incorsa per condanna di oziosità, vagabondaggio e mendicità,<br />

ed aveva pensato di protrarla a cinque anni. « Ma sostituire<br />

il termine di cinque anni a quello di un anno sarebbe entrare nella<br />

ipotesi della riabilitazione. Dunque era d'uopo fissare un termine<br />

minore o riferirsi a questo articolo (Cod. proc. pen., art. 187). E fu<br />

preferito questo secondo partito per tutte le altre norme della riabilitazione,<br />

che sono collegate all'articolo 847 del citato Codice »<br />

{Relaz. LAMPERTICO, pag. 85).<br />

36. Il senatore Miraglia avrebbe voluto che nemmeno fosse necessaria<br />

la riabilitazione per le condanne a pene criminali che non<br />

importano interdizione <strong>dei</strong> pubblici uffici, bensì la qualità di elettore<br />

ed eleggibile fosse sospesa soltanto durante l'espiazione della<br />

pena. « <strong>La</strong> condanna alla pena di reclusione non trae seco la<br />

interdizione dai pubblici uffici, che nei casi specificamente determinati<br />

dalla <strong>legge</strong> per reati che hanno nell'intrinseca loro natura<br />

il marchio dell'ignominia. <strong>La</strong> condanna poi alla pena della relegazione<br />

non importa privazione <strong>dei</strong> diritti politici, perchè i reati,<br />

ai quali si applica questa pena non sono infamanti. Non sono<br />

adunque esatti i criteri che hanno informato la disposizione del<br />

numero 1 dell'art. -86 del progetto che turba tutta l'armonia del<br />

nostro sistema penale; epperò crediamo di' doversi far distinzione<br />

tra le condanne a pene criminali importanti privazioni <strong>dei</strong> diritti<br />

politici e quelle che non importano tale privazione. Per queste<br />

ultime è giusto che sia sospeso l'elettorato politico durante<br />

l'espiazione della pena «.


424 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

L'on. Zanardelli, confortandoli di altri esempì dichiarò di<br />

dividere molti di questi apprezzamenti; pure consigliò il ritiro<br />

dell'emendamento, dubitando che esso possa raggiungere lo scopo,<br />

attesa l'indole del nostro Codice penale (pag. 2236-2238).<br />

37, L'onorevole Pierantoni richiamò l'attenzione della <strong>Camera</strong><br />

sopra un inconveniente al quale dà luogo la difficoltà di constatare<br />

quali elettori abbiano perduto il loro diritto per condanna.<br />

*' L'esperienza ci dimostra come molti cittadini, i quali commettono<br />

reati fuori Provincia o fuori Comune, i quali hanno perduto<br />

quindi i diritti civili e politici, tuttavia rimangono iscritti sulle<br />

liste perchè, o non vi è alcuno del popolo che denunci questa diminuzione<br />

di capo, 0 perchè gli stessi partiti politici, disgraziatamente,<br />

hanno la voglia di tenere al numero, e di pensare poco<br />

alle qualità delle persone. Ora io raccomando alla <strong>Camera</strong> di studiare<br />

un modo come dalla sede delle Corti d'appello si mandino<br />

jli estratti delle sentenze, le quali modificano la capacità politica<br />

delle persone, ai Comuni cui spetta.<br />

« Questa lacuna della <strong>legge</strong> elettorale deve essere corretta,<br />

e per la moralità, e per l'eguaglianza del diritto che vuole che chi<br />

ha perduto l'elettorato non sia elettore. Non voglio citare casi<br />

nei quali io stesso, elettore, ho verificato l'iscrizione di talune<br />

persone indegne '» {Cam. <strong>dei</strong> dep.^ 17 giugno 1881, pag. 6217).<br />

28. Nessuna aggiunta venne fatta nella <strong>legge</strong> ; però il Ministero<br />

non ha mancato di provvedere altrimenti. Secondo una circolare<br />

<strong>dei</strong>rS febbraio 1882 si è disposto: « Qualora alle Giunte comunali<br />

occorra di verificare se coloro i quali hanno fatto domanda<br />

per essere inscritti nelle liste elettorali, o coloro che d'ufficio<br />

vengono inscritti siano colpiti da alcuna incapacità, a termini dell'articolo<br />

86 e seguenti della <strong>legge</strong> 11 gennaio 1882, il Ministero<br />

di grazia e giustizia, anche nell'intento di rendere più agevole<br />

l'opera, avuto riguardo al considerevole numero di quelli nuovamente<br />

chiamati al diritto elettorale, ha disposto, che per la domanda<br />

e spedizione degli attestati penali si adottino le seguenti<br />

norme :<br />

« P <strong>La</strong> Giunta del Comune ove i cittadini hanno presentato<br />

la domanda, invierà al procuratore del Re, nel cui circondario si<br />

trova il Comune d'origine <strong>dei</strong> petenti, un elenco contenente il<br />

nome e cognome, paternità, età e condizione di coloro che voglionsi<br />

inscrivere. Quando si tratti di cittadini nati all'estero,<br />

l'elenco dovrà spedirsi al Ministero di grazia e giustizia.<br />

« 2^ Le cancellerie rilasceranno gli attestati solo per coloro<br />

i quali si troveranno segnati sui registri penali, mentre per gli<br />

altri, i quali non vi sono annotati basterà che sull'elenco si apponga:<br />

« non segnati sui registri penali ".<br />

« Avvertasi che la brevità <strong>dei</strong> termini fìssati dal regio decreto<br />

2Q gennaio 1882 esige e nelle autorità comunali e nelle giudiziarie<br />

la maggior sollecitudine.


LEGGE ELETTORALE POLITICA 425<br />

« Sarebbe utile che gli attestati penali fossero pronti pel<br />

3 marzo, nel qual giorno le Giunte municipali devono aver compilate<br />

le liste complementari. Tuttavia, l'art. 27 della <strong>legge</strong> 22<br />

gennaio 1882 e Tart. 7 del regio decreto 26 detto dando facoltà<br />

ai Consigli comunali di cancellare coloro che reputassero indebitamente<br />

ammessi, ne consegue che gli attestati rilasciati dall'autorità<br />

giudiziaria avranno la loro efficacia anche durante le sedute<br />

<strong>dei</strong> Consigli comunali tra il 20 e il 29 marzo per la cancellazione<br />

di quei cittadini che fossero per avventura iscritti e si trovassero<br />

nelle condizioni previste dall'art. 86 e seguenti della <strong>legge</strong> : salvo<br />

da ultimo il diritto di appello contro le indebite iscrizioni, riserbato<br />

ad ogni cittadino dall'art. 31 della <strong>legge</strong> e 9 del regio decreto<br />

26 gennaio 1882 ".<br />

« A rendere poi più facile l'invio, l'esame e la restituzione di<br />

qusti elenchi sarà opportuno che le Giunte comunali quando hanno<br />

in pronto un numero considerevole di iscritti ne diano tosto comunicazione<br />

alle regie procure senza aspettare il termine fissato<br />

dal regio decreto per la chiusura <strong>dei</strong>riscrizione ".<br />

29. Riguardo ai falliti l'on. Villa propose che dopo le parole<br />

« i dichiarati falliti finché non abbiano pagato interamente i creditori<br />

" si aggiungessero queste altre « o non abbiano interamente<br />

osservato le condizioni del concordato In tal modo noi faremo<br />

una disposizione che è in pieno accordo colla nostra <strong>legge</strong> civile,<br />

la quale accordando il diritto del concordato, viene in aiuto della<br />

buona fede e compatisce alla immeritata sventura ^ (pag. 6490).<br />

Intervenuti, a questo riguardo gli opportuni accordi tra il<br />

Ministero e la Commissione, Ton. Ceppino così ne espose il risultato<br />

nella successiva tornata. « È necessario, egli disse, distinguere<br />

nel fallimento due casi, i quali meritano di essere diversamente considerati.<br />

Imperocché se, quando nel fallimento c'è la frode, hanno<br />

provveduto le prescrizioni dell'art. 88 (86), in questo secondo che<br />

è r89 (88), si considera quel fallimento che non fu prodotto dalla<br />

malizia e dalla frode, si considera il fallito per rispetto specialmente<br />

alla libertà ed indipendenza, che in quella sua condizione<br />

egli possa essere presunto di mantenere. È una guarentigia, pure<br />

della stessa natura, ma consigliata da quei medesimi riguardi che<br />

hanno suggerito a noi le incapacità successive. Questo è il coicetto<br />

che guidò la Commissione nel proporre l'art. 89 (88); considerò,<br />

cioè, che a chi domanda quest'onore dell'elettorato non<br />

debba essere apposta nessuna taccia, che possa fare sospettare e<br />

dubitare che l'elettore non voti secondo l'indipendenza della sua<br />

coscienza. L'emendamento non solamente tien conto di questa<br />

condizione, che direi quasi morale dell'elettore, ma usa riguardo<br />

per quei vari accidenti, molte volte dipendenti dall'avversa fortuna<br />

per cui un uomo onesto può cadere nel fallimento ; riguardo<br />

che lo stesso Codice stabilisce, allorquando discorre della scusabilità<br />

che possa essere attribuita a quest'uomo " (pag. 6516).<br />

*ì<br />

h^T


426 LEGGI I^OLITICd-AMMlNtóTRA'riVK<br />

30. Al Senato l'on. Miraglia aveva proposto di dire invece:<br />

i


LÉGGfE ELETTORALE POLITICA 427<br />

^ Ora, siccome un fallito che fu colpito da condanna penale<br />

può esserlo stato per bancarotta fraudolenta, o per bancarotta<br />

semplice nella quale non vi è frode, ma solamente colpa, così, applicando<br />

le disposizioni generali relative alle esclusioni dal diritto<br />

elettorale per indegnità, ne verrebbe che il fallito condannato<br />

per bancarotta semplice non dovrebbe essere escluso ; e ciò perchè,<br />

secondo le disposizioni generali, fra gli indegni sono compresi,<br />

quando si tratta di pene correzionali, soltanto i colpevoli di<br />

quei reati in cui riscontrasi qualche specie di frode. Ond'è che le<br />

predette norme generali non escluderebbero i falliti condannati<br />

a pene correzionali per fallimento meramente colposo, e meno<br />

ancora verrebbero ad escludere i falliti che non incorsero in alcun<br />

procedimento penale, né per bancarotta fraudolenta, ne per<br />

bancarotta semplice.<br />

^ Nondimeno, noi abbiamo non solo mantenuto Tesclusione<br />

di coloro i quali furono condannati in sede penale tanto per bancarotta<br />

fraudolenta, quanto per bancarotta semplice, ma abbiamo<br />

anche escluso coloro riguardo ai quali non avvi che la dichiarazione<br />

del fallimento in via civile. F<br />

« Abbiamo mantenuto la <strong>legge</strong> vigente, che non palesò gravi<br />

inconvenienti, che non fu accusata d'essere troppo mite , poiché<br />

alla <strong>Camera</strong> elettiva furono anzi presentate petizioni colle quali<br />

chiedevasi fosse la vigente legislazione resa più favorevole ài fallito,<br />

il cui fallimento non dipendesse da dolo e nemmeno da colpa,<br />

ma da incolpevole sventura '> (p. 2239-2241).<br />

31. Può nascere il dubbio se lo stato di fallimento duri anche<br />

quando non possono essere continuate le operazioni di fallimento<br />

per insufficienza dell'attivo, e il Tribunale di commercio dichiara<br />

d'uflScio, sentiti i sindaci, la cessazione delle operazioni di fallimento<br />

(Codice di commercio). A toglierla di mezzo Fon. Saracco<br />

opportunamente osservò all'on. sen. Astengo, che lo aveva mosso<br />

come « dal fatto che il giudizio di fallimento debba cessare, perché<br />

mancano i mezzi pecuniari a condurlo innanzi non può venire<br />

la conseguenza che sia cambiato lo stato di colui che ha mancato<br />

ai propri impegni. Chi ha fallito non cessa per ciò di trovarsi come<br />

prima, in istato di fallimento, e rimane sempre nella condizione<br />

- che gli toglie di esercitare il diritto elettorale '> (pag. 2241, 9 dicembre<br />

1881). ^<br />

3^. L*on. Genala aveva proposto di escludere dal voto i sussidiati<br />

abitualmente dalla pubblica beneficenza. <strong>La</strong> Commissione fu<br />

dapprima molto dubbiosa. « Taluni di costoro i quali possono ricevere<br />

sussidi da istituti di pubblica beneficenza, possono essere<br />

uomini degni a cui il sussidio è dato per ragioni e per motivi che<br />

niente possono infirmare la dignità della vita. Ma specialmente la<br />

formola avrebbe aperto un campo infinito di contese, imperocché<br />

' l'aver ricevuto sei mesi innanzi un sussidio, il quale non si determina<br />

né nella qualità, né nella quantità, avrebbe proprio abban-<br />

: ?<br />

4»t<br />

f r


428 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

donato un numero grandissimo <strong>dei</strong> cittadini a sospetti ed accuse,<br />

e le operazioni elettorali, cosa importantissima, ad un continuo<br />

assalto. Quindi per salvare questa parte di diritti, o di rispetti alle<br />

persone, e per rendere, dall'altro lato, la ragione agli emendamenti<br />

che furono proposti, la Commissione ha dovuto fare due<br />

proposte, che io trasmetto al banco della presidenza »... Da queste<br />

proposte usciva, quasi senza discussione, rultimo comma<br />

dell'art. 88.<br />

ART. 89. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità<br />

0 un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o<br />

simulati, 0 con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio<br />

atto ad ingannare, ottiene per sé o per altri la inscrizione nelle<br />

liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di<br />

uno 0 più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un<br />

anno e con multa da lire 500 a 2000.<br />

<strong>La</strong> stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del<br />

rado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che<br />

temente opera la indebita inscrizione o cancellazione.<br />

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione<br />

0 rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per Fuso<br />

prescritto dalla leg<br />

1. Sanzioni penali della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />

penale<br />

del<br />

sanzioni penali.<br />

incipii<br />

5. Idea generale e classificazione <strong>dei</strong> ideati elettorali.<br />

6. Reati attinenti alle Uste elettorali.<br />

7. Legislazione comparata.<br />

8. Motivi e criteri delle disposizioni di questo articolo.<br />

9. Discussioni alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati,<br />

10. Emendamento del Senato.<br />

1, <strong>La</strong> precedente <strong>legge</strong> elettorale era assai incompleta nelle<br />

sanzioni penali <strong>dei</strong> principali atti dell'elezione. Conteneva infatti<br />

soltanto le seguenti disposizioni:<br />

Art^ 73. « Chi con fìnto nome avrà dato il suo suffragio in<br />

un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà<br />

nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio<br />

delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero<br />

essere inflitte ove egli si fosse giovato di falsi documenti ; gli<br />

sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni diritto politico.<br />

u Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false<br />

locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.<br />

> -_


LEGGE ELETTORALE POLITICA 429<br />

Art. 74. « Chiunque sia convinto di avere al tempo delle<br />

elezioni causato disordini e provocato assembramenti tumultuosi,<br />

accettando, portando, inalberando, o affiggendo segni di riunione,<br />

od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna<br />

a duecento lire ; e se insolvibile, col carcere da dieci giorni<br />

ad un mese.<br />

Ar^. 75. " Chiunque non essendo né elettore, ne membro dell'ufficio,<br />

s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo<br />

dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna<br />

alle duecento.<br />

Art. 76. " Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione uno<br />

0 più degli assistenti diano in palese il segno d'approvazione o di<br />

disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente li<br />

chiamerà all'ordine ; e, non cessando la perturbazione, inserirà<br />

menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i<br />

delinquenti saranno puniti di una multa da lire cinquantuna alle<br />

duecento «.<br />

2. Il Codice penale vigente, agli art. 190^ 191, 192, 193 contiene<br />

le seguenti disposizioni su questo argomento :<br />

*' Art. 190. Allorché con violenza, o vie di fatto o minaccio,<br />

0 tumulti sarà stato impedito ad uno o più cittadini l'esercizio <strong>dei</strong><br />

propri diritti politici, i colpevoli saranno puniti col carcere estensibile<br />

a due anni, e con multa maggiore o minore secondo la gravità<br />

e le conseguenze del reato.<br />

" Qualora i diritti, di cui siasi come sopra impedito l'esercizio<br />

fossero diritti elettorali, alle dette pene verrà sempre aggiunta<br />

la sospensione dall'esercizio <strong>dei</strong> pubblici uffizi.<br />

t^ Le disposizioni del presente articolo hanno luogo, salve<br />

sempre le pene maggiori in caso di reato più grave, e salve eziandio<br />

le speciali disposizioni delle leggi per le elezioni {Cod.pen. frane.^<br />

art. 109, e 111, e confr. Dig. e Cod. ad L. JuL de aìnhitii).<br />

'^Art. 191. Chiunque nel corso delle operazioni elettorali<br />

sarà sorpreso in atto o di sottrarre, o di aggiungere schede, o di<br />

falsarne il contenuto, sarà punito colla pena della reclusione, e<br />

coirinterdizione dai pubblici uffizi.<br />

" Se il reato sarà stato commesso da un membro dell'ufficio<br />

elettorale, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque<br />

{Cod. pen. frane.^ art. Ili, 112).<br />

« Art. 192, Chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato<br />

0 venduto un voto a qualsiasi prezzo, incorrerà nella pena<br />

dell'interdizione dai pubblici uffizi, ed in una multa maggiore o<br />

minore secondo la gravità e le conseguenze del reato iCod. pen.<br />

frane., art. 113).<br />

a<br />

Art. 193. Fuori <strong>dei</strong> casi preveduti nei tre precedenti articoli,<br />

i pubblici uffiziali od impiegati, che con abuso delle rispettive<br />

funzioni avranno cercato di vincolare i suffragi degli elettori<br />

in favore od in pregiudizio di determinate candidature, saranno


430 LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

puniti colla esclusione dall'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali per tempo<br />

non minore di cinque anni, ne maggiore di dieci, se il reato è<br />

stato commesso nelle elezioni <strong>dei</strong> deputati al Parlamento Nazio^<br />

naie... e con una multa di lire duecentocinquanta a duemila...<br />

« <strong>La</strong> stessa pena è applicàbile ai ministri della religione<br />

dello Stato o <strong>dei</strong> culti tollerati, i quali avranno cercato di vincolare<br />

i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate<br />

candidature, sia con istruzioni dirette alle persone da essi<br />

in via gerarchica dipendenti, sia con discorsi tenuti nei luoghi<br />

consacrati al culto, od in riunioni aventi carattere religioso, sia<br />

con promesse o minacele spirituali.<br />

^ Pei fatti da questo articolo preveduti, semprechè non<br />

siano connessi con reati comuni, non si potrà procedere ad istruzione<br />

giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno<br />

compiute colla chiusura del relativo processo verbale » (Cod. pen.<br />

frane, art. 193).<br />

In questi articoli si prevedono alcune speciali offese alla UT<br />

berta ed alla sincerità del voto elettorale, senza elevarsi al concetto<br />

di un sistema per le visibili lacune che si incontrano nella<br />

formola legislativa. L'insufficienza di queste poche disposizioni<br />

fu già riconosciuta dal Senato del Regno, il quale, approvando<br />

nel 1875 il progetto di Codice penale presentato dal guardasigilli<br />

Vigliani, sentì il bisogno di entrare nella via di un'ampliazione<br />

<strong>dei</strong> fatti incriminabili e di applicare loro pene più severe ed efficaci.<br />

In questa medesima via proseguì la Commissione presieduta<br />

dal guardasigilli on. Mancini, nella preparazione del secondo libro<br />

del Codice penale, e ne darò a suo luogo le singole conclusioni.<br />

3. Può sorgere il dubbio, già dissi, se.cotesto disposizioni penali<br />

trovino posto più conveniente in una <strong>legge</strong> elettorale o nel Codice.<br />

Ma non è dubbia la necessità di guarentire con speciali sanzioni<br />

punitive l'esercizio del diritto elettorale e l'esplicazione di tutta^^<br />

la funzione rappresentativa.<br />

*' Sarebbe vano che il legislatore disponesse intorno alla ca--:<br />

pacità elettorale, alle forme delle elezioni, alle attribuzioni ed aidoveri<br />

<strong>dei</strong> pubblici funzionari incaricati di prestare il loro con^.<br />

corso, se potessero i privati, e tanto più i pubblici funzionari,<br />

eludere i suoi voleri e trasgredirne i precetti. <strong>La</strong> sola nullità deU<br />

l'elezione eseguita contro le disposizioni della <strong>legge</strong> sarebbe insufficiente<br />

malleveria, se i trasgressori non avessero a temere di<br />

alcun danno personale, e non fossero eccitati a rispettare l'auto^<br />

rita della <strong>legge</strong> dalla individuale responsabilità.<br />

« I Governi rappresentativi riposano sul fondamento di una<br />

presunzione che domina l'intero sistema politico. Essa consiste nel<br />

considerare identica alla volontà della nazione quella del corpo:<br />

politico elettorale, e quest'ultimo fedelmente rappresentato, nellia<br />

varietà delle sue opinioni, bisogni, aspirazioni e tendenze, dall'as-^<br />

semblea che è il prodotto dell'elezione. Ma questa presunzione


LEGGB ELETTOHAL? POLITICA 431<br />

inon sarebbe ammissibile senza il concorso di due essenziali condiizioni,<br />

cioè che nei membri del corpo politico elettorale siano guairentite<br />

e sicure da ogni estrinseca offesa ed illegittima influenza<br />

Itanto la libertà che la sincerità del voto. Deve adunque una <strong>legge</strong><br />

lielettorale colle sue sanzioni tutelare questi essenziali diritti della<br />

tsocietà nella precipua funzione della sua vita politica, e ad un<br />

itempo rendere efficaci e rispettati gli obblighi che vi corrispondono.<br />

u Da questi concetti si raccoglie la prova della gravità poli-<br />

Htica delle offese che hanno il fine di distruggere o limitare la li-<br />

Pbertà del voto degli elettori, o di alterarne la sincerità» falsificani:done<br />

Tespressione.<br />

« Non sarebbe però soddisfatto il principio di giustizia, se<br />

mella <strong>legge</strong> le incriminazioni fossero arbitrariamente create e le<br />

penalità, empiricamente distribuite. È necessario quanto alle<br />

prime, classificarle mercè Tapplicazione sistematica di un criterio<br />

Trazionale, secondo la gravità del fine criminoso e la perniciosa<br />

^efficacia <strong>dei</strong> mezzi adoperati a conseguirlo; e quanto alle altre, è<br />

bdebito del legislatore di proporzionarle, mercè un'esatta gradarione,<br />

alla qualità, ed al grado dell'offesa. Grave è Terrore di quelli<br />

cche ravvisano nel legislatore penale un dispensatore di pene ad<br />

arbitrio, o secondo i pregiudizi dell'opinione popolare, ovvero per<br />

ila simpatia che destano alcuni interessi sociali e politici ; anche<br />

cfjel decretare le pene il legislatore conscio della propria missione<br />

q)uò considerarsi in certa guisa passivo interprete della <strong>legge</strong> del<br />

giusto ed obbligato a rispettarla, facendone scrupolosa appliazione.<br />

4. « Percorrendo la legislazione <strong>dei</strong> vari paesi governati col<br />

isistema rappresentativo, manifesto si appalesa il progressivo<br />

^svolgimento storico del principio della repressione nelle materie<br />

If)|ettorali, con una doppia tendenza ad una successiva ampliazione<br />

)tìei fatti da incriminarsi e ad un graduale incremento di severità<br />

mella determinazione delle pene. Sotto il primo aspetto i legislao;ori<br />

sono stati costretti, accrescendo il numero <strong>dei</strong> fatti punibili,<br />

ft tener dietro agli sforzi incessanti, ed alla maliziosa industria<br />

^flei colpevoli, per insidiare l'osservanza della <strong>legge</strong> e rendere vani<br />

ì suoi divieti: l'esame comparativo di queste leggi numerose ateiesta<br />

una specie di lotta tra la <strong>legge</strong> e la frode per assicurare la<br />

iTÌttoria all'autorità della prima.<br />

*' E questa una delle cagioni per cui* è dato di scorgere<br />

loresso alcuni <strong>dei</strong> popoli più solleciti di libertà un ritorno quasi<br />

9fteriodico del potere legislativo sull'argomento della repressione<br />

3lilettorale ; basti rammentare che nel Belgio, allorché il Parla-<br />

Bcaento approvò la <strong>legge</strong> elettorale del 18 maggio 1872, questa<br />

iDrese la denominazione che ha poi conservato nelle posteriori<br />

^modificazioni, di Codice elettorale, perchè in essa si ebbe cura di<br />

iQpndere disposizioni che avevano formato materia di ben 2^ leggi<br />

aipteriori.<br />

-• 1 -<br />

f<br />

, ^<br />

i.<br />

*>>:


432 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

« Anche in Francia la repressione <strong>dei</strong> reati elettorali formò<br />

argomento di molte leggi successive, e trovò specialmente ampio<br />

svolgimento nella <strong>legge</strong> elettorale del 15 marzo 1849 e poi nel<br />

decreto organico del 2 febbraio 1852, che per questa parte è tuttora<br />

in osservanza. Poche sono le legislazioni le quali si contentano<br />

di riferirsi al Codice penale, regolando in esso con pochi articoli<br />

questa materia nel maggior numero <strong>dei</strong> paesi fu riconosciuta<br />

la necessità di una <strong>legge</strong> repressiva speciale.<br />

5, « Dopo cotesti precedenti, accingendoci a proporre alla <strong>Camera</strong><br />

una serie di disposizioni penali che meglio <strong>dei</strong> due progetti<br />

ministeriali rispondano ai concetti innanzi enunciati, abbiamo<br />

considerato che la prima indagine, la quale s'impone nella determinazione<br />

delle incriminazioni e delle penalità in materia elettorale,<br />

è quella di un criterio regolatore che domini l'opera legislativa<br />

e praticamente ne accompagni le svariate disposizioni.<br />

« Prendendo in considerazione la natura <strong>dei</strong> reati elettorali<br />

e le loro conseguenze, e ad un tempo illuminati dall'esperienza<br />

degli altri popoli che più volte riformarono e con successive aggiunzioni<br />

ampliarono e completarono la legislazione repressiva in<br />

materia di elezioni, abbiamo acquistato il convincimento che in<br />

una buona ed efficace <strong>legge</strong> elettorale la incriminazione debba essere<br />

estesa quanto sia necessario a raggiungere gli innumerevoli<br />

ingegnosi artifizi della frode e della illegittima influenza, ma le<br />

pene debbano essere moderate e miti per evitare la ripugnanza<br />

alla loro applicazione e quindi l'impunità.<br />

« Applicando cotesto criterio, vi ha un triplice stadio nel<br />

quale possono compiersi e quindi debbono collocarsi le offese ai<br />

diritti elettorali. Il primo è quello della formazione delle liste<br />

elettorali, potendo in esse con illeciti mezzi operarsi l'indebita.<br />

iscrizione o cancellazione di elettori. Il secondo è quello in cui<br />

l'elettore esercita il proprio diritto, e nel quale perciò debbonsr<br />

impedire e reprimere tutte le illegittime influenze che hanno pei<br />

iscopo di determinarlo a votare contro scienza e coscienza. Ne<br />

terzo ed ultimo conviene provvedere al fedele accertamento <strong>dei</strong><br />

risultati della votazione e dello scrutinio <strong>dei</strong> voti e garantirne<br />

l'esecuzione » (Relaz. ZANARDELLI, pag. 209-211).<br />

6, Il progetto presentato dal Ministero, per ciò che concerne<br />

la formazione delleiliste elettorali, contemplava soltanto il caso^<br />

di chi altera o sottrae gli originali delle liste elettorali, e quello<br />

di chi con falsi documenti abbia ottenuto la sua definitiva iscri-*<br />

zione nelle liste medesime. <strong>La</strong> Commissione riconobbe però che it<br />

primo fatto, supponendo le liste già formate, non guarentisce che<br />

la conservazione ed integrità delle liste originali, mentre i temuti<br />

danni possono operarsi anche coiralterazione o sottrazione<br />

delle copie autentiche che nelle operazioni elettorali sono destinate<br />

a tener luogo degli originali. Riconobbe pure che il secondo<br />

fatto si restringe alia indebita inscrizione^ senza contemplare<br />

-^j^


v-<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 433<br />

anche la indebita cancellazione ; suppone unicamente l'uso di<br />

falsi documenti, e non comprende le mendaci dichiarazioni, i<br />

documenti simulati con dolosa connivenza, benché giuridicamente<br />

non contengano il reato di falsità, né i tanti altri artifizi e mezzi<br />

illeciti adoperati a conseguire lo stesso criminoso effetto. Infine<br />

la punizione è minacciata non già soltanto all'elettore od a chi per<br />

esso ottenga l'indebita inscrizione, ma ben anche a quei funzionari<br />

pubblici che scientemente si prestino al conseguimento del<br />

criminoso fine, e che devono anzi essere considerati in maggior<br />

colpa del privato.<br />

7. '' Percorrendo in questa parte le altre legislazioni, parecchie<br />

tra le medesime, e sopratutto le più recenti, abbondano di particolari<br />

ipotesi e specificazioni, per reprimere il fatto della criminosa<br />

usurpazione della qualità elettorale, o della sua criminosa<br />

privazione a danno di colui al quale legalmente appartenga, passando<br />

a rassegna i mezzi svariatissimi che a tale scopo sogliono<br />

adoperarsi.<br />

« Cosi nella <strong>legge</strong> del Belgio si contempla il caso di chi per<br />

ottenere la inscrizione nelle liste si attribuisca fraudolentemente<br />

una quota d'imposta mentre non possiede il reddito corrispondente,<br />

ed abbia fatta scientemente una falsa dichiarazione o<br />

prodotti atti che conosceva falsificati,<br />

" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> ungherese del 1874 punisce non solo la produzione<br />

di documenti falsi o falsificati, ma anche di documenti<br />

essenzialmente inesatti e chi falsifica, sottrae o distrugge non<br />

solo le liste elettorali, ma anche documenti ufficialmente comunicati<br />

per ottenere l'inscrizione o la cancellazione ; infine, con una<br />

formola generica e di un significato disputabile, sottopone a pena<br />

chiunque falsifichi le liste elettorali,<br />

« L'ultima <strong>legge</strong> francese del 30 novembre 1875 sulle elezioni<br />

politiche estende alle medesime le disposizioni della <strong>legge</strong><br />

sull'elettorato municipale del 7 luglio 1874, nella quale vengono<br />

puniti coloro che mediìdinXe fraudolente dichiarazioni o falsicelalificali<br />

ottengsino la indebita inscrizione o cancellazione (art. 22).<br />

" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> greca del 1877 comprende eziandio coloro che,<br />

essendo tenuti a dare informazioni, abbiano fatto false deposizioni<br />

(art. 73),*ed estende la punizione all'uflìciale pubblico che non<br />

solo scientemente ma anche per semplice negligenza inscriva nelle<br />

liste chi non abbia l'età o le qualità prescritte, od ometta d'inscrivervi<br />

chi le abbia (art.. 75).<br />

« <strong>La</strong> <strong>legge</strong> spagnuola del 1878, oltre la incriminazione generica<br />

di intenzionali alterazioni od omissioni in qualunque libro,<br />

registro, atto, certificato, testimonianza o documento che servano<br />

all'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali, anche al solo scopo di rendere<br />

diffìcile l'esercizio medesimo, e che si qualifica delitto di falso in<br />

materia elettorale (art. 123), contiene più minute previsioni di<br />

fatti punibili, come il mancare scientemente alla verità in una<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie 1* — Voi. IV. 28


434 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

petizio7ie 0 dichiarazione^ romettere di annotare nei registri<br />

del censimento elettorale sopravvenute mutazioni (art. 124), ed<br />

altre parecchie.<br />

8. " <strong>La</strong> vostra Commissione, nell'art. 90, si è tenuta egualmente<br />

lontana da una troppo vaga ed elastica generalità, e da una<br />

empirica casistica ordinariamente incompleta. Essa ha determinato<br />

il fine del reato nella indebita inscrizione che si ottenga<br />

per se o per altri nelle liste elettorali e nella indebita cancellazione<br />

di chi vi è compreso, usurpando così la qualità di elettore<br />

in opposizione alla <strong>legge</strong> o spogliandone chi ne è legittimamente<br />

rivestito. Quanto ai mezzi da adoperarsi per conseguire il fine<br />

anzidetto, e che sono necessari a costituire l'azione punibile, essi<br />

consistono neWattribuirsi falsamente un ceyiso o mia qualità,<br />

e perciò anche Tetà e la condizione costitutiva della capacità<br />

elettorale, nell'uso di documenti falsi, o simulati per colpevole<br />

accordo e colla scienza della loro destinazione, nelle false dichiarazioni,<br />

ed infine per comprendere tutti gli altri espedienti<br />

efficaci che possono all'uopo escogitarsi, in qualsiasi artifizio<br />

atto ad ingannare ed a porre in luogo della verità una fallace<br />

apparenza in forma meritevole di fede. Con ciò ogni più minuziosa<br />

enunciazione di casi addiviene superflua; e se il legislatore,<br />

per reprimere le frodi al diritto di proprietà, nell'articolo 626<br />

del Codice penale considera come mezzo costitutivo della truffa<br />

qualunque artifizio o maneggio doloso atto ad ingannare, è<br />

sembrato ragionevole adoperare una locuzione altrettanto comprensiva<br />

per reprimere la frode in materia relativa al più eminente<br />

e prezioso diritto politico.<br />

« Nell'articolo si distinguono due casi. Può il privato cittadino,<br />

affine di ottenere l'indebita inscrizione o cancellazione nelle<br />

liste, sorprendere la buona fede del funzionario pubblico incaricato<br />

di eseguire la inscrizione ola cancellazione, rimanendo costui<br />

ignaro ed innocente ; può invece anche questi, sia per sua propria<br />

ed esclusiva iniziativa, sia per dolosa connivenza col privato,<br />

operare l'indebita inscrizione o cancellazione. <strong>La</strong> disposizione penale<br />

è comune indistintamente al privato ed al funzionario pubblico<br />

; ma quest'ultimo è trattato sempre con severità alquanto<br />

maggiore per l'abuso <strong>dei</strong>rufficio e per la maggiore facilità dì<br />

commettere il reato, vietandosi l'applicazione della pena nel minimo<br />

del grado.<br />

" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> contempla principalmente la persona rivestita<br />

di pubblica qualità che scientemente operi la indebita inscrizione<br />

0 cancellazione, ed il privato individuo che per sé o per altri la<br />

ottenga; ma ciò non esclude che la responsabilità penale debbasi<br />

estendere a quanti altri cooperino a questo risultato con uno <strong>dei</strong><br />

modi di concorso che costituiscono la. correità o la complicità<br />

secondo il Codice penale, le cui disposizioni in questa materia sono<br />

dichiarate applicabili in materia di reati elettorali dall'art. 99.


d4j ^<br />

(<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 435<br />

« Una speciale e separata incriminazione è quella di fatti<br />

posteriori alla formazione delle liste, quando cioè le medesime<br />

vengano alterate o sottratte e fatte sparire, o coloro cui incombe<br />

il dovere di comunicarle vi si rifiutino. Tali disposizioni riguardano,<br />

secondo i casi, egualmente i privati e gli ufficiali pubblici.<br />

Si è pure modificato il testo del disegno ministeriale in modo da<br />

comprendere non solo gli originali delle liste elettorali, ma anche<br />

le copie autentiche delle medesime destinate all'uso prescritto<br />

dalla <strong>legge</strong> « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 211-213).<br />

9. L'onor. Della Rocca trovò che non era giusto punire nello<br />

stesso modo chi altera o sottrae le liste elettorali, e chi rifiuta<br />

di darne comunicazione. Censurò inoltre di eccessiva severità la<br />

pena comminata a chi si attribuisce falsamente una qualità od un<br />

censo « che è sempre una cattiva azione, ma diventa reato solo<br />

quando si fa uso di un documento falso ".<br />

L'on. Pierantoni rispose constatando la gravità <strong>dei</strong> reati<br />

elettorali in generale e ricordando la severità delle leggi dell'Inghilterra<br />

e del Belgio. Aggiunse che le leggi penali debbono<br />

avere anzitutto una efficacia preventiva, e che le più rigorose<br />

disposizioni di questa <strong>legge</strong> sono giustificate dallo straordinario<br />

aumento del numero degli elettori, molti <strong>dei</strong> quali avranno bisogno<br />

li essere tanto più frenati dalla <strong>legge</strong> quanto più è scarsa la loro<br />

educazione. Inoltre i reati elettorali presentano una difficoltà<br />

immensa di prova, talché quando sì ha la rarissima fortuna di<br />

sorprendere qualche corruzione torna grandemente opportuno di<br />

punirla con maggior severità ed efficacia perchè il caso serva a<br />

tutti d'esempio. Una falsa dichiarazione, che giovò ad ottenere la<br />

inscrizione, è azione criminosa che contiene dolo e danno. Anche<br />

il rifiuto di comunicare le liste è un reato, perchè costituisce una<br />

mancanza al proprio dovere da parte di chi lo commette. ^^ Infatti<br />

vi potrebbero essere segretari comunali, impiegati di prefettura,<br />

che fossero incitati a rifiutare la copia delle liste elettorali, perchè<br />

schierati in un partito politico o istigati da persona potente che<br />

loro sarebbe di usbergo nell'accusa penale se fosse incerta ed equivoca<br />

nel testo della <strong>legge</strong>» Il dubbio sull'elemento intenzionale del<br />

reato farebbe audaci i partiti ad istigare al rifiuto delle liste degli<br />

elettori quando l'averle è condizione essenziale per esperimentare<br />

tutte le azioni di rettifica, d'inscrizione, di correzione delle liste<br />

elettorali, tanto nel periodo amministrativo, quanto in quello<br />

giudiziario ».<br />

L'onor. Billia censurò pure la severità delle disposizioni<br />

penali, tale, a suo avviso, che se fossero applicate con rigore, non<br />

avremmo più né elettori, né eletti. L'on. Cavalletto, in quella vece,<br />

domandò che per l'efficacia e l'eguaglianza della sanzione, alla<br />

multa si accompagni sempre la pena del carcere.<br />

L'on. Mancini, ministro per gli affari esteri, che nella Commissione<br />

aveva specialmente atteso alla compilazione di questi


436 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

articoli, difese le disposizioni del presente, del pari che i criteri<br />

generali di questa parte della <strong>legge</strong>, da tutte le imputazioni, e<br />

raccomandò alla <strong>Camera</strong>, insieme al relatore della Commissione,<br />

di non introdurre negli articoli relativi alcuna modificazione per<br />

non turbarne Teconomia ad ingenerare dubbi dannosissimi. <strong>La</strong><br />

<strong>Camera</strong>, infatti, respinse gli emendamenti proposti ed approvò<br />

integralmente il presente articolo della <strong>legge</strong> {Discussioni, 24<br />

giugno 1881, pag. 6520-6528).<br />

10. Il Senato, a rendere anche più precisa la dizione della<br />

<strong>legge</strong>, aggiunse nel primo come nel secondo capoverso la parola<br />

scientemente. " Quantunque sia elemento d'ogni reato Tatto volontario<br />

e la intenzione dolosa, si è ritenuto più completo ed<br />

esplicito il concetto dell'articolo aggiungendo qui pure la parola<br />

scientemente, in accordo anche coU'art. 347 del Codice penale<br />

che punisce colui, che senza essere complice della falsità, ha<br />

scientemente fatto uso degli atti falsi ",<br />

ART. 90. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio<br />

il voto elettorale o l'astensione, offre^ promette o somministra<br />

danaro, valori, impieghi pubblici, o privati, o qua­<br />

lunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con<br />

essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un<br />

anno e con multa estensibile a lire 1000.<br />

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o<br />

per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse,<br />

0 ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena<br />

medesima.<br />

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità<br />

pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno,<br />

il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione<br />

sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la<br />

pena viene in tal caso ridotta alla metà.<br />

1. Reati possibili durante la votazione.<br />

2. Compra e vendita di voti.<br />

3. Legislazione comparata.<br />

4. <strong>La</strong> promessa od offerta di voti è equiparata al mercato compiuto.<br />

5. Pagamento di trasporto, cibi e bevande. Legislazione comparata.<br />

6. Necessità d'una sanzione penale.<br />

7. E di colpire anche chi subisce la corruzione.<br />

Misura<br />

Codice penale.<br />

none. Casi d\<br />

annullamento.<br />

dell<br />

12. Argomenti contro Tarticolo 90.<br />

/


• -:<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 437<br />

i in sua difesa.<br />

Senato<br />

15. Agli albergatori^ ecc. non è tolta l'azione per ilpagamento del prezzo.<br />

16. Effetti della corruzione sulla validità delle elezioni ; prove ; inchiesta.<br />

1. Durante la votazione la <strong>legge</strong> deve proteggere e circondare<br />

di efficaci guarentigie la libertà e la sincerità del suff'ragio elettorale.<br />

I principali mezzi di off^esa che possono adoperarsi, di natura<br />

ben diversa tra loro, sono i seguenti:<br />

1^ <strong>La</strong> corruzione degli elettori;<br />

2o <strong>La</strong> pressione illecita ;<br />

3o L'abuso di autorità ;<br />

4o <strong>La</strong> violenza o le vie di fatto ;<br />

5» Il turbamento della libera solennità della votazione ;<br />

6o <strong>La</strong> frode.<br />

<strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> prevede ciascuna di tali off^ese, determina<br />

accuratamente gli elementi costitutivi di ciascuna specie criminosa,<br />

ed applica proporzionate pene alle medesime.<br />

2. <strong>La</strong> relazione dà queste ragioni dell'art. 90: ^ Nel Codice<br />

penale francese l'art. 113 puniva colui che comprasse o vendesse<br />

voti a un qualunque prezzo, ma non infliggeva che una pena per<br />

molti priva di efficacia, la quale mostrava quanto poca importanza<br />

il legislatore attribuisse a questo fatto, e cioè la semplice interdizione<br />

dai diritti civici e dai pubblici uffizi per cinque anni, oltre<br />

un'ammenda proporzionata al valore delle cose ricevute o promesse.<br />

Ebbe ragione il Carnot di deplorare cotale mitezza, avvertendo<br />

che sovente era fmpossibile l'applicazione della pena a<br />

persone alle quali non appartenessero diritti civici, e che non<br />

fossero rivestite di pubblici uffizi.<br />

« Ben altrimenti lo stesso fatto era punito da altre legislazioni,<br />

per esempio dalla <strong>legge</strong> della Luigiana con un anno di carcere,<br />

da quella del Brasile con nove mesi della stessa pena e dalla<br />

<strong>legge</strong> della Georgia con quattro anni di casa di forza. Se il Codice<br />

imperiale si mostrò cosi poco geloso custode della moralità politica<br />

<strong>dei</strong> cittadini, tuttavia l'oratore del Governo nell'esposizione<br />

<strong>dei</strong> motivi parlava con indignazione della « turpitudine di coloro<br />

che comprano o vendono voti, e che sconoscendo la dignità del<br />

li3ro carattere, profanano i loro più nobili diritti con un patto<br />

vergognoso «, deducendone però come conseguenza che ad essi<br />

dovesse unicamente essere sospeso per qualche tempo l'esercizio<br />

di questi diritti medesimi, ed inflitta la pena suppletiva di un'ammenda.<br />

^ Anche nel vigente Codice italiano l'articolo 192 punisce<br />

^ chiunque abbia al tempo delle elezioni comprato o venduto un<br />

voto a qualsiasi prezzo » colla semplice pena, per molti illusoria,<br />

della interdizione dai pubblici uffizi, e di una multa ad arbitrio del<br />

giudice secondo la gravità e le consegueìize del reato.<br />

3. '^ Ma indipendentemente dalla inefficacia della pena, poteva


438 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

forse essere formola abbastanza chiara e comprensiva quella di<br />

comprare e vendere? Può concepirsi contratto di compra-vendita<br />

senza danaro contante? Nel nostro stesso Codice l'art, 217 ripone<br />

la corruzione degli iifficiàU pubblici nel ricevere donativi o rimunerazioni<br />

od accettarne le promesse; e l'articolo 368 qualifica la<br />

corruzione <strong>dei</strong> falsi testimoni col ricevimento di danaro od altro<br />

corrispettivo. ^<br />

«InFrancia, gli scrittori di diritto penale, come Chauveau<br />

e Hélie, ed il Carnot, furono indotti ad opinare che fosse applicabile<br />

l'art. 113 anche quando la corruzione non fosse avvenuta<br />

propriamente col mezzo del danaro, argomentando dalle parole<br />

comprare o vendere a un qualuìique prezzo per considerare<br />

come prezzo del voto anche un impiego o un favore promesso.<br />

Ma la <strong>legge</strong> elettorale dell'S febbraio 1849, coU'art. 105, fece<br />

cessare ogni bisogno di ricorrere ad un'interpretazione estensiva,<br />

non ammissibile nelle materie penali; e fu espressamente punito<br />

« chiunque avrebbe dato, promesso o ricevuto danari, effetti o<br />

valori qualunque sotto la condizione di dare o di procurare un<br />

voto 0 di astenersi dal votare, e chiunque avesse fatto od accettato,<br />

sotto le stesse condizioni, l'offer^ o la promessa d'impieghi<br />

pubblici 0 privati ". <strong>La</strong> stessa disposizione fu riprodotta nell'articolo<br />

38 del decreto organico del 2 febbraio 1852.<br />

« Nella legislazione inglese l'atto del 1854, per prevenire le<br />

corruzioni elettorali {Corrupt pratices prevention, atto del 1854,<br />

<strong>legge</strong> 17 e 18, Vitt. e. 102) contiene una ben più minuziosa enumerazione<br />

di casi, e punisce « chiunque direttamente o indirettamente,<br />

personalmente o per interposta persona, per far votare<br />

un elettore in favore di una determinata candidatura o per farlo<br />

astenere dal voto, avrà dato, offerto o promesso danaro od altro<br />

valore, o qualunque carica, posto o impiego, o fatto donativi,<br />

prestiti 0 avrà anticipato, pagato o fatto pagare somme di danaro<br />

da servire in tutto o in parte per brogli elettorali.<br />

« Nel Codice elettorale <strong>dei</strong> Belgio del 1872 gli articoli 123<br />

e 124 contengono presso a poco le medesime incriminazioni; e<br />

poco dissimili sono quelle della <strong>legge</strong> ungherese (art. 96).<br />

« Nella <strong>legge</strong> spagnuola, oltre ad essere puniti gli elettori<br />

che ricevono danaro, doni e rimunerazioni di qualsiasi specie, ci<br />

estende la punizione finanche a coloro che cercano mediante<br />

allettamenti di far guadagnare voti a un candidato.<br />

4, " L'art. 90 tenendosi fra i due estremi, e riassumendo in<br />

brevi formolo i numerosi casi enumerati nelle altre legislazioni,<br />

dichiara colpevole di corruzione elettorale chiunque, allo scopo di<br />

ottenere il voto d'un elettore a vantaggio di sé o di altri, o la di<br />

lui astensione dal votare, offre, promette o somministra danaro,<br />

valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altro favore od<br />

utilità, tanto ad uno o piii elettori, quanto, per accordo con essi,<br />

ad altre persone.<br />

ti<br />

^


LEGaE ELETTOilALB POLITICA 439<br />

« Come si vede, anche la semplice promessa od offerta è<br />

pareggiata, come mezzo di corruzione, all'avvenuta somministrazione<br />

0 pagamento. Può ricercarsi il principio di questa assimilazione<br />

nell'antica dottrina romana : Qui accepit vel promissionem<br />

suscepit (Leg. 1, Cod. Depoena judicis, ecc.); il che in secoli a<br />

noi più vicini fece scrivere da un dotto criminalista, il Farinaccio,<br />

a proposito della corruzione <strong>dei</strong> pubblici funzionari: Judex corruptus<br />

non solum ex traditione pecimiae, sed etiam ex sola<br />

promissione et illius acceptatione. Perciò in tutte le moderne<br />

legislazioni basta la prova del criminoso patto consistente nell'offerta<br />

0 promessa dalì'un canto, e nell'accettazione dall'altro, per<br />

assoggettare entrambi, cioè il corrotto ed il corruttore, alla pena<br />

determinata dalla <strong>legge</strong>.<br />

5. « In epoche a noi vicine la corruzione elettorale fu in molti<br />

paesi dissimulata sotto forme innocenti, attribuendo all'erogazione<br />

del danaro in occasione dell'elezione una causa apparentemente<br />

legittima. Spesso, una somma di danaro si fece comparire<br />

erogata per indennità destinata a rimborsare alcuno o molti elettori<br />

delle spese di viaggio sino al luogo dell'elezione, o delle spese<br />

sostenute pel soggiorno ivi fatto. Certamente le materiali facilità<br />

di accesso accordate agli.elettori, come le franchigie sulle strade<br />

di ferro o l'invio di vetture pel loro trasporto, non potrebbero<br />

coprire sotto un apparente pretesto un lucro qualunque attribuito<br />

airelettore ; ma se fosse lecito ed autorizzato un trapasso di danaro<br />

0 di valori dal candidato o da chi lo rappresenta alle persone<br />

degli elettori, diverrebbe impossibile scoprire il limite dove comincia<br />

la frode alla <strong>legge</strong>.<br />

" Perciò in Inghilterra, nello stesso atto del 1854, fu assoggettato<br />

a pena come illecito maneggio di un candidato il pagare,<br />

in tutto 0 in parte, danaro per procurare cibi, bevande o divertimenti<br />

agli elettori, come altresì per compenso delle spese di<br />

viaggio da essi incontrate per votare. Un successivo bill del 1858<br />

spiegò essere lecito somministrare materialmente il mezzo di<br />

trasporto ai votanti, ma non già il danaro a questo scopo,<br />

affinchè non divenisse una forma coperta di corruzione. In altra<br />

<strong>legge</strong> del 1867 fu aggiunto il divieto di pagare agli elettori il<br />

trasporto anche agli uffizi di votazione nei borghi.<br />

« Nel Belgio il Codice elettorale contiene disposizioni pressoché<br />

identiche (art. 170), e nega altresì l'azione giudiziale agli<br />

albergatori, venditori di cibi e bevande, e commercianti di simili<br />

generi, pel pagamento delle consumazioni somministrate in occasione<br />

delle elezioni che non fossero state pagate in contanti<br />

(art. 170). *<br />

^ Abbiamo adottato tali disposizioni, considerando come<br />

mezzo di corruzione qualunque indennità pecuniaria a profitto<br />

dell'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento<br />

di cibi e bevande ad uso del medesimo, negando del pari agli


440 LEaai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

albergatori e somministratori di commestibili, pel pagamento del<br />

loro prezzo non fatto in contanti, ogni azione giudiziale, come<br />

quella che avrebbe una causa illecita, cioè il compenso di un fatto<br />

elevato dalla <strong>legge</strong> a reato.<br />

6. "• In Inghilterra, dopo tante sanzioni penali contro il broglio<br />

e la corruzione elettorale, questa, nella sua proteiforme varietà,<br />

ha tentato di conseguire la impunità, mascherandosi sotto il pretesto<br />

di dare e ricevere somme per rimunerazione di spese sostenute<br />

in occasione delle elezioni ovvero di servizi elettorali ; e<br />

nell'attuale^essione un nuovo bill è stato presentato alla <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> Comuni per comprendere anche questa tra le forme di presunta<br />

corruzione ed assoggettarla alle pene scritte nella <strong>legge</strong>.<br />

Qualche tentativo avvenuto in tal senso nel nostro paese da parte<br />

di ricchi candidati, i quali, per procacciarsi nei segretari o in altri<br />

influenti funzionari comunali sostenitori interessati della propria<br />

candidatura, ricorsero ai pretesto di richiedere loro copie delle<br />

liste elettorali colle indicazioni delle qualità e <strong>dei</strong> luoghi di residenza<br />

<strong>dei</strong> principali elettori, rimunerando questo apparente servizio<br />

con centinaia di lire, ha persuaso la Commissione della<br />

opportunità di estendere anche a que^o fatto la stessa sanzione<br />

penale.<br />

« <strong>La</strong> Commissione tanto più dovè adottare somiglianti proposte,<br />

dappoiché in non pochi <strong>dei</strong> nostri collegi la corruzione<br />

presentasi preferibilmente sotto la forma delle colazioni, <strong>dei</strong><br />

desinari, <strong>dei</strong> mezzi di trasporto pagati agli elettori, sicché<br />

avrebbe dovuto sembrare affatto immemore e consapevolmente<br />

inefficace quella legislazione che volendo reprimere la corruzione<br />

avesse trascurato alcuno <strong>dei</strong> modi più consueti in cui si manifesta.<br />

7. « Oltre il fatto del corruttore, il progetto contempla come un<br />

reato separato ed indipendente quello dell'elettore, il quale per<br />

dare o negare il voto, o per astenersi dal votare, accetta le offerte<br />

o promesse, o riceve danaro od altra qualunque utilità o favore,<br />

ed a tale reato applica la stessa pena. L'opportunità di questa<br />

disposizione non può essere dubbia per quanti non ignorano le<br />

gravi incertezze, cui si fece luogo nella giurisprudenza francese<br />

e nella nostra intorno alla quistione, se in materia di corruzione<br />

di pubblici funzionari o di testimoni esistesse tra il corruttore ed<br />

il corrotto solamente un rapporto di correità o complicità, donde<br />

sarebbero derivate non lievi conseguenze, bastando osservare che<br />

il corruttore assimilato ad un agente principale che induca altri<br />

con doni o promesse a delinquere, non sarebbe punibile se il suo<br />

fatto isolato rimanesse improduttivo di effetto ed il reato non si<br />

fosse punto commesso. Ora, eminenti ragioni di moralità e di utilità<br />

sociale richiedono che alla libera coscienza degli elettori sia allontanato<br />

l'assedio di pericolose tentazioni, e che perciò si abbia per<br />

consumato il reato del corruttore allorché egli abbia commesso gli<br />

atti contemplati dalla <strong>legge</strong>, cioè offerto o promesso danaro, valori


LEGGE ELETTORALE POLITICA 441<br />

od altra utilità, quand'anche l'onestà dell'elettore siasi mantenuta<br />

salda ed abbia rigettato con isdegno l'ingiuriosa proferta. Tale<br />

era del resto, anche in materia di corruzione <strong>dei</strong> funzionari pubblici,<br />

l'antica massima della scuola <strong>dei</strong> giuristi italiani.<br />

8. " <strong>La</strong> pena da infliggersi così ai corruttori come agli elettori<br />

che si lasciano corrompere è quella del carcere estensibile ad un<br />

anno, e cumulativamente di una multa estensibile a L. 1000 per<br />

assoggettare gli ultimi ad una privazione analoga alla natura<br />

dell'impulso criminoso cui soggiacquero.<br />

«' Questa pena è alquanto maggiore di quella riserbata ai<br />

reati di illegittima influenza o pressione <strong>dei</strong> privati, in cui il<br />

massimo del carcere è di mesi sei, perchè il danaro e le personali<br />

utilità sono fra tutte le influenze e seduzioni la più efficace e pericolosa^<br />

ed inoltre essa è difficile a scoprirsi perchè d'ordinario<br />

compiuta nel segreto.<br />

'^ Nei casi però che potrebbero chiamarsi di corruzione indiretta<br />

0 presunta, cioè delle indennità date e ricevute per spese<br />

di viaggio 0 di soggiorno, o per pagamento di cibi o bevande, o<br />

di rimunerazione di spese o servizi elettorali, la pena è giustamente<br />

ridotta alla sola n^tà.<br />

" Noi temiamo che queste stesse sanzioni penali, che studiammo<br />

con somma diligenza, in molti casi non raggiungeranno<br />

refl'etto, perchè, come più volte abbiamo avuto l'occasione di<br />

accennare, la corruzione, per quanto notoria, assai difficilmente<br />

può essere provata; ma, ad ogni modo, ci saremmo creduti ben<br />

colpevoli, se freni severi, intesi a colpirla nelle diverse sue forme,<br />

non avessimo procurato d'introdurre nella <strong>legge</strong> per impedirla,<br />

mentre in tal caso ci sarebbe sembrato di darle campo libero col<br />

nostro stesso silenzio, ed una indulgente indiff^erenza ci avrebbe<br />

quasi meritato il rimprovero di compiacente complicità " {Relaz.<br />

ZANARDELLI^ pag. 213-216).<br />

9. Nel progetto del Codice penale la Commissione istituita dall'on.<br />

Mancini, ministro di grazia, giustizia e culti, aveva accolto,<br />

riguardo alla corruzione elettorale, le seguenti disposizioni :<br />

" Art, 168, § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra<br />

utilità 0 favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai<br />

suoi famigliari, o ad un terzo, per ottenere a proprio, od altrui<br />

vantaggio il voto elettorale, o l'astensione dal votare, è punito<br />

con la detenzione da 4 mesi ad un anno e con multa sino a mille<br />

lire.<br />

" § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o<br />

negare il voto eleltorale, o per astenersi dal votare ha ricevuto<br />

danaro ad altra utilità o favore qualunque, o ne ha accettata la<br />

promessa ».<br />

Nella discussione tali espressioni parvero all'onor. Pessina<br />

troppo estese e pericolose, mentre l'on. Canonico notò, che al<br />

caso di vendita del voto dovrebbe essere pareggiato quello di


442 LEGOI POLITICO-AMMINIS'mATrVE<br />

compera e propose, dopo la parola votare del § 2, l'aggiunta jp


^--<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 443<br />

• Non basta a viziare reiezione il fatto che si sieno provveduti<br />

agli elettori i mezzi di trasporto {GiuJitapari., 5 die. 1874,<br />

Coli, di Anagni, elez. Martinelli)..<br />

Il fatto di un convito, dato sul luogo delFelezione ai votanti<br />

che venissero da un dato villaggio, ed il fatto del viaggio gratuito<br />

procurato agli elettori, che procedessero da una data stazione,<br />

non include per sé alcuna idea di corruzione, quando non<br />

si aggiunga la circostanza di una distinzione fatta pel convito o<br />

pranzo tra chi accettasse e chi non accettasse il programma nominativo<br />

di uno <strong>dei</strong> partiti contendenti (GiuntaparL, Collegio di<br />

Airola, elez. Cutillo)!<br />

È riprovevole il fatto che siasi pagato il pranzo ad alcuni<br />

elettori, ma non basta a viziare l'elezione, quando non sia giustificato<br />

che i pranzi e le refezioni elargite fossero preordinate a<br />

procacciare voti a favore di colui che riuscì eletto, e fossero dati<br />

a condizione che chi voleva goderne, votasse per un determinato<br />

candidato {Giunta pari,, 25 aprile 1871, Coli, di Castelnuovo<br />

di Garfagnana, elez. P. Chiari).<br />

13. <strong>La</strong> n.ecessità di nuove e più precise norme legislative era<br />

dunque evidente. L'articolo formulato dalla Commissione non<br />

venne però approvato senza vivi contrasti, i quali ne illustrano<br />

le disposizioni.<br />

Parve all'on. Riolo, che le parole utilità o favore fossero<br />

troppo indeterminate ed « autorizzerebbero ad attaccare tutte le<br />

future elezioni ed a coinvolgere in possibili processi tutti gli<br />

elettori dell'avvenire... È così comprensiva quella formola, che<br />

mentre i veri corruttori si garantirebbero colle misure di precauzione<br />

loro consigliate dalla coscienza di delinquere, i non<br />

corruttori forse dovrebbero temere ad ogni momento un procedimento<br />

penale ». Combattè vivamente la proposta di elevare a<br />

reato il pagamento <strong>dei</strong> mezzi di trasporto e di cibi e bevande,<br />

perchè mancando, a suo avviso, l'idoneità <strong>dei</strong> mezzi, la materia<br />

corruttibile, non vi può essere reato. Ripugna sovratntto che<br />

non si tenga conto dell'elemento intenzionale nel punire le azioni<br />

più semplici ed ordinarie della vita. ^ I nostri costumi saranno<br />

un ostacolo alla osservanza del divieto, che noi vorremmo imporre.<br />

Vi sono Provincie, in Italia, dove è tale la difficoltà delle<br />

comunicazioni e quindi la mancanza di commercio, che gli abitanti<br />

<strong>dei</strong> Comuni (notate, anche di 10 o 12,000 anime) sentono<br />

il bisogno di fare gli onori di casa ai conoscenti che vi giungono.<br />

Sono tradizionali usi di ospitalità, cui a nessuno è dato di venir<br />

meno ; il mancarvi sarebbe ritenuto un affronto. In quelle Provincie,<br />

chi siede in un caffè offre qualche cosa all'amico ed al<br />

conoscente che entra e si ritiene che voglia rompere le relazioni<br />

amichevoli, chi vi si rifiuta. Orbene, signori, come volete<br />

vietare a quelle popolazioni, usi ed atti, che per loro sono di<br />

abituale e doverosa cortesia? Come volete che tal divieto sia


444 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />

accolto da quelle popolazioni, <strong>dei</strong> cui usi e costumi pur dobbiamo<br />

renderci conto? Io vi ho dimostrato la inaccettabilità del divieto<br />

per la non necessità e per la mancanza dell'elemento intenzionale<br />

; vi ho anco parlato della inopportunità di esso per l'ostacolo<br />

che troverebbe nei costumi. Ma, se anco volessi seguire la<br />

Commissione nella via di sospetto da essa tracciata, avrebbe la<br />

minacciata sanzione penale i requisiti necessari per iscongiurare<br />

il pericolo, o meglio, sarebbe efficace? Secondo l'articolo 91 verrebbe<br />

punito chi paga cibi o bevande ad elettori con una pena<br />

estensibile a lire 500 e col carcere estensibile a sei mesi. Ciò,<br />

signori, è eccessivo. E quando anche trovassimo in Italia <strong>dei</strong><br />

testimoni che volessero deporre in cause tanto odiose, difficilmente<br />

troveremmo un giudice che si presterebbe all'applicazione<br />

di pene cosi severe. <strong>La</strong> pietà del giudice correggerebbe il rigore<br />

della <strong>legge</strong> che cadrebbe in dessuetudine ».<br />

L'on. Parpaglia difese la proposta della Commissione, pur<br />

notandovi alcuni difetti. Ricordò che la parola favore era già<br />

stata aggiunta nel corrispondente articolo del progetto di Codice<br />

penale per proposta dell'onor. Pescatore ed era stata accettata<br />

senza esitare dal Governo e dal Senato, Anche la Commissione,<br />

presieduta dall'on. Mancini, tenne ferma la parola favore^ dandole<br />

il significato di cosa valutabile, di benefizio in compenso del<br />

voto, e non di un semplice fatto morale- Aggiunse poi « non è<br />

vietato in questo articolo di provvedere ai mezzi di trasporto<br />

degli elettori. Si può mettere a loro disposizione dal candidato o<br />

dal Comitato o da altri qualsiasi mezzo di trasporto, anche un<br />

treno straordinario se così piacesse, solo è vietato di dare all'elettore<br />

indennità pecuniarie «. E su ciò Governo e Commissione<br />

accettarono i criteri della legislazione della Gran Bretagna, specialmente<br />

del bill (atto) del 1858, che spiegava e limitava l'atto<br />

del 1854. Si vieta solo la indennità pei trasporti o per cibi, perchè<br />

non si vede che, scivolando il danaro sotto questo modesto e<br />

legittimabile titolo nelle mani dell'elettore, si aumenti la dose'e<br />

SI determini il vero mercato del voto. Io quindi credo, e con me<br />

ritengo credano il Governo e la Commissione, che i mezzi di trasporto<br />

possano somministrarsi senza pericolo di incorrere nella<br />

disposizione penale dell'articolo 91. Cosi cade tutto il sistema<br />

dell'on. Riolo e di coloro che come lui la pensano. Non è neppure<br />

vietato di ricevere in casa sua amici e conoscenti in occasione di<br />

elezioni, ne somministrare loro alloggio e cibo, né rispondere,<br />

come sempre, ai buoni rapporti di amicizia ed ospitalità tradizionali<br />

in alcune parti d'Italia «.<br />

L'on. Lioj Giuseppe, non solo escludeva nelle sue proposte<br />

il caso <strong>dei</strong> pranzi e <strong>dei</strong> mezzi di trasporto, ma proponeva che a<br />

questi provvedesse,- dove è necessario, lo Stato, come per i testimoni<br />

in materia penale. L'on. Chimirri suggerì un emendamento<br />

nello stesso senso della prima proposta Lioy, adottando la for-


P:^<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 445<br />

mola più precisa e semplice dell'articolo 179 del Codice elettorale<br />

belga.<br />

13. A difesa delFarticolo sorsero gli onorevoli Vare e Mancini,<br />

dandone in pari tempo i motivi e spiegandone il significato.<br />

« Io voglio, disse l'on. Vare, che due candidati, colui che<br />

può pagare da pranzo o da cena ad una quantità di elettori,<br />

e colui che non si trova in condizioni di farlo, non siano posti<br />

davanti agli elettori in una penosa alternativa si che l'uno debba<br />

vantaggiarsi sull'altro. Io ammetto la lotta politica, invoco anzi<br />

per il mio paese tutto il calore possibile nella lotta finché si<br />

tratti di discussioni, si tratti di polemiche, si tratti di manifesti,<br />

di adunanze, di propaganda; ma al momento in cui si mette<br />

mano alia borsa, allora non è più lotta politica, allora vi è gara<br />

d'interessi e tali che non meritano il nome d'interessi politici...<br />

Inoltre importa non far considerare il voto come l'accessorio ad<br />

una baldoria, gli è questo che vogliamo evitare... ".<br />

L'onor. Mancini aggiunse: "E indispensabile adoperare<br />

questa parola generica {utilità o favori) quando si rammenti la<br />

prima genesi di questa controversia intorno ai mezzi di corruzione.<br />

L'art. 113 del Codice penale francese aveva usato questa<br />

formola: " Chiunque avrà comprato o venduto un voto >'. Ed<br />

una formola pressoché simile si trova anche nel nostro vigente<br />

Codice penale. Quindi sorgeva la questione in che consistesse il<br />

comprare e vendere, se potesse esservi compra e vendita senza<br />

lo specifico impiego del danaro. Intanto nel Codice penale italiano,<br />

a proposito della corruzione <strong>dei</strong> testimoni, l'art. 371 aveva<br />

aggiunto che si poteva subornare e corrompere il testimonio, sia<br />

con danaro, sia con qualunque altro con^ispettivo : e la giurispru­<br />

denza si era dibattuta per determinare l'ampiezza del significato<br />

di un corrispettivo^ ritenendo che bastasse qualunque utilità,<br />

qualunque promessa valutabile, capace di esercitare influenza<br />

sull'aninao del votante...<br />

« È bene inteso che non potrebbesi qualificare come un<br />

favore od una utilità costituente un mezzo di corruzione quella<br />

che non fosse valutabile, perchè la concessione o promessa di<br />

cosa non utile sarebbe un favore non desiderabile, e perciò privo<br />

di influenza. Ma codesto apprezzamento appartiene alla questione<br />

di fatto, la quale in ogni procedimento è riservata alla decisione<br />

<strong>dei</strong> giudici di fatto.<br />

« Quanto all'ultima parte dell'articolo, tutti hanno osservato<br />

che essa è la riproduzione di disposizioni e di leggi di altri<br />

paesi, e mi fa meraviglia che se ne voglia desumere l'occasione<br />

di giudicare del nostro livello di civiltà e moralità con altri popoli.<br />

No, 0 signori, è questione piuttosto di esperienza che altri<br />

liberi paesi hanno fatto prima di noi, perchè essendo stati in possesso<br />

del regime costituzionale prima di noi, hanno potuto sperimentare<br />

quali erano gl'inconvenienti e i pericoli che insidiavano


446 LEGK3H POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />

la sincerità delle elezioni, ed hanno dovuto provvedere con<br />

disposizicmi penali, le quali perciò meritavano di essere prese in<br />

considerazione ed adottate nel nostro progetto. Noi, però, ci<br />

trovavamo innanzi due diversi sistemi intorno a questa speciale<br />

incriminazione, Eravi il sistema più benigno, cioè l'inglese... e<br />

un altro sistema più severo, quello della <strong>legge</strong> ungherese del<br />

1874 e dell'ultima <strong>legge</strong> belga del 1878... Tra i due sistemi, la<br />

Commissione ha scelto il più mite... E l'articolo è cosi chiaro da<br />

non ammettere dubbiezze. Ad ogni modo, intendo di fare queste<br />

dichiarazioni da parte del Governo, perchè potranno in tutti i<br />

casi servire di lume e di guida laddove sorgesse alcuna controversia<br />

sulla sua interpretazione. L'articolo dice : ^ Sono considerati<br />

come mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie<br />

date all'elettore ". Bisogna dunque che si sia effettivamente<br />

somministrato danaro per spese di viaggio o di soggiorno, o per<br />

pagamento di cibi e bevande ad elettori, o per rimunerazioni<br />

sotto pretesto di spese o servizi elettorali.<br />

« Da ciò risulta chiaramente che non è vietato di somministrare<br />

in natura il trasporto ; e se mai taluno invita a pranzo<br />

un elettore, non ha timore di poter incorrere nelle pene minacciate<br />

dall'articolo 91. <strong>La</strong> disposizione è suggerita unicamente<br />

dal salutare sospetto del legislatore, che si vogliano dissimulare<br />

la frode e la corruzione elettorale sotto l'apparenza di compenso<br />

innocente. Chi potrebbe impedire che si desse una somma considerevole<br />

di danaro ad alcuni elettori col pretesto che debba servire<br />

a compensare le loro spese di cibo e bevande, di viaggio e<br />

di soggiorno? Non vi sarebbe limite. Chi dunque potrebbe nei<br />

singoli casi riconoscere senza arbitrio dove comincia e dove finisce<br />

la legittimità di queste somministrazioni, e quando esse divengano<br />

un mezzo di corruzione? Perciò le leggi di quei paesi liberi<br />

hanno stimato opportuno e prudente d'impedire del tutto che<br />

abbia luogo consegna di danaro o di valori, per farli pervenire<br />

alle mani degli elettori, ancorché si affermasse o fosse probabile<br />

che realmente la causa di questa somministrazione di danaro o<br />

di valori fosse una indennità per cibi, per bevande, o per mezzi<br />

di trasporto. Così noi non abbiamo spiegato un eccessivo rigore,<br />

ma abbiamo provveduto acciò non accadano quei disordini che<br />

in altri paesi si sono deplorati...<br />

" E interesse della società di premunire gli elettori dall'assedio<br />

cui essi potrebbero soggiacere da parte di individui che<br />

moltiplicherebbero i tentativi di corruzione, se allorquando l'elettore<br />

si ricusasse, nessuna responsabilità potesse colpire in via<br />

penale chi abbia tentato la corruzione. Ecco perchè, come nelle<br />

leggi di altri paesi, anche nella nostra si è usato un medesimo<br />

trattamento al fatto di colui che offre e promette, ed a quello di<br />

chi abbia effettivamente somministrato il danaro. L'esempio di<br />

un sistema analogo è già nel nostro Codice penale nel tema della


LEOGE ELETTORALE POLITICA 447<br />

subornazione di testimoni e di giudici. Ciò non toglie però che,<br />

neirapplicazione della pena, il giudice debba tener conto della<br />

diversità che passa tra la somministrazione effettiva e la sola<br />

offerta e promessa, graduando la pena alle circostanze speciali<br />

di ciascun fatto {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep., Discussioni, 24 giugno 1881,<br />

pag. 6538-6541).<br />

14. 11 Senato tolse la parola favore, lasciando solo l'altra<br />

parola utilità, cosi nel primo che nel secondo comma dell'articolo.<br />

'' Il favore che l'articolo 90 proibisce all'elettore di ricevere,<br />

corrisponde a benevolenza, ossia proviene da essa. Si fa a<br />

persona benevoluta ; comprende gli atti ordinari d'affezione e di<br />

amicizia, che non sono da confondere con quelli costituenti traffico,<br />

ossia formanti corrispettivo di cosa pattuita. Inoltre la parola<br />

favore nel disegno di <strong>legge</strong> si difende colla spiegazione, che<br />

s'intende favore valutabile. Cosi intesa, e considerato il favore<br />

come correspettivo del voto, perde il suo carattere di atto benevolo<br />

; e nulla esprime che sia compreso in tal caso sotto l'altra<br />

parola K^Y^Ya Si preferisce quindi di lasciare la sola parola<br />

utilità, in armonia anche alla parola stessa usata nell'articolo 91,<br />

che considera la minaccia di ìiotevole danno o della privazione<br />

di una ìttilità, Proponevasi di sostituire benefizio a favore; ma<br />

se benefizio è più di favore, non è che un grado superiore dello<br />

stesso ordine: favore, grazia, benefizio. Sono tutti atti che partono<br />

da benevolenza o da bontà, da beneficenza, da generosità.<br />

Non si deve quindi rendere possibile ed agevole che siano calunniati<br />

i sentimenti migliori dell'uomo « {Rei. LAMPERTICO, p. 85).<br />

15. Il Senajio soppresse anche l'ultima parte di questo articolo<br />

che diceva: « Gli albergatori ed i somministratori di commestibili<br />

^^ r<br />

non hanno azione giudiziale pel pagamento del prezzo «. Questa<br />

disposizione si era tolta dall'art. 170 della <strong>legge</strong> belga; ma non<br />

si era tolta anche la specificazione che ne spiegava meglio la<br />

ragione.<br />

" L'azione dalla <strong>legge</strong> belga è negata per le somministrazioni<br />

in occasione delle elezioni non state pagate a contanti.<br />

Si è avuto in sospetto l'oste o l'albergatore, che non si faccia<br />

pagare a contanti, che faccia credito agli elettori, la notorietà<br />

ed il concorso delle elezioni essendo tali da non lasciargli ignorare<br />

la qualità delle persone cui fa le somministrazioni a credito. Ed<br />

andrebbe la detta disposizione quindi o soppressa, od almeno<br />

determinata. Nei termini con cui il disegno di <strong>legge</strong> la esprime,<br />

è affatto eccessiva, e non sarebbe applicata « {Relaz. LAMPEKTIGOJ<br />

[ pag. 86).<br />

)<br />

16. Considerata la corruzione come reato, giova notare gli ef-<br />

\ fetti che, indipendentemente da ogni sanzione penale, può avere<br />

3 sulla validità delle elezioni. Giova osservare in primo luogo che,<br />

) onde un'elezione possa essere annullata per corruzione, occorre<br />

) ' che si enuncino fatti speciali, e si provi che nel loro complesso


448 LEOai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

abbiano e possano avere avuto un'influenza sull'esito finale della<br />

votazione {Giunta parL, 22 die. 1870, Coli- di Manopello, elez.<br />

<strong>La</strong>nciano).<br />

V<br />

E inattendibile l'accusa di corruzione, quando i reclamanti<br />

non indicano fatti speciali, ne i nomi <strong>dei</strong> testimoni che dovrebbero<br />

deporre {Giunta pari,, 17 dicembre 1870, Coli, di Cotrone,<br />

elez. Cosentini). Ed è pure inattendibile l'accusa di corruzione, di<br />

brogli, quando è fondata sulla voce pubblica senza speciali indicazioni<br />

di testimoni che possano deporne ; ed è anzi da tenersi<br />

in conto la protesta inscritta nei verbali contro simile addebito.<br />

Di fronte ad un'accusa così genericamente formulata non è luogo<br />

ad ammettere una inchiesta {Giunta parL^ 20 die. 1870, Coli, di<br />

Frizzi, elez. Di Gerace; 15 die. 1870, Coli, di Asola, elez. Folcieri.<br />

Cam. elei dep., 1861, Coli, di Bibbiena, elez. Falconcini;<br />

21 die. 1876, Coli, di Atripalda, elez. Trevisani ; 2 marzo 1877,<br />

Coli, di Scansano, elez. De Witt). È questa una giurisprudenza<br />

alla quale la <strong>Camera</strong> si è costantemente attenuta.<br />

Non sarebbero nemmeno sufficienti per ordinare un'inchiesta<br />

le accuse di corruzione compiuta o tentata, quando si riducano<br />

ad asserzioni destituite di prova, e siano d'altra parte<br />

solennemente smentite da tutti coloro a cui le proteste accennano<br />

per testimoniare le corruzioni, tanto meno se i firmatari della<br />

protesta e i testimoni addotti abbiano <strong>dei</strong> cattivi precedenti di<br />

fronte al Codice penale. E parimente inattendibili saranno le proteste<br />

per corruzione ed anche per pressione, quando siano presentate<br />

posteriormente alla proclamazione del deputato, ed alcuni<br />

fatti dedotti siano indeterminati, altri inverosimili e tutti smentiti<br />

dalle controproteste {Cam, <strong>dei</strong> depj., 8 dicembre 1876, Coli,<br />

di San Severino, elez. Pericoli Q. B.; Guaita parL, Legisl. XII,<br />

Coli, di Firenzuola d'Arda, elez. Oliva; Coli, di Formio, elez. Buonomo;<br />

Coli. d'Airola, elez. Picene, ecc.).<br />

Quando le proteste allegano fatti di corruzione con indicazione<br />

specifica di tempo e di luogo, di nomi di persone, e indicano<br />

i testimoni che debbono provarli, devesi ordinare una inchiesta, a<br />

nulla rilevando che la persona dell'eletto sia estranea ai fatti<br />

nelle proteste indicati (Giimta parL, 17 dicembre 1870, Collegio<br />

di Levante, elez. Farina).<br />

E necessaria una inchiesta quando le proteste enunciano fatti<br />

speciali di corruzioni e di coartazioni usate contro gli elettori» e<br />

quando affermano che il verbale di costituzione dell'ufficio definitivo<br />

fu redatto posteriormente all'adunanza elettorale, indicando<br />

i mezzi di prova delle violazioni di <strong>legge</strong> avvenute (Giimta parLy<br />

20 die. 1870, Coli, di San Giorgio <strong>La</strong> Montagna, elez. Mazzei).<br />

