Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
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violazioni degli articoli 2 e 3 e che il mancato rispetto <strong>di</strong> tale obbligo comporta, a<br />
sua volta, una violazione <strong>di</strong> detti articoli, in combinato <strong>di</strong>sposto con l’articolo 14 160 .<br />
Esempio: nella causa Turan Cakir c. Belgio, il ricorrente denunciava la brutalità<br />
<strong>della</strong> polizia che, nel corso del suo arresto, gli aveva provocato lesioni gravi e<br />
durature, accompagnate da minacce e insulti razzisti 161 . La Cedu ha constatato<br />
che la violenza inflitta infrangeva il <strong>di</strong>ritto del ricorrente <strong>di</strong> <strong>non</strong> subire un trattamento<br />
inumano o degradante (articolo 3 <strong>della</strong> CEDU). Ha altresì <strong>di</strong>chiarato<br />
che lo Stato, <strong>non</strong> avendo condotto un’indagine adeguata in merito alla denuncia<br />
<strong>di</strong> maltrattamento, era venuto meno agli obblighi procedurali impostigli dal<br />
medesimo articolo. Ha infine concluso che la mancata conduzione dell’indagine<br />
violava anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>non</strong> subire <strong>di</strong>scriminazioni in associazione con<br />
l’articolo 3, in quanto lo Stato aveva l’obbligo <strong>di</strong> condurre indagini <strong>non</strong> solo<br />
sul presunto maltrattamento, ma anche sulla presunta motivazione razzista del<br />
comportamento <strong>di</strong>scriminatorio.<br />
Esempio: la causa Nachova e a. c. Bulgaria riguardava due uomini rom uccisi<br />
a colpi <strong>di</strong> arma da fuoco mentre tentavano <strong>di</strong> sottrarsi alla polizia militare che<br />
intendeva arrestarli perché si erano assentati senza permesso 162 . All’epoca dei<br />
fatti, il militare che aveva ucciso le vittime aveva urlato «maledetti zingari» a<br />
un loro vicino. La Cedu ha constatato che lo Stato aveva violato il <strong>di</strong>ritto alla vita<br />
delle vittime (articolo 2 <strong>della</strong> CEDU), <strong>non</strong> solo in modo sostanziale, ma anche<br />
a livello procedurale, in quanto <strong>non</strong> aveva condotto un’indagine adeguata sui<br />
decessi. Ha inoltre <strong>di</strong>chiarato che la mancata conduzione dell’indagine violava<br />
anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>non</strong> subire <strong>di</strong>scriminazioni in associazione con l’articolo 2,<br />
in quanto lo Stato aveva l’obbligo <strong>di</strong> accertare specificamente l’esistenza <strong>di</strong><br />
un’eventuale motivazione razzista.<br />
Questi casi riguardano entrambi azioni compiute da pubblici ufficiali, ma lo Stato è<br />
tenuto a intervenire al fine <strong>di</strong> proteggere le vittime <strong>di</strong> reati e <strong>di</strong> condurre indagini<br />
anche nel caso <strong>di</strong> azioni commesse da privati.<br />
160 Cedu, sentenza 6 luglio 2005, Nachova e a. c. Bulgaria [gC] (nn. 43577/98 e 43579/98); Cedu,<br />
sentenza 10 marzo 2009, Turan Cakir c. Belgio (n. 44256/06); cfr. anche Cedu, sentenza 31 maggio<br />
2007, Šečić c. Croazia (n. 40116/02).<br />
161 Cedu, sentenza 10 marzo 2009, Turan Cakir c. Belgio (n. 44256/06).<br />
162 Cedu, sentenza 6 luglio 2005, Nachova e a. c. Bulgaria [gC] (nn. 43577/98 e 43579/98).