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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

42<br />

rispondere alla <strong>di</strong>sparità in questione 54 . Secondo il comitato delle Nazioni Unite<br />

per l’eliminazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale, per essere ammissibili tali<br />

misure devono avere come unico scopo l’eliminazione delle <strong>di</strong>sparità esistenti e la<br />

prevenzione <strong>di</strong> squilibri futuri 55 . Il comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione<br />

<strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione nei confronti delle donne ha stabilito che le «misure speciali<br />

temporanee» possono comprendere «il trattamento preferenziale, la selezione,<br />

l’assunzione e la promozione mirate, obiettivi quantitativi con scadenze precise e<br />

sistemi <strong>di</strong> quote» 56 . Secondo la giurisprudenza <strong>della</strong> Cg, esaminata <strong>di</strong> seguito, la<br />

proporzionalità <strong>di</strong> tali misure deve essere valutata in senso restrittivo.<br />

I tribunali si sono mostrati inclini a trattare la <strong>di</strong>scriminazione in questo contesto<br />

<strong>non</strong> come una forma <strong>di</strong>stinta <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, ma come un’eccezione al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione. In altre parole, i giu<strong>di</strong>ci riconoscono l’esistenza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />

trattamento, che può tuttavia essere giustificata se ha lo scopo <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>are a uno<br />

svantaggio preesistente, per esempio la rappresentanza insufficiente <strong>di</strong> determinati<br />

gruppi in un ambiente <strong>di</strong> lavoro.<br />

Questa giustificazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento talvolta ricorre anche negli<br />

or<strong>di</strong>namenti nazionali. Può essere intesa secondo una duplice prospettiva. Dal<br />

punto <strong>di</strong> vista del beneficiario, il trattamento più favorevole rispetto a una persona<br />

in una situazione analoga è concesso in ragione <strong>di</strong> una caratteristica protetta.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista <strong>della</strong> vittima, il trattamento meno favorevole è dovuto al fatto<br />

che <strong>non</strong> possiede una caratteristica protetta. tipici esempi sono i posti riservati<br />

alle donne in ambienti <strong>di</strong> lavoro in cui prevalgono gli uomini o alle minoranze<br />

etniche nei servizi pubblici, quali le forze <strong>di</strong> polizia, al fine <strong>di</strong> rispecchiare meglio<br />

la composizione <strong>della</strong> società. È una sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione «inversa», perché il<br />

trattamento <strong>di</strong>scriminatorio è accordato al fine <strong>di</strong> favorire una persona che, in base<br />

alle tendenze sociali del passato, con tutta probabilità riceverebbe un trattamento<br />

meno favorevole. In altri casi è definita «azione positiva», perché è un’azione<br />

specificamente adottata per compensare uno svantaggio pregresso promuovendo<br />

54 Ibid.<br />

55 Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale, «general<br />

Recommendation 32: the meaning and Scope of Special measures in the International Convention on<br />

the Elimination of All forms of Racial Discrimination», [Raccomandazione generale n. 32: Il significato<br />

e la portata delle misure speciali nella Convenzione internazionale sull’eliminazione <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione razziale], documento oNU CERD/C/gC/32, 24 settembre 2009, paragrafi 21-26.<br />

56 Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione contro le donne, «general<br />

Recommendation No. 25: Article 4, paragraph 1, of the Convention (temporary special measures)»<br />

[Raccomandazione generale n. 25: Articolo 4, comma 1, <strong>della</strong> Convenzione (misure speciali<br />

temporanee)], documento oNU A/59/38(SUPP), 18 marzo 2004, paragrafo 22.

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