Si deve pure procedere ad un'inchiesta giudiziaria quando<br />

vi sono negli atti indicazioni di corruzione, che, sebbene contraddette<br />

dalla parte avversaria, pure non lasciano l'animo tranquillo<br />

sul modo con cui si procedette nella elezione e sui mezzi che si<br />

\


l't<br />

^ ><br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 449<br />

adoperarono per propugnare la candidatura dell'eletto {Cam. <strong>dei</strong><br />

clep., 11 dicembre 1876, Coli, di Pordenone, elez. N. Papadopoli).<br />

Non può essere accolta l'accusa di corruzione quando i fattf<br />

accertati coiresame <strong>dei</strong> testimoni dimostrano, che non vi fu compra<br />

di voti 0 promessa di danaro, o di pranzi o di trasporti per far<br />

trionfare il candidato che rimase eletto {Giuntapari., 11 febbraio<br />

187.1, Coli, di Capua, elez. De Sterlich).<br />

Sono inattendibili le accuse di corruzione, di intimidazione<br />

0 di irregolarità, accennate nelle proteste, quando siano generiche<br />

0 vaghe, oppure se anche specificate, siano dai documenti in atti<br />

completamente smentite {Id., Legisl. XIV, Coli, di Pietrasanta,<br />

elez. Giambastiani).<br />

Quando dalla inchiesta risultano pienamente giustificate le<br />

accuse di corruzione, già enunciate nelleproteste presentate appena<br />

dopo la elezione, ed è provato in atti da numerose, concordi e<br />

non sospette testimonianze che nelle sezioni rurali di un collegio<br />

furono offerte e ricevute somme di danaro come prezzo del NOÌQ<br />

a darsi, oltre a lauti pranzi e refezioni pagate con somme rilevanti,<br />

nello scopo e con la condizione di procacciar voti a favore dell'uno<br />

0 dell'altro <strong>dei</strong> due contendenti, devesi annullare l'elezione, perchè<br />

la votazione, nelle sezioni anzidette, fu radicalmente viziata, e non<br />

fu l'espressione della coscienziosa, libera e spontanea volontà degli<br />

elettori, ma l'effetto di atti di corruzione {Id., 23 gennaio 1882,<br />

Coli. IV di Torino, elez. Malvano).<br />

ART. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od<br />

famiglia di notevole danno o della privazione d<br />

per costringerlo a votare in favore di determinata candida<br />

ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con<br />

da lui conosciute false, con raseiri od artifizi, ovvero<br />

con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli<br />

elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore<br />

di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il<br />

diritto elettorale , è punito colla pena della multa sino a<br />

1000, 0 nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.<br />

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di person<br />

0 di associazioni, è applicato il massimo della pena.<br />

1. Influenze legittime e pressioni indebite.<br />

2. Non si contemplano i discorsi e gli scritti stampati.<br />

3. Legislazione comparata. Varie forme del reato.<br />

4. Progetto della Commissione del Codice penale.<br />

5. Si risolvono alcuni dubbi.<br />

6. Emendamenti dell'Ufficio centrale del Senato.<br />

7. Giurisprudenza parlamentare in materia di pressioni indebite.<br />

8. Pressioni religiose, *<br />

LEGGI SPECIALI,— Serie 1*^ — Voi, IV. 29


450 LEGGI POLITIOO-AMMINISTRATIVE<br />

1. " I reati dì pressioni illecite a danno degli elettori, possono<br />

commettersi per l'opera individuale o collettiva di privati citta-^<br />

dini, affine di costringerli con mezzi di intimidazione a votare<br />

contro la propria coscienza, a favore di alcuni candidati o ad astenersi<br />

dall'esercitaré il loro diritto di voto. Per contenere la nozione<br />

di questa offesa al diritto elettorale entro i suoi naturali e legittimi<br />

confini, è necessario escludere il legittimo esercizio di una libertà<br />

preziosa e sacra, che merita di essere rispettata e mantenuta incolume,<br />

la libertà dell'influenza morale, della persuasione e del consiglio,<br />

e la libera manifestazione delle opinioni sia nei rapporti tra<br />

gli individui, sia in pubbliche adunanze elettorali, tanto intorno<br />

alle idee e ai mezzi di governo, quanto intorno agli uomini che si<br />

propongono di attuarli. Sopprimere questa sorgente di savie ed<br />

illuminate determinazioni per la coscienza dell'elettore, sarebbe<br />

come privare del benefizio della luce, nel momento del maggiore<br />

bisogno, chi deve vedere la meta verso la quale s'incammina,<br />

2* « Perciò, temendo di dar pretesto ad ingiuste persecuzioni,<br />

gelosi custodi delle benefiche libertà della parola e della stampa,<br />

abbiamo preferito di non annoverare tra i mezzi costitutivi delle<br />

illecite pressioni i pubblici discorsi e gli sciHlti stampati, benché<br />

da non poche legisla2;ioni vi siano compresi. Abbiamo pensato che<br />

se in essi si contengono ingiurie o minacele, o sediziose provocazioni<br />

ed altre tnanifestazioni vietate come dannose dal Codice<br />

penale o dalla <strong>legge</strong> sulla stampa, cadranno sotto le sanzioni<br />

ordinarie del diritto comune intorno ai reati della parola o della<br />

stampa; ma ove nulla contengano che contravvenga a tali divieti,<br />

inevitabilmente si accorderebbe al giudice un arbitrio indeterminato<br />

e perciò pericoloso. *<br />

3. " L*articolo riproduce in succinte formolo le disposizioni<br />

assai più circostanziate delle lèggi francese, belga, ungherese e<br />

spagnuola in questa materia. Con esso si reprime tutto ciò che<br />

costituisce una coazione morale impropria, idonea a restringere<br />

0 menomare la libertà degli elettori, che li obbliga a votare secondo<br />

gli impulsi del timore e l'interesse della personale quiete,<br />

anziché secondo il suggerimento della coscienza. I mézzi contertiplati<br />

sonò: in primo luogo le minacele, che si facciano ad uno o<br />

più elettori o alla loro famiglia, di alcun grave danno o della privazione<br />

di una importante utilità, richiedendosi che la minaccia<br />

sia tale da produrre commozione e timore, se non m hominem<br />

constontissimum, secondo la frase dell'antico giureconsulto, almeno<br />

nell'animo di persona ragionevole; le false notizie^ i raggiri<br />

ed artifizi, ed inflrìè qualunque altro mezzo illecito atto a diminuire<br />

la libertà degli elettori. Da pena è applicata nel gradò massimo,<br />

se le illegittime pressioni vengano usate nel nome collettivo di<br />

intere classi di persone p di associazioni, per la loro maggiore<br />

delittuosa eflScacia « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 216 e 217).<br />

4. Nel progetto di Codice penale le disposizioni contenute in<br />

/"<br />

^ d^


LEàdfÈ ELETTORALE POLITICA 451<br />

questo articolo erano così formulate: " Chiutìque con violenze,<br />

minacele, tumulti toglie o diminuisce Tesercizio di qualsiasi diritto<br />

politico, fuori <strong>dei</strong> casi preveduti dalle precedenti disposizioni<br />

di questo titolo, è punito con la detenzione da 4 mesi a 2 anni e<br />

con multa sino a L. 1000 « (art. 172). <strong>La</strong> Commissione tolse la<br />

parola minacele, che era stata approvata nel testo senatorio; ma<br />

di ciò censurarono, nelle loro osservazioni la Corte di cassazione<br />

di Firenze, le Corti d'appello di Brescia e Palermo ed il Consiglio<br />

degli avvocati di Aquila; la nuova <strong>legge</strong> ha perciò assai<br />

opportunamente accolta una maggiore specificazione.<br />

5. Le due pene comminate in questo articolo, erano nel progetto<br />

cumulabili, e furono invece rese alternative, secondo la specifica<br />

gravità del reato. Vennero inoltre appieno dileguati i dubbi<br />

suscitati dali'on, Chimirri intorno alla possibilità, che la specificazione<br />

di questo reato potesse mai riuscire ad una diminuzione<br />

della libertà di stampa e di discussione in materia elettorale {Cam.<br />

<strong>dei</strong> dep.. Discussioni, 24 giugno 1881, pag. 1642-1645).<br />

6. Le ragioni <strong>dei</strong> lievi emendamenti proposti dall'Ufficio centrale<br />

del Senato, e pei quali l'articolo ebbe la seguente forma definitiva,<br />

sono così esposte dall'on. Relatore : « Si è creduto doversi<br />

meglio distinguere nell'art. 91 il caso della coazione fatta ad un<br />

elettore da quello della pressione sugli elettori. E quanto alla<br />

pressione che si fa con false ìiolizie, raggiri oà artifizi, essendosi<br />

elevato il dubbio che potesse ritenersi compresa in quella<br />

fatta con qualunque mezzo illecito, è poi parso utile specificare<br />

ogni mezzo. 11 mezzo delle false notizie, <strong>dei</strong> raggiri e& artifizi,<br />

non può ritenersi già compenetraio nei mèzzi illeciti ; i mezzi<br />

illeciti atti a diminuire la libertà degli elettori essendo mezzi di<br />

coazione o coartazione se non completa, fino ad un Certo punto ;<br />

mentre le false notizie, i raggiri e gli artifizi, appartengono<br />

piuttosto al dolo, all'inganno come nella truffa preveduta dall'articolo<br />

626 del Codice penale. <strong>La</strong> disposizione in esame prevede<br />

che la pressione facciasi o cogli uni o cogli altri: pressione sulla<br />

libertà, pressione sul convincimento. Lodevole è anzi la <strong>legge</strong><br />

elettorale francese, che trattò degli uni e degli altri in due articoli<br />

separati (gli articoli 39 e 40). Si sono quindi lasciate le espres-<br />

_ sioni tutte quante, ma conformemente a considerazioni già fatte,<br />

si è detto notizie conosciute false da chi a queste ricorre « {Rei.<br />

f *<br />

LAMPERTIGO, pag. 86).<br />

7. Deve procedersi ad una inchiesta quando le proteste, indicando<br />

i testimoni che possono deporre, enunciano fatti di straordinaria<br />

pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli<br />

elettori. L'essere rimasto l'eletto estraneo a codeste pressioni<br />

non è motivo a rendere inammissibile l'inchiesta {Giunta pari.,<br />

18 dicembre 1870, Collegio di Palmi, elez. Amaduri).<br />

<strong>La</strong> pressione è esclusa quando le persone, a carico delle<br />

quali sarebbe avvenuta, dichiarano che votarono liberamente, e


452 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

quando la loro dichiarazione apparisce avvalorata da tutti i fatti<br />

che precedettero e accompagnarono la votazione (/6?., 11 febbraio<br />

1871, Collegio di Capua, elez. De Sterlich).<br />

Le accuse di pressioni non sono attendibili, quando vengano<br />

smentite dalle persone stesse contro le quali la pressione sarebbesi<br />

esercitata {Id,y 6 febb. 1874, Coli, di San Vito, elez. Cavalletto).<br />

Una lettera anonima con minacce dirette ad un elettore<br />

w<br />

perchè si astenga dal votare, o voti in favore di una determinata<br />

candidatura, non è sufficiente motivo di nullità, quando rimanga<br />

un fatto isolato, e le conseguenze sieno limitate ad un solo individuo<br />

{Cam. <strong>dei</strong> dep.^ 25 giugno 1880, Coli, di Riccia, elez.<br />

Moscatelli).<br />

Qualunque protesta per corruzione e pressione è assolutamente<br />

inattendibile se i fatti allegati vengano in parte smentiti da<br />

altri documenti, e se i firmatari della protesta, e i testimoni addotti<br />

abbiano <strong>dei</strong> cattivi precedenti di fronte al Codice penale<br />

{Id., 25 giugno 1880, Coli, di Atripalda, elez. Trevisani).<br />

Perchè la elezione possa essere annullata per illeciti maneggi,<br />

raggiri, o corruzioni occorre che si enumerino fatti speciali<br />

e si provi, che nel loro complesso abbiano e possano avere avuto<br />

influenza sull'esito della votazione {Giunta pari., 22 die. 1880,<br />

Coli, di Manoppello, elez. Bajocco).<br />

Non è ammissibile una protesta contro individui accusati<br />

di raggiri indebiti o minacele, quando i medesimi risultano invece<br />

per effetto di controproteste o dichiarazioni di molti elettori persone<br />

immuni da ogni colpa, che possa avvalorare le vaghe imputazioni<br />

loro opposte {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep,, 5 febbraio 1877, Coli, di<br />

Teramo, elez. Costantini),<br />

Le parole di sprezzo pronunciate all'indirizzo di un candidato<br />

possono per avventura dar luogo a provvedimenti giudiziari,<br />

ma non possono considerarsi come veri e propri reati di<br />

pressione elettorale, e tanto meno potrebbe essere considerato<br />

come tale il fatto di voci fatte spargere, che il Parlamento non<br />

convaliderebbe reiezione di quel candidato {Id,, 2 marzo 1877,<br />

Coli, di Scansano, elez. De Witt).<br />

8. Nel caso di pressioni usate da ministri del culto, anche la<br />

<strong>Camera</strong> subalpina diede esempi di giusta severità. Nel 1857 il<br />

clero era intervenuto nelle elezioni, esercitando una pressione<br />

morale sull'animo di molti elettori, prevalendosi di mezzi spirituali,<br />

spaventando e intimorendo gli elettori con minaccia di scomuniche,<br />

di diniego <strong>dei</strong> sacramenti in caso di malattia, ecc., se<br />

non si votasse per il candidato clericale. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> sanzionò<br />

l'annullamento delle elezioni in cui simili pressioni fossero seguite,<br />

e approvò la seguente proposta dell'onor. Cadorna. « <strong>La</strong> <strong>Camera</strong><br />

riconosce, che l'uso <strong>dei</strong> mezzi spirituali per parte del clero, onde<br />

influire sulle elezioni, costituisce una violenza morale, che rende<br />

necessaria l'inchiesta "- E venne infatti compiuta nei collegi di


A i<br />

%<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 453<br />

Strambino (elez. Birago di Vische), Boves (Vallauri), Novi e Venasca<br />

(Giriodi), Spezia (Verasis), Canale (Ponsiglione), Serravalle<br />

(Ratti-Opizzone), Montmelian (S. Leblanc), <strong>La</strong> Chambre (Grange),<br />

le cui elezioni furono annullate (Vedi la discussione 30 e 31 dicembre<br />

1857 e 1, 9. 11, 12, 13 gennaio 1858).<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati italiana ritenne persino che possa<br />

esservi fondato sospetto di pressione religiosa nella presenza di<br />

un ecclesiastico, sebbene non elettore, alle operazioni elettorali,<br />

se fu nominato membro dell'ufficio definitivo e vi rimase sino al<br />

termine del primo appello (Legisl. X, Collegio di Pontedecimo,<br />

elez, Paris-Salvago).<br />

ART. 92. I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati<br />

dì una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro<br />

funzioni direttamente, o col mezzo di istruzioni date alle persone<br />

da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare<br />

i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio<br />

di determinate candidature, o ad indurli all'estensione, sono<br />

puniti con multa da lire 500 a 2000, o, secondo la gravità<br />

delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.<br />

<strong>La</strong> predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di<br />

un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori<br />

a favore, od in pregiudizio di determinate candidature, o ad<br />

indurli all'estensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati<br />

al culto, 0 in riunioni di carattere religioso, o con pro­<br />

messe 0 minacce spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.<br />

1. Influenze lecite ed illecite del Governo.<br />

2. Gravità speciale del reato di illecita influenza da parte di un pub^<br />

blico funzionario,<br />

3. E da parte di un ministro del eulto.<br />

4. Progetto della Commissione del Codice penale.<br />

5. Vicende di questo articolo nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati,<br />

6. Modificazioni da esso subite al Senato del Regno.<br />

7. Chi sia ufficiale pubblico.<br />

'è. Pressioni governative; conseguenze.<br />

9. Pressioni di sindaci e di prefetti; conseguenze.<br />

1. « L'articolo reprime l'indebita ingerenza e l'abuso dell'autorità.<br />

Esso riproduce quasi letteralmente l'articolo 193 del vigente<br />

Codice penale.<br />

u Niuno al certo potrà, in uno Stato costituzionale, negare al<br />

Governo il diritto, che è pure un dovere, di avereun programma<br />

<strong>dei</strong> principii direttivi coi quali crede doversi condurre la cosa<br />

pubblica, e delle civili riforme ch'esso reputa necessarie affinchè<br />

lo Stato possa compiere gli alti suoi fini e provvedere al benessere


454 LEGai POLITICO^AMMINISTBATIVE<br />

Quindi<br />

d<br />

con tutti i mezzi di pubblicità e di persuasione, per farlo accettare<br />

dall'opinione pubblica e promuoverne l'adozione. E fino a che nelle<br />

elezioni il Governo esprima chiaramente codesti propositi acciò gli<br />

elettori distinguano i candidati che li accettano da quelli che li<br />

credono erronei e degni di essere combattuti, non potrà al certo<br />

incorrere nell'accusa d'indebita ingerenza elettorale. Ma laddove^<br />

i pubblici funzionari, direttamente, o col mezzo di istruzioni comunicate<br />

a persone da loro dipendenti in via gerarchica, abusando<br />

del loro ufficio, ed invadendo il campo della libertà elettorale, si<br />

adoperino con ogni maniera di pressioni od influenze a vincolare<br />

i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate<br />

candidature, o ad indurli all'astensione, commettono il reato contemplato<br />

in questo articolo.<br />

2. ^ Giova avvertire che la speciale efficacia dell'abuso d'ufficio e<br />

d'autorità può rendere punibili nel pubblico funzionario anche fatti<br />

che in un privato non costituirebbero il reato di pressione elettorale.<br />

Inoltre la pena può, nei casi gravi, divenire maggiore di (juella<br />

stabilita contro le pressioni di semplici individui privati, perchè<br />

nei pubblici funzionari concorre il doppio elemento aggravante<br />

della potenza <strong>dei</strong> mezzi colla facilità di adoperarli, e della violazione<br />

di speciali doveri d'ufficio. Perciò la pena dell'art. 193 del<br />

Codice penale, che limitavasi ad una multa da L. 250 a 2000 ed<br />

alla esclusione dall'esercizio <strong>dei</strong> soli diritti elettorali per un tempo<br />

da 5 a 10 anni, viene doppiamente aggravata, poiché non.solo è<br />

comminata una multa da L. 500 a 2000, ma, nei casi in cui la<br />

gravità delle circostanze lo richieda, può infliggersi la pena del<br />

carcere da tre mesi ad un anno,<br />

«* Siffatte sanzioni, congiunte alla conseguenza della sospensione<br />

dai pubblici uffizi perla durata da un anno a cinque stabilita<br />

coU'art. 99, non potranno mancare di efficacia, ed allontaneranno<br />

il pericolo di queste indebite ingerenze. E possiamo dire che le<br />

sanzioni da noi proposte non hanno riscontro colle più severe<br />

disposizioni accolte su tale argomento nelle legislazioni elettorali<br />

di altri paesi.<br />

3. ** L'articolo 193 del Codice penale assimila, e con ragione, a<br />

questo reato di abuso di autorità quello <strong>dei</strong> ministri del culto, i<br />

quali abusando dell'autorità religiosa, adoperino la speciale influenza<br />

del loro ufficio ecclesiastico, la morale dominazione sulle<br />

coscienze, per trasformarsi, obliando lo scopo del loro ministero,<br />

in agenti elettorali, col mezzo di discorsi in luoghi destinati al<br />

culto od in riunioni di carattere religioso, ovvero col mezzo di<br />

promesse o minaccie spirituali, allo scopo politico di vincolare i<br />

voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature,<br />

o d'indurii all'astensione. Il progetto riproduce le stesse<br />

disposizioni, ravvicinandole alle altre riguardanti l'abuso del pub-<br />

#


1- '<br />

"T"-<br />

4 -<br />

LEGaiS ELETTORALE POLITiCA • 455<br />

blico ufBcio, e mantenendo l'identità della pena » (Belaz. ZANAR-<br />

DELU, pag. 217-218).<br />

4. Nel progetto della Commissione pel Codice penale l'articolo<br />

era cosi formulato; « I pubblici ufficiali, che con abuso delle loro<br />

funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore<br />

od in pregiudizio di deternainate candidature, sono puniti con<br />

multa maggiore di L. 500, estendibile a 2000,.., <strong>La</strong> stessa pena<br />

è applicata ai milùstri di un culto ammesso nello Stato, che si<br />

adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio<br />

di determinate candidature, con istruzioni dirette alle<br />

persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni e<br />

discorsi nei luoghi riservati al culto, od in riunioni di carattere<br />

religioso, o con promesse e minaccio spirituali. Chiunque altro<br />

abusa di una qualsiasi autorità o podestà che ha sopra taluno per<br />

lo scopo indicato nei paragrafi precedenti è punito con multa fino<br />

a L. 500 (art. 169). <strong>La</strong> Commissione aggiunse per i pubblici ufficiali<br />

la pena della detenzione; mutò le parole culto ammesso<br />

nelle altre culto esistente; la magistratura non fece in proposito<br />

alcuna osservazione.<br />

5. Nella discussione parlamentare Ton. Cavalletto propose che<br />

fosse aggiunta per i pubblici funzionari la pena della destituzione.<br />

L'on. Fili Astolfone, in luogo della multa, propose il carcere da<br />

3 mesi a 6 anni, e per gli esattori la perdita della cauzione e la<br />

decadenza dal contratto. L'on. Mancini giustificò le severe disposizioni<br />

dell'articolo, paragonandole alla pena mite e quasi illusoria<br />

comminata ad esso dalTart. 193 del Cod. pen., ma com"battè tutti<br />

i proposti emendamenti che furono respinti.<br />

6. Il Senato tolse l'ultimo comma di questo articolo, che diceva:<br />

« Chiunque altro-abusa di una qualsiasi podestà od autorità<br />

che esercita sopra un elettore per i fini innanzi indicati è<br />

punito con multa sino a 500 ». Siffatta disposizione, scrisse il relatore,<br />

** non può riferirsi che alTautorità domestica; quella <strong>dei</strong><br />

genitori e degli ascendenti sui figli e discendenti; quella del padrone<br />

sui domestici. Degli abusi <strong>dei</strong> pubblici funzionari o <strong>dei</strong> ministri<br />

del culto il disegno si occupa nei due primi capoversi dell'articoloa<br />

<strong>La</strong> tutela è cessata, quando per Tetà maggiore si è<br />

acquistato Tesercizio del diritto elettorale. Ed anche la patria<br />

potestà propriamente detta cessa coH'età maggiore e coU'emancipazione.<br />

Resta solo Tautorità naturale, il diritto di riv^erenza,<br />

che obbliga moralmente i figli verso i genitori, ed i discendenti<br />

verso gli ascendenti. Ma tali rapporti sono così intimi, che non<br />

deve essere lecito ricercarvi un abuso d'autorità in relazione all'espressione<br />

del voto politico. Non conviene entrare nell'interno<br />

delle famiglie e frapporsi tra i figli ed i genitori od altri ascendenti<br />

a turbarne la pace e la concordia. <strong>La</strong> passione politica inoltre<br />

farebbe sempre interpretare il rispetto filiale come soggezione<br />

ad abuso d'autorità, e sempre vi sarebbe pretesto alla vessazione,<br />

/


456 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Quanto ai domestici, l'abuso d'autorità non è più immaginabile<br />

che tra padroni e coloni, esercenti e salariati, e tra chiunque è<br />

legato da contratto o ragione d'interesse. Pare quindi giusto il<br />

ritenere che il 3° capoverso dell'art. 92 non abbia ragione quasi<br />

d'essere ; o sconvenga la sua applicazione alla specie d'autorità,<br />

cui può riferirsi » {Relaz. LAMPERTICO, pag. 86).<br />

?• Si dicono uflSciali pubblici non solamente gl'impiegati tutti<br />

dello Stato, della Provincia o <strong>dei</strong> Comuni, ma anche quelli di<br />

qualunque stabilimento, la cui amministrazione è soggetta alla<br />

tutela 0 alla vigilanza del Governo, della Provincia o del Comune,<br />

e in genere qualunque persona incaricata di un pubblico servizio<br />

(Cod. pen. toscano, 20 giugno 1853, art. 165; Cod. pen. italiano,<br />

art. 217),<br />

8, 11 Governo deve proclamare altamente i suoi principii, ma<br />

non combattere i suoi avversari per mezzo di agenti od impiegati<br />

da lui dipendenti {Giunta pari., 11 dicembre 1869, Coli, di<br />

Crema, elez. Griffini).<br />

L'avere l'autorità politica raccomandato ai sindaci un candidato<br />

non costituisce pressione, ne uso d'influenza illegittima<br />

(/rf., 22 dicembre 1870, Coli, di Manoppello, elez. <strong>La</strong>nciano).<br />

Quando la protesta specifica alcuni fatti di pressione per<br />

parte dell'autorità politica, e quando indica i nomi <strong>dei</strong> testimoni<br />

che possono deporae, deve farsi luogo ad un'inchiesta, ove i fatti<br />

sieno di natura tale, se provati, da ingenerare gravi dubbi sulla<br />

spontaneità e libertà del voto {Td,, 22 dicembre 1870, Coli, di<br />

Castroreale, elez. Pettini).<br />

son sono attendibili le proteste di pressione governativa,<br />

quando i reclamanti non ne forniscono alcuna prova, e si limitano<br />

ad affermazioni generiche {Id., Legisl. XII, Coli, di Albano,<br />

elez, Lenzi ; Coli, di Clusone, elez. Gregorini).<br />

Non costituisce un atto di pressione governativa^ ma è solo<br />

un atto di onesta ingerenza in chi siede al governo della cosa<br />

pubblica una semplice raccomandazione in favore di uno <strong>dei</strong> candidati<br />

che si portano in un dato Collegio {M., Legisl. XII, Coli.<br />

di Ceva, elez. Massa).<br />

9. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> ha pure deciso che l'avere il prefetto •accomandato<br />

ai sindaci un candidato non costituisce pressione, né uso<br />

d'influenza illegittima, E neppure può dirsi che siasi illecitamente<br />

•ingerito nella elezione il prefetto coU'avere trasmesso<br />

all'ufficio principale la fede dì morte degli elettori defunti, in<br />

specie poi, quando, malgrado coteste fedi, l'Ufficio, che pure<br />

avrebbe potuto proclamare la elezione a primo scrutinio, ordinò<br />

il ballottaggio {Giunta Paviani., 22 dicembre 1870, Collegio di<br />

Manoppello, elez. <strong>La</strong>nciano).<br />

Neppure è ammissibile una protesta per pressioni che si<br />

pretendono fatte dalla Prefettura per avere inviato degli impiegati<br />

in qualche Comune del Collegio, quando questi siano stati


LEGGE ELETTORALE POLITICA 457<br />

incaricati di uffici puramente amministrativi, ne sia in ogni modo<br />

provato che essi usassero d'illeciti maneggi a scopi elettorali<br />

{<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati^ 5 febbraio 1877, Collegio di Teramo, elez.<br />

Costantini).<br />

L'invito fatto dal sindaco per la i3rma di un proclama elettorale<br />

0 la distribuzione per mezzo d'inservienti comunali di<br />

bollettini a stampa, non sono fatti ciie costituiscano pressione tale<br />

da viziare l'elezione {Id,, 10 marzo 1876, Collegio di Fessane,<br />

elez. Borelli G. B.).<br />

Neppure è causa di nullità dell'elezione il fatto che taluni<br />

elettori convenuti nella casa di un sindaco del Collegio, siano<br />

stati richiamati per udire dal loro ex-deputato le idee che avrebbero<br />

informato il suo programma, ma non già allo scopo di far<br />

pressione sul loro voto (/rf., 15 dicembre 1876, Coli, di Barge,<br />

elez. Plebano).<br />

Al sindaco non è nemmeno impedito di convitare alcuni<br />

elettori, essendo egli libero di manifestare agli amici e correligionari<br />

politici le proprie idee, le proprie impressioni verso di<br />

uno piuttostochè verso di un altro candidato, specialmente quando<br />

non si conosca precedentemente lo scopo del banchetto {Id., 15 dicembre<br />

1875, Coli, di Cagli, elez. Mattei).<br />

ART. 93. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con<br />

nulli, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad ope­<br />

razioni elettorali, clamori sediziosi, con oltragei ai memb<br />

dell'ufficio neir atto dell' elezione, ovvero rovesciando, sottraendo<br />

l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri<br />

mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio <strong>dei</strong><br />

diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col<br />

carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a<br />

lire 5000.<br />

1. Natura e carattere di questo reato,<br />

2. Gravità della pena.<br />

3. Estremi costituenti il reato.<br />

1. « L'offesa piii grave alla libertà elettorale consiste nell'uso<br />

<strong>dei</strong> mezzi materiali di violenze o vie di fatto, le quali costituiscono<br />

una coazione propria, ed hanno per carattere comune l'impedimento<br />

del libero esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali ed il turbamento<br />

della libertà del voto. Possono derivare da fatti individuali, ma<br />

possono operarsi ben anche col fatto collettivo di turbe popolari,<br />

cioè con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati alle<br />

operazioni elettorali, con grida o clamori sediziosi, o con oltraggi<br />

ai membri del seggio nell'atto dell'elezione, ovvero col mezzo,<br />

alcune volte adoperato, di rovesciare l'urna elettorale, ancorché


458 LEG0I POLITIGCHAMMINISTRATIVE<br />

fosse compiuta la votazione, disperdendo le schede e rendendone<br />

impossibile la verificazione ; alle quali varie ipotesi delittuose si<br />

aggiunge quella comprensiva dell'uso di altri mezzi egualmente<br />

efficaci, essendo il reato riposto precipuamente nello scopo finale<br />

dell'impedimento all'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali ed alla libertà<br />

del voto.<br />

2. « In tutte le legislazionr questi fatti sono preveduti e severamente<br />

puniti. Il nostro progetto li sottopone a pene più gravi<br />

di quelle stabilite per le altre lesioni della libertà elettorale, avuto<br />

riguardo al concorso dell'elemento aggravante dell'uso della violenza<br />

materiale o di quella consistente nel numero <strong>dei</strong> colpevoli ;<br />

laonde la pena della multa è estesa sino al massimo di L. 5000 ed<br />

il carcere da 6 mesi a 2 anni « {Rei. ZANARDELLI, p. 218-219).<br />

3. Due estremi costituiscono propriamente parlando il reato<br />

contemplato in quest'articolo: Vimpedimento constatato deWeserciziodiun<br />

diritto pubblico e la violenza, o vie di fatto, tumulti,<br />

attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni<br />

elettorali, clamori sediziosi, oltraggi ai membri <strong>dei</strong>rUtfizio nell'atto<br />

dell'elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale,<br />

disperdendo le schede o altri mezzi egualmente efficaci.<br />

Non basterebbe aver tentato d'impedire, bisogna aver di<br />

fatto impedito.<br />

ART. 94. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni<br />

elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa<br />

estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce<br />

armato nella sala elettorale, ancorché sia elettore o<br />

membro dell'uffizio.<br />

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200<br />

è punito chi, nella sala dove si fa reiezione, con segni palesi<br />

di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine,<br />

se richiamato all'ordine dal presidente non obbedisce.<br />

1. Motivi della <strong>legge</strong>.<br />

2. Proposta di un*aggiunta e suo ritiro.<br />

3. Se un non elettore che s'introduce nella sala elettorale senza dolo<br />

sia passibile di pena.<br />

1. « L'articolo reprime fatti, benché assai meno gravi, che turbano<br />

la regolarità delle funzioni elettorali, e provvede acciò non<br />

avvengano disordini nel luogo dell'adunanza. Esso applica la pena<br />

della multa a chiunque senza diritto vi si introduca durante le<br />

operazioni elettorali, ovvero vi si introduca armato benché sia<br />

elettore o membro dell'ufficio. E con una multa è pure punito chi<br />

con segni di approvazione o disapprovazione produca disordine<br />

nell'adunanza, e chi, chiamato all'ordine dal presidente, ricusi di<br />

obbedire « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 219).<br />

• j - . ><br />

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•_ L.<br />

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LEaaE E;LI;TTOIIAI.B POLITICA 459<br />

2. L'on. Di San Donato aveva presentato il seguente articolo<br />

aggiuntivo :<br />

« I membri di un Collegio elettorale, i quali durante la<br />

riunione, facendo da agenti provocatori, si sono resi colpevoli di<br />

oltraggio, 0 di violenze verso altri elettori, e con vie di fatto, o<br />

minaccio, avranno cercato di ritardare le operazioni elettorali,<br />

saranno punibili col carcere estensibile ad un anno e con multa<br />

estensibile sino a lire 2000.<br />

«^ Se lo scrutinio sarà impedito, sarà applicato il massimo<br />

della pena ».<br />

L'articolo venne però ritirato, in seguito alle concordi osservazioni<br />

degli on. Villa, Coppino e Mancini, secondo i quali<br />

provvede abbastanza ai casi contemplati in esso l'art. 94, che<br />

sarebbe appieno applicabile.<br />

3. Colui che senza essere elettore s'introduce nella sala in cui<br />

hanno luogo le operazioni elettorali, può soggiacere a pena,<br />

sebbene consti che non ha agito con dolo , perchè trattasi di<br />

infrazione all'art. 75 della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 (identico nella<br />

sostanza all'art. 94). Questo articolo, vietando l'ingresso nella sala<br />

elettorale a chiunque manchi del titolo di elettore del Collegio,<br />

ha uno scopo evidentemente preventivo, poiché intende ad impedire<br />

che la presenza di persone estranee nell'Assemblea dia luogo<br />

a brogli od intrighi che potessero in qualunque modo compromettere<br />

l'indipendenza o la sincerità del voto. Siamo quindi in<br />

presenza d'una semplice contravvenzione e non di un delitto,<br />

malgrado che la pena sancita possa essere correzionale. Conseguenteniente,<br />

nel concreto caso, anche escluso il dolo, basta a<br />

costituire il reato il solo fatto materiale di essere il giudicabile<br />

entrato nella sala elettorale senza averne diritto (Cass. di Roma,<br />

6 aprile 1881, Foro UaL, vi, 2, 288).<br />

r<br />

ART. 95. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall<br />

cizio del diritto di elettore, o assumendo il nome alti<br />

presenta a dare elettorale, ovvero chi<br />

dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile<br />

ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.<br />

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della<br />

chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre.<br />

aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o<br />

di <strong>legge</strong>re fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono<br />

scritti, od incaricato dì scrivere il voto per un elettore che non<br />

può farlo da sé, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli,<br />

od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della vota


460 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

zione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con<br />

multa da lire 500 a 2000.<br />

Se il colpevole fa parte dell'uffìzio elettorale, la pena è<br />

elevata al doppio.<br />

1. Le frodi elettoralL<br />

2. Legislazione comparata.<br />

3. Varie specie di frodi.<br />

4. Necessità che il colpevole sia colto in flagranza.<br />

5. <strong>La</strong> misura della pena,<br />

6. Progetto della Commissione del Codice penale.<br />

1. Questi articoli reprimono la frode elettorale, per la quale,<br />

se non si offende la libertà degli elettori, si altera la sincerila del<br />

voto e quindi viene a falsificarsi il risultato finale della votazione.<br />

2. « Questa fraudolenta alterazione della verità <strong>dei</strong> suffragi fu<br />

già contemplata, benché con formolo incomplete, negli art. HI<br />

e 112 del Cod. pen. frane, i quali punivano chiunque fosse sorpreso<br />

in atto di falsificare le schede, di sottrarrle od aggiungerne,<br />

e chi, incaricato di scrivere per un elettore analfabeta o infermo,<br />

scrivesse un nome diverso da quello indicatogli. Nella discussione<br />

del Codice l'oratore del Governo così esprimevasi: « Vi ha<br />

delitto ogniqualvolta il voto <strong>dei</strong> cittadini è alterato col mezzo di<br />

falsificazioni, sottrazioni o aggiunzioni di schede: questi colpevoli<br />

maneggi acquistano un nuovo grado di gravità allorquando<br />

sono Topera degli scrutatori medesimi, imperocché vi ha in questo<br />

caso violazione di un deposito e abuso di confidenza ". 1 molti<br />

dubbi elevati nella pratica suggerirono più. numerose specificazioni<br />

di questi fatti di frode nella \Qgge elettorale del 1849 e nel<br />

decreto imperiale del 1852.<br />

« Le stesse, o poco dissimili, ipotesi delittuose s'incontrano<br />

nella legislazione inglese (<strong>legge</strong> 6 e 7, Vitt. e. 18), nella belga<br />

(art. 184 a 186), nell'ungherese (art. 102), nella greca (art. 83)<br />

e nella spagnuola (art. 124); ma la severità della <strong>legge</strong> inglese<br />

giunge al punto di applicare la stessa pena anche a chi assuma<br />

il falso nome di un elettore, o soltanto si presenti a richiedere la<br />

scheda elettorale.<br />

3. « Nel nostro progetto noi abbiamo enunciato le specie più<br />

ovvie e frequenti, come allorché il non elettore, assumendo falsamente<br />

il nome di un eleitore, si presenti a dare il suffragio, o<br />

un elettore voti più volte, o taluno nel c©rso della operazione, o<br />

prima della chiusura definitiva del verbale sia sospreso in atto di<br />

sottrarre, aggiungere ò sostituire schede o di alterarne il contenuto,<br />

o di <strong>legge</strong>re fraudolentemente nomi diversi da quelli che<br />

vi sono scritti, il quale ultimo fatto, non specificato nell'art- 111<br />

del Cod. pen. frane, la dottrina e la giurisprudenza si affaticavano<br />

a far comprendere sotto l'incriminazione di falsificazione<br />

delle schede, secondo che si raccoglie dal Morin, dal Carnet e da<br />

. ,1---


il.<br />

*i<br />

i •-<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 461<br />

^<br />

Chauveau e Hélie. Non fu dimenticato il fatto di chi, incaricato<br />

di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sé, vi<br />

scrive un nome diverso da quello indicatogli. Ma si è infine aggiunta<br />

un'ipotesi generale e comprensiva, contemplando, cioè,<br />

qualunque fatto che produca la conseguenza di falsificare il risultato<br />

finale della votazione.<br />

4. " Giova specialmente avvertire, ohe per alcuni di questi fatti<br />

di frode, i quali sono il sottrarre, aggiungere o sostituire schede,<br />

od alterarne il contenuto, e il <strong>legge</strong>re fraudolentemente nomi diversi<br />

da quelli scritti nella scheda, la <strong>legge</strong> richiede la sorpresa<br />

nella flagranza del reato. Una tale condizione dal Codice penale<br />

francese venne già trasportata anche nell'art. 191 del Codice penale<br />

italiano, in cui del pari è punito chi nel corso delle operazioni<br />

elettorali è sorpreso in atto di sottrarre, o di aggiungere<br />

schede o di falsarne il contenuto. Essa però scomparve nella formola<br />

dell'art. 165 del progetto del nuovo Codice penale proposto<br />

dall'on. Vigliani all'approvazione del Senato nel 1875, in cui si<br />

ritenne bastevole la denunzia del fatto prima della chiusura del<br />

processo verbale delle operazioni elettorali e dell'abbruciamento<br />

delle schede. Noi abbiamo creduto non doversi abbandonare cor<br />

desta importante guarentigia che allontana il pericolo di postume<br />

accuse, le quali darebbero luogo a testimonianze d'ordinario dominate<br />

dall'interesse dipartito, ed a tardive denuncio, che difiicilmente<br />

il partito soccombente tralascierebbe di presentare.<br />

« <strong>La</strong> necessità della sorpresa in flagranza non esisteva nel<br />

primo progetto del Codice francese; ma nella discussione fattane<br />

nel Consiglio di Stato vi fu aggiunta sulla proposta del Cambacérès,<br />

il quale così ragionava : « A qual prova riferirsi quando<br />

le operazioni sono terminate? Nei falso, il delitto è stabilito coll'ispezione<br />

delle scritture. Qui non si potrebbe che esaminare testimoni;<br />

e sarebbe pericoloso permettere che un cittadino, il<br />

quale intervenne ad una votazione, potesse essere processato in<br />

questo modo, qualche volta anche dopo un tempo non breve.<br />

5. " <strong>La</strong> pena di questi reati, per l'individuo che con falso nome<br />

si presenta a votare, o per colur che vota in piii sezioni, è quella<br />

della multa estensibile a lire 1000 e del carcere sino ad un anno,<br />

e la stessa pena si applica anche a colui che appartenendo all'ufficio<br />

elettorale ammette scientemente a votare chi non ne ha il<br />

diritto, 0 ricusa di ammettere chi lo ha. Ma per gli altri fatti,<br />

assai pili pericolosi pel grado della loro influenza sul risultato<br />

complessivo della votazione, la multa si applica da lire 500 a<br />

2000, ed il carcere da sei mesi a due anni. <strong>La</strong> severità della <strong>legge</strong><br />

è giustamente maggiore quando il colpevole faccia parte dell'ufficio<br />

elettorale, nel quale caso la pena si eleva al doppio « {Relaz.<br />

ZANARDELLI, pag. 219, 220),<br />

6. Nel progetto della Commissione le disposizioni di questo<br />

articolo erano contenute nell'art, 166, comma 2, 3, 5 e nel 167,


462 LE


464 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

L'azione penale sì prescrive fra mesi sei dalla data del<br />

erbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.<br />

Dall arrivo degli atti alla <strong>Camera</strong>, o durante la inch<br />

che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della <strong>Camera</strong><br />

stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.<br />

Ordinata un'inchiesta«dalla <strong>Camera</strong>, la Commissione ha<br />

diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra,<br />

una indennità.<br />

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla <strong>Camera</strong> sono<br />

applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza,<br />

sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre<br />

in materia civile ; salvo le maggiori pene secondo il<br />

Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione<br />

della verità od il rifiuto su materia punibile.<br />

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno <strong>dei</strong> reati contemplati<br />

nella presente <strong>legge</strong> non sono applicabili le disposizioni<br />

degli articoli 8 e 110 della <strong>legge</strong> 20 marzo 1865, allegato<br />

A^ sull'amministrazione comunale e provinciale.<br />

• ><br />

1. Disposizioni contenute in questo articolo.<br />

2. L'azione penale e la costituzione diparte civile.<br />

3. Motivi prò e contro questa disposizione.<br />

4. Il Senato collega l'azione penale consentita ad ogni elettore colla<br />

cpstituzione di parte civile.<br />

5. <strong>La</strong> giurisprudenza prevalente su questo argomento giustifica la<br />

nuova disposizione della <strong>legge</strong>.<br />

6. L'azione pubblica è consentita al Pubblico Ministero.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> ed il potere giudiziario ; limiti posti all'azione di questo<br />

per necessità parlamentari.<br />

8. Osservazioni^ed emendam^enti dell'Ufficio centrale del Senato.<br />

9. Prescrizione dell'azione penale.<br />

10. Le inchieste parlamentari. Rinvio.<br />

11. Motivi delle disposizioni di questo articolo relative alle inchieste.<br />

12. Penalità per i testimoni nelle inchieste.<br />

13. <strong>La</strong> falsa testimonianza in materia elettorale. .<br />

14. Perchè si applicano le disposizioni relative alla falsa testimonianza<br />

in materia civile, salvo Vapplicazione della <strong>legge</strong> penale nei<br />

casi più gravi.<br />

15. <strong>La</strong> garantìa accordata ai pubblici funzionari dagli art, 8 e HO<br />

della <strong>legge</strong> comunale e provinciale.<br />

16. Ragioni della sua abolizione in materia elettorale.<br />

17. Discussioni in Senato; l'abolizione è mantenuta.<br />

' 1. Si contengono in questo articolo disposizioni diverse, relative<br />

all'azione penale, alla sua prescrizione, alle inchieste parlaraentarfin<br />

materia elettorale, ed alla procedura per reati eletto-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 465<br />

rali contro i pubblici funzionari. Sono disposizioni le quali molto<br />

più opportunamente si sarebbero dovute distinguere in tre articoli,<br />

non avendo tra loro un rapporto intimo e necessario.<br />

3. Secondo le disposizioni di questo articolo, « ogni elettore,<br />

ancorché non personalmente danueggiato, può considerarsi come<br />

parte offesa, qual membro del corpo elettorale, dai reati contemplati<br />

in questa <strong>legge</strong>, e quindi non solo può, colla sua querela,<br />

promuovere presso il Pubblico Ministero l'esercizio dell'azione<br />

penale nascente dai medesimi, ma benanche costituirsi parte<br />

civile nel giudizio. Si comprende facilmente la utilità di questa<br />

disposizione per assicurare l'applicazione delle sanzioni penali,<br />

rendendo possibile contrapporre nella lotta giudiziale alla difesa<br />

degli imputati lo zelo e la vigilanza <strong>dei</strong> difensori incaricati della<br />

rappresentanza della parte civile " {Rei. ZANARDELLI, pag. 221).<br />

L'incarico di promuovere l'azione penale che deriva da un<br />

reato, secondo il Codice di procedura penale è attribuita al procuratore<br />

del re (art. 42, 1), e in generale, l'esercizio dell'azione<br />

penale che è essenzialmente pubblica, è affidato agli ufficiali del<br />

Pubblico Ministero (art. 2). Le denunzie e querele <strong>dei</strong> privati<br />

concorrono coi processi verbali e coi rapporti degli ufificiali subalterni<br />

della polizia giudiziaria a fornire al procuratore del re le<br />

notizie occorrenti (art. 43). L'azione penale si esercita d'ufficio,<br />

ma vi hanno per eccezione <strong>dei</strong> casi, in cui a promuoverla è necessaria<br />

l'istanza della parte danneggiata od offesa (art. 2 precitato).<br />

<strong>La</strong> persona danneggiata od offesa può anche costituirsi parte civile<br />

nel giudizio penale per ottenere il risarcimento del danno<br />

(art. 109, Codice di procedura penale), ma quand'anche siavi<br />

l'istanza della parte privata, quand'anche siasi questa costituita<br />

parte civile, è sempre il procuratore del re che promuove l'azione<br />

penale come il rappresentante della società. <strong>La</strong> persona offesa,<br />

quantunque querelante, non ha parte in giudizio, se non si è costituita<br />

parte civile; ed anche come parte civile, non sta in giudizio<br />

che per l'esercizio dell'azione civile.<br />

3. Nella discussione parlamentare le disposizioni di questo articolo<br />

parvero a taluno superflue, perchè « trattandosi di reati<br />

d'azione pubblica, non solo gli elettori, ma qualunque cittadino può<br />

denunziarli, a norma dell'art. 98 del Codice di procedura penale,<br />

senza bisogno di farne oggetto di speciale disposizione; mentre la<br />

concessione dell'azione civile è una pericolosa esagerazione ". <strong>La</strong><br />

Commissione però lo mantenne, riconoscendovi « il complemento,<br />

la corrispondenza logica e necessaria di ciò che abbiamo già stabilito<br />

nei primi articoli quanto all'azione popolare relativamente<br />

a ciò che si attiene all'esercizio del diritto. Per tutto ciò che ha<br />

violato 0 falsato l'elemento elettorale sulle inscrizioni e reiezioni<br />

delle liste abbiamo ammesso l'azione in favore di chiunque creda<br />

di avere un interesse; ogni elettore può credere di avereùnteresse<br />

anche suo proprio, od in qualunque modo far suo quello del<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV, 30<br />

w<br />

^


466 LEGGI POLrnCO-AMMlNISTRA'ITVK<br />

corpo a cui appartiene, e promuovere <strong>dei</strong> processi in nome di<br />

quegli interessi che sono stati violati, facendo valere le sue ragioni<br />

col mezzo di un avvocato, costituendosi parte civile ».<br />

I/on. Mancini giustificò inoltre questa disposizione ** perchè<br />

un semplice querelante non potendo essere rappresentato in giudizio<br />

da un difensore, e soltanto la parte civile potendo usarne,<br />

vi sarà la possibilità di contrapporre nella lotta giudiziaria al<br />

difensore degl'imputati la vigilanza e la parola di quegli avvocati<br />

che sarann'o incaricati della rappresentanza della parte civile<br />

E un principio pacifico che per aver diritto a promuovere un'azione<br />

d'indole civile, non è necessario che essa abbia a scopo la tutela<br />

di un interesse pecuniario, ma basti anche un interesse morale.<br />

Così talvolta spetta ai magistrati penali, allorché vi è costituzione<br />

di parte civile, di estimare come un danno valutabile pecuniario<br />

quello che non rappresenta in realtà una pena pecuniaria,<br />

ma il risarcimento di un danno morale. Ne abbiamo gli esempi<br />

nei reati di ingiuria e difi*amazione,... « {Cam. <strong>dei</strong> dep., Disciissiorn,<br />

24 giugno 1881, 6550-6553).<br />

4. L'ufficio centrale del Senato notava, che « si tratta d'una eccezione<br />

al generale sistema, facendo un'azione popolare di quella<br />

pe' reati elettorali, ed attribuendo a qualunque elettore la facoltà<br />

di promuoverla e di costituirsi parte civile. Il sistema si completa<br />

coll'ultimo capoverso, che rende libera l'azione penale anche contro<br />

i pubblici funzionari, senza che possano ostare gli art. 8 e 110<br />

della <strong>legge</strong> 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale,<br />

rispetto a quelli, cui questi articoli riguardano. Si considera<br />

qualunque elettore come danneggiato in un interesse morale<br />

pe' reati offensivi della libertà e sincerità del suffragio politico.<br />

Ma, prendendo la proposta disposizione di <strong>legge</strong> a rigore de' termini,<br />

l'eccezione principalmente starebbe nella facoltà di promuovere<br />

l'azione penale data ad ogni elettore, e d'entrare nelle<br />

attribuzioni della pubblica autorità; giacche, quanto a presentar<br />

querela, fare istanza pel procedimento ed a costituirsi parte civile,<br />

sono facoltà comuni e di diritto ordinario. Nondimeno,<br />

quanto alla costituzione di parte civile, siccome poteva disputarsi<br />

se ogni elettore si avesse a considerare quale parte offesa, è utile<br />

la disposizione del disegno di <strong>legge</strong>, che toglie il dubbio. Resta<br />

dunque solo, che ben si delinei l'atto del promuovere l'azione penale,<br />

e che si faccia consistere nella semplice istanza per il procedimento,<br />

ossia si prenda nel senso piuttosto volgare: non potendosi<br />

ammettere che qualunque elettore possa sostituirsi al<br />

magistrato. Ed ecco come si ridurrebbe a questi termini il senso<br />

della <strong>legge</strong>. Il disegno di <strong>legge</strong> portando che qualunque elettore<br />

possa promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile, non<br />

lo obbliga a fare insieme Tuna e l'altra cosa ; ma lascia a chi<br />

promuove l'azione penale la facoltà di costituirsi o non costituirsi<br />

parte civile. Ora si propone dall'ufficio centrale che si dica :


LEGGE ELETTORALE POLITICA 467<br />

qualunque elettor e può promuovere V azione penale costituendosi<br />

parte civile. Con ciò si obbligherà innanzi tutto l'elettore, il<br />

quale promuove l'azione, a maggiore ponderazione, dovendo assumere<br />

la qualità di parte civile indispensabilmente con ogni conseguente<br />

responsabilità. Poi la variazione serve a limitare nel<br />

senso suespresso il concetto del promuovere l'azione penale. Si<br />

viene a dire: promuovere l'azione penale come parte civile, come<br />

Io può la parte civile; il che riducesi alla semplice facoltà di fare<br />

istanza pel procedimento. E spiegato che si tratta dell'esercizio<br />

delle attribuzioni della parte civile, non mai di sostituirsi al magistrato<br />

penale. Essendo scopo della <strong>legge</strong> di dare il modo ad<br />

ogni elettore di essere rappresentato in processo ed in giudizio,<br />

e di contrapporre la voce del proprio patrocinante a quella del<br />

difensore dell'imputato, questo è che propriamente si raggiunge<br />

colla costituzione di parte civile, né occorre di più ^ {Relaz.<br />

LAMPERTIGO, pag. 87).<br />

5, Ad onta di queste dichiarazioni dell'Ufficio centrale, come<br />

venne in discussione al Senato questo articolo, le disposizioni<br />

relative alla costituzione di parte civile nel giudizio penale da<br />

parte di qualunque elettore trovò viva opposizione nell'on. Muraglia.<br />

Gli parve che potesse diventare una speculazione, e non<br />

fosse lecito tradurre il danno patito dal corpo elettorale in una<br />

somma pagata ad uno o più elettori. Il Ministero Pubblico può<br />

da solo istruire il processo penale e sostenere l'accusa; che anzi<br />

la sentenza del Tribunale ha maggior credito senza la costituzione<br />

della parte civile.<br />

L'on. Pessina dimostrò che la questione era stata già risolta<br />

in quello stesso senso dai Tribunali. ** Già altre volte, nei processi<br />

elettorali, sono intervenuti elettori a costituirsi parte civile, invocando<br />

appunto quella disposizione del Codice di procedura penale,<br />

ove è detto che chiunque è danneggiato dal reato si costituisce<br />

parte civile. E l'interpretazione della parola danneggiato diede<br />

luogo alla controversia. Diceasi dall'un canto: qual danno si è<br />

avuto? E come misurarlo? Si rispose dall'altro non essere necessario<br />

specificare innanzi al giudice penale qual è il danno che si<br />

ha avuto; e si aggiunse che l'elettore appunto come parte integrante<br />

della società, divide con tutti i cittadini il danno di una<br />

elezione che si è verificata per effetto di un reato ; che la perturbazione<br />

di un'elezione colpisce-tutti i contribuenti; sicché l'elettore,<br />

come parte integrante della società, benché individuo di<br />

questa società, può costituirsi parte civile e rivendicare i danni<br />

provenienti anche indirettamente a lui. E spesso i Tribunali hanno<br />

accettato questa seconda maniera di vedere... Per evitare la<br />

questione che si è fatta viene l'articolo in esame a dichiararlo, e<br />

non {sconvolge punto il sistema; imperocché non dimentichiamo<br />

che il giudizio elettorale nei tempi nostri ha in se l'indole propria<br />

àeìVactio popularis <strong>dei</strong> Romani ; e l'egregio senatore Mira-


468 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATrVE<br />

glia, dottissimo nelle cose del Diritto antico e del Diritto moderno,<br />

forse non ha pensato a questa origine, cui la <strong>legge</strong> proposta<br />

rannoda il diritto nell'elettore di costituirsi parte civile nel giudizio<br />

penale per reati elettorali. Si comprende bene che quando<br />

si andrà alla liquidazione <strong>dei</strong> danni ed interessi, potrà sorgere<br />

una questione, se sia possibile una liquidazione di danno materiale<br />

per una riparazione pecuniaria. Ma che importa? In molti<br />

giudizi penali vi è l'impossibilità di rifare i danni, come è il caso<br />

di un reato grave commesso da un individuo assolutamente indi-<br />

-gente: egli non ha come poter riparare ai danni prodotti dal<br />

reato. Ebbene, negherete alla famiglia dell'ucciso di costituirsi<br />

parte civile contro un uccisore indigente, solo perchè questo uccisore<br />

indigente, allorché sarà dichiarato colpevole del reato, e<br />

condannato per esso non solo alla pena, ma alla riparazione <strong>dei</strong><br />

danni, non sarà in grado di eseguire questa riparazione di danni<br />

in una forma pecuniaria?<br />

ti Quell'intervento, come parte civile, è un mezzo perchè<br />

l'elettore possa, come alleato del Pubblico Ministero e nel nome<br />

di un interesse pubblico (perchè è l'interesse dell'elettorato), porgersi<br />

persecutore del reato che si è commesso » {Sen. del Regno,<br />

Discussioìii, 19 àio. 1881, pag. 2246-2249).<br />

6, Siccome anche qui può sorgere il dubbio se l'azione pubblica<br />

spetti al Pubblico Ministero, gioverà tener presenti le dichiarazioni<br />

fatte in proposito dall'on. Mancini: ^ Per ciò che sì riferisce alla<br />

domanda se il Pubblico Ministero possa trovare ostacolo a procedere,<br />

io non posso che rispondere negativamente. Il Pubblico<br />

Ministero è per essenza il vindice di tutti i reati nei quali ha luogo<br />

l'azione pubblica, la quale a lui sempre appartiene. Potrebbe tuttavia,<br />

trattandosi di reati correzionali, usare della citazione diretta<br />

anche l'elettore, perchè nella materia correzionale non è<br />

sempre necessario che il Pubblico Ministero faccia la richiesta di<br />

procedersi, ma anche da sé la parte offesa può servirsi del mezzo<br />

della citazione diretta » {Cam. <strong>dei</strong> dep., Discussioni, pag 6583;.<br />

7. Può avvenire che si sollevino questioni gravissime di competenza<br />

tra la <strong>Camera</strong> ed il potere giudiziario in materia di elezioni.<br />

E già notava a tale proposito il relatore, on. Zanardelli:<br />

« Viene ... opportunamente risoluta con provvide norme<br />

la grave questione circa il concorso del procedimento e del giudizio<br />

politico della <strong>Camera</strong> elettiva sopra ciascuna elezione, e<br />

dell'esercizio delle attribuzioni giudiziarie <strong>dei</strong> magistrati sui reati<br />

commessi in materia elettorale. Parecchie legislazioni mancano<br />

di disposizioni in proposito, e non di rado sorsero conflitti variamente<br />

decisi. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> greca del 1877 lascia libero il corso<br />

all'azione ed alla punizione giudiziaria indipendentemente dalla<br />

procedura e dalla decisione delia <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, sia che<br />

annulli o che convalidi l'elezione (art. 94). Tuttavia sarebbe assai<br />

utile e sarebbe più conforme al concetto assoluto della giustizia ri-


LEGOE ELETTORALE POLITICA 469<br />

muòvere la causa di collisioni somiglianti, e prevenire decisioni<br />

contraddittorie di due alti poteri dello Stato sopra un medesimo<br />

argomento. Si propone quindi il saggio temperamento di dare<br />

facoltà alle autorità giudiziarie d'istruire e raccogliere le prove<br />

sopra i reati elettorali, acciò non se ne disperdano le tracce, ma<br />

prescrivendo che, dopo compiuta l'istruzione, gli atti vengano<br />

trasmessi alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, per illuminarla colle prove<br />

raccolte, e si attendano le deliberazioni della medesima sulla<br />

elezione prima di procedere oltre al correlativo giudizio penale,<br />

ove se ne abbia la materia » (pag. 222).<br />

8. Riguardo all'azione dell'autorità giudiziaria, l'Ufficio centrale<br />

del Senato ha osservato, che essa « dev'essere libera, quando<br />

al fatto contemplato dagli articoli precedenti non sia succeduta<br />

la elezione. Ciò dicasi principalmente de' reati attinenti alla for-<br />

'/iiazione delle liste elettorali (art. 89 del progetto). Per simili<br />

reati non vi ha ragione, anzi non è il caso, di attendere veruna<br />

deliberazione della <strong>Camera</strong> elettiva. Si è quindi mutata la redazione<br />

in guisa che il capoverso direbbe : ma in caso d'elezione<br />

non può farsi luogo al giudizio pio a che la <strong>Camera</strong> elettiva<br />

non abbia, emesso sulla elezione le sue deliberazioni.<br />

« L'art. 193 del Cod. penale, riguardo ai pubblici funzionari<br />

e ministri del culto imputati di abusi nelle elezioni, dispone che<br />

non si ^oss'd procedere ad istruzione giudiziaria se non dopo che<br />

le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo<br />

pjrocesso verbale. Trattasi appunto di abusi, che si commettono<br />

rispetto alla votazione in occasione di elezione, cioè<br />

miranti a vincolare i suffragi degli elettori in favore od. in pregiudizio<br />

di deterininate candidature. Ed il Codice non ha voluto<br />

che il processo potesse turbare le operazioni elettorali colla impressione<br />

e col rumore, che sogliono destare atti giudiziari, fra<br />

cui sono i mandati di comparizione od anche di cattura diretti<br />

contro pubblici funzionari o ministri del culto. II capoverso del<br />

nostro articolo abroga virtualmente la disposizione del Codice.<br />

Esso dispone per qualunque imputato di reato elettorale ; non<br />

vieta il processo ma solo il giudizio, e questo vuol sospeso non<br />

solo fino al compimento delle operazioni elettorali, ma fino alla<br />

deliberazione della <strong>Camera</strong> elettiva sulla elezione, di cui si tratti.<br />

In nessun caso vuoisi che sia impedita all'autorità giudiziaria<br />

l'istruzione del processo e di raccogliere le prove. Ed è giusto<br />

che l'indugio non abbia a recar danno all'interesse della punitiva<br />

giustizia; avendovi prove fuggevoli, e le tracce <strong>dei</strong> reati potendo<br />

sempre essere soggette a dileguarsi od a scemare di valore col<br />

trascorrere del tempo. Gli stessi imputati potrebbero aver campo<br />

di sottrarsi, se non si potessero ordinare misure di cautela contro<br />

di loro. Giova per altro notare l'importanza della variazione, che<br />

reca il disegno di <strong>legge</strong> alla disposizione del Codice penale succitato<br />

-» {Relaz. LAMPERTIGO, pag. 87-88).


470 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

9. Riguardo alla prescrizione delTazione penale, ecco i motivi<br />

dai quali il legislatore fu determinato :<br />

« Con altra disposizione di questo articolo sono dettate le<br />

norme regolatrici della prescrizione dell'azione penale nascente<br />

dai reati elettorali. E sembrato poco giovevole all'interesse sociale<br />

lasciar sussistere l'azione penale nascente da questi reati<br />

per ben due anni, tempo dell'ordinaria prescrizione dell'azione<br />

penale nei delitti, perchè verrebbe a prolungarsi artificialmente<br />

il mantenimento dell'agitazione e delle conseguenze della lotta<br />

elettorale colle passioni che sogliono esserne eccitate. Parve bastevole<br />

il periodo di sei mesi dal dì del reato, e quando siasi<br />

cominciato il procedimento penale, dall'ultimo atto del medesimo.<br />

Quando però gli atti del procedimento penale siano inviati alla<br />

<strong>Camera</strong> elettiva, finché ivi stanno, e sino alla deliberazione dell'Assemblea,<br />

la prescrizione deve rimanere sospesa in applicazione<br />

della regola contra non valentem agere non currit praescriptio\<br />

e così pure durante un'inchiesta parlamentare, laddove<br />

questa venga ordinata « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 222-223).<br />

10. <strong>La</strong> mancanza di una <strong>legge</strong> sulle inchieste parlamentari,<br />

riusciva anche più grave nelle inchieste elettorali, dove sì ha già,<br />

d'altronde, qualche precedente legislativo, il quale ci mostra la<br />

possibilità e l'opportunità di sancire alcune norme regolatrici di<br />

questa materia. Mi riservo di parlare di questo argomento trattando<br />

della Giunta perle elezioni, alla quale spetta appunto deliberare<br />

nei casi d'inchiesta, e perciò darò qui soltanto la ragione<br />

delle disposizioni accolte in questo articolo della ìeg^e relativamente<br />

alle inchieste elettorali.<br />

11. Ecco, anzitutto, da quali motivi è stata determinata la<br />

Commissione parlamentare :<br />

« A proposito delle inchieste parlamentari, si è creduto<br />

conveniente cogliere l'opportunità di aggiungere in questo disegno<br />

di <strong>legge</strong> la proposta di alcune disposizioni necessarie e vivamente<br />

desiderate per colmare una lacuna nella legislazione esistente.<br />

Si è espressamente attribuito alle Commissioni d'inchiesta<br />

il diritto di far citare alla loro presenza i cittadini per essere<br />

esaminati come testimoni, nello stesso modo che sono citati<br />

F<br />

avanti le autorità giudiziarie, ed anche il diritto di far pagare ai<br />

testimoni esaminati le stesse indennità che ricevono presentandosi<br />

innanzi a quelle autorità. Si propone ad un tempo di estendere<br />

anche ai testimoni esaminati nelle inchieste parlamentari le<br />

medesime responsabilità e sanzioni stabilite nel Codice penale pei<br />

testimoni che depongono avanti i Tribunali ordinari » {Relaz.<br />

ZANARDELLI, pag. 22'S).<br />

12. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> approvò queste disposizioni con poche osservazioni.<br />

Ma il Senato introdusse alcuni notevoli emendamenti, specialmente<br />

riguardo alle pene applicate ai testimoni dell'inchiesta,<br />

qualora siano falsi o reticenti, innanzi alla Commissione inqui-<br />

t fr\<br />

: .••^•r-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 471<br />

rente della <strong>Camera</strong>. Ecco i motivi dai quali è stato condotto il<br />

Senato a formulare questo comma dell'articolo :<br />

« Ai detti testimoni si applicano gli articoli 365, 368, 369<br />

e 370 del Codice penale ; ovvero, se la falsa testimonianza non<br />

cade su materia punibile, le pene contro i falsi testimoni in materia<br />

civile. Ora essendo per Tart. 365 punita la falsa testimonianza ; per<br />

il 369 l'occultazione della verità, e pel 370 il rifiuto a deporre ;<br />

converrebbe estendere a tutte codeste specie il settimo capoverso,<br />

e dire o geìiericamente non cadendo la testimonianza ovvero<br />

no7i cadendo la falsa testimonianza, o la reticenza su materia<br />

penale, si applicheranno le pene contro i testimoni falsi o che<br />

occultano la verità o che ricusano di deporre in materia civile.<br />

« Poi, perchè citare l'articolo 368 circa la subornazione,<br />

istigazione od altra cooperazione alia falsa testimonianza, e non<br />

il 371 circa la stessa subornazione, istigazione e cooperazione ai<br />

reati di occultazione di verità e di rifiuto di deporre? E le regole<br />

degli articoli 366, 372 e 373 come sarebbero applicabili?<br />

« Ma veniamo all'applicazione principalmente dell'art. 365.<br />

Seguendo le ipotesi di detto articolo, sì avrebbero i seguenti effetti<br />

riguardo ai testimoni dell'inchiesta:<br />

« 1"^ Se il testimonio deponesse falsamente innanzi alla<br />

Commissione affermando un fatto punibile di pena criminale, soggiacerebbe<br />

alla pena de' lavori forzati a tempo :<br />

« 2" Se negasse falsamente il fatto, soggiacerebbe alla<br />

reclusione non minore di anni cinque, estensibile ai lavori forzati<br />

per anni dieci;<br />

« 3*" Se affermasse o negasse falsamente un fatto punibile<br />

di pena correzionale, sarebbe punito colla reclusione ;<br />

't 4"" Se un fatto punibile con pena di polizia, incorrerebbe<br />

nel carcere non minore di sei mesi;<br />


472 LEGGI POLmCO-AMMINISTRATlVE<br />

moniare per materia punibile. Nelle ipotesi del Codice penale<br />

la falsa testimonianza non produce mai che una sola specie<br />

di offesa diretta, non lede mai che una sola categoria di diritti:<br />

od i diritti della società, o quelli delle persone relativamente<br />

all'onore, alla libertà, alla vita, se in materia penale; o<br />

quelli della persona relativamente alle sue qualità od ai suoi averi,<br />

se in materia civile. Ma nelle inchieste parlamentari, per la falsa<br />

testimonianza, la lesione dell'interesse, che si assimila all'interesse<br />

civile, vi è sempre, ed è l'offesa al diritto politico ed all'ordine<br />

costituzionale. L'altra lesione, quando la testimonianza comprende<br />

materia punibile, vi è congiunta, ma accidentalmente; è<br />

la lesione d'ordine penale, se il fatto attestato nell'inchiesta è tale<br />

da porgere materia a giudizio penale. <strong>La</strong> lesione d'ordine penale,<br />

dunque, non è separata mai dalla lesione d'ordine politico, anzi<br />

non è che un suo accessorio quando si avvera; potendo questa<br />

sussistere senza di quella. Sia pure che il testimonio dell'inchiesta<br />

affermi innanzi alla Commissione della <strong>Camera</strong>, o neghi falsamente<br />

un fatto punibile con semplice pena di polizia, avrà sempre<br />

anche l'altra responsabilità principale, e nell'insieme una responsabilità<br />

maggiore di quella dell'autore di falsa testimonianza circa<br />

fatti di pura e semplice importanza parlamentare, senza la possibilità<br />

di conseguenza alcuna, anche minima, ne' rispetti penali.<br />

In altri termini, chi nel campo penale afferma o nega falsamente<br />

un fatto punibile con pena di polizia, non lede altro interesse che<br />

il penale. Ma simile testimonio innanzi alla Commissione d'inchiesta<br />

lede contemporaneamente e principalmente anche l'interesse<br />

d'ordine politico, che è assimilato nel disegno nostro di<br />

<strong>legge</strong> a quello d'ordine civile. <strong>La</strong> doppia lesione, dunque, se non<br />

vuoisi che sia punita più, come dovrebbe, non sia punita meno<br />

della lesione semplice. Ora, applicando l'art. 365 nei suoi due<br />

ultimi numeri, come dispongono il sesto e settimo capoverso dell'art.<br />

97 del disegno di <strong>legge</strong>, avverrebbe all'opposto che il responsabile<br />

di una sola lesione, cioè della lesione al diritto politico,<br />

senza lesione penale, sarebbe punito colla reclusione ; e che il<br />

responsabile di doppia lesione, cioè della lesione al diritto politico<br />

ed insieme alla giustizia penale, rispetto al privato soggetto a<br />

pena di polizia, o salvato da essa ingiustamente, sarebbe punito<br />

assai meno, cioè col solo carcere non minore di sei mesi. Converrebbe<br />

dunque punir sempre il falso testimonio colla reclusione,<br />

salvo la maggior pena dell'art. 365, numeri 1 e 2, relativamente<br />

alla materia criminale. Così il testimonio reticente dovrebbe punirsi<br />

col carcere non minore di tre anni, salvo la maggior pena<br />

dell'art. 369, n. 1, se la reticenza si riferisce a pena criminale.<br />

Così infine pel rifiuto di deporre dovrebbe punirsi col carcere<br />

estensibile ad un anno; ovvero estensibile a tre, se il rifiuto<br />

riflette un fatto punibile criminalmente. Insomma la falsa testimonianza<br />

o roccultazione della verità, od il rifiuto di deporre


nt<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 473<br />

nelle inchieste della <strong>Camera</strong> dovrebbe punirsi come in materia<br />

civile, secondo gli articoli 365, 5, 369, 4, 370, 4, del Codice<br />

penale, salvo le maggiori pene degli stessi articoli riguardo ai<br />

fatti costituenti materia criminale,<br />

14. " Siccome peraltro la falsa testimonianza in materia penale<br />

ha le sue fasi diverse nel giudizio penale, al quale è relativa, e<br />

può anche andare impunita, se il colpevole di essa si ritratti o<br />

palesi il vero alla orale discussione (articoli 366, 372 e 373 del<br />

Codice penale), né può supporsi che circa un fatto punibile soggetto<br />

ad inchiesta parlamentare, non abbia anche l'autorità giudiziaria<br />

aperto il suo procedimento, sembra che, applicata alla<br />

falsa testimonianza o reticenza nelle inchieste la pena della falsa<br />

testimonianza o reticenza in materia civile, basti riservare tutti<br />

gli altri effetti alla applicazione della <strong>legge</strong> penale pe' casi più<br />

gravi riflettenti materia penale. Tale formula, che tralascia la citazione<br />

degli articoli del Codice penale, ha il vantaggio di richiamare,<br />

senza esclusione di disposizione veruna, tutto il complesso<br />

delle norme rispettivamente stabilite dal detto Codice circa la<br />

falsa testimonianza e reticenza in materia penale ed in materia<br />

civile " (Relaz. LAMPERTICO, pag. 88-89).<br />

15. Un gravissimo inconveniente derivava dalla necessità di<br />

ottenere l'autorizzazione preventiva per poter procedere contro i<br />

pubblici funzionari, in caso di reati elettorali. L'art. 8 della <strong>legge</strong><br />

com. e prov, dispone infatti, che « i prefetti od i sottoprefetti,<br />

e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere<br />

conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore<br />

autorità amministrativa, ne sottoposti a procedimento per<br />

alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo<br />

parere del Consiglio di Stato «. E l'art. 110 dispone : " le disposizioni<br />

delTart. 8 sono applicabili ai sindaci ».<br />

<strong>La</strong> ragione di questa disposizione nacque dal desiderio di<br />

preservare queste persone dagli odii e dalle animadversioni che<br />

può suscitare loro contro lo stesso uffizio che esercitano, e difenderli<br />

dai rancori che possono destare col ferire interessi privati<br />

nell'adempimento legale delle loro funzioni.<br />

16. <strong>La</strong> disposizione della nuova <strong>legge</strong> fa cessare, relativamente<br />

a queste persone, la necessità dell'autorizzazione preventiva,<br />

richiesta dai citati articoli, per poter tradurre in giudizio i<br />

prefetti, sottoprefetti e sindaci imputati di taluno <strong>dei</strong> reati contemplati<br />

nella presente <strong>legge</strong> elettorale, commessi nell'esercizio<br />

delle loro funzioni. E una riforma importante ed altamente liberale,<br />

perchè quegli articoli diventavano in fatto pei funzionari<br />

colpevoli uno scudo di impunità. Già un progetto di <strong>legge</strong> degli<br />

onorevoli Nicotera e Mancini, nel 1877, tendeva ad abolire questa<br />

guarentigia amministrativa, generalmente riprovata pel riflesso<br />

che il sistema più efficace a mantenere integro il decoro <strong>dei</strong> pubblici<br />

funzionari, e ad accrescere la morale autorità dell'ammini


474 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

strazione pubblica, si è quello di togliere gli impedimenti che<br />

si frappongono all'azione libera ed indipendente della giustizia<br />

comune.<br />

<strong>La</strong> Commissione, sebbene alcuno esitasse a modificare indirettamente<br />

un principio che alcuni reputano importante nel nostro<br />

diritto pubblico, tolse questa guarentia per i funzionari publDlici,<br />

accrescendo d'altrettanto quelle <strong>dei</strong> cittadini. « Una disposizione<br />

assai importante ed altamente liberale è quella che fa cessare pei<br />

reati stessi la necessità dell'autorizzazione preventiva richiesta<br />

dagli articoli 8 e 110 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale per<br />

poter tradurre in giudizio i prefetti ed i sindaci per qualunque<br />

reato commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.<br />

« Questa disposizione introdotta nella legislazione francese<br />

nell'epcTca rivoluzionaria erasi poscia trasformata in uno scudo<br />

d'impunità per gli abusi <strong>dei</strong> pubblici funzionari e specialmente<br />

degli agenti politici del Governo nelle elezioni per le assemblee<br />

legislative.<br />

« Trasportata in Italia colla legislazione francese, fu più<br />

volte segno a vivo biasimo nel nome della giustizia e della vera<br />

libertà, e l'opinione pubblica si pronunciò costantemente per Tabolizione<br />

di questo vieto privilegio. Soppresso ormai in Francia<br />

fin dal 1870, sussiste ancora in Italia reliquia di un sistema amministrativo<br />

che essa ha il merito di aver riformato in senso liberale<br />

fin dal 1865 colla <strong>legge</strong> di abolizione del contenzioso<br />

amministrativo. Più volte anche fra noi ne fu proposta l'abolizione,<br />

prima nel 1875, con disegni di <strong>legge</strong> d'iniziativa parlamentare,<br />

dai deputati Corte, Mancini ed altri; poi a nome del<br />

Governo dallo stesso Mancini, guardasigilli, nel 1876 in un disegno<br />

di <strong>legge</strong> Sulla responsabilità <strong>dei</strong> pubblici funzionari^ e dal<br />

ministro dell'interno Nicotera nel progetto di riforma della <strong>legge</strong><br />

comunale e provinciale presentato il 7 dicembre dello stesso<br />

anno; disegni, i quali non pervennero all'approvazione del Parlamento<br />

per la chiusura della Sessione. Sarà quindi uno <strong>dei</strong> pregi<br />

dell'attuale disegno di <strong>legge</strong> che in esso cominci almeno in parte<br />

a sparire codesto odioso privilegio incompatibile colla libertà, e<br />

sarà conseguenza di siffatta abolizione che ne derivino più salde<br />

guarentigie alla preservazione della libertà elettorale dagli abusi<br />

dell'ingerenza governativa « {Relaz. ZANARDELLI, pag. 221-222).<br />

17. Anche a questa riforma non mancarono però vive pppòsizioni.<br />

Nella discussione del Senato parve all'on. senatore Miraglia<br />

che non potesse esser tolta per causa di reati elettorali la garantìa<br />

accordata dalla <strong>legge</strong> ai pubblici funzionari ; egli difese questa<br />

istituzione, in nome del nostro diritto pubblico, dell'autorità del<br />

Governo e della necessità sociale; ed invocò, invece, una <strong>legge</strong><br />

sulla responsabilità <strong>dei</strong> ministri e <strong>dei</strong> pubblici funzionari, colla<br />

quale soltanto, a suo avviso, potrebbe essere meglio regolata<br />

questa materia.<br />

>


%,^"<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 475<br />

L'on. Pessina sostenne però, con molto vigore, l'abolizione<br />

della garantia in materia elettorale, augurando che sia anzi tolta<br />

del tutto, e si cominci intanto dal toglierla appunto qui, dove<br />

impaccierebbe di più l'azione della giustizia. L'on. Depretis ricordò<br />

i progetti di <strong>legge</strong> già presentati a questo effetto, e promise<br />

un progetto per regolare la responsabilità <strong>dei</strong> pubblici funzionari<br />

{Sen. del Reggio, Discussioni, 19 die. 1881, pag. 2246-2250).<br />

ART. 98. Nei reati elettorali, ove la presente <strong>legge</strong> non abbia<br />

specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi<br />

da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può<br />

mai applicarsi il minimo della pena.<br />

Le condanne pei reati elettorali, ove per espressa disposizione<br />

della <strong>legge</strong>, o per la gravità del caso, venga dal giudice<br />

irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene<br />

stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale<br />

e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di<br />

un anno, né maggiore di cinque.<br />

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione<br />

del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per<br />

un tempo non minore di cinque, né maggiore di dieci anni.<br />

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice<br />

penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al<br />

concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.<br />

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene<br />

stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla<br />

presente <strong>legge</strong>.<br />

1. Pene piìl gravi per gli ufficiali pubblici.<br />

2. Proposte di maggiori gravezze non accolte.<br />

3. Pene per i candidati.<br />

sono<br />

5. Richiamo al Codice penale.<br />

6. Criteri per l'applicazione cumulativa delle suddette disposizioni.<br />

7. Maggiori pene eventuali secondo il Codice penale.<br />

w<br />

!• Nell'articolo 98 è primieramente disposto per regola generale,<br />

che quante volte i reati elettorali siano commessi da pubblici<br />

ufficiali, le pene non potranno mai ad essi applicarsi nel minimo<br />

del grado, laddove la <strong>legge</strong> stessa non abbia specificamente contemplato<br />

l'aggravante di pena dovuta ai colpevoli in considerazione<br />

di tale qualità.<br />

È poi stabilito che dalle condanne per reati elettorali derivino<br />

sempre, come pene accessorie, la sospensione dal diritto


476 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

elettorale, come altresì da tutti i pubblici uffizi, per un tempo non<br />

minore di un anno e non al di là di cinque.<br />

2. <strong>La</strong> pena della sospensione non minore di un anno per i funzionari<br />

parve alTon. Cavalletto troppo <strong>legge</strong>ra, se anche in alcuni<br />

casi associata alla multa, che sarà per lo piii pagata dagli interessati;<br />

laonde proponeva di portare la sospensione dell'impiego<br />

da due sino a 5 anni. Ma la proposta non fu accettata e l'onorevole<br />

Mancini notò che vi è in questo come negli altri articoli<br />

penali una sufficiente latitudine, per potersi affidare all'equità<br />

ed all'apprezzamento prudente del giudice.<br />

3. Allorché la persona stessa di un candidato sia dichiarata colpevole<br />

di codesta specie di reati, e sia così dimostrato che egli non<br />

ebbe ritegno di discendere al vile ed ignobile mezzo della frode,<br />

della violenza o dell'abuso, per conseguire un ufficio, di cui si appalesa<br />

indegno, la condanna produce come pena accessoria la di lui<br />

ineleggibilità per una legislatura e fino a due o tre. Non mancano<br />

legislazioni, le quali fanno durare tale incapacità per tutta la vita.<br />

4. Era stato proposto a questo articolo un.emendamento, per<br />

dichiarare che ^ non decadono dal diritto elettorale coloro che<br />

avessero riportato condanne a pena criminale pei reati contemplati<br />

dagli articoli 156 e seguenti, finoalTarticolo 164 del Codice<br />

penale, salvo se fossero con la stessa sentenza condannati per<br />

altri reati alla detta pena ",<br />

Trattavasi di risollevare la questione della distinzione <strong>dei</strong><br />

reati politici dai reati comuni. L'on. Cavallotti sostenne che<br />

quelli non dovessero avere alcuna influenza relativamente al diritto<br />

elettorale, ma in seguito alle osservazioni degli onorevoli<br />

Cavalletto, De-Witt e Mancini l'emendamento venne respinto<br />

{Cam, <strong>dei</strong> dep., Discussioni, 25 giugno 1881, pag. 6569-6576).<br />

5. Le due ultime disposizioni dell'articolo stesso non contengono<br />

che un doppio richiamo al Codice penale. " Per prevenire ogni<br />

controversia, si dichiarano applicabili ai reati elettorali le regole<br />

generali del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla<br />

recidiva, al concorso di piii reati ed alle circostanze attenuanti.<br />

Importa avvertire la differenza tra il Codice penale francese e<br />

l'italiano sul tentativo nei delitti, imperocché il primo (art. 3)<br />

non li dichiara punibili se non nei casi in cui lo divengano per<br />

determinazione speciale della <strong>legge</strong>, mentre invece nel Codice<br />

italiano il tentativo di delitto è sempre punibile (art. 96). Da ciò<br />

la necessità nelle leggi elettorali francesi di specificare espressamente<br />

i reati, nei quali s'intendesse incriminare ben anche il<br />

semplice tentativo, iì che è inutile nella <strong>legge</strong> italiana. L'altra<br />

disposizione determina che resta sempre salva l'applicazione delle<br />

maggiori pene stabilite nel Codice penale, allorché i mezzi adoperati<br />

pel reato elettorale o i fatti connessi col medesimo costituiscono<br />

una specie più grave di reati contemplata nel Codice<br />

stesso » (Relaz. ZANARDELLI, pag. 223).


