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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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3<br />

L’ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong><br />

<strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

3.1. Introduzione<br />

Il <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione vieta la <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta e<br />

in<strong>di</strong>retta ma soltanto in alcuni contesti. Nell’Unione europea la legislazione contro<br />

la <strong>di</strong>scriminazione è stata introdotta al fine <strong>di</strong> favorire il buon funzionamento del<br />

mercato interno ed è stata quin<strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zionalmente limitata all’ambito lavorativo.<br />

Nel 2000, con l’adozione <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale, tale ambito è stato<br />

esteso in modo da includere l’accesso ai beni e ai servizi, da un lato, e l’accesso<br />

al sistema nazionale <strong>di</strong> previdenza sociale, dall’altro, in ragione del fatto che per<br />

garantire l’uguaglianza sul mercato del lavoro è necessario assicurare la parità<br />

<strong>di</strong> trattamento anche in ambiti contigui all’occupazione. È stata poi introdotta la<br />

<strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra uomini e donne in materia <strong>di</strong> accesso ai<br />

beni e ai servizi al fine <strong>di</strong> tutelare la parità tra i sessi in questo settore. Peraltro, la<br />

<strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione adottata nel 2000,<br />

la quale vieta le <strong>di</strong>scriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, la <strong>di</strong>sabilità,<br />

l’età e la religione o convinzione personale, si applica soltanto nel contesto<br />

dell’occupazione. Come si è visto al paragrafo 1.1.2, l’estensione <strong>della</strong> protezione<br />

<strong>di</strong> queste caratteristiche al settore dei beni e dei servizi e al sistema <strong>di</strong> previdenza<br />

sociale è attualmente in corso <strong>di</strong> esame da parte degli organi legislativi.<br />

Per contro, l’articolo 14 <strong>della</strong> CEDU garantisce il pari go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti<br />

fondamentali riconosciuti nella Convenzione. Inoltre il protocollo n. 12 alla CEDU,<br />

entrato in vigore nel 2005, estende la portata del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in<br />

modo da includere ogni <strong>di</strong>ritto garantito a livello nazionale, ancorché <strong>non</strong> rientrante<br />

nella portata dei <strong>di</strong>ritti sanciti dalla CEDU. tuttavia il protocollo è stato ratificato<br />

soltanto da 18 dei 47 Stati membri del CDE, tra i quali si contano sei Stati membri<br />

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