Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
66<br />
giurisprudenza <strong>della</strong> Cedu esaminata al paragrafo 4.7 rivela inoltre che, sebbene<br />
uno Stato possa ritenere che i citta<strong>di</strong>ni e i <strong>non</strong> citta<strong>di</strong>ni <strong>non</strong> siano in una situazione<br />
paragonabile (e quin<strong>di</strong> considerare legittima una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento in talune<br />
circostanze), in linea <strong>di</strong> principio tutti i <strong>di</strong>ritti garantiti dalla CEDU devono essere parimenti<br />
riconosciuti a ogni persona sottoposta alla sua giuris<strong>di</strong>zione. In questo contesto<br />
la CEDU impone agli Stati contraenti obblighi nei riguar<strong>di</strong> dei CPt che in alcuni<br />
ambiti vanno oltre le prescrizioni del <strong>di</strong>ritto dell’Unione.<br />
3.3. L’ambito <strong>di</strong> applicazione <strong>della</strong><br />
Convenzione europea: l’articolo 14<br />
e il protocollo n. 12<br />
3.3.1. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione a norma <strong>della</strong><br />
Convenzione<br />
L’articolo 14 garantisce la parità «[n]el go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti e delle libertà» riconosciuti<br />
nella Convenzione. La Cedu è quin<strong>di</strong> competente a ricevere i ricorsi in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
soltanto se rientrano nell’ambito <strong>di</strong> uno dei <strong>di</strong>ritti garantiti dalla CEDU.<br />
Quando la Cedu esamina una presunta violazione dell’articolo 14, lo fa sempre in associazione<br />
con un <strong>di</strong>ritto sostanziale. Spesso i ricorsi riguardano la presunta violazione<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto sostanziale, e in aggiunta la violazione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto sostanziale in combinato<br />
<strong>di</strong>sposto con l’articolo 14. vale a <strong>di</strong>re che il pregiu<strong>di</strong>zio arrecato ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> una<br />
persona, oltre a <strong>non</strong> rispettare i criteri inerenti al <strong>di</strong>ritto sostanziale, è anche <strong>di</strong>scriminatorio<br />
in quanto le persone in situazioni paragonabili <strong>non</strong> subiscono uno svantaggio<br />
dello stesso tipo. Come rilevato nel capitolo 4, quando la Cedu constata la violazione<br />
<strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto sostanziale spesso <strong>non</strong> procede alla trattazione del ricorso per <strong>di</strong>scriminazione,<br />
in quanto dovrebbe esaminare sostanzialmente gli stessi elementi.<br />
Questa sezione riporta, in primo luogo, una descrizione succinta dei <strong>di</strong>ritti riconosciuti<br />
nella CEDU e, quin<strong>di</strong>, illustra l’ambito <strong>di</strong> applicazione <strong>della</strong> Convenzione, stabilito<br />
dalla Cedu, ai fini dell’applicazione dell’articolo 14.<br />
3.3.1.1. I <strong>di</strong>ritti sanciti nella Convenzione<br />
Dal momento che la <strong>di</strong>sposizione dell’articolo 14 è strettamente correlata con la <strong>di</strong>scriminazione<br />
basata su uno dei <strong>di</strong>ritti sostanziali garantiti dalla CEDU, è necessario