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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

46<br />

can<strong>di</strong>dati considerati dal datore <strong>di</strong> lavoro, compresi quelli che <strong>non</strong> sono contemplati<br />

nelle misure speciali, siano stati valutati in modo obiettivo ed equo in vista del posto<br />

<strong>di</strong>sponibile. Sarà possibile ricorrere a misure speciali soltanto se in seguito a una<br />

siffatta valutazione obiettiva siano stati in<strong>di</strong>viduati <strong>di</strong>versi can<strong>di</strong>dati, tra i quali figurano<br />

persone appartenenti a un gruppo mirato, ritenuti tutti ugualmente idonei a<br />

ricoprire il posto <strong>di</strong>sponibile. Soltanto in simili circostanze una persona appartenente<br />

a un gruppo mirato, selezionato in ragione delle storiche <strong>di</strong>scriminazioni subite in<br />

passato sul lavoro, può essere preferita a un’altra che <strong>non</strong> rientra in tale gruppo.<br />

Pur essendosi imbattuta nella questione in un ristretto numero <strong>di</strong> fattispecie, la<br />

Cedu <strong>non</strong> ha ancora avuto occasione <strong>di</strong> trattare in modo approfon<strong>di</strong>to casi vertenti<br />

su misure speciali.<br />

Esempio: nella causa Wintersberger c. Austria la Cedu ha adottato una decisione<br />

relativa all’ammissibilità <strong>di</strong> un ricorso 62 . Il ricorrente, una persona <strong>di</strong>sabile,<br />

era stato licenziato dal suo posto nel pubblico impiego. Secondo il <strong>di</strong>ritto nazionale,<br />

le persone con <strong>di</strong>sabilità beneficiavano <strong>di</strong> una protezione speciale in caso<br />

<strong>di</strong> licenziamento, che imponeva al datore <strong>di</strong> lavoro la previa autorizzazione <strong>di</strong><br />

una commissione apposita. Qualora il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>non</strong> fosse stato a conoscenza<br />

<strong>della</strong> <strong>di</strong>sabilità, l’autorizzazione poteva essere concessa retroattivamente.<br />

tale autorizzazione <strong>non</strong> era richiesta per le persone <strong>non</strong> <strong>di</strong>sabili. Il ricorrente<br />

sosteneva che la possibilità <strong>di</strong> concedere l’autorizzazione retroattivamente per<br />

le persone con <strong>di</strong>sabilità, ma <strong>non</strong> per le persone <strong>non</strong> <strong>di</strong>sabili, costituiva una <strong>di</strong>scriminazione.<br />

La Cedu ha constatato che in realtà la <strong>di</strong>sposizione riguardava le<br />

persone <strong>di</strong>sabili ed era quin<strong>di</strong> giustificata come esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione alla<br />

rovescia. Il ricorso è stato pertanto <strong>di</strong>chiarato irricevibile.<br />

Punti salienti<br />

• La <strong>di</strong>scriminazione si verifica allorquando un in<strong>di</strong>viduo venga svantaggiato in qualche<br />

modo, sulla base <strong>di</strong> una «caratteristica protetta».<br />

• La <strong>di</strong>scriminazione assume forme molteplici: <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta, <strong>di</strong>scriminazione<br />

in<strong>di</strong>retta, molestie e or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminare.<br />

• La <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta si caratterizza per una <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento; in altri<br />

termini occorre <strong>di</strong>mostrare che la presunta vittima sia stata trattata in modo meno<br />

62 Cedu, decisione 27 maggio 2003, Wintersberger c. Austria (dec.) (n. 57448/00).

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