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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

acquisire <strong>di</strong>mestichezza con tali <strong>di</strong>ritti. La Convenzione enuncia una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti,<br />

prevalentemente caratterizzati come «civili e politici», ma tutela anche alcuni <strong>di</strong>ritti<br />

«economici e sociali».<br />

I <strong>di</strong>ritti sostanziali contenuti nella CEDU coprono uno spettro eccezionalmente ampio<br />

e comprendono, per esempio, il <strong>di</strong>ritto alla vita, il <strong>di</strong>ritto al rispetto <strong>della</strong> sfera privata<br />

e familiare e la libertà <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong> coscienza e <strong>di</strong> religione.<br />

Quando un problema <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione riguarda l’ambito <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto riconosciuto<br />

nella Convenzione, la Cedu esamina i ricorsi come presunte violazioni dell’articolo 14.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un elemento importante che contrad<strong>di</strong>stingue la normativa dell’UE dalla<br />

CEDU, in quanto la tutela prevista dalla CEDU in materia <strong>di</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione comprende<br />

degli aspetti che <strong>non</strong> sono contemplati dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione europea <strong>della</strong><br />

<strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Sebbene la Carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali dell’Unione europea<br />

preveda che le misure dell’UE <strong>non</strong> debbano interferire con i <strong>di</strong>ritti umani (compreso<br />

un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione), la Carta si applica agli Stati membri soltanto quando<br />

questi ultimi attuano il <strong>di</strong>ritto dell’Unione. La limitazione a quest’unica circostanza<br />

si deve al fatto che l’UE in realtà <strong>non</strong> <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> un apparato amministrativo negli<br />

Stati membri per applicare le sue normative, le quali sono pertanto attuate dalle<br />

amministrazioni degli Stati membri. Pertanto, negli ambiti in cui questi ultimi <strong>non</strong><br />

hanno trasferito poteri all’UE, la Carta è priva <strong>di</strong> efficacia.<br />

In seguito all’introduzione delle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione e all’estensione<br />

<strong>della</strong> protezione all’accesso ai beni e ai servizi e al sistema <strong>di</strong> previdenza sociale, la<br />

<strong>di</strong>fferenza tra la portata <strong>della</strong> protezione offerta dalla CEDU e quella garantita dalle<br />

<strong>di</strong>rettive si è ridotta. Si possono <strong>non</strong><strong>di</strong>meno in<strong>di</strong>viduare alcuni settori nei quali la<br />

CEDU offre una protezione maggiore rispetto al <strong>di</strong>ritto dell’Unione, che sono esaminati<br />

<strong>di</strong> seguito.<br />

3.3.1.2. La portata dei <strong>di</strong>ritti sanciti nella Convenzione<br />

Nell’applicazione dell’articolo 14 la Cedu ha fornito un’interpretazione estensiva dei<br />

<strong>di</strong>ritti sanciti dalla CEDU:<br />

• in primo luogo, ha precisato che i ricorsi basati sull’articolo 14 possono essere<br />

esaminati in relazione a un <strong>di</strong>ritto sostanziale, ancorché <strong>non</strong> sussista un’effettiva<br />

violazione del <strong>di</strong>ritto sostanziale <strong>di</strong> per sé considerato 86<br />

86 Cfr., per esempio, Cedu, sentenza 8 luglio 2003, Sommerfeld c. Germania [gC] (n. 31871/96).<br />

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