Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
48<br />
2.6. Le eccezioni o giustificazioni del<br />
trattamento meno favorevole nel<br />
quadro delle normative europee <strong>della</strong><br />
<strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
2.6.1. Introduzione<br />
In particolari circostanze, i giu<strong>di</strong>ci possono ritenere ammissibile un’effettiva <strong>di</strong>sparità<br />
<strong>di</strong> trattamento. Il sistema delle giustificazioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione,<br />
previsto nel quadro del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, ancorché si <strong>di</strong>fferenzi da quello<br />
<strong>della</strong> CEDU nella forma, è molto simile nella sostanza.<br />
Nell’ambito del <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione, una giustificazione<br />
può essere formulata in termini generali o in termini limitati e più specifici. La<br />
Cedu segue un’impostazione che garantisce una giustificazione formulata in termini<br />
generali per quanto riguarda la <strong>di</strong>scriminazione sia <strong>di</strong>retta sia in<strong>di</strong>retta. Per<br />
contro, il <strong>di</strong>ritto dell’Unione prevede soltanto giustificazioni o eccezioni limitate<br />
e specifiche in relazione alla <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta e una giustificazione generale<br />
soltanto con riferimento alla <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta. In altre parole, a<br />
norma delle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione, la <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta può<br />
essere giustificata soltanto se è intesa a conseguire finalità specifiche, stabilite<br />
espressamente in queste <strong>di</strong>rettive.<br />
Nel quadro delle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione, le giustificazioni specifiche<br />
sono peraltro riconducibili al regime più ampio <strong>della</strong> giustificazione generale<br />
riconosciuta dalla Cedu e sono in linea con il modo in cui detta giustificazione<br />
generale è applicata nella giurisprudenza. In sostanza, le giustificazioni specifiche<br />
contenute nelle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione sono espressioni articolate<br />
<strong>della</strong> giustificazione generale, adattate e applicate al particolare settore del<br />
lavoro.<br />
2.6.2. Scomposizione <strong>della</strong> giustificazione generica<br />
Come già rilevato, nel quadro <strong>della</strong> CEDU una giustificazione generale è prevista<br />
per quanto riguarda la <strong>di</strong>scriminazione sia <strong>di</strong>retta sia in<strong>di</strong>retta, mentre il <strong>di</strong>ritto<br />
dell’Unione la prevede soltanto per la <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta. Secondo la<br />
Cedu: