Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
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care una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità, erano<br />
necessarie «ragioni molto forti», che <strong>non</strong> erano riscontrabili nella fattispecie.<br />
Pur riconoscendo l’ampia <strong>di</strong>screzionalità degli Stati in materia <strong>di</strong> politica fiscale e<br />
sociale, la situazione <strong>della</strong> ricorrente era <strong>di</strong> fatto troppo simile a quella dei citta<strong>di</strong>ni<br />
lettoni per giustificare una <strong>di</strong>scriminazione su dette basi.<br />
Esempio: nella causa Gaygusuz c. Austria, un citta<strong>di</strong>no turco, che aveva lavorato<br />
in Austria, si era visto negare l’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione perché <strong>non</strong> aveva<br />
citta<strong>di</strong>nanza austriaca 218 . La Cedu ha ritenuto che la sua fosse una situazione<br />
paragonabile a quella dei citta<strong>di</strong>ni austriaci, in quanto risiedeva nel paese in via<br />
permanente e aveva contribuito al sistema <strong>di</strong> sicurezza sociale con il versamento<br />
delle imposte. Ha constatato che l’assenza <strong>di</strong> un accordo bilaterale in materia<br />
<strong>di</strong> sicurezza sociale tra l’Austria e la turchia <strong>non</strong> poteva giustificare la <strong>di</strong>fferenza<br />
<strong>di</strong> trattamento, in quanto la situazione del ricorrente era <strong>di</strong> fatto troppo simile a<br />
quella dei citta<strong>di</strong>ni austriaci.<br />
Esempio: nella causa Koua Poirrez c. Francia un citta<strong>di</strong>no <strong>della</strong> Costa d’Avorio<br />
aveva richiesto una prestazione riconosciuta alle persone <strong>di</strong>sabili. La richiesta<br />
era stata respinta in quanto potevano fruirne soltanto i citta<strong>di</strong>ni francesi o i citta<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong> Stati con i quali la francia aveva concluso un accordo bilaterale in materia<br />
<strong>di</strong> sicurezza sociale 219 . In questo caso la Cedu ha rilevato che il ricorrente,<br />
in realtà, si trovava in una situazione equiparabile a quella dei citta<strong>di</strong>ni francesi,<br />
in quanto sod<strong>di</strong>sfaceva tutti gli altri requisiti per beneficiare <strong>della</strong> prestazione<br />
e beneficiava <strong>di</strong> altre prestazioni sociali che <strong>non</strong> <strong>di</strong>pendevano dalla citta<strong>di</strong>nanza.<br />
Ha rilevato inoltre che, per giustificare una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento tra il<br />
ricorrente e gli altri citta<strong>di</strong>ni, sarebbero state necessarie delle «ragioni particolarmente<br />
forti». Al contrario dei casi esaminati ai punti precedenti, in cui allo<br />
Stato era riconosciuto un ampio margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità in materia fiscale e <strong>di</strong><br />
sicurezza sociale, nella fattispecie in questione la Corte <strong>non</strong> era persuasa dagli<br />
argomenti <strong>della</strong> francia, né riguardo la necessità <strong>di</strong> garantire l’equilibrio tra le<br />
entrate e le spese pubbliche, né riguardo la <strong>di</strong>fferenza derivante dalla mancanza<br />
<strong>di</strong> un accordo bilaterale tra la francia e la Costa d’Avorio. È interessante osservare<br />
che la prestazione in questione era riconosciuta a prescindere dal versamento<br />
<strong>di</strong> contributi al regime nazionale <strong>di</strong> sicurezza sociale da parte del beneficiario<br />
(ovverosia il motivo principale per <strong>non</strong> tollerare la <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla<br />
nazionalità nei casi <strong>di</strong> cui sopra).<br />
218 Cedu, sentenza 16 settembre 1996, Gaygusuz c. Austria (n. 17371/90).<br />
219 Cedu, sentenza 30 settembre 2003, Koua Poirrez c. Francia (n. 40892/98).