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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

96<br />

4.2. Il sesso<br />

La <strong>di</strong>scriminazione sessuale è relativamente ovvia, in quanto si riferisce alla <strong>di</strong>scriminazione<br />

basata sul fatto che una persona sia una donna o un uomo. È l’aspetto<br />

maggiormente sviluppato nella politica sociale dell’UE ed è da tempo considerato<br />

un <strong>di</strong>ritto fondamentale. Lo sviluppo <strong>della</strong> protezione basata su questo motivo ha<br />

perseguito una duplice finalità: in primo luogo, sul piano economico ha contribuito<br />

a eliminare le <strong>di</strong>storsioni <strong>della</strong> concorrenza su un mercato <strong>di</strong>venuto sempre più integrato<br />

e, in secondo luogo, a livello politico ha dotato la Comunità prima e l’Unione<br />

poi <strong>di</strong> uno strumento atto a promuovere il progresso sociale e il miglioramento<br />

delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> lavoro. La protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sul sesso è dunque stata e continua a essere una funzione fondamentale dell’Unione<br />

europea. Il riconoscimento dell’importanza sociale ed economica <strong>di</strong> garantire la<br />

parità <strong>di</strong> trattamento ha trovato un’ulteriore espressione concreta nella posizione<br />

centrale attribuita alla Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali. La protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione<br />

fondata sul sesso è altrettanto sviluppata nel quadro <strong>della</strong> CEDU.<br />

Nella maggior parte dei casi, la <strong>di</strong>scriminazione sessuale <strong>di</strong> solito riguarda situazioni<br />

in cui le donne ricevono un trattamento meno favorevole rispetto agli uomini, sebbene<br />

talvolta si verifichi il contrario.<br />

Esempio: nella causa Defrenne c. Sabena, la ricorrente lamentava <strong>di</strong> ricevere<br />

una retribuzione inferiore a quella dei suoi colleghi <strong>di</strong> sesso maschile,<br />

<strong>non</strong>ostante svolgessero mansioni lavorative identiche 167 . La Cg ha ritenuto che<br />

si trattasse <strong>di</strong> un chiaro caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso. Nel pervenire<br />

a questa conclusione, la Cg ha evidenziato la <strong>di</strong>mensione sia economica sia<br />

sociale dell’Unione e il fatto che la parità <strong>di</strong> trattamento contribuisce al<br />

progresso dell’UE verso tali obiettivi.<br />

Nella causa Bilka, esaminata in precedenza, la Cg ha esaminato una <strong>di</strong>versità <strong>di</strong><br />

trattamento basata su considerazioni attinenti alla gestione <strong>di</strong> un’impresa, in virtù<br />

delle quali il datore <strong>di</strong> lavoro giustificava l’esclusione dei <strong>di</strong>pendenti a orario ridotto<br />

da un regime pensionistico professionale adducendo la necessità <strong>di</strong> incoraggiare il<br />

lavoro a tempo pieno per assicurare la presenza <strong>di</strong> personale sufficiente. In questo<br />

caso la Cg <strong>non</strong> si è pronunciata in merito al fatto che tale misura fosse proporzionata<br />

alla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento subita. È stata invece più esplicita nella causa seguente.<br />

167 Cg, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne c. Sabena, Racc. 1976, pag. 455.

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