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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

90<br />

violazioni degli articoli 2 e 3 e che il mancato rispetto <strong>di</strong> tale obbligo comporta, a<br />

sua volta, una violazione <strong>di</strong> detti articoli, in combinato <strong>di</strong>sposto con l’articolo 14 160 .<br />

Esempio: nella causa Turan Cakir c. Belgio, il ricorrente denunciava la brutalità<br />

<strong>della</strong> polizia che, nel corso del suo arresto, gli aveva provocato lesioni gravi e<br />

durature, accompagnate da minacce e insulti razzisti 161 . La Cedu ha constatato<br />

che la violenza inflitta infrangeva il <strong>di</strong>ritto del ricorrente <strong>di</strong> <strong>non</strong> subire un trattamento<br />

inumano o degradante (articolo 3 <strong>della</strong> CEDU). Ha altresì <strong>di</strong>chiarato<br />

che lo Stato, <strong>non</strong> avendo condotto un’indagine adeguata in merito alla denuncia<br />

<strong>di</strong> maltrattamento, era venuto meno agli obblighi procedurali impostigli dal<br />

medesimo articolo. Ha infine concluso che la mancata conduzione dell’indagine<br />

violava anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>non</strong> subire <strong>di</strong>scriminazioni in associazione con<br />

l’articolo 3, in quanto lo Stato aveva l’obbligo <strong>di</strong> condurre indagini <strong>non</strong> solo<br />

sul presunto maltrattamento, ma anche sulla presunta motivazione razzista del<br />

comportamento <strong>di</strong>scriminatorio.<br />

Esempio: la causa Nachova e a. c. Bulgaria riguardava due uomini rom uccisi<br />

a colpi <strong>di</strong> arma da fuoco mentre tentavano <strong>di</strong> sottrarsi alla polizia militare che<br />

intendeva arrestarli perché si erano assentati senza permesso 162 . All’epoca dei<br />

fatti, il militare che aveva ucciso le vittime aveva urlato «maledetti zingari» a<br />

un loro vicino. La Cedu ha constatato che lo Stato aveva violato il <strong>di</strong>ritto alla vita<br />

delle vittime (articolo 2 <strong>della</strong> CEDU), <strong>non</strong> solo in modo sostanziale, ma anche<br />

a livello procedurale, in quanto <strong>non</strong> aveva condotto un’indagine adeguata sui<br />

decessi. Ha inoltre <strong>di</strong>chiarato che la mancata conduzione dell’indagine violava<br />

anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>non</strong> subire <strong>di</strong>scriminazioni in associazione con l’articolo 2,<br />

in quanto lo Stato aveva l’obbligo <strong>di</strong> accertare specificamente l’esistenza <strong>di</strong><br />

un’eventuale motivazione razzista.<br />

Questi casi riguardano entrambi azioni compiute da pubblici ufficiali, ma lo Stato è<br />

tenuto a intervenire al fine <strong>di</strong> proteggere le vittime <strong>di</strong> reati e <strong>di</strong> condurre indagini<br />

anche nel caso <strong>di</strong> azioni commesse da privati.<br />

160 Cedu, sentenza 6 luglio 2005, Nachova e a. c. Bulgaria [gC] (nn. 43577/98 e 43579/98); Cedu,<br />

sentenza 10 marzo 2009, Turan Cakir c. Belgio (n. 44256/06); cfr. anche Cedu, sentenza 31 maggio<br />

2007, Šečić c. Croazia (n. 40116/02).<br />

161 Cedu, sentenza 10 marzo 2009, Turan Cakir c. Belgio (n. 44256/06).<br />

162 Cedu, sentenza 6 luglio 2005, Nachova e a. c. Bulgaria [gC] (nn. 43577/98 e 43579/98).

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