Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
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caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo<br />
svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il<br />
requisito proporzionato» 70 .<br />
Questa eccezione permette ai datori <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> riservare alle persone un <strong>di</strong>verso<br />
trattamento sulla base <strong>di</strong> una caratteristica protetta, qualora tale caratteristica sia<br />
<strong>di</strong>rettamente legata all’idoneità o alla competenza a svolgere le mansioni richieste<br />
in un determinato impiego.<br />
Esiste un insieme consolidato <strong>di</strong> professioni alle quali si applica la deroga relativa al<br />
requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa: nella<br />
causa Commissione c. Germania la Cg, basandosi su un’indagine <strong>della</strong> Commissione<br />
relativa all’applicazione <strong>della</strong> deroga alla <strong>di</strong>scriminazione sessuale, ha in<strong>di</strong>cato<br />
alcune attività lavorative per le quali potrebbe essere applicabile la deroga 71 . È<br />
stata prestata particolare attenzione alle professioni artistiche, per le quali possono<br />
essere necessari attributi che fanno parte delle caratteristiche in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> una<br />
persona, per esempio la richiesta <strong>di</strong> una cantante perché una voce femminile si<br />
adatta meglio allo stile <strong>di</strong> esecuzione, <strong>di</strong> un giovane attore per una determinata<br />
parte, <strong>di</strong> una persona <strong>non</strong> <strong>di</strong>sabile per un corpo <strong>di</strong> ballo, <strong>di</strong> indossatori <strong>di</strong> sesso<br />
maschile o femminile per particolari sfilate <strong>di</strong> moda. Con questo tuttavia <strong>non</strong> si<br />
intende fornire un elenco esaustivo. Altri esempi possono essere l’assunzione <strong>di</strong><br />
una persona <strong>di</strong> origine cinese in un ristorante cinese per preservarne l’autenticità,<br />
oppure <strong>di</strong> una donna in un centro benessere per sole donne.<br />
Esempio: nella causa Commissione c. Francia, la Cg ha stabilito che in alcune<br />
circostanze <strong>non</strong> è illegittimo riservare posti <strong>di</strong> lavoro principalmente agli uomini<br />
nelle carceri maschili e principalmente alle donne nelle carceri femminili 72 .<br />
tuttavia l’eccezione si può far valere soltanto per i posti che comportano lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> mansioni per le quali l’appartenenza all’uno o all’altro sesso costituisce<br />
un fattore decisivo. Nella fattispecie le autorità francesi intendevano<br />
riservare una quota dei posti agli uomini, in quanto l’attività lavorativa poteva<br />
comportare l’uso <strong>della</strong> forza per <strong>di</strong>ssuadere eventuali malintenzionati, oltre ad<br />
altre mansioni che potevano essere espletate soltanto dagli uomini. Sebbene<br />
la Cg abbia accolto gli argomenti in linea <strong>di</strong> principio, le autorità francesi <strong>non</strong><br />
70 Direttiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne (rifusione), articolo 14, comma 2; <strong>di</strong>rettiva<br />
sull’uguaglianza razziale, articolo 4; <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione,<br />
articolo 4, comma 1.<br />
71 Cg, sentenza 21 maggio 1985, causa 248/83, Commissione c. Germania, Racc. 1985, pag. 1459.<br />
72 Cg, sentenza 30 giugno 1988, causa 318/86, Commissione c. Francia, Racc. 1988, pag. 3559.