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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

116<br />

conoscimento <strong>di</strong> paternità. A tal fine avrebbe dovuto presentare un’azione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sconoscimento <strong>della</strong> paternità del coniuge entro un anno dalla nascita. La<br />

ricorrente chiedeva <strong>di</strong> beneficiare del gratuito patrocinio per la procedura, in<br />

quanto <strong>non</strong> <strong>di</strong>sponeva <strong>di</strong> risorse sufficienti. La richiesta veniva respinta, perché<br />

tale assistenza finanziaria era messa a <strong>di</strong>sposizione dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi <strong>non</strong><br />

aderenti al Consiglio d’Europa soltanto se l’azione riguardava il riconoscimento<br />

<strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> soggiorno. Alla ricorrente veniva consigliato <strong>di</strong> completare la procedura<br />

<strong>di</strong> rinnovo del permesso <strong>di</strong> soggiorno e quin<strong>di</strong> ripresentare la domanda.<br />

La Cedu ha constatato che, nella fattispecie, la ricorrente era stata privata del<br />

<strong>di</strong>ritto a un equo processo in ragione <strong>della</strong> sua nazionalità. Lo Stato <strong>non</strong> poteva<br />

giustificare la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento tra le persone in possesso <strong>di</strong> un permesso<br />

<strong>di</strong> soggiorno e le persone prive <strong>di</strong> tale permesso in una situazione in cui<br />

erano in gioco gravi questioni legate alla vita familiare, in cui il termine per il<br />

riconoscimento <strong>della</strong> paternità era breve e l’interessata aveva avviato la procedura<br />

<strong>di</strong> rinnovo del permesso.<br />

Come si è visto al paragrafo 3.2, il <strong>di</strong>ritto dell’Unione vieta la <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sulla nazionalità soltanto nel contesto specifico <strong>della</strong> libera circolazione delle<br />

persone. In particolare, il <strong>di</strong>ritto dell’Unione in materia <strong>di</strong> libera circolazione prevede<br />

<strong>di</strong>ritti limitati per i citta<strong>di</strong>ni dei paesi terzi. Non<strong>di</strong>meno, la CEDU impone a tutti<br />

gli Stati membri del Consiglio d’Europa (che comprende gli Stati membri dell’UE)<br />

l’obbligo <strong>di</strong> garantire i <strong>di</strong>ritti sanciti dalla Convenzione a ogni persona sottoposta<br />

alla loro giuris<strong>di</strong>zione (compresi i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> paesi terzi). La Cedu ha mantenuto un<br />

equilibrio tra il <strong>di</strong>ritto dello Stato <strong>di</strong> controllare i vantaggi che può riservare a coloro<br />

che godono del vincolo legale <strong>della</strong> citta<strong>di</strong>nanza e la necessità <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re agli Stati<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminare le persone che hanno sviluppato importanti legami <strong>di</strong> fatto con lo<br />

Stato. Allorquando una persona sia in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’esistenza <strong>di</strong> un siffatto<br />

legame, la Cedu si <strong>di</strong>mostra particolarmente scrupolosa nell’esame delle questioni<br />

<strong>di</strong> sicurezza sociale.<br />

La facoltà degli Stati <strong>di</strong> controllare l’ingresso e l’uscita dai propri confini dei citta<strong>di</strong>ni<br />

<strong>di</strong> altri paesi è un <strong>di</strong>ritto consolidato nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co internazionale e riconosciuto<br />

dalla Cedu. In questo contesto, la Cedu è intervenuta soprattutto in casi<br />

<strong>di</strong> espulsione <strong>di</strong> persone che rischiavano <strong>di</strong> subire pene o trattamenti inumani o degradanti<br />

o la tortura nello Stato <strong>di</strong> destinazione (articolo 3) 214 o che avevano stretto<br />

214 Cfr., per esempio, Cedu, sentenza 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito (n. 22414/93).

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