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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

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data sull’orientamento sessuale. Il fatto che i partner <strong>non</strong> potessero sposarsi<br />

era quin<strong>di</strong> inseparabile dal loro orientamento sessuale.<br />

Esempio: nella causa Aziz c. Cipro, il ricorrente denunciava <strong>di</strong> essere stato privato<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto a causa <strong>della</strong> sua origine etnica turco-cipriota 26 . All’epoca<br />

il <strong>di</strong>ritto cipriota permetteva ai turchi-ciprioti e ai greci-ciprioti <strong>di</strong> votare alle<br />

elezioni politiche soltanto per i can<strong>di</strong>dati appartenenti alla rispettiva comunità<br />

etnica. tuttavia, in seguito all’occupazione turca <strong>di</strong> Cipro Nord, la grande maggioranza<br />

<strong>della</strong> comunità turca aveva lasciato il territorio e la partecipazione dei<br />

turchi-ciprioti al parlamento era stata sospesa. Di conseguenza, <strong>non</strong> esisteva<br />

più una lista <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati per i quali il ricorrente potesse votare. Il governo sosteneva<br />

che l’impossibilità <strong>di</strong> votare era dovuta all’assenza <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati <strong>di</strong>sponibili,<br />

ma la Cedu ha espresso il parere che lo stretto legame esistente tra i<br />

regolamenti elettorali e l’appartenenza alla comunità turco-cipriota, assieme<br />

al mancato adeguamento dei regolamenti elettorali alla nuova situazione da<br />

parte del governo, faceva sì che tale rifiuto equivalesse a una <strong>di</strong>scriminazione<br />

<strong>di</strong>retta basata sull’origine etnica.<br />

I giu<strong>di</strong>ci hanno fornito un’interpretazione estensiva del motivo che forma oggetto<br />

del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Quest’ultimo può comprendere la «<strong>di</strong>scriminazione<br />

per associazione», nel qual caso la vittima <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione <strong>non</strong> è la persona<br />

che possiede la caratteristica protetta. È altresì possibile che il motivo in questione<br />

sia interpretato in senso astratto. gli operatori del <strong>di</strong>ritto devono pertanto condurre<br />

un’analisi approfon<strong>di</strong>ta <strong>della</strong> ratio alla base del trattamento meno favorevole e<br />

ricercare conferme del fatto che il motivo oggetto del <strong>di</strong>vieto sia la causa, <strong>di</strong>retta o<br />

in<strong>di</strong>retta, <strong>di</strong> tale trattamento.<br />

Esempio: nel caso Coleman, una madre sosteneva <strong>di</strong> aver subito un trattamento<br />

sfavorevole sul lavoro, dovuto al fatto che suo figlio fosse <strong>di</strong>sabile 27 . A causa <strong>di</strong><br />

questa <strong>di</strong>sabilità, talvolta era arrivata in ritardo in ufficio e aveva chiesto permessi<br />

in funzione delle esigenze del figlio. Le richieste erano state respinte, la<br />

ricorrente era stata minacciata <strong>di</strong> licenziamento ed erano stati fatti commenti insultanti<br />

sulle con<strong>di</strong>zioni del figlio. La Cg ha ammesso come termine <strong>di</strong> confronto<br />

i colleghi in mansioni analoghe con figli, constatando che era stata loro concessa<br />

26 Cedu, sentenza 22 giugno 2004, Aziz c. Cipro (n. 69949/01).<br />

27 Cg, sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06, Coleman c. Attridge Law e Steve Law, Racc. 2008,<br />

pag. I-5603.

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