Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />
nello Stato ospitante forti legami familiari, che si sarebbero interrotti se la persona<br />
fosse stata costretta a lasciare il paese (articolo 8). 215<br />
Esempio: nelle cause C. c. Belgio e Moustaquim c. Belgio i ricorrenti, citta<strong>di</strong>ni<br />
marocchini, erano stati condannati per reati che comportavano l’espulsione<br />
dal paese 216 . A questo proposito lamentavano una <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />
sulla nazionalità, in quanto né i citta<strong>di</strong>ni belgi, né quelli <strong>di</strong> altri Stati membri<br />
dell’Unione europea avrebbero subito l’espulsione in circostanze analoghe. La<br />
Cedu ha osservato che i ricorrenti <strong>non</strong> erano in una situazione paragonabile a<br />
quella dei citta<strong>di</strong>ni belgi, in quanto questi ultimi hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rimanere nel<br />
proprio paese d’origine, come espressamente sancito dalla CEDU (protocollo n.<br />
4, articolo 3). Inoltre la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento tra citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi e<br />
citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> altri Stati membri dell’UE era giustificata, in quanto l’UE costituiva un<br />
or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co a sé stante con una propria citta<strong>di</strong>nanza.<br />
È opportuno porre a confronto questi casi con fattispecie in cui il ricorrente aveva<br />
instaurato stretti legami concreti con lo Stato ospitante, in virtù <strong>di</strong> un lungo periodo<br />
<strong>di</strong> soggiorno o del pagamento delle imposte.<br />
Esempio: nella causa Andrejeva c. Lettonia la ricorrente era una citta<strong>di</strong>na dell’ex<br />
Unione sovietica con un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> soggiorno permanente in Lettonia 217 . Secondo<br />
la legislazione nazionale essa risultava classificata tra i lavoratori all’estero nel<br />
periodo precedente l’in<strong>di</strong>pendenza (pur avendo avuto lo stesso impiego in territorio<br />
lettone prima e dopo l’in<strong>di</strong>pendenza) e <strong>di</strong> conseguenza calcolava la sua<br />
pensione in base al periodo <strong>di</strong> servizio nello stesso impiego successivamente<br />
all’in<strong>di</strong>pendenza. Per contro, i citta<strong>di</strong>ni lettoni nella stessa posizione beneficiavano<br />
<strong>di</strong> una pensione basata sull’intero periodo <strong>di</strong> servizio, compreso il lavoro<br />
svolto prima dell’in<strong>di</strong>pendenza. La Cedu ha ritenuto che la ricorrente fosse in<br />
una situazione analoga a quella dei citta<strong>di</strong>ni lettoni, dal momento che era una<br />
«<strong>non</strong> citta<strong>di</strong>na con permesso <strong>di</strong> soggiorno permanente» ai sensi del <strong>di</strong>ritto nazionale<br />
e, in quanto tale, aveva pagato le imposte. Ha ritenuto che, per giustifi-<br />
215 Si tratta peraltro <strong>di</strong> fattispecie con inferiori probabilità <strong>di</strong> esito favorevole. Cfr., per esempio, Cedu,<br />
sentenza 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito (nn. 9214/80, 9473/81 e<br />
9474/81).<br />
216 Cedu, sentenza 7 agosto 1996, C. c. Belgio (n. 21794/93); Cedu, sentenza 18 febbraio 1991,<br />
Moustaquim c. Belgio (n. 12313/86).<br />
217 Cedu, sentenza 18 febbraio 2009, Andrejeva c. Lettonia [gC] (n. 55707/00).<br />
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