*>y<br />

LEGGE KLETTORALB POLITICA 477<br />

6. Per togliere di mezzo i dubbi, ai quali potrebbe dare luogo<br />

l'applicazione dell'ultimo comma, gioverà ricordare che nel formularlo,<br />

il ministro Mancini dichiarava " siamo tutti concordi<br />

nel ritenere che allorquando nel commettersi un reato elettorale,<br />

intervenga tal fatto che serva di mezzo alla sua esecuzione, il<br />

quale, secondo il Codice penale, costituisca un reato più grave;<br />

secondo la propria natura, deve applicarsi la pena più grave al<br />

medesimo inflitta nel Codice penale.... Se vi sono reati più gravi,<br />

i quali, indipendentemente dall'avere serviti di mezzo a reati<br />

elettorali, meritano una pena più grave, a termini del Codice<br />

penale comune, si applichino le pene più gravi, senza esonerarne<br />

i colpevoli.... Nel caso contemplato dall'ultima parte di questo<br />

articolo, non si può avere soccorso dalla regola concernente il<br />

concorso <strong>dei</strong> reati, essendo notissima la teoria <strong>dei</strong> reati complessi,<br />

i quali non si possono decomporre in modo che si faccia di un<br />

reato una serie molteplice di reati. E forza adunque che si sta­<br />

bilisca, che l'applicazione della maggiore pena stabilita nel Codice<br />

penale si fa ai reati più gravi, i quali non trovano la corrispondente<br />

punizione nella presente <strong>legge</strong>. Mi pare che allora sia facile<br />

convincersi che invano si ricercherebbe nel testo della <strong>legge</strong> elettorale<br />

la pena dovuta al reato di falso in atto pubblico, ed a quelli<br />

di ferite, di percosse, di omicidi, non essendo essi materia della<br />

<strong>legge</strong> elettorale; e per conseguenza allora sarebbero questi i<br />

reati, che per loro natura, indipendentemente da qualunque loro<br />

relazione con la violazione della <strong>legge</strong> elettorale, soggiacerebbero<br />

alla responsabilità e penalità stabilita dal Codice penale «. E<br />

l'on. Coppino, a nome della Commissione, aggiunse, che essa nel<br />

pensiero e nelle parole del ministro riconosceva il suo proprio<br />

pensiero {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, Discussio7ii, 25 giugno 1881,<br />

pag. 6563-6566).<br />

7. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> avverte opportunamente, che è riservata l'applicazione<br />

delle maggiori pene stabilite dal Codice penale per reati<br />

più gravi: al quale riguardo sono da riferirsi specialmente gli<br />

articoli del Codice penale 190, 191, 192, 193 sugli attentati al<br />

libero esercizio <strong>dei</strong> diritti politici ; 212 sulla soppressione o sottrazione<br />

di documenti commessa da pubblico uffiziale ; 218, 224<br />

sulla corruzione di pubblici uffiziali ; 247 sulle vie di fatto per<br />

isciogliere Tunione di un corpo legittimamente deliberante; 260<br />

sull'oltraggio a persona legittimamente incaricata di un pubblico<br />

servizio ; 268, modificato dalla <strong>legge</strong> 6 giugno 1871, sugli abusi<br />

<strong>dei</strong> ministri <strong>dei</strong> Culti; 289 sull'ingerenza senza titolo in funzioni<br />

pubbliche; 296 sulla rottura di suggelli; 298 sul trafugamento di<br />

carte presso un depositario pubblico; 333 sulla contraffazione <strong>dei</strong><br />

bolli di un'Autorità qualunque; 341 sul falso in atti pubblici, ecc.


478 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />

TITOLO VI.<br />

Dìispotsizionì transitorie.<br />

ART. 99. Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione<br />

della <strong>legge</strong> sull'obbligo della istruzione conseguirono il certificato<br />

d'aver superato con buon esito l'esame della seconda<br />

classe elementare nelle scuole pubbliche.<br />

ART. 100. Nelle liste elettorali che verranno formate in<br />

della presente <strong>legge</strong>, durante due anni dalla prò<br />

della <strong>legge</strong> stessa, saranno inscritti anch<br />

i quali, non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo<br />

precedente, ne presenteranno domanda alla Giunta comunale<br />

nei termini indicati nel titolo II della presente legg<br />

<strong>La</strong> domanda, che deve contenere la indicazione della<br />

paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo,<br />

sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio<br />

e tre testimoni.<br />

Il niotaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto<br />

scrivere e firmare la domanda in presenza sua e <strong>dei</strong> testimoni.<br />

Tanto la domanda quanto l'autenticazione saranno stese<br />

in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a<br />

quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.<br />

ART. 101. I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità<br />

dell'articolo precedente dovranno essere presentati<br />

alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino<br />

si rechi personalmente al suo cospetto per iscrivere e<br />

firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.<br />

Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà<br />

cancellato dalla lista elettorale.<br />

1. Disposizioni transitorie della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />

2. Disposizioni transitorie del primo progetto Depretis.<br />

3. Proposte della Commissione parlamentare,<br />

4. L'esame elettorale; proposta Zanardelli.<br />

5. <strong>La</strong> Commissione per l'esame elettorale.<br />

6. Altre proposte parlam-entari.<br />

7. Necessità di nuove e più larghe disposizioni.<br />

8. Motivi degli articoli 100 e 101.<br />

9. Emendamenti del Ministero; discussione della proposta.


• v-<br />

^•t<br />

um<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 479<br />

Imperfez<br />

12. Sono contrari ai principii generali della <strong>legge</strong>.<br />

13. Discussione e approvazione <strong>dei</strong> due articoli al Senato.<br />

14. Interpretazione e applicazione restrittiva <strong>dei</strong> due articoli.<br />

15. Istruzioni e avvertenze ministeriali.<br />

16. Le autenticazioni <strong>dei</strong> notai.<br />

17. <strong>La</strong> domanda non può essere copiata dall'elettore.<br />

fi<br />

Non<br />

20. L'autenticazione deve essere fatta esclusivam^ente da un notaio.<br />

21. Sono assolutamente nulle le inscrizioni d'ufficio.<br />

22. Altre restrizioni di queste disposizioni.<br />

23. Diritti degli elettori che sono in regola.<br />

24. Avvertenze sull'articolo 99.<br />

25. Neanche l'art. 99 consente inscrizioni d'ufficio.<br />

1, <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860, tra le disposizioni speciali,<br />

ne conteneva alcune che avevano carattere transitorio, ed erano<br />

le seguenti :<br />

P Nelle provincia di Cagliari, Sassari e Porto Maurizio, in<br />

quella di Genova, meno i Comuni del mandamento di Dego ; nel<br />

circondario di Bobbio, in quello di Novi, meno i Comuni del<br />

mandamento di Ovada, e nei Comuni di Tenda e di Briga della<br />

provincia di Cuneo, bastava pagare un annuo censo di lire 20,<br />

anziché di lire 40 (art. 105).<br />

2"" Nei circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei mandamenti<br />

di Gozzano ed Orta, finché non venisse a cessare, in ordine<br />

alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovavano nel 1860,<br />

erano elettori tutti coloro che avevano un'abitazione la cui annua<br />

pigione si possa valutare a lire 200 (art. 106); ma questa disposizione<br />

non trovava già più applicazione da molti anni ;<br />

3*^ Il Consiglio comunale di Capraia poteva mandare 5 elettori<br />

a votare in un Collegio di Genova, non potendovi andare<br />

tutti, né costituire una sezione in quel piccolo Comune (articolo<br />

107) ;<br />

4^ Dove non erano costituiti con tal nome i mandamenti, si<br />

intendevano le corrispondenti circoscrizioni giudiziarie (art. 107) ;<br />

h"" E lo stesso disponevasi per i Comuni, le loro autorità e<br />

gli uffizi ad esse attribuiti dalla <strong>legge</strong> (art. 110, 111).<br />

3. Nel primo progetto Depretis si provvedeva a mantenere<br />

inscritti nelle liste coloro che già vi si trovassero inscritti per<br />

effetto degli articoli 1, comma 3, 105, 106, 108 della <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />

1860, e dell'articolo lo della <strong>legge</strong> sulla ricchezza mobile<br />

del 23 giugno 1877, finché perdessero uno <strong>dei</strong> requisiti non contemplati<br />

in queste disposizioni. 11 progetto conteneva inoltre alcune<br />

disposizioni intese ad abbreviare la prima formazione delle nuove<br />

liste ed a fonderle colle esistenti.<br />

<strong>La</strong> Commissione parlamentare che riferi su questo progetto


480 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

proponeva di tener conto del diritto acquisito soltanto a favore<br />

degli analfabeti, non essendo necessarie altre disposizioni transitorie,<br />

intese a preservare quello <strong>dei</strong> censiti, dal momento che<br />

il censo veniva abbassato a lire 10.<br />

3. <strong>La</strong> Commissione del 1880 elaborò piii accuratamente queste<br />

disposizioni, che mancavano affatto nel secondo progetto Depretis.<br />

<strong>La</strong> Commissione provvedeva anzitutto a mantenere il diritto<br />

elettorale a chi l'aveva già acquisito, in forza dell'art. 1°,<br />

comma 3° della <strong>legge</strong> precedente, e dell'art. 18 della <strong>legge</strong> sulla<br />

ricchezza mobile 23 giugno 1877; provvedeva del pari a mantenerlo<br />

a coloro che erano già inscritti nelle liste elettorali in provincie,<br />

dove la sovrimposta provinciale superava del 100 per cento<br />

l'erariale, sicché abbassata questa a 19, 80 escludendo quella,<br />

alcuni elettori sarebbero senza di ciò venuti a perdere il loro<br />

diritto; provvedeva, in modo poco dissimile dalle proposte ministeriali<br />

del progetto 1879, alla prima formazione e revisione delle<br />

liste elettorali; e disponeva alla fine che nelle prime elezioni non<br />

sarebbe stato motivo di nullità il fatto che vi fossero in una Sezione<br />

più di 400 elettori, o meno di 40.<br />

Erano pure maatenute le disposizioni speciali a favore di<br />

alcune Provincie, Circondari e Comuni enumerati nell'art. 105<br />

della <strong>legge</strong> precedente, dove si sarebbe continuato a computare<br />

la sovrimposta provinciale.<br />

Con queste disposizioni la Commissione, sebbene non sia<br />

rigorosamente applicabile in materia elettorale il principio della<br />

non retroattività delle leggi, intendeva specialmente a preservare<br />

i diritti acquisiti. Ed aveva mostrato in questo una cura veramente<br />

gelosa ; basti che la disposizione per cui erano conservati nelle<br />

liste di quelle provincie dove la sovrimposta provinciale superasse<br />

di più del 100 per cento l'erariale, gli elettori, che senza di ciò<br />

avrebbero perduto il diritto elettorale, si sarebbe applicata soltanto<br />

a pochi elettori della provincia di Reggio di Calabria, che<br />

pagano meno di 40,17 lire e più di 40.<br />

Le disposizioni inspirate dalla necessità di tener conto dell'esclusione<br />

della sovrimposta provinciale dal censo elettorale,<br />

non avevano ragione di essere dopo il voto del Senato, con cui<br />

questo computo venne ammesso.<br />

Si sollevarono invece nella <strong>Camera</strong>, e furono a lungo agitate<br />

nel Senato diverse proposte, che condussero appunto alle<br />

disposizioni sancite in questi tre articoli.<br />

4. Premessi questi cenni generali sulle disposizioni transitorie<br />

della <strong>legge</strong>, eccovi a dar ragione delle principali, in grazia delle<br />

quali fu ammessa una nuova e numerosissima categoria di elettori.<br />

Sebbene usciti fuori quasi per sorpresa, hanno tuttavia<br />

alcuni precedenti.<br />

Il secondo progetto Depretis conteneva, all'ottavo comma<br />

dell'art. 2, le seguenti disposizioni : « Nei primi cinque anni, a


¥^ "s<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 481<br />

decorrere dalla pubblicazione della presente <strong>legge</strong>, saranno ammessi<br />

all'esercizio <strong>dei</strong> diritti elettorali e iscritti nelle liste coloro<br />

i quali, con attestato di esami, o con prove equipollenti dimostrino<br />

di possedere all'atto della presentazione della loro domanda<br />

d'inscrizione le cognizioni stabilite nel programma della<br />

scuola elementare obblio^atoria di cui all'articolo 2 della ìe^-g^e<br />

15 luglio 1877. 11 titolo di ammissione sarà rilasciato da una<br />

Commissione composta del pretore che ne sarà il presidente,<br />

del delegato mandamentale scolastico e del sovrintendente alle<br />

scuole comunali, o di chi ne fa le veci ".<br />

Era una disposizione conforme, quanto al titolo, al progetto<br />

Nicotera (1876) e quanto al modo di provarlo al progetto che<br />

Fon. Zanardelli aveva preparato nel 1878 ed enunciato nel programma<br />

di Iseo, ma non era stato presentato alla <strong>Camera</strong>.<br />

5. Nella discussione generale della <strong>legge</strong> non si mancò di<br />

notare il carattere transitorio di questa disposizione, e perciò<br />

si ammise la riserva di trattarne appunto colle altre disposizioni<br />

transitorie- Il Ministero presentò, infatti, sotto forma di aggiunta<br />

alle medesime, la seguente proposta: " Nella prima lista elettorale,<br />

che verrà formata in esecuzione della presente <strong>legge</strong>, saranno<br />

iscritti anche coloro i quali, non trovandosi nelle condizioni<br />

espresse negli articoli dimostrino ciò non ostante di<br />

possedere le cognizioni richieste dalla <strong>legge</strong> sulTinsegnamento<br />

obbligatorio. Il titolo d'inscrizione sarà rilatsciato da una Commissione<br />

riunita nel capoluogo del rispettivo mandamento e composta<br />

del pretore che ne avrà la presidenza, del delegato scolastico<br />

mandamentale, d'un delegato della Deputazione provinciale,<br />

del conciliatore e del soprintendente alle scuole comunali del<br />

capoluogo ».<br />

6. Non mancarono le più discordanti proposte, colle quali si<br />

riteneva di raggiungere meglio l'intento di queste disposizioni.<br />

Cosi Ton. Romeo propose d'inscrivere nelle liste tutti coloro che<br />

mostrassero con titoli rilasciati da autorità, o da istituti scolastici,<br />

0 da persone autorizzate al pubblico insegnamento, di aver<br />

compiuto sotto i passati sistemi d'istruzione, un corso di studi<br />

corrispondente almeno a quello della seconda classe elementare;<br />

l'on. Bizzozzerocoloro che dimostrino di saper <strong>legge</strong>re e scrivere;<br />

Ton. Lioy Giuseppe gli analfabeti, che paghino doppio censo, o<br />

possiedano in egual misura uno degli altri titoli equipollenti, ecc.<br />

{Cam. <strong>dei</strong>dep.y Discussioni, pag. 6581-6590, 25 giugno 1881).<br />

<strong>La</strong> Commissione formolo allora e presentò la proposta, che<br />

fu poi accolta e sancita negli art. 100 e 101 della <strong>legge</strong>. Senonchè<br />

il periodo transitorio, anziché di 2 anni, doveva essere in quella<br />

prima proposta di 4, e non si parlava di retribuzione al notaio.<br />

L'on. Coppino ne porse i seguenti motivi :<br />

7. « <strong>La</strong> Commissione, allorquando esaminò il disegno di <strong>legge</strong><br />

del Ministero, il quale portava come criterio pel diritto elettorale<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 31<br />

*


482 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

la quarta elementare, aveva respinta la proposta di affidare ad<br />

una Commissione l'esame <strong>dei</strong> titoli equipollenti degli elettori.<br />

Questa Commissione, la quale avrebbe dovuto , per via di un<br />

esame poco definito e poco definibile, riconoscere quali cognizioni<br />

fossero davvero in coloro ì quali si presentavano a domandare il<br />

diritto all'elettorato, pareva quasi essere una fabbrica di elettori.<br />

Per altra parte però la Commissione, dopo il voto della<br />

<strong>Camera</strong> che accettò come limite della capacità l'istruzione obbliatoria,<br />

era in sospetto che tutti i surrogati, i quali si proponevano<br />

all'articolo transitorio del Ministero, non venissero a rispondere,<br />

non già al concetto ormai stabilito nella <strong>legge</strong> dell'istruzione<br />

obbligatoria, ma piuttosto a quell'altro del puro saper <strong>legge</strong>re e<br />

scrivere.<br />

«^ Riconosceva però essere equo, se non giusto, che allorquando<br />

noi riconosciamo il diritto di voto a tanta parte del popolo<br />

nostro, non fosse conveniente, ne giusto, né óppoituno per la <strong>legge</strong><br />

stessa, il fare che qualche persona, che per le cognizioni su per<br />

giù è pari a quell'altra che porta un attestato scolastico, pure per<br />

aver studiato privatamente in luoghi dove scuole pubbliche non<br />

erano, dove non esistevano ne attestati, ne registri, fosse per<br />

questo difetto esclusa assolutamente dall'esercizio del principale<br />

diritto di cittadino. Cosicché era equo trovar modo che coloro i<br />

quali per queste qualità dell'educazione della mente erano pari<br />

agli altri, potessero far valere anche le loro ragioni.<br />

" In questa difficile condizione di cose, ma con questo concetto<br />

ben chiaro, parve alla Commissione che fosse buono ed utile<br />

aprire una porta a colui il quale potesse far valere a suo vantaggio<br />

attestati e condizioni equipollenti a quelle, che sono stabilite<br />

nei due paragrafi del n, 5, dell'art. 2 ".<br />

8. ©opo aver dette le ragioni per cui erano stati rigettati i proposti<br />

emendamenti, l'on. Coppino così esponeva le ragioni di quello<br />

accolto dalla Commissione: « Noi crediamo equo che si apra una<br />

via a coloro, i quali di fatto, per educazione della mente sono eguali<br />

a coloro, i quali hanno fatta la seconda elementare, ma che non lo<br />

possono provare. Però ci fa paura il sistema della Commissione<br />

esaminatrice, per questo, che, trattandosi di diritti, é molto a temere<br />

che i vari interessi non provochino molte di queste domande,<br />

e non siano le dette Commissioni sospettate eziandio di aver dato<br />

luogo a molte ripulse, o di aver accettate troppe domande, a<br />

questo indotte da motivi poco scolastici.<br />

i* Di più è veramente un benefizio vero questo che noi offriremmo<br />

a quelli che per condizione di tempi e di legislazione<br />

non hanno potuto nei loro paesi, pur ricevendo una qualche istruzione,<br />

ottenere degli attestati? È a credersi che, dopo tanti anni,<br />

questi vecchi esaminandi vorranno presentarsi alla Commissione?<br />

E questa difficoltà non è tale da allontanare dal fare la domanda<br />

coloro, i quali pure avrebbero diritto di farla? E noi che facciamo


LEGGE ELETTORALE POLITICA 483<br />

una <strong>legge</strong> (e in questo caso proponiamo un provvedimento transitorio)<br />

per non allontanare nessuno dall'urna, non mostreremmo<br />

di voler dare con una mano quello che poi si ripiglierebbe coll'altra?<br />

Imperocché è molto difficile che uomini avanzati in età<br />

si vogliano presentare dinanzi ad una Commissione, che ha l'aria<br />

di essere una Giunta esaminatrice. Di qui le nostre proposte.<br />

Ci è parso che i nostri articoli, quantunque per le prescrizioni<br />

benignissime, domandassero pur tanto che bastava ad escludere<br />

chi non ha altra cognizione che la materiale, o quasi, abilità del<br />

<strong>legge</strong>re e dello scrivere; epperciò abbiamo determinato tutti i<br />

caratteri e le condizioni che deve avere la domanda. E perchè<br />

questa non sia una determinazione puramente meccanica, abbiamo<br />

voluto la guarentigia del notaio e <strong>dei</strong> testimoni, i quali veggano<br />

che il richiedente scrive, e non copia.<br />

" Un altro vantaggio, e maggiore, sorge nei reclami. Impero-cchè,<br />

essendo dalla nostra <strong>legge</strong> dato a chiunque la facoltà<br />

di reclamare contro una deliberazione prima della Giunta, poi<br />

del Consiglio municipale, finalmente della Commissione provinciale<br />

e della Corte d'appello, la prova cui si dovrebbe assoggettare<br />

colui che vuol provare il suo diritto elettorale è tale, che<br />

richiede un'istruzione superiore a quella che si acquista nella seconda<br />

elementare, imperocché il richiedente deve firmare una<br />

protesta contro l'elezione. Quel richiedente o elettore se non ha<br />

un certo esercizio nello scrivere non ci riescirà mai « {Ivi, 21 giugno,<br />

pag, 6613-6614).<br />

9. Questa nuova proposta venne, in sostanza, accettata dal<br />

Ministero. « Noi ammettiamo, disse Ton. Depretis, che questa<br />

proposta che è copiata, se non letteralmente, con molta approssimazione,<br />

da una disposizione della <strong>legge</strong> portoghese, è qualche<br />

cosa di pili del saper <strong>legge</strong>re e scrivere : forse si potrebbe disputare<br />

se la proposta corrisponda al tipo che è la base della <strong>legge</strong>,<br />

cioè se adempia alle condizioni dell'insegnamento obbligatorio o<br />

della seconda elementare; ma insomma, siccome questa proposta<br />

richiede una discreta capacità dell'elettore, perché questo deve<br />

comporre una domanda e perchè anche a questa condizione è<br />

aggiunta la condizione del reclamo, che è la controprova da sperimentarsi<br />

davanti alla Giunta comunale , cosi il Ministero in<br />

massima non ha difficoltà di accettare la proposta della Commissione<br />

; solamente pregherebbe la Commissione stessa e coloro<br />

che hanno dato la loro adesione a questa proposta di vedere se<br />

non sarebbe conveniente di dichiarare che questa proposta ha<br />

effetto nella sola prima lista elettorale. Sino al 1885 che cosa vuol<br />

dire, 0 signori ? Nella prima Legislatura? Ebbene la difi'erenza non<br />

è che di forma e non di sostanza, e in questi termini il Ministero<br />

la accetta, affinché non vi sia un sistema di ammissione all'elettorato,<br />

parallelo a quello che è fondamentale nella <strong>legge</strong>, e che è<br />

stato accettato dopo solenni voti dalla <strong>Camera</strong> «.


484 LEaGI POLITIGO-AMMTNrSTRA.TlVE<br />

L'onor. Chimirri, combattendo la proposta fece notare che<br />

questa categoria di elettori avrebbe dovuto sopportare una spesa,<br />

per far riconoscere il proprio diritto, non potendosi chiedere al<br />

notaio la gratuita prestazione dell'opera sua. L'on. Maurigi propose<br />

che la gratuità si stabilisse per <strong>legge</strong>; ma nel dubbio che<br />

ciò si potesse fare, e nella sicurezza che non sarebbe stato conveniente,<br />

tenuta ferma la gratuità per Tatto in sé, si stabili a<br />

favore del notaio un tenue emolumento di 50 centesimi.<br />

10, Gli articoli 100 e 101 vennero respinti dall'Ufficio centrale<br />

del Senato, per le seguenti ragioni, riassunte con molta precisione<br />

nella relazione. « Le condizioni richieste dalle disposizioni del<br />

disegno di <strong>legge</strong> non corrispondono a quella da cui il censimento<br />

desume la idoneità a <strong>legge</strong>re e scrivere; un computo quindi<br />

desunto dai dati forniti dal censimento si deve sottoporre a<br />

larghissima riduzione ; questa però sfugge ad ogni possibile<br />

computo, poiché mancano i dati, e quando bene si avessero, la<br />

valutazione del dato sarebbe rimessa a un giudizio vario di apprezzamento<br />

; e, infine, la determinazione delle conseguenze pratiche<br />

di detta disposizione di <strong>legge</strong> eccede i limiti e la competenza<br />

propria della statistica. Tutto quello che avvi in questo<br />

d'mdeterminato, basterebbe già a dissuaderci dalTannuire alle<br />

disposizioni degli articoli 100 e 101.<br />

" L'Ufficio centrale a questa risoluzione venne per altre<br />

considerazioni gravissime, ed alle quali partecipa unanime. Poiché<br />

è vero bensì, che solo nella sua maggioranza ha concluso per<br />

emendare i citati articoli ed emendarli in quel dato modo; ma gli<br />

altri colleghi pure, i quali darebbero volentieri corso alla <strong>legge</strong>,<br />

quando però si debba la <strong>legge</strong> emendare, in questo punto la<br />

emenderebbero essi pure nella forma che si riservano di testualmente<br />

proporre al Senato.<br />

« Ed invero sinora il dubbio, che alcuno fosse analfabeta,<br />

non venia già rimosso mediante atto di notaio, ma bensì mediante<br />

esperimento dinanzi al pretore. Questa pratica venne prescritta<br />

da varie sentenze, che abbiamo più sopra ricordate quanto alle<br />

condizioni, che si richiedono perchè sia accertato che alcuno sa<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere. Una sentenza della Corte d'appello di Venezia<br />

del 9 settembre 1870 ha bensì ammesso come prova sufficiente che<br />

alcuno non sia analfabeta, se produce un atto di notaio da cui<br />

risulti che ha rilevato chiaramente Tintero alfabeto e vari nomi<br />

e cognomi. Non ignoriamo che ai dubbi, i quali per occasione di<br />

tale sentenza si sono sollevati, vennero contrapposte valide opposizioni<br />

(V. Monitore <strong>dei</strong> Tribunali, anno 1871, pag. 765). Però<br />

ci troviamo fuori affatto <strong>dei</strong> termini, in cui venne combattuta e<br />

difesa la sentenza medesima della Corte d'appello di Venezia.<br />

Venne osservato, che un giudizio di merito siccome é questo, e<br />

non già semplice attestazione, meglio si addice al magistrato<br />

bensì, che non al notaio ; ma appunto il giudizio di merito era<br />

'...•f.


t><br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 485<br />

pur sempre dalle leggi vigenti riservato alla Corte d'appello, nei<br />

caso in cui la prova si fosse assunta dal notaio non meno che<br />

quando viene assunta dal pretore. Qui invece si tratta di deferire<br />

al notaio non la sola attestazione, o meglio anzi non si tratta soltanto<br />

di tramutare l'ufficio di notaio in quello di perito, ma Tatto<br />

di lui ha efficacia di giudizio, e tale efficacia, che sulla fede <strong>dei</strong>-<br />

Tatto medesimo segue la iscrizione dell'elettore,<br />

11. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> però nel tempo stesso, che affiderebbe così al<br />

notaio mansioni non sue, gli nega quella piena fiducia alla quale<br />

l'ufficio stesso di notaio gli dà diritto. Mentre Tatto pubblico fa<br />

piena fede <strong>dei</strong> fatti seguiti alla presenza del notaio come d'altro<br />

pubblico uffiziale, che lo abbia ricevuto, mentre perciò altro modo<br />

di oppugnarlo non vi è che la querela di falso, la quale ha il suo<br />

procedimento tracciato dal § 7, serie 4^, tit. iv del lib. i del Codice<br />

di procedura civile, qui si apre una via a ricorso davanti alla Giunta<br />

municipale per impugnare la validità dell'atto di notaio. Si ammette<br />

dunque come prevalente la prova assunta della Giunta municipale<br />

alla prova che si è dato al notaio Tincarico di assumere : sì attribuisce<br />

ad un atto pubblico una forza di verità preponderante su<br />

quella che ad altro atto pubblico si attribuisce pienissima e che<br />

non si potrebbe revocare in dubbio senza gravissimo nocumento<br />

della pubblica fede.<br />

« Sappiamo benissimo che Tatto pubblico, se fa piena fede<br />

degli atti seguiti alla presenza del notaio, non va però confuso il<br />

fatto col modo con cui il fatto si compie. Allorché dunque il notaio<br />

erroneamente credesse che la donianda d'iscrizione come elettore,<br />

la quale sia scritta davanti di lui, si abbia a giudicare come veramente<br />

scritta anche quando non fosse che trascritta, non sarebbe<br />

del caso la inscrizione in falso. Il fatto di per se stesso starebbe,<br />

e non sarebbe contrario, ma si conforme ai principii del diritto e<br />

della giurisprudenza, che soggetto a revisione sia il giudizio formatosi<br />

dal notaio per un apprezzamento informato e dominato da<br />

un erroneo concetto giuridico sul valore e Tintelligenza della<br />

disposizione di <strong>legge</strong>. 11 che vuol dire che una discussione rimane<br />

aperta, ne sarebbe ammissibile renderne il notaio solo giudice e<br />

apprezzatore insindacabile. E però discussione d'indole eminentemente<br />

giuridica, la quale sarebbe quindi devoluta all'autorità<br />

giudiziaria, non mai ad una Giunta municipale. 11 ricorso alla<br />

Giunta comunale non è ammissibile, dunque, né quanto al fatto in<br />

se stesso, su di che non è aperta altra via che la querela di falso,<br />

né quanto al valore morale del fatto medesimo, su di che spetterebbe<br />

pur sempre di pronunciarsi, come su di un errore di diritto,<br />

all'autorità giudiziaria.<br />

12^ " Alle quali difficoltà, desunte dalla ragione giuridica, si<br />

aggiungono altre desunte dallo stesso disegno di <strong>legge</strong>, che prendiamo<br />

in esame. Quella domanda dinanzi al notaio si riduce in fin<br />

<strong>dei</strong> conti a provare che si sa <strong>legge</strong>re e scrivere; or come si fa,


486 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

dopo aver combattuto come fondamento del diritto elettorale il<br />

solo saper <strong>legge</strong>re e scrivere, a concedere intanto l'esercizio del<br />

diritto elettorale a un numero di elettori ragguardevolissimo, i<br />

quali infine non danno se non così scarsa prova di solo saper <strong>legge</strong>re<br />

e scrivere? Il Frère-Orban notava, la flagrante incongruenza,<br />

per cui cogli art. 100 e 101 s'immutava profondamente<br />

il sistema della <strong>legge</strong>. Poiché si costituisce titolo del diritto elettorale<br />

definitivamente il corso elementare obbligatorio ed intanto<br />

la seconda classe elementare, sta bene che quando non si possa<br />

produrre la prova di avere percorso questa seconda classe elementare,<br />

si apra tuttavia l'adito a non rimanere defraudati del diritto<br />

elettorale purché si produca un titolo equipollente. Ma titolo<br />

equipollente non sarà mai quello che si è esautorato col disegno<br />

stesso di <strong>legge</strong>, col dichiarare insufficiente, come titolo del diritto<br />

elettorale, il saper <strong>legge</strong>re e scrivere é necessario un corso di<br />

studi, sia pure d'istruzione elementare. Ammetteremo una dimostrazione<br />

diversa da quella che si ha in un certificato regolare di<br />

una scuola pubblica, ma le cognizioni, che importa di stabilire,<br />

saranno però le medesime, comunque dimostrate diversamente.<br />

In questo punto si trovano d'accordo i componenti l'ufficio centrale,<br />

e cioè che non sì debba soltanto richiedere dall'elettore<br />

che sappia <strong>legge</strong>re e scrivere, ma posseda quel grado di coltura<br />

che pur si acquista nella seconda classe elementare. <strong>La</strong> maggioranza<br />

ne lascia il riconoscimento ad apposite Commissioni in cui<br />

prevale l'elemento scolastico. <strong>La</strong> minoranza lo desume dal fatto<br />

stesso della domanda presentata dall'elettore in tal modo, che ne<br />

risulti già di per sé l'evidenza, che l'elettore sa più di semplicemente<br />

<strong>legge</strong>re e scrivere e la certezza che la domanda è veramente<br />

opera sua. Giova ad ogni modo avvertire che le Commissioni cui<br />

noi ci appigliamo, non sono esclusivamente Commissioni d'esame,<br />

bensì Commissioni, cui spetta di riconoscere in quei modi qualunque,<br />

che dalle'leggi o dalle consuetudini sono suggeriti, il<br />

possesso di quelle cognizioni, che non si possono provare col certificato<br />

regolare di una scuola pubblica. Non si esclude, che ricorrano<br />

ad accertarsene anche direttamente, se questa fosse l'unica<br />

via: ma ad ogni modo, quello che devono porre in essere, non è<br />

soltanto una qualche perizia del <strong>legge</strong>re e scrivere, bensì il possesso<br />

delle cognizioni stesse, le quali si acquistano nella seconda<br />

classe elementare: e al porre ciò in essere, non hanno come unico<br />

spediente l'esame. Si troverà, non ne dubitiamo, ad opporre alla<br />

bontà pure del nostro emendamento; tuttavia le difficoltà e dubbiezze,<br />

che si accampino, saranno sempre di mera esecuzione.<br />

Quelle che si oppongono al sistema formulato negli art. 100 e 101<br />

della <strong>legge</strong> sono difficoltà di valore intrinseco e di principio «<br />

{Relaz. LAMPERTJCO, pag. 93-95).<br />

13, Nella discussione i due articoli vennero vivamente combattuti,<br />

ed oltre all'Ufficio centrale che avrebbe preferito di<br />

-.' -<br />

j -


tt<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 487<br />

ristabilire la Commissione per l'esame elettorale, proposero emendamenti<br />

per attenuarne la portata parecchi senatori. L'on. Zanardelli<br />

difese le risoluzioni della <strong>Camera</strong>; Fon, <strong>La</strong>mpertico le combatte<br />

anche piii vigorosamente non avesse fatto nella Relazione.<br />

" Badate, concludeva, che il buon senso popolare ha qualificati<br />

questi elettori per atto di notaio e deliberazione di Giunta : li ha<br />

qualificati per elettori a cinquanta centesimi. Una disposizione<br />

può reggere alle più fiere censure, ma dal motto, dal frizzo non<br />

v'ha più alcuno che ne salvi il rispetto. Perchè ricorrere ad una<br />

disposizione, che a mala pena si va a cercare nelle leggi portoghesi,<br />

e non attenersi ai metodi, che sono comuni negli ordinamenti<br />

nostri? ". E l'Ufficio centrale unanime riteneva: « non essere<br />

sufficiente la prova del saper <strong>legge</strong>re e scrivere, ma si la<br />

prova della seconda classe elementare.<br />

Nondimeno, come si venne ai voti, i due articoli, sebbene<br />

a piccola maggioranza, risultarono approvati ed approvata<br />

con essi l'intera <strong>legge</strong> {Senato del Regno, Discussioni, pagina<br />

2275-2283).<br />

14. Si può dire, però, che di questa risoluzione il Ministero<br />

medesimo non fosse troppo contento, perchè, nelle istruzioni pubblicate<br />

a proposito <strong>dei</strong> due articoli, e per quanto da esso dipendeva<br />

cercò di restringerne l'applicazione. Concesse per l'inscrizione<br />

i più brevi termini che la <strong>legge</strong> gli consentisse ; impose una<br />

rigorosa osservanza delle sue formalità, e ne curò una severa,<br />

sebbene giusta applicazione.<br />

15. Con istruzioni ministeriali del 2 febbraio 1882 sono state<br />

pubblicate le seguenti avvertenze :<br />

1^ Sono assolutamente nulle le inscrizioni d'ufficio eseguite<br />

dalle Giunte municipali in base all'art. 100 della <strong>legge</strong>;<br />

2*" Nessuna inscrizione e valida se non è fatta colla stretta<br />

osservanza delle formalità prescritte dal detto articolo ;<br />

3^ Scaduto il termine stabilito per le operazioni delle<br />

Giunte municipali non è più autorizzata alcuna inscrizione in<br />

base all'art. 100;<br />

4^ I Consigli comunali non hanno qualità per ammettere<br />

domande di elettori in base all'art. 100, perchè la procedura da<br />

questo articolo stabilita è attribuita dalla <strong>legge</strong> alla sola Giunta<br />

municipale ;<br />

5o Quelli che, in base all'articolo 100, abbiano chiesto in<br />

tempo l'inscrizione nelle liste elettorali, ma non abbiano prodotto<br />

in tempo i documenti richiesti dalla <strong>legge</strong>, non possono essere<br />

più inscritti.<br />

16. Il Ministero di grazia e giustizia, in risposta ad interpellanze<br />

fattegli dai procuratori generali, opinò che le autenticazioni<br />

apposte dai notai, a sensi dell'articolo 100, alle domande per la<br />

inscrizione sulle liste elettorali, non debbano essere annotate a<br />

repertorio ; e le domande stesse siano, in conformità del detto


488 LEGrOl POLITICO-AMMINISTiiATIVE<br />

articolo, esenti da qualunque spesa, eccetto solo l'emolumento di<br />

cent. 50 dovuto al notaio.<br />

17. <strong>La</strong> <strong>legge</strong>, rfcbiedendo l'intervento del notaio e di tre testimoni,<br />

ha voluto garantirsi che la domanda non sia una cosa<br />

meramente meccanica, ma una prova certa e irrefragabile della<br />

istruzione del richiedente. Ed elevando una tale domanda al grado<br />

di atto pubblico ha voluto che fino alla inscrizione in falso quella<br />

abbia pieìia fede.<br />

Importa quindi che sia allontanato ogni dubbio sulla sincerità<br />

di un tale atto. E siccome, nell'erroneo concetto che la domanda<br />

possa dirsi scritta dal richiedente anche quando sia da<br />

lui solamente trascrìtta o copiata, il notaio con la sua dichiarazione<br />

potrebbe procurare una falsa applicazione di <strong>legge</strong> senza<br />

essere forse redarguibile, è della massima importanza che egli<br />

specifichi s€ la domanda fu effettivamente stesa dai richiedenti,<br />

0 se fu semplicemente copiata, perchè solamente a coloro che<br />

hanno dimostrato di saper comporre e scrivere da se medesimi<br />

la domanda il legislatore ha inteso di concedere il diritto elettorale,<br />

limitatamente per due anni dalla promulgazione della<br />

presente <strong>legge</strong>.<br />

Sono d'avviso, che le Giunte e i Consigli comunali, come, nel<br />

caso dì loro negligenza, le competenti autorità giudiziarie dovranno<br />

quando si rivedranno le liste elettorali, nei primi mesi del 1883<br />

vegliare accuratamente all'osservanza di queste disposizioni.<br />

18. Il Ministero ha chiesto al Consiglio di Stato, se possa e<br />

debba ritenersi regolare una domanda d'inscrizione nelle liste<br />

elettorali fatta in virtù delTart. 100 della <strong>legge</strong>, quando il notaio<br />

dichiara che la domanda è stata scritta dal richiedente, la cui<br />

identità personale gli è stata accertata da tre testimoni, omettendo<br />

di dichiarare che ha veduto scriverla e firmarla in presenza<br />

<strong>dei</strong> testimoni, e lasciando dubbio se questi abbiano pur veduto<br />

scrivere e firmare la domanda.<br />

<strong>La</strong> Sezione dell'interno ha considerato : che sebbene apparisca<br />

a prima vista che, nell'ipotesi del quesito sopra esposto, la<br />

<strong>legge</strong> non si sarebbe osservata, è però evidente che spetta ai<br />

Consigli comunali, alle Commissioni provinciali, alle Corti d'appello,<br />

risolvere il quesito stesso, quando si presenti il caso in<br />

contestazione, non potendosi dare soluzione in via amministrativa;<br />

e per questi motivi avvisò che non sia il caso di emettere un parere<br />

su tale quesito.<br />

In via dottrinale, però, non è dubbio, che se il notaio non<br />

vedesse scrivere e firmare la domanda mancherebbe, o sarebbe<br />

almeno dubbia la condizione essenziale che la <strong>legge</strong> esige per<br />

conseguire,a questo titolo l'elettorato.<br />

19. Sebbene appena se ne potesse accogliere il dubbio, il Ministero<br />

avverti, che non possono essere accettabili le istanze stampate<br />

contenenti in iscritto solamente il nome, il cognome, la<br />

^frT-


4.t<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 489<br />

paternità, il luogo e la condizione dell'elettore, né possono valere<br />

per ottenere l'iscrizione nelle liste a termini dell'articolo,100. Ed<br />

avverti del pari, che le istanze presentate, anche regolarmente<br />

dopo il giorno 21 febbraio non basterebbero a sanare le irregolarità<br />

commesse nel modo sopra indicato {Min. delVinierno^ telegramma<br />

ai Pref-, 3 marzo 1882).<br />

20. Sorse pure il dubbio, se l'autenticazione della domanda di<br />

cui all'art. 100 potesse esser fatta da altri ufficiali pubblici, oltre<br />

il notaio, per esempio, dal segretario comunale. Ma fu risposto<br />

che tale autenticazione deve essere fatta esclusivamente da notai,<br />

come dice la lettera della Itfgge ; non potendosi estendere una<br />

disposizione di favore. Ed essendo stato osservato che in alcuni<br />

Comuni non era possibile avere un notaio, il Ministero di grazia e<br />

giustizia ha disposto che all'uopo i notai si trovino in ogni Comune.<br />

21. Ad onta di tutte le istruzioni pubblicate dal Ministero dell'interno<br />

e della chiara disposizione della <strong>legge</strong>, alcune Giunte<br />

municipali inscrissero d'ufficio molti elettori, sulla semplice notorietà<br />

che sapessero <strong>legge</strong>re e scrivere e senza le formalità prescritte<br />

dall'articolo 100. Il Ministero emanò allora una nuova<br />

circolare, nella quale è detto: « .... I prefetti richiameranno l'attenzione<br />

<strong>dei</strong> Consigli comunali su tali irregolarità onde nella<br />

revisione delle liste provvedano alla cancellazione di tutte le inscrizioni<br />

eseguite senza che sieno state presentate entro il 21 febbraio<br />

le domande autografe fatte secondo è prescritto dall'articolo 100 «<br />

(Telegr. ai Pref., 28 febbraio 1882).<br />

22. <strong>La</strong> facoltà concessa da questi articoli ha solo effetto nelle<br />

liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente<br />

<strong>legge</strong> e durante due anni (1882-83) ; dopo di che cesserà di avere<br />

effetto perchè non si potrebbe tollerare un sistema d'ammissione<br />

all'elettorato parallelo a quello che è fondamentale nella <strong>legge</strong>.<br />

Scaduto il termine stabilito per le operazioni delle Giunte<br />

municipali non è più autorizzata alcuna inscrizione d'ufficio in base<br />

all'art. 100. I Consigli comunali non possono ammettere alcuna<br />

domanda di elettori in base all'art. 100 perchè la procedura da<br />

quest'articolo stabilita è attribuita dalla <strong>legge</strong> alla sola Giunta<br />

municipale.<br />

Le omissioni o le indebite esclusioni di cui parlano gli articoli<br />

26 e 27 della <strong>legge</strong> non comprendono il caso dell'art. 100.<br />

Le facoltà accordate dall'art. 100 per essere valide devono<br />

essere state usate nel modo e tempo stabiliti dallo stesso articolo.<br />

Se ciò non avvenne il diritto è perduto ; e non può quindi paragonarsi<br />

al caso di una omissione in cui il diritto è ancora vivo<br />

{Min, deUinterno, Ciro, ai Pref.).<br />

23. Gli elettori aventi titolo fondato sull'art. 100, che abbiano<br />

presentata la loro domanda a norma di <strong>legge</strong>, e nel termine da<br />

essa prescritto e non siano stati iscritti per inosservanza della<br />

<strong>legge</strong> stessa, dovranno esserlo posteriormente nella revisione


490 LEGGI POLITICO-AMMINISTBATrVE<br />

fatta dal Consiglio comunale, e potranno sperimentare il loro<br />

diritto in tutti gli altri modi consentiti dalla <strong>legge</strong> {Min. delrinte?mo,<br />

telegr. al Pref. di Lecce, 28 febbraio 1882),<br />

24. L'Ufficio centrale del Senato portò la disposizione dell'articolo<br />

99 dall'art. 2 della lesee, dove era stata, come dissi a suo<br />

luogo, inserita dalla <strong>Camera</strong>, al posto che di presente occupa<br />

nelle disposizioni transitorie. Già notai il legame ch'essa ha colle<br />

altre disposizioni del secondo articolo, e vuoisi pure osservare<br />

che troverà applicazione per un tempo relativamente lungo, e<br />

precisamente di 7 anni.<br />

25. <strong>La</strong> Giunta comunale deve inscriyere gli elettori contemplati<br />

dall'art. 99 d'uffiicio o soltanto dietro loro domanda? L'on. Minghetti,<br />

nel fare questa domanda al ministro delTinterno, espresse<br />

il parere, che « secondo la <strong>legge</strong> si debba aspettare che costoro<br />

facciano la domanda, poiché è detto che devono provare di aver<br />

fatti questi studi con profitto. In un solo caso io credo che le<br />

Giunte possano eziandio iscrivere sui ruoli coloro che abbiano<br />

percorso la seconda classe elementare, e cioè quando i Comuni<br />

abbiano nei loro archivi da lungo tempo un elenco preciso degli<br />

alunni per scuole e per età, né ciò basta, ma eziandio la lista di<br />

coloro che non solo frequentarono le scuole, ma altresì ottennero<br />

il certificato degli esami favorevolmente sostenuti. E in questo<br />

caso parmi che le Giunte abbiano il diritto, e dirò anche il dovere<br />

di inscrivere coloro che si trovano in tali condizioni. Ma se. gli<br />

elenchi non esistono regolarmente, come pur troppo in molti <strong>dei</strong><br />

Comuni si riscontra, o vi sono i nomi soli senza indicare la prova<br />

dell'esame dato con profitto, in tal caso mi pare che si debba<br />

aspettare la domanda di colui che ha diritto ad essere inscritto.<br />

Io chieggo all'onorevole ministro, se la sua opinione è conforme<br />

alla mia; e se le istruzioni che egli ha dato consentano in questo<br />

concetto, cioè che l'inscrizione abbia luogo ex officio dove esistono<br />

all'archivio comunale le prove delle scuole e degli esami: in ogni<br />

altro caso debba farsi sulla dimanda e sulla produzione <strong>dei</strong> documenti<br />

di chi ne abbia il diritto «.<br />

L'on. ministro dell'interno dichiarò di concordare interamente<br />

coll'on. Minghetti. « <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non obbliga questi cittadini<br />

alla materiale presentazione del certificato di avere superato gli<br />

esami della seconda elementare ; la <strong>legge</strong> dice : ^ che conseguirono<br />

il certificato ». Ora, quando alle Giunte comunali risulti in modo<br />

non dubbio, che questi cittadini abbiano conseguito il certificato,<br />

esse potranno iscriverli d'ufficio ; e certamente questa certezza<br />

indubitabile da parte della Giunta deve equivalere a quella presentazione<br />

effettiva e materiale con la quale sarebbe provato che<br />

i cittadini hanno adempiuto all'obbligo prescritto dalla <strong>legge</strong> «.<br />

ART, 102. Coloro che al tempo della promulgazione della<br />

presente <strong>legge</strong> trovinsi inscritti sulle liste elettorali, in forza


• 1 ' " . " -<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 491<br />

del disposto del numero 3^ (capoverso) dell'articolo 1 della<br />

leffote elettorale del 17 dicembre 1860, nonché dell'articolo<br />

18 della lesfcre sulla ricchezza mobile del 23 giugno 1877,<br />

n. 3903 (Serie 2^), vi sono mantenuti finché non perdano<br />

alcuno degli altri requisiti richiesti da questa <strong>legge</strong> per l'eser­<br />

cizio dell'elettorato.<br />

1. Analfabeti mantenuti sulle liste.<br />

2. Contribuenti mantenuti sulle liste.<br />

3. Condizioni alle quali sono- mantenuti.<br />

MI<br />

1. Secondo le disposizioni di quest'articolo, i pochi analfabeti<br />

inscritti nelle liste in forza del terzo comma dell'articolo 1 della<br />

ìeg^e 17 die. 1860, conservano il diritto di votare, e possono<br />

far scrivere la scheda da un altro elettore. Questi pochi analfabeti<br />

sono ancora inscritti soltanto sulle liste delle provinole<br />

nelle quali lo erano per effetto della <strong>legge</strong> elettorale del 1848.<br />

3. Oltre a questi analfabeti conservano il diritto elettorale anche<br />

coloro che al tempo della promulgazione della <strong>legge</strong>, ossia<br />

al 22 gennaio 1882, trovavansi inscritti sulle liste medesime in<br />

forza dell'art, 18 della <strong>legge</strong> sulla ricchezza mobile del 23 giugno<br />

1877. Questo articolo dispone che " i contribuenti per tassa di<br />

ricchezza mobile attualmente inscritti (23 giugno 1877) sulle<br />

liste elettorali e politiche continueranno ad esservi inscritti non<br />

ostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della<br />

presente <strong>legge</strong> «.<br />

3. Quelli che si trovano in dette condizioni sono mantenuti<br />

nelle liste « finché non perdano alcuno degli altri requisiti per<br />

Vesercizio deUelettorato ^^. Queste ultime parole dell'art. 102<br />

vogliono dire che non basta pagare quel dato censo: bisogna<br />

essere in quelle condizioni per le quali non si possa incorrere in<br />

alcuna delle incapacità od indegnità le quali sono contemplate<br />

nella presente <strong>legge</strong> e che producono la perdita o la sospensione<br />

del diritto elettorale.<br />

ART. 103. Quindici giorni dopo la pronnulgazione delli<br />

presente <strong>legge</strong> , le Giunte comunali procederanno alla for<br />

niazione di una lista complementare, nella quale dovrannt<br />

comprendere lutti i cittadini che, per effetto di questa <strong>legge</strong><br />

acquistano il diritto all'elettorato.<br />

Per la formazione della lista complementare si proce<br />

derà con le norme indicate nel titolo I[ delle presente <strong>legge</strong>.<br />

ART. 104. I termini stabiliti nel detto titolo per le do<br />

mande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli appelli de<br />

correranno dalla data del manifesto della Giunta.


492 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Per la formazione della prima lista tali termini potranno<br />

venire ridotti per decreto Reale nel seguente modo,<br />

accordando:<br />

Quindici giorni per la domanda d'inscrizione <strong>dei</strong> citta­<br />

dini nelle liste elettorali;<br />

Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale;<br />

Dieci giorni pei reclami contro l'operato della Giunta;<br />

Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio comunale;<br />

Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni del<br />

Consiglio;<br />

Cinque giorni per l'invio <strong>dei</strong> reclami alla Commissione<br />

provinciale ;<br />

Venticinque giorni per le operazioni della Commissione<br />

provinciale.<br />

ART. 105. <strong>La</strong> lista complementare, fusa insieme con la lista<br />

formata in virtù della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, costituirà,<br />

per ciascun Comune, la lista permanente di che all'articolo<br />

45 della presente <strong>legge</strong>.<br />

1. Motivi dell'abbreviamento <strong>dei</strong> termini.<br />

2. Norme per la revisione delle vecchie liste elettorali.<br />

3. Le liste nei Comuni divisi in più collegi.<br />

4. Istruzioni m,inisteriali sulla preparazione delle liste.<br />

5. <strong>La</strong> fusione delle due liste; quando debba compiersi.<br />

6. <strong>La</strong> revisione delle liste nei Comuni che non avessero ancora app7'0vato<br />

quelle del 1881 si fa sulle antecedenti.<br />

!• <strong>La</strong> Commissione ha approvate altre disposizioni già proposte<br />

nel primitivo progetto del Ministero, mediante le quali, per la<br />

formazione della prima lista, venne data facoltà al Ministero di<br />

abbreviare, in limiti determinati, i termini normali che si riferiscono<br />

alla formazione e all'annua revisione delle liste stesse.<br />

« Tale abbreviamento di termini può essere in alcune contingenze<br />

una vera necessità : se la <strong>legge</strong> fosse definitivamente approvata<br />

e promulgata, per esempio, nel giugno o nel luglio, coi<br />

termini ordinari non sarebbe possibile procedere alle elezioni<br />

nemmeno nell'ottobre o nel novembre. L'abbreviamento medesimo<br />

poteva tanto più facilmente ammettersi, dappoiché la procedura<br />

stabilita dal disegno di <strong>legge</strong> è assai più lunga che quella<br />

stabilita in generale nelle altre legislazioni. Siccome però la procedura<br />

nostra offrirebbe per tal modo maggiori garanzie, onde è<br />

utilmente adottata per i casi ordinari, così l'abbreviamento <strong>dei</strong><br />

termini, anche per la formazione della prima lista, venne lasciato<br />

meramente facoltativo, imperocché, se per il tempo in cui la


*T<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 493<br />

leo'ge fosse approvata, le elezioni potessero compiersi senza inconveniente<br />

mantenendo i termini normali, converrebbe attenersi<br />

a questi « {Relaz, ZANARDELLI, pag. 224).<br />

2. Il Ministero delTinterno chiese al Consiglio di Stato " se<br />

la revisione delle vecchie liste elettorali, debba eseguirsi colle<br />

norme stabilite dalla <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, o se invece debbano<br />

osservarsi anche per tale revisione le norme prescritte dalla<br />

nuova <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882 per la formazione delle liste complementari<br />

«.<br />

Il Consiglio di Stato, considerato:<br />

" Che per effetto della <strong>legge</strong> elettorale 22 gennaio 1882<br />

cosi tutti coloro che in virtù della <strong>legge</strong> stessa hanno acquistato<br />

il diritto elettorale, come coloro che lo avevano per la <strong>legge</strong><br />

17 dicembre 1880, ma non erano ancora stati inscritti, dovendo<br />

essere ugualmente compresi nella lista complementare, non è il<br />

caso di distinguere l'origine del diritto degli uni e degli altri.<br />

« Che perciò le norme da osservarsi per la loro inscrizione,<br />

come per i reclami cui possono dar luogo le inscrizioni medesime,<br />

sono necessariamente quelle stabilite dalla nuova <strong>legge</strong>, dovendosi<br />

oggimai considerare come intieramente cessate così le giurisdizioni,<br />

come la procedura instituite dalla <strong>legge</strong> 17 dicembre<br />

1860.<br />

u Che questa interpretazione apparisce ancora più conforme<br />

^lla volontà del legislatore, ove si rifletta che per la nuova <strong>legge</strong><br />

essendo grandemente cresciuti i titoli per l'elettorato, essa comprende<br />

eziandio tutti quei titoli che per la <strong>legge</strong> anteriore conferivano<br />

il diritto di suffragio, per cui non vi sarebbe ragione di<br />

fare distinzioni nelle nuove inscrizioni per coloro, che acquistano<br />

l'elettorato per i requisiti della <strong>legge</strong> antica e quelli cui compete<br />

per gli effetti della nuova <strong>legge</strong>.<br />

« Che nulla essendo stato rinnovato nella sola parte in cui<br />

il diritto elettorale antico era più largo del nuovo per essere state<br />

mantenute in vigore le disposizioni eccezionali del n. 3 dell'art. 1<br />

della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 e l'art. 17 della <strong>legge</strong> 23 giugno<br />

1874 (<strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, art. 103) l'applicazione del nuovo<br />

diritto alle inscrizioni da farsi è evidentemente favorevole ai nuovi<br />

elettori, tanto più se si ponga mente che le norme di procedura e<br />

di giurisdizione pei reclami, istituite colla <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882<br />

sanciscono guarentigie più efficaci e sicure di quelle che conteneva<br />

la <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860.<br />

« Che queste medesime ragioni valgono a risolvere l'altra<br />

quistione, se anche per le cancellazioni da operarsi nelle liste<br />

principali approvate nel 1881 siano da osservarsi le disposizioni<br />

della <strong>legge</strong> vecchia o quelle della <strong>legge</strong> nuova.<br />

« Che è da avvertire anzitutto che gli articoli 103 e 105,<br />

mentre accennano alla fusione delle liste del 1882 colle liste<br />

complementari nulla dispongono circa il procedimento da osser-


494 LEGGI POLITICO-A MMINISTRATIVE<br />

varsi per tale operazione, per cui è da ritenere che il legislatore<br />

ha voluto rimettersi alla <strong>legge</strong> nuova.<br />

" Che è da considerarsi altresì, che ove si volessero applicare<br />

alle cancellazioni da farsi alle liste del 1881 le norme di<br />

procedura e di giurisdizione stabilite dalla <strong>legge</strong> del 1860, si<br />

avrebbe Tinconveniente, opportunamente" notato dal Ministero,<br />

che le liste complementari sarebbero definitivamente approvate<br />

il 23 maggio 1882, giusta il prescritto dell'art. 13 del R. decreto<br />

26 gennaio 1882, mentre le cancellazioni nelle vecchie liste non<br />

potrebbero ricevere la decretazione definitiva che in epoca assai<br />

più tarda.<br />

" Che, finalmente, affidando ad autorità diverse, le quali<br />

agirebbero con diversi procedimenti, la revisione delle liste antiche<br />

e quella delle liste complementari si andrebbe inevitabilmente<br />

incontro al pericolo gravissimo di vedere applicate nelle<br />

stesse quistioni di diritto elettorale diversità di guarentigie, di<br />

criteri, di soluzione.<br />

" Che per la natura stessa della <strong>legge</strong> è impossibile scindere<br />

le quistioni di capacità elettorale da quelle del procedimento e<br />

e della giurisdizione istituita per riconoscerla e sanzionarla.<br />

« Per questi motivi la Sezione è di parere che la revisione<br />

delle vecchie liste si debba compiere con l'applicazione della<br />

<strong>legge</strong> 22 gennaio 1882.<br />

« Nelle nuove liste complementari debbono essere inscritti<br />

tutti coloro che, a termini della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, dovrebbero<br />

essere compresi nella revisione annuale delle vecchie<br />

liste.<br />

3. In un Comune diviso in più collegi sarebbe lecito di fare<br />

una sola lista per tutto il Comune e dividere gli elettori tra i vari<br />

collegi, secondo l'ordine alfabetico? <strong>La</strong> questione sorse nella tornata<br />

del 25 giugno, e gli onorevoli Capo e San Donato volevano<br />

risolverla con un emendamento aggiuntivo a questo articolo. Ma<br />

tanto gli on. Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, quanto<br />

l'on. Ceppino dichiararono, che e per consuetudine e per lo spirito<br />

della <strong>legge</strong> le liste devono essere fatte per Comune se il Collegio<br />

ne comprende parecchi, per Collegio, se il Collegio è formato<br />

con una parte di Comune (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati ^ Discussioni^<br />

pag. 6585-6588). 11 dubbio neppure sarebbe sorto dove si avesse<br />

notato che la <strong>legge</strong> determina in modo esplicito quali parti o<br />

mandamenti del Comune debbano far parte di un Collegio e quali<br />

<strong>dei</strong>raltro, e perciò la lista unica in siff^atti Comuni sarebbe assolutamente<br />

contraria alla <strong>legge</strong>.<br />

4. Essendo necessario inscrivere chi colla nuova <strong>legge</strong> viene ad<br />

acquistare il diritto al voto, è ragionata la disposizione dell'articolo<br />

103, secondo cai : quindici giorni dopo la promulgazione della<br />

presente <strong>legge</strong>, le Giunte municipali procederanno alla formazione<br />

di una lista complementare, nella quale dovranno comprendere


vX'<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA<br />

tutti i cittadini che, per effetto di questa <strong>legge</strong>, acquistano il diritto<br />

all'elettorato. Per la formazione della lista complementare<br />

si procederà con le norme indicate nel titolo ii della presente<br />

<strong>legge</strong>.<br />

L'art. 103 prescrive che quindici giorni dopo la promulgazione<br />

di essa, le Giunte comunali deì)bano dare principio alla<br />

preparazione della lista, nella quale, a complemento di quella<br />

formata in applicazione della cessata <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, si<br />

hanno da inscrivere tutti i cittadini che per effetto della nuova<br />

1-egge acquistano il diritto all'elettorato. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> essendo<br />

stata promulgata e pubblicata il 22 gennaio e le Giunte municipali<br />

dovendo il 6 febbraio invitare con pubblico manifesto tutti<br />

coloro ai quali compete il diritto elettorale e che non sono ancora<br />

inscritti nelle liste esistenti a presentare la domanda per la loro<br />

inscrizione, i prefetti avranno cura anzitutto di verificare se a<br />

quest'obbligo le Giunte si sono uniformate {Min. delVinierno,<br />

Circolare ai Pref., 5 febbraio 1882).<br />

5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non contiene alcuna disposizione circa il momento<br />

in cui deve procedersi alla fusione delle due liste, le vecchie e le<br />

complementari.<br />

È quindi rimesso alla prudenza e allo zelo delle Prefetture<br />

e delie Amministrazioni comunali l'opportuno adempimento delle<br />

prescrizioni dell'articolo 105 della <strong>legge</strong> ; avvertendo però che la<br />

fusione dev'essere compiuta al più tardi nel termine stabilito dall'art.<br />

13 del R. decreto 26 gennaio 1882 {Min. delVint., Nota al<br />

Pref. di Pvoraa, 8 aprile 1882).<br />

6. <strong>La</strong> revisione delle liste del 1881 in quei Comuni che non<br />

le avessero ancora approvate definitivamente deve seguire in base<br />

alle liste del 1880, ma colla procedura stabilita dalla nuova <strong>legge</strong><br />

{Min. delVinterno, telegr. al Pref. di Chieti, 28 febbraio 1882).<br />

ART. 106. Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata<br />

questa <strong>legge</strong> non sarà cagione di nullità il fatto che in una<br />

sezione si trovi inscritto un numero di elettori nnageiore o<br />

minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48.<br />

1. Motivi di questa disposizione.<br />

2, Emendamenti.<br />

1. " Sembrò necessario stabilire, che ove nelle prime<br />

elezioni vi siano sezioni, le quali abbiano un numero di elettori<br />

maggiore del massimo o minore del minimo stabilito dalla <strong>legge</strong>,<br />

ciò non dia luogo a nullità. Siccome infatti le sezioni vennero ora,<br />

di necessità, determinate in base a semplici presunzioni circa il<br />

numero degli elettori che i rispettivi Comuni potranno avere in<br />

seguito all'aumento del corpo elettorale, B siccome tale numero<br />

si potrà positivamente conoscere soltanto dopo compiuta la for-<br />

495


496 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

raazione della lista, ne consegue che non si potrebbe dopo la medesima<br />

addivenire, colle forme indicate nel primo capoverso dell'art.<br />

48, a numerose modificazioni nella tabella delle sezioni<br />

prima che avvengano le elezioni, alle quali, appena compiute le<br />

liste, per quanto si disse, si dovrebbe forse immediatamente procedere<br />

" {Relaz, ZANARDELLI, pag. 224-226),<br />

2. Nella proposta accolta dalla Commissione era detto: ** piii<br />

di 400 elettori o meno di 50 «. Siccome però l'art. 47 era stato<br />

lasciato in sospeso, nella votazione di questo venne adottata una<br />

formola più generica, proposta dalTon. Zucconi.<br />

ART. 107. Sino all'approvazione definitiva delle liste, di<br />

cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i<br />

Collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni<br />

<strong>dei</strong> deputati continueranno ad essere falle secondo la <strong>legge</strong><br />

del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno piena­<br />

mente abrogata.<br />

1. Con quali liste si debbano fare le elezioni sino a che la <strong>legge</strong> avrà<br />

pieno effetto,<br />

2. Le istruzioni ministei^iali sull'esecuzione della <strong>legge</strong>.<br />

3. Le inscrizio7ii d'Ufficio delle Giunte,<br />

4. L'estratto <strong>dei</strong> 7^uoU fatto dagli agenti delle imposte non deve comprendere<br />

le comunali.<br />

1. Quest'articolo può dar luogo ad un dubbio. Prima che tutte<br />

le operazioni votate da questa <strong>legge</strong> siano compiute e prima che<br />

la <strong>legge</strong> possa produrre il suo effetto può accadere che si debba<br />

fare una qualche elezione, o più elezioni colle liste vecchie; ma<br />

siccome si fondono le liste vecchie colle suppletive contenenti i<br />

nomi <strong>dei</strong> cittadini che, a termini della <strong>legge</strong> nuova, saranno chiamati<br />

ad esercitare il diritto di voto, per formare una lista unica,<br />

così non si avrebbe più la lista antica che deve essere la base<br />

dell'elezione fatta a sistema antico.<br />

Dagli schiarimenti dati alla <strong>Camera</strong> dalla Commissione per<br />

la riforma elettorale si ricava però che sino a quando non sieno<br />

convocati i Collegi per le elezioni generali le Giunte comunali<br />

debbono, a termini dell'articolo 107, intendersi obbligate a tener<br />

separate le liste attualmente vigenti.<br />

2. Già dissi che nella tornata del 4 febbraio 1882 l'on. Minghetti<br />

interrogò il Ministro dell'interno sulle istruzioni date per l'applicazione<br />

di alcuni articoli della lesfsre elettorale. Dalle dichiarazioni<br />

fatte in tale occasione dalTon. Depretis tolgo quanto può servire<br />

ad illustrare specialmente le disposizioni transitorie della <strong>legge</strong> e<br />

servire di guida alle autorità locali. ** Le istruzioni che può dare<br />

il Governo, e quelle stesse norme che possono essere dichiarate<br />

in questa <strong>Camera</strong>, valgono bensì a indirizzare l'azione delle auto-


LEGGE iiliETTORALE POLITICA 497<br />

rità per l'applicazione di questa <strong>legge</strong>, ma non possono punto<br />

pregiudicare alcun diritto dalla <strong>legge</strong> stabilito. E veramente, ove<br />

avvenisse che un cittadino si credesse pregiudicato nel suo diritto,<br />

in conseguenza di queste istruzioni e dell'applicazione della <strong>legge</strong>,<br />

egli potrebbe ottenere giustizia facendo il reclamo che la <strong>legge</strong><br />

stessa prevede ed ammette. Perciò io mi permetto di credere che<br />

conviene procedere con molta prudenza anche nelTinterpretazione<br />

in via amministrativa di una <strong>legge</strong> quale la <strong>legge</strong> elettorale<br />

politica ".<br />

3. Sulla questione se le Giunte abbiano l'obbligo morale di<br />

inscrivere d'ufficio tutti quegli elettori che hanno i requisiti legali,<br />

l'on. Depretis, Ministro per l'interno, rispose in senso ricisamente<br />

affermativo. Ed aggiunse : « Riguardo alTesecuzione<br />

della <strong>legge</strong> io ho la convinzione che i prefetti, penetrati della<br />

necessità di curare che la <strong>legge</strong> per la quale tanti nostri concittadini<br />

hanno acquistato il diritto elettorale abbia il suo pieno<br />

effetto, interporranno la loro autorità presso le amministrazioni<br />

comunali, affinchè nelle liste sia compreso il maggior numero possibile<br />

di elettori ammessi all'elettorato in forza di questa <strong>legge</strong>.<br />

4, « Io posso anche aggiungere, che nei giorni scorsi non è stato<br />

esposto al Ministero nessun dubbio sulla esecuzione della <strong>legge</strong>,<br />

tranne la domanda fatta dagli agenti delle imposte, i quali, essendo<br />

obbligati a mandare alle amministrazioni comunali, entro<br />

un termine piuttosto breve, un estratto <strong>dei</strong> ruoli autenticato da<br />

loro, chiesero se questo estratto <strong>dei</strong> ruoli dovesse comprendere,<br />

oltre l'imposta erariale e provinciale, anche la comunale, lo che<br />

avrebbe prolungato non poco il lavoro ; ed io mi sono creduto in<br />

facoltà di dire che si adempirà sufficientemente al prescritto<br />

della <strong>legge</strong> mandando un estratto <strong>dei</strong> ruoli contenente le finche<br />

dell'imposta erariale e dell'imposta provinciale, perchè queste<br />

sole danno alle amministrazioni ed alle Giunte comunali il criterio<br />

per iscrivere nelle liste gli elettori che in forza dell'imposta pagata<br />

hanno diritto di essere iscritti " {Cam. <strong>dei</strong>dep.y Discussioni,<br />

4 febbraio 1882, pag. 8790-8794).<br />

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dell*<br />

Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e <strong>dei</strong> de<br />

creli del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d<br />

di farla osservare come leege dello Stato.<br />

UMRERTO.<br />

Visto, il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.<br />

DEPRETIS<br />

LEGGI SPECIALI. —Serie I* — VoL IV. 32


498 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

REGIO DECRETO<br />

per Tesecuzìone della nuova <strong>legge</strong> elettorale politica (26 gennaio 1882)<br />

Art. 1. Le Giunte municipali inviteranno il 6 febbraio pros­<br />

simo venturo con pubblico manifesto tutti coloro che sono chia­<br />

mati dalla <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, N. 593 (serie 3^), all'esercizio<br />

del diritto elettorale, e non sono iscritti nelle liste attuali, a pre­<br />

sentare entro quindici giorni la domanda per la loro iscrizione.<br />

Art. 2. Il manifesto della Giunta riporterà le disposizioni<br />

degli articoli 17 e 18 della <strong>legge</strong> anzidetta, che determinano le<br />

indicazioni, delle quali i richiedenti sono tenuti a corredare la<br />

propria domanda, e preciserà la scadenza del termine entro il<br />

quale la domanda ed i necessari documenti giustificativi dovranno<br />

essere presentati.<br />

Art. 3. Non più tardi del 15 febbraio gli agenti delle im­<br />

poste dirette dovranno trasmettere agli uffici comunali compresi<br />

nel distretto della rispettiva Agenzia, un esemplare <strong>dei</strong> ruoli delle<br />

imposte dirette, certificato conforme all'originale.<br />

Art. 4. Le Giunte municipali dovranno avere compilato<br />

entro il 3 marzo la lista complementare degli elettori, e l'elenco<br />

di quelli tra essi che si trovassero nelle condizioni previste dal­<br />

l'art, 14 della <strong>legge</strong> precitata.<br />

Art. 5. Non più tardi del 4 marzo le Giunte inviteranno,<br />

con pubblico manifesto, chiunque abbia reclami da fare contro<br />

le liste, a presentarli all'Ufficio comunale entro il 14 dello stesso<br />

mese.<br />

Durante questo tempo un esemplare delle liste e dell'elenco<br />

di cui all'articolo precedente, si dovrà tenere affisso nell'albo<br />

pretorio e l'altro rimanere nell'Ufficio comunale, a disposizione di<br />

qualunque cittadino.<br />

<strong>La</strong> Giunte notificheranno immediatamente al prefetto della<br />

Provincia l'affissione del manifesto.<br />

Art. 6. 1 reclami <strong>dei</strong> cittadini ai Consigli comunali contro<br />

le iscrizioni, omissioni e cancellazioni fatte dalle Giunte dovranno


»*<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 499<br />

essere presentati entro il termine indicato nell'art. 5 del presente<br />

decreto.<br />

Eatro lo stesso termine dovranno essere presentati alle<br />

Giunte i reclami contro le iscrizioni fatte in base alla disposizione<br />

transitoria, di cui nell'art. 100 della citata <strong>legge</strong>; e lo Giunte<br />

dovranno decidere sopra i reclami stessi, in conformità alle dis­<br />

posizioni del successivo art. 101, prima della riunione <strong>dei</strong> Con­<br />

sigli comunali.<br />

Art. 7. I Consigli comunali dovranno riunirsi tra il 20 ed<br />

il 29 marzo inclusivi, per rivedere le liste compilate dalle Giunte,<br />

aggiungere quei cittadini che reputassero indebitamente esclusi,<br />

cancellare coloro che reputassero indebitamente ammessi, e pro­<br />

nunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.<br />

Art. 8. Le liste approvate dai Consigli comunali dovranno<br />

essere pubblicate non più tardi del 3 aprile, e restare affisse al­<br />

l'albo pretorio fino a tutto il 12 dello stesso mese.<br />

I nomi degli elettori nuovamente iscritti dai Consigli co­<br />

munali dovranno pubblicarsi in elenco separato.<br />

Di questa pubblicazione dovrà darsi immediata notizia al<br />

prefetto della Provincia.<br />

AH. 9. Gli appelli alle Commissioni elettorali provinciali<br />

contro il rigetto di reclami deliberato dai Consigli comunali e<br />

contro indebita iscrizione o cancellazione fatta nelle liste dovranno<br />

essere proposti alle Commissioni stesse non più tardi del 13'aprile,<br />

e notificati entro Io stesso termine alla parte interessata, qualora<br />

s'impugni una iscrizione.<br />

Gli atti di appello potranno venire presentati direttamente<br />

ai prefetti presidenti delle Commissioni, oppure ai rispettivi Uf­<br />

fici comunali. ^<br />

Art. 10. I prefetti convocheranno nella sej3onda quindicina<br />

di marzo i Consigli provinciali per la elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri<br />

che dovranno far parte della Commissione per gli appelli elet­<br />

torali. <strong>La</strong> votazione dovrà farsi a norma del capoverso del­<br />

l'art. 32.<br />

Art. 11. Spirato il termine indicato nell'art. 9 del presente<br />

decreto, ed in ogni caso non più tardi del 18 aprile, dagli Uffici


500 LEGGI P0LIT1C0-AMMINISTRA.T1VE<br />

comunali dovranno essere trasmessi ai prefetti presidenti delle<br />

Commissioni un esemplare delle liste elettorali e degli elenchi,<br />

di cui nel precedente articolo 4, coi documenti relativi alle iscri­<br />

zioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclami, e<br />

tutti gli atti di appello.<br />

Art. 12. Le Commissioni provinciali, entro i dieci giorni<br />

successivi a quello nel quale avranno ricevute le liste, i docu­<br />

menti e gli atti suindicati, si raduneranno per esaminare gli ap­<br />

pelli e decidere sui medesimi.<br />

Art, 13. Il 23 maggio, le Commissioni provinciali decrete­<br />

ranno la definitiva approvazione delle liste elettorali.<br />

Le liste dovranno essere pubblicate nei rispettivi Comuni non<br />

più tardi del 7 giugno e rimanervi affisse fino al giorno 21 dello<br />

stesso mese, inclusivamente.<br />

Art. 14. I prefetti faranno pervenire, nel più breve ter­<br />

mine possibile, ai singoli Comuni delle rispettive Provincie, un<br />

esemplare della <strong>legge</strong> 22 gennaio 1882, N. 593 (serie 3^), e del<br />

presente decreto.<br />

-


f^i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 501<br />

APPENDICE I.<br />

<strong>La</strong> verifica delle Elezioxxi<br />

1. Importanza dell'argomento; richiamo alVart 70.<br />

2. Legislazione comparata. Inghilterra.<br />

3. Francia e altri Stati.<br />

4. Precedenti del Parlamento italiano.<br />

5. Il metodo attuale: regolamento della <strong>Camera</strong>.<br />

6. Regolamento interno della Giunta per le elezioni.<br />

1. Come proceda questo sistema.<br />

8. Alcuni principii direttivi accolti dalla Giunta per le elezioni.<br />

9. <strong>La</strong> Giunta per la verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati.<br />

10. Attribuzioni della Giunta per le elezioni.<br />

lì. JEJ di quella per la verifica^ <strong>dei</strong> deputati impiegati.<br />

12. Conclusioni e norme intorno alla 7'ispettiva competenza.<br />

13. Se la Giunta per le elezioni possa, nominare un Co^nitato inquirente.<br />

14. Se questo Comitato possa dispensarsi dalVosservare certe formalità,<br />

ed essere composto d'un solo deputato.<br />

15. / testimoni nelle inchieste elettorali.<br />

16. Inchieste parlamentaìH.<br />

17. Inchieste giudiziarie.<br />

18. Legislazione sulle inchieste elettorali.<br />

1, <strong>La</strong> verifica delle elezioni è una questione della più alta importanza,<br />

trattandosi d'interpretare legalmente la volontà imperativa<br />

degli elettori, e d'impedire che la maggioranza nel Parlamento<br />

le tolga 0 scemi valore. L'art. 70 della <strong>legge</strong>, come<br />

abbiamo veduto, commette alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati il giudizio<br />

definitivo sulle elezioni. L'art. 60 dello Statuto dice che ^ ognuna<br />

delle Camere è sola competente per giudicare della validità <strong>dei</strong><br />

titoli d'ammissione <strong>dei</strong> propri membri ", e non sarebbe possibile<br />

sottrarre loro questo giudizio, senza violare o mutare lo Statuto.<br />

2. In Inghilterra la <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni serbò lungamente una<br />

giurisdizione esclusiva sulle elezioni contestate, per difendersi<br />

contro gli assalti della Corte e del Governo. Da principio le<br />

elezioni contestate erano giudicate da speciali Commissioni; in<br />

appresso dalla Commissione <strong>dei</strong> privilegi e delle elezioni, la<br />

quale era nominata dalla <strong>Camera</strong> e si componeva di giureconsulti<br />

eminenti e di consiglieri privati. Ma dopo il 1672 incominciò a<br />

corrompersi l'ufficio, al punto che di ogni elezione contestata<br />

si faceva una questione di partito.<br />

Nel 1770 Tatto di Granville provvide a frenare questo<br />

abuso» colio stabilire che il giudizio delle elezioni contestate


502 LEGGI POLITICO-AMMINlSTRATIVE<br />

spettasse non più all'intera <strong>Camera</strong>, ma ad una Commissione di<br />

13 deputati. Si faceva una lista di 49 membri estratti a sorte,<br />

dalla quale i deputati presenti e 1 i reclamanti sceglievano per<br />

modo di eliminazione la Commissione <strong>dei</strong> tredici, a cui ogni partito<br />

aguiungeva uno <strong>dei</strong> suoi. <strong>La</strong> Commissione funzionava come<br />

un Tribunale senza appello, ma riusciva poco competente e partigiana<br />

per effetto dell'eliminazione <strong>dei</strong> deputati, che ogni partito<br />

avea la facoltà di proporre, e colpiva i migliori.<br />

Nel 1829 l'estrazione a sorte fu riformata coH'atto di Peel,<br />

revocato nel 1848. Secondo la <strong>legge</strong> del 1848 lo Speaker, al<br />

principio di ogni Sessione, doveva nominare s^^ii membri della <strong>Camera</strong>,<br />

ai quali erano deferite tutte le proteste elettorali; essi, per<br />

ogni singolo caso, dovevano scegliere nella <strong>Camera</strong> una Commissione<br />

di cinque colleghi. Ma anche con questo rimedio non si<br />

conseguì tutta l'imparzialità necessaria, e specialmente dopo la<br />

riforma elettorale del 1867 si insistè a gran voce per ottenere<br />

un metodo più corretto e soddisfacente.<br />

L'argomento fu studiato a fondo nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> Comuni<br />

e prevalse subito il partito di affidare la giurisdizione elettorale al<br />

potere giudiziario, e precisamente alla Magistratura più eminente<br />

del Regno. Nessuna relazione doveva più esservi tra la <strong>Camera</strong><br />

ed i querelanti in fatto di elezioni contestate; essi si sarebbero<br />

rivolti alla suprema Magistratura del Regno. <strong>La</strong> relazione della<br />

Commissione, che studiò a fondo l'argomento, fu accolta con<br />

grande favore nel Parlamento e fuori, ma le Corti supreme di<br />

giustizia, interrogate sul progetto di <strong>legge</strong>, non esitarono a respingere<br />

l'onore che si voleva loro fare, perchè l'Ordine giudiziario<br />

si sarebbe abbassato e degradato; l'imparzialità assoluta<br />

<strong>dei</strong> giudici sarebbe scemata coll'occuparsi di materie politiche;<br />

ed avrebbero avuto una sopraggiunta di lavoro eccessiva. Dopo<br />

lunghe e delicate controversie si convenne nell'idea, che dettò il<br />

progetto di <strong>legge</strong>, di affidare la verifica delle elezioni ai tre giudici<br />

più giovani delle tre Corti supreme, che allora esistevano<br />

ancora {Banco della Regina, Corte dello Scacchiere, Corte delle<br />

liti comuni). Il Governo aveva la facoltà di istituire un nuovo<br />

giudice presso ognuna di quelle Corti.<br />

<strong>La</strong> procedura che si tiene è la seguente. II giudice delle elezioni<br />

riferisce al presidente della <strong>Camera</strong> il risultato del processo,<br />

facendo uno speciale rapporto. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> si serba il potere di<br />

dichiarare vacante il Collegio ed emanare il decreto per una<br />

nuova elezione, li giudice può procedere ad una inchiesta sul<br />

luogo, dove viene ricevuto con tutti gli onori. Nessuna querela<br />

ha effetto se non è accompagnata da un deposito di 1000 sterline.<br />

I testimoni hanno gli stessi obblighi e le stesse responsabilità<br />

<strong>dei</strong> testimoni nelle cause penali; se non si presentano o<br />

giurano il falso, sono sottoposti a dure pene. Il candidato, convinto<br />

di broglio, è escluso dalla <strong>Camera</strong>; l'elettore è punito e


Pi<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 503<br />

privato del diritto elettorale ; il Collegio, nei casi più gravi, perde<br />

prò temporeìì diritto di essere rappresentato al Parlamento, Dalla<br />

decisione del giudice non vi è appello alla <strong>Camera</strong>. I rapporti di<br />

questi giudici delle elezioni sono pubblicati per le stampe e formano<br />

già una copiosa ed importante raccolta di giurisprudenza.<br />

3. L'Assemblea francese del terzo stato nel 1789 deliberò sin<br />

dal 19 giugno che i poteri sui quali sorgessero difficoltà, sarebbero<br />

sottoposti all'esame di un Comitato di veriricazione e del contenzioso.<br />

Le risoluzioni del Comitato erano riferite all'Assemblea, che<br />

pronunciava sovranamente. <strong>La</strong> costituzione del 1791 affidò formalmente<br />

la verifica delle elezioni alla <strong>Camera</strong>, escludendo qualsiasi<br />

ingerenza del potere esecutivo. Il principio rimase intatto<br />

nella Cost. dell'anno III, ma scomparve durante il regime consolare<br />

ed imperiale. Sotto la Ristorazione il diritto di pronunciare<br />

sulla validità delle elezióni fu tacitamente restituito alla <strong>Camera</strong><br />

<strong>dei</strong> deputati, e Tart. 62 della <strong>legge</strong> 19 aprile 1831 confermò questa<br />

disposizione. Il principio fu accolto con varianti di forma<br />

nella <strong>legge</strong> 15 marzo 1849, art. 68, nel decreto 4 febb. 1852,<br />

art. 5, e nella <strong>legge</strong> 16 luglio 1875, art. 10.<br />

Secondo l'ordinamento vigente, adunque, « ciascuna delle<br />

Camere è giudice dell'eleggibilità <strong>dei</strong> suoi membri e della regolarità<br />

della loro elezione ^, Prima di essere discusse in seduta<br />

pubblica le elezioni vengono esaminate negli uffici, I processi verbali<br />

delle elezioni vengono ripartiti tra gli uffici, secondo l'ordine<br />

alfabetico <strong>dei</strong> dipartimenti. Gli uffici li esaminano, dividendoli<br />

tra loro per guisa da formare altrettante Commissioni di 5 deputati.<br />

Devono esaminare prima le elezioni non contestate, poi le<br />

contestate, dandone l'avviso agli interessati. Il risultato delle<br />

deliberazioni viene riferito alla <strong>Camera</strong>, e se vi è parità di voti<br />

si espongono i fatti e le ragioni delle due parti.<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> delibera in seduta pubblica sul rapporto del<br />

relatore dell'ufficio. Il rapporto una volta poteva essere verbale,<br />

adesso dev'essere scritto e viene pubblicato nel giornale ufficiale.<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> decide e, se è necessario, procede ad una inchiesta.<br />

4. Nel Parlamento italiano si è usato sino al 1868 un metodo<br />

quasi identico a quello seguito in Francia, Ma ne derivarono<br />

molti inconvenienti: la <strong>Camera</strong> perdeva un tempo assai lungo a<br />

verificare i poteri, ne seguivano facilmente discussioni irritanti,<br />

le quali riuscivano a risoluzioni partigiane. D'altronde era contrario<br />

ai principi! del sistema parlamentare, che il deputato<br />

venisse fatto od almeno completato dalla <strong>Camera</strong>, quando invece<br />

basta il voto degli elettori, e la <strong>Camera</strong> ha soltanto l'ufficio di<br />

constatare se l'elezione è proceduta in forma regolare.<br />

Per queste ed altre ragioni si riformò il metodo usato sino<br />

allora, e vennero inscritti i principii fondamentali del nuovo<br />

nel Regolamento della <strong>Camera</strong>, e sviluppati poi in quello speciale<br />

della Giunta per le eiezioni, che venne allora istituita.


