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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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2.2.1. Il trattamento sfavorevole<br />

La <strong>di</strong>scriminazione: categorie e tutele<br />

La <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta si basa sulla <strong>di</strong>fferenza nel trattamento riservato a una<br />

persona. Di conseguenza, la <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong>retta si caratterizza in primo luogo<br />

per un trattamento sfavorevole. La sua in<strong>di</strong>viduazione può essere relativamente<br />

semplice rispetto alla <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta, per la quale sono spesso necessari<br />

dati statistici (cfr. infra). fra gli esempi trattati nel presente manuale rientrano:<br />

il rifiuto dell’accesso a un ristorante o esercizio commerciale, l’attribuzione <strong>di</strong><br />

una pensione o retribuzione inferiore, gli abusi o le violenze verbali, il rifiuto <strong>di</strong><br />

passaggio attraverso un posto <strong>di</strong> controllo, l’età <strong>di</strong> pensionamento più alta o più<br />

bassa, l’impossibilità <strong>di</strong> accedere a una determinata professione, l’impossibilità <strong>di</strong><br />

far valere <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà, l’esclusione dal sistema scolastico or<strong>di</strong>nario, l’espulsione,<br />

il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> indossare simboli religiosi, il rifiuto o la revoca <strong>di</strong> prestazioni<br />

previdenziali.<br />

2.2.2. Il termine <strong>di</strong> confronto<br />

Il trattamento sfavorevole assume rilievo ai fini <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione qualora sia<br />

tale rispetto al trattamento riservato a un’altra persona che si trovi in situazione<br />

analoga. Un ricorso per scarsa retribuzione <strong>non</strong> equivale a una denuncia <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione, a meno che <strong>non</strong> si possa <strong>di</strong>mostrare che la retribuzione sia<br />

inferiore a quella <strong>di</strong> una persona impiegata per svolgere le stesse mansioni presso<br />

lo stesso datore <strong>di</strong> lavoro. È quin<strong>di</strong> necessario un «termine <strong>di</strong> confronto», vale a<br />

<strong>di</strong>re una persona in circostanze materiali paragonabili, che si <strong>di</strong>fferenzi dalla<br />

presunta vittima principalmente per la caratteristica che forma oggetto del <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. gli esempi riportati nel presente manuale mostrano che in<br />

molti casi il termine <strong>di</strong> confronto <strong>non</strong> solleva controversie e, talvolta, è ad<strong>di</strong>rittura<br />

sottinteso dalle parti e dal giu<strong>di</strong>ce. Di seguito sono forniti alcuni esempi <strong>di</strong> casi in<br />

cui la questione del termine <strong>di</strong> confronto proposto è stata espressamente esaminata<br />

dall’organo decisionale.<br />

Esempio: nella causa Moustaquim c. Belgio, un citta<strong>di</strong>no marocchino, condannato<br />

per <strong>di</strong>versi reati, sarebbe dovuto essere espulso dal territorio dello Stato 17 .<br />

Il citta<strong>di</strong>no marocchino sosteneva che l’espulsione equivaleva a un trattamento<br />

<strong>di</strong>scriminatorio e denunciava una <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla nazionalità, affermando<br />

che i citta<strong>di</strong>ni belgi <strong>non</strong> erano soggetti a espulsione a seguito <strong>di</strong> una<br />

condanna per reati penali. La Cedu ha constatato che la situazione del ricorren-<br />

17 Cedu, sentenza 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgio (n. 12313/86).<br />

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