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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

124<br />

4.10. L’origine sociale, la nascita e la ricchezza<br />

È possibile considerare questi tre motivi in modo inter<strong>di</strong>pendente, in quanto<br />

riguardano una con<strong>di</strong>zione attribuita a una persona in virtù <strong>di</strong> una caratteristica<br />

sociale, economica o biologica ere<strong>di</strong>tata 235 . In quanto tali, possono anche essere<br />

correlati con la razza e l’origine etnica. fatto salvo per la «nascita», sono pochissime<br />

le fattispecie presentate al vaglio <strong>della</strong> Cedu riguardanti gli altri motivi in esame.<br />

Esempio: nella causa Mazurek c. Francia, una persona nata al <strong>di</strong> fuori del matrimonio<br />

lamentava che il <strong>di</strong>ritto nazionale gli impe<strong>di</strong>va (in quanto figlio «illegittimo»)<br />

<strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tare più <strong>di</strong> un quarto del patrimonio <strong>della</strong> madre 236 . La Cedu ha<br />

riscontrato che questa <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento, basata esclusivamente sulla<br />

nascita al <strong>di</strong> fuori del matrimonio, poteva essere giustificata soltanto da «ragioni<br />

particolarmente forti». Sebbene la salvaguar<strong>di</strong>a <strong>della</strong> famiglia tra<strong>di</strong>zionale<br />

fosse una finalità legittima, <strong>non</strong> si poteva conseguire penalizzando il figlio, che<br />

<strong>non</strong> ha alcun controllo sulle circostanze <strong>della</strong> propria nascita.<br />

Esempio: nella causa Chassagnou e a. c. Francia, i ricorrenti contestavano il fatto<br />

<strong>di</strong> <strong>non</strong> essere autorizzati a usare i propri terreni come desideravano 237 . Le leggi<br />

in vigore in determinate regioni obbligavano i piccoli proprietari terrieri a trasferire<br />

<strong>di</strong>ritti pubblici <strong>di</strong> caccia sui loro terreni, mentre tale obbligo <strong>non</strong> era imposto<br />

a coloro che possedevano gran<strong>di</strong> proprietà fon<strong>di</strong>arie, che potevano <strong>di</strong>sporre dei<br />

loro terreni come preferivano. I ricorrenti desideravano proibire la caccia sui loro<br />

terreni e destinarli alla conservazione <strong>della</strong> vita selvatica. La Cedu ha constatato<br />

che tale obbligo costituiva una <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla ricchezza.<br />

I motivi dell’origine sociale, <strong>della</strong> nascita e <strong>della</strong> con<strong>di</strong>zione economica figurano anche<br />

nell’articolo 2, comma 2, del Patto internazionale sui <strong>di</strong>ritti economici, sociali<br />

e culturali del 1966. Il Comitato per i <strong>di</strong>ritti economici, sociali e culturali, responsabile<br />

del controllo e dell’interpretazione del Patto, ha approfon<strong>di</strong>to il loro significato<br />

nell’osservazione generale n. 20.<br />

235 I motivi dell’origine sociale, <strong>della</strong> nascita e <strong>della</strong> con<strong>di</strong>zione economica figurano anche nell’articolo 2,<br />

comma 2, del Patto internazionale sui <strong>di</strong>ritti economici, sociali e culturali, 1966 (sottoscritto da tutti<br />

gli-Stati membri dell’UE). Cfr. Comitato per i <strong>di</strong>ritti economici, sociali e culturali, general Comment 20,<br />

«Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights» [osservazione generale n. 20, «Non<br />

<strong>di</strong>scriminazione nei <strong>di</strong>ritti economici, sociali e culturali»], documento oNU E/C.12/gC/20, 10 giugno<br />

2009, paragrafi 24-26, 35.<br />

236 Cedu, sentenza 1° febbraio 2000, Mazurek c. Francia (n. 34406/97).<br />

237 Cedu, sentenza 29 aprile 1999, Chassagnou e a. c. Francia (nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95).

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