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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

50<br />

prassi costituiva una <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta, a meno che la <strong>di</strong>fferenza nel trattamento<br />

potesse essere giustificata. A tale scopo, era necessario <strong>di</strong>mostrare che:<br />

«i mezzi scelti dalla bilka rispondono ad un’effettiva esigenza dell’impresa, sono<br />

idonei a raggiungere l’obiettivo da questa perseguito e sono a tal fine necessari».<br />

La bilka sosteneva che la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento mirava a scoraggiare il lavoro<br />

a orario ridotto e a incentivare il lavoro a tempo pieno, in quanto i lavoratori<br />

a orario ridotto tendevano a rifiutare <strong>di</strong> lavorare nel tardo pomeriggio e <strong>di</strong> sabato,<br />

rendendo più <strong>di</strong>fficile garantire la presenza <strong>di</strong> personale sufficiente. La Cg<br />

ha rilevato che tale finalità potrebbe essere legittima. Non ha tuttavia risposto<br />

alla questione se l’esclusione dei lavoratori a orario ridotto dal regime pensionistico<br />

fosse proporzionata al suo conseguimento. Il criterio secondo cui le misure<br />

adottate devono essere «necessarie» comporta la necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare<br />

che <strong>non</strong> esistono mezzi alternativi ragionevoli che arrechino minore pregiu<strong>di</strong>zio<br />

al principio <strong>della</strong> parità <strong>di</strong> trattamento. La Cg ha lasciato al giu<strong>di</strong>ce nazionale il<br />

compito <strong>di</strong> applicare la legge alla fattispecie.<br />

2.6.3. L’applicazione <strong>della</strong> giustificazione generale<br />

Nel contesto del lavoro, la Cg è poco incline ad<br />

accettare le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento per motivi <strong>di</strong><br />

gestione legati agli interessi economici dei datori<br />

<strong>di</strong> lavoro e tende ad accettare più facilmente il<br />

<strong>di</strong>verso trattamento finalizzato a realizzare obiettivi<br />

più ampi <strong>di</strong> politica sociale e in materia <strong>di</strong> lavoro in<br />

ragione delle conseguenze fiscali associate. Nelle<br />

fattispecie che si attagliano a queste considerazioni,<br />

la Cg accorda agli Stati un ampio «margine <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>screzionalità». Nel contesto <strong>della</strong> CEDU, la Cedu<br />

è meno <strong>di</strong>sposta ad accettare le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong><br />

trattamento legate ad aspetti ritenuti fondamentali<br />

per la <strong>di</strong>gnità <strong>della</strong> persona, come la <strong>di</strong>scriminazione<br />

fondata sulla razza o sull’origine etnica, sulla sfera<br />

privata e familiare, ed è più propensa ad accettare<br />

una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento legata a considerazioni generali <strong>di</strong> politica sociale,<br />

soprattutto se hanno dei risvolti fiscali. La Cedu usa l’espressione «margine<br />

<strong>di</strong> apprezzamento» in riferimento all’ambito <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità dello Stato nel<br />

determinare se il <strong>di</strong>verso trattamento sia giustificato. Nei casi in cui tale margine è<br />

considerato ridotto, la Cedu esercita un livello <strong>di</strong> controllo più elevato.<br />

Per stabilire se la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />

trattamento sia proporzionata, il<br />

giu<strong>di</strong>ce deve accertare che:<br />

• <strong>non</strong> esistano altri mezzi per<br />

conseguire la finalità perseguita<br />

che pregiu<strong>di</strong>chino in misura<br />

minore il <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong><br />

trattamento. In altre parole, che<br />

lo svantaggio subito sia il livello<br />

<strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio minimo necessario<br />

per conseguire detta finalità;<br />

• la finalità perseguita sia<br />

sufficientemente importante<br />

da giustificare tale livello <strong>di</strong><br />

pregiu<strong>di</strong>zio.

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