504 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

5. Il capo III del Regolamento provvisorio della <strong>Camera</strong> tratta<br />

appunto della verificazione delle elezioni, e contiene Je seguenti<br />

disposizioni : -<br />

« Art. 12. Perchè un'elezione venga annullata per vizio<br />

delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla<br />

<strong>Camera</strong>, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.<br />

Art. 13. Le proteste elettorali debbono essere firmate o da<br />

cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti ; le firme<br />

dovranno essere legalizzate dal sindaco del Comune dove i firmati<br />

hanno domicilio, o del Comune dove avvenne l'elezione.<br />

Art. 14. 11 presidente, nella seduta successiva a quella della<br />

sua nomina, annunzia alla <strong>Camera</strong> i^ nomi di dodici deputati da<br />

lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni.<br />

Gli eletti non potranno rifiutare.<br />

Art. 15. Tutte le proteste si trasmettono dal presidente della<br />

<strong>Camera</strong> alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di otto.<br />

<strong>La</strong> Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà<br />

l'elezione contestata. <strong>La</strong> segreteria lo pubblica nell'albo' esposto<br />

nell'atrio del palazzo della <strong>Camera</strong>; dal giorno della pubblicazione<br />

a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni<br />

liberi.<br />

Art, 16. <strong>La</strong> Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori<br />

della protesta quanto il deputato eletto; cosi quelli come<br />

questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. <strong>La</strong> Giunta<br />

può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra,<br />

un'indennità.<br />

Art. 17. <strong>La</strong> Giunta può nominare un comitato inquirente<br />

composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà ancora di<br />

trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.<br />

Art. 18, Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza<br />

di voti.<br />

In caso di parità, si riterranno per la convalidazione.<br />

Art. 19. Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue<br />

conclusioni motivate saranno comunicate alla <strong>Camera</strong> che delibererà.<br />

Art. 20. <strong>La</strong> Giunta delle elezioni esamina tutti i processi<br />

verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle<br />

condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto -e delle qualità<br />

richieste dalla <strong>legge</strong>, ancofchè non vi sia protesta, dichiara nulla<br />

l'elezione ».<br />

6. 11 regolamento interno.della Giunta per la verificazione delle<br />

elezioni dispone :<br />

TITOLO I. — Delle operazioni preliminari.<br />

« Art. 1. I verbali delle elezioni verranno con un numero<br />

d'ordine annotati in apposito registro subito che saranno ricevuti<br />

dalla Giunta, e colla data del ricevimento loro.


••*'<br />

t<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 505<br />

Art. 2. In tale registro saranno indicati il nome dell'eletto,<br />

i documenti, le proteste comunicate dal presidente della <strong>Camera</strong>,<br />

il nome del relatore, la data della sua nomina, il tenore delle conclusioni,<br />

ed a suo tempo le deliberazioni definitive.<br />

Art. 3. Il presidente distribuirà a ciascun membro della<br />

Giunta, per turno e in ragione d'età, il verbale di una elezione per<br />

l'opportuno rapporto alla Giunta.<br />

Art. 4, In caso di assenza del relatore, o di ritardo nel<br />

riferire, il presidente nominerà altro relatore, conservato l'ordine<br />

accennato nell'articolo precedente.<br />

Art. 5. oselle sedute preparatorie, i relatori faranno privatamente<br />

i loro rapporti alla Giunta, la quale dichiarerà se sia<br />

matura la pratica da discutersi in pubblica seduta.<br />

TITOLO II. — Istruttoria in seduta pubblica.<br />

Art. 6. I rappresentanti dell'eletto, o <strong>dei</strong> sottoscrittori della<br />

protesta, dovranno essere maggiori di età e cittadini dello Stato,<br />

e far constare della loro qualità al segretario della Giunta prima<br />

della seduta pubblica.<br />

<strong>La</strong> qualità di rappresentante dovrà essere conferita con<br />

mandato notarile autentico.<br />

Art. 7. I documenti relativi alleelezioni contestate, dovranno<br />

essere depositali alla segreteria della <strong>Camera</strong> due giorni prima<br />

della seduta pubblica, onde le parti possano prenderne visione.<br />

Art. 8, Sarà entro lo stesso termine presentata al segretario<br />

della Giunta la lista <strong>dei</strong> testimoni da esaminare coU'indicazione<br />

delle loro generalità e dell'oggetto sul quale dovranno deporre.<br />

Art. 9. Tale lista sarà pure comunicata a ciascuna delle<br />

parti rispettivamente dalla segreteria deli^ <strong>Camera</strong> a semplice<br />

loro richiesta.<br />

Art. 10. L'indennità, che^ la Giunta avrà determinata pei<br />

testimoni chiamati d'ufficio, sarà a questi rimessa dietro mandato<br />

apposito firmato dal presidente e dal segretario^<br />

Art. 11. I testimoni saranno sentiti in seduta pubblica, esaminati<br />

separatamente ed interrogati dal presidente. Le dichiarazioni<br />

<strong>dei</strong> testimoni saranno sommariamente notate.<br />

TITOLO IIL — Delle deliberazioni della Giunta.<br />

Art. 12, Trattandosi di elezioni senza protesta, la Giunta in<br />

seduta pubblica pronuncierà il suo avviso sovra ciascuna di esse,<br />

e ne darà partecipazione alla <strong>Camera</strong>.<br />

Art. 13. Nelle elezioni contestate si seguiranno le norme<br />

stabilite dall'art. 12 al 20 inclusivo del capo III del regolamento<br />

della <strong>Camera</strong>.<br />

Art. 14. Udita in seduta pubblica la relazione, esaminati i<br />

documenti ed i testimoni, i membri della Giunta si ritireranno<br />

per deliberare.


506 USGGI POLinCO-AMMINISTRATIYE<br />

Art. 15, <strong>La</strong> deliberazione della Giunta sarà quindi letta<br />

nella stessa pubblica seduta, se la medesima non sarà stata dal<br />

presidente rinviata.<br />

In quest'ultimo caso si darà lettura della deliberazione della<br />

Giunta nella seduta pubblica immediatamente successiva.<br />

TITOLO 1Y. — Formalità <strong>dei</strong> verbali.<br />

Art. 16. I verbali saranno sottoscritti dal presidente e dal<br />

segretario.<br />

Art, 17. Il segretario darà lettura di essi in seduta pubblica<br />

7. Giova riferire il giudizio pronunciato intorno a cotesta<br />

Giunta, al modo come ha funzionato nei primi anni, ed ai criteri<br />

ai quali si inspirò la sua giurisprudenza, dall'onorevole Puccioni,<br />

che ne fece parte per molto tempo^ e ne raccolse appunto le principali<br />

decisioni:<br />

^ Può dirsi che la giurisprudenza di codesta Giunta sia<br />

ormai stabilita definiti%^amente su molte questioni di non lieve<br />

importanza. Il sistema fu introdotto nell'anno 1868...; per lo innanzi<br />

l'esame delle elezioni era affidato agli uffici della <strong>Camera</strong>;<br />

i relatori nominati dagli uffici stessi ne esponevano le conclusioni<br />

innanzi all'Assemblea ; sovente sorgevano discussioni animatissime<br />

sulle conclusioni stesse; infine la verificazione <strong>dei</strong> poteri era<br />

opera lunga, tediosa, che mtralciava i lavori parlamentari, e nella<br />

quale facevano non di rado capo le passioni politiche.<br />

« Fu creduto opportuno, riformando il regolamento, di affidare<br />

ad una Gm:ita speciale, nominata dal presidente della <strong>Camera</strong>,<br />

quella verificazione. L'esperienza mostrò che il sistema<br />

nuovo arrecava due grandi benefizi ; risparmiava molto tempo,<br />

e sottraeva alTattrito delle lotte <strong>dei</strong> partili l'esame della legittimità<br />

<strong>dei</strong> poteri, di cui erano investiti gli eletti.<br />

u Ai regoUmento, che la <strong>Camera</strong> volle provvisoriamente<br />

attuato fin dall'anno 1868, si sono fatte molte censure; e alcune<br />

parti del medesimo sono state già emendate : ma della riforma<br />

introdotta per la verificazione delle elezioni non si sono<br />

mosse lagnanze, e nessuno ha pensato a tornare al sistema antico ;<br />

anzi per generale consentimento si ritiene che il metodo nuovo è<br />

il solo che possa oflfrire efficaci garantie a tutte le parti dell'Assemblea<br />

elettiva.<br />

" I presidenti della <strong>Camera</strong>, che hanno nominati i componenti<br />

la Giunta, cioè gli onorevoli Mari, <strong>La</strong>nza e Biancheri, si<br />

sono adoperati a costituirla in guisa tale che tutte le frazioni in<br />

cui quella è divisa, vi avessero la loro rappresentanza. A ciò è da<br />

ascriversi principalmente se la Giunta stessa si è acquistata nell'Assemblea<br />

tanta autorità, che in sei anni, solo in due casi le<br />

conclusioni da lei proposte sono state respinte : e notisi che nel


...h<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 507<br />

lavoro di questi sei anni si comprende quello fatto perle elezioni<br />

generali del 1870, che non fu breve, né di lieve entità...<br />

« Farmi che, dall'esame delle sue risoluzioni possa desumersi<br />

come la Giunta delle elezioni sia stata ispirata da alcuni<br />

criteri che furono e sono, a così dire , i cardini fondamentali<br />

della sua giurisprudenza.<br />

« Si è studiata di mantener salda più che fosse possibile la<br />

fede dovuta ai processi verbali.<br />

" Ha rifuggito costantemente dall'ammettere inchieste e<br />

verificazioni, quando i fatti enunciati nelle proteste non erano abbastanza<br />

specificati, o quando <strong>dei</strong> medesimi non si offrivano le<br />

prove, o quando infine, ammessi per veri, non avessero avuto, né<br />

potuto avere influenza sull'esito definitivo della votazione.<br />

" Ha voluto tutelare nel miglior modo possibile i diritti del<br />

corpo elettorale e degli stessi candidati, proponendo alla <strong>Camera</strong>,<br />

la quale la segui in questa via, che si reintegrassero e quello e<br />

questi nell'esercizio <strong>dei</strong> diritti medesimi, quando esso era stato<br />

ingiustamente menomato. <strong>La</strong> dottrina nuova stabilita in ordine<br />

alle illegittime proclamazioni del deputato fatte al primo squittinio,<br />

mentre si sarebbe dovuto procedere al ballottaggio, è prova<br />

evidente di quanto ora asserisco.<br />

i' Per ultimo la Giunta si è mostrata ossequente al voto della<br />

maggioranza degli elettori, ed ha limitato, per quanto era in lei,<br />

i casi di annullamento. Ne fa fede la giurisprudenza adottata, per<br />

la quale non si annulla la elezione per vizi avvenuti nelle operazioni<br />

di una sezione, tosto che il numero degli elettori della medesima<br />

non è sufficiente a far cambiare i risultati definitivi del voto.<br />

« <strong>La</strong> Giunta per le elezioni ha dovuto esaminare le questioni<br />

più gravi, che possano sorgere su tale argomento : nel risolverle<br />

si è ispirata ai principii del diritto e dell'equità. Se in<br />

certi casi ha dovuto giudicare come un giurì, non di rado ha pronunziato<br />

come una magistratura : non si è mai considerata come<br />

un corpo politico, perchè ha compreso che la politica non poteva,<br />

né doveva co' suoi influssi turbare la gravità dell'ufificio che le era<br />

affidato '' {Giurispr. delle elez. politiche, sett. 1874, Frefaz.,<br />

pag. iii-vii).<br />

8. Ecco ora alcune altre risoluzioni, le quali mostrano i criteri<br />

generali ai quali si inspira la Giunta per le elezioni nel compito,<br />

che le è affidato :<br />

Quando annullando le operazioni di una sezione non cambiano<br />

i risultati definitivi della votazione, l'elezione é valida e<br />

regolare {GiuìilaparL, 10 marzo 1869, Coli, di Montevarchi, elez.<br />

Nobili, ecc.).<br />

Spetta alla <strong>Camera</strong> decidere definitivamente sulle contestazioni<br />

insorte sulle schede e attribuirle a quel candidato di cui<br />

contengono sufiiciente indicazione (ic?., 11 dicembre 1869, Coli,<br />

di Crema, elez. Griffini).


508 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Quando gli elettori non hanno nei verbali fatto registrare<br />

alcuna protesta intorno alle schede, non è attendibile il reclamo<br />

che posteriormente alle elezioni essi presentano alla <strong>Camera</strong> (Id.,<br />

26 novembre 1876, Coli, di San Nicandro Garganico, elez. Zaccao:nino).<br />

Se i fatti dedotti nella protesta non siano giustificati e<br />

appariscano irrilevanti, e se, anco annullando le operazioni di<br />

una sezione, rimarrebbe sempre eletto il candidato che fu proclamato<br />

deputato, l'elezione è valida {Id., 17 marzo 1870, Coli, di<br />

Canicatti, elez. Di Rudini).<br />

Allorché nel verbale si trovano contraddetti i fatti accennati<br />

nella protesta e di questi non si accennano lo giustificazioni,<br />

non può ammettersi un'inchiesta {Id, 17 maggio 1870, Coli, di<br />

Sannazzaro <strong>dei</strong> Burgundi, elez. Strada).<br />

Per quanto la protesta non sia autenticata, tuttavia la <strong>Camera</strong><br />

può assumerne cognizione, ove per altri mezzi desunti dagli<br />

atti stessi dell'elezione si possa convincere che fra i protestanti<br />

taluni erano elettori {id., 17 maggio 1870, Coli, di Termini Imerese,<br />

elez. Ugdulena).<br />

Ai termini dell'art. 13 del regolamento della <strong>Camera</strong> non<br />

può attendersi una protesta che non sia unita al verbale, o le cui<br />

firme non sieno autenticate (id,, 17 die. 1870, Coli, di Savona,<br />

elez. Boselli).<br />

Non è attendibile la protesta fatta, nell'atto di ricognizione<br />

generale <strong>dei</strong> voti, dai presidenti di alcune delle sezioni componenti<br />

il Collegio contro la regolarità delle operazioni elettorali<br />

avvenute nelle sezioni, all'ufficio <strong>dei</strong> quali i protestanti presiedevano.<br />

11 presidente di un ufficio non può dedurre la violazione<br />

della <strong>legge</strong>, che egli era in debito di far osservare, singolarmente<br />

poi quando di codesta violazione il verbale della sezione, cui egli<br />

sopraintendeva, non fa cenno {Id,, 18 dicembre 1870, Coli, di<br />

Alghero, elez. Umana).<br />

Deve procedersi ad un'inchiesta quando le proteste, indicando<br />

i testimoni che possono deporne, enunciano fatti di straordinaria<br />

pressione esercitati da un ufficio elettorale contro gli<br />

elettori. L'esser rimasto l'eletto estraneo a codeste pressioni non<br />

è motivo bastevole a rendere inammissibile l'inchiesta {Id., 18 dicembre<br />

1870, Coli, di Palmi, elez. Amaduri).<br />

Le asserzioni vaghe e generiche contenute nella protesta<br />

non possono infirmare i verbali, ai quali deve darsi fede sino a<br />

prova contraria (Id., 25 novembre 1872, Coli, di Patti, elezione<br />

Ceraolo-Garofolo).<br />

Sono inattendibili le proteste quando i fatti esposti, anco se<br />

fossero provati, non avrebbero influenza definitiva sui risultati<br />

del voto (/rf., 11 dicembre 1869, Coli, di Crema, elez. Griffini).<br />

L'astensione volontaria degli elettori di una sezione non può portare<br />

nullità dell'elezione.


[.EGGE ELETTORALE POLITICA. 509<br />

Non si ammettono reclami contro ciò che i verbali enunciano<br />

; i reclamanti non hanno altro modo per toglier fede a questi<br />

documenti se non quello di inscriverli in falso.<br />

Le proteste, quando non sono legalizzate dalla firma del<br />

sindaco del Comune o da quella di qualche notaio del luogo, non<br />

fanno alcuna fede, a meno che un deputato assuma la responsabilità<br />

delle firme apposte e di quanto in esse proteste si contiene<br />

{Cam. <strong>dei</strong> dep., 1867, Coli, di Amalfi, elez. Acton).<br />

<strong>La</strong> Giunta non può tener conto <strong>dei</strong> telegrammi contenenti<br />

proteste che le siano indirizzate, perchè le proteste ed i reclami<br />

debbono essere sottoscritti da elettori, le cui firme devono essere<br />

autenticate da un pubblico notaio o dal sindaco, ciò che non si<br />

verifica nei telegrammi. Le proteste devono giungere nel periodo<br />

anteriore alla pubblicazione degli atti relativi all'elezione<br />

che la Giunta fa nell'adunanza pubblica {Id., Legisl, XIII, Coli,<br />

di Iglesias, elez, Castoldi),<br />

Quando le proteste presentate, ancorché fossero ammesse,<br />

non valgono a spostare i risultamenti dell'elezione, questa non<br />

deve dichiararsi contestata {Cam, <strong>dei</strong> dep., 4 aprile 1879, Coli,<br />

di Bovino, elez. R. Rossi).<br />

<strong>La</strong> Giunta per le elezioni e la <strong>Camera</strong> hanno la facoltà di<br />

esaminare i documenti presentati anche dopo il termine prescritto<br />

dal regolamento della Giunta, quando essi sieno tali da togliere<br />

un dubbio che fosse insorto sul giudizio da emettersi o da modificare<br />

questo giudizio {Id,, 25 giugno 1880, ColL di Atripalda,<br />

elez. Capozzi).<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> può proclamare il deputato ove l'ufficio definitivo<br />

se ne sia astenuto, essendo giudice assoluto delle operazioni<br />

e delle deliberazioni degli uffizi.<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> può annullare la proclamazione definitiva dell'Ufficio<br />

principale, e sostituire al deputato proclamato, che non<br />

ha ottenuta la maggioranza, il non proclamato che l'ha ottenuta.<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong>, approvando un'elezione, siccome valida, emette<br />

una decisione la quale è irrevocabile, e per l'eletto e per la <strong>Camera</strong><br />

stessa; pronunciando essa in fatto di elezioni come magistrato<br />

supremo; quindi non potrebbe disdire una risoluzione già approvata,<br />

ne ritornare in alcun modo su di essa, avendo l'eletto acquistato,<br />

in forza di quella sua decisione, un diritto ch'essa deve<br />

rispettare (15 die. 1848, Coli, di Ivrea, elez. Perrone, ecc. ecc.).<br />

Però la <strong>Camera</strong> può sempre ritornare sulla sua precedente<br />

deliberazione quando si riconosce che ebbe per base un errore<br />

di calcolo o di fatto (14 gennaio 1849, Coli, di Venasca, elez.<br />

Tecchio; Coli, di Rumillj, elez. Giriodi, ecc.).<br />

9. Accanto alla Giunta per le elezioni, siede la Giunta per la<br />

verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati, e si è sollevata più volte questione<br />

intorno alla competenza rispettiva delle due Giunte. Ad<br />

evitare future contestazioni la questione fu esaminata da una


510 LEOGI POLITICO-AMiMINISTRATIVE<br />

Commissione, e venne presentata in proposito nella tornata dell'S<br />

febbraio 1881 la seguente relazione:<br />

" <strong>La</strong> <strong>legge</strong> che prese nome delle incompatibili!àparlamentari,<br />

alle amiche aggiunse nuove questioni; una delle quali intorno<br />

alle attribuzioni della Giunta per le elezioni, e dell'altra per<br />

l'accertamento degli impiegati, nella verificazione <strong>dei</strong> poteri. Una<br />

quistione per regolamento di competenza, come si direbbe in<br />

materia civile.<br />

« Le Commissioni anzidette non hanno giurisdizione per decidere,<br />

perchè presentano semplici conclusioni alla <strong>Camera</strong>, che<br />

poi decide : quindi propriamente è quistione di forma di procedimento<br />

parlamentare. Ma è argomento sempre grave, essendo<br />

la forma del procedimento guarentigia del diritto, e se non necessaria,<br />

ostacolo pernicioso all'esercizio di esso ; ed in questo<br />

caso è importantissimo che ciò sia messo in chiaro.<br />

10. " <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> nella tornata delTS novembre 1880, votando<br />

l'ordine del giorno Taiani, confermava il principio che spetti alla<br />

Giunta per le elezioni, l'esame sull'incompatibilità, o sulla non<br />

eleggibilità a deputato. Cosi fu stabilito un principio generale,<br />

che nell'attuazione però darà sempre luogo a quistioni, insino a<br />

quando non se ne schianterà dalle radici la cagione.<br />

« Prima che alla <strong>Camera</strong> si fosse fatto il sorteggio degli impiegati,<br />

ne furono eletti due che non entrarono nel sorteggio, non<br />

essendosene potuta convalidare l'elezione; e dopo, tre di coloro<br />

a cui la cieca sorte bandi l'ostracismo furono rieletti, i quali non<br />

appartengono tutti tre alla stessa categoria d'impiegati. Intanto<br />

prima dell'elezione di questi tre, fu chiamato a far parte del Ministero<br />

un professore nostro onorevole collega e rimase quindi<br />

vacante un posto. Devonsi dunque esaminare cinque elezioni d'irapiegati,<br />

eletti in queste condizioni di fatto e di diritto. Ma qual<br />

è delle due Giunte che deve esaminare queste elezioni, e la condizione<br />

giuridica degli eletti?<br />

« E dato che ne abbiano a conoscere tutte due, entro quali<br />

limiti, ciascuna deve farlo?<br />

« Il rispondere preciso ed in modo assoluto presenta qualche<br />

difficoltà, e forse ciò in grandissima parte dipende da vizio intrinseco<br />

per uno <strong>dei</strong> due istituti. Quando l'esame delle elezioni era<br />

demandato agli uffici, era evidente la necessità di una Commissione<br />

speciale per verificare il numero totale degl'impiegati eletti.<br />

Senza di essa ogni ufficio avrebbe dovuto compiere questa verificazione,<br />

con sciupio di tempo e con lavora inutile. Ma istituita la<br />

Giunta per le elezioni l'altra ha più ragione d'essere ? Ed il lasciarla,<br />

in luogo di agevolare, non intralcia forse i lavori parlamentari?<br />

** Che che ne sia di ciò, abbiamo un regolamento, e si ha il<br />

dovere, come diceva Cavour in un caso analogo al nostro, di osservarne<br />

religiosamente il prescritto.<br />

«* Abbiamo avuti parecchi regolamenti della <strong>Camera</strong>, e tutti


4-i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 511<br />

provvtsorii, incluso quello che presentemente è in vigore. Dal<br />

primo, quasi per intiero modellato sul francese, sino a quello del<br />

1863, l'esame delle elezioni fu attribuito agli uffici ; ed una Commissione<br />

riferiva sull'accertamento del numero degli impiegati<br />

che erano stati eletti. Col regolamento del 2 marzo 1863, questa<br />

Commissione fu posta fra \e permanenti, e cosi durò sino a quello<br />

del 28 ottobre 1868; col quale si cercò d'introdurre vane modificazioni<br />

al procedimento parlamentare, studiandosi di conformarlo<br />

alle consuetudini ino;lesi. Agli utfici si sostituì il Comitato,<br />

e fu allora che si creò la Giunta per le elezioni, proclamandosi il<br />

principio già ammesso in Inghilterra: che l'eletto venga investito<br />

del suo mandato, pel fatto stesso dell'elezione, con lodevolissima<br />

deferenza alla sovranità nazionale, non solo, ma con l'utilissimo<br />

risultato di togliere il lungo e difficile periodo assorbito dalla<br />

verificazione <strong>dei</strong> poteri. Ed è notevole che il progetto della Commissione,<br />

la quale riferì sopra questo regolamento, dava alla<br />

Giunta piena ed inappellabile giurisdizione a decidere. Però in<br />

seguito a dotta e lunga discussione la <strong>Camera</strong> emendò la proposta,<br />

e limitò l'ufficio della Giunta a proporre prò o contro la<br />

validità dell'elezione, semplici conclusioni, riservandosi essa il<br />

giudizio definitivo. Non avendo fatta buona prova l'esperimento<br />

del Comitato, fecesi nel 1873 ritorno agli uffici, avanti tanto duramente<br />

malmenati.<br />

" Le attribuzioni della Giunta però dal 1868 ad oggi son rimaste<br />

le medesime. <strong>La</strong> Giunta, cioè, quando vi siano proteste per<br />

vizio delle operazioni elettorali, le esamina col procedimento<br />

stabilito; e le esamina anche e ne propone l'annullamento ex officio,<br />

qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni<br />

richieste dalVart, 40 dello Statuto e delle qualità richieste<br />

dalla <strong>legge</strong>. E quest'ultima attribuzione, che impone alla<br />

Giunta il dovere di proporre l'annullamento dell'elezione anche<br />

quando non vi siano proteste, ha un'importanza gravissima nella<br />

quistione in disamina. Poiché porta alla necessaria conseguenza,<br />

che prima di tutto, ogni elezione deve venire esaminata da questa<br />

Giunta. Nessun'altra Commissione, ne la <strong>Camera</strong> stessa, se vuole<br />

rispettare le proprie leggi, possono pronunciare la validità o l'annullamento<br />

di un'elezione, senza avere inteso le conclusioni della<br />

Giunta, ed avervi la <strong>Camera</strong> deliberato. Questa è anche la consuetudine<br />

della <strong>Camera</strong>, salvo forse il solo caso avvenuto nell'ultimo<br />

sorteggio degli impiegati. Queste le attribuzioni della Giunta<br />

per le elezioni conferitele dal regolamento ".<br />

11. « Quali quelle dell'altra Giunta? A rispondere con precisione<br />

s'incontra qualche dubbio ; avvegnaché, se il regolamento<br />

si esprime piuttosto con una certa larghezza sulla Giunta per le<br />

elezioni, accenna appena alFaltra.<br />

» L'art. 58 dispone : *' la <strong>Camera</strong> nomina quattro Commissioni<br />

permanenti per tutta la Sessione una per la verificazione del


512 I/EGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

7iuniero degli impiegati..... «. NienValtro. E nei regolamenti del<br />

1863 e del 1868, lo stesso laconismo sconfortante; e nelle relazioni<br />

tutto quello che ci si trova son quattro parole del Bon-Compagni<br />

(1863): che questa Giunta, cioè, è quella incaricata di verificare<br />

il uuntero degli impiegati, E come se questo non bastasse<br />

tutti i regolamenti sono stati votati senza discussione generale ;<br />

e molto meno si è discusso degli articoli, eccettuato l'art. 19 del<br />

regolamento 1868.<br />

« Così stando le cose, non resta che ricercare le ragioni della<br />

<strong>legge</strong>, la forma con la quale si esprime, l'interpretazione parlamentare.<br />

Procedendo per esclusione, è indiscutibile che le attribuzioni,<br />

0 alcuna di esse, di cui avanti si è discorso, e che furono<br />

date alla Giunta delle elezioni, all'altra non si sono certissimamente<br />

accordate. Ammetterlo sarebbe andar contro al più volgare<br />

buon senso. Avanti abbiamo visto che la Giunta per gli impiegatij<br />

come forma di procedimento speciale, nacque sotto gli uffici<br />

; e siccome nessuno vorrà porre in dubbio, che questi avevano<br />

intiera competenza a conoscere di tutto ciò che riferivasi alla validità<br />

dell'elezione, ed alle condizioni di eleggibilità dell'eletto, di<br />

tale mandato non potè sicuramente allora essere investita questa<br />

Giunta. Dalla quale considerazione, non essendo stata mutata sin<br />

oggi la forma della \eg^e, potrebbesi a buon diritto inferire, che<br />

la Giunta degli impiegati oggi abbia tante facoltà quante allora<br />

ne aveva.<br />

« Ma dopo convalidate le elezioni, che cosa si deve verificare<br />

intorno agli impiegati? Nient'altroche ricercare qual sia il numero<br />

degli impiegati eletti, e, se risulta che ve ne siano oltre al<br />

numero dalla <strong>legge</strong> concesso, farne il sorteggio.... Se ciò è quanto<br />

si deve fare, il regolamento attribuendo alla Giunta questo mandato,<br />

ha inteso certamente di limitare l'ufficio di essa alla semplice<br />

verificazione del numero degli impiegati. Il numero di essi deve<br />

essere accertato da questa Giunta, né può farsene il sorteggio<br />

senza aver la <strong>Camera</strong> deliberato sulle sue conclusioni. E si ponga<br />

mente che il regolamento non parla di verificazione degli impiegati,<br />

ma del numero di essi. Stando dunque alla <strong>legge</strong>, il campo<br />

in cui deve restrìngersi la Giunta per la verificazione del numero<br />

degli impiegati è ben ristretto ; ma non può andarsi pili in là,<br />

se vuoisi, come si deve, rispettare il regolamento.<br />

^ Un minuzioso esame dell'interpretazione parlamentare<br />

data al regolamento, tornerebbe lungo e con risultati non di rado<br />

contraddittorii; né dopo che la <strong>Camera</strong> consenti nell'ordine del<br />

giorno Taiani innanzi citato, il conoscere tutti i precedenti avrebbe<br />

una vera importanza ^.<br />

13. Dal sin qui detto, sembra che evidentemente se ne possano<br />

dedurre queste conseguenze :<br />

a) ^ Di tutte le elezioni deve prima conoscere la Giunta<br />

per la verificazione di esse ; che non trovando alcun vizio nelle


LEGGE ELETTORALE POLITICA 513<br />

operazioni elettorali, ed alcuna ragione di non eleggibilità, o di<br />

incompatibilità nell'eletto presenta le sue conclusioni alla <strong>Camera</strong>;<br />

b) « Dopo la deliberazione della <strong>Camera</strong>, la Giunta per<br />

l'accertamento del numero degli impiegati, esamina se il numero<br />

degli impiegati regolarmente eletti sia completo o pur no, ed a<br />

seconda <strong>dei</strong> casi ne propone o no il sorteggio.<br />

** Secondo questo sistema può ben darsi il caso che, quantunque<br />

di fatto il numero totale degli impiegati sia completo,<br />

pure, non essendosi compiuto il sorteggio, un'elezione debba dichiararsi<br />

valida per poi annullarsi. Questo inconveniente gravissimo<br />

che non è ne logico ne giustificato, non può in alcun modo<br />

evitarsi col presente sistema delle due Giunte. Senza la convalidazione<br />

prima, e senza poi le conclusioni della Giunta per Taccertaraento<br />

degli impiegati, violerebbesi la guarentigia del procedimento<br />

parlamentare, violerebbe la <strong>Camera</strong> una \*^gg^ che<br />

essa stessa si è data, senza mutarla prima, nelle forme stabilite.<br />

Sin che dureranno le disposizioni del regolamento così come sono,<br />

si potrà criticare quanto si vorrà la <strong>legge</strong>, si potrà essere convinti<br />

<strong>dei</strong> suoi inconvenienti, ma per quanto sarà una dura <strong>legge</strong>:<br />

lecfj servanda est.<br />


514 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

l'accertamento del numero di essi vacanti alcuni posti, e per essere<br />

gli eletti in minore od in uguale numero degli eleggibili,<br />

pure la <strong>Camera</strong> ha convalidata l'elezione, ed in seguito sono state<br />

presentate le proposte della Giunta. Questa potrà dirsi una formalità<br />

del tutto superflua, ma la <strong>Camera</strong> trovandone la cagione<br />

nel regolamento l'ha rispettata. Può dirsi anche costante Ja giurisprudenza,<br />

che con la certezza morale d'essere il numero degli<br />

impiegati completo, pure si sono convalidate le elezioni suppletive<br />

d'impiegati appresso annullandole (elez. Tolomei e Giani nel 1867,<br />

Guccioni nel 1871). L'annullamento dell'elezione di Conegliano<br />

(Bonghi, 26 gennaio 1877), a nostro avviso conferma questa consuetudine.<br />

Infatti la <strong>Camera</strong> annullò quest'elezione, ma solo<br />

quando si lesse la relazione della Giunta per l'accertamento del<br />

numero degli impiegati la <strong>Camera</strong> credette poterlo ritenere completo<br />

».<br />

13. È stata pure sollevata la quistione se fra i poteri della<br />

Giunta sulle elezioni sia pure compreso quello di procedere, col<br />

mezzo di un proprio Comitato inquirente, ad un'inchiesta testimoniale<br />

; se in caso affermativo questo Comitato possa ritenersi<br />

dispensato da quelle forme di garantìa che il regolamento della<br />

<strong>Camera</strong> prescrive in caso di esami testimoniali, o che obbligano<br />

la stessa Giunta e infine, se il sovraddetto Comitato possa deleare<br />

ad uno solo <strong>dei</strong> suoi membri di assumere privatamente ad<br />

esame uno o piìi testimoni. Il secondo punto riguarda la quistione<br />

di sapere se, dopo compiuti i propri incarichi, quali che siano,<br />

dal Comitato inquirente, sia lecito alla Giunta di prendere senza<br />

altro la deliberazione da sottoporsi alla <strong>Camera</strong>, senza aver comunicati<br />

gli atti raccolti dal Comitato inquirente alle parti interessate,<br />

senza che intervenga una nuova discussione nel merito<br />

della causa, e senza neanche annunziare al pubblico l'accennata<br />

sua deliberazione definitiva.<br />

Sul primo punto la quistione è stata risòlta negativamente.<br />

Sta bene che l'art. 17 del regolamento della <strong>Camera</strong> ora<br />

vigente concede alla Giunta la facoltà di nominare un Comitato<br />

inquirente, ecc. con facoltà aìicora di trasferirsi sul luogo a<br />

fare tutte le indagini necessarie; ma questa disposizione deve<br />

essere intesa in relazione ed in accordo col precedente art. 16<br />

e col susseguente art. 19. L'art. 16 contempla appunto il caso<br />

che si abbiano ad esaminare testimoni, siano dessi proposti dalle<br />

parti interessate, o siano trovati necessari dalla Giunta che li<br />

può chiamare d'ufiìcio; ma tanto nell'uncaso, quanto nell'altro, i<br />

testimoni devono essere ammessi in presenza della Giunta e da<br />

essa esaminati in pubblica udienza, come si rivela dall'art. 19, e<br />

meglio ancora dagli art. 11 e 14 dello speciale regolamento interno<br />

della Giunta per la verificazione delle elezioni. Se dunque<br />

si considera che nessun testo di regolamento, ne generale, né speciale,<br />

attribuiva al Comitato inquirente la facoltà di esaminare


.£<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 515<br />

testimoni, se quando vi sono testimoni da esaminare i regolamenti<br />

suddetti prescrivono come e dove debbono essere esaminati<br />

; e se anche in questa materia deve valere il principio di<br />

logica e di diritto, cheintotojure generi per speciem derogatur :<br />

bisogna conchiudere che per quanto siano generali i termini, nei<br />

quali si esprime l'art, 17 del regolamento della <strong>Camera</strong>, non si<br />

può riconoscere al Comitato inquirente inviato dalla Giunta la<br />

facoltà di esaminare testimoni.<br />

Questa conclusione si giustifica facilmente per due importanti<br />

considerazioni: la prima, che un'inchiesta testimoniale potendo<br />

aver l'effetto di cangiare radicalmente lo stato della causa,<br />

la <strong>legge</strong> (e il regolamento è <strong>legge</strong> per la Giunta) ha potuto e dovuto<br />

esigere maggiori garanzie, che non in riguardo di qualsiasi<br />

altra indagine, la quale senza pericolo d'abuso ed anche più convenientemente<br />

possa essere deferita ad uno speciale Comitato.<br />

<strong>La</strong> seconda è che il lasciare in balia della Giunta di riservare<br />

ad un suo speciale Comitato il procedere ad un'inchiesta testimoniale,<br />

anziché deferire alla <strong>Camera</strong> stessa il giudizio sulla<br />

necessità ed opportunità di questa inchiesta, e la nomina di una<br />

speciale Commissione che vi debba procedere, oltreché menomare<br />

i diritti superiori della <strong>Camera</strong> stessa, presenta il gravissimo<br />

inconveniente di ritardare fuor di misura la decisione definitiva.<br />

E invero la Giunta, aggravatissima di altro lavoro, difficilmente<br />

trova il tempo opportuno per esaurire siffatto incarico, come Io<br />

prova anche il caso concreto di elezioni sulle quali la Giunta ha<br />

pronunciato le sue decisioni molti mesi dopo che erano state compiute.<br />

Le indagini, dunque, a cui si richiama l'art. 17 del regol.<br />

non possono mai essere tali da costituire una vera inchiesta testimoniale,<br />

ma devono avere tutt'altra e ben minore portata, se non<br />

si vuole aprire l'adito al più sfrenato arbitrio. Quando la Giunta<br />

sulle elezioni crede che sia il caso di procedere a un'inchiesta testimoniale<br />

sui luoghi dell'elezione, essa deve farne la proposta<br />

alla <strong>Camera</strong>, la quale sovranamente decide e, occorrendo, nomina<br />

la Commissione che deve procedere all'inchiesta. Questa Commissione<br />

allora può procedere e procede sollecitamente a compiere<br />

il suo mandato, e sollecitamente ne riferisce col rispetto dovuto<br />

al diritto sacrosanto degli elettori, dell'eletto e al caso anche<br />

<strong>dei</strong> contrari ricorrenti. E tale infatti è sempre stato il buon<br />

uso della <strong>Camera</strong>.<br />

14. Ma ammesso pure che la Giunta possa deferire ad un Comitato<br />

inquirente, fra le altre, anche la facoltà di procedere ad<br />

un'inchiesta testimoniale sui luoghi, non si può mettere in dubbio,<br />

che il Comitato, in esecuzione di questa delegazione, non possa<br />

altrimenti^procedervi che colla osservanza e col più religioso rispetto<br />

di quelle forme, alla cui osservanza e rispetto sarebbe<br />

stata vincolata la stessa Giunta, se essa avesse voluto procedere


516 LKOGI POLITIOu-AMMINISTRATIVE<br />

all'esame <strong>dei</strong> testimoni. Imperocché è assurdo che il Comitato, il<br />

quale tiene tutti i suoi poteri dalla Giunta, abbia diritti maggiori<br />

e più gelosi di quelli che appartengono alla Giunta stessa. Esso<br />

deve dunque procedere sempre colle norme di attitazione regolare<br />

e di pubblicità tracciate dagli arh 16 e 19 del regolamento<br />

generale, nonché dagli art. 8, 9 e 11 del regolamento speciale:<br />

tutte disposizioni del resto che la civiltà moderna, più ancoraché<br />

il nostro diritto pubblico, esige quali garanzie indispensabili in<br />

ogni controversia di diritto, e che non possono porsi in oblìo<br />

e dispregiarsi, quando si tratta di un diritto, che è il più prezioso<br />

ed elevato fra tutti, e che ha tanto maggior bisogno di una tutela<br />

seria ed efficace, quanto è maggiore il pericolo che abbia a<br />

soccombere in una lotta di partito.<br />

Tanto meno poi funzioni così gelose, come quelle di assumere<br />

testimoni in esame^ possono legittimamente delegarsi da un<br />

Comitato inquirente ad alcuno isolatamente <strong>dei</strong> suoi membri, e<br />

ciò anche giusta l'antico adagio di diritto; delegatus non potest<br />

subdelegare.<br />

Venendo ora alla seconda quistione, noi crediamo d'essere<br />

anche piii fortemente fondati a darle una soluzione'negativa. Si<br />

ha tanto parlato della preminenza dovuta al recente istituto della<br />

Giunta sulle elezioni, dirimpetto ai metodi di verificazione antecedentemente<br />

usati, perchè l'istituto doveva procedere con metodi<br />

giudiziari; ma si dimentica che fra i primi elementi di ogni<br />

procedimento giudiziario, vi é quello che il giudice non pronuncia<br />

sulla causa, se non dopo aver udite le parti interessate, e non<br />

pronuncia sulla causa che il giudice, il quale ha udite le dette<br />

parti Dalla economia con cui sono distribuiti e coordinati gli articoli<br />

16, 18 e 19 del regolamento della <strong>Camera</strong>, nonché gli articoli<br />

11, 13 e 14 del regolamento speciale per la verifica delle<br />

elezioni contestate, si rileva ineluttabilmente che la discussione<br />

fra le parti interessate al cospetto della Giunta deve precedere<br />

immediatamente la deliberazione della Giunta stessa, e deve<br />

quindi farsi compiuta tutta l'istruttoria della causa allo stato<br />

degli atti, sui quali la Giunta deve pronunciarsi, alla pari di ciò<br />

che si pratica, e si deve necessariamente praticare, in qualsiasi<br />

giudizio, che meriti questo nome. A che servirebbe invero la facoltà<br />

accordata alle parti di discutere la quistione, che così altamente<br />

le interessa, se dopo questa discussione si cangia lo stato<br />

della causa, o se dopo questo cangiamento si interdice alle parti<br />

di fare qualsiasi osservazione sopra ciò che pure dovrà servire a<br />

determinare il giudizio <strong>dei</strong> giudici? Né si opponga che a chi è contrario<br />

alla deliberazione della Giunta è sempre riservata la facoltà<br />

di portare le sue osservazioni e rimostranze avanti la <strong>Camera</strong>.<br />

Evidentemente questo argomento prova troppo e quindi prova<br />

nulla, giacché proverebbe nient'altro che la radicale e costante


*'*<br />

LEGGK ELETTORALE POLITICA 517<br />

F<br />

inutilità di qualsiasi discussione fatta in udienza pubblica avanti<br />

la Giunta.<br />

Le conclusioni di cui parla l'art. 18 del regolamento della<br />

<strong>Camera</strong> non sono evidentemente le conclusioni interlocutorie, che<br />

la Giunta, sospendendo la risoluzione del merito, prende per dare<br />

qualche incidentale provvedimento, ma bensì quelle conclusioni<br />

definitive che verranno poi sottomesse alla decisione della <strong>Camera</strong>.<br />

Ciò è reso anche più manifesto dall'art. 15 del regolamento<br />

speciale, il quale vuole che la deliberazione da sottoporsi alla<br />

<strong>Camera</strong> debba essere letta nella stessa pubblica seduta, in cui fu<br />

presa, o in quella immediatamente successiva, se la prima sia<br />

stata rinviata {Giuntapari.. Coli. II di Milano, elez. Sella).<br />

15. <strong>La</strong> nuova <strong>legge</strong> elettorale ha tolto di mezzo alcuni dubbi,<br />

che intralciavano talvolta la verifica delle elezioni quando si doveva<br />

procedere ad una inchiesta. Si è stabilito che la Commissione<br />

parlamentare che procede ad una inchiesta elettorale ^ ha diritto<br />

di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità<br />

». Ed ai testimoni sono applicabili, nel modo e colle riserve<br />

che conosciamo, le disposizioni del Codice penale sulla falsa<br />

testimonianza, ecc. (art. 97).<br />

16. In molti casi la <strong>Camera</strong> può deliberare una inchiesta sopra<br />

una 0 più elezioni, e già ne abbiamo notati parecchi nel corso di<br />

questo commento. L'inchiesta si pronuncia se vi sono denunzie<br />

di corruzione o di pressione [Cam. <strong>dei</strong> dep., Legisl. X, Coli, di<br />

Ravenna, elez. Guiccioli; Coli, di Pizzighettone, elez. Jacini) ; se<br />

vengono enunciati fatti speciali e concreti i quali vizierebbero la<br />

sincerità del voto {Giimta parL, Legisl. XII, Coli, di Airola,<br />

elez. Cutillo); se una protesta specifica alcuni fatti di pressione<br />

per parte dell'autorità politica, indicando anche i nomi <strong>dei</strong> testimoni<br />

che possono deporne {Id., 22 die. 1870, Coli, di Castroreale,<br />

elez. Pettini); e cosi in moltissimi altri casi.<br />

Può dirsi in generale che la <strong>Camera</strong> deve deliberare una<br />

inchiesta parlamentare ogni qualvolta dalle proteste mosse contro<br />

una elezione risultino, in modo fondato, fatti i quali, se veri,<br />

avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso. Indi la necessità<br />

: che questi fatti non sieno provati, nel qual caso si annulla<br />

l'elezione ; che siano fondati, cioè asseriti in modo da poter essere<br />

provati nelle indagini condotte sul luogo; e che siano tali, qualora<br />

provati, da esercitare una influenza sul risultato della elezione.<br />

Se la <strong>Camera</strong> delibera di procedere all'inchiesta si recano<br />

sul luogo tre deputati da essa scelti, i quali esauriscono le opportune<br />

indagini e riferiscono poi alla Giunta delle elezioni od alla<br />

<strong>Camera</strong> il risultato al quale sono pervenuti, proponendo la convalidazione<br />

dell'elezione, il suo annullamento, od un secondo<br />

scrutinio, ed eventualmente anche una inchiesta giudiziaria.<br />

17. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> deve invece sospendere la convalidazione del-


518 LEGai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

l'elezione, ordinando una inchiesta giudiziaria: quando si adducono<br />

fatti specifici e determinati di corruzione, producendo documenti<br />

e prove, e questi fatti sono tali da far ritenere, che se veri,<br />

avrebbero prodotto un perturbamento nella coscienza degli elettori<br />

{Giunta pari., Legisl. XII, Coli, di Pietrasanta, elez. Toscanelli;<br />

Coli, di Levante, elez. Farina) ; quando le proteste adducono<br />

fatti di pretesa corruzione e d'illegittima pressione esercitata da<br />

autorità municipali, con designazione di luoghi e di persone<br />

(Id., id.. Coli, di San Casciano, elez. Degli Alessandri); quando<br />

vi è fondato richiamo di brogli elettorali {Id., id., Coli, di Zogno,<br />

elez. Agliardi) ; quando risulti essere state commesse gravi irregolarità<br />

nelle schede, praticati segni e marche particolari, ed<br />

essersi l'ufficio elettorale rifiutato ad inserire nel verbale alcune<br />

scheàeconie^ÌB.ìe{Cam.<strong>dei</strong>dep., Legisl. X, Col), di San Nicandro,<br />

elez. Zaccagnino) ; quando vi hanno indicazioni di tentativi di<br />

corruzione, che sebbene contraddette dalla parte avversa, pure<br />

non lasciano l'animo tranquillo sul modo con cui procedette l'elezione<br />

e sui mezzi adoperati a propugnare la candidatura dell'eletto<br />

{Id., 11 die.1876, Coli. diPordenone, elez. N. Papadopoli), ecc. ecc.<br />

18. Nessuno Stato ha una <strong>legge</strong> generale sulle inchieste parlamentari.<br />

In Inghilterra, per speciali ragioni non se ne è mai<br />

avvertita la necessità, e quanto alle elezioni si seguono adesso le<br />

forine della procedura ordinaria. Nel Belgio si fece nel 1859 una<br />

<strong>legge</strong> speciale sulle inchieste elettorali. In Italia si ebbero varie<br />

proposte di <strong>legge</strong> generale sulle inchieste. Una dell'on. Pisanelli<br />

venne approvata nel 1863 dalla <strong>Camera</strong>, ma respinta dal Senato ;<br />

un secondo progetto, presentato dall'on. Tajani il 10 giugno 1879,<br />

neppure potè venire in discussione.<br />

Assai opportunemente la nuova <strong>legge</strong> elettorale provvide,<br />

adunque, a colmare una lacuna, che si faceva sentire specialmente<br />

in questa materia. <strong>La</strong> Commissione inquirente della <strong>Camera</strong> avrà<br />

facoltà di procedere come un Tribunale in tutte le indagini necessarie,<br />

e giova sperare che la <strong>Camera</strong> si appiglierà con maggior<br />

frequenza, cioè ogniqualvolta vi sia sospetto di reati, all'inchiesta<br />

giudiziaria, ed anche le altre affiderà di preferenza ai giudici<br />

eminenti, che, secondo la <strong>legge</strong> sulle incompatibilità, può accogliere<br />

sopra i suoi banchi.


LEGGE ELETTORALE POLITICA 519<br />

APPENDICE IL<br />

Aggixxxito al Oommon. to.<br />

Durante la stampa di questo Commento vennero pubblicate<br />

istruzioni e pareri relativi all'esecuzione della <strong>legge</strong>, delle quali<br />

credo opportuno di tener conto, completando insieme l'esposizione<br />

di alcuni articoli.<br />

A più chiara e facile intelligenza, ogni paragrafo di questa<br />

appendice corrisponde a quelli <strong>dei</strong> relativi articoli nel testo del<br />

Commento; l'indice analitico e l'alfabetico danno poi a chiunque<br />

l'agio di tenerne conto insieme.<br />

a)<br />

e)<br />

14. (Pag. 9J.<br />

ART. 1 (pag. 3).<br />

5. a) Lo straniero non può acquistare la cittadinanza altrimenti<br />

che per <strong>legge</strong> o per decreto reale, e non sono ammessi gli<br />

equipollenti. Non si può perciò presumere cittadino chi ha occupato<br />

cariche municipali, od ebbe anche da lunghissimo tempo<br />

dimora o domicilio nel Regno. Cosi un cittadino per quanto a<br />

lungo dimori in paese estero non perde la propria nazionalità<br />

{Corte d'App. di Torino, 13 agosto 1867; Consiglio di Stato,<br />

21 settembre 1875).<br />

Un Consiglio comunale può concedere a stranieri la cittadinanza,<br />

ma questa concessione dà un titolo semplicemente onorifico,<br />

onde non derivano diritti e doveri né pel Comune, ne per Tindividuo<br />

fregiato di questo titolo. Se anche conferita ad un italiano,<br />

non gli dà il diritto elettorale amministrativo nel Comune, e tanto<br />

meno può dare ad uno straniero il politico {Minisi, <strong>dei</strong>rInterno,<br />

Note 15 agosto 1868, 7 luglio 1870).<br />

5. b) Lo straniero che voglia acquistare la cittadinanza italiana<br />

per decreto reale deve fare apposita domanda al Re, su carta da<br />

bollo da L. 1,20, aggiungendo, a corredo della domanda stessa:<br />

1. L'atto di nascita;<br />

2. Il certificato penale del paese d'origine;<br />

3. Lo stato di famiglia rilasciato dal Municipio dell'attuale<br />

dimora;<br />

4. L'estratto del casellario centrale per gli stranieri<br />

presso il Ministero di grazia e giustizia;


520 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

5. Il certificato di svincolò della sua cittadinanza d'origine,<br />

se il richiedente è suddito austriaco od ottomano;<br />

6. Il certificato comprovante Tesito da lui riportato nella<br />

leva militare, se il richiedente sia nato nel Regno.<br />

Questi documenti, se compilati nei Regno, devono essere<br />

su carta da bollo da centesimi 60 e debitamente legalizzati dalle<br />

competenti autorità amministrative e giudiziarie. Qualora siano<br />

compilati all'estero devono essere muniti di corrispondente marca<br />

da bollo da cent. 60 e autenticati dalle autorità estere o consolari,<br />

e inoltre legalizzati dal Ministero degli affari esteri. Se sono<br />

redatti in lingua straniera (eccettuata la francese) al documento<br />

orie^inale deve essere unita la traduzione italiana scritta su carta<br />

da cent. 60 e autenticata dal regio Console, oppure fatta da un<br />

traduttore ufficiale e confermata con giuramento, come dispone<br />

l'art, 43 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento<br />

dello stato civile.<br />

<strong>La</strong> domanda suddetta cogli accennati documenti sarà presentata<br />

al prefetto della provincia nella quale lo straniero ha<br />

fissato 0 intende fissare il suo domicilio; e verrà quindi dal prefetto<br />

stesso inviata al Ministero dell'interno con quelle informazioni<br />

che sono reputate del caso sia sulla condotta morale e<br />

politica del richiedente, sia sui motivi pei quali il medesimo ha<br />

domandato la naturalizzazione italiana {Min. dell'interno, Circ.<br />

ai Pref. 31 marzo 1881).<br />

Entro sei mesi dalla sua data, il decreto reale con cui viene<br />

concessa la naturalità deve essere registrato dall'ufficiale dello<br />

stato civile ove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo<br />

domicilio. Nell'atto di questa registrazione colui che domanda la<br />

naturalizzazione presterà giuramento di essere fedele al Re e di<br />

osservare lo Statuto e le leggi del Regno davanti allo stesso ufficiale,<br />

che ne redigerà apposito verbale nei registri di cittadinanza<br />

(ASTENGO, Manuale, 1868, pag. 150; Id. 1881, pag. 212).<br />

Però, onde ottenere l'esecuzione di questa ultima formalità,<br />

senza della quale il decreto reale non produce alcun effetto,<br />

l'aspirante alla cittadinanza italiana deve dimostrare all'ufficiale<br />

dello stato civile, davanti al quale si presenta, di aver pagato<br />

all'ufficio locale del Registro la tassa di concessione governativa<br />

in L. 240, la quale verrà percetta mediante la registrazione <strong>dei</strong><br />

decreto stesso entro sei mesi dalla sua data. Da qwesta tassa sono<br />

esenti solamente coloro che, sebbene non appartengano al Regno<br />

né per nascita né per origine, appartengono a provinole geograficamente<br />

italiane.<br />

Le norme da osservarsi per ottenere la naturalizzazione per<br />

decreto reale sono le stesse che occorre seguire onde ottenere la<br />

concessione della naturalità per <strong>legge</strong>. <strong>La</strong> presentazione della<br />

domanda e <strong>dei</strong> documenti suddetti è indispensabile per la proposta<br />

di <strong>legge</strong> ; solamente potrà prescindersi da alcune forma-


. *n<br />

i'i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 521<br />

lità sopraindicate quando la naturalizzazione italiana venga proposta<br />

dal Re o da una delle due Camere in vista delle qualità<br />

insigni che rendono una persona meritevole di questa straordinaria<br />

distinzione. Per regola generale, adunque, onde ottenere<br />

la naturalità per concessione di <strong>legge</strong>, occorre la produzione<br />

della domanda e <strong>dei</strong> documenti compilati con le formalità indicate,<br />

i quali avranno l'effetto di promuovere il progetto di <strong>legge</strong>,<br />

che, approvato dalle due Camere, verrà sanzionato dal Re e<br />

quindi pubblicato mediante la inserzione nella Raccolta ufficiale<br />

delle leggi e l'annunzio di tale inserzione nella Gazzetta Ufficiale<br />

del Regno. <strong>La</strong> naturalità in tal modo concessa per <strong>legge</strong> fa acquistare<br />

la cittadinanza di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità<br />

e l'adempimento di alcuna condizione, e particolarmente<br />

non si richiede che il concessionario abbia fissato o fissi il suo<br />

domicilio ne! P^^egno e che presti giuramento di fedeltà. Solamente<br />

occorre che il concessionario paghi entro 30 giorni dalla<br />

pubblicazione della <strong>legge</strong> sulla Gazzetta Ufficiale la tassa di<br />

L. 240 alTufficio del registro degli atti giudiziari a Roma.<br />

5. e) <strong>La</strong> cittadinanza italiana si può perdere per rinunzia dichiarata<br />

davanti all'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e<br />

trasferendo in paese estero la propria residenza; ottenendo la<br />

cittadinanza estera; accettando senza permesso del Governo, un<br />

impiego, o entvdinào al servizio militare di una Potenza estera.<br />

Sebbene il cittadino che senza permesso del Governo accetta<br />

un impiego o entra nella milizia di un Governo estero dovrebbe<br />

perdere la cittadinanza italiana, una giurisprudenza benigna riconosce<br />

in molti casi come sanatorio il permesso sopravvegnente,<br />

semprechè nell'atto di accettazione dell'impiegò il cittadino domandi<br />

contemporaneamente l'anzidetto permesso, con riserva di<br />

rimanere cittadino italiano, ove quello venga negato. Se dopo<br />

avere sostenuto una pubblica carica all'estero senza autorizzazione<br />

del Governo italiano l'individuo rientra nel Regno, e gli vengono<br />

affidate funzioni pubbliche dal Governo nazionale, o altrimenti<br />

esercita i diritti di cittadino, si presume abbia riacquistata la cittadinanza,<br />

sebbene non avesse adempito alle formalità necessarie<br />

per conseguirla.<br />

Così pure affinchè possa ritenersi che il cittadino abbia<br />

perduto la cittadinanza italiana per essersi arruolato nelle milizie<br />

d'uno Stato estero, non basta il fatto dell'arruolamento, ma è necessario<br />

che vi abbia concorso qualche condizione che faccia indubbiamente<br />

presumere avere egli voluto spezzare ogni vincolo<br />

che lo legava alla sua patria d'origine. Cosi è necessario che<br />

abbia assunto l'obbligo di servire in qualità di soldato di terra o<br />

di mare per un periodo più o meno lungo; o che abbia prestato<br />

giuramento solenne di fedeltà alla bandiera o alla Potenza cui<br />

serve; o che abbia fatto una sottomissione incondizionata alle<br />

leggi e discipline militari della Potenza alla quale prende impegno


LEGGI POUnCO-AMMINISTRATrVB<br />

di servire; o abbia diritto al soldo periodico, compreso il mantenimento<br />

e l'equipaggiamento necessario alla vita militare {Corte<br />

dWppell^ di Bologna, 15 dicembre 1873). Ed infatti rimasero<br />

cittadini italiani tutti coloro che si arruolarono al servizio della<br />

Francia nel 1870.<br />

<strong>La</strong> inscrizione nella lista di leva di uno Stato estero non<br />

importa la perdita <strong>dei</strong> diritti civili e nemmeno <strong>dei</strong> diritti politici,<br />

quando quella inscrizione fu fatta per semplice formalità,<br />

mentre l'inscritto era esente anche per le leggi italiane dal servizio<br />

attivo {Corte d'Appello di Casale, 19 giugno 1854).<br />

Tutte le controversie relative alla perdita o al ricupero della<br />

cittadinanza italiana, e le questioni di domicilio sollevata intorno<br />

alla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, sono devolute<br />

alla competenza dell'autorità giudiziaria {Consiglio di Stato,<br />

4L giugno 1872).<br />

14. Un telegramma del Ministero dell'Interno al R. Prefetto<br />

di Belluno avverte, che i Trentini non possono essere inscritti<br />

tra gli elettori politici se non hanno ottenuto la naturalità per<br />

decreto reale.<br />

33. (Pag. 36j.<br />

37. fPag. 38J.<br />

46. (Pag, 41-42).<br />

ART. 2 (pag. 18, 19).<br />

33. 11 Ministero della guerra, con circolare 17 febbraio 1882,<br />

autorizzò i comandanti <strong>dei</strong> Corpi militari a rilasciare le necessarie<br />

attestazioni ; e con circolare di pari data il Ministero dell'interno<br />

ne diede notizia ai prefetti del Regno.<br />

Un'altra circolare del Ministero dell'Interno, d'accordo con<br />

quello della Guerra, in data 14 febbraio 1882, stabilisce che per<br />

l'applicazione del n. 5 dell'art. 2 devonsi esaminare i congedi<br />

assoluti ed illimitati rilasciati ai militari di P categoria, e dove<br />

risulti in essi annotazione che sanno lessrere e scrivere, devesi<br />

intendere che vennero esonerati per sufficiente istruzione dalle<br />

scuole reggimentali, oppure che le frequentarono con profitto.<br />

37. Secondo l'articolo 26 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />

20 marzo 1865, in quei Comuni dove il numero degli elettori non<br />

è almeno doppio di quello <strong>dei</strong> consiglieri da nominarsi, può essere<br />

eletto consic^liere comunale anche un individuo che non<br />

sappia <strong>legge</strong>re e scrivere. Questi consiglieri comunali analfabeti<br />

non avranno però il diritto di essere elettori polìtici, mancando<br />

di una delle condizioni generali, necessarie a tutti, quale è quella<br />

del saper <strong>legge</strong>re e scrivere.<br />

46. Non sono compresi i decorati della medaglia commemorativa<br />

di Crimea. Sebbene alcuni ritengano si tratti di una omissione<br />

involontaria, non di una vera esclusione, sta il fatto che la


LEGGE ELETTORALE POLITICA 523<br />

<strong>legge</strong> non ne parla, e che non si tratta di una campagna combattuta<br />

per l'indipendenza d'Italia {Riv. amm., 1860, pag. 109).<br />

Si è pure chiesto se il certificato di congedo sul quale sia<br />

stata fatta menzione di una o più campagne della guerra della<br />

indipendenza nazionale, possa tener luogo del brevetto della medaglia,<br />

del quale è cenno nel n. 11 del 2^ articolo della <strong>legge</strong>. Con<br />

nota 4 marzo 1882, rispose il ministro della Guerra, che in quella<br />

guisa che fu ritenuto sufficiente l'indicazione del saper <strong>legge</strong>re e<br />

scrivere, apposta sui fogli di congedo, per comprovare il grado<br />

d'istruzione <strong>dei</strong> militari voluto dal n. 5 dell'art. 2 della <strong>legge</strong><br />

elettorale, si possa ritenere che l'indicazione sul foglio di congedo<br />

delle campagne per l'indipendenza nazionale possa tener<br />

luogo del brevetto. Devesi però notare che l'indicazione delle<br />

campagne è apposta soltanto sul congedo assoluto e non sul congedo<br />

illimitato.<br />

ART. 3 (pag. 42, 43).<br />

14. aj Se il diritto pagato dagli utenti di pesi 0 misure debba cornputarsi<br />

nel censo elettorale,<br />

14. a) E pure stata discussa la questione, se il diritto che si<br />

paga dagli utenti di pesi e misure in forza dell'art. 17 della <strong>legge</strong><br />

28 luglio 1861, n, 132 (identico nella <strong>legge</strong> 23 giugno 1874,<br />

n. 2000), debba computarsi nel censo richiesto per essere elettore.<br />

<strong>La</strong> Corte d'appello di Casale (8 ottobre 1868), ritenne la negativa,<br />

sul riflesso che il diritto pagato dagli utenti di pesi e misure<br />

erroneamente si qualificherebbe contribuzione diretta, come<br />

è richiesto per poter dare l'elettorato. Secondo la Corte, ^ contribuzione<br />

diretta di qualsivoglia natura è quella prevista dall'articolo<br />

25 dello Statuto, cioè quella che cade indistintamente sui<br />

cittadini per mezzo di ruoli di esazione nella proporzione <strong>dei</strong> loro<br />

averi, ed ha per iscopo immediato di sopperire ai carichi dello<br />

Stato, e tale non è il diritto relativo alla verificazione <strong>dei</strong> pesi e<br />

misure periodica ed obbligatoria, le cui proporzioni sono indipendenti<br />

dagli averi effettivi dell'utente, il cui prodotto è uno speciale<br />

corrispettivo della spesa per vegliare e mantenere l'esattezza<br />

<strong>dei</strong> pesi e misure adoperati nelle quotidiane contrattazioni<br />

<strong>dei</strong> negozianti 0 <strong>dei</strong> capi officine cogli operai e coi privati, onde<br />

il diritto a tassa colpisce incidentalmente in ragione dell'uso <strong>dei</strong><br />

pesi e misure relativamente pubblico, e ne vanno esenti quelli che<br />

ne usano per lo smercio nelle loro abitazioni del prodotto di terre<br />

e bestiami propri {Riv. amm., 1870, pag. 127).<br />

ART. 41 (pag. 77).<br />

Non<br />

11. Il possesso a titolo di successione o per anticipazione d*eredità.<br />

12. Titoli equipollenti.<br />

11. L'erede può valersi del censo pagato sui beni che sono<br />

roggetto della successione per essere iscritto immediatamente


524 LEGGI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />

nella lista elettorale, senza che da lui si richieda, in virtù di siffatto<br />

titolo, la prova d'essersi messo in regola colla <strong>legge</strong> prima<br />

dell'annuale revisione delle liste elettorali, e ciò perchè egli continua<br />

la personalità giuridica del suo autore. Per la stessa ragione<br />

anche il coerede, per formare il suo censo elettorale, può valersi,<br />

dopo fatta la divisione, delle contribuzioni pagate per gli stabili<br />

<strong>dei</strong> quali trovasi proprietario, quand'anche sia divenuto tale dopo<br />

che sono incominciate le operazioni elettorali, prima però che<br />

siano compiute.<br />

Altrettanto si dica <strong>dei</strong> possessori per anticipazione di eredità,<br />

quali sono :<br />

a) il figlio , cui neJ contratto nuziale sia dal padre o<br />

dalla madre assegnato un fondo o un capitale sutficiente a costituire<br />

il censo elettorale;<br />

b) il figlio a cui il padre abbia fatta la trasmissione di<br />

uno stabile per anticipazione di eredità, quantunque coll'onere di<br />

una pensione o prestazione vitalizia.<br />

12. Questa disposizione deve essere applicata anche a coloro<br />

che hanno ricevuto in legato un immobile, perocché essi ne sono<br />

possessori a titolo di successione, ed il loro censo non è sog-'<br />

getto alla condizione del possesso anteriore alle prime operazioni<br />

dell'annuale revisione, ossia al 1° febbraio {Corte d'appello di<br />

Genova, 13 ottobre 1852).<br />

<strong>La</strong> donazione fatta dal padre ai figli si considera come una<br />

anticipazione di eredità, e perciò la disposizione di quest'articolo<br />

è applicabile anche ai donatari.<br />

Si considera pure come un'anticipazione di eredità la rinunzia<br />

dell'usufrutto legale che il padre fa in favore del figlio ;<br />

ma questa potrà giovare al figlio per determinare il di lui diritto<br />

all'elettorato soltanto quando egli abbia compiuto l'età di 21 anno.<br />

ART. 12 (pag. 85, 86).<br />

6. Delegazione del censo per parte della madre.<br />

7. Delegazione del censo in altri casi.<br />

6. Le imposte dirette pagate dalla moglie non possono profittare<br />

al marito per conferirgli il diritto all'elettorato, quando sia<br />

stata pronunziata sentenza di separazione personale tra i coniugi<br />

0 sia stata omologata la separazione da essi fatta di comune<br />

accordo. In questo caso la moglie può delegare il proprio censo<br />

ad uno <strong>dei</strong> figli o generi di primo o secondo grado, cioè ad un<br />

figlio 0 al manto di una delle figlie o nipoti, e per identità di<br />

ragione una tale delegazione è permessa anche alla vedova. Ma<br />

appunto perchè in questo articolo non è parola che della vedova<br />

o della moglie separata dal marito, la madre del figlio naturale,<br />

ancorché riconosciuto, non può delegare a questo il censo elettorale,<br />

e deve quindi per massima essere ritenuto che avendo la<br />

-- *F


^^Tf ^<br />

LEGOE ELETTORALE POLITICA 525<br />

madre il diritto di delegare il proprio censo al tìglio, per gli effetti<br />

dell'elettorato, solo se vedova o separata dal marito, non<br />

serve a conferire l'elettorato la delegazione d-el censo che faccia<br />

al figlio la madre che non si trovi in questa precisa condizione<br />

{Corte d'app. di Torino^ 27 giugno 1868).<br />

7. <strong>La</strong> moglie non separata, autorizzata dal marito, può delegare<br />

al figlio parte del proprio censo, affinchè questi possa giovarsene<br />

per essere iscritto come elettore?<br />

<strong>La</strong> lettera della <strong>legge</strong> e il suo spirito stanno per la negativa.<br />

Avendo la madre il diritto di delegare il proprio censo al<br />

figlio, per gli effetti dell'elettorato, solo se vedova o separata dal<br />

marito, non giova a conferire l'elettorato la delegazione del censo<br />

che faccia al figlio la madre che non si trovi in quelle condizioni.<br />

Quando la donna non è separata dal marito, della contribuzione<br />

da lei pagata si tiene conto solo al marito stesso. Nel concedere<br />

alle donne prive del maritale aiuto il diritto di designare un<br />

figlio od un genero, il legislatore ha senza dubbio inteso di porgere<br />

ad esse per questa via il mezzo col quale poter tutelare in<br />

certo modo i propri interessi di contribuente. Questa ragione<br />

cessa quando vi ha un marito, che può legalmente fare altrettanto<br />

come elettore, sia pel censo proprio, sia per quello della moglie<br />

di cui gli si tien conto {Corte d'app, di Torino^ 21 giugno 1868 ;<br />

Riv. amm., 1869, pag. 801). Al contrario la Corte d'appello di Napoli<br />

(24 settembre 1873 ; Riv. amm., 1874, pag. 32) ha ritenuto,<br />

che allorquando la moglie" col consenso del marito designa uno<br />

<strong>dei</strong> figli perchè debba rappresentare una parte della sua contribuzione<br />

come censo proprio, ciò significa che il marito, unico<br />

interessato in contrario, ha rinunziato al suo diritto di far servire<br />

a proprio benefizio, pel censo elettorale, la contribuzione<br />

pagata dalla moglie.<br />

Il padre, che abbia delegato al figlio l'esercizio del proprio<br />

diritto elettorale, non può pretendere di rimanere anch'egli iscritto<br />

nella lista per altro censo pagato in contribuzioni dirette o per<br />

quello della moglie. Così pure il padre non può delegare il censo<br />

al figlio, valendosi egli stesso di un titolo di capacità, perchè il<br />

diritto di delegare il censo è limitato unicamente al caso in cui il<br />

padre non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.<br />

ART. 14 (pag. 95, 96).<br />

7. Le Guardie delle RR. Cacete non sono comprese nella disposizioìie<br />

di questo articolo,<br />

8. Vi sono comprese invece le Compagnie <strong>dei</strong> Baricellai di Sardegna.<br />

7. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto che le guardie delle<br />

RR. Caccio non siano da annoverare tra i corpi organizzati per<br />

servizio pubblico, ai quali accenna l'art. 14, per il principio generale,<br />

che le leggi limitative della libertà debbono interpretarsi


LEGGI POLITICO-AiTMINISTRATIYE<br />

restrittivamente e non possono estendersi per analogia oltre i<br />

casi che sono espressi e determinati dalle leggi ; e per la considerazione,<br />

che le RR. guardie non sono né al servizio dello Stato,<br />

né a quello <strong>dei</strong> Comuni e delle Provincie. Tale risoluzione venne<br />

comunicata al prefetto di Pisa e ad altri. Innanzi ai Tribunali<br />

gioverebbe però che fosse almeno fatta una distinzione tra le<br />

guardie <strong>dei</strong> beni patrimoniali del Re e quelle <strong>dei</strong> beni della<br />

Corona, per applicare anche a queste ultime l'articolo 14.<br />

8. In risposta ad un quesito mosso dai prefetti di Cagliari e di<br />

Sassari, il Ministero, con telegramma del 1^ marzo 1882, ha ritenuto<br />

che le Compagnie <strong>dei</strong> Baricellai, per chiare disposizioni degli<br />

articoli 3, 4, 15 e 16 della \es:ae 22 macraio 1853, con cui vennero<br />

istituite, sono comprese fra i Corpi organizzati a senso dell'art. 14.<br />

ART. 18 (pag. 108).<br />

1. aj Xota <strong>dei</strong> documenti do. unire nei vari casi alla domanda.<br />

1. bj Altri docw/ienfù <strong>La</strong> fede di nascita,<br />

1. cj Se possano araraettersi equipollenti ai documenti richiesti.<br />

1. a) Ecco la nota <strong>dei</strong> documenti che è necessario di presentare,<br />

nei diversi casi, a seconda del titolo per cui si domanda l'iscrizione :<br />

4. Istruzione obbligatoria :<br />

Certificato d'idoneità rilasciato dal sindaco e dal maestro della<br />

classe, col quale si fa fede del compimento del corso elementare<br />

obbligatorio, o, secondo il caso, il certificato<br />

comprovante che il petente fu prosciolto dall'obbligo della<br />

istruzione mediante un esame sostenuto con buon esito<br />

davanti al delegato scolastico.<br />

2. Compimento del corso delia seconda elementare prima che<br />

fosse in viofore la leof^e sull'istruzione obblioratoria :<br />

Certificato rilasciato dal sindaco e dal maestro della classe<br />

dal quale risulti, che il petente ha compiuto il corso della<br />

seconda classe elementare inferiore.<br />

3. Titolo accademico od altro titolo di capacità:<br />

Diploma di nomina o qualunque altro titolo riportato, ed in<br />

mancanza di questo un certificato dal quale consti il conferimento<br />

del tìtolo medesimo.<br />

4. Consiglieri provinciali e comunali, giudici conciliatori, viceconciliatori,<br />

ecc. :<br />

a) Atto comprovante la nomina ;<br />

b) Certificato constatante l'esercizio delle rispettive<br />

funzioni per un anno almeno.<br />

5. Soldati che hanno servito nelTesercito due anni almeno:<br />

a) Congedo illimitato ;<br />

b) Certificato comprovante d'aver frequentato o d'essere<br />

stati dispensati dalla frequentazione della scuola reggimentale.<br />

In mancanza di questo potrà essere prodotto il


i ^<br />

-I' "<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 527<br />

foglio di congedo assoluto o illimitato, e qualora in questo<br />

risulti l'annotazione che i congedati sanno <strong>legge</strong>re e scrivere,<br />

ciò significa che vennero esonerati per sufficiente<br />

istruzione dalle scuole reggimentali, oppure che le frequentarono<br />

con profitto.<br />

6. Presidenti di banche, Casse di risparmio. Società anonime,<br />

Società operaie, ecc. :<br />

a) Estratto dell'atto di costituzione della Società,<br />

Banca, ecc. ;<br />

b) Certificato constatante l'esercizio della carica per<br />

un anno almeno.<br />

7. Capi e direttori di opifizi :<br />

Certificato, atto di notorietà, od altro documento constatante<br />

che tengono al proprio servizio costantemente almeno<br />

dieci operai.<br />

8. Impiegati:<br />

a) Certificato constatante l'esercizio dell'impiego da<br />

un anno almeno ;<br />

h) Certificato constatante che l'ufficio è segnato nel<br />

bilancio della rispettiva amministrazione, e vi è annesso<br />

il relativo stipendio.<br />

9. Ufficiali e decorati con medaglie, ordini cavallereschi, ecc. :<br />

Titolo di nomina o brevetto.<br />

iO. Imposta non minore di L. 19,80:<br />

Certificato dell'agente o degli agenti delle imposte, dal quale<br />

risulti l'ammontare dell'imposta dovuta all'erario e alla<br />

Provincia per stabili posseduti anteriormente al 1" febbraio,<br />

o per redditi di ricchezza mobile prima di quest'epoca<br />

accertati e tassati.<br />

ì\. Affitto di fondi rustici:<br />

a) Contratto o atto d'affitto avente data certa, dal<br />

quale consti l'ammontare del fìtto annuo per una somma<br />

non inferiore a L. 500;<br />

è) Certificato del sindaco, o atto di notorietà, dal<br />

quale risulti che il petente dirige personalmente la coltivazione<br />

del fondo.<br />

12. Inquilino:<br />

Contratto o atto di locazione di data certa^ dal quale risulti<br />

l'ammontare della pigione stabilita dall'art. 3, n. 5.<br />

13. Colono, mezzadro e in genere tutti i conduttori di un fondo<br />

con contratto di partecipazione nel prodotto:<br />

a) Contratto o atto di data certa comprovante la colonia,<br />

la mezzadrìa o la conduzione del fondo ;<br />

b) Certificato dell'agente delle imposte, dal quale<br />

consti il reddito assegnato al fondo che è oggetto della<br />

colonia, ecc., e la tassa erariale e provinciale imposta sul


528 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

medesimo in una somma non minore di L. 80 anteriormente<br />

al P febbraio.<br />

14. Possessori di rendita sul Debito pubblico:<br />

Cartelle direnditasul Debito pubblico per lasomma di L. 150<br />

almeno. Se però le dette cartelle non sono nominative,<br />

ma al portatore, occorre provarne il possesso nei cinque<br />

anni anteriori.<br />

15. Padroni diretti di un fondo dato ad enfiteusi:<br />

a) Contratto d'enfiteusi odi ricognizione in dominum;<br />

b) Certificato dell'agente delle imposte constatante<br />

l'ammontare dell'imposta gravante il fondo livellare per<br />

la quota erariale e provinciale,.<br />

16. Conduttori di fondi per più di 30 anni:<br />

a) Contratto di locazione e conduzione ;<br />

b) Certificato dell'agente constatante l'ammontare<br />

della imposta gravante il fondo locato, e rispettivamente<br />

condotto, per la quota erariale e provinciale.<br />

17. Possessori di stabili temporaneamente esenti da imposta:<br />

Certificato dell'agente delle imposte, dal quale risulti<br />

rammentare della imposta assegnata allo stabile per la<br />

quota erariale e provinciale.<br />

18. Padre o marito elettore per l'imposta del figlio o della moglie :<br />

a) Certificato constatante l'identità personale;<br />

b) Certificato dell'agente delle imposte comprovante<br />

lo ammontare dell'imposta pagata dal figlio e rispettivamente<br />

dalla moglie sui terreni, sui fabbricati e ricchezza<br />

mobile per le quote erariali e provinciali.<br />

19. Comproprietari e componenti società commerciali :<br />

a) Certificato o altro documento comprovante la<br />

comproprietà, e se trattasi di società commerciali, certificato<br />

del Tribunale di commercio indicante il nome<br />

<strong>dei</strong> soci ;<br />

h) Certificato dell'agente comprovante l'imposta erariale<br />

e provinciale assegnata ai beni che sono l'oggetto<br />

della comunione e della società.<br />

20. Figli cui è delegato il censo dalla madre:<br />

a) Certificato constatante lo stato vedovile della<br />

madre 0 la separazione personale di lei dal marito ;<br />

b) Certificato dell'agente comprovante l'ammontare<br />

dell'imposta erariale e provinciale assegnata alla madre<br />

anteriormente alla revisione delle liste;<br />

e) Atto di delegazione autenticato dal notaio.<br />

21. Figli cui è delegato il censo dal padre:<br />

a) Atto di delegazione autenticato dal notaio ;<br />

b) Certificato dell'agente delle imposte comprovante<br />

l'ammontare della quota erariale e provinciale assegnata al padre<br />

anteriormente alla revisione delle liste.


