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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

134<br />

allontanata volontariamente dopo che le era stata negata la precedenza in<br />

coda. Di conseguenza, la Cedu ha riconosciuto che il ricorrente aveva subito una<br />

<strong>di</strong>scriminazione fondata sulla sua origine etnica.<br />

Esempio: nella causa Brunnhofer, la ricorrente affermava <strong>di</strong> avere subito una<br />

<strong>di</strong>scriminazione fondata sul sesso, in quanto il salario percepito era inferiore a<br />

quello <strong>di</strong> un collega al suo stesso livello retributivo 252 . La Cg ha <strong>di</strong>chiarato che<br />

spettava alla ricorrente <strong>di</strong>mostrare innanzitutto <strong>di</strong> percepire una retribuzione<br />

inferiore a quella del suo collega e, in secondo luogo, <strong>di</strong> svolgere un lavoro<br />

<strong>di</strong> uguale importanza. Ciò sarebbe stato sufficiente per presumere che la<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento poteva essere dovuta soltanto al suo sesso. In tal<br />

caso, sarebbe poi spettato al datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>mostrare il contrario.<br />

È importante tenere in considerazione due aspetti. In primo luogo, è il <strong>di</strong>ritto nazionale<br />

che determina il tipo <strong>di</strong> prove ammissibili <strong>di</strong>nanzi agli organi nazionali ed<br />

esso può essere più restrittivo rispetto alle norme applicate dalla Cedu o dalla Cg. In<br />

secondo luogo, l’inversione dell’onere <strong>della</strong> prova <strong>di</strong> norma <strong>non</strong> si applica nei casi<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto penale nei quali lo Stato persegue un reato motivato da un pregiu<strong>di</strong>zio<br />

razziale, o «crimine d’o<strong>di</strong>o». Ciò è dovuto in parte al fatto che l’accertamento <strong>della</strong><br />

responsabilità penale richiede un grado più elevato <strong>di</strong> intensità <strong>della</strong> prova e in parte<br />

perché sarebbe <strong>di</strong>fficile imporre all’autore <strong>di</strong> un reato <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’assenza <strong>di</strong><br />

una motivazione razzista, che è totalmente soggettiva 253 .<br />

Il presunto autore <strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione può confutare la presunzione in due mo<strong>di</strong>.<br />

Può <strong>di</strong>mostrare che il ricorrente <strong>non</strong> si trova effettivamente in una situazione analoga<br />

a, o confrontabile con quella del «termine <strong>di</strong> paragone», come si è visto al<br />

paragrafo 2.2.2, oppure che la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento <strong>non</strong> sia dovuta al motivo<br />

oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, bensì ad altre <strong>di</strong>fferenze oggettive, come si<br />

è visto al paragrafo 2.6. Se l’autore <strong>non</strong> perviene a confutare la presunzione, in tal<br />

caso deve <strong>di</strong>fendere la <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento adducendo l’oggettiva ragionevolezza<br />

e proporzionalità del provve<strong>di</strong>mento adottato.<br />

252 Cg, sentenza 26 giugno 2001, causa C-381/99, Susanna Brunnhofer c. Bank der österreichischen<br />

Postsparkasse AG, Racc. 2001, pag. I-4961, punti 51-62.<br />

253 Per l’impostazione <strong>della</strong> Cedu sull’inversione dell’onere <strong>della</strong> prova nel caso <strong>di</strong> violenza <strong>di</strong> matrice<br />

razzista, cfr. Cedu, sentenza 6 luglio 2005, Nachova e a. c. Bulgaria [gC] (nn. 43577/98 e 43579/98),<br />

punti 144-159. La normativa dell’Unione in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione <strong>non</strong> prevede l’inversione<br />

dell’onere <strong>della</strong> prova nel contesto del <strong>di</strong>ritto penale.

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