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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />

Secondo il comitato, i requisiti <strong>di</strong> «origine sociale», «nascita» e «con<strong>di</strong>zioni<br />

economiche» sono correlati tra loro. L’origine sociale «si riferisce alla con<strong>di</strong>zione<br />

sociale ere<strong>di</strong>tata da una persona». Può riguardare la posizione acquisita nascendo in<br />

una particolare comunità (per esempio etnica, religiosa o fondata su <strong>di</strong> un’ideologia<br />

particolare) o dalla propria con<strong>di</strong>zione sociale, come la povertà e l’essere senza<br />

<strong>di</strong>mora. Il motivo <strong>della</strong> nascita può inoltre riferirsi alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> figlio illegittimo<br />

o adottato. Il motivo <strong>della</strong> ricchezza può riguardare la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> una persona<br />

in relazione ai terreni (per esempio essere un mezzadro, un proprietario o un<br />

occupante illegale) o ad altre proprietà 238 .<br />

4.11. Le opinioni politiche o altre convinzioni<br />

personali<br />

La CEDU elenca espressamente le «opinioni politiche o quelle <strong>di</strong> altro genere» tra i<br />

motivi oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, anche se <strong>non</strong> figurano tra i motivi <strong>di</strong><br />

cui alle <strong>di</strong>rettive dell’UE contro la <strong>di</strong>scriminazione. Presumibilmente, se una persona<br />

ha una particolare convinzione, che però <strong>non</strong> sod<strong>di</strong>sfa i criteri per essere una<br />

«religione o credo», può comunque beneficiare <strong>di</strong> protezione per questo motivo.<br />

La Cedu si è pronunciata <strong>di</strong> rado al riguardo. Come per altri ambiti <strong>della</strong> CEDU, le<br />

«opinioni politiche o quelle <strong>di</strong> altro genere» sono protette in quanto tali dal <strong>di</strong>ritto<br />

alla libertà <strong>di</strong> espressione sancito all’articolo 10. Dalla giurisprudenza è possibile<br />

evincere la portata del motivo in questione per cui, in pratica, si <strong>di</strong>rebbe che,<br />

qualora una presunta vittima ritenga <strong>di</strong> aver subito un <strong>di</strong>verso trattamento basato<br />

su questo motivo, è probabile che la Cedu esaminerà il ricorso semplicemente alla<br />

luce dell’articolo 10.<br />

In generale la Cedu ha stabilito, nella causa Handyside c. Regno Unito, che il<br />

<strong>di</strong>ritto alla libertà <strong>di</strong> espressione protegge <strong>non</strong> solo le «informazioni» o le «idee»<br />

recepite favorevolmente o considerate inoffensive o ininfluenti, ma anche<br />

quelle che offendono, sconvolgono o turbano lo Stato o qualsiasi categoria <strong>della</strong><br />

popolazione 239 . Sul punto esiste una corposa giurisprudenza, in questa sede<br />

ci limiteremo a illustrare, attraverso due esempi, come le opinioni politiche<br />

verosimilmente beneficino <strong>di</strong> una protezione maggiore rispetto a quelle <strong>di</strong> altro<br />

genere.<br />

238 Comitato per i <strong>di</strong>ritti economici, sociali e culturali, general Comment 20, «Non-Discrimination in<br />

Economic, Social and Cultural Rights» [osservazione generale n. 20, «Non <strong>di</strong>scriminazione nei <strong>di</strong>ritti<br />

economici, sociali e culturali»], documento oNU E/C.12/gC/20, 10 giugno 2009, paragrafi 24-26, 35.<br />

239 Cedu, sentenza 7 <strong>di</strong>cembre 1976, Handyside c. Regno Unito (n. 5493/72).<br />

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