Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
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essendo l’UE una parte contraente. Ciò significa che un in<strong>di</strong>viduo <strong>non</strong> potrà a<strong>di</strong>re la<br />
Cedu attraverso un ricorso nei confronti dell’UE per mancata tutela dei <strong>di</strong>ritti umani.<br />
occorrerà rivolgersi a un tribunale nazionale il quale, a sua volta, sottoporrà la questione<br />
alla Cg me<strong>di</strong>ante rinvio pregiu<strong>di</strong>ziale, oppure coinvolgere in<strong>di</strong>rettamente l’UE<br />
nell’ambito <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento avviato contro uno Stato membro <strong>di</strong>nanzi alla Cedu.<br />
Il trattato <strong>di</strong> Lisbona <strong>di</strong>spone che l’UE in quanto tale aderisca alla CEDU e il protocollo<br />
n. 14 mo<strong>di</strong>fica la Convenzione a tale scopo. Al momento <strong>non</strong> è possibile affermare<br />
con certezza quali effetti comporterà in concreto l’adesione e, in particolare,<br />
quale sarà il futuro rapporto tra Cg e Cedu; del resto i negoziati per l’adesione potrebbero<br />
richiedere <strong>di</strong>versi anni. Senza dubbio essa consentirà ai singoli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong><br />
citare l’UE <strong>di</strong>rettamente <strong>di</strong>nanzi alla Cedu per mancato rispetto <strong>della</strong> Convenzione.<br />
Punti salienti<br />
• La protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione in Europa è sancita sia dal <strong>di</strong>ritto dell’Unione<br />
sia dalla CEDU. I due sistemi sono in larga misura complementari e si rafforzano a<br />
vicenda, sebbene sussistano talune <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> cui gli operatori del <strong>di</strong>ritto devono<br />
essere a conoscenza.<br />
• La CEDU tutela tutti gli in<strong>di</strong>vidui nei territori soggetti alla giuris<strong>di</strong>zione dei quarantasette<br />
Stati firmatari, mentre le <strong>di</strong>rettive dell’UE contro la <strong>di</strong>scriminazione garantiscono<br />
la protezione soltanto ai citta<strong>di</strong>ni dei ventisette Stati membri.<br />
• Ai sensi dell’articolo 14 <strong>della</strong> CEDU, la <strong>di</strong>scriminazione è vietata soltanto riguardo<br />
all’esercizio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto riconosciuto nella Convenzione stessa. In forza del<br />
protocollo n. 12, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione assume una valenza a sé stante.<br />
• Secondo il <strong>di</strong>ritto <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione dell’Unione, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
ha valenza a sé stante, seppur limitato a contesti specifici, quali il lavoro.<br />
• Le istituzioni dell’UE sono giuri<strong>di</strong>camente vincolate a rispettare la Carta dei <strong>di</strong>ritti<br />
fondamentali dell’Unione europea, comprese le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> <strong>non</strong><br />
<strong>di</strong>scriminazione. Anche gli Stati membri dell’UE sono tenuti a rispettare la Carta nel<br />
momento in cui applicano il <strong>di</strong>ritto dell’Unione.<br />
• L’UE ha aderito alla UNCRPD e aderirà alla CEDU. In seguito all’adesione, l’UE sarà<br />
sottoposta alla supervisione <strong>di</strong> organi <strong>di</strong> controllo esterni e i singoli in<strong>di</strong>vidui<br />
avranno la facoltà <strong>di</strong> ricorrere <strong>di</strong>rettamente alla Cedu per violazioni <strong>della</strong><br />
Convenzione da parte dell’UE.