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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />

prima linea. La Cg ha concluso che la norma era necessaria al fine <strong>di</strong> garantire<br />

l’efficienza bellica.<br />

Esempio: nella causa Kreil la ricorrente aveva presentato domanda <strong>di</strong> impiego<br />

come elettrotecnico nelle forze armate 76 . Il posto le era stato però negato in<br />

quanto le donne erano escluse da tutti gli impieghi militari comportanti l’uso<br />

<strong>di</strong> armi e potevano essere arruolate soltanto nei servizi <strong>di</strong> sanità e nelle formazioni<br />

<strong>di</strong> musica militare. La Cg ha ritenuto che la portata <strong>di</strong> tale esclusione fosse<br />

troppo ampia, in quanto si applicava alla quasi totalità degli impieghi militari<br />

per il solo motivo che avrebbero potuto comportare la necessità <strong>di</strong> utilizzare<br />

armi. La giustificazione deve essere più strettamente correlata con le funzioni<br />

normalmente svolte in un determinato impiego. Per altro verso, la cre<strong>di</strong>bilità<br />

<strong>della</strong> giustificazione addotta dal governo appariva dubbia anche perché nei servizi<br />

accessibili alle donne era comunque previsto un avviamento all’uso delle<br />

armi a fini <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>fesa e <strong>di</strong> pronto soccorso. La misura <strong>non</strong> era quin<strong>di</strong> proporzionata<br />

al conseguimento dell’obiettivo perseguito. Non si possono inoltre fare<br />

<strong>di</strong>stinzioni tra le donne e gli uomini per il motivo che le donne hanno bisogno<br />

<strong>di</strong> maggiore protezione, eccetto il caso in cui tali <strong>di</strong>stinzioni riguar<strong>di</strong>no fattori<br />

specifici <strong>della</strong> con<strong>di</strong>zione biologica <strong>della</strong> donna, per esempio l’esigenza <strong>di</strong> protezione<br />

durante la gravidanza.<br />

In futuro potrebbe <strong>di</strong>ventare sempre più <strong>di</strong>fficile giustificare la <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sul sesso per motivi <strong>di</strong> efficacia o efficienza <strong>di</strong> determinati servizi <strong>di</strong> sicurezza<br />

o <strong>di</strong> emergenza, in quanto i ruoli <strong>di</strong> genere e gli atteggiamenti sociali si mo<strong>di</strong>ficano<br />

nel tempo e gli Stati membri sono tenuti a rivedere perio<strong>di</strong>camente le misure restrittive<br />

tenendo conto <strong>di</strong> tale evoluzione 77 .<br />

2.6.4.2. Le organizzazioni religiose<br />

La <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione permette specificamente<br />

alle organizzazioni fondate sulla «religione» o sulle «convinzioni personali»<br />

<strong>di</strong> imporre talune con<strong>di</strong>zioni ai loro <strong>di</strong>pendenti. L’articolo 4, comma 2, afferma che<br />

la <strong>di</strong>rettiva <strong>non</strong> pregiu<strong>di</strong>ca «il <strong>di</strong>ritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche<br />

o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali […]<br />

<strong>di</strong> esigere dalle persone che sono alle loro <strong>di</strong>pendenze un atteggiamento <strong>di</strong> buona<br />

76 Cg, sentenza 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil c. Repubblica federale <strong>di</strong> Germania, Racc. 2000,<br />

pag. I-69.<br />

77 Direttiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne (rifusione), articolo 31, comma 3.<br />

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