Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />
la flessibilità richiesta. Ha inoltre riconosciuto che tale trattamento configurava<br />
un’ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione e molestie dovute alla <strong>di</strong>sabilità del figlio.<br />
Esempio: nella causa Weller c. Ungheria una donna romena era sposata con un<br />
ungherese e dall’unione erano nati quattro figli 28 . La donna <strong>non</strong> era stata ammessa<br />
a beneficiare delle prestazioni per maternità dopo il parto, <strong>non</strong> essendo<br />
citta<strong>di</strong>na ungherese. Il marito aveva cercato <strong>di</strong> ottenere tali prestazioni, ma la<br />
sua richiesta era stata respinta dal governo secondo il quale le prestazioni potevano<br />
essere corrisposte soltanto alle madri. La Cedu ha constatato che l’uomo<br />
aveva subito una <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla paternità (anziché sul sesso),<br />
in quanto i genitori adottivi o i tutori <strong>di</strong> sesso maschile erano ammessi a beneficiare<br />
<strong>di</strong> tali prestazioni, mentre i padri biologici <strong>non</strong> lo erano. Anche i figli<br />
avevano presentato ricorso per <strong>di</strong>scriminazione dovuta al rifiuto <strong>di</strong> concedere le<br />
prestazioni al padre, che è stato accolto dalla Cedu. I figli avevano dunque subito<br />
una <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla con<strong>di</strong>zione del loro genitore quale padre<br />
biologico.<br />
Esempio: nella causa P. c. S. e Cornwall County Council la ricorrente si era sottoposta<br />
a un ciclo <strong>di</strong> trattamenti per la rettificazione del sesso da maschile a<br />
femminile ed era stata licenziata dal datore <strong>di</strong> lavoro. La Cg ha constatato che<br />
il licenziamento costituiva un trattamento sfavorevole 29 . Per quanto riguarda il<br />
termine <strong>di</strong> confronto, la Cg ha statuito che «una persona, se licenziata per aver<br />
intenzione <strong>di</strong> sottoporsi o per essersi sottoposta a un intervento <strong>di</strong> rettificazione<br />
del sesso, subisce un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del<br />
sesso cui apparteneva prima <strong>di</strong> detta operazione». Quanto ai fattori <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione,<br />
sebbene <strong>non</strong> fosse stato possibile <strong>di</strong>mostrare che la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />
trattamento derivasse dall’appartenenza all’uno piuttosto che all’altro sesso, è<br />
stato possibile <strong>di</strong>mostrare la correlazione al sesso dell’interessata quale causa<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione.<br />
2.3. Discriminazione in<strong>di</strong>retta<br />
Sia il <strong>di</strong>ritto dell’Unione sia la CEDU riconoscono che la <strong>di</strong>scriminazione può derivare<br />
<strong>non</strong> solo dal trattamento <strong>di</strong>verso <strong>di</strong> persone che si trovano in una situazione<br />
analoga, ma anche da un medesimo trattamento riservato a persone che si trovano<br />
28 Cedu, sentenza 31 marzo 2009, Weller c. Ungheria (n. 44399/05).<br />
29 Cg, sentenza 30 aprile 1996, causa C-13/94, P. c. S. e Cornwall County Council, Racc. 1996, pag. I-2143.<br />
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