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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />

<strong>di</strong>pendenti più anziani, con perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> servizio più lunghi, avevano <strong>di</strong>ritto a un’indennità<br />

notevolmente maggiore, rispetto al personale più giovane e <strong>di</strong> recente<br />

assunzione. Il tribunale del lavoro del Regno Unito ha riscontrato che, in linea <strong>di</strong><br />

principio, la <strong>di</strong>sposizione <strong>non</strong> era priva <strong>di</strong> un’oggettiva giustificazione in quanto<br />

premiava la fedeltà dei <strong>di</strong>pendenti più anziani, offrendo indennità più elevate che<br />

tenessero conto <strong>della</strong> loro vulnerabilità sul mercato del lavoro, incoraggiandoli nel<br />

contempo a lasciare spazio ai <strong>di</strong>pendenti più giovani. La sentenza fornisce peraltro<br />

orientamenti su come impostare l’analisi <strong>della</strong> giustificazione oggettiva, soffermandosi<br />

sulla necessità <strong>di</strong> tenere in debita considerazione l’elemento <strong>della</strong> proporzionalità<br />

prima <strong>di</strong> trarre conclusioni sulla giustificazione oggettiva.<br />

Esempio: nella causa Hütter c. Technische Universität Graz, la Cg ha esaminato,<br />

in sede <strong>di</strong> rinvio, una normativa austriaca secondo la quale l’esperienza professionale<br />

maturata prima del compimento del <strong>di</strong>ciottesimo anno <strong>di</strong> età <strong>non</strong><br />

aveva valore ai fini <strong>della</strong> determinazione <strong>della</strong> retribuzione. Il signor Hütter e<br />

una sua collega avevano entrambi effettuato un periodo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato presso<br />

la technische Universität graz, al termine del quale erano stati assunti con<br />

contratto trimestrale. Sulla base <strong>della</strong> normativa in questione, la retribuzione<br />

del signor Hütter, poco più che <strong>di</strong>ciottenne, veniva calcolata tenendo conto <strong>di</strong><br />

un’esperienza lavorativa pari a 6,5 mesi, mentre quella <strong>della</strong> sua collega, che<br />

aveva 22 mesi più <strong>di</strong> lui, era calcolata in funzione <strong>di</strong> un’esperienza lavorativa<br />

<strong>di</strong> 28,5 mesi. Ciò determinava una <strong>di</strong>fferenza nella retribuzione mensile, pur<br />

avendo entrambi maturato un analogo periodo <strong>di</strong> servizio.<br />

Il signor Hütter proponeva ricorso, sostenendo che la norma in questione riservava<br />

un trattamento più favorevole a coloro che avevano acquisito un’esperienza<br />

professionale dopo il <strong>di</strong>ciottesimo anno <strong>di</strong> età. La Cg ha considerato in<br />

principio legittime le finalità <strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione, vale a <strong>di</strong>re (1) <strong>non</strong> svantaggiare<br />

coloro che hanno compiuto stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> istruzione secondaria superiore rispetto<br />

ai lavoratori che provengono dalla formazione professionale; e (2) <strong>non</strong> rendere<br />

più oneroso il costo dell’appren<strong>di</strong>stato e favorire in tal modo l’ingresso nel<br />

mercato del lavoro dei giovani che seguono questo tipo <strong>di</strong> formazione. Pur riconoscendo<br />

che, per stabilire se i mezzi adoperati per conseguire le finalità<br />

legittime sono appropriati e necessari, lo Stato membro <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> un notevole<br />

margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità, la Cg ha constatato che <strong>non</strong> era stata fornita una<br />

giustificazione adeguata e oggettiva, in quanto la norma produceva un effetto<br />

sproporzionato sui lavoratori più giovani, soprattutto allorché, a parità <strong>di</strong> esperienza<br />

professionale, l’età dell’interessato influiva sul calcolo <strong>della</strong> retribuzione<br />

come nel caso <strong>di</strong> specie.<br />

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