LE(>GE ELETTORALE POLITICA 529<br />

1. b) Q<br />

domicilio politico, deve unire, secondo i casi, ai documenti notati<br />

per questi singoli casi, anche il certificato del sindaco del Comune<br />

nelle cui liste trovavasi precedentemente inscritto, constatante<br />

la rinuncia al domicilio politico, ed il certificato del sindaco del<br />

nuovo domicilio constatante il trasferimento del domicilio civile o<br />

almeno della residenza nel Comune nel quale domanda la inscrizione,<br />

e il raantenimentodi questo domicilio o residenza per sei mesi.<br />

Se la domanda è fatta da uno straniero naturalizzato italiano,<br />

oltre a questi documenti, il petente deve produrre il decreto di<br />

naturalizzazione ed il certificato del sindaco del luogo ove lo<br />

straniero ha eletto il proprio domicilio, comprovante che ha prestato<br />

il giuramento al Re; quando la naturalizzazione sia fatta<br />

per <strong>legge</strong>, deve unire un esemplare della Gazzetta Ufficiale in<br />

cui fu pubblicata la <strong>legge</strong>.<br />

<strong>La</strong> fede di nascita non è necessaria in molti <strong>dei</strong> casi suesposti,<br />

e specialmente per i militari, per quelli che hanno un<br />

impiego od ufficio, ecc. Inoltre in molti casi la data della nascita<br />

può risultare da altri documenti presentati.<br />

Però sarebbe utile che la fede di nascita fosse presentata in<br />

tutti i casi, ed apposta al nome d'ogni elettore, sulle liste elettorali,<br />

la sua età, per poter così determinare a quali elettori spetti<br />

l'ufficio di scrutatori nelTufficio provvisorio, e per gli altri casi<br />

nei quali l'età può avere un'importanza in ordine alla <strong>legge</strong>.<br />

1. e) Può sorgere il dubbio, se si possano ammettere equipollenti<br />

ai richiesti documenti. Già la dizione del primo alinea dell'art. 18<br />

fece dubitare all'onorevole deputato Cancellieri che potesse interpretarsi<br />

in un senso di aprire l'adito ad abusi, inquantochè potrebbe<br />

sembrare che fosse permesso attribuire, senza la opportuna giustificazione,<br />

i requisiti di <strong>legge</strong> per l'elettorato basando l'inscrizione<br />

solamente sulla notorietà. Venne chiarito dalla discussione, che<br />

la notorietà non è posta già in questo articolo come un equipollente,<br />

e che non costituisce un titolo all'elettorato, ma sta solamente<br />

ad indicare che l'autorità che forma le liste, quando conosca<br />

i titoli delle persone, può operare la loro inscrizione d'ufficio. E<br />

questo non già perchè Ja notorietà sia un titolo, ma perchè i titoli<br />

di una data persona sono notoriamente tali da dargli il diritto di<br />

essere elettore secondo la <strong>legge</strong> {Cam, <strong>dei</strong> dep.. Discussioni,<br />

16 giugno 1881).<br />

Q<br />

tende a facilitare la inscrizione nelle liste, dando facoltà alle autorità<br />

che le compilano d'inscrivervi anche coloro che non abbiano<br />

prodotto i necessari documenti, quando i loro titoli siano da tutti<br />

e dall'autorità stessa riconosciuti. E contro l'abuso che potesse<br />

essere fatto di questa facoltà v'è sempre, per ogni cittadino, il<br />

richiamo per indebita inscrizione e il voto del Consiglio, con tutti<br />

i successivi mezzi di appello amministrativo e giudiziario.<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 34<br />

15


530 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

ART. 20 (pag. 109).<br />

r<br />

3. Quid juris nel caso in cui il Consiglio comunale fosse sciolto.<br />

3. Può sorgere il dubbio, se, qualora il Consiglio comunale sia<br />

sciolto nel tempo in cui la Giunta comunale deve procedere alle<br />

operazioni elettorali, il delegato regio sia sostituito alla Giunta<br />

comunale ed al Consiglio per tutte le operazioni Blettorali.<br />

<strong>La</strong> questione stessa si è presentata relativamente alla formazione<br />

delle liste <strong>dei</strong> giurati nel 1864 ed è stata risolta negativamente<br />

dal Governo.<br />

A rimuovere ogni difficoltà, il decreto legislativo del 6 dicembre<br />

1865 sull'ordinamento giudiziario espressamente dispose<br />

che, nel caso si trovasse sciolto il Consiglio comunale e provinciale,<br />

le operazioni stesse siano eseguite dal commissario governativo<br />

delegato ad amministrare il Comune o dal prefetto.<br />

Sollevandosi lo stesso dubbio per le liste elettorali politiche<br />

si dovrà risolverlo affermativamente. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />

dà facoltà al Governo di sciogliere i Consigli comunali in<br />

date circostanze che la <strong>legge</strong> stessa prevede. L'art. 151 di detta<br />

<strong>legge</strong> soggiunge, che : '^ In caso di scioglimento del Consiglio<br />

comunale l'Amministrazione del Comune verrà provvisoriamente<br />

affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico<br />

dell'erario comunale. Questo delegato eserciterà le attribuzioni<br />

della Giunta municipale ".<br />

Il delegato regio, quindi, potrà esercitare le attribuzioni che<br />

nella <strong>legge</strong> elettorale, e più specialmente negli art. 19, 20 e 21,<br />

sono deferite alla Giunta comunale {Senato, Discussioni, Sessione<br />

1880-81, tornata 19 dicembre 1881, pag. 2II2).<br />

ART. 22 (p^g. ii2).<br />

2. (Pag. 112).<br />

2. a) Il doppio originale delle liste.<br />

4. Le liste elettorali e Velenco separato; distinzione; passaggio da<br />

quelle a questo e viceversa.<br />

5. Azione spettante eventualmente al Prefetto.<br />

6. Inscrizione <strong>dei</strong> nazionali dimoranti all'estero.<br />

2. Le liste elettorali dovranno contenere almeno nove colonne,<br />

e in queste saranno specificati per ciascun elettore i dati seguenti :<br />

1° Nome, cognome e paternità ;<br />

2"" Luogo e data di nascita e, se occorre, la data della<br />

concessa naturalità ;<br />

3*^ Domicilio civile ;<br />

4^ Residenza ed eventualmente data del trasferimento del<br />

domicilio civile o residenza;<br />

5"^ Condizione, professione, qualità o titolo conferente il<br />

diritto elettorale ;


LEGGE ELETTORALE POLITICA 531<br />

60 Dimostrazione del censo elettorale ;<br />

70 Quantità della pigione, fìtto o canone ;<br />

8^ Altro titolo da cui si desume il titolo all'elettorato ;<br />

9


532 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

nienti. Ciò non toglie però che gl'Italiani che si trovano in queste<br />

condizioni siano nell'impossibilità di far valere il loro diritto per<br />

poterlo eventualmente esercitare.<br />

ART. 27 (pag. ii6, ii7).<br />

1. (Pag. 117).<br />

3. Azione eventualmente spettante al Prefetto.<br />

1. Il Consiglio comunale, nel rivedere le liste preparate dalla<br />

Giunta, può aggiungere gli elettori che reputa indebitamente<br />

esclusi, e cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi<br />

d'ufficio^ cioè di propria iniziativa, senza alcun invito o reclamo<br />

{Min. <strong>dei</strong>rInterno^ telegr. al Prefetto di Venezia, 28 febbraio<br />

del 1882).<br />

3. Le deliberazioni prese dai Consigli comunali, in base all'art.<br />

27 della <strong>legge</strong> elettorale, cadono sotto la sanzione delTarticolo<br />

130 e seguenti della <strong>legge</strong> comunale e provinciale; esse<br />

diventano cioè esecutive col visto del prefetto e possono essere<br />

annullate quando siano viziose. "^<br />

Il prefetto però non può esaminare il merito delle deliberazioni<br />

stesse quanto alle iscrizioni o cancellazioni pronunziate,<br />

perchè allora invaderebbe le attribuzioni esplicitamente riservate<br />

dalla <strong>legge</strong> alla Commissione provinciale {Consiglio di Stato,<br />

5 aprile 1882).<br />

ART. 28 (png. H7).<br />

3. Le liste devono essere trasmesse alla Commissione provinciale per<br />

la decretazione definitiva anche se non vi è alcun reclam.0.<br />

3. Si è domandato se nel caso che i Consigli comunali abbiano<br />

approvate le liste elettorali, a termini dell'art. 28 della <strong>legge</strong> e<br />

non siano stati presentati in seguito reclami di sorta alla Commissione<br />

provinciale per gli appelli elettorali, oltre la suddetta<br />

approvazione, occorra che le liste siano decretate definitivamente<br />

e da chi.<br />

<strong>La</strong> Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, cui il quesito<br />

venne sottoposto, ha considerato :<br />

Che l'art. 33 della <strong>legge</strong> elettorale 22 gennaio 1882 dispone<br />

che « spirato il termine di cui al precedente art. 31 e non più tardi<br />

i<br />

lei 25 aprile, un esemplare della lista elettorale, e dell'elenco,<br />

di cui all'art* 22, coi documenti relativi alle inscrizioni ed alle<br />

cancellazioni cui avessero dato luogo, e tutti gli atti di appello<br />

debbono essere trasmessi al presidente della Commissione provinciale.<br />

Il presidente della Commissione, entro tre giorni da<br />

quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'Ufficio<br />

comunale '^.<br />

Che secondo l'art. 35 « il giorno 30 giugno la Commissione<br />

provinciale decreta la definitiva approvazione delle liste »».


*»*<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 533<br />

Che da queste disposizioni apparisce come la <strong>legge</strong> abbia<br />

voluto imporre a tutti i Comuni l'obbligo di trasmettere alle<br />

Commissioni provinciali : 1*^ Le loro rispettive liste elettorali ;<br />

2*" Se vi siano stati reclami, tutti i documenti relativi alle inscrizioni<br />

e cancellazioni che avessero dato luogo ai reclami stessi<br />

dinanzi ai Consigli comunali; 3'* Finalmente tutti gli atti di appello<br />

prodotti dinanzi alle Commissioni provinciali ;<br />

Che, qualora non vi siano state contestazioni dinanzi ai<br />

Consigli comunali, non vi sono documenti da unire alle liste elettorali,<br />

e che nondimeno è da eseguirsi egualmente la trasmissione<br />

delle liste al presidente della Commissione provinciale, che deve<br />

rilasciarne ricevuta;<br />

Che tale trasmissione è pure da eseguirsi quando non vi<br />

siano stati appelli alle Commissioni provinciali;<br />

Che questa interpretazione trova il suo complemento nell'art.<br />

35, il quale prescrive: che la Commissione provinciale decreta<br />

l'approvazione definitiva di tutte le liste; e cioè tanto di<br />

quelle che rimangono inalterate per difetto o rigetto di reclami,<br />

come di quelle cui siano state apportate delle modificazioni con<br />

decisioni favorevoli ai reclami;<br />

Che la qualifica di definitiva applicata dall'art. 35 della<br />

<strong>legge</strong> all'approvazione decretata dalla Commissione provinciale,<br />

indica chiaramente come, alle liste approvate dal Consiglio comunale,<br />

occorra la finale consacrazione della Commissione provinciale;<br />

Per questi motivi la Sezione è di parere, che tutti i Comuni<br />

debbano trasmettere, anche in mancanza di reclami e di appelli,<br />

le loro liste elettorali alle rispettive Commissioni provinciali, alle<br />

quali spetta di decretarne la definitiva approvazione.<br />

L (Pag. 118J.<br />

ART. 29 (pag. ii7, H8).<br />

1. Secondo un parere del Consiglio di Stato, l'appello contro le<br />

deliberazioni <strong>dei</strong> Consigli comunali deve notificarsi dall'appellante<br />

agli interessati, e sono perciò applicabili anche in questo caso le<br />

norme comuni (Min. delVInterno, telegr. al Prefetto di Bari, del<br />

7 aprile 1882).<br />

ART. 80 (pag. ii9).<br />

Norme ver Vinvio del<br />

4. Poteri del Commissario,<br />

5. Istruzioni rninisteriali sull'applicazione di questo articolo,<br />

3. Il commissario che, a forma dell'art. 145 della vigente ì^^gQ<br />

comunale e provinciale, il prefetto è autorizzato ad inviare nei<br />

Comuni per la spedizione degli affari in ritardo contro gli Uffici


534 r.EGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

comunali ed a spese <strong>dei</strong> rispettivi impiegati responsabili <strong>dei</strong> ritardi,<br />

può, per la <strong>legge</strong> vigente, esser inviato contro le rappresentanze<br />

comunali a spese del Comune.<br />

Sebbene diverso sia il concetto delle due le^j^i, le norme da<br />

seguirsi per l'invio.del detto commissario, agli effetti contemplati<br />

da questo articolo, non debbono essere diverse da quelle tracciate<br />

per rinvio del commissario stesso in ordine alla <strong>legge</strong> comunale.<br />

Quindi al prefetto che invia un commissario è devoluta la<br />

facoltà di determinare le indennità occorrenti per detto inviato e<br />

liquidare le relative spese {Min. dell'Interno, Nota 8 aprile 1869,<br />

sopra analogo parere del Consiglio di Stato). E quando il Comune<br />

si rifiuti di pagare queste spese, la Deputazione provinciale vi<br />

provvede d'ufficio stanziando la somma nel bilancio comunale<br />

{Cons. di Staio, 1^ ottobre 1869).<br />

4. Al commissario inviato, a sensi di questo articolo, competono<br />

tutte le facoltà delle Giunte, comprese quelle conferite loro<br />

dall'art. 101 (Min, <strong>dei</strong>rinter^io, telegr. al Prefetto di.Ascoli,<br />

23 marzo 1882),<br />

5, Il ministro dell'interno, animato dal desiderio che le operazioni<br />

elettorali della revisione e dell'affissione delle liste procedano<br />

con tutta sollecitudine e legalità, nella sua circolare del 5 febbraio<br />

1882 così si esprime: « Io nutro fiducia che tanto le Giunte<br />

quanto i Consigli comunali, compresi della somma importanza ed<br />

urgenza dell'opera loro commessa, porranno ogni studio per condurla<br />

a sollecito compimento. Ma faccio assegnamento pure sulla<br />

efficace cooperazione <strong>dei</strong> signori prefetti, i quali vorranno usare<br />

di tutta la loro autorità affinchè le Amministrazioni comunali<br />

procedano colla massima solerzia e diligenza nella formazione<br />

delle liste complementari.<br />

" In ogni caso i signori prefetti hanno modo di conoscere<br />

prontamente, per le disposizioni degli articoli 20 e 23 della <strong>legge</strong>,<br />

se le Giunte ed i Consigli abbiano eseguite, entro i termini rispettivamente<br />

assegnati, le operazioni che loro incombono. Non dubito<br />

punto, che, se taluno di quei Corpi venisse meno al debito<br />

proprio, sapranno provvedere prontamente, valendosi all'uopo<br />

della facoltà concessa dall'art. 30 della <strong>legge</strong> d'inviare sui luoghi<br />

appositi commissari.<br />

" È poi superfluo avvertire, che i termini stabiliti dal R. decreto<br />

26 gennaio 1882 essendo perentori!, qualora le Giunte ed i<br />

Consigli non avessero compiute in tempo le operazioni loro affidate,<br />

i termini stessi non possono essere prorogati, per cui, ove<br />

siano scaduti, si verifica necessariamente il caso dell'invio del<br />

commissario per provvedere.


LHGGE ELETTORALE POLITICA 535<br />

ART, 31 (pag. H9).<br />

L (Pag. 119-120J.<br />

3. <strong>La</strong> notificazione dell'appello si fa in carta libera.<br />

4. Il sindaco non può stare in giudizio,<br />

5. Mancanza di appello; irregolarità; rinvio.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente limitava questo diritto d'appello ai<br />

soli cittadini inscritti nelle liste del Collegio elettorale ; il<br />

principio della nuova <strong>legge</strong> s'informa ad uno spirito più liberale<br />

ed offre l'opportunità a tutti di svelare abusi che altrimenti<br />

potrebbero andare impuniti. D'altro canto, non può mettersi in<br />

dubbio che i cittadini, ai quali è attribuito il diritto elettorale,<br />

rappresentano gli altri cittadini non ammessi all'elettorato, e che<br />

questi ultimi hanno quindi titolo e diritto a procurare che non<br />

vengano lese le norme concernenti la composizione del corpo<br />

elettorale, e che questo sia veramente quale lo ha voluto la <strong>legge</strong><br />

{Senato del Regno, Sessione 1880-1881, Discussioni, pag. 2217).<br />

<strong>La</strong> locuzione « qualunque cittadino » non può applicarsi ad<br />

un ente morale, che non è capace di questo diritto. Donde segue<br />

che nessun altro lo possa esercitare e quindi neanche un comitato<br />

elettorale potrebbe promuovere sulle liste quelle rettifiche ch^<br />

credesse giuste ed opportune.<br />

3. L'appello è notificato entro il giorno 20 aprile all'interessato<br />

allorché s'impugna un'inscrizione. Questa notificazione dev'essere<br />

fatta per mezzo d'usciere, in carta libera, esente da registro,<br />

trattandosi indubbiamente di un atto concernente l'esercizio del<br />

diritto elettorale relativo al procedimento amministrativo. <strong>La</strong><br />

notificazione non può essere fatta con pubblicazione nel foglio<br />

degli annunzi, e giusta le norme dell'art. 146 del Codice di procedura<br />

civile ; ma deve farsi sempre nel modo stabilito dalla <strong>legge</strong><br />

elettorale {Min. deUInterno, telegr. al Prefetto di Massa).<br />

4. Il sindaco di un Comune non può stare in giudizio per impugnare<br />

le inscrizioni o cancellazioni illegalmente fatte nelle liste<br />

elettorali, essendo egli parte e capo del Consiglio comunale, che<br />

esercita giurisdizione di primo grado in materia elettorale. Può<br />

però denunciare al Pubblico Ministero le violazioni di <strong>legge</strong> avvenute<br />

nella formazione delle liste, per l'opportuno procedimento<br />

{Legge sulVord. giur., art. 139; Legge, 1882, pag. 786).<br />

5. E se fossero state commesse irregolarità, anche gravi, nella<br />

formazione o revisione delle liste, e tuttavia nessuno avesse reclamato?<br />

Le questione venne mossa da parecchi prefetti, e dapprima<br />

si rispose, che « siccome l'art. 31 dà facoltà a qualunque<br />

cittadino di appellare alla Commissione provinciale contro indebite<br />

inscrizioni, non è possibile che non trovisi qualche buon cittadino<br />

che presenti appello. Questo è il solo rimedio consentito<br />

dalla <strong>legge</strong> contro indebite inscrizioni, omissioni e cancellazioni ".<br />

Ma poi, essendo avvenuti nel fatto i preveduti inconvenienti, si


53'6 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

avvertì che ne la Commissione provinciale, ne il Prefetto possono<br />

fare d'ufficio nelle liste alcuna rettifica. Per l'ulteriore<br />

svolgimento della questione si veda l'art. 37,<br />

ART. 32 (pag. 120).<br />

a) Il Prefetti<br />

(Pag. 121).<br />

(Pag. 121)<br />

5. Norme sulle deliberazioni della Commissione provinciale : numero<br />

legale^ membri pari, supplenze^ nuove elezioni.<br />

2. a) Nella Commissione provinciale per gli appelli elettorali il<br />

prefetto, in caso dUmpedimento, può farsi rappresentare dal consigliere<br />

delegato, ma non da altri {Min. delVInterno, telegr. al<br />

Prefetto di Firenze, 12 aprile 1882).<br />

3. Nel caso in cui nella elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali<br />

che, a termini dell'art. 32 della <strong>legge</strong> elettorale politica, devono<br />

far parte della Commissione per gli appelli elettorali, due o più<br />

consiglieri abbiano ottenuto parità di voti, non si deve procedere<br />

ad una seconda votazione di ballottaggio, ma si deve preferire il<br />

maggiore di età. È vero che Tart. 32 della <strong>legge</strong> elettorale nulla<br />

dispone in proposito; tuttavia dalle disposizioni dell'art. 60 della<br />

<strong>legge</strong> stessa, che stabilisce le norme per la elezione a voto limitato<br />

<strong>dei</strong> membri dell'ufficio definitivo, e prescrive che fra più<br />

eletti aventi parità di voti si preferisca il maggiore di età, come<br />

dalle disposizioni dell'art. 206 della <strong>legge</strong> comunale, apparisce<br />

evidente l'applicabilità al caso della regola ordinaria di diritto<br />

sancita dal precitato articolo 206 (Co?is. di Stato, 25 marzo 1882).<br />

Quando la proclamazione <strong>dei</strong> consiglieri, membri della Commissione<br />

per gli appelli elettorali, non può farsi dal presidente del<br />

Consiglio provinciale, deve farla il prefetto, come presidente della<br />

Deputazione provinciale, la quale rappresenta il Consiglio nell'intervallo<br />

della sessione, giusta Tart. 171 della <strong>legge</strong> comunale<br />

(Min. <strong>dei</strong>rInterno, telegr. al Prefetto di Bergamo, 29 marzo 1882).<br />

4. L'art. 32 designa tassativamente il presidente del Tribunale<br />

come membro della Commissione provinciale. Non può quindi<br />

essere supplito da un giudice {Mììi. deUInterno^ telegr, al prefetto<br />

di Firenze, 30 aprile 1882). Ma se il presidente fosse malato<br />

0 altrimenti impedito di essa, credo si dovrebbe attenersi alle<br />

norme ordinarie.<br />

5. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> elettorale non ammette reiezione di consiglieri<br />

provinciali per far parte, come supplenti, della Commissione provinciale<br />

per gli appelli elettorali.<br />

Avvenendo che uno <strong>dei</strong> consiglieri membri della Commissione<br />

provinciale, o altro membro, sia impedito, la Commissione<br />

può deliberare finché è in numero legale.<br />

Se uno <strong>dei</strong> consiglieri provinciali si dimette o cessa di far<br />

y^


LEGGE ELETTORALE POLITICA 537<br />

parte della Commissione provinciale porgli appelli elettorali, deve<br />

proclamarsi in sua vece un altro consigliere che abbia ottenuto<br />

dopo di lui il maggior numero di voti {Min. delVInterno, telegr.<br />

al Prefetto di Brescia, 8 aprile 1882).<br />

Se però un consigliere membro della Commissione provinciale<br />

venga a dimettersi o a cessare per qualsiasi motivo dalla<br />

Commissione provinciale e nessun altro consigliere abbia ottenuto<br />

voti, il Consiglio provinciale deve procedere ad una nuova elezione<br />

(id,, id, di Rovigo, 12 aprile 1882).<br />

Ove per malattia od assenza di un membro, la Commissione<br />

provinciale trovisi composta di un numero pari di membri, nel<br />

silenzio della <strong>legge</strong>, si applica la regola generale che il voto del<br />

presidente ha preponderanza in caso di parità di voti.<br />

ART. 33, 34 e 35 (pag. 121, 122).<br />

2. a) Su quali questioni la Conimissione provinciale possa pronunciarsi.<br />

3. (Pag. 123).<br />

4. (Pag. 123).<br />

5. (Pag, 123),<br />

5. a) Notificazione degli appelli alla Commissione provinciale,<br />

7. (Pag. 124J.<br />

3. a) Potendo assieme i cittadini impugnare dinanzi alla Commissione<br />

provinciale qualsiasi indebita inscrizione 0 cancellazione<br />

per l'articolo 31, detta Commissione può pronunciare in merito<br />

ai ricorsi per inscrizioni o cancellazioni operate dalle Giunte<br />

quando amiche non si fosse interposto ricorso al Consiglio comunale<br />

(Min. delVInterno, telegr. al Prefetto di Firenze, 26 aprile 1882).<br />

Dinanzi alla Commissione provinciale si può impugnare qualunque<br />

indebita inscrizione 0 cancellazione sulle liste, anche se<br />

non sia stato prima fatto reclamo alla Giunta ne al Consiglio comunale,<br />

purché però si osservino i termini prescritti dalla <strong>legge</strong><br />

per ricorrere alla Commissione (id., id. di Bari).<br />

Mancando l'appello, 0 questo essendo prodotto tardi 0<br />

inefficacemente, la Commissione non può provvedere d'ufficio.<br />

3# Le liste elettorali debbono essere trasmesse per copia al<br />

presidente della Commissione provinciale anche quando non sianvi<br />

reclami. Si debbono fare, adunque, dai Comuni due esemplari<br />

della lista approvata dal Consiglio comunale: uno per essere<br />

conservato nella segreteria del Comune, l'altro per la trasmissione<br />

alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali (Cons. di<br />

Stato, 22 agosto 1881 ; Min. <strong>dei</strong>rinterno, telegr. ai Prefetti).<br />

4. I Comuni dipendenti da sottoprefetture devono trasmettere<br />

le deliberazioni consigliari concernenti le liste elettorali gerarchicamente<br />

ai sottoprefetti, salva la competenza <strong>dei</strong> prefetti,<br />

giusta l'art. 136 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale (Min. del-<br />

'. l'Interno, telegr. al Prefetto di Sassari, 13 aprile 1882).<br />

4/^


538 LEGGI POLITICO-A MMINISTRATIVK<br />

5. <strong>La</strong> Commissione provinciale per gli appelli elettorali, onde<br />

accertare il possesso del requisito di cui al n. 3 dell'art. P della<br />

<strong>legge</strong> elettorale per gl'individui iscritti a senso dell'articolo 2,<br />

alinea 1*^, non ha che richiedere il certificato di superato esame<br />

della seconda elementare. Per gl'individui inscritti a termini dell'articolo<br />

100, essa Commissione non ha che a richiedere la domanda<br />

redatta a forma dello stesso articolo.<br />

Per gli altri individui che a senso degli articoli 1, 2 e 3<br />

possono pure essere inscritti nelle liste elettorali, nel silenzio della<br />

<strong>legge</strong>, sembra che la Commissione possa valersi del mezzo istruttorio<br />

che essa crede migliore e più spedito. Essa deve pronunciare<br />

soltanto sui reclami contro le deliberazioni <strong>dei</strong> Consigli<br />

comunali e'le indebite inscrizioni e cancellazioni; non può mai<br />

provvedere d'ufficio.<br />

Ogni inscrizione deve perciò presumersi legale fino a decisione<br />

contraria emanata da autorità competente.<br />

I provvedimenti del prefetto, in base agli articoli 131 eseg.<br />

della <strong>legge</strong> comunale e provinciale, n.on sono sindacabili dalla<br />

Commissione provinciale, ma solo dinanzi alla superiore autorità<br />

amministrativa.<br />

5.^) Gli appelli alla Commissione provinciale contro l'inscrizione<br />

d'alcuno nelle liste elettorali devono essere notificati alla parte<br />

interessata per cura degli stessi appellanti {Cons. di Stato,<br />

5 aprile 1882).<br />

7. 11 decreto di definitiva approvazione deve farsi per ciascuna<br />

lista e sottoscriversi da tutti i membri della Commissione provinciale.<br />

Altrettanto si dicaper l'elenco di cui all'art. 22.<br />

<strong>La</strong> decretazione delle liste elettorali sulle quali non fuvvi<br />

reclamo deve farsi senza esame delle formalità seguite e <strong>dei</strong> titoli<br />

degli inscritti, ma solo previa verificazione della regolarità estrinseca<br />

e dichiarazione del numero degli inscritti {Min. delVIntey^no,<br />

cir. ai Prefetti).<br />

ART, 37 (pag. 129. i30)<br />

5. a) Il Sindaco può ricorrere alla Corte d'appello. *<br />

12. Necessità di risolvere la questione relativa ai poteri del P. M. in<br />

ordine all'esecuzione della <strong>legge</strong> elettorale.<br />

13. Risoluzioni in proposito.<br />

14. Precedenti della giurisprudenza sui poteri del P. M.<br />

15. Parere del Consiglio di Stato.<br />

5. a) Sebbene nella legislazione passata fosse stabilito, che<br />

quando l'ultima decisione amministrativa avesse rigettata una<br />

domanda d'inscrizione nella lista elettorale proposta da un terzo,<br />

l'azione non poteva intentarsi che dall'individuo dal quale fosse<br />

stata promossa l'inscrizione nella lista, la giurisprudenza si era<br />

pronunziata nel senso, che il Comune, come corpo morale interessato<br />

a sostenere le proprie deliberazioni, avesse diritto di prò-


i<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA 539<br />

muovere, per mezzo del sindaco suo rappresentante, la propria<br />

azione avanti la Corte d'appello onde ottenere la revoca di una<br />

decisione pronunziata dal prefetto contrariamente alle deliberazioni<br />

prese dal Comune. Dato ora lo stato attuale della nuova<br />

legislazione per la quale chiunque può ricorrere alla Corte d'appello,<br />

non si saprebbe vedere perchè dovesse essere negato il diritto<br />

di questo ricorso al sindaco, quando questi, come rappresentante<br />

del Comune, intendesse promuovere la revoca di decisioni<br />

amministrative contrarie alle deliberazioni dell'ente morale da<br />

lui rappresentato.<br />

12, <strong>La</strong> questione relativa ai poteri del P, M. in ordine alla<br />

<strong>legge</strong> elettorale, lasciata prudentemente in sospeso dall'on. Zanardelli,<br />

dovette essere risolta. Contro le previsioni fondate sull'operosità<br />

e sulla diligenza <strong>dei</strong> cittadini, avvenne che in molti<br />

Comuni si fecero indebite inscrizioni e nessuno protestò, qualche<br />

volta per paura, più spesso per indolenza o per indifferenza. Cosi<br />

furono inscritti molti elettori perchè notoriamente sanno <strong>legge</strong>re<br />

e scrivere, ovvero senza avere il certificato scolastico ; militari<br />

congedati <strong>dei</strong> quali non risultava in alcun modo che avessero<br />

frequentato con profitto le scuole reggimentali, e a questa maniera<br />

in alcuni Comuni, in onta alla <strong>legge</strong>, si ebbe un vero suffragio<br />

universale.<br />

Si domandò allora in qual modo si potesse assicurare l'applicazione<br />

estesa della <strong>legge</strong>. Il Prefetto e la Commissione provinciale<br />

se non vi sono reclami, non possono, come si è veduto,-'fare<br />

alcuna correzione; è necessario adunque che vi sia un'autorità<br />

alla quale si possa affidare questo compito,<br />

13. Si notò, che ^ le questioni di capacità elettorale fanno parte<br />

di quella materia di ordine e di diritto pubblico per le quali<br />

l'art. 139 della <strong>legge</strong> sull'ordinamento giudiziario conferisce al<br />

Pubblico Ministero la potestà di agire di ufficio ; e perciò compete<br />

al P. M. azione diretta per impugnare le inscrizioni e cancellazioni<br />

illegalmente fatte o mantenute dai Consigli comunali,<br />

anche quando non siano state impugnate dinanzi alla Commissione<br />

provinciale per gli appelli. Tale azione compete altresì al<br />

P. M. per impugnare le decisioni della Commissione provinciale<br />

contro le quali non sia stato proposto appello. Così è rimesso all'apprezzamento<br />

del P. M. il decidere se deve dare corso o no alla<br />

denunzia ricevuta dai sindaci o prefetti relativa a violazioni della<br />

<strong>legge</strong> elettorale, secondo che le creda o no giustificate ^.<br />

•* Per l'esercizio di questa azione diretta del P. M. non vi<br />

è decorrenza di termine. È conveniente che i prefetti e sottoprefetti<br />

ed ogni altro pubblico ufficiale facciano le opportune<br />

denunzie per segnalare al P. M. i casi di violazione della <strong>legge</strong><br />

onde egli possa esercitare l'azione che gli compete. Però anche<br />

in casi di denuncia o di reclamo, il Pubbl. Min. rimane dominus<br />

aclionis, e può, ove creda che manchi di fondamento la denuncia, •


540 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

non esercitare l'azione che la <strong>legge</strong> gli conferisce « (Legge^ 1882,<br />

pag. 785).<br />

14. II diritto del Pubblico Ministero di esercitare d'ufficio, in<br />

materia di capacità elettorale, l'azione conferitagli dall'art. 139<br />

della <strong>legge</strong> 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, per<br />

tutte le quistioni d'ordine pubblico, venne lungamente discusso e<br />

qualche volta contrastato; ma oggimai la Corte di cassazione di<br />

Roma, che sola ha giurisdizione in materia di elezioni amministrative<br />

e politiche (<strong>legge</strong> 12 dicembre 1875, articolo 3, n. 7) ha<br />

assodata in modo definitivo la massima che le quistioni di capacità<br />

elettorale sono comprese fra quelle materie di ordine pubblico<br />

per le quali la <strong>legge</strong> dà al Pubblico Ministero un'azione<br />

diretta. Non sarà inopportuno raccogliere qui, come è dato dalla<br />

Legge^ lo stato della giurisprudenza.<br />

" Venne riconosciuta la facoltà del Pubblico Ministero di<br />

r<br />

agire d'ufficio in ogni quistione di capacità elettorale, sia per far<br />

cancellare elettori indebitamente inscritti, sia per far pronunciare<br />

la decadenza di consiglieri comunali o provinciali che si trovino<br />

in qualche caso d'ineleggibilità o d'incompatibilità, nelle<br />

sentenze seguenti: Cassazione di Firenze, 16 aprile VSlh {knyi.<br />

IX, I, 198; Giurisprudenza italiana xxvii, 1, 703); Cassazione di<br />

Roma, 29 gennaio 1877 {Legge, ii, 1877, pag. 284); Y luglio<br />

1877 {Legge, ii, 1878, pag. 29); 3 giugno 1878 {Legge, lì, 1878,<br />

pag. 395); 5 marzo 1879 (Legge, ii, 1880, pag. 93); 2 aprile<br />

1879 {Legge, ii, 1879, pag. 247); 19 febbraio 1880 (Ann. xiv,<br />

II, 247);' 17 agosto 1880 {Legge, ii, 1881, pag. 561); Corte<br />

d'app. di Aquila, 13 maggio 1873 {Legge, ii, 1873, pag. 297);<br />

Corte d'appello di Catania, 30 ottobre 1877 {Giurisp, catan. ii,<br />

210); Corte d'appello di Napoli, 15 febbr. 1871 {Legge, ii, 1871,<br />

pag. 169); l"" maggio 1871 {Gazz. del Proc, vi, 550); Corte<br />

d'app. di Milano, 9 agosto 1875 {Riv. Amm, 1876, pag. 93) ; Corte<br />

d'app. di Venezia, 10 ottobre 1872 {Legge, ii, 1873, pag. 169);<br />

delle Ammin. trovino, ecomun., xiii.<br />

23 dicembre 1873 {Man. delle Ammin. provino, ecomun.,<br />

105); 31 maggio 1878 {Temi Veneta, in, 391).<br />

" In senso contrario: Cass. di Napoli, 7 luglio 1874 {Gazz.<br />

delProc. ix, 462); 13 gennaio 1879 {Legge, ii, 1879, pag. 306) ;<br />

Corte d'appello di Trani, 20 dicembre 1875 {Annali, x, ii, 177;<br />

Foro hai. i, 685); Corte d'appello di Palermo, 6 febbraio 1878<br />

{Circ. Giur. ix, 149).<br />

^' <strong>La</strong> facoltà che compete al prefetto di denunziare al P. M.<br />

le violazioni di <strong>legge</strong> commesse nelle questioni di capacità elettorale<br />

è stata affermata da varie sentenze (Cassazione di Roma,<br />

25 marzo 1876, Corte d'appello di Bologna, 26 dicembre 1876,<br />

Legge, 1882, pag. 785).<br />

15. Il Consiglio di Stato, attenendosi a questa opinione prevalente<br />

nella giurisprudenza, ha pronunciato il seguente parere:<br />

^ Considerato che è principio fondamentale del diritto pub-


4f<br />

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LEGGE ELETTORALE POLITICA 541<br />

blico di Ogni Stato civile, quindi anche del nostro, che quando<br />

una <strong>legge</strong> d'ordine pubblico è stata violata, devono trovarsi nella<br />

<strong>legge</strong> stessa o in altre leggi i mezzi di porre rimedio a tale violazione<br />

;<br />

"Che la nostra <strong>legge</strong> elettorale, nello stabilire le condizioni<br />

per l'elettorato e la eleggibilità, e nell'ordinare la procedura per<br />

la formazione, la revisione e la rettificazione delle liste provvede<br />

alla osservanza delle sue prescrizioni con un doppio ordine di<br />

guarentigie, le une delle quali sono affidate a speciali giurisdizioni<br />

amministrative, mentre per le altre è mantenuta la giurisdizione<br />

dell'autorità giudiziaria;<br />

« Che infatti, mentre ha deferito al Consiglio comunale e<br />

alla Commissione provinciale per gli appelli elettorali la giurisdizione<br />

ordinaria per conoscere delle quistioni relative alle<br />

inscrizioni, omissioni e cancellazioni indebite di elettori, nel tempo<br />

stesso però, come la <strong>legge</strong> elettorale precedente e come la <strong>legge</strong><br />

comunale, ha mantenuto alla Corte di appello la cognizione di<br />

tutte quelle controversie che riguardino la capacità elettorale;<br />

" Che l'esercizio di questa giurisdizione della Corte d'appello<br />

è sottoposto alle norme comuni del Codice di procedura<br />

civile e della <strong>legge</strong> sull'ordinamento giudiziario ;<br />

« Che per verità l'articolo 37 della <strong>legge</strong> elettorale regola<br />

espressamente i ricorsi fatti alla Corte d'appello dai cittadini che<br />

vogliano impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione<br />

provinciale elettorale, o lagnarsi di denegata giustizia; ma è evidente<br />

che la <strong>legge</strong> dichiarando con questa disposizione speciale<br />

l'azione popolare che compete a qualunque cittadino, non ha<br />

potuto ne voluto privare il Pubblico Ministero dell'azione diretta<br />

che il nostro diritto giudiziario gli conferisce per tutte le quistioni<br />

che riguardano la osservanza delle leggi di ordine pubblico;<br />

« Che secondo l'art. 139 del decreto legislativo 6 dicembre<br />

1865, sull'ordinamento giudiziario ^ il Pubblico Ministero veglia<br />

all'osservanza delle leggi; alla pronta e regolare amministrazione<br />

dello Stato ; ha azione diretta per far eseguire ed osservare<br />

le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello<br />

Stato, sempreche tale azione non sia ad altri ufficiali pubblici<br />

attribuita » ;<br />

« Che non fu mai messo in dubbio che la <strong>legge</strong> elettorale è<br />

una <strong>legge</strong> d'ordine pubblico, come quella che determina le condizioni<br />

necessarie ai cittadini per partecipare, mediante il diritto<br />

di suffragio, all'esercizio della sovranità ;<br />

" Che quindi al'Pubblico Ministero compete per chiara e<br />

precisa disposizione di <strong>legge</strong>, il diritto, anzi il dovere, di esercitare<br />

l'azione diretta, che l'art. 39 della <strong>legge</strong> sull'ordinamento<br />

giudiziario gli conferisce per fare osservare tutte le leggi d'ordine<br />

pubblico;<br />

« Che questa regola di diritto venne già solennemente san-


542 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

cita e ripetutamente assodata dalla Corte di cassazione di Roma,<br />

cui per l'art. 3, n. 7 della <strong>legge</strong> 12 novembre 1875, compete la<br />

esclusiva giurisdizione per conoscere <strong>dei</strong> « ricorsi in materia di<br />

elezioni politiche ed amministrative " ;<br />

« Che infatti questa Corte suprema, con numerose sentenze<br />

e segnatamente con quelle del 5 marzo 1879, 17 febbr., 10 giugno<br />

e 17 agosto 1880 ha espressamente sancita la massima che al<br />

Pubblico Ministero compete l'azione diretta per impugnare dinanzi<br />

alla Corte d'appello e quindi alla Corte di cassazione le<br />

inscrizioni e cancellazioni indébitamente fatte, delle quali sia venuto<br />

a cognizione, quando più non vi siano o siansi già esauriti<br />

invano i rimedi della procedura e della giurisdizione amministrativa<br />

;<br />

« Che questa giurisprudenza sancita ed assodata sotto l'impero<br />

della <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860, e della <strong>legge</strong> comunale<br />

e provinciale 20 marzo 1865, ali. A conserva tutta la<br />

sua efficacia sotto l'impero della <strong>legge</strong> elettorale 22 genn. 1882,<br />

la quale ha sostituito in sede di appello la giurisprudenza della<br />

Commissione provinciale elettorale a quella del prefetto ; '<br />

'* Che perciò il Pubblico Ministero ha il diritto ed il dovere<br />

di agire d'ufficio così quando si tratti d'iscrizioni e cancellazioni<br />

indebitamente fatte dai Comizi comunali e contro le quali non sia<br />

stato fatto regolarmente reclamo dinanzi alle Commissioni provinciali,<br />

come d'impugnare le decisioni delle Commissioni stesse,<br />

quando non vi sia reclamo alla Corte d'appello;<br />

" Che qualunque sia il modo con cui il Pubblico Ministero<br />

venga a cognizione di una illegalità commessa in materia elettorale<br />

politica dai Consigli comunali o dalle Commissioni, egli non<br />

ha decorrenza di termine per agire ;<br />

" Che la sua azione può essere posta in moto o da denuncia<br />

del prefetto o del sottoprefetto o del sindaco o di qualsiasi ufficiale<br />

pubblico, 0 anche da informazioni private, come può agire dietro<br />

cognizione personale delle illegalità commesse, mediante l'esame<br />

delle liste elettorali ;<br />

" Che però è evidente che anche in caso di denuncia e di<br />

ricorso a lui diretto, il P. M. rimane dominus actionis, potendo,<br />

ove creda che manchi di fondamento la denuncia o il ricorso, non<br />

esercitare l'azione che la <strong>legge</strong> gli conferisce.<br />

" Per questi motivi la Sezione è d'avviso che al Pubblico<br />

Ministero compete l'azione diretta :<br />

lo Per impugnare dinanzi la Corte d'appello le inscrizioni<br />

0 le cancellazioni illegalmente fatte o mantenute dai Consigli<br />

comunali, quando non siano state impugnate dinanzi la Commissione<br />

provinciale ;<br />

2o Per impugnare la decisione della Commissione provinciale<br />

contro la quale non sia. stato proposto appello ;<br />

3o È conveniente che i prefetti, i sindaci, come ogni altro


LEGGE ELETTORALE POLITICA 543<br />

pubblico ufficiale, facciano le opportune denuncio, per segnalare<br />

al P. M. i casi di violazione di <strong>legge</strong>, onde egli possa esercitare<br />

l'azione che gli compete '» {Ministero delVinterno, circolare ai<br />

Prefetti del Regno, 22 aprile 1882).<br />

3. Procedimento sommario.<br />

ART. 38 (m '36, 137|.<br />

3. <strong>La</strong> contestazione della lite pone un problema che spetta al<br />

giudice risolvere; ma la risoluzione di questo problema non può<br />

essere fatta dal giudice senza la cognizione di tutto ciò che si<br />

riferisce alla causa. I mezzi di questa cognizione sono forniti al<br />

giudice mediante la istruzione della causa, alla quale si dà il nome<br />

di procedimento. Il procedimento giudiziario pertanto, essendo il<br />

metodo col quale le parti fanno valere le loro ragioni, e col quale<br />

si promuove la ricerca della verità, assume diverse forme secondo<br />

la diversa natura e la importanza diversa delle questioni, e secondo<br />

Tautorità giudiziaria che le deve risolvere.<br />

Le forme di questo procedimento sono il rito formale e il<br />

rito sommario. Il rito formale è quel procedimento nel quale si<br />

osservano le formalità, i termini e le prescrizioni tutte stabilite<br />

come normali; il rito sommario è quello in cui le formalità sono<br />

minori, i termini più brevi e le precauzioni meno assolute. E<br />

mentre è carattere del procedimento formale che nel medesimo<br />

siavi un periodo nel quale si svolgono i mezzi d'istruzione, chiuso<br />

il quale la causa è portata a discussione per essere decisa, l'andamento<br />

del procedimento sommario è ben diverso, imperocché<br />

in questo non v'è il periodo istruttorio, ma la istruzione della<br />

causa ha luogo contemporaneamente alla sua trattazione. Per<br />

conseguenza nel rito sommario la citazione si fa sempre ad<br />

udienza fissa, nella quale la causa viene istruita e contemporaneamente<br />

trattata, mentre nel rito formale colla citazione non<br />

si assegna che un termine nel quale il convenuto deve comparire<br />

in giudizio.<br />

ART. 39 (pag. i37, i38).<br />

8. I ricorsi in Cassazione devono essere deferiti esclusivamente alla<br />

Corte di Cassazione in Roma.<br />

8. Tutti i ricorsi di cui è parola in questo articolo debbono<br />

essere deferiti esclusivamente alla Corte di cassazione di Roma.<br />

r<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> 12 dicembre 1875, n. 2837, sulla istituzione della Cassazione<br />

di Roma, dispone :<br />

Art. 3. Soìio deferiti esclusivamente alla cognizione delle<br />

sezioni temporanee istituite in Roma dal giorno della loro attuazione<br />

i ricorsi pendenti o che sopravvenissero relativi a^li affari<br />

seguenti :


544 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

7^ I ricorsi in materia di elezioni politiche e amministrative<br />

(Cfr. anche <strong>Camera</strong>, <strong>dei</strong> deputati. Discussioni, 17 giugno 1881).<br />

6, Multa contro i incorsi ter/ierari.<br />

ART. 41 (pag. 143, 144).<br />

6. Onde mettere un limite ai ricorsi che potrebbero essere inconsultamente<br />

avanzati in via giudiziaria in materia elettorale,<br />

saggiamente questo articolo, nell'ultimo capoverso, stabilisce che<br />

sia sottoposto ad una multa da L. 50 a L. 100 colui al quale venga<br />

respinto il ricorso avanzato in Cassazione per l'inscrizione o cancellazione<br />

altrui. A questo proposito è solo da notare che una<br />

tale sanzione penale non è intesa a limitare l'azione popolare, che<br />

la <strong>legge</strong> accorda ad ogni cittadino per impugnare in via giudiziaria<br />

le decisioni dell'autorità amministrativa , ma è diretta<br />

solamente a far presumere una maggiore ed assoluta serietà nei<br />

ricorsi in Cassazione e a chiudere l'adito a vendette e a soprusi.<br />

Tantoché non è stabilito che debba essere applicata la multa<br />

solamente perchè sia respinto un ricorso fatto per l'inscrizione<br />

0 cancellazione altrui, ma si vuole che sia applicata quando<br />

il rigetto vien fatto perchè il ricorso è riconosciuto temerario,<br />

ossia senza alcun pl^sibile fondamento.<br />

ART. 42 (pag. 147).<br />

1. aj Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong>; liraiti.<br />

1. b) Le copie delle liste si devono fare in carta libera,<br />

4. <strong>La</strong> copia da conservarsi nella Prefettura.<br />

1. a) Per ciò che si attiene alla pubblicità delle liste la <strong>legge</strong><br />

attuale ha disposizioni molto più ampie di quelle che si riscontrano<br />

nell'art. 60 della l^ggQ 17 dicembre 1860. -<br />

Chiunque, e per conseguenza anche un cittadino non elettore,<br />

può prendere copia tanto delle liste definitivamente approvate<br />

quanto delle liste in formazione e può inoltre stamparle e<br />

venderle. Ma se anche le liste in formazione, ossia quelle che non<br />

sono state approvate definitivamente, possono essere stampate<br />

ed anche poste in vendita, non deve credersi che lo stesso possa<br />

farsi degli atti e <strong>dei</strong> documenti concernenti l'annua revisione delle<br />

liste medesime. Deve anzi essere notato che questi sono solamente<br />

ostensibili nella segreteria comunale, e che per i medesimi ricorre<br />

la regola generale applicata a tutti i documenti esistenti<br />

nell'archivio comunale.<br />

1. b) Può sorgere dubbio se la copia delle liste che ad ogni<br />

richiesta deve essere rilasciata dall'ufficio comunale debba essere<br />

fatta in carta da bollo. Un tal dubbio che fu sollevato, ma non<br />

risoluto, nella discussione della <strong>legge</strong> davanti al Senato può sciogliersi,<br />

riportandosi alle disposizioni generali della <strong>legge</strong>, per


LEGGE ELETTORALE POLITICA 545<br />

la quale tutti gli atti riguardanti il procedimento amministrativo<br />

e.giudiziario per Tesercizio del diritto all'elettorato devono essere<br />

fatti in carta libera. Conseguentemente saranno rilasciate incarta<br />

libera e senza spesa anche le copie delie liste, quando devono<br />

servire per le operazioni di revisione e per i relativi reclami,<br />

appelli e ricorsi sia in via amministrativa che giudiziaria; e saranno<br />

invece rilasciate in carta bollata quando siano richieste per<br />

servirsene in occasione di elezioni o altrimenti, ossia quando non<br />

devono servire per il procedimento cui si riferisce l'art. 41.<br />

4, Si è domandato da chi deve essere fatta la copia delle liste<br />

da conservarsi negli archivi della prefettura. E fu risposto che<br />

deve essere fatta dalla prefettura stessa, non incombendo per<br />

<strong>legge</strong> ai Comuni che la redazione di due esemplari delle liste da<br />

conservarsi, uno nella segreteria comunale ed uno nella provinciale.<br />

ART. 43 (pag. 148).<br />

3. Norme per i viaggi degli elettori in ferrovia.<br />

3. Secondo le norme pei viaggi degli elettori politici pubblicate<br />

con istruzione del Ministero dell'interno {Gazzetta Ufficiale del<br />

28 febbraio 1879), gli elettori politici che hanno residenza abituale<br />

in un Comune diverso da quello del loro domicilio politico, ed<br />

intendono recarsi al proprio collegio elettorale per la elezione del<br />

deputato al Parlamento potranno ottenere il 75 per cento di ribasso<br />

nei prezzi ordinari <strong>dei</strong> biglietti di 1^, 2'* e 3^ classe sulle linee ferroviarie<br />

dell'Alta Italia, Romane, Meridionali e sui piroscafi <strong>dei</strong><br />

laghi di Garda e Maggiore.<br />

A tal uopo essi devono rendere ostensibile al sindaco del<br />

Comune ove risiedono il certificato d'iscrizione nelle liste del loro<br />

domicilio politico che essi avranno ricevuto, e quando questo sia<br />

regolare e rilasciato entro i prescritti otto giorni che precedono<br />

le elezioni, riceveranno una dichiarazione a stampa segnata colla<br />

indicazione di modello A, colla esibizione della quale verrà loro<br />

rilasciato alla stazione ferroviaria di partenza il biglietto colla<br />

riduzione del 75 per cento. Una tale dichiarazione è personale e<br />

non potrà essere ad altri ceduta, e per garanzia della Società<br />

ferroviaria dovrà essere sottoscritta dall'elettore nell'atto che<br />

la riceve davanti alTautorità che la rilascia. Compiute le elezioni,<br />

l'elettore, previa la presentazione del certificato d'iscrizione al<br />

sindaco del Comune nel quale avrà votato, riceverà un'altra dichiarazione,<br />

segnata colla indicazione del modello B, colla quale potrà<br />

ottenere il solito ribasso per il ritorno al Comune della sua residenza<br />

abituale.<br />

Deve però osservarsi che gli elettori possono viaggiare col<br />

prezzo ridotto solamente nei quattro giorni che precedono la<br />

votazione per andare al collegio, nei quattro giorni che la seguono<br />

per tornare, e nel giorno stesso in cui ha luogo la votazione. E<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie 1*^— VollK 35


546 LEOOI POLmcO-A AntTNISTHATIVE<br />

qualora l'elezione non avvenga al primo scrutinio e si faccia luogo<br />

alla votazione di ballottaggio, gli elettori hanno facoltà di trattenersi<br />

nel collegio elettorale per far ritorno poi al luogo di abituale<br />

loro residenza nel giorno della stessa votazione di ballottaggio.<br />

<strong>La</strong> riduzione di cui sopra è concessa per tatto il tratto ferroviario<br />

che corre tra il luogo in cui l'elettore ha dimora abituale<br />

e quello della sezione del collegio in cui egli si reca a votare. E<br />

qualora nelle dette località non esista stazione, la riduzione s'intende<br />

concessa da e per le stazioni più prossime. Nello stesso modo<br />

gli elettori che si debbono recare ad una stazione nella quale non<br />

abbiano fermata i treni diretti, potranno, purché siano provveduti<br />

di biglietti di P e 2^ classe, valersi di questi stessi fino alla stazione<br />

di fermata <strong>dei</strong> treni stessi più vicina a quella di destinazione<br />

segnata sul biglietto, per proseguire poi alla volta di quest'ultima<br />

col primo convoglio successivo. Ma per massima generale perù<br />

l'elettore non può fermarsi nelle stazioni intermedie, ed ha l'obbligo<br />

di res'olare il via^^io tanto di andata che di ritorno in modo<br />

che venga seguita la via più breve. Le fermate alle stazioni<br />

intermedie potranno solamente farsi quando, invece di avere un<br />

solo scontrino da valere dal luogo di partenza a quello di destinazione,<br />

siano stati rilasciati diversi scontrini per le stazioni di<br />

transito dalle linee di un'amministrazione a quella di un'altra;<br />

nel qual caso la fermata è richiesta dal bisogno di rinnovare il<br />

biglietto per poter proseguire.<br />

Gli elettori possono viaggiare su tutti i treni, meno che su<br />

quelli composti esclusivamente da vetture di 1* classe-%Gli elettori<br />

muniti di biglietto di 3^ classe non potranno viaggiare nei treni<br />

diretti, ancorché questi treni abbiano vetture di tale classe.<br />

ART. 46 fpag. i5f).<br />

39. 1 lavo'H della Cornynissions parlamentare sulle circoscrizioni,<br />

40. Il decreto sulle circoscrizioni.<br />

39. <strong>La</strong> Commissione parlamentare si radunò negli ultimi giorni<br />

di maggio e nei primi di giugno, e modificò la circoscrizione <strong>dei</strong><br />

Collegi nelle provincie di Avellino, Bari, Bergamo, Catania, Catanzaro,<br />

Cosenza, Genova, Milano, Novara, Potenza, Torino. Ad<br />

Avellino vennero sostituiti, ai 2 Collegi a 4, uno a 5 ad uno a 3<br />

deputati; a Catania 3 Collegi a 3, anziché uno a 5 ed uno a 4;<br />

a Cosenza due a 5 ai 3, <strong>dei</strong> quali uno a 4 e due a 3 deputati ; a<br />

Genova uno a 5 e due a 4, invece di uno a 4 e tre a 3 ; a Milano<br />

tre a 5 ed uno a 3 invece di due a 5, e due a 4 ; a Potenza uno<br />

a 4 e due a 3, ai due a 5; ed a Torino due a 5, e tre a 3, agli<br />

uno a 5, due a 4 e due a 3. Nella provincia di Novara vennero<br />

introdotti notevolissimi mutamenti, ed altri minori in quelle di<br />

Bari, Bergamo e Caianzaro.<br />

<strong>La</strong> Commissione esaminò, nei termini consentiti dalla lessre,<br />

le osservazioni ed i reclami che le pervennero, e sebbene avesse


LEGGE ELETTORALE POLITICA 547<br />

voto semplicemente consultivo, il Ministero si attenne in generale<br />

alle sue deliberazioni.<br />

40. Il R. decreto che diede forza di <strong>legge</strong> alla nuova circoscrizione<br />

venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto,<br />

colla tabella che i lettori troveranno in fine di questo volume.<br />

ART. 47 e 48 (pag. 198).<br />

14. (Pag. 209-210).<br />

14. L'interpretazione per la quale ho ritenuto che nel computo<br />

desìi elettori necessari alla costituzione di una sezione non si<br />

debbano comprendere quelli che sono iscritti nell'elenco separato<br />

a norma degli articoli 14 e 32, è stata confermata anche da speciali<br />

istruzioni ministeriali {Ministero delVinterno, Telegr. al<br />

Pref. di Como, P maggio 1882; Id. di Treviso, ecc.).<br />

3. (Pag. 213).<br />

ART. 50 (pag. 212).<br />

3. <strong>La</strong> disposizione contenuta nel secondo comma di questo<br />

articolo vuol essere intesa in modo alquanto relativo, essendo<br />

essenziale che si raggiunga il fine che la <strong>legge</strong> si propone. Vi può<br />

essere un piccolo faÌDbricato di poche stanze, in due delle quali,<br />

prossime Tuna all'altra, siano stabilite due sezioni alle quali<br />

una sola porta principale d'ingresso dia accesso. lx\ questo fabbricato<br />

le elezioni si farebbero Q,O^A minor comodità e con maggior<br />

confasione di quello potrebbero essere fatte in tre sezioni poste<br />

nel medesimo fabbricato avente tre lati con tre distinte porte<br />

esterne d'ingresso dalle quali si acceda atre sale affatto separate.<br />

<strong>La</strong> parola fabbricato deve essere intesa nel senso largo della<br />

parola, non come un corpo di fabbrica estesissimo, che può avere<br />

pili porte d'ingresso per diverse strade e separate sale, ma come<br />

unità di costruzione, che non offra separati e distinti accessi. Non<br />

si potranno dire viziate di nullità le elezioni perii solo fatto della<br />

riunione di più che due sezioni nello stesso fabbricato, quando le<br />

operazioni siano state condotte regolarmente e non abbiano dato<br />

luogo a inconvenienti derivanti dal concorso troppo numeroso di<br />

persone in un medesimo fabbricato.<br />

9. (Pag. 223-224).<br />

ART. 54 (pag. 218, 219).<br />

9. A coloro i quali mi hanno osservato, che nello schema di sala<br />

a pag. 224 l'ufficio non potrebbe sorvegliare bene gli elettori mentre<br />

scrivono la scheda, rispondo: che questa sorveglianza, dopo le<br />

nuove e importanti cautele della nuova <strong>legge</strong> è meno necessaria<br />

e quasi inutile; che preme invece assicurare il segreto del voto ;<br />

che, ad ogni modo, gli scrutatori che non hanno durante la votazione<br />

alcuno speciale incarico possono sedere ai lati della tavola,<br />

0 voltare un po' la sedia guardando quello che gli elettori fanno<br />

al tavolino sul quale vanno a scrivere la scheda.


548 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

ART. 55 e 56 (pag. 226).<br />

5. a) Intrusione dì non elettori; pene.<br />

7. a) Armi proprie e armi improprie.<br />

5. a) Se Tinserviente comunale s'introduce momentaneamente<br />

nella sala per affari di servizio l'elezione non è per questo nulla<br />

{GaiTì^ra <strong>dei</strong> dep., 22 dicembre 1853),<br />

Turba la libertà del voto l'accesso di un pubblico funzionario<br />

in tale sua qualità nella sala delle elezioni. Costituisce<br />

quindi un fatto gravissimo l'aver permesso ad un usciere di entrare<br />

nella sala delle elezioni per notificare ai rispettivi presidenti<br />

una sentenza colla quale si ordina la cancellazione di alcuni<br />

elettori dalle liste {Cam, <strong>dei</strong> dep^, 13 luglio 1880, Coli. Ili di<br />

Genova, elez. De Amezaga).<br />

<strong>La</strong> Suprema Corte di cassazione di Roma ha ritenuto che<br />

costituisce contravvenzione e non delitto l'introduzione di un<br />

estraneo nella sala elettorale sebbene la pena sancita possa essere<br />

correzionale, e perciò a costituire questo reato non occorre il dolo,<br />

ma è bastevole il solo fatto materiale (6 aprile 1881).<br />

7. a) S'intende per arma nel senso in cui la <strong>legge</strong> parla di<br />

armati, tutto ciò.che può servire ad offendere.<br />

Secondo Tart. 453 del Codice penale italiano « le armi o<br />

sono tali propriamente o tali si considerano dalla <strong>legge</strong>,<br />

« Soìio armipropjrie quelle da fuoco, edaltre, la cuidestinazio<br />

ne principale ed ordinaria è la difesa propria o Valtr^ni offesa-,<br />

w Sono considerate armi dalla <strong>legge</strong> e diconsi improprie le<br />

altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi<br />

incidenti o perforanti o coìitundenti, come forbici, coltelli da<br />

serrare, sassi, canne e simili, ogniqualvolta se ne faccia uso<br />

per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.<br />

« Art. 455. Fr^a le armi proprie hannovi le insidiose.<br />

« Sono reputate tali gli stiletti, i pugnali, gli stocchi^ le<br />

spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte<br />

la cui canna non oltrepassi cento settantimo millimetri in lunghezza<br />

misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a<br />

tromba, gli schioppi o pistole a vento, ipistoni, schiojjpio carabine<br />

snodati o divisi in pnii pjezzi, e gli schioppi a foggia di<br />

canna o bastone ».<br />

Nell'articolo 56, dove si parla di persona armata, s'intende<br />

tanto la persona che ha un'arma propria quanto quella che ne ha<br />

una impropria.<br />

ART. 57 (pag. 230, 231).<br />

2. a) Norme per l'ammissione degli elettori che hanno interposto appello.<br />

2. ì)J Se bastia in luogo del certificato^ un telegramma del cancelliere<br />

della Corte.<br />

2. a) Gli elettori di cui ai n. 2 e 3 del paragrafo precedente,<br />

conservando per effetto dell'art, 37 il diritto del voto in pendenza


LEGGE ELEr-TORALE rOLlTICA 549<br />

del giudizio innanzi alla Corte d'appello, basterà che presentino<br />

un certificato del cancelliere della Corte d'appello da cui risulti<br />

l'inoltrato appello e che la causa è tuttora pendente.<br />

Gli uffizi elettorali non possono ammettere a votare se non<br />

quegli individui, che dimostrino di avere realmente introdotto<br />

appello. L'ufficio elettorale non ha che la facoltà di accertare nei<br />

modi legali il fatto dell'introduzione, senza poter investigare le<br />

eccezioni di sostanza o di forma, alle quali tale appello possa<br />

andare soggetto e tanto meno pronunciare sulle eccezioni medesime,<br />

quando venissero da altri sollevate. E perciò illegale il<br />

rifiuto dell'ufficio elettorale di ammettere all'esercizio del voto<br />

l'elettore, il quale si presenta munito di un certificato comprovante<br />

il ricorso da lui sporto alla Corte d'appello contro la sua<br />

cancellazione dalla lista, quand'anche, a legittimare tale rifiuto,<br />

si allegasse che il ricorso non era stato introdotto in tempo utile.<br />

<strong>La</strong> prova dell'inoltrato appello , secondo il Consiglio di<br />

Stato, deve risultare da analogo certificato del cancelliere della<br />

Corte d'appello. Epperò se l'ufficio ammise a votare parecchi individui<br />

sulla sola presentazione di copia del ricorso, non ancora stato<br />

portato alla Corte d'appello, violò la <strong>legge</strong> e l'elezione è viziata<br />

{Cons. di Stato, 12 maggio 1877, Riv. amm., 1877, pag. 520).<br />

2. b) Un telegramma del cancelliere della Corte d'appello non<br />

può essere mai considerato come prova equipollente del certificato.<br />

Il Consiglio di Stato dichiarò di non riconoscere in un telegramma<br />

il certificato autentico della cancelleria della Corte, col quale soltanto,<br />

secondo la giurisprudenza prevalente, si dimostra la condizione<br />

voluta dalla <strong>legge</strong> per essere ammesso nella sala elettorale<br />

a deporre il proprio voto nell'urna {Giurispr. itaL, 1880, 3, 55).<br />

Un telegramma non recando e non potendo recare l'autenticazione<br />

del certificato, si riduce ad un semplice annunzio e non può servire<br />

per equipollente del certificato, nei sensi e per gli effetti della<br />

<strong>legge</strong>. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> evidentemente non può ammettere un modo di<br />

dimostrazione che apre facile adito all'arbitrio ed agli abusi. Un<br />

telegramma si può facilmente inviare da chiunque anche irresponsabilmente,<br />

perchè il mittente non è tenuto a provare che<br />

egli è l'identica persona che lo firma, e perciò l'ufficio elettorale<br />

che lo riceve non può essere in grado di giudicare se l'appello<br />

venne realmente introdotto, mentre può invece ciò fare quando<br />

ha dinanzi un certificato del cancelliere compilato nelle forme<br />

prescritte (27 febbraio 1880).<br />

2. (Pag. 233J.<br />

ART. 58 (pag. 233).<br />

2. <strong>La</strong> giurisprudenza ha stabilito in ordine a quest'articolo, che<br />

l'espulsione di alcuni elettori provocanti disordini nella sala, pronunciata<br />

dal presidente ed eseguita a mezzo della forza pubblica,<br />

non può avere influenza sulla validità delle operazioni, quando


559 LEGai POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

risulta che l'urna fu sempre custodita dall'ufficio e che dopo l'espulsione<br />

le operazioni si ripigliarono e procedettero regolarmente sino<br />

alla fine. L'espulsione di un elettore nelle anzidette circostanze<br />

non si può ritenere arbitraria e influente sulla validità delle<br />

operazioni per la sola circostanza che il pretore abbia dichiarato<br />

non farsi luogo a procedimento, a fronte dell'enunciato dal verbale,<br />

non impugnato di falso, sui disordini, onde fu motivato<br />

l'allontanamento. Tanto più se, tenuto conto <strong>dei</strong> voti riportati dai<br />

candidati, l'ammissione al voto degli elettori espulsi non avrebbe<br />

influito sull'esito dell'elezione {Cons. di Slato, 7 gennaio 1876).<br />

Non può avere influenza decisiva sulla validità dell'elezione<br />

la circostanza che il presidente dell'ufficio sia stato costretto a<br />

chiamare l'Arma, per ristabilire l'ordine perturbato da alcuni<br />

elettori, i quali si erano assiepati attorno alla tavola della presidenza,<br />

colla pretesa di aver visione di certe schede sulle quali<br />

eravi contestazione e di voler interloquire sulla loro validità ,<br />

quando consta che questo fatto non ha avuto alcuna influenza<br />

suir andamento delle operazioni elettorali {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />

8 gennaio 1878).<br />

ART. 60 e 61 (pag. 235, 236).<br />

5. (Pag. 239-240J.<br />

8. aj Chi rinuncia alVufficio dì Presidente può rimanere scrutatore.<br />

8. bj Quid juris se dallo scrutinio risultano tre soli nomi.<br />

8. cj Che si deve fare se non può formarsi Vufficio definitivo secoìtdo<br />

la <strong>legge</strong>.<br />

5. Sebbene l'art. 60 parli soltanto <strong>dei</strong> cancellieri e vice-cancellieri<br />

di pretura, devono essere compresi anche i cancellieri e i<br />

vice-cancellieri di tribunale tra le persone da scegliere, dopo i<br />

notai, per l'ufficio di segretario.<br />

8. a) Si è fatta sotto la <strong>legge</strong> precedente, e si può rinnovare<br />

oggi, la questione se la rinuncia ad assumere la presidenza dell'ufficio<br />

elettorale importi rinuncia anche alla qualità di scrutatore.<br />

Il Consiglio di Stato avvisò che: dalla disposizione di <strong>legge</strong><br />

si rileva che l'elettore rimasto eletto presidente, il quale rinunzi<br />

ad esercitare la presidenza non può più far parte dell'uffizio, dovendosi<br />

quindi in questo caso completare l'ufficio col chiamare<br />

colui che dopo i primi cinque eletti ottenne il maggior numero<br />

di voti. Conseguentemente è a ritenere nulla la costituzione dell'ufficio<br />

elettorale definitivo e quindi anche nulle le successive<br />

operazioni elettorali, se l'elettore, che risultò eletto a presidente,<br />

dopo aver ricusato di assumere la presidenza, alla quale fu quindi<br />

chiamato il più anziano dopo il ricusante, continui a far parte<br />

dell'ufficio come scrutatore {Cons. di Stato, 28 agosto 1873).<br />

Noi crediamo più esatto il parere che lo stesso Consiglio di<br />

Stato ebbe a dare in seguito, cioè: che nessuna disposizione di<br />

<strong>legge</strong> sancisce che la rinuncia ad assumere la presidenza dell'uf-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 551<br />

ficio elettorale importi rinuncia alla qualità di scrutatore. <strong>La</strong><br />

distinzione, tra l'ufficio di presidente e quello di scrutatore s'incontra<br />

espressa nella <strong>legge</strong>, che dichiara che l'adunanza e<strong>legge</strong> il<br />

presidente e quattro scrutatori.<br />

Il disposto della <strong>legge</strong> manifestamente contempla il caso<br />

di rinunzia tanto all'ufficio di presidente quanto a quello di scrutatore<br />

e designa il modo di procedere alla surrogazione. Ne il<br />

testo, né la ragione della <strong>legge</strong> autorizzano a crederla ispirata al<br />

concetto di escludere dall'ufficio di scrutatore chi declina la presidenza<br />

e privare gli elettori del concorso di persona in cui riposero<br />

la loro fiducia, solo perchè la persona medesima non creda<br />

di accettare il posto preminente nel Consiglio elettorale, sebbene<br />

acconsenta a farne parte (Cons. di Stato, 15 aprile 1874).<br />

In fatto il presidente dell'ufficio elettorale definitivo non è<br />

che il capo ed il primo degli scrutatori, \xn primiis inter pares,<br />

e nulla osta che possa cedere il suo primato a chi viene dopo di<br />

lui, ed assumere il posto di quello nell'ufficio di scrutatore. Ciò<br />

tanto più risulta vero inquantochè già sotto l'impero della <strong>legge</strong><br />

precedente avveniva sovente che nella votazione per Tufficio elettorale<br />

non si facesse distinzione fra presidente e scrutatori, che<br />

è il principio accolto dalla nuova <strong>legge</strong>, secondo la quale è proclamato<br />

presidente colui che ha ottenuto un maggior numero di<br />

voti fra tutti i candidati. Se questi non accetta il posto preminente,<br />

subentra il più anziano (per numero di voti) degli scrutatori<br />

e l'eletto presidente può prendere il posto di scrutatore a cui<br />

pure era designato dalla fiducia degli elettori.<br />

L'ufficio provvisorio non ha né obbligo, ne facoltà di mandare<br />

ad avvertire a domicilio chi fu elette presidente o scrutatore<br />

e non si trova presente, perchè l'art. 61 prevede il caso<br />

dell'assenza del nominato e dispone che immediatamente e di<br />

pieno diritto resti in tal caso presidente lo scrutatore che ottenne<br />

maggior numero di voti {Riv, amm., 1880, pag. 216).<br />

8. h) Venne presentato al Consiglio di Stato il seguente quesito :<br />

Che deve farsi per completare l'ufficio definitivo di una<br />

sezione, se i 20 elettori che bastano a costituire tale ufficio e<br />

non possono scrivere più di tre nomi nelle loro schede, raccogliessero<br />

i loro voti su tre soli candidati? 11 Consiglio di Stato ha<br />

ritenuto, che sebbene il dubbio potrebbe essere risoluto nel senso<br />

della necessità assoluta di una seconda votazione, tuttavia spetti<br />

alla sola <strong>Camera</strong> il decidere (5 aprile 1882).<br />

<strong>La</strong> questione non potrà essere risoluta in modo diverso,<br />

perchè sarebbe meno conveniente lasciare al loro posto due<br />

membri dell'ufficio provvisorio, o mantenere il .definitivo composto<br />

di tre soli. Non sarà però cosi facile che oltre ai tre manchi<br />

anche la designazione di altri, per i quali basterebbero pochissimi<br />

voti ed anche un solo.<br />

8. e) Può avvenire che alle 10 ant. non siano presenti 20 elet-


552 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

tori e l'ufficio provvisorio non sia ancora completo. In tal caso il<br />

presidente di esso inviterà a prendere posto al seggio il più giovane<br />

od i due più giovani elettori presenti, e se nessun elettore<br />

vi fosse nella sala, il primo od i due primi che dopo le 10 si<br />

presentino.<br />

ART. 64 {pag. 248).<br />

2. aj L'ordine dell'appello può essere alterato?<br />

2. a) <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> Subalpina ha ritenuto, che per speciali circostanze,<br />

anche nel primo appello, ed ora nelTunico, si potessero<br />

chiamare a votare alcuni elettori senza seguire rigorosamente<br />

l'ordine alfabetico (19 die. 1857, Collegio di Avigliana, elezione<br />

Della Motta; 11 genn. 1858, Coli, dilglesias, elez.Ghirisi-Puddu ;<br />

15 genn. 1858, Coli, di Levante, elez. Oleandini).<br />

<strong>La</strong> <strong>Camera</strong> italiana confermò questa giurisprudenza. Valga<br />

per molte la decisione seguente: « Risulta dal verbale, che insistendosi<br />

da taluni elettori, stante Torà tarda, ad essere ammessi<br />

primi a votare onde poter fare ritorno alle loro case in campagna<br />

o per poter provvedere ad urgenti interessi personali o di famiglia,<br />

l'uffizio, dopo di avere interpellati tutti gli elettori presenti<br />

se nulla avessero in contrario, constatando l'unanime assenso di<br />

questi, il tempo cattivo e lanette inoltrata che rendeva malagevole<br />

il ritorno pegli elettori della campagna, riconoscendo come<br />

questi elettori appartenessero tanto all'uno quanto all'altro partito<br />

onde non vi potesse essere sospetto di favoritismo, deliberò di<br />

ammettere a votare fuori dell'ordine alfabetico taluni di essi.<br />

« Questo fatto non ha nulla di anormale e non contiene in<br />

se un vizio che possa influire sulla validità dell'elezione... L'importante<br />

quindi è di constatare se realmente il fatto abbia determinata<br />

confusione, e questa confusione sia stata tale da essere<br />

degenerata in un vero disordine, turbative di quella libertà od<br />

anche solo di quella solennità che deve presiedere a tanto gravi<br />

e tanto delicate operazioni « {Giimta parlam., 26 febbraio 1877,<br />

Coli, di <strong>La</strong>nciano, elez. De Crecchie).<br />

ART. 69 (pag. 284).<br />

6. Le schede bianche non sono nulle.<br />

6, Si è lungamente disputato se le schede bianche siano da<br />

ritenersi nulle e quindi da computarsi nel numero <strong>dei</strong> votanti, e<br />

la giurisprudenza ha manifestamente oscillato e variato d'avviso.<br />

11 Consiglio di Stato (5 febbraio 1881 e 19 id. a Sezioni riunite)<br />

ha inteso chiudere ogni'divergenza stabilendo la massima che chi<br />

depone nell'urna una scheda bianca è un vero e proprio votante,<br />

e conseguentemente la sua scheda, nonostante che sia bianca,<br />

non può essere detratta, ma deve venire computata con tutte le<br />

altre per determinare la maggioranza. Contro questo parere d^l<br />

Consiglio di Stato stanno alcune decisioni della Giunta delle eie-


LEGGE ELETTORALE POLmCA 553<br />

zioni. Questa, infatti, ha ritenuto che la <strong>legge</strong>, nel disporrò che<br />

ninno s'intenda eletto se non riunisce più della metà <strong>dei</strong> suffragi<br />

dati dai votanti, non possa riferirsi che ai voti effettivi, ai voti dati<br />

ad alcuni <strong>dei</strong> candidati, e una scheda bianca non essendo un suffragio<br />

non debba essere computata per determinare il numero <strong>dei</strong><br />

votanti, per la stessa ragione per cui non si computano le schede<br />

che non portano sufficiente indicazione della persona eletta [Ca-mera<strong>dei</strong>dep.,<br />

16maggio 1873, Coli, di Gerace, elez. L. Di Biasio;<br />

Id,, 28 giugno 1881, Coli, di Fermo, elez. Trevisani). Ma mi<br />

sembra che di fronte airelaboratissimo parere suaccennato del<br />

Consiglio di Stato non possa con fondamento più sostenersi che<br />

le schede bianche debbano essere dichiarate nulle e non debbano<br />

computarsi nel numero <strong>dei</strong> votanti, perchè appare inconfutabile<br />

l'argomento addotto in contrario, che cioè qu'ando una scheda<br />

è deposta nell'urna pel fine della votazione non si può ammettere<br />

altro motivo d'inefficacia della medesima, per toglierla dal novero<br />

delle schede votanti, tranne la sua nullità dalla <strong>legge</strong> stessa pronunziata,<br />

senza di che le dette schede non sono da reputarsi insignificanti<br />

per la votazione. E mi conferma in questa opinione il<br />

fatto che, lungi dal comprendere tra le schede nulle quelle bianche<br />

il legislatore all'articolo 70 le ha invece distinte dalle contestate<br />

e dalle nulle, creando tra le une e le altre una differenza che elimina<br />

ogni contraria interpretazione.<br />

ART. 71 (pag. 30i).<br />

0<br />

8. a) <strong>La</strong> <strong>legge</strong> non obbliga l'ufficio a sigillare col bollo del<br />

Comune o altrimenti le carte ed i verbali delle varie sezioni {Cam.<br />

<strong>dei</strong> dep., 19 dicembre 1857, 15 gennaio 1858) solamente prescrive<br />

che vengano poste in plico suggellato le schede contro le quali<br />

sia stata avanzata da 10 elettori almeno protesta di non sincera<br />

lettura o di sostituzione di esse. Ciò nondimeno sarà utile assicurare<br />

in un plico tutte le carte attinenti alle operazioni elettorali,<br />

onde prevenire uno smarrimento e qualunque altro inconveniente<br />

che potrebbe verificarsi in caso di trascuratezza..<br />

ART. 73 (pag. 305).<br />

a) UUffi^<br />

b) Né gm<br />

5. e) Né rifare il computo <strong>dei</strong> voti.<br />

5. d) Né sottraì^re gli elettori morti dalle liste.<br />

5. a) ILCollegio <strong>dei</strong> presidenti non è competente a pronunziarsi<br />

sulle schede dubbie o contestate già vidimate e unite al verbale<br />

dagli uffici delle singole sezioni, essendo riservato alla <strong>Camera</strong> il<br />

decidere se e a quale candidato debbano essere attribuite. Quindi<br />

non può negare ad un candidato le schede contestate che già gli<br />

siano state attribuite dalle sezioni {GiuntaparL^ 20 dicembre 1870,


554 LEGGI POLITICO-AMMINISTRA.TIVE<br />

Coli. diCastelvetrano, elez. Crispi ; IcL, 5 febbraio 1871, Collegio<br />

di Tolentino, elez. Checchetelli ; Cam. <strong>dei</strong>dep., 3 febbraio 1877,<br />

Coli. V di Napoli, elez. Biondi),<br />

'Siccome il Collegio <strong>dei</strong> presidenti è chiamato dalla nuova<br />

<strong>legge</strong> a procedere alla riassunzione generale <strong>dei</strong> voti validi dell'intiero<br />

Collegio, non può eccepire la sua incompetenza quando<br />

si tratti semplicemente di addizionare i voti delle diverse sezioni<br />

a favore di un candidato espressi parte con la indicazione della<br />

paternità e parte senza. L'ufficio <strong>dei</strong> presidenti non solo non ha<br />

alcuna autorità di pronunciarsi sulle schede contestate ma nemmeno<br />

ne potrebbe ricevere la delegazione che qualche sezione<br />

glie ne avesse fatta.<br />

5. b) Il Collegio <strong>dei</strong> presidenti eccede le sue attribuzioni se corregge<br />

0 annulla le operazioni di altre sezioni {<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> dep.,<br />

24 giugno 1860, Coli, di Montecorvino Rovella, elez. Mazziotti);<br />

da ciò consegue che spetta alla Giunta delle elezioni e alla <strong>Camera</strong><br />

esaminare, riscontrare e risolvere la questione incompetentemente<br />

risoluta dal detto Collegio {Id., 6 febbraio 1871, Col!, di Caccamo,<br />

elez. Torina). Tanto meno poi l'ufficio <strong>dei</strong> presidenti ha facoltà di<br />

annullare le operazioni elettorali di una o più sezioni. E anche di<br />

fronte ad una questione sulla legalità o non delle operazioni di<br />

una sezione deve astenersi dal decidere la controversia, emettendo<br />

al più il suo parere, e rilasciando alla <strong>Camera</strong> la decisione sul<br />

merito {Giunta pari. 1876, Coli, di <strong>La</strong>cedonia, elez. Soldi). Inattendibile<br />

perciò sarebbe la protesta fatta nell'atto di riassunzione<br />

generale <strong>dei</strong> voti dal presidente di alcuna delle sezioni componenti<br />

il Collegio contro la regolarità delle operazioni elettorali avvenute<br />

nella sezione, all'ufficio della quale il protestante presiedeva,<br />

perchè il presidente di un ufficio non può dedurre la violazione<br />

della <strong>legge</strong> che*egli era in debito di fare osservare, singolarmente<br />

quando di cotesta violazione il verbale della sezione cui egli sopraintendeva<br />

non fa qgnno {Giunta pari., 18 dicembre 1876, Collegio<br />

di Alghero, elez. Umana),<br />

5, e) Eccede i limiti delle proprie attribuzioni il Collegio <strong>dei</strong><br />

presidenti anche quando rifa il calcolo <strong>dei</strong> voti, togliendo al<br />

candidato che. giusta l'enunciazione fatta dalle varie sezioni<br />

avrebbe ottenuta la maggioranza, taluni voti, sotto il pretesto<br />

che alcune schede portavano <strong>dei</strong> numeri, ed altre <strong>dei</strong> segni, e<br />

ne aggiunge altri al secondo candidato cui le sezioni li avevano<br />

negati dichiarandoli nulli {Cam. <strong>dei</strong> dep.j 2 marzo 1877, Coli, di<br />

Cicciano, elez. Rega; 3 luglio 1880, Coli, di Caserta, elez. Comin).<br />

Questo ufficio potrebbe solamente correggere i lievi errori di cifre<br />

intervenuti nel computo <strong>dei</strong> voti, perocché questi quando anche<br />

non venissero corretti, non renderebbero la elezione annullabile<br />

qualora nessun reclamo fosse presentato sull'argomento.<br />

5. d) Sappiamo che la Giunta durante l'anno deve eseguire nelle<br />

liste le correzioni che sono la conseguenza della morte degli elet-


LEGGE ELETTORALE POLITICA 555<br />

tori, 0 della perdita <strong>dei</strong> diritti civili e politici, e che, se non è stata<br />

fatta la cancellazione di questi elettori dalla Giunta, può farsi<br />

dagli uffizi elettorali e dalla <strong>Camera</strong> all'effetto di stabilire laverà<br />

maggioranza degli iscritti- Potrebbe ora dubitarsi, se questa facoltà<br />

che può certamente essere esercitata dagli uffici delle diverse<br />

sezioni, le quali sono chiamate a decidere provvisoriamente di tutti<br />

gl'incidenti che possono verificarsi, si estenda anche alTufficio o<br />

Collegio <strong>dei</strong> presidenti. Ma basta osservare che le attribuzioni di<br />

questo ufficio o collegio si limitano a riassumere i voti dati in ciascuna<br />

sezione per concludere che l'ufficio o Collegio <strong>dei</strong> presidenti<br />

non è competente a compiere una operazione, la quale deve essere<br />

adempiuta dai seggi delle singole sezioni. <strong>La</strong> ricognizione <strong>dei</strong> voti<br />

che determina la maggioranza deve essere eseguita dalle singole sezioni<br />

e non può essere modificata da un ufficio il quale non ha altra<br />

competenza che della semplice riassunzione <strong>dei</strong> voti e della risoluzione<br />

degl'incidenti a questa riassunzione relativi. Spetta quindi<br />

solamente alla <strong>Camera</strong> sottrarre i voti degli elettori morti o che<br />

abbiano perduto i diritti civili e politici quando questi non siano<br />

stati sottratti dagli uffici delle singole sezioni.<br />

Per la ragione adunque che le attribuzioni riservate dalla presente<br />

<strong>legge</strong> al Collegio <strong>dei</strong> presidenti sono essenzialmente diverse<br />

da quelle che la <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 deferiva all'ufficio della<br />

sezione principale, non è altrimenti da applicarsi la giurisprudenza<br />

che su questa questione si era formata, per la quale era ritenuta<br />

valida la proclamazione a deputato di colui che a primo scrutinio<br />

aveva conseguito la duplice maggioranza, quando per determinare<br />

il terzo degli elettori, l'ufficio principale aveva sottratto<br />

coloro che erano passati all'altra vita {Giunta pari,, 15 dicembre<br />

1870, Coli, di Trapani, elez. Calvino).<br />

ART. 81 (pag. 395).<br />

LEGGE 5 LUGLIO 1882.<br />

Ecco il testo della <strong>legge</strong> sulle incompatibilità polìticoamministrative,<br />

approvata dalla <strong>Camera</strong> e sancita dal Re, pubblicata<br />

il 5 luglio 1882, e che va unita alle leggi 13 maggio 1877<br />

e 3 luglio 1875:<br />

[ Art. 1. Chi è sindaco di un Comune non può essere con^<br />

temporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è<br />

situato il Comune, e nel quale esercita il detto ufficio ].<br />

Art. 2. I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati<br />

al Paìdamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di<br />

rinunziare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimis­<br />

sione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono<br />

la convalidazione della loro elezione.


