Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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2.2.1. Il trattamento sfavorevole<br />
La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />
La <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta si basa sulla <strong>di</strong>fferenza nel trattamento riservato a una<br />
persona. Di conseguenza, la <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta si caratterizza in primo luogo<br />
per un trattamento sfavorevole. La sua in<strong>di</strong>viduazione può essere relativamente<br />
semplice rispetto alla <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta, per la quale sono spesso necessari<br />
dati statistici (cfr. infra). fra gli esempi trattati nel presente manuale rientrano:<br />
il rifiuto dell’accesso a un ristorante o esercizio commerciale, l’attribuzione <strong>di</strong><br />
una pensione o retribuzione inferiore, gli abusi o le violenze verbali, il rifiuto <strong>di</strong><br />
passaggio attraverso un posto <strong>di</strong> controllo, l’età <strong>di</strong> pensionamento più alta o più<br />
bassa, l’impossibilità <strong>di</strong> accedere a una determinata professione, l’impossibilità <strong>di</strong><br />
far valere <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà, l’esclusione dal sistema scolastico or<strong>di</strong>nario, l’espulsione,<br />
il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> indossare simboli religiosi, il rifiuto o la revoca <strong>di</strong> prestazioni<br />
previdenziali.<br />
2.2.2. Il termine <strong>di</strong> confronto<br />
Il trattamento sfavorevole assume rilievo ai fini <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione qualora sia<br />
tale rispetto al trattamento riservato a un’altra persona che si trovi in situazione<br />
analoga. Un ricorso per scarsa retribuzione <strong>non</strong> equivale a una denuncia <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scriminazione, a meno che <strong>non</strong> si possa <strong>di</strong>mostrare che la retribuzione sia<br />
inferiore a quella <strong>di</strong> una persona impiegata per svolgere le stesse mansioni presso<br />
lo stesso datore <strong>di</strong> lavoro. È quin<strong>di</strong> necessario un «termine <strong>di</strong> confronto», vale a<br />
<strong>di</strong>re una persona in circostanze materiali paragonabili, che si <strong>di</strong>fferenzi dalla<br />
presunta vittima principalmente per la caratteristica che forma oggetto del <strong>di</strong>vieto<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. gli esempi riportati nel presente manuale mostrano che in<br />
molti casi il termine <strong>di</strong> confronto <strong>non</strong> solleva controversie e, talvolta, è ad<strong>di</strong>rittura<br />
sottinteso dalle parti e dal giu<strong>di</strong>ce. Di seguito sono forniti alcuni esempi <strong>di</strong> casi in<br />
cui la questione del termine <strong>di</strong> confronto proposto è stata espressamente esaminata<br />
dall’organo decisionale.<br />
Esempio: nella causa Moustaquim c. Belgio, un citta<strong>di</strong>no marocchino, condannato<br />
per <strong>di</strong>versi reati, sarebbe dovuto essere espulso dal territorio dello Stato 17 .<br />
Il citta<strong>di</strong>no marocchino sosteneva che l’espulsione equivaleva a un trattamento<br />
<strong>di</strong>scriminatorio e denunciava una <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla nazionalità, affermando<br />
che i citta<strong>di</strong>ni belgi <strong>non</strong> erano soggetti a espulsione a seguito <strong>di</strong> una<br />
condanna per reati penali. La Cedu ha constatato che la situazione del ricorren-<br />
17 Cedu, sentenza 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgio (n. 12313/86).<br />
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