Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />
la partecipazione <strong>di</strong> gruppi storicamente svantaggiati; in questo senso, si basa su un<br />
obiettivo positivo, anziché sul pregiu<strong>di</strong>zio contro determinati gruppi.<br />
Questa nozione compare raramente nella giurisprudenza <strong>della</strong> Cedu, mentre è<br />
tenuta in maggiore considerazione nel contesto dell’Unione, in cui la Cg si è occupata<br />
<strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> cause <strong>di</strong> lavoro. Le misure specifiche figurano come eccezione a sé<br />
stante nelle <strong>di</strong>rettive contro la <strong>di</strong>scriminazione e nella giurisprudenza <strong>della</strong> Cg, e<br />
sono ricomprese nell’eccezione del «requisito essenziale e determinante per lo<br />
svolgimento dell’attività lavorativa», esaminato più avanti, al paragrafo 2.6.4.1.<br />
Le cause principali esaminate dalla Cg riguardanti misure speciali sono emerse nel<br />
contesto <strong>della</strong> parità tra uomini e donne, in particolare nella causa Kalanke 57 , nella<br />
causa Marschall 58 e nella causa Abrahamsson 59 . Nell’insieme queste sentenze hanno<br />
definito i limiti entro cui è possibile introdurre delle misure speciali per compensare,<br />
nelle fattispecie, gli svantaggi subiti dalle lavoratrici nel corso del rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
Esempio: nella causa Kalanke la Cg ha adottato un approccio restrittivo nei riguar<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> un trattamento preferenziale accordato per rime<strong>di</strong>are a una scarsa<br />
presenza femminile in determinati impieghi. La causa riguardava una legge regionale<br />
che preferiva automaticamente i can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> sesso femminile in caso<br />
<strong>di</strong> nomina o promozione. In altri termini, nei settori in cui le donne figurano<br />
sottorappresentate, a parità <strong>di</strong> qualificazioni tra can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso la<br />
preferenza sarebbe dovuta andare alle can<strong>di</strong>date <strong>di</strong> sesso femminile. Per rappresentanza<br />
insufficiente si intendeva la situazione nella quale le donne occupavano<br />
meno <strong>della</strong> metà dei posti dell’organico nel servizio considerato. Nella<br />
fattispecie un can<strong>di</strong>dato respinto, il signor Kalanke, aveva presentato ricorso ai<br />
tribunali nazionali denunciando una <strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso. Il giu<strong>di</strong>ce<br />
nazionale rinviava la questione alla Cg, chiedendo se tale normativa fosse<br />
compatibile con l’articolo 2, comma 4, <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento<br />
nell’accesso al lavoro del 1976 (antecedente all’articolo 3 <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sulla<br />
parità <strong>di</strong> trattamento fra uomini e donne, relativo all’«azione positiva») che recita:<br />
«La presente <strong>di</strong>rettiva <strong>non</strong> pregiu<strong>di</strong>ca le misure volte a promuovere la pa-<br />
57 Cg, sentenza 17 ottobre 1995, causa C-450/93, Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen,, Racc. 1995,<br />
pag. I-3051.<br />
58 Cg, sentenza 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen, Racc. 1997,<br />
pag. I-6363.<br />
59 Cg, sentenza 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson e Leif Anderson c. Elisabet Fogelqvist,<br />
Racc. 2000, pag. I-5539.<br />
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