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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />

2.6.4. Le eccezioni specifiche nel quadro del <strong>di</strong>ritto<br />

dell’Unione<br />

Come si è visto, le <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione prevedono un insieme <strong>di</strong> eccezioni<br />

specifiche che permettono <strong>di</strong> giustificare le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento in un<br />

numero limitato <strong>di</strong> circostanze. L’«eccezione relativa al requisito essenziale e determinante<br />

per lo svolgimento dell’attività lavorativa» è presente in tutte le <strong>di</strong>rettive<br />

(tranne la <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra uomini e donne in materia <strong>di</strong> accesso<br />

ai beni e ai servizi, che <strong>non</strong> riguarda l’occupazione); tale requisito permette ai<br />

datori <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> riservare alle persone un <strong>di</strong>verso trattamento in ragione <strong>di</strong> un motivo<br />

rientrante fra quelli che formano oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, qualora<br />

quest’ultimo sia intrinsecamente legato all’idoneità o alle qualifiche richieste per<br />

svolgere un determinato lavoro 66 . Le altre due eccezioni sono previste soltanto dalla<br />

<strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione. In primo luogo, è ammessa<br />

la <strong>di</strong>scriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali nel caso<br />

delle attività professionali <strong>di</strong> organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione 67 .<br />

In secondo luogo, è ammessa la <strong>di</strong>scriminazione in ragione dell’età in determinate<br />

circostanze 68 . L’approccio restrittivo <strong>della</strong> Cg nei riguar<strong>di</strong> delle eccezioni a sostegno<br />

<strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento lascia supporre che le eventuali eccezioni saranno<br />

interpretate in senso restrittivo, tenuto conto <strong>della</strong> tendenza <strong>della</strong> Corte a porre l’accento<br />

sull’importanza dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali sanciti dalle normative dell’Unione. 69<br />

2.6.4.1. Il requisito essenziale e determinante per lo<br />

svolgimento dell’attività lavorativa<br />

Secondo le <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione, per quanto riguarda il settore dell’occupazione:<br />

«gli Stati membri possono stabilire che una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento<br />

basata su una caratteristica correlata a [un motivo oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione] <strong>non</strong> costituisca <strong>di</strong>scriminazione laddove, per la natura<br />

<strong>di</strong> un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale<br />

66 Direttiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne (rifusione), articolo 14, comma 2; <strong>di</strong>rettiva<br />

sull’uguaglianza razziale, articolo 4; <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione,<br />

articolo 4, comma 1.<br />

67 Direttiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione, articolo 4, comma 2.<br />

68 Direttiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione, articolo 6.<br />

69 Cfr., per esempio, Cg, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston c. Chief Constable of the Royal<br />

Ulster Constabulary, Racc. 1986, pag. 1651, punto 36.<br />

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