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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

44<br />

rità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rime<strong>di</strong>o<br />

alle <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> fatto che pregiu<strong>di</strong>cano le opportunità delle donne» 60 .<br />

La Cg ha osservato che l’articolo 2, comma 4, ha lo scopo <strong>di</strong> autorizzare provve<strong>di</strong>menti<br />

che, «pur apparendo <strong>di</strong>scriminatori, mirano effettivamente a eliminare<br />

o a ridurre le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> fatto che possono esistere nella realtà <strong>della</strong> vita<br />

sociale» 61 . È stato riconosciuto che la normativa perseguiva l’obiettivo legittimo<br />

<strong>di</strong> eliminare le <strong>di</strong>sparità presenti nel mondo del lavoro. Di conseguenza, in linea<br />

<strong>di</strong> principio, i provve<strong>di</strong>menti che conferiscono alle donne un vantaggio specifico<br />

sul lavoro, ivi compresa la promozione, sono ammissibili purché siano adottati<br />

allo scopo <strong>di</strong> migliorare la loro attitu<strong>di</strong>ne a concorrere sul mercato del lavoro<br />

senza subire <strong>di</strong>scriminazioni.<br />

In proposito si rileva che la Cg ha precisato che un’eventuale deroga al <strong>di</strong>ritto<br />

alla parità <strong>di</strong> trattamento deve essere interpretata restrittivamente. Ha quin<strong>di</strong><br />

concluso che, poiché la normativa in questione assicurava «una preferenza assoluta<br />

e incon<strong>di</strong>zionata alle donne in caso <strong>di</strong> nomina o promozione», il provve<strong>di</strong>mento<br />

era effettivamente sproporzionato rispetto all’obiettivo <strong>di</strong> eliminare le<br />

<strong>di</strong>sparità in relazione con il <strong>di</strong>ritto alla parità <strong>di</strong> trattamento. In questo caso il<br />

trattamento preferenziale <strong>non</strong> poteva quin<strong>di</strong> essere giustificato.<br />

I casi successivi rivelano <strong>non</strong><strong>di</strong>meno che le misure specifiche possono essere autorizzate<br />

se la normativa <strong>non</strong> prevede la concessione automatica e incon<strong>di</strong>zionata<br />

<strong>della</strong> preferenza.<br />

Esempio: la causa Marschall riguardava una legge analoga nella sostanza a<br />

quella esaminata nella causa Kalanke. tuttavia la norma in questione stabiliva<br />

che, a parità <strong>di</strong> qualificazioni, le donne dovevano avere precedenza «a meno<br />

che <strong>non</strong> prevalgano motivi inerenti alla persona <strong>di</strong> un can<strong>di</strong>dato <strong>di</strong> sesso maschile».<br />

Il signor marschall, la cui can<strong>di</strong>datura a un posto era stata respinta in<br />

favore <strong>di</strong> una sua concorrente, contestava la legittimità <strong>della</strong> norma <strong>di</strong>nanzi<br />

ai tribunali nazionali, che rinviavano la questione alla Cg, chiedendo anche in<br />

60 Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio <strong>della</strong> parità<br />

<strong>di</strong> trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla<br />

promozione professionali e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro, gU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.<br />

61 Questa formulazione è stata ampiamente adottata nei «considerando» delle <strong>di</strong>rettive contro la<br />

<strong>di</strong>scriminazione: <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne (rifusione), «considerando»<br />

21; <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> occupazione, «considerando» 26; <strong>di</strong>rettiva<br />

sull’uguaglianza razziale, «considerando» 17.

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