Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
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• esistevano elementi a conferma del fatto che la <strong>di</strong>sposizione transitoria<br />
era stata adottata <strong>di</strong>etro pressione delle parti sociali per promuovere una<br />
migliore <strong>di</strong>stribuzione del lavoro sotto il profilo intergenerazionale;<br />
• la legge n. 14/2005 era stata promulgata con la collaborazione delle organizzazioni<br />
sindacali e dei datori <strong>di</strong> lavoro, sul presupposto esplicito che<br />
la misura fosse «connessa con obiettivi coerenti con la politica del lavoro<br />
espressi nel contratto collettivo»;<br />
• la clausola relativa al pensionamento obbligatorio era stata inserita nel<br />
contratto collettivo «al fine <strong>di</strong> promuovere l’occupazione».<br />
Dopo aver esaminato questi fattori, la Cg ha stabilito che, «ricollocata nel suo<br />
contesto, la <strong>di</strong>sposizione transitoria […] si propone quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare il mercato<br />
nazionale del lavoro, segnatamente con la finalità <strong>di</strong> contrastare la <strong>di</strong>soccupazione».<br />
La Corte ha riconosciuto che il contratto collettivo perseguiva una finalità<br />
legittima. A questo punto, è passata ad accertare se i mezzi adottati per conseguire<br />
tale scopo fossero «appropriati e necessari». La Cg ha riba<strong>di</strong>to che gli Stati<br />
membri <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> un ampio margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità in materia <strong>di</strong> politica<br />
sociale e <strong>di</strong> occupazione, e <strong>di</strong> conseguenza hanno la facoltà <strong>di</strong> adottare «<strong>di</strong>sposizioni<br />
specifiche che possono variare secondo la situazione negli Stati membri».<br />
È risultata fondamentale la con<strong>di</strong>zione che i lavoratori beneficino <strong>di</strong> una pensione<br />
<strong>di</strong> vecchiaia «il cui livello <strong>non</strong> può essere ritenuto irragionevole». Altrettanto<br />
determinante è stato il fatto che le <strong>di</strong>sposizioni in questione erano previste dal<br />
contratto collettivo tra le parti sociali, garantendo così un livello <strong>di</strong> flessibilità<br />
tale da poter tenere conto, nella decisione relativa al pensionamento, del settore<br />
occupazionale interessato e delle prerogative dell’attività lavorativa in questione.<br />
La Cg ha pertanto stabilito che la <strong>di</strong>sposizione transitoria applicata al signor Palacios<br />
e il contratto collettivo erano oggettivamente giustificati e quin<strong>di</strong> compatibili<br />
con il <strong>di</strong>ritto dell’Unione. L’approccio seguito dalla Cg, suggerisce che l’articolo 6<br />
sarà considerato alla stessa stregua <strong>della</strong> giustificazione oggettiva richiesta per<br />
gli altri motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione, esaminati in precedenza.<br />
Esempio: nella causa MacCulloch il giu<strong>di</strong>ce britannico era stato chiamato a esaminare<br />
quei regimi <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> licenziamento che prevedevano indennità più elevate,<br />
in funzione dell’età e <strong>della</strong> durata del periodo <strong>di</strong> servizio 81 . In questo modo i<br />
81 Employment Appeals tribunal (Regno Unito), sentenza 22 luglio 2008, MacCulloch c. Imperial Chemical<br />
Industries plc [2008] IRLR 846.