Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
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<strong>di</strong> istruzione nel quadro <strong>della</strong> CEDU è stata esaminata nella causa D.H. e a. c. Repubblica<br />
ceca 128 , <strong>di</strong> cui al capitolo 2, paragrafo 3.1, e nella causa Oršuš e a. c. Croazia 129 ,<br />
<strong>di</strong> cui al capitolo 5, paragrafo 3.<br />
3.4.3. L’accesso alla fornitura <strong>di</strong> beni e servizi,<br />
inclusa l’abitazione<br />
La protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla razza nell’accesso a beni e servizi<br />
e alla loro fornitura, inclusa l’abitazione, è garantita dalla <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza<br />
razziale, e quella fondata sul sesso dalla <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra uomini<br />
e donne in materia <strong>di</strong> accesso ai beni e ai servizi. L’articolo 3, comma 1, <strong>di</strong> quest’ultima<br />
<strong>di</strong>rettiva riporta alcune delucidazioni sulla norma, precisando che si applica ai beni<br />
e ai servizi «che sono a <strong>di</strong>sposizione del pubblico, in<strong>di</strong>pendentemente dalla persona<br />
interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi<br />
gli organismi pubblici e che sono offerti al <strong>di</strong> fuori dell’area <strong>della</strong> sfera privata e<br />
familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito». Sono espressamente esclusi<br />
il «contenuto dei mezzi <strong>di</strong> comunicazione e <strong>della</strong> pubblicità» e l’«istruzione pubblica<br />
o privata»; quest’ultima esclusione <strong>non</strong> riduce il campo <strong>di</strong> applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva<br />
sull’uguaglianza razziale, che invece comprende espressamente l’istruzione. La <strong>di</strong>rettiva<br />
sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra uomini e donne in materia <strong>di</strong> accesso ai beni e ai servizi<br />
rimanda inoltre all’articolo 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea:<br />
«Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite<br />
normalmente <strong>di</strong>etro retribuzione […].<br />
I servizi comprendono in particolare:<br />
(a) attività <strong>di</strong> carattere industriale;<br />
(b) attività <strong>di</strong> carattere commerciale;<br />
(c) attività artigiane;<br />
(d) attività delle libere professioni».<br />
Sembra dunque che questo settore comprenda tutte le situazioni in cui un bene o un<br />
servizio sia normalmente fornito <strong>di</strong>etro retribuzione, purché ciò <strong>non</strong> avvenga in un<br />
contesto puramente personale, e con l’esclusione dell’istruzione pubblica e privata.<br />
128 Cedu, sentenza 13 novembre 2007, D.H. e a. c. Repubblica ceca [gC] (n. 57325/00).<br />
129 Cedu, sentenza 16 marzo 2010, Oršuš e a. c. Croazia [gC] (n. 15766/03).