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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

cui <strong>non</strong> rientra nella sicurezza sociale dovrebbe intendersi compresa nella categoria<br />

<strong>della</strong> protezione sociale. In questo senso, è altamente probabile che i singoli ambiti <strong>di</strong><br />

applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale si sovrappongano l’uno all’altro.<br />

Solo tratteggiata è altresì la portata <strong>della</strong> protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione nel<br />

settore dell’assistenza sanitaria. Sembrerebbe riguardare l’accesso all’assistenza sanitaria<br />

pubblica presso il punto <strong>di</strong> erogazione, per esempio il trattamento accordato<br />

dal personale amministrativo e me<strong>di</strong>co. Presumibilmente si applica anche all’assicurazione,<br />

nel caso in cui i servizi sanitari siano forniti da privati e i pazienti siano<br />

rimborsati tramite un regime <strong>di</strong> assicurazione obbligatoria. In questo caso, il rifiuto<br />

<strong>di</strong> assicurare una persona o l’addebito <strong>di</strong> premi più elevati in ragione <strong>della</strong> razza o<br />

dell’origine etnica sembrano rientrare nell’ambito <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sposizione. In alternativa,<br />

tali fattispecie sarebbero riconducibili alla fornitura <strong>di</strong> beni e servizi.<br />

3.4.2.2. I vantaggi sociali<br />

La nozione <strong>di</strong> «vantaggi sociali» è ben sviluppata nella giurisprudenza <strong>della</strong> Cg in<br />

materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto alla libera circolazione delle persone ed è stata interpretata in<br />

senso estremamente estensivo.<br />

Esempio: nella causa Cristini, la ricorrente era una citta<strong>di</strong>na italiana che risiedeva<br />

in francia con i figli; il coniuge deceduto era stato un «lavoratore» ai sensi<br />

del <strong>di</strong>ritto dell’Unione 118 . Le ferrovie francesi rilasciano alle famiglie numerose<br />

una tessera che dà <strong>di</strong>ritto a riduzioni sulle tariffe <strong>di</strong> trasporto; questa tessera<br />

era negata alla signora Cristini in ragione <strong>della</strong> sua nazionalità. Si sosteneva<br />

che, ai fini del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, i «vantaggi sociali» sarebbero esclusivamente<br />

quelli derivanti da un contratto <strong>di</strong> lavoro. La Cg <strong>non</strong> ha accolto questa interpretazione,<br />

rilevando che tale nozione dovrebbe comprendere tutti i vantaggi, a<br />

prescindere dal fatto che siano connessi o meno a un contratto <strong>di</strong> lavoro, incluse<br />

le tessere per la riduzione dei prezzi <strong>di</strong> trasporto ferroviario.<br />

La Cg ha definito i «vantaggi sociali» nella causa Even come vantaggi:<br />

«che, connessi o no ad un contratto <strong>di</strong> lavoro, sono generalmente attribuiti<br />

ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo <strong>di</strong><br />

118 Cg, sentenza 30 settembre 1975, causa 32/75, Cristini (coniugata Fiorini) c. SNCF, Racc. 1975,<br />

pag. 1085.<br />

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