Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />
Esempio: nella causa Hill e Stapleton, il governo aveva introdotto un regime<br />
<strong>di</strong> impiego a tempo parziale per i <strong>di</strong>pendenti pubblici, in forza del quale due<br />
<strong>di</strong>pendenti si ripartivano, in via temporanea, un unico posto a tempo pieno e<br />
ciascuno copriva il 50% dell’orario <strong>di</strong> lavoro e percepiva il 50% dello stipen<strong>di</strong>o<br />
168 . I <strong>di</strong>pendenti conservavano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritornare a occupare un impiego a<br />
tempo pieno, purché esistessero posti vacanti. In base alle norme applicabili,<br />
i <strong>di</strong>pendenti con un impiego a tempo pieno maturavano ogni anno uno scatto<br />
<strong>della</strong> tabella retributiva. tuttavia per i <strong>di</strong>pendenti che optavano per l’impiego a<br />
tempo parziale l’incremento era <strong>di</strong>mezzato, cioè erano necessari due anni per<br />
maturare uno scatto. Nel caso <strong>di</strong> specie le due ricorrenti avevano ripreso il servizio<br />
a tempo pieno e contestavano il modo in cui era stato applicato lo scatto.<br />
La Cg ha constatato una <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta fondata sul sesso, in quanto<br />
le donne costituivano la quasi totalità dei <strong>di</strong>pendenti che optavano per il tempo<br />
parziale. Secondo il governo, la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento era giustificata, perché<br />
il principio <strong>di</strong> applicazione dello scatto si basava sulla durata effettiva del<br />
servizio. La Cg ha ritenuto che tale giustificazione fosse un mero assunto, <strong>non</strong><br />
corroborato da riscontri obiettivi (in quanto <strong>non</strong> esistevano prove del fatto che<br />
la durata del servizio <strong>di</strong> altri lavoratori fosse calcolata in termini <strong>di</strong> ore effettivamente<br />
lavorate). La Cg ha quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarato che «un datore <strong>di</strong> lavoro <strong>non</strong> può<br />
giustificare una <strong>di</strong>scriminazione derivante da un regime <strong>di</strong> impiego a tempo<br />
parziale con il solo motivo secondo cui l’eliminazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scriminazione<br />
del genere comporterebbe un aumento delle sue spese».<br />
Riguardo al trattamento <strong>di</strong>scriminatorio in ragione del sesso, la Cg sembra dunque<br />
poco propensa ad accogliere giustificazioni fondate unicamente sulle considerazioni<br />
finanziarie o <strong>di</strong> gestione dei datori <strong>di</strong> lavoro.<br />
Esempio: nella causa Ünal Tekeli c. Turchia, la ricorrente contestava il fatto<br />
che il <strong>di</strong>ritto nazionale obbligasse le donne a prendere il cognome del marito<br />
all’atto del matrimonio 169 . Sebbene la legge consentisse a una donna <strong>di</strong><br />
conservare il proprio nome da nubile assieme a quello del marito, la Cedu ha<br />
constatato una <strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso, in quanto la legge nazionale<br />
<strong>non</strong> obbligava il marito a cambiare cognome.<br />
168 Cg, sentenza 17 giugno 1998, causa C-243/95, Hill e Stapleton c. The Revenue Commissioners and<br />
Department of Finance, Racc. 1998, pag. I-3739.<br />
169 Cedu, sentenza 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turchia (n. 29865/96).<br />
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