556 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Art. 3. Non possono essere eletti deputali al Parlamento<br />

i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi elettorali, in cui<br />

esercitano al tempo delVelezione il loro ufficio amministrativo.<br />

1. Origine della <strong>legge</strong>.<br />

2. Motivi della <strong>legge</strong> e delle sue principali disposizioni.<br />

3. Dubbi sulla sua applicazione.<br />

4. Parere del Consiglio di Stato in argomento.<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> della quale precede il testo ha tre disposizioni tra<br />

loro distinte, di una delle quali, la prima, non è nostro compito<br />

occuparci, riflettendo essa incompatibilità amministrative, le<br />

quali appartengono al dominio della <strong>legge</strong> comunale e provinciale.<br />

Colle altre due disposizioni si stabilisce che i sindaci ed i<br />

deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento<br />

nei Collegi elettorali in cui esercitano il loro ufficio al<br />

tempo dell'elezione; mentre possono essere eletti fuori di questi,<br />

ma devono allora, entro otto giorni, optare tra l'ufficio amministrativo<br />

ed il politico.<br />

Alcune proposte in questo senso vennero già fatte nel 1876-77<br />

discutendosi la <strong>legge</strong> sulle incompatilibità parlamentari, enei 1881<br />

nella discussione della <strong>legge</strong> elettorale, e già ne ho fatto cenno<br />

commentando il primo articolo della <strong>legge</strong> 13 maggio 1877 (§21),<br />

L'on. Fazio, oltre ai sindaci ed ai deputati provinciali, aveva proposto<br />

di dichiarare ineleggibili anche gli assessori comunali, e i<br />

3 consiglieri che siedono nella Commissione provinciale d'appello;<br />

l'on. Pierantoni voleva applicare la stessa eccezione a tutti i consiglieri<br />

del Comune e della Provincia. <strong>La</strong> Commissione parlamentare<br />

per la riforma della <strong>legge</strong> comunale e provinciale accolse<br />

alcune di queste disposizioni; ma l'on. Depretis, ministro dell'interno,<br />

avvertendo l'impossibilità che la nuova <strong>legge</strong> comunale e<br />

provinciale potesse essere discussa nella presente sessione, staccò<br />

le disposizioni relative alle incompatibilità politiche ed amministrative<br />

alle quali la Commissione aveva fatto buon viso e ne fece<br />

uno speciale progetto di <strong>legge</strong>, intorno al quale riferì, con sostanziali<br />

modificazioni, l'on. Mazza.<br />

2. I motivi delle nuove incompatibilità sancite da questa <strong>legge</strong><br />

sono stati accennati, oltrecchè dall'on. presidente del Consiglio,<br />

nella sua relazione parlamentare e nei discorsi pronunciati nelle<br />

tornate del 26 e 27 giugno, anche da altri oratori. Parlando dell'incompatibilità<br />

degli uffici di deputato'provinciale e di deputato<br />

politico, l'on. L. Ferrari disse, che «questo provvedimento... ha<br />

i suoi inconvenienti perchè limita la libertà della scelta degli<br />

elettori, e la limita precisamente in un campo sano, in un campo<br />

buono, in quel campo dove l'elettore sceglierebbe di preferenza<br />

i suoi candidati, perchè ivi trova persone che egli conosce, persone<br />

che ha già onorato della sua fiducia e che ha già messo alla<br />

prova. D'altra parte io credo che questo disegno di <strong>legge</strong> produca


LEGGE ELETTORALE POLITICA 557<br />

un bene, perchè evita un grave sconcio, quale si è quello che uno<br />

possa cumulare due funzioni, che non può seriamente esercitare.<br />

Per quattro quinti delle provincie del regno è fuori di dubbio<br />

che uno il quale occupa l'ufficio di deputato provinciale, non può<br />

seriamente disimpegnare l'ufficio di deputato al Parlamento. Produce<br />

un bene, perchè il deputato al Parlamento non può, se non<br />

con molta difficoltà, mantenersi in quell'ambiente sereno, in quell'ambiente<br />

spassionato, da cui non deve mai sortire l'amministratore.<br />

Produce un bene, perchè rimedia ad un grave inconveniente<br />

che esiste, e che è stato segnalato dall'on. Salaris e da altri miei<br />

colleghi. In oggi, signori, il prefetto di una provincia il quale si<br />

trova di fronte nella Deputazione provinciale a due, a tre, a<br />

quattro, a cinque e a sette deputati al Parlamento, si trova in<br />

certo modo esautorato. Egli non può agire che con molta perplessità<br />

; egli non può esercitare quella tutela, non può esercitare<br />

quella vigilanza e quell'azione moderatrice che gli attribuisce la<br />

<strong>legge</strong>. Ben soventi questo prefetto deve mantenersi neutrale, e<br />

qualche volta può accadere anche, che debba porsi a rimorchio<br />

di un deputato per battere una via che se fosse libero nella sua<br />

scelta certamente non seguirebbe « {Cam, <strong>dei</strong> dep., Discussioni,<br />

27 giugno 1882, pag. 12236-12237).<br />

L'on, Depretis avvertì, che « uno <strong>dei</strong> principii^della <strong>legge</strong> è<br />

quello di impedire il cumulo di uffici. 11 secondo è Tincompatibilità<br />

della deputazione al Parlamento con uffici amministrativi, con<br />

uffici cioè che più o meno sono nell'orbita del potere esecutivo,<br />

siano essi misti, cioè elettivi e poi suggellati con una nomina<br />

del potere esecutivo, come sarebbero gli uffici di sindaco contemplati<br />

in questo disegno di <strong>legge</strong>. A questo principio tutti fanno<br />

plauso; solo che alcuni vorrebbero arrestarsi qui. Ma v'è un<br />

altro criterio, o signori, che non bisogna dimenticare, almeno<br />

finché la nostra legislazione è quale è, il criterio cioè di limitare<br />

le ingerenze politiche e parlamentari, in altri termini, di<br />

continuare sulla via sulla quale si sono messe e la <strong>legge</strong> elettorale<br />

antica, e le varie leggi che l'hanno modificata, e la <strong>legge</strong><br />

del 1877 sulle incompatibilità parlamentari. Per queste leggi è<br />

diventato un canone del nostro diritto pubblico, che bisogna<br />

escludere dal cumulo degli uffici, e dalla deputazione politica<br />

coloro che tengono alcune posizioni, le quali, non per sospetto,<br />

ma per la natura delle cose, per un giudizio che deriva dalia conoscenza<br />

di ciò che è inevitabile nell'umana natura, si crede che<br />

possano dar modo a coloro che ne sono investiti di esercitare a<br />

loro vantaggio un'influenza sugli elettori, influenza che toglie,<br />

poco 0 molto, all'autorità <strong>dei</strong> due uffici ed alla completa sincerità<br />

delle elezioni. Ecco i due principii che si vollero applicare con<br />

questa <strong>legge</strong>. Li volete applicare tutti e due? Sarete logici, e<br />

sarete nell'ordine della nostra legislazione. Volete applicarne uno<br />

solo,.,? Allora non esaurite intiero il problema, e non assecondate


558 LEGGI POUTICO-AMMINISTRATIVE<br />

il desiderio del Governo, al quale, notatelo bene, la principale<br />

raccomandazione che fu fatta è stata quella di trovar modo d'impedire<br />

queste soverchie ingerenze, le quali turbano ad un tempo<br />

la politica e l'amministrazione » {Ivi, pag. 12242-12243),<br />

Oltre a queste ragioni, ne furono addotte altre, come l'impossibilità<br />

di esercitare debitamente gli uffici amministrativi colpiti<br />

dalla <strong>legge</strong> e quello di deputato; la necessità di dividere le funzioni<br />

politiche dalle amministrative ; la dipendenza in cui il sindaco<br />

si trova rispetto al potere esecutivo ; l'influenza indebita che il<br />

sindaco e il deputato provinciale possono esercitare a favore della<br />

propria elezione, ecc. ecc.<br />

A coloro che volevano si dichiarassero soltanto incompatibili<br />

i sindaci <strong>dei</strong> maggiori Comuni, l'on. Depretis rispose : « Non è<br />

possibile distinguere i.grandi dai piccoli Comuni, perchè non è<br />

possibile distinguere un sindaco da un altro, in rapporto ai suoi<br />

amministrati. E certo che se un sindaco ha una influenza sui suoi<br />

amministrati, egli la esercita pel suo scopo. Per conseguenza,<br />

qui è il caso di aggiungere alla incompatibilità la ineleggibilità;<br />

la quale infine è pur quella che già è stabilita nella <strong>legge</strong> attuale<br />

pei magistrati e pei comandanti militari, ecc., e che, come ho<br />

detto, è una parte del nostro diritto pubblico ''.<br />

Non furono dichiarati incompatibili, come il Ministero aveva<br />

proposto, gli assessori municipali, prevalendo su questo punto il<br />

parere della Commissione: « <strong>La</strong> Commissione aveva stimato che,<br />

essendo gli assessori in numero molto maggiore <strong>dei</strong> sindaci, poiché<br />

i sindaci sono 8289, quanto i Comuni del Regno, e gli assessori,<br />

in media, non sono certamente in minor numero di sei per Comune;<br />

si moltiplicherebbero grandemente per questa parte le incompatibilità,<br />

e s'incorrerebbe nell'inconveniente di sottrarre un ugual<br />

numero di adatti all'esercizio del grave mandato che pure incombe<br />

alla Deputazione provinciale. E però la Commissione, siccome già<br />

si è avvertito nella sua relazione della riforma generale, aveva<br />

stimato che, rispetto agli assessori, potesse bastare la garanzia<br />

contenuta nell'articolo 184 della <strong>legge</strong> comunale e provinciale<br />

<strong>La</strong> Commissione, oltrecchè vi fa avvertire l'inconveniente di moltiplicare<br />

fuor di misura il numero degli incompatibili, aggiun-<br />

;-endo gli assessori al sindaco ed al deputato provinciale, vi fa<br />

pure osservare che c'è un assai notevole divario tra l'importanza<br />

della loro influenza nella Deputazione provinciale, e quella del<br />

sindaco che riveste certamente una molto maggiore autorità {loiy<br />

pag. 12245).<br />

3. Appena promulgata la nuova <strong>legge</strong> sorsero gravi dubbi<br />

intorno alla sua applicazione. Nel progetto della Commissione ai<br />

tre articoli della <strong>legge</strong> teneva dietro un quarto, ed era il seguente :<br />

« <strong>La</strong> presente <strong>legge</strong> andrà in vigore al principio della XV Legislatura<br />

''. Ma l'on. Depretis osservò: -^ che questo articolo aggiuntivo<br />

della Commissione è inutile, perchè, dal momento che abbiamo


LEGGE ELETTORALE POLITICA 559<br />

detto nelFarticolo 3: ineleggibilità al tempo delle elezioni, s'in­<br />

tende appunto il tempo, che...<br />

Maurigi, Ci sono le elezioni parziali, però!<br />

Presidente del Consiglio. Ma sarà applicato anche alle ele­<br />

zioni parziali; non facciamoci a creare equivoci! Mi pare quindi<br />

che si debba accettare la proposta come è, e non dire : in prin­<br />

cipio della XV Legislatura. E quando si dovrà intendere che prin-<br />

cipii laXV Legislatura? Questa Legislatura principia all'atto delle<br />

elezioni o principia dopo le elezioni, quando il Parlamento si<br />

costituisce? È chiaro! Io prego quindi la Commissione a voler<br />

ritirare la sua proposta ».<br />

Inoltre Ton. Lualdi aggiunse che « questa <strong>legge</strong> si riferisce<br />

non soltanto al periodo delle elezioni, ma anche alle incompati­<br />

bilità amministrative. Ora non ci sarebbe niente di male, anzi credo<br />

che sarebbe un bene, se queste incompatibilità amministrative,<br />

stabilite nell'articolo 1, avessero ad essere tradotte in atto, ed<br />

avere il loro effetto al più presto ".<br />

4. Fu perciò interpellato il Consiglio di Stato il quale diede<br />

il seguente parere :<br />

« Vista la relazione del Ministro dell'Interno del 5 luglio 1882 (Gabinetto<br />

N. 1612) con cui si chiede il parere del Consiglio di Stato su alcune questioni<br />

relative all'applicazione della <strong>legge</strong> di pari data, N. 842 sulle incompatibilità<br />

amministrative;<br />

« LMik) il Relatore; — Premesso in fatto:<br />

« Che il Ministero considerando la convenienza di ben determinare il<br />

tempo ed il modo in cui a senso della <strong>legge</strong> 5 luglio 1882, N. 842, gli investiti<br />

di più uffici debbano cessare dall'esercizio contemporaneo di uno di essi,<br />

chiede al Consiglio di Stato il suo parere sulle questioni seguenti:<br />

« P Quando la <strong>legge</strong> 5 luglio 1882 debba considerarsi come obbligatoria;<br />

« 2** Quando produca i suoi effetti ;<br />

« A) Per le incompatibilità stabilite negli articoli 1** e 2**;<br />

« B) Per le ineleggibilità stabilite dall'art. 2*^;<br />

« Su di che la Sezione ha considerato :<br />

« Che secondo Tart. 1^ del titolo preliminare del Codice civile le leggi<br />

promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimoquinto<br />

giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella <strong>legge</strong><br />

promulgata sia disposto altrimenti; e che la pubblicazione consiste nella inserzione<br />

della legi^e nella Raccolta Ufficiale delle leggi e <strong>dei</strong> decreti e<br />

nell'annuncio di tale inscrizione nella Gazzetta Ufficiale ùe\ Regno ;<br />

« Che la <strong>legge</strong> 5 luglio 1882, N. 842, nulla disponendo quanto al suo entrare<br />

in vigore ed essendo stata pubblicata il giorno stesso della sua promulgazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1882, N. 156, la decorrenza di<br />

15 giorni per la sua obbligatorietà, comincia dal successivo giorno 6 e si<br />

compie il giorno 20, per cui entra in vigore il giorno 21 ;<br />

« Che i 15 giorni determinati dal citato art. P del titolo preliminare del<br />

Codice civile sono perentorii;<br />

« Che dal giorno 21 tutti coloro che occupano contemporaneamente l'ufficio<br />

di Sindaci di un Comune o di Assessori municipali o di <strong>Deputati</strong> provinciali<br />

in una stessa provincia debbono cessare dall'uno o dall'altro di<br />

questi uffici;<br />

« Che la <strong>legge</strong> dovendo avere la sua esecuzione, ove essi non facciano<br />

opzione tra i due uffici nel termine assegnato, e sia riuscito inefficace l'in-


560 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Vito del Prefetto a farla, rimane sospeso il loro diritto ad occupare i due<br />

uffici tinche non abbiano fatta l'opzione;<br />

« Che il detto art. P li colpisce d'incapacità generica per l'esercizio contemporaneo<br />

di detti uffici; e, non competendo ad alcuno di optare per loro<br />

sono esclusi dagli uffici stessi finché non abbiano preso una risoluzione;<br />

« Che non è il caso d'invocare il principio della non retroattività della<br />

<strong>legge</strong> a favore di coloro che occupano i detti uffici per pretendere che essi<br />

debbano conservarli fino alla spirazione del termine legale;<br />

« Che a dimostrare il nessun fondamento di tale pretesa basta considerare:<br />

1° Che la <strong>legge</strong> 5 luglio è una <strong>legge</strong> di diritto ed ordine pubblico, e<br />

queste leggi entrano immediatamente in vigore quando non sia disposto<br />

altrimenti ; 2° Che gli uffici nelle pubbliche amministrazioni contemplati<br />

dalla <strong>legge</strong> stessa, essendo niunera puhlica^ conferiti per ragione di pubblica<br />

utilità non possono costituire diritti acquisiti a favore di chi li occupa;<br />

« Che l'art. 2 della <strong>legge</strong> che stabilisce l'assoluta incompatibilità tra uffici<br />

di Deputato al Parlamento e quelli di Sindaco di un Comune o di Deputato<br />

produce i suoi effetti ipso jure, per cui i <strong>Deputati</strong> al Parlamento che il<br />

21 luglio occupino contemporaneamente uno <strong>dei</strong> detti uffici di Sindaco o di<br />

Deputato provinciale ove non dichiarino di rinunciare al mandato legislativo<br />

trasmettendo la dimissione pel tramite della Prefettura nel termine di otto<br />

giorni cessano di pieno diritto dagli uffici amministrativi predetti;<br />

« Che questa interpretazione dell'art. 2 della <strong>legge</strong> è in piena armonia<br />

colla volontà del legislatore, risultando dagli Atti parlamentari che si elimini<br />

deliberatamente una disposizione transitoria aggiunta dalla Commissione<br />

della <strong>Camera</strong> che rinviava alla XV* legislatura l'applicazione della <strong>legge</strong> ;<br />

« Che perciò anche l'art. 2 come il resto della <strong>legge</strong> entra in vigore col<br />

giorno 21 luglio e produce tutti i suoi effetti;<br />

« Che la disposizione dell'art. 3 per la quale non possono esser eletti <strong>Deputati</strong><br />

al Parlamento i Sindaci ed i <strong>Deputati</strong> provinciali nei collegi^lettorali<br />

in cui esercitino al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo vuol<br />

essere inteso nel senso: 1** Che la qualità di Sindaco e di Deputato provinciale<br />

nel collegio in cui esercita uno di tali uffici, lo colpisce di assoluta ineleggibilità<br />

; 2P che per acquistare la eleggibilità bisogna rinunciare a tali uffici ;<br />

3^ che il giorno in cui ha luogo la votazione per la elezione politica, la rinuncia<br />

all'ufficio di sindaco deve essere già accettata per Decreto Reale, e<br />

della rinuncia all'ufficio di Deputato provinciale deve essere preso atto dalla<br />

Deputazione provinciale a norma dell'art. 101 del RegoL 8 giugno 1865 per<br />

la esecuzione della Legge comunale e provinciale ;<br />

« Per questi motivi la Sezione è di parere :<br />

« P Che la <strong>legge</strong> 5 luglio 1882 entra in vigore 15 giorni dopo la sua<br />

pubblicazione e cioè il giorno 21 luglio;<br />

« 2^ Che essa produce immediatamente tutti i suoi effetti;<br />

« S*» Che fintantoché un Sindaco od un Assessore che sia Deputato<br />

provinciale non abbia fatto l'opzione rimane sospeso il suo diritto di esercitare<br />

i due uffici ;<br />

« 4*^ Che i Sindaci e i <strong>Deputati</strong> provinciali i quali siano contemporaneamente<br />

<strong>Deputati</strong> al Parlamento cessano di pien diritto dalle dette funzioni<br />

ove non rinuncino entro il termine di otto giorni al mandato legislativo ;<br />

« 5


^<br />

ERRATA-CORRIGE<br />

alla Tabella A delle Circoscrizioziì Elettorali conteiiiita nel Commento alla Legge Elettorale.<br />

Pag, 564. Aggiungere al N"^ 26, CAMPOBASSO I, dopo Mand. di Sant'Elia<br />

a Pianisi: Mand. di Sepino.<br />

Pag. 570. Aggiungere al N^ 83, NOVARA II, dopo Mandamento di Mosso<br />

Santa Maria : Mand. dì Gattìnara (Ciro, di Vercelli) Capoluogo<br />

del Coli. Biella, scancellandolo dal N^ 83, NOVARA III.<br />

Pag. 571. Aggiunge7-eal N*^ 99, POTENZA II, dopo Mand. di Marsieo Nuovo:<br />

Mand. di Montemurro.


• .


Collegio<br />

e numero <strong>dei</strong> Depatati<br />

che e<strong>legge</strong><br />

l ALESSANDRIA I .<br />

(<strong>Deputati</strong> n. 4)<br />

2 ALESSANDRIA li.<br />

(Dep. n. 3)<br />

3 ALESSAOTRIA HI<br />

(Dep. D. 3)<br />

4 ALESSANDRIA IV<br />

(Dep. D. 3)<br />

5 ANCONA. . . .<br />

(Dep. n. 6)<br />

6 AQUILA i . . .<br />

(Dep. D. 4)<br />

7 AQUILA 11. . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

TABELLA A<br />

Mand. di Alessandria entro mura, Alessandria<br />

fuori mura, Bassignana, Cassine,<br />

Castellazzo Bormida, Felizzano,<br />

Oviglio, San Salvatore Monferrato,<br />

Sezzè, Valenza (circ. di Alessandria).<br />

Circondario di Tortona.<br />

Mand. d'Incisa Belbo(circond. d'Acqui).<br />

Mand. di Asti, Baldichieri, Canelli, Castelnuovo,<br />

Cocconato, Costigliele di<br />

Asti, Mombercelli, Montafìa, Rocca<br />

d'Arazzo, San Damiano e Villanova<br />

d'Asti (circond. di Asti).<br />

Mand. di Mombaruzzo e Nizza Monferrato<br />

(circond. di Acqui).<br />

Circondario di Casale<br />

Mand. di Portacomaro e Montechiaro<br />

d'Asti (circond. d'Asti).<br />

Mand. di Acqui, Bistagno, Bubbio, Carpeneto,<br />

Molare, Ponzone, Roccaverano,<br />

Rivalta Bormida e Spigno (circondario<br />

di Acqui).<br />

Circondario di Novi.<br />

Mand. di Bosco Marengo (circondario<br />

di Alessandria).<br />

Provincia di Ancona<br />

Mand. di Aquila degli Abruzzi, Barisciano,<br />

Castelvecchio Subequo, Montereale,<br />

Paganica, Pizzoli, San Demetrio<br />

nei Vestini e Sassa (circondario<br />

di Aquila).<br />

Circondario di Cittaducaie . . . .<br />

Mand. di Avezzano, Carsolì e Tagliacozzo<br />

(circond. di Avezzano).<br />

Circondario di Sulmona<br />

Mand. di Capestrano (circ. di Aquila).<br />

Mand. di Celano, Civitellaroveto, Gioia<br />

<strong>dei</strong> Marsi, Pescina e Trasacco (circondario<br />

di Avezzano).<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie I*<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Alessandria<br />

Asti.<br />

Casale<br />

Acqui.<br />

Voi. J V. 36<br />

Ancona<br />

Aquila.<br />

Sulmona.<br />

561


562 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />

Collegio<br />

e nnmero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

8 AREZZO .<br />

(<strong>Deputati</strong> II. 5)<br />

• •<br />

9 ASCOLI PICENO<br />

(Dep. n. 4)<br />

10 AVELLINO I .<br />

(Dep. n. 5)<br />

11 AVELLINO li.<br />

(Dep. n. 3)<br />

14 BARI 111 . . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

15 BELLUNO .<br />

(Dep. u. 3)<br />

16 BENEVENTO<br />

(Dep. n. 5)<br />

17 BERGAMO I<br />

(Dep. n. 4)<br />

18 BERGAMO II<br />

(Dep. D. 3)<br />

Collegi e circoscrizioni elettorali<br />

Provincia di Arezzo<br />

Provincia di Ascoli Piceno<br />

Circondario di Avellino . . . . .<br />

Mand. di Andretta, Bagnoli Irpino, Calabritto,<br />

Montella, Montemarano, Sant'Angelo<br />

<strong>dei</strong> Lombardi, Teora (circond.<br />

di Sant'Angelo <strong>dei</strong> Lombardi).<br />

Circondario di Ariano<br />

Mand. di Aquilonia, Frigento, <strong>La</strong>cedonia<br />

e Paternopoli (circond. di Sant'Angelo<br />

<strong>dei</strong> Lombardi).<br />

12 BARI I . . . . I Mand. di Bari, Bitonto, Capurso, Ca-<br />

(Dep, G. 4) j stellana, Conversano, Fasano, Loco-<br />

I rotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli,<br />

Kutigliano (circond. di Bari).<br />

Mand. di Terlizzi (circond. di Barletta).<br />

I<br />

13 BARI IL . . . Mand. di Andria, Barletta, Bisceglie,<br />

(Dep. n. 4) Canosa di Puglia, Corate, Minervino<br />

Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia,<br />

Spinazzola, Trani (circ. di Barletta).<br />

Mandamento di Giovinaz/co (circondario<br />

di Bari).<br />

Circondario di Altamura . . . . .<br />

Mandamenti di Acquavi va delle Fonti,<br />

Bitetto, Canneto di Bari, Casamassima,<br />

Palo del Colle, Putignano e<br />

Turi (circond, di Bari).<br />

Provincia di Belluno<br />

Provincia di -Benevento<br />

Mand. I, II, III di Bergamo, Alzano<br />

Maggiore, Almenno San Salvatore,<br />

Piazza Bremba,na, Sarnico, Zogno e<br />

Trescorre (circond. di Bergamo).<br />

Circondario di elusone.<br />

Circondario di Trevig-lio . . . . .<br />

Mand. di Caprino e Ponte San Pietro<br />

(circond, di Bergamo).<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Arezzo.<br />

Ascoli<br />

AvelliDO<br />

Ariano-<br />

Bari.<br />

Trani.<br />

Acquai iva delle<br />

Fonti.<br />

Belluno.<br />

Benevento.<br />

Bergamo<br />

Treviglio


Collegio<br />

e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

19 BOLOGNA! . .<br />

(Deputali n. 5)<br />

20 BOLOGNA li . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

21 BRESCIA I. . .<br />

(Dep. D. 5)<br />

22 BRESCIA II .<br />

(Dep n. 4)<br />

23 CAGLIARI I .<br />

(Dep. n. 4)<br />

24 CAGLIARI II . .<br />

(Dep. B. 3)<br />

25 GALTAMSSETTA.<br />

(Dep. n. 4)<br />

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 568<br />

Collegi e circoscrizioni elettorali<br />

Comuni di Bologna, Calderaradi Reno,<br />

San <strong>La</strong>zzaro di Savena, Casalecchio<br />

di Reno, Borgo Panigale, Zola Predosa,<br />

Praduro e Sasso, Pianoro, e<br />

mandamenti di Bazzane, Castelfranco<br />

dell'Emilia, Crevalcuore, Loiano e San<br />

Giovanni in Persiceto (circondario di<br />

Bologna).<br />

Circondario di Vergato.<br />

Circondario di Imola<br />

Mand. di Budrio, Castel Maggiore, Mìnerbio,<br />

San Giorgio di Piano, e comuni<br />

di Castenaso e Ozzano nell'Emilia<br />

(circond. di Bologna).<br />

Circondario di Breno<br />

Mandam. di Brescia I, Brescia II, Brescia<br />

III, Gardone, Bovegno, Iseo,<br />

Rezzato (circond. di Brescia).<br />

Mand. di Adro (circond. di Chiari).<br />

Circondario di Salò.<br />

Mandam. di Chiari, Rovato, Orzinuovi<br />

(circond. di Chiari)<br />

Circondario di Verolanuova.<br />

Mand. di Bagnolo Mella, Ospitaletto,<br />

Montichiari e Lonato (circondario di<br />

Brescia).<br />

Mand. I, II di Cagliari, Decimomannu,<br />

Guasila, Monastir, Muravera, Nuraminis,<br />

Pula, Quartu Sant'Elena, San<br />

Gavino Monreale, Sanluri, San Nicolò<br />

Gerrei, San Pantaleo, Selargius, Senorbi,<br />

Serramanna, Sinnai (circondario<br />

di Cagliari).<br />

Circondario di Iglesias.<br />

Mand. di Jerzu, <strong>La</strong>nusei^ Seui, Tortoli<br />

(circond. di <strong>La</strong>nusei).<br />

Circondario di Oristano . . .' .<br />

Mandam. di Barumini, Lunamatrona,<br />

Mandas (circond. di Cagliari).<br />

Mand. di Aritzo, Isili, <strong>La</strong>coni, Nurri,<br />

Sorgono, Tonara (circ. di <strong>La</strong>nusei).<br />

Provincia di Caltanissetta<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Bologna.<br />

Imola.<br />

Brescia.<br />

VerolauuoTa<br />

Cagliari.<br />

Oristano.<br />

Caltanissetta.


564 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />

Collegio<br />

e namero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

26 CAMPOBASSO 1<br />

(Depttlali n. 4)<br />

27 CAMPOBASSO 11<br />

(Dep. n. 3)<br />

28 CASERTA I .<br />

(Dep. n. 5)<br />

29 CASERTA II<br />

(Dep. n. 5)<br />

30 CASERTA III<br />

(Dep. n. 4)<br />

31 CATANIA 1.<br />

(Dep. D. 3)<br />

32 CATANIA II . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

33 CATANIA HI . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

34 CATANZARO I. .<br />

(Dep, B. 4)<br />

Collegi e circoscrizioni elettorali<br />

Mand. di Baranello, Campobasso, Castropignano,<br />

Jelsi, Montag^ano, Riccia,<br />

San Giovanni in Galdo, Sant'Elia<br />

a Pianisi (circ. di Campobasso).<br />

Circondario di <strong>La</strong>rino.<br />

Circondario di Isernia<br />

Mand. di Trivento (circ. di Campobasso).<br />

Mand. di Caserta, Arienzo, Maddaloni,<br />

Marcianise, Santa Maria di Capua<br />

(circond. di Caserta).<br />

Circondario di Nola.<br />

Mand. di Cajazzo (circond. di Piedimonte<br />

d'Ali fé).<br />

Mand. di Capua, Aversa, Formicola,<br />

Mignano, Pignataro Maggiore, Pietramelara,<br />

Succivo, Trentola, Teano<br />

(circond. di Caserta).<br />

Mand. di Carinola, Roccamonfina, Sessa<br />

Aurunca e Traettq(circond. di Gaeta).<br />

Mand. di Capriati a Volturno e Piedimonte<br />

d'Alife (circond. di Piedimonte<br />

d'Alife).<br />

Circondario di Sora<br />

Mand. di Esperia, Fondi, Gaeta, Pico,<br />

Ponza (circond. di Gaeta).<br />

Mand. I, II, III di Catania, Adernò,<br />

Belpasso, Biancavilla, Mascalucia,<br />

Misterbianco e Paterno (circondario<br />

di Catania).<br />

Circondario di Acireale<br />

Mand. di Bronte e Trecastagne (circondario<br />

di Catania).<br />

Circondario di Nicosia . . . . . .<br />

Circondario di Caltagirone.<br />

Mand. di Scordia (circond. di Catania).<br />

Circondario di Catanzaro<br />

Circondario di Cotrone.<br />

Mand. di Gimigliano (circondario di<br />

Nicastro).<br />

Mandam. di Arena e Serra San Bruno<br />

(circond. di Monteleone di Calabria).<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Campobasso<br />

Isernia.<br />

Caserta<br />

Capaa.<br />

Cassino.<br />

Catania.<br />

Acireale.<br />

1<br />

Regalbuto<br />

Catanzaro.


Collegio<br />

e namero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

35 CATANZARO II .<br />

(<strong>Deputati</strong> n. 4)<br />

36 CHIETI1 .<br />

(Dep. n. 4)<br />

37 CfllETl II .<br />

(Dep. n 3<br />

38 COMO I • .<br />

(Dep. n. 5)<br />

39 COMO U. .<br />

(Dep, n. 4)<br />

40 COSENZA 1.<br />

(Dep. ìK 5)<br />

41 COSENZA 11<br />

(Dep. D. 5)<br />

• •<br />

« *<br />

•<br />

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 565<br />

Mand. di Nicastro, Cortale, Feroleto<br />

Antico, Filadelfia, Maida, Martirano,<br />

Nocera Tirinese, Sambiase e Serrastretta<br />

(circond, di Nicastro).<br />

Mand. di Briatico, Mileto, Monteleone<br />

di Calabria, Monterosso Calabro, Nicotera,<br />

Pizzo, Soriano Calabro, Tropea<br />

(circond. di Monteleone di Calabria).<br />

Circondario di Chieti . . . . . . .<br />

Mand. di Casoli, <strong>La</strong>ma <strong>dei</strong> Peligni, Ortona,<br />

Falena, Torricella Peligna, Villa<br />

Santa Maria, e comune di Orsogna<br />

del mand. di Orsogna (circondario di<br />

<strong>La</strong>nciano).<br />

Circondario di Vasto<br />

Mand. di <strong>La</strong>nciano, San Vito Chietino,<br />

e comuni di Castelfrentano e Sant'Eusanio<br />

del Sangro del mand. di Orsogna<br />

(circond. di <strong>La</strong>nciano).<br />

Mandam. di Como I, II, III, Bellagio,<br />

Cantù, Appiano (circond. di Como).<br />

Circondario di Varese.<br />

Circondario di Lecco F<br />

Mand. di Bellano, Castiglione d'Intelvi,<br />

Dongo, Erba, Gravedona, Menaggio,<br />

Porlezza (circond. di Como).<br />

Mand, di Aprigliano, Celico, Cerisano,<br />

Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Grimaldi,<br />

Montalto Uffugo, Rende, Spezzano<br />

Grande, Rogliano, San Giovanni<br />

in Fiore, San Marco Argentano, Scigliano<br />

(circond. dì Cosenza).<br />

Mand. di Ajello, Amantea, Belvedere<br />

Marittimo, Cetraro, Fiumefreddo, Fuscaldo<br />

e Paola (circond. di Paola).<br />

Circondario di Rossano<br />

Mand. di Acri, Bisignano e Rose (circondario<br />

di Cosenza).<br />

Circondario di Castrovillari.<br />

Mand. di Scalea e Verbicaro (circondario<br />

di Paola).<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Monteleone.<br />

Chieti.<br />

<strong>La</strong>nciano.<br />

Como.<br />

Lecco.<br />

Cosenza.<br />

Castrovillari


566 CIBCGSCRIZiONI ELETT0RAI4<br />

Collegio<br />

e Damerò <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

42 CREMONA I .<br />

(Deputali n. 3)<br />

43 CREMONA 11 .<br />

(Dep. n. 3)<br />

44 CUNEO 1. . .<br />

(Dep. n, 3)<br />

45 CUNEO 11 . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

46 CUNEO III . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

47 CUNEO IV , .<br />

(Dep. n. 3)<br />

48 FERRARA . .<br />

(Dep. D. 4)<br />

49 FIRENZE 1. .<br />

(Dep. n. 4)<br />

50 FIRENZE 11 .<br />

(Oep. B. 3)<br />

•<br />

Collegi e cireoscrizioai elettorali<br />

Mand. di Cremona I e II, Pescarolo ed<br />

Uniti, Robecco d'Oglio e Sospiro, e<br />

comuni di Castelverde e Tredogsi del<br />

mandamento di Casalbuttaoo e Uniti<br />

(circond. di Cremona).<br />

Circondario di Casalmaggiore.<br />

Circondario di Crema<br />

Mand. di Casalbuttano e Uniti (meno i<br />

comuni di Castelverde e Tredossi),<br />

Pizzighettone e Soresina (circond. di<br />

Cremona).<br />

Mand. di Cuneo, Borgo San Dalmazzo,<br />

Boves, Busca, Caraglio, Chiusa di<br />

Pesio, Demonte, Dronero, Limone<br />

Piemonte, Peveragno, Frazzo, Roccavione,<br />

San Damiano Macra, Tenda,<br />

Yaldieri, Valgrana, Villafalletto, Vinadio<br />

(circond. di Cuneo).<br />

> j<br />

Circondario di Saluzzo<br />

Circondario di Alba . ^<br />

Mand. di Cherasco, Bene Vagienna e<br />

Dogliani (circond. di Mondovì).<br />

Mand. di Mondovì, Bagnasco, Carrù,<br />

Ceva, Garessio, Frabosa Soprana, Monesiglio,<br />

Morozzo, Murazzano, Ormea,<br />

Pamparato, Priero, Trinità, Vico<br />

Forte, Villano va, Mondovì (circondario<br />

di Mondovì).<br />

Mand. di Fossano e Centallo (circond. di<br />

Cuneo).<br />

Provincia di Ferrara<br />

Comuni di Firenze, Fiesole, Bagno a<br />

Ripoli, Galluzzo, e mandam. di Sesto<br />

Fiorentino (circond. di Firenze).<br />

Circondario di Rocca San Casciano . .<br />

Mand. di Borgo San Lorenzo, Figline<br />

Val d'Arno, Firenzuola, Dicomano,<br />

Marradi, Pontassieve, Scarperia (circondario<br />

di Firenze).<br />

Capolaogo<br />

del Collegio<br />

Creswfia<br />

Crema.<br />

Cuneo,<br />

Salnzzo.<br />

Alba.<br />

Mondovì<br />

Ferrara.<br />

Firenze.<br />

Roeca<br />

S. Casciano


Collegio<br />

e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

51 FIRENZE II! . ,<br />

(Depotali n. 3)<br />

52 FIRENZE IV . .<br />

(Dep. n. 4)<br />

53 FOGGIA I . . ,<br />

(Dep. D. 3)<br />

54 FOGGIA H . . .<br />

(Dep. D. 3)<br />

55 FORir . . . .<br />

(Dep. li. 4)<br />

56 GENOVA 1 . . ,<br />

(Dep. n. 5)<br />

57 GENOVA li<br />

(Dep. 0. 4)<br />

58 GENOVA III<br />

(Dep. n. 4)<br />

59 61R6ENT11<br />

(Dep. n. 3)<br />

60 GIRGENTI II . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 567<br />

Collegi e eìrcoscrìzioni elettorali<br />

Circondario di Pistoia Pistoia.<br />

Mand. di Prato città e Prato campagna<br />

(meno il comune di Carmignano), e<br />

comune di Calenzanonel mandam. di<br />

Campi Bisenzio (circond. di Firenze).<br />

Circondario di San Miniato . . . .<br />

Mand. di Greve, <strong>La</strong>stra a Signa e San<br />

Casciano in Val di Pesa, e comuni di<br />

Campi Bisenzio e Signa del mand. di<br />

Campi Bisenzio, e di Carmignano del<br />

mand. di Prato campagna {Q\vQoiìd^T\o<br />

di Firenze).<br />

Circondario di Bovino<br />

Mand. di Biccari, Cerignola, Foggia,<br />

Lucerà, Manfredonia, Orta Nova, Trinitapoli<br />

(circond. di Foggia).<br />

Circondario di San Severo . . . .<br />

Mand. di Monte Sant'Angelo, Vieste e<br />

Volturara Appula (circ. di Foggia). ,<br />

4<br />

I<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Empoli.<br />

Foggia.<br />

Provincia di Forlì ^ Forlì.<br />

Mand. di Genova I, II, III, IV, V, VI,<br />

VII, VIII, Nervi, Pontedecimo, Recco,<br />

Rivarolo Ligure, Ronco Scrivia, Savignone,<br />

Stagliene. Torriglia e Capraia<br />

(isola) (circondario di Genova).<br />

Circondario di Savona . . . . . .<br />

Circondario di Albenga.<br />

Mand. di Campofreddo, Sestri Ponente,.<br />

Veltri (circond. di Genova).<br />

Circondario di Spezia . . . . . .<br />

Circondario di Chiavari.<br />

Mand. di Aragona, Campobello di Licata,<br />

Canicattì, Favara, Girgenti,<br />

Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro,<br />

Racalmuto, Ravanusa (circondario<br />

di Girgenti).<br />

Mand. di Cattolica, Raffadali, Siculiana,<br />

(circond. di Girgenti).<br />

Circondario di Bivona.<br />

Circondario di Sciacca.<br />

San Severo.<br />

Genova.<br />

Savona.<br />

Chiavari.<br />

Girgenti.<br />

Sciacca.


568 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />

Collegio<br />

e nomerò <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

61 GROSSETO . .<br />

(Deputali n. 2)<br />

62 LECCE 1. . .<br />

(Dep. B. 3.<br />

63 LECCE II .<br />

(Dep. D 3)<br />

64 LECCE III .<br />

(Dep, 0. 3)<br />

65 LIVORNO . . .<br />

(Dep. n. 2)<br />

66 ICCCi ....<br />

(Dep. n. 5)<br />

Collegi e eireoscrizioni elettorali<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Provincia di Grosseto Grosseto<br />

Mand. di Lecce, Monteroni di Lecce, ' Lecce.<br />

San Cesario di Lecce, Yernole, Campi ;<br />

Salentina, Novoli, Copertino, e comuni<br />

di Calimera, Caprarica di Lecce del<br />

mand. di Martano, e comuni di Martignano<br />

e Steraatia del mand, di Galatina<br />

(circond. di Lecce).<br />

Mand. di Brindisi, Ceglie Messapico,<br />

San Vito <strong>dei</strong> Normanni, Ostuni, Salice<br />

Salentino, Mesagne (circond. di<br />

Brindisi).<br />

Circondario di Taranto<br />

Mand. di Francavilla Fontana e Oria<br />

(circond. di Brindisi).<br />

Circondario di Gallipoli<br />

Mandamenti di Carpionano Salentino e<br />

Otranto, e comuni di Galatina, Corigliano<br />

d'Otranto, Cutrofiano, Sogliano<br />

Cavour, Solete, Zollino del mand. di<br />

Galatina, e comuni di Martano, Castrignano<br />

<strong>dei</strong> Greci e Melpignano del<br />

mand. di Martano (circond. di Lecce).<br />

Provincia di Livorno LiToroo.<br />

Provincia di Lucca<br />

67 MACERATA. . é ! Provincia di Macerata<br />

(Dep. n. 5)<br />

68 MANTOVA . . .<br />

(Dep. n. 5)<br />

Provincia di Mantova<br />

69 MASSA-CARRARA ! Provincia di Massa e Carrara<br />

(Dep. D. 3)<br />

70 MESSINA I.<br />

(Dep. n 4)<br />

Mand. I, II, III, IV, V, VI di Messina,<br />

Ali, Milazzo, Rometta, Santa Lucia<br />

del Mela (circond. di Messina).<br />

Mand. di Francavilla, Santa Teresa di<br />

Riva e Taormina (circ. di Castroreale).<br />

Comune di Santa Domenica Vittoria<br />

(circond. di Patti).<br />

Taraoto<br />

Gallipoli.<br />

<strong>La</strong>cca<br />

Macerata<br />

Hantova.<br />

nassa-Carrara<br />

Hessiaa.


Collegio<br />

e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

71 MESSINA li • .<br />

(Bepulali D. 4)<br />

72 MILANO I . . .<br />

(Dep. fl. 5)<br />

73 MILANO li. . ,<br />

(Dep. D. 5)<br />

74 MILANO 111 . .<br />

(Dep, D. 5)<br />

75 MILANO IV , .<br />

(Dep. 0. 3)<br />

76 MODENA.. , .<br />

(Dep. n 5j<br />

77 NAPOLI 1 . .<br />

(Dep. n. 5)<br />

78 NAPOLI 11 . . ,<br />

(Dep. n. 5)<br />

79 NAPOLI III . .<br />

(Dep. D. 5)<br />

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 569<br />

Mandam. di Naso, Patti, Sant'Agata di<br />

Militello, Sant'Angelo di-Brolo, Tortorici,<br />

e comuni di Raccuja, San Pietro<br />

Sopra Patti, Ucria (circond. di Patti).<br />

Circondario di Mistretta.<br />

Mand. di Barcellona, Pozzo di Gotto,<br />

Castroreale, Montalbano d'Elicona,<br />

Novara di Sicilia (circ. di Castroreale).<br />

Mand. di Lipari (circond, di Messina).<br />

Mand. I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili<br />

e IX di Milano<br />

Circondario di Abbiategrasso. . . .<br />

Circondario di Gallarate.<br />

Mand. di Bollate e Corsico (circond. di<br />

Milano).<br />

Circondario di Monza<br />

Mand. di Cassano d'Adda, Gorgonzola,<br />

Locate Triulzi, Melegnano e Melzo<br />

(circond. di Milano).<br />

Circondario di Lodi<br />

Provincia di Modena<br />

Mand. I, II, IV e V di Napoli (circondario<br />

di Napoli).<br />

Circondario di Pozzuoli.<br />

Comune di Calvizzano (circ. di Casoria).<br />

Mandamenti VI, VII e Vili di Napoli<br />

e Somma Vesuviana e comune di<br />

Sant'Anastasia nel Mand. di Sant'Anastasia<br />

(circ. di Napoli),<br />

Mand. di Afragola, Caivano, Casoria,<br />

Frattamaggiore, Giuliano Campania,<br />

Pomigliano d'Arco, Sant'Antimo, e<br />

comuni di Mugnano di Napoli, Melito<br />

di Napoli (circond. di Casoria).<br />

Mand. Ili, IX, X, XI e XII di Napoli,<br />

Barra, Portici, Torre del Greco, e<br />

comuni di Pollena Trocchia, Massa di<br />

Somma e San Sebastiano al Vesuvio<br />

del Mand. di Sant'Anastasia (circ. di<br />

Napoli).<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Patti.<br />

lUilaDO.<br />

Busto Arsìzio.<br />

Monza.<br />

Lodi.<br />

Modeoa.<br />

Napoli.<br />

Napoli.<br />

Napoli.


570 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />

Collegio<br />

e nnuiero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

80 NAPOLI IV . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

81 NOVARA l . .<br />

(<strong>Deputati</strong> n. 5)<br />

82 NOVARA 11. . .<br />

(Dep. n. 4)<br />

83 NOVARA 111 . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

84 PADOVA I . .<br />

(Dep. 11. 3)<br />

85 PADOVA li. .<br />

(Dep. n. 3)<br />

86 PALERMO 1<br />

(Dep. n. 5)<br />

87 PALERMO II<br />

(Dep. n, 3)<br />

Circondario di Castellamare di Stabia<br />

Circondario d'Ossola<br />

Circondario di Pallanza.<br />

Mand. di Arona,Biandrate, Borg^oticino,<br />

Borgovercelli, Carpignano Sesia, Galliate,<br />

Novara, Oleggio, Romagnano<br />

Sesia, Trecatee Vespolate (circond. di<br />

Novara).<br />

Circondario di Varallo<br />

Mand. di Borgomanero, Gozzano, Momo,<br />

Orta Novarese (circond. di Novara).<br />

Mand. di Andorno Cacciorna, Biella,<br />

Bioglio, Cessato, Crevacuore, Graglia,<br />

Masserano, Mongrando, Mosso Santa<br />

Maria (circond. di Biella).<br />

Mand. di Gattinara (circ. di Vercelli).<br />

Mand. di Candelo, Cavaglià, Saluzzola<br />

(circond. di Biella).<br />

Mand. di Arbore, Cigliano, Crescentino,<br />

Desana, Livoi'no Vercellese,^San Germano<br />

Vercellese, Santhià, Stroppiana,<br />

Trino, Vercelli (circond. di Vercelli).<br />

Mand. di Padova I, II, III (meno i comuni<br />

di Rovolone o Teolo), e mandamenti<br />

di Cittadella e Camposampiero.<br />

Mand. di Este, Conselve, Monselice,<br />

Montagnana, Piove di Sacco, e comuni<br />

di Rovolone e Teolo del mandamento<br />

di Padova IIL<br />

Comuni di Palermo e Villabate, e mandamenti<br />

di Carini, Monreale, Misilmeri,<br />

Ustica (circond. di Palermo).<br />

Circondario di Corleone<br />

Mand. di Marineo, Mezzojuso, Partinico<br />

e Piana <strong>dei</strong> Greci (circ. di Palermo).<br />

Mand. di Castronuovo di Sicilia e Lercara<br />

Friddi, e comune di Baucina del<br />

mand. di Ciminna (circond. di Termini<br />

Imerese).<br />

Capolaogo<br />

del Collegio<br />

CssteHaoijire di<br />

Stabia.<br />

^^ovara.<br />

Biella.<br />

Vercelli.<br />

Padova<br />

Kste.<br />

Palermo<br />

Corleone


Collegio<br />

e Dnmero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

88 PALERMO HI.<br />

(Oepalali D. 3)<br />

89 PIUMA . .<br />

(Dep. n. 5)<br />

90 PAVIA I. •<br />

(Dep. n. 5)<br />

91 PAVIA II •<br />

(Dep. n. 3)<br />

• •<br />

« »<br />

* *<br />

92 PERUGIA I - « «<br />

(Dep. n. 5)<br />

93 PERUGIA li •<br />

(Dep. n. 5)<br />

94 PESARO-IRBINO.<br />

(Dep. n. 4)<br />

95 PIACENZA «<br />

(Dep. n. 4)<br />

96 PISA<br />

(Dep. n. 5)<br />

«<br />

97 PORTO MAURIZIO<br />

(Dep. n. 3)<br />

98 POTENZA I. •<br />

(Dep. D. 3)<br />

99 POTENZA li<br />

(Dep. 11. 4)<br />

•<br />

CIRCOSCRIZIONI .ELETTORALI 571<br />

Collegi e cireoserìzioni elettorali<br />

Circondario di Cefalù<br />

Mand. di Termini Imerese, Alia, Caccamo,<br />

Montemag^giore, e comuni di<br />

Ciminna e Ventimiglia di Sicilia del<br />

mandamento di Ciminna (circond. di<br />

Termini Imerese).<br />

Mand. di Bagheria (circ. di Palermo).<br />

Provincia di Parma<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Termini Imerese<br />

Parma.<br />

Circondario di Pavia \ Pavia.<br />

Circondario di Mortara.<br />

Circondario di Voghera Voghera<br />

Circondario di Bobbio.<br />

Circondario di Perugia<br />

Circondario di Orvieto.<br />

Mand. di Assisi (circond. di Foligno).<br />

Circondario di Spoleto<br />

Circondario di Rieti.<br />

Circondario di Terni.<br />

Circond. di Foligno, meno il mand. di<br />

Assisi.<br />

Provincia di Pesaro Urbino . . . .<br />

Provincia di Piacenza<br />

Provincia di Pisa<br />

Provincia di Porto Maurizio<br />

Mandam. di Potenza, Picerno, Tolve,<br />

Vietri di Potenza, Trivigno (circondario<br />

di Potenza).<br />

Mand. di Barile, Bella, Melfi, Muro Lucano,<br />

Palazzo San Gervasio, Pescopagano,<br />

Rionero in Volture, Venosa<br />

(circond. di Melfi).<br />

Circondario di <strong>La</strong>gonegro . . , . .<br />

Mandam. di Brienza, Calvello, Corleto,<br />

<strong>La</strong>urenzana, Marsico Nuovo, Saponara<br />

e Viggiano(circond. di Potenza).<br />

Perugia.<br />

Spoleto.<br />

Pesaro.<br />

Piacenza<br />

Pisa.<br />

Porto Maurizio<br />

Potenza.<br />

<strong>La</strong>gonegro.


572 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />

Collegio<br />

e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

100 POTENZA il!<br />

(Beputali lì. 3)<br />

101 umu . .<br />

(Oep. D. 4)<br />

102 REGGlOdiCAl.l<br />

(Dep. n. 4)<br />

103 REGGIO di GAL li<br />

(Dep. n, 3)<br />

104 REGGIO D11 A<br />

(Dep. n. 5)<br />

105 ROMAI . . .<br />

(Dep. n. 5)<br />

106 ROMA II . . .<br />

(Dep. D. 4)<br />

107 ROMA IIL . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

108 ROMA IV . . .<br />

(Dep. D. 3)<br />

109 ROVIGO «<br />

(Dep. n. 4)<br />

110 SALERNO.<br />

(Dep. D. 5)<br />

•<br />

Collegi e circoscrizioni elettorali<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Circondario di Matera Tricarico,<br />

Mand, di Acerenza, Avigliano e Genzano<br />

(circond. di Potenza).<br />

Mand, di Forenza (circond. di Melfi),<br />

Provincia di Ravenna<br />

Mand. di Reggio Calabria, Bova, Calanna,<br />

Gallina, Melito di Porto Salvo<br />

(circond. di Reggio Calabria).<br />

Circondario di Gerace.<br />

Circondario di Palme<br />

Mandam. di Bagnara, Scilla, Villa San<br />

Giovanni (circ. di Reggio Calabria).<br />

Provincia di Reggio d'Emilia . . . .<br />

Comuni di Roma, Mentana, Monterotondo,<br />

e mandam. di Castelnuovo .di<br />

Porto (circond. di Roma).<br />

Circondario di Velletri<br />

Mand. di Albano <strong>La</strong>ziale, Arsoli, Frascati,<br />

Genazzano, Genzano di Roma,<br />

Marino, Palestrina, Palombara in Sabina,<br />

San Vito Romano, Subiaco e<br />

Tivoli (circond. di Roma).<br />

Circondario di Civitavecchia . . . .<br />

Circondario di Viterbo,<br />

Mandam. di Bracciano e Campagnano<br />

(circond. di Roma).<br />

Circondario di Fresinone<br />

Provincia di Rovigo<br />

Mand. di Salerno, Amalfi, Angri, Baronissi,<br />

Castel San Giorgio, Cava <strong>dei</strong><br />

Tirreni, Majorì, Mercato San Severino,<br />

Nocera Inferiore, Pagani, Positano,<br />

Sarno e Vietri sul Mare (circondario<br />

di Salerno).<br />

RaveoDa.<br />

Reggio di Cai<br />

Palme.<br />

Reggio d'Em.<br />

Roma.<br />

Velletri<br />

Viterbo.<br />

FrosÌDone<br />

Rovigo.<br />

Salerno.


Collegio<br />

e Damerò <strong>dei</strong> Depatati<br />

che e<strong>legge</strong><br />

111 SALERNO 11. .<br />

(<strong>Deputati</strong> n. 3)<br />

112 SALERNO 111<br />

(Dep. B. 4)<br />

113 SASSARI , «<br />

(Dep. D. 4)<br />

9<br />

114 SIENA . t • •<br />

(Dep. n. 4)<br />

115 SIRACUSA I<br />

(Dep, n. 3)<br />

120 TORINO 11<br />

(Dep. n. 3)<br />

121 TORINO III<br />

(Dep D. 3)<br />

122 TORINO IV .<br />

(Dep. D. 3)<br />

123 TORINO V .<br />

(Dep. D. 5)<br />

124 TRAPANI . .<br />

(Dep, B, 4)<br />

« • Circondario<br />

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 573<br />

Collegi e eircosGrìzioni elettorali<br />

Circondario di Campagna<br />

Mand. di Montecorvino Rovella e San<br />

Cipriano Picentino (circ. di Salerno).<br />

Circondario di Vallo della Lucania . .<br />

Circondario di Sala Consilina,<br />

Provincia di Sassari<br />

Capolaogo<br />

del Collegio<br />

Campagna.<br />

Vallo della Lnc<br />

Sassari.<br />

Provincia di Siena Sieua.<br />

di Siracusa i Siracusa.<br />

Circondario di Noto.<br />

116 SIRACUSA II . Circondario di Modica<br />

(Dep. n. 3)<br />

117 SONDRIO . . .<br />

(Dep. D. 2)<br />

118 TERAMO . . .<br />

(Dep. n. 5)<br />

119 TORINO I . .<br />

(Dep. n. 5)<br />

• t<br />

« •<br />

Provincia di Sondrio<br />

Provincia di Teramo<br />

Mand. I, II, III, IV, V, VI e VII di Torino,<br />

Chieri, Moncalieri, Riva di<br />

Chieri e Sciolze (circond. di Torino).<br />

Mand. di Barbania, Brusasco, Caselle<br />

Torinese, Casalborgone, Ceres, Chivasso,<br />

Ciriè, Corio, Fiano, Gassino,<br />

Montanaro, <strong>La</strong>nzo, Rivara, San Benigno,<br />

Venaria Reale, Viù e Volpiano<br />

(circond. di Torino).<br />

Circondario di Susa<br />

Mand. di Carmagnola, Carignano, Orbassano,<br />

Pianezza, Poirino, Rivoli<br />

(circond. di Torino).<br />

Circondario di Pinerolo<br />

Circondario di Ivrea<br />

Circondario di Aosta.<br />

Mand. di Rivarolo (circond. di Torino)<br />

Provincia di Trapani<br />

4<br />

Modica.<br />

Sondrio.<br />

Teramo.<br />

Torino.<br />

Cirie.<br />

ATigliana.<br />

Pinerolo.<br />

Ivrea<br />

Trapani.


574 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI<br />

Collegio<br />

e namero doi <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

125 TREVISO 1 .<br />

(<strong>Deputati</strong> n. 3)<br />

126 TREVISO li .<br />

(Dep. n. 3)<br />

127 mm I . . .<br />

(Dep. n. 3)<br />

128 mm II.<br />

(Dep. n. 3)<br />

129 IDISE III . .<br />

(Dep. B. 3)<br />

130 YE5EZIA I . .<br />

(Dep n. 3)<br />

131 VEMIl li. .<br />

(Dep. D. 3)<br />

132 YEROM 1<br />

(Dep. a. 3)<br />

« •<br />

133 ^EROl^i li . .<br />

(Dep. 8. 3)<br />

Collegi e cireoserhioni elettorali<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Mand. di Asolo, Castelfranco Veneto, j Treviso.<br />

Montebelluna.<br />

Corauni di Treviso, Carbonera, Casale<br />

sul Sile, Casier, Melma e Eoncade<br />

(I mandamento di Treviso).<br />

Comuni di Istrana, Mogliano Veneto,<br />

Morgano , Paese, Ponzano Veneto,<br />

Povegliano, Preganziol, Quinto di<br />

Treviso, Villorba e Zero Branco (II<br />

mand. di Treviso).<br />

Mand. di Conegliano, Motta di Livenza, j ConegliàDO<br />

Oderzo, Valdobbiadene e Vittorio I<br />

eli.<br />

Comuni di Breda dì Piave, Maserada e<br />

Spresiano del l mand. di Treviso.<br />

Comuni di Monastier di Treviso, San<br />

Biagio di CoUalto e Zenson' del II<br />

mand. di Treviso.<br />

Mand. di Udine I e II, Codroipo, <strong>La</strong>tisana,<br />

Palmanova e San Daniele del<br />

Friuli.<br />

Mand di Ampezzo, Cividale del Friuli,<br />

Gemona, Moggio Udinese, Tarcento,<br />

Tol mezzo.<br />

Mand. di Aviano, Maniago^ Pordenone,<br />

Bacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo.<br />

Mand. di Venezia I, II,III e IV e Mestre.<br />

Mand. di Cavarzere, Chioggia, Dolo,<br />

Mirano, Portogruaro, San Dona di<br />

Piave.<br />

Mand. di Verona I e li, Bardolino, Caprino<br />

Veronese, Grezzana, San Pietro<br />

Incariano, Tregnago.<br />

Mand. di Cologna Veneta, Isola della<br />

Scala, Legnago, Sanguinetto, Soave<br />

e Villafranca di Verona.<br />

Udine.<br />

Gefflooa<br />

Pordenone.<br />

Venezia<br />

Dolo.<br />

Verona.<br />

Legnago


Collegio<br />

e numero <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong><br />

che e<strong>legge</strong><br />

134 VICENZA I<br />

(<strong>Deputati</strong> u. 4)<br />

135 VICENZA 11<br />

(Dep. n. 3)<br />

* *<br />

.<br />

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI 575<br />

Collegi e circoscrizioni elettorali<br />

Mand, di Vicenza I e II, Camisano, Arzignano,<br />

Barbarano, Lonigo, Valdagno.<br />

Comuni di Thiene, Carré, Marano Vicentino,<br />

Sarcedo, Villaverla, Zane e<br />

Zugliano del mand. di Thiene.<br />

Mand. di Asiago, Arsiero, Bassano, Marostica,<br />

Schio, Valstagna.<br />

Comuni di Caltrano, Calvene, Cogollo<br />

e Lugo di Vicenza del mandamento<br />

di Thiene.<br />

Capoluogo<br />

del Collegio<br />

Vicenza.<br />

Bassaoo.


I.<br />

II.<br />

III.<br />

IV.<br />

V.<br />

VI.<br />

VII.<br />

Vili.<br />

IX.<br />

X.<br />

XI.<br />

XII.<br />

xm.<br />

XIV.<br />

XV.<br />

XVI.<br />

XVII.<br />

XVIII.<br />

XIX.<br />

XX.<br />

XXI.<br />

XXII.<br />

XXIII.<br />

XXIV.<br />

XXV.<br />

XXVI.<br />

XXVII.<br />

XXVIII.<br />

XXIX.<br />

XXX.<br />

XXXI.<br />

XXXll.<br />

INDICE<br />

P R E F A Z I O N E<br />

Il Codice elettorale Pag,<br />

Importanza della <strong>legge</strong> elettorale ; è confermata dalla<br />

scienza, dalla storia e dai nostri precedenti legislativi )Ì<br />

Sua connessione colie condizioni e cogli ordinamenti dello<br />

Stato • . . . »<br />

<strong>La</strong> questione del voto politico nel 1848; opinioni degli<br />

scrittori »<br />

Come è stata fatta la <strong>legge</strong> piemontese del 18 marzo 1848 »<br />

Modificazioni accolte nelle leggi del 1859 e del 1860, ed<br />

estensione della <strong>legge</strong> elettorale 17 dicembre 1860 a<br />

tutto il Regno »<br />

Studi e proposte di riforma elettorale nel Parlamento<br />

italiano n<br />

<strong>La</strong> Commissione regia del 1876 e il progetto Nicotera. »<br />

<strong>La</strong> <strong>legge</strong> sulle incompatibilità parlamentari . . . . a<br />

Come è stata messa assieme la nuova <strong>legge</strong> elettorale »><br />

Come venne discussa ed approvata »<br />

Difficoltà d'una buona <strong>legge</strong> elettorale. Criteri fondamentali<br />

del potere elettorale »<br />

Le condizioni di età e di sesso »<br />

Altre condizioni legali, sociali, religiose e politiche , »<br />

Il voto politico fondato sul censo; storia e legislazione<br />

comparata di questo criterio »<br />

II criterio del censo deve cedere a quello della capacità »<br />

Il criterio della capacità e la sua applicazione . . . »<br />

Criterii delTelettorato secondo la nuova <strong>legge</strong> . . , »<br />

Il suffragio a due gradi )><br />

Il suffragio per classi o categorie »<br />

Il suffragio plurale »<br />

Il voto obbligatorio »<br />

Le altre disposizioni concernenti l'elettorato, e specialmente<br />

la cittadinanza »<br />

Le liste elettorali »<br />

Le iscrizioni degli elettori; inconvenienti e rimedii . »<br />

<strong>La</strong> questione del collegio; suo valore; scrutinio di lista<br />

e collegio uninominale »<br />

Il collegio plurale e i suoi effetti »<br />

I nuovi collegi »<br />

<strong>La</strong> rappresentanza proporzionale ; il voto limitato . . »<br />

II ballottaggio »<br />

<strong>La</strong> procedura elettorale »<br />

Gli eleggibili; incompatibilità, condizioni di eleggibilità»<br />

LEGGI SPECIALI. — Serie 1* — Voi. IV. 37<br />

577<br />

•s"<br />

YI<br />

Viri<br />

IX<br />

XI<br />

XIII<br />

XVI<br />

XVIII<br />

XX<br />

• p<br />

IVI<br />

XXIV<br />

XXVI<br />

XXVIII<br />

xxxri<br />

XXXIV<br />

XXXV<br />

SLII<br />

XLIII<br />

XLIV<br />

XLV<br />

XLVII<br />

XLVIII<br />

LI<br />

LUI<br />

LIV<br />

m *<br />

IVI<br />

LVI<br />

LVII<br />

LVIII


578 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVfì<br />

XXXIII. <strong>La</strong> retribuzione dell' ufficio di deputato . . . . Pag,<br />

XXXIV. Le incompatibilità parlamentari e l'applicazione della<br />

<strong>legge</strong> » Lx<br />

XXXV. Le incompatibilità politico-amministrative . . . . » ivi<br />

XXXVl. L'aifarismo e le incompatibilità » LXI<br />

XXXVIl, Le sanzioni penali » LSII<br />

XXXVIII. Le disposizioni transitorie . . . . . . . . . . » ivi<br />

. <strong>La</strong>cune e difetti ; riforme desiderabili » Lxiir<br />

XL. Conclusione » ivi<br />

liEGGE EJLETTORAEiE.<br />

TITOLO i.<br />

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.<br />

ARTICOLO I Pag^ 3<br />

1. Condizioni generali per l'elettorato politico » 4<br />

2. <strong>La</strong> cittadinanza, secondo il Codice civile » *<br />

3. Acquisto e perdita della cittadinanza » »<br />

4. Diritti civili e diritti politici » 5<br />

5. Motivi della severità della <strong>legge</strong> elettorale verso gli stranieri » »<br />

5 a. Si risolvono alcuni dubbi sull'acquisto della cittadinanza » 519<br />

5 b. Concessione della cittadinanza per <strong>legge</strong> o per decreto reale t »<br />

5 e. Si risolvono alcuni dubbi relativi alla perdita della cittadinanza<br />

, . . . , » 521<br />

6. <strong>La</strong> naturalità dovrebbe procurare allo straniero tutti i diritti di<br />

cittadino » 5<br />

7. Ragioni in contrario; l'istituto della cittadinanza non può riformarsi<br />

in modo occasionale » 6<br />

8. Legislazione comparata; il sistema francese » »<br />

9. Inghilterra, Belgio, Romania, Germania, Austria , . . . t 7<br />

10. Svizzera e Stati Uniti d'America » »<br />

11. Le costituzioni <strong>dei</strong> cessati Stati italiani » 8<br />

12. Eccezione a favore degli Italiani di provincie non comprese nel<br />

Regno » »<br />

13. Come sia interpretata dalla giurisprudenza » *»<br />

14. Perchè il legislatore abbia tacitamente mantenuto un parere diverso<br />

e quale possa essere 9, 522<br />

15. Ragioni di una omissione della <strong>legge</strong> » 9<br />

16. <strong>La</strong> condizione dell'età . . . » 10<br />

17. Legislazione comparata » »<br />

18. <strong>La</strong> maggiore età civile e la politica . . . . . . . , . » H<br />

19. <strong>La</strong> prova dell'età; giurisprudenza . » »<br />

20. Quando l'età debba essere raggiunta » »<br />

21. <strong>La</strong> legislazione belga » »<br />

22. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> italiana » 12<br />

23. <strong>La</strong> condizione del saper <strong>legge</strong>re e scrivere » »<br />

24. È una necessità materiale » 13<br />

25. E una necessità morale . . . . . . . . . . . . . » ».<br />

26. Non valgono le ragioni addotte in contrario » »<br />

27. Esempi di questa condizione 1^<br />

28. Di fatto è ammessa anche nei più civili Stati a suffragio universale<br />

» 15<br />

29. E conforme al voto del paese; conclusione » »<br />

30. Gli analfabeti ; diritto acquisito » 16<br />

31. Che cosa s'intenda per saper <strong>legge</strong>re e scrivere » »


LEGOB ÈLETTÒflALE POLITICA — I3VDICE 579<br />

32. Distinzione: e prima quando è condizione generale . . Pag, 16<br />

33. Quando è condizione speciale di capacità » »<br />

34. Condizioni speciali . . . » 18<br />

ARTICOLO II » »<br />

1. Le condizioni speciali per Felettorato » 20<br />

2. Ragioni di una importante modificazione introdotta dal Senato » 21<br />

3. <strong>La</strong> scuola obbligatoria. , » »<br />

4. Chi sia esonerato dal frequentarla » 22<br />

5. Difficoltà e limiti nell'applicazione della <strong>legge</strong> » »<br />

6. Le scuole complementari, serali e festive » 23<br />

7. Regolamento per le medesime » »<br />

8. Le idee del Governo in argomento » 24<br />

9. L'applicazione della <strong>legge</strong> sull'istruzione obbligatoria . . . » 25<br />

10. I risultati ottenuti > »<br />

11. <strong>La</strong> prova dell'istruzione » 26<br />

12. Gli altri titoli elettorali; loro opportunità »<br />

13. Membri effettivi d'Accademie di scienze, lettere ed arti . . » 27<br />

14. Membri di Camere di commercio » 29<br />

15. Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi <strong>dei</strong> Comizi agrari » »<br />

16. Membri <strong>dei</strong> Consigli direttivi di Associazioni agrarie ed affini » 30<br />

17. Delegati e sopraintendenti scolastici » 31<br />

18. Professori e maestri ," » »<br />

19. Presidenti, rettori o direttori di scuole » 32<br />

20. Ministri <strong>dei</strong> culti » »<br />

21. <strong>La</strong>ureati delle Università e Istituti superiori » 33<br />

22. Procuratori > »<br />

23. Notai » »<br />

24. Ragionieri . , , » »<br />

25. Geometri » 34<br />

26. Farmacisti » »<br />

27. Veterinari » f><br />

28. Graduati della marina mercantile » 35<br />

29. Agenti di cambio e sensali » »<br />

30. Segretari comunali patentati »<br />

31. Licenziati delle scuole secondarie » »<br />

32. Primo anno di studi superato nelle medesime » 36<br />

33. Soldati di due anni che frequentarono la scuola militare o ne<br />

furono esonerati 36, 522<br />

34. <strong>La</strong> scuola reggimentale. Sua istituzione . . .^ . . . . » 36<br />

35. Suo ordinamento presente , • » 37<br />

36. Membri d'Ordini equestri » 38<br />

37. Consiglieri provinciali e comunali 38,522<br />

38. Conciliatori, viceconciliatori, vicepretori » 38<br />

39. Uscieri giudiziari » 39<br />

40. Presidenti o direttori di Banche, ecc » »<br />

41. Amministratori di Opere pie . . . » 40<br />

42. Impiegati pubblici in attività od a riposo » )Ì<br />

43. Capi o direttori di stabilimenti industriali » »<br />

44. Ufficiali e sott'ufficiali congedati o in servizio » 41<br />

45. Decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore . . . »<br />

46. Decorati della medaglia <strong>dei</strong> Mille o delle guerre <strong>dei</strong>rindipendeuza<br />

41,522<br />

ARTICOLO III » 42<br />

Che cosa sia il censo elettorale 43<br />

i. y^ne cosa sia ii censo eiexioraie »<br />

2. Come e perchè fu diminuito » 44<br />

3. Argomenti addotti in difesa del censo » »<br />

4. Proposte di maggiore diminuzione » 45<br />

m<br />

»<br />

fi<br />

»


580 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

5. Argomenti addotti contro la diminuzione del censo . . Pag, 45<br />

6. Altri argomenti contro i fautori di essa » 47<br />

7. Argomenti tratti dalle nostre condizioni sociali e dai nostri precedenti<br />

legislativi » 48<br />

8. Compromesso fra le due opinioni: riduzione del censo a metà » 50<br />

9. Legislazione comparata; gli Stati dell'Europa continentale . » 51<br />

10. <strong>La</strong> legislazione inglese ». 52<br />

11. Elettori per ragione di censo . . . - » »<br />

12. Perchè siasi adottata la cifra di lire 19,80 » »<br />

13. Imposte dirette che danno titolo all'elettorato » »<br />

14. Si risolve un dubbio in proposito » 53<br />

14 a. Se il diritto pagato dagli utenti di pesi o misure debba computarsi<br />

nel censo elettorale » 523<br />

15. Ragioni di un'omissione della <strong>legge</strong> » fi3<br />

16. Rinvio alle leggi fiscali » 54<br />

17. Perchè la <strong>Camera</strong> aveva escluso le sovrimposte provinciali . J) »<br />

18. Ragioni addotte in Senato contro questa esclusione . . . » 55<br />

19. E per il computo delle sovrimposte medesime » »<br />

20. Conseguenze legislative di questa risoluzione » 57<br />

21. Come la risoluzione fu accolta dalla <strong>Camera</strong> » »<br />

22. Gli affittuari di fondi rustici » 58<br />

23. I subaffittuari » 59<br />

24. I mezzadri o coloni » »<br />

25. Difetti di questa disposizione e come furono emendati . . » »<br />

26. Gli affittuari o mezzadri a sistema misto » 60<br />

27. Ragioni e limiti della disposizione della <strong>legge</strong> » »<br />

28. In qual modo trovino la loro applicazione . . . . ; . . » 61<br />

29. Ilocatarii; pigione diSerenziale » 62<br />

30. Si giustificano alcuni inconvenienti » 63<br />

31. È necessario il pagamento del fitto » »<br />

ARTICOLO IV t ))<br />

1. Perchè la rendita pubblica non è considerata come titolo a parte » »<br />

2. Bensì soggiace al diritto comune » 64<br />

3. Titoli di rendita pubblica o pareggiati » »<br />

4. Contratti di data certa » 65<br />

5. Quando sia necessaria la registrazione del contratto . . . » »<br />

6. <strong>La</strong> data certa; disposizioni del Codice civile » 66<br />

7. Dubbii circa l'opportunità della data certa B »<br />

8. È compatibile anche coi contratti verbali , . , . . . . » 67<br />

9. Esclusa la notorietà, si domanda, a costituire la data certa per<br />

gli effetti elettorali, la registrazione del contratto . . . » 68<br />

10. Restano però ancora <strong>dei</strong> dubbi » 69<br />

11. Da quando decorrano i sei mesi . » 70<br />

ARTICOLO V » »<br />

1. A favore di chi s'imputa l'imposta » »<br />

2. Limitazione di questa disposizione » 71<br />

3. Sue ragioni economiche e giuridiche » »<br />

4. Qualunque sia la somma di imposta pagata dallo stabile dato ad<br />

usufrutto )ì »<br />

AuTicono VI » 72<br />

1. Ragioni della variazione<br />

2. Enfiteusi o locazioni<br />

»<br />

3. Locazioni superiori a trent'anni »<br />

4. Ragione della disposizione della <strong>legge</strong> »<br />

» »<br />

ARTICOLO YII<br />

» 73<br />

1, Esempi delle esenzioni contemplate da questo articolo , , » »<br />

2. Si pone un dubbio in proposito . , » »<br />

»<br />

»


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 581<br />

ARTICOLO VITI Pag. 73<br />

1, Si risolve uà dubbio sulle sovrimposte provinciali . . , . » 74<br />

2. Con quali restrizioni il padre possa addurre l'imposta pagata<br />

;ui beni <strong>dei</strong> figlio »<br />

3. E il marito quella pagata sui beni della moglie » 75<br />

ARTICOLO IX 7y ))<br />

1. Schiarimenti. Società commerciali. Comproprietari e soci . »<br />

2. Come si proceda alTiscrizione » 7<br />

ARTICOLO X<br />

1. Le diverse specie di società »<br />

2. Applicazione dell'articolo precedente »<br />

3. Gestori, direttori ed amministratori »<br />

ARTICOLO XIII j»<br />

ARTICOLO XIV »<br />

6<br />

» »<br />

ARTICOLO XI » 77<br />

1. <strong>La</strong> base del censo . » »<br />

2. Proposta approvata dalla <strong>Camera</strong> ^)<br />

3. <strong>La</strong> legislazione inglese » 78<br />

4. <strong>La</strong> legislazione belga » 80<br />

5. Modificazione introdotta dal Senato » 81<br />

6. Coafronti colla legislazione belga . » »<br />

7. Confronti coll'inglesé » 82<br />

8. Motivi della modificazione introdotta » 83<br />

9. 11 possessore a titolo di successione » 84<br />

10. Non occorrQ provare l'effettivo pagamento dell'imposta . . » 85<br />

11. Il possesso a titolo di successione o per anticipazione d'eredità » 523<br />

12. Titoli equipollenti » 524<br />

ARTICOLO XII<br />

» 8<br />

1. Motivi<br />

» 86<br />

2. Condizioni della delegazione -. . » h<br />

3. Epoche nelle quali può essere fatta e revocata » 87<br />

4. Forme della delegazione . » »<br />

5. Effetti e durata della delegazione » 88<br />

6. Delegazione del censo per parte della madre » 524<br />

7. Delegazione del censo in altri casi » 525<br />

1. Il domicilio politico e ramministrativo »<br />

2. Disposizioni della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 » »<br />

3. Domicilio, residenza, dimora » 90<br />

4. Controversie sul trasferimento del domicilio politico . . . » »<br />

5. Pareri e sentenze perla necessità della doppia dichiarazione . » »<br />

6. Pareri e sentenze in senso contrario » 92<br />

7. Condizioni pel trasferimento del domicilio politico altrove che nel<br />

domicilio d'origine , » *<br />

8. Il domicilio di sei mesi ; legislazione comparata » 93<br />

9. Motivi e significato delle accolte disposizioni » 94<br />

1. Ragioni di questa esclusione }> 96<br />

2. Legislazione comparata » »<br />

3. Argomenti per Tammissione <strong>dei</strong> militari » 97<br />

4. Argomenti per la loro esclusione . . . » 98<br />

5. Opportunità di estendere questa esclusione a tutti gli appartenenti<br />

a corpi armati in servizio pubblico , . . . . . » 99<br />

6. Limiti di questa esclusione » 101<br />

7. Le guardie delle RR. Caccie non sono comprese nella disposizione<br />

di questo articolo » 525<br />

8. Vi sono comprese invece le Compagnie <strong>dei</strong> Baricellai di Sardegna » 526<br />

»<br />

n<br />

»<br />

89<br />

»<br />

95


582 LEGGI POLITICO-AMMIJNISTRATIVE<br />

TITOLO IL<br />

Delle listo elettorali<br />

ARTICOLO XV Pag. 103<br />

1. Importanza delle liste elettorali . . , » »<br />

2. Difetti della legislazione precedente » »<br />

3. Principali innovazioni della <strong>legge</strong> » 104<br />

4. Legislazione comparata n 105<br />

5. <strong>La</strong> permanenza delle liste elettorali » »<br />

6. Giurisprudenza parlamentare in proposito » 106<br />

AaTicor^o XVI » »<br />

1. Duplice rinvio » »<br />

2. Il manifesto della Giunta » 107<br />

ARTICOLO XVII . . , . , .<br />

1. Contenuto della domanda<br />

2. Forma della domanda ; la firma<br />

» »<br />

ARTICOLO XVIII » 108<br />

1. Documenti da unire alla domanda » )><br />

1 a. Nota <strong>dei</strong> documenti da unire nei vari casi alla domanda . » 526<br />

1 b. Altri documenti ; la fede di nascita . . . . . . . . . » 529<br />

1 e. Se possano ammettersi equipollenti ai documenti richiesti . » »<br />

2, <strong>La</strong> gratuità <strong>dei</strong> documenti, atti, ecc » 108<br />

ARTICOLO XIX » 109<br />

1, Quando la Giunta debba riunirsi » •<br />

2. Suoi uffici » »<br />

ARTICOLO XX A »<br />

1. <strong>La</strong> Giunta municipale e le sue Sezioni . , , . . . . . » »<br />

