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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

54<br />

una clausola che rende esplicita una delle conseguenze dell’eccezione relativa al<br />

requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa in un<br />

contesto specifico:<br />

«La presente <strong>di</strong>rettiva <strong>non</strong> può avere l’effetto <strong>di</strong> costringere le forze<br />

armate <strong>non</strong>ché i servizi <strong>di</strong> polizia, penitenziari o <strong>di</strong> soccorso ad assumere<br />

o mantenere nel posto <strong>di</strong> lavoro persone che <strong>non</strong> possiedano i requisiti<br />

necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate<br />

ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo <strong>di</strong> salvaguardare il<br />

carattere operativo <strong>di</strong> siffatti servizi» 74<br />

Di norma tale clausola si può applicare a una situazione in cui si rifiuta l’assunzione<br />

<strong>di</strong> persone <strong>di</strong>sabili o che hanno superato una certa età per impieghi considerati<br />

molto impegnativi sul piano fisico. Al riguardo, l’articolo 3, comma 4, <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva<br />

permette agli Stati membri <strong>di</strong> escludere espressamente le forze armate dal campo<br />

<strong>di</strong> applicazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva. Sebbene questa <strong>di</strong>sposizione <strong>non</strong> figuri nella<br />

<strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne (rifusione), per capire come<br />

potrebbe operare facciamo ora riferimento a due casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sul sesso nelle forze armate. tali casi sono stati esaminati ai sensi dell’articolo 2,<br />

comma 2, <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento nell’accesso al lavoro, che<br />

prevedeva la tutela relativa al «requisito essenziale e determinante per lo<br />

svolgimento dell’attività lavorativa», ora contenuta nell’articolo 14, comma 2, <strong>della</strong><br />

<strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne (rifusione).<br />

Esempio: nella causa Sirdar la ricorrente aveva prestato servizio come cuoca<br />

in un’unità d’assalto. Era stata licenziata in seguito a tagli <strong>della</strong> spesa militare<br />

che avevano introdotto il principio dell’«interoperabilità» per le unità d’assalto<br />

75 . L’«interoperabilità» prevedeva che ciascun componente dell’unità fosse in<br />

grado <strong>di</strong> combattere, a causa <strong>della</strong> scarsezza <strong>di</strong> effettivi. La Cg ha riconosciuto<br />

che le unità combattenti speciali composte esclusivamente da uomini erano<br />

giustificate allo scopo <strong>di</strong> garantire l’efficienza bellica e che il principio dell’interoperabilità<br />

escludeva quin<strong>di</strong> le donne. Ciò era dovuto al fatto che le unità<br />

d’assalto erano forze speciali <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, <strong>di</strong> norma impiegate in<br />

74 Direttiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione (2000/78/CE), gU L 303 del 2.12.2000,<br />

pag. 16.<br />

75 Cg, Sirdar c. The Army Board and Secretary of State for Defence, causa C-273/97, Racc. 1999,<br />

pag. I-7403, 26 ottobre 1999.

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