Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />
per consentire l’accesso con la se<strong>di</strong>a a rotelle. Lo Stato giustificava la decisione<br />
affermando che <strong>non</strong> era nell’interesse pubblico investire fon<strong>di</strong> per mo<strong>di</strong>ficare<br />
la sede al fine <strong>di</strong> ottemperare all’obbligo <strong>di</strong> adottare soluzioni ragionevoli. Il<br />
tribunale ha riconosciuto che il ministero dell’Istruzione <strong>non</strong> aveva assolto al<br />
proprio dovere <strong>di</strong> adottare soluzioni ragionevoli per le persone <strong>di</strong>sabili, le quali<br />
<strong>non</strong> potevano essere svilite in ragione <strong>di</strong> considerazioni <strong>di</strong> carattere gestionale.<br />
L’espressione «misure speciali» talvolta è usata anche in riferimento a una<br />
situazione in cui la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento favorisce (anziché svantaggiare)<br />
una persona in ragione <strong>della</strong> sua caratteristica protetta. Per esempio, una donna<br />
viene scelta al posto <strong>di</strong> un uomo per un determinato impiego in quanto è donna<br />
e il datore <strong>di</strong> lavoro segue una politica intesa a riequilibrare la rappresentanza<br />
insufficiente delle donne tra il personale. La terminologia usata per descrivere<br />
questi casi varia enormemente e comprende la <strong>di</strong>scriminazione «positiva»,<br />
il «trattamento preferenziale», le «misure temporanee speciali» e «l’azione<br />
positiva» 53 . Questi termini esprimono la funzione riconosciuta <strong>di</strong> tali misure quali<br />
strumenti eccezionali <strong>di</strong> breve durata per combattere i pregiu<strong>di</strong>zi nei confronti<br />
<strong>di</strong> persone che <strong>di</strong> norma subirebbero <strong>di</strong>scriminazioni e per creare modelli <strong>di</strong><br />
comportamento che servano da ispirazione ad altre persone che con<strong>di</strong>vidono la<br />
stessa caratteristica.<br />
L’ammissibilità delle misure positive in favore <strong>di</strong> gruppi svantaggiati è<br />
rafforzata dagli orientamenti emanati da <strong>di</strong>versi organi <strong>di</strong> controllo responsabili<br />
dell’interpretazione dei trattati delle Nazioni Unite sui <strong>di</strong>ritti umani. tali organi<br />
hanno sottolineato che siffatte misure devono avere carattere temporaneo,<br />
e che la loro durata e portata devono essere limitate a quanto necessario per<br />
53 Per esempio, comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale, «general<br />
Recommendation No. 32: the meaning and Scope of Special measures in the International Convention<br />
on the Elimination of All forms of Racial Discrimination» [Raccomandazione generale n. 32: Il<br />
significato e la portata delle misure speciali nella Convenzione internazionale sull’eliminazione <strong>di</strong> ogni<br />
forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale], documento oNU CERD/C/gC/32, 24 settembre 2009; Comitato<br />
delle Nazioni Unite per i <strong>di</strong>ritti economici, sociali e culturali, «general Comment 13: the Right to<br />
Education» [osservazione generale n. 13: Il <strong>di</strong>ritto all’istruzione], documento oNU E/C.12/1999/10,<br />
8 <strong>di</strong>cembre 1999; Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione contro le<br />
donne, «general Recommendation No. 25: Article 4, para.1, of the Convention (temporary special<br />
measures)» [Raccomandazione generale n. 25: Articolo 4, comma 1, <strong>della</strong> Convenzione (misure speciali<br />
temporanee)], documento oNU A/59/38(SUPP), 18 marzo 2004; Comitato dei <strong>di</strong>ritti umani delle<br />
Nazioni Unite, «general Comment No. 18: Non-Discrimination» [osservazione generale n. 18: Non<br />
<strong>di</strong>scriminazione], documento oNU A/45/40(vol.I.)(SUPP), 10 novembre 1989; Comitato delle Nazioni<br />
Unite per l’eliminazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale, «general Recommendation 30 on Discrimination<br />
against Non-Citizens» [Raccomandazione generale n. 30 sulla <strong>di</strong>scriminazione nei confronti dei <strong>non</strong><br />
citta<strong>di</strong>ni], documento oNU HRI/gEN/1/Rev.7/Add.1, 4 maggio 2005.<br />
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