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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

3.4. L’ambito <strong>di</strong> applicazione delle <strong>di</strong>rettive<br />

europee contro la <strong>di</strong>scriminazione<br />

Nel quadro delle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

riguarda tre settori: l’occupazione, il sistema <strong>di</strong> previdenza sociale, beni e servizi.<br />

Attualmente la <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale si applica a tutti e tre i settori.<br />

Sebbene sia in corso <strong>di</strong> esame una proposta che estende la <strong>di</strong>rettiva sulla parità<br />

<strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione a tutti e tre i settori, allo stato attuale la<br />

<strong>di</strong>rettiva si applica soltanto nel contesto dell’occupazione. La <strong>di</strong>rettiva sulla parità<br />

<strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne e la <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra<br />

uomini e donne in materia <strong>di</strong> accesso ai beni e ai servizi si applicano nel contesto<br />

dell’occupazione e dell’accesso ai beni e ai servizi, ma <strong>non</strong> dell’accesso al sistema <strong>di</strong><br />

previdenza sociale.<br />

3.4.1. Occupazione<br />

La protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione nel settore dell’occupazione comprende tutti i<br />

motivi che formano oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto previsti dalle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione.<br />

3.4.1.1. Accesso al lavoro<br />

La Cg ha fornito un’interpretazione estensiva <strong>della</strong> nozione <strong>di</strong> «accesso al lavoro».<br />

Esempio: nella causa Meyers c. Adju<strong>di</strong>cation Officer, la Cg ha affermato che la<br />

nozione <strong>di</strong> accesso al lavoro «<strong>non</strong> concerne solo le con<strong>di</strong>zioni esistenti prima del<br />

sorgere <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro», ma anche tutti i fattori significativi che una persona<br />

prende in considerazione prima <strong>di</strong> decidere se accettare o no un’offerta <strong>di</strong><br />

lavoro 97 . Nella fattispecie, una particolare prestazione sociale (concessa a seconda<br />

del livello <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to) poteva rientrare in questo ambito, in quanto la prospettiva<br />

<strong>di</strong> percepirla avrebbe potuto influenzare la decisione <strong>di</strong> una persona se accettare<br />

o meno un impiego. tale considerazione riguardava quin<strong>di</strong> l’accesso al lavoro.<br />

Esempio: nella causa Schnorbus c. Land Hessen, la ricorrente aveva presentato<br />

domanda per un posto <strong>di</strong> tirocinante nell’ambito dell’iter formativo <strong>di</strong> accesso<br />

alla magistratura 98 . A norma <strong>della</strong> legislazione nazionale era necessario superare<br />

un esame <strong>di</strong> Stato, seguito da un periodo <strong>di</strong> tirocinio e quin<strong>di</strong> da un secondo<br />

97 Cg, sentenza 13 luglio 1995, causa C-116/94, Meyers c. Adju<strong>di</strong>cation Officer, Racc. 1995, pag. I-2131.<br />

98 Cg, sentenza 7 <strong>di</strong>cembre 2000 causa C-79/99, Schnorbus c. Land Hessen, Racc. 2000, pag. I-10997.<br />

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