13.08.2013 Views

Manuale di diritto europeo della non discriminazione

Manuale di diritto europeo della non discriminazione

Manuale di diritto europeo della non discriminazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />

la partecipazione <strong>di</strong> gruppi storicamente svantaggiati; in questo senso, si basa su un<br />

obiettivo positivo, anziché sul pregiu<strong>di</strong>zio contro determinati gruppi.<br />

Questa nozione compare raramente nella giurisprudenza <strong>della</strong> Cedu, mentre è<br />

tenuta in maggiore considerazione nel contesto dell’Unione, in cui la Cg si è occupata<br />

<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> cause <strong>di</strong> lavoro. Le misure specifiche figurano come eccezione a sé<br />

stante nelle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione e nella giurisprudenza <strong>della</strong> Cg, e<br />

sono ricomprese nell’eccezione del «requisito essenziale e determinante per lo<br />

svolgimento dell’attività lavorativa», esaminato più avanti, al paragrafo 2.6.4.1.<br />

Le cause principali esaminate dalla Cg riguardanti misure speciali sono emerse nel<br />

contesto <strong>della</strong> parità tra uomini e donne, in particolare nella causa Kalanke 57 , nella<br />

causa Marschall 58 e nella causa Abrahamsson 59 . Nell’insieme queste sentenze hanno<br />

definito i limiti entro cui è possibile introdurre delle misure speciali per compensare,<br />

nelle fattispecie, gli svantaggi subiti dalle lavoratrici nel corso del rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Esempio: nella causa Kalanke la Cg ha adottato un approccio restrittivo nei riguar<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> un trattamento preferenziale accordato per rime<strong>di</strong>are a una scarsa<br />

presenza femminile in determinati impieghi. La causa riguardava una legge regionale<br />

che preferiva automaticamente i can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> sesso femminile in caso<br />

<strong>di</strong> nomina o promozione. In altri termini, nei settori in cui le donne figurano<br />

sottorappresentate, a parità <strong>di</strong> qualificazioni tra can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso la<br />

preferenza sarebbe dovuta andare alle can<strong>di</strong>date <strong>di</strong> sesso femminile. Per rappresentanza<br />

insufficiente si intendeva la situazione nella quale le donne occupavano<br />

meno <strong>della</strong> metà dei posti dell’organico nel servizio considerato. Nella<br />

fattispecie un can<strong>di</strong>dato respinto, il signor Kalanke, aveva presentato ricorso ai<br />

tribunali nazionali denunciando una <strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso. Il giu<strong>di</strong>ce<br />

nazionale rinviava la questione alla Cg, chiedendo se tale normativa fosse<br />

compatibile con l’articolo 2, comma 4, <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento<br />

nell’accesso al lavoro del 1976 (antecedente all’articolo 3 <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla<br />

parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne, relativo all’«azione positiva») che recita:<br />

«La presente <strong>di</strong>rettiva <strong>non</strong> pregiu<strong>di</strong>ca le misure volte a promuovere la pa-<br />

57 Cg, sentenza 17 ottobre 1995, causa C-450/93, Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen,, Racc. 1995,<br />

pag. I-3051.<br />

58 Cg, sentenza 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen, Racc. 1997,<br />

pag. I-6363.<br />

59 Cg, sentenza 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson e Leif Anderson c. Elisabet Fogelqvist,<br />

Racc. 2000, pag. I-5539.<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!