Manuale di diritto europeo della non discriminazione
Manuale di diritto europeo della non discriminazione
Manuale di diritto europeo della non discriminazione
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
26<br />
te <strong>non</strong> era analoga a quella dei citta<strong>di</strong>ni belgi, in quanto la CEDU vieta a uno<br />
Stato <strong>di</strong> espellere i propri citta<strong>di</strong>ni. Pertanto la sua espulsione <strong>non</strong> equivaleva a<br />
un trattamento <strong>di</strong>scriminatorio. Pur riconoscendo che il citta<strong>di</strong>no marocchino si<br />
trovava in una situazione analoga a quella <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni <strong>non</strong> belgi provenienti da<br />
altri Stati membri dell’UE (che <strong>non</strong> potevano essere espulsi in forza del <strong>di</strong>ritto<br />
dell’Unione in materia <strong>di</strong> libera circolazione), la Corte ha ritenuto giustificata la<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento.<br />
Esempio: nella causa Allonby, la ricorrente, che lavorava in un istituto scolastico<br />
come docente, si era vista negare il rinnovo del contratto <strong>di</strong> lavoro 18 . trovato<br />
successivamente impiego presso una società che forniva insegnanti a istituti<br />
scolastici, le era stato affidato un incarico presso lo stesso istituto da cui proveniva,<br />
con le stesse mansioni ma con una retribuzione inferiore. La ricorrente<br />
lamentò una <strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso, affermando che i docenti <strong>di</strong><br />
sesso maschile impiegati dall’istituto percepivano una retribuzione superiore.<br />
La Cg ha stabilito che i docenti <strong>di</strong> sesso maschile impiegati presso l’istituto <strong>non</strong><br />
si trovavano in una situazione analoga, in quanto l’istituto <strong>non</strong> era responsabile<br />
dei livelli retributivi <strong>di</strong> entrambi, vale a <strong>di</strong>re del docente che impiegava <strong>di</strong>rettamente<br />
e <strong>della</strong> ricorrente impiegata da una società esterna. La loro situazione<br />
<strong>non</strong> era quin<strong>di</strong> sufficientemente simile.<br />
Esempio: nella causa Luczak c. Polonia, un agricoltore francese che viveva e lavorava<br />
in Polonia presentò ricorso essendosi visto negare l’accesso a un regime<br />
<strong>di</strong> previdenza sociale specifico per gli agricoltori, sulla base del fatto che detto<br />
regime <strong>non</strong> era aperto ai citta<strong>di</strong>ni <strong>non</strong> polacchi 19 . La Cedu ha riconosciuto che il<br />
ricorrente si trovava in una situazione analoga a quella degli agricoltori polacchi<br />
legittimati a beneficiare <strong>di</strong> quel regime, in quanto risiedeva nel paese in via<br />
permanente, versava le tasse alla stregua dei citta<strong>di</strong>ni polacchi, contribuiva al<br />
finanziamento del regime <strong>di</strong> previdenza sociale e risultava già iscritto al regime<br />
<strong>di</strong> previdenza sociale generale.<br />
Esempio: nella causa Richards, la ricorrente si era sottoposta a un intervento<br />
chirurgico <strong>di</strong> rettificazione del sesso e chiedeva <strong>di</strong> poter percepire la pensione<br />
<strong>di</strong> anzianità a partire dal compimento del sessantesimo anno, l’età in cui le<br />
18 Cg, sentenza 13 gennaio 2004, causa C-256/01, Allonby c. Accrington and Rossendale College,<br />
Racc. 2004, pag. I-873.<br />
19 Cedu, sentenza 27 novembre 2007, Luczak c. Polonia (n. 77782/01); cfr. anche Cedu, sentenza<br />
16 settembre 1996, Gaygusuz c. Austria (n. 17371/90).