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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />

dalla quale <strong>di</strong>pendeva, proveniva da un paese terzo 211 . La Cg ha ritenuto che se<br />

i requisiti per ottenere la citta<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> uno Stato membro sono sod<strong>di</strong>sfatti, un<br />

altro Stato membro <strong>non</strong> può mettere in <strong>di</strong>scussione tale <strong>di</strong>ritto qualora gli interessati<br />

presentino domanda per ottenere la residenza.<br />

Sebbene la CEDU offra una tutela più ampia rispetto al <strong>di</strong>ritto dell’Unione per quanto<br />

riguarda la nazionalità, essa è maggiormente portata a riconoscere che l’assenza <strong>di</strong><br />

un vincolo giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> nazionalità spesso va <strong>di</strong> pari passo con l’assenza <strong>di</strong> legami<br />

effettivi con un determinato Stato; a sua volta, questo argomento impe<strong>di</strong>sce alla<br />

presunta vittima <strong>di</strong> sostenere che la sua posizione è analoga a quella <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no.<br />

In sintesi, l’impostazione <strong>della</strong> Cedu è che quanto più stretto è il vincolo effettivo<br />

<strong>di</strong> una persona rispetto a un determinato Stato (specialmente in termini <strong>di</strong> tasse<br />

versate), tanto meno probabile è che una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento fondata sulla<br />

nazionalità sia giustificata.<br />

Esempio: nella causa Zeïbek c. Grecia alla ricorrente era stato negato il <strong>di</strong>ritto a<br />

una pensione destinata alle persone con «famiglie numerose» 212 . Pur avendo il<br />

numero <strong>di</strong> figli prescritto, uno <strong>di</strong> essi <strong>non</strong> aveva la citta<strong>di</strong>nanza greca all’epoca<br />

in cui la ricorrente aveva raggiunto l’età <strong>di</strong> pensionamento. tale situazione era<br />

dovuta a una precedente decisione del governo (con ogni probabilità irregolare)<br />

<strong>di</strong> revocare la citta<strong>di</strong>nanza all’intera famiglia <strong>della</strong> ricorrente e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

riconoscere nuovamente la citta<strong>di</strong>nanza soltanto a tre dei figli (perché il quarto<br />

era già sposato). La Cedu ha constatato che la politica <strong>di</strong> revoca <strong>della</strong> citta<strong>di</strong>nanza<br />

era stata applicata in particolare ai greci musulmani e che il rifiuto <strong>della</strong><br />

pensione <strong>non</strong> poteva essere giustificato dalla volontà <strong>di</strong> salvaguardare la nazione<br />

greca, in quanto tale motivazione equivaleva <strong>di</strong> per sé a una <strong>di</strong>scriminazione<br />

fondata sull’origine nazionale.<br />

Esempio: la causa Anakomba Yula c. Belgio riguardava una citta<strong>di</strong>na congolese<br />

che risiedeva in belgio irregolarmente 213 . Il suo permesso <strong>di</strong> soggiorno era scaduto<br />

poco dopo la nascita <strong>di</strong> una figlia e la donna aveva presentato domanda<br />

<strong>di</strong> rinnovo. Essendo separata dal coniuge congolese, la ricorrente, insieme al<br />

padre naturale <strong>della</strong> neonata, un citta<strong>di</strong>no belga, desiderava procedere al ri-<br />

211 Cg, sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Chen c. Secretary of State for the Home Department,<br />

Racc. 2004, pag. I-9925.<br />

212 Cedu, sentenza 9 luglio 2009, Zeïbek c. Grecia (n. 46368/06).<br />

213 Cedu, sentenza 10 marzo 2009, Anakomba Yula c. Belgio (n. 45413/07).<br />

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