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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />

I giu<strong>di</strong>ci hanno quin<strong>di</strong> accolto l’argomentazione del governo secondo cui l’eccezione<br />

dovrebbe applicarsi a un numero alquanto limitato <strong>di</strong> impieghi legati alla<br />

promozione o alla rappresentazione <strong>della</strong> religione, quali i ministri del culto,<br />

ma <strong>non</strong> può permettere a organizzazioni religiose, quali scuole confessionali o<br />

case <strong>di</strong> cura religiose, <strong>di</strong> affermare che un posto <strong>di</strong> insegnante (la cui finalità è<br />

l’istruzione) o <strong>di</strong> infermiere (la cui finalità è l’assistenza sanitaria) rientri negli<br />

«scopi <strong>di</strong> una religione organizzata».<br />

2.6.4.3. Le eccezioni basate sull’età<br />

L’articolo 6 <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione prevede<br />

due giustificazioni <strong>di</strong>stinte per le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento collegate all’età.<br />

L’articolo 6, comma 1, permette la <strong>di</strong>scriminazione in ragione dell’età nei casi in cui<br />

si perseguono «giustificati obiettivi <strong>di</strong> politica del lavoro, <strong>di</strong> mercato del lavoro e<br />

<strong>di</strong> formazione professionale», purché sia sod<strong>di</strong>sfatto il criterio <strong>della</strong> proporzionalità.<br />

Alcuni esempi <strong>di</strong> casi in cui le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento possono essere giustificate<br />

sono: l’articolo 6, comma 1, lettera b), permette la «fissazione <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni minime<br />

<strong>di</strong> età, <strong>di</strong> esperienza professionale o <strong>di</strong> anzianità <strong>di</strong> lavoro per l’accesso all’occupazione».<br />

L’elenco <strong>non</strong> intende essere esaustivo e può essere ampliato secondo le<br />

fattispecie.<br />

L’articolo 6, comma 2, permette la <strong>di</strong>scriminazione fondata sull’età per quanto riguarda<br />

l’accesso o il <strong>di</strong>ritto alle prestazioni dei regimi professionali <strong>di</strong> sicurezza sociale,<br />

senza necessità <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare il criterio <strong>della</strong> proporzionalità.<br />

Esempio: nella causa Palacios, la Cg si è soffermata per la prima volta sull’applicazione<br />

dell’articolo 6 con riferimento, nella fattispecie, all’età <strong>di</strong> pensionamento<br />

obbligatorio 80 . Una volta constatato che l’età <strong>di</strong> pensionamento obbligatorio<br />

rientra nel campo <strong>di</strong> applicazione dell’articolo 6, la Cg ha esaminato se la<br />

<strong>di</strong>sposizione sia basata su una giustificazione oggettiva. Nel suo ragionamento<br />

la Cg ha tenuto conto degli aspetti seguenti:<br />

• la <strong>di</strong>sposizione era stata originariamente introdotta per creare opportunità<br />

sul mercato del lavoro in un contesto economico caratterizzato da un alto<br />

tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione;<br />

80 Cg, sentenza 16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palacios de la Villa c. Cortefiel Servicios SA, Racc. 2007,<br />

pag. I-8531.<br />

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