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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

«la nozione <strong>di</strong> ‘vita privata’, ai sensi dell’articolo 8 <strong>della</strong> Convenzione, è un<br />

concetto <strong>di</strong> ampia portata che comprende, tra l’altro, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> instaurare e<br />

sviluppare relazioni con i propri simili […], il <strong>di</strong>ritto allo ‘sviluppo personale’<br />

[…] e il <strong>di</strong>ritto all’autodeterminazione in quanto tale. Comprende elementi<br />

quali il nome […], l’identità <strong>di</strong> genere, l’orientamento sessuale e la vita<br />

sessuale, che rientrano nella sfera personale protetta dall’articolo 8 […],<br />

<strong>non</strong>ché il <strong>di</strong>ritto al rispetto <strong>della</strong> decisione <strong>di</strong> avere o <strong>non</strong> avere un figlio» 152 .<br />

La portata dell’articolo 8 è quin<strong>di</strong> estremamente ampia. La CEDU ha conseguenze<br />

anche in altri ambiti, quali il matrimonio, specificamente protetto dall’articolo 12.<br />

Esempio: nella causa Muñoz Díaz c. Spagna, la ricorrente aveva contratto matrimonio<br />

secondo le usanze tra<strong>di</strong>zionali rom; il rito tuttavia <strong>non</strong> era conforme alle<br />

con<strong>di</strong>zioni prescritte dal <strong>di</strong>ritto nazionale e il matrimonio <strong>non</strong> risultava quin<strong>di</strong><br />

formalmente contratto 153 . Le autorità avevano peraltro considerato la ricorrente<br />

come coniugata, rispetto al rilascio <strong>di</strong> documenti d’identità, alla corresponsione<br />

<strong>di</strong> determinate prestazioni e all’attribuzione del «libretto <strong>di</strong> famiglia». Alla morte<br />

del coniuge, la ricorrente aveva presentato domanda allo Stato per ottenere<br />

la pensione <strong>di</strong> reversibilità, che le veniva rifiutata in quanto <strong>non</strong> risultava regolarmente<br />

sposata a norma del <strong>di</strong>ritto nazionale. La Cedu ha stabilito che, poiché<br />

lo Stato aveva trattato la sua relazione al pari <strong>di</strong> un matrimonio validamente<br />

contratto, la posizione <strong>della</strong> ricorrente era equiparabile a quella dei coniugi in<br />

«buona fede» (vale a <strong>di</strong>re a un caso <strong>di</strong> matrimonio putativo contratto in buona<br />

fede da entrambi i coniugi), ai quali la pensione <strong>di</strong> reversibilità sarebbe stata<br />

accordata. Pur ritenendo che il rifiuto <strong>di</strong> riconoscere la vali<strong>di</strong>tà del matrimonio<br />

<strong>non</strong> costituisse una <strong>di</strong>scriminazione (alla luce dell’articolo 12 in combinato <strong>di</strong>sposto<br />

con l’articolo 14), la Cedu ha concluso che il rifiuto <strong>di</strong> accordare alla ricorrente<br />

lo stesso trattamento riservato ai coniugi in buona fede e <strong>di</strong> accordarle la<br />

pensione costituiva una <strong>di</strong>scriminazione (alla luce del protocollo n. 1, articolo 1,<br />

in combinato <strong>di</strong>sposto con l’articolo 14).<br />

Pertanto, nei casi <strong>di</strong> protezione <strong>di</strong> un aspetto fondamentale <strong>della</strong> <strong>di</strong>gnità umana<br />

in principio la Cedu riconosce agli Stati un più ristretto margine <strong>di</strong> apprezzamento.<br />

tuttavia, in alcune ipotesi si deve stabilire un equilibrio tra questa esigenza e la necessità<br />

<strong>di</strong> proteggere altre persone vulnerabili, i cui <strong>di</strong>ritti potrebbero essere violati.<br />

152 Cedu, sentenza 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia [gC] (n. 43546/02), punto 43.<br />

153 Cedu, sentenza 8 <strong>di</strong>cembre 2009, Muñoz Díaz c. Spagna (n. 49151/07).<br />

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