Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
122<br />
irricevibile. Una linea simile è stata seguita in un caso riguardante le norme<br />
sull’abbigliamento degli insegnanti 229 .<br />
4.9. La lingua<br />
Sia la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze<br />
nazionali del 1995 230 (ratificata da 39 Stati membri), sia la Carta europea per le lingue<br />
regionali o minoritarie del 1992 231 (ratificata da 24 Stati membri) impongono<br />
agli Stati partecipanti obblighi specifici in relazione all’uso delle lingue minoritarie.<br />
tuttavia, nessuna delle due convenzioni definisce il significato <strong>della</strong> nozione <strong>di</strong> «lingua».<br />
L’articolo 6, comma 3, <strong>della</strong> CEDU prevede espressamente alcune garanzie nel<br />
contesto del processo penale, per esempio il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ogni persona <strong>di</strong> essere informata<br />
dell’accusa a suo carico in una lingua a lei comprensibile e <strong>di</strong> farsi assistere da<br />
un interprete se <strong>non</strong> comprende o <strong>non</strong> parla la lingua usata in u<strong>di</strong>enza.<br />
benché previsto dalla CEDU, il motivo <strong>della</strong> lingua <strong>non</strong> figura, <strong>di</strong> per sé, fra i motivi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scriminazione che formano oggetto <strong>di</strong> protezione nelle <strong>di</strong>rettive in materia. Non<strong>di</strong>meno,<br />
può essere protetto nel quadro <strong>della</strong> <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale e<br />
può essere ricompreso dalla Cedu all’interno <strong>di</strong> questo motivo, nella misura in cui la<br />
lingua sia ricollegabile alla razza o all’origine etnica. È stato inoltre ricondotto dalla<br />
Cg nell’ambito del motivo basato sulla nazionalità sotto il profilo <strong>della</strong> libera circolazione<br />
delle persone 232 .<br />
La principale questione sottoposta alla Cedu riguardo alla lingua attiene all’istruzione.<br />
Esempio: nella causa Belgian Linguistics un gruppo <strong>di</strong> genitori contestava la<br />
legge nazionale in materia <strong>di</strong> offerta <strong>di</strong> istruzione, ritenuta <strong>di</strong>scriminatoria per<br />
motivi linguistici 233. In considerazione <strong>della</strong> presenza in belgio <strong>di</strong> due comunità,<br />
una <strong>di</strong> lingua francese e una <strong>di</strong> lingua olandese, la legge nazionale stabiliva<br />
che l’istruzione offerta o sovvenzionata dallo Stato venisse impartita in francese<br />
o in olandese a seconda del fatto che la regione fosse considerata francofo-<br />
229 Cedu, decisione 15 febbraio 2001, Dahlab c. Svizzera (dec.) (n. 42393/98).<br />
230 StCE n. 157.<br />
231 StCE n. 148.<br />
232 Cg, sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener c. Minister for Education and the Dublin<br />
Vocational Educational Committee, Racc. 1989, pag. 3967.<br />
233 Cedu, sentenza 23 luglio 1968, Belgian Linguistics Case (nn. 1474/62 e a.).