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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

che l’accesso alla giustizia è previsto come <strong>di</strong>ritto autonomo (senza necessità <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mostrare la <strong>di</strong>scriminazione) per quanto riguarda l’applicazione delle <strong>di</strong>rettive<br />

stesse.<br />

3.4.4.1. La Convenzione europea nel contesto dell’accesso alla<br />

giustizia<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso alla giustizia è garantito come <strong>di</strong>ritto autonomo dalla CEDU nel<br />

contesto del <strong>di</strong>ritto a un equo processo <strong>di</strong> cui all’articolo 6. La Cedu ha esaminato<br />

<strong>di</strong>versi casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in proposito.<br />

Esempio: nella causa Paraskeva Todorova c. Bulgaria, il rifiuto da parte del giu<strong>di</strong>ce<br />

nazionale <strong>di</strong> sospendere la pena inflitta alla ricorrente, accompagnato da<br />

osservazioni sulla necessità <strong>di</strong> contrastare la cultura <strong>di</strong> impunità <strong>di</strong>ffusa tra le<br />

minoranze etniche, è stato considerato come una violazione dell’articolo 6 in<br />

combinato <strong>di</strong>sposto con l’articolo 14 145 .<br />

Esempio: nella causa Moldovan e a. c. Romania (n. 2), già esaminata, è stato<br />

riconosciuto che il ritardo eccessivo nel risolvere i proce<strong>di</strong>menti penali e civili<br />

(sette anni per la pronuncia <strong>della</strong> prima sentenza) costituiva una violazione<br />

dell’articolo 6 146 . Il ritardo era dovuto a numerosi errori commessi dai giu<strong>di</strong>ci e,<br />

insieme con l’atteggiamento <strong>di</strong>scriminatorio generale delle autorità nei confronti<br />

dei ricorrenti rom, è stato considerato costituire alla stregua <strong>di</strong> una violazione<br />

dell’articolo 6 in combinato <strong>di</strong>sposto con l’articolo 14.<br />

Esempio: nella causa Anakomba Yula c. Belgio, il <strong>di</strong>ritto nazionale, che impe<strong>di</strong>va<br />

alla ricorrente <strong>di</strong> ottenere assistenza pubblica per sostenere le spese relative<br />

a un’azione <strong>di</strong> riconoscimento <strong>di</strong> paternità in ragione del fatto che <strong>non</strong> era una<br />

citta<strong>di</strong>na belga, è stato considerato in contrasto con l’articolo 6 in combinato<br />

<strong>di</strong>sposto con l’articolo 14 147 . Peraltro ciò <strong>non</strong> sta a in<strong>di</strong>care che i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi<br />

terzi abbiano <strong>di</strong>ritto assoluto a ricevere sussi<strong>di</strong> pubblici. Nella fattispecie la<br />

Cedu ha preso in considerazione <strong>di</strong>versi aspetti, tra cui il fatto che la richiesta<br />

era stata respinta perché la ricorrente <strong>non</strong> aveva un permesso <strong>di</strong> soggiorno<br />

valido, sebbene all’epoca fosse in attesa del rinnovo. La Cedu ha inoltre tenuto<br />

conto del fatto che per le azioni relative alla paternità era previsto un termine<br />

145 Cedu, sentenza 25 marzo 2010, Paraskeva Todorova c. Bulgaria (n. 37193/07).<br />

146 Cedu, sentenza 12 luglio 2005, Moldovan e a. c. Romania (n. 2) (nn. 41138/98 e 64320/01).<br />

147 Cedu, sentenza 10 marzo 2009, Anakomba Yula c. Belgio (n. 45413/07), esaminata al paragrafo 4.7.<br />

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