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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

78<br />

lavoratori o del semplice fatto <strong>della</strong> loro residenza nel territorio nazionale,<br />

e la cui estensione ai lavoratori citta<strong>di</strong>ni d’altri Stati membri risulta quin<strong>di</strong><br />

idonea a facilitare la loro mobilità nell’ambito <strong>della</strong> Comunità» 119 .<br />

I termini si applicano praticamente a tutti i vantaggi, purché sod<strong>di</strong>sfino la definizione<br />

<strong>di</strong> cui alla causa Even: <strong>non</strong> sussiste alcuna <strong>di</strong>stinzione tra le agevolazioni attribuite<br />

in forza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto e quelle concesse <strong>di</strong>screzionalmente. Inoltre, la definizione<br />

<strong>non</strong> impe<strong>di</strong>sce che i <strong>di</strong>ritti riconosciuti dopo la cessazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />

siano considerati un vantaggio sociale, come il <strong>di</strong>ritto a una pensione 120 . Nel contesto<br />

<strong>della</strong> libera circolazione, per vantaggi sociali si intendono pertanto tutti i vantaggi<br />

che possono contribuire all’integrazione del lavoratore migrante nella società<br />

dello Stato ospitante. I giu<strong>di</strong>ci si sono rivelati generosi nel <strong>di</strong>chiarare che un’agevolazione<br />

costituisce un vantaggio sociale. Alcuni esempi:<br />

• la concessione <strong>di</strong> un prestito esente da interessi in occasione <strong>della</strong> nascita <strong>di</strong><br />

un figlio. Sebbene il sistema <strong>di</strong> prestiti fosse stato istituito al fine <strong>di</strong> contribuire<br />

all’aumento delle nascite, la Cg ha ritenuto che si trattasse <strong>di</strong> un vantaggio<br />

sociale, in considerazione del suo scopo <strong>di</strong> alleviare il peso degli oneri finanziari<br />

gravanti sulle famiglie a basso red<strong>di</strong>to 121 ;<br />

• l’attribuzione <strong>di</strong> una borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in forza <strong>di</strong> un accordo culturale inteso a sostenere<br />

i lavoratori nazionali che stu<strong>di</strong>ano all’estero 122 ;<br />

• il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere che un proce<strong>di</strong>mento penale instaurato nei confronti <strong>di</strong> una<br />

persona si svolga nella lingua del suo paese d’origine 123 .<br />

3.4.2.3. L’istruzione<br />

La protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione nell’accesso all’istruzione è stata originariamente<br />

sviluppata nel contesto <strong>della</strong> libera circolazione delle persone, in forza<br />

dell’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, in particolare per quanto riguarda i figli<br />

dei lavoratori. È presumibile che si verifichino sovrapposizioni tra l’istruzione e la<br />

formazione professionale. Non è chiaro se la nozione <strong>di</strong> istruzione comprenda anche<br />

119 Cg, sentenza 31 maggio 1979, causa 207/78, Pubblico ministero c. Even, Racc. 1979, pag. 2019, punto 22.<br />

120 Cg, sentenza 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione c. Francia, Racc. 1998, pag. I-5325.<br />

121 Cg, sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina c. Landeskre<strong>di</strong>tbank Baden-Württemberg,<br />

Racc. 1982, pag. 33.<br />

122 Cg, sentenza 27 settembre 1988, causa 235/87, Matteucci c. Communauté Française de Belgique,<br />

Racc. 1988, pag. 5589.<br />

123 Cg, sentenza 11 maggio 1985, causa 137/84, Pubblico ministero c. Mutsch, Racc. 1985, pag. 2681.

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