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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

70<br />

3.3.1.3. Il protocollo n. 12<br />

Il protocollo n. 12 vieta la <strong>di</strong>scriminazione nel «go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto previsto<br />

dalla legge» e ha quin<strong>di</strong> un campo <strong>di</strong> applicazione più vasto dell’articolo 14, che<br />

riguarda soltanto i <strong>di</strong>ritti riconosciuti nella CEDU. I commenti sulle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

protocollo contenuti nella relazione esplicativa del Consiglio d’Europa in<strong>di</strong>cano che<br />

la <strong>di</strong>sposizione riguarda la <strong>di</strong>scriminazione:<br />

«i. nel go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto specificamente riconosciuto a una persona dal<br />

<strong>di</strong>ritto nazionale;<br />

ii. nel go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto derivante da un chiaro obbligo <strong>di</strong> un’autorità<br />

pubblica in forza del <strong>di</strong>ritto nazionale, cioè nel caso in cui, ai sensi del <strong>di</strong>ritto<br />

nazionale, tale autorità sia tenuta a comportarsi in un determinato modo;<br />

iii. da parte <strong>di</strong> un’autorità pubblica nell’esercizio del potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità (per<br />

esempio, la concessione <strong>di</strong> determinati sussi<strong>di</strong>);<br />

iv. me<strong>di</strong>ante altre azioni od omissioni da parte <strong>di</strong> un’autorità pubblica (per esempio,<br />

il comportamento dei funzionari responsabili dell’applicazione <strong>della</strong> legge<br />

quando intervengono per sedare una sommossa)» 95 .<br />

Nella relazione si legge inoltre che, sebbene il protocollo punti alla tutela dei singoli<br />

contro le <strong>di</strong>scriminazioni delle autorità pubbliche, riguarda anche quei rapporti tra<br />

privati che <strong>di</strong> norma rientrano nel campo delle normative nazionali, «per esempio,<br />

il rifiuto arbitrario dell’accesso al lavoro, dell’accesso a ristoranti o a servizi che i<br />

privati possono mettere a <strong>di</strong>sposizione del pubblico, come l’assistenza me<strong>di</strong>ca o la<br />

fornitura <strong>di</strong> acqua e <strong>di</strong> elettricità» 96 . In generale, il protocollo n. 12 vieta la <strong>di</strong>scriminazione<br />

al <strong>di</strong> fuori dei contesti puramente personali, nei casi in cui una persona<br />

eserciti funzioni che le consentono <strong>di</strong> prendere decisioni in merito al modo in cui<br />

vengono offerti i beni e i servizi a <strong>di</strong>sposizione del pubblico.<br />

Nell’unico caso esaminato dalla Cedu a norma del protocollo n. 12, articolo 1, Sej<strong>di</strong>ć<br />

e Finci c. Bosnia Erzegovina, descritto al paragrafo 4.6, quest’ultima ha <strong>di</strong>chiarato<br />

che tale strumento «introduce un <strong>di</strong>vieto generale <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione». Ha inoltre<br />

affermato che l’analisi dei casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione è identica a quella stabilita dalla<br />

Cedu per quanto riguarda l’articolo 14.<br />

95 Protocollo n. 12 alla Convenzione sulla salvaguar<strong>di</strong>a dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />

(StE n. 177), relazione esplicativa, paragrafo 22. Disponibile all’in<strong>di</strong>rizzo: http://conventions.coe.int/<br />

treaty/en/Reports/Html/177.htm.<br />

96 Ibid., paragrafo 28.

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