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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

142<br />

che <strong>non</strong> possono mangiare carni suine. Nella fattispecie <strong>non</strong> è stato necessario<br />

produrre dati statistici per <strong>di</strong>mostrare che la norma danneggiava i musulmani,<br />

essendo facilmente accertabile che questi ultimi <strong>non</strong> possono mangiare carni<br />

suine, in quanto bastava addurre a prova le rispettive pratiche religiose.<br />

Esempio: una causa esaminata dai tribunali britannici riguardava un datore<br />

<strong>di</strong> lavoro che proibiva ai <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> indossare gioielli (neppure per motivi<br />

religiosi) sulla <strong>di</strong>visa 271 . Una <strong>di</strong>pendente cristiana, <strong>non</strong> potendo indossare una<br />

croce, lamentava una <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla religione. I giu<strong>di</strong>ci dei vari<br />

gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio hanno affermato che sarebbe stato possibile riconoscere nel<br />

<strong>di</strong>vieto una <strong>di</strong>scriminazione in<strong>di</strong>retta fondata sulla religione, qualora fosse stato<br />

<strong>di</strong>mostrato che indossare la croce costituiva un precetto <strong>della</strong> fede cristiana. A<br />

tal fine il tribunale del lavoro si è rivolto a degli esperti <strong>di</strong> pratiche cristiane,<br />

anziché ricercare prove statistiche sul numero <strong>di</strong> cristiani che indossano simboli<br />

religiosi sul lavoro.<br />

Punti salienti<br />

• La motivazione alla base del trattamento meno favorevole è irrilevante, ciò che<br />

conta è l’effetto.<br />

• Ai sensi del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, <strong>non</strong> è necessario accertare l’esistenza <strong>di</strong> una vittima<br />

identificabile.<br />

• Spetta innanzitutto al ricorrente produrre prove che lascino presumere l’esistenza <strong>di</strong><br />

una <strong>di</strong>scriminazione.<br />

• I dati statistici possono essere usati per far sorgere una presunzione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione.<br />

• L’onere probatorio si trasferisce sul presunto autore del trattamento <strong>di</strong>scriminatorio<br />

che deve pertanto fornire prove idonee a <strong>di</strong>mostrare che il trattamento meno<br />

favorevole <strong>non</strong> è riconducibile a un motivo oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione.<br />

• La presunzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione può essere confutata <strong>di</strong>mostrando: che la vittima<br />

<strong>non</strong> si trova in una situazione analoga al «termine <strong>di</strong> confronto»; oppure che la<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento si basa su fattori oggettivi, estranei al motivo che forma<br />

oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Se l’autore <strong>non</strong> perviene a confutare la<br />

presunzione, può comunque tentare <strong>di</strong> giustificare la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento.<br />

271 Corte d’appello (Regno Unito), sentenza 12 febbraio 2010, Eweida c. British Airways plc, 2010,<br />

EWCA Civ 80.

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