Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
70<br />
3.3.1.3. Il protocollo n. 12<br />
Il protocollo n. 12 vieta la <strong>di</strong>scriminazione nel «go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto previsto<br />
dalla legge» e ha quin<strong>di</strong> un campo <strong>di</strong> applicazione più vasto dell’articolo 14, che<br />
riguarda soltanto i <strong>di</strong>ritti riconosciuti nella CEDU. I commenti sulle <strong>di</strong>sposizioni del<br />
protocollo contenuti nella relazione esplicativa del Consiglio d’Europa in<strong>di</strong>cano che<br />
la <strong>di</strong>sposizione riguarda la <strong>di</strong>scriminazione:<br />
«i. nel go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto specificamente riconosciuto a una persona dal<br />
<strong>di</strong>ritto nazionale;<br />
ii. nel go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto derivante da un chiaro obbligo <strong>di</strong> un’autorità<br />
pubblica in forza del <strong>di</strong>ritto nazionale, cioè nel caso in cui, ai sensi del <strong>di</strong>ritto<br />
nazionale, tale autorità sia tenuta a comportarsi in un determinato modo;<br />
iii. da parte <strong>di</strong> un’autorità pubblica nell’esercizio del potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità (per<br />
esempio, la concessione <strong>di</strong> determinati sussi<strong>di</strong>);<br />
iv. me<strong>di</strong>ante altre azioni od omissioni da parte <strong>di</strong> un’autorità pubblica (per esempio,<br />
il comportamento dei funzionari responsabili dell’applicazione <strong>della</strong> legge<br />
quando intervengono per sedare una sommossa)» 95 .<br />
Nella relazione si legge inoltre che, sebbene il protocollo punti alla tutela dei singoli<br />
contro le <strong>di</strong>scriminazioni delle autorità pubbliche, riguarda anche quei rapporti tra<br />
privati che <strong>di</strong> norma rientrano nel campo delle normative nazionali, «per esempio,<br />
il rifiuto arbitrario dell’accesso al lavoro, dell’accesso a ristoranti o a servizi che i<br />
privati possono mettere a <strong>di</strong>sposizione del pubblico, come l’assistenza me<strong>di</strong>ca o la<br />
fornitura <strong>di</strong> acqua e <strong>di</strong> elettricità» 96 . In generale, il protocollo n. 12 vieta la <strong>di</strong>scriminazione<br />
al <strong>di</strong> fuori dei contesti puramente personali, nei casi in cui una persona<br />
eserciti funzioni che le consentono <strong>di</strong> prendere decisioni in merito al modo in cui<br />
vengono offerti i beni e i servizi a <strong>di</strong>sposizione del pubblico.<br />
Nell’unico caso esaminato dalla Cedu a norma del protocollo n. 12, articolo 1, Sej<strong>di</strong>ć<br />
e Finci c. Bosnia Erzegovina, descritto al paragrafo 4.6, quest’ultima ha <strong>di</strong>chiarato<br />
che tale strumento «introduce un <strong>di</strong>vieto generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione». Ha inoltre<br />
affermato che l’analisi dei casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione è identica a quella stabilita dalla<br />
Cedu per quanto riguarda l’articolo 14.<br />
95 Protocollo n. 12 alla Convenzione sulla salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
(StE n. 177), relazione esplicativa, paragrafo 22. Disponibile all’in<strong>di</strong>rizzo: http://conventions.coe.int/<br />
treaty/en/Reports/Html/177.htm.<br />
96 Ibid., paragrafo 28.