Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
3.4.3.1. La Convenzione europea nell’ambito dei beni e dei<br />
servizi, inclusa l’abitazione<br />
La Cedu ha interpretato l’articolo 8 in modo da includere attività che possono avere<br />
conseguenze nella sfera privata, ivi comprese le relazioni <strong>di</strong> carattere economico e<br />
sociale. Ha adottato un’interpretazione estensiva anche per quanto riguarda il <strong>di</strong>ritto<br />
al rispetto del domicilio previsto dall’articolo 8. Come già rilevato, per domicilio<br />
si intendono anche gli alloggi stabili meno «tra<strong>di</strong>zionali», quali le roulotte e le case<br />
mobili. La Cedu ha altresì stabilito che, qualora gli alloggi messi a <strong>di</strong>sposizione dallo<br />
Stato siano in con<strong>di</strong>zioni particolarmente carenti, e causino gravi <strong>di</strong>sagi ai residenti<br />
per un periodo prolungato, ciò potrebbe costituire un trattamento inumano.<br />
Esempio: nella causa Moldovan e a. c. Romania (n. 2), i ricorrenti erano stati<br />
cacciati dalle loro abitazioni, poi <strong>di</strong>strutte in circostanze particolarmente traumatiche<br />
140. I lavori <strong>di</strong> ricostruzione delle loro case procedevano con particolare<br />
lentezza, e la sistemazione provvisoria messa a <strong>di</strong>sposizione era estremamente<br />
carente. La Cedu ha riconosciuto che:<br />
«le con<strong>di</strong>zioni nelle quali i ricorrenti hanno vissuto negli ultimi <strong>di</strong>eci anni, in<br />
particolare la promiscuità e l’insalubrità e i loro effetti deleteri sulla salute e sul<br />
benessere dei ricorrenti, associati alla durata del periodo durante il quale questi<br />
ultimi sono stati costretti a vivere in tali con<strong>di</strong>zioni e all’atteggiamento generale<br />
delle autorità, devono aver causato notevoli sofferenze psicologiche e aver<br />
quin<strong>di</strong> leso la loro <strong>di</strong>gnità umana e suscitato in loro un senso <strong>di</strong> umiliazione e<br />
avvilimento».<br />
Questa constatazione, assieme ad altri elementi, ha indotto la Cedu a concludere<br />
che era stato imposto un trattamento degradante in violazione dell’articolo 3<br />
<strong>della</strong> Convenzione, sebbene il linguaggio adoperato nell’estratto citato lasci<br />
supporre che le con<strong>di</strong>zioni dell’abitazione sarebbero state <strong>di</strong> per sé sufficienti<br />
per pervenire a tale conclusione 141 .<br />
Esempio: nella causa Đokić c. Bosnia Erzegovina, il ricorrente denunciava un’ingerenza<br />
nel suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà 142. Prima <strong>della</strong> <strong>di</strong>sgregazione dell’ex Iugo-<br />
140 Cedu, Moldovan e a. c. Romania (n. 2) (nn. 41138/98 e 64320/01), 12 luglio 2005.<br />
141 La giurisprudenza <strong>della</strong> Cedu in<strong>di</strong>ca che, in alcune circostanze, il trattamento <strong>di</strong>scriminatorio può<br />
<strong>di</strong>venire anche un trattamento degradante. Cfr., per esempio, Cedu, Smith e Grady c. Regno Unito<br />
(nn. 33985/96 e 33986/96), 27 settembre 1999.<br />
142 Cedu, sentenza 27 maggio 2010, Đokić c. Bosnia Erzegovina (n. 6518/04).<br />
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