Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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L’ambito <strong>di</strong> applicazione del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
Stati membri dell’UE. Dopo aver soggiornato legalmente per cinque anni in un altro<br />
Stato membro dell’UE, un citta<strong>di</strong>no dell’UE acquisisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> soggiorno permanente,<br />
che a sua volta gli conferisce <strong>di</strong>ritti equivalenti a quelli <strong>di</strong> cui gode la categoria<br />
dei «lavoratori». Ciò ovviamente <strong>non</strong> significa che i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> altri Stati membri<br />
<strong>non</strong> siano protetti dalle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione: un omosessuale tedesco<br />
licenziato in grecia a causa del suo orientamento sessuale può invocare la <strong>di</strong>rettiva<br />
sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione. Significa soltanto che, quando<br />
presenta una denuncia <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione basata sulla nazionalità, la vittima deve<br />
cercare <strong>di</strong> farla rientrare nel motivo <strong>della</strong> razza o dell’origine etnica, oppure invocare<br />
la <strong>di</strong>rettiva sulla libera circolazione.<br />
La <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale e la <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia<br />
<strong>di</strong> occupazione affermano entrambe <strong>di</strong> <strong>non</strong> istituire un <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong><br />
trattamento per i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi (CPt) in relazione alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ingresso<br />
e <strong>di</strong> soggiorno. La <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione afferma<br />
inoltre <strong>di</strong> <strong>non</strong> creare un <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong> trattamento per i CPt in relazione<br />
all’accesso all’occupazione e alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro. La <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza<br />
razziale esclude espressamente «qualsiasi trattamento derivante dalla con<strong>di</strong>zione<br />
giuri<strong>di</strong>ca dei citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi». Queste <strong>di</strong>sposizioni tuttavia <strong>non</strong> sembrano<br />
permettere agli Stati membri <strong>di</strong> escludere totalmente i CPt dalla protezione, in<br />
quanto nei «considerando» si legge che i CPt sono protetti dalla <strong>di</strong>rettiva, ma <strong>non</strong><br />
per quanto riguarda l’accesso al lavoro. La <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra<br />
uomini e donne e la <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra uomini e donne in materia<br />
<strong>di</strong> accesso ai beni e ai servizi <strong>non</strong> escludono i CPt dalla protezione.<br />
tuttavia i CPt godono del <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong> trattamento pressoché negli stessi<br />
ambiti previsti dalle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione allorché ottengono lo status<br />
<strong>di</strong> «soggiornante <strong>di</strong> lungo periodo» ai sensi <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sui citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi<br />
(la quale prevede, tra gli altri requisiti, un periodo <strong>di</strong> soggiorno legale <strong>di</strong> cinque<br />
anni) 84 . Inoltre, a talune con<strong>di</strong>zioni, la <strong>di</strong>rettiva sul ricongiungimento familiare permette<br />
ai CPt che soggiornano legalmente in uno Stato membro <strong>di</strong> farsi raggiungere<br />
dai familiari 85 .<br />
Naturalmente queste norme del <strong>di</strong>ritto dell’Unione <strong>non</strong> impe<strong>di</strong>scono agli Stati<br />
membri <strong>di</strong> introdurre <strong>di</strong>sposizioni più favorevoli nel quadro del <strong>di</strong>ritto nazionale. La<br />
84 Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi che siano soggiornanti <strong>di</strong> lungo<br />
periodo, gU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.<br />
85 Direttiva 2003/86/CE relativa al <strong>di</strong>ritto al ricongiungimento familiare, gU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.<br />
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