2. Come funzionano » HO<br />

3. Quid juris nel caso che il Consiglio comunale fosse sciolto . » 530<br />

ARTICOLO XXI<br />

. » 110<br />

1. Le inscrizioni d^ufficio<br />

M »<br />

2. Quali cittadini debbano essere cancellati dalla Giunta<br />

3. Motivi della <strong>legge</strong><br />

. . . » »<br />

4. Istruzioni ministeriali in proposito<br />

» 111<br />

5. <strong>La</strong> copia <strong>dei</strong> ruoli delle imposte dirette » »<br />

ARTICOLO XXII<br />

» »<br />

• 112<br />

1, L'inscrizione in ordine alfabetico<br />

2. Il contenuto delle liste . . . .<br />

112, 530<br />

2 a. Il doppio originale delle liste , , . . . n 531<br />

3. <strong>La</strong> lista separata degli elettori contemplati dall'articolo 14 . » 112<br />

4. Le liste elettorali e Telenco separato; distinzione; passaggio da<br />

quelle a questo e viceversa , . . . . » 531<br />

5. Azione spettante eventualmente al prefetto » »<br />

6. Inscrizione <strong>dei</strong> nazionali dimoranti all'estero » »<br />

ARTICOLI XXIII e XXIV »<br />

» »<br />

1. Raffronti colla <strong>legge</strong> precedente<br />

2. Pubblicazione ed affissione delle liste . . " » »<br />

3. Omissione dell'affissione all'albo municipale » ^<br />

4. Accusa di non seguita pubblicazione ^ » 114<br />

f<br />

113<br />

» »


mi-,- ._L<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 583<br />

5. L'elenco separato Pctg- 114<br />

6. Provvedimenti per evitare le doppie inscrizioni »<br />

ARTICOLI XXV e XXVI<br />

» ))<br />

1. Nuove guarentigie della <strong>legge</strong> » 115<br />

2. Quid juris, se non venisse notificata la cancellazione . . . » »<br />

3. Forma della notificazione » )><br />

4. <strong>La</strong> res judicata non ha valore per Tanno successivo . . . . »<br />

5. Estensione delia facoltà di reclamo<br />

» 116<br />

6. Quando la notificazione sia valida » J><br />

7. Quid jaris <strong>dei</strong> termini che scadono in giorno feriale , . . . > ) y><br />

ARTICOLO XXVII » 117<br />

1. Ufl&cio del Consiglio comunale 117, 532<br />

2. Convocazione del Consiglio » 117<br />

3. Azione eventualmente spettante al prefetto » 532<br />

ARTICOLO XXVIII » 117<br />

1. Pubblicazione. Affissione delle liste » »<br />

2. Necessità della lista speciale per i nuovi iscritti . . . . »<br />

3. Le liste devono essere trasmesse alla Commissione provinciale<br />

per la decretazione definiiiTa anche se non vi è alcun reclamo » 532<br />

ARTICOLO XXIX » 117<br />

1. Notificazione, forma, ricevuta, prove 118, 533<br />

2. la caso di rifiuto di fare la ricevuta provvede il diritto comune » 118<br />

3. Ragione <strong>dei</strong> termini adottati »<br />

)}<br />

ARTICOLO XXX » 119<br />

1. Motivi di questa disposizione » 0<br />

2. Come debba essere applicata » ))<br />

3. Norme per l'invio del commissario » 533<br />

4. Potere del commissario » 534<br />

5. Istruzioni ministeriali sull'applicazione di questo articolo . )> »<br />

ARTICOLO XXXI » 119<br />

1. Chi possa appellare; termini per Tappello 119,535<br />

2. Presentazione dell'appello » 120<br />

3. <strong>La</strong> notificazione delTappello si fa in carta libera » 535<br />

4. Il sindaco non può stare in giudizio . . . . . . . . . . »<br />

5. Mancanza di appello; irregolarità; rinvio » »<br />

ARTICOLO XXXII » 120<br />

1. Motivi della riforma .<br />

2. <strong>La</strong> Commissione provinciale per gli appelli » »<br />

2 a. Il prefetto nella Commissione provinciale . . . . . . » 536<br />

3 L'elezione <strong>dei</strong> tre consiglieri provinciali . . . . . . . 121, 536<br />

4. Intervento del magistrato , » »<br />

5, Norme sulle deliberazioni della Commissione provinciale ; numero<br />

legale, membri pari, supplenze, nuove elezioni . . . . » »<br />

» ))<br />

ARTICOLI XXXIII, XXXIV e XXXV » 121<br />

1. Confronto colla <strong>legge</strong>'precedente » 122<br />

2. Termini presso la Commissione provinciale » 123<br />

2 a. Su quali questioni la Commissione provinciale possa pronunciarsi<br />

» 537<br />

3. Documenti che devono essere trasmessi alla Commissione provinciale<br />

d'appello . . . . . . . 123, 537<br />

4. Modalità con cui devono essere trasmessi . . . . . . . »<br />

5. Decisione della Commissione, Motivazione . . . . . . :^/ »<br />

»<br />

»<br />

»


584 LEGGI POLITICO-AMMIMSTRATIVE<br />

5 a. Notificazione degli appelli alla Commissione provinciale PCKJ, 538<br />

6. <strong>La</strong>vori preparatorii. Istruzioni ministeriali » 123<br />

7. Decretazione delle liste 124, 538<br />

ARTICOLO XXXVI » 124<br />

1. Disposizioni della <strong>legge</strong> » 125<br />

2. Quando si possano modificare le liste , , , , . . . . » »<br />

3. Scopo della <strong>legge</strong>, e sua estensione » »<br />

4. Erronea interpretazione di quest'articolo, respinta dalla <strong>Camera</strong> » >><br />

5. Quale sia la vera interpretazione . » 126<br />

6. Inconvenienù che ne possono derivare » 127<br />

7. Perchè la <strong>legge</strong> contempli solo il caso della sospensione giudiziale<br />

dall'elettorato , , • » ><br />

8. Variazioni da introdurre nell'elenco speciale « 128<br />

9. Soluzione di alcuni dubbi circa le liste sulle quali si deve procedere<br />

alla elezione . , . . » 129<br />

ARTICOLO XXXVII » »<br />

1. Inconvenienti ai quali la <strong>legge</strong> pone riparo . . . . . . » 130<br />

2. In qual modo siano evitati . . . . . . . . . . . . » 131<br />

3. Ufficio dell'autorità giudiziaria »<br />

4. Termini nei quali deve pronunciarsi » »<br />

5. Perchè il diritto di ricorso fu dato anche ai terzi . . . » 132<br />

5 a. Il sindaco può ricorrere alla Corte d'appello » 538<br />

6. Quando l'appello abbia effetto sospensivo » 132<br />

7. Ragioni di queste limitazioni » 133<br />

8. <strong>La</strong> facoltà di reclamare spetta ad ogni cittadino . . . . » »<br />

9. Proposte diverse presentate al Senato in argomento . . . » 134<br />

10. Quali siano state accolte e inserite nella <strong>legge</strong> . . . . » 135<br />

11. L'articolo 139 della <strong>legge</strong> suirordinamento giudiziario in materia<br />

elettorale<br />

12. Necessità di risolvere la questione relativa ai poteri del P. M. in<br />

136<br />

ordine all'esecuzione della <strong>legge</strong> elettorale » 539<br />

13. Risoluzioni in proposito » »<br />

14. Precedenti della giurisprudenza sui poteri del P. M. . . . » 540<br />

15. Parere del Consiglio di Stato .<br />

ARTICOLO XXXVIII<br />

1. Spiegazioni pratiche » 137<br />

2. Perchè non fu assegnato un termine all'autorità giudiziaria » i»<br />

3. Procedimento sommario >• 543<br />

ARTICOLO XXXIX » 137<br />

1. li ricorso in Cassazione; entro quale termine e da chi possa<br />

essere promosso<br />

138<br />

2. Proposta di attribuirgli effetto sospensivo » »<br />

3. Ragioni per cui non venne accolta » »<br />

4. <strong>La</strong> proposta si rinnova al Senato<br />

140<br />

5. Nuovi argomenti contro la medesima » 141<br />

6. Effetto del ricorso in Cassazione » 142<br />

7, Spiegazioni ed aggiunte »<br />

8. I ricorsi in Cassazione devono essere deferiti esclusivamente alla<br />

Corte di cassazione di Roma » 543<br />

ARTICOLO XL<br />

1. Esecuzione della sentenza<br />

» 143<br />

2. Documenti relativi . ,<br />

i B<br />

3. Tabella generale <strong>dei</strong> termini » *<br />

4, Importanza delle disposizioni relative ai termini . . . . * »<br />

»<br />

»<br />

»<br />

136<br />

^142


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE Obo<br />

ARTICOLO XLI Pag. 143<br />

L Controversa giurisprudenza sulla necessità del deposito pel ricorso<br />

in Cassazione » 144<br />

2. Il principio della gratuità esclude questa necessità . . . » »<br />

3: Gli esattori non sono assimilati agli agenti delle imposte . » 145<br />

4. Ragioni di questa differenza r . » »<br />

5. Risoluzioni accolte in proposito . 3> 146<br />

6. Multa contro i ricorsi temerari » 544<br />

ARTICOLO XLII . . , , ))<br />

1, <strong>La</strong> pubblicità delle liste »<br />

1 a) Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong>; limiti . . . . . . . » 544<br />

1 b) Le copie delle liste si debbono fare in carta libera . . . » »<br />

2. I registri dello Stato politico *• . . . D 147<br />

Come si debbano esaminare le liste » 148<br />

4. <strong>La</strong> copia da conservarsi nella Prefettura » 545<br />

ARTICOLO XLIII )^ 148<br />

1. Perchè il termine fu portato ad otto giorni<br />

9 »<br />

2. Perchè nel resto si è mantenuta la <strong>legge</strong> precedente . . J) »<br />

3. Norme pel viaggio degli elettori in ferrovia » 545<br />

TITOLO III.<br />

Dei collegi elettorali<br />

ARTICOLI XLIV, XLV e XLVI ))<br />

1. Variazioni apparenti nelle denominazioni delle provincie . )) 153<br />

2. E nel numero di deputati assegnato ad alcune » »<br />

3. Applicazione del censimento del 1871 a questa attribuzione » 154<br />

4. E sue conseguenze j* »<br />

5. <strong>La</strong> rappresentanza devesi proporzionare alla popolazione . » »<br />

6. Legislazione comparata » 155<br />

7. Come si deve tener conto <strong>dei</strong> risultati del censimento . » 156<br />

8. Legislazione federale degli Stati Uniti d'America , . . » »<br />

9. Di alcune gravi sperequazioni » 157<br />

10. Speciali considerazioni a favore di alcune provincie . . . w »<br />

11. Temperamenti che non poterono essere accolti . . . . » »<br />

12. Dubbi che prevalsero » 158<br />

13. Motivi dell'articolo 46 » 159<br />

14. Sua futura applicazione secondo il censimento del 31 dicembre<br />

1881 » »<br />

15. Correzioni che si dovettero recare alla ripartizione esistente » 161<br />

16. Difetti di questa. I collegi interprovinciali , . , . . . » »<br />

17. Prospetto <strong>dei</strong> collegi interprovinciali . » 163<br />

18. Lo scrutinio di lista » 164<br />

19. Legislazione comparata. Stati italiani »<br />

20. Lo scrutinio di lista in Francia j)<br />

21. E in altri Stati d'Europa e d'America » 166<br />

22. Si determina l'importanza della questione » 167<br />

23. Argomenti addotti a favore del collegio singolare . . . » 168<br />

24. Argomenti addotti a favore del collegio plurale, a scrutinio<br />

di lista » 175<br />

25. Lo scrutinio di lista alla <strong>Camera</strong> , . . • )» 185<br />

26. Lo scrutinio di lista al Senato » 186<br />

27. Applicazione del metodo dello scrutinio di lista . . . . » 187<br />

28. Il collegio unico con doppio voto . . . . . . . . . » »<br />

147<br />

150<br />

165


586 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

29. Il collegio provinciale , Pag. 188<br />

30. Suoi inconvenienti , . . . , . . . » 189<br />

31. Altri inconvenienti »<br />

190<br />

32. Argomenti suggeriti dall'esperienza contro il collegio troppo<br />

ampio . . . . . . . . M 191<br />

33. Lo scrutinio di lista per circondario . » 192<br />

34. L'aggruppamento degli antichi collegi singolari . . . . » 193<br />

35. Criterii secondo i quali furono costruiti i nuovi collegi . »<br />

36. Modificazioni introdotte dalla Commissione parlamentare nella<br />

loro applicazione » 195<br />

37. Proposta d'una Commissione per la nuova circoscrizione . » 196<br />

38. In quali limiti fu accolta » 197<br />

39. I lavori della Commissione . » 546<br />

40. Il decreto sull* circoscrizioni » 547<br />

ARTICOLI XLVII e XLYIII • 198<br />

1. Legislazione precedente, e sue riforme » 9<br />

2. Le sezioni del Collegio: sistemi diversi » 199<br />

3. Il voto al Comune. Legislazione comparata » »<br />

4. Argomenti a favore del voto al Comune » 200<br />

5. Argomenti a favore del voto nei centri maggiori . . . . » 201<br />

6. Piotivi delle risoluzioni accolte dalla Commissione parlamentare<br />

B 202<br />

i Applicazione delle risoluzioni medesime • •<br />

8. Conseguenze pratiche<br />

. 2 0 3<br />

9. Formazione delle sezioni elettorali » u<br />

10. Emendamenti proposti nella discussione di questi articoli, e<br />

motivi per cui non furono accolti » 204<br />

11, Risoluzioni provvisorie » 20<br />

12, Istruzioni ministeriali per la formazione delle nuove sezioni » 208<br />

13, <strong>La</strong> tabella delle sezioni » 209<br />

14, Si risolvono alcuni dubbi sulla costituzione delle sezioni . 209, 547<br />

15, Criteri per la suddivisione in sezioni <strong>dei</strong> Comuni con più di<br />

400 elettori .210<br />

ARTICOLO XLIX .211<br />

1. Disposizione dello Statuto<br />

ì)<br />

2. Motivi del minimo termine •<br />

3. Legislazione comparata ". . . »<br />

4. In qual giorno debbano seguire le elezioni » 212<br />

ARTICOLO L<br />

1. Motivi di queste disposizioni<br />

2. L'elettore non può votare in una sezione diversa da quella cui è<br />

ascritto<br />

3. Perchè si evita Tagglomeramento di più che due sezioni . . 213, 547<br />

4. Del locale nel quale debbono seguire le elezioni . . . . » 213<br />

ARTICOLO LI . 214<br />

1. Motivi , . , . . . . . »<br />

2. Precedenti nella giurisprudenza parlamentare »<br />

3. Legislazione e giurisprudenza comparata » 215<br />

ARTICOLI LXII e LUI - • *<br />

1. L'ufficio provvisorio può diventare definitivo<br />

2. Il presidente dell'ufficio provvisorio<br />

• 216<br />

3. Gli scrutatori » •<br />

4. Il secfretario<br />

217<br />

5. Parenti nelTufficio . . . . ,<br />

6. Non elettore membro dell'ufficio<br />

/<br />

»<br />

213<br />

.


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 587<br />

7. Ritardo di un membro dell'ufficio provvisorio . . . . . Pag* 217<br />

8. Mancanza di un membro dell'ufficio provvisorio » 218<br />

9. Ora fissata per il principio dell'elezione »<br />

ARTICOLO LIV<br />

» f<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente » 219<br />

2. Importanza del segreto del voto e necessità di meglio guarentirlo » »<br />

3. Il voto palese. Legislazione comparata » 220<br />

4. Argomenti io favore del voto palese , » »<br />

5. Argomenti in favore del voto segreto » »<br />

6. Il voto segreto. Legislazione comparata » 221<br />

7. Le guarentigie del voto segreto » »<br />

8. Motivi dell'articolo presente » 223<br />

9. <strong>La</strong> sala elettorale: disposizione tipica 223, 547<br />

10. Il tramezzo » 224<br />

IL Le due parti della sala . . , , . . . » 225<br />

12. I tavoli » M<br />

13. Giurisprudenza parlamentare<br />

i »<br />

ARTICOLI LV e LVI<br />

)> 226<br />

1. Legge anteriore. Aggiunte . »<br />

2. Inconvenienti che possono tuttavia seguire » »<br />

3. Vantaggi conseguiti colla nuova <strong>legge</strong> » 227<br />

4 Giurisprudenza parlamentare sull'identità degli elettori . . » 229<br />

5. Sull'intrusione di non elettori nella sala » »<br />

5 a. Introduzione di non elettori; pene . . , . , . , . . » 548<br />

6. Sulla presenza di elettori d'altre sezioni e il rifiuto di ammetterli » 230<br />

7. Intrusione di persone armate . . . » »<br />

7 a. Armi proprie e armi improprie » 548<br />

8. Sanzioni penali » 230<br />

ARTICOLO LVII , . » »<br />

1. Condizione per essere ammesso a votare . . . . . . . » 231<br />

2. Chi abbia diritto di esservi ammesso, sebbene non iscritto sulle<br />

liste . » »<br />

2 a. Norme per l'ammissione degli elettori che hanno interposto<br />

appello » 548<br />

2 b. Se basti, in luogo del certificato, un telegramma del cancelliere<br />

della Corte » 549<br />

3. Altri elettori che si devono ammettere . . . . . . . . » 231<br />

4. Elettori che non si devono ammettere al voto » 232<br />

5. Quid juris se danno il voto indebitamente uno o più elettori . » »<br />

6. Che cosa deve essere affisso nella sala -. . » »<br />

7. Il diritto elettorale è personale » 233<br />

ARTICOLO LVIII » »<br />

1. Legislazione precedente » 233<br />

2. <strong>La</strong> polizia dell'adunanza 233, 549<br />

3. Uso della forza armata. Verbale » 233<br />

4. Legislazione comparata » 234<br />

ARTICOLO LIX » »<br />

1. Legislazione precedente e suo temperamento » »<br />

2. Motivi » 235<br />

3. Giurisprudenza parlamentare »<br />

ARTICOLI LX e LXI<br />

a »<br />

1. Importanza d'una buona costituzione degli uffici elettorali. Inconvenienti<br />

presenti » 236<br />

2. Riforma proposta. Motivi. Il voto limitato » 237<br />

»<br />

»<br />

»


588 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

3. Legislazione comparata Pag. 237<br />

4. Inconvenienti <strong>dei</strong> diversi metodi usati per la costituzione delTuf*ficio<br />

; come vi ripari la <strong>legge</strong> » 239<br />

5. Il segretario <strong>dei</strong>rufficio 239, 550<br />

6. <strong>La</strong> retribuzione al segretario » 240<br />

7. Il verbale dell'elezione: suo valore » >><br />

8. Le surrogazioni eventuali nell'ufficio » 241<br />

8 a. Chi rinuncia all'ufficio di presidente può rimanere scrutatore » 550<br />

8 6. Quid jiiris se dallo scrutinio risultano tre soli nomi . . . » 551<br />

8 e. Che si deve fare se non può formarsi l'ufficio definitivo secondo<br />

la <strong>legge</strong> » »<br />

9. I rappresentanti <strong>dei</strong> candidati ; non accolti » 242<br />

ARTICOLO LXII » 243<br />

1. Norme pratiche da seguirsi » »<br />

2. L'ufficio definitivo non può essere mai scelto da meno di venti<br />

elettori » »<br />

3. Maggiori comodità consentite agli elettori » 244<br />

4. L'elezione delTufficio definitivo per acclamazione è valida . » »<br />

5. Irregolarità nell'elezione dell'ufficio definitivo e loro conseguenze<br />

, » »<br />

6. Omissione nel verbale del numero di voti conseguiti dagli eletti » »<br />

7. Votazione con schede recate di fuori » 245<br />

8. Scrutatore analfabeta » »<br />

9. Segretario elettore in altro collegio, o non elettore . . . » »<br />

10. Altri casi identici all'ufficio provvisorio » »<br />

il. Elettori respinti nella votazione per l'ufficio definitivo . . » »<br />

ARTICOLO LXIII » »<br />

1. Nuove formalità e loro scopo » 246<br />

2. <strong>La</strong> firma a tergo delle schede » »<br />

3. Il bollo del Comune » 247<br />

4. <strong>La</strong> firma sulle schede e il segreto del voto » »<br />

5. Limiti alle sanzioni di nullità » »><br />

6. L'urna di vetro » 248<br />

ARTICOLO LXIV » »<br />

1. L'apertura della votazione » »<br />

2. Ordine dell'appello » »<br />

2 a. L'ordine dell'appello p'uò essere alterato? » 552<br />

3. Giurisprudenza parlamentare . , » 249<br />

4. Identità dell'elettore . ', » »<br />

5. Se più elettori possano votare contemporaneamente . . . » »<br />

6. Deterioramento e sostituzione della scheda » »<br />

ARTICOLO LXV » »<br />

1. Contenuto di questo articolo * 250<br />

2. Il voto limitato » »<br />

3. <strong>La</strong> rappresentanza personale eia rappresentanza proporzionale » 251<br />

4. Le dimostrazioni della statistica » »<br />

r<br />

5. Argomenti a favore della rappresentanza che chiamasi delle minoranze<br />

» 253<br />

6. Argomenti in contrario » 254<br />

7. Motivi della riforma » 255<br />

8. Metodi per conseguire la rappresentanza proporzionale . . » 256<br />

9. Legislazione comparata, Inghilterra e colonie inglesi . . . » 258<br />

10. Stati Uniti e Brasile » 260<br />

11. Studi, proposte, applicazioni nel continente d'Europa . . . » 261<br />

12. Il voto limitato nella Spagna » »<br />

13. Il metodo del quoziente nella Danimarca . . . . . . . » 262<br />

w


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 589<br />

14. Il metodo semiproporzionale alla <strong>Camera</strong> Pag. 263<br />

15. Il voto limitato; ragioni di preferenza » 264<br />

16. <strong>La</strong> discussione alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati: proposte della Commissione<br />

» 266<br />

17. Argomenti prò e contro il voto limitato » »<br />

18. Le risoluzioni della <strong>Camera</strong> » 268<br />

19. Il voto limitato nell'ufiScio centrale del Senato » 269<br />

20. Discussione al Senato » 271<br />

21. Che cosa l'elettore debba scrivere sulla scheda . . . . . » 272<br />

22. Giurisprudenza parlamentare su alcuni eventuali incidenti . » 273<br />

23. Quando l'elettore possa farsi scrivere da altri la scheda . . w »<br />

24. Elettori analfabeti » 274<br />

25. Elettori che non possono scrivere per cause fisiche . . . » •<br />

26. Come questi fatti debbano essere notati nel verbale . . . » »<br />

ARTICOLO LXVI « 275<br />

1. Legge precedente. Nuove formalità » 276<br />

2. Come e quando debba essere piegala la scheda » »<br />

3. L'urna di vetro e il suo collocamento » »<br />

4. <strong>La</strong> deposizione della scheda DelTurna » »<br />

5. <strong>La</strong> firma dello scrutatore sulle liste : giurisprudenza parlamentare<br />

» 277<br />

6. Motivi della <strong>legge</strong> » »<br />

7. Se possa firmare il presidente ; se lo possa il segretario . . » 278<br />

8. Quid juris se non è controfirmato il voto d'alcuni elettori , » »<br />

9. 0 se lo è con croci o altri segni , . . . • » »<br />

10. Come devono votare i membri dell'ufficio »<br />

ARTICOLO LXVII<br />

)) »<br />

1. Innovazioni della <strong>legge</strong>; motivi » 279<br />

2. L'ora della chiusura; ammissione di altri elettori al voto . . » »<br />

3. Giurisprudenza parlamentare , » »<br />

4. L'ora della chiusura » 280<br />

ARTICOLO LXVIII » »<br />

r<br />

1. Legge precedente. Verifica e controllo delle schede . . . » 281<br />

2. Come dev'essere fatto il controllo » »<br />

3. Schede adoperate, rese inservibili e residue , » »<br />

4. E-strazione delle schede fatta da uno degli scrutatori . . . » 282<br />

5. Lettura delle schede » »<br />

6. Trasmissione delle schede allo scrutatore eletto col minor numero<br />

di voti »<br />

7. Nota del numero di voti che ciascun candidato viene riportando<br />

e loro, pubblicazione » 283<br />

8. Metodo pratico per tener conto di questo numero . . . , • »<br />

9. Se vi possano essere più di due urne » »<br />

10. Casi di irregolarità e casi di nullità, trovando un numero di<br />

schede superiore al numero <strong>dei</strong> votanti »<br />

ARTICOLO LXIX »<br />

1. Nullità parziale e totale; molivi delle disposizioni della <strong>legge</strong> » 285<br />

2. Casi di nullità di tutta la scheda . . . . " . »<br />

3. Casi di nullità di uno o più nomi y><br />

4. Giurisprudenza parlamentare sulla nullità di uno o più nomi » 287<br />

5. Avvertenze generali per i casi di nullità » 290<br />

6. Le schede bianche non sono nulle » 552<br />

ARTICOLO LXX » 291<br />

1. Disposizioni della <strong>legge</strong> precedente » »<br />

2. Carattere provvisorio e forma delle deliberazioni dell'ufficio » 292<br />

»<br />

»<br />

»<br />

284<br />

»


590 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

3. Necessità della presenza assidua di tre sctutatori . . , Pag. 292<br />

4. L'abbandono dell'urna e le sue conseguenze » 293<br />

5. Schede da unirsi al verbale t »<br />

6. Il verbale: forma, caratteri, valore »<br />

7. L'abbruciamento delle schede; motivi »<br />

8. Questioni sulTabbruciamento o la conservazione delle schede » 295<br />

9. Protesta contro la non sincera lettura o Ja sostituzione delle<br />

schede; ragioni perchè sia consentita a qualunque elettore », »<br />

10. Ragioni per cui debba esserlo solo a un certo numero, tra lor'o<br />

concordi , . . . . ' . . .<br />

297<br />

11. Motivi della <strong>legge</strong> e suo rapporto colla giurisprudenza parlamentare<br />

in argomento y* 299<br />

12- Impedimento a votare " 300<br />

13. Voto in due collegi . . . , , . . » »<br />

ARTICOLO LXXII »<br />

ARTICOLO LXXIV<br />

. ))<br />

ARTICOLO LXXI » 301<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente » 302<br />

2. Deposito delle liste; motivi » *<br />

3. Mancanza del verbale » »<br />

4. Il verbale deve essere firmato seduta stante » «<br />

5. Documenti da unire al verbale » 303<br />

6. Sottoscrizione del verbale » »<br />

7. Perchè si ritiene sufficiente la firma di tre membri delTufficio » »<br />

8. Il verbale si fa in carta libera » »<br />

8 a. Sigillo al verbale » 553<br />

9. Il deposito e Tesarne delle liste .* . . » 303<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente »<br />

2. Giurisprudenza parlamentare »<br />

3. Le disposizioni della nuova <strong>legge</strong> »<br />

ARTICOLO LXXIII » 305<br />

1. Operazioni affidate all'ufficio principale . . . , . . . . » »<br />

2. Nuove guarentigie date agli elettori •» »<br />

3. Su quali incidenti ha facoltà di pronunciarsi Tufficio principale? » 306<br />

4. Qicid juris se l'ufficio principale non è in numero? . . . . » »<br />

5. Ritardo nella proclamazione » 307<br />

5 a. L'ufficio principale non può pronunciarsi sulle schede . . »• 553<br />

5 b. Ne giudicare delle irregolarità commesse dalle Sezioni . . » 554<br />

5 e. Né rifare il computo <strong>dei</strong> voti » »<br />

5 d. Né" sottrarre gli elettori morti dalle liste » 555<br />

6. Illegalità dalle quali l'ufficio principale deve guardarsi . . . » 307<br />

1. Legge precedente » 308<br />

2. Condizioni per la proclamazione ; legislazione comparata . » »<br />

3. Argomenti a favore dell'abolizione del ballottaggio . * . B 310<br />

4. Necessità di scemarne l'eventualità > 311<br />

5. Ragioni delTunico rapporto colTottavo degl'inscritti, necessario<br />

all'elezione "* » 312<br />

6. Proposta d'un rapporto proporzionale non accolta . . . . » 313<br />

7. Motivi della <strong>legge</strong> » 314<br />

8. Applicazione pratica » 9<br />

9. Si risolve un dubbio sulla valutazione delTottavo . . . . »<br />

10. Questioni sul computo degli elettori ; i morti, condannati, doppiamente<br />

inscritti<br />

IL I militari sotto le armi . . » 315<br />

12. Elettori da aggiungere sulla lista " » »<br />

13. Militari congedati da più di tre mesi . » »<br />

294<br />

304<br />

»


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 591<br />

14. Non importa tener conto <strong>dei</strong> votanti per la proclamazione Pag. 316<br />

15. Questioni relative alla proclamazione; giurisprudenza- parlamentare<br />

* » »<br />

16. Termine della proclamazione , » 317<br />

ARTICOLO LXXV »<br />

1. Proclamazione del ballottaggio » »<br />

2. Giorno assegnato al ballottaggio » 318<br />

3. Proclamazione indebita del ballottaggio » 319<br />

4. Mancato avviso del ballottaggio » »<br />

5. Condizioni di validità delia elezione di ballottaggio . . . . » »<br />

6. Morte di un candidato che trovasi in ballottaggio nell'intervallo<br />

fra i due scrutinii » »<br />

7. Attribuzione delle schede nel ballottaggio » »<br />

8. <strong>La</strong> rappresentanza della minoranza nel ballottaggio . . . . » 320<br />

ARTICOLO LXXVI » »<br />

1. Legge precedente e suo complemento » »<br />

2. Proposta di un termine maggiore tra i due scrutinii . . . »<br />

3. Motivi^pei quali venne respinta » »<br />

ARTICOLO LXXVII » 321<br />

1. Le operazioni elettorali nella votazione di ballottaggio . . » »<br />

2. L'ora e Tappello ,* » 322<br />

3. Mutazioni nelTufficio » »<br />

4. Voti nulli » »<br />

5. Proclamazioni nulle » )><br />

ARTICOLO LXXVIII<br />

ARTICOLO LXXIX<br />

ARTICOLO LXXX<br />

TITOLO IV<br />

Dei <strong>Deputati</strong>.<br />

ARTICOLO LXXXI »<br />

» »<br />

1, Legge precedente e legislazione comparata »<br />

2, Quando l'età sia motivo di preferenza » 323<br />

3, Caso in cui si dovrebbe rimettere la decisione alla sorte . . » »<br />

» ))<br />

1<br />

1. Sottoscrizione del verbale generale » n<br />

2. Invio del verbale generale e di quelli delle sezioni . . . . » 324<br />

3. Termine per la trasmissione <strong>dei</strong> verbali » 325<br />

4. Presenza degli elettori » »<br />

)) ' »<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> precedente e la nuova » 325<br />

2. Le elezioni parziali: maggiori inconvenienti della loro frequenza<br />

collo scrutinio di lista . , » 326<br />

3. <strong>Deputati</strong> supplenti . » »<br />

4. Altri temperamenti proposti » 327<br />

5. Legislazione comparata » 328<br />

6. Necessità e convenienza <strong>dei</strong>rimmediata convocazione del Collegio » »<br />

7. Il voto limitato nelle elezioni parziali » 329<br />

1. Condizioni per essere eletto deputato . . , . . , . . » •<br />

2. Cittadinanza, godimento <strong>dei</strong> diritti civili e politici . . . . » »<br />

3. Età di anni trenta n »<br />

4. Perchè l'età non fu abbassata, ad onta di validi argomenti . » 331<br />

»<br />

»<br />

330<br />

»


5 92 LEGOI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

5. Quando debbano esistere le surriferite condizioni , . . Pag. 331<br />

6. E particolarmente quella delTetà »<br />

7. Elezione di un senatore » 332<br />

8. Elezione di un deputato » »<br />

9, Altre condizioni di eleggibilità » »<br />

10. Non si domanda un censo d'eleggibilità » »<br />

11. Né particolari condizioni diverse da quelle richieste per l'elettorato<br />

. » 333<br />

12. Né il domicilio nel Collegio » »<br />

13. Perchè non fu modificata la legislazione sulle incompatibilità » 334<br />

14. Leggi sulle incompatibilità parlamentari » »<br />

A. Legge lo luaggio 1877.<br />

Articolo 1 » 335<br />

1. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 marzo 1848 » 336<br />

2. Le incompatibilità parlamentari nella <strong>legge</strong> del 17 dicembre 1860 »> 337<br />

3. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 13 maggio 1877 e i suoi motivi » »<br />

4. Continua l'esposizione <strong>dei</strong> motivi * » 338<br />

5. Dubbi relativi a certe categorie di funzionari » 339<br />

6. Perchè furono assimilati a quello dello Stato i bilanci di cui è<br />

parola in questo articolo ^ . . ; . . » »<br />

7. Ragione delle eccezioni accolte dalla <strong>legge</strong> » 341<br />

8. Perchè non fu contemplato il primo aiutante di campo del Re » 342<br />

9. Nuove categorie di funzionari dichiarati compatibili dalla Commissione<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati » »<br />

10. Motivi delle modificazioni introdotte dalTuffizio centrale del<br />

Senato . • » »<br />

11. Nuovi argomenti in appoggio alla <strong>legge</strong> » 343<br />

12. Limiti di luogo alla elezione di alcuni funzionari. Motivi , » »<br />

13. Giurisprudenza parlamentare. Elezione di un funzionario ine*<br />

leggibile >» 344<br />

14. Elezione di un funzionario dimissionario » »<br />

15. Ineleggibilità <strong>dei</strong> generali per ragione di luogo . . . . . » 345<br />

16. Dubbii risolti in favore della compatibilità: Ricevitori provinciali;<br />

Membri della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico ;<br />

Capitano di fregata; Professore alla scuola superiore di veterinaria<br />

. »> »<br />

17. Membri delle deputazioni provinciali di appello per le imposte » 346<br />

18. Membri del oCllegio consultivo <strong>dei</strong> periti in materia doganale » 350<br />

19. Dubbii risolti per l'incompatibilità: Ingegnere del genio civile<br />

chiamato a reggere una Direzione generale; Direttore generale<br />

delle imposte dirette, Pretore^ Direttore di Museo, Censore<br />

di Istituti di credito » 351<br />

20. Elezione di persona sotto processo » »<br />

21. Altre incompatibilità proposte e non ammesse dalla <strong>Camera</strong>.<br />

Motivi . » 352<br />

22. Proposte divergenti: eleggibilità di tutti i funzionari con o senza<br />

limite di numero; legislazione comparata » 354<br />

23. Opzione tra l'uffizio e la deputazione ; legislazione comparata » 355<br />

24. Sospensione dello stipendio, con o senza limitazione di numero ;<br />

legislazione comparata » 356<br />

25. Esclusione di tutti i funzionari » 357<br />

26. Retribuzione dell'uffizio di deputato »<br />

Articolo 2<br />

» 360<br />

1. Motivi di questa disposizione - » »<br />

2, Sua applicazione » 361<br />

#<br />

»


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 593<br />

Arlicolo 3 Pag. 361<br />

1. Legislazione precedente ; proposte di riforma » 362<br />

2. Progetti lianza, Chiaves, Cadorna, Macchi n »<br />

3. Progetto Nicotera ; motivi y> 364<br />

4. Controprogetto della Commissione parlamentare » »<br />

5. Esagerazioni e temperamenti « 365<br />

6. Modificazioni introdotte dall'ufficio centrale del Senato . . * »<br />

7. Discussione in Senato ; emendamenti e schiarimenti . . . » 366<br />

8. Difficoltà di alcune applicazioni » 369<br />

9. Legislazione comparata . . . ; » »<br />

Articolo 5<br />

1. I diplomatici, consoli, ecc. di Potenze straniere, possono conservare<br />

la cittadinanza italiana »<br />

2. Precedenti parlamentari » )><br />

3. Diritti <strong>dei</strong> consoli e <strong>dei</strong> loro dipendenti » »<br />

4. Ragioni della loro incompatibilità * . . . » 372<br />

5. Emendamento dell'ufficio centrale del Senato » 373<br />

Articolo 6 »<br />

L Perchè il numero <strong>dei</strong> funzionari ammessi alla <strong>Camera</strong> sia stato<br />

diminuito » 374<br />

2. Leggi del 1848 e del 1860, e proposte Nicotera . . . . , » »<br />

3. Proposte della Commissione parlamentare » »<br />

4. Soppressione delle parole aventi uno stipendio, . . . . . » 375<br />

5. Il sorteggio ; quando vi siano soggetti i professori e i magistrati » »<br />

6. Dichiarazioni delTon. Ministro delTinterno in proposito . . > 376<br />

7. Le ultime applicazioni della <strong>legge</strong> precedente e 377<br />

8. Le prime applicazioni della nuova <strong>legge</strong> » »<br />

9. Elezione di funzionari a deputati quando il numero è completo »<br />

10. Elezione di funzionari a deputati quando sono vacanti uno o più<br />

»<br />

posti )) 378<br />

11. Elezione di funzionari della categoria generale mentre sono vacanti<br />

soltanto uno o più posti in una delle categorie speciali » »<br />

12. Quando il posto debba essere vacante w 380<br />

13. Ritardo dell'accertamento ; conseguenze » 381<br />

14. Le dimissioni di un funzionario, per renderlo eleggibile, devono<br />

essere state prima accettate? »<br />

Articolo 7<br />

1. <strong>La</strong> <strong>legge</strong> del 1860 e il progetto Nicotera » 382<br />

2. Motivi dell'eccezione del comma terzo, a favore degli ufficiali;<br />

proposta dell'on. senatore Longo . . .• » »<br />

3. Argomenti dell'on. Ministro dell'interno e dell'on. Relatore alla<br />

<strong>Camera</strong> » 383<br />

4. Restituzione delTimpiego a quelli che lo lasciarono per assumere<br />

l'ufficio di ministri o segretari generali; proposta <strong>dei</strong>ronorevole<br />

Minghetti »<br />

5. <strong>La</strong> rielezione <strong>dei</strong> deputati nominati ministri o segretari generali » 384<br />

6. Elezione o nomina di un deputato a membro del Consiglio superiore<br />

della pubblica istruzione » 385<br />

Articolo 8 » 387<br />

1. Abrogazione dell'art. 100; limiti )><br />

2. Abrogazione degli art. 97, 103 »<br />

B. Legge 3 luglio 187S<br />

1. Coordinamento della <strong>legge</strong> 3 luglio 1875 alla <strong>legge</strong> 13 maggio<br />

1877 ),<br />

r<br />

LEGGI SPECIALI, — Serie 1» — Voi IV, 38<br />

370<br />

»<br />

»<br />

»<br />

388<br />

»


594 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

2 Motivi della <strong>legge</strong>; decisioni anteriori P(^g- 388<br />

3. Proposta Bonfadini, e ragioni sulle quali si fondava . . .<br />

4. Come venne formulato Tart, 2<br />

• 391<br />

5. Eccezioni proposte e non accolte » •<br />

6. Connessione di più uffici: professore ordinario e direttore retribuito<br />

di clinica, laboratorio o museo connesso . . . . » 392<br />

7. Professore ordinario e incaricato; professore ordinario e direttore<br />

di un museo non connesso » »<br />

8. Professore ordinario e direttore retribuito di una scuola . » 393<br />

9. Magistrato in missione retribuita al Ministero » »<br />

10. Magistrato o cansigliere di Stato che ha ufficio nel Tribunale<br />

supremo di guerra » 394<br />

11. Funzionario eleggibile, che sia membro della Commissione centrale<br />

per Taccertamento <strong>dei</strong> redditi di ricchezza mobile e <strong>dei</strong><br />

fabbricati » t<br />

12. Professore ordinario membro del Consiglio superiore di pubblica<br />

istruzione » 395<br />

ARTICOLO LXXXIII<br />

» »<br />

C. <strong>legge</strong> 5 luglio 1882 » 555<br />

1. Origine della <strong>legge</strong> » 556<br />

2. Motivi della <strong>legge</strong> e delle sue principali disposizioni . . . » 557<br />

3. Parere del Consiglio di Stato sulla sua applicazione . . . » 559<br />

ARTICOLO LXXXII » 395<br />

1. I^ disponibilità e l'aspettativa <strong>dei</strong> funzionari » »<br />

2. Distinzione ammessa colla <strong>legge</strong> de! 1848 » ><br />

3. Nessuna distinzione è ammessa nella presente i 396<br />

4. Gii impiegati a riposo sono eleggibili » »<br />

» B<br />

1. Motivi di questa esclusione » 397<br />

2. r.egislazione comparata » »<br />

3. Che cosa s'intenda per cura d'anime e giurisdizione ecclesiastica » »<br />

4. Ministri del culto ineleggibili per questo motivo » 398<br />

5. Membri <strong>dei</strong> Capitoli e delle Collegiate , » »<br />

6. Membri delle chiese ricettizie » 399<br />

7. Altri ministri del culto eleggibili . » 400<br />

8. Cenni storici sulla legislazione italiana . » '<br />

9. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> dichiara ineleggibili tutti i ministri del culto . . » 401<br />

10. Limitazioni introdotte dal Senato . '. . » »<br />

ARTICOLO LXXXIV » 402<br />

1. Quando il deputato debba fare la sua dichiarazione . . . . » »<br />

2. Come si procede alla designazione per sorteggio » »<br />

ARTICOLO LXXXV » »<br />

1, Sino a quando il deputato conserva la sua qualità . . . . » »<br />

2. Dimissioni di deputati . » »<br />

TITOLO V.<br />

Disposizioni generali e penali.<br />

ARTICOLI LXXXVI, LXXXVII e LXXXVIII » 403<br />

L Se la <strong>legge</strong> elettorale debba occuparsi anche <strong>dei</strong> reati . . . » 404<br />

2. Gli incapaci per ragioni di moralità secondo le leggi e la giurisprudenza<br />

precedenti » 405<br />

3. I vari progetti di <strong>legge</strong> e le loro disposizioni » »


LEGGE ELETTORALE POLITICA — I INDICE 595<br />

4. Gli incapaci per indegnità; legislazione comparata; lacuna della<br />

legislazione precedente - Pag. 406<br />

5. Ragione delle nuove proposte in generale » 408<br />

6. Esclusione de' condannati per reati politici . . . . . . » »<br />

7. E <strong>dei</strong> riabilitali » 409<br />

8. Aggiunta di altri reati; ricettazione dolosa di oggetti furtivi,<br />

abuso di fiducia, calunnia » »<br />

9. Motivi per cui venne accolta<br />

» 410<br />

10. Emendamenti del Senato del Regno »<br />

11. Non si accetta Tesclusione <strong>dei</strong> reati politici » 411<br />

12. Pene criminali, pene correzionali » >»<br />

13. Proposta Bortolucci di aggiungere agli incapaci altri inabilitati<br />

speciali e gli ammoniti » »<br />

14. <strong>La</strong> prima viene respinta » 412<br />

15. Argomenti coi quali si è combattuta alla <strong>Camera</strong> anche l'esclusione<br />

degli ammoniti » )><br />

16. Dichiarazioni fatte a nome della Commissione sull'art. 87 , » 413<br />

17. Motivi e portata delle esclusioni in esso sancite » 414<br />

18. Emendamenti introdotti nel Senato i» 415<br />

19. <strong>La</strong> questione degli ammoniti » 416<br />

20. Parere <strong>dei</strong> Consiglio di Stato per l'esclusione degli ammoniti dal<br />

diritto di elettori e di eleggibili » »<br />

21. Critica di questo parere; non è conforme alle intenzioni del legislatore<br />

» 418<br />

22. L'ammonizione è vera pena nel Codice penale, ma nella <strong>legge</strong> di<br />

P. S. è semplice provvedimento amministrativo . . . . » 419<br />

23. Non si può applicare alla <strong>legge</strong> elettorale politica la giurisprudenza<br />

accolta in-'proposito per le elezioni amministrative » 421<br />

24. Inconvenienti politici di questo parere ; conclusione . . . » 422<br />

25. Durata dell'incapacità elettorale » 423<br />

26. Dubbi sugli effetti della riabilitazione a »<br />

27. Difficoltà di conoscere chi abbia perduto i diritti elettorali per<br />

causa penale n 424<br />

28< Gli attestati penali ; loro trasmissione ; circolare del Ministero<br />

di grazia e giustizia in argomento » »<br />

29. Conseguenze del fallimento nei rapporti del diritto elettorale » 425<br />

30. Modificazioni e conclusioni accolte dal Senato . . . . . )> 426<br />

31. Il fallito non riacquista il diritto elettorale se anche le operazioni<br />

del fallimento cessarono per mancanza di attivo . . . . » 427<br />

32. I sussidiati dalla pubblica beneficenza » »<br />

ARTICOLO LXXXIX » 428<br />

1. Sanzioni penali della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 . . . . . . . »<br />

2. Disposizioni del Codice penale sardo » 429<br />

3. Necessità di guarentire Tesercizio del diritto elettorale con speciali<br />

sanzioni penali jo 430<br />

4. Legislazione comparata ; principii generali » 431<br />

5. Idea generale e classificazione <strong>dei</strong> reati elettorali . . . . » 432<br />

6. Reati attinenti alle liste elettorali » »<br />

7. Legislazione comparata » 433<br />

8. Motivi e criteri delle disposizioni di questo articolo . . . » 434<br />

9. Discussioni alla <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati jo 435<br />

10. Emendamento del Senato » 436<br />

ARTICOLO XC » »<br />

1. Reati possibili durante la votazione . » 437<br />

2. Compra e vendita di voti » »<br />

3. Legislazione comparata . . . . . . . . ' , » »<br />

4. <strong>La</strong> promessa od offerta <strong>dei</strong> voti è equiparata al mercato compiuto » 438<br />

n


596 LEGGI POLrnCO-AMMrNISTRATIVE<br />

5. Pagamento di trasporto, cibi e bevande; legislazione comparata<br />

Pcig- 439<br />

6. Necessità d'una sanzione penale » 440<br />

7. E di colpire anche chi subisce la corruzione » »<br />

8. Misura della pena » 441<br />

9. Deliberazioni e studi della Commissione pel progetto di Codice<br />

penale » »<br />

10. Giurisprudenza parlamentare in materia di corruzione ; casi di<br />

annullamenlo » 442<br />

11. Casi di convalidazione dell'elezione » »<br />

12. Argomenti contro l'articolo 90 » 443<br />

13. Argomenti addotti in sua difesa » 445<br />

14. Il Senato esclude il semplice favore » 447<br />

15. Agli albergatori, ecc. non è tolta l'azione per il pagamento del<br />

prezzo . . . .<br />

16. Effetti della corruzione sulla validità delle elezioni; prove; inchiesta<br />

» *<br />

ARTICOLO XCI »<br />

ARTICOLO XCIII •<br />

ARTICOLO XCIV »<br />

» »<br />

1. Influenze legittime e pressioni indebite » 450<br />

2. Non si contemplano i discorsi e gli scritti stampati . . . . » »<br />

3. Legislazione comparata, varie forme del reato . . . . . » »<br />

4. Progetto della Commissione del Codice penale » »<br />

5. Si risolvono alcuni dubbi • 451<br />

6. Emendamenti dell'ufficio centrale del Senato » »<br />

7. Giurisprudenza parlamentare in materia di pressioni indebite » »<br />

8. Pressioni religiose . » 452<br />

ARTICOLO XCII » 453<br />

1. Influenze lecite ed illecite del Governo » »<br />

2. Gravità speciale del reato di illecita influenza da parte di un pubblico<br />

funzionario » 454<br />

3. E da parte di un ministro del culto . . . . . . . . . . »<br />

4. Progetto della Commissione del Codice penale » 455<br />

5. Vicende di questo articolo nella <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati . . . » »<br />

6. Modificazioni da esso subite al Senato del Regno . . . . » »<br />

7. Chi sia ufficiale pubblico i » 456<br />

8. Pressioni governative; conseguenze » »<br />

9. Pressioni di sindaci e di prefetti; conseguenze » n<br />

1. Natura e carattere di questo reato > »<br />

2. Gravità della pena » 458<br />

3. Estremi costituenti il reato » »<br />

1. Motivi della <strong>legge</strong> i »<br />

2. Proposta di un'aggiunta e suo ritiro » 459<br />

3. Se un non elettore che s'introduce nella sala elettorale senza dolo<br />

sia passibile di pena<br />

s »<br />

ARTICOLO XCV »<br />

r<br />

1, Le frodi elettorali » 460<br />

2, Legislazione comparata , » «<br />

3, Varie specie di .frodi » ^<br />

4, Necessità che il colpevole sia colto in flagranza » • 461<br />

5, <strong>La</strong> misura della pena » »<br />

6, Progetto della Commissione del Codice penale » »<br />

449<br />

457<br />

»<br />


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 597<br />

ARTICOLO XCVI Pag. 462<br />

1. Reati nelTultimo periodo delle operazioni elettorali . . . » »<br />

2. Nei reati è necessario il dolo » 463<br />

3. Pene relative » »<br />

ARTICOLO XCVII » »<br />

1. Disposizioni contenute in questo articolo » 464<br />

2. L'azione penale e la costituzione di parte civile .<br />

3. Motivi prò e contro questa disposizione<br />

. • . . » 465<br />

4. Il Senato collega Tazione penale consentita ad ogni elettore colla<br />

costituzione di parte civile » 466<br />

5. <strong>La</strong> giurisprudenza prevalente su questo argomento giustifica la<br />

nuova disposizione della <strong>legge</strong> » 467<br />

6. L'azione pubblica è consentita al Pubblico Ministero . . . » 468<br />

7. <strong>La</strong> <strong>Camera</strong> ed il potere giudiziario; limiti posti all'azione di<br />

questo per necessità parlamentari »> w<br />

8. Osservazioni ed emendamenti delTufficio centrale del Senato » 469<br />

9. Prescrizione dell'azione penale » 470<br />

10. Le inchieste parlamentari ; rinvio » »<br />

IL Motivi delle disposizioni di quest'articolo relativo alle inchieste » »<br />

12. Penalità per i testimoni nelle inchieste » »<br />

13 <strong>La</strong> falsa testimonianza in materia elettorale » 471<br />

14. Perchè si applicano le disposizioni relative alla falsa testimonianza<br />

in materia civile, salvo l'applicazione della <strong>legge</strong> penale<br />

nei casi piu gravi<br />

15. <strong>La</strong> garantia accordata ai pubblici funzionari dagli articoli 8 e 110<br />

473<br />

della <strong>legge</strong> comunale e provinciale . . . . . . . . » »<br />

16. Ragioni delia sua abolizione in materia elettorale . • . . ) ) »<br />

17. Discussioni in Senato ; l'abolizione è mantenuta . . . . » 474<br />

TITOLO VI.<br />

Disposizioni transitorie<br />

ARTICOLI XCIX, C e CI »<br />

» »<br />

ARTICOLO XCVIII » 475<br />

1. Pene più gravi per gli.ufficiali pubblici » »<br />

2. Proposte di maggiori gravezze non accolte - . » 476<br />

3. Pene per i candidati » »<br />

4. Le conseguenze <strong>dei</strong> reati politici sono identiche » n<br />

5. Richiamo al Codice penale » »<br />

6. Criteri per Tapplicazione cumulativa delle suddette disposizioni » 477<br />

7. Maggiori pene eventuali secondo il Codice penale . . . . » »<br />

1. Disposizioni transitorie della <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860 . . . » 479<br />

2. Disposizioni transitorie del primo progetto Depretis . . . » »<br />

3. Proposte della Commissione parlamentare . . . . . . . » 480<br />

4. L'esame elettorale; proposta Zanardelli » >»<br />

5. <strong>La</strong> Commissione per Tesarne elettorale » 481<br />

6. Altre proposte parlamentari » »<br />

7. Necessità di nuove e più larghe disposizioni » »<br />

8. Motivi degli articoli 100 e 101 » 482<br />

9. Emendamenti del Ministero; discussione della proposta . . » 483<br />

10 Ragioni dell'ufficio centrale del Senato contro i due articoli » 484<br />

11. Imperfezioni e lacune in essi notate » 485<br />

12. Sono contrari ai principii generali della <strong>legge</strong> » »<br />

»<br />

478


598 LEGGI POLITICO-AMMIMSTRATIVE<br />

13. Discussione e approvazione <strong>dei</strong> due.articoli al Senato . . Pcig» 486<br />

14. Interpretazione e applicazione restrittiva <strong>dei</strong> due articoli . » 487<br />

15. Istruzioni e avvertenze ministeriali » »<br />

16. Le autenticazioni <strong>dei</strong> notai » »<br />

17. <strong>La</strong> domanda non può essere copiata dalTelettore . . . . » 488<br />

18. Il notaio deve vederla scrivere e firmare » »<br />

19. Non sono ammessi i moduli stampati » »<br />

20. L'autenticazione deve essere fatta esclusivamente da un notaio» 489<br />

21. Sono assolutamente nulle le inscrizioni d'ufficio » »<br />

22. Altre restrizioni di queste disposizioni » »<br />

23. Diritti degli elettori che sono in regola » »<br />

24. Avvertenze sulTarticolo 99 « 490<br />

25. Neanche l'articolo 99 consente inscrizioni d'ufficio . . . • » »<br />

ARTICOLO CU » »<br />

1. Analfabeti mantenuti sulle liste . . , . » 491<br />

2. Contribuenti mantenuti sulle liste » »<br />

3. Condizioni alle quali sono mantenuti » »<br />

ARTICOLI CHI, CIV e CV » »<br />

1. Motivi dell'abbreviamento <strong>dei</strong> termini » 492<br />

2. Norme per la revisione delle vecchie liste elettorali . . . . » 493<br />

3. Le liste nei Comuni divisi in più collegi » 494<br />

4. Istruzioni ministeriali sulla preparazione delle liste . . . . » »<br />

5. <strong>La</strong> fusione delle due liste; quando debba compiersi . . . . ». 496<br />

6. <strong>La</strong> revisione delle liste nei Comuni che non avessero ancora approvato<br />

quelle del 1881 si fa sulle antecedenti . . . . » »<br />

ARTICOLO CVI<br />

1. Motivi di questa disposizione »<br />

2. Emendamenti , . , . . . . •<br />

ARTICOLO CVII > »<br />

1, Con quali liste si debbano fare le elezioni sino a che la <strong>legge</strong> avrà<br />

pieno eflFetto * »<br />

2. Le istruzioni ministeriali sull'esecuzione della <strong>legge</strong> . . , J> »<br />

3. Le inscrizioni d'ufficio delle Giunte » 497<br />

4, L'estratto <strong>dei</strong> ruoli fatto dagli agenti delle imposte non deve comprendere<br />

le comunali » »<br />

Regio decreto per Tesecuzione della nuova <strong>legge</strong> elettorale politica<br />

26 gennaio 1882<br />

498<br />

Appendice I : <strong>La</strong> verifica delle elezioni<br />

L Importanza dell'argomento; richianio all'articolo 70<br />

2. Legislazione comparata. Inghilterra . . . . . .<br />

3. Francia e altri Stati<br />

4. Precedenti del Parlamento italiano . .<br />

5. II metodo attuale: regolamento della <strong>Camera</strong><br />

6. Regolamento interno della Giunta per le elezioni . . .<br />

7. Come proceda questo sistema<br />

8. Alcuni principii direttivi accolti dalla Giunta per le elezioni<br />

9. <strong>La</strong> Giunta per la verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati . . . .<br />

10. Attribuzioni della Giunta per le elezioni<br />

11. E di quella per la verifica <strong>dei</strong> deputati impiegati . .<br />

12. Conclusioni e norme intorno alla rispettiva competenza<br />

$<br />

»<br />

496<br />

501<br />

B »<br />

» 503<br />

»<br />

»<br />

»<br />

» 506<br />

» 507<br />

»<br />

» 510<br />

» 511<br />

• 512<br />

9<br />

t<br />

504<br />

»<br />

509


LEGGE ELETTORALE POLITICA — INDICE 599<br />

13. Se la Giunta per le elezioni possa nominare un Comitato inquirente<br />

Pag, 514<br />

14. Se questo Comitato possa dispensarsi dalTosservare certe formalità,<br />

ed essere composto d'un solo deputato » 515<br />

15. I testimoni nelle inchieste elettorali » 517<br />

16. Inchieste parlamentari » i<br />

17. Inchieste giudiziarie »<br />

»<br />

18. Legislazione sulle inchieste elettorali » 518<br />

Appendice li: Aggiunte al Commento » 519<br />

TABELLA A. Circoscrizioni Elettorali » 561<br />

1. Indice analitico » 577<br />

2. Indice alfabetico » 601<br />

w


INDICE ALFABETICO<br />

I numeri romani si riferiscono ai paragrafi della Prefazione (pag. V-LXIV).<br />

I numeri arabi più grossi indicano gli articoli; i più sottili i parag;rafi del com­<br />

mento che segue a ciascun articolo.<br />

I numeri arabi grossi, chiusi tra parantesi, si riferiscono alla <strong>legge</strong> 13 maggio 1877<br />

Sulle Incompatibilità parlamentari (I^eg-g^e A, pag. 335-387); gli altri<br />

alla lieg-g^e elettorale 33 g-ennalo 1883 ed alla <strong>legge</strong> sullo Scrutinio<br />

dì lista ff magr^io 1883 (pag. 3-335; 395-497). Le IJB^^Ì sulle incom­<br />

patibilità 3 Ingollo 18'5'5, e 5 lagnilo 1883 sono designate colle parole<br />

licg^^e B e.I^egge C (pag. 387-395; 555-560); VAi^pe^idice J, Verifica delle<br />

elezioni^ colle parole App. I (pag. 501-518); le Ag^g^iuute al commento<br />

nel modo stesso del testo (pag. 519-560).<br />

Abbreyiamne <strong>dei</strong> termini per la compilazione<br />

delle prime liste elettorali. F.<br />

Termini.<br />

Abbrucianieuto delle schede 70, 7.<br />

contestate 70, 8.<br />

delle altre schede 70, 7, 8.<br />

Abuso di autorità, reato, pena 91, 92.<br />

effetti sulla validità delle elezioni 91,<br />

92.<br />

di ufficiali pubblici 91, 92.<br />

di ministri del culto 91, 8, 92, 3.<br />

Accademie di scienze, lett. ed arti (membri<br />

effettivi delle) sono elettori, 2, 13.<br />

(Elenco delle) 2, 13.<br />

Acclamazione (elezione per) dell'ufficio definitivo<br />

62, 4.<br />

Adunanza <strong>dei</strong> presidenti. V. Presidenti.<br />

Affari col Goyerno (incompatibilità per<br />

causa di) (3), 4,<br />

proposte di <strong>legge</strong> in argomento (4), 1,<br />

2, 3.<br />

motivi (4), 3.<br />

proposte della Comra. parlam. (4), 4.<br />

esagerazioni (4), 5.<br />

modificazioni e schiarimenti sul modo<br />

di applicare la <strong>legge</strong> (4), 6, 7.<br />

difficoltà di alcune applicazioni (4), 8.<br />

legislazione comparata (4), 9^.<br />

Affarismo (L') e le incompatibilità xxxvi.<br />

Affissione delle liste preparate dalla Giunta<br />

airalbo pretorio 23, 24, 2.<br />

^ (termine della) 24, 3.<br />

delle liste rivedute dal Consiglio 28,1.<br />

601<br />

Affissione delle liste approvate dalla Commissione<br />

prov, 35, 7.<br />

delle liste della sezione nella sala<br />

57, 6.<br />

mancata delle liste, ecc. 57, 6.<br />

degli articoli 58, 65, 66, 67, 69, 70,<br />

86-98 nella sala elettorale 57, 6.<br />

Affitto pagato parte in generi e parte in<br />

danaro 3, 26, 27, 28.<br />

di case, è titolo all'elettorato 3, 29,<br />

30,31.<br />

Affittuari di fondi rustici, sono elettori<br />

3, 22.<br />

(fitto che devono pagare gli) per essere<br />

elettori 3.<br />

in comunione 3.<br />

documenti necessari alla loro inscrizione<br />

22, 15.<br />

Agenti di cambio e sensali, sono elettori<br />

2, 29.<br />

delle imposte dirette, hanno obbligo<br />

di rilasciare l'estratto <strong>dei</strong> ruoli 41,<br />

2, 3, 4, 5.<br />

non devono comprendersi le imposte<br />

comunali 107, 4.<br />

aggiunte che possono essere fatte al nome<br />

di un candidato 65, 1, 21,<br />

Agrarie (associazioni). V. Comizii,<br />

Agrimensori, sono elettori 2, 25.<br />

Aintante di campo (primo) del Re, perchè<br />

non fu specialmente menzionalo<br />

(1), 8.<br />

è eleggibile (1), 7.


6U2 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Albergatori, osti, ecc., non è loro negata<br />

l'azione per farsi pagare i debiti contratti<br />

in tempo d'elezioni 90, 15.<br />

Albo pretorio (le liste si devono affiggere<br />

alT) 0 accanto ad esso 23, 24, t.<br />

.ilfabetifo (ordine) delFiscrizione degli elettori<br />

sulle liste 22. 1.<br />

— nelFappello. V. Appello.<br />

Alterazione delle liste elettorali. V. Liste.<br />

— delle schede. V, Schede.<br />

Ambasciatori di Governi stranieri inelegibili<br />

iS).<br />

Amministratori di Opere pie, sono elettori<br />

2, 41.<br />

di società anonime, cooperative ecc.,<br />

formazione del censo elettorale 10,<br />

1, 2.<br />

di società e imprese commerciali o industriali<br />

sussidiate dallo Stato, sono<br />

ineleggibili (3, 4).<br />

Ammoniti, proposta di escluderli dairelettorato<br />

87, 15.<br />

combattuta alla <strong>Camera</strong> 87, 15.<br />

in quali limiti venne accolta 87, 16.<br />

motivi e portata di queste disposizioni<br />

87, 17.<br />

emendamento introdotto dal Senato<br />

87, 18.<br />

(come si sollevò la questione degli)<br />

87, 19.<br />

parere del Consìglio di Stato per la<br />

loro esclusione dall'elettorato attivo<br />

e passivo 87, 20.<br />

!<br />

Appello degli elettori 64, 1.<br />

— — da chi può esser fatto 64, 2.<br />

ordine alfabetico 64, 2.<br />

(violazione dell'ordine alfabetico<br />

neir)64, 2 a, 3.<br />

perchè non si fa il secondo 66, 67.<br />

(elettori non chiamali nell') 66.<br />

fatto in fretta 67, 3.<br />

contro le decisioni del Consiglio comunale<br />

31, 1.<br />

(forma di questo) 31, 2.<br />

iinotivi della riforma àe\Y) in via<br />

amministrativa 32, 1.<br />

Armata (presenza di forza) nella sala 58,3.<br />

— chiamata dal presid. dell'ufficio 58, 3.<br />

— (legislazione comparata sull'uso della)<br />

nelle elezioni 58, 4.<br />

Armati (individui appartenenti a corpi) ecc.<br />

r. Corpi.<br />

Armi proprie e improprie 55, la.<br />

— (divieto di entrare con) nella sala elettorale<br />

55.<br />

Artifizi per Finscrizione nelle liste elettorali<br />

89, 8.<br />

per la cancellazione 89, 8.<br />

come puniti 89, 6, 9.<br />

legislazione comparata 89, 7.<br />

Aspettatila (impiegali in) sono ineleggibili<br />

82,1,2,3.<br />

Associazioni agrarie. V. Comizi agrari.<br />

— (elenco delle] 2, 16.<br />

Attestati penali, loro trasmissione 87,<br />

28.<br />

critica di questo parere; non è con- | Atti concernenti Tesercizio del diritto elet­<br />

forme alle intenzioni del legislatore<br />

87, 21.<br />

— soggetti a pena secondo il Cod. pen.,<br />

a provvedimento amministrativo secondo<br />

la <strong>legge</strong> di P. S. 87, 22.<br />

— (la giurisprudenza sugli) in materia<br />

amministrativa non applicabile in<br />

materia politica 87, 23.<br />

— inconvenienti politici di tale applicazione<br />

87, 24.<br />

Analfabeti (definizione) 1, 31,33.<br />

— quando debbano esser mantenuti nelle<br />

liste 102, 1,<br />

inscritti nelle liste non possono essere<br />

privati del diritto di votare. V. Liste.<br />

(voto di) e influenza sull'esito della<br />

votazione. V. Voto,<br />

possono votare 65, 22.<br />

e farsi scrivere la scheda 65, 23,<br />

membri <strong>dei</strong>rufficio definitivo 62. 8.<br />

Aonnllamento di elezioni. V. Ctezioni,<br />

Corruzione, Inchiesta, ecc.<br />

Appello (V. Corte d').<br />

— I V. Commissione provinciale d').<br />

(T\ Termini per T).<br />

torale, loro gratuità 41,<br />

Attrappamenti elettorali 93.<br />

Aotorità (pressione delle). V. Pressione.<br />

ATTOcati, sono elettori 2, 3.<br />

— non necessari nelle cause elettorali<br />

38,1.<br />

— di società e imprese sussidiate dallo<br />

Stato sono ineleggibili (3), 4.<br />

ATTOcato erariale generale, eleggibile 1,7.<br />

Azione. V. Ricorso.<br />

penale, chi può promuoverla 97, 1.<br />

— e costituzione di parte civile 97, 2.<br />

motivi prò e contro 97, 3.<br />

^ collegata alla costituzione di parte<br />

civile 97, 4.<br />

giurisprudenza in materia 97, 5.<br />

consentita al Pubblico Ministero<br />

97, 6.<br />

limiti 97, 7.<br />

prescrizione 97, 8.<br />

Ballottaggio xxx.<br />

— argomenti per la sua abolizione<br />

(minori eventualità di) 74, 4. 74,3


L .<br />

LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 603<br />

Ballottaggio (quando si fa luogo al) 74,<br />

5, 7, 8, 9, 15.<br />

(proclamazione del) 75, i.<br />

(giorno assegnato al) 75, 2.<br />

(proclamazione indebita nel), conseguenze<br />

75, 3.<br />

(mancato avviso del) 75, 4.<br />

(condizioni di validità per la elez. di)<br />

75,5.<br />

(morte di un candidato in) 75,6.<br />

(attribuzione delle schede nel) 75, 7.<br />

(la rappresentanza della minoranza nel)<br />

75, 8.<br />

(operazioni elettorali nel) 77, 1,<br />

(ora della votazione di) 77, 2,<br />

(appello nel) 77, 2.<br />

(rufficio nel) 77, 3.<br />

— (voti nulli nel) 77, 4.<br />

— (proclamazioni nulle nel) 77, 8.<br />

Banche, danno litolo aireleltorato ai loro<br />

direttori o presidenti 2, 40.<br />

Baricellai di Sardegna, colpiti dalfart. 14;<br />

14, 8.<br />

Beneficenza. V. Opere pie.<br />

Bevande. V. Corruzione.<br />

Bianche, schede trovate neirurna, si uniscono<br />

al verbale 70, 5.<br />

non sono nulle 69, 6.<br />

Bilanci assimilati a quelli dello Stato per<br />

gli effetti delle incompatibilità parlamentari<br />

(1), 6.<br />

Biolcheria (contratto di) V. Affitto.<br />

Blocchi prevenuti 63, 1, e F. Frodi.<br />

Boaria (contratto di) F. Affitto.<br />

Bollo municipale, da chi fornito 51, 1.<br />

impresso sulle schede dal presidente<br />

dell'ufficio 63,3.<br />

(se manca il) la scheda è nulla<br />

69,2.<br />

non necessario nel verbale 71, 8.<br />

Cacciatore (gran) del Re, non è ele^sibile<br />

(1), 6.<br />

Caccie (guardie delle RR.), sono elettori<br />

14, 7.<br />

<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> <strong>Deputati</strong> (giudizio della) intorno<br />

alle schede dubbie, contestate<br />

e alle proteste 70.<br />

in mancanza di proclamazione del ballottaggio<br />

77.<br />

competente a conoscere se le liste furono<br />

debitamente compilate e rivedute<br />

16, 6.<br />

ed a cancellare i morti e i condannati<br />

36, 4, 5, 6.<br />

Camere di comm. ed arti (membri delle)<br />

sono elettori 2, 14.<br />

(elenco delle) 2, 14.<br />

Cancellazione dalle lisle (la) di elettori<br />

morti 0 condannali può farsi sempre.<br />

3, 5.<br />

domanda una decisione motivala 3,<br />

6, 2.<br />

(termine per la notificazione della)<br />

fatta dalla Giunta. V*. Notificazione,<br />

cancellazione dalle liste in base a documenti<br />

falsi 0 ad artifizi. V. Liste<br />

elettorali.<br />

Cancellieri e vicecancellieri, sono elettori<br />

2, 39.<br />

segretari dell'ufficio definitivo, dopo i<br />

notai 60.<br />

Candidati, (non ammessa la nomina di rappresentanti<br />

<strong>dei</strong>) 61, 9.<br />

sotto processo, quando siano ineleggibili<br />

(lì, 20.<br />

(pene ai) 93, 3-<br />

Cantonieri stradali, non sono colpiti dalfarlicolo<br />

14; 14, 6.<br />

Capacità elettorale, cosa sia xii.<br />

— (limite minimo della) xii, xvil.<br />

— deve sostituirsi al censo xvi.<br />

— come applicata xvn.<br />

— (elettori per titolo di) 2.<br />

Capi di opifici. V. Direttori.<br />

Capitano di fregata, eleggibile (1), 16.<br />

Capitoli (membri <strong>dei</strong>) ineleggibili (è), 3, 5.<br />

Carattere identico delle schede. V. Schede.<br />

Cassazione (ricorso in) 39, 1.<br />

(termine per il) 39, 1,<br />

(da chi si può ricorrere in) 39, 1.<br />

(il ricorso in) non ha effetto sospensivo<br />

39, 2, 3, 4, 5.<br />

(conseguenze del ricorso in) 39, 6.<br />

(avvertenze sulle cause elettorali in)<br />

39,3.<br />

(i ricorsi elettorali devoluti alla) di<br />

Roma 39, 8.<br />

Casse di risparmio, danno titolo all'elettorato<br />

ai loro presidenti o direttori<br />

2, 40.<br />

Categorie di elettori 2. 3, 4.<br />

di funzionari eleggibili (1).<br />

(modificazioni introdotte nelle) (1),<br />

9, 11, 12.<br />

Censimento della popolazione, per la ripartizione<br />

<strong>dei</strong> deputati. V. <strong>Deputati</strong>.<br />

Censo elettorale, storia e legislazione comparata<br />

XV.<br />

definizione 3, 1.<br />

deve cedere alla capacità xvi.<br />

importanza della sua determinazione<br />

3,2.<br />

argomenti a favore del suo abbassamento<br />

3, 3.<br />

(proposte di abbassamento del) 3, 4.<br />

(argomenti contro il) 3, 5, 6,


604 LKGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Censo elettorale — può accogliersi solo<br />

come presunzione di capacità 3, 7.<br />

riduzione accolta dalla Commissione<br />

parlamentare 3, 8.<br />

legislazione comparata 3, 9, 10.<br />

(diverse categorie di) 3, 11.<br />

perchè fissato a L. 19, 80 3, 12.<br />

(imposte dirette che formano il) 3,13.<br />

il decimo sulla ricchezza mobile accordato<br />

ai Comuni si computa nel)<br />

3, 14.<br />

(le sovrimposte provinciali si computano<br />

nel) 3, 17, 18,19, 20,21.<br />

giova all'usufruttuario 5, 1, 2.<br />

non può giovare al medesimo proprietario<br />

5, 4-. .<br />

(computazione del) nel caso d'imposta<br />

su beni enfiteutici o dati in locazione<br />

più che trentennale 6, 1, 2, 3, 4.<br />

(computazione del) nel caso di esenzioni<br />

tributarie 7, 1,2.<br />

(per il) si computano le imposte pagate<br />

per tutto il Regno 8, 1.<br />

di comproprietari 9, 1.<br />

di consoci 9, 1, 2.<br />

sui beni di società in accomandita,<br />

anonime e cooperative 10,1, 2.<br />

(base del) sua necessità 11, 1.<br />

(si domandava pel) Teffettivo pagamento<br />

<strong>dei</strong>riraposta 11, 2.<br />

(legislazione comparata sulle basi del)<br />

11,3,4.<br />

(emendamenti e mitigazioni accolte dal<br />

Senato sulla necessità di possedere<br />

le basi del) 11, 5, 6,7,8,9, 10.<br />

(delegazione del). V. Delegazione.<br />

di eleggibilità, non richiesto, 81,10.<br />

(il diritto pagato dagli utenti di pesi<br />

e misure non è computalo nel) 3,<br />

14 a.<br />

Censore di istituto di credito agli stipendi<br />

del Governo è ineleggibile (1), 17.<br />

Certificato d'iscrizione nei ruoli 18, 2.<br />

— scolastico 18, 2.<br />

d'iscrizione nelle liste elettorali 43,<br />

12.<br />

' (duplicati del) 43, 2.<br />

non è necessario mandarlo al domicilio<br />

43, 2.<br />

è necessario per entrare nella sala<br />

elettorale 55, 1.<br />

Chiese ricettizie, collegiate, ecc. 83, 6.<br />

Cibi, F. Corruzione.<br />

Circondari (i collegi non possono coincidere<br />

coi) 46,33.<br />

Circoscrizioni, F. Provincie, Collegi, <strong>Deputati</strong>,<br />

amministrative, i loro mutamenti non<br />

influiscono sulle politiche 46.<br />

Circoscrizioni elettorali 46.<br />

(Commissione per le). V, Commissione,<br />

Collegi.<br />

delle Sezioni. V, Sezioni.<br />

Cittadinanza (disposizioni del Codice civile<br />

sull'acquisto e sulla perdita della) 1,<br />

2, 3.<br />

ragioni che dovrebbero condurre ad<br />

agevolarne l'acquisto 1, 6.<br />

perchè il legislatore non lo ha fatto<br />

1,7.<br />

(legislazione comparata sull'acquisto<br />

della) 1, 8,9, 10, 11.<br />

degli Italiani non appartenenti a! Regno<br />

1, 12.<br />

giurisprudenza in argomento 1,13.<br />

quali Italiani la possano acquistare per<br />

semplice decreto reale 1, 14 e Mhis.<br />

dichiarazione dell'on. <strong>La</strong>mpertico in<br />

proposito xxiii.<br />

per esser eletto deputato 81, 2.<br />

(si risolvono alcuni dubbiisniracquisto<br />

della) 1, 5 a.<br />

concessa per <strong>legge</strong> o per decreto reale<br />

1, 5, 6-<br />

(si risolvono alcuni dubbi sulla perdita<br />

della) 1, 5 e.<br />

Cittadino (qualunque) può appellare riguardo<br />

alle liste 30,1.<br />

— e ricorrere alla Corte d'appello 37, 2.<br />

— (motivi della facoltà concessa ad ogni)<br />

37,8,9,10.<br />

Clamori sediziosi 93.<br />

Codice elettorale, come composto i.<br />

CoUecjì (i nuovi) xxviii.<br />

— che appartengono a più Provincie 46,<br />

15.<br />

esempi e motivi 46, 16.<br />

(elenco <strong>dei</strong>) 46, 17.<br />

e loro varia suddivisione 46, 27.<br />

provinciali (vantaggi <strong>dei</strong>) 46, 29.<br />

— (inconvenienti <strong>dei</strong>) 46, 30, 31.<br />

— (in quali limiti ammessi) 46, 32.<br />

circondariali, inconvenienti 46, 33.<br />

(aggruppamento <strong>dei</strong>) antichi 46, 34.<br />

a cinque deputati, ragioni di questo<br />

massimo limite 46, 35.<br />

(istruzioni ministeriali per il disegno<br />

<strong>dei</strong> nuovi) 46, 35.<br />

(come furono formati i nuovi) 46, 36.<br />

(vantaggi e inconvenienti inevitabili<br />

<strong>dei</strong> nuovi) 46, 37.<br />

(correzione <strong>dei</strong>) affidata ad una Commissione<br />

parlamentare 46, 37, 38.<br />

(divisione <strong>dei</strong>) in Sezioni. V. Sezioni.<br />

sono convocati dal Re 49, 1.<br />

(legislazione comparata) 49, 3.<br />

Collegiate (membri delle) ineleggibili 83,5.<br />

Collegio (la questione del), suo valore xxvi.


LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 605<br />

Collegio a scrutinio di lista e uninominale,<br />

XXVI.<br />

plurale^ e i suoi effetti xxvii.<br />

<strong>dei</strong> presidenti delle Sezioni, V. Presidenti,<br />

unico 46, 28.<br />

Coloni- y. Mezzadri.<br />

Commercianti. V. Fallimento.<br />

Commissario straordinario, quando debba<br />

inviarsi nei Comuni 30, 2.<br />

norme pel suo invio 30, 3.<br />

(poteri del) 30, 4.<br />

istruzioni ministeriali in proposito 30,5.<br />

Commissione regia per la riforma della<br />

<strong>legge</strong> elettorale Vili.<br />

provinciale per gli appelli elettorali,<br />

come composta 32, 1.<br />

ragioni di questa composizione<br />

32, 2.<br />

(elezione <strong>dei</strong> consiglieri provinciali<br />

perla) 32, 3 e dbis.<br />

(magistrato chiamato a far parte<br />

della) 32, 4 e ibis.<br />

, (le decisioni della) devono essere<br />

motivate 34, 5.<br />

decretazione e restituzione delle<br />

liste 35, 7. _ .<br />

(notificazione delle decisioni della)<br />

35, 8.<br />

per Tesarne elettorale. V, Esame,<br />

(consiglieri nella) 32, 3 e 3 bis.<br />

(magistrali nella) 32, 3 e dbis,<br />

(norme per le deliberazioni della) 32,<br />

deSbis<br />

su quali questioni può pronunciarsi<br />

35, 2 a<br />

d'appello per le imposte dirette (i<br />

membri della) sono eleggibili (1), 17.<br />

parlamentare per le circoscrizioni 46,<br />

37.<br />

non si reputa conveniente la sua<br />

nomina 46, 37.<br />

come la <strong>Camera</strong> si risolve a nominarla<br />

46, 38.<br />

(elezione della) 46, 38.<br />

sue operazioni 46, 39.<br />

Comizi agrari (presidenti, direttori e membri<br />

<strong>dei</strong> Consigli direttivi <strong>dei</strong>) sono<br />

elettori 2, 15.<br />

(elenco <strong>dei</strong>) 2, 15.<br />

Compartimenti nella sala elettorale 54, 9,<br />

10, 14.<br />

Compilazione delle liste. V. Liste, Elenco.<br />

Complementare (lista) 105, 1,2.<br />

— (termine per la compilazione della)<br />

105.<br />

(fusione della) colle esistenti 105, 5,<br />

Comproprietari, modo di computare Tiraposta<br />

sul censo elettorale 9, 1.<br />

Comune (il decimo sull'imposta di riccbezza<br />

mobile accordato al) è compreso nel<br />

censo elettorale 3, 14.<br />

costituisce Sezione in alcuni Stati,<br />

48, 3.<br />

(ragioni che inducono a far coincidere<br />

le Sezioni col) 48, 4,<br />

capoluogo di Sezione, deve fornire le<br />

schede e il bollo 51, 1.<br />

Conciliatori, sono elettori 2, 38.<br />

Concessioni governative, rendono ineleggibili<br />

(3), 4.<br />

Condanuati per reati politici, non ineleggibili<br />

nel progetto pari. 86, 6.<br />

perchè tale modificazione non fu accolta<br />

86, 4.<br />

riabilitati id. id. 86, 7.<br />

per ricettazione dolosa di oggetti fur­<br />

tivi, abuso di fiducia, calunnia 86<br />

8, 9.<br />

per frode e falsa testimonianza 86,<br />

10.<br />

a pene criminali 86, 12.<br />

a pene correzionali 86, 13.<br />

per reati di oziosità, vagabondaggio<br />

86, 14.<br />

per ammonizione 86, 15 e V. Ammoniti,<br />

devono essere cancellati dalle liste<br />

21,2.<br />

Condizioui generali per essere elettore<br />

XII, 1, 1.<br />

— di età e di sesso xiii.<br />

- legali, sociali, religiose e politiche<br />

XIV.<br />

nella nuova <strong>legge</strong> XYiii.<br />

speciali 2, 1, 3, 4.<br />

per essere eletto deputatosi, 1.<br />

(quando debbano esistere) 81, 5.<br />

dell'elettorato sono identiche per l'elegibilità<br />

salvo TetàSl, U.<br />

Conduttori di fondi rustici F. Affìtto.<br />

Congregazione di carità. F, Opere pie.<br />

Conservazione delle liste elettorali negli<br />

archivi 42,'2.<br />

— delle schede 69, 70.<br />

Consiglieri provine, sono elettori 2, 37<br />

e 37 bis.<br />

(elezione di tre) per la Commissione<br />

degli appelli 32, 3.<br />

comunali, sono elettori 2, 37.<br />

— nel seggio provvisorio 52.<br />

come scelti 52, 3.<br />

0 direttori di associazioni agrarie o<br />

comizi agrari, sono elettori 2, 15.<br />

di Stato, eleggibili (1).<br />

di Cassazione, id. (1) e V. Appello.<br />

di Corte d'appello, id. (1) e V, Cassazione.<br />

>


606 LEGGI POLITICO-AMMINISTHATIVE<br />

Consiglieri della pubblica istruzione, id.<br />

(lidi<br />

sanità, id. (1).<br />

<strong>dei</strong> lavori pubblici, id. (1).<br />

— delle miniere, id (1).<br />

Consiglio comuaale (reclami al) 23.<br />

— (norifica delle deliberazioni del) V. Notifica,<br />

(attribuzioni del) nella formazione delle<br />

liste 27, 1.<br />

(convocazione del) 27, 2.<br />

(qiiidjuris in caso di scioglimento del)<br />

20, 3.<br />

di Stato (membri del), sono eleggibili<br />

(1).<br />

Consoli e membri di consolali esteri, ineleggibili<br />

(5).<br />

se anche comprovano la cittadinanza<br />

italiana (5), i.<br />

motivi della loro incompatibilità (5),<br />

3, 4.<br />

Contestazione delle elezioni. V, Elezioni,<br />

verifica.<br />

delie schede. V. Schede.<br />

delle operazioni elettorali. V. Operazioni,<br />

— e conservazione delle schede 70, 8, 9.<br />

— e abbruciamento 70, 8.<br />

Contestnalità del verbale. V, Verbale.<br />

Contrassegno sulla scheda, l'annulla 69,2.<br />

Contratti di locazione, fitto, mezzadria<br />

4. A.<br />

(requisiti <strong>dei</strong>) 4, 5.<br />

(data certa <strong>dei</strong>) 4. 5, 6, 7, 8, 9,10, H,<br />

— (forma <strong>dei</strong>) 4.<br />

— col Governo rendono ineleggibili (4).<br />

Contribuenti mantenuti nelle liste 102, 2,<br />

3 e F. Censo, ecc.<br />

Contribuzioni dirette. V. Imposte.<br />

Convalidazione di elezioni. V, Elezioni ecc.<br />

Convocazione <strong>dei</strong> Collegi elettorali 49.<br />

— da cbi è fatta 49, 1.<br />

come è fatta 49, 2, 4.<br />

— (termine per la) 49, 2.<br />

— legislazione comparata 49, 3.<br />

Corpi morali organizzati a servizio dello<br />

Stato, delle Provincie e <strong>dei</strong> Comuni,<br />

i loro membri sono esclusi dal voto<br />

14,5.<br />

(che cosa s'intende per) 14, 6.<br />

si intende una organizzazione militare<br />

14,6.<br />

Corruzione elettorale, definizione 90, 2.<br />

legislazione comparata 90, 3.<br />

(limiti del concetto di) 90, 4.<br />

con pagamenti di trasporto, cibi, bevande<br />

90. 5.<br />

legislazione comparata 90, 5.<br />

(necessità di punire la) 90, 6.<br />

Corruzione elettorale, ed anche chi la subisce<br />

90, 7.<br />

(misura della pena per la) 90, 8.<br />

nel progetto di Codice penale 90, 9.<br />

giurisprudenza parlamentare 90, 10,<br />

11.<br />

argomenti contro Q a difesa delle sanzioni<br />

penali 90, 12, 13.<br />

(il semplice favore non è) 90, 1 i.<br />

— (effetti della) sulla validità delle elezione<br />

90, 15.<br />

Corsica (Italiani di) non possono acquistare<br />

la cittadinanza italiana che per le£^e:e<br />

1,14.<br />

Corso di scuole. V, Scuole.<br />

Corte d'appello (ricorso alla) 37, 1, 2, 3.<br />

— (chi può ricorrere alla) 37, 8, 9. '<br />

— il P M. puòricorrere37, 11,12,13,<br />

14, 15.<br />

il Sindaco 37.<br />

(presidenti, consiglieri di) nel seggio<br />

provvisorio 52.<br />

(termini per il) V. Termini<br />

effetti del ricorso. V, Ricorso,<br />

di cassazione. V. Cassazione.<br />

Culto (ministri del) (ineleggibilità <strong>dei</strong>) 83,1.<br />

— legislazione comparata 83. 2.<br />

— devono aver cura d'anime 83, 3.<br />

e giurisdizione ecclesiastica 83, 3.<br />

quali siano eleggibili 83, 7,<br />

precedenti legislativi in Italia 83, 8.<br />

dichiarati tutti ineleggibih dalla <strong>Camera</strong><br />

83, 9.<br />

— limiti mantenuti dal Senato 83, 10.<br />

Comulo di uffici nei rapporti <strong>dei</strong>rincómpatibilità<br />

(Legge B) 1,2, 3.<br />

Cura d'anime 83, 3.<br />

Custodia dell'urna. V, Urna.<br />

Data certa degli atti e contratti, sua necessità<br />

perchè servano di titolo alfelettorato<br />

4, 5.<br />

— disposizioni del Codice civile 4. 6.<br />

— argomenti contro la sua necessità 4; 7.<br />

argomenti a favore della sua necessità<br />

4,8.<br />

(dichiarazioni ministeriali sulla) 4, 9.<br />

non può tenerne luogo la notorietà<br />

4, 10.<br />

a quando debba risalire 41, 11,<br />

Decorati con medaglia d'oro e d'argento,<br />

al valore ecc., sono elettori 2,45,46.<br />

Delegati scolastici, sono elettori, 2, 17.<br />

Delegazione del censo, motivi 12,1.<br />

— da chi può esser fatta 12, 2.<br />

— quando non sia valida 12, 2.<br />

(quali imposte possano fornir materia<br />

alla) 12, 2.


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LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 607<br />

Delegazione — non può farla il padre se<br />

resta elettore 12, 2.<br />

quando si può fare 12, 3.<br />

(forma della) 12, 4.<br />

(non si applicano all'atto di) le disposizioni<br />

relative alla eraluità assoluta<br />

12, 4,<br />

quando e come sia revocabile 12, 5.<br />

per parte della madre 12, 6.<br />

in altri casi 12, 7.<br />

Deposito, non è necessario nelle cause elettorali<br />

41, 2,<br />

<strong>Deputati</strong> (elezione <strong>dei</strong>) sulle liste definitive<br />

approvate avanti la convocazione<br />

del Collegio 36.<br />

numero per tutto il Regno e per ciascuna<br />

provincia 44.<br />

proporzionati alla pi)polazione46, 4,<br />

— legislazione comparata 46, 6.<br />

— difficoltà d'applicazione 46, 5.<br />

(ripartizione <strong>dei</strong>) dopo il censimento<br />

della popolazione 46, 7.<br />

agli Stati Uniti 46. 8.<br />

(gravi sproporzioni nella distribuzione<br />

<strong>dei</strong>) 46, 9.<br />

(ragioni addotte da alcune Provincie<br />

per evitare la perdita di) 46,10.<br />

impossibilità di conciliare la giustizia<br />

cogli interessi 46, 11.<br />

(ragioni di convenienza che persuadono<br />

a mantenere il numero presente di)<br />

in ciascuna provincia 46, 12.<br />

risoluzione temporanea e pr-ovvedimento<br />

definitivo 46, 13.<br />

(distribuzione <strong>dei</strong>) tra le Provincie secondo<br />

il censimento del 1881 46,<br />

14.<br />

di collegi misti 46,15, 16, 17.<br />

(proclamazione <strong>dei</strong>). V. Proclamazione,<br />

supplenti, (proposta di) 80, 3.<br />

(condizioni per essere eletti) 81,1.<br />

(quali cittadini non possano essere<br />

eletti 81, 8.<br />

impiegati. V. Impiegati,<br />

(sorteggio <strong>dei</strong>). V. Sorteggio.<br />

non possono essere nominati a verun<br />

impiego retribuito (7).<br />

possono avere una missione all'estero<br />

(7).<br />

possono essere restituiti al loro ufficio,<br />

se ministri o segretari generali (7).<br />

promossi, a che condizioni (7).<br />

(rielezione <strong>dei</strong>) promossi (7).<br />

che cessano dall ufficio (7),<br />

(dimissioni da) 85, 1.<br />

chi può riceverle 85, 2.<br />

Difetti e lacune della <strong>legge</strong> xxxix.<br />

Dimissione di un deputato 85, 2.<br />

— da chi possono essere ricevute 85, 2.<br />

Direttore generale delle imposte dirette,<br />

ineleggibile (1), 19,<br />

— dellamarina mercantile, eleggibile (1),<br />

16.<br />

— delle strade ferrate, eleggibile (1), 16.<br />

— di Pinacoteche, Musei governativi ecc.<br />

ineleggibile (1), 19.<br />

— di società od imprese sussidiate dallo<br />

Stato, ineleggibile (3, 4).<br />

Direttori di scuole pubbliche, sono elettori<br />

2, 19.<br />

— di società anonime, ecc. V. Amministratori,<br />

di opifici e stabilimenti industriali,<br />

sono elettori 2, 43.<br />

— di Comizi agrari 2, 15.<br />

Diritti civili e politici 5, 4.<br />

Disordini cagionati nella sala elettorale,<br />

pene 94. ,<br />

Disponibilità (impiegati in) sono ineleggibili<br />

82, 1, 2,3.<br />

Divisione di proprietà. V. Comproprietari.<br />

Documenti da unire alla domanda per la<br />

inscrizione nelle liste elettorali 18, 1<br />

e la, lo, le.<br />

non ammettono equipollenti 18, i e,<br />

loro gratuità 18, 2.<br />

che il Comune deve trasmettere alla<br />

Commissione provinciale 33, 3.<br />

in qual forma e modo devono trasmettersi<br />

33, 4.<br />

— del ricorso alla Corte d'appello 38, 1.<br />

— da unire al verbale <strong>dei</strong>relezione 71, 5.<br />

Domanda di iscrizione nelle liste 17.<br />

da chi possa essere redatta 17, 2.<br />

(contenuto della) 17, 1,<br />

in carta libera 17, 2.<br />

(documenti da unire alla) 17, 2,<br />

18, 1, la, le, 1 e.<br />

desflì elettori che non hanno altri titoli<br />

100, 101.<br />

autenticata da notaio 101, 16,<br />

non può esser copiata 101, 17.<br />

deve esser scritta sotto gli occhi<br />

del notaio 101, 18.<br />

e non su moduli stampati 101, 19.<br />

non può essere autenticaja da altri<br />

101, 20.<br />

(senza la) non si possono inscrivere<br />

elettori 101, 21.<br />

Domicilio nelle elezioni politiche e nelle<br />

amministrative 13, 1.<br />

politico secondo la le^ffe del 1860<br />

13.2.<br />

civile, residenza, dimora 13, 3.<br />

(necessità della doppia dichiarazione<br />

per trasferire il) politico 13, 4.<br />

iurisprudenza a favore della sua necessità<br />

13, 15.


608 LKGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Domicilio, giurisprudenza ecc. che non<br />

rammetteva 13, 6.<br />

— politico, estensione della facoltà di<br />

trasferirlo 13, 7.<br />

domanda l'anteriore residenza di<br />

sei mesi 13, 8.<br />

(ragione delle disposizioni della<br />

<strong>legge</strong> sul) e sul suo trasferimento<br />

13,9.<br />

(quelli che rinunciarono al) nel Comune<br />

devono essere cancellati dalle<br />

liste 21,2.<br />

— nel Collegio, non necessario al deputatosi,<br />

12.<br />

Donne non ammesse a votare xili.<br />

(legislazione comparata sul voto delle)<br />

XIII.<br />

ragioni della loro esclusione xill.<br />

Dottori di collegio, sono elettori 2, 18.<br />

Ecclesiastici. V. Culti,<br />

Economati generali (funzionari degli) ineleggibili<br />

(1), 6, 7, 8.<br />

Eleggibilità xxxii.<br />

— y. Incompatibilità, Impiegati ecc.<br />

Elenco separato degli elettori contemplati<br />

dall'art 14, 22, 3.<br />

(norme per la formazione <strong>dei</strong>r)<br />

22, 3.<br />

(documenti e informazioni per V)<br />

22,3.<br />

(passaggio delle liste elettorali all'), e<br />

viceversa 22, 4.<br />

(devono essere inscritti nell') anche<br />

quelli che lo erano già sulle liste<br />

23, 24, 5<br />

(variazioni che debbono essere introdotte<br />

nelF) durante Tanno 36, 8.<br />

(gli elettori inscritti sulF) non contano<br />

per la formazione delle sezioni<br />

48, 15 e ìòbis.<br />

— deve essere affisso nella sala 57, 6.<br />

degli elettori inscritti dal Consiglio<br />

comunale 28, 2.<br />

Elettorale (diritto) è personale 57, 7.<br />

— (criteri del) secondo la <strong>legge</strong> xvni.<br />

y. Condizioni, Elettori, Voto ecc.<br />

Elettori. V. Censo, Capacità, Elenco, Termini,<br />

Liste ecc.<br />

per ciascuna sezione, massimo e minimo<br />

proposto 48, 6, 7.<br />

motivi della loro divisione in sezioni<br />

49, 50,<br />

non possono votare in sezione diversa<br />

49, 2.<br />

né in più luoghi 49, 2.<br />

(locale dove gli) votano 49, 4.<br />

più giovani, scrutatori provvisorii 52.<br />

Elettori più anziani, eventualmente fungono<br />

da scrutatori provvisori 52.<br />

devono mostrare il certificato per entrare<br />

nella sala 55, 2.<br />

inconvenienti e rimedi 55, 3.<br />

(identità degli) nella votazione 55, 4,<br />

64, 4,<br />

(intrusione di non) nella sala 55, 5.<br />

d'altre sezioni hanno diritto di entrare<br />

nella sala 55, 6.<br />

armati nella sala 56, 7, 8.<br />

che devono essere ammessi a votare<br />

57,1, 2,3.<br />

che hanno interposto appello 57, 2a.<br />

non basta un telegramma che notifichi<br />

l'appello 57, 2è.<br />

che non devono essere ammessi57, 4.<br />

che votano indebitamente 57, 5.<br />

non possono occuparsi nella sala che<br />

<strong>dei</strong>relezione del deputato 59,1.<br />

sono vietate le discussioni 59, 1.<br />

motivi e limiti del divieto, 59, 2.<br />

(venti) sono necessari a procedere alla<br />

nominadell'ufficio definitivo 62,1,2.<br />

respinti neirelezione <strong>dei</strong>rufficio definitivo<br />

62, 11.<br />

chiamati in ordine alfabetico 64, 2, 5.<br />

(quanti) possono scrivere la scheda<br />

contemporaneamente 64, 5.<br />

analfabeti, possono farsela scrivere da<br />

altri 65,23,24.<br />

indisposti id. id. 65, 23, 25.<br />

che si presentano dopo l'appello 67,1.<br />

(uno degli) basta a protestare contro<br />

una scheda 70, 9.<br />

(dieci) necessari per protestare contro<br />

tutte le schede 70, 9, 10, 11.<br />

che non possono votare per mancanza<br />

delle liste 70,12.<br />

0 per altre cause di forza maggiore<br />

70, 12.<br />

che votano'in due Collegi 70, 13.<br />

per computare rollavo 74, 9.<br />

morti, condannati, doppiamente inscritti<br />

non contano neirottavo 74<br />

da aggiungere per computare l'ottavo<br />

74, 12.<br />

militari non confano nell'ottavo 74, H.<br />

hanno diritto di essere presenti all'adunanza<br />

<strong>dei</strong> presidenti 79, 4.<br />

inscritti a norma degli art. 101, 102<br />

su loro domanda 101, 7, 8.<br />

motivi, emendamenti, ecc., relativi a<br />

questi due articoli lól, 8, 9, 10,<br />

U, 12, 13.<br />

loro applicazione restrittiva 101,<br />

14, 15.<br />

Elezioni, si debbono eseguire sulle liste<br />

5


LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 609<br />

definitive approvate prima della convocazione<br />

del Collegio 36, 1, 9.<br />

FJezioni di ballottae:^io si devono fare<br />

sulle liste medesime che servirono<br />

alla prima elezione 36, 9.<br />

da chi indette 49, 1,<br />

(termine per le) 49, 2.<br />

(in qual giorno debbano seguire le)<br />

49, 5.<br />

in quali locali preferibilmente 50, i.<br />

esigono almeno Tottavo degli inscritti<br />

74.<br />

parziali, loro necessità 80, 1, 6.<br />

— inconvenienti che ne derivano<br />

80, 2.<br />

(temperamenti proposti ad evitare<br />

le), 80, 3, 4,5.<br />

(il voto limitato nelle) 80, 7.<br />

Enfitenta, chi sia 6, 2.<br />

— (imposte computate a favore delF) 6,4-,<br />

Equipollenti ilella capacità. V, Capacità.<br />

— del censo. V. Censo.<br />

Eredità (anticipazione di), effetti elettorali<br />

11, il.<br />

— titoli equipollenti 11, 12.<br />

Esame del primo corso di istituto o scuola<br />

pubblica secondaria, è titolo airelettorato<br />

2, 32.<br />

elettorale, proposta Zanardelli 101, 4.<br />

(Commissione per V) 101, 5,<br />

proposte equipollenti 101, 6.<br />

Esattori, non sono equiparati agli agenti<br />

delle imposte 41, 3, 4, 5.<br />

Estratto di ruolo. V. Agenti.<br />

Età per l'elettorato XUL<br />

perchè fu ridotta a 21 anni 1,16.<br />

negli altri Stati 1, 17, 18.<br />

(prova <strong>dei</strong>r) 1, 19.<br />

quando deve essere raggiunta 1,<br />

20,21,22.<br />

è motivo di preferenza per un candidato<br />

a parità di voti 78, 2.<br />

legislazione comparata 78, 1,<br />

per essere eletto deputato 81, 3.<br />

— perchè mantenuta a trentanni<br />

81,4.<br />

quando deve esser raggiunta 81,6.<br />

Fabbricati. V, Imposte.<br />

Fallimento (conseguenze del) nei rapporti<br />

elettorali 88, 20.<br />

proposte della Commissione 88, 29.<br />

— (emendamento del fc-enato sulle)<br />

88, 30.<br />

(se le operazioni di) cessano per mancanza<br />

di attivo, il fallito non riacquista<br />

• il diritto elettorale 88, 31,<br />

Falliti. V. Fallimento.<br />

LEGGI SPECIALI. Serie 1*<br />

Falso (condannati per). V. Condannati,<br />

per rinscrizione nelle liste elettorali<br />

89, 8, 9.<br />

Farmacisti, sono elettori 2, 26.<br />

Fattoriui postali e telegrafici, ammessi a<br />

votare 14, 6.<br />

Favore (il semplice) non è corruzione elettorale<br />

90, 14.<br />

Fede di nascita 18, 1, 6.<br />

Ferrovie (guidatori e casellanti delle) ammessi<br />

a votare 14, 6.<br />

Firma dello scrutatore sulle schede 63, 2,<br />

4, 5.<br />

se manca, la scheda è nulla 69, 2.<br />

Fittavolo V. Affittuari.<br />

Fondi esenti da imposta, V. Imposta.<br />

Fondo per il culto (funzionari del) ineleggibili<br />

(1), 6, 7.<br />

Formazione delle liste. V. Liste elettorali.<br />

Forza armata. V. Armata.<br />

Frode elettorale, nozione del reato 95, 1.<br />

legislazione comparata 95, 2.<br />

(varie specie di) 95, 3.<br />

si esige la flagranza 95, 4.<br />

(pena per le) 95, 5.<br />

(progetto della Commissione pel Codice<br />

penale in materia dì) 95, 6.<br />

Frodi (condannati per). V. Condannati.<br />

— per l'inscrizione nelle liste elettorali<br />

89, 8, 9.<br />

Funzionari. V. Impiegati.<br />

Generali. V. Ufficiali.<br />

Geometri, sono elettori 2, 25.<br />

Gestori di società ecc. V. Amministratori.<br />

Giornali sul tavolo <strong>dei</strong>rufficio elettorale<br />

54, 13.<br />

Giudici nella Commissione provinciale per<br />

gli appelli 32, 4 e ibis.<br />

nel seggio provvisorio 52,<br />

di Cassazione e d'appello, eleggibili<br />

Giunta municipale, quando deve riunirsi<br />

per le liste elettorali 19,1.<br />

suoi uffici 19, 2, 3.<br />

composizione, divisione in sezione<br />

20,1.<br />

presidente, segretario (verbali della)<br />

20, 2.<br />

(iscriz. d'ufficio fatte dalla) 12,<br />

1,4.<br />

chi debba cancellare dalle liste<br />

21,2.<br />

(istruzioni ministeriali alla) per le<br />

inscrizioni d'ufficio 21, 5.<br />

- ba diritto di richiedere i ruoli<br />

21, 5.<br />

Voi IV. 39


610 LEOGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Giunta rnunicip. (obbligo della) di notificare<br />

le cancellazioni ecc. 25, 26, 1,2, 3.<br />

(Kobbligo di cancellare dalle liste i<br />

morii p i condannati, non è esclusivo<br />

della) 36, 2, 3. 4.<br />

variazioni che dpve introdurre nel-<br />

Telenco speciale 36, 8.<br />

(rettificazioni che la) deve fare nelle<br />

liste in seguito a sentenza 40, 1, 2.<br />

perla verifica delle elezioni. V, Verifica.<br />

non può inscrivere d'ufficio gli elettori<br />

secondo l'art. 100 e 101; 101,<br />

21.<br />

né quelli che non adducono il certificato<br />

scolastico 99, 25.<br />

per i deputali impiagati. V, Verifica,<br />

liquidatrice delTAsse ecclesiastico, (i<br />

membri della) sono eleggibili (1). 61.<br />

Giurisdizione ecclesiastica, cosa sia 83, 3.<br />

Governo (pressioni esercitate dal). V. Pressioni.<br />

Grado accademico, è titolo alFelettorato<br />

2, 21.<br />

può essere aggiunto al nome del candidato<br />

65. "<br />

Graduati della marina mercantile, sono<br />

elettori 2, 28.<br />

Gratuità <strong>dei</strong> procedimenti elettorali 41,<br />

1,2.<br />

Grigioni (Italiani <strong>dei</strong>) V, Ticino.<br />

Guardie di P. S., doganali, forestali, ecc.<br />

non ammesse a votare 14, 5, 6.<br />

mnnicipali, non ammesse a votare 14,<br />

5, 6.<br />

Gnidatori delle ferrovie, ammessi a votare<br />

14,6.<br />

Impiegati in attività di servizio o a riposo,<br />

sono elettori 2, 42,<br />

che non possono essere eletti deputati<br />

(1).<br />

secondo le legislazioni precedenti<br />

(1).1,2.<br />

la cui eleggibililà era dubbia (1), 5.<br />

(eleggibiliià di tutti gli) con o senza<br />

limite di numero (1), 22.<br />

opzione tradeputaz. e impiego (1), 23.<br />

(sospensione dello stipendio agli) eletti<br />

deputati (1), 24.<br />

(esclusione di tutti gli) dalla <strong>Camera</strong><br />

(lì, 25.<br />

(chi sia considerato come) per gli effetti<br />

della <strong>legge</strong> sulle incomp. (2).<br />

(percbè il numero degli) ammessi alla<br />

<strong>Camera</strong> sia stato diminuito (6), 1.<br />

ammessi alla <strong>Camera</strong>, loro numero<br />

nelle leggi precedenti (6), 2.<br />

Impiegati (proposte sul numero degli) (6),<br />

3.<br />

ineleggibili anche se rinunciano allo<br />

stipendio (6), 4.<br />

(sorteggio degli) (6), 5.<br />

eletti deputati quando il numero è<br />

completo t6), 9.<br />

quando sono vacanti uno o più posti<br />

(6),-10.<br />

quando sono vacanti uno o più posti<br />

in una delle categorie speciali (6), 11.<br />

(ritardo neiraccertamento <strong>dei</strong> deputati)<br />

(6), 13.<br />

epoca in cui deve verificarsi la vacanza<br />

(6), 12.<br />

non è necessario che le dimissioni siano<br />

state accettate (6), 14.<br />

quando e come i deputati funzionari<br />

possano promuoversi (7).<br />

in disponibilità 82, 1.<br />

in aspettativa 82, 2.<br />

nessuna distinzione è ammessa nella<br />

<strong>legge</strong> 82, 3.<br />

a riposo, sono eleggibili 82, 4.<br />

(pressioni esercitale da) 92, 2.<br />

(persone che si considerano come)<br />

92,7.<br />

(pressioni di) e loro conseguenze 92,<br />

8, 9.<br />

(reati elettorali di) puniti più gravemente<br />

98, 1, 2.<br />

(Giunta per la verifica <strong>dei</strong> depuiati).<br />

V, Verifica.<br />

Impiego di Governo estero, rende ineleggibile<br />

(5).<br />

Imposte dirette che danno titolo all'elettorato<br />

3, 13.<br />

contemplate dalla <strong>legge</strong> elettorale del<br />

1860 ed ora abolite o trasformate<br />

3, 15.<br />

rinvio alla legislazione fiscale 3, 16.<br />

a favore di chi sono imputate 5, 1.<br />

con quali limiti e per quali ragioni 5,<br />

2, 3.<br />

pagate dal nudo proprietario non gli<br />

giovano 5, 4.<br />

su beni enfiteutici, loro attribuzione<br />

6, 4.<br />

(esenzioni da) loro effetti 7, 1.<br />

pagate da proprietari di beni indivisi<br />

9.<br />

da soci di società commerciali 9.<br />

si computano se vi è il possesso dello<br />

stabile 11.<br />

non è necessario provarne il pagamento<br />

11, 10.<br />

pagate da una vedova 12.<br />

pagate dalla moglie legalmente separata<br />

12.


LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 611<br />

Imputazione del censo. V. Censo.<br />

Inabilitati per infermità di mente, non<br />

sono elettori 88.<br />

(proposta di csclvidere tutti gli) dall'elettorato<br />

88, 13.<br />

non accolta 87, ti.<br />

Incapaci per indegnità, legislazione comparata,<br />

lacuna della legislazione precedente<br />

88, 4.<br />

(motivi delle disposizioni relative agli)<br />

88, 5.<br />

V, Condannati, riabilitati.<br />

(difticoltà di conoscere tutti quanti<br />

sono) 87, 27.<br />

(attestati penali per gli) 87, 28.<br />

Incapacità elettorali secondo la le2:ge pre-<br />

. cedente eia giurisprudenza 8S, 2.<br />

secondo i diversi progetti di lee:ge<br />

88, 3.<br />

sua durata 87, 25.<br />

Incarichi pubblici temporanei, loro effetto<br />

(2).<br />

Inchieste elettorali 97, 10, 11.<br />

(motivi delle norme sulle) 97, 12,<br />

(falsi testimoni nelle) 97, 3.<br />

pene 97, 14.<br />

(i testimoni nelle). App. i, 15.<br />

(leggi sulle), App, i, 18.<br />

parlamentari. App. i, 16.<br />

— giudiziarie. App. i, 17.<br />

Incompatibilità parlamentari xxxn.<br />

(applicazione della <strong>legge</strong> sulle) xxxiv.<br />

politico-amministrative XXXV.<br />

(le) e l'affarismo xxxvi.<br />

(<strong>legge</strong> sulle) e come approvata ix.<br />

— perchè non fu modificata 81, 13.<br />

(testo della) 81,14.<br />

(motivi della) (1), 3, 4.<br />

(caso di) (1), 19.<br />

proposte alla <strong>Camera</strong> e non accolte<br />

(J-), 21.<br />

(proposte diverse sulle) (1), 22, 23,<br />

24, 25.<br />

(esclusione di qualsiasi) (1), 22.<br />

assoluta, con facoltà d'opzione (1),<br />

23.<br />

di stipendio (1), 24.<br />

assoluta, senza facoltà d'opzione (1),<br />

25.<br />

per ragione d'affari, contratti, concessioni,<br />

sussidi governativi. V. Affari.<br />

amministrative (Legge G.) 1.<br />

motivi (Legge C.) 2.<br />

(dubbi sulFapplicazione della <strong>legge</strong><br />

sulla) (Legge G.) 3.<br />

— parere del Consiglio di Stato in<br />

proposito (Legge C.) 4.<br />

lndel)ite iscrizioni o cancellazioni. V. Liste.<br />

Indennità ai deputati (1); 26.<br />

Ineleggibilità (causa di) deve cessare prima<br />

dell'elezione (1), 13.<br />

Ingegnere capo' del genio civile, inelea;gibile<br />

(1), 19. ^<br />

Ingerenze indebite. V. Pressioni.<br />

Ingresso nella sala delle elezioni, a chi<br />

consentito 55.<br />

— (pene per il caso di illecito) 94,<br />

1>2.<br />

con nrmi 94, 1, 2.<br />

senza dolo 94, 3.<br />

Inquilini, quando sono elettori 4.<br />

Inscrizione degli elettori, afiidnta alla<br />

Giunta 21, 22, 23, 24 e V. Liste.<br />

Interdetti, esclusi dalfeleltorato 88.<br />

Invasione nei locali elettorali 93.<br />

Islìinti. y. Scuole, Opere pie.<br />

Istruzione elementare è titolo alTelettorato<br />

2, 2.<br />

obbIÌ2:atoria, sua larghezza 2, 3.<br />

imiti di fatto 2, 4.<br />

- limiti airapplicazione della les;ge<br />

2. 5.<br />

risultati ottenuti 2, 9, 10.<br />

complementare 2, 6.<br />

(norme per le scuole di) 2, 7.<br />

nella scuola popolare, serale e festiva<br />

2, 8.<br />

(prova <strong>dei</strong>r) 2, 11.<br />

pubblica (membri del Consiglio superiore<br />

<strong>dei</strong>r) (1).<br />

non possono essere nominati deputati<br />

(7), 6.<br />

Istruzioni ministeriali sull'esecuzione della<br />

<strong>legge</strong> 107, 2.<br />

Italiani non regnicoli, eccezione a loro<br />

favore per l'acquisto della cittadinanza<br />

1, 12.<br />

giurisprudenza 1, 13.<br />

quali siano contemplati 1, U.<br />

dimoranti alTestero, loro inscrizione<br />

nelle liste 22, 6.<br />

lacune e difetti della <strong>legge</strong> xxxix,<br />

<strong>La</strong>urea, è titolo alFelettorato 2, 21.<br />

layori pubblici (membri del Consiglio superiore<br />

<strong>dei</strong>) sono eleggibili (4).<br />

Legazioni (membri di) estere, sono inelegbili<br />

(5).<br />

Legge elettorale, sua importanza ii.<br />

sua connessione colle condizioni e<br />

ordinamenti dello Stato ili.<br />

(opinioni degli scrittori nel 1848<br />

sulla) IV.<br />

piemontese del 18^8, come fu fatta v.<br />

del 1859 e del 1860, come fatte vi.<br />

estesa a tutto il Regno vi.


612 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Legge elettorale (proposte di riforma alla)<br />

nel Parlamento italiano Vii.<br />

dairon. Nicotera vin.<br />

dalUon. Crispi x.<br />

dairon. Zanardelli x.<br />

dall'on. Depretis, X.<br />

(discussione e approvazione della) XL<br />

(difficoltà d'una buona) XL<br />

(lacune e difetti della) XXXIX,<br />

(conclusione sulla) XL.<br />

Leggere e scrivere (necessità che Telettore<br />

sappia) 1, 23.<br />

necessità materiale 1, 24.<br />

necessità morale 1, 25,<br />

non si ammette che se ne possa prescindere<br />

1, 26.<br />

— legislazione comparata 1, 27, 28,29.<br />

— (che cosa s'intende per) 1, 31.<br />

quando non si possedano altri requisiti<br />

1, 32.<br />

e quando si possedano 1, 33.<br />

Libertà del voto. V, Voto.<br />

Licenza liceale, ginnasiale, tecnica, professionale,<br />

magistrale, è titolo airelettorato<br />

2, 31.<br />

Liraltato Toto xxix.<br />

nella nomina <strong>dei</strong> consiglieri della<br />

Commissione provinciale 32, 3 e<br />

3 bis.<br />

— e dell'ufficio definitivo 61, 2.<br />

nell'elezione <strong>dei</strong> deputati 65, 2.<br />

nella Spagna 65, 12.<br />

perchè fu preferito dalla <strong>Camera</strong> 65,<br />

15.<br />

(discussione sul) 65,16.<br />

(argomenti prò e contro il) 65, 17.<br />

(decisioni della <strong>Camera</strong> sul) 65, 18.<br />

(parere <strong>dei</strong>rufficio centrale del Senato<br />

sul) 65, 19.<br />

(deliberazioni del Senato sul) 65, 20.<br />

come si applica 65.<br />

nel ballottaggio 75, 7, 8.<br />

nelle elezioni parziali 80, 7.<br />

Lista libera, 65, 8.<br />

— civile, i suoi funzionari assimilati a<br />

quelli dello Stato (l), 6, 7, 9.<br />

Liste elettorali, riforme principali xxiv.<br />

loro importanza 15, 1.<br />

inconvenienti di applicazione e loro<br />

temperamenti xxv.<br />

proposte di riforma della <strong>legge</strong> del<br />

1860 15, 2,<br />

(limiti alle facoltà del Governo nella<br />

revisione delle) 15, 2.<br />

(riforma della <strong>legge</strong> riguardo alle)<br />

15,3.<br />

(legislazione comparata sulle) 15, 4.<br />

sono permanenti 15, 5,<br />

(domanda di inscrizione nelle) 16, 2.<br />

Liste elettorali (domanda di iscrizione<br />

sulle) è assolutamente gratuita 18, 2.<br />

azione della Giunta municipale 19, 20,<br />

(chi debba essere cancellato dalle)<br />

21, 2.<br />

(inscrizione sulle) in ordine alfabetico<br />

22, 1.<br />

che cosa debbano contenere 22,2.<br />

in doppio originale 22, 2a).<br />

separate dagli elettori di cui alFart. 14.<br />

V, Elenco,<br />

(prima pubblicazione e affissione delle)<br />

24, 2.<br />

possono essere deposte nel Comune<br />

24, 3.<br />

(la res judicata in materia di) non ha<br />

valore da un anno all'altro 26, 4-.<br />

(chi possa inscrivere nelle) il Consiglio<br />

comunale 27, 1.<br />

(se le) non sono rivedute a tempo dalla<br />

Giunta e dal Consiglio si invia un<br />

Commissario 30, 1.<br />

(appello contro le decisioni del Consiglio<br />

comunale sulle) 31, 1.<br />

(invio delle) alla Commissione provinciale<br />

33, 2.<br />

— anche se non vi è reclamo 28, 3.<br />

(esame delle) da parte della Commissione<br />

provinciale 34.<br />

(decretazione definitiva delle) 35, 7.<br />

(pubblicazione delle) e definitiva approvazione<br />

35, 7.<br />

definitivamente approvate, servono per<br />

le elezioni 36.<br />

(variazioni che si possono fare sulle),<br />

dopo la loro approvazione definitiva<br />

36, 2,3, 4, 5,6, 7, 8.<br />

(quali) devono servire per le elezioni<br />

36, 9.<br />

(rettificazioni nelle) in seguito a sentenza<br />

40, 1, 2.<br />

(pubblicità delle) e di tutti gli atti e<br />

documenti relativi 42, 1, 1 a).<br />

(copie delle) in carta libera 42, 1, 6.<br />

— da conservarsi nella Prefettura<br />

42,4.<br />

devono essere conservate negli archivi<br />

della Prefettura e in quelli del Comune<br />

42, 2.<br />

(ciascuno ha diritto di esaminare,<br />

stampare, porre in vendita le) 42,3.<br />

delle sezioni, affisse nella sala 57, 6.<br />

(mancata affissione delle) nella sala<br />

57, 6.<br />

uno scrutatore controfirma il nome<br />

degli elettori votanti sulle 66, 5, 6.<br />

motivi di questa disposizione 66, 6.<br />

può adempiervi il presidente <strong>dei</strong>rufficio<br />

66, 7,


LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 613<br />

Liste eleltorali — quid jiiris se inadempiuta<br />

66,8.<br />

prolesta, casi di nullità 66, 9.<br />

(deposito delle) dopo l'elezione 71,<br />

2, 9.<br />

(esame delle) dopo l'elezione 71, 9.<br />

(reali attinenti alle) 89, 6.<br />

— legislazione comparata in argomento<br />

89, 7.<br />

quali siano questi reati 89, 8.<br />

si giustifica la severità delle sanzioni<br />

penali in argomento 89, 9.<br />

(norme per la revisione delle antiche)<br />

105,2.<br />

nei Comuni divisi in più Collegi 105,3.<br />

(preparazione delle) norme sulla 105,<br />

4.<br />

(fusione delle) quando debba compiersi<br />

105, 5.<br />

— (revisione delle) nei Comuni che non<br />

approvarono le antecedenti 105,6.<br />

— sulle quali si devono fare le elezioni<br />

sino all'appi, della <strong>legge</strong> 107, 1.<br />

Locale dove debbono seguire le elezioni<br />

50,4.<br />

Locazione. K. Affìtto.<br />

— perpetua, vietata 6, 1.<br />

— più che trentennale 6, 1, 2, 3.<br />

etletii elettorali 6, 4.<br />

Maestri di scuole pubbliche, sono elettori<br />

2, 18.<br />

Maggioranza 74. V. Elettori.<br />

Magistrati. V. Giudici.<br />

— (categorie di) eleggibili (1), 6.<br />

— quando siano sorteggiabili (6), 5, 6.<br />

— in missione, eleggibili (Legge Bj 9,<br />

— membri del Tribunale superiore di<br />

guerra, eleggibili (Legge B) 10.<br />

Malta (Italiani di) non possono diventare<br />

cittadini italiani che per <strong>legge</strong> 1,<br />

14.<br />

Manifesto in favore di candidali, non vizia<br />

relezione 59, 3.<br />

della Giunta 16, 2.<br />

Marina mercantile (graduati della) sono<br />

elettori 2, 28.<br />

Marito, si giova delle imposte della moglie<br />

pel censo elettorale, se non è legalmente<br />

separato 8, 3.<br />

Medaglia d'oro e d'argento al valore militare,<br />

marittimo o per la salute pubblica,<br />

è titolo all'elettorato 2, 45.<br />

<strong>dei</strong> mille, è titolo all'elettorato 2, 46.<br />

commemorativa delle guerre per l'indipendenza<br />

d'Italia, è titolo all'elettorato<br />

2, 46.<br />

di Crimea non serve 2, 46 bis.<br />

Mendicità (condannali per). V, Ammoniti.<br />

Condannati.<br />

Metateria (contratto di). V, Affitto.<br />

Mezzadri, sono elettori 3, 24.<br />

inconvenienti della loro ammissione<br />

3, 25.<br />

Militare servizio, è titolo all'elettorato 2<br />

33 e 33 bis.<br />

Militari esclusi dal voto 14, 1.<br />

jegislazione'comparata sulta loro esclusione<br />

14, 2.<br />

(argomenti contro la esclusione <strong>dei</strong>)<br />

14,3.<br />

— per la loro esclusione 14, 4.<br />

non sono compresi nell'esclusione gli<br />

ufficiali e i sott'ufficiali 14,4.<br />

inscritti su elenco separato 22. 23<br />

24.<br />

Miniere (membri del Consiglio superiore<br />

delle), eleggibili (1).<br />

Ministri, segretari di Stato, eleggibili<br />

(1, 7).<br />

possono essere restituiti alle funzioni<br />

che avevano prima (7), 4.<br />

devono ripresentarsi agli elettori (7) ,5.<br />

del culto, sono elettori 2, 20.<br />

non eleggibili. V". Culto,<br />

(pressioni elettorali di) 92, 3.<br />

Ministro della Casa reale, eleggibile (1), 7.<br />

Minoranza (rappresentanza della) F. Proporzionale<br />

(rappresentanza).<br />

Moglie separata legalmente, le sue imposte<br />

non giovano al marito pel censo elettorale<br />

8, 3.<br />

Morti, devono esser cancellali dalle liste<br />

elettorali 21, 2.<br />

Multa, se il reclamo in Cassazione è giudicato<br />

temerario 41, 6.<br />

Naturalità. V. Cittadinanza.<br />

Nizzardi. V. Corsi.<br />

Nomi che l'elettore deve scrivere sulla<br />

scheda 65, 1.<br />

senza sufficiente indicazione, sono nulli<br />

69, 3.<br />

eccedenti quelli che si devono scrivere,<br />

sono nulli 69, 3.<br />

— ripetuti sulla scheda, sono nulli 69, 3.<br />

— (giurisprudenza parlamentare sulla incerta<br />

designazione di) 69, 4.<br />

Notaio (l'ufficio di), è titolo all'elettorato<br />

2, 23.<br />

deve autenticare nella domanda d'inscrizione<br />

sulle liste i motivi per cui<br />

non è firmata dall'elettore 17, 1.<br />

preferito come segretario dell'ufficio<br />

definitivo 60.<br />

assiste alla scrittura della domanda<br />

j


614 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

per rinscrizione nelle liste elettorali<br />

101.<br />

IVotaio — autentica la medesima 101,16.<br />

deve vederla scrivere e firmare 101.<br />

17.<br />

deve fare lui, non altri, Tautenticazione<br />

101, 18.<br />

Kotificazione della prima aflìssione delle<br />

liste al Prefetto 24, 4.<br />

agli elettori cancellati dalle liste 26, i.<br />

la cui domanda di inscrizione fu<br />

respiata 26, 1.<br />

quid juris, se omessa 26. 2.<br />

come debba essere fatta 26, 3.<br />

non è viziata da una indicazione<br />

erronea 26, 6.<br />

valida anche in giorno feriale 26, 6.<br />

delle risoluzioni del Consiglio comunale<br />

29, 1.<br />

— a chi spelta, chi la eseguisce 29,1.<br />

(prova della seguila) 29, 1.<br />

— (è necessaria la ricevuta della)<br />

29, 2.<br />

si deve fare dalPappellanté 29, 1 his.<br />

in carta hbera 31, 3.<br />

(mancanza o irregolarità della) 31, 5.<br />

(degli appelli della) 35, 5 a.<br />

delle decisioni della Commissione provinciale<br />

35, 7.<br />

Notorietà, non può supplire Tatto o contratto<br />

di fitto, mezzadria ecc., come<br />

titolo all'elettorato 4, 9, 10, 11.<br />

può servire a corredare la domanda di<br />

inscrizione sulle liste 18, t.<br />

Nullità della votazione. V, Voto ecc.<br />

delle schede 69 e F. Schede.<br />

Oltraggi ai membri delfufficio elettorale<br />

33.<br />

Omouimi (regole in caso di candidati) 69,<br />

4.<br />

Operazioni elettorali (compimento delle),<br />

reso impossibile 96.<br />

(nullità dolosa delie) 96.<br />

(mutazione <strong>dei</strong> risultali delle) 96.<br />

per la formazione delle prime liste<br />

(Regio decreto 22 gennaio 1882 a<br />

pa^ 498).<br />

or<br />

Opere pie, danno titolo all'elettorato ai<br />

loro amministratori 2. 41.<br />

(sussidiati dalie) esclusi dall'elettorato<br />

88, 32.<br />

OpzioBe di candidati eletti in due o più<br />

collegi 84.<br />

Ora per incominciare le operazioni elettorali<br />

53, 9.<br />

per la nomina <strong>dei</strong>rufficio definitivo62,<br />

1 2<br />

1<br />

I<br />

Ora per la chiusura della votazione 67,<br />

% 3, 4.<br />

non indicata nel verbale 67, 4.<br />

(norme in caso di differenza d'i 67, 4.<br />

— nella votazione di ballottaggio 77, 2.<br />

Ordini cavallereschi (gli insigniti di) sono<br />

elettori 2, 36.<br />

(bilanci degli) (1), 6.<br />

(funzionari degli) assimilati a quelli<br />

dello Stato (V, 6.<br />

(primo segretario per gli) eleggibile<br />

(1), 7, 9.<br />

sacri (il solo ingresso negli) non conferisce<br />

Teleitorato 2, 20.<br />

Ospizi di carità. V. Upere pie.<br />

Ottavo degli elettori inscritti, necessario<br />

all'elezione 74, 5.<br />

motivi 74, 7.<br />

— modo di computarlo 74, 8, 9, 10, 11,<br />

12, 13.<br />

Oziosità (condannati per). V. Ammoniti,<br />

Condannati.<br />

Padre, si giova delle imposte pagate sui<br />

beni <strong>dei</strong> figli 8, 2.<br />

Parenti nell'ufficm iirovvisorio 52, 5.<br />

definitivo 62, 10,<br />

Penali (sanzioni) della nuova legi^e xxxvi.<br />

— delia <strong>legge</strong> 17 dic^^mbre 1^60 ; 89,1.<br />

— del Codice sardo 89, 2.<br />

— necessarie a guarentire l'esercizio del<br />

diritto elettorale 89, 3.<br />

— 'legislazione comparata sulle) 89, 4.<br />

(principii generali in fatto di) elettorali<br />

89, 4.<br />

Peoe. V. Reati, e le loro specificazioni.<br />

Parrochi. F. Ministri del culto.<br />

Parte civile. F. Azione, Inchieste.<br />

Partiti, come temperata la loro azione<br />

eccessiva nella formazione delTufficio<br />

definitivo 61, 1, 4.<br />

Pastette, blocchi, ecc., come prevenuti<br />

63, 1, e \\ Frodi.<br />

Paternità del candidato, può essere aggiunta<br />

al nome 65.<br />

Perdila <strong>dei</strong>relettorato politico, importa la<br />

cancellazione dalle liste in qualunque<br />

tempo 36, 7.<br />

Periti doganali (membri del Collegio consultivo<br />

<strong>dei</strong>) sono eleggibili (1), 18.<br />

Permanenza delle liste, importanza di<br />

questo principio 15, 2.<br />

(conseguenze della) 36, 1.<br />

(eccezioni al principio della) 36,<br />

2.<br />

Pesi e misure (utenti di) 3, 14 a.<br />

Pigione, è titolo all'elettorato 3, 29, 30,<br />

31.


LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 615<br />

Polizia dell'adunanza, a chi spetta 58,<br />

1,2.<br />

Pompieri, non possono votare 14, 5, 6.<br />

Prefetti, eccessive facoltà che avevano riguardo<br />

alle hste elettorali 15, 2,<br />

33M.<br />

nella Commissione provinciale per gli<br />

appelli 32,2.<br />

e le deliberazioni del Consiglio comunale<br />

22, 5; 27, 3.<br />

nella Commissione provinciale 32,<br />

2a.^<br />

garantìa loro accordata dalTarticolo 8<br />

della <strong>legge</strong> coiii. e prov. 97, 15.<br />

— -sua abolizione 97, 16.<br />

ragioni prò e contro 97, 17.<br />

Presidente dell'ufficio della prima sezione,<br />

suo ufficio 73<br />

<strong>dei</strong>rufficio provvisorio 52, 2.<br />

respinge sii elettori dal voto 62.<br />

dell'ufficio definitivo 60,61,8.<br />

incaricato della polizia dell'adunanza<br />

58. 1, 2, 3,4.<br />

quando sostituito 61, 8.<br />

può rimanere scrutatore 61, 8a.<br />

desi2:nato dal maggior numero di<br />

voti 6Ì, 8,<br />

deve bollare le schede 63, 3.<br />

dichiara aperta la votazione 64. 1.<br />

deve riconoscere T identità degli<br />

elettori 64, 5.<br />

può chiamare più elettori insieme<br />

64,6.<br />

estrae le schede 68, 1.<br />

ne dà lettura 68, 5.<br />

le trasmette allo scrutatore eletto<br />

col minor numero di voti 68, 6.<br />

deve recare il verhale ecc. alla<br />

prima sezione del Collegio 72, 1,<br />

^> 3<br />

Presidenti di scuole pubbliche, sono elettori<br />

2. 19.<br />

di Banche, Casse di risparmio, Società<br />

anonime e in accomandita, di mutuo<br />

soccorso e di mutuo credito, sono<br />

elettori 2, 40.<br />

(adunanza <strong>dei</strong>) operazioni ad essa affidate<br />

73, 1.<br />

limili <strong>dei</strong> suoi poteri 73, 2.<br />

su quali incidenti può pronunciarsi<br />

73,3.<br />

mancanza del numero lesale 73, 4.<br />

ritardata proclamazione 73, 5,<br />

illegalità da cui deve guardarsi<br />

73,6.<br />

deve stendere il verbale generale<br />

79.1.<br />

non può giudicare sulle schede 73,<br />

5a.<br />

Presidenti (ad. <strong>dei</strong>) non può giudicare delle<br />

irregolarità d'una sezione 73, 5 6.<br />

— — né rifare il computo <strong>dei</strong> voli 73,<br />

5c.<br />

né sottrarre gli elettori morti 73,<br />

5rf.<br />

di sezione e del Consiglio di Stato,<br />

elegiiibili (1).<br />

(primi) di tlassazione, elegcribili (1).<br />

di Corti d'appello eleiiLiibili (1).<br />

Pressione elettorale distinta dalla influenza<br />

legitlima 91, 1.<br />

(non co.-tituiscono) i discordi 91


616 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Proclamazione del ballottaggio 75, 1.<br />

— indebita 75, 3.<br />

della votazione di ballottaggio 77, 5.<br />

quando sia nulla 77, 5.<br />

pena quando manchi dolosamente 96.<br />

Proclami in favore di deputati, non viziano<br />

relezione 59, 3.<br />

Procuratori presso i Tribunali e le Corti,<br />

sono elettori 2, 22.<br />

— di società e imprese sussidiate dallo<br />

Stato, ineleggibili (3, 4).<br />

Professione del candidato, può essere aggiunta<br />

al nome 65.<br />

Professore delle Università, di qualunque<br />

titolo e grado, è elettore 2, 18.<br />

— ordinario, eleggibile (1).<br />

— (quandodebbasi al sorteggio) (6), 5, 6.<br />

— come possa perdere il posto (6), 11.<br />

e direttore di clinica, laboratorio,<br />

Museo connesso alla cattedra, elegibile<br />

(6j.<br />

e direttore di Museo, ineleggibile (7).<br />

e incaricato, ineleggibile (7),<br />

e direttore retribuito di una scuola,<br />

ineleggibile (7).<br />

— e membro del Consiglio superiore,<br />

ineleggibile (12).<br />

Proporzionale ( rappresentanza ) xxix ;<br />

65, 3.<br />

— (dimostrazioni statistiche della necessità<br />

della) 65, k.<br />

— (argomenti a favore della) 65, 5.<br />

contro la) 65, 6.<br />

( conclusione sulla necessità della)<br />

65 "7<br />

i<br />

(metodi per conseguire la) 65, 8.<br />

(la) in Inghilterra e nelle colonie<br />

65, 9.<br />

agli Stati Uniti e al Brasile 65,<br />

10.<br />

nel continente europeo 65,11,12,<br />

13.<br />

in Danimarca 65, 13.<br />

alla. <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, metodo<br />

Cenala 65, 14.<br />

V, Limitato (voto).<br />

Prova dell'età elettorale 1, 19.<br />

Proì'iuciale (sovraimposta). F. Sovraimposta.<br />

Provincie (ripartizione <strong>dei</strong> deputati fra le)<br />

44.<br />

(denominazione antecedente d'alcune)<br />

46, 1.<br />

variazioni apparenti nel numero <strong>dei</strong><br />

deputali nominati da alcune) 46,<br />

2, 3.<br />

y. <strong>Deputati</strong>.<br />

(necessità di una nuova circoscrizione<br />

delle) 46, 14.<br />

Provincie — non tutte possono formare<br />

C)llegio46, 29, 30, 31.<br />

dove tutti i Comuni formano sezione<br />

48,8.<br />

Pubblicazione delle liste elettorali. V. Affissione<br />

id., id.<br />

Pubblicità, liste elettorali 42, 1.<br />

Pubblico Ministero (azione del) sulle operazioni<br />

delle liste, messa in dubbio<br />

37,11.<br />

lasciata in sospeso dalla <strong>Camera</strong> 37,<br />

11.<br />

necessità di risolvere la questione 37,<br />

12.<br />

risoluzioni in proposito 37, 13.<br />

precedenti della giurisprudenza in proposito<br />

37, 14.<br />

parere del Consiglio di Stato 37, 15.<br />

Quoziente. F. Rappresentanza proporzionale.<br />

Ragionieri, sono elettori 2, 24.<br />

Rappresentanti <strong>dei</strong> candidati neirufficio<br />

definitivo, non ammessi 61, 9.<br />

— di società e imprese sussidiate dallo<br />

Stato, sono ineleggibili (3), 6.<br />

Rappresentanza proporzionale, F. Proporzionale.<br />

Reati elettorali, perchè furono contemplali<br />

nella <strong>legge</strong> 88, 1.<br />

— (idea generale <strong>dei</strong>) 89, 5.<br />

(classificazione <strong>dei</strong>) 89, 5.<br />

attinenti alla formazione delle liste<br />

elettorali 89, 6.<br />

legislazione comparata in proposito<br />

89, 7.<br />

(natura e concetto <strong>dei</strong>) 89, 8.<br />

(si giustifica la severità delle sanzioni<br />

penali per i) attinenti alle liste 89, 9.<br />

F. Pressione, Violenze, Corruzioni,<br />

Frodi ecc.<br />

politici, le loro sono conseguenze identiche<br />

98, 4.<br />

— punibili a termine del Codice penale<br />

98,5.<br />

— applicazione di pene cumulate 98,<br />

6, 7.<br />

Reclami al Consiglio comunale; epoca; da<br />

chi possono essere presentati, a chi<br />

riferirsi, loro forma 26, 5.<br />

Reggenza temporanea di uffici pubblici (2).<br />

Reggimentali scuole. F. Scuole.<br />

Registrazione. F. Data certa.<br />

Reiigiose (pressioni). F. Pressioni.<br />

Rendila pubblica, è titolo airelettorato,<br />

4,1.


LEGGK ELETTORALE POLITICA INDICE 617<br />

Rendita pubblica — molivi del favore accordatole<br />

4, 2.<br />

— dello Stato, e titoli pareggiati 4,3.<br />

Rettificazione delle liste. V, Liste.<br />

lles judicata non ha valore da un anno<br />

all'altro in materia di liste elettorali<br />

26, L<br />

Retribuzione ai deputati, proposte, legislazione<br />

comparata (1), 26.<br />

Rettori di scuole pubbliche sono elettori<br />

2, 9.<br />

Revisione delle liste, spetta alla Giunta.<br />

F, Giunta, Consiglio, Liste.<br />

Riabilitazione, proposta perchè giovi al<br />

riacquisto del diritto elettorale 86, 7,<br />

dubbi sui suoi effetti 86, 26.<br />

Ribasso di viaggi per gli elettori. F. Viaggi.<br />

Ricchezza mobile, il decimo accordato ai<br />

Comuni si computa nel censo elettorale<br />

3, 14.<br />

Ricettìzie, chiese (membri delle), inelegibili<br />

83, 6.<br />

Ricevitori provinciali, sono elettori 3, 14.<br />

Ricorso alla Corte d'appello contro il Consiglio<br />

comunale in materia elettorale<br />

37,3.<br />

perchè fu lasciato anche ai terzi 37, 5.<br />

(termini per il) 37, 4.<br />

ha effetto sospensivo 37, 6.<br />

eccezione a questo principio 37, 7,<br />

(motivi della estesa facoltà di) data ai<br />

cittadini 37, 8, 9, 10.<br />

(documenti del) 38,1.<br />

(decisione del) forme 38, 1.<br />

in Cassazione, termini, da chi può essere<br />

proposto 39, 1.<br />

non ha effetto sospensivo 39, 2,<br />

3, 4, 5.<br />

suoi effetti elettorali 39, 6.<br />

(norme per il) 39, 7.<br />

Ricoverati negli Ospizi. V, Opere pie.<br />

Rinunzia ad un impiego per essere elegibile<br />

(1), 14,<br />

— quando debba esser data (1), 15,<br />

Riparlo <strong>dei</strong> deputati, V, <strong>Deputati</strong>.<br />

— del Collegio in sezioni. V. Sezioni.<br />

Rito sommario. V, Sommario.<br />

Ruoli delle imposte dirette, devono essere<br />

trasmessi dagli agenti ai Comuni senza<br />

spesa 21, 5.<br />

— delle sovrimposte provinciali, id, id,<br />

21, 5.<br />

Sala per le elezioni, nella <strong>legge</strong> precedente<br />

54,1.<br />

nella nuova <strong>legge</strong> 54, 9,<br />

(disegno tipico della) 54, 9 e 9 bis.<br />

(ordine della) 54,11.<br />

Sala (norme per Tentrata degli eletiori<br />

nella) 55, 56.<br />

(che cosa deve essere affisso nella)<br />

57,6.<br />

Sanità (Membri del Consiglio superiore di)<br />

sono eleggibili (1).<br />

Sanzioni penali. F. Penali.<br />

Savoia (Italiani della). V. Corsi.<br />

Schede, da chi fornite 51, i.<br />

— devono essere su carta bianca 51, 3.<br />

il che non era necessario in passato<br />

51,2.<br />

devono scriversi sulle tavole apposite<br />

54, 12.<br />

— in presenza <strong>dei</strong>ruffìcio 54, 12.<br />

in piij <strong>dei</strong> votanti per l'ufficio definitivo<br />

62, 5.<br />

lasciate sul tavolo nella elezione del-<br />

Tufficio definitivo 62, 5.<br />

non scritte in disparte 62, 5.<br />

uniformi 62, 5.<br />

recate di fuori 62. i.<br />

(firma di uno scrutatore sulle) 63, 2,<br />

firmate da uno scrutatore dopo rientrato<br />

nella sala sono nulle 63, 2.<br />

collocate in urna di vetro avanti la<br />

votazione 63, 6.<br />

due 0 tre elettori possono esser chiamati<br />

a scriverle a un tempo, su tavoli<br />

separali 64, 5,<br />

deteriorate, possono sostituirsi 64, 6.<br />

(aggiunte al nome del candidato sulle)<br />

65, 21.<br />

possono essere copiate 65, 22.<br />

non possono essere scritte sul tavolo<br />

<strong>dei</strong>ruffìcio 65, 22.<br />

devono esser scritte in vista <strong>dei</strong>rassemblea<br />

65, 22.<br />

come e quando piegate 66, 2.<br />

devono essere consegnate al presidente<br />

66,4.<br />

se deposte neirurna dairelettore non<br />

importano nullità 66, 4.<br />

in più del numero degli elettori 66, 4 ;<br />

68, 10.<br />

da chi estratto dalFurna 68,1.<br />

(riscontro delle) 68, 1.<br />

deve essere duplice 68, 2.<br />

inservibili, computo totale 68, 3.<br />

(lettura delle) deve essere fatta dal<br />

presidente 68, 5.<br />

(numerazione delle) residue 68, 7.<br />

in due urne 68, 9.<br />

(nullità totale o parziale delle) 69 1. ì<br />

nulle se contrassegnate 69, 2.<br />

se manca la firma o il bollo 69<br />

2.<br />

(modello di) 69, 3.<br />

nulle in parte. V. Nomi.<br />

che si devono unire al verbale 70, 5.


618 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATI VE<br />

Schede (conservazione delle) 70, 7.<br />

perchè si abbruciano 70, 7.<br />

non si abbruciano se vi sono proteste<br />

70, 8.<br />

(attribuzione delle) nel ballottaggio<br />

75 7.<br />

(dispersione delle) 93.<br />

(sottrazione, aggiunta, sostituzione di)<br />

95.<br />

(alterazione del contenuto delle} 95.<br />

(lettura fraudolenta delle) 95.<br />

(scriltura fraudolenta delle) per un<br />

elettore incar)ace 95.<br />

Scrutatore estratto a sorte per firmare le<br />

schede 63, 2.<br />

- sostituito se si allontana dalla sala<br />

63.2.<br />

non deve <strong>legge</strong>rle schede 63, 4.<br />

eletto col minor numero di voti 68, 6.<br />

(un solo) deve far constare della votazione<br />

66, 5.<br />

<strong>legge</strong> le schede se non può il presidente<br />

68, 5.<br />

Scrutatori neirufficio provvisorio 52, 3,<br />

/ ,<br />

8.<br />

bastano tre 52, 8.<br />

— non bastano due soli 52, 8.<br />

neirufficio definitivo 60.<br />

loro sostituzione eventuale 61<br />

62<br />

analfabeti 62, 8.<br />

che devono tener nota <strong>dei</strong> voti<br />

68,7.<br />

devono recare il verbale, ecc. alla<br />

prima sezione 72, 3.<br />

Scrutinio, modo di farlo 68.<br />

formalità preliminari 68, 4,<br />

(dichiarazione <strong>dei</strong> risultati dello) 71.<br />

di lista, importanza della riforma<br />

46, 18.<br />

(legi^i e costituzioni italiane sullo)<br />

46,19.<br />

(Id. francesi sullo) 46, 20.<br />

(Id d'altri Stati sullo! 46,21.<br />

(lo) e gli elettori 46, 21<br />

(argomenti contro lo) 46, 23.<br />

(Id. a favore dello) 46, 24.<br />

46<br />

25.<br />

(lo) al Senato 46, 26.<br />

unico in tutto il Regno 46, 28.<br />

per provincia 46, 29,30, 31,32.<br />

Scuola elementare obbligatoria 2,2, 3.<br />

chi non ne possa profittare, 2, 4.<br />

complementare 2^ 6.<br />

norme per queste scuole 2, 7.<br />

popolare festiva e serale 2, 8.<br />

ordinamento 2, 9.<br />

risultati ottenuti 2, 9, 10.<br />

Scuola secondaria (il primo anno compiuto<br />

in una) è titolo airelettorato 2, 32.<br />

reggimentali, loro istituzione e successive.modificazioni<br />

2, 34.<br />

ordinamento presente e risultati<br />

2, 35.<br />

Seggio provvisorio, definitivo. Y. Ufficio.<br />

Segretari generali, sono eleggibili (1).<br />

im(iieg;iti, possono esser restituiti ai<br />

loro uffici (7).<br />

— devono ripresentarsi agli elettori (7).<br />

Segretario comunale, è elettnre 2, 30.<br />

<strong>dei</strong>fulBcio provvisorio 52, 4.<br />

definitivo 60, 61, 6.<br />

(compenso ali 61, 6.<br />

non elettore 62, 9.<br />

elettore in altro Collegio 69<br />

non deve far constare della<br />

zione 66. 6.<br />

2.<br />

vota-<br />

deve tener nota <strong>dei</strong> voti 68, 7.<br />

è compreso fra i custodi dell'urna<br />

70, 3.<br />

(primo) Mauriziano, eleggibile (1), 7,<br />

8, 9.<br />

Segreto del voto. V. Voto.<br />

Semplicisti, erbaiuoli ecc., non compresi<br />

sotto il titolo di farmacisti 2, 26.<br />

Senatori, non possono essere eletti deputali<br />

81, 7.<br />

Sensali, sono elettori 2, 29.<br />

Sentenza che determina la variazione delle<br />

liste, deve essere allegata ad esse<br />

40. 2<br />

Sezioni <strong>dei</strong> Collegi, criteri che ne determinarono<br />

la formazione 48. 1.<br />

termine medio che fu accollo 48, 2.<br />

corrispondono coi Comuni in alcuni<br />

Stati 48, 3.<br />

ragioni di questo frazionamento 48,<br />

4. piccoli<br />

nei Comuni, inconvenienti<br />

48 5.<br />

(aumento del numero delle) 48, 6.<br />

massimo di 400, minimo di 200 elettori<br />

48, 7.<br />

e loro diversa importanza nelle Provincie<br />

48, 8.<br />

istanze e petizioni per la costituzione<br />

di nuove 48, 9.<br />

varie proposte fatte alla <strong>Camera</strong> 48,<br />

10.<br />

argomenti contro le piccole 48, 10.<br />

(storia della tabella delle) 48, U.<br />

(istruzioni ai prefetti per la costituzione<br />

delle) 48, 12.<br />

(come furono costruite le) secondo la<br />

tabella ministeriale 48,13.<br />

(la divisione <strong>dei</strong> Collegio in) è misura<br />

d'ordine pubblico 48,14.


LEGGK ELETTORALE POLITICA INDICE 619<br />

Sezioni si formano secondo le liste definitivamente<br />

approvate 48, 14.<br />

(non contano per la formazione delle)<br />

gli elettori inscritti sulfelenco separato<br />

48, ìi.<br />

nei Comuni con più di 4-00 elettori<br />

48, 15.<br />

(gli elettori non possono votare fuori<br />

della) cui sono ascritti 50, 1, 2.<br />

(non più di due) nel medesimo fabbricato<br />

50, 3.<br />

(ciascuna) in sala propria SO, 3.<br />

(nelle prime elezioni, non importa che<br />

siano mantenute rigorosamente le<br />

disposizioni circa il numero degli<br />

elettori delle) 106, 1, 2.<br />

Sigillo. V. Bollo.<br />

Sindaco, deve notificare ae:li elettori la loro<br />

cancellazione ecc. 29, 1 ; 35, 7.<br />

non può slare in giudizio in causa<br />

concernente le liste elettorali 31, 4.<br />

può ricorrere alla Corte d'appello 37,<br />

5o.<br />

(garantia accordata al) dagli art. 8 e<br />

HO della <strong>legge</strong> com. e prov. 97, 15.<br />

sua abolizione 97, 16.<br />

motivi prò e contro 97, 17.<br />

Società commerciali, danno titolo all'elettorato<br />

ai loro presidenti o direttori<br />

2, 40.<br />

devono avere esistenza legale 2,<br />

40.<br />

(le imposte pagate da) giovano a<br />

formare il censo elettorale <strong>dei</strong> consoci<br />

9, 1.<br />

anonime in accomandita, cooperative,<br />

ecc. 10, 1.<br />

(le imposte pagate da) giovano ai gestori,<br />

direttori ecc. 10^ 2,<br />

Soldati. V. Militari ecc.<br />

Sommario (procedimento) 38, 3.<br />

Sorteggio fra due candidati pari d'età e di<br />

voti 78, 3,<br />

<strong>dei</strong> deputati impiegati (6), 8.<br />

quando vi siano soggetti i professori<br />

ed i magistrati (6), 5.<br />

dichiarazioni del Ministero delFinterno<br />

(6), 6.<br />

secondo la <strong>legge</strong> precedente (6),<br />

7.<br />

e secondo la nuova (6), 8.<br />

Sottoufficiali, sono elettori 2, 44,<br />

Sottrazione delle liste. V. Liste.<br />

Sovraintendeati scolastici sono elettori<br />

2, 17.<br />

Sovrimposte provinciali, non erano state<br />

comprese dalla <strong>Camera</strong> nel censo<br />

elettorale 3, 17.<br />

non sono diverse dalle erariali 3,18.<br />

Sovrimposte provinciali —argomenti che<br />

condussero a comprenderle 3, 19.<br />

— è tolto il trattamento speciale per alcune<br />

provinole 3, 20.<br />

(il computo delle) è accettato anche<br />

dalla <strong>Camera</strong> 3, 21.<br />

Spedizionieri di doi^^ana, non compresi fra<br />

i sensali 2, 29.<br />

Statuto (art. 9 dello) 49, 1.<br />

— art. 44; 80, 5, 6.<br />

art. 40; 81.<br />

Stranieri, come possano acquistare la cittadinanza<br />

1, 3.<br />

(ragioni della severità usata agli) 1<br />

5<br />

(legislazione comparata sugli) in rapporto<br />

ai diritti politici 1, 8, 9, 10,<br />

11.<br />

necessità di maggiori larghezze 1, 6.<br />

— perchè non furono subito accolte<br />

1,7.<br />

Subaffittuari, quando possano essere elettori<br />

3, 23.<br />

Successione (possesso a titolo di) effetti<br />

elettorali 11, 11.<br />

Sussidiati da Opere di beneficenza, esclusi<br />

dairelettorato 88, 32.<br />

Tavola <strong>dei</strong>rufficio elettorale 54,1.<br />

— (giornali sulla) 54, 13.<br />

Tavole per scrivere il voto 54, 8.<br />

— devono essere isolate 54, 12.<br />

in locale attiguo 54, 12.<br />

(distanza tra le) 54, 13.<br />

Termine per le operazioni della Giunta<br />

municipale 23, 1.<br />

per reclamare al Consiglio comunale<br />

23.<br />

ora in cui scade 26, 6.<br />

scadente in giorno feriale 26, 7.<br />

per le operazioni del Consiglio comunali<br />

27, 1.<br />

motivi 29, 3.<br />

per Tappello contro le decisioni del<br />

Consiglio comunale 31, 1,<br />

per rinvio delle liste alle Commissioni<br />

provinciali 33, 2.<br />

per le operazioni della Commissione<br />

provinciale 34,<br />

per la decretazione definitiva delle<br />

liste 35, 7.<br />

per razione giudiziaria 37, 4.<br />

per il deposito del ricorso alla Corte<br />

d'appello 38, 1.<br />

(non fissato alcun) all'autorità RÌUdiziaria<br />

38, 2.<br />

Termini (elenco <strong>dei</strong>) per la revisione delle<br />

liste 40, 3.<br />

»


620 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVK<br />

Termini (conseguenze della inosservanza<br />

<strong>dei</strong>) 40, 4.<br />

per la convocazione <strong>dei</strong> Collegi elettorali<br />

49, 2.<br />

— (perchè abbreviati i) per la formazione<br />

delle liste elettorali nelle prinie operazioni<br />

105, 1.<br />

Ticino (Cantone) (gli Italiani del) non possono<br />

acquistare la cittadinanza che<br />

per <strong>legge</strong> 1, 14.<br />

Titoli elettorali diversi dall'istruzione 2^<br />

ri.<br />

di rendita pubblica e pareggiati 4, 3.<br />

— onorifici o gentilizi, possono essere aggiunti<br />

al nome del candidato 65.<br />

Tramezzo nella sala elettorale 54, 10.<br />

Transitorie (disposizioni) xxxviii.<br />

nella <strong>legge</strong> 17 dicembre 1860, 101,1.<br />

— nel progetto Depretis 101, 2.<br />

— nelle proposte della Commissione parlamentare<br />

101, 3.<br />

Trasporti. V. Corruzione.<br />

Trentino (Italiani del) possono acquistare<br />

la cittadinanza per decreto reale 1,<br />

14 e li bis.<br />

Tribunale. Presidente, vicepresidente, giudici,<br />

y. Giudici.<br />

Trieste (Italiani di) possono acquistare la<br />

cittadinanza per decreto reale 1, 14.<br />

Tumulti elettorali 93.<br />

Uffici (congiunzione di) nei rapporti della<br />

incompatibilità (Legge B) 1, 2, 3.<br />

— motivi della <strong>legge</strong> (Legge Bj 2, 3, 4.<br />

— eccezioni proposte e non accolte<br />

(Legge B) 5.<br />

professore ordinario e direttore di clinica<br />

0 museo (Legge B) 6.<br />

— e incaricato (Legge B) 7.<br />

e direttore di museo non commesso<br />

(Legge B) 7.<br />

e direttore d'una scuola (Legge B)<br />

8.<br />

e membro del Consiglio superiore<br />

(Legge B) 12.<br />

magistrato in missione (Legge B) 9.<br />

al Tribunale di guerra (Legge B)<br />

funzionario eleggibile membro della<br />

Commissione centrale di riccliezza<br />

mobile (Legge B) 11.<br />

elettorali, incompetenti ad esaminare<br />

i titoli degli inscritli nelle liste 15, 6.<br />

sostenuti dal candidato, possono esser<br />

scritti sulla scheda 65.<br />

Ufficiali addetti ad ambasciate, legazioni,<br />

ecc. sono ineleggibili (5), 5.<br />

— sono elettori 2, 14.<br />

Ufficiali generali e superiori, eleggibili (1).<br />

— limiti alla loro eleggibilità (1), 15.<br />

Ufficio esercitato dai militari eleggibili,<br />

come si debba intendere (1), 15.<br />

Ufficio provvisorio, come costituito 52.<br />

può diventare definitivo 52^ 1.<br />

(presidenza dell') 52, 2.<br />

(segretario dell') 52, 4,<br />

(scrutatori nell') 52, 3.<br />

(parenti, possono far parte dell') 52, 5.<br />

(non elettori nell') 52, 6.<br />

(ritardo di un membro dell') 52, 7.<br />

mancanza 52, 8.<br />

diventa definitivo se alle 10 ant. non<br />

sono presenti almeno 20 elettori 62,<br />

2, 3.<br />

Ufficio deQultivo, come composto 60.<br />

— quid jaris se non può formarsi 61,<br />

86, 8 e).<br />

nomina il proprio segretario 60.<br />

(regola per le sostituzioni nell') 60,<br />

61, 8.<br />

(importanza di una buona costituzione<br />

dell') 61, 1.<br />

(riforma nella costituzione dell') molivi<br />

61, 2,<br />

(il voto limitalo nella nomina dell')<br />

61,2.<br />

(legislazione comparata sulla formazione<br />

dell') 61, 3.<br />

(verbali dell') 61, 5, 7.<br />

( segretario dell' ) sua retribuzione<br />

61,6.<br />

(rappresentanti di candidati nell') non<br />

ammessi 61, 9.<br />

necessari almeno 20 elettori a costituirlo<br />

62, 1,2.<br />

non può esser mai costituito con meno<br />

62,2.<br />

può essere eletto per acclamazione<br />

62<br />

(irregolarità nella costituzione dell')<br />

62,5,7, 8, 9, 10.<br />

(omissione <strong>dei</strong> voti conseguili dai<br />

membri dell') 67, 6.<br />

(elettore analfabeta nell') 62, 8.<br />

segretario elettore di altro Collegio<br />

62, 6.<br />

non elettore 62, 9.<br />

(elettori respinti neirelezione<br />

62,11.<br />

dell')<br />

(parenti possono far parte dell') 62,<br />

10.<br />

(ritardo d'un membro dell') 62, 10.<br />

(mancanza dell') 62, 10.<br />

(membri delT) devono votare come<br />

gli altri elettori 66, 10.<br />

norme alle quali devono attenersi<br />

nei casi di nomi dubbi 69, 4, 5.


LEGGE ELETTORALE POLITICA INDICE 621<br />

Ufficio deflnitÌYO — come delibera sulle<br />

difficoltà, gli.incidenti e le scliede<br />

nulle 70. 2.<br />

(tre membri dell') sempre presenti<br />

70.3.<br />

abbrucia le schede 70, 7.<br />

ma non le contestate 70, 8.<br />

dichiara il risultato della votazione<br />

71.<br />

nel ballottaggio 77, 1, 3.<br />

principale. V\ Adunanza <strong>dei</strong> presidenti.<br />

Urna per collocare le schede 63, 6.<br />

sua necessità 66, 1.<br />

di vetro trasparente 66, 3.<br />

collocata in luogo visibile a tutti 66, 3<br />

ha un coperchio 68, 1.<br />

da chi aperta 68, 1.<br />

capovolta 68, 1, 93.<br />

custodita sempre da almeno tre membri<br />

dell'ufficio 70, 3.<br />

(abbandono dell*), conseguenze 70, k,<br />

(sottrazione delF) 93.<br />

Uscieri giudiziari, sono elettori 2, 39.<br />

non compresi nel novero degli impieati<br />

2, 42.<br />

Vagabondaggio (condannati per). V. Ammoniti,<br />

condannati.<br />

Verbale <strong>dei</strong>relezione, importanza 61, 5.<br />

legislazione comparata 61, 8.<br />

è atto pubblico 61, 7.<br />

(fatti addotti nel) non contraddibili<br />

61, 7.<br />

(mancanza di contestualità nel) 61, 7.<br />

fa piena fede sino airinscrizione in<br />

falso 61, 7.<br />

deve indicare il motivo per cui un<br />

elettore fu ammesso a farsi scrivere<br />

la scheda 65, 26.<br />

sottoscritto seduta stante 70, 6.<br />

(che cosa debba unirsi al) 70, 6.<br />

(mancanza di contestualità od altri appunti<br />

al) 70, 6.<br />

(mancanza del) 71, 3.<br />

deve esser firmato seduta stante 71,<br />

4.<br />

(documenti da unire al) 71, 5.<br />

(sottoscrizione del) 71, 6.<br />

(basta che tre membri dell'ufficio sottoscrivano<br />

il) 71, 7.<br />

in carta libera 71, 8.<br />

da chi deve essere recato alla prima<br />

sezione 72, 2, 3.<br />

non può essere spedito per posta, carabinieri<br />

0 altro mezzo simile 72, 2.<br />

generale delFelezione 79.<br />

sottrazione 79, 1.<br />

invio al Minisi, <strong>dei</strong>rinterno 79, 3.<br />

Verbale generale delTelezione, invio al<br />

Ministero delTinterno, con esso anche<br />

i verbali delle sezioni 79, 2.<br />

termine per rinvio 79, 3.<br />

— pene per il mancato invio 96.<br />

(rifiuto di inscrivere al) proteste 96.<br />

Verifica delle elezioni, sua importanza.<br />

App. I, 1.<br />

legislazione comparata. App. i, 2, 3.<br />

(precedenti parlamentari italiani in materia<br />

di) App. 1, 4.<br />

(metodo vigente per la). App. i, 5.<br />

(regolamento della Giunta per la).<br />

App. I, 6.<br />

(conje procede la) App. i, 7.<br />

(principii accolti dalla Giunta per la).<br />

App. I, 8.<br />

<strong>dei</strong> deputati impiegati, Giunta cui è<br />

affidata. App. i, 9.<br />

sue attribuzioni. App. i, 10.<br />

(Giunta per la) sue attribuzioni. App,<br />

I, H.<br />

(competenza delle due Giunte per la).<br />

App. I, 12.<br />

(Giunta per la), se possa nominare un<br />

Comitato). App. i. 13.<br />

come questo Comitato possa procedere<br />

ed esser composto. App. i,<br />

14.<br />

(inchieste per la). App. T, 15, 16,<br />

17, 18.<br />

Veterinari, sono elettori 2, 27.<br />

Viaggi degli elettori 43, 3.<br />

Vicecancellieri, sono elettori 2, 39.<br />

— nelTufficio definitivo 60.<br />

Viceconciliatori, sono elettori 2, 38<br />

Vicepretori, scmo elettori 2, 38.<br />

Vicesegretari comunali neirufficio definitivo<br />

60.<br />

Vie di fatto. V, Violenze.<br />

Violenze o vie di fatto in materia elettorale<br />

93, 1.<br />

— (gravità del reato di) 93, 2.<br />

— (estremi del reato dì) 93, 3.<br />

Votazione, a che ora deve aprirsi 53, 9.<br />

per la nomina dell'ufficio definitivo.<br />

V. Ufficio.<br />

(chiusura della) 67, 2, 3, 4.<br />

(voti dopo chiusa la) 67, 3.<br />

mancata 70,12.<br />

(proclamazione della). V. Proclamazione.<br />

-intervallo fra Tnna e Taltra 76,1,2,3.<br />

(seconda). V. Ballottaggio.<br />

(proclamazione della). V. Proclamazione.<br />

(reati durante la) 90, i.<br />

Voti (compra e vendita di) 90,2,<br />

legislazione comparata 90, 3.


622 LEGGI POLITICO-AMMINISTRATIVE<br />

Voti (promessa od offerta di) 90, 4-,<br />

F. Corruzione, Pressione, Violenza.<br />

Frode.<br />

(spoglio <strong>dei</strong>) 68. V. Schede.<br />

— (chi deve tener nota <strong>dei</strong>) 68, 7.<br />

— (metodo per tener nota <strong>dei</strong>) 68, 8.<br />

Voto a due gradi xix.<br />

per classi o categorie XX.<br />

plurale xxi.<br />

obbligatorio xxil.<br />

segreto, sua importanza 54. 2.<br />

palese, legislazione comparata 54 3.<br />

(argomenti a favore del) 54, 4.<br />

segreto, sua necessità 54, 5.<br />

— legislazione comparata 54, 6.<br />

(garanzia del) 54, 7.<br />

— non necessario nella elezione dell'ufficio<br />

definitivo 62, 7.<br />

chi vi è ammesso 57, 1, 2, 3,<br />

chi non vi è ammesso 57, 4.<br />

limitato. V. Limitato, Proporzionale.<br />

Voto unico 55, 8.<br />

negativo 65, 8.<br />

per quoziente 65, 8.<br />

unico trasferibile 65, 8.<br />

cumulativo 65, 8.<br />

limitato 65, 8.<br />

semiproporzionale 65, 8.<br />

(il nome di ogni elettore che dà il)<br />

deve essere contrassegnato sulla lista<br />

66.<br />

<strong>dei</strong> membri <strong>dei</strong>rufficio 66, 10.<br />

(ammissione al) di chi non ne ha diritto<br />

96.<br />

(rifiuto di ammettere al) un elettore<br />

96.<br />

(la persona cui è dato il) deve essere<br />

suificientemente designala 69, 3,-4.<br />

di un elettore in due Collegi 70, 13.<br />

Zapperia (contratto di). F. Affitto.<br />

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