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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

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te <strong>non</strong> era analoga a quella dei citta<strong>di</strong>ni belgi, in quanto la CEDU vieta a uno<br />

Stato <strong>di</strong> espellere i propri citta<strong>di</strong>ni. Pertanto la sua espulsione <strong>non</strong> equivaleva a<br />

un trattamento <strong>di</strong>scriminatorio. Pur riconoscendo che il citta<strong>di</strong>no marocchino si<br />

trovava in una situazione analoga a quella <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni <strong>non</strong> belgi provenienti da<br />

altri Stati membri dell’UE (che <strong>non</strong> potevano essere espulsi in forza del <strong>di</strong>ritto<br />

dell’Unione in materia <strong>di</strong> libera circolazione), la Corte ha ritenuto giustificata la<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento.<br />

Esempio: nella causa Allonby, la ricorrente, che lavorava in un istituto scolastico<br />

come docente, si era vista negare il rinnovo del contratto <strong>di</strong> lavoro 18 . trovato<br />

successivamente impiego presso una società che forniva insegnanti a istituti<br />

scolastici, le era stato affidato un incarico presso lo stesso istituto da cui proveniva,<br />

con le stesse mansioni ma con una retribuzione inferiore. La ricorrente<br />

lamentò una <strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso, affermando che i docenti <strong>di</strong><br />

sesso maschile impiegati dall’istituto percepivano una retribuzione superiore.<br />

La Cg ha stabilito che i docenti <strong>di</strong> sesso maschile impiegati presso l’istituto <strong>non</strong><br />

si trovavano in una situazione analoga, in quanto l’istituto <strong>non</strong> era responsabile<br />

dei livelli retributivi <strong>di</strong> entrambi, vale a <strong>di</strong>re del docente che impiegava <strong>di</strong>rettamente<br />

e <strong>della</strong> ricorrente impiegata da una società esterna. La loro situazione<br />

<strong>non</strong> era quin<strong>di</strong> sufficientemente simile.<br />

Esempio: nella causa Luczak c. Polonia, un agricoltore francese che viveva e lavorava<br />

in Polonia presentò ricorso essendosi visto negare l’accesso a un regime<br />

<strong>di</strong> previdenza sociale specifico per gli agricoltori, sulla base del fatto che detto<br />

regime <strong>non</strong> era aperto ai citta<strong>di</strong>ni <strong>non</strong> polacchi 19 . La Cedu ha riconosciuto che il<br />

ricorrente si trovava in una situazione analoga a quella degli agricoltori polacchi<br />

legittimati a beneficiare <strong>di</strong> quel regime, in quanto risiedeva nel paese in via<br />

permanente, versava le tasse alla stregua dei citta<strong>di</strong>ni polacchi, contribuiva al<br />

finanziamento del regime <strong>di</strong> previdenza sociale e risultava già iscritto al regime<br />

<strong>di</strong> previdenza sociale generale.<br />

Esempio: nella causa Richards, la ricorrente si era sottoposta a un intervento<br />

chirurgico <strong>di</strong> rettificazione del sesso e chiedeva <strong>di</strong> poter percepire la pensione<br />

<strong>di</strong> anzianità a partire dal compimento del sessantesimo anno, l’età in cui le<br />

18 Cg, sentenza 13 gennaio 2004, causa C-256/01, Allonby c. Accrington and Rossendale College,<br />

Racc. 2004, pag. I-873.<br />

19 Cedu, sentenza 27 novembre 2007, Luczak c. Polonia (n. 77782/01); cfr. anche Cedu, sentenza<br />

16 settembre 1996, Gaygusuz c. Austria (n. 17371/90).

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