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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

72<br />

esame. La ricorrente aveva superato il primo esame, ma la sua richiesta <strong>di</strong> ammissione<br />

al tirocinio era stata respinta in mancanza <strong>di</strong> posti liberi. L’ammissione<br />

veniva quin<strong>di</strong> rinviata finché <strong>non</strong> si fosse reso <strong>di</strong>sponibile un posto. La ricorrente<br />

sosteneva <strong>di</strong> avere subito una <strong>di</strong>scriminazione a causa <strong>della</strong> preferenza accordata<br />

ai can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> sesso maschile che avessero prestato il servizio militare obbligatorio.<br />

La Cg ha stabilito che la legislazione nazionale che <strong>di</strong>sciplinava la data <strong>di</strong> ammissione<br />

al tirocinio rientrava nell’ambito dell’«accesso al lavoro», in quanto tale<br />

periodo <strong>di</strong> formazione era considerato un «impiego» sia <strong>di</strong> per sé sia nell’ambito<br />

<strong>della</strong> procedura prevista per accedere a un posto nella magistratura.<br />

3.4.1.2. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, compreso il licenziamento<br />

e la retribuzione<br />

Anche in riferimento alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro la Cg ha fornito un’interpretazione<br />

estensiva del campo <strong>di</strong> applicazione. Ciò ha fatto sì che, in sostanza, ogni con<strong>di</strong>zione<br />

collegata a un rapporto <strong>di</strong> lavoro sia considerata compresa in questa categoria.<br />

Esempio: nella causa Meyers, la ricorrente, che allevava un figlio da sola, denunciava<br />

una <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta nei confronti delle donne, dovuta al metodo<br />

adoperato per stabilire se una persona avesse <strong>di</strong>ritto a percepire il «family cre<strong>di</strong>t»<br />

(sussi<strong>di</strong>o familiare) 99 . La Cg è stata a<strong>di</strong>ta per chiarire se la concessione <strong>di</strong> detto<br />

sussi<strong>di</strong>o fosse riconducibile unicamente alla previdenza sociale o se costituisse una<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lavoro. La Cg ha tenuto conto del fatto che, per la concessione del<br />

sussi<strong>di</strong>o familiare in questione, la legge imponeva tre con<strong>di</strong>zioni, vale a <strong>di</strong>re: che<br />

il red<strong>di</strong>to <strong>della</strong> richiedente <strong>non</strong> fosse superiore a un importo determinato; che la<br />

richiedente o il suo partner svolgesse un’attività lavorativa retribuita; che la richiedente<br />

o il suo partner avesse un figlio a proprio carico. La Corte ha stabilito che<br />

l’applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento nell’accesso al lavoro (ora<br />

sostituita dalla <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra uomini e donne) <strong>non</strong> si potesse<br />

escludere sulla base del mero fatto che la prestazione rientrava in un regime<br />

<strong>di</strong> previdenza sociale. facendo leva su questo approccio estensivo ha valutato se<br />

la prestazione fosse riconducibile a un rapporto <strong>di</strong> lavoro. Nella fattispecie, per beneficiare<br />

del sussi<strong>di</strong>o familiare, la ricorrente doveva <strong>di</strong>mostrare che ella stessa o il<br />

suo partner svolgeva un’attività lavorativa retribuita. La con<strong>di</strong>zione relativa all’esistenza<br />

<strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro faceva dunque rientrare il regime <strong>di</strong> prestazioni<br />

familiari nella categoria delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro.<br />

99 Cg, sentenza 13 luglio 1995, causa C-116/94, Meyers c. Adju<strong>di</strong>cation Officer, Racc. 1995, pag. I